XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali per l'infermità derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito - A.C. 4924
Serie: Progetti di legge    Numero: 660
Data: 27/10/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; scheda di lettura; proposta di legge; altre proposte di legge; normativa nazionale; attività parlamentare.
Descrittori:
MALATTIE PROFESSIONALI   PERSONALE MILITARE
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
AC n.4924/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Benefici previdenziali per l’infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito

A.C. 4924

 

n. 660

 


xiv legislatura

27 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

SIWEB

 

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File: LA0433


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi                                                                                                3

Struttura e oggetto                                                                                            4

§         Contenuto                                                                                                      4

Elementi per l’istruttoria legislativa                                                                5

§         Necessità dell’intervento con legge                                                              5

§         Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite              5

§         Rispetto degli altri princìpi costituzionali                                                       5

§         Coordinamento con la normativa vigente                                                     5

§         Collegamento con lavori legislativi in corso                                                  6

§         Formulazione del testo                                                                                 6

Scheda di lettura

§         I rischi da uranio impoverito. Il quadro istituzionale.                                     9

§         La proposta di legge n. 4924                                                                       13

Proposta di legge

§         A.C. 4924, (on. Santori e Campa), Introduzione delle infermità e delle lesioni derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito tra quelle per cui è previsto il riconoscimento della causa di servizio per la concessione dei relativi benefici previdenziali e assistenziali      21

Altre proposte di legge

§         A.C. 5281, (on. Sgobio ed altri), Disposizioni per la tutela del personale militare italiano impegnato in zone dove è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito e che ha contratto infermità                                                                                       27

Normativa nazionale

§         D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (art. 50)                                                35

§         L. 23 dicembre 1970, n. 1094. Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.     36

§         D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. (artt. da 1 a 90 e Tab. A, B e F-1)                                                               41

§         L. 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 1)                                                                  101

§         L. 17 agosto 1999, n. 288. Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della                                                                                                                  102

§         L. 1° aprile 1981, n. 121. (art. 2)                                                               102

§         D.L. 29 dicembre 2000, n. 393. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania. (art. 4-bis)                                                                                                            103

§         D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.            104

§         D.L. 20 gennaio 2004, n. 9. Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. (art. 13-ter)                                                                                                116

Attività Parlamentare

§         Interrogazione a risposta in Commissione 5-02772 mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 410                                                                                                            119

§         Commissione IV Difesa – Audizione - Seduta di martedì 29 giugno 2004125

§         Senato della Repubblica – “Istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace” (20 luglio 2004)                                       141


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 4924

Titolo

Introduzione delle infermità e delle lesioni derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito tra quelle per cui è previsto il riconoscimento della causa di servizio per la concessione dei relativi benefici previdenziali e assistenziali.

Iniziativa

On. Santori e On. Campa

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

22 aprile 2004

§       annuncio

26 aprile 2004

§       assegnazione

5 maggio 2004

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

 

 

1ª Affari costituzionali

 

4ª Difesa

 

5ª Bilancio

 

12ª Affari sociali


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl 4924 (Santori ed altri) introduce il riconoscimento di benefici previdenziali ed assistenziali per i militari impiegati nelle varie missioni internazionali che abbiano riportato infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito.

In particolare l’articolo 1, comma 1, riconosce le infermità la cui causa clinicamente accertata sia l’esposizione all’uranio impoverito come equivalenti alle infermità contemplate nelle tabelle annesse al testo unico in materia di pensioni di guerra.

Il comma 2 prevede l’applicazione al predetto personale, dopo il riconoscimento della causa di servizio, delle disposizioni in materia di trattamento pensionistico privilegiato di guerra e di equo indennizzo.

Il comma 3 prevede l’estensione del beneficio del collocamento obbligatorio, riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai parenti delle medesime, ai congiunti del personale deceduto o divenuto inabile al servizio militare per le infermità causate dall’uranio impoverito.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La materia trattata richiede senz’altro un intervento con disposizioni di carattere legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge in esame è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d) («Forze armate») ed o) («previdenza sociale»), della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La materia trattata dal provvedimento è riconducibile all’articolo 38, secondo comma,  della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

Coordinamento con la normativa vigente

Si osserva che il richiamo alla «normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio» di cui al testo unico in materia di pensioni di guerra appare generico. Appare opportuno precisare quali disposizioni del testo unico siano effettivamente applicabili: non è chiaro infatti se, oltre a quelle in materia di pensione, assegno o indennità (di cui al citato art. 11 e ss.), siano applicabili anche quelle concernenti la qualifica come grande invalido di guerra (art. 14) o il riconoscimento di assegni ulteriori,  quali l’assegno di superinvalidità (per il quale è prevista un’apposita tabella E non richiamata dal comma 1), l’assegno di incollocabilità, l’indennità di assistenza (art. 15 e ss.).

Collegamento con lavori legislativi in corso

E’ attualmente all’esame della Commissione difesa del Senato il progetto di legge n. 1935, recante norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare.

Il 15 settembre 2004 la Commissione Difesa del Senato ha inoltre approvato una proposta di inchiesta parlamentare (DOC. XXII, n. 27) concernente l’istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sui casi di morte e malattia riguardanti il personale militare italiano impiegato in missioni internazionali di pace, nonché sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. La proposta deve ora passare all’esame dell’Aula del Senato.

Formulazione del testo

Con riferimento alla formulazione del testo si rileva quanto segue:

ü      la proposta di legge riconosce benefici previdenziali ed assistenziali per le infermità «di cui è clinicamente accertata come causa l’esposizione ad uranio impoverito» (art. 1, comma 1). Si ricorda che allo stato attuale non risulta scientificamente provato il nesso di causalità tra esposizione all’uranio impoverito ed insorgenza di patologie o infermità;

ü      l’articolo 1, comma 3, da un punto di vista sintattico, non appare correttamente formulato con riferimento al richiamo al personale militare esposto all’uranio impoverito all’inizio del comma ed ai congiunti nel prosieguo della norma. Risulta dunque dubbio se il beneficio del collocamento obbligatorio, previsto da tale disposizione,  si applichi solo ai congiunti del personale gravemente colpito dall’esposizione all’uranio impoverito o anche al personale medesimo;

ü      occorre aggiornare i riferimenti temporali della norma di copertura finanziaria.

 

 


Scheda di lettura


I rischi da uranio impoverito. Il quadro istituzionale.

La questione dei rischi derivanti dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito da parte di contingenti NATO in Bosnia e Kosovo è emersa nel corso della precedente legislatura, tramite il risalto che ad essa hanno dato i mezzi di informazione negli ultimi mesi del 2000, con un notevole impatto a livello di opinione pubblica. In realtà la questione era nota a livello internazionale e in Italia era stata posta all'attenzione parlamentare già dalla fine del 1999, in seguito alla presentazione di alcuni atti di sindacato ispettivo.

La Commissione Difesa della Camera, concordando sull’opportunità di attenersi alla certezza degli avvenimenti al fine di evitare strumentalizzazioni dell'accaduto, non ha inteso sovrapporsi al lavoro delle apposite commissioni medico-scientifiche istituite a livello internazionale e nazionale e ha concentrato la propria attenzione sugli aspetti politico-militari della vicenda.

Al fine di rispondere all’esigenza di una maggiore chiarezza e trasparenza sulla vicenda dell’uranio, anche in relazione alle notizie riportate dai mezzi di informazione, la Commissione Difesa nella XIII legislatura ha pertanto deciso di procedere ad un'indagine conoscitiva, non essendo peraltro ipotizzabile il ricorso all'istituzione di una commissione di inchiesta, per motivi legati alla ristrettezza dei tempi a disposizione, dovuta allo scadere della legislatura.

Le finalità dell’indagine sono state individuate essenzialmente nell'approfondimento della conoscenza delle modalità di informazione dei vertici delle Forze armate in ordine all'impiego di munizioni all'uranio impoverito; delle aree di impiego delle predette munizioni; del grado di inquinamento ambientale e dei fattori di rischio per la salute umana; delle misure precauzionali adottate; delle notizie a disposizione del Ministero della difesa e delle autorità militari nazionali e della NATO relative a patologie analoghe registrate in ordine a personale militare di altri Paesi impegnati nelle medesime aree.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto di particolare utilità la ricostruzione cronologica in merito alla trasmissione delle informazioni dalla NATO a vertici politici e militari, nonché delle misure cautelative che sono state assunte in conseguenza di tali informazioni.

Dalla ricostruzione effettuata è risultato che:

-      la Balkans Task Force delle Nazioni Unite, formata dall’UNEP (Programma ambientale delle Nazioni Unite) e dall’UNCHS (Centro per gli insediamenti umani delle Nazioni Unite), ha organizzato nel luglio-ottobre 1999 una missione tecnica internazionale, finanziata anche dal Ministero dell’ambiente italiano, per lo studio delle conseguenze della guerra in Kosovo per l’ambiente e gli insediamenti umani;

-      la Balkans Task Force ha pubblicato nell’ottobre 1999 una relazione preliminare, in cui si sottolineano i rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di utilizzo di uranio impoverito;

-      sulla base della relazione, l’ONU ha chiesto alla NATO, nello stesso ottobre 1999, una informativa sull’uso di munizioni all’uranio impoverito; la NATO ha risposto il 7 febbraio 2000, confermando l’utilizzo di 31.000 proiettili ad uranio e fornisce una prima cartografia dei siti bombardati;

-      nel marzo 2000 sono state richieste informazioni più dettagliate alla NATO e, nel settembre 2000, la Balkans Task Force ha ricevuto la mappatura dettagliata dei 112 siti colpiti;

-      nel novembre 2000 la Balkans Task Force (anche con il contributo degli esperti italiani) ha quindi effettuato i sopralluoghi e le missioni nelle aree interessate.

Particolare attenzione è stata rivolta alle indagini di tipo medico scientifico, promosse dalle organizzazioni internazionali, nonché dallo stesso Governo italiano tramite la costituzione di apposite commissioni di esperti.

La Commissione Difesa della Camera ha comunque ritenuto opportuno non procedere all'approvazione del documento finale dell'indagine conoscitiva, fino a che non fossero stati resi noti i risultati degli studi scientifici in corso.

Con riferimento agli studi scientifici, si ricorda che:

-      nel marzo 2001 sono state rese note le conclusioni delle indagini condotte dalle diverse organizzazioni internazionali che si sono occupate del problema. Le conclusioni cui sono giunti sia l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sia l'UNEP (programma dell'Onu per l'ambiente)[1], sia la commissione di esperti incaricata dalla Commissione europea[2], sembrano essere concordi nell'escludere, almeno allo stato delle conoscenze attuali, un rapporto di causalità diretto tra l'impiego di munizioni all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali;

-      per quanto riguarda più specificamente l'Italia, condecreto del Ministro della Difesa 22 dicembre 2000, è stata istituita una Commissione medico-scientifica presieduta dal prof. Franco Mandelli incaricata di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi di patologie emersi tra i militari italiani, con particolare riferimento a quelli che hanno operato nei Balcani. Nel marzo del 2001, la Commissione ha reso noti i risultati dell'indagine effettuata, negando che vi siano prove di una diretta relazione tra l'impiego di munizioni all'uranio impoverito e le patologie riscontrate. La stessa Commissione ha però ribadito l'opportunità di continuare ad effettuare controlli ripetuti nel tempo. Il 28 maggio 2001 è stata trasmessa una seconda relazione con dati aggiornati al 30 aprile, nella quale l’incidenza dei casi di neoplasie maligne diagnosticate è confrontato con i dati di 12 Registri Tumori Italiani invece dei 7 precedentemente utilizzati. Nelle conclusioni si conferma che “il numero delle patologie tumorali ha un’incidenza inferiore ai casi attesi”, ma si segnala anche “un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin”; si è ravvisata pertanto l’opportunità di estendere nel tempo il monitoraggio avviato per individuarne le cause e i possibili fattori di rischio. L’11 giugno 2002 è stata presentata una terza relazione nelle cui conclusioni è stato sottolineato che i risultati dell’indagine a campione, svolta sui militari impiegati in Bosnia e Kosovo, non hanno evidenziato la presenza di contaminazione da uranio impoverito, e che, sulla base dei dati rilevati e delle informazioni attualmente disponibili, non è stato possibile individuare le cause dell’eccesso di linfomi di Hodgkin evidenziato dall’analisi epidemiologica svolta.

In sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n.393 recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania" (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n.27), è stato poi approvato l’articolo 4-bis che ha disposto la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale civile ed ai familiari. Gli accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie nazionali (militari e civili). E' inoltre stabilito che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia[3].

Il 12 febbraio 2004 il Sottosegretario alla difesa On Cicu, rispondendo in Commissione difesa all’interrogazione presentata dall’On. Cima sull'uso di proiettili all'uranio impoverito nei Balcani ed in Iraq, ha ricordato che dal gennaio 2001, sentito il parere del Prof. Franco Mandelli, è stato definito il protocollo di monitoraggio sanitario per il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo, così come definito dall'articolo 4-bis appena citato. Il protocollo prevede che il suddetto personale sia sottoposto ad una visita medica e ad un pannello di indagini laboratoristiche eseguite preliminarmente all'impiego in quelle aree e successivamente al rientro, con cadenza periodica per la durata di cinque anni. In particolare, nei primi tre anni con cadenza quadrimestrale e nel successivo biennio con frequenza annuale. Tale monitoraggio ha trovato attuazione a tutela del personale in servizio, impiegato nei territori di Bosnia e Kosovo a far data dal 1° agosto 1994, a cura delle strutture della sanità Militare sin dal 2001. Per i militari nel frattempo congedati, l'effettuazione del monitoraggio è stata condizionata dalla promulgazione di un decreto interministeriale, previsto ai sensi dell'articolo 4-bis della stessa legge, che ha visto la luce il 22 ottobre 2002. Tale decreto ha identificato modalità e responsabilità all'interno del SSN per la messa in atto dell'iniziativa. Il Sottosegretario ha precisato, inoltre, che mentre il controllo sanitario preliminare e successivo all'impiego in area di operazioni, essendo finalizzato anche ad una verifica di idoneità, non è eludibile da parte dei singoli interessati, i successivi accertamenti periodici, avendo finalità esclusivamente preventiva, sono da intendersi vincolati ad una espressione di consenso informato. Il Sottosegretario ha infine rimarcato come il protocollo di monitoraggio debba intendersi applicato al solo personale in servizio anche in ragione di impieghi operativi in aree diverse della Bosnia e Kosovo con periodicità di effettuazione annuale, per almeno cinque anni a far data dall'ultimo rientro in Patria. Pertanto, tale controllo viene eseguito anche ai militari che abbiano operato e/o operino in Afghanistan e in Iraq.

E’ stato poi approvato l’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, introdotto dalla legge di conversione n. 68/2004, ha disposto uno studio epidemiologico mirato all’accertamento della presenza di uranio impoverito e di altri elementi potenzialmente tossici in campioni biologici di militari impiegati in zona di operazioni internazionali.

In data 29 giugno 2004, la Commissione Difesa della Camera ha udito il Direttore generale della Sanità su tale studio epidemiologico. Tale studio, denominato SIGNUM (Studio sull’impatto genotossico nelle unità militari), si propone di valutare la presenza di esposizione di uranio impoverito o di altri tossici noti; di evidenziare la presenza di esposizioni non previste a sostanze cancerogene e di stimare il rischio di tumore in funzione della variazione della frequenza delle sostanze tossiche studiate. Allo studio, in fase di realizzazione, sono chiamate a concorrere, oltre all’Istituto Superiore di Sanità, altre istituzioni nazionali di alto livello scientifico.

Occorre infine ricordare che il 15 settembre 2004 la 4° Commissione Difesa del Senato ha approvato una proposta di inchiesta parlamentare (DOC. XXII, n. 27) concernente l’istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sui casi di morte e malattia riguardanti il personale militare italiano impiegato in missioni internazionali di pace, nonché sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. La proposta deve ora passare all’esame dell’Aula del Senato.

Si ricorda inoltre che la medesima 4° Commissione Difesa del Senato aveva in precedenza iniziato l’esame del progetto di legge n.1196, recante l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

La proposta di legge n. 4924

La pdl 4924 (Santori ed altri) introduce il riconoscimento di benefici previdenziali ed assistenziali, per i militari impiegati nelle varie missioni internazionali che abbiano riportato infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta in esame risulta necessaria in quanto, «lo Stato non riconosce quale causa di servizio l’infermità derivante dall’esposizione all’uranio impoverito e dunque nega le cure e l’assistenza» al personale militare, con la conseguenza di costringere lo stesso «a un estenuante percorso giudiziario e medico per il riconoscimento dei propri diritti».

L’articolo 1, comma 1, riconosce le infermità la cui causa clinicamente accertata sia l’esposizione all’uranio impoverito come equivalenti alle infermità contemplate nelle tabelle A, B ed F-1 annesse al testo unico in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Si ricorda che, come emerge dalla scheda introduttiva, allo stato attuale non risulta scientificamente provato il nesso di causalità tra esposizione all’uranio impoverito ed insorgere di patologie o infermità.

Le richiamate tabelle individuano:

§         le lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione privilegiata o ad assegno temporaneo (tabella A, suddivisa in 8 categorie);

§         le lesioni ed infermità che danno diritto ad una indennità per una volta tanto (tabella B);

§         i calcoli da effettuare in caso coesistano due o più infermità (tabella F-1).

Il comma 2 prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di pensione privilegiata di guerra di cui al citato testo unico nonché di quelle in materia di equo indennizzo (di cui alla legge n. 1094/71) al personale militare che ha contratto infermità a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e al quale è stata riconosciuta la causa di servizio.

Si ricorda che il testo unico in materia di pensioni di guerra riconosce un trattamento previdenziale ed assistenziale per i militari ed i civili che abbiano riportato lesioni o infermità causate dalla guerra o comunque da fatti attinenti alla guerra.

La proposta di legge in esame equipara dunque le infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito, per il solo personale militare, a quelle connesse alla guerra.

Il trattamento pensionistico di privilegio del D.P.R. n. 915/78. L’articolo 11 del testo unico in materia di pensioni di guerra  (D.P.R. n. 915/78) dispone che il militare ed i cittadini che, per causa dei fatti di guerra o connessi alla guerra, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.[4]

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta invece una indennità per una volta tanto.[5]

Si osserva che il richiamo alla «normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio» di cui al testo unico in materia di pensioni di guerra appare generico. Appare opportuno precisare quali disposizioni del testo unico siano effettivamente applicabili: non è chiaro infatti se, oltre a quelle in materia di pensione, assegno o indennità (di cui al citato art. 11 e ss.), siano applicabili anche quelle concernenti la qualifica come grande invalido di guerra (art. 14) o il riconoscimento di assegni ulteriori, quali l’assegno di superinvalidità (per il quale è prevista un’apposita tabella E non richiamata dal comma 1), l’assegno di incollocabilità, l’indennità di assistenza (art. 15 e ss.).

L’equo indennizzo di cui alla legge n. 1094/70. L’art. 1 della legge n. 1094/70 prevede che al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle già citate tabelle A e B è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.[6]

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste dalla analoga normativa per gli impiegati civili dello Stato. Si ricorda, in particolare, che l’equo indennizzo è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione (art. 50 D.P.R. n. 686/57).[7]

Il riconoscimento della causa di servizio. La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.

I procedimenti inerenti il riconoscimento della causa di servizio sono contenuti nel D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (vedi infra), nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. [8]

Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio sono:

§         l’accertamento di una malattia (ad esempio professionale) o il verificarsi di un infortunio;

§         il nesso di casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.

L’avvio del procedimento può essere effettuato a domanda[9] o d'ufficio[10].

Infine, il comma 3 prevede l’estensione del beneficio del collocamento obbligatorio, riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai congiunti delle medesime, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico - qualora unici superstiti - del personale deceduto o permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo per le infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito dipendenti da causa di servizio.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/98 prevede il diritto al collocamento obbligatorio[11], con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Si ricorda inoltre che per i soggetti beneficiari, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità non possono comunque  superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

Si osserva che, da un punto di vista sintattico, la norma non appare correttamente formulata con riferimento al richiamo al personale militare esposto all’uranio impoverito all’inizio del comma ed ai congiunti nel prosieguo della norma. Si valuti se con una tale formulazione non si intendesse estendere il beneficio del collocamento obbligatorio anche al personale militare divenuto inabile al servizio militare.

L’articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria.

Il comma 1 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della proposta di legge in 3 milioni di euro annui, dacoprire attingendo alle risorse del “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si segnala in proposito la necessità di aggiornare i riferimenti temporali.

Il comma 2 reca la consueta clausola per la conseguente variazione del bilancio.

Si ricorda infine che è assegnata alla Commissione Difesa della Camera la proposta di legge Sgobio ed altri n. 5281, vertente su analoga materia.

 


Proposta di legge


 

N. 4924

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati SANTORI, CAMPA

¾

 

Introduzione delle infermità e delle lesioni derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito tra quelle per cui è previsto il riconoscimento della causa di servizio per la concessione dei relativi benefici previdenziali e assistenziali

 

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Presentata il 22 aprile2004

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è registrato tra i militari impiegati in varie missioni internazionali l'insorgere in misura anomala di patologie neoplastiche maligne.

      Nel 2001 la morte di numerosi reduci delle missioni in Bosnia e Kossovo aveva fatto parlare di «sindrome dei Balcani». Il 4 gennaio 2001, l'allora Ministro della difesa Sergio Mattarella aveva istituito una commissione di inchiesta per rispondere ad una domanda di verità che si faceva sempre più insistente.

      Il 19 marzo 2001 la commissione di inchiesta presenta una «Relazione preliminare sull'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kosovo». Vengono esclusi legami tra linfomi e uranio impoverito mentre è segnalata un'anomalia dell'incidenza del linfoma di Hodgkin che rende necessari ulteriori studi. Il dottor Vittorio Sabbatini, capo ufficio nucleare del Centro interforze studi applicazioni militari (Cisam) conclude che «qualcosa di strano c'è». Anche se non si sa cosa.

      Il 29 maggio 2001 la commissione presenta la seconda parte delle proprie ricerche. L'incidenza dei casi di neoplasie maligne con diagnosi confermata viene aggiornata con i casi segnalati entro il 30 aprile 2001 e confrontata con i dati di dodici registri tumori italiani invece dei sette utilizzati nella relazione precedente. Vengono riportati, inoltre, i primi risultati delle analisi eseguite su un campione di militari per verificare l'eventuale esposizione all'uranio impoverito. Le conclusioni finali sono un clamoroso dietrofront. Il numero delle patologie tumorali ha un'incidenza inferiore ai casi attesi, ma si riscontra anche un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin.

      Nel giugno dello stesso anno, inoltre, proprio dagli Stati Uniti arriva la notizia che lo stesso Pentagono avrebbe da tempo accertato la pericolosità dell'uranio impoverito dipendente dalla tossicità radiologica ma - soprattutto - chimica dell'isotopo 235.

      Nel frattempo i soldati hanno continuato e continuano ad ammalarsi e in alcuni casi, purtroppo, a morire.

      L'aspetto più triste di queste vicende risiede, tuttavia, oltre che nel calvario della malattia, anche e soprattutto nel fatto che lo Stato non riconosce quale causa di servizio l'infermità derivante dall'esposizione all'uranio impoverito e dunque nega le cure e l'assistenza a questi sfortunati, costringendoli a un estenuante percorso giudiziario e medico per il riconoscimento dei propri diritti.

      In considerazione delle osservazioni esposte, la presente proposta di legge mira ad inserire le infermità derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito tra quelle che danno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali in quanto derivanti da causa di servizio; per i soggetti destinatari ciò significa vedere finalmente riconosciuto il valore del sacrificio che essi hanno affrontato e del quale lo Stato deve farsi carico.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Le infermità di cui è clinicamente accertata come causa l'esposizione all'uranio impoverito sono da ritenere equivalenti a quelle contemplate nelle tabelle A, B e F-1 annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

      2. Al personale militare che nello svolgimento delle proprie mansioni ha contratto infermità a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e al quale è riconosciuta la causa di servizio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, si applica la normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio, stabilita dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché quella in materia di concessione di equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

      3. Nei confronti del personale di cui al comma 2, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

 

Art. 2.

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Altre proposte di legge


 

N. 5281

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

SGOBIO, DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, PISTONE, BELLILLO, MAURA COSSUTTA

¾

 

Disposizioni per la tutela del personale militare italiano impegnato in zone dove è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito e che ha contratto infermità

 

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Presentata il 21 settembre 2004

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Onorevoli Colleghi! - L'uranio impoverito, depleted uranium (adoperato per fare i proiettili e per rinforzare le corazze dei carri armati, degli aerei, degli elicotteri e delle navi) è un metallo molto tossico e radioattivo che, una volta impiegato, rimane nell'ambiente per un prolungato periodo di tempo, causando una contaminazione persistente del suolo e delle acque. Sia in ambito civile e sia, soprattutto, in ambito militare, almeno fino a qualche decennio fa, era un nemico invisibile, che nessuno conosceva, e da cui nessuno poteva difendersi, perché non aveva i mezzi e gli strumenti per farlo.

      Come riporta il ben documentato sito INTERNET «www.uranioimpoverito.it» nella guerra del Golfo, secondo l'Army Environmental Policy Institute, «nel corso delle operazioni "Desert Storm" e "Desert Shield", sono state adoperate più di 940 mila pallottole da 30 millimetri appesantite con uranio e più di 14 mila proiettili di grande calibro». Tali armi sono state utilizzate senza alcuna preoccupazione per la salute umana e per l'ambiente: una quantità variabile tra le 300 e le 800 tonnellate di particelle e di polveri di uranio è stata quindi dispersa sul suolo e nelle acque del Kuwait, dell'Arabia Saudita e dell'Iraq, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone, sia civili che militari, potenzialmente investite da questa esposizione, con conseguenze che sarà possibile valutare, in tutta la loro gravità, solo fra qualche decina di anni. E pensare che queste armi sono state usate dagli americani anche in Bosnia e nel Kossovo! Dei quasi 700 mila soldati americani che hanno prestato servizio nel Golfo, ad oggi, più di 90 mila hanno accusato problemi medici (disfunzioni respiratorie, epatiche e renali, perdita di memoria, mal di testa, febbre, bassa pressione sanguigna) e in molti casi, dopo il conflitto, sono stati riportati difetti neonatali nei loro figli. Gli stessi civili che vivono o lavorano vicino a impianti di costruzione e di stoccaggio o a siti di sperimentazione (tipo: basi e arsenali di armi all'uranio) sono stati esposti a questo materiale, che ha un tempo di dimezzamento di 4,4 miliardi di anni.

      Anche per quanto riguarda i militari italiani, che hanno partecipato a missioni all'estero in zone dove è stata riscontrata la presenza di uranio, oramai quotidianamente assistiamo ad una conta triste e terribile. L'ultima vittima da uranio è deceduta due mesi fa e porta il nome di Luca Sepe, caporalmaggiore dell'esercito: è morto il 13 luglio scorso, nella sala di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da tempo, dopo aver contratto il linfoma di Hodgkin al rientro dalla missione nei Balcani nel 2001. Sepe è morto esattamente un mese dopo i militari Cesare Boscaino, reduce dalla guerra del Golfo e dall'operazione Arcobaleno, e Fabrizio Venarubea, appartenente al 9o reggimento alpini de L'Aquila, colpito tre anni fa da un linfoma non di Hodgkin, impegnato in missioni in Albania e in Kossovo. Una sequela penosa, una «staffetta» tremenda, una catena insopportabile, che ora con il decesso di Luca Sepe si compone già di ventotto tragici anelli. E accanto ai morti, da quando lo scandalo dell'uranio è esploso, sarebbero centinaia i militari con malattie «sospette». Proprio mentre si avvicina il «via libera» del Senato della Repubblica alla istituzione della Commissione di inchiesta in materia di uranio, il 21 settembre scorso l'Unione nazionale Arma dei carabinieri ha portato allo scoperto il nuovo caso di un militare affetto da linfoma di Hodgkin dopo essere stato in missione in Kosovo e in Bosnia. Si tratta di Ciro Nastri, 28 anni, di Sant'Antonio Abate (Napoli), carabiniere scelto del battaglione mobile di Laives. Da un mese e mezzo il carabiniere napoletano è sottoposto a sedute di chemioterapia. Il tipo di linfoma di Hodgkin che ha contratto, secondo i medici del Policlinico di Napoli è «ad alto grado di malignità». All'ospedale militare gli hanno concesso una licenza per malattia di novanta giorni. Allo scadere della licenza, gli verrà dimezzato lo stipendio. Dopo un anno scatterà la riforma dal servizio, senza diritto alla pensione, perché non avrà maturato il minimo richiesto di quattordici anni di servizio. Questa condizione è vissuta da tutti i colleghi che, come il carabiniere scelto Nastri, si sono ammalati e che ora rischiano di essere «abbandonati» dallo Stato. La proposta di legge in oggetto tende a sanare una tale ingiustizia e si preoccupa di colmare una lacuna legislativa, che va ad aggiungere rabbia e angoscia al già forte dolore umano.

      Il riconoscimento della causa di servizio per i militari morti o ammalatisi a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito sarebbe una prima vittoria: lo chiedono coloro che soffrono di patologie tumorali contratte in missioni lontano dall'Italia e coloro i quali, magari, si sono ammalati, mentre pattugliavano un'area contaminata nei poligoni militari di casa nostra, dove, negli ultimi dieci anni, sarebbero stati sperimentati ordigni per conto della NATO.


 

 

 

 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Al personale militare italiano impegnato in zone dove è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito e che ha contratto infermità, in particolare di natura tumorale, a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra il periodo di esposizione e la data di insorgenza della patologia riscontrata, sono immediatamente riconosciute l'invalidità al 100 per cento, con tutti i benefici conseguenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché la causa di servizio, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

      2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità contratte, ovvero, se deceduto, al coniuge e ai figli superstiti, o ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, sono estesi i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

 

Art. 2.

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Normativa nazionale


D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(art. 50)


 

 

------------------------

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200.

 

(2) Riportato al n. A/II di questa voce.

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 20 novembre 2001, n. 9;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 21 luglio 1998, n. 315;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 aprile 1996, n. 648/S/5424.

(omissis)

Articolo 50

Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

 

L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata.

Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

(omissis)


L. 23 dicembre 1970, n. 1094.
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1971, n. 8.

(1/a) Vedi l'art. 10, L. 27 ottobre 1973, n. 628, riportata al n. L/LIX.

 

 

Articolo 1

Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (2), e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

 

------------------------

(2) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

 

Articolo 2

L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.

 

 

Articolo 3

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (3), ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

 

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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Articolo 4

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo


+---------------------------+----------------------------------+
|A) Categorie di menomazione|                                  |
|   di di cui alla Tabella A|            Ufficiali             |
|   allegata  alla  legge 10|                                  |
|   agosto  1950,  n. 648, e|                                  |
|   successive modificazioni|                                  |
+---------------------------+----------------------------------+
|1ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 2 volte l'importo  dello|
|                           |  stipendio   iniziale  del  grado|
|                           |  massimo   raggiungibile  per  il|
|                           |  ruolo e la categoria di apparte-|
|                           |  nenza [1].                      |
|                           |Minimo - 2 volte  l'importo  dello|
|                           |  stipendio   iniziale  del  grado|
|                           |  massimo   raggiungibile  per  il|
|                           |  ruolo e la categoria di apparte-|
|                           |  nenza, diminuito del 4%.        |
|                           |                                  |
|2ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 95% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 95%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|3ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 78% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 78%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|4ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 64% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 64%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|5ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 47% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 47%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|6ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 30% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 30%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|7ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 15% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 15%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|8ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 9%  dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 9%   dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |

+---------------------------+----------------------------------+
|A) Categorie di menomazione|                                  |
|   di di cui alla Tabella A|          Sottufficiali           |
|   allegata  alla  legge 10|                                  |
|   agosto  1950,  n. 648, e|                                  |
|   successive modificazioni|                                  |
+---------------------------+----------------------------------+
|1ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 3,6 volte l'importo del-|
|                           |  lo stipendio  iniziale del grado|
|                           |  di maresciallo  maggiore o equi-|
|                           |  parato.                         |
|                           |Minimo - 3,6 volte l'importo dello|
|                           |  stipendio iniziale  del grado di|
|                           |  maresciallo maggiore o equipara-|
|                           |  to, diminuito del 4%.           |
|                           |                                  |
|2ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 95% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 95%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|3ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 78% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 78%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|4ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 78% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 64%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|5ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 47% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 47%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|6ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 30% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 30%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|7ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 15% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |

|                           |Minimo - 15%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|8ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 9%  dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 9%  dell'importo   minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |

+---------------------------+----------------------------------+
|A) Categorie di menomazione|        Militari di truppa        |
|   di di cui alla Tabella A|                                  |
|   allegata  alla  legge 10|                                  |
|   agosto  1950,  n. 648, e|                                  |
|   successive modificazioni|                                  |
+---------------------------+----------------------------------+
|1ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 4,65   volte   l'importo|
|                           |  dello stipendio o  della paga i-|
|                           |  niziale del grado di sergente o,|
|                           |  per gli appartenenti ai Corpi di|
|                           |  polizia, al grado di appuntato o|
|                           |  equiparato.                     |
|                           |Minimo - 4,65 volte l'importo del-|
|                           |  lo stipendio o  della  paga ini-|
|                           |  ziale del  grado  di sergente o,|
|                           |  per gli appartenenti ai Corpi di|
|                           |  polizia, del grado di  appuntato|
|                           |  o equiparato, diminuito  del 4%.|
|                           |                                  |
|2ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 95% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 95%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|                           |                                  |
|3ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 78% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 78%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|4ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 78% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 64%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|5ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 47% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 47%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|6ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 30% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 30%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|7ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 15% dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 15%  dell'importo  minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |                                  |
|8ª categoria. . . . . . . .|Massimo - 9%  dell'importo massimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |
|                           |Minimo - 9%  dell'importo   minimo|
|                           |  stabilito  per  la  prima  cate-|
|                           |  goria.                          |

+---------------------------+----------------------------------+
|      B) Menomazioni       |            Ufficiali             |
| dell'integrità  fisica di |                                  |
|cui alla Tabella B allegata|                                  |
|alla legge  10 agosto 1950,|                                  |
|   n. 648, e successive    |                                  |
|       modificazioni       |                                  |
+---------------------------+----------------------------------+
|Per tutte le  categorie ivi|Massimo - 3%  dell'importo massimo
|  previste.                | stabilito per la prima categoria.
|                           |Minimo - 3%  dell'importo   minimo
|                           | stabilito per la prima categoria.

+---------------------------+----------------------------------+
|      B) Menomazioni       |          Sottufficiali           |
| dell'integrità  fisica di |                                  |
|cui alla Tabella B allegata|                                  |
|alla legge  10 agosto 1950,|        


D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
(artt. da 1 a 90 e Tab. A, B e F-1)

 

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1979, n. 28.

 

(2) Vedi, anche, la L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV e la L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 18 giugno 2002, n. 177;

- Ministero del tesoro: Circ. 9 gennaio 1996, n. 715; Circ. 13 dicembre 1996, n. 749; Circ. 30 gennaio 1997, n. 735; Circ. 30 gennaio 1997, n. 736;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 maggio 1998, n. 244;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E.

 

 

Articolo 1

Pensione, assegno o indennità di guerra.

 

La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto (2/a).

 

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(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

 

 

TITOLO I

Dei soggetti del diritto a pensione di guerra

 

 

Articolo 2

Soggetti militari o ad essi equiparati.

 

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123 (3), assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (4), e, in caso di morte, ai loro congiunti.

 

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(3) Recante la disciplina della militarizzazione.

 

(4) Recante le norme per la estensione al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, di benefici combattentistici.

 

 

Articolo 3

Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati.

 

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2:

a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città, e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;

c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;

d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;

f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali hanno fatto parte durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.

I soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;

l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro congiunti;

m) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani;

n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

 

 

Articolo 4

Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte.

 

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti di causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

 

 

Articolo 5

Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia.

 

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.

 

 

Articolo 6

Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte.

 

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.

Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

 

 

Articolo 7

Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati.

 

Non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza (5).

 

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(5) La Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio 1986, n. 5 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1986, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, ultimo comma, L. 10 agosto 1950, n. 648 nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240, nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni; e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 7, terzo e quarto comma, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente.

 

 

Articolo 8

Soggetti civili.

 

Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed a congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte (5/a).

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili (6).

Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

 

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(5/a) Vedi la nota 2/a all'art. 1.

 

(6) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1979, n. 135.

 

 

Articolo 9

Categorie speciali di civili.

 

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 8:

a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti;

b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro congiunti;

c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di morte, i loro congiunti;

d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, in esecuzione della L. 24 luglio 1951, n. 660, e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi;

g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 (7) e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;

h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province fin alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni;

i) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n. 296 (8), e, in caso di morte, i loro congiunti.

 

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(7) Riportata alla voce Perseguitati politici e razziali.

 

(8) Riportata al n. A/XV.

 

 

Articolo 10

Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi.

 

È presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

È presunta altresì la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.

 

 

TITOLO II

Della pensione, assegno o indennità di guerra

 

 

Articolo 11

Pensione, assegno o indennità.

 

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.

Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo (9).

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A (9/a).

 

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(9) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(9/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

 

 

Articolo 12

Norme generali sull'assegno temporaneo.

 

L'assegno temporaneo è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B. Ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.

L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al presente testo unico.

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella E annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

 

 

 

 

Articolo 13

Proroga dell'assegno temporaneo.

 

Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra che ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale.

Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

 

 

Articolo 14

Grandi invalidi di guerra.

 

Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra (9/b).

 

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(9/b) Vedi, anche, l'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

Articolo 15

Assegni spettanti ai grandi invalidi.

 

In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E (10).

 

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(10) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

 

 

Articolo 16

Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

 

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità (11).

 

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(11) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma del presente art. 16, vedi l'art. 8, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali. Successivamente, peraltro, detto comma è stato così suddiviso dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 17

Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra.

 

Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1 (10).

Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alla 5ª categoria è liquidato il trattamento pensionistico di 1ª categoria secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.

Ove con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª o 2ª, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dall'allegata tabella F-1, la pensione di 1ª categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di 8ª 7ª e 6ª categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.

 

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(10) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

Articolo 18

Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità.

 

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.

 

 

Articolo 19

Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

 

Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o perdita totale della funzionalità di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi (11/a).

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o perdita totale della funzionalità di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite (11/a).

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (12).

Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza alla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.

 

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(11/a) Comma così modificato dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

(12) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 20

Assegno di incollocabilità.

 

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 (13) e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura od il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65 anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art. 24.

Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma (14).

L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. Entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65 anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dell'interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (15), e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.

Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.

Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101 (16).

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato.

Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilità hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 65 anno di età abbiano fruito dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo (17).

 

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(13) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

 

(14) Periodo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

 

(16) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(17) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

Articolo 21

Indennità di assistenza e di accompagnamento.

 

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

[L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:


    lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000     
    lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . »  335.000     
    lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . »  296.000     
    lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . »  260.000     
    lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . »  220.000     
    lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . »  182.000     
    lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . »  143.000     
    lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . »  105.000     
    lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . »   69.000] (18)

 

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare (18/a).

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986 (19).

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato (20).

 

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(18) Comma abrogato dall'art. 3, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII che ha previsto una nuova tabella delle indennità sostitutiva di quella abrogata.

 

(18/a) Comma così sostituito prima dall'art. 3, L. 8 agosto 1991, n. 261 e poi dall'art. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 288. Vedi, anche, le altre disposizioni contenute nel citato articolo 1.

 

(19) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, che in tal senso ha integrato l'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(20) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV. Vedi, anche, l'art. 2, L. 29 dicembre 1990, n. 422, riportata al n. A/XXX e l'art. 3, L. 18 agosto 2000, n. 236.

 

 

Articolo 22

Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria.

 

Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1ª categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;

b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65 anno di età.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti a università o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26 anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60 anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.

I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

 

 

Articolo 23

Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

 

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennità decorrono dal giorno in cui l'interessato è stato collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99.

In tutti gli altri casi la pensione, l'assegno o l'indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorità militare dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o indennità decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.

 

 

Articolo 24

Aggravamento dell'invalidità di guerra.

 

Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo (21).

Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (22).

La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105, competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall'estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già sottoposto ad accertamenti sanitari. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.

Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo della indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (23).

Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell'art. 11 del presente testo unico.

Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 11, quinto comma, del presente testo unico.

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.

 

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(21) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1979, n. 135.

 

(22) Riportata alla voce Ospedali.

 

(23) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Articolo 25

Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra.

 

Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori (24).

L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.

La domanda di cui al precedente comma è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa (25).

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

 

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(24) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(25) Comma così modificato dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

TITOLO III

Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione

 

 

Articolo 26

Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato.

 

L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, è a carico dello Stato.

Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

 

 

Articolo 27

Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione.

 

Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo è a carico dello Stato.

Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessità dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.

Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti.

Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Durante il periodo di permanenza nei predetti istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

 

 

TITOLO IV

Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento

 

 

Articolo 28

Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato.

 

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo essi possono riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio in una professione, arte o mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate dello Stato.

Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la liquidazione dell'assegno integratore alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.

 

 

Articolo 29

Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza. Assegno integratore per anzianità di servizio.

 

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso il cumulo della pensione o dell'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.

Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.

L'assegno integratore previsto dal precedente comma è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purché il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore è riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali (26).

L'assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

È impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra, purché lo ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.

 

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(26) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

Articolo 30

Non cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i due trattamenti.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato e da enti pubblici e da ditte private.

Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato e può essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo.

Qualora, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi a rinnovare l'opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo dell'indennizzo fruito.

Nell'eventualità che sia stata già liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ovvero in virtù di contratto, la somma corrisposta per tale titolo è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e per le rendite vitalizie immediate.

Se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.

Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art. 97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

 

Articolo 31

Facoltà di opzione per i marittimi militarizzati.

 

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra.

In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.

 

 

 

Articolo 32

Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra.

 

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui si è verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art. 75.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 75.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non può essere inferiore a questo.

La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra è suscettibile di variazione in relazione agli eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del tesoro.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze sono accertate secondo le norme stabilite dal presente testo unico.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte, ai loro congiunti.

 

 

Articolo 33

Liquidazione del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti.

 

Gli impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'art. 32, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

Articolo 34

Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti.

 

Le norme di cui all'art. 33 si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

 

 

Articolo 35

Facoltà di opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri.

 

Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo art. 36, tra il trattamento stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o dei governi di detti territori.

L'opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme pagate dall'O.N.U. o dai Governi esteri sono devolute all'erario.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennità da parte o per conto di Governi esteri o istituti assicurativi esteri purché non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.

 

 

Articolo 36

Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi.

 

L'opzione per la indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorità giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

 

 

TITOLO V

Dei diritti della vedova, del vedovo e degli orfani

 

 

Articolo 37

Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

 

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G.

La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.

Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio (27).

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purché le circostanze che impedirono la celebrazione dei matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità (27/a).

 

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(27) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(27/a) Comma così sostituito prima dall'art. 20, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII e poi dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 38

Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria.

 

Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza (28).

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore (28).

[Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra] (28/a).

 

(29) (28/cost).

 

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(28) Comma aggiunto, con decorrenza dal 1 gennaio 1985, dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, che in tal senso ha sostituito l'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(28/a) Comma aggiunto, con decorrenza dal 1 gennaio 1985, dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656 - che in tal senso ha sostituito l'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - e poi abrogato dall'art. 9, D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

 

(29) Comma abrogato dall'art. 4, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(28/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-28 febbraio 2003, n. 61 (Gazz. Uff. 5 marzo 2003, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656 che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

Articolo 39

Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani.

 

Alla vedova, alla vedova assimilata, ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa della guerra nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente articolo 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue (30).

Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in assenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.

I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso.

Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione, ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione (31).

 

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(30) Vedi, anche, l'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(31) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 3 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV. Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

Articolo 40

Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio.

 

La vedova ha diritto alla pensione di guerra purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o le malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.

La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma (32).

 

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(32) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 450 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.

 

Articolo 41

Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34.

 

Quando il militare o civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilità ad essi spettante, conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra.

Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa (33).

L'assegno integratore è liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

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(33) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 42

Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova.

 

La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70 (33/a).

Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

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(33/a) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio-30 luglio 1993, n. 361 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge.

 

 

Articolo 43

Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole.

 

In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta alla pensione di guerra spettante, è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 14.000 per ciascun orfano finché minorenne.

L'aumento di cui al comma precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore età purché, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65 anno di età.

L'aumento di integrazione compete, altresì per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad altri istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26 anno di età.

Qualora la vedova fruisca del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.

 

 

Articolo 44

Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra.

 

I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art. 43.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26 anno di età.

Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.

 

 

Articolo 45

Diritto a pensione dei figli maggiorenni.

 

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.

Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65 anno di età.

 

 

 

 

 

Articolo 46

Figli equiparati ai legittimi.

 

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60 anno di età da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del militare o del civile.

 

 

Articolo 47

Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati.

 

Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37.

L'altra metà è divisa in parti uguali tra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.

Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.

L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.

Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.

 

 

Articolo 48

Vedova priva di potestà sui figli. Poteri dell'autorità giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione.

 

Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potestà sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, l'autorità giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365 (34) e successive modificazioni, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47.

L'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, può ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all'istituto.

Analogo provvedimento l'autorità giudiziaria può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.

Le ordinanze dell'autorità giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

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(34) Riportato alla voce Orfani di guerra.

 

 

Articolo 49

Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani.

 

In caso di morte o di perdita di diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresì, nel caso in cui la vedova alla quale sia stato attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.

 

 

Articolo 50

Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per invalidità di guerra.

 

Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª alla 8ª categoria, è liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 135, nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

 

 

Articolo 51

Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra.

 

Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª alla 8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma. Il trattamento di cui alla tabella N non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile (34/a) (34/cost).

Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46.

Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equiparati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi.

Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra, alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione già attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui al comma precedente. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e sempreché non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione già effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile già attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura più favorevole.

Il trattamento economico di cui alla tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.

 

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(34/a) Con sentenza 14-28 aprile 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313 e dell'art. 51, primo comma, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, limitatamente alle parole «purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma».

 

(34/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 541 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, in quanto la questione è stata già decisa con sentenza n. 162 del 1994.

 

 

Articolo 52

Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole.

 

In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 72.000 per ciascun orfano finché minorenne.

L'aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.

Nei casi di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e da considerarsi presunta al raggiungimento del 65 anno di età.

L'aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26 anno di età.

L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato.

L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Qualora la vedova fruisca già del trattamento economico di cui alla annessa tabella N, l'aumento di integrazione previsto dal presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

 

 

Articolo 53

Perdita del diritto a pensione dei figli.

 

Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.

 

 

Articolo 54

Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate.

 

La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.

Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

 

 

Articolo 55

Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra.

 

 

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.

 

 

Articolo 56

Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate.

 

Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, annessa al presente testo unico, che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altrui e che si trovino nelle condizioni economiche previste dallo art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del 1 del mese di dicembre.

L'indennità speciale pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del 1 del mese di dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella N, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

La domanda di cui ai precedenti commi è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

 

 

TITOLO VI

Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati

 

 

Articolo 57

Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati.

 

Quando il militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge, o figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, è liquidata:

a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione] (35).

Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 14 anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 14 anno di età da parte del militare o del civile deceduto.

Nel calcolare l'età del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.

La misura del trattamento economico di cui al primo comma è determinata dall'annessa tabella M (35/cost).

 

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(35) Lettera abrogata dall'art. 5, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

(35/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 275 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

Articolo 58

Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati.

 

Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.

 

 

Articolo 59

Equiparazione ai genitori legittimi.

 

Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.

 

 

Articolo 60

Genitori separati, madre vedova passata a nuove nozze.

 

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.

 

 

Articolo 61

Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole.

 

Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purché sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 30 e successivi.

La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento è liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

 

Articolo 62

Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra.

 

Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo (36).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreché si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58 (37).

 

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(36) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(37) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

Articolo 63

Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario.

 

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra la liquidazione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 62 sono liquidati dall'amministrazione del tesoro.

 

 

Articolo 64

Genitore rimasto privo di prole.

 

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.

Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62 (38).

 

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(38) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

 

Articolo 65

Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

 

[Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65 anno di età] (39).

 

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(39) Abrogato dall'art. 5, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

 

Articolo 66

Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali.

 

Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 65.

Qualora non esistano collaterali con diritto a pensione, la pensione già fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell'art. 57, sempreché questi siano in possesso dei requisiti richiesti.

Al consolidamento e alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

 

Articolo 67

Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre.

 

Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore età e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.

 

 

Articolo 68

Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate.

 

I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.

Il riparto, tra più aventi diritto, di un trattamento pensionistico già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

 

Articolo 69

Indennità speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate.

 

Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre.

La domanda di cui al comma precedente è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni diverse e comuni

 

 

Articolo 70

Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici.

 

In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597 (40), e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000 (41).

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti e agli assegni pensionistici di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorità consolare.

 

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(40) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

(41) Limite elevato, con effetto dall'anno 1980, dal D.M. 24 novembre 1980 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1981, n. 8). Vedi, ora, l'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 236.

 

 

Articolo 71

Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili.

 

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico.

Nel caso di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità, e per i civili la scomparsa può essere comprovata mediante atto di notorietà ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.

 

 

Articolo 72

Irripetibilità degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita.

 

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione è revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nelle ipotesi di cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello Stato, le rate già corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile è avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.

 

 

Articolo 73

Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria.

 

[In tutti i casi in cui è stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimenti definitivi, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in più corrisposte sono abbuonate, sempreché risulti la buona fede degli interessati] (41/a).

 

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(41/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

 

 

Articolo 74

Indennità integrativa speciale.

 

[Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma viene determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno.

La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice di costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è, per le varie lettere di superinvalidità, rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:


  lettera A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.824
  lettera A-bis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.728
  lettera B:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.632
  lettera C:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.536
  lettera D:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.440
  lettera E:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.344
  lettera F:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.248
  lettera G:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.152
  lettera H:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1.056

Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta dell'importo di L. 960.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, il valore unitario di L. 960 di cui al precedente comma, riferito a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, è ragguagliato rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, M e S e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella N, l'indennità integrativa speciale è maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:


  a) tabella G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 918
  b) tabella M: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  590
  c) tabella S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  350
  d) tabella N: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  468

I criteri relativi alla determinazione dell'indennità integrativa speciale previsti dal terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1980. Per il periodo anteriore restano fermi i criteri ed il numero dei punti di variazione stabiliti in base al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875 (42).

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma del presente articolo, per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1980.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni (42/cost).

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione da cui risulti che si trova nelle condizioni prescritte per conseguire l'indennità medesima.

L'indennità di cui al presente articolo non compete nei casi in cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero] (43).

 

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(42) Riportata al n. A/XVII.

 

(42/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo (recte decimo) comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

 

(43) Abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 75

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra.

 

[A decorrere dal 1 gennaio 1980 gli importi delle pensioni, di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, e gli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella H, allegate al presente testo unico, sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo con l'applicazione della percentuale prevista 1975, n. 160 (44), e successive modificazioni ed integrazioni.

La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma né su ogni altro assegno o indennità spettanti, ai sensi del presente testo unico, ai titolari di pensioni di guerra.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro] (43).

 

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(44) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

 

(43) Abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 76

Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra.

 

L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.

 

 

 

 

Articolo 77

Irrilevanza dei redditi pensionistici.

 

Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali (44/a).

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (45) convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114 (45/cost).

 

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(44/a) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.

 

(45) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

 

(45/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 143 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.

 

 

Articolo 78

Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale attribuzione di trattamento più favorevole.

 

I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti più favorevoli e salvi, comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati di ufficio, da parte della stessa autorità che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera a), b), c), del successivo art. 81.

L'eventuale nuova liquidazione ha effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Le richieste avanzate dagli interessati intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo.

Nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato, per le circostanze di cui al primo comma, lettera e), del successivo art. 81 è ammesso, su domanda degli interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta degli interessati è ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo del mese successivo a quello di presentazione.

La revisione a domanda di parte è ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.

 

 

Articolo 79

Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.

 

È in facoltà del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.

Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo (46).

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge (46).

Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.

Il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella più ampia tutela dei diritti degli interessati (47).

 

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(46) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono il comma secondo per effetto dell'art. 15, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, che in tal senso ha integrato l'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

(47) Così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

 

 

 

 

Articolo 80

Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti.

 

In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.

Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite (47/cost).

 

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(47/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, sollevata in riferimento all'art. 42 e 76 della Costituzione.

 

 

Articolo 81

Revoca e modificazione dei provvedimenti.

 

I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;

e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.

[Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte] (47/a).

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni salvo quando disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità.

 

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(47/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

 

 

Articolo 82

Revoca e modificazione dei provvedimenti prima dell'approvazione del comitato di liquidazione.

 

[I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente art. 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli artt. 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso] (48).

 

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(48) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 6 ottobre 1986, n. 656, e poi abrogato dall'art. 9, D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

 

 

Articolo 83

Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone.

 

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi (48/a).

 

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(48/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

 

Articolo 84

Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra.

 

Qualora sia presentata la domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermità che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto può essere emessa dall'amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l'infermità o la lesione non è dipendente da causa di guerra.

Ove da parte del Ministero del tesoro si riscontri, invece, che l'infermità o la lesione è dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l'emissione dei conseguenti provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, da parte del Ministero del tesoro viene emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidità da causa di guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perché l'interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di guerra per mancanza di qualsiasi altro requisito richiesto dal presente testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del militare o del civile.

 

 

Articolo 85

Casi di invalidità o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra.

 

Una stessa lesione o infermità o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza all'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico.

Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che sulla invalidità del militare o del civile o sulla morte degli stessi abbiano influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba continuare ad essere loro corrisposto.

A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la facoltà di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorché sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del provvedimento con il quale è stato liquidato il trattamento cui l'interessato rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento economicamente meno favorevole per gli interessati.

Ove, pur verificandosi il concorso delle due diverse cause nell'insorgere o nell'evolversi dell'invalidità o nel decesso del militare o del civile, sia stato conferito o conservato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, un solo trattamento pensionistico, gli interessati possono chiedere, con domanda da presentarsi alla competente amministrazione, entro novanta giorni, dalla predetta data, che sia loro liquidato, in presenza dei requisiti prescritti dalla relativa legislazione, il trattamento più favorevole in luogo di quello di cui fruiscono.

L'eventuale nuova liquidazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

 

 

Articolo 86

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

 

Le risultanze anagrafiche e di stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni.

Mediante dichiarazione possono essere, altresì, attestati la frequenza a corsi legali di studi presso università o istituti superiori equiparati, in tutti i casi, in cui, nel concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a termini del presente testo unico, nonché lo stato di non occupazione ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento è subordinato all'esistenza di tale stato.

Alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (49).

Per comprovare l'esistenza delle condizioni economiche previste dall'art. 70 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (50).

 

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(49) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

 

(50) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

 

Articolo 87

Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra.

 

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

 

 

Articolo 88

Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni.

 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28 anno di età, purché si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attività lavorativa.

 

 

 

Articolo 89

Esonero dal servizio militare.

 

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio (51).

 

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(51) Così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

Articolo 90

Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta.

 

I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altro beneficio che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.

 

 

 

(omissis)

 

 

Tabella A (99)

 

 

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

 

 

Prima categoria:

 

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

 

 

Seconda categoria

 

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

 

 

Terza categoria:

 

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

 

 

Quarta categoria:

 

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

 

 

Quinta categoria:

 

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

 

 

Sesta categoria:

 

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

 

 

Settima categoria:

 

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

 

Ottava categoria:

 

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

 

 

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(99) Così sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B (100)

 

 

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

 

1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.

5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.

6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.

12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

13) La distonia spastica diffusa del colon.

14) Ernie viscerali contenibili.

15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.

17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.

18) L'epifora.

 

 

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(100) Così sostituita dalla corrispondente tabella allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.

 

 

(omissis)

 

 

TABELLA F-1

 

Complesso di due infermità

+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Categ.| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |II+2/10|II+3/10|II+5/10|I |I+8ª |I+7ª |I+6ª |
| | | | | | cat. | cat. | cat. |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |II |II |II |I |I |I |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |III |III |II |II |II |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5 |IV |IV |III |III |
+------+-------+-------+-------+-------+
| 6 |V |V |IV |
+------+-------+-------+-------+
| 7 |VI |VI |
+------+-------+-------+
| 8 |VII |

 

 

Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

 

+--------------------------------+-----------------------------+
|                                |        Importo annuo        |
|                                +--------------+--------------+
|                                |Dal 1° gennaio|Dal 1° gennaio|
|     SOGGETTI DI DIRITTO        |     1985     |     1986     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Tabella G -  Vedove  ed   orfani|              |              |
| minorenni - Orfani  maggiorenni|              |              |
| inabili  in  istato di  disagio|              |              |
| economico (106) . . . . . . . .|     1.596.180|     2.419.360|
|Tabella I - Orfani   maggiorenni|              |              |
| inabili   non   in  istato   di|              |              |
| disagio  economico   (art. 135)|              |              |
| (107).                         |       ---    |        ---   |
|Tabella M - Genitori -  Pensioni|              |              |
| normali (107/a) . . . . . . . .|       854.160|     1.225.200|
|Tabella T - Collaterali (108). .|       805.800|     1.063.680|
|Tabella S - Genitori -  Pensioni|              |              |
| speciali (108). . . . . . . . .|       838.440|     1.202.400|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata

 

+----------------------+---------------------------------------+
|                      |                Importi annui          |
| Soggetti di  diritto +---------+---------+---------+---------+
|                      |    2ª   |    3ª   |    4ª   |    5ª   |
|                      |   ctg.  |   ctg.  |   ctg.  |   ctg.  |
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
|Tabella N - Vedove  ed|         |         |         |         |
| orfani   minorenni  -|         |         |         |         |
| Orfani    maggiorenni|         |         |         |         |
| inabili in  istato di|         |         |         |         |
| disagio     economico|         |         |         |         |
| (108/a):              |         |         |         |         |
|                      |         |         |         |         |
|dal 1° gennaio 1985. .|  824.880|  734.640|  660.240|  599.760|
|dal 1° gennaio 1986. .|1.183.200|1.053.600|  946.800|  859.800|
|                      |         |         |         |         |
|Tabella  L  -   Orfani|         |         |         |         |
| maggiorenni   inabili|         |         |         |         |
| in  istato di disagio|         |         |         |         |
| economico  (art. 135)|         |         |         |         |
| (107):               |         |         |         |         |
|                      |         |         |         |         |
|fino a 2 orfani. . . .|  265.200|  263.400|  262.200|  258.600|
|fino a 3 orfani. . . .|  310.200|  307.800|  306.600|  302.400|
|fino a 4 orfani. . . .|  358.200|  355.800|  354.000|  348.600|
|fino a 5 o più orfani.|  406.800|  403.200|  400.800|  394.800|

 

+----------------------+-----------------------------+
|                      |        Importi annui        |
| Soggetti di  diritto +---------+---------+---------+
|                      |    6ª   |    7ª   |    8ª   |
|                      |   ctg.  |   ctg.  |   ctg.  |
+----------------------+---------+---------+---------+
|Tabella N - Vedove  ed|         |         |         |
| orfani   minorenni  -|         |         |         |
| Orfani    maggiorenni|         |         |         |
| inabili in  istato di|         |         |         |
| disagio     economico|         |         |         |
| (108/b):             |         |         |         |
|                      |         |         |         |
|dal 1° gennaio 1985. .|  554.640|  524.760|  510.120|
|dal 1° gennaio 1986. .|  795.000|  752.400|  732.000|
|                      |         |         |         |
|Tabella  L  -   Orfani|         |         |         |
| maggiorenni   inabili|         |         |         |
| in istato di  disagio|         |         |         |
| economico  (art. 135)|         |         |         |
| (107):               |         |         |         |
|                      |         |         |         |
|fino a 2 orfani. . . .|  255.000|  250.800|  247.800|
|fino a 3 orfani. . . .|  298.200|  293.400|  289.200|
|fino a 4 orfani. . . .|  343.200|  337.200|  332.400|
|fino a 5 o più orfani.|  388.200|  381.000|  375.000|

 

------------------------

(106) Così sostituita prima dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, poi dalla corrispondente tabella alla L. 6 ottobre 1986, n. 656. Per l'aumento dell'importo annuo previsto dalla tabella G vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 234.

 

(107) Le tabelle I ed L sono state abrogate dall'art. 7, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

(107/a) Così sostituita prima dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV e poi dalla corrispondente tabella alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(108) Tabella istituita dall'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 

(108/a) Così sostituita prima dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV e poi dalla corrispondente tabella alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII. Per la modifica degli importi della presente tabella a decorrere dall'anno 2003, vedi l'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 234.

 

(108/b) Così sostituita prima dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV e poi dalla corrispondente tabella alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.

 


L. 23 novembre 1998, n. 407.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(art. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277.

 

(1/a) Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e la L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

 

Articolo 1.

 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico (2/a) (2/b).

3. (3).

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), il secondo periodo è soppresso.

 

 

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

 

(2/a) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 288.

 

(2/b) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 34, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.

 

(omissis)

 


L. 17 agosto 1999, n. 288.
Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della

L. 1° aprile 1981, n. 121.
(art. 2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1999, n. 195.

 

(omissis)

Articolo 2

Assunzioni per chiamata diretta.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico».

 

(omissis)


D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
(art. 4-bis)


 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27 (Gazz. Uff. 1° marzo 2001, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Articolo 4-bis

Monitoraggio sanitario.

 

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1 (6/b).

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (7).

 

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(6/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 ottobre 2002. Vedi, anche, l'Accordo 30 maggio 2002.

 

(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.

(omissis)


D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5.

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 21 gennaio 2002, n. 21229; Circ. 20 novembre 2003, n. 387500/P;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 7 marzo 2002, n. 26; Circ. 12 marzo 2003, n. 7; Informativa 2 aprile 2003, n. 19; Informativa 4 luglio 2003, n. 34; Informativa 29 ottobre 2003, n. 52;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 maggio 2002, n. 101;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 28 novembre 2002, n. 69/D;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 6 maggio 2003, n. 45;

- Ministero della giustizia: Circ. 22 gennaio 2002.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Articolo 1

Definizioni.

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «impiegato» o «dipendente» l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per «militare» l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;

c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.

 

 

Articolo 2

Iniziativa a domanda.

 

1. Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

 

Articolo 3

Avvio d'ufficio.

 

1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

 

 

Articolo 4

Tutela della riservatezza.

 

1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

 

 

Articolo 5

Istruttoria.

 

1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

 

 

 

 

 

Articolo 6

Commissione.

 

1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori (2).

 

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 12 febbraio 2004.

 

 

Articolo 7

Incombenze dell'Amministrazione.

 

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

 

 

Articolo 8

Presentazione diretta di certificazione medica.

 

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

 

 

Articolo 9

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico.

 

1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza (3).

 

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(3) Vedi, anche, il Decr. 12 febbraio 2004.

 

 

 

 

Articolo 10

Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'àmbito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.

 

 

Articolo 11

Pareri del Comitato.

 

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

 

 

Articolo 12

Unicità di accertamento.

 

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

 

 

Articolo 13

Atti per via telematica.

 

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

 

 

Articolo 14

Termini e competenza.

 

1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

 

 

Articolo 15

Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.

 

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

 

 

Articolo 16

Accelerazione di procedure.

 

1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

 

 

Articolo 17

Trattamenti pensionistici di privilegio.

 

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.

 

 

Articolo 18

Disposizione transitoria.

 

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 del Ministro del tesoro avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

 

Articolo 19

Norme finali e di coordinamento.

 

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'àmbito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

 

 

Articolo 20

Abrogazioni.

 

Sono abrogati:

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
(art. 13-ter)


 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2004, n. 17 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 marzo 2004, n. 68.

(omissis)

Articolo 13-ter.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.

 

1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute (16).

 

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(16) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.

(omissis)


Attività Parlamentare


Atto Camera

 

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02772
mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 410

presentata da LAURA CIMA

 

 

CIMA, ZANELLA, MAURA COSSUTTA, DEIANA e PISA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

il 22 dicembre 2000 il Ministro della Difesa insediava una Commissione (relatore Mandelli) per indagare sui casi di malformazioni genetiche riguardanti militari che in missioni all'estero potevano essere stati a contatto con proiettili o altri materiali militari contenenti Uranio impoverito;

la Commissione Mandelli nell'arco di pochi mesi presentava due successive relazioni (marzo e maggio 2001) nelle quali concludeva che, a seguito dell'indagine svolta su 39.491 militari italiani impegnati fra il 1995 e il 2000 nell'area dei Balcani, si rilevavano 35 casi (con 9 decessi) riguardanti linfoma di Hodgkin LH (11 casi), linfoma non Hodgkin LNH (5 casi), leucemia linfatica acuta (2 casi), tumori solidi (17 casi);

il confronto con i registri dei tumori disponibili in alcune località italiane (specie nel Nord) indicava una significativa anomalia per i casi LH (circa tre volte i valori attesi) e valori normali o inferiori per le altre forme;

considerati anche alcuni rilevamenti di radioisotopi in zone di guerra (non nell'area di Sarajevo dove ha operato la gran parte delle forze italiane e dove avevano operato la gran parte dei 35 ammalati) e la irrilevante presenza di Uranio in varie analisi di controllo su gruppi di militari, la commissione concludeva auspicando ulteriori indagini ma affermando che, allo stato dei fatti, non emergevano rilevanze fra materiali ad Uranio impoverito e i casi di malformazione considerati;

numerose obiezioni venivano fatte anche da vari organismi e tecnici indipendenti sulla attendibilità dello studio effettuato, in particolare dall'Osservatorio Militare (maresciallo Domenico Ruggero), dall'ANA-VAFAF, dall'associazione di difesa delle vittime militari (Falco Accame), da membri del Politecnico di Torino (radioprotezionista prof. Massimo Zucchetti), dall'ex membro in pensione dell'Istituto Superiore di Sanità Giorgio Cortellessa, da altri scienziati collegati al Tribunale Clark che indaga su tali problemi a livello internazionale;

fra le principali obiezioni che portavano ad invalidare le relazioni Mandelli vi erano:

1) il numero di militari ammalati all'epoca dell'indagine risultavano meno della metà dei casi di cui vari organismi erano a conoscenza;

2) alcune delle località prese in considerazione che non risultavano essere mai state coinvolte dall'uso di proiettili o materiali ad Uranio impoverito pur contribuendo al numero dei 39.491 conteggiato, non considerando invece le missioni in Somalia coinvolte da queste armi;

3) il metodo di indagine che non prendeva in considerazione gli effetti sulle popolazioni civili sia all'estero sia nei pressi dei vari poligoni militari italiani, né le nascite di bambini ammalati o morti prenascita, figli di militari coinvolti in missioni;

la relazione, resa pubblica (prof. Nedan Luijc dell'ospedale di Belgrado) sulla popolazione di Hadzici e Han Pijesak (località presso Sarajevo) dove si rilevava negli ultimi anni un alto numero di tumori (150 all'anno su un gruppo di 5000 residenti); tali località erano sede di una fabbrica per la manutenzione di armi controllata dai Serbi durante l'assedio di Sarajevo durato tre anni (1992-1995) e di una caserma serbo-bosniaca, entrambe bombardate da aerei A10 nell'agosto 1995 e nel dicembre 2000 per le quali la Nato aveva ufficialmente riconosciuto l'uso di almeno 3400 proiettili contenenti Uranio impoverito (11.000 nell'intera area dei Balcani); nelle predette località successivamente avevano operato numerosi gruppi di militari italiani fra i quali molti di quelli ammalati;

più recentemente le organizzazioni sindacali militari hanno indicato in 263 i casi di ammalati ex Bosnia di cui 23 almeno deceduti, inoltre associazioni indipendenti rendevano nota una ricerca indicante 12 casi di bambini nati malformati da militari coinvolti in missioni e 11 casi di bambini nati da civili operanti o abitanti a ridosso di Poligoni militari italiani, parte dei quali deceduti;

pur non riconoscendo ufficialmente significativi indizi di rapporto fra armi all'Uranio e patologie, in momenti diversi venivano emanate dalle autorità militari norme comportamentali e di sicurezza riguardanti l'esposizione a sostanze pericolose in zona di guerra (ad esempio le norme di protezione emanate il 22 novembre 1999 dal Comando Brigata Multinazionale West in Kosovo e le norme riguardanti i reparti della Folgore dell'8 maggio 2000), norme di cui è difficile valutare l'adeguatezza, l'estensione e la reale conoscenza e applicazione in campo, e veniva comunque respinta qualunque ipotesi di rapporto fra anomalie genetiche e specifico uso di proiettili all'Uranio sia a livello italiano e tanto meno in ambito di comportamenti NATO;

a distanza di almeno due anni dai fatti indicati, è stata resa nota in questi giorni una ricerca condotta dall'Università di Modena nell'ambito di un programma di ricerca europeo riguardante alcuni militari ammalati coinvolti in missioni all'estero nel cui organismo sono state riscontrate tracce significative di nano-particelle di metalli pesanti (Piombo, Zirconio, Rame, Ferro, eccetera) e la cui presenza viene giustificata soltanto in presenza di reazioni ad altissime temperature (almeno 3000 gradi) quali sono quelle raggiunte dai proiettili anticorazza ad Uranio impoverito;

da tali riscontri viene suggerita una nuova teoria di contaminazione prevalente di tipo chimico dovuta a radioisotopi, in particolare è stato indicato fra gli altri il caso del generale Fernando Termentini, attualmente ammalato, che pur avendo operato durante lo sminamento nei Balcani ed in altre aree non era stato sentito dalla commissione Mandelli (intervistato di recente da Rainews24);

è recente la notizia che organismi indipendenti hanno affermato che la zona di Nassirya in Iraq, dove operano un migliaio di carabinieri e militari italiani, è stata oggetto nel corso della recente guerra USA-Iraq di pesanti bombardamenti con l'uso di migliaia di proiettili contenenti Uranio impoverito (come riportato dal quotidiano L'Unione Sarda del 4 dicembre 2003) -:

se il Governo sia a conoscenza, a quasi 3 anni di distanza, di ulteriori verifiche eseguite riguardanti i militari presi in considerazione dalla commissione Mandelli e se esistano norme di comportamento per la sicurezza da inquinanti chimici o da residui con radioisotopi assegnate ai reparti italiani operanti nelle diverse zone coinvolte da episodi di guerra, e se nel caso siano stati modificati i criteri di calcolo statistico;

se corrispondesse a verità la notizia dell'uso di proiettili contenenti Uranio impoverito nelle zone dell'Iraq dove attualmente operano forze italiane, quali norme siano state applicate a difesa della salute dei militari e carabinieri coinvolti e della popolazione locale, e considerate le recenti nuove ipotesi di contaminazione di tipo chimico, come il Governo intenda approfondire ulteriormente le problematiche illustrate.

(5-02772)

 


ALLEGATO 1

 

Interrogazione n. 5-02772 Cima: Questioni concernenti l'uso di proiettili all'uranio impoverito nei Balcani ed in Iraq.

 

 

TESTO DELLA RISPOSTA

 

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, si ritiene utile precisare che, per quanto attiene alla ricerca condotta dall'Università di Modena, essa era già nota à questo Dicastero.

Nel merito, si rileva che la predetta Università di Modena, aveva effettuato, a suo tempo, su comunicazione dell'Osservatorio per la Tutela dei Militari, un'indagine su campioni bioptici appartenenti ad alcuni militari italiani affetti da patologie tumorali, in precedenza impiegati in area balcanica. Tale indagine, eseguita con un'innovativa metodica di microscopia elettronica a scansione ambientale, avrebbe evidenziato la presenza di nanoparticelle di elementi, anche metallici (Al, Cu, Hg, Mg), normalmente non presenti. Il deposito di tali nanoparticelle, alla luce di un'ipotesi formulata dalla medesima Università, potrebbero essersi formate in presenza di alte temperature sviluppatesi all'atto dell'impatto dei dardi contenenti DU contro le corazze dei blindati o contro calcestruzzo.

Al riguardo, sì reputa opportuno osservare, che il semplice reperto degli elementi di cui sopra nei tessuti tumorali non può di per sé necessariamente rappresentare la causa della neoplasia.

L'ipotesi avanzata, peraltro, suscita notevoli perplessità, in quanto priva dell'indispensabile metodologia statistica di supporto: la mancanza di un idoneo gruppo di controllo costituito, ad esempio, da campioni bioptici di neoplasie provenienti da pazienti con anamnesi negative per esposizioni in aree balcaniche, oppure da cellule di soggetti sani, costituisce un elemento di inaffidabilità.

A riprova di ciò, quanto viene affermato non ha trovato, sino ad ora, riscontro in alcuna pubblicazione scientifica recensita a livello nazionale ed internazionale.

Per quanto, invece, concerne, la notizia circa il presunto uso di proiettili contenenti uranio impoverito in Iraq, si evidenzia che, già in sede di predisposizioni per l'immissione del Contingente italiano in Iraq era stata inoltrata specifica richiesta al comando Centrale USA di Tampa per acquisire elementi di informazione proprio sull'eventuale impiego dei predetti proiettili.

Relativamente al quesito posto dall'interrogante, circa le ulteriori verifiche eseguite riguardanti i militari presi in esame dalla Commissione Mandelli, si rappresenta che da gennaio 2001, sentito il parere del Prof. Franco Mandelli, è stato definito il protocollo di monitoraggio sanitario per il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo, così come definito all'articolo 4-bis della legge n. 27 del 28 febbraio 2001, di conversione del DL n. 393, datato 29 dicembre 2000.

Tale protocollo prevede che il suddetto personale sia sottoposto ad una visita medica e ad un pannello di indagini laboratoristiche eseguite preliminarmente all'impiego in quelle aree e successivamente al rientro con cadenza periodica per la durata di cinque anni. In particolare, nei primi tre anni con cadenza quadrimestrale e nel successivo biennio con frequenza annuale.

Tale monitoraggio ha trovato attuazione a tutela del personale in servizio, impiegato nei territori di Bosnia e Kosovo a far data dal 1o agosto 1994, a cura delle strutture della sanità Militare sin dal 2001.

Per i militari nel frattempo congedati, l'effettuazione del monitoraggio è stata condizionata dalla promulgazione di un decreto Interministeriale, previsto ai sensi dell'articolo 4-bis della stessa legge, che ha visto la luce il 22 ottobre 2002. Tale decreto ha identificato modalità e responsabilità all'interno del SSN per la messa in atto dell'iniziativa.

Si rappresenta, inoltre, che mentre il controllo sanitario preliminare e successivo all'impiego in area di operazioni, essendo finalizzato anche ad una verifica di idoneità, non è eludibile da parte dei singoli interessati, i successivi accertamenti periodici, avendo finalità esclusivamente preventiva, sono da intendersi vincolati ad una espressione di consenso informato.

Infine, si deve rimarcare come il protocollo di monitoraggio debba intendersi applicato al solo personale in servizio anche in ragione di impieghi operativi in aree diverse della Bosnia e Kosovo con periodicità di effettuazione annuale, per almeno cinque anni a far data dall'ultimo rientro in Patria.

Pertanto, tale controllo viene eseguito anche ai militari che abbiano operato e/o operino in Afghanistan e in Iraq.

In relazione al quesito sulle misure applicate a difesa della salute dei militari impiegati in Iraq, si rileva che per fronteggiare un'eventuale minaccia Nucleare, Biologica, Chimica e Radiologica sono state appositamente diramate specifiche disposizioni circa i principali aspetti cautelativi e operativi da adottare per la salvaguardia della salute del personale, in fase di schieramento iniziale ed in fase di condotta dell'Operazione.

In particolare, tutto il personale inviato in missione:

è stato sottoposto alla prescritta profilassi sanitaria per l'area di impiego, secondo specifici protocolli ed all'indottrinamento sui rischi radiologici, biologici e chimici e contro il pericolo di contaminazione da polveri di uranio impoverito mediante inalazione o ingestione;

è stato oggetto di divieto assoluto di avvicinamento a residuati ed infrastrutture ove si siano svolti combattimenti, nonché di raccolta e di conservazione di materiale e munizionamento eventualmente rinvenuto.

In particolare, in fase di schieramento dell'Advanced Party (giugno 2003), i primi rilevamenti chimici e radiologici effettuati sull'ambiente riportavano esiti negativi. Inoltre, gli assetti NBC schierati assicurano il continuo monitoraggio della situazione ambientale dei siti di interesse del Contingente.

Al riguardo, inoltre, si evidenzia che il Comando del contingente italiano in Iraq redige relazioni NBC mensili, riassuntive degli interventi effettuati in Teatro Operativo, dalle quali non sono emerse problematiche di particolare preoccupazione.

Inoltre, l'Università di Siena - Dip. Scienze ambientali, è stata autorizzata a ricevere campionamenti ambientali (acque dell'Eufrate, matrici ambientali, eccetera), prelevati in Teatro Operativo dalla componente NBC schierata, al fine di condurre sugli stessi studi e verifiche per i propri fini di Istituto.

Il CISAM (Centro Interforze Studi e Applicazioni Militari) ha effettuato controlli radiologici ed osservazioni ambientali nelle aree dei «compounds» denominati «White horse» e «Family quarters» situate a sud ovest di Nassiryah, sedi del contingente italiano in Iraq.

Nelle aree all'aperto sottoposte a controlli radiologici la sensibilità della strumentazione impiegata ha consentito di valutare che l'esposizione del personale non ha valori superiori a quella dovuta al fondo naturale. I campioni ambientali prelevati sono ancora all'esame del CISAM.

Le osservazioni preliminari effettuate all'interno dei due siti non hanno evidenziato particolari condizioni di rischio ambientale in una situazione di normale funzionamento della vicina raffineria e della centrale elettrica.

L'equipaggiamento anti-NBC (Maschera anti-NBC, guanti, dosimetro, ecc.) in dotazione al personale schierato in ogni Teatro Operativo è del tipo standard, in particolare:

il personale schierato in Iraq, è stato dotato di dosimetro individuale per la rilevazione in tempo reale di eventuali radiazioni in area;

viene impiegato il veicolo Blindato da Ricognizione (VBR), di recente acquisizione, particolarmente attrezzato per la rilevazione NBC sul campo.

Inoltre, è stato predisposto un protocollo scientifico e operativo per l'effettuazione di un monitoraggio (urinario) su tutto il personale impiegato in Iraq nell'operazione «Antica Babilonia».

Quanto sopra esposto indica con chiarezza l'attenzione che il Dicastero della Difesa dedica alla delicatissima problematica della salute dei militari impiegati in operazioni multinazionali all'estero; sono comunque allo studio ulteriori iniziative di carattere medico-scientifico tese a verificare eventuali altri campi di indagine o di monitoraggio atti a fornire elementi utili per una valutazione clinica finalizzata alla prevenzione di gravi patologie.

 


Resoconto stenografico

 

Commissione IV Difesa – Audizione -
Seduta di martedì 29 giugno 2004

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LUIGI RAMPONI

 

La seduta comincia alle 14,35.

 

Audizione del tenente generale Michele Donvito, direttore generale della Sanità militare, in merito allo studio epidemiologico indirizzato all'accertamento di livelli di uranio e di altri elementi tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del tenente generale Michele Donvito, direttore generale della Sanità militare, in merito allo studio epidemiologico indirizzato all'accertamento di livelli di uranio e di altri elementi tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali. Ricordo che questa iniziativa è stata finanziariamente sostenuta a partire dal precedente decreto di copertura delle spese per le operazioni di pace. Anticipo inoltre che nel nuovo decreto è previsto un finanziamento di questa ricerca, che nasce dall'accettazione da parte del Ministero della difesa di un protocollo messo a punto dal professor Mandelli, in accordo con la Sanità militare.

Do la parola al generale Convito, che è accompagnato da alcuni assistenti. Al termine della sua esposizione, alcuni colleghi rivolgeranno delle domande di carattere tecnico, operativo e scientifico, a cui il generale potrà rispondere.

 

MICHELE DONVITO, Direttore generale della Sanità militare. Onorevole presidente, onorevoli deputati, sono particolarmente lieto, in qualità di direttore generale della Sanità militare, di essere oggi qui presente con il compito di mettere a fuoco, a titolo di doverosa informativa nei confronti di questa autorevole Commissione parlamentare, circa un'iniziativa finalizzata alla promozione della salute dei nostri militari, chiamati a rappresentare l'Italia in operazioni internazionali per il mantenimento della pace. L'attività alla quale faccio riferimento è uno «Studio epidemiologico mirato all'accertamento della presenza di uranio impoverito e di altri elementi potenzialmente tossici, in campioni biologici di militari italiani impiegati in zona di operazioni internazionali» .

È un progetto di ricerca scientifica che il Parlamento, con estrema sensibilità, ha ritenuto necessario finanziare con la legge 12 marzo 2004, n. 68 (articolo 13-ter). Questa iniziativa, in realtà, rappresenta la logica conclusione dei tanti sforzi sin qui posti in essere dalla Difesa per cercare di sgomberare il campo dai dubbi sul tema dei rischi per la salute legati ai vari teatri operativi.

Mi sia consentito, pertanto, di delinearne gli antecedenti essenziali, per meglio comprenderne le finalità.

Come lor signori ricorderanno, con l'affiorare di 6 casi di neoplasie ematologiche fra i militari reduci da aree balcaniche, nella seconda metà del 2000, il Ministro della difesa pro-tempore, con DM del 22 dicembre 2000, provvide ad istituire una commissione scientifica, presieduta dal professor Mandelli, con il compito di accertare tutti gli aspetti medici sulle patologie tumorali emerse nel personale militare, valutandone i tassi di incidenza; ciò consiste nell'effettuare un'analisi statistica di tipo retrospettivo, per desumere delle evidenze scientifiche circa la storia naturale di queste malattie. L'altro compito era quello di verificare l'ipotetica correlazione degli incrementi di incidenza tumorale con l'impiego di proiettili all'uranio impoverito nei teatri operativi, vale a dire, arrivare alla causa dello specifico evento morboso eventualmente identificato.

Ricordo che l'uranio impoverito è uno dei prodotti di scarto del ciclo della lavorazione dell'uranio cosiddetto «arricchito» utilizzato ad esempio per la produzione di energia nelle centrali nucleari. È meno radioattivo dell'uranio naturale di circa il 40 per cento, non emette i pericolosi raggi gamma, ma delle particelle, note come alfa e beta, che essendo scarsamente penetranti, hanno solo un'azione locale, a brevissima distanza, e possono creare danni biologici al corpo umano in caso di inalazione o ingestione.

In ambito militare, è utilizzato nelle munizioni anticarro, potendo perforare le corazze, ed al momento dell'impatto, circa il 50 per cento della massa viene polverizzata in particelle microscopiche che, disperdendosi nell'aria, possono essere dall'uomo inalate o ingerite con gli alimenti prodotti in agricoltura.

I risultati finali della commissione Mandelli, espressi nella relazione dell'11 giugno 2002, evidenziarono: un incremento, statisticamente significativo, dei tassi di incidenza dei linfomi di Hodgkin, un incremento non significativo di leucemie linfoidi acute, un tasso di incidenza inferiore a quella attesa per tutte le altre forme tumorali, tutto ciò in relazione ad un confronto dei dati di morbosità della popolazione della Difesa impegnata nei Balcani con i dati di 12 Registri italiani tumori. In particolare, l'incremento di incidenza di linfomi di Hodgkin risultava ancora più evidente, laddove fosse utilizzato come riferimento il dato di incidenza di tale patologia in un gruppo di militari dell'Arma dei Carabinieri. Si evidenziava inoltre l'impossibilità a pervenire ad una conferma scientifica di un possibile rapporto causale fra l'incremento di incidenza di linfomi di Hodgkin con l'esposizione a microparticelle di uranio impoverito, inalato o ingerito, disperso nell'ambiente in conseguenza all'impiego di alcuni munizionamenti nei teatri operativi balcanici.

Tale impossibilità discendeva da: una esigenza di evidenze scientifiche presenti nella letteratura medica; dall'assenza di indici di esposizione ad uranio impoverito in una quota di militari sottoposti ad analisi radiometriche, al rientro dalle missioni nei Balcani.

Peraltro, anche la ricerca di altre ipotetiche cause possibilmente responsabili dell'aumentata incidenza di linfomi di Hodgkin, quali, ad esempio, le infezioni virali, non permetteva di pervenire a risultati significativi.

La commissione Mandelli, pertanto, concludeva la relazione finale formulando alcune raccomandazioni così riassumibili: necessità di un monitoraggio sanitario a lungo termine delle patologie neoplastiche insorgenti nei gruppi di militari impegnati nelle aree balcaniche; necessità di studi di monitoraggio ambientale e sanitario per l'uranio impoverito in tutte le aree balcaniche ove siano stati impiegati gli specifici munizionamenti, con particolare riferimento alla Bosnia e, in particolare, all'area di Sarajevo; necessità di promuovere studi nazionali e internazionali finalizzati non solo a meglio definire l'esposizione all'uranio impoverito, ma anche ad individuare eventuali altri fattori di rischio causali o concausali nella insorgenza di tali patologie e di linfomi, presenti nelle aree di operazione.

Queste tre principali indicazioni hanno rappresentato - come cercherò di illustrare - le linee guida dell'impegno nazionale e, in particolare, di quello della Difesa. Infatti, il monitoraggio sanitario a lungo termine dello stato di salute e delle patologie neoplastiche in tutti coloro che abbiano operato nei teatri balcanici, implementato in seno all'amministrazione della Difesa a tutela del personale in servizio sin dal gennaio del 2001, era già stato recepito con la legge n. 27 del 2001, prima delle conclusioni della commissione Mandelli, ed è tuttora in corso. L'esecuzione di indagini o valutazioni epidemiologiche e sanitarie più mirate su popolazioni o coorti presenti nelle aree balcaniche ove siano stati impiegati specifici munizionamenti - come l'area di Sarajevo, in Bosnia - costituisce una possibilità concreta che la Difesa, con i propri rappresentanti, ritiene opportuno proporre in seno al comitato tecnico interministeriale. Tale comitato, costituito ai sensi dell'accordo Stato-regioni datato 30 maggio 2002, è l'organo istituzionale ormai esclusivamente competente a definire le ulteriori scelte statistico-epidemiologiche in tema di monitoraggio sanitario dell'area Balcanica.

Per quanto attiene, infine, all'auspicata promozione di studi finalizzati a meglio definire i livelli di esposizione all'uranio impoverito o miranti ad individuare altri fattori di rischio responsabili dello sviluppo dei tumori eventualmente presenti nell'area delle operazioni, essa si va concretizzando proprio nell'iniziativa finanziata con la legge 12 marzo 2004, n. 68. Quindi, è importante sottolineare come lo studio che vogliamo effettuare abbia preso spunto da una specifica proposta che il professor Mandelli ha inoltrato al signor ministro della difesa, nel giugno del 2003, la quale suggeriva di effettuare uno studio - questa volta di tipo prospettico-seriale - sui militari destinati all'impiego in Iraq.

La principale innovazione di questo studio consiste nella caratteristica prospettica e seriale della ricerca in base alla quale, per ogni militare sottoposto alle indagini, è prevista l'analisi di campioni di urine prelevati prima e al termine dell'impiego in area di operazioni. Con tali modalità, gli eventuali valori positivi emersi al termine della missione avrebbero indicato un sicuro stato espositivo ambientale.

Il ministro assegnava il mandato di verificare la percorribilità di tale iniziativa alla Sanità militare la quale, già da tempo, era impegnata nello studio di altre ricerche in corso, intese a portare maggiore chiarezza sui potenziali fattori di rischio ambientale nei teatri operativi. Mi riferisco, in particolare, all'ipotesi sostenuta dalla dottoressa Antonietta Morena Gatti, dell'Università di Modena, la quale, nel 2002, avendo rinvenuto alcune nanoparticelle di elementi metallici (tra i quali allumino, rame e zirconio, ma non uranio impoverito) in campioni bioptici di militari italiani affetti da patologie tumorali, reduci da aree balcaniche, ha supposto che esse potessero derivare da inalazione o ingestione di polveri fini. Tali polveri, che possono risultare dall'impatto di dardi contenenti uranio impoverito contro obiettivi duri, come corazze o calcestruzzi, e pertanto facilmente risospendibili, a suo dire, sono in grado di innescare, se inalati o ingeriti, un processo neoplastico. Tale ipotesi, tuttora priva di sostegno scientifico e di una corretta metodologia statistica, al momento appare non verificabile, per due motivi essenziali: l'imprescindibile necessità di un approccio bioptico di confronto di tipo invasivo, eticamente non proponibile in studi su soggetti sani (non è possibile effettuare un confronto di questo tipo per motivi etici); l'impossibilità di prevedere le sedi di deposito delle microparticelle nel corpo umano.

C'è da aggiungere - come hanno evidenziato i rapporti dell'United Nations Environmental Programme (UNEP) - che le zone nelle quali è richiesto l'intervento per operazioni di supporto alla pace sono, talvolta, aree nelle quali è già presente un notevole degrado ambientale, dovuto a preesistenti fenomeni di inquinamento incontrollato. Evidentemente, non si va ad operare in giardini fioriti. Questo inquinamento può risultare aggravato dall'impatto diretto o indiretto delle operazioni militari. Di tali fenomeni, in ogni caso, occorre prendere consapevolezza per poter adottare le necessarie contromisure sanitarie. Ricorrere a monitoraggi ambientali per identificare tutti i possibili fattori di rischio presenti in aree di operazione è una soluzione concettualmente ottimale ma, di fatto, non percorribile. Infatti, allorché essi non siano noti in partenza, è impossibile mantenere un controllo ambientale puntuale, continuo nello spazio e nel tempo, di tutte le matrici ambientali - aria, acqua e terreno - per tutti i possibili parametri di pericolo tossico presenti in una zona di interesse. È necessario, quindi, ricorrere a valutazioni di indici biometrici di esposizione sugli individui potenzialmente a rischio al fine di indirizzare un successivo monitoraggio ambientale mirato.

Partendo da queste considerazioni, nel corso degli incontri tra il professor Mandelli e la Sanità militare, oltreché con i rappresentanti di prestigiose istituzioni scientifiche nazionali, nella seconda metà del 2003 ha preso corpo uno studio capace di superare l'iniziale focalizzazione sul solo uranio impoverito e in grado di portare una risposta esaustiva ai molti dubbi in materia. Il protocollo, successivamente, è stato denominato con l'acronimo SIGNUM, dalle iniziali della corrispondente definizione: Studio di impatto genotossico nelle unità militari. Infatti, lo studio finale che è stato presentato si propone di valutare la presenza di esposizione a uranio impoverito ma anche ad altri elementi tossici noti, di evidenziare la presenza di esposizioni non previste a sostanze cancerogene e di stimare il rischio di tumore in funzione della variazione della frequenza delle sostanze tossiche studiate.

Il modello di studi inizialmente proposto dal professor Mandelli per il solo campionamento urinario è stato la base di partenza metodologica. A tale iniziativa sono chiamate a concorrere varie unità operative e - come abbiamo ricordato - prestigiose istituzioni nazionali di rilievo scientifico assoluto, quali l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto Mendel di Roma, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, l'Università di Genova, l'Università di Pisa e il Centro studi e ricerche della Sanità militare dell'Esercito italiano. Questo studio è stato disegnato con precise caratteristiche inerenti al teatro operativo preferenziale, alla popolazione in esame ed al protocollo di laboratorio.

Per quanto riguarda il teatro operativo preferenziale, si è ritenuto che la significatività dello studio possa essere strettamente correlata alle caratteristiche del teatro operativo prescelto. Queste dovrebbero, pertanto, coincidere con un ambiente significativamente degradato, non solo a causa dei danni collaterali causati da azioni militari, ma anche per precedenti attività inquinanti intrinseche alla stessa area.

In questo quadro, si intende effettuare tale sperimentazione nel teatro iracheno o, in alternativa, in quello balcanico, in relazione a circostanze concrete di fattibilità operativa riscontratesi nei due teatri.

Lo studio, sin dall'inizio, si è basato su un'adesione volontaria di militari appartenenti ad un contingente nazionale di rotazione destinato ad un teatro operativo. Ciò comporta la necessità di avviare iniziative di informazione preliminari, destinate specificamente a questa popolazione e di raccogliere individualmente il consenso alla partecipazione al momento del primo prelievo in Italia. Tale consenso potrà essere comunque ritirato in una qualsiasi fase successiva alla ricerca, su richiesta dell'interessato.

A fronte della volontarietà dell'adesione, comunque, nell'intento di assicurare la massima validità da un punto di vista statistico-epidemiologico, oltre che scientifico, il disegno dello studio ha previsto la randomizzazione della popolazione in esame, cercando di creare, in scala, uno spaccato della stessa, al fine di garantirne la migliore rappresentatività. Questa sottoclassificazione permetterà di ottenere un maggior dettaglio nella valutazione degli studi sopra descritti. È necessario, pertanto, che la popolazione sottoposta ad esame sia congrua, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, dovendo essere rappresentativa di tutte le tipologie di impiego del contingente.

Pertanto, essendo la ricerca impostata sulla libera accettazione dei singoli, opportunamente informati sugli scopi dell'iniziativa, è auspicabile che le adesioni siano numericamente superiori alla popolazione che realmente dovrà essere sottoposta ad esame. In questo modo si potrà selezionare, per ciascuna tipologia di impiego, un numero di soggetti pari alla percentuale rappresentativa fissata, ottenendo uno spaccato dell'intero contingente.

Laddove la popolazione globale e le singole tipologie risultino di entità sufficiente a garantire una adeguata base statistica per gli studi epidemiologici, deriverà una duplice possibilità: la valutazione di rischi per l'intero contingente, espresso come popolazione in esame costituito da circa mille volontari aderenti all'iniziativa; la valutazione dei rischi nei seguenti sottogruppi di tipologie occupazionali (espressi in termini percentuali dell'intera popolazione di mille unità in studio, caratterizzate da potenziale esposizione a differenti agenti di pericolo): militari addetti ai comandi (10 per cento); militari pattugliatori (10 per cento); militari con incarico di genieri (10 per cento); militari con incarico alle trasmissioni (10 per cento); militari addetti allo sminamento e ricognizione - ovvero nuclei EOD-EOR - (10 per cento); militari addetti alla movimentazione-terra (20 per cento, essendo i più sottoposti a rischio); militari furieri (10 per cento); militari addetti al servizio di lavanderia (10 per cento); militari addetti al rilevamento NBC - nuclei SIBCRA - (10 per cento).

Infine, lo studio dovrà permettere di verificare un eventuale aumento del rischio di neoplasie e pertanto prevedere la necessità di seguire nel tempo il gruppo esame. Il risultato di questo follow up permetterà di stimare il rischio di incidenza dei tumori legato al valore degli indici di contatto tossico osservati durante lo studio. Solo con una numerosità ipotizzata di mille militari, mirando ad un livello statisticamente valido, si riuscirà, in un periodo di meno di dieci anni, ad evidenziare in modo inequivocabile un incremento dell'incidenza di tumori totali.

In conclusione, il protocollo proposto e le dimensioni della popolazione in esame sono gli elementi propri di una ricerca sinora mai effettuata in questi termini, sia qualitativi sia quantitativi, e rappresentano l'unica via in grado di: raggiungere un'ottima sensibilità nello studio delle specifiche esposizioni nei sottogruppi di soldati potenzialmente esposti a vari agenti genotossici; integrare reciprocamente i dati di frequenza e significatività dei vari indici di esposizione, anche i più rari ed innovativi; evidenziare, in un ragionevolmente breve intervallo di anni, l'esistenza di importanti incrementi nel rischio di tumore.

Proseguendo nell'ordine, vengo, dunque, ad illustrare il protocollo di laboratorio. Nel dettaglio, la ricerca si basa sull'acquisizione, su base volontaria, e nei momenti sopra indicati, di campioni di urina, sangue (dal quale saranno separati siero e cellule) e capelli.

I campioni di ogni tipologia saranno identificati mediante un codice, sia a tutela della riservatezza del dato sanitario, sia per eventuali e successive indagini di controllo. In particolare, su urine e siero saranno determinate le concentrazioni di elementi potenzialmente tossici (uranio arsenico, cadmio, molibdeno, nichel, piombo, vanadio, wolframio, zirconio) mediante metodiche estremamente sensibili e sofisticate, capaci di individuare anche limitate esposizioni a fonti inquinanti e, attraverso i capelli, in grado di indicare i fenomeni di accumulo nel tempo dei medesimi elementi. Tali accertamenti saranno eseguiti a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Il potenziale impatto dannoso sul patrimonio genetico di ogni individuo sarà, invece, indagato sulle cellule del sangue o sugli acidi nucleici (quali DNA ed RNA).

In particolare, saranno esaminati: gli indici di esposizione a fattori tossici (chimici o fisici), quali i cosiddetti agenti ossidativi del DNA delle cellule, nonché la determinazione della presenza dei sistemi di riparazione del danno genetico tossico, naturalmente presenti nelle cellule di ogni individuo (tali indici saranno determinati presso l'Università di Genova); gli indici di contatto con agenti genotossici fisici (radiazioni), quali i cosiddetti micronuclei cellulari (tali indici di contatto saranno accertati congiuntamente, data l'alta numerosità del campione, presso l'Istituto di ricerca sul cancro di Genova e presso l'Università di Pisa); i marcatori di predittività del rischio di insorgenza di tumori, specificamente dell'apparato linfatico, mediante ricerca con tecniche di biologia molecolare, che sarà eseguita presso il Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'esercito, all'avanguardia nello sviluppo di tale metodica. A causa della complessità dell'indagine, infine, una quota più limitata di cento campioni di cellule di sangue, provenienti da altrettanti volontari, sarà sottoposta alla ricerca dei danni genetici, cioè delle rotture di cromosomi dei nuclei cellulari presso l'Istituto Mendel di Roma.

Un controcampione, cioè un secondo campione di urine, capelli, cellule del sangue e relativi acidi nucleici (DNA ed RNA), ottenuto mediante frazionamento di ogni prelievo effettuato prima della partenza e prima del rientro dall'area di operazioni, sarà conservato dalla Sanità militare per almeno 30 anni.

I controcampioni serviranno ad assicurare la possibilità di seguire, in tempi successivi, previa autorizzazione dei singoli interessati, eventuali indagini ritenute necessarie anche alla luce del progresso delle conoscenze e delle tecniche di esame.

L'elaborazione statistica dei risultati ottenuti dalle determinazioni di laboratorio sarà effettuata, inizialmente, a cura delle singole unità operative sotto la supervisione dell'Istituto superiore di sanità. Questo, infatti, provvederà, in via preliminare, all'indispensabile omogeneizzazione dei parametri e, infine, a quella dei risultati.

L'avvio di uno studio così complesso per entità e qualità comporta la necessità di affrontare molti aspetti critici già in via di risoluzione che sono, innanzitutto, etici; il protocollo, però, è stato già sottoposto all'esame del Comitato bioetica della difesa, il quale ha espresso parere favorevole alla sua implementazione. In secondo luogo, sono amministrativi, con la possibilità di impiegare i fondi con rapidità e, purtroppo, senza strumenti straordinari. In terzo luogo, sono logistico-organizzativi con la necessità di formare team di prelievo, addestrati a svolgere una corretta indagine anamnestica e quella di allestire una catena di gestione dei campioni, in Italia ed in area di operazioni, sia nelle fasi di trasporto, sia in quelle di stoccaggio, in grado di assicurare il mantenimento di tre regimi termici differenziati, che sono dettati obbligatoriamente dalle necessità di laboratorio: una temperatura ambiente per la ricerca di micronuclei e rotture cromosomiche, -20 gradi centigradi per la ricerca di analiti nel siero e nelle urine, -196 gradi centigradi per la ricerca biomolecolare, nonché per la crioconservazione dei leucociti del sangue.

Un altro aspetto logistico-organizzativo critico è quello dettato dalla necessità di assicurare, entro ventiquattr'ore dall'atto del prelievo, il rientro cadenzato in Italia dei campioni da mantenere a temperatura ambiente in numero contingentato giornaliero a causa della complessità delle metodiche di lavorazione dei medesimi all'atto dell'accettazione da parte delle unità operative degli istituti prescelti.

Non intendo nascondere a lor signori le difficoltà del compito. Infatti, a quelle oggettive di tipo organizzativo e di natura squisitamente tecnica, si sommano quelle di tipo amministrativo, difficili da superare in un così breve lasso di tempo.

Posso affermare, però, che il protocollo proposto costituisce una delle poche, se non l'unica, ricerca prospettica di tipo seriale effettuata sullo specifico argomento con siffatte caratteristiche dimensionali e scientifiche e che, una volta portata a termine, sicuramente potrà rappresentare una pietra miliare per tutto il consesso scientifico internazionale.

Nel recente passato, infatti, in molte nazioni, compresa l'Italia, si è lavorato su analisi retrospettive epidemiologiche, applicando la metodologia caso-controllo, con tutte le possibili limitazioni. Sottolineo che i risultati dello studio saranno di ausilio ad un corretto e scientifico approccio futuro al fine di valutare i rischi ambientali nelle prossime missioni operative, non essendo applicabili a situazioni pregresse.

Infine, una ricerca così complessa, finalizzata prioritariamente a salvaguardare la salute del nostro personale impegnato nelle missioni più delicate, apporterà positive ricadute anche nel settore della medicina preventiva, occupazionale, ed anche importanti benefici nel campo della sanità pubblica. Vi sono settori della sanità tuttora carenti nell'identificazione dell'impatto dei rischi a bassa intensità.

Credo che sia quindi corretto riconoscere alla Sanità militare un importantissimo ruolo di «pioniere nazionale» in questa tematica. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango vostra disposizione per eventuali domande.

 

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Donvito per la sua interessante illustrazione. Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

 

PIERO RUZZANTE. Innanzitutto, vorrei sottolineare l'importanza che tutta la Commissione attribuisce a quest'audizione, che è stata richiesta da tutti i gruppi, sia di opposizione, sia di maggioranza.

Si tratta di un tema che tutti riteniamo importante, talmente importante che, nonostante oggi sia avvenuto uno strappo molto grave con la maggioranza relativamente alla richiesta del voto di fiducia sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, abbiamo ritenuto opportuno, soprattutto per rispetto nei confronti della delegazione qui presente, dei militari coinvolti e dei loro parenti, che si svolgesse questa audizione. Riteniamo infatti che sia molto importante soprattutto per gli effetti pratici che dalla stessa potranno sortire sotto forma di indicazioni di natura politica, tecnica e scientifica utili al lavoro parlamentare. Ritengo che questo sia un elemento essenziale.

Comincerei con l'evidenziare una serie di questioni che ritengo molto importanti, su cui sono stati anche presentati atti di sindacato ispettivo; più volte, nell'ambito di questa stessa Commissione sono state presentate interrogazioni, anche nella passata legislatura, quando ci siamo occupati del tema, in particolar modo con il rapporto della commissione Mandelli.

Il primo tema che vorrei porre è di carattere generale. Più volte, rispondendo ad interrogazioni precise sull'argomento, ci è stato risposto che le Forze armate italiane non possiedono proiettili all'uranio impoverito. Questa è stata una scelta molto precisa! Tali armi non sono nei nostri depositi e non sono in uso alle nostre Forze armate. È evidente che, nel momento in cui si decide di non utilizzare questo tipo di arma, viene fatta una scelta di tipo tecnico-scientifico. In altre parole, si è applicato il principio di precauzione, per il quale, in assenza di certezza scientifica epidemiologica (un aspetto confermato anche nella sua relazione), si è ritenuto utile non utilizzare questo tipo di arma. Per questo motivo, le nostre Forze armate non ne dispongono.

Ritengo che questo sia l'elemento centrale dal quale partire, perché, se si ritiene di dover applicare il principio di precauzione, non lo si può applicare solo in termini di acquisto o di produzione di un determinato tipo di sistema d'arma. Se questo principio di precauzione vale nei confronti delle scelte militari delle nostre Forze armate, esso va applicato anche nei rapporti con quelle forze armate alleate che invece ritengono i proiettili all'uranio impoverito un sistema d'arma utilizzabile e utilizzato, che però può avere le conseguenze che sono al centro dell'attenzione di questa indagine conoscitiva.

La mia domanda è: perché il principio di precauzione lo si limita solo all'acquisto e non lo si estende invece all'utilizzo e all'impiego dei nostri militari in quei territori, in quelle situazioni strategiche dove sappiamo perfettamente, siamo perfettamente a conoscenza del fatto che altre forze armate utilizzano quel sistema d'arma?

Mi porrei un'altra domanda, che non riguarda ovviamente le vostre competenze, sul perché non si pone il problema di un comportamento omogeneo all'interno almeno dei paesi della NATO. Se si ritiene di dover applicare questo principio di precauzione, esso dovrebbe essere considerato in tutti i paesi che fanno parte della stessa alleanza. La riterrei una cosa assolutamente corretta, anche se questo aspetto non investe direttamente la vostra competenza.

Quello che invece è strettamente connesso alla vostra competenza, dal punto di vista della Sanità militare, riguarda l'impiego dei nostri militari in teatri di guerra dove vengono utilizzati sistemi d'arma che il nostro paese non acquista perché ritiene giusto e corretto applicare il principio di precauzione.

La seconda domanda riguarda i tassi di morbosità superiore, non solo relativi ai linfomi di Hodgkin. Volevo chiedere se il raffronto, il rapporto - questa patologia colpisce giovani militari; la cosa che impressiona nei casi dei militari coinvolti è proprio la giovane età - viene fatto sull'intera popolazione (cioè da 0 a 100 anni), o è riferito, per esempio, alle fasce di età tra il 18 e i 30 anni.

Si capisce perfettamente che c'è una differenza fondamentale, in quanto soprattutto nelle fasce di età «anziane» l'incidenza sulla popolazione di forme di neoplasia è assolutamente superiore. Quindi, da questo punto di vista, è interessante capire se i rapporti presentati qui, anche nella sua relazione, siano riferiti all'intera popolazione italiana o alla fascia di età dei militari coinvolti. La questione riveste una notevole importanza dal punto di vista scientifico; è chiaro che una persona di 80 anni sarà più facilmente soggetta a questo tipo di malattia rispetto ad un ragazzo di 30 anni. Questo ci dice l'epidemiologia, dal punto di vista medico-scientifico.

In terzo luogo, sono convinto che un'analisi corretta (noi abbiamo avanzato delle nostre proposte) non debba limitarsi a considerare l'uranio impoverito, ma debba tendere a ragionare a trecentosessanta gradi. Abbiamo presentato anche alcune interrogazioni a questo riguardo e credo che vada valutato l'aspetto che ci è stato più volte segnalato: mi riferisco all'uso dei vaccini. Voi siete parte integrante della Sanità militare, perciò volevo chiedervi se, da un punto di vista epidemiologico, in particolar modo per chi viene impegnato in paesi esteri (e quindi in situazioni di missioni di pace all'estero), vengono utilizzate forme di vaccino diverse, più potenti rispetto a chi viene impegnato nel territorio italiano. Vorrei inoltre sapere se sul tema è stata fatta anche da questo punto di vista un'analisi epidemiologica e se la ricerca SIGNUM ha considerato l'argomento valutando possibili profili problematici dal punto di vista sanitario.

Volevo infine sottolineare che noi abbiamo presentato una proposta di legge su tutti questi temi, perché, sebbene l'ultimo decreto-legge approvato abbia considerato la necessità di una ricerca epidemiologica ed anche il nuovo decreto contenga analoghi elementi (avremo modo di studiarlo), pensiamo che il tema complessivo della salute dei nostri militari non debba essere affrontato solo durante le emergenze, dovendosi in qualche modo garantire un riferimento normativo costante (per certi versi ne abbiamo parlato quando abbiamo dovuto discutere della Sanità militare).

Penso che quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni ci spinga ad avere un riferimento legislativo più preciso e non legato solo a situazioni emergenziali. Quindi, sul terreno della prevenzione, della cura, e del controllo, il gruppo dei DS ha predisposto il testo di una proposta di legge che vuole andare in questa direzione (credo raccogliendo l'adesione anche di parlamentari appartenenti ad altri gruppi).

Riteniamo che tutto ciò che riguarda i nostri militari debba coinvolgere in qualche modo anche le popolazioni locali; il problema che vogliamo porre non può riguardare solo ed esclusivamente i nostri militari; è evidente che tutti i sistemi d'arma, tutto ciò che viene utilizzato da parte delle nostre Forze armate, o forze armate alleate, interessa e coinvolge anche i territori, i terreni e le popolazioni residenti. Il tema non può riguardarci solo in quanto paese impegnato con propri militari in determinate zone, ma deve coinvolgerci anche rispetto all'esigenza di garantire in quei territori una vita futura, una situazione di serenità e di tranquillità dal punto di vista ambientale, quando il conflitto viene superato.

 

SILVANA PISA. Ringrazio il generale Donvito per la precisa esposizione. Lo studio prospettico che viene qui proposto mi sembra molto complesso. Credo che noi, visti anche i tempi lunghi necessari per conoscere gli esiti, come il generale stesso ha detto, dovremmo ragionare un poco anche sulla situazione presente.

A questo proposito volevo fare alcune domande sulla prevenzione, sullo screening e sul campione, sullo stato presente.

Da alcuni anni è applicato il protocollo sulla prevenzione (prima non c'era ed è importante che ora ci sia). Io mi chiedo però: le attuali protezioni, che consistono, ad esempio, nelle tute o in altri strumenti usati quando si praticano questi territori contaminati, oppure ancora nel lavarsi con dei solventi particolari, insomma, tutto questo tipo di protezioni che noi conosciamo in che misura sono efficaci? Questa è la prima domanda.

Queste protezioni devono essere associate ad alcuni comportamenti particolari, ad alcune misure «di routine», ad esempio rispetto all'alimentazione? Ho letto che tutta l'alimentazione dei nostri soldati, da un certo momento in poi, è stata fatta provenire non da zone locali, quindi non è contaminata.

Quali altri atti quotidiani possiamo adottare per evitare la contaminazione?

Ovviamente sia le protezioni sia i comportamenti più sicuri da tenere dovrebbero riguardare anche le popolazioni, che corrono il rischio maggiore poiché tutti i giorni respirano quel tipo d'aria. I militari ci stanno un periodo limitato di tempo, ossia per la durata della missione, ma le popolazioni locali tutti i giorni respirano, mangiano e bevono tutto ciò che viene prodotto localmente.

Mi chiedo e chiedo a voi: si può «sigillare» - uso questa espressione per noi molto efficace, anche se poco scientifica - il luogo contaminato sia rispetto a chi opera sia rispetto alla popolazione? Quando esaminiamo le zone specifiche, nei vari atti, anche nei protocolli, parliamo sempre della Bosnia e del Kosovo, però ci sono anche le zone limitrofe, come l'Albania e la Macedonia. L'aria, l'acqua e la vegetazione non conoscono dei confini specifici, ma hanno un campo di azione molto più ampio.

Non solo: quando parliamo di questo tipo di contaminazione ci dobbiamo anche riferire - come affermava il collega Ruzzante - ai poligoni di tiro della Sardegna. Questa audizione è stata decisa perché, quando siamo andati in Sardegna durante l'ultima esercitazione, la domanda che appassionava di più riguardava proprio questo aspetto. Noi parlavamo di ben altri aspetti, ma si era soprattutto interessati al problema dell'uranio impoverito.

Abbiamo presentato moltissimi atti di sindacato ispettivo, perché è vero che non usiamo munizioni all'uranio impoverito, ma in quella zona vi sono poligoni di tiro utilizzati anche da forze militari straniere. Dovremmo, quindi, prestare molta attenzione a questo aspetto.

Per quanto riguarda lo screening, quali esami si fanno periodicamente oggi? Inoltre, prendiamo in esame i dati quando la malattia è in atto oppure anche preventivamente? Oggi, non in questo protocollo effettuato su base volontaria che lei ci ha illustrato e che ritengo molto preciso e che, quindi, fornisce una serie di garanzie, ci sono difficoltà ad effettuare questi screening?

Questi screening sono limitati solo ai militari o si estendono anche alle popolazioni locali? Se non riguardano le popolazioni locali, noi, che siamo lì in missioni di pace, come pensiamo di compiere le opere di bonifica se non informiamo le popolazioni locali dei rischi e non operiamo affinché vi si provveda?

Questi screening contemplano anche tutte le problematiche relative alla trasmissione delle patologie rispetto alle future paternità o maternità? Le maternità sicuramente sono minori, perché sappiamo che le donne nelle forze armate non sono tante, però ce ne sono. Per esempio, viene dato un consiglio generico: quello di non fare figli per almeno tre anni. Mi sembra un criterio poco scientifico. Cosa possiamo dire sulle malformazioni dei neonati? In che modo riusciamo ad occuparci anche di questo problema?

Ritorno a parlare del campione molto velocemente. Lei, generale, ha detto che la ricerca dell'Università di Modena, secondo lei, non è ancora scientificamente attendibile. Presso tale istituto si propone di non limitarsi alle indagini sotto il profilo epidemiologico, ma di comprendere anche quello tossicologico. Ritengo che si debba riflettere su questo criterio.

L'ultima domanda è la seguente: perché i dati attuali delle patologie tumorali militari sono stati confrontati solo con i registri dei dati relativi alle patologie tumorali dell'Italia del nord e non con i dati del sud, da cui proviene la stragrande maggioranza dei militari? Il mio collega Ruzzante faceva analogo discorso rispetto all'età, io lo faccio rispetto alla provenienza territoriale. Sappiamo che la stragrande maggioranza dei nostri soldati proviene dai paesi del sud. Quindi, se si voleva ottenere un campione omogeneo, bisognava tenere presente questo aspetto. Sappiamo che in Italia le maggiori tipologie tumorali vengono dal nord e quindi sembra di usare due campioni non omogenei.

Nei dati si sono mischiati quelli relativi ai militari che hanno utilizzato protezioni con quelli che non le hanno usate? Infatti, sappiamo che fino ad un certo periodo non si sono utilizzate protezioni. Vorrei capire se questi dati sono stati mescolati oppure se si sono tenuti separati.

 

PRESIDENTE. Do la parola al generale Donvito per la replica.

 

MICHELE DONVITO, Direttore generale della Sanità militare. Per quanto riguarda le domande poste dall'onorevole Ruzzante, nelle conclusioni del primo studio Mandelli si è dimostrato che non esiste un nesso di causalità tra le patologie riscontrate, in particolare i linfomi, e l'uranio impoverito. Con questo studio, che, tra l'altro, è allargato alla ricerca di altre sostanze nocive presenti nel territorio, ciò si potrà dimostrare sicuramente. Al momento il nesso di causalità non è assolutamente dimostrato.

Per quanto riguarda il problema statistico, i dati sono stati confrontati con diciotto registri tumori che sono suddivisi in quinquienni. I dati sono stati paragonati, quindi, con i relativi quinquenni.

Relativamente alla domanda molto più importante sui vaccini, che ritengo la più delicata ed è importante che sia stata posta in questa sede, vorrei ricordare che le vaccinazioni e le altre misure profilattiche hanno risolto nel mondo malattie che hanno fatto delle stragi. Le vaccinazioni vengono praticate perché ci sono delle precise disposizioni del Ministero della salute e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Comunque, non è dimostrato che esista, anche in questo caso, un nesso di causalità tra pratiche vaccinali e altre misure similari e l'incidenza di neoplasie.

Vorrei aggiungere, ad ulteriore conferma della non provata associazione tra pratiche vaccinali e l'insorgenza di patologie neoplastiche, che l'attuale calendario delle vaccinazioni raccomandate per l'infanzia prevede in Italia, addirittura per i neonati (al terzo mese di vita), la somministrazione di ben otto vaccini non viventi, singoli o combinati, che sono somministrati mediante tre inoculazioni contemporanee. Con ciò voglio sostenere con forza la grande importanza delle vaccinazioni. Non voglio mettere in dubbio la validità dei vaccini perché ciò sarebbe molto grave. Dobbiamo pensare che le vaccinazioni sono praticate non solo per il bene della salute dell'individuo, ma per la collettività.

Su questo aspetto sono stato molto accorato - mi deve perdonare, presidente - perché si tratta di un argomento veramente importante.

Per quanto riguarda le altre domande rivoltemi dall'onorevole Pisa, lo studio è complesso ma unico al mondo e - se condotto in questa maniera - potrà portarci a delle verità. Gli istituti interessati ci forniranno le relative conclusioni entro diciotto mesi dall'inizio del primo prelievo che si prevede verrà effettuato verso la metà di agosto; in ogni caso, tale studio proseguirà per i successivi trent'anni.

Per quanto riguarda le misure individuali di cui usufruiscono i nostri militari nell'ambito dei teatri operativi che li vedono impegnati le posso riferire che, ad esempio, l'equipaggiamento in dotazione al personale schierato in Iraq comprende: un facciale anti NBC completo di borsa a doppio filtro; un indumento protettivo permeabile da indossare sulla tuta da combattimento per proteggere la pelle da aggressivi chimici e biologici e dal contatto - per almeno ventiquattro ore - con particelle radioattive; un kit per l'autosoccorso e bonifica; un blocco di cartine rivelatrici, un pacchetto di polvere bonificante e, addirittura, un dosimetro individuale. Vi è da dire, inoltre, che sono ancora più dotate le unità anti NBC che usufruiscono di veicoli blindati.

A parte le visite accurate praticate ai partecipanti alle missioni prima e dopo la loro partenza vi è da dire che, in seguito, vengono eseguiti esami bioematologici quadrimestrali per i primi tre anni successivi al rientro ed annuali fino ad un quinquennio dalla conclusione della missione. Quindi, gli esami stabiliti dal famoso decreto ministeriale del 22 ottobre 2002 (emocromo, VES, urine, azotemia, creatinina, transaminasi, LDH, FT3, FT4, eccetera) sono da considerarsi addirittura esuberanti.

Per quanto riguarda lo studio effettuato dalla dottoressa Gatti di Modena non è vero che l'ho liquidato, deve assolutamente credermi. Infatti, tutti debbono concorrere alla ricerca ed anche le teorie sbagliate servono per andare avanti. La dottoressa ha dimostrato che delle nanoparticelle - appartenenti anche a metalli pesanti - sono presenti in prelievi bioptici; nel nostro caso, però, ai fini della validità di questo tipo di ricerche - secondo i criteri di Evans - doveva essere fatta una verifica, un controllo attraverso l'esame di prelievi bioptici effettuati su soggetti affetti da patologie che non avevano partecipato alla missione nei Balcani. Tutto ciò non è eticamente proponibile, in ogni caso - lo ripeto - non abbiamo liquidato lo studio della dottoressa Gatti, anzi le analisi che porteremo avanti potranno dimostrare che quest'ultimo è stato preso in considerazione.

Per quanto concerne i poligoni - stiamo parlando della situazione in Sardegna - le posso dire che siamo in attesa delle conclusioni del professor Riccobono, le quali dovrebbero arrivare entro la prima settimana di luglio. Il professore, infatti, si è impegnato a studiare le matrici ambientali di quel particolare territorio.

 

SILVANA PISA. Riguardo alla prevenzione prenatale?

 

MICHELE DONVITO, Direttore generale della Sanità militare. Lo studio potrà rilevare se vi sono alterazioni genetiche e ciò ad ulteriore dimostrazione che, anche in questa direzione, esso è valido e completo.

 

ELETTRA DEIANA. Signor presidente, anch'io intendo ringraziare il generale Donvito per l'esauriente illustrazione degli studi che si stanno portando avanti; ovviamente vedremo in seguito quanto questi ultimi saranno utili, efficaci.

L'immediata esigenza di raffronto scientifico tra le sostanze usate in ambito militare e il genere di malattie di cui stiamo parlando rischia di divenire un alibi. Infatti, per verificare l'incidenza in termini scientifici dell'amianto ci sono voluti quarant'anni e ciò ha causato tantissime vittime. Ci troviamo di fronte ad un caso per molti versi analogo a quello appena citato causato dalla non conoscenza, dalla non sapienza umana rispetto all'uso di determinate sostanze. Credo serva molta meno presunzione scientifica e molta più sperimentazione, in quanto l'accertamento scientifico dipende molto da quanto sperimentalmente si mette in campo per arrivare effettivamente a conoscere; in ogni caso, se si intende nascondere o procrastinare questa è un'altra questione.

Generale Donvito, intendo riprendere alcune domande che le sono state rivolte dai colleghi Ruzzante e Pisa, alle quali mi sembra che lei non abbia risposto. Come già sottolineato dal collega Ruzzante, desidererei conoscere il ruolo delle nostre Forze armate rispetto all'utilizzazione da parte di paesi alleati di proiettili all'uranio impoverito. Che cosa sappiamo circa l'esposizione dei militari italiani a questo elemento? Inoltre, vorrei sapere qualcosa di più riguardo il poligono di Salto di Quirra, non utilizzato dalle Forze militari italiane - così come ci viene detto dai diretti responsabili - ma di cui usufruiscono ampiamente i paesi nostri alleati. Che ruolo ricopre l'Italia rispetto a questo problema?

 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Deiana, ma mi sembra che la domanda esuli dall'ambito di competenza del generale.

 

ELETTRA DEIANA. Ma allora di chi è la competenza? Alla base non danno spiegazioni.

 

PRESIDENTE. Eventualmente, rivolga un'interrogazione al riguardo.

 

ELETTRA DEIANA. Leggeremo, poi, la relazione sui poligoni sardi.

Vengo ad altre domande, già formulate dai colleghi ed alle quali - ma può darsi mi sia distratta - lei, generale, non ha risposto. I colleghi le hanno domandato su quale base sia stata calcolata l'incidenza dei tumori emolinfatici, se sul totale della popolazione o sulla parte maschile compresa nella fascia di età tra i 20 ed i 40-50 anni (nella quale rientrano quanti sono impegnati in queste vicende). Credo sarebbe anche interessante verificare l'incidenza in relazione alla zona di provenienza in quanto i dati epidemiologici dimostrano che i tumori sono, per ovvie ragioni, molto più presenti nell'Italia settentrionale che non nelle regioni meridionali. I militari sono per lo più provenienti dalle regioni meridionali, il che, nello spirito empirico che (come dianzi sottolineavo) dovrebbe informare queste ricerche, costituisce un dato abbastanza significativo. A mio avviso, infatti, l'empirismo, lo stare ai fatti rappresentano l'unico criterio oggi sufficientemente serio per compiere passi avanti effettivi, sempre che si vogliano compiere.

Vengo ad un'altra questione cui, peraltro, mi sembra abbia dato una risposta; però, a tale proposito, desidererei avere delle conferme. Non ho ben compreso se questo lavoro di monitoraggio, con i criteri da lei illustrati, valga anche per le popolazioni della ex Jugoslavia coinvolte nell'esposizione.

 

ROBERTO LAVAGNINI. Signor presidente, desidero anzitutto ringraziare il generale Donvito per essere oggi presente in Commissione al fine di dare alcune spiegazioni circa gli effetti dell'uranio impoverito, dei vaccini, della alimentazione e di quant'altro emerso durante l'odierno incontro.

È dal 1999 che seguo in Commissione tutto quanto si è fatto a tale riguardo; quindi, da quando è sorto il problema dell'uranio impoverito. Ebbene, rammento, nel 2000, la visita dell'allora presidente della Commissione difesa, onorevole Valdo Spini, a Lord Robertson presso la NATO; si andò per appurare quali fossero gli effetti dell'uranio impoverito a causa di eventuali contatti che il cittadino di un paese può avere come militare o come civile. In quell'occasione, incontrammo il comandante della sanità militare americana che Lord Robertson aveva convocato in quanto la psicosi nazionale creatasi si stava estendendo agli altri paesi europei. Ebbene, in tale incontro con il capo della sanità militare statunitense, fu portato a nostra conoscenza che, secondo illustri scienziati studiosi degli effetti dell'uranio, era impossibile provare scientificamente che tale sostanza provocasse siffatte conseguenze. Nonostante ciò, gli Stati Uniti presero la decisione di eliminare i proiettili ad uranio impoverito dai loro armamenti; se ancora ne esistono alcuni, forse sono ad esaurimento.

Ma perché è nata questa psicosi nazionale e perché, ancora oggi, si cerca di accertare le cause di tali vicende? Apprezzo moltissimo quanto state facendo con il monitoraggio esteso a militari e civili. Ma la questione fondamentale è se, al di là di quali siano le origini della malattia, lo Stato debba riconoscere la causa di servizio ai nostri militari che vanno all'estero. Tant'è che, sempre nel 2000, durante una trasmissione televisiva, una signora, sorella di un ragazzo che, ahimè, era deceduto in seguito a patologie neoplastiche, si presentò in televisione con due avvocati per chiedere il riconoscimento della malattia per causa di servizio. Dunque, se dobbiamo concedere tale riconoscimento, penso che il Ministero della difesa debba prevedere una voce di bilancio o avere una copertura assicurativa in modo che, a quanti prestino servizio nelle missioni di pace, indipendentemente dal tipo di malattia che, all'estero o al rientro in patria, manifestino, venga riconosciuta la causa di servizio. A mio avviso, in tal modo diminuirebbero notevolmente le psicosi oggi createsi.

Anche quella legata alle vicende della Sardegna è una psicosi in quanto l'Università di Siena, per quanto mi consta, non ha riscontrato alcuna traccia di uranio impoverito in quella regione. Inviammo, sempre nel 2000, una compagnia NBC in Bosnia per effettuare prelievi di terreno e capire quale fosse il livello di uranio impoverito e se poteva essere dannoso. Abbiamo, invero, un battaglione NBC che è il fiore all'occhiello delle Forze armate europee per quanto riguarda la ricerca nucleare, batteriologica e chimica; quindi, abbiamo esperti davvero capaci. Sono tornati e non hanno trovato nulla che potesse far sostenere che l'uranio impoverito fosse in una presenza tale da potere determinare malattie di sorta in base alle conoscenze scientifiche.

Signor generale, pur facendole i miei complimenti per quanto state operando al fine di accertare la verità, tuttavia vorrei osservare che il problema si potrebbe risolvere semplicemente con una piccola legge di carattere amministrativo che conceda la causa di servizio ai militari che prestino servizio in missione.

Desidero, però, far presente che, per quanto riguarda gli effetti dell'amianto, il collegamento è stato già provato; ebbene, ho presentato una risoluzione in questa Commissione (che è stata votata all'unanimità) per richiedere che anche ai dipendenti delle Forze armate venisse riconosciuto lo stesso trattamento riconosciuto ai civili per quanto riguarda le conseguenze dovute alla manipolazione di amianto. Il Governo accettò quella risoluzione e pende all'esame del Parlamento una proposta di legge; mi pare, comunque, che la legge n. 257 del 1992 - che si riferiva alla protezione degli operai civili nelle fabbriche di amianto - sia oggetto di studio da parte del Ministero del lavoro ai fini di una sua eventuale modifica. Ritengo, dunque, che le decisioni che verranno prese per i civili in futuro verranno prese anche per i militari; però, tale aspetto, indubbiamente, deve essere considerato. Oltre ai vigili del fuoco, la Marina, soprattutto, è esposta all'amianto nelle operazioni che vengono svolte in arsenale; le vecchie navi, purtroppo, hanno parecchi tubi ricoperti di amianto e, quindi, le riparazioni portano i nostri militari a contatto con questo materiale. Si tratta di un aspetto che, a mio avviso, la Sanità militare dovrebbe prendere seriamente in considerazione.

Signor generale, mi permetta un'osservazione che esula dall'oggetto della nostra audizione. Da otto anni sento parlare della riforma della Sanità militare. Non so se nei prossimi due anni di questa legislatura la legge andrà in porto, ma è evidente che c'è qualcosa che non funziona nella proposta di legge. Credo che sarebbe opportuno per tutti i militari impegnarci per superare questa situazione di stallo.

 

FRANCO ANGIONI. Vorrei ringraziare il generale Donvito per la sua dettagliata esposizione che ritengo illuminante anche se affronta un tema di cui non abbiamo ancora una visione completa. Chiederei di averne una copia, perché si tratta di un argomento ricorrente e non soltanto in ambito parlamentare. Confesso che, se inizialmente avevo delle certezze, adesso ho alcune perplessità pur ritenendo che siamo sulla strada buona.

Su questo argomento le Forze armate hanno dovuto sedere sul banco degli imputati e questo non va bene. Le Forze armate non devono commettere reati e devono avere un senso etico forte. Bisogna quindi fare chiarezza, perché non si può pensare che le Forze armate, espressione del popolo italiano, possano essere soltanto sospettate di fare qualcosa che non sia trasparente e moralmente positivo.

Se verrà accertato il nesso di causalità tra ciò che è accaduto e le patologie che hanno colpito i nostri soldati, sarà doveroso per lo Stato provvedere economicamente a risarcire le vittime. Non concordo con il vicepresidente Lavagnini, che ha citato la causa di servizio, perché chi va all'estero compie il proprio dovere. Abbiamo fatto il nostro dovere e non dobbiamo avere una particolare ricompensa per questo motivo, ma se, in occasione di quella prestazione, si è verificato un evento dannoso, lo Stato deve riconoscere una forma di risarcimento. La causa di servizio secondo me deve risultare come una forma di garanzia.

Da quanto risulta, il tempo di esposizione ad eventuali situazioni dannose è importante. La percentuale del personale preso a campione, mille persone, è del 10 per cento. Per l'esperienza che ho, quando un gruppo stabilisce di stazionare in un certo posto, su quel posto si fanno degli accertamenti preventivi per studiare la situazione dei luoghi. Questo capita quando si deve installare un accampamento, ma quando ci si ferma senza questi accertamenti, come nel caso dei pattugliatori, forse sarebbe il caso di aumentare la percentuale di queste persone, che possono sostare a lungo rispetto ad altri soggetti. Il check point è una struttura mobile ma normalmente si ferma a lungo in un certo posto. Si potrebbe quindi aumentare la percentuale per coloro che sono dedicati a svolgere quell'attività.

Si è fatto riferimento a dodici registri dei tumori. Vorrei sapere se provengono dalle organizzazioni sanitarie di tutta Italia o se sono concentrati solo in alcune aree italiane.

Vorrei che fossero chiarite anche altre questioni. Quando le Forze armate vogliono adottare un certo sistema d'arma, normalmente la richiesta nasce da un concetto operativo. A me non risulta che le Forze armate italiane abbiano rinunciato ad acquistare dei sistemi d'arma perché questi sistemi d'arma sono sospetti di provocare questo tipo di patologie.

 

MICHELE DONVITO, Direttore generale della Sanità militare. A me non risulta.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO LAVAGNINI

 

FRANCO ANGIONI. I comandanti ricevevano delle disposizioni nel caso di trattamenti di natura sanitaria che erano doverosi. Sento che a coloro che vanno in queste zone viene raccomandato di non fare figli per tre anni. È una disposizione obbligatoria? Occorre chiarire questo aspetto.

Sono particolarmente soddisfatto della sua esposizione. Rileggerò con attenzione la relazione scritta.

Quando avremo i risultati di questo studio? Vorremmo poter dire, se necessario, che al momento non possiamo essere precisi su quanto le Forze armate stanno effettuando, in collaborazione con eminenti studi di ricerca, ma che in un dato anno avremo le idee chiare, almeno su questo stadio della ricerca. Quindi dobbiamo cercare di sapere, con una certa approssimazione, quando i risultati potranno essere disponibili.

 

PRESIDENTE. Do la parola al generale Donvito per la replica.

 

MICHELE DONVITO, Direttore Generale della Sanità militare. Devo riprendere il discorso relativo ai dati statistici. Questi dati sono stati confrontati con dodici registi di tumori, che sono suddivisi per quinquenni di età. Il confronto, quindi, è stato effettuato per fasce di età quinquennali. I tumori, effettivamente, hanno una maggiore incidenza al nord ma ciò non riguarda i linfomi di Hodgkin.

Per quanto riguarda l'annoso e importante problema, per le Forze armate, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è noto che per le neoplasie, in generale, e, in particolare, per i linfomi di Hodgkin, in base agli studi effettuati la eziopatogenesi non è stata chiarita (abbiamo effettuato questa ricerca proprio per chiarire tale circostanza). Perciò, non si può affermare che queste patologie siano dipendenti da cause di servizio. Tuttavia, per lo più sono state riconosciute perché possono essere individuati altri fattori nocivi esogeni derivanti dal servizio e dalla esposizione a fattori nocivi durante l'impegno dei nostri soldati nei teatri operativi, quali lo stress, i fattori climatici, i disordini alimentari e così via. Perciò, non si tratta soltanto dell'uranio impoverito. Laddove erano presenti questi fattori, in alcuni casi le nostre commissioni medico-ospedaliere hanno riconosciuto la dipendenza delle neoplasie da causa di servizio; certamente, non può esserci una regola precisa. Tuttavia, bisogna puntualizzare che il parere sulla dipendenza da causa di servizio non è rilasciato più dalle commissioni medico-ospedaliere, che si limitano a esprimere un parere diagnostico, a individuare la patologia e ad ascriverla a una categoria di compenso, ma da un comitato di verifica che dipende dal Ministero dell'economia. Certamente, la individuazione di uno strumento diverso da quello del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, come avviene per le vittime del terrorismo, è un tema interessante ma credo che sia necessario aspettare un tempo sufficiente affinché questa ricerca individui le cause e ci consenta di chiarirci le idee.

Per quanto riguarda i tempi, gli istituti si impegnano, in base ad un vero e proprio contratto, a fornirci le risultanze entro diciotto mesi dal primo prelievo, che sarà effettuato nel mese di agosto.

 

FRANCO ANGIONI. Quindi, agli inizi del 2006?

 

MICHELE DONVITO, Direttore Generale della Sanità militare. Esattamente.

Per quanto riguarda il riordino della Sanità militare, è un problema molto sentito e ad esso tiene moltissimo anche il nostro ministro. So che attualmente il tema è all'attenzione delle Commissioni riunite 4a e 12a del Senato. È un compito dei parlamentari.

Prendiamo atto del suo suggerimento, onorevole Angioni, per una revisione della randomizzazione. Verificheremo se è possibile anche per quanto riguarda questo personale maggiormente esposto a questo tipo di rischio.

Quanto ai registri tumori, è vero che quelli del Settentrione sono più completi rispetto a quelli del nostro Mezzogiorno.

 

FRANCO ANGIONI. Ci sono anche quelli del Mezzogiorno?

 

MICHELE DONVITO, Direttore Generale della Sanità militare. Sicuramente. Magari sono un po' meno completi.

 

PIERO RUZZANTE. Intervengo sull'ordine dei lavori, signor presidente. Ovviamente, ringrazio il generale Donvito per le risposte che ci ha fornito anche se, su alcuni punti, mi sembra ci siano aspetti che rimangono tuttora aperti. Non intendo ritornare sul tema ma, semplicemente, citare la sua risposta. In altri termini, nel momento in cui si stabilisce che non esiste alcun rapporto o connessione tra l'uranio impoverito e il rischio di malattie, qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale ragione le Forze armate italiane non si dotano di questo sistema d'arma e preferiscono, invece, adottare un principio di precauzione, rispetto ad altri paesi. Questa non è una domanda che posso rivolgere a lei, generale Donvito, ma proprio per questo motivo intervengo sull'ordine dei lavori. Signor presidente, credo che sia importante non affidarsi soltanto a questa audizione. Sul tema dell'uranio impoverito abbiamo accolto la proposta, che anche il presidente della Commissione ha avanzato, di non istituire una Commissione di inchiesta ma di effettuare una indagine conoscitiva. Ritenevamo che questo fosse uno strumento appropriato. Del resto, tutte le indagini conoscitive prevedono un calendario di audizioni molto articolato. Credo che di questo tema dovremo approfondire anche un aspetto più volte emerso, quello dei poligoni di tiro.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, credo che questi siano argomenti da trattare in sede di ufficio di presidenza e che il suo intervento non sia sull'ordine dei lavori. Sarà l'ufficio di presidenza a stabilire l'elenco delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi da effettuare.

Ringrazio il generale Donvito e dichiaro conclusa l'audizione.

 

La seduta termina alle 16,15.


Senato della Repubblica – “Istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace”
(20 luglio 2004)



[1]     L'UNEP ha concluso il suo lavoro il 13 marzo 2001. Le analisi hanno riguardato 355 campioni prelevati sul terreno: acqua, latte e anche sette frammenti di munizioni all'uranio. Secondo tale studio, l'uranio impoverito usato dalla Nato in Kosovo nel 1999 avrebbe creato rischi di contaminazione radioattiva o chimica ''trascurabili e persino inesistenti''.

[2]     Nel lavoro conclusivo si sottolinea che, benché non si possa escludere un possibile effetto combinato dell'esposizione ad agenti tossici e chimici cancerogeni e alle radiazioni, non vi sarebbero evidenze che supportino questa ipotesi.

[3]    Si ricorda, in proposito, che l’ultima (per ora unica) relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia è stata presentata alla Camera dei deputai il 2 settembre 2004 (DOC CCVII, n. 1).

[4]     Il trattamento economico spettante per questa categoria di invalidità è stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.

[5]     Tale indennità corrisponde ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

[6]     L'equo indennizzo è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità alla tabella annessa alla legge.

[7]     E' invece, cumulabile per l'intero, l'equo indennizzo liquidato insieme a pensione privilegiata quando questa è liquidata come indennità una tantum sotto forma di una o più annualità di pensione (Corte dei Conti, sez. IV sentenza n. 1108 del 1980).

[8]    Più specificamente, il richiamato provvedimento ha ridisciplinato alcuni dei procedimenti e degli organismi di tutela dei dipendenti pubblici in caso di infermità o lesioni subìte per attività di servizio, intervenendo in particolare:

·       sui procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità e lesioni da cause di servizio e la concessione del c.d. "equo indennizzo", unificando le procedure applicabili a tutti i dipendenti pubblici - compreso il personale militare - e introducendo misure di semplificazione e abbreviazione dei termini;

·       sul procedimento per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, con una nuova disciplina destinata peraltro a trovare applicazione fino a quando l'INPDAP non avrà proceduto alla piena assunzione dei compiti ad esso spettanti in materia;

·       su composizione e funzioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, operante presso il Ministero del tesoro con funzioni consultive in ordine alle tematiche in oggetto.

[9]     Per quanto concerne l’iniziativa a domanda (art. 2 D.P.R. n. 461/2001), il lavoratore interessato, anche dopo la cessazione del rapporto di impiego, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o è insorta la menomazione o dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, deve presentare una domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha contratto o della lesione che ha subito. Nella domanda, alla quale è possibile allegare ogni documento ritenuto utile, vanno indicate:

-        la natura dell'infermità o lesione,

-        i fatti di servizio che vi hanno concorso,

-        le conseguenze sull'integrità fisica e sull'attività lavorativa, ove possibile.

[10]    Nei casi espressamente indicati, l'Amministrazione procede d'ufficio (articolo 3 del D.P.R. 461 del 2001), per il riconoscimento della causa di servizio. Il conferimento di tale potere all'Amministrazione non influisce in alcun modo sulla possibilità del dipendente di presentare domanda su iniziativa del lavoratore.

I casi nei quali l'Amministrazione può procedere d'ufficio sono quelli in cui risulta che il proprio dipendente:

-        abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio;

-        abbia contatto infermità, nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, le quali possano divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica e sensoriale;

-        sia deceduto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

[11]  Il nostro ordinamento promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone disabili o svantaggiate nel mondo del lavoro tramite servizi di collocamento mirati. In particolare, ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333,si è inteso il più possibile favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo produttivo delle persone portatrici dihandicap e svantaggiate[11].

Più specificamente, oltre alla definizione di una disciplina ed un’organizzazione amministrativa ispirate al concetto di ”collocamento mirato”, cioè individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, la citata L. 68 del 1999 ha, tra gli altri, imposto l’obbligo di assumere una percentuale di lavoratori aventi particolari requisiti[11].

Fra i lavoratori destinatari di tali benefici rientrano le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti), i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della richiamata L. 407 del 1998, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Tale beneficio, inoltre, è esteso, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, della L. 388 del 2000 (finanziaria 2001), a specifici soggetti se feriti nell’adempimento del loro dovere, o, se uccisi nelle stesse circostanze, ai loro familiari superstiti[11].

E’ opportuno ricordare, infine, che l’articolo 1-bis del D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito dalla L. 12 marzo 2004, n. 68, recante la proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha disposto, tra gli altri, il diritto al collocamento obbligatorio di cui alla più volte richiamata L. 407 del 1998 in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul.