XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Tutela e trattamento dei funzionari internazionali - A.C. 5425 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 763 | ||||
Data: | 24/05/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Tutela e trattamento dei funzionari internazionali A.C. 5425
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n. 763
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24 maggio 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0483
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Normativa nazionale
§ L. 27 luglio 1962, n. 1114. Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri. (artt. 1, 2 e 6)
§ D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. (artt. 95 e 102)
§ L. 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. (art. 51)
§ D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (artt. 3 e 38)
§ D.L. 2 marzo 1974, n. 30. Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali. (art. 2-octies)
§ L. 20 marzo 1980, n. 75. Proroga del termine previsto dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della L. 29 aprile 1976, numero 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione. (art. 1)
§ L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (art. 1, comma 39)
§ D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici. (art. 3)
§ Direzione Centrale INPDAP Prestazioni Previdenziali Ufficio I Circolare 24 febbraio 1999, n. 12 Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n° 184. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999.
§ D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 1 e 32)
§ D.P.C.M. 17 maggio 2001, n. 285. Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. (art. 3)
§ L. 15 luglio 2002, n. 145. Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. (art. 8)
§ D.L. 3 agosto 2004, n. 220. Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari. (art. 3-ter)
Normativa comunitaria
§ Reg. (CE) n. 1606/98 del 29 giugno 1998. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
Allegato
Numero del progetto di legge |
A.C. 5425 |
Titolo |
Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali |
Iniziativa |
On. Calzolaio |
Settore d’intervento |
Lavoro e Previdenza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
16 novembre 2004 |
§ annuncio |
17 novembre 2004 |
§ assegnazione |
13 dicembre 2004 |
Commissione competente |
11ª Lavoro pubblico e privato |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª Affari costituzionali |
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3ª Affari esteri |
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5ª Bilancio |
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7ª Cultura |
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14ª Politiche dell’unione europea |
La pdl 5425, che consta di 4 articoli, reca Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali.
In sostanza il provvedimento è volto ad introdurre norme che riconoscano in maniera più adeguata sul piano lavoristico e previdenziale lo status dei funzionari internazionali italiani, cioè dei cittadini italiani che svolgono o hanno svolto un incarico di lavoro dipendente presso un’organizzazione internazionale della quale l’Italia è membro.
L’articolo 1 definisce, per le finalità del provvedimento, la figura del funzionario internazionale.
L’articolo 2, comma 1, prevede che il servizio prestato dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali abbia validità ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza.
L’articolo 2, comma 2, dispone che le amministrazioni pubbliche predispongono appositi programmi di formazione volti a favorire l’accesso dei propri dipendenti presso organizzazioni internazionali.
L’articolo 3 prevede la possibilità di riscattare ai fini pensionistici il servizio svolto in qualità di funzionari italiani da parte dei cittadini che successivamente siano stati assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana.
Infine l’articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria.
L’intervento legislativo si rende necessario poiché il provvedimento attribuisce diritti sul piano del trattamento economico, della carriera e del trattamento previdenziale dei soggetti che prestano servizio presso organismi internazionali.
La materia trattata dalla proposta di legge è riconducibile: in parte (articolo 2, comma 1) alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, riservata dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni; in parte (rispettivamente articolo 2, comma 2 e articolo 3) alle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “previdenza sociale” riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Inoltre la proposta di legge, promuovendo la formazione e il perfezionamento professionale finalizzati a favorire l’accesso dei dipendenti pubblici presso organizzazioni internazionali, presenta attinenze sia con l’articolo 4 sia con l’articolo 97 della Costituzione.
Di recente è stato approvato il regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e modifica, altresì, il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. Pertanto e' stata riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità di riscatto per la valutazione di tali periodi
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 ed è entrato in vigore a decorrere dal 25 ottobre 1998.
L’articolo 3 della proposta di legge prevede un ulteriore caso di riscatto dei periodi ai fini previdenziali, senza peraltro né richiamare la normativa generale sui riscatti, né prevedere le modalità di determinazione dell’onere del riscatto.
La proposta di legge è volta a migliorare lo status economico-giuridico dei soggetti che prestano o hanno prestato servizio presso organismi internazionali, prevedendo norme di favore per quanto riguarda la progressione di carriera, il trattamento previdenziale e la formazione.
All’articolo 1 sarebbe opportuno specificare il concetto di “organizzazione internazionale della quale l’Italia è membro”, al fine di meglio delimitare l’ambito di applicazione del provvedimento.
Sempre all’articolo 1 non appare di immediata interpretazione il riferimento alla “categoria professionale o direttiva” con riferimento all’incarico di lavoro.
All’articolo 2 sarebbe opportuno coordinare il comma 1 con le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 1114 del 1962 e dell’articolo 8 della legge n. 145 del 2002, che intervengono sulla medesima materia.
Per ulteriori osservazioni si vedano le schede di lettura.
Articolo 1
(Definizioni)
L’articolo definisce - per le finalità del provvedimento in esame - “funzionari internazionali” i cittadini italiani che svolgono, o abbiano svolto, un incarico di lavoro dipendente presso l’Unione europea o presso una organizzazione internazionale della quale l’Italia è membro, nell’ambito della categoria professionale o direttiva.
Si osserva che nell’ordinamento vigente la definizione di “funzionari internazionali” è contenuta nel DPCM 17 maggio 2001, n. 285[1] che, all’art. 3, comma 1, lettera b), considera funzionari internazionali, ai fini del superamento del limite di età per l’ammissione al concorso diplomatico, “i cittadini italiani che siano stati assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso della laurea”.
Si osserva che non è chiaro l’ambito di applicazione soggettivo del provvedimento. Sembrerebbe che l’articolo in esame voglia riferirsi non a tutti coloro che abbiano svolto una attività di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali, ma solamente a coloro che rientrino nella carriera direttiva o abbiano una qualifica di particolare specializzazione tecnica (quali scienziati, ricercatori, ecc). Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo, anche per raccordare la definizione di “funzionario internazionale” con quella già utilizzata nella normativa vigente.
Articoli 2 e
4
(Dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività in qualità di
funzionari internazionali – Copertura
finanziaria)
Il comma 1 dell’articolo 2 prevedeche il servizio prestato dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali sia equiparato giuridicamente a quello effettuato nell’amministrazione di appartenenza, con validità ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza.
Al riguardo si osserva che l’ordinamento vigente già prevede (art. 8, comma 2, della legge n. 145 del 2002) che il servizio prestato presso gli enti o gli organismi internazionali o Stati esteri dai dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114 del 1962 sia computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
La legge 1114 del 1962[2], come modificata dall’art. 8 della Legge 145 del 2002[3], reca all’articolo 1 la disciplina del collocamento temporaneo del personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[4], presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri. L’assunzione di detti impieghi avviene tramite collocamento fuori ruolo disposto con decreto dell’amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 1114 la medesima disciplina viene applicata anche gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ed al personale militare.
Il collocamento fuori ruolo ha per oggetto un impiego o un incarico temporaneo la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi; è comunque disposto per un tempo determinato e può essere soggetto a revoca anticipata o a rinnovo alla scadenza.
Viene inoltre fissato un contingente dei collocamenti fuori ruolo, che non può superare complessivamente il limite di 500 unità.
Nelle more dell’emanazione del decreto di collocamento fuori ruolo, l’amministrazione di appartenenza può autorizzare l’immediato impiego del dipendente presso l’ente o l’organismo internazionale che abbia richiesto il collocamento stesso.
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano, mentre il dipendente è tenuto a versare i contributi o le ritenute previste dalla legge (art. 2, Legge 1114/1962).
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1 della Legge 1114 fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 165/2001, concernente lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e in temporaneo servizio all’estero: la norma prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche di Stati membri dell’Unione europea, di Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce.
La norma è finalizzata, tra l’altro, a favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
II personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza e l’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale.
Si consideri che l’articolo 32 del D.Lgs. 165/2001 presuppone “appositi accordi di reciprocità tra le amministrazioni interessate”, a seguito dei quali i dipendenti di amministrazioni pubbliche italiane possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso Stati membri dell’Unione europea o presso organismi internazionali. Non viene stabilito un contingente massimo di personale. Inoltre ”il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dall’amministrazione di appartenenza”.
Al contrario la fattispecie di cui all’articolo 1 della legge n. 1114 del 1962 non presuppone la conclusione di accordi di reciprocità, presuppone la richiesta del dipendente e comporta il collocamento fuori ruolo dello stesso.
In sostanza si può affermare che la fattispecie di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001 appare più flessibile, sia per il dipendente sia per l’amministrazione, poiché il quantum di dipendenti autorizzabili e la durata dell’incarico non sono stabiliti dalla legge ma determinati volta per volta, in base alle concrete esigenze, dagli accordi di reciprocità stipulati dalle amministrazioni interessate.
Si osserva che il comma 1 dell’articolo 2 della pdl, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbe coordinato con la normativa vigente succitata che, come ricordato, interviene sulla medesima materia con una disciplina dettagliata. Peraltro si consideri, a tal fine, che la normativa vigente si riferisce genericamente ai ”dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, mentre il provvedimento, come visto con riferimento all’articolo 1, sembra limitare l’ambito di applicazione al personale direttivo o comunque altamente qualificato.
Il comma 2 dell’articolo 2 in esame dispone che le pubbliche amministrazioni debbano organizzare appositi programmi di formazione volti a favorire l’accesso dei propri dipendenti presso le organizzazioni internazionali, rivolgendosi sia alle apposite scuole presso la P.A., sia presso le università o altri soggetti pubblici.
A tale riguardo si ricorda che le scuole superiori pubbliche di formazione sono rappresentate da:
· Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA);
· Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI);
· Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF)
Sono inoltre operanti altri organismi di formazione a carattere pubblico, tra i quali si ricordano:
· l'Istituto Diplomatico "Mario Toscano" (la Scuola del Ministero degli Affari Esteri);
· il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) organismo attivo nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa;
· il Formez,istituto che, nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica, assiste le amministrazioni pubbliche, e in particolare le regioni e le autonomie locali nei processi di aggiornamento e di formazione permanente delle professionalità già inserite negli organici delle diverse amministrazioni;
· la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL). Nel 2000 sono state istituite le 11 sedi regionali della SSPAL con lo scopo di garantire l’aggiornamento permanente dei segretari comunali e provinciali e di predisporre corsi di formazione e aggiornamento per i dirigenti e i funzionari degli enti locali.
Peraltro le pubbliche amministrazioni, per realizzare i programmi di qualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale, possono rivolgersi anche a centri di formazione esterni, come specificato dall’art. 3-ter del D.L. n. 220/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 257/2004.
Si osserva che il comma in esame fa salve le disposizioni recate dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[5], in materia di “formazione e di perfezionamento professionali relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale”.
Al riguardo si osserva che l’art. 95 del citato DPR reca una norma di principio in merito alle iniziative che l’Amministrazione degli affari esteri è tenuta ad adottare al fine di garantire il conseguimento del più elevato livello di formazione e qualificazione professionale del personale di ciascuna carriera, mentre l’art. 102 del medesimo provvedimento tratta specificamente della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell’intera carriera. In tal caso i corsi si svolgono a cura dell’istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della P.A. e con altre strutture per la loro esecuzione.
Pertanto non appare congruo il riferimento al DPR n. 18/1967 per quanto attiene l’attività di formazione e di perfezionamento relativa alla carriera dei funzionari internazionali, dal momento che tale categoria non viene menzionata dal provvedimento.
L’art. 4, comma 1, quantifica in 500 mila euro a decorrere dall’anno 2005 l’onere derivante dalle disposizioni recate dall’articolo 2 in esame. Alla copertura di tale spesa si provvede riducendo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2005, mediante utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 2 dell’art. 4 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le relative variazioni di bilancio.
Articolo 3
(Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza e dell’indennità di
buonuscita)
La proposta di legge, all’art. 3, consente ai cittadini italiani che abbiano prestato servizio come funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali – e che siano stati successivamente assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana – il riscatto degli anni lavorati all’estero sia ai fini del trattamento previdenziale sia ai fini dell’indennità di buonuscita, a condizione che:
· sia stata presentata la documentazione attestante il servizio prestato;
· siano stati versati i relativi contributi previdenziali.
Al fine di evitare disparità di trattamento, sarebbe opportuno estendere la possibilità di riscatto di cui alla fattispecie in esame a tutti coloro che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali, non limitandola ai “funzionari internazionali”. Ciò nel presupposto che il provvedimento, come evidenziato all’articolo 1, consideri come “funzionari internazionali” solamente coloro che abbiano svolto presso organismi internazionali una attività di carattere direttivo o comunque particolarmente qualificata.
Nell’ordinamento vigente, la facoltà di riscatto di periodi di lavoro prestati all'estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, è concessa a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dall'art. 51, comma 2, della L. 30 aprile 1969, n. 153, ed a tutti gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O. (quindi, in primo luogo, ai dipendenti del settore pubblico) dall’art. 3 del D. Lgs. 184 del 1997, emanato in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico. In quest’ultimo caso l'onere del riscatto è dovuto dall'assicurato in misura intera, mentre per i lavoratori iscritti all’A.G.O. è prevista una riduzione del 50% dell’ammontare dei contributi (art. 2-octies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974.
Successivamente l’INPDAP, con la Circolare n. 12 del 24/2/1999, ha specificato che a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 del regolamento (CE) n. 1606/98, che estende l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai dipendenti pubblici, e della sua conseguente entrata in vigore a decorrere dal 25 ottobre 1998, e' stata riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità di riscatto per la valutazione di tali periodi.
Per quanto concerne l’indennità di buonuscita si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 1032 del 1973, l'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ora INPDAP), che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto a tale indennità dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L’ammontare dell’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38 del medesimo decreto, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. In particolare per la determinazione della base contributiva si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
L’articolo 38 del DPR 1032 del 1973 dispone a sua volta che la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché ad una serie di assegni elencati. Con l’art. 1 della legge n. 75/1980 nello stipendio annuo lordo è stata compresa anche la tredicesima mensilità che viene parimenti computata all’80%.
Il medesimo articolo 38, comma 2, del DPR 1032 stabilisce quindi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Si ricorda peraltro che il DPCM 20 dicembre 1999, come modificato dal DPCM 2 marzo 2001, ha esteso ai dipendenti pubblici il trattamento di fine rapporto (TFR) e la possibilità di costituire fondi di previdenza complementare.
Il TFR, che sostituisce l’indennità di buonuscita, è destinato a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000, mentre i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare.
N. 5425
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato CALZOLAIO ¾ |
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Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali |
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Presentata il 16novembre 2004
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Onorevoli Colleghi! - Il numero dei funzionari internazionali italiani (cittadini italiani impiegati da organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano) non è noto. È stimato in circa 3.000/3.500 unità, a cui si aggiunge in media, un numero variabile di funzionari e consulenti con contratti a breve termine.
Si pensa che il più grande numero sia impiegato dall'Unione europea. Molti sono quelli impiegati nel sistema delle Nazioni Unite anche se ogni organizzazione ha una gestione separata del personale malgrado l'applicazione dello stesso sistema amministrativo. Il CERN impiega anche alcune centinaia di scienziati italiani.
Il trattamento economico e pensionistico dei funzionari italiani è molto diverso in funzione dello statuto giuridico e dei regolamenti interni delle varie organizzazioni. In linea di massima si possono distinguere sei grandi gruppi di organizzazioni:
1) le organizzazioni dell'Unione europea;
2) le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite;
3) le organizzazioni co-ordinate (OCSE, NATO, ESA, eccetera);
4) le organizzazioni legate al sistema della Banca Mondiale;
5) il CERN;
6) le organizzazioni indipendenti che applicano vari sistemi amministrativi (OMC, Banche di sviluppo, OSCE, eccetera).
Gli stipendi netti (stipendio di base più indennità meno deduzioni varie) dei funzionari internazionali italiani variano da organizzazione ad organizzazione. In un grande numero di organizzazioni, incluse quelle del sistema delle Nazioni Unite, tasse interne sono accreditate ai Paesi membri che vedono pertanto i loro contributi ridotti dall'ammontare di queste tasse. In altre parole, la maggior parte dei funzionari internazionali italiani contribuiscono al bilancio dello Stato senza beneficiare dei servizi forniti dallo Stato ai soggetti, italiani e non, che risiedono sul territorio dello Stato.
Il sistema pensionistico varia da un'organizzazione all'altra.
In assenza di uno statuto che definisca la posizione dei funzionari internazionali italiani nei confronti dell'Italia, questi sono considerati «emigranti» [registrati presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)].
Contrariamente al passato ed a quello che avviene nelle funzioni pubbliche nazionali, vi sono sempre meno possibilità di ottenere contratti di lunga durata presso le organizzazioni internazionali.
In assenza di uno statuto, e malgrado il loro contributo finanziario al bilancio dello Stato quando impiegati da una organizzazione internazionale, in caso di cessazione del contratto di lavoro, i funzionari italiani si trovano con una protezione sociale minima una volta rientrati in Italia.
La mancanza di una politica organica nei confronti dei funzionari internazionali italiani fa sì che il serbatoio di risorse intellettuali che essi costituiscono non è minimamente sfruttato né dal settore pubblico né dal settore privato italiano. In un periodo in cui la fuga dei cervelli preoccupa l'Italia, nulla è fatto per beneficiare delle conoscenze dei funzionari ed ex-funzionari internazionali italiani. Il settore privato è completamente all'oscuro del potenziale che essi possono offrire alla crescita del Paese.
Il Ministero degli affari esteri ha recentemente lanciato un database per la registrazione volontaria dei funzionari. Tuttavia, sia a causa della mancanza di chiarimenti da parte dei Ministero stesso sullo scopo e sul funzionamento del database, sia sulla mancanza totale di una politica organica relativa ai funzionari internazionali italiani, questi ultimi non sono motivati a registrarsi.
Le organizzazioni dei funzionari internazionali italiani cercano da più di vent'anni di ottenere una legge che definisca il loro status giuridico nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, mentre alcune leggi sono state approvate sullo status dei funzionari italiani distaccati presso le organizzazioni internazionali, nulla è stato fatto per quanto riguarda gli altri funzionari internazionali che sono la stragrande maggioranza.
Più volte nel corso dei contatti con funzionari italiani che operano nelle strutture dell'ONU è emersa l'esigenza di una normativa che ne riconoscesse e tutelasse le funzioni.
La presente proposta di legge tenta di affrontare tale condivisibile esigenza (non limitandosi ai soli funzionari ONU), nella consapevolezza che disposizioni analoghe esistono in molti altri Paesi, anche dell'Unione europea.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Definizione).
1. Ai sensi della presente legge, è definito funzionario internazionale il cittadino italiano che svolge o che ha svolto un incarico di lavoro dipendente presso l'Unione europea o presso un'altra organizzazione internazionale della quale l'Italia è membro, nell'ambito della categoria professionale o direttiva.
Art. 2. (Dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività in qualità di funzionari internazionali).
1. Il servizio prestato da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali è equiparato a tutti gli effetti giuridici al servizio prestato nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, compresi gli effetti relativi alle progressioni di carriera e al trattamento di quiescenza. 2. Ferma restando l'attività di formazione e di perfezionamento professionali relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche definiscono, nell'ambito delle linee di indirizzo generale stabilite in sede di contrattazione collettiva e delle risorse finanziarie disponibili, appositi programmi di formazione finalizzati a favorire l'accesso dei propri dipendenti presso organizzazioni internazionali delle quali l'Italia è membro, avvalendosi della collaborazione, per l'attuazione delle relative attività formative, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università degli studi e degli altri soggetti pubblici specializzati nel settore.
Art. 3. (Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza o dell'indennità di buonuscita).
1. I cittadini italiani che hanno prestato servizio in qualità di funzionari internazionali, e che successivamente sono stati assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, gli anni di servizio effettivamente prestati presso le organizzazioni internazionali, previa presentazione della documentazione necessaria ad attestare il servizio prestato e previo versamento dei contributi relativi agli anni per i quali si chiede il riscatto.
Art. 4. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
[1] “Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell’articolo 1 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85”.
[2] “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”.
[3] “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.”
[4] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[5] “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”.