XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare - A.C. n. 6105, n. 5381 e n. 5599 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 815 | ||||
Data: | 10/10/05 | ||||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare A.C. 6105, 5381 e 5599
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n. 815
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xiv legislatura 10 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento lavoro
SIWEB
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File: LA0608
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Il contenuto delle proposte di legge
§ A.S. 2768, (sen. Giaretta ed altri), Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
- 1 a Commissione (Affari costituzionali)
- 1 a Commissione (Affari costituzionali)
- 1 a Commissione (Affari costituzionali)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
Normativa nazionale
§ D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. (art. 21 e Tab. E))
§ L. 2 maggio 1984, n. 111. Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. (art. 3)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 288. Provvidenze in favore dei grandi invalidi.
Numero del progetto di legge |
A.C. 6105 |
Titolo |
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare |
Iniziativa |
Sen. Giaretta ed altri; Sen. Pedrizzi e Palombo; Sen. Manzione ed altri; Sen. Giaretta e Montanino; Sen. Rigoni ed altri |
Settore d’intervento |
Previdenza |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
30 settembre 2005 |
§ annuncio |
3 ottobre 2005 |
§ assegnazione |
5 ottobre 2005 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª Affari costituzionali |
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4ª Difesa |
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5ª Bilancio |
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6ª Finanze (art. 73, co. 1-bis Reg. Camera) |
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7ª Cultura |
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12ª Affari sociali |
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13ª Agricoltura |
Numero del progetto di legge |
A.C. 5381 |
Titolo |
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore in favore dei grandi invalidi |
Iniziativa |
On. Annunziata |
Settore d’intervento |
Previdenza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
26 ottobre 2004 |
§ annuncio |
27 ottobre 2004 |
§ assegnazione |
16 novembre 2004 |
Commissione competente |
11ª Lavoro pubblico e privato |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
1ª Affari costituzionali |
|
4ª Difesa |
|
5ª Bilancio |
|
6ª Finanze (art. 73 reg. Camera) |
Numero del progetto di legge |
A.C. 5599 |
Titolo |
Modifica dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare |
Iniziativa |
On. Guerzoni ed altri |
Settore d’intervento |
|
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
8 febbraio 2005 |
§ annuncio |
9 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
24 febbraio 2005 |
Commissione competente |
11ª Lavoro pubblico e privato |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
1ª Affari costituzionali |
|
4ª Difesa |
|
5ª Bilancio |
|
12ª Affari sociali |
I progetti di legge abbinati C. 6105, approvato in sede deliberante dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, C. 5381 Annunziata e C. 5599 Guerzoni e altri, sono volti a riconoscere ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, così come individuati dal secondo comma dell’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, la possibilità di ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore. Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 (che viene contestualmente abrogato), tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell’accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, aveva introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.
Pertanto i progetti di legge in esame:
- estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore;
- eliminano la condizione secondo cui la percezione dell’assegno è subordinata all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore;
- adeguano la misura dell’assegno sostitutivo, attualmente prevista in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri. In particolare il progetto di legge C. 6105, approvato dal Senato, prevede un assegno di 900 euro, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri. Le proposta di legge C. 5381 e C. 5599, invece, che prevedono un assegno di 1.000 euro, esenti da imposte, per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri, stabiliscono anche l’adeguamento automatico dello stesso assegno.
L’intervento con legge si rende necessario dovendo modificare un quadro normativo costituito da fonti di rango primario.
I progetti di legge concernono materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) e lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).
L’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
Il provvedimento è volto a modificare la disciplina dell’accompagnatore militare o civile e del relativo assegno sostitutivo per i grandi invalidi, così come risultante dal combinato disposto dal secondo comma dell’articolo 21 della legge n. 915 del 1978 e dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002. Tuttavia i progetti di legge adottano scelte diverse per quanto riguarda la tecnica legislativa. In particolare, mentre il progetto di legge C.6105, approvato dal Senato, novella il secondo comma dell’articolo 21 della legge n. 915 del 1978, procedendo contestualmente all’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, la proposta di legge C. 5599 specularmente novella l’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 e abroga il secondo comma dell’articolo 21 della legge n. 915 del 1978. Infine, la proposta di legge C. 5381 modifica indirettamente la disposizione di cui all’articolo 21, secondo comma, della legge n. 915 del 1978, prevedendo la possibilità di scegliere tra accompagnatore e assegno sostitutivo, procedendo contestualmente all’abrogazione della legge n. 288 del 2002.
Presso la XI Commissione è in corso l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 4557 ed abbinate in materia di “Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra”. Le proposte prevedono per i grandi invalidi per servizio la corresponsione di un unico assegno di superinvalidità, in sostituzione di alcuni assegni di integrazione dell’indennità di assistenza e accompagnamento già contemplati dalla normativa vigente, come già previsto per i grandi invalidi di guerra dall’articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
I progetti di legge sono volti ad introdurre una disciplina più favorevole relativamente alle provvidenze per i grandi invalidi di guerra e per servizio. In particolare anche coloro che, in base alla disciplina della legge n. 288 del 2002, hanno usufruito dell’assegno sostitutivo solo in via eventuale, potranno in futuro vedersi garantito tale beneficio. Peraltro la scelta di percepire l’assegno sostitutivo viene attribuita autonomamente al beneficiario, eliminando la condizione che subordina la percezione dell’assegno all’impossibilità degli organi preposti di procedere all’assegnazione di un accompagnatore.
Inoltre si procede all’elevazione dell’importo dell’assegno, prevedendo (solamente però nelle proposte di legge C. 5599 e C. 5381) l’adeguamento automatico previsto dall’articolo 1 della legge n. 656 del 1986.
Per quanto riguarda il progetto di legge C. 6105, approvato dal Senato:
- nel titolo e nella rubrica dell’articolo 1, sarebbe opportuno far riferimento all’accompagnatore del servizio civile.
- all’articolo 1, comma 2, sarebbe necessario stabilire la misura dell’assegno per i pensionati di guerra affetti da invalidità rientranti nella Tabella E insigniti della medaglia d’oro al valor militare. Difatti, mentre il comma 1, riformulando l’articolo 21, secondo comma, della legge n. 915 del 1978, prevede la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo anche per tale categoria di invalidi, il successivo comma 2 nulla dispone in merito all’entità dell’assegno per gli stessi soggetti. Si rileva quindi una lacuna normativa, peraltro difficilmente risolvibile in via interpretativa;
- l’articolo 2, comma 2, appare eccessivamente generico per quanto riguarda le modalità di rideterminazione degli assegni. In particolare andrebbe specificato lo strumento normativo o amministrativo (per esempio, decreto) con cui si opererebbe la rideterminazione, l’autorità competente ad adottarlo e il termine per l’adozione dal momento in cui si verifica lo scostamento.
Per quanto riguarda il progetto di legge C. 5599:
- nel titolo e nella rubrica dell’articolo 1, sarebbe opportuno far riferimento anche all’accompagnatore del servizio civile;
- all’articolo 1, comma 1, capoverso “art. 1”, mentre al comma 2 si prevede che l’assegno sia attribuito per dodici mensilità, nel comma 3 si prevede che spetti invece per tredici mensilità.
Per quanto riguarda, infine, il progetto di legge C. 5381:
- sarebbe opportuno formulare l’articolo 1, comma 1, come novella dell’articolo 21, secondo comma, della legge n. 915 del 1978;
- all’articolo 1, comma 1, andrebbe adeguato il riferimento temporale, che appare superato, per esercitare l’opzione tra accompagnatore e assegno sostitutivo. Sarebbe opportuno, in particolare, come fanno gli altri progetti abbinati, far decorrere implicitamente tale facoltà dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento. Se invece si volesse attribuire l’assegno in maniera retroattiva, la disposizione andrebbe formulata diversamente e soprattutto dovrebbe stabilire espressamente tale retroattività. Conseguentemente, andrebbe adeguato anche il riferimento temporale di cui all’articolo 3;
- all’articolo 2, andrebbero adeguati i riferimenti temporali della copertura finanziaria;
- all’articolo 3, appare incongruo prevedere che “riacquistano efficacia le previsioni di cui all’articolo 21, secondo comma” della legge n. 915 del 1978, poiché tali previsioni si sovrappongono a quelle introdotte dalla proposta di legge all’articolo 1, comma 1, apparendone “assorbite”. Infatti l’articolo 1, comma 1, della proposta di legge presenta un contenuto simile ma più ampio rispetto a quello che si vuol far rivivere, introducendo come visto la possibilità di optare per l’assegno in sostituzione del servizio dell’accompagnatore. Inoltre l’articolo 21, secondo comma su citato, nella versione precedente alle modifiche della legge n. 288 del 2002, appare superato non facendo riferimento ai grandi invalidi per servizio.
Il progetto di legge C. 6105, approvato dalla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede deliberante il 28 settembre 2005 (nuovo testo unificato dei disegni di legge A.S. 2768, 2786, 3139, 3292 e 3316), e le proposte di legge 5381 (Annunziata) e 5599 (Guerzoni ed altri) dettano disposizioni in merito alla fruizione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore per i grandi invalidi di guerra e per servizio.
In particolare, il progetto di legge C 6105, approvato dal Senato, modifica il secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915 del 1978, abrogando contestualmente l’articolo 1 della L. 288 del 2002, mentre la pdl 5599 modifica l’articolo 1 della citata L. 288 del 2002 abrogando contestualmente l’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915 del 1978.
La pdl 5381, invece, non provvede a modificare la normativa tramite novella, bensì introduce una nuova disciplina, abrogando totalmente la L. 288 del 2002 e ripristinando le previsioni contenute nel secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915 nel testo previgente la data di entrata in vigore della stessa L. 288.
I progetti di legge abbinati, inoltre, provvedono ad aggiornare l’importo dell’assegno sostitutivo.
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, T.U. in materia di pensioni di guerra, prevede che i mutilati e gli invalidi affetti da mutilazioni o indennità particolarmente gravi, prevista nell’allegata tabella E, abbiano diritto ad un’indennità di assistenza e di accompagnamento (primo comma).
Inoltre, i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E - hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile (secondo comma, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 288, recante provvidenze in favore dei grandi invalidi), secondo le modalità previste dalla L. 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e dalla L. 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale.
Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori, agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio (articolo 1, comma 2, legge n. 288/2002).
Per la particolare assistenza di cui necessitano, alcune categorie di invalidi - ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e alla lettera A-bis numero 1), della tabella E - possono inoltre chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento (articolo 21, terzo comma, della legge n. 915 del 1978). Il quarto comma del citato articolo 21 determina l’ammontare di questi assegni di integrazione.
Un’altra categoria di invalidi – quella di cui alla lettera A-bis, numero 2) - ha diritto ad un secondo accompagnatore militare e, in suo luogo, può chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione (quinto comma del citato articolo 21).
Gli importi delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai citati commi quarto e quinto sono stati poi aumentati dall’art. 2 della legge 29 dicembre 1990. Essi sono inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, adeguati automaticamente ogni anno in base all'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Successivamente, la L. 2 maggio 1984, n. 111, recante l’adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ha stabilito, al secondo comma dell’articolo 3, che gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al citato D.P.R. 834 (tabella che va ad aggiornare quella allegata al D.P.R. 915 del 1978), nelle lettere A), numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis); B), numero 1; C); D); E), numero 1, potessero ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Da ultimo, la richiamata L. 288 del 2002, oltre a modificare l’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915 del 1978 (vedi supra) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915 del 1978 – nel caso in cui i richiamati soggetti alla data di entrata in vigore della L. 288 fruiscano di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile -, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915, spetta in sostituzione un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Alla liquidazione degli assegni in oggetto provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Tale assegno può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo appositamente istituito.
Infine, entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione delle priorità indicate, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Inoltre, se spettante, nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità in precedenza richiamate, viene corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al più volte richiamato D.P.R. 915 del 1978.
I progetti di legge in esame estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore. Come risulta anche dalle relazioni illustrative, si intende superare la disparità di trattamento creata all’interno della categoria dei grandi invalidi dall’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 che[1] aveva introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.
Il progetto di legge 6105, approvato dal Senato, come accennato in precedenza, all’articolo 1, comma 1, novella il secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915 del 1978.
Al riguardo, si segnala che il titolo del progetto di legge e la rubrica del richiamato articolo 1 fanno ancora riferimento all’accompagnatore militare: in proposito, si ricorda che la L. 23 agosto 2004, n. n. 226, ha disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005; successivamente il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, all’articolo 12 ha previsto la possibilità, per il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di chiedere con apposita domanda la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. In relazione a ciò, sarebbe opportuna una modifica della rubrica stessa, in quanto l’unica figura attualmente esistente risulta essere quella dell’accompagnato civile, come del resto prevede il testo dell’ articolo 1, comma 1 del progetto di legge.
Il nuovo testo del secondo comma del citato articolo 21 prevede che i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E, possano ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile, di cui alla richiamata L. 64 del 2001, oppure un assegno mensile sostitutivo dell’”accompagnatore militare o civile”(anche in questo caso il testo fa ancora riferimento all’accompagnatore militare).
Analogo beneficio, inoltre, spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare.
In proposito, si segnala che il R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, ha stabilito che i parametri di cui tener conto ai fini del conferimento delle decorazioni risiedono nell’eroismo e nella capacità di creare uno spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari. Le decorazioni al valor militare, inoltre, spettano a colui che abbia affrontato scientemente, “con insigne coraggio e con felice iniziativa”, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche, anche se la concessione delle decorazioni può aver luogo solamente quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.
Al riguardo, lo stesso provvedimento sottolinea che la perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Il successivo comma 2 disciplina l’entità e le modalità di fruizione dell’assegno sostitutivo, riprendendo in parte le disposizioni contenute nell’articolo 1 della richiamata L. 288 del 2002.
In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2005, si stabilisce la fruizione dell’assegno sostitutivo nella misura di 900 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della più volte richiamata tabella E del D.P.R. 915 del 1978 percepiscono tale assegno nella misura del 50%, pari, cioè a 450 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità.
Lo stesso comma dispone altresì che ai soggetti che alla data del 1° aprile 2005 percepiscono l’assegno sostitutivo ai sensi della richiamata L. 288 del 2002, è riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’importo di 900 (o 450) euro con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo, sempre ai sensi della L. 288.
Si segnala, in proposito, che il testo appare lacunoso laddove, al comma 2 dell’articolo 1, nella determinazione dell’entità dell’assegno per le varie categorie di invalidi, nella misura intera o in misura ridotta, non indica la somma spettante ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E del D.P.R. 915, insigniti della medaglia d’oro al valor militare, espressamente richiamati invece nel precedente comma 1 come beneficiari dello stesso assegno.
Andrebbero quindi meglio coordinati i due commi in questione, in particolare esplicitando nel secondo comma l’entità dell’assegno per tale categoria di invalidi.
Il comma 3, infine, riprendendo un’identica disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. 288, stabilisce che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbano provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
In particolare, il comma 1 prevede che all’onere derivante dall’attuazione del provvedimento in esame, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede:
§ quanto a 16.196.000 euro per l’anno 2005, a 21.595.000 euro per l’anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, quanto a euro 5.059.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In proposito, si segnala la necessità di adeguare i riferimenti temporali della copertura finanziaria.
Si ricorda che il richiamato articolo 3 della L. 288 del 2002 ha stabilito che per il finanziamento del fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il successivo comma 2 prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino – o siano in procinto di verificarsi - scostamenti rispetto agli importi citati, si provvede a modificare l’importo degli assegni. E’ prevista inoltre una relazione al Parlamento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione degli assegni.
Si osserva che il testo appare eccessivamente generico per quanto riguarda le modalità di rideterminazione degli assegni. In particolare, andrebbe specificato lo strumento normativo o amministrativo (per esempio, decreto) con cui si opererebbe la rideterminazione, l’autorità competente ad adottarlo e il termine per l’adozione dal momento in cui si verifica lo scostamento.
Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 3, infine, prevede l’abrogazione dell’articolo 1 della più volte richiamata L. 288 del 2002.
La pdl 5599 (Guerzoni ed altri) reca disposizioni in materia di assegno sostitutivo modificando l’articolo 1 della L. 288 del 2002.
Rispetto al progetto di legge C. 6105, si segnalano le seguenti differenze:
§ sotto il profilo della tecnica legislativa, coma accennato in precedenza, si modifica l’articolo 1 della L. 288 del 2002, e si abroga (articolo 1, comma 2) l’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915 del 1978;
§ la misura dell’assegno sostitutivo è pari a 1000 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità. E’ invece confermata la misura ridotta (in questo caso pari a 500 euro mensili), per gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della più volte richiamata tabella E;
§ si prevede l’innalzamento della misura dell’assegno sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2006, sia per quanto concerne l’importo (1200 euro), sia per quanto concerne il numero delle mensilità fruibili (13 invece di 12), anche in questo caso confermando, per i soggetti citati, le misura ridotta del 50%;
§ oltre all’adeguamento con apposito decreto del Ministro dell’economia, si dispone (articolo 2) l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Si ricorda che il richiamato articolo 1 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1989, la misura di determinati trattamenti pensionistici di guerra siano adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, in cui è previsto un eventuale adeguamento dell’assegno sostitutivo da effettuare con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e all’articolo 2, nel quale è previsto che l’assegno sostitutivo debba essere adeguato automaticamente sulla base di un determinato indice statistico.
L’articolo 3 reca la copertura finanziaria. In particolare, all’onere derivante dalle disposizioni in esame, valutato in 17.746.853 euro per l’anno 2005 e in 22.746.853 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede:
§ quanto a euro 7.746.853 per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito della U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
§ quanto a 10.000.000 di euro l’anno 2005 e 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando lo stanziamento per il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio[2], previsto dall’articolo 1, comma 535, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).
In proposito, si segnala la necessità di adeguare i riferimenti temporali della copertura finanziaria.
Il comma 535 dell’articolo 1 della richiamata L. 311 del 2004 ha stabilito che per il finanziamento del fondo istituito con la L. 288 del 2002, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
Nella pdl 5381, a differenza delle altre due proposte, le modifiche alla misura e alle modalità di fruizione dell’assegno sostitutivo non operano attraverso novella di disposizioni normative vigenti, bensì in maniera indiretta: la pdl in esame, infatti, prevede, all’articolo 1, le disposizioni inerenti alla spettanza e all’entità dell’assegno sostitutivo, e, all’articolo 3, l’abrogazione totale della L. 288 del 2002 e una “reviviscenza” della disposizione di cui all’articolo 21, secondo comma, della legge n. 915 del 1978, nel testo previgente alla L. 288 del 2002.
Più specificamente, resta inalterata la platea di soggetti beneficiari dell’assegno sostitutivo, in quanto la pdl in esame conferma i due gruppi di invalidi cui spetta l’assegno nella misura piena e nella misura ridotta del 50%.
La pdl 5381 fissa l’importo dell’assegno sostitutivo in 1.000 euro mensili esenti da imposte per 13 mensilità, applicando, ai fini dell’adeguamento dell’assegno stesso, le disposizioni di cui all’articolo 1 della L. 656 del 1986, in precedenza richiamate.
Il testo del richiamato articolo 21 previgente alla L. 288 del 2002 prevedeva che i pensionati affetti dalle invalidità cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della più volte richiamata tabella E del D.P.R. 915 potessero ottenere un accompagnatore scelto tra i soggetti che svolgevano il servizio civile alternativo, o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio era riconosciuto ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella stessa tabella E che fossero stati insigniti della medaglia d’oro al valor militare.
Si osserva che, all’articolo 1, comma 1, andrebbe adeguato il riferimento temporale, che appare superato, per esercitare l’opzione tra accompagnatore e assegno sostitutivo. Sarebbe opportuno, in particolare, come fanno gli altri progetti abbinati, far decorrere implicitamente tale facoltà dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento. Se invece si volesse attribuire l’assegno in maniera retroattiva, la disposizione andrebbe formulata diversamente e soprattutto dovrebbe stabilire espressamente tale retroattività. Conseguentemente andrebbe adeguato anche il riferimento temporale di cui all’articolo 3.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che:
- sarebbe opportuno formulare l’articolo 1, comma 1, come novella dell’articolo 21, secondo comma, della legge n. 915 del 1978;
- all’articolo 3, appare incongruo prevedere che “riacquistano efficacia le previsioni di cui all’articolo 21, secondo comma” della legge n. 915 del 1978, poiché tali previsioni si sovrappongono a quelle introdotte dalla proposta di legge all’articolo 1, comma 1, apparendone “assorbite”. Infatti, l’articolo 1, comma 1, della proposta di legge presenta un contenuto simile ma più ampio rispetto a quello che si vuol far rivivere, introducendo come visto la possibilità di optare per l’assegno in sostituzione del servizio dell’accompagnatore. Inoltre l’articolo 21, secondo comma su citato, nella versione precedente alle modifiche della legge n. 288 del 2002, appare superato non facendo riferimento ai grandi invalidi per servizio.
L’articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria. In particolare, si prevede un onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2005, il quale viene coperto mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
In proposito, si segnala la necessità di adeguare i riferimenti temporali della copertura finanziaria.
Anche in questo caso è inoltre prevista la possibilità di apportare le opportune variazioni di bilancio mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Occorre ricordare, infine, che sono attualmente all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati diverse proposte di legge abbinate – 4557 (Cusumano), 4667 (Riccio), 4675 (Fistarol), 4692 (D’Agrò) e 4731 (Russo Spena) – che prevedono, per i grandi invalidi per servizio, la corresponsione di un unico assegno di superinvalidità, in sostituzione di alcuni assegni di integrazione dell’indennità di assistenza e accompagnamento già previsti dalla normativa vigente, come già previsto per i grandi invalidi di guerra dall’articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.,
N. 6105
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 settembre 2005 (v. stampati Senato nn. 2768-2786-3139-3292-3316) d'iniziativa dei senatori GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO; PEDRIZZI, PALOMBO; MANZIONE, BASTIANONI, BATTISTI, CASTELLANI, COVIELLO, D'ANDREA, DATO, DETTORI, FORMISANO, LIGUORI, RIGONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA; GIARETTA, MONTAGNINO; RIGONI, IERVOLINO, LIGUORI, DANZI, BISCARDINI, BEDIN, COSSIGA, NIEDDU, BAIO DOSSI, MALAN ¾ |
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Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare |
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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 2005
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proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare». 2. A decorrere dal 1o aprile 2005, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. 3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.
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N. 5381
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ANNUNZIATA ¾ |
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Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi
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Presentata il 26 ottobre 2004
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Onorevoli Colleghi! - La recente eliminazione del servizio militare obbligatorio di leva ha fatto venire meno un istituto di grande importanza umana e sociale, quale il servizio di accompagnamento, riconosciuto fin dalla fine del secondo conflitto mondiale a coloro che nel servire la Patria, in guerra o in pace, hanno riportato invalidità particolarmente gravi che ne hanno limitato fortemente l'autonomia personale e la vita di relazione.
In sostituzione di tale lodevole sostegno, si è intervenuti con i benefìci previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che ha istituito un assegno sostitutivo in alternativa alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile.
Purtroppo, la insufficiente copertura finanziaria prevista per tale legge ha inopinatamente condizionato nella sua articolazione lo spirito e gli scopi dello stesso legislatore in quanto è stata limitata fortemente la possibilità per tutti i grandi invalidi di accedere all'assegno sostitutivo.
Infatti, la legge n. 288 del 2002 prevede che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge stessa fruivano dell'accompagnatore militare o civile, successivamente a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri.
Tali limitazioni appaiono, anche sotto il profilo costituzionale, gravemente inique e intollerabili specie se ad esserne vittime sono sfortunati cittadini che nell'adempimento del proprio dovere hanno pagato un prezzo particolarmente elevato in termini esistenziali e aspettano dallo Stato solo un giusto ed equo riconoscimento per il loro sacrificio, per i loro diritti.
La presente iniziativa legislativa intende appunto eliminare le inaccettabili discriminazioni contenute nella legge n. 288 del 2002, prevedendone una opportuna e immediata abrogazione.
Mai come in questo caso, si rende necessaria una rapida approvazione della presente proposta di legge perché riguarda una esigua categoria di persone molto avanti negli anni, duramente provate dalla vita e ora anche da inaccettabili discriminazioni.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni. 3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2005. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui all'articolo 21, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002.
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N. 5599
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati GUERZONI, BATTAGLIA, BELLINI, CORDONI, DIANA, GASPERONI, INNOCENTI, MOTTA, RUZZANTE, SCIACCA, TRUPIA ¾ |
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Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare |
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Presentata l'8 febbraio 2005
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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, affetti dalle invalidità elencate alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o civile, di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.
Le modeste risorse finanziarie a disposizione hanno condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
La legge n. 288 del 2002 prevede infatti che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, fruivano dell'accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e, in ultima istanza, a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che negli ultimi anni precedenti l'entrata in vigore della citata legge, non hanno ottenuto l'accompagnatore a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva.
Ovviamente, l'attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell'erogazione dell'assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.
Con la presente proposta di legge si vogliono superare i limiti e i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
Con l'articolo 1 si intende sostituire l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 prevedendo:
la possibilità per i grandi invalidi di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo, ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido detta opzione;
l'elevazione per l'anno 2005 dell'assegno e, in un misura maggiore per l'anno 2006, portandolo ad un livello capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi gli oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore alla settimana.
Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, modificata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, che annualmente aggiorna le diverse voci della pensionistica di guerra all'aumento del costo della vita. La copertura dell'onere derivante da detto beneficio potrà essere reperita nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2 della legge n.288 del 2002 e ciò in conseguenza della naturale diminuzione delle partite di pensione che annualmente registra un'incidenza di circa il 7 per cento.
L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa in 17.746.853 euro per l'anno 2005 e in 22.746.853 euro per gli anni 2006 e 2007; coperture queste che, a conti fatti, risultano sufficienti per gli interventi economici previsti. Infatti, dai dati resi pubblici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data del 27 maggio 2004, 1.899 grandi invalidi ascritti dalla lettera alla lettera A) alla lettera E) della citata tabella E del testo unico delle pensioni di guerra, si può ricavare il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo alla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Basterà per questo decurtare dal citato numero complessivo di 1.899 grandi invalidi il numero di coloro non eventi titolo all'accompagnatore [108 ascritti alla lettera B) n. 2), e 325 ascritti alla lettera E) numeri 2), 3), 4) e 5)], nonché applicare la percentuale del 7 per cento mortis causa, per ottenere il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo che risulta pari a 1.363 unità, a cui vanno sommati però 256 potenziali fruitori invalidi per causa di servizio. Nel calcolo della spesa, va tenuto presente tuttavia, che in favore di 200 aventi titolo e precisamente in favore dei grandi invalidi ascritti dalla lettera B), n. 1), alla lettera E) n. 1), i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge prevedono la concessione di un assegno di importo dimezzato. In definitiva, lo stanziamento disponibile consentirà per l'anno 2005 la concessione di 1.412 assegni di importo mensile pari a 1.000 euro e di 200 assegni di importo mensile pari a 500 euro.
Nel calcolo della spesa per l'anno 2006, occorrerà considerare l'ulteriore flessione numerica del 7 per cento dei fruitori dell'assegno, nonché dell'aumento dello stanziamento disponibile, per consentire di elevare la misura degli assegni e la concessione di una tredicesima mensilità.
Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente: «Art. 1. - (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. 4. L'assegno sostitutivo di cui al presente articolo può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2. 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto». 2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 all'assegno sostitutivo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.746.853 euro per l'anno 2005 e in 22.746.853 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede, quanto ad euro 7.746.853 per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando l'apposito stanziamento previsto dal comma 535 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2768
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori GIARETTA, BEDIN e MONTAGNINO
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004 |
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Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
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Onorevoli Senatori. – I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D), E) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 di seguito denominato «Testo unico sulle pensioni di guerra», hanno fin dalla fine del secondo conflitto mondiale fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio, che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall’amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all’interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
Come è noto, l’evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall’anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari, un servizio che si è mostrato nel tempo di grande valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.
Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64.
La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione dei testo ponendo limiti di fruibilità all’interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
La legge 288 del 2002 prevede infatti che l’assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell’accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che negli ultimi anni precedenti l’entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l’accompagnatore consapevoli che non l’avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere dalle disposizioni in atto. Ovviamente, l’attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell’erogazione dell’assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.
Con le leggi emanate successivamente alla seconda guerra mondiale, che hanno riconosciuto ai soggetti più gravemente colpiti la possibilità di ottenere, in caso di bisogno, di avvalersi dell’assistenza di un accompagnatore militare, si è voluto dare una risposta valida e duratura nel tempo legata alla esclusiva discrezionalità di detti grandi invalidi e non già a quella dell’ente erogatore come di fatto ora la citata legge 288 del 2002 produce, creando inique disparità di trattamento intollerabili anche nell’ambito di una visione costituzionale.
Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
Con l’articolo 2, comma 1, si riconosce ai grandi invalidi dianzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo. Ogni problema procedurale viene così rimosso poichè, rispetto alla legge n. 288 del 2002:
– la concessione dell’assegno non è più subordinata all’impossibilità da parte degli enti preposti di assegnare un accompagnatore militare o civile, ma diviene espressione di libera scelta dell’interessato;
– il riconoscimento del diritto di optare per l’assegno, esteso a tutti i grandi invalidi più gravemente colpiti, elimina le inaccettabili discriminazioni causate dai criteri di priorità tra gli aventi titolo.
Con il comma 2 dell’articolo 1 si interviene rimodulando gli aspetti economici da riconoscere in caso di concessione dell’assegno, il cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnamento di cui il grande invalido si avvale; in questa ottica viene altresì prevista una tredicesima mensilità nonchè l’applicazione dell’adeguamento automatico previsto per le pensioni di guerra.
L’articolo 3 fissa l’ammontare della spesa in 20 milioni di euro, somma che va ad aggiungersi ai 7.746.853 euro già stanziati per la copertura della legge n. 288 del 2002. Con detto ammontare si indica la copertura necessaria per assicurare ad oltre 2000 invalidi l’assegno sostitutivo.
Onorevoli Senatori, raccomandiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all’assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all’interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 2. La misura dell’assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E di cui al comma 1 del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C), D) ed E), numero 1 della medesima tabella E. All’assegno sostitutivo si applica l’adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342. 3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2005. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui all’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2786
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI e PALOMBO
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004 |
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Nuove norme in materia di provvidenze
in favore dei grandi invalidi
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Onorevoli Senatori. – I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, di cui alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fruito, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall’amputazione degli arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all’interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
Come è noto, l’evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall’anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari, che si è mostrato nel tempo di grande valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.
Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e alla legge 6 marzo 2001, n. 64.
La modesta copertura finanziaria messa a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all’interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
La citata legge n. 288 del 2002 prevede, infatti, che l’assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell’accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che, negli anni precedenti l’entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l’accompagnatore consapevoli che non l’avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere dalle disposizioni in atto. Ovviamente, l’attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell’erogazione dell’assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.
Con le leggi emanate successivamente alla seconda guerra mondiale, che hanno riconosciuto ai soggetti più gravemente colpiti la possibilità di ottenere, in caso di bisogno, di avvalersi dell’assistenza di un accompagnatore militare, si è voluto dare una risposta valida e duratura nel tempo legata all’esclusiva discrezionalità di detti grandi invalidi e non già a quella dell’ente erogatore, come di fatto ora la legge n. 288 del 2002 produce, creando inique disparità di trattamento intollerabili anche nell’ambito di una visione costituzionale.
Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
L’articolo 1, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi dinanzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo. Ogni problema procedurale viene così rimosso poiché, rispetto alla legge n. 288 del 2002:
– la concessione dell’assegno non è più subordinata all’impossibilità da parte degli enti preposti di assegnare un accompagnatore militare o civile, ma diviene espressione di libera scelta dell’interessato;
– il riconoscimento del diritto di optare per l’assegno esteso a tutti i grandi invalidi più gravemente colpiti elimina le inaccettabili discriminazioni causate dai criteri di priorità tra gli aventi titolo.
Con il successivo comma 2 si interviene rimodulando gli aspetti economici da riconoscere in caso di concessione dell’assegno, il cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnamento di cui il grande invalido si avvale, in questa ottica viene prevista una tredicesima mensilità nonché l’applicazione dell’adeguamento automatico previsto per le pensioni di guerra.
L’articolo 2 fissa l’ammontare della spesa in 20 milioni di euro, somma che va ad aggiungersi ai 7.746.853 euro già stanziati per la copertura della legge n. 288 del 2002. Con detto ammontare si indica la copertura necessaria per assicurare ad oltre 2.000 invalidi l’assegno in questione.
Per i motivi suesposti, auspichiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all’assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all’interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o, in alternativa, un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al testo unico, che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 2. La misura dell’assegno sostitutivo di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis), della tabella E allegata al testo unico, e in misura ridotta del 50 per cento in favore dei soggetti di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella E allegata al testo unico. All’assegno sostitutivo di cui al comma 1 si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni. 3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni, è abrogata.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3139
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BASTIANONI, BATTISTI, CASTELLANI, COVIELLO, D’ANDREA, DATO, DETTORI, FORMISANO, LIGUORI, RIGONI, VERALDI, ZANDA e SCALERA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2004 |
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Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
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Onorevoli Senatori. – I grandi invalidi di guerra e per servizio militare hanno fruito, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.
È a tutti noto che l’evoluzione dei nuovi modelli di difesa ha determinato l’abolizione, dal 31 dicembre 2004, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
In considerazione di questa evoluzione normativa, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha varato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo della mancata possibilità di ottenere un accopagnatore.
La modesta copertura finanziaria messa a disposizione dal Governo per il provvedimento succitato, ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all’interno della medesima categoria.
La citata legge n. 288 del 2002 prevede, infatti, che l’assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell’accompagnatore militare o civile, in subordine a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e, in ultima istanza, a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che, negli anni precedenti l’entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l’accompagnatore consapevoli che non l’avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere delle disposizioni in atto.
Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
L’articolo 1, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi dinanzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo.
Con il successivo comma 2 si interviene rimodulando gli aspetti economici da riconoscere in caso di concessione dell’assegno, il cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnatore di cui il grande invalido si avvale.
Per i motivi suesposti, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge che, sostanzialmente, ripercorre le stesse indicazioni già contenute negli Atti Senato Giaretta (2768) e Pedrizzi (2786).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o, in alternativa, un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al testo unico, che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 2. La misura dell’assegno sostitutivo di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis), della tabella E allegata al testo unico, e in misura ridotta del 50 per cento in favore dei soggetti di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella E allegata al testo unico. All’assegno sostitutivo di cui al comma 1 si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni. 3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni, è abrogata.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3292
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori GIARETTA e MONTAGNINO
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2005 |
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Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
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Onorevoli Senatori. – I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A, A-bis, B, C, D, ed E della tabella E annessa al testo unico sulle pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, sin dalla fine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall’amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all’interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
Come è noto, l’evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall’anno 2005, del servizio militare di leva e, con essa, al venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64.
La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all’interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
La legge n. 288 del 2002 prevede infatti che l’assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, fruivano dell’accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e, in ultima istanza, a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che negli ultimi anni precedenti l’entrata in vigore della citata legge, non hanno ottenuto l’accompagnatore a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva.
Ovviamente, l’attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell’erogazione dell’assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.
Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
Con l’articolo 1, comma 1, della legge n. 288 del 2002, come sostituito dall’articolo 1 del presente disegno di legge, si riconosce ai grandi invalidi dianzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo: ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido detta opzione.
Con i commi 2 e 3 della legge n. 288 del 2002, come sostituiti dall’articolo 1 del presente disegno di legge, si interviene sugli aspetti economici dell’assegno elevandolo, per l’anno 2005 e in un misura maggiore per l’anno 2006, ad un livello capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi gli oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore alla settimana.
Con l’articolo 2 si vuole estendere all’assegno sostitutivo l’adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989 n. 342, che annualmente aggiorna le diverse voci della pensionistica di guerra all’aumento del costo della vita. La copertura di detto beneficio potrà reperirsi nell’ambito del fondo di cui all’articolo 2 della legge n. 288 del 2002 e ciò in conseguenza della naturale diminuzione delle partite di pensione che annualmente registra un’incidenza di circa il 7 per cento.
L’articolo 3 fissa l’ammontare della spesa in 17.746.853 euro per l’anno 2005 e in 22.746.853 euro per gli anni 2006 e 2007, coperture queste che, a conti fatti, risultano sufficienti agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi pubblici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che mostrano alla data del 27 maggio 2004 1.899 grandi invalidi ascritti dalla lettera A alla lettera E della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, si può ricavare il numero dei potenziali fruitori dell’assegno sostitutivo alla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Basterà per questo decurtare dal citato numero complessivo di 1.899 grandi invalidi il numero di coloro non aventi titolo all’accompagnatore (108 ascritti alla lettera B, n. 2, e 325 ascritti alla lettera E, n. 2, 3, 4 e 5, della citata tabella E), nonché applicare la percentuale del 7 per cento mortis causa, per ottenere il numero dei potenziali fruitori dell’assegno sostitutivo che risulta pari a 1.363 unità, a cui vanno sommati però 256 potenziali fruitori grandi invalidi per causa di servizio. Nel calcolo della spesa, va tenuto presente tuttavia che, in favore di 200 aventi titolo e precisamente in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera B, n. 1, e alla lettera E, n. 1, della citata tabella E, i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, come sostituiti dal presente disegno di legge, prevedono la concessione di un assegno di importo dimezzato. In definitiva, lo stanziamento disponibile consentirà per l’anno 2005 la concessione di 1.412 assegni di importo mensile pari a 1.000 euro e di 200 assegni di importo pari a 500 euro.
Nel calcolo della spesa per l’anno 2006, occorrerà considerare l’ulteriore flessione numerica del 7 per cento dei fruitori dell’assegno, nonché dell’aumento dello stanziamento disponibile, per consentire di elevare la misura degli assegni e la concessione di una tredicesima mensilità.
Onorevoli Colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all’assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all’interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente: «Art. 1. - (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare). – 1. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2) 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 la misura dell’assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1, della medesima tabella E. 3. A decorrere dal 1º gennaio 2006 la misura dell’assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero l); C); D) ed E), numero 1, della medesima tabella E. 4. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui ai commi 2 e 3 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 2. 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art. 2.
1. A decorrere dal primo gennaio 2007 all’assegno sostitutivo di cui all’articolo 1 si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n 656, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 17.746.853 euro per l’anno 2005 e in 22.746.853 euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 si provvede, quanto ad euro 7.746.853, utilizzando lo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2005 e a 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 utilizzando l’apposito stanziamento previsto dal comma 535 dell’articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3316
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori RIGONI, IERVOLINO, LIGUORI, DANZI, BISCARDINI, BEDIN, COSSIGA, NIEDDU, BAIO DOSSI e MALAN
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2005 |
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Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
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Onorevoli Senatori. – Era il lontano 1945 quando cessavano gli ultimi avvenimenti bellici e, con la festa di liberazione, nel cuore degli italiani tanto straziato si riaccese la scintilla della speranza per tempi migliori. La fine delle ostilità non fu una cimosa capace di cancellare tutti gli orrori che una guerra produce, ma lasciò segni indelebili di distruzioni a cose e a persone. La tenacia degli italiani fu grande nel ricostruire case, fabbriche, ferrovie e così via, purtroppo altrettanto non fu possibile per rimarginare i danni prodotti dalla guerra sul fisico e la psiche delle persone. Gli invalidi di guerra e le vittime civili della guerra stessa furono numerosissimi; alle piccole ferite o mutilazioni (sempre rispettabili) si contrapposero danni incommensurabili come mutilazione di due o quattro arti, cecità assoluta ed altre patologie tanto gravi non solo da inficiare la capacità lavorativa, ma da compromettere quasi la totalità della capacità interrelazionale di queste persone accomunate dall’appellativo «grandi invalidi». Il legislatore di allora, sensibile alle grandi necessità degli invalidi di guerra, istituì un assegno risarcitorio per tutti e, in spirito di grande solidarietà verso tanto grande sventura in cui, per responsabilità della collettività, erano incappati i grandi invalidi, concesse loro la possibilità di poter richiedere, quale ausilio alla loro condizione, un accompagnatore militare. Da allora i grandi invalidi di guerra poterono scegliere tra giovani di fiducia coloro che volontariamente avrebbero svolto il servizio militare di leva, pur nel rispetto che conviene alla divisa, con un’attività diversa consistente nello star vicino ad un grande invalido di guerra e, per quanto possibile, nell’alleviarne i disagi, soprattutto costituendo un anello di congiunzione insostituibile per i rapporti interpersonali indispensabili per i contatti con l’esterno. L’accompagnatore militare, svolgendo con dedizione un servizio dai contenuti altamente morali, ha costituito di fatto un elemento determinante a ridonare un minimo della libertà perduta dal grande invalido. Le Forze armate delegate dalle istituzioni a fornire il servizio degli accompagnatori militari hanno sempre mostrato sensibilità ai problemi che man mano si presentavano alla categoria dei grandi invalidi, concedendo quei permessi o autorizzazioni (vedi guida auto), oppure assumendosi gli oneri per vitto e alloggio dell’accompagnatore quando questi dovesse seguire fuori dall’abituale dimora il grande invalido costretto a muoversi temporaneamente per scopi di salute, costituendo nell’insieme un apporto materiale e psicologico veramente sostanziale.
L’evolversi del pensiero nella società moderna ha portato anche l’Italia, come prima era successo a tante altre nazioni, ad adottare il servizio militare professionale e di conseguenza è venuto a cessare il servizio degli accompagnatori militari, lasciando ai grandi invalidi, ormai anziani, affetti da patologie gravi che richiedono particolari cure ed attenzioni, un disagio incommensurabile. Con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, le istituzioni hanno inteso sostituire gli accompagnatori militari con accompagnatori del servizio civile, subordinatamente con un assegno. Purtroppo i giovani del servizio civile hanno dimostrato di non gradire il servizio di accompagnatore di un grande invalido di guerra e l’assegno sostitutivo si mostra inadeguato a coprire l’onere necessario per l’assunzione di un soggetto idoneo al servizio di accompagnatore per l’arco dell’intero anno; inoltre per l’ottenimento del medesimo assegno necessitano una sequela di richieste complicate e mortificanti. Un grande invalido ha necessità infatti di muoversi ed avere relazioni quotidiane per non sentirsi escluso dalla collettività e per attendere alle mille cure che la complessa patologia da cui è affetto richiede. È necessario che le istituzioni diano una risposta, priva di discriminanti, ma atta a soddisfare, almeno in parte, le necessità di tutti i grandi invalidi che, dopo aver sacrificato la propria gioventù a favore della collettività, si trovano trascurati materialmente e moralmente proprio quando l’età e la menomazione richiedono cure ed attenzioni continue e costose. Allo scopo che la lacuna creatasi con la cessazione del servizio degli accompagnatori militari, e successivamente con la farraginosa legge n. 288 del 2002, possa essere, almeno in parte, superata, si avanza il presente disegno di legge confidando fermamente nella sensibilità del Parlamento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, come ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, dal 1º gennaio 2005 è data facoltà di ottenere un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64, oppure optare per un assegno sostitutivo dell’accompagnatore. 2. L’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 è esente da tasse ed è fissato in euro 1.200 per tredici mensilità, più una quattordicesima mensilità, da liquidare, unitamente alla sesta rata di pensione, per l’assunzione temporanea a copertura del periodo di ferie dell’accompagnatore abituale. L’assegno di cui al primo periodo spetta agli ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E e in quota ridotta del 50 per cento agli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. All’assegno sostitutivo è applicata la perequazione automatica prevista dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342. 3. L’assegno di cui al presente articolo è liquidato d’ufficio dagli enti preposti ad erogare i trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Esame in sede consultiva
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 APRILE 2005
226ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,05.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo unificato; non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, che non presenta profili problematici di carattere costituzionale e che reca misure condivisibili nel merito; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole. Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 luglio 2005
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,30.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare (3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere su ulteriori emendamenti al testo unificato alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato in titolo che, a suo avviso, non suscitano rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere su di essi un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 19 luglio 2005
244ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,30.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere su ulteriori emendamenti al testo unificato alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAFFIOLI (UDC) dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo che, a suo avviso, non suscitano rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 12 APRILE 2005
445a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 16,25.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra il testo unificato del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in ordine al testo, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'estensione della tipologia delle invalidità suscettibili di determinare il riconoscimento dell'accompagnatore o dell'assegno sostitutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla rivalutazione della misura del suddetto assegno sostitutivo, ai sensi del comma 2, all'eventualità della sua ulteriore rideterminazione, ai sensi del comma 3, e all'applicazione al medesimo assegno del meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 2. Trattandosi di disposizioni correlate alla materia pensionistica si tratterebbe in particolare di acquisire un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Segnala inoltre, in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria recate dall'articolo 3, che occorre adeguare le stesse, previste per un solo triennio, alla cadenza temporale dell'onere, che appare di natura permanente, introducendovi un'apposita clausola di salvaguardia, trattandosi di diritti soggettivi. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 288 del 2002 richiamata ai fini della copertura non presenta inoltre la necessaria capienza per gli anni successivi al 2007 ed occorre altresì verificare se residuino nella stessa risorse sufficienti per le finalità di cui alla medesima legge (posto che verrebbero assorbiti tutti gli stanziamenti disponibili salvo 5 milioni di euro relativi a ciascuno degli anni 2006 e 2007). Risultano inoltre parzialmente non disponibili le risorse del Fondo speciale richiamate ad integrazione della copertura.
Per quanto concerne gli emendamenti segnala che la proposta 1.2 sembra violare i principi contabili dell'annualità del bilancio e della destinazione al miglioramento dei saldi delle somme non impegnate prevedendo la ripartizione fra i soggetti interessati delle somme non utilizzate nell'anno precedente. La proposta 1.0.1 sembra inoltre determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. In relazione alla proposta 1.3 occorre verificare se a legislazione vigente i trattamenti oggetto del provvedimento in esame siano integralmente cumulabili con le pensioni nonché valutare se esistano margini che consentano di optare, come previsto dalla suddetta proposta, fra i benefici in esame e quelli previsti dalla legge n. 288 del 2002, posto che le risorse disponibili per quest'ultima verrebbero quasi interamente assorbite. Occorre infine valutare la proposta 1.1 in relazione al testo.
Su proposta del PRESIDENTE, con l’assenso del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene quindi di richiedere, sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo ed i connessi emendamenti, la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, e di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 giugno 2005
477a Seduta
Presidenza del Presidente
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.
Il relatore Paolo FRANCO (LP) ricorda di aver già illustrato nella precedente seduta il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti ed illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 e 3.100, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'idoneità delle suddette proposte a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilancio, posto che nell'emendamento 3.100 - che riformula le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria - deve essere comunque adeguata la copertura relativa all'anno 2007. Rileva altresì che la proposta 1.100 sembra disporre il coordinamento fra i benefici derivanti dalla legislazione vigente e quelli introdotti dalla nuova disciplina in esame mentre la soppressione del comma 3 dell'articolo 1, pure disposta dall'emendamento 3.100, consente di escludere che derivino oneri dalla rideterminazione dell'assegno sostitutivo con atto amministrativo, prevista dalla norma che si intende sopprimere.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 16,15.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MeRcolEDÌ 22 giugno 2005
478a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,30.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra l'ulteriore emendamento 3.100 (testo 2) al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'idoneità delle suddetta proposta - che riformula le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria - a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto che gli importi ivi indicati coincidono con quelli della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilancio.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 9,40.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005
489a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,45.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.
Il relatore Paolo FRANCO (LP) sollecita la ripresa dell’esame del testo unificato in titolo, al fine di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito e consentire una rapida conclusione del relativo iter parlamentare. Sottolinea, al riguardo, che si tratta di un provvedimento di grande rilievo sociale per le categorie interessate, certamente meritevole di particolare attenzione.
Il presidente AZZOLLINI, nel concordare con le osservazioni del senatore Paolo Franco sulla rilevanza sociale del citato testo unificato, osserva che i problemi di copertura finanziaria riscontrati sullo stesso, che hanno finora impedito l’espressione del relativo parere, potrebbero trovare soluzione in alcuni emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Al fine di valutare in modo adeguato i suddetti emendamenti, propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, onde consentire anche l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte del Governo.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005
493ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 16.
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio scorso.
Il relatore Paolo FRANCO (LP) ricorda che occorre valutare l'idoneità della proposta 3.100 (testo 2) - volta a riformulare le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria - a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto che gli importi ivi indicati coincidono con quelli della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilancio. Al riguardo, segnala, tuttavia, che nell’accantonamento del fondo speciale ivi richiamato non sussistono risorse disponibili. Riscontra inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia - che già prevede la possibilità di modulare l'onere derivante dall'adeguamento automatico di cui all'articolo 2, che sarà applicato dal 2007, in caso di superamento della previsione di spesa - aggiungendovi la previsione di una eventuale possibilità di modulazione dello stesso importo base dell'assegno di cui all'articolo 1, nonché di rimeditare il meccanismo di adeguamento automatico non risultando risorse disponibili per la relativa copertura.
Per quanto concerne l’ulteriore proposta 1.100 (testo 2), sulla quale non riscontra profili meritevoli di osservazioni, rileva che essa sembra disporre il coordinamento fra i benefici derivanti dalla legislazione vigente e quelli introdotti dalla nuova disciplina in esame. Occorre pertanto valutare l'opportunità di condizionare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo, oltre che alla soluzione dei profili problematici precedentemente emersi, all'approvazione del medesimo emendamento.
Per quanto concerne i restanti emendamenti, ricorda che la proposta 1.2 sembra violare i principi contabili dell'annualità del bilancio e della destinazione al miglioramento dei saldi delle somme non impegnate prevedendo la ripartizione fra i soggetti interessati delle somme non utilizzate nell'anno precedente. La proposta 1.0.1 sembra inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.1 e 1.3.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all’emendamento 1.2, precisa che esso determina un’implicita deroga legislativa alla regola contabile del divieto di mantenimento in bilancio delle somme non impegnate, di cui alle norme di contabilità generale dello Stato. Esprime, poi, avviso contrario in merito all’emendamento 1.0.1, in quanto comporta maggiori oneri non quantificato né coperti. Sull’emendamento 1.100 (testo 2) esprime, invece, avviso favorevole, subordinato all’indicazione che i soggetti che alla data del 1° aprile 2005 beneficiano dell’assegno sostitutivo previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e quello di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dal comma 2 dell’articolo 1, con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo, ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. In ordine all’emendamento 3.100 (testo 2), osserva infine che sull’accantonamento di fondo speciale ivi indicato non sussistono risorse disponibili.
Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre uno schema di parere idoneo a superare i profili finanziari non risolti, valutando la soppressione dell’articolo 2 e individuando risorse alternative per la relativa copertura, stante l’alta valenza sociale del provvedimento in esame.
Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione degli emendamenti 3.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2) e alla soppressione dell’articolo 2. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sulla proposta 1.100 (testo 2) condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, alla sostituzione delle parole da: "hanno diritto" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dal comma 2 dell’articolo 1 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della legge n. 288 del 1992", nonché parere di nulla osta sull’emendamento 3.100 (testo 2) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che:
a) il comma 1 sia sostituito con il seguente: "1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l’anno 2005, a 21.595.000 euro a per l'anno 2006 e 7.736.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere dello stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";
b) al comma 2, sostituire le parole: "l’adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all’articolo 2" con le seguenti: "l’importo degli assegni di cui all’articolo 1, comma 2".
La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.2 e 1.0.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti 1.1 e 1.3.".
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver rilevato che le risorse individuate ai fini della copertura risultano finalizzate ad altra destinazione, si rimette alla Commissione in merito allo schema di parere predisposto dal relatore.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 16,10.
Esame in sede referente
FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2005
257ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BALBONI (AN), il quale fa presente che la disciplina delle indennità per i grandi invalidi di guerra ha subito nel tempo una sostanziale modifica per effetto dei cambiamenti intervenuti nella normativa del servizio militare di leva, che ha ridotto il numero degli accompagnatori militari dei grandi invalidi. La legge n. 288 del 2002 ha previsto un primo, ma limitato intervento, a favore dei soggetti interessati, introducendo l'istituto dell'assegno sostituivo dell'accompagnatore miliare o civile. Per ragioni di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, la disciplina in commento aveva peraltro definito una serie di limiti alla fruibilità dell'assegno sostitutivo, poiché veniva data priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge già fruivano del sostegno dell'accompagnatore militare o civile. Si è creata quindi una inaccettabile disparità di trattamento al superamento della quale sono finalizzati i disegni di legge in esame. Di contenuto sostanzialmente identico, infatti, le proposte di legge superano i limiti della disciplina introdotta nel 2002, - della quale si prevede l'abrogazione - riconoscendo ai grandi invalidi la possibilità di optare tra un accompagnatore del servizio civile ed un assegno sostitutivo. La concessione dell'assegno non è più subordinata alla possibilità degli enti preposti di assegnare un accompagnatore ma diviene libera scelta dell'interessato.
Per quanto riguarda la copertura degli oneri previsti dal disegno di legge, il relatore osserva, da un lato, che la legge finanziaria per il 2005 ha incrementato lo stanziamento in bilancio correlato alla legge n. 288 del 2002 e, dall'altro, che occorre verificare quanti sono i soggetti aventi diritto all'assegno sostitutivo. Sempre in termini di copertura finanziaria si riserva di verificare gli effetti della diversa data di entrata in vigore della disposizione abrogativa della legge n. 288 del 2002.
Conclude, dopo aver espresso il proprio convinto sostegno alla normativa in commento, auspicando che il Governo possa in tempi solleciti fornire i dati relativi alla quantificazione degli oneri.
Il presidente PEDRIZZI dichiara aperta la discussione generale, dopo aver specificato che i disegni di legge all'ordine del giorno concernono esclusivamente la materia dell'accompagnatore per i grandi invalidi di guerra, rispetto ad altri disegni di legge deferiti alla Commissione finalizzati, invece, a modificare altri aspetti della materia dei trattamenti pensionistici di guerra.
Il senatore COSTA (FI), dopo aver accennato ai contenuti del disegno di legge da lui presentato recante disposizioni di delega al Governo per il riordino dell'intera materia dei trattamenti pensionistici di guerra, si dichiara convintamene a favore dei disegni di legge in esame, sottolineando altresì il dovere di riconoscenza verso i cittadini che hanno subito gravi e invalidanti menomazione per servire la Patria. Si tratta di cittadini che meritano senz'altro un tributo, che va ben al di là del pur doveroso sostegno di carattere economico. Per tali motivi preannuncia il proprio sostegno all'eventuale trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti, verificandosene le condizioni.
Il senatore EUFEMI (UDC) sottolinea l'esigenza di approvare il tempi rapidi i disegni di legge, utilizzando le risorse preordinate dalla legge finanziaria. A tale scopo, inoltre, preannuncia il sostegno della propria parte politica ad un eventuale trasferimento dalla sede referente a quella legislativa.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) sottolinea il sostegno della propria parte politica alle misure contenute nei disegni di legge, pur ritenendo che l'intera materia dei trattamenti pensionistici di guerra meriti certamente l'attenzione di tutte le forze politiche e segnatamente del Governo; si associa quindi a quanti si sono preannunciati a favore di un'eventuale trasferimento del disegni di legge in sede deliberante.
Il sottosegretario CONTENTO assicura che il Governo fornirà alla Commissione i dati relativi alla quantificazione degli oneri dei disegni di legge con l'indicazione degli aventi diritto alle misure di sostegno previste dalle iniziative legislative.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005
260ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.
Il sottosegretario CONTENTO informa la Commissione che la predisposizione dei dati richiesti in ordine alla platea dei titolari di assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare e degli aventi diritto alla pensione di guerra è in via di completamento. Fa inoltre presente che l'esatta individuazione dei soggetti interessati dai disegni di legge costituisce la premessa per procedere alla verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti stessi. A tale ultimo proposito, osserva che i testi dei disegni di legge individuano una quantificazione degli oneri riferita alla legislazione vigente al momento della presentazione dei medesimi e che pertanto occorrerà introdurre una differente norma di copertura, coerentemente con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2005.
Il presidente PEDRIZZI condivide l'esigenza di garantire la corrispondenza tra ammontare delle provvidenze introdotte dai disegni di legge in esame ed entità della copertura finanziaria già apprestata.
Il PRESIDENTE propone poi di conferire mandato al relatore Balboni a redigere un testo unificato dei disegni di legge in esame, anche in considerazione del sostanziale consenso sulle misure contenute negli stessi.
Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2005
264ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2768 e 2786, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3139, 3292 e 3316 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 3139, 3292 e 3316, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2768 e 2786 e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.
Il relatore BALBONI (AN) riferisce sui disegni di legge nn. 3292, 3316 e 3139 osservando che tale ultima proposta di legge riproduce sostanzialmente il contenuto dei provvedimenti già all'ordine del giorno. I disegni di legge nn. 3292 e 3316, sono stati invece presentati nel 2005 e recano come norma di copertura il ricorso allo stanziamento predisposto dalla legge finanziaria per il 2005 in relazione alla legge n. 288 del 2002.
L'Atto Senato n. 3292 presenta delle soluzioni legislative differenti rispetto agli altri. In primo luogo, esso non abroga interamente la legge n. 288 del 2002, recante provvidenze in favore dei grandi invalidi, ma ne sostituisce l'articolo 1, in tema di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare: tale soluzione tecnica appare preferibile, se si osserva che l'attuale stanziamento di bilancio fa riferimento al fondo istituito dall'articolo 2 di tale legge ai fini della concessione di detto assegno sostitutivo ai grandi invalidi.
Il disegno di legge inoltre prevede, rispetto all'Atto Senato n. 3316, che il beneficio spetti anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E insigniti di medaglia d'oro al valore militare: si tratta di una specificazione opportuna, del resto già prevista nelle proposte di legge già illustrate.
Si prevede poi l'erogazione di un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare in dodici mensilità per il 2005 e in tredici per il 2006: appare maggiormente rispondente alle finalità sostitutive dell'accompagnatore indicare sempre dodici mensilità per l’erogazione del beneficio, al di là della quantificazione dell'assegno complessivo annuo.
Conclude proponendo l'abbinamento di tali disegni di legge a quelli già all'ordine del giorno, assicurando la predisposizione di un testo unificato in tempi rapidi dopo aver ascoltato le comunicazioni del rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, l'esame dei disegni di legge prosegue congiuntamente.
Il sottosegretario CONTENTO informa la Commissione che le varie amministrazioni interessate hanno comunicato il numero dei soggetti aventi diritto a fruire dell'accompagnatore civile o militare e quindi virtualmente in grado di poter ricevere il beneficio dell'assegno sostitutivo, specificando, in premessa, che i dati concernenti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (circa 60 unità) potranno essere confermati con maggiore analiticità nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda il numero dei grandi invalidi di guerra le cui provvidenze sono erogate dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro fa presente che al 1° gennaio 2005 i soggetti interessati ammontano a 1.329 grandi invalidi affetti da invalidità ascritte alla lettera A n. 1), 2), 3) e 4) secondo comma, e alla lettera A/bis della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, per i quali è prevista la corresponsione di un assegno sostitutivo al 100 per cento dell'importo recato dai disegni di legge. Inoltre, vanno conteggiati anche 811 grandi invalidi aventi diritto affetti da invalidità di cui alle lettere B n. 1), C, D, E n. 1) della citata tabella E per i quali si prevede la corresponsione di una somma corrispondente al 50 per cento dell'assegno. Occorre tener presente, poi, che il dato fornito relativo al numero dei grandi invalidi ascritti alla lettera E per un totale di n. 371 è comprensivo anche degli aventi diritto per invalidità ascritte ai numeri 3), 4) e 5) della stessa lettera E.
Al numero di tali aventi diritto va aggiunto il numero dei possibili destinatari dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare i cui trattamenti pensionistici sono amministrati dall'INPDAP: si tratta di 233 grandi invalidi con invalidità che danno diritto a percepire la somma per intero e 376 grandi invalidi per i quali si prevede la erogazione di un assegno al 50 per cento.
Il Sottosegretario conclude osservando che il prodotto tra il numero dei soggetti aventi diritto e la misura del beneficio previsto nei disegni di legge risulta superiore alle disponibilità finanziarie esistenti: si impone quindi una riconsiderazione delle disposizioni in commento. D'altro canto, ritiene opportuno verificare tutte le opzioni al fine di accelerare l'iter del provvedimento utilizzando le risorse attualmente disponibili.
Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, che condivide l'orientamento del rappresentante del Governo, interviene il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale ricorda che in passato le ipotesi di utilizzare come risorse aggiuntive le somme non erogate nel corso dell'esercizio siano state giudicate impraticabili.
Il relatore BALBONI (AN), prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, ribadisce l'impegno a predisporre un testo calibrato sulle risorse attualmente disponibili.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2005
265ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Contento e Molgora.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.
Il relatore BALBONI (AN) illustra i contenuti di un testo unificato predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal sottosegretario Contento circa il numero dei soggetti aventi diritto all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, facendo presente che la proposta è costruita sulla base delle disponibilità finanziarie: per tale motivo, l'articolato prevede una modifica delle provvidenze assegnate rispetto agli originari disegni di legge. In particolare, l'importo dell'assegno sostitutivo, con decorrenza 1° aprile 2005 e quantificato in 900 euro, non viene modificato nel 2006 ed erogato in dodici mensilità; si conferma invece l'adeguamento automatico a partire dal 2007. Il relatore aggiunge, infine, che ulteriori approfondimenti potranno essere compiuti sia sulla scorta del parere della 5a Commissione permanente, sia, soprattutto, valutando gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati.
Il sottosegretario CONTENTO si riserva di esprimere una valutazione della proposta del relatore, anche alla luce della sua portata finanziaria.
Non essendoci richiesta di interventi sul testo elaborato dal relatore, il Presidente propone alla Commissione di fissare per le ore 19 di mercoledì 23 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2768, 2786, 3139, 3292 E 3316
Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1º aprile 2005 la misura dell’assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1, della medesima tabella E.
3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
(Adeguamento automatico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 all’assegno sostitutivo di cui all’articolo 1 si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 17.783.550 euro per l’anno 2005 e a 23.711.400 euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 si provvede: per l'anno 2005, quanto ad euro 17.746.853, utilizzando lo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per gli anni 2006 e 2007, quanto ad euro 22.746.853, utilizzando lo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e per la restante parte, pari a 36.697 euro per l'anno 2005 e a 964.547 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e previdenza sociale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Abrogazione di norme)
1. L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005
282ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.
Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che non è stato ancora espresso il parere sugli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo da parte della 5ª Commissione permanente, avverte che si passerà all'illustrazione degli stessi.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Il relatore BALBONI (AN) ritira gli emendamenti 1.100 e 3.100, illustrandone una riformulazione, 1.100 (testo 2) e 3.100 (testo 2).
Il presidente PEDRIZZI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.0.1, rilevando incidentalmente che tale emendamento interviene su questioni non strettamente correlate ai disegni di legge.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768, 2786, 3139, 3292 E 3316
Art. 1.
1.1
Giaretta, Manzione
Al comma 1, dopo le parole: «o in alternativa un assegno» inserire la seguente: «mensile».
1.100 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che alla data del 1º aprile 2005 percepiscono l’assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto, per il periodo compreso tra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente ad un’integrazione dell’assegno in misura pari alla differenza tra l’importo fissato dal presente comma e quello percepito ai sensi della citata legge n. 288 del 2002».
1.100
Il Relatore
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro i quali alla data del 1º aprile 2005 percepiscono già l’assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, a partire dalla stessa data ricevono a titolo integrativo la somma corrispondente alla differenza tra l’assegno percepito e quello il cui importo è fissato nel presente comma».
1.2
Giaretta, Manzione
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a ridistribuire le eventuali risorse non utilizzate nell’anno precedente e disponibili nel fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, attribuendo ad ogni invalido che abbia percepito l’assegno sostitutivo nel medesimo anno una integrazione, una tantum, di importo massimo di euro 3.600 per gli ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e di un importo ridotto del 50 per cento per gli ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E».
1.3
Manzione
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli aventi diritto al servizio sostitutivo dell’accompagnatore militare, ovvero dell’assegno sostitutivo o del servizio civile, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, devono scegliere l’una o l’altra opzione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e l’assegno verrà cumulato con la pensione in pagamento mensile. A coloro che scelgono l’opzione del servizio civile è consentita la scelta nominativa da comunicarsi all’apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri almeno sessanta giorni prima della scadenza del servizio in corso».
1.0.1
De Corato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 3 della legge 11 agosto 1980, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"All’invalido civile totale ricoverato in istituto a titolo gratuito, per degenza e terapie riabilitative, l’indennità di accompagnamento è sospesa dopo 90 giorni, e in ogni modo, per un periodo non superiore a 180 giorni nell’anno solare, nel caso di lunga degenza"».
Art. 3.
3.100
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 16.195.950 euro per l’anno 2005 e a 21.594.600 euro per l’anno 2006 e a euro 28.500.000 per l’anno 2007 si provvede: per gli anni 2005 e 2006, utilizzando lo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e a decorrere dal 2007 quanto a euro 7.746.853 mediante lo stanziamento di cui al citato articolo 3 della legge 288 del 2002 e per la parte di euro 20.700.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro per l’economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l’adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all’articolo 2 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell’articolo 1.
3.100 (testo 2)
Balboni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e a 21.595.000 euro per l’anno 2006 e a euro 28.436.000 a decorrere dall’anno 2007 si provvede: per gli anni 2005 e 2006, a valere dello stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e a decorrere dal 2007 quanto a euro 7.736.000 a valere dello stanziamento di cui al citato articolo 3 della legge 288 del 2002 e quanto a euro 20.700.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro per l’economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l’adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all’articolo 2 della presente legge. A tale proposito il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell’articolo 1.
FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005
287ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.
Il presidente PEDRIZZI avverte che gli emendamenti già illustrati riferiti al testo unificato dei disegni di legge sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta 29 giugno scorso.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1 ricorda che gli emendamenti 1.100 del relatore e 1.0.1 sono stati ritirati.
Il relatore BALBONI (AN) illustra il subemendamento 1.100 (testo 2)/1 (pubblicato in allegato al resoconto) predisposto in ossequio al parere reso dalla 5a Commissione permanente.
Il relatore invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.
Il rappresentante del GOVERNO, pur giudicando pleonastico l'emendamento 1.1, si rimette alla valutazione della Commissione sullo stesso.
Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 1.100 (testo2)/1 e sull'emendamento 1.100 (testo2).
Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.3.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti viene approvato all'unanimità l'emendamento 1.1.
Posto ai voti viene quindi approvato all'unanimità il subemendamento 1.100 (testo 2)/1 e, successivamente, l'emendamento 1.100 (testo 2) nel testo modificato.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.
Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 2.
Il relatore BALBONI (AN) illustra l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, predisposto in ossequio al parere reso dalla 5a Commissione permanente.
Il sottosegretario CONTENTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100.
Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'intero articolo 2, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dello stesso articolo che viene respinto.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore aveva già illustrato l'emendamento 3.100 (testo 2).
Il relatore BALBONI (AN) illustra congiuntamente i subemendamenti 3.100 (testo 2)/1 e 3.100 (testo 2)/2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, predisposti in ossequio al parere reso dalla 5a Commissione permanente.
Il sottosegretario CONTENTO esprime parere favorevole sui subemendamenti testè illustrati e sull'emendamento 3.100 (testo 2).
Con separate votazioni la Commissione accoglie all'unanimità i subemendamenti 3.100 (testo 2)/1 e 3.100 (testo 2)/2.
Viene successivamente posto ai voti e approvato all'unanimità l'emendamento 3.100 (testo 2), nel testo modificato.
Il presidente PEDRIZZI avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del testo unificato.
Dopo aver registrato con soddisfazione l'unanimità della Commissione sugli emendamenti posti in votazione, propone alla Commissione di esprimersi circa la richiesta al Presidente del Senato del trasferimento dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante.
Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO si sono espressi favorevolmente sulla proposta formulata dal Presidente, intervengono, in senso analogo, a nome delle rispettive parti politiche, i senatori EUFEMI (UDC), CORRADO (LP), GENTILE (FI), BRUNALE (DS-U) e CASTELLANI (Mar-DL-U).
Il PRESIDENTE preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, riservandosi di verificare anche il parere dei rappresentanti dei Gruppi assenti, avverte che, in caso di risposta affermativa, sottoporrà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento di sede.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768, 2786, 3139, 3292 E 3316
Art. 1.
1.100 (testo 2)/1
Il Relatore
All’emendamento 1.100 (testo 2), sostituire le parole da: «hanno diritto» fino alla fine, con le seguenti: «hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1º aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della legge n. 288 del 2002».
Art. 2.
2.100
Il Relatore
Sopprimere l’articolo.
Art. 3.
3.100 (testo 2)/1
Il Relatore
All’emendamento 3.100 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l’anno 2005, a 21.595.000 euro per l’anno 2006 e 7.736.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere dello stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e quanto a euro 5.059.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.100 (testo 2)/2
Il Relatore
All’emendamento 3.100 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «l’adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all’articolo 2», con le seguenti: «l’importo degli assegni di cui all’articolo 1, comma 2».
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005
294ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE DELIBERANTE
(2768) GIARETTA ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. - Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi
(3139) MANZIONE ed altri. - Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi
(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. - Modifica dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
(3316) RIGONI ed altri. - Assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare o dell' accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)
Il presidente PEDRIZZI informa che la Presidenza del Senato, accogliendo la richiesta della Commissione, ha disposto il trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Propone quindi alla Commissione di considerare acquisita la fase dei lavori svolta in sede referente, incluse le procedure consultive ivi svolte e i pareri espressi.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda poi che la Commissione aveva esaminato gli emendamenti e apportato modifiche al testo elaborato dal relatore Balboni nella seduta del 19 luglio scorso.
Il relatore BALBONI (AN) esprime soddisfazione per la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge, anche grazie al positivo impegno del rappresentante del Governo. Trattandosi di un intervento normativo di estremo rilievo auspica l’approvazione dello stesso con un consenso unanime da parte dei componenti della Commissione.
Illustra poi un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta) che riproduce il testo esaminato nel corso dell’esame in sede referente, specificando tuttavia di aver apportato delle limitate modifiche derivanti esclusivamente da esigenze di migliore tecnica legislativa, compreso il titolo del testo unificato.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e rinunciando il rappresentante del Governo ad intervenire, il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento unanime della Commissione a non proporre emendamenti al testo e avverte che si passa alla votazione dell’articolato.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con separate votazioni, la Commissione approva, senza discussione, all’unanimità gli articoli 1, 2 e 3.
Si passa alle dichiarazioni di voto finale sul provvedimento nel suo complesso.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole. Ritiene che il provvedimento costituisca una doverosa risposta da parte del Parlamento ad una problematica rilevante quale quella del trattamento dei grandi invalidi di guerra e per causa di servizio, divenuta di stringente attualità a seguito della nuova disciplina sul servizio di leva. Rileva peraltro come l’intervento normativo in discorso, pur costituendo un apprezzabile progresso, non sia completamente risolutivo della questione dal punto di vista strutturale, essendo quindi necessario un riordino della disciplina corredata da un’adeguata dotazione finanziaria, onde garantire l’equo trattamento di categorie meritevoli di riconoscenza da parte del Paese.
Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome della propria parte politica, il senatore EUFEMI (UDC), il quale esprime solidarietà per le categorie interessate. Rileva peraltro come il provvedimento, reso necessario dalla situazione determinatasi dopo la modifica della normativa sul servizio di leva, pur nella sua limitatezza, costituisca un positivo intervento e si muova in un’ottica ampiamente condivisibile.
Il senatore TURCI (DS-U) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole sul provvedimento, il quale costituisce un riconoscimento senza dubbio dovuto alla categoria degli invalidi di guerra cui, a titolo personale, esprime particolare solidarietà.
Il senatore SALERNO (AN) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole della propria parte politica, ritenendo il provvedimento di grande valore dal punto di vista morale e sociale. Esprime inoltre apprezzamento per l’impegno dimostrato dal rappresentante del Governo nel sostenerne i contenuti.
Il senatore AGOGLIATI (FI) interviene per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome della propria parte politica, auspicando un consenso unanime sul provvedimento.
Interviene infine per preannunciare il voto favorevole della propria parte politica il senatore CORRADO (LP) .
Il presidente PEDRIZZI esprime apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione e dal sottosegretario Contento per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento, anche alla luce dell’imminente inizio della sessione di bilancio e dell’urgenza delle esigenze di cittadini interessati, cui spetta senza dubbio un adeguato riconoscimento dal punto di vista economico e morale per il sacrificio sofferto per il Paese.
Auspica peraltro analogo impegno da parte del Governo affinché l’altro ramo del Parlamento possa in tempi rapidi approvare definitivamente le nuove disposizioni.
Posto ai voti, viene quindi approvato all’unanimità il testo unificato nel suo complesso.
NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768 - 2786 - 3139 - 3292 E 3316
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1º aprile 2005, la misura dell’assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1° aprile 2005 percepiscono l’assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l’anno 2005, a 21.595.000 euro per l’anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro per l’economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l’importo degli assegni di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Abrogazione di norme)
1. L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.