XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"
Serie: Esito dei pareri al Governo    Numero: 15
Data: 19/12/05
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

Servizio studi

 

ESITO DEI PARERI AL GOVERNO

 

 

 

D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

 

 

n. 15

xiv legislatura

19 dicembre 2005


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0606


I N D I C E

Premessa

§         L’esame parlamentare. 3

§         L’esito dei pareri parlamentari4

§         Il decreto legislativo n. 252 del 2005. 5

§         Testo a fronte. 9

Iter parlamentare

Camera dei deputati

§         Deliberazione di rilievi su atti del Governo (Atto n. 522)127

§         VI Commissione Finanze. 129

Seduta del 21 settembre 2005. 129

§         VI Commissione Finanze. 153

Seduta del 22 settembre 2005. 153

§         Atti del Governo (Atto n. 522)155

§         V Commissione Bilancio. 157

Seduta del 13 luglio 2005. 157

§         V Commissione Bilancio. 161

Seduta del 28 settembre 2005. 161

§         V Commissione Bilancio. 165

Seduta del 4 ottobre 2005. 165

§         XI Commissione Lavoro. 175

Seduta del 13 luglio 2005. 175

§         XI Commissione Lavoro. 183

Seduta del 26 luglio 2005. 183

§         XI Commissione Lavoro. 185

Seduta del 27 luglio 2005. 185

§         XI Commissione Lavoro. 187

Seduta del 15 settembre 2005. 187

§         XI Commissione Lavoro. 189

Seduta del 20 settembre 2005. 189

§         XI Commissione Lavoro. 193

Seduta del 21 settembre 2005. 193

§         XI Commissione Lavoro. 197

Seduta del 22 settembre 2005. 197

§         XI Commissione Lavoro. 201

Seduta del 27 settembre 2005. 201

§         XI Commissione Lavoro. 215

Seduta del 28 settembre 2005. 215

§         XI Commissione Lavoro. 219

Seduta del 29 settembre 2005. 219

Camera dei deputati

§         Deliberazione di rilievi su atti del Governo (Atto n. 550)227

§         XIV Commissione Politiche dell’unione Europea. 229

Seduta del 3 novembre 2005. 229

§         Atti del Governo (Atto n. 550)231

§         V Commissione Bilancio. 233

Seduta del 8 novembre 2005. 233

§         XI Commissione Lavoro. 235

Seduta del 11 ottobre 2005. 235

§         XI Commissione Lavoro. 239

Seduta del 19 ottobre 2005. 239

§         XI Commissione Lavoro. 241

Seduta del 25 ottobre 2005. 241

§         XI Commissione Lavoro. 245

Seduta del 27 ottobre 2005. 245

§         XI Commissione Lavoro. 247

Seduta del 3 novembre 2005. 247

Senato della Repubblica

§         Deliberazione su atti del Governo (Atto n. 522)257

§         I Commissione Affari costituzionali259

Seduta del 14 settembre 2005. 259

§         VI Commissione Finanze e Tesoro. 261

Seduta del 20 luglio 2005. 261

§         X Commissione Industria. 263

Seduta del 21 settembre 2005. 263

§         Sede consultiva su atti del Governo (Atto n. 522)265

§         V Commissione Bilancio. 267

Seduta del 22 luglio 2005. 267

§         V Commissione Bilancio. 271

Seduta del 29 luglio 2005. 271

§         V Commissione Bilancio. 273

Seduta del 4 ottobre 2005. 273

§         V Commissione Bilancio. 277

Seduta del 5 ottobre 2005. 277

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 283

Seduta del 12 luglio 2005. 283

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 295

Seduta del 19 luglio 2005. 295

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 301

Seduta del 28 luglio 2005. 301

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 307

Seduta del 14 settembre 2005. 307

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 313

Seduta del 20 settembre 2005. 313

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 319

Seduta del 21 settembre 2005. 319

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 321

Seduta del 22 settembre 2005. 321

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 327

Seduta del 27 settembre 2005. 327

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 335

Seduta del 28 settembre 2005. 335

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 355

Seduta del 29 settembre 2005. 355

Senato della Repubblica

§         Deliberazione su atti del Governo (Atto n. 550)367

§         I Commissione Affari costituzionali369

Seduta del 19 ottobre 2005. 369

§         II Commissione Giustizia. 371

Seduta del 19 ottobre 2005. 371

§         Sede consultiva su atti del Governo (Atto n. 550)373

§         V Commissione Bilancio. 375

Seduta del 9 Novembre 2005. 375

§         V Commissione Bilancio. 379

Seduta del 10 Novembre 2005. 379

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 387

Seduta del 19 Ottobre 2005. 387

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 395

Seduta del 8 Novembre 2005. 395

§         XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 403

Seduta del 9 Novembre 2005. 403

§         Verbale del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005 (allegato all’atto n. 550)407

Normativa nazionale

§         L. 23 agosto 2004, n. 243 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. (art. 1, comma 2, lett. e), h), i), l) e v); comma 44) 415

 


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Premessa

L’esame parlamentare

Lo schema di decreto legislativo recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (atto n. 522), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2005, è stato presentato alle Camere il 7 luglio 2005 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge delega (in particolare dall’articolo  1, comma 1, lettera c), dall’articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) e dell’articolo 1, comma 44 della legge n. 243 del 2004[1]).

Lo schema è stato assegnato alle Commissioni 11.a (lavoro e previdenza sociale) e 5.a (Bilancio) del Senato e alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, previo esame in sede consultiva di talune Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

Sullo schema di decreto, in sede consultiva, al Senato si sono espresse:

- la 1.a Commissione (Affari costituzionali), il 14 settembre 2005 (osservazioni non ostative con rilievi);

- la 6.a Commissione (Finanze e Tesoro), il 20 luglio (osservazioni favorevoli);

- la 10.a Commissione (Industria), il 21 settembre 2005 (osservazioni favorevoli con rilievi).

Alla Camera dei deputati lo schema è stato assegnato in sede consultiva alla VI Commissione (Finanze), che ha espresso il proprio parere (favorevole con rilievi) il 22 settembre 2005.

In data 29 settembre 2005, la XI  Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e la 11.a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato hanno espresso sullo schema in esame un parere, sostanzialmente analogo, favorevole con condizioni ed osservazioni. Inoltre il 4 ottobre 2005 la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera ha espresso un parere favorevole con condizione, mentre la 5.a Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso un parere favorevole con rilievi e condizioni.

Tuttavia il Governo il 6 ottobre scorso, deliberando di non conformarsi ad alcune condizioni poste dai pareri, ha ritrasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004[2]  lo schema di decreto legislativo (atto n. 550)[3], al fine dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.[4]

In virtù della previsione dell’articolo 1, comma 46, della legge delega, il termine per l’esercizio della delega, che inizialmente scadeva il 6 ottobre 2005, è stato prorogato di sessanta giorni (quindi fino al 5 dicembre 2005).

Nell’ulteriore esame sullo schema di decreto, in sede consultiva, al Senato si sono espresse:

-        la 1.a Commissione (Affari costituzionali), il 19 ottobre 2005 (osservazioni non ostative con rilievi);

-        la 2.a Commissione (Giustizia), il 19 ottobre 2005 (osservazioni non ostative).

Alla Camera dei deputati si è espressa in sede consultiva la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), il 3 novembre 2005, con un parere favorevole con rilievi.

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e la 11.a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato, rispettivamente il 3 novembre e il 9 novembre 2005, hanno sostanzialmente confermato i pareri già espressi nel precedente esame del 29 settembre 2005. Inoltre la V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati l’8 novembre 2005 ha espresso un parere favorevole con condizione, mentre la 5.a Commissione (Bilancio) del Senato il 10 novembre 2005 ha espresso un parere favorevole con condizioni e rilievi.

L’esito dei pareri parlamentari

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo  1, comma 1, lettera c), dell’articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) e dell’articolo 1, comma 44 della legge n. 243 del 2004, è stato approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri nella riunione del 24 novembre 2005, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2008[5].

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge, in linea generale, che il Governo ha quasi totalmente recepito le indicazioni dei pareri parlamentari.

 

 

Comm. Lavoro

Camera

Comm. Lavoro

Senato

Condizioni formulate

20

20

Condizioni recepite

20

20

% condizioni recepite

100%

100%

 

 

 

Osservazioni  formulate

45

45

Osservazioni recepite

43

42

% osservazioni recepite

96%

93%

 

Si rileva peraltro che alcune modifiche apportate al testo non sono riconducibili ai pareri delle Commissioni parlamentari (art. 10, comma 5; art. 17, commi 2, 3, 8 e 10; art. 20, comma 2; art. 21, comma 2; art. 23, commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8). Tra di esse particolare rilievo assume il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo al 1° gennaio 2008 (art. 23, comma 1).

Si ricorda in proposito che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, gli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, possono essere modificati dal Governo medesimo solo in accoglimento di rilievi contenuti nel parere parlamentare.[6]

Il decreto legislativo n. 252 del 2005

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), comma 2, lettere e), h), i), l) e v) e comma 44 della legge n. 243 del 2004, riordina il sistema della previdenza complementare in Italia, attraverso: la previsione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari; il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare; la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; la previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.

L’articolo 1 procede ad una definizione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo e della nozione di forme pensionistiche complementari.

L’articolo 2 individua le categorie di lavoratori che possono aderire a forme pensionistiche complementari, facendo riferimento anche alle nuove figure di lavoratori subordinati introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003, di riforma del mercato del lavoro, e stabilisce quali tipologie di forme pensionistiche complementari possono essere istituite per i soggetti indicati nell’articolo medesimo.

L’articolo 3 indica le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari, confermando la vigente disciplina e aggiungendo il riferimento alla possibilità di istituire fondi pensione da parte delle casse di previdenza privatizzate.

L’articolo 4 dispone in merito alla costituzione dei fondi pensione e all’autorizzazione all’esercizio della relativa attività. Si prevede che i fondi pensione possono costituirsi come associazioni (ai sensi dell’articolo 36 del codice civile) o come soggetti dotati di personalità giuridica. Rispetto alla vigente disciplina, si procede ad una semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica, ricondotta direttamente al provvedimento di autorizzazione della COVIP. Inoltre si dispone una riduzione dei termini del procedimento di autorizzazione di competenza della COVIP e si introducono sanzioni per l’esercizio dell’attività senza le prescritte autorizzazioni.

L’articolo 5 dispone in merito agli organi amministrativi e di controllo dei fondi pensione e alla relativa responsabilità. Si conferma che tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Vengono, inoltre, dettate disposizioni che riguardano i requisiti richiesti per rivestire la carica di responsabile della forma pensionistica, nonché una serie di adempimenti funzionali ad una corretta gestione della forma pensionistica e ad un controllo da parte dell’organo di vigilanza.

L’articolo 6 dispone in merito ai modelli gestionali, anche in considerazione del regime delle prestazioni. Si prevede che i fondi pensione gestiscono le risorse mediante: convenzione con società autorizzate alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, oppure con imprese assicurative o con società di gestione del risparmio; sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni; sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare. Si dispone inoltre che Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Si prevedono limitazioni riguardo agli investimenti finanziari dei fondi pensione e, in particolare, è disposto il divieto di concedere o assumere prestiti.

L’articolo 7 concerne la banca depositaria, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi, affidate in gestione, e che esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo.

L’articolo 8, di particolare rilevanza, introduce sostanziali novità per il finanziamento della previdenza complementare. E’ innanzitutto stabilito che, per tutte le forme pensionistiche complementari, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Si prevede la deducibilità entro certi limiti dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. La disposizione di maggiore novità riguarda il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, che può avvenire secondo modalità esplicite o tacite. Per quanto riguarda queste ultime, si prevede che, nel caso in cui il lavoratore, entro sei mesi dalla data di prima assunzione (o, per i già assunti, entro sei mesi dal 1° gennaio 2008), non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo, secondo un meccanismo di “silenzio-assenso”, il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi.

L’articolo 9 provvede ad istituire presso l’INPS una forma pensionistica complementare residuale, a cui affluiscono le quote di TFR maturando in caso di mancato accordo tra le parti sociali e in assenza di una forma pensionistica complementare della quale i lavoratori siano destinatari.

L’articolo 10 prevede misure compensative per le imprese, che consistono sia in agevolazioni fiscali e contributive sia nella maggiore facilità di accesso al credito.

L’articolo 11, che riguarda le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, provvede in primo luogo a ridefinire i requisiti e le modalità di accesso alle stesse. Il diritto alle prestazioni si acquisisce nello stesso momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni della previdenza pubblica. Si individuano anche i casi in cui si può chiedere un’anticipazione per particolari esigenze.

L’articolo 12 disciplina l’attività dei fondi pensione aperti, istituibili da parte dei soggetti con cui è possibile stipulare convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione. Le adesioni ai fondi pensione aperti, ai quali può essere destinato, oltre il TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro alla quale il lavoratore abbia diritto, avviene, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

L’articolo 13, intitolato alle forme pensionistiche individuali, prevede che tali forme sono attuate, oltre che attraverso l’adesione ai fondi pensione aperti, mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). Si dettano una serie di disposizioni volte a garantire i sottoscrittori.

L’articolo 14 è dedicato alla portabilità della posizione individuale e alla disciplina delle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. In particolare il trasferimento ad altra forma pensionistica dell’intera posizione individuale è reso possibile in minor tempo (al decorrere di due anni, contro i tre o i cinque attuali, a seconda della fattispecie).

L’articolo 15, relativo alle vicende del fondo pensione, dispone per i casi di scioglimento o liquidazione del fondo pensione, confermando in pratica la vigente disciplina.

L’articolo 16, riordina la materia concernente il contributo di solidarietà del 10% previsto in favore della previdenza obbligatoria sulle somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare.

L’articolo 17 riordina dettagliatamente il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, utilizzando come criterio-base l’assoggettamento dei fondi pensione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Gli articoli 18 e 19 dispongono in merito alla vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e quindi ai compiti della COVIP. L’esercizio delle funzioni di alta vigilanza sul settore spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l’adozione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di direttive generali in materia. Nella COVIP sono concentrate le attività di vigilanza in riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, al fine di perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del complessivo sistema di vigilanza, attribuendo alla Commissione anche il compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali per tutte tali forme e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali.

L’articolo 20 riguarda le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi “preesistenti”), disponendo che debbano adeguarsi alle nuove disposizioni secondo criteri e termini stabiliti con decreto ministeriale.

L’articolo 21 provvede alle necessarie abrogazioni e modifiche.

L’articolo 22 prevede la spesa di 17 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

L’articolo 23 infine dispone in merito all’entrata in vigore della riforma, fissata al 1° gennaio 2008.


Testo a fronte


 

 

Schema di decreto

“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252

“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”

Annotazioni con riferimento ai pareri parlamentari

 

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

Ambito di applicazione e definizioni

Ambito di applicazione e definizioni

 

 

 

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

 

            1. Identico.

 

2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

 

            2. Identico.

 

3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:

            3. Identico.

 

a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP e di cui all’articolo 20 iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

            a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

 

 

Modifiche di carattere tecnico e formale

b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

            b) identica;

 

c) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto, di seguito definita “COVIP”.

            c) «COVIP»: la Commissione di   vigilanza   sulle   forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

 

 

Modifica di carattere formale

 

            d) “TFR”: il trattamento di fine rapporto;

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

 

            e) “TUIR”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

(vedi lettera d)

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

            4.         Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all'articolo 1 comma 4, dopo le parole «appositi fondi» vanno inserite le parole «o di patrimoni separati».

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2

 

Destinatari

Destinatari

 

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

            1. Identico:

 

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            a) identica;

 

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio, ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 2, comma 1, lettera b), vanno soppresse le parole da: «ivi compresi» fino alla fine della lettera.

c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

            c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro».

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

 

            d) identica.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

            2. Identico.

 

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

 

 

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 3

 

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

 

 

 

 

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

            1. Identico:

 

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

            a)         contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi».

b) accordi fra lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, o fra liberi professionisti, promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

            b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 3, comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1, lettera b).

 

c) regolamenti di enti o aziende;

            c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 3, comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal d.lgs. 124/1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali.

 

 

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: «c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243.

 

d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi anche da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

            e)        accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 3, comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera b).

e) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

            f) identica;

 

f) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

            g) identica;

 

g) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;

            h) identica;

 

h) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

 

            i) identica.

 

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

            2. Identico.

 

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

            3. Identico.

 

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

 

 

 

 

 

1. I Fondi pensione sono costituiti:

            1. Identico.

 

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;

 

 

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

 

 

 

2. I Fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere f), g) e h), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.

            2. I Fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.

 

Modifiche di carattere tecnico

3. L'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

            3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 4, comma 3, al primo periodo, appare opportuno sostituire le parole «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

            a) identica;

 

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

            b) identica;

 

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

 

            c) identica.

 

4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

 

            4. Identico.

 

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

 

            5. Identico.

 

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

            6. Identico.

 

 

 

 

Articolo 5.

Articolo 5.

 

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

 

 

 

 

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

 

            1.Identico.

 

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per il quale non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche ad uno degli amministratori della forma stessa.

            2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 5, comma 2, appare opportuno sostituire la parola «ineleggibilità» con la parola «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 3, aggiungendo le parole «lettera b)»;

 

 

 

 

Modifica di carattere tecnico

 

Condizione della Camera e del Senato – sostanzialmente accolta:

all’articolo 5, comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

 

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

            3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

 

 

 

 

Condizione della Camera e del Senato –accolta:

all’articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui al comma 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare.

 

4. I fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio che sarà dichiarata ai sensi del comma 8.

            4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 5, comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio».

 

            5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 5, dopo il comma 4 va inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

 

5. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

 

            6. Identico.

 

6. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

 

            7. Identico.

 

7. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile.

 

            8. Identico.

 

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

            9. Identico.

 

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 16;

            a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 5, comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7.

b) forniscono alla COVIP informazioni false;

            b) identica;

 

c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 7 e 13;

            c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;

(vedi supra, osservazione alla lettera a))

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

 

            d) identica.

 

9. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili della forma pensionistica che:

            10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

All’articolo 5, comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole «l'articolo 5,».

a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni salvo che il fatto costituisca più grave reato;

            a) identica;

 

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

            b) identica;

 

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

 

            c) identica;

 

10. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

            11. Identico.

 

11. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

 

            12. Identico.

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 6

 

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

 

 

 

 

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

            1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

Osservazione della Camera e del Senato – sostanzialmente accolta:

all’articolo 6, comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole «I fondi pensione», le parole « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

            a) identica;

 

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

            b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

 

Modifiche di carattere tecnico

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

            c) identica;

 

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

            d) identica;

 

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

            e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6, comma 1, lettera e), vanno soppresse le parole: «del Ministro del tesoro»;

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

 

            2. Identico.

 

3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

            3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

 

 

 

 

Modifica di carattere tecnico

 

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

 

            4. Identico.

 

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.

 

            5. Identico.

 

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 3, 4, e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

            6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6, comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 ed eliminato l'erroneo riferimento al comma 4.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

            7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6,  comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo».

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

            8. Identico:

 

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale.

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

            b) identica;

 

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

 

            c) identica;

 

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

            9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6, comma 9, ultimo periodo, occorre eliminare la parola «soggetto»;

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

 

            10. Identico.

 

11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP , sono individuati:

            11. Identico:

 

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

            a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6, comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole «e per lo sviluppo locale».

 

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

            b) identica;

 

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

            c) identica;

 

 

 

 

 

 

 

12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

 

            12. Identico.

 

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

            13. Identico:

 

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

            a) identica;

 

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

 

            b) identica;

 

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera precedente, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

            c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 6, comma 13, lettera c), primo periodo occorre sostituire la parola «precedente» con «b)».

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

l’articolo 6, comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega - andrebbe riformulato sostituendo le parole «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: « se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Banca depositaria

Banca depositaria

 

 

 

 

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

            Identico.

 

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 11.

 

 

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

 

 

 


 

Articolo 8

Articolo 8

 

Finanziamento

Finanziamento

 

 

 

 

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

            1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

 

 

 

 

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: «e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

            2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende».

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, al comma 2 è opportuno che la dizione «e del committente» sia soppressa.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

 

            3. Identico.

 

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

            4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

 

Condizione della Camera e del Senato – sostanzialmente accolta:

all’articolo 8, comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16».

 

 

 

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – non accolta:

all’articolo 8, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata, sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato.

 

5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.

 

            5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando

l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.

 

 

 

Modifiche di carattere tecnico.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

 

            6. Identico.

 

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene secondo:

            7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 7, all'alinea, dopo le parole «e avviene» occorre inserire le seguenti: «con cadenza almeno annuale».

 

 

a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

            a) identica;

 

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

            b) identica;

 

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

            1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1) alle quali l’azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori;

            2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda».

 

3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;

 

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2)».

c) con riferimento ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993:

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 7, lettera c), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993».

1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

            1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione, se successiva».

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà,si applica quanto previsto alla lettera b).

            2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

 

 

 

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

 

            8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre».

 

8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale.

            9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

 

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR».

 

 

9. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.

 

            10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo».

 

Osservazione della Camera e del Senato – parzialmente accolta:

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, e con riferimento ai principi di delega stabiliti dalla legge n. 243 del 2004 con l'articolo 1, comma 2, lettera e) numeri 3) e 4), valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi e valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare senza alcun limite temporale il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

 

10. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

 

            11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre eliminare le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con «un anno di contribuzione».

11. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

 

            12. Identico.

 

Osservazione del Senato – non accolta:

all’articolo 8, comma 11, valuti il Governo la possibilità di premettere una specifica disposizione, prevedendo che per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), siano consentite contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite.

12. Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.

            13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 8, è necessario eliminare il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

 

 

 

Articolo 9

Articolo 9

 

Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS

Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS

 

 

 

 

1. Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

 

            1. Identico.

 

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

 

            2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

Osservazioni della Camera e del Senato – accolte:

all’articolo 8, comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 10, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta, ovvero viene trasferita alla forma pensionistica collettiva alla quale l’azienda aderisca, previa informazione diretta e personale da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della posizione stessa.

            3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

 

 

 

Articolo 10

Articolo 10

 

Misure compensative per le imprese

Misure compensative per le imprese

 

 

 

 

1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

            1. Identico.

Osservazione della Camera e del Senato – non accolta:

all’articolo 10, il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento.

 

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

 

. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria è stabilita con successivo provvedimento legislativo.

            3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

 

(vedi comma 4)

 

            4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

Osservazione della Camera e del Senato – sostanzialmente accolta:

all’articolo 10, occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri.

 

 

            5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

 

 

 

Articolo 11

Articolo 11

 

Prestazioni

Prestazioni

 

 

 

 

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

 

            1. Identico.

 

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

            2. Identico.

 

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

 

            3. Identico.

 

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

 

            4. Identico.

 

5. A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

 

            5. Identico.

 

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

 

            6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere tecnico

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:

            7. Identico:

 

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

            a) identica;

 

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

            b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 11, comma 7, lettera b), la percentuale dell'importo che può essere anticipato per l'acquisto della prima casa andrebbe elevato dal 50 al 75 per cento.

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

 

            c) identica;

 

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

 

            d) identica.

 

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera a), che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 50 per cento, qualsiasi ulteriore anticipazione relativamente ai casi di cui alle lettere b) e c), possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

 

            8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 11, comma 8, andrebbero elevate dal 50 al 75 sia la percentuale della posizione individuale già maturata che può essere anticipata sia la percentuale relativa al limite minimo da ristabilire per ottenere ulteriori anticipazioni.

9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

 

            9. Identico.

 

10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

       10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche di carattere formale

 

 

 

Articolo 12

Articolo 12

 

Fondi pensione aperti

Fondi pensione aperti

 

 

 

 

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del trattamento di fine rapporto.

 

            1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche di carattere formale

2. L’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra soli lavoratori, ovvero mediante regolamenti di enti o aziende.

            2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

articolo 12, comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da «mediante contratti» fino alla fine del comma.

 

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

 

            3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 12, comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare.

 

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

            4. Identico.

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 13

 

Forme pensionistiche individuali

Forme pensionistiche individuali

 

 

 

 

1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

            1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

 

Modifica di carattere formale

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

 

 

b) contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

 

 

 

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.

 

            2. Identico.

 

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b) sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).

 

            3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 13, comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole «del presente articolo»;

 

Modifica di carattere tecnico

4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

 

            4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

            5. Identico.

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 14

 

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

 

 

 

 

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

 

            1. Identico.

 

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

            2. Identico:

 

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

            a) identica;

 

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

            b) identica;

 

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.

            c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.

 

Osservazione della Camera e del Senato – parzialmente accolta:

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa».

3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare.

            3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

 

Osservazione della Camera e del Senato –accolta:

all’articolo 13, comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione».

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.

 

            4. Identico.

 

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.

 

            5. Identico.

 

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute.

            6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vedi articolo 8, comma 10)

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

 

            7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di due mesi dall’esercizio stesso.

            8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

 

Osservazione della Camera e del Senato –accolta:

all’articolo 14, comma 8, il termine ivi previsto di «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di «sei mesi».

 

 

 

Articolo 15

Articolo 15

 

Vicende del fondo pensione

Vicende del fondo pensione

 

 

 

 

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.

+

            1. Identico.

 

2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

 

            2. Identico.

 

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

            3. Identico.

 

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

            4. Identico.

 

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

            5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

 


 

Articolo 16

Articolo 16

 

Contributo di solidarietà

Contributo di solidarietà

 

 

 

 

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

            2. Identico.

 

a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

 

 

b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.

 

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 17

 

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

 

 

 

 

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

 

            1. Identico.

 

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.”

 

            2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche non riconducibili ai pareri parlamentari.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

 

 

 

 

 

Modifiche non riconducibili ai pareri parlamentari.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

 

            4. Identico.

 

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

 

            5. Identico.

 

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.

 

            6. Identico.

 

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

 

            7. Identico.

 

8. L’ imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

            8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

 

            9. Identico.

 

10. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.

            [Soppresso]

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

 

 

 

Articolo 18

Articolo 18

 

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

 

 

 

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

            1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

Condizione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 18, comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, di aggiungere dopo le parole «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

 

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

            2. Identico.

 

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

 

            3. Identico.

 

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

 

            4. Identico.

 

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

            5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

 

 

Modifica di carattere formale.

 

 

 

Articolo 19

Articolo 19

 

Compiti della COVIP

Compiti della COVIP

 

 

 

 

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

 

            1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati

nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

 

            2. Identico.

 

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;

            a) identica;

 

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere;

            b) identica;

 

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11, e 13 dell'articolo 6;

            c) identica;

 

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

            d) identica;

 

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d) del presente comma;

            e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

al comma 2, lettera e), eliminare la dizione «del presente comma»;

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile;

            f) identica;

 

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tal fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

            g) identica;

 

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio;

            h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

 

Condizione della Camera e del senato – accolta:

all’articolo 19, comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

 

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

            i) identica;

 

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

            l) identica;

 

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

            m) identica;

 

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

 

            n) identica;

 

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

            3. Identico.

 

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

 

 

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

 

 

 

4. La COVIP può altresì:

            4. Identico.

 

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

 

 

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.

 

 

 

5. Nell'esercizio della vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

 

            5. Identico.

 

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le Autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

 

            6. Identico.

 

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

            7. Identico.

 

 

 

 

Articolo 20

Articolo 20

 

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della

 

 

 

 

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

 

            1. Identico.

 

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

            2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

            3. identico.

 

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

            4. Identico.

 

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

            5. Identico.

 

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

 

            6. Identico.

 

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo n. 124/93, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11 del presente decreto. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

            7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico– finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 20, comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

 

Modifica di carattere formale

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7, debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il bilancio tecnico nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

 

            8. Identico.

 

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

            9. Identico.

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 21

 

Abrogazioni e modifiche

Abrogazioni e modifiche

 

 

 

 

1. La lettera d) dell’articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

            1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

Modifica di carattere formale

“ d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo recante testo unico della previdenza complementare”.

            “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

 

2. La lettera e-bis) del comma 1, dell’articolo 10, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

            2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente:

 

Modifica di carattere formale

“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo recante testo unico della previdenza complementare, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 11 del medesimo decreto;”

 

            “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;”

 

 

Modifica di carattere formale

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

            3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

Modifica di carattere formale

a) l’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 10;

            a) identica;

 

b) la lettera a-bis) dell’articolo 17;

            b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;

Modifica di carattere formale

c) l’articolo 20;

            c) identica;

 

d) la lettera d-ter) dell’articolo 52.

            d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.

 

Modifica di carattere formale

4. Il comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo recante testo unico della previdenza complementare.”.

            4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: “3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

 

Modifiche di carattere formale

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 21, comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2.

 

5. All’articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma: “1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita con l’articolo 11 del decreto legislativo recante testo unico della previdenza complementare.”.

 

            5. All’articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ”.

 

Modifiche di carattere formale

 

 

 

 

 

[ e 14 ]: Modifica di carattere tecnico.

6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2, dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

            6. Identico.

 

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.

 

            7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

Modifica di carattere formale

 

8. E’ abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

            8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Modifica di carattere tecnico.

 

 

 

Articolo 22

Articolo 22

 

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

 

 

 

 

1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

 

            1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

Modifica di carattere formale

 

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

            2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Modifica di carattere formale

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 23

 

Entrata in vigore e norme transitorie

Entrata in vigore e norme transitorie

 

 

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18 e 19, che entrano il vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

            1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano il vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

 

 

Modifiche non riconducibili ai pareri parlamentari

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Modifiche di carattere formale

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Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

 

 

            2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia.

 

Osservazione della Camera – sostanzialmente accolta:

Sia valutata la possibilità di adottare, nella normativa sul conferimento del TFR, previsioni particolari, se del caso in deroga transitoria ed anche parziale, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito, verificando che non si determini concreto pregiudizio per i lavoratori.

 

Osservazione Del Senato – sostanzialmente accolta:

Occorre valutare la possibilità di derogare, anche parzialmente e in via transitoria, alla normativa sul conferimento tacito del TFR, per le imprese che non abbiano condizioni per l’accesso al credito garantito.

 

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto. Entro 3 mesi dall’emanazione delle predette direttive:

            3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

 

Modifiche non riconducibili ai pareri parlamentari

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto.

            a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

 

 

 

 

Modifica di carattere formale

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

            b) identica;

 

1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

           

 

2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.

 

 

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione, anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto.

            4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione, anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

 

 

 

 

 

 

Modifica di carattere formale.

 

4. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.

 

            5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.

 

 

 

Modifica di carattere formale.

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

 

 

 

 

Modifica di carattere formale.

 

5. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

 

            6. Identico.

 

6. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite al momento dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

            7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge

23 ottobre 1992, n. 421:

 

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

all’articolo 23, comma 6, all'alinea, la dizione «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore».

 

a) alle contribuzioni versate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;

            a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

alla lettera a) dell’articolo 23, comma 6, le parole «a partire» vanno soppresse;

 

b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2005 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

            b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

c) alle prestazioni pensionistiche maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2005 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.

            c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.

 

Osservazione della Camera e del Senato – accolta:

alla lettera c) dell’articolo 23, comma 6, la parola «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere»;

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

7. Ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2006.

            8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2008.

 

 

Modifica di carattere formale.

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari.

 


D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
”Disciplina delle forme pensionistiche complementari”

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Articolo 1

Àmbito di applicazione e definizioni.

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

 

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

 

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

 

 

Articolo 2

Destinatari.

 

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

 

Articolo 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

 

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;

i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

 

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

 

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.

 

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

 

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'àmbito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'àmbito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

 

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

 

4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

 

5. I fondi pensione costituiti nell'àmbito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

 

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

 

 

Articolo 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità.

 

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

 

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

 

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

 

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

 

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

 

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

 

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano l'art. 2392, l'art. 2393 , l'art. 2394, l'art. 2394-bis, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.

 

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del codice civile.

 

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;

b) forniscono alla COVIP informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

 

10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

 

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

 

 

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

 

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

 

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

 

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'àmbito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

 

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

 

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

 

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

 

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'àmbito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'àmbito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

 

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

 

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

 

11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

 

12. I fondi pensione, costituiti nell'àmbito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

 

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, nè investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

 

 

Articolo 7

Banca depositaria.

 

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11.

 

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

 

 

 

 

 

Articolo 8

Finanziamento.

 

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

 

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

 

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

 

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

 

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

 

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

 

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

 

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

 

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

 

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

 

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

 

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

 

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

 

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

 

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

 

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

 

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

 

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

 

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

 

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

 

 

Articolo 9

Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.

 

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

 

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

 

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

 

 

Articolo 10

Misure compensative per le imprese.

 

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

 

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

 

4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

 

 

Articolo 11

Prestazioni.

 

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

 

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

 

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

 

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

 

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

 

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

 

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

 

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

 

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

 

 

Articolo 12

Fondi pensione aperti.

 

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

 

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

 

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

 

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

 

 

Articolo 13

Forme pensionistiche individuali.

 

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

 

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

 

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).

 

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

 

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

 

 

Articolo 14

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.

 

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

 

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

 

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

 

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

 

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

 

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

 

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

 

 

Articolo 15

Vicende del fondo pensione.

 

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

 

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

 

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

 

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

 

 

Articolo 16

Contributo di solidarietà.

 

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

 

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'àmbito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

 

 

Articolo 17

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

 

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

 

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno sì assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

 

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

 

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

 

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'l,50 per cento.

 

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

 

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

 

 

Articolo 18

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

 

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

 

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

 

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

 

 

 

 

Articolo 19

Compiti della COVIP.

 

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

 

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale àmbito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'àmbito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

 

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

 

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

 

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.

 

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

 

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

 

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

 

 

Articolo 20

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

 

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

 

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

 

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

 

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

 

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dall'art. 20 e dall'art. 21 del codice civile.

 

 

 

 

Articolo 21

Abrogazioni e modifiche.

 

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

 

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente:

 

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto;».

 

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;

b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;

c) l'articolo 20;

d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

 

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

 

Articolo 22

Disposizioni finanziarie.

 

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

 

Articolo 23

Entrata in vigore e norme transitorie.

 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

 

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicate di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

 

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

 

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

 

 

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

 

1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

 

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

 

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

 

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

 

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

 

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

 

 

b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

 

 

c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

 

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.

 


 

 

Iter parlamentare


Camera dei deputati

Deliberazione di rilievi su atti del Governo (Atto n. 522)


VI Commissione Finanze

(Finanze)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

 

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Antonio PEPE (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a deliberare rilievi alla XI Commissione Lavoro sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Atto n. 522), predisposto ai sensi della delega conferita ai sensi dell'articolo 1, coma 1, comma 2, lettere e), h), i), l), e v), e comma 44 della legge n. 243 del 2004.

Rileva preliminarmente come sul testo trasmesso alle Camere il Ministro del lavoro ha espresso la disponibilità a recepire le richieste di modifica che saranno avanzate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, avviando un'intensa serie di consultazioni con le parti sociali interessate, al fine di concordare le modifiche che siano ritenute necessarie al testo stesso, sui cui esiti ha dato conto nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alle Commissioni riunite V e XI la scorsa settimana.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo e la nozione di forme pensionistiche complementari, comprendendo tra queste quelle gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Si specifica che la finalità della previdenza complementare è quella di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria.

Il comma 3 definisce come «forme pensionistiche complementari collettive», le forme di origine negoziale; i fondi pensione aperti promossi da intermediari bancari, finanziari e assicurativi; le forme pensionistiche preesistenti, cioè già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, mentre le «forme pensionistiche complementari individuali», sono le forme di cui all'articolo 13 che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di far riferimento direttamente ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Il comma 4 prevede poi che le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere il comma.

L'articolo 2, sostanzialmente coincidente con il vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993, riguarda i destinatari delle forme pensionistiche complementari. In particolare possono aderire, in forma individuale o collettiva, i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto n. 276 del 2003, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate, le casalinghe, anche se non iscritte al fondo di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996.

Il comma 2, confermando quanto già previsto dalla vigente disciplina, prevede che per i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori di cooperative e per le «casalinghe» possano essere istituite esclusivamente forme pensionistiche in regime di contribuzione definita, mentre per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, che in pratica assicurano una prestazione agganciata al livello del reddito o a quello del trattamento pensionistico.

L'articolo 3 individua le specifiche fonti istitutive in relazione alla tipologia dei destinatari di cui all'articolo 2.

La lettera a) riguarda le fonti istitutive negoziali per i lavoratori subordinati. Si indicano come fonte istitutiva i contratti e accordi collettivi, anche a livello aziendale.

 

In via suppletiva vengono poi previsti accordi tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre si prevedono accordi, anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria membri del CNEL.

La lettera b) riguarda le fonti istitutive per i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori a progetto, e per i liberi professionisti, facendo riferimento a sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere il riferimento ai lavoratori a progetto.

La lettera c) prevede che le forme pensionistiche complementari possano essere istituite anche con regolamenti aziendali o di enti.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di circoscrivere il riferimento a quelle aziende o enti i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi di lavoro.

La lettera d) prevede, come fonte istitutiva, accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di far riferimento in generale a tutti i soci di cooperative.

La lettera e) prevede come fonte istitutiva accordi tra soggetti destinatari del Fondo per la mutualità delle «casalinghe».

La lettera f) rappresenta una novità rispetto alla vigente disciplina, poiché prevede come fonti istitutive anche gli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, con obbligo della gestione separata.

Le lettere g) ed h) prevedono rispettivamente che forme pensionistiche complementari possono essere istituite dai soggetti di cui all'articolo 6 (società assicurative, società di gestione del risparmio), limitatamente ai fondi aperti, e dalle imprese assicurative, con riferimento alle forme pensionistiche complementari individuali.

Il comma 2 conferma che, per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni «contrattualizzato» le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante la contrattazione collettiva, mentre per il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) i fondi pensione possono essere istituiti secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, in via subordinata, mediante accordi tra i dipendenti promossi dalle rispettive associazioni.

Il comma 3 prevede che l'adesione alla previdenza complementare sia improntato ad un principio di libera scelta individuale.

L'articolo 4 disciplina le modalità di costituzione dei fondi pensione e l'autorizzazione all'esercizio degli stessi, modificando in alcuni punti la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Il comma 3 del medesimo articolo rivede le previgenti disposizioni in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo in primo luogo una riduzione dei termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP.

Il comma 4 prevede, sostanzialmente confermando le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993, una fattispecie delittuosa, sanzionando con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con la multa da 5.200 a 25.000 euro, chiunque eserciti attività relative alla previdenza complementare senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni.

Il comma 5 dispone espressamente che i fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetto con personalità giuridica e i relativi statuti devono prevedere forme di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio.

 

Lo stesso comma prescrive altresì che gli statuti dei fondi pensione di categoria debbano prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

Il comma 6 affida alla COVIP la disciplina delle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione allorché il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata raggiunta la base associativa minima prevista.

L'articolo 5 stabilisce le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.

Il comma 2 introduce espressamente la figura del responsabile del fondo, precisando che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dall'apposito decreto del ministro del lavoro.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di rafforzare la disciplina in materia di incompatibilità per il responsabile.

Il responsabile, ai sensi del comma 3, verifica che la gestione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, come si desume dal comma 5, il rappresentante è tenuto ad informare l'organismo di sorveglianza affinché la gestione del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti.

Il comma 4, per i fondi aperti, prevede l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori del fondo stesso, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Si prevedono una serie di incompatibilità con altre cariche o prestazioni di lavoro presso i soggetti istitutori dei fondi pensione, in modo da evitare eventuali conflitti d'interesse; inoltre, i membri dell'organismo di sorveglianza non possono possedere cointeressenze nei soggetti istitutrici dei fondi pensione aperti.

L'organismo di sorveglianza svolto un compito di controllo sulla regolarità della gestione complessiva, affinché avvenga nell'interesse degli aderenti, e riferisce alla COVIP e all'organo di amministrazione su eventuali irregolarità riscontrate.

Osserva come l'attribuzione della designazione dei membri dell'organismo di sorveglianza ai soggetti istitutori dei fondi stessi potrebbe confliggere con la necessità di una posizione di assoluta terzietà e separatezza rispetto agli interessi dei soggetti istitutori. Si determinerebbe in pratica una situazione per cui i controllori sono nominati dagli stessi controllati, ed inoltre ciò potrebbe vanificare le previsioni di incompatibilità di cui al comma 4.

Osserva altresì come i compiti del responsabile e dell'organo di sorveglianza sembrino in parte sovrapporsi, esercitando entrambi una vigilanza affinché la gestione sia svolta nell'interesse degli aderenti. Il responsabile sembra comunque esercitare tale vigilanza su un piano più operativo e, per alcuni aspetti, appare configurato come un organo di supporto dell'organismo di vigilanza proprio perché responsabile dei risultati dell'attività svolta.

Rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di introdurre un nuovo comma 4-bis, il quale specifichi che, nel caso di adesione collettiva ai fondi aperti, l'organismo di sorveglianza è composto da un numero di componenti che rispetti il criterio di partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati tenendo conto delle proposte delle associazioni sindacali più rappresentative.

I commi 6 e 7 indicano le disposizioni del codice civile che disciplinano i doveri e le responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 7 dichiara applicabile ai componenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari e ai membri dell'organismo di sorveglianza del fondo pensione aperto le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di doveri e la responsabilità dei sindaci.

Il comma 8 prevede delle ipotesi in cui con decreto del Ministro del lavoro, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico o dichiarati decaduti i «componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica» che compiano una serie di irregolarità od omissioni.

Il comma 9 provvede a sanzionare sul piano penale o amministrativo, una serie di violazioni, in parte coincidenti con quelle di cui al comma 8, in particolare con quelle di cui alle lettere a), b) e d).

L'articolo 6 reca la disciplina del regime delle prestazioni e dei diversi modelli gestionali che possono essere adottati dai fondi pensione.

In particolare, i commi da 1 a 5 riguardano il regime di gestione delle risorse, i commi 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento di selezione dei gestori, mentre i commi da 9 a 14 recano la disciplina del regime degli investimenti delle risorse gestite.

Il comma 1 dell'articolo 6 determina le forme attraverso le quali i fondi pensione possono gestire le risorse loro affidate.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che il comma si applica ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad f).

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.

La lettera b) del comma 1 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

Segnala come la materia dovrà confluire nel codice delle assicurazioni, da emanarsi in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sul cui schema la Commissione Finanze ha già espresso il parere, ma che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il quale, all'articolo 376, prevede la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 174 del 1995.

La lettera c) del comma 1 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con società di gestione del risparmio (SGR).

La lettera d) del comma 1 prevede la possibilità di sottoscrizione o di acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti stabiliti al comma 13, lettera a) e quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e).

La lettera e) prevede la possibilità di sottoscrizione e di acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 11.

Rileva in merito come il testo, riproducendo la precedente formulazione della disposizione, faccia riferimento a un decreto del Ministro del tesoro, mentre la denominazione dovrebbe essere adeguata alle modificazioni intervenute nell'organizzazione del Governo.

Tali quote non devono superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione ed il 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

Il comma 2 facoltizza gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie a stipulare con i fondi pensione, previa consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi, da versare ai fondi pensione stessi, e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali, anche mediante la costituzione di società di capitali.

Gli enti previdenziali debbono comunque mantenere la maggioranza del capitale sociale di tali società ed il servizio va organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali dell'ente.

Ai sensi del comma 3, i fondi pensione devono provvedere alle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 174 del 1995.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i fondi pensione possano essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite.

In tal caso, la gestione finanziaria viene affidata ai soggetti indicati al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni, in base a criteri generali che sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP.

L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal decreto ministeriale, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita ed alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.

I fondi che vengono così autorizzati all'erogazione diretta delle rendite sono tenuti a presentare alla COVIP, almeno ogni tre anni, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

Il comma 5 pone l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con imprese assicurative per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza.

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 6 disciplinano il procedimento di selezione dei gestori.

Ai sensi del comma 6, i competenti organismi di amministrazione dei fondi devono procedere alla richiesta di offerte contrattuali, mediante la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale.

I soggetti destinatari della richiesta di offerte sono individuati in soggetti abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e che non sono comunque legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

La determinazione dei requisiti patrimoniali minimi necessari ai soggetti abilitati per la stipulazione delle convenzioni, differenziati per tipologia di prestazione offerta, viene demandata dal comma 7 alla deliberazione delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi.

Il procedimento di selezione dei gestori viene condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP, ai sensi del comma 8. In ogni caso, debbono essere garantite la trasparenza del procedimento e la coerenza tra gli obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Le convenzioni devono in ogni caso determinare le linee d'indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 nonché le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime.

Le convenzioni devono inoltre prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso e l'attribuzione al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo.

Rileva al riguardo come l'espressione «valori mobiliari», nella legislazione attuale (articolo 1, comma 2, del TUF), sia stata sostituita dall'espressione «strumenti finanziari».

I commi da 9 a 14 delineano il regime sostanziale della gestione delle risorse dei fondi pensione.

Il comma 9 attribuisce ai fondi pensione la titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione.

 

Resta comunque in facoltà dei fondi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati, solo nel caso in cui la gestione sia munita della garanzia di restituzione del capitale.

I valori e le disponibilità affidati ai gestori costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo; devono essere contabilizzati a valori correnti; non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati; non possono formare oggetto di esecuzione né da parte dei creditori dei soggetti gestori, né da parte di rappresentanti dei creditori stessi; non possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

Il comma 11 demanda allo statuto del fondo il compito di indicare i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti.

Spetta invece ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, il compito di individuare, fra l'altro, le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri d'investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d'interessi.

Come già rilevato in relazione al comma 8, evidenzia come l'espressione «valori mobiliari», nella legislazione attuale (articolo 1, comma 2 del TUF), risulti sostituita dall'espressione «strumenti finanziari».

In merito rileva inoltre come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di richiamare, tra gli ambiti di investimento dei fondi, lo sviluppo locale.

Il comma 12facoltizza i fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, a gestire direttamente le proprie risorse.

Il comma 13 pone innanzitutto ai fondi pensione il divieto di assumere o concedere prestiti. Ai fondi è inoltre vietato, ai sensi della lettera a), investire in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10 per cento se non quotata, ed in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente.

La lettera b) del comma 13 pone il divieto di investire in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in misura complessiva superiore al 20 per cento delle risorse del fondo o, se si tratta di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al 30 per cento.

La lettera c) del comma 13, fermi restando i limiti generali indicati alla lettera precedente, vieta ai fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa di investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dall'impresa stessa.

Qualora l'impresa appartenga a un gruppo, è vietato investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalle imprese appartenenti al gruppo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al 5 e al 10 per cento del patrimonio complessivo del fondo.

Il comma 14 fa obbligo alle forme pensionistiche complementari di esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, la misura in cui, nella gestione delle risorse, si siano eventualmente presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali e le le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

L'articolo 7 prevede il deposito delle risorse dei fondi presso una banca depositaria, tenuta ad eseguire le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo.

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la banca depositaria, distinta dal gestore, debba possedere i requisiti previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Rileva al riguardo come l'articolo 38 del TUF non rechi l'indicazione espressa di particolari requisiti della banca depositaria, cui invece fa riferimento la normativa secondaria di attuazione sopra richiamata. Sarebbe pertanto opportuno sostituire l'espressione: «requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con la seguente: «requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il comma 2 fa obbligo alla banca depositaria di eseguire le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo. Tale obbligo viene meno se le istruzioni sono contrarie alla legge; sono contrarie allo statuto del fondo stesso; sono contrarie ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 11, dello schema di decreto.

Il comma 3 dispone che siano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del richiamato articolo 38 del TUF.

Al riguardo rileva l'opportunità di indicare espressamente le disposizioni applicabili alle fattispecie in esame, piuttosto che rimettere all'interpretazione la verifica della loro compatibilità.

Lo stesso comma 3 prescrive agli amministratori e ai sindaci della banca depositaria di riferire senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.L'articolo 8 innova profondamente la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rispetto alle disposizioni di cui all'analogo articolo 8 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Il comma 1 prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato sia mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando.

Lo stesso comma stabilisce altresì che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.

L'ultimo periodo del comma specifica che, nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa il richiamato finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma.

Il comma 2 conferma la possibilità per il lavoratore di determinare liberamente l'entità della contribuzione, prevedendo comunque che per i lavoratori dipendenti la misura minima della stessa è fissata dai contratti ed accordi aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o aziende.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che la norma si applica ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f), nonché di sopprimere il riferimento ai regolamenti di enti o aziende.

Il comma 3 conferma le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 124 del 193: nel caso in cui i destinatari delle forme pensionistiche complementari sono i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) e 2), della legge n. 243 del 2004, il conferimento del TFR maturando (escludendo così il T.F.R. maturato, che resta eventualmente accantonato presso l'azienda) alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità esplicite o tacite (comma 7).

In particolare, è stato introdotto l'istituto del silenzio-assenso: il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decida diversamente, in maniera espressa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ovvero dall'assunzione (se avvenuta dopo la predetta entrata in vigore).

Nel caso in cui decida per il conferimento del T.F.R., il lavoratore ha inoltre facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo.

I commi da 4 a 6 introducono benefìci fiscali diretti ad incentivare l'adesione ai fondi pensione da parte dei soggetti interessati.

In particolare, vengono aumentati i limiti di deducibilità dal reddito imponibile per i contributi versati dai lavoratori e vengono introdotte ulteriori agevolazioni per coloro che inizino a lavorare dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Rileva, in via generale, che sarebbe possibile individuare la sedes materiae nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Lo schema di decreto opera una diversa scelta, collocando le disposizioni tributarie nella disciplina della previdenza complementare e inserendo nel testo unico - mediante il successivo articolo 21 - i rinvii alle disposizioni qui contenute.

Il comma 4 consente che i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente alle forme di previdenza complementari possano essere dedotti ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del TUIR riguardano gli oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche e non interessano, invece, gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Pertanto, per quanto concerne l'ambito soggettivo, ritiene che il rinvio all'articolo 10 del TUIR interessi esclusivamente la deducibilità da parte dei lavoratori e non anche quella relativa ai datori di lavoro o committenti.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, l'intero importo dei contributi versati costituisce costo per lavoro dipendente e, pertanto, risulta integralmente deducibile ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.

Con riferimento all'ambito soggettivo, il comma, inoltre, include tra i soggetti destinatari della disposizione, oltre al lavoratore e al datore di lavoro, anche il committente. La disciplina, pertanto, risulterebbe applicabile non esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato, ma anche ad altri contratti quali, ad esempio, i contratti di lavoro a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La disposizione prevede un importo massimo deducibile determinato - esclusivamente in cifra fissa - in 5.164,57 euro per ciascun anno, coincidente con quello stabilito dall'articolo 10 del TUIR, il quale, tuttavia, dispone anche un limite percentuale e, per i lavoratori dipendenti, anche un ulteriore limite massimo rapportato al TFR.

Al riguardo rileva come la soppressione del limite in valori percentuali non sembri conforme alla disciplina di delega, la quale prevede, tra l'altro, la definizione di limiti sia in valore assoluto sia in valore percentuale.

Per quanto riguarda i datori di lavoro o committenti non appare inoltre chiaro se la norma intenda introdurre un limite alla deducibilità dei contributi in argomento, risultando pertanto opportuno un chiarimento al riguardo.

Ai fini del computo dell'importo massimo deducibile si deve tenere conto, oltre ai contributi versati dall'iscritto, anche delle quote accantonate dal datore di lavoro come trattamento di fine rapporto e quelle accantonate nei fondi di previdenza del personale.

Il comma 5, modificando la disciplina attualmente contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUIR (che viene conseguentemente abrogato dal successivo articolo 21, comma 3, lettera a), dispone la deducibilità dei contributi versati per le persone fiscalmente a carico, indicate nell'articolo 12 del TUIR.

Il comma 6introduce ulteriori agevolazione in favore dei lavoratori il cui primo rapporto di lavoro venga instaurato successivamente alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

 

In particolare, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari è stato superato il limite di 5.164,57 euro, è consentito a questi soggetti di portare in deduzione l'eccedenza nei venti anni successivi al quinto, ossia dal sesto al venticinquesimo anno.

L'eccedenza deducibile, tuttavia, non può superare complessivamente l'importo di 25.822,85 euro e, annualmente, l'importo di 2.582,29 euro.

Sulla base del testo normativo, sembrerebbe possibile, per il lavoratore, fruire del beneficio anche nel caso in cui l'adesione avvenga in un momento successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

In merito rileva l'opportunità di chiarire se per «lavoratori di prima occupazione» debbano intendersi esclusivamente i lavoratori subordinati ovvero anche altre categorie di lavoratori assimilate a lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso potrebbe essere utile individuare le modalità per la determinazione della «prima occupazione».

Occorrerebbe altresì formulare più chiaramente l'inciso: «limitatamente ai cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari», la cui collocazione logico-sintattica non appare perspicua.

Il comma 7 disciplina il conferimento del TFR maturando alle forma pensionistiche complementari, a seconda che ciò avvenga secondo modalità esplicite (qualora il lavoratore entro sei mesi dall'assunzione esprima la propria scelta i merito) o tacite. In tale ultimo caso il datore, in mancanza di una scelta del lavoratore, conferisce il TFR nella forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo diverso accordo aziendale in favore di altra forma. In caso di presenza di più forme alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR è trasferito ad una di essi individuata in accordo tra le parti. La disposizione prevede infine che in caso di mancato accordo o in assenza di una forma pensionistica prevista da accordi collettivi, il TFR sia trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che, nel caso di modalità di trasferimento tacite, ed in presenza di più forme pensionistiche complementari, il TFR sia trasferito, salvo diverso accordo, alla forma pensionistica cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, ovvero al fondo pensione con il maggior numero di aderenti.

Il medesimo comma 7 prevede in merito ai lavoratori assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che il comma faccia riferimento ai lavoratori di prima iscrizione presso la previdenza obbligatoria alla data del 28 aprile 1993.

Per i lavoratori iscritti presso forme pensionistiche complementari è possibile l'opzione tra il mantenimento del TFR maturando presso il datore di lavoro ovvero il conferimento alla forma complementare presso la quale siano già iscritti, specificando che, in caso di ancata opzione il TFR è conferito alla forma complementare.

Per i lavoratori non iscritti è consentita l'opzione tra il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro ovvero il conferimento ad una forma complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che la misura minima del conferimento sia quella già fissata dagli accordi collettivi, ovvero, in mancanza, in misura non inferiore al 50 per cento.

Evidenzia inoltre come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di introdurre un nuovo comma 7-bis, il quale stabilisca l'obbligo per il datore di lavoro di fornire informazioni la lavoratore in merito alla predetta scelta, nonché in merito alla forma pensionistica cui il TFR sarà conferito in caso di mancata scelta.

Il comma 8 prevede che, in caso di conferimento tacito, le somme conferite siano investite nella linea a contenuto più prudenziale.

 

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che le somme conferite tacitamente siano investite in modo da garantire rendimenti comparabili con il tasso di rivalutazione del TFR.

Il comma 11, riprendendo quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 124 del 1993, come modificato dall'articolo 78, comma 14, della legge n. 388 del 2000, estende il meccanismo di finanziamento introdotto per sovvenzionare il cosiddetto Fondo per le casalinghe a tutte le forme pensionistiche complementari. Anche in questo caso, affinché le operazioni possano considerarsi regolari è obbligatoria la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere il comma.

Il comma 12 stabilisce il divieto di contribuire a più di una forma pensionistica complementare.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di consentire tale possibilità nelle sole ipotesi in cui il lavoratore svolga nel medesimo periodo più attività lavorative o sia titolare di più rapporti di lavoro.

L'articolo 9 istituisce presso l'INPS la forma pensionistica complementare residuale a contribuzione definita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7, della legge n. 243 del 2004.

In particolare, il comma 1 prevede, come riportato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, l'istituzione, presso l'INPS, della forma pensionistica complementare a contribuzione definita, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari. Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme dello schema di decreto.

Il comma 2 prevede che tale forma pensionistica sia amministrata da un comitato composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che nel comitato è assicurata un'adeguata partecipazione, secondo il criterio di partecipazione paritetica, dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati tra soggetti con particolare esperienza nel settore.

Il comma 3 prevede la facoltà del lavoratore di trasferire la propria posizione individuale, costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo, anche in deroga al rispetto del termine di due anni di cui al successivo articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica scelta dal lavoratore stesso.

È inoltre previsto che la posizione venga trasferita alla forma pensionistica collettiva alla quale l'azienda (successivamente) aderisca, previa informazione diretta e personale da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della posizione stessa.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere tale ultima previsione.

L'articolo 10, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati quale trattamento di fine rapporto, dispone misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese e prevede l'istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso al credito.

Il comma 1 stabilisce che dal reddito d'impresa sia deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. La misura della deduzione è aumentata al 6 per cento per le imprese con meno di cinquanta addetti.

L'articolo 21, comma 4, dello schema di decreto modifica il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR, richiamando la disciplina della deduzione contemplata nel comma 2 del presente articolo.

Il comma 2 prevede l'esonero, a favore del datore di lavoro, del versamento del contributo al Fondo di garanzia per il T.F.R., istituito dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.

Lo stesso comma dispone altresì che resta ferma l'applicazione del contributo di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 80 del 1992. La disposizione va interpretata nel senso che rimane fermo, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia relativo al finanziamento dell'intervento dello stesso Fondo per i crediti di lavoro (con esclusione del T.F.R.). Tale contributo è previsto nella misura dello 0,05 per cento dall'articolo 4 su citato, ma tale aliquota può essere variata anno per anno, sulla base dell'andamento gestionale del Fondo, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'istituzione di un Fondo di garanzia, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese (in particolare per le piccole e medie imprese), a seguito della diminuzione di autofinanziamento determinatasi dal venir meno della liquidità garantita dal T.F.R.. Lo stesso comma dispone altresì che la dotazione finanziaria di tale fondo sia stabilita con un successivo provvedimento legislativo.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che le modalità di funzionamento del Fondo siano stabilite da un accordo tra i Ministri del lavoro e dell'economia e l'Associazione bancaria italiana.

Evidenzia inoltre come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di introdurre un nuovo comma 4, il quale preveda che la compensazione dei maggiori costi per le imprese legata al conferimento delle somme accantonate a titolo di TFR, che costituiscono attualmente uno strumento di finanziamento gratuito per le imprese stesse, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro pari alla differenza tra la rivalutazione del TFR a partire dal 1o gennaio 2006 ed il costo del finanziamento sostitutivo che le imprese stesse dovranno reperire sul mercato, secondo modalità applicative definite con decreto del Ministro del lavoro.

L'articolo 11 reca disposizioni in merito alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari.

L'articolo oltre a precisare, al comma 1, che spetta alle forme pensionistiche complementari definire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, stabilisce che (comma 2), «fermo restando il possesso di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza».

Ai sensi del successivo comma 3, le prestazioni pensionistiche, in regime di prestazione definita e contribuzione definita, possono essere erogate in capitale, al valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso comma inoltre, prevede che, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la rendita stessa possa essere erogata in capitale.

Completamente nuova è la previsione di cui al comma 4, che dispone la possibilità, da parte delle forme pensionistiche complementari, di anticipare le prestazioni, su richiesta dell'aderente, per un periodo massimo di 5 anni rispetto ai normali requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale agevolazione opera a condizione che l'attività lavorativa cessi comportando uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il comma 5 provvede a definire le prestazioni in caso di morte del titolare, con ciò superando alcune incertezze interpretative che hanno caratterizzato l'articolo 7 del D.Lgs. 124 in merito alle cause che danno diritto alle prestazioni stesse.

Il comma 6 reca disposizioni concernenti il regime tributario delle prestazioni pensionistiche complementari.

Al riguardo rileva, in via generale, che sarebbe possibile individuare la sedes materiae nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Lo schema di decreto opera una diversa scelta, collocando le disposizioni tributarie nella disciplina della previdenza complementare e inserendo nel testo unico - mediante il successivo articolo 21 - i rinvii alle disposizioni qui contenute.

Il comma 6 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. L'aliquota è determinata nella misura del 15 per cento.

Al fine di incentivare la permanenza nel fondo pensione, inoltre, la predetta aliquota è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione complessiva non può eccedere, tuttavia, i sei punti percentuali: pertanto, l'aliquota d'imposta sostitutiva non può essere inferiore al 9 per cento.

In merito a tale disposizione evidenzia l'opportunità di chiarire se la tassazione sostitutiva prevista in luogo di quella ordinaria rilevi anche per la determinazione della base imponibile agli effetti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Con riferimento al sostituto d'imposta, il comma dispone che, nel caso di prestazioni in forma di capitale, la ritenuta è operata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.

Per le prestazioni in forma di rendita, invece, il sostituto d'imposta è rappresentato dal soggetto erogatore; in tal caso la forma pensionistica è tenuta a comunicare al soggetto che eroga le rendite i dati necessari per la determinazione delle prestazioni già assoggettate a imposta, se determinabili.

Il comma 7 estende il sistema delle anticipazioni della posizione individuale maturata. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili (comma 9) tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, a condizione che l'aderente stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale relativamente alle forme pensionistiche interessate.

Per quanto riguarda il sostituto d'imposta, viene confermato quanto previsto nel comma 6 relativamente alle prestazioni erogate in forma di capitale. Infatti, ai sensi della lettera d) del comma in esame, le ritenute a titolo d'imposta sono applicate dalla forma pensionistica complementare erogante le anticipazioni.

Con il comma 8 si pone un limite all'entità delle anticipazioni. In particolare, si stabilisce che, in ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi più gravi richiamate dalla lettera a) del precedente comma 7.

Si dispone, inoltre, in favore dell'aderente la facoltà di reintegrazione di tali somme, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati, fissato in 5.164,57 euro.

Sulla somma eccedente, relativa a contributi versati per la reintegrazione delle somme percepite a titolo di anticipazioni, viene riconosciuto al contribuente un credito d'imposta. L'importo del richiamato credito è determinato in modo da neutralizzare, in misura proporzionale all'importo reintegrato, le ritenute operate dal sostituto d'imposta al momento del pagamento dell'anticipazione.

Il comma 10 prevede, ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al precedente comma 7, lettera a), siano sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Lo stesso comma prevede altresì che non sono invece assoggettabili ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità i crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c).

L'articolo 12 disciplina l'attività dei fondi pensione aperti. Il comma 1 consente l'istituzione e la diretta gestione di fondi pensione aperti ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono gestire, su convenzione, le risorse dei fondi pensione (imprese assicurative e società di gestione del risparmio). La costituzione del fondo pensione aperto avviene, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attraverso la formazione, con apposita deliberazione di una società od ente, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società o ente.

L'adesione ai fondi pensione aperti, ai quali può essere destinata, oltre il TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro alla quale il lavoratore abbia diritto, a norma del comma 2 può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva, mediante accordi collettivi, accordi tra i soli lavoratori o regolamenti di enti o aziende.

Si tratta di una delle novità più rilevanti del provvedimento, poiché viene introdotta, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 4, la completa equiparazione delle forme pensionistiche al fine dell'adesione dei lavoratori.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che il rinvio ai regolamenti di enti o aziende può avvenire solo nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi.

Anche con riferimento a tali forme pensionistiche è ribadita la centralità del ruolo della COVIP, che rilascia infatti, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio (comma 3), e approva i regolamenti dei fondi dopo aver impartito le direttive sui quali i regolamenti medesimi sono redatti (comma 4).

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sostituire la previsione dell'intesa con il parere delle rispettive autorità di vigilanza.

L'articolo 13 determina le forme pensionistiche individuali e ne disciplina le condizioni.

Il comma 1 stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento, le prestazioni e il trattamento tributario della previdenza complementare secondo quanto previsto nello schema di decreto, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante adesione ai fondi pensione indicati all'articolo 12 (fondi pensione aperti), nonché ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate a operare nel territorio dello Stato, ovvero operanti in esso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.

Il comma 2 dispone che alle forme pensionistiche individuali possono aderire, su base individuale, anche soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere il comma 2.

A norma del comma 3, i contratti di assicurazione debbono essere corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini indicati all'articolo 4, comma 3.

Tale regolamento deve disciplinare le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Esso costituisce parte integrante dei contratti di assicurazione stessi.

Le imprese assicuratrici debbono comunicare alla COVIP le condizioni generali dei contratti, prima della loro applicazione.

Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti indicati all'articolo 4, comma 2.

Nella gestione delle risorse delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita debbono osservarsi le regole d'investimento prescritta dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Al riguardo segnala che la materia dovrà confluire nel codice delle assicurazioni, da emanarsi in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui schema, già sottoposto al parere della Commissioni Finanze, non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, all'articolo 376 prevede la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 174 del 1995.

Nella gestione delle risorse delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita debbono altresì osservarsi i princìpi indicati all'articolo 6, comma 11, lettera c), dello schema di decreto.

Il comma 4 stabilisce che l'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

Viene aggiunto, inoltre, che i lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale riferito al trattamento di fine rapporto e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

Il comma 5 precisa infine che per i soggetti che aderiscono alle forme pensionistiche individuali, che non siano titolari di reddito di lavoro o d'impresa, in materia di età pensionabilesi applicano le disposizioni vigenti per il «regime obbligatorio di base».

L'articolo 14 regolamenta la permanenza nel fondo pensione e la cessazione dei requisiti di partecipazione, innovando parzialmente il precedente disposto dell'articolo 10 del decreto 124 del 1993, e rinviando agli statuti ed ai regolamenti dei fondi le modalità di esercizio inerenti la partecipazione, la portabilità delle posizioni individuali e le eventualità di riscatto delle medesime (comma 1).

Il comma 2 dispone che, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione, lo statuto dei fondi debba consentire la possibilità di optare, nei termini stabiliti dal medesimo statuto, tra iltrasferimento ad altro fondo, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività, ed il riscatto della posizione individuale.

La facoltà di riscatto totale non può essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei diritti previdenziali.

Il comma 3 disciplina l'eventualità in cui il soggetto aderente deceda prima della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale: il testo in esame prevede il riscatto dell'intera posizione maturata da parte degli eredi o dei soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, indicati dal titolare. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di prevedere che, in mancanza di eredi o altri soggetti indicati dal titolare, la posizione sia devoluta a finalità sociali.

Il comma 4 stabilisce che nei casi di riscatto della posizione individuale previsti dai precedenti commi 2 (riscatto parziale o totale per cessazione dell'attività lavorativa o in caso di invalidità permanente) e 3 (riscatto in favore degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell'iscritto), sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile indicato dall'articolo 11, comma 6 (ossia sull'ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e a quella derivante dai rendimenti, se determinabili).

Il comma 5 prevede che sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 2 e 3 si applica una ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 23 per cento, sul medesimo imponibile indicato dall'articolo 11, comma 6.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di sopprimere il comma 5.

Il comma 6 conferma il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica, con l'unico limite costituito dall'esclusione della possibilità di effettuare il trasferimento prima di due anni dalla data di partecipazione ad un fondo.

La norma specifica che in tal caso il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando nella forma pensionistica complementare prescelta nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro.

In merito a tale ultima previsione rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che il versamento dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro avviene secondo modalità e limiti indicati dagli accordi collettivi.

Per le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, il comma 7 prevede l'esenzione da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano in favore di altre forme pensionistiche disciplinate dal presente schema di decreto.

Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Il comma 8 fissa il termine massimo di due mesi, decorrenti dall'esercizio delle predette opzioni, per l'espletamento da parte del fondo dei conseguenti adempimenti.

Le disposizioni dell'articolo 15 riproducono in modo sostanzialmente identico il contenuto dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 124 del 993 in merito alle vicende del fondo pensione, con prevalente riguardo per le situazioni di scioglimento ed eventuali difficoltà o crisi di carattere finanziario, ed alle conseguenze che ne derivano per gli iscritti.

Alla fattispecie del dissesto economico del fondo pensione si applica la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, mentre viene esclusa l'applicazione della disciplina del fallimento, di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 385 del 1993; il controllo della fase liquidativa viene affidato al Ministero del lavoro ed alla COVIP (comma 5).

Ricorda al riguardo che gli articoli 70 e seguenti del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) escludono l'applicabilità alle banche della disciplina fallimentare ordinaria, assoggettandole alla particolare procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 16 reca disposizioni in merito alla contribuzione obbligatoria relativa alle somme destinate alle forme di previdenza complementare.

In particolare, il comma 1 riproduce quasi totalmente le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 1993, che ha confermato l'applicabilità dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto - legge n. 103 del 1991, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, il quale ha previsto, per gli accantonamenti o versamenti effettuati a favore di forme pensionistiche complementari da parte dei datori di lavoro, l'assoggettamento ad un'aliquota contributiva pari al 10 per cento.

Il comma 2 vincola la destinazione di parte delle somme derivanti dal contributo di cui al comma precedente al finanziamento (lettera a), del fondo di garanzia istituito contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare ed al finanziamento (lettera b) della COVIP, prevedendo un ulteriore importo, nella misura di 3 milioni di euro, che incrementa l'attuale misura del finanziamento prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995.

L'articolo 17 definisce il trattamento fiscale dei redditi conseguiti dalle diverse forme di previdenza complementare disciplinate dal presente schema di decreto.

Il comma 1, corrispondente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, conferma nella misura dell'11 per cento l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile al risultato netto maturato dal fondo pensione in ciascun periodo di imposta. Tale imposta sostitutiva si applica nella suddetta misura dell'11 per cento a tutte le forme pensionistiche complementari, ad eccezione dei fondi pensione indicati al comma 6 (fondi il cui patrimonio, al 28 aprile 1993, fosse direttamente investito in beni immobili).

I commi da 2 a 7 individuano, in relazione a ciascuna forma di previdenza complementare, la base imponibile sulla quale si applica l'imposta sostitutiva.

Il comma 2 individua il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, dei fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, fosse direttamente investito in immobili, limitatamente alla parte del patrimonio non investita in immobili, e delle forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione.

Il risultato netto delle suddette forme previdenziali, sul quale si applica l'imposta sostitutiva dell'11 per cento, è pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto al termine dell'anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio stesso all'inizio del medesimo anno solare.

Il valore del patrimonio netto al termine dell'anno solare deve essere aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche.

Il suddetto importo deve inoltre essere diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, dei redditi soggetti a ritenuta e del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento, di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, qualora investano il proprio patrimonio in azioni emesse da società a piccola o media capitalizzazione, quotate nei mercati regolamenti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Osserva come l'espressione utilizzata dal testo per individuare gli organismi dai quali derivano i sopra indicati proventi non appaia perfettamente idonea. I commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sostituiscono ciascuno un articolo di un provvedimento precedente, avente ad oggetto l'imposta sostitutiva applicabile, nella misura del 12,50 per cento, ai rendimenti di ciascuno degli organismi sopra indicati.

La riduzione dell'imposta sostitutiva alla misura del 5 per cento, nella fattispecie sopra illustrata, è stata infatti successivamente operata dall'articolo 12 del decreto - legge n. 269 del 2003, modificando direttamente gli articoli sostituiti dai primi quattro commi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e non quest'ultimo articolo.

Sui proventi derivanti da quote o azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio, soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, che concorrono a formare il risultato netto della forma pensionistica complementare che li percepisce, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento. Esso concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostituiva dovuta dalla forma pensionistica complementare.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, ovvero utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di altre linee d'investimento da esso gestite, fin dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo. In questa seconda ipotesi, il fondo riconosce un importo corrispondente a favore della linea d'investimento che ha maturato il risultato negativo.

L'eventuale risultato negativo della gestione, risultante all'atto dello scioglimento della forma di previdenza, può essere portato in diminuzione da parte di altra forma di previdenza, destinataria della posizione individuale dell'iscritto.

Il comma 3, corrispondente al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, detta la disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria conseguiti dalle forme di previdenza complementare indicate al primo periodo del comma 2 del presente articolo 17.

Il primo periodo prevede che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai soggetti in esame sono a titolo d'imposta e pertanto i relativi redditi, assoggettati a tassazione con le aliquote ordinariamente previste per tali tipologie di redditi, non concorrono a formare la base imponibile del soggetto che li percepisce.

Il secondo periodo elenca invece alcune ritenute che non si applicano quando i redditi sono percepiti dai soggetti in esame. Tali redditi sono pertanto soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo in esame con l'aliquota dell'11 per cento.

Ai sensi del comma 4, corrispondente al comma 4 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ma sui quali il prelievo non è stato effettuato, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

Il comma 5, corrispondente agli articoli 14-bis e 14-quater, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, disciplina la determinazione del risultato netto, che costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal comma 1, per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, le forme pensionistiche individuali attuate mediante i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), dello schema, le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (15 novembre 1992), gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazioni.

Il risultato netto delle sopra indicate forme pensionistiche è dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, e il valore attuale della rendita stessa all'inizio dello stesso anno solare. Analogamente a quanto previsto dal sesto periodo del comma 2, anche per queste forme pensionistiche il risultato negativo conseguito in un periodo di imposta è computato a riduzione del risultato dei periodi di imposta successivi.

Il comma 6, corrispondente all'articolo 14-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 1993, fissa nella misura dello 0,50 per cento l'imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione che, alla data del 28 aprile 1993, avevano un patrimonio direttamente investito in beni immobili.

L'imposta si applica limitatamente alla parte di patrimonio riferibile a detti beni.

Qualora tali beni siano locati in regime di libera determinazione dei canoni, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sul loro valore è elevata all'1,50 per cento.

 

La base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai fondi in esame è il patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto legislativo.

In merito rileva come l'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del decreto legislativo n. 58 del 1998 non determini direttamente i criteri di valutazione, ma ne rimetta la competenza alla Banca d'Italia. Sarebbe pertanto più corretto prevedere che la contabilità separata sia tenuta «secondo i criteri di valutazione determinati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il comma 7, corrispondente all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124 del 1993, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, alle forme pensionistiche complementari, esistenti al 15 novembre 1992, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e costituite in conti individuali dei singoli dipendenti. L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale delle rendita e i contributi versati.

A norma del comma 8, corrispondente all'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993, le imposte sostitutive disciplinate ai commi 1, 6 e 7 devono essere versate entro il 16 febbraio di ciascun anno dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

Il comma 9 stabilisce che la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione relativa a fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi della società o dell'ente. La dichiarazione relativa ai fondi pensione aperti deve essere presentata dai soggetti istitutori dei fondi stessi, mentre quella relativa alle forme pensionistiche individuali, attuate mediante i contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), dello schema in esame, deve essere presentata dalle imprese di assicurazione.

Il comma 10, confermando quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta catastale e ipotecaria in misura fissa.

La disciplina dettata dall'articolo 17 corrisponde sostanzialmente, tranne quanto espressamente indicato, a quella contenuta negli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, il quale è abrogato dall'articolo 21, comma 8, dello schema in esame.

Gli articoli 18 e 19 attuano il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h, nn. 1) e 2)della legge n. 243 del 2004, concernente il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle procedure amministrative.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza sulla COVIP e dell'attività di alta vigilanza nel settore della previdenza complementare mediante l'adozione di direttive generali in materia adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito rileva come le parti sociali abbiano segnalato l'opportunità di specificare che le direttive generali sono indirizzate alla COVIP.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18 riguardano il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

 

I compiti della COVIP vengono delineati nell'articolo 19 dello schema di decreto, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 2) della legge n. 243 del 2004 che, rispetto all'ordinamento vigente, ha previsto l'attribuzione alla Commissione degli ulteriori compiti di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, incluse le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari.

Le previsioni del comma 1 riproducono sostanzialmente le norme già vigenti in materia di iscrizione dei fondi all'albo e di tenuta del medesimo da parte della Commissione.

Il comma 2 amplia e ridefinisce le funzioni della Commissione in materia di vigilanza per quanto riguarda trasparenza, comparabilità dei costi, portabilità, delle forme pensionistiche complementari, da esercitarsi in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro, emanati di concerto con quello dell'Economia, ferma restando la vigilanza sulla stabilità (ovvero sui requisiti patrimoniali) degli intermediari finanziari da parte delle autorità competenti (ISVAP, CONSOB, Banca d'Italia) in relazione alla natura degli stessi intermediari.

Per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre di una serie di misure quali l'ottenimento dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari e di ogni altro dato o documento richiesti. Sempre per poter attuare il potere di vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere notizie e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 3).

La COVIP può inoltre procedere, ai sensi del comma 4, alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche obbligatorie, ed alla richiesta di convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche con fissazione dell'ordine del giorno.

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 19 riproducono le disposizioni già vigenti nell'ordinamento in merito all'esercizio della vigilanza.

L'articolo 20 ha la finalità di raccordare la nuova normativa alla situazione attualmente esistente nel settore della previdenza complementare, ovvero alle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992).

In relazione ai fondi pensione preesistenti il comma 1 dell'articolo in esame prevede innanzitutto l'esclusione di talune disposizioni.

L'esclusione dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 4 comporta che i fondi chiusi, costituiti nell'ambito di comparti o raggruppamenti, sono esentati sia dall'obbligo di assumere la forma di personalità giuridica riconosciuta; sembrerebbe che siano esentati anche dall'obbligo di prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. Al riguardo rileva l'opportunità di un chiarimento in merito, valutando se sia effettivamente opportuno e congruo esentare i fondi in oggetto dalle disposizioni sulla sollecitazione al pubblico risparmio.

L'esclusione dei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 6 comporta che i fondi preesistenti sono esentati dall'osservanza delle norme concernenti la gestione diretta o convenzionata delle risorse patrimoniali, dall'obbligo di erogare le rendite mediante convenzione con un'impresa di assicurazione e - per i fondi a prestazione definita e per le prestazioni per invalidità e premorienza - dall'obbligo di stipulare apposita polizza con imprese di assicurazioni.

 

L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che i fondi preesistenti «interni» costituiti come patrimonio autonomo e separato all'interno del patrimonio complessivo dell'azienda, ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

Il regime di esclusione opera tuttavia in una fase transitoria, ovvero fino all'emanazione degli appositi provvedimenti da parte del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e sentita la COVIP, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame (comma 2), con i quali saranno indicati criteri, modalità e tempi per l'adeguamento dei fondi alle disposizioni dello provvedimento in esame.

Il testo specifica inoltre, al comma 2, che i fondi preesistenti saranno iscritti in una sezione speciale dell'albo tenuto dalla COVIP e che le operazioni necessarie ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni saranno esentate da qualsiasi onere fiscale.

Il comma 3 dello schema disciplina specificamente l'eventualità che le forme pensionistiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, intendano adottare la forma di gestione delle proprie risorse prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscrivendo o acquisendo azioni o quote di società immobiliari o di fondi d'investimento immobiliare chiusi.

In tale ipotesi, le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente.

Gli atti di conferimento vengono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta (lire centomila nell'originaria formulazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 124 del 1993).

Agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, riguardanti l'applicazione dell'imposta per gli immobili appartenenti a società incorporate o partecipanti ad una fusione.

Al riguardo segnala peraltro come l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sia stata soppressa dall'articolo 17, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con effetto dal 1o gennaio 1993, continuando ad essere dovuta anche nel caso in cui il presupposto si verificasse dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 2003, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha quindi anticipato il termine della cessazione al 1o gennaio 2002. Pertanto, la disposizione riprodotta sembra disciplinare una fattispecie non più attuale.

Il comma 4 specifica che la COVIP eserciterà l'attività di vigilanza anche sui fondi preesistenti e riferirà in tal senso al Ministro del lavoro ed al Ministro dell'economia.

Le disposizioni dei commi 5 e 6 ripropongono norme già presenti nel Decreto legislativo n. 124 del 1993: pertanto a coloro che si sono iscritti ai fondi pensione dopo il 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124) viene prevista l'applicazione delle disposizioni recate dal testo in esame, mentre tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati - compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003 - non possono aderire a fondi pensione a prestazione definita.

Il comma 7 reca disposizioni derogatorie riguardanti le forme pensionistiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.

 

Il comma stabilisce che le suddette forme pensionistiche, per le quali siano state accertate situazioni di squilibrio, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle disposizioni riguardanti il finanziamento e la determinazione delle prestazioni, contenute rispettivamente negli articoli 8 e 11 dello schema di decreto.

Ai contributi versati a queste forme pensionistiche continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti, in forza delle quali i contributi medesimi usufruiscono della totale deducibilità nella determinazione dell'imponibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Il comma 8 prevede che i fondi debbano trasmettere annualmente alla COVIP il bilancio tecnico e la documentazione relativa alla situazione finanziaria, nonché un piano volto a garantire il progressivo riequilibrio della gestione.

Con il comma 9 si precisa che ai fini della validità delle assemblee dei fondi pensione valgono le disposizioni indicate nei rispettivi statuti, non applicandosi alle stesse le disposizioni civilistiche in materia.

L'articolo 21 abroga o modifica norme del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR), e di altri atti legislativi, in conseguenza delle disposizioni contenute nello schema di decreto.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 52 del TUIR, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sostituendo la lettera d) (il riferimento dev'essere integrato con l'indicazione del comma 1).

La novella recata dal comma 1 dispone che per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, dello schema di decreto.

Correlativamente, il comma 3, lettera d), abroga la lettera d-ter) dello stesso articolo 52, riguardante le prestazioni erogate in forma di capitale.

Il comma 2 sostituisce la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, prevedendo la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente schema di decreto, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11 del medesimo schema.

In merito rileva come il richiamo sembri doversi correttamente riferire all'articolo 8 dello schema, che, ai commi da 4 a 6, disciplina il regime tributario dei contributi destinati alla previdenza complementare, mentre l'articolo 11 riguarda il regime delle prestazioni.

Il comma 3 dispone l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, relativo alla quota degli oneri deducibili relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche nell'interesse di prossimi congiunti, in quanto ora disciplinato dall'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto; della lettera a-bis) dell'articolo 17, relativa alla tassazione separata di talune prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, in quanto la disciplina è ora determinata dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto; dell'articolo 20, relativo alla misura dell'assoggettamento ad imposta delle prestazioni pensionistiche indicate dall'abrogata lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17, in quanto la disciplina è ora determinata dall'articolo 11, comma 6, dello schema; e della lettera d-ter) dell'articolo 52, concernente l'esclusione delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale dalla determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, in quanto la materia è ora disciplinata dall'articolo 14, commi 4 e 5, dello schema.

Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR, stabilendo che l'ammontare del trattamento di fine rapporto (TFR) annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto.

Rileva al riguardo come il richiamo operato all'articolo 10 dello schema debba essere correttamente riferito al comma 1, nel quale è contenuta la disciplina relativa alla deduzione.

Il comma 5 novella l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, introducendo un nuovo comma 1-quater, con cui si stabilisce che sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto.

Il comma 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, relativo alla comunicazione che l'iscritto deve inviare al fondo pensione circa l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche complementari che non sia stato portato, anche parzialmente, in deduzione, la cui disciplina è ora contenuta nell'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dello schema di decreto, e della lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente alla ritenuta alla fonte da operarsi sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale soggette a tassazione separata a norma dell'articolo 20 del TUIR, la cui disciplina è ora contenuta nell'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto.

Il comma 7 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il comma 8 abroga il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'articolo 22 autorizza, al comma 1, la spesa di 17 milioni di euro per il 2005 per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e per la realizzazione di campagne di informazione volte a promuovere l'adesione consapevole alle medesime forme pensionistiche.

Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri, prevedendo l'utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005.

L'articolo 23, al comma 1, stabilisce al 1o gennaio 2006 la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, eccetto che per alcune disposizioni indicate ai commi da 2 a 5.

Si tratta della destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP (articolo 16, comma 2, lettera b), che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; delle disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima (articoli 18 e 19), che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale; dell'emanazione delle direttive COVIP sulla base delle nuove disposizioni contenute nel provvedimento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; dell'adeguamento alle direttive COVIP, da effettuarsi entro 3 mesi dall'emanazione delle direttive medesime; dell'adeguamento delle imprese di assicurazione (per le forme pensionistiche preesistenti) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato ed alla predisposizione del regolamento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; del ricevimento di nuove adesioni da parte delle forme pensionistiche autorizzate dalla COVIP, che entra in vigore il 1o gennaio 2006; della deducibilità dei premi e contributi per i soggetti già iscritti a forme di previdenza complementare alla data di entrata in vigore del provvedimento che entra in vigore il 1o gennaio 2006; dell'applicazione esclusiva ed integrale delle normativa previgente per i dipendenti della P.A., che vige fino alla emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004.

In particolare il comma 4 prevede che, a decorrere dalla loro entrata in vigore (1o gennaio 2006), le disposizioni dello schema di decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni maturate, in favore dei menzionati soggetti, sino al 31 dicembre 2005 sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR, la cui inapplicabilità comporta che diviene definitiva la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale, effettuata secondo l'aliquota determinata con riferimento all'anno nel quale è maturato il diritto alla percezione della suddetta prestazione.

Tale trattamento si applica anche alle prestazioni erogate entro il 31 dicembre 2005 e per le quali, entro la stessa data, l'amministrazione finanziaria non ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute. A decorrere dal 1o gennaio 2006 non dovrà più essere effettuata la riliquidazione dell'imposta.

Rileva al riguardo come la norma vigente contempli anche l'eventualità di rimborso dell'imposta versata in eccedenza e non dovuta. Poiché dal 2006 l'amministrazione finanziaria non dovrà proseguire l'attività di riliquidazione relativamente alle prestazioni erogate fino al 2005, non sarà possibile l'individuazione dei casi in cui si verifichi questa seconda ipotesi.

Sarebbe quindi opportuno chiarire se la disposta inapplicabilità dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR renda definitiva anche la tassazione nei casi in cui entro il 31 dicembre 2005 non sia stato effettuato il rimborso della minore imposta dovute.

I commi 6 e 7 recano disposizioni transitorie per talune categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993) ed iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega n. 421 del 1992):

ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame si applicano le disposizioni di carattere tributario indicate all'articolo 8, commi 4 e 5;

per le prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2005 si applica il regime tributario vigente a tale data;

per le prestazioni previdenziali maturate dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame, il soggetto interessato può chiedere l'applicazione del regime previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto. Resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2005 «sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Rileva a tale ultimo riguardo come la disposizione sia volta a far salva la possibilità di ottenere la prestazione in capitale applicando integralmente la disciplina tributaria già vigente, anche sul montante accumulato successivamente al 1o gennaio 2006. Tuttavia, per evitare dubbi interpretativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'inciso nel seguente modo: «anche sul montante accumulato».

Per quanto riguarda i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, essi, entro la data del 30 giugno 2006, dovranno indicare le modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare, secondo le modalità indicate all'articolo 8, comma 7.

Si riserva quindi di formulare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea la grande importanza del provvedimento, che interviene, sia pure con grande ritardo, a completare il quadro normativo relativo al sistema della previdenza complementare, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano nel 1992, rilevando come l'intervento normativo assuma particolare rilievo anche in considerazione delle gravi vicende che hanno caratterizzato negli ultimi anni il sistema finanziario, pregiudicando la fiducia dei risparmiatori.

In tale contesto auspica che il relatore sottolinei, nella propria proposta di rilievi, come il provvedimento potrà avere effetti concreti solo se saranno adeguatamente coinvolte le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali interessate, valutando a questo riguardo positivamente l'atteggiamento del Ministro del lavoro, il quale ha espresso la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali proposte di modifica dello schema di decreto, avviando una vasta serie di consultazioni con le parti sociali.

Ritiene inoltre fondamentale introdurre un trattamento fiscale agevolato per favorire lo sviluppo della previdenza integrativa, eventualmente anche attraverso la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, attualmente fissata all'11 per cento, ricordando a questo riguardo l'ampio consenso che si era registrato in merito tra le forze politiche nel corso della precedente legislatura. Sottolinea infatti come i fondi pensione assicurino attualmente un rendimento che non risulta sostanzialmente migliore delle prestazioni erogate dalla previdenza generale, e come sia pertanto indispensabile ricorrere anche allo strumento fiscale per incentivarne l'utilizzo.

Più in generale, ritiene che la previdenza complementare non debba essere considerata esclusivamente come uno strumento per sostituire o affiancare il sistema della previdenza obbligatoria, ma debba essere vista come uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo del sistema finanziario nel suo complesso, nonché per contribuire ad incrementare il livello di trasparenza e di concorrenza di tale mercato.

Per quanto riguarda la questione concernente le misure sostitutive in favore delle imprese che conferiscano ai fondi complementari le somme accantonate a titolo di TFR per i dipendenti, affrontata dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, considera indispensabile individuare una soluzione concretamente efficace, che risulti condivisa anche dalle associazioni di rappresentanza del mondo bancario, evitando di determinare conseguenze negative soprattutto sulle piccole e medie imprese, che rischierebbero di costituire un ostacolo per l'effettivo sviluppo dei fondi complementari.

Auspica quindi che sia possibile esprimere in tempi brevi i rilievi della Commissione sul provvedimento, rilevando a questo proposito l'esigenza di assicurare l'esercizio della delega, il cui termine spirerà il 6 ottobre prossimo.

 

Antonio PEPE (AN), relatore, esprime la disponibilità a valutare attentamente le considerazioni svolte dal deputato Benvenuto, riservandosi di presentare una proposta di rilievi nella prossima seduta.

 

Alfiero GRANDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 15.

 

 


VI Commissione Finanze

(Finanze)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 22 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.

 

La seduta comincia alle 13.15.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Antonio PEPE (AN), relatore, formula una proposta di rilievi (vedi allegato 2), che tiene ampiamente conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

 

Renzo PATRIA (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, preannunziando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi da questi formulata.

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) si rammarica che la Commissione, anche a causa delle vicende legate alla Presidenza della Commissione, non abbia potuto svolgere un dibattito più approfondito su un provvedimento che riveste particolare importanza, rilevando come lo sviluppo del ruolo della previdenza complementare rappresenti un tema cruciale per il futuro del Paese, in quanto costituisce un elemento decisivo per consentire l'ampliamento e la modernizzazione del mercato finanziario nazionale.

In tale contesto lamenta che il Governo, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni, non abbia potuto offrire al dibattito il proprio apporto, il quale sarebbe stato particolarmente utile, anche in considerazione dell'ulteriore elemento di complessità costituito dalle modifiche allo schema di decreto prospettate dallo stesso Esecutivo successivamente alla trasmissione alle Camere del provvedimento, conseguenti alle consultazioni con le parti sociali svolte dal Ministro del lavoro.

Formula quindi una proposta alternativa di rilievi (vedi allegato 3) la quale sottolinea innanzitutto la necessità di approvare in tempi brevi, in via definitiva, la proposta di legge a sua firma, già approvata dalla Camera, relativa alla tassazione sul TFR, volta ad eliminare i forti aggravi di imposta determinati dalla mancata applicazione a tali redditi della clausola di salvaguardia prevista nei primi moduli della riforma fiscale.

La sua proposta alternativa raccoglie inoltre i rilievi espressi sullo schema di decreto da molte forze sociali, al fine di dare maggiore forza a tali posizioni, e di evitare il rischio che il positivo atteggiamento fin qui mostrato dal Governo, nella persona del Ministro del lavoro, possa essere pregiudicato dalle forti pressioni che il settore assicurativo sta svolgendo per modificare in senso peggiorativo il testo. Ritiene quindi che occorra respingere tali pressioni, le quali sono del resto legate alla mancata soluzione, da parte del Governo, della questione del conflitto di interessi, ribadendo invece l'assoluta centralità dei fondi chiusi e dei fondi contrattuali nel panorama complessivo delle forme previdenziali complementari.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, che ringrazia peraltro per la disponibilità dimostrata ad accogliere le sue osservazioni.

 

Mario LETTIERI (MARGH-U), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, teso a recepire sul piano tecnico quanto emerso nel corso del dibattito, sottolinea l'importanza delle questioni di natura più squisitamente politica sollevate dal deputato Benvenuto.

Riconosce al Ministro del lavoro Maroni il merito di aver cercato di tenere conto degli orientamenti espressi dalle forze sociali interessate al provvedimento, esprimendo tuttavia la preoccupazione che, qualora non fosse dato il giusto spazio, nel panorama della previdenza complementare, ai fondi chiusi ed ai fondi contrattuali, si possa determinare un effetto di ulteriore finanziarizzazione dell'economia italiana.

Sottolinea infatti l'esigenza che le risorse finanziarie destinate ai fondi pensione non restino alla mercé di incontrollabili gruppi speculativi, auspicando al riguardo un efficace intervento di controllo dei comitati di vigilanza, e ritenendo altresì necessario vigilare attentamente onde evitare che il conflitto di interessi in cui si trova il Presidente del Consiglio, il quale notoriamente controlla un'importante società assicurativa, possa determinare effetti deleteri sotto questo profilo.

 

Sergio ROSSI (LNFP) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

 

Maurizio LEO, presidente, avverte che la proposta alternativa di rilievi presentata dai deputati Benvenuto ed altri sarà posta in votazione solo qualora essa fosse respinta la proposta di rilievi formulata dal relatore.

 

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di rilievi presentata dal deputato Benvenuto ed altri.

 

La seduta termina alle 13.30.

 

 


Atti del Governo (Atto n. 522)


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

 

 


DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 13 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che con lo schema di decreto legislativo in esame il Governo provvede a dare attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 243 del 2004 in materia di sviluppo delle forme pensionistiche complementari. Rileva che il provvedimento costituisce un'autentica riforma strutturale che può assumere una funzione decisiva per l'evoluzione futura del sistema previdenziale del nostro Paese. Ricorda che l'andamento demografico, con il progressivo invecchiamento della popolazione, ha imposto all'Italia, così come a tutti i maggiori Paesi, una revisione della disciplina vigente in materia allo scopo di ricondurre la crescita tendenziale della spesa entro dimensioni compatibili con i vincoli di finanza pubblica. A ciò va aggiunto il fatto che l'assenza di un sistema sufficientemente sviluppato di previdenza complementare costituisce un fattore di grave ritardo del sistema economico del nostro Paese. L'esperienza dei Paesi più avanzati in proposito evidenzia chiaramente il ruolo decisivo che possono svolgere i fondi pensione, non soltanto per alleviare gli oneri a carico della previdenza pubblica, ma anche per assicurare maggiori garanzie ai soggetti interessati, in considerazione della propensione dei fondi pensione ad investire le relative disponibilità in termini tali da evitare rischi eccessivi, tuttavia assicurando livelli di redditività superiori a quelli propri della previdenza pubblica. I dati a disposizione confermano che attraverso una oculata gestione è possibile assicurare agli aderenti tassi di redditività superiori a quelli previsti dalla normativa vigente con riferimento agli accantonamenti a titolo di TFR.

Ricorda poi che la legge delega ha indicato alcuni specifici criteri e principi direttivi con riferimento all'obiettivo di favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, a partire dalla necessità di adottare misure specificamente finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento a tali formi pensionistiche, sia collettive sia individuali. A tal fine la legge delega ha previsto il conferimento, salvo esplicita volontà espressa del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando. La legge delega prevedeva altresì che le modalità tacite di conferimento del TFR dovessero valere sia nei confronti dei fondi istituiti o promossi dalle regioni oppure in base a contratti collettivi che relativamente ai fondi cosiddetti aperti, di origine assicurativa o bancaria. Nella stessa logica si muoveva un'altra previsione della legge delega in base alla quale si doveva provvedere ad eliminare gli ostacoli alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno della previdenza complementare. La scelta indicata dalla legge delega, di individuare, in primo luogo, nel TFR maturando lo strumento in grado di determinare l'effettivo decollo della previdenza complementare nel nostro Paese, trae origine dalla constatazione per cui l'entità degli accantonamenti effettuati allo scopo è effettivamente tale da consentire, in prospettiva, con il progressivo allargamento del numero degli aderenti, quella svolta da tante parti auspicata. Risulta peraltro evidente che il TFR costituisce per le imprese una fonte di finanziamento assai vantaggiosa sotto il profilo economico e disponibile. La sottrazione di tale disponibilità è suscettibile di determinare una oggettiva penalizzazione per le imprese di cui il legislatore delegante si è fatto carico prevedendo esplicitamente che il conferimento del TFR debba avvenire in assenza di oneri per le imprese attraverso «l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto». La medesima legge delega prevedeva la possibilità di elevare fino a un punto percentuale il limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello e la revisione della disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della relativa contribuzione nonché la revisione della tassazione dei rendimenti, rendendola più favorevole in ragione della finalità pensionistica. Le disposizioni da ultimo richiamate costituiscono, forse, la parte più importante del provvedimento, su cui tuttora si registrano posizioni non pienamente coincidenti delle parti sociali, e in relazione alle quali potrebbero essere avanzate proposte di eventuali integrazioni. Si tratta pure delle disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione bilancio in quanto ad esse devono essere addebitati gli effetti, in termini di riduzione del gettito, riportati nella relazione tecnica trasmessa a corredo dello schema di decreto. A questo riguardo ricorda che opportunamente il legislatore delegato ha inteso presidiare fortemente l'esercizio della delega per quanto concerne gli effetti finanziari, stabilendo che i provvedimenti attuativi della stessa non possano essere emanati se non successivamente al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti e debbano essere trasmessi per il parere rinforzato alle Commissioni competenti per i profili finanziari. È infatti riferito ai soli pareri della Commissione bilancio la previsione, di cui alla legge delega, in forza della quale il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi di decreto, con i necessari elementi integrativi di informazione, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Quanto al reperimento delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ricorda che a ciò si è provveduto con l'articolo 13 del decreto-legge sulla competitività (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005), che allo scopo ha stanziato 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006, e 500 milioni a decorrere dal 2007, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è quindi chiamata ad effettuare un'accurata istruttoria, il che richiede un'approfondita valutazione dei riflessi finanziari del provvedimento. Pertanto, tutti gli elementi di valutazione e di informazione che potranno esser acquisiti con le audizioni informali che ci accingiamo a svolgere, congiuntamente con la Commissione lavoro, risulteranno estremamente utili allo scopo. Venendo più in particolare alle disposizioni dello schema di decreto, segnala, in primo luogo, le disposizioni dell'articolo 8 che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi richiamati in precedenza, individuano nel conferimento del TFR maturando la più importante fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Lo stesso articolo individua nell'importo di 5.164,57 euro la misura dei contributi deducibili, fermi restando il regime particolare e più favorevole per talune categorie di soggetti che abbiano persone a carico ovvero di prima occupazione. Quanto alle modalità di conferimento, il provvedimento prevede anche l'utilizzo del meccanismo del silenzio assenso oltre che l'esplicito conferimento da parte del lavoratore interessato. L'articolo 9 istituisce presso l'INPS la forma pensionistica alla quale destinare in via residuale le quote del TFR che non siano state altrimenti devolute, vale a dire nel caso di mancato accordo tra le parti oppure in assenza di forme pensionistiche complementari collettive. Anche in questo caso è comunque fatta salva la possibilità di trasferire la posizione individuale del lavoratore ad altra forma pensionistica complementare. In questo modo viene ribadito il principio, che ha ispirato il legislatore delegante, della piena equiparazione tra le forme alternative di previdenza complementare senza alcun privilegio. Si tratta di un elemento importante, in grado di promuovere la crescita di un mercato attraverso la sana competizione tra le diverse forme, con evidenti riflessi positivi per i lavoratori. L'articolo 10 provvede ad individuare le misura compensative per le imprese destinate a compensare lo svantaggio derivante dalla perdita della disponibilità del TFR maturando. Si tratta della deduzione nella misura del 4 per cento, ovvero del 6 per cento per le imprese di minori dimensioni, fino a 50 addetti, delle quote del TFR annualmente destinate alle forme pensionistiche complementari; dell'esonero dall'obbligo di versare il contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale del TFR conferito; e dell'istituzione di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese. Il complesso di tali misure dovrà essere attentamente valutato, sia per quanto concerne i riflessi sulla finanza pubblica sia per quanto riguarda la loro idoneità a corrispondere pienamente alle esigenze. L'articolo 17 apporta alcune modifiche al regime tributario delle forme pensionistiche complementari, in primo luogo stabilendo nella misura dell'11 per cento l'entità dell'imposta sostituiva da applicare al risultato netto maturato nel periodo di imposta. Venendo più in dettaglio alla relazione tecnica, rileva che la stessa provvede a quantificare gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, precedentemente richiamate, all'articolo 10, per quanto concerne la deducibilità dei versamenti effettuati dalle imprese delle quote di TFR, le forme pensionistiche complementari, dei commi 6 e 7 dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 14, che prevedono l'applicazione di un'imposta con aliquota del 15 per cento alle prestazioni recate dalle forme di previdenza complementari, con ulteriore diminuzione dell'aliquota, fino alla misura massima del 6 per cento, per gli anni eccedenti il quindicesimo, dell'articolo 16, che aumenta le risorse a disposizione della COVIP di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso, a valere dei proventi del contributo di solidarietà, mentre non si quantifica l'eventuale onere derivante dalla prevista istituzione di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, in quanto lo schema di decreto rimanda la determinazione della relativa dotazione finanziaria ad un successivo provvedimento legislativo. La relazione tecnica provvede poi a fornire una dettagliata quantificazione, in termini comparativi, degli effetti che potranno derivare per la finanza pubblica in relazione all'allargamento della platea dei soggetti che aderiranno alle forme di previdenza complementari in forza delle disposizioni contenute nello schema di decreto. Rileva conclusivamente che tutti questi elementi dovranno essere attentamente verificati nel corso dell'esame del provvedimento.

 

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nel concordare con il relatore in ordine al carattere di riforma strutturale del provvedimento in esame, ricorda che alcuni organi di stampa hanno riportato dichiarazioni di esponenti governativi che preannunciano significative modifiche al provvedimento. Invita sul punto a fare chiarezza per evitare che la Commissione si impegni, anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni informali congiuntamente alla XI Commissione lavoro, nell'esame di un testo destinato ad essere superato. Con riferimento al contenuto del provvedimento, ritiene criticabile il meccanismo del silenzio-assenso individuato dal provvedimento per quel che riguarda il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi in quanto contrario alla logica della previdenza integrativa, che intende rendere i lavoratori padroni della propria pensione. Deve essere pertanto potenziata, e non limitata attraverso meccanismi quale quello del silenzio assenso, la possibilità di scelta dei lavoratori.

 

Marino ZORZATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.45.


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

 

 


DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 28 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 15.50.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 luglio 2005.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha svolto diverse audizioni informali che hanno consentito di acquisire una serie di dati informativi e di elementi di valutazione sullo stato della trattativa avviata dal Ministro del lavoro con riferimento al testo trasmesso al Parlamento e dalle quali è emerso che, pur con qualche dissenso, soprattutto da parte dei rappresentati delle imprese del comparto assicurativo, in linea generale le organizzazioni sindacali e quelle datoriali valutano positivamente il provvedimento, tuttavia sollecitando alcune rilevanti modifiche. In proposito si richiama anche a quanto riferito alle Commissioni riunite dalla stesso Ministro del lavoro, intervenuto in due occasioni in audizione, in ordine alle richieste provenienti dai settori interessati, alcune delle quali sarebbero valutate positivamente ai fini dell'accoglimento. Rileva che non può essere che valutata favorevolmente la prospettiva di un esito positivo delle trattative in corso posto che, come è stato da più parti sottolineato nel corso delle audizioni, l'effettiva attuazione del disegno riformatore sotteso alla legge delega e al provvedimento attuativo della stessa non può prescindere dalla convinta adesione delle parti interessate, e soprattutto delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese. Ricorda la ormai ampia letteratura in materia, sia italiana che straniera, da cui si evincono i vantaggi che possono derivare, anche sotto il profilo della finanza pubblica, dalla realizzazione di una riforma di ampio respiro del sistema previdenziale che comporti il rafforzamento della previdenza complementare. Si tratta, infatti, di un elemento che può risultare decisivo per ridurre l'entità degli oneri crescenti gravanti sulla previdenza pubblica, alla luce delle tendenze demografiche che evidenziano un costante aumento della percentuale di popolazione anziana. Sottolinea pertanto come la Commissione bilancio non possa che salutare positivamente il disegno riformatore delineato, alla cui riuscita non può che voler concorrere, per quanto di competenza. Rileva che ciò, tuttavia, deve avvenire in termini tali da non esporre il provvedimento che il Consiglio dei Ministri si accinge ad adottare in via definitiva al rischio di pesanti rilievi sotto il profilo della idoneità delle clausole di copertura che lo stesso dovesse contenere. Si riferisce in primo luogo alle diverse questioni sommariamente richiamate nella seduta del 13 luglio scorso e che trovano ampio e più dettagliato riscontro nella documentazione predisposta dagli uffici. Al riguardo, ribadisce la necessità che il Governo fornisca i necessari elementi di risposta.

Sottolinea poi che ancor più delicato è il problema che si può porre con riferimento ad alcune delle modifiche che verrebbero apportate al provvedimento sulla base delle intese raggiunte dal Ministero del lavoro con le parti sociali. Si tratta, in particolare, del tema delle compensazioni da assicurare alle imprese in relazione al sacrificio che per le stesse deriverebbe, in termini di rinuncia alla disponibilità di risorse immediatamente liquide, dal conferimento del TFR alle forme previdenziali complementari. Il Ministro ha ricordato che in aggiunta alle forme compensative già prospettate nel testo al nostro esame, da parte sua intenderebbe prevedere anche ulteriori misure, tuttavia suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo il Ministro ha fatto riferimento alle disposizioni che sarebbero allo studio allo scopo di facilitare l'accesso al credito per le imprese che dovessero vedersi private della disponibilità del TFR e della riduzione del costo del lavoro. Nel primo caso, si tratterebbe di rafforzare le disposizioni già contenute all'articolo 10, comma 3, dello schema di decreto il quale, nell'attuale formulazione, si limita a demandare ad un successivo decreto interministeriale l'istituzione di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui dotazione finanziaria verrebbe stabilita con un successivo provvedimento legislativo. Risulta evidente che il testo, nell'attuale formulazione, si presta ad evidenti rilievi, stante la sua estrema genericità che lascia dubitare anche sulla effettiva portata normativa di tale disposizione. Peraltro, non sembra pienamente coerente con la vigente disciplina contabile la previsione dell'istituzione di un fondo e il contestuale rinvio ad un successivo provvedimento di legge per l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Il problema più rilevante deriva tuttavia dal fatto che in base alle intese raggiunte con le parti sociali e, in particolare con l'ABI, l'adesione delle imprese al fondo, fermo restando il possesso di alcuni requisiti per cui verrebbero esclude le imprese sottoposte a procedimenti concorsuali, comporterebbe la automatica corresponsione del finanziamento da parte delle banca. Nella stima del Ministero del lavoro, il 90 per cento delle imprese potrebbero aderire. Si tratterebbe, come ha affermato lo stesso Ministro Maroni, di integrare la norma prevista dalla legge delega, che tuttavia in base ad alcune stime cui ci ha dato conto lo stesso Ministro, comporterebbe ulteriori oneri nell'ordine di circa 165 milioni di euro per il 2006, di 360 milioni per il 2007 e di 385 milioni di euro per il 2008, anno in cui si registrerebbe il picco degli oneri che negli anni successivi risulterebbero di entità più ridotta. Si sofferma poi su un secondo profilo, che attiene all'ulteriore riduzione del costo del lavoro. Il Ministro Maroni ha ipotizzato, in proposito, una riduzione dei cosiddetti oneri impropri da cui deriverebbero maggiori spese per la finanza pubblica quantificabili nell'ordine di 50 milioni di euro nel 2006, di 62 milioni di euro nel 2007 e di 223 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il totale dei maggiori oneri da coprire, in aggiunta a quelli che troverebbero già adeguata copertura nelle risorse stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, ammonterebbe quindi a 215 milioni di euro nel 2006, a 420 milioni di euro nel 2007, a 608 milioni di euro nel 2008, a 424 milioni di euro nel 2009 e a 223 milioni di euro nel 2010. Evidenzia la consistenza delle cifre, a fronte delle quali la Commissione bilancio non potrebbe avallare soluzioni che non si dimostrino ineccepibili dal punto di vista del rispetto della disciplina contabile. Risulta infatti evidente che l'eventuale trasposizione nel testo definitivo dello schema di decreto di disposizioni suscettibili di determinare questi o addirittura più consistenti effetti finanziari, in termini di maggiori oneri o di riduzione di entrate, non potrebbe ammettersi se non previo reperimento delle risorse necessarie ad assicurare un'adeguata copertura e previa verifica, da svolgere presso la Commissione bilancio, della congruità delle stime informalmente comunicateci dal Ministro. In proposito dovrebbe anche essere valutata l'eventualità che le misure oggetto di confronto con le parti sociali siano giudicate come aiuti di Stato dalle competenti autorità comunitarie, il che potrebbe determinare ulteriori effetti negativi a carico della finanza pubblica. Invita pertanto a verificare con il Governo quale soluzione adottare in modo da evitare di esporre il decreto legislativo a forti rilievi per quanto concerne la copertura finanziaria. Ricorda, a tale proposito, che ai sensi del comma 45 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, nei 30 giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, è tenuto a ritrasmettere alla Camera i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Il successivo comma 46 stabilisce inoltre che qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dell'esercizio della delega o anche successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Rileva pertanto la praticabilità, almeno sotto il profilo formale, dell'ipotesi di un breve slittamento dei tempi di approvazione definitiva del testo. Infatti, in questo modo, Governo e Parlamento avrebbero il tempo di reperire le risorse necessarie ad assicurare l'integrale copertura del provvedimento, come risultante dalle modifiche che dovessero essere apportate allo stesso, e a verificare l'idoneità della medesima copertura.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva l'esigenza che ogni ulteriore definizione dei meccanismi per l'accesso agevolato al credito da parte delle imprese di cui all'articolo 10 venga attentamente valutata con riferimento alla quantificazione degli oneri conseguenti e la loro copertura finanziaria. Ritiene indispensabile che a tal fine siano predisposte le necessarie integrazioni della relazione tecnica.

 

Marino ZORZATO, presidente, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

 

 


DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 4 ottobre 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

La seduta comincia alle 12.30.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistico complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 28 settembre 2005.

 

Marino ZORZATO, presidente, avverte che relativamente allo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, è pervenuta la segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella quale sono evidenziati taluni profili problematici con riferimento alle disposizioni relative al contributo volontario del datore di lavoro e alle misure compensative a favore delle imprese in relazione alla perdita di disponibilità del TFR. Rileva che la segnalazione, che è in distribuzione, evidenzia profili che meritano di essere considerati ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, rileva che l'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005 ha stanziato le risorse necessarie per l'attivazione del fondo di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, prevedendo peraltro una disciplina maggiormente dettagliata per quel che concerne l'istituzione ed il funzionamento del fondo. La medesima disposizione ha inoltre definito le ulteriori misure compensative per le imprese compensative dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, provvedendo anche in questo caso alla relativa copertura finanziaria. Rileva, a tale proposito, l'esigenza di assicurare la coerenza tra le disposizioni del decreto-legge e quelle dell'articolo 10, comma 3, dello schema di decreto-legislativo. Osserva che tale obiettivo potrebbe essere conseguito o mediante la soppressione dell'articolo 10, comma 3 dello schema di decreto, che disciplina le misure a favore delle imprese sopra richiamate, ovvero modificando la medesima disposizione mediante l'opportuno riferimento al contenuto del decreto-legge.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA deposita una documentazione che fornisce i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore (vedi allegato 1).

 

Daniele GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 2):

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA rileva che l'articolo 10, comma 3, sarà riformulato, come indicato nella proposta di parere, alla luce del contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva la singolarità della procedura adottata dalla Commissione. Ricorda infatti che il relatore ha predisposta la proposta di parere sulla base di una documentazione appena consegnata dal rappresentante del Governo. Chiede pertanto una sospensione dell'esame, al fine di poter valutare la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo. Chiede inoltre che alla seduta partecipi anche un rappresentante del Ministero dell'economia.

 

Marino ZORZATO, presidente, sospende l'esame del provvedimento, che riprenderà alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea.

 

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 14.45.

 

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva che la proposta di parere presentata dal relatore propone la soppressione dell'articolo 10, comma 3, che risulta però politicamente impraticabile, in quanto la disposizione recepisce gli accordi con le parti sociali, ovvero, in alternativa, una sua riformulazione, sulla quale, peraltro, la Commissione non potrebbe esprimersi. Ribadisce pertanto l'esigenza di acquisire formalmente il nuovo testo dello schema di decreto, recante le modifiche che il Governo intende apportare sulla base delle intese raggiunte con le parti sociali, in modo che la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimere in piena consapevolezza il proprio parere.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA precisa, con riferimento alle modifiche che il Governo intende inserire nell'articolo 10 dello schema di decreto, che più che di una riformulazione si deve parlare di un coordinamento tra tale norma e le disposizioni del decreto-legge n. 203 del 2005. Rileva che l'introduzione di tali modifiche nell'articolo 10 costituisce una soluzione preferibile alla soppressione dell'articolo 10, comma 3, sia per mantenere fede agli impegni assunti con le parti sociali sia per fare in modo che il decreto legislativo contenga in maniera organica tutta la materia della previdenza complementare.

 

Luigi OLIVIERI (DS-U) rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito elementi in ordine alla compatibilità delle misure per favorire l'accesso al credito delle imprese e delle ulteriori agevolazioni previste dall'articolo 10 con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza ed aiuti di Stato.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) osserva che le risorse necessarie per fornire copertura agli interventi previsti dallo schema di decreto dovevano essere individuate già dalla legge delega e non, come è avvenuto, mediante un decreto-legge adottato successivamente. Tale modo di procedere introduce peraltro un elemento di precarietà in quanto la copertura finanziaria individuata dal decreto-legge potrebbe essere modificata durante l'iter parlamentare. Ricorda, in particolare, che il decreto-legge reintroduce, a fini di copertura, la possibilità di installare apparecchi da gioco nelle sale bingo, disposizione che già in due occasioni è stata respinta dalla Camera. Invita poi a prendere in attenta considerazione i rilievi avanzati sul provvedimento dall'Autorità antitrust.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo consentano di superare le preoccupazioni che la avevano indotto a prospettare la soppressione del comma 3 dell'articolo 10. Resta ovviamente fermo che in sede di esame parlamentare del decreto-legge n. 203 del 2005 si potrà puntualmente verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità indicate dall'articolo 8 del medesimo decreto nonché l'idoneità della copertura ivi prevista. Riformula quindi in tal senso la proposta di parere già presentata.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 3).

 

La seduta termina alle 14.55.

 

 

ALLEGATO 1

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522).

 

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

 

A) Premessa.

 

In riferimento agli incrementi di adesioni alla previdenza complementare previsti dalla relazione tecnica, il dossier degli Uffici Bilancio valuta «condivisibili» sia i tassi di adesione dei lavoratori dipendenti privati sia i flussi di TFR stimati versati alla previdenza complementare nel 2014, e chiede chiarimenti circa la scansione temporale degli incrementi dei predetti flussi di TFR, in particolare in riferimento alle ipotesi relative al primo triennio.

Al riguardo, si fa presente che il profilo temporale dei flussi di TFR destinati alla previdenza complementare ipotizzato dalla relazione tecnica deriva dal progressivo peso crescente nella base assicurativa dei lavoratori assunti dopo il 1993, per i quali si è ipotizzata un tasso di adesione maggiore rispetto ai lavoratori assunti prima del 1993. Infatti, come espressamente indicato dalla RT, per i lavoratori c.d. neoassunti il tasso di adesione è stato stimato al 55 per cento (peraltro, la legge prevede per questi lavoratori la devoluzione dell'intero TFR maturando). Ciò appare in linea con l'esperienza maturata nei Paesi in cui la previdenza complementare è particolarmente sviluppata, e con la considerazione che, per i lavoratori assunti dopo il 1993, rileverà sostanzialmente la liquidazione della prestazione del sistema obbligatorio pubblico con il calcolo contributivo, con conseguente maggiore necessità di integrazione da parte della previdenza complementare privata.

Inoltre, gli Uffici Bilancio chiedono chiarimenti circa il flusso di TFR destinato alla previdenza complementare previsto a normativa vigente, pari a 1.700 mln. di euro nel 2006, tenuto conto dei dati contenuti nella relazione annuale 2004 della Covip.

Al riguardo, si fa presente che l'ipotesi di adesioni alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti privati pari al 17 per cento nel 2006 (corrispondenti a 1.700 mln. di euro), si riferisce, con un incremento dovuto al fisiologico sviluppo previsto per il biennio 2005-2006, ai dati relativi - secondo la citata relazione Covip - alle adesioni a tutte le forme di previdenza complementare (inclusi i fondi c.d. preesistenti).

 

B) Art. 2. - Ampliamento delle categorie di lavoratori che possono aderire alla previdenza complementare.

 

Il dossier degli Uffici Bilancio richiede se, nella valutazione degli effetti finanziari, si è tenuto conto dell'applicabilità della previdenza complementare alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, (c.d. «legge Biagi») nonché ai lavoratori autonomi impegnati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.

Al riguardo, si conferma che le minori entrate fiscali, derivanti dall'estensione della normativa incentivante a nuove categorie di lavoratori, sono inglobate nelle valutazioni complessive del provvedimento.

 

C) Articolo 8, commi 1-3 e 7-10 - Finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

 

Il dossier richiede maggiori elementi informativi sui dati e sui parametri relativi al TFR versato alla previdenza complementare utilizzati nella relazione tecnica.

Al riguardo, si rinvia alla allegata tabella n. 1, contenente elementi di maggiore dettaglio circa la stima dei flussi di TFR versato alle forme pensionistiche complementari.

 

D) Articolo 8, commi 4-6 - Regime fiscale dei contributi versati a forme pensionistiche complementari.

 

Il dossier richiede maggiori elementi informativi sui dati e sui parametri utilizzati nella relazione tecnica.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

a) per quanto riguarda la quota di lavoratori autonomi (270.000) che si avvalgono della maggiore possibilità di deducibilità fiscale, si è ipotizzato uno sviluppo nel tempo del 3 per cento annuo circa, con un'aliquota fiscale media marginale attorno al 25 per cento;

b) per quanto riguarda la quota di lavoratori dipendenti (200.000) che si avvalgono della maggiore possibilità di deducibilità fiscale, si è ipotizzato uno sviluppo nel tempo di circa il 5 per cento annuo, con un'aliquota fiscale media marginale del 27 per cento.

 

Gli effetti di minori entrate fiscali sono al netto delle maggiori entrate derivanti, sulla base della normativa vigente, dai maggiori versamenti alla previdenza complementare.

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dal 2006, si è ritenuto più prudenziale ipotizzare che gli effetti si verifichino già in sede di versamento in acconto delle imposte dovute.

Per quanto riguarda la decorrenza dal 2010 degli effetti relativi ai versamenti dei nuovi assunti, si è ritenuto più prudenziale stimare che essi possano verificarsi già a partire da tale anno, fermo restando comunque che tale valutazione non rileva ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, che prevede, a decorrere dal 2007, l'importo complessivamente previsto dalla relazione tecnica per l'anno 2014.

Per quanto riguarda le addizionali IRE, si conferma che di esse si è tenuto conto nella valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

 

E) Articolo 10 - Misure compensative per le imprese.

 

Il dossier degli Uffici Bilancio richiede informazioni circa le ipotesi di devoluzione del TFR alla previdenza complementare per categoria dimensionale delle imprese, in relazione alla diversa percentuale di deducibilità.

Al riguardo, si fa presente che la valutazione degli effetti derivanti dell'incremento della deducibilità dal reddito d'impresa dell'ammontare del TFR annualmente destinato alle predette forme pensionistiche complementari - attualmente del 3 per cento - al 4 per cento, ovvero al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti, è stata effettuata considerando una media effettiva del 5 per cento, da considerarsi prudenziale tenuto conto della distribuzione del monte retributivo tra piccole-medie e grandi imprese e dalla differente propensione verso la previdenza complementare che di fatto si può verificare nei due contesti.

 

F) Articolo 11, commi 6-8, e Articolo 14, comma 4 - Regime fiscale delle prestazioni.

 

Il dossier richiede maggiori elementi informativi sui dati e sui parametri utilizzati nella relazione tecnica ai fini della stima del minore gettito fiscale derivante dal nuovo regime.

Al riguardo, si rinvia alla allegata Tabella n. 2, che contiene la stima delle prestazioni maturate a partire dal 2006 ed erogate dai fondi pensione, che costituiscono la base imponibile su cui è stato calcolato il minore gettito fiscale.

Inoltre, gli Uffici Bilancio richiedono chiarimenti su alcuni aspetti legati alla scansione temporale delle minori entrate.

Al riguardo, si fa presente che le innovazioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame determineranno, in riferimento al medio-lungo periodo, effetti di segno opposto: da un lato la minore aliquota fiscale prevista dopo il quindicesimo anno di adesione potrà determinare minore gettito derivante dall'imposizione sulle prestazioni erogate, dall'altro la accresciuta dimensione della previdenza complementare determinerà consistenti incrementi di gettito fiscale.

 

G) Articolo 22 - Copertura finanziaria.

 

Il dossier degli Uffici Bilancio rileva che l'articolo 22 non individua distintamente le spese addebitabili a ciascun intervento oneroso.

Al riguardo, si fa presente che la individuazione, all'articolo 22, delle risorse necessarie al finanziamento del decreto legislativo, appare coerente con quanto previsto dall'articolo 1 comma 42, della legge n. 243 del 2004, e con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

Il dettaglio relativo agli effetti finanziari dei diversi interventi - i quali peraltro, come esplicitato dalla stessa RT, sono connotati da un elevato grado di reciproca interrelazione -, è puntualmente riportato all'interno della relazione tecnica.

 

 

Tabella n. 1

 

Stima flussi di versamento TFR a forme di previdenza complementare (post decreto legislativo)

 

 

(in mln di euro)

2006

3.050

2007

3.344

2008

3.664

2009

3.973

2010

4.300

2011

4.645

2012

4.998

2013

5.368

2014

5.760

 

 

Stima flussi di versamento TFR a forme di previdenza complementare (normativa previgente)

 

 

(in mln di euro)

2006

1.700

2007

1.873

2008

2.065

2009

2.237

2010

2.400

2011

2.609

2012

2.805

2013

3.010

2014

3.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 2

 

Stima quote prestazioni maturate ed erogate da forme di previdenza complementare dal 2006 (post decreto legislativo) al netto quota rendimenti sottoposta ad anticipo tassazione

 

 

 

(in mln di euro)

 

 

Rendite

Capitale

Totale

2006

2

84

87

2007

7

230

237

2008

19

366

385

2009

38

496

534

2010

66

621

686

2011

99

742

841

2012

141

861

1.001

2013

190

978

1.168

2014

247

1.095

1.342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522).

 

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522),

considerato che:

i dati, recati dalla relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure a favore delle imprese compensative dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, di cui all'articolo 10, e gli ulteriori elementi forniti dal Governo appaiono sufficienti a garantire la congruità delle risorse allo scopo stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 10 potrebbe prestarsi ad ingenerare equivoci in sede interpretativa in quanto non appare chiaro se si prospetti il rinvio a provvedimento legislativo successivo alla eventuale adozione del decreto ministeriale istitutivo del fondo di garanzia, per l'individuazione della relativa dotazione finanziaria;

in base alla vigente disciplina contabile, non potrebbe procedersi alla istituzione del fondo e all'attivazione dello stesso senza aver preventivamente provveduto al reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l'intenzione del Governo di integrare, anche a seguito delle trattative condotte con le parti sociali, le misure compensative a favore delle imprese con una ulteriore riduzione di oneri sociali e la previsione dell'accesso automatico al predetto fondo di garanzia;

l'introduzione di tali ulteriori agevolazioni appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che allo stato non risulta possibile quantificare in maniera puntuale e per i quali si pone l'esigenza di provvedere ad idonea copertura;

con le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007 e di 424 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010 per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia, cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per il 2006, 53 milioni di euro per il 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento delle ulteriori misure compensative a favore delle imprese la cui congruità dovrà comunque puntualmente essere verificata;

il medesimo articolo 8 reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame, e comunque tali da determinare una sovrapposizione tra i due provvedimenti;

 

rilevato inoltre che:

la previsione dell'accesso in termini sostanzialmente automatici al credito con garanzia interamente a carico dello Stato, sulla base di condizioni concordate con gli istituti di credito eroganti, appare suscettibile di determinare distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi, come rilevato nella segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990;

 

laddove le disposizioni in questione fossero dichiarate dalle competenti autorità comunitarie in contrasto con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, potrebbe derivarne l'obbligo per lo Stato italiano di ripetere le agevolazioni indebitamente corrisposte oltre che la conseguenza per cui i fruitori si troverebbero esposti ad una situazione di precarietà e di incertezza sotto il profilo giuridico ed economico;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

a condizione che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 10, posto che la disciplina del fondo di garanzia è contenuta in termini più puntuali nel decreto-legge n. 203 del 2005 ovvero, in subordine, che lo stesso comma sia riformulato al fine di precisare che all'istituzione e all'avvio dell'operatività del fondo così come alla previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, potrà procedersi soltanto qualora si sia preventivamente provveduto al reperimento di idonea copertura dei relativi oneri mediante lo stanziamento di risorse certe, quanto all'effettiva disponibilità, e congrue, quanto all'entità, e nel presupposto che sia preventivamente verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea della previsione di forme di accesso al credito con modalità predeterminate.

 

 

ALLEGATO 3

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522).

 

 

PARERE APPROVATO

 

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522),

considerato che:

i dati, recati dalla relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure a favore delle imprese compensative dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, di cui all'articolo 10, e gli ulteriori elementi forniti dal Governo appaiono sufficienti a garantire la congruità delle risorse allo scopo stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 10 potrebbe prestarsi ad ingenerare equivoci in sede interpretativa in quanto non appare chiaro se si prospetti il rinvio a provvedimento legislativo successivo alla eventuale adozione del decreto ministeriale istitutivo del fondo di garanzia, per l'individuazione della relativa dotazione finanziaria;

in base alla vigente disciplina contabile, non potrebbe procedersi alla istituzione del fondo e all'attivazione dello stesso senza aver preventivamente provveduto al reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l'intenzione del Governo di integrare, anche a seguito delle trattative condotte con le parti sociali, le misure compensative a favore delle imprese con una ulteriore riduzione di oneri sociali e la previsione dell'accesso automatico al predetto fondo di garanzia;

l'introduzione di tali ulteriori agevolazioni appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che allo stato non risulta possibile quantificare in maniera puntuale e per i quali si pone l'esigenza di provvedere ad idonea copertura;

con le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007 e di 424 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010 per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia, cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per il 2006, 53 milioni di euro per il 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento delle ulteriori misure compensative a favore delle imprese la cui congruità dovrà comunque puntualmente essere verificata;

il medesimo articolo 8 reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame, e comunque tali da determinare una sovrapposizione tra i due provvedimenti;

 

rilevato inoltre che:

la previsione dell'accesso in termini sostanzialmente automatici al credito con garanzia interamente a carico dello Stato, sulla base di condizioni concordate con gli istituti di credito eroganti, appare suscettibile di determinare distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi, come rilevato nella segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990;

laddove le disposizioni in questione fossero dichiarate dalle competenti autorità comunitarie in contrasto con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, potrebbe derivarne l'obbligo per lo Stato italiano di ripetere le agevolazioni indebitamente corrisposte oltre che la conseguenza per cui i fruitori si troverebbero esposti ad una situazione di precarietà e di incertezza sotto il profilo giuridico ed economico;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

a condizione che sia riformulato il comma 3 dell'articolo 10 al fine di precisare che all'istituzione e all'avvio dell'operatività del fondo, così come alla previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, potrà procedersi soltanto qualora si sia preventivamente provveduto al reperimento di idonea copertura dei relativi oneri mediante lo stanziamento di risorse certe, quanto all'effettiva disponibilità, e congrue, quanto all'entità, e nel presupposto che sia verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea della previsione di forme di accesso al credito con modalità automatiche.


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 13 luglio 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda che con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà attuazione alle deleghe conferite all'articolo 1, comma 2, lettere e), h), i) e l) della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema pensionistico. Si ricorda che i principi di delega menzionati riguardano, rispettivamente, il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, in base al principio del silenzio-assenso; la disciplina del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle relative procedure amministrative; la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; l'obbligo, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esporre in sede di rendicontazione se ed in quale misura siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse disponibili.

Sotto il profilo procedurale, va ricordato che la legge delega n. 243 prevede, all'articolo 1, comma 44, che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Il successivo comma 45 prevede che entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Peraltro, qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato di venti giorni, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel caso di doppio esame dello schema, decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il comma 49 consente inoltre l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.

Infine, va ricordato che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 243, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Dall'emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'importanza della riforma della previdenza complementare, al fine del rafforzamento del cosiddetto secondo pilastro, appare evidente nella prospettiva di garantire un reddito adeguato da usufruire al momento del pensionamento in considerazione della minore copertura che, nel futuro, sarà assicurata dalla previdenza obbligatoria. Si consideri, a tal proposito, che, secondo quanto emerge dalla Relazione per l'anno 2004 della COVIP, nello stesso anno i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione sono stati positivi e, in generale, superiori alla rivalutazione offerta dal TFR: il differenziale di rendimento si è attestato in media sui 2 punti percentuali.

 

Tra i punti qualificanti della riforma si possono indicare i seguenti:

l'incremento delle risorse destinate ai fondi pensione tramite il trasferimento volontario del TFR maturando;

a tal fine, l'introduzione di una disciplina fiscale più favorevole relativa sia alla deducibilità dal reddito dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sia alla tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione;

l'estensione della portabilità della posizione individuale con il conseguente ampliamento della concorrenza tra i fondi pensione;

per contemperare la maggiore possibilità di concorrenza ed evitare o comunque ridurre il rischio di degenerazione della stessa, un rafforzamento dei poteri della COVIP nell'ambito della vigilanza sui fondi pensione.

 

Si consideri che la delega non si limita a novellare il decreto legislativo n. 124 del 1993, che attualmente in sostanza contiene la disciplina dei fondi pensione, ma predispone un nuovo testo organico di disciplina della previdenza complementare, che contiene (citando al relazione di accompagnamento) «non solo le norme derivate dall'esercizio della deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema». Contestualmente si prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Il carattere di disciplina generale del comparto viene in evidenza sin dall'articolo 1, che, nel definire l'àmbito di applicazione di essa, sancisce il principio della libertà e volontarietà dell'adesione alle diverse forme di previdenza complementare, e precisa che in tale nozione sono incluse: le forme di origine contrattuale (o derivanti da regolamenti di enti od aziende), di cui all'articolo 3, le forme pensionistiche aperte, promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi, autorizzate all'esercizio dell'attività dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP), di cui all'articolo 12, nonché le forme pensionistiche individuali, di cui all'articolo 13, e quelle di cui all'articolo 20, ossia le forme pensionistiche preesistenti.

All'articolo 2 si precisa che alle forme di previdenza complementare possono iscriversi: i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i liberi professionisti e I lavoratori autonomi, compresi quelli titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate e le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari, anche se non iscritti al Fondo di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996.

L'articolo 3 indica le modalità istitutive delle forme di previdenza complementare. Esse possono essere istituite: con contratti e accordi collettivi; con accordi tra liberi professionisti o tra lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto); con regolamenti di enti o aziende; con accordi tra soci lavoratori di cooperative ovvero con accordi tra persone che svolgono attività non retribuita di cura familiare. Hanno altresì titolo a realizzare forme pensionistiche complementari: gli enti previdenziali di diritto privato; gli intermediari assicurativi o finanziari e le società di gestione del risparmio, di cui al comma 1 del successivo articolo 6, limitatamente ai fondi pensione aperti, di cui all'articolo 12; le imprese di assicurazione sulla vita, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

L'articolo 4 si occupa dei fondi pensione, con la costituzione dei quali si dà attuazione alle forme pensionistiche complementari: per quanto concerne la natura giuridica, essi possono essere costituiti come soggetti associativi di cui dell'articolo 36 del codice civile, distinti dagli enti promotori, ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica, il cui riconoscimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP.

 

L'articolo 5 ha ad oggetto la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle forme pensionistiche complementari, in base al criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i fondi chiusi. Viene inoltre istituita la figura del responsabile dei fondi pensione, di cui vengono definiti i requisiti e le modalità di esercizio della funzione, mentre per i fondi pensione aperti, al comma 5, viene prevista l'istituzione di un organismo di vigilanza.

L'articolo 6 è dedicato al regime delle prestazioni ed ai modelli gestionali: in particolare, riprendendo le linee già tracciate dal decreto legislativo n. 124 del 1993, si precisa che i fondi gestiscono le risorse: mediante convenzioni con intermediari finanziari ed assicurativi; mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; mediante sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. Si consideri che con il comma 14 si dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge n. 243, che impone di indicare, nel rendiconto annuale e nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se e in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici o ambientali nonché di esporre, nei medesimi atti, le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

L'articolo 7 dello schema dispone che le risorse dei fondi siano depositate presso una banca distinta dal gestore.

Il successivo articolo 8 ridefinisce la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

In merito, come accennato, un'innovazione molto rilevante è costituita dal cosiddetto principio del silenzio-assenso. Tale meccanismo (di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 8) opera, con riferimento agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria contrarietà all'adesione alle forme pensionistiche complementari entro il termine di sei mesi dall'assunzione, ovvero (come specifica l'articolo 23, comma 7) entro il 30 giugno 2006 per i soggetti assunti anteriormente al 1o gennaio 2006.

In caso di silenzio, dunque, gli accantonamenti suddetti sono conferiti ad una forma pensionistica complementare. In particolare, la forma destinataria è costituita - salvo diverso accordo aziendale (il quale deve essere notificato al lavoratore) - da quella collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali. Qualora manchi una forma pensionistica della tipologia summenzionata, gli accantonamenti sono conferiti a quella istituita presso l'INPS (di cui all'articolo 9 dello schema), mentre altre norme di chiusura sono poste per l'ipotesi opposta di sussistenza di più di una forma pensionistica collettiva interessata.

Altre modifiche, rispetto alla disciplina vigente, previste dall'articolo 8 riguardano la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

Tra le modifiche previste in materia dall'articolo 8 in esame, si segnalano le seguenti (di cui ai commi 4 e 6):

il beneficio di deducibilità dal reddito imponibile del lavoratore viene esteso ai contributi versati dal committente;

viene soppresso il limite di deducibilità espresso in valori percentuali del reddito imponibile del lavoratore (pari, attualmente, al 12 per cento). Trova, quindi, ora applicazione solo il limite in valori assoluti (che resta pari a 5.164,57 euro);

si sopprime la norma che limita la deducibilità dal reddito da lavoro dipendente (fermi restando i massimali summenzionati) ad un importo pari al doppio della misura dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto che venga destinata alle forme pensionistiche complementari collettive;

si introduce un regime di deducibilità più favorevole, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1o gennaio 2006.

 

L'articolo 9 dello schema prevede l'istituzione di una forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.

L'articolo 10 concerne le misure in favore delle imprese intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento da TFR

Le misure compensative sono le seguenti:

il limite di deducibilità dal reddito di impresa degli accantonamenti summenzionati versati alle forme pensionistiche complementari è incrementato da tre a quattro punti percentuali, ovvero a sei per le imprese con meno di 50 dipendenti;

la misura contributiva prevista per il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» (Fondo gestito dall'INPS) viene ridotta, per ciascun datore, in relazione alla percentuale degli accantonamenti summenzionati destinata alle forme pensionistiche complementari;

si prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese - fondo la cui dotazione finanziaria sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo -.

 

L'articolo 11 dello schema disciplina le prestazioni delle forme pensionistiche complementari. Tra le modifiche previste rispetto alla disciplina vigente, si segnalano le seguenti:

si sopprime la distinzione tra prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità. La nuova normativa (di cui al comma 2 dell'articolo 11 in esame) richiede, ai fini del diritto alla prestazione complementare, il conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza, nonché, in ogni caso, almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare;

sempre con riferimento ai requisiti per la prestazione complementare, si introduce la facoltà, per il lavoratore, di chiedere una riduzione fino a 5 anni dei medesimi, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

in base al nuovo regime tributario (di cui al comma 6 dell'articolo 11, al comma 4 dell'articolo 14 ed al comma 4 dell'articolo 23), le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, con l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme in esame, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si ricorda che il nuovo regime tributario opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1o gennaio 2006;

si introduce (comma 7, lettera c), dell'articolo 11 in esame) la possibilità di chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei limiti di una quota del 30 per cento, per esigenze degli iscritti diverse rispetto a quelle - riguardanti spese sanitarie o spese per la prima casa di abitazione - già contemplate dalla normativa vigente.

 

L'articolo 12 concerne i fondi pensione cosiddetti aperti. Rispetto all'attuale disciplina, si segnala che viene meno il divieto di adesione a tali fondi per i soggetti che possano iscriversi a forme pensionistiche complementari previste da contratti o accordi collettivi o da regolamenti di enti od aziende.

L'articolo 13 riguarda le forme pensionistiche complementari individuali. Si conferma che esse sono costituite da due tipologie: l'adesione ai summenzionati fondi pensione aperti; la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita. Il comma 3 dell'articolo 13 reca norme specifiche su questa seconda categoria, ai fini, tra l'altro, della trasparenza di tale forma individuale e della tutela dell'assicurato.

L'articolo 14 disciplina la portabilità, tra le forme pensionistiche complementari, delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché il riscatto parziale o totale delle medesime posizioni.

Rispetto all'attuale normativa, si segnala che:

viene individuato (dal comma 2) un àmbito di fattispecie più ampio per il diritto di riscatto, introducendo, tuttavia, la distinzione tra i casi in cui il riscatto medesimo è ammesso in misura integrale e quelli in cui è consentito nella misura del 50 per cento;

il trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione individuale è ammesso (dal comma 6) dopo due anni di partecipazione, mentre la normativa vigente richiede, a seconda delle fattispecie, tre o cinque anni;

in caso di esercizio della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto (comma 6 citato) al versamento alla nuova forma pensionistica, oltre che degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, della contribuzione del datore o del committente che spetti per il finanziamento di forme pensionistiche complementari.

 

L'articolo 15, relativo ad alcune vicende del fondo pensione, ricalca, in sostanza, come ricorda la relazione illustrativa, la disciplina attualmente prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

L'articolo 16 conferma sia l'assoggettamento all'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale delle quote di retribuzione versate dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare sia, sulle somme corrisposte a quest'ultima dal datore, l'istituto del contributo di solidarietà (in via sostitutiva dell'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale).

Si ricorda che il contributo di solidarietà è interamente a carico del datore ed è pari al 10 per cento delle suddette somme; dalla base di calcolo sono in ogni caso esclusi gli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto.

L'articolo 16 in esame reca alcune modifiche riguardo alla destinazione del gettito derivante dal contributo di solidarietà (gettito che attualmente spetta in misura integrale all'INPS). Si prevede, tra l'altro, che una quota, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, sia attribuita alla citata COVIP.

L'articolo 17 concerne il regime tributario delle forme pensionistiche complementari e conferma le linee essenziali della disciplina già vigente.

Gli articoli 18 e 19, inerenti al sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si pongono in una prospettiva attuativa rispetto al criterio di delega contemplato all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge n. 243 del 2004, volto a perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare ed a semplificare le procedure amministrative, tramite l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia, nonché attraverso l'attribuzione alla suddetta COVIP della funzione di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche complementari.

L'articolo 18, in particolare, conferma sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda l'organizzazione e le finalità della COVIP.

Le forme pensionistiche complementari sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP - articolo 19, comma 1 -, alla quale è altresì attribuito il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito della disciplina in oggetto sulle forme pensionistiche complementari ed essere, quindi, iscritte nel sopracitato albo. Alla stessa Commissione sono attribuiti il potere di approvare gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettera a) e lettera b)), nonché il compito di individuare procedimenti di autorizzazione semplificati, anche mediante ricorso al modulo del silenzio-assenso; sono escluse, tuttavia, forme di approvazione preventiva.

Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) spettano anche poteri di verifica relativamente al rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti effettuati dai fondi pensione - articolo 19, comma 2, lettera c) - nonché riguardo alle linee di indirizzo della gestione ed alla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse con i criteri di redazione stabiliti dalla stessa COVIP (comma 2 citato, lettera d)) ed infine sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile (comma 2, lettera i)). Per l'espletamento di tali attività di vigilanza, la COVIP può disporre, ai sensi del comma 3, l'acquisizione dei verbali delle riunioni degli organi interni delle forme pensionistiche complementari, come pure di ogni altro dato e documento utile, può richiedere la convocazione dei suddetti organi, fissandone l'ordine del giorno (comma 4), nonché ottenere notizie e informazioni da pubbliche amministrazioni (comma 5).

Sono demandati alla COVIP l'individuazione di una disciplina omogenea ed uniforme relativamente ai profili patrimoniali e contabili inerenti alle forme pensionistiche complementari - lettera f) - nonché il compito di dettare apposite disposizioni volte a salvaguardare la trasparenza delle condizioni contrattuali, nella prospettiva di tutelare l'adesione consapevole degli interessati e di garantire altresì il diritto alla portabilità della posizione individuale e la comparabilità dei costi. La Commissione individua anche una disciplina uniforme per quel che concerne le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari (lettera g)).

Alla lettera h) è attribuito alla COVIP il potere di disciplinare le modalità con cui le forme pensionistiche complementari siano tenute a adempiere agli oneri informativi concernenti l'eventuale presa in considerazione, nell'àmbito delle attività gestionali, di aspetti sociali, etici ed ambientali.

La COVIP riferisce periodicamente al Ministero del lavoro, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare - comma 2, lettera l) - ed entro il 31 maggio di ciascun anno trasmette un'apposita relazione sull'attività svolta al sopracitato Dicastero, il quale, a sua volta, presenta tale relazione al Parlamento entro il 30 giugno successivo (comma 7).

L'articolo 20 detta una specifica disciplina per le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - i cosiddetti fondi «preesistenti» -, stabilendo che le stesse debbano adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo in esame secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 21 enuncia espressamente le disposizioni abrogate dal decreto in titolo (tra le quali si segnala, in particolare, l'intero decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, relativo, come detto, alle forme pensionistiche complementari) e reca alcune novelle a provvedimenti legislativi (sono tra l'altro novellate o abrogate alcune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

L'articolo 22, comma 1, autorizza per l'anno 2005 la spesa di 17 milioni di euro, al fine di rafforzare il sistema di vigilanza nonché di consentire la realizzazione di campagne informative, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Il successivo comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto in esame, mediante utilizzo dell'apposito stanziamento previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

In relazione all'entrata in vigore, l'articolo 23, nella prospettiva di assicurare in tempi celeri l'operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, dispone che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche complementari. Queste ultime debbono adeguarsi alle direttive entro i 3 mesi successivi all'emanazione. Inoltre, si prevede che, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali già attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedano alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

In conclusione sottolinea come la riforma della previdenza complementare rappresenti una partita decisiva per la razionalizzazione dell'intero sistema previdenziale e costituisca uno dei punti fondamentali delle politiche volte a garantire l'equilibrio finanziario della nostra economia. Si tratta quindi di un atto complesso ossia nella finalità che nei meccanismi.

La prima garanzia di successo della nuova normativa è costituita dal consenso sociale che essa riuscirà ad ottenere. In questo senso va valutato favorevolmente il percorso partecipativo che sta impegnando il Governo, tramite il confronto con le parti sociali. Peraltro, nello stesso momento, il Parlamento sta procedendo all'esame dello schema del decreto legislativo, per cui occorre che da un lato i parlamentari tengano conto dell'andamento dei lavori tra Governo e parti sociali e dall'altro sia assicurato il centrale rilievo del parere parlamentare.

Dopo aver rilevato che sinora l'impostazione del provvedimento ha suscitato pareri difformi, ritiene che un ruolo centrale sia giocato dalla certezza sul destino del TFR, che era e rimane una forma di retribuzione differita del lavoratore. Pertanto le forme di garanzia rispetto a questo istituto devono essere massime, anche potenziando le tutele già previste dalla proposta governativa, eventualmente prevedendo ulteriori meccanismi rispetto all'intervento della COVIP.

Se questo rimane l'obiettivo fondamentale da realizzare, non mancano altri aspetti da approfondire. Ad esempio, il mondo delle imprese va compensato della perdita di un consolidato meccanismo di finanziamento, costituito dall'accantonamento del TFR. Inoltre l'ampliamento della tipologia di fondi pensioni operativi richiede una accurata disciplina. Non a caso, nel dibattito finora svoltosi, sono già stati citati i fenomeni più critici della recente esperienza finanziaria, con ingenti risparmi travolti dal fallimento di grandi gruppi finanziari. Anche sul piano fiscale vengono richieste maggiori specificazioni sulla disciplina che verrà introdotta, già avanzandosi ipotesi di articolazione di eventuali benefici.

Va però detto che se alcune critiche sono finalizzate ad un miglioramento del testo, da altre parti c'è anche chi lavora perché la riforma non si faccia. La volontà politica del Governo e della maggioranza è però quella di realizzare l'obiettivo dell'approvazione della riforma. Eventuali punti critici del provvedimento possono essere affrontati e risolti anche grazie all'intervento del parere parlamentare.

Infine, ricorda che da domani è previsto l'avvio di una serie di audizioni, che si svolgeranno - almeno in una prima fase - congiuntamente alla Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.35.

 

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 26 luglio 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 luglio 2005.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda che, sebbene il ministro del lavoro abbia nel corso della sua audizione informato la Commissione di possibili modifiche al testo in esame conseguenti al confronto tra le parti sociali, ritiene opportuno proseguire la discussione in Commissione sul testo formalmente assegnato.

 

Carmen MOTTA (DS-U) giudica, a nome del suo gruppo, non utile la discussione su un testo che potrebbe essere modificato a breve termine a seguito del confronto tra le parti sociali in corso.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA evidenzia come il testo all'esame della Commissione sia frutto di un lungo lavoro con l'apporto di significative professionalità e sia pertanto caratterizzato da notevole equilibrio nel ridefinire complessivamente la materia della previdenza complementare, precedentemente disciplinata dal decreto legislativo n. 124 del 1993 che aveva subito una serie di successive modifiche. Sottolinea quindi come, a distanza di dieci anni dalla riforma previdenziale del 1995, si discuta ancora sulle forme della previdenza complementare in una situazione di incertezza che ha determinato uno scarso ricorso dei lavoratori a tale forma di previdenza, da considerare invece fondamentale nell'ambito di un sistema contributivo, in particolare per i lavoratori più giovani.

Ricorda quindi come con la riforma Dini del 1995, cui aveva personalmente collaborato, prevedesse un vantaggio di alcuni anni per i fondi contrattuali nella considerazione della loro necessità di approntare una serie di misure, diversamente da quanto richiesto per operatori di mercato già tecnicamente attrezzati; successivamente, nel corso della passata legislatura, era intervenuta una decisione della Covip - discutibile sulla base della legislazione ma non contestata dal Governo in carica - per la quale il lavoratore che dopo 5 anni decidesse di passare dal fondo contrattuale ad altro tipo di fondo avrebbe perso i contributi versati. Tuttavia, in tale ambito, con una sorta di monopolio dei fondi contrattuali per la previdenza complementare, non si erano registrate consistenti adesioni.

Ora, con l'avviso comune delle parti sociali, si tende di nuovo a porre limiti alla portabilità, che costituisce invece un principio sancito a livello europeo: inoltre, mentre vi sarebbe libertà di scelta per i lavoratori autonomi, per i lavoratori dipendenti la disciplina del passaggio da un tipo di fondo ad un altro dovrebbe essere disciplinata non dallo Stato ma dalla contrattazione collettiva. Sottolinea in proposito come egli consideri la mancanza di libertà di scelta per il lavoratore dipendente assolutamente inaccettabile.

Evidenzia quindi come il decreto legislativo n. 47 del 2000 - emanato dal Governo di centrosinistra - abbia scardinato la riforma Dini del 1995, che prevedeva le stesse regole per tutti, in particolare con riferimento alla disciplina per le assicurazioni, il cui controllo veniva effettuato dall'Isvap e non più dalla Covip. In particolare, in quell'ambito, si consentivano eccessivi oneri di carico a vantaggio delle assicurazioni determinando in sostanza la presenza di due mondi previdenziali separati e senza controlli uniformi. Con il testo all'esame della Commissione, si tende a eliminare tali inconvenienti, impedendo eccessivi oneri di carico, garantendo la separatezza dei fondi di natura diversa, incentrando il controllo sulla Covip. Ritiene pertanto singolare che i sindacati accusino il Governo di favorire le compagnie assicurative, dato che a suo giudizio è stata invece la riforma varata dal Governo della passata legislatura ad averle favorite.

Quanto al regime di tassazione, osserva che, mentre inizialmente si era previsto un sistema analogo a quelli degli altri paesi europei, fondato sulle plusvalenze realizzate, il Governo di centrosinistra aveva previsto un tassazione riferita alle plusvalenze teoriche su base annua: di conseguenza, la tassazione dell'11 per cento non si può modificare a causa degli andamenti negativi del passato che devono essere riassorbiti. Invita infine il Parlamento ad esprimere il proprio parere nella propria autonomia, certamente tenendo presenti le posizioni delle parti sociali ma giudicando soprattutto sulla base dei principi di libertà sanciti nella legge di delega previdenziale n. 243 del 2004 nell'interesse dei lavoratori.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, esprime apprezzamento per l'intervento svolto dal sottosegretario, che ha fornito una serie di spunti utili alla discussione.

 

Angelo SANTORI (FI), apprezzato il contributo offerto dall'intervento del sottosegretario, ribadisce l'esigenza di procedere prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari all'audizione del ministro del lavoro, perché questi possa fornire chiarimenti in ordine ai propri intendimenti a seguito dell'incontro tra le parti sociali di domani.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 27 luglio 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

 

La seduta comincia alle 15.20

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, constatato che nessuno chiede di intervenire, ricorda che domani, alle 9, è prevista l'audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, che informerà la Commissione sull'andamento del confronto tra le parti sociali sulla materia affrontata nello schema di decreto legislativo in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.25.

 

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 15 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

 

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2005.

 

Cesare CAMPA (FI) condivide l'organizzazione dei lavori predisposta dal presidente Benedetti Valentini, che consente l'esame da parte della Commissione dello schema di decreto legislativo sulle forme pensionistiche complementari nel testo presentato dal Governo, pur nella consapevolezza di probabili modifiche da inserirvi a seguito degli incontri in corso tra le parti sociali, considerato che lo stesso ministro del lavoro ha più volte ribadito, da ultimo nella sua audizione parlamentare di ieri, che la riforma sarà concretamente attuabile solo con la convinta adesione delle parti sociali.

Osserva quindi come, per il provvedimento in esame, la procedura seguita dal Governo per la definizione del testo risponda pienamente alle richieste dell'opposizione ispirate ad un principio di concertazione, cui si sta dando effettiva attuazione. Auspica peraltro che tale iter di definizione del testo consenta davvero innanzitutto la tutela dei diritti dei lavoratori, piuttosto che la difesa di interessi corporativi o settoriali. Segnala a tale riguardo i rischi collegati a eventuali condizioni di privilegio per i fondi chiusi, che non garantirebbero la libertà di scelta del lavoratore sulla destinazione del proprio TFR: ciò potrebbe verificarsi con la sostituzione degli «accordi tra le parti» con gli «accordi tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e i datori di lavoro o le loro rappresentanze», ma, soprattutto, riservando il contributo del datore di lavoro ai soli iscritti ai fondi chiusi, rendendo così non conveniente l'adesione a diverse forme previdenziali, come i fondi aperti o quelli assicurativi.

Modifiche in tal senso potrebbero avere conseguenze gravi sul piano giuridico, ponendosi in contrasto con i principi della legge delega approvata dal Parlamento, in cui si afferma in modo non equivoco il diritto alla libera e responsabile scelta del singolo lavoratore riguardo alla destinazione del TFR alle varie forme di previdenza complementare, sia nella fase di prima adesione sia successivamente. La delega prevede inoltre chiaramente che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore o alla quale egli intenda trasferirsi.

Sul piano della concorrenza, inoltre, i fondi chiusi potrebbero giungere a configurare posizioni monopolistiche, perdendosi così i vantaggi assicurati ai lavoratori da condizioni di libera concorrenza. La previsione del silenzio-assenso assumerebbe così un significato diverso rispetto all'impostazione della legge delega, in quanto il TFR del lavoratore silente verrebbe trasferito d'ufficio al fondo di categoria e a tale lavoratore non sarebbe successivamente consentito di riportare il TFR in azienda né di destinarlo ad altra forma pensionistica, pena la perdita del contributo del datore di lavoro.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 8.45.


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 20 settembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2005.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) invita il sottosegretario ad informare la Commissione in ordine all'andamento degli incontri tra le parti sociali ed in particolare sulla riunione di ieri, nonché sulle determinazioni assunte dal Governo relativamente alle modifiche da apportare al provvedimento in esame.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA informa che nella giornata di ieri è iniziato un incontro tra le parti sociali firmatarie dell'avviso comune sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina della previdenza complementare, cui il Governo non ha partecipato, nel corso del quale sono state confermate posizioni già note; nella giornata di oggi, come esito di tale incontro, le stesse parti sociali potrebbero trasmettere al Governo proprie ulteriori osservazioni.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) invita il sottosegretario a chiarire se vi saranno ulteriori incontri tra le parti sociali ed il Governo al fine di definire il testo del provvedimento su cui la Commissione dovrà esprimere il parere.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA evidenzia come il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è noto, essendo stato presentato da tempo alle Camere, pur dovendosi tenere presente che il Governo si è impegnato ad introdurvi modifiche sulla base delle osservazioni delle parti sociali. Queste ultime, peraltro, hanno reso noto che rimangono pochi punti da correggere, che dovrebbero essere definiti nelle prossime ore; ritiene pertanto sia opportuno che le Commissioni parlamentari esprimano il parere nei termini previsti dalla delega previdenziale, in modo da partecipare al varo di un provvedimento che va incontro all'interesse dei lavoratori, in particolare di quelli giovani con regime pensionistico basato sul sistema contributivo.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come, pur essendo opportuno tenere presente il dibattito in corso nel paese e le posizioni assunte dalle parti sociali, le Commissioni parlamentari competenti siano chiamate, nella loro autonomia e sovranità, ad esprimere liberamente il proprio parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo.

 

Cesare CAMPA (FI) rileva come nell'attuale clima politico, nel quale l'opposizione manifesta evidenti intenzioni ostruzionistiche, si corra il grave rischio che gli interessi dei lavoratori e dei giovani non vengano adeguatamente rappresentati e tutelati. Evidenziato come il Governo abbia seguito procedure ispirate alla concertazione e la Commissione abbia deciso di attendere gli esiti degli incontri tra le parti sociali, ritiene sia ormai giunto il momento di esprimere il parere parlamentare sul testo, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei lavoratori, relativamente ai quali si ha l'impressione di assistere ad una sorta di capovolgimento dei ruoli, per cui il centro-destra, a cui dalla stampa e dall'opposizione si vorrebbe addebitare la tutela degli interessi forti, in realtà difende i soldi dei lavoratori e la concorrenza tra le forme di previdenza complementare, mentre il centro-sinistra sembra principalmente preoccupato a che le risorse dei lavoratori finiscano in una direzione gradita alle organizzazioni sindacali. Essendo ben chiaro cosa chiedono queste ultime, ritiene che i deputati, sulla base del principio costituzionale dell'esercizio delle proprie funzioni senza vincolo di mandato, debbano fare la loro parte e definire il parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo in modo da tutelare i lavoratori.

 

Pietro GASPERONI (DS-U), pur comprendendo il momento di particolare nervosismo che attraversa la maggioranza a causa delle divisioni al proprio interno, ritiene che ciò non possa giustificare un ribaltamento delle posizioni, considerato che l'opposizione non ha mai ostacolato l'iter del provvedimento ed ha invece sempre incalzato il Governo affinché ne venisse definito il testo. Ritiene tuttavia che, affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere, debba essere noto il testo su cui la stessa è chiamata ad esprimersi.

 

Giovanni DIDONÈ (LNFP) richiama l'esigenza di una maggiore concretezza tenendo presente il dato di fatto della prospettiva per i giovani di avere a disposizione una pensione inadeguata: evidenziato pertanto come si sia già in ritardo nella definizione del provvedimento, invita il Presidente della Commissione a favorire la definizione di una proposta di parere su cui confrontarsi.

 

Giovanni RAINISIO (DS-U) evidenzia, sebbene sulla base di una esperienza parlamentare di breve durata, una situazione paradossale nella quale si sollecita l'esigenza di procedere alla definizione di un parere, che tuttavia non si sa ancora su quale testo debba essere espresso.

 

Cesare CAMPA (FI) ha l'impressione che si stia perdendo tempo, in quanto, come è noto, lo schema di decreto legislativo è stato presentato dal Governo alle Commissioni parlamentari e alle parti sociali: queste ultime hanno espresso propri orientamenti al riguardo ed ora la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Osserva che l'opposizione potrebbe anche ispirare le proprie proposte in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali, ma affermare che non vi è un testo su cui la Commissione possa esprimersi è una falsità. Sottolinea pertanto come sussistano le condizioni perché la Commissione esprima il proprio parere con l'obiettivo prioritario di tutelare gli interessi dei lavoratori.

 

Pietro GASPERONI (DS-U) evidenzia come, se la maggioranza intende approvare un parere, può liberamente farlo.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce come il testo non sia completo, dovendo ancora essere definite le compensazioni e le relative coperture, secondo quanto risulta dalla stampa.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA evidenzia che, se s'intende fare riferimento a quanto riportato dalla stampa, la presenza di un rappresentante del Governo alla seduta può risultare inutile. Quanto alla copertura delle misure compensative per le imprese, ricorda che l'articolo 10, comma 3, del testo in esame prevede l'istituzione con decreto ministeriale di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui dotazione finanziaria verrà stabilita con successivo provvedimento legislativo. Ribadisce infine l'opportunità che le Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere in tempo utile, considerato che da 10 anni si attende la definizione di un provvedimento in materia di previdenza complementare.

 

Angelo SANTORI (FI) ritiene sia legittimo domandarsi se l'opposizione intenda ostacolare l'emanazione del decreto legislativo sulla previdenza complementare, considerato che un provvedimento in materia è atteso sin dalla riforma previdenziale n. 335 del 1995 ed è trascorsa tutta la passata legislatura, con maggioranza di centrosinistra, senza che esso venisse approvato: ritiene pertanto che le critiche sulla mancata definizione del secondo pilastro della previdenza possano essere respinte al mittente. Ricorda quindi come il Governo abbia presentato lo schema di decreto legislativo nel mese di luglio e siano state svolte dalla Commissione numerose audizioni di rappresentati delle parti sociali, mentre il Governo ispirava la propria azione sulla materia al metodo della concertazione al fine di recepire le osservazioni delle parti sociali. Sottolineato come tale metodo potrebbe addirittura produrre risultati opinabili dal punto di vista dell'interesse dei lavoratori, considerato che le organizzazioni sindacali hanno inteso privilegiare la destinazione del trattamento di fine rapporto ai cosiddetti fondi chiusi, ritiene che la Commissione debba esprimere il proprio parere in tempo utile con l'obiettivo di tutelare gli interesse dei lavoratori, soprattutto i più giovani.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.10.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

 

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Angelo SANTORI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) lamenta l'assenza di un rappresentante del Governo, considerato che nella presente fase è essenziale per la Commissione ricevere direttamente dal Governo informazioni in ordine all'andamento del confronto con le parti sociali nonché sulla posizione del Governo relativamente alle loro osservazioni.

 

Cesare CAMPA (FI) ha l'impressione che l'opposizione intenda procedere nei lavori sulla falsariga delle sedute precedenti, in sostanza frapponendo ostacoli alla discussione sul merito del provvedimento. In proposito, richiama il parere pro veritate del presidente emerito della Corte Costituzionale professor Baldassarre relativamente ai quesiti se sia fondata la tesi che il contributo del datore di lavoro non possa che restare di pertinenza della contrattazione e quella secondo cui i principi e criteri direttivi della legge delega consentono al Governo di disporre che detto contributo non possa essere liberamente destinato dal lavoratore alla forma pensionistica da lui prescelta: al riguardo, il parere chiarisce che, per il contributo del datore di lavoro, non sussiste una riserva a favore della contrattazione collettiva e che una corretta interpretazione della legge delega preclude ogni possibilità al legislatore delegato di limitare la libera circolazione e la libera trasferibilità alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore.

 

Angelo SANTORI, presidente, rileva come, pur essendo naturalmente utile la presenza di un rappresentante del Governo, nel caso del provvedimento in esame essa è stata sinora costantemente assicurata e, nella seduta di ieri, il sottosegretario competente ha specificato che il Governo ritiene di non dovere fornire ulteriori elementi per la discussione.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U) rileva come, sul piano politico, si ponga la questione dell'affidabilità del Governo rispetto agli impegni assunti nel corso degli incontri con le parti sociali, fase che non può ancora considerarsi conclusa, nonché la questione degli impegni che il Governo assume nella sede della Commissione relativamente al testo in esame. È pertanto essenziale la presenza di un rappresentante del Governo e del relatore nelle sedute in cui si esamina il provvedimento, anche al fine di una rapida definizione del testo, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione prima della scadenza della delega.

 

Pietro GASPERONI (DS-U) ribadisce che il suo gruppo intende favorire l'emanazione del decreto legislativo in materia di previdenza complementare entro il termine previsto dalla legge di delega, avendo sostenuto, sin dalla riforma previdenziale n. 335 del 1995, l'esigenza di fondare il sistema su due pilastri: la previdenza pubblica, fondamentale ma ridimensionata per il passaggio al sistema contributivo, e la previdenza complementare, per assicurare sufficienti prestazioni pensionistiche soprattutto ai lavoratori giovani. Si è pertanto insistito, anche nella seduta di ieri, sull'esigenza di un confronto chiaro sul testo e sulle relative modifiche, in quanto, come evidenziato dallo stesso Governo, è opportuno avere il consenso delle parti sociali per realizzare le condizioni che consentano un effettivo decollo della previdenza complementare. A tal fine, però, la Commissione deve essere messa nelle condizioni per lavorare e dunque avere a disposizione il testo concordato dal Governo con le parti sociali.

 

Elena Emma CORDONI (DS-U), ricordato come, dopo la presentazione del testo lo scorso mese di luglio, sia stato lo stesso Governo a riconoscere l'esigenza di rilevanti modifiche al fine di acquisire il consenso delle parti sociali, ritiene che, nella presente fase, sia indispensabile la presenza di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.

 

Dario GALLI (LNFP) ritiene che, sebbene la presenza di un rappresentante del Governo sia sempre auspicabile e utile nelle sedi parlamentari, sia opportuno che la Commissione svolga comunque il proprio lavoro mentre il Governo procede su altri tavoli alle trattative con le parti sociali, in quanto ciò consentirà di giungere alla definizione del parere in tempi più rapidi. Evidenzia peraltro come la Commissione sia chiamata ad esprimersi senza dovere attendere le conclusioni delle trattative che si svolgono in altri ambiti.

 

Angelo SANTORI, presidente, rilevato come sia opportuno l'impegno di tutti per consentire finalmente il varo del provvedimento in materia di previdenza complementare, si dichiara, come rappresentante della maggioranza, preoccupato per l'impegno assunto dal ministro nel corso della sua audizione parlamentare di accogliere sostanzialmente tutte le modifiche richieste dalle parti sociali, in quanto ciò comporta il rischio di dover subire il ricatto delle organizzazioni sindacali in particolare per quanto attiene alla destinazione del contributo contrattuale ai soli fondi chiusi.

Assicura quindi che compirà ogni sforzo per uno svolgimento utile dei lavori della Commissione, verificando la possibilità di riconvocare la Commissione domani mattina se il sottosegretario competente potrà assicurare la propria presenza.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce che, perché la Commissione possa utilmente lavorare, anche parallelamente ai tavoli in corso in altre sedi, occorre avere a disposizione i testi delle modifiche richieste dalle parti sociali, da ultimo nella giornata di ieri.

 

Cesare CAMPA (FI) ritiene che il continuo riferirsi ad ambiti esterni alla Commissione offenda la dignità dei suoi componenti, chiamati, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, e non sugli accordi tra le parti sociali. Osserva peraltro che l'opposizione, se lo ritiene opportuno, può presentare una propria proposta di parere riportando integralmente le modifiche richieste dalle organizzazioni sindacali: non può invece continuare una sorta di manfrina che lede l'interesse dei lavoratori alla definitiva emanazione del provvedimento.

 

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.10.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 22 settembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U) ribadisce l'esigenza di un confronto diretto tra la Commissione parlamentare ed il Governo, per verificare la effettiva possibilità che quanto concordato con le parti sociali venga inserito nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere: il Governo, al riguardo, deve chiarire se intende chiedere alla sua maggioranza un parere conforme alle intese con le parti sociali, ponendosi altrimenti un problema di sostanza e di procedura, in quanto, ove il Governo non intendesse conformarsi alle condizioni poste nel parere parlamentare, dovrebbe ritrasmettere lo schema di decreto legislativo alle Camere.

Ricordato come il sistema delineato dalla riforma n. 335 del 1995, a causa degli andamenti demografici e degli squilibri finanziari e in assenza della definizione di una soddisfacente normativa sulla previdenza complementare, determinerà prestazioni pensionistiche insufficienti, evidenzia come si sia sinora registrata, nel nostro paese, una tendenza a rivolgersi al sistema della previdenza complementare molto ridotta rispetto agli altri paesi europei.

Ricordato come in base a pronunce della Corte costituzionale che richiamano l'articolo 38 della Costituzione, i lavoratori hanno diritto che siano assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nella vecchiaia, per cui la previdenza complementare deve essere considerata come parte integrante del trattamento previdenziale e non rappresenta semplicemente una scelta privata, evidenzia come, affinché essa possa effettivamente decollare, occorre sciogliere alcuni nodi politici e superare la diffidenza e le preoccupazioni dei lavoratori.

Richiama quindi le possibili questioni di carattere costituzionale che potrebbero essere sollevate dalle regioni sulla base del titolo V della Costituzione. La questione sostanziale più importante è però quella relativa ai rendimenti ed ai rischi, considerato che, in base ai dati forniti dalla COVIP, il confronto tra il rendimento del trattamento di fine rapporto ed il rendimento dei fondi previdenziali fornisce dati incoraggianti per questi ultimi soltanto nel breve periodo, e non invece nel caso del medio-lungo periodo.

Chiarito che l'opposizione intende favorire l'emanazione del provvedimento, evidenzia come i fondi chiusi contrattuali offrano maggiori garanzie e trasparenza ma soprattutto abbiano fatto registrare minori costi di gestione. Sul fronte della vigilanza, è opportuno superare l'ambiguità prodotta dalle previsioni del disegno di legge sul risparmio, attualmente all'esame del Senato, prevedendo una vigilanza unitaria sulle forme di previdenza complementare che richiede un rafforzamento della COVIP sotto il profilo strutturale, assicurandole maggiori risorse e più personale, ma anche sotto il profilo giuridico, garantendole autonomia dall'Esecutivo.

Per quanto attiene alla governance, si sono compiuti passi in avanti rispetto allo schema originario ed occorre giungere al superamento dell'asimmetria tra fondi chiusi, aperti ed individuali. Evidenzia quindi, l'esigenza di assicurare la redditività del TFR conferito; in proposito rileva, con riferimento al fondo di garanzia dei lavoratori, che il contributo previsto dal decreto è insufficiente, specie se confrontato con altri sistemi, come quello anglosassone, in cui i meccanismi di protezione sono ben più solidi.

Un problema di fondo sollevato dalle parti sociali è poi quello della natura contrattuale del contributo del datore di lavoro definito con la contrattazione, in quanto se lo stesso venisse considerato «portabile», muterebbe la natura di tale contributo da contrattuale a retributiva. Quanto alla disciplina fiscale, non si registrano significativi passi in avanti, mentre sarebbe auspicabile un regime più flessibile e maggiormente agevolativo per rendere sicuro e conveniente, anche dal punto di vista fiscale, il ricorso alla previdenza complementare. Sottolinea infine come sia necessario stanziare adeguate e certe risorse contestualmente all'emanazione del decreto legislativo, eventualmente con decreto-legge, come ipotizzato dallo stesso Governo.

Dichiara infine che l'opposizione redigerà una propria proposta di parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, augurandosi tuttavia che si possa giungere ad un parere unitario che raccolga il consenso di tutti i gruppi, in modo che il Governo possa varare un provvedimento condiviso sia dal Parlamento sia dalle parti sociali.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, condivide l'auspicio che si possa giungere ad un parere unanime di tutti i gruppi parlamentari, se vi sarà una effettiva convergenza di merito. Ritiene quindi che il termine per la presentazione delle proposte di parere possa essere fissato a martedì 27 settembre, alle ore 12.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) invita il sottosegretario a chiarire se, per quanto riguarda il fondo di garanzia di compensazione per le imprese, sia stato siglato l'accordo con l'ABI, sottolineando come, essendosi dimesso il ministro dell'economia, potrebbero porsi difficoltà per la sottoscrizione del relativo protocollo.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come le parti sociali non abbiano insistito nelle loro richieste relative al fondo di garanzia per i lavoratori.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA ricorda come, a partire dal 1993 sino ad oggi siano state poste le questioni sollevate oggi dal deputato Delbono relativamente a rendimenti, rischi, fondo di garanzia, discipline contrattuali, mentre in Italia si è continuato a registrare un bassissimo ricorso alla previdenza complementare benché la relativa disciplina nazionale fosse la più sicura in ambito europeo, tanto da avere ispirato la stessa direttiva in materia. Naturalmente, anche nel sistema italiano si presentano rischi comuni a qualsiasi investimento mobiliare ma esistono meccanismi di garanzia superiori a quelli degli altri sistemi, relativi alle garanzie sul piano delle procedure concorsuali per quanto riguarda i fondi pensione, l'istituzione della banca depositaria quale soggetto terzo che comunica quotidianamente i propri movimenti agli organismi vigilanti, la figura del responsabile del fondo. In sostanza, in Italia, vigilano sul sistema della previdenza complementare la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'ISVAP, oltre all'intervento dell'Autorità per la concorrenza: per tale ragione, il sistema italiano ha rappresentato un modello in occasione dell'esame della direttiva europea sui fondi pensioni.

Ricorda quindi, con riferimento alla sistema delle garanzie, come, pur essendo stata consentita in passato una certa libertà d'azione alle compagnie di assicurazione, con la disciplina in esame esse non possano più operare caricamenti eccessivi, debbano avere un prezzo onnicomprensivo, un patrimonio separato per la previdenza complementare, un regolamento chiaro, possano raccogliere adesioni individuali e non collettive e siano sottoposte alla vigilanza della COVIP. In proposito, sottolinea come attualmente la COVIP debba impiegare la maggior parte delle proprie risorse, finanziarie ed umane, per la vigilanza sui preesistenti fondi pensione gestiti dalle parti sociali o da aziende bancarie e assicurative, ai quali sono attualmente consentiti criteri di gestione che non saranno più consentiti con la nuova normativa, cui tali fondi dovranno adeguarsi entro un certo lasso di tempo. Si libereranno così risorse finanziarie ed umane attualmente destinate soprattutto alla vigilanza sui vecchi fondi; osserva peraltro che, rispetto alla passata legislatura, nel corso dell'attuale legislatura la COVIP è stata dotata di maggiori risorse finanziarie ed umane.

Con riferimento alla destinazione del contributo datoriale, richiama quindi il parere dell'Autorità antitrust, che sollecita la massima concorrenza ed insiste sulle questioni relative alla governance, essendo effettivamente delicati i problemi relativi alla libertà di scelta dei lavoratori e della libera concorrenza fra le forme di previdenza complementare. Quanto alla questione sollevata relativamente alle competenze regionali previste sul piano costituzionale, la questione è stata affrontata nelle sedi appropriate, con particolare riferimento alla non disponibilità per le regioni della potestà fiscale, giungendosi a definire limitate modifiche al testo presentato. Quanto alla richiesta del deputato Guerzoni in ordine al protocollo di intesa tra Ministero e ABI, assicura che si è pervenuti ad un'intesa su cui concorda anche la Confindustria.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.40.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 27 settembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2005.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che sono state presentate la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) e una proposta di parere alternativo dei gruppi di opposizione (vedi allegato 3). Rileva che entrambe le proposte recepiscono le istanze avanzate in giornata, con lettera scritta, dalla componente Minoranze linguistiche del gruppo misto.

Ritiene che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e per avere modo di approfondire il contenuto delle proposte di parere, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come sia necessario che nella seduta di domani sia presente un rappresentante del Governo, con il quale è indispensabile un confronto sul testo del parere che la Commissione deve esprimere.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che solleciterà la presenza del Governo, sicuramente utile ed opportuna, benché formalmente non necessaria, considerato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su uno schema di decreto legislativo presentato dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.55.

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Atto n. 522).

 

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

all'articolo 1 comma 4, dopo le parole: «appositi fondi» vanno inserite le parole: «o di patrimoni separati»;

articolo 2 (Destinatari)

al comma 1, lettera b), vanno sostituite le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi» con le parole: «i lavoratori»;

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole: «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi»;

al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124/1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: «c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.»;

dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

articolo 8 (Finanziamento)

al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: «e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno in fine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive»;

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole: «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole: «entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre eliminare le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con: «un anno di contribuzione»;

è necessario eliminare il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

al comma 5, appare necessario premettere le seguenti parole: «Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto», inoltre, alla fine del comma, andrebbe aggiunto il seguente periodo: «Tale ritenuta si applica altresì sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.»;

articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, di aggiungere dopo le parole: «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

articolo 19 (Compiti della COVIP)

al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

 

e con le seguenti osservazioni:

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

all'articolo 2 (Destinatari)

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1, lettera b);

al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);

articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

al comma 3, al primo periodo, appare opportuno sostituire le parole: «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola: «ineleggibilità» con la parola: «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole: «lettera b)»;

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole: «dall'ufficio» le parole: «che sarà». Al secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»;

al comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole: «l'articolo 5,».

all'articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole: «I fondi pensione», le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»; alla lettera e) vanno soppresse le parole: «del Ministro del tesoro»;

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 ed eliminato l'erroneo riferimento al comma 4;

al comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, occorre eliminare la parola: «soggetto»;

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole: «e per lo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c), primo periodo occorre sostituire la parola: «precedente» con: «b)»;

il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega - andrebbe riformulato sostituendo le parole: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

articolo 8 (Finanziamento)

al comma 2 è opportuno che la dizione: «e del committente» sia soppressa;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «e avviene» occorre inserire le seguenti: «con cadenza almeno annuale»;

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;

alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;

al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»;

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

articolo 10 (Misure compensative per le imprese)

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

articolo 12 (Fondi pensione aperti)

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da: «mediante contratti» fino alla fine del comma;

al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione: «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)

al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione: «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole: «del presente articolo»;

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;

al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;

al comma 8, il termine ivi previsto di: «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di: «sei mesi»;

articolo 19 (Compiti della COVIP)

al comma 2, lettera e), eliminare la dizione: «del presente comma»;

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;

articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)

al comma 6:

all'alinea, la dizione: «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;

alla lettera a), le parole: «a partire» vanno soppresse;

alla lettera c), la parola: «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere».

 

 

 

ALLEGATO 3

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Atto n. 522).

 

 

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

 

La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di previdenza complementare»;

premesso che:

 

si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e i particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;

 

si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del TFR;

 

in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;

 

per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il Governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l'aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;

è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo si che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;

è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

a condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:

all'articolo 1, «Ambito di applicazione e definizioni»:

al comma 3, aggiungere in fine le lettere:

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

il comma 4 sia soppresso;

all'articolo 2, «Destinatari»:

al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

alla lettera c), le parole: «di produzione e lavoro» siano soppresse;

all'articolo 3, «Istituzione delle forme pensionistiche complementari»:

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto» e la parola: «anche»;

alla lettera c) seguente, dopo le parole: «di enti o aziende,», aggiungere: «i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,»;

alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di produzione e lavoro» e la parola: «anche»;

all'articolo 4, «Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio», al comma 2, sostituire le parole: «I Fondi pensione istituiti» con le seguenti: «Le forme di previdenza complementare istituite»;

all'articolo 5, «Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità»:

al comma 2, sostituire la parola: «ineleggibilità» con la seguente: «incompatibilità»;

al medesimo comma 2, dopo le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 3,», inserire la seguente: «lettera b)» e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti - anche indirettamente o per conto terzi - relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano.»

al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis.»;

al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «che sarà»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all'articolo 12 l'organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all'articolo 16 con: «all'articolo 19»;

al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;

al comma 9, primo periodo, sia soppresso: «all'articolo 5»;

all'articolo 6, «Regime delle prestazioni e modelli gestionali»:

al comma 1, dopo le parole: «I fondi pensione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f),» e alla lettera e) sopprimere le parole: «dal Ministro del Tesoro»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Per la stipula di convenzioni di cui ai commi» inserire il riferimento al comma 1;

al comma 7, sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le seguenti: «nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: «soggetto»;

al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: «e allo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c), sostituire le parole: «precedente» con le seguenti: «b)»;

al comma 14, sostituire le parole da: «se ed in quale misura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.»;

all'articolo 8, «Finanziamento»:

al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori;

al comma 2, dopo le parole: «relativamente ai lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e», sopprimere le parole: «o del committente»;

al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere» e, dopo le parole: «fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali» sopprimere le parole da: «, ovvero, in mancanza» fino alla fine del periodo;

sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accanate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.»;

il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi»;

al medesimo comma 7, lettera b):

al punto 1), sopprimere le parole: «propri» e le parole: «tra le parti»;

al punto 2) sopprimere le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito» e, dopo le parole: «il TFR maturando è trasferito» aggiungere le seguenti: «, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non sia applicabile tale criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla COVIP;»;

al punto 3) sostituire le parole: «in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari» con le seguenti: «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,»;

al comma 7, lettera c):

il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:»;

al punto 1, dopo le parole: «dalla predetta data», inserire le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva,», dopo le parole: «ovvero conferirlo» sopprimere le parole: «anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà» e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: «qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;»;

al punto 2, dopo le parole: «nella misura» inserire le seguenti: «già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura»;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.»;

il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto». Si valuti inoltre l'opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: «prudenziale» le seguenti parole: «oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.»;

il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.»;

al medesimo comma 9, al terzo dopo le parole: «collettivi o aziendali» sopprimere le parole: «regolamenti di enti o aziende,» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi»;

al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «continuativa» e le parole: «fino ad un massimo di sette anni»;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» con le seguenti: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare»;

al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando» a le seguenti: «forma pensionistica complementare,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro.»;

all'articolo 9, «Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS»:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare» con le seguenti: «dove è assicurata un'adeguata partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità», e le parole: «di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare»;

al comma 3, il riferimento all'articolo 10 è sostituito con il riferimento all'articolo 14 e le parole da: «, ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma sono soppresse;

all'articolo 10, «Misure compensative per le imprese»:

al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sua fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d'impresa;

al comma 3, nella definizione del fondi di garanzia, devono essere precisate:

a) la sua immediata costituzione con l'emanazione del decreto legislativo;

b) modalità di funzionamento definite da un apposito accordo stipulato dai Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze con l'Associazione bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l'accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;

c) una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;

d) meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;

e) la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva «fidi» (o «confidi»);

aggiungere in fine il seguente comma:

«4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1o gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo.»;

all'articolo 11, «Prestazioni»:

al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «è fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.»;

al comma 6, occorre prevedere, pur nell'ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;

alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;

sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75 per cento, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12 per cento del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.»;

all'articolo 12, «Fondi pensione aperti»:

al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.»;

al comma 3, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;

all'articolo 13, «Forme pensionistiche individuali», sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5o periodo, sopprimere le parole: «del presente articolo»;

all'articolo 14, «Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità»:

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero»;

al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «per i casi di invalidità permanente e» e le parole: «che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi»;

il comma 3 venga sostituito dal seguente: «3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera c), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali»;

all'articolo 18, «Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari», sopprimere le parole: «vigila sulla COVIP» e dopo le parole: «direttive generali» aggiungere le seguenti: «alla COVIP»;

all'articolo 19, «Compiti della COVIP», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «del presente comma» e alla lettera h), le parole: «si siano presi in considerazione» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

all'articolo 20, «Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421», al comma 7, sopprimere le parole: «del presente decreto»;

all'articolo 23, «Entrata in vigore e norme transitorie», al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «successivamente» con le seguenti: «a decorrere».

«Guerzoni, Delbono, Sgobio, Ceremigna, Cordoni, Innocenti, Lusetti, Gasperoni, Camo, Motta, Bellini, Bottino, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca».

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 28 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Angelo SANTORI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, in attesa del suo arrivo.

 

Roberto GUERZONI (DS-U), ribadito il giudizio negativo sulla legge delega di riforma previdenziale n. 243 del 2004, inadeguata ad affrontare i problemi pensionistici delle giovani generazioni ed in particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro, evidenzia come l'opposizione abbia comunque sempre sostenuto la necessità del potenziamento della previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del trattamento di fine rapporto dei lavoratori.

Ricordato quindi il presupposto politico - posto dallo stesso Ministro del lavoro nel corso delle sue audizioni parlamentari - dell'esigenza di acquisire il consenso delle parti sociali sul provvedimento in esame come condizione per la sua effettiva attuazione, rileva, di conseguenza, che la Commissione dovrebbe inserire nel proprio parere le risultanze delle intese cui sono pervenuti Ministro del lavoro e parti sociali.

Rileva invece come la proposta di parere del relatore abbia contenuti significativamente diversi da quelle intese. Richiama al riguardo quanto proposto dal relatore relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera a), che a suo avviso, nel prevedere l'aggiunta delle parole «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi», appare contraddire principi di rappresentatività sindacale acquisiti nel nostro sistema negoziale. All'articolo 5, in materia di partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità, a parte l'ipotesi non condivisibile del direttore generale come responsabile della forma pensionistica, la proposta di parere non offre un contributo nella direzione auspicata dell'equiparazione delle forme di controllo, prevedendo in particolare forme differenziate per le grandi aziende con oltre cinquecento adesioni.

All'articolo 8, commi 9 e 10, in particolare, la proposta del relatore appare in contrasto con le parti sociali, che sottolineano la natura contrattuale del contributo del datore di lavoro, mentre nella proposta di parere si chiede che il Governo valuti se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi e se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro, non si fa riferimento ai contratti collettivi e agli accordi aziendali. All'articolo 11, in materia di accesso alle prestazioni, si sarebbero dovuti prevedere almeno diritti analoghi a quelli già attualmente previsti; considerazioni analoghe valgono con riferimento all'articolo 14 e ai relativi termini temporali. Mancano inoltre riferimenti ad altri punti dell'intesa, come l'aumento della deducibilità fiscale.

Occorre in sostanza che la maggioranza chiarisca se intende approvare un parere che sconfessa l'intesa raggiunta tra le parti sociali e il Ministro, il quale, a sua volta, nella sede della Commissione, dovrebbe dichiarare la propria posizione rispetto a tale ipotesi. Sottolinea pertanto l'esigenza che la proposta di parere del relatore venga modificata almeno con riferimento ai punti essenziali dell'intesa con le parti sociali affinché si possa definire un testo del decreto legislativo che consenta davvero il decollo della previdenza complementare. Evidenzia inoltre, quale seconda condizione per l'attuazione effettiva di tale obiettivo, l'esigenza di definire soddisfacenti misure compensative per le imprese, sottolineando al riguardo come non sia noto il protocollo con l'ABI e non si sappia se il nuovo Ministro dell'economia sia disposto a sottoscrivere tale protocollo, in particolare per quanto attiene alla riduzione del costo del lavoro, capitolo che, a quanto risulta, verrà affrontato anche nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U) esprime sorpresa e delusione politica per la proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alle condizioni poste, nel cui ambito sostanzialmente non vengono riportati il dibattito svoltosi in Commissione e i risultati dell'accordo con le parti sociali. Si ha quindi l'impressione che si voglia far saltare l'accordo cui si era pervenuti, con il Ministro del lavoro che aveva assunto l'impegno politico di inserire nel testo del provvedimento i punti concordati con le parti sociali. Rileva altresì come rimanga aperto il nodo delle misure compensative per le imprese e delle modifiche da apportare al regime fiscale per incentivare la previdenza complementare. Sottolinea inoltre come la questione di merito centrale sia rappresentata dall'esigenza di una disciplina differenziata in favore dei fondi contrattuali che offrono maggiori garanzie per i lavoratori, mentre la proposta di parere del relatore sembra voler offrire una giustificazione al Governo per non arrivare ad un provvedimento che accolga su tale punto le intese intercorse con le parti sociali, rischiando così di compromettere il decollo del secondo pilastro della previdenza. Sottolinea pertanto come il relatore debba chiarire se sia disponibile a modificare sostanzialmente la sua proposta di parere.

 

Cesare CAMPA (FI), rilevato come sia condivisibile l'obiettivo politico di un'ampia intesa finalizzata ad offrire maggiori garanzie per i lavoratori, ritiene non si possano sollevare critiche nei confronti della maggioranza che sta cercando di concludere l'iter del provvedimento sulla previdenza complementare da parte di chi avrebbe potuto provvedervi in momenti economicamente più favorevoli della passata legislatura. Sottolinea quindi come, pur essendo auspicabile un'ampia intesa sul testo in esame, che raccolga il consenso delle parti sociali, ciò non debba tradursi in una sorta di ricatto: condivide pertanto la proposta di parere del relatore, che recepisce gran parte del dibattito svoltosi ma soprattutto i principi ispiratori della legge delega.

Rileva quindi, relativamente all'articolo 8, commi 9 e 10, che, nella proposta di parere del relatore, si potrebbe prevedere la soppressione del seguente paragrafo: «per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 9, nonché l'articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro». In subordine, si potrebbe modificare quel paragrafo nel modo seguente: «per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, e con riferimento ai principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punti 3) e 4), valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro».

Rileva quindi come, su altre questioni, sia possibile pervenire ad un'intesa con l'opposizione, per esempio sulla possibilità e sull'entità di accesso alle prestazioni, considerato che, pur dovendosi perseguire l'obiettivo condiviso di rafforzare la previdenza complementare, occorre comunque tenere presente che si tratta di disponibilità dei lavoratori, che devono potere liberamente decidere sulla loro utilizzazione. Evidenzia infine come, non potendosi offrire garanzie assolute sull'andamento dei fondi, occorre che tali garanzie vengano offerte dalle condizioni di mercato e dai relativi controlli. Dichiara, in conclusione, l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

 

Pietro GASPERONI (DS-U), ribadita l'esigenza di avviare la previdenza complementare, sulla quale già si registra un forte ritardo, per evitare che le future prestazioni pensionistiche vengano gravemente ridotte, evidenzia come l'atteggiamento della maggioranza possa far correre il rischio di fallire l'obiettivo del decollo della previdenza complementare. Ritiene in proposito sospetta la rivendicazione di un'autonomia del Parlamento a tutti i costi rispetto alle intese cui sono pervenuti il Ministro del lavoro e le parti sociali, le quali rappresentano il mondo delle imprese e dei lavoratori. Ribadito con forza che il trattamento di fine rapporto rappresenta salario differito dei lavoratori utilizzato dalle imprese, sottolinea come il consenso delle parti sociali sia essenziale affinché i lavoratori destinino le proprie risorse alla previdenza complementare: occorre pertanto che la proposta di parere del relatore venga profondamente modificata.

 

Andrea DI TEODORO (FI) intende assumersi nella presente occasione un ruolo di moderatore rilevando come vi siano elementi di ragionevolezza e verità nelle posizioni sia della maggioranza sia dell'opposizione. Pur condividendo in pieno l'intervento del suo capogruppo, onorevole Campa, per quanto attiene all'esigenza del rispetto dei principi sanciti nella legge di delega n. 243 del 2004 (per cui sorprende che le parti sociali insistano su limiti alla portabilità che appaiono contradditori rispetto alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lettera e), punti 3) e 4) della legge di delga), è opportuno che vi sia una disponibilità alle proposte dell'opposizione ispirate dalle richieste della parti sociali. Quanto all'articolo 8, ritiene debba esserne reso più chiaro il testo con riferimento alla possibilità di adesione individuale o collettiva alle forme pensionistiche.

Evidenziato pertanto come sia possibile individuare nuovi punti di mediazione, ritiene non sia opportuno insistere sulla necessità di acquisire comunque nel parere le indicazioni delle parti sociali, nella considerazione che i lavoratori ragionano con la loro testa e compiranno le proprie scelte sulla base della convenienza a rivolgersi alla previdenza complementare, rispetto alla quale occorrerà piuttosto assicurare un corretta informazione.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce, essendo giunto il relatore, il punto politico fondamentale dell'esigenza che la maggioranza ed il Ministro del lavoro si assumano chiare responsabilità in ordine al recepimento delle intese con le parti sociali. Richiama pertanto i principali punti di dissenso relativamente alla proposta di parere del relatore: le condizioni poste relativamente all'articolo 8, commi 9 e 10, e conseguentemente all'articolo 14, comma 6; l'articolo 3, comma 1, lettera a), per il quale occorre tornare al testo originale, non essendo condivisibile l'aggiunta delle parole «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi»; l'articolo 3, comma 1, lettera b), ove è opportuno sopprimere il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per i quali potrebbe così in seguito definirsi una specifica disciplina; l'articolo 5, con riferimento alle forme di sorveglianza e controllo; l'esigenza di aggiungere osservazioni relativamente alle prestazioni previste all'articolo 11 per renderle analoghe a quelle attualmente previste; la modifica dell'articolo 13, comma 2, in collegamento con l'articolo 8.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA sottolinea, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera b) che è necessario il riferimento ai lavoratori ai lavoratori parasubordinati per assicurare anche a questa categoria di lavoratori la possibilità di rivolgersi alla previdenza complementare. Quanto all'articolo 13, rileva come esso faccia riferimento ai soggetti a carico che non sono previsti dall'articolo 2.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, relatore, ritiene che, al fine di verificare concretamente la possibilità di apportare correzioni alla sua proposta di parere sulla base delle richieste dell'opposizione, sia opportuno un confronto in sede informale prima della seduta serale.

 

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.40.

 

 

 

ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 28 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe CAMO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

La seduta comincia alle 20.15

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana.

 

Giuseppe CAMO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 20.20


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 29 settembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

 

 

La seduta comincia alle 9.

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 522.

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato), rilevando come, attraverso il dibattito in Commissione, attento a quanto andava accadendo sul tavolo del confronto tra Governo e parti sociali, sia stato possibile individuare numerosi punti di convergenza. Egli pertanto, in quanto relatore, ha cercato di recepire le osservazioni formulate da deputati sia di maggioranza sia di opposizione nell'ambito di un'ottica complessiva ispirata dai principi dettati dalla legge di delega e dall'obiettivo di tutelare gli interessi dei lavoratori.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come la Commissione Bilancio non abbia ancora espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento in esame, evidentemente a causa della mancata definizione della copertura, in particolare delle misure compensative per le imprese; evidenzia come ciò si evinca peraltro anche dalla proposta di parere del relatore, in cui si fa riferimento alla necessità dell'adozione di uno specifico provvedimento per la copertura degli oneri. Rileva altresì come la proposta di parere del relatore, come riformulata, pur accogliendo alcune delle osservazioni dei gruppi di opposizione, per esempio nel caso dell'articolo 11, non recepisce invece indicazioni giudicate dirimenti riferite agli articoli 3 ed 8. Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea la delicatezza della votazione sulla proposta di parere, che non consente di prevedere quali possano essere le scelte definitive del Governo nell'emanazione del testo definitivo, considerati i paralleli impegni che il ministro del lavoro ha assunto in ordine al recepimento delle intese intercorse con le parti sociali. Se venissero accolte nel testo definitivo sia le condizioni sia le osservazioni (la cui natura è tuttavia differente, essendo naturalmente le prime più vincolanti) formulate nella proposta di parere del relatore, ne risulterebbe un testo in gran parte corrispondente alle richieste delle parti sociali e tuttavia contraddittorio con le stesse, in particolare, per quanto attiene agli articoli 3, comma 1, lettera a), e 8.

Evidenzia quindi, con riferimento alla copertura delle misure compensative per le imprese, su cui la V Commissione Bilancio non si è espressa, che il consenso delle imprese sul provvedimento è subordinato proprio alle compensazioni, come per altro si riconosce sostanzialmente nella stessa proposta del relatore. Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come la proposta di parere alternativo sia maggiormente conforme alle intese intercorse tra il Ministero del lavoro e le parti sociali.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ribadisce che è stato svolto dalla Commissione un lavoro positivo, nel corso del quale le diverse posizioni si sono avvicinate, benché permangano alcune divergenze, in particolare, sulla questione della portabilità del contributo del datore di lavoro e sull'articolo 8. Evidenzia in proposito come egli ritenga opportuno fare riferimento ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 243 del 2004, affidando al Governo la responsabilità di valutare se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità. Inoltre, nell'osservazione relativa all'articolo 8, comma 9, nonché all'articolo 14, comma 6, ha ritenuto opportuno inserire, dopo le parole» possano condizionare» le seguenti «senza alcun limite temporale il pieno» con riferimento non tanto alla fase dell'avvio del sistema previdenziale, quanto alla successiva fase del funzionamento a regime. Quanto alla copertura, nella sua proposta di parere è chiaramente precisato che, ai fini della attivazione delle misure compensative per le imprese, deve essere adottato un apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

 

La seduta termina alle 9.30.

 

 

 

ALLEGATO

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 522).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

all'articolo 1 comma 4, dopo le parole «appositi fondi» vanno inserite le parole «o di patrimoni separati»;

articolo 2 (Destinatari)

al comma 1, lettera b), vanno soppresse le parole da: «ivi compresi» fino alla fine della lettera;

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi».

al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal d.lgs. 124/1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: «c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui al comma 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio».

 

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

articolo 8 (Finanziamento)

al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: «e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16»;

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre eliminare le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con «un anno di contribuzione»;

è necessario eliminare il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, di aggiungere dopo le parole «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

articolo 19 (Compiti della COVIP)

al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

 

e con le seguenti osservazioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

all'articolo 2 (Destinatari)

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1, lettera b);

al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);

articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

al comma 3, al primo periodo, appare opportuno sostituire le parole «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola «ineleggibilità» con la parola «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole «lettera b)»;

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole «dall'ufficio» le parole «che sarà». Al secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»;

al comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole «l'articolo 5,».

all'articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole «I fondi pensione», le parole « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»; alla lettera e) vanno soppresse le parole: «del Ministro del tesoro»;

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 ed eliminato l'erroneo riferimento al comma 4;

al comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, occorre eliminare la parola «soggetto»;

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole «e per lo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c), primo periodo occorre sostituire la parola «precedente» con «b)»;

il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega - andrebbe riformulato sostituendo le parole «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: « se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

articolo 8 (Finanziamento)

al comma 2 è opportuno che la dizione «e del committente» sia soppressa;

al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata, sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole «e avviene» occorre inserire le seguenti: «con cadenza almeno annuale»;

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;

alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;

al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, e con riferimento ai principi di delega stabiliti dalla legge n. 243 del 2004 con l'articolo 1, comma 2, lettera e) numeri 3) e 4), valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi e valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare senza alcun limite temporale il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

articolo 10 (Misure compensative per le imprese)

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

articolo 11 (Prestazioni)

al comma 7, lettera b), la percentuale dell'importo che può essere anticipato per l'acquisto della prima casa andrebbe elevato dal 50 al 75 per cento;

al comma 8, andrebbero elevate dal 50 al 75 sia la percentuale della posizione individuale già maturata che può essere anticipata sia la percentuale relativa al limite minimo da ristabilire per ottenere ulteriori anticipazioni;

articolo 12 (Fondi pensione aperti)

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da «mediante contratti» fino alla fine del comma;

al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)

al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole «del presente articolo»;

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;

al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;

al comma 8, il termine ivi previsto di «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di «sei mesi».

articolo 19 (Compiti della COVIP)

al comma 2, lettera e), eliminare la dizione «del presente comma»;

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;

articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)

al comma 6:

all'alinea, la dizione «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;

alla lettera a), le parole «a partire» vanno soppresse;

alla lettera c), la parola «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere»;

occorre inoltre valutare la possibilità di derogare, in via transitoria e anche parzialmente, alla normativa sul conferimento del TFR per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito.


Camera dei deputati

Deliberazione di rilievi su atti del Governo (Atto n. 550)


XIV Commissione Politiche dell’unione Europea

(Politiche dell’unione Europea)

 

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

 

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, precisando di non volere entrare nel merito politico dei contenuti dello stesso, ma di volersi attenere ad una valutazione dei profili di compatibilità delle norme in esso contenute con la normativa comunitaria. In proposito osserva che lo schema di decreto in oggetto, pur contenendo alcuni spunti critici che potrebbero essere utilmente approfonditi dalla Commissione di merito nel complesso merita una valutazione largamente favorevole.

Illustra quindi la propria proposta di rilievi (vedi allegato 1).

 

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di rilievi del relatore.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

 


Atti del Governo (Atto n. 550)


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

 

 


ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari è stato ritrasmesso dal Governo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2005, alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articoli 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004. Il Governo non ha inviato un testo diverso da quello sul quale la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere nella seduta del 4 ottobre 2005. Il parere favorevole era subordinato alla condizione, non espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che venisse riformulato il comma 3 dell'articolo 10 al fine di precisare che all'istituzione e all'avvio dell'operatività del fondo, così come alla previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, potrà procedersi soltanto qualora si sia preventivamente provveduto al reperimento di idonea copertura dei relativi oneri mediante lo stanziamento di risorse certe, quanto all'effettiva disponibilità, e congrue, quanto all'entità, e nel presupposto che sia verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea della previsione di forme di accesso al credito con modalità automatiche.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente all'esame del Senato, prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari con una dotazione di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011. Il comma 2 del medesimo articolo riconosce alle medesime imprese l'esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura determinata ai sensi della apposita tabella allegata al decreto. L'onere derivante dal comma è valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine al coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 10 dello schema di decreto-legislativo con quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge. Si tratta in particolare di valutare l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, rinviando interamente la disciplina del fondo per l'accesso al credito da parte delle imprese e delle ulteriori misure compensative interamente a quanto disposto dal decreto-legge n. 203 del 2005, che provvede anche all'individuazione della necessaria copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conviene con le considerazioni del relatore.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) osserva che l'emendamento presentato al Senato sul decreto-legge n. 203 del 2005 presenta alcune modifiche all'articolo 8.

 

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che le modifiche proposte all'articolo 8 non incidono sulla copertura finanziaria.

 

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 550),

considerato che:

con le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007 e di 424 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010 per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per il 2006, 53 milioni di euro per il 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento delle ulteriori misure compensative a favore delle imprese la cui congruità dovrà comunque puntualmente essere verificata;

il medesimo articolo 8 reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame;

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 10, posto che la materia risulta più compiutamente disciplinata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005, in corso di conversione».

 

La Commissione approva la proposta di parere.


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Il ministro Roberto MARONI riferisce in ordine alla deliberazione del Consiglio dei ministri dello scorso 5 ottobre di rinvio alle Camere dello schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Ricordato come tale decisione sia stata assunta, dopo una vivace discussione, attraverso una votazione, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge di delega n. 243 del 2004, le competenti Commissioni parlamentari sono dunque chiamate ad esprimere nuovamente il parere sulla base delle osservazioni evidenziate nel verbale del Consiglio dei ministri dello scorso 5 ottobre. Precisa in proposito che, ai sensi della medesima legge di delega, il Governo non sarà tenuto a conformarsi al nuovo parere che verrà espresso dalle Commissioni parlamentari.

Nel merito, conferma di essersi personalmente opposto alla decisione di rinvio alle Camere e di aver invece insistito per il varo del testo presentato, che recepiva tutte le condizioni e parte delle osservazioni poste nei pareri parlamentari.

 

Alfonso GIANNI (RC), dato preliminarmente atto al ministro del lavoro di avere riferito, con onestà e chiarezza, in ordine ai contrasti emersi in seno al Consiglio dei Ministri, evidenzia come tale situazione appaia singolare da un punto di vista istituzionale, essendo stato presentato alle Camere un testo del Consiglio dei ministri che non è condiviso dal ministro competente per materia. Ribadito che il suo gruppo è contrario alla filosofia della legge di delega n. 243 del 2004 ed al varo del provvedimento che trasferisce il TFR dei lavoratori al sistema della previdenza complementare, osserva che si pone nella presente fase il problema di quale sia l'interlocutore istituzionale della Commissione.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea l'evidente imbarazzo politico del ministro del lavoro, il quale conferma di non condividere il testo trasmesso alle Camere dal Consiglio dei Ministri e di avere presentato uno schema di decreto legislativo che, benché non noto sul piano formale, recepiva le osservazioni concordate con le parti sociali. Rileva pertanto come, se la Commissione con l'espressione del nuovo parere mostrasse di condividere la linea del Consiglio dei ministri, verrebbe sostanzialmente sfiduciato il ministro del lavoro. Sottolineato come il suo gruppo sia favorevole al decollo del secondo pilastro della previdenza, si augura pertanto che la contraddizione politica emersa in seno alla maggioranza possa risolversi in senso conforme alle linee concordate con le parti sociali.

 

Il ministro Roberto MARONI chiarisce che il Consiglio dei ministri ha votato non sulla sua proposta di testo ma sull'opportunità di ritrasmetterlo alle Camere. Egli si è espresso personalmente in senso contrario al rinvio alle Camere avendo condiviso e recepito nella sua proposta il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari: precisa pertanto che, se il parere delle Commissioni verrà confermato - come si augura - ripresenterà il medesimo testo in Consiglio dei ministri; se invece il parere delle Commissioni parlamentari verrà modificato, dovrà valutare la propria posizione, riservandosi di presentare ugualmente il medesimo testo in Consiglio dei ministri, sulla base della facoltà concessa dalla legge al Governo di non conformarsi al parere definitivo delle Commissioni parlamentari.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come i relatori alla Camera e al Senato si siano impegnati per contemperare diverse esigenze, quali la promozione di un consenso ampio, tale da garantire il voto da parte della maggioranza dei componenti le Commissioni, la necessità di rispettare i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha conferito la delega, la sottolineatura della centralità della tutela del lavoratore, quale titolare del TFR e soggetto abilitato a disporre dei connessi diritti e la valorizzazione dei punti di consenso, maturati nella interlocuzione tra Governo e parti sociali, al fine di propiziare le migliori condizioni di attuazione della riforma.

 

Aldo PERROTTA (FI) rinuncia all'intervento che aveva chiesto di svolgere avendo il ministro chiarito i termini della questione, che si pone in maniera diversa da come viene presentata dai gruppi di opposizione.

 

Antonino LO PRESTI (AN) rileva come il ministro del lavoro abbia chiarito che occorre entrare nel merito delle osservazioni formulate dal Governo, mantenendo lo spirito collaborativo che ha finora contrassegnato la discussione sul provvedimento in esame, che ha portata storica: ritiene quindi che, a causa della limitatezza del tempo a disposizione della Commissione, si potrà entrare nel merito delle questioni nelle prossime sedute, valutando l'opportunità di modifiche che potrebbero essere accolte dal ministro del lavoro.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U) rileva come l'ultimo intervento del ministro del lavoro modifichi l'originario approccio, ispirato ad una linea di neutralità formale rispetto alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Il ministro, con il secondo intervento, ha sostanzialmente dichiarato che, se la Commissione non manterrà nel suo parere una linea conforme alle indicazioni concordate con le parti sociali, dovrà trarre conseguenze che determineranno una netta frattura politica. Ritiene pertanto che l'interlocutore istituzionale delle Commissioni parlamentari vi sia e sia il competente ministro del lavoro, il quale, se il nuovo parere che verrà espresso sarà in contrasto con le linee concordate con le parti sociali, ripresenterà il testo già presentato lo scorso 5 ottobre.

 

Cesare CAMPA (FI) ritiene che il deputato Delbono abbia male interpretato la parole del ministro e si riserva di intervenire a tale riguardo nel corso della prossima seduta.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2005.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come, dopo l'espressione del parere parlamentare da parte delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 5 ottobre 2005, abbia deliberato il rinvio alle Camere per il parere definitivo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, trasmettendo alle Camere il verbale della riunione. Successivamente, il ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 12 ottobre 2005, su richiesta del ministro per le politiche agricole e forestali, ha trasmesso alla Camera una nota ad illustrazione dei suggerimenti formulati dallo stesso ministro sul nuovo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 550) che non hanno formato oggetto della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 ottobre scorso.

Evidenzia come la questione più problematica da affrontare sia quella relativa alla portabilità del contributo del datore di lavoro definito in sede contrattuale, dovendosi tenere presenti, da un lato, i principi sanciti nella legge di delega in materia di libertà di concorrenza, dall'altro lato l'origine contrattuale di quel contributo. Richiama in proposito l'esigenza pragmatica, sottolineata dallo stesso ministro del lavoro, di acquisire il consenso delle parti sociali sul provvedimento in esame per consentire un effettivo decollo del secondo pilastro della previdenza.

Altre questioni ancora aperta riguardano l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, relativamente alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali in aziende dove non vi siano loro iscritti, l'unicità degli organismi di vigilanza, la possibilità di derogare, in via transitoria ed anche parzialmente, alla normativa sul conferimento del TFR per le imprese che non abbiano le condizioni per accedere al credito.

Evidenzia infine come il punto di partenza per il lavoro della Commissione debba essere, a suo avviso, il parere già espresso sullo schema di decreto legislativo n. 522, tenendo presente l'esigenza di esprimere il nuovo parere in tempi rapidi, tenendo presente anche il calendario dei lavori dell'Assemblea nelle prossime settimane.

 

Andrea DI TEODORO (FI) ritiene opportuno che, nell'ambito delle audizioni che la Commissione sta svolgendo relativamente allo schema di decreto legislativo in esame, debba essere ascoltato il ministro delle politiche comunitarie, in relazione a profili di possibile incompatibilità comunitaria, la cui violazione esporrebbe l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

 

Cesare CAMPA (FI) ritiene, anche sulla base della relazione svolta e delle audizioni già svolte, che sia opportuno confermare il parere già espresso dalla Commissione, auspicando che sul medesimo sia possibile raccogliere il consenso dell'opposizione, che conferirebbe maggiore incisività al parere medesimo. Evidenzia come, qualora si raccogliesse un ampio consenso su tale ipotesi, sarebbe possibile anticipare rispetto alla scadenza del termine l'espressione del parere da parte delle Commissione.

 

Roberto GUERZONI (DS-U), ribadito come il suo gruppo sia favorevole al decollo della previdenza complementare, evidenzia come l'intervento svolto dal ministro del lavoro in Commissione abbia evidenziato l'esigenza che la Commissione svolga il proprio ruolo istituzionale compiendo una valutazione autonoma sullo schema di decreto legislativo in esame ed auspicabilmente inserendo nel suo parere le modifiche concordate dal ministro del lavoro con le parti sociali. Sottolinea altresì come le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio relative al provvedimento in esame non favoriscano un esito positivo dell'iter del provvedimento.

 

Emilio DELBONO (MARGH-U), precisato che il suo gruppo è favorevole ad un rapido avvio del secondo pilastro della previdenza, ritiene che la valutazione dei tempi per l'espressione del parere della Commissione spetti al presidente, evidenziando l'opportunità che la Commissione si esprima in conformità con quanto emerso nel corso del confronto fra le parti sociali.

 

Luigi MANINETTI (UDC) non condivide le osservazioni del deputato Campa, ritenendo che la Commissione sia chiamata a valutare con attenzione lo schema di decreto legislativo in esame sulla base dei rilievi posti in luce nel verbale del Consiglio dei ministri dello scorso 5 ottobre. Non è scontato che la migliore soluzione sia la nuova approvazione del medesimo parere già espresso sullo schema di decreto legislativo n. 522.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2005.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come, data l'incertezza sull'andamento dei lavori parlamentari nella settimana prossima, l'espressione del parere della Commissione potrebbe essere brevemente rinviato di pochi giorni: evidenzia come su tale ipotesi abbia mostrato di concordare anche il sottosegretario per il lavoro Brambilla, che è già intervenuto in questo senso presso l'omologa Commissione del Senato.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come la proposta di un differimento nell'espressione del parere della Commissione accresca la preoccupazione già manifestata dal suo gruppo per il ritardo nel varo definitivo del decreto legislativo in materia di forme pensionistiche complementari. Evidenziato come i termini delle questioni da affrontare siano chiari, riguardando la diversità di opinioni che si è manifestata in seno al Consiglio dei ministri, sottolinea come la Commissione debba decidere se confermare il parere già espresso, come esplicitamente proposto dal deputato Campa, oppure approvare un nuovo parere entrando nel merito delle questioni aperte, in particolare sulla portabilità del contributo del datore di lavoro.

Propone pertanto che, dopo lo svolgimento dell'audizione delle parti sociali di domani, venga fissato il termine per la presentazione delle proposte di parere che, qualora i lavori della Camera non si tenessero nella prossima settimana, dovrebbero essere votate nella settimana in corso al fine di rispettare il termine previsto dalla legge per l'espressione del parere da parte della Commissione.

 

Andrea DI TEODORO (FI) dichiara di essere favorevole a rinviare l'espressione del parere della Commissione, al fine di utilizzare il tempo necessario per approfondire le questioni aperte, sottolineando come altre Commissioni - in particolare la XIV Commissione - abbiano chiesto di esprimere propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

 

Luigi MANINETTI (UDC) ritiene che la maggioranza parlamentare abbia il compito di esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame nei termini previsti dalla legge delega, non limitandosi, come proposto dal deputato Campa, a ribadire il parere già espresso. Sottolinea in proposito come sia possibile individuare nuovi punti di equilibrio, adombrati nella giornata di ieri dallo stesso sottosegretario per il lavoro con riferimento ad una fase di prima applicazione in cui i fondi negoziali rappresenterebbero una corsia preferenziale per i lavoratori dipendenti ed una seconda fase, dopo due anni, in cui vi sarebbe la libertà di portare altrove i propri risparmi previdenziali. Ritiene pertanto che, se non vi saranno lavori parlamentari la prossima settimana, l'espressione del parere da parte della Commissione possa essere brevemente differito ma che tale parere vada comunque espresso al fine di favorire il varo definitivo della previdenza complementare.

 

Cesare CAMPA (FI) sottolinea come il ritardo nei tempi di espressione del parere da parte della Commissione sia dovuto anche alla richiesta dei gruppi di opposizione di svolgere nuovamente audizioni dei medesimi soggetti già ascoltati nel corso dell'esame del precedente schema legislativo: ricorda come personalmente si fosse dichiarato contrario allo svolgimento di tali audizioni, ritenendo che esse non potessero offrire ulteriori elementi utili e che fosse preferibile accelerare i tempi di espressione del parere, anche confermando quello già espresso e raccogliendo sul medesimo il voto favorevole dell'opposizione. Evidenzia altresì come, in tale ipotesi, si consentirebbe al ministro del lavoro di proseguire il confronto con le parti sociali senza tuttavia subire alcun tipo di ricatto, il che non sarebbe accettabile.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara di condividere l'opinione del deputato Maninetti, favorevole all'espressione del parere della Commissione nei tempi prescritti dalla legge, sottolineando come anche in tali ipotesi vi sarebbero comunque tempi ristretti a disposizione del Governo per il varo del decreto legislativo e per i passi necessari per la sua entrata in vigore all'inizio del prossimo anno.

 

Aldo PERROTTA (FI) ritiene che il gruppo DS-U dovrebbe chiarire se, nell'ipotesi di una conferma del parere già espresso dalla Commissione, voterebbe a favore.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come, anche nel caso del parere espresso sulla precedente versione dello schema di decreto legislativo, la Commissione abbia fatto il proprio dovere istituzionale, peraltro superando - su richiesta di tutti i gruppi e per favorire un accordo fra le parti sociali - il termine per l'espressione di tale parere originariamente previsto per il 6 agosto. Ribadisce quindi che, per quanto possibile, intende rispettare il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, precisando che la Commissione è libera di decidere se confermare il parere già espresso o definirne uno diverso. Evidenziato come la dilazione dei tempi per l'esame dello schema sia dovuto anche alla richiesta delle parti sociali di rinviare la loro audizione, sottolinea come la proposta di un breve differimento dell'espressione del parere sia dovuta ad esigenze pratiche (collegate anche alla possibile chiusura dei lavori della Camera la prossima settimana) e non politiche. Precisa infine che, onde evitare ingiustificate speculazioni politiche, si riserva di convocare comunque la Commissione la prossima settimana per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara di condividere l'ipotesi di esprimere il parere la prossima settimana, anche in caso di chiusura dei lavori della Camera, sottolineando come ciò consentirà una chiara distinzione delle responsabilità che si assumono il Parlamento ed il Governo.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2005.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda in primo luogo il rilievo dell'audizione di ieri delle parti sociali. La effettiva unitarietà di posizioni delle associazioni è materia di libero convincimento di ogni deputato. Personalmente ritiene che qualche sfaccettatura di posizioni sia emersa.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'esame dell'atto, invita il sottosegretario Brambilla a chiarire se il Governo sia disponibile rispetto all'ipotesi di rinviare, seppure brevemente, l'espressione del parere da parte della Commissione.

 

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA dichiara che il Governo è interessato a che l'espressione del parere della Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame avvenga nei termini previsti.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ribadisce la sua intenzione di esprimere il parere, pur nella ristrettezza dei tempi rimasti a disposizione della Commissione per il rispetto del termine previsto dalla legge di delega.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l'opportunità di esprimere il parere della Commissione entro i termini previsti dalla legge di delega.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Atto n. 550.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

 

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2005.

 

Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea stia per votare propri rilievi in ordine allo schema di decreto legislativo in esame. In tali rilievi si dovrebbe invitare la Commissione in primo luogo a valutare l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di verificare l'effettivo rispetto, da parte delle disposizioni dell'articolo 8, commi 4-6, dei principi comunitari di libera prestazione dei servizi, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti e della libertà di stabilimento di quelli autonomi; in secondo luogo, a valutare l'articolo 8, commi 7-12, alla luce del principio generale di concorrenza; ancora, a segnalare al Governo che il fondo di garanzia previsto all'articolo 10, comma 3, potrà essere realizzato solo dopo avere preventivamente verificato presso le competenti autorità comunitarie la compatibilità con il principio di concorrenza e con la disciplina degli aiuti di Stato e, infine, a segnalare al Governo la necessità di adeguare gli articoli 12 comma 4, 13 comma 3, 19 comma 2 lettera b) a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), sottolineando come nella medesima si confermi la volontà della Commissione di favorire la sollecita emanazione del provvedimento di disciplina della previdenza complementare e, anche sulla base delle risultanze delle audizioni dei rappresentanti delle parti sociali, da cui si è ritenuto di evincere un giudizio sostanzialmente ed in misura maggioritaria, favorevole al parere già espresso, si conferma il medesimo, riformulando soltanto l'ultima osservazione relativamente alla possibilità di adottare previsioni particolari, eventualmente transitorie e parziali, per le imprese che non abbiano l'accesso al credito, comunque verificando che non si pregiudichi l'interesse del lavoratori. Ribadito come quest'ultimo abbia rappresentato il baricentro delle valutazioni svolte in seno alla Commissione, esprime soddisfazione per il serio lavoro di approfondimento svolto nel corso dell'esame, ritenendo che gli stessi rilievi della XIV Commissione siano già ricompresi nel parere proposto e saranno comunque tenuti presenti dal Governo nell'emanazione del provvedimento.

Avverte quindi che i gruppi di opposizione hanno presentato una proposta di parere alternativo, anch'esso favorevole sebbene con condizioni (vedi allegato 2).

Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento da parte del Governo.

 

Cesare CAMPA (FI), espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha compiuto uno sforzo di sintesi dei contributi offerti nel corso delle audizioni, dalle quali è emersa una sostanziale convergenza sul parere già espresso dalla Commissione, sottolinea come l'obiettivo perseguito sia stato quello della tutela degli interessi dei lavoratori, anche attraverso il rispetto dei principi di libera concorrenza richiamati nei rilievi della Commissione Politiche dell'Unione europea. Sottolineato come sulla proposta di parere del relatore potrebbe a suo avviso raccogliersi unanimità di consensi, manifesta soddisfazione per l'avvicinarsi di un obiettivo legislativo che è stato invece mancato nella passata legislatura dal Governo di centrosinistra. Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che confermando il parere già espresso dalla Commissione, aggiunge solo una opportuna specificazione in merito alla possibilità di deroghe parziali e temporanee per le aziende che non siano nelle condizioni per l'accesso al credito, che tuttavia non determinino pregiudizio per i lavoratori.

 

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come essa rappresenti il raggiungimento di un punto di equilibrio soddisfacente, al fine di consentire il varo di un provvedimento sulla previdenza complementare che è all'avanguardia in Europa. Si aggiunge così un importante tassello alla riforma complessiva del sistema pensionistico, di cui occorre perseguire la sostenibilità garantendo prestazioni pensionistiche dignitose per i lavoratori. Evidenzia quindi come i principi derivanti dalla normativa comunitaria debbano a volte essere valutati con il necessario spirito critico.

In particolare, si riferisce alla obiezione secondo la quale gli Stati membri non potrebbero adottare disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione perché in asserito contrasto con la direttiva comunitaria 2002/83/CE. Si tratta di una obiezione impropria, in quanto l'approvazione della COVIP non riguarda il contratto di assicurazione, ma i regolamenti integrativi dei contratti di assicurazione con finalità previdenziali, che per legge diventano forme pensionistiche complementari ammesse a ricevere il TFR dei lavoratori. Data questa specificità, ben si comprende come tale aspetto possa essere regolato dalle norme sulla previdenza complementare. I principi comunitari applicabili non sono quelli della direttiva comunitaria 2002/83/CE, bensì quelli della direttiva 2003/41/CE che, in tema di «organizzazione dei sistemi pensionistici» e «della scelta dei relativi meccanismi di finanziamento» ed alle relative modalità di funzionamento» si rimette all'autonomia di ciascuno Stato membro.

Auspica infine che il Governo emani in tempi rapidi il provvedimento sulla previdenza complementare, che consentirà una decisiva modernizzazione del sistema pensionistico.

 

Roberto GUERZONI (DS-U), ribadito l'orientamento del suo gruppo favorevole al decollo del secondo pilastro della previdenza, manifesta preoccupazione in ordine all'effettiva possibilità che il Governo vari il provvedimento in tempo utile perché possa entrare in vigore a partire dal 1o gennaio 2006. Sottolinea al riguardo come il rinvio al Parlamento dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri abbia determinato un grave ed inutile ritardo, considerato che le osservazioni formulate in quella sede, con l'opposizione del ministro del lavoro, non sono state recepite nella proposta di parere del relatore, evidentemente in quanto avrebbero potuto determinare un peggioramento del testo. Confermandosi quindi il parere già espresso, a parte una limitata modifica relativa alla temporaneità e parzialità per le piccole aziende, si è soltanto perso tempo prezioso. Sottolinea peraltro come lo schema proposto mantenga ambiguità che sarebbe opportuno chiarire attraverso le modifiche richieste nelle condizioni della proposta di parere alternativo dell'opposizione.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifestando tuttavia apprezzamento per la decisione della Commissione di confermare sollecitamente il parere già espresso senza recepire le osservazioni formulate dal Consiglio dei ministri.

 

Angelo SANTORI (FI) osserva, relativamente all'intervento del deputato Guerzoni, di cui apprezza la pacatezza dei toni, che il merito di portare a termine il provvedimento sulla previdenza complementare va attribuito alla maggioranza ed al Governo in carica, considerato che, trascorsi inutilmente i cinque anni di governo del centrosinistra, si attendeva tale risultato sin dall'approvazione della legge n. 335 del 1995. Ribadita l'esigenza di dare una risposta concreta alle giovani generazioni per assicurare loro dignitose prestazioni pensionistiche, sottolinea come la maggioranza parlamentare abbia dimostrato la propria autonomia, anche rispetto al Governo, confermando il parere già espresso. Auspica infine che il Governo vari in tempi rapidi il provvedimento definitivo nell'interesse dei lavoratori più giovani.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

 

 

ALLEGATO 1

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 550).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

ripreso in esame lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 243;

viste le informazioni rappresentate dal Governo con nota del 6 ottobre 2005 e con successiva nota del 12 ottobre 2005;

visto il testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

ribadita la motivata volontà della commissione stessa di propiziare la più sollecita emissione dell'importante provvedimento, per potenziare il sistema della previdenza complementare, particolarmente a favore delle giovani generazioni di lavoratori;

preso atto delle opinioni raccolte in occasione sia della prima tornata di audizioni, tenuta in vista del primo parere licenziato da questa commissione, sia della seconda, svoltasi nei giorni precedenti all'emissione del presente parere, dalle quali si evince un giudizio, sostanzialmente e in misura ampiamente maggioritaria, favorevole ai contenuti del parere già espresso;

ribadito che, pur nella concorrente presenza di istanze legittime avanzate dai soggetti associativi coinvolti dall'organizzazione e dalla disciplina della previdenza complementare, il baricentro delle valutazioni non può che essere l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale, di talché tale interesse assurge a prioritario criterio di indirizzo ed elemento dirimente delle connesse scelte politiche e normative;

atteso che la finalità del rilancio del sistema di previdenza complementare richiede una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affìdabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

ritenuto, tanto più alla luce dei recentissimi sondaggi statistici sulle intenzioni dei cittadini rispetto alla destinazione dei loro TFR, che la libera disponibilità delle proprie spettanze da parte dei lavoratori ed il corretto funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi e coesistere soltanto sui presupposti:

a) di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

b) di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi gravanti sulle effettive prestazioni;

c) di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore, esclusa ogni incongrua e inopportuna invasività;

considerato che, in questa logica, assume indubbio rilievo il passo del provvedimento riguardante la portabilità del contributo aziendale, circa la quale, nella stesura definitiva dello schema di decreto legislativo, con articolata disposizione l'Esecutivo saprà scandire per un verso fasi e aspetti in cui prevalgono le conseguenze dell'origine negoziale del contributo, per altro verso prospettive e dinamiche che - assunta la permanenza delle contribuzioni nella posizione consolidata del lavoratore - siano possibili ed auspicabili ad acquisita piena trasparenza e accessibilità delle opzioni;

atteso che si conferma problema reale - anche se allo stato non precisabile per numero e consistenza di interessati - quello dell' entrata in vigore della normativa nei confronti delle imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito compensativo, ma che altrettanto reale si pone il rischio di pregiudizio per i dipendenti di tali imprese in determinate fattispecie,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

allo schema di decreto legislativo, confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa; e con la sola riformulazione dell'ultima osservazione nel seguente testo: «Sia valutata la possibilità di adottare, nella normativa sul conferimento del TFR, previsioni particolari, se del caso in deroga transitoria ed anche parziale, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito, verificando che non si determini concreto pregiudizio per i lavoratori».

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (atto n. 550).

 

 

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di previdenza complementare», con le allegate osservazioni contenute nel «Verbale del Consiglio dei ministri per il rinvio alle Camere del testo della previdenza complementare ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 23 agosto 2004, n. 243» del 6 ottobre 2005

premesso che:

si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e i particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;

si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del TFR;

in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;

per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l'aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;

è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo si che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;

è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme -:

valutato negativamente il verbale del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2005, con il quale si introducono modifiche peggiorative rispetto al testo del decreto legislativo in esame ed apertamente contrastanti con i contenuti dell'Avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 25 luglio 2005, in particolare sulla questione della unicità delle regole dei sistemi di governance e di controllo e sul rapporto fra fondi pensione e polizze assicurative individuali, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi contrattuali;

 

esprime altresì

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sul decreto legislativo in esame, a condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:

all'articolo 1, «Ambito di applicazione e definizioni»: al comma 3, aggiungere in fine le lettere:

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

il comma 4 sia soppresso; all'articolo 2, «Destinatari»: al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

alla lettera c), le parole: «di produzione e lavoro» siano soppresse;

all'articolo 3, «Istituzione delle forme pensionistiche complementari»:

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto» e la parola: «anche»;

alla lettera c) seguente, dopo le parole: «di enti o aziende,», aggiungere: «i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,»;

alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di produzione e lavoro» e la parola: «anche»;

all'articolo 4, «Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio», al comma 2, sostituire le parole: «I Fondi pensione istituiti» con le seguenti: «Le forme di previdenza complementare istituite»;

all'articolo 5, «Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità»:

al comma 2, sostituire la parola: «ineleggibilità» con la seguente: «incompatibilità»;

al medesimo comma 2, dopo le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 3,», inserire la seguente: «lettera b)» e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti - anche indirettamente o per conto terzi - relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano».

al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis»;

al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «che sarà»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all'articolo 12 l'organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all'articolo 16 con: «all'articolo 19»;

al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;

al comma 9, primo periodo, sia soppresso: «all'articolo 5»; all'articolo 6, «Regime delle prestazioni e modelli gestionali»:

al comma 1, dopo le parole: «I fondi pensione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f),» e alla lettera e) sopprimere le parole: «dal Ministro del tesoro»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Per la stipula di convenzioni di cui ai commi» inserire il riferimento al comma 1;

al comma 7, sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le seguenti: «nel presente articolo»; al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: «soggetto»;

al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: «e allo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c), sostituire le parole: «precedente» con le seguenti: "b)»;

al comma 14, sostituire le parole da: «se ed in quale misura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

all'articolo 8, «Finanziamento»:

al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori;

al comma 2, dopo le parole: «relativamente ai lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e», sopprimere le parole: «o del committente»;

al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere» e, dopo le parole: «fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali» sopprimere le parole da: «, ovvero, in mancanza» fino alla fine del periodo;

sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi»;

il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi»;

al medesimo comma 7, lettera b):

al punto 1), sopprimere le parole: «propri» e le parole: «tra le parti»;

al punto 2) sopprimere le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito» e, dopo le parole: «il TFR maturando è trasferito» aggiungere le seguenti: «, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non sia applicabile tale criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla COVIP»;

al punto 3) sostituire le parole: «in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari» con le seguenti: «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,»;

al comma 7, lettera c):

il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:»;

al punto 1, dopo le parole: «dalla predetta data», inserire le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva,», dopo le parole: «ovvero conferirlo» sopprimere le parole: «anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà» e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: «qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;»;

al punto 2, dopo le parole: «nella misura» inserire le seguenti: «già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura»;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto». Si valuti inoltre l'opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: «prudenziale» le seguenti parole: «oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto»;

il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi»;

al medesimo comma 9, al terzo periodo, dopo le parole: «collettivi o aziendali» sopprimere le parole: «regolamenti di enti o aziende,» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi»;

al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «continuativa» e le parole: «fino ad un massimo di sette anni»;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» con le seguenti: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare»;

al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando» a le seguenti: «forma pensionistica complementare,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro»;

all'articolo 9, «Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS»:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare» con le seguenti: «dove è assicurata un'adeguata partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità», e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare»;

al comma 3, il riferimento all'articolo 10 è sostituito con il riferimento all'articolo 14 e le parole da: «, ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma sono soppresse;

all'articolo 10, «Misure compensative per le imprese»:

al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sia fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d'impresa;

al comma 3, nella definizione del fondi di garanzia, devono essere precisate:

a) la sua immediata costituzione con l'emanazione del decreto legislativo;

b) modalità di funzionamento definite da un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione Bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l'accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;

c) una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;

d) meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;

e) la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva «fidi» (o «confidi»);

aggiungere in fine il seguente comma:

«4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1o gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo»;

all'articolo 11, «Prestazioni»:

al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «è fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto»;

al comma 6, occorre prevedere, pur nell'ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;

alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;

sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75 per cento, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12 per cento del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato»;

all'articolo 12, «Fondi pensione aperti»:

al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali»;

al comma 3, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»; all'articolo 13, «Forme pensionistiche individuali», sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5o periodo, sopprimere le parole: «del presente articolo»;

all'articolo 14, «Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità»:

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero»;

al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «per i casi di invalidità permanente e» e le parole: «che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi»;

il comma 3 venga sostituito dal seguente: In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera c), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atta dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali»;

all'articolo 18, «Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari», sopprimere le parole: «vigila sulla COVIP» e dopo le parole: «direttive generali» aggiungere le seguenti: «alla COVIP»;

all'articolo 19, «Compiti della COVIP», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «del presente comma» e alla lettera h), le parole: «si siano presi in considerazione» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

all'articolo 20, «Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421», al comma 7, sopprimere le parole: «del presente decreto»;

all'articolo 23, «Entrata in vigore e norme transitorie», al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «successivamente» con le seguenti: «a decorrere».

«Guerzoni, Delbono, Sgobio, Ceremigna, Cordoni, Innocenti, Lusetti, Gasperoni, Camo, Motta, Bellini, Bottino, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca».


Senato della Repubblica

Deliberazione su atti del Governo (Atto n. 522)


I Commissione Affari costituzionali

 

Sottocommissione per i pareri

 

249ª seduta

Mercoledì 14 settembre 2005

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

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Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi) 

 

 

Il relatore MAFFIOLI (UDC) riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 522, con il quale si dà attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243. Osserva, in primo luogo, come le sue disposizioni siano prevalentemente da ricondurre a principi fondamentali in materia di "previdenza complementare e integrativa" che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Quanto ai profili di conformità al dettato dell'articolo 76 della Costituzione, ossia alla rispondenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con i principi e criteri di delega, sottolinea come il legislatore delegato abbia dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere e) h) i) l) e v) della citata legge delega; secondo quanto riferito dalla relazione introduttiva, lo schema di decreto in esame intende rappresentare - anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 109 del 2005 ai criteri di delega della legge n. 243/2004 - una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari "contenendo, infatti, non solo le norme derivate dall'esercizio delle deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema", riscrivendo interamente il decreto legislativo n. 124 del 1993. E' stato da taluni ritenuto che il Governo abbia così esercitato - non formalmente, ma in via di fatto - la delega, recata dal comma 50 dello stesso articolo 1 della legge n. 243/2004, all'adozione di un testo unico in materia di previdenza complementare, per il quale sarebbe necessaria l'acquisizione del previo parere del Consiglio di Stato. Ritiene tale ricostruzione non condivisibile: con lo schema in esame, infatti, il Governo ha apportato le modifiche previste dalla delega procedendo contestualmente al necessario coordinamento con la normativa in cui tali modifiche si inseriscono, che non va identificata con l'emanazione di un testo unico, ma che può essere considerata ad essa funzionale; osserva, ad ogni modo, come il parere del Consiglio di Stato non sia richiesto dagli specifici criteri e principi direttivi dettati dall'articolo 1 della legge n. 243/2004 che definiscono i requisiti procedurali per l'esercizio della delega in questione.

 

Dopo essersi soffermato sulle singole disposizioni che compongono il provvedimento in esame, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

 

- l'articolo 3 non reca alcun riferimento a fondi istituiti o promossi dalle regioni, previsti invece dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004 n. 243;

 

- all'articolo 4, comma 4, sono previste sanzioni penali per le quali non sembrerebbe essere rinvenibile uno specifico radicamento nei principi e i criteri di delega;

 

- all'articolo 8, comma 4, laddove si fissa in valore assoluto un tetto massimo per la deducibilità dei contributi, occorrerebbe valutare la coerenza con il criterio di delega recato dall'articolo 1, comma 2, lettera i), il quale prevede "la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato";

 

- al medesimo articolo 8, comma 10, occorrerebbe valutare la rispondenza della norma secondo la quale la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino a un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, con il criterio di delega recato dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 5), che non prevede un limite massimo esplicito, stabilendo che tale contribuzione "possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile";

 

- all'articolo 10, comma 3 andrebbe valutata la compatibilità della norma che demanda la definizione della dotazione finanziaria ivi prevista a un successivo provvedimento legislativo con il criterio di delega espresso dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 243 del 2004.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 


VI Commissione Finanze e Tesoro

 

Sottocommissione per i pareri

 

Mercoledì  20 luglio 2005

 

65ª seduta

 

Presidenza del Presidente

CANTONI

 

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alla 11ª Commissione:

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522): osservazioni favorevoli;

 

OSSERVAZIONI sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).

 

La Sottocommissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime a maggioranza, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

 


X Commissione Industria

 

Sottocommissione per i pareri

 

Mercoledì 21 settembre 2005

 

77ª seduta

 

Presidenza del Presidente

PONTONE

 

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alla 11ª Commissione:

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

N 522:

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli rilevando che le misure compensative a favore delle imprese previste dallo schema debbono essere quanto più efficaci possibile, in modo da evitare che dall'introduzione della riforma possano derivare oneri aggiuntivi per le stesse imprese. In questa ottica, oltre a garantire la piena contestualità tra l'avvio della riforma e l'operatività del Fondo di cui all'articolo 10 dello schema -- valutando peraltro la compatibilità tra la norma che lo istituisce e la normativa europea - occorrerebbe individuare ulteriori misure per facilitare l'accesso agevolato al credito da parte delle imprese nonché meccanismi di compensazione sul costo del lavoro, in particolare con riferimento agli oneri cosiddetti impropri versati dalle aziende.

 


Sede consultiva su atti del Governo (Atto n. 522)


V Commissione Bilancio


 

Venerdì 22 luglio 2005

 

724ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio) 

 

Il presidente AZZOLLINI (FI),  in qualità di relatore,   illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, in relazione all'articolo 5, che la prevista partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi dei fondi pensione relativi ai pubblici dipendenti potrebbe determinare nuovi oneri, connessi alla concessione di permessi per l'espletamento delle funzioni. Andrebbe inoltre chiarito se il pagamento dei compensi, a qualsiasi titolo spettanti ai predetti rappresentanti, competa o meno ai fondi medesimi, non restando pertanto a carico dell'amministrazione di appartenenza degli stessi.

 

Sottolinea, poi, in rapporto all'articolo 6, il possibile carattere oneroso delle convenzioni fra enti previdenziali pubblici e fondi pensione per l'utilizzazione dei servizi di raccolta dei contributi ed erogazione delle prestazioni, atteso che appare ragionevole supporre l'insorgenza di nuovi oneri a carico dei suddetti enti in rapporto all'espletamento dei servizi citati. In altri termini, potrebbe essere opportuno specificare le modalità di ripartizione degli oneri amministrativi tra fondi ed enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie.

 

Con l’articolo 8 si definiscono i criteri di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Gli aspetti rilevanti in questa sede sono rappresentati dalla modalità di adesione attraverso l’istituto del silenzio-assenso e dalla nuova disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Nello specifico, la relazione tecnica utilizza una serie di ipotesi e di dati di cui non viene esplicitata né la fonte, né i riferimenti temporali; inoltre, non vengono evidenziati tutti i passaggi logici che potrebbero permettere di verificare la congruità della stima presentata dal Governo.

 

Chiarimenti sarebbero pertanto necessari in merito ad aspetti quali: l’incidenza e la tipologia delle variabili che influiscono direttamente sulla stimata crescita dei flussi annui di trattamento di fine rapporto (TFR) da indirizzare verso forme di previdenza complementare; il numero dei lavoratori dipendenti che destinano parte del loro TFR verso forme di previdenza complementare suddivisi tra quelli assunti prima e dopo il 1993; le variabili ed ipotesi sottese alle quantificazioni di maggior onere, derivante dalla destinazione del TFR verso forme complementari di previdenza, e maggior gettito, dovuto all’imposizione sui redimenti, prestazioni e rendite derivanti dalla previdenza integrativa; le ipotesi che comportano una stima del periodo medio di permanenza dei dipendenti in azienda pari a circa 7 anni ed il peso dato, nella quantificazione presentata, alla valutazione delle nuove curve di imposizione IRPEF e connessi meccanismi relativi alla capacità contributiva del singolo contribuente (con riferimento a fattori quali no tax area e carichi familiari) ai fini della stima dell'aliquota marginale media; la rilevanza delle recenti modifiche che il mercato del lavoro ha subito per effetto dell’applicazione della cosiddetta Legge Biagi; gli eventuali effetti indotti risultanti da scelte di convenienza effettuate dai contribuenti, in relazione alle polizze-vita.

 

Per quanto riguarda la costituzione del fondo di previdenza complementare residuale presso l'INPS (articolo 9), osserva che l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica si basa sul presupposto che le commissioni sui versamenti dei lavoratori coprano gli oneri amministrativi di gestione del fondo previdenziale in oggetto. L’articolo 10 prevede una misura compensativa per le imprese, alle quali viene riconosciuta una maggiore deducibiltà dal reddito d’impresa di una percentuale, variabile in relazione al numero degli addetti, dell’ammontare del TFR conferito alle forme di previdenza complementare. Anche in tal caso osserva che sarebbe opportuno ottenere maggiori informazioni inerenti: al numero delle aziende con più di 50 dipendenti e alla stima del connesso flusso di TFR; alla quantificazione, in termini percentuali, della stima degli effetti indotti derivanti dalla ipotizzata diminuzione dei contributi a carico del datore di lavoro; agli effetti in termini di IRES, IRPEF ed IRAP prodotti dalla variazione delle componenti negative di reddito "interessi passivi" e "costo del lavoro". In relazione al comma 3 del medesimo articolo, rileva che la prevista istituzione del fondo di garanzia per le imprese non presenta profili problematici soltanto nel presupposto che la copertura degli oneri nascenti dalla costituzione del fondo venga recata dal relativo provvedimento legislativo di istituzione dello stesso.

 

Gli articoli 11 e 14, analizzati insieme, atteso il loro effetto complessivo in termini di variazioni di gettito, dispongono un nuovo trattamento fiscale per le prestazioni pensionistiche e per i casi di riscatto o trasferimento; la modifica insiste sulla percentuale di tassazione che viene posta, in via generale, pari al 15 per cento.  Anche in tal caso, al fine di adeguatamente valutare la stima presentata, richiede di conoscere i flussi di previdenza complementare attualmente disponibili, il loro supposto andamento futuro e le variabili che lo influenzano nonchè i flussi di riscatto o di trasferimento. Sarebbe opportuno, poi, un chiarimento circa la congruità della somma attesa (circa 350.000 euro) dall'applicazione di un'aliquota dell'1 per cento sul contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 103 del 1991 rispetto alla finalità indicata dall'articolo 16, rappresentata dalla copertura del rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali.

 

Per quanto concerne l’articolo 17, recante disposizioni sul regime tributario delle forme pensionistiche complementari, la riconduzione in un unico articolo delle differenti forme pensionistiche attualmente disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993, ha comportato anche una modifica al vigente regime fiscale applicabile ad alcune tipologie di previdenza integrativa. In particolare, rileva che l’esclusione del credito d’imposta su alcuni proventi, con il conseguente riconoscimento di un’imposta sostitutiva a titolo definitivo, potrebbe comportare una variazione di gettito dovuta a posizioni di debito di imposta differenti rispetto a quelle maturate a normativa vigente. Va anche valutato il profilo finanziario dell'incremento dei compiti demandati alla COVIP S.p.A. (ai sensi dell’articolo 19). Al riguardo, sarebbe opportuna una conferma della congruità delle risorse aggiuntive garantite alla COVIP (3 milioni di euro), che rappresentano circa il 60 per cento delle entrate a qualsiasi titolo introitate dalla commissione nel 2004, ammontanti a quasi 4,9 milioni di euro.

 

In relazione all'articolo 22, osserva preliminarmente che lo stanziamento ivi previsto di 17 milioni di euro per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e per campagne informative, pur essendo configurato in termini di tetto di  spesa, non sembra coerente, alla luce della sua limitazione al solo 2005, con l'asserita finalità di rafforzare la vigilanza sui fondi pensione e, in parte, con la natura permanente dell'onere.

 

Infine, in rapporto alla clausola di copertura, osserva che sarebbe preferibile, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, un'indicazione espressa della spesa autorizzata ovvero della relativa previsione di spesa, conformemente al comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Inoltre, implicando la maggior parte delle misure di spesa in esame oneri non riconducibili entro un limite massimo, occorre valutare l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni stesse, ai sensi della normativa di contabilità, anche se a partire dal terzo anno la copertura è superiore agli oneri, così come quantificati nella relazione tecnica, per un'equiparazione nel 2014.  

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori relativi allo schema di decreto in esame.

 

Il PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame alla prossima settimana, a partire dalla giornata di lunedì 25 luglio, verificando anche l’opportunità di sospenderlo per riprenderlo dopo la pausa estiva, al fine di valutare anche le modificazioni preannunciate dal Governo.

 

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

 


V Commissione Bilancio


 

Venerdì 29 luglio 2005

 

732ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio )

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

 

Il presidente AZZOLLINI (     FI), in qualità di relatore, integra le considerazioni già svolte facendo presente che, come noto, il decreto legislativo in questione configura un iter in cui è prevedibile che dovranno essere effettuati aggiustamenti negli anni a venire, per tener conto degli andamenti delle numerose variabili in gioco.

 

Dal punto di vista finanziario, come già è stato osservato nella relazione illustrativa, per un atteggiamento estremamente prudenziale da parte del Governo si ha che già l'onere del terzo anno (2007) viene coperto con l'ammontare di risorse a disposizione a regime, nonostante che la differenza sia estremamente considerevole.

 

Calcolando infatti la differenza tra le risorse di copertura a disposizione a partire dal terzo anno e l'onere così come configurato dalla relazione tecnica, si ha un esubero di copertura complessivo nel periodo 2007-2013 di 1.291 milioni di euro, su 3.710 milioni di euro corrispondenti alle risorse complessive a disposizione a partire dal 2007 fino al 2013 (pari al 35 per cento).

 

Va anche considerato che, sulla base delle attuali norme di contabilità, in caso di differenza tra onere (inferiore) e copertura (superiore), tale surplus si scarica direttamente a beneficio del saldo netto da finanziare.

 

Poiché il provvedimento presenta numerosi problemi, tra cui quelli finanziari, legati a numerosi aspetti, come il ristoro alle aziende per la perdita della liquidità derivante dal trattamento di fine rapporto (TFR), l'irrobustimento del Fondo di  garanzia INPS volto a proteggere il valore reale dei futuri trattamenti pensionistici ovvero ancora l'eventuale ampliamento delle agevolazioni fiscali già previste per favorire l'avvio della riforma, l'idea su cui si può lavorare è quella di evitare, con opportune soluzioni contabili, la devoluzione dell'indicato surplus di copertura alla riduzione del saldo netto da finanziare, per dar vita invece ad una sorta di riserva di copertura alla quale poter attingere, eventualmente, per risolvere nel tempo uno o più dei problemi finanziari descritti o altri che eventualmente nel tempo dovessero emergere nel corso del processo di costituzione del cosiddetto "secondo pilastro".

 

Da un punto di vista tecnico si potrebbe pensare quindi di devolvere il surplus ad un'apposita contabilità speciale, le cui disponibilità possano essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni nei quali si dovesse decidere di modificare onerosamente l'impianto legislativo in questione. Al limite, le disponibilità della contabilità potrebbero anche non essere utilizzate fino al 2014, anno nel quale, secondo la relazione tecnica, l'onere coincide con la copertura, e ciò nonostante svolgere una funzione positiva, nel senso comunque di apprestare le risorse se il rapporto tra onere e copertura dovesse invertirsi a partire da tale anno, con l'esubero del primo sulla seconda. Naturalmente, si tratta di un ragionamento che implica la piena realizzazione delle previsioni di onere così come in essere nella relazione tecnica. Ove ciò non dovesse verificarsi, chiaramente le risorse a disposizione sarebbero minori. Va da sé, comunque, che il meccanismo ipotizzato presenta sufficienti elementi di elasticità dal punto di vista sia quantitativo che gestionale, per cui il suo funzionamento prescinde dall'ammontare delle risorse a disposizione anno per anno e presuppone l'esistenza di un esubero di copertura.

 

Propone, infine, come suggerito anche da altri componenti della Commissione, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, dopo la pausa estiva, al fine di consentire i necessari approfondimenti delle questioni testé illustrate.

 

Con l’assenso del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.


V Commissione Bilancio


 

Martedì 4 ottobre 2005

 

747ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che nella seduta pomeridiana di giovedì 29 settembre il sottosegretario Brambilla ha illustrato alla Commissione le modifiche che il Governo intende apportare allo schema di decreto in esame, sulla base anche delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi dinanzi alle Commissioni di merito del Senato e della Camera dei deputati. Invita pertanto il Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ad esprimere, per i profili di competenza, le proprie valutazioni sulle suddette modifiche, con particolare riferimento a quelle suscettibili di implicazioni finanziarie.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, nel ribadire le considerazioni già espresse nel corso delle precedenti sedute sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame, in merito all’ipotesi di modificare l’articolo 8, comma 4, nel senso di precisare che le contribuzioni ai fondi pensioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei committenti usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16, esprime avviso contrario, in quanto la disposizione amplierebbe ai contributi versati dai lavoratori le agevolazioni contributive previste per la sola datoriale, con conseguenti rilevanti oneri per la finanza pubblica, per i quali non è prevista specifica copertura.

 

Richiama poi la modifica proposta per l’articolo 10, comma 3, nel senso di prevedere che le modalità di funzionamento del fondo di garanzia siano vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute in un accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, segnalando l’opportunità di espungere dal provvedimento in titolo l’intero comma 3, in quanto assorbito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e attualmente in corso di conversione con l’Atto Senato n. 3617. Il citato comma 1, infatti, reca la copertura finanziaria per l’istituzione e l’avvio del fondo di garanzia e demanda ad uno specifico decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, la fissazione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del fondo e delle attività connesse. Di conseguenza, esprime avviso contrario all’inserimento nella disposizione legislativa del vincolo al rispetto delle prescrizioni contenute in un accordo tra il Governo e l’ABI, in quanto risulta prioritaria, ai fini della definizione dei contenuti dello schema di decreto in esame, la compatibilità tra le modalità di attuazione della garanzia dello Stato e la dotazione finanziaria del predetto fondo, a cui si è appunto provveduto con l’emanazione del suddetto decreto-legge.

 

In modo analogo, fa presente la necessità di non procedere all’ulteriore modifica ipotizzata per l’articolo 10, comma 4, del provvedimento in titolo, con la quale si vorrebbe inserire un nuovo comma allo stesso articolo, concernente un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, mediante una riduzione del costo del lavoro. Una disposizione del suddetto tenore, infatti, è già contenuta nell’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, dove si prevede appunto un esonero parziale dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a titolo di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, indicando altresì la necessaria copertura finanziaria.

 

Si rimette, infine, alla documentazione già presentata alla Commissione per quanto attiene alle richieste di chiarimento emerse nel corso dell’esame su altri profili finanziari del provvedimento in titolo.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel prendere atto dell’avviso contrario del Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze su alcune delle ipotesi di modifica prospettate per il provvedimento in esame, si dichiara disponibile a recepire le suddette indicazioni in sede di stesura definitiva del testo, con particolare riguardo alla riformulazione dell’articolo 8, comma 4, nel senso di circoscrivere la platea degli aventi diritto alle agevolazioni contributive di cui all’articolo 16 esclusivamente ai datori di lavoro.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) contesta il metodo utilizzato nel corso dell’esame dello schema di decreto n. 522 dal Governo, che ritiene abbia sistematicamente negato al Parlamento i necessari dati ed informazioni a supporto della discussione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari, così che la Commissione bilancio non è stata messa in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, nel valutare la congruità della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, sulle quali permangono infatti molti dubbi. In particolare, con riguardo alla copertura, ricorda che la legge delega n. 243 del 2004 prevedeva espressamente che il decreto legislativo di attuazione fosse adottato solo previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, mentre nella realtà il Governo ha disatteso tale indicazione, imponendo al Parlamento tempi strettissimi per adottare il testo in esame prima della conversione del decreto-legge che reca la copertura. Peraltro, la Commissione bilancio non ha ancora esaminato lo stesso decreto-legge, per cui in definitiva non esiste un provvedimento compiuto che stanzi le necessarie risorse finanziarie.

 

Evidenzia la gravità di tale situazione, sia in considerazione della enorme rilevanza sociale del provvedimento, volto a definire un necessario sistema di previdenza complementare per i lavoratori italiani, per la cui introduzione anche la sua parte politica si è a lungo battuta, sia in quanto si indebolisce ulteriormente il controllo del Parlamento sull’azione del Governo, secondo un modo di operare ormai ricorrente di questo Esecutivo. D’altra parte, sottolinea come il caso in esame abbia ormai dimostrato il fallimento del meccanismo con cui, mediante il ricorso alle leggi delega, si rinvia il finanziamento di disposizioni legislative a provvedimenti successivi, da emanarsi prima o contestualmente all’adozione dei decreti legislativi di attuazione: oltre ad impedire un adeguato controllo da parte del Parlamento, infatti, tale sistema ha prodotto negli ultimi anni una serie di norme, anche di grande rilevanza ed onerosità, patentemente scoperte dal punto di vista finanziario.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo, sottolineando come il Governo abbia sostanzialmente impedito alla Commissione bilancio di valutare adeguatamente i profili finanziari del provvedimento in esame, negando le informazioni ed i dati necessari o fornendoli solo in modo parziale ed incompleto.

 

Chiede poi uno specifico chiarimento sull’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 richiamato dai rappresentanti del Governo, in quanto recante le ulteriori misure compensative a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, nonché sulla relativa copertura. Tali misure compensative consistono in un esonero parziale dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, a valere prioritariamente sui contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione (cosiddetti "oneri impropri"). In proposito rileva che il terzo periodo del citato comma prevede che, qualora il suddetto esonero contributivo spettante ai datori di lavoro non trovi capienza negli oneri impropri, l’importo differenziale dell’esonero è trattenuto dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS. Tale disposizione, a suo avviso, appare assai grave, in quanto sembra ammettere che vi potrebbero essere errori nella stima delle risorse necessarie per la copertura, per cui si lascia aperta la possibilità, ove queste siano insufficienti a soddisfare le pretese dei datori di lavoro, di ridurre i contributi INPS, sottraendo in tal modo risorse all’Istituto che vedrebbe compromessa la possibilità di raggiungere l’equilibrio economico finanziario e di erogare, in futuro, le pensioni ai lavoratori. Si tratta di una norma di grande portata, in quanto riguarda circa 20 milioni di lavoratori, per cui ritiene opportuno che il Governo chiarisca senza equivoci tale questione.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che l’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, deve essere contenuto nel limite massimo delle percentuali indicate, per ciascun anno a decorrere dal 2006 nell’allegata Tabella A. Tali valori (che arrivano, a regime, ad un massimo di  0,28 punti percentuali), in base alle verifiche effettuate, risultano una frazione estremamente ridotta del totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e, comunque, sono certamente ricompresi nell’ambito dei cosiddetti oneri impropri. Non si determina pertanto un rischio di contrazione del gettito contributivo dovuto all’INPS tale da compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente e la sua capacità di erogare prestazioni previdenziali.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Brambilla e ribadisce la sua contrarietà alla norma di cui al terzo periodo dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, la quale dovrebbe pertanto essere soppressa.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore sul provvedimento in esame, osserva che le considerazioni del senatore Pizzinato attengono a profili di merito e riguardano in ogni caso il decreto-legge n. 203 del 2005, che pur evidentemente connesso allo schema n. 522 in esame, presenta tuttavia un iter ben distinto, per cui ritiene opportuno inviare le suddette questioni al momento in cui il relativo disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 3617) del decreto-legge verrà formalmente iscritto all’ordine del giorno della Commissione in sede consultiva.

 

Relativamente alle critiche circa la scarsità degli elementi informativi forniti dal Governo, pur rilevando la ristrettezza dei tempi a disposizione per l’espressione del parere, posta l’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega, sottolinea che la Commissione, in particolare nelle ultime settimane, ha comunque ricevuto dal Governo sufficienti chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento, sia dal competente Ministero per il lavoro e le politiche sociali che da quello dell’economia e delle finanze. In particolare, appare a suo avviso dimostrata l’adeguata copertura delle disposizioni introdotte dallo schema in esame che anzi, almeno fino al 2013, sembrerebbe addirittura sovrabbondante. Per tali ragioni, sulla base degli elementi informativi acquisiti e delle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene di poter formulare per la successiva seduta una proposta di parere sullo schema, da sottoporre al vaglio alla Commissione, e propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.


V Commissione Bilancio


 

Mercoledì 5 ottobre 2005

 

748ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo, illustra una proposta di parere sul provvedimento in titolo (pubblicata  in allegato al resoconto).

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), preannunciando l’astensione al voto, fa presente che non rintraccia nel provvedimento in esame quei fattori determinanti per consentire il decollo della previdenza complementare in Italia, obiettivo quest’ultimo che dovrebbe trovare rapida attuazione nell’interesse del Paese prima che vada a regime la riforma previdenziale del 1995.

 

Infatti, nonostante il tentativo esperito dai Governi alternatisi nell’ultimo decennio, lo scarso tasso di risparmio investito nella previdenza complementare è stato finora dovuto all’elevato livello delle aliquote contributive vigenti in Italia ed alla remunerazione molto elevata del TFR lasciato nell’impresa, tenuto conto che si tratta di un’attività con un bassissimo livello di rischio. La presenza rilevante di investitori istituzionali (fondi pensionistici complementari e integrativi) e la sostituzione della graduale riduzione delle prestazioni previdenziali mediante un ricorso sempre più diffuso alle prestazioni complementari offerte dai fondi pensione rappresentano elementi di forte impatto positivo sullo sviluppo. Affinché ciò avvenga occorre tuttavia porre in essere le condizioni in grado di mutare le attuali scelte delle imprese e dei lavoratori, che non possono prescindere dalla costruzione in Italia di un sistema universale di ammortizzatori sociali. Infatti, il trattamento di fine rapporto, soprattutto  per le piccole e medie imprese e  per i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, rappresenta l’unica forma di ammortizzatore sociale attualmente vigente. Dal lato delle imprese, occorre costituire un sistema di incentivi che compensi la rinuncia alla liquidità dell’impresa stessa, che altrimenti, soprattutto nelle piccole e piccolissime realtà, riuscirebbe a dissuadere il lavoratore dal versare il TFR nei fondi complementari.

 

Alla luce dei numerosi e approfonditi studi sull’argomento, gli elementi decisivi in grado di consentire un mutamento nei comportamenti dei lavoratori e degli imprenditori sono rappresentati da un incremento delle agevolazioni fiscali riconosciute sui contributi versati al fondo, dalla riduzione del prelievo sulle prestazioni previdenziali e dalle agevolazioni offerte alle imprese a compensazione della mancata liquidità che si verrebbe a determinare. Si tratta quindi di valutazioni complesse, che hanno anche impatti rilevanti in termini quantitativi sulla finanza pubblica.

 

Confida che tali elementi siano considerati nel provvedimento in questione sebbene lamenti che, nonostante gli Uffici del Senato abbiano messo a disposizione con tempestività i documenti trasmessi dal Governo solamente ieri, vi sia stato un tempo ristrettissimo per svolgere i necessari approfondimenti e ciò determina pertanto che l’espressione di un voto sul provvedimento in titolo rappresenti soltanto un atto di fede. Questa è la ragione che motiva la sua astensione.

 

Svolge infine alcune considerazioni sull’aderenza della procedura adottata in questo caso al dettato costituzionale relativo sia al rapporto tra legge delega e provvedimento delegato, sia al disposto costituzionale di copertura delle leggi di spesa. Infatti, se la novità intervenuta nell’attuale legislatura è stata quella di addivenire ad una copertura finanziaria dei decreti legislativi, nei casi in cui fosse particolarmente complessa una quantificazione preventiva, non più in sede di legge delega, bensì in sede di legge finanziaria precedente all’emanazione del decreto delegato – che, sebbene presenti alcune criticità, tuttavia mantiene una propria coerenza – nel caso in questione, rileva che vi sia una dispersione di coerenza del sistema di regole preposte al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Non solo il decreto delegato in esame appare patentemente eccedente i limiti della delega inizialmente concessa dal Parlamento, ma addirittura il Parlamento non ha potuto esaminare un testo del decreto delegato che il Consiglio dei ministri approverà nel corso dell’odierna giornata e che trova copertura in un decreto-legge che, pur ipoteticamente, potrebbe non essere convertito definitivamente in legge. In tale ultimo caso, si determinerebbe la situazione di un decreto legislativo in vigore che produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, perfettamente scoperto dal punto di vista finanziario.

 

Pur riconoscendo che parte del ritardo nell’adozione di una riforma degli ammortizzatori sociali e della previdenza complementare è ascrivibile anche alla responsabilità del centro-sinistra nella precedente legislatura, rileva l’opportunità che la questione venga affrontata e risolta in tempi brevi prima che nel 2015 emerga con chiarezza l’incidenza negativa del regime contributivo sulle pensioni liquidate con il pro-rata, ovvero prima del 2025, anno nel quale non vi saranno più lavoratori che avranno maturato anni di pensione nel regime retributivo e dove si avranno amare sorprese.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ritiene che alcune questioni sollevate dal senatore Morando possano trovare un’adeguata soluzione nella condizione indicata al punto a) della proposta di parere testé illustrata. Si è in tal modo cercato, infatti, di introdurre un meccanismo di subordinazione degli oneri alla certezza della relativa copertura dell’articolo 10, richiamando espressamente i limiti delle risorse recate dal decreto-legge n. 203, del 2005. Per quanto attiene poi ai rilievi sull’inadeguata entità delle risorse impiegate rispetto all’esigenza di determinare un sistema di incentivi in grado di modificare il comportamento degli operatori e assecondare il successo della previdenza complementare, ricorda che nello schema di parere viene formulato l’invito al Governo a valutare l’opportunità di devolvere l’eccedenza tra copertura e onere ad una apposita contabilità speciale per consentire la realizzazione di una riserva aggiuntiva, proposta che va incontro proprio alla suddetta preoccupazione.

 

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 522

 

 

                La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

 

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17 e 22 dello schema;

        considerato che:

            i dati, recati dalla relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure compensative per le imprese in ragione dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, di cui all’articolo 10, e gli ulteriori elementi forniti dal Governo appaiono sufficienti a garantire la congruità delle risorse allo scopo stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

 

            la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 10 potrebbe prestarsi ad ingenerare equivoci in sede interpretativa in quanto non appare chiaro se si prospetti il rinvio ad un provvedimento legislativo successivo alla eventuale adozione del decreto ministeriale istitutivo del fondo di garanzia, per l’individuazione della relativa dotazione finanziaria;

            in base alla vigente disciplina contabile, non potrebbe procedersi alla istituzione del fondo e all’attivazione dello stesso senza aver preventivamente provveduto al reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri;

            il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l’intenzione del Governo di integrare, anche a seguito delle trattative condotte con le parti sociali, le misure compensative a favore delle imprese con una ulteriore riduzione di oneri sociali e la previsione dell’accesso automatico al predetto fondo di garanzia;

            l’introduzione di tali ulteriori agevolazioni appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che allo stato non risulta possibile quantificare in maniera puntuale e per i quali si pone l’esigenza di provvedere ad idonea copertura;

            con le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007, di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e di 243 milioni di euro per il 2011, per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia, cui si aggiunge l’ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori misure compensative a favore delle imprese, la cui congruità dovrà comunque puntualmente essere verificata;

            lo stesso articolo 8 del citato decreto-legge reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo di garanzia, le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell’articolo 10 dello schema di decreto in esame, e comunque tali da determinare una sovrapposizione tra i due provvedimenti;

 

        rilevato inoltre che:

            la previsione dell’accesso in termini sostanzialmente automatici al credito con garanzia interamente a carico dello Stato, sulla base di condizioni concordate con gli istituti di credito eroganti, appare suscettibile di determinare distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi, come rilevato nella segnalazione trasmessa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287 del 1990;

 

        laddove le disposizioni in questione fossero dichiarate dalle competenti autorità comunitarie in contrasto con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, potrebbe derivarne l’obbligo per lo Stato italiano di ripetere le agevolazioni indebitamente corrisposte oltre che la conseguenza per cui i fruitori si troverebbero esposti ad una situazione di precarietà e di incertezza sotto il profilo giuridico ed economico;

 

        esprime, per quanto di competenza, parere favorevole:

            a) a condizione che il comma 3 dell’articolo 10 sia riformulato al fine di assicurare che l’istituzione e l’avvio dell’operatività del fondo di garanzia, così come la previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, avvengano secondo quanto previsto nel decreto-legge n. 203 del 2005, nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto della relativa cadenza temporale ivi previste e nel presupposto che sia preventivamente verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità della previsione di forme di accesso al credito con modalità predeterminate con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea;

 

            b) formulando altresì parere contrario sull’ipotesi di sopprimere, all’articolo 9, comma 2, la previsione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

        Infine, rilevato che dal punto di vista finanziario, per un atteggiamento estremamente prudenziale da parte del Governo si ha che già l’onere del terzo anno (2007) viene coperto con l’ammontare di risorse a disposizione a regime, nonostante che la differenza sia estremamente considerevole, in quanto, calcolando la differenza tra le risorse di copertura a disposizione a partire dal terzo anno e l’onere così come configurato dalla relazione tecnica, si ha un esubero di copertura complessivo nel periodo 2007-2013 di 1.291 milioni di euro, su 3.710 milioni di euro corrispondenti alle risorse complessive a disposizione a partire dal 2007 fino al 2013 (pari al 35 per cento);

 

        considerato che, sulla base delle attuali norme di contabilità, in caso di differenza tra onere (inferiore) e copertura (superiore), tale surplus si scarica direttamente a beneficio del saldo netto da finanziare;

        invita il Governo a valutare l’opportunità di devolvere il suddetto surplus ad un’apposita contabilità speciale, le cui disponibilità possano essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato negli anni nei quali si dovesse decidere di modificare onerosamente l’impianto legislativo in questione. Le disponibilità della contabilità potrebbero anche non essere utilizzate fino al 2014, anno nel quale, secondo la relazione tecnica, l’onere coincide con la copertura, e ciò nonostante svolgere una funzione positiva, nel senso comunque di apprestare le risorse se il rapporto tra onere e copertura dovesse invertirsi a partire da tale anno, con l’esubero del primo sulla seconda.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Martedì 12 luglio 2005

 

328ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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SUL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI RIGUARDANTI LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522, IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

 

Il presidente ZANOLETTI avverte che gli orari relativi alle audizioni presso l'Ufficio di Presidenza, sullo schema di decreto legislativo n. 522, a suo tempo deliberate dalla Commissione, hanno subito alcune variazioni. In particolare, su richiesta di alcune organizzazioni, è stato anticipato alle ore 8,30 di domani, mercoledì 13 luglio, lo svolgimento dell'audizione dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, originariamente fissata per le ore 14,15 della stessa giornata.

 

Nel pomeriggio di domani, è stata inoltre posticipata, dalle ore 14,15 alle 14,30 l'audizione delle restanti organizzazioni sindacali.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U)  prospetta l'opportunità di ascoltare anche le associazioni sindacali di categoria rappresentative del pubblico impiego, attesa la specificità dei nodi problematici riscontrabili in riferimento a tale comparto, rispetto alla tematica della previdenza complementare.

 

Il PRESIDENTE fa presente che nell'individuazione dei soggetti da ascoltare ci si è attenuti alla prassi sempre seguita in passato dalla Commissione lavoro, che, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, si è rivolta, di regola, alle Confederazioni nazionali, salvo che la specificità della materia richiedesse l'audizione di altri soggetti. Nel caso di specie, inoltre, l'invito a prendere parte alle audizioni è stato rivoltato ai soggetti già consultati in relazione al disegno di legge n. 2058, di delega al Governo per la riforma previdenziale, approvato definitivamente dal Parlamento con legge n. 243 del 2004.

 

Si precisa inoltre, relativamente alle audizioni previste per la prossima settimana, che a seguito delle richieste di differimento delle date, avanzate da alcuni soggetti, è possibile che la conclusione di tali attività conoscitive, originariamente prevista per martedì 19 luglio, possa slittare di qualche giorno. Alla luce di tale circostanza, al fine di consentire tempi adeguati per lo svolgimento del dibattito, il Presidente propone di iniziare la discussione sul provvedimento in titolo anche nel caso in cui non sia possibile completare tutte le audizioni programmate, e comunque a partire dalla giornata di martedì 19 luglio 2005.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi  1, 2, lettere e), h), i), l), v), e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio)

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) chiede chiarimenti in merito alla circostanza della mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto in titolo, necessario alla stregua della normativa vigente nei casi in cui si eserciti una delega legislativa finalizzata all'elaborazione di un testo unico. Chiede inoltre di conoscere gli orientamenti delle forze politiche di maggioranza rispetto ai tempi di conclusione dell'iter procedurale consultivo inerente al provvedimento in titolo, e in particolare in merito ad un eventuale differimento dell'approvazione del parere al periodo successivo alla pausa estiva.

 

Il presidente ZANOLETTI, relativamente alla prima questione prospettata dal senatore Battafarano, chiarisce che, nel caso di specie, non è stata data attuazione, da parte dell'Esecutivo, alle disposizioni di delega legislativa previste dalla legge n. 243 del 2004 relativamente alla predisposizione, attraverso uno o più decreti legislativi, di appositi testi unici delle normative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. Conseguentemente, non si è resa necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto legislativo in titolo.

 

Riguardo alla questione inerente ai tempi procedimentali, posta anch'essa dal senatore Battafarano, fa presente che la Commissione si adopererà per esprimere il parere di competenza entro il termine finale del 6 agosto 2005.

 

Poiché non vi sono altre richieste di chiarimento, il Presidente dà la parola al relatore Morra.

 

Introduce quindi l'esame il relatore alla Commissione MORRA (FI), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame dà attuazione alle deleghe conferite all'articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema pensionistico: i principi di delega menzionati riguardano: il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, in base al principio del silenzio-assenso; la disciplina del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle relative procedure amministrative; la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; l'obbligo, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esporre, in sede di rendicontazione, se ed in quale misura siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse disponibili.  Inoltre, come precisa la relazione governativa di accompagnamento dell'articolato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ai criteri di delega di cui all'articolo 1, commi 41 e seguenti, della citata legge n. 243, lo schema all'esame rappresenta la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari e, pertanto, oltre a recare le disposizioni di attuazione della delega, provvede alle indispensabili modifiche, correzioni ed integrazioni richieste dal nuovo assetto del sistema: ne deriva una completa riscrittura del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che finora ha regolato l'intera materia della previdenza complementare.

 

Il carattere di disciplina generale del comparto viene in evidenza sin dall'articolo 1, che, nel definire l'àmbito di applicazione di essa, sancisce il principio della libertà e volontarietà dell'adesione alle diverse forme di previdenza complementare, e precisa che in tale nozione sono incluse: le forme di origine contrattuale o derivanti da regolamenti di enti od aziende, di cui all'articolo 3; le forme pensionistiche aperte, promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi, autorizzate all'esercizio dell'attività dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP), di cui all'articolo 12, nonché le forme pensionistiche individuali, di cui all'articolo 13, e quelle di cui all'articolo 20, ossia le forme pensionistiche preesistenti.

 

All'articolo 2 si precisa che alle forme di previdenza complementare possono iscriversi: i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, e le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari, anche se non iscritti al Fondo di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996.

 

 L'articolo 3 indica le modalità istitutive delle forme di previdenza complementare. Esse possono essere istituite: con contratti e accordi collettivi; con accordi tra liberi professionisti o tra lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto; con regolamenti di enti o aziende; con accordi tra soci lavoratori di cooperative ovvero con accordi tra persone che svolgono attività non retribuita di cura familiare. Hanno altresì titolo a realizzare forme pensionistiche complementari: gli enti previdenziali di diritto privato; gli intermediari assicurativi o finanziari e le società di gestione del risparmio, di cui al comma 1 del successivo articolo 6, limitatamente ai fondi pensione aperti, di cui all'articolo 12; le imprese di assicurazione sulla vita, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

 

Per quanto concerne i dipendenti pubblici - prosegue il relatore -,  al comma 2 è prevista la possibilità di istituire forme di previdenza complementare mediante i contratti collettivi, mentre per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere istituiti fondi pensione in base alle norme dei rispettivi ordinamenti o, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi.

 

L'articolo 4 si occupa dei fondi pensione, con la costituzione dei quali si dà attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, alle forme pensionistiche complementari: per quanto concerne la natura giuridica, essi possono essere costituiti come soggetti associativi di cui dell'articolo 36 del codice civile, distinti dagli enti promotori, ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica, il cui riconoscimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP. Per quel che concerne le forme di previdenza complementare promosse dagli enti privatizzati, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché quelle individuali ed i fondi pensione aperti, è previsto, al comma 2, che essi possano essere costituiti nell'àmbito della singola società o ente, attraverso la formazione, con apposita delibera, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. Con il comma 3 si provvede ad una rivisitazione delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività, portando da novanta a sessanta giorni i termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP e aggiornando i riferimenti normativi inerenti ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori, alla luce di sopravvenuti interventi legislativi. La definizione puntuale di tale profilo, insieme all'indicazione dei requisiti formali per la costituzione del fondo e agli elementi essenziali dello statuto e dell'atto di destinazione del patrimonio, è demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 L'articolo 5 ha ad oggetto la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle forme pensionistiche complementari, in base al criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i fondi chiusi. Viene inoltre istituita la figura del responsabile dei fondi pensione, di cui vengono definiti i requisiti e le modalità di esercizio della funzione  - ai commi 2 e 3 -  mentre per i fondi pensione aperti, al comma 5, viene prevista l'istituzione di un organismo di vigilanza. Va segnalato inoltre che, al comma 8, viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, la definizione dei casi in cui i componenti degli organi collegiali e il responsabile dei fondi possono essere revocati o sospesi dall'incarico, in relazione ad inadempienze connesse ad omesse o false comunicazioni all'organo di vigilanza. Ai commi 9 e 10 sono indicati gli illeciti per i quali sono disposte sanzioni penali e amministrative. Le stesse sanzioni sono comminate per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15.

 

L'articolo 6 è dedicato al regime delle prestazioni ed ai modelli gestionali: in particolare, il comma 1, riprendendo le linee già tracciate dal decreto legislativo n. 124 del 1993, precisa che i fondi gestiscono le risorse: mediante convenzioni con intermediari finanziari ed assicurativi; mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; mediante sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

 

Ai sensi dei commi 2, 3 e 5, i fondi pensione possono inoltre stipulare convenzioni: con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per la raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni; con una o più imprese assicurative per le prestazioni da erogare in forma di rendita; sempre con le imprese assicurative per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita, per le eventuali prestazioni per invalidità o premorienza.  Ai sensi del comma 4, i fondi pensione possono anche erogare direttamente le prestazioni, se autorizzati dalla COVIP, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti indicati al comma 1, sulla base dei criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. A quest'ultima spetta, ai sensi del comma 8, il compito di emanare le istruzioni per la selezione degli enti gestori, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, definiti dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Lo stesso comma 8 dispone che le convenzioni possano essere stipulate, nell'àmbito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro e ne indica il contenuto minimo, consistente: nell'indicazione delle linee di indirizzo dei soggetti convenzionati, per quanto attiene alla individuazione e ripartizione del rischio - i relativi criteri sono stabiliti nello statuto dei fondi - e alla possibilità di prevedere linee di investimento che assicurino rendimenti comparabili ai tassi di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; nella definizione dei termini di esercizio della facoltà di recesso da parte dei fondi e nell'attribuzione ai fondi stessi della titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali siano investite le disponibilità del fondo stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono inoltre indicati: le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le loro risorse, con i relativi limiti d'investimento; i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole in materia di confitto di interesse. Altre disposizioni rilevanti sono contenute al comma 13, che fissa i limiti entro i quali i fondi possono assumere o concedere prestiti ovvero investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società ovvero in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione al fondo. Con il comma 14 si dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge n. 243, che impone di indicare, nel rendiconto annuale e nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se e in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici o ambientali nonché di esporre, nei medesimi atti, le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

 

L'articolo 7 dello schema dispone che le risorse dei fondi siano depositate presso una banca distinta dal gestore.

 

Il successivo articolo 8 ridefinisce la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

 

In merito, com'è noto, un'innovazione molto rilevante è costituita dal cosiddetto principio del silenzio-assenso. Tale meccanismo  - di cui ai commi 7 ed 8 dello stesso articolo 8 - opera, con riferimento agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria contrarierà all'adesione alle forme pensionistiche complementari entro il termine di sei mesi dall'assunzione, ovvero - come specifica l'articolo 23, comma 7 - entro il 30 giugno 2006 per i soggetti assunti anteriormente al 1° gennaio 2006.

 

In caso di silenzio, dunque, gli accantonamenti suddetti sono conferiti ad una forma pensionistica complementare. In particolare, la forma destinataria è costituita - salvo diverso accordo aziendale, il quale deve essere notificato al lavoratore - da quella collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali. Qualora manchi una forma pensionistica della tipologia summenzionata, gli accantonamenti sono conferiti a quella istituita presso l'INPS - di cui all'articolo 9 dello schema -, mentre altre norme di chiusura sono poste - dal comma 7, lettera b), numero 2), dell'articolo 8 in esame - per l'ipotesi opposta di sussistenza di più di una forma pensionistica collettiva interessata.

 

Si rileva che sembrerebbero escluse dall'àmbito delle forme pensionistiche destinatarie del conferimento in oggetto quelle collettive costituite sulla base di accordi o contratti aziendali.

 

Altre modifiche, rispetto alla disciplina vigente, previste dall'articolo 8 riguardano la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. In merito, il relatore fa presente, in via preliminare, che i contributi corrisposti dal datore o dal committente sono sempre deducibili dal relativo reddito, ai sensi del principio di cui all'articolo 95, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tuttavia, i medesimi contributi - anche se corrisposti dal datore o dal committente - costituiscono reddito imponibile per il lavoratore, qualora si superino alcuni limiti o non sussistano determinate condizioni.

 

Tra le modifiche previste in materia dall'articolo 8 in esame, si segnalano le seguenti, di cui ai commi 4 e 6: il beneficio di deducibilità dal reddito imponibile del lavoratore viene esteso ai contributi versati dal committente, nell'àmbito, si dovrebbe intendere, di un contratto di lavoro a progetto o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; viene soppresso il limite di deducibilità espresso in valori percentuali del reddito imponibile del lavoratore, pari, attualmente, al 12 per cento e, pertanto, troverebbe applicazione solo il limite in valori assoluti, che resta pari a 5.164,57 euro. Si ricorda che i limiti in esame concernono i lavoratori, ma si commisurano al cumulo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore o committente. Inoltre, si sopprime la norma che limita la deducibilità dal reddito da lavoro dipendente, fermi restando i massimali summenzionati, ad un importo pari al doppio della misura dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto che venga destinata alle forme pensionistiche complementari collettive; si introduce inoltre un regime di deducibilità più favorevole, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2006.

 

Si osserva che la soppressione sopra menzionata del limite in valori percentuali non sembrerebbe conforme alla disciplina di delega, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 243, la quale prevede, tra l'altro, la definizione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato.

 

Tra le altre misure previste dall'articolo 8, si ricorda l'introduzione di un vincolo relativo ai lavoratori dipendenti assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 e che intendano destinare a forme pensionistiche complementari parte degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto. Si pone la condizione, al riguardo, che la misura percentuale degli accantonamenti summenzionati, da destinare alle forme pensionistiche complementari, sia pari ad almeno il 50 per cento  del totale, ai sensi del comma 7, lettera c), numero 2), dell'articolo 8. Si ricorda che per i soggetti assunti in data successiva al 28 aprile 1993 resterebbe fermo, ai sensi del comma 7, lettera a), che l'iscrizione ad una forma pensionistica complementare comporti la destinazione alla medesima della misura integrale degli accantonamenti in esame. Appare, tuttavia, opportuna, a quest'ultimo riguardo, una formulazione più chiara.

 

L'articolo 9 dello schema, come accennato, prevede l'istituzione di una forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.

 

L'articolo 10 concerne le misure in favore delle imprese intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento, riduzione derivante dalla crescita, in base alle misure del presente decreto, degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari. Le misure compensative sono le seguenti: il limite di deducibilità dal reddito di impresa degli accantonamenti summenzionati versati alle forme pensionistiche complementari è incrementato da tre a quattro punti percentuali, ovvero a sei per le imprese con meno di 50 dipendenti: tali percentuali si applicano sul totale degli accantonamenti versati; la misura contributiva prevista per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto,  gestito dall'INPS, viene ridotta, per ciascun datore - compresi quelli che non operano in forma di impresa - in relazione alla percentuale degli accantonamenti summenzionati destinata alle forme pensionistiche complementari; si prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, la  cui dotazione finanziaria è demandata ad un successivo provvedimento legislativo.

 

L'articolo 11 dello schema disciplina le prestazioni delle forme pensionistiche complementari. Rispetto alla disciplina vigente, un'innovazione importante riguarda la soppressione, almeno sotto il profilo terminologico, della distinzione tra prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità,  attualmente disciplinati, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Lo schema all'esame,  al comma 2 dell'articolo 11, richiede, ai fini del diritto alla prestazione complementare, il conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza, nonché, in ogni caso, almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

 

Si rileva che occorrerebbe specificare se, al compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nell'ordinamento di base, sia necessario, per il riconoscimento della prestazione complementare, oltre ai 5 anni di partecipazione suddetti, anche il possesso del minimo di contribuzione richiesto per il medesimo trattamento di vecchiaia.

 

Sempre con riferimento ai requisiti per la prestazione complementare, si introduce, al comma 4 dell'articolo 11, la facoltà, per il lavoratore, di chiedere una riduzione fino a 5 anni dei medesimi, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; inoltre, in base al nuovo regime tributario - di cui al comma 6 dell’articolo 11, al comma 4 dell’articolo 14 ed al comma 4 dell'articolo 23 -, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, con l'applicazione di un’aliquota del 15 per cento. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme in esame, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si ricorda che il nuovo regime tributario opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

Al comma 7, lettera c), dell'articolo 11, si introduce la possibilità di chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei limiti di una quota del 30 per cento, per esigenze degli iscritti diverse rispetto a quelle - riguardanti spese sanitarie o spese per la prima casa di abitazione - già contemplate dalla normativa vigente. La disciplina relativa all'anticipazione per queste ultime fattispecie è peraltro ora parzialmente ridefinita dalle precedenti lettere a) e b) del comma 7.

 

L'articolo 12 concerne i fondi pensione cosiddetti aperti. Rispetto all'attuale disciplina, si segnala che viene meno il divieto di adesione a tali fondi per i soggetti che possano iscriversi a forme pensionistiche complementari previste da contratti o accordi collettivi o da regolamenti di enti od aziende.

 

L'articolo 13 riguarda le forme pensionistiche complementari individuali. Si conferma che esse sono costituite da due tipologie: l'adesione ai summenzionati fondi pensione aperti; la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita. Il comma 3 dell'articolo 13 reca norme specifiche su questa seconda categoria, ai fini, tra l'altro, della trasparenza di tale forma individuale e della tutela dell'assicurato.

 

Si rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 4, i lavoratori possono destinare sia ai fondi pensione aperti sia alle forme individuali, oltre agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, anche la contribuzione del datore a cui abbiano diritto per il finanziamento di forme pensionistiche complementari.

 

L'articolo 14 disciplina la portabilità, tra le forme pensionistiche complementari, delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché il riscatto parziale o totale delle medesime posizioni. Rispetto all'attuale normativa, si segnala che: viene individuato, dal comma 2, un àmbito di fattispecie più ampio per il diritto di riscatto, introducendo, tuttavia, la distinzione tra i casi in cui il riscatto medesimo è ammesso in misura integrale e quelli in cui è consentito nella misura del 50 per cento;

 

il trasferimento ad altra forma pensionistica dell’intera posizione individuale è ammesso, dal comma 6, dopo due anni di partecipazione, mentre la normativa vigente richiede, a seconda delle fattispecie, tre o cinque anni; in caso di esercizio della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto - ai sensi del citato comma 6  -  al versamento alla nuova forma pensionistica, oltre che degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, della contribuzione del datore o del committente che spetti per il finanziamento di forme pensionistiche complementari.

 

L'articolo 15, relativo ad alcune vicende del fondo pensione, ricalca, in sostanza, come ricorda la relazione illustrativa, la disciplina attualmente prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

 

Proseguendo nell'esposizione, il relatore passa ad esaminare l'articolo 16, che conferma sia l'assoggettamento all'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale delle quote di retribuzione versate dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare sia, sulle somme corrisposte a quest'ultima dal datore, l'istituto del contributo di solidarietà, in via sostitutiva dell'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale.

 

Si ricorda che il contributo di solidarietà è interamente a carico del datore ed è pari al 10 per cento delle suddette somme; dalla base di calcolo sono in ogni caso esclusi gli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto.

 

Lo stesso articolo 16 reca poi alcune modifiche riguardo alla destinazione del gettito derivante dal contributo di solidarietà, attualmente spettante in misura integrale all'INPS. Si prevede, tra l'altro, che una quota, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, sia attribuita alla COVIP.

 

L'articolo 17 concerne il regime tributario delle forme pensionistiche complementari e conferma le linee essenziali della disciplina già vigente.

 

Gli articoli 18 e 19, inerenti al sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si pongono in una prospettiva attuativa rispetto al criterio di delega contemplato all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge n. 243 del 2004, volto a perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare ed a semplificare le procedure amministrative, tramite l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia, nonché attraverso l'attribuzione alla COVIP della funzione di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche complementari.

 

Alla COVIP - la cui composizione si articola, in base all’articolo 18, comma 3, in un presidente e in quattro membri, scelti fra persone dotate di specifica competenza e professionalità nelle materie in questione e di indiscussa moralità ed indipendenza - viene riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 18, comma 2.  Al successivo comma 3 è prevista altresì una specifica disciplina in ordine alla nomina dei membri - adottata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - nonché riguardo alla durata in carica degli stessi - quattro anni, con possibilità di essere confermati una sola volta - ed infine alle cause di decadenza degli stessi per incompatibilità.

 

Al comma 4, vengono definite le procedure attinenti alle attività deliberative della COVIP, ponendo altresì a carico del presidente della stessa l’onere di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo; nel medesimo comma, nella prospettiva del riconoscimento di un’autonomia amministrativa alla COVIP, viene attribuito a tale organismo un potere di autoorganizzazione, da esercitarsi attraverso l’approvazione da parte della stessa di apposito regolamento, con il quale, tra l’altro, potranno essere determinati la pianta organica, il trattamento giuridico ed economico del personale – si prevede, a tal proposito, un limite massimo per le retribuzioni pari all’80 per cento del trattamento riconosciuto, per la medesima carriera o fascia retributiva, al personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ed infine la disciplina specifica delle attività di spesa. La delibera di approvazione del regolamento in questione è sottoposta alla verifica di legittimità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre alla Corte dei Conti è attribuito un potere di controllo generale sulla COVIP, per gli aspetti attinenti alla legalità ed all’efficacia del suo funzionamento.

 

Le forme pensionistiche complementari sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP - ai sensi dell'articolo 19, comma 1 -, alla quale è altresì attribuito il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’àmbito della disciplina in oggetto inerente alle stesse ed essere, quindi, iscritte nel sopracitato albo. Alla stessa Commissione sono attribuiti il potere di approvare gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari,  ai sensi dell’articolo 19 comma 2, lettera a) e lettera b), nonché  il compito di individuare procedimenti di autorizzazione semplificati, anche mediante ricorso all'istituto del silenzio-assenso; sono escluse, tuttavia, forme di approvazione preventiva.

 

Alla COVIP spettano anche poteri di verifica relativamente al rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti effettuati dai fondi pensione – di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) - nonché riguardo alle linee di indirizzo della gestione ed alla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse con i criteri di redazione stabiliti dalla stessa COVIP - di cui al comma 2 citato, lettera d) - ed infine sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, di cui al comma 2, lettera i). Per l’espletamento di tali attività di vigilanza, la COVIP può disporre, ai sensi del comma 3, l’acquisizione dei verbali delle riunioni degli organi interni delle forme pensionistiche complementari, come pure di ogni altro dato e documento utile; può richiedere inoltre la convocazione dei suddetti organi, fissandone l’ordine del giorno,  nonché ottenere notizie e informazioni da pubbliche amministrazioni.

 

Sono demandati inoltre alla COVIP l’individuazione di una disciplina omogenea ed uniforme relativamente ai profili patrimoniali e contabili inerenti alle forme pensionistiche complementari, nonché il compito di dettare apposite disposizioni volte a salvaguardare la trasparenza delle condizioni contrattuali, nella prospettiva di tutelare l’adesione consapevole degli interessati e di garantire altresì il diritto alla portabilità della posizione individuale e la comparabilità dei costi. La Commissione individua anche una disciplina uniforme per quel che concerne le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

 

Alla lettera h) del citato comma 2, è attribuito alla COVIP il potere di disciplinare le modalità con cui le forme pensionistiche complementari siano tenute a adempiere agli oneri informativi concernenti l'eventuale presa in considerazione, nell’àmbito delle attività gestionali, di aspetti sociali, etici ed ambientali.

 

La COVIP riferisce periodicamente al Ministero del lavoro, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare - ai sensi del comma 2, lettera l) - ed entro il 31 maggio di ciascun anno trasmette un’apposita relazione sull’attività svolta al sopracitato Dicastero, il quale, a sua volta, presenta tale relazione al Parlamento entro il 30 giugno successivo , ai sensi del comma 7.

 

L’articolo 20 detta una specifica disciplina per le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - i cosiddetti fondi "preesistenti" -, stabilendo che le stesse debbano adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo in esame secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 20, l'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche in questione è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente.

 

L’articolo 21 enuncia espressamente le disposizioni abrogate dal decreto in titolo - tra le quali si segnala, in particolare, l'intero decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, relativo, come detto, alle forme pensionistiche complementari - e reca alcune novelle a provvedimenti legislativi; sono, tra l'altro, novellate o abrogate alcune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 22, comma 1, autorizza per l’anno 2005 la spesa di 17 milioni di euro, al fine di rafforzare il sistema di vigilanza nonché di consentire la realizzazione di campagne informative, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

 

Il successivo comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo schema di decreto in titolo, mediante utilizzo dell'apposito stanziamento previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

In relazione all’entrata in vigore, l’articolo 23, nella prospettiva di assicurare in tempi celeri l’operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, dispone che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche complementari. Queste ultime  debbono adeguarsi alle direttive entro i 3 mesi successivi all’emanazione. Inoltre, conclude il relatore, si prevede che, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali già attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedano alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Martedì 19 luglio 2005

 

329ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

 

Il presidente ZANOLETTI ringrazia il Ministro per la sollecitudine con cui ha accolto l'invito ad intervenire in Commissione per fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo in titolo. In particolare, il Presidente, richiamandosi anche all'esito dell'audizione informale di alcune organizzazioni sindacali svoltasi la scorsa settimana, sottolinea l'esigenza di comprendere se ed in quale misura il Governo intenda apportare modifiche anche radicali del testo all'esame, in relazione alle proposte che saranno avanzate dalle parti sociali, così come è stato ventilato dal Ministro, giorni fa,  in alcune dichiarazioni  riprese dai principali organi di informazione.

 

Prende quindi la parole il ministro MARONI, il quale ricorda preliminarmente che il testo dello schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio costituisce per molti aspetti il risultato di un confronto con le parti sociali, che si protrae, a livello formale ed informale, dal settembre 2004. Proprio da tale confronto, nel rispetto dei principi di delega contenuti nella legge n. 243 del 2004,  sono derivate alcune delle scelte più rilevanti compiute nell'ambito dello schema ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, soprattutto in materia di conferimento tacito delle quote maturande del  trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e di parità di trattamento per tutti i fondi. La proposta elaborata dal Governo cerca pertanto di tenere conto in modo equilibrato di tutti gli interessi coinvolti e, contestualmente, di assicurare che il sistema della previdenza complementare possa finalmente decollare, a partire dal 1° gennaio 2006.    Il Ministro ricorda quindi che per il 27 luglio è fissato l'incontro con le parti sociali, nel corso del quale queste ultime presenteranno le loro proposte di modifica ed integrazione dello schema di decreto legislativo in titolo. Il Governo valuterà con attenzione tutte le proposte ed indicherà quali di esse potranno essere accolte. Dopo tale incontro, sarà possibile rendere noto alle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il loro parere sullo schema all'esame, sia l'insieme delle proposte avanzate dalle parti sociali, sia l'indicazione di quelle che il Governo è orientato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo. Qualora ciò si renda necessario, verranno comunicate anche tempestivamente eventuali integrazioni della relazione tecnica.

 

Per quanto riguarda le modalità di prosecuzione dell'esame, il Ministro, considerata l'esigenza che sul provvedimento in titolo si svolga un confronto ampio ed esauriente, dichiara che il Governo non intende di avvalersi della facoltà di varare il provvedimento dopo la scadenza del termine del 6 agosto, assegnato alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Tenuto conto che il termine per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 243 del 2004 scadrà il 6 ottobre, egli presume di sottoporre il testo del decreto all'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri entro la fine di settembre, e pertanto non avrebbe obiezioni nei confronti di un eventuale orientamento della Commissione favorevole a far slittare allo stesso mese di settembre l'espressione del parere, in una data compatibile con le scadenze indicate. Si potrebbe in tal modo disporre di più ampi elementi informativi e di un quadro più preciso circa gli orientamenti delle parti sociali, orientamenti che potrebbero essere, in tutto o in parte, recepiti anche nell'ambito dei pareri parlamentari. Qualora si pervenisse ad un'ampia convergenza in ordine alle modifiche da apportare allo schema all'esame, sarebbe anche possibile scongiurare l'eventualità di un secondo passaggio in sede parlamentare - come prevede la procedura rafforzata, di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 - passaggio che il Governo preferirebbe evitare.

 

Pertanto il Ministro si dichiara disponibile a tornare in Commissione, dopo il 27 luglio, anche il giorno successivo, per riferire sull'andamento del confronto con le parti sociali e concordare un calendario che consenta alla Commissione stessa di proseguire l'esame disponendo di tutti gli elementi informativi necessari per la  predisposizione del parere.

 

Per quanto riguarda il merito del provvedimento all'esame, il Ministro ricorda che le disposizioni sul conferimento tacito della quota maturanda del trattamento di fine rapporto si basano sul principio della prevalenza della volontà negoziale delle parti: solo in assenza di contratti collettivi o anche di intese tra le parti, sia pure a livello aziendale, si dispone il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, il cui carattere residuale dovrebbe essere peraltro assicurato proprio dalla generalizzazione delle intese tra le parti.

 

Un altro punto qualificante del provvedimento in titolo riguarda l'attuazione del principio di delega contenuto nella citata legge n. 243, relativamente all'equiparazione delle diverse forme pensionistiche complementari e all'eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione nei fondi. Fatto salvo il favore accordato alla scelta negoziale per quanto concerne il conferimento tacito del TFR, occorre infatti garantire a ciascun lavoratore la possibilità di aderire al fondo che ritenga più rispondente alle sue esigenze.

 

Vi è poi la questione delle misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari: su questa delicata questione è in atto un confronto con l'Associazione bancaria italiana e, al fine di favorire l'individuazione di soluzioni idonee a compensare soprattutto le piccole e medie imprese del possibile venir meno di un'importante fonte di autofinanziamento, il comma 3 dell'articolo 10 dello schema all'esame ha previsto l'istituzione, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia, di un apposito Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito di questi soggetti. Tale disposizione potrebbe essere ulteriormente approfondita all'esito del confronto in atto con l'ABI; il Governo sta valutando la possibilità di mettere a punto un meccanismo  che, con esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali, prefiguri forme quasi automatiche di accesso al credito, fornendo, a tal fine idonee garanzie, attraverso un intervento pubblico compatibile con le normative europee in materia di divieto di aiuti alle imprese.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) esprime apprezzamento per l’impegno, assunto dal Ministro a nome del Governo, di non procedere all’approvazione definitiva del decreto legislativo all'esame fino al mese di settembre, in modo tale da consentire alla Commissione di disporre del tempo necessario per espletare la propria attività istruttoria e svolgere e concludere la discussione anche successivamente, ove ciò si renda necessario, alla scadenza del termine per l’espressione del parere.

 

E’ auspicabile che l’Esecutivo introduca modifiche sostanziali al provvedimento in titolo, volte a recepire i contenuti dell’avviso comune raggiunto dalle parti sociali sulla materia in discussione, atteso che  il consenso delle parti stesse costituisce una condizione imprescindibile per il decollo di un efficiente  sistema di previdenza complementare. Peraltro sarebbe stato opportuno che il Governo avesse tenuto conto dei profili contemplati dal sopracitato avviso comune già in fase di elaborazione dello schema di decreto legislativo.

 

Riguardo al principio della parificazione tra fondi chiusi e fondi aperti, introdotto dalla legge n. 243 del 2004, va preliminarmente evidenziato che le forze politiche di opposizione hanno sempre manifestato il proprio avviso contrario in ordine a tale opzione, suscettibile di dare luogo a non poche difficoltà in fase attuativa, considerato che la disciplina attinente alle diverse tipologie di fondi sopracitate risulta disomogenea, soprattutto per quel che concerne i profili inerenti alla trasparenza.

 

Relativamente alla tematica della portabilità, va evidenziato che qualora il lavoratore aderisca a forme pensionistiche individuali, occorrerebbe precludere allo stesso la possibilità di destinare ad esse anche le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbia diritto, come invece prevede l'articolo 13, comma 4, dello schema di decreto in titolo.

 

Per quel che concerne le misure di compensazione prefigurate a favore delle imprese, sarebbe necessario individuare un sistema automatico di accesso al credito da parte delle stesse.

 

Parimenti è importante che vengano salvaguardati taluni diritti acquisiti da parte dei lavoratori, in particolare per quel che concerne la facoltà di ottenere anticipazioni sul TFR e la facoltà di riscatto.

 

Nodi critici di rilievo sono ravvisabili anche riguardo al sistema di tassazione dei fondi pensione, e sarebbe pertanto opportuno introdurre apposite modifiche allo schema di decreto in titolo volte da una parte ad allineare il regime della tassazione sul capitale alla disciplina comunitaria in materia, dall'altra a consentire un prelievo fiscale sui rendimenti che risulti inferiore rispetto a quello previsto in relazione alla previdenza pubblica, nella prospettiva di incentivare adeguatamente l’adesione ai fondi pensione.

 

Occorrerebbe poi rimodulare il sistema di tassazione improntandolo ad un criterio di progressività, in modo tale da evitare situazioni di iniquità, suscettibili di premiare i redditi più elevati.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) evidenzia preliminarmente che le forze politiche di opposizione, già fortemente contrarie all'impostazione generale della legge n. 243 del 2004, sono tuttavia convinte dell'importanza che la previdenza complementare riveste nell'ambito del sistema previdenziale delineato con le riforme che si sono succedute a partire dagli anni Novanta, e sono quindi impegnate a favorire un adeguato sviluppo del secondo pilastro della previdenza: un effettivo decollo di esso, peraltro, non si può realizzare a prescindere dal consenso delle parti sociali, in assenza del quale è oggettivamente difficile che si registrino larghe adesioni alle forme pensionistiche complementari.

 

Sarebbe stato quindi opportuno che l'Esecutivo avesse tenuto conto dei contenuti dell'avviso comune richiamato dal senatore Ripamonti, già in fase di elaborazione dello schema di decreto legislativo, in ordine al quale le parti sociali finora ascoltate in sede informale dall'Ufficio di Presidenza della Commissione hanno manifestato concordemente un giudizio critico, fatta eccezione per l'ABI e l'ANIA.

 

La disponibilità manifestata dal Ministro a pervenire a modifiche anche  radicali del testo in esame è di certo apprezzabile, ma essa deve concretizzarsi in interventi specificamente rivolti a ridefinire i punti più controversi dello scehma all'esame: sono infatti ravvisabili profili fortemente critici in ordine alla parificazione tra fondi aperti e fondi chiusi, e risulta altresì incongrua, quanto alla rappresentatività,  l'individuazione delle associazioni sindacali deputate a stipulare accordi inerenti alle forme pensionistiche collettive.

 

Nodi problematici di rilievo sono riscontrabili anche rispetto alle disposizioni di carattere fiscale contemplate nel testo all'esame, che non appaiono ispirate ad un principio di progressività.

 

I meccanismi compensativi previsti a favore delle imprese risultano poi inadeguati, e tale circostanza è suscettibile di ostacolare l'effettivo decollo del sistema di  previdenza complementare.

 

A tale proposito, va rilevato che i rappresentanti dell'ABI, ascoltati in Ufficio di Presidenza, hanno manifestato un'irriducibile contrarietà rispetto a qualsivoglia ipotesi di automaticità dei crediti alle aziende e pertanto è auspicabile che l'Esecutivo riesca a superare tali forti opposizioni.

 

Desta poi fortissime perplessità l'assenza di qualsivoglia disciplina in ordine alla previdenza complementare dei pubblici dipendenti, ed inoltre il rafforzamento delle funzioni di controllo della COVIP, del tutto condivisibile, non viene accompagnato da un consistente potenziamento della struttura di tale organismo, al quale occorrerebbe invece destinare adeguate risorse finanziarie ed umane.

 

Nello schema di decreto legislativo in titolo sono infine ravvisabili taluni profili critici in relazione agli aspetti attinenti al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la previdenza complementare è materia di competenza legislativa concorrente.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente che i ritardi registratisi nell'emanazione di una normativa in ordine alla previdenza complementare finiranno per ledere soprattutto le posizioni previdenziali dei lavoratori più giovani, e in particolare di quelli che rientrano nell’ambito di applicabilità del regime di calcolo contributivo.

 

Riguardo alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, è condivisibile la valenza residuale attribuita alla stessa, anche se risulta incongrua l'individuazione dei soggetti rappresentativi legittimati a condurre le trattative in merito alle modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto.

 

Anche la parificazione tra fondi aperti e fondi chiusi presenta criticità non indifferenti, attesa la diversa disciplina applicabile a tali organismi relativamente a taluni importanti aspetti - quali ad esempio quello della trasparenza - che rende difficile la confrontabilità di tali forme pensionistiche complementari.

 

Risultano inoltre scarse ed insufficienti le risorse destinate alle misure di compensazione a favore delle imprese.

 

Riguardo al regime di tassazione dei fondi, la mancata adozione di un criterio di progressività, richiamata anche in altri interventi, suscita notevoli perplessità, anche sul piano della costituzionalità delle misure adottate, per questo aspetto, nello schema all'esame. Parimenti risulta di dubbia costituzionalità la scelta di non dare formalmente attuazione alla disposizione di delega inerente all'attuazione di un testo unico sulla previdenza complementare, in quanto tale delega viene sostanzialmente e in via di fatto esercitata, pur essendo stato espunto dal testo normativo in esame ogni riferimento esplicito al testo unico. Tale scelta, dettata probabilmente dall'intendimento di evitare l’espressione del parere da parte del Consiglio di Stato - previsto dalle vigenti normative in relazione ai testi unici - risulta piuttosto critica  sul piano della legittimità costituzionale, in quanto i principi e i criteri di delega previsti nella legge n. 243 del 2004 in ordine alla predisposizione di un testo unico non coincidono affatto con quelli riguardanti la previdenza complementare.

 

Il sistema fiscale, individuato nel provvedimento in esame, contiene inoltre misure premiali a favore dei lavoratori che permangano in una determinata forma pensionistica. Tale opzione, in sé condivisibile, risulta tuttavia di difficile attuazione per la categoria dei lavoratori intermittenti.

 

Il senatore PETERLINI (Aut) si sofferma sulla problematica attinente al riparto di competenze tra Stato e regioni riguardo alla previdenza complementare, evidenziando che la materia in questione rientra nella potestà legislativa concorrente, alla stregua della quale allo Stato spetta esclusivamente il compito di dettare i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta l'individuazione di una disciplina di dettaglio. In tale ottica, occorrerebbe che all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, relativo alle fonte istitutive delle forme pensionistiche complementari, venissero  citati anche i fondi  di matrice regionale.

 

Il ministro MARONI, dopo aver dichiarato di condividere l'opinione, espressa dai senatori intervenuti, secondo la quale senza un ampio consenso delle parti sociali è difficilmente ipotizzabile il decollo, peraltro da tutti auspicato, del sistema della previdenza complementare, si impegna a recepire, in sede di predisposizione del testo definitivo di decreto legislativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, le osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, che, peraltro, potranno a loro volta valutare la possibilità di fare propri, del tutto o in parte, le proposte e i suggerimenti che saranno formulate dalle parti sociali.

 

Le critiche sollevate da alcuni senatori riguardo alle supposte difformità dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti dell'avviso comune siglato dalle parti sociali non risultano fondate, in quanto le linee di fondo di tale atto negoziale sono state recepite nello schema in titolo, così come risultano non condivisibili i rilievi critici riferiti all'individuazione dei soggetti rappresentativi deputati a concludere accordi in ordine alle forme pensionistiche complementari.

 

Riguardo ai meccanismi compensativi a favore delle imprese, si fa presente che è in corso un'istruttoria da parte dell'Esecutivo, finalizzata all'individuazione di un sistema automatico di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, idoneo a superare la contrarietà manifestata in proposito dall'Associazione bancaria italiana.

 

Per quel che concerne i nodi problematici evidenziati riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, va sottolineato che i principi contenuti nella legge delega n. 243 del 2004 non sono stati impugnati dalle regioni innanzi alla Corte costituzionale, come invece è avvenuto per numerose altre leggi dello Stato, e conseguentemente è ragionevole ipotizzare che anche il decreto legislativo con cui si dà attuazione ai predetti principi possa essere considerato dalle regioni non invasivo della sfera di competenze loro riconosciuta dalla Costituzione.

 

E' infine importante sottolineare che il Governo, dopo l'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo all'esame, promuoverà un'adeguata campagna informativa, diretta e gestita dalla COVIP, e con un adeguato coinvolgimento delle parti sociali.

 

Il PRESIDENTE, rinnovati i ringraziamenti al Ministro per il sollecito accoglimento dell'invito rivoltogli dalla Commissione, prende atto della sua disponibilità a prendere parte alla seduta che verrà convocata per giovedì 28 luglio e a riferire in tale sede sull'andamento del confronto con le parti sociali.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Giovedì 28 luglio 2005

 

334ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 2005.

 

Il presidente ZANOLETTI ringrazia il Ministro per avere puntualmente mantenuto l'impegno di tornare in Commissione a riferire sull'andamento del confronto svoltosi ieri con le parti sociali sullo schema di decreto legislativo in titolo, e gli dà la parola.

 

Il ministro MARONI fa preliminarmente presente che nell'incontro svoltosi nella giornata di ieri con le parti sociali - il cui esito si può definire sostanzialmente positivo - egli ha ribadito la già dichiarata disponibilità del Governo a modificare il provvedimento all'esame, nel presupposto che non vi sia, da parte delle organizzazioni sociali, alcun atteggiamento pregiudizialmente contrario alla riforma della previdenza complementare. In effetti, nel corso del confronto di ieri è stato possibile accertare l'assenza di qualsiasi contrarietà di principio da parte degli intervenuti che, al contrario, hanno espresso la loro disponibilità a confrontarsi sui punti più controversi dello schema di decreto legislativo in titolo, per individuare soluzioni che consentano di pervenire ad un provvedimento efficace e largamente condiviso.

 

L'intento del Governo, più volte riaffermato, è quello di incrementare quanto più possibile i flussi di risorse finanziarie verso il sistema della previdenza complementare considerato nel suo complesso, come peraltro prevede la legge n. 243 del 2004. Molte delle questioni sollevate nell'incontro di ieri, peraltro, trovano precise risposte nei principi di delega contenuti in tale legge: in particolare, essi precisano che l'equiparazione tra le diverse forme pensionistiche si riferisce sia a quelle ad adesione collettiva, sia a quelle ad adesione individuale, di natura assicurativa.

 

Tra i documenti consegnati dalle parti sociali durante l'incontro di ieri - prosegue il Ministro - vi è anche un avviso comune, sottoscritto da 21 organizzazioni datoriali e sindacali, in cui sono poste enunciazioni di principio, di notevole rilievo, che dovranno essere ulteriormente articolate da più puntuali proposte di modifica del testo all'esame, che le organizzazioni firmatarie si sono impegnate a presentare nella giornata di lunedì 1° agosto. Dopo la formalizzazione di tali proposte, si passerà ad una serie di confronti sul merito di esse, e per il 31 agosto è previsto un altro incontro tra il Governo e le parti sociali, nel quale si auspica che si possa pervenire ad una definizione delle modifiche da introdurre nello schema di decreto legislativo in titolo.

 

Entrando più specificamente nel merito dei contenuti dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri, il Ministro osserva preliminarmente che si è convenuto sul principio, peraltro già contenuto nella legge delega, della centralità che deve essere riconosciuta alla contrattazione collettiva nell'ambito della riforma della previdenza complementare. Da tale principio discende un corollario di grande rilevanza, relativo alla sorte del contributo a carico del datore di lavoro, che costituisce una parte non piccola della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) suscettibile di essere trasferito alle forme pensionistiche complementari in base al meccanismo del silenzio-assenso. Poiché tale contributo viene definito in via negoziale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sostengono che esso non possa non essere devoluto ai fondi chiusi, di natura contrattuale. A tale proposito, il comma 2, lettera e), numero 3 della citata legge n. 243 prevede la possibilità, per il lavoratore di trasferire il contributo medesimo alla forma pensionistica da questi prescelta. Tale principio, osserva il Ministro, può quindi essere attuato in base al  presupposto che, nella destinazione del contributo definito in base alla contrattazione collettiva, non si possa prescindere dalla volontà negoziale espressa dalle parti. A questa soluzione, che delinea un obiettivo vantaggio per i fondi chiusi, hanno legittimamente espresso un avviso contrario altre associazioni, in particolare l'ABI e l'ANIA, ma non sembra trattarsi di una opposizione insuperabile.

 

Un altro punto essenziale del confronto riguarda la questione della compensazione alle imprese per il conferimento del TFR. Per questo aspetto, lo schema di decreto legislativo all'esame prevede alcune agevolazioni fiscali; l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, nonché l'istituzione di un fondo di garanzia, per favorire l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese. Il Governo ha avviato un confronto con l'ABI per studiare meccanismi che consentano soprattutto alle piccole e medie imprese di accedere al credito con costi non superiori a quelli sostenuti con l'attuale regime di utilizzazione del TFR.

 

Vi è poi la richiesta avanzata dalla Confindustria, di adottare misure premiali, in termine di riduzione del costo del lavoro, per le imprese i cui dipendenti abbiano deciso di trasferire le quote del TFR maturando alle forme di previdenza complementare. Si tratta di una proposta senza dubbio interessante, che potrebbe costituire un concreto incentivo per favorire il flusso del TFR verso i fondi pensione. Occorre tuttavia considerare che una riduzione di circa 2 punti percentuali del costo del lavoro per aziende al di sotto di 50 dipendenti, sia pure limitata alle situazioni in cui sia avvenuto il conferimento del TFR, comporta oneri non indifferenti e richiederebbe quindi il reperimento di risorse adeguate, da individuare nell'ambito della legge finanziaria per il 2006.

 

Per quanto riguarda la forma pensionistica complementare residuale da istituire presso l'INPS, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in titolo, le parti sociali rivendicano un coinvolgimento diretto nella gestione, analogamente a quanto previsto per altre tipologie di fondi. Ad avviso del Ministro, una tale ipotesi desta qualche perplessità, soprattutto sotto il profilo della funzionalità, ma, considerato il carattere residuale del fondo, è senz'altro ragionevole pensare che si possa pervenire ad una soluzione condivisa.

 

Subito dopo l'adozione definitiva del decreto legislativo, a partire dal mese di ottobre e nei mesi successivi, si svolgerà una campagna di comunicazione, sotto l'egida della COVIP, volta ad informare i lavoratori sui contenuti della riforma. Una prima elaborazione di tale campagna potrà essere resa disponibile per la Commissione dopo l'incontro con le parti sociali previsto per la fine del mese di agosto.

 

Il Ministro, nel consegnare alla Presidenza i documenti delle parti sociali presentati nell'incontro di ieri, si dichiara disponibile a tornare in Commissione, dopo il 31 agosto, per riferire sull'esito del confronto con le parti sociali e, auspicabilmente, sull'intesa raggiunta. Assicura inoltre che provvederà a comunicare alla Commissione tutti gli elementi informativi utili alla predisposizione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore  BATTAFARANO (DS-U)   sottolinea preliminarmente l’esigenza  di un forte rilancio  del sistema della previdenza complementare, evidenziando in particolare che l’entrata a regime del sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, determinerà una rilevante riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche per le giovani generazioni di lavoratori, da compensare attraverso un adeguato sviluppo del cosiddetto secondo pilastro della previdenza. 

 

In tale prospettiva, l’atteggiamento delle forze politiche di opposizione rispetto alla materia in questione è improntato ad uno spirito costruttivo, avulso da qualsivoglia speculazione di tipo elettorale e  volto invece a favorire un intervento di riforma rapido ed efficace. A tal fine, occorre operare secondo moduli di concertazione,  atti a consentire l’individuazione di soluzioni il più possibile condivise dalle parti sociali, la cui adesione ai contenuti della riforma costituisce un presupposto indefettibile per la concreta ed effettiva operatività della stessa. Proprio in considerazione del ruolo centrale delle parti sociali riguardo alla materia della previdenza complementare, non può essere conferita una valenza prioritaria alle posizioni di contrarietà espresse dalle associazioni rappresentative del settore bancario e assicurativo, rispetto a taluni profili condivisi invece  dai sindacati e dalle associazioni datoriali.

 

E’ inoltre opportuno che il relatore sottolinei con forza, nello schema di parere che predisporrà, l’esigenza di un intervento di riduzione del costo del lavoro - rispetto al quale dovranno essere individuate congrue risorse finanziarie - necessario non solo nella prospettiva di garantire alle imprese un'adeguata compensazione per la perdita del trattamento di fine rapporto, ma anche e soprattutto in funzione dell'incremento dell’occupazione.

 

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che le scelte assunte in futuro dal Governo riguardo alla previdenza complementare siano in linea con le aperture manifestate dallo stesso nell’attuale fase di confronto con le parti sociali.

Il senatore VIVIANI (DS-U) sottolinea preliminarmente che il consenso delle parti sociali nei confronti di un intervento di riforma della previdenza complementare costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo e l'effettiva diffusione del secondo pilastro della previdenza, che riveste un ruolo centrale soprattutto per le giovani generazioni di lavoratori, in relazione ai quali si pone un rilevante profilo problematico di equità intergenerazionale.

 

Pur essendo astrattamente possibile, sotto il profilo tecnico-giuridico, operare una equiparazione tra fondi aperti e fondi chiusi, è parimenti necessario tenere ben presente il ruolo centrale che i fondi di natura negoziale possono svolgere nell'assicurare una massiccia adesione dei lavoratori al sistema della previdenza complementare.

 

In tale prospettiva sarebbe opportuno ripensare, per questi profili, la stessa legge n. 243 del 2004, come pure sarebbe necessario operare una semplificazione di tutta la normativa vigente in materia attraverso l'emanazione di un testo unico, atteso che la chiarezza normativa potrebbe costituire un ulteriore elemento atto a favorire l'adesione dei lavoratori ai fondi pensione.

 

Il relatore MORRA (FI) manifesta il proprio apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a recepire le istanze e le proposte formulate dalle parti sociali. E' auspicabile che queste ultime assumano un atteggiamento improntato a un senso di responsabilità e considerino con la dovuta attenzione l'esigenza di colmare i ritardi nel decollo della previdenza complementare, accumulatisi nei dodici anni trascorsi dall'emanazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. Tali ritardi hanno purtroppo prodotto un notevole pregiudizio per i lavoratori già in servizio a quella data. Conseguentemente è necessario attuare celermente un intervento di riforma che possa compensare la riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche implicite nell'adozione del sistema di calcolo contributivo.

 

In tale prospettiva, una revisione della legge n. 243 del 2004, adombrata dal senatore Viviani, risulta inopportuna, in quanto l'ampio confronto parlamentare che si sviluppò durante l'iter del sopracitato atto consentì un'analisi puntuale e approfondita, alla stregua della quale furono assunte le opportune decisioni, che vanno in questa fase considerate quale punto di partenza per l'intervento di riforma oggetto dello schema di decreto in titolo.

 

E' auspicabile che il Governo si adoperi per reperire congrue risorse finanziarie da destinare alle misure di compensazione per le imprese a seguito della perdita dei finanziamenti connessi al trattamento di fine rapporto, atteso che l'invarianza dei costi stabilita in ordine a tale profilo nell'ambito della legge n. 243 del 2004 deve trovare un puntuale ed inequivoco riscontro nella disciplina contenuta nel provvedimento in esame.

 

Il senatore  VANZO (LP) si dichiara perplesso sul ruolo preminente che si vorrebbe attribuire ai fondi chiusi - esplicitato negli interventi del senatore Battafarano e del senatore Viviani  - sottolineando che tale impostazione potrebbe porre le premesse per una gestione non pienamente trasparente delle ingenti risorse accumulate dai fondi negoziali, analogamente a quanto è spesso avvenuto in riferimento ai bilanci delle associazioni sindacali.

 

Occorre inoltre evitare che lo Stato intervenga  con proprie risorse a sostegno di tali forme di previdenza complementare, come è avvenuto più volte in passato.

 

Va infine sottolineato che  i lavoratori riusciranno sicuramente a prendere consapevolezza dell'importanza del secondo pilastro della previdenza, reso necessario per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, quale elemento qualificante della riforma previdenziale varata nel 1995, in un contesto politico molto diverso dall'attuale. Si tratta dunque di un processo di ridimensionamento dei trattamenti pensionistici pubblici, che esorbita dai limiti temporali dell'attuale legislatura e sollecita un approccio alle questioni attinenti alla previdenza complementare avulso da qualsivoglia pregiudiziale ideologica.

 

Replica quindi agli intervenuti il ministro MARONI, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo assunto dalle forze politiche di opposizione rispetto alla riforma del sistema di previdenza complementare, sottolinea tuttavia  l'opportunità di non operare alcun intervento di modifica della legge n. 243 del 2004, anche in considerazione dell'inevitabile allungamento dei tempi che tale scelta comporterebbe.

 

Occorre, in tale fase, limitarsi ad attuare le disposizioni di delega previste da tale legge, reperendo ulteriori risorse qualora le stesse risultassero necessarie alla luce delle modifiche che potranno essere introdotte al testo all'esame. Questo ultimo aspetto, peraltro, costituisce l'oggetto specifico del parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere in base alla procedura consultiva rafforzata prevista dalla legge n. 243.   

 

Dopo aver sottolineato che l'intervento di riforma in discussione riveste una valenza fondamentale per i lavoratori, soprattutto per quelli con minore anzianità di servizio, ai quali sarà applicabile il regime di calcolo contributivo, il Ministro ribadisce che il Governo intende pervenire ad un provvedimento condiviso dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, poiché tale consenso costituisce il presupposto per un'adesione quanto più possibile ampia dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari. In tale prospettiva, le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono un elemento indispensabile per lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, senza le quali, soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali, potrebbero ingenerarsi situazioni e atteggiamenti volti a dissuadere i dipendenti dal conferire le quote del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

 

Inoltre, anche il ruolo del sindacato risulta importante rispetto all'intervento di riforma in questione, atteso che lo stesso ha la possibilità di espletare un'attività informativa e persuasiva capillare nei confronti dei lavoratori, essenziale per promuovere su larga scala le adesioni degli stessi alle forme pensionistiche complementari.

 

Riguardo alle perplessità manifestate dal senatore Vanzo in ordine ai pericoli di scarsa trasparenza delle attività gestionali espletate dai fondi negoziali, va evidenziato che i severi meccanismi di verifica prefigurati nell'ambito dello schema di decreto in titolo, ispirati a principi di rigore ed uniformità, risultano idonei a scongiurare tale rischio, che peraltro risulta più accentuato per le forme di previdenza complementare individuale, rispetto alle quali attualmente non è previsto alcun adeguato sistema di controllo. A tal riguardo va precisato che l'ampliamento dei poteri della COVIP consentirà l'adozione di parametri omogenei, che renderanno possibile la piena confrontabilità delle diverse forme di previdenza complementare, con la conseguenza che sarà interesse delle stesse compagnie di assicurazione individuare soluzioni atte a garantire adeguati rendimenti delle polizze assicurative previdenziali, al fine di garantire la piena competitività delle stesse rispetto ai fondi pensione. 

 

Il PRESIDENTE, dopo aver nuovamente ringraziato il Ministro per la sollecitudine con cui ha informato la Commissione sull'andamento del confronto con le parti sociali, ricorda che nella corrente settimana si è concluso un ampio ciclo di audizioni informali sullo schema di decreto legislativo all'esame. Assicura altresì il Ministro che la Commissione procederà all'espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, in tempi celeri e comunque compatibili con le scadenze legate all'esercizio della delega. 

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Mercoledì 14 settembre 2005

 

335ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2005.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) interviene sull'ordine dei lavori,  sottolineando l'opportunità, nella seduta odierna, di limitarsi ad acquisire le informazioni che il Ministro ed il Sottosegretario forniranno in ordine all'andamento del confronto con le parti sociali per la messa a punto del testo definitivo del decreto legislativo sulla previdenza complementare, rinviando ad altra seduta il successivo svolgimento della discussione.

 

Il presidente ZANOLETTI fa presente al senatore Viviani che non vi sono difficoltà ad accogliere la sua richiesta, poiché un ragguaglio sullo stato del confronto tra il Governo e le parti sociali costituisce una condizione imprescindibile per consentire alla Commissione di disporre di tutti gli elementi informativi necessari a predisporre il parere.  Avverte altresì che il ministro Maroni, tuttora impegnato presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati,  ha fatto sapere che giungerà con alcuni minuti di ritardo. Dà quindi la parola al sottosegretario Brambilla.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA ricorda preliminarmente che sullo schema di decreto legislativo in titolo, di riordino dell'intero comparto della previdenza complementare, ventidue organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno siglato e trasmesso al Governo, il 1° agosto, un avviso comune, nel quale vengono proposte modifiche ed integrazioni attinenti, essenzialmente, ai profili ordinamentali - sui quali si concentra soprattutto l'attenzione dei sindacati dei lavoratori - e alla questione delle compensazioni per la perdita dei flussi di finanziamento dovuta all'eventuale conferimento ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, nonché delle facilitazioni per l'accesso al credito, di interesse prevalente per le imprese.

 

Occorre considerare, a questo proposito, che la riforma predisposta dal Governo contempla innovazioni molto rilevanti, che incidono soprattutto sul sistema di finanziamento delle imprese: dal punto di vista dei datori di lavoro, occorre pertanto compensare la perdita della quota del TFR maturando devoluta ai fondi pensione, e contestualmente, si rende necessario creare un meccanismo che incentivi i    lavoratori, e soprattutto i più giovani, a trasferire alla previdenza complementare il proprio TFR. 

 

Per quel che concerne i profili ordinamentali, l'avviso comune insiste soprattutto sull'esigenza di dare priorità ai fondi pensione di natura contrattuale, in particolare nella fase del conferimento del TFR attivata attraverso il meccanismo del silenzio-assenso da parte del lavoratore. Anche su questo tema, peraltro, si sono dovute individuare soluzioni aderenti ai principi di delega enunciati nella legge n. 243 del 2004 e idonee a bilanciare l'esigenza di garantire pienamente la competizione di mercato tra i vari operatori - segnalata in particolare dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - con le richieste delle parti sociali. Il Governo ritiene di avere trovato una soluzione che recepisce gran parte di tali richieste, nel rispetto del principio della libera scelta della forma di previdenza complementare a cui aderire da parte del lavoratore.  Su questo punto, peraltro, non mancano elementi obiettivi di criticità: ad esempio, è evidente che il contributo del datore di lavoro derivante da un accordo collettivo è condizionato, quanto alla destinazione, dalle intese raggiunte tra le parti; pertanto, qualora il lavoratore volesse indirizzarsi su un fondo diverso da quello indicato nell'accordo collettivo, dovrebbe rinunciare al predetto contributo.

 

Occorrerà comunque approfondire il profilo relativo agli accordi aziendali, in particolare per le piccole e piccolissime imprese: si sta valutando, a tale proposito, la possibilità di esplicitare che le intese stipulate in ambito aziendale abbiano efficacia limitatamente ai soggetti che le sottoscrivono. 

 

Vi sono poi i problemi legati ai modelli di governance delle forme previdenziali complementari collettive: i fondi di natura negoziale chiedono che l'incarico di responsabile del fondo possa essere attribuito dal  Consiglio di amministrazione ad uno dei componenti del Consiglio stesso, ovvero al direttore generale, mentre per i fondi aperti lo stesso incarico verrebbe conferito ad un soggetto esterno in possesso di determinati requisiti  di autonomia, professionalità ed onorabilità. In linea generale, come avviene anche in altri paesi, resta fermo il principio della partecipazione paritetica delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori  alla gestione, ma occorre considerare anche il diverso assetto della vigilanza. Se, infatti, i fondi pensione contrattuali sono vigilati soltanto dalla Covip, i fondi aperti sono sottoposti al controllo di una pluralità di soggetti, dalla Banca d'Italia, alla Consob, alla Covip e all'ISVAP, a seconda delle specifiche competenze di ciascuno di tali organismi.

 

Su questi temi, peraltro, all'inizio della prossima settimana, le parti sociali firmatarie del citato avviso comune dovrebbero far conoscere al Governo il proprio parere definitivo.

 

Il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari da parte dei lavoratori - prosegue il Sottosegretario - è assistito anche da un regime fiscale particolarmente favorevole, se si considera che sulle prestazioni erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,5 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Una tassazione così favorevole  concorre a rendere più elevato, e quindi più appetibile, il tasso di sostituzione assicurato dalla previdenza complementare, soprattutto per i redditi medio-bassi.

 

Anche sul tema delle anticipazioni si è cercato di individuare soluzioni flessibili e funzionali: le anticipazioni sulla posizione individuale maturata sono concesse nel limite del 75 per cento per spese sanitarie, a condizioni fiscali agevolate, analoghe a quelle disposte per le prestazioni erogate, mentre il limite generale del 50 per cento,  posto dal comma 8 dell'articolo 11, tiene conto da un lato delle esigenze dei singoli lavoratori, che non dispongono più del TFR per far fronte ad esigenze di carattere personale o familiare, e al tempo stesso è un vincolo coerente con le finalità della normativa, che si propone di far decollare l'intero sistema della previdenza complementare, e non di promuovere piani di risparmio agevolati. Alla stessa logica e alle medesime esigenze rispondono le disposizioni riguardanti i riscatti: da parte di molti fondi chiusi pervengono segnalazioni circa l'intensificarsi di richieste in tal senso. I vincoli posti dallo schema all'esame - connessi, essenzialmente al carattere definitivo o transitorio della cessazione dell'attività lavorativa e alla durata del periodo di inoccupazione -  traggono la loro motivazione non da una volontà di irrigidire le regole, ma dall'esigenza di assicurare che il sistema della previdenza complementare disponga delle risorse economiche necessarie per conseguire le proprie specifiche finalità.

 

Le misure compensative per le imprese, di cui all'articolo 10 dello schema all'esame, prevedono, come è noto, l'istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, che dovrebbe operare nel senso di compensare il differenziale di costo tra la remunerazione del TFR e le richieste degli istituti di credito. I requisiti richiesti alle imprese per accedere al Fondo dovrebbero avere carattere formale, tale da escludere solo pochissimi soggetti, e le relative risorse saranno individuate in un apposito decreto  che dovrà essere adottato contestualmente all'emanazione del decreto legislativo in discussione. A tale agevolazione si aggiunge l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, e sono allo studio misure di abbattimento parziale dei cosiddetti oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, sempre in misura proporzionale al TFR maturando conferito.

 

A completare il pacchetto delle misure compensative, vi sono poi le agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4 per cento del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare,  elevato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 dipendenti.

 

In tempi brevi, il Governo si incontrerà con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per mettere a punto un protocollo d'intesa relativa all'istituzione del Fondo di garanzia, che dovrà poi essere dotato di un proprio regolamento.

 

Se, come è previsto, nella giornata di lunedì 18 settembre, le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del citato avviso comune si pronunceranno sulle proposte di integrazione e modifica allo schema di decreto legislativo all'esame predisposto dal Governo, per quella stessa data sarà possibile disporre di tutti gli elementi utili per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari e per avviare la conclusione, auspicabilmente favorevole, dell'iter del testo all'esame.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) dopo aver evidenziato che, in base al  percorso ipotizzato dal sottosegretario Brambilla, l’acquisizione dell'orientamento delle parti sociali in ordine a taluni profili problematici emersi nel corso del confronto con l'Esecutivo sarà possibile solamente nella giornata di lunedì,  prospetta l'opportunità di rinviare le ulteriori fasi procedurali relative al provvedimento in titolo a martedì 20 settembre, in modo tale che il dibattito parlamentare possa svolgersi in un quadro complessivo completo e definito.

 

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la considerazione testè espressa dal senatore Viviani.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U) prende brevemente la parola, sottolineando la necessità di approfondire adeguatamente, nel prosieguo dell'esame, i profili inerenti alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’istituzione del fondo di garanzia per la facilitazione dell’accesso al credito delle imprese.

 

Il ministro MARONI precisa preliminarmente che non è in preparazione un nuovo testo dello schema all'esame, essendo stato predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali esclusivamente un documento interno di lavoro, recante alcune ipotesi di modifica ed integrazione che verranno sottoposte al vaglio delle parti sociali.

 

Riguardo ai contenuti di quest'ultimo, va rilevato che sono condivisibili la maggior parte delle proposte ivi formulate relativamente alla portabilità del contributo a carico del datore di lavoro, ai meccanismi di vigilanza sui fondi aperti e ad altri profili ordinamentali, mentre non sono ovviamente accoglibili le  proposte  che si pongano in contraddizione con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 243 del 2004.

 

Le misure a favore delle imprese, già illustrate dal sottosegretario Brambilla, non rivestono una valenza meramente compensativa, connotandosi al contrario quali veri e propri incentivi a favore delle aziende, finalizzati a creare le condizioni concrete favorevoli all’incremento dei flussi di TFR destinati alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, poiché la riduzione del costo del lavoro verrebbe effettuata in misura pari alla differenza tra la rivalutazione del TFR ed il costo del finanziamento sostitutivo, essa potrebbe tradursi in un guadagno netto per le imprese che, avendo conferito il TFR, si trovassero comunque nella condizione di non dover accedere a forme di finanziamento sostitutivo, ovvero intendessero accedere ad esso in misura inferiore al TFR conferito.

 

Relativamente al contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva a favore dei fondi chiusi, va precisato che lo stesso riveste natura negoziale e che, conseguentemente, i profili connessi alla sua portabilità dovranno necessariamente essere assoggettati alla disciplina definita in sede contrattuale.

 

Il senatore PETERLINI (Aut)  chiede chiarimenti in ordine alle concrete possibilità di adesione a fondi aperti, nel contesto complessivo testè descritto dal ministro Maroni.

 

Il ministro MARONI precisa che la facoltà di adesione ai fondi aperti risulta comunque salvaguardata, in quanto la previsione in sede di contrattazione collettiva di contributi a carico del datore di lavoro, destinati ai fondi chiusi, non esclude che il datore possa invece erogare unilateralmente un contributo volontario per indurre i suoi dipendenti ad aderire ad un fondo aperto, magari al fine di conseguire condizioni più favorevoli nei propri rapporti economico-finanziari con una determinata società bancaria o assicurativa, gestore del fondo medesimo.

 

Va comunque evidenziato che le soluzioni prefigurate dall'Esecutivo risultano idonee a recepire le diverse esigenze emerse nel corso del confronto con le parti sociali, comportando un significativo vantaggio fiscale a favore del lavoratore che scelga di destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, nonché un considerevole vantaggio per le imprese in conseguenza delle misure incentivanti previste e preservando altresì il ruolo delle associazioni sindacali relativamente ai fondi di natura negoziale.

 

Peraltro è opportuno precisare che le risorse pubbliche destinate alla copertura degli oneri finanziari connessi agli incentivi e ai benefici volti a favorire lo sviluppo della previdenza complementare non sono configurabili, a livello comunitario, come aiuti di Stato.

 

Il Governo auspica che le soluzioni individuate siano largamente condivise dalle parti sociali, e in ogni caso, nell’ipotesi – che, al momento, non sembrerebbe doversi verificare - in cui le stesse manifestino una totale preclusione rispetto a tali contenuti, l'Esecutivo ne prenderà atto e l'iter  attuativo della delega in questione dovrà necessariamente arrestarsi, in quanto in materia di previdenza complementare l'adesione delle parti sociali costituisce un elemento imprescindibile per l’effettivo conseguimento dei risultati auspicati.

 

Il PRESIDENTE chiede al Ministro se il Governo è già in grado di precisare l'entità dell'onere finanziario complessivo a carico dello Stato, conseguente all'adozione delle misure incentivanti precedentemente citate.

 

Il ministro MARONI evidenzia che il calcolo dell'ammontare dell'onere finanziario complessivo connesso al provvedimento in titolo è desumibile dalla relazione tecnica predisposta dall'Esecutivo, precisando comunque che la determinazione puntuale dello stesso sarà possibile solo quando verrà sciolto il nodo in ordine alla durata del fondo, rilevante ai fini della determinazione degli oneri finanziari stessi.

 

Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver espresso l'auspicio che la previdenza complementare si sviluppi adeguatamente e dopo aver manifestato apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Esecutivo, finalizzati ad individuare soluzioni condivise dalle parti sociali - il cui consenso risulta essenziale nella materia in questione, per il conseguimento di effettivi risultati - sottolinea l'opportunità di integrare l'elenco delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, contenuto all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, con i fondi istituiti o promossi dalle Regioni, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2), della legge n. 243 del 2004.

 

Il ministro MARONI precisa che l'integrazione dell'elenco di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in titolo con i fondi regionali è già stata predisposta dall'Esecutivo, che provvederà quindi a formalizzare tale opzione nell'ambito del testo definitivo del decreto legislativo in questione.

 

Si dichiara inoltre disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione, nella prossima settimana, insieme al sottosegretario Brambilla, per fornire ulteriori informazioni circa l’andamento del confronto con le parti sociali.

 

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro ed il Sottosegretario per la disponibilità manifestata a prendere parte alla seduta della Commissione - che verrà convocata alle ore 15 di martedì 20 settembre - ed esprime un vivo apprezzamento per la loro assidua partecipazione ai lavori.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Martedì 20 settembre 2005

 

336ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 settembre 2005.

 

Il presidente ZANOLETTI dà la parola al sottosegretario Brambilla, per gli eventuali aggiornamenti sull'andamento del confronto in corso tra il Governo e le parti sociali sullo schema di decreto legislativo in titolo.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA fa presente che nella giornata di ieri le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dell'avviso comune del 1° agosto si sono riunite per valutare le ipotesi di modifica ed integrazione del testo all'esame prospettate dal Governo. In serata dovrebbe pervenire una nota recante le osservazioni formulate all'esito di tale incontro, ma si può senz'altro affermare che vi è un sostanziale consenso sulle proposte dell'Esecutivo, da parte delle predette organizzazioni, salvo per alcune questioni, di non grande rilievo, che sembrerebbero richiedere una ulteriore messa a punto: in particolare, sono sorte perplessità, auspicabilmente superabili, circa la previsione della parità di trattamento fiscale, per quanto attiene alla deducibilità, del contributo erogato volontariamente dal datore di lavoro in caso di adesione individuale di un lavoratore ad un qualsiasi fondo, rispetto ai contributi del datore di lavoro definiti in sede contrattuale.

 

In complesso, si può affermare che il Governo è orientato nel senso di recepire tutti i punti qualificanti contenuti nel citato avviso comune, e pertanto le Camere dispongono di tutti gli elementi utili per adottare un parere  sullo schema di decreto legislativo in titolo, che indichi quali modifiche ed integrazioni devono esservi introdotte, coerentemente con i principi di delega che esse stesse hanno posto con l'approvazione della legge di riforma previdenziale.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) fa presente che in precedenti occasioni il Ministro, intervenendo in Commissione, ha fatto riferimento agli incontri con le parti sociali ed alle proposte di modifica del testo che ne sarebbero derivate. Sarebbe pertanto opportuno che i componenti della Commissione potessero disporre del documento di lavoro predisposto dal Ministero - e al quale ha fatto riferimento il Ministro stesso nella precedente seduta - recante il testo delle modifiche ed integrazioni proposte, poiché in caso contrario verrebbe a mancare un elemento di informazione essenziale per consentire alle Camere di esprimersi con piena cognizione di causa sul provvedimento in titolo.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che nel documento richiamato dal senatore Viviani, il Governo si è limitato a indicare alcune possibili modifiche ed integrazioni al testo dello schema di decreto legislativo  trasmesso in luglio alle Camere, basandosi sulle proposte avanzate dalle parti sociali firmatarie del già ricordato avviso comune. Non vi è pertanto alcun nuovo testo dello schema di decreto legislativo: le  Commissioni parlamentari sono già al corrente delle posizioni delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, e pertanto, nell'esercizio delle loro prerogative, e in base alla procedura consultiva rafforzata tracciata dalla legge n. 243 del 2004, potranno decidere di prenderle in considerazione o meno,  recependole nella misura che riterranno utile e necessaria, nell'ambito del parere che si accingono ad esprimere.

 

Il PRESIDENTE osserva che, fermo restando che le Commissioni permanenti di Camera e Senato sono chiamate a pronunciarsi sul testo trasmesso dal Governo nel luglio di quest'anno, sarebbe comunque opportuno mettere a disposizione di tutti i componenti della Commissione il documento di lavoro elaborato dal Ministero, proprio perché esso può fornire ulteriori orientamenti e spunti di riflessione. In particolare, il relatore potrà avvalersi della ulteriore documentazione disponibile ai fini della stesura dello schema di parere, che, considerata l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, dovrà essere presentato alla Commissione nella prima seduta utile della prossima settimana, per essere poi licenziato entro giovedì 29 settembre.

 

Dopo che il sottosegretario BRAMBILLA ed il relatore alla Commissione MORRA (FI) hanno dichiarato di condividere le osservazioni e le proposte del Presidente, prende la parola il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il quale concorda anch'egli sull'opportunità di acquisire a livello istruttorio il documento di lavoro predisposto dal Ministero in ordine al provvedimento in esame: esso può infatti consentire alla Commissione di espletare al meglio le attività di propria competenza, con piena cognizione di tutti i profili rilevanti, compresi quelli attinenti agli orientamenti assunti dall'Esecutivo in sedi informali.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver ricordato che già nel corso del dibattito svoltosi precedentemente alla pausa estiva dei lavori parlamentari, le forze politiche di opposizione avevano sollecitato l'Esecutivo a recepire i contenuti dell'avviso comune siglato alcuni mesi prima dalle parti sociali in materia di previdenza complementare, esprime un giudizio positivo in ordine all’atteggiamento complessivo assunto dal Governo, orientato nella direzione di una modifica radicale del testo originariamente approvato, finalizzata ad adattare lo stesso alle risultanze emerse nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. Tuttavia va sottolineato che restano ancora irrisolti taluni nodi problematici, non irrilevanti, fra i quali quello attinente alle coperture degli oneri finanziari derivanti dalle misure compensative a favore delle imprese, e allo strumento legislativo da utilizzare per l'introduzione delle coperture medesime, nonché quello attinente al protocollo di intesa con l'ABI, relativo alle facilitazioni nell'accesso al credito delle aziende, allo stato attuale non ancora siglato.

 

Anche in merito alla tematica attinente alla facoltà di recesso del lavoratore dalle forme pensionistiche complementari, i sindacati hanno formulato specifiche proposte sulle quali il Governo non ha ancora espresso le proprie valutazioni. L'oratore conclude il proprio intervento rivolgendo un invito all’Esecutivo a completare il percorso di negoziazione con le parti sociali - pur nella consapevolezza che talune posizioni minoritarie, estranee all'avviso comune di agosto, risulteranno inevitabilmente sacrificate, almeno in una certa misura - sottolineando che il recepimento delle istanze delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro risulta essenziale affinché il secondo pilastro della previdenza possa effettivamente decollare, come auspicato dalle forze politiche di opposizione.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza, espressa dal senatore Battafarano, di acquisire taluni chiarimenti in ordine alle questioni citate dallo stesso, sottolinea l'esigenza di verificare in modo rigoroso la compatibilità, a suo avviso non del tutto scontata, della misura attinente al fondo di garanzia per le imprese con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

Occorre inoltre acquisire l'orientamento del Governo in merito alla delicata tematica della sfera di efficacia degli accordi aziendali.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa preliminarmente che il documento di lavoro elaborato dal Ministero presenta taluni imprecisioni tecniche che andranno corrette in fase di approvazione del testo finale. A titolo esemplificativo si sofferma sull'ipotesi, erroneamente prospettata nel sopracitato documento, di sopprimere la facoltà - di cui all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello schema in titolo - di porre il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, a cui partecipino soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro o d'impresa, a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Anche l'eliminazione del comma 4 dell'articolo 1 prefigurata nel predetto documento di lavoro, è riconducibile ad un mero errore materiale, essendo sufficiente, in merito a tale profilo, introdurre un’integrazione del testo originario volta a precisare che le forme pensionistiche complementari possono essere attuate sia mediante la costituzione di fondi pensione, sia attraverso la creazione di patrimoni separati. Un'altra disposizione depennata per errore nell’ambito del documento di lavoro è quella contemplata all'articolo 8, comma 11 del provvedimento in titolo, attinente alla facoltà di stipulare apposite convenzioni con centri di distribuzione commerciale, analogamente a quanto avviene anche in altri Paesi europei, per la destinazione periodica di sconti ed abbuoni sugli acquisti alle forme pensionistiche complementari.

 

Per quel che concerne i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali, il provvedimento in titolo introduce adempimenti amministrativi e gestionali che superano la attuale situazione di deregolazione e rendono necessaria l'adozione di efficaci meccanismi di controllo, ricondotti all'esercizio della vigilanza da parte della COVIP. Peraltro anche nell'ambito dell'associazionismo del comparto assicurativo, fortemente critico verso tale scelta, emergono posizioni più articolate e, pur permanendo un dissenso di fondo nei confronti delle soluzioni che si vanno prospettando, da taluni si sta riconsiderando in termini più positivi l'attribuzione alla COVIP delle funzioni di vigilanza sul sistema della previdenza complementare.

 

Riguardo ai profili attenenti agli accordi aziendali, è stata ipotizzata una disciplina volta a circoscrivere l'efficacia degli accordi stipulati in ambito aziendale ai soli soggetti che li sottoscrivono, con la conseguenza che per i lavoratori che non abbiano manifestato alcuna volontà in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto troverà applicazione il generale meccanismo di silenzio assenso, con il conferimento ai fondi contrattuali. Tale soluzione, in particolare, recepisce una proposta delle organizzazione sindacali, volta ad evitare che la disciplina applicabile ai lavoratori silenti potesse essere dettata, nel caso di specie, dal solo datore di lavoro, attraverso i regolamenti aziendali: questi ultimi, nella definitiva formulazione del provvedimento in titolo, vengono a rivestire un ruolo del tutto residuale.

 

Il Sottosegretario ribadisce quindi che, sotto il profilo della deducibilità, dovrebbe essere applicata la stessa disciplina sia per i contributi del datore di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva, sia per quelli erogati volontariamente in caso di adesione individuale del lavoratore ad un fondo aperto.

 

Relativamente ai meccanismi di governance, occorre tenere presente che l'ANIA, l'ABI e Assogestioni hanno espresso la loro contrarietà in ordine alle proposte delle parti sociali, che prefigurano, nei casi di fondi chiusi, la facoltà di nominare quale responsabile del fondo anche un dipendente o un amministratore, mentre in relazione ai fondi aperti si propende per una preclusione di tale possibilità. Il Governo sta cercando di individuare soluzioni intermedie, che salvaguardino la sostanza delle proposte avanzate dalle parti sociali.

 

Riguardo all'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti, contemplato all'articolo 5, comma 4 del provvedimento in titolo, è stata ipotizzata in fase di prima applicazione la facoltà degli stessi soggetti di designare i componenti, mentre nella fase successiva, tale designazione - affidata sempre agli enti istitutori - dovrà essere circoscritta alle persone inserite in un apposito Albo tenuto dalla COVIP. Peraltro nei casi di adesioni collettive di particolare entità è stata ipotizzata la presenza di una rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei dipendenti per ogni azienda che ha aderito alla forma pensionistica in questione.

 

Il Sottosegretario, richiamandosi anche a quanto recentemente affermato dal Ministro in Commissione, precisa che la copertura finanziaria delle misure compensative a favore delle imprese, ed in particolare per il fondo di garanzia da istituirsi ai sensi dall'articolo 10, comma 3 dello schema all'esame, dovrà essere indicata con un distinto provvedimento, contestuale all'adozione del decreto legislativo sulla previdenza complementare.

 

Il protocollo tra l'ABI ed il Governo per le facilitazioni nell'accesso al credito è inoltre in via di definizione e la sottoscrizione dello stesso da parte del Comitato esecutivo dell'ABI è prevista per la giornata di domani: dall'insieme di tali misure, sarà così possibile assicurare una garanzia del 100 per cento ai crediti contratti dalle imprese con le banche in sostituzione del finanziamento rappresentato dal TFR, con tassi di interesse che dovrebbero attestarsi al 4,16 per cento, e con la compensazione del differenziale rispetto al tasso di remunerazione del TFR medesimo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Mercoledì 21 settembre 2005

 

337ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene nel dibattito il senatore PETERLINI(Aut), esprimendo il proprio apprezzamento per l’intendimento manifestato  dall’Esecutivo di integrare l’elenco delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, contemplato all’articolo 3, comma  1, dello schema di decreto in titolo, con i fondi istituiti e promossi dalle regioni, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2) della legge 243 del 2004.

 

Anche la disponibilità e gli atteggiamenti di apertura assunti dal Governo rispetto alle istanze prospettate dalle parti sociali sono valutabili positivamente ed è auspicabile che la disciplina introdotta dal provvedimento in esame consenta un adeguato sviluppo del secondo pilastro della previdenza, analogamente a quanto avviene in altri  Paesi europei.

 

Il presidente ZANOLETTI, su richiesta di taluni senatori presenti, sospende temporaneamente la seduta, in attesa dell’arrivo del rappresentante del Governo.

 

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,00.

 

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Brambilla non potrà essere presente alla seduta a causa di altri improrogabili impegni politici sopraggiunti.

 

Rinvia il seguito dell’esame.

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Giovedì 22 settembre 2005

 

338ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il  presidente ZANOLETTI ricorda che il sottosegretario Brambilla è stato impossibilitato a prendere parte alla seduta di ieri, a causa di concomitanti e improrogabili impegni politici, connessi in particolare alla trattativa in corso con l'Associazione bancaria italiana per la messa a punto di un protocollo relativo al credito agevolato erogabile alle imprese i cui dipendenti conferiscano quote del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa preliminarmente che nella serata di ieri è stato definito un protocollo d'intesa tra ABI e Governo che sul piano sostanziale costituisce un impegno per l'intero sistema bancario ad erogare credito, garantito attraverso il Fondo di garanzia, con restituzione compresa tra 36 e 120 mesi, a favore delle imprese i cui dipendenti abbiano conferito quote del TFR alle forme pensionistiche complementari.

 

Il tasso di interesse per le sopracitate operazioni bancarie è stato concordato per una misura massima pari al 4,16 per cento, che risulta particolarmente favorevole per le piccole e medie imprese. I moduli prefigurati consentiranno inoltre una vera e propria ristrutturazione finanziaria delle aziende, trasformando i cosiddetti debiti instabili - ossia debiti a breve termine - in debiti a medio e lungo termine, dotati di maggiore stabilità.

 

Tali misure sortiranno indirettamente effetti positivi anche per i lavoratori, consentendo un concreto ed effettivo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, nei fatti non praticabile qualora le imprese, in assenza di adeguate compensazioni per la perdita del TFR, assumessero posizioni ostative rispetto al trasferimento dello stesso ai fondi pensione.

 

L'atteggiamento di apertura manifestato dall'ABI nella giornata di ieri risulta tanto più apprezzabile, se si considerano le non poche perplessità manifestate da tale associazione circa l'effettiva idoneità del provvedimento all'esame a produrre gli auspicati effetti di piena liberalizzazione del mercato nel comparto della previdenza complementare.

 

Il senatore  VIVIANI (DS-U) osserva che l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo è stato reso particolarmente arduo dalla sovrapposizione, all'articolato trasmesso in luglio alle Camere, del cosiddetto documento di lavoro, nel quale sono state ipotizzate numerose modifiche ed integrazioni al testo originario, sulla base di quanto convenuto con le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dell'avviso comune del 1° agosto. A ciò occorre poi aggiungere il nuovo recente documento sottoscritto dalle stesse organizzazioni, nel quale si prospettano ulteriori modifiche su profili che, contrariamente a quanto affermato dal rappresentante del Governo in una precedente seduta, non appaiono affatto marginali.

 

Non si può negare, peraltro, che l'atteggiamento assunto dal Governo nel corso del confronto con le parti sociali è valutabile nel complesso positivamente ed è altresì necessario che la Commissione recepisca integralmente, nell'ambito del parere che si accinge ad esprimere, i contenuti delle intese intercorse tra l'Esecutivo e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in modo tale da contribuire in sede parlamentare alla valorizzazione dei risultati della concertazione.

 

Va inoltre evidenziato che in materia di previdenza complementare, l'acquisizione di un assenso delle parti sociali risulta fondamentale ai fini dell'effettivo decollo del cosiddetto secondo pilastro: di questo aspetto, peraltro, non vi è stata piena consapevolezza da parte dei Gruppi politici di maggioranza, in fase di approvazione della legge delega n. 243 del 2004. In particolare, il principio della piena equiparazione tra le forme pensionistiche complementari, sancito con eccessiva rigidità dalla predetta legge delega, si è rivelato, alla prova dei fatti, poco compatibile con l'obiettivo di favorire le condizioni concrete per un'ampia adesione dei lavoratori ai fondi pensione, adesione che, soprattutto in fase di avvio, può essere adeguatamente veicolata solo attraverso la contrattazione collettiva. Va a tal proposito sottolineato che l'obiettivo del rafforzamento dei meccanismi di sicurezza sociale deve necessariamente prevalere sulle esigenze di garanzia della piena concorrenzialità del mercato.

 

Un altro profilo significativo riguarda l'individuazione di meccanismi atti a garantire l'uniformità delle regole di controllo, soprattutto per le forme previdenziali individuali, mentre, sul versante delle facilitazioni all'accesso al credito per le  imprese, è senz'altro importante il raggiungimento dell'intesa con l'ABI, anche se va sottolineato che resta comunque aperto il problema attinente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti, in particolare, dalla istituzione del Fondo di garanzia, previsto nello schema di decreto in esame.

 

Va inoltre evidenziato che il consistente ampliamento delle funzioni di vigilanza attribuite alla Covip pone numerosi interrogativi circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie ed umane a disposizione di tale organismo per l'adempimento del proprio mandato istituzionale.

 

Riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto in titolo, risulta non condivisibile la scelta di inserire i lavoratori impiegati nell'ambito dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto nell'ambito della lettera b), relativa ai lavoratori autonomi, essendo preferibile inserire tale categoria di lavoratori nell'ambito della lettera a), relativa al lavoro subordinato.

 

Dopo aver evidenziato l'esigenza di chiarire i profili attinenti alla portabilità del contributo del datore di lavoro, recependo a tal proposito le istanze prospettate dalle parti sociali, l'oratore rileva in senso critico l'eccessiva rigidità dei meccanismi di uscita del lavoratore dai fondi pensione.

 

E' pertanto auspicabile, conclude il senatore Viviani, che il Governo risolva i nodi problematici rimasti aperti, completando le trattative con le parti sociali.

 

Il relatore MORRA (FI) ritiene che l'andamento alquanto anomalo della discussione finora svoltasi in Commissione sia dovuto essenzialmente al fatto che, successivamente all'approvazione dello schema di decreto legislativo n. 522 da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo ha avviato una negoziazione con le parti sociali, a seguito della quale ha di fatto rimodulato taluni profili della disciplina in questione, prefigurandoli informalmente nell'ambito del più volte ricordato documento di lavoro, che, benchè privo di qualsiasi rilievo formale, costituisce comunque un elemento di riferimento imprescindibile per il dibattito in corso. 

 

In tale contesto, la Commissione dovrà farsi carico di analizzare non solo lo schema di decreto in titolo, ma anche le risultanze del confronto con le parti sociali, sulle quali dovrà esprimere il proprio giudizio dopo un'analisi attenta e puntuale, verificando la compatibilità della disciplina prefigurata dal Governo con i principi e criteri di delega dettati dalla legge n. 243 del 2004.

 

Proprio sotto questo ultimo profilo, risulta essenziale che la disciplina relativa alla portabilità del contributo del datore di lavoro sia esaminata con particolare attenzione. E' altresì condivisibile l'osservazione formulata dal senatore Viviani, riguardo alle eccessive rigidità dei moduli previsti per il recesso dei lavoratori dai fondi pensione.

 

E' pertanto auspicabile che il Parlamento non rinunci alle proprie prerogative ed al proprio ruolo e svolga in piena autonomia e senza alcun condizionamento l'esame del provvedimento in titolo, non limitandosi alla recezione acritica dei risultati del confronto tra il Governo e le parti sociali.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA conferma preliminarmente al senatore BATTAFARANO, che aveva chiesto chiarimenti in merito, che il protocollo di intesa tra l'ABI ed il Governo è stato definito nella serata di ieri, nei termini già da lui illustrati all'inizio della seduta odierna. Sottolinea che il finanziamento verrà erogato dagli istituti bancari, con le modalità previste dal protocollo medesimo, a tutte le imprese, con l'eccezione di quelle sottoposte a procedure concorsuali e di altri limitati casi, e richiama l'attenzione sui vantaggi derivanti dalla ristrutturazione del debito delle imprese a seguito delle misure che si stanno adottando per compensarle della perdita di quote del TFR.

 

Il rappresentante del Governo osserva quindi che il senatore Viviani, nel suo intervento, ha sottolineato come il decollo del secondo pilastro del sistema previdenziale sia inevitabilmente condizionato dal pieno consenso delle parti sociali. In effetti, il ruolo delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro non deve essere sottovalutato, ma al tempo stesso occorre considerare con attenzione alcuni dati oggettivi, riguardanti l'assetto generale del sistema e la sua funzionalità: in proposito, va ricordato che prima del 1993 il rapporto tra il patrimonio dei fondi pensione e il prodotto interno lordo, pari a circa il 3 per cento, era superiore a quello  realizzatosi dopo il varo, in quello stesso anno, del decreto legislativo n. 124, che ha adottato soluzioni normative tendenti a favorire i fondi chiusi. In altri paesi, dove il mercato è maggiormente aperto alla concorrenza, il rapporto tra patrimonio dei fondi pensione e prodotto interno lordo è ben più elevato, e si aggira attorno al 20 per cento: la liberalizzazione del sistema è dunque un fattore essenziale per produrre maggiori tassi di adesione alle forme pensionistiche complementari.

 

D'altra parte, prosegue il Sottosegretario, la sfrenata liberalizzazione del mercato assicurativo attuata con le riforme varate nel 2000, ha mutato l'assetto dell'offerta di tutti i prodotti previdenziali, favorendo  fortemente le polizze individuali rispetto ai fondi chiusi. Nello schema di decreto legislativo all'esame, questo squilibrio viene sostanzialmente sanato,  poiché le forme di previdenza complementare individuale gestite dalle imprese di assicurazione sono ricondotte alla vigilanza della Covip; si sancisce inoltre l'obbligo di indicare un responsabile del fondo che risponde civilmente e penalmente del suo operato, e, soprattutto, di dare vita ad una gestione separata, disciplinata da un regolamento  che, in termini di comparabilità e trasparenza dei costi e dei risultati della gestione, costituisce il presupposto per l'equiparazione di queste forme previdenziali ai fondi contrattuali.

 

Per quanto riguarda gli interrogativi posti dal senatore Viviani circa l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie a disposizione della Covip a fronte dei nuovi compiti che il testo all'esame le attribuisce, occorre ricordare che quando fu varato il disegno di legge delega per la riforma del sistema previdenziale, la dotazione finanziaria  dell'organismo di vigilanza, pari a 1,7 milioni di euro, era inferiore a quella assegnata nel periodo compreso tra il 1995 e il 2000, pari a 2,5 milioni di euro. Attualmente, inoltre, l'attività della Covip è assorbita in larghissima misura dalla vigilanza dei cosiddetti "vecchi fondi", istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, che godono di prerogative inaccettabili in favore di limitati segmenti del mondo del lavoro. Nello schema di decreto legislativo all'esame si prevede la piena equiparazione  tra i predetti fondi e quelli costituiti successivamente,  e questa misura, pur osteggiata da quanti vedono ridimensionati alcuni privilegi, dovrebbe comunque rendere meno gravoso l'esercizio della vigilanza. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso, comunque, la Covip disporrà di una dotazione  pari a 4,7 milioni di euro, oltre che di nuovo personale.

 

Per quel che concerne l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, è in corso di elaborazione una direttiva dell'autorità di vigilanza, contenente l'indicazione di clausole il cui recepimento da parte delle forme pensionistiche complementari dovrebbe comportare l'automatico assenso della Commissione, con un conseguente snellimento di tale attività.

 

I vincoli posti nello schema di decreto legislativo in titolo ai riscatti parziali o totali delle posizioni assicurative maturate - richiamati criticamente dal senatore Viviani e dal relatore - hanno il fine di assicurare ai fondi pensione le risorse necessarie a svolgere il loro mandato istituzionale ed accolgono le richieste avanzate dall'Associazione dei gestori dei fondi, concordi nel segnalare i rischi derivanti dall'attuale  situazione, caratterizzata da un elevato numero di richieste di riscatto. La liberalizzazione dei riscatti, richiesta dalla parti sociali, rischia di compromettere l'equilibrio finanziario dei fondi pensione: la disciplina all'esame cerca di individuare una soluzione equilibrata, che definisce e circoscrive i casi nei quali è autorizzato il riscatto totale o parziale, in relazione a situazioni di invalidità permanente e di cessazione dell'attività lavorativa.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) precisa, con riferimento ad alcune affermazioni del relatore, che l'accoglimento dell'invito a tenere conto, nella predisposizione del parere, della necessità di assicurare il consenso delle parti sociali come condizione essenziale per il decollo della previdenza complementare, non implicherebbe, a suo avviso, alcuna rinuncia, da parte della Commissione, all'esercizio delle sue prerogative e tanto meno ad una valutazione autonoma ed obiettiva dello schema all'esame e delle proposte formulate su di esso dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Il PRESIDENTE propone che sia conferito al relatore Morra il mandato di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione nella seduta che verrà convocata per martedì 27 settembre.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Martedì 27 settembre 2005

 

339ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

 

Il presidente ZANOLETTI fa preliminarmente presente che il sottosegretario Brambilla ha fatto sapere di non potere intervenire alla seduta odierna per concomitanti improrogabili impegni istituzionali. Ricorda quindi che nella precedente seduta la Commissione ha conferito al relatore Morra il mandato di predisporre uno schema di parere. Gli dà quindi la parola.

 

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prende la parola, precisando che le forze politiche di opposizione si riservano di analizzare attentamente tutti i profili contenuti nello schema di parere testé illustrato, e conseguentemente di esprimere già nella seduta di domani le loro valutazioni in merito, eventualmente presentando uno schema di parere alternativo, qualora ne ravvisino l'opportunità.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U), riservandosi di intervenire sui contenuti dello schema di parere nella seduta già convocata per domani, pur manifestando apprezzamento per talune innovazioni prefigurate nel testo illustrato dal relatore, evidenzia tuttavia che permangono irrisolti alcuni fondamentali nodi problematici - quali ad esempio quelli inerenti alle misure compensative a favore delle imprese - sottolineando altresì che taluni profili prospettati quali osservazioni andrebbero invece configurati quali condizioni. Nel caso in cui dovesse rivelarsi necessario, non esclude la possibilità, peraltro ancora da valutare, che venga presentato uno schema di parere alternativo a quello del relatore.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

SCHEMA DI  PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVON. 522

 

 

            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

all’art. 1 comma 4, dopo le parole "appositi fondi" vanno inserite le parole "o di patrimoni separati";

 

articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera b), vanno sostituite le parole: "ivi compresi i lavoratori autonomi" con le parole: "i lavoratori";

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole "anche aziendali" le seguenti: "limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi".

 

al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l’istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

 

al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: "c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia", in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

 

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: "Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis", in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l’invio dei dati e delle notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest’ultima, anche all’organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

 

al comma 4, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: "Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio."

 

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: "4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.";

 

            articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: "reddito di lavoro o di impresa" vanno inserite le seguenti: "e di soggetti fiscalmente a carico di altri," al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

 

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ai lavoratori dipendenti", vanno inserite le seguenti: "che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e"; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso "possono essere fissate" dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: "ovvero" fino ad "aziende";

 

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi "sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali"; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: "euro 5164,57" vanno aggiunte le seguenti: "ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive";

 

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: "forme pensionistiche complementari" appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l’inserimento delle parole "in regime di contribuzione definita"; inoltre, dopo le parole "entro sei mesi dalla predetta data", vanno inserite le seguenti: "o dalla data di nuova assunzione se successiva";

 

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

 

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: "Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre";

 

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono "linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR";

 

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: "fino ad un massimo di sette anni" e sostituire le parole: "tre anni di contribuzione continuativa" con "un anno di contribuzione";

 

è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

 

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

 

al comma 5, appare necessario premettere le seguenti parole: "Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto", inoltre, alla fine del comma, andrebbe aggiunto il seguente periodo: "Tale ritenuta si applica altresì sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.";

 

articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole "direttive generali" le seguenti: "alla COVIP". Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con la seguente: "se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali".

 

 

 

e con le seguenti osservazioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l’opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di "TFR" e "TUIR";

 

all'articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro";

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: "anche"; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all’articolo 2, comma 1 lettera b);

 

al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro", nonché la parola: "anche", coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);

 

articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

 

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole "delle forme pensionistiche complementari" con le seguenti "dei fondi pensione" in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l’attività;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola "ineleggibilità" con la parola "incompatibilità" in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all’articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole "lettera b)";

 

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole "dall’ufficio" le parole "che sarà". Al  secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: "di consulenza";

 

al comma 8, lettera  a), occorre sostituire l’articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole "l’articolo 5,".

 

all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

 

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole "I fondi pensione", le parole " di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),"; alla lettera e) vanno soppresse le parole: "del Ministro del tesoro";

 

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l’erroneo riferimento al comma 4;

 

al comma 7 occorre sostituire le parole: "nei precedenti commi" con le parole:" nel presente articolo";

 

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola "soggetto";

 

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole "e per lo sviluppo locale";

 

al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola "precedente" con "b)";

 

il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con le seguenti: " se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali";

 

articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 2 è opportuno che la dizione "e del committente" sia soppressa;

 

al  comma 7:

 

all’alinea, dopo le parole "e avviene" occorre inserire le seguenti: "con cadenza almeno annuale";

 

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: "propri" e, data l’indeterminatezza della locuzione, le parole: "tra le parti";

 

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: "alle quali l’azienda abbia aderito", va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito "salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda";

 

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo "qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2";

 

alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: "ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993" con le seguenti: "ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993";

 

al comma 9, le parole: "anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento" andrebbero sostituite con le seguenti: "pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo"

 

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell’articolo 8 , nonché l’articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l’esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

 

articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

 

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: "La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.";

 

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere  le parole: "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";

 

al comma 3, il riferimento corretto è all’articolo "14" e non al "10". Infine, vanno soppresse le parole da: "ovvero viene trasferita" fino alla fine del comma;

 

articolo 10 (Misure compensative per le imprese)

 

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

 

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l’attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all’adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

 

articolo 12 (Fondi pensione aperti)

 

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all’inizio, le parole: "Ai sensi dell’articolo 3" e sopprimere le parole da "mediante contratti" fino alla fine del comma;

 

 al comma 3, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire la dizione "d’intesa con" con la seguente: "sentite", nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

 

articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)

 

al comma 3, all’ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione "La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b)," andrebbero eliminate le parole "del presente articolo";

 

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

 

al comma 2, lettera c), dopo le parole: "invalidità permanente" andrebbero aggiunte le altre: "che comporta l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa";

 

al comma 3, appare necessario sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.".

 

al comma 8, il termine ivi previsto di "due mesi" dovrebbe essere sostituito con quello di "sei mesi";

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione "del presente comma";

 

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

 

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: "del presente decreto";

 

articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)

 

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l’articolo 10, comma 1, in luogo dell’articolo 10, comma 2;

 

articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)

 

 al comma 6:

 

all’alinea, la dizione "al momento dell’entrata in vigore", va sostituita con la seguente: "alla data di entrata in vigore";

 

alla lettera a), le parole "a partire" vanno soppresse;

 

alla lettera c), la parola "successivamente" va sostituita con le parole: "a decorrere".

 

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Mercoledì 28 settembre 2005

 

340ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta di ieri il relatore Morra ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

 

Il relatore MORRA (FI)  prende quindi la parola per illustrare alcune modifiche ed integrazioni  al  testo  dello schema di parere testé ricordato dal Presidente; in particolare, riformula la condizione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel senso di prevedere l'integrale soppressione del riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto, già ricompresi nel novero dei lavoratori autonomi; ai fini di una maggiore chiarezza del testo, andrebbe poi precisato, nella condizione riferita al comma 4 dell'articolo 8, che le agevolazioni contributive che si propone di menzionare sono quelle di cui all'articolo 16, mentre va soppressa la condizione riferita al comma 5 dell'articolo 14, che è stata formulata in modo contraddittorio rispetto alle apprezzabili finalità di tale disposizione, quale figura nel testo originario dello schema di decreto legislativo all'esame.

 

Occorrerà poi valutare, anche alla luce delle proposte che emergeranno nella discussione, altre ipotesi di modifica ed integrazione dello schema di parere: in materia di compensazione alle imprese, occorrerà ad esempio indicare, nel testo definitivo del parere, quali soluzioni dovranno essere adottate per le imprese prive delle condizioni per l'accesso al credito, eventualmente prendendo in considerazione  la possibilità che per queste ultima si prevedano, in via transitoria, deroghe parziali alla disciplina sul conferimento tacito del TFR.

 

Il PRESIDENTE propone di inserire nello schema di parere una specifica osservazione,  al comma 4 dell'articolo 8, mirante a stabilire che il limite della deducibilità fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore deve essere calcolato non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale sul reddito imponibile.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U)  presenta, anche a nome dei senatori Treu, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso, Montagnino, Piloni e Viviani, uno schema di parere favorevole con condizioni, che dà per illustrato. Dopo aver espresso il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, rileva, riguardo allo schema di parere illustrato dal senatore Morra, che la condizione prevista in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera a), risulta non condivisibile, in quanto essa appare volta a prospettare una negoziazione diretta dei singoli lavoratori - che costituiscono la parte contraente più debole nell'ambito del rapporto di lavoro - con il datore di lavoro, e, implicitamente, a depotenziare il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetto protagonista della contrattazione.

 

Riguardo alla condizione inerente al sopracitato comma 1 dell'articolo 3, volta ad includere le regioni tra i soggetti abilitati ad istituire forme di previdenza complementare, l'indicazione esplicita della possibilità di disciplinare il funzionamento di queste ultime con legge regionale risulta  pletorica, e dovrebbe essere comunque integrata da un rinvio alla contrattazione collettiva.

 

Il giudizio invece è positivo relativamente alle parti dello schema di parere inerenti all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo.

 

Relativamente alla condizione volta a prospettare l'aggiunta del comma 4-bis nell'ambito dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, il senatore Battafarano sottolinea che l'attribuzione alla Consob del compito di istituire un apposito albo dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina negli organismi di vigilanza dei fondi aperti risulta inopportuna, in quanto l'unica autorità competente in materia di vigilanza sui fondi pensione è la Covip, alla quale quindi dovrebbe spettare anche tale incombenza.

 

La condizione relativa alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, contenuta anch'essa nello schema di parere illustrato dal senatore Morra, con riferimento all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 2 comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale disciplina delle forme pensionistiche complementari istituite nel settore bancario e conseguentemente occorrerebbe evitare tale discriminazione.

 

Riguardo all’alinea del comma 7 dell’articolo 8, la prefigurazione di una cadenza annuale per il conferimento del TFR da parte delle imprese interessate risulta non condivisibile, in quanto tale adempimento dovrebbe essere articolato con cadenza trimestrale.

 

Relativamente ai profili attinenti alla portabilità del contributo di datore di lavoro, di cui all’articolo 8, comma 9, nonché all’articolo 14, comma 6, va evidenziato che l’osservazione prospettata nello schema di parere predisposto dal relatore è stata formulata in termini piuttosto vaghi e dubbiosi, nonostante l’importanza di tale profilo che andrebbe invece formulato come  condizione e in modo più esplicito. Va a tal proposito precisato che nel caso di specie le condizioni inserite nell'ambito del parere delle Commissioni parlamentari esplicano un'incidenza maggiore rispetto alle osservazioni in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, qualora il Governo non intendesse conformarsi alle condizioni formulate nell'ambito del sopracitato parere, la scadenza del termine per l'esercizio di delega sarebbe prorogata di 60 giorni, nel corso dei quali le Commissioni dovrebbero esprimere un nuovo parere.

 

Per quel che concerne le misure compensative a favore delle imprese, si sottolinea la necessità che il Governo fornisca adeguati chiarimenti circa le disposizioni di copertura dei relativi oneri finanziari.

 

Occorre inoltre inserire nell'ambito dello schema di parere un'apposita condizione volta ad integrare il comma 11 dell'articolo 8 per  riconoscere, ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996, la possibilità di versare contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite, e di delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito al versamento al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, come peraltro richiesto dalle organizzazioni di categoria.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il sottosegretario Brambilla non ha potuto partecipare alla odierna seduta per importanti e improrogabili impegni istituzionali, evidenzia, che la questione da ultimo richiamata dal senatore Battafarano, riveste un'importanza notevole e, conseguentemente, per essa occorrerà individuare idonee soluzioni.

 

La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver ricordato che la soppressione del comma 11 dell'articolo 8, a suo tempo ipotizzata nel documento di lavoro predisposto dal Governo per la messa a punto di alcune modifiche allo schema di decreto all'esame,  è risultata ascrivibile a un mero errore materiale, come ha anche precisato il sottosegretario Brambilla in una precedente seduta, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Battafarano, di includere nel parere che la Commissione si accinge a varare un punto specifico sul comma 11 dell'articolo 8, volto a circoscrivere l'ambito applicativo di tale misura ai soli soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565 del 1996, e a consentire a questi ultimi di versare contribuzioni in cifra fissa, anche al di fuori di cadenze temporali predefinite.

 

Il relatore MORRA (FI) ritiene senz'altro meritevole di considerazione il profilo da ultimo richiamato dalla senatrice Piloni, e si riserva di valutarlo più attentamente, ai fini dell'eventuale formulazione di una specifica osservazione.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U)  rileva preliminarmente che per consentire un decollo effettivo della previdenza complementare occorre innanzitutto promuovere un'adeguata informazione fra i lavoratori, mobilitando a tal fine anche le organizzazioni rappresentative delle parti sociali.

 

Anche le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono, a suo avviso, uno strumento importante per favorire lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, e in tale prospettiva appare improcrastinabile, da parte del Governo, una risposta chiara ai numerosi interrogativi che continuano a sussistere in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

 

I meccanismi agevolativi a favore delle imprese devono infatti essere certi e di pronta attivazione e a tal fine sarebbe altresì opportuno che al protocollo sottoscritto tra ABI e Governo venisse attribuita efficacia giuridicamente vincolante, attraverso il recepimento dei contenuti dello stesso in un apposito atto normativo.

 

Anche la garanzia di una pronta esigibilità del credito compensativo della perdita del TFR costituirà un elemento fondamentale, atteso che si può ragionevolmente ipotizzare che numerose imprese si troveranno nelle condizioni di accedere a tale agevolazione e che bisognerà assicurare a tutti gli aventi diritto il rapido soddisfacimento delle proprie legittime pretese.

 

E' necessario inoltre chiarire i profili attinenti alla compatibilità della disciplina in questione con la normativa comunitaria e a tal fine sarebbe stato opportuno sottoporre tempestivamente ai competenti organi dell'Unione europea le soluzioni normative individuate.

 

Va sottolineato che l'intero sistema della previdenza complementare va incentrato su meccanismi di tipo collettivo, governati dalle parti sociali, in assenza dei quali verrebbe meno la stessa operatività della disciplina in discussione e si determinerebbero situazioni - sicuramente non auspicabili - in cui ciascuna azienda si adopererebbe per reperire i finanziamenti compensativi per la perdita del TFR, attraverso trattative private con gli istituti bancari.

 

I profili attinenti alla portabilità del contributo del datore di lavoro andrebbero poi recepiti in un'apposita condizione, formulata in maniera chiara e incisiva.

 

La proposta di integrazione dello schema di parere, precedentemente prospettata dal Presidente, relativa in particolare alla deducibilità  fiscale dei contributi versati, risulta condivisibile. Occorrerà infine introdurre alcuni correttivi in ordine al regime delle anticipazioni delle posizioni individuali maturate nelle forme pensionistiche complementari: la pur comprensibile preoccupazione di assicurare adeguate risorse finanziarie al secondo pilastro della previdenza non deve indurre infatti a formulare ad una disciplina eccessivamente restrittiva di tale istituto, rispetto al quale i lavoratori manifestano una particolare sensibilità.

 

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente la necessità di recepire integralmente, in sede di esercizio della delega conferita dalla citata legge n. 243, il principio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge stessa, relativo all'ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile.

 

Relativamente all'articolo 10, va evidenziato che l'attuazione delle misure compensative a favore delle imprese non può essere demandata a un decreto ministeriale, poiché non sembra possibile pervenire ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro, risultante da varie disposizioni di legge, attraverso uno strumento di natura regolamentare.

 

Inoltre, va rilevato che la disposizione contenuta al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 risulta tale da porre forti ipoteche sulla operatività di una legge pluriennale di spesa, quale è quella all'esame, in quanto ne subordina il finanziamento alla compatibilità con i vincoli di bilancio e conseguentemente al reperimento, anno per anno, delle relative risorse nell'ambito della legge finanziaria.

 

Va poi rilevato che risultano del tutto infondate e pretestuose le dichiarazione di alcuni deputati delle forze politiche di maggioranza, riprese dalle agenzie di stampa, secondo le quali il dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo all'esame sarebbe stato ostacolato dall'assunzione di atteggiamenti ostruzionistici da parte dei Gruppi politici dell'opposizione. A  smentire tale incauta affermazione, basti considerare l'andamento della seduta odierna, caratterizzato dalla presenza e dall'intervento dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione, dall'assenza di molti senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza e dello stesso rappresentante del Governo.

 

Il PRESIDENTE, relativamente alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Montagnino, gli dà atto che in Senato i lavori parlamentari inerenti allo schema di decreto legislativo in titolo si sono svolti nel contesto di un confronto leale e proficuo tra tutti i Gruppi politici, impegnati nel comune sforzo di concorrere a definire un provvedimento serio ed efficace, pur nella legittima differenza dei diversi punti di vista. Di certo, non vi è stata alcuna forma di ostruzionismo da parte dei Gruppi politici di opposizione, che, anzi, hanno apportato un valido contributo al dibattito.

 

Va peraltro evidenziato che, da parte sua, il Governo ha assicurato una presenza continuativa in Commissione e, nel rapporto con le parti sociali, ha operato in maniera efficace, individuando soluzioni convincenti dopo una lunga e complessa trattativa.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U)  sottolinea la necessità della presenza di un rappresentante di Governo nella seduta di domani.

 

Il relatore MORRA (FI) ricorda preliminarmente che nel corso del dibattito, la Commissione si è fatta carico di analizzare non solo il merito della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, ma anche le risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali. Da tale confronto sono emerse ipotesi di modifica del testo all'esame che vanno valutate attentamente, anche, per taluni rilevanti aspetti, sotto il profilo della compatibilità con i principi di delega dettati dalla legge n. 243 del 2004.

 

Nello schema di decreto legislativo in titolo - prosegue il relatore - si mette a punto una disciplina fondata essenzialmente su una ricognizione dell'attuale situazione, e sulla ricerca di soluzioni concrete, volte a favorire il decollo nel breve termine del secondo pilastro della previdenza.

 

Un approccio realistico a tale questione non deve però offuscare in modo riduttivo uno scenario di più ampio respiro: occorre infatti considerare che le prospettive di sviluppo del sistema della previdenza complementare sono incardinate in una dimensione europea che, per alcuni aspetti, diverge dalle soluzioni che si stanno dibattendo, in quanto presuppone l'affermazione piena del principio di libera circolazione del lavoratore tra le diverse forme pensionistiche, in un contesto concorrenziale e senza vincoli atti a condizionare la libertà di scelta individuale.

 

Tali premesse non sono del tutto compatibili con alcune delle obiezioni che sono state mosse nel corso della discussione odierna all'impostazione dello schema di parere  illustrato nella seduta di ieri. Tuttavia il relatore si riserva di valutare con attenzione le varie proposte emerse dal dibattito e quelle che figurano nello schema di parere presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori e si riserva, altresì, se del caso, di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo che verrà posto in votazione nella seduta di domani.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.

 

 

 

SCHEMA DI PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522 (NUOVO TESTO)

 

 

            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

al comma 4, dopo le parole "appositi fondi" vanno inserite le parole "o di patrimoni separati";

 

articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera b), vanno soppresse le parole da: "ivi compresi i lavoratori autonomi" fino alla fine della lettera;

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole "anche aziendali" le seguenti: "limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi".

 

al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l’istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

 

al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: "c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia", in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

 

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: "Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis", in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l’invio dei dati e delle notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest’ultima, anche all’organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

 

al comma 4, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: "Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio."

 

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: "4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.";

 

            articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: "reddito di lavoro o di impresa" vanno inserite le seguenti: "e di soggetti fiscalmente a carico di altri," al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

 

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ai lavoratori dipendenti", vanno inserite le seguenti: "che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e"; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso "possono essere fissate" dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: "ovvero" fino ad "aziende";

 

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi "sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali"; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: "euro 5164,57" vanno aggiunte le seguenti: "ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16";

 

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: "forme pensionistiche complementari" appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l’inserimento delle parole "in regime di contribuzione definita"; inoltre, dopo le parole "entro sei mesi dalla predetta data", vanno inserite le seguenti: "o dalla data di nuova assunzione se successiva";

 

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

 

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: "Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre";

 

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono "linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR";

 

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: "fino ad un massimo di sette anni" e sostituire le parole: "tre anni di contribuzione continuativa" con "un anno di contribuzione";

 

è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

 

articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole "direttive generali" le seguenti: "alla COVIP". Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con la seguente: "se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali".

 

e con le seguenti osservazioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l’opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di "TFR" e "TUIR";

 

all'articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro";

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: "anche"; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all’articolo 2, comma 1 lettera b);

 

al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro", nonché la parola: "anche", coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);

 

articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

 

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole "delle forme pensionistiche complementari" con le seguenti "dei fondi pensione" in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l’attività;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola "ineleggibilità" con la parola "incompatibilità" in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all’articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole "lettera b)";

 

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole "dall’ufficio" le parole "che sarà". Al  secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: "di consulenza";

 

al comma 8, lettera  a), occorre sostituire l’articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole "l’articolo 5,".

 

all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

 

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole "I fondi pensione", le parole " di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),"; alla lettera e) vanno soppresse le parole: "del Ministro del tesoro";

 

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l’erroneo riferimento al comma 4;

 

al comma 7 occorre sostituire le parole: "nei precedenti commi" con le parole:" nel presente articolo";

 

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola "soggetto";

 

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole "e per lo sviluppo locale";

 

al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola "precedente" con "b)";

 

il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con le seguenti: " se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali";

 

articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 2 è opportuno che la dizione "e del committente" sia soppressa;

 

al  comma 7:

 

all’alinea, dopo le parole "e avviene" occorre inserire le seguenti: "con cadenza almeno annuale";

 

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: "propri" e, data l’indeterminatezza della locuzione, le parole: "tra le parti";

 

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: "alle quali l’azienda abbia aderito", va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito "salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda";

 

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo "qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2";

 

alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: "ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993" con le seguenti: "ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993";

 

al comma 9, le parole: "anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento" andrebbero sostituite con le seguenti: "pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo"

 

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell’articolo 8 , nonché l’articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l’esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

 

articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

 

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: "La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.";

 

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere  le parole: "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";

 

al comma 3, il riferimento corretto è all’articolo "14" e non al "10". Infine, vanno soppresse le parole da: "ovvero viene trasferita" fino alla fine del comma;

 

articolo 10 (Misure compensative per le imprese)

 

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

 

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l’attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all’adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

 

articolo 12 (Fondi pensione aperti)

 

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all’inizio, le parole: "Ai sensi dell’articolo 3" e sopprimere le parole da "mediante contratti" fino alla fine del comma;

 

 al comma 3, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire la dizione "d’intesa con" con la seguente: "sentite", nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

 

articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)

 

al comma 3, all’ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione "La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b)," andrebbero eliminate le parole "del presente articolo";

 

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

 

al comma 2, lettera c), dopo le parole: "invalidità permanente" andrebbero aggiunte le altre: "che comporta l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa";

 

al comma 3, appare necessario sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.".

 

al comma 8, il termine ivi previsto di "due mesi" dovrebbe essere sostituito con quello di "sei mesi";

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione "del presente comma";

 

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

 

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: "del presente decreto";

 

articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)

 

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l’articolo 10, comma 1, in luogo dell’articolo 10, comma 2;

 

articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)

 

 al comma 6:

 

all’alinea, la dizione "al momento dell’entrata in vigore", va sostituita con la seguente: "alla data di entrata in vigore";

 

alla lettera a), le parole "a partire" vanno soppresse;

 

alla lettera c), la parola "successivamente" va sostituita con le parole: "a decorrere".

 

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PILONI E VIVIANI   SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522

 

 

            La 11a Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante "Norme in materia di previdenza complementare",

 

Premesso che:

 

·                    si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e i particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;

 

·                    si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del TFR;

 

·                    in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;

 

·                    per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l’aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;

 

·                    è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo sì che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;

 

·                    è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme -:

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

A condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:

 

-                     all’articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni):

 

o                                           al comma 3, aggiungere in fine le lettere:

 

d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;

 

e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

 

o                                           il comma 4 sia soppresso;

 

-                     all’articolo 2 (Destinatari):

 

o                                           al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: "ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276";

 

o                                           alla lettera c), le parole: "di produzione e lavoro" siano soppresse;

 

-                     all’articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari):

 

o                                           al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto" e la parola "anche";

 

o                                           alla lettera c) seguente, dopo le parole: "di enti o aziende,", aggiungere: "i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,";

 

o                                           alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: "di produzione e lavoro" e la parola: "anche";

 

-                     all’articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio), al comma 2, sostituire le parole: "I Fondi pensione istituiti" con le seguenti: "Le forme di previdenza complementare istituite";

 

-                     all’articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità):

 

o                                           al comma 2, sostituire la parola: "ineleggibilità" con la seguente: "incompatibilità";

 

o                                           al medesimo comma 2, dopo le parole: "decreto di cui all’articolo 4, comma 3,", inserire la seguente: "lettera b)" e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano."

 

o                                           al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis.";

 

o                                           al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: "che sarà";

 

o                                           dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all’articolo 12 l’organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell’organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-zionale.";

 

o                                           al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all’articolo 16 con "all’articolo 19";

 

o                                           al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;

 

o                                           al comma 9, primo periodo, sia soppresso: "all’articolo 5";

 

-                     all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali):

 

o                                           al comma 1, dopo le parole: "I fondi pensione" inserire le seguenti: "di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f)," e alla lettera e) sopprimere le parole: "dal Ministro del Tesoro";

 

o                                           al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "Per la stipula di convenzioni di cui ai commi" inserire il riferimento al comma 1;

 

o                                           al comma 7, sostituire le parole: "nei precedenti commi" con le seguenti: "nel presente articolo";

 

o                                           al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: "soggetto";

 

o                                           al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: "e allo sviluppo locale";

 

o                                           al comma 13, lettera c), sostituire le parole: "precedente" con le seguenti: "b)";

 

o                                           Al comma 14, sostituire le parole da "se ed in quale misura" fino alla fine del comma, con le seguenti: "se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.";

 

-                     All’articolo 8 (Finanziamento):

 

o                                           Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo;

 

o                                           al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati  ai fini contributivi previdenziali obbligatori;

 

o                                           al comma 2, dopo le parole: "relativamente ai lavoratori dipendenti" inserire le seguenti: "che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e", sopprimere le parole: "o del committente";

 

o                                           al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "possono essere" e, dopo le parole: "fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali" sopprimere le parole da", ovvero, in mancanza" fino alla fine del periodo;

 

o                                           sostituire il comma 4 con il seguente: "4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accanate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi."

 

o                                           Il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: "7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi";

 

o                                           al medesimo comma 7, lettera b):

 

§                                                                     al punto 1), sopprimere le parole: "propri" e le parole: "tra le parti";

 

§                                                                     al punto 2) sopprimere le parole: "alle quali l’azienda abbia aderito" e, dopo le parole: "il TFR maturando è trasferito" aggiungere le seguenti: ", salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non sia applicabile tale criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla Covip;";

 

§                                                                     al punto 3) sostituire le parole: "in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari" con le seguenti: "qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,";

 

o                                           al comma 7, lettera c):

 

§                                                                     il primo periodo, è sostituito dal seguente: "c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:";

 

§                                                                     al punto 1, dopo le parole: "dalla predetta data", inserire le seguenti: "o dalla data di nuova assunzione se successiva,", dopo le parole: "ovvero conferirlo" sopprimere le parole: "anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà" e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: "qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;"

 

§                                                                     al punto 2, dopo le parole: "nella misura" inserire le seguenti: "già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura";

 

o                                           Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.";

 

o                                           il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto. Si valuti inoltre l’opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: "prudenziale" le seguenti parole: "oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.";

 

o                                           Il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi." ;

 

o                                           Al medesimo comma 9, al terzo dopo le parole: "collettivi o aziendali" sopprimere le parole: "regolamenti di enti o aziende," e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi";

 

o                                           Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: "continuativa" e le parole: "fino ad un massimo di sette anni";

 

o                                           Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando" con le seguenti: "Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare"

 

o                                           Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: "Fermo restando" a le seguenti: "forma pensionistica complementare," e aggiungere in fine il seguente periodo: "E’ consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro.";

 

-                     All’articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS):

 

o                                           Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "composto da tre membri che abbiano matura-to una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare" con le seguenti: "dove è assicurata un’adeguata partecipa-zione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità", e le parole: "di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare";

 

o                                           Al comma 3, il riferimento all’articolo 10 è sostituito con il riferimento all’articolo 14 e le parole da: ", ovvero viene trasferita" fino alla fine del comma sono soppresse;

 

-                     all’articolo 10 (Misure compensative per le imprese):

 

o                                           al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sua fruibile da tutti i datori di lavoro  che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d’impresa.

 

o                                           al comma 3, nella definizione del fondi di garanzia, devono essere precisate:

 

a)                                                                              la sua immediata costituzione con l’emanazione del decreto legislativo;

 

b)                                                                              modalità di funzionamento definite da un apposito accordo  stipulato dai Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze con l’Associazione bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l’accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;

 

c)                                                                              una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;

 

d)                                                                              meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l’accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;

 

e)                                                                              la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva "fidi" (o "confidi");

 

o                                           aggiungere in fine il seguente comma: "4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1° gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo."

 

-                     All’articolo 11 (Prestazioni):

 

o                                           al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "e’ fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto.";

 

o                                           al comma 6, occorre prevedere, pur nell’ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;

 

o                                           alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l’acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;

 

o                                           sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75%, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12% del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato."

 

-                     all’articolo 12 (Fondi pensione aperti):

 

o                                           al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.";

 

o                                           al comma 3, le parole: "d’intesa con" sono sostituite dalle seguenti: "sentite";

 

-                     all’articolo 13, "Forme pensionistiche individuali", sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5° periodo, sopprimere le parole: "del presente articolo";

 

-                     all’articolo 14, "Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità":

 

o                                           al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero";

 

o                                           al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "per i casi di invalidità permanente e" e le parole: "che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi";

 

o                                           il comma 3 venga sostituito dal seguente: "3.  In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.";

 

o                                           il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera c), si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.";

 

o                                           sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"

 

-                     all’articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari), sopprimere le parole: "vigila sulla COVIP" e dopo le parole: "direttive generali" aggiungere le seguenti: "alla COVIP";

 

-                     all’articolo 19 (Compiti della COVIP), al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "del presente comma" e alla lettera h), le parole: "si siano presi in considerazione" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali";

 

-                     all’articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al comma 7, sopprimere le parole: "del presente decreto";

 

-                     all’articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie), al comma 6, lettera c), sostituire la parola: "successivamente" con le seguenti: "a decorrere".

 

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Giovedì 29 settembre 2005

 

341ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni )

 

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella giornata di ieri il relatore Morra si era riservato di formulare ulteriori modifiche ed integrazioni allo schema di parere da lui predisposto. Gli dà quindi la parola.

 

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra alcune proposte di modifica e di integrazione del testo dello schema di parere da lui predisposto - così come già riformulato nel corso della seduta di ieri - prospettando in particolare l’opportunità, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni collettive ai fondi pensione aperti, di sopprimere nell’ambito della condizione riferita all’articolo 5, comma 4, primo periodo la parola "eventuali", riferita agli organismi di sorveglianza da istituire per i suddetti fondi, ed altresì di inserire dopo la dizione "le medesime forme prevedono" la parola "comunque". Con tale riformulazione, si dovrebbe pervenire all’adozione di una disciplina più stringente per quanto riguarda la governance delle forme previdenziali di cui all’articolo 12 del provvedimento in titolo.

 

Il relatore propone inoltre di inserire nello schema di parere un’ulteriore osservazione, relativa all’articolo 8, comma 4, del provvedimento in titolo , con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la deducibilità fiscale dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato.

 

Un’ulteriore nuova osservazione viene poi introdotta con riferimento al comma 11 del medesimo articolo 8, per sollecitare l'Esecutivo a valutare l'opportunità di premettere una specifica disposizione, volta a prevedere che per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dello schema all'esame siano consentite contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite.

 

Sempre all’articolo 8, l'osservazione riferita al comma 9 e all'articolo 14, comma 6, viene meglio formulata, inserendo un richiamo ai principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), nn. 3 e 4 della legge n. 243 del 2004, ed invitando il Governo a valutare se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare senza alcun limite temporale il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro.

 

Il relatore propone poi di integrare la proposta di parere con un'osservazione, all’articolo 11, comma 7, lettera b), relativa alla possibilità di elevare dal 50 al 75 per cento la misura dell'importo dell'anticipazione della posizione individuale maturata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

 

E' opportuno infine aggiungere allo schema di parere un'osservazione, relativamente all'articolo 23 del provvedimento in titolo, con la quale si propone di valutare la possibilità di derogare, anche parzialmente e in via transitoria, alla normativa sul conferimento tacito del TFR, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito garantito.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva preliminarmente che le forze politiche di opposizione hanno prospettato una serie di modifiche allo schema di parere illustrato dal relatore, volte a introdurre significativi mutamenti allo stesso, in recepimento di talune condivisibili istanze formulate dalle parti sociali: la piena adesione di queste ultime alla nuova disciplina costituisce infatti il presupposto inderogabile per un effettivo decollo del sistema della previdenza complementare, che non può realizzarsi senza il sostegno convinto  delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Purtroppo, gran parte delle predette proposte sono state lasciate cadere dal relatore, che, ad esempio, non ha tenuto conto delle fondate obiezioni avanzate a proposito della condizione prevista per l'articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo: il recepimento di tale condizione nel testo definitivo del provvedimento comporterebbe infatti l'adesione ad una linea basata sulla delegittimazione della contrattazione collettiva e del sindacato come attore fondamentale di essa, e, sul piano dell'efficacia della normativa, il rischio di una frantumazione del sistema della previdenza complementare come logica conseguenza di una miriade di intese a carattere aziendale.

 

Riguardo ai profili attinenti alla portabilità dei contributi del datore di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 9, nonché all'articolo 14, comma 6, il senatore Battafarano ribadisce l'esigenza, da lui sottolineata anche nel corso della seduta di ieri della Commissione, di trasformare l'osservazione del relatore in una condizione, da formulare, peraltro, in maniera più chiara e più incisiva.

 

Permangono tuttora notevoli perplessità sulla copertura finanziaria delle misure in discussione, in particolare per quanto attiene alle compensazioni previste in favore delle imprese per il venir meno del flusso di finanziamento costituito dal trattamento di fine rapporto, perplessità sulle quali è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Governo.

 

Per i motivi fin qui illustrati il senatore Battafarano preannuncia a nome del Gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore.

 

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente che le forze politiche di opposizione hanno richiamato l'attenzione su talune criticità inerenti allo schema di parere illustrato dal relatore, con l'obiettivo di individuare soluzioni maggiormente aderenti a talune fondate istanze prospettate dalle parti sociali e di rimuovere quindi eventuali non trascurabili ostacoli ad una rapida ed efficace attuazione della disciplina di riforma del sistema di previdenza complementare.

 

Va a tale proposito precisato che il Governo, all'esito del confronto svoltosi durante l'estate, ha recepito solo in parte le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, mentre in alcuni casi, e su questioni non secondarie, si è rivelato più propenso a dare ascolto alle pressioni e alle sollecitazioni provenienti dal mondo delle banche e delle assicurazioni. Del tutto insoddisfacente appare poi la soluzione delineata dal Governo per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure agevolative per le imprese, come ha già ricordato il senatore Battafarano.

 

Il senatore Montagnino preannuncia infine, anche a nome del Gruppo parlamentare Margherita-DL-Ulivo, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

 

Il senatore VANZO (LP) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare della Lega Nord, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, evidenziando che la disciplina prefigurata dal provvedimento in titolo rientra nell'ambito delle riforme di carattere strutturale, attuate dall'Esecutivo nel corso della Legislatura.

 

La disciplina prevista dalla legge n. 335 del 1995 andava necessariamente integrata con una riforma significativa del sistema di previdenza complementare, nella prospettiva di favorire lo sviluppo dello stesso e di rendere conseguentemente sostenibile per le generazioni future di lavoratori il sistema di calcolo contributivo, che, a regime, comporterà una riduzione netta dell'indice di equivalenza tra pensione e ultima retribuzione, dall'attuale 75-80 per cento a circa il 50 per cento.

 

Anche se il lasso di tempo trascorso inutilmente – per quanto concerne l’attuazione di un efficiente sistema di previdenza complementare - dalla data di approvazione della legge del 1995 inciderà negativamente sulle future prestazioni previdenziali integrative spettanti ai lavoratori più giovani, tuttavia il rilancio del secondo pilastro previdenziale, promosso dal provvedimento in titolo, potrà sicuramente garantire ingenti risorse finanziarie aggiuntive ai fondi pensione, con tutti i conseguenti benefici, soprattutto in favore di quelle categorie di lavoratori alle quali si applicherà integralmente il sistema contributivo di calcolo della pensione.

 

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza che venga salvaguardata il più possibile la libertà di scelta del lavoratore in tema di portabilità.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA dopo aver ringraziato i tutti i Gruppi politici per l'impegno profuso nel dibattito che si sta avviando alla conclusione, precisa che nella giornata odierna il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto-legge volto a garantire le coperture finanziarie per il Fondo di garanzia previsto dall'articolo 10 del provvedimento in titolo, nonché per altre importanti misure introdotte dalla legge n. 243 del 2004, riguardanti in particolare la liberalizzazione dell'età pensionabile, la disciplina della contribuzione volontaria e la  cosiddetta totalizzazione contributiva.

 

Nel confronto sullo schema di decreto legislativo in titolo, prosegue il Sottosegretario, il Governo si è adoperato per recepire gran parte delle istanze prospettate dalle parti sociali, nell'ottica di consentire un decollo nel breve termine del secondo pilastro della previdenza, anche se talune soluzioni individuate introducono qualche elemento di rigidità nel sistema, contrariamente a quanto avviene in numerosi Paesi europei, nei quali la previdenza complementare si incentra più sulla libertà di scelta del singolo lavoratore che sugli istituti sorti dalla contrattazione collettiva.

 

Il PRESIDENTE esprime il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione e per l'impegno profuso da tutti i Gruppi politici.

 

Previo accertamento del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposto dal relatore Morra, nel testo integrato con le modifiche illustrate nella seduta odierna.

 

La Commissione approva.

 

Il PRESIDENTE avverte quindi che, a seguito dell'approvazione del parere predisposto dal relatore, risulta preclusa la votazione sullo schema di parere presentato dai senatori Battafarano, Treu, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso, Montagnino, Piloni e Viviani, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

 

La seduta termina alle ore 9.

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA  COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522

 

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

al comma 4, dopo le parole "appositi fondi" vanno inserite le parole "o di patrimoni separati";

 

articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera b), vanno soppresse le parole da: ", ivi compresi i lavoratori autonomi" fino alla fine della lettera;

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole "anche aziendali" le seguenti: "limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi".

 

al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l’istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

 

al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: "c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia", in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

 

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: "Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis", in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l’invio dei dati e delle notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest’ultima, anche all’organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

 

al comma 4, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: "Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio."

 

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: "4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.";

 

articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 1, all’ultimo periodo, dopo le parole: "reddito di lavoro o di impresa" vanno inserite le seguenti: "e di soggetti fiscalmente a carico di altri," al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

 

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ai lavoratori dipendenti", vanno inserite le seguenti: "che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e"; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso "possono essere fissate" dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: "ovvero" fino ad "aziende";

 

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi "sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali"; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: "euro 5164,57" vanno aggiunte le seguenti: "ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16";

 

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: "forme pensionistiche complementari" appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l’inserimento delle parole "in regime di contribuzione definita"; inoltre, dopo le parole "entro sei mesi dalla predetta data", vanno inserite le seguenti: "o dalla data di nuova assunzione se successiva";

 

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

 

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: "Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre";

 

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono "linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR";

 

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: "fino ad un massimo di sette anni" e sostituire le parole: "tre anni di contribuzione continuativa" con "un anno di contribuzione";

 

è necessario sopprimere la prima parte del comma 12, la quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

 

articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole "direttive generali" le seguenti: "alla COVIP". Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari;

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con la seguente: "se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali";

 

e con le seguenti osservazioni:

 

articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

 

al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l’opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di "TFR" e "TUIR";

 

all'articolo 2 (Destinatari)

 

al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro";

 

articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

 

al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: "anche"; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la soppressione della parte ad essi relativa proposta all’articolo 2, comma 1 lettera b);

 

al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: "di produzione e lavoro", nonché la parola: "anche", coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);

 

articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

 

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole "delle forme pensionistiche complementari" con le seguenti "dei fondi pensione" in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l’attività;

 

articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

 

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola "ineleggibilità" con la parola "incompatibilità" in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all’articolo 4, comma 3, aggiungendo le parole "lettera b)";

 

al comma 4, secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: "di consulenza"; per motivi di tecnica legislativa, all'ultimo periodo, occorre inoltre sopprimere  le parole "che sarà" dopo le parole "dall’ufficio2";

 

al comma 8, lettera  a), occorre sostituire l’articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7;

 

al comma 9, primo periodo, occorre sostituire le parole "all’articolo 5, comma 1" con le altre "al comma 1";

 

all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

 

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole "I fondi pensione", le parole " di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),"; alla lettera e) vanno soppresse le parole: "del Ministro del tesoro";

 

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l’erroneo riferimento al comma 4;

 

al comma 7, in fine, occorre sostituire le parole: "nei precedenti commi" con le parole:" nel presente articolo";

 

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola "soggetto";

 

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole "e per lo sviluppo locale";

 

al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire le parole: "lettera precedente" con le altre: "lettera b)";

 

il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole "se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio" con le seguenti: "se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali";

 

articolo 8 (Finanziamento)

 

al comma 2, primo periodo, è opportuno che la dizione "e del committente" sia soppressa;

 

al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata, sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato;

 

al  comma 7:

 

all’alinea, dopo le parole "e avviene" occorre inserire le seguenti: "con cadenza almeno annuale";

 

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: "propri" e, data l’indeterminatezza della locuzione, le parole: "tra le parti";

 

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: "alle quali l’azienda abbia aderito", va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito "salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda";

 

alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo "qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2";

 

alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: "ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993" con le seguenti: "ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993";

 

al comma 9, le parole: "anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento" andrebbero sostituite con le seguenti: "pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo"

 

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell’articolo 8 , nonché l’articolo 14, comma 6, con riferimento ai principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 3 e 4, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare, senza alcun limite temporale, il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

 

al comma 11, valuti il Governo la possibilità di premettere una specifica disposizione, prevedendo che per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) siano consentite contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite; 

 

articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

 

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: "La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.";

 

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere  le parole: "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";

 

al comma 3, il riferimento corretto è all’articolo "14" e non al "10". Infine, vanno soppresse le parole da: "ovvero viene trasferita" fino alla fine del comma;

 

articolo 10 (Misure compensative per le imprese)

 

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

 

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l’attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all’adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

 

articolo 11 (Prestazioni)

 

al comma 7, lettere b) valuti il Governo la possibilità di portare dal 50 al 75 per cento la misura dell'importo dell'anticipazione della posizione individuale maturata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

 

articolo 12 (Fondi pensione aperti)

 

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all’inizio, le parole: "Ai sensi dell’articolo 3" e sopprimere le parole da "mediante contratti" fino alla fine del comma;

 

 al comma 3, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire la dizione "d’intesa con" con la seguente: "sentite", nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

 

articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)

 

al comma 3, all’ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione "La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b)," andrebbero soppresse le parole "del presente articolo";

 

articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

 

al comma 2, lettera c), dopo le parole: "invalidità permanente" andrebbero aggiunte le altre: "che comporta l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa";

 

al comma 3, appare necessario sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.".

 

al comma 8, il termine ivi previsto di "due mesi" dovrebbe essere sostituito con quello di "sei mesi";

 

articolo 19 (Compiti della COVIP)

 

al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione "del presente comma";

 

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

 

al comma 7, al primo periodo, in fine, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: "del presente decreto";

 

articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)

 

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l’articolo 10, comma 1, in luogo dell’articolo 10, comma 2;

 

articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)

 

al comma 6:

 

all’alinea, la dizione "al momento dell’entrata in vigore", va sostituita con la seguente: "alla data di entrata in vigore";

 

alla lettera a), le parole "a partire" vanno soppresse;

 

alla lettera c), le parole: "successivamente alla" va sostituita con le parole: "a decorrere dalla";

 

occorre valutare la possibilità di derogare, anche parzialmente e in via transitoria, alla normativa sul conferimento tacito del TFR, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito garantito.

 

La Commissione prende altresì atto delle osservazioni espresse dalle Commissione permanenti 1a, 6a e 10a.

 

 


Senato della Repubblica

Deliberazione su atti del Governo (Atto n. 550)


I Commissione Affari costituzionali

 

Sottocommissione per i pareri

 

257ª seduta

Mercoledì 19 ottobre 2005

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

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Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi) 

 

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, che il Governo sottopone nuovamente al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge n. 243 del 2004, non intendendo conformarsi ad alcune condizioni contenute nel parere precedentemente già reso sull'atto del Governo n. 522. Illustra il contenuto dello schema di decreto e, richiamando i rilievi già formulati lo scorso 14 settembre sull'atto di Governo n. 522, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, ribadendo i rilievi a suo tempo formulati.

 

Concorda la Sottocommissione.


II Commissione Giustizia

 

Sottocommissione per i pareri

 

167ª seduta

Mercoledì 19 ottobre 2005

Presidenza del Presidente

CARUSO

 

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Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

 

alla 11a Commissione:

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550) : osservazioni non ostative.

 


Sede consultiva su atti del Governo (Atto n. 550)


V Commissione Bilancio


 

Mercoledì 9 novembre 2005

 

786ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio)

 

Il presidente relatore AZZOLLINI osserva che il testo del provvedimento in esame risulta sostanzialmente identico a quello dell’Atto del Governo n. 522,  sul quale le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno già reso parere. Poiché il Governo ha ritenuto di non recepire i suddetti pareri, ha ora ritrasmesso alle Camere il medesimo testo, per i pareri definitivi delle Commissioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004. Il provvedimento è inoltre accompagnato dal verbale del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2005, nel quale il Governo precisa le ragioni per le quali ha ritenuto di non recepire tutte le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, indicando altresì delle riformulazioni che intende apportare rispetto al testo del precedente schema n. 522.

 

Ove fosse quindi confermata la sostanziale identità tra il testo in esame e quello dello schema n. 522, la Commissione bilancio non potrebbe che riconfermare il parere già reso sul testo precedentemente esaminato, ferma restando la necessità di ottenere una esplicita conferma del Governo in tal senso.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver rilevato la ristrettezza dei tempi a disposizione per l’espressione del parere da parte della Commissione, essendo stata già convocata per questa settimana la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà approvare lo schema di decreto legislativo in esame, chiede di sapere se il parere della Commissione dovrà riguardare solo il vecchio testo o se, viceversa, dovrà tenere anche conto delle modificazioni allo stesso preannunciate dal Governo nel verbale del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2005, allegato al provvedimento.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime profondo sconcerto per la procedura adottata dal Governo nell’esame parlamentare dello schema n. 550 in titolo, in quanto l’Esecutivo, pur informando il Parlamento di non volersi conformare ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e di voler anzi apportare ulteriori modifiche al testo dello schema n. 522 precedentemente presentato alle Camere, non ha tuttavia sottoposto alle stesse Commissioni, per il secondo parere, il nuovo testo che intende effettivamente adottare, ma si è limitato a riproporre il vecchio testo, che ha esplicitamente dichiarato di voler modificare. Tale procedura, oltre ad essere palesemente illogica e contraddittoria, rappresenta a suo avviso un vulnus del ruolo del Parlamento, a cui viene sottratta la possibilità di conoscere le disposizioni che il Governo si propone realmente di introdurre e, quindi, di esprimere con cognizione di causa il prescritto parere.

 

Quantomeno, se fosse confermato che il Governo intende apportare al precedente testo dello schema n. 522 soltanto le modifiche sommariamente indicate nel verbale del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2005 allegato allo schema in esame, allora ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe comunque esaminare ed esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, su tali modifiche. Solo così potrebbe essere esercitato in maniera corretta il compito istituzionale di controllo per gli aspetti di carattere finanziario spettante alla Commissione stessa.

 

Evidenzia poi come una siffatta interpretazione della delega, secondo la quale il Governo dovrebbe riproporre alle Camere gli stessi testi già esaminati in precedenza, anziché quelli nuovi che intende effettivamente adottare, oltre ad essere illogica, contraddice anche lo spirito della norma, come desumibile dal combinato disposto dei commi 45 e seguenti del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004, in cui appare chiaramente che i testi da trasmettere al Parlamento sono in realtà quelli nuovi, comprensivi delle modifiche che il Governo intende adottare.

 

Conviene comunque con il Presidente in ordine alla necessità di acquisire previamente conferma dal Governo delle modifiche che debbono effettivamente essere introdotte nel testo in esame, fermo restando che, ove vi fossero cambiamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel verbale del Consiglio dei ministri allegato allo schema in esame, sarebbe opportuno acquisire direttamente i nuovi testi completi delle riformulazioni per l’espressione dei conseguenti pareri.

 

Ricorda che nella legge delega richiamata ricorre una procedura che è stata ampiamente utilizzata nel corso della presente legislatura, secondo la quale i decreti legislativi di attuazione delle leggi delega suscettibili di determinare oneri finanziari devono trovare copertura nell’ambito della legge finanziaria o di altri provvedimenti legislativi, da approvare prima dell’emanazione dei decreti legislativi medesimi. Per garantire il rispetto degli equilibri di carattere finanziario, si è quindi previsto il duplice parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, ma tale controllo sarebbe evidentemente privato di qualsiasi efficacia se il Governo, una volta che decidesse di non attenersi ai pareri delle Commissioni, non avesse l’obbligo di presentare il testo che intende effettivamente adottare.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un), concordando con le osservazioni del senatore Morando, rileva il modo di procedere irrituale dell’Esecutivo deriva da una interpretazione letterale delle norme contenute all’articolo 1, comma 45, della citata legge delega n. 243 del 2004, relativamente ai testi che il Governo è tenuto a ritrasmettere alle Camere per i pareri definitivi.

 

Il presidente AZZOLLINI osserva che, in base a quanto indicato nel  verbale del Consiglio dei ministri più volte citato, il Governo puntualizza i profili in ordine ai quali non intende conformarsi al parere della Commissione di merito, motivando tale indisponibilità, tra l’altro, con il carattere oneroso di alcune delle modifiche proposte, mentre sembra implicitamente confermata la volontà di recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio. Di conseguenza, per i profili finanziari di competenza, non vi sarebbero rilievi da formulare. Tuttavia, ribadisce l’assoluta necessità che il Governo fornisca un’esplicita conferma in tal senso, in particolare attraverso il competente Ministero per il lavoro e le politiche sociali, che aveva fornito preziosi elementi di informazione nel corso dell’esame dello schema n. 522.

 

Propone, pertanto, anche in considerazione dell’assenza del rappresentante del Governo, di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, allo scopo di acquisire i suddetti chiarimenti. In ogni caso, ritiene opportuno che nel parere che la Commissione dovrà rendere al Governo, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, venga segnalata l’esigenza che, per il futuro, nel caso di rinvio alle Camere di schemi di decreti legislativi per i pareri definitivi, questi siano trasmessi nei nuovi testi completi delle modifiche che il Governo intende effettivamente apportare, al fine di consentire una compiuta valutazione dei relativi profili.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 


V Commissione Bilancio


 

Giovedì 10 novembre 2005

 

787ª seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni e rilievi)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI(FI) in qualità di relatore, ricorda che nella precedente seduta è iniziato l’esame del provvedimento in titolo, in relazione al quale rileva che, il 5 ottobre 2005, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non conformarsi ad alcune delle condizioni poste nei pareri adottati dalle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato sullo schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare precedentemente inviato al Parlamento (Atto del Governo n. 522) e, pertanto, il Governo ha interpretato l'articolo 1, comma 45, della legge delega n. 243 del 2004, nel senso di inviare nuovamente alle Camere lo schema di decreto legislativo nel testo già trasmesso a luglio, corredato dagli elementi informativi contenuti nel verbale del Consiglio dei ministri svoltosi appunto nella predetta data.

 

Posto che nel suddetto verbale non si fa menzione del parere espresso dalla Commissione bilancio lo scorso 5 ottobre, come riscontrato già nella seduta di ieri, occorre in via preliminare acquisire chiarimenti sulla conferma della disponibilità del Governo a recepire le indicazioni espresse nel suddetto parere con riferimento agli articoli 9 e 10 del provvedimento. Al riguardo ricorda altresì che la Commissione ha formulato parere contrario sull’ipotesi di sopprimere, al comma 2 dell’articolo 9, la previsione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze ed ha espresso la condizione che il comma 3 dell’articolo 10 fosse riformulato al fine di assicurare che l’istituzione e l’avvio dell’operatività del fondo di garanzia, così come l’adozione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, avvengano secondo quanto previsto nel decreto-legge n. 203 del 2005 (Atto Senato n. 3617), nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto della relativa cadenza temporale ivi previste e nel presupposto che sia preventivamente verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità della previsione di forme di accesso al credito con modalità predeterminate con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea. In relazione al citato disegno di legge n. 3617 ricorda peraltro che la Commissione finanze ha recepito le condizioni espresse dalla Commissione bilancio in merito all’articolo 8, recante l’istituzione del citato fondo di garanzia e la relativa copertura (condizioni che sono state confermate nel maxiemendamento 1.1000 approvato dall’Assemblea del Senato). La Commissione bilancio, nel citato parere del 5 ottobre, ha altresì proposto di valutare l’opportunità di devolvere il surplus che si determina tra onere e copertura a partire dal 2007 fino al 2013 ad un’apposita contabilità speciale, le cui disponibilità possano essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato negli anni nei quali si dovesse decidere di modificare onerosamente l’impianto legislativo in questione al fine di apprestare le risorse ove il rapporto tra onere e copertura dovesse invertirsi a partire dall’anno 2014, con l’esubero del primo sulla seconda.

 

Osserva che occorre inoltre acquisire più complessivi chiarimenti sull’insieme delle modifiche che il Governo si accinge ad apportare al testo già trasmesso alle Camere in quanto il citato verbale del Consiglio dei ministri sembra piuttosto soffermarsi sulle modifiche proposte dalle Commissioni di merito che il Governo non è propenso a recepire. Ove il suddetto verbale fosse invece esaustivo delle modifiche che saranno apportate al decreto legislativo segnala che resterebbero non recepiti i rilievi già espressi dalla Commissione bilancio.

 

Per quanto concerne la citata nota del 6 ottobre relativa alla riunione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre rileva che non vi sono osservazioni sulle indicazioni del Governo in merito agli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, commi 2, 4 e 7, 12, comma 4, 13, comma 3 e 19, comma 2, lettera b). In ordine alle considerazioni della suddetta nota in relazione all’articolo 8, comma 4, segnala, in particolare, che il Governo afferma che non intende recepire le condizioni espresse dalle Commissioni di merito in quanto ritenute suscettibili di comportare rilevanti oneri non coperti per la finanza pubblica e, pertanto, in contrasto con l’articolo 81, comma quarto, della Costituzione.

 

Richiama infine l’esigenza di valutare l’opportunità di acquisire chiarimenti sull’attuazione della procedura di cui al citato articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, verificando se non debba essere interpretata nel senso che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni poste nei pareri parlamentari relativamente all'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi della delega, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, debba ritrasmettere alle Camere i nuovi testi, modificati in conformità  con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri in relazione ai rilievi delle Commissioni parlamentari, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, tenuto conto che la medesima procedura potrebbe essere nuovamente applicata in futuro in vista dell’adozione di altri decreti legislativi previsti dalla stessa e da altre leggi delega.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA, pur comprendendo che, in assenza del nuovo testo integrato dalle modifiche che il Governo intende introdurre, la Commissione possa aver trovato difficoltà a formulare una compiuta valutazione del provvedimento per i profili di competenza, fornisce comunque ampie rassicurazioni circa la volontà del Governo di recepire nel nuovo testo tutte le condizioni indicate dalla Commissione nel parere gia espresso sull’atto del Governo n. 522, in particolare per ciò che riguarda la riformulazione proposta all’articolo 10, comma 3. Precisa inoltre che in relazione all’articolo 8, comma 4, il Governo è orientato a recepire solo parzialmente le proposte delle Commissioni di merito, per le parti che non determinano effetti finanziari, proprio al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, deposita agli atti della Commissione la riformulazione completa dei predetti articoli, da cui si evince il sostanziale recepimento del parere formulato dalla Commissione stessa.

 

Conferma, infine, che il Governo, quali ulteriori modifiche al provvedimento in esame rispetto al testo dello schema n. 522, intende apportare unicamente quelle già indicate nel verbale del Consiglio dei ministri allegato allo schema in titolo.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), nel prendere atto delle precisazioni fornite dal sottosegretario Brambilla, rileva tuttavia che la procedura irrituale seguita dal Governo in questa occasione, ritrasmettendo alle Commissioni parlamentari per i pareri definitivi il vecchio testo già esaminato anziché quello nuovo, completo delle modifiche che il Governo intende introdurre, presuppone una erronea e per certi versi pericolosa interpretazione circa il ruolo del Parlamento nel controllo sull’esercizio delle deleghe legislative attribuite al Governo.

 

Ricorda in proposito che nella legge delega n. 243 del 2004, come pure in numerose altre leggi delega approvate nel corso di questa legislatura, si è previsto un particolare meccanismo di copertura degli oneri recati dai decreti legislativi di attuazione, stabilendo da una parte che i decreti stessi debbano essere emanati solo dopo che sia stata apprestata la copertura degli oneri nell’ambito della legge finanziaria annuale o di altro provvedimento legislativo, dall’altra, che vi sia, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una procedura di controllo rafforzata da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Per cui, se il Governo ritiene di non recepire le condizioni eventualmente poste nei pareri delle Commissioni, deve comunque motivare il suo dissenso e ritrasmettere alle Camere i testi che intende emanare per consentirne la valutazione. Sottolinea come tale meccanismo sia estremamente delicato, per le ovvie conseguenze che una sua violazione potrebbe determinare: se infatti il Governo, anziché ritrasmettere alle Commissioni parlamentari il nuovo testo si limitasse ogni volta, come in questa occasione, a riproporre il vecchio testo ormai già superato, di fatto impedirebbe al Parlamento di conoscere le disposizioni che intende adottare e, quindi, di verificare se l’esercizio concreto della delega a suo tempo conferita sia o meno rispettoso dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento. Osserva che il Governo può anche decidere di non attenersi ai pareri delle Commissioni parlamentari, ma deve farlo in maniera trasparente, mettendo il Parlamento in grado di giudicare e di valutarne le responsabilità.

 

Poiché ciò assume particolare rilievo ai fini del rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l’interpretazione della procedura fornita dal Governo in occasione dell’esame del provvedimento in titolo, appare del tutto illogica ed inaccettabile, per cui ritiene che la Commissione debba denunciare con forza tale violazione, promuovendo l’adozione di un atto formale da parte del Parlamento nei confronti del Governo, in modo da vincolare lo stesso al rispetto delle regole istituzionali.

 

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI), nel manifestare il proprio apprezzamento al sottosegretario Brambilla per la sua disponibilità e per i preziosi chiarimenti forniti, rileva che, sulla base delle suddette precisazioni, essendo confermata la sostanziale analogia tra il testo in esame e quello dello schema n. 522, la Commissione bilancio potrà senz’altro ribadire, per la parte corrispondente, le condizioni e le osservazioni già rese nel parere sullo schema n. 522, nonché esprimere parere favorevole sulle modifiche preannunciate dal Governo, posto che le stesse non hanno implicazioni di tipo finanziario. In merito alle questioni sollevate dal senatore Morando, pur riservandosi di valutare con la Commissione l’eventuale adozione di ulteriori atti formali, ritiene comunque opportuno, come già preannunciato nella seduta precedente, segnalare al Governo, nell’ambito del medesimo parere, la necessità di interpretare la procedura di cui all’articolo 1, commi 45 e seguenti, della legge n. 243 del 2004 nel senso che, al fine di una completa ed efficace valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti, gli eventuali testi ritrasmessi alle Camere per i pareri definitivi debbano comunque sempre essere quelli che il Governo si prefigge effettivamente di adottare, completi quindi delle modifiche da introdurre sui testi già esaminati.

 

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, presenta pertanto una proposta di parere sullo schema in esame formulata nei suddetti termini.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore (allegata al resoconto della presente seduta).

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 550

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

 

preso atto che, il 5 ottobre 2005, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non conformarsi ad alcune delle condizioni poste nei pareri adottati dalle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato sullo schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare precedentemente inviato al Parlamento (Atto del Governo n. 522), e pertanto, il Governo ha interpretato l'articolo 1, comma 45, della legge delega n. 243 del 2004, nel senso di inviare nuovamente alle Camere lo schema di decreto legislativo nel testo già trasmesso a luglio, corredato dagli elementi informativi contenuti nel verbale del Consiglio dei ministri svoltosi nella predetta data;

 

preso atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali in merito alle modificazioni che il Governo intende apportare allo schema di decreto trasmesso alle Camere con particolare riferimento alla disponibilità ad accogliere le condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel parere reso il 5 ottobre 2005 sul citato atto del Governo n. 522;

 

preso atto dei chiarimenti già forniti dal Governo sul citato atto n. 522, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17 e 22 dello schema;

 

considerato che:

 

i dati, recati dalla relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure compensative per le imprese in ragione dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, di cui all’articolo 10, e gli ulteriori elementi forniti dal Governo appaiono sufficienti a garantire la congruità delle risorse allo scopo stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

 

la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 10 potrebbe prestarsi ad ingenerare equivoci in sede interpretativa in quanto non appare chiaro se si prospetti  il rinvio ad un provvedimento legislativo successivo alla eventuale adozione del decreto ministeriale istitutivo del fondo di garanzia, per l’individuazione della relativa dotazione finanziaria;

 

in base alla vigente disciplina contabile, non potrebbe procedersi alla istituzione del fondo e all’attivazione dello stesso senza aver preventivamente provveduto al reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri;

 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l’intenzione del Governo di integrare, anche a seguito delle trattative condotte con le parti sociali, le misure compensative a favore delle imprese con una ulteriore riduzione di oneri sociali e la previsione dell’accesso automatico al predetto fondo di garanzia;

 

l’introduzione di tali ulteriori agevolazioni appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che allo stato non risulta possibile quantificare in maniera puntuale e per i quali si pone l’esigenza di provvedere ad idonea copertura;

 

con le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007, di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e di 243 milioni di euro per il 2011, per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia, cui si aggiunge l’ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori misure compensative a favore delle imprese;

 

lo stesso articolo 8 del citato decreto-legge reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo di garanzia, le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell’articolo 10 dello schema di decreto in esame, e comunque tali da determinare una sovrapposizione tra i due provvedimenti;

 

rilevato inoltre che:

 

la previsione dell’accesso in termini sostanzialmente automatici al credito con garanzia interamente a carico dello Stato, sulla base di condizioni concordate con gli istituti di credito eroganti, appare suscettibile di determinare distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi, come rilevato nella segnalazione trasmessa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287 del 1990;

 

laddove le disposizioni in questione fossero dichiarate dalle competenti autorità comunitarie in contrasto con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, potrebbe derivarne l’obbligo per lo Stato italiano di ripetere le agevolazioni indebitamente corrisposte oltre che la conseguenza per cui i fruitori  si troverebbero esposti ad una situazione di precarietà e di incertezza sotto il profilo giuridico ed economico;

 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole:

 

a)                              condividendo le indicazioni del Governo riportate nella citata nota del 6 ottobre relativa alla riunione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre in merito agli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, commi 2, 4 e 7, 12, comma 4, 13, comma 3, e 19, comma 2, lettera b);

 

b)                              ribadendo la condizione posta in relazione al citato atto n. 522 che il comma 3 dell’articolo 10 sia riformulato al fine di assicurare che l’istituzione e l’avvio dell’operatività del fondo di garanzia, così come la previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, avvengano secondo quanto previsto nel decreto-legge n. 203 del 2005, nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto della relativa cadenza temporale ivi previste e nel presupposto che sia preventivamente verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità della previsione di forme di accesso al credito con modalità predeterminate con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea

 

c)                              ribadendo il parere contrario sull’ipotesi di sopprimere, all’articolo 9, comma 2, la previsione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

d)                              ribadendo l’invito rivolto al Governo relativamente al citato atto n. 522 (avendo rilevato che dal punto di vista finanziario, per un atteggiamento estremamente prudenziale da parte del Governo, si ha che già l’onere del terzo anno, nel 2007, viene coperto con l’ammontare di risorse a disposizione a regime, nonostante che la differenza sia estremamente considerevole, in quanto, calcolando la differenza tra le risorse di copertura a disposizione a partire dal terzo anno e l’onere così come configurato dalla relazione tecnica, si ha un esubero di copertura complessivo nel periodo 2007-2013 di 1.291 milioni di euro, su 3.710 milioni di euro corrispondenti alle risorse complessive a disposizione a partire dal 2007 fino al 2013, pari al 35 per cento, considerato che, sulla base delle attuali norme di contabilità, in caso di differenza tra onere (inferiore) e copertura (superiore), tale surplus si scarica direttamente a beneficio del saldo netto da finanziare) a valutare l’opportunità di devolvere il suddetto surplus ad un’apposita contabilità speciale, le cui disponibilità possano essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato negli anni nei quali si dovesse decidere di modificare onerosamente l’impianto legislativo in questione, tenuto conto che le disponibilità della contabilità potrebbero anche non essere utilizzate fino al 2014, anno nel quale, secondo la relazione tecnica, l’onere coincide con la copertura, e ciò nonostante svolgere una funzione positiva, nel senso comunque di apprestare le risorse se il rapporto tra onere e copertura dovesse invertirsi a partire da tale anno, con l’esubero del primo sulla seconda;

 

e)                               segnalando infine l’esigenza di verificare se la procedura di cui al citato articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004,  non debba essere interpretata nel senso che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni poste nei pareri parlamentari relativamente all'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi della delega, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, debba ritrasmettere alle Camere i nuovi testi, modificati in conformità  con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri in relazione ai rilievi delle Commissioni parlamentari, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, tenuto conto che la medesima o analoga procedura potrebbe essere nuovamente applicata in futuro in vista dell’adozione di altri decreti legislativi previsti dalla stessa o da altre leggi delega.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Mercoledì 19 ottobre 2005

 

347ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio) 

 

Il relatore MORRA (FI) ricorda preliminarmente che, il 5 ottobre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non conformarsi ad alcune delle condizioni poste nei pareri adottati dalle Commissioni  della Camera dei deputati e del Senato sullo schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare, e pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 45 della legge n. 243 del 2004, ha deliberato di inviare nuovamente alle Camere lo schema di decreto legislativo, nel testo già trasmesso a luglio, corredato dai prescritti elementi informativi, contenuti nel verbale del Consiglio dei ministri svoltosi appunto nella predetta data.

 

Infatti, ai sensi del citato articolo 1, comma 45 della legge n. 243, il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni poste nei pareri parlamentari relativamente all'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi della delega, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Occorre altresì precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 46 della stessa  legge n. 243, a seguito del rinvio alle Camere dello schema di decreto legislativo,  il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato di sessanta giorni, e, dal momento della trasmissione, decorrono i trenta giorni per l'espressione del nuovo parere.

 

Nel verbale del Consiglio dei ministri, a disposizione della Commissione, si precisa tra l'altro, che l'obiettivo principale della delega conferita al Governo in materia di previdenza complementare è costituito dalla realizzazione della parità concorrenziale tra i fondi di carattere negoziale e i fondi cosiddetti aperti, attraverso la libera scelta in ordine al conferimento iniziale o successivo, da parte dei lavoratori, del trattamento di fine rapporto, scelta che, sempre secondo il Consiglio dei ministri, deve essere garantita in applicazione dei principi costituzionali in materia di uguaglianza e libertà economica, nonché della normativa comunitaria in materia di previdenza complementare e di libertà di concorrenza.

 

Poste tali premesse, il Consiglio dei ministri ha poi dichiarato di condividere lo spirito e le motivazioni che hanno ispirato le condizioni apposte nei pareri delle Camere, ed in particolare quelle apposte dal Senato - nel parere licenziato nella seduta del 29 settembre -, volte a far sì che i principi sopra richiamati trovassero piena applicazione nel testo definitivo del decreto, ma al tempo stesso ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione su alcuni effetti distorsivi che sarebbero potuti derivare, in particolare, da una serie di condizioni poste nel predetto parere approvato dalla Commissione.

 

Entrando nel merito delle singole condizioni, il relatore fa presente che il Governo non condivide in primo luogo quella finalizzata a sopprimere il riferimento ai collaboratori a progetto e coordinati e continuativi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ritenendo che essa si ponga in contrasto con la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 276 del 2003, di distinguere i collaboratori dai lavoratori dipendenti. Occorre tuttavia osservare, in proposito, che in realtà, proprio in quanto si condivide la scelta di far rientrare le predette collaborazioni nell'ambito del lavoro autonomo, la Commissione ha ritenuto che l'indicazione di tale ultima categoria di lavoratori, insieme ai liberi professionisti, contenuta all'inizio della citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, fosse sufficiente ad includere implicitamente anche i collaboratori.

 

Il Governo propone poi una riformulazione della condizione posta nel parere con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) perché ritiene che il fine di determinare maggiori spazi di libertà economica, perseguito dalla delega, sia meglio assicurato da un ampliamento degli strumenti giuridici cui è affidato il compito di istituire forme di previdenza complementare, e da una maggiore libertà negoziale dei lavoratori. Pertanto, nella parte della norma richiamata, relativa all'elencazione delle fonti mediante le quali possono essere istituite le forme pensionistiche complementari, il Governo, propone di aggiungere un riferimento agli accordi tra lavoratori, anche promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro e ad accordi tra lavoratori e datore di lavoro. Resterebbe comunque fermo quanto previsto nella condizione posta dalla Commissione, circa la precisazione che circoscrive l'efficacia degli accordi aziendali ai lavoratori che li hanno sottoscritti: pertanto, per questo aspetto, il Governo, più che orientato nel senso di non conformarsi alla condizione posta, appare intenzionato ad ampliarne la portata, precisando ulteriormente la disciplina relativa alle fonti istitutive delle forme pensionistiche.

 

All'articolo 3, comma 1, lettera c), il Governo propone di ripristinare il testo originario dello schema di decreto legislativo, poiché ritiene limitativa della libertà economica l'ipotesi, posta in una condizione presente nel parere, di circoscrivere l'operatività dei regolamenti di enti o imprese istitutivi di forme pensionistiche complementari ai soli casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati con accordi collettivi, anche aziendali.

 

Il Governo dichiara altresì di non poter accogliere la condizione posta all'articolo 8, comma 2, secondo la quale la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro  può essere fissata esclusivamente dai contratti collettivi, anche aziendali. Ritiene il Governo, anche in relazione a quanto proposto per l'articolo 3, comma 1, lettera a), che la determinazione della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro debba essere definita dagli stessi strumenti giuridici istitutivi della forma pensionistica. Coerentemente con tale asserzione, il Governo propone una riformulazione della disposizione in questione, che includa i regolamenti tra le fonti abilitate a definire modalità e misura minima del predetto contributo.

 

Sempre all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 2, il Governo non ritiene di potere accogliere la condizione posta dalla Commissione, relativamente alla previsione che, in caso di conferimento del TFR, la misura sia quella fissata dagli  accordi o contratti collettivi e, coerentemente con i rilievi già precedentemente formulati, propone di integrare il testo del provvedimento con un richiamo agli accordi o contratti istitutivi della forma pensionistica, ad essi appunto demandando il compito di definire la misura del TFR da conferire.

 

Infine, al comma 4 dell'articolo 8, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il Governo dichiara di non condividere la condizione apposta, per la parte relativa alle agevolazioni per i contributi versati, poiché essi determinerebbero rilevanti  oneri per la finanza pubblica, per i quali non vi è copertura.

 

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore fa presente che oltre all'indicazione delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione, alle quali il Governo ha dichiarato di non volersi conformare, il verbale del Consiglio dei ministri dà conto anche delle osservazioni formulate dal Ministro per le politiche comunitarie, e condivise dal collegio: tali osservazioni hanno ad oggetto i poteri della Covip, relativamente all'approvazione dei regolamenti rispettivamente dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali. Secondo il Consiglio dei ministri, tale previsione, che demanda ad un organismo pubblico di  vigilanza la definizione  delle condizioni generali delle polizze assicurative sulla vita con finalità previdenziale, contrasta con le previsioni della direttiva 2002/83/CEE relativa alle stesse assicurazioni sulla vita, nella parte in cui tale direttiva esclude ogni intervento vincolistico di parte pubblica in materia. Ne deriva la proposta di modificare conseguentemente  gli articoli 12, comma 4; 13, comma 3 e 19, comma 2, espungendo qualsiasi riferimento alla approvazione dei regolamenti da parte della Covip.  

 

Il sottosegretario BRAMBILLA sottolinea preliminarmente che il Ministero del lavoro e il Governo intendono varare definitivamente il decreto legislativo sulla previdenza complementare, poiché sono ben consapevoli che l'assenza di una normativa definita ed efficace in materia, nei dieci anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 335 del 1995 ad oggi - un periodo di tempo che copre all'incirca a un terzo della vita lavorativa -, già attualmente pregiudica in modo significativo la futura posizione dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno calcolati integralmente con il sistema contributivo, e per i quali, quindi, il secondo pilastro della previdenza riveste una considerevole importanza. Le conseguenze di tali ritardi si ripercuoteranno negativamente soprattutto per i lavoratori autonomi, che subiranno una decurtazione particolarmente forte delle prestazioni previdenziali spettanti, sempre per effetto della introduzione del regime contributivo.

 

Nell'affrontare questo problema, peraltro, il Governo ha dovuto tenere conto delle diverse e contraddittorie esigenze che gli sono state segnalate da organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni  sindacali e imprenditoriali, nonché da altri soggetti istituzionali, e si è trovato nella condizione di operare complesse e delicate mediazioni. 

 

Ad esempio, l'associazione delle imprese assicuratrici, ANIA, ha assunto una posizione fortemente critica rispetto ai contenuti della disciplina di riforma messa a punto dal Governo dopo una lunga trattativa con le parti sociali, esprimendo un giudizio negativo soprattutto sull'ipotesi di vincolare alla contrattazione collettiva la disciplina della cosiddetta portabilità, in particolare per quel che concerne il regime del contributo del datore di lavoro. La stessa associazione si appella alla normativa comunitaria per sostenere l'illegittimità di qualsiasi intervento pubblico tendente a condizionare la formazione delle tariffe: il Ministero del lavoro concorda in linea di principio con tale posizione, ma ritiene che, ove le assicurazioni intendano partecipare al sistema della previdenza complementare, e fruire pertanto di parte del TFR conferito dai lavoratori dipendenti, esse debbono conformarsi alle regole e al sistema di vigilanza a cui sono assoggettati tutti gli operatori.

 

Al tempo stesso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha  evidenziato che la disciplina prospettata dal Ministero del lavoro avrebbe potuto determinare una posizione dominante dei fondi contrattuali sul mercato, in palese contrasto con il principio della parità tra fondi chiusi e fondi aperti, enunciato dalla legge n. 243 del 2004. Va comunque precisato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non rileva alcuna criticità in merito al rafforzamento delle funzioni di controllo e vigilanza della Covip, nel presupposto che tutti i soggetti operanti nel comparto della previdenza complementare debbano essere sottoposti a regole e modalità di funzionamento comuni ed uniformi.

 

In tale ottica, non sembrano pertanto convincenti le obiezioni mosse dal Ministero delle politiche comunitarie circa l'incompatibilità di un'autorizzazione preventiva delle tariffe delle polizze assicurative con la normativa comunitaria in materia.

 

Sempre in tema di osservanza della disciplina comunitaria, occorre poi rilevare che l'istituzione di un Fondo di garanzia non si configura in alcun modo come un aiuto di Stato: si tratta invece di un istituto necessario per trasformare una forma di finanziamento per le imprese instabile e a breve termine, quale quella costituita dal TFR, con una tipologia di finanziamento a medio e lungo termine, più funzionale alle esigenze di crescita del sistema produttivo, soprattutto nel comparto della piccola e media impresa.

 

Vi è infine la posizione espressa da ventitré organizzazioni sindacali e datoriali nell'avviso comune sottoscritto in agosto: secondo tali soggetti, il flusso dei finanziamenti derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto deve essere orientato prevalentemente verso i fondi contrattuali, e gli accordi e i contratti collettivi devono regolare la portabilità, in particolare per quel che concerne il contributo erogato dal datore di lavoro.

 

A fronte degli interessi contrapposti fin qui evidenziati, il Ministero del lavoro ha lavorato per mettere a punto una soluzione equilibrata, in grado di contemperare le diverse esigenze, ed è quindi intenzionato a sostenere con forza la necessità di dare corso al testo già trasmesso alle Commissioni parlamentari nel mese di luglio, senza recepire le indicazioni contenute nel verbale del Consiglio di ministri per la parte relativa alle limitazioni dei poteri della Covip.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U) evidenzia l'andamento contraddittorio del dibattito svoltosi fino ad oggi sulla riforma della previdenza complementare: le forze politiche di maggioranza, infatti, dopo avere respinto le proposte avanzate dai gruppi politici dell'opposizione, hanno modificato il loro originario orientamento, finendo per fare emergere i differenti punti di vista che sono alla base della decisione del Governo di rinviare alle Camere lo schema di decreto in titolo. E' pertanto necessario che il Ministro intervenga personalmente in Commissione, per chiarire gli intendimenti dell’Esecutivo in merito a tale tematica.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che le considerazioni da lui espresse riflettono integralmente gli orientamenti del Ministro del lavoro sulla materia oggetto dell'odierna discussione.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) sottolinea preliminarmente che il Governo ha focalizzato la sua attenzione sulle esigenze attinenti alla concorrenzialità ed alla libertà di mercato invece di dare la priorità, come sarebbe stato invece necessario, alle finalità inerenti alla sicurezza sociale che, in materia di previdenza complementare, risultano ampiamente prevalenti. Tale equivoco di fondo  ha determinato un conflitto all’interno delle forze politiche di maggioranza,  che ha comportato il rinvio in Commissione del testo normativo in esame.

 

Va sottolineata la necessità che il Governo recepisca integralmente, nel testo definitivo del decreto legislativo, le soluzioni prefigurate dalle parti sociali, accantonando un approccio meramente ideologico alla materia in questione, che è suscettibile di determinare distorsioni e scelte incongrue.

 

La senatrice PILONI(DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario svolgere una breve riflessione sul calendario dei lavori della Commissione, relativamente all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, considerato anche che tale esame si svolge mentre è in corso in Senato la sessione di bilancio.

 

Il presidente ZANOLETTI, dopo aver precisato che il termine assegnato alla Commissione per l'espressione del parere scadrà il  5 novembre 2005, fa presente che la possibilità per la Commissione di riunirsi nei prossimi giorni è fortemente condizionata dal calendario dei lavori dell'Assemblea, anche in relazione allo svolgimento della sessione di bilancio, coma ha ricordato la senatrice Piloni. In tale situazione, ove il Governo non abbia obiezioni, potrebbe effettivamente verificarsi la necessità di differire di pochi giorni l'espressione del parere, rispetto al termine predetto.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA,  pur sottolineando la necessità che l’iter parlamentare si completi in tempi il più possibile celeri, ritiene senz'altro accettabile il differimento di pochi giorni dell'espressione del parere, nei termini ipotizzati dal Presidente.

 

Il senatore PETERLINI (Aut) precisa che la Commissione aveva già completato il proprio iter, addivenendo all’espressione di un parere condivisibile nelle sue linee di fondo: il successivo rinvio alle Camere dello schema di decreto legislativo in questione è quindi ascrivibile esclusivamente a conflitti insorti in seno alla compagine governativa.

 

Il PRESIDENTE prospetta l’opportunità di rinviare per un breve periodo i lavori della Commissione, in concomitanza con la presumibile sospensione delle attività dell’Assemblea per la prossima settimana, ritenendo che tale pausa di riflessione possa essere utile per consentire alle forze politiche di maggioranza l’individuazione delle soluzioni più idonee.

 

Il relatore MORRA (FI) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal Presidente, sottolineando l’utilità di una breve pausa di riflessione, e precisando altresì  che le forze politiche di maggioranza perseguono comunque l’obiettivo dell’approvazione definitiva del decreto legislativo in discussione.

 

La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore Viviani, sottolinea l’importanza di un rafforzamento del secondo pilastro della previdenza, soprattutto per le giovani generazioni di lavoratori, le cui pensioni verranno calcolate integralmente con il sistema di calcolo contributivo.

 

L’oratrice, dopo aver espresso apprezzamento per l’atteggiamento assunto dal ministro Maroni su tale delicata vicenda, fa presente che il recepimento delle esigenze prospettate dalle parti sociali risulta indispensabile, in quanto solo l’individuazione di soluzioni condivise dalle parti stesse potrà consentire un effettivo decollo del sistema della previdenza complementare.

 

Occorre comunque evitare che il differimento di alcuni giorni della data di approvazione del parere, ipotizzato dal presidente e dal relatore Morra, possa essere assunto come pretesto dall’Esecutivo per evitare il varo della riforma della previdenza complementare.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato che tutte le forze politiche di maggioranza auspicano l’approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo in titolo, evidenzia che anche l’iter parlamentare inerente all’originario schema di decreto è stato completato successivamente alla data di scadenza del termine assegnato per l'espressione del parere, d’intesa con l’Esecutivo. Nel caso di specie, il rappresentante del Governo ha già manifestato il proprio assenso rispetto ad breve un differimento della data di approvazione del parere e conseguentemente non sono ravvisabili profili problematici in merito al percorso ipotizzato.

 

Il senatore VANZO (LP) ritiene inverosimile l’ipotesi avanzata dalla senatrice Piloni, secondo la quale il Governo sarebbe alla ricerca di pretesti per evitare di esercitare la delega conferita dalla legge n. 243 per la parte relativa alla previdenza complementare. A suo avviso, infatti, la breve pausa di riflessione, opportunamente suggerita dal Presidente, non è suscettibile di favorire in alcun modo un atteggiamento ostativo rispetto all’approvazione finale della riforma in discussione.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA, dopo aver ribadito il proprio assenso in ordine a un eventuale differimento di pochi giorni dell’espressione di parere parlamentare rispetto al termine finale del 5 novembre, precisa che il rinvio alle Commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo non è ascrivibile a contrasti insorti tra esponenti della compagine governativa, quanto alla complessità della materia in questione e alla difficoltà di comporre in un disegno unitario i vari interessi tra loro configgenti. A tale proposito, va anche segnalato l’atteggiamento ostativo assunto dall’UGL e dalla CGIL rispetto alla ipotesi di derogare in via transitoria alla normativa sul conferimento tacito del TFR per le imprese che non abbiano le condizioni per l’accesso al credito garantito, sulla base dei parametri individuati dagli accordi che vanno sotto il nome di Basilea 2. Il Governo ritiene invece necessaria tale deroga, pur transitoria, in quanto una diversa soluzione potrebbe gravemente compromettere l’equilibrio economico-finanziario di numerose imprese.

 

Nel complesso, peraltro, le Commissioni parlamentari di Camera e Senato avevano espresso, nei rispettivi pareri, condizioni e osservazioni largamente condivisibili, e, sotto questo profilo, l'eventuale riconferma, da parte della Commissione, del parere espresso nella seduta del 29 settembre, potrebbe sortire il positivo effetto di conferire maggiore autorevolezza alla posizione assunta dal ministro Maroni rispetto al provvedimento in questione.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Martedì 8 novembre 2005

 

348ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 ottobre scorso.

 

Il Presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è iniziato il dibattito in ordine al provvedimento in titolo.

 

Poiché non vi sono richieste di intervento, il Presidente invita il relatore ad illustrare la sua proposta di parere.

 

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna), volto a confermare integralmente il parere deliberato dalla Commissione in data 29 settembre 2005 - relativamente all'originario schema di decreto n. 522 - con ulteriori motivazioni illustrative indicate in premessa.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa preliminarmente presente che, da quanto risulta anche dalle notizie diffuse dalla stampa e dalla televisione, nel Consiglio dei ministri del 5 ottobre che ha preso in esame lo schema di decreto legislativo sulla previdenza complementare nel testo proposto dal ministro Maroni, è emersa una profonda divergenza tra quest'ultimo - orientato nella direzione del recepimento delle proposte e dei suggerimenti contenuti nell'avviso comune sottoscritto nel corso dell'estate da ventitre organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro - e il Presidente del Consiglio, il quale rispetto alla materia della previdenza complementare, risulta in una plateale situazione di conflitto di interessi, essendo titolare di circa il 50 per cento del pacchetto azionario della compagnia di assicurazione Mediolanum. In contrapposizione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a sostegno della posizione del Presidente del Consiglio, taluni Ministri, non senza una certa ingenuità, si sono fatti inoltre latori delle istanze delle compagnie di assicurazione e dell'Associazione di rappresentanza di queste ultime, come risulta chiaramente dall'ultima parte del verbale del Consiglio dei ministri trasmesso alle Commissioni parlamentari insieme allo schema di decreto legislativo in titolo.

 

A fronte di tali rilievi, le parti sociali nel corso delle audizioni effettuate presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati durante l'iter procedimentale inerente al provvedimento in esame, hanno confermato l'avviso originariamente espresso, manifestando l'auspicio che il ministro Maroni proseguisse lungo la strada già intrapresa, riproponendo al Consiglio dei Ministri lo stesso testo presentato nella riunione del 5 ottobre.

 

Tale ultima condivisibile istanza - prosegue il senatore Battafarano - sembra colta con maggiore coerenza nel testo licenziato dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, rispetto allo schema di parere testé illustrato dal relatore Morra. Quest'ultimo ripropone in modo non convincente la questione della piena portabilità del contributo aziendale, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, ed omette il riferimento alla esigenza di non determinare alcun concreto pregiudizio per i diritti dei lavoratori, introdotto nel parere licenziato dalla Camera dei deputati ad integrazione dell'osservazione, formulata nello stesso testo nei pareri già approvati, il 29 settembre, dalle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento, circa l'opportunità di introdurre una deroga temporanea alla disciplina sul conferimento tacito del TFR nel caso di dipendenti di imprese prive dei requisiti per l'accesso al credito garantito.

 

Alla luce di tali valutazioni, risulta evidente che le formulazioni adottate nel parere dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati risultano più aderenti agli esiti del confronto svoltosi tra i diversi interlocutori istituzionali, politici e sociali nell'arco di questi ultimi mesi, e pertanto preferibili a quelle contenute nello schema illustrato dal relatore.

 

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) fa preliminarmente presente al senatore Battafarano che le differenze, peraltro non sostanziali, tra la proposta di parere testé illustrata ed il parere licenziato la scorsa settimana dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, costituiscono l'espressione fisiologica dell'autonomia che caratterizza l'attività di ciascun ramo del Parlamento, e come tali devono essere valutate. Nelle parti dello schema di parere richiamate dallo stesso senatore Battafarano ci si limita peraltro a segnalare l'esigenza di assicurare il pieno rispetto dei principi di delega, dettati con la legge n. 243 del 2004, relativamente  al regime della cosiddetta portabilità della posizione assicurativa di ciascun lavoratore, e, a tale proposito, il termine ivi indicato, di due anni, si limita a riprendere quello già contenuto all'articolo 14, comma 6 dello schema di decreto legislativo in titolo.

 

Per quanto concerne invece la deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di azienda che non rientrano nei parametri stabiliti ai sensi degli accordi internazionali di Basilea 2,   occorre rilevare che nel parere della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati si integra una osservazione già formulata nel parere licenziato il 29 settembre, con una precisazione che non appare essenziale, dato che non è in alcun modo messo in discussione il diritto, già previsto dalla legislazione vigente per ciascun lavoratore, di conferire volontariamente il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare. Non ritiene, pertanto, che vi siano motivi per integrare in tal senso il parere già espresso.

 

Il sottosegretario BRAMBILLA, dopo aver fatto presente che la riunione del Consiglio dei Ministri nella quale verrà esaminato lo schema di provvedimento inerente alla previdenza complementare, originariamente prevista per il giorno 11 novembre, è stata anticipata al 10 novembre, esprime apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal relatore Morra, contenente, a suo avviso, formulazioni congrue ed equilibrate.

 

L'Esecutivo sta predisponendo una apposita disciplina di deroga temporanea, in base alla quale, in caso di silenzio del dipendente di aziende non in possesso dei parametri desumibili dagli accordi internazionali di Basilea 2 per l'accesso al credito garantito, le quote di TFR maturande non vengono conferite alle forma pensionistiche complementari, per un periodo di tempo limitato, ancora da definire, comunque non oltre i 36 mesi. Va a tal proposito precisato che le considerazioni espresse nelle premesse e nel dispositivo del parere varato dall'altro ramo del Parlamento relativamente a tale profilo esprimono una preoccupazione alla quale il Governo ritiene di avere già risposto, appunto con la formulazione della disposizione di deroga temporanea. Essa infatti non incide sul diritto del lavoratore, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di trasferire volontariamente il proprio TFR alle forme pensionistica complementari. Nel caso in cui il lavoratore in questione dipenda da un'azienda priva dei requisiti previsti per l'accesso al credito garantito, quest'ultima potrà comunque fruire di tutte le altre misure compensative previste dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo.

 

Riguardo alla tematica della portabilità del contributo aziendale, si osserva che le considerazioni espresse in proposito nello schema di parere illustrato dal relatore Morra risultano sostanzialmente in linea con quelle contenute nell'ambito del parere approvato dalla Camera dei deputati - volte a circoscrivere le limitazioni alla portabilità ad una prima fase temporale - anche se l'enunciazione è più esplicita, richiamando opportunamente l'attenzione sull'esigenza di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato della previdenza complementare, decorso un certo periodo di tempo dalla data di ingresso in un fondo pensione. Peraltro, tale disposizione si pone in linea con le considerazioni espresse da taluni esponenti delle forze politiche dell'opposizione, volte anch'esse a prospettare la necessità di circoscrivere l'ambito applicativo delle limitazioni alla portabilità del contributo aziendale ad una fase di prima applicazione della disciplina in questione.

 

Riguardo alla situazione di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, evocata dal senatore Battafarano, va evidenziato che tale assunto risulta del tutto infondato, in quanto l'incidenza economica delle soluzioni normative ipotizzate sul bilancio complessivo della compagnia Mediolanum risulta del tutto marginale.

 

Nel corso della discussione svoltasi in seno al Consiglio dei ministri, alcuni Ministri, recependo anche parte delle sollecitazioni provenienti dal comparto assicurativo, hanno prospettato la necessità di approfondire la riflessione sul rapporto tra contrattazione e legislazione, in particolare in merito alla possibilità che gli atti negoziali istitutivi del contributo aziendale pongano limiti alla discrezionalità del legislatore, che interviene successivamente su tale materia.

 

Pur essendo auspicabile una piena liberalizzazione, a regime, del mercato della previdenza complementare - come avviene peraltro in tutti gli altri Paesi europei- è peraltro necessario in una fase di prima applicazione, salvaguardare talune misure limitative, nella prospettiva di favorire l'effettivo decollo del secondo pilastro della previdenza complementare. In tale prospettiva l'Esecutivo intende recepire gran parte delle proposte contenute nel ricordato avviso comune sottoscritto  dalle parti sociali, nella consapevolezza che, anche in materia di portabilità del contributo aziendale, le soluzioni prospettate nel testo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, cercano di tenere nella dovuta considerazione le molteplici implicazioni di tale complessa problematica.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) invita il relatore a riformulare lo schema di parere testé illustrato, in modo che sui temi oggetto della discussione odierna esso ricalchi le considerazioni espresse nel parere approvato dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, le quali, peraltro, appaiono comunque orientate, nel lungo periodo, nella direzione della liberalizzazione del mercato della previdenza complementare, che tuttavia, in una prima fase, deve necessariamente essere adeguatamente regolamentato, al fine di consentire un effettivo decollo dell'intero sistema, auspicato da tutte le parti politiche.

 

Peraltro una difformità delle posizioni espresse dalla Camera e dal Senato in ordine a tale tematica non è utile nemmeno allo stesso Esecutivo, che in tale importante materia deve essere supportato da un'indicazione univoca dei due rami del Parlamento.

 

Il presidente ZANOLETTI osserva che l'informazione sulle forme di previdenza complementare dovrebbe essere ispirata a principi di trasparenza e chiarezza, più volte richiamati anche nel dibattito parlamentare. Non sembra invece animata da tali finalità la campagna pubblicitaria inopportunamente promossa dalle Poste Italiane S.p.a. per far conoscere le proprie attività in tale comparto. Le informazioni veicolate in tale campagna  risultano infatti incompatibili con l'esigenza di favorire la creazione di un ampio contesto informativo e culturale, idoneo a promuovere il risparmio a fini pensionistici. Prospetta pertanto l'opportunità che il Governo intervenga - nel rispetto dell'autonomia di un soggetto privato che però gestisce un servizio di pubblica utilità -  per porre rimedio a tale situazione.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U) sottolinea l'esigenza che il parere espresso dai due rami del Parlamento risulti omogeneo nelle linee di fondo, evidenziando che tale circostanza potrà rafforzare la posizione sostenuta dal Ministro del lavoro in seno al Consiglio dei ministri in merito alla tematica della previdenza complementare.

 

Alla  luce delle esperienze maturate in passato e della situazione attualmente riscontrabile in tale campo, appare evidente che in una prima fase è necessaria una peculiare regolamentazione degli aspetti relativi alla portabilità del contributo aziendale, atteso che tale opzione è idonea a favorire un atteggiamento collaborativo delle parti sociali, necessario per un decollo effettivo del secondo pilastro della previdenza.

 

L'oratore esprime infine l'auspicio che lo schema di decreto presentato dal Ministro del lavoro al Consiglio dei Ministri venga definitivamente approvato nel testo integrato con le proposte di modifica indicate nel più volte citato avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Il relatore MORRA (FI) precisa che l'esigenza di introdurre, relativamente alla portabilità del contributo aziendale, una disciplina peculiare, prospettata dal senatore Viviani, è stata già recepita nell'ambito dello schema di parere, ma occorre anche chiarire che tali limitazioni vanno necessariamente circoscritte ad un lasso temporale limitato, decorso il quale il mercato della previdenza complementare deve essere liberalizzato, come peraltro viene prefigurato anche nei principi di delega di cui alla legge n. 243 del 2004.

 

Va inoltre precisato che lo schema di parere testé illustrato recepisce integralmente i contenuti espressi nel parere approvato dalla Commissione in ordine allo schema di decreto n. 522, nella seduta del 29 settembre: nelle osservazioni espresse in tale parere si invitava infatti il Governo a valutare se la destinazione del contributo del datore di lavoro potesse essere condizionata da eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi e altresì se eventuali vincoli contrattuali potessero condizionare, senza alcun vincolo temporale, il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro.

 

L'introduzione a tempo indefinito di un limite alla portabilità del contributo aziendale - prosegue il relatore - irrigidirebbe ulteriormente la normativa vigente, di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, che in particolare circoscrive l'efficacia di tali limiti ad un lasso temporale di cinque anni. Nell'ambito dello schema di parere precedentemente illustrato si individua un limite temporale di due anni - la cui congruità può essere oggetto di confronto e dibattito - decorso il quale è necessario comunque che il mercato previdenziale venga integralmente liberalizzato.

 

Per quel che concerne la tematica attinente alla disciplina di deroga a favore delle imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito, il relatore ribadisce che nel parere originariamente approvato dalla Commissione lavoro del Senato - che viene confermato nello schema di parere testé illustrato - si prefigurava l'introduzione di una disciplina transitoria, atta a derogare la normativa sul conferimento tacito del TFR, essendo quindi evidente che l'ipotesi del conferimento esplicito del TFR esula dall'ambito applicativo di tale deroga.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DI GOVERNO N. 550

 

            La Commissione, riesaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

·                    visti gli elementi di documentazione trasmessi dal Governo, ai sensi della disposizione sopra citata;

 

·                    visto l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

 

·                    ribadito l'avviso, già espresso nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 522, circa l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento di riordino del sistema della previdenza complementare, in grado di assicurarne il rilancio, soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani di lavoratori;

 

·                    preso atto che, dalle risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali e dalle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione, è emerso un orientamento maggioritario in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, integrato e modificato  in termini risultati poi largamente coincidenti con quelli indicati nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2005;

 

·                    ritenuto che, pur nella concorrente presenza di istanze, anche tra loro divergenti, legittimamente rappresentate dai soggetti associativi coinvolti nell'organizzazione e nella disciplina della previdenza complementare, occorre sempre tenere presenti le finalità di attuazione del dettato costituzionale in materia di sicurezza sociale, che costituiscono il presupposto del progetto di riforma in discussione, e che pongono, come criterio prioritario di orientamento dell'elaborazione normativa, l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale;

 

·                    considerato che, ai fini del rilancio del sistema della previdenza complementare, occorre  realizzare una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affìdabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

 

·                    ritenuto che un adeguato flusso di quote del TFR maturando verso le forme pensionistiche complementari e, in generale, il corretto ed efficiente funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi soltanto sui presupposti:

 

o                                           di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

 

o                                           di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi, anche fiscali, gravanti sulle effettive prestazioni;

 

o                                           di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

 

·                    ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore, esclusa ogni incongrua e inopportuna invasività;

 

·                    considerato che, in questa logica, è necessario garantire la piena aderenza ai principi di delega della parte del provvedimento in titolo riguardante la portabilità del contributo aziendale, facendo in modo che nella stesura definitiva del decreto legislativo venga comunque assicurata la possibilità, per ciascun lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire interamente la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica, prescelta dal lavoratore medesimo;

 

esprime sullo schema di decreto legislativo medesimo parere favorevole,  confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


Mercoledì 9 novembre 2005

 

349ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

 

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta  di ieri.

 

Il relatore alla Commissione  MORRA (FI)  illustra alcune modifiche apportate allo schema di parere favorevole  già da lui illustrato nella seduta di ieri (e pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta), volte a chiarire meglio il significato di alcune affermazioni contenute nella premessa e a  recepire la sostanza di alcuni rilievi formulati nel corso della discussione. In particolare, all'inizio del quinto capoverso, viene soppresso l'inciso "anche tra loro divergenti", e alla fine dell'ottavo capoverso vengono soppresse le parole "esclusa ogni incongrua e inopportuna invasività". Nel nono capoverso, le parole "decorsi due anni" sono sostituite dalle altre "decorso un termine ragionevole". Inoltre, alla premessa viene aggiunto, in fine, un ulteriore capoverso, del seguente tenore: "considerato che l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 29 settembre, di disporre una deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di aziende al momento non in possesso dei requisiti per l'accesso al credito garantito, non pregiudica il diritto per tutti i lavoratori, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di conferire volontariamenteil proprio trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari,".

 

Aderendo infine ad una richiesta del senatore VIVIANI (DS-U), il relatore  Morra integra ulteriormente il nono capoverso, inserendo, dopo le parole "decorso un termine ragionevole", il seguente inciso: "- in relazione ad una effettiva diffusione della previdenza integrativa -" 

 

Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo avere sottolineato l'esigenza di adottare misure idonee  a rafforzare il secondo pilastro della previdenza, che costituisce un elemento fondamentale del sistema di sicurezza sociale del futuro, manifesta apprezzamento per l'atteggiamento politico assunto dal ministro Maroni in ordine alla materia in questione, ed osserva altresì che le riformulazioni testè illustrate dal relatore migliorano l'impianto dello schema di parere originariamente prospettato. Tuttavia, permangono su taluni profili dello stesso alcuni rilevanti elementi di perplessità, tali da non consentire l'espressione di un giudizio positivo. Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario  sullo schema di parere, nel testo da ultimo emendato dal relatore.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U)  preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere in esame, associandosi alle valutazioni espresse in proposito dal senatore Viviani ed evidenziando in particolare che le integrazioni e modifiche apportate dal relatore, pur risultando condivisibili, non fanno venire meno alcune non trascurabili riserve sull'impostazione complessiva sottesa al sopracitato schema di parere.

 

Esprime infine l'auspicio che lo schema di decreto legislativo in titolo venga  definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri in tempi celeri.

 

Il senatore VANZO (LP)  dopo aver sottolineato la necessità inderogabile di addivenire all'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame da parte del Consiglio dei ministri, preannuncia, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore.

 

Il presidente ZANOLETTI  dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore e da tutti i componenti della Commissione, pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole, nel testo integrato con le modifiche apportate dal relatore Morra.

 

La Commissione approva.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 550

 

La Commissione, riesaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

·                    visti gli elementi di documentazione trasmessi dal Governo, ai sensi della disposizione sopra citata;

 

·                    visto l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

 

·                    ribadito l'avviso, già espresso nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 522, circa l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento di riordino del sistema della previdenza complementare, in grado di assicurarne il rilancio, soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani di lavoratori;

 

·                    preso atto che, dalle risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali e delle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione, è emerso un orientamento maggioritario in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, integrato e modificato  in termini risultati poi largamente coincidenti con quelli indicati nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2005;

 

·                    ritenuto che, pur nella concorrente presenza di istanze legittimamente rappresentate dai soggetti associativi coinvolti nell'organizzazione e nella disciplina della previdenza complementare, occorre sempre tenere presenti le finalità di attuazione del dettato costituzionale in materia di sicurezza sociale, che costituiscono il presupposto del progetto di riforma in discussione, e che pongono, come criterio prioritario di orientamento dell'elaborazione normativa, l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale;

 

·                    considerato che, ai fini del rilancio del sistema della previdenza complementare, occorre  realizzare una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affìdabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

 

·                    ritenuto che un adeguato flusso di quote del TFR maturando verso le forme pensionistiche complementari e, in generale, il corretto ed efficiente funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi soltanto sui presupposti:

 

o                                           di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

 

o                                           di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi, anche fiscali, gravanti sulle effettive prestazioni;

 

o                                           di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

 

·                    ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore;

 

·                    considerato che, in questa logica, è necessario garantire la piena aderenza ai principi di delega della parte del provvedimento in titolo riguardante la portabilità del contributo aziendale, facendo in modo che nella stesura definitiva del decreto legislativo venga comunque assicurata la possibilità, per ciascun lavoratore, decorso un termineragionevole - in relazione ad una effettiva diffusione della previdenza integrativa - dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire interamente la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica, prescelta dal lavoratore medesimo;

 

·                    considerato che l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 29 settembre, di disporre una deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di aziende al momento non in possesso dei requisiti per l'accesso al credito garantito, non pregiudica il diritto per tutti i lavoratori, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di conferire volontariamenteil proprio trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, 

 

esprime, sullo schema di decreto legislativo medesimo, parere favorevole, confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa.

 


Verbale del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005
(allegato all’atto n. 550)


Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

 

 

 

DRP/I/D - XIV 304/05                                                                                                                                             Roma, 6 ottobre 2005

 

 

Illustre Presidente,

 

Le ritrasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

 

 

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

 

Prot: 200510001466/TN

 

------------------------

On.

Pier Ferdinando CASINI

Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

 

 

 

Verbale del Consiglio dei Ministri per il rinvio alle Camere del testo della previdenza complementare ai sensi dell'art. i comma 45 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

 

 

Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 5 ottobre 2005 per l'esame dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma i della legge 23 agosto 2004, n. 243, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile nonché per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha deliberato il rinvio alle Camere per il parere definitivo ai sensi dell'ari. 1, comma 45 della legge n. 243/2004.

Il comma 45 citato stabilisce che, entro i trenta giorni successivi dall'espressione di pareri il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e criteri direttivi recati dalla stessa legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

Il Governo delibera di non conformarsi ad alcune condizioni e di fornire elementi di informazione anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'ari. 81, quarto comma Cost.

 

La legge n. 243/2004 con cui è stata conferita la delega al Governo in materia di previdenza complementare, ha come obiettivo principale la realizzazione della parità concorrenziale all'interno del sistema di previdenza complementare tra i fondi di carattere negoziale, scaturenti dalla contrattazione collettiva e quelli "aperti", di norma predisposti dagli operatori del settore assicurativo o finanziario, attraverso la libera scelta in ordine al conferimento iniziale o successivo del trattamento di fine rapporto (art. 1, camma 2, lett. e) che deve essere garantita anche in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà economica..

La legge, quindi, impone di istituire un sistema nel quale il lavoratore, nell'operare la scelta iniziale o successiva di aderire ad una forma di previdenza complementare, non sia condizionato, neanche indirettamente, da disposizioni di legge o regolamento ovvero contrattuali che favoriscano l'adesione ad uno dei due citati tipi di fondi.

I principi contenuti nella legge di delega sono conformi alla vigente normativa comunitaria in materia di previdenza complementare e di libertà di concorrenza.

In particolare occorre segnalare che i regimi pensionistici obbligatori di categoria sono considerati ad ogni effetto "impresa" e, pertanto, sottoposti alle regole del titolo VI, artt. 81 e ss. del Trattato di Roma in materia di parità di concorrenza. Le nonne richiamate assicurano la parità di trattamento tra le imprese operanti in un determinato segmento di mercato, sanzionando qualsiasi ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza o di abuso della posizione dominante, anche se determinata da una disposizione del legislatore nazionale.

Tanto premesso, esaminati i pareri espressi dalle commissioni competenti, il Governo ritiene di condividere lo spirito e la motivazione che hanno ispirato le condizioni apposte dalle Camere, ed in particolare dal Senato della Repubblica, nel senso che il testo debba garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, rispettando così pienamente i parametri sia costituzionali, sia comunitari, sia le esplicite indicazioni della legge di delegazione, che risulterebbero, viceversa, gravemente violati.

Il testo proposto dal parere del Senato, tuttavia, non sembra sufficiente al riguardo, ed anzi può ingenerare involontariamente effetti distorsivi. Ciò appare palese in una serie di condizioni le quali sono connesse le une alle altre da un unico filo logico giuridico.

Pertanto, prendendo atto che il testo sottoposto al parere delle Camere non raggiungeva pienamente l'obiettivo da queste posto in rilievo, ritiene opportuno il Governo suggerire una diversa formulazione più satisfattiva della esigenza manifestata dal Senato della Repubblica, garantendo una maggiore possibilità di adesione collettiva ai fondi aperti ed una maggiore libertà economica sia per i lavoratori, sia per le imprese.

 

Relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Governo non condivide la esclusione dal novero dei lavoratori autonomi dei collaboratori titolari di rapporti coordinati e continuativi ed a progetto. Essa, infatti, si pone in contrasto con la chiara scelta del Legislatore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di tenere ben distinti tali collaboratori dai lavoratori dipendenti.

 

Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera a), ritiene il Governo che la maggiore libertà economica sia assicurata da un ampliamento degli strumenti giuridici cui è affidato il compito di istituire forme di previdenza complementare e da una maggiore libertà nella capacità negoziale dei lavoratori. Pertanto ritiene opportuna la seguente riformulazione:

 

"a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, ai soli soggetti o lavoratori che li hanno sottoscritti; accordi tra lavoratori, anche promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi tra lavoratori e datore di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro;"

 

Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Governo non ritiene che la limitazione della operativa del regolamento di enti o aziende nella costituzione della forma pensionistica sia congruente con la su citata esigenza di maggiore libertà economica per i lavoratori e per le imprese. Pertanto non concorda con l'introduzione della eccezione: "i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali."

 

Relativamente all'articolo 8, comma 2, il Governo non condivide la condizione secondo cui la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro, del committente e del lavoratore può essere fissata solo dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, per di più con esclusione dei regolamenti di enti o imprese.

Infatti, in piena coerenza con la modifica già proposta all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e con i desiderata del Senato della Repubblica, la determinazione della misura minima di detta contribuzione deve essere affidata ai medesimi strumenti giuridici istitutivi della forma pensionistica.

 

Pertanto si ritiene opportuna la seguente riformulazione del primo periodo:

 

"2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso possono essere determinate dai contratti e dagli accordi istitutivi della forma pensionistica ovvero dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi."

 

Relativamente all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 2, il Governo non ritiene di condividere pienamente -la condizione apposta, secondo cui la misura del conferimento del TFR maturando è predeterminata dai soli accordi o contratti collettivi.

Coerentemente con le modifiche sopra proposte, ritiene il Governo che il periodo debba essere così modificato, integrando la condizione apposta:

 

“.......nella misura già fissata dagli accordi o contratti istitutivi della forma pensionistica, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del ,TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con incrementi....etc:'

 

 

Infine, relativamente all'articolo 8, comma 4, ed in applicazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, il Governo non condivide la condizione apposta relativamente alla deducibilità fiscale ed alle agevolazioni contributive per i contributi versati dal lavoratore. Esse, infatti, determinano rilevanti oneri per la finanza pubblica, per i quali non è prevista specifica copertura.

 

II Consiglio dei Ministri ha altresì preso atto delle osservazioni formulate dal Ministro per le politiche comunitarie, condividendole.

Negli articoli 12, comma 4 e 13, comma 3, è previsto il potere della COVIP di approvazione dei regolamenti rispettivamente dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali. Correlativamente nell'articolo 19, comma 2, lettera b) è espressamente contemplato il detto potere tra i compiti della COVIP.

 

Il senso delle norme è quindi quello di demandare ad un organismo di vigilanza pubblico l'espressa previsione delle condizioni generali relative alle polizze dei contratti di assicurazione sulla vita che costituiscono lo strumento dei fondi pensione.

Le previsioni in parola presentano alcuni evidenti profili di incompatibilità comunitaria, con particolare riferimento alle previsioni della direttiva 2002183CE relativa alle assicurazioni sulla vita.

La norma comunitaria, infatti, mossa dal ben diverso intento di salvaguardare in massimo grado la libertà negoziale degli interessati anche nel settore della assicurazioni sulla vita, con tendenziale esclusione di ogni intervento vincolistico di parte pubblica in materia, stabilisce all'articolo 34, primo comma, che "gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione o delle tariffe...".

E' pertanto evidente la discrasia tra le norme in questione e la prevalente previsione del diritto comunitario derivato, la cui violazione esporrebbe l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

 

Pertanto si suggerisce di espungere ogni riferimento alla approvazione dei regolamenti e precisamente:

 

Articolo 12, comma 4, le parole: "redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati";

 

Articolo 13, comma 3, le parole: "redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3"

 

Articolo 19, comma 2, lettera b) alla prima frase le parole: "e i regolamenti"; nella seconda frase: "e dei regolamenti"; nel secondo periodo le parole: "e regolamentari"; nel terzo periodo le parole: "e ai regolamenti".

 

 

Roma, 6 ottobre 2005

 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Segretario del Consiglio dei Ministri

(Dott. Gianni Letta)




[1]     Legge 23 agosto 2004, n. 243, “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[2]     Il comma 45 citato stabilisce che, entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei principi e criteri direttivi recati dalla stessa legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

[3]     La lettera di trasmissione riporta in allegato il verbale del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2005.

[4]     In particolare il Governo, secondo quanto emerge dal verbale del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre scorso (allegato alla lettera di ritrasmissione), premesso che l’obiettivo principale della delega è rappresentato dalla realizzazione della parità concorrenziale all’interno del sistema di previdenza complementare tra i fondi di carattere negoziale e quelli “aperti”, attraverso la libera scelta in ordine al conferimento iniziale o successivo del trattamento di fine rapporto, pur condividendo “lo spirito e la motivazione che hanno ispirato le condizioni apposte dalle Camere…, nel senso che il testo debba garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende”, ritiene che le condizioni poste dai pareri non siano sufficienti al riguardo ed anzi possano “ingenerare involontariamente effetti distorsivi”. Pertanto il Governo suggerisce una diversa formulazione del testo, nelle parti interessate da alcune delle condizioni, ritenendo che essa garantisca “una maggiore possibilità di adesione collettiva ai fondi aperti ed una maggiore libertà economica sia per i lavoratori, sia per le imprese”. Inoltre il Governo ha evidenziato, condividendo le osservazioni del Ministro per le politiche comunitarie, alcuni profili di incompatibilità comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 2002/83/CE relativa alle assicurazioni sulla vita.

 

[5]     Salvo le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che sono entrate in vigore il 14 dicembre 2005 (giorno successivo alla pubblicazione), ai sensi dell’articolo 23 dello stesso decreto legislativo.

[6]     In particolare, nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma che “ […] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa”.