XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attuazione Dir. 2002/74/CE - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Schema di D.Lgs. 493
Serie: Pareri al Governo    Numero: 428
Data: 10/06/05
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   LAVORATORI DIPENDENTI
TUTELA DEI LAVORATORI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 Servizio studi

 

pareri al governo

Attuazione Dir. 2002/74/CE, tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Schema di D.Lgs. n. 493

(art. 1, comma 3, L. 306/2003)

n. 428

 


xiv legislatura

10 giugno 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0531

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

§      La norma di delega  13

§      Quadro nazionale di riferimento  15

§      Articolo 1 (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80)18

§      Articolo 2 (Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297)18

§      Articolo 3 (Notifiche)19

Schema di decreto legislativo

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76, 87 e 117)33

§      L. 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. (art. 12)36

§      D.L. 30 gennaio 1979, n. 26. Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. (art. 1)39

§      L. 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.41

§      L. 9 marzo 1989, n. 88. Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (art. 24)50

§      L. 29 dicembre 1990, n. 428. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). (art. 48)51

§      L. 23 luglio 1991, n. 223. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (art. 7)53

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.57

§      L. 31 ottobre 2003, n. 306. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (artt. 1, 2 e all. B))61

Normativa comunitaria

§      Dir. 80/987/CEE del 20 ottobre 1980. Direttiva del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.69

§      Dir. 2002/74/CE del 23 settembre 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.78

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 493

Titolo

Attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Norma di delega

Art. 1, comma 3, Legge 31 ottobre 2003, n. 306

Settore d’intervento

Lavoro

Numero di articoli

3

Date

 

§      presentazione

24 maggio 2005

§      assegnazione

25 maggio 2005

§      termine per l’espressione del parere

4 luglio 2005

§      scadenza della delega

28 agosto 2005

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro

Rilievi di altre Commissioni

14ª Politiche dell’Unione europea – art. 126, comma 2, del regolamento

 

Commissione Bilancio - art. 96-ter, comma 2, del regolamento

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione della direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il provvedimento viene adottato ai sensi della legge comunitaria n. 306 del 2003, che nell’allegato B reca l’indicazione della direttiva in esame.

Si ricorda che la legge n. 80 del 1992, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, aveva previsto l’intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Il Fondo di garanzia era appunto già stato istituito dall’articolo 2 della legge n. 297 del 1982 come strumento destinato a sostituirsi al datore di lavoro nelle ipotesi di insolvenza determinatesi a seguito della sottoposizione del datore ad alcune procedure concorsuali, con conseguente surrogazione del Fondo negli stessi diritti spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

In particolare lo schema di decreto legislativo, agli articoli 1 e 2, interviene rispettivamente sull’articolo 2 della legge n. 80 del 1992 e sull’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, in modo da estendere l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia ai crediti di lavoro e al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali (con attività sul territorio di almeno due Stati membri), che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.

Tale disciplina si rende necessaria al fine superare una incertezza interpretativa che si era determinata nei casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, così indicando esplicitamente l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi.

Infine, con l’articolo 3 si prevede l’obbligo di notificare alla Commissione Europea ad agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 80/1992 e le eventuali successive modifiche e si stabilisce il principio che le disposizioni recate dallo schema in esame saranno applicate alle procedure concorsuali aperte in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni e pareri allegati

Oltre alla Relazione illustrativa è allegata la relazione tecnico normativa.

Come appare dalla relazione tecnico normativa, il termine per l’esercizio della delega sarebbe dovuto scadere il 30 maggio 2005. Tuttavia, sulla base dell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, il termine del 30 maggio è prorogato di novanta giorni poiché il termine per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari (4 luglio 2005) scade successivamente allo stesso termine.

Si precisa nella stessa relazione che le innovazioni normative non comportano nuovi e maggiori oneri in quanto il Fondo di garanzia prevede specifici meccanismi di autofinanziamento al fine di assicurare il pareggio della gestione. Si ricorda infatti che l’articolo 2, comma 8, della legge n. 297 del 1982 prevede che, al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva posta a carico dei datori di lavoro per finanziare il Fondo di garanzia può essere modificata con decreto ministeriale sulla base del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda l’impatto amministrativo, secondo la relazione tecnico-normativa, non si prevedono oneri organizzativi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. In realtà oneri aggiuntivi sul piano organizzativo potrebbero derivare dalla necessità di dare attuazione all’obbligo di scambiare informazioni con le amministrazioni e gli organismi di garanzia di altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 8-ter della direttiva.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni dello schema di decreto rientrano nella materia dell’«ordinamento civile», di  competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere l), della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le disposizioni dello schema di decreto, essendo indirizzate a garantire il pagamento dei crediti di lavoro nel caso di insolvenza del datore di lavoro,  sono inoltre attuative dell’articolo 36 della Costituzione, che prevede il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

A tal fine si estende l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297 del 1982 ai crediti di lavoro e al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese con attività sul territorio di almeno due Stati membri, che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.

Tale disciplina si rende necessaria al fine di superare una incertezza interpretativa che si era determinata nei casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, così indicando esplicitamente l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi.

Si ricorda infatti che la Corte di giustizia, chiamata a decidere sull’applicazione della disciplina di tutela dei crediti di lavoro in alcuni casi in cui l’ordinamento al cui interno l’attività lavorativa veniva prestata era diverso da quello competente in sede di accertamento dell’insolvenza (dove l’impresa ha la propria sede principale), non aveva adottato una linea perfettamente univoca.

Nella decisione 17 settembre 1997 (in causa C-117-96, Mosbaek c. Lonmodtagernes Garantifond) aveva stabilito che l’obbligo di prestazione grava sull’ente competente dello Stato dove ha sede l’impresa e dove, pertanto, è instaurato il procedimento concorsuale, osservando che il rapporto di lavoro in questione era regolato ad ogni effetto, anche fiscale, contributivo e previdenziale, dalla legge dello Stato sede dell’impresa, anziché dello stato luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. C’è comunque da considerare che in questo caso l’impresa non aveva una vera e propria sede secondaria nello Stato dove prestava l’attività in lavoratore in questione e che la lavoratrice, direttrice commerciale di uan società di diritto inglese con sede in Inghilterra, svolgeva l’attività lavorativa in Danimarca, dove anche risiedeva, utilizzando un ufficio preso in affitto dalla società.

Invece con la sentenza del 16 dicembre 1999 (in causa C-198/98, Everson c. Secretary of State), riguardante il caso di un’impresa avente più stabilimenti collocati in diversi Stati membri, la Corte di giustizia si discostava dalla regola formulata in precedenza. I giudici hanno ritenuto che se l’impresa ha stabilimenti in stati diversi, il pagamento dell’indennità è a carico dell’organismo prepostovi nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, anziché quello dove è la sede principale dell’impresa. In tal modo viene assicurata la coincidenza del soggetto erogante il trattamento con il percettore dei contributi per il finanziamento e viene soddisfatto sia l’interesse del lavoratore all’applicazione della legge del luogo di lavoro sia l’aspettativa di paritarie condizioni di lavoro in un dato ambito ordinamentale. Tale soluzione, peraltro, è conforme alla regola posta dal Regolamento CEE n. 1408 del 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, che sancisce la soggezione del rapporto di lavoro, ai fini contributivi, alla legislazione dello stato di occupazione, anziché di quello dove trovasi la sede dell’impresa e/o la residenza del lavoratore.

Il nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE stabilisce la facoltà per gli Stati membri di porre dei massimali al pagamento degli organismi nazionali di garanzia, precisando che essi “non devono essere inferiori ad una soglia compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva”. Andrebbe valutata la conformità, con tale previsione, della disposizione dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992 prevede che il Fondo di garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore le spettanze dovute entro un tetto pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile.

Non è invece necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni, essendo l’ordinamento interno già conforme, l’estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro (articolo 1, comma 2). A tal fine viene conseguentemente soppresso dalla direttiva 2002/74/CE l’allegato della direttiva 80/987/CEE che conteneva un elenco delle categorie di lavoratori i cui diritti possono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa (a causa della particolare natura del contratto di lavoro o perché beneficiano di altre forme di garanzia).

L’Italia aveva utilizzato tale possibilità di esclusione con riferimento ai lavoratori subordinati che beneficiano delle prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia di garanzia del reddito in caso di crisi economica d’impresa e agli equipaggi delle navi marittime. Successivamente, in occasione dell’attuazione della direttiva, si è parzialmente avvalsa di tale facoltà di esclusione, prevedendo all’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 80 del 1992 che il trattamento straordinario di integrazione salariale percepito nell’arco dei dodici mesi anteriori all’apertura della procedura concorsuale non sia cumulabile con il pagamento da parte del Fondo di garanzia.

Lo schema di decreto non dispone nulla al riguardo. Tuttavia l’esclusione dell’intervento del Fondo di garanzia nel caso di percezione del trattamento straordinario di integrazione salariale può essere ritenuta compatibile anche con il testo della direttiva 80/987/CEE così come modificata, poiché l’articolo 1, comma 2, della stessa direttiva prevede la possibilità , in via eccezionale, di escludere dal campo di applicazione della stessa i diritti di alcuni lavoratori subordinati, “in funzione dell’esistenza di alter forme di garanzia”, se assicurano un livello di tutela equivalente a quello fornito dalla direttiva.

Si consideri, inoltre, che l’articolo 8-ter della direttiva comporta una serie di obblighi di informazione per gli Stati membri, in particolare:

-          lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e/o gli organismi di garanzia, che consenta di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori (comma 1); 

-          la comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri delle coordinate delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e/o degli organismi di garanzia (comma 2).

Si ritiene che la mancata trasposizione di tali disposizioni nello schema di decreto non costituisca una lacuna, trattandosi di disposizioni direttamente vincolanti per le amministrazioni o gli uffici pubblici interessati, che non richiede il recepimento da parte di una fonte normativa interna.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 e il nuovo comma 4-bis dell’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, a condizione che il dipendente abbia svolto abitualmente la propria attività in Italia, prevedono l’intervento del Fondo di garanzia anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un’impresa costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale. Viene pertanto effettuato un rinvio alla normativa dello Stato membro secondo il cui diritto è costituita l’impresa, al fine di individuare il presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia, costituito dalla sottoposizione “ad una procedura concorsuale”. Naturalmente la “procedura concorsuale” all’estero che comporta l’intervento del Fondo di garanzia non dovrà discostarsi dalla definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 80/987/CEE relativa allo stato di insolvenza del datore di lavoro. A tal fine l’articolo 10-bis della direttiva (recepito dall’articolo 3 dello schema in esame) prevede che gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d’insolvenza che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto interviene con una novella sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 e sull’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, al fine di estendere l’intervento del Fondo di garanzia nel caso di insolvenza di un’impresa avente sede principale in un altro stato membro.

Si consideri che la modifica della definizione di insolvenza di cui all’articolo 2 della direttiva, che include nella nozione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione, potrebbe richiedere un adeguamento della legislazione interna, nel senso di estendere l’intervento del Fondo di garanzia anche all’amministrazione controllata di cui agli articoli 187 e seguenti della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che non compare nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1992 che delimita l’ambito di applicazione della disciplina.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento individua con esattezza l’amministrazione nazionale che deve intervenire nel pagamento dei crediti di lavoro, nel caso di insolvenza di un’impresa costituita secondo il diritto di un altro Stato membro e in tale Stato sottoposta a procedura concorsuale, con ciò evitando al lavoratore la necessità di intraprendere eventuali contenziosi nell’eventualità che entrambi gli Stati membri coinvolti si dichiarino non competenti al riguardo.

Le amministrazioni pubbliche italiane competenti dovranno organizzarsi al fine effettuare lo scambio di informazioni con gli organismi di garanzia esteri, con particolare riferimento ai crediti vantati dai lavoratori, ai sensi dell’articolo 8-ter della direttiva

Formulazione del testo

All’articolo 1 erroneamente si fa riferimento al comma 3, invece che al comma 2, dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992.

 

 


Schede di lettura


La norma di delega

La legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) ha recato una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/74/CE[1], che modifica la direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, inserendo la direttiva stessa nell’Allegato B della Legge 306.

La Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio provvede a modificare la Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, che, nell’intento di offrire maggiore tutela ai lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha obbligato gli Stati membri ad istituire un organismo atto a garantire ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti eventualmente non pagati.

Le modifiche maggiormente significative possono essere così sintetizzate:

a)       si amplia l’ambito soggettivo di riferimento della tutela, estendendola in ogni caso e senza eccezioni ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai rapporti di lavoro interinale;

b)       si dà facoltà agli Stati membri di ampliare l’ambito oggettivo della tutela, estendendola a situazioni di insolvenza ulteriori rispetto a quelle che sfociano in procedure liquidatorie, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente;

c)       si dettano disposizioni specifiche per i casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri;

d)       si dà maggiore libertà agli Stati membri circa l’individuazione del periodo di lavoro rispetto al quale è previsto l’intervento dell’organismo di garanzia.

e)       Si esplicita che gli organismi di garanzia devono assicurare il pagamento anche delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.

La direttiva 80/987/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare:

a)       garanzie da parte di organismi pubblici per assicurare il pagamento dei crediti retributivi concernenti un determinato periodo;

b)       garanzie per il pagamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme obbligatorie di previdenza;

c)       misure di tutela dei diritti dei lavoratori alle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti previste dai regimi di previdenza complementare.

La direttiva prevede inoltre la facoltà per il legislatore nazionale di limitare a determinati periodi la garanzia delle retribuzioni e di stabilire determinati massimali, nonché di escludere alcune categorie di lavoratori[2].

Le modifiche apportate dalla direttiva 74/2002 estendono ora, come già segnalato, l’ambito soggettivo ed oggettivo della tutela ed intervengono per risolvere i problemi che si determinano quando a trovarsi in stato di insolvenza sia un’impresa operante sul territorio di più Stati membri.

Esse modificano inoltre uno degli aspetti più controversi della precedente direttiva e, sul piano nazionale, del relativo decreto legislativo di attuazione: l’articolo 3 della direttiva 80/987/CEE infatti lasciava agli Stati membri la facoltà di opzione tra tre diverse ipotesi circa la determinazione della data con riferimento alla quale si computa il periodo che dà diritto alla retribuzione. Tale data poteva essere:

a)       quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro, individuabile (in forza dell’articolo 2) sia nella data dell’istanza di fallimento sia nella data della sentenza di fallimento. In entrambi i casi lo Stato membro deve assicurare il pagamento dei diritti relativi alle retribuzioni degli ultimi tre mesi, comprese in un periodo di almeno sei mesi precedenti la data prescelta;

b)       quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, assicurando, in tal caso, il pagamento delle ultime tre mensilità;

c)       quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. Si tratta di un regime misto, che comporta almeno il pagamento delle retribuzioni di otto settimane comprese nei 18 mesi precedenti le date indicate.

Il legislatore italiano ha individuato come data di riferimento “la data del provvedimento che determina l’apertura” di una procedura concorsuale, cioè, nel caso più frequente, la data della sentenza dichiarativa di fallimento, assoggettando a tutela i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la sentenza stessa.

Le disposizioni della direttiva e la normativa nazionale di attuazione hanno dato luogo a numerosi problemi applicativi, che ora la direttiva 74/2002/CE cerca di risolvere lasciando maggiore libertà agli Stati membri circa l’individuazione della data antecedentemente – ed ora anche posteriormente – alla quale si colloca il periodo oggetto di tutela, eliminando quindi le tre ipotesi sopra riportate tra le quali effettuare l’opzione. L’unico limite oggi mantenuto concerne la durata del periodo di tutela, che non può essere inferiore a tre mesi. Il periodo minimo di tre mesi può essere eventualmente iscritto in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi. Inoltre, gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno 18 mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia.

Entro l’8 ottobre 2010 la Commissione provvederà a presentare una relazione sull’attuazione e l’applicazione della direttiva negli Stati membri.

Quadro nazionale di riferimento

Nell’ordinamento nazionale la direttiva 80/987/CEE è stata recepita, come già accennato, con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, emanato in attuazione della delega recata dall’articolo 48 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (“Legge comunitaria 1990”), che ha posto diversi requisiti e condizioni per l'intervento del Fondo di garanzia a tutela dei crediti dei lavoratori, o dei loro aventi diritto, in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Occorre peraltro osservare che già con l’art. 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297[3], il legislatore aveva introdotto uno strumento di tutela per il pagamento del TFR, istituendo un Fondo di garanzia presso l’INPS destinato a sostituirsi al datore di lavoro nelle ipotesi di insolvenza determinatesi a seguito della sottoposizione del datore ad alcune procedure concorsuali, con conseguente surrogazione del Fondo negli stessi diritti spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Il richiamato Fondo di garanzia era in origine alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153[4], recante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Tale aliquota è stata successivamente più volte rivalutata, da ultimo dall’articolo 4 del D.Lgs. 27 dicembre 1992, n. 80, che ha stabilito l’elevazione dell'aliquota contributiva di pertinenza del Fondo di garanzia dallo 0,15% allo 0,20% della retribuzione imponibile, fissandone la decorrenza dell'aumento dal 1° gennaio 1992.

Successivamente con l’art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88[5], il Fondo è andato a costituire - insieme ad altre gestioni[6] – la “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” con un unico bilancio, ma con diverse evidenze per ciascuna prestazione previdenziale e relativo gettito contributivo.

Il decreto legislativo n. 80 del 1992 prevede innanzitutto che il lavoratore, o i suoi aventi diritto, possano richiedere l’intervento del Fondo di garanzia qualora il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle seguenti procedure concorsuali:

·         fallimento,

·         concordato preventivo,

·         liquidazione coatta amministrativa

·         amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 26/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979.

Nel caso di non assoggettabilità ad una di queste procedure, è necessario da parte del lavoratore il previo esperimento dell'esecuzione forzata sul patrimonio del datore di lavoro, a seguito della quale le garanzie patrimoniali siano risultate almeno in parte insufficienti.

I crediti che risultano essere garantiti sono solo ed esclusivamente quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato.

Il periodo concretamente coperto dall'intervento del Fondo di garanzia, in base all'articolo 2, risulta essere quello relativo agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, a condizione che essi cadano nell’anno antecedente alternativamente: la data del provvedimento di apertura di una delle procedure concorsuali sopra indicate; la data di inizio dell'esecuzione forzata; la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare la propria attività lavorativa durante le procedure concorsuali, oppure la data di cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuta successivamente alla disposta continuazione dell'attività di impresa.

Quanto all'importo economicamente tutelato, l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 80/987/CEE prevedeva per gli Stati membri la possibilità di fissare discrezionalmente un limite all'intervento di garanzia del credito. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 80/1992, fissa un tetto all'intervento del Fondo: questo non può in ogni caso superare l'importo pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. E' prevista inoltre l'applicazione di quanto già disposto, per le modalità e la procedura di pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto, ai fini della concreta liquidazione da parte del Fondo di garanzia dei crediti tutelati dalla normativa vigente. Il pagamento degli importi di cui sopra, tuttavia, non è cumulabile con l'eventuale trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito dal lavoratore nei dodici mesi sopra individuati, con le eventuali retribuzioni corrisposte negli ultimi tre mesi di rapporto, nonché con l'indennità di mobilità prevista dall’articolo 7 della legge n. 223 del 1991, che il lavoratore abbia potuto percepire relativamente ai tre mesi successivi al licenziamento. E' prevista altresì la prescrizione del diritto a vedersi corrispondere tali somme in un anno, mentre interessi e rivalutazione sono dovuti dalla data di presentazione della domanda al Fondo. Le disposizioni del Decreto non hanno efficacia retroattiva, applicandosi solo a quelle procedure concorsuali intervenute successivamente all'entrata in vigore del medesimo.

Infine la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 2 prevede l'applicazione dei medesimi termini, misure e modalità per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva. La disposizione è da porre in stretta correlazione con la sentenza dell'alta Corte di giustizia di Bruxelles del 19 novembre 1991 che ha sancito il diritto di un privato cittadino, che abbia subito danni a causa del mancato recepimento di una direttiva CEE, al risarcimento da parte dello Stato membro inadempiente. La sentenza citata era relativa proprio alla direttiva CEE in oggetto, e scaturiva da due domande di pronuncia interpretativa da parte dei pretori di Bassano del Grappa e di Vicenza.

Lo schema di decreto legislativo  in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dall’articolo 2 della Legge 306 del 2003 (legge comunitaria 2003), deve dunque apportare al D.Lgs. 80 del 1992 e alla legge n. 297 del 1982 le modifiche strettamente necessarie per recepire la direttiva 2002/74/CE, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva.

Si osserva che il D.Lgs. 80 del 1992 si applica già a tutti i “lavoratori dipendenti”: l’ambito applicativo è pertanto già riferito anche ai rapporto di lavoro a tempo parziale, determinato o interinale di cui al 6° Considerando della Direttiva 2002/74/CE. Pertanto (vedi amplius supra) non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni, essendo l’ordinamento interno già conforme, l’estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro (articolo 1, comma 2).

Articolo 1
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80)

La disposizione in esame, mediante l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis all’articolo 2 del D.Lgs. n. 80/1992, estende l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia ai crediti di lavoro (diversi dal trattamento di fine rapporto) dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali (con attività sul territorio di almeno due Stati membri), che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.

Si ricorda che i crediti garantiti dal Decreto n. 80 sono solo ed esclusivamente quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, diversida quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, con riferimento agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (cfr. supra) .

Viene così recepito, con riferimento ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, il disposto dell’art. 8-bis della direttiva 80/987/CEE  (introdotto dall’art. 1 della Direttiva 2002/74/CE) il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

Articolo 2
(Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297)

La disposizione, mediante l’aggiunta di un nuovo comma 4-bis all’articolo 2 della Legge n. 297/1982, estende l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali (con attività sul territorio di almeno due Stati membri), che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.

Viene così recepito, con riferimento al trattamento di fine rapporto, il disposto dell’art. 8-bis della direttiva 80/987/CEE (introdotto dall’art. 1 della Direttiva 2002/74/CE) il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

Si consideri che l’art. 1 della Direttiva 2002/74/CE ha modificato anche l’articolo 3 della direttiva 80/987/CEE , prevedendo espressamente che gli organismi di garanzia assicurino anche il pagamento “delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro”.

Articolo 3
(Notifiche)

L’articolo in esame prevede, al comma 1, l’obbligo di notificare alla Commissione Europea ad agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 80/1992 e le eventuali successive modifiche.

Il comma 2 stabilisce il principio che le disposizioni recate dallo schema in esame saranno applicate alle procedure concorsuali aperte in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.

L’articolo in esame recepisce il disposto dell’art. 2 della Direttiva 2002/74/CE, che al par. 1 prevede l’applicazione delle norme allo stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dagli Stati membri, ed al par. 2 l’obbligo di comunicazione alla Commissione delle norme di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.




[1]     La delega deve essere esercitata secondo i termini e le modalità richiamate dall’art. 1 della legge n. 306/2003. In particolare il comma 1 dell’articolo 1 richiama i due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B alla legge comunitaria, alle quali dare attuazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; la distinzione tra i due allegati deriva dal fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere emanati. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nell’art. 1 della legge comunitaria 2001 (L. n. 39/2002) e nell’art. 1 della legge comunitaria 2002 (L. n. 14/2003) è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. E’ a tal proposito previsto che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare in un periodo compreso tra il trentesimo giorno antecedente ed il giorno ultimo per l’esercizio della delega (tale previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 4), la scadenza del termine finale sia prorogata di novanta giorni.

Il comma 2 dell’art. 1 della Legge 306 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. 400/1988 per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche comunitarie e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

[2]     La direttiva 2002/74 consente agli Stati membri che già lo stabiliscano di continuare ad escludere dalla tutela i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica ed i pescatori retribuiti a percentuale.

[3]     “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”.

[4]     Tale articolo è stato sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (“Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”), recante disposizioni in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.

[5]     “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[6]     Trattasi delle seguenti gestioni: gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria; cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia; cassa per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli; cassa unica per gli assegni familiari; cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati; gestione per i trattamenti economici di malattia; fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari; altre eventuali forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni.