XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Docenti della scuola di lingue estere dell'esercito - A.C. 5654 e A.C. 6023 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 805 | ||||
Data: | 14/09/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Docenti della Scuola di lingue estere dell’Esercito A.C. 5654 e A.C. 6023
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n. 805
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xiv legislatura 14 settembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Lavoro
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0595.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
- 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210 (art. 2)
§ D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265. Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 1)
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)
§ Acc. 16 febbraio 1999. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (art. 13)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 1 e art. 70, co. 4)
§ L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (artt. 29 e 32)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 34, co. 1)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, commi 93 e 95)
Scheda
di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
5654 |
Titolo |
Disposizioni per favorire l'attività della Scuola di lingue estere dell'Esercito |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Lavoro pubblico |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§ presentato alla Camera |
23 febbraio 2005 |
§ annuncio |
24 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
17 marzo 2005 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) IV (Difesa) V (Bilancio) VII (Cultura) |
Numero del progetto di legge |
6023 |
Titolo |
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Lavoro pubblico |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ trasmissione alla Camera |
26 luglio 2005 |
§ annuncio |
27 luglio 2005 |
§ assegnazione |
29 luglio 2005 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) IV (Difesa) V (Bilancio) VII (Cultura) |
I progetti di legge prevedono che, in sede di contrattazione, venga individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area C, posizione economica C1, nel rispetto delle dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, sentiti i ministri per la funzione pubblica, dell’economia e dell’istruzione, sono determinati i criteri e le modalità di reclutamento del personale stesso.
Il ddl 6023 prevede, inoltre, che, in fase di prima applicazione della legge, nei limiti del 40 per cento della suddetta dotazione organica, è prevista una procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti che, alla data del 22 dicembre 2004, abbiano già prestato servizio presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito per un periodo complessivo di almeno quattrocento settimane nel decennio precedente alla data in questione.
Il disegno di legge presentato al Senato era accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR).
L’intervento con legge è necessario in quanto viene costituito un nuovo profilo professionale nell’ambito dei ruoli organici del personale civile del Ministero della Difesa; inoltre (ddl 6023) si deroga alle procedure di autorizzazione delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004.
Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettere d) e g) del nuovo articolo attribuiscono, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
Il provvedimento tra l’altro appare rispettoso dell’articolo 97, comma 3 della Costituzione, che contiene il principio del concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego.
I progetti di legge (articolo 1, comma 3, del ddl 6023 e articolo 3 della pdl 5654) rinviano ad un successivo decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la previsione dei criteri e delle modalità per il reclutamento dei docenti di lingue estere.
L’articolo 1, comma 4, del ddl 6023, in deroga all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e all’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005, autorizza il reclutamento dei docenti di lingue estere, fino al limite del 40 per cento del contingente previsto, e comunque entro un tetto di spesa di 416.254 euro annui, a decorrere dal 2005, mediante procedura selettiva per titoli ed esami.
Si ricorda che l’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 prevede una procedura autorizzatoria per l’assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni, mentre l’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette -, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Il provvedimento determinerà il venir meno della situazione di precariato degli insegnanti di lingue straniere della Scuola di lingue estere dell’Esercito, attualmente legati all’Amministrazione della difesa da contratti di carattere temporaneo di durata annuale.
All’articolo 1, commi 3 e 4, del ddl 6023 e all’articolo 3 della pdl 5654 sarebbe opportuno fissare un termine per l’emanazione dei decreti ministeriali e specificare se i decreti assumono una valenza regolamentare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 400 del 1988.
Inoltre, all’articolo 1, comma 4, del ddl 6023 sarebbe opportuno specificare i commi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 a cui si intende derogare.
Il disegno di legge C. 6023, approvato dalla Commissione difesa del Senato in sede deliberante il 21 luglio 2005, e la proposta di legge C.5654 (Perrotta) hanno lo scopo di sanare la situazione di precariato degli insegnanti di lingue straniere della Scuola di lingue estere dell’Esercito, che ha effetti negativi sull’attività delle Forze armate. Infatti, come rileva la relazione illustrativa originaria del ddl in esame (A.S. 3234), nonché la relazione illustrativa della pdl 5654, a fronte di un sempre maggiore coinvolgimento del nostro Paese nelle diverse missioni di pace che si susseguono ormai da anni nello scenario internazionale, vi è un crescente interesse delle Forze armate per la preparazione linguistica del personale militare impiegato all’estero, sia per poter svolgere in modo adeguato gli specifici compiti assegnati, sia per poter interagire ed interloquire con le popolazioni locali, di fondamentale importanza per il raggiungimento dei singoli obiettivi delle missioni.
Detti insegnanti sono attualmente legati all’Amministrazione della difesa da contratti di carattere temporaneo di durata annuale che vengono, di regola, rinnovati, sono equiparati al personale supplente annuale della scuola media superiore, e sono considerati sempre «di prima nomina», anche nei casi in cui abbiano maturato anzianità di servizio più che decennali. Questa situazione contrasta con le esigenze di formazione linguistica sopra evidenziata, pone i docenti in una situazione d instabilità e frustrazione ed espone le Forze armate al rischio di perdere l’apporto di insegnanti di elevata professionalità, attratti da impieghi più stabili e remunerativi.
L’attività di formazione linguistica, come affermato nella relazione illustrativa alla pdl 5654, “è garantita dalla Scuola di lingue estere dell’Esercito, la quale svolge, ogni anno, un certo numero di corsi, che si differenziano tra di loro per la durata e per il tipo di insegnamento, e che, comunque, si attengono alle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, organizzati su base Stanag Nato 2001”.
Si ricorda, in proposito, che, secondo quanto riportato sul proprio sito internet, la Scuola di lingue estere dell’Esercito è stata costituita in Roma il 18 agosto 1963 dallo Stato Maggiore dell'Esercito e posta alle dipendenze del III Reparto. A decorrere dal 1 settembre 1983 la Scuola passa alle dirette dipendenze dell'Ispettorato delle Scuole. Il 15 febbraio del 1993 si trasferisce a Perugia, e il 1° luglio 1998 sull'Istituto viene incentrato il Comando Militare Regionale Umbria e pertanto ha assorbito le funzioni proprie di questo Comando Territoriale: attività presidiarie, gestione alloggi, pubblica informazione e promozione del reclutamento. Il 30 ottobre del 2000 avviene la separazione dei due Enti con la ricostruzione del Comando Regionale Umbria, Mentre la Scuola svolge da quella data i soli compiti Istituzionali che le sono propri.
In particolare, la Scuola Lingue Estere dell'Esercito struttura la propria attività differenziando i metodi di insegnamento in maniera da soddisfare le esigenze delle Forze Armate in campo linguistico. In particolare, sono forniti i seguenti corsi:
§ corsi in sede da IS-6/1998 (attività di routine);
§ corsi a distanza;
§ corsi ad altissima intensità (Crash Course);
§ attività di On Site Language Training (OSLT);
§ organizzazione stages esteri.
Più specificamente, l’articolo 1, comma 1, del ddl 6023 e l’articolo 1 della pdl 5654 introducono un nuovo profilo professionale nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa, facendo salve le relative dotazioni organiche, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265. In particolare l’articolo 1, comma 1, del ddl 6023, più dettagliato sul punto, prevede che in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del CCNL del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area funzionale C, posizione economica C1.
Si ricorda che il citato CCNL del 16 febbraio 1999, all’articolo 13, ha adottato un nuovo sistema di classificazione, basato sulle aree di inquadramento contrattuale.
Più specificamente, (comma 1) il nuovo sistema di classificazione del personale, è basato sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree[1]:
§ Area A - comprendente i livelli dal I al III;
§ Area B - comprendente i livelli dal IV al VI
§ Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.
c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
In particolare, il comma 5 dispone che l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, comma 1, del CCNL in oggetto e con l'assistenza dell'ARAN.
Inoltre le norme finali del citato CCNL prevedono che nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidano, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90, sino all’applicazione dell’articolo 13, comma 5, dello stesso CCNL.
Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) stabilisce la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.
La disposizione ha per destinatari[2]le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[3].
La rideterminazione dell’organico prevista dal comma 93 deve essere fatta in base ai principi e criteri indicati sia dall’articolo 1, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165 (maggiore efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, migliore utilizzazione delle risorse umane), sia dall’art. 34, comma 1, della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) che faceva esplicito riferimento:
§ al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
§ alle previsioni recate dal capo III del titolo III della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002); il riferimento dovrebbe essere soprattutto agli articoli 29 e 32, che disciplinano l’esternalizzazione dei servizi.
Le amministrazioni sopra indicate avrebbero dovuto provvedere – entro il 30 aprile 2005 - alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.
Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingue fra:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la riduzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
§ altre pubbliche amministrazioni, le quali provvederanno secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto entro il citato termine del 30 aprile 2005, la dotazione organica sarebbe rimasta fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.
Si evidenzia che, non avendo provveduto l’amministrazione della Difesa alla rideterminazione in questione e quindi non essendo stato emanato il relativo D.P.C.M., la dotazione organica è rimasta fissata sulla base del personale in servizio al 31 dicembre scorso.
L’articolo 1, comma 2, del ddl 6023 determina la dotazione organica del personale del profilo professionale citato in 33 unità (l’articolo 2 della pdl 5654 quantifica la dotazione organica in 40 unità) mentre il successivo comma 3 attribuisce al Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare sentiti i Ministri per la funzione pubblica, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la fissazione dei criteri e delle modalità per il reclutamento di tale personale. Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza, si applica l’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117.
Sarebbe opportuno fissare un termine per l’emanazione del decreto ministeriale e specificare se il decreto assume una valenza regolamentare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 400 del 1988.
Il D.P.R. n. 117/2000 disciplinale le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori. In particolare, l’articolo 2, comma 8, prevede che la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
Per quanto concerne la procedura di reclutamento del personale, si segnala che l’articolo 3 della pdl 5654 dispone che quest’ultimo debba essere reclutato mediante una procedura selettiva per titoli ed esami, da determinare, anche in questo caso, con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri per la funzione pubblica, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Si richiama quanto osservato sul decreto emanando relativamente all’articolo 1, comma 3, del ddl 6023.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4, del ddl 6023 autorizza, in deroga all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e all’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005, il reclutamento dei docenti di lingue estere, fino al limite del 40 per cento del contingente previsto (33 unità), e comunque entro un tetto di spesa di 416.254 euro annui, a decorrere dal 2005, mediante procedura selettiva per titoli ed esami. La disciplina di dettaglio della selezione è rimessa ad un decreto ministeriale. Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, abbiano maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, o a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente a tale data.
Sarebbe opportuno fissare un termine per l’emanazione del decreto ministeriale e specificare se il decreto assume una valenza regolamentare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 400 del 1988.
Sarebbe inoltre opportuno specificare i commi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 a cui si vuole derogare.
Si ricorda che l’articolo 39 della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha introdotto norme più restrittive per le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice, in particolare, un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. In particolare, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39, il Consiglio dei ministri determina annualmente il numero massimo complessivo delle assunzioni effettuabili dalle varie amministrazioni. Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità.
Inoltre il comma 3-ter prevede una dettagliata procedura autorizzatoria per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni. Queste ultime devono presentare una richiesta di assunzione corredata da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e qualificazione del personale. Le richieste sono esaminate dal Consiglio dei ministri, sulla base di una istruttoria volta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette[4] -, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[5]. La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Viene comunque consentito il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
Si ricorda inoltre che il successivo comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse consentiranno, secondo la relazione tecnica allegata dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, circa 3.000/3.500 assunzioni annue.
Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Il comma 97, infine, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.
Ai sensi del comma 101, sono esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
Infine, l’articolo 2 del ddl 6023 e l’articolo 4 della pdl 5654 recano la copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti in esame.
In particolare, l’articolo 2 del ddl 6023 autorizza la spesa di € 416.245, a decorrere dall’anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa quanto ad euro 416.245 per l’anno 2005 e quanto ad euro 406.245 a decorrere dal 2006, e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto ad euro 10.000 a decorrere dal 2006.
L’articolo 4 della pdl 5654, invece, autorizza la spesa di 12.406 euro per l’anno 2005 e di 436.325 euro a decorrere dall’anno 2006, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Infine, entrambi gli articoli rimandano ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per le eventuali variazioni di bilancio.
N. 5654
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato PERROTTA ¾ |
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Disposizioni per
favorire l'attività della Scuola |
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Presentata il 23 febbraio 2005
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Onorevoli Colleghi! - Da un po' di anni a questa parte, l'Italia è impegnata in missioni internazionali di pace, che richiedono un impegno costante e che consentono ai militari italiani di dare un contributo diretto a delicate missioni. Il numero degli italiani impiegati in questo tipo di missioni si aggira attorno ai 10 mila militari, che con i loro veicoli, blindati, carri armati, artiglieria ed elicotteri sono schierati in Paesi stranieri nell'ambito di queste missioni.
In tale contesto, riveste particolare interesse, la conoscenza delle lingue straniere da parte del personale militare impiegato all'estero. Dato che il personale non è impiegato soltanto in operazioni specifiche ma anche in azioni di assistenza alle popolazioni locali, deve essere in grado di interagire con l'interlocutore che ha di fronte. Pertanto, essendo in grado di comprendere quanto detto dall'interlocutore, sarà sicuramente più semplice sostenere la sua richiesta e fornire un valido aiuto.
Questa attività di formazione linguistica è garantita dalla Scuola di lingue estere dell'Esercito, la quale svolge, ogni anno, un certo numero di corsi, che si differenziano tra di loro per la durata e per il tipo di insegnamento, e che, comunque, si attengono alle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, organizzati su base Stanag NATO 6001.
La Scuola di lingue estere dell'Esercito opera secondo i più efficaci metodi didattici avvalendosi di infrastrutture hardware e software avanzate per supportare l'attività di insegnamento dei docenti madre lingua e l'attività di apprendimento degli studenti. Il sistema didattico prevede una sinergia tra corsi a distanza e corsi in sede che agevola tutti gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile.
Quindi dando ai «nostri ragazzi» la possibilità di imparare le lingue straniere, in un certo qual modo, faciliteremo le loro operazioni sul campo e sicuramente renderemo più semplici i contatti con le altre persone, siano esse soldati o civili.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1.
Art. 2. 1. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui all'articolo 1 è determinata in 40 unità.
Art. 3. 1. Al reclutamento del personale di cui all'articolo 2 si provvede mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 4. 1. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 12.406 euro per l'anno 2005 e di 436.325 euro a decorrere dall'anno 2006, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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N. 6023
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) il 21 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3234) |
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presentato dal ministro
della difesa di concerto con il
ministro per la funzione pubblica con il ministro
dell'economia e delle finanze e con il ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ¾ |
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Istituzione del profilo di docente |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della
Repubblica
il 26 luglio 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1. 2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità. 3. I criteri e le modalità per il reclutamento del personale del profilo professionale di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117. 4. In deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2005, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 416.245 per l'anno 2005 e quanto ad euro 406.245 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3234
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) di concerto col Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2004 |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2004 |
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Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito
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Onorevoli Senatori. – Nell’attuale momento storico, caratterizzato dall’esigenza di una sempre maggiore collaborazione internazionale nelle aree di crisi, l’Italia occupa, come è noto, una posizione di primo piano per quanto attiene al suo impegno nelle molteplici missioni di pace che ormai da anni si susseguono.
In tale quadro, particolare interesse riveste, per le Forze armate, la preparazione linguistica del personale militare impiegato all’estero, sia in compiti specifici, a volte di grande delicatezza e responsabilità, sia, comunque, per stabilire, con le popolazioni locali, un rapporto di fiducia e collaborazione, finalizzato al raggiungimento dei singoli obiettivi delle missioni.
Questa attività di formazione linguistica è assicurata in modo preminente dalla Scuola di lingue estere dell’Esercito, con sede in Perugia, la quale svolge annualmente un notevole numero di corsi, di varia natura e durata, anche in esecuzione di direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali (si pensi all’accordo di standardizzazione «STANAG 6001» in vigore nei Paesi del trattato del Nord Atlantico), che impegnano docenti civili in maniera praticamente continuativa, anche nei giorni festivi.
Occorre evidenziare in proposito che tale personale, in base all’attuale normativa, è legato all’Amministrazione della difesa da contratti di carattere temporaneo (di durata annuale), che vengono, di regola, rinnovati. Gli insegnanti in parola, tutti selezionati, sulla base dei requisiti accademici e culturali previsti, tra persone «di madre lingua», hanno, negli anni, acquisito grande esperienza e conoscenze approfondite in tema di terminologia e procedure militari, divenendo una preziosa risorsa di difficile reperimento e formazione (si pensi ai docenti di lingue rare).
Tale situazione di precariato risulta in contrasto con le crescenti esigenze di qualificazione linguistica del personale militare in quanto le Forze armate, di fatto, ogni anno rischiano di perdere l’apporto di insegnanti di elevatissima professionalità, attratti da impieghi più stabili e remunerativi. D’altra parte, la propria posizione di instabilità è avvertita dai docenti stessi come causa di profonda frustrazione (basti considerare che essi sono equiparati al personale supplente annuale della scuola media superiore e sono considerati sempre «di prima nomina», anche nei casi in cui vi siano state maturate anzianità di servizio più che decennali).
E’, quindi, di rilevante interesse per l’Amministrazione militare rendere stabile il rapporto di lavoro degli insegnanti in questione, con la conseguenza di poter fare sicuro affidamento su personale di alta professionalità, adeguatamente motivato.
È stato, pertanto, predisposto l’accluso disegno di legge, volto a prevedere l’istituzione, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, del profilo di «docente delle scuole di lingue estere dell’Esercito», la cui dotazione organica è fissata in 33 unità, per il reclutamento del personale di cui trattasi.
È stato peraltro previsto che, in fase di prima applicazione della legge, la procedura di reclutamento si concretizzi in un concorso per titoli ed esami, riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, data di scadenza dei contratti in corso, abbiano già svolto l’attività di insegnamento per un periodo complessivo di almeno quattrocento settimane nel decennio precedente alla data in parola.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa, prevede che, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, venga individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area C, posizione economica C1. Il comma 2 fissa in 33 unità la dotazione organica dei docenti in questione, anche non cittadini italiani. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la determinazione dei criteri e delle modalità di reclutamento del personale stesso. Il comma 4 prevede, in fase di prima applicazione della legge, nei limiti del 40 per cento della suddetta dotazione organica, pari a 13 unità, una procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti che, alla data del 22 dicembre 2004, abbiano già prestato servizio presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito per un periodo complessivo di almeno quattrocento settimane nel decennio precedente alla data in questione.
L’articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria.
Analisi Tecnico-normativa
1. Aspetti Tecnico-normativi in senso stretto
a) Necessità dell’intervento normativo.
L’iniziativa si rende necessaria per consentire, anzitutto, la costituzione, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, di un apposito profilo professionale per i docenti della Scuola di lingue estere dell’Esercito, del quale viene determinata in 33 unità la dotazione organica. Lo strumento legislativo si rende necessario, altresì, per fornire copertura finanziaria all’assunzione, al di fuori delle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di una aliquota di insegnanti, anche di nazionalità non italiana, che ha svolto per lungo tempo la propria attività presso il predetto centro di formazione, e che costituisce per l’Amministrazione della difesa personale pregiato, in quanto in possesso di professionalità di difficile reperimento sul mercato del lavoro ed affidabile sotto il profilo della riservatezza. Si tratta, infatti, di personale esperto anche nell’insegnamento di lingue poco diffuse, ma di estrema importanza in relazione allo scacchiere strategico in cui le Forze armate sono destinate sempre più ad operare.
b) Analisi del quadro normativo.
Il vigente quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto dei ministeri e relativi contratti integrativi di amministrazione.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
L’intervento legislativo incide sul vigente quadro normativo attraverso la previsione di un nuovo profilo professionale, del quale viene determinata la dotazione organica.
d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull’ordinamento comunitario.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il disegno di legge non incide sulle competenze legislative attribuite alle regioni dall’articolo 117 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla citata legge Costituzionale n. 3 del 2001.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Le disposizioni del disegno di legge non sono in contrasto con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.
Le norme del disegno di legge si inseriscono nell’ambito di atti normativi primari già adottati in precedenza in materia di assunzioni, mentre, per quanto concerne l’istituzione del nuovo profilo professionale, resta salva la disciplina di natura contrattuale.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
L’intervento normativo di cui trattasi non fa ricorso alla tecnica della «novella» legislativa.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del disegno di legge non discendono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi
a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Nella materia non risultano attualmente pendenti giudizi presso il giudice ordinario o costituzionale. Risulta, invece, una sentenza del giudice del lavoro (sent. n. 106/99, in data 2 febbraio 1999, del pretore di Caserta in funzione di giudice del lavoro) che ha stabilito la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di contratti analoghi (relativi ad insegnamenti di materie diverse) stipulati presso la Scuola sottufficiali A.M. di Caserta.
b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
In materia analoga (insegnamento, a livello di istruzione secondaria di secondo grado, di materie non militari) sono stati presentati il disegno di legge del senatore Semeraro, concernente: «Disposizioni per l’inquadramento degli insegnanti delle scuole della Marina militare nei ruoli civili del Ministero della difesa» (atto Senato n.2902) e la proposta di legge del deputato Tarantino, concernente «Immissione nei ruoli organici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica», (atto Camera n.2396); di entrambi non è stato ancora avviato l’esame parlamentare.
Analisi dell’impatto della Regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento: destinatari diretti e indiretti.
Il disegno di legge interessa tutti i potenziali aspiranti a ricoprire i posti della dotazione organica del profilo istituito. In fase di prima applicazione, riguarda, in particolare, poche unità di docenti.
b) Obiettivi e risultati attesi.
Il disegno di legge è inteso ad assicurare alle Forze armate la disponibilità di personale di specifica professionalità, stabilizzando, in prima applicazione, il rapporto di lavoro dei docenti della Scuola di lingue estere dell’Esercito, altamente qualificati.
c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
In relazione alla semplicità del disegno di legge non è stato necessario ricorrere a particolari metodologie per l’analisi dell’impatto.
d) Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il disegno di legge non presenta problemi di copertura amministrativa, in quanto già esiste l’organizzazione amministrativa preordinata allo svolgimento delle attività considerate e non è necessario un ampliamento dell’organizzazione stessa.
e) Impatto sui destinatari.
Il provvedimento comporterà concreti vantaggi per i destinatari in quanto, in generale, amplierà la possibilità d’impiego per i possessori della particolare professionalità e, in prima applicazione della legge, determinerà la stabilizzazione dei docenti attualmente legati all’amministrazione da rapporto di lavoro precario.
Relazione tecnica
Gli oneri del presente disegno di legge sono legati esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale da assumere in sede di prima applicazione della legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, tra i soggetti che hanno svolto attività didattica presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito di Perugia.
Il disegno di legge, infatti, comporta oneri aggiuntivi solamente per le assunzioni da operare a mente del citato articolo 1, comma 4, considerato che le dotazioni organiche del personale civile del Ministero delle difesa rimangono invariate, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
In sostanza, una volta esperito lo speciale concorso di cui al citato articolo 1, comma 4, per l’eventuale ripianamento dell’intera pianta organica del nuovo profilo in questione si procederà secondo le previste procedure di autorizzazione e nell’ambito dei fondi di bilancio, messi a disposizione dalla legge finanziaria, per l’assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Nella stima degli oneri è stato considerato che:
– il personale da assumere non può superare la quota del 40 per cento della dotazione organica del menzionato profilo, pari a 33 unità, motivo per cui i soggetti da considerare ai fini del computo degli oneri sono massimo 13;
– detto personale risulta destinatario del trattamento economico spettante ai dipendenti civili del Ministero della difesa inquadrati nell’area C, posizione economica C1, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003;
– il costo per il primo anno di applicazione della legge è limitato al periodo 23 dicembre-31 dicembre 2004 (nove giorni), poichè i docenti da assumere prestano attualmente la propria attività professionale presso la Scuola in base a rapporti contrattuali con la Difesa i cui effetti scadono il 22 dicembre 2004.
L’onere, come dimostrato nel sottostante prospetto, è valutato in e10.405,61 per l’anno 2004, ed in e416.244,77, a regime, dal 2005.
Oneri per tredici dipendenti appartenenti all’area C,
posizione economica C1
Stipendio gabellare comprensivo I.I.S. (1) |
Indennità di amm.ne |
Trattamento economico accessorio (2) |
Costo per un insegnante, al netto degli oneri a carico dello Stato |
Oneri a carico dello Stato (3) |
Costo complessivo annuo per un insegnante |
Costo complessivo annuo per tredici unità |
Costo complessivo per nove giorni, riferito a tredici unità (4) |
e19.343,04 |
2.408,88 |
e1.444,61 |
e23.196,53 |
e8.820,76 |
e32.017,29 |
e416.244,77 |
e10.405,61 |
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(1) Voce comprensiva della quota relativa alla tredicesima mensilità.
(2) È stato considerato un onere medio annuale (F.U.A. Fondo unico di amministrazione).
(3) Gli oneri a carico dell’amministrazione sono computati nelle percentuali del 38,38 per cento, per lo stipendio e per l’indennità di amministrazione, e del 32,70 per cento per il trattamento economico accessorio.
(4) La quantificazione degli oneri per i nove giorni del 2004 è stata operata partendo dall’onere mensile, dal quale è stato desunto il costo giornaliero che è stato poi moltiplicato per nove giorni e per i tredici destinatari (e2668,10:30 x 9 x 13).
Art. 1. 1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area funzionale C, posizione economica C1. 2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità. 3. I criteri e le modalità per il reclutamento del personale del profilo professionale di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117. 4. In fase di prima applicazione della presente legge, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si provvede al reclutamento del personale di cui al comma 2, nei limiti del 40 per cento del contingente ivi previsto, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta. 1. Per la copertura dell’onere derivante dall’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 10.406 per l’anno 2004 e di euro 416.245 a decorrere dall’anno 2005, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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DIFESA (4a)
MERCOLEDì 23 FEBBRAIO 2005
158a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Discussione e rinvio)
Il presidente CONTESTABILE, dopo aver dato brevemente conto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione istruzione lo scorso 15 febbraio, dà la parola al relatore Nieddu per lo svolgimento della relazione illustrativa.
Il relatore NIEDDU (DS-U) osserva quindi che lo scopo del disegno di legge in titolo è l'istituzione di un apposito profilo professionale per i docenti di lingue estere dell'Esercito. Tale personale, assai qualificato ed affidabile, anche sotto il profilo della riservatezza, è infatti legato all'amministrazione della Difesa da contratti a carattere temporaneo: tale situazione di precariato, però, risulta in aperto contrasto con le esigenze, sempre crescenti, delle Forze armate che, di fatto, rischiano di perdere l'apporto di insegnanti di elevata professionalità, attratto da impieghi più remunerativi. Inoltre, l'attuale situazione appare fonte di una profonda sperequazione a danno degli insegnanti medesimi, che si ritrovano di fatto equiparati al personale supplente annuale della scuola media superiore e considerati sempre di prima nomina ancorché, in alcuni casi, possano vantare anzianità di servizio più che decennale.
La dotazione organica viene fissata in trentatré unità, e la procedura di reclutamento sarà effettuata attraverso un concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, al 22 dicembre 2004 (data di scadenza dei contratti in corso), abbiano già svolto l'attività di insegnamento per un periodo complessivo di almeno quattrocento settimane nel decennio precedente.
Il relatore conclude la sua esposizione ponendo l'accento sulla necessità di rivedere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2 del disegno di legge, attraverso l'eliminazione dei riferimenti all'anno appena trascorso.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
DIFESA (4a)
MERCOLEDì 9 MARZO 2005
160a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta dello scorso 23 febbraio.
Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore MELELEO (UDC) osserva che il disegno di legge in titolo è un provvedimento da lungo tempo atteso: esso pone finalmente termine al precariato permanente, cui sono soggetti gli insegnanti di lingue estere dell'Esercito che svolgono la loro opera a favore del personale di tutte le Forze armate; opera, questa particolarmente necessaria nel presente momento storico.
Infatti, nell'attuale contesto, particolare valenza ha acquisito la formazione linguistica del personale, intesa sia come insegnamento delle lingue più importanti e più diffuse (quale in primo luogo l'inglese), sia quelle più rare (che consentono agli operatori di stabilire, e meglio mantenere, i contatti con le comunità locali, dalle più svariate origini e diversità etniche). Il passaggio presso la scuola lingue estere dell'Esercito è divenuto pertanto una tappa fondamentale anche nella formazione degli ufficiali, sottufficiali e volontari nell'Esercito, nel cui ambito si è instaurato un ciclo virtuoso che consente al personale miliare di apprendere le lingue di interesse ed al personale docente di perfezionare le proprie tecniche didattiche, adeguandole ad esigenze sempre più numerose e delicate.
Tale importantissima attività presuppone però la disponibilità non di docenti a carattere precario, i quali periodicamente devono preoccuparsi e affannarsi per il rinnovo del proprio contratto di lavoro, e tesi alla ricerca di occupazioni più stabili, bensì di personale di ruolo che nel tempo abbia accresciuto il proprio bagaglio di conoscenze professionali e che possa contribuire efficacemente a perfezionare i programmi didattici del prestigioso Istituto.
Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.
Il senatore BEDIN(Mar-DL-U), dopo aver osservato che il provvedimento in titolo si propone, giustamente, di far fronte ad una situazione decisamente sperequativa esistente a danno dei docenti di lingue estere dell'Esercito, pone l'accento sull'opportunità di valutare attentamente la possibilità di estendere le sue disposizioni sia alle altre Forze armate, sia alle Forze di Polizia.
Conclude preannunciando in ogni caso il voto favorevole della sua parte politica.
Il senatore PALOMBO(AN), nel preannunciare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo di appartenenza, sottolinea la particolare valenza del provvedimento in titolo. Infatti, i nuovi e delicati scenari che vedono impegnate le Forze armate impongono la necessità di provvedere ad un'adeguata preparazione dei militari italiani anche dal punto di vista dell'apprendimento delle lingue straniere, onde poter favorire ai massimi livelli sia la cooperazione con le truppe dei Paesi alleati, sia l'integrazione con le popolazioni locali nell'ambito delle missioni internazionali di pace.
Il senatore ZORZOLI(FI), nell'esprimere piena condivisione in ordine ai contenuti del disegno di legge in titolo, invita tuttavia la Commissione ed il Governo a valutare la possibilità, in un prossimo futuro, di far fronte alle esigenze di tutte le Forze armate e delle Forze di Polizia, chiamate ad operare in delicati scenari internazionali tali da richiedere la conoscenza delle lingue estere come indispensabile requisito di professionalità.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale, proponendo contestualmente alla Commissione di fissare per venerdì 11 marzo, alle ore 11 il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
DIFESA (4a)
MERCOLEDì 16 MARZO 2005
161a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.
Il presidente CONTESTABILE dà conto del parere non ostativo con osservazioni espresso dalla Commissione Affari costituzionali nella giornata di ieri. Osserva quindi che, considerati anche i rilievi di cui al parere della Commissione Istruzione del 15 febbraio (del quale si era dato conto nella seduta del 23 febbraio), sarebbe opportuna una riapertura del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative onde poter valutare attentamente la possibilità di recepire le osservazioni suddette. Propone quindi come nuovo termine per la presentazione di emendamenti la giornata di venerdì 18 marzo, alle ore 11.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente ed il seguito della discussione è pertanto rinviato.
giovEDì 21 luglio 2005
183a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE DELIBERANTE
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo scorso.
Si passa all’esame degli articoli dei disegni di legge e degli emendamenti ad essi presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il relatore NIEDDU(DS-U), dopo aver ribadito l’importanza dell’iniziativa legislativa in titolo, che intende dare continuità e stabilità a determinate figure, dotate non solo di una particolare professionalità, per la loro conoscenza di lingue rare e di dialetti, ma anche di grande affidabilità sotto il profilo della sicurezza, essendo successivamente destinate ad operare in delicati teatri esteri, ricorda che, al fine di migliorare il testo del provvedimento, aveva presentato una serie di emendamenti, sottoposti al parere della Commissione Bilancio. Poiché tale Commissione ha formulato un parere di nulla osta con condizioni sul testo del provvedimento, ma non ha ancora espresso il proprio avviso su dette proposte di modifica, attesa l’urgenza di pervenire ad una approvazione del disegno di legge, egli ritira tutti i propri emendamenti ad eccezione dell’1.3, 1.4 e 2.1 (nuovo testo), che raccolgono le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.
Si passa quindi alle votazioni, cominciando con gli emendamenti all’articolo 1.
Con separate votazioni, previa verifica prescritta del numero legale, la Commissione approva gli emendamenti 1.3 e 1.4, nonché l’articolo 1 nel suo complesso, come modificato.
Approva quindi l’emendamento 2.1 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell’articolo 2.
Il presidente CONTESTABILE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore PERUZZOTTI (LP) manifesta pieno consenso per la finalità cui il provvedimento è teso e ne auspica la rapida approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.
Per il senatore MELELEO (UDC) l’istituzione di un ruolo docenti a carattere permanente, oltre a migliorare sempre di più la singola preparazione e quindi assicurare il più idoneo insegnamento linguistico, toglie questi professionisti dall’attuale situazione di precarietà, infondendo loro serenità. Ciò motiva il voto favorevole dell’UDC.
Il pieno consenso del suo Gruppo è formulato dal senatore BEDIN(Mar-DL-U), il quale richiama le ragioni da lui più volte esposte in discussione generale e conviene sull’importanza dell’iniziativa legislativa, finalizzata a stabilizzare determinati rapporti di lavoro finora a carattere precario.
Anche il senatore BISCARDINI (Misto-SDI-US) annunzia il voto favorevole del suo Gruppo, richiamando le motivazioni già precedentemente più volte espresse.
Il voto favorevole dei rispettivi Gruppi è dichiarato dai senatori BONATESTA(AN), PASCARELLA (DS-U) e MANFREDI(FI).
Il PRESIDENTE, mette quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, che viene approvato all’unanimità.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3234
Art. 1
1.3
IL RELATORE
All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265," inserire le seguenti: "e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,".
1.4
IL RELATORE
All’articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: "In fase" a: "ivi previsto", con le seguenti: "In deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto e, comunque, entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall’anno 2005".
1.1
IL RELATORE
All’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della Difesa" con le seguenti: "mediante procedura selettiva per titoli determinata con decreto del Ministro della Difesa".
1.2
IL RELATORE
All’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "alla data del 22 dicembre 2004" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 2
2.1. (nuovo testo)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245 a decorrere dall’anno 2005 e quanto ad euro 406.245 a decorrere dall’anno 2006 l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto ad euro 10.000 a decorrere dall’anno 2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Tit. 1 (nuovo testo)
IL RELATORE
Al titolo della presente legge, sostituire le parole: "presso la scuola di lingue estere dell’Esercito" con le seguenti: "di lingue estere dell’Amministrazione della Difesa".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 22 MARZO 2005
225a Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito
(Parere su ulteriori emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra l'emendamento Tit. 1 (nuovo testo) riformulato in ossequio a una osservazione formulata nel parere precedentemente reso; propone pertanto di esprimere su di esso un parere favorevole.
Concorda la Sottocommissione.
La seduta termina alle ore 14,50.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 15 GIUGNO 2005
475a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino
IN SEDE CONSULTIVA
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, che occorre valutare la compatibilità tra l’istituzione della nuova qualifica di docente di lingue estere di cui all’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, che aumenta di 33 unità le dotazioni organiche di diritto del personale civile del Ministero della difesa, con la norma di cui all’articolo 1, al comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), laddove è prevista la riduzione del 5 per cento degli organici delle amministrazioni statali, tenuto conto, peraltro, che l’articolo 1, comma 1, nonché la relazione tecnica, affermano che l’istituzione del nuovo profilo deve avvenire lasciando invariate le medesime dotazioni organiche complessive. Di conseguenza, occorre acquisire chiarimenti sulle misure previste per assicurare la suddetta invarianza complessiva, precisando il numero e la qualifica delle unità da rendere indisponibili ai fini della compensazione, e acquisendo la conferma che nel valutare l’equivalenza finanziaria tra le posizioni da rendere indisponibili e quelle di nuova istituzione si tenga conto di tutti gli oneri previsti dalla contrattazione integrativa per i profili appartenenti al livello C1 (ossia di tutte le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità di amministrazione). Ritiene poi necessario chiarire se l’immissione in ruolo (nel numero di 13 unità) degli ex insegnanti precari della Scuola di lingue dell’esercito, ancorché per concorso "riservato", possa determinare il diritto a favore degli stessi a vedersi riconosciuti i periodi di lavoro pregressi svolti con contratti a termine, ai fini di eventuali ricostruzioni dell’anzianità di servizio e contributiva, da cui potrebbero derivare effetti di riparametrazione e adeguamento dei trattamenti retributivi e previdenziali. La relazione illustrativa, infatti, precisa che i suddetti contratti a termine vengono, "di regola", sempre rinnovati alla scadenza, ciò che ha creato da anni un contenzioso tra analoghe figure di docenti incaricati presso scuole militari e l’amministrazione della Difesa. Come rilevato dal Servizio del bilancio, essendo tali rapporti comunque qualificati come di pubblico impiego, vi è un possibile rischio di ricostruzioni di carriera, almeno ai fini previdenziali (pur non essendo da escludere effetti anche retributivi e di carriera), in quanto l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riconosce espressamente che i servizi, "comunque prestati" dai dipendenti pubblici, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali, siano poi "computabili a domanda" ai fini del trattamento di quiescenza. Occorre quindi acquisire chiarimenti in merito, nonché verificare la sussistenza di una "copertura previdenziale" per i servizi sinora prestati presso la Scuola, poiché, in caso di diritto a ricostruzione di carriera, ed in assenza di posizione assicurativa degli interessati, si tratterebbe di riconoscere ai citati docenti almeno 9 anni di anzianità contributiva. Osserva altresì che il Servizio del bilancio rileva l’esigenza di valutare la coerenza del previsto "inquadramento" dei docenti in questione con il livello C1 dell’Area C, corrispondente al personale in possesso di Laurea non specialistica del comparto Ministeri, dal momento che nella relazione illustrativa non vi sono indicazioni circa il possesso del suddetto requisito di legge. Dall’inquadramento nel profilo direttivo di personale non in possesso del previsto titolo di studio potrebbe infatti derivare il rischio di ricorsi volti al reinquadramento, da parte di personale civile e militare della difesa già in servizio, che, pur in possesso dei medesimi requisiti di servizio (come specialisti istruttori o addestratori), trovi invece posto in ruolo nell’area B o in quella equivalente del ruolo militare.
Per quanto concerne i profili di copertura, segnala innanzitutto la necessità di aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 2 al bilancio triennale vigente, nonché, trattandosi di oneri relativi a diritti soggettivi, di riformulare la relativa autorizzazione di spesa come previsione anziché come limite massimo di spesa, prevedendo un’idonea clausola di salvaguardia. Al riguardo, osserva comunque che, ove venga confermata la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica (416.245 euro a decorrere dal 2005), lo stanziamento richiamato a copertura risulta allo stato parzialmente incapiente (per circa 10.000 euro annui). Infine, in merito all’inserimento della clausola di salvaguardia, ritiene necessario valutare l’opportunità di introdurre una clausola difforme da quella adottata nei più recenti precedenti (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale previsione di invio alle Camere degli eventuali provvedimenti di utilizzo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine), poste le difficoltà di applicazione di tale meccanismo rilevate in casi analoghi, alla luce dell’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005, che limita al 2 per cento rispetto all’esercizio precedente l’incremento dell’utilizzo del predetto fondo di riserva per il triennio 2005-2007. Come precisato in una recente nota esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze (circolare n. 5 dell’11 febbraio 2005), infatti, nel caso del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine il predetto limite ha carattere "tassativo" e può essere derogato solo in casi di particolare necessità ed urgenza, opportunamente motivati, sulla base di una specifica procedura.
Con riferimento agli emendamenti, segnala che la proposta 2.1, che riscrive la clausola finanziaria del provvedimento, alla luce delle considerazioni svolte sul testo, potrebbe non essere idonea a risolvere i problemi precedentemente rilevati. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 1.1, 1.2 e Tit. 1.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, conferma innanzitutto che l’amministrazione della Difesa rientra nell’ambito dì applicazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede che le amministrazioni ivi indicate apportino una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico. Pertanto, la prevista istituzione della nuova qualifica di docente di lingue estere per 33 unità dovrà avvenire nell’ambito delle dotazioni organiche rideterminate ai sensi della norma citata e rendendo indisponibili ulteriori posti in organico ai fini della compensazione. Al riguardo, fa presente che il Ministero della difesa ha chiarito che la determinazione in 33 unità della dotazione organica del profilo professionale in questione, di cui 13 da assumere in fase di prima applicazione della legge, risponde alle attuali esigenze dell’Amministrazione, riservandosi, ai fini della suddetta riduzione del 5 per cento, di procedere, sentite le organizzazioni sindacali, alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei criteri di efficienza dell’azione amministrativa, razionalizzazione e migliore utilizzazione delle risorse umane, secondo quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.
In merito poi alla richiesta di clementi informativi relativi alla possibilità che I/immissione in ruolo degli ex precari insegnanti delle Scuola di lingua dell’Esercito possa comportare il diritto al riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della ricostruzione di carriera e ai fini previdenziali, il Ministero della difesa osserva che tali soggetti, per le prestazioni professionali pregresse svolte presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l’Amministrazione, risultano iscritti all’INPS. In ordine, infine, al profilo della eventuale assimilazione dei docenti in questione ai docenti del comparto scuola, chiarisce che la Scuola di lingue estere dell’Esercito non è abilitata al rilascio di titoli equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali.
Per quanto concerne i profili di copertura, concorda sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria al bilancio triennale vigente, nonché, trattandosi di oneri relativi a diritti soggettivi, di riformulare la relativa autorizzazione di spesa come previsione anziché come limite massimo di spesa prevedendo un’idonea clausola di salvaguardia.
In ordine alla capienza dell’accantonamento preordinato a copertura del presente provvedimento, conferma che l’Atto Camera n. 5433, già approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2004 (Atto Senato n. 1432), reca oneri pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006, la cui copertura è stata assicurata mediante parziale utilizzo dell’accantonamento del Ministero della difesa. Conseguentemente, ferma restando la quantificazione dell’onere annuale relativa al provvedimento in esame, come indicato nella relazione tecnica, pari a 416.245 euro, è necessario individuare le risorse occorrenti, pari a 10.000 euro a decorrere dal 2006, che potrebbero essere reperite nell’ambito dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Propone, pertanto, di riformulare in modo conseguente la clausola di copertura di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di inserire una specifica clausola di salvaguardia.
Si riserva, infine, di replicare sugli emendamenti in una successiva seduta.
Su proposta del PRESIDENTE, al fine di approfondire le problematiche di ordine finanziario sottese al disegno di legge in titolo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 16,25.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 16 GIUGNO 2005
476a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 10,40.
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha fornito alcuni chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame, in ordine ai quali appaiono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti. Infatti, è stato confermato che l’accantonamento di cui all’articolo 2 richiamato a copertura degli oneri del provvedimento (fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa) risulta parzialmente indisponibile per gli anni 2006 e 2007, ancorché per un ammontare assai limitato (10.000 euro annui). Tuttavia, anche l’accantonamento indicato dal Governo per coprire la suddetta differenza (fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze) risulta allo stato privo di sufficienti risorse finanziarie, per cui appare necessario trovare una copertura alternativa. In secondo luogo, occorre riformulare complessivamente la clausola finanziaria di cui al predetto articolo 2, da una parte aggiornandone la decorrenza al bilancio triennale vigente, dall’altra inserendo una specifica clausola di salvaguardia che non può però fare riferimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge n. 468 del 1978, essendo lo stesso soggetto a specifiche limitazioni di utilizzo, come ricordato nella scorsa seduta dal relatore, ovvero riconfigurando la norma come limite di spesa.
Da ultimo, per quanto concerne le altre disposizioni richiamate dal relatore, ritiene che le risposte del Governo appaiono soddisfacenti e dimostrino la non onerosità delle disposizioni stesse. Alcuni profili critici permangono invece, a suo avviso, in merito all’aumento della pianta organica del Ministero della difesa conseguente all’assunzione di 33 unità di personale nel nuovo profilo di docente di lingue estere, in rapporto all’applicazione dell’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005, che prevede espressamente la riduzione del 5 per cento degli organici delle amministrazioni statali. Il Ministero della difesa, infatti, ha precisato che tale riduzione verrà operata tenendo conto anche delle nuove unità assunte, ma che l’individuazione concreta delle posizioni da ridurre potrà essere fatta solo in seguito, in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Posto che tale impegno potrebbe non essere sufficiente ad assicurare una puntuale applicazione del citato articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005, ritiene opportuno che il riferimento a tale norma venga esplicitato direttamente nel testo normativo.
Il relatore TAROLLI (UDC), sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- che al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: «decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,» siano inserite le seguenti: «e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;
- che al primo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1, le parole da: «In fase» a: «ivi previsto» siano sostituite dalle seguenti: «In deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e, comunque, entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall’anno 2005,»;
- che l’articolo 2 sia sostituito dal seguente: «Art. 2. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 , nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 416.245 per l’anno 2005 e quanto ad euro 406.245 a decorrere dall’anno 2006 l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto ad euro 10.000 a decorrere dall’anno 2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»”.
Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore sul testo e conviene altresì di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti.
La seduta termina alle ore 10,55.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 15 FEBBRAIO 2005
68a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 4ª Commissione:
(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito: parere favorevole con osservazione.
[1] Ai sensi del successivo comma 2, le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. Inoltre (comma 3), i profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ai sensi del comma 4, ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'articolo 56 del D.Lgs. 29 del 1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.
[2] Sono comunque esclusi (comma 94):
§ le Forze armate;
§ il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ i Corpi di polizia;
§ il personale della carriera diplomatica e prefettizia;
§ i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
§ gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni;
§ le Università;
§ il comparto scuola;
§ le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
[3] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[4] Con riguardo alle categorie protette, si ricorda che la legge 68 del 1999 ha imposto a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 14 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale di persone disabili e precisamente:
- il 7%, se i dipendenti sono più di 50,
- 2 lavoratori, se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50,
- 1 lavoratore, se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35.
In caso di inadempimento a questo obbligo, fatta esclusione per taluni casi, il datore di lavoro deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un somma a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile non occupato.
[5] Gli enti di cui al citato articolo 70, comma 4, sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).