XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Segreteria generale-Ufficio rapporti con l'Unione europea | ||||||
Titolo: | Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare - A.C. 126 e abb. - Testo unificato | ||||||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 122 | ||||||
Data: | 19/01/05 | ||||||
Abstract: | Dati identificativi; contenuto; elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria. | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XII-Affari sociali
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
note per la compatibilità comunitaria |
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare A.C. 126 e abb.
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n. 122
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xiv legislatura 19 Gennaio 2005 |
Camera dei deputati
La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Affari sociali.
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: NOTST122.doc
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
Numero dell'atto |
A.C. 126 e abb. |
Titolo |
Delega al Governo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità, agricoltura, tutela dei consumatori, autorità di settore, ricerca |
Date |
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§ Richiesta parere |
10 novembre 2004 |
Iter |
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§ Sede |
Referente |
§ Esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XII Affari sociali |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il testo unificato in esame è volto alla costituzione di un organismo a livello statale, l’Autorità italiana per la sicurezza alimentare, che operi nel campo della sicurezza alimentare, in collegamento con le molteplici strutture operanti sul territorio.
All’Autorità spettano compiti di tutela del consumatore - attraverso la valutazione dei rischi di natura alimentare, ambientale e nutrizionale della catena alimentare - e di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare. L’Autorità svolge, altresì, diverse funzioni, tra le quali l’identificazione, la valutazione, la raccolta e la diffusione di informazioni ambientali ed alimentari riguardanti la salvaguardia alimentare.
L’Autorità garantisce altresì i rapporti con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2002 (art. 1, comma 2, lett. b). Il nuovo organismo fornisce pareri scientifici e informazioni all’Autorità europea su tutte le questioni che attengono alla sicurezza alimentare “anche in attuazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 9 settembre 2003” (art. 1, comma 2, lett. f).
Nella sentenza citata (causa pregiudiziale C-236/01) La Corte di giustizia ha affermato che gli Stati membri possono bloccare l’immissione sul mercato di prodotti alimentari con residui di proteine transgeniche nel caso in cui il giudice, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, sia in grado di individuare una situazione di rischio per la salute umana.
Il programma di lavoro dell’Autorità deve essere conforme alle priorità indicate in sede europea (art. 5, comma 5, secondo periodo).
Elementi di
valutazione
per la compatibilità comunitaria
Il provvedimento in esame appare finalizzato ad un rafforzamento dell’attività di ricerca e controllo in materia di sicurezza alimentare, in linea con gli indirizzi maturati a livello comunitario.
In particolare, il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha istituitol'Autorità europea per l'alimentazione e ha stabilito principi generali e requisiti della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare.
Il Regolamento prevede procedure di gestione di crisi, amplifica il sistema di allarme rapido, stabilisce procedure volte ad impedire la commercializzazione di alimenti non sicuri.
Il Regolamento impone alle imprese la responsabilità di immettere sul mercato mangimi e generi alimentari sicuri. Gli operatori del settore alimentare hanno, infatti, la responsabilità di verificare che alimenti e mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione). Tutto ciò comporta un sempre maggiore impegno a documentare ogni passaggio della filiera alimentare. Si stabilisce, inoltre, che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare, attraverso sistemi e procedure, chi abbia fornito un alimento o qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento e nello stesso tempo individuare le imprese alle quali forniscono i propri prodotti.
In particolare, la nuova Autorità europea per la sicurezza alimentare ha il compito di attuare e mantenere un elevato livello di protezione sanitaria dei consumatori, mettendo in atto i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare. Ruolo fondamentale dell’Autorità è quello di fornire alla Comunità una consulenza scientifica e tecnica indipendente che serva da supporto alla politica ed alla legislazione da essa promossa in tutti i campi che abbiano un’incidenza diretta od indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sulla nutrizione, sulla salute ed il benessere degli animali e dei vegetali, nonché sull’ampia materia degli organismi geneticamente modificati, pur se non destinati all’alimentazione. Tale ruolo è svolto attraverso la formulazione di pareri che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie in materia.