XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Manovra di finanza pubblica e disegno di legge di bilancio 2006-2008 - A.C. 6177 e 6178 - Commissione lavoro pubblico e privato | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 836 Progressivo: 11 | ||
Data: | 18/11/05 | ||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Manovra
di finanza pubblica e A.C. 6177 e A.C. 6178 Commissione Lavoro |
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n. 836/11
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xiv legislatura 18 novembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Lavoro pubblico e privato
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0646
INDICE
PARTE I Gli obiettivi di finanza pubblica
1. Le previsioni macroeconomiche
2. Gli obiettivi di finanza pubblica
PARTE II La manovra di finanza pubblica per il 2006
1. Gli strumenti della manovra
2. Le dimensioni della manovra
§ 3.2 Gli interventi espansivi
§ 3.3 Gli interventi relativi ad oneri inderogabili e alla proroga di agevolazioni fiscali
§ Bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
§ Variazioni nei capitoli di spesa
§ Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2005
Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2006: parti di interesse per la Commissione Lavoro
§ Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
§ Tabella B Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale
§ Tabella D Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale
§ Tabella E Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente
§ Tabella F Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
Schede di lettura del disegno di legge finanziaria (A.C. 6177)
§ Articolo 1, comma 104 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
§ Articolo 1, Commi 117-120 (Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
§ Articolo 1, commi 121-122 (Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato)
§ Articolo 1, commi 123-131 (Contrattazione integrativa e lavoro straordinario)
§ Articolo 1, commi 141 e 142 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
§ Articolo 1, commi 144-154 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
§ Articolo 1, comma 155 (Vicedirigenza)
§ Articolo 1, commi 156-158 (Mobilità)
§ Articolo 1, commi 159-167 (Proroga contratti a tempo determinato)
§ Articolo 1, commi 168-175 (Assunzioni di personale)
§ Articolo 1, comma 176 (Organi di certificazione dei contratti di lavoro)
§ Articolo 1, comma 177 (Assunzioni di personale della polizia penitenziaria)
§ Articolo 1, commi 182-186 (Gestioni previdenziali)
§ Articolo 1, comma 187 (Prosecuzione volontaria della contribuzione
§ dei lavoratori dell’industria mineraria siciliana)
§ Articolo 1, comma 247 (Cessione del quinto)
§ Articolo 1, commi 259-260 (Riduzione del costo del lavoro)
§ Articolo 1, commi 261-262 (Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)
§ Articolo 1, Commi 286-288 (Assunzioni per fronteggiare l’influenza aviaria)
§ Articolo 1, Comma 294 (Ammortizzatori sociali)
§ Articolo 1, comma 304 (Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa)
§ Articolo 1, comma 371 (Documento unico di regolarità contributiva)
§ Articolo 1, comma 385 (Lavoratori marittimi esposti all’amianto)
§ D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320. Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. (art. 8)
§ D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. (Il presente DPR è a disposizione presso il Servizio Studi)
§ D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (art. 68)
§ D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3. (artt. da 42 a 47)
§ L. 1 novembre 1957, n. 1140. Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.
§ L. 22 luglio 1961, n. 628. Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
§ L. 27 luglio 1962, n. 1116. Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.
§ L. 18 dicembre 1973, n. 836. Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (art. 14)
§ D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513. Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato. (art. 1)
§ L. 26 luglio 1978, n. 417. Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (art. 1)
§ L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (art. 11)
§ L. 21 dicembre 1978, n. 845. Legge-quadro in materia di formazione professionale. (art. 25)
§ L. 2 aprile 1979, n. 97. Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato. (art. 13)
§ L. 1 aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (art. 42)
§ L. 26 aprile 1982, n. 214. Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
§ L. 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. (art. 2)
§ D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. (art. 31-quater)
§ L. 5 aprile 1985, n. 124 Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
§ L. 9 marzo 1989, n. 88. Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (artt. 24 e 37)
§ L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 14)
§ D.L. 21 dicembre 1990, n. 391. Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. (art. 3)
§ L. 28 marzo 1991, n. 105. Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
§ D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (art. 1)
§ L. 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici. (art. 18)
§ L. 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (artt. 35 e 37)
§ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
§ D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. (art. 1)
§ D.L. 8 agosto 1996, n. 429. Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina. (art. 1)
§ D.L. 1 ottobre 1996, n. 510. Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. (art. 2)
§ D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. (artt. 17-29)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 4)
§ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (artt. 1-4)
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39; art. 47, co. 10; art. 59, co. 34)
§ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 130)
§ L. 4 maggio 1998, n. 133. Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali. (art. 2)
§ L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (art. 35)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 62, 63 e 64)
§ L. 23 dicembre 1999, n. 488. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). (art. 39)
§ D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. (art. 3)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (artt. 2 e 82)
§ D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78. (art. 24)
§ L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (art. 20)
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (art. 11; art. 78, co. 31 e art. 120)
§ L. 29 marzo 2001, n. 86. Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 1, 3, 17-bis, 34-bis, 35, 40, 47, 48 e 70)
§ D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. (art. 2)
§ D.L. 25 settembre 2002, n. 210. Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (art. 2)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (art. 31, co. 8 e art. 36)
§ Del.CICR 4 marzo 2003. Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
§ L. 7 marzo 2003, n. 38. Disposizioni in materia di agricoltura. (art. 1)
§ D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (artt. 47 e 48)
§ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. (art. 76)
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 2, co. 18; art. 3, co. 46, 47, 66 e 73)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1, co. 91, 96, 97, 98, 107, 117, 118, 121, 123, 155, 160, 173)
§ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. (art. 7-duodecies)
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (art. 13-bis)
§ D.L. 1 ottobre 2005, n. 202. Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. (art. 1)
§ Regione Sicilia - L.R. 6 giugno 1975, n. 42. Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.
Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2006-2009, presentato nel luglio scorso, sono state confermate dalla sezione I della Relazione previsionale e programmatica presentata il 30 settembre.
Per il 2006, è prevista una crescita del PIL in termini reali pari all’1,5 per cento.
Secondo i dati forniti dall’ISTAT, nel secondo trimestre 2005 il PIL reale è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, segnando un’inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi dei due trimestri precedenti (rispettivamente -0,4 e -0,5 per cento).
Nel terzo trimestre, la stima preliminare del PIL, resa nota dall’ISTAT nel comunicato del 15 novembre, indica un valore positivo dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.
Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per il 2005 e il 2006.
Andamento tendenziale e programmatico nel 2006
(variazioni %)
|
2005 |
2006 |
||
|
RPP |
DPEF |
DPEF |
RPP |
PIL |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Importazioni |
1,4 |
2,7 |
- |
2,7 |
Consumi finali nazionali |
0,9 |
0,9 |
- |
0,8 |
Investimenti fissi lordi |
-1,0 |
1,9 |
- |
2,3 |
Esportazioni |
-0,1 |
3,0 |
- |
2,8 |
Inflazione |
2,2 |
2,1* |
2,1* |
- |
Inflazione programmata |
|
|
1,7 |
|
Tasso di disoccupazione (% forza lavoro) |
7,7 |
8,2 |
8,1 |
7,6 |
Crescita dell’occupazione |
0,4 |
0,4 |
- |
0,6 |
Tasso di occupazione (specifico età 15-64) |
58,3 |
58,1 |
- |
58,7 |
* Previsione relativa al deflatore dei consumi
Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, le stime più recenti fornite dal Fondo monetario internazionale, nel World Economic Outlook di settembre prevedono per l’Italia un tasso di crescita del PIL reale nel 2006 dell’1,4%.
In occasione delle periodiche consultazioni ai sensi dell’Articolo IV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, concluse il 2 novembre 2005, il FMI ha ipotizzato una crescita del PIL in Italia nel 2006 leggermente superiore all’1,5%.
Non risultano invece disponibili, al momento, previsioni aggiornate dell’OCSE e della Commissione europea.
Prodotto Interno Lordo 2006 - Confronti internazionali
(variazioni % a prezzi costanti)
|
Commissione UE |
OCSE |
FMI |
Italia |
1,7 |
1,1 |
1,4 – 1,5 |
Francia |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
Spagna |
2,7 |
3,2 |
3,0 |
Germania |
1,6 |
1,8 |
1,2 |
Area euro |
2,1 |
2,0 |
1,8 |
Regno unito |
2,8 |
2,4 |
2,2 |
Ue – 15 |
2,2 |
- |
- |
Ue – 25 |
2,3 |
- |
- |
Usa |
3,0 |
3,3 |
3,3 |
Giappone |
1,7 |
1,7 |
2,0 |
Fonte: Commissione UE: Spring 2005 Economic forecasts (aprile 2005); OCSE: Economic outlook (giugno 2005); FMI: World Economic Outlook (settembre 2005) e, per l’Italia, Article IV (novembre 2005).
La RPP conferma anche le previsioni di crescita del PIL per gli anni successivi al 2006 contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF.
In particolare, con riferimento a tali anni, si prevede una crescita del PIL reale del 1,5% nel 2007 e dell’1,7% nel 2008 e dell’1,8% nel 2009 (rispetto all’andamento tendenziale indicato nel DPEF, il PIL programmatico risulterebbe di pari valore nel 2006 e nel 2007 e più alto di 0,2 punti percentuali nel 2008 e nel 2009).
Il Governo ha ritenuto di non presentare la nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, confermando così le previsioni contenute nel DPEF medesimo.
Le previsioni contenute nella sezione II della RPP risultano dunque in linea con il quadro programmatico delineato nel DPEF.
In particolare risulta confermato, per il 2006, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8% del PIL.
Saldi di finanza pubblica per il 2006
(Valori in miliardi di euro e in % del PIL)
|
DPEF 2006-2009 tendenziale |
DPEF 2006-2009 programmatico |
RPP |
Indebitamento netto |
67,2 |
- |
54,7 |
% del PIL |
-4,7 |
-3,8 |
-3,8 |
|
|
|
|
Avanzo primario |
0,725 |
- |
13,1 |
% del PIL |
0,05 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
Spesa per interessi |
68,0 |
- |
67,8 |
% del PIL |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
|
|
|
Indebitamento netto strutturale |
- |
-3,0 |
- |
|
|
|
|
Fabbisogno |
- |
- |
55,8 |
% del PIL |
4,7 |
- |
3,9 |
|
|
|
|
Debito pubblico/PIL |
- |
107,4 |
- |
|
|
|
|
PIL |
1.436,1 |
- |
1.435,4 |
Per quanto riguarda raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento netto per l’anno 2005, si ricorda che in data 28 luglio 2005 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, in conformità dell’art. 104, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea[1].
Nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia, il Consiglio ha altresì approvato la raccomandazione, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7 del Trattato, sulle misure da prendere per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Italia.
Nell’ambito di queste misure, il Consiglio ha richiesto all’Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6% del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8%) da conseguire nel 2006.
Per quanto concerne le previsioni dei principali organismi internazionali relative all’indebitamento netto in Italia nel 2006, la Commissione UE, ad aprile 2005 indicava un valore del 4,6% del PIL e l’OCSE, nel giugno, un valore del 5,0% del PIL
Le stime del Fondo Monetario Internazionale, aggiornate nel World Economic Outlook di settembre 2005, indicavano un indebitamento netto del 5,1% del PIL.
Si ricorda che le previsioni non considerano gli effetti correttivi della manovra di finanza pubblica.
Indebitamento netto delle P.A. 2006 - Confronti internazionali
(% del PIL)
|
Commissione UE |
OCSE |
FMI |
Italia |
-4,6 |
-5,0 |
-5,1 |
Francia |
-3,4 |
-3,0 |
-3,9 |
Spagna |
+0,1 |
+0,6 |
+0,3 |
Germania |
-2,8 |
-3,2 |
-3,7 |
Area euro |
-2,7 |
-2,7 |
-3,1 |
Regno unito |
-2,7 |
-3,0 |
-3,4 |
Ue – 15 |
-2,5 |
- |
- |
Ue – 25 |
-2,5 |
- |
- |
Usa |
-3,8 |
-3,9 |
-3,9 |
Giappone |
-6,1 |
-5,3 |
-6,2 |
Fonte: Commissione UE: Spring 2005 Economic forecasts (aprile 2005); OCSE: Economic outlook (giugno 2005); FMI: World Economic Outlook (settembre 2005).
La manovra di finanza pubblica per il 2006 è effettuata attraverso i seguenti strumenti normativi:
§ il disegno di legge finanziaria: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” (A.S. 3613);
§ il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008” (A.S. 3614);
§ il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure urgenti di contrasto del evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.S. 3617).
Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, è specificato che il decreto-legge n. 203/2005 deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica.
La manovra varata dal Governo
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel DPEF e concordati a livello europeo, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche, piuttosto che al bilancio dello Stato. E’ dunque necessario valutare l’impatto delle disposizioni sull’indebitamento netto.
L’obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL, indicato nel DPEF, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL.
La manovra di finanza pubblica per il 2006, originariamente varata dal Governo, comportava, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL[2], come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio UE intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Italia. In valori assoluti l’intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF.
Il quadro tendenziale 2006 considerato dal DPEF prevedeva infatti entrate derivanti da dismissioni immobiliari per un importo pari a 6 miliardi di euro. Alla luce dell’attuale andamento delle dismissioni, il Governo ha deciso di mantenere nel quadro tendenziale 2006 solo 1 miliardo derivante da dismissioni immobiliari.
I restanti 5 miliardi sono stati recuperati attraverso gli emendamenti correttivi, che hanno comportato riduzioni di trasferimenti in conto capitale ad imprese controllate dallo Stato pari a circa 1,5 miliardi di euro (1,2 miliardi di riduzioni riferiti alle Ferrovie dello Stato e 300 milioni riferiti ad ANAS) ed aumenti di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro (relativi ad interventi relativi alla durata dell’ammortamento dell’avviamento e dei contratti di leasing immobiliare, alle perdite su minusvalenze da concambio ed al cd. dividend washing) e attraverso i proventi da dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo, non incluso nel tendenziale[3].
L’adozione di tale misura dovrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL.
Considerando gli emendamenti deliberati dal Consiglio dei ministri, l’intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Sono poi previsti interventi volti a fronteggiare alcuni oneri inderogabili, quali le eccedenze di spesa e altri oneri che il Governo considera ineludibili, a prorogare una serie agevolazioni fiscali in scadenza, per un importo complessivo pari a circa 3,2 miliardi di euro[4].
Si aggiungono infine gli interventi a sostegno dello sviluppo, relativi principalmente alla riduzione del costo del lavoro, all’istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, all’avvio della previdenza complementare, alla riforma del sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi, per un importo pari a circa 3,6 miliardi di euro.
A questi interventi si aggiunge l’istituzione di un Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato agli interventi per l’attuazione della cd. strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Gli ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo introdotti nel corso dell’esame al Senato non hanno alterato il suddetto effetto correttivo della manovra.
L’articolato del disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede una serie di misure per assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Per ciò che attiene in particolare alle spese di funzionamento, le misure principali riguardano:
§ riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per consumi intermedi per 1.445 milioni di euro ;
§ riduzione delle spese per consulenze, di rappresentanza e relative ad autovetture per complessivi 100 milioni di euro;
Per ciò attiene agli investimenti fissi lordi, sono previste minori spese in conto capitale che dovrebbero derivare principalmente da:
§ riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per investimenti fissi lordi per 360 milioni di euro;
§ limitazione ai pagamenti dei Ministeri per spese per investimenti fissi lordi per 336 milioni di euro.
Con riferimento al Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sono previsti risparmi pari a 200 milioni di euro, che dovrebbero essere imputabili al fatto che il disegno di legge finanziaria prevede una dotazione inferiore a quella stimata dal Governo nel quadro tendenziale per il 2006.
Ulteriori
risparmi sono dovuti a minori spese in conto capitale per 400 milioni di euro che
dovrebbero derivare dalla limitazione
dei pagamenti dei soggetti titolari di contabilità
speciali aperte presso
L’articolato del disegno di legge finanziaria e gli emendamenti deliberati dal Consiglio dei ministri prevedono riduzioni di trasferimenti alle imprese private, pubbliche o comunque controllate dallo Stato
In particolare, sono previsti riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese stimate in circa 960 milioni di euro.
Queste riduzioni concernono in buona parte imprese pubbliche o comunque controllate dallo Stato o enti pubblici, fra i quali:
§ Ferrovie dello Stato per 555 milioni di euro;
§ ANAS per 118 milioni di euro;
§ Poste italiane per 76 milioni di euro.
E’ poi introdotto un limite ai pagamenti del Fondo per l’innovazione tecnologica, da cui dovrebbe derivare una riduzione dei trasferimenti in conto capitale alle imprese per 1.200 milioni di euro, che interessa principalmente imprese private.
Gli emendamenti correttivi deliberati dal Governo comportano inoltre riduzioni dei trasferimenti in conto capitale a Ferrovie dello Stato per 1.200 milioni di euro di euro e ad ANAS per 300 milioni di euro.
Con riferimento ad ANAS è infine disposta una limitazione dei pagamenti che dovrebbe comportare minori spese in conto capitale per 300 milioni di euro.
Le previsioni del cd. patto di stabilità interno che pone limiti alla crescita delle spese in conto corrente e in conto capitale degli enti territoriali, dovrebbero comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a 3,1 miliardi di euro, riferibili per 1,1 miliardi di euro alle Regioni e province autonome e per 2 miliardi a province w comuni.
Per ciò che attiene al settore del pubblico impiego - escludendo il comparto sanitario - le misure di contenimento della spesa dovrebbero comportare risparmi per quasi 1 miliardo di euro, derivanti principalmente da:
§ riduzioni delle spese di personale delle regioni e degli enti locali;
§ limitazioni dall’utilizzo di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
§ limitazioni alle risorse da destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni del settore statale, degli enti pubblici non economici e delle università.
Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre disposizioni concernenti il pubblico impiego che comportano maggiori spese correnti per un importo di quasi 600 milioni di euro.
Il complesso delle disposizioni in materia di pubblico impiego comporta dunque un risparmio netto di circa 400 milioni di euro.
Si ricorda che il quadro tendenziale del 2006 non tiene conto degli oneri derivanti dall’eventuale mancata sottoscrizione definitiva dei rinnovi contrattuali relativi al biennio 2004-2005.
Dalle disposizioni relative alla determinazione delle risorse con cui lo Stato concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 37) dovrebbe derivare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 2,5 miliardi di euro.
In particolare, nel settore sanitario, lo scostamento tra il livello di finanziamento complessivo ed il livello della spesa complessiva, stimata dal Governo nel quadro tendenziale per il 2006, risulta pari a 3,5 miliardi di euro. Il disegno di legge finanziaria dispone un finanziamento aggiuntivo dello Stato pari a 1 miliardo di euro, che non rileva ai fini dell’indebitamento netto (in quanto posta che resta nel perimetro delle pubbliche amministrazioni).
Secondo quanto risulta anche dalla relazione tecnica, le Regioni sono chiamate a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria per l’importo non finanziato dallo Stato, pari a 2,5 miliardi di euro. Questo importo è aggiuntivo rispetto all’1,25 miliardi di euro già a carico dei bilanci regionali a seguito dell’applicazione della manovra per il 2005.
Si ricorda inoltre che il disegno di legge finanziaria prevede il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari regionali relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 per 2 miliardi di euro (art. 38). Questo intervento non incide sull’indebitamento netto in quanto trattasi di regolazione debitoria.
Dal complesso delle misure previste in materia fiscale, conenute principalmente nel decreto-legge collegato, dovrebbero derivare maggiori entrate conseguenti a disposizioni in materia fiscale per un ammontare di quasi 6,4 miliardi di euro.
La presente tabella riepiloga gli effetti dei principali interventi:
Misure fiscali per imprese e società |
|
3.306 |
- disciplina degli ammortamenti |
1.707 |
|
- plusvalenze e minusvalenze da partecipazioni |
589 |
|
- rivalutazione dei beni di impresa |
912 |
|
- proventi immobiliari |
98 |
|
Misure fiscali in settori specifici |
|
|
- Banche |
|
1.103 |
- Banca d’Italia |
|
264 |
- Assicurazioni |
|
236 |
- Imprese del settore energetico |
|
790 |
Interventi di carattere generale |
|
|
- Riforma della riscossione |
|
374 |
- Lotta all’evasione |
|
305 |
Ulteriori maggiori entrate dovrebbero deriva da disposizioni in materia di giochi, tabacchi e dall’aggiornamento delle sanzioni
Secondo le stime della RPP, dal complesso delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria nel testo originario dovrebbe derivare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 1,5 miliardi di euro.
I principali interventi a sostegno dello sviluppo del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge collegato riguardano:
§ una riduzione pari ad un punto percentuale dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro relativi alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti per quasi 2 miliardi di euro;
§ l’istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà con una dotazione di 1.140 milioni di euro per il 2006;
§ il finanziamento necessario ad attuare la delega in materia previdenziale (legge n. 243/04) relativamente alle misure di compensazione per le imprese che conferiscono il TFR alla previdenza complementare per 200 milioni di euro ed alla totalizzazione dei periodi assicurativi per 160 milioni di euro;
§ l’adozione di misure di natura fiscale, contabile, amministrativa e finanziaria volte a favorire l’aggregazione di imprese nei cd. distretti industriali per 50 milioni di euro;
§ l’eliminazione della tassa sui brevetti per 40 milioni di euro.
A questi interventi si aggiunge l’istituzione di un Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato agli interventi per l’attuazione della cd. strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Gli ulteriori interventi di carattere oneroso previsti dall’articolato del disegno di legge finanziaria concernono il finanziamento di spese relativi ad oneri inderogabili - quali quelli relativi alle eccedenze di spesa - o comunque considerati dal Governo ineludibili - quali quelli relativi ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego – e la proroga di una serie di agevolazioni fiscali in scadenza .
Gli interventi di maggiore rilevanza riguardano dunque:
§ la proroga di una numerosa serie di agevolazioni fiscali in scadenza
§ le ccdd. eccedenze di spesa, cioè gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio, che determinano un peggioramento dell’indebitamento netto pari a 589 milioni di euro (allegato 1);
L’incidenza sull’indebitamento netto delle eccedenze di spesa risulta notevolmente inferiore all’ammontare delle risorse aggiuntive iscritte nel bilancio dello Stato per il 2006 per far fronte alle eccedenze medesime, pari a oltre 2.700 milioni di euro. Ciò è dovuto al fatto che una quota significativa delle integrazioni finanziarie iscritte per il 2006 riguarda oneri relativi ad anni precedenti, che in quanto tali non rilevano ai fini dell’indebitamento netto del 2006.
Le modifiche apportate dal Senato
Fra le modifiche più rilevanti sul piano finanziario, introdotte nel corso dell’esame al Senato, si segnalano le seguenti:
§ l’istituzione di un Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci, dotato di 475 milioni di euro per il 2006;
§ la modifica della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, da cui dovrebbero derivare maggiori entrate per 200 milioni di euro;
§ la rideterminazione dei tassi da corrispondere alle Poste italiane spa sulle giacenze dei conti correnti presso la tesoreria dello Stato su cui affluisce la raccolta tramite conto corrente postale, con una riduzione delle spese correnti di 150 milioni di euro
§ la riduzione dei trasferimenti in conto capitale alle Ferrovie dello Stato per un importo di 1.200 milioni di euro per ciascuno 2006, 2007 e 2008, e all’ANAS, per un importo di 300 milioni di euro nel 2006, adottate nell’ambito degli interventi correttivi deliberati dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre.
Al Senato sono stati inoltre introdotti una serie di interventi che dovrebbero utilizzare le risorse Fondo per la famiglia e lo sviluppo, pari a 1.140 milioni di euro.
Sulla base della relazione tecnica, gli interventi riguardano:
- la previsione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 (530 milioni di euro);
- la previsione di un assegno di 160 euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 (258 milioni di euro );
- un aumento di 100 milioni di euro della tabella C, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con riferimento al rifinanziamento della legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo);
- un aumento di 100 milioni di euro della tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con riferimento alle imprese operanti nel settore energetico, la disciplina del testo originario che prevedeva un’addizionale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell’energia è stata sostituita da una nuova disciplina degli ammortamenti fiscali
Bilancio di previsione del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per
il triennio 2006-2008
(A.C. 6178)
Bilancio
di previsione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche
sociali
L’organizzazione del Ministero del lavoro, dettata dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, è stata di recente modificata dal D.P.R. 29 luglio 2004[5] allo scopo di renderlo rispondente all’assetto delle competenze e dell’organizzazione stessa dell’Amministrazione.
Il richiamato D.P.R. 176 del 2001, infatti, faceva ancora espresso riferimento all’accorpamento con il Ministero della salute e alla strutturazione amministrativa in Dipartimenti[6].
Successivamente, in attuazione della delega recata dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è stato emanato il D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241, recante modifiche al citato D.Lgs. 300 del 1999, con il quale la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata modificata, con una novella all’articolo 47 dello stesso D.Lgs. 300, prevedendo le direzioni generali come strutture di primo livello in luogo dei dipartimenti.
Il medesimo articolo 47, inoltre, prevedeva che l’individuazione delle direzioni generali, e la loro successiva organizzazione, fossero definite successivamente, previa acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali.
Il D.Lgs. 287 del 2002, infatti, recante modifiche al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, aveva previsto in via generale, modificando l’articolo 6 del citato decreto 300, che nei Ministeri in cui le strutture di primo livello erano costituite da direzioni generali potesse essere istituito l’ufficio di segretario generale.
Successivamente, l’articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha istituito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga[7] presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate. Ad esso sono state trasferite le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) relative alle competenze in materia esercitate dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[8]. Il Dipartimento opera sulla base degli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga[9]
Con il successivo D.P.C.M. 15 marzo 2004, recante modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002[10], è stata data attuazione al disposto di cui al richiamato articolo 3, comma 83, della legge 350 del 2003.
L’articolo 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, recante la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30[11], ha previsto poi l’istituzione, con regolamento ministeriale, di una Direzione generale per l’attività ispettiva presso il Ministero del lavoro. Tale direzione generale adotta direttive operative, sulla base di direttive di carattere generale emanate dal Ministro del lavoro, e coordina la vigilanza al fine di garantire l’esercizio unitario dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza.
La nuova organizzazione del Ministero del lavoro prevede, oltre all’Ufficio di Gabinetto del Ministro ed a quello del Segretariato generale, un apparato centrale articolato nelle seguenti tredici Direzioni generali:
1) Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione;
2) Attività ispettiva;
3) Comunicazione;
4) Famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
5) Gestione del fondo nazionale delle politiche sociale e monitoraggio della spesa sociale;
6) Immigrazione;
7) Mercato del lavoro;
8) Politiche per l’orientamento e la formazione;
9) Politiche previdenziali;
10) Innovazione tecnologica;
11) Risorse umane e affari generali;
12) Tutela delle condizioni del lavoro;
13) Volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali.
Le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).
Con successivo provvedimento[12] sono poi stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale all’interno del Segretariato generale e delle Direzioni generali e ne sono stati definiti i relativi compiti.
In conseguenza del nuovo assetto organizzativo del Ministero, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2006 e di quello triennale 2006-2008, si è provveduto ad una riassegnazione dei capitoli di spesa a ciascuno dei quindici CRA.
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2006 (tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa, elaborata secondo le linee di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e le disposizioni impartite dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare 7 aprile 2005, n. 13.
La Nota si compone di due parti: nella prima sono illustrate le principali aree di intervento prioritario, in conformità a quanto indicato nel DPEF 2006-2009 ed agli impegni assunti in sede europea, nella seconda vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi formulati dai singoli CRA (ad esclusione del CRA 1 – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro) anche in relazione alle funzioni-obiettivo di pertinenza previste dal bilancio dello Stato.
Si evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti aree di intervento prioritario per l’anno 2006:
Ø completamento della riforma del mercato del lavoro ed innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità;
Ø emersione del lavoro;
Ø diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese ed implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo;
Ø sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l’effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al “soggetto famiglia”;
Ø attuazione del nuovo sistema previdenziale;
Ø politiche intersettoriali (miglioramento dela qualità dei servizi, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, elaborazione di progetti di alto profilo strategico e tecnologico).
Per quanto concerne, più dettagliatamente, i capitoli iscritti sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si segnalano le seguenti modifiche ai Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.).
C.R.A. 3 – Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione – A fronte di una previsione assestata 2005, pari a 2.533,57 mln. di euro, sono state proposte variazioni (+466,23 mln dalla IIª nota di variazioni) sulla base delle quali la previsione risulta essere pari a 2.999,80 mln di euro.
In particolare, si segnalano i seguenti capitoli:
- U.P.B. 3.1.2.1 - cap. 2140 - Fondo da destinare ad interventi di sostegno dell’occupazione:
o previsione iniziale 2005: 33,57 mln. di euro,
o assestamento 2005: 33,57 mln. di euro,
o previsione 2006: 33,57 mln. di euro,
o IIª nota variazioni -33,57 mln. di euro,
o previsione 2006 var. <<<
La variazione si apporta in applicazione di specifica norma del ddl finanziaria 2006, tenuto conto del trasporto fondi all’U.P.B. 1.1.5.4 “Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese”, cap. 1158, di nuova istituzione. Tale capitolo si conserva per la gestione dei residui.
- U.P.B. 3.2.3.1 - cap. 7202 - Fondo per l’occupazione:
o previsione iniziale 2005: 1.191,85 mln. di euro,
o assestamento 2005: 1.191,85 mln. di euro,
o previsione 2006: 636,04 mln di euro,
o Iª nota di variazioni*: -18 mln di euro,
o IIª nota variazioni: +500,00 mln. di euro,
o previsione 2006 var. 1.118,04 mln di euro
*sulla base delle disposizioni del DL 203/05
C.R.A. 7 – Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale - A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 16.053,74 mln. di euro, e di una previsione 2006 pari a 15.832, 67 mln di euro, sono state proposte variazioni (IIª nota di variazioni) pari a 31,65 mln. di euro, la previsione risulta così essere pari a 15.864,32 mln. di euro.
In particolare, si segnalano le seguenti voci:
U.P.B. 7.1.1.0: Interventi integrativi disabili - cap. 3525 – somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse a favore dei genitori e familiari di persone handicappate ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/92: il capitolo è stato totalmente finanziato per un importo pari a 37,83 mln di euro dalla IIª nota di variazioni;
U.P.B. 7.1.5.2 – cap. 3671 - Fondo per le politiche sociali:
o previsione iniziale 2005: 1.193,77 mln. di euro,
o assestamento 2005: 1.193,77 mln. di euro,
o previsione 2006: 1.159,49 mln. di euro
o IIª nota di variazioni -5,49 mln di euro,
o previsione 2006 var. 1.154,00 mln si euro
Le variazioni si apportano in relazione all’articolato ed agli stanziamenti determinati nella tabella “C” del ddl finanziaria 2006.
C.R.A. 9 – Mercato del lavoro - A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 54,04 mln. di euro, e di una previsione 2006 pari a 53,96 mln. di euro, sono state apportate variazioni (IIª nota di variazioni) pari a -9,49 mln di euro; la previsione risulta così essere pari a 44,47 mln di euro.
In particolare, si segnala la seguente voce:
U.P.B. 9.1.2.2. – Occupazione:
o previsione iniziale 2005: 35,98 mln. di euro,
o assestamento 2005: 35,98 mln. di euro,
o previsione 2006: 35,96 mln. di euro
o IIª nota di variazioni -4,96 mln di euro,
o previsione 2006 var. 31,00 mln si euro
La diminuzione dello stanziamento è quasi totalmente a carico del capitolo 3974 – somma da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale (-4,957 mln di euro), che si conserva per memoria. La variazione si apporta in applicazione di specifica norma del ddl finanziaria 2006, tenuto conto del trasporto fondi all’U.P.B: 1.1.5.4 “Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese”, cap. 1158, di nuova istituzione.
C.R.A. 11 – Politiche previdenziali - A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 48.723,10 mln. di euro, e di una previsione 2006 pari a 50.268,08 mln di euro sono state apportate variazioni pari a 156,70 mln di euro (Iª nota di variazioni) e a 2.210,48 mln di euro (IIª nota di variazioni), la previsione risulta così essere pari a 52.635,26 mln di euro.
In particolare, si segnalano le seguenti voci:
- U.P.B. 11.1.2.6 – Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali:
o previsione iniziale 2005: 2.845,60 mln. di euro,
o assestamento 2005: 2.845,60 mln. di euro,
o previsione 2006: 4.588,09 mln di euro,
o Iª nota di variazioni*: -49,50 mln di euro,
o IIª nota variazioni: -549,77 mln. di euro,
o previsione 2006 var. 3.988,82 mln di euro
*sulla base delle disposizioni del DL 203/05
Le variazioni apportate, in relazione agli stanziamenti determinati nell’articolato del ddl finanziaria 2006, dalle note di variazioni sono interamente a carico del cap. 4339 – “Somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.”
- U.P.B. 11.1.2.7 – Trasferimenti all’INPS per oneri pensionistici:
o previsione iniziale 2005: 33.758,47 mln. di euro,
o assestamento 2005: 33.755,47 mln. di euro,
o previsione 2006: 33.817,63 mln di euro,
o Iª nota di variazioni*: 160,00 mln di euro,
o IIª nota variazioni: 560,43 mln. di euro,
o previsione 2006 var. 34.538,06 mln di euro
*sulla base delle disposizioni del DL 203/05
Si segnala, in proposito, l’aumento dello stanziamento relativo al cap. 4351 – “Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato” (439,31 mln di euro).
- U.P.B. 11.1.2.9 – Trasferimenti all’INPS per sgravi ed agevolazioni contributive:
o previsione iniziale 2005: 9.487,65 mln. di euro,
o assestamento 2005: 9.487,65 mln. di euro,
o previsione 2006: 9.322,95 mln di euro,
o Iª nota di variazioni*: 0,20 mln di euro,
o IIª nota variazioni: 2.262,03 mln. di euro,
o previsione 2006 var. 11.585,18 mln di euro
*sulla base delle disposizioni del DL 203/05
Si segnala, in proposito, l’aumento (effettuato dalla IIª nota di variazioni) dello stanziamento relativo al cap. – 4364 – “agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri” (1.996 mln di euro)
- U.P.B. 11.1.2.10 – Trasferimenti all’INPS per altri interventi in materia previdenziale:
o previsione iniziale 2005: 861,44 mln. di euro,
o assestamento 2005: 861,44 mln. di euro,
o previsione 2006: 860,84 mln di euro,
o IIª nota variazioni: 3,36 mln. di euro,
o previsione 2006 var. 864,20 mln di euro
La variazione concerne totalmente il cap. 4367 – “Altri interventi in materia previdenziale”.
- U.P.B. 11.1.2.11 – Previdenza complementare:
o previsione iniziale 2005: <<<,
o assestamento 2005: <<<,
o previsione 2006: 72,00 mln di euro,
o Iª nota di variazioni*: 46,00 mln di euro,
o previsione 2006 var. 118,00 mln di euro
*sulla base delle disposizioni del DL 203/05
L’aumento dello stanziamento (effettuato dalla Iª nota di variazioni) concerne totalmente il cap. – 4370 “Esonero del versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del TFR alla previdenza complementare”.
Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2006 per il bilancio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, registrano incrementi rispetto all’assestamento 2005 pari all’1,75%. La tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2004:
Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(milioni di euro)
|
Rendiconto 2004 |
Previsioni 2005 |
Assestamento 2005 |
Variazioni % |
Previsioni 2006 |
Var. % |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a- 1) |
(c) |
(c/b - 1) |
Spese correnti |
64.839,05 |
66.402,05 |
66.509,90 |
+0,16 |
68.250,96 |
+2,62 |
Spese c/capitale |
1.528,98 |
1.216,36 |
1.216,36 |
= |
662,96 |
-45,50 |
TOTALE |
66.368,03 |
67.618,41 |
67.726,26 |
+0,16 |
68.913,92 |
+1,75 |
La seguente tabella, inoltre, riporta gli stanziamenti di competenza previsti per il 2006 così come modificati in seguito all’approvazione della Iª e IIª nota di variazione. Gli stanziamenti di competenza così modificati previsti per il 2006, per il bilancio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, registrano incrementi rispetto alle previsioni iniziali del 4,18%.
Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(milioni di euro)
|
Previsioni 2006 |
Iª nota di variazioni |
IIª nota di variazioni |
Previsioni 2006 risultanti |
Var. % |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(d/a - 1) |
Spese correnti |
68.250,96 |
156,70 |
2.225,88 |
70.633,54 |
+3,49 |
Spese in c/c |
662,96 |
-18,00 |
514,87 |
1.159,83 |
+74,95 |
Totale |
68.913,92 |
138,70 |
2.740,75 |
71.793,37 |
+4,18 |
La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2006 è stata valutata complessivamente in 5.900,5 mln. di euro, di cui 4.411 mln. di parte corrente e 1.489,5 mln. in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2005, e tiene altresì conto della “massa spendibile” (cassa + residui) dell’anno 2005 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2004.
La nota preliminare al riguardo afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2006, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello steso di previsione.
Più specificamente, la stima è stata compiuta individuando per ciascuna componente di bilancio una tasso di realizzabilità coerente con quello degli esercizi precedenti, “tenuto conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2005 possono influenzare il volume di pagamenti”. La stessa nota evidenzia altresì che la valutazione stessa rimane comunque subordinata al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per il 2005. Eventuali scostamenti, infatti, “verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 2006”, potendosi intervenire in questo caso solamente in sede di assestamento, ai sensi dell’articolo 17 della L. 468 del 1978.
La seguente tabella riporta l’analisi per categoria e per titoli di bilancio della massa spendibile e dei pagamenti per l’anno 2006 (dati in migliaia di euro).
|
Residui presunti al 1° gennaio 2006 |
Previsioni di competenza 2006 |
Massa spendibile |
Autorizzazioni di cassa |
Coefficiente di realizzazione |
Titolo I - spese correnti |
|
|
|
|
|
Redditi da lavoro dipendente |
20.610 |
208.688 |
301.298 |
280.689 |
93,16% |
Consumi intermedi |
44.744 |
64.983 |
109.727 |
69.960 |
63,76% |
Imposte pagate sulla produzione |
<< |
16.905 |
16.905 |
16.905 |
100,00% |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
4.278.273 |
66.418.588 |
70.696.861 |
66.704.272 |
94,35% |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
26.947 |
266.597 |
293.544 |
270.655 |
92,20% |
Trasferimenti correnti a imprese |
40.340 |
43.175 |
83.515 |
67.431 |
80,74% |
Interessi passivi e redditi da capitale |
<< |
<< |
<< |
<< |
<< |
Altre uscite correnti |
97 |
1.160.023 |
1.160.120 |
1.160.023 |
99,99% |
TOTALE TITOLO I |
4.411.011 |
68.250.960 |
72.661.971 |
68.569.935 |
94,37% |
Titolo II – spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
34.829 |
11.921 |
46.751 |
9.667 |
20,68% |
Contributi agli investimenti |
1.401.995 |
651.043 |
2.053.039 |
1.389.151 |
67,66% |
Contributi agli investimenti ad imprese |
51.714 |
<< |
51.714 |
37.411 |
72,34% |
Altri trasferimenti in conto capitale |
<< |
<< |
<< |
<< |
<< |
Acquisizioni di attività finanziarie |
924 |
<< |
924 |
550 |
59,56% |
TOTALE TITOLO II |
1.489.462 |
662.964 |
2.152.426 |
1.436.779 |
66,75% |
TOTALE GENERALE |
5.900.473 |
68.913.924 |
74.814.397 |
70.006.714 |
93,57% |
Bilancio pluriennale 2006 – 2008
La seguente tabella espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2006-2008.
|
2006 |
2007 |
2008 |
Parte corrente |
68.250,9 |
68.394,0 |
69.218,7 |
Conto capitale |
663,0 |
607,5 |
547,8 |
Totale |
68.913,9 |
69.001,5 |
69.766,5 |
Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
La tabella A del disegno di legge finanziaria, reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. Tali stanziamenti non incidono, dunque, sugli stati di previsione dei singoli Ministeri, ma vengono iscritti al cap. 6856 (U.P.B. 4.1.5.9) della tabella del Ministero dell'economia e delle finanze.
In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 109,57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 31,95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Come si evince dalla relazione illustrativa allegata al ddl finanziaria in esame, l’accantonamento è finalizzato “agli incentivi all’occupazione, a misure di sostegno dell’occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, a contributi in favore dei minorati della vista, alla disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, per l’abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per i principi in materia di governo del territorio”.
Tabella B
Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale
La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.
Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è
demandata alla legge finanziaria
Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2006 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro:
- Legge n. 335/1995 art. 13 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: vigilanza sui fondi pensione)
- cap. 4332 (U.P.B. 11.1.2.2) Vigilanza sui fondi pensione:
- anno 2006: 0,800 mln. di euro;
- Non sono previsi stanziamenti per gli anni 2007 e 2008.
- Legge n. 448/1998, art. 80, comma 4 (Collegato 1999): cap. 4161 (U.P.B. 10.1.2.1.) Contributo ad enti ed altri organismi:
- anno 2006: 2 mln. di euro;
- anno 2007: 2 mln. di euro;
- anno 2008: 2 mln. di euro.
Nella tabella C della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era pari a 2,231 mliioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
- Legge n. 328/2000, art. 20, comma 8 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): cap. 3671 (U.P.B. 7.1.5.2.) Fondo per le politiche sociali:
- anno 2006: 1.157 mln. di euro;
- anno 2007: 1.161 mln. di euro;
- anno 2008:1.161 mln. di euro.
Nella tabella C della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era pari a 1.276,64 mliioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Si segnalano inoltre il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
- Legge n. 385/1978 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato): cap. 3026 (U.P.B. 4.1.5.4) Fondo da ripartire per oneri del personale:
- anno 2006: 43,5 mln. di euro;
- anno 2007: 43,5 mln. di euro;
- anno 2008: 43,5 mln. di euro.
Nella tabella C della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era di 50 mln. di euro.
- Legge n. 388/2000, art. 74, comma 1 (Legge finanziaria per il 2001): cap. 2156 (U.P.B. 3.1.5.9) Previdenza complementare dipendenti pubblici
- anno 2006: 136 mln. di euro;
- anno 2007: 139 mln. di euro;
- anno 2008:139 mln. di euro.
Nella tabella C della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era di 154,937 milioni di euro.
Tabella D
Rifinanziamento di leggi di spesa in
conto capitale
La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 (U.P.B. 3.2.3.1.), al quale sono stati attribuiti 500 mln. di euro per l’anno 2006.
Non risultano rifinanziamenti per gli anni 2007e 2008.
Nella tabella D della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era di 60 mln. di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente
La tabella E indica le variazioni che si intendono apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa disposte precedentemente.
Non sono previste variazioni riguardanti il Ministero del lavoro.
Tabella F
Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento).
Nel settore denominato "interventi diversi" (settore d’intervento n. 27) si segnala il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 (U.P.B. 3.2.3.1.), al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 610 mln. di euro per il 2006, e 60 mln. di euro per il 2007.
Nella tabella F della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era pari a 530,999 mln. di euro per il 2005, 110 mln. di euro per il 2006 e 60 mln. di euro per il 2007.
Articolo 1, comma 79
(Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali
per le imprese che
esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari)
Il comma 79 proroga, per l'anno 2006, le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), già prorogate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e per l’anno 2005 dall'art. 1, comma 510, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000, ha esteso, per gli anni 2001-2003, nel limite del 70%, i benefìci fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come successivamente modificato e integrato, prevede:
- la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[13]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
- un abbattimento nella misura dell’80% – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio di cui al sopra illustrato articolo 4 determina, secondo quanto specificato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1, al paragrafo 1.8:
- la concessione alle imprese stesse di un credito d’imposta in misura corrispondente al 70% dell’IRPEF dovuta sulle retribuzioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposte al personale di bordo imbarcato;
- l’imponibilità del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 44%.
L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale; il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.
Anche questo beneficio è stato esteso dall’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari nel limite del 70%: per questi soggetti l’esonero contributivo non è quindi totale, ma opera soltanto in tale misura.
Nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, viene stimata, in termini di cassa, una perdita di gettito di 45,8 mln di euro per il 2006, e di 33,7 mln di euro per il 2007 e un maggio gettito (acconto IRE/IRES 2007) di 10,9 mln di euro per il 2008.
Articolo
1, comma 104
(Retribuzione
pensionabile dei componenti
delle autorità indipendenti)
Il comma in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato,in sostanza ripropone quanto già previsto nell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 , n. 488 (finanziaria 2000) ma non attuato a causa della mancata emanazione del previsto e necessario decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare concretamente le autorità e gli organismi ai cui componenti si applicava la norma.
Si ricorda che l’articolo 39, comma 1, su citato provvedeva a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti nonché degli organismi i trattamenti dei cui membri sono equiparati o riferiti ai primi. La disposizione fa riferimento ai soggetti summenzionati che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie al momento della nomina, individuati concretamente ai sensi del comma 2.
Si prevedeva che, decorrere dal 1° gennaio 2000, l'indennità non rientrasse più per intero nella base pensionabile e contributiva, ma limitatamente:
1) ad un importo pari al trattamento retributivo eventualmente percepito all'atto della nomina - ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero successivamente spettati (che vengono in considerazione, naturalmente, solo a decorrere dal momento in cui sarebbero maturati) -, qualora esso sia superiore al limite di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (limite pari a 82.401,00 per il 2004 e pari a 84.049,00 per il 2005)[14];
2) alla misura del predetto massimale, qualora il trattamento retributivo sia di misura pari o inferiore al medesimo nonché nel caso in cui il soggetto non prestasse attività di lavoro dipendente al momento della nomina.
Resta fermo che i contributi sono versati alla forma previdenziale obbligatoria cui sia iscritto l'interessato.
Riguardo alla base pensionabile, si deve intendere che l'introduzione del limite abbia effetto secondo il criterio del pro rata - cioè, con riferimento esclusivo alla quota di anzianità contributiva per la quale abbia trovato applicazione il corrispondente massimale di imponibile -.
Almeno in base alla formulazione letterale, la norma in esame riguarda anche i soggetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie gestite da enti di diritto privato
Il comma 2 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro, entro il 31 marzo 2000, l'identificazione delle Autorità e degli altri organismi "di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691". Con l'espressione virgolettata ci si riferisce agli organismi che esercitano l'alta vigilanza nel settore creditizio, valutario e del risparmio; tale formulazione potrebbe quindi ricomprendere: la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi e, più problematicamente, la Consob.
Non è chiaro se tali organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della norma, o se invece debbano ritenersi esclusi solo dal procedimento di individuazione tramite DPCM, operando direttamente per essi il richiamo legislativo.
In sostanza il comma in esame ripropone la disposizione sopra illustrata, facendone decorrere l’operatività dal 15 gennaio 2006 e prevedendo che il decreto che deve concretamente provvedere ad individuare le autorità interessate sia emanato entro il 15 gennaio 2006.
Sul piano formale sarebbe opportuno “rinnovare” il termine per l’emanazione del DPCM novellando direttamente l’articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l’emanazione del DPCM in questione.
Articolo
1, commi 110-116
(Adeguamento
delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito
del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005)
I commi 110-116 recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005.
La disposizione è conseguente al Protocollo d’intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% (al 4,31% già riconosciuto viene aggiunto lo 0,7% stabilito dal Protocollo) per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005 [15].
Pertanto i commi 110 e 111 incrementano, a decorrere dal 2006, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 88 e 89, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) hanno incrementato, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004.
In particolare:
per la contrattazione collettiva nazionale è stato disposto un incremento di 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006;
per il personale statale in regime di diritto pubblico è stato disposto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 105 milioni per l’anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall’anno 2006.
L'incremento ha interessato tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3, comma 46, della legge finanziaria per il 2004 (L 350 del 2003) ha determinato le risorse da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, specificando che nella quantificazione erano comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2% in:
- 1.030 milioni di euro per l'anno 2004;
- 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
A seguito dell’abrogazione di una disposizione della legge finanziaria per il 2004, concernente l’inquadramento in una qualifica superiore di personale del Ministero dell'economia (articolo 3, comma 78, della L. 350 del 2003, abrogato dall’articolo 1 del D.L. 356 del 2003, convertito dalla L. 48 del 2004), alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Il successivo articolo 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004 determinava le risorse per il personale non contrattualizzato in:
§ 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia;
§ 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
La medesima disposizione stanziava inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle forze armate e delle forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Si osserva, infine, che il comma 91 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, nel recare la disciplina degli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici non statali, specificava espressamente che sarebbero rimaste a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
Si prevede in particolare:
§ per la contrattazione collettiva nazionale un incremento di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 110);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 136 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 (comma 111).
Gli incrementi, destinati anche all’incentivazione della produttività per un aumento retributivo non inferiore allo 0,5%, riguardano tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Il successivo comma 112 prevede una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce che per le altre pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni dello Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con gli specifici parametri indicati nello stesso articolo 48.
In particolare, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dal richiamato protocollo del 27 maggio 2005, riferiti al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio statale per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006. Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni del Friuli- Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso comma stabilisce altresì che per gli enti del S.S.N. si applicano le disposizioni del successivo comma 116. Quest’ultima disposizione dispone un incremento del concorso statale alla spesa sanitaria di 213 mln annui a decorrere dal 2006.
Si segnala che la norma fa riferimento all’Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell’art. 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre appare più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che stabilisce i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN.
Le modalità e i criteri di riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati sono definite, ai sensi del comma 113, attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e cioè entro il 29 giugno 2006, a condizione che siano sottoscritti i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso è prevista la possibilità, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti (comma 114).
Il comma 115 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Tale disposizione appare identica a quella di cui all'articolo 3, comma 48, della legge finanziaria per il 2004 ed all’articolo 1, comma 90, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005.
Articolo
1, Commi 117-120
(Risorse
rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
I commi in esame recano la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007, in linea con quanto disposto dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
.
In particolare viene previsto:
§ per la contrattazione collettiva nazionale: 230 milioni di euro per il 2006 e 335 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 117);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico: 100 milioni di euro per il 2006, e 170 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 118).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Il comma 119 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 117 e 118 e costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 120 dispone che la quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari[16], sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.
Si osserva che l’articolo 47, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Le somme destinate alla contrattazione sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai senso dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Al riguardo la relazione tecnica allegata al d.d.l. finanziaria per l’anno 2006 specifica che, in base all’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali vengono fissate nelle misure del 30% e del 50% del tasso di inflazione programmata per il 2006, pari all’1,7%[17].
Si ricorda che tale Accordo, per quanto riguarda la indennità di vacanza contrattuale, prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Articolo
1, commi 121-122
(Limiti
all’utilizzo di personale a tempo determinato)
Il comma 121 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
Più specificamente, tale norma è diretta:
- alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;
- agli enti pubblici non economici;
- agli enti di ricerca;
- alle università;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[18].
Si segnala che, come rilevato in sede di illustrazione del precedenti comma 6, le pubbliche amministrazioni sono solite ricorrere alla stipula di co.co.co. anche per il conferimento di incarichi di studio o di consulenza a soggetti estranei (in base alla norme generali di cui all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001 e 110, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000).
In tale ottica, potrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con quella del comma 6, in quanto potrebbe risultare dubbio il limite da rispettare in caso di stipula di co.co.co. per il conferimento di “consulenze esterne” (50 % sul 2004, come indicato dal comma 6, o 60 % sul 2003, come prescritto dal comma in esame).
Si ricorda, in proposito, che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato alcuni aspetti delle collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale.
Relativamente ai presupposti, la circolare evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, in quanto in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (articoli 51 e 97 della Costituzione).
L’affidamento dell’incarico a terzi, quindi, può avvenire solamente nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Da ciò l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
La circolare, inoltre, nell'affermare la possibilità di prorogare il contratto ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale questo è stato posto in essere, evidenzia altresì l'illegittimità di una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi, in quanto la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna - e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa - deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali.
Per quanto concerne il contenuto della prestazione, la circolare afferma che, in sostanza, il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame “può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile”.
In ordine alle caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa, sempre la circolare sottolinea che esse risiedono, oltre alla mancanza del vincolo di subordinazione, nell’autonomia nell’eseguire la prestazione e nell’impossibilità di applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato, quali l’obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.
Infine, per quanto riguarda l’autonomia contrattuale, non potendo andare contro le disposizioni riguardanti l’assunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe l’automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come avviene per il settore privato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276 del 2003), la circolare afferma che “la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all’art. 2126 c.c. (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale). In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi”.
Il secondo periodo del comma in esame precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore.
Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 116, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha previsto la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici assumano, per il 2005, personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione di rispettare il limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali (TUEL)[19].
Tale disposizione interessa tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle disposizioni normative di settore.
Il successivo comma 122 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Gli enti ed istituti sono i seguenti:
- enti di ricerca;
- Istituto superiore di sanità;
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Agenzia per servizi sanitari regionali;
- Agenzia italiana del farmaco;
- Agenzia spaziale italiana;
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;
- CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);
- Università;
- Scuole superiori ad ordinamento speciale.
La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 122, della richiamata L. 311 del 2004, ha previsto un’analoga disposizione per il 2005, nella quale, oltre agli enti menzionati in precedenza, erano ricompresi anche gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche in questo caso gli oneri derivanti da tali contratti non dovevano risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università[20].
Si ricorda che i commi 159-167 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano disposizioni in materia di proroghe, per il 2006, di contratti a tempo determinato già instaurati da determinati enti, amministrazioni ed organismi.
Las Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario stima un risparmio annuo, per il triennio 2006-2008, di 454,5 mln di euro.
Articolo
1, commi 123-131
(Contrattazione
integrativa e lavoro straordinario)
I commi in esame recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego (commi 123-130) e al lavoro straordinario (comma 131), sempre nel pubblico impiego.
In particolare, l’articolo in esame provvede a:
§ limitare l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, al fine di razionalizzarne l’utilizzo, specificando che esso non possa superare il livello previsto per il 2004 (comma 123) e introducendo l’obbligo della certificazione di compatibilità finanziaria ai fini della costituzione dei fondi medesimi (comma 124). Allo stesso tempo, si prevede che l’ammontare complessivo dei richiamati fondi possa essere incrementato degli importi fissi, previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel caso in cui non risultino già confluiti negli stessi fondi del 2004 (comma 125);
§ far rimanere a carico dei richiamati fondi gli importi relativi alle spese per le progressioni orizzontali (comma 127);
§ ridurre gli stanziamenti relativi alle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, nella misura del 10% rispetto alle somme assegnate, allo stesso titolo, nel 2004 alle singole amministrazioni, con esclusione di alcune di queste ultime (comma 131).
Contrattazione integrativa
L’elemento più rilevante della privatizzazione dei dipendenti pubblici consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento per la regolamentazione del rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), come controparte dei sindacati che raggiungano un certo grado di rappresentatività.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e intervengono nelle varie fasi della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale attraverso appositi Comitati di settore. In particolare, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come Comitato di settore il Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia ovvero, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell’istruzione .
La contrattazione collettiva si effettua per comparti e si articola in vari livelli, secondo una gerarchia discendente delle fonti contrattuali :
§ gli accordi quadro, che hanno il compito di individuare, per settori omogenei o affini, i comparti per ognuno dei quali dovranno essere stipulati i contratti collettivi nazionali;
§ i contratti collettivi nazionali di comparto, cui è deferita la competenza generale, e nel cui ambito possono essere previste discipline differenziate per le specifiche tipologie professionali e per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o attività professionali oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;
§ i contratti collettivi integrativi, destinati a regolare le materie loro demandate dai contratti collettivi nazionali nei limiti da questi ultimi stabiliti.
Sono inoltre costituite autonome separate aree di contrattazione per i dirigenti, relativamente a uno o più di uno dei comparti in cui si svolge la contrattazione collettiva nazionale.
L’ARAN, in qualità di rappresentante della pubblica amministrazione, procede alla definizione dei contratti collettivi sulla base degli indirizzi deliberati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. L’ARAN, inoltre, tiene informati costantemente i Comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative; una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore (o, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, del Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) sul testo dell’accordo e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
L’ipotesi di accordo viene quindi trasmessa alla Corte dei conti per la valutazione dei costi contrattuali e la verifica dell’attendibilità della loro quantificazione e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Qualora la verifica dia esito positivo, l’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto; in caso contrario, l’ARAN o consulta il Comitato di settore o il Presidente del Consiglio e assume le misure per adeguarsi alla pronuncia della Corte dei conti, oppure, ove non ritenga che ciò sia possibile, riapre la negoziazione con le organizzazioni sindacali.
La procedura di certificazione deve comunque concludersi entro 40 giorni dall’ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per le ragioni suesposte.
Ai contratti e agli accordi collettivi nazionali sottoscritti definitivamente è data pubblicità attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto concerne, più specificamente, la contrattazione integrativa, si ricorda che l’articolo 9 del D.Lgs. 165 del 2001, T.U. sul pubblico impiego, ha rideterminato il sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego, attribuendo ai C.C.N.L. il compito di ridisciplinare gli istituti partecipativi ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, anche con riferimento agli atti interni organizzativi concernenti il rapporto di lavoro.
Il successivo articolo 40 prevede altresì che la contrattazione collettiva si svolga su tutte le materie concernenti il rapporto di lavoro, e che essa regolamenti in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli di contrattazione.
Lo stesso articolo, inoltre, dispone che, analogamente a quanto accade per il settore privato, le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti programmatici annuali e pluriennali[21].
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Alle amministrazioni pubbliche, pertanto, viene inibita la sottoscrizione, in sede decentrata, di contratti integrativi non in linea coi vincoli posti dai C.C.N.L. che comportino oneri non contemplati nei richiamati strumenti di programmazione relativi a ciascuna amministrazione. Da ciò consegue che l’eventuale difformità delle clausole negoziali viene sanzionata con la nullità e l’inapplicabilità delle stesse.
Tale circostanza differenzia il settore pubblico da quello privato, nel quale, come è noto, non è ravvisabile il principio di prevalenza o di gerarchia fra fonti contrattuali collettive. Tale limitazione, dalla quale discende direttamente la logica dei controlli e delle verifiche di compatibilità finanziaria, trova presumibilmente la sua ragione nella necessità di contenere il costo del lavoro, evitando l’adozione di modelli privatistici non trasferibili nel settore pubblico.
Il sistema dei controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è assicurato dal Collegio dei revisori dei Conti oppure, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, secondo quanto disposto dall’articolo 48 del richiamato D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma 123 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Tali fondi potranno avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165 del 2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).
E’ richiesta la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente per la costituzione (in sede contrattuale) di nuovi fondi (comma 124).
In proposito, si segnala che la disposizione, che potrebbe riguardare i cosiddetti fondi unici di amministrazione, non appare chiara, in quanto non specifica quali siano i fondi considerati.
Ai sensi del richiamato articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 165, l’organo di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è il collegio dei revisori dei conti; laddove tale organo non sia previsto, deputati al controllo sono i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione dell’articolo 11 della L. 59 dl 1997, e recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
In proposito, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che l’intervento è volto a “consentire una crescita delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi finanza pubblica”; tale disposizione, prosegue la relazione, “non determina alcuna lesione dell’autonomia negoziale, limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello”.
Allo stesso tempo, il successivo comma 125 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Al riguardo, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che tale disposizione “fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi”
Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata normativa del successivo comma 125, il quale sembra introdurre una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Il successivo comma 126, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi stessi debbano coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
Ai sensi del comma 127, gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria (le cd. progressioni orizzontali), devono continuare ad essere a carico dei fondi pertinenti. Tali importi devono essere, inoltre, portati in detrazione, in ragione d’anno, dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione di servizio a qualsiasi titolo avvenuta. Lo stesso articolo dispone altresì che i richiamati importi debbano essere riassegnati, dalla data individuata in precedenza, ai fondi medesimi in base alla normativa contrattuale vigente.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, tale disposizione si rende necessaria “nei casi in cui le differenze stipendiali, per motivi contabili e gestionali, risultino imputate non direttamente ai fondi ma ai capitoli di stipendio”.
Il comma in esame, tra l’altro, avrebbe lo scopo di eliminare l’uso “improprio” dei fondi unici di amministrazione, fenomeno rilevato anche dalla Corte dei conti[22]. In proposito, la Corte ha evidenziato, nel segnalare l’utilizzo improprio dei fondi unici di amministrazione, il fenomeno che si concretizza nell’”integrare, attraverso previsioni negoziali, i fondi unici con risorse, che solo impropriamente sono da ritenere “risparmi”, in quanto più correttamente dovrebbero qualificarsi riduzioni di spesa connesse al venir meno di benefici non più spettanti per cessazioni del personale avente titolo (es. retribuzione individuale di anzianità)”. La stessa Corte, inoltre, ha sottolineato “la prassi negoziale di finanziare con tali risorse emolumenti incomprimibili (es. progressioni di carriera e indennità aventi natura di emolumenti fissi e continuativi), traendone occasione per segnalare innanzitutto la non trasparente modalità di rappresentazione contabile del finanziamento di tali voci retributive, che a rigore dovrebbero gravare sugli ordinari capitoli di bilancio”.
I commi 128 e 129 recano disposizioni consequenziali alla nuova disciplina dei fondi per la contrattazione integrativa.
In particolare, il comma 128 prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche debbano “tenere conto” (si segnala, in proposito, che tale espressione appare vaga in quanto non individua i criteri e le modalità cui fare riferimento), ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
In tema di limitazioni in materia di organico e assunzioni di personale a tempo indeterminato, si ricorda che la L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), all’articolo 1, comma 93, ha stabilito la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica. Il successivo del comma 95, inoltre, ha disposto il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso determinate amministrazioni, agenzie ed enti.
Il successivo comma 129 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, tali risparmi costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L’ultimo periodo del comma ribadisce il divieto, negli anni successivi, dell’utilizzo di tali somme ai fini dell’incremento dei più volte citati fondi.
Il comma 130, infine, impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o al diverso, equivalente, organo di controllo interno, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall’articolo in esame, con particolare riferimento alla nullità e inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi, di cui all’articolo 40, comma 3, del più volte citato D.Lgs. 165 del 2001.
Secondo la relazione tecnica originaria, tali disposizioni realizzano economie stimate in 210 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
La stessa relazione precisa altresì che “il criterio utilizzato per la stima si basa sull’analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.)”. In relazione a ciò, prosegue la relazione, “l’effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l’1% annuo della spesa complessiva dei comparti utilizzati”.
Più specificamente, si stima che la limitazione in esame “possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5%”, tenendo conto della serie storica dei fondi e dei processi di rideterminazione del personale. “Pertanto”, sempre secondo la relazione, “a decorrere dall’anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l’ammontare dei fondi nel limite massimo dell’anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa”.
Il comma 131 stabilisce, per il triennio 2006-2008, la riduzione degli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie fiscali, in misura del 10% rispetto alle somme assegnate, per le medesime finalità, alle singole amministrazioni nell’anno 2004.
Dalla suddetta riduzione sono espressamente esclusi:
§ gli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
§ gli stanziamenti relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ gli stanziamenti relativi al personale del Dipartimento della Protezione civile;
§ gli stanziamenti relativi alle Forze armate, per il personale impegnato nei settori operativi;
§ gli stanziamenti relativi all’amministrazione della giustizia, per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
In tema di lavoro straordinario nella pubblica amministrazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni (C.d.S., sez. IV, 17 ottobre 1998, n. 1813; 14 settembre 1994, n.. 139; sez. V, 15 marzo 1993, n. 363, 13 settembre 1991, n. 1154). È stato, tuttavia, precisato che la predetta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio (C.d.S., sez. IV, 14 febbraio 1994 n. 139; 7 settembre 1988 n. 721; 18 dicembre 1987 n. 778) e che l'autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio (C.d.S., sez. V, 28 febbraio 1995 n. 287; 29 maggio 1995 n. 843).
Secondo la relazione tecnica originaria, la percentuale del 10% è stata calcolata ”oltre che con riferimento al fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell’economica e delle finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro”.
Da ciò ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro, con economie stimate in 7 milioni di euro (pari al 10%) annui lordi per il triennio considerato.
In sostanza, il comma in esame comporta economie per un totale di 217 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Articolo
1, commi 132-140
(Concorso
delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di
personale)
I commi 132-140 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali così indicate:
· comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni (D.Lgs. n. 267/2000[23], art. 2, comma 1);
· consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (D.Lgs. n. 267/2000, art. 2, comma 2);
Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.
L'aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Il comma 132 conferma inoltre che restano fermi gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria (art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive.
L'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma stesso costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98. Tale comma prevede - a sua volta - che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale .
Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
L’Accordo di cui al comma 98 è stato siglato il 28 luglio 2005. In esso si stabilisce che dovranno essere stipulati accorti distinti da un lato per il comparto degli enti locali, dall’altro per le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, inoltre, il punto 8 individua un criterio di ripartizione delle economie di spesa che devono essere realizzate tra le regioni da una parte e gli enti locali dall’altra. Infine, per la controversa questione della inclusione o meno nel blocco delle assunzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si è stabilito che queste concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2005, anche con riguardo al personale, secondo quanto definito nei patti di stabilità concordati tra Governo e ciascuna regione o provincia autonoma.
Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale - con sentenza n. 390/2004 ha dichiarato - tra l’altro – l’incostituzionalità della norma - contenuta nella legge finanziaria 2003 e nella legge finanziaria 2004 - che fissa un "tetto massimo" alle assunzioni in sede locale.
In quella occasione la Corte ha osservato che la previsione secondo cui "le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica" costituisce un principio di "coordinamento della finanza pubblica" che non limita in alcun modo l’autonomia regionale, riguardo ai concreti strumenti (adeguamento delle proprie "politiche di reclutamento del personale") attraverso i quali quell’obiettivo ("contenimento della spesa") può essere raggiunto.
La previsione per cui le assunzioni a tempo indeterminato devono, comunque, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio dell’anno 2002, è stata invece ritenuta dalla Corte una disposizione che non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale che si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, privilegiare la mobilità: sentenza n. 388/2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Il comma 133 reca disposizioni per la definizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione. In particolare tali spese sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004, e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Si ricorda che la materia delle limitazioni alle spese di personale degli enti territoriali è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 17 dicembre 2004, con riferimento alle disposizioni contenute dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004(art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 e art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003)
Le valutazioni della Corte espresse in quella sede non appaiono peraltro immediatamente riferibili alle disposizioni dell’attuale disegno di legge finanziaria, che prevedono limiti di natura diversa.
Le disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 ed il 2004 sono state ritenute costituzionalmente legittime, in quanto principi generali di coordinamento della finanza pubblica, nella parte in cui dispongono che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per gli enti territoriali criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno successivo; fino all’emanazione dei decreti è fatto divieto ai citati enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.
Le citate disposizioni prevedevano peraltro una limitazione ulteriore e più stringente alle assunzioni da parte delle Regioni e degli altri enti, dichiarata costituzionalmente illegittima: era infatti previsto che le assunzioni dovessero comunque essere contenute entro limiti numerici ben precisi (percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente). La Corte ha rilevato come tale previsione imponesse un precetto specifico e puntuale, che, in quanto tale, si risolveva in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali. Con riferimento a tali autonomie, la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Si ricorda inoltre che negli anni 2004 e 2005 sono stati siglati i seguenti contratti collettivi nazionali:
Ø 22/01/2004: CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
Ø 19/04/04: CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
Ø 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
Ø 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003
Gli enti interessati dalle disposizioni sopra illustrate potranno fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nel disegno di legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 123-130), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 121-122) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 134).
Il comma 135 dispone che gli enti locali interessati dalle disposizioni di riduzione delle spese per il personale, ad esclusione delle Regioni, possano concorrere al conseguimento degli obiettivi attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre norme vigenti.
L'art. 82 del Decreto 267 prevede - al comma 11 - che le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-città, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal medesimo decreto ministeriale. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 136 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'art. 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).
Il comma 137 riguarda gli enti del servizio sanitario nazionale e precisa che le disposizioni in esame costituiscono “strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
La norma specifica altresì che gli “effetti delle disposizioni in esame” sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005.
Si ricorda che l'art. 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni) dispone che l'accesso al finanziamento integrativo per il servizio sanitario a carico dello Stato sia subordinato alla stipula di una specifica Intesa volta a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
La norma citata (così come l’Intesa del 23 marzo 2005 [24]) non detta disposizioni specifiche concernenti il controllo della dinamica delle spese per il personale, che sono infatti escluse dal rispetto del vincolo di crescita massima del 2% annuo previste per i costi di produzione delle ASL, ma si rinvia alla specifica normativa di settore (e cioè i commi 95-98 dell’art. 1 della legge stessa legge n. 311/2004, che dettano i limiti al turn over e alle assunzioni nella pubblica amministrazione).
L’art. 12 dell’Intesa del 23 marzo scorso stabilisce la composizione ed i compiti del “Tavolo tecnico”, previsto dall’art. 184 della legge n. 311 del 2004 per la verifica degli adempimenti da parte delle singole regioni.
Tale Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e composto da rappresentanti degli enti e dei dicasteri coinvolti. Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti e procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
Va comunque segnalato che, nel testo approvato dal Senato, sono state approvate altre disposizioni concernenti il personale della Sanità, volte a consentire:
- l’impiego di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con collaborazione coordinata e continuativa, per fronteggiare le emergenze sanitarie, in deroga ai limiti previsti dal comma 121 del presente disegno di legge;
- la conversione in contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi a personale impegnato sul fronte dell’emergenza aviaria;
- assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari.
(Su tali disposizioni cfr. più analiticamente le schede di lettura relative ai commi 286, 287 e 288).
Il comma 138 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri.
La formulazione sembra includere anche le Regioni a statuto speciale, per le quali taluni riferimenti al contenimento delle spese per il personale sono contenute nel comma 99 (alla cui scheda si rinvia).
Il comma in esame prevede infatti che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000, trasmettano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con il decreto ministeriale del 28 giugno 2005.
Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali minori sono sottoposti invece a verifica attraverso un'apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
Con riguardo agli enti del servizio sanitario nazionale si segnala l’opportunità di un coordinamento di quest’ultima disposizione con la disciplina di verifica degli adempimenti da parte delle Regioni, prevista dall’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sopra richiamata.
Il comma 139 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
La disposizione si presenta simile a quella recata dal comma 107 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 che, tuttavia, riguardava anche gli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 140 chiarisce che le disposizioni sopra illustrate costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.
Questa esplicitazione viene inserita per evitare eventuali ricorsi al giudizio della Corte costituzionale, da parte di regioni – a statuto ordinario o speciale – che ritenessero invasa la proprio sfera di competenza in materia, fermo restando, ovviamente, la possibilità di giudizio della Corte.
Nella Relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge in esame, le economie derivanti dalla riduzione delle spese per il personale degli enti sopra menzionati sono state stimate in:
· 907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;
· 800 milioni di euro annui lordi per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo
1, commi 141 e 142
(Disposizioni
per il contenimento degli oneri di personale)
Il comma 141 reca l’interpretazione autentica della norma contenuta nell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), prevedendo che la quota non superiore all’1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Si ricorda che l’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (legge quadro sui lavori pubblici) prevede che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie
Il comma 7 dell’articolo 16 della stessa legge prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori
Il comma 142, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.
Si menziona che, ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., alle pubbliche amministrazioni ed a quelle ad esse equiparate è riconosciuta la facoltà di essere rappresentate da propri funzionari ai quali sia stato conferito mandato generale ovvero speciale: in ogni caso tale difesa è limitata al giudizio di primo grado.
Viene tuttavia riconosciuto all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, il potere di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Tali disposizioni ripetono, in sostanza per le controversie di cui trattasi, quanto previsto in via generale dall'art. 3 del R.D. 16 dicembre 1933, secondo il quale l'Avvocatura dello Stato può avocare a se la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
Anche gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono far ricorso alle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato sempre limitatamente al giudizio di primo grado.
L’esercizio della professione forense da parte del personale degli enti pubblici è disciplinata dal Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. In particolare, l’articolo 3 prevede che gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione presso enti pubblici sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati. Non è loro consentito, però, di esercitare la professione se non per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Il regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone che nell'elenco speciale deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
In tempi più vicini, la legge 59 del 1997 (c.d. “legge Bassanini”) ha individuato tra i principi e criteri direttivi della delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione anche quello della distinzione tra la disciplina relativa ai dirigenti e quella concernente gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi (art. 11, comma 4, lett. d). Tale disposizione ha trovato attuazione principalmente con il D.Lgs. n. 396 del 1997 che ha modificato l’ordinamento del pubblico impiego disciplinato dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 40 del D.Lgs. 165 del 2001), recante i principi generali della contrattazione collettiva, prevedendo che per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto (comma 2). L’accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato tra l’ARAN e le confederazioni sindacali il 2 giugno 1998, ha previsto all’articolo 11 la collocazione - nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina.
Il nuovo principio introdotto dal D.Lgs. 396 ha cominciato a trovare applicazione nei nuovi contratti di lavoro: al riguardo si cita ilContratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici, siglato l’8 gennaio 2003 in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16/2/1999, che all’art. 6 (“Disposizioni per l'Avvocatura”) stabilisce che gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.
Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del CCNL.
Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001, gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'ente.
Secondo la Relazione tecnica originaria “la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese”.
Articolo
1, commi 144-154
(Disposizioni
per il contenimento degli oneri di personale)
Le disposizioni dei commi 144 e 145 modificano la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzo per il personale della PA che abbia subito la perdita dell’integrità fisica per causa di servizio.
In particolare il comma 144 prevede che, ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, venga considerato solo l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l’esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo.
La disposizione non ha efficacia retroattiva: pertanto le nuove modalità di calcolo si applicano ai dipendenti che presenteranno la richiesta di equo indennizzo dopo il 1° gennaio 2006 (comma 145).
La relazione tecnica prevede una riduzione di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 per equo indennizzo ammontante a circa 164 milioni lordi, prendendo in considerazione circa 2.300 unità di beneficiari.
Il comma 150modifica poi l’attuale disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) il quale stabilisce, a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Con la modifica in esame non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo.
Nella relazione illustrativa allegata al d.d.l. in esame il Governo afferma che la disposizione espunta è da ritenere superata in seguito alla riforma del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 1116/1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Pertanto, per il combinato disposto dei commi 144 e 150 dell’articolo in esame, le disposizioni concernenti il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio dei dipendenti della PA subiscono le seguenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2006:
· non viene più previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni interessate delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra);
· il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo sarà fatto sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che il procedimento per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e per la corresponsione del relativo indennizzo è disciplinato, da ultimo, dal D.P.R. 29-10-2001 n. 461 .
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la minore spesa per la PA in conseguenza delle disposizioni sopra illustrate dovrebbe aggirarsi intorno a 54,6 milioni di euro annui per la modifica del calcolo dell’equo indennizzo (che equivale all’abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente), ed a 49,3 milioni di euro per la soppressione dei rimborsi per le spese di cura.
Appare opportuno chiarire se le disposizioni del comma 150 si applicheranno anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 dell’articolo in esame per le nuove modalità di calcolo dell’equo indennizzo.
In conseguenza delle disposizioni sopra illustrate il comma 151 abroga i seguenti provvedimenti:
- il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957 , che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
- la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
- la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
- i decreti attuativi delle leggi citate.
Il comma 152 reca una disposizione volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali (ivi compresi quelli relativi alle carriera prefettizia, alla carriera diplomatica, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate) che comunque pongono le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.
Si osserva che andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere, tramite una disposizione legislativa, previsioni della contrattazione collettiva o comunque di provvedimenti che recepiscono accordi sindacali.
Il comma 146 estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, comprendendo esplicitamente nel divieto di aggiornamento anche le somme erogate a titolo di assegno di confine.
Si rileva che l’articolo 36 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha congelato – anche per il triennio 2003-2005 - gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.
Le amministrazioni interessate alle misure di “congelamento” sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e le autorità e gli organismi indipendenti indicati nello stesso provvedimento .
Si ricorda che il citato articolo 36 ha prorogato, di fatto, l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'articolo 7, comma 5, del D.L. 384 del 1992, convertito dalla L. 438 del 1992 , che ha stabilito, infatti, che tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che, per legge, atto amministrativo o norma contrattuale, comprendessero anche una quota di indennità integrativa speciale prevista per il settore pubblico o l'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che fossero, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, restassero determinati per il 1993 - e, per effetto delle successive proroghe, fino all’anno 1999 - agli stessi livelli del 1992 . Il successivo comma 6 ha attutito la portata di tale disposizione, prevedendo che le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese potessero subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione. Infine, è stato disposto che le misure di congelamento si applichino anche alle borse di studio destinate alla formazione dei medici specialisti, il cui ammontare massimo a carico del Fondo sanitario nazionale resta consolidato in 162,683 milioni di euro (pari a 315 mld. di lire), fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 368 del 1999, di recepimento della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli .
Successivamente l’articolo 73, comma 3, della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stabilito che il divieto di aggiornamento delle voci in precedenza indicate (indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa) si applica anche alla misura dell’assegno di confine, di cui alla legge 425 del 1989, previsto per il personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria).
L’assegno di confine è attribuito in aggiunta allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, ed è calcolato secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100%, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
L'assegno di confine non ha natura retributiva, in quanto è destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro (attualmente dell’economia e delle finanze), in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.
Nella Relazione tecnica allegata al d.d.l. originario le maggiori economie derivanti dalle disposizioni del comma 146 in esame vengono stimate in 77 milioni di euro per il settore statale (per ciascuno degli anni del triennio 2006 – 2008) ed in 44 milioni di euro per il settore pubblico. Pertanto gli effetti complessivi della misura si possono valutare in 121 milioni lordi annui.
Il comma 147 sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale. Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:
Ø le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art.1, comma 1, della Legge n. 417/1978);
Ø le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);
Ø le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);
Ø l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D. lgs. lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.
A livello contrattuale, lo stesso comma 147 sopprime le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi:
Ø alle carriera prefettizia;
Ø alla carriera diplomatica;
Ø alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
Ø al personale delle Forze armate.
Si ribadisce quanto già evidenziato con riferimento al comma 152 circa la modifica ex lege di previsioni di contratti collettivi o accordi sindacali.
Sul piano della formulazione della norma, sarebbe opportuno indicare espressamente gli estremi dei “provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
In sede di relazione illustrativa il Governo afferma che il comma 147 (così come i successivi commi 148 e 149) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l’avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso “del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola”.
Il comma 148 prevede che le pp.aa. non direttamente destinatarie delle norme del comma 147 debbano adottare “conseguenti” determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
La disposizione in esame sembra autorizzare le pubbliche amministrazioni non direttamente riguardate dal comma 147 ad adottare provvedimenti per sopprimere eventuali disposizioni (normative e contrattuali) analoghe a quelle soppresse dal comma 147.
Si osserva che la norma appare eccessivamente vaga per quanto riguarda le modalità di deroga alle vigenti previsioni contrattuali e legislative.
Il comma 149 congela - negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 - le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta. Tra le indennità congelate sono espressamente citate:
1) indennità di trasferimento, spettante al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza[25]. (art. 1, comma 1, Legge n. 86/2001).
La medesima indennità di trasferimento spetta anche, all’atto del rientro in Italia (art. 1, comma 4, Legge n. 86/2001):
Ø al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali (legge n. 642/1961);
Ø ai dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (Legge n. 114/1962);
Ø al personale addetto della Difesa, compresa l’Arma dei carabinieri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all’estero (Legge n. 838/1973).
2) indennità di missione, spettante ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda (art. 13, Legge n. 97/1979, e successive modificazioni).
Nella Relazione tecnica allegata al d.d.l. in esame la minore spesa conseguente alle disposizioni dei commi sopra illustrate viene stimata in 7 milioni di euro lordi annui: l’incidenza della spesa per indennità di trasferta viene calcolata essere circa il 5% dell’intera spesa per missioni, che nella PA ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.
Il comma 153 prevede modifiche alla legge n. 628 del 1961, recante Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare si prevede che gli ispettorati regionali e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede non solamente in ogni capoluogo di regione, come prevede la normativa vigente, ma anche nelle città sede di Corte d’appello.
Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152 , come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
Si osserva che non appare appropriato il riferimento al comma 153, che, come sopra visto, riguarda disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro.
La espressa statuizione della inderogabilità delle disposizioni da parte dei contratti collettivi sembra doversi inquadrare nell’ottica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, stabilisce che: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto 165; eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
Articolo
1, comma 155
(Vicedirigenza)
Il comma 155 prevede stanziamenti destinati a consentire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza.
Si ricorda che il richiamato articolo 17-bis, introdotto dall’articolo 7, comma 3, della L. 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e successivamente modificato dall’articolo 14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, ha affidato (comma 1) alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell’istituzione di un’apposita area separata (secondo quando indicato dal richiamato articolo 14-octies del D.L. 115 del 2005) riservata alla vicedirigenza nella quale è inquadrato il personale che abbia i seguenti requisiti:
§ sia in possesso di diploma di laurea;
§ appartenga alle posizioni C2 e C3;
§ abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle posizioni C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.
In sede di prima applicazione è stato inquadrato nella nuova area contrattuale anche il personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.
L’ultimo periodo del comma prevede, inoltre, che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle loro competenze senza alcun limite - né temporale, né di oggetto, né formale – alla delega di funzioni.
Il successivo comma 2 ha disposto che le disposizioni relative alla vicedirigenza si applichino, ove compatibili, al personale dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche (diverse dai ministeri) appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri. L’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Sono espressamente fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 del D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma in esame, secondo anche quanto riportato nella relazione tecnica originaria, provvede a stanziare le risorse finalizzate all’istituzione della richiamata area separata, prevedendo i seguenti stanziamenti:
§ 15 milioni di euro per l'anno 2006;
§ 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Articolo
1, commi 156-158
(Mobilità)
I commi 156-158 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa originaria, a “razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità”.
In particolare, con il comma 156 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Destinatarie del suddetto fondo sono le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[26], a condizione che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.
Il successivo comma 157 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.
Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.
In proposito, si segnala che la disposizione in esame, oltre a non individuare un termine per l’emanazione del regolamento di assegnazione delle risorse, condiziona tale assegnazione al completamento delle procedure di mobilità. Tale previsione non appare coordinata con quella del precedente comma 156, che stabilisce che condizione per poter accedere al fondo all’uopo costituito è l’attivazione delle procedure mobilità di personale da parte degli enti ed istituti richiamati.
Si ricorda che, in tema di mobilità del personale pubblico, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche è disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre il successivo articolo 33 pone la disciplina della mobilità collettiva.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.
Il successivo articolo 33 disciplina invece le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, sulla base di specifiche condizioni.
Infine, si ricorda che l’articolo 34-bis, introdotto dall'articolo 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, e recentemente modificato dall’articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni, ha stabilito, tra gli altri, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Infine, il comma 158 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 35 del più volte richiamato D.Lgs. 165 del 2001, con il quale si introduce lo specifico obbligo, per i vincitori dei concorsi, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale obbligo è inderogabile dai contratti collettivi.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa originaria, tale disposizione è “volta anch’essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare gli attuali forti squilibri territoriali”.
La necessità di un’espressa inderogabilità della disposizione in esame da parte dei contratti collettivi è da ricercare nelle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 che testualmente stabilisce che ”i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
Articolo
1, commi 159-167
(Proroga
contratti a tempo determinato)
I commi in esame recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. In particolare, alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni: al lavoratore interessato è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Si segnala, in proposito, che i precedenti commi 121 e 122 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano una disciplina restrittiva del ricorso all’utilizzo di personale attraverso formule contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità complessivamente interessate da tale disposizioni sono 6.542, con una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro. La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.
In particolare, i commi da 159 a 164 prevedono la proroga, al 31 dicembre 2006, dei contratti a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti:
§ Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 159, primo periodo);
Più specificamente:
- Ministero per i beni e le attività culturali (D.L. 6 del 1998, convertito dalla L. 61 del 1998, articolo 8, comma 7: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; L. 448 del 1998, articolo 22, comma 5: assunzione di 1.000 unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie; L. 494 del 1999, articolo 1, comma 1: assunzione di 1.500 unità per garantire l’apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato);
- Ministero della giustizia (L. 242 del 2000, articolo 1, comma 2, lett. a): assunzione di 1.850 unità per progetti di lavori socialmente utili e per garantire l’attuazione del D.Lgs. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado);
- Ministero della salute (L. 494 del 1999, articolo 12, comma 2: assunzione 160 unità tra medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo);
- Agenzia del territorio (L. 388 del 2000, articolo 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari).
Si ricorda che la prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati è già stata disposta dalle leggi 448 del 2001 (legge finanziaria 2002, articoli 19, comma 1, e 34), 289 del 2002 (legge finanziaria 2003 – articolo 34, comma 19), 350 del 2003 (legge finanziaria 2004 – articolo 3, comma 62), 311 del 2004 (legge finanziaria 2005 – articolo 1, comma 117), alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003, 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005.
§ Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 (comma 159, secondo periodo);
Si tratta di 33 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L’articolo 29, comma 8, della richiamata L. 448 del 1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione.
Tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 62, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e dall’articolo 1, comma 117, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
§ Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 160);
Si ricorda che l’articolo 3, comma 66, della legge finanziaria 2004 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere – mediante procedura di mobilità - personale civile esperto nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, al fine di fronteggiare le esigenze operative straordinarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In caso di riscontro positivo della procedura, il Ministero della giustizia poteva procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
§ Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 161);
Il citato comma 118 ha previsto la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato:
- contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali);
- contratti stipulati dall’INPS, INPDAP e INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti e il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro[27];
- contratti a tempo determinato stipulati tra l’INPDAP e i soggetti che, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l’assunzione presso l’INPDAP di giovani disoccupati, avevano superato, al momento della stipula del contratto, l’età prescritta dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro[28] .
§ Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 162, primo e secondo periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge finanziaria per il 2005 ha autorizzato l'APAT ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004, con oneri a carico del bilancio dell’Agenzia[29]. Si ricorda, inoltre, che una disposizione di identico tenore era contenuta nell’articolo 3, comma 148, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003).
§ Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 162, terzo e quarto periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge finanziaria per il 2005 ha autorizzato la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA nel 2004.
In precedenza, l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004.
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 163);
Si ricorda che l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato l’ENPALS alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nel corso dell’anno 2004[30].
§ Corpo forestale dello Stato: il corpo può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 164).
Si ricorda che la L. 124 del 1985 ha recato disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al riguardo, il comma 116 della legge finanziaria per il 2005 ha previsto che la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
Il successivo comma 165 è diretto, come affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, a mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni.
In particolare, il comma in esame, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L: 311 del 2004), stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
Si ricorda inoltre che, in tema di normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, l’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria per il 2005, novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, ha dettato una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche.
Più specificamente, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia[31].
Il comma 166 reca disposizioni in materia di proroga di comandi.
In particolare, si dispone la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.
Si ricorda che tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Infine, con il comma 167 si stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, previste dall’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006- 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
Il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito MIUR), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2000, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.
Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata la somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002 (quest'ultima parzialmente coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 144 del 1999, il quale, per il 2002, ha previsto un incremento del Fondo per l'occupazione nella misura di 800 miliardi di lire).
Da ultimo l’articolo 1, comma 126, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha autorizzato una spesa, pari a 375 milioni di euro, per la proroga dell’affidamento dei servizi sopra illustrati presso gli istituti scolastici per l’anno 2005.
Si ricorda, infine, che la suddetta stabilizzazione, ai sensi della norma citata, deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta “terziarizzazione”) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Secondo la relazione illustrativa al ddl originario la disposizione in esame è diretta a consentire, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, già svolti ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000).
Articolo
1, commi 168-175
(Assunzioni di
personale)
I commi in esame dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, va considerato che la Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni statali il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (comma 103).
In particolare, le disposizioni del comma 95 dell’articolo unico della Legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
agenzie;
enti pubblici non economici;
enti di ricerca;
enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.
Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
E’ stata inoltre prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere, ed una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
Il comma 168 stabilisce sia “assicurata”, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il secondo periodo del comma 168 in esame dispone che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
Al riguardo si osserva che il richiamato ultimo periodo del comma 96 stabilisce, più che criteri di riparto, modalità per procedere all’assunzione prevedendo che - nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime - le autorizzazioni ad assumere vengano concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Il comma 169 reca disposizioni che si ricollegano a quelle poste dai commi 159-164 del provvedimento in esame (cfr supra).
Pertanto le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 159 a 164 (Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato) possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte.
Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.
Per quanto concerne le disposizioni dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, si ricorda che esse prevedono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione sono gli stessi i quali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce poi che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare - secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco - all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco.
Si precisa infine che, avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Pertanto le amministrazioni possono avviare le procedure concorsuali solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale, ritenendosi nulle di diritto tutte le assunzioni effettuate in violazione delle norme suindicate. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, sulla programmazione triennale delle assunzioni (commi 4 e 5).
Il secondo periodo del comma 169 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: pertanto verranno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.
Tale disposizione è da inquadrare nel disposto dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.
Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentt. n. 1 del 1999, 205 e 34 del 2004, 190 del 2005). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.
Il terzo periodo del comma 169 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D. Lgs. n. 165/2001.
La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 170 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.
Il comma 171 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. supra). Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.
Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 172):
· le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169;
· i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
Il comma 173 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 171.
Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato (comma 174).
Il comma 175 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi 169 -174 dell'articolo in esame.
Articolo
1, comma 176
(Organi di
certificazione dei contratti di lavoro)
Il comma in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca alcune modifiche all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro (cd. decreto Biagi), concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro.
In materia di certificazione dei contratti di lavoro, si ricorda che l’articolo 5 della L. 30 del 2003 ha conferito al Governo la delega, da esercitare entro il 13 marzo 2004, per l’introduzione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di lavoro (non del pubblico impiego), al fine di ridurre il più possibile l’eventuale contenzioso in ordine alla qualificazione dei medesimi rapporti.
Sulla base dei criteri indicati nella delega, il Capo I (articoli 75-81) del richiamato D.Lgs. 176 del 2003 ha disciplinato la certificazione dei contratti di lavoro.
In particolare, è prevista (articolo 75) una procedura volontaria di certificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo determinato e a progetto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione, presso specifiche Commissioni di certificazione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei richiamati contratti. Tale certificazione, sostanzialmente, consentirebbe di attribuire piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge che ledono interessi legittimi.
Ai sensi del richiamato articolo 76, possono svolgere la procedura di certificazione, che è volontaria e consegue necessariamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro (articolo 78), specifici organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro (comma 1 dell’articolo 76), cioè le commissioni di certificazione, istituite presso:
§ gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale, qualora la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
§ le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in oggetto. Tali commissioni sono state istituite con il D.M. 21 luglio 2004;
§ le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nello specifico albo[32], esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Tali sedi di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza, ai sensi del successivo articolo 81.
Le commissioni istituite in base alle citate disposizioni possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione (comma 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infine, con la circolare n. 48 del 15 dicembre 2004, in relazione al richiamato D.M. 21 luglio 2004, ha disposto i chiarimenti operativi per la certificazione dei contratti di lavoro.
Può essere utile, al riguardo, ricordare che l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro ha interessato molto i commentatori del D.Lgs. 276 del 2003.
In particolare, uno dei problemi più evidenziati in dottrina è se con tale istituto il legislatore delegato abbia voluto introdurre, nel sistema giuslavoristico italiano, il modello della cd. “derogabilità assistita”[33], cioè della possibilità, per le parti interessate alla stipula di un rapporto di lavoro, di derogare alla disciplina legale protettiva (anche derivante dal contratto collettivo), introducendo una regolamentazione prodotta direttamente dall’autonomia individuale, purché asseverata attraverso l’uso di specifiche modalità. In relazione a ciò, parte della dottrina ha sostenuto che l’unica condizione capace di operare la richiamata deroga sarebbe, appunto, la certificazione, procedura che garantirebbe assistenza alla parte più debole (cioè il lavoratore)[34]. In questo senso, il sistema giuslavoristico italiano avrebbe subito una profonda modifica, attesa la caratteristica di tendenziale inderogabilità propria del sistema stesso, il quale ammette deroghe solamente in senso più favorevole per il lavoratore.
Il sistema basato sull’impossibilità della deroga in peius risulterebbe comunque “intaccato” dallo stesso D.Lgs. 276 del 2003: le disposizioni di tale provvedimento, infatti “hanno attribuito alla certificazione una funzione di convalida delle scelte derogatorie in peius della volontà individuale”[35]. In questo senso, la certificazione troverebbe applicazione per tutte le tipologie di contratti “atipici” introdotti dal D.Lgs. 276 stesso. Tali contratti vengono collocati nell’area della tutela inderogabile ma in regime di piena flessibilità. In questo senso, alcune tipologie di rapporto (a chiamata, ripartito, a tempo parziale) sarebbero una sorta di “attenuazione” delle tutele tipiche, per altre tipologie ( (lavoro a progetto e associazione in partecipazione), invece, la certificazione adeguerebbe alle stesse la tutela riservata ai trattamenti tipici del lavoro subordinato.
Altra parte della dottrina (in realtà preminente[36]), invece, è orientata a ritenere che nella legge delega non ci sia alcuna disposizione in grado di legittimare il legislatore delegato ad introdurre forme di “derogabilità assistita”: in questo senso, la certificazione sarebbe stata consentita solamente in ordine al momento qualificatorio del contratto.
Infine, un ulteriore orientamento[37] afferma che il ricordato D.Lgs. 276 consentirebbe “una forma di volontà derogatoria assistita in sede di certificazione”, ma “relativamente al solo, benché assai rilevante, ambito del lavoro a progetto”.
Il comma in esame:
§ aggiungendo la lettera c-bis) al comma 1 del richiamato articolo 76, include tra gli organi abilitati alla certificazione la Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro, organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera a)). Tale inclusione opera solamente nei casi in cui il datore di lavoro:
- abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse;
ovvero
- abbia un’unica sede di lavoro e sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero stesso, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la richiamata Direzione;
Sarebbe opportuno precisare se nel caso in questione la competenza della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro sia esclusiva, nel senso di essere l’unico soggetto abilitato alla certificazione.
§ aggiungendo il comma 1-bis al citato articolo 76 prevede che le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province limitino la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, solamente nel caso individuato dalla nuova lettera c-bis).
Articolo
1, comma 177
(Assunzioni di
personale della polizia penitenziaria)
Il comma 177stabilisce la priorità delle assunzioni del personale della polizia penitenziaria, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
La previsione normativa è da porre in relazione a quanto previsto al comma 168 del provvedimento in esame, il quale dispone per l’anno 2006 l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato.
Anche in questo caso le assunzioni sono previste a valere sull’apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia, illustrato nella scheda relativa al comma 168 alla quale si rinvia.
Articolo
1, commi 182-186
(Gestioni
previdenziali)
I commi 182-184 determinano l'adeguamento, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) .
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita dall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997 ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi disposti per il 2006 sono determinati:
a) nella misura di 440,84 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b) nella misura di 108,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
In base al comma 183, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2006 sono determinati:
per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori l’ENPALS – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. a) – in 16.181,23 milioni di euro (per l’anno 2005 l’importo era infatti pari a 15.740,39 milioni);
per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. b) – in 3.992,46 milioni di euro (nel 2005 esso era pari a 3.889,53 milioni).
Ai sensi del comma 184 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990, e successive modificazioni).
Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse .
Nell'ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:
1.006,21 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;
2,43 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
56,31 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
Il comma 185 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla “Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti”, istituita dall’art. 130 del D. Lgs. n. 112/1998, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005.
Pertanto per l’anno 2004 si provvede mediante trasferimento di:
a) un importo pari a 228,69 milioni di euro, risultante quale eccedenza di bilancio per l’anno 2004 della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” rispetto agli oneri effettivamente sostenuti ai fini istituzionali;
b) un importo pari a 140,31 milioni di euro accantonato presso la medesima gestione e non utilizzato nell’anno 2004, come risulta dal bilancio consuntivo INPS.
Per l’anno 2005 viene disposto l’utilizzo di:
a) 117,95 milioni di euro che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004 - accantonati presso la “Gestione invalidi” e non utilizzati a scopi istituzionali;
b) 182,05 milioni di euro quale quota parte dalle somme trasferite dallo Stato all’INPS[38], a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali che presentano delle eccedenze contabili nei bilanci consuntivi, come evidenziate nella contabilità dell’INPS[39]
Il comma 186 sopprime il contributo dello Stato – pari a circa 65.6 milioni di euro annui - in favore dell’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, "al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni" a carico dell'ENPALS.
La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge finanziaria osserva che il contributo in oggetto appare ormai superfluo, alla luce degli ultimi risultati dei bilanci dell'ENPALS che mostrano, in conseguenza delle modifiche introdotte al sistema previdenziale con i decreti di armonizzazione previsti dalla Legge n. 335/1995, una “costante situazione di avanzo gestionale”.
Articolo
1, comma 187
(Prosecuzione
volontaria della contribuzione
dei lavoratori dell’industria mineraria siciliana)
Il comma in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, riproduce totalmente il contenuto della pdl 1448 (Misuraca ed altri) recante disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, presentata il 31 luglio 2001 e attualmente all’esame in sede referente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati.
Più specificamente, come anche riportato nella relazione illustrativa alla pdl richiamata, la disposizione è volta a consentire ai lavoratori dei sali alcalini già dipendenti dalla ITALKALI S.p.A. ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell’articolo 28 della legge della Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, al fine di evitare disparità di trattamento nella erogazione delle prestazioni pensionistiche tra tali lavoratori e i lavoratori del settore solfifero siciliano ammessi al prepensionamento, che hanno beneficiato di una base di calcolo più favorevole, in forza di disposizioni di leggi nazionali.
In particolare, il comma in esame, così come l’articolo unico della pdl 1448, dovendo avere efficacia retroattiva, è configurato come interpretazione autentica delle leggi nazionali richiamate relative alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione, sulle quali interviene estendendo l’ambito soggettivo di riferimento dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana.
Lo stesso comma precisa, infatti, che la disposizione in esame ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma (rectius: del primo comma dell’articolo unico) della L. 214 del 1982 e del comma 1 (rectius: del comma 1 dell’articolo 1) della L. 105 del 1991.
In sostanza, il comma in esame si inserisce in un contesto normativo contrassegnato dalla convergenza di due distinte fonti normative: da un lato le leggi regionali volte a garantire il prepensionamento a particolari condizioni in favore dei lavoratori del settore solfifero; dall’altro, le leggi nazionali 214 del 1982 e 105 del 1991, in materia di determinazione della base di calcolo della contribuzione volontaria, che incidono quindi sull’entità del trattamento pensionistico.
Più specificamente, la disposizione in esame riprende, nella struttura, la L. 105 del 1991, estendendo, come accennato, l’ambito soggettivo di riferimento di tale legge e della precedente L. 214 del 1982 dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana. Tale estensione è finalizzata a superare l’interpretazione data dall’INPS nella lettera del 3 febbraio 2001, nella quale è stato affermato che “la legge 214/82, che regolamenta le determinazione della retribuzione media settimanale per i beneficiari della legge regionale 42/75, riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore zolfifero e non gli altri settori”. La stessa lettera, inoltre, ha altresì sottolineato che “il fatto che le varie leggi regionali, susseguitesi nel tempo e riguardanti altri settori, abbiano sempre fatto riferimento alla legge regionale 42/75 (settore zolfifero) non significa che per i beneficiari delle stesse possa essere applicata la legge 214/82”;
Al riguardo, si segnala che la citata L.R. 42 ha disposto, all’articolo 6, che, salvaguardando le disposizioni di cui al successivo articolo 9[40], per gli impiegati e gli operai della società Sochomisi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento avevano compiuto 50 anni di età, si sarebbe provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, specificando altresì la progressiva risoluzione del rapporto di lavoro per gli altri impiegati e operai, al raggiungimento del 50 anno di età, fino al 31 dicembre 1978 (primo comma).
Ai sensi del secondo comma, ai soggetti indicati doveva essere corrisposta, a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile (corrisposta per 14 mensilità, ai sensi del terzo comma), pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari di competenza, con l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
Successive leggi regionali, inoltre, hanno esteso l’applicazione di tale legge ad altri lavoratori.
In particolare, l’art. 6 della legge 25 maggio 1979, n. 100, ha previsto la risoluzione del rapporto di lavoro, alle condizioni di cui al citato art. 6 della Legge Regione Sicilia n. 42/1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1982, avessero compiuto il 50° anno di età.
La legge 9 maggio 1984, n. 27, è nuovamente intervenuta nel settore in esame disponendo (articolo 5) la risoluzione del rapporto di lavoro, sempre alle condizioni di cui al citato articolo 6 della Legge Regione Sicilia 42 del 1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli già dipendenti dalla ex “S.C.A.I. S.p.a.” di Mazara del Vallo[41], che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1986, avessero compiuto il 50° anno di età (in proposito, la relazione illustrativa alla pdl 1448 cita anche la disparità di trattamento tra i prepensionati dell’industria solfifera siciliana, i prepensionati del settore dei Sali potassici del gruppo EMS e ISPEA[42] e i prepensionati del settore ITALKALI S.p.A.).
Successivamente, l’articolo 28 della Legge Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, ha esteso i benefici di cui al citato articolo 5 della Legge Regione Sicilia 27 del 1984, al personale dipendente della ITALKALI S.p.a., società a partecipazione maggioritaria dell’Ente minerario siciliano, che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero, se in possesso dei prescritti requisiti. I suddetti benefici si applicano anche ai dipendenti non riammessi all’attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini.
La Regione Sicilia si è fatta carico del pagamento degli oneri per la contribuzione volontaria a favore dei dipendenti licenziati. La determinazione del contributo volontario era stata inizialmente effettuata ai sensi delle disposizioni allora in vigore e precisamente dell’articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di seguito analizzato.
Sulla base di tali disposizioni e per ovviare all’effetto penalizzante in precedenza analizzato, la L. (nazionale) 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano, ha stabilito, al primo comma dell’articolo unico, che per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alla citata L.R. 42 del 1975 nonché alla L. R. 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8[43] del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovesse essere elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi regionali.
Nel frattempo venivano emanati l’articolo 2 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537), che ha introdotto l’indicizzazione delle retribuzioni nell’ambito delle classi di contribuzione volontaria, e l’articolo 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile: tali disposizioni hanno in parte vanificato i benefici che la richiamata L. 214 del 1982 voleva assicurare. Infatti, la pensione calcolata sull’indennità corrisposta sulla base dell’apposita L. 214 era risultata alle volte notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Successivamente, il comma 1 dell’articolo 1 della L. (nazionale) 28 marzo 1991, n. 105, recante l’interpretazione autentica del primo comma dell’articolo unico della richiamata L. 214 del 1982, ha stabilito che per i più volte richiamati lavoratori dell'industria solfifera siciliana, la base di calcolo del citato contributo dovesse essere determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, solamente nel caso in cui essa avesse effettivamente costituito una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del citato articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Neppure tale ultima legge è però riuscita a risolvere definitivamente la questione: infatti, in base all’interpretazione fornita dall’INPS con lettera del 3 febbraio 2001 (ufficio V.V. n. 27/VV/500674), in precedenza richiamata, la L. 214 del 1982 e la successiva legge di interpretazione autentica 105 del 1991 riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore solfifero. Resterebbero pertanto esclusi i dipendenti della ITALKALI S.p.a. (di cui alla legge della Regione Sicilia n. 25/1993 ).
Più specificamente, la circolare citata afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante norme in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, le due leggi n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991 devono considerarsi abrogate. L’articolo 10 di tale provvedimento, infatti, stabilisce che sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle recate dallo stesso decreto e che (articolo 9) le disposizioni previgenti continuano a trovare applicazione solo relativamente alle domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo. Ne consegue che eventuali nuove domande (improbabili, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’emanazione delle leggi regionali) saranno soggette alle nuove disposizioni legislative di cui al citato D.Lgs 184 del 1997, le quali stabiliscono (articolo 7) che l’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento per la contribuzione obbligatoria, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
Si osserva che sarebbe opportuno specificare, per dissipare dubbi interpretativi, che la base di calcolo è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, solamente quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni.
Al riguardo, la relazione tecnica del maxiemendamento, oltre a ribadire le finalità del comma in esame, stima in 445 unità i soggetti interessati dalla norma in esame, dividi tra soggetti già pensionati e soggetti ex lavoratori percettori di indennità di prepensionamento.
Le seguenti tabelle evidenziano gli effetti finanziari del comma in esame, la cui stima, sempre secondo la relazione tecnica, “è stata realizzata sulla base delle più recenti indicazioni fornite dalla società RESAIS S.p.A. (che gestisce, in nome e per conto della Regione Sicilia gli ex minatori prepensionati della società ITalkali S.p.A.) alla Direzione Regionale dell’INPS”.
Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che “la valutazione copre un arco temporale precedente e successivo all’anno 2005 e, pertanto, comprende sia i contributi già riscossi dall’INPS sia le rate di pensione già in pagamento, calcolati entrambi sulla base della contribuzione volontaria a percentuale dell’indennità di prepensionamento”.
In particolare, la Tabella A riporta l’importo dei maggiori oneri complessivi determinati dalla disposizione in esame.
Tabella A
Maggiori oneri complessivi (importi in moneta 2005) |
||
Maggiori entrate |
|
|
Contributi a percentuale versati da pensionati |
1.880.000 |
(già versati) |
Contributi a percentuale versati da pre-pensionati |
1.320.000 |
(già versati) |
Contributi arretrati per passaggio a percentuale |
1.400.000 |
(da versare) |
Contributi futuri moneta 2005 (tutte le categorie) |
1.128.230 |
(da versare) |
Totale |
5.728230 |
|
Maggiori uscite |
|
|
Maggiori rate di pensioni |
920.000 |
(già pagate) |
Maggiori rate per ricostituzioni di pensioni già liquidate a classe |
3.730.000 |
|
Oneri futuri pe rate di pensione |
16.905.594 |
|
Totale |
21.555.594 |
|
Differenziale |
-15.827.364 |
|
La seguente Tabella B, invece, riporta l’andamento del maggior gettito per contributi, delle maggiori uscite per pensioni e del differenziale 2005-2015.
Tabella B
Anni |
A) - Maggior gettito per contributi* |
B) - Maggiori rate di pensioni* |
Differenziale (A-B) |
2005 |
250.230 |
1.261.321 |
-1.011.091 |
2006 |
208.086 |
1.356.515 |
-1.148.429 |
2007 |
168.576 |
1.443.055 |
-1.274.479 |
2008 |
132.578 |
1.516.614 |
-1.384.036 |
2009-2015 |
368.760 |
11.328.089 |
-10.959.329 |
Totale |
1.128.230 |
16.905.594 |
-15.777.364 |
* importi in euro 2005.
Dal punto di vista della copertura, infine, la relazione tecnica afferma che “tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell’anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi”. In base a ciò, continua la relazione tecnica, “è necessario indicare nell’ultimo esercizio (2008) la copertura corrispondente all’onere a regime, valutato, sulla base dei dati presenti nella Tav. n. 2 (Tab. B nel testo), in 2 milioni di euro annui”.
Articolo
1, comma 247
(Cessione del
quinto)
Il comma in esame apporta alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico, degli stipendi, salari e pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti.
La comunicazione - specifica la novella - può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa.
Si ricorda che invece l’articolo 28, secondo comma, del testo unico prevede che le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Per le pensioni e gli altri trattamenti di cui all'art. 1, quarto comma, del testo unico, e successive modificazioni[44], si fa inoltre salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.
Si ricorda che il quarto comma dell’articolo 1 su citato prevede che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Si ricorda che le norme in esame concernono anche i pensionati che non siano stati dipendenti pubblici.
La disposizione, seppur non del tutto perspicua, sembrerebbe voler introdurre un ulteriore limite alla cedibilità della pensione: sembrerebbe che non possa cedersi una quota superiore a quella che farebbe scendere la pensione residua al di sotto del trattamento minimo.
Si ricorda che, grazie all’istituto dell’integrazione al trattamento minimo, se dal calcolo deriva una pensione inferiore ad un limite stabilito (“minimo vitale”), al titolare della prestazione viene attribuita una integrazione, sempre che sussistano determinate condizioni legate al reddito posseduto. La pensione “a calcolo” viene integrata, finoa raggiungere l’importo del trattamento minimo stabilito dalla legge.
La normativa in materia ha registrato nel tempo modifiche rilevanti dovute ad interventi legislativi e giurisprudenziali. Dal 1° ottobre 1983 l’integrazione al trattamento minimo è collegata ai limiti di reddito del soggetto interessato (Art. 6 della legge n. 638/83) e del coniuge (art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992).
La lettera b) del comma in esame prevede che le operazioni di prestito effettuate ai sensi del citato testo unico debbano essere conformi alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alla vigente disciplina "in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi".
La disciplina legislativa generale in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari è contenuta nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: TUB).
L’articolo 116 stabilisce le forme di pubblicità relativamente ai tassi d’interesse, ai prezzi, alle spese per le comunicazioni alla clientela e ad ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Essi debbono venire esposti in ciascun locale aperto al pubblico. Non può essere fatto rinvio agli usi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni relative ai contratti riguardanti i titoli di Stato.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono comunque offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
L’articolo 117 prescrive la forma scritta per i contratti, a pena di nullità e salve le deroghe indicate dal CICR. Un esemplare di essi dev’essere consegnato al cliente.
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato.
L’articolo 118 disciplina le ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. L’articolo 119 riguarda le comunicazioni periodiche alla clientela.
L’articolo 120 reca disposizioni sulla decorrenza delle valute e sulle modalità di calcolo degli interessi.
Il successivo capo II disciplina il credito al consumo.
Infine, a norma dell’articolo 127, le disposizioni predette sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
L’articolo 128 attribuisce le funzioni di controllo alla Banca d'Italia o, per gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB, all'Ufficio italiano dei cambi.
La citata deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 4 marzo 2003 reca disposizioni sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Essa è stata adottata in attuazione delle norme del titolo VI del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che conferiscono al CICR poteri normativi, segnatamente, in materia di potere di pubblicità delle operazioni e dei servizi, forma dei contratti, modi e termini delle comunicazioni al cliente relativamente alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché di contenuto e modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela.
La disciplina si applica ai contratti e ai servizi bancari e finanziari indicati nell’allegato alla deliberazione medesima, e agli altri rapporti eventualmente determinati dalla Banca d’Italia.
Sono sottoposte ad essa le banche e, per quanto compatibile, gli intermediari finanziari iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB, i soggetti che esercitano il credito al consumo, i mediatori creditizi, la società Poste Italiane Spa, per le sole attività di bancoposta, e gli istituti di moneta elettronica.
In particolare, per quanto riguarda la pubblicità e i contratti, la suddetta deliberazione prescrive agli intermediari di esporre e mettere a disposizione della clientela un avviso contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario, e fogli informativi contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto. Nel caso di offerta fuori sede, è comunque prescritta la consegna dell'avviso e dei fogli informativi prima della conclusione del contratto. Quando siano usate tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.
Gli annunzi pubblicitari dell'intermediario specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.
In materia di informazione precontrattuale, è previsto che prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione.
Per l’adempimento degli obblighi di informazione contrattuale, al contratto dev’essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. Quest’ultima individua altresì le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente.
In via generale i contratti debbono avere forma scritta. La Banca d'Italia può individuare forme diverse per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi aventi carattere occasionale o comportanti oneri di importo contenuto per il cliente.
Sono altresì disciplinate, per i contratti di durata, la comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela e le comunicazioni periodiche analitiche sullo svolgimento del rapporto, con l’indicazione del tasso di interesse e delle altre condizioni contrattuali in vigore.
La competenza ad emanare disposizioni di attuazione è rimessa alla Banca d'Italia.
Le disposizioni relative alla trasparenza per i servizi assicurativi, già contenute in diverse leggi speciali, sono ora contenute nel codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006.
Esse sembrano rilevare, per quanto attiene all’oggetto del presente comma, nei casi in cui la cessione debba essere assistita da garanzia assicurativa (prestiti con cessione del quinto della pensione contratti da pensionati pubblici e privati con banche e intermediari finanziari: art. 1, commi terzo, quarto e quinto, e art. 54, primo comma, del testo unico n. 180 del 1950).
Nel caso di prestiti concessi da società di assicurazione ai sensi dell’articolo 15 del testo unico n. 180 del 1950, il contratto, conformemente alla sua natura, dovrebbe essere sottoposto alle regole di trasparenza concernenti i servizi finanziari. Sarebbe tuttavia opportuno un chiarimento a questo riguardo (anche in relazione alla titolarità della funzione di vigilanza), atteso che le disposizioni in materia di trasparenza dei servizi assicurativi riguardano istituti contrattuali di natura assai diversa.
Le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato sono contenute nel titolo XIII del predetto codice.
In particolare, l’articolo 182 disciplina la pubblicità dei prodotti assicurativi, prescrivendo la correttezza dell'informazione e la conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto.
L’articolo 183 disciplina le regole di comportamento delle imprese e degli intermediari assicurativi.
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti essi devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; organizzarsi in modo da identificare ed evitare conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
L’articolo 185 prescrive alle imprese di assicurazione di consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa contenente le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contenuto e lo schema della nota informativa sono stabiliti dall’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) comprendendovi, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile e ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente, nonché informazioni supplementari riferite a particolari assicurazioni dei rami vita (costi e rischi del contratto, operazioni in conflitto di interesse). Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione e ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
I poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatorî rispetto alle materie sopra indicate sono attribuiti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
La lettera c) dispone che, qualora il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) trovi applicazione, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.
La lettera e) estende ai dipendenti privati e ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato e diversi da quelli statali, considerati nel precedente Titolo II del testo unico, la possibilità di cedere il trattamento di fine rapporto in misura superiore al quinto - possibilità attualmente prevista solo per i dipendenti pubblici a tempo determinato (e sempre diversi da quelli statali summenzionati)-.
La lettera f) sopprime per i dipendenti privati e per i dipendenti pubblici diversi da quelli statali summenzionati nonché per i collaboratori in forma coordinata e continuativa (di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile), anche con pubbliche amministrazioni (ivi comprese quelle statali), il rinvio alle norme dell’articolo 38, primo e secondo comma, del testo unico (poste per i medesimi dipendenti statali), relative all'estinzione anticipata della cessione.
Si ricorda che l’articolo 38, primo e secondo comma, del testo unico su citato prevede che, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Articolo 1, commi
259-260
(Riduzione del
costo del lavoro)
I commi in esame recano disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro.
In particolare, il comma 259, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa al provvedimento originario, intervenendo sul c.d. cuneo contributivo, cioè il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e il costo del lavoro, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero (al riguardo, si segnala che sarebbe più idoneo l’utilizzo del termine “riduzione”) dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS, di cui all’articolo 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, recante la ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
Si ricorda che il richiamato articolo 24, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha fuso le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della L. 833 del 1978, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 13 della L. 943 del 1986, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Tale gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
Il successivo comma 260 prevede che tale esonero operi prioritariamente sull’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare, e, nel caso in cui il datore di lavoro operai in settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche su i versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, considerando in via prioritaria i contributi per maternità e per disoccupazione.
In ogni caso, si escludono da tali esoneri il contributo al fondo di garanzia per il TFR, di cui all’articolo 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, e il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Si ricorda che il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stato previsto dall’articolo 12 della legge n. 160 del 1975 nella misura dell’1,30 per cento della retribuzione. In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l’articolo 25, comma 4 della legge n. 845 del 1978 ha previsto un aumento dell’aliquota di tale contributo in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni.
Andrebbe chiarito se l’esclusione dall’esonero contributivo riguarda l’intero importo del contributo integrativo o, al contrario, esclusivamente la maggiorazione del contributo introdotta dal richiamato comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
Secondo la relazione tecnica originaria, sulla base di un monte retributivo stimato per l’anno 2006 pari a 236.000 mln di euro circa, su uno slittamento dei contributi pari a 2/13 e sull’esonero contributivo di 1 punto percentuale, derivano le seguenti minori entrate, esplicitate nella tabella seguente (dati in mln di euro).
Anni |
2006 |
2007 |
2008 |
Al lordo effetti fiscali |
1.996 |
2.429 |
2.518 |
Al netto effetti fiscali |
1.996 |
1.556 |
1.829 |
Si ricorda che l'importo al lordo del fisco non tiene conto dell'effetto indotto sulle entrate fiscali prodotto dall'incremento dell'aliquota contributiva. Infatti, i maggiori contributi versati costituiscono voci deducibili dal reddito imponibile sia dei committenti sia dei beneficiari e comportano, pertanto, un minor carico fiscale per gli interessati. Tale importo è dipendente dall'aliquota marginale di colui che sostiene l'onere, in caso di imponibile IRPEF, ovvero dall'aliquota IRPEG (ora IRES) se il committente è una persona giuridica.
Articolo
1, commi 261-262
(Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, la norma in esame “mira, con cadenza annuale e nel rispetto complessivo delle gestioni INAIL, ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali”. Tale rideterminazione, secondo quanto disposto dal comma 261, deve tener conto dell’andamento del rischio medio nazionale e dell’attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve garantire l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
La richiamata rideterminazione si rende necessaria, ai sensi del comma 262, in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno.
In sede di prima applicazione, infine, alla rideterminazione si provvede con delibera dell’INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
Si ricorda che già il vigente articolo 3 del D.Lgs. 38 del 2000 prevede, fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, l’approvazione per ciascuna delle quattro gestioni di cui al precedente articolo 1[45], con decreto ministeriale su delibera dell’istituto, di distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione delle tariffe dei premi. Ogni tariffa stabilisce il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale. In sede di prima applicazione, le tariffe sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
Con il D.M. 12 dicembre 2000 sono state determinate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle 4 gestioni richiamate, nonché le relative modalità di applicazione.
Su ciascuna lavorazione è applicato il tasso medio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello nazionale, risultante dal rapporto tra oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti i lavoratori alla lavorazione stessa. In ogni caso, il tasso non può eccedere il limite massimo del 130 per mille.
Al riguardo, il citato D.M. 12 dicembre 2000 ha stabilito che, dal momento che il tasso medio nazionale subisce variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla specifica situazione dell’azienda, attraverso le cd. oscillazioni, dovute:
- nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, nel qual caso può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15%, ed applicato con determinate modalità;
- dopo i primi due anni di attività, in relazione all’effettivo andamento infortunistico aziendale. Più specificamente, l’oscillazione è determinata in base al tasso specifico aziendale ed al parametro dei lavoratori-anno. A tale oscillazione si aggiunge un’ulteriore variazione, pari al 5%, al 10% o al 15% del tasso medio nazionale, in relazione all’entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale, nonché alla dimensione dell’azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata in ragione del loro numero.
Pertanto, rispetto alla vigente normativa, la novità più rilevante sarebbe costituita dall’obbligo per l’amministrazione di procedere annualmente alla rideterminazione delle tariffe in presenza di variazioni dei parametri di riferimento.
Si osserva che il comma non individua un termine per l’adozione dei decreti ministeriali (su delibera dell’istituto) di revisione delle tariffe, prevedendo esclusivamente l’obbligo di procedere a tale revisione nel caso di “scostamento” dei parametri di riferimento rilevato al 30 giugno.
Inoltre andrebbe precisato se resta ferma la misura massima dei tassi medi nazionali al 130 per mille, stabilita dal comma 6 dell’articolo 3 del D.Lgs. 38 del 2000.
Infine andrebbe precisato l’ambito di applicazione dell’articolo, in particolare se si riferisce esclusivamente alla gestione industria di cui all’articolo 1 del su citato decreto legislativo, con esclusione della gestione agricoltura[46].
Secondo la relazione tecnica originaria, dalla disposizione in esame, “in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima”.
Articolo
1, Commi 286-288
(Assunzioni
per fronteggiare l’influenza aviaria)
Il comma 286, introdotto dal Senato, consente al Ministero della salute una deroga ai limiti all’impiego di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con collaborazione coordinata e continuativa, disposti dal medesimo disegno di legge finanziaria. Il comma 121 prevede a tale riguardo, per gli anni 2006 e seguenti, una limitazione del 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2003 (confronta più diffusamente supra).
La deroga in esame concerne l’impiego di personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) [47] e la diffusione dell’influenza aviaria [48].
La relazione tecnica integrativa al maxiemendamento quantifica i maggiori oneri in 2,8 milioni di euro circa, con riferimento esclusivamente al personale assunto dal Ministero della salute per contrastare la BSE, senza fornire elementi sul numero dei soggetti coinvolti.
Per quanto concerne, invece, i contratti a tempo determinato di durata triennale previsti dal recente decreto legge in materia di influenza aviaria, la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi in quanto gli oneri relativi risultano già coperti dal provvedimento in questione.
Il comma 287, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero della salute, al fine di contrastare l’emergenza aviaria e le altre emergenze riguardanti le malattie animali, a convertire in contratti a tempo determinato, di durata triennale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di veterinari, farmacisti e chimici, impiegati presso i posti d’ispezione frontaliera (PIF) [49] e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) [50], già stipulati in occasione dell’emergenza BSE [51]. E’ previsto lo svolgimento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.
Nella relazione tecnica integrativa al maxiemendamento si sottolinea che tale disposizione “scongiura una ingiustificata disparità di trattamento tra i nuovi dirigenti veterinari di I livello, il cui reclutamento (con contratto a tempo determinato) è previsto dal citato decreto-legge n. 202/2005 ed i soggetti già in servizio (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) ai sensi del decreto-legge n. 429/1996”.
L’onere è quantificato in 6,7 milioni di euro annui; non sono forniti dati sul numero di soggetti interessati.
Si ricorda che nel corso della discussione al Senato sul decreto legge n. 2002/2005 sono stati presentati alcuni ordini del giorno volti a risolvere tale problematica [52].
Si osserva che sarebbe opportuno collocare i commi in questione subito dopo il comma 121, per analogia di materia.
Il comma 288, introdotto dal Senato, consente di effettuare nel 2006 assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari, in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, di cui al medesimo disegno di legge finanziaria; il comma 132 prevede, a tale riguardo, che la spesa per il personale per gli anni 2006 e seguenti sia inferiore dell’1 per cento a quella sostenuta nel 2004 (cfr. più analiticamente supra).
La norma prevede la possibilità di assumere fino a 300 unità, tra veterinari e tecnici, previo Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, al fine di ripartire tale personale tra le regioni e individuare le misure compensative dei relativi oneri, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal disegno di legge finanziaria [53], e garantire il livello complessivo di spesa del Servizio Sanitario Nazionale [54]”.
La relazione tecnica integrativa al maxiemendamento si limita a sottolineare il carattere neutrale della disposizione in esame dal punto di vista finanziario.
Articolo
1, Comma 294
(Ammortizzatori
sociali)
Il comma 294,riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e nell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali[55] e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze – possa - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:
§ la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi, “ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall’influenza aviaria”;
§ i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2006.
Si evidenzia che, rispetto alla disciplina precedente su citata, si è aggiunta la possibilità di erogare i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione anche nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari che possono essere danneggiate dal fenomeno dell’influenza aviaria.
Sembra quindi che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia possa concedere, anche in deroga alla vigente normativa, per tali aziende, i trattamenti su citati valutando discrezionalmente l’incidenza dell’influenza aviaria sulla situazione occupazionale.
Sembra pertanto che tali aziende, in considerazione della peculiarità della crisi da cui sono colpite, non siano tenute, per fruire dei trattamenti, a realizzare programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi in sede governativa.
Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 155, della Legge n. 311 del 2004.
Pertanto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2005.
L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriore proroga.
Si ricorda che il comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 311/04 già prevede la possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla normativa vigente, per l’anno 2006, ma con esclusivo riferimento agli accordi di settore (produttivo). Tuttavia anche in tal caso vale il termine del 30 giugno 2005 per la conclusione di accordi in sede governativa.
Tale previsione appare superata dal comma in esame.
Per l’attuazione delle disposizioni previste dal comma 294 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga - viene stanziato un importo complessivo di spesa pari a 505 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[56]).
L’ultimo periodo del comma in esame modificando l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004,) concernente, come sopra visto, la proroga di alcuni trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali – proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Si ricorda, ai sensi del medesimo comma 137, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
§ esistenza di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori;
§ per i casi di prima concessione dei trattamenti, conclusione, in sede governativa, di specifici accordi entro il 30 giugno 2004;
§ limite massimo complessivo di pari a 360 milioni di euro (a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione);
Si evidenzia che il periodo in esame modifica testualmente l’articolo 7-duodecies del decreto legge n. 7/2005, che a sua volta aveva sostituito, all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, il termine del “30 aprile 2005” con quello del “31 dicembre 2005”.
Si osserva che la modifica prevista dovrebbe essere più correttamente formulata come novella all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Si osserva inoltre che sarebbe opportuno un coordinamento tra i primi tre periodi del comma in esame e l’ultimo periodo dello stesso comma, prevedendo entrambe le norme autorizzazioni a concedere o prorogare i medesimi trattamenti (CIGS, mobilità e disoccupazione speciale) per l’anno 2006, in deroga alla normativa vigente.
Si ricorda che, ai sensi del quinto e sesto periodo dell'art. 3, comma 137, la misura dei trattamenti liquidati in base al quarto periodo del medesimo comma 137 è ridotta del 20%, ad esclusione dei casi di concessione e di prima proroga.
Poiché il comma 294 in esame, con l’ultimo periodo, differisce al 31 dicembre 2006 il termine per la concessione o la proroga dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale ai sensi della norma su citata, si evince che la disciplina di cui ai primi tre periodi dello stesso comma in esame sarebbe non sostitutiva, bensì aggiuntiva rispetto a quella recata dal citato art. 3, comma 137.
Si consideri che la disciplina di proroga di cui all’articolo 3, comma 137 è parzialmente differente da quella dei primi tre periodi del comma in esame: non viene posta, per beneficiarne, la condizione della riduzione (nella misura pari ad almeno il 10%) del numero dei destinatari e si prevedono criteri meno restrittivi di diminuzione dell'importo del trattamento.
Si ricorda inoltre che il decreto legge n. 203/2005, approvato dal Senato (C. 6176), attualmente all’esame della Camera, all’articolo 8, comma 3-ter provvede a prorogare, non oltre il 31 dicembre 2006, i trattamenti di CIGS e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Articolo
1, comma 304
(Fondazione
per la responsabilità sociale d’impresa)
Il comma in esame prevede l’assegnazione di un contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).
Il richiamato comma 160, oltre ad istituire la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato alla stessa un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2005, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Si ricorda che alla Fondazione partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e dello politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità (non viene peraltro specificato quali). Viene altresì stabilito che la fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori.
In particolare, si prevede un contributo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, ai fini delle attività istituzionali della Fondazione. Ai fini della copertura finanziaria, come affermato nella relazione tecnica originaria, si riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della L. 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile". I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR. che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge[57].
La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability – Social Comitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione Europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.
La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR e ha l'obiettivo principale di promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.
Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.
Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:
- l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;
- la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;
- la realizzazione, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.
Articolo
1, Comma 370
(Contratti di
lavoro autonomo degli enti vigilati dal Ministero delle politiche
agricole)
Il comma 370, per la veritàformulato in maniera poco perspicua, estende agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, prevedendo inoltre la possibilità di ricorrere ad “altre tipologie di lavoro autonomo”.
Si ricorda, in proposito, che tra gli enti vigilati del Ministero delle politiche agricole e forestali, rientrano i seguenti istituti sperimentali ed enti, ai sensi della Tabella A allegata del decreto 25 luglio 2000 del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica (attualmente dell’economia e delle finanze) e del Ministro delle politiche agricole e forestali.
1) Ente nazionale sementi elette (ENSE);
2) Istituto sperimentale agronomica (ISA);
3) Istituto sperimentale agrumicoltura;
4) Istituto sperimentale assestamento forestale e alpicoltura;
5) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
6) Istituto sperimentale cerealicoltura;
7) Istituto sperimentale floricoltura;
8) Istituto sperimentale lattiero caseario;
9) Istituto sperimentale meccanizzazione agricola;
10) Istituto sperimentale nutrizione delle piante;
11) Istituto sperimentale per l'enologia;
12) Istituto sperimentale per la selvicoltura;
13) Istituto sperimentale colture foraggere;
14) Istituto sperimentale colture industriali;
15) Istituto sperimentale elaiotecnica;
16) Istituto sperimentale olivicoltura;
17) Istituto sperimentale orticoltura;
18) Istituto sperimentale per il tabacco;
20) Istituto sperimentale zoologia agraria[58];
21) Istituto sperimentale zootecnica;
22) Istituto di patologia vegetale;
23) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
24) Istituto sperimentale studio e difesa del suolo;
25) Istituto sperimentale viticultura;
26) Istituto sperimentale frutticoltura.
Oltre a ciò, in data 20 febbraio 2002, il Ministero delle politiche agricole ha indicato, mediante comunicazione al Servizio Studi della Camera dei deputati, i seguenti enti (al riguardo, la richiamata comunicazione non ne ha specificato lo status di ente vigilato).
§ Ente irriguo umbro toscano (EIUT);
§ Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
§ Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
§ Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
§ Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
§ Istituto di diritto agrario internazionale e comparato;
§ Centro per la formazione in economia e politica;
§ Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
§ Ente nazionale risi;
§ Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Sarebbe opportuno chiarire quali siano le ulteriori tipologie di lavoro autonomo.
Si pongono i seguenti vincoli:
- “limite delle autorizzazioni alle spese delle medesime amministrazioni”;
- “rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122”.
Il primo dei vincoli su elencati sembra volto a prevedere che si possano stipulare contratti di lavoro autonomo solamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio degli stessi enti.
Si osserva inoltre che non appare chiaro il rinvio ai “vincoli statuiti dal citato comma 122”.
Si ricorda che il comma 122 prevede che possano stipularsi, tra l’altro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Articolo
1, comma 371
(Documento
unico di regolarità contributiva)
Ai sensi del comma in esame, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari per la realizzazione di invesrtimenti, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002.
Si ricorda che il decreto-legge n. 210/02 reca disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, anche attraverso modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia di emersione progressiva, dettata dal capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
L’articolo 2, comma 1, prevede che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca invece una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.).
In sostanza il comma in esame intende introdurre l’onere di certificare la regolarità contributiva, per le imprese di tutti i settori, al fine di beneficiare delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.
Si ricorda che una disposizione simile è contenuta nel decreto-legge n. 203 del 2005, approvato dal Senato (C. 6176), attualmente all’esame della Camera, all’articolo 10, comma 7. Tale disposizione, tuttavia, presenta una formulazione più ampia, richiedendo la presentazione del d.u.r.c. per “accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari”, mentre il comma 371 in esame limita l’onere di certificazione ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie “per la realizzazione di investimenti”.
Poiché il comma in esame sembra volto a modificare l’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005, restringendone l’ambito di applicazione, andrebbe valutata l’opportunità di formularlo come novella allo stesso articolo del decreto-legge.
Articolo
1, comma 376
(Assunzioni
effettuate da imprese concessionarie dei servizi nei settori
delle poste)
Il comma in esame disciplina la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore dei servizi postali.
In sostanza si estende a tale settore quanto previsto dall’attuale articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento al settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
Si ricorda che tale articolo consente di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato alle aziende del trasporto aereo o esercenti i servizi aeroportuali, ai fini dello svolgimento di servizi operativi di terra, di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e alle merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale. Si prevede che tale percentuale possa essere aumentata per gli aeroporti minori, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.
In ogni caso le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione da parte delle aziende delle richieste di assunzione in questione.
Pertanto l’articolo in esame prevede che le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale.
Si osserva che, dal punto di vista della formulazione, sarebbe opportuno sostituire le parole “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche….” con le seguenti “E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato…”.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 368 del 2001 è stato predisposto ai sensi degli artt. 1 e 2 e del relativo allegato B della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che delegano il Governo al recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Quest'ultima, ha dato attuazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, UNICE e CEEP.
In concreto, la disciplina proposta rende sotto molti aspetti più agevole il ricorso ai contratti a termine, al fine di rispondere alle esigenze di "flessibilità" nell'impiego della manodopera. In particolare l'articolo 1 definisce condizioni oggettive e requisiti di forma in presenza dei quali è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. La stipulazione dei contratti a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La norma, integrandosi con l'espressa individuazione dei casi in cui il ricorso al lavoro a termine è vietato (articolo 3) e con la nuova disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo (articolo 10, commi 7 e 8), delinea un cambiamento di impostazione che inverte la logica posta a base della normativa vigente (che vieta i contratti a termine, salvo nei casi espressamente ammessi). In sostanza - come sottolinea la relazione governativa -, si trasforma in regola quella che è stata finora un'eccezione (peraltro, in progressivo ampliamento). Pertanto, viene soppresso anche il principio secondo cui il rapporto di lavoro "si reputa" a tempo indeterminato, dando, come indicato ancora dalla relazione, parità di status giuridico alle due forme contrattuali.
Articolo
1, comma 385
(Lavoratori marittimi
esposti all’amianto)
Il comma in esamedetta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.
L'IPSEMA, istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, emanato in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per il riordino e la soppressione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, ha unificato in un nuovo soggetto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le competenze in precedenza attribuite a tre distinte Casse: la Cassa marittima adriatica, la Cassa marittima tirrenica e la Cassa marittima meridionale.
L’IPSEMA è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; svolge compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed eroga prestazioni previdenziali di malattia e maternità nel campo marittimo.
Si ricorda, infatti, che l’INAIL ha competenza esclusiva per quanto riguarda la gestione della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, salvo alcune eccezioni (articolo 127 del D.P.R. 1124/1965):
- i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine, di aziende agricole e forestali, a cui provvede l’ENPAIA;
- i giornalisti, per i quali l’istituto assicuratore è l’INPGI;
- i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato;
- gli addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e i radiotelegrafisti di bordo, che sono iscritti obbligatoriamente all’istituto di previdenza per il settore marittimo, IPSEMA.
Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevede la normativa vigente[59], dall’INAIL.
Si osserva che sarebbe opportuno, dopo le parole “presso l’IPSEMA”, aggiungere le seguenti “ai sensi dell’articolo 127, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”, in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo).
Si prevede, inoltre, che restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003.
Si osserva, dal punto di vista formale, che non si tratta di decreto interministeriale, ma di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che l’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori (senza specificare se dipendenti pubblici o privati) che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto. Il comma 8 prevedeva che l’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto all’assicurazione presso l’INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, fosse moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5 ai fini della prestazione pensionistica.
L’articolo 47 del decreto legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 326 del 2003, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003.
Peraltro, lo stesso articolo, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione gestita dall’INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione a fini pensionistici del periodo di esposizione all’amianto.
Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi).
Era previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del decreto legge 269, ovvero prima del 1° ottobre 2003[60].
Inoltre il beneficio viene riconosciuto solo in favore dei lavoratori che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.
Successivamente, l’articolo 3, comma 132, della Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004), ha previsto una deroga alle disposizioni dell’art. 47 del D.L. 269/2003; conseguentemente le disposizioni previgenti al decreto legge 269 vengono ripristinate solo in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente,:
- abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;
- abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;
- abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto[61];
- abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;
- siano percettori di trattamenti di mobilità.
In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.
Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge 269 sono state stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi nonsoggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[62] (articolo 1).
Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. n. 269/2003 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50: articolo 2).
Ai sensi dell’articolo 3, l’esistenza e la durata dell’esposizione devono essere accertate e certificate dall’INAIL. La domanda di certificazione di esposizione all’amianto doveva esser presentata all’INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 15 giugno 2005), a pena di decadenza dai benefici pensionistici[63].
Il decreto ministeriale precisa infine (articolo 4) che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).
Sarebbe opportuno precisare che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, ora riferite all’INAIL.
Si ricorda, in particolare, che l’articolo 3 di tale decreto prevede che l’avvio del procedimento di accertamento dell’INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto (comma 3).
Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’esposizione all’amianto, il datore di lavoro è tenuto
A fornire all’INAIL tutte le notizie e i documenti utili richiesti dall’istituto.
Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa (comma 6).
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza (comma 7).
La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico (comma 8).
[1] La decisione del Consiglio si è basata sui seguenti elementi:
- l’Italia ha fatto registrare un disavanzo pari al 3,2% del PIL nel 2003 e nel 2004, destinato a mantenersi nettamente al di sopra del 3% nel 2005 e nel 2006, nell’ipotesi di politiche invariate. Ad avviso del Consiglio, pertanto, il superamento della soglia del 3% non può considerarsi temporaneo, e nemmeno eccezionale, dato che si è verificato in anni di crescita del PIL, sia pure contenuta (0,3% nel 2003 e 1,2% nel 2004);
- il rapporto debito/PIL, pari al 106-107% nel 2003 e nel 2004, è nettamente superiore al valore di riferimento (del 60%) e non è sceso ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni, ne’ è destinato a farlo nel prossimo futuro, tenuto conto dell’attuale livello dell'avanzo primario (inferiore al 2% nel 2004).
[2] Considerando la differenza tra il disavanzo tendenziale e quello programmatico potrebbe sembrare che l’aggiustamento dovrebbe essere pari a 0,9 punti percentuali di PIL (4,7-3,8=0,9). In realtà la differenza di 0,1 punti percentuali è dovuta agli arrotondamenti conseguenti all’utilizzo di un criterio di calcolo che considera solo la prima cifra decimale.
[3] La sezione II della Relazione revisionale e programmatica fa riferimento ai maggiori dividendi ENI ed ENEL prodotti dall’incremento dei ricavi di settore e dalla quota non ancora contabilizzata di dividendi rivenienti dalla Cassa depositi e prestiti sul 10 per cento rispettivamente di ENI ed ENEL posseduti da questo soggetto per la quota di pertinenza del Ministero dell’economia.
[4] Secondo la parte illustrativa della RPP, gli oneri di questo tipo dovrebbero ammontare a circa 4 miliardi di euro. La discrasia rispetto al dato qui prospettato dovrebbe derivare dal fatto che alcuni di questi oneri ritenuti inderogabili, per un ammontare pari a circa 0,8 miliardi di euro, dovrebbero essere finanziati con misure contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria.
I dati forniti dalla RPP, relativamente alle tabelle, riguardano peraltro unicamente l’effetto complessivo di contenimento della spesa che da esse deriva (1,5 miliardi di euro), senza distinguere tra misure che comportano maggiori spese e misure da cui derivano risparmi; ne consegue che i dati relativi agli interventi di spesa indicati nella RPP non considerano gli oneri ineludibili finanziati attraverso le misure contenute nelle tabelle.
Sulla base delle informazioni disponibili non è dunque possibile individuare questi oneri, che risultano comunque coperti nell’ambito delle tabelle medesime.
[5] “Regolamento di riorganizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
[6] Si ricorda che il D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, all’articolo 1 ha disposto, attraverso una novella all’articolo 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la divisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, sopprimendo l’accorpamento previsto nell’articolo 45 dello stesso D.Lgs. 300 del 1999, la cui organizzazione è stata in seguito disciplinata dal citato D.P.R. 176 del 2001.
[7] Si ricorda che i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio sono "le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale" (art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300).
[8] Cfr. in materia, l'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 300 del 1999, ai sensi del quale sono stati trasferiti al Ministero del lavoro i compiti precedentemente esercitati dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio.
[9] Il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga ha il compito di promuovere la politica generale di intervento contro la illecita diffusione e produzione di sostanze stupefacenti. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia, della difesa dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali (DPCM 5 aprile 2002).
[10] “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
[11] “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” (cd. Legge Biagi).
[12] D.M. 1° dicembre 2004.
[13] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[14] Quest'ultimo importo - annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - costituisce il limite di imponibile sia contributivo sia pensionistico per i soggetti cui si applica in via esclusiva il sistema di calcolo contributivo. Essi sono i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 ovvero quelli che abbiano optato - secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 23, della L. n. 335 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 - per tale sistema.
[15] I punti successivi del Protocollo precisano che l’accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, e art.70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.
Il Governo si impegna ad avviare immediatamente le trattative per il rinnovo dei CCNL del biennio economico 2004-2005, definendo con la massima tempestività i necessari atti di indirizzo all’Aran, e accelerando il successivo iter procedurale, e ad assumere ogni iniziativa opportuna per accelerare la sottoscrizione dei CCNL del biennio 2002-2003 ancora da concludere, con particolare riferimento al comparto degli Enti di Ricerca ed alle Aree dirigenziali.
Parte delle risorse finanziarie, per un incremento retributivo non inferiore allo 0,5%, sarà destinato dai CCNL alla incentivazione della produttività dei dipendenti.
Le Parti concordano sulla necessità di finalizzare maggiormente il secondo livello contrattuale ad incrementi di produttività e di qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, con la conseguente valorizzazione della qualità della prestazione e del merito.
Il Governo e le organizzazioni sindacali si impegnano ad avviare un confronto sui temi della mobilità, ed in particolare riconoscono l’opportunità di attivare un piano di mobilità del personale pubblico, utile ad accompagnare i processi innovativi dell’organizzazione e delle procedure derivanti anche dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione.
[16] Si ricorda che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico (cfr art. 3, co. 2, d.lgs. 165/2001).
[17] Si ricorda che tale Accordo, per quanto riguarda la indennità di vacanza contrattuale
[18] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[19] L’articolo 108 del TUEL (approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (comma 1). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (comma 3).
[20] Si ricorda, inoltre, che il D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003, con l’introduzione del comma 13-bis all'articolo 34 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), ha salvaguardato per l’anno 2003 i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei citati enti, i cui oneri ricadevano su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali e da contratti con le imprese. La medesima disposizione ha comunque consentito assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
L’articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) ha poi salvaguardato i medesimi contratti per l’anno 2004.
[21] Si ricorda, in proposito, che mentre il CCNL è considerato un contratto normativo, il contratto decentrato viene definito dalla giurisprudenza (ad es. T.A.R. del Lazio, sez. I, sentenza 4 ottobre 1996, n. 1748) come un negozio integrativo attraverso il quale si provvede alla disciplina in via autonoma di aspetti del rapporto d’impiego che si ritiene opportuno riservare ad accordi tra soggetti più vicini alle realtà locali e settoriali.
[22] Audizione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del 7 marzo 2002, in materia di certificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
[23] “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
[24] Cfr lett. e) dell’art. 1, comma 173, della legge n. 311 e l’art. 5 dell’Intesa del 23.3.2005.
[25] Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che prevede, in sede di accordo contrattuale, l’eventuale individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
[26] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[27] Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 81 del 2000 ha dato facoltà ai soggetti promotori di lavori socialmente utili – che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso l’attuazione di tali progetti con oneri a carico del Fondo per l’occupazione – di continuare ad utilizzare le medesime unità lavorative anche mediante il loro trasferimento presso enti pubblici economici sulla base di apposite convenzioni con essi stipulate.
Con il Decreto del Ministero del lavoro del 19 aprile 2000 è stato approvato l’elenco nominativo dei soggetti impegnati al 31 dicembre 1999 nel progetto promosso dal dicastero a supporto del processo di decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro. A seguito della pre-intesa raggiunta tra il Ministero del lavoro e l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP in data 4 agosto 2000, è stata poi stipulata tra i medesimi enti la Convenzione 23 novembre 2000, in base alla quale le unità già impegnate in lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro sono state così redistribuite presso gli enti previdenziali:
- 112 unità presso l’INPS;
- 52 unità presso l’INAIL;
- 49 unità presso l’INPDAP.
Gli enti utilizzatori hanno provveduto ad intraprendere le procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, previo superamento di un’apposita selezione, hanno assunto i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002; successivamente i contratti sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi fino al 30 giugno 2004. Essendo stato così raggiunto il limite di tre anni, previsto dalla normativa vigente (articolo 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) quale durata massima dei contratti a tempo determinato, i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[28] I lavoratori suindicati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995 . l contratti erano stati prorogati fino all’8 aprile 2004. Anche questi contratti, dopo il raggiungimento del limite massimo dei tre anni, per i contratti a tempo determinato, sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[29] In particolare, la relazione illustrativa al testo originario precisava che l’impiego del citato personale si rende necessario al fine di “fronteggiare la grave carenza di personale” dell’APAT.
[30] Secondo quanto indicato dall’ENPALS la disposizione dovrebbe riguardare 39 unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato a seguito di regolari procedure concorsuali.
[31] Si ricorda che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
[32] Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che per essere abilitate alla certificazione, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. L’albo è stato istituito con il D.M. 14 giugno 2004.
[33] O volontà assistita o autonomia individuale assistita.
[34] Ghera, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema”, 2004.
[35] Ghera, op. cit.
[36] Ad es. M.G. Garofano, “La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni”, in “Rivista giuridica del lavoro”2003, I; V. Speziale, “La certificazione dei rapporti di lavoro” ib.; M. Tiraboschi, “La cd. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria”, in Lavoro e diritto, 2003, p. 114.
[37] L. Nogler, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 23/2003.
[38] L’art. 35, comma 3, della Legge n. 448/1998 autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
[39] Si ricorda che il comma 6 dell’art. 35 della Legge n. 448/1998 ha istituita presso l'INPS (e presso l'INPDAP) un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
[40] Tale articolo ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, primo comma, gli operai ed impiegati - che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS e che abbiano raggiunto il 50 anno di età - sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'articolo 6 stesso. Anche in questo caso, è prevista la progressiva sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50 anno di età entro il 31 dicembre 1978.
[41] Ai sensi del successivo art. 9 della stessa Legge n. 27/1984, le provvidenze di cui all’art. 5 in commento sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che presta servizio presso le società collegate all’Ente minerario siciliano “SOLSI S.p.a.” e “SORIM S.p.a.”, nonché ai dipendenti dell’Ente minerario siciliano.
[42] Al riguardo, ai lavoratori citati, in base alla Legge Regionale Sicilia 18 febbraio 1986, n. 7 (articolo 10 e 15), è stata consentita l’applicazione delle disposizioni della L. 42 del 1975.
[43] Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971, recante il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ha disposto, tra gli altri, che l'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti. E’ possibile, per il soggetto assicurato, ottenere, a domanda, la rideterminazione dell’importo del contributo da lui dovuto. Lo stesso articolo reca, inoltre, specifiche disposizioni per i lavoratori agricoli.
[44] Il quarto comma concerne "le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro".
[45] Le 4 gestioni sono:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
[46] Il settore dell’agricoltura presenta una disciplina peculiare ai sensi degli articoli 205 e seguenti del DPR 1124/65.
[47] In base all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 429/1996, convertito nella legge n. 532 del 1996, il Ministero della salute, qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo la normativa vigente.
[48] Come previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L n. 202/2005 sulle misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello e di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario (sulle misure previste dal D.L. 202/2005, vedi più diffusamente il dossier decreti legge n. 201 del Servizio Studi).
[49] I Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive n. 97/78/CE e n. 91/496/CEE, recepite rispettivamente con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°80 e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Complessivamente l'attività dei P.I.F. viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso i principali confini stradali, ferroviari, aeroportuali e portuali. Alcuni Uffici veterinari periferici risultano essere contemporaneamente posti di ispezione frontalieri portuale e aeroportuale oppure stradale e ferroviario.
[50] Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.
Le funzioni ed i compiti degli U.V.A.C. sono stati determinati con decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993. Ciascuno dei 17 U.V.A.C. operanti ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni.
[51] Cfr. il citato D.L. n. 429/1996.
[52] Cfr. gli ordini del giorno 1.103 e 1.106, accolti dal Governo nella seduta 886 (pomeridiana) del Senato del 19 ottobre 2005.
[53] Cfr. commi da 132 a 140.
[54] Cfr. commi da 189 a 195.
[55] La riforma degli ammortizzatori è prevista – con il ricorso allo strumento della delega – dall’articolo 2 del disegno di legge A. S. 848-bis, recante delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato.
[56] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
[57] Occorre ricordare, in merito alla responsabilità sociale delle imprese, che alcuni provvedimenti comunitari hanno trattato il problema “indirettamente”: pur trattando argomenti diversi, infatti, tali provvedimenti hanno toccato tematiche “adiacenti” alla CSR. In particolare, si possono citare la direttiva n. 94/45 sui Comitati Aziendali Europei, il regolamento n. 2157/2001 e la direttiva n. 2001/86, sullo statuto di società europea, e la direttiva n. 2002/14, sull’informazione e consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.
[58] Di questo ente non c’è riscontro nell’elenco inviato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Camera dei deputati in data 20 febbraio 2002.
[59] Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.
[60] Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.
[61] In questo caso la data di presentazione della domanda di pensione e la relativa decorrenza può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003.
[62] Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.
[63] Circolare INAIL n. 90/2004.