XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: D.L. 280/04 Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione
Serie: Note di verifica    Numero: 346
Data: 26/01/05
Descrittori:
CRISI ECONOMICA   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SPESA PUBBLICA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.5519/14     

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5519

Titolo breve:

 

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (D.L. n. 280 del 2004)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

D’Alia

Gruppo:

UDC

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

Oggetto:

 

testo A

 

Nota di verifica n. 346

 

 


INDICE

ARTICOLO 1 (modificato dal Senato). 3

Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo.. 3

ARTICOLO 1, comma 1. 7

Interventi a carico del Fondo di solidarietà nazionale.. 7

ARTICOLO 1, comma 3. 8

Destinazione di risorse.. 8

ARTICOLO 1, comma 4. 8

Assegnazione di risorse all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  8

ARTICOLO 1, comma 5-bis  (introdotto dal Senato). 9

Assegnazione di risorse all’UNIRE.. 9

ARTICOLO 1, comma 5-ter  (introdotto dal Senato). 11

Clausola di invarianza.. 11

ARTICOLO  2. 12

Erogazione dei contributi nelle aree depresse.. 12

ARTICOLO  3. 14

Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I14

ARTICOLO 4-bis (introdotto dal Senato). 16

Personale del Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni16

ARTICOLO 6. 17

Spese per incarichi e consulenze della Presidenza del Consiglio dei ministri17

ARTICOLO 6. 18

Modifiche al decreto-legge n. 168 del 2004. 18

ARTICOLO 6-quater (introdotto dal Senato). 19

Procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri19

ARTICOLO 6-quinquies. 19

Canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari19

ARTICOLO 6-sexies (introdotto dal Senato). 20

Assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico.. 20

ARTICOLO 6-sexies (introdotto dal Senato). 20

Copertura finanziaria.. 20

ARTICOLO 6-nonies (introdotto dal Senato). 21

Istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato.. 21

ARTICOLO 6-nonies. 23

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato.. 23

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 280 del 2004, recante interventi erogati per alcuni settori economici e in materia di pubblica amministrazione.

Il provvedimento, corredato di relazione tecnica riferita all’articolo 1, è stato modificato dal Senato.

Nella presente nota si esaminano, oltre alla norma cui è riferita la relazione tecnica, le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 (modificato dal Senato)

Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo

Le norme prevedono che, con decreto ministeriale[1], possa essere dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti agricoli il cui prezzo medio unitario rilevato dall’ISMEA[2], su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente (comma 1).

La relazione introduttiva precisa che le norme contenute nell’articolo in esame sono volte a far fronte alla grave crisi di mercato che ha recentemente colpito numerosi comparti agricoli e che ha determinato la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli a livelli di prezzo estremamente bassi anche rispetto al mero costo di produzione.

Benefici da erogare in caso di crisi del mercato agricolo

Viene disposta - a favore delle imprese agricole colpite da grave crisi di mercato ai sensi del precedente comma 1 - l’estensione dei seguenti benefici già previsti dalla normativa vigente:

-      aiuti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004[3] - consistenti in interventi indennizzatori - a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni  a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, da concedersi nell’ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale;

-      sospensione o differimento del termine per l’adempimento degli obblighi tributari previsto dall’articolo 9 della legge n. 212/2000[4] a favore dei contribuenti colpiti da eventi eccezionali ed imprevedibili, che nel caso specifico si estende anche con riferimento agli oneri previdenziali. Viene precisato che la rimessione in termini[5], la sospensione o il differimento non dovranno comunque determinare uno slittamento dei versamenti all’anno successivo a quelli in cui sono dovuti (comma 2).

Chiarimenti forniti presso il -Senato

Si ricorda che durante l’esame presso la 5a Commissione del Senato[6], sono stati richiesti chiarimenti sia in merito ai margini di flessibilità dello stanziamento del fondo di solidarietà nazionale che in merito agli eventuali effetti di cassa sugli enti previdenziali connessi al possibile slittamento ad esercizi successivi dell’adempimento di obblighi contributivi limitatamente alla fattispecie della rimessione in termini. Il rappresentante del Governo nella medesima seduta ha confermato che gli interventi compensativi saranno attivati nell’ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale e che il livello degli interventi indennizzatori da erogare verrà commisurato a dette disponibilità.

Disponibilità da destinare alle polizze assicurative

Viene, inoltre, fissato un termine per la ricevibilità delle domande per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta previsto a favore dei nuovi investimenti in agricoltura ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge n. 138/2002[7]: le domande sono considerate ricevibili se presentate entro la data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Nel contempo si dispone che le disponibilità residue del predetto articolo 11, relative all’anno 2004, siano destinate al contributo dello Stato in favore delle polizze assicurative per l’anno 2004, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004 (comma 3)[8].

Durante l’iter presso il Senato sono state richieste informazioni relativamente al grado di utilizzo delle risorse stanziate per il credito d’imposta in agricoltura. Il Governo ha precisato che sussistono disponibilità utilizzabili per altra finalità legislativamente stabilita, come quella prevista dal comma 3 in esame.

Le norme dispongono, inoltre:

-      l’assegnazione all’AGEA di un’ulteriore somma pari a 17,6 milioni di euro per l’anno 2004, finalizzata agli interventi nazionali di mercato[9] previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 165/1999 (comma 4);

Il Senato ha ridotto gli stanziamenti previsti nel testo iniziale

Il comma 4, nel testo originario, prevedeva una ulteriore assegnazione di risorse all’AGEA, pari a 12,9 milioni di euro, soppresso nel corso dell’esame al Senato su parere della 5a Commissione[10].

-      l’assegnazione all’UNIRE di un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei servizi istituzionali (comma 5 bis).

Si prevede infine, tramite l’inserimento del comma 7-bis nell’ambito del l’articolo 5 della legge n. 122/2001, che il commissario ad acta di cui all’articolo 19 del d.l. n. 32/1995 possa, attraverso specifiche convenzioni con l’AGEA e nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivare gli interventi nazionali di mercato previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 165/1999, da inserire nel progetto speciale previsto dall’art. 5, comma 7, della legge n. 122/2001. (comma 5-ter).

Si ricorda che l’articolo 19, comma 4, del decreto legge n. 32 del 1995[11] ha trasferito al ministero delle politiche agricole e forestali alcune materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

L’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122[12] prevede una autorizzazione di spesa pari a 80 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici[13].

 

La relazione tecnica riferisce che la dichiarazione dello stato di grave crisi di mercato di cui al comma 1 ha riflessi sotto il profilo degli oneri a carico del bilancio dello Stato per quanto riguarda l’attuazione del solo comma 2, che prevede l’attivazione delle procedure di sostegno compensativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Tali interventi compensativi sono peraltro attivabili nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, risorse predefinite dalla legge finanziaria come previsto dall’articolo 15, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

Assenza di oneri  aggiuntivi

Si ricorda che, a seguito delle recenti modifiche apportate al citato articolo 15 dalla legge finanziaria 2005[14], la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale destinata agli incentivi assicurativi si continua a provvedere tramite la tabella D della legge finanziaria, mentre per gli interventi di natura indennizzatoria si provvede a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di protezione civile, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria.

Poiché l’intervento compensativo relativo al comma 2 viene effettuato nell’ambito delle disponibilità recate dal fondo di solidarietà nazionale, la relazione afferma che non ci sono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

 

Richiesta di conferma in ordine alle disponibilità

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni del comma 2, si osserva che la legge finanziaria 2005 ha ridotto di 50 milioni di euro gli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale  destinati agli interventi indennizzatori a favore degli interventi assicurativi per gli anni 2005 e 2006. Appare pertanto necessario che il Governo confermi che le attuali disponibilità del Fondi siano sufficienti a far parte all’ampliamento degli interventi a carico del Fondo di parti delle norme in esame.

Nulla da osservare per quanto concerne la sospensione ed il differimento per i versamenti dei contributi previdenziali, considerato che, non potendosi determinare uno slittamento temporale all’anno successivo, la norma sembra produrre effetti di cassa di ammontare limitato, tali da non determinare significativi aggravi di oneri per gli enti previdenziali.

Con riferimento alle disposizioni del comma 5-ter, appare infine opportuno chiarire se gli interventi di mercato da inserire nel progetto speciale possano riguardare solo le aree interne del Mezzogiorno interessate dal progetto o anche altre aree in cui si sono verificate crisi di mercato.

ARTICOLO 1, comma 1

Interventi a carico del Fondo di solidarietà nazionale

La norma prevede che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato, possono accedere ai benefici di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, nell’ambito delle disponibilità delle disponibilità del Fondo  di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Ai medesimi imprenditori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 212 del 2000 anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la rimessione in termini, la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve comportare uno slittamento dei relativi versamenti all’anno successivo a quello in cui sono dovuti.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse del Fondo di protezione civile a far fronte ai nuovi compiti posti dalla disposizione in esame senza recare pregiudizio agli interventi già programmati. Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se sono stati attivati, già nel corso dell’ultima parte dell’esercizio 2004, gli interventi disposti dalla presente disposizione, i quali sarebbero dovuti avvenire nell’ambito delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Sotto il profilo contabile, si segnala l’esigenza di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla individuazione della quota parte delle risorse del Fondo di protezione civile da destinare al finanziamento degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori , stante la previsione di cui all’articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria per il 2005). In base a tale disposizione, è rimesso alla stessa legge finanziaria il compito di stabilire l’entità della predetta quota[15]. Nel caso specifico dell’anno in corso, si osserva che la legge finanziaria non sembra indicare tale limite.

ARTICOLO 1, comma 3

Destinazione di risorse

La norma dispone che, per l’anno 2004, le risorse predisposte dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, e relative alla concessione del contributo sotto forma di credito di imposta in agricoltura, non utilizzate alla data del 30 novembre 2004, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 concernente il contributo statale sui premi assicurativi.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 ha fissato il contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l’anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica allegata al testo originario del decreto in esame non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una diversa destinazione di spesa.

Appare opportuno comunque  acquisire elementi informativi da parte del Governo in merito all’entità delle risorse autorizzate dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

 

ARTICOLO 1, comma 4

Assegnazione di risorse all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

La norma dispone l’assegnazione di una somma pari a 17,6 milioni di euro per l’anno 2004 a favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 1999. Al relativo onere si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

Si ricorda che:

·        l’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 pone in capo all’AGEA compiti di intervento sul mercato agricolo per sostenere comparti in situazioni contingenti al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato stesso;

·        l’articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001 autorizza la spesa di 68,9 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, concernente l’equiparazione delle cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi all’imprenditore agricolo.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma che le risorse indicate, autorizzate dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, risultano non utilizzate e di natura compatibile con gli interventi previsti.

In proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo in relazione:

 

·        alla consistenza delle risorse non utilizzate a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al articolo 36;

·        all’eventualità che successivamente alla del  30 novembre 2004, data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati posti in essere ulteriori interventi finanziari, in base alla normativa vigente, a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

 

ARTICOLO 1, comma 5-bis  (introdotto dal Senato)

Assegnazione di risorse all’UNIRE

La norma dispone l’assegnazione di un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 all’UNIRE al fine di consentire il completamento infrastrutturale di servizi istituzionali dell’Ente medesimo. Al relativo onere si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001, per l’anno 2005.

 

Al riguardo, si osserva che la norma è stata introdotta nel testo del decreto al Senato in seguito all’approvazione di un emendamento[16] presentato dal Governo allo scopo di recepire una  condizione espressa ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, il testo in esame, a differenza della condizione espressa dalla Commissione bilancio del Senato, non specifica che all’onere indicato dall’emendamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo unico per gli investimenti di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all’’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001 – Fondi investimenti, per l’anno 2005.[17] In sostanza, il testo non provvede ad indicare il Ministero cui si riferisce il fondo unico a valere del quale devono essere utilizzate le risorse.

L’articolo 46 della legge n. 448 del 2001, al comma 1 dispone che nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. Il comma 4 del medesimo articolo 46 prevede che in apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono nei citati fondi.

Si ricorda che l’allegato 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) reca l’indicazione delle autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. In particolare, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è presente una autorizzazione di spesa di 334 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 relativa all’articolo 46 della legge n. 448 del 2001.

 

A tal proposito si rileva inoltre che la tabella F allegata alla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), prevede una specifica autorizzazione di spesa relativa all’articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Le relative risorse sono iscritte in bilancio al capitolo n. 7003 (Fondo unico per gli investimenti in agricoltura, foreste e pesca) nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca. Per l’anno 2005 le risorse autorizzate dalla predetta tabella F sono pari a 227,3 milioni di euro.

Alla luce delle considerazioni svolte appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa il fatto che l’autorizzazione di spesa da utilizzare ai fini della copertura finanziaria del presente comma sia quella relativa al fondo unico per gli investimenti di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e che la natura degli interventi da realizzare sia compatibile con le risorse utilizzate a fini di copertura.

Appare inoltre necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità delle risorse del citato Fondo unico per gli investimenti a far fronte sia agli impegni già previsti a legislazione vigente, sia ai nuovi interventi disposti dal presente comma, anche in considerazione del fatto che, per l’anno 2005, il predetto fondo dispone di risorse più esigue rispetto a quelle stabilite dalla finanziaria per il 2004. [18]

 

ARTICOLO 1, comma 5-ter  (introdotto dal Senato)

Clausola di invarianza

La norma prevede che il Commissario ad acta  per le attività di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, può sviluppare, nei limiti delle risorse disponibili e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e attraverso specifiche convenzioni con l’AGEA, iniziative nel settore agricolo concernenti interventi diretti  al riassorbimento della temporanea sovracapacità produttiva da inserire all’interno del progetto speciale  di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001.

L’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001, autorizza la spesa di 80 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale di promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici.

 

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca alcuni elementi in merito alla individuazione e quantificazione delle risorse disponibili[19] tenuto conto che il comma 7, dell’articolo 5, della legge n. 122 del 2001 prevede lo stanziamento di risorse limitatamente agli anni 2001 e 2002. In particolare, occorre chiarire se nel bilancio relativo all’anno 2005 sussistano disponibilità, a titolo di residui, relativamente allo stanziamento di cui al comma 7 dell’articolo 5, precedentemente richiamato. Al riguardo si segnala che il testo originario del comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto, soppresso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, autorizzava una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 a favore dell’Agea a valere sulle risorse di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001. A tal fine, veniva disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alla luce di tale previsione, occorre, quindi, rilevare che, nel caso i cui la disposizione di cui al comma 5-ter in esame dovesse intendersi nel senso che si prospetta, sia pure non in termini espliciti, la reiscrizione  a bilancio di risorse altrimenti destinate a costituire economie, si tratterebbe di una deroga al principio di annualità.

 

ARTICOLO  2

Erogazione dei contributi nelle aree depresse

La norma dispone quanto segue:

Ÿ       alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell’Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004 può essere effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle quali siano maturate le disponibilità in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati.

La disposizione è espressamente finalizzata a garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi statali di cui al decreto ministeriale n. 527 del 1995 concessi[20] a valere sui bandi ottavo, undicesimo e quattordicesimo. L’erogazione parziale dell’ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al 10 per cento del contributo concesso.

Resta peraltro confermato il tetto dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 168 del 2004 (comma 1).

Requisiti richiesti per l’erogazione

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 168/2004 prevede – fra l’altro - che per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto[21] non possano superare l'importo complessivo di 1,7 miliardi di euro;

Ÿ       per i programmi di cui al comma 1 per i quali l’impresa abbia ultimato gli investimenti l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa (comma 2, primo periodo).

 Resta peraltro fermo l’obbligo di presentare la predetta documentazione entro il termine previsto dalla normativa vigente[22].

Ÿ       per i programmi di investimento con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a 3 miliardi di lire (equivalenti in euro)[23] il periodo[24] entro il quale il decreto di concessione definitiva dell’agevolazione deve essere emanato dal Ministero delle attività produttive è ridotto da nove a sei mesi (comma 2, secondo periodo).

 

La relazione tecnica  non considera la norma.

 

Chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa….

La relazione illustrativa precisa che la norma consentirà al Ministero di erogare con maggiore celerità le risorse per il finanziamento delle spese intermedie sostenute dalle imprese, ottenendo il doppio effetto di rendicontare le stesse all’UE e di innescare meccanismi di accelerazione degli investimenti successivi da parte delle imprese.

Le imprese ammesse al contributo possono quindi richiedere entro il 10 dicembre 2004 l’erogazione parziale della quota commisurata alla spesa effettivamente sostenuta anche se non hanno ancora completato per intero la quota dell’investimento che avrebbe consentito di usufruire dell’erogazione.

… che afferma che la norma non è onerosa

La modifica della procedura vigente trova fondamento – secondo la relazione illustrativa  - nella necessità ed urgenza di ottimizzare gli interventi già approvati al fine di accelerare gli investimenti e le erogazioni, utilizzando al massimo le risorse comunitarie che cofinanziano la legge 488/1992. Si tratta infatti di raggiungere, entro la fine del 2004, la spesa di almeno 3.374 milioni di euro per quanto attiene alle operazioni cofinanziate dal FESR con riferimento al Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» Obiettivo 1   2000-2006 (PON). Il mancato raggiungimento di tale livello di spesa comporterebbe infatti il disimpegno della somma corrispondente, vale a dire la riduzione del volume di risorse disponibili per il PON, a favore di altri Stati membri che avessero speso più della dotazione loro assegnata.  

La relazione illustrativa sottolinea che la norma non comporta alcun onere aggiuntivo, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, né incide in alcun modo sulle risorse spettanti ad altre amministrazioni.

La norma è tesa, anzi, ad evitare – secondo la relazione illustrativa - che debbano essere reperite risorse statali per sostituire quelle comunitarie disimpegnate.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO  3

Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I

Normativa vigente. Con il decreto-legge n. 341 del 1999[25] è stata disposta la costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I, prevedendo la successione della nuova Azienda anche nei rapporti contrattuali stipulati dalla cessata omonima Azienda universitaria, in corso alla data del decreto legge, per un periodo massimo di dodici mesi.

Successivamente è stata definita una gestione separata, affidata ad un commissario ministeriale, al fine di procedere alla liquidazione anche delle passività della cessata Azienda universitaria.

L’articolo 8-sexies del decreto-legge n. 136 del 2004[26] ha introdotto una disposizione interpretativa in base alla quale la nuova Azienda Policlinico Umberto I deve rispondere solo delle obbligazioni contrattuali cui è stata data esecuzione successivamente alla data di istituzione dell’Azienda stessa (e cioè dal 1° ottobre 1999). Sono pertanto escluse dalla successione dei contratti in corso le obbligazioni di pagamento a carico della cessata Azienda universitaria che trovino titolo in prestazioni relative a tali contratti già eseguite (che formano oggetto, in quanto tali, della gestione separata costituita allo scopo).

 

La norma dispone quanto segue:

Inefficacia dei decreti ingiuntivi

Ÿ       i decreti di ingiunzione[27] divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, sono inefficaci nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora riguardino crediti vantati nei confronti della soppressa omonima Azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I (comma 1).

La disposizione richiama espressamente quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del decreto-legge n. 136 del 2004;

Ÿ       i pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio (comma 2);

Ÿ       nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario liquidatore[28] (comma 3).

La relazione tecnica  non considera la norma.

La relazione illustrativa  precisa che l’articolo è volto a chiarire in via definitiva che la successione intervenuta tra la soppressa Azienda universitaria Umberto I e l’omonima Azienda ospedaliera non consente di porre a carico della nuova Azienda ospedaliera debiti relativi ad obbligazioni contrattuali sorte prima dell’istituzione della predetta Azienda ospedaliera.

La disposizione riporta quindi alla gestione liquidatoria anche i crediti sui quali si è sviluppata un’azione esecutiva (che, allo stato, determina un grave vulnus all’operatività dell’Azienda, non consentendo il perseguimento dei fini che ne hanno resa necessaria l’istituzione).

Assenza di oneri per il bilancio dello Stato

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che la norma non comporta oneri aggiuntivi, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala che, durante l’esame in prima lettura, il rappresentante del Governo ha dichiarato presso la Commissione bilancio del Senato[29] che “con riferimento all’articolo 3, il subentro del commissario non comporta alcuna integrazione al previsto compenso: la disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

 

Al riguardo si segnala la necessità di acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, con riguardo in particolare ai procedimenti esecutivi relativi ad eventuali crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti della soppressa Azienda universitaria.

 

ARTICOLO 4-bis (introdotto dal Senato)

Personale del Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni

La norma include il Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA) nell’ambito di applicazione delle norme generali sul pubblico impiego[30] (comma 1).

Il rapporto di lavoro del personale verrà pertanto regolato sulla base di contratti di lavoro, collettivi o individuali, di diritto privato e, ai fini della contrattazione collettiva, il CNIPA sarà, d’ora in poi, rappresentato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Si stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi di lavoro relativi al personale del CNIPA non possano prevedere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine e di quelli relativi a personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo (comma 2).

Si segnala che la prima versione del testo presentata al Senato non conteneva il comma 2. Su di essa la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione[31]. Successivamente l’emendamento è stato riformulato includendo il presente comma 2. Si fa presente che su tale modifica – sulla quale la stessa Commissione bilancio ha espresso infine parere non ostativo – il rappresentante del Governo ha sottolineato che l’assenza di oneri finanziari deriva dal fatto che la proposta si limita a stabilire le regole per lo svolgimento della contrattazione collettiva per il personale del CNIPA “senza in alcun modo prevedere, comportare o agevolare misure di inquadramento o di stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine o di posizioni di comando, distacco o fuori ruolo”[32].

 

Nulla da osservare al riguardo.

Chiarimenti forniti presso il Senato

Si segnala che nel corso della seduta della 5a Commissione del Senato del 21 dicembre 2004 il rappresentante del Governo ha evidenziato che la norma ha finalità virtuose in quanto mira a “ricondurre entro un quadro di regole e compatibilità ordinamentali generali le dinamiche concernenti la disciplina dei trattamenti per il personale del CNIPA”.

 

ARTICOLO 6

Spese per incarichi e consulenze della Presidenza del Consiglio dei ministri

L’articolo 1, comma 9,  del D.L. n.168 del 2004[33], ha previsto che la spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza debba essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002 ridotta del 15 per cento.

La relazione tecnica al provvedimento ascrive alla norma in esame, unitamente alle  disposizioni di contenimento della spesa previste dai commi 8 ( consumi intermedi degli enti previdenziali) e 10 (missioni all’estero delle amministrazioni pubbliche) dello stesso articolo 1, un effetto complessivo di risparmio di 100 milioni di euro per il 2004.

Superamento dei limiti di spesa, ferma restando la spesa complessiva

La norma aggiunge al comma 9 predetto un ulteriore periodo nel quale si prevede che  il limite di spesa  stabilito dal medesimo comma  possa essere superato per  i centri di responsabilità amministrativa concernenti i Ministri senza portafoglio, ferma restando l’invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio  della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di una condizione espressa dalla V^ Commissione del Senato[34] è stato precisato che la spesa complessiva è quella rideterminata  a seguito della riduzione del 15 per cento sopradetta.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto del vincolo di invarianza della spesa contenuto nella disposizione.

Richiesta di chiarimenti

Si segnala peraltro l’opportunità di un chiarimento circa i profili tecnico-contabili connessi all’applicabilità della disposizione medesima, in relazione ad alcune riserve, espresse nel corso dell’esame presso il Senato, circa lacompensazione tra unità previsionali di base appartenenti a differenti centri di responsabilità[35].

 

ARTICOLO 6

Modifiche al decreto-legge n. 168 del 2004

La norma dispone che per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio, il limite di spesa stabilito per l’anno 2004 al quale le  pubbliche amministrazioni  devono attenersi per quanto concerne  gli oneri relativi a studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, come stabilito dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento  del Ministro competente e ferma restando l’invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Al riguardo, si osserva che sotto il profilo contabile si rileva l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo sulla idoneità della clausola di invarianza, la quale fa riferimento alla spesa complessiva e non, più propriamente, alla spesa per incarichi di consulenza.

 

ARTICOLO 6-quater (introdotto dal Senato)

Procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma introduce una disciplina particolare per le procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio, che vengono così differenziate rispetto a quelle previste per il resto della dirigenza del pubblico impiego. Le differenze concernono l’accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 6-quinquies

Canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari

La norma dispone che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, i comuni rideterminino, ove occorra, con efficacia a decorrere dall’esercizio 2005, la misura del canone secondo le i criteri stabiliti dall’articolo 62, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997[36]. A decorrere dall’esercizio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT.

 

Chiarimenti sugli effetti della norma nei confronti dei comuni

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento sugli effetti finanziari della disposizione per i comuni. Infatti la norma, pur prevedendo una procedura speciale per il 2005, con decorrenza anticipata degli aumenti tariffari eventualmente deliberati nei termini previsti[37], sembra limitare la facoltà dei comuni di disporre incrementi tariffari per gli esercizi successivi al 2005. In tal caso la norma apparirebbe suscettibile di limitare l’autonomia finanziaria dei comuni, riducendo la possibilità di modulare l’andamento del gettito del canone in base alle proprie esigenze di spesa.

 

ARTICOLO 6-sexies (introdotto dal Senato)

Assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico

La norma dispone l’assunzione graduale con rapporto a tempo indeterminato, a partire dagli anni 2005-2006 - subordinatamente al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione[38] - del personale che, ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del  17 dicembre 2002[39], ha conseguito l’idoneità e risulta utilmente collocato nelle graduatorie finali del medesimo concorso.

 

Nulla da osservare al riguardo, atteso il richiamo operato dalla norma al regime autorizzatorio per le assunzioni.

Si rammenta che ai sensi del comma 101 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) le disposizioni relative al blocco delle assunzioni, disposte dai commi 95 e 96 della medesima legge finanziaria, non si applicano al comparto scuola.

 

ARTICOLO 6-sexies (introdotto dal Senato)

Copertura finanziaria

Al riguardo, si osserva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’individuazione delle risorse  a legislazione vigente che dovranno essere utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dalle previste assunzioni, stante l’assenza di una esplicita clausola di copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 6-nonies (introdotto dal Senato)

Istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

La norma dispone l’istituzione, a decorrere dal 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

 

Chiarimenti in ordine alle finalità delle risorse stanziate

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti sulla destinazione delle disponibilità del Fondo al fine di valutare la congruità della copertura. Se, infatti, il Fondo fosse diretto al soddisfacimento di diritti soggettivi, la copertura realizzata mediante la fissazione di un tetto di spesa non sarebbe compatibile con la finalità della norma.

Indicazioni emerse presso il Senato

La disposizione, infatti, nulla precisa circa la destinazione delle disponibilità del fondo. Dal dibattito svoltosi presso il Senato, emerge che il Fondo dovrebbe dare copertura finanziaria all’estensione al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato dei contenuti economici del contratto triennale. Alla luce di tali elementi, non sembrerebbe però possibile individuare la platea dei beneficiari né i contratti a cui si farebbe riferimento per l’estensione dei benefici economici[40].

La norma, tuttavia, riproduce, ma solo in parte, il contenuto dell’A.S. 2905, attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato in seconda lettura[41].

Analogo provvedimento in corso d’esame al Senato

Il Fondo istituito da tale proposta di legge, dotato anch’esso della disponibilità di 8 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, è destinato al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato ed è volto ad integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza. Tale  proposta di legge non solo esclude la liquidazione degli arretrati relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore del provvedimento stesso ma rinvia anche alla tabella C della legge finanziaria la determinazione e la copertura delle disponibilità del Fondo a regime[42]. La determinazione dei criteri di attribuzione dei benefici, nei limiti delle disponibilità, graduandone la decorrenza della fruizione e l’entità, è rinviata ad un successivo DPCM.

Il tetto di spesa non ha efficacia in caso di diritti soggettivi

Dichiarazioni rese dal Governo

Si segnala che su tale testo il rappresentante del Governo ha evidenziato l’incompatibilità della formula del tetto di spesa realizzata mediante il rinvio alla tabella C della legge finanziaria con il riconoscimento di diritti soggettivi[43] nonché la necessità di acquisire la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

Qualora pertanto, analogamente a quanto previsto dal provvedimento sopra indicato (A.S. 2905), il Fondo in esame debba intendersi destinato all’erogazione di trattamenti previdenziali, che per loro natura inseriscono a diritti di tipo soggettivo, i relativi oneri non potrebbero venire ricondotti nell’ambito di un tetto di spesa[44]

La relazione tecnica a tale testo unificato originario[45], poi divenuto l’A.S. 2905 che prevedeva la riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, adeguandolo agli aumenti stipendiali erogati dopo il collocamento a riposo del personale nonché la corresponsione degli arretrati, quantificava i maggiori oneri in 42,2 milioni di euro nel primo anno, 41 milioni di euro nel secondo anno e 40 milioni di euro nel terzo anno[46].

 

ARTICOLO 6-nonies

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

La norma dispone l’istituzione, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di un Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, con una dotazione finanziaria, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, di 8 milioni di euro. Il relativo onere è così coperto:

-        quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2004, mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006;

-        quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2004-2006.

 

Al riguardo, si segnala che disposizione, inserita nel corso dell’esame al Senato con l’articolo aggiuntivo 6.0.900 del Governo, sul quale la Commissione Bilancio del Senato ha espresso un parere di nulla osta, presenta alcuni profili problematici. In particolare si osserva che con la conclusione dell’esercizio finanziario 2004 l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria dovrebbero essere modificate aggiornandole al triennio in corso. Al riguardo, si osserva che, per gli anni 2005 e 2006, gli accantonamenti del fondo speciale di competenza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri presentano le necessarie disponibilità.

Ciononostante, occorre considerare che l’utilizzo delle risorse dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri appare in contrasto con il disposto di cui all’articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978 che vieta l’utilizzo in difformità dei fondi predisposti per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionale

In merito alle considerazioni svolte appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] Del Ministro delle politiche agricole e forestali.

[2] Ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

[3] Recante “I interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole“.

[4] Recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

[5] Il beneficio della rimessione in termini è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, con parere favorevole del Governo e della 5a Commissione.

[6] Cfr. seduta del 15 dicembre 2004.

[7] Tali contributi sono concessi nel limite massimo di spesa, stabilito dall’articolo 11, comma 5, in 85 milioni di euro per l’anno 2002 e in 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

[8] La relazione introduttiva precisa che la riforma del fondo di solidarietà nazionale attuata con il D. Lgs. n. 102/2004 – citato in ordine al precedente comma 2 - ha ristretto gli interventi compensativi alle sole colture non assicurabili, comportando un forte aumento delle polizze assicurative accese dagli imprenditori agricoli. La relazione precisa che, bencé lo stanziamento originario destinato al contributo per le polizze assicurative risulti già incrementato da 100 a 150 milioni di euro dalla legge finanziaria 2005, un ulteriore adeguamento è necessario al fine di non ridurre il contributo unitario dello Stato rispetto agli anni precedenti.

[9] La relazione introduttiva precisa che si tratta di interventi straordinari (ritiri ed altre misure ammesse dall’UE) nel settore ortofrutticolo e dell’uva da tavola.

[10] Cfr. seduta del 16.12.2004.

[11] Recante “Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale”.

[12] Recante “Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”.

[13] Approvato con delibera cipe n. 132 del 6 agosto 1999

[14] Articolo 14, comma 84, della legge n. 311/2004.

[15]  L’articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004 prevede che “per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), della legge n. 102 del 2004, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

 

[16] Emendamento 1.950 (testo 2) Il Governo

[17] Seduta del 21 dicembre 2004

[18] Infatti, l’autorizzazione di spesa risulta definanziata nella tabella E allegata alla legge finanziaria per l’anno 2005, per un importo pari a 93,717 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Conseguentemente, l’importo a disposizione per l’anno 2005, come risultante nella tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2005, ammonta a 227,3 milioni di euro a fronte di una disponibilità che, per il medesimo anno, la legge finanziaria per il 2004 indicava in 334, 025 milioni di euro

[19] Si ricorda che l’articolo 1, comma 4, del presente decreto prevede un intervento di spesa per le medesime finalità seppure limitato all’anno 2004.

[20] A valere sui bandi di cui all’articolo 5 del decreto del ministro dell’industria n. 527 del 1995, e successive modificazioni.

[21] Si tratta, in particolare, dei contributi a fondo perduto di cui alla legge 488/1992 (art. 1 comma 2), alla legge 662/1996 (art. 2 comma 203), alla legge 64/1986 e alla legge 46/1982.

[22] Sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti (art. 9 comma 1 del decreto ministeriale 527/1995).

[23] Si tratta dei programmi di investimento di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale 527/1995.

[24] Previsto dall’articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale 527/1995.

[25] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 453 del 1999.

[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

[27] Di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile.

[28] Previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 341 del 1999 (legge n. 453 del 1999). Si tratta, in particolare, del commissario nominato dal ministro del tesoro con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima..

[29] Seduta pomeridiana del 15 dicembre 2004.

[30] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[31] Seduta del 16 dicembre 2004.

[32] Commissione bilancio del Senato, seduta del 21 dicembre 2004.

[33] Recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito con legge n.191/2004.

[34] Cfr.seduta del 16.12.2004 (Sottocommissione per i pareri).

[35] Cfr. in proposito quanto affermato dal rappresentante del Governo nella  medesima seduta del del 16 dicembre 2004, che ha sollevato alcune perplessità, poi non ulteriormente precisate, cirva i profili tecnico-contabili di tale compensazione.

[36] Tale disposizione prevede che la determinazione della tariffa debba tenere conto di criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto di diversi fattori (fra cui la popolazione residente, la rilevanza dei flussi turistici) e in misura tale da non eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993 per l’imposta sulla pubblicità deliberate nell’anno antecedente la sostituzione di tale imposta con il canone.

[37] La procedura ordinaria prevede infatti che gli aumenti siano deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e decorrano a partire dal 1° gennaio dell’esercizio successivo.

[38] Articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica").

[39] Pubblicato nella G.U. 4a serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2001.

[40] Cfr. le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo durante la seduta dell’Assemblea del Senato del 27 dicembre 2004, n. 719.

[41] Cfr. A.C. 228 e abbinati.

[42] Articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

[43] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato del 25 maggio 2004.

[44] Tale testo è il risultato del dibattito svoltosi fin dalla scorsa legislatura su una serie di proposte di legge volte a permettere al personale delle Ferrovie dello Stato andato in pensione tra il 1981 ed il 1995 di godere, attraverso la riliquidazione del trattamento pensionistico, delle tranches di aumenti stipendiali percepiti dai dipendenti in servizio in forza dei contratti sottoscritti durante il periodo suindicato. Ciò in quanto, fino al 1981, i benefici economici concessi al personale in servizio dell’azienda autonoma Ferrovie dello Stato, trasformata in Ente nel 1985, erano estesi, sulla base dei contratti collettivi di lavoro, alla quota di dipendenti andati in pensione nel periodo di vigenza del contratto triennale. A decorrere dal 1981, l’estensione non è stata più prevista, salvo, episodicamente, nel triennio 1990-1992 (nel periodo dal 1°.1.1993 al 17.11.1994 non c’è stato alcun rinnovo contrattuale).

Dal 1992, l’Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni e, di conseguenza, i contratti di lavoro del personale hanno assunto natura privatistica.

Da ultimo, l’articolo 43 della legge n. 488/1999 ha disposto la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la conseguente istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo speciale. Tale Fondo ha in carico sia i trattamenti pensionistici in essere sia quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti. Peraltro, è stato disposto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 43, che gli eventuali squilibri gestionali di tale Fondo speciale restano a carico del bilancio dello Stato.

[45] A.C. 228 e abbinati.

[46] Cfr. la Nota di verifica n. 135/XIV legislatura.