XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Validità delle graduatorie dei concorsi nella P.A. - A.C. 4495
Serie: Progetti di legge    Numero: 760
Data: 23/05/05
Descrittori:
CONCORSI PUBBLICI   GRADUATORIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
AC n.4495/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Validità delle graduatorie dei concorsi nella P.A.

A.C. 4495

 

n. 760

 


xiv legislatura

23 maggio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

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File: LA0523


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  4

§      Necessità dell’intervento con legge  4

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  4

§      Rispetto degli altri principi costituzionali5

§      Impatto sui destinatari delle norme  5

§      Formulazione del testo  6

Scheda di lettura

§      Il contenuto della Pdl n. 4495 (Santori)9

Progetto di legge

§      A.C. 4495, (On. Santori), Disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni ai fini dell’assunzione di tutti gli idonei17

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 89 e 117)21

§      L. 23 ottobre 1992, n. 421. Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (art. 2, lett. t))23

§      D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della  L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 39)24

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica. (art. 3)28

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (artt. 399-406)30

§      D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (art. 15)40

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art. 11)42

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 39)48

§      L. 3 maggio 1999, n. 124. Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (art. 1)58

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). (art. 20)60

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 91)62

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 1, e 35)64

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (art. 34, comma 12)68

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3, comma 61)70

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 4495

Titolo

Disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni ai fini dell’assunzione di tutti gli idonei

Iniziativa

On. Santori

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§         presentazione o trasmissione alla Camera

18 novembre 2003

§       annuncio

19 novembre 2003

§        assegnazione

2 dicembre 2003

Commissione competente

11ª  Lavoro pubblico e privato

Sede

Referente

Pareri previsti

 

 

1ª Affari costituzionali

 

5ª Bilancio

 

Commissione Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl 4495, composta da un unico articolo, reca disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni ai fini dell’assunzione di tutti gli idonei.

In sostanza il provvedimento è volto ad assicurare che tutti gli idonei ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni possano essere assunti fino ad esaurimento della graduatoria. A tal fine si prevede che le graduatorie relative ai concorsi indetti da tutte le pubbliche amministrazioni sono efficaci fino all’assunzione di tutti gli idonei ai medesimi concorsi.

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento legislativo si rende necessario poiché il provvedimento modifica la normativa vigente sulla validità delle graduatorie dei pubblici concorsi, contenuta in fonti normative di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge concerne materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali). La proposta concerne in maniera più marginale anche la materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, rientrante nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni.

Nonostante la proposta di legge faccia riferimento genericamente ai concorsi indetti “dalle pubbliche amministrazioni”, è da ritenere che le Regioni non possano essere vincolate da una tale disposizione e che quindi possano derogarvi con una disciplina specifica differente, in considerazione dell’autonomia organizzatoria ad esse riconosciuta dal Titolo V della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Il provvedimento interviene nell’ambito dell’articolo 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge indirettamente comporta l’abrogazione della normativa vigente che fissa dei limiti massimi di efficacia delle graduatorie dei concorsi. In particolare la legge n. 488 del 1999, all’articolo 20, comma 3, prevede a regime una efficacia di 24 mesi per le graduatorie dei concorsi delle amministrazioni pubbliche (si consideri comunque, come si vedrà più ampiamente ultra, che le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno previsto continue proroghe delle stesse graduatorie). Una disciplina speciale è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge garantisce ai soggetti che siano risultati idonei in concorsi pubblici la possibilità di essere assunti fino ad esaurimento della graduatoria. Pertanto l’ente pubblico non potrebbe indire nuovi concorsi per ricoprire le medesime figure professionali, ma sarebbe tenuto prioritariamente ad utilizzare le graduatorie fino ad esaurimento.


Formulazione del testo

Nel testo sarebbe opportuno fare riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito si consideri che l’attuale normativa sulla validità delle graduatorie (in particolare: articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993; articolo 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999) si riferisce sempre alle amministrazioni pubbliche di cui sopra, in modo da escludere implicitamente altre amministrazioni pubbliche dotate di maggiore autonomia organizzatoria quali gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per ulteriori osservazioni si vedano le schede di lettura.

 


Scheda di lettura


Il contenuto della Pdl n. 4495 (Santori)

L’articolo unico della proposta di legge, con la finalità di evitare che soggetti risultati idonei in pubblici concorsi non siano poi assunti per scadenza dell’efficacia della graduatorie, prevede che le medesime graduatorie restino valide a tempo indeterminato, fino all’esaurimento delle stesse e quindi fino all’assunzione (o alla rinuncia) di tutti gli idonei ai concorsi medesimi.

Si consideri che la normativa vigente (articolo 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999) prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001[1] (al riguardo, si segnala che la norma non fa riferimento alle aziende e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, dello stesso D.Lgs. 165[2]), che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, è elevata da 18 a 24 mesi.

Tale modifica interviene sull’articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica), che prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Successivamente è intervenuto il D.P.R. n. 487 del 1994, recante “Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni” che all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

Una disciplina specifica è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali), che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Si specifica che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda “i posti istituiti o trasformati” successivamente all’indizione del concorso medesimo.

Si osserva che il provvedimento in esame, in quantolex posterior, poiché si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni, se approvato, comporterebbe una vigenza fino ad esaurimento anche delle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti locali.

Un precedente nel senso della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici fino ad esaurimento era già contenuta nell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. E’ da premettere che tale previsione trovava giustificazione all’interno del sistema del “concorso unico” di cui all’articolo 39 dello stesso decreto legislativo, secondo cui “le amministrazioni pubbliche (…) reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici”. In pratica le ulteriori previsioni contenute nella legge delega (art. 2, lettera t), della legge n. 421 del 1992), in base alle quali è propedeutico allo svolgimento dei concorsi unici l’individuazione dei profili professionali e le modalità di accesso alla graduatoria degli idonei da parte delle amministrazioni, potevano far ritenere che i concorsi non sarebbero stati più banditi unicamente per coprire un numero già individuato di posti, ma per costituire apposite liste di idonei per i diversi profili professionali alle quali le amministrazioni avrebbero potuto attingere a seconda delle esigenze di servizio. Lo stesso decreto legislativo n. 29, appunto, disponeva in tal senso stabilendo che le graduatorie relative ai concorsi unici “restano valide fino al loro esaurimento” (art. 39, comma 3). Successivamente è intervenuta la legge n. 537 del 1993 che, contraddicendo il dettato della riforma, ha stabilito all’articolo 3, comma 22, che non si desse luogo a dichiarazione di idoneità e che le graduatorie avessero una validità di diciotto mesi (poi innalzati a ventiquattro: vedi supra). Infine, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato abrogato dall’articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Si osserva che sarebbe opportuno precisare nel testo della proposta di legge che le graduatorie restano valide fino ad esaurimento per la copertura dei posti (e quindi delle relative figure professionali) per i quali il concorso è stato bandito.

Merita inoltre ricordare che l’articolo 39 del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 (L. 27 dicembre 1997, n. 449), ha disposto una disciplina innovativa al regime di assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, introducendo un principio di programmazione triennale delle assunzioni stesse, rivolto al superamento della previgente normativa, imperniata sul blocco delle assunzioni, e al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio[3].

In particolare, per le amministrazioni dello Stato è prevista la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri; una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro; è delineato un sistema di monitoraggio dei flussi di “entrata e uscita” del personale e delle conseguenti spese.

Il citato articolo 39 ha altresì disposto una valutazione del numero complessivo dei dipendenti in servizio da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, escluso il personale della scuola. Tale valutazione deve avvenire su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri individuati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze).

La rilevazione del numero di dipendenti di ciascuna amministrazione rappresenta quindi, secondo la procedura evidenziata, l’adempimento preliminare alla programmazione delle assunzioni.

Per quanto attiene più specificamente la procedura, il citato articolo 39 ha disposto che il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato debba essere deciso con cadenza trimestrale dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze)[4].

Nel decidere le assunzioni del trimestre il Governo deve tenere conto di specifici criteri[5].

Inoltre, ai fini dell’assunzione, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria per il 2005 (L: 30 dicembre 2004, n. 311), novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, ha dettato una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche. Tale comma ha infatti previsto che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia. La disposizione, in sostanza, amplia il novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.

Occorre inoltre ricordare che a più riprese le ultime leggi finanziarie hanno prorogato l’efficacia delle graduatorie permanenti. Da ultimo, il comma 100 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 ha previsto la proroga di un triennio dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni. Un'analoga disposizione di proroga (ma per un anno) era prevista nella legge finanziaria per il 2003 all'articolo 34, comma 12, primo periodo e nella legge finanziaria per il 2004 all’articolo 3, comma 61.

Si segnala, infine, che la disposizione in esame non riguarda la scuola, per la quale vige una specifica normativa di settore.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha modificato la normativa sul reclutamento del personale docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, recata dagli articoli 399-406 del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che l’accesso ai ruoli avvenisse:

•      per il 50% dei posti assegnabili annualmente: mediante concorsi per titoli ed esami;

•      per il restante 50%: mediante ricorso alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del citato Testo Unico.

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami fosse esaurita e rimanessero dei posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente, con reintegro dei posti in occasione della procedura concorsuale successiva.

La L. 124 del 1999 ha inoltre soppresso i concorsi per soli titoli ed integrato la disciplina relativa ai concorsi per titoli ed esami, indetti su base regionale con frequenza triennale (articolo 400, comma 1, T.U.), e ha provveduto a trasformare le graduatorie provinciali - relative ai concorsi per soli titoli soppressi dalla medesima Legge 124 - in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili (articolo 401, T.U.), da utilizzare per la copertura del 50% dei posti annualmente assegnabili. L'integrazione delle graduatorie avviene tramite inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami - indetti su base regionale con frequenza triennale (art. 400, comma 1) - e di quelli che chiedono il trasferimento dalla graduatoria di un'altra provincia (articolo 401, comma 2, T.U.).

 


Progetto di legge


 

N. 4495

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SANTORI

¾

 

Disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei

concorsi nelle pubbliche amministrazioni ai fini

dell'assunzione di tutti gli idonei

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 18 novembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole assicurare che tutti gli idonei ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni possano essere assunti fino ad esaurimento della graduatoria. Questa disposizione è utile per le pubbliche amministrazioni in quanto non sono costrette a bandire nuovi concorsi con relativi costi alla scadenza di una graduatoria con molti idonei ancora da assumere.

E' inoltre da rilevare che migliaia di idonei collocati nelle graduatorie sarebbero premiati per gli sforzi ed i sacrifici affrontati nell'espletamento del concorso pubblico in cui sono risultati idonei.

E' quindi una disposizione giusta ed equa che assicura ai soggetti risultati idonei al concorso pubblico di potere essere assunti e di vedere quindi riconosciuti i loro diritti.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

1. Al fine di garantire l'assunzione effettiva di tutti gli idonei ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, le relative graduatorie restano valide fino all'assunzione di tutti gli idonei ai concorsi medesimi.

 




[1]     L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio). La norma non richiama gli enti

[2]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3]     L’intervento richiamato, in sostanza, aveva lo scopo di razionalizzare il numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche introdotta con le manovre di bilancio di quegli anni

[4]     Si fa anche in questo caso riferimento alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, escluso il personale della scuola.

[5]     Tra questi rientrano i criteri di priorità che assicurano in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica; la salvaguardia delle procedure concorsuali che già erano in essere data del 27 settembre 1997 (tale criterio è stato applicato in sede di prima applicazione); la salvaguardia delle disposizioni concernenti la definizione nonché la proroga di determinati rapporti contrattuali attinenti specifiche categorie di lavoratori; la subordinazione delle assunzioni alla indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità.