XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di entrata (Conversione in legge del D.L. 106/2005 - Approvato dal Senato A.S. 3500)
Serie: Note di verifica    Numero: 404
Data: 20/07/05
Descrittori:
DECRETI LEGGE   ENTRATE TRIBUTARIE
Organi della Camera: VI-Finanze
Riferimenti:
AC n.5989/14     

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5989

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di entrate

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

VI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Leo

Gruppo:

AN

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VI Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 404

 

INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 (modificato dal Senato). 3

Versamenti IRAP e riscossione.. 3

ARTICOLO 2. 5

Premio di concentrazione.. 5

ARTICOLO 3 (modificato dal Senato). 12

Disposizioni in materia di immobili pubblici12

 

 

 

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 3500), è corredato di relazione tecnica.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 (modificato dal Senato)

Versamenti IRAP e riscossione

La norma:

-          al comma 1, dispone che, ai fini dell’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria[1], non rilevi la pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma medesima;

Inapplicabilità del metodo previsionale

-          al comma 2, nel testo originario, dispone che, ai fini del versamento dell’acconto IRAP per l’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si applichino le disposizioni sull’utilizzo del criterio previsionale[2], né le disposizioni sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza. Il comma 2 è stato soppresso nel corso dell’esame presso il Senato[3];

Inapplicabilità di norme sulla riduzione delle sanzioni

-          al comma 3, dispone che, in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’IRAP, relativo all’anno di imposta precedente, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[4], nonché dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462[5] (comma 3).

-           

-          al comma 4, dispone che resti ferma la facoltà di compensare, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, le somme dell’acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino dell’IRAP;

-          al comma 5, dispone la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2005, del termine per il versamento della prima rata della sanatoria delle irregolarità, compiute fino alla data del 20 novembre 2004, connesse al rapporto concessorio per il servizio di riscossione tributi[6].

Neutralizzazione di possibili effetti riduttivi del gettito dell’autotassazione

La relazione tecnica sottolinea che la ratio della norma consiste nella “neutralizzazione dei possibili effetti, in termini di riduzione dell’autotassazione IRAP, delle conclusioni dell’avvocato generale della Corte UE nei confronti dell’IRAP[7], ancora non tradotte in una sentenza definitiva e che comunque chiedono la soppressione del tributo”. Ciò premesso, la medesima relazione asserisce di non ritenere che le disposizioni producano effetti in termini di gettito, rispetto al quadro macroeconomico invariato, ma afferma al contrario che dalle norme, che rendono irrilevanti le aspettative in pendenza di giudizio neutralizzandone i possibili effetti negativi, consegue la stabilizzazione del quadro medesimo. 

 

Richiesta di chiarimenti sugli effetti dell’inappli-cabilità del metodo previsionale

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 2 – peraltro soppressa nel testo approvato dal Senato - relativa all’inapplicabilità del criterio previsionale per la determinazione degli acconti IRAP, per il periodo di effettiva applicazione, potrebbe aver comportato, in sede di determinazione della prima rata di acconto, non solo un consolidamento delle entrate previste a legislazione vigente, ma anche un ammontare dei versamenti superiore a quello che si sarebbe realizzato sulla base del criterio previsionale predetto. Da tale incremento deriverebbe una riduzione di pari importo del gettito conseguibile in sede di versamento della seconda rata di acconto, o del saldo. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se dalla temporanea vigenza della disposizione possano derivare conseguenze di minor gettito di significativa entità per l’esercizio 2006. Ciò nell’ipotesi in cui il maggior versamento già effettuato venga recuperato dai contribuenti in sede di versamento del saldo.

 

ARTICOLO 2

Premio di concentrazione

Credito di imposta

Le norme, nel testo iniziale, attribuiscono alle imprese risultanti da processi di concentrazione o di aggregazione[8], rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese[9], un premio di concentrazione nella forma di credito d’imposta, purché sussistano le seguenti condizioni:

·        il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, con riguardo agli effetti civili, nel periodo intercorrente tra la data di approvazione della misura in esame da parte della Commissione europea, ed i successivi ventiquattro mesi;

Condizioni per l’accesso al beneficio

·        le imprese che partecipano al processo di concentrazione o aggregazione devono rientrare nella definizione comunitaria di microimprese;

·        le imprese coinvolte nel suddetto processo devono avere esercitato attività omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data di ultimazione del processo stesso ed essere residenti in Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo;

·        il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica ;

·        la concentrazione o l’aggregazione deve avere almeno durata triennale.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente a compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal periodo d’imposta nel quale interviene l’approvazione da parte delle Commissione europea. Tale credito d’imposta è pari al 10 per cento della differenza tra i due seguenti ammontari:

·        la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni IRAP di tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione;

·        il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini IRAP dalle singole imprese che partecipano al processo.

Ai fini dell’individuazione di tali ammontari si fa riferimento ai valori della produzione netta dichiarati relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Il medesimo credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione della produzione netta ai fini IRAP, né dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del TUIR per la deducibilità degli interessi passivi.

Si applicano le disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973[10].

Procedura

Per fruire del premio di concentrazione l’impresa concentrataria presenta apposita istanza in via telematica all’Agenzia delle entrate. Le richieste sono esaminate in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per il 2005, 242 milioni di euro per il 2006 e 122 milioni di euro per il 2007.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione del beneficio in esame, le norme dispongono una riduzione, a decorrere dal 2005, degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), per gli importi singolarmente indicati nell’allegato 1 al decreto legge in esame.

 

Effetti sul gettito

La relazione tecnica valuta l’effetto di minore gettito per cassa conseguente all’utilizzo del credito d’imposta in 120 milioni di euro nel 2005, 242 milioni di euro nel 2006 e 122 milioni di euro nel 2007.

La valutazione degli ammontari annui, nel limite dei quali il beneficio è concesso in base alla procedura disciplinata dalle stesse norme, si articola nelle fasi di seguito sintetizzate.

In base all’elaborazione delle dichiarazioni UNICO 2003 delle società di capitali ed enti commerciali, le cui risultanze sono state estrapolate al periodo d’imposta 2003 in base all’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato, sono state individuate, sulla scorta dei requisiti soggettivi indicati dalle norme stesse, 540.000 microimprese (corrispondenti al 66,7 per cento del totale di 809.000 società di capitali) potenzialmente interessate al beneficio. Tali microimprese espongono nel 2003 una base imponibile media IRAP di 115,4 migliaia di euro.

Al fine di individuare le microimprese che possono accedere al beneficio, in quanto concorrono a processi di concentrazione, sono stati elaborati gli ultimi dati disponibili (2001) sul registro, con riferimento ai negozi di compravendita di azienda, conferimento per costituzione della piena proprietà di azienda, conferimento per aumento di capitale di piena proprietà di azienda[11]. Il totale dei negozi giuridici selezionati risulta pari a 63.900 atti, che hanno coinvolto 130.300 contribuenti.

Per tenere conto dell’esclusione dell’impresa con il valore della produzione netta dichiarato più elevato è stato sottratto un contribuente per ogni negozio dal totale dei contribuenti coinvolti nei negozi giuridici considerati ottenendo una percentuale di incidenza del 49 per cento, rappresentativa dei contribuenti da escludere (63.900/130.300=0,49).

Dall’elaborazione dei dati di registro è emerso che i contribuenti interessati dall’agevolazione in oggetto sono circa 50.600 persone giuridiche e circa 490 ditte individuali[12].

Al fine di considerare le sole microimprese, si è applicata ai soggetti persone giuridiche la percentuale di incidenza delle microimprese (66,7 per cento) ottenendo un numero di persone giuridiche coinvolte pari a 33.750, mentre sono state considerate tutte le ditte individuali.

Applicando la percentuale di esclusione del 49 per cento sopra ottenuta, si è stimato un numero complessivo di microimprese beneficiarie pari a 17.450 ((33.750+490)*51%).

Ipotizzando un effetto incentivante del 20 per cento e considerando il valore medio della produzione netta dichiarato dalle microimprese, si è ottenuta una stima del credito d’imposta fruito su base annua pari a circa 242 milioni di euro (17.450*115,4*10%*120%=242 milioni di euro circa).

La stima per cassa, corrispondente a 120 milioni di euro nel 2005, 242 milioni di euro nel 2006 e 122 milioni di euro nel 2007, tiene conto del fatto che il processo di concentrazione deve essere ultimato nei 24 mesi successivi all’approvazione delle misure in sede comunitaria ed assume, pertanto, un periodo di poco inferiore ai sei mesi per il 2005, considerando i ritardi per il concreto avvio della fruizione[13].

Riduzioni di autorizzazioni di spesa a fini di copertura

In merito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria 2005, in misura corrispondente all’onere prodotto dal premio di concentrazione, la relazione tecnica precisa  quanto segue:

·        dalle riduzioni sono state escluse talune spese di natura incomprimibile, con risvolti di carattere sociale, quali gli stanziamenti per l’istruzione, l’università, la ricerca, gli accordi internazionali ed il fondo per le politiche sociali;

·        nel 2005 sono state escluse alcune autorizzazioni,  in quanto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non presentavano disponibilità;

·        le riduzioni, in termini percentuali, ammontano all’1,5 per cento nel 2005, al 3,2 per cento nel 2006 ed all’1,6 per cento circa nel 2007.

Nel corso dell’iter al Senato[14], il rappresentante del Governo ha precisato, tra l’altro, che l’entità delle riduzioni non dovrebbe ledere la funzionalità delle amministrazioni interessate che, tenuto conto della fase gestionale, hanno avuto modo di provvedere ad una riprogrammazione della spesa.

 

Il Senato ha incluso tra le imprese che prendono parte al processo di concentrazione, ammesse al beneficio, anche le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE.

Ha, inoltre, fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il termine per l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, con il quale è approvato il modello per l’inoltro dell’istanza.

Con riguardo alle riduzioni degli stanziamenti utilizzate a copertura degli oneri di cui all’articolo 2 (Allegato 1 al ddl di conversione), il Senato ha ripristinato la dotazione finanziaria del Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) per il 2005, compensandola con un’ulteriore riduzione, di pari importo (5,49 milioni di euro) degli stanziamenti al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Graduazione del beneficio nel limite delle risorse stanziate

A riguardo, con riferimento al testo originario, occorre preliminarmente rilevare che le disposizioni non presentano elementi di problematicità per il profilo della quantificazione, poiché prevedono una procedura di fruizione del beneficio che dovrebbe consentire di graduarne l’erogazione nel limite delle somme stanziate.

A tale proposito si segnalano tuttavia i seguenti aspetti sui quali appare utile acquisire chiarimenti:

·          nella stima per cassa relativa al 2005, si ipotizza un periodo utile per la fruizione del beneficio di poco inferiore a sei mesi. Andrebbe chiarito se tale intervallo temporale possa ritenersi congruo, in considerazione soprattutto dei tempi di approvazione delle misure in sede comunitaria, dei tempi di ultimazione dei processi di concentrazione da parte delle imprese e dei tempi connessi alla comunicazione degli esiti da parte dell’Amministrazione finanziaria;

·          le norme, per l’accesso al beneficio, pongono la condizione che la concentrazione o l’aggregazione abbia durata non inferiore a tre anni. Tuttavia, non è prevista alcuna procedura di controllo sulla sussistenza di tale requisito, né alcun meccanismo di recupero dei crediti d’imposta indebitamente fruiti. Tale circostanza potrebbe, tra l’altro, ostacolare il pieno utilizzo del beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti necessari.

Richiesta di chiarimenti

Peraltro, poiché le somme stanziate sono fissate sulla base di una quantificazione finalizzata ad assicurare l’accesso al beneficio da parte della platea stimata dei possibili soggetti beneficiari, al fine di valutare la congruità di tale quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca alcuni aspetti, suscettibili di determinare profili di problematicità.

In particolare:

·         andrebbe chiarito il procedimento di elaborazione dei dati del registro, in base al quale risultano individuate, quali soggetti risultanti dai processi di aggregazione e, quindi, potenziali destinatari del credito d’imposta, 50.600 società e 490 ditte individuali;

·         andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa la idoneità del dato sulla produzione netta mediamente dichiarata ai fini IRAP da tutte le microimprese ad approssimare l’ammontare medio effettivo al quale applicare l’aliquota del 10 per cento per calcolare il premio di concentrazione concesso alle microimprese che realizzino processi di concentrazione.

Tale ammontare, infatti, è dato dalla differenza tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni IRAP di tutte leimprese coinvolte nel processo di concentrazione edil maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini IRAP dalle singole imprese che partecipano al processo stesso. L’ammontare è pertanto uguale alla somma dei valori della produzione netta dichiarata dalle imprese diverse da quella con la produzione maggiore, presumibilmente, l’impresa concentrataria.

Pertanto, la media della produzione netta dichiarata da tutte le microimprese può considerarsi idonea ad approssimare il valore in questione se si ipotizza che:

le microimprese coinvolte nei processi di concentrazione si distribuiscono, rispetto all’ammontare della produzione netta dichiarata, come il totale delle microimprese;

nell’ambito delle imprese coinvolte in ciascun processo di concentrazione, sia molto elevato il differenziale, in termini di produzione netta dichiarata, tra l’impresa concentrataria e ciascuna delle singole imprese coinvolte.

Effetti dell’eventuale emersione di plusvalenze

Si segnala, infine, che, in riferimento alla quota dei processi di concentrazione la cui realizzazione sarebbe incentivata dall’introduzione del beneficio in esame, potrebbero determinarsi maggiori entrate a titolo di imposte indirette gravanti sulle relative operazioni, nonché a titolo di imposte dirette, nel caso tali atti diano luogo all’emersione di plusvalenze.

La modifica introdotta dal Senato riguardante i soggetti ammessi al beneficio, pur ampliando la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio di concentrazione, non comporta effetti finanziari, operando la fruizione dell’agevolazione nel limite delle somme stanziate.

Ampliamento della platea dei beneficiari

Poiché, tuttavia, tali stanziamenti sono modulati in conformità ad un importo unitario del premio ed ad un numero di imprese beneficiarie stimati dalla relazione tecnica nel presupposto che il beneficio fosse destinato alle sole microimprese, sarebbe utile, ai fini della valutazione della congruità e dell’efficacia della misura proposta, disporre di una quantificazione aggiornata delle stime in questione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dispone che all’onere derivante dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7, comprese nella tabella C della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’importo complessivo di 120 milioni di euro per l’anno 2005, di 242 milioni di euro per l’anno 2006 e di 122 milioni di euro per l’anno 2007, come indicati dall’allegato 1 al provvedimento.

Al riguardo, si ricorda che nel corso dell’esame al Senato sono state apportare alcune modifiche all’allegato 1, tra le altre cose portando da 9,94 a 15,43 milioni di euro la riduzione per l’anno 2005 prevista nell’allegato 1 a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, relativa al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Si ricorda che le risorse di cui all’articolo 9-ter sono iscritte nel bilancio dello Stato per il 2005 nel capitolo n. 3003, nell’ambito dell’u.p.b. 4.1.5.2, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Da una interrogazione effettuata alla banca dati RGS, in data 20 luglio 2005, risulta che il predetto capitolo di bilancio non presenta risorse disponibili.

Al riguardo, appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità, nell’ambito del predetto fondo di riserva, delle necessarie risorse per far fronte all’utilizzo disposto dal provvedimento, tanto più in ragione della ulteriore riduzione a valere del fondo disposta dal Senato.

Si rileva, inoltre, che nel corso dell’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha affermato che l’entità delle riduzioni indicate nel testo presentato dal Governo non dovrebbe produrre rischi per la funzionalità delle amministrazioni interessate e che la decurtazione dei trasferimenti ad enti ed organismi non rischia di rendere insufficienti i fondi per la gestione degli oneri per il personale, in quanto, nell’ambito dei bilanci degli enti stessi, i tagli graveranno sulla spesa discrezionale e non sulle risorse stanziate per gli oneri di personale.

 

ARTICOLO 3 (modificato dal Senato)

Disposizioni in materia di immobili pubblici

Richiesta di aggiornamento di stime

L’articolo 1, comma 443, della legge finanziaria il 2005, ha previsto la concessione al Ministero della difesa, da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP Spa), di anticipazioni finanziarie (di valore complessivo non inferiore a 954 milioni e non superiore a 1.357 milioni di euro) sulla quota del valore dei beni da dismettere individuati dal Ministero stesso con apposito decreto. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. La relazione tecnica alla legge finanziaria non associava alla norma effetti finanziari in quanto le somme anticipate da parte della Cassa depositi e prestiti, unitamente ai relativi oneri finanziari, saranno rimborsate dal Ministero dell’economia a valere sugli introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili. Inoltre, al fine di escludere possibili effetti dell’operazione sull’indebitamento netto, il Governo confermava l’impegno a realizzare le dismissioni immobiliari entro l’anno 2005, in modo da consentire di portare i relativi ricavi a compensazione delle maggiori spese effettuate dall’Amministrazione della difesa per il medesimo anno.

La norma dispone, fra l’altro, la possibilità di costituire, con decreto ministeriale, una garanzia dello Stato sull’obbligo di rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme ricevute in anticipazione, e i relativi interessi, di cui al comma 13-quinquies dell’articolo 27 del D.Lgs. 269/2003. Agli eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine mediante imputazione sull’u.p.b. 3.2.4.2 (Garanzie dello Stato) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi (comma 2, lettera b)).

La relazione tecnica non considera la norma.

Nella seduta del 5 luglio 2005 della Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che il costo dell’anticipazione non dovrebbe risultare superiore al costo che il Tesoro sostiene per l’emissione di un titolo di debito a tasso fisso (circa il 2,6 per cento annuo) ovvero circa 35 milioni di euro per l’anno in corso. Per gli anni futuri il debito sarà servito con i proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

Nella medesima sede è stato inoltre precisato che la concessione della garanzia da parte dello Stato sull’anticipazione concessa della Cassa depositi e prestiti non ha alcuna influenza sulla classificazione quale debito del relativo importo, poiché tale imputazione, ai sensi della normativa comunitaria, sussiste in ogni caso.

Richiesta di chiarimenti sugli effetti in termini di …

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell’operazione interessata dalla norma sotto il profilo dei diversi saldi di finanza pubblica. In particolare:

….. indebita-mento netto …

-          sotto il profilo del saldo dell’indebitamento netto, ai fini della neutralità finanziaria dell’operazione, appare necessario che sia confermato che le dismissioni degli immobili della difesa presentino un’evoluzione temporale coerente con gli oneri che esse sono destinate a compensare. Pertanto, per l’esercizio 2005, appare necessario che siano conseguiti ricavi almeno pari alla somma degli oneri finanziari connessi all’anticipazione e delle maggiori spese effettivamente sostenute dall’amministrazione della difesa a valere sugli incassi dell’anticipazione stessa.

Si ricorda che l’anticipazione della Cassa depositi e prestiti e le relative modalità di rimborso rappresentano partite finanziarie che non concorrono alla determinazione del saldo dell’indebitamento netto. Le voci rilevanti sono invece costituite:

-          sul lato della spesa, dagli acquisti, per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, effettuati dal Ministero della difesa a valere sulle risorse derivanti dall’anticipazione, nonché dagli oneri per interessi connessi a quest’ultima;

-          sul lato dell’entrata, dai ricavi per dismissioni immobiliari;

… saldi di cassa …

-          sotto il profilo dei saldi di cassa, si segnala che l’eventuale escussione della garanzia prestata dallo Stato comporterebbe un effetto negativo sui saldi medesimi, in misura pari all’eccedenza degli importi escussi rispetto alle risorse eventualmente ancora nella disponibilità del Ministero della difesa;

…. debito pubblico

-          sotto il profilo del debito si segnala che la norma non sembra comportare variazioni in quanto, come peraltro confermato dal rappresentante del Governo nella citata seduta del 5 luglio, anche in assenza della prestazione di una garanzia da parte dello Stato, l’anticipazione della Cassa depositi e prestiti configura una posta debitoria dello Stato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2, lett. b) dispone che agli eventuali oneri derivanti dalla previsione della Garanzia dello Stato sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi, si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi[15].

Al riguardo, si osserva che l’unità previsionale di base richiamata (la quale, per l’anno in corso, reca uno stanziamento di 79.017.906 euro) è specificamente destinata a far fronte agli oneri derivanti dalle garanzie prestate dallo Stato e la relativa dotazione finanziaria è modulata in base alle occorrenze definite dalla legislazione vigente. Tali oneri hanno natura obbligatoria. Ne consegue che, in ogni caso, qualora se ne presentasse l’esigenza, è consentito il prelevamento di ulteriori risorse a valere del Fondo di riserva spese obbligatorie, che risulta dotato, nella legge di bilancio per il 2005, di uno stanziamento di competenza pari a 2 miliardi di euro. Alla data del 18 luglio 2005, la disponibilità di competenza  del Fondo risulta pari a 1,632 miliardi di euro.

In merito all’integrazione delle risorse destinate alle garanzie dello Stato con ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, si sottolinea come anche quest’ultimo fondo sia modulato sulla base delle occorrenze della legislazione vigente.

Si sottolinea che la Corte dei Conti ha più volte segnalato che, anche in assenza di una specifica normativa contabile, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sussiste un obbligo di copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, proprio in quanto esse comportano la responsabilità patrimoniale del concedente.

Si osserva, inoltre, che in precedenti casi in cui veniva prospettata l’eventuale garanzia da parte dello Stato, a tale previsione si era accompagnata:

-          la predisposizione di apposita relazione tecnica;

-          ovvero, il chiarimento, da parte del Governo, in ordine al fatto che l’escussione della garanzia costituiva un’evenienza altamente improbabile.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, si ricorda che, nel corso dell’esame al Senato, non vi è stata alcuna dichiarazione in tal senso da parte del rappresentante del Governo.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine:

 



[1] Di cui al comma 3 dell’articolo 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente

[2] Di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

[3] Emendamento 1.7 della Commissione.

[4] “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

[5]“Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

[6]Tale sanatoria, prevista dall’articolo1, comma 426,della legge finanziaria 2005, prevede il versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004; tale versamento è previsto in tre rate, la prima – pari al 40% del totale – con scadenza il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna per il 30% del totale, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e 31 dicembre 2006.

[7] Le conclusioni sono state depositate il 17 marzo 2005 (causa 475/03).

[8] Si segnala che l’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 2005 (ora legge n. 80 del 2005), ai fini dell’accesso al premio di concentrazione ivi disciplinato, intende per processi di concentrazione le seguenti operazioni:

·         costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione;

·         incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

·         costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

·         costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

·         forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

[9] Ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE la categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In tale ambito si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

[10] L’articolo citato prevede che sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

[11] La relazione tecnica precisa che non sono stati considerati gli atti di fusione di società in quanto si ritiene riguardino esclusivamente fusioni che coinvolgono almeno una società che non  rientra nell’ambito delle microimprese. I dati utilizzati evidenziano, comunque solo 87 negozi giuridici riguardanti atti di fusione.

[12] Come precisato dal rappresentante del Governo nella seduta della V Commissione bilancio del Senato del 5 luglio 2005, da tale risultato sono state escluse le persone fisiche senza partita IVA, mentre il dato riferito ai soggetti persone giuridiche include le società di persone.

[13] Il rappresentante del Governo, nella seduta della V Commissione Senato del 5 luglio 2005 ha precisato che la scansione temporale del beneficio ipotizzata tiene conto, riguardo ai tempi tecnici delle operazioni di concentrazione, del lungo iter preparatorio del provvedimento, che avrebbe consentito una preparazione dei processi da parte dei soggetti intenzionati ad effettuare tali operazioni.

[14] Cfr. V Commissione, seduta del 5 luglio 2005.

[15] Si ricorda che nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 “Garanzie dello Stato” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, risulta iscritto un solo capitolo di spesa, il capitolo n. 7407, concernente gli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni, che è qualificato come “spesa obbligatoria”. Alla data del 18 luglio 2005, come da interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS, lo stanziamento di competenza del suddetto capitolo  è pari a 79.017.906 euro.