XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Agevolazioni fiscali per l'assunzione di temporary manager delle piccole e medie imprese - A.C. 5421
Serie: Progetti di legge    Numero: 737
Data: 16/03/05
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; scheda di lettura; progetto di legge; normativa nazionale; normativa comunitaria.
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   LAVORO INTERINALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
AC n.5421/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Agevolazioni fiscali per l’assunzione di temporary manager nelle piccole e medie imprese

A.C. 5421

 

n. 737

 

xiv legislatura

16 marzo 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento Attività produttive (artt. 3, 4 e 5) e con il Dipartimento Finanze (art. 1, c1, lett. b); art. 4, c. 1, lett. a); art. 3, c. 2; art. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0494


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Attribuzione di poteri normativi7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Articolo 1 – Finalità  12

§      Articolo 2 – Definizioni16

§      Articolo 3 - Requisiti del facilitatore  18

§      Articolo 4 - Beneficiari23

§      Articolo 5 – Operazioni ammissibili25

§      Articolo 6 – Modalità applicative  26

§      Articolo 7 – Copertura finanziaria  27

Progetto di legge

§      A.C. 5421, (on. Lettieri ed altri), Agevolazioni fiscali per l’assunzione temporary manager nelle piccole e medie imprese  31

Normativa nazionale

§      Codice civile (artt. 2115, 2409-bis, 2409-nonies, 2409-sexiesdecies, 2424, 2425)41

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (artt. 51 e 73)48

§      D.L. 28 marzo 1997, n. 79. Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. (art. 13)56

§      D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. (art. 6)59

§      D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. (artt. 1 e 4)61

§      L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell'economia. (art. 4)62

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (art. 1)64

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. (artt. 61-69)66

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001. Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. (si omettono gli allegati)73

§      Racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.86

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 5421

Titolo

Agevolazioni fiscali per l’assunzione di temporary manager nelle piccole e medie imprese

Iniziativa

On. Lettieri ed altri

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§      presentazione o trasmissione alla Camera

12 novembre 2004

§      annuncio

15 novembre 2004

§      assegnazione

10 febbraio 2005

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

Referente

Pareri previsti

 

 

1ª Affari costituzionali

 

2ª Giustizia

 

5ª Bilancio

 

6ª Finanze

 

10ª Attività produttive

 

14ª Politiche dell’Unione europea

 

Questioni regionali


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge 5421 (Lettieri ed altri), al fine di potenziare la capacità competitiva delle sistema imprenditoriale italiano, prevede una serie di agevolazioni, fiscali e contributive, per l’assunzione di specifiche figure professionali nelle piccole e medie imprese italiane.

 

L’articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, volta a favorire le piccole e medie imprese che intendano assumere professionisti qualificati (temporary manager, manager a progetto o consulenti di direzione), denominati di seguito facilitatori,che sappiano introdurre processi gestionali moderni e competitivi nella conduzione aziendale.

Pertanto il comma 1 dispone che, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese sopra indicate siano esonerate dal versamento degli oneri contributivi e godano dell’esenzione, per un importo pari al 50% del maggior reddito conseguito nell’anno, rispetto a quello dichiarato nell’anno precedente l’assunzione del facilitatore, relativamente all’imposta sul reddito delle società (IRES).

 

Il comma 2 specifica che i contratti di assunzione dei facilitatori non potranno avere una durata inferiore a sei mesi, mentre il comma 3 riconosce ai facilitatori i contributi previdenziali figurativi per tutta la durata del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 2 reca le definizioni di temporary manager e consulente di direzione, che vengono poi identificati con la parola facilitatori.

Per quanto concerne il progetto, il contratto di assunzione del facilitatore deve indicare il piano operativo con gli obiettivi finali ed a medio termine, le deleghe operative e le procure ufficiali, le risorse messe a disposizione dall’azienda, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

 

Le disposizioni dell’articolo 3 riguardano i requisiti che il facilitatore deve possedere per consentire all’azienda di beneficiare delle misure agevolative previste; in particolare viene previsto il possesso di una certificazione delle funzioni professionali esercitate per almeno un quinquiennio.

 

L’articolo 4 identifica come beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 1 le piccole e medie imprese i cui parametri dimensionali risultino rispondenti a quelli stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che definisce le microimprese e le piccole e medie imprese

 

L’articolo 5 precisa che le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo potranno essere applicate solo nel caso in cui l’assunzione dei facilitatori sia funzionale per introdurre o implementare processi gestionali innovativi e favorire il ricambio generazionale nella conduzione dell’azienda.

 

L’articolo 6 stabilisce le modalità per l’applicazione della proposta di legge in esame.

In particolare, il comma 1 prevede che le imprese che assumono i facilitatoririlevino i dati, in ordine progressivo, su un apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. Il medesimo comma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle ulteriori modalità di comunicazione consuntiva dei dati suddetti.

 

Con l’articolo 7 sono dettate le norme di copertura dell’onere, quantificato in 30 milioni di europer ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Relazioni allegate

La proposta di legge reca la sola relazione illustrativa delle disposizioni.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Lo strumento agevolativo prescelto (esenzione contributiva e fiscale) richiede un intervento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme (articolo 1, comma 1, lettera a), articolo 5) che prevedono agevolazioni per il sostegno all’occupazione o per lo sviluppo delle imprese rientrano nelle materie della «tutela e sicurezza del lavoro» e del «sostegno all’innovazione per i settori produttivi», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

Al riguardo si segnala che la proposta di legge non prevede alcuna forma di partecipazione delle regioni nel procedimento di concessione delle agevolazioni.

La disposizione che prevede un’esenzione ai fini IRES per l’assunzione di determinate figure professionali (articolo 1, comma 1, lettera b)) è riconducibile alla materia del «sistema tributario», di competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Si segnala che gli incentivi previsti dalla proposta di legge in esame devono essere attentamente valutati nel quadro della politica comunitaria della concorrenza ed in particolare nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato.

Si valuti dunque l’opportunità di introdurre una disposizione che subordini l’erogazione dei benefici al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Più specificamente, la disciplina in questione dovrebbe essere valutata, concernendo le PMI, con riferimento al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 6 prevede l’emanazione di un provvedimento di attuazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Formulazione del testo

Per quanto concerne la formulazione del testo, con particolare riguardo per le disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera b), dell’art. 3, commi 1 e 2, dell’art. 5, e dell’art. 6, comma 1, si rinvia alle osservazioni illustrate nelle schede di lettura dei singoli articoli.

 

 


Schede di lettura


La proposta di legge 5421 (Lettieri ed altri), al fine di potenziare la capacità competitiva delle sistema imprenditoriale italiano, prevede una serie di agevolazioni, fiscali e contributive, per l’assunzione di specifiche figure professionali nelle piccole e medie imprese italiane.

 

In particolare, la relazione illustrativa alla pdl in esame evidenzia il problema della scarsa competitività delle imprese italiane, soprattutto in relazione alla bassa spesa in innovazione. Secondo la relazione, infatti, “questa anomalia, rispetto agli altri Paesi OCSE, è da ricondurre alla struttura prevalente delle piccole imprese, se non addirittura microimprese, e alla bassa capacità di finanziamento che esse hanno, di certo non aiutate dalle nostre banche e da un mercato di capitali di rischio non adeguato”. Altra variabile esplicativa della modesta capacità competitiva delle PMI italiane è, sempre secondo la relazione, la scarsa capacità gestionale di tali imprese. ”L’innovazione”, infatti, “non riguarda solo la parte tecnologica del prodotto, ma anche la struttura dell’impresa. L’innovazione non è una mera questione di intuito, anche, se non soprattutto, un modo di gestire l’impresa, è un approccio manageriale aggressivo, è un metodo”.

Sempre secondo la relazione, “a causare la pochezza gestionale delle PMI concorrono varie cause, sia culturali degli imprenditori, sia di governance delle imprese. Entrambe limitano la presenza di manager nelle PMI, che sappiano organizzare e guidare l’azienda, con metodo e coerenza, dandosi una chiara strategia internazionale in grado di farla competere. Quando le banche saranno a regime con le nuove procedure applicative secondo le regole dettate da Basilea 2[1]”, infatti, “esse, per rispondere a più stringenti normative per l’assunzione di rischio, non baseranno le istruttorie di finanziamento solo sull’analisi dei parametri economico-finanziari, ma saranno sempre più interessate a valutare indici di performance nonché strategie e programmi di attività future”. Su questo punto, precisa la relazione illustrativa, le PMI italiane scontano un’arretratezza manageriale nonché una inadeguatezza degli strumenti di controllo “realmente abissali” rispetto ai competitori europei, presentando modalità di governanceraramente efficienti ed efficaci.

 

Alla luce di questa analisi, quindi la pdl in esame sottolinea come “il rilancio del tessuto imprenditoriale italiano caratterizzato dalle PMI passi attraverso un’azione formativa importante e l’affiancamento manageriale, che sappia usare strumenti e metodologie in grado di avviare in tempi rapidi azioni di sviluppo”.

Articolo 1 – Finalità

L’articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, volta a favorire le piccole e medie imprese che intendano assumere professionisti qualificati (temporary manager, manager a progetto o consulenti di direzione), denominati di seguito facilitatori,che sappiano introdurre processi gestionali moderni e competitivi nella conduzione aziendale.

Pertanto il comma 1 dispone che, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, e nei quattro periodi di imposta successivi, le imprese sopra indicate beneficino delle seguenti agevolazioni:

 

a)      esenzione dal versamento degli oneri contributivi;

 

L’obbligo di iscrizione dei lavoratori subordinati presso gli istituti o enti che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sorge automaticamente (art. 2115 c.c.) al momento della costituzione del rapporto di lavoro (compreso il periodo di prova) e termina con la risoluzione del rapporto (preavviso compreso). Il finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali si realizza attraverso l’imposizione, in percentuale, di specifici contributi sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Più specificamente, il datore di lavoro ha l’obbligo, in via esclusiva, di effettuare il versamento, operando, per la quota a carico del lavoratore, le necessarie trattenute sulla retribuzione lorda. La denuncia contributiva ed il versamento della contribuzione dovuta costituiscono, quindi, gli adempimenti periodici attraverso i quali il datore di lavoro ottempera all'obbligazione principale cui lo stesso è tenuto verso gli enti previdenziali, al fine di garantire le varie forme di tutela sociale a favore dei lavoratori dipendenti. La quantificazione della contribuzione dovuta è basata sui due fondamentali parametri di calcolo: la retribuzione imponibile e le aliquote di prelievo.

Si ricorda, al riguardo, che la nozione di retribuzione imponibile da assoggettare a contributi fa riferimento alla definizione di reddito di lavoro dipendente valida ai fini fiscali, contenuta principalmente nell’articolo 51 del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR), e nell’articolo 6 del D.Lgs. 314 del 1997 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro).
Si riportano di seguito le principali voci inerenti gli obblighi contributivi:
·      contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD): l’aliquota stabilita per la generalità delle categorie è pari al 32,70%, di cui l’8.89% a carico del lavoratore;
·      assicurazione contro la disoccupazione;
·      contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
·      contribuzione di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare;
·      contribuzione di mobilità;
·      contribuzione cassa integrazione guadagni;
·      contribuzione per le prestazioni economiche di malattia.

 

b)      esenzione, per un importo pari al 50% del maggior reddito conseguito nell’anno, rispetto a quello dichiarato nell’anno precedente l’assunzione del facilitatore, relativamente all’imposta sul reddito delle società (IRES).

 

Si osserva che la norma fa esclusivo riferimento all’imposta sul reddito delle società (IRES) la quale si applica, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai seguenti enti:

§         società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

§         enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

§         enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

§         società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Le piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 1 della raccomandazione 2003/361/CE, possono tuttavia assumere anche forme diverse da quelle sopra indicate: in particolare, possono essere costituite come società di persone o essere imprenditori individuali, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

E’ inoltre opportuno segnalare che gli incentivi previsti dalla proposta di legge in esame devono essere valutati nel quadro della politica comunitaria della concorrenza ed in particolare nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato.

In particolare, la disciplina in questione dovrebbe essere valutata, intervenendo nel settore delle piccole e medie imprese, alla luce del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

 

La definizione delle piccole e medie imprese a livello comunitario è contenuta nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. In particolare, l’allegato I al regolamento, riproducendo la definizione già prevista dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, individua quali piccole e medie imprese (PMI), le imprese:

-          aventi meno di 250 dipendenti;

-          aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR;

-          in possesso del requisito di indipendenza, vale a dire il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso[2].

Si ricorda, peraltro, che la raccomandazione della Commissione n. 361/2003 prevede l’introduzione dal 1° gennaio 2005 di una nuova definizione di PMI che risulta sensibilmente più ampia di quella attuale e considera anche espressamente le c.d. microimprese. In particolare, in base all’allegato I alla suddetta raccomandazione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (v. infra).

 

Il successivo comma 2 specifica che i contratti di assunzione dei facilitatori non potranno avere una durata inferiore a sei mesi.

Si ricorda che nell’ordinamento vigente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato (contratto più eventuale proroga) non può essere superiore a tre anni (D. Lgs. n. 368/2001, art. 4).

 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato è stato recentemente riformato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle rappresentanze europee delle parti sociali.

La più importante novità introdotta dal citato decreto legislativo è data dall’inversione di prospettiva rispetto alla normativa previgente. Questa infatti vietava i contratti a termine, salvo i casi nei quali erano espressamente ammessi. Con la nuova disciplina viene trasformata in regola quella che prima era un'eccezione (peraltro, in progressivo ampliamento). Pertanto, viene soppresso anche il principio secondo cui il rapporto di lavoro "si reputa" a tempo indeterminato quando non è diversamente definito, dando parità di status giuridico alle due forme contrattuali.

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001 definisce condizioni oggettive e requisiti di forma in presenza dei quali è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato: la stipula dei contratti a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo[3].

Quanto ai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato, la loro individuazione è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, prevedendo peraltro casi significativi in cui essi non sono ammessi: particolarmente rilevante è l'esclusione di ogni limite quantitativo per i contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività, alla conclusione di un periodo di tirocinio, con lavoratori di età superiore ai 55 anni, nonché di durata non superiore ai 7 mesi (o anche superiore, se così previsto dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche).

In applicazione di quanto previsto dalla direttiva, sono poi previste misure per prevenire abusi derivanti dall'utilizzazione di una successione di contratti e per evitare ogni discriminazione dei lavoratori a termine.

In particolare vengono disciplinati i casi in cui è ammessa la proroga del contratto e le conseguenze della prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito e della stipulazione di un nuovo contratto a termine. A differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina, la durata della proroga può anche essere pari o superiore a quella del contratto iniziale.

Al lavoratore a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

I lavoratori a tempo determinato devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle mansioni oggetto del contratto, ai fini della prevenzione dei rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'attività sindacale dello "Statuto dei lavoratori" si computano solo i lavoratori a termine il cui contratto abbia durata superiore a 9 mesi.

Sono infine individuati alcuni settori produttivi o tipi di rapporto ai quali non applica il D.Lgs. n. 368/2001 (tra questi: trasporto aereo, agricoltura, turismo e pubblici esercizi, dirigenti amministrativi e tecnici, contratti di formazione e lavoro, lavoro interinale)

 

Il comma 3 riconosce ai facilitatori i contributi previdenziali figurativi, nella misura prevista dalla legge[4], per tutta la durata del rapporto di lavoro.

 

I contributi figurativi sono contributi “fittizi” riconosciuti agli assicurati per i periodi per i quali non c’è stata attività di lavoro e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per aumentarne l’importo. Dal 1° gennaio 1993, per i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 non avevano contributi presso l’INPS, i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità non possono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa.

I periodi per i quali è previsto l’accreditamento figurativo sono:

·         servizio militare;

·         persecuzione politica o razziale;

·         malattia e infortunio;

·         disoccupazione;

·         tubercolosi;

·         gravidanza e puerperio;

·         aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;

·         cassa integrazione guadagni;

·         calamità naturali;

·         mobilità

·         donazione gratuita di sangue.

Articolo 2 – Definizioni

La proposta di legge in esame all’articolo 2 reca le definizioni di:

·         temporary manager: professionista qualificato, al quale viene affidata dalla proprietà la gestione dell’intera azienda, o la gestione di una struttura o di una funzione, ovvero l’attuazione di un progetto concordato tra le proprietà ed il manager (comma 1);

·         consulente di direzione: un professionista che consiglia l’azienda, propone soluzioni o modelli di sviluppo e svolge compiti di assistenza nell’attuazione di tali modelli (comma 3).

Le figure professionali sopra illustrate vengono poi tutte identificate con la parola facilitatori.

 

Per quanto concerne il progetto indicato al comma 1, il contratto di assunzione del facilitatore deve indicare il piano operativo con gli obiettivi finali ed a medio termine, le deleghe operative e le procure ufficiali, le risorse messe a disposizione dall’azienda, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa (comma 2).

 

La tipologia del lavoro a progetto è disciplinata dagli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003 sulla base della delega recata dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 30 del 2003.

In particolare l’articolo 61 ha stabilito l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto:

·         le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi;

·         i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

·         i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).

Gli articoli 65 e 66 individuano alcuni diritti del collaboratore a progetto, in particolare:

§         quello di essere riconosciuto autore dell’invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del rapporto (articolo 65, comma 1);

§         quello di mantenere attivo il rapporto di lavoro in caso di gravidanza, malattia ed infortunio (il rapporto contrattuale, infatti, rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo, ma non si estingue) (articolo 66, comma 1).

Nei confronti del lavoratore a progetto trovano applicazione le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/94 (quando la prestazione è effettuata nei luoghi di lavoro del committente), nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto concerne la stesura del contratto a progetto, esso deve essere redatto in forma scritta ad probationem e deve contenere i seguenti elementi:

·           durata della prestazione, determinata o determinabile;

·           progetto o programma di lavoro o fasi dello stesso, individuati nel loro contenuto caratterizzante;

·           corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese;

·           modalità di svolgimento delle prestazioni che, in ogni caso, non possono pregiudicare l'autonomia del lavoratore;

·           eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

I contratti in oggetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o fase di esso che ne costituisce l’oggetto (articolo 67, comma 1). E’ inoltre prevista la possibilità, per le parti contraenti (articolo 67, comma 2) di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero in seguito a quanto disposto nel contratto.

Il compenso è proporzionato (articolo 63) alla quantità e qualità del lavoro, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

E’ prevista la possibilità, per il collaboratore a progetto, di svolgere l’attività nei riguardi di più committenti, anche se lo stesso non può svolgere attività concorrenziale nei confronti dei committenti stessi né può venire meno all’obbligo di riservatezza (articolo 64).

Articolo 3 - Requisiti del facilitatore

L’articolo 3 individua i requisiti che il facilitatore deve possedere ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente articolo 1, da parte delle imprese che lo hanno assunto.

 

In particolare, con il comma 1 si richiede che il manager abbia esercitato funzioni professionali per almeno cinque anni. L’esercizio di tali funzioni professionali deve essere dimostrato mediante una attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale tra quelle censite dal CNEL ovvero da un organismo indipendente.

 

In ordine alla formulazione della norma si rileva che non viene specificata la tipologia di funzioni professionali che il facilitatore deve aver svolto per almeno 5 anni. Inoltre, non risulta agevole distinguere il tipo di attestazione rilasciato dagli enti censiti dal CNEL da quella rilasciata dagli organismi indipendenti, considerato anche come il richiamo al carattere qualitativo dell’attestazione delle funzioni svolte non sembra possa assumere la stessa valenza nelle due fattispecie, posto che una certificazione di qualità può essere rilasciata esclusivamente da organismi di certificazione accreditati (cfr. oltre), mentre l’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali censite dal Cnel , cui fa riferimento il testo, dovrebbe limitarsi semplicemente ad indicare l’avvenuto esercizio di talune funzioni professionali, peraltro non specificate, per il periodo richiesto.

 

Per quanto concerne il richiamo alle associazioni professionali censite dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), si ricorda che questo ultimo, fin dal 1992, al fine di approfondire la tematica delle professioni tradizionali ed emergenti, ha avviato un filone di attività relativo alle professioni non regolamentate[5], istituendo dapprima la Commissione per le nuove rappresentanze, e successivamente la Consulta e l’Osservatorio sulle nuove professioni.

I risultati dell’attività svolta dal CNEL si sono tradotti nella predisposizione di Rapporti di monitoraggio che hanno evidenziato l’evoluzione economica e sociale dei professionisti, suggerendo anche l’opportunità di giungere ad una regolamentazione strutturata sul sistema di Ordini e Associazioni; inoltre è stata costituita ed aggiornata la Banca dati sulle associazioni non regolamentate unica in Italia.

Si ricorda, a tale proposito, che nella banca dati del CNEL sono censite 164 associazioni non riconosciute (altre 80 circa sono in attesa di inserimento): 25 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 6 nella comunicazione d’impresa, 8 nella medicina non convenzionale, 23 nei servizi all’impresa, 17 nel settore socio-sanitario, 5 nelle tecniche di comunicazione e 80 non classificate (dati al 1° gennaio 2003).

Quanto agli organismi indipendenti richiamati dal comma in esame, si osserva come il riferimento sembri voler indicare gli enti di certificazione che svolgono attività di valutazione e di attestazione di conformità a norme o a regole tecniche nazionali, comunitarie e internazionali (certificazione di prodotti, certificazione di sistemi di gestione, certificazione di personale, ispezioni). Affinché la certificazione abbia una validità ampiamente riconosciuta è necessario che gli organismi di certificazione (come i laboratori) siano accreditati presso un ente riconosciuto a livello nazionale. In Italia l’UNI e il CEI hanno costituito, in forma associativa, il SINAL (Sistema nazionale di accreditamento laboratori), con il compito di accreditare a livello nazionale laboratori italiani ed esteri per garantire l’affidabilità delle verifiche di conformità dei prodotti alle norme e alle regole tecniche nazionali, comunitarie e internazionale, ed il SINCERT (Sistema nazionale di accreditamento di organismi di certificazione), con il compito di accreditare a livello nazionale organismi di certificazione italiani ed esteri per garantire l’affidabilità delle verifiche di conformità.

 

Per quanto concerne, segnatamente, la certificazione delle figure professionali, in una relazione del SINCERT del 27 maggio 2003 si sottolinea che la cultura e la prassi della certificazione del personale si è sviluppata storicamente a partire dalle figure professionali addette ad operazioni tecniche, strettamente correlate ai processi di costruzione della qualità in campo industriale (controlli tecnici di vario tipo), nonché con i processi di assicurazione (verifiche ispettive sull’oggetto della valutazione di conformità, sistema o prodotto).

Per quanto riguarda il primo aspetto, si citano le figure degli addetti ai controlli non distruttivi, degli operatori di saldatura, degli addetti a macchine e misure speciali, nonché ad altre operazioni tecniche specialistiche correlate ai processi produttivi in genere. Circa il secondo aspetto, è ormai ampiamente consolidata la prassi della certificazione dei valutatori (auditor e lead auditor) di sistemi di gestione aziendale (qualità, ambiente, sicurezza ecc..), ed ha incominciato ad affermarsi anche la prassi di certificazione dei progettisti/consulenti e responsabili di detti sistemi.

La certificazione di suddette figure professionali è regolata da apposita normativa internazionale che comprende, da un lato, le norme quadro attinenti ai requisiti degli organismi di certificazione (EN 45013 e ISO/IEC 17024), e, dall’altro, le norme specifiche relative alle singole figure professionali (ad esempio la norma ISO 19011/2002 per i valutatori di sistemi di gestione).

Il conseguimento di tali certificazioni si basa in genere su requisiti di: istruzione, esperienza lavorativa, formazione (partecipazione ad appositi corsi), addestramento nella mansione, abilità, doti intellettive ed umane, etica comportamentale, nonché sul superamento di appositi esami.

Le figure professionali potenzialmente suscettibili di certificazione, oltre a quelle già rientranti negli schemi coperti da accreditamento SINCERT cui si è accennato, potrebbero comprendere, a titolo puramente indicativo: consulenti di direzione e organizzazione aziendale, progettisti di opere e impianti, operatori sanitari, esperti di marketing, amministratori immobiliari, consulenti finanziari ed altro.

 

Il comma 1 richiede, inoltre, che l’attestazione rilasciata sia stata redatta in base alla normativa elaborata da organismi di normazione, sia nazionali sia internazionali.

 

In merito al rinvio contenuto nella norma in commento a specifici organismi di normazione operanti a livello nazionale e internazionale, si osserva che non esiste un organismo di normazione denominato EN. Con tale sigla si indicano, infatti, le norme tecniche europee; l’organismo di normazione operante a livello europeo e competente, quindi, ad emettere (di propria iniziativa o su mandato della Commissione UE) le norme EN è il CEN (Comitato Europeo di Normazione). Sarebbe, pertanto, opportuno correggere in tal senso il testo della disposizione, sostituendo la sigla EN con CEN ed eventualmente precisando che si tratta di un organismo operante a livello europeo.

 

La normativa cui rinvia il comma in esame è costituita da norme tecniche, ossia da "specifiche" che definiscono le caratteristiche e/o i requisiti di prestazioni, prodotti, servizi, ecc.

 

Secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI).

Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO e IEC International Electrotechnical Commission).

Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora le Pubbliche Amministrazioni, ritenendole determinanti in materia di sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell’ambiente, le richiamino nei documenti legislativi.

 

L'UNI, l’ente di normazione italiano, nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali.

Obiettivi principali dell'UNI sono:

1)       elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi;

2)       promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione;

3)       collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN (rispettivamente enti di normazione internazionale ed europea);

4)       promuovere un'attività nazionale di certificazione;

5)       concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente;

6)       costituire archivi di norme nazionali ed estere.

La competenza dell'UNI è relativa all’emanazione di norme tecniche volontarie in tutti i settori (esclusi quello elettronico ed elettrotecnico). L'attività normativa si sviluppa in parte presso le commissioni UNI e in parte presso gli enti federati. L'UNI è membro dell'ISO (International Organization for Standardization) e del CEN (Comitato Europeo di Normazione). Ma mentre per quanto riguarda l’ISO gli enti di normazione membri hanno la possibilità di adottare la norma ISO a livello nazionale, per esempio per mezzo di una loro pubblicazione nella lingua nazionale, oppure di utilizzare la norma ISO quale base per l’elaborazione di una norma nazionale, gli enti di normazione della UE europei hanno l’obbligo di recepire a livello nazionale le norme EN ed a ritirare le norme nazionali in contrasto.

 

IL CEN (Comitato Europeo di Normazione), è l’organismo di normazione europeo. Si tratta di una libera associazione fondata allo scopo di sviluppare l'attività normativa in campo europeo in tutti i settori tecnici con la sola esclusione del settore elettrico, affidato al CENELEC, e di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali con l'eliminazione delle barriere tecniche costituite dall'esistenza di norme tecniche nazionali fra loro non armonizzate. L'Italia è rappresentata presso il CEN dall’UNI.

L'ISO, "International Organisation for Standardization", è l'Ente di normazione che provvede all'elaborazione di norme tecniche a livello mondiale. Costituita nel 1947, l'ISO è una federazione non governativa che abbraccia 140 enti normatori di altrettante nazioni a livello mondiale. L'ISO promuove lo sviluppo e l'unificazione normativa per consentire e facilitare lo scambio dei beni e dei servizi. Coordina l'ambiente scientifico, tecnologico ed economico e fissa riferimenti vincolanti per una pluralità di settori (informatica, meccanica, ecc.). I lavori dell'ISO sono il risultato di lunghi accordi internazionali e danno luogo a "International Standards". I Paesi aderenti all'accordo, tramite i singoli comitati di standardizzazione nazionali, si impegnano ad introdurre gli "International Standards" nelle corrispondenti norme nazionali.

 

L’azienda che intende usufruire delle agevolazioni previste dalla proposta di legge in esame deve dichiarare, ai sensi del comma 2, l’insussistenza di rapporti pregressi – sia di dipendenza che di collaborazione duratura- tra la stessa azienda o aziende ad essa collegate e il facilitatore.

Non sono, inoltre, ammessi legami di parentela tra il facilitatore e il titolare dell’azienda, ovvero i componenti del consiglio di amministrazione della medesima.

In relazione a tale ultima disposizione si rileva l’opportunità di meglio specificare sia cosa si intenda per rapporti di “collaborazione duratura”, sia il grado di parentela in base al quale viene definita l’incompatibilità del facilitatore, sia, infine, l’ambito soggettivo della medesima, chiarendo in particolare se l’assenza di rapporti professionali pregressi debba essere riferita, oltre che alle aziende collegate, anche a tutte le aziende controllate o sottoposte a comune controllo o comunque ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’azienda principale.

Si osserva, infine, come la previsione dell’incompatibilità di legami familiari del facilitatore, riferita ai componenti del solo consiglio di amministrazione dell’azienda, non tenga conto della pluralità dei modelli di amministrazione introdotti dalla recente riforma del diritto societario (tradizionale, monistico e dualistico[6]). Sarebbe opportuno estendere il riferimento anche al consiglio di gestione, oppure estendere l’ipotesi di incompatibilità comprendendovi i rapporti di parentela o di affinità intercorrenti con soci o amministratori della società.

Come ultimo requisito ai fini della concessione delle agevolazioni, il comma 3 dispone che il facilitatore non debba aver riportato alcuna condanna penale, né avere procedimenti penali in corso.

Articolo 4 - Beneficiari

L’articolo in esame identifica come beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 1, le piccole e medie imprese i cui parametri dimensionali risultino rispondenti a quelli stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che definisce le microimprese e le piccole e medie imprese.

 

La raccomandazione 2003/361/CE, recante la definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, recepita nel nostro ordinamento con il DM 18 settembre 1997.

La nuova raccomandazione comunitaria estende il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

§          media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§          piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§         microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro

L’art. 2 della raccomandazione consente agli Stati membri di stabilire, in alcuni casi, soglie inferiori rispetto ai valori massimi fissati dalla raccomandazione. Gli stati possono altresì decidere di impiegare unicamente i criteri degli effettivi per attuare determinate politiche, ad esclusione dei settori disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Il termine ultimo per l’adozione da parte degli Stati membri delle misure atte a conformarsi alla raccomandazione è fissato al 30 settembre 2005.

 

L’articolo stabilisce, inoltre, che possono accedere alle agevolazioni previste le piccole e medie imprese che:

 

a) risultino in possesso di uno stato patrimoniale e di un bilancio aziendale in attivo e certificato;

Si ricorda che lo stato patrimoniale è il documento contabile che evidenzia la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale in un dato momento. Il suo contenuto è disciplinato dall’articolo 2424 del codice civile.

Il bilancio di esercizio è costituito dal predetto stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il conto economico (articolo 2425 del codice civile) indica analiticamente le entrate e le uscite dell’esercizio, mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell’esercizio. A questo risultato si riferisce la norma in commento.

La certificazione del bilancio è effettuata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia. Essa attesta la conformità del bilancio alle scritture contabili e alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

A norma dell’articolo 2409-bis del codice civile, vi sono tenute tutte le società per azioni. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, esso deve venire affidato obbligatoriamente a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Questa facoltà è esclusa per le società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico.

 

b)che rispettino le condizioni fissate dal successivo articolo 5, ossia che adottino o rafforzino, per mezzo del facilitatore, processi gestionali innovativi, ovvero adottino una strategia finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale (cfr. oltre).

Articolo 5 – Operazioni ammissibili

L’articolo 5 riserva le agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente articolo 1 alle imprese la cui strategia imprenditoriale sia orientata, mediante l’utilizzo di facilitatori, all’introduzione e allo sviluppo di processi gestionali innovativi, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione dell’azienda.

 

Si osserva come la disposizione in esame non specifichi nel dettaglio la tipologia di scelte imprenditoriali cui è subordinata la concessione delle agevolazioni. Nella dizione “processi gestionali innovativi” possono, infatti, annoverarsi una pluralità di azioni che ineriscono i processi aziendali sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, ecc.

Analogamente, il riferimento al “ricambio generazionale” appare alquanto generico e pertanto suscettibile di generare rilevanti dubbi interpretativi.

Si osserva, inoltre, come la disposizione non contenga indicazioni circa eventuali modalità di attestazione da parte dell’impresa della scelta imprenditoriale volta all’innovazione gestionale o al ricambio generazionale cui è subordinata la concessione dei benefici previsti dalla proposta.

 

La tematica dell’innovazione tecnologica come strumento di rafforzamento della competitività delle imprese italiane, con particolare riferimento alle PMI che costituiscono oltre il 90% del nostro tessuto imprenditoriale, è stata sovente richiamata negli ultimi documenti di programmazione economica .

In particolare, le linee di politica economica tracciate nel DPEF 2003-2006 prevedevano, oltre al potenziamento delle PMI, la diffusione della cultura dell’innovazione tecnologica presso le imprese. Considerato come l’innovazione tecnologica costituisca un fattore chiave per consentire alle imprese di competere sul mercato globale e come le piccole e medie imprese generalmente non dispongano di strutture proprie di ricerca, il successivo DPEF 2004-2007 ha focalizzato pertanto l’attenzione sull’esigenza di un “salto tecnologico” delle piccole e medie imprese, ritenuto non impossibile, ancorché di non facile attuazione anche in ragione delle dimensioni e del carattere familiare di molte aziende italiane.

Il DPEF 2005-2008, infine, in previsione di una revisione degli strumenti di incentivazione a favore delle imprese e del rilancio del sistema delle PMI inserito tra gli obiettivi programmatici del Governo per il 2004 e per il medio termine – ha sottolineato la necessità di aumentare la selettività degli incentivi in favore della ricerca e dell’innovazione, attraverso l’introduzione di criteri di selezione che premino l’innovatività attesa dell’investimento.

Nel quadro dell'impegno per la promozione dell'innovazione tecnologica si ricorda, tra l’altro, che nel luglio 2003 il Ministro per le attività produttive ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie hanno presentato un programma coordinato di interventi economici, normativi, strutturali, attualmente in fase di realizzazione. Il programma, denominato "Piano per l'innovazione digitale nelle imprese", ha definito un insieme di interventi diretti a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica nei settori tradizionali e ad alta tecnologia.

Articolo 6 – Modalità applicative

L’articolo 6 stabilisce le modalità per l’applicazione della proposta di legge in esame.

 

In particolare, il comma 1 prevede che le imprese che assumono i facilitatoririlevino i dati, in ordine progressivo, su un apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. Il medesimo comma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle ulteriori modalità di comunicazione consuntiva dei dati suddetti.

 

A tal proposito si osserva che le agevolazioni concesse dal precedente articolo 1 non si riferiscono solo agli oneri tributari, ma anche a quelli contributivi e sarebbe pertanto opportuno prevedere che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisse istruzioni sulle modalità di comunicazione dei dati a ciò relativi.

 

Il comma 2, riproponendo disposizioni analoghe a quelle previste dall’articolo 4, comma 1 della legge n. 383 del 2001, per la c.d. agevolazione Tremonti-bis, e dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 269 del 2003, per la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, esportazioni, quotazione in borsa e tirocinio aziendale per studenti, stabilisce che l'attestazione dell’effettività delle spese sostenute deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

L’articolo 13 del citato D.L. n. 79 del 1997 contiene disposizioni relative alla concessione alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, di un credito d’imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo.

In base al comma 2 del citato articolo 13, gli interessati ai benefìci sono tenuti a presentare al Ministero dell'industria (ora Ministero delle attività produttive) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale devono essere allegate la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità delle spese e la loro riferibilità alle tipologie ammissibili.

Si ricorda, inoltre, che in base alla normativa vigente (legge n. 413 del 1991, e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dei centri di assistenza fiscale), ciascun CAF è tenuto a designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale, da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti.

 

Le funzioni di controllo sull’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ciascuno per gli aspetti di propria competenza). In caso di false comunicazioni, spetta ai suddetti Ministeri recuperare le somme concesse per agevolazioni e denunziare alla competente autorità giudiziaria coloro che abbiano indebitamente beneficiato delle agevolazioni (comma 3).

Articolo 7 – Copertura finanziaria

Il comma 1 quantifica in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l’onere derivante dalle disposizioni recate dal progetto in esame. Alla copertura di tale spesa si provvede riducendo lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2005, mediante utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le relative variazioni di bilancio.

 


Progetto di legge


 

N. 5421

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LETTIERI, BENVENUTO, MACCANICO, ZACCHERA, PERLINI, NESI, ANGELINO ALFANO, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, GERARDO BIANCO, BOTTINO, BOVA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIMA, COLUCCINI, CUSUMANO, DIANA, FIORONI, GIACCO, GIACOMELLI, GIUSEPPE GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, IANNUZZI, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LUONGO, LUSETTI, MAGNOLFI, MEDURI, MILANA, MOLINARI, MOSELLA, NICOLOSI, ORICCHIO, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PERROTTA, PISTONE, POTENZA, ROCCHI, ROMOLI, ROSATO, ROTUNDO, SANDI, SGARBI, SQUEGLIA, TEDESCHI, TIDEI, ZUNINO

¾

 

Agevolazioni fiscali per l'assunzione di temporary manager
nelle piccole e medie imprese

 

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Presentata il 12 novembre 2004

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Onorevoli Colleghi! - Oggi al centro dell'attenzione del mondo politico ed economico c'è la scarsa capacità competitiva delle imprese italiane. Nelle analisi che prevalgono si pone l'accento sulla bassa spesa in innovazione (ricerca e sviluppo). Questa anomalia, rispetto agli altri Paesi OCSE, è da ricondurre alla struttura prevalente delle piccole imprese, se non addirittura microimprese, e alla bassa capacità di finanziamento che esse hanno, di certo non aiutate dalle nostre banche e da un mercato di capitali di rischio non adeguato. Questi sono aspetti reali e primari dell'arretratezza delle imprese, non v'è dubbio.

   Un'altra variabile esplicativa della modesta capacità competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) italiane è la scarsa capacità gestionale di tali imprese. L'innovazione non riguarda solo la parte tecnologica del prodotto, ma anche la struttura dell'impresa. L'innovazione non è una mera questione di intuito. È anche, se non soprattutto, un modo di gestire l'impresa, è un approccio manageriale aggressivo, è un metodo.

   Per l'innovazione necessitano alcuni elementi: una vision imprenditoriale, una gestione determinata dal punto di vista manageriale che concretizzi la vision, finanziamenti orientati e guidati. Questi elementi hanno valenza strategica ai fini di una ripresa delle nostre capacità competitive.

   A causare la pochezza gestionale delle PMI concorrono varie cause, sia culturali degli imprenditori, sia di governancedelle imprese. Entrambe limitano la presenza di manager nelle PMI, che sappiano organizzare e guidare l'azienda, con metodo e coerenza, dandosi una chiara strategia internazionale in grado di farla competere.

   Quando le banche saranno a regime con le nuove procedure applicative secondo le regole dettate da Basilea 2, esse, per rispondere a più stringenti normative per l'assunzione di rischio, non baseranno le istruttorie di finanziamento solo sull'analisi dei parametri economico-finanziari, ma saranno sempre più interessate a valutare indici di performance nonché strategie e programmi di attività future. E su questo punto le PMI italiane scontano un'arretratezza manageriale nonché una inadeguatezza degli strumenti di controllo realmente abissali (rispetto ai competitori europei), presentando modalità di governanceraramente efficienti ed efficaci.

   Alla luce di questa analisi, riteniamo che il rilancio del tessuto imprenditoriale italiano caratterizzato dalle PMI passi attraverso un'azione formativa importante e l'affiancamento manageriale, che sappia usare strumenti e metodologie in grado di avviare in tempi rapidi azioni di sviluppo. Questo è possibile attraverso iniziative che dovranno essere sia politiche sia economiche.

   Un ruolo importante avranno le risorse innovative di management che dovranno emergere anche grazie al contributo di associazioni professionali che dovranno garantire strumenti ben diversi dal dirigente tradizionale e più in linea con i bisogni di business richiesti dai progetti di sviluppo.

   Questo approccio tenderà a stimolare la naturale reattività del nostro tessuto economico senza sperpero di risorse pubbliche, inutili in mancanza della giusta cultura manageriale per lo sviluppo. Alla luce di tutto ciò si creeranno autonomamente le soluzioni a problemi quali l'innovazione tecnologica e il rispetto delle regole di Basilea 2, in quanto è proprio dalle regole di buona gestione strategica e operativa aziendale, nonché dalla capacità di sviluppare forme moderne di marketing che nasceranno le migliori soluzioni a questi problemi. Ciò è un risultato acquisito in altri Paesi europei dove la presenza di questi servizi manageriali contribuisce alla costante innovazione delle prassi manageriali, anche in contesti imprenditoriali medio-piccoli.

   In particolare, all'articolo 1, sono definite le finalità della presente proposta di legge, che sono quelle di consentire all'impresa di ottenere alcune agevolazioni fiscali e contributive in caso di assunzione di un manager qualificato a tempo determinato.

   L'articolo 2 definisce le diverse tipologie di manager, di seguito denominati «facilitatori», cui si applica la normativa proposta.

   L'articolo 3 identifica i particolari requisiti che il facilitatore deve possedere per poter esercitare la sua opera e consentire all'azienda di ottenere gli sgravi contributivi e previdenziali previsti.

   L'articolo 4 stabilisce che beneficiari della normativa saranno soltanto le PMI, come definite in base ai parametri dimensionali vigenti.

   L'articolo 5 chiarisce che l'utilizzo del facilitatore è ammesso solo per processi gestionali innovativi o per il ricambio generazionale dell'impresa.

   L'articolo 6 prevede le modalità per l'applicazione dei benefici.

   L'articolo 7 valuta l'onere per lo Stato in 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007, in termini di minori entrate fiscali e di maggiori oneri previdenziali figurativi, e provvede alla relativa copertura finanziaria.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

 

   1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono temporary manager, manager a progetto, o consulenti di direzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai fini della presente legge di seguito denominati «facilitatori», nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;

     b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

   2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a sei mesi.

   3. Ai facilitatori sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

 

   1. Per «temporary manager» si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.

   2. Il contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

   3. Per «consulente di direzione» si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.

 

 

Art. 3.

(Requisiti del facilitatore).

 

   1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di una attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base della normativa prevista dall'organismo di normazione nazionale UNI o dall'organismo internazionale EN o ISO.

   2. Per godere dei benefìci della presente legge, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.

   3. Il facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

 

 

Art. 4.

(Beneficiari).

 

   1. Le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003)1422 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per potere usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, devono:

     a) avere uno stato patrimoniale e un bilancio aziendale in attivo e certificato;

     b) rispettare le condizioni di cui all'articolo 5.

 

 

Art. 5.

(Operazioni ammissibili).

 

   1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata alla introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

 

 

Art. 6.

(Modalità applicative).

 

   1. Le imprese che pianificano e procedono all'assunzione di facilitatori rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, in quello dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2, e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

 

   1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1]     Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea - organismo creato nel 1974 dai Governatori delle banche centrali appartenenti al Gruppo dei 10, operante in seno alla Banca dei regolamenti internazionali, chiamato a coordinare la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, allo scopo di garantire un’efficace supervisione delle attività bancarie a livello mondiale - ha pubblicato "The New Basel Capital Accord", un documento di consultazione volto a definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche, denominato nuovo Accordo di Basilea o, più semplicemente, Basilea 2. Sulla base di tale documento, il 26 giugno 2004 il Comitato di Basilea ha definitivamente approvato il nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali delle banche, il quale intende migliorare l’attuale sistema di valutazione dei rischi connessi al credito e ridefinire i parametri per la determinazione del patrimonio di vigilanza, che le banche devono detenere a fronte della copertura dei rischi sul credito concesso ai clienti. Attualmente, l’ammontare del patrimonio che le banche sono obbligate ad accantonare come riserva per far fronte ai rischi viene calcolato secondo schemi tipici di riferimento, che non tengono conto delle diverse caratteristiche qualitative dei crediti concessi. Col nuovo accordo, invece, viene istituito un sistema di valutazione del merito di credito che diversifica le posizioni dei debitori in base al rischio reale da ciascuno rappresentato.

In sostanza, i rischi legati ai singoli crediti concessi - articolati tra rischio di credito, rischio operativo e rischio di mercato – vengono calcolati sulla base di nuovi criteri che tengono maggiormente conto delle caratteristiche dei debitori. Sulla base della categoria di merito corrispondente a ciascun debitore, viene determinato il rischio da sostenere e, corrispondentemente, l’ammontare di patrimonio che la banca è tenuta ad accantonare come riserva a fronte del rischio. Per determinare il merito di credito di ciascun debitore, si potrà far riferimento a tre diversi metodi: il primo prevede il ricorso a un sistema esterno di valutazione (fondato sulla valutazione effettuata da agenzie di rating autonome); il secondo lascia invece la responsabilità della valutazione del rischio alle banche stesse; il terzo - che costituisce un’estensione del secondo - prevede che le banche utilizzino solo strumenti interni per valutare tutte le componenti del rischio (rating interni).

[2]     Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi - non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti: un numero di dipendenti inferiore a 50; un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ECU; il possesso del requisito di indipendenza suddetto.

[3]     Esistono comunque tuttora casi nei quali è vietato il ricorso al lavoro a termine (lavoratori in sciopero, aziende che hanno proceduto a licenziamenti collettivi o con in atto trattamenti di cassa integrazione, imprese non in regola con le norme sulla sicurezza).

 

[4]     Come già rilevato in precedenza, i contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente. Nella generalità dei casi la percentuale globale è pari al 32,70%, di cui l’8,89% a carico del lavoratore.

[5]    Per "professionisti non regolamentati" si intendono i lavoratori autonomi che svolgono una professione non protetta da Albi od Ordini specifici, o che volontariamente decidono di non iscriversi all'Ordine di riferimento. Lo svolgimento di libere professioni non regolamentate non è subordinato dalla legge al possesso di titoli di studio specifici o al superamento di esami particolari

[6]     Nel modello dualistico infatti l’organo di amministrazione assume la denominazione di “consiglio di gestione” (articolo 2409-nonies c.c.). Nel modello monistico invece è mantenuto il consiglio di amministrazione, ma questo costituisce al suo interno un “comitato per il controllo sulla gestione” il quale svolge le funzioni di controllo (articolo 2409-sexiesdecies c.c.).