XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta - A.C. 5977 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 820 | ||
Data: | 17/10/05 | ||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta A.C. 5977
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n. 820
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xiv legislatura 17 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Lavoro
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0624.doc
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Articolo 1 (Revisione dei meccanismi di perequazione automatica)
§ Articolo 2 (Modalità di corresponsione degli arretrati)
§ Articolo 3 (Rideterminazione degli indici sul costo della vita)
§ Articolo 4 (Copertura finanziaria)
Normativa nazionale
§ Codice Civile (artt. 1219, 1282 e 1284)
§ Codice di Procedura Civile (artt. 306 e 429)
§ L. 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. (art. 19)
§ D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388. Istituzione del casellario centrale dei pensionati.
§ D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (art. 99)
§ L. 3 giugno 1975, n. 160. Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. (art. 10)
§ L. 31 luglio 1975, n. 364. Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. (art. 1)
§ L. 21 dicembre 1978, n. 843. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). (artt. 17, e 19)
§ D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile. (art. 15)
§ D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400. (art. 13)
§ L. 23 ottobre 1992, n. 421. Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (art. 3)
§ D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali. (art. 3-ter)
§ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 11)
§ L. 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (art. 14)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 8)
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 59, comma 3)
§ L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (art. 34, commi 1-4)
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (art. 69, commi 1-3)
§ D.P.C.M. 23 aprile 2004. Approvazione del programma statistico nazionale 2004-2006.
Corte Costituzionale
§ Sentenza, del 23 gennaio 2004, n. 30
Atto di indirizzo
§ Ordini del giorno 9/2145-B/4 - Biondi, Nan.
Numero del progetto di legge |
A.C. 5977 |
Titolo |
Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta |
Iniziativa |
On. Biondi ed altri |
Settore d’intervento |
Previdenza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
6 luglio 2005 |
§ annuncio |
7 luglio 2005 |
§ assegnazione |
21 luglio 2005 |
Commissione competente |
11ª Lavoro pubblico e privato |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª affari costituzionali |
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2ª Giustizia |
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5ª Bilancio |
La proposta di legge C. 5977 interviene sul meccanismo di adeguamento delle pensioni in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta, in modo da renderlo più efficace e più idoneo ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una pensione che cresca in corrispondenza dell’aumentare del costo della vita.
L’articolo 1 prevede che le pensioni erogate con meccanismi di perequazione automatica siano rivalutate, con effetto dalla data in cui il soggetto ha iniziato a percepire il trattamento di quiescenza, applicando gli indici ISTAT sul costo della vita in maniera integrale (al 100%) sull’intero importo della pensione. Si ricorda che invece che la vigente disciplina prevede che la rivalutazione si applica al 100% per le pensioni sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore immediatamente prima dell’aumento; al 90% per la fascia compresa tra 3 e 5 volte la pensione minima INPS; al 75% per la fascia eccedente l’importo pari a 5 volte la pensione minima INPS.
Il comma 2 specifica che la rivalutazione in misura integrale si applica anche per i periodi nei quali la perequazione automatica è stata sospesa o ridotta per legge.
Ai sensi del comma 3 le pensioni di reversibilità sono ricalcolate applicando la rivalutazione prevista per le pensioni dirette da cui scaturiscono, mentre il comma 4 dispone che con la stessa decorrenza prevista dal comma 1 (retroattiva) la perequazione è effettuata separatamente sulle voci “pensione” e “indennità integrativa speciale”, qualora il trattamento pensionistico sia composto da tali due voci (si tratta delle pensioni dei pubblici dipendenti).
L’articolo 2, prevede che la corresponsione degli arretrati dovuti ai singoli pensionati in considerazione della retroattività della rivalutazione in misura intera è effettuata mediante titoli di stato, “con interesse pari a quello in corso alla data di emissione dei titoli”, con scadenza alla data di compimento dell’ottantesimo anno di vita del pensionato. Nel caso di pensionati beneficiari che abbiano già compiuto l’ottantesimo anno di età, la scadenza dei titoli “è prorogata fino al termine di un anno dalla medesima data di entrata in vigore” della legge.
Sempre all’articolo 2, si subordina il diritto a percepire gli arretrati alla espressa rinuncia, da parte degli interessati, ai benefici accessori a titolo di rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme che percepiranno. Inoltre, nel caso di giudizi pendenti, si fa dipendere il diritto agli arretrati all’interruzione della causa con espressa rinuncia delle parti all’azione.
L’articolo 3 dispone che il Governo provveda, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, a rivedere la disciplina relativa al calcolo degli indici sul costo della vita, al fine di renderli più aderenti alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta.
L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria.
L’intervento con legge si rende necessario dovendo modificare fonti normative di rango primario (art. 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992; art. 69, commi 1-3, della legge n. 388 del 2000).
Lo schema di decreto, disciplinando la perequazione automatica delle pensioni, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).
Il contenuto dell’articolo 3, prevedendo una modifica della disciplina relativa alle rilevazioni statistiche, appare riconducibile alla materia “pesi misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dei dati dell’amministrazione statale (lettera r)), anch’essa rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Il provvedimento, essendo volto ad assicurare una pensione adeguata al crescere del costo della vita, appare coerente con l’articolo 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, tra l’altro, nel caso di invalidità e vecchiaia.
L’articolo 3 prevede che il Governo, con “apposito provvedimento”, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, riveda la disciplina sugli indici statistici relativi al costo della vita. Si rinvia alle schede di lettura sulla opportunità di precisare il tipo di “provvedimento” da adottare da parte del Governo.
Il provvedimento interviene sulla disciplina della perequazione automatica delle pensioni, senza peraltro novellare le relative disposizioni.
L'istituto della perequazione automatica – introdotto dall’art. 19 della Legge n. 153/1969 e da ultimo disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 14 della L. n. 724/1994, costituisce il meccanismo di adeguamento della misura dei trattamenti delle forme pensionistiche obbligatorie.
In base alla normativa vigente gli aumenti a titolo di perequazione automatica sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
La percentuale di variazione si applica al:
· 100% per le pensioni sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore immediatamente prima dell’aumento;
· 90% per la fascia compresa tra 3 e 5 volte la pensione minima INPS;
· 75% per la fascia eccedente l’importo pari a 5 volte la pensioine minima INPS.
Con effetto dal 1° gennaio 2009, infine, i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a 5.164,57 euro annui (legge n. 335/1995, art, 1, comma 33); le pensioni superiori a tale limite non saranno quindi adeguate al costo della vita.
Si ricorda inoltre che l'art. 34, commi 1-4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di perequazione automatica si applichi tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. Tale norma concerne i trattamenti pensionistici delle forme previdenziali relative a lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai lavoratori autonomi iscritti a gestioni INPS nonché dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 .
Si ricorda che la IIS (indennità integrativa speciale) era stata prevista per i pubblici dipendenti in attività o in quiescenza dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, (art. 1, comma 1) quale indennità mensile determinata per ogni anno in relazione alla variazione percentuale del costo della vita, secondo un preciso meccanismo aritmetico specificato dalla legge. Infatti pur prevedendo per ogni singola qualifica funzionale un unico livello retributivo, all’interno di tale livello venivano contemplati meccanismi automatici di incremento che consentivano di differenziare tra loro i trattamenti economici dei singoli dipendenti. Pertanto al personale statale veniva attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata applicando la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente.
Si ricorda, inoltre, che le disposizioni relative alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione sono applicabili limitatamente alle pensioni liquidate fini al 31 dicembre 1994.
Si ricorda che nel calendario dei lavori della XI Commissione è previsto l’inizio dell’esame in sede referente della proposta di legge C. 2290 d’iniziativa del deputato Fiori, recante “Disposizioni in materia di contrattazione del trattamento economico del personale in quiescenza del pubblico impiego”. Il provvedimento, che consta di un unico articolo, prevede che, nell’ambito della contrattazione collettiva relativa al trattamento economico dei pubblici dipendenti, venga specificamente previsto l’adeguamento dei trattamenti pensionistici corrisposti al personale in quiescenza. In tal modo verrebbero garantite ai pensionati le medesime condizioni economiche del personale in servizio e si ridurrebbe il fenomeno per cui i pensionati di una medesima gestione, seppur con gli stessi requisiti contributivi, percepiscono pensioni di importo anche molto diverso a seconda dell’annualità di liquidazione delle pensioni (cd. pensioni d’annata).
Il provvedimento farebbe beneficiare i pensionati di una maggiore rivalutazione delle pensioni in corrispondenza della crescita del costo della vita e quindi garantirebbe la disponibilità di mezzi più adeguati per le loro esigenze vitali.
All’articolo 1, comma 1, sarebbe opportuno richiamare nel testo la normativa di riferimento relativa al meccanismo della perequazione automatica, in particolare l’11 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
All’articolo 2, comma 1, appare generico il riferimento al tasso di interesse “in corso”, essendo molteplici i tassi di riferimento per il mercato (tassi dei titoli di Stato emessi nello stesso periodo, tasso ufficiale di sconto, tassi del mercato interbancario, ecc.).
Al comma 2 sarebbe da formulare in maniera più chiara il riferimento alla scadenza dei titoli di Stato. La disposizione sembra da intendersi nel senso che la scadenza dei titoli di Stato, nel caso di beneficiario ultraottantenne, è fissato al termine di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento.
Si osserva inoltre che l’articolo 2 nulla dispone per la corresponsione degli arretrati nel caso di pensione di reversibilità. In particolare, poiché dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 1 sembra che gli arretrati spettino anche nel caso di reversibilità, andrebbe specificato se anche in tal caso gli arretrati sono corrisposti sotto forma di titoli di Stato e, se così fosse, quale debba essere la scadenza di tali titoli.
All’articolo 2, comma 2 dal punto di vista formale sarebbe opportuno inserire il secondo e il terzo periodo del comma 2 in un comma distinto, in considerazione dell’autonomia della materia trattata (rinuncia ai diritti accessori e al giudizio).
Sarebbe inoltre opportuno specificare che al fine di percepire gli arretrati, nel caso di giudizio pendente sulla questione, le parti devono non solo rinunciare agli atti del giudizio, ma anche all’azione (quindi al preteso diritto sostanziale su cui è fondato il giudizio).
All’articolo 3 andrebbe precisato lo strumento normativo da utilizzare per la revisione della disciplina in questione, essendo troppo generico il termine “provvedimento”. In particolare, nel caso si volesse attribuire una delega, ciò andrebbe espressamente previsto e, inoltre, andrebbero precisati i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo. Lo stesso articolo andrebbe inoltre coordinato con l’attuale disciplina delle rilevazioni statistiche ISTAT, di cui all’ art.13 del decreto legislativo 322/1989 e successive integrazioni e al Programma Statistico Nazionale (PSN).
All’articolo 4, lettera b), si osserva che non risulta chiara la portata normativa della disposizione.
La proposta di legge C. 5977 interviene sul meccanismo di adeguamento delle pensioni in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta, in modo da renderlo più efficace e più idoneo ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una pensione che cresca in corrispondenza dell’aumentare del costo della vita.
A tal proposito la relazione cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 2004, secondo cui “il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad un’esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione”.
Si ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 luglio 2004, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2145-B (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica) il Governo ha accolto l’ ordine del giorno 9/2145-B/4 Biondi e Nan che lo impegna a riconoscere la questione dell’adeguamento effettivo delle pensioni al costo della vita, nonché a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di “aggancio” delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni.
Articolo
1
(Revisione dei meccanismi di perequazione automatica)
L’articolo 1 prevede che le pensioni erogate con meccanismi di perequazione automatica siano rivalutate, con effetto dalla data in cui il soggetto ha iniziato a percepire il trattamento di quiescenza, applicando gli indici ISTAT sul costo della vita in maniera integrale (al 100%) sull’intero importo della pensione. La disposizione, rispetto alla normativa vigente, è quindi volta a riconoscere, con valenza retroattiva, una rivalutazione al 100% rispetto alla variazione del costo della vita misurata dagli indici ISTAT, indipendentemente dall’importo della pensione. Si ricorda invece che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dell’articolo 69, commi da 1 a 3, della legge n. 388 del 2000, la percentuale di variazione si applica al 100% per le pensioni sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore immediatamente prima dell’aumento; al 90% per la fascia compresa tra 3 e 5 volte la pensione minima INPS; al 75% per la fascia eccedente l’importo pari a 5 volte la pensione minima INPS.
L'istituto della perequazione automatica – introdotto dall’art. 19 della Legge n. 153/1969 e da ultimo disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 14 della L. n. 724/1994 -, costituisce il meccanismo di adeguamento dei trattamenti delle forme pensionistiche obbligatorie.
In base alla normativa vigente gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre[1] di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
La percentuale di variazione si applica al:
· 100% per le pensioni sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore immediatamente prima dell’aumento;
· 90% per la fascia compresa tra 3 e 5 volte la pensione minima INPS;
· 75% per la fascia eccedente l’importo pari a 5 volte la pensione minima INPS.
Il successivo comma 2 dell’articolo 11 del Decreto 503 ha disposto che ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della richiamata L. 421 del 1992, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Con effetto dal 1° gennaio 2009, infine, i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a 5.164,57 euro annui (legge n. 335/1995, art, 1, comma 33); le pensioni superiori a tale limite non saranno quindi adeguate al costo della vita.
Si ricorda inoltre che l'art. 34, commi 1-4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di perequazione automatica si applichi tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. Tale norma concerne i trattamenti pensionistici delle forme previdenziali relative a lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai lavoratori autonomi iscritti a gestioni INPS nonché dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 .
La riduzione della misura ordinaria di perequazione viene effettuata sui vari trattamenti percepiti dal beneficiario in misura proporzionale al rapporto tra ogni singolo trattamento e l'ammontare complessivo degli stessi. Per l'applicazione delle nuove disposizioni vengono utilizzati i dati e le strutture del Casellario centrale dei pensionati istituito presso l'INPS e regolato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 2 specifica che la rivalutazione in misura integrale si applica anche per i periodi nei quali la perequazione automatica è stata sospesa o ridotta per legge.
A tal proposito si ricorda che per l’anno 1998[2] non è stata erogata la scala mobile sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (lire 3.420.250). Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento, ma inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di scala mobile è stato attribuito fino a concorrenza di tale limite maggiorato (cioè lire 3.481.550).
Nel biennio 1999-2000, l’indice di perequazione è stato applicato nella misura del 30% per la fascia di pensione di importo compreso tra cinque e otto volte il trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo non è stato attribuito alcun aumento.
Ai sensi del comma 3 le pensioni di reversibilità sono ricalcolate applicando la rivalutazione prevista per le pensioni dirette da cui scaturiscono, mentre il comma 4 dispone che con la stessa decorrenza prevista dal comma 1 (retroattiva) la perequazione è effettuata separatamente sulle voci “pensione” e “indennità integrativa speciale”, qualora il trattamento pensionistico sia composto da tali due voci (si tratta delle pensioni dei pubblici dipendenti).
L’indennità integrativa speciale è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza, al fine di garantire ai dipendenti statali, in attività di servizio (art. 1) o in quiescenza (art. 2), l’adeguamento della retribuzione o della pensione al costo della vita.
La disciplina dell’indennità per i titolari di pensione è stata poi trasfusa nell’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il cui primo comma stabiliva nuovi criteri per la determinazione della stessa.
Il secondo comma del citato art. 99, stabilendo che “al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo”, prevede il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale per il titolare di più pensioni.
Il quinto comma del medesimo art. 99, prevedendo che “la corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa” sancisce il divieto di cumulo per il titolare di pensione che svolge attività retribuita presso una pubblica amministrazione.
L’art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, si è limitata a modificare i criteri per la determinazione dell’indennità integrativa speciale, senza intervenire sulla disciplina del divieto di cumulo.
La legge finanziaria n. 843 del 1978 ha poi previsto, all’art. 17, comma 1, il divieto di cumulo per il titolare di pensione che percepisce una retribuzione per lo svolgimento di un rapporto di lavoro presso terzi, cioè presso soggetti privati. In tal caso deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Successivamente l’articolo 15 del D.L. n. 663 del 1979 (conv. dalla legge n. 33 del 1980), ha chiarito che nei confronti di tali pensionati il divieto di cumulo si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1 gennaio 1979 in poi.
L’art. 19, comma 1, della medesima legge finanziaria n. 843 del 1978 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai titolari di più pensioni a carico delle diverse gestioni i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita, quali l’incremento dell’indennità integrativa speciale e la quota aggiunta a titolo di perequazione automatica alle pensioni private (ai sensi dell’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160), sono dovuti una sola volta, prevedendo dunque una sorta di divieto generalizzato di cumulo di trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita.
Articolo
2
(Modalità di corresponsione degli arretrati)
L’articolo 2, prevede che la corresponsione degli arretrati dovuti ai singoli pensionati in considerazione della retroattività della rivalutazione in misura intera è effettuata mediante titoli di Stato, “con interesse pari a quello in corso alla data di emissione dei titoli”, con scadenza alla data di compimento dell’ottantesimo anno di vita del pensionato.
Nel caso di pensionati beneficiari che abbiano già compiuto l’ottantesimo anno di età, la scadenza dei titoli “è prorogata fino al termine di un anno dalla medesima data di entrata in vigore” della legge.
Si osserva che appare generico, al comma 1, il riferimento al tasso di interesse “in corso”, essendo molteplici i tassi di riferimento per il mercato (tassi dei titoli di Stato emessi nello stesso periodo, tasso ufficiale di sconto, tassi del mercato interbancario, ecc.).
Al comma 2 sarebbe da formulare in maniera più chiaro il riferimento alla scadenza dei titoli di Stato. La disposizione sembra da intendersi nel senso che la scadenza dei titoli di Stato, nel caso di beneficiario ultraottantenne, è fissato al termine di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento.
Si osserva che l’articolo 2 nulla dispone per la corresponsione degli arretrati nel caso di pensione di reversibilità. In particolare andrebbe specificato se anche in tal caso gli arretrati sono corrisposti sotto forma di titoli di Stato e, se così fosse, quale debba essere la scadenza di tali titoli.
Sempre all’articolo 2, comma 2, si subordina il diritto a percepire gli arretrati alla espressa rinuncia, da parte degli interessati, ai benefici accessori a titolo di rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Inoltre, nel caso di giudizi pendenti, si fa dipendere il diritto agli arretrati all’interruzione della causa con espressa rinuncia delle parti all’azione.
Si ricorda che l’articolo 1282 c.c. dispone che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Pertanto, dal momento della messa in mora (art. 1219 c.c.), i crediti in questione producono interessi calcolati al saggio legale che, ai sensi dell’articolo 1284 c.c., è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Tuttavia tale misura può essere annualmente modificata dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sulla base del rendimento dei titoli di stato. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti si conteggiano al saggio legale.
Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 429 c.p.c., nel processo del lavoro, il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro deve determinare, oltre agli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito.
Si ricorda inoltre che la rinuncia agli atti del giudizio è disciplinata dall’articolo 306 del c.p.c, secondo cui il processo si estingue per rinuncia quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver Interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti alle altre parti. Il giudice, accertata la regolarità della rinuncia, dichiara estinto il processo.
Dal punto di vista formale sarebbe opportuno inserire il secondo e il terzo periodo del comma 2 in un comma distinto, in considerazione dell’autonomia della materia trattata (rinuncia ai diritti accessori e al giudizio).
Si osserva inoltre che sarebbe opportuno specificare che al fine di percepire gli arretrati, nel caso di giudizio pendente sulla questione, le parti devono non solo rinunciare agli atti del giudizio, ma anche all’azione (quindi al preteso diritto sostanziale su cui è fondato il giudizio).
Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’economia è autorizzato, su segnalazione e richiesta degli enti previdenziali competenti all’erogazione delle pensioni, all’emissione dei titoli di Stato occorrenti per pagare gli arretrati.
Articolo
3
(Rideterminazione degli indici sul costo della vita)
L’articolo 3 dispone che il Governo provveda, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, a rivedere la disciplina relativa al calcolo degli indici sul costo della vita, al fine di renderli più aderenti alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta.
La disposizione è volta, nell’intenzione dei presentatori della proposta di legge, a rendere più congrue le rivalutazioni delle pensioni, nel presupposto che gli attuali meccanismi degli indici ISTAT non riflettano l’effettiva variazione del costo della vita.
Si osserva che andrebbe precisato lo strumento normativo da utilizzare per la revisione della disciplina in questione, essendo troppo generico il termine “provvedimento”. In particolare, nel caso si volesse attribuire una delega, ciò andrebbe espressamente previsto e, inoltre, andrebbero precisati i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo.
L’articolo 3 andrebbe inoltre coordinato con l’attuale disciplina delle rilevazioni statistiche ISTAT, di cui all’art.13 del decreto legislativo 322/1989 e successive integrazioni e al Programma Statistico Nazionale (PSN).
Si ricorda che il PSN è predisposto dall'Istat, sottoposto ai pareri della commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della conferenza unificata di cui all'art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281 sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe.
Il PSN 2004-2006 è stato approvato con DPCM 23 aprile 2004.
Articolo
4
(Copertura
finanziaria)
L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria, senza peraltro quantificare gli oneri derivanti dal provvedimento. Genericamente si dispone che agli oneri finanziari si provvede:
a) mediante l’aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti pubblici e privati;
Si ricorda che la somma percentuale a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro da applicare alla retribuzione imponibile è composta da una serie di voci specifiche corrispondenti alle coperture previdenziali delle quali beneficia il lavoratore. A carico del datore di lavoro sono posti i contributi relativi alle seguenti assicurazioni: IVS (fondo pensioni), disoccupazione, Fondo di garanzia TFR, assegno per il nucleo familiare (CUAF), integrazioni salariali ordinaria e straordinaria (CIG e CIGS), mobilità, malattia e maternità.
A carico del lavoratore risultano i contributi relativi al fondo pensioni ed, eventualmente, CIGS. L’importo del contributo a carico del lavoratore è pari all’8,89 % per le imprese fino a 15 dipendenti, mentre nel caso sia dovuto anche un contributo a titolo CIGS (imprese con più di 15 dipendenti) il contributo complessivo è pari a l 9,19 %.
Dal 1° gennaio 1993 è dovuta a favore di tutti i regimi pensionistici (pubblici e privati) che prevedono aliquote contributive, a carico del lavoratore, inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva pari all’1%. Questa ulteriore aliquota deve essere trattenutala lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter, legge n. 438/92).
b) mediante “il computo dei titoli di Stato maturati e in riscatto nei singoli esercizi”.
Con riferimento alla lettera b), si osserva che:
- non risulta chiara la portata normativa della disposizione;
- non è in ogni caso possibile coprire gli oneri dei provvedimenti legislativi mediante risorse derivanti dall’emissione di titoli di Stato.
Si osserva infine che l’articolo non provvede alla quantificazione degli oneri.
N. 5977
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BIONDI, ADDUCE, AMATO, ANEDDA, ANGIONI, ARACU, AZZOLINI, BAIAMONTE, BLASI, BORNACIN, CAMO, CAPUANO, CARLUCCI, CIMA, CIRIELLI, COLLAVINI, COLUCCI, CUCCU, DAMIANI, DE LAURENTIIS, DELL'ANNA, DEODATO, DI GIANDOMENICO, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORI, FRIGATO, GALLO, GALVAGNO, GAMBINI, GROTTO, JACINI, LENNA, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, FILIPPO MANCUSO, MARRAS, MAZZUCA, MILANESE, MILIOTO, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, ONNIS, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI, PATRIA, PISTONE, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, ROSATO, RUGGERI, SANZA, SARO, SAVO, SELVA, STERPA, TANZILLI, TARANTINO, TARDITI, TIDEI, ZAMA, ZANETTA, ZUIN ¾ |
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Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta |
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Presentata il 6 luglio 2005
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Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 30 del 23 gennaio 2004 la Corte costituzionale si è così pronunciata nella motivazione: «Il perdurante necessario rispetto dei princìpi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad un'esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei princìpi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione».
L'attuale meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita si articola in due fasi distinte.
Nella prima L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in conformità a un «paniere» comprendente uno stock di articoli di consumo, stabilisce il cosiddetto «indice di carovita» posto alla base delle circolari interministeriali che ne stabiliscono l'applicazione sugli importi delle pensioni.
Nella seconda, tale indice è applicato, mediante percentuali di aumento, nella misura intera sull'importo delle singole pensioni fino a tre volte quello della pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella misura del 90 per cento sull'importo compreso tra il triplo e il quintuplo della stessa pensione minima e nella misura del 75 per cento sulla parte restante della pensione.
È universalmente riconosciuta la non rispondenza degli indici di carovita stabiliti nel passato dall'ISTAT rispetto all'effettivo calo di potere di acquisto della moneta.
Ma risulta ancora più evidente che l'attuale sistema di applicazione dello stesso indice alle pensioni provoca un deprezzamento delle stesse del 10 per cento nella fascia compresa fra tre e cinque volte l'importo della pensione minima dell'INPS e del 25 per cento nella fascia di importo superiore a cinque volte la pensione minima stessa.
Nelle pensioni di origine meno recente il deprezzamento ha portato sicuramente a un calo complessivo del potere di acquisto tale da dover essere considerato irragionevole.
La presente proposta di legge si prefigge, con un onere finanziario sicuramente accettabile per il bilancio dello Stato, di porre rimedio a una situazione che lede gravemente i diritti dei pensionati pubblici e privati, sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.
L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce la rivalutazione delle pensioni dirette con l'applicazione alle stesse, con decorrenza dalla data della loro origine, dell'indice di carovita di volta in volta stabilito dall'ISTAT nella misura intera su tutto il loro importo. Nel caso che il trattamento pensionistico sia articolato nelle due voci di «pensione» e «indennità integrativa speciale», con le stesse decorrenze le perequazioni per il carovita devono essere applicate separatamente. Le pensioni di reversibilità dovranno essere rideterminate previa la rivalutazione delle pensioni dirette dalle quali esse traggono origine.
L'articolo 2 stabilisce la corresponsione degli arretrati da attribuire ai singoli pensionati, in maniera da diluirne l'onere in più esercizi finanziari, tenendo presenti i maggiori bisogni connessi con l'età avanzata degli aventi diritto. Lo stesso articolo pone un limite ragionevole a tale onere, disponendo la rinuncia da parte degli interessati a ogni pretesa di benefìci accessori sugli arretrati e l'estinzione dei ricorsi giurisdizionali in atto tendenti a ottenere il riconoscimento di tali benefìci.
L'articolo 3 prevede che il Governo emani un apposito provvedimento per la rideterminazione degli indici di carovita in maniera più rispondente che nel passato.
L'articolo 4 indica la copertura finanziaria per l'attuazione della legge mediante:
a) l'aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori in attività, misura che deve intendersi doverosa per il principio di solidarietà di tali lavoratori nei confronti dei colleghi in pensione;
b) il computo dei titoli di Stato maturati e in riscatto nei singoli esercizi finanziari.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Le pensioni erogate con meccanismi di perequazione automatica in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze sono rivalutate, con effetto giuridico ed economico dalla data di origine delle stesse, applicando i medesimi indici in misura intera sull'intero importo delle pensioni. 2. Gli indici dell'ISTAT di cui al comma 1 sono applicati anche per i periodi nei quali la perequazione automatica è stata, per legge, sospesa o ridotta. 3. Le pensioni di reversibilità sono ricalcolate applicando la rivalutazione prevista dal comma 1 alle pensioni dirette dalle quali esse traggono origine. 4. Con la stessa decorrenza prevista dal comma 1, qualora il trattamento delle pensioni sia distinto nelle voci «pensione» e «indennità integrativa speciale», la perequazione è effettuata separatamente su ognuna delle due voci.
Art. 2.
1. La corresponsione degli arretrati maturati dai singoli pensionati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 è effettuata mediante titoli di Stato, con interesse pari a quello in corso alla data di emissione dei titoli, con scadenza alla data di compimento dell'ottantesimo anno di età dell'interessato. 2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto o superato l'ottantesimo anno di età, la scadenza di cui al comma 1 è prorogata fino al termine di un anno dalla medesima data di entrata in vigore. La corresponsione degli arretrati è subordinata alla rinuncia, da parte degli interessati, ai benefìci accessori di rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme che saranno loro corrisposte. Qualsiasi azione di ricorso giurisdizionale vertente sulla questione e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge deve, altresì, essere immediatamente interrotta con espressa rinuncia delle parti a procedere. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, su segnalazione e richiesta degli enti previdenziali responsabili dell'erogazione delle pensioni, all'emissione dei titoli di Stato di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito provvedimento per la rideterminazione degli indici sul costo della vita, da aggiornare con cadenza annuale, al fine di adeguarli alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: a) mediante l'innalzamento di un punto percentuale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti pubblici e privati in attività lavorativa; b) mediante il computo dei titoli di Stato maturati e in riscatto nei singoli esercizi finanziari.
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