XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Attuazione Dir. 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori - Schema di D.Lgs. n. 490 | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 427 | ||||
Data: | 10/06/05 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Servizio studi |
pareri al governo |
Attuazione Dir. 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori Schema di D.Lgs. n. 490 (art. 1, comma 3, L. 306/2003) |
n. 427
|
10 giugno 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0529
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Il Regolamento (CE) n. 2157/2001
§ L’Avviso Comune del 2 marzo 2005
§ Il contenuto dello schema di decreto legislativo
Schema di decreto legislativo
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76, 87 e 117)
§ L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (art. 19)
§ D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74. Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
§ L. 31 ottobre 2003, n. 306. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (artt. 1 e all. B))
Normativa comunitaria
§ Dir. 2001/86/CE del 8 ottobre 2001. Direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
§ Reg. (CE) n. 2157/2001 del 8 ottobre 2001. Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società europea (SE). (artt. da 2 a 5, 7, 8, 12, 38, 40, 43, 61, 63)
Allegati
§ Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
§ RSU, Accordo Interconfederale 27 luglio 1994 Accordo interconfederale Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie stipulato il 27 luglio 1994
§ Avviso comune per il recepimento della direttiva 8 ottobre 2001, n. 86 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 490 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. |
Norma di delega |
Art. 1, comma 3, Legge 31 ottobre 2003, n. 306 |
Settore d’intervento |
Lavoro |
Numero di articoli |
14 |
Date |
|
§ presentazione |
24 maggio 2005 |
§ assegnazione |
25 maggio 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
4 luglio 2005 |
§ scadenza della delega |
28 agosto 2005 |
Commissione competente |
11ª Commissione Lavoro |
Rilievi di altre Commissioni |
14ª Politiche dell’Unione europea – art. 126, comma 2, del regolamento |
|
5ª Bilancio – art. 96-ter, comma 2, del regolamento |
Lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2001/86/CE dell’8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della società per azioni europea (SE), per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Si ricorda che il Regolamento introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell’Unione europea una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni. Pertanto le disposizioni della direttiva e quindi dello schema in esame integrano il predetto Regolamento per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ai processi decisionali per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle SE, al fine di garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti.
Il provvedimento disciplina sia l'informazione che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la SE, le sue affiliate o dipendenze, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il Comitato aziendale europeo. La sostanziale novità del provvedimento in oggetto, tuttavia, risiede nella partecipazione dei lavoratori: tale partecipazione, infatti, non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma concerne l’influenza che i lavoratori possono esercitare sulle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.
Allo scopo di raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE vengono instaurati negoziati tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti e una delegazione speciale di negoziazione (DSN), composta da lavoratori eletti o nominati direttamente all’interno delle singole strutture nazionali. La DSN decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori delle imprese.
A tal fine il provvedimento disciplina:
- il contenuto dell’accordo, che viene lasciato sostanzialmente alla libera determinazione delle parti, con alcune limitazioni. In particolare nel caso di SE costituita mediante trasformazione si prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE. Pertanto le parti potranno decidere di applicare alternativamente: una forma di coinvolgimento che attribuisce ai rappresentanti dei lavoratori diritti di informazione e consultazione; una forma di coinvolgimento che prevede anche il diritto di partecipazione alla nomina di rappresentanti dei lavoratori negli organi societari. Le parti, inoltre, determinano in concreto la natura e il livello di tali diritti;
- la durata dei negoziati, stabilita in sei mesi prorogabili ad un anno su comune accordo delle parti;
- la legge applicabile alla procedura di negoziazione, individuata in quella dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell’istituenda società;
- le disposizioni sul coinvolgimento dei lavoratori che devono applicarsi nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo entro il termine previsto. A tal fine il provvedimento, in adempimento di quanto prevede la direttiva, presenta in allegato disposizioni sul coinvolgimento che si applicano in via subordinata, al fine di garantire in ogni caso una disciplina adeguata per il coinvolgimento dei lavoratori. Le disposizioni sulla partecipazione si applicano esclusivamente in alcuni casi, in modo da tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori.
Il provvedimento, inoltre, dispone in merito all’obbligo del segreto sulle notizie riservate acquisite dai rappresentanti dei lavoratori durante la negoziazione o le procedure di informazione e consultazione, prevedendo anche le modalità di soluzione di eventuali controversie (articolo 8) e l’applicazione, nel caso di violazioni o inadempimenti, di sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 12).
La Relazione illustrativa, tra l’altro, precisa che il testo tiene conto dell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 2 marzo 2005 in occasione del quale le parti sociali hanno adottato una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.
La Relazione tecnico-normativa precisa, tra l’altro, che si verte in materia di ordinamento civile e, pertanto, ai sensi del Titolo V della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.
Allo schema è allegata anche l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Secondo tale analisi:
- non si ravvisano oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni;
- non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative, ad eccezione del comitato tecnico istituito con finalità di osservatorio e di monitoraggio di cui all’articolo 14.
Non è allegata una Relazione tecnica, evidentemente perché il provvedimento non dovrebbe comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si dispone che il comitato tecnico di cui all’articolo 14 debba essere istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni dello schema di decreto rientrano nella materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere l), della Costituzione.
Le disposizioni dello schema di decreto, essendo indirizzate a favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, almeno sul piano dell’informazione e della consultazione, si pongono in relazione con l’articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.
Lo schema presenta inoltre attinenze con l’articolo 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
La direttiva 2001/86/CE attribuisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel recepimento nell’ordinamento interno, in primo luogo per quanto riguarda le modalità del coinvolgimento dei lavoratori, ma anche in altri punti dell’articolato.
All’articolo 2, lettera k), il legislatore nazionale non ha esercitato la possibilità di poter precisare le modalità di partecipazione mediante influenza nella composizione degli organi amministrativi della società. Difatti lo schema traspone sostanzialmente alla lettera il contenuto del corrispondente punto della direttiva. Invece il legislatore nazionale potrebbe precisare le modalità di partecipazione, in primo luogo optando per una o l’altra delle forme di partecipazione (di cui ai punti 1 e 2). Inoltre, con riguardo al punto 2, si potrebbe precisare il livello del diritto di raccomandare la designazione (eventualmente limitandola ad alcuni dei membri).
All’articolo 3, per quanto attiene alle modalità di elezione o di designazione dei membri “nazionali”, il testo non sembra indicare una disciplina a regime. Peraltro non sembra rispettata la previsione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere “le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato”.
L’articolo 3, comma 11, e l’articolo 4, comma 2, lettera e), nel definire le spese destinate al funzionamento della DSN e dell’organo di rappresentanza, che sono sostenute dalle società partecipanti, prevede che, salvo non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengano le spese di cui all’Allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera i). La direttiva non prevede una disposizione di tale contenuto. Il riferimento riguarda le spese relative all’informazione dei rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione. All’articolo 6, la previsione secondo cui la SE registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale, riprende una disposizione dell’articolo 7 del Regolamento.
All’articolo 7, per quanto riguarda le disposizioni di riferimento, lo schema non si avvale della possibilità di non applicare le disposizioni di riferimento di cui alla parte terza (partecipazione) dell’Allegato, alle SE costituite mediante fusione (cd. clausola opting out).
All’articolo 8, si prevede che il divieto di mantenere il segreto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del mandato, mentre il corrispondente articolo della direttiva non quantifica un termine per il divieto, specificando che tale obbligo “sussiste anche al termine del mandato dei soggetti richiamati, a prescindere dal luogo in cui si trovino”.
Sempre all’articolo 8, non si prevede che l’esonero dalla comunicazione di notizie riservate debba essere preceduto da un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria, mentre la previsione di una procedura di conciliazione, con la costituzione di una commissione tecnica nel caso di dissenso, si discosta dall’indicazione della direttiva, che prevede invece “procedure amministrative o giudiziarie di ricorso”
L’articolo 11 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano misure appropriate per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE. Il corrispondente articolo dello schema attua tale principio prevedendo l’obbligo di porre in essere un nuovo negoziato qualora intervengano modifiche sostanziali nella società europea, con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento.
L’articolo 12, in applicazione dell’articolo corrispondente della direttiva, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di rendere disponibili le informazioni (da parte degli organi societari) o di mantenere il segreto sulle stesse informazioni (da parte dei rappresentanti dei lavoratori).
Infine si evidenzia che, secondo quanto sembra desumersi dalla parte terza dell’Allegato, il legislatore nazionale ha optato per la scelta di non applicare disposizioni sulla partecipazione nel caso in cui nessuna delle società partecipanti era soggetta a tali disposizioni prima dell’iscrizione della SE.
Il 13 dicembre 2004 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[1] per mancata attuazione della direttiva 2001/86/CE. Il termine per l’attuazione della direttiva era l’8 ottobre 2004.
Il 5 aprile 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione “Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per sviluppare l’occupazione: il ruolo dell’Unione europea” (COM(2005)120). La comunicazione costituisce la seconda fase della consultazione sulle ristrutturazioni d’impresa e i comitati aziendali europei[2].
La Commissione invita i partner sociali ad impegnarsi in modo più approfondito nella definizione di mezzi per anticipare e gestire le ristrutturazioni, incoraggiando l’adozione di orientamenti in materia di buone pratiche relative alle ristrutturazioni e ai comitati aziendali europei.
Il 18 novembre 2003 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (COM(2003)703).
La proposta intende facilitare le fusioni transfrontaliere delle società commerciali eliminando gli ostacoli che potrebbero essere rappresentati dalle legislazioni nazionali competenti. Per quanto riguarda la procedura di fusione, la Commissione formula un principio di base secondo il quale si applicano, in ogni Stato membro, i principi e le modalità che disciplinano le fusioni tra società soggette esclusivamente alla legislazione di quello Stato membro, fatte salve eventuali disposizioni contrarie della direttiva motivate dalla natura transfrontaliera dell'operazione. D'altra parte, poiché la nuova entità si troverebbe, in base ai termini della proposta, soggetta alla legge del Paese della sua sede sociale, per prevenire l'elusione delle norme sulla partecipazione dei lavoratori agli organi decisionali dell'azienda all'interno della società risultante dalla fusione, la Commissione prevede diestendere la protezione dei diritti acquisiti dai lavoratori: quando una delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera è governata da norme, volontarie o meno, che prevedono la partecipazione dei lavoratori, mentre la legislazione dello Stato membro in cui è registrata la società nata dalla fusione non prevede tali regole. In mancanza di una soluzione negoziata al riguardo, si applica, in ogni caso, la legge dello Stato membro che autorizza o che impone la partecipazione.
Il 10 maggio 2005 il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura la proposta, che segue la procedura di codecisione. Il PE ha approvato una serie di emendamenti volti a chiarire il campo d'applicazione della direttiva, precisare i limiti delle eventuali restrizioni previste dalle legislazioni nazionali e, soprattutto, garantire una più elevata protezione dei lavoratori delle società in procinto di fondersi. Considerato che tali emendamenti corrispondono quasi integralmente alla posizione del Consiglio, non è escluso che l'iter legislativo possa concludersi già in prima lettura della procedura di codecisione. Si ricorda che. il 25 novembre 2004 il Consiglio aveva concordato ad ampia maggioranza un approccio generale sulla proposta, con il voto contrario dell’Italia[3] (la Francia e la Danimarca, per parte loro, hanno sollevato una riserva d’esame parlamentare).
Il provvedimento prevede che eventuali disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori previste dalla contrattazione collettiva non si applichino alla Società europea. Rimangono invece fermi i diritti già esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti tra l’altro dagli accordi collettivi, diversi dalla partecipazione agli organi della società.
Nell’ordinamento interno le prime disposizioni sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell’impresa sono state introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2002, relativo al Comitato aziendale europeo (CAE), in attuazione della normativa comunitaria.
Pertanto l’articolo 13 dello schema prevede che, qualora la SE sia una impresa di dimensioni comunitarie e quindi rientri teoricamente nell’ambito di applicazione del decreto legislativo sul CAE, tale ultimo decreto non trovi applicazione. In sostanza, nella concorrenza delle due discipline, il legislatore dispone che si applichi quella sulla SE. Tuttavia la disciplina del CAE diviene applicabile nel caso in cui la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli già iniziati.
Inoltre il provvedimento prevede che le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori, previste eventualmente dalla legge o dagli statuti societari, non si applicano alla SE. In sostanza la disciplina sulla partecipazione della SE prevale su eventuali previsioni legislative o statutarie difformi. Si consideri che non viene fatto riferimento ai contratti collettivi. Andrebbe valutata l’opportunità di inserire un espresso riferimento in tal senso al comma 2 dell’articolo 13, considerata la ratio della norma volta a far prevalere in ogni caso la disciplina della SE, che del resto attribuisce ampia autonomia alle parti. Tanto più che un riferimento agli accordi collettivi è contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 13.
Vengono invece fatti salvi i diritti relativi all’informazione e alla consultazione già esistenti nell’ordinamento interno, previsti dalla legge, dagli accordi collettivi e dagli statuti.
Si ricorda che nell’allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) è contenuta la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che ha istituito un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nonché la direttiva 2003/72/CE sulla società cooperativa europea, che completa il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (vedi amplius le schede di lettura).
Il provvedimento, introducendo nell’ordinamento interno una disciplina sul coinvolgimento dei lavoratori nelle attività della società per azioni europea, rafforza la possibilità dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito di tali società. La novità appare di notevole rilievo soprattutto per le società che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 74 del 2002 sul Comitato aziendale europeo, che già prevede una forma di coinvolgimento imperniata sull’informazione e consultazione dei lavoratori; anche per queste società, tuttavia, c’è la rilevante novità, per l’ordinamento interno, dell’introduzione dell’istituto della partecipazione dei lavoratori agli organi societari.
In ogni caso il provvedimento, coma già accennato, lascia ampia autonomia alle parti sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori (informazione e consultazione o partecipazione), prevedendo in via suppletiva, solo nel caso di mancato accordo, una disciplina di riferimento.
All’articolo 3, comma 9, sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala che, occorrerebbe fare riferimento ai precedenti commi 7 e 8 anziché al “presente paragrafo”.
All’Allegato I, parte prima, alla lettera b) sarebbe opportuno specificare che la previsione riguarda l’elezione o designazione dei membri “nazionali” dell’organo di rappresentanza. Inoltre il riferimento al “20 dicembre 2003” non è corretto; l’accordo interconfederale è invece del 20 dicembre 1993.
All’Allegato I, parte terza, sarebbe opportuno riformulare il comma 2 (che traspone sostanzialmente il contenuto della direttiva), in modo da evidenziare che si opta, nel caso non sia raggiunto un accordo dalle parti, per la scelta di non applicare disposizioni sulla partecipazione nel caso in cui nessuna delle società partecipanti era soggetta a tali disposizioni prima dell’iscrizione della SE.
Per ulteriori osservazioni si vedano le schede di lettura.
L’assenza nei diversi Trattati europei (da ultimo il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, ratificato con la L. 7 aprile 2005, n. 57) di un elenco dei diritti sociali nonché di chiare basi giuridiche specifiche per il diritto del lavoro ha rappresentato un condizionamento all’evoluzione dei diritti di partecipazione dei lavoratori, da sempre subordinati ai diritti della concorrenza e delle società oltre che alle esigenze del libero e corretto funzionamento del mercato.
E’ a partire dalla seconda metà degli anni ’70, che, anche in seguito ad eventi sociali, i diritti di informazione e consultazione acquisiscono importanza, con espresso riconoscimento in materia di licenziamenti collettivi (direttiva 75/129/CEE) e di trasferimenti d’azienda (direttiva 77/187/CEE).
Sempre nel 1975, con il Rapporto sulla “Partecipazione dei lavoratori e struttura delle società nella Comunità Europea” (noto come Libro verde) si cercò di rispondere alle varie critiche in merito all’opportunità di istituire una rappresentanza operaia all’interno dell’organo di vigilanza di tutte le società per azioni aventi una determinata dimensione. E’ da ricordare, peraltro, che su tale linea si era collocata, nel 1970, una prima proposta di regolamento relativa allo statuto della società per azioni europea, nella quale si prevedeva non solamente la partecipazione dei lavoratori al consiglio di vigilanza ma anche la costituzione, a livello aziendale, di appositi organismi rappresentativi dotati di diritti di informazione e negoziazione nei confronti della direzione della società stessa[4].
Tale proposta incontrò una serie di critiche, in particolare concernenti il sistema dualistico, tanto che successive proposte arrivarono a proporre non soltanto il ricorso anche al sistema monistico[5], ma anche alla facoltà di scegliere tra quattro diversi modelli di partecipazione.
L’attenzione europea per i diritti di partecipazione dei lavoratori riprese nella seconda metà degli anni ’80 (oltre all’emanazione del Regolamento (CEE) n. 2137/85, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), si possono citare, come esempi, il Dialogo sociale di Val Duchesse del 1985, la Carta Delors del 1989 e l’Accordo sulla Politica Sociale allegato al Protocollo n. 14 del Trattato di Maastricht trasfuso nel 1997 nel Trattato di Amsterdam), ma è con la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 (quale risultato dell’Accordo sulla Politica Sociale), riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, e con la direttiva 97/74/CE del Consiglio del 12 dicembre 1997, che ha esteso la richiamata direttiva 94/45/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che si avvertì la necessità di evitare che una dimensione transnazionale dell’impresa si potesse tradurre in un fattore di penalizzazione dei diritti dei lavoratori. La direttiva 94/45/CE, circoscritta alle imprese o gruppi di imprese di determinate dimensioni (almeno 1000 dipendenti, con stabilimenti situati in almeno 2 Stati membri e occupanti ciascuno 150 dipendenti) dopo aver definito il concetto di gruppo (composto da un’impresa controllante e imprese controllate) ha individuato nel CAE l’organismo necessario per esercitare i diritti di informazione e consultazione, e la cui costituzione e composizione è rimessa agli Stati membri. In alternativa al CAE, la direttiva ha previsto l’istituzione di una o più procedure per l’informazione o la consultazione[6].
Successivamente, nel maggio del 1997, il “Gruppo Davignon”, costituito da esperti nominati dalla Commissione europea, nel riscontrare una sostanziale diversità tra le relazioni sociali vigenti nei vari sistemi degli Stati membri, propose che la disciplina unitaria delle informazioni, consultazione e partecipazione nella futura figura giuridica della società per azioni europea venisse negoziato, nel corso del processo di costituzione della società, nell’ambito di un gruppo transnazionale di negoziazione. In mancanza di accordo, sarebbero state applicate disposizioni minimali, in analogia con le disposizioni sul CAE, le quali includevano anche la piena partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di sorveglianza della SE, in rapporto a specifiche proporzioni. Tali lavori sono confluiti nel Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, sullo Statuto della Società Europea, che ha rinviato ad un’apposita direttiva (“considerando” n. 19 e articoli 40 e 43) la questione del coinvolgimento dei lavoratori nell’organo di vigilanza (previsto per il sistema dualistico) o nell’organo di amministrazione, nel caso di adozione del sistema monastico. Tale direttiva è appunto la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della società per azioni europea per quanto concerne il coinvolgimento dei lavoratori, il cui termine di recepimento (8 ottobre 2004) coincide con l’entrata in vigore del richiamato Regolamento n. 2157, proprio perché le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono complemento indissociabile del regolamento e devono essere applicate contemporaneamente (“considerando” n. 19 del Regolamento 2157).
Merita ricordare, infine, che la materia della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è stata successivamente interessata dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che ha istituito un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori, nonché dalla direttiva 2003/72/CE sulla società cooperativa europea, che completa il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (vedi infra).
Si ricorda, in particolare, che la direttiva 2002/14/CE[7] - che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nell’Unione Europea - si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri, a tutte le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti.
Le procedure di informazione e consultazione riguardano in particolare l’evoluzione e le prospettive dell’attività dell’impresa o dello stabilimento; la situazione economica; la situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o stabilimento, nonché tutte le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro e di contratti di lavoro (articolo 4).
L’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare le parti sociali a definire liberamente e mediante accordo le modalità di applicazione dei dispositivi di informazione e di consultazione.
Deve essere altresì garantita la riservatezza delle informazioni fornite in via riservata ai rappresentanti dei lavoratori ed agli eventuali esperti che li assistano, ed il datore di lavoro può essere esentato dall'obbligo di informazione e di consultazione nel caso in cui ciò ostacoli gravemente il funzionamento dell'impresa o le rechi pregiudizio (articolo 6).
Dovranno poi essere previste disposizioni atte a garantire protezione ai rappresentanti dei lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni (articolo 7), e misure di carattere sanzionatorio applicabili in caso di violazione agli obblighi derivanti dall’attuazione della direttiva (articolo 8).
L’articolo 9 specifica che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le procedure di informazione e consultazione contenute in altri provvedimenti comunitari, quali, tra gli altri, la direttiva direttiva 98/59/CE, la direttiva 2001/23/CE e la direttiva 94/45/CE.
ll termine di recepimento della direttiva, infine, è stato fissato al 23 marzo 2005 (articolo 11).
Tutte queste disposizioni costituiscono un insieme di norme destinato ad indirizzare il sistema di labour relations verso una forma più partecipativa o collaborativa, anche se sempre all’interno del modello sociale europeo. Nella strategia per l’occupazione seguita al vertice di Lisbona del 2000, infatti, richiamata anche dalla citata direttiva 2002/14/CE[8], l’Unione europea ha ribadito il legame tra qualità e produttività del lavoro nonché la l’esigenza di relazioni industriali qualitativamente elevate, all’interno delle quali avrebbe notevole importanza il coinvolgimento dei lavoratori nella formazione delle decisioni del management.
L’8 ottobre 2004 è entrato in vigore, a tre anni dalla sua adozione, il regolamento CE n. 2157/2001, relativo alla costituzione e la gestione della Società per azioni europea (designata con il nome latino "Societas Europaea" o SE), disciplinandone lo Statuto.
Il provvedimento comunitario introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell’Unione europea una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni. Lo scopo perseguito con tale mezzo dal legislatore comunitario è quello di superare alcune delle difficoltà di natura giuridica (legate soprattutto alla necessità di scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale) che incontravano nel previgente sistema le società con attività, stabilimenti o capitali multinazionali.
La SE è stata ideata quindi al fine di consentire alle aziende di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici derivanti dai diversi ordinamenti degli Stati che compongono l’Unione, e quindi permettendo la realizzazione di investimenti di capitali ed ogni operazione commerciale in ambito europeo con uno strumento comunitario identico per tutti i Paesi membri.
Così come disegnata dal regolamento 2157/2001, la società europea attinge la sua disciplina oltre che dalla normativa di fonte comunitaria (costituita dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e che costituisce un complemento indissociabile del regolamento), anche dalla normativa nazionale dello Stato in cui la società europea colloca la sua sede sociale unitamente all’amministrazione centrale. Nello specifico la normativa interna richiamata dal regolamento è costituita in parte dalla normativa che regola la società per azioni di diritto nazionale ed in parte da disposizioni dettate specificamente per la società europea per assicurare un’attuazione efficace del regolamento, alla cui adozione gli Stati sono obbligati in virtù dello stesso atto.
Come specificato dal ventesimo “considerando”, in particolare, il regolamento non verte su settori quali il diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale e il diritto fallimentare. Pertanto in tali settori e in altri non contemplati dal regolamento si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.
La SE è una società azionaria dotata di personalità giuridica caratterizzata dalla responsabilità del socio limitata al capitale sottoscritto. È altresì una società transnazionale in quanto prende origine dall’intento di raggruppare due o più imprese costituite secondo la legge di almeno due Stati membri differenti ovvero deriva dalla trasformazione di una preesistente società azionaria già dotata di una struttura transnazionale.
L’appartenenza comunitaria delle società che partecipano alla costituzione della SE è determinata, oltre che dalla costituzione secondo il diritto di uno Stato membro e dalla collocazione della sede sociale sul territorio dello stesso, anche dalla presenza dell’amministrazione centrale della società sul territorio comunitario. Ai sensi dell’articolo 5, tuttavia, è possibile derogare al predetto requisito qualora la società “presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro”.
Il regolamento prevede quattro modalità di costituzione di una SE:
§ fusione di più società per azioni o società europee delle quali almeno due abbiano sede effettiva in Stati membri differenti (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1);
§ costituzione di una “SE holding” da parte di società per azioni, società europee e società a responsabilità limitata almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un’affiliata in uno Stato membro diverso da quello della loro sede effettiva (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo1);
§ costituzione di una “SE affiliata” da parte di società (ai sensi dell’art. 48, comma 2 Trattato CE), società europee o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un’affiliata in uno Stato membro diverso da quello della loro sede effettiva (articolo 2, paragrafo 3, e articolo 3, paragrafo 1);
§ trasformazione di una società per azioni avente da almeno due anni un’affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede effettiva (articolo 2, paragrafo 4).
La SE è dotata di un capitale minimo di 120.000 euro (articolo 4). Se uno Stato membro prescrive per le società operanti in determinati settori un capitale minimo più elevato, tale norma si applica anche alle SE di tale Stato.
La sede della società europea deve essere situata all’interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale (articolo 7). Il trasferimento di sede in un altro Stato membro non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica, ma richiede il trasferimento anche della sede effettiva della società. La sede è, inoltre, prescelta quale criterio di collegamento rilevante per la determinazione della legge applicabile per le materie che non sono direttamente disciplinate dal regolamento. L’articolo 8 introduce una disciplina diretta ad evitare che il trasferimento in altro Stato membro determini una lesione dei diritti degli azionisti contrari al trasferimento, dei creditori nonché di titolari di altri diritti nei confronti della SE.
La società europea deve iscriversi in un apposito registro nello Stato membro in cui ha la sede (articolo 12) e l’iscrizione forma oggetto di pubblicità conformemente alla prima direttiva societaria. Affinché detta società possa iscriversi devono essere state osservate le disposizioni della direttiva 2001/86/CE in materia di coinvolgimento dei lavoratori.
Relativamente alla sua struttura, la società europea comprende, in ogni caso, un’assemblea generale degli azionisti.
Inoltre:
- se nello statuto si opta per il sistema dualistico, la struttura comprende anche un organo di direzione affiancato ad un organo di vigilanza;
- se si opta per il sistema monistico, la struttura comprende anche un organo di amministrazione (articolo 38).
Nel sistema dualistico, l'organo di direzione assicura la gestione della società europea. Il o i membri dell'organo di direzione hanno il potere di obbligare la società europea nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza, a meno che lo Stato membro non stabilisca (o non consenta allo Statuto di stabilire) che il potere di nomina spetti all’assemblea degli azionisti, in conformità al diritto delle società azionarie con sede nel suo territorio. I membri dell’organo di vigilanza sono nominati dall’assemblea generale; quest’ultima è inoltre competente alla nomina dell’organo amministrativo nel sistema monistico. Le funzioni di membro dell'organo di direzione e di membro dell'organo di vigilanza non possono essere esercitate simultaneamente nella stessa SE. Tuttavia l'organo di vigilanza può in caso di vacanza designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo l'interessato è sospeso dalle sue funzioni di membro dell'organo di vigilanza.
Nel sistema monistico, l'organo di amministrazione assicura la gestione della società europea. Il o i membri dell'organo di amministrazione hanno il potere di obbligare la società europea nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Soltanto la gestione della società europea può essere delegata dall'organo di amministrazione ad uno o più dei suoi membri.
La responsabilità dei membri degli organi di direzione, vigilanza e amministrazione è regolata facendo rinvio al diritto dello Stato membro in cui la SE ha sede.
Le seguenti operazioni richiedono l'autorizzazione dell'organo di vigilanza o una delibera dell'organo di amministrazione:
§ i progetti di investimento che superano una data percentuale del capitale sottoscritto;
§ la creazione, l'acquisizione, la cessione o la liquidazione di imprese, di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti qualora il prezzo di acquisto o il ricavato della vendita sia superiore ad una data percentuale del capitale sottoscritto;
§ il ricorso al credito, la concessione di crediti, l'emissione di titoli obbligazionari e la ripresa o la garanzia di obbligazione di terzi, se l'operazione globale è superiore ad una data percentuale del capitale sottoscritto;
§ la stipulazione di contratti di fornitura e di prestazione quando il loro ammontare globale è superiore ad una data percentuale della cifra d'affari dell'ultimo esercizio commerciale.
Le percentuali previste ai summenzionati trattini sono stabilite dallo statuto; esse non possono essere inferiori al 5 % né superiori al 25 %.
In materia di contabilità (articolo 61), e per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe (articolo 63) il regolamento si limita in sostanza ad un rinvio alla legislazione nazionale.
Per quanto concerne il regime fiscale, la SE è trattata come qualsiasi multinazionale, ossia è soggetta al regime fiscale previsto dalla legislazione nazionale applicabile alla società ed alle succursali. Le SE sono soggette a imposte e tasse di tutti gli Stati membri in cui hanno sede stabile. In questo contesto, il loro statuto fiscale non è perfetto poiché l'armonizzazione europea in materia è ancora insufficiente.
Con la direttiva in oggetto, come accennato in precedenza, si completa la disciplina dello Statuto della SE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Pertanto dette disposizioni “costituiscono un <complemento indissociabile> del predetto Regolamento, tali da potere essere applicate contemporaneamente ad esso”[9].
Infatti, nell’ambito dell’istituzione di un quadro giuridico uniforme, stabilita dal più volte richiamato Regolamento n. 2157, nell’ambito del quale le società dei vari Stati membri siano in grado di programmare ed eseguire la riorganizzazione delle loro attività a livello comunitario (“considerando” n. 2), occorre stabilire disposizioni specifiche nel settore del coinvolgimento dei lavoratori (“considerando” n. 3), al fine di garantire “che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE. L'obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni contemplate nel regolamento”.
La stessa direttiva, infatti (articolo 11), stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti.
Come accennato in precedenza, si ricorda che analoghe disposizioni sono contenute nella direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003[10], che completa il quadro normativo posto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la disciplina della società cooperativa europea (SCE), dettando disposizioni specifiche intese ad assicurare il pieno coinvolgimento dei lavoratori. Tale direttiva deve essere recepita entro il 18 agosto 2006[11] (articolo16, paragrafo 1).
La necessità di intervenire con provvedimenti di settore discende dal fatto che i vari interventi volti a favorire la programmazione e riorganizzazione dell’attività di determinate società su scala comunitaria, concretizzatesi di recente con i richiamati Regolamento 2157 e direttiva 2001/86/CE, non sono stati considerati adeguati in relazione alle specificità delle imprese cooperative. Nell'intento di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire al proprio sviluppo economico, la Comunità ha dunque deciso di dotare le società cooperative, entità giuridiche normalmente riconosciute in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e in grado di facilitare lo sviluppo di attività transnazionali, mediante la collaborazione, la cooperazione o la fusione tra cooperative esistenti appartenenti a diversi Stati membri, o mediante la creazione di nuove imprese cooperative su scala europea.
In altri termini, il Regolamento 1435 e la direttiva 2003/72/CE hanno lo scopo di facilitare, tenendo conto delle loro specificità, lo sviluppo delle attività transnazionali delle cooperative dotandole di strumenti giuridici adeguati, permettendo altresì la creazione di nuove cooperative di persone fisiche o giuridiche su scala europea.
La direttiva 2003/72/CE, quindi, disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE. Essa coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al ruolo dei lavoratori della SCE. Le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori sono stabilite in ciascuna SCE secondo la procedura di negoziazione (articoli da 3 a 6) o le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori fissate dalla direttiva (articoli 7 ed 8).
Lo scopo della direttiva, infatti (“considerando” n. 3), nel promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, è di stabilire disposizioni specifiche, in particolare nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, “per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE”. La grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'iter decisionale delle società cooperative, infatti (“considerando” n. 5), rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SCE.
In particolare, anche nella direttiva in oggetto è stata prevista l’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione (articolo 3), rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali interessate, secondo specifici orientamenti.
Inoltre, è stato previsto un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori (articolo 4), negoziato dagli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale sarà situata la sede sociale della SCE, nonché l’esistenza di disposizioni di riferimento (articolo 7), ai fini del coinvolgimento dei lavoratori nelle attività della SCE, volte al soddisfacimento delle disposizioni contenute nell'allegato della direttiva stessa.
In sostanza, la direttiva 2001/86/CE si configura come un provvedimento teso alla riduzione di norme inderogabili e all’introduzione di regole pluralistiche e flessibili. Infatti, sebbene la Comunità intervenga “in considerazione della portata e dell’incidenza dell’azione proposta”, la direttiva è emanata nel rispetto del criterio di sussidiarietà (“considerando” n. 4): vengono lasciati ampi spazi alle parti interessate, che agiscono in via prioritaria; solamente in caso di mancato accordo, infatti, è previsto l’intervento degli Stati membri.
L’importanza che rivestono gli accordi si evidenzia ad esempio nel “considerando” n. 7, laddove si dispone che “i diritti di partecipazione, qualora essi esistano in una o più società che costituiscono una SE, dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SE, una volta costituita, a meno che le parti decidano diversamente”. Ancora, “in mancanza di un'intesa a seguito dei negoziati tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle società partecipanti, si dovrebbero prevedere disposizioni di riferimento (cfr. al riguardo l’articolo 7 della direttiva) che si applichino alla SE, una volta costituita” (“considerando” n. 11). La stessa direttiva, all’articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che l’accordo, tranne disposizione contraria contenuta nello stesso, non è soggetto alle disposizioni di riferimento.
Con la direttiva 2001/86/CE viene regolamentata la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle SE, ossia imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
La sostanziale novità della direttiva in oggetto, quindi, risiede nella natura della partecipazione dei lavoratori: tale partecipazione, infatti, non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma concerne l’influenza che i lavoratori possono esercitare sulle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.
In altre parole, la richiamata direttiva provvede a disciplinare sia l'informazione che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la SE, le sue affiliate o dipendenze, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il Comitato aziendale europeo, di cui alla direttiva 94/45/CEE, nonché le modalità di partecipazione dei lavoratori nell'organo di vigilanza o di amministrazione della società.
A questo scopo vengono instaurati negoziati tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti e un gruppo speciale di lavoratori, eletti o nominati direttamente all’interno delle singole strutture nazionali.
In particolare, l’impostazione della direttiva è basata su tre elementi di ordine generale.
In primo luogo, il coinvolgimento dei lavoratori si propone senza indirizzi predeterminati, “atteso che “la grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SE” (“considerando” n. 5), ma che “ciononostante, le procedure per l'informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SE” (“considerando” n. 6).
Inoltre, la garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori nel processo decisionale risulta essere un principio fondamentale nonché l’obiettivo esplicito della direttiva in oggetto (“considerando” n. 18). Tra l’altro, i diritti acquisiti prima della costituzione della SE costituiscono la base dell’elaborazione degli stessi diritti nella SE (principio prima/dopo). Tale approccio si applica pertanto non solo alla costituzione di nuove SE ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle società interessate da processi di modifiche strutturali.
Infine, il terzo elemento, legato al precedente, riguarda la distinzione delle SE in base al rischio per la scomparsa o riduzione dei diritti di partecipazione (“considerando” n. 10).
In particolare, si ritiene che il rischio sia maggiore nel caso di una SE costituita o creata mediante:
§ trasformazione: è il caso della società di uno Stato membro con un’affiliata da almeno 2 anni in un altro Stato membro;
§ fusione: è il caso delle società con sede sociale in uno Stato membro e almeno 2 società soggette alla legge di Stati membri differenti;
§ holding: è il caso di società soggette alla legge di Stati membri differenti;
§ affiliata: è il caso di una società che subisce l’influenza dominante da parte di altra società.
Inoltre, ai sensi del “considerando” n. 8, le procedure pratiche per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile, la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SE, dovrebbero essere definite soprattutto tramite un'intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l'applicazione di norme accessorie.
In particolare, l’articolo 1 della direttiva definisce l’oggetto della direttiva stessa, mentre il successivo articolo 2 fornisce alcune definizioni.
Tra queste, particolare importanza assumono le seguenti:
§ delegazione speciale di negoziazione: si intende la delegazione istituita conformemente alle disposizioni di cui al successivo articolo 3 della direttiva allo scopo di negoziare con l’organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
§ coinvolgimento dei lavoratori: si intende qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società (articolo 2, paragrafo 1, lettera h));
§ informazione: si intende l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE (articolo 2, paragrafo 1, lettera i));
§ consultazione: si intende l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE (articolo 2, paragrafo 1, lettera j));
§ partecipazione: si intende l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante (articolo 2, paragrafo 1, lettera k)):
- il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o
- il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.
E’ opportuno segnalare, al riguardo, che tale definizionesi dovrebbe collocare non a livello della gestione corrente, di competenza della direzione, bensì a livello della vigilanza e dello sviluppo delle strategie d'impresa (cd. partecipazione strategica).
Come accennato in precedenza, ai sensi dell’articolo 3, il grado di coinvolgimento viene fissato mediante trattative tra le imprese interessate e i lavoratori rappresentati da una delegazione speciale di negoziazione (di seguito DSN).
L’istituzione della DSN deve seguire una serie di orientamenti. In particolare:
· in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i). Inoltre, in caso di una SE costituita mediante fusione, devono essere presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la DSN annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante iscritta e che ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE, nel caso in cui il numero di detti membri supplementari non supera il 20% del numero di membri designati in virtù del precedente punto i) e la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);
· le modalità di elezione o designazione dei membri (che possono comprendere anche rappresentanti dei sindacati) della DSN sono stabilite dagli Stati membri con riferimento al rispettivo territorio, facendo in modo che almeno uno dei membri rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato e che comunque tali misure non comportino un aumento del numero complessivo dei membri stessi. Infine, fatte salve le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione (articolo 3, comma 2, lettera b)).
Gli Stati membri possono inoltre prevedere che i membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di un'affiliata o dipendenza interessata, secondo quanto riportato nel “considerando” n. 19.
Salvo alcune eccezioni, la DSN prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri (articolo 3, paragrafo 4), purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori delle imprese.
In proposito, si ricorda, come accennato in precedenza, che il “considerando” n. 10 sottolinea che le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, nel caso in cui stipuli accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più società partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio, specifica il richiamato “considerando”, risulta essere maggiore nel caso di una SE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o di una affiliata comune.
Ulteriori facoltà della DSN risiedono nella richiesta di assistenza nei lavori ad esperti di sua scelta (paragrafo 5), nella possibilità di decidere a maggioranza di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati[12] in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui al successivo articolo 4.
Infine, le spese relative al funzionamento della DSN e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla DSN stessa di espletare le proprie funzioni (paragrafo 7). In relazione a ciò, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento della DSN. In particolare, gli Stati membri possono limitare il finanziamento in modo che copra le spese di un solo esperto.
Il successivo articolo 4, paragrafo 1, dispone che gli organi competenti delle società partecipanti e la DSN negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
Tale accordo, ai sensi del successivo paragrafo 2, determina:
a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.
Infine, fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a) delle citata direttiva 2001/86/CE, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.
Particolarmente importante, inoltre, sono le disposizioni riguardanti la riservatezza, di cui all’articolo 8.
In particolare, si dispone l’obbligo di riservatezza in merito alle informazioni per i membri della DSN e dell'organo di rappresentanza, e per gli esperti che li assistono (paragrafo 1). Analoghe disposizioni valgono per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.
Inoltre, viene stabilito (paragrafo 2) che ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legge nazionale, l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE (o, eventualmente, della società partecipante) o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecar loro danno. Tale esonero può essere subordinato ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria.
Ai sensi del paragrafo 3, possono essere stabilite disposizioni specifiche a favore delle SE (situate nel territorio di ogni Stato membro) che persegua direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della direttiva in esame, tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.
Nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni (paragrafo 4).
La direttiva prevede, inoltre, in relazione ad ogni progetto di costituzione di SE, che i negoziati debbano iniziare subito dopo la costituzione della DSN e possano proseguire nei sei mesi successivi. In ogni caso, le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo in precedenza citato, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della DSN (articolo 5). La legge di negoziazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, inoltre, salvo differenti disposizioni, è la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della SE (articolo 6).
Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo in merito a tale coinvolgimento, si applicheranno le disposizioni di riferimento (articolo 7) previste nell'Allegato della direttiva che mirano innanzitutto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione della SE.
Specifiche disposizioni sono previste nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, ovvero fusione o creazione di una holding o costituzione di un’affiliata.
In particolare, le disposizioni di riferimento si applicano in presenza di determinate condizioni (articolo 7, paragrafo 1), tra le quali rientra il caso in cui la DSN non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 6 (decisione, espressa secondo determinate maggioranze, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori).
La disposizione suindicata implica che se la DSN fosse orientata positivamente nei riguardi della partecipazione, non dovrebbe decidere a maggioranza di non aprire negoziati. E’ opportuno segnalare, inoltre, che l’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento 2157, stabilisce che “l'iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, non é stato concluso un accordo”.
Inoltre, le disposizioni dell’articolo 7 pongono altre due importanti questioni.
In primo luogo, il paragrafo 3 dell’articolo 7 prevede che gli Stati membri possano non applicare le disposizioni di riferimento di cui alla parte terza (partecipazione) dell’Allegato, alle SE costituite mediante fusione (cd. clausola opting out). Tale disposizione non appare pienamente coerente con il dettato di cui al richiamato “considerando” n. 18 in merito all’esistenza dei diritti acquisiti di partecipazione, con particolare riferimento agli Stati membri dotati di una normativa concernente i diritti di partecipazione dei lavoratori antecedente alla costituzione della SE.
Tuttavia si consideri che una limitazione alla portata dell’opting out è determinata dal par. 3 dell’articolo 12 del Regolamento n. 2157che dispone che affinché una SE “possa essere iscritta in uno Stato membro, che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/86/CE, è necessario un accordo, concluso ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa la partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle società partecipanti sia stata soggetta a norme di partecipazione prima dell'iscrizione della SE”. Ciò determina una situazione per cui la SE non può essere iscritta se non c’è accordo sulla partecipazione: in ciò si può individuare una sorta di “accordo obbligatorio”.
La seconda questione attiene alla disposizione di cui alla parte terza dell’Allegato che prevede che se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.
In questo senso, la questione dovrebbe essere risolta attraverso la trasposizione della direttiva nei singoli Stati membri, considerate le elevate possibilità di scelta lasciate agli Stati membri.
L’articolo 9 disciplina il funzionamento dell'organo di rappresentanza e la procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. In particolare, si dispone che l'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
Stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.
Sono inoltre previste specifiche tutele a favore dei rappresentanti dei lavoratori (articolo 10). In particolare, analoghe garanzie a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati sono riconosciute ai membri della DSN, ai membri dell'organo di rappresentanza, ai rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero una società partecipante (paragrafo 1).
Ai sensi dell’articolo 12, ogni Stato membro ha l’obbligo di provvedere affinché gli obblighi contenuti nella direttiva in oggetto siano rispettati dalla direzione delle dipendenze di una SE e dagli organi o di amministrazione o di vigilanza delle affiliate e delle società partecipanti situate nel suo territorio, nonché dai rappresentanti dei lavoratori o eventualmente dai lavoratori stessi, indipendentemente dal fatto che la SE abbia o no la propria sede sociale nel suo territorio (paragrafo 1).
In caso di inosservanza delle disposizioni gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre misure appropriate, predisponendo in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi (paragrafo 2).
Sulla base di quanto evidenziato nel “considerando” 14, la direttiva 2001/86/CE, all’articolo 13, concernente le relazioni tra direttiva stessa e altre disposizioni, stabilisce:
§ la non applicabilità alla SE e alle sue affiliate delle disposizioni della direttiva 94/45/CE (nel caso in cui la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi delle direttive stesse), nonché dei provvedimenti che le recepiscono nelle legislazioni nazionali (paragrafo 1)[13];
§ la non applicabilità delle disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali, diverse da quelle che recepiscono la direttiva 2001/86/CE, alle società costituite conformemente al regolamento (CE) n. 2157/2001 e contemplate dalla direttiva stessa (paragrafo 2).
Allo stesso tempo (paragrafo 3) la direttiva in esame non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli Stati membri, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;
b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalle leggi e/o dalle prassi nazionali di cui sono destinatarie le affiliate della SE[14].
Merita infine ricordare che i contratti di lavoro e le pensioni non sono disciplinati dalla direttiva 2001/86/CE.
In particolare, per quanto riguarda i regimi di previdenza professionale, le SE dovrebbero beneficiare delle disposizioni previste nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).
Tale direttiva, che fa seguito alla comunicazione della Commissione dell’11 maggio 1999 sulle pensioni complementari e fa parte del piano d’azione per i servizi finanziari (PASF) di cui il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto l’attuazione entro il 2005, mira a istituire una vigilanza prudenziale dei citati enti, al fine di tutelare i diritti dei futuri pensionati. Nell'ottica del mercato integrato dei capitali e dell'introduzione dell'euro, il testo mira inoltre ad eliminare gli ostacoli agli investimenti dei fondi pensionistici.
In particolare, la Commissione Europea ha ritenuto che, pur considerando che né il sistema basato sulla capitalizzazione, né quello contributivo-redistributivo sono in grado di scongiurare del tutto le tensioni demografiche nei regimi pensionistici del futuro negli Stati membri dell’UE, con il sistema pensionistico a capitalizzazione è possibile, in un contesto globalizzato di capitali e investimenti, utilizzare in modo positivo gli effetti internazionali della crescita per le assicurazioni di vecchiaia individuali.
In relazione a ciò, la citata direttiva, avente lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza complementare, è stata predisposta allo scopo di conciliare nel miglior modo possibile la sicurezza ed il rendimento finanziario per salvaguardare le prestazioni dei pensionati.
In sintesi, gli obiettivi principali della direttiva sono i seguenti:
- assicurare un’adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni e la sicurezza ed efficienza degli investimenti;
- consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari all’interno dell’UE e assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra tutti gli enti che corrispondono prestazioni complementari;
- promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative;
- stimolare gli investimenti degli EPAP nel complesso dell’UE.
In particolare, la direttiva rappresenta un “primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea”. Inoltre, sulla base di investimenti realizzati secondo il principio della “persona prudente” e permettendo l’operatività transfrontaliera degli enti, si incoraggia il “riorentamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale”
Si ricorda, infine, che per ente pensionistico aziendale o professionale si intende un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:
§ individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o
§ con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante
e che esercita le attività direttamente connesse.
I diritti acquisiti non devono poter essere "riscattati" prima che sia raggiunta l'età della pensione (sistema pensionistico e non di risparmio).
In data 2 marzo 2005 le parti sociali italiane hanno siglato un Avviso Comune per il recepimento della direttiva 86/2001. Con l’Avviso Comune le parti sociali intendono proporre la propria posizione condivisa “in merito all'attuazione delle disposizioni della Direttiva ed alla formulazione del testo di legge di recepimento della stessa, nella piena valorizzazione del metodo concertativo e dell'autonomia collettiva”.
Come accennato in precedenza, le SE per essere registrate come tali devono concludere un accordo preventivo sui diritti di coinvolgimento dei lavoratori e cioè sui diritti di informazione, consultazione e di partecipazione dei lavoratori negli organismi societari.
L’avviso comune firmato dalle parti sociali non solo reca la definizione dei richiamati diritti ma prevede anche una presenza riconosciuta dei lavoratori negli organi societari, e cioè il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio d’Amministrazione.
In particolare, il contenuto dell’Avviso riproduce quasi integralmente la sostanza della direttiva nonché dell’allegato. Più specificamente, l’Avviso in alcune parti si limita a specificare le prassi nazionali cui la direttiva rinvia (cfr. ad esempio l’articolo 2, comma 1, lettera e), in cui, per identificare i rappresentanti dei lavoratori, vengono richiamati gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994). In altre parti, invece, si connota specificamente il contenuto delle norme, come nell’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 1, in cui si stabilisce che il computo dei lavoratori, ai fini della costituzione della delegazione speciale di negoziazione (DSN), deve essere condotto in relazione solo a quelli con contratto di lavoro subordinato.
Nello stesso articolo, (lettera b)) si stabilisce inoltre che, in via di prima applicazione, i membri della DSN sono eletti o designati fra le RSU/RSA dalle stesse rappresentanze congiuntamente alle OO.SS. stipulanti gli accordi collettivi vigenti, anche fra persone che non siano lavoratori della SE.
Si segnala, inoltre, l’articolo 8, comma 3, dell’Avviso, che, pur riprendendo il contenuto dell’analogo articolo 8, comma 3, della direttiva 2001/86/CE (vedi infra), nell’ambito delle disposizioni in materia di segreto e riservatezza, stabilisce che le parti invitano il legislatore a ricomprendere nella disciplina dello stesso articolo le SE che perseguono direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, senza però precisare, come fa la direttiva, che tale possibilità è sottoposta alla condizione che tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.
Infine, l’articolo 12, concernente l’apparato sanzionatorio, riprende, nel precisare che le sanzioni da applicare alla SE in caso di violazioni di legge debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive, il contenuto del “considerando” n. 28 della direttiva 2002/14/CE[15]
Il provvedimento in esame viene adottato ai sensi della L. 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), che reca nell’allegato B l’indicazione della richiamata direttiva.
Si ricorda che una precedente delega era contenuta anche nell’allegato B della L. 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria per il 2001)
Il testo in esame riproduce abbastanza fedelmente le disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, inoltre, il testo “tiene altresì conto dell’avviso comune siglato dalla parti sociali in data 2 marzo 2005 in occasione del quale le parti hanno adottato una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame”.
Per questi motivi, la scheda di analisi tende ad evidenziare le differenze, formali e sostanziali, individuate.
Lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi dell’articolo 1, disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SE, conformemente alla procedura di negoziazione stabilita dagli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze definite dall’articolo 7, a quella prevista nell’allegato I.
L’articolo 2 reca alcune definizioni.
Oltre alla definizioni gia in precedenza analizzate in sede di commento alla direttiva, lo schema:
§ definisce, analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, società partecipanti le società che partecipano direttamente alla costituzione della SE;
§ definisce, riprendendo quanto disposto dall’analogo articolo 2, paragrafo 1, lettera c)¸ della direttiva 2001/86/CE, affiliata (articolo 2, comma 1, lettera c)), una società o impresa sulla quale la SE effettua un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, recante l’attuazione della citata direttiva 94/45/CE, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
In particolare, la possibilità di esercitare un'influenza dominante si presume, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente (articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 74 del 2002):
a) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.
Quando due o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al richiamato comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).
I diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 74 del 2002, un'impresa non è considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
a) quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità competenti;
b) quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Per società di partecipazione finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
Occorre sottolineare che la presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. Infine, nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
§ definisce, analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/86/CE, affiliata o dipendenza interessata la società destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di quest’ultima.
Lo stesso articolo 2, inoltre, dispone che per “rappresentanti dei lavoratori” sono da intendersi i rappresentanti dei lavoratori “ai sensi della legge nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993[16] e 27 luglio 1994[17] relativi alla disciplina generale delle rappresentanze sindacali unitarie contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 (si segnala, al riguardo, che il testo erroneamente indica per il secondo Accordo la data del 27 dicembre 1994) o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione”(articolo 2, comma 1, lettera f)).
Si ricorda che la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali è disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). In particolare le r.s.a possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni azienda nell’ambito dei sindacati che hanno firmato i contratti collettivi applicati nell’azienda.
Invece gli accordi interconfederali su citati hanno previsto la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie. La peculiarità di tali organismi è quello che traggono la propria legittimazione in parte dal vincolo associativo ed in parte dal criterio elettivo, in modo da porsi quali espressione anche dei lavoratori non iscritti ad alcuna associazione sindacale.
Infine, si definisce “organo di rappresentanza” (articolo 2, comma 1, lettera f)) l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi negoziali di cui al successivo articolo 4, o conformemente alle disposizioni dell’allegato, “onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE”.
L’articolo 3, riprendendo quasi integralmente il dettato dell’analogo articolo 3 della direttiva 2001/86/CE, istituisce la delegazione speciale di negoziazione.
Inoltre, il comma 2, lettera b) dell’articolo 3 in esame prevede, in fase di prima applicazione, l’elezione o la designazione dei membri della DSN tra i componenti delle RSU/RSA da parte delle rappresentanze stesse, congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri, inoltre, possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di una società partecipante o di una società affiliata o dipendenza interessata.
Per quanto attiene alle modalità di elezione o di designazione dei membri “nazionali”, si segnala che il testo non sembra indicare una disciplina a regime. Peraltro non sembra rispettata la previsione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),della direttiva 2001/86/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere “le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato”.
Nel caso in cui nello stabilimento o impresa interessata manchi una preesistente rappresentanza sindacale, la determinazione delle modalità di concorso dei lavoratori all’elezione o designazione dei membri della DSN è rimessa alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato dalle società partecipanti (articolo 3, comma 2, lettera c)).
Il comma 9 dell’articolo 3 prevede la non applicazione di specifiche disposizioni se, in caso di una SE costituita mediante trasformazione, la partecipazione è prevista nella società da trasformare.
Il comma 11 dell’articolo 3, inoltre, nel definire le spese destinate al funzionamento della DSN, che sono sostenute dalle società partecipanti, prevede, in particolare, che, salvo non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengano le spese di cui all’Allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera i).
Si consideri che la direttiva non prevede una disposizione di tale contenuto. Il riferimento riguarda le spese relative all’informazione dei rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione. Viene pertanto richiamata una previsione sulla procedura di informazione e consultazione che vede coinvolto l’organo di rappresentanza, con riferimento invece alle spese di funzionamento della delegazione speciale di negoziazione. La disposizione dovrebbe essere intesa nel senso che sono sostenute dalle società partecipanti in particolare le spese sostenute dalla DSN per informare i rappresentanti dei lavoratori riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di negoziazione di cui agli articoli da 4 a 6.
Identica disposizione è contenuta nell’articolo 4, comma 2, lettera e), in merito al contenuto dell’accordo sulla modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE, per il resto di contenuto identico a quello disciplinato dalla più volte richiamata direttiva 2001/86/CE. In sostanza si prevede che l’accordo deve stabilire, tra l’altro, le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza; in particolare si dispone che le società partecipanti sostengano le spese relative all’informazione dei rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione, salvo che le parti decidano diversamente.
In proposito, è opportuno segnalare che lo schema in esame prevede che nell’ambito di taIe accordo spetta alle parti definire tutti gli aspetti operativi concernenti l’esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti (articolo 10, comma 3)
Anche le disposizioni concernenti la durata dei negoziati (articolo 5) risultano identiche a quelle contenute nella direttiva 2001/86/CE.
Per quanto concerne la legge applicabile alla procedura di negoziazione, l’articolo 6, oltre a confermare il dettato dell’analogo articolo della direttiva 2001/86/CE, specifica che la SE registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale (riprendendo una previsione dell’articolo 7 del Regolamento).
Dal punto di vista formale sarebbe opportuno sostituire le parole: “dello Stato membro in cui è situata la sede sociale” con le seguenti: “dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale”.
Come già ricordato in precedenza, l’articolo 7, comma 1, disciplina il ricorso alle disposizioni di riferimento nel caso in cui non venga raggiunto un accordo in merito al coinvolgimento dei lavoratori, oppure nel caso in cui le parti abbiano deciso di avvalersi delle stesse disposizioni di riferimento di cui all’allegato I, che mirano innanzitutto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione della SE.
Il successivo comma 2 enuncia tassativamente i casi in cui si applicano le disposizioni relative alla partecipazione, in accordo con le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 7 della direttiva 2001/86/CE.
In particolare, si individuano i casi di una SE costituita mediante:
o trasformazione: in tal caso le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applicano ad una società trasformata in SE;
o fusione: in tal caso si distinguono due situazioni:
anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti;
anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
o holding o costituzione di un'affiliata: anche in tal caso esistono due situazioni:
- anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti;
- anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
L’articolo 7, comma 3, dello schema, secondo quanto disposto dalla direttiva, prevede che se presso diverse società partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la DSN decide quale di esse viene adottata nella SE. Il testo non prevede alcuna disciplina specifica per il caso in cui presso diverse società partecipanti esista più di una delle forme di partecipazione e la DSN non prenda decisioni in merito a quale di esse debba essere introdotta nella SE. In tal caso, tuttavia, dovrebbe applicarsi la previsione della parte terza dell’Allegato, secondo cui l’organo di rappresentanza dei lavoratori è autorizzato ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che sarebbe stato preferibile inserire le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7 come periodo all’interno del precedente comma 2.
Inoltre sarebbe opportuno sostituire le parole: “del comma precedente” con le seguenti: “del presente comma e del comma precedente”. Infatti la DSN deve informare l’organo competente delle società partecipanti non solo delle decisioni inerenti all’an dell’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione (comma 2), ma anche delle decisioni sul quomodo (comma 3).
Si evidenzia che lo schema legislativo non si avvale della facoltà concessa dalparagrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva 2001/86/CE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento per la partecipazione, di cui alla parte terza dell'allegato, non si applichino nei casi di costituzione di una SE mediante fusione.
Per quanto riguarda l’Allegato, si evidenzia, con riferimento alla parte prima (composizione dell’organo di rappresentanza) che l’elezione dei membri “nazionali” dell’organo di rappresentanza avviene conformemente alla legge nonché agli accordi interconfederali.
Con riferimento alla parte terza (partecipazione), si evidenzia che tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall’organo di rappresentanza per gli organi societari sono membri a pieno titolo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
L’articolo 8 prevede l’obbligo, per i membri della DSN, di non rivelare notizie riservate.
Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nell’articolo 8 della direttiva 2001/86/CE, l’articolo in esame prevede che la qualifica di notizia riservata sia definita dall’organo competente della SE e delle società partecipanti.
Il divieto alla rivelazione di notizie riservate, inoltre, permane per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato dei soggetti richiamati dell’articolo stesso. In caso di violazione, si applicano, fatta salva la responsabilità civile e le disposizioni di cui al successivo articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati (comma 1).
Si segnala, al riguardo, che l’articolo 8 della direttiva non quantifica un termine per il divieto, specificando che tale obbligo “sussiste anche al termine del mandato dei soggetti richiamati, a prescindere dal luogo in cui si trovino”.
Inoltre, il testo non prevede che l’esonero dall’obbligo di comunicazione di notizie riservate, qualora queste possano arrecare danno o difficoltà al funzionamento della SE (o della società partecipante o delle sue affiliate o dipendenze), debba essere subordinato ad un’autorizzazione amministrativa o giudiziaria (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/86/CE).
Infine, i commi da 3 a 5 dell’articolo 8 rimandano alla costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite qualificate come tali, nonché per la determinazione dei criteri idonei ad individuare le informazioni suscettibili di creare danni o notevoli difficoltà al funzionamento a all’attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze.
Al riguardo, si evidenzia che lo schema, prevedendo che la soluzione delle controversie avvenga tramite un organo di conciliazione “interno”, si discosta dall’indicazione della direttiva, che prevede invece “procedure amministrative o giudiziarie di ricorso”.
Si segnala, in relazione alla composizione della commissione di conciliazione, che nulla viene previsto per il caso in cui le parti non trovino l’accordo per la designazione del terzo membro. A tal fine potrebbe prevedersi una designazione da parte di un organo della pubblica amministrazione.
Dal punto di vista formale si osserva che, al comma 5, sarebbe opportuno inserire infine le seguenti parole: “del comma precedente”.
L’articolo 9 riporta fedelmente le disposizioni della direttiva 2001/86/CE in relazione al funzionamento dell’organo di rappresentanza e procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Per quanto concerne le tutele dei lavoratori, l’articolo 10, oltre a ribadire quanto contenuto nelle analoghe disposizioni della direttiva 2001/86/CE, prevede che per i soggetti interessati dal sistema di protezione le tutele e le garanzie comportino il diritto a permessi retribuiti per partecipare a riunioni nonché il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. La misura di tali diritti viene definita dalle parti stipulanti il CCNL applicato.
Tale disposizione sembrerebbe ricollegarsi al dettato dell’articolo 13 del D.Lgs. 74 del 2002 (vedi infra).
L’articolo 11 prevede la necessità di porre in essere un nuovo negoziato nel caso in cui dopo la registrazione della SE intervengano modifiche sostanziali (sia nella SE sia nelle società partecipanti e nelle affiliate) che possano ledere i diritti di coinvolgimento dei lavoratori (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che il nuovo negoziato sia avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o degli stabilimenti della SE secondo le procedure stabilite dai precedenti articoli da 3 a 7, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi alle procedure per l’istituzione della DSN.
Al riguardo, si segnala che la norma appare di difficile interpretazione in ordine:
§ all’avvio del negoziato solamente su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle “società sussidiarie o stabilimenti” della SE;
§ al rinvio alla situazione esistente precedentemente all’avvio dei negoziati stessi.
L’articolo 12 definisce l’apparato sanzionatorio.
In particolare, si prevede (comma 1) una sanzione amministrativa da 1.033 a 6.198 euro per la violazione delle disposizioni in materia di riservatezza, salvo che il fatto non costituisca reato.
La sanzione è comminata dal direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate e valutati i lavori della commissione tecnica di conciliazione.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di non indicare nel provvedimento il funzionario ministeriale competente all’irrogazione della sanzione, lasciando tale facoltà alla potestà di autonomia organizzativa della pubblica amministrazione.
Nel caso in cui (comma 2) sorgano questioni in merito all’obbligo, da parte dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante, di rendere disponibili informazioni sul numero dei lavoratori o in merito agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell’accordo negoziale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, è costituita una commissione di conciliazione. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro 30 giorni in merito all’esistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti in contradditorio, ha il compito di accertare l’inadempienza e ordinare l’adempimento degli obblighi stessi. In caso di inadempienza entro il richiamato termine di 30 giorni, il direttore generale applica una sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro al soggetto inadempiente.
Si osserva che la disposizione in esame non appare coordinata con i commi da 2 a 8 dell’articolo 8 dello schema. Difatti sia l’articolo 8 sia l’articolo 12 disciplinano l’ipotesi in cui sorgano questioni sull’obbligo dell’organo di amministrazione o di vigilanza della società di comunicare dati o informazioni. Entrambi prevedono in tal caso la costituzione di una commissione di conciliazione, tuttavia divergono per alcuni aspetti. L’articolo 8 si riferisce a una “commissione tecnica di conciliazione”, mentre l’articolo 12 semplicemente ad una “commissione di conciliazione”; l’articolo 8 prevede che sia costituita da tre membri, mentre l’articolo 12 è più vago sul punto ma prevede che la commissione sia presieduta dal soggetto nominato dalle parti di comune accordo. Diverse sono anche le previsioni relative all’esito della controversia, che non appaiono coordinate, dal momento che solamente l’articolo 12 prevede, in caso di disaccordo delle parti, l’intervento definitivo di una istanza pubblicistica.
L’articolo 13 coordina le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame con la normativa sul comitato aziendale europeo, di cui al citato D.Lgs. 74 del 2002.
Si ricorda che il citato D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 ha ripreso - con qualche modifica e integrazione - i contenuti dell'Accordo interconfederale del 6 novembre 1996 stipulato da Confindustria e Assicredito da un lato e CGIL, CISL e UIL dall'altro, il quale a sua volta è in buona misura una trasposizione pressoché letterale della direttiva 94/45/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1994. Le modifiche e le integrazioni rispetto all'accordo derivano dalla necessità di tenere conto da un lato del principio e criterio direttivo di delega e dall'altro dei rilievi mossi dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2001[18].
In particolare, il provvedimento istituisce un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato CAE), quale organo di informazione e di consultazione dei lavoratori, o di una procedura intesa ai medesimi fini:
§ in ogni impresa di dimensione comunitaria, cioè che impieghi almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri nonché 150 o più lavoratori in ciascuno di almeno due Stati membri;
§ in ogni gruppo di imprese di dimensione comunitaria ; rientrano in tale novero i gruppi che abbiano: almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri; due (o più) imprese aventi sede in diversi Stati membri; almeno un'impresa del gruppo che impieghi 150 o più lavoratori in uno Stato membro ed un'altra impresa del medesimo gruppo che assolva lo stesso requisito in un diverso Stato membro.
Qualora l'impresa sia di dimensione comunitaria e faccia altresì parte di un gruppo di dimensione comunitaria, il CAE viene istituito a livello del gruppo, salvo diverso accordo.
I poteri e le competenze dei CAE e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano tutte le unità produttive situate negli Stati membri.
Inoltre, si precisa che i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. Utilizzando la possibilità offerta dalla direttiva 94/45/CEE (articolo 2, paragrafo 2) di effettuare il calcolo in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, il D.Lgs. 74 del 2002 prevede che:
§ i lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato siano computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni;
§ - i lavoratori a tempo parziale siano computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61[19], concernente i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, siano esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.
La responsabilità dell'istituzione di un CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione è a carico della direzione centrale - quindi, si deve intendere, della direzione centrale dell'impresa controllante (nel caso di gruppo) - ovvero del dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze.
Per quanto attiene alle modalità per l'istituzione del CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione, l'iniziativa può essere assunta:
§ dalla direzione centrale;
§ da almeno 100 lavoratori - o dai loro rappresentanti - di almeno due imprese o unità produttive situate in non meno di due Stati membri diversi;
§ dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato.
La procedura istitutiva è costituita da un accordo tra la direzione centrale ed una delegazione speciale di negoziazione. I membri di quest'ultima di designazione italiana sono scelti dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale (applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato) congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie (dell'impresa o del gruppo di imprese). Nell'ipotesi in cui non sussistano queste ultime (in un'impresa o in un'unità produttiva), le organizzazioni sindacali citate convengono con la direzione centrale le modalità di concorso dei lavoratori (dell'impresa o dell'unità produttiva) alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
In caso di esito positivo della negoziazione, è concluso un accordo che istituisce il CAE ovvero una diversa procedura per l'informazione e la consultazione. Tale procedura può peraltro essere prevista anche in aggiunta al CAE.
L'accordo è stipulato in forma scritta tra la direzione generale (anche nel caso che la trattativa sia stata condotta dal dirigente delegato) e la delegazione speciale di negoziazione (la quale, al riguardo, delibera a maggioranza dei propri membri). Esso definisce, in ogni caso, il contenuto dell'informazione e della consultazione nonché la propria durata e le modalità di rinegoziazione.
Nell'ipotesi di istituzione del CAE, l'accordo stabilisce la relativa composizione, le competenze, le modalità delle riunioni, le risorse finanziarie e materiali ad esso spettanti.
Nel caso di istituzione - in via sostitutiva o complementare - di un'altra procedura, l'accordo ne definisce parimenti contenuto e modalità.
I componenti italiani del CAE ovvero i titolari (sempre, è da intendersi, italiani) della diversa procedura sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale (applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato) e per i restanti due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie (dell'impresa o del gruppo di imprese).
Sono inoltre individuate alcune fattispecie alle quali consegue l'istituzione ex lege del CAE secondo la specifica disciplina richiamata dal provvedimento stesso. Tali fattispecie sono:
§ decisione in tal senso da parte della direzione centrale e della delegazione speciale di negoziazione;
§ rifiuto - da parte della direzione centrale - dell'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta;
§ mancato raggiungimento di un accordo entro tre anni a decorrere dalla richiesta;
§ decisione delle parti di non rinnovare l'accordo stipulato in materia entro il 22 settembre 1996: si tratta dell'accordo stipulato autonomamente dalle parti, entro il termine in cui avrebbe dovuto essere recepita la direttiva 94/45/CE.
L'istituzione ex lege del CAE sembra essere immediata in caso di mancato rinnovo dell'accordo già in vigore.
La stessa istituzione ex lege è invece esclusa nell'ipotesi in cui la delegazione speciale di negoziazione decida, con almeno due terzi dei voti, di non avviare la trattativa o di abbandonarla.
E’ inoltre richiesto l'obbligo di segretezza a carico dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE, degli esperti che eventualmente li assistano e dei rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura (diversa dal CAE) per l'informazione e la consultazione. L'obbligo riguarda le notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente delegato. Questi ultimi possono astenersi dal comunicare le informazioni richieste qualora esse siano suscettibili di creare danno, notevoli difficoltà o turbativa dei mercati.
Ai membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE nonché ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione si riconosce il diritto a permessi retribuiti, qualora siano dipendenti di sede italiana (dell'impresa o di una delle imprese del gruppo). La misura minima di tali permessi è pari a 8 ore trimestrali.
Trovano infine applicazione gli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n.300 (cosiddetto statuto dei lavoratori), relativi ad una disciplina speciale di tutela per l'ipotesi di trasferimento dall'unità produttiva ed alla concessione di permessi non retribuiti per alcune attività sindacali (in misura non inferiore a 8 giorni l'anno).
In particolare, il comma 1 stabilisce la non applicazione delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. 74 del 2002 alla SE e alle sue affiliate nel caso in cui la SE sia un’impresa di dimensioni comunitarie o un’impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dello stesso D.Lgs. 74.
Inoltre, le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti diverse da quelle regolamentate dal provvedimento in esame non si applicano (comma 2) alle società costituite in conformità con le disposizioni di cui al richiamato Regolamento 2157 e contemplate nel provvedimento in esame.
Si valuti se non sia opportuno prevedere espressamente che non si applichino alla SE anche le disposizioni sulla partecipazione previste dai contratti collettivi. Ciò anche per un miglior coordinamento con la lettera a) del comma 3.
Non sono comunque pregiudicati, ai sensi del comma 3:
§ i diritti di coinvolgimento dei lavoratori diversi da quelli individuati nel provvedimento stesso, di cui godono i lavoratori della SE e delle sua affiliate o dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;
§ le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse dal provvedimento in esame di cui sono destinatarie le affiliate della SE.
L’articolo 14, infine, reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero stesso e da membri nominati dalle parti sociali. Tale comitato è preposto all’attività di osservatorio e monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame.
[1] Procedura 2004/930
[2] Nell’aprile del 2004 la Commissione aveva avviato la prima fase di consultazione sul riesame della direttiva 1994/45/CE sui comitati aziendali europei. Tali comitati sono istituiti per attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori sulle questioni che riguardano l’insieme dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.
[3] Il Governo italiano, nella relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2004, sottolinea che la proposta prevede, in certi casi, l’imposizione delle norme di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle società, norme che risultano estranee alla nostra legislazione.
[4] Si ricorda, in proposito, che nel 1975 ci fu una nuova proposta della Commissione in relazione a tale progetto, che prevedeva che il consiglio di vigilanza, composto per 1/3 dai rappresentanti dei lavoratori, per 1/3 dai rappresentanti degli azionisti e per 1/3 da persone cooptate dai primi 2 gruppi, fosse dotato di una serie di diritti e poteri che lo rendevano sostanzialmente responsabile in merito alle scelte di indirizzo politico e programmatico delle società.
[5] Nuovo testo (Richard) della proposta di quinta direttiva.
[6] L’importanza della direttiva 94/45/CE è stata avvertita anche dalla Corte di giustizia. La sentenza Bofrost del 22 marzo 2001, n. 62/99, infatti, ha chiarito la portata degli obblighi informativi, specificando quali sono gli obblighi informativi preliminari e strumentali rispetto alla stessa iniziativa di costituzione del CAE, venendo così a configurare un diritto di informazione già nella fase strumentale all’iniziativa spettante ai lavoratori dipendenti da una società di un gruppo transnazinale.
[7] L’attuazione della presente direttiva è contenuta nell’allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si ricorda, inoltre, che in precedenza tale attuazione era contenuta anche nell’allegato B della L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002).
[8] Il “considerando” n. 10, infatti, ha sottolineato che “la Comunità ha definito e attua una strategia per l'occupazione, imperniata sui concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità, che si desidera integrare quali elementi fondamentali in tutte le politiche pubbliche suscettibili di incidere positivamente sull'occupazione, anche a livello delle imprese, attraverso l'intensificazione del dialogo sociale, al fine di facilitare un cambiamento coerente con il mantenimento dell'obiettivo prioritario dell'occupazione”.
[9] Il termine di recepimento infatti era l’8 ottobre 2004.
[10] L’attuazione di tale direttiva è stata disposta dall’allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004).
[11] Anche il richiamato Regolamento si applica a decorrere dalla data del 18 agosto 2006.
[12] La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. Inoltre, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, il presente paragrafo non si applica se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.
[13] Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano la direttiva 94/45/CE e le relative norme nazionali di attuazione.
[14] Ad ulteriore tutela dei diritti dei lavoratori indicati nel precedente paragrafo 3, il successivo paragrafo 4 prevede che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie a garantire che siano mantenute dopo l'iscrizione della SE le strutture della rappresentanza dei lavoratori delle società partecipanti che cesseranno di esistere come entità giuridiche distinte.
[15] Tale “considerando” recita che devono essere applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in caso di violazione degli obblighi ai sensi della direttiva 2002/14/CE.
[16] Sottoscritto da Confindustria, Intersind e Fim-Cisl; Fiom-Cgil; Uilm-Uil.
[17] Sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.
[18] L'articolo 17 del D.Lgs. 74 è volto infatti ad ottemperare al rilievo formulato dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2001 in ordine all'adozione di misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della direttiva, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni delle seguenti fattispecie :
- obbligo di riservatezza: salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione della disposizione relativa a tale obbligo contenuta nell'articolo 11 (comma 1) è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 a 6.198 euro;
- obbligo di fornire i dati sul numero dei lavoratori (ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della disciplina in esame) ovvero le informazioni secondo l'accordo istitutivo del CAE o della diversa procedura. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 17 prevede un tentativo di conciliazione e, nell'ipotesi di esito negativo, l'eventuale ordine di adempiere l'obbligo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora non si ottemperi a tale ordine entro trenta giorni, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 a 30.988 euro. Si segnala in proposito che la procedura di conciliazione è disciplinata - in termini analoghi, ma non identici - anche dall'articolo 11, commi 3 e 4.
[19] Il provvedimento è stato emanato in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.