XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Interventi per la tutela del risparmio - A.C. 2436-B e abb. - Testo unificato | ||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 173 | ||
Data: | 08/11/05 | ||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo XIV - Politiche dell'Unione europea | ||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
note per la compatibilità comunitaria |
Interventi per la tutela del risparmio A.C. 2436-B e abb. Testo unificato |
n. 173
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xiv legislatura 8 novembre 2005 |
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La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Finanze
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: NOTST173.doc
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
Numero dell'atto |
2436-B e abb. |
Titolo |
Disposizioni per la tutela del risparmio. Testo unificato |
Iniziativa |
Parlamentare e governativa |
Settore d’intervento |
Autorità di settore Borsa e settore mobiliare Credito Disciplina della concorrenza |
Date |
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§ Richiesta parere |
4 novembre 2005 |
Iter |
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§ Sede |
Referente |
§ Esame al Senato |
Si |
Commissioni competenti |
Riunite: VI Finanze e X Attività produttive |
Pareri previsti |
I Affari costituzionali; II Commissione Giustizia ai sensi art. 73 Reg.Camera., V Commissione Bilancio; XI Lavoro pubblico e privato (ai sensi dell’art. 73, Reg. Camera); XIV Politiche dell' Unione europea |
Il progetto si articola in sei titoli, rispettivamente riguardanti modifiche alla disciplina delle società per azioni (articoli da 1 a 7), disposizioni in materia di conflitti d’interessi e disciplina delle attività finanziarie (articoli da 8 a 17), disposizioni in materia di revisione dei conti (articolo 18), disposizioni concernenti le autorità di vigilanza (articoli da 19 a 29) e modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative (articoli da 30 a 40); il titolo VI (articoli da 41 a 44) contiene le disposizioni transitorie e finali[1].
Gli articoli 1 e 2 introducono modificazioni alla disciplina degli organi d’amministrazione e di controllo nelle società per azioni, in particolare prevedendo la partecipazione di almeno un rappresentante delle minoranze in ciascuno di tali organi nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati nonché la limitazione del cumulo degli incarichi negli organi di controllo, e rafforzando i poteri degli organi medesimi e dei loro componenti.
Il Senato ha introdotto (articolo 1) la previsione del voto segreto per l’elezione alle cariche sociali delle società con azioni quotate e ha soppresso (articolo 2) la disposizione che estendeva il potere di denunzia degli amministratori al tribunale da parte del collegio sindacale anche al caso di irregolarità non suscettibili di produrre danno alla società o a sue controllate.
L’articolo 3 amplia la facoltà di promuovere l’azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori delle società per azioni, estendendone il potere all’organo di controllo e riducendo la quota di partecipazione necessaria per promuovere l’azione sociale di responsabilità.
Il Senato ha soppresso la disposizione che prevedeva la revoca degli amministratori in caso di azione di responsabilità deliberata dal collegio sindacale all’unanimità.
Gli articoli 4 (non modificato dal Senato) e 5 intervengono su istituti volti a facilitare la partecipazione delle minoranze alle decisioni assembleari delle società con azioni quotate, rispettivamente agevolando la raccolta delle deleghe di voto nel caso delle società ad azionariato particolarmente diffuso e consentendo a una minoranza qualificata di chiedere, a determinate condizioni, l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea.
Il Senato ha anticipato il termine per la pubblicazione delle integrazioni richieste all’ordine del giorni dell’assemblea (articolo 5).
L’articolo 6 reca un complesso di disposizioni volte ad assicurare la conoscibilità dei rapporti fra le società italiane quotate o ad azionariato diffuso e le società estere controllate, controllanti o collegate, aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. Relativamente alle società estere controllate è prevista inoltre l’allegazione del bilancio di esse al bilancio della società italiana controllante: per il suo contenuto, gli amministratori di quest’ultima sono sottoposti alla responsabilità civile, penale e amministrativa secondo la legge italiana.
Il Senato ha introdotto la possibilità di individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi, demandando alla CONSOB di determinare le condizioni in base alle quali è consentito alle società italiane controllare imprese aventi sede in essi.
L’articolo 7, introdotto dal Senato, limita il diritto di voto delle fondazioni bancarie nelle società partecipate alla misura massima del 30 per cento del capitale, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
L’articolo 8, nel testo modificato dal Senato, prevede la determinazione di condizioni da parte della Banca d’Italia per l’assunzione di attività di rischio da parte delle banche nei confronti di propri esponenti, soggetti che detengono in esse partecipazioni rilevanti o altri soggetti che siano in grado di influire sulla loro amministrazione. Estende inoltre l’ambito di applicazione della disciplina sull’autorizzazione per l’assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari nei riguardi della banca stessa.
Oltre a numerose modificazioni testuali, il Senato ha soppresso le disposizioni volte a introdurre un limite quantitativo all’esposizione debitoria dei soggetti detentori di partecipazioni in una banca, nei riguardi della banca medesima, nonché a limitare la possibilità di dare in pegno partecipazioni bancarie a garanzia dei crediti.
L’articolo 9 conferisce al Governo una delega legislativa per l’emanazione di una disciplina volta a prevenire i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché nella gestione di portafogli su base individuale per conto di terzi.
Il Senato ha precisato che l’esercizio della delega non deve comportare oneri finanziari, ha riferito la disciplina ai soli investimenti in titoli, invece che in qualsiasi prodotto finanziario, e ha previsto l’intesa fra la CONSOB e la Banca d’Italia per l’attuazione in via regolamentare (limitatamente agli OICR) e per l’esercizio del potere sanzionatorio.
L’articolo 10 prescrive l’adozione di una disciplina per la separazione delle strutture organizzative deputate alla prestazione dei diversi servizi d’investimento presso le banche e gli altri intermediari finanziari, determinando apposite sanzioni.
Il Senato ha modificato le disposizioni, rimettendo alla Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, il potere regolamentare in materia, compresa la determinazione delle attività che debbono essere prestate da strutture distinte, ed eliminando la possibilità di prescrivere la separazione societaria.
L’articolo 11 interviene sulla disciplina della circolazione dei prodotti finanziari.
Si prevede fra l’altro che, in caso di successiva cessione di prodotti finanziari, destinati originariamente a soli investitori professionali, ad acquirenti che non siano investitori professionali, l’investitore professionale cedente debba garantire la solvenza dell’emittente per un anno dalla data dell’emissione, tranne che nell’ipotesi in cui l’intermediario abbia consegnato all’acquirente un documento recante le informazioni stabilite dalla CONSOB.
Viene inoltre abolita l’esenzione dagli obblighi informativi e dal prospetto per i prodotti finanziari non azionari emessi da banche e per i prodotti assicurativi.
Il Senato ha apportato numerose modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera, in particolare rendendo alternative – invece che cumulative – la consegna del documento informativo e la prestazione della garanzia di solvenza (decorrente dall’emissione invece che dalla cessione, come previsto nel testo approvato dalla Camera).
L’articolo 12 conferisce al Governo delega legislativa per il recepimento della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, stabilendone i princìpi e criteri direttivi.
La CONSOB è individuata come autorità nazionale competente in materia, che verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite, con la previsione di accordi di collaborazione con la Banca d’Italia in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato; è prevista l’individuazione dei tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, nonché dei tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, e delle condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo; si prevede la validità dei prospetti approvati nello Stato membro d'origine; è contemplato il diritto di revoca in favore dell'investitore in casi determinati; si prescrive l’individuazione di criteri per il riconoscimento del carattere di investitore qualificato; è prevista una disciplina sulla responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto; è disciplinato il potere regolamentare della CONSOB e, salve le sanzioni penali già stabilite per il falso in prospetto, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive; si autorizza la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato.
Il Senato ha precisato che l’attuazione della delega non deve comportare oneri finanziari.
L’articolo 13 disciplina la pubblicità dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari per tutte le operazioni di finanziamento, comunque denominate.
Il Senato ha sostituito la nozione di tasso effettivo globale medio a quella di tasso effettivo globale annuo.
L’articolo 14 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria intervenendo sui seguenti aspetti: adeguatezza dei prodotti finanziari collocati rispetto al profilo del cliente; disciplina dell’albo dei promotori finanziari; quotazione di prodotti finanziari emessi dalla società di gestione di un mercato regolamentato; regole e limiti per la quotazione di prodotti emessi da determinati tipi di società; procedimento per le decisioni di ammissione, esclusione e sospensione di strumenti e operatori dalle negoziazioni in mercati regolamentati, comunicazione delle operazioni compiute su prodotti finanziari da esponenti aziendali o possessori di rilevanti quote di partecipazione; poteri informativi e cautelari della CONSOB; obbligo di dichiarazione dei conflitti d’interessi da parte dei produttori e diffusori di ricerche; vigilanza sulle informazioni relative all’adesione a codici di comportamento; disciplina della finanza etica; individuazione e poteri del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (alla determinazione delle cui responsabilità provvede il successivo articolo 15, non modificato dal Senato).
Il Senato ha coordinato le modificazioni agli articoli 114 e 115 TUF con le nuove disposizioni adottate in sede di recepimento della direttiva sugli abusi di mercato (legge n. 62 del 2005, art. 9); ha escluso le società di rating dagli obblighi ivi stabiliti relativamente alla comunicazione dei conflitti d’interessi; ha altresì soppresso le disposizioni volte a riorganizzare il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 190, 193 e 195 del TUF.
L’articolo 16 disciplina gli obblighi d’informazione al mercato cui devono sottostare le società con azioni quotate che deliberino piani di attribuzione di azioni a esponenti societari o dipendenti (stock options).
Il Senato ha prescritto per tali piani l’approvazione dell’assemblea dei soci, ha modificato le forme di pubblicazione previste e ha disposto l’adozione di regole volte a prevenire comportamenti contrastanti con l’interesse della società.
L’articolo 17, introdotto dal Senato, consente ai mediatori creditizi di svolgere anche attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
L’articolo 18 apporta modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria relativamente alla disciplina della revisione dei conti. La durata massima dell’incarico di revisione è stabilita in sei esercizi; esso è rinnovabile una sola volta, e non può essere rinnovato se non dopo almeno un triennio dal precedente, con sostituzione del responsabile della revisione; il responsabile della revisione non può comunque permanere nell’incarico per più di sei anni (anche se per conto di differenti società di revisione); sono stabilite più rigide fattispecie d’incompatibilità sia rispetto alla prestazione di servizi diversi dalla revisione da parte della società o dei suoi esponenti, sia nelle relazioni fra revisori società sottoposte alla revisione (con la previsione di ipotesi di incompatibilità successiva). Si interviene altresì sulle funzioni di vigilanza e sui poteri sanzionatorî della CONSOB; nel caso della revisione sui bilanci consolidati, è esteso l’ambito di responsabilità del revisore principale; sono inoltre assoggettate agli obblighi di revisione anche le società non quotate che controllano società con azioni quotate e le società sottoposte con queste a comune controllo.
Il Senato ha apportato alcune modificazioni, in particolare eliminando la previsione del parere vincolante del collegio sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione, nonché il potere sostitutivo della CONSOB in caso di mancato conferimento; ha altresì stabilito in sei esercizi la durata fissa dell’incarico, consentendo un solo rinnovo, e ha elevato da tre a sei esercizi il periodo massimo di permanenza nell’incarico di responsabile della revisione.
L’articolo 19, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla natura e sull’organizzazione della Banca d’Italia. In particolare, ne conferma la natura di istituto di diritto pubblico, prevedendo che la maggioranza delle quote di partecipazione al suo capitale sia detenuta dallo Stato e che la restante parte possa essere posseduta soltanto da enti pubblici. A questo fine disciplina il riacquisto delle partecipazioni possedute attualmente da soggetti privati, determinandone l’onere finanziario e disponendo che, fino al riacquisto, i relativi diritti di voto siano sospesi ed esercitati dallo Stato. Stabilisce altresì che la Banca d’Italia riferisca semestralmente al Parlamento e al Governo; prevede regole di trasparenza nell’adozione degli atti; prescrive il parere del Direttorio per i provvedimenti di rilevanza esterna adottati dal Governatore; stabilisce che il Governatore rimanga in carica per sette anni, senza possibilità di rinnovo; ordina l’adeguamento dello Statuto della Banca d’Italia entro due mesi.
L’articolo 20 prescrive il coordinamento fra le autorità aventi competenze sui mercati finanziari (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato) rimettendo ad esse l’individuazione delle forme appropriate.
Il Senato, escludendo oneri a carico della finanza pubblica, ha specificato a titolo esemplificativo la possibilità di adottare protocolli d’intesa o istituire comitati di coordinamento. Ha invece soppresso le disposizioni che istituivano il comitato di coordinamento fra le autorità e ne disciplinavano i compiti.
L’articolo 21 (non modificato dal Senato) prescrive la collaborazione fra le suddette autorità, anche attraverso lo scambio d’informazioni, con l’inopponibilità reciproca del segreto d’ufficio.
L’articolo 22 consente alle autorità di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, prevedendo che tutti i dati e le notizie da questo acquisiti siano coperti da segreto d’ufficio e comunicati esclusivamente alle autorità competenti.
Il Senato ha precisato la formulazione di alcune parti della disposizione.
Gli articoli 23 (non modificato dal Senato) e 24 disciplinano rispettivamente i procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali da parte della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP. Per i primi è prescritta la motivazione con riferimento alle scelte di regolazione o vigilanza, è richiesta una relazione sulle conseguenze ed è imposta l’osservanza del criterio di proporzionalità. Per i secondi, è prescritta la motivazione, è disposta l’applicabilità dei princìpi della legge n. 241 del 1990 ed è enunziata una disciplina generale circa l’impugnazione in sede giurisdizionale. Per le sanzioni irrogate dalle medesime autorità, nonché dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, viene esclusa l’oblazione in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Il Senato, in relazione all’articolo 24, ha rimesso alle autorità la disciplina delle modalità organizzative riferite alla distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie.
L’articolo 25 stabilisce che le competenze della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie e le competenze dell’ISVAP in materia di trasparenza relativamente ad alcune forme di assicurazione sulla vita siano esercitate d’intesa con la CONSOB. Prevede altresì che le competenze in materia di trasparenza sulle forme di previdenza complementare siano esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio.
La formulazione approvata dalla Camera contemplava, in generale, un più ampio trasferimento delle competenze in materia di trasparenza alla CONSOB.
L’articolo 26 trasferisce alle autorità di vigilanza alcune funzioni e i poteri sanzionatorî attualmente spettanti ai competenti Ministeri.
Il Senato ha redatto la disposizione del comma 2 in forma di novella testuale all’articolo 145 del TUF.
L’articolo 27 conferisce al Governo delega legislativa per l’introduzione di procedure di conciliazione e di un conseguente sistema d’indennizzo per le controversie fra risparmiatori e investitori e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi d’informazione, correttezza e trasparenza, nonché per l’istituzione di un fondo di garanzia per l’indennizzo dei danni patrimoniali cagionati a investitori e risparmiatori dalla violazione, accertata con sentenza definitiva, delle norme sull’intermediazione finanziaria.
Il Senato ha specificato che le procedure di conciliazione debbono tener conto dei princìpi della procedura per le controversie societarie stabilita dal decreto legislativo n. 5 del 2003. Ha inoltre modificato la disciplina sulle fonti di finanziamento del fondo di garanzia.
L’articolo 28, introdotto dal Senato, consente di aumentare la pianta organica della CONSOB mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e con oneri da coprirsi attraverso le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati.
L’articolo 29 prescrive l’adozione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Il Senato ha rimesso a deliberazione del CICR la determinazione dei criteri di funzionamento delle procedure di risoluzione delle controversie.
L’articolo 30 modifica le vigenti disposizioni degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che sanzionano il reato di false comunicazioni sociali.
Il Senato ha estesamente modificato la disciplina, distinguendo una fattispecie generale e una speciale riferita alle società che fanno appello al pubblico risparmio. Entrambi i reati hanno natura di delitto. Vengono soppresse le soglie quantitative e la condizione di procedibilità a querela della persona offesa.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, sono eliminate le ipotesi di sanzione amministrativa per le violazioni di entità inferiore alle soglie quantitative (venute meno), nonché l’aggravante riferita al grave nocumento ai risparmiatori.
L’articolo 31 (non modificato dal Senato) introduce il reato di omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
L’articolo 32 (non modificato dal Senato) modifica la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 218 della legge fallimentare per il reato di ricorso abusivo al credito.
L’articolo 33 (non modificato dal Senato) reintroduce il reato di mendacio bancario.
L’articolo 34 (non modificato dal Senato) modifica la fattispecie del reato di falso in prospetto.
L’articolo 35 (non modificato dal Senato) prevede specifiche fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e di corruzione dei revisori in relazione alla revisione contabile delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
L’articolo 36 (non modificato dal Senato), in correlazione con quanto stabilito all’articolo 14 in materia di informazioni sull’adesione a codici di comportamento, introduce una sanzione amministrativa per le false comunicazioni al pubblico circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento.
L’articolo 37, in correlazione con quanto stabilito all’articolo 2 in materia di cumulo degli incarichi di controllo, prevede una sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo.
Il Senato ha riformulato la disposizione rendendola sostitutiva, invece che aggiuntiva, per coordinamento con la vigente formulazione dell’articolo 193 del TUF e con il disposto dell’articolo 24, comma 4, del presente progetto di legge.
L’articolo 38, introdotto dal Senato, estende all’esercizio abusivo delle attività riservate agli intermediari iscritti nel elenco speciale ex articolo 107 del TUB la sanzione prevista dall’articolo 132 del medesimo TUB.
L’articolo 39 dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge n. 576 del 1982 e dal decreto legislativo n. 124 del 1993, nonché da taluni articoli del codice civile limitatamente alle violazioni riguardanti società con titoli quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Quintuplica le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei medesimi testi unici e leggi; integra nel medesimo senso la delega legislativa per la redazione del codice delle assicurazioni; raddoppia le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche dall’articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Il Senato ha previsto, in relazione all’aumento delle sanzioni penali, che esso si applica nei limiti previsti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale; ha redatto in forma di novella le modificazioni apportate agli articoli 2625, 2635 e 2638 del codice penale e ha precisato che l’aumento delle sanzioni amministrative si applica solo a quelle non direttamente modificate dal presente progetto di legge, prevedendo tuttavia che la quintuplicazione di esse non sia limitata alla sola misura massima, ma anche al minimo previsto.
L’articolo 40 conferisce al Governo delega legislativa per l’introduzione di una disciplina riguardante le sanzioni accessorie per le violazioni sanzionate a norma del titoli XI del libro V dl codice civile, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, della legge n. 576 del 1982 e del decreto legislativo n- 124 del 1993.
Il Senato ha precisato che la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie dovrà essere attribuita alla medesima autorità competente per l’irrogazione della sanzione principale.
L’articolo 41 (non modificato dal Senato) sopprime la Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.
L’articolo 42 stabilisce termini e disposizioni transitorie per l’applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.
Il Senato ha aggiunto una specifica disposizione transitoria relativa agli incarichi delle società di revisione in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di incompatibilità.
L’articolo 43 (non modificato dal Senato) delega il Governo ad adeguare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché le altre leggi speciali, alle disposizioni dei precedenti articoli, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.
L’articolo 44 (non modificato dal Senato) determina la procedura per l’esercizio di tutte le deleghe legislative contemplate nei precedenti articoli.
Elementi
di valutazione
per la compatibilità comunitaria
Diverse disposizioni del testo in esame presentano aspetti di rilievo sotto il profilo comunitario.
In particolare, si segnala che l’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica la disciplina relativa al possesso di partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni bancarie nelle società alle quali esse hanno conferito l'azienda bancaria a seguito della trasformazione degli enti creditizi pubblici disciplinata dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e nelle altre società non strumentali al perseguimento dei loro fini statutari.
Il presente articolo modifica l’articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, che disciplina in via transitoria la detenzione delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni, sostituendo il comma 3, riguardante la procedura per la loro alienazione dopo la scadenza del termine a questo fine previsto.
Il citato comma 3, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che qualora la fondazione, scaduto il termine del 31 dicembre 2005, continui a detenere partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla sua attività statutaria nei settori rilevanti, alla dismissione provvede, sentita la fondazione e anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza (ossia il Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato e all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.
Il nuovo comma 3, così come sostituito dal presente articolo, stabilisce che dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla sua attività statutaria nei settori rilevanti, per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee[2].
Rispetto alla norma vigente, viene quindi meno la disciplina volta a realizzare – nei tempi, nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – l’alienazione delle partecipazioni che determinino il controllo nelle suddette società.
Al riguardo, si segnala che secondo le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia, nella causa C-222/04, l’attuale disciplina – che prevede appunto la cessione delle partecipazioni da parte delle fondazioni bancarie – ha eliminato la possibilità che le medesime fondazioni possano influenzare il mercato rilevante delle partecipazioni di controllo ed il conseguente rischio di distorsioni della concorrenza (si vedano i punti 81 ed 82 delle citate conclusioni). Pertanto, non risulta chiaro se la “sterilizzazione” del diritto di voto nelle assemblee delle società bancarie conferitarie ovvero in altre società, che non siano strumentali all’attività statutaria delle fondazioni nei settori rilevanti, prevista dalla norma in esame, sia idonea ad evitare effetti distorsivi della concorrenza in linea con i principi comunitari in materia.
L’articolo 8 riguarda la concessione di credito da parte delle banche a soggetti che ne siano esponenti o possiedano una partecipazione qualificata in esse. La materia è toccata dall’articolo 16 della direttiva n. 2000/12/CE del 20 marzo 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio), il quale prevede fra l’altro che qualora l'influenza esercitata dalle persone le quali detengono una partecipazione qualificata in un ente creditizio possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
L’articolo 9 disciplina la prevenzione dei conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio. A questo proposito l’articolo 5-septies della direttiva n. 85/611/CEE del 20 dicembre1985 [Direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)] prescrive allo Stato membro d’origine di elaborare le norme prudenziali che le società di gestione, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM, devono osservare in permanenza. In particolare le società dev’essere strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Le modalità di tale organizzazione, nel caso di costituzione di una succursale, non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.
L’articolo 10 disciplina la prevenzione dei conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento mediante la separazione delle strutture organizzative. Al riguardo si ricorda l’articolo 10 della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 (Direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari), che rimette allo Stato d’origine la competenza a elaborare norme prudenziali che l'impresa d'investimento deve osservare in permanenza, segnatamente esigendo che l'impresa di investimento sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra l'impresa e i suoi clienti e tra singoli clienti. Tale direttiva sarà peraltro abrogata a decorrere dal 30 aprile 2006 dalla più recente direttiva n. 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari), che, all’articolo 13, richiede tra l’altro allo Stato membro d'origine di prescrivere che le imprese di investimento mantengano e applichino disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti[3]. Il successivo articolo 18 impone agli Stati membri di prescrivere che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra esse, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse, e i loro clienti, ovvero tra due clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi[4].
L’articolo 12 conferisce al Governo delega per il recepimento della direttiva 2003/71/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE). In particolare, l’articolo 3 di quest’ultima direttiva, nell’esentare le offerte di strumenti finanziari rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, stabilisce tuttavia che ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di offerta non soggetta a prospetto è considerata come un'offerta separata e, qualora costituisca offerta di strumenti finanziari al pubblico, ricade sotto gli ordinari obblighi. Prescrive altresì che il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se il collocamento definitivo non ricade nelle ipotesi esenti.
Si segnala che l’articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2005 (A.S. 3509-A) reca una delega per il recepimento della medesima direttiva 2003/71/CE. La norma è formulata in maniera pressoché identica a quella in esame, fatta eccezione per la previsione di un ulteriore criterio direttivo, indicato alla lett. r): “ fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi”.
L’articolo 14 riguarda fra l’altro la disciplina dei mercati regolamentati. Si richiamano a questo proposito la nozione di mercato regolamentato contenuta nell’articolo 1 della direttiva n. 93/22/CE del 10 maggio 1993 (Direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e le pertinenti disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio), specialmente agli articoli 40 (Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione), 41 (Sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione), 42 (Accesso ai mercati regolamentati) e 50 (Poteri delle Autorità nazionali competenti).
L’articolo 16 riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette stock options), pratica diffusa anche come strumento di remunerazione aggiuntiva e come incentivo al conseguimento di risultati nella gestione o nell’impresa sociale
Nella versione precedente si faceva riferimento all’approvazione da parte della società, e non in modo specifico da parte dell’assemblea dei soci. Inoltre, viene ora specificata la nozione di società appartenenti al medesimo gruppo facendo ricorso alle nozioni di società controllanti e di società controllate.
La raccomandazione 2004/913/CE, adottata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2004, relativamente alle retribuzioni degli amministratori delle società quotate in borsa, invita tra l’altro gli Stati membri a stabilire che la parte di remunerazione variabile, ovvero derivante dall’attribuzione di azioni o stock-options, sia subordinata ad una deliberazione dell’assemblea generale degli azionisti, che dovrebbe definire il sistema di remunerazione e le regole da applicare.
L’articolo 18 reca modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati intervenendo su alcuni articoli del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente articolo è stato modificato dal Senato alle lettere b), c) ed e) del comma 1. La nuova formulazione – secondo la relazione presentata dalle Commissioni del Senato all’Assemblea – tiene conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [COM(2004)177], la cui elaborazione è attualmente in corso da parte dell’Unione europea[5].
La richiamata proposta di direttiva europea ìndica nell’assemblea degli azionisti il soggetto competente per la nomina, consentendo tuttavia agli Stati di prevedere che la designazione sia subordinata all’approvazione preventiva di un’autorità di vigilanza o effettuata da un tribunale o altro organismo determinato dall’ordinamento nazionale.
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 160 del TUF elenca una serie di servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete[6], nonché le persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa (soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo), non possono fornire alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.
Per quanto riguarda l’elenco dei servizi che non possono essere prestati:
§ il testo approvato dalla Camera comprendeva la prestazione di assistenza legale, mentre il Senato ha sostituito tale servizio con il più circoscritto servizio di difesa giudiziale (lettera h) del nuovo comma 1-ter);
§ la lettera i) del nuovo comma 1-ter stabilisce che rientrano nell’elenco gli altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 160 del TUF. Il Senato ha specificato il potere regolamentare della CONSOB stabilendo che il suo regolamento dovrà essere emanato in ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984[7], in tema di indipendenza delle società di revisione.
Le disposizioni rilevanti contenute nella citata direttiva risultano le seguenti:
- l’articolo 3, secondo cui le autorità di uno Stato membro accordano l'abilitazione all’esercizio del controllo legale dei conti soltanto a persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che non esercitino nessuna attività incompatibile, in virtù del diritto di tale Stato membro, con il controllo medesimo;
- l’articolo 23, secondo cui gli Stati membri prescrivono che le persone abilitate all’esercizio del controllo legale dei conti non possano effettuare un controllo di legge se non sono indipendenti secondo il diritto dello Stato membro che lo impone;
- l’articolo 26, secondo cui gli Stati membri garantiscono che le persone abilitate siano passibili di adeguate sanzioni qualora non effettuino il controllo di legge con diligenza e in forma indipendente;
- l’articolo 27, secondo cui gli Stati membri garantiscono che almeno gli associati, gli azionisti e altri soci delle società di revisione abilitate, nonché i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di dette società che non soddisfano personalmente, in uno Stato membro, ai requisiti previsti per l’accesso all’attività di revisore non intervengano nell'espletamento di funzioni di controllo in modo da compromettere l'indipendenza della persona fisica che effettua il controllo legale dei conti in nome della società di revisione.
La condizione apposta mediante il riferimento alla direttiva 84/253/CEE sembra peraltro indeterminata, in quanto la direttiva stessa, per la specificazione dei requisiti d’indipendenza, rinvia al diritto interno di ciascuno Stato membro.
La già citata proposta di nuova direttiva europea enunzia più precisi criteri di indipendenza e obiettività, riferiti ai revisori operanti sia individualmente, sia per conto di società di revisione.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile debbono essere indipendenti dal soggetto sottoposto a revisione e non essere in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Essi debbono certificare nei documenti di revisione i possibili rischi per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. Non effettuano comunque la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza.
I proprietari o azionisti dell'impresa di revisione contabile e i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di detta impresa o di un'affiliata non debbono poter intervenire nell'espletamento della revisione legale dei conti in alcun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.
È previsto che gli Stati membri assicurino regole adeguate che prevedano che gli onorari richiesti per la revisione legale dei conti:
a) siano di livello adeguato a consentire una revisione dei conti di buona qualità;
b) non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;
c) non siano subordinati ad alcuna condizione.
Di particolare, rilievo, ai fini comunitari, risultano gli articoli da 19 a 26 relativi all’organizzazione, ai poteri ed ai rapporti fra le autorità.
Alcune di queste disposizioni riguardano le competenze e l’organizzazione della Banca d’Italia. Su di esse – rispetto al precedente testo unificato adottato il 5 maggio 2004 – la Banca centrale europea ha espresso il proprio parere in data 6 ottobre 2005(CON/2005/34)a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/Ce del Consiglio del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative riguardanti banche centrali nazionali aderenti al SEBC.
In particolare, l’articolo 19, introdotto dal Senato su emendamento governativo, incide sull’organizzazione e sull’attività della Banca d’Italia, dichiarando in particolare che la Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE).
Come è noto, il ruolo svolto dalle banche centrali nazionali (BCN) all’interno del SEBC si esplica sotto un duplice profilo: per un verso, le BCN, tramite la partecipazione dei rispettivi governatori al Consiglio direttivo della BCE, sono chiamate a co-determinare la politica monetaria all’interno dell’area dell’euro; dall’altro, alle BCN viene demandata, secondo una logica di decentramento, l’esecuzione delle operazioni deliberate nell’ambito del SEBC.
In particolare, il meccanismo istituzionale che regola i rapporti all’interno del SEBC si basa sull’emanazione di indirizzi e istruzioni da parte della BCE, in conformità dei quali le BCN pongono in essere le operazioni di competenza del SEBC (articoli 12.1 e 14.3 dello Statuto del SEBC).
Il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di SEBC con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
Ai sensi dell’articolo 1dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Essa svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC e della BCE. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Inoltre, il comma 2 stabilisce che la Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico - ribadendo quanto già previsto dall’articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, recante “Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia” (cosiddetta “legge bancaria”), che dichiara la Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, “istituto di diritto pubblico” - e che la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia sia detenuta dallo Stato, potendo la restante parte delle quote essere detenuta soltanto da altri enti pubblici.
Sulla modifica proposta, la BCE osserva nel parere sopra richiamato (punto 10) che “una volta data piena attuazione alla bozza di articolo, lo Stato sarà il partecipante di maggioranza, e forse quasi esclusivo, al capitale. Ai sensi dello statuto della Banca d’Italia, attualmente, i partecipanti al capitale nominano, in assemblee separate presso le sedi della Banca d’Italia, i tredici membri del Consiglio superiore, uno per ciascuna sede. Alla luce dei mutamenti nella composizione dei partecipanti al capitale introdotti dalla bozza di articolo, sarebbe utile chiarire e forse semplificare la procedura di elezione di detti membri. Inoltre, il cambiamento nella struttura dei partecipanti al capitale comporta due conseguenze. In primo luogo, sarà necessario rivedere il ruolo del Consiglio superiore, compresi gli aspetti relativi alla procedura per la nomina e la revoca del Governatore e degli altri componenti del Direttorio, conformemente all’articolo 14.2 dello statuto. In secondo luogo, è necessario preservare l’indipendenza finanziaria della Banca d’Italia, che è attualmente garantita dalle disposizioni del suo statuto riguardanti l’indipendenza dei membri del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale. Pertanto, è necessario modificare l’articolo 54 dello statuto della Banca d’Italia per assicurare che, come nella situazione attuale, possa essere costituito un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che la Banca d’Italia abbia i mezzi finanziari per assolvere i propri compiti statutari”.
È altresì previsto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 siano sospesi e vengano esercitati dallo Stato.
Al riguardo, il citato parere della BCE (CON/2005/34) segnala (punto 7) che “si dovrebbe valutare attentamente la compatibilità di tale attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote con le convenzioni internazionali e il diritto comunitario”.
Il comma 10 reca una disposizione per la copertura dell’onere derivante dal riacquisto delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia da parte dello Stato e di altri enti pubblici, il cui importo è valutato in 800 milioni di euro. La definizione del nuovo assetto proprietario della Banca d’Italia è rimessa dal comma 9 a un regolamento governativo, che dovrà anche dettare i criteri per la determinazione del valore delle partecipazioni.
Attualmente le quote di partecipazione alla Banca d’Italia sono detenute in massima parte da banche e risultano iscritte nei rispettivi bilanci in base a criteri di valutazione diversi da istituto a istituto.
Al riguardo, il citato parere della BCE (CON/2005/34) avverte (punto 8) che “non vi sono indicazioni relative alle modalità di tale trasferimento, in questa fase non è possibile valutare la coerenza di questa operazione con le disposizioni del trattato concernenti il finanziamento monetario (articolo 101 del trattato) e le politiche di bilancio (articolo 104, paragrafo 2, lettera b, del trattato)”.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, devono assicurare alla Banca d’Italia e ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.
La finalità della disposizione è indicata nel migliore esercizio dei poteri attribuiti e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti all’Istituto.
A riguardo, si può ricordare come diverse norme del trattato istitutivo della Comunità europea e dello Statuto del SEBC conferiscono alla BCE e alle BCN una piena indipendenza nei confronti di ogni altra istituzione, comunitaria o nazionale.
Tale indipendenza viene assicurata innanzitutto grazie alla previsione secondo cui, nell’esercizio dei propri poteri, la BCE, le BCN e i singoli membri dei rispettivi organi decisionali non possono sollecitare o ricevere istruzioni dai Governi degli Stati membri, né dalle istituzioni o dagli organi comunitari (art. 108 del Trattato).
L’autonomia del SEBC è inoltre tutelata dalle norme che garantiscono la stabilità dei componenti degli organi della BCE, prevedendo un’ampia durata della loro carica (otto anni per i membri del comitato esecutivo della BCE e almeno cinque anni per i Governatori delle BCN), nonché regole restrittive in materia di revoca del mandato (articoli 11.2, 11.4 e 14.2 dello Statuto del SEBC).
L’indipendenza si basa anche sulla necessaria autonomia finanziaria. Il trattato stabilisce infatti che la BCE abbia un proprio bilancio, distinto da quello dell’Unione europea e che al capitale della BCE partecipino esclusivamente le BCN, con quote commisurate alla popolazione e al reddito dei rispettivi paesi. Le BCN, sempre in proporzione alla popolazione e al reddito dei rispettivi paesi, conferiscono parte delle proprie riserve valutarie alla BCE, ripartendosi tra le BCN la somma dei rispettivi redditi monetari nonché parte dei profitti e delle perdite della BCE.
Il comma 5 del prescrive che debba essere redatto apposito verbale delle riunioni degli organi collegiali, al fine di consentire la trasparenza e la sindacabilità del processo decisionale, mentre il comma 6 obbliga il Governatore ad acquisire il parere preventivo del Direttorio[8]:
a)per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna;
b) per i provvedimenti adottati su sua delega.
Tale obbligo non si applica, tuttavia, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Ai pareri del Direttorio previsti dal presente comma si applicano le disposizioni del precedente comma 5 (che impone la forma scritta, la motivazione e la redazione di verbale della riunione in cui l’atto è adottato).
Si segnala che, nel parere sopra citato, la BCE osserva (punto 14) che “alla luce della pratica diffusa nell’Unione europea per le decisioni in materia di vigilanza, sarebbe auspicabile una modifica dell’attuale bozza di articolo al fine di introdurre il principio di collegialità”.
Il comma 7 prevede che il Governatore duri in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.
Lo Statuto del SEBC richiede per i Governatori delle BCN una durata in carica di almeno cinque anni.
Attualmente, nell’ordinamento italiano, il mandato del Governatore della banca centrale non è soggetto a limiti di durata.
Il Governatore può essere revocato dall’incarico mediante la medesima procedura prevista per la sua nomina, ossia con delibera assunta dal Consiglio superiore della Banca, in seduta straordinaria, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.
Secondo l’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, il Governatore di una BCN può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più le condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze. La disposizione è divenuta efficace nell’ordinamento italiano in forza dell’ordine di esecuzione contenuto nell’articolo 2 della legge 3 novembre 1992, n. 454, che ha autorizzato la ratifica del Trattato sull'Unione europea, con i 17 protocolli e atto finale, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.
Si segnala che, nel parere sopra citato, la BCE avverte (punto 11) che “le disposizioni del trattato che tutelano la continuità del mandato del Governatore si applicano altresì agli altri componenti degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell’assolvimento dei compiti connessi al SEBC. Ciò vale in particolare quando gli altri componenti debbano fare le veci del Governatore”. Rilevato che attualmente non vi sono limiti al mandato degli altri membri del Direttorio, la BCE osserva che, “alla luce dei poteri attribuiti al Direttorio, sarebbe opportuna l’introduzione di una analoga limitazione del mandato”.
La BCE nota inoltre (punto 12) che il provvedimento in esame “non si esprime in merito all’applicazione delle nuove norme all’attuale Governatore della Banca d’Italia. In questo contesto, essa desidera ribadire il parere formulato in precedenza secondo cui qualsiasi regime transitorio dovrebbe essere compatibile con l’articolo 14.2 dello statuto”.
Si ricorda, infine, che nella seduta del 10 febbraio 2005 la XIV Commissione ha esaminato l’A.C. 2436, esprimendo un parer favorevole con due osservazioni, relative alla disciplina dei prodotti assicurativi.
1. Organi di amministrazione e di controllo
A seguito di una consultazione pubblica conclusa nel giugno 2004, la Commissione europea ha adottato:
§ la raccomandazione 2004/913/CE del 14 dicembre 2004 relativa alle retribuzioni degli amministratori delle società quotate in borsa;
§ la raccomandazione 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 relativa al ruolo degli amministratori indipendenti o dei membri degli organi di sorveglianza delle società quotate in borsa[9].
La prima raccomandazione viene fondata dalla Commissione sull’argomentazione per cui gli amministratori o i membri degli organi di sorveglianza rappresentano una garanzia indispensabile per gli azionisti nei riguardi della dirigenza, in particolare nelle società ad azionariato diffuso. In particolare, la Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure che consentano di:
§ strutturare gli organi di sorveglianza in modo che un numero sufficiente di membri indipendenti possa svolgere un ruolo effettivo nella definizione e nella gestione dei conflitti di interesse;
§ prevedere, al fine di assicurare una funzione efficace dell’organo di sorveglianza, la creazione, nell’ambito del medesimo organo, di tre distinti comitati, rispettivamente, per le questioni concernenti la nomina, la retribuzione ed il controllo (di cui la raccomandazione definisce i requisiti minimi). Tali comitati avrebbero funzioni istruttorie rispetto alle decisioni dell’organo di sorveglianza;
§ stabilire che gli organi di sorveglianza rendano pubbliche almeno una volta all’anno informazioni circa la propria organizzazione interna e le procedure applicate nello svolgimento della propria attività;
§ prevedere che gli amministratori non esecutivi ed i membri degli organi di sorveglianza siano indipendenti, vale a dire privi di ogni vincolo di affari, familiare o di altro tipo con la società in questione, le sue controllate ed il loro management, come pure con società concorrenti;
§ fare in modo che gli amministratori esercitino il proprio ruolo con la massima trasparenza ed indipendenza, dichiarando, se del caso, gli altri incarichi professionali o gli interessi che possono interferire con il proprio mandato.
Nella raccomandazione sulle retribuzioni dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle società quotate, la Commissione invita, tra l’altro, gli Stati membri a:
§ prevedere che la questione della politica di remunerazione dei soggetti sopra indicati venga iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea generale degli azionisti, la quale dovrebbe esprimersi su ogni cambiamento significativo della medesima con un voto vincolante (con conseguente possibilità di modificare le scelte contrattuali della società) o solo consultivo;
§ provvedere affinché sia data adeguata pubblicità nei conti annuali alle remunerazioni individuali dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo, includendo vantaggi finanziari e non finanziari, l’attribuzione o il diritto di acquisto di azioni, pensioni complementari, prestiti e garanzie concesse dall'impresa;
§ stabilire che la parte di remunerazione variabile, ovvero derivante dall’attribuzione di azioni o stock-options, sia subordinata ad una deliberazione dell’assemblea generale degli azionisti, che dovrebbe definire il sistema di remunerazione e le regole da applicare.
Gli Stati membri sono invitati ad adottare entro il 30 giugno 2006 le misure necessarie per dare attuazione alle raccomandazioni. La Commissione provvederà a monitorare l’applicazione negli Stati membri delle disposizioni contenute nelle raccomandazioni, valutando, se del caso, l’opportunità di adottare misure aggiuntive.
2. Revisione contabile
L’11 ottobre 2005 il Consiglio ECOFIN ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di modifica delle direttive78/660/CEE e 83/349/CEE, concernenti, rispettivamente, la revisione legale dei conti annuali di taluni tipi di società e dei conti consolidati[10].
Il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 28 settembre 2005. Pertanto, la direttiva (che seguiva la procedura di codecisione) sarà approvata in via definitiva, senza discussione, una volta completata la revisione linguistica, in una delle prossime riunioni del Consiglio.
La proposta rientra tra le misure previste nel piano d’azione della Commissione per modernizzare il diritto societario (COM(2003)284), al fine di ristabilire la fiducia nel buon funzionamento del sistema finanziario europeo.
L’obiettivo generale della proposta è di garantire un’elevata armonizzazione dei requisiti in materia di revisione legale dei conti, ferma restando la possibilità, per ciascuno Stato membro, di imporre regole più rigorose. Secondo la Commissione, infatti, la buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l’efficienza e l’integrità dei bilanci pubblicati dalle società.
Si riportano di seguito i le innovazioni più significative che il testo su cui il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo apporta alla disciplina vigente:
Abilitazione
§ La revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali (persone fisiche) o dalle imprese di revisione contabile (persone giuridiche) abilitate dall’autorità competente di ciascuno Stato membro. L’abilitazione può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti che soddisfano il requisito di onorabilità. Qualora tale requisito sia stato seriamente compromesso, l’abilitazione viene revocata. Un emendamento approvato dal Parlamento europeo stabilisce che gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole entro il quale gli interessati hanno la possibilità di conformarsi al requisito;
§ una persona fisica può essere abilitata soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all’università o ad un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell’esame finale di studi universitari o di livello equivalente. Al riguardo, la direttiva fissa anche le materie oggetto dell’esame. In alternativa, il soggetto richiedente l’abilitazione deve dimostrare di aver esercitato per quindici anni (oppure per un periodo più breve, pari a sette anni, più un periodo di tirocinio) attività professionali che gli abbiano consentito di conseguire un’esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché di aver superato l’esame di idoneità professionale;
§ gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano soggetti a programmi adeguati di formazione continua per mantenere un livello adeguato di conoscenze teoriche, capacità e valori professionali;
§ le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono le procedure da seguire per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, richiedendo al massimo il superamento di una prova attitudinale;
§ gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo, disponibile in forma elettronica ed accessibile al pubblico.
Indipendenza e deontologia professionale
§ Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori contabili e le imprese di revisione siano tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, nella quale rientrano la funzione di interesse pubblico, l’integrità e l’obiettività, la competenza professionale e la diligenza;
§ gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale;
§ in base ad un emendamento approvato dal Parlamento europeo, gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettuino la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile).
Procedure di nomina e casi di incompatibilità
§ Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile devono essere designati dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Per effetto di un emendamento approvato dal Parlamento europeo, si precisa che gli Stati membri possono prevedere altri sistemi o modalità di designazione, purché tali sistemi o modalità mirino ad assicurare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rispetto ai membri esecutivi dell'organo di amministrazione o all'organo di dirigenza dell'ente sottoposto alla revisione contabile;
§ disposizioni più stringenti sono previste per i soggetti revisori contabili degli enti di interesse pubblico, così qualificati in base alla natura dell’attività (ad esempio, banche o imprese di assicurazione), alle dimensioni dell'impresa (numero dipendenti), o in base al fatto che abbiano strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato (a norma della direttiva 2004/39/CE). Tali enti devono dotarsi, tra l’altro, di un comitato interno per la revisione contabile che abbia almeno un membro indipendente, e devono presentare annualmente una dichiarazione sulle strutture di corporate governance (governo dell’impresa);
§ gli Stati membri provvedono affinché l’organo di revisione legale dei conti sia sostituito nella sua funzione al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e sia riammesso a partecipare alla revisione contabile dell'ente dopo un periodo minimo di due anni. Il revisore non è autorizzato ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale.
Principi di revisione contabile
§ Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni conformemente ai principi internazionali di revisione adottati dalla Commissione europea;
§ la Commissione può adottare uno schema comune di relazione di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati.
Sistemi di controllo
§ Gli Stati membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, al fine di verificare l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei revisori, nonché il rispetto delle norme di deontologia. Il controllo pubblico è diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale e che siano selezionate secondo procedure di nomina indipendenti e trasparenti;
§ gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità, che includa una valutazione della conformità della revisione ai principi internazionali e ai requisiti di indipendenza, nonché della qualità e quantità delle risorse investite, degli onorari fatturati e del sistema interno di controllo. La verifica di qualità deve aver luogo almeno ogni sei anni e deve soddisfare quanto meno i seguenti criteri:
§ il finanziamento del sistema di controllo della qualità deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;
§ la selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità deve avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile oggetto del controllo della qualità;
§ il controllo della qualità deve dare luogo alla redazione di una relazione contenente le principali conclusioni di tale controllo;
§ le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità devono essere recepite dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile entro un termine ragionevole.
Sanzioni - Cooperazione tra le autorità competenti
§ Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alla presente direttiva. Il PE ha approvato un emendamento in base al quale entro il 2006 la Commissione europea presenta una relazione sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità esercita sui mercati europei dei capitali. Alla luce di tale relazione, e ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta raccomandazioni agli Stati membri;
§ gli Stati membri assicurano che in caso di revisione legale dei conti consolidati di un gruppo di imprese il revisore del gruppo sia pienamente responsabile per la relazione di revisione relativa ai conti consolidati;
§ gli Stati membri assicurano che tutte le informazioni e tutti i documenti ai quali il revisore legale o l’impresa di revisione contabile hanno accesso quando effettuano la revisione legale siano protetti da regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale;
§ le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’abilitazione, dell’iscrizione all’albo, del controllo di qualità, dell’ispezione e della disciplina sono vincolate ad un principio generale di cooperazione ed assistenza reciproca.
Misure di esecuzione
Alla Commissione europea è delegata l’adozione di misure di esecuzione (entro due anni dall’adozione della direttiva e comunque non oltre il 1° aprile 2008, salvo rinnovo della delega da parte del Consiglio e del Parlamento europeo), secondo la procedura di regolamentazione (una delle procedure di comitatologia[11]), in vari ambiti disciplinati dalla direttiva, tra cui: le materie oggetto dell’esame di idoneità professionale; i principi di deontologia professionale; le fattispecie di incompatibilità o conflitto di interesse; il sistema di controllo di qualità; l’adozione dei principi internazionali di revisione; l’elaborazione di uno schema comune di revisione dei conti.
Termine per il recepimento della direttiva
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva entro 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva stessa.
3. Tutela delle minoranze
Il 15 luglio 2005 si è chiusa la consultazione, avviata dalla Commissione europea il 13 maggio 2005, in materia di diritti degli azionisti di società quotate, con particolare riferimento alla eventuale introduzione di standard minimi comuni che agevolino l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto nelle assemblee sociali[12]. Anche sulla base dei contributi inviati dalle parti interessate, la Commissione si riserva di presentare prossimamente una proposta di direttiva in materia.
4. Attuazione delle direttive sui prospetti, sui mercati degli strumenti finanziari e sugli obblighi di trasparenza
Il 20 giugno 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a prorogare di sei mesi (dal 30 aprile al 30 ottobre 2006) il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari[13]. La proposta di proroga, inoltre, concede alle imprese ed ai mercati ulteriori sei mesi di tempo (fino al 30 aprile 2007) per adeguare i propri strumenti e procedure ai requisiti previsti dalla nuova normativa.
La direttiva sarà esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione. La prima lettura del Parlamento europeo è attesa per la sessione di dicembre 2005.
Nel maggio 2005 il Comitato delleautorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari[14] (CESR), sulla base del c.d. metodo Lamfalussy[15], ha adottato un parere tecnico sulle misure che dovranno essere adottate per dare attuazione ad alcune disposizioni della citata direttiva 2003/39/CE.
In particolare, la Commissione aveva richiesto un parere del CESR circa:
- la definizione degli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (art. 4, par. 1 e allegato I sez. C);
- la definizione di “consulenza in materia di investimenti” (art. 4, par. 4);
- le norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti (art. 19);
- le misure volte ad agevolare l’esecuzione più rapida possibile degli ordini dei clienti (art. 22, par. 2);
- la definizione di “controparte qualificata” all’interno della categoria di “servizi di investimento” (art. 24, par. 2);
- la definizione di “mercato liquido” e di “internalizzatori sistematici” (art. 27, par. 1);
Anche sulla base di tale parere, e a seguito della consultazione delle parti interessate, la Commissione europea sottoporrà prossimamente un progetto di misure esecutive al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari (cfr. nota n. 14).
Nel giugno 2005 il CESR ha adottato due pareri tecnici su alcune misure che dovranno essere adottate per dare attuazione ad alcune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[16].
Il primo parere riguarda, in particolare:
- le modalità di diffusione delle informazioni;
- gli obblighi di notifica di partecipazioni rilevanti in azioni;
- le relazioni finanziarie semestrali;
- gli obblighi equivalenti di informazione da parte dei Paesi terzi;
- le procedure di individuazione dello “Stato membro di origine”.
Il secondo parere è invece relativo all’equivalenza di alcuni principi contabili internazionali adottati da taluni Paesi terzi.
Sempre nel giugno 2005 la Commissione ha dato mandato al CESR di elaborare un parere tecnico sulle misure di attuazione della direttiva in questione relativamente allo stoccaggio e al deposito delle informazioni. Il parere del CESR è atteso per giugno 2006.
Il 27 ottobre 2005 il CESR, sempre sulla base del già citato metodo Lamfalussy, ha adottato un parere tecnico su eventuali modifiche da apportare al Regolamento (CE) n. 809/2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Recepimento a livello nazionale
Il 1° ottobre 2005 la Commissione ha presentato una tabella comparativa[17] che illustra lo stato di recepimento da parte degli Stati membri (aggiornato al 1° ottobre) delle seguenti misure di natura normativa adottate in materia di valori mobiliari:
§ direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
§ direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
§ direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari che semplifica e completa il meccanismo c.d. del “passaporto unico” in base al quale gli intermediari possono prestare servizi di investimento in tutta l’Unione europea in base all’autorizzazione dello Stato membro d’origine;
§ direttiva 2004/109/CE sulla “trasparenza”, finalizzata a migliorare l’efficacia, l’apertura e l’integrità del mercato europeo dei capitali, mediante l’introduzione di obblighi di informazione a carico degli emittenti di titoli quotati.
La tabella esamina, in secondo luogo, lo stato di attuazione di tre direttive di secondo livello, adottate dalla Commissione, in esecuzione della direttiva 2003/6/CE:
§ la direttiva 2004/72 concernente le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette;
§ la direttiva 2003/124/CE, relativa alla definizione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e alla definizione di manipolazione del mercato;
§ la direttiva 2003/125/CE, concernente la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.
Per quanto riguarda specificamente l’Italia, si segnala che la direttiva 2003/6/CE e le tre direttive di attuazione sopra menzionate sono state recepite direttamente dalla legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005). Le direttive 2003/71 sui prospetti e 2003/39 sui mercati degli strumenti finanziari sono inserite in allegato B alla medesima legge comunitaria 2004, tra le direttive per le quali il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di recepimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 12 novembre 2006.
La direttiva 2004/109 è inserita in allegato B al ddl comunitaria 2005 attualmente all’esame del Senato in seconda lettura (AS 3509). L’articolo 1, comma 5, del medesimo ddl consente inoltre al Governo di adottare, entro tre anni dalla entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva 2004/109 decreti integrativi o modificativi intesi al recepimento delle misure di attuazione della medesima direttiva. L’articolo 14 conferisce un’analoga delega al Governo per il recepimento delle misure di attuazione della direttiva 2004/39.
5. Seguito del Piano d’azione sui servizi finanziari
Il 4 maggio 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sul seguito da dare al piano d’azione per i servizi finanziari (COM(2005)177)[18].
Il piano d’azione, adottato dalla Commissione europea l’11 maggio 1999 (COM(1999)232), individuava una serie di obiettivi strategici e di misure specifiche per la creazione entro il 2005 di un mercato finanziario unico, considerato quale complemento essenziale alla moneta unica. Gli obiettivi strategici erano: la creazione di un mercato unico all’ingrosso; la creazione di mercati al dettaglio aperti e sicuri; l’adozione di norme prudenziali efficaci. Per ciascun obiettivo sono state fissate alcune priorità indicative e un calendario di misure sia legislative sia di altra natura. Al piano d’azione è stata data sostanzialmente piena attuazione con l’adozione di 39 delle 42 misure da esso previste.
Il Libro verde, che ha avviato una consultazione delle parti interessate conclusasi il 1° agosto 2005, è articolato in quatto sezioni:
I) Orientamenti generali
Gli obiettivi principali indicati dalla Commissione europea per i prossimi 5 anni (2005-2010) sono i seguenti:
§ consolidare i progressi verso un mercato europeo dei servizi finanziari integrato, aperto, competitivo ed economicamente efficiente;
§ creare le condizioni perché i capitali possano circolare liberamente e al costo più basso possibile, garantendo nel contempo un livello adeguato di vigilanza prudenziale e di protezione dei consumatori;
§ dare applicazione al quadro normativo vigente, anche per consentire una migliore elaborazione del programma di azioni future.
A tale riguardo, la Commissione ritiene opportuno proporre poche iniziative nuove, concentrando l’attenzione sull’effettivo recepimento delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali.
La Commissione rileva che il mercato europeo dei servizi finanziari ha registrato importanti progressi, in particolare nei settori delle borse valori, compensazione e pagamento; tuttavia in altri ambiti, ad esempio il mercato al dettaglio dei servizi finanziari, permangono ostacoli rilevanti. Inoltre, attualmente il mercato dei capitali di rischio europeo appare molto meno florido di quello statunitense, con inevitabili ripercussioni negative sul sistema imprenditoriale e produttivo.
La Commissione ha invitato le parti interessate ad esprimere il proprio giudizio sulla situazione generale dei mercati finanziari europei e sugli obiettivi proposti.
II) Migliorare il quadro regolamentare, l’attuazione e la verifica delle misure adottate
Le priorità in questo ambito sono le seguenti:
- assicurare un processo decisionale aperto e trasparente, intensificando i processi di consultazione a tutti i livelli;
- semplificare e consolidare tutta la normativa sui servizi finanziari;
- adottare standard e pratiche comuni per le autorità di vigilanza, garantendo nel contempo un livello adeguato di responsabilità politica e l’equilibrio istituzionale;
- collaborare con gli Stati membri per assicurare il recepimento e l’attuazione della normativa UE;
- verificare se le norme vigenti producono i benefíci economici previsti (in caso contrario, abrogarle).
La Commissione ha invitato le parti interessate ad esprimersi sulle priorità proposte e a suggerire eventuali misure aggiuntive.
III) Consolidamento della legislazione sui servizi finanziari
La Commissione sottolinea che sono in via di preparazione proposte legislative relative ai meccanismi di compensazione e pagamento[19] ed al settore assicurativo (con particolare riferimento al regime di solvibilità delle assicurazioni). La Commissione sta inoltre valutando se predisporre proposte legislative sulle agenzie di rating e gli analisti finanziari, che si aggiungerebbero alle disposizioni già previste dalla direttiva sugli “abusi di mercato” (direttiva 2003/6/CE).
La Commissione ha invitato le parti interessate ad indicare:
§ se vi sono degli ambiti, tra quelli da essa indicati, nei quali dovrebbero essere assunte ulteriori iniziative o, viceversa, delle materie sulle quali l’intervento comunitario non è ritenuto necessario;
§ se il quadro attuale di regolamentazione e vigilanza è adeguato.
IV)Possibili nuove iniziative
La Commissione ha individuato due settori prioritari sui quali intervenire per completare l’integrazione del mercato finanziario comunitario: la gestione dei patrimoni e il mercato al dettaglio dei servizi finanziari (offerti agli investitori non istituzionali).
A questo riguardo la Commissione prospetta due possibili approcci regolamentari alternativi: il primo fondato sull’introduzione di un unico quadro normativo europeo, volto a disciplinare le operazioni transfrontaliere in base al principio dell’autorizzazione unica e del Paese d’origine; il secondo consistente nell’adozione di un “26° regime” opzionale che si aggiungerebbe a quelli in vigore negli Stati membri. Ad avviso della Commissione, per la creazione di un mercato unico dei servizi al dettaglio, le seguenti questioni meritano un particolare ed ulteriore approfondimento:
§ la codificazione e la semplificazione delle regole esistenti, principalmente per assicurare la necessaria coerenza tra i diversi testi normativi;
§ la mediazione finanziaria: gli operatori che esercitano attività di intermediazione a livello transfrontaliero dovrebbero operare in un quadro di piena trasparenza, tenuto conto della varietà e complessità dei prodotti finanziari;
§ i conti correnti bancari, verificando in particolare gli ostacoli che si frappongono all’apertura di conti correnti fuori dai confini nazionali, e le questioni connesse alla loro gestione e chiusura.
La Commissione ha invitato le parti interessate:
§ ad indicare vantaggi e svantaggi dei vari modelli di prestazione transfrontaliera dei servizi finanziari, evidenziando in particolare gli eventuali benefici dell’introduzione di un “26° regime” opzionale;
§ a suggerire misure per migliorare il livello di informazione dei consumatori;
§ ad indicare ulteriori aree di intervento in relazione al mercato al dettaglio di servizi finanziari.
Anche in base agli esiti della consultazione pubblica, la Commissione europea presenterà le proprie proposte (nella forma di un Libro bianco) presumibilmente nel novembre 2005.
6. Fondi di investimento
Il 14 luglio 2005 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi di investimento nell’UE (COM(2005)314). Il Libro verde valuta l’impatto della legislazione europea[20] in materia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nonché l’opportunità di ulteriori interventi normativi. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni entro il 15 novembre 2005.
Nel programma di lavoro per il 2006 la Commissione europea ha indicato tra le priorità la presentazione di un Libro bianco nel quale verranno illustrate le future azioni comunitarie nel settore dei fondi di investimento.
su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica italiana in merito a una modifica del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio che concerne la Banca d’Italia
(CON/2005/34)
1. Il 13 settembre 2005 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica italiana una richiesta di parere relativamente a una bozza di articolo da inserire nel disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio (di seguito “bozza di articolo”).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù del terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/15/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative[21], in quanto la bozza di articolo contiene disposizioni riguardanti una banca centrale nazionale (BCN). In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. La BCE, che nel 2004 ha già formulato un parere su una precedente versione di tale disegno di legge, apprezza la decisione del Governo italiano di consultare nuovamente la BCE su questa bozza di articolo. La BCE inoltre si dichiara pronta a esprimere il proprio parere su qualsiasi ulteriore modifica del disegno di legge, riguardante la Banca d’Italia o altri argomenti in cui la BCE abbia un interesse specifico.
4. Il comma 1 della bozza di articolo riflette l’articolo 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito “statuto”), ai sensi del quale le BCN costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. La BCE accoglie con favore questa previsione, che ha carattere meramente dichiarativo.
5. Il comma 2 della bozza di articolo stabilisce che la Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico e che lo Stato detiene la maggioranza delle quote di partecipazione al suo capitale, mentre la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici. Attualmente gran parte delle quote sono detenute da banche commerciali private. Pertanto, ai sensi del comma 9 della bozza di articolo, un regolamento del Governo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, preciserà le modalità di attuazione di questa disposizione. Secondo il comma 10della bozza di articolo, gli oneri derivanti da tale operazione saranno a carico del Fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato
6. La BCE rileva che il trattato che istituisce la Comunità europea non si esprime in merito alla struttura proprietaria e al governo interno delle BCN, che sono quindi lasciati alla decisione autonoma di ciascuno Stato membro. Tuttavia, la BCE formula i seguenti commenti in merito alla compatibilità con i principi stabiliti dal trattato per quanto riguarda sia le modalità di finanziamento del previsto trasferimento allo Stato delle quote di partecipazione della Banca d’Italia, sia la struttura complessiva della Banca d’Italia.
7. In primo luogo, la BCE osserva che, ai sensi del comma 9 della bozza di articolo, un regolamento del Governo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, preciserà la procedura per il trasferimento delle quote di partecipazione della Banca d’Italia. Secondo il comma 10 della bozza di articolo, gli oneri derivanti da tale operazione saranno a carico del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. I diritti di voto relativi alle quote di partecipazione saranno automaticamente sospesi e verranno esercitati dallo Stato fino al trasferimento delle stesse in favore dello Stato e degli altri enti pubblici. Al riguardo, si dovrebbe valutare attentamente la compatibilità di tale attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote con le convenzioni internazionali e il diritto comunitario.
8. Visto che attualmente non vi sono indicazioni relative alle modalità di tale trasferimento, in questa fase non è possibile valutare la coerenza di questa operazione con le disposizioni del trattato concernenti il finanziamento monetario (articolo 101 del trattato) e le politiche di bilancio (articolo 104, paragrafo 2, lettera b, del trattato). Pertanto, la BCE si dichiara pronta a formulare osservazioni in un prossimo parere sul progetto di regolamento del Governo sul trasferimento delle quote.
9. In secondo luogo, la BCE osserva che l’articolo 108 del trattato richiede l’indipendenza delle BCN nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dallo statuto. Ciò comporta che i partecipanti al capitale non abbiano influenza sulle decisioni in questi ambiti e che vengano evitati conflitti di interessi. Sotto questo punto di vista, la BCE accoglie con favore la modifica proposta e la conferma al comma 3 della bozza di articolo che le disposizioni normative italiane, di rango primario e secondario, assicurano l’indipendenza della Banca d’Italia e dei componenti dei suoi organi. Inoltre, ai sensi del comma 8 della bozza di articolo, l’attuazione della bozza di articolo determinerà l’adeguamento dello statuto della Banca d’Italia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La BCE sottolinea che le modifiche da apportare allo statuto della Banca d’Italia devono rispettare il trattato e continuare segnatamente a tutelare l’indipendenza della banca centrale, con particolare attenzione agli aspetti di seguito menzionati, e dichiara la propria disponibilità a formulare un parere sulle modifiche dello statuto.
10. Una volta data piena attuazione alla bozza di articolo, lo Stato sarà il partecipante di maggioranza, e forse quasi esclusivo, al capitale. Ai sensi dello statuto della Banca d’Italia, attualmente, i partecipanti al capitale nominano, in assemblee separate presso le sedi della Banca d’Italia, i tredici membri del Consiglio superiore, uno per ciascuna sede. Alla luce dei mutamenti nella composizione dei partecipanti al capitale introdotti dalla bozza di articolo, sarebbe utile chiarire e forse semplificare la procedura di elezione di detti membri. Inoltre, il cambiamento nella struttura dei partecipanti al capitale comporta due conseguenze. In primo luogo, sarà necessario rivedere il ruolo del Consiglio superiore, compresi gli aspetti relativi alla procedura per la nomina e la revoca del Governatore e degli altri componenti del Direttorio, conformemente all’articolo 14.2 dello statuto. In secondo luogo, è necessario preservare l’indipendenza finanziaria della Banca d’Italia, che è attualmente garantita dalle disposizioni del suo statuto riguardanti l’indipendenza dei membri del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale. Pertanto, è necessario modificare l’articolo 54 dello statuto della Banca d’Italia per assicurare che, come nella situazione attuale, possa essere costituito un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che la Banca d’Italia abbia i mezzi finanziari per assolvere i proprio compiti statutari.
11. La BCE rileva che il comma 7 della bozza di articolo dispone che il Governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo. La bozza di articolo è in conformità con il trattato. Tuttavia, la BCE osserva che le disposizioni del trattato che tutelano la continuità del mandato del Governatore si applicano altresì agli altri componenti degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell’assolvimento dei compiti connessi al SEBC. Ciò vale in particolare quando gli altri componenti debbano fare le veci del Governatore. Si rileva che attualmente non vi sono limiti al mandato degli altri membri del Direttorio. Alla luce dei poteri attribuiti al Direttorio, sarebbe opportuna l’introduzione di una analoga limitazione del mandato. Naturalmente, ogni modifica a questo proposito dovrà essere conforme al trattato.
12. Inoltre, la BCE osserva che il disegno di legge non si esprime in merito all’applicazione delle nuove norme all’attuale Governatore della Banca d’Italia. In questo contesto, essa desidera ribadire il parere formulato in precedenza[22] secondo cui qualsiasi regime transitorio dovrebbe essere compatibile con l’articolo 14.2 dello statuto.
13. Ai sensi del comma 4 della bozza di articolo, la Banca d’Italia deve rispettare il principio di trasparenza nell’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, e riferirà del suo operato al Parlamento e al Governo italiani con relazione semestrale sulla propria attività. La BCE intende che le attività relative al SEBC sono escluse da tale obbligo di informazione. Tuttavia, sarebbe apprezzata un’indicazione espressa di tale esclusione, in particolare al fine di garantire il rispetto dell’obbligo del segreto professionale sancito dall’articolo 38.1 dello statuto. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi ai verbali delle riunioni degli organi collegiali di cui al comma 5 della bozza di articolo.
14. La BCE apprezza l’intento della bozza di articolo di aumentare la trasparenza dell’esercizio delle funzioni assegnate alla Banca d’Italia. La BCE osserva che il comma 6 della bozza di articolo impone al Governatore di consultare il Direttorio sui provvedimenti di competenza del Governatore relativi a compiti non connessi al SEBC. Tuttavia, alla luce della pratica diffusa nell’Unione europea per le decisioni in materia di vigilanza, sarebbe auspicabile una modifica dell’attuale bozza di articolo al fine di introdurre il principio di collegialità.
15. Il presente parere è pubblicato sul sito Internet della BCE.
Fatto ad Atene, il 6 ottobre 2005.
[firmato]
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
[1] Il presente riassunto comprende anche gli articoli non modificati dal Senato. Sono indicati gli articoli aggiunti dal Senato e – in corsivo, dopo la sintesi del contenuto – le principali modificazioni apportate da quel Consesso al testo approvato dalla Camera.
[2] Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Queste disposizioni non si applicano alle fondazioni indicate al comma 3-bis (fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro e fondazioni con sedi operative prevalentemente situate in regioni a statuto speciale), che sono esenti dall’obbligo di dismissione.
[3] Inoltre, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, la Commissione è incaricata di adottare misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.
[4] Quando tali disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse. Anche a questo riguardo è conferito alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione volte a definire le misure che possono ragionevolmente venire richieste alle imprese di investimento e a stabilire criteri per determinare i tipi di conflitti di interesse rilevanti.
[5] In data 11 ottobre 2005 il Consiglio economico e finanziario (ECOFIN) ha raggiunto l’accordo politico sulla ricordata proposta di direttiva di modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE concernenti, rispettivamente, la revisione legale dei conti annuali di taluni tipi di società e dei conti consolidati.
[6] Il nuovo comma 1 dell’articolo 160 del TUF prevede che, per l’individuazione delle situazioni di incompatibilità, la CONSOB emani un regolamento, il cui contenuto è ulteriormente determinato dal successivo comma 1-bis. Tale regolamento deve individuare, tra l’altro, i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione.
La nozione di rete è mutuata dalla già citata proposta di direttiva europea: s’intende con questa denominazione la struttura più ampia cui eventualmente appartenga la società di revisione, avvalentesi della medesima denominazione o attraverso la quale vengano condivise risorse professionali. Il comma 1-bis precisa che sono comunque comprese nella rete le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.
[7] La direttiva 84/253/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 27.
[8] Il Direttorio è costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto della Banca d’Italia, infatti, i poteri dell'istituto risiedono:
a) nell'assemblea generale dei partecipanti;
b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;
c) nel direttorio, costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice Direttori generali.
[9] Vedi bollettino RUE “Ruolo e retribuzioni dei membri degli organi delle società quotate Raccomandazioni della Commissione europea”, del 18 ottobre 2004.
[10] Vedi bollettino RUE “Direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di taluni tipi di società”, del 18 ottobre 2005.
[11] Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le quattro procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.
[12] Vedi bollettino RUE “Diritti degli azionisti delle società quotate” del 18 maggio 2005.
[13] La direttiva in questione è compresa nell’allegato della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva entro il 12 novembre 2006.
[14] Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM o CESR, secondo l’acronimo inglese comunemente utilizzato), istituito con la decisione della Commissione 2001/528/CE, è composto dai presidenti delle autorità nazionali aventi competenze di regolazione e vigilanza sui mercati mobiliari, tra i quali viene eletto il presidente.
[15] Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari. In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:
- al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);
- al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alle procedure di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE. A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che opera quale comitato di regolamentazione, e consulta il Comitato delle autorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari (CESR, cfr. nota 2);
- il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento, in via informale in seno al CESR, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;
- al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.
[16] La direttiva è inserita nell’allegato B al ddl comunitaria 2005 attualmente all’esame del Senato in seconda lettura (AS 3509).
[17] Una prima tabella era stata presentata il 6 luglio (vedi bollettino RUE“Direttive in materia di valori mobiliari” dell’8 luglio 2005).
[18] Vedi bollettino RUE “Libro verde sui servizi finanziari” del 6 maggio 2005.
[19] La proposta di direttiva sui sistemi di compensazione e pagamento rientra tra le priorità della Commissione europea nel programma di lavoro per il 2006.
[20] In particolare, la direttiva 85/611CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.
[21] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.
[22] Parere della BCE CON/2004/16 dell’11 maggio 2004 su richiesta del Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze in relazione a un disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio.