XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Trattamento economico del personale della scuola in quiescenza - A.C. 1539 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 741 | ||||
Data: | 06/04/05 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
Trattamento economico del personale della scuola in quiescenza A.C. 1539
|
n. 741
|
6 aprile 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Lavoro
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0491
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ La proposta di legge Fiori n. 1539
Normativa nazionale
§ D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (artt. 38 e 43)
§ L. 29 marzo 1983, n. 93. Legge quadro sul pubblico impiego. (art. 13)
§ D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado.
§ D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola. (artt. da 1 a 8)
§ D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 74)
§ Circolare Ministeriale 11 febbraio 1998, n. 52 Prot. n. 184/N Oggetto: Comparto - scuola. D.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - Liquidazione pensione al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, nel periodo di vigenza economica dell'accordo.
Numero del progetto di legge |
A.C. 1539 |
Titolo |
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale della scuola in quiescenza |
Iniziativa |
On. Fiori |
Settore d’intervento |
Previdenza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
7 settembre 2001 |
§ annuncio |
21 gennaio 2002 |
§ assegnazione |
21 gennaio 2002 |
Commissione competente |
11ª Lavoro pubblico e privato |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
|
|
1ª Affari costituzionali |
|
5ª Bilancio |
|
7ª Cultura |
La proposta di legge Fiori n. 1539 è volta a risolvere, secondo la relazione illustrativa, una situazione di sperequazione che si è venuta a creare nell’ambito del personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso degli anni Ottanta.
I dipendenti del comparto scuola collocati in quiescenza negli anni 1982 e 1985 non hanno infatti potuto beneficiare, nella determinazione del trattamento pensionistico, dei miglioramenti economici previsti dagli accordi collettivi - recepiti con D.P.R. – relativi, rispettivamente, al triennio 1982-1984 e 1985-1987. Ciò è avvenuto come conseguenza del fatto che, mentre gli effetti giuridici di detti accordi decorrevano, rispettivamente, dal 1982 e dal 1985, gli effetti economici decorrevano dal 1983 e dal 1986.
Gli articoli 1 e 2 sono volti dunque a riconoscere integralmente ai dipendenti collocati in quiescenza negli anni 1982 e 1985 i miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva.
La proposta di legge in esame è riconducibile alla materia della «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
Sotto il profilo del rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi, sancito dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si rileva che la proposta di legge in esame, pur recando disposizioni di carattere oneroso, non prevede una norma di copertura finanziaria.
Si osserva che la formulazione degli articoli 1 e 2si presta ad un’interpretazione che riconosce ai dipendenti collocati in quiescenza negli anni 1982 e 1985 i miglioramenti economici previsti dagli accordi collettivi non solo ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, ma anche ai fini del trattamento economico percepito negli anni 1982 e 1985.
Con riferimento alla formulazione dell’articolo 3, si osserva che, al fine di evitare effetti limitativi del riconoscimento dei miglioramenti economici, appare opportuno aggiungere dopo le parole «si applicano» la parola «anche».
La proposta di legge Fiori n. 1539
L’articolo 1 della proposta di legge in esame prevede la corresponsione dei miglioramenti economici previsti dal D.P.R. n. 345/1983, con conseguente rivalutazione del trattamento previdenziale, al personale del comparto scuola che abbia cessato il servizio nel corso dell’anno 1982 con diritto al trattamento pensionistico.
Con il D.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo siglato il 20 aprile 1983 tra il Governo e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado[1]
L'art. 1, secondo comma, dell’accordo annesso al DPR 345 specificava che esso era valido fino al 30 giugno 1985 ed aveva decorrenza dal 1° gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1983 ai fini economici, fatte salve le disposizioni dell’art. 7 del medesimo D.P.R..
L’art. 2 dell’accordo disponeva in merito agli incrementi retributivi, mentre l’art. 7 precisava che i miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1 gennaio 1983, e quello determinato alla stessa data in applicazione dei DD.PP.RR. nn. 271/1981 e 507/1981 dovevano essere attribuiti come segue:
· dal 1 gennaio 1983 nella misura del 35 per cento;
· dal 1 gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento;
· dal 1 gennaio 1985 per l'intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di stipendio, maturati successivamente al 1 gennaio 1983, venivano aggiunti per intero al trattamento economico anche nel caso in cui questo non fosse stato corrisposto nella misura intera.
Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello superiore, intervenuto nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli sarebbe stato corrisposto nell'aliquota vigente al momento in cui si verificava il passaggio.
Con la circolare emanata dal Ministero del tesoro n. 292 del 27 ottobre 1983 il personale cessato dal servizio nel 1982 fu escluso dall’applicazione del contratto, mentre il personale cessato dal servizio nel corso del 1983 ne fu escluso parzialmente.
Poiché l’art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione, nonché dagli assegni o indennità pensionabili elencati dal medesimo articolo 43 percepitiintegralmente[2], al personale andato in quiescenza prima della corresponsione dei miglioramenti economici previsti dal contratto (i cui effetti economici, come sopra ricordato, erano efficaci con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e venivano rateizzati in tre tranches) è stato riconosciuto un trattamento previdenziale sulla base della retribuzione effettivamente percepita.
La Corte di conti - Sezione del controllo, con deliberazione n. 68 del 27 febbraio 1997[3], facendo proprio un indirizzo giurisprudenziale in atto da qualche anno, ha riconosciuto a tutto il personale cessato nel 1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto.
La delibera della Corte stabilisce che “al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica dell’accordo approvato col D.P.R. n. 345/1983 spetta il diritto alla valutazione in pensione di tutto l’aumento di stipendio previsto dall’accordo, mediante successive lioquidazioni della pensione calcolate con riferimento a tutti gli scaglioni di aumento di stipendio stabilito dallo stesso D.P.R. n. 345/1983”.
La massima della sentenza precisa poi che il citato DPR 345 “ha previsto all'art. 2, comma primo, la immediata determinazione dei nuovi stipendi comprensivi dell'intero aumento concesso dall'accordo, mentre lo scaglionamento temporale della corresponsione dei benefici va inteso come riferito non gia' alla acquisizione del diritto, bensi' alla modulazione esecutiva nel tempo di un beneficio gia' acquisito, in relazione alle ben note esigenze della finanza pubblica che non consentono, l'immediata erogazione di tutti i pattuiti miglioramenti; pertanto, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico al personale cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore dell'accordo ma prima della erogazione di alcuni dei previsti aumenti, occorre tener conto di tutti i miglioramenti stipendiali previsti dal contratto, ancorche', per circostanze contingenti,non percepiti dall'interessato”.
Tale riconoscimento, considerato "conforme a legge", ha indotto il Ministero della pubblica istruzione ad emanare, in data 11 febbraio 1998, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la circolare n. 52, con la quale si dispone la liquidazione o riliquidazione delle pensioni a tutto il personale interessato, ricorrente o meno, con la sola esclusione di coloro che, avendo presentato ricorso giurisdizionale, avevano ottenuto, in prima istanza, una sentenza negativa passata in giudicato o, in sede di appello, una sentenza parimenti negativa: di fatto il personale cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1983.
L’articolo 2 della proposta in esame dispone la corresponsione dei miglioramenti economici previsti dal D.P.R. n. 209/1987, con conseguente rivalutazione del trattamento previdenziale, al personale del comparto scuola che abbia cessato il servizio nel periodo di vigenza del contratto 1985-1987 con diritto al trattamento pensionistico.
Con il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo siglato il 9 aprile 1987 tra il Governo e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto concernente il personale del comparto scuola.
L’art. 1, comma 1, del Decreto stabiliva in particolare che le disposizioni si riferivano al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, mentre il comma 2 prevedeva che gli effetti giuridici dell’accordo avessero decorrenza dal 1° gennaio 1985, quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraevano fino al 30 giugno 1988.
Anche in questo caso i dipendenti del comparto scuola che sono cessati dal servizio nel corso dell’anno 1985 non hanno potuto beneficiare dei miglioramenti retributivi previsti dal contratto, i cui effetti economici decorrevano dal 1° gennaio 1986.
Si osserva che la formulazione degli articoli 1 e 2 si presta ad un’interpretazione che riconosce ai dipendenti collocati in quiescenza negli anni 1982 e 1985 i miglioramenti economici previsti dagli contratti collettivi non solo ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, ma anche ai fini del trattamento economico percepito negli anni 1982 e 1985.
L’articolo 3 prevede il ricalcolo e la riliquidazione sia della tredicesima mensilità sia dell’indennità di buonuscita[4] in favore del personale del comparto scuola interessato dai miglioramenti retributivi indicati negli articoli 1 e 2 della proposta in esame.
Si osserva che, al fine di evitare effetti limitativi del riconoscimento dei miglioramenti economici, appare opportuno aggiungere dopo le parole «si applicano» la parola «anche».
Si osserva infine che la proposta di legge non reca la quantificazione né la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del progetto in esame.
N. 1539
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
PROPOSTA DI LEGGE |
|
d’iniziativa del deputato FIORI ¾ |
|
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale della scuola in quiescenza |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 7 settembre 2001
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, dopo una lunga trattativa tra Governo ed organizzazioni sindacali del comparto scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado per il triennio 1982-1984, tradotto poi nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. Nella circostanza, al solo scopo di andare incontro alle difficoltà contingenti di cassa sollevate dal Tesoro, le organizzazioni sindacali accettarono la rateizzazione dei miglioramenti economici definiti contrattualmente, miglioramenti che ovviamente erano concessi con il criterio della rateizzazione estesa anche a tutto il personale che, in qualunque periodo del triennio di vigenza contrattuale, lasciava il servizio per collocamento in quiescenza; ciò era previsto in virtù di una prassi costante e consolidata, rispettata compiutamente anche per il precedente contratto 1979-1981. Viceversa il Tesoro, assumendo che l'accordo fu siglato sedici mesi dopo la naturale scadenza contrattuale (1982), con circolare del 27 ottobre 1983, applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, attribuiva al contratto decorrenza giuridica dal 1^ gennaio 1982, scaglionando i miglioramenti economici in tre trance quantificate e datate: 35 per cento nel 1983, 80 per cento nel 1984, 100 per cento nel 1985. Tuttavia esso, con una decisione unilaterale, contraria alla prassi ordinaria e disattendendo gli accordi stipulati, escludeva dai suddetti miglioramenti economici tutto il personale posto in quiescenza nel 1982 e parte di quello posto in quiescenza nel 1983.
La clamorosa ritrattazione del Governo fu giustificata con il fatto che l'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, quantifica il trattamento di pensione sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito, non tenendo peraltro conto che, all'epoca, i miglioramenti contributivi contrattuali erano erogati in unica soluzione e che la legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), all'articolo 13 (abrogato successivamente dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993) stabiliva che l'efficacia di ogni contratto di lavoro decorre dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto precedente. Infatti, nel 1988, nel corso delle trattative per un ulteriore rinnovo del contratto relativo alla scuola (triennio 1988-1990) il Governo, non potendo continuare a sostenere la irregolarità perpetrata dal Tesoro nel 1983, accolse in modo definitivo l'emendamento presentato dallo SNALS che, richiamandosi al principio stabilito dall'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, richiedeva la corresponsione dei benefìci economici al personale posto in quiescenza nel triennio considerato nei modi e nei tempi previsti per il personale in servizio. Formula peraltro inserita integralmente nei contratti stipulati successivamente in altri sette comparti pubblici e che è stata presa a base per i numerosi ricorsi avanzati in sede giurisdizionale da parte dei pensionati del comparto scuola del triennio 1982-1984, a cui la sentenza della Corte dei conti n. 70512 del 1993 passata in giudicato, ha dato favorevole riscontro.
La stessa Corte dei conti, riunita il 27 febbraio 1997 in sezione di controllo, facendo proprio l'indirizzo giurisdizionale ormai in atto, con delibera n. 68 ha riconosciuto a tutto il personale cessato dal servizio nel 1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto, riconoscimento che, considerato "conforme a legge", ha indotto il Ministero della pubblica istruzione ad emanare in data 11 febbraio 1998, di intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la nota circolare n. 52, con la quale si dispone la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni a tutto il personale interessato ricorrente o meno.
Tuttavia, allo stato dei fatti, risultano ancora esclusi dai benefìci economici in questione i pensionati del 1982 e quelli del triennio contrattuale 1985-1987, in particolare quelli dell'anno 1985, poiché il Tesoro, reiterando pervicacemente il pluricondannato errore del 1982, ha escluso da tali benefìci economici anche i pensionati del 1985.
Tutto ciò appare illegittimo, ingiustificato ed intollerabile perché, oltre tutto, continua a perpetuare il vergognoso fenomeno delle cosiddette "pensioni d'annata".
Per eliminare queste evidenti iniquità si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.
proposta di legge ¾¾¾
|
Art. 1.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
Art. 2.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto relativo al triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.
Art. 3.
1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alla tredicesima mensilità ed alla indennità di buonuscita. |
[1] L’art. 1 del D.P.R. 345 specificava che la disciplina del presente accordo si applicava al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali, di arte drammatica e di danza e al personale delle soppresse carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle predette istituzioni.
[2] L’art. 43 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che la base pensionabile così determinata deve essere rivalutata del 18%; sull’importo così ottenuto si applicano le aliquote di pensionabilità in relazione agli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.
[3] Il testo della Deliberazione della Corte dei Conti n. 68/1997 è a disposizione presso il Servizio Studi – Dipartimento Lavoro.
[4] Per quanto concerne l’indennità di buonuscita, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 1032 del 1973, si ricorda che l'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ora INPDAP), che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto a tale indennità dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L’ammontare dell’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38 del medesimo decreto, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. In particolare per la determinazione della base contributiva si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
L’articolo 38 del DPR 1032 del 1973 dispone a sua volta che la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché ad una serie di assegni elencati. Con la legge n. 75/1980 nello stipendio annuo lordo è stata compresa anche la tredicesima mensilità che viene parimenti computata all’80%. Il medesimo articolo 38, comma 2, stabilisce quindi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.