XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | D.Lgs. 124/2004 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro | ||||
Serie: | Esito dei pareri al Governo Numero: 3 | ||||
Data: | 18/11/04 | ||||
Abstract: | Premessa; testo a fronte tra lo schema di decreto, il decreto legislativo e le annotazioni relative ai pareri parlamentari; D.Lgs. 124/2004; iter parlamentare alla Camera e al Senato; normativa nazionale. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
ESITO DEI PARERI AL GOVERNO |
D.Lgs. 23/04/2004 n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
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n. 3 |
xiv legislatura 18 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Lavoro pubblico e privato
SIWEB
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File: LA0418
I N D I C E
§ L’esito dei pareri parlamentari
§ Il decreto legislativo n. 124/2004
§ Deliberazione di rilievi su atti del Governo
§ Deliberazione su atti del Governo
§ I Commissione Affari costituzionali
§ Sede consultiva su atti del Governo
§ XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
§ XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
§ XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
§ XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
§ XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
Normativa nazionale
§ Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ”Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” (art. 8)
Lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” (atto del Governo n. 336)[1], approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2004, è stato presentato alle Camere il 2 febbraio 2004 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge di delega (art. 8 della legge n. 30/2003[2]).
Lo schema di decreto è stato assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ed alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, previo esame in sede consultiva di talune Commissioni permanenti delle due Camere.
In particolare, al Senato è stato assegnato in sede consultiva alla:
1a Commissione (Affari Costituzionali), che si è espressa il 24 febbraio 2004 (parere con osservazioni favorevoli);
2a Commissione (Giustizia), che si è espressa il 26 febbraio 2004 (parere con osservazioni favorevoli con rilievo e condizione);
5a Commissione (Bilancio), che si è espressa il 26 febbraio 2004 (parere con osservazioni favorevoli e condizione);
Alla Camera dei deputati lo schema è stato assegnato in sede consultiva alla V Commissione (Bilancio), che ha espresso il proprio parere (favorevole con rilievi) il 2 marzo 2004.
Il parere della 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, favorevole con condizioni e osservazioni, è stato espresso nella seduta del 3 marzo 2004.
Il parere della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, favorevole con condizioni e osservazioni, è stato espresso il 3 marzo 2004
Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 aprile 2004, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2004, n. 110, ed è entrato in vigore il 27 maggio 2004.
Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge, in linea generale, che il Governo ha in gran parte recepito le indicazioni dei pareri parlamentari.
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Comm. Lavoro Camera |
Comm. Lavoro Senato |
Condizioni formulate |
23 |
4 |
Condizioni recepite |
19 |
4 |
% condizioni recepite |
83% |
100% |
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Osservazioni formulate |
2 |
33 |
Osservazioni recepite |
1 |
20 |
% osservazioni recepite |
50% |
61 |
Si rileva peraltro che alcune modifiche apportate al testo non sono riconducibili ai pareri delle Commissioni parlamentari (art. 1, comma 2; art. 4, comma 2; art. 12, comma 4). Tra di esse particolare rilievo assume l’introduzione di un ricorso nei confronti della diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12, comma 4).
Si ricorda in proposito che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, gli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, possono essere modificati dal Governo medesimo solo in accoglimento di rilievi contenuti nel parere parlamentare.[3]
Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 30/2003, dispone il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, con particolare riguardo soprattutto alla attività di prevenzione.
Il titolo I(articoli 1-6) prevede la riorganizzazione dell’attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tre diversi livelli di coordinamento:
L’articolo 6 prevede l’attribuzione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e, limitatamente alla vigilanza in materia previdenziale ed assistenziale, al personale degli enti previdenziali.
Il titolo II (articoli 7-12) prevede nuove competenze delle direzioni del lavoro e prevede disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva.
Mentre l’articolo 7 non innova in ordine ai compiti di vigilanza assegnati alle direzioni del lavoro, l’articolo 8 prevede nuove funzioni di consulenza, prevenzione e promozione nei confronti dei datori di lavoro finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa lavoristica e previdenziale.
L’articolo 9 introduce la possibilità di interpellare gli organi del Ministero del lavoro sull’applicazione delle normative.
L’articolo 10 prevede disposizioni volte a rafforzare il coordinamento dell’attività di vigilanza, quali l’istituzione di una banca dati, la possibilità di costituire gruppi di intervento straordinario a livello regionale e l’adozione di un modello unificato di verbale per la rilevazione degli illeciti.
Gli articoli 11 e 12 introducono i nuovi istituti della conciliazione monocratica e della diffida accertativa per crediti retributivi.
Il titolo III (articoli 13-15) detta una nuova disciplina dei poteri attribuiti al personale ispettivo in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare è previsto:
a) un potere di diffida in caso di illeciti amministrativi (art. 13);
b) un potere di prescrizione in caso di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda (art. 15)
c) un potere di impartire disposizioni per l’applicazione di norme che richiedono un apprezzamento discrezionale (art. 14).
Il titolo IV (articoli 16-17) introduce due nuove ipotesi di ricorso amministrativo:
1) ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni non concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, su cui decide il direttore della direzione regionale del lavoro (art. 16);
2) ricorso avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, su cui decide un comitato costituito ad hoc presso la Direzione regionale del lavoro (art. 17).
Il titolo V (articoli 18-20) prevede una norma in materia di formazione permanente del personale (art. 18) e prevede le disposizioni finali (abrogazioni ed invarianza degli oneri: artt. 19 e 20).
Schema di decreto “Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" |
Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" |
Annotazioni con riferimento ai pareri parlamentari |
Titolo I |
Capo I |
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Organizzazione |
Organizzazione |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali |
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali |
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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e promozione dell‘osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa la applicazione dei contratti collettivi di lavoro, e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell’interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all’articolo 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e di cui all’articolo 10 della legge n. 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei Prefetti in sede. |
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 1, si precisi che resta ferma la competenza della ASL in materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro |
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2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. |
Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive |
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive |
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1 Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata “Direzione Generale”. |
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale». |
Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del regolamento governativo con cui viene istituita un'apposita direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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2 La Direzione Generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l’attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l’esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata Direzione esercita, ai sensi del comma 1, un’attività di direzione e coordinamento. |
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento. |
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3 La Direzione Generale convoca, almeno quattro volte all’anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all’articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all‘elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza. |
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza. |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Commissione centrale di coordinamento dell‘attività di vigilanza |
Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza |
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1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l‘attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell’articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell‘attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici nonché le priorità degli interventi ispettivi. |
1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi. |
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2. La Commissione centrale di coordinamento dell‘attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o Sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal Direttore Generale della Direzione Generale, dal Direttore Generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore Generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante Generale della Guardia di Finanza; dal Direttore Generale della Agenzia delle Entrate; dal Coordinatore nazionale delle Aziende sanitarie locali; dal presidente della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati. |
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati. |
Condizione della Camera – non accolta all’articolo 3, comma 2, la composizione della Commissione centrale di coordinamento sia integrata con due rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni
La sostituzione delle parole «comma 4» con «comma 1» è una mera correzione tecnica del testo.
Condizione della Camera e osservazione del Senato – accolte: Camera: all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» Senato: all'articolo 3, comma 2, occorre rafforzare la rappresentanza delle parti sociali, portando da tre a quattro il numero dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro
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3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell‘attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle Direzioni Generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il Comandante del nucleo dei carabinieri presso l’ispettorato del lavoro . |
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. |
Osservazione del Senato – parzialmente accolta: all'articolo 3, comma 2, occorre integrare la composizione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
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4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell‘attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui al successivo articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza nei cui confronti la Direzione Generale, ai sensi dell’articolo 2, esercita un’attività di direzione e coordinamento. |
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento. |
Condizione della Camera e osservazione del Senato – accolte: Camera: all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «in materia di previdenza e assistenza obbligatoria» siano aggiunte le seguenti: «e in materia lavoristica» Senato: all'articolo 3, comma 4 si segnala l'opportunità di integrare la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti con il riferimento alla materia lavoristica, oltre a quella della previdenza ed assistenza obbligatoria, anche al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 |
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell‘attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Coordinamento regionale dell’ attività di vigilanza |
Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza |
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1. Le Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della Direzione Generale. |
1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. |
Condizioni della Camera e del Senato – accolte: Senato: con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza Camera: all'articolo 4, comma 1, si preveda che ogni tre mesi le Direzioni regionali del lavoro convocano, a fini consultivi, i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali
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2. Qualora si renda opportuno coordinare l’attività di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale, il Direttore della Direzione regionale del lavoro convoca la Commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza. |
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza. |
Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari |
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della Direzione regionale del lavoro, è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell’INPS; dal Direttore regionale dell’INAIL; dal Comandante regionale della Guardia di Finanza; dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati. |
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati. |
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 4, comma 3, sia integrata la composizione delle Commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
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4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l’emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della leggen. 448 del 1998, e successive modifiche. |
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri. |
Osservazione del Senato – parzialmente accolta: all'articolo 4, comma 3, occorre integrare la composizione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri Condizione della Camera – accolta: all'articolo 4, comma 5, si preveda che alle sedute della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza possa essere invitato il Comandante regionale dell'Arma dei carabinieri
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5. La Commissione regionale di coordinamento dell‘attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all’anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso, di seguito denominati “CLES”, di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla Direzione Generale ogni elemento di conoscenza utile all‘elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui comma 2 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3, o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
Modifiche di carattere tecnico |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Coordinamento provinciale dell’ attività di vigilanza |
Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza |
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1. La Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. |
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. |
Condizione del Senato – accolta: Senato: con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza
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2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l’attività di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, un rappresentante degli Uffici locali della Agenzia delle Entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della n. 448 del 1998, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla commissione centrale di cui all’articolo 3, indicazioni utili ai fini dell’orientamento dell’attività di vigilanza. |
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore. |
Osservazione del Senato – parzialmente accolta: all'articolo 5, comma 2, occorre integrare la composizione dei CLES con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri
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3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l’emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi. |
3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi. |
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4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio |
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Personale ispettivo |
Personale ispettivo |
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1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. |
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro. |
Condizione della Camera – non accolta: all'articolo 6, si preveda la possibilità, per i soggetti sottoposti ad ispezione, di farsi assistere da professionisti abilitati, anche ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, purché ciò non contrasti con la finalità dell'attività ispettiva
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2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. |
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. |
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3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito della attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria. |
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria. |
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Titolo II |
Capo II |
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Competenze delle direzioni del lavoro |
Competenze delle direzioni del lavoro |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Vigilanza |
Vigilanza |
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1. Il personale ispettivo ha compiti di: |
1. Il personale ispettivo ha compiti di: |
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a) vigilare sull‘esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; |
a)vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; |
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b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; |
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; |
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c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell’articolo 8. |
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8; |
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d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente; |
d)vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente; |
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e) esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; |
Soppressa. |
Condizioni della Camera e del Senato – accolte: Camera: all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera e), relativa alle funzioni di tutela e vigilanza esercitate dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti vigilati Senato: all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera e). La funzione di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti previdenziali non può essere svolta a livello delle singole unità territoriali di tali enti, venendo a incidere in caso contrario sull'autonomia operativa delle sedi, anche nei campi non strettamente connessi con la vigilanza ispettiva
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f) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; |
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; |
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g) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Prevenzione e promozione |
Prevenzione e promozione |
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1. Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di promozione e prevenzione nelle aziende, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. |
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2. |
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 8, comma 1, si precisi che le attività di promozione e prevenzione riguardano questioni di ordine generale, per evitare che sulla medesima questione si sovrappongano funzioni di consulenza e funzioni ispettive Osservazione del Senato – accolta: all’articolo 8, comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende) Osservazione del Senato – sostanzialmente accolta: all'articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole "il personale ispettivo", si dovrebbero aggiungere le seguenti: "non esercita le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e"
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2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa. |
2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa. |
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3. La Direzione Generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, aziende e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Osservazione del Senato – accolta: all’articolo 8, comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende)
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4. La Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della Direzione Generale. |
5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale. |
Osservazioni della Camera e del Senato – accolte: Camera: all'articolo 8, comma 5, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: «e 4», che estendono agli enti previdenziali il compito di fornire criteri di azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro Senato: all'articolo 8, al comma 5, il riferimento al comma 4 (che concerne un compito della direzione provinciale e non del personale di vigilanza) appare improprio e pertanto da sopprimere |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Diritto di interpello |
Diritto di interpello |
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1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici, possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. |
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale. |
Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 9, concernente il diritto d'interpello, sarebbe opportuno - anche alla luce delle competenze della direzione generale e dell'ambito della disciplina di delega - circoscrivere in maniera più precisa le materie che possono essere oggetto delle richieste di chiarimenti
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 9, sia aggiunto il seguente periodo: «Nelle materie di competenza degli enti previdenziali, i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata Direzione generale.»
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva |
Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva |
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1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, è istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti le aziende ispezionate, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo. |
1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. |
Osservazione del Senato e condizione della Camera – sostanzialmente accolte: Senato: all’articolo 10, al comma 1 e al comma 2, oltre che alle aziende, bisognerebbe far riferimento alle altre categorie rientranti nell'ambito del controllo Camera: all'articolo 10, commi 1 e 2, sostituire le parole «le aziende ispezionate» e «le aziende sottoposte ad ispezione» con le seguenti: «i soggetti ispezionati» e «i soggetti sottoposti ad ispezione»
Osservazione del Senato – non accolta (ma v. modifica all’art. 18, comma 1): all'articolo 10, al comma 1, laddove si parla della formazione permanente del personale ispettivo, si dovrebbe intendere ricompreso anche quello di vigilanza degli enti previdenziali
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» siano aggiunte le seguenti: «sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione»
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2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all‘attività di vigilanza in materia di lavoro, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, le aziende sottoposte a ispezione, immediatamente dopo le ispezioni stesse. |
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse. |
Condizione della Camera e osservazione del Senato – sostanzialmente accolte: Camera: all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «attività di vigilanza in materia di lavoro», aggiungere le seguenti: «e legislazione sociale»; Senato: all’articolo, sembra opportuno che il comma 2 faccia riferimento anche all'attività di vigilanza in materia di legislazione sociale (oltre che a quella in materia di lavoro)
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3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell‘attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d’intesa con le Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL e con il Comando del nucleo dei carabinieri presso l’ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della Direzione Generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. |
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. |
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4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la Direzione Generale, ai sensi dell’articolo 2, esercita un’attività di direzione e coordinamento. |
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento. |
Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 10, comma 4, si suggerisce di demandare ad una circolare ministeriale (anziché ad un decreto ministeriale) l'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti |
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. |
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. |
Osservazione del Senato – non accolta: all’articolo 10, al comma 5, che specifica che i verbali di accertamento sono redatti dal personale ispettivo, si dovrebbe chiarire se si intende ricompreso, come sembrerebbe opportuno, anche il personale di vigilanza degli enti previdenziali |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Conciliazione monocratica |
Conciliazione monocratica |
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1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano profili di tutela di diritti disponibili dei lavoratori, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. |
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. |
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 11, comma 1, le parole : «profili di tutela dei diritti disponibili dei lavoratori» siano sostituite dalle seguenti: «profili per una soluzione conciliativa delle controversie dei lavoratori» Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 11, comma 1, si propone di inserire dopo la parola "richieste" l'aggettivo "circostanziato" e, sempre allo stesso comma, dopo la parola "profili" l'aggettivo "specifici" |
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. |
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. |
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3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti si riconosce piena efficacia, secondo quanto previsto dall’articolo 2113, comma 4, del codice civile. |
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. |
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.» |
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. |
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione. |
Osservazione del Senato – non accolta: essendo la conciliazione monocratica possibile solo in relazione a diritti disponibili appare improprio il riferimento (nell'articolo 11, comma 4) ai contributi previdenziali e assicurativi, configurandosi questi ultimi come diritti indisponibili Condizione della Camera – accolta per la prima parte (identica alla condizione del Senato): all'articolo 11, comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti interessati la relativa documentazione. In caso di omesso versamento, entro trenta giorni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle somme dovute al lavoratore, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. Per le somme dovute al lavoratore, le parti possono convenire un termine più ampio.» Condizione del Senato – accolta: all'articolo 11, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione." Gli Enti previdenziali, al fine di procedere alla riscossione dei premi e contributi agli stessi dovuti, devono essere informati circa i contenuti degli atti di conciliazione. Conseguentemente è opportuna la riformulazione del comma 4 come indicato
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5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. |
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. |
Condizione della Camera e osservazione del Senato – sostanzialmente non accolte: Camera: all’articolo 11, al comma 5, dopo le parole «Nelle ipotesi di mancato accordo» siano aggiunte le seguenti: «, attestato da apposito verbale» Senato: all’articolo 11, occorerebbe definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo
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6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti di cui al comma 1. In tal caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l’ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell’attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L’attivazione della procedura interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sino alla conclusione della procedimento conciliativo. |
6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo. |
Modifica di carattere formale
Osservazione del Senato – parzialmente accolta: con riferimento all'effetto interruttivo di cui al comma 6 dell'articolo 11, occorrerebbe chiarire se il termine iniziale decorra dalla data di adozione dell'atto di convocazione ovvero da quella della relativa notifica o comunicazione |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Diffida accertativa per crediti retributivi |
Diffida accertativa per crediti patrimoniali |
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1. Qualora nell’ambito della attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. |
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. |
Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 12, il comma 1 prevede che, nei casi in cui dall'attività di vigilanza emergano crediti retributivi, il personale ispettivo (delle direzioni del lavoro) diffidi il datore di lavoro a corrispondere le somme: nell'articolato andrebbe chiarito se la normativa in esame si applichi solo agli obblighi che trovino fondamento nei contratti collettivi ovvero anche agli emolumenti previsti (in via autonoma e aggiuntiva) dai contratti individuali. Occorrerebbe, inoltre, modificare la terminologia adoperata "crediti retributivi", "datore", in modo da esplicitare che la disciplina riguardi anche i lavoratori non subordinati |
2. Entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia ed il verbale sottoscritto dalle parti , produce gli effetti previsti dall’articolo 2113, comma 4, del codice civile. |
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. |
Osservazione del Senato – accolta: all'articolo 12, comma 2, si propone di sostituire le parole "15 giorni" con le altre: "30 giorni"
Condizione della Camera – accolta: all'articolo 12, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.»
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3. Decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il provvedimento di diffida di cui al comma 1, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. |
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. |
Condizione della Camera – accolta: all’articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «Decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione» con le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2»; inoltre, dopo le parole: «in caso di mancato raggiungimento dell'accordo» aggiungere le parole: «, attestato da apposito verbale»; Osservazione del Senato – accolta: all’articolo 12, al comma 3, si propone di definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo e di subordinare, in ogni caso, l'efficacia esecutiva della diffida ad un apposito provvedimento del titolare della direzione
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4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida. |
Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari |
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Titolo III |
Capo III |
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Poteri del personale ispettivo delle Direzioni del lavoro |
Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro |
Condizione della Camera (conseguenza della condizione riferita all’art. 13, accolta) – non accolta: nella rubrica del titolo III, siano soppresse le parole: «delle Direzioni del lavoro» |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Diffida |
Diffida |
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1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. |
1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. |
Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 13, potrebbe essere opportuno specificare che il comma 1 fa riferimento alle sole norme attinenti all'ambito di competenza delle attività ispettive in esame; ai commi 1 e 2, si dovrebbe inoltre integrare il riferimento al datore di lavoro in modo da includere anche i rapporti di lavori diversi dalla subordinazione |
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. |
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. |
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3. La diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14, della legge n. 689 del 1981, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1. |
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1. |
Osservazione del Senato – accolta: all’articolo 13, al comma 3, in riferimento alla diffida, si dovrebbe precisare da quando decorra l'effetto interruttivo, cioè, se dall'adozione della diffida o dalla sua notifica o comunicazione |
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4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate. |
Condizioni della Camera e del Senato – accolte: Camera: all'articolo 13, sia aggiunto il seguente comma: «Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso - limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale - anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate». Senato: all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza obbligatoria." Si ritiene infatti necessario assicurare che l'attività ispettiva si svolga secondo parametri certi ed omogenei, in modo tale da evitare disparità di trattamento per le aziende, e, in particolare, di garantire l'uniformità e la coerenza del regime sanzionatorio |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Disposizioni del personale ispettivo |
Disposizioni del personale ispettivo |
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1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell‘applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. |
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. |
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2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. |
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione. |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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Prescrizione obbligatoria |
Prescrizione obbligatoria |
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1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 dello stesso decreto. |
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto. |
Osservazione del Senato – non accolta: all’articolo 15, si dovrebbe valutare l'esigenza di definire una disciplina transitoria per i profili procedurali
Osservazione del Senato –accolta: all'articolo 15, al comma 1, sembrerebbe opportuno richiamare anche il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 758 il quale specifica che la disciplina sulla prescrizione è sostitutiva delle norme vigenti in tema di diffida e di disposizione;
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2. L’articolo 22 del decreto legislativo n. 758 del 1994 trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1. |
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1. |
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all‘ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. |
Soppresso. |
Modifica riconducibile alla condizione espressa nel parere della Commissione giustizia del Senato |
4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione. |
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione. |
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Titolo IV |
Capo IV |
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Ricorsi amministrativi |
Ricorsi amministrativi |
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
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Ricorso alla Direzione regionale del lavoro |
Ricorso alla direzione regionale del lavoro |
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1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 18 della legge n 689 del 1981, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell’ articolo 17. |
1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17. |
Condizioni della Camera e osservazione del Senato – accolte: Camera: all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n 689 del 1981», aggiungere le seguenti: «dalla Direzione provinciale del lavoro» e dopo le parole: «salvo che si contesti la» siano aggiunte le seguenti: «sussistenza o la» Senato: all'articolo 16 occorrerebbe precisare che il ricorso in esame concerne le sole violazioni attinenti alle materia del lavoro e della legislazione sociale, e, in particolare, all'ambito di competenza del personale ispettivo delle direzioni del lavoro; all'articolo 16, comma 1, prima delle parola "la qualificazione" occorre inserire le altre: "la sussistenza o", al fine di coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2 dell'articolo 17. |
2. Il ricorso va inoltrato alla Direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. |
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. |
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3. Il termine di cui all’articolo 22 della legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione. |
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione. |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro |
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro |
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1. Presso la Direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. |
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2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. |
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. |
Osservazione del Senato – accolta: all'articolo 17 non si attribuisce al comitato regionale la facoltà, su richiesta del ricorrente, di sospendere l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, facoltà invece prevista dall'articolo 16, comma 2, in relazione ai ricorsi ivi disciplinati. Occorrerebbe valutare l'opportunità di coordinare le due disposizioni |
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge n. 689 del 1981 ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali |
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. |
Osservazione del Senato – sostanzialmente accolta: Appare necessario che la possibilità del ricorso giurisdizionale in opposizione, specificata dal comma 3 dell'articolo 16, sia esplicitata anche nel successivo articolo 17 |
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Titolo V |
Capo V |
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Disposizioni finali |
Disposizioni finali |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Risorse umane, finanziare e strumentali |
Risorse umane, finanziare e strumentali |
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1. L’idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati al personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l’altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La Direzione Generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente. |
1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente. |
Osservazione del Senato – parzialmente accolta: all'articolo 18, occorrerebbe chiarire se il riferimento sia solo al personale ispettivo del ministero e, in tal caso, valutare la possibilità di integrare la disposizione prevedendo anche percorsi formativi specifici per gli ispettori degli enti, con riferimento alle loro competenze |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
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Abrogazioni |
Abrogazioni |
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1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute. |
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute. |
Condizione della Camera – non accolta: sia soppresso l'articolo 19 Osservazione del Senato – non accolta: all'articolo 19, è indispensabile, ai fini della certezza della norma, elencare puntualmente le disposizioni abrogate |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
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Invarianza degli oneri e disposizione finale |
Invarianza degli oneri e disposizione finale |
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1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato. |
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Osservazione della Camera – non accolta: si valuti l'opportunità di inserire una disciplina transitoria. |
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Organizzazione
Articolo 1
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.
Articolo 3
Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza
1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo 4
Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza
1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo 5
Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo 6
Personale ispettivo
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
Capo II
Competenze delle direzioni del lavoro
Articolo 7
Vigilanza
1. Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 8
Prevenzione e promozione
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.
Articolo 9
Diritto di interpello
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.
Articolo 10
Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva
1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Articolo 11
Conciliazione monocratica
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
Articolo 12
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.
Capo III
Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro
Articolo 13
Diffida
1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
Articolo 14
Disposizioni del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
Articolo 15
Prescrizione obbligatoria
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Capo IV
Ricorsi amministrativi
Articolo 16
Ricorso alla direzione regionale del lavoro
1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
Articolo 17
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 18
Risorse umane, finanziare e strumentali
1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente.
Articolo 19
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
Articolo 20
Invarianza degli oneri e disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Iter parlamentare
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.
La seduta comincia alle 9.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Atto n. 336.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega di cui all'articolo 8 della legge n. 30/2003 e che, in conformità con quanto disposto dal comma 6 del richiamato articolo 8, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Illustrando il provvedimento per i profili di competenza della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 2, comma 1, riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro della direzione generale per il coordinamento delle attività ispettive, segnala che appaiono necessari ulteriori chiarimenti in ordine alle misure organizzative che consentiranno di provvedere all'istituzione della nuova direzione senza determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Ricorda che gli articoli 3 comma 5, 4 comma 5, 5 comma 4 e 17 comma 1 prevedono che al funzionamento della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza (articolo 3, comma 5), della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza (articolo 4, comma 5), delle Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro (articolo 5, comma 4), del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17, comma 1) si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. Riguardo alle citate norme, rileva che la clausola finanziaria richiamata presenta alcuni profili problematici dal punto di vista sia sostanziale che formale. Dal punto di vista sostanziale, osserva che, dal tenore letterale della disposizione, non si evince chiaramente se si prospetti o meno l'emersione di nuovi o maggiori oneri e che, circa l'utilizzo delle risorse stanziate a legislazione vigente, appare necessario un chiarimento da parte del Governo sulla consistenza di tali risorse e la relativa allocazione nell'ambito del bilancio dello Stato. Dal punto di vista formale, evidenzia che il richiamo alle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio a fini di copertura di oneri, ancorché eventuali, non sembra conforme alle previsioni del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.
Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, fa presente che la relazione tecnica è pervenuta nella giornata del 24 febbraio 2004 e, pertanto, richiede un rinvio dell'esame al fine di poter fornire i necessari rilievi sulla valutazione del provvedimento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, tenuto conto delle osservazioni del Governo, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire l'acquisizione della relazione tecnica del Governo.
La seduta termina alle 10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 26 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 9.35.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2004.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, chiede se il rappresentante del Governo è in grado di fornire i chiarimenti sollecitati nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimenti, ricorda che l'istituzione della direzione generale, prevista dall'articolo 2, non comporta oneri aggiuntivi in quanto la stessa avviene mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già esistenti presso l'amministrazione, come indicato nella relazione tecnica.
Sottolinea poi che all'attività delle Commissioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prevede l'istituzione, si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, tanto più che le disposizioni richiamate prevedono esplicitamente che ai relativi componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Con riferimento poi all'articolo 6, comma 2, segnala che esso non comporta oneri in quanto si limita ad attribuire funzioni di polizia giudiziaria, peraltro già esercitate dal personale in questione, circoscritte alle competenze ed al servizio svolto dal personale stesso e non a conferire una qualifica, che comporterebbe un diverso trattamento economico.
In relazione agli articoli 9 e10, fa presente che le attività di trasmissione telematica, nonché quelle di formazione ed aggiornamento del personale, rientrano nell'ambito delle ordinarie attività dell'amministrazione, ai cui oneri si provvede con le risorse esistenti negli appositi capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con analoghe modalità di copertura si provvede all'attivazione della banca dati, come peraltro specificato nella relazione tecnica.
In merito alla richiesta di chiarimenti sui possibili effetti finanziari connessi alla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 11, rileva che la suddetta procedura attiene alla possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva nel solo caso in cui, nelle richiesta di intervento, emergano profili di tutela di diritti disponibili e che la stessa non determina adempimenti amministrativi aggiuntivi comportanti nuovi o maggiori oneri. Precisa, inoltre, che il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme concordate avviene secondo le norme vigenti e quindi nel rispetto dei minimali previsti. Tutto ciò, peraltro, a fronte di una prassi consolidata in virtù della quale, attualmente, le somme oggetto della conciliazione hanno natura indennitaria e non sono sottoposte a contribuzione.
In merito ai chiarimenti richiesti circa la ridefinizione dell'istituto di diffida previsto dall'articolo 13, con possibilità di ammissione al pagamento della sanzione minima, segnala che i parametri, adottati per la dimostrazione della neutralità finanziaria della disposizione, tengono conto delle diverse tipologie di entrate riferibili alla proposta normativa innovata rispetto all'ordinamento vigente. In particolare, l'ipotesi di aumento della riscuotibilità dall'attuale 25 per cento al 60 per cento è limitata al totale delle richieste con ingiunzione ed è da ritenersi congrua ove si consideri che, per effetto della modifica normativa, saranno applicate sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
Ricorda, infine, che l'istituzione del Comitato regionale di cui all'articolo 17, non comporta oneri aggiuntivi in quanto lo stesso risulta insediato presso il Ministero, e al suo funzionamento si può provvedere con le risorse previste in bilancio per tutti gli organi collegiali istituiti preso l'amministrazione. Peraltro, per i componenti del Comitato, non viene previsto alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione, come indicato in relazione tecnica.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per gli elementi di chiarimento forniti i quali richiedono, comunque, un attento approfondimento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 2 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
La seduta comincia alle 15.25
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2004.
Marino ZORZATO (FI), presidente e relatore, ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso della seduta del 26 febbraio 2004, aveva fornito i chiarimenti richiesti dal Comitato. Anche alla luce di tali elementi, propone di formulare la seguente proposta di relazione:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alla neutralità finanziaria delle relative disposizioni;
considerata l'esigenza di introdurre, nel testo del provvedimento, una esplicita clausola di invarianza degli effetti finanziari per la finanza pubblica e non soltanto per il bilancio dello Stato;
tenuto conto che la previsione, recata in alcune delle disposizioni del provvedimento stesso, in base alle quali ad esse si provvederebbe con «le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio» non appare adeguata allo scopo;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
agli articoli 2, comma 1; 3, comma 5; 4, comma 5; 5, comma 4; 10 e 17, comma 1, si introduca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che le relative disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La Commissione approva la proposta.
La seduta termina alle 15.30.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame concluda l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 30 del 2003.
Più precisamente, lo schema in esame attua l'articolo 8 della legge n. 30 del 2003, che concerne il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l'ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Tra le novità contenute nel provvedimento c'è la possibilità per le associazioni di categoria e gli ordini professionali di ricorrere all'istituto dell'interpello per rivolgere quesiti al Ministero del lavoro sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Rileva quindi che il titolo I (articoli 1-6) prevede la riorganizzazione dell'attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tre diversi livelli di coordinamento: a livello centrale, il coordinamento è affidato al Ministero del lavoro (articolo 1), in particolare ad una direzione generale di nuova istituzione (articolo 2) e ad una Commissione centrale anch'essa di nuova istituzione (articolo 3); a livello regionale, il coordinamento è affidato alle Direzioni regionali del lavoro e ad una Commissione regionale di nuova istituzione (articolo 4); a livello provinciale, il coordinamento è affidato alle Direzioni provinciali del lavoro e ai CLES - Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (articolo 5).
L'articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione, nominata dal ministro del lavoro, è composta dallo ministro stesso o da un sottosegretario delegato, che la presiede, dal direttore generale della direzione generale, dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, dal coordinatore nazionale delle Asl, dal presidente del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i direttori degli altri enti previdenziali, i direttori generali di altri ministeri, gli altri componenti del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare ed il Comandante del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. L'articolo 6 prevede l'attribuzione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e, limitatamente alla vigilanza in materia previdenziale ed assistenziale, al personale degli enti previdenziali.
Il titolo II (articoli 7-12) prevede nuove competenze delle direzioni del lavoro e prevede disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva. Mentre l'articolo 7 non innova in ordine ai compiti di vigilanza assegnati alle direzioni del lavoro, l'articolo 8 prevede nuove funzioni di consulenza, prevenzione e promozione nelle aziende finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa lavoristica e previdenziale. L'articolo 9 prevede la facoltà, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alle direzioni provinciali del lavoro, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La rubrica definisce tale facoltà diritto di interpello. In materia fiscale il diritto di interpello consente al contribuente di conoscere anticipatamente le conseguenze fiscali di determinate operazioni che intende porre in essere. Ad esso corrisponde l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di rispondere al quesito del contribuente entro un determinato lasso di tempo e di attenersi alle indicazioni fornite nella risposta. Nel caso in esame, il testo non individua le conseguenze dell'esercizio del potere di interpello.
L'articolo 10 prevede disposizioni volte a rafforzare il coordinamento dell'attività di vigilanza, quali la possibilità di costituire gruppi di intervento straordinario a livello regionale e l'adozione di un modello unificato di verbale per la rilevazione degli illeciti. Particolare rilievo assume la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una banca dati telematica, allo scopo di raccogliere le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulle materie oggetto di aggiornamento e formazione permanente del personale ispettivo. Tale banca dati, rappresenta una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il cui accesso è riservato ai soli organi abilitati alla vigilanza ai sensi del provvedimento in esame.
L'articolo 11 introduce il nuovo istituto della conciliazione monocratica affidata alla Direzione provinciale del lavoro, tramite un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva. Tale tentativo di conciliazione può avere ad oggetto solo diritti disponibili e può essere avviato dalla Direzione provinciale sia in caso richieste di intervento ispettivo (comma 1) sia in caso in cui sia già in corso l'attività di vigilanza (comma 4). In caso di accordo il verbale sottoscritto dalle parti acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. La disposizione in esame infatti non appare chiara laddove, da un parte, fa riferimento ai soli diritti disponibili, dall'altra, richiama l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Osserva che occorrerebbe chiarire se la conciliazione possa avere ad oggetto anche i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi, di cui all'articolo 2113. Va tenuto presente che la relazione tecnica fa riferimento ai soli «diritti disponibili, esclusivamente di natura retributiva (quali il pagamento della retribuzione, dello straordinario, di indennità contrattuali)». Non appare neanche chiara la «piena efficacia» del verbale sottoscritto in sede di conciliazione cui fa riferimento il comma 3. Secondo la relazione illustrativa tale verbale avrebbe efficacia di titolo esecutivo, ma appare opportuno chiarirlo all'interno dell'articolato. L'estinzione del procedimento ispettivo, ai sensi del comma 4, avviene a seguito del pagamento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, determinati in sede conciliativa e al pagamento delle somme dovute al lavoratore.
L'articolo 12 introduce il nuovo istituto della diffida accertativa per crediti retributivi. In particolare, si prevede che, qualora nel corso dell'attività ispettiva emergano inosservanze in merito alla disciplina contrattuale, dalle quali scaturiscano crediti retributivi per il lavoratore, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (comma 1). Dopo un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, promosso dal datore di lavoro (segnala che per la conclusione di tale procedura non è previsto un termine), ove si pervenga ad un accordo, la diffida perde efficacia ed il verbale sottoscritto dalle parti produce gli effetti di cui al già citato articolo 2113, quarto comma, del codice civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (comma 3).
Il titolo III (articoli 13-15) detta una nuova disciplina dei poteri attribuiti al personale ispettivo in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare è previsto: un potere di diffida in caso di illeciti amministrativi (articolo 13); un potere di prescrizione di contravvenzioni, consistenti - nei casi previsti dalla legge - nella pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero nella sola ammenda (articolo 15); un potere di impartire disposizioni per l'applicazione di norme che richiedono un apprezzamento discrezionale (articolo 14).
Il titolo IV (articoli 16-17) introduce due nuove ipotesi di ricorso amministrativo: ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni non concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, su cui decide il direttore della direzione regionale del lavoro (articolo 16); ricorso avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, su cui decide un comitato costituito ad hoc presso la direzione regionale del lavoro (articolo 17). Il titolo V (articoli 18-20) prevede una norma in materia di formazione permanente del personale (articolo 18) e prevede le disposizioni finali (abrogazioni ed invarianza degli oneri: articoli 19 e 20).
Sottolinea infine come uno dei nodi problematici da approfondire sia rappresentato dalle previsioni dell'articolo 4, in materia di coordinamento regionale dell'attività di vigilanza, dovendosi valutare se il coordinamento da parte delle direzioni regionali del lavoro dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale debba avvenire, «sentiti i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali», secondo quanto prevede il testo in esame, od invece «d'intesa» con i medesimi soggetti. Ritiene opportuno che in proposito si pronunci un rappresentante del Governo, di cui sollecita la presenza in Commissione nella seduta di domani.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivisa l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per l'esame dello schema di decreto legislativo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 15.30.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come il relatore abbia richiesto il pronunciamento di un rappresentante del Governo con particolare riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara che il Governo, con riferimento alla questione sollevata sull'articolo 4, ritiene preferibile che, in materia di coordinamento regionale dell'attività di vigilanza, lo stesso sia affidato alle direzioni regionali del lavoro «sentiti», e non di intesa con, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
Precisa quindi, con riferimento all'articolo 8, come obiettivo dello schema in esame sia favorire, oltre che il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e di repressione, anche una più significativa attività di promozione e prevenzione.
Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea come sia inopportuno e senza precedenti l'affidamento di funzioni di promozione e prevenzione a personale ispettivo. Invita inoltre il Governo a fornire chiarimenti in ordine alle ragioni per cui, all'articolo 9, il diritto di interpello viene riconosciuto alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, ma non ai singoli lavoratori. Infine, con riferimento all'articolo 8, comma 4, ritiene che la norma di delega non contenga previsioni che consentano alle direzioni provinciali del lavoro di indicare i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro.
Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia, con riferimento alle norme sulla conciliazione tra aziende e uffici ispettivi, come debba tenersi presente anche l'esigenza del rispetto dei diritti indisponibili dei lavoratori. Sottolinea inoltre come la razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti di previdenza, debba essere ispirata alla norma di delega con riferimento alla previsione dei livelli di vigilanza centrale, regionale e provinciale. Rileva infine come sussista il rischio di conflitti di competenza tra ispettori del lavoro ed ASL nell'ambito del coordinamento delle attività di vigilanza, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sottolinea, con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, come sia necessario modificare la formula di abrogazione implicita delle norme incompatibili rendendo esplicite le norme abrogate.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 26 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 15.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Taglialatela, non sarà presente alla seduta odierna.
Emilio DELBONO (MARGH-U) evidenzia l'esigenza che i relatori siano sempre presenti nelle sedute in cui viene esaminato il provvedimento loro assegnato, per ragioni di serietà e correttezza.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che il deputato Taglialatela non potrà partecipare - per ragioni inerenti all'incarico di deputato - alle prossime sedute in cui verrà esaminato lo schema di decreto legislativo; sostituirà pertanto personalmente il relatore nella seduta odierna, mentre in seguito il relatore sarà sostituito dal deputato Campa.
Emerenzio BARBIERI (UDC) invita il relatore a tenere presenti i rilievi formulati dai rappresentanti degli enti previdenziali nel corso dell'audizione informale dello scorso 24 febbraio.
Evidenzia in particolare l'esigenza di approfondire le questioni poste dall'articolo 7, lettera e), dalla disciplina del diritto di interpello e dalle abrogazioni implicite previste all'articolo 19.
Carmen MOTTA (DS-U) rileva, con riferimento all'articolo 2, che il criterio di delega prevede che la nuova direzione generale svolga funzioni di direzione e coordinamento solo nei confronti della strutture periferiche del Ministero del lavoro e non degli enti previdenziali. La lettera g) riconosce peraltro la direzione ed il coordinamento operativo di tutti gli organi di vigilanza, compresi gli enti previdenziali, alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, in base alle direttive adottate dalla direzione generale. Ritiene sia necessario evitare contraddizioni in tale ambito.
Rileva altresì, con riferimento all'articolo 8, che uno dei compiti affidati alla direzione provinciale del lavoro è uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro: sottolinea in proposito che la materia della certificazione dei rapporti di lavoro non è esplicitamente compresa nell'ambito della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 30 del 2003; la certificazione è stata introdotta nell'ordinamento in attuazione di un'altra delega, prevista all'articolo 5 della medesima legge n. 30 del 2003. Evidenzia pertanto come occorra un corretto coordinamento delle norme sulla materia.
Sottolinea infine come occorra porre particolare attenzione alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle relative competenze delle ASL.
Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene necessario apportare alcune modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, valutando in primo luogo l'esigenza di evitare evidenti contraddizioni nella composizione delle commissioni regionali e provinciali, come quella relativa alla presenza o meno di appartenenti all'Arma dei carabinieri. Evidenzia altresì come non sia prevista la presenza di rappresentanti delle ASL a livello provinciale, ambito territoriale in cui invece le ASL normalmente operano. Sottolinea quindi come sia necessario rispettare le competenze delle regioni, sancite a livello costituzionale, anche in materia di indirizzo e definizione degli obiettivi strategici. Rileva poi come occorra definire una scelta precisa in ordine ai soggetti che devono fornire i criteri per la certificazione dei rapporti di lavoro. In ordine all'articolo 8, sottolinea come vada attentamente valutata la possibilità di improprie attività di consulenza da parte degli ispettori del lavoro. Sul diritto di interpello, disciplinato all'articolo 9, ritiene opportuno che i quesiti sull'applicazione delle normative possano essere inoltrati direttamente agli enti previdenziali, senza il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, anche da parte dei singoli datori di lavoro e non soltanto delle associazioni di categoria.
Ritiene altresì necessario un approfondimento in ordine alle competenze dei CLES (Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso) ed ai loro rapporti, a livello territoriale, con le direzioni provinciali e regionali del lavoro. Invita infine la maggioranza a mostrare disponibilità a valutare ed accogliere i rilievi critici dell'opposizione.
Emerenzio BARBIERI (UDC) invita il presidente a consentire un termine più ampio per la presentazione delle proposte di parere.
Cesare CAMPA (FI) condivide la richiesta del deputato Barbieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, giudica opportuno un costruttivo impegno della Commissione per valutare l'opportunità di utili modifiche del provvedimento in esame, volte a migliorare le funzioni ispettive nelle materie previdenziali e del lavoro, garantendo un efficace coordinamento centrale senza peraltro ledere l'autonomia degli enti previdenziali. Ribadita l'esigenza di modificare la formula di abrogazione implicita dell'articolo 19, che comporta rischi di vaghezza della norme, manifesta perplessità in ordine all'articolo 8, con riferimento alla possibile commistione tra funzioni pubbliche di ispezione e funzioni private di consulenza. Sottolineata l'esigenza di evitare il prodursi di oneri finanziari a seguito delle norme in esame, evidenzia come il diritto di interpello non possa essere eccessivamente ampliato, con il rischio di bloccare gli uffici chiamati a fornire le relative risposte. Quanto alla configurazione dei rapporti di lavoro, sottolinea come debba porsi attenzione alla tutela dei diritti irrinunciabili dei lavoratori.
Ritiene infine opportuno rinviare il termine per la presentazione della proposta di parere a mercoledì 4 marzo, alle 12, evidenziando peraltro come, per ulteriori rinvii, dovrebbe esservi l'accordo del Governo.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI sottolinea come, sul piano generale, il provvedimento in esame sia finalizzato a rafforzare le funzioni ispettive nelle materie previdenziali e del lavoro, in primo luogo attraverso la creazione di un apposito nuova direzione generale del Ministero del lavoro; sottolinea peraltro come le relative funzioni pubbliche debbano collocarsi in equilibrio con l'autonomia degli enti previdenziali. Segnala quindi l'esigenza di un opportuno coordinamento, per evitare una sovrapposizione di interventi ispettivi che risulterebbero eccessivamente onerosi per le aziende.
Chiarita pertanto la finalità del provvedimento di riorganizzazione, riqualificazione e coordinamento, il Governo si dichiara disponibile a recepire le proposte migliorative che vadano in tale direzione. Sottolinea quindi, con riferimento all'articolo 8, l'opportunità di prevedere più efficaci funzioni di promozione e prevenzione, di cui possono valutarsi le modalità. Sul piano della certificazione, ritiene utile l'indicazione di standard di riferimento. Giudica quindi opportuno il coinvolgimento delle ASL, oltre che sul piano regionale, anche su quello nazionale: sottolinea in proposito come la comunicazione tra una pluralità di soggetti, attraverso le moderne tecniche telematiche, possa consentire una maggiore efficacia dei controlli senza accrescerne la gravosità per le aziende.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.30.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 2 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI indi del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 12.30.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte di parere allo schema di decreto legislativo in esame è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 3 marzo. Avverte che sul medesimo è atteso il parere della V Commissione bilancio.
Cesare CAMPA (FI), relatore, dichiara la propria disponibilità a valutare le proposte dei gruppi ai fini della predisposizione della proposta di parere.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
- Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Cesare CAMPA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2), evidenziando come essa recepisca molti dei rilievi sollevati dai gruppi di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento.
Emilio DELBONO (MARGH-U) formula una proposta di parere alternativo (vedi allegato 3), sottolineando come, benché la proposta di parere del relatore recepisca alcuni dei rilievi sollevati dai gruppi di opposizione nel corso della discussione, permangano elementi di perplessità e preoccupazione.
Sottolinea in proposito come, nella proposta di parere del relatore, non venga pienamente colta l'esigenza di difesa dell'autonomia degli enti previdenziali, né quella di tenere presente la sfera di competenza delle regioni definita sul piano costituzionale, per quanto attiene alle materie della tutela e della sicurezza del lavoro. Invita quindi il relatore ad inserire, nella sua proposta di parere, alla condizione che richiama l'articolo 8, comma 1, un riferimento anche al comma 3 del medesimo articolo, per quanto attiene all'esigenza di precisare che le attività di promozione e prevenzione riguardano questioni di carattere generale, per evitare che si sovrappongano funzioni di consulenza e ispettive. Osserva quindi, con riferimento all'articolo 8, comma 4, che l'assegnazione alle direzioni provinciali del lavoro del compito di fornire i criteri volti ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro introduce una possibile proliferazione dei criteri localmente stabiliti, mentre sarebbe preferibile assegnare tale potere al Ministero del lavoro oppure alle parti sociali costituenti gli enti bilaterali. Sottolinea altresì come, all'articolo 4, comma 4, si debba prevedere, tra i partecipanti alle attività della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, anche il Comandante regionale dell'Arma dei carabinieri e come, all'articolo 5, comma 2, si debba prevedere il contributo del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri alle attività dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). In ordine a tali comitati, osserva che hanno un senso se vengono loro assegnate significative funzioni di orientamento dell'attività di vigilanza.
Rileva quindi come, all'articolo 9, l'esercizio del diritto di interpello debba essere riconosciuto ai singoli datori di lavoro, oltre che alle loro associazioni. Evidenzia quindi altresì come non sia condivisibile la proposta del relatore relativa all'articolo 11, comma 4, nella parte in cui prevede che, per le somme dovute al lavoratore, le parti possano convenire un termine più ampio rispetto a quello previsto di 30 giorni. Invita infine il relatore a chiarire le ragioni per cui propone di aggiungere all'articolo 3, comma 4, le parole «e in materia lavoristica» e all'articolo 10, comma 2, le parole «e legislazione sociale».
Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia come la proposta di parere del relatore lasci aperti alcuni dei nodi critici sollevati dall'opposizione, in primo luogo il rischio di un abuso della delega prevista all'articolo 8, comma 2, lettere f) e g), della legge n. 30 del 2003, che prevedono la riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e la razionalizzazione degli interventi ispettivi, senza tuttavia ledere l'autonomia degli enti previdenziali. Evidenzia altresì come la funzione di coordinamento operativo non possa incidere sulle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, che agiscono su questioni la cui competenza - in termini istituzionali - è assegnata alle regioni. Evidenzia altresì a tale proposito l'esigenza del rispetto delle competenze delle regioni, definite sul piano costituzionale, in materia di sicurezza e di lavoro.
Rilevato quindi, con riferimento all'articolo 8, comma 1, il rischio che la funzione ispettiva venga snaturata dalla commistione con funzioni di consulenza, sottolinea, con riferimento all'articolo 11, come siano già attualmente previste, da norme contrattuali ed altre fonti, procedure di conciliazione alla presenza dei rappresentanti sindacali; rileva peraltro come vi siano diritti indisponibili dei lavoratori che non possono essere oggetto di conciliazione. Evidenzia quindi come non sia condivisibile la proposta del relatore riferita all'articolo 11, comma 4, di rimettere alle parti la definizione di un termine più ampio di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute al lavoratore, essendo quest'ultimo la parte più debole nel rapporto di lavoro. Quanto al diritto di interpello, previsto all'articolo 9, sottolinea come sia opportuno prevederne la titolarità in capo ai singoli datori di lavoro e non solo alle loro associazioni, a meno che la Casa delle libertà, capovolgendo la propria originaria impostazione, non voglia prevedere un'obbligatoria adesione a tale tipo di associazioni.
Emerenzio BARBIERI (UDC) evidenzia come la proposta di parere del relatore abbia accolto numerose proposte di modifica dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo, anche sulla base dei rilievi formulati dai gruppi di opposizione. Evidenziato come il provvedimento non ponga problemi in ordine alle competenze delle regioni definite sul piano costituzionale, a suo avviso correttamente rispettate, ritiene tuttavia possa essere approfondita la questione relativa al ruolo delle ASL. Quanto all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, ritiene che la richiesta degli enti previdenziali di sostituire la parole «sentiti» con la parola «d'intesa» non sia coerente con il dettato della norma di delega dettata all'articolo 8, comma 2, lettera g) della legge n. 30 del 2003 e che sia pertanto preferibile la soluzione proposta dal relatore di un tavolo di consultazione convocato quattro volte all'anno dalle direzioni regionali del lavoro, cui partecipino i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. In ordine al diritto d'interpello previsto all'articolo 9, invita il relatore a valutare la possibilità di riconoscerlo ai singoli datori di lavoro, affinché non sia prevista una sorta di obbligatoria adesione alle associazioni di categoria. Quanto alla proposta del relatore riferita all'articolo 11, comma 4, evidenzia come la facoltà di definire un termine più ampio spetti alle parti, e dunque anche al lavoratore. Ritiene infine che, nella proposta del relatore, la condizione relativa all'articolo 8, comma 1, possa essere riferita anche al comma 3 del medesimo articolo.
Cesare CAMPA (FI), relatore, accetta la proposta di fare riferimento, nelle condizioni, anche al comma 3 dell'articolo 8, per quanto attiene all'esigenza di evitare la sovrapposizioni di funzioni ispettive e di consulenza; accetta altresì la proposta di inserire rappresentanti dell'Arma dei carabinieri tra i partecipanti alle attività della commissione regionali di coordinamento e nei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Quanto al diritto di interpello, ritiene che la relativa facoltà riconosciuta soltanto alle associazioni di categoria assicuri la formulazione di quesiti di interesse generale. Con riferimento all'articolo 11, coma 4, sottolinea come, in assenza di un accordo tra le parti, sia comunque previsto un termine di 30 giorni. Relativamente all'articolo 8, comma 4, sottolinea l'esigenza di un quadro di riferimento nazionale, assicurato dalle direttive del Ministero del lavoro.
Riformula pertanto la sua proposta di parere (vedi allegato 4), invitando i gruppi di opposizione ad aderirvi.
Emilio DELBONO (MARGH-U), apprezzato lo sforzo compiuto dal relatore per la riformulazione della sua proposta di parere, dichiara tuttavia voto contrario ritenendo che non siano stati sciolti alcuni dei nodi che l'opposizione giudica dirimenti. Evidenzia in particolare la diversità delle posizioni emerse con riferimento alla previsione di funzioni di consulenza presso le singole aziende e la previsione del diritto di interpello in capo alle sole associazioni di categoria.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che, subentrato al collega precedentemente designato, si è attivamente impegnato per recepire nella sua proposta di parere quanto emerso nel corso della discussione in Commissione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.45.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale (atto n. 336)
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 336, recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia dì previdenza sociale e di lavoro;
considerato che lo schema in questione non modifica la disciplina delle ispezioni finalizzate al rispetto della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di competenza della ASL;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, si precisi che resta ferma la competenza della ASL in materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro;
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «in materia di previdenza e assistenza obbligatoria» siano aggiunte le seguenti: «e in materia lavoristica»;
all'articolo 4, comma 1, si preveda che ogni tre mesi le Direzioni regionali del lavoro convocano, a fini consultivi, i direttori regionali dell' dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali;
all'articolo 4, comma 3, sia integrata la composizione delle Commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
all'articolo 6, si prededa la possibilità, per i soggetti sottoposti ad ispezione, di farsi assistere da professionisti abilitati, anche ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, purché ciò non contrasti con la finalità dell'attività ispettiva;
all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera e), relativa alle funzioni di tutela e vigilanza esrcitate dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti vigilati;
all'articolo 8, comma 1, si precisi che le attività di promozione e prevenzione riguardano questioni di ordine generale, per evitare che sulla medesima questione si sovrappongano funzioni di consulenza e funzioni ispettive;
all'articolo 9, sia aggiunto il seguente periodo: «Nelle materie di competenza degli enti previdenziali, i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata Direzione generale.»;
all'articolo 10, commi 1 e 2, sostituire le parole «le aziende ispezionate» e «le aziende sottoposte ad ispezione» con le seguenti: «i soggetti ispezionati» e «i soggetti sottoposti ad ispezione»;
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» siano aggiunte le seguenti: «sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione»;
all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «attività di vigilanza in materia di lavoro», aggiungere le seguenti: «e legislazione sociale»;
all'articolo 11, comma 1, le parole : «profili di tutela dei diritti disponibili dei lavoratori» siano sostituite dalle seguenti: «profili per una soluzione conciliativa delle controversie dei lavoratori»;
all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.»;
all'articolo 11, comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti interessati la relativa documentazione. In caso di omesso versamento, entro trenta giorni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle somme dovute al lavoratore, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. Per le somme dovute al lavoratore, le parti possono convenire un termine più ampio.»;
al medesimo articolo 11, al comma 5, dopo le parole «Nelle ipotesi di mancato accordo» siano aggiunte le seguenti: «, attestato da apposito verbale»;
all'articolo 12, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.»;
al medesimo articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «Decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione» con le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2»; inoltre, dopo le parole: «in caso di mancato raggiungimento dell'accordo» aggiungere le parole: «, attestato da apposito verbale»;
all'articolo 13, sia aggiunto il seguente comma: «Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso - limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale - anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate». Conseguentemente, nella rubrica del titolo III, siano soppresse le parole: «delle Direzioni del lavoro»;
all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n 689 del 1981», aggiungere le seguenti: «dalla Direzione provinciale del lavoro» e dopo le parole: «salvo che si contesti la» siano aggiunte le seguenti: «sussistenza o la»;
sia soppresso l'articolo 19;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 8, comma 5, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: «e 4», che estendono agli enti previdenziali il compito di fornire criteri di azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro;
si valuti l'opportunità di inserire una disciplina transitoria.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale (atto n. 336)
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenza sociale e di lavoro di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, 30»;
premesso che
la legge n. 30 del 2003 all'articolo 8, comma 2, lettere f) delega il Governo, a riorganizzare l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro attraverso l'istituzione di una apposita direzione generale che deve svolger funzioni di direzione e coordinamento solo nei confronti delle strutture periferiche del Ministero e non degli enti previdenziali, la cui autonomia non deve quindi risultare compromessa dal provvedimento delegato in esame che altrimenti risulterebbe viziato da eccesso di delega;
il comma g) del rispettivo articolo 8, parla invece di razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavo o sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f) come si evince nessuno di questi due indirizzi di delega (lettera f) lettera g)) parla di compromettere l'autonomia degli enti previdenziali o delle aziende sanitarie locali la cui competenza è inequivocabilmente una responsabilità delle Regioni; se così non fosse ci troveremmo di fronte in entrambi i casi ad un eccesso di delega ed ad una violazione delle competenze e delle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro che ai sensi del 3o comma dell'articolo 117 è invece materia di legislazione corrente;
si condividono gli obiettivi di snellimento delle attività ispettive e deflazione del contenzioso con incremento delle riscossioni effettive che motivano l'introduzione della possibilità di conciliazione monocratica e della diffida accertativa in materia di crediti retributivi dei lavoratori, nonché la rivisitazione dell'istituto della diffida già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 520/1955 e l'estensione della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/1994;
l'accentuata valorizzazione delle attività di promozione, informazione e consulenza gli ispettori nei confronti dei destinatari della disciplina in materia lavoristica e previdenziale, prevista dallo schema di decreto in esame, non deve condizionare negativamente l'assolvimento della loro funzione istituzionale di vigilanza a tutela dei diritti dei lavoratori e della collettività;
in particolare, ritenuto che
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 dello schema, attribuendo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro il compito di organizzare, mediante il proprio personale ispettivo, attività di promozione nelle aziende, risultino di particolare gravosità per le già carenti risorse dei servizi ispettivi periferici del Ministero del lavoro;
rilevato che
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4 dello schema, assegnando alle Direzioni provinciali del lavoro il compito di fornire, sulla base di direttive fornite dal Ministero, i criteri volti ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro a sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 2003, risultano in contraddizione con la ratio della stessa norma poiché introducono una possibile proliferazione dei criteri localmente stabiliti con particolare e negativo impatto sul ruolo degli Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali, laddove sarebbe necessario piuttosto attribuire tale potere esclusivamente al Ministro del lavoro o in alternativa alle parti sociali costituenti gli Enti bilaterali stessi;
ritenuto che
l'articolo 4, comma 4 dello schema deve prevedere tra i partecipanti alle attività della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza anche il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;
l'articolo 5, comma 2 dello schema deve prevedere il contributo del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri alle attività dei Comitati per il lavoro e l'emersione d sommerso («CLES») di cui al decreto legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, da la legge n. 266/2002;
ritenuto che
l'esercizio del diritto di interpello istituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo deve essere riconosciuto ai singoli datori di lavoro oltre che alle loro associazioni e agli ordini professionali, e deve prevedere anche l'inoltro direttamente agli enti previdenziali di quesiti nelle materie di loro competenza, senza il tramite delle direzioni provinciali del lavoro;
ritenuto che
in materia di tutela e sicurezza del lavoro siamo di fronte a diritti indisponibili che quindi non possono esservi procedure di conciliazione che mettano in discussione i diritti dei lavoratori;
considerato che:
con l'articolo 17 (Comitato regionale per i rapporti di lavoro) si svuotano le commissioni regionali dell'INPS (composte anche dalle parti sociali) a cui competeva la valutazione del e si di ricorso inerenti ad una contestazione sulla reale materia dei rapporti di lavoro (e relative omissioni contributive, facendone uno strumento anche di auto-tutela dello Stesso istituto previdenziale, finalizzato a recuperare risorse sottratte illegalmente alla previdenza pubblica;
tutto ciò considerato, la Commissione esprime
PARERE FAVOREVOLE
alle seguenti condizioni:
l'articolo 4, comma 1 viene così modificato:
1. Le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della Direzione Generale.
l'articolo 4, comma 2 viene così modificato:
2. L'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale, è attuata dalla Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convocata dal Direttore della Direzione regionale del lavoro.
l'articolo 4, comma 4 viene così modificato:
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali, il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998, e successive modifiche.
l'articolo 5, comma 1 viene così modificato:
1. La Direzione provinciale del lavoro, d'intesa con Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.
l'articolo 5, comma 2 viene così modificato:
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tu ti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante degli Uffici locali della Agenzia delle Entrate presenti sul territorio provinciale, ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della n. 448 del 1998, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.
l'articolo 7 viene così modificato:
Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8.
d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali a favore i prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del la oro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
l'articolo 8 viene cosi modificato con soppressione dei commi 1 e 5:
1. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
2. La Direzione Generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, aziende e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro Sessanta giorni dalla data i entrata in vigore del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono forniti i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
l'articolo 9 viene cosi modificato e integrato con aggiunta del comma 2:
1. I privati datori di lavoro, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, o gli enti pubblici, possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del mistero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.
2. Nelle materie di competenza degli Enti previdenziali i quesiti possono essere inoltrati alle Sedi degli Enti stessi che li trasmettono alle rispettive Direzioni generali secondo le modalità di cui al comma 1.
si propone di abrogare l'articolo 11 ed in subordine:
l'articolo 11 comma 1 viene integrato dopo le parole: «questioni segnalate» con «escludendo qualsiasi ipotesi di conciliazione che intervenga a modificare i diritti dei lavoratori derivati da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi».
l'articolo 11, comma 3 viene integrato: comunque, non può essere conciliazione per tutti quei diritti indisponibili derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi.
l'articolo 11 comma 4 viene così integrato:
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo e norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento del contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione.
l'articolo 13 viene integrato con aggiunta del seguente comma 4:
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli Ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate.
«Delbono, Cordoni, Squeglia, Buffo, Bottino, Diana, Camo, Gasperoni, Widman, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia».
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale (atto n. 336)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 336, recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia dì previdenza sociale e di lavoro;
considerato che lo schema in questione non modifica la disciplina delle ispezioni finalizzate al rispetto della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di competenza della ASL;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, si precisi che resta ferma la competenza della ASL in materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro;
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
al medesimo articolo 3, comma 2, la composizione della Commissione centrale di coordinamento sia integrata con due rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni;
all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «in materia di previdenza e assistenza obbligatoria» siano aggiunte le seguenti: «e in materia lavoristica»;
all'articolo 4, comma 1, si preveda che ogni tre mesi le Direzioni regionali del lavoro convocano, a fini consultivi, i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali;
all'articolo 4, comma 3, sia integrata la composizione delle Commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
all'articolo 4, comma 5, si preveda che alle sedute della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza possa essere invitato il Comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;
all'articolo 6, si preveda la possibilità, per i soggetti sottoposti ad ispezione, di farsi assistere da professionisti abilitati, anche ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, purché ciò non contrasti con la finalità dell'attività ispettiva;
all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera e), relativa alle funzioni di tutela e vigilanza esercitate dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti vigilati;
all'articolo 8, comma 1, si precisi che le attività di promozione e prevenzione riguardano questioni di ordine generale, per evitare che sulla medesima questione si sovrappongano funzioni di consulenza e funzioni ispettive;
all'articolo 9, sia aggiunto il seguente periodo: «Nelle materie di competenza degli enti previdenziali, i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata Direzione generale.»;
all'articolo 10, commi 1 e 2, sostituire le parole «le aziende ispezionate» e «le aziende sottoposte ad ispezione» con le seguenti: «i soggetti ispezionati» e «i soggetti sottoposti ad ispezione»;
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» siano aggiunte le seguenti: «sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione»;
all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «attività di vigilanza in materia di lavoro», aggiungere le seguenti: «e legislazione sociale»;
all'articolo 11, comma 1, le parole : «profili di tutela dei diritti disponibili dei lavoratori» siano sostituite dalle seguenti: «profili per una soluzione conciliativa delle controversie dei lavoratori»;
all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.»;
all'articolo 11, comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti interessati la relativa documentazione. In caso di omesso versamento, entro trenta giorni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle somme dovute al lavoratore, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. Per le somme dovute al lavoratore, le parti possono convenire un termine più ampio.»;
al medesimo articolo 11, al comma 5, dopo le parole «Nelle ipotesi di mancato accordo» siano aggiunte le seguenti: «, attestato da apposito verbale»;
all'articolo 12, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e non si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2113 del codice civile.»;
al medesimo articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «Decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione» con le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2»; inoltre, dopo le parole: «in caso di mancato raggiungimento dell'accordo» aggiungere le parole: «, attestato da apposito verbale»;
all'articolo 13, sia aggiunto il seguente comma: «Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso - limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale - anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate». Conseguentemente, nella rubrica del titolo III, siano soppresse le parole: «delle Direzioni del lavoro»;
all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n 689 del 1981», aggiungere le seguenti: «dalla Direzione provinciale del lavoro» e dopo le parole: «salvo che si contesti la» siano aggiunte le seguenti: «sussistenza o la»;
sia soppresso l'articolo 19;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 8, comma 5, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: «e 4», che estendono agli enti previdenziali il compito di fornire criteri di azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro;
si valuti l'opportunità di inserire una disciplina transitoria.
I Commissione Affari costituzionali
172ª seduta
Martedì 24 febbraio 2004
Presidenza del Presidente
FALCIER
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La seduta inizia alle ore 14,45.
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" (n. 336)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che razionalizza le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, attuando la delega conferita al Governo dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro. Dopo avere illustrato il contenuto specifico delle disposizioni recate dallo schema in titolo, sottolinea come esse afferiscano sia alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia alla materia tutela del lavoro, demandata alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni; segnala inoltre che l'articolo 1 fa espressamente salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia e che tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo dànno coerente attuazione alla legge delega, proponendo pertanto di esprimersi in senso favorevole.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
La seduta termina alle ore 14,50.
95ª seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
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La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:
alla 11a Commissione:
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" (n. 336): osservazioni favorevoli con rilievo e condizione.
460ª seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLINI
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore NOCCO (FI), in sostituzione del relatore Ciccanti, illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio in relazione all’articolo 1 (non menzionato nella relazione tecnica) occorre valutare se possano derivare oneri dalle funzioni ivi attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero si tratti di competenze già esercitate dallo stesso. Come segnalato dal Servizio del bilancio occorre, altresì, acquisire chiarimenti sulla possibilità di istituire senza oneri aggiuntivi la nuova direzione generale di cui all’articolo 2, comma 1, di svolgere senza nuove spese le riunioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché sui possibili oneri di funzionamento delle Commissioni di coordinamento (rispettivamente, centrale, regionali e provinciali) di cui agli articoli 3, 4 e 5. In relazione all’articolo 6, comma 2, segnala poi l’esigenza di verificare se non derivino effetti finanziari dal conferimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria al personale ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro. In ordine all’articolo 8 rileva l’esigenza di valutare l’opportunità di precisare se sono espressamente posti a carico degli enti, aziende e associazioni di cui al comma 3 anche le attività di promozione e prevenzione nelle aziende di cui al comma 1. Come rilevato dal Servizio del bilancio segnala altresì la necessità di verificare se non derivino oneri dalle dotazioni informatiche e dalla correlata attività di formazione e aggiornamento del personale necessarie per le comunicazioni telematiche previste dall’articolo 9, e per la realizzazione e la gestione della banca dati di cui all’articolo 10, commi 1 e 2. Sottolinea inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla costituzione dei gruppi di intervento straordinario previsti dall’articolo 10, comma 3. In merito alla procedura di conciliazione monocratica disciplinata dall’articolo 11, rileva l’esigenza di verificare se non derivino effetti finanziari dagli adempimenti amministrativi ivi previsti. Come segnalato dal Servizio del bilancio, fa presente, inoltre, che l’invarianza degli oneri della procedura in questione è prefigurabile, in assenza di altri parametri normativi, nel presupposto che l’amministrazione non acceda alla conciliazione nelle ipotesi in cui essa avrebbe ottenuto piena soddisfazione in termini di versamenti contributivi nonché di sanzioni e interessi. Occorre altresì acquisire chiarimenti sui parametri adottati nella relazione tecnica per stimare gli effetti derivanti dalle disposizioni applicabili, ai sensi dell’articolo 13, alla diffida che consegue alla constatazione di inadempimenti da parte del datore di lavoro, con particolare riferimento all’ipotesi di un aumento della riscuotibilità delle richieste con ingiunzione dal 25 al 60 per cento. Da tale disposizione deriva infatti la copertura delle minori entrate correlate alla riduzione della misura delle sanzioni indicate. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari inerenti al funzionamento dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17, stante l’attribuzione agli stessi, ai sensi del comma 2, della competenza ad esaminare tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni e i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi, ed allo svolgimento dei percorsi formativi di cui all’articolo 18, che vengono posti a carico di risorse di bilancio.
Il sottosegretario ARMOSINO, in relazione all’articolo 1, fa presente che le disposizioni ivi contenute hanno ad oggetto le iniziative di contrasto al lavoro sommerso o irregolare, nonché la vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, sottolinea che tali ambiti di competenza sono già esercitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rispetto alle osservazioni svolte sull’articolo 2, precisa che l’istituzione della Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto si fa ricorso all’impiego delle risorse umane e strumentali già esistenti presso l’amministrazione, come indicato nella relazione tecnica.
In merito agli articoli 3, 4 e 5, rileva che le Commissioni provvedono al proprio funzionamento con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza ulteriori effetti finanziari, posto che sono istituite con compiti prevalentemente di coordinamento nell’ambito dell’Amministrazione competente e che le disposizioni escludono la corresponsione di alcun compenso, rimborso spese o indennità ai componenti delle Commissioni in questione.
In relazione al comma 2 dell’articolo 6, osserva che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi in quanto sono volte ad attribuire funzioni di polizia giudiziaria, peraltro già esercitate dal personale destinatario della norma, circoscritte alle competenze ed al servizio svolto dal personale stesso e non sono volte a conferire una qualifica che comporterebbe un diverso trattamento economico.
In replica alle considerazioni svolte dal relatore sull’articolo 8, comma 1, ed in particolare all’opportunità di prevedere che l’attività di prevenzione e promozione del personale ispettivo venga posta a carico degli enti, aziende ed associazioni di cui al comma 3, rileva che l’attività in questione è già di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 628 del 1961.
Sugli articoli 9 e 10, fa presente che le attività di trasmissione telematica nonché quelle di formazione e di aggiornamento del personale rientrano nell’ambito delle ordinarie attività dell’amministrazione, ai cui oneri si provvede con le risorse all’uopo esistenti negli appositi capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con analoghe modalità di copertura si provvede altresì all’attivazione della banca dati indicata nei suddetti articoli.
Con riferimento all’articolo 11, rileva che la procedura di conciliazione monocratica non determina adempimenti amministrativi aggiuntivi comportanti nuovi o maggiori oneri in quanto la procedura attiene alla facoltà di anteporre, in talune fattispecie, la fase conciliativa a quella ispettiva. Anche il versamento dei contributivi previdenziali e assicurativi sulle somme concordate avviene secondo le prescrizioni delle norme vigenti e quindi nel rispetto dei minimali previsti, tenuto conto di una prassi consolidata in virtù della quale le somme oggetto della conciliazione hanno natura indennitaria e non sono quindi soggette a contribuzione.
In merito all’articolo 13, precisa che i parametri adottati per dimostrare la neutralità finanziaria della ridefinizione dell’istituto della diffida tengono conto delle diverse tipologie di entrate riferibili alla proposta normativa innovata rispetto all’ordinamento vigente. In particolare, l’ipotesi di elevazione, dall’attuale 25 per cento al 60 per cento, della percentuale di riscossione è da ritenersi congrua ove si consideri che per effetto della modifica normativa proposta saranno applicate sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
Infine, in relazione all’articolo 17, rileva che dall’istituzione del Comitato Regionale non discendono oneri aggiuntivi in quanto l’organismo stesso è insediato presso il Ministero e quindi al suo funzionamento si provvede con le risorse previste in bilancio per tutti gli organi collegiali istituiti presso l’Amministrazione. Ai componenti del Comitato non viene peraltro corrisposto alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione, come indicato nella relazione tecnica.
Deposita, infine, agli atti della Commissione una nota predisposta dall’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente ulteriori chiarimenti sul provvedimento in titolo.
Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta al fine di svolgere i necessari svolgimenti dei profili finanziari.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
462ª seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLINI
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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 9,05.
Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)
Il senatore TAROLLI (UDC), in sostituzione del relatore Ciccanti, illustra una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
- rilevando l’opportunità che le relazioni tecniche che corredano provvedimenti come quello in titolo offrano con adeguato approfondimento elementi di chiarimento in ordine a criteri e modalità di recupero dei margini di produttività che consentono di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati dal provvedimento all'Amministrazione con le risorse umane disponibili;
- sottolineando che l'istituzione della nuova Direzione generale di cui all'articolo 2 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato deve essere assicurata con riferimento all'organico di fatto del Ministero;
- invitando la Commissione di merito e il Governo a valutare l'opportunità di precisare i compiti rispettivamente spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali in ordine alla raccolta, alla gestione ed all'aggiornamento delle informazioni che devono confluire nella banca dati di cui all'articolo 10 al fine di assicurarne la realizzazione ed il funzionamento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che l'articolo 11 sia riformulato, al fine di garantire l’invarianza degli oneri del procedimento di conciliazione ivi disciplinato, in modo da prevedere che l’Amministrazione non acceda alla conciliazione nelle ipotesi in cui sia presumibile che essa ottenga piena soddisfazione in termini di versamenti contributivi nonché di sanzioni e interessi”.
Prende la parola il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) per rilevare che, sebbene la proposta testè illustrata tenga conto di alcuni profili critici emersi dal dibattito, tuttavia relativamente alla questione della banca dati di cui all’articolo 10 non è stata posta in risalto in modo adeguato la discrasia tra quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento in titolo – ossia l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato – e la constatazione che la borsa continua nazionale del lavoro non è stata ancora istituita mentre la banca dati telematica concernente informazioni sulla vigilanza in materia di lavoro determina un’attività aggiuntiva rispetto a quella svolta a legislazione vigente dall’Amministrazione pubblica. Da ciò deriva che il provvedimento non consente di conseguire effetti finanziari neutri per i saldi di finanza pubblica. Sulla scorta delle considerazioni svolte, preannuncia la propria astensione al voto sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Il senatore MORANDO (DS-U), pur apprezzando le osservazioni contenute nella proposta di parere, svolge alcune considerazioni sulla scarsa efficacia dei pareri resi dalla Commissione sugli atti del Governo rilevando che, a differenza degli strumenti regolamentari prescritti per l'esame delle leggi delega, quelli previsti per l’esame in sede consultiva di tale tipologia di atti risultano estremamente affievoliti tanto da compromettere seriamente le prerogative della Commissione nella sua attività di verifica del rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, ritiene opportuno che venga avviata, in tempi imminenti, una riflessione su tale tematica. In merito alla proposta di parere formulata dal relatore preannuncia la propria astensione dal voto.
Il senatore MICHELINI (Aut) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Morando e solleva alcune perplessità sulle possibilità concrete di verificare il rispetto dell’effettiva assenza di oneri aggiuntivi asserita nella relazione tecnica. A tal fine, rileva l’opportunità di affidare maggiori compiti di controllo alla Corte dei conti al fine di evitare un andamento fuori controllo della spesa pubblica. Sulla proposta del relatore preannuncia, comunque, la propria astensione.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.
La seduta termina alle ore 9,15.
XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
223ª seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Esame e rinvio)
Introduce l'esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il suddetto articolo 8 concerne, in particolare, il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l'ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali.
L'intervento legislativo all'esame risulta inoltre in sintonia con gli indirizzi comunitari volti ad assicurare un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare e non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni. A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, il settore della tutela e della sicurezza del lavoro, mentre compete in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di ordinamento civile e di giurisdizione e norme processuali.
Passando ad illustrare più nel dettaglio l'articolato, il relatore osserva che il primo dei cinque titoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo all'esame disciplina l'organizzazione della Direzione Generale incaricata dei compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, nonché degli altri organi con compiti di coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale.
In particolare, l'articolo 1 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale. Resta tuttavia ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché dei prefetti in sede.
Con l'articolo 2 viene istituita di un'apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, che, sulla base di direttive emanate dal Ministro, fornisce direttive operative e coordina le attività svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, al fine di garantire l'indirizzo unitario e l'uniformità di comportamento degli organici periferici del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.
Il successivo articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e risulta composta dal Ministro stesso, o sottosegretario da lui delegato, in qualità di presidente, dal Direttore Generale della direzione generale di cui all'articolo 2, dal Direttore Generale dell'INPS, dal Direttore Generale dell'INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore nazionale delle ASL, dal Presidente della Commissione nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Possono, inoltre, essere invitati a parteciparvi altri soggetti specificamente indicati al comma 3.
Si prevede, inoltre, che alla Commissione possano essere assegnati ulteriori compiti, tra cui quello di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza.
Giova sottolineare che tale disposizione, come le altre successive relative al coordinamento in sede provinciale e regionale, risponde anche alla necessità di evitare che nei confronti della medesima impresa intervengano più agenti ispettivi, in tempi diversi, per l'accertamento delle medesime situazioni di fatto. In tal senso, assume particolare rilevanza il coinvolgimento della Guardia di Finanza.
L'articolo 4attribuisce alle Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori Generali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, il coordinamento delle attività di vigilanza in ambito regionale, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Generale di cui all'articolo 2. Al fine di uniformare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, si prevede inoltre l'istituzione di una Commissione regionale di coordinamento, nominata dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro e da lui convocata. La Commissione regionale ha anche la facoltà di convocare i presidenti dei Comitati per l'emersione del lavoro sommerso, di cui al decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 dello stesso anno.
L'articolo 5disciplina il coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza, teso a evitare duplicazioni di interventi e a razionalizzare lo svolgimento delle funzioni ispettive. Tale compito è attribuito alla Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL.
In ambito provinciale si prevede, inoltre, che qualora si renda opportuno coordinare l'attività degli organi impegnati nel contrasto del lavoro irregolare, i CLES, integrati dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, da un rappresentante degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e dal Presidente della Commissione provinciale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, forniscano indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.
Con l'articolo 6 sono definiti i poteri e le funzioni del personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. Si ribadisce che tale personale, nei limiti del servizio e delle competenze, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi del comma 3, le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Proseguendo nell'esposizione, il relatore passa ad esaminare il Titolo II dello schema all'esame, concernente le competenze delle Direzioni del lavoro: l'elenco dei compiti in materia di vigilanza svolti dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro è contenuto all'articolo 7, mentre l'articolo 8 assegna agli uffici citati un compito di particolare rilevanza, consistente nell'attività di promozione presso le aziende dell'osservanza della normativa in materia lavoristica e previdenziale e di prevenzione delle eventuali violazioni della stessa. Tale tipologia di attività è svolta dal personale ispettivo, anche in concorso con i CLES e le Commissioni regionali e provinciali per l'emersione del lavoro non regolare. Nell'esercizio delle predette funzioni il personale ispettivo non riveste la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria.
Sempre ai fini della promozione e della prevenzione, la Direzione Generale di cui all'articolo 2 e gli uffici periferici del Ministero possono, anche d'intesa con gli enti previdenziali, stipulare apposite convenzioni con aziende, enti e associazioni per lo svolgimento presso gli stessi, di attività di informazione e aggiornamento. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 4, la Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le attività possono essere svolte anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive della Direzione Generale.
L'articolo 9 prevede la possibilità per le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione Generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il successivo articolo 10 risponde all'esigenza di attuare un'efficace opera di monitoraggio e di coordinamento sull'intero territorio del flusso di informazioni proveniente dagli organi di vigilanza. Infatti, si prevede, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una banca dati telematica per le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, con accesso riservato solo gli organi abilitati alla vigilanza di cui al provvedimento in esame. L'articolo prevede, altresì, la possibilità, in ambito regionale, di effettuare vigilanze speciali al fine di contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Si prevede, inoltre, l'adozione - con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL - di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza.
L'articolo 11 introduce la possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva, solo nel caso in cui nelle richieste di intervento emergano profili di tutela di diritti disponibili. In tal modo, infatti, le parti convocate, ed eventualmente assistite da associazioni od organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato, in caso di accordo sottoscrivono il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo. In caso di mancata conciliazione, invece, la Direzione provinciale del lavoro prosegue ad accertamenti ispettivi.
Analoga procedura di conciliazione potrà aver luogo durante la verifica ispettiva qualora l'ispettore ritenga che emergano profili di tutela di diritti disponibili. L'attivazione di tale procedura interrompe i termini di contestazione e notificazione di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
L'articolo 12è finalizzato a favorire una veloce conclusione dell'ispezione con reciproco vantaggio per la pubblica amministrazione e per il trasgressore, e prevede la possibilità di diffida accertativa per crediti retributivi fin dal primo accesso ispettivo, prima cioè che si svolga tutta l'attività istruttoria, qualora nel corso della vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori. E' prevista altresì la possibilità per il datore di lavoro di promuovere tentativo di conciliazione entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa. Tale istituto, con valore di accertamento tecnico, acquista efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui decorra inutilmente il termine previsto per la conciliazione o nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo.
Il relatore passa quindi ad illustrare la disciplina dei poteri del personale ispettivo della Direzione del Lavoro, di cui al Titolo III dello schema all'esame, soffermandosi in particolare sull'articolo 13, che rivisita l'istituto della diffida già previsto tra i poteri dell'ispettore del lavoro dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955. La nuova formulazione prevede l'obbligo per l'ispettore di impartire - in presenza di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in relazione a inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative - la diffida a regolarizzare le inosservanze sanabili, assegnando un termine alla regolarizzazione stessa. Nel caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta.
L'articolo 14 disciplina le disposizioni impartite dall'ispettore in materia di lavoro e legislazione sociale nell'ambito della normativa che prevede specificamente le ipotesi in cui gli ispettori sono abilitati ad integrare le norme di legge con valutazioni discrezionali. Tali disposizioni sono esecutive e contro di esse è ammesso ricorso alla Direzione provinciale del lavoro, senza però la sospensione dell'esecutività.
L'articolo 15generalizza il ricorso all'istituto della prescrizione obbligatoria; tale meccanismo di estinzione della violazione già esiste per gli illeciti penali in materia di igiene e sicurezza ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e, in questo ambito, ha dato buona prova di funzionamento; l'adeguamento alla prescrizione impartita dall'ispettore, infatti, comporta l'estinzione del reato con il pagamento in via amministrativa di un importo pari ad un quarto del massimo della pena; con l'adeguamento all'ordine impartito dall'ispettore, inoltre, e con il pagamento della sanzione, si consegue anche un notevole snellimento dell'attività degli organi di vigilanza, ed in particolare la semplificazione dell'attività del contenzioso, la riduzione dell'attività istruttoria, nonché il presumibile incasso delle sanzioni amministrative.
L'ordine di rimuovere il comportamento antigiuridico è previsto infine anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita o quando il trasgressore abbia adempiuto autonomamente agli obblighi di legge sanzionabili precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Il Titolo IV - prosegue il relatore - riguarda i ricorsi amministrativi: l'articolo16scaturisce dalla necessità di realizzare, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti sanzionatori, anche con l'introduzione del ricorso alle direzioni regionali del lavoro. Fermo restando, infatti, il ricorso in opposizione, è prevista la possibilità di ricorrere nei confronti della ordinanza-ingiunzione al direttore della Direzione regionale del lavoro, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, nel qual caso si procede ai sensi del successivo articolo 17. Il ricorso è deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento e decorso inutilmente tale termine si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione solo nel caso in cui la Direzione regionale, su richiesta del ricorrente, ne disponga la sospensione.
L'articolo 17prevede la possibilità di ricorrere in sede regionale contro gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. A tal fine è istituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL.
Il Titolo V reca infine le disposizioni finali: gli articoli 18, 19 e 20disciplinano, rispettivamente, i percorsi di formazione del personale ispettivo deputato a nuovi compiti; l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui allo schema all'esame; l'indicazione che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il relatore ricorda quindi che nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge sul mercato del lavoro e dell'occupazione, nel testo già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo dichiarò di accogliere l'ordine del giorno 0/848-B/1/11, del relatore, nel quale testualmente si impegnava il Governo ad individuare, nella predisposizione dei decreti legislativi volti a razionalizzare l'attività ispettiva di tutti i soggetti che effettuano vigilanza nei luoghi di lavoro, soluzioni atte a valorizzare le potenzialità e le diverse esperienze dei vari organi a ciò preposti, senza compromettere l'autonomia dell'attività di tali enti. Secondo il predetto documento, tale obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito mediante l'indicazione di linee di macroattività da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da realizzare sul territorio attraverso le opportune sinergie su base paritaria fra gli organismi preposti alla vigilanza, sia mediante interventi congiunti sia mediante il necessario raccordo funzionale tra gli specifici settori e ambiti di operatività.
Lo schema di decreto legislativo all'esame - osserva il relatore, concludendo la sua esposizione - ha raccolto solo in parte le indicazioni contenute nell'ordine del giorno in questione, e, in particolare, risulta notevolmente lacunoso in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto della pari dignità dei servizi ispettivi sul territorio. Di tali profili occorrerà pertanto tenere conto in sede di formulazione del parere.
Rispondendo ad un quesito postogli dal senatore BATTAFARANO (DS-U), il PRESIDENTE fa presente che al momento non sono pervenute richieste di audizioni sullo schema di decreto legislativo all'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
224ª seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta è stata effettuata la relazione sullo schema di decreto legislativo in titolo, prospetta l'opportunità di svolgere apposite audizioni delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti previdenziali e di altre eventuali amministrazioni competenti in materia, secondo una tempistica compatibile con il rispetto del termine finale per l'espressione del parere, previsto per il 5 marzo.
Conviene la Commissione.
Si apre il dibattito.
La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver sottolineato l'opportunità di svolgere apposite audizioni estese anche agli enti previdenziali, esprime il proprio disappunto per l'assenza di un rappresentante del Governo nell'odierna seduta, rilevando che tale atteggiamento risulta del tutto inaccettabile, atteso che i pareri parlamentari espressi dalla Commissione sugli schemi di decreto legislativo sono rivolti all'Esecutivo.
Durante l'iter procedurale inerente al disegno di legge n. 848-B, recante una delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, era già stato espresso dalle forze politiche di opposizione - nonché da taluni esponenti della maggioranza - un giudizio critico in ordine alla norma di delega, contenuta nell'ambito dello stesso, relativa ai servizi ispettivi e peraltro era stato anche presentato in proposito l'ordine del giorno 0/848-B/1/11a, a firma del relatore e accolto dall'Esecutivo, finalizzato a salvaguardare l'autonomia degli enti e degli organi che esercitano l'attività ispettiva.
Sotto il profilo della legittimità costituzionale, sono ravvisabili evidenti vizi di eccesso di delega, riguardo alla disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in titolo, che attribuisce alla direzione generale istituita presso il Ministero del lavoro compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive anche in relazione alle funzioni svolte a tal proposito dagli enti previdenziali, con conseguente compromissione dell'autonomia ispettiva di tali enti.
Inoltre la disciplina contenuta nell'articolo 8, comma 4 del provvedimento in titolo- relativa ai criteri volti ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 - e quella contenuta al comma 5 dello stesso articolo - che attribuisce agli enti previdenziali il compito di espletare attività di prevenzione e promozione nelle aziende - risultano entrambe incostituzionali per carenza di delega, non essendo ravvisabile alcun riferimento a tali profili nell'ambito della legge n. 30 del 2003.
In relazione alla tematica attinente al settore della sicurezza del lavoro e della legislazione sociale - prosegue l'oratrice - va evidenziato che la stessa, a seguito della modifica del Titolo V, parte II della Costituzione, rientra nell'ambito della attività legislativa concorrente tra Stato e regioni - come ha rilevato lo stesso relatore nell'ambito dell'esposizione preliminare - e conseguentemente è ravvisabile un vizio di incostituzionalità del provvedimento in titolo anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Quindi il Governo, nonostante i proclami, impronta le proprie scelte ad una visione di fondo centralistica e poco rispettosa delle sfere di autonomia delle regioni.
Riguardo all'articolo 1 - prosegue l'oratrice - appare piuttosto confusa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Va infatti rilevato che la puntuale individuazione di tale fattispecie risulta determinante per distinguere, in materia lavoristica, i diritti disponibili da quelli indisponibili.
Anche il riferimento alla vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, contenuta all'articolo 1, comma 1, risulta piuttosto generico, non essendo specificato se in tale dizione sia ricompresa anche la contrattazione di secondo livello.
La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, attribuisce alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza il compito di definire le linee di indirizzo per la realizzazione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, omettendo inspiegabilmente il riferimento agli illeciti in materia lavoristica.
L'articolo 8, comma 1 - prosegue l'oratrice - incentra l'attività di promozione e prevenzione nelle aziende, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, sulle questioni di maggiore rilevanza sociale, non provvedendo tuttavia ad individuare l'organo incaricato di valutare l'importanza sociale di una determinata tematica.
La disposizione normativa contenuta al comma 3 dell'articolo 8 comporta una violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, prefigurando una vera e propria situazione di conflitto di interessi, in quanto contempla la possibilità per gli istituti preposti alla vigilanza di stipulare convenzioni per l'attività di informazione ed aggiornamento con le stesse imprese, assoggettate in quanto tali alla funzione di controllo in questione.
Risulta del tutto inaccettabile - prosegue l'oratrice - anche la disciplina prevista nell'ambito del comma 1 dell'articolo 8, ultimo periodo, in base alla quale durante lo svolgimento di attività di promozione nelle aziende, il personale ispettivo non riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, con la conseguenza che lo stesso qualora ravvisi degli illeciti, non è tenuto a compiere le necessarie attività di verifica e di riscontro degli elementi probatori.
La disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 10, persegue la finalità, in sé condivisibile, di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro - peraltro senza alcun riferimento alla materia della legislazione sociale - anche se le modalità scelte per il raggiungimento di tale obiettivo risultano del tutto incongrue ed inadeguate, in quanto un siffatto modulo organizzativo presupporrebbe l'attribuzione a qualsivoglia amministrazione interessata del potere di procedere ad una verifica su tutti gli illeciti, e non solo quindi su alcune tipologie di violazioni.
Al comma 5 dello stesso articolo si prevede che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo possano essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti da parte di altre amministrazioni interessate, senza connotare tale facoltà come un vero e proprio obbligo di utilizzo dei dati probatori emersi dai verbali.
L'articolo 11 - prosegue l'oratrice - prefigura una terza e ulteriore sede di conciliazione oltre a quelle già esistenti - ossia quella contrattuale e a quella prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile -, peraltro introducendo un rinvio all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, del tutto incongruo ed incomprensibile.
Il comma 1 del predetto articolo subordina il tentativo di conciliazione monocratica alle richieste di intervento ispettivo, senza precisare chi sia legittimato in ordine alle stesse. Nel medesimo comma si prevede che la direzione provinciale del lavoro possa avviare il tentativo di conciliazione avvalendosi di un proprio funzionario "anche con qualifica ispettiva", con la conseguenza sul piano logico-ermeneutico che tale facoltà è riconosciuta anche a funzionari privi di tale qualifica - ad esempio rientranti nei ruoli amministrativi -.
La questione relativa all'individuazione dei diritti disponibili si pone anche in riferimento alla disposizione normativa in questione, essendo nel caso di specie prefigurata l'ipotesi, piuttosto singolare, che qualora dalla richiesta di intervento si evincano profili di tutela di diritti disponibili dei lavoratori, possa essere omesso l'espletamento dell'attività ispettiva, procedendosi in tal caso esclusivamente all'effettuazione del tentativo di conciliazione. Peraltro il comma 6 dell'articolo 11 dispone che analoga procedura conciliativa possa aver luogo nel corso delle attività di vigilanza, qualora l'ispettore ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Il comma 4 dell'articolo 11 - prosegue l'oratrice - inquadra implicitamente il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nell'ambito dei diritti disponibili, prevedendo una procedura conciliativa che risulta nel caso di specie del tutto inaccettabile, attesa l'evidente natura indisponibile di tali situazioni giuridiche soggettive. Peraltro, anche durante l'iter del disegno di legge n. 848-B è emersa la chiara volontà del Governo di declassare taluni diritti indisponibili in materia lavoristica e previdenziale, e comunque nel provvedimento in esame tale declassamento viene introdotto in maniera surrettizia e con scarsa trasparenza.
La disciplina contenuta al comma 2 dello stesso articolo 11 tende a sminuire le possibilità di tutela della parte più debole, ossia del lavoratore, prevedendo la mera facoltà per lo stesso di ricorrere all'assistenza di organizzazioni sindacali e non quindi l'obbligatorietà dell'assistenza stessa - quanto mai opportuna in tali situazioni -.
L'articolo 12 contempla la fattispecie della diffida accertativa per i crediti retributivi, senza precisare se tali crediti siano esclusivamente riconducibili a quelli previsti nei contratti collettivi nazionali oppure anche a quelli prefigurati nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Inoltre, il destinatario della diffida viene individuato con la dizione "datore di lavoro", che tuttavia risulta piuttosto limitativa, atteso che sarebbe stato opportuno introdurre un riferimento anche ai committenti, in modo tale da assicurare una tutela anche ai cosiddetti lavoratori atipici - e non solo quindi ai lavoratori subordinati -.
L'articolo 16 prevede, "in via alternativa", una facoltà di ricorso alla Direzione regionale del lavoro avverso le ordinanze-ingiunzione emesse, non precisando se l'esperimento di tali tutele precluda o meno la possibilità per l'interessato di avvalersi in fase successiva dei rimedi giurisdizionali attualmente esistenti.
L'articolo 17 al comma 2 - prosegue l'oratrice - stabilisce che i ricorsi avverso gli atti delle direzioni provinciali del lavoro vadano inoltrati alla direzione regionale del lavoro, senza precisare se tale disposizione abbia natura obbligatoria e soprattutto se l'utilizzo di tali rimedi precluda anche in tale caso la possibilità di avvalersi di altre forme di tutela.
L'articolo 19 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto in questione siano abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute, senza provvedere all'individuazione specifica delle normative abrogate, necessaria invece a fini di chiarezza normativa e di certezza del diritto.
L'oratrice conclude il proprio intervento, sottolineando il carattere confuso e contraddittorio della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo e ribadendo la necessità che vengano individuati specificamente i diritti disponibili sussistenti in riferimento alle materie in questione.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC), dopo aver preliminarmente dichiarato di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Piloni nel precedente intervento, rileva che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo è suscettibile di espropriare di fatto gli istituti previdenziali dei compiti di vigilanza sui fenomeni di evasione contributiva, nella prospettiva di fondo di un'attribuzione esclusiva di tali funzioni alle direzioni provinciali di ispezione del lavoro. Tale impostazione risulta del tutto inaccettabile, in quanto non tiene conto dell'elevato grado di professionalità acquisita dagli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL - che negli ultimi anni hanno conseguito eccellenti risultati in ordine alla verifica degli illeciti in materia di evasione contributiva e di lavoro sommerso - e altresì comporta una dispersione degli investimenti effettuati dagli enti previdenziali, sia per quel che concerne le dotazioni tecnologiche sia per quel che concerne le attività di formazione degli ispettori, nonché un eccessivo ampliamento delle competenze delle strutture territoriali dell'amministrazione del lavoro.
Negli ultimi venti anni l'attività di vigilanza in questione è stata effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro - vincolate al rispetto di una normativa eccessivamente formalistica - e dagli enti previdenziali, dotati di strutture più adeguate e in grado di avvalersi di moduli operativi più flessibili ed efficaci. Tale dualismo avrebbe dovuto comportare l'introduzione di meccanismi di coordinamento di tali attività, senza quindi alcun ridimensionamento dei poteri e dell'autonomia dei servizi ispettivi degli enti previdenziali, come invece prefigurato nell'ambito del provvedimento in titolo.
In riferimento all'articolo 4, relativo al coordinamento regionale delle attività di vigilanza, l'oratore propone di sostituire il modulo consultivo prefigurato in relazione ai direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL - la norma recita "sentiti i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL" - con un modulo incentrato sull'intesa fra tali organismi, nell'ambito del quale le direzioni regionali del lavoro e quelle dell'INPS e dell'INAIL siano in posizione di equiordinazione. Analogo modulo concertativo dovrebbe essere introdotto anche in relazione al coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza previsto all'articolo 5.
L'articolo 6, comma 1 - prosegue l'oratore - attribuisce le funzione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, senza alcun riferimento al personale con funzioni ispettive operanti presso l'INPS e presso l'INAIL.
La disposizione normativa contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera e) che attribuisce al personale ispettivo il compito di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti assoggettati al controllo del Ministero del lavoro, risulta del tutto incongrua ed inopportuna ed andrebbe quindi eliminata.
Riguardo al diritto di interpello, contemplato all'articolo 9, occorrerebbe estendere lo stesso anche in relazione alle materie di competenza degli enti previdenziali, prevedendo per i soggetti legittimati la possibilità di inoltrare anche a tali enti appositi quesiti.
In relazione alla conciliazione monocratica di cui all'articolo 11, sarebbe opportuno introdurre l'obbligo, per le direzioni provinciali del lavoro, di trasmettere agli enti interessati la relativa documentazione, necessaria per verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il potere di diffida previsto all'articolo 16 - prosegue l'oratore - dovrebbe essere esteso anche agli enti previdenziali, per le inadempienze rilevate dagli stessi.
Per quel che concerne la disposizione normativa di cui all'articolo 17, comma 2, si rileva che l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale del lavoro i ricorsi avverso gli atti di accertamento andrebbe circoscritto agli atti emanati dalle sole direzioni provinciali del lavoro, eliminando quindi il riferimento ai verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi, contenuto nell'ambito della norma in questione.
Andrebbe infine eliminata dall'articolo 18, comma 1, la disposizione normativa che attribuisce alla direzione generale il compito di definire i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi istituti della vigilanza.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) rileva che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo risulta confusa e in contraddizione non solo con i principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 30 del 2003, ma anche con l'impostazione di fondo sottesa all'ordine del giorno 0/848-B/1/11, a firma del senatore Tofani, nonché con le rassicurazioni fornite durante l'iter procedimentale della legge n. 30 dallo stesso rappresentante del Governo, relativamente alla salvaguardia dell'autonomia dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in titolo e l'articolo 5, comma 1, stabiliscono che i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL debbono essere semplicemente "sentiti", essendo rimessa ogni decisione alle direzioni regionali del lavoro che, in tal modo, assumono una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli enti previdenziali sopracitati. Tale impostazione di fondo emerge anche dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che attribuisce al direttore della direzione regionale del lavoro il potere di convocare la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, qualora lo stesso reputi opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nella vigilanza.
La disposizione normativa contenuta all'articolo 7, lettera e), volta ad attribuire al personale ispettivo funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti assoggettati al controllo del Ministero del lavoro, attribuisce un potere di controllo alle direzioni provinciali del lavoro in ordine all'attività espletata dalle strutture territoriali degli enti previdenziali, del tutto inopportuno e improprio, in quanto tali strutture operano sulla base delle direttive degli organismi centrali degli stessi, i quali peraltro sono già sottoposti al controllo del Ministero del lavoro.
L'atteggiamento assunto dal Governo rispetto agli enti previdenziali - prosegue l'oratore - si caratterizza talvolta in una prospettiva di vera e propria ostilità rispetto a tali enti, come ad esempio emerge in riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 9, relativamente al diritto di interpello, incomprensibilmente non estesa agli enti previdenziali per le materie di competenza.
La disposizione contenuta all'articolo 10, comma 4, che rinvia ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi, per l'individuazione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia lavoristica e previdenziale, risulta in contrasto con le esigenze di semplificazione, in quanto rende necessario ogniqualvolta si volesse procedere ad un aggiornamento del modello unificato di verbale, l'attivazione della procedura necessaria per l'emanazione di un decreto ministeriale.
Anche la disciplina relativa alla disciplina della conciliazione monocratica, prevista al comma 4, dell'articolo 11, risulta del tutto incongrua e non condivisibile, in quanto non tiene conto delle esigenze degli enti previdenziali interessati alla verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali.
Il potere di diffida contemplato all'articolo 13 del provvedimento all'esame dovrebbe essere esteso anche agli enti previdenziali per le inadempienze rilevate dagli stessi, in modo tale da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra le aziende sottoposte a verifica da parte di servizi ispettivi del Ministero del lavoro e le imprese sottoposte a verifiche da parte degli ispettori degli enti previdenziali.
L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che il relatore accolga nell'ambito dello schema di parere i suggerimenti emersi nel corso del dibattito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
225ª seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Interviene nella discussione il senatore VIVIANI (DS-U), il quale sottolinea preliminarmente la rilevanza dello schema di decreto legislativo all'esame, che riguarda una funzione fondamentale, rimasta in capo all'amministrazione centrale del lavoro, funzione che i Governi sia della passata sia della presente legislatura hanno dichiarato di voler rafforzare e che, alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel senso di garantire l'uniformità delle azioni volte ad assicurare il rispetto della normativa in materia lavoristica, contributiva e fiscale. E' comunque essenziale, a questo proposito, che, nell'ambito del riordino delle funzioni ispettive del Ministero del lavoro, vengano mantenuti fermi i compiti repressivi che, soprattutto con riferimento all'azione di contrasto del lavoro sommerso, devono costantemente accompagnarsi alle misure di promozione e di sostegno per chi intenda rientrare nella legalità.
Proprio in considerazione del rilievo che assume la disciplina all'esame, occorre sottolineare che lo schema trasmesso dal Governo, forzando alquanto i limiti posti dalla normativa di delega, di cui all'articolo 8 della legge n. 30 del 2003, si propone, impropriamente, di allentare la pressione esercitata dall'attività di vigilanza sulle imprese, al tempo stesso incrementando oltre misura la strumentazione conciliativa. In tal senso sembra in particolare orientato l'articolo 11, che, con l'introduzione di una sorta di conciliazione preventiva, rischia di favorire la possibilità di alterazione delle prove da parte di chi dovrebbe essere destinatario dell'intervento ispettivo. Si tratta di una disposizione molto discutibile, in quanto non si consente all'ispettore di svolgere un'indagine completa, proprio al fine di individuare con certezza l'oggetto della conciliazione.
Altri ed ulteriori motivi di perplessità sorgono poi in ordine all'eccessiva latitudine delle disposizioni che figurano all'articolo 8, relativamente all'attività di promozione e prevenzione finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, attività di certo utile, soprattutto se rivolta alle piccole imprese, ma definita in modo eccessivamente generico dalla norma in questione, soprattutto con riferimento alla responsabilità del personale ispettivo. Anche l'articolo 12, sulla diffida accertativa per crediti retributivi, pone non pochi interrogativi circa la effettiva portata dei poteri degli ispettori e delle connesse responsabilità, mentre l'articolo 13, in materia di diffida, modifica profondamente, ed in modo molto discutibile, l'attuale situazione normativa, per la quale la mancata applicazione della legge o del contratto dà luogo ad una violazione immediatamente sanzionabile.
Nel complesso dunque, lo schema di decreto legislativo all'esame introduce disposizioni piuttosto generiche sui compiti degli ispettori, sui margini di discrezionalità loro concessi e sulle responsabilità connesse all'esercizio della funzione e, in particolare, risulta poco chiara la distinzione tra le situazioni nelle quali il personale ispettivo riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quelle in cui non esercita tale funzione.
Vi è poi il problema delle risorse finanziarie: ai sensi dell'articolo 20, infatti, dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma tale vincolo appare inconciliabile con la necessità di incrementare in modo significativo le dotazioni degli ispettorati del lavoro, attualmente del tutto carenti, soprattutto per quanto concerne gli strumenti telematici. Occorre poi considerare anche la spesa derivante dalla formazione del personale ispettivo, opportunamente prevista dalle norme all'esame, nonché l'eventuale corresponsione di voci retributive aggiuntive specificamente connesse all'attività di coordinamento svolta a livello territoriale, dai direttori regionali e provinciali del lavoro. Su tali profili, la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo non fornisce alcun chiarimento, nel presupposto, del tutto opinabile, che gli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano sufficienti ad assicurare la copertura di spese che non possono non risultare di notevole entità: su tutti questi temi sarà interessante conoscere l'avviso che verrà espresso dalla Commissione bilancio, considerato anche che la strumentazione conciliativa prevista dalle norme all'esame potrebbe comportare la riduzione del gettito per quanto riguarda alcune entrate contributive.
Sempre in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, appare poi opportuno cogliere l'occasione offerta dal provvedimento all'esame per pervenire all'unificazione delle due diverse strutture collegiali attualmente operanti a livello centrale per la predisposizione degli interventi di contrasto del lavoro irregolare e sommerso.
Proseguendo nel suo intervento, il senatore Viviani osserva che un altro problema di grande rilievo riguarda il rapporto tra il Ministero e gli enti previdenziali: in proposito, la formulazione adottata agli articoli 4 e 5, relativamente ai compiti di coordinamento assegnati, rispettivamente, alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, risulta poco convincente nella parte in cui si prevede che siano soltanto sentiti i direttori dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti ai rispettivi livelli territoriali. Viene di fatto stabilito un rapporto di egemonia degli organi periferici del Ministero rispetto agli enti previdenziali, che contrasta con l'esigenza di stabilire una effettiva collaborazione tra i diversi soggetti preposti all'esercizio della funzione di vigilanza a livello territoriale.
Come accennato in precedenza, sono presenti nell'articolato disposizioni poco chiare, che necessitano di essere ulteriormente specificate. In particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), occorrerebbe precisare meglio quali sono le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sull'esecuzione delle quali il personale ispettivo è chiamato a vigilare. Analogamente, al comma 2 dell'articolo 8 il legislatore delegato dovrebbe specificare a che cosa si riferisce quando parla di profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa in materia lavoristica e previdenziale, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative. Per quanto riguarda poi l'articolo 10, sulla razionalizzazione e il coordinamento dell'attività ispettiva, oltre alle esigenze già indicate in materia di dotazione degli organi di vigilanza a livello territoriale, sarebbe opportuno comprendere meglio con quali risorse si intende far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati telematica recante le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione del personale ispettivo. I gruppi di intervento straordinario, finalizzati al contrasto di specifici fenomeni di violazione di norme lavoristiche e previdenziali, di cui al comma 3 dell'articolo 10, sono senz'altro opportuni, ma occorrerebbe prevederne l'istituzione non solo in ambito regionale, come attualmente prevede la norma, ma anche a livello nazionale, dove hanno già dato buoni risultati. Il successivo comma 4 prevede poi un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori generali di INPS e INAIL, per l'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza. E' auspicabile che nella messa a punto di tali utili strumenti, si evitino le lungaggini che hanno caratterizzato analoghe esperienze, in particolare per quanto riguarda la messa a punto del Documento unificato di regolarità contributiva (DURC).
Il sottosegretario SACCONI precisa che, per quanto riguarda la predisposizione del documento da ultimo richiamato dal senatore Viviani, le difficoltà non derivano da profili procedurali, bensì dalla specifica circostanza della mancata informatizzazione delle Casse edili, che, correttamente, chiedono di poter gestire in prima persona questo strumento. Il Documento unificato di regolarità contributiva - per la cui predisposizione l'INPS e l'INAIL hanno completato gli adempimenti di competenza - dovrebbe apportare un utile contributo alla creazione di un sistema di monitoraggio e controllo del mercato del lavoro che, per risultare realmente efficace, comporta anche una profonda integrazione a livello informativo tra il Ministero e gli enti previdenziali.
Riprendendo il suo intervento, il senatore VIVIANI (DS-U), nel ribadire che a suo avviso il provvedimento all'esame comporta un non condivisibile allentamento dell'attività ispettiva e di vigilanza nei confronti delle imprese, sottolinea l'esigenza di disporre di un quadro più preciso delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valutare l'adeguatezza delle stesse in relazione agli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle attività ispettive che lo schema di decreto legislativo all'esame si propone di conseguire. Ritiene infine necessario un ripensamento sulle modalità di attuazione delle procedure conciliative, che devono essere attuate in modo tale da non alterare la posizione delle parti interessate.
Rispondendo ad una domanda del senatore MALABARBA (Misto-RC), relativamente all'incremento dell'organico degli ispettori, il sottosegretario SACCONI fa presente che è stata avviata la procedura per mettere a concorso 780 nuovi posti di ispettore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
229ª seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio.)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dà quindi la parola al relatore Tofani, per l'illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.
Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) illustra uno schema di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, con condizioni e osservazioni.
Accogliendo una proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di svolgere la discussione e procedere all'eventuale votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Tofani nella seduta già convocata per domani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 336
La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
- agli articoli 4 e 5 sostituire la parola "sentiti" con le seguenti: "previa consultazione";
- all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera e). La funzione di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nei confronti degli Enti previdenziali non può essere svolta a livello delle singole unità territoriali di tali enti, venendo a incidere in caso contrario sull'autonomia operativa delle sedi, anche nei campi non strettamente connessi con la vigilanza ispettiva;
- all'articolo 11, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione". Gli Enti previdenziali, al fine di procedere alla riscossione dei premi e contributi agli stessi dovuti, devono essere informati circa i contenuti degli atti di conciliazione. Conseguentemente è opportuna la riformulazione del comma 4 come indicato;
- all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza obbligatoria."Si ritiene infatti necessario assicurare che l'attività ispettiva si svolga secondo parametri certi ed omogenei, in modo tale da evitare disparità di trattamento per le aziende, e, in particolare, di garantire l'uniformità e la coerenza del regime sanzionatorio.
e con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del regolamento governativo con cui viene istituita un'apposita direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- all'articolo 3, comma 2, occorre rafforzare la rappresentanza delle parti sociali, portando da tre a quattro il numero dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
- all'articolo 3, comma 4 si segnala l'opportunità di integrare la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti con il riferimento alla materia lavoristica, oltre a quella della previdenza ed assistenza obbligatoria, anche al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10;
- all'articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole "il personale ispettivo", si dovrebbero aggiungere le seguenti: "non esercita le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e";
- nel medesimo comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende);
- sempre all'articolo 8, al comma 5, il riferimento al comma 4 (che concerne un compito della direzione provinciale e non del personale di vigilanza) appare improprio e pertanto da sopprimere;
- all'articolo 9, concernente il diritto d'interpello, sarebbe opportuno - anche alla luce delle competenze della direzione generale e dell'ambito della disciplina di delega - circoscrivere in maniera più precisa le materie che possano essere oggetto delle richieste di chiarimenti;
- all'articolo 10, al comma 1, laddove si parla della formazione permanente del personale ispettivo, si dovrebbe intendere ricompreso anche quello di vigilanza degli enti previdenziali; al comma 1 e al comma 2, oltre che alle aziende, bisognerebbe far riferimento alle altre categorie rientranti nell'ambito del controllo; sembra opportuno che il medesimo comma 2 faccia riferimento anche all'attività di vigilanza in materia di legislazione sociale (oltre che a quella in materia di lavoro); al comma 5, che specifica che i verbali di accertamento sono redatti dal personale ispettivo, si dovrebbe chiarire se si intende ricompreso, come sembrerebbe opportuno, anche il personale di vigilanza degli enti previdenziali;
- con riferimento all'effetto interruttivo di cui al comma 6 dell'articolo 11, occorrerebbe chiarire se il termine iniziale decorra dalla data di adozione dell'atto di convocazione ovvero da quella della relativa notifica o comunicazione e definire (nel comma 3) una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo;
- all'articolo 12, il comma 1 prevede che, nei casi in cui dall'attività di vigilanza emergano crediti retributivi, il personale ispettivo (delle direzioni del lavoro) diffidi il datore di lavoro a corrispondere le somme: nell'articolato andrebbe chiarito se la normativa in esame si applichi solo agli obblighi che trovino fondamento nei contratti collettivi ovvero anche agli emolumenti previsti (in via autonoma e aggiuntiva) e individuali. Occorrerebbe, inoltre, modificare la terminologia adoperata "crediti retributivi", "datore", in modo da esplicitare che la disciplina riguardi anche i lavoratori non subordinati;
- sempre all'articolo 12, comma 2, si propone di sostituire le parole "15 giorni" con le altre: "30 giorni"; al comma 3, si propone di definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo e di subordinare, in ogni caso, l'efficacia esecutiva della diffida ad un apposito provvedimento del titolare della direzione;
- all'articolo 13, potrebbe essere oppportuno specificare che il comma 1 fa riferimento alle sole norme attinenti all'ambito di competenza delle attività ispettive in esame; ai commi 1 e 2, si dovrebbe inoltre integrare il riferimento al datore di lavoro in modo da includere anche i rapporti di lavori diversi dalla subordinazione; al comma 3, in riferimento alla diffida, si dovrebbe precisare da quando decorra l'effetto interruttivo, cioè, se dall'adozione della diffida o dalla sua notifica o comunicazione;
- all'articolo 15, al comma 1, sembrerebbe opportuno richiamare anche il comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. n.758 il quale specifica che la disciplina sulla prescrizione è sostitutiva delle norme vigenti in tema di diffida e di disposizione; si dovrebbe inoltre valutare l'esigenza di definire una disciplina transitoria per i profili procedurali;
- all'articolo 16 occorrerebbe precisare che il ricorso in esame concerne le sole violazioni attinenti alle materia del lavoro e della legislazione sociale, e, in particolare, all'ambito di competenza del personale ispettivo delle direzioni del lavoro;
- all'articolo 16, comma 1, prima delle parola "la qualificazione" occorre inserire le altre: "la sussistenza o", al fine di coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2 dell'articolo 17. Appare, inoltre, necessario che la possibilità del ricorso giurisdizionale in opposizione, specificata dal comma 3 dell'articolo 16, sia esplicitata anche nel successivo articolo 17;
- all'articolo 17non si attribuisce al comitato regionale la facoltà, su richiesta del ricorrente, di sospendere l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, facoltà invece prevista dall'articolo 16, comma 2, in relazione ai ricorsi ivi disciplinati. Occorrerebbe valutare l'opportunità di coordinare le due disposizioni;
- all'articolo 18,occorrerebbe chiarire se se il riferimento sia solo al personale ispettivo del ministero e, in tal caso, valutare la possibilità di integrare la disposizione prevedendo anche percorsi formativi specifici per gli ispettori degli enti, con riferimento alle loro competenze;
- all'articolo 19, è indispensabile, ai fini della certezza della norma, elencare puntualmente le disposizioni abrogate.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni della 1a, della 2a e della 5a Commissione, che vengono allegate al presente parere.
XI Commissione Lavoro e previdenza sociale
230ª seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Tofani ha illustrato uno schema di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in titolo. Dà quindi la parola al relatore, che ha preannunciato la presentazione di una modifica del testo della prima condizione, riguardante la sostituzione, agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, della parola "sentiti", riferita ai direttori territoriali degli enti previdenziali, con le altre "previa consultazione".
Il senatore TOFANI (AN) fa presente che il testo della condizione contenuta nello schema di parere da lui illustrato nella seduta di ieri, ora ricordato dal Presidente, si proponeva di rendere più stringente l'obbligo di consultazione delle direzioni territoriali degli enti previdenziali da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. La soluzione da lui originariamente individuata appare tuttavia non del tutto idonea ad esplicitare tale intento e, pertanto, ha ritenuto di riformulare la condizione relativa agli articoli 4 e 5 nel testo di cui dà lettura:
"Con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza".
Con tale riformulazione - precisa il relatore - dovrebbe essere più puntualmente espressa l'esigenza di pervenire ad un effettivo coinvolgimento delle strutture territoriali degli enti previdenziali nel coordinamento dell'attività di vigilanza, fermo restando che al legislatore delegato spetterà il compito di tradurre un tale principio in norma legislativa.
La senatrice PILONI (DS-U) osserva che lo schema di parere predisposto dal relatore, con la modifica da ultimo illustrata, raccoglie gran parte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione e delle consultazioni informali con le parti sociali e gli enti previdenziali: in tal senso, la riformulazione della prima condizione di cui ha testé dato lettura il relatore rafforza l'indicazione di garantire l'autonomia degli enti previdenziali nell'ambito del coordinamento dell'attività di vigilanza. Sarebbe stato però opportuno pervenire anche alla proposta di soppressione dell'articolo 11, che, oltre a presentare profili di eccesso di delega, introduce una forma di conciliazione, in aggiunta a quelle già previste dal Codice di procedura civile e dai contratti collettivi, che ha però la caratteristica di prevedere soltanto in via facoltativa l'assistenza delle associazioni o organizzazioni sindacali, ponendo pertanto le premesse affinché risulti ulteriormente indebolita la posizione del lavoratore. Qualora non si intenda accedere all'ipotesi di sopprimere l'articolo 11, la senatrice Piloni propone di integrare l'osservazione riferita al comma 6 dell'articolo 11 aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "inoltre, essendo la conciliazione monocratica possibile solo in relazione a diritti disponibili appare improprio il riferimento (nell'articolo 11, comma 4) ai contributi previdenziale e assicurativi, configurandosi questi ultimi come diritti indisponibili".
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo impegno profuso dal relatore nel recepire, all'interno dello schema di parere da lui predisposto, le osservazioni emerse nel dibattito, propone di integrare gli articoli 3, comma 2, 4, comma 3 e 5, comma 2, prevedendo la partecipazione del comandante generale e dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente, nella Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nella Commissione regionale e nei CLES. Al fine di pervenire ad un'ulteriore semplificazione della normativa, il senatore Montagnino ritiene che sarebbe opportuno integrare lo schema di parere anche con una proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 10, demandando ad una circolare ministeriale, anziché ad un decreto, il compito di adottare il modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti.
Secondo il senatore VIVIANI (DS-U) l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo all'esame configura una sorta di discutibile procedimento di conciliazione preventiva, che dovrebbe comunque essere attivato sulla base di modalità di accertamento delle infrazioni meno generiche di quelle indicate dalla disposizione all'esame. Suggerisce pertanto al relatore di integrare in tal senso lo schema di parere.
Il senatore TREU (Mar-DL-U), concordando con i rilievi del senatore Viviani, propone di pervenire ad una formulazione più precisa del comma 1 dell'articolo 11, prevedendo che le ipotesi di richiesta di intervento ispettivo abbiano carattere più circostanziato e che, nel testo, si faccia riferimento a profili specifici di tutela di diritti disponibili dei lavoratori.
Il relatore TOFANI (AN) dichiara di accogliere le proposte formulate dalla senatrice Piloni e dai senatore Montagnino, Viviani e Treu, e integra conseguentemente lo schema di parere da lui predisposto.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene non condivisibile l'impostazione del provvedimento all'esame: esso, forzando anche il contenuto della norma di delega, dà vita ad un sistema che, di fatto, emargina gli organi di vigilanza degli enti previdenziali, attribuendo ad essi compiti meramente esecutivi. In tal modo viene minata alla base qualsiasi iniziativa di vigilanza volta al recupero dell'evasione contributiva, si riduce l'efficacia delle ispezioni condotte dagli enti previdenziali, si espropriano gli ispettori delle loro prerogative, con conseguente danno per la loro professionalità e si depaupera il patrimonio informativo degli enti, non compensato dalla istituzione della banca dati di cui al comma 1 dell'articolo 10.
Sono così confermate le preoccupazioni espresse dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS già prima dell'inizio dell'esame in Commissione, preoccupazioni peraltro ribadite dai rappresentanti di tutti gli enti previdenziali nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza.
Il provvedimento all'esame presenta altri, più specifici elementi negativi, tra i quali, in primo luogo, va ricordata l'introduzione della conciliazione monocratica, prevista dall'articolo 11, di cui opportunamente la senatrice Piloni ha chiesto la soppressione; è poi inammissibile che, all'articolo 8, si preveda che nel corso dello svolgimento delle attività di prevenzione e promozione il personale ispettivo non rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Per quanto concerne il parere predisposto dal relatore, la richiesta di sopprimere la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, posta come condizione, appare senza dubbio condivisibile, anche se sarebbe stato opportuno modificare di conseguenza anche le disposizioni che collocano il personale di vigilanza degli enti previdenziali in una posizione subordinata rispetto agli organi periferici del Ministero del lavoro. Inoltre, anche l'osservazione riguardante l'integrazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti, di cui al comma 4 dell'articolo 3, avrebbe dovuto essere posta come condizione.
Il senatore Malabarba ribadisce quindi che, a suo avviso, la lotta contro l'evasione contributiva assume un carattere prioritario, nell'ottica della giustizia sociale e al fine di garantire la necessaria copertura alle prestazioni pensionistiche, e, dopo aver rilevato che un tale impegno viene fortemente sottovalutato da quanti puntano all'innalzamento dell'età pensionabile al fine di stabilizzare l'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, annuncia il voto contrario della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto sullo schema di parere predisposto dal relatore.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 848-B, l'articolo 8, recante la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, suscitò non poche perplessità, non soltanto nei gruppi politici dell'opposizione, ma anche in consistenti settori della maggioranza. Il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame ha confermato tali perplessità, ma il lavoro svolto dalla Commissione, grazie alle proposte politiche dei gruppi dell'opposizione e alla disponibilità manifestata dal relatore e dalla maggioranza, ha consentito di individuare condizioni e osservazioni che, pur senza pervenire ad una integrale riscrittura del provvedimento - come pure sarebbe necessario - possono però consentire l'introduzione di alcuni correttivi.
Il senatore Battafarano, dopo aver espresso il proprio rincrescimento per l'assenza del rappresentante del Governo, annuncia quindi che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo si asterrà nella votazione sullo schema di parere predisposto dal relatore.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) osserva che il lavoro serio ed approfondito svolto dal relatore non consente di rimuovere del tutto le perplessità sull'impostazione dello schema di decreto legislativo in titolo, perplessità che permangono irrisolte anche nello schema di parere all'esame. In particolare, permane una ingiustificata posizione di subordinazione degli enti previdenziali rispetto agli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro, malgrado l'apprezzabile tentativo del relatore, di dettare una condizione intesa ad attenuare tale situazione. Permane tuttavia il convincimento che sarebbe stato preferibile introdurre nel testo del decreto il principio dell'intesa fra gli organi preposti alla vigilanza. Per tali motivi, il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo non può esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo e, di conseguenza, si asterrà nel voto sullo schema di parere predisposto dal relatore.
Poiché non vi sono altre richieste intervento per dichiarazioni di voto, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel testo predisposto dal relatore e da questi integrato.
La seduta termina alle ore 15,50.
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 336
(Testo approvato dalla Commissione)
La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
- con riferimento agli articoli 4 e 5 occorre che, nell'ambito della funzione di coordinamento operativo, siano previste adeguate forme di consultazione obbligatoria delle Direzioni degli enti previdenziali, delle cui risultanze le competenti Direzioni del lavoro tengano conto ai fini dell'assunzione delle decisioni di loro spettanza;
- all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera e). La funzione di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti degli enti previdenziali non può essere svolta a livello delle singole unità territoriali di tali enti, venendo a incidere in caso contrario sull'autonomia operativa delle sedi, anche nei campi non strettamente connessi con la vigilanza ispettiva;
- all'articolo 11, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione."Gli Enti previdenziali, al fine di procedere alla riscossione dei premi e contributi agli stessi dovuti, devono essere informati circa i contenuti degli atti di conciliazione. Conseguentemente è opportuna la riformulazione del comma 4 come indicato;
- all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza obbligatoria."Si ritiene infatti necessario assicurare che l'attività ispettiva si svolga secondo parametri certi ed omogenei, in modo tale da evitare disparità di trattamento per le aziende, e, in particolare, di garantire l'uniformità e la coerenza del regime sanzionatorio;
e con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del regolamento governativo con cui viene istituita un'apposita direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- all'articolo 3, comma 2, occorre rafforzare la rappresentanza delle parti sociali, portando da tre a quattro il numero dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
- all'articolo 3, comma 2, occorre integrare la composizione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri;
- all'articolo 3, comma 4 si segnala l'opportunità di integrare la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti con il riferimento alla materia lavoristica, oltre a quella della previdenza ed assistenza obbligatoria, anche al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10;
- all'articolo 4, comma 3, occorre integrare la composizione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza con il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;
- all'articolo 5, comma 2, occorre integrare la composizione dei CLES con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- all'articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole "il personale ispettivo", si dovrebbero aggiungere le seguenti: "non esercita le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e";
- nel medesimo comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende);
- sempre all'articolo 8, al comma 5, il riferimento al comma 4 (che concerne un compito della direzione provinciale e non del personale di vigilanza) appare improprio e pertanto da sopprimere;
- all'articolo 9, concernente il diritto d'interpello, sarebbe opportuno - anche alla luce delle competenze della direzione generale e dell'ambito della disciplina di delega - circoscrivere in maniera più precisa le materie che possono essere oggetto delle richieste di chiarimenti;
- all'articolo 10, al comma 1, laddove si parla della formazione permanente del personale ispettivo, si dovrebbe intendere ricompreso anche quello di vigilanza degli enti previdenziali; al comma 1 e al comma 2, oltre che alle aziende, bisognerebbe far riferimento alle altre categorie rientranti nell'ambito del controllo; sembra opportuno che il medesimo comma 2 faccia riferimento anche all'attività di vigilanza in materia di legislazione sociale (oltre che a quella in materia di lavoro); al comma 5, che specifica che i verbali di accertamento sono redatti dal personale ispettivo, si dovrebbe chiarire se si intende ricompreso, come sembrerebbe opportuno, anche il personale di vigilanza degli enti previdenziali;
- all'articolo 10, comma 4, si suggerisce di demandare ad una circolare ministeriale (anziché ad un decreto ministeriale) l'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti;
- all'articolo 11, comma 1, si propone di inserire dopo la parola "richieste" l'aggettivo "circostanziato" e, sempre allo stesso comma, dopo la parola "profili" l'aggettivo "specifici";
- con riferimento all'effetto interruttivo di cui al comma 6 dell'articolo 11, occorrerebbe chiarire se il termine iniziale decorra dalla data di adozione dell'atto di convocazione ovvero da quella della relativa notifica o comunicazione e definire (nel comma 3) una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo; inoltre, essendo la conciliazione monocratica possibile solo in relazione a diritti disponibili appare improprio il riferimento (nell'articolo 11, comma 4) ai contributi previdenziale e assicurativi, configurandosi questi ultimi come diritti indisponibili;
- all'articolo 12, il comma 1 prevede che, nei casi in cui dall'attività di vigilanza emergano crediti retributivi, il personale ispettivo (delle direzioni del lavoro) diffidi il datore di lavoro a corrispondere le somme: nell'articolato andrebbe chiarito se la normativa in esame si applichi solo agli obblighi che trovino fondamento nei contratti collettivi ovvero anche agli emolumenti previsti (in via autonoma e aggiuntiva) dai contratti individuali. Occorrerebbe, inoltre, modificare la terminologia adoperata "crediti retributivi", "datore", in modo da esplicitare che la disciplina riguardi anche i lavoratori non subordinati;
- sempre all'articolo 12, comma 2, si propone di sostituire le parole "15 giorni" con le altre: "30 giorni"; al comma 3, si propone di definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell'accordo e di subordinare, in ogni caso, l'efficacia esecutiva della diffida ad un apposito provvedimento del titolare della direzione;
- all'articolo 13, potrebbe essere opportuno specificare che il comma 1 fa riferimento alle sole norme attinenti all'ambito di competenza delle attività ispettive in esame; ai commi 1 e 2, si dovrebbe inoltre integrare il riferimento al datore di lavoro in modo da includere anche i rapporti di lavori diversi dalla subordinazione; al comma 3, in riferimento alla diffida, si dovrebbe precisare da quando decorra l'effetto interruttivo, cioè, se dall'adozione della diffida o dalla sua notifica o comunicazione;
- all'articolo 15, al comma 1, sembrerebbe opportuno richiamare anche il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 758 il quale specifica che la disciplina sulla prescrizione è sostitutiva delle norme vigenti in tema di diffida e di disposizione; si dovrebbe inoltre valutare l'esigenza di definire una disciplina transitoria per i profili procedurali;
- all'articolo 16 occorrerebbe precisare che il ricorso in esame concerne le sole violazioni attinenti alle materia del lavoro e della legislazione sociale, e, in particolare, all'ambito di competenza del personale ispettivo delle direzioni del lavoro;
- all'articolo 16, comma 1, prima delle parola "la qualificazione" occorre inserire le altre: "la sussistenza o", al fine di coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2 dell'articolo 17. Appare, inoltre, necessario che la possibilità del ricorso giurisdizionale in opposizione, specificata dal comma 3 dell'articolo 16, sia esplicitata anche nel successivo articolo 17;
- all'articolo 17non si attribuisce al comitato regionale la facoltà, su richiesta del ricorrente, di sospendere l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, facoltà invece prevista dall'articolo 16, comma 2, in relazione ai ricorsi ivi disciplinati. Occorrerebbe valutare l'opportunità di coordinare le due disposizioni;
- all'articolo 18,occorrerebbe chiarire se se il riferimento sia solo al personale ispettivo del ministero e, in tal caso, valutare la possibilità di integrare la disposizione prevedendo anche percorsi formativi specifici per gli ispettori degli enti, con riferimento alle loro competenze;
- all'articolo 19, è indispensabile, ai fini della certezza della norma, elencare puntualmente le disposizioni abrogate.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni della 1a, della 2a e della 5a Commissione, che vengono allegate al presente parere.
[1] Sullo schema di decreto legislativo n.336 si rinvia al dossier del Servizio studi (Pareri al Governo) n. 281 del 18 febbraio 2004
[2] Legge 14 febbraio 2003, n.30 ”Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” (c.d. “Legge Biagi”).
[3] In particolare, nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma che “ […] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa”.