XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Conversione in legge del decreto-legge n. 115/2005 - Approvato dal Senato A.S. 3523)
Serie: Note di verifica    Numero: 408
Data: 27/07/05
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.6016/14     

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

6016

Titolo breve:

 

Funzionalità della pubblica amministrazione ed altro  -Decreto legge  n. 115 del 2005.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Saia

Gruppo:

AN

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 408


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione, commi 2-4. 5

Organici del personale della carriera diplomatica.. 5

ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione.. 6

Copertura finanziaria.. 6

ARTICOLO 1, comma 5, del disegno di legge di conversione.. 7

Delega per misure correttive in materia di veicoli fuori uso   7

ARTICOLO 1, commi 6, 7 e 8, del disegno di legge di conversione   8

Proroga di termini di delega.. 8

ARTICOLO 1. 9

Interventi urgenti per l’università “Carlo Bo” di Urbino.. 9

ARTICOLO 1, comma 5. 10

Copertura finanziaria.. 10

ARTICOLO 1-bis. 11

Proroga di assunzioni a tempo determinato.. 11

ARTICOLO 2-bis. 12

Strumenti didattici innovativi per l’università.. 12

ARTICOLO 3, comma 1. 14

Disposizioni sul personale della scuola.. 14

ARTICOLO 3, commi 2 e 3. 25

Conferimento di nomine e formazione del personale docente  25

ARTICOLO 3-bis. 27

Concorso riservato per dirigente scolastico.. 27

ARTICOLO 5-bis comma 1 capoverso b)28

Corsi di educazione stradale. 28

ARTICOLO 6, commi 2 e 3. 28

Disposizioni in materia di bilanci delle società sportive. 28

ARTICOLO 6, comma 4. 30

Disposizioni in materia di iscrizione all’AGO degli sportivi dilettanti30

ARTICOLO 6-bis. 31

Misure in favore delle Federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione sportiva.. 31

ARTICOLO 7. 33

Proroga dei trattamenti di CIGS nei settori in crisi33

ARTICOLO 7-bis. 35

Norme in materia di trattamenti di integrazione del salario   35

ARTICOLO  10. 36

Contratti di programma.. 36

ARTICOLO 12-bis. 40

Gestione delle eccedenze. 40

ARTICOLO 12-bis, comma 2. 41

Limite delle risorse. 41

ARTICOLO 13. 42

Disposizioni per il personale della carriera diplomatica.. 42

ARTICOLI 13-bis e 13-ter.. 43

Personale della carriera prefettizia e dell’amministrazione dell’interno   43

ARTICOLO 13-bis. 44

Copertura finanziaria.. 44

ARTICOLO 13-ter.. 45

Copertura finanziaria.. 45

ARTICOLO 14. 45

Bonifica dei siti inquinati e ammodernamento delle infrastrutture portuali45

ARTICOLI 14-bis e 14-duodetricies. 48

Esenzioni dall’obbligo del rispetto del vincolo di crescita delle spese  48

ARTICOLO 14-ter.. 49

Esclusione dal patto di stabilità dei comuni sorti dopo il 1999  49

ARTICOLO 14-quater , commi 1-3. 50

Agevolazioni per il comune di Limone Piemonte. 50

ARTICOLO 14-quater, comma 2. 50

Copertura finanziaria.. 50

ARTICOLO 14-quater, commi 4-6. 50

Disposizioni in materia di Giochi olimpici invernali di Torino 2006  50

ARTICOLO 14-quinquies. 51

Differimento termini in materia di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi51

ARTICOLO 14-sexies. 52

Incarichi dirigenziali52

ARTICOLO 14-novies. 54

Prevenzione e contrasto della corruzione  nella PA.. 54

ARTICOLO 14-decies. 56

Comitato per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO   56

ARTICOLO 14-decies. 59

Clausola di invarianza finanziaria.. 59

ARTICOLO 14-quinquiesdecies. 59

Incarichi dirigenziali presso il Ministero delle politiche agricole  59

ARTICOLO 14-septiesdecies, capoverso a)61

Commissione per la funzione pubblica.. 61

ARTICOLO 14-septiesdecies, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)62

Norme finanziarie. 62

ARTICOLO 14-septiesdecies, capoverso c)63

Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi agricoli63

ARTICOLO 14-duodevicies. 64

Interventi per la tutela del territorio e dei beni culturali64

ARTICOLO 14-duodevicies, comma 2. 64

Copertura finanziaria.. 64

ARTICOLO 14-vicies quater.. 65

Potenziamento dei centri fieristici65

ARTICOLO 14-vicies quater.. 67

Copertura finanziaria.. 67

ARTICOLO 14-vicies septies. 67

Disposizioni in materia di poteri di rettifica dell’INAIL. 67

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 3523), è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota si esaminano, oltre alle norme cui fa riferimento la relazione tecnica, le ulteriori disposizioni suscettibili di comportare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione, commi 2-4

Organici del personale della carriera diplomatica

La norma modifica la dotazione organica del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, aumentandola complessivamente di 13 unità nel 2006 e di ulteriori tre unità nel 2007. A tal fine la tabella 2 prevista dall’articolo 101 del D.P.R. n.18/1967[1] viene modificata come segue:

 

Qualifica

Organico attuale

Organico nel 2006

Organico nel 2007

Differenza

Ambasciatore

22

25

28

6

Ministro plenipotenziario

208

208

208

-

Consigliere di ambasciata

232

242

 

242

10

Consigliere di legazione

270

270

270

-

Segretario di legazione

387

387

387

-

Totale unità

1119

1.132

1.135

16

 

La norma quantifica il corrispondente onere in 1.495.750 euro per il 2006 ed in 2.061.700 euro a decorrere dal 2007.

Nel corso dell’esame presso la V^ Commissione del Senato, in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti in ordine agli effetti finanziari concernenti la disposizione in esame, introdotta con un emendamento della Commissione di merito, il Governo ha precisato[2] che la quantificazione dell’onere risulta corretta.

 

Dati per la quantificazione dell’onere

Al riguardo, pur tenendo conto delle precisazioni fornite presso il Senato, appare necessario che vengano forniti i dati posti alla base della quantificazione dell’onere.

 

ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione

Copertura finanziaria

La norma pone l’onere derivante dalle modifiche apportate alla tabella 2 di cui al nono comma dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, pari a euro 1.495.750 per l’anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall’anno 2007, a carico delle proiezioni per i medesimi anni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2005-2007.

Si ricorda che la tabella 2 allegata all’articolo 101, comma 9, del D.P.R. n. 18 del 1967 reca la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità. Appare, comunque necessario che il Governo assicuri che le disponibilità residue dell’accantonamento siano sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi internazionali dello Stato.

A tale proposito, si ricorda che, salvo diversa previsione, ai sensi della vigente disciplina contabile gli stanziamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri sono preordinati all’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato.

 

ARTICOLO 1, comma 5, del disegno di legge di conversione

Delega per misure correttive in materia di veicoli fuori uso

La norma conferisce una delega al Governo per l’adozione[3] di misure integrative e correttive del decreto legislativo n. 209 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso [4].

Si ricorda che tale decreto legislativo, nel definire un’organica disciplina per il recepimento della predetta direttiva, disponeva che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché quelli derivanti dallo svolgimento di prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Alle regioni veniva demandata la determinazione delle tariffe a copertura di detti oneri e delle relative modalità di versamento. Si disponeva altresì che le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedessero all'attuazione del presente decreto nell'àmbito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Non sono indicati i principi ed i criteri direttivi della delega, fatta eccezione della clausola in base alla quale l’adozione delle norme delegate dovrà avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”[5].

 

La norma non è corredata di RT.

 

Al riguardo, si osserva che, in mancanza di precisazioni circa le correzioni ed integrazioni che dovranno essere apportate alla vigente normativa ed in mancanza altresì della definizione dei relativi principi e criteri direttivi, non appare possibile verificare l’idoneità della clausola di invarianza finanziaria a garantire l’effettiva assenza di oneri per la finanza pubblica.

Appare quindi necessario che il Governo confermi la neutralità finanziaria della norma di delega.

 

ARTICOLO 1, commi 6, 7 e 8, del disegno di legge di conversione

Proroga di termini di delega

Le norme recano le seguenti proroghe di termini di delega:

1. differimento da dodici a ventiquattro mesi del termine per l’esercizio della delega legislativa – prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 186/2004, sul riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

b) sport;

c) proprietà letteraria e diritto d'autore (comma 6).

La norma originaria di delega prevede che l’esercizio della stessa non determini “nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”;

2. differimento da dodici a quindici mesi del termine per l’adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, secondo i medesimi principi e criteri direttivi disposti per l’esercizio della delega originaria, contenuta all’articolo 10, comma 3, della legge n. 229/2003 (comma 7).

In attuazione della predetta delega sono stati adottati:

·          il decreto legislativo n. 42/2005, recante l’istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione. Una disposizione contenuta nel decreto prevede che dall’attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·          il decreto legislativo n. 82/2005, recante il codice dell’amministrazione digitale, il cui art. 74 dispone che all'attuazione del decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;

3. differimento da dodici a diciotto mesi del termine, previsto dall’articolo 1, comma 52, della legge n. 239/2004 per il riordino delle norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti (comma 8).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1

Interventi urgenti per l’università “Carlo Bo” di Urbino

La norma assegna all’università “Carlo Bo” di Urbino, ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243[6], un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nel 2005 e 15 milioni di euro nel 2006 (comma 1).

E’ stabilito che nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell’università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile, nominati[7] per gli anni 2005 e 2006, definisce un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell’università; tale piano è approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari (commi 2 e 4).

L’onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è posto a carico dell’università di Urbino, a valere sul contributo assegnato alla stessa ai sensi del comma 1 (comma 3).

La relazione illustrativa ricorda che l’Ateneo di Urbino riceve annualmente un contributo di 20 milioni di euro; tale contributo - che rappresenta circa un terzo delle entrate dell’università – “è stato integrato una tantum con ulteriori finanziamenti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi[8]”. La medesima relazione ricorda inoltre che l’università Carlo Bo ha presentato una richiesta di statalizzazione[9], la cui attuale fase istruttoria è volta all’acquisizione della documentazione relativa ai profili economico-finanziari, in ordine ai quali la relazione rammenta che al 31 dicembre 2004 il disavanzo ammontava a 50,7 milioni di euro, e che la previsione del disavanzo di gestione per l’esercizio 2005 è di 19 milioni di euro.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la norma configura l’onere come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 5

Copertura finanziaria

La norma dispone un ulteriore contributo straordinario a favore dell’Università “Carlo Bo” di Urbino  di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2006 mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione per il triennio 2005-2007, e quanto a 10, 5milioni di euro per l’anno 2005 e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 311 del 2004.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione, si rammenta che la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 19 luglio 2005, constatato che l’accantonamento del quale si prevedeva l’utilizzo non recava le necessarie disponibilità, ha espresso sulla norma un parere favorevole a condizione che le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge in esame fossero approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dall’emendamento 1.1 al disegno di legge Senato n. 2168 che utilizzava a copertura le medesime risorse e sul quale la medesima Commissione si era espressa in senso favorevole nella seduta del 12 ottobre 2004.

In considerazione del fatto che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato, mentre l’Atto senato n. 2168 è ancora in stato di relazione presso la Commissione Istruzione di quel ramo del Parlamento, si può ritenere che le risorse del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione possano essere utilizzate prioritariamente dall’articolo 1 del decreto legge in esame, ciò in quanto le risorse già utilizzate dal citato emendamento 1.1 sono state “ di fatto” sprenotate.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si segnala che da una interrogazione è effettuata alla banca dati della RGS in data 22 luglio 2005 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali – u.p.b. 4.1.2.11, capitolo n. 1694 reca una disponibilità pari a 4.996 milioni di euro. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle risorse residue a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che dal punto di vista formale la clausola di copertura presenta alcune imprecisioni, in particolare laddove si cumula in 18 milioni di euro gli oneri per gli anni 2005 e 2005 coperti a valere della citata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

 

ARTICOLO 1-bis

Proroga di assunzioni a tempo determinato

Normativa vigente. L’articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2004[10] ha disposto – sulla base di quanto autorizzato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 22/2004[11] - l’autorizzazione per l’Università degli studi di Palermo ad assumere 97 unità di personale a tempo determinato per l’anno 2004, per la spesa complessiva di 448.140 euro.

La norma proroga le predette assunzioni per gli anni 2005 e 2006, nel limite massimo annuo di spesa di 500.000 euro, coperta a valere sul fondo per le assunzioni in deroga previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria 2005.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

 

Con riferimento ai profili attinenti la copertura finanziaria, si rammenta che l’articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 prevedeva l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per le assunzioni in deroga al divieto previsto dal comma 95 del medesimo articolo. Il Fondo ha una dotazione pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il Fondo è iscritto nella u.p.b 4.1.5.4 , capitolo 3032. Al riguardo, si segnala che da una interrogazione è effettuata alla banca dati della RGS in data 22 luglio 2005 il suddetto capitolo reca una disponibilità pari a 372.746.154 euro. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle risorse residue a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2-bis

Strumenti didattici innovativi per l’università

La norma[12], allo scopo di fornire all’università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili, e per favorire l’acquisto di personal computers adatti alla connessione alle predette reti da parte degli studenti, dispone lo stanziamento delle seguenti somme:

a)      2,5 milioni di euro nell’anno 2005 per il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

b)     10 milioni di euro nell’anno 2005 destinata all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisto di personal computers da parte degli studenti che usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari;

c)       2,5 milioni di euro nell’anno 2005 per la costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli istituti universitari che intendono acquistare un personal computer (comma 1).

Le modalità di erogazione, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 (15 milioni di euro), dei predetti finanziamenti e contributi, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative sono rimesse a un decreto interministeriale[13] (comma 2).

La copertura degli oneri è posta a valere sul Fondo per i progetti strategici nel settore informatico[14] (comma 3).

 

Nulla da osservare in ordine ai profili di quantificazione, atteso che la norma configura l’onere come limite di spesa.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si rammenta che l’articolo 2, comma 27, della legge n. 3 del 2003 ha istituto, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico. La dotazione del Fondo ammontava a euro 25.823 000 per l’anno 2002, a euro 51.646.000 per l’anno 2003, e a euro 77.469.000 per l’anno 2004. Successivamente con l’articolo 4, comma 8 della legge n. 350 del 2003 ridotava il Fondo per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Il Fondo è iscritto nella u.p.b 4.2.3.28 , capitolo 7579 del Ministero dell’economia e per le finanze. Al riguardo, si segnala che da una interrogazione effettuata presso la banca dati della RGS in data 22 luglio 2005 il capitolo reca una disponibilità pari a 30,763 milioni di euro. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle risorse residue a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente.

Si segnala, tuttavia, l’opportunità di riformulare la riduzione dell’autorizzazione di spesa richiamando l’articolo 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003, anziché l’articolo 2, comma 27, della legge n. 3 del 2003. Dal punto di vista formale, in tal caso, si dovrebbe anche indicare il rifinanziamento in tabella D della predetta autorizzazione di spesa previsto dalla legge n. 311 del 2004.

Appare, inoltre, necessario, che il Governo confermi che tutti gli interventi previsti dalla disposizione e, in special modo, quelli di cui alla lettera c), concernente la costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti, possano essere ricondotti alla tipologia delle spese di conto capitale. Qualora il Governo non confermi la natura capitale dei suddetti oneri si verificherebbe una dequalificazione della spesa non conforme alla vigente disciplina contabile.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Disposizioni sul personale della scuola

Legislazione vigente: l’articolo 1-bis  del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97[15] prevede l’adozione, entro il 31 gennaio 2005, di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato finalizzato alla copertura, nel corso del triennio 2005-2008, dei posti disponibili e vacanti del personale docente. All’attuazione del piano si provvede con finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

Assunzione di complessive 40.000 unità di personale

La norma, in attesa della definizione del piano di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, previsto dall’articolo 1-bis sopra ricordato, e per assicurare il regolare inizio del primo di tali anni scolastici, autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere per l’anno scolastico 2005-2006, con contratto a tempo indeterminato, un contingente di personale docente pari a 35.000 unità[16], nonché personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per 5.000 unità (comma 1).

La relazione illustrativa, sottolineato che il piano in parola va adottato con decreto interministeriale corredato di relazione tecnica da sottoporre ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti, asserisce che i tempi per la sua definizione non ne hanno consentito l’adozione “in tempo utile per l’assunzione di personale per l’anno 2005-2006”; pertanto la disposizione ha lo scopo di rendere possibili le assunzioni relativamente al primo anno del triennio previsto, mentre per gli anni successivi si provvederà in base al piano medesimo.

Indicazioni fornite dalla relazione illustrativa

In ordine al personale ATA, la relazione, dopo aver evidenziato che i posti vacanti e disponibili sono oltre 68.000, con un turn-over annuale di circa 6.500 unità, sottolinea che l’assunzione con decorrenza 1° settembre di un contingente predeterminato “è assolutamente indispensabile per il funzionamento di servizi scolastici essenziali, come quelli amministrativo-contabili e di vigilanza, per consentire alle scuole di fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dal regime di autonomia e dalla riforma in atto degli ordinamenti scolastici”.

 

La relazione tecnica ritiene la disposizione non onerosa

La relazione tecnica, dall’insieme dei dati forniti, che vengono esposti nelle pagine successive della presente Nota, desume l’invarianza d’oneri del provvedimento, anzi evidenziando l’emergere di una differenza positiva tra i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni e gli oneri connessi alla stabilizzazione del personale, al netto di quelli relativi alla ricostruzione delle carriere. Tale differenza è esposta nelle seguenti tabelle:

 

Docenti

Euro

procedimento svolto dalla r.t. di cui  alla successiva lettera:

Minore spesa

104.531.550,90

A)

Oneri ricostruzione carriere

-52.682.357,90

C)

Differenza

51.849.193,00

 

 

ATA

Euro

procedimento svolto dalla r.t. di cui alla successiva lettera:

Minore spesa

27.604.055,15

B)

Oneri ricostruzione carriere

-8.121.850

D)

Differenza

19.482.205,15

 

 

La relazione antepone all’analisi dei profili finanziari della disposizione i dati e le considerazioni qui riportati:

Precisazioni contenute nella relazione tecnica

§          la copertura dei posti di personale docente non è soggetta ad alcun regime limitativo delle assunzioni;

§          in assenza di conferimento di nomine a tempo indeterminato la copertura dei posti disponibili e vacanti di personale docente avviene mediante il conferimento di supplenze annuali, con un trattamento economico equivalente a quello iniziale spettante al personale con incarico a tempo indeterminato;

Modalità di copertura finora utilizzate per i posti vacanti

§          l’immissione in ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili non ha mai richiesto sinora indicazioni di copertura finanziaria, dal momento che le spese da sostenere per i “nuovi assunti” sono largamente compensate dai minori oneri derivanti dai collocamenti a riposo, che comportano un trattamento economico articolato per classi di stipendio correlate all’anzianità di servizio; ciò anche in considerazione del fatto che le nuove assunzioni sono disposte in numero non superiore ai collocamenti a riposo, complessivamente riferiti a pensionamenti e dimissioni;

Vincoli disposti dalla legge finanziaria 2005

§          le disposizioni del comma 1 dell’articolo 3 prevedono la copertura, a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006 - ossia dal 1° settembre 2005 - di una quota parte delle cattedre che si renderanno libere a quella data (stimate in 19.296) da aggiungersi a quelle riferite agli anni precedenti e non coperte da contratti a tempo indeterminato (42.878), al netto delle 7.100 unità, riferite alla scuola primaria, rese indisponibili ai fini delle assunzioni dalla legge finanziaria 2005[17].  Tali dati sono riassunti nella seguente tabella:

 

Collocamenti a riposo dal 1° settembre 2005

19.296

Collocamenti a riposo anni precedenti

42.878

Cattedre indisponibili ex art. 1, comma 128, L. 311/2004

-7.100

TOTALE CATTEDERE DISPONIBILI E VACANTI

55.074

 

§          la normativa vigente dispone che per il conferimento delle nomine il 50% dei docenti è prelevato dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, dove il personale utilmente collocato per il conferimento della nomina è risultato avere un periodo pre-ruolo molto contenuto o del tutto inesistente, e il rimanente 50% è prelevato dalle graduatorie permanenti, con un pre-ruolo medio di 9-10 anni;

§          la minore spesa derivante dai collocamenti a riposo che si prevedono a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 è stata stimata sulla base dei dati acquisiti dal MEF-SPT (Ministero dell’economia e delle finanze-Service personale Tesoro) per i pagamenti degli stipendi disposti a mezzo ruolo di spesa fissa.

Atteso che il numero dei posti di organico di cui la norma in esame dispone la copertura (35.000) supera quello dei collocamenti a riposo che decorreranno dal 1° settembre 2005 (19.296), la relazione tecnica subordina l’invarianza degli oneri alla verifica dell’ipotesi che le nuove spese connesse al riconoscimento, a fare data dal 1° settembre 2006 (termine del periodo di prova) del servizio pre-ruolo per il personale docente nominato a tempo indeterminato il 1° settembre 2005, possano essere coperte dalla riduzione di spesa che si realizzerà, dalla medesima data del 1° settembre 2006, per i collocamenti a riposo.

Tutto ciò premesso, la relazione tecnica fornisce la stima delle economie derivanti dal collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2006, distintamente per il personale docente e per il personale ATA.

 

A) Stima delle economie a seguito delle cessazioni - personale docente

La relazione tecnica precisa che per la stima della minore spesa dovuta alla differenza di costo tra un docente pensionato e un docente neo-assunto si è proceduto:

1)      alla determinazione, per ciascun livello, di un costo medio di “docente cessato” sulla base dei dati forniti dal MEF (come indicato nelle premesse alla medesima r.t.);

Tali dati si riferiscono alle cessazioni avvenute in data 1/9/2003.

2)      alla determinazione del minor costo unitario come differenza tra il costo medio sopra indicato e il costo iniziale di un docente di pari qualifica.

I risultati dell’elaborazione di tali dati sono riportati nella seguente tabella:

 

Differenza di costo tra docente neo assunto e docente cessato

Ordine scuola

Risparmio quadrimestrale cessazioni dal 1/9/2003

(a)

Numero cessati

al 1/9/2003

(b)

Minore spesa quadrimestrale unitaria

 

(c=a/b)

Risparmio annuo unitario

 

(d=c x 3)

Costo iniziale annuo

 

(e)

Differenza unitaria annua di costo

(f=d-e)

Infanzia e primaria

 

52.246.746,74

6.100

8.565,04

25.695,12

19.806,06

5.889,06

Secondaria

I grado

42.516.742,39

4.654

9.135,53

27.406,58

21.350,12

6.056,46

Secondaria

II grado laureati

45.065.701,99

4.938

9.126,31

27.378,92

21.350,12

6.028,80

Secondaria

II grado diplomati

4.159.438,34

488

8.523,44

25.570,32

19.806,06

5.764,26

TOTALE

143.988.629,46

16.180

 

 

 

 

 

La minore spesa media pro capite per ordine di scuola viene riportata nella seguente tabella:

 

Minore spesa media unitaria annuale per ordine di scuola

Ordine scuola

Differenza unitaria annuale di costo

Scuola dell'infanzia

5.889,06

Scuola secondaria di I grado

6.056,46

Scuola secondaria II grado (media laureati/diplomati)

6.000,09

 

3)      alla quantificazione della minore spesa per ciascun anno dovuta alle cessazioni, ottenuta moltiplicando la minore spesa media unitaria per il numero dei cessati previsti;

4)      alla sottrazione dalle economie di spesa come sopra determinate del costo complessivo dovuto all’aumento dell’anzianità dei docenti in servizio, pari a 15 milioni di euro l’anno (dati forniti dal MEF-SPT).

Tali elaborazioni sono riportate nella seguente tabella:

 

Minore spesa per le cessazioni al 1° settembre 2006

Ordine scuola

Numero cessati

al 1/9/2006

(a)

Differenza unitaria annuale di costo

(b)

Minore spesa

 

(c=a x b)

Infanzia e primaria

7.345

5.889,06

43.255.145,70

Secondaria I grado

6.125

6.056,46

37.095.817,50

Secondaria II grado

6.530

6.000,09

39.180.587,70

TOTALE

20.000

 

119.531.550,90

Incremento passaggi anzianità

-15.000.000

Minore spesa dovuta alle cessazioni dal 1° settembre 2006

104.531.550,90

 

Chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato

Alla richiesta formulata durante l’esame al Senato[18] di acquisire elementi sulla composizione del contingente di “pensionandi” previsti entro il 2006, sui quali si basa la quantificazione della minore spesa prevista, onde verificarne la coerenza rispetto alla platea dei pensionati assunti a parametro per la stima del risparmio medio unitario annuo (cioè i pensionati al 1/9/2003), anche tenuto conto che dalla possibilità di differire la pensione di vecchiaia fino al 70° anno di età[19] potrebbero derivare minori risorse da destinare alle assunzioni, il rappresentante del Governo ha replicato che, per l’anno scolastico 2005-2006, al MIUR è pervenuta richiesta di permanenza in servizio unicamente per 175 dirigenti scolastici.

Alla richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dell’onere stimato per il riconoscimento dell’anzianità di servizio al personale neoassunto (15 milioni di euro l’anno) il rappresentante del Governo ha replicato che tale onere è stato calcolato proporzionalmente alla spesa complessiva attualmente sostenuta ogni anno per i passaggi stipendiali di tutto il personale docente di ruolo.

In risposta ad una ulteriore richiesta di chiarimenti, il medesimo rappresentante ha precisato che sia per quanto riguarda i risparmi stimati per le cessazioni (fondate sui dati al 1° settembre 2003), sia per gli oneri relativi alle ricostruzioni di carriera “sono stati considerati trattamenti economici lordo dipendente” per raffrontare grandezze omogenee; il medesimo rappresentante ha asserito che pur considerando gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro le differenze risparmi-oneri sarebbero state comunque proporzionate a quelle stimate nella relazione tecnica.

Infine, ai rilievi relativi all’opportunità di aggiornare le posizioni economiche considerate (con riferimento sia alla stima dei risparmi, sia alla stima dei nuovi oneri) sulla base degli incrementi salariali riconosciuti al pubblico impiego[20], il rappresentante del Governo ha replicato - atteso che tali aggiornamenti potrebbero essere effettuati solo sulla base degli incrementi contrattuali riconosciuti dal CCNL relativo al biennio 2004-2005 attualmente non ancora in trattativa – che l’individuazione delle risorse occorrenti per gli incrementi contrattuali spettanti a tutto il personale di ruolo della scuola (comprese le 35.000 unità assunte con il provvedimento in esame) e la relativa copertura finanziaria sono rimesse alla relazione tecnica allegata al citato contratto.

 

Chiarimenti sulle economie derivanti dalle cessazioni

Al riguardo si rileva che la quantificazione dei risparmi connessi alle cessazioni al 1° settembre 2006 appare corretta, nel presupposto, tuttavia, che il contingente del personale cesserà dal servizio a quella data abbia caratteristiche analoghe a quelle del contingente degli insegnanti andati in pensione al 1° settembre 2003, che ha costituito la base di calcolo.

Infatti, nel caso in cui, ad esempio, il personale docente interessato alle cessazioni a far data dal 1° settembre 2006 dovesse avere un’età anagrafica e/o una anzianità contributiva ridotta rispetto a quella posseduta dal contingente dei pensionati del 2003, si avrebbe un risparmio inferiore a quello atteso, con conseguenti effetti negativi sulla copertura degli oneri connessi alle assunzioni come predisposta dalla relazione tecnica.

Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

 

B) Stima delle economie a seguito delle cessazioni –  personale A.T.A

La relazione tecnica precisa che la spesa per il personale cessato è stata determinata sulla base di un’anzianità di servizio del personale collocato a riposo compresa nella fascia stipendiale da 28 a 34 anni.

 

Differenza di costo tra personale A.T.A.  neo assunto e cessato

Qualifica

 

 

Costo unitario

iniziale

(a)

Costo unitario

28-34 anni

(b)

Differenza unitaria

annuale di costo

(c=b-a)

Assistente amm.vo

16.446,20

21.342,45

4.896,25

Collaboratore scolastico

14.694,03

18.491,16

3.797,13

 

In considerazione dei collocamenti a riposo che saranno disposti dal 1° settembre 2005, la relazione tecnica fornisce la stima del relativo risparmio, come esposto nella seguente tabella:

 

Minore spesa per i collocamenti a riposo dal 1° settembre 2005

Qualifica

 

 

Riduzione annua

pro capite

(a)

Unità collocate

a riposo 1/9/2005

(b)

Economie

 

(c=a x b)

Assistente amm.vo

4.896,25

1.640

8.029.850

Collaboratore scolastico

3.797,13

5.155

19.574.205,15

Minore spesa dovuta ai collocamenti a riposo dal 1/9/2005

27.604.055,15

 

C)  Stima del costo della ricostruzione di carriera -  personale docente

La quantificazione della stima dei costi derivanti dalla ricostruzione di carriera dei futuri immessi in ruolo si basa sul calcolo della differenza tra il costo iniziale (prima classe stipendiale) e la classe media di inquadramento per ciascun livello, moltiplicata per il numero degli immessi previsti.

La seguente tabella espone il costo medio per ordine di scuola:

 

Costo medio della ricostruzione di carriera

Ordine scuola

Costo unitario fascia iniziale

(a)

Costo unitario 2a  fascia

 

(b)

Costo unitario 3a  fascia

 

(c)

Costo unitario ricostruzione 2a  fascia

(d=b-a)

Costo unitario ricostruzione 3a  fascia

(e=c-a)

Infanzia e primaria

 

19.806,06

 

20.294,11

 

21.800,41

 

488,05

 

1.994,35

Secondaria I grado

 

21.350,12

 

21.892,37

 

23.664,45

 

542,25

 

2.314,33

Secondaria II grado

 

21.350,12

 

22.462,77

 

24.243,07

 

1.112,65

 

2.892,95

 

Anzianità medie ipotizzate dalla relazione tecnica

Per la stima degli oneri decorrenti dal 1° settembre 2006 per il  riconoscimento del servizio pre-ruolo a favore delle 35.000 unità di docenti immessi in ruolo il 1° settembre 2005, la relazione tecnica, richiamato quanto esposto nelle premesse in ordine al prelievo del personale dalle graduatorie (50% dei docenti prelevato dalle graduatorie permanenti, e 50% dalle graduatorie di concorso) ipotizzando un’anzianità dei docenti del primo gruppo compresa tra i 9 e i 14 anni (terza fascia), e ponendo cautelativamente l’anzianità riferibile ai docenti iscritti nelle graduatorie di concorso (che potrebbero anche non avere alcun servizio pregresso) tra i 3 e gli 8 anni (seconda fascia), stima gli oneri esposti nella seguente tabella:

 

Oneri per la ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo al 1/9/2005

Ordine scuola

 

 

 

 

Costo unitario ricostruz. 2a fascia

(a)

Costo

unitario

 ricostruz.

3a  fascia

(b)

Immessi in ruolo il 1/9/2005

 

 

(c)

di cui 2a  fascia

 

(d=cx0,5)

di cui 3a  fascia

 

(e=cx0,5)

Costo

complessivo

 

 

(a x d)+(b x e)

Infanzia e primaria

488,05

1.994,35

15.286

7.643

7.643

18.972.983,20

Secondaria I grado

542,25

2.314,33

10.050

5.025

5.025

14.354.314,50

Secondaria II grado

1.112,65

2.892,95

9.664

4.832

4.832

19.355.059,20

TOTALE

35.000

17.500

17.500

52.682.357,90

 

 

D) Stima del costo della ricostruzione di carriera -  personale A.T.A.

In considerazione del fatto che il personale ATA vanta un servizio pre-ruolo mediamente compreso tra i 9 e 14 anni e che il riconoscimento dello stesso è disposto ai sensi dell’articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005[21], la relazione tecnica stima gli oneri pro-capite esposti nella seguente tabella:

 

Oneri per il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale A.T.A.

Qualifica

Posizione economica 9-14 anni

Posizione economica iniziale

Differenza

Assistente amm.vo

18.070,57

16.446,20

1.624,37

Coll. scolastico

15.961,92

14.694,03

1.267,89

 

Ciò posto, la relazione tecnica, nell’ipotesi la copertura dei 5.000 posti previsti dal provvedimento sia interamente effettuata ricorrendo a unità di personale appartenenti alla qualifica più “onerosa”, ossia agli assistenti amministrativi, quantifica un onere complessivo per il riconoscimento del servizio pre-ruolo ammontante a euro 8.121.850 (1.624,37 x 5.000), asserendo che tale onere risulta largamente compensato dalla minore spesa derivante dai collocamenti a riposo come sopra quantificata in euro 27.604.055 (si veda la precedente lettera B).

La relazione tecnica pone a copertura degli oneri connessi all’immissione in ruolo di 35.000 docenti e 5.000 unità di personale ATA i risparmi derivanti dalle cessazioni, che ammontano, come già esposto nelle tabelle riassuntive iniziali, a 104.531.550,90 euro per il personale docente e a 27.604.055,15 euro per il personale ATA.

Chiarimenti forniti dal Governo in ordine alle modalità di copertura

Nel corso dell’esame presso il Senato[22] erano stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la costruzione degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese del personale scolastico interessato dalle disposizioni del provvedimento. In particolare, era stato rilevato che la copertura basata sulla compensazione degli oneri connessi all’assunzione di nuovo personale non appare conforme al criterio, previsto dall’ordinamento, della legislazione vigente[23]; in base a tale criterio, infatti, gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle spese di personale della pubblica amministrazione devono essere annualmente costruiti sulla base del personale che si prevede sarà effettivamente in servizio, al netto dei pensionamenti: pertanto i risparmi derivanti dai collocamenti a riposo sono già scontati nelle appostazioni definite anno per anno, e l’adeguamento delle appostazioni medesime, a fronte di eventuali nuove esigenze, è rimesso alla legge finanziaria. La modalità di copertura utilizzata dal provvedimento[24] appare costruita - è stato osservato presso la 5a Commissione del Senato[25] - secondo il criterio delle “politiche invariate”, non più consentito dalla vigente legislazione contabile: in base a questo criterio i risparmi derivanti dai pensionamenti non sono stati inclusi negli stanziamenti a legislazione vigente perché già si sconta la sostituzione del personale cessato dal servizio mediante le nuove assunzioni.

Per le scuole, il criterio della legislazione vigente si basa sulla inderogabilità del servizio scolastico

A tali rilievi il rappresentante del Governo[26] ha replicato ribadendo innanzitutto che le previsioni di bilancio a legislazione vigente, atteso il carattere di inderogabilità del servizio scolastico - che va garantito con personale con contratto a tempo indeterminato o determinato - devono tenere conto della sostituzione del personale docente collocato a riposo nel corso dell’anno; è pertanto necessario che la previsione di spesa, a legislazione vigente, comprenda anche gli oneri connessi all’utilizzo di personale precario e dei docenti supplenti. Qualora la copertura dei posti di insegnamento avvenga con contratto a tempo indeterminato, è necessario considerare, all’atto della previsione della spesa, sempre a legislazione vigente, il riconoscimento dell’eventuale servizio pre-ruolo dei docenti; di qui la necessità di verificare, come operato nella relazione tecnica, che il complessivo onere derivante dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo, non ecceda l’effettiva spesa già sostenuta per tutto il personale utilizzato, nell’anno di riferimento, per la copertura dei posti di insegnamento.

Contenuto del parere reso dalla 5^ Commissione del Senato

Si rammenta che tra i presupposti al parere reso dalla Commissione bilancio (seduta del 19 luglio 2005) vi è l’affermazione dell’esigenza che le previsioni di spesa siano costruite, a legislazione vigente, anche alla luce dell’articolo 1-bis del decreto-legge 97/2004 relativo al piano pluriennale di nomine, scontando la minore spesa relativa alle prevedibili cessazioni di personale. Il parere tiene conto, altresì, dell’asserita coerenza dell’articolo 3 con il consistente processo in corso di progressiva eliminazione del fenomeno delle eccedenze di spesa connesse al personale della scuola[27].

 

Condivisibilità dei rilievi già formulati presso il Senato in ordine alla copertura

Al riguardo, pur tenuto conto dei numerosi chiarimenti forniti presso il Senato, devono confermarsi i rilievi ivi sede formulati in ordine alle modalità di copertura delle assunzioni autorizzate dalla norma, modalità basate sui risparmi derivanti dal differenziale tra il trattamento economico del personale che cessa dal servizio e quello del personale di nuovo ingresso. Tali rilievi si incentrano sui criteri di costruzione del bilancio: in base al criterio della legislazione vigente le annuali appostazioni di bilancio destinate alla copertura delle spese per il personale della pubblica amministrazione, che vanno costruite sulla base del contingente di personale che si prevede sarà effettivamente in servizio, dovrebbero iscriversi già al netto dei pensionamenti che si verificheranno in corso d’anno, e pertanto i risparmi derivanti dai collocamenti a riposo devono essere già scontati nelle appostazioni medesime, come definite per ciascun esercizio; a fronte di eventuali nuove esigenze, l’adeguamento delle risorse è rimesso alla legge finanziaria.

In aggiunta a tali rilievi – qui sinteticamente riepilogati – va inoltre aggiunto che il carattere di inderogabilità che caratterizza la prestazione del servizio scolastico – carattere in base al quale il Governo ha motivato il fatto che le previsioni di bilancio a legislazione vigente tengono conto della necessaria sostituzione del personale docente che viene collocato a riposo – non appare

Il criterio della inderogabilità del servizio potrebbe estendersi anche ad altre amministrazioni

idoneo a giustificare l’iscrizione nel bilancio di previsione delle corrispondenti necessità di spesa. Infatti, sulla base di tale criterio – esteso peraltro anche al personale ATA, le cui funzioni sono tuttavia differenti rispetto a quelle svolte dal personale docente – analoghi stanziamenti di risorse potrebbero iscriversi anche per altre categorie di dipendenti pubblici che cessano dall’impiego, attesa la natura “inderogabile” di numerose altre attività di servizio pubblico. Sul punto appare pertanto necessario che vengano forniti ulteriori chiarimenti, anche a conferma del carattere derogatorio, limitatamente al settore della scuola, che la disposizione di fatto comporta, per quanto ora detto, rispetto alla vigente normativa contabile.

Modalità finora seguite per la copertura delle vacanze d’organico della scuola

Nell’ambito di tali chiarimenti andrà comunque considerato che, precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall’articolo 1-bis del decreto-legge 97/2004 – disciplina non ancora operativa alla luce dell’articolo 3 in esame – all’immissione in servizio del personale docente e ATA si è finora proceduto con provvedimenti di rango non legislativo.

Da ultimo si segnalano il DPR 4 agosto 2001, che ha autorizzato l’assunzione di complessive 35.000 unità di personale per l’anno scolastico 2001-2002, ed il DPR 30 dicembre 2003, che ha disposto 15.000 assunzioni per l’anno scolastico 2004-2005.

 

ARTICOLO 3, commi 2 e 3

Conferimento di nomine e formazione del personale docente

Le norme dettano le seguenti disposizioni:

·        la ripartizione del personale assunto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del presente decreto, tra i diversi gradi di istruzione è rimessa a un decreto ministeriale (comma 2);

·        le nomine sono conferite solo se esse non determineranno situazioni di soprannumerarietà nel triennio di attuazione del piano (comma 3);

Nella relazione illustrativa è precisato che la norma mira ad “ovviare all’eventualità che il  personale docente da assumere possa risultare in soprannumero, in relazione al processo di riforma in atto”.

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio[28] erano state manifestate perplessità in ordine alla possibilità che dalle immissioni in ruolo disposte dalla norma derivino situazioni di suprannumerarietà dei docenti, in relazione ai fabbisogni didattici,  dal momento che ciò avviene nel corso della riforma degli ordinamenti scolastici. In una Nota di chiarimenti fornita dal Governo[29], premesso che la RGS condivide tali perplessità, si precisa che il comma 3 costituisce una clausola di salvaguardia[30], volta ad imporre alla competente amministrazione “ogni misura utile ad evitare i paventati esuberi, ivi compresa la obbligatorietà di riconversione per tutti i docenti che dovessero risultare soprannumerari” disposta dal comma 4.

·        viene estesa anche alle ulteriori esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso, la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente svolti nell’ambito delle risorse annualmente disponibili[31] (comma 4);

Chiarimenti forniti presso il Senato in ordine alle risorse per la formazione

Nella già ricordata Nota del 13 luglio, in replica alla richiesta di chiarimenti sulla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili per la formazione in relazione alla prescritta obbligatorietà della formazione di docenti che dovessero risultare in esubero, viene evidenziato che le risorse per la formazione - configurate a legislazione vigente come limite di spesa - sono annualmente ripartite dal MIUR “sulla base delle esigenze esistenti e prioritarie”. La medesima Nota, tuttavia, in ordine alla quantificazione degli “ipotizzabili effetti di spesa aggiuntivi derivanti dalla obbligatorietà dei moduli formativi per tutti i docenti interessati dal riordino” ha rinviato al MIUR, per l’acquisizione dei relativi dati, consistenti nella valutazione degli effetti della riforma degli ordinamenti scolastici nell’arco di tempo previsto per la sua attuazione (2005/2006-2010/2011).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 4, va rilevato che l’aggiornamento degli insegnanti soprannumerari, da cui dipende in buona parte, come rilevato anche nel corso dell’esame presso il Senato, la funzionalità dei nuovi ordinamenti scolastici – come risulteranno delineati dal processo di riforma in atto - appaiono connessi allo svolgimento dei moduli di formazione, definiti a tal fine come obbligatori, disposti dalla norma[32].

Attesa la rilevanza di tali corsi nell’economia generale delle risorse da destinarsi al sistema della scuola, appare necessario acquisire i dati e gli elementi anche di prima approssimazione utili alla quantificazione dei relativi oneri: tali dati ed elementi, ritenuti opportuni anche dallo stesso Governo in sede di esame della norma presso la 5^ Commissione del Senato, ma poi non forniti, appaiono necessari al fine di valutare la sostenibilità degli stessi nell’ambito del limite delle “risorse annualmente disponibili” stabilite dalla norma.

 

ARTICOLO 3-bis

Concorso riservato per dirigente scolastico

Legislazione vigente: l’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7[33] dispone che dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti sono conferiti con incarico di reggenza, e ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale[34], nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

La norma riserva i posti di dirigente scolastico vacanti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, in via prioritaria e fino ad esaurimento delle graduatorie, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate dall’articolo 1-octies del decreto-legge 7/2005 e, per la parte residua, all’indizione del corso-concorso di cui all’articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge 7/2005.

Sull’emendamento di iniziativa parlamentare che ha introdotto la disposizione[35], la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo, non ritenendo la disposizione suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica[36].

 

Nulla da osservare al riguardo, atteso che l’applicazione della norma è subordinata alla disciplina autorizzatoria da essa prevista.


 

ARTICOLO 5-bis comma 1 capoverso b)

Corsi di educazione stradale

Normativa vigente: l’articolo 208, comma 4, del D. lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) dispone che una quota del 50 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice spettanti a regioni, province e comuni sia devoluta ad una serie di finalità, fra le quali: ricerche e propaganda sulla sicurezza stradale; iniziative di educazione stradale; organizzazione di corsi per conseguire il certificato di idoneità per i ciclomotori; miglioramento della circolazione; potenziamento della segnaletica; fornitura di mezzi per i servizi di polizia stradale.

La norma prevede che la quota dei proventi delle sanzioni – di cui all’articolo 208, comma 4, del D. lgs. 285/1992 – spettante alle regioni, alle province e ai comuni sia destinata, nell’ambito delle finalità già individuate dalla predetta disciplina, anche all’effettuazione di corsi di educazione stradale nelle scuole a cura degli organi di polizia locale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si ricorda che, nel corso dell’esame presso il Senato, sull’articolo aggiuntivo recante la norma in esame il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere contrario (seduta notturna del 19 luglio 2005 - Commissione bilancio), mentre la Commissione bilancio ha formulato – nel corso della medesima seduta - un parere non ostativo.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa gli effetti della norma, in considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del Ministero dell’economia nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

 

ARTICOLO 6, commi 2 e 3

Disposizioni in materia di bilanci delle società sportive

Le disposizioni, come si desume dalla relazione illustrativa al decreto, traducono in norma gli impegni recentemente assunti dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea, nell’ambito del negoziato volto alla chiusura della procedura d’infrazione comunicata all’Italia in data 11 novembre 2003.

L’articolo 18-bis della legge n. 91, del 1981[37], introdotto dall’articolo 3 del decreto legge n. 282 del 2002, consentiva alle società sportive professionali di iscrivere in apposito conto, nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 282 del 2002 (legge 21 febbraio 2003, n. 27), tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata.

Le società che si sarebbero avvalse di tale possibilità avrebbero dovuto procedere, ai fini civilistici e fiscali, all’ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

Valutazione delle norme da parte della Commis-sione UE

Tali disposizioni, secondo la Commissione, avrebbero violato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che consentono l’ammortamento dei contratti degli atleti, se considerati attivi immateriali, nel corso della loro durata utile di esercizio, generalmente coincidente con la durata del contatto. Inoltre, i rendiconti finanziari delle società, in seguito a tali disposizioni, non avrebbero fornito un quadro veritiero e fedele della situazione delle società stesse, non ottemperando al principio della prudenza prescritto dalla direttiva 78/660/CEE.

La Commissione ha anche avviato una procedura d’indagine per aiuti di Stato, che si è conclusa nel giugno 2005. L’articolo 28 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) ha, infatti, previsto che l’ammortamento delle svalutazioni in questione abbia rilievo ai soli fini civilistici e non fiscali, come previsto dalla norma originaria.

 

Le norme dispongono che le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 18-bis della legge n. 91 del 1981, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l’ammontare del patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della apposita voce dell’attivo iscritta per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli  sportivi professionisti.

Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.

L’applicazione delle disposizioni non ha rilievo sulla posizione fiscale delle società interessate.

Le norme, inoltre, abrogano le disposizioni di cui all’articolo 18-bis della legge n. 91 del 1981 e l’articolo 28 della legge n. 62 del 2005.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

La relazione illustrativa al provvedimento introduttiva della norma (D.L. 282/2002) precisa che esse determinano, di fatto, un dimezzamento del periodo di applicabilità della previsione di cui all’articolo 18-bis della legge n. 91 del 1981 (2002-2007 in luogo del periodo 2002-2012). Inoltre, la previsione dell’inefficacia delle disposizioni sul piano fiscale, che ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 62 del 2005, fornisce assicurazione alla Commissione europea sull’assenza di un indebito vantaggio fiscale per le società coinvolte.

Precisazioni fornite presso il Senato

Nel corso dell’iter al Senato, il Governo ha ulteriormente chiarito che la norma non ha effetti finanziari in quanto l’obbligo di rideterminare il patrimonio netto ha valore solo ai fini civilistici, ma non anche ai fini della posizione fiscale delle società stesse, che viene espressamente fatta salva.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, peraltro confermato dal Governo, che le norme abbiano efficacia ai soli fini civilistici.

 

ARTICOLO 6, comma 4

Disposizioni in materia di iscrizione all’AGO degli sportivi dilettanti

La norma, nel testo originario, dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame al 31 dicembre 2006, dell’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati, in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, disposto dall’articolo 51, comma 1, della legge n. 289/2002.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, la norma si è resa necessaria dal momento che la disciplina in esame nulla prevede in relazione ai contratti assicurativi pluriennali già stipulati da alcune organizzazioni sportive nazionali con assicurazioni private, per i quali non è nemmeno disposto un regime transitorio.

Il Senato, sostituendo il comma in esame, ha rinviato ad un successivo decreto interministeriale la fissazione delle modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché della natura, dell’entità delle prestazioni e dei relativi premi assicurativi. Il Senato ha inoltre disposto che le federazioni e gli enti di promozione sportiva possono scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.

Contestualmente, è abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 2004 che disciplina le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Si segnala che sulla disposizione la Commissione Bilancio del Senato ha reso parere contrario (sia pure non facendo riferimento all’articolo 81 della Costituzione), su parere conforme del Governo.

Parere espresso dalla V Commissione del Senato

La relazione di accompagnamento al decreto-legge, con riferimento al testo originario, precisa che dall’applicazione delle disposizioni in esame non derivano effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato, appare necessario un chiarimento sugli effetti finanziari della disposizione.

 

ARTICOLO 6-bis

Misure in favore delle Federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione sportiva

Le norme dispongono, in particolare, che alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal  CONI si applichi quanto previsto dall’articolo 61, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003[38] e dall’articolo 67, comma 1, lett. m), secondo periodo del TUIR.

L’articolo 61, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 esclude dal campo di applicazione delle norme in materia di riconduzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di lavoro determinate dal committente le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI. Pertanto le norme in esame estendono tale esclusione alle attività di collaborazione rese alle Federazioni sportive.

L’articolo 67, comma 1, lett. m), secondo periodo del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del TUIR tali cespiti non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Pertanto le norme in esame estendono tale regime agevolativo ai redditi percepiti nell’ambito di rapporti di collaborazione resi alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva.

Le disposizioni, introdotte dal Senato e non corredate di specifica quantificazione, determinano l’onere ascrivibile alle misure in esame in 1 milione di euro annui dal 2006.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni non sono corredate dei dati e degli elementi necessari per valutare la congruità degli effetti finanziari ad esse ascritti e della loro modulazione temporale. Appare quindi opportuno che il Governo fornisca tali elementi.

 

In ordine ai profili attinenti la copertura finanziaria, si segnala che con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito alla quantificazione dell’onere, appare opportuno che il Governo chiarisca se la natura giuridica di questi possa essere ricondotta ad un limite massimo di spesa. Trattandosi, infatti, di spese derivanti dalla previsione di un regime fiscale agevolato, in base alla vigente disciplina contabile e alla prassi consolidata l’onere dovrebbe più propriamente essere espresso in termini previsionali e ad esso dovrebbe accompagnarsi una apposita clausola di salvaguardia.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al triennio 2005-2007, si osserva che questo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 7

Proroga dei trattamenti di CIGS nei settori in crisi

Normativa vigente: il comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 311/2005 disponeva, nel limite massimo di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, la possibilità di concedere anche senza soluzione di continuità, entro il 31 dicembre 2005, in deroga alla normativa vigente in materia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa entro il 30 giugno 2005[39].

Successivamente, l’articolo 13, comma 2, lettera b), ha incrementato a 460 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, il limite di spesa ed ha prorogato al 31 dicembre 2006 la possibilità di concedere tali deroghe, nel caso di accordi di settore.

Incremento del Fondo per l’occupazione

La norma proroga dal 30 giugno al 10 agosto 2005[40] il termine per la stipula in sede governativa degli specifici accordi ed incrementa il limite di spesa per il finanziamento delle proroghe per il 2005 di 45 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

La relazione tecnica non fornisce alcun elemento utile ad individuare, anche in via di prima approssimazione, la platea dei beneficiari delle disposizioni.

Essa precisa che, attualmente, il finanziamento di 460 milioni di euro risulta in corso di esaurimento sulla base degli accordi già stipulati o di prossima stipula. L’intervento normativo in esame sarebbe utile a soddisfare, previa stipula di appositi accordi entro il 15 luglio 2005[41], le richieste attualmente giacenti[42].

Quanto alla copertura disposta dal testo originario del decreto-legge realizzata per 30 milioni di euro a valere sul Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, non ancora attivato al momento dell’emanazione del decreto-legge in esame e per i restanti 15 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, la relazione tecnica precisa che il Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, a valere sul quale gravano 30 milioni di euro della autorizzazione di spesa, non risulta ancora operativo, mentre il Fondo per l’occupazione, su cui gravano i restanti 15 milioni di euro, presenta allo scopo sufficiente disponibilità.

Chiarimenti forniti presso il Senato

Tuttavia, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese[43], il relativo stanziamento non risulta più iscritto in bilancio per il venire meno del suo titolo costitutivo. Per tale motivo, la norma di copertura è stata modificata, come risulta dal testo approvato dal Senato. Per la parte di copertura gravante sul Fondo per l’occupazione, viceversa, il Governo ha confermato che tale Fondo presenta le necessarie disponibilità, senza pregiudizio per gli altri interventi[44].

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle conferme fornite dal Governo presso il Senato in ordine alle disponibilità del Fondo per l’occupazione, salvo quanto di seguito si osserva in ordine ai profili finanziari.

 

Con riferimentoai profili attinenti la copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 7 dispone la proroga dal 30 giugno al 10 agosto 2005 del termine per la stipula degli accordi di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, limitatamente alle domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tal fine, il limite di spesa relativo a tali interventi viene elevato da 460 a 505 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2005 si provvede:

-          quanto a 30 milioni di euro  mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta sull’u.p.b. 3.2.3.1 – Occupazione – capitolo 7230 dello Stato di previsione del Ministero del alvoro e delle politiche sociali di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 4, comma 113, della legge n. 350 del 2003 e successiva rassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione;

-          quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148 del 1993.

Con riferimento al primo punto, si rammenta che tale copertura è stata introdotta in seguito ad una condizione formulata, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 luglio 2005. Tale modifica si è resa necessaria  in quanto la norma che ha istituito il Fondo per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori alle imprese dl quale si prevedeva l’utilizzo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenza n. 231 del 2005), Conseguentemente, il relativo stanziamento sarebbe andato in economia, non risultando più, per illegittimità riconosciuta, iscritto in bilancio in conto competenza, ma solo in conto residui. Dal punto di vista contabile, quindi, la Commissione ha provveduto a stabilire che i relativi importi dovessero essere iscritti all’entrata per essere poi riassegnati al Ministero del lavoro ed utilizzati per la copertura della disposizione in esame. Al riguardo, si segnala che da una interrogazione è effettuata alla banca dati della RGS in data 22 luglio 2005 il capitolo in esame reca una somma pari a 30 milioni di euro di residui di lettera “f”, vale a dire residui di stanziamento non ancora impegnati. Con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’occupazione, si rammenta che questo è iscritto sull’u.p.b. 3.2.3.1 – capitolo 7202 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da interrogazione svolta in data 22 luglio 2005, la banca dati della RGS reca una disponibilità residua pari a 290.078.288 euro. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle risorse residue a provvedere alla copertura delle finalità già previste a legislazione vigente. Dal punto di vista formale, si segnala l’opportunità di prevedere nella clausola di copertura che il Fondo per l’occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 2003 è stato rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge n. 311 del 2004.

 

ARTICOLO 7-bis

Norme in materia di trattamenti di integrazione del salario

La norma precisa che, nell’ambito del limite complessivo di 36 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, disposto dall’articolo 1, comma 262, della legge n. 311/2004 per il finanziamento delle proroghe delle convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili, rientrano anche i provvedimenti relativi ai 1.850 lavoratori socialmente utili impegnati presso il Ministero della giustizia che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 242/2002, il Ministero stesso avrebbe dovuto assumere con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire dati sullo stato di attuazione della normativa in esame, con particolare riferimento alle risorse che risultano ad oggi impegnate, allo scopo di valutare la congruità del tetto di spesa rispetto all’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari previsto dalla norma in esame.

 

ARTICOLO  10

Contratti di programma

Normativa vigente. L’articolo 8 del decreto-legge 35/2005 (Piano di azione per lo sviluppo economico) opera la revisione dei meccanismi che presiedono alla concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate[45].

I nuovi principi (comma 1) sono volti alla sostanziale sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento degli investimenti oggetto di agevolazioni[46].

Il comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che i criteri  di attuazione del nuovo meccanismo agevolativo siano stabiliti con decreto ministeriale.

Il comma 3 limita l’ambito di applicazione dei nuovi e più rigorosi meccanismi di concessione degli incentivi, in relazione alle procedure di concessione degli incentivi già avviate, prevedendo – in particolare - che la nuova disciplina non si applica: agli incentivi disposti in attuazione di bandi relativi alla legge 488/1992 già emanati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2005 (vale a dire al 17 marzo 2005); agli incentivi concessi a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2005 (17 marzo 2005), abbia già presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione.

L’articolo 1, comma 15, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto una limitazione ai pagamenti per spese di conto capitale nei seguenti settori:

a)       spese per le aree sottoutilizzate di cui al FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per le quali è stato fissato il limite di 6.550 milioni di euro;

b)      Fondo investimenti-incentivi alle imprese presso il Ministero delle attività produttive, il cui limite è stato stabilito in 2.750 milioni di euro (1.750 dei quali a carico del FAS);

c)       legge obiettivo 166/2002, per la quale è stato disposto un tetto di 450 milioni (100 a carico del FAS).

 

Le norme:

·        modificano la data di riferimento per l’individuazione dei contratti di programma esclusi dal nuovo e più rigoroso meccanismo di concessione degli incentivialle imprese nelle aree sottoutilizzate prevista dal comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 35/2005: sostanzialmente, esse escludono dal nuovo meccanismo i contratti di programma già proposti al CIPE fra il 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del decreto-legge 35/2005) e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione della nuova disciplina[47] (e comunque non oltre il 30 settembre 2005) e limitatamente ad un importo complessivo di contributi statali, attivabili dai contratti di programma in questione, non superiore a400 milioni di euro, per un complesso di erogazioni nell’anno 2005 non superiore a 80 milioni di euro (comma  1);

·        quantificano gli effetti finanziari del comma 1 in 80 milioni di euro (comma 2).

La compensazione di tali effetti finanziari dovrà essere realizzata riducendo di pari importo l’ammontare dei pagamenti per l’anno 2005 relativi agli altri strumenti di incentivazione gestiti dal Ministero delle attività produttive, al fine di assicurare in ogni caso l’invarianza del limite ai pagamenti dal Fondo per gli incentivi alle imprese, disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge  311/2004 (2.750 milioni di euro per il 2005).

·        rideterminano i limiti ai pagamenti previsti all’articolo 1, comma 15, lettere b) e c), della legge 311/2004, al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 5 (interventi per lo sviluppo infrastrutturale) e 8 (riforma degli incentivi alle imprese) del decreto-legge 35/2005 (comma 3).

In particolare, la disposizione in esame prevede:

-            la riduzione di 40 milioni di euro del limite ai pagamenti dalFondo per gli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive (di cui all’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 311/2004), che viene così  rideterminato in 2.710 milioni di euro;

-            l’incremento di 40 milioni di euro del limite ai pagamenti della legge obiettivo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla lettera c), rideterminato in 490 milioni di euro;

-            l’invarianza del limite ai pagamenti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 311/2004)[48].

 

La relazione tecnicanon considera la norma.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato[49] sono stati richiesti chiarimenti al Governo in ordine ai seguenti profili:

-            entità degli effetti finanziari (minori risparmi) connessi al testo originario dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 35/2005;

-            modalità per la compensazione dell’onere di cui al comma 1 (80 milioni di euro), individuate esclusivamente in una limitazione dei pagamenti a fronte di una proroga della più onerosa normativa sugli incentivi che comporta anche effetti di competenza[50].

Sui punti richiamati il Governo ha fornito le seguenti risposte[51]:

-            l’entità degli effetti finanziari connessi al testo originario dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 35/2005 è “irrilevante”;

-            la norma non produce effetti finanziari in termini di competenza, in quanto l’ammontare dei finanziamenti da destinare alla legge obiettivo, anche se in linea di principio correlati ai risparmi derivanti dall’attuazione della riforma degli incentivi alle imprese, scaturisce in realtà da una norma “chiusa” che attribuisce le risorse a prescindere dai risparmi attesi.

Nulla da osservare, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame presso il Senato.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 10 dispone, al comma 2, che per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro, in conseguenza del rinvio dell’attuazione della riforma di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 35, il Ministero delle attività produttive riduca di pari importo l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge finanziaria per il 2005, prevede la limitazione dei pagamenti per l’anno 2005 a favore dei soggetti beneficiari, da parte del fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, nella somma di 2.710 milioni di euro per l’anno 2005, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 15.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del presente decreto-legge, sono stati rideterminati, nell’invarianza dei limiti di cui all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria per il 2005, i limiti ai pagamenti per il 2005 previsti alle lettere b) e c) dell’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2005; per la lettera b) il limite viene è individuato in 2.750 milioni di euro, in luogo dei 2.710 milioni di euro previsti originariamente, mentre per la lettera  c) il limite viene individuato in 450 milioni di euro in luogo dei 490 milioni di euro indicato dalla medesima legge finanziaria per il 2005.

 

Al riguardo, si segnala che nel corso dell’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha affermato che la norma non determina effetti finanziari in termini di competenza, in quanto le risorse destinate alla stipula dei contratti saranno recuperate dal Ministero delle attività produttive a seguito di revoche e/o rinunce di precedenti agevolazioni concesse.

 

ARTICOLO 12-bis

Gestione delle eccedenze

Normativa vigente: l’articolo 6 del decreto legislativo n. 215/2001[52] dispone che il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che risulti eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento venga assorbito attraverso il transito[53] nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonché nei ruoli di altre Amministrazioni pubbliche[54].

Si prevede che la permanenza presso l'Amministrazione della difesa non possa superare i 9 mesi e che entro tale periodo possa avvenire, a domanda, il transito nei ruoli di altre Amministrazioni pubbliche. Al termine dei 9 mesi, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora sussistano delle eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale viene collocato, a domanda, in ausiliaria, nei limiti  di un contingente massimo determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa.

 

Fissazione del personale da collocare in ausiliaria

Le norme - nel sostituire l’articolo 6 del decreto legislativo citato - determinano in via definitiva, anziché annualmente come previsto dalla normativa vigente, il contingente annuo massimo di unità di personale collocabile in ausiliaria, suddiviso per ciascuna categoria e per ciascun anno dal 2006 al 2020.

Complessivamente viene previsto il collocamento in ausiliaria di 383 ufficiali e  6.625 marescialli, per un totale di 7.008 unità nel periodo 2006-2020.

Eliminazione del transito presso la Difesa e presso altre Amministrazioni

Si prevede che il collocamento in ausiliaria possa essere disposto – entro i limiti stabiliti dalla tabella allegata alla norma in esame - per gli ufficiali e sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, mentre non viene più contemplata l’ipotesi del transito temporaneo, limitato ad un periodo di 9 mesi, presso l’Amministrazione della difesa e di quello, a domanda, presso altre pubbliche Amministrazioni.

 

Nulla da osservare al riguardo, salvo quanto si osserva di seguito sul comma 2.

 

ARTICOLO 12-bis, comma 2

Limite delle risorse

La norma dispone che la facoltà del Ministero della difesa di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 331 del 2000.

Si ricorda che i commi 2 e 3 dell’articolo 8 della legge n. 331 del 2000, concernente l’istituzione del servizio militare professionale, recano, rispettivamente, la quantificazione degli oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, derivanti dall’attuazione della medesima legge, e la previsione, a decorrere dell’anno 2003 e fino all’anno 2020, del rinvio alla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 468 del 1978, per la quantificazione dell’onere, qualora il tasso di incremento degli oneri medesimi non siano in linea con il tasso di incremento del prodotto interno lordo.

 

Al riguardo, si osserva che sulla presente disposizione, inserita nel corso dell’esame al Senato, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta formulando sia una condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere che la norma può essere attuata comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 331 del 2001, sia una osservazione, nella quale viene evidenziato il rischio che le disposizioni relative al collocamento anticipato in ausiliaria possano determinare effetti negativi di natura cumulativa.

Tutto ciò considerato, appare opportuno che il Governo chiarisca se nell’ambito delle risorse predisposte per l’attuazione della legge n. 331 del 2000, sussistano margini per far fronte eventualmente anche agli interventi previsti dalla presente disposizione.

Si rileva, inoltre, dal punto di vista formale che i commi 2 e 3 dell’articolo 8 della legge n. 331 del 2000 non recano una autorizzazione di spesa ma l’indicazione degli oneri da coprire derivanti dalla predetta legge n. 331.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni per il personale della carriera diplomatica

La norma stanzia la somma di 12 milioni di euro a decorrere dal 2005 per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica.

 

La relazione tecnica indica le risorse da stanziare per coprire le necessità economiche, connesse con il rinnovo del contratto per la carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005, come riepilogato nella tabella che segue.

(in migliaia di euro)

Voci

Importi

Equiparazione delle indennità di posizione a quelle della carriera prefettizia

5.471,5

Riduzione del divario rispetto allo stipendio tabellare della carriera prefettizia

9.686,0

Somme stanziate dalle leggi finanziarie 2004 e 2005

3.230,0

Integrazione necessaria

11.927,5

 

La relazione mira, come precisato dalla relazione illustrativa, ad ovviare all’inadeguatezza degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie 2004 e 2005.

 

L’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

 

Con riferimento ai profili attinenti la copertura finanziaria, si osserva che il comma 1pone l’onere derivante dal rinnovo del contratto della carriera diplomatica, relativo al biennio 2004-2005, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2005-2007.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità. Appare, comunque, necessario che il Governo chiarisca se le disponibilità residue dell’accantonamento siano sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi internazionali dello Stato.

A tale proposito si ricorda che ai sensi della vigente disciplina contabile è vietato l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti predisposti per l’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato. Anche a questo riguardo è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLI 13-bise 13-ter

Personale della carriera prefettizia e dell’amministrazione dell’interno

La norma dispone:

a)      lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 (articolo 13-bis);

b)     l’incremento di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (articolo 13-ter).

La copertura è realizzata mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui relativa al Fondo per le esigenze di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, presso il Ministero dell’interno[55].

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, salvo quanto si rileva di seguito sulla copertura finanziaria, in quanto l’onere costituisce un limite di spesa.

 

ARTICOLO 13-bis

Copertura finanziaria

La norma dispone, al comma 2, che all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Si osserva che il comma 1 del presente articolo stanzia la somma di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativa al biennio 2004-2005.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. Le relative risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato per l’anno 2005 nel capitolo n. 1373, u.p.b 2.1.5.5, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Da una interrogazione effettuata al sistema RGS, in data  21 luglio 2005, il predetto capitolo presenta per l’anno 2005 una disponibilità di competenza pari a oltre 38 milioni di euro.

 

Al riguardo, si osserva che sulla presente disposizione, inserita nel corso dell’esame al Senato, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta.

Appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla disponibilità, nell’ambito del predetto fondo, delle risorse necessarie a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente.

Si rileva, inoltre, che la norma evidenzia un disallineamento temporale fra la durata dell’onere e la relativa copertura finanziaria. Infatti, a fronte di una autorizzazione di spesa a regime, la copertura dei relativi oneri è disposta limitatamente agli anni del triennio 2005-2007.

Al riguardo appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 13-ter

Copertura finanziaria

La norma dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Si osserva che il comma 1 del presente articolo prevede l’incremento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 del fondo unico di amministrazione per il  miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionale dell’amministrazione dell’Interno.

 

Al riguardo,si osserva che sulla presente disposizione, inserita nel corso dell’esame al Senato, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta.

Appare comunque opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del predetto fondo siano sufficienti a far fronte anche agli interventi disposti dal presente articolo senza compromettere la funzionalità del fondo medesimo considerato che sul medesimo fondo gravano anche gli oneri derivanti dall’articolo 13-bis del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 14

Bonifica dei siti inquinati e ammodernamento delle infrastrutture portuali

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 27, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha istituito un fondo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti al fine di permettere agli enti locali di effettuare, nel solo anno 2005, spese di conto capitale eccedenti i limiti di spesa disposti dal Patto di stabilità.

Le tipologie di spesa da escludere dai limiti del Patto sono state quindi indicate dalle lettere da a) ad f-quater) dell’articolo1, comma 24, della medesima legge.

L’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legge n. 44/2005 (disposizioni urgenti in materia di enti locali) ha previsto che per l’anno 2005 parte delle risorse iscritte nel predetto fondo presso la CDP fosse destinata al finanziamento degli oneri derivanti dall’esclusione dal Patto di stabilità, per l’anno 2005, delle spese per la bonifica dei siti inquinati. Al relativo onere, fissato dalla medesima norma in 5 milioni di euro, si provvedeva aggiungendo all’articolo 1, comma 24, della legge finanziaria 2005, la lettera f-quater), recante l’indicazione della nuova tipologia di spesa da escludere dalle regole del Patto di stabilità (bonifica dei siti inquinati).

 

Le norme abroganole disposizioni che escludono dalla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali le spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati e abrogano conseguentemente il comma 2 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 44/2005, relativo alla copertura finanziaria dell’esclusione disposta dalla citata lettera f-quater) (comma 1).

Le disposizioni dispongono, inoltre, l'esclusione per l'anno 2005 dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004[56]), delle spese di investimento effettuate dalle Autorità portuali relative al programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002. Il relativo onere è quantificato in 60 milioni di euro (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che con l’abrogazione dell’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, e della lettera f-quater) del comma 24 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene ripristinata la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 27, della medesima legge finanziaria per l’anno 2005.

Sull’ammontare complessivo delle risorse di tale fondo, pari a euro 250 milioni[57], il comma 2 opera una compensazione degli effetti finanziari per l’anno 2005 (in termini di fabbisogno e indebitamento) per l’importo di 60 milioni di euro.

La relazione afferma inoltre che l’importo di 60 milioni di euro costituisce la stima di spesa per l’anno 2005 delle operazioni finanziarie autorizzate ai sensi del citato articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002.

Nel corso dell’esame presso il Senato[58], in ordine al comma 2, sono stati richiesti chiarimenti, tra l’altro, in merito alla quantificazione del citato onere di 60 milioni, considerato che la quantificazione dell’onere - connessa all’articolo 1, comma 57 della legge finanziaria 2005 e relativa ad un complesso di enti pubblici - era stata fissata in 20 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni per l’anno 2006 e 60 per l’anno 2007 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto; sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti circa l’effettiva praticabilità della riduzione del fondo di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, nonché sul disallineamento temporale sui saldi di finanza pubblica che con la norma in esame si produrranno già a decorrere dall’anno 2005 (anziché dal 2006 come previsto dalla normativa vigente). E’ stato inoltre evidenziato che con la riduzione della dotazione del fondo suddetto andrebbe ricalcolato l’onere a carico del bilancio dello Stato per interessi passivi, che nella finanziaria 2005 era stato determinato in 10 milioni di euro.

A tal proposito, con note del Ministero dell’economia e delle finanze[59], il Governo ha affermato - in relazione all’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 27, della legge finanziaria 2005 - che pur esistendo una delibera CIPE del 30 giugno 2005 con la quale sono state ritenute ammissibili domande per un ammontare complessivo di 789,5 milioni di euro, lo stanziamento del fondo non è stato ancora utilizzato in quanto la delibera non è ancora operativa. Circa la stima dei tendenziali dell’onere recato dall’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005, ha affermato che questi, in effetti, “non tenevano conto .dell’effetto di spesa sui conti pubblici derivanti dall’articolo 36 della legge 166/2002 che autorizza limiti di impegno per 98 milioni” ed ha confermato “che l’impatto sul fabbisogno ci sarà dal 2005, ma il maggior onere per interessi derivante da ciò sarà compensato dal risparmio di spesa per gli interessi passivi conteggiati nella legge finanziaria”.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, tenuto conto delle precisazione fornite presso il Senato.

 

 

In ordine ai profili di copertura si osserva che l’articolo 14, comma 2,dispone che ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’esclusione, per l’anno 2005, della regola incrementale di cui all’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, delle spese d’investimento effettuate dalle Autorità portuali e connesse al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, di cui all’articolo 36 della legge n. 166 del 2002, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.

Si osserva che in conseguenza delle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo è stata ripristinata la dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2005 del fondo istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge n. 311 del 2004, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento afferma che l’importo di 60 milioni di euro costituisce la stima di spesa per l’anno 2005 delle operazioni finanziarie autorizzate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla disponibilità, nell’ambito del predetto fondo, di risorse sufficienti a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo senza pregiudicare quelli già disposti a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 14-bise 14-duodetricies

Esenzioni dall’obbligo del rispetto del vincolo di crescita delle spese

Le norme dispongono:

a)      l’esclusione delle Autorità portuali istituite a decorrere dal 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dal 2003 dall’obbligo di rispettare per il 2005 il vincolo di crescita della spesa pari al livello registrato nel 2003 incrementato del 4,5 per cento[60]. L’onere è valutato in 250.000 euro per il 2005 (articolo 14-bis);

b)     l’esclusione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dall’obbligo, previsto per il triennio 2005-2007, del rispetto del vincolo di crescita della spesa del 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate dell’anno precedente[61]. Gli oneri sono valutati pari a 500.000 euro annui (articolo 14-duodetricies).

 

Al riguardo appare necessario acquisire i dati alla base della quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità della copertura[62].

 

In ordine ai profili di copertura si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 14-ter

Esclusione dal patto di stabilità dei comuni sorti dopo il 1999

La norma esclude dal patto di stabilità interno i comuni con più di 3000 abitanti (5.000 abitanti per il solo esercizio 2005[63]) costituiti  dopo l’anno 1999.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare una potenziale riduzione dei risparmi ascritti al patto di stabilità interno a causa dell’esclusione dei comuni sorti successivamente al 1999 dai vincoli ivi previsti alla crescita della spesa, sia di parte corrente che in conto capitale. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca informazioni quantitative in merito all’entità dei possibili minori risparmi.


 

ARTICOLO 14-quater , commi 1-3

Agevolazioni per il comune di Limone Piemonte

La norma dispone che, per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006[64], il comune di Limone Piemonte sia autorizzato, per l’anno 2005 – in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 44, della Legge finanziaria per il 2005 - a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000.

Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2005.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 14-quater, comma 2

Copertura finanziaria

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 14-quater, commi 4-6

Disposizioni in materia di Giochi olimpici invernali di Torino 2006

La norma dispone che, limitatamente all’anno 2005, per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali 2006, siano escluse dal complesso delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno quelle derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi stessi, da concludere entro il 30 dicembre 2005[65].

All’onere derivante dalla disposizione, pari a 40 mln di euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione  del fondo per il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti locali, di cui al comma 27 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005.

 

Al riguardo si osserva che nella nota tecnica del 28 giugno 2005[66], riferita ad una disposizione di identico contenuto[67], il Governo quantificava in 170 mln di euro i minori risparmi derivanti dalla disposizione.

Nella citata nota è chiarito che tale importo corrisponde alle somme rivenienti dal mutuo che la regione Piemoste è stata autorizzata a perfezionare in applicazione dell’art. 21 della L. n. 166/2002.

Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca le ragioni alla base della cospicua revisione al ribasso della quantificazione precedentemente operata.

 

ARTICOLO 14-quinquies

Differimento termini in materia di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi

La norma dispone il differimento dal 15 dicembre 2004 al 31 ottobre 2005 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione dei canoni per la concessione d’uso dei beni demaniali marittimi, previsto dall’art. 32, comma 22, del DL n. 269/2002.

Tale disposizione prevedeva che con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, fossero assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 mln di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il predetto termine del 30 giugno è stato successivamente più volte differito ad opera di diversi provvedimenti.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se la decorrenza della rivalutazione prevista dalla norma originaria[68] (1° gennaio 2004) troverà applicazione, ove disposta, anche in presenza della proroga. In caso contrario verrebbe infatti vanificata la possibilità di acquisire il maggior gettito, già previsto a decorrere dal 2004.

 

ARTICOLO 14-sexies

Incarichi dirigenziali

Normativa vigente. L’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001[69] dispone che il ruolo dei dirigenti si articoli in due fasce. Alla seconda fascia si accede mediante le procedure di reclutamento e di accesso stabilite dall’articolo 28 del medesimo decreto. I dirigenti di seconda fascia transitano alla prima qualora abbiano ricoperto per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale. Ai dirigenti di prima fascia sono riservati, a norma dell’articolo 19, comma 3, dello stesso decreto, gli incarichi di direzione più elevati, vale a dire quelli di Segretario generale dei ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali[70].

Riduzione da cinque a tre anni del periodo di incarico di seconda fascia

La norma riduce da cinque a tre anni il periodo necessario per il transito dei dirigenti di seconda fascia alla prima fascia (comma 2). Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali, la cui durata è attualmente stabilita al massimo in tre anni (cinque per quelli diversi dalla direzione di strutture dirigenziali), possano essere affidati per un periodo massimo di cinque anni (comma 1).

Va rammentato che il comma 2 riproduce una identica disposizione contenuta nell’ art. 4, comma 2 del decreto legge 280/2004[71], non convertito in legge, che abbassava da 5 a 3 anni il periodo necessario per il passaggio dalla II alla I fascia del ruolo dei dirigenti.

Nel corso dell’esame presso il  Senato l’art. 4 del decreto legge era stato soppresso[72], anche in considerazione del parere reso dalla Commissione bilancio che aveva condizionato il nulla osta al disegno di legge alla soppressione di alcune disposizioni, tra cui il comma 2 in questione, per mancanza di copertura.

Disposizione già inserita in precedenti d.d.l. e non approvata

Successivamente la medesima norma è stata inserita nel testo del D.L. n. 7 /2005[73], nel corso dell’esame parlamentare presso il Senato[74] del  relativo d.d.l. di conversione (articolo 5, comma 1-quinquies dell’A.C. 5697). Durante l’esame presso la Camera la disposizione è stata poi soppressa[75].

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

La norma appare suscettibile di determinare oneri

·         la riduzione del periodo di durata dell’incarico di prima fascia comporta un aumento del numero di dirigenti che vengono posizionati nella qualifica più elevata (prima fascia), con un possibile aumento degli oneri connessi alla corresponsione di emolumenti od altre indennnità che, anche qualora non muti l’incarico dirigenziale assegnato ai dirigenti interessati dal transito, risultino eventualmente correlati al possesso della più elevata qualifica professionale;

Dotazione organica del ruolo dei dirigenti

·         con riferimento all’articolazione delle posizioni generali nella dotazione organica, occorrerebbe precisare se l’accesso anticipato alla prima fascia risulti in ogni caso subordinato all’esistenza delle corrispondenti posizioni dirigenziali in organico, al fine di evitare possibili riflessi finanziari derivanti dal formarsi di posizioni di soprannumerarietà nella fascia medesima;

il transito anticipato in questione potrebbe determinare vacanze nell’organico della seconda fascia, con necessità di disporre l’ingresso in tale posizione di ulteriori unità dirigenziali rispetto a quelle attualmente in servizio.


 

ARTICOLO 14-novies

Prevenzione e contrasto della corruzione  nella PA

Le norme modificano l’articolo 1, della legge n. 3 del 2003[76].

La norma citata istituisce l’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, stanziando a tal fine 582.000 euro annui dal 2002[77].

L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni avvalendosi di un ufficio composto di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.

L’articolo 1, comma 242, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ad integrazione delle risorse inizialmente stanziate, ha autorizzato uno stanziamento di 5,418 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Le norme prevedono quanto segue:

·        l’Alto Commissario si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale nel cui ambito è scelto il Commissario;

·        l’Alto Commissario svolge le sue funzioni avvalendosi di un vice Commissario aggiunto e di cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i relativi ordinamenti, nonché di altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l’amministrazione di appartenenza;

·        agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme, riconducibili alla collocazione fuori ruolo del personale, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall’articolo 1, comma 242, della legge n. 311 del 2004.

 

Al riguardo si rileva che le norme, introdotte al Senato, determinano nuovi e maggiori oneri che, pur in presenza di una norma di copertura, sono privi di quantificazione. Appare, pertanto, necessario disporre degli elementi necessari per determinare analiticamente l’importo delle spese conseguenti all’incremento del personale preposto all’ufficio dell’Alto Commissario (due vice Commissari e cinque esperti), anche al fine di una corretta valutazione della congruità della copertura medesima.

In proposito andrebbero, in particolare, chiariti i seguenti aspetti:

·         gli oneri di cui alla clausola di copertura, derivanti dalla collocazione fuori ruolo del personale, sembrano non comprendere le spese per il vice Commissario vicario, atteso che per tale carica, come per quella dell’Alto Commissario, non sembra richiesta obbligatoriamente la appartenenza a determinate amministrazioni pubbliche e la relativa collocazione fuori ruolo presso le medesime. Peraltro, non risulta chiaro dal tenore della norma se tali oneri comprendano le spese per il vice Commissario aggiunto, in quanto, dal tenore delle norme potrebbe desumersi che il requisito di appartenenza alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile ed all’avvocatura dello Stato ed il relativo obbligo di collocazione fuori ruolo si riferisca esclusivamente ai cinque esperti;

·         l’incremento di personale a disposizione dell’Alto Commissario produrrà presumibilmente un incremento delle spese di funzionamento, anch’esse incidenti sulle risorse già stanziate;

·         gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria per il 2005, utilizzati a copertura, sono limitati al triennio 2005-2007, mentre gli oneri recati dalle norme in esame hanno natura obbligatoria e permanente, come di seguito si precisa.

 

In ordine ai profili attinenti la copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 14-novies presenta alcuni profili problematici; manca una specifica quantificazione degli oneri derivanti dalle collocazioni fuori ruolo previste con riferimento alla copertura finanziaria questa è prevista a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 311 del 2004 che prevedeva uno stanziamento ulteriore per un importo pari a 5.418.000 euro, per il triennio 2005-2007, in favore dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Al riguardo, si osserva che l’articolo 1, comma 242, della legge finanziaria n. 311 del 2004, si limita a stanziare risorse per gli anni 2005, 2006 e 2007, mentre l’onere dell’articolo in esame ha carattere permanente. La disposizione sembra, quindi prefigurare un disallineamento temporale tra la durata dell’onere e la relativa copertura finanziaria. Appare quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo al riguardo.

 

ARTICOLO 14-decies

Comitato per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO

Normativa vigente: la legge n. 1182/1948 ha istituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, presieduto dal ministro delle politiche agricole e incaricato, ai sensi dell’articolo 1, di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati e di esprimere il parere su provvedimenti in materia di agricoltura e di alimentazione.

L’articolo 3 della legge prevede che il Comitato sia formato da 20 componenti, rappresentanti dei Ministeri e degli enti che esercitano competenze in materia.

L’articolo 4 prevede che in seno al Comitato sia costituita una Giunta esecutiva, formata da 7 componenti designati fra i membri del Comitato.

L’articolo 6 dispone che nel Comitato siano costituiti un Segretariato generale e un Collegio amministrativo, composto dal Segretario generale e da 2 componenti del Comitato. Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato, stabilendo anche la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato.

L’articolo 7 dispone che il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato. Prevede, inoltre, che contributi per specifiche attività possano essere richiesti ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento. Si ricorda che, a decorrere dal 1972, il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato è stato portato[78] a circa 77.500 euro (150 milioni di lire).

 

La norma apporta le seguenti modifiche e integrazioni alla legge 1182/1948:

Ÿ        viene esteso l’ambito di competenza del Comitato, disponendo che l’organismo assicuri anche il collegamento con le più importanti istituzioni internazionali operanti nel settore dell’agricoltura, della cooperazione allo sviluppo e del commercio, e assegnando ad esso compiti di studio, di realizzazione di progetti operativi, di promozione e di comunicazione istituzionale [comma 1, lettera a), primo periodo];

Ÿ        è previsto che, nell’ambito del meccanismo di finanziamento previsto dall’articolo 7 della legge 1182/1948, il Comitato “ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative” [comma 1, lettera a), secondo periodo];

Ÿ        viene fissata in 5 anni la durata in carica dei membri del Comitato, della Giunta  e del Collegio amministrativo, nonché del segretario generale [comma 1, lettera b)];

Ÿ        si dispone che, ove non risulti tra i componenti del Comitato, il segretario generale  ne divenga membro di diritto [comma 1, lettera c)];

Ÿ        viene stabilito che, ove non risulti tra i componenti della Giunta, il segretario generale ne divenga membro di diritto [comma 1, lettera d)];

Ÿ        è previsto che i componenti del Collegio amministrativo passino da 2 a 4 (appartenenti al Ministero delle politiche agricole); si prevede, inoltre, che, in materia di assunzione, stato giuridico, trattamento economico, previdenza e quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato, “le stesse modalità predisposte nel regolamento” del Segretariato[79] siano “seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero” [comma 1, lettera e)];

Ÿ        è introdotta una clausola di invarianza finanziaria[80], per la quale dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma  2).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che alcune disposizioni dell’articolo 14-decies appaiono

Richieste di chiarimento

 suscettibili di generare effetti finanziari. Ci si riferisce, in particolare, alle novelle della legge 1182/1948 che determinano sia un ampliamento delle funzioni del Comitato[81] sia un aumento dei componenti del Comitato[82], della Giunta esecutiva[83] e del Collegio amministrativo[84].

Riguardo al Comitato e alla Giunta esecutiva, l’aumento dei componenti si verificherebbe nel caso in cui il Segretario generale diventasse membro di diritto dei due collegi (e quindi non ne facesse parte quale membro effettivo) [85]

Su entrambe le problematiche (estensione delle funzioni, ampliamento dei componenti) occorrerebbe acquisire elementi di informazione in ordine alla possibilità che le spese di funzionamento e gli oneri per compensi siano contenuti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, inoltre, l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla portata applicativa della disposizione[86] che prescrive al Comitato di seguire “le stesse modalità predisposte nel regolamento” del Segretariato  generale anche “nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero”.

Si ricorda che il regolamento disciplina - fra l’altro - le modalità di assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato.

Il chiarimento appare opportuno al fine di verificare la compatibilità fra la predetta disposizione e la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, come di seguito si precisa.

 

ARTICOLO 14-decies

Clausola di invarianza finanziaria

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall’attuazione della presente disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. A tale proposito, si rammenta che la clausola di invarianza è stata inserita con una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 20 luglio 2005. Appare, comunque, opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di riformulare la suddetta clausola nel senso di prevedere come in casi analoghi, che agli eventuali oneri si provveda nell’ambito degli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 14-quinquiesdecies

Incarichi dirigenziali presso il Ministero delle politiche agricole

Normativa vigente. L’articolo 6 del D.P.R. n. 79/2005[87] ha rideterminato la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali, disponendo tra l’altro che, nell’ambito delle complessive 78 unità dirigenziali, 9 unità siano di prima fascia e le restanti 69 siano di seconda fascia. Nell’ambito di tale ultima dotazione, peraltro, 4 posti sono destinati ad essere soppressi a compensazione degli oneri derivanti dalla dotazione organica della prima fascia, secondo quanto espressamente dispone l’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.

L’articolo 4 ha disposto inoltre, nell’istituire il Consiglio nazionale dell’agricoltura, che le funzioni di vicepresidente del Consiglio stesso siano svolte da un dirigente di prima fascia.

 

Incremento di 1 unità dirigenziale

La norma dispone che ai fini dello svolgimento della funzione di vicepresidente del Consiglio nazionale dell’agricoltura sopra citato la dotazione organica delle unità dirigenziali di prima fascia previste dal D.P.R. n. 79/2005 sia incrementata di una unità. Il relativo onere viene compensato con la contestuale soppressione di due posti di seconda fascia effettivamente  coperti.

 

Al riguardo, si osserva cheil meccanismo di compensazione previsto dalla norma potrebbe non risultare idoneo ad assicurare l’invarianza degli oneri. Come più volte evidenziato in relazione a precedenti analoghe disposizioni, nel caso in cui si intenda procedere all’attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali, l’invarianza della spesa risulta condizionata a due presupposti, uno riferito al tenore letterale delle norme e l’altro di natura sostanziale:

·         sotto il profilo normativo è necessaria la contestuale soppressione di altri incarichi dirigenziali nella dotazione organica i cui oneri risultino finanziariamente equivalenti. Tale requisito viene previsto nella disposizione in argomento;

·         dal punto di vista sostanziale è necessaria altresì la contestuale disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per la stipula dei nuovi contratti con le nuove unità dirigenziali. Alla soppressione delle posizioni nella dotazione organica deve dunque corrispondere la cessazione dei corrispondenti contratti in essere.

Ciò in quanto, la riduzione dei ruoli organici concernenti gli incarichi di funzione dirigenziale, non correlata da una riduzione di fatto dei medesimi organici, non appare determinare risparmi di spesa in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati in relazione al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno e non in base alle dotazioni organiche.

Su tale ultimo aspetto appare necessario un chiarimento, in cui dovrà necessariamente tenersi conto che sulla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia è già operante la soppressione di quattro conferimenti di incarichi dirigenziali da attuarsi in base all’articolo 6 del D.P.R. n. 79/2005 sopra citato.

 

ARTICOLO 14-septiesdecies, capoverso a)

Commissione per la funzione pubblica

Normativa vigente l’articolo 3 del decreto-legge 35/2005 (Piano di azione per lo sviluppo economico) prevede l’istituzione - fino al 31 dicembre 2007 - di una Commissione per la funzione pubblica presso l’omonimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio, presieduta dal ministro (o da un suo delegato) e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e da un numero massimo di 20 componenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica (comma 6-duodecies). Nei limiti dell'apposita autorizzazione di spesa, sono stabiliti – con decreto ministeriale - i compensi spettanti ai predetti componenti (comma 6-terdecies). Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007[88] (comma 6-quaterdecies).

 

La norma modifica l’articolo 3, commi 6 duodecies-6 quaterdecies, del decreto legge 35/2005, sopprimendo il limite di durata della Commissione per la funzione pubblica (fino al 31 dicembre 2007) e rinviando, per la copertura degli oneri relativi agli esercizi a decorrere dal 2008, alla tabella C della legge finanziaria[89].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Norma onerosa

Al riguardo si segnala che la norma determina un onere permanente, la cui quantificazione ammonta presumibilmente - sulla base della previsione di spesa per gli anni 2006 e 2007 contenuta nel decreto-legge 35/2005[90] - a 1,5 milioni per ciascun anno.

 

ARTICOLO 14-septiesdecies, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)

Norme finanziarie

La norma apporta alcune modifiche all’articolo 3, commi 6-duodecies e quaterdecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino al 31 dicembre 2007, di una Commissione al fine di coadiuvare il Ministro per la funzione pubblica per le attività di propria competenza in materia di semplificazione amministrativa. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Per il funzionamento della Commissione e per i compensi spettanti ai componenti della medesima, il  comma 6-quaterdecies, del predetto articolo 3, autorizza la spesa massima di  750.000 euro per l’anno 2005 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Ai relativi oneri si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2005.

Le modifiche disposte dal presente articolo concernono:

-          la soppressione, all’articolo 3, comma 6-duodecies, dell’indicazione, di cui al comma del 31 dicembre 2007 quale termine per la conclusione dei lavori della Commissione ;

-          la previsione, all’articolo 3 comma 6-quaterdecies, che dall’anno 2008, per il finanziamento della Commissione si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, vale a dire mediante la tabella C della legge finanziaria.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all’articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005,  hanno i requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile per poter essere finanziati dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

 


 

ARTICOLO 14-septiesdecies, capoverso c)

Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi agricoli

Normativa vigente: l’articolo 13-ter del decreto-legge n. 35/2005[91] dispone la sospensione, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2005, dei termini per l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

La norma dispone la proroga al mese di settembre 2005 della sospensione, dei termini per l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione reca effetti negativi di cassa dovuti ai maggiori oneri per interessi[92], dovuti alla necessità, per gli enti previdenziali interessati, di far fronte al maggior fabbisogno derivante dalla sospensione delle entrate contributive in esame.

Appare inoltre opportuno un chiarimento sugli eventuali riflessi finanziari che le disposizioni in esame possono avere sul processo di cartolarizzazione dei crediti dell’INPS in corso sulla base dell’articolo 13 della legge n. 448/1998.

Si segnala che, in favore degli imprenditori agricoli nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l’anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, il decreto-legge 22/2005 (interventi urgenti nel settore agroalimentare), al comma 1-bis dell’articolo 1, reca la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l’anno 2005, a domanda e nell’ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale[93].

 

ARTICOLO 14-duodevicies

Interventi per la tutela del territorio e dei beni culturali

La norma autorizza la spesa di 153 milioni di euro per il 2005, 183 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni culturali[94].

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità degli stanziamenti.

 

ARTICOLO 14-duodevicies, comma 2

Copertura finanziaria

La norma pone l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 153 milioni per l’anno 2005, a euro 183 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2005-2007.

Si osserva che il comma 1 del presente articolo autorizza la spesa di euro 153 milioni per l’anno 2005 e di euro 183 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311 e successive modificazioni.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità, in considerazione della rideterminazione in riduzione, disposta dall’articolo 14-quater, comma 4, degli oneri derivanti dalla modifica della disciplina del Patto di stabilità interno per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Torino2006, rispetto a quanto previsto dall’articolo 18 dell’A.S.3533, concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico,sociale e territoriale, già approvato in prima lettura dalla Camera.

 

ARTICOLO 14-vicies quater

Potenziamento dei centri fieristici

Le norme consentono, per l’esercizio in corso al 1° gennaio 2006 e per i cinque esercizi successivi, ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società proprietari o gestori di enti fieristici di escludere dalla base imponibile ai fini IRES ed IRAP una quota non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati impiegata nell’investimento di beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell’esercizio stesso e nei tre successivi.

L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti effettuati e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con aliquota massima.

Per accedere al beneficio i soggetti interessati inoltrano domanda all’Agenzia delle entrate. La medesima esamina le domande in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 5 milioni di euro nel 2006 ed a 10 milioni di euro nel 2007.

Le disposizioni attuative delle misure in esame e la fissazione della quota di esclusione dalla base imponibile nei limiti di spesa stanziati, sono rinviate ad apposito decreto del Ministro dell’economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto in esame.

All’onere derivante dalle agevolazioni in esame si fa fronte con corrispondenti riduzioni di alcune voci della tabella C allegata alla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

 

Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di elementi di quantificazione.

L’emendamento originario (14.0.319) recava stanziamenti dal 2006 al 2011. Su proposta del rappresentante del Governo, l’arco temporale degli stanziamenti è stato limitato agli anni 2006 e 2007, per l’impossibilità di coprire con riduzioni degli stanziamenti di cui alla tabella C oneri di durata superiore al triennio di riferimento della tabella medesima.

 

Al riguardo sono necessari chiarimenti sugli effetti finanziari delle disposizioni in quanto le medesime, nel testo approvato definitivamente dal Senato, appaiono suscettibili di determinare profili di problematicità.

Sussiste, infatti, una incongruenza tra il contenuto delle norme ed il tenore della clausola finanziaria.

Le norme consentono, ai soggetti interessati, di dedurre dalla base imponibile IRES ed IRAP una quota degli investimenti effettuati negli anni dal 2006 al 2009 (tre anni successivi).

Tale possibilità di deduzione, nel limite degli investimenti effettuati e del reddito imponibile, è consentita dal 2006 al 2011, ai fini di consentirne la capienza nel relativo imponibile.

Ne consegue che lo sviluppo temporale degli oneri si determina in un arco compreso tra il 2006, nell’ipotesi in cui i soggetti autorizzati ad avvalersi del beneficio in tale anno utilizzino il metodo previsionale per il calcolo degli acconti d’imposta, fino al 2011, per i soggetti che effettueranno investimenti nel triennio successivo al 2006.

Pertanto, la clausola finanziaria, che dispone gli stanziamenti e le relative coperture per i soli esercizi 2006 e 2007, non appare coerente con il contenuto delle norme, in quanto non è chiaro a valere su quali risorse saranno finanziate le domande di agevolazione presentate dai soggetti che realizzeranno investimenti nel triennio successivo al 2006.

Ai fini di tale valutazione, risulta ininfluente il fatto che sia prevista una procedura di fruizione dell’agevolazione in modo tale da contenere gli oneri nei limiti degli stanziamenti previsti per il biennio 2006 e 2007, in quanto i soggetti autorizzati nei limiti di tali plafond avranno comunque la possibilità di utilizzare la deduzione nei cinque esercizi successivi al 2006, in relazione alle relative capienze, potendo determinare uno sviluppo degli oneri per cassa fino al 2011.


ARTICOLO 14-vicies quater

Copertura finanziaria

Fermo restando quanto sopra rilevato sulla congruità tra sviluppo temporale degli oneri e copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, appare opportuno che il Governo confermi, quanto dichiarato al Senato, nella seduta del 20 luglio 2005, in merito alla sussistenza delle risorse necessarie a valere, per l’anno 2006, sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 e, per l’anno 2007, sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978.

Al riguardo, si osserva che una norma analoga, ma con copertura prevista per gli anni dal 2006 al 2011 è contenuta nell’articolo 24 dell’A.S.3533, concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico,sociale e territoriale, già approvato in prima lettura dalla Camera.

 

ARTICOLO 14-vicies septies

Disposizioni in materia di poteri di rettifica dell’INAIL

Normativa vigente: l’articolo 55 della legge n. 88/1989 prevedeva la possibilità per l’INAIL di rettificare per errore i provvedimenti di costituzione delle rendite, senza limiti temporali. Successivamente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 38/2000 ha introdotto un termine di decadenza decennale per l’esercizio dell’azione di rettifica. Sulla base di tale nuova normativa applicata con effetto retroattivo, per alcuni lavoratori è stato possibile riottenere prestazioni già rettificate o, addirittura, a seguito di decisioni dell’INAIL assunte oltre il termine decennale sopradetto cessate. Da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5 maggio 2005 ha dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 38/2000 che riguardano proprio l’applicazione retroattiva del termine di decadenza, con l’effetto di rendere legittime le rettifiche effettuate, anche dopo il termine di dieci anni, prima del 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000.

 

La norma dispone il riconoscimento del diritto alle prestazioni INAIL a coloro ai quali sono stati applicati provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica[95].

Si segnala che le prestazioni che, sulla base della sentenza della Corte costituzionale, dovrebbero essere rettificate, sarebbero 4.661, di cui 2.052 cesserebbero del tutto. Sulla base di tali provvedimenti, l’INAIL risparmierebbe circa 1,2 milioni di euro mensili[96].

 

 



[1] Recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

[2] Cfr.quanto dichiarato dal sottosegretario per l’economia e le finanze nella seduta della V^ Commissione del 19 luglio 2005.

[3] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[4] La norma precisa che finalità della delega è quella di superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione nell’ordinamento interno della citata direttiva 2000/53/CE.

[5] La clausola è stata introdotta per recepire la condizione espressa, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla 5° Commissione Bilancio del Senato.

[6] “Università non statali legalmente riconosciute”. Si rammenta che ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 di tale legge i contributi alle università e agli istituti superiori non statali sono stanziati nella tabella C della legge finanziaria. La finanziaria 2005 espone importi pari a euro 124.423.000 per il 2005, 123.521.000 per il 2006 e 123.936 per il 2007.

[7] Dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[8] La relazione illustrativa ricorda in proposito il disegno di legge A.S. 2168 (“Interventi a favore delle università non statali”), il cui iter non si è concluso positivamente.

[9] Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 5 agosto 2004, concernente la programmazione del sistema universitario.

[10] Recante “Autorizzazione all’ assunzione di personale presso le università”.

[11] Convertito in legge 19 ottobre 2004, n.257. L’articolo 1-ter ha previsto che  per le università, per l’anno 2004 “sono fatte salve”, nel limite di spesa di 500.000 euro, le assunzioni a tempo determinato in essere alla data del 1° gennaio 1998 con riferimento esclusivamente a quelle finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi di supporto all’attività di ricerca e laboratorio.

[12] Introdotta da un emendamento di iniziativa del Governo (2.0.1).

[13] Il decreto, è emanato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

[14] Di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”).

[15] “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

[16] Secondo le modalità previste dall’articolo 399 del T.U. delle disposizioni in materia di istruzione di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

[17] Articolo 1, comma 128, legge 20 dicembre 2004, n. 311.

 

[18] Seduta del 13 luglio 2005.

[19] Articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.

[20] Sulla base dell’accordo del 27 maggio 2005.

[21] Sottoscritto il 24 luglio 2003.

[22] Seduta della Commissione bilancio del 13 luglio 2005.

[23] Si veda la Nota di lettura n. 115 (luglio 2005) predisposta dal Servizio bilancio del Senato.

[24] Ribadita dal Governo in una Nota depositata presso la 5° Commissione il 13 luglio 2005.

[25] Anche sulla base delle osservazioni contenute nella Nota di lettura n. 115 del Servizio bilancio del Senato.

[26] Seduta della Commissione bilancio del 19 luglio 2005.

[27] Tali eccedenze,  anche con riferimento quanto esposto nella Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l’anno 2004 (170 milioni di euro per il 2004) erano state rilevate nel corso del dibattito in Commissione (cfr. i resoconti delle sedute del 13 e 19 luglio 2005).

 

[28] Seduta del 13 luglio 2005.

[29] Depositata durante la seduta della Commissione bilancio del 13 luglio.

[30] Clausola introdotta, afferma la nota, su segnalazione della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione delle perplessità che la Ragioneria medesima aveva “espresso in sede tecnica, considerata la portata della citata riforma ordinamentale che interessa tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

[31] Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 128, legge 20 dicembre 2004, n. 311, per garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, ha disposto che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria venga impartito dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, o che abbiano conseguito una specifica formazione attraverso la partecipazione obbligatoria ad appositi corsi, attivati nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente. Si rammenta che alla norma sono state ascritte economie nette pari a 57 milioni di euro per il 2005, 207 milioni di euro per il 2006 e 300 milioni di euro per il 2007.

[32] Si rammenta, in proposito, che dalla partecipazione a tali/analoghi corsi dipende anche il “risparmio” di 7100 unità di personale nella scuola primaria per ciascuno degli anni 2005-2006 e 2006-2007, ai sensi del ricordato comma 128 della finanziaria 2005.

[33] “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[34] Di cui all’articolo 39 della legge 449/1997.

[35] Emendamento 3.0.200 (Asciutti).

[36] Seduta della Commissione bilancio del 19 luglio 2005. Il Governo ha espresso parere contrario sull’emendamento.

[37] Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

[38] Recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

[39] La norma disponeva inoltre, nei limiti dello stesso finanziamento, la possibilità di prorogare ulteriori trattamenti di sostegno del salario.

[40] Il testo originario del decreto-legge fissava il termine al 15 luglio.

[41] Come detto sopra, tale era il termine previsto dal testo originario del decreto-legge.

[42] Si segnala che la relazione di accompagnamento precisa che i settori in crisi a cui sarebbero destinati i provvedimenti in esame sarebbero soprattutto aziende del settore tessile e dell’abbigliamento.

[43] I commi 113 e 114 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza  n. 231/2005 dell’8 giugno 2005.

[44] Cfr. la nota tecnica trasmessa dal Governo il 13 luglio 2005.

[45] Si tratta degli incentivi definiti dalla legge 488/1992 (Incentivi alle attività produttive nel Mezzogiorno), ovvero disposti nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti d’area, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e) ed f), della legge  662/1996).

[46] L’articolo 8, comma 1, prevede in particolare che il finanziamento in conto capitale - a fondo perduto - non possa superare la metà del finanziamento complessivo; almeno il restante 50% del finanziamento dovrà essere dunque costituito da un prestito, con obbligo di restituzione.

[47] Si tratta del decreto ministeriale previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 35/2005.

[48] Si ricorda che le seguenti norme hanno determinato la riduzione del limite ai pagamenti dal Fondo per le aree sottoutilizzate per complessivi 130 milioni di euro, in conseguenza dell’utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo a copertura degli oneri da esse derivanti:

- articolo 8-bis, comma 3, del decreto-legge 35/2005;

- articolo 11, comma 14-ter, del decreto-legge 35/2005;

- articolo 2, comma 3, del decreto-legge 90/2005.

[49] Commissione bilancio – seduta antimeridiana del 13 luglio 2005.

[50] Infatti la nuova normativa prevederebbe, per i contratti di programma esclusi ai sensi del presente decreto-legge, una parziale trasformazione dei contributi in conto capitale in prestiti a tasso agevolato.

[51] Commissione bilancio – seduta pomeridiana del 13 luglio 2005 - Documentazione consegnata alla Commissione.

[52] Recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[53] Nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

[54] Ciò al fine del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella «A» allegata al medesimo decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020.

[55] Articolo 3, comma 151, della legge n. 350/2003. Il Governo ha dato assicurazioni sulla capienza delle disponibilità del Fondo (cfr. la seduta della Commissione bilancio del 19 luglio 2005).

[56] Il comma 57 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005, prevede che, gli enti pubblici non territoriali, tra i quali rientra anche le Autorità portuali, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento.

[57] A tale riguardo si segnala che il Governo in data 7 luglio in risposta ad un’interrogazione parlamentare (Camera dei Deputati 5-04589) ha fatto presente che l’attuale dotazione del fondo è pari a 150 mln di euro.

[58] Cfr. seduta del 13 luglio 2005.

[59] Note depositate presso la V Commissione il 14 luglio 2005.

[60] Articolo 1, comma 57, della legge n. 311/2004.

[61] Articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004.

[62] Si segnala che, sulla base di quanto affermato dal Relatore presso la Commissione Bilancio del Senato, le autorità portuali interessate dalla disposizione non avrebbero svolto negli esercizi precedenti le loro attività in quanto oggetto di commissariamento.

[63] In base all’art. 1, comma 21, della Legge n. 311/2004, sono assoggettati al patto di stabilità interno i comuni con oltre 3.000 abitanti. Per il solo esercizio 2005, in base a quanto disposto dal successivo comma 22-ter, introdotto dall'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, sono esclusi dal patto i comuni fino a 5.000 abitanti.

[64] Ai sensi dell’art. 21, della legge n. 166/2002.

[65] Ai sensi del DPCM 15/09/2003.

[66] Presentata alla Camera in sede di esame del disegno di legge n. 5736.

[67] Si segnala che la citata disposizione risulta attualmente inserita nel testo del citato disegno di legge, attualmente all’esame del Senato (cfr. AS 3533). Nell’esprimere parere di nulla osta, la Commissione bilancio del Senato ha preso atto dell’impegno assunto dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell’articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intenderebbero conseguentemente revocate.

[68] L’art. 32, comma 22 prevede che le maggiori entrate siano assicurate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[69] Recante l’ ordinamento del pubblico impiego.

[70] I predetti incarichi possono altresì essere conferiti, entro predeterminati limiti numerici, anche a soggetti in possesso di specifiche qualità professionali, in base a quanto prevede l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  165/2001 in esame. Va precisato che ai dirigenti di prima fascia possono altresì essere conferiti incarichi di livello dirigenziale generale.

[71] Decreto legge 29 novembre 2004, n. 280, recante Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione contenuto nell’ A.S. 3232.

[72] A seguito dell’approvazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, degli identici emendamenti soppressivi 4.16 (Mancini e Bassanini) e 4.100 (Passigli) nella seduta dell’Assemblea del Senato del 27 dicembre 2005.

[73] Recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca nonché per i beni culturali e le grandi opere infrastrutturali., convertito con modificazioni dalla Legge n.43/2005.

[74] A.S. 3276.

[75] Cfr. seduta della Assemblea della Camera dei Deputati del 17 marzo 1995, in cui sono stati approvati, con il parere contrario del Governo, gli identici emendamenti  Bressa 5.5, M.Ventura 5.23 e Mazzoni 5.24, soppressivi della disposizione in questione.

[76] Recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[77] La relazione tecnica allegata al relativo disegno di legge (A. C. 2122-BIS) si limitava a precisare che lo stanziamento era destinato a far fronte agli oneri di funzionamento e di personale dell’Alto Commissario.

[78] Dalla legge 481/1973.

[79] Predisposto, ai sensi dell’articolo 6 della legge 1182/1948,  dal Collegio amministrativo.

[80] La clausola di invarianza è stata introdotta dal Senato a seguito dell’accoglimento di una condizione in tal senso formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (Commissione bilancio – seduta pomeridiana del 20 luglio 2005 – articolo aggiuntivo 14.017).

[81] Comma 1, lettera a), primo periodo.

[82] Da 20 a 21.

[83] Da 7 a 8.

[84] Da 2 a 4 .

[85] V. comma 1, lettere c) e d).

[86] Si tratta del secondo capoverso del comma 1, lettera e).

[87] Recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[88] La predetta spesa è coperta a valere sulla tabella C della legge finanziaria 2005 [decreto legislativo 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)].

[89] Si ricorda che la tabella C contiene la determinazione della quota, da iscrivere in bilancio, per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione sia rinviata alla legge finanziaria.

[90] Si tratta, come indicato in precedenza, dell’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 35/2005.

[91] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

[92] Si segnala che il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato del decreto-legge n. 35/2005, aveva espresso, per il medesimo motivo, parere contrario su tale disposizione (cfr. la seduta del 21 aprile 2004). Sulla proroga in esame, tuttavia, il Governo non ha ritenuto di ribadire il suo avviso contrario.

[93] Cfr. l’A.S. 3393.

[94] Per tali finalità, l’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004 stanzia 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di 176,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 170,5 milioni di euro per l'anno 2007.

[95] Cfr. il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, reso sulla disposizione in esame dalla Commissione Bilancio del Senato, in conformità con il parere del Governo (resoconto delle Giunte e Commissioni del Senato del 20 luglio 2005).

[96] Sulla base dei dati contenuti sulla base della proposta di legge n. 5873 presentata alla Camera dei Deputati reca, nella relazione di accompagnamento, l’indicazione di 5.500 rendite interessate per un effetto oneroso a carico dell’INAIL pari a 15 milioni di euro annui.