XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Tutela previdenziale giudici di pace - A.C. 4900 e 5028
Serie: Progetti di legge    Numero: 662
Data: 27/10/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetti di legge; normativa nazionale.
Descrittori:
GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
AC n.4900/14   AC n.5028/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Tutela previdenziale giudici di pace

A.C. 4900 e 5028

 

n. 662

 


xiv legislatura

27 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

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File: LA0434


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§         Contenuto  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§         Necessità dell’intervento con legge  7

§         Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§         Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§         Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§         Il giudice di pace  11

§         Le proposte di legge n. 4900 e 5028  12

§         Tutela previdenziale dei giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati13

§         Tutela previdenziale dei giudici di pace non iscritti all’albo degli avvocati15

§         Versamento dei contributi15

§         Iscrizione con effetto retroattivo  18

§         Trattamenti pensionistici19

§         Giudici di pace già titolari di trattamenti pensionistici20

§         Ricongiunzione e totalizzazione  21

§         Iscrizione all’albo dei cassazionisti e esenzione dal contributo unificato  23

§         Ruolo organico e conferma dei giudici di pace  23

§         Copertura finanziaria  24

Progetti di legge

§         A.C. 4900, (on. Lo Presti ed altri),  Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace  27

§         A.C. 5028, (on. Taglialatela), Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace  35

Normativa nazionale

§         Costituzione della Repubblica Italiana (art. 38)45

§         Codice di procedura civile (artt. 186-ter, 311 e 641)46

§         L. 8 gennaio 1952, n. 6. Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (artt. 1 e 2)50

§         L. 7 febbraio 1979, n. 29. Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.51

§         L. 20 settembre 1980, n. 576. Riforma del sistema previdenziale forense (artt. 2 e 18)56

§         L. 23 aprile 1981, n. 155. Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (art. 7)59

§         L. 9 marzo 1989, n. 88. Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.61

§         L. 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (art. 1)86

§         L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace. (artt. 1-3, 5, 7, 8 e 11)88

§         L. 11 febbraio 1992, n. 141. Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori.96

§         D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479. Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.106

§         D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. (art. 1)115

§         L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (art. 2, comma 26)117

§         L. 22 luglio 1997, n. 276. Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari. (artt. 1-8)120

§         D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. (artt. 17, 26 e 34)126

§         L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (art. 71)128

§         D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (art. 9)131

§         D.M. 7 febbraio 2003, n. 57. Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.132

§         L. 23 agosto 2004, n. 243. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 1, commi 2, lett. d) e comma 6)137

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 4900

Titolo

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

Iniziativa

On. Lo Presti ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

16 aprile 2004

§       annuncio

19 aprile 2004

§       assegnazione

22 giugno 2004

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

Referente

Pareri previsti

 

 

1ª Affari costituzionali

 

2ª Giustizia

 

5ª Bilancio

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 5028

Titolo

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

Iniziativa

On. Taglialatela

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

9

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

25 maggio 2004

§       annuncio

26 maggio 2004

§       assegnazione

22 giugno 2004

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

Referente

Pareri previsti

 

 

1ª Affari costituzionali

 

2ª Giustizia

 

5ª Bilancio

 

6ª Finanze

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge Lo Presti ed altri n. 4900 e Tagliatatela n. 5028 sono volte al riconoscimento di una tutela previdenziale per i giudici di pace.

Data la natura onoraria della loro carica, i giudici di pace hanno infatti diritto solo ad un’indennità per l’attività svolta.

La pdl Lo Presti n. 4900 – che consta di un articolo unico - prevede che per i giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati  l’indennità percepita equivale ai fini previdenziali a reddito professionale forense (comma 1). I giudici di pace sono pertanto tenuti a versare i relativi contributi alla Cassa forense (comma 3), salvo rimborso da parte del Ministero della giustizia nel limite di 1.500 euro mensili (comma 2). E’ inoltre in facoltà dei giudici di procedere ad una sorta di riscatto per i periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge, fino ad un massimo di otto anni (commi 4 e 5).

Per i giudici di pace non iscritti all’albo degli avvocati la pdl n. 4900 prevede l’iscrizione in una gestione istituita ad hoc presso l’INPS (commi 6, 12 e 13). I contributi sono pari a quelli previsti per la gestione separata per i lavoratori cd. parasubordinati (commi 7, 9 e 10), anche in tal caso salvo rimborso  del Ministero della giustizia (comma 8). Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del sistema contributivo (comma 11) e anche in tale ipotesi è prevista una possibilità di riscatto per i periodi pregressi (commi 14 e 15).

Sono infine previste norme sulla ricongiunzione e totalizzazione (comma 16) e sui giudici di pace già titolari di trattamenti pensionistici, che possono comunque richiedere supplementi di pensione (commi 17, 18 e 19).

Anche la pdl Tagliatatela n. 5028 detta disposizioni per la tutela previdenziale dei giudici di pace, operando una distinzione tra giudici iscritti alla Cassa forense, che seguono il relativo regime, e giudici non iscritti, che confluiscono nella gestione separata INPS per i lavoratori cd. parasubordinati. (art. 1). Sono poi dettati criteri per il versamento dei contributi, per due terzi a carico del Ministero della giustizia e per un terzo a carico degli assicurati (art. 2) . Si applica la normativa vigente sulla Cassa forense e sulla gestione separata INPS per la determinazione del trattamento pensionistico (art. 3) e per la ricongiunzione (art. 5) ed è prevista la possibilità di una iscrizione retroattiva (art. 4).

Sono poi previste norme di natura ordinamentale che: riconoscono il periodo di attività svoltà in qualità di giudice di pace ai fini del raggiungimento dell’anzianità necessaria per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti (art. 6); prevedono l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per la spese di giustizia per i giudizi sul rapporto di servizio (art. 7); riducono l’organico dei giudici di pace  e rimuovono per gli stessi le limitazioni relative alla conferma nelle funzioni (art. 8).

E’ infine prevista una norma di copertura finanziaria.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La materia trattata richiede senz’altro un intervento con disposizioni di carattere legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge in esame è pienamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) («giurisdizione») ed o) («previdenza sociale»).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La materia trattata dal provvedimento è riconducibile all’articolo 38, secondo comma,  della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

La pdl 5028 introduce una tutela previdenziale differenziata per giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati e giudici non iscritti. Solo per i primi tale tutela decorre dal 1° gennaio 2002: tale previsione sembra introdurre una disparità di trattamento non giustificata tra giudici iscritti all’albo e giudici non iscritti.

Sotto il profilo del rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi, sancito dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si rileva come la proposta di legge n. 4900 non preveda una clausola di copertura finanziaria, pur recando disposizioni che presentano profili di onerosità.


Formulazione del testo

Con riferimento alla formulazione del testo, si rileva quanto segue:

§         la pdl n. 5028 prevede una tutela previdenziale per giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati con decorrenza dal 1° gennaio 2002 senza individuare i criteri e le modalità per il versamento dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e l’entrata in vigore della legge.;

§         occorre aggiornare i riferimenti temporali delle norma di copertura finanziaria prevista dalla pdl n. 5028.

 


Schede di lettura


Il giudice di pace

Il giudice di pace, istituito con legge 21 novembre 1991, n. 374, integrata dalle leggi 24 novembre 1999, n. 468 e 16 dicembre 1999, n. 479, ha assunto la competenza già spettante al giudice conciliatore, modificata ed ampliata in alcune materie.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, che non siano attribuite per materia ad altro giudice. E’ inoltre competente fino a 15.498,71 euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il giudice di pace è infine competente per materia, senza limiti di valore:

·         per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

·         per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case;

·         per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Va proposta davanti al giudice di pace anche l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione che determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nelle materie depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il procedimento dinanzi al giudice di pace non differisce nelle linee essenziali dal procedimento dinanzi al tribunale; l’assimilazione tra i due procedimenti è divenuta più agevole con l’istituzione del tribunale in formazione monocratica. L’art. 311 rinvia espressamente alle norme relative al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, dichiarandole applicabili quando non siano derogate da una specifica disposizione concernente il procedimento dinanzi al giudice di pace, ovvero quando una particolarità della struttura del procedimento stesso ne impedisca l’applicazione.

I poteri istruttori del giudice di pace trovano un limite nella materia relativa alla falsità dei documenti, che il codice riserva alla competenza del tribunale.

Il codice stabilisce alcune regole particolari relative al procedimento dinanzi al giudice di pace, ispirate ad un criterio di semplificazione e di speditezza.

 

Si ricorda che l’art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, attribuisce ai giudici di pace la competenza sulle decisioni di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri. La legge di conversione del decreto, approvata dal Senato, è attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera.

Requisiti per la nomina

I requisiti attualmente vigenti necessari per la nomina a giudice di pace sono i seguenti (art. 5, Legge 374/1991):

a)       cittadinanza italiana;

b)       godimento dei diritti civili e politici;

c)       non aver riportato condanna per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

d)       possesso della laurea in giurisprudenza;

e)       idoneità psicofisica;

f)         età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni;

g)       aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni, l’esercizio di ogni attività lavorativa dipendente pubblica o privata;

h)       aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Viene poi esplicitato come, una volta accertata la presenza dei requisiti menzionati “la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario”.

Quest’ultimo requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a)       per almeno un biennio le funzioni di giudice anche onorario,

b)       la professione notarile,

c)       l’insegnamento di materie giuridiche presso le università,

d)       funzioni dirigenziali o della ex- carriera direttiva presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie.

Incompatibilità

La disciplina sulle incompatibilità dei giudici di pace attiene esclusivamente alla cd. incompatibilità “di funzioni” (art. 8, Legge 374/1991); sono infatti previste numerose situazioni ostative, individuate prevalentemente nell’aver ricoperto particolari cariche pubbliche elettive o ecclesiastiche, nonché nell’aver esercitato, nel triennio precedente la nomina, incarichi direttivi presso partiti politici.

L'esercizio delle funzioni di giudice di pace è incompatibile per coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, il convivente o parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono tale attività.

Inoltre gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense essi stessi ovvero i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, figli o fratelli.

Le proposte di legge n. 4900 e 5028

Le proposte di legge Lo Presti ed altri n. 4900 e Tagliatatela n. 5028 sono volte al riconoscimento di una tutela previdenziale ai giudici di pace.

Data la natura onoraria della loro carica, i giudici di pace hanno infatti diritto solo ad un’indennità per l’attività svolta.

Entrambe le proposte di legge distinguono la situazione dei giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati e giudici di pace non iscriiti.

Tutela previdenziale dei giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati

Il comma 1 dell’articolo unico della pdl 4900 stabilisce che l’indennità corrisposta ai giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati è considerata ai fini previdenziali reddito professionale forense. Ne consegue l’estensione della disciplina previdenziale della predetta Cassa.

Il comma 1 dell’articolo 1 della pdl 5028 prevede analogamente l’obbligatorietà dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai giudici di pace iscritti alla Cassa forense, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Si osserva che non appare congrua la previsione della decorrenza degli effetti della proposta di legge n. 5028 dal 1° gennaio 2002 e non dalla data di entrata in vigore della proposta per i giudici di pace iscritti all’albo degli avvocati. 

Tale previsione introduce innanzitutto una disparità di trattamento tra giudici iscritti all’albo e giudici non iscritti con riferimento alla decorrenza della tutela previdenziale prevista dalla legge.

Non sono comunque individuati i criteri e le modalità per il versamento dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e l’entrata in vigore della legge.

Si ricorda che, data l’onorarietà dell’ufficio, il compenso ora spettante al giudice di pace per l’attività svolta non ha natura retributiva ma di indennità.

In base alla normativa vigente, i giudici di pace percepiscono un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 .

 E’ corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di una serie di provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; etc.

L'ammontare delle indennità è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Le indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Si ricorda che l’iscrizione all’albo degli avvocati non comporta necessariamente l’iscrizione alla Cassa forense (cfr. ultra), poiché l’art. 6 dello Statuto della Cassa[1] indica quale requisito ai fini dell’iscrizione degli avvocati quello della continuità della professione – secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati - anziché quello di appartenenza all’albo professionale.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è stata istituita dalla Legge 9 gennaio 1952, n. 6, come ente con personalità giuridica di diritto pubblico. La Cassa ha deliberato (ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509) la propria trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, con deliberazione formalizzata mediante atto pubblico in data 25 novembre 1994.

Sono iscritti alla Cassa (art. 6 dello Statuto):

a)       a domanda o d’ufficio, gli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità, secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati (reddito professionale e/o volume d’affari) fissati dal Comitato dei Delegati per la prova della continuità dell’esercizio professionale;

b)       a domanda, i praticanti avvocati abilitati all’esercizio della professione;

c)       gli avvocati pensionati che conservano l’iscrizione in un albo professionale.

L’iscrizione alla Cassa cessa:

a)       d’ufficio, per gli avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali;

b)       a domanda, per gli avvocati che non esercitano la professione con carattere di continuità.

La Cassa eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore della categoria. Le prime consistono in pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità, reversibilità o indirette a favore dei superstiti. Le seconde riguardano l’assistenza in caso di bisogno, calamità naturale, infortunio, malattia e maternità, contributo per spese funerarie.

Per l’anno 2004 il Comitato dei Delegati ha stabilito le seguenti misure di reddito professionale e di volume d’affari ai fini della prova della continuità dell’esercizio professionale:

reddito professionale netto:                                                  euro        7.140,00

volume d’affari dichiarato ai fini IVA:                                      euro      10.710,00

Tutela previdenziale dei giudici di pace non iscritti all’albo degli avvocati

Entrambe le proposte di legge in esame stabiliscono l’obbligo dell’iscrizione ad una gestione previdenziale INPS per i coloro che non risultano iscritti alla Cassa forense.

In particolare, la pdl 4900  (comma 6 dell’articolo unico) prevede l’istituzione di una gestione apposita presso l’INPS, alla quale i soggetti interessati dovranno comunicare i propri dati (comma 12). L’assetto organizzativo e funzionale di tale gestione sarà determinato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia (comma 13).

La pdl 5028 (art. 1, comma 2) dispone invece che i giudici di pace siano iscritti alla Gestione separata istituita presso il medesimo ente previdenziale ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995[2].

Versamento dei contributi

Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, la pdl 4900 prevede che:

·         per i contributi dovuti alla Cassa forense, essi siano dovuti secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dal’ordinamento vigente (comma 3, art. unico);

·         per i contributi dovuti all’INPS, essi siano di importo pari a quello che viene corrisposto dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS senza altra contribuzione assicurativa (comma 7, art. unico).

La pdl 5028 (art. 2, comma 1) prevede invece un’identica misura dei contributi da versare sia alla Cassa forense sia alla Gestione separata INPS, e precisamente:

·         14% sull’ammontare complessivo delle indennità percepite;

·         12,5% per i titolari di pensione diretta;

·         10% per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza (non pensionati).

Si ricorda che le misure dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione separata INPS[3]sono state così stabilite:

a) soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie: per il 2004: 17,80%, fino ad un reddito annuo di 37.883,00 euro; sul reddito eccedente tale limite è applicata un’aliquota pari al 18,80%; Il contributo è comprensivo dello 0,50% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni familiari e la malattia.

L’art. 45 del decreto legge 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla Legge 326 del 2003, ha stabilito che, a decorrere dal 2004, l'aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi – non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie - venga sottoposta ad un diverso processo di innalzamento, in base al quale nel 2013 raggiungerà il valore di 19 punti percentuali.

b) soggetti titolari di pensione diretta (anche se iscritti a forme di previdenza obbligatorie): per il 2004: 15%.

c) soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (non pensionati): la misura è pari al 10% e non ha subito variazioni nell’ultimo triennio.

Gli iscritti alla Cassa forense[4]sono tenuti al versamento di:

·         un contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto professionale, fermo restando un minimo fissato per legge. Oltre un certo reddito professionale (tetto) e per i pensionati di vecchiaia, dopo cinque anni dal pensionamento, la contribuzione soggettiva si riduce al 3%. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo che, per l’anno 2004, è fissato in

·         un contributo integrativo del 2% del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, ripetibile nei confronti del cliente;

·         un contributo per la copertura delle indennità di maternità, stabilito annualmente in misura fissa di importo pari per tutti gli iscritti.

Il tetto reddituale ed il contributo minimo sono aumentati annualmente conseguentemente alla variazione dell’indice ISTAT.

In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa, la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l’entità dei contributi minimi, possono variare con delibera del Comitati dei Delegati.

Di seguito si indicano le misure dei contributi dovuti alla Cassa per l’anno 2004:

contributo soggettivo minimo:                                   euro      1.190,00

contributo integrativo minimo:                                   euro         355,00

contributo di maternità:                                            euro         173,00

Misura del tetto contributivo:                                     euro    78.650,00

Per quanto riguarda l’onere contributivo, entrambe le proposte prevedono un concorso da parte del Ministero della giustizia così stabilito:

·         un rimborso dei contributi, commisurato all’importo dell’indennità corrisposta ai giudici – entro il limite massimo di 1.500 euro mensili – da versare direttamente ai soggetti interessati (pdl 4900, art. unico, comma 8);

·         il versamento dei contributi è posto nella misura di 1/3 direttamente a carico dei soggetti interessati e nella misura dei 2/3 a carico del Ministero della giustizia. In caso di ritardo nei versamenti sarà applicato l’interesse di mora al tasso legale (pd. 5028, art. 2, commi 2 e 4).

Si ricorda che nell’ordinamento vigente[5] è già previsto un rimborso da parte del Ministero della giustizia dei contributi previdenziali versati dai giudici onorari aggregati[6]; nel caso di giudici nominati tra gli avvocati iscritti all’albo, il Ministero effettua il rimborso direttamente all’avvocato, in misura commisurata all’indennità versata alla Cassa forense.

Iscrizione con effetto retroattivo

Entrambe le proposte in esame prevedono la possibilità di potersi iscrivere alle gestioni previdenziali con effetto retroattivo. In particolare:

·         la pdl 4900 stabilisce che – entro un anno dalla data di entrata in vigore del progetto di legge - i giudici di pace possano presentare domanda ai fini dell’iscrizione alla gestione separata INPS con effetto retroattivo, ovvero – nel caso di giudici già iscritti alla Cassa forense – di retrodatare gli effetti dell’iscrizione fino alla data di inizio della funzione e, comunque, non oltre il decimo anno. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria a certificare le indennità ricevute negli anni di esercizio della funzione (comma 14). Entro sei mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda, i soggetti interessati dovranno provvedere al pagamento dell’importo stabilito dall’INPS, calcolato secondo le disposizioni e le aliquote vigenti nei singoli anni, e comunque di importo non inferiore a 500 euro. Il versamento avverrà in un’unica soluzione o mediante 36 rate mensili di pari importo (comma 15).

·         la pdl 5028 (art. 4) stabilisce modalità analoghe ai fini della iscrizione retroattiva sia alla Cassa forense sia alla gestione INPS, con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodo precedenti al 1° gennaio 2002. Alla domanda deve essere allegata la certificazione attestante l’ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini IRPEF per l’intero periodo. I soggetti interessati dovranno provvedere al pagamento dei contributi dovuti all’INPS o alla Cassa forense in un’unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda.

La pdl 4900 dispone che per i giudici già iscritti alla Cassa forense possono chiedere – entro un anno dalla data di entrata in vigore del progetto in esame – le indennità percepite entro un periodo temporale massimo di otto anni siano computate ai fini dell’accredito della relativa contribuzione (comma 4). Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione delle indennità percepite. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Cassa, i soggetti interessati dovranno provvedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti (soggettivo, integrativo e di maternità) (comma 5).

La pdl 5028 (art. 2, comma 3) prevede invece che i versamenti effettuati dai giudici già iscritti alla Cassa forense possano essere cumulati con quelli già versati nello stesso periodo per attività professionale; in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivo ed integrativo il soggetto interessato dovrà provvedere al versamento della differenza.

Trattamenti pensionistici

Entrambe le proposte di legge prevedono che per i giudici di pace iscritti alla Cassa forense i trattamenti pensionistici saranno erogati secondo le disposizioni previste dalla Legge 576 del 1980, mentre per coloro che saranno iscritti alla gestione INPS i trattamenti saranno corrisposti in base al sistema contributivo di cui alla Legge 335 del 1995 (pdl 4900: art. unico, comma 11; pdl 5028: art. 3).

Si ricorda che la Legge 335 del 1995 ha disposto l’adozione, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, del sistema contributivo (basato sul computo dei contributi versati nell'intera vita lavorativa) in luogo di quello retributivo (basato sul computo delle ultime retribuzioni percepite); il nuovo sistema sarà introdotto gradualmente, escludendo i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, ricomprendendo pro-quota i lavoratori in possesso a tale data di anzianità contributive inferiori a 18 anni e totalmente coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1996 in avanti

Pertanto a tutti gli occupati dopo il 1° gennaio 1996 verrà liquidata esclusivamente la pensione di vecchiaia calcolata secondo il sistema contributivo (non esiste più infatti la distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità).

Di recente i requisiti di età anagrafica sono stati innalzati a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (art. 1, comma 6, lettera b), primo periodo, Legge 423 del 2004).

Per quanto concerne i trattamenti previdenziali erogati dalla Cassa forense, si distingue in pensione di vecchiaia e pensione di anzianità.

Pensione di vecchiaia (art. 2 legge n. 576/80 come modificato dall' art. 1 legge n. 141/92 )

Sono legittimati a richiedere la pensione di vecchiaia i soggetti:

·         iscritti alla Cassa che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato il requisito dei 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione

·         cancellati dalla Cassa, che abbiano i requisiti di cui sopra e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all'art. 21 legge n. 576/80.

Calcolo della pensione

Per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza sino all'1.01.2002, a norma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175 e dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 141, l'importo è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per le pensioni aventi decorrenza 01.02.2002, il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito da prendere a base per il calcolo, saranno pari a venti su venticinque.

Per coloro che alla data del 31.12.2001 hanno compiuto almeno quarantacinque anni di età e maturato almeno dieci anni di anzianità, nel rispetto del pro rata in relazione all'anzianità già maturata, l'importo della pensione sarà costituito dalla somma di due quote:

una prima quota, corrispondente all'anzianità già maturata al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, determinata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente fino a tale data;

una seconda quota, corrispondente alla ulteriori anzianità, determinata in base ai criteri previsti dal presente provvedimento.

L'importo della pensione ottenuto dalla somma delle due quote non potrà comunque essere superiore a quello conseguibile utilizzando l'intera anzianità maturata al momento del pensionamento nel sistema di calcolo previsto per la prima quota (Comitato dei Delegati 19.01.2001).

Pensione di anzianità (art. 3 legge n. 576/80 ; art. 8 legge n. 335/95 e art. 59 legge n. 449/97 )

Dal 1° gennaio 2001 i requisiti richiesti sono

Requisiti contributivi              Età anagrafica

35 anni                                            58 anni

40anni                                             si prescinde dall’età

E’ richiesta inoltre la cancellazione dagli albi (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori).

Giudici di pace già titolari di trattamenti pensionistici

La pdl 4900 prevede che i giudici di pace che già godono di trattamenti pensionistici sia diretti che di reversibilità devono comunque iscriversi all’apposita gestione istituita presso l’INPS (comma 17).

 

I commi 18 e 19 dell’articolo unico della pdl 4900 prevedono per tali giudici l’erogazione di un supplemento di pensione con le seguenti modalità:

·         a favore dei giudici di pace titolari di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa forense, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 576 del 1980;

L’art. 2, ottavo comma della Legge 576, stabilisce che i soggetti che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.

·         a favore dei giudici di pace titolari di altri trattamenti previdenziali, nonerogati dalla Cassa forense, secondo le disposizioni dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

L’articolo 7 della citata Legge 155 stabilisce che i supplementi di pensione – cioè gli aumenti della pensione in godimento determinati sulla base di contributi relativi e periodi di lavoro svolti in epoca posteriore alla data di pensionamento - sono corrisposti, dietro presentazione di apposita domanda, dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o da un precedente supplemento oppure dopo almeno due anni nel caso di superamento dell’età pensionabile. In quest’ultimo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive richieste occorre dunque attendere altri cinque anni. Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e diventa parte integrante della pensione.

Si ricorda che la legge n. 243 del 2004, all’articolo 1, comma 2, lettera d), prevede l’adozione di misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a 2 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Ricongiunzione e totalizzazione

Il comma 16 dell’articolo unico della pdl 4900 prevede l’applicazione della disciplina in materia di ricongiunzione e di totalizzazione dei contributi assicurativi – per coloro che si iscriveranno alla gestione INPS – mentre per gli iscritti alla Cassa forense continueranno a valere le disposizioni previste dalla Legge 576 del 1980 e successive modificazioni.

La ricongiunzione (prevista dalla legge n. 29 del 1979) è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività o dai loro superstiti.

La domanda deve essere presentata

a) - presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS per:

·         periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (INPDAP, Fondi Speciali ecc.);

·         periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda;

·         periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri ecc.).

b) - presso altro Istituto o Cassa alternativo all'INPS per contributi versati presso l'INPS.

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

La ricongiunzione presso l’INPS è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo. Presso un’altra Cassa o Istituto previdenziale è a carico dell’interessato.

La Legge 45 del 1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite .presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. La ricongiunzione è pagata dall'interessato. La sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungano il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", paga la pensione sulla base dei contributi versati presso di essa.

Nell’ordinamento vigente la totalizzazione è stata introdotta con l'articolo 71 della Legge 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) che prevede l'applicazione, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento, dell'istituto della totalizzazione (gratuita) dei periodi assicurativi non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, separatamente considerati, siano insufficienti ai fini del diritto al trattamento. Detto istituto, in precedenza utilizzabile solo dai soggetti ai quali si applica integralmente il nuovo sistema contributivo per il calcolo della pensione, è stato esteso anche aisoggetti per i quali si applica, in tutto o in parte, il sistema retributivo di calcolo, con riferimento peraltrosoloalla pensione di vecchiaia ed ai trattamenti per inabilità (la totalizzazione non può quindi essere utilizzata per accedere al pensionamento di anzianità).

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia, o inabilità, in una sola gestione previdenziale (nel qual caso perde il diritto alla totalizzazione), può cumulare “virtualmente” gli altri – eventuali – periodi di contribuzione.

La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; la facoltà è riconosciuta anche ai familiari superstiti di lavoratori deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'istituto della totalizzazione, ciascuna gestione previdenziale accerta la sussistenza del diritto a pensione e definisce la misura della quota di trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e dei criteri del relativo ordinamento. Tali quote si determinano in proporzione all'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso ogni gestione. I trattamenti liquidati costituiscono quote di un'unica pensione, la quale è oggetto di rivalutazione e di integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la frazione di importo maggiore.

Qualora il soggetto si sia avvalso in passato invece della facoltà di ricongiunzione egli, fino alla conclusione del relativo procedimento, può optare per la totalizzazione (sempre che ne ricorrano i presupposti), con la conseguente restituzione - da parte della gestione competente - degli importi già versati ai fini della ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, è stato emanato il regolamento di attuazione del citato articolo 71.

La Legge n. 243 del 2004 (art. 1, comma 2, lett. o)) ha di recente approvato una delega al Governo al fine di ampliare progressivamente la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi per i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

abbiano compiuto il 65° anno di età o abbiano complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva;

abbiano versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione almeno 5 anni di contributi.

La pdl 5028 prevede invece che i soggetti iscritti alla Cassa forense possono cumulare i contributi previdenziali versati in relazione alla attività di giudice di pace con quelli corrisposti nello stesso periodo a fronte di altre attività professionali: in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi richiesti dalla normativa regolamentare della Cassa, dovrà essere versata la differenza entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Cassa medesima. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti interessi al tasso legale (art. 3, commi 3 e 4).

Iscrizione all’albo dei cassazionisti e esenzione dal contributo unificato

La pdl 5028 prevede che il periodo di attività svolta in qualità di giudice di pace sia computato ai fini del raggiungimento dell’anzianità necessaria per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti (articolo 6) e dispone l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per la spese di giustizia per le controversie sul rapporto di servizio dei giudici di pace (articolo 7).

Ruolo organico e conferma dei giudici di pace

La medesima proposta di legge riduce il ruolo organico dei giudici di pace, da 4700 a 4000 posti (articolo 8, comma 1).

Sono inoltre rimosse le attuali limitazioni per la conferma del giudice di pace.

Secondo la disciplina vigente infatti il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.  Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico (legge n. 374/91, art. 7, commi 1 e 2).

La proposta di legge prevede la possibilità di conferme per periodi di quattro anni anche senza soluzione di continuità. (articolo 8, commi 2 e 3).


Copertura finanziaria

La pdl 4900 nonreca alcuna quantificazione dell’onere.

 

La pdl 5028 quantifica l’onere derivante dalle disposizioni previste in 6.441.200 euro. Per quanto attiene alla copertura di tale somma, 4.771.200 euro saranno reperiti mediante i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni dell’organico dei giudici di pace (da 4700 a 4000 unità) previste dall’articolo 8, comma 1, della medesima proposta di legge, e 1.670.000 euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’UPB di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno finanziario 2004, utilizzando l’accantonamento relativo al ministero della giustizia (articolo 9).

Si osserva che occorre aggiornare i riferimenti temporali.

 


Progetti di legge


 

N. 4900

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

LO PRESTI, COLA, ARRIGHI, BIONDI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CIRIELLI, DELL'ANNA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, FALLICA, FIORI, FRAGALÀ, GALLO, GHIGLIA, GIUDICE, LA GRUA, LAMORTE, LENNA, LIOTTA, MARINELLO, MAURO, MAZZOCCHI, MESSA, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA, ONNIS, ORICCHIO, PAOLONE, PERLINI, PERROTTA, RAISI, RAMPONI, RANIELI, ROMOLI, SANTORI, SARDELLI, SCALIA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANETTA

¾

 

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

 

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Presentata il 16 aprile 2004

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Onorevoli Colleghi! - Oggi il numero dei giudici onorari impegnati in funzioni giurisdizionali, sia pure per un periodo limitato, è considerevole e supera l'organico stabile della magistratura togata. Fette consistenti di giurisdizione sono affidate a giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari del tribunale, giudici onorari di diverso tipo per l'espletamento di funzioni giudiziarie di carattere generale che vengono svolte con particolare competenza e finiscono per costituire un elemento fondamentale per lo smaltimento di parte del carico giudiziario.

      Tutti svolgono una funzione apprezzata e, in massima parte, dedicano in via esclusiva la loro attività alla funzione di giudice, sospendendo o riducendo l'attività professionale che costituisce spesso il punto di partenza o il punto di ritorno della propria attività lavorativa.

      La distinzione tra giudice togato e giudice cosiddetto «onorario» appare collegata solo alla durata delle funzioni e non può avere alcuna influenza discriminatoria sulla identità del titolare della funzione giudiziaria, sulla sua retribuzione, sui doveri e sui diritti che derivano dal ruolo che svolge nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

      Giudici togati e giudici onorari esaminano, istruiscono, decidono controversie che riguardano, a diversi livelli, cittadini che chiedono di far valere in via giudiziaria i loro diritti. Non vediamo, quindi, come si possa considerare diverso il loro status professionale.

      La natura cosiddetta «indennitaria» della retribuzione del lavoro svolto dal giudice onorario è una «fictio», tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di un impegno a tempo pieno che richiede formazione, aggiornamento, diligenza, qualità, eccetera.

      Non va, inoltre, trascurato il rilievo che è volontà politica - cui ha corrisposto una precisa volontà del legislatore - quella di «riversare» sui giudici onorari porzioni sempre più rilevanti di giurisdizione che, tra breve, toccheranno livelli percentuali almeno uguali rispetto alle controversie smaltite dai giudici togati.

      Tuttavia il lavoro svolto con professionalità, costanza, dedizione e impegno, viene ad essere compensato solo con una retribuzione a cottimo senza salvaguardare la posizione previdenziale durante la durata dell'incarico, per cui la posizione previdenziale, ove esiste, verrebbe con il lavoro di giudice di pace interrotta o depauperata costringendo l'avvocato (o il soggetto diverso) a indebolire la propria posizione previdenziale.

      Lo Stato - come ha già fatto per i giudici onorari aggregati - deve riconoscere di essere tenuto a versare agli enti previdenziali (nel caso degli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) i contributi spettanti in proporzione alle somme corrisposte periodicamente per l'attività di giudice di pace.

      Nessun rilievo può avere la durata del lavoro svolto (un anno, quattro anni, dieci anni) in quanto si tratta di lavoro retribuito cui si deve rapportare una necessaria posizione previdenziale.

      È evidente che l'attuale condizione giuridica dei giudici di pace e l'assenza di contribuzione previdenziale appaiono in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione.

      D'altra parte si tratta, come già detto, di soggetti che, per fare il giudice di pace, rinunciano spesso a svolgere un'altra attività lavorativa già inserita in uno specifico settore professionale. Gli avvocati - per la incompatibilità sancita dalla legge - rinunciano almeno in parte a svolgere l'attività professionale e a riscuotere compensi.

      Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di soggetti anziani già pensionati, ma di giovani professionisti il cui impegno giurisdizionale bisogna tutelare e incentivare.

      Il legislatore deve farsi carico di apprestare strumenti legislativi che prevedano la tutela previdenziale del giudice di pace con contribuzione a carico dello Stato e con possibilità di far valere il periodo di lavoro esplicato come giudice onorario ai fini della iscrizione alle casse professionali, alla stessa stregua di quanto oggi avviene per alcune funzioni pubbliche e parlamentari.

      Una possibile soluzione del problema è data dall'applicazione del principio dell'attrazione del reddito del giudice di pace nel reddito professionale, alla stregua dell'attività svolta da amministratori, sindaci, custodi, eccetera.

      È evidente che va rispettato, insieme al principio di tutela previdenziale, quello della unicità della posizione presso un solo ente previdenziale (per gli avvocati la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).

      Se un avvocato, un professionista sceglie nell'ambito del proprio lavoro di diversificare la propria attività svolgendo, spesso, alternativamente la professione forense e la funzione di giudice di pace, con particolare riferimento alle proprie capacità e competenze, derivanti dall'iscrizione all'albo degli avvocati, in tale caso non può né deve essere penalizzato in quanto la diversa attività che egli svolge nel tempo è sempre riferibile alla propria attività professionale.

      In un quadro di flessibilità del lavoro (di quello autonomo e di quello professionale) è necessario un intervento legislativo o ministeriale.

      Al lavoro retribuito va aggiunta, in proporzione, la contribuzione previdenziale a carico dello Stato, senza distinzione di sorta.

      La normativa deve essere ovviamente retroattiva.

      Non è pensabile che al lavoro già svolto di giudice di pace non si debba attribuire una tutela previdenziale rapportata alla retribuzione già riscossa. La tutela previdenziale non può comportare disuguaglianze di trattamento.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo professionale è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense.

      2. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità, commisurati alla indennità dallo stesso versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa forense», e comunque entro il massimo di 1.500 euro mensili.

      3. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla Cassa forense devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalla normativa vigente in materia.

      4. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace iscritti alla Cassa forense possono chiedete il computo, ai fini dell'accreditamento della relativa contribuzione, delle indennità percepite anteriormente e comunque entro il limite massimo di otto anni.

      5. La domanda di cui al comma 4 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute in pagamento per i singoli anni. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa forense, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, per ogni anno dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti in base alle disposizioni vigenti alla medesima data della comunicazione.

      6. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'albo professionale degli avvocati, sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

      7. Il contributo alla gestione di cui al comma 6 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza.

      8. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace entro il limite massimo di 1.500 euro mensili.

      9. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che hanno corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione della somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

      10. Per il versamento del contributo di cui al comma 7 si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

      11. Ai soggetti di cui al comma 6 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

      12. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 6 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio della funzione, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

      13. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

      14. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace che hanno esercitato la funzione possono chiedere l'iscrizione alla Gestione previdenziale di cui al comma 6 con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo alla data di inizio della funzione e comunque non oltre il decimo anno. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute per ciascun anno di esercizio della funzione.

      15. Alla domanda di cui al comma 14, deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della istanza da parte della Gestione previdenziale di cui al comma 6, il pagamento in unica soluzione o mediante trentasei rate mensili, uguali e consecutive, dell'importo determinato dall'INPS, che deve essere calcolato secondo le disposizioni e le aliquote vigenti per i singoli anni e comunque in misura non inferiore a 500 euro.

      16. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme vigenti sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei contributi assicurativi, nonché, per i soli iscritti alla Cassa forense, le disposizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

      17. I giudici di pace titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti sono tenuti all'iscrizione alla Gestione previdenziale di cui al comma 6.

      18. I giudici di pace titolari di pensione di vecchiaia a carico della Cassa forense possono chiedere i supplementi di pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

      19. Per i giudici di pace titolari di pensione a carico di forme previdenziali diverse dalla Cassa forense, il trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 


 

N. 5028

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato TAGLIALATELA

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Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

 

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Presentata il 25 maggio 2004

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di dodici anni dalla legge istitutiva e di otto anni dalla sua entrata in funzione, la giustizia di pace ha oggi un riferimento che va al di là della legislazione ordinaria: la «giustizia di pace» viene individuata in modo espresso dalla Costituzione all'articolo 116, terzo comma - come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che rende esplicito l'inserimento dei giudici di pace tra i magistrati ordinari che esercitano la funzione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione e la loro appartenenza all'ordinamento giudiziario.

      D'altra parte l'evoluzione legislativa ha reso evidente che la nomina dei giudici di pace avviene attraverso un concorso, che l'espletamento della funzione è preceduta da un tirocinio sul modello dell'uditorato dei magistrati di carriera, che la loro funzione giurisdizionale è subordinata a condizioni di incompatibilità stringenti e, per quanto riguarda l'attività svolta dai propri familiari, più grave di quella prevista per i magistrati di carriera, e che i giudici di pace sono soggetti a procedimenti disciplinari regolati in modo analogo a quello previsto per i magistrati di carriera e dei pubblici dipendenti in generale.

      Tale evoluzione rende evidente che il secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione, che prevede la nomina di magistrati onorari, non costituisce una eccezione rispetto alla previsione del primo comma, ma invece, come anche il terzo comma, una esplicitazione delle forme di reclutamento concorsuale della magistratura ordinaria, per cui la funzione della magistratura di carriera non può considerarsi «diversa» da quella esercita da un giudice onorario con competenza esclusiva e stabile.

      Nonostante l'evidente inquadramento della funzione della magistratura di pace, fin dal momento della sua comparsa nello scenario della giustizia, il giudice di pace ha sofferto di una crisi di identità.

      Da un lato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 50, comma 1, lettera f), assimila, ai fini tributari, i compensi che il medesimo riceve per l'attività svolta al reddito da lavoro dipendente, dall'altro la Corte di cassazione esclude in modo categorico che tra l'amministrazione della giustizia e il giudice di pace possa intercorrere un rapporto assimilabile a quello di pubblico impiego, stanti il diverso sistema di reclutamento basato, per questo ultimo, «su scelte politiche discrezionali» e in assenza sia di un rapporto di subordinazione - dato il carattere onorario della funzione, sia di una retribuzione, avendo gli emolumenti ad esso corrisposti natura di indennità o di rimborso spese (Cassazione, sezione unite, n. 11272 del 1998).

      In questa indeterminatezza di status, dal maggio 1995, periodo di inizio dell'attività, i giudici di pace sono rimasti senza copertura previdenziale a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori «parasubordinati» ai quali, da ultimi, è stata assicurata una tutela assicurativa e previdenziale con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale discriminazione è inaccettabile sia sotto il profilo giuridico-costituzionale che sotto il profilo sociale.

      Il problema si è maggiormente accentuato in quest'ultimo periodo per effetto dell'anticipazione da 50 a 30 anni dell'età di ingresso nella funzione. Da qui l'insorgenza di maggiori e più pressanti problemi di tutela non solo previdenziale ma anche assicurativa per questa seconda generazione di giudici di pace che, a differenza della precedente, che si è avvicinata alla funzione giurisdizionale all'epilogo della propria carriera lavorativa avendo acquisito i titoli per la tutela previdenziale, deve invece costruirsi il proprio «domani» in termini di lavoro e di previdenza e non può tollerare che un periodo della propria attività lavorativa tanto utile per la collettività costituisca un vuoto pregiudizievole nella costituzione della propria posizione previdenziale.

      Per sanare questa anomala e ingiustificata situazione, nella rivisitazione della normativa previdenziale, appare conferente - in rapporto al non ben definito status del giudice di pace - fare riferimento sia al regime previdenziale degli avvocati che a quello oggi assicurato per le categorie dei lavoratori parasubordinati dalla citata legge n. 335 del 1995.

      La presente proposta di legge intende tenere conto della diversa estrazione ed attività esplicata dai giudici di pace, dei quali soltanto una parte ha l'abilitazione all'esercizio della professione e di questi solo una parte svolge l'attività professionale, e di conseguenza si è ritenuto di prevedere due gestioni a cui affidare la tutela assicurativa e previdenziale del servizio dei giudici di pace. La prima sarà assicurata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per i giudici di pace già iscritti a tale gestione, mentre gli altri vengono iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), istituita a seguito dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

      Ovviamente il contributo alle due gestioni è stato calcolato nella stessa misura che oggi è vigente per la Gestione separata dell'INPS e cioè il 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, che si riduce al 12,5 per cento per i titolari di pensione diretta, e al 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      L'onere della contribuzione rimane per un terzo a carico dell'assicurato e per due terzi a carico dell'amministrazione giudiziaria. Al riguardo è sembrato indispensabile fissare un importo omogeneo della contribuzione che corrisponda a quello previsto oggi dalla legge per la Gestione separata dell'INPS. La contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si andrà ad accumulare con quella derivante per lo stesso periodo dall'attività professionale svolta. Al fine di armonizzare la posizione dei giudici di pace con quella degli altri iscritti alla citata Cassa, si prevede che nel caso in cui le diverse contribuzioni non raggiungano la misura minima dei contributi soggettivo e integrativo, l'assicurato dovrà provvedere a versare la differenza fino al raggiungimento dell'importo richiesto dalla normativa vigente della Cassa.

      L'iscrizione alla Cassa e alla Gestione separata dà diritto alle prestazioni oggi previste dalle due diverse normative. Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge pongono una particolare attenzione a non creare disparità di trattamento tra i giudici oggi in servizio aventi una diversa anzianità. Di conseguenza è consentita l'iscrizione retroattiva alla Cassa nazionale o alla Gestione separata per i giudici di pace che hanno iniziato il servizio precedentemente al 1o gennaio 2002 e che ne fanno richiesta.

      L'articolo 5 consente, invece, opportunamente di utilizzare la contribuzione prevista dalla presente proposta di legge con quella precedentemente maturata, in modo da attuare la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi.

      È sembrato infine opportuno utilizzare una occasione, come la presente, di chiarimento al fine di «normalizzare» alcuni aspetti dello status di giudice di pace per prevedere che il servizio del giudice di pace sia utile ai fini dell'iscrizione all'Albo dei cassazionisti (articolo 6) ed eliminare un dubbio che alcuni hanno manifestato prevedendo espressamente che le cause relative al rapporto di servizio dei giudici di pace siano esenti dal pagamento del contributo unificato così come lo sono per i giudici togati e per i giudici popolari secondo la previsione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, Tabella atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, numeri 2 e 12 (articolo 7).

      L'articolo 8, inoltre, oltre a prevedere la riduzione dell'organico dei giudici di pace che consente di coprire parte della spesa necessaria per l'attuazione della legge, modifica la legge 21 novembre 1991, n. 374, in merito alla possibilità di confermare i giudici di pace nella loro funzione più di una volta, garantendo il principio della stabilità dell'ufficio contro la sua attuale precarietà.

      Si tratta di norme che «normalizzano» la condizione del giudice di pace, consentendo allo stesso di poter utilizzare il periodo di servizio prestato per la prosecuzione dell'attività professionale con l'iscrizione all'Albo dei cassazionisti e di equiparare il contenzioso promosso dai giudici di pace a quello dei lavoratori subordinati, dei giudici di carriera e dei giudici popolari.

      La spesa conseguente alla erogazione del contributo a carico del Ministero della giustizia, che si prevede pari a 6.441.200 euro, può trovare - almeno in parte - copertura nella riduzione dell'organico dei giudici i pace da 4700 a 4000 unità per 4.771.200 euro.

      La determinazione dell'onere del Ministero della giustizia è prevista nella misura del 9,33 per cento dell'ammontare delle indennità complessivamente corrisposte ai giudici di pace nell'anno 2001 per cause definite, udienze, decreti ingiuntivi emessi ed indennità forfettaria mensile secondo i dati della seguente tabella:


 

 

Importo

n.ro

compenso x gdp

compenso annuo totale

Ind. per cause definite

euro 56,81

141

8010

37.647.000

Ind. decreti ingiuntivi

euro 10,33

85

878

  4.126.600

Indennità udienza

euro 36,15

110

3.976 x 4.000

15.904.000

 

 

 

          x 4.700

18.687.200

Ind. forfettaria fissa

euro 258,33

11

2.841 x 4.000

11.360.000

 

 

 

          x 4.700

13.352.000

 

Totale compensi annui 4.000 giudici di pace        euro  69.037.600        

Totale compensi annui 4.700 giudici di pace        euro  73.808.800        

Totale risparmio riduzione organico        euro    4.771.200        

Onere previdenziale totale (9,33 per cento)        euro    6.441.200        

Onere previdenziale netto        euro    1.670.000        

 


La riduzione dell'organico dei giudici di pace consente di riequilibrare il rapporto tra carichi di lavoro e dotazioni organiche che in molte sedi e in molti distretti è ancora molto basso nonostante l'attribuzione della competenza penale e il previsto aumento della competenza per valore a 6 mila e 25 mila euro.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

 

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa nazionale», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

      2. I giudici di pace che non sono iscritti alla Cassa nazionale, sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominata «Gestione separata INPS», di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Art. 2.

(Versamento del contributo).

 

      1. Il contributo alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

          a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

          b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

          c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è posto a carico dell'assicurato per un terzo e del Ministero della giustizia per due terzi.

      3. Per gli iscritti alla Cassa nazionale i versamenti sono cumulati con quelli effettuati nello stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivo e integrativo, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della Cassa nazionale.

      4. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti interessi al tasso legale.

 

Art. 3.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

 

      1. L'iscrizione alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa nazionale, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Art. 4.

(Iscrizione retroattiva).

 

      1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS, con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1o gennaio 2002.

      2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

      3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa nazionale o della Gestione separata INPS, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 2 in un'unica soluzione e nei modi ivi indicati.

Art. 5.

(Normativa generale di ricongiuzione).

 

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per quanto riguarda le norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

 

Art. 6.

(Iscrizione all'Albo dei cassazionisti).

 

      1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace, è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

 

Art. 7.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).

 

      1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace davanti al giudice ordinario e a quello amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 8.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374).

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».

      2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata».

      3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'organico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 




[1]     Recenti modifiche allo Statuto della Cassa forense sono state approvate con Decreto interministeriale del 23 dicembre 2003.

[2]     Si ricorda che alla c.d. Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono attualmente iscritti:

-        i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (liberi professionisti);

-        i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale, purché il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro;

-        i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

-        gli incaricati alla vendita a domicilio, purché il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro;

-        i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e i titolari di borse di studio per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti;

-        i soggetti che, pur in quiescenza, svolgono le attività richiamate nei punti precedenti;

-        gli spedizionieri doganali (a partire dal 1° gennaio 1998, in seguito alla soppressione del loro Fondo di previdenza);

-        i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

[3]     Si ricorda che il contributo alla Gestione separata va versato all'INPS con il modello F24 sia per i professionisti sia per i collaboratori.

I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Il contributo è interamente a loro carico.

Per i collaboratori il versamento è effettuato dal committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.

[4]     Per quanto concerne il versamento dei contributi alla Cassa forense previsto dall’art. 18 della Legge 576 del 1980, l’art. 20 del Regolamento della Cassa[4] stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno gli iscritti alla Cassa debbano versare una rata d’acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute. Il saldo dei contributi dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre.

La riscossione del contributo minimo viene effettuata in quattro rate, nel corso dello stesso anno di competenza, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (art. 22 del Regolamento).

Si ricorda che l’art. 18, quarto comma, della Legge 576 del 1980[4] stabilisce che il ritardo nei pagamenti dei contributi previdenziali comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente.

[5]     Art. 8 della Legge 22 luglio 1997, n. 76 “Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari”.

[6]     I giudici onorari aggregati (GOA) sono magistrati non professionali operanti in ambito civile la cui introduzione nel sistema giudiziario è opera della legge 22 luglio 1997, n. 276. Tale legge, allo scopo di favorire lo smaltimento del notevole arretrato civile pendente davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995 nel tempo massimo di 5 anni; ha previsto la nomina di 1.000 giudici onorari aggregati e l'istituzione di apposite sezioni stralcio presso i tribunali. I GOA sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente. L’arruolamento dei GOA è però stato più difficile del previsto a causa soprattutto dei rigorosi requisiti richiesti per l’accesso all’ufficio. Per sopperire alla grave carenza di candidature per le sezioni stralcio (dei 1000 giudici previsti ne erano stati arruolati meno della metà) si è in seguito resa necessaria l’emanazione del decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha “allargato” anche ai notai la possibilità di accedere alle funzioni di giudice onorario aggregato, permettendo inoltre agli avvocati di esercitare le funzioni giudiziarie onorarie senza più l’obbligo di cancellazione dall'albo (ma con un'incompatibilità di livello distrettuale). La nomina a giudice onorario aggregato ha durata quinquennale, salvo proroga di un anno, concedibile dal CSM in considerazione del lavoro residuo della sezione stralcio.

L’attuale organico dei GOA è di 666 giudici (fonte CSM).