XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: Pensioni e previdenza complementare
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 112
Data: 20/07/05
Abstract:    Schede di sintesi sulle riforme recenti delle pensioni in Finlandia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti d'America; contributi di dottrina sulla previdenza complementare in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito.
Descrittori:
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE E VOLONTARIE   DIRITTO COMPARATO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

 

 

Servizio Biblioteca

 

MATERIALI  DI  LEGISLAZIONE COMPARATA

 

 

Pensioni e previdenza complementare

 

N. 112

 

xiv legislatura

luglio 2005

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier del Servizio Biblioteca sono destinati alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

 

 

Il dossier è stato curato da Leonardo Marinucci (Consigliere di Biblioteca, Tel. 9942), Costantino Petrosino (Consigliere di Biblioteca, Tel. 3580) e Fabrizio Megale (Documentarista di Biblioteca, Tel. 3419)

 

 

 

 

File: MLC112.htm


Indice

 

 

Premessa.. 1

 

Schede e documentazione. 3

finlandia.. 5

La riforma delle pensioni5

 

germania.. 11

Ulteriori misure di riforma previdenziale. 11

 

regno unito.. 17

Guida al Pensions Act 2004. 17

 

russia.. 31

La riforma delle pensioni31

 

stati uniti d’america.. 43

La privatizzazione della Social Security. 43

 

 

Dottrina.. 51

(segnalazioni bibliografiche)

 

Dal volume “La previdenza complementare nella prospettiva comunitaria e comparata”, a cura di G. Loy e P. Loi, Ediesse, 2004

 

La previdenza complementare nel Regno Unito, di E. Limardo, p. 67-74. 53

 

Il sistema pensionistico tedesco alla luce della riforma del 2001, di E.Garau,
p. 75-95. 61

 

La riforma del sistema pensionistico greco, di L. Spissu, p. 97-119. 83

 

Il sistema della previdenza complementare in Belgio, di O. Dessì,
p. 121-145. 107

 

La previdenza sociale complementare in Francia, di P. Martin, p. 147-171. 133

 

La previdenza sociale complementare in Spagna, di S. Fernández Sánchez,
p. 173-195. 159

 


Premessa

 

 

 

Il presente dossier aggiorna ed integra la documentazione inserita nel dossier “Le pensioni in Europa”, pubblicato nel settembre 2003 nella serie “Materiali di legislazione comparata”, n. 84, a cura della Biblioteca, con particolare riguardo al versante della previdenza complementare.

Il dossier è articolato in due sezioni. Nella prima “Schede e documentazione” sono inseriti dei contributi relativi ad interventi rilevanti di riforma nel settore delle pensioni, già approvati o in corso di esame, che hanno avuto luogo dopo la pubblicazione del dossier del 2003. Dei contributi fanno parte sia schede di sintesi redatte dalla Biblioteca (Germania, Stati Uniti) sia documenti istituzionali ed altri materiali di studio, tradotti in lingua italiana, disponibili nella rete Internet (Finlandia, Regno Unito, Russia). In tutti i paesi considerati assumono particolare importanza le novità concernenti le diverse forme di previdenza privata.

Nella seconda sezione “Dottrina” sono invece riportati i capitoli del volume “La previdenza complementare nella prospettiva comunitaria e comparata”, edito nel 2004, dedicati alle esperienze in tema di previdenza integrativa di Belgio, Francia, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. I capitoli riguardanti la Germania ed il Regno Unito vanno integrati con le informazioni contenute nelle omonime schede paese, presentate nella prima sezione.

 

 


Schede e documentazione


finlandia

La riforma delle pensioni[1]

 

Elementi principali della riforma delle pensioni

Il 12 novembre 2001 le organizzazioni centrali del mercato del lavoro hanno raggiunto un accordo sulle pensioni del settore privato, e il 5 settembre 2002 questo accordo è stato integrato per risolvere le questioni che erano rimaste in sospeso. Sulla base di questi accordi, il governo ha preparato un progetto di legge per la riforma delle pensioni del settore privato, legge poi approvata dal parlamento nel febbraio 2003. Nel giugno dell’anno successivo sono stati poi approvati gli emendamenti destinati a disciplinare il profilo pensionistico del settore pubblico, e la legge determina cambiamenti nel regime pensionistico statale e degli enti locali, che pongono il settore pubblico in linea con gli stessi principi che informano la disciplina del settore privato.

La riforma delle pensioni entrerà in vigore essenzialmente a partire dal 2005, e si propone di ritardare l’età pensionabile di due o tre anni, per adattare questo limite al dato di una maggiore soglia di aspettativa media di vita e preparare la strada all’uniformazione e alla semplificazione del sistema pensionistico nel settore privato.

 

Flessibilità dell’età pensionabile

Dal primo gennaio 2005 verrà abolita la soglia attuale dell’età pensionabile, precedentemente fissata a 65 anni, per introdurre un criterio di flessibilità e offrire una maggior libertà di scelta alle persone. Una volta entrata in vigore la riforma, sarà possibile scegliere di andare in pensione ad un’età compresa tra i 62 e i 68 anni. Non vi sono altre condizioni per usufruire della pensione e chi è iscritto ad un piano pensionistico potrà decidere come meglio crede: fruire della pensione o continuare a lavorare. Se la persona interessata decide di andare in pensione, ad esempio a 63 anni, riceverà la pensione cumulata sino a quel momento, senza che questa subisca alcuna decurtazione in ragione dell’anticipo. La prosecuzione del lavoro viene invece premiata mediante un accrescimento più rapido della pensione, e in età compresa tra i 63 e i 68 anni questa cresce annualmente del 4.5% del valore della retribuzione.

La soglia attuale minima per il pensionamento verrà aumentata di due anni, e sarà possibile andare in pensione all’età di 62 anni al più presto. La scelta di anticipare la pensione di un anno rispetto alla soglia minima comporterà una riduzione dell’importo percepito del 7.2%.

Le pensioni verranno incrementate anche dell’1.5% rispetto alla retribuzione percepita al momento del pensionamento, e di questo aumento si può beneficiare a partire dall’età di 68 anni.

 

Nuovo sistema di calcolo della pensione

La più importante decisione di principio contemplata dalla legge è che le pensioni da lavoro non verranno più calcolate separatamente per ciascun contratto di lavoro, ma complessivamente sulla base di tutto l’arco della vita lavorativa. Una formula di calcolo basata sull’insieme della vita lavorativa tende a privilegiare la quota di cumulo pensionistico conseguita in età matura, e la pensione si incrementerà ad un tasso annuale del 1.5% sino all’età di 53 anni, poi dell’1.9 % per i successivi 10 anni e infine, passati i 63 anni, del 4.5%.

Per i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 2005 e che avranno termine col pensionamento non oltre il 2011, la pensione verrà calcolata impiegando entrambe le formule, la vecchia e la nuova, e se l’importo complessivo calcolato secondo la vecchia formula è maggiore, la differenza verrà aggiunta all’importo ottenuto mediante la nuova formula.

Con la nuova legge, la pensione inizia ad accumularsi all’età di 18 anni, in luogo dei 23 contemplati nella normativa precedente, e questa soglia si applica anche per i versamenti contributivi.

Dopo l’entrata in vigore della riforma, l’importo della pensione potrà essere superiore al 60% della retribuzione, mentre la disciplina attuale prevede un tetto fissato al 60% del salario massimo percepito durante la vita lavorativa.

 

Coefficiente salariale

Nel calcolare la pensione, le retribuzioni percepite negli anni precedenti verranno corrette impiegando un coefficiente salariale. In questo coefficiente la proporzione del cambiamento di valore della retribuzione pesa per l’80% e quella del cambiamento del livello dei prezzi per il restante 20%. Il coefficiente salariale garantisce che la retribuzione conseguita in giovane età, all’inizio della vita lavorativa, conserverà meglio il proprio valore rispetto a quanto avviene con la normativa ancora vigente. Attualmente, la ripartizione dei pesi indice tra salari e prezzi è del 50/50, e le pensioni già corrisposte verranno incrementate impiegando l’indice TEL (contenuto nella legge sulle pensioni), nel quale il peso delle variazioni del salario è del 20%, mentre quello della variazione dei prezzi è dell’80%.

 

Pensioni per periodi non retribuiti

Le disposizioni relative all’erogazione di pensioni per periodi non retribuiti verranno migliorate ed è prevista un’armonizzazione e una semplificazione della disciplina che si occupa di questo profilo. I contributi si reputeranno corrisposti per quei periodi in cui è stato corrisposto un sussidio giornaliero di compensazione.

Dal 2005 la pensione per questi periodi si accumulerà in questo modo: per i periodi di maternità, paternità e congedo parentale, la pensione si accumulerà ad un tasso del 117% della retribuzione su cui si basa la pensione. Quanto ai sussidi di disoccupazione e ai periodi di aspettativa, il tasso è del 75%, mentre per i periodi di malattia ed altri congedi che danno diritto a copertura, il tasso è del 65%.

A partire dall’inizio del 2005 entrerà in vigore anche un’altra legge, che tratta del cumulo pensionistico relativo ai periodi di studio e ai congedi parentali per la cura di minori di età sino a 3 anni. Per questi periodi è previsto un incremento dell’1.5% annuo calcolato sul reddito base, vale a dire 523.61 euro mensili, al valore del 2004. Quanto al periodo degli studi, la pensione si può cumulare per un massimo di cinque anni, e l’ammissione a questo beneficio si determina con il conseguimento del relativo titolo di studio. Quanto ai periodi di cura dei minori, il beneficio si determina se il genitore resta effettivamente a casa, mentre in caso di attività lavorativa non si determina il cumulo calcolato per il periodo di congedo. I benefici previsti da questa legge diversa vengono finanziati mediante imposizione fiscale.

 

Introduzione di un coefficiente di aspettativa di vita

In futuro l’importo della pensione sarà determinato anche dal cosiddetto coefficiente di aspettativa di vita, pensato per decurtare la spesa per le pensioni in ragione della maggiore aspettativa di vita.

In pratica, ciò significa che nel caso di due persone nate ad un anno di distanza e che dovrebbero andare in pensione entrambe all’età di 65 anni, la più giovane dovrà lavorare un po’ di più per garantire che il coefficiente di aspettativa di vita non determini la riduzione della sua pensione. Il coefficiente verrà introdotto nel 2009 e riguarderà le persone nate a partire dal 1947.

A partire dal 2005 verrà abolita la pensione di disoccupazione per le persone nate a partire dal 1950, per essere sostituita da un sussidio di disoccupazione che verrà corrisposto sino al compimento dei 65 anni di età. Il disoccupato potrà, se lo desidera e al compimento del 62° anno di età, optare tra il sussidio di disoccupazione e la pensione.

Gli emendamenti alla normativa sulle pensioni non riguardano le pensioni di disoccupazione maturate antecedentemente al 2005. Inoltre, la nuova legge dispone molti provvedimenti di tutela che disciplinano il cumulo ed il calcolo delle pensioni di disoccupazione per i nati negli anni ‘40 e pagabili successivamente all’entrata in vigore della nuova legge.

 

Alcune riforme entreranno in vigore in anticipo

Il parlamento ha già provveduto ad approvare in anticipo una parte delle misure di riforma delle pensioni. Gli emendamenti non si applicano ai soggetti già pensionati e i cambiamenti relativi al pensionamento anticipato non si applicano ai soggetti che abbiano già raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge precedentemente vigente. Ad esempio, l’innalzamento, da 56 a 58 anni, della soglia di età pensionabile per il lavoro part-time si applica alle persone nate dal 1947 in poi, mentre le persone nate prima e che abbiano già compiuto i 56 anni di età continuano ad essere titolari dei diritti già maturati alle condizioni precedentemente stabilite.

Lo stesso vale per i casi di pensionamento individuale anticipato. Le persone nate sino al 1943 compreso, e che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato all’età di 58 anni, conserveranno il diritto acquisito, posto che, oltre al profilo dell’età, sussistano anche gli altri  requisiti previsti dalla normativa.

La pensione individuale anticipata non è invece garantita per i nati a partire dal 1944, anche se la legge è stata emendata per tener conto di profili individuali, come la durata e il tipo di lavoro, e disciplinare la materia riguardo alle pensioni per disabili che abbiano superato i 60 anni di età.

La riforma prevede che la componente della pensione basata sul periodo di servizio pensionabile venga sempre aggiunta alla pensione di invalidità e che il calcolo del servizio pensionabile sia basato sugli ultimi cinque anni di retribuzione. I tassi di cumulo saranno dell’1.5% per il periodo compreso tra i 18 e i 50 anni di età e dell’1.3% per il periodo compreso tra i 50 e i 63 anni di età.

 

L’importanza della riabilitazione

Il profilo della riabilitazione era già stato riformato all’inizio del 2004. Gli assicurati avevano il diritto alla riabilitazione, su base vocazionale e pagata dallo schema pensionistico competente, nel caso di malattia che mette a repentaglio la capacità lavorativa per gli anni a venire. Il soggetto assicurato ha il diritto di ricorrere contro la decisione di procedere alla riabilitazione, ma non contro le misure decise per procedere alla riabilitazione stessa.       


germania

Ulteriori misure di riforma previdenziale

Nel 2004 è proseguita in Germania la riforma delle pensioni, mediante l’approvazione di due nuove leggi. Queste recepiscono in gran parte le raccomandazioni formulate il 27 giugno 2003 dalla cosiddetta “Commissione Rurüp”, ossia la “Commissione per la sostenibilità finanziaria del sistema di sicurezza sociale”, e in particolare quelle del suo gruppo di lavoro “Assicurazione pensionistica”. 

Occorre preventivamente ricordare che, per effetto della “riforma Riester” del 2001, il sistema pensionistico tedesco si fonda attualmente su tre “pilastri”:

·        la previdenza di base obbligatoria (gesetzliche Rentenversicherung);

·        le previdenza aziendale (betriebliche Altersvorsorge);

·        le pensioni private individuali.

Fa eccezione solo la previdenza pensionistica del pubblico impiego (Beamtenversorgung), che ha un sistema e una disciplina propri.

 

La previdenza di base obbligatoria

La previdenza di base obbligatoria è stata riformata, da ultimo, con la Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (legge sulla sostenibilità del finanziamento della previdenza obbligatoria), abbreviata RV-Nachhaltigkeitsgesetz,del 21 luglio 2004.

La nuova legge mira a stabilizzare sul lungo periodo l’aumento dei contributi pensionistici, con l’obiettivo di portarne la percentuale al 22% nel 2030 (sarebbe stata del 24% in assenza di interventi). In particolare, nella formula di adeguamento annuale (Rentenanpassungsformel) delle pensioni obbligatorie, già modificata in senso riduttivo dalla “riforma Riester” del 2001, viene introdotto un nuovo elemento, il “fattore di sostenibilità” o “fattore di rallentamento” (Nachhaltigsfaktor), che prende in conto lo sviluppo del rapporto numerico fra pensionati e lavoratori, come raccomandato dalla Commissione Rurüp. Il costo provocato dalla più lunga aspettativa di vita viene così sopportato sia dalla popolazione in pensione che da quella ancora attiva.

Inoltre, per poter compensare tale ulteriore riduzione sul lungo periodo del livello delle pensioni obbligatorie, si è reso necessario un  rafforzamento del secondo e del terzo pilastro del sistema pensionistico, perseguito mediante l’altra legge approvata nel 2004, che si illustrerà nel paragrafo successivo, la Alterseinkünftegesetz-AltEinkG(legge sui redditi da pensione). In sostanza il Governo federale, dalla “riforma Riester” del 2001 in poi, ha privilegiato, per conseguire il riorientamento delle pensioni, il vincolo economico su quello legale.

Da ultimo, la nuova legge innalza i limiti di età per alcuni tipi particolari di pensione, nel quadro dell’obiettivo generale di portare l’età legale standard di pensionamento gradualmente a 63 anni (con una riserva di possibile riesame nel 2008).

 

La previdenza aziendale

 

Le pensioni aziendali, nella loro forma odierna, sono nate in Germania il 1° gennaio 2002, dopo una serie di modifiche  alla  Betriebsrentengesezt(legge sulle pensioni aziendali) del 1974, ad opera in particolare della Altersvermögensgesetz (AvmG) del 2001 e, successivamente,  della già menzionata  Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) del 2004.

Tali pensioni vengono finanziate dai contributi sia del datore di lavoro che del lavoratore. Si fondano sostanzialmente su strumenti “a finanziamento esterno”: Pensionskasse(Cassa pensioni), Direktversicherung (Assicurazione diretta) e Pensionsfonds, (Fondo pensione), sebbene esistano anche strumenti “a finanziamento interno”. Questi ultimi possono rivestire la forma di un impegno diretto del datore di lavoro, Direktzusage, basato sulla costituzione di riserve dell’azienda, o di una cassa di sostegno, Unterstützungskasse, la quale fornisce prestazioni per conto del datore di lavoro investendo tipicamente i contributi in polizze vita, fermo restando che anche in questo caso il diritto del lavoratore è nei confronti del datore di lavoro. Tali due ultime forme “interne” sono utilizzate soprattutto dalle aziende che vogliono assicurare pensioni competitive ai dipendenti già con retribuzioni elevate.

Le Pensionskassensono associazioni a carattere mutualistico, costituite da una o più compagnie di assicurazione ma legalmente distinte da essa o da esse come anche, ovviamente, dalle imprese oggetto dell’assicurazione pensionistica aziendale. Sono vigilate dall’autorità di controllo delle assicurazioni. Hanno forti vincoli sugli investimenti, poiché questi devono seguire criteri conservativi, e non hanno l’obbligo di garantire i diritti in caso di insolvibilità. I Pensionsfonds hanno vincoli d’investimento molto minori ma, in caso di insolvibilità, devono garantire un livello base di prestazioni. Per tutto il resto hanno la stessa struttura e la stessa vigilanza delle Casse pensioni. L’assicurazione diretta, infine, consiste in una pensione aziendale realizzata mediante la sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, di una polizza vita con una compagnia, a beneficio del lavoratore. Questa formula è adottata soprattutto dalle piccole imprese.

Dopo la “riforma Riester” del 2001 vengono agevolati dallo Stato solo questi tre tipi di strumenti: casse e fondi pensione nonché assicurazione diretta, non gli “strumenti interni”.

Se il datore di lavoro può offrire l’accesso ad una cassa pensioni o ad un fondo pensione, le possibilità di realizzare la previdenza aziendale vengono limitate a questi due strumenti. Se invece il datore di lavoro non può offrire tale accesso, il lavoratore può rivendicare il diritto soggettivo alla stipula di un’assicurazione diretta.

Nel 2004 è stata approvata l’Alterseinkünftegesetz-AltEinkG(legge sui redditi da pensione), che interessa tutti e tre i pilastri ma in particolar modo il secondo, ossia quello della previdenza aziendale.

In primo luogo, viene uniformato il trattamento fiscale dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori alle casse e ai fondi pensione nonché all’assicurazione diretta. In particolare, la tassazione interviene solo al di sopra di una determinata soglia, rappresentata dal 4% del “tetto retributivo della sicurezza sociale” al quale si aggiunge un importo fisso di 1.800 Euro. Poiché nel 2004 questo “tetto” ammontava a 61.800 Euro, la quota di contributi esentasse era nello stesso anno di 4.272 Euro.

La legge prevede poi che, in modo graduale dal 2005 al 2040, i contributi pensionistici dei lavoratori e dei datori di lavoro vengano completamente detassati, fino ad un determinato “tetto” massimo, mentre invece i redditi da pensione alla fine di tale periodo verranno tutti tassati in base al regime ordinario. Si è così adottata la formula EET (exempt, exempt, taxed), ossia: i contributi sono esenti, l’incremento della quota del fondo è esente, le prestazioni sono tassate (al momento della riscossione). Ciò vale, ripetesi, sia per le casse e i fondi pensione che per l’assicurazione diretta. Più in generale, il principio EET si applicherà a tutti e tre i “pilastri”.

In terzo luogo, viene consentita la “portabilità”, da un datore di lavoro ad un altro, dei diritti a pensione maturati da un lavoratore con la previdenza aziendale, il che contribuirà fra l’altro a rafforzare la flessibilità e la mobilità del mercato del lavoro. Viene ammessa per la prima volta la conversione del vecchio strumento pensionistico in uno strumento diverso, purché equivalente in termini attuariali, nell’ambito della previdenza aziendale del nuovo datore di lavoro. Questa norma innovativa dovrebbe facilitare la possibilità dei trasferimenti, poiché il nuovo datore di lavoro non è più obbligato a prevedere uno strumento diverso da quelli ricompresi nella propria previdenza aziendale. Tuttavia, il lavoratore che ha cambiato datore di lavoro ha il diritto soggettivo, entro un anno, di trasferire il proprio titolo a pensione con strumento a finanziamento esterno (cassa o fondo pensione oppure assicurazione diretta) anche presso un nuovo datore di lavoro sprovvisto di tale strumento. Questi sarà infatti tenuto per legge a prevederlo utilizzando i servizi di una cassa o di un fondo pensione o sottoscrivendo un’assicurazione diretta.

Infine, la legge attribuisce nuovi diritti soggettivi al lavoratore, in materia di informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire in merito alla sua situazione pensionistica aziendale presente e futura.

Nelle previsioni del Governo federale, l’adozione graduale della tassazione secondo il modello EET e l’armonizzazione fiscale di tutti gli strumenti a finanziamento esterno dovrebbero anche favorire il ravvicinamento e la circolazione fra gli strumenti di previdenza aziendale europei.

 


regno unito

Guida al Pensions Act 2004[2]


Accrescere la fiducia nelle pensioni

Il fondo di tutela delle pensioni

La legge istituisce il Board of the Pension Protection Fund, che sarà un nuovo ente pubblico non-ministeriale. Essenzialmente, il Board si occuperà della tutela dei beneficiari di determinati e individuati schemi o fondi pensionistici ordinari e misti corrispondendo un indennizzo qualora il datore di lavoro divenga insolvente e il piano pensionistico sia sotto-finanziato in misura rilevante.

Nel caso in cui il Board si assuma responsabilità relative ad uno schema pensionistico, esso corrisponderà indennizzi agli iscritti allo schema e in talune circostanze anche agli eventuali eredi. L’importo che viene versato è connesso alle regole del piano pensionistico per il calcolo della pensione individuale. L’importo del versamento in compensazione pagato a beneficio delle persone in questione sarà soggetto ad un massimale, e sono previsti incrementi annuali.

Il Fondo verrà finanziato mediante imposte obbligatorie a carico delle amministrazioni e gestioni di schemi di tipo ordinario o misto. Le imposte per la tutela delle pensioni sono correlate in parte allo schema stesso e in parte al rischio cui esso è soggetto, laddove l’elemento-rischio conta almeno per l’80% del totale incamerato. Ciò significa che i costi verranno mantenuti bassi per i datori di lavoro che rientrano in sistemi pensionistici ben finanziati. Al momento di assumersi la responsabilità per uno schema, il Board prenderà in carico anche le rimanenti attività del sistema che viene sostenuto per poter effettuare i pagamenti in compensazione. E’ prevista anche una tassa amministrativa per sostenere i relativi costi del Board.

Il Board si compone di un presidente, di un direttore esecutivo e di almeno altri cinque membri, e in linea con le linee guida per una corretta prassi di governance, i membri non esecutivi costituiscono la maggioranza.

Il Board assumerà le funzioni dell’attuale Board per la Compensazione delle Pensioni alla fine del 2005 e continuerà a corrispondere i pagamenti di integrazione per i sistemi già definiti, ma anche specifiche quote integrative per i casi di frode o appropriazione indebita delle risorse destinate alle pensioni.

Tra le principali funzioni del Board figureranno il pagamento di integrazioni compensative, la gestione del calcolo e l’applicazione delle tasse contributive, la decisione e la supervisione delle strategie di investimento e il pagamento degli indennizzi nei casi di frode.

 

Il Regulator delle pensioni

La legge  dispone un nuovo soggetto, il Regulator delle pensioni, che nell’aprile 2005 dovrà prendere il posto della Occupational Pension Regulatory Authority (OPRA).

Gli obbiettivi di legge del Regulator e le sue funzioni, quali disposte nella legge, definiscono un quadro preciso della sua attività di regolamentazione. Esso erediterà gli attuali poteri dell’OPRA e disporrà di nuove attribuzioni, tra le quali:

·        il potere di emanare direttive intese a determinare miglioramenti, che gli schemi pensionistici devono seguire oppure che costringano gli schemi stessi a non adottare determinate scelte nel caso in cui queste siano contrarie alla normativa vigente;

·        la capacità di congelare uno schema durante le indagini del Regulator;

·        maggiori poteri per sospendere, inibire ed eliminare amministrazioni;

·        l’imposizione di un obbligo di legge per determinati soggetti, coinvolti in schemi pensionistici, di fare rapporto al Regulator su possibili infrazioni alla normativa pensionistica;

·        misure per impedire che fondi svincolati siano oggetto di appropriazione indebita e vengano invece recuperati, quando possibile, e reintegrati nello schema del legittimo titolare;

·        potere di emanare direttive sui contributi e sul supporto finanziario, nonché

·        maggiori poteri di raccolta di informazioni per consentire al Regulator di identificare quelle situazioni che presentano il rischio maggiore per i titolari di un profilo pensionistico.

 

Il Regulator dovrà essere in grado di fornire assistenza ed informazioni ai soggetti che amministrano gli schemi pensionistici o che esprimono pareri su di essi. Il Regulator emanerà anche un “Codice di condotta”, uno strumento che consenta ad amministratori e operatori professionali di comprendere gli obblighi di legge.

 

Lo Schema di Assistenza Finanziaria

La legge consente la creazione di uno “Schema di assistenza finanziaria” per assistere le persone che hanno perduto i loro contributi a causa del sotto-finanziamento o del fallimento del loro schema, nel caso in cui il datore di lavoro non sia stato in grado di provvedere alla copertura del deficit determinatosi.

Per questo schema di assistenza è stato previsto uno stanziamento di 400 milioni di sterline, distribuito in un arco temporale di 20 anni. I relativi dettagli, compresi i requisiti di ammissibilità e il livello di assistenza, verranno definiti assieme ai soggetti interessati, i lavoratori, gli amministratori, i sindacati e i rappresentanti dei più importanti settori industriali.

 

Profili preferenziali di rivalsa in caso di fallimento dello schema pensionistico

La legge dispone cambiamenti rispetto al Pension Act 1995, prevedendo la tutela di determinate categorie di soggetti nel caso in cui il loro schema di accumulo sia fallito. Naturalmente, è inteso che questa disposizione non è retroattiva e si applica solo a partire dall’aprile 2005, vale a dire al momento dell’entrata in vigore della legislazione sul Fondo di tutela.

La legge dispone un nuovo ordine di priorità che continuerà ad applicarsi in ogni caso, sia che lo schema cominci a mostrare falle per insolvenza del datore di lavoro, oppure che questi sia ancora solvibile.

La legge modifica la normativa relativa al livello di indebitamento ammissibile da parte del datore di lavoro nei confronti di uno schema sotto-finanziato, e nei casi in cui lo schema sia fallito o il datore di lavoro insolvente. Le modifiche sono state pensate in modo tale da funzionare congiuntamente alla  normativa disposta del Fondo di tutela delle pensioni.

 

Disposizioni per la nomina degli amministratori e dei direttori da parte dei lavoratori

La legge dispone che almeno un terzo degli amministratori di ciascuno schema venga scelto e nominato in un procedimento ove siano coinvolti i lavoratori interessati, e prevede il potere di elevare in futuro tale soglia al 50%.

 

Obblighi degli amministratori degli schemi pensionistici

La legge emenda la legislazione precedente sugli investimenti per consentire l’allineamento alla normativa disposta dalla Occupational Pension Directive dell’UE che entrerà in vigore nel settembre 2005.

La legge richiede agli amministratori di documentarsi riguardo ai relativi sistemi pensionistici e che essi dispongano delle appropriate competenze sulle normative che disciplinano i fondi, nonché sui principi che informano investimenti e finanziamento. Stessi requisiti sono prescritti per i soggetti che esercitano funzioni amministrative per conto di un consiglio d’amministrazione societario. Il Regulator emanerà un Codice di condotta per precisare i profili professionali richiesti al fine di garantire che gli amministratori dispongano delle competenze necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

Dopo che il Finance Act 2004 ha abrogato per i fondi pensionistici dei lavoratori la prescrizione di investire i surplus in eccesso per poter beneficiare di vantaggi fiscali, il Pensions Act modifica le attuali limitazioni ai pagamenti a vantaggio del datore di lavoro in relazione ai surplus suddetti. Viene quindi proposto che la normativa debba specificare che tali pagamenti possono essere effettuati soltanto nel caso in cui rimangano attività sufficienti per coprire le spettanze cumulate dai beneficiari.

 

Consultazione da parte dei datori di lavoro

La legge disporrà un obbligo per i datori di lavoro in virtù del quale essi saranno tenuti a consultarsi con i beneficiari attivi e potenziali dei rispettivi fondi pensionistici riguardo a importanti o significativi cambiamenti al sistema pensionistico adottato. I lavoratori e/o i loro rappresentanti dovranno poter esprimere il loro parere sui cambiamenti proposti prima che vengano prese decisioni.

 

Tutela della pensione in caso di cambiamento di proprietà dell’impresa

Qualora i dipendenti abbiano o possano avere accesso al trattamento pensionistico da lavoro, non si dovrebbero verificare perdite di valore in conseguenza del fatto che l’impresa è stata rilevata da altro soggetto. Quando un imprenditore cedente contribuisce al fondo pensione, i suoi dipendenti hanno il diritto di vedersi riconosciuti i loro diritti nei confronti del cessionario, al quale il cedente avrà disposto il trasferimento dei diritti stessi, e ciò nel caso in cui il trasferimento di proprietà sia coperto dalle Transfer of Undertaking (Protection on Employment) (TUPE) Regulations. Il cessionario deve offrire al dipendente la titolarità di un determinato fondo pensionistico che si conformi ad uno standard prescritto, ad un preciso schema pensionistico contributivo o ad un fondo pensionistico a partecipazione di rischio. In questi due ultimi casi, il nuovo datore di lavoro deve garantire l’equiparazione dei suoi contributi a quelli versati dal lavoratore e almeno sino ad un livello prescritto (che verrà stabilito al 6%).

Le disposizioni relative saranno parte integrale del contratto di lavoro con il nuovo datore e potranno essere modificate solo mediante accordo tra le parti.

 

Facilitare la gestione dei fondi

Finanziamento

La legge dispone provvedimenti per la sostituzione degli attuali parametri standard di finanziamento minimo con nuovi requisiti. Questi provvedimenti si applicheranno alla maggior parte dei fondi pensionistici del settore privato e sostituiranno l’approccio uniforme del minimo, adottato sino ad ora, con un nuovo parametro finalizzato al raggiungimento di un obbiettivo di finanziamento obbligatorio. In questo quadro, che si conforma alla Direttiva UE citata precedentemente, gli schemi potranno essere più flessibili per tener conto di elementi peculiari a ciascun fondo (come la politica degli investimenti, il profilo anagrafico degli iscritti, il turnover del personale e i possibili incrementi salariali) nel momento in cui viene scelta la strategia più appropriata per finanziare ogni particolare schema. Si dovrebbe determinare un orizzonte più ampio per adottare strategie di finanziamento di lungo periodo e conseguire l’efficienza finanziaria.

Questa possibilità non rimuove l’obbligo che ricade su ciascun fondo di adeguare gli scatti di contingenza almeno ogni tre anni. Qualora si rilevi, in seguito ad una stima, che gli obbiettivi di finanziamento stabiliti per legge non sono stati raggiunti, verrà richiesto al fondo di mettere in atto un piano di recupero, che deve stabilire un periodo entro il quale l’obbiettivo deve essere conseguito.

Queste nuove disposizioni richiedono agli amministratori e ai datori di lavoro di collaborare nell’elaborazione di una strategia finanziaria per il fondo, di tener conto delle variazioni attuariali dello schema e di rendere esplicita la loro strategia in una dichiarazione sui relativi principi che la informano. Nel caso in cui gli amministratori e i datori di lavoro non riescano ad accordarsi sul livello di finanziamento da raggiungere per ottemperare a quanto prescritto dalla legge, sulla dichiarazione sui principi suddetta, sul piano di recupero o sul piano dei contributi, il potere di intervento ultimo su queste controversie spetta al Regulator. La legge richiede anche al Regulator di emanare un codice di condotta per il finanziamento dei fondi pensionistici all’indirizzo degli amministratori.

 

Il Regulator delle pensioni

Il Regulator disporrà di maggiori poteri per la raccolta di informazioni pertinenti e per ricevere notifica di eventuali infrazioni alla legge e di fatti particolari. Egli utilizzerà queste informazioni per valutare l’eventuale rischio che grava sui diritti degli iscritti ad uno schema, consentendo così di segnalare tempestivamente possibili problemi. Questo sistema darà luogo ad una normativa che agisce proporzionalmente, premiando i fondi ben amministrati ai quali vengono concessi sgravi di adempimento.

 

Modifica dei diritti pensionistici

La legge consente ai fondi di modificare  il profilo del cumulo di cui beneficiano gli iscritti, posto che siano soddisfatti determinati requisiti (ad esempio, certe modifiche sono vietate senza il consenso dell’iscritto, il valore attuariale dei diritti cumulati deve restare lo stesso, e gli amministratori devono approvare le modifiche). Ciò consentirà agli schemi una maggiore flessibilità per poter razionalizzare il proprio profilo, adattarsi a mutate circostanze e ridurre costi e gravami amministrativi, pur continuando ad offrire un’adeguata tutela agli interessi degli iscritti.

 

Incrementi annuali di rivalutazione

Per ridurre il carico che grava sui fondi pensionistici in questione, la legge pone un tetto all’indicizzazione, che viene ridotta dal 5% al 2,5%. Questa misura consentirà di controbilanciare il costo che sorge dall’imposta determinatasi con l’istituzione del Fondo di tutela. Il cambiamento riguarda le somme cumulate dopo l’entrata in vigore della legge (prevista per il 6 aprile 2005).

La legge abroga anche l’obbligo di disporre indicizzazioni limitate per le pensioni erogate in determinati schemi e che vengono versate dopo il 6 aprile 2005. Così si determina una maggiore possibilità di scelta per gli iscritti e un’importante semplificazione amministrativa per gli schemi pensionistici. La normativa che copre le indicizzazioni anteriori alla data del 6 aprile 1997 verrà emendata per garantire la neutralizzazione completa delle indicizzazioni per le pensioni in questione. Il governo intende far entrare in vigore queste misure sin dal 6 aprile 2005 e il cambiamento riguarderà le pensioni che verranno erogate a partire da quella data.  Il governo propone anche di garantire che gli iscritti agli schemi in questione  ricevano le informazioni che consentano loro di optare, o meno, per un sistema che dispone un’indicizzazione limitata.

 

Disposizioni sulle pensioni integrative

La legge abroga alcuni vincoli che si applicano attualmente ai contributi integrativi per gli schemi in questione e per i piani pensionistici personali sostitutivi della quota integrativa statale. Le disposizioni abrogano l’età minima per il pagamento dei benefici acquisiti, prevista dal Pension Schemes Act 1993, consentendo il pagamento contestuale agli altri diritti acquisiti. Ciò comporterà uno sgravio dei costi amministrativi e rappresenterà una significativa semplificazione del regime integrativo.

 

Risoluzione delle controversie interne

L’attuale normativa che prescrive ai fondi pensionistici di disporre una procedura per la risoluzione delle controversie è stata criticata per il fatto di essere troppo rigida e vincolante. La legge interviene definendo criteri molto più semplici con una procedura ad un solo stadio che consentirà agli schemi di adottare le modalità più congeniali al loro operato.

 

Attività internazionali nell’ambito dell’Unione Europea

La legge stabilisce le condizioni che devono sussistere affinché uno schema pensionistico costituito nel Regno Unito possa accettare contributi da lavoratori che si trovano in altri Stati membri dell’UE, come da Direttiva UE sulle pensioni. La legge dispone anche il quadro entro il quale un datore di lavoro residente nel Regno Unito può versare contributi ad uno schema costituito in un altro Stato membro UE.

 

Versamenti differiti da parte dei datori di lavoro

Quando un datore di lavoro deve provvedere ai versamenti per uno schema pensionistico, ciò deve avvenire entro un certo termine di tempo. La legge stabilisce nuove disposizioni che non cambiano questi termini, ma consentono una maggior flessibilità riguardo ai requisiti di notifica. Gli amministratori e i gestori degli schemi dovranno soltanto notificare un ritardo nei versamenti al Regulator quando il ritardo è sostanziale, e sul concetto di “sostanziale” sarà il Regulator ad esprimersi nel Codice di condotta che dovrà emanare.

 

Aiutare i lavoratori a pianificare, lavorare e risparmiare per la pensione

Pensioni di Stato

La legge mette in atto misure che consentono agli interessati di scegliere un premio per il differimento della loro pensione di Stato di almeno 12 mesi a partire dall’aprile 2005. Ciò può consentire un incremento della pensione settimanale (quando poi effettivamente riscossa) di circa il 10.4 % per ogni anno di differimento o il beneficio di una somma una-tantum soggetta ad imposizione e calcolata sulla pensione acquisita più un tasso annuale di rendimento superiore del 2% al tasso base della Banca d’Inghilterra, in luogo dell’incremento settimanale.

Inoltre, la legge anticipa dal 2010 al 2005 la data a partire dalla quale sarà applicabile l’incremento della pensione settimanale per coloro che hanno optato per il differimento e abroga il limite quinquennale per il periodo di differimento.

Ad esempio, una persona che rinunci a chiedere la pensione statale di 105 £ alla settimana e per un periodo di cinque anni a decorrere dall’aprile 2005, potrà vedersi aumentare la propria pensione sino a 159 £ alla settimana per tutta la vita o, in alternativa a questa integrazione di 54 £ settimanali, ottenere una somma di 32.000 £ lorde (stime basate sui tassi 2004/5).

Le somme extra accreditate a titolo di pensione statale saranno considerate come ogni altro reddito da pensione per il calcolo del credito pensionistico, con l’eventuale risultato di ottenere un credito aggiuntivo nel caso in cui il reddito del soggetto in questione ecceda la soglia attualmente stabilita per la pensione statale minima.

Le somme erogate una-tantum verranno completamente scorporate dal calcolo del credito pensionistico, dai benefici per gli alloggi popolari e dal profilo fiscale per i pensionati.

Inoltre, in due aree la legge ha l’effetto di disciplinare legalmente pagamenti che precedentemente erano stati effettuati su base extra-legale. Essa ristabilisce l’intendimento politico di consentire la scelta tra più di una pensione statale a cui si ha diritto, nel caso in cui i trattamenti appartengano alla stessa categoria. La legge garantisce anche che un soggetto attualmente residente permanentemente nel Regno Unito, e che durante un preciso periodo di residenza in Australia sia stato interessato dall’interruzione dell’accordo previdenziale tra i due paesi, possa vedersi riconosciuto lo stesso periodo come se egli avesse pagato i contributi previdenziali nazionali di categoria 3. Ciò consentirà di percepire la pensione statale minima, la pensione di reversibilità o altri benefici connessi con la scomparsa del beneficiario nel momento in cui vengono richiesti.

 

Pianificazione della pensione

La legge dispone misure per ampliare l’Agenda per la scelta consapevole, stabilita nel febbraio 2004 col documento Simplicity, security and choice: informed choices for working and saving.

La legge prevede il potere di richiedere a determinati datori di lavoro di fornire ai dipendenti consulenza e accesso ad informazioni relative al sistema pensionistico (il modo in cui questo potere verrà utilizzato sarà mostrato dagli esiti di uno studio-pilota, attualmente in corso). Un altro potere è quello di richiedere eventualmente ad amministratori e manager di schemi pensionistici privati di redigere “Preventivi pensionistici combinati”.

La legge consente anche lo sviluppo di un sistema di pianificazione via-internet, consentendo agli utenti di fruire di una serie di fonti informative non statali. Il sistema, che dovrebbe essere in funzione dall’aprile 2006, consentirà il calcolo approssimativo del proprio reddito da pensione previsto in ragione del piano statale e privato, stimare le proprie necessità per il futuro e considerare le possibili scelte per far fronte ad ogni necessità e rimediare ad eventuali vuoti di reddito. Il software consentirà anche di rintracciare eventuali diritti “perduti” relativi a periodi di occupazione trascorsi.

 

Pensionamento prima del termine

Verranno introdotti nuovi diritti per i dipendenti che abbandonano uno schema pensionistico dopo un breve periodo di iscrizione (un caso particolarmente frequente per le donne, più suscettibili di interrompere il lavoro per altre responsabilità e che accumulano quindi meno contributi nel corso della loro vita lavorativa).

In certi schemi, i beneficiari devono essere stati iscritti per almeno due anni per poter fruire dei benefici pensionistici. A partire dall’aprile 2006, si applicherà una nuova disposizione per chi esce dallo schema una volta maturati tre mesi di contributi ma prima che sia trascorso il periodo biennale suddetto. Gli amministratori dovranno consentire a queste persone di scegliere tra la restituzione dei contributi e il trasferimento di questi ultimi ad altro schema disponibile. Quest’ultima opzione comporta che i lavoratori interessati potranno fruire, oltre ai contributi versati personalmente, anche di quelli versati dal datore di lavoro.

 

 

 

Trattamento pensionistico in relazione ai periodi di congedo parentale o per adozione

La legge introduce nuove importanti misure intese a tutelare i diritti pensionistici dei dipendenti in congedo parentale o per adozione. I datori di lavoro saranno tenuti ai fini pensionistici ad equiparare questi periodi al normale periodo lavorativo, col risultato di allineare questi profili a quello più consueto del congedo retribuito per maternità.

 


russia

La riforma delle pensioni[3]

 

I problemi dibattuti in questi anni nel quadro della riforma del sistema pensionistico russo possono essere classificati nelle tre aree seguenti:

 

1) Semplificazione dei regimi pensionistici esistenti

Il sistema previdenziale in vigore durante il regime sovietico comprendeva una molteplicità di sistemi pensionistici: oltre alle normali pensioni da lavoro, erano previsti regimi pensionistici distinti per i disabili e/o le famiglie bisognose di assistenza sociale, gli ex-combattenti e veterani, i lavoratori addetti ad attività pericolose (per i quali erano previste condizioni speciali di pensionamento anticipato). Tali pensioni erano state create in risposta a condizioni socio-economiche particolari, che in molti casi sono venute meno e sono ora ritenuti all’origine di privilegi e ingiustizie sociali. È questo un settore in cui i concetti fondamentali di “equità” o “eguaglianza” devono essere ridiscussi e riesaminati alla luce delle nuove circostanze.

 

2) Finanziamento e calcoli

L’idea è che il cosiddetto sistema a ripartizione non sarà più sostenibile nei prossimi anni e che sia, al contrario, necessario introdurre un sistema a capitalizzazione (fully funded system). L’opzione più auspicabile sembra essere quella di un’implementazione graduale del nuovo sistema. Tale valutazione è, inutile dirlo, ampiamente condivisa, ma la sua attuazione ottimale richiede l’analisi di tutta una serie di variabili (fra cui indicatori macroeconomici come i tassi di crescita, la crescita del reddito e le dinamiche demografiche, variazioni della popolazione attiva ecc.). La definizione di una soluzione ottimale si è rivelata un compito molto difficile, soprattutto in una società in rapida evoluzione come la Russia.

 

3) Piani pensionistici non statali

Dal dibattito emerge come indispensabile la nascita e affermazione di un nuovo sistema di pensioni non pubbliche, fra cui “fondi pensione aziendali” e “assicurazioni volontarie”. Nelle economie di mercato avanzate, il settore privato riesce ad assorbire gran parte delle ingenti risorse finanziarie dei fondi pensione. In Russia, tali fondi esistono ma sono ancora deboli, e i mercati finanziari sono ancora poco sviluppati.

 

1. Il progetto di un nuovo sistema pensionistico

Nel dicembre 2001, è stato adottato un “pacchetto” di tre leggi federali. Questa “troika” di leggi sulle pensioni doveva costituire il nucleo centrale del nuovo sistema pensionistico russo[4]. Ad esse si è aggiunta la legge federale n. 198 del 31 dicembre 2001, che istituisce le deduzioni fiscali dal “contributo sociale unificato”[5] quali contributi all’assicurazione previdenziale obbligatoria[6].

Consideriamo ora le principali caratteristiche della nuova normativa. Nelle leggi adottate, il nuovo sistema pensionistico consiste di tre pilastri:

·        il pilastro di base (previdenza di base),

·        il pilastro assicurativo (previdenza collegata al reddito) e

·        il pilastro a capitalizzazione (previdenza a capitalizzazione).

    

La pensione di base è fissa, gli importi erogati sono determinati per legge e i contributi sono versati direttamente al bilancio federale. Nella pensione assicurativa, l’entità delle prestazioni dipende dall’entità dei contributi versati dall’assicuratore al Fondo pensione statale russo (PFR), dall’indicizzazione all’inflazione, dalle entrate del PFR ecc.; le somme necessarie a finanziare l’erogazione delle prestazioni sono accumulate nel PFR. Il pilastro a capitalizzazione, infine, è composto da conti individuali ed è indicizzato ai rendimenti prodotti dai risparmi conferiti al PFR. L’entità delle prestazioni dipende unicamente dai contributi dell’assicuratore e dal tasso di rendimento del PFR. Solo questa parte a capitalizzazione può essere conferita ai fondi pensione privati.

La nuova normativa sembra consolidare tutte le risorse monetarie nel PFR. Tuttavia, la legge non definisce la procedura esatta per far confluire il risparmio previdenziale nella parte a capitalizzazione, e ciò sembra indicare la possibilità che il rendimento degli investimenti possa essere indicizzato nella parte assicurativa, ma che non sia protetto dall’inflazione nella parte capitalizzata. Questa contraddizione potrebbe essere eliminata con l’adozione della legge sugli investimenti nel pilastro a capitalizzazione.

L’entità dei contributi che confluiscono nel secondo e terzo pilastro dipende da fattori diversi. Agli individui nati dopo il 1966 con un reddito annuo inferiore ai 100.000 rubli si applicano le aliquote contributive seguenti: dal 2006, l’8 % del salario va al pilastro assicurativo, e il 6 % al pilastro a capitalizzazione. Siccome il contributo sociale unificato è regressivo, una parte dei versamenti a questi due pilastri dipende dalla retribuzione annua dell’assicurato. La partecipazione al pilastro a capitalizzazione è aperta agli uomini nati dal 1953 in poi e alle donne nate dal 1957 in poi. La riforma si applica interamente agli individui nati nel 1967 o in anno successivo. La normativa prevede la possibilità di conferire la parte a capitalizzazione nel PFR ai fondi pensioni non statali a partire dal 2004.

 

2. Il processo legislativo e l’attuazione della riforma nel 2002

2.1 Evoluzione normativa

L’anno 2002 doveva segnare l’avvio del nuovo sistema pensionistico. In questa sede ci concentriamo sull’evoluzione del processo attuativo nel 2002-2003 e sui problemi o compiti rimasti irrisolti e affrontati dal nuovo “Programma di riforma”. Alla fine del 2001, tre leggi importanti risultavano ancora non adottate: la legge sugli investimenti nel pilastro a capitalizzazione della pensione da lavoro, la legge emendativa della legge sui fondi pensione non statali e la legge sulla previdenza aziendale obbligatoria. Le prime due leggi sono state approvate nel 2002. La terza, tuttavia, non risulta ancora completata alla fine del 2004.

 

 

2.1.1 Investimento del pilastro a capitalizzazione

La legge federale n. 111 “sull’investimento di risorse per il finanziamento del pilastro a capitalizzazione della pensione da lavoro nella Federazione russa”, adottata il 24 luglio 2002, delinea il quadro giuridico per le aliquote di accumulo e investimento delle attività pensionistiche ai fini del finanziamento del pilastro a capitalizzazione delle pensioni da lavoro; inoltre definisce nel dettaglio lo status giuridico, i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti (agenti legali e partecipanti) in relazione all’accumulo e all’investimento di attività pensionistiche e istituisce i principi del controllo e della sorveglianza pubblica in quest’area.

Questa legge è vitale per il funzionamento della normativa di base sulle pensioni da lavoro, la quale prevede che il pilastro a capitalizzazione della previdenza obbligatoria sia conferito al PFR. Poiché mancavano disposizioni legali che disciplinassero la gestione di tale denaro, la nuova legge colma un vuoto normativo[7].

 

2.1.2 Fondi pensione privati

I fondi pensione privati sono apparsi fin dall’inizio disponibili a svolgere la funzione di gestori dei risparmi previdenziali, ma il paese mancava della normativa per consentire che ciò accadesse. In Russia esistono circa 300 fondi pensione, che però non sono stati considerati nella fase iniziale del nuovo programma di riforma. Per colmare tale lacuna, il 10 gennaio 2003 la Duma ha adottato la legge federale n. 14 “sugli emendamenti e integrazioni alla legge federale sui fondi pensione non statali”[8].

Fra i principali obiettivi di tali emendamenti e integrazioni figurava il coinvolgimento dei fondi pensione non statali nella gestione di un nuovo sistema pensionistico orientato al mercato, con il conferimento del pilastro a capitalizzazione. Ai sensi della normativa precedente, tali fondi non avevano la possibilità di partecipare a quest’attività. La nuova legge federale disciplina le relazioni giuridiche, economiche e sociali derivanti dall’istituzione di fondi pensione non statali, nonché le loro attività relativamente all’offerta di pensioni private, assicurazioni pensionistiche obbligatorie e assicurazioni pensionistiche aziendali e la liquidazione dei fondi pensione non statali. Essenzialmente istituisce i principi chiave del controllo dello stato sulle loro attività.

La gestione di un fondo pensione non statale nel quadro di un’assicurazione pensionistica obbligatoria comprende l’accumulo e l’investimento dei risparmi previdenziali, la gestione contabile di tali risparmi per conto degli assicurati, l’attribuzione e il pagamento del pilastro a capitalizzazione della pensione da lavoro all’assicurato.

 

2.1.3 Pensioni aziendali

Il terzo importante ostacolo al completamento della riforma delle pensioni dal punto di vista legislativo proviene dalla mancata adozione della legge sulla previdenza aziendale obbligatoria. Il nuovo sistema di previdenza aziendale è stato concepito principalmente in un’ottica liberista con l’obiettivo di sollevare i conti pubblici dal pesante onere del sistema a ripartizione. Il regime in vigore prevedeva diverse disposizioni speciali per i lavoratori impiegati in attività pericolose o usuranti in diversi settori dell’economia e località (con possibilità di anticipare di cinque-dieci anni il pensionamento), tutte finanziate dalla previdenza pubblica. Alla fine degli anni novanta, un pensionato su sette apparteneva a questa categoria di “privilegiati”. La nuova legge sulle pensioni aziendali è stata concepita per individuare nuove fonti di finanziamento, obbligando i datori di lavoro a corrispondere, oltre all’aliquota normale, un ulteriore 6 % della retribuzione (il 16 % per i datori di lavoro in settori particolarmente pericolosi o usuranti). In base a una prima stima, ciò corrisponderebbe al 2 % delle retribuzioni, pari a 50 miliardi di rubli nel 2003. I datori di lavoro possono evitare tali contributi aggiuntivi migliorando le condizioni di lavoro o il livello tecnico e di sicurezza del posto di lavoro. Questi erano gli obiettivi degli estensori della legge e del governo, cui si è tuttavia contrapposta la forte opposizione dei datori di lavoro.

I tempi per perfezionare il disegno di legge del governo e renderlo pubblico nel novembre 2001 sono stati particolarmente lunghi. A ciò è seguito un accesso dibattito in seno alla Duma ed è solo nel dicembre 2002 che il disegno di legge ha superato la prima lettura[9].

Nei primi giorni del gennaio 2003 è emerso “un grave problema per il nuovo sistema pensionistico”, con l’interruzione dell’erogazione delle pensioni e la mancata attuazione di una nuova legge che garantisse tali pagamenti. Tale situazione è stata ampiamente descritta dai mass media (v. “Especially Hazardous Occupational Pension”, Izvestiia, 14 gennaio 2003).

Questo settore della riforma non ha registrato ulteriori progressi neanche nel 2004.

 

2.2 Ostacoli all’attuazione nel 2003

Oltre al processo legislativo, ci sono anche altri problemi amministrativi e organizzativi che hanno rallentato il normale processo d’attuazione o istituzionalizzazione del nuovo sistema pensionistico russo. Nel suo discorso annuale al Parlamento del 16 maggio 2003, il Presidente Putin ha annunciato con orgoglio di aver compiuto i primi passi nella riforma del sistema pensionistico. La pensione media, che tre anni prima non raggiungeva il 70 per cento del reddito minimo di sussistenza, era praticamente arrivata al 100% nel 2002. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, il suo messaggio è stato smentito dai problemi emersi con le “lettere della felicità” e la selezione delle società di gestione.

 

2.2.1 Le “lettere della felicità”

Il decreto governativo n. 346 del 19 giugno 2003 (adottato ai sensi della legge sugli investimenti nel pilastro a capitalizzazione) affidava al PFR il compito di comunicare a tutti gli iscritti il saldo al 1° agosto 2003 del rispettivo conto di pensione gestito a capitalizzazione, invitando gli stessi a selezionare una società di gestione entro il termine del 15 ottobre 2003. L’invio di tali comunicazioni è stato trattato come un’attività ordinaria, affidabile ai funzionari e dipendenti del PFR, che ha un organico di oltre 100.000 persone, distribuite fra la sede centrale e le sedi regionali in tutto il paese. Ma tale ipotesi si è rivelata errata e nell’estate 2003 si è diffusa la notizia che migliaia di persone non avevano ricevuto alcuna comunicazione. Quest’ultima viene ora comunemente designata “lettera della felicità”, in quanto contiene informazioni sugli importi accumulati sui conti individuali presso il PFR.

Il 2 settembre, il Primo ministro Kasianov ha tenuto una riunione con i suoi deputati e principali ministri sul problema e si è deciso che il governo russo avrebbe discusso l’avanzamento della riforma delle pensioni solo dopo l’approvazione da parte del Gabinetto dei ministri di una serie di misure per accelerare l’invio delle comunicazioni. Il governo è stato obbligato a emendare l’art. 41 della legge sugli investimenti per il finanziamento del pilastro a capitalizzazione[10] e con decreto governativo n. 606 del 1° ottobre 2003, ha spostato i termini per l’invio delle comunicazioni e per la selezione della società di gestione, rispettivamente al 1° novembre e al 31 dicembre 2003.

 

2.2.2 Selezione delle società di gestione

Uno dei gravi problemi che ostacolano l’attuazione del nuovo sistema pensionistico è la selezione delle società di gestione. I fortunati che hanno già ricevuto la “lettera della felicità” dovevano scegliere una delle 55 società di gestione abilitate dal ministro delle Finanze[11] cui affidare la gestione delle proprie attività pensionistiche. Tale scelta è al cuore del nuovo sistema pensionistico a capitalizzazione.

Tale scelta andava comunicata al PFR entro la fine dell’anno. A fine novembre, tuttavia, secondo il rapporto di Vladimir Viiunitskii, consigliere del responsabile del PFR, il numero totale di risposte era di 45.000, ovvero solo lo 0,1 per cento degli interessati (Novie Izvestiia, 1° dicembre 2003). Secondo un altro rapporto, alla fine di dicembre tale numero era salito a 700.000, ovvero ancora solo il 2 per cento del totale. Perché un numero di risposte così basso? I rapporti puntano il dito non tanto sull’inefficienza del PFR, bensì sul basso livello d’interesse da parte degli assicurati o sulla totale mancanza d’informazioni circa le società di gestione.

Ciò ci porta a trarre una prima conclusione secondo cui molti russi non sanno ancora cosa siano le attività pensionistiche o la loro gestione e/o non hanno fiducia nelle istituzioni finanziarie o società di gestione. Oppure, ritengono che tali problemi non abbiano impatto sulla loro vita. Tale situazione è molto difficile per quanti sono impegnati nella creazione di un nuovo sistema pensionistico basato su ipotesi opposte.

     Secondo un rapporto pubblicato il 2 dicembre 2003 dall’istituto demoscopico VTsIOM, tre russi su quattro non capiscono la riforma delle pensioni (Summary of 2003, 2 dicembre 2003). Solo un giorno prima, Viiunitskii aveva ufficialmente sancito il fallimento della prima fase della riforma pensionistica in Russia  (Novie Izvestiia, 1° dicembre 2003).

 

2.3 Problemi delle riforme sociali e reazione politica nel 2004

2.3.1 Emendamenti alla legislazione sulla riforma delle pensioni

Il governo ha avviato diverse politiche, collegate alle riforme delle pensioni (o più esattamente al fallimento di tali riforme). Le scelte più gravi e controverse sono le seguenti:

1) Le coorti intermedie (i nati prima del 1967) sono state escluse dal piano di pensione a capitalizzazione obbligatorio. Ciò è stato presentato come un emendamento della legge sulle pensioni nell’aprile 2004. A tali coorti è stata riconosciuta la possibilità di partecipare ad un piano di accumulo volontario con un ulteriore contributo del 4 % della retribuzione. L’emendamento ha suscitato forti opposizioni fra i parlamentari, in quanto rischia di rendere più difficile la comprensione del nuovo sistema da parte della popolazione, inducendola a disinteressarsene  (www.rosbalt.ru , 8 giugno 2004)

2) La proposta di ridurre l’aliquota del contributo sociale unificato di circa l’8 % (dal 28 al 20 %) dall’inizio del 2005 ha sollevato gravi timori sul possibile calo di entrate per il PFR, con conseguente impatto negativo sulla riforma nel suo complesso.

3) Nella primavera del 2004, quasi in contemporanea con la riforma della struttura amministrativa del governo, è stata presentata una nuova ondata di riforme sociali sostenute dal Presidente. Ciò comprende una legge mirata a sostituire con compensazioni monetarie il capillare sistema di benefici sociali vigente nel Paese (trattasi della cosiddetta monetizzazione delle prestazioni di welfare).

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2005 e sostituisce con un compenso monetario diversi benefici in natura quali l’accesso gratuito ai trasporti pubblici, agevolazioni sui farmaci e altre sovvenzioni. A tal fine è stato necessario revocare 41 leggi e modificarne altre 155, smantellando così il sistema di benefici sociali introdotti nell’era sovietica a favore di milioni di pensionati, veterani di guerra, invalidi e lavoratori impegnati nella bonifica di Chernobyl.

Il progetto di legge è stato approvato dalla Duma in prima lettura il 2 luglio 2004. Tale decisione ha scatenato le ire d’invalidi e pensionati e centinaia di persone hanno espresso il loro malcontento, dando vita a scontri con la polizia alle porte della Duma.


stati uniti d’america

La privatizzazione della Social Security

 

Uno dei punti qualificanti del programma di governo annunciato dal Presidente George Bush, all’apertura del suo secondo mandato, è costituito dalla riforma della previdenza pubblica, gestita dal sistema della Sicurezza Sociale (Social Security System). Le linee guida della riforma sono state presentate, all’inizio del 2005, in due documenti pubblicati dalla Social Security Administration e dalla Casa Bianca.[12]

 

I documenti programmatici

L’attuale Sicurezza Sociale, come viene ricordato nei documenti esaminati, è nata nel 1935 e si caratterizza non soltanto come un sistema previdenziale (retirement), ma anche come un programma assicurativo per i lavoratori divenuti disabili (disability) e per i superstiti dei precedenti beneficiari (survivors). La modalità di calcolo dei benefici futuri (benefit formula), in vigore al momento, è stata stabilita nel 1977 ed è basata sui contributi versati dal lavoratore e dal suo datore di lavoro, calcolati in percentuale sul totale della retribuzione; esistono tuttavia dei meccanismi redistributivi, che tendono a garantire ai lavoratori con salari più bassi una percentuale maggiore sui versamenti effettuati, rispetto ai lavoratori con stipendi più alti. In ogni caso tali benefici, collegati all’aumento dei salari piuttosto che al tasso d’inflazione, stanno crescendo sensibilmente ed il sistema, sebbene le uscite resteranno inferiori alle entrate sino al 2018 ed il successivo ricorso al fondo di riserva esistente (trust fund) sarà possibile sino al 2042, necessita di interventi immediati, secondo il parere del Governo.

Vi sono infatti alcuni elementi demografici preoccupanti: l’allungamento della vita ed il conseguente invecchiamento medio della popolazione, nonché l’approssimarsi alla pensione, a partire dal 2008, della prima generazione di “baby boomers” che, seguita dalle altre, porterà in meno di 30 anni al raddoppio della popolazione anziana.

Le possibili soluzioni alla questione, prefigurate nei documenti della Casa Bianca e della Social Security Administration, sono di diverso tenore. Da una parte vi è chi propone una riduzione dell’ammontare dei benefici futuri, anche attraverso misure come il graduale innalzamento dell’età pensionabile; altri suggeriscono l’aumento del prelievo contributivo, in modo da continuare ad assicurare i benefici attuali. Ma entrambe le soluzioni non convincono l’amministrazione americana: costringere i lavoratori a restare in attività può avere conseguenze negative sulla loro salute e sulle spese sanitarie che ne deriverebbero, mentre un aumento del prelievo sui salari (payroll taxes)[13] è fortemente osteggiato da parte repubblicana, poiché si sostiene che avrebbe conseguenze negative immediate sulla crescita economica.

Fermo restando che:

a) il sistema della Sicurezza Sociale deve mantenere carattere progressivo, in modo da aiutare le fasce di lavoratori con gli stipendi più bassi,

b) per gli americani nati prima del 1950 non può essere fatto ora alcun cambiamento, e

c) le modifiche da apportare al sistema devono essere comunque graduali,

la proposta avanzata dal governo Bush è quella di favorire il passaggio volontario a dei piani pensione individuali per i lavoratori più giovani, mediante accantonamento di quote sempre maggiori dei contributi versati attualmente alla Social Security, che saranno investite in fondi pensione con diversa composizione di obbligazioni governative (bonds) e di azioni societarie (stocks). Un modello di programma, proposto ed illustrato nel documento della Casa Bianca, è quello dello Thrift Savings Plan (TSP), che gestisce attualmente la previdenza complementare per i dipendenti pubblici federali e per i membri del Congresso americano. L’attrattiva per i lavoratori sarebbe costituita da una ridotta percentuale per le spese di gestione dei fondi e dalla possibilità di ottenere rendimenti futuri sensibilmente più alti di quelli garantiti ora dalla previdenza pubblica, con minimizzazione dei rischi d’investimento.

 

Le reazioni

Mentre il Presidente Bush visitava diversi stati americani per sostenere la sua campagna di riforma, un confronto articolato è iniziato nel Congresso, con posizioni diverse anche all’interno dei due schieramenti, repubblicano e democratico, a conferma della complessa valenza politica dell’argomento.

Alcuni rappresentanti dello schieramento repubblicano, ad esempio, hanno cercato di raggiungere un compromesso per ottenere il necessario sostegno democratico al Senato, ed hanno proposto un aumento del prelievo contributivo sui salari più alti, in modo da sostenere i costi del passaggio al nuovo sistema e garantirne la progressività, oppure l’applicazione della riforma solo ai lavoratori under 45, con innalzamento di un anno dell’età pensionabile; i repubblicani più conservatori invece, sostenitori della riduzione dell’imposizione fiscale, hanno osteggiato ogni aumento del prelievo sui salari o sui redditi, ed hanno mostrato preferenza per lo spostamento della fonte di finanziamento della previdenza pubblica dalle trattenute in busta paga all’imposizione indiretta (value–added tax) oppure, in alternativa, hanno sostenuto l’uscita dei piani pensionistici individuali dalla Sicurezza Sociale tout court, per evitare che lo Stato vada ad investire in società private, alterando così i meccanismi della libera concorrenza e del mercato.

Anche all’interno dei sostenitori della privatizzazione della Sicurezza Sociale si formavano quindi due partiti: da un lato i fautori di una riforma radicale, favorevoli alla fuoriscita totale dal sistema di tutti i lavoratori al di sotto di un’età definita, con costituzione di conti pensionistici individuali “estratti” dalla Social Security (“carve-out accounts”), dall’altro lato, invece, i sostenitori di una riforma più morbida, con creazione di conti previdenziali integrativi (alimentati con un incremento del prelievo attuale sulle payroll taxes), in aggiunta ad una posizione di base assicurata ancora da Social Security (“add-on accounts”); in quest’ultimo caso, inoltre, sarebbero risparmiati i notevoli costi di transizione dal sistema attuale, necessari nella prima ipotesi.

 

Le proposte attuali

Nonostante il Presidente Bush si sia impegnato in prima persona per sostenere la riforma del sistema della Sicurezza Sociale americana, attuando una campagna d’informazione che lo ha portato a visitare 29 stati, a partire dal 3 febbraio (Montana e North Dakota) fino al 23 giugno 2005 (Maryland), i sondaggi effettuati periodicamente presso l’opinione pubblica hanno continuato ad attestare un’ampia e diffusa ostilità della popolazione nei confronti della privatizzazione del sistema previdenziale.

Alla fine del mese di giugno il Presidente ha quindi incaricato il senatore dello Utah, Bob Bennett, vicepresidente della Joint Economic Committee, di presentare un nuovo progetto di legge, in sostituzione delle proposte precedentemente presentate alla Camera dei Rappresentanti ed al Senato, e giacenti in fase di stallo.

Il senatore Bennett, al fine di tentare una mediazione con lo schieramento democratico, ha avanzato una proposta che comprende la presentazione di due bills distinti.

In particolare, considerando che la creazione dei “personal accounts” non può risolvere da sola i problemi di solvibilità della Social Security, ma al tempo stesso le esigenze future del sistema previdenziale non possono prescindere dall’incentivazione dei piani di risparmio individuali, Bennett intende avviare due iniziative, distinte ma collegate, in tema di “Solvency Legislation”, da un lato, e di “Carve In Accounts and Enhanced Retirement Savings Opportunity”, dall’altro lato.[14]

Il primo provvedimento, che affronta il problema della solvibilità futura del sistema della Sicurezza Sociale americana, è centrato su tre aspetti:

·        indicizzazione progressiva (progressive indexing), a partire dal 2012, per i nuovi pensionati, che non avranno più il loro trattamento di partenza calcolato, come ora, rivalutando le passate retribuzioni in base all’aumento medio dei salari. Tale sistema, più generoso, resterà in vigore per il 30 per cento dei pensionati più poveri (fascia inferiore), mentre il 30 per cento dei pensionati più ricchi avrà incrementi basati esclusivamente sul livello dei prezzi (fascia superiore); per tutti gli altri (fascia intermedia) verrà attuato un sistema misto di calcolo (“progressive blend”), con una quota del trattamento rivalutata in base all’aumento dei salari ed un’altra quota indicizzata secondo l’andamento dei prezzi al consumo.

·        indice di longevità ed accelerazione delle modifiche alla legislazione vigente sull’età pensionistica generale (longevity indexing and acceleration of present law normal retirement age changes), con anticipazione dell’elevazione dell’età pensionistica a partire dal 2012, invece che dal 2022, come previsto dalla legislazione vigente. L’elevazione da 66 a 67 anni avverrà con aumenti di due mesi ogni anno, in modo da raggiungere la nuova soglia alla fine del 2017.

·        protezione dei lavoratori disabili (protection of disabled workers), per i quali, al raggiungimento dell’età pensionabile, il calcolo del trattamento di partenza verrà in ogni caso eseguito secondo la formula più favorevole, con riguardo agli anni di disabilità in età lavorativa, mentre per gli anni di lavoro effettivo verrà applicato quanto previsto dalla “indicizzazione progressiva”.

 

Il secondo provvedimento, con il quale si vuole accrescere la sicurezza economica dei futuri pensionati, intende invece introdurre sia una nuova tipologia di conti individuali, i “Carve In Personal Accounts”, sia incentivare opzioni automatiche a favore di maggiori accantonamenti in piani pensionistici di natura aziendale.

In dettaglio i due punti fondamentali:

·        conti individuali “carve in (con un neologismo inteso a mediare rispetto all’ipotesi estrema dei sopra menzionati “carve out accounts”), che dovrebbero partire quattro anni dopo l’approvazione della legge. A seguito di decisione volontaria, il lavoratore sceglie di versare un contributo aggiuntivo, pari al 2% della propria remunerazione, in un conto individuale basato su uno Thrift Savings Plan (TSP), con modalità di investimento simili a quelle attualmente offerte ai dipendenti pubblici federali ed ai membri del Congresso americano; il vantaggio aggiuntivo sarebbe costituito dalla possibilità di spostare in tale conto un ulteriore 2% dei contributi che vengono già direttamente versati alla Social Security, quindi senza ulteriori aggravi per il lavoratore, che vedrebbe accresciute le potenzialità di rendimento del conto personale “carve in”.

·        conti aziendali “risparmia di più per domani” (save more tomorrow accounts), nei quali il lavoratore è inserito automaticamente, a meno di esercitare un’opzione di uscita (opt out). In tali piani pensione aziendali la contribuzione standard di partenza del lavoratore viene elevata dell’1% ogni anno, fino a raggiungere il livello massimo consentito; anche il datore di lavoro può partecipare a quest’incremento annuale, per la sua parte di versamenti, ottenendo in compenso altre agevolazioni.

 

Le proposte del senatore Bennett sono attualmente discusse, in modo informale, mediante consultazioni con diversi rappresentanti dei gruppi parlamentari democratico e repubblicano al Senato; l’intento è quello di ottenere un ampio sostegno ai bills, attraverso il supporto già in fase di presentazione (sponsorship) da parte di membri di entrambi gli schieramenti.

 



 

 

Dottrina


La previdenza complementare nel Regno Unito, di E. Limardo, p. 67-74

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]

 

 


Il sistema pensionistico tedesco alla luce della riforma del 2001, di E. Garau, p. 75-95

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]


La riforma del sistema pensionistico greco, di L. Spissu, p. 97-119

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]


Il sistema della previdenza complementare in Belgio, di O. Dessì, p. 121-145

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]


La previdenza sociale complementare in Francia, di P. Martin, p. 147-171

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]


La previdenza sociale complementare in Spagna, di S. Fernández Sánchez, p. 173-195

 

[testo non disponibile nella versione elettronica del dossier]

 



[1] Testo estratto e tradotto, con revisioni, da “Main features of the pension reform”, in Gender mainstreaming in the Finish pension reform 2005, a cura del Finnish Centre for Pensions, Working Paper 10, 2004, p. 7-10, disponibile all’indirizzo Internet http://www.etk.fi/Dynagen_attachments/Att20684/20684.pdf.

[2] Testo tradotto, con revisioni, da “Guide to the Pensions Act 2004”, a cura del Department for Work and Pensions delgoverno del Regno Unito, 2004, disponibile all’indirizzo Internet http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/penret/penreform/guidepensionsact04.pdf.

[3] Testo estratto e tradotto, con revisioni, da “Pension Reforms in Russia”, di SadayoshiOhtsu e Shinichiro Tabata, PIE Discussion Paper Series, Marzo 2005, p. 4-12, pubblicato all’indirizzo Internet http://www.ier.hit-u.ac.jp/pie/Japanese/discussionpaper/dp2004/dp262/text.pdf.

 

[4] Le nuove leggi sono: la legge federale n. 166 “sull’erogazione di pensioni statali nella Federazione russa” del 15 dicembre 2001, che disciplina le pensioni sociali finanziate da trasferimenti di bilancio, erogate ai cittadini che non hanno versato contributi sufficienti a percepire una pensione da lavoro, le pensioni alle vittime di disastri nucleari e causati dall’uomo, ai militari di leva e ai dipendenti dell’amministrazione pubblica; la legge federale n. 167 “sull’assicurazione previdenziale obbligatoria nella Federazione russa” del 15 dicembre 2001, che definisce i diritti e gli obblighi di contraenti, assicurati e assicuratori, le procedure di contribuzione all’assicurazione pensionistica obbligatoria e le aliquote applicate a seconda dell’età e occupazione dell’assicurato; la legge federale n. 173 “sulle pensioni da lavoro nella Federazione russa” del 17 dicembre 2001, che disciplina le condizioni e standard del diritto alla pensione da lavoro. Tale legge sostituisce e annulla la precedente legge n. 340, “sulle pensioni statali nella Federazione russa”, del 20 novembre 1990.

[5] [La unified social tax è costituita da contributi interamente a carico del datore di lavoro che finanziano l'assicurazione sociale, malattia e fondo pensione, calcolati sulla base della retribuzione lorda, con aliquota regressiva, NdT].

[6] Legge federale n. 198 “sulle modifiche alla legge tributaria della Federazione russa e a taluni atti legislativi della Federazione russa in materia di imposte e tasse”.

[7] Il governo russo ha emanato un “codice provvisorio” nel marzo 2002 che ordinava al PFR di gestire il pilastro a capitalizzazione della pensione da lavoro e di preservare il suo valore acquistando titoli di Stato.

[8] La vecchia legge era stata adottata il 7 maggio 1998 come legge federale n. 75.

[9] È interessante notare che, nell’ultimo capitolo del progetto di legge, si indica che la legge entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2002, con l’eccezione di alcuni articoli, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

[10] Legge federale n. 135 del 10 novembre 2003, “emendativa dell’articolo 41 della legge federale sull’investimento di risorse per il finanziamento del pilastro a capitalizzazione delle pensioni da lavoro nella Federazione russa”.

[11] Il ministro delle Finanze ha pubblicato i risultati della gara per la selezione delle società di gestione il 5 settembre 2003. Delle 59 partecipanti, 55 hanno vinto la gara.

[12] Si tratta, rispettivamente, di “The Future of Social Security”, pubblicato dalla Social Security Administration nel gennaio 2005 e consultabile all’indirizzo Internet http://www.ssa.gov/pubs/10055.pdf, e di Strengthening Social Security for the 21st Century”,  presentato dalla Casa Bianca il 2 febbraio 2005 e disponibile all’indirizzo Internet http://www.whitehouse.gov/infocus/social-security/200501/socialsecurity.pdf.

 

[13] Le payroll taxes comprendono, nel sistema tributario federale e statale degli USA, sia i prelievi fiscali riguardanti la tassazione generale sui redditi, sia i prelievi contributivi ed assicurativi destinati alla Social Security ed a finanziare i servizi sanitari erogati da Medicare; ai datori di lavoro spetta un’ulteriore quota, relativa alle assicurazioni contro la disoccupazione.

 

[14] I contenuti fondamentali delle iniziative in questione, ai quali si fa cenno nel testo, sono delineati nel seguente documento, disponibile all’interno del sito Internet del senatore Bennetthttp://bennett.senate.gov/press/documents/062205bennett_sossummary.pdf.