XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | Ratifica Memorandum d'intesa Italia-Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa | ||||||
Serie: | Note di verifica Numero: 366 | ||||||
Data: | 09/03/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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A.C.
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5592 |
Titolo breve:
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Memorandum di intesa con Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa
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Iniziativa:
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governativa |
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approvato con modifiche dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Sergio Mattarella |
Gruppo: |
MARGH-U
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Campo di applicazione e modalità attuative
PREMESSA
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica del Memorandum di intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa tra Italia e Israele, sottoscritto a Parigi il 16 giugno 2003.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Il testo del Memorandum di intesa consta di un breve preambolo e di 11 articoli, fra i quali si esaminano quelli rilevanti sotto il profilo finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(in euro)
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dal 2005, ad anni alterni |
Articolo 3 del ddl di ratifica |
11.390 |
ARTICOLI da 1 a 11 del Memorandum
Campo di applicazione e modalità attuative
Il Memorandum impegna le Parti a collaborare al fine di sviluppare la
cooperazione nei settori militare e della difesa (articolo 1).
Sono previsti rapporti fra i Ministeri della difesa e le loro forze armate per costituire una cooperazione che consenta di aumentare le capacità di difesa. Sono quindi individuati i settori della cooperazione, precisando che essa potrà comunque essere estesa anche ad altri settori definiti congiuntamente dalle Parti (articolo 2).
Si tratta dei seguenti settori di cooperazione:
- industrie per la difesa;
- politica degli approvvigionamenti di competenza dei Ministeri della difesa;
- importazione, esportazione e transito di materiali d’armamento;
- operazioni umanitarie;
- organizzazione delle forze armate, struttura e materiali di reparti militari, gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;
- questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato dalle strutture militari;
- scienza, storia e sport militari;
La relazione illustrativa indica, fra i settori della cooperazione, anche i seguenti:
- informatica;
- ricerca e sviluppo in campo militare.
Sono indicate le forme in cui si esplicherà la cooperazione fra le Parti (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3).
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- scambi di visite ufficiali tra i rappresentanti delle due Parti (ministri della difesa, comandanti in capo, vice-comandanti in capo, ufficiali autorizzati dalle Parti);
- scambi di esperienze fra gli esperti;
- attività di addestramento ed esercitazioni;
- partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;
- contatti fra le istituzioni militari e di difesa;
- attività culturali con partecipazione a corsi, conferenze;
- consultazioni e riunioni;
- visite a unità navali, a unità aeree, a impianti militari;
- scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- attività culturali e sportive;
- scambio di dati tecnici, informazioni e hardware;
- ricerca, sviluppo e produzione in campo militare;
- ricerca industriale, sviluppo e produzione di progetti e di materiali.
È disciplinato il trattamento delle informazioni tecniche - comprese quelle di carattere commerciale ed operativo -, nonché dei materiali e dei prodotti scambiati nell’ambito della cooperazione (articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6).
Nel campo della cooperazione industriale, le Parti - in conformità con le rispettive legislazioni - concederanno un trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall’altra Parte (articolo 3, paragrafo 7). Si adopereranno, inoltre, per contribuire a negoziare licenze, royalties e informazioni tecniche scambiate con le rispettive industrie; faciliteranno, infine, la concessione delle licenze di esportazione connesse all’esecuzione del Memorandum in esame (articolo 3, paragrafo 8).
I termini e le condizioni delle attività da svolgere ai sensi del Memorandum saranno concordati separatamente, nell’ambito di accordi di attuazione da definire in conformità con quanto concordato nel presente Memorandum (articolo 3, paragrafo 10, e articolo 1).
Ripartizione delle spese |
Nell’ambito delle attività relative al Memorandum ciascuna Parte sosterrà le
spese di sua competenza, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso (articolo 4).
È regolata la giurisdizione in caso di infrazioni da parte del personale ospite (articolo 6).
Il risarcimento di danni causati dal personale militare in missione sarà a carico della Parte inviante; nel caso in cui i danni riguardino personale, attrezzature o infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti e il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo (articolo 7).
Sono previste riunioni periodiche per seguire l’attuazione del Memorandum; le Parti promuoveranno - inoltre - riunioni fra i rappresentanti degli enti governativi o privati, delle forze armate, delle unità e dei reparti di entrambi i paesi, nonché lo scambio di delegazioni militari e di difesa; le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere specifici accordi di attuazione del Memorandum nel settore dei materiali militari e di difesa (articolo 8).
Sono disciplinati l’entrata in vigore, la durata e il termine del Memorandum, nonché le modalità di modifica dello stesso su base bilaterale (articolo 9).
L’entrata in vigore è fissata alla notifica del completamento delle rispettive procedure di ratifica; la vigenza del Memorandum è stabilita in 5 anni, automaticamente prorogati per periodi aggiuntivi di 5 anni salvo recesso di una Parte.
Sono previste, infine, le modalità di composizione bilaterale delle controversie (articolo 10).
Norma di copertura
L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza
– a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del
provvedimento – la spesa di 11.390 euro
ad anni alterni a decorrere dal 2005.
Quantificazione degli oneri
La relazione tecnica
quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 11.390 euro (in cifra tonda) per ogni biennio.
Le spese indicate dalla RT riguardano esclusivamente l’articolo 8 (partecipazione di funzionari alle riunioni dedicate all’esame dei programmi operativi e delle altre attività inerenti). La RT ipotizza l'invio di 4 funzionari a Tel Aviv, con una permanenza di 4 giorni. La relativa spesa viene pertanto così quantificata:
Spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Importo |
Pernottamento |
Euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni |
2.224 |
Diaria[1] |
Euro 167 al giorno x 4 persone x 4 giorni |
2.672 |
Viaggio
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Biglietto a/r euro 1.546 x 4 persone + euro 309[2] |
6.493 |
TOTALE (anni alterni) |
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11.389 |
Inderogabilità delle ipotesi di spesa
La relazione tecnica precisa che le ipotesi assunte per
il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero
di funzionari, delle riunioni ed alla loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del
provvedimento.
Tenuto conto di analoghi accordi già in vigore, la relazione tecnica precisa inoltre:
- che l’eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e addestramento (articoli 2 e 3), gli inviti a corsi e conferenze (articolo 3), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l’invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;
- che le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 3) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- che lo scambio di esperienze fra esperti nel settore della difesa, le eventuali visite a navi, aerei e ad altri impianti militari, gli scambi per attività culturali e sportive (articolo 3), saranno accolti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico dei bilancio dello Stato;
- che per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la ricerca tecnologica (articolo 2, paragrafo 2, primo punto; articolo 3, paragrafi 2 e 3), l’assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;
- che qualora l’Italia – come paese inviante – dovesse provvedere al risarcimento di eventuali danni (articolo 7) provocati da personale militare nel corso della propria missione o esercitazione, le relative spese rientrerebbero negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;
- che nel caso dell’introduzione di modifiche (articolo 9) che ampliassero la portata finanziaria del presente Memorandum, sarebbe necessario prevedere un nuovo disegno di legge per autorizzare l’eventuale maggiore spesa.
Richiesta di chiarimenti |
Al riguardo, pur essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alle modalità di copertura delle spese connesse agli scambi di visite ufficiali fra i vertici militari ed alla realizzazione di contatti fra le istituzioni militari e di difesa.
Si tratta di attività previste dal Memorandum (articolo 3, paragrafo 1) e non considerate dalla relazione tecnica.
Il chiarimento appare opportuno sia perché la quantificazione e la copertura degli oneri connessi all’attuazione del Memorandum sono limitate alle sole attività previste dall’articolo 8[3] – il cui finanziamento assume una cadenza esclusivamente biennale[4] - sia perché il principio di ripartizione delle spese richiamato dall’articolo 4 del Memorandum[5] appare generico.
Quanto alla mancata previsione di oneri per il risarcimento di eventuali danni causati dal personale militare in missione, si fa presente che in occasione dell’esame presso la Commissione bilancio[6] del disegno di legge di ratifica n. 5304[7] una nota tecnica del Ministero dell’economia ha chiarito che, nel caso di insufficienza delle risorse previste allo scopo dalla legislazione vigente, si farebbe fronte con apposito disegno di legge recante la relativa copertura. In proposito appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
La norma pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, pari a euro 11.390 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2005, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005–2007.
Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in sede di verifica della quantificazione degli oneri, si segnala che la clausola di copertura finanziaria risulta correttamente formulata nel presupposto che la prima riunione di consultazione tra i rappresentanti delle Parti, di cui all’articolo 8 dell’Accordo, avvenga in Israele. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.
Ciò premesso, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri presenta le necessarie disponibilità ed un’apposita voce programmatica.
[1] Comprensiva degli oneri riflessi [che ammontano, per ciascuna quota, a 47 euro (contributi previdenziali, assistenziali e Irpef)] e dell’indennità di missione all’estero [che è fissata nel 30% della diaria].
[2] La quota di 309 euro corrisponde ad una maggiorazione del 5 per cento del rimborso per le spese di viaggio. Si ricorda che nel corso dell’esame di altri disegni di legge di ratifica [Accordo Italia-Turchia di cooperazione scientifica e tecnica (AC. 4912); Convenzione consolare Italia-Georgia (AC. 4920); Convenzione consolare Italia-Moldova (AC. 4921); Accordo Italia-Libano di cooperazione scientifica e tecnica (AC. 4855)], il rappresentante del Governo ha chiarito che la maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.
[3] Partecipazione di funzionari alle riunioni dedicate all’esame dei programmi operativi e delle altre attività inerenti.
[4] E quindi non è compatibile con l’insorgere di ulteriori oneri nelle annualità non coperte dal finanziamento.
[5] In base al quale “ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza ... tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso”.
[6] Camera dei deputati – Commissione bilancio -Seduta del 10 febbraio 2005.
[7] Accordo di cooperazione fra Italia e India nel campo della difesa.