XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia (DL 238/2004) | ||||
Serie: | Note di verifica Numero: 332 | ||||
Data: | 20/10/04 | ||||
Abstract: | ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E ARMATE ARTICOLO 1, COMMI 6-8, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE COPERTURA FINANZIARIA ARTICOLI DA 1 A 5 TUTELA DELL’ALLINEAMENTO DELLE POSIZIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA NEI CONFRONTI DI QUELLO DELLE FORZE ARMATE ARTICOLO 5-TER (INTRODOTTO AL SENATO) MODIFICA DELLA DECORRENZA GIURIDICA DEI VINCITORI DEL CONCORSO DEL 3 LUGLIO 1999 BANDITO DALLA POLIZIA DI STATO ARTICOLO 6, COMMA 3-BIS (INTRODOTTO AL SENATO) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA A FRONTE DI EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI ARTICOLO 6 COPERTURA FINANZIARIA | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa | ||||
Riferimenti: |
|
A.C. |
5330 |
Titolo breve: |
Misure urgenti in
materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze
armate e delle Forze di polizia |
Iniziativa: |
governativa |
|
approvato con
modifiche dal Senato |
Commissione di
merito: |
I e IV |
Relatore per la Commissione di
merito: |
Saia e Fallica |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
presente |
|
verificata
dalla Ragioneria generale |
|
riferita al testo presentato al Senato |
|
utilizzabile integralmente |
Destinatario: |
all’Assemblea |
|
Oggetto: |
testo A |
|
INDICE
ARTICOLO
2 del disegno di legge di conversione..
Trattamento
del personale dirigente delle Forze di polizia e armate
ARTICOLO
1, commi 6-8, del disegno di legge di conversione
ARTICOLO
5-ter (introdotto al Senato)
ARTICOLO
6, comma 3-bis (introdotto al Senato)
Clausola
di salvaguardia a fronte di eventuali oneri previdenziali
Il provvedimento dispone la conversione in legge del D.L. n. 238/2004, recante norme concernenti il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso
una relazione tecnica integrativa, riferita alle disposizioni recate dall’articolo
2 del disegno di legge di conversione.
PROSPETTO DEGLI ONERI RECATI
DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Art. 2 ddl di conversione –
Personale dirigente del settore sicurezza |
1.405.502 |
12.131.459 |
12.131.459 |
12.131.459 |
Art. 1 - Personale della Polizia
di Stato |
|
8.693.000 |
2.039.000 |
1.511.000 |
Art. 2 - Personale del Corpo
forestale dello Stato |
|
885.000 |
310.000 |
248.000 |
Art. 3 - Personale del Corpo di
polizia penitenziaria |
|
1.931.000 |
1.237.000 |
1.237.000 |
Totale |
1.405.502 |
23.640.459 |
15.717.459 |
15.127.459 |
VERIFICA DELLE
QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 2 del disegno di legge di conversione
Trattamento del personale
dirigente delle Forze di polizia e armate
La norma reca disposizioni concernenti il personale
dirigente delle Forze di polizia e armate.
Si estendono al
personale dirigente alcune previsioni contenute negli accordi contrattuali che
si applicano al personale non dirigente (commi 1 e 2).
In particolare si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ai colonnelli, ai generali ed agli ufficiali di grado corrispondente
dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica, l’applicazione:
·
della disciplina relativa a istituti contrattuali
specificatamente elencati[1],
contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[2];
Norme contrattuali estese al personale dirigente |
·
delle disposizioni concernenti l’indennità di
presenza festiva contenute nell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 139[3].
Inoltre, si estende, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ai dirigenti delle Forze di polizia civili e militari l’applicazione:
·
della disciplina relativa ad istituti contrattuali
specificatamente elencati[4],
contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2002, n. 164[5].
Le disposizioni concernenti le relazioni sindacali, di cui all’articolo 23 del
citato DPR 164/2002, vengono estese ai soli dirigenti civili;
·
delle disposizioni concernenti l’indennità di
presenza festiva contenute nell’articolo 8, comma 2, e nell’articolo 20, comma
2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140[6].
Incremento della indennità pensionabile |
A decorrere dal 1°
gennaio 2004, si estende, con particolari modalità, l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 5[7]
del citato D.P.R. n. 163/2002 ai colonnelli e generali dell’Esercito, della
Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica. In
conseguenza, sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2004, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è
incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più
favorevoli già in godimento (comma 3).
A partire dal 1° gennaio 2004 gli incrementi annuali delle
retribuzioni dei dirigenti[8] si
applicano sulle nuove misure delle indennità d’impiego operativo e
dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame (comma 4).
A decorrere dal 1°
gennaio 2004, si estende l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
13 e 53[9]
del citato D.P.R. n. 164/2002 ai dirigenti delle Forze di polizia (comma 5).
Si dispone la copertura dell’onere finanziario recato
dall’articolo stimato pari a 1.405.502
euro per il 2003 e a 12.131.459 euro a decorrere dal 2004 (comma 6).
Si dispone altresì
che il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri, anche per l’applicazione dell’art. 11-ter, co. 7[10],
della L. 468/1978 (comma 8).
La relazione
tecnica integrativa quantifica l’onere recato dalle norme in 1.405.502
euro per il 2003 e a 12.131.459 euro a decorrere dal 2004.
I criteri di
quantificazione sono illustrati nelle settanta tabelle di cui si compone la
relazione tecnica. Quattro sono le voci che contribuiscono a determinare
l’onere nel suo complesso ossia:
Tabelle contenute nella relazione tecnica integrativa |
· estensione al personale dirigente di alcune previsioni normative contenute negli accordi contrattuali che si riferiscono al restante personale (tabelle di quantificazione numerate da 1 a 53) di cui ai commi 1 e 2. Si precisa che per la Polizia penitenziaria e per il Corpo forestale dello Stato non sono stati quantificati gli oneri derivanti da alcuni istituti (quali i distacchi sindacali) in considerazione del numero estremamente esiguo dei soggetti potenziali destinatari delle norme;
· estensione ai dirigenti delle Forze armate, esclusa l’arma dei Carabinieri, degli incrementi delle indennità operative stabiliti per il restante personale (tabelle di quantificazione numerate da 54 a 63) di cui al comma 3, primo e secondo periodo;
· incremento dell’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia nella misura del 4,91 per cento (tabelle di quantificazione numerate da A ad A3) di cui al comma 3, terzo periodo. L’entità della misura è determinata in conseguenza ed in relazione all’incremento medio pro capite conseguito dal personale delle Forze armate di cui al punto precedente.
La relazione precisa che la misura del 4,91 per cento rende equivalenti, in termini monetari, gli incrementi corrisposti allo scopo di armonizzare i trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia con quelli delle Forze armate;
estensione ai dirigenti delle Forze di Polizia di alcune indennità operative (tabelle di quantificazione numerate da B1 ad B5) di cui al comma 5.
Criteri di quantificazione contenuti nella relazione tecnica |
In ciascuna delle tabelle allegate, l’onere derivante dall’applicazione di un istituto (ad esempio fruizione di congedi parentali) è stimato individuando la platea degli interessati a ciascun beneficio e la misura del beneficio stesso. Nel caso in cui il beneficio, di volta in volta in esame, abbia natura retributiva la spesa che si determina è ulteriormente aumentata al fine di tenere conto degli oneri previdenziali e assicurativi.
Il riepilogo degli oneri quantificati è il seguente:
|
2003 |
dal 2004 |
Estensione
del contratto |
1.405.502 |
1.405.502 |
Indennità
operative Forze armate |
|
7.314.640 |
Indennità
pensionabile Forze di polizia |
|
3.329.186 |
Indennità
di impiego operativo Forze di polizia |
|
82.131 |
Totale |
1.405.502 |
12.131.459 |
Platea dei beneficiari |
Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la platea dei beneficiari – costituita dal personale dirigenziale delle Forze armate e di polizia - possa assumersi costante nel tempo, dal momento che l’onere si presenta, a sua volta, costante a decorrere dal 2004.
A tal fine va considerato che la recente normativa di trasformazione dello strumento militare in professionale[11] ed in materia di riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate[12] sembra essere destinata a determinare un complessivo innalzamento della professionalità e del grado del personale in servizio, con un possibile aumento delle posizioni dirigenziali.
Alcuni benefici concernono le sole Forze di polizia |
Appare inoltre necessario un chiarimento in ordine alla possibilità che l’equilibrio tra i benefici corrisposti al personale delle Forze armate e quelli erogati alle Forze di polizia – equilibrio cui, secondo quanto afferma la relazione tecnica, sono finalizzate le norme recate dal comma 3 – venga meno a causa di quanto prevede il comma 5, il quale dispone l’erogazione di somme ai Corpi delle Forze di polizia senza prevedere analogo beneficio per il personale delle Forze armate. Appare di conseguenza necessario che il Governo confermi che tale norma non possa dar luogo a nuove richieste di armonizzazione dei trattamenti. Analoga conferma appare opportuno anche con riferimento ai benefici recati dal comma 1 e dal comma 2.
Nulla da osservare, infine, per quanto riguarda la norma introdotta dal comma 4, nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo - che gli incrementi da corrispondere nel 2004 non siano da calcolare anche sulla nuova misura delle indennità corrisposte a norma del comma 3.
Tale interpretazione appare desumibile dalla relazione tecnica, che non riconnette effetti finanziari alle norme contenute nel comma 4 stesso. Peraltro, in caso di interpretazione opposta, dovrebbero essere quantificati, per il 2004, gli oneri conseguenti alla rivalutazione annuale degli importi.
ARTICOLO 1, commi 6-8, del disegno di legge di conversione
La norma, pone l’onere derivante dal
riconoscimento di una serie di indennità ed altri emolumenti al personale delle
Forze armate e di polizia, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a
decorrere dall’anno 2004 a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33,
comma 2, della legge n. 289 del 2002 iscritti in conto residui per l’anno 2004
ai sensi dell’articolo 18, comma 14, della legge n. 290 del 2002 e, a decorrere
dall’anno 2004, quanto ad euro 1.405.502, a valere sugli stanziamenti di cui
dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002; quanto ad euro
1.008.428 e 9.717.529 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del
Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2004-2006, di
competenza rispettivamente del Ministero dell’interno e del Ministero
della difesa.
La norma configura l’onere in termini di mera
previsione di spesa e prevede, come previsto dall’articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, una apposita
clausola di salvaguardia che affida al Ministro dell’economia e delle finanze
il compito di monitorare l’andamento degli oneri nel corso del tempo e di
trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, di cui all’articolo 7,
secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.
Al riguardo, con riferimento alle modalità di
copertura finanziaria, si osserva che la formulazione del comma 6 non risulta
pienamente corrispondente alla vigente disciplina contabile laddove provvede
alla copertura di oneri relativi ad un esercizio relativo all’anno 2003, oramai
concluso. Il riferimento a tale esercizio potrebbe ammettersi esclusivamente in
quanto diretto a fare emergere l’onere imputabile a tale anno e non come autorizzazione
di spesa in senso stretto. Si ricorda che in analoghi provvedimenti che
prevedevano agevolazioni decorrenti da esercizi finanziari conclusi, l’onere
relativo a tali esercizi veniva, più correttamente, addebitato al primo
esercizio finanziario del triennio di riferimento. In sostanza, nel caso
specifico, l’importo di 1.405.502 euro andrebbe cumulato con quello di
12.131.459 previsto per l’anno 2004.
Si osserva,
inoltre, che l’utilizzo, per l’esercizio finanziario 2003, degli stanziamenti
di cui all’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 iscritti in conto
residui per l’anno 2004, costituisce una modalità di copertura anomala che,
tuttavia, trova fondamento nella deroga alla disciplina contabile prevista
dall’articolo 18, comma 14 della legge n. 290 del 2002, il quale autorizza la
conservazione in bilancio nel conto residui per l’utilizzo nell’esercizio
successivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e
2003, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile
dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei
Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico
accessorio del personale dirigenziale. Si può peraltro rilevare che, sotto il
profilo contabile, risulterebbe anche opportuno stabilire che le risorse
utilizzate e iscritte in conto residui vengano iscritte all’entrata dello Stato
per essere riassegnate al competente stato di previsione, in modo da evitare un
disallineamento temporale tra l’emersione dell’onere e la relativa copertura.
Alla luce
delle considerazioni svolte appare, tuttavia, opportuno che il Governo
ribadisca quanto affermato al Senato[13], per cui sussistono a
valere dello stanziamento di cui al conto residui adeguate disponibilità per
far fronte all’onere indicato per l’anno 2003.
Quanto alla
restante parte della norma di copertura, si segnala che gli accantonamenti del
Fondo speciale di cui si prevede l’utilizzo recano le necessarie disponibilità
ed una specifica voce programmatica come si evince dalla relazione allegata
all’Atto Camera n. 5310 (legge finanziaria per il 2005). Appare invece
opportuno che il Governo confermi quanto affermato al Senato[14] in ordine alla
disponibilità di risorse a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 del quale si prevede
l’utilizzo. A tale proposito, si rileva l’opportunità di specificare a quale
degli stanziamenti autorizzati dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 289
del 2003 si faccia riferimento.
ARTICOLI da 1 a 5
Le norme, come affermato dalla relazione illustrativa, tutelano l’allineamento di alcune posizioni di carriera del Personale delle Forze di polizia nei confronti di quello delle Forze armate in quanto, secondo quanto espressamente riferisce la relazione medesima, il recente decreto legge 28 maggio 2004, n. 136[15] “ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni”.
Personale interessato dalla norma |
Il provvedimento concerne il solo personale in servizio che rivesta la qualifica di ispettore capo o ispettore superiore (o qualifiche equivalenti) nei ruoli ordinari o tecnici della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
Di seguito si descrivono in dettaglio gli interventi concernenti il personale appartenente ai singoli Corpi.
Polizia di Stato
L’articolo 1 del decreto-legge in esame tratta del personale appartenente alla Polizia di Stato.
Inquadramento in nuove qualifiche an-che in soprannumero |
La norma inquadra, anche in soprannumero, le unità di personale che rivestono la qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo[16], in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, nelle qualifiche di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore.
Il nuovo inquadramento ha decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 per il personale già appartenente ai sottoufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e 1° gennaio 2003 per il restante personale.
Le posizioni di soprannumero sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni alla qualifica di ispettore superiore al 31 dicembre 2000 ed al 31 dicembre degli anni successivi.
Il miglior trattamento economico è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Decorrenza dello scatto aggiuntivo |
Inoltre, al personale inquadrato ai fini giuridici il 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo che si matura dopo sette anni di permanenza nella qualifica di ispettore superiore[17] è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003, mentre un ulteriore scatto aggiuntivo viene maturato in termini più brevi[18]. Al medesimo personale è corrisposto dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002 un assegno pensionabile di riordino pari alla differenza di retribuzione tra la qualifica di provenienza e quella di ispettore superiore.
L’onere recato dall’articolo è quantificato in 8.693.000
euro per l’anno 2004, in 2.039.000 euro per l’anno 2005 e in 1.511.000 euro a
decorrere dal 2006.
Corpo forestale dello Stato
L’articolo 2 del provvedimento tratta del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.
Inquadramento in nuove qualifiche, anche in soprannumero |
La norma inquadra, anche in soprannumero, le unità di personale che rivestono la qualifica dei ispettore capo e di perito capo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, nelle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore.
Il nuovo inquadramento ha decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 per il personale in possesso del grado di maresciallo nel previgente ruolo dei sottoufficiali con decorrenza 1° gennaio 1990 ovvero della settima qualifica funzionale con decorrenza 1° settembre 1995; tale decorrenza è stabilita al 1° gennaio 2003 per il restante personale.
Le posizioni di soprannumero sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2001.
Il miglior trattamento economico è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Corresponsione di un assegno pensionabile |
Inoltre, al personale inquadrato ai fini giuridici il 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo che si matura dopo sette anni di permanenza nella qualifica di ispettore superiore[19] è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 mentre un ulteriore scatto aggiuntivo viene maturato in termini più brevi[20]. Al medesimo personale è corrisposto dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002 un assegno pensionabile di riordino pari alla differenza di retribuzione tra la qualifica di provenienza e quella di ispettore superiore.
Si stabilisce infine che l’anzianità richiesta a parte del
personale titolare della qualifica di ispettore capo[21] per l’attribuzione
del trattamento economico di ispettore superiore[22] è
ridotta di due anni.
L’onere recato dall’articolo è quantificato in 885.000 euro
per l’anno 2004, in 310.000 euro per l’anno 2005 e in 248.000 euro a decorrere
dal 2006.
Corpo di polizia penitenziaria
L’articolo 3 concerne il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
La norma inquadra, a domanda, il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ad un ruolo separato[23] ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo degli ispettori con la qualifica di ispettore capo.
Inoltre il personale inquadrato nella qualifica di ispettore dal decreto legislativo di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria[24] è inquadrato, se ancora in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, nella qualifica di ispettore superiore, anche in soprannumero.
Le posizioni di soprannumero sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2002.
Il miglior trattamento economico è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
L’onere recato dall’articolo è quantificato in 1.931.000
euro per l’anno 2004 e in 1.237.000 euro a decorrere dal 2005.
Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza
Gli articoli 4 e 5 trattano del personale appartenente, rispettivamente, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza. Il contenuto normativo, fatti salvi i riferimenti ai Corpi in questione ed ai relativi ordinamenti, è identico.
La norma stabilisce che ai marescialli aiutanti con
anzianità nel grado compresa tra il 2 gennaio e 31 dicembre 2001 è attribuita
ai soli effetti giuridici, anzianità nel grado 1° gennaio 2001.
Assenza di oneri aggiuntivi |
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di luogotenente
non mutano anche se l’anzianità richiesta per entrare in aliquota di
valutazione è ridotta da 8 anni a 7 anni e sei mesi. Per quanto concerne i due
articoli in esame, la relazione tecnica precisa che gli stessi non
comportano alcun onere aggiuntivo, atteso che, benché venga ridotto il
requisito dell’anzianità necessaria per essere valutati ai fini della qualifica
di luogotenente, l’accesso a tale qualifica avviene nei limiti posti dalla
vigente normativa.
L’articolo 6 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal provvedimento, che, secondo quanto risulta dagli importi previsti negli articoli 1, 2 e 3, è pari a 11.509.000 euro per l’anno 2004, in 3.586.000 euro per l’anno 2005 ed in 2.996.000 euro a decorrere dal 2006. Tale onere è coperto a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Criteri di quantificazione dell’onere |
La relazione tecnica identifica la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni onerose contenute dalle norme in esame costituite, come detto, dagli articoli da 1 a 3. Con riferimento a ciascun Corpo delle Forze di polizia interessate, la platea è ulteriormente suddivisa in classi di personale la cui progressione economica nel corso del tempo è omogenea.
Per ciascuna classe sono identificati gli effetti economici derivanti dai nuovi inquadramenti, gli altri benefici eventualmente stabiliti e la loro dinamica nel corso del tempo, anche tenendo conto delle cessazioni dal servizio e dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2005, del sistema retributivo basato sui parametri. Tali conteggi sono riportati in una serie di tabelle allegate alla relazione tecnica cui si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio.
Alla relazione tecnica sono allegate anche dei prospetti riepilogativi degli oneri annuali, che possono, previa ulteriore sintesi, essere così riportati:
Anno |
Polizia |
Forestale |
Penitenziaria |
Totale |
2001 |
801.917,02 |
63.788,86 |
0 |
|
2002 |
1.011.868,00 |
80.489,50 |
0 |
|
2003 |
3.870.856,15 |
438.750,23 |
970.780,71 |
|
2004 |
3.007.483,20 |
301.449,61 |
959.615,01 |
|
Totale |
8.692.124,37 |
884.478,20 |
1.930.615,01 |
11.507.217,58 |
2005 |
2.038.624,60 |
309.418,20 |
1.236.942,72 |
3.584.985,52 |
2006 |
1.060.973,40 |
247.796,80 |
1.236.942,72 |
2.545.712,92 |
2007 |
1.510.306,20 |
220.370,80 |
1.236.942,72 |
2.967.619,72 |
La relazione fornisce altri elementi necessari a costruire le tabelle degli oneri che sono di seguito brevemente descritti.
Inquadramenti in soprannumero |
In primo luogo, con riferimento agli inquadramenti in soprannumero, si precisa che:
· i concorsi per le promozioni a ispettore superiore relativi ad anni trascorsi non sono in molti casi ancora conclusi;
· alla loro conclusione risulteranno non assegnabili un certo numero delle promozioni previste;
· la legislazione vigente consente di assegnare nei concorsi successivi le promozioni non assegnate nei concorsi già conclusi;
· le mancate promozioni non assegnate nel corso degli ultimi anni eccedono ampiamente il numero dei soprannumerari che si determinano in conseguenza delle norme in esame.
Gli andamenti anagrafici tendono a compensare gli oneri successivi al 2007 |
Ciò premesso si afferma che fino a tutto il 31 dicembre 2003 le posizioni in soprannumero sono considerate recare oneri pari alla differenza stipendiale conseguente al nuovo inquadramento rispetto al vecchio. A partire dal 2004 l’onere è riassorbito a mano a mano che posizioni in soprannumero vanno a coprire posti vacanti (anche provenienti da assegnazioni non effettuate negli anni precedenti) da assegnare tramite scrutinio di merito, che risulteranno pertanto non assegnabili ad altro personale.
Si afferma inoltre che l’età anagrafica media del personale interessato dalle norme consente di limitare la quantificazione degli oneri all’anno 2007, sebbene alcuni oneri si manifesteranno anche successivamente al 2013. Le cessazioni dal servizio, le promozioni conseguite ed il progressivo riassorbimento dei soprannumeri, libereranno parte delle risorse previste a regime garantendo l’equilibrio finanziario.
Interventi legislativi finalizzati al riallineamento … |
… da cui talvolta derivano nuove ragioni di spesa |
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che il decreto-legge in esame fa riferimento a situazioni di disallineamento o sperequazione determinate da precedenti disposizioni, intervenute, a loro volta, per analoghe finalità (ossia per porre rimedio a disparità sussistenti tra il personale delle Forze armate e di polizia). E’ il caso, da ultimo, dell’articolo 1-bis del D.L. n.136/2004[25] che ha recato un intervento di riallineamento[26] a seguito del quale – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa al provvedimento in esame – si sono determinati o accentuati ulteriori disallineamenti. In tal modo si realizza una legislazione di adeguamento economico-normativo da cui frequentemente emergono nuove ragioni di spesa, con conseguenze onerose per il bilancio dello Stato.
Tale problematica sembra ormai considerata dal legislatore medesimo, atteso che il comma 18 del predetto articolo 1-bis, nel prefigurare la possibilità che a seguito dell’applicazione dell’articolo stesso potessero persistere disallineamenti, si dovesse provvedere – nell’ambito delle risorse disponibili – con ulteriori provvedimenti “senza causare ulteriori disallineamenti”.
Si tratta, inoltre, di una legislazione che tende a sovrapporsi e stratificarsi nel tempo – a partire dalla disciplina inizialmente dettata con i decreti legislativi del 1995[27], nel cui ambito non sempre possono individuarsi le disposizioni suscettibili di richiedere successivi interventi onerosi di adeguamento presso i corrispondenti gradi o carriere di altri corpi militari e/o di polizia.
Per tali ragioni appare necessario che il Governo confermi che l’approvazione delle norme contenute nel decreto non determinerà ulteriori disallineamenti e/o sperequazioni tra gli appartenenti ai Corpi delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale conferma appare tanto più necessaria laddove si consideri che alcune delle norme contenute nel disegno di legge in esame non sembrano trovare un riscontro in analoghe disposizioni di riallineamento contenute nel più volte citato decreto legge 136/2004 (o in altre norme dello stesso decreto in esame concernenti Corpi o Forze diverse) benché, tuttavia, i criteri ed i principi ispiratori dei due decreti appaiano analoghi.
Si fa riferimento ad esempio alle norme che prevedono che
gli effetti economici del riallineamento si producano, per particolari
categorie di personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato, a partire dal 1° gennaio 2001[28].
Le norme relative alla Polizia penitenziaria contenute nel decreto in esame e
quelle relative al personale delle Forze armate contenute nel predetto decreto
legge n. 136/2004 fissano per tutti, ai fini della determinazione degli effetti
economici, la data del 1° gennaio 2003.
Inoltre, il decreto legge dispone la riduzione di due anni del
requisito temporale per il conferimento di specifiche qualifiche (si tratta di
quelle di sostituto commissario e di scelto[29]), con riferimento esclusivamente a particolari categorie
di personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.
Infine gli articoli 4 e 5 attribuiscono una maggiore
anzianità nel grado ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza mentre le altre norme del decreto interessano
solamente personale con qualifiche inferiori.
Possibili effetti onerosi derivanti dal soprannumero |
Con riferimento agli inquadramenti in soprannumero il Governo dovrebbe chiarire se la normativa vigente prevede meccanismi automatici di compensazione tra le eccedenze di un ruolo (o di una qualifica all’interno di un ruolo) e le carenze in un altro (o in un'altra qualifica). In assenza di tali meccanismi, infatti, il costo dei soprannumero è pari all’intera retribuzione erogata e non alla sola differenza di stipendio tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione.
Se infatti per ciascuna qualifica valesse la regola che i posti disponibili non coperti dalle promozioni sono riportati ad incremento del numero di promozioni dell’anno successivo (procedura che sembra valere, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, per la qualifica di maresciallo aiutante ed equiparate) si potrebbe determinare un totale riempimento della pianta organica delle qualifiche e dei ruoli congiunta alla presenza di posizioni di soprannumero nella qualifica apicale il cui costo aggiuntivo, a pianta organica completa, è pari all’intera retribuzione.
Effetti finanziari dell’anticipo delle promozioni |
Si consideri, inoltre, che l’anticipazione di promozioni
determina una spesa che sebbene prevista a legislazione vigente non si sarebbe
verificata nei fatti, in assenza di intervento normativo, stante l’attuale
articolazione per anzianità del personale. L’intervento opera quindi nell’ambito
degli ordinari stanziamenti ma determina una diminuzione delle economie che si
sarebbero conseguite a consuntivo in assenza dell’intervento stesso.
Chiarimenti sulle ridetermi- nazioni di alcune anzianità |
Appare, infine, necessario che il Governo chiarisca se le norme che rideterminano l’anzianità di grado dei marescialli aiutanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza al 1° gennaio 2001 siano suscettibili, con riferimento ad alcune unità di personale, di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’anzianità è rideterminata in favore di coloro che hanno conseguito il grado tra il 2 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2001. In virtù di tale disposizione alcuni marescialli che avevano conseguito la qualifica di aiutante successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo in materia di riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente relativo al proprio Corpo[30] vedono rideterminata la loro anzianità in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si determina, in tale modo, la possibilità che si rendano applicabili ulteriori norme del decreto legislativo in questione, da cui potrebbero derivare nuovi oneri.
Possibili conseguenze onerose |
Si consideri il caso di un maresciallo dei carabinieri nominato aiutante a decorrere dal 1 giugno 2001. In base alla normativa vigente tale unità di personale ha già maturato il primo scatto aggiuntivo[31] dopo un anno di permanenza nel grado, ossia il 1° giugno 2002, come previsto dall’articolo 30, comma 6[32] del Decreto legislativo 18 febbraio 2001, n. 83. La rideterminazione dell’anzianità sembra rendere applicabile invece l’articolo 30, comma 2[33] dello stesso Decreto legislativo. Se tale ipotesi fosse vera il primo scatto aggiuntivo risulterebbe maturato con decorrenza 1° gennaio 2001, con la necessità di corrispondere gli arretrati, nel caso in esame, fino al 1° giugno 2002.
ARTICOLO 5-ter (introdotto al Senato)
La norma stabilisce che ai vincitori di un concorso interno, per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente, indetto in data 3 luglio 1999 sia anticipata la decorrenza giuridica della norma al 31 dicembre 2000. L’anticipo non comporta alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo.
La nota tecnica
della Ragioneria generale dello Stato[34], trasmessa
in relazione all’esame in 5a
Commissione del Senato degli emendamenti presentati, afferma che, a norma
dell’articolo 24 del DPR 24 aprile 1982, n. 35, già a legislazione vigente la
nomina viene conseguita con decorrenza giuridica anticipata rispetto alla
conclusione del concorso; nello specifico la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Si afferma,
inoltre, che l’esplicita esclusione di effetti economici vale a rafforzare
ulteriormente la neutralità finanziaria della norma.
Al riguardo si osserva che appare necessario che il Governo chiarisca quale sia la disciplina da applicare al concorso in esame, al fine di confermare che la norma non costituisca, nei fatti, un’accelerazione di carriera per il personale in esame.
Disciplina vigente fino al marzo 2001 |
La norma attualmente vigente in materia di decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente conseguita a seguito di concorso, è l’articolo 24-quater del citato DPR 35/1982 così come sostituito dall’articolo 2 del D. Lgs. 53/2001. L’articolo 24-quater era stato introdotto dal D. Lgs. 197/1995 di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; nella sua formulazione originaria l’anticipo della decorrenza giuridica non era previsto. Tale norma ha avuto vigenza fino all’entrata in vigore[35] della nuova formulazione contenuta, come già accennato, nel D. Lgs. 53/2001 “correttivo” del precedente 197/1995. L’eventualità che la norma sia destinata a determinare un anticipo della carriera sembra confermata da quanto affermato dal relatore nel corso della seduta della 1° Commissione del Senato svoltasi in data 28 settembre 2004 ossia che la norma si “… propone di rimediare al rischio di scavalcamento che si determinerebbe, nell’ambito della stessa qualifica dei vice sovrintendenti…, da parte dei vincitori di concorsi successivi ….”.
Appare, altresì, opportuno che il Governo confermi che la norma in esame non sia suscettibile di determinare analoghe richieste in relazione ad altri concorsi per l’assunzione di personale appartenente alle Forze di polizia ed alle Forze armate.
ARTICOLO 6, comma 3-bis (introdotto al Senato)
Clausola di salvaguardia a fronte
di eventuali oneri previdenziali
La norma stabilisce che dall’attuazione delle norme contenute nel decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.
La norma recepisce una condizione posta dalla 5a Commissione del Senato al fine di rendere parere di nulla osta all’ulteriore seguito del provvedimento.
Al riguardo non risulta chiaro quali siano le modalità mediante cui possa assicurarsi l’effettività della clausola di salvaguardia in esame. Gli oneri previdenziali hanno natura obbligatoria, in quanto costituiscono un diritto dei soggetti interessati; tali oneri tuttavia tendono a distribuirsi nel tempo secondo criteri che non appaiono agevolmente preventivabili, in quanto dipendono dalle scelte individuali dei soggetti medesimi. Conseguentemente, una eventuale ipotesi di compensatività tra contributi versati e prestazioni future andrebbe basata su criteri previsionali di carattere quanto meno prudenziale, che vanno espressamente indicati, al fine di valutarne la congruità rispetto alle clausole di salvaguardia in esame.
La norma, pone l’onere derivante dall’attuazione del decreto, valutato in euro
11.509.000 euro per l’anno 2004, 3.586.000 milioni di euro per l’anno 2005 ed
in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006 a carico dello stanziamento
previsto dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del
2003 (legge finanziaria per il 2004).
Si
ricorda che l’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge finanziaria
per il 2004 prevede la spesa di 73
milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e
122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
E’ altresì prevista una clausola di salvaguardia per i maggiori oneri
che dovessero manifestarsi. La clausola viene individuata in una procedura che
affida al Ministero dell’economia che affida al Ministro dell’economia e delle
finanze il compito di monitorare l’andamento degli oneri nel corso del tempo e
di trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, di cui all’articolo 7,
secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo
confermi quanto già affermato al Senato[36] in ordine alla
disponibilità di risorse a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003.
[1] Quali
il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, la licenza
ordinaria, l’aspettativa ed altri.
[2] Con il
quale è stato recepito lo schema di concertazione per le Forze armate relativo
al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, a seguito
delle procedure di concertazione e contrattazione disciplinate dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relativo alla determinazione del contenuto
del rapporto di impiego del personale non dirigente della polizia e delle Forze
armate.
[3] Con
il quale è stato recepito il provvedimento di concertazione per le Forze armate
relativo al biennio economico 2000-2001. Tali disposizioni attribuiscono
un’indennità di misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno al
personale che presta servizio in un giorno festivo
[4] Quali
il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità
di ordine pubblico ed altri.
[5] Il
quale ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento
civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.
[6] Il
quale ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.
[7] La
cui rubrica è “Indennità operative ed altre indennità”. Tra le indennità si
citano, tra l’altro, quelle per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco,
di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare
di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori
subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede.
[8] In
materia di rivalutazione del trattamento economico dei dirigenti vige l’articolo2,
comma 5 della legge 216/1992 il quale prevede aggiornamento annuale degli
importi in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati altre
categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
[9]
Concernenti varie indennità di impiego operativo, e le relative indennità
supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle
misure mensili di 90 € per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di 85 €
per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.
[10] Il quale stabilisce che, qualora
nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata da esse
indicate per la copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su segnalazione del Ministro competente o di propria iniziativa, ne
riferisce al Parlamento e assume le conseguenti iniziative legislative.
[11] Contenuta nel D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. La disciplina è stata successivamente integrata e corretta dal D. Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
[12] Negli ultimi mesi della XIII legislatura sono stati emanati una serie di decreti legislativi, uno per ogni Corpo, Forza od Arma, di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale dirigente. A titolo di esempio il D.Lgs relativo agli ufficiali dei carabinieri è n. 298 del 10 ottobre 2000 mentre per gli ufficiali della Guardia di finanza il D. Lgs. in questione è il n. 69 del 19 marzo 2001.
[13] Si veda la seduta del 5 ottobre 2004 della Commissione bilancio del Senato.
[14] Si veda la nota informativa trasmessa dal Governo alla Commissione bilancio del Senato in data 29 settembre 2004.
[15] Convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
[16] Si tratta del personale già appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n .197. I ruoli in questione sono stati soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo “correttivo” del 28 febbraio 2001, n. 53.
[17] Di
cui all’articolo 31-ter del DPR 24 aprile 1982, n. 335.
[18] L’articolo 31-quater del DPR 24 aprile 1982, n. 335 fissa un periodo di otto anni dopo la maturazione del primo scatto. Tale periodo era stato abbreviato per parte del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 a sette anni e sei mesi ed è ulteriormente ridotto per il personale interessato dalla norma in esame a cinque anni e 6 mesi.
[19] Di
cui all’articolo 21-bis del Decreto legislativo 12 maggio 2001, n. 201.
[20] L’articolo 21-ter del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 fissa un periodo di otto anni dopo la maturazione del primo scatto. Tale periodo era stato abbreviato per parte del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 a sette anni e sei mesi ed è ulteriormente ridotto per il personale in interessato dalla norma in esame a cinque anni e 6 mesi.
[21] Si tratta di personale in servizio che alla data di entrata in vigore del decreto è già in possesso della qualifica di brigadiere nel previgente ruolo dei sottoufficiali del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992.
[22] L’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in 10 anni l’anzianità richiesta per l’attribuzione del trattamento economico superiore.
[23] Si tratta del ruolo separato e limitato istituito dall’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
[24]
Articolo 8, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.
[25] Recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, convertito con legge 27 luglio 2004 n. 186.
[26] Dei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica rispetto al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
[27] Si fa riferimento, per il personale non direttivo delle Forze armate e di polizia ai decreti legislativi n. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995.
[28] Si vedano i commi 4 dell’articolo 1 e 5 dell’articolo 2.
[29] Si vedano i commi 5 dell’articolo 1 e 6 dell’articolo 2.
[30] Per l’Arma dei carabinieri il decreto legislativo in questione è quello del 28 febbraio 2001, n. 83 mentre per il Corpo della guardia di finanza si tratta del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, il 30 marzo 2001 ed il 26 marzo 2001.
[31]
Previsto dall’articolo 38-ter, comma
1 del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 198.
[33] Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto
[34] E depositata agli atti dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 29 settembre 2004.
[35] Avvenuta nel corso del mese di marzo 2001.
[36] Si vedano le sedute del 22 e 23 settembre 2004 della Commissione bilancio del Senato.