XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Servizio Studi - Segreteria generale-Ufficio rapporti con l'Unione europea
Titolo: Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica - A.C. 5069
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 134
Data: 22/02/05
Abstract:    Dati identificativi; contenuto; elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria.
Descrittori:
MALATTIE SOCIALI   SALE ALIMENTARE
SANITA' PUBBLICA     
Organi della Camera: Commissione per le politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC n.5069/14     


servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

note per la compatibilità comunitaria

 

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

A.C. 5069

 

n. 134

 

xiv legislatura

22 febbraio 2005


Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Affari sociali

 

Dipartimento affari comunitari

SIWEB

 

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File: NOTST134

 


I N D I C E

 

 

 

Dati identificativi1

Contenuto  2

Elementi di valutazione  per la compatibilità comunitaria  4

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria  4

§      Proposte all’esame delle istituzioni dell’UE   6

 

 

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dell'atto

C. 5069

Titolo

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sanità

Date

 

§         Richiesta parere

15 febbraio 2005

Iter

 

§         Sede

Referente

§         Esame al Senato

Si

Commissione competente

Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

Pareri previsti

I, V, XIII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


 

Contenuto

 

L'A.C. 5069, già approvato dal Senato, disciplina le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio, nonché la partecipazione del Ministero della salute a campagne pubblicitarie per favorire la "iodioprofilassi".

 

La relazione illustrativa all’originario disegno di legge (A.S: 1690), ricorda che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera la carenza iodica (di cui il gozzo endemico è la manifestazione più frequente) uno dei principali problemi riguardanti la salute pubblica, indicando nella sostituzione del normale sale da cucina con il sale arricchito di iodio la soluzione più efficace per i Paesi economicamente avanzati. La relazione ricorda altresì come in Italia non meno di 5 milioni di abitanti siano affetti da gozzo endemico e come una revisione delle indagini epidemiologiche condotta negli ultimi anni abbia evidenziato che gran parte del territorio nazionale, sia pure con ampia variabilità da zona a zona, è caratterizzato da un insufficiente apporto nutrizionale di iodio.

 

Il testo del disegno di legge in esame, che si compone di sette articoli, disciplina pertanto le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio, in modo da favorirne una maggiore diffusione, con la finalità di una maggiore tutela della salute pubblica.

In particolare, si prevede:

¨       la disponibilità nei punti vendita di sale arricchito con iodio  (il sale comune è fornito solo su specifica richiesta dei consumatori) e la possibilità del suo utilizzo anche presso la ristorazione collettiva (articolo 3);

¨       la possibilità di impiego di sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari (articolo 4);

¨       la definizione di norme specifiche per l'etichettatura del sale iodato: in particolare, con decreto del Ministro della salute, è prevista l’individuazione di un logo specifico per le confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e per quelle dei prodotti contenenti sale iodato quale ingrediente, ferme restando le norme in materia di etichettatura previste dalla normativa europea e recepite nel nostro ordinamento  (articolo 5);

¨       la partecipazione del Ministero della salute a campagne pubblicitarie per favorire la iodioprofilassi: si prevede che il Ministero della salute possa concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari di tipo informativo del tipo di sale arricchito di iodio, per promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio (articolo 6).


 

Elementi di valutazione
per la compatibilità
comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 5 prevede la definizione di un apposito logo per le confezioni di vendita di sale arricchito di iodio e per quelle dei prodotti contenenti sale iodato quale ingrediente, facendo comunque salva la normativa comunitaria in materia di etichettatura.

 

La normativa comunitaria in materia di etichettatura è contenuta nel decreto legislativo n. 109 del 1992[1], come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 68[2], e da ultimo dal decreto legislativo. 23 giugno 2003, n. 181 recante “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”. Le norme vigenti prevedono che l'etichettatura e la pubblicità non inducano in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e non siano tali da attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire o curare malattie umane; inoltre devono essere necessariamente indicate sull'etichetta dei prodotti preconfezionati una serie di informazioni per la tutela del consumatore[3]. In particolare, si esclude l'obbligatorietà dell'indicazione del termine minimo di conservazione per varie bevande ed alimenti, tra i quali il sale da cucina.

 

In ordine alla direttiva 2000/13/CE, essa proibisce espressamente di attribuire agli alimenti qualunque proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una malattia umana, o qualunque riferimento a tali proprietà . Una recente sentenza della Corte di Giustizia (causa C-221/00) ha poi interpretato tale disposizione come divieto di tutte le indicazioni sulla salute riferite alle malattie umane.

La direttiva 2000/13/CE prevede inoltre alcune indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti alimentari, tra cui la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti. L'indicazione degli ingredienti non viene peraltro richiesta quando la denominazione di vendita è identica al nome dell'ingrediente o permette di determinare la natura dell'ingrediente senza confusione, come nel caso del sale. Gli additivi utilizzati come ausiliari tecnologici e quelli contenuti in un ingrediente di una derrata alimentare, ma che non manifestano una funzione tecnologica per il prodotto finito, non figurano sull'etichetta della derrata alimentare.

Le suddette disposizioni sono rimaste in vigore nonostante la direttiva 2000/13/CE sia stata successivamente  modificata dalla direttiva 2003/89/CE del 10 novembre 2003, non ancora recepita nel nostro ordinamento. La direttiva 2003/89/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 25 novembre 2004, è stata inserita tra le direttive da recepire con decreto legislativo e parere delle Commissioni parlamentari competenti (Allegato B) del disegno di legge comunitaria 2004, attualmente in corso di approvazione presso l’Aula del Senato.

 

L’articolo 5 del disegno di legge in esame, non prevedendo indicazioni in etichetta relative alla prevenzione della malattia del gozzo endemico riconducibili al sale iodato, non sembra porre problemi di compatibilità comunitaria.

 

La nuova direttiva 2003/89 reca un obbligo generalizzato di indicare in etichetta tutti gli ingredienti. Più in particolare viene resa obbligatoria l’inclusione, nell’elenco degli ingredienti, di tutti gli ingredienti e di tutte le sostanze presenti nei prodotti alimentari. Tale estensione trova motivo nella diffusione di allergie o intolleranze nei consumatori, causate dalla presenza di ingredienti o sostanze o additivi che agendo da allergeni rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori. E’ in particolare prevista la possibilità di rivedere con rapidità l’elenco degli ingredienti allo scopo di adeguarlo all’evolversi delle conoscenze scientifiche. Si ricorda che la vendita dei prodotti non conformi sarà vietata a decorrere dal 25 novembre 2005, consentendo tuttavia che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alle nuove norme possano essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

 

Un secondo profilo toccato dalla normativa comunitaria, disciplinato nel nostro paese dal decreto legislativo n. 77 del 1993[4], è quello dell'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Per etichetta nutrizionale si intende una dichiarazione, riportata sull'etichetta, relativa al valore energetico di vari nutrienti, tra cui il sodio. In via generale, si qualifica come facoltativa l'etichettatura nutrizionale; tuttavia, la stessa è resa obbligatoria, quando un'informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive [5].

 

Si ricorda infine che, al fine di garantire un elevato livello di sanità pubblica, l'UE e gli Stati membri hanno fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità del programma politico europeo, posto che la sicurezza alimentare si afferma come un obiettivo trasversale da integrare nell'attuazione di molte politiche comunitarie. Il principio ispiratore della citata disciplina comunitaria, è il diritto di ogni cittadino europeo ad un'alimentazione sana, di qualità e variata. Pertanto, ogni tipo di informazione sulla composizione, sul processo di fabbricazione e sull'impiego dei prodotti alimentari deve risultare chiara e precisa.

 

 

In relazione al contenuto del disegno di legge in esame non sembrano pertanto da rilevarsi profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

 

Proposte all’esame delle istituzioni dell’UE

E’ in corso di esame presso il Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [COM (2003)424].

La proposta si riferisce alle indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzate nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari La propostaraccomanda in particolare un'uniformazione della legislazione europea sull'etichettatura contenente indicazioni nutrizionali, comprese quelle relative alla salute, al fine di garantire un'informazione corretta nell'etichettatura dei prodotti alimentari, evitando informazioni ingannevoli o poco comprensibili per il consumatore.

Per quanto riguarda in particolare il divieto sancito dalla direttiva 2000/13/CE di attribuire nell’etichettatura agli alimenti qualunque proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una malattia umana, o qualunque riferimento a tali proprietà, la proposta di regolamento mantiene il divieto di quelle indicazioni che riguardano la prevenzione, il trattamento o la cura di una malattia umana, ma opera una differenza tra "prevenzione" e "riduzione di un fattore di rischio" e stabilisce una deroga, prevedendo casi in cui si potranno inserire alcune indicazioni sotto certe condizioni. È infatti riconosciuto che il regime alimentare e determinati alimenti possono apportare importanti contributi al sostegno e mantenimento della salute, e che tale regime e tali alimenti possono svolgere un ruolo nella gestione di taluni fattori di rischio di malattia.

 


 



[1]    Recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE.

[2]    Recante “attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore”.

[3]    Tali informazioni riguardano la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea, la sede dello stabilimento, il lotto di appartenenza del prodotto, le modalità di conservazione, le istruzioni per l'uso, il luogo di origine e la quantità di alcuni ingredienti.

[4]    Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990.

[5]    L'articolo 3 dello decreto legislativo in questione precisa che non costituisce informazione nutrizionale l'indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando la stessa sia richiesta da norme vigenti.