XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Manovra di finanza pubblica e disegno di legge di bilancio 2005-2007 - A.C. 5310 5311 - Commissione Lavoro
Serie: Progetti di legge    Numero: 652    Progressivo: 11
Data: 06/10/04
Abstract:    Parte Generale; disegno di legge di bilancio; Tabella 4; schede di lettura disegno di legge finanziaria; Tabelle finanziaria di interesse Commissione Lavoro 2005; normativa di riferimento.
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   FINANZA PUBBLICA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
DDL n.5310/14   DDL n.5311/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Manovra di finanza pubblica e

disegno di legge di bilancio 2005-2007

A.C. 5310-5311

Commissione Lavoro

n. 652/11

 


xiv legislatura

6 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

SIWEB

 

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File: LA0427

 


INDICE

PARTE GENERALE

Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2005                                                    3

La manovra di finanza pubblica per il 2005                                                    5

§      Le dimensioni della manovra                                                                           5

§      Gli strumenti della manovra                                                                             6

§      Il disegno di legge finanziaria                                                                           6

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente                                10

§      Il quadro generale riassuntivo                                                                        10

§      Le variazioni rispetto alle previsioni 2004                                                      11

Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria (A.C. 5310)                                                                                      14

La rideterminazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato entro il limite di incremento del 2% (art. 3 del ddl finanziaria)                                                                          16

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato                                              19

La disciplina contabile: la legge finanziaria                                                 25

Tavole allegate. L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato      28

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (A.C. 5311)

ESAME DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (TABELLA N. 4)                                                                                 37

§      Struttura del Ministero del lavoro e attività svolte dai centri di responsabilità.37

§      Bilancio di competenza                                                                                 40

§      Variazioni nei capitoli di spesa                                                                      41

§      Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2004           44

§      ContodeiResidui                                                                                          44

§      Autorizzazioni di cassa                                                                                 45

§      Analisi delle principali voci di spesa                                                              46

Schede di lettura del disegno di legge finanziaria

§      Articoli 2, 3, 6 e 7 (Limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni con riferimento alle spese di personale)                                                                                                      51

§      Articolo 14 (Oneri contrattuali)                                                                       57

§      Articolo 15 (Personale a tempo determinato)                                               61

§      Articolo 16 commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)      73

§      Articolo 17 (Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)77

§      Articolo 19 (Gestioni previdenziali)                                                                81

§      Articolo 20 (Trasferimenti all’INPS)                                                               85

§      Articolo 35, comma 18 (Investimenti immobiliari dell’INAIL)                          93

Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2005: parti di interesse per la Commissione Lavoro

§      Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente                 97

§      Tabella B  Voci da includere nel Fondo specialein conto capitale                97

§      Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria                                                                                             97

§      Tabella D Rifinanziamento di leggi di spesa  in conto capitale                     99

§      Tabella F Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali       99

§      Oneri la cui determinazione è rimessa alla legge finanziaria                     101

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 11, 11-bis)                                                                              105

§      L. 5 aprile 1985, n. 124 Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste                                                                      108

§      L. 9 marzo 1989, n. 88 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 37 co 3, lett. c , art. 49 co. 1)       110

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 14)                                            112

§      L. 31 dicembre 1991, n. 415 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (art. 6)                                                          113

§      L. 23 dicembre 1992, n. 500 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (art. 5)                                                          115

§      D.L. 16 maggio1994 n. 299 Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451  (art. 8)                                                                                                          116

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate                                                                                      118

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (artt. 1-4)     127

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 47, co.10, art. 59, co.34)                                                                                                     136

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59  (art. 130)139

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448  Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo  (art. 3, co. 14 e art. 35, co. 3 e 6)                                                                           141

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). (art. 49, co.1)                                            147

§      L. 21 dicembre 1999, n. 508  Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati  (art. 1)        148

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 108)149

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)  (art. 78, co. 31 e 80, co. 2 e 3)                   150

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, co. 2, 48, co. 1, 70, co. 4, 61, 63)        151

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)  (art. 38)                                                       155

§      L. 27 maggio 2002, n. 104. Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470 (art. 2)158

§      D.L. 31 marzo 2003, n. 52, conv. con mod., L. 30 maggio 2003, n. 122. Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.         159

§      D.L. 14 aprile 2003, n. 73  Conv. con mod. L. 10 giugno 2003, n. 133 Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.    161

§      D.L. 29 dicembre 2003, n. 356 .  Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).  (art. 1)                                                    162

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 46, 47, 62, 63, 64)                      163

§      D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con mod., L. 27 luglio 2004, n. 186. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.  (art. 1)     165

§      L. 23 agosto 2004, n. 243   Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.  (art. 1, co. 41, 42, 43)167

 


PARTE GENERALE

 


Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2005

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2005-2008, presentato nel luglio scorso, sono state confermate dalla Nota di aggiornamento presentata il 30 settembre.

Per il 2005, è prevista una crescita reale del PIL del 2,1%, (a fronte di una crescita tendenziale indicata nel DPEF all’1,9%).

Il tasso di crescita nel 2005 dovrebbe, pertanto, risultare sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF per il 2004 (1,2%).

 

Il PIL nominale dovrebbe registrare nel 2005 un incremento del 4,4% e, in valori assoluti, dovrebbe attestarsi a 1.413.847 milioni di euro.

 

Anche per gli anni successivi al 2005 la Nota di aggiornamento mantiene invariate le previsioni di crescita del PIL contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2005-2008. In particolare, si prevede una crescita del PIL reale del 2,2% nel 2006 e del 2,3% nel 2007 e nel 2008.

 

Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha confermato, per il 2005, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF al 2,7% del PIL.

 

Rispetto al DPEF, la Nota di aggiornamento rivede la previsione della spesa per interessi per il 2005.

Il DPEF 2005-2008, infatti, indicava una spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche pari a 5,3% del PIL (a fronte di una spesa per interessi tendenziale del 5,2%). Nella Nota di aggiornamento, la spesa per interessi nel 2005 è invece quantificata nel 5,1% del PIL.

 

Rimanendo invariato l’obiettivo di indebitamento netto, la revisione della previsione concernente la spesa per interessi comporta una riduzione, rispetto al DPEF, dell’obiettivo di avanzo primario per il 2005 di pari entità, vale a dire di 0,2 punti percentuali di PIL.

Pertanto, l’obiettivo di avanzo primario per il 2005, che nel DPEF era fissato al 2,6%, sulla base del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento viene ridotto al 2,4%.

 

L’obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2005 risulta migliore di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto alla stima del deficit per il 2004, che, come confermato nella Sezione I della Relazione Previsionale e Programmatica, dovrebbe risultare pari al 2,9% del PIL.

 

 

Saldi di finanza pubblica per il 2005

(Valori in % del PIL)

 

 

DPEF 2005-2008 tendenziale

DPEF 2005-2008 programmatico

Nota di aggiornamento

 

Indebitamento netto

-4,4

-2,7

-2,7

 

Avanzo primario

0,8

2,6

2,4

 

Spesa per interessi

5,2

5,3

5,1

 

Indebitamento netto strutturale

-

-2,2

-2,2

Fabbisogno

5,9

4,2

n.d.

 

Debito pubblico/PIL

n.d.

104,1

104,1

 

PIL

1.409,8

1.409,8

1.413,9

 

 

Per quanto concerne gli anni successivi al 2005, la Nota di aggiornamento fissa un obiettivo di indebitamento netto pari per il 2006 al 2,0% del PIL, per il 2007 dell’1,4% del PIL e per il 2008 dello 0,9% del PIL.


La manovra di finanza pubblica per il 2005

Le dimensioni della manovra

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del DPEF, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto, piuttosto che al bilancio dello Stato, al conto economico delle amministrazioni pubbliche.

 

L’obiettivo di indebitamento netto del 2,7% del PIL, indicato nel DPEF e confermato nella Nota di aggiornamento, viene fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4% del PIL.

La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro.

 

Assumendo, infatti, la stima del PIL nominale per il 2005 contenuta nella Nota di aggiornamento, pari a 1.413,9 miliardi di euro, l’indebitamento netto tendenziale per il 2005 risulterebbe pari a 62,2 miliardi e l’indebitamento netto programmatico risulterebbe pari a 38,2 miliardi di euro.

 

Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell’articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, sulla base delle stime della relazione tecnica, un miglioramento dell’indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante:

§         da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro (maggiori entrate per 7.204 milioni di euro e minori entrate per 1.461 milioni di euro);

§         da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro (minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro).

 

Come indicato sia nella Sezione I della RPP che nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria, oltre gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria è prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro.

 

L’effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro.

 

Tra l’importo complessivo della manovra, necessario per correggere gli andamenti tendenziali in modo da conseguire nel 2005 un indebitamento netto del 2,7% del PIL, e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del previsto programma di dismissioni immobiliari sussiste pertanto una differenza di 1,6 miliardi di euro.

L’ulteriori miglioramento dei conti presumibilmente dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale.

Gli strumenti della manovra

La manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007 viene effettuata attraverso i seguenti strumenti normativi:

§      il disegno di legge finanziaria: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (A.C. 5310);

§      il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007” (A.C. 5311).

 

Secondo quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, il Governo dovrebbe, inoltre, adottare “un apposito provvedimento che affianca la legge finanziaria”, nel quale saranno contenute “le misure per la competitività, lo sviluppo e per il potere d’acquisto”.

La Nota aggiunge che tale provvedimento che affianca la legge finanziaria “riporterà, tra l’altro, i dettagli della riforma fiscale”.

La risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento, approvata dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2004, ha impegnato il Governo “a considerare come collegato il provvedimento destinato a contenere le misure di sostegno dello sviluppo, della competitività e del potere d'acquisto, da approvarsi, auspicabilmente, entro il termine di approvazione della legge finanziaria”.

Il disegno di legge finanziaria

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria (A.C. 5310), gli interventi disposti dall’articolato dovrebbero determinare:

§      maggiori entrate per 7.204 milioni di euro (al netto dei proventi delle dismissioni immobiliari);

§      minori entrate per 1.461 milioni di euro;

§      minori spese per 10.612 milioni di euro;

§      maggiori spese per 923 milioni di euro.

Entrate

Per quanto concerne le entrate, le misure da cui, nel 2005, dovrebbero derivare gli effetti più significativi in termini di maggiore gettito sono le seguenti:

§      adeguamento degli studi di settore e ampliamento della platea dei soggetti interessati (art. 34, commi 13-20), che, considerando anche il conseguente aumento del gettito IRAP, dovrebbe determinare maggiori entrate per 3.808 milioni di euro;

§      disposizioni in materia di imposte sugli immobili e di imposte sulle locazioni (art. 32), da cui dovrebbe derivare un maggior gettito per 600 milioni di euro;

§      revisione della disciplina in materia di tassazione delle cooperative (art. 36, commi 1-8), che dovrebbe comportare maggiori entrate per 465 milioni di euro;

§      aumento dell’accisa sulle sigarette (art. 36, comma 17), da cui dovrebbe provenire un maggior gettito per 500 milioni di euro.

 

Tra le misure contenute nella finanziaria che determinano minori entrate, gli effetti finanziari più rilevanti sono attribuibili:

§      alla proroga dell’aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo (art. 36, comma 34), che dovrebbe determinare minori entrate per 386 milioni di euro;

§      alla proroga del regime speciale IVA a favore dell’agricoltura (art. 36, comma 20), che dovrebbe determinare minori entrate per 242 milioni di euro.

Spese

Riguardo alle spese, per effetto del complesso degli interventi contenuti nell’articolato del disegno di legge finanziaria, dovrebbe determinarsi:

§      una riduzione della spesa corrente per 7.703 milioni di euro, di cui 6.183 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa corrente primaria e 1.520 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa per interessi;

§      una riduzione della spesa di conto capitale per 1.986 milioni di euro.

 

Con riferimento alla spesa corrente primaria (vale a dire alla spesa corrente al netto degli interessi), le misure dell’articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare, per un verso, minori spese per 6.987 milioni di euro e, per l’altro, maggiori spese per 804 milioni di euro.

 

La riduzione della spesa corrente primaria dovrebbe essere assicurata in particolare dalle seguenti misure:

§      la rideterminazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sulla base del limite di incremento del 2% rispetto alle previsioni dell’esercizio 2004, come risultanti a seguito delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 168/2004 (art. 3); per effetto di tale rideterminazione dovrebbe determinarsi, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, una riduzione delle spese per 1.200 milioni di euro;

§      la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali (art. 6), ridefinita in relazione alla regola generale, imposta a tutte le amministrazioni pubbliche, di contenere l’incremento delle spese entro il limite del 2% rispetto agli stanziamenti dell’anno precedente; le nuove regole in materia di patto di stabilità interno dovrebbero comportare, nel 2005, in termini di conto economico delle amministrazioni pubbliche, minori spese per 1.270 milioni di euro;

§      le misure nel settore sanitario (art. 22), in base alle quali il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale per il 2005 viene determinato in 88.250 milioni di euro; rispetto all’entità della spesa sanitaria per il 2005 quantificata nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel DPEF 2005-2008 in 92.434 milioni di euro, si determinerebbero risparmi per un importo complessivo di circa 4.250 milioni di euro.

 

La riduzione della spesa per interessi determinata da misure contenute nel disegno di legge finanziaria è pressoché integralmente riconducibile a quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, ai sensi del quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze “procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza”. In relazione a tale disposizione, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe determinarsi nel 2005 una riduzione della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro.

 

Nell’ambito dell’articolato della legge finanziaria, incrementi della spesa corrente primaria di dimensioni significative sono riconducibili essenzialmente alle disposizioni (art. 37, comma 1 e allegato 1) che prevedono il finanziamento delle leggi di spesa per le quali, in fase di attuazione, si sono registrati oneri superiori a quelli quantificati ai fini della copertura. I maggiori oneri correnti primari derivanti dal finanziamento delle eccedenze di spesa ammontano, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, a 508 milioni di euro.

 

Per quanto concerne le spese di conto capitale, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare, da un lato, minori spese per 2.105 milioni di euro, dall’altro, maggiori spese per 119 milioni di euro.

 

Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, la diminuzione delle spese di conto capitale è dovuta, principalmente, alla limitazione ai pagamenti disposta dall’articolo 4. Ai sensi dell’articolo citato, per il 2005 è fissato nell’importo complessivo di 7.900 milioni di euro il limite imposto ai pagamenti da effettuare a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, sul fondo incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive e sugli stanziamenti relativi alla legge obiettivo.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, da tali limitazioni dovrebbero derivare nel 2005, in termini di indebitamento netto, minori spese per 2.060 milioni di euro.


Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2005 a legislazione vigente (A.C. 5311) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2005
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

373.227
348.073

362.530
339.729

(2)      Spese finali

433.523

452.771

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

60.295

90.241

 

Il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente per il 2005, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro.

Il risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente (differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti) assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro.

L’avanzo primario (che è dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi) risulta di 12.407 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 90.241 milioni di euro.

Il risparmio pubblico in termini di cassa assume un valore negativo di 40.391 milioni di euro; il saldo primario risulta negativo per 17.535 milioni di euro.

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) prevede:

 

BLV 2005
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

397.576
372.422

386.879
364.078

(2)      Spese finali

461.446

480.695

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

63.870

93.816

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 24.349 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 27.820 milioni di euro.

 

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il complesso delle spese) risulta, al loro delle regolazioni debitorie e contabili, pari a 243.479 milioni di euro.

Le variazioni rispetto alle previsioni 2004

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2004, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento (A.C. 5095), le previsioni assestate come modificate per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004 e, infine, le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311).

 

I dati sono al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2004

Assestato
2004

assestato 2004 + D.L. n. 168/04

B.L.V.
2005

Entrate finali

367.895

371.060

372.665

373.227

Tributarie

336.271

339.299

340.903

348.073

Extratributarie

24.170

24.303

24.303

23.212

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

7.455

7.458

7.458

1.942

 

 

 

 

 

Spese finali

421.768

433.284

429.609

433.523

Spese correnti

378.847

387.189

385.254

388.638

- Spese correnti al netto interessi

303.949

312.284

310.351

315.936

- Interessi

74.898

74.905

74.903

72.702

Spese conto capitale

42.921

46.094

44.354

44.844

Rimborso prestiti

201.659

215.521

215.521

179.612

Spese Complessive

623.427

684.805

645.130

613.134

Risparmio pubblico

-18.407

-23.587

-20.048

-17.354

Saldo netto da finanziare

-53.873

-62.223

-56.943

-60.295

Avanzo primario

+21.025

+12.681

+17.962

+12.407

Ricorso al mercato (*)

-262.928

-291.025

-272.463

-243.479

(*)     Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenziano, rispetto alla legge di assestamento per il 2004 come modificata per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004, un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.352 milioni di euro, derivante:

§      da un incremento delle entrate finali di 563 milioni di euro;

§      da un incremento delle spese finali di 3.915 milioni di euro.

 

A differenza del saldo netto da finanziare, il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2005 registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, comprensive degli effetti del decreto-legge n. 168/2004, un miglioramento di 2.694 milioni di euro.

Il miglioramento del saldo corrente risulta da un incremento delle entrate correnti (+6.079 milioni di euro) superiore al contestuale incremento delle spese correnti (+3.385 milioni di euro).

Nonostante il miglioramento del saldo corrente, nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 si determina tuttavia, rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, un incremento del saldo netto da finanziare dovuto al peggioramento del saldo delle voci di conto capitale (per un importo complessivo di 6.047 milioni di euro).

 

L’avanzo primario (su cui si riflette la riduzione della spesa per interessi di 2.202 milioni di euro) si riduce di 5.555 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l’incremento di 562 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, è determinato da un notevole aumento delle entrate tributarie, pari a 7.170 milioni di euro, e da una riduzione sia delle entrate extratributarie (-1.091 milioni), che delle entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (-5.516 milioni).

 

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 168/2004 avevano comportato, con riferimento al bilancio assestato per il 2004, un aumento delle entrate tributarie di 1.604 milioni di euro.

 

Riguardo alle spese iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, quelle di parte corrente registrano, rispetto al 2004, un incremento di 3.384 milioni di euro e quelle in conto capitale un incremento di 531 milioni di euro.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2004 corretto dalla manovra determinata dal D.L. n. 168/2004, una riduzione della spesa per interessi, pari a 2.202 milioni di euro. L’incremento delle spese correnti primarie ammonta pertanto a circa 5.585 milioni di euro.

La manovra operata con il decreto-legge n. 168/2004 ha determinato, con riferimento all’assestato 2004, una riduzione delle spese finali di circa 3.675 milioni di euro, di cui 1.935 milioni di riduzione della spesa corrente e 1.740 milioni di spesa in conto capitale.

 


Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria (A.C. 5310)

Secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano sia un aumento delle entrate per 12.430 milioni di euro che un aumento delle spese per 1.145 milioni di euro.

 

L’incremento delle entrate è riconducibile principalmente all’aumento delle entrate tributarie (+5.082 milioni di euro) e all’aumento delle entrate per alienazione di beni patrimoniali (+7.000 milioni di euro).

 

Per quanto concerne le spese, le disposizioni contenute nella finanziaria determinano un aumento delle spese correnti primarie di 6.740 milioni di euro, una riduzione della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro e una riduzione della spesa in conto capitale di 4.095 milioni di euro.

 

Per effetto delle variazioni recate alle previsioni di entrata e di spesa in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, i saldi del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risultano rideterminati nei seguenti valori:

§      il saldo netto da finanziare risulta pari a 49.011 milioni di euro (con un miglioramento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 11.285 milioni);

§      il risparmio pubblico assume un valore negativo per 17.164 milioni di euro (con un leggero miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 190 milioni);

§      un ricorso al mercato pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 234.008 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 9.472 milioni).

 

I valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come dovrebbero determinarsi nel bilancio di previsione per il 2005 integrato con gli effetti del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto inferiori ai limiti massimi stabiliti dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria medesimo rispettivamente in 50.000 milioni di euro e in 298.000 milioni di euro.

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare, il limite massimo di 50.000 milioni di euro fissato dal disegno di legge finanziaria coincide con il valore indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 (quadro riassuntivo del bilancio programmatico dello Stato per gli anni 2005-2007).

 

Nella tavola seguente sono illustrati gli effetti sul bilancio dello Stato per il 2005 del disegno di legge finanziaria.


Allegato 8

 

 

 

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2005 - Competenza

(milioni di euro)

 

 

Assestato 2004

D.L. n. 168/04

Ass. 2004 +D.L. 168

BLV 2005

Legge finanziaria

Bilancio integrato 2005

 

 

 

 

 

Articolato

Tab. A-B

Tab. C

Tab. D

Tab. E

Tab. F

Totale

 

ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributarie

339.299

1.604

340.903

348.073

5.082

 

 

 

 

 

5.082

353.155

Extratributarie

24.304

0

24.304

23.212

348

 

 

 

 

 

348

23.560

Alien. e amm.to ecc.

7.458

0

7.458

1.942

7.000

 

 

 

 

 

7.000

8.942

ENTRATE FINALI

371.061

1.604

372.665

373.227

12.430

 

 

 

 

 

12.430

385.657

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese correnti
(netto interessi)

312.283

-1.934

310.349

315.937

5.920

318

502

 

 

 

6.740

322.677

Interessi

74.905

0

74.905

72.702

-1.500

 

 

 

 

 

-1.500

71.202

Spese c/Capitale

46.094

-1.741

44.353

44.887

-401

650

10

1.406

-98

-5.662

-4.095

40.789

SPESE FINALI

433.282

-3.675

429.607

433.526

4.020

968

511

1.406

-98

-5.662

1.145

434.668

Rimborso prestiti

215.520

0

215.521

179.612

 

 

 

 

 

 

 

179.612

Risparmio pubblico

-23.585

3.538

-20.047

-17.354

1.010

-318

-502

-1.406

98

0

190

-17.164

Saldo netto da finanz.

-62.221

5.279

-56.942

-60.299

8.410

-968

-511

-1.406

98

5.662

11.285

-49.011

Ricorso al mercato

291.023

-5.279

275.463

243.480

-7.070

968

984

1.406

-98

-5.662

-9.472

234.008

 


La rideterminazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato entro il limite di incremento del 2%
(art. 3 del ddl finanziaria)

 

L’articolo 3 del disegno di legge finanziaria fissa un limite di incremento del 2% agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005.

Il limite viene calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell’esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004.

 

Secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 3, la regola non si applica agli stanziamenti relativi a:

§      organi costituzionali;

§      spesa per interessi sui titoli di Stato;

§      prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi;

§      trasferimenti all’Unione europea.

Sono altresì escluse dall’applicazione del limite all’incremento gli stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui.

Anche la spesa per il personale non è soggetta al vincolo previsto dall’articolo 3, in quanto, come si stabilisce nel medesimo articolo, gli stanziamenti per il personale sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati.

 

In positivo, l’articolo 3 prevede che il limite all’incremento interessi gli stanziamenti del bilancio dello Stato “aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni”.

 

Secondo quanto illustrato nella relazione tecnica, tale criterio comporta che la limitazione si applichi a determinate categorie di spesa.

In particolare, per quanto concerne le spese correnti, la limitazione riguarda le seguenti categorie:

§      categoria 2: consumi intermedi;

§      categoria 5: trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private;

§      categoria 6: trasferimenti correnti a imprese.

 

Per quanto concerne le spese in conto capitale, sono soggette a limitazione le seguenti categorie:

§      categoria 21: investimenti fissi lordi e acquisti di terreni;

§      categoria 23: contributi agli investimenti alle imprese;

§      categoria 24: contributi agli investimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private.

Peraltro, come illustrato nella relazione tecnica, gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti e a contributi agli investimenti, come risultanti dal bilancio a legislazione vigente per il 2005 e dagli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, ammontano complessivamente ad un importo che risulta inferiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando la regola prevista dall’articolo 3 (vale a dire assumendo le previsioni iniziali del 2004, come modificate dal decreto-legge n. 168/2004 e aumentandole del 2%).

Per tali categorie di spesa, pertanto, le disposizioni dell’articolo 3 non comportano variazioni degli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente.

 

Per quanto riguarda i consumi intermedi, il limite del 2% all’incremento degli stanziamenti comporta, rispetto alle previsioni per il 2005 risultanti dal bilancio a legislazione vigente e dal disegno di legge finanziaria, una riduzione per un importo complessivo di 1.130 milioni di euro.

Come mostrato nella relazione tecnica, infatti, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 e gli effetti delle disposizioni del disegno di legge finanziaria determinano stanziamenti per consumi intermedi per 12.000 milioni di euro, mentre l’incremento del 2% delle previsioni iniziali 2004, come successivamente ridotte dal decreto-legge n. 168/2004, determina un importo complessivo di 10.870 milioni di euro.

 

Anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi, le previsioni dell’articolo 3 comportano una riduzione degli stanziamenti per il 2005 di 800 milioni di euro.

L’aumento del 2% degli stanziamenti 2004 si traduce, infatti, in un importo complessivo di 5.373 milioni di euro, inferiore di 800 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti per il 2005 (bilancio a legislazione vigente e disegno di legge finanziaria).

 

Le riduzioni concernenti i consumi intermedi e la spesa per investimenti saranno effettuate in sede di nota di variazioni. Pertanto, le relative previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente saranno rideterminate in modo da consentire risparmi di spesa per importi corrispondenti a quelli sopra indicati.

 

La relazione tecnica, peraltro, quantifica i risparmi di spesa rispetto all’importo complessivo degli stanziamenti delle due categorie interessate. L’articolo in esame non definisce le modalità con cui le riduzioni degli stanziamenti saranno distribuite tra le singole voci di bilancio.

In proposito, la relazione illustrativa indica che, per quanto concerne le spese non determinate per legge, la riduzione verrà effettuata “in maniera lineare per ciascuna Amministrazione”, salva la possibilità di diverse dislocazioni su segnalazione delle Amministrazioni medesime. Sembra pertanto, sulla base di questa indicazione, che la riduzione sugli stanziamenti discrezionali sia operata secondo valori percentuali identici con riferimento ai singoli stati di previsione, ma possa essere applicata in misura diversificata alle singole voci di bilancio, su richiesta dell’Amministrazione stessa.

Per quanto concerne le spese determinate per legge la riduzione verrà effettuata con riferimento alle relative autorizzazioni di spesa, anche attraverso rimodulazione nella Tabella F del disegno di legge finanziaria.

 

Il comma 2 dell’articolo 3, impone il limite di incremento del 2% rispetto al 2004 anche alle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata e all’utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste.

Riguardo alle riassegnazioni alla spesa e all’utilizzo dei fondi di riserva si prevede, peraltro, la possibilità, “in casi di particolare necessità e urgenza” di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto deve essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il comma 3, prevede, infine, che anche le dotazioni delle voci inserite nella Tabella C siano rideterminate in coerenza con il limite del 2%.

Gli importi contenuti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria già scontano tale rideterminazione. La previsione del comma 3 non implica, pertanto, ulteriori variazioni degli importi suddetti.


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

 

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

 

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, anche di rilevanza costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato), autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


Tavole allegate. L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle entrate finali per categorie economiche e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola VI    Andamento delle principali imposte e loro incidenza percentuale sulle entrate tributarie

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.


Tavola i - Andamento delle entrate finali per categorie economiche e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(Competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

CATEGORIE

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Accertamenti

%

ddl assestato

%

BLV

%

I -     Imposte sul patrimonio e sul reddito

185.411

189.000

47,1

184.407

46,7

189.042

47,5

II -    Tasse e imposte sugli affari

124.548

133.832

33,3

132.104

33,5

133.331

33,5

III -   Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.239

28.598

7,1

27.438

7,0

30.044

7,6

IV -   Monopoli

8.308

8.056

2,0

9.112

2,3

8.957

2,3

V -   Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

9.201

7.922

2,0

9.901

2,5

11.048

2,8

Totale Entrate Tributarie

355.707

367.408

91,5

362.962

92,0

372.422

93,7

VI -   Proventi speciali

667

630

0,2

618

0,2

618

0,2

VII -  Proventi dei servizi pubblici minori

4.717

7.861

2,0

6.572

1,7

6.594

1,7

VIII – Proventi dei beni dello Stato

419

304

0,1

442

0,1

438

0,1

IX -   Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

2.526

2.564

0,6

2.426

0,6

2.426

0,6

X -    Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

2.306

5.420

1,3

2.334

0,6

3.919

1,0

XI -   Recuperi, rimborsi e contributi

12.619

15.659

3,9

9.914

2,5

7.370

1,9

XII -  Partite che si compensano nella spesa

2.004

1.712

0,4

1.997

0,5

1.847

0,5

Totale Entrate Extratributarie

25.258

34.150

8,5

24.303

6,2

23.212

5,8

XIII -  Vendita di beni ed affrancazione di canoni

6.641

17.022

4,2

6.562

1,7

1.008

0,3

XIV - Ammortamento di beni patrimoniali

782

163

0,0

795

0,2

833

0,2

XV -  Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro

1.098

764

0,2

101

0,0

101

0,0

Totale Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

8.521

17.949

0,0

7.458

1,9

1.942

0,5

Totale Entrate Finali

389.486

401.558

100,0

394.723

100,0

397.576

100,0


 

Tavola II - Andamento delle principali imposte e loro incidenza percentuale sulle entrate tributarie

(Competenza – milioni di euro - dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

RENDICONTO 2003

2004

2005

 

Previsioni definitive

Accertamenti

%

Ddl assestato

%

BLV

%

Entrate tributarie

355.707

367.408

100,0

362.962

100,0

372.422

100,0

di cui:

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

127.951

132.081

35,9

133.596

37,1

147.060

39,5

IRPEG

30.361

30.364

8,3

28.289

7,9

27.144

7,3

ILOR

269

500

0,1

143

0,0

531

0,1

Imposte sostitutive

14.988

15.919

4,3

14.803

4,1

12.066

3,2

Ritenute a titolo di imposta definitiva

748

819

0,2

842

0,2

829

0,2

IVA, di cui:

102.019

05.392

28,7

104.889

29,1

110.816

29,8

-    scambi interni ed intracomunitari

91.259

94.242

25,7

93.224

25,9

97.887

26,3

-    importazione

10.760

11.150

3,0

11.665

3,2

12.929

3,5

Altri introiti diretti

1.056

1.427

0,4

1.099

0,3

948

0,3

Condoni e sanatorie, di cui

11.803

11.281

3,1

8.493

2,4

514

0,1

-   Condoni e sanatorie su tributi diretti

10.038

7.892

2,1

5.635

1,6

464

0,1

-   Condoni e sanatorie su tributi indiretti

1.765

3.389

0,9

2.858

0,8

50

0,0

Lotto, lotterie e giuochi

9.200

7.922

2,2

9.900

2,8

11.048

3,0

Accisa e imposta erariale di consumo su:

 

 

 

 

 

 

 

-       Oli minerali

22.134

21.916

6,0

21.239

5,9

23.303

6,3

-       Altri prodotti

6.005

6.514

1,8

6.030

1,7

6.655

1,8

Imposte sui generi di monopolio

8.306

8.052

2,2

9.101

2,5

8.954

2,4

Imposte sugli affari

1.101

1.265

0,3

1.188

0,3

1.370

0,4

Altri tributi indiretti

19.766

23.956

6,5

23.350

6,5

21.184

5,7


 

Tavola III – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

STATO DI PREVISIONE

RENDICONTO 2003

2004

2005

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

272.621

258.655

57,3

276.774

58,9

270.062

58,5

Attività produttive

4.999

4.943

1,1

4.045

0,9

4.695

1,0

Lavoro e politiche sociali

65.693

65.566

14,5

66.228

14,1

67.071

14,5

Giustizia

6.576

6.600

1,5

7.829

1,7

7.111

1,5

Affari esteri

2.447

2.315

0,5

2.259

0,5

2.219

0,5

Istruzione, università e ricerca

50.910

51.873

11,5

51.399

10,9

50.797

11,0

Interno

25.714

25.387

5,6

25.730

5,5

24.937

5,4

Ambiente e territorio

1.721

1.687

0,4

1.416

0,3

1.155

0,3

Infrastrutture e trasporti

8.083

7.334

1,6

8.396

1,8

7.273

1,6

Comunicazioni

270

259

0,1

377

0,1

359

0,1

Difesa

21.373

21.221

4,7

20.851

4,4

20.793

4,5

Politiche agricole

1.714

1.677

0,4

1.525

0,3

1.481

0,3

Beni e attività culturali

2.570

2.738

0,6

2.242

0,5

2.211

0,5

Salute

1.402

1.374

0,3

1.156

0,2

1.281

0,3

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100

 

 


 

 

Tavola IV – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

FUNZIONI-OBIETTIVO

BILANCIO 2004

2004

2005

 

Legge Bilancio

%

ddl assestato

%

BLV

%

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

422.821

64,6

442.766

64,6

405.699

63,3

2 –  Difesa

18.907

2,9

20.448

3,0

19.903

3,1

3 - Ordine pubblico e sicurezza

21.315

3,3

21.618

3,2

21.281

3,3

4 - Affari economici

52.460

8,0

54.157

7,9

52.489

8,2

5 - Protezione dell'ambiente

1.386

0,2

1.438

0,2

1.335

0,2

6 - Abitazioni e assetto territoriale

2.553

0,4

2.693

0,4

2.288

0,4

7 - Sanità

11.525

1,8

11.750

1,7

10.508

1,6

8 - Attività ricreative, culturali e di culto

8.718

1,3

14.282

2,1

11.362

1,8

9 –  Istruzione

47.843

7,3

48.947

7,1

48.420

7,6

10-  Protezione sociale

66.957

10,2

67.650

9,9

67.747

10,6

Spese complessive

654.485

100

685.749

100

641.032

100

 


Tavola V – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

76.746

77.387

17,1

79.257

16,9

80.865

17,5

Consumi intermedi

14.154

13.693

3,0

13.344

2,8

11.925

2,6

Imposte pagate sulla produzione

4.209

4.278

0,9

4.313

0,9

4.373

0,9

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

159.951

159.534

35,3

165.696

35,2

166.768

36,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.341

3.512

0,8

3.929

0,8

3.903

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.489

5.205

1,2

5.511

1,2

5.129

1,1

Trasferimenti all'estero

1.700

1.589

0,4

1.624

0,3

1.585

0,3

Risorse proprie cee

13.850

12.822

2,8

14.750

3,1

15.700

3,4

Interessi passivi e redditi da capitale

76.139

71.305

15,8

74.904

15,9

72.702

15,8

Poste correttive e compensative

42.984

41.520

9,2

50.837

10,8

44.049

9,5

Ammortamenti

782

163

0,0

795

0,2

833

0,2

Altre uscite correnti

5.147

586

0,1

9.053

1,9

8.626

1,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.847

5.747

1,3

5.946

1,3

6.349

1,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.523

19.275

4,3

18.297

3,9

15.424

3,3

Contributi agli investimenti ad imprese

13.566

13.441

3,0

8.691

1,8

9.066

2,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

258

258

0,1

50

0,0

35

0,0

Contributi agli investimenti a estero

235

222

0,0

187

0,0

192

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

15.056

13.977

3,1

8.048

1,7

9.870

2,1

Acquisizioni di attività finanziarie

7.117

7.116

1,6

4.995

1,1

4.052

0,9

Totale spese conto capitale

61.602

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


Tavola VI – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

U.P.B. (III LIVELLO)

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Funzionamento

81.419

81.649

18,1

80.666

17,2

80.225

17,4

Interventi

225.597

222.502

49,3

240.933

51,2

234.784

50,9

Oneri comuni

19.199

13.893

3,1

25.718

5,5

27.074

5,9

Trattamenti di quiescenza

1.460

1.573

0,3

1.110

0,2

1.046

0,2

Oneri del debito pubblico

76.816

71.977

15,9

75.586

16,1

73.329

15,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti

58.137

57.628

12,8

42.050

8,9

41.274

8,9

Altre spese in conto capitale

429

429

0,1

254

0,1

255

0,1

Oneri comuni

3.037

1.979

0,4

3.910

0,8

3.459

0,7

Totale conto capitale

61.603

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (A.C. 5311)


ESAME DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (TABELLA N. 4)

Struttura del Ministero del lavoro e attività svolte dai centri di responsabilità.

 

La definitiva riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è avvenuta con il recente D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, che, modificando il citato D.P.R: 26 marzo 2001, n. 176, ha introdotto la figura del segretario generale, delineando allo stesso tempo l’assetto organizzativo-funzionale dell’ufficio del segretariato generale, ed ha articolato il Ministero in 13 direzioni generali[2], istituendo, tra l’altro, la nuova direzione generale per l’attività ispettiva. Lo stesso provvedimento ha altresì provveduto a definire alcune funzioni ricomprese nel settore delle politiche sociali, secondo il quadro istituzionale definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

La riforma della struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trae origine dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni[3], che ha riformato l'organizzazione del Governo, riordinando le attribuzioni dei Ministeri. Per quel che riguarda in particolare il Ministero del lavoro, il richiamato D.Lgs. 300 attribuì al Ministero alcune funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie. In conseguenza di questa attribuzione, sono state trasferite al Ministero le funzioni e le risorse del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero conseguentemente assunse la denominazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sempre ai sensi del citato D.Lgs. 300 del 1999 (articolo 28) furono trasferite dal Ministero del lavoro al Ministero delle attività produttive le funzioni e le risorse in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione e di rilascio delle autorizzazioni prescritte.

In attuazione del citato D.Lgs. n. 300 del 1999 e del successivo regolamento di organizzazione D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali furono ripartite tra due dipartimenti:

a)     Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori,

b)    Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Con il D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, in seguito modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310, è stata disciplinata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro.

Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, con il quale sono state approvate modifiche al Decreto 300 del 1999 concernenti la struttura organizzativa del Ministero, adeguandola alle previsioni legislative introdotte dal Decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha previsto nei ministeri le direzioni generali come strutture di primo livello in luogo dei dipartimenti. In relazione a ciò, in luogo dei due dipartimenti è stata prevista l’istituzione di direzioni generali quali strutture di primo livello.

 

Il nuovo assetto organizzativo, come affermato anche nella nota preliminare, è diretto a rispondere ad esigenze di certezza e semplificazione dei processi di attribuzione delle risorse finanziarie, nonché alla necessità di configurare quali centri di responsabilità amministrativa le strutture realmente chiamate ad effettuare le specifiche scelte operative e alla gestione delle relative risorse.

 

Per quanto concerne le strutture periferiche, la nota preliminare ricorda il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, che ha abrogato alcune disposizioni concernenti gli Uffici territoriali di Governo, nonché le innovazioni introdotte con la L. 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. Legge Biagi).

 

Dato che al momento, secondo quanto riportato nella nota preliminare, non sono state ancora definite l’entità delle risorse umane da assegnare al segretariato generale e alle direzioni generali, l’ammontare della spesa relativa al personale e al funzionamento delle strutture è stata imputata ai tre centri di responsabilità amministrativa, e cioè al:

-       Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione;

-       Dipartimento Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori;

-       Dipartimento Politiche sociali e previdenziali.

 

Tale imputazione non tiene dunque conto della nuova organizzazione del Ministero.

La stessa nota precisa che “si fa riserva di trasmettere entro il mese di ottobre 2004, e comunque nei termini della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11 del 5 aprile 2004 (vedi infra) e opportune modifiche ed integrazioni, al fine di ricondurre il bilancio relativo all’esercizio finanziario per il 2005 ad un modello armonico con il nuovo assetto organizzativo ed in conformità con le disposizioni del disegno di legge finanziaria”.

 

Le principali aree di intervento prioritario per il 2005 del Ministero concernono:

§         sistema coordinato di interventi per il completamento della riforma del mercato del lavoro e l’innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità. L’attività è indirizzata ad attuare completamente la L. 30 del 2003 e realizzare un’ampia diffusione della conoscenza degli strumenti innovativi introdotti dalla normativa. Particolare attenzione viene posta sulle azioni per l’effettiva realizzazione della borsa nazionale continua del lavoro e il monitoraggio dell’impiego dei nuovi istituti di flessibilità;

§         sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni al fine di garantire l’effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al “soggetto famiglia”. Si tratta di specifici interventi inerenti alla famiglia, all’infanzia e all’adolescenza;

§         diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese e incremento territoriale di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo;

§         interventi diretti all’attuazione del nuovo sistema previdenziale, di cui alla recente L. 23 agosto 2004, n. 243.

 

 


Bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005 (tabella 4) contiene una nota preliminare tecnica delle risultanze complessive dello stato di previsione, con riferimento alla struttura del bilancio riformato ai sensi del D.L. 217 del 2001, convertito dalla L. 317 del 2001, nonché dalla L. 400 del 1988. L’esigenza di tale nota deriva dal mancato adempimento di competenza richiesto alle Amministrazioni dall’articolo 2, comma 4-quater, della L. 468 del 1978, così come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della L. 94 del 1997, recante norme sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

 

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005 è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare 5 aprile 2004, n. 11, e degli indirizzi contenuti del DPEF 2005-2008.

 

La richiamata circolare, avente per oggetto le indicazioni per la formazione del bilancio a legislazione vigente, in termini di contenimento della spesa pubblica, richiama, per quanto attiene le previsioni relative alle spese di personale, la programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’articolo 3, comma 69, della finanziaria 2004, “adeguando le politiche di reclutamento di personale ai principi di contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, validi anche per le amministrazioni pubbliche non comprese nel settore statale”. La stessa circolare, inoltre, sottolinea l’importanza delle note preliminari e rappresenta l’opportunità “che le medesime, già trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perla predisposizione del bilancio a legislazione vigente, vengano aggiornate a cura di ciascuna amministrazione, una volta definito il documento di programmazione economico-finanziaria (anche mediante l’eventuale nota di aggiornamento) e approntato il disegno di legge finanziaria”.

L’analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2005 e sugli aspetti specificamente relativi alla competenza, ai residui e alla cassa. 

La seguente tabella, inoltre, presenta il raffronto tra previsioni 2005 e previsioni di bilancio 2004 assestate (valori in milioni di euro).

Centri di respon-sabilità

Previsioni assestate 2004

Variazioni

Previsioni 2005

Spese correnti

Spese c/cap.

Totale

Spese correnti

Spese c/cap.

Totale

Spese correnti

Spese c/cap.

Totale

Gabinetto

8,1

0,3

8,4

+2,3

=

+2,3

10,5

0,3

10,8

Politiche lavoro e occupazione

404,3

1.473,9

1.878,2

-35,9

-324,9

-360,8

368,4

1.148,9

1.517,3

Politiche sociali e previdenziali

64.340,3

0,8

64.341,1

+1.201,2

=

+1.201,2

65.541,5

0,8

65.542,3

Lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il 2005 (Tabella 4), nel disegno di legge del bilancio di previsione, reca spese per complessivi 67.070,6 mln. di euro, di cui 65.920,5 per la parte corrente e 1.150,1 mln. in conto capitale.

Rispetto alle previsioni assestate 2004, la previsione di spesa risulta essere incrementata di 1.167,7 mln. di euro per la parte corrente e diminuita di 325 mln. di euro per la parte in conto capitale.

Variazioni nei capitoli di spesa

Per quanto concerne, più dettagliatamente, i capitoli iscritti sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si segnalano le seguenti modifiche.

C.D.R. 2 - Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori – A fronte di una previsione assestata 2004, pari a 1.878,2 mln. di euro, sono state proposte variazioni pari a 360,9 mln. di euro, la previsione risulta così essere pari a 1.517,4 mln. di euro.

In particolare, si segnalano i seguenti capitoli:

-          U.P.B. 2.2.3.3 - cap. 7141 - Fondo per l’occupazione:

o       previsione iniziale 2004:         1.417,6 mln. di euro,

o       assestamento 2004:              1.417,6 mln. di euro,

o       variazione                               -296,7 mln. di euro,

o       previsione 2005:                     1.120,8 mln. di euro.

 

C.D.R. 3 - Politiche sociali e previdenziali - A fronte di una previsione assestata 2004 pari a 64.341,1 mln. di euro, sono state proposte variazioni pari a 1.201,2 mln. di euro, la previsione risulta così essere pari a 65.542,4 mln. di euro.

In particolare, si segnalano i seguenti capitoli:

 

U.P.B. 3.1.2.2 – cap. 1771           il Fondo per gli asili nido è stato soppresso e lo stanziamento eliminato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 370/2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70 della L. 448 del 2001. Le somme destinate agli asili nido confluiscono ora un apposito fondo di rotazione per finanziare i datori di lavoro che intendono realizzare, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi per i figli dei dipendenti di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni istituito, a decorrrere dal 2003, dall’articolo 91 della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

o       previsione iniziale 2004:                     150 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                           150 mln. di euro,

o       variazione:                                         -150 mln. di euro,

o       previsione 2005:                                soppresso

U.P.B. 3.1.2.16 – cap. 1960         somme per il Finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale: la voce ha subito un decremento in conseguenza della L. 30 marzo 2001, n. 152, recante la nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale

o       previsione iniziale 2004:                    220,2 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                          313,3 mln. di euro,

o       variazione:                                         -54,6 mln. di euro,

o       previsione 2005:                                258,7 mln. di euro

 

U.P.B. 3.1.2.23 - cap. 2070          somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (la variazione si apporta relazione al previsto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria):

o       previsione iniziale 2004:                    111,7 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                          1.000 mln. di euro,

o       variazione:                                         +1.500 mln. di euro,

o       previsione 2005:                                2.500 mln. di euro

 

U.P.B. 3.1.2.28 – cap. 2310          Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili (la variazione si apporta in relazione all’applicazione della L. 289 del 2002, del D.Lgs. 112 del 1998 e della L. 350 del 2003):

o       previsione iniziale 2004:                    11.644,9 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                          11.644,9 mln. di euro,

o       variazione:                                         -282,2 mln. di euro,

o       previsione 2005:                                11.362,7 mln. di euro

 

U.P.B. 3.1.2.32 – cap. 2702         Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (la variazione si apporta in applicazione della L. 289 del 2002):

o       previsione iniziale 2004:                    8.846,9 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                          8.846,9 mln. di euro,

o       variazione:                                         +325 di mln. euro,

o       previsione 2005:                                9.171,9mln. di euro

 

U.P.B. 3.1.5.1 – cap. 1711           Fondo da ripartire per le politiche sociali (la variazione si apporta in relazione agli stanziamenti determinati dalla tabella C della legge finanziaria 2004, tenuto conto: della cessazione dell’onere recato dal D.L. 269 del 2003 (-232 mln. di euro), della L. 350 del 2003 (-172,7 mln. di euro) comprensiva dell’importo di 14 mln. di euro trasferito al ministero dell’economia e delle finanze, cap. 2115, UPB 3.1.5.2):

o       previsione iniziale 2004:                    1.657 mln. di euro,

o       assestamento 2004:                          1.657 mln. di euro,

o       variazione:                                         -404,7 di mln. euro,

o       previsione 2005:                                1.252,3 mln. di euro

 


Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2004

Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2005 per il bilancio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come già detto, registrano incrementi rispetto all’assestamento 2004 pari all’1,80%. La tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2003:

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(milioni di euro)

 

 

Rendiconto 2003

Previsioni 2004

Assestamento 2004

Variazioni %

BLV 2005
Var. %

 

 

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/b)

Spese correnti

64.080,6

63.721,9

64.752,8

+1,62

65.920,5

+1,80%

Spese c/capitale

1.612.1

1.476,7

1.475,0

-0,12

  1.150,1

-22,03%

TOTALE

65.692,7

65.198,6

66.227,8

+1,58

67.070,6

+1,27%

 

 

 

Conto dei Residui

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2005 è stata valutata in 5.365,2 mln. di euro, di cui 2.650,5 mln. di parte corrente e 2.714,7 mln. in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2004, e tiene altresì conto della “massa spendibile” (cassa + residui) dell’anno 2004 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2004.

Va rilevata una flessione (-3.314,2 mln. di euro) rispetto al volume dei residui nelle previsioni assestate 2004 (pari a 8.679,4 mln. di euro di cui 5.032,6 mln. di euro di parte corrente e 3.646,7 mln. di euro in conto capitale).


Autorizzazioni di cassa

Per l'anno 2005 il volume della massa spendibile, determinata dalla somma degli importi della competenza e della presunta consistenza dei residui sopra indicata, risulta pari a 72.435,7 mln. di euro, di cui 68.570,1 mln. per la parte corrente e 3.864,7 mln. per la parte in conto capitale. Il coefficiente di realizzazione è pari al 95,46% (96,26% per la parte corrente e 81,17% per la parte in c/capitale).

Nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente l'ammontare delle autorizzazioni di cassa risulta di 69.144,8 mln di euro, di cui 66.007,8 mln. di parte corrente e 3.137 mld. in conto capitale.

Anche in questo caso la previsione ha necessariamente carattere di provvisorietà, perché condizionata dal concreto evolversi della gestione negli ultimi mesi dell'esercizio 2004 - in relazione al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per lo stesso anno - oltre che dalle variazioni che saranno apportate alla competenza, tenuto conto degli effetti del disegno di legge finanziaria.

Bilancio pluriennale 2005 – 2007

La seguente tabella espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2005-2007.

 

2005

2006

2007

Parte corrente

65.920,5

66.490,2

68.280,9

Conto capitale

1.150,0

505,0

513,7

Totale

67.070,5

66.995,2

68.794,6

 


Analisi delle principali voci di spesa

 

Spese correnti

 

Spese di funzionamento dei centri di responsabilità

Le spese per il funzionamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2005, considerando trasversalmente tutti i centri di responsabilità amministrativa, ammontano a complessivi 326,1 mln. di euro. Nel bilancio di assestamento 2004 tali spese ammontavano a 342,5 mln. di euro; si è pertanto verificato un decremento di 16,4 mln. di euro.

In particolare per il personale in attività di servizio è previsto uno stanziamento di complessivi 275,1 mln. di euro. La rimanente somma di 47,5 mln. di euro e di 3,5 mln. di euro è destinata rispettivamente alla spesa per beni e servizi e per l’informatica di servizio.

Spese per interventi dei centri di responsabilità

Centro di responsabilità 1: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro

Questo centro di responsabilità non ha spese per interventi.

Centro di responsabilità 2: Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori:

La spesa per interventi ammonta a complessivi 58,9 mln. di euro, con un decremento, rispetto al dato assestato 2004, di –1 mln. di euro. In particolare si segnalano le seguenti Unità Previsionali di Base:

-          U.P.B. 2.1.2.2: Pari opportunità: 15,5 mln., senza variazioni rispetto al dato previsionale 2004 e al dato assestato 2004.

-          U.P.B. 2.1.2.3: Occupazione: 38,6 mln., con una leggera flessione (-1 mln.) sia rispetto al dato previsionale 2004 sia al dato assestato 2004 (39,6 mln.).


Centro di responsabilità 3: Politiche sociali e previdenziali:

Gli importi iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2005 per interventi nell’ambito delle politiche sociali e previdenziali sono pari a 64.265,4 mln. di euro, con un incremento di +1.599,9 mln. rispetto all’assestamento per il 2004 (nel quale tali oneri ammontavano a complessivi 62.665,5 mln.).

Nel Centro di Responsabilità 3 le principali finalizzazioni e quantificazioni degli interventi di competenza della Commissione lavoro sono le seguenti:

·       U.P.B. 3.1.2.2: Protezione e assistenza sociale: decremento (-150 mln. di euro) pressoché pari allo stanziamento previsto sia nel dato previsionale 2004 sia nell’assestamento 2004 (150,1 mln. di euro).

·       U.P.B. 3.1.2.16: Istituti di patronato e di assistenza sociale: in applicazione della Legge 152 del 2001, recante “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”, gli importi sono i seguenti:

o        previsioni 2004:                                   220,2 mln. di euro,

o        assestamento 2004:                           313,3 mln. di euro,

o        variazioni:                                            -54,6 mln. di euro,

o        previsioni 2005:                                   258,7 mln. di euro

§         U.P.B. 3.1.2.20: Sostegno alle gestioni previdenziali: 148,9 mln. di euro, senza variazioni rispetto sia ai dati di previsione 2004 sia all'assestamento 2004.

§         U.P.B. 3.1.2.21: Altri interventi in materia previdenziale:

o        previsioni 2004:                                   394.9 mln. di euro,

o        assestamento 2004:                           406,8 mln. di euro,

o        variazioni:                                            -15,5 mln. di euro,

o        previsioni 2005:                                   391,4 mln. di euro

§         U.P.B. 3.1.2.23: Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali:

o        previsioni 2004:                                     1.166,7 mln. di euro,

o        assestamento 2004:                             2.055 mln. di euro,

o        variazioni:                                            +1.512 mln. di euro,

o        previsioni 2005:                                     3.567 mln. di euro

§         U.P.B. 3.1.2.25: Sgravi e agevolazioni contributive: 154,8 mln. di euro, senza variazioni rispetto all'assestamento 2004.

§         U.P.B. 3.1.2.28: Trasferimenti all’INPS per oneri pensionistici:

o        previsioni 2004:                                   45.132,8 mln. di euro,

o        assestamento 2004:                           45.138,6 mln. di euro,

o        variazioni:                                                -129,6 mln. di euro,

o        previsioni 2005:                                   45.009,1 mln. di euro

§         U.P.B. 3.1.2.29: Trasferimenti all’INPS per oneri per il mantenimento del salario: 

o        previsioni 2004:                                   1.275,3 mln. di euro,

o        assestamento 2004:                           1.275,3 mln. di euro,

o        variazioni:                                            +29,7 mln. di euro,

o        previsioni 2005:                                   1.305,1 mln. di euro

§         U.P.B. 3.1.2.30: Trasferimenti all’INPS per sgravi ed agevolazioni contributive: 2.100,9 mln. di euro, con un incremento di +20,1 mln. di euro sia rispetto ai dati previsionali 2004 sia ai dati assestati 2004.

§         U.P.B. 3.1.2.31: Trasferimenti all’INPS per prestazioni derivanti dalla riduzione degli oneri previdenziali: 945,5 mln. di euro, con incremento di +236,5 mln. di euro sia rispetto ai dati previsionali 2004 sia ai dati assestati 2004.

§         U.P.B. 3.1.2.32: Trasferimenti all’INPS per sgravi ed agevolazioni contributive: 9.467,6 mln. di euro, con un incremento di +161,2 mln. di euro sia rispetto ai dati previsionali 2004 sia ai dati assestati 2004.

Di particolare rilevanza, nell’ambito della Categoria Oneri comuni, risulta essere poi la:

U.P.B. 3.1.5.1: Fondo per le politiche sociali: gli importi di pertinenza sono previsti nell’apposito cap. 1711 che reca uno stanziamento di 1.252,3 mln., con un decremento di -404,7 mln. rispetto all’assestamento 2004. Si ricorda che in attuazione dell’articolo 80, comma 17, della L. 388 del 200 (legge finanziaria 2001), in tale Fondo confluiscono le risorse destinate alle seguenti finalizzazioni:

-          protezione e assistenza sociale,

-          lotta alla droga,

-          interventi integrativi disabili,

-          fondo per il volontariato,

-          fondo per l’infanzia e l’adolescenza,

-          fondo per le politiche migratorie,

-          associazionismo,

-          armonizzazione dei tempi delle città.

 

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente a 1.150,1 mln. di euro, interamente per investimenti, con un decremento di -325 mln. di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (1.475 mln. di euro).


Schede di lettura del disegno di legge finanziaria


Articoli 2, 3, 6 e 7
(Limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni con riferimento alle spese di personale)


Art. 2

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

Art. 3

 

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

Art. 6

 

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

       a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

       b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

       c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

       d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

       a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

       b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

       c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

 

Art. 7

 

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.


 

 

L’articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2005  prevede che, per il triennio 2005 – 2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF.

Tale limite non si applica comunque alle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e quindi, fra l’altro, alle spese per l’erogazione delle pensioni.

 

Gli articoli 3, 6 e 7 concernonole limitazioni delle spese a carico, rispettivamente, del bilancio dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti al fine di assicurare l’obiettivo di contenimento della spesa determinato dall’articolo 2.

 

L’articolo 3 fissa un limite di incremento del 2% agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005 rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004[4].

La spesa per il personale non è peraltro soggetta al predetto al vincolo, in quanto i relativi stanziamenti sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati.

 

L’articolo 6 prevede che per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale delle regioni e degli enti locali non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento (comma 2).

Fra le voci che non concorrono a formare il complesso delle spese vi sono le spese per il personale, cui si applica la specifica disciplina di settore (comma 3, lettera a).

 

L’articolo detta inoltre disposizioni per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004 non possono, tra l’altro, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nel 2005 (comma 9).

Allo stesso modo, le regioni e enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, a decorrere dal 2006, non possono, tra l’altro, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. (comma 8, lettera a).

 

L’articolo 7 prevede che gli altri enti ed amministrazione pubbliche possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento.

Anche in tal caso, le spese per il personale non sono soggette al predetto limite.

Sono esplicitamente escluse dall’applicazione della norma le Casse di previdenza per i liberi professionisti privatizzate.

 

Si ricorda infine che l’articolo 22 detta una disciplina specifica per il controllo della spesa del Servizio sanitario nazionale.

 

 

 

 

 

 


Articolo 14
(Oneri contrattuali)


1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

 

 


 

 

L’articolo 14 reca disposizioni concernenti i rinnovi contrattuali per il personale delle amministrazioni statali e non statali.

 

I commi 1 e 2, in base alla relazione illustrativa, incrementano, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, allo scopo di tener conto del differenziale del tasso di inflazione programmato per il 2005, pari allo 0,1%.

 

In particolare, il comma 1 prevede un incremento delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350: articolo 3, comma 46) per la contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2004-2005[5] per un importo pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2005.

 

Tali risorse sono determinate dalla citata legge finanziaria:

§         in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004;

§         in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

A seguito dell’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 78, della medesima legge finanziaria per il 2004, operata dal D.L. n. 356/2003, convertito, con modificazioni  dalla l. n. 48/2004, alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 16, comma 1, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) quantificava gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Successivamente l’articolo 33, commi 1 e 6, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto, a decorrere dall’anno 2003, un incremento di 570 milioni di euro dei fondi già stanziati, e pertanto le risorse sono risultate essere pari a complessivi 2.870,92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

 

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2004 specifica che nella quantificazione sono comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2%.

 

 

 

Il comma 2 prevede un incremento delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350: articolo 3, comma 47) per personale statale in regime di diritto pubblico per un importo pari a 22 milioni di euro a decorrere dal 2005.

 

Tale incremento risulta così ripartito:

§      20 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia;

§      2 milioni di euro per il restante personale (magistrati; avvocati e procuratori dello Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

 

Le risorse per il personale non contrattualizzato sono determinate dal citato art. 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004:

in 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia;

in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

La medesima disposizione stanzia inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle forze armate e delle forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Il comma 3, oltre a disporre che le somme di cui ai precedenti commi costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla legge n. 468/78[6] - precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.

 

Tale disposizione appare identica a quella di cui all'articolo 3, comma 48, della legge finanziaria per il 2004.

Si rileva tuttavia che i commi 1 e 2 dell’articolo in esame non indicano direttamente – come facevano invece i commi 46 e 47 della legge finanziaria per il 2004 - le somme da destinare per la copertura degli oneri per il personale statale, ma prevedono solo un incremento rispetto agli stanziamenti della finanziaria precedente.

Ciò può comportare delle incertezze in ordine alla cifra complessiva da destinare in considerazione del fatto che quegli stanziamenti possono essere stati indirettamente modificati da disposizioni legislative successive. Ad esempio, come già ricordato, l’art. 1 del decreto-legge n. 356/2003 ha incrementato gli stanziamenti per il personale statale contrattualizzato (1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005) e non risulta chiaro se questo importo è mantenuto dalla disposizione in esame. Quest’ultima richiama infatti solo l’art. 3, comma 46, della legge finanziaria per il 2004, ma non l’art. 1 del d.l. n. 356/2003..

Si valuti l’opportunità di chiedere al Governo chiarimenti in ordine all’importo complessivo da destinare al personale statale.

 

 

Ai sensi del comma 4, per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali trova applicazione il meccanismo già previsto dalla legge finanziaria per il 2004 (art. 3, comma 49).

Sono dunque a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari (art. 3, comma 49, primo periodo, l. n. 350/2003).

Le risorse necessarie per detto personale sono quantificate dai comitati di settore, in sede di deliberazione dell’atto di indirizzo all’ARAN[7], con l’applicazione, alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, del limite massimo di incremento dello 0,2 per cento, già previsto per il personale statale contrattualizzato (art. 3, comma 49, secondo periodo, l. n. 350/2003).

 

 

Il comma 5 dispone infine che con successivo provvedimento, in aggiunta alle risorse previste dai precedenti commi, potranno essere riconosciuti incrementi ulteriori, purché siano contestualmente individuate corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa per i dipendenti pubblici.

Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata “ad agevolare la definizione dei contratti per il biennio 2004-2005”, consentendo al tempo stesso di “integrare le relative risorse solo in presenza di un piano complessivo di razionalizzazione delle spese di personale che consenta alle pubbliche amministrazioni di mantenere la crescita delle medesime entro i limiti tendenziali indicati dall’articolo 2”.

 

Tale previsione è da considerarsi come una norma di mero indirizzo, non potendo in alcun modo condizionare l’approvazione di un successivo provvedimento (da intendersi di carattere legislativo, trattandosi di aumentare risorse finanziarie) di individuazione di ulteriori risorse.

 

 


Articolo 15
(Personale a tempo determinato)


1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

 

 

 


 

 

 

Il disegno di legge finanziaria per il 2005 – a differenza delle precedenti leggi finanziarie – non prevede il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego (cd. blocco del turn-over).

 

Si ricorda l’art. 19 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), l’art. 34, comma 4,  della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) e l’art. 3, comma 53, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) hanno previsto il cd. blocco del turn over per le pubbliche amministrazioni.

 

E’ dunque consentito alle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, sia pure nei  limiti previsti dagli artt. 2 e seguenti del disegno di legge in esame (su cui v. supra) e nel rispetto della rigorosa normativa vigente in materia di riduzione del personale.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 3, comma 69, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) dispone che per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

 

La disposizione interviene sulla normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, introdotta dall'art. 39 della legge n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998), in sostituzione dei meccanismi di blocco delle assunzioni previsti nelle precedenti manovre finanziarie, e successivamente modificata.

Si ricorda che la normativa citata stabilisce un principio generale, la programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 1) valido per tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare, è prevista un’articolata procedura di programmazione e di autorizzazione delle assunzioni per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità.

Le fasi di tale procedura, dopo le modifiche introdotte con l'art. 20 della L. 448 del 1999, possono essere così sintetizzate:

§         programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle assunzioni obbligatorie, da parte degli "organi di vertice" delle amministrazioni pubbliche;

§         valutazione del numero dei dipendenti in servizio "su basi statistiche omogenee", secondo criteri e parametri stabiliti con D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I criteri e i parametri sono stati stabiliti con il D.P.C.M. 4 marzo 1998;

§         relazione al Consiglio dei Ministri, entro il primo bimestre di ogni anno, da parte dei Ministri della Funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, sui risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per:

o        ministeri ed altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

o        enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità;

o        forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§         deliberazione del numero massimo delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri, entro il primo semestre di ciascun anno, previa definizione delle priorità e necessità operative da soddisfare, tenendo in particolare conto le esigenze di introduzione di nuove professionalità. Le assunzioni sono comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi ove vi sono le maggiori carenze di personale. Allo scopo di ridurre la spesa derivante dalle nuove assunzioni, la delibera del Consiglio dei ministri determina anche la percentuale - che non può essere comunque inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate, salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale - del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili (sono escluse da tale vincolo le assunzioni presso le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

 

Più specificamente, l’articolo 39, comma 2, persegue la finalità di realizzare una riduzione del personale in servizio[8]. A seguito delle modifiche apportate nel corso degli anni dalle varie leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio, sono state previste le seguenti riduzioni di personale:

§         riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97);

§         riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 22 della legge n. 448/98);

§         ulteriore riduzione per l'anno 2000 non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 22 della legge n. 448/98);

§         ulteriore riduzione per l'anno 2001 non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 20 della legge n. 488/99);

§         ulteriore riduzione per l'anno 2002 non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 51 della legge n. 388/00);

§         ulteriore riduzione per l'anno 2003 non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 51 della legge n. 388/00).

 

 

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nella pubblica amministrazione, “nell’ambito dell’obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2%, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali”, come si legge nella Relazione illustrativa allegata al ddl in esame.

Si rileva che la maggior parte delle previsioni ripropongono disposizioni già presenti nella Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004)

 

Comma 1 - assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Viene prevista la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici possano assumere personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999 – 2001, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali (TUEL)[9].

 

La disposizione interessa tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D. Lgs. 165/2001[10].

 

Nella Relazione tecnica, il Governo stima le economie derivanti da tale disposizione in circa 220 milioni di euro per il solo anno 2005.

 

Il suddetto limite non si applica:

Ø    al personale del Corpo forestale dello Stato assunto con contratto a tempo determinato ed in servizio nel 2005. Per tale  personale la spesa non può essere superiore a quella dell’anno 2004, pari a 28 milioni di euro (come specificato nella relazione tecnica);

Ø    al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

Ø    al personale delle regioni e delle autonomie locali, che abbiano rispettato per l’anno 2004 il patto di stabilità interno.

 

Gli enti locali che non hanno rispettato per l’anno 2004 il patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa..

 

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si applicano le disposizioni normative di settore.

 

 

 

 

Rapporti di lavoro a tempo determinato (commi 2-5)

 

I commi 2-5 autorizzano alcune Amministrazioni ed enti pubblici alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale assunto in base a specifiche disposizioni.

Nella Relazione tecnica allegata dal Governo al ddl In esame la spesa al lordo per tali contratti – per il solo anno 2005 – viene stimata in 175 milioni di euro, compresi gli oneri relativi al Corpo forestale dello Stato indicati al comma 1 (vedi supra).

In particolare si tratta di:

 

 

Comma 2 - proroga dei contratti a tempo determinato stipulati da Amministrazioni dello Stato

 

Il primo periodo del comma 2 autorizza la prosecuzione dei contratti stipulati da:

 

-          Ministero per i beni e le attività culturali (D.L. n. 6/1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61/1998,art. 8, comma 7: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; legge n. 448/1998, art. 22: assunzione di mille unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie; legge 494/1999, art. 1, comma 1: assunzione di 1.500 unità per garantire l’apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato);

-          Ministero della giustizia (legge 242/2000, art. 1, comma 2, lett. a): assunzione di 1.850 unità per progetti di LSU e per garantire l’attuazione del D.Lgs. n. 51/1998 istitutivo del giudice di primo grado);

-          Ministero della salute (legge n. 494/1999, art. 12, comma 2: assunzione 160 unità tra medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo);

-          Agenzia del territorio (legge n. 388/2000, art. 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari;

 

La prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati è già stata disposta dalle leggi 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004.

 

Il secondo periodo del comma 2 reca, sempre per l’anno 2005, un’ulteriore autorizzazione per il:

-    Ministero dell’economia e delle finanze (legge 449/1997, art. 47, comma 10, come modificato dall’articolo 29 della legge 448 del 1998): trattasi di 33[11] unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L’art. 29, comma 8, della legge n. 448/1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione.

 

Tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 62, della Legge 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);

 

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione di cui al comma 2 riguarda “complessivamente 5000 unità ormai da anni in servizio, adibite a compiti istituzionali, il cui mancato riutilizzo pregiudicherebbe l’operatività degli uffici”.

 

 

Comma 3 - proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dalla magistratura amministrativa, e da INPS, INPDAP ed INAIL

 

Il comma 3 prevede la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato:

·       contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato);

·       contratti stipulati dall’INPS, INPDAP ed INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti ed il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro;

 

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2000[12] ha dato facoltà ai soggetti promotori di lavori socialmente utili – che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso l’attuazione di tali progetti con oneri a carico del Fondo per l’occupazione – di continuare ad utilizzare le medesime unità lavorative anche mediante il loro trasferimento presso enti pubblici economici sulla base di apposite convenzioni con essi stipulate.

Con il Decreto del Ministero del lavoro del 19 aprile 2000 è stato approvato l’elenco nominativo dei soggetti impegnati al 31 dicembre 1999 nel progetto promosso dal dicastero a supporto del processo di decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro. A seguito della preintesa raggiunta tra il Ministero del lavoro e l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP in data 4 agosto 2000, è stata poi stipulata tra i medesimi enti la Convenzione 23 novembre 2000, in base alla quale le unità già impegnate in lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro sono state così redistribuite presso gli enti previdenziali[13]:

§                     112 unità presso l’INPS;

§                     52 unità presso l’INAIL;

§                     49 unità presso l’INPDAP.

Gli enti utilizzatori hanno provveduto ad attivare le procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, previo superamento di un’apposita selezione, hanno assunto i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002; successivamente i contratti sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi fino al 30 giugno 2004. Essendo stato così raggiunto il limite dei tre anni previsto dalla normativa vigente (art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) quale durata massima dei contratti a tempo determinato, i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (art. 1 del decreto-legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004).

 

 

 

I lavoratori suindicati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995[15]. l contratti erano stati  prorogati fino all’8 aprile 2004. Anche questi contratti, dopo il raggiungimento del limite massimo dei tre anni, per i contratti a tempo determinato, sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (art. 1 del decreto-legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004).

 

Comma 4, primo e secondo periodo - personale dell’APAT

 

I primi due periodi del comma 4 autorizzano l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato  o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio dell’Agenzia.

La relazione illustrativa al ddl in esame precisa che l’impiego del citato personale si rende necessario al fine di “fronteggiare la grave carenza di personale” dell’APAT.

 

Una disposizione di identico tenore era contenuta nell’articolo 3, comma 148 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003).

 

Comma 4, terzo e quarto periodo: proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNIPA

 

Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 autorizza la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) nel 2004.

 

Si segnala che l’articolo 1 del D.L. n. 220/2004, il cui ddl di conversione – già approvato dal Senato – è attualmente all’esame della Camera, proroga fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 136[16]).

 

La proroga al 31 dicembre 2004 era già stata prevista infatti dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 maggio 2004[17], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004. In sede di conversione del decreto legge per mero errore materiale era stato soppresso il comma 4 dell’articolo 1 e pertanto è stato necessario ripristinarne il disposto con l’articolo 1 del decreto legge n. 220.

 

Gli oneri restano a carico del bilancio del CNIPA

 

Comma 5 – proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle rappresentanze diplomatiche

 

Il comma 5 autorizza la prosecuzione nell’anno 2005 dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all’estero.

La disposizione è diretta a consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero.

 

La previsione in esame riguarda la prosecuzione dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’articolo 2 della Legge 104 del 2002 che, per le finalità sopra ricordate, ha disposto – previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale – la possibilità di assumere impiegati temporanei[18], non eccedendo la spesa di 14.424.641,19 euro. Successivamente, l’articolo 8 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”) ha prorogato per l’anno 2003 le previsioni dell’articolo 2 della legge 104/2002, limitando la proroga ad un solo rinnovo dei contratti stipulati in base a procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del D.L. 236/2002.

L’articolo 1-bis del D.L. 52 del 2003, inserito dalla Legge 122 di conversione del medesimo decreto legge 52, ha poi autorizzato le rappresentanze diplomatiche alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (“Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina”), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e all'articolo 2, comma 1, della Legge 104 del 2002.

L’articolo 2 del D.L. 272/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 336 del 2003, ha poi recato una norma di interpretazione autentica del citato articolo 1-bis del D.L. 52/2003, ovvero ha precisato che il Ministero degli Affari esteri, tramite le rappresentanze diplomatico-consolari, può rinnovare i contratti temporanei in corso, ovvero stipularne ex novo[19].

 

Comma 6 - Contratti di formazione e lavoro della P.A.

 

Il comma 6, primo periodo, dispone che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, possono essere effettuate solo entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (su cui v. supra).

Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è volta a consentire “l’immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo”.

 

Il secondo periodo stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati con il personale interessato alla conversione (dunque assunto con contratto di formazione e lavoro) sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

 

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) all’articolo 34, comma 18, aveva stabilito la sospensione sino al 31 dicembre 2003 di tali procedure di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nel corso del 2002 o in scadenza nel 2003, e la contestuale proroga dei medesimi sino al 31 dicembre 2003.

L’art. 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), oltre a stabilire un’ulteriore  proroga dei citati contratti fino al 31 dicembre 2004, ha previsto la possibilità di procedere alla conversione rispetto della normativa prevista dalla legge finanziaria medesima per le assunzioni a tempo indeterminato (i commi da 53 a 71 stabilivano in linea generale il blocco delle assunzioni, prevedendo peraltro una serie di eccezioni).

 

 

Comma 7 - personale degli enti di ricerca

 

Il comma 7 reca una disposizione di salvaguardia dei contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca o di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici stipulati da: Enti di ricerca, Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Agenzia spaziale Italiana (ASI), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Università e scuole superiori ad ordinamento speciale.

Gli oneri di tali contratti non devono comunque risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università.

 

Si ricorda che il decreto legge 105 del 2003, convertito con modifiche dalla legge 170 del 2003, con l’introduzione del comma 13-bis all'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), ha salvaguardato per l’anno 2003 i contratti a tempo determinato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei citati enti, i cui oneri ricadevano su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali e da contratti con le imprese. La medesima disposizione ha comunque consentito assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

L’articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) ha poi salvaguardato i medesimi contratti per l’anno 2004.

 

Comma 8 – proroga dei comandi delle Poste Italiane e dell’IPZS

 

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2005 i comandi del personale della società Poste Italiane S.p.A. e di quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Nella Relazione tecnica si evidenzia come le unità di personale interessate sono 349; ipotizzando una retribuzione media annua pari a 25.000 euro la spesa complessiva viene stimata in circa 9 milioni di euro.

 

Si ricorda che tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della n. legge 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ed al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

 

 


Articolo 16 commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)


1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

(omissis)

 

 

 

 

 

 


 

Il comma 1 autorizza uno stanziamento di spesa per il 2005, pari a 375 milioni di euro, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento delle attività dei servizi amministrativi e dei servizi di pulizia in base ai contratti, stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

 

Il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività. Le procedure per la terziarizzazione sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali) e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2000 appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti[20] che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.

Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata la somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002 (quest'ultima parzialmente coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della L. 144 del 1999, il quale, per il 2002, ha previsto un incremento del Fondo per l'occupazione di 800 miliardi di lire).

Da ultimo l’articolo 3, comma 93, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha autorizzato una spesa di 375 milioni di euro per la proroga dell’affidamento dei servizi sopra illustrati presso gli istituti scolastici per l’anno 2004.

Il comma 2 dell’articolo 16 prevede che per l’anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell’organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l’anno 2004-2005.

La norma si pone sostanzialmente in linea con le politiche di contenimento della spesa del triennio 2003-2005, prevedendo il mantenimento della consistenza delle dotazioni organiche risultante dalle riduzioni degli anni precedenti.

L’articolo 22, commi 1-6, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002) aveva, infatti,dettato una serie di disposizioni relative alle dotazioni e prestazioni orarie del personale docente, accomunate dalla finalità di conseguire economie di spesa nel settore scolastico[21].

La relazione tecnica allegata al disegno di legge (A.C.1984) stimava che da tali disposizioni derivasse una riduzione del personale docente (rispetto alle 771.433 unità impiegate nell’anno scolastico 2001-2002) pari a 33.847 unità nella progressione del triennio di riferimento (8.936 unità per l’anno scolastico 2002-2003; 12.651 unità per il 2003-2004 e 12.260 unità per il 2004-2005).

Assumendo come ipotesi l’invarianza del numero di studenti, la relazione tecnica prevedeva, altresì, che il rapporto alunni-docenti, pari a 9,78 per l’anno scolastico 2001-2002, aumentasse al 9,90 per l’anno scolastico 2002-2003, al 10,06 per il 2003-2004 e al 10,23 per il 2004-2005.

 

I commi 1-3 del citato art. 22 della legge 448/2001 disciplinavano la determinazione delle dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche.

In particolare, il comma 2 prevedeva che che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – venissero fissati i criteri volti ad indirizzare l’attività programmatoria e fosse indicata la consistenza complessiva degli organici del personale docente nonché la ripartizione e l’assegnazione, su base regionale, degli organici complessivi.

 

Si ricorda che, da ultimo, la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole, in data 20 maggio 2004, sul citato schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004.

Secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa del decreto, l’operazione di contenimento dei posti prevista dalla legge finanziaria 2002 - pari a 12.651 unità per l’anno scolastico 2003-2004 - ha riguardato due piani di intervento, le consistenze degli organici e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse, per un totale di 12.547 posti, sostanzialmente corrispondente alla quantità prevista dalla legge.

Nel corso del dibattito, la Commissione ha altresì approvato la risoluzione n. 7-00406 (On. Titti De Simone) che ha impegnato il governo ad attuare una politica di valorizzazione e qualificazione della scuola pubblica statale, anche adottando opportune iniziative volte all'ampliamento, per l’anno 2004-2005, del numero delle cattedre e del numero di insegnanti di sostegno, in modo da corrispondere alle effettive esigenze formative degli studenti nonché a quelle delle famiglie.

In tale circostanza il sottosegretario del MIUR, On. Aprea, ha consegnato una nota relativa ai temi oggetto della risoluzione, da cui emerge che, per l'anno scolastico 2004-2005, a fronte di una previsione di riduzione di circa 5.300 posti, si registra un aumento di 2.900 posti per far fronte sia alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria che all'introduzione in forma generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese e di 1.000 posti per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle prime classi della scuola secondaria di I grado; conseguentemente, si avrà una diminuzione di complessivi 1.400 posti[22].

 


 


Articolo 17
(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)

 

 


1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».


 

 

Le disposizioni dell’articolo in esame sono volte ad evitare maggiori spese a carico della pubblica amministrazione derivanti da eventuali giudizi su controversie inerenti i rapporti di lavoro.

Il comma 1 fa divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato[23]  o comunque divenute esecutive.

Il divieto è posto per il triennio 2005-2007.

 

La norma in commento ricalca precedenti disposizioni in materia, che si sono succedute negli ultimi anni sancendo il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego: già nel 1994 la legge collegata alla manovra di bilancio (legge 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (art. 22, comma 34), mentre per il successivo triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 /art. 1, comma 45). Infine, per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall’articolo 24 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”)[24].

Da ultimo, la disposizione è stata riproposta – per il periodo 2002 – 2004 - con l’articolo 23, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

 

Il comma 2 -  mediante l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 61 del D. Lgs. 165 del 2001 -  obbliga le amministrazioni pubbliche a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’economia l’esistenza di eventuali controversie concernenti i rapporti di lavoro, dalle quali potrebbero derivare oneri finanziari significativi a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell’Economia sono legittimati ad intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 c.p.c.

 

Si ricorda che l’art. 105 c.p.c. prevede che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, oppure per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

 

Il comma 3 inserisce un nuovo articolo 63-bis al D. Lgs. 65 del 2001 con il quale si riconosce la facoltà all’ARAN di intervenire nelle controversie relative ai rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici contrattualizzati, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Nelle controversie riguardanti i rapporti di lavoro delle categorie di personale non contrattualizzate[25] può invece intervenire il Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia.

 

La relazione tecnica rileva come non sia possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di minore spesa, derivanti dalle disposizioni sopra illustrate, “in quanto il primo comma incide su un fenomeno fortemente oscillante, mentre i restanti commi offrono strumenti atti a garantire la possibilità di un più attento monitoraggio delle vicende giudiziali di cui è parte l’amministrazione pubblica….L’impatto derivante dall’applicazione della presente normativa potrà essere rilevato solo in sede di consuntivo”.

 

 


Articolo 19
(Gestioni previdenziali)

 


1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

       a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

       b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.


 

Il comma 1 dell’articolo 19determina l'adeguamento per l'anno 2005 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

 

Si ricorda che, nel regime previgente alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avveniva attraverso due modalità: stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato ed anticipazioni di tesoreria.

L'art. 35 della citata L. n. 448 del 1998[1] ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell’INPDAP), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Questo meccanismo supera dunque l'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con l'intento di ricondurre nei conti di bilancio tali partite. I trasferimenti previsti sono in ogni caso - al pari di quelli di tesoreria - a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio.

La nuova forma di finanziamento non è peraltro completamente sostitutiva delle anticipazioni di tesoreria, in quanto viene fatta salva - con il richiamo (posto dal comma 7 dell'art. 35 della L. n. 448) del citato art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 - la possibilità di ricorrere, ove occorra, a queste ultime.

 

 

La GIAS è stata istituita dall’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88[26], ai fini della progressiva separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima, la suddetta "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato[27].

 

 

Ai sensi della lettera c) dell’art. 37 della legge n. 88/89,  è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato  alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento  è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani ed alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente a sua volta incrementato in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi disposti per il 2005 sono determinati:

a)      nella misura di 532,37 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS ;

b)      nella misura di 131,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

 

 

In base al comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato  nel 2005 sono determinati:

-          per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori l’ENPALS - in base all'incremento di cui al comma 1, lett. a) – in 15.740,39 milioni di euro (per l’anno 2004 l’importo era infatti pari a 15.208,02 milioni);

-          per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali - in base all'incremento di cui al comma 1, lett. b) – in 3.889,53 milioni di euro (nel 2004 esso era infatti pari a 3.757,98 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame - che conferma implicitamente i criteri posti dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'art. 14 della legge 241 del 1990, e successive modificazioni).

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo da attivarsi nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse[28].

 

Nell'ambito del primo importo di 15.740,39 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

-          1.059,08 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989[29];

-          2,36 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

-          54,78 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

 

 


Articolo 20
(Trasferimenti all’INPS)

 


1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

       a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

       b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

       c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

                   1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

                   2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

                   3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

                   4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

       a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

                   1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28<j>dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

                   2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

                   3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

                   4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

       b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

                   1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

                   2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

                   3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

 


 

 

L’articolo 20 reca disposizioni relative ai trasferimenti all’INPS.

 

In sintesi, il comma 1 prevede che i maggiori oneri (si intende: rispetto a quelli previsti) precedenti al 2004 accertati a seguito dell’assunzione da parte dello Stato del finanziamento dell’INPS attraverso la GIAS sono coperti in  compensazione con i minori oneri relativi ad altri trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS (anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali; trasferimenti eccedenti a consuntivo 2003; trasferimenti relativi all’assistenza ai portatori di handicap grave, ai trattamenti di CIGS, alle prestazione per la tubercolosi ed ai pensionamenti anticipati). Tali trasferimenti, in base al consuntivo del 2003 dell’INPS, sono risultati infatti di importo superiore alle effettive esigenze dell’Istituto.

Il comma 3 utilizza un meccanismo analogo di compensazione nell’ambito dei trasferimenti all’INPS per il finanziamento dei maggiori oneri (anche qui da intendersi: rispetto a quelli previsti) derivanti dalla Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, per la quale, a partire dal 2002, si è registrato un rilevante incremento della spesa.

Peraltro in questo caso i maggiori oneri – a differenza di quelli cui si riferisce il comma 1 – riguardano l’esercizio finanziario in corso (2004) e gli esercizi finanziari futuri (dal 2005). Ne consegue che per il finanziamento degli stessi si attua in sostanza, come risulta anche dalla relazione tecnica, una riduzione dei trasferimenti all’INPS per alcun capitoli di spesa (incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, prestazioni per la tubercolosi, pensionamenti anticipati e, per il solo 2004, assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa per sordomuti ed invalidi) che si ritengono superiori alle esigenze dell’istituto.

 

Si osserva al riguardo che non appare del tutto appropriata l’espressione, utilizzata più volte nel comma 3, «i minori oneri accertati», seguita dalla quantificazione esatta degli stessi. Si tratta infatti di minori oneri solo stimati: essi riguardano infatti il 2004 (lettera a) e gli anni successivi (lettera b)

Si valuti inoltre l’opportunità di chiedere al Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni che inducono a prevedere per le prestazioni economiche per la tubercolosi a decorrere dal 2005 minori oneri per un importo di gran lunga superiore a quello previsto per il 2004. Per il 2004 i minori oneri sono infatti valutati in 70 milioni di euro (comma 3, lettera a), numero 2); a decorrere dal 2005, essi sono invece valutati in 277 milioni di euro (comma 3, lettera b), numero 2).

 

Si procede ora ad un esame dettagliato dei singoli commi.

 

Il comma 1 dispone dunque che il finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo 2003 dell’INPS sia coperto attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS che, in base allo stesso consuntivo 2003 INPS, sono risultati di importo superiore in relazione alle effettive esigenze dell’Istituto stesso.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame “costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto Istituto”; ne deriva che la disposizione “non ha alcun effetto sul conto delle pubbliche amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate nel medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare”. La stessa relazione precisa che sia le prestazioni da rifinanziare sia le prestazioni per le quali è stata stabilita la riduzione dei trasferimenti sono già considerate, nel conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, nel loro effettivo importo.

 

Più specificamente, la copertura dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo 2003 dell’INPS, quantificati in 7.581,83 milioni di euro, avviene attraverso:

§         le somme trasferite all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate eccedenti, sulla base del consuntivo INPS 2003, per le esigenze delle medesime gestioni. Tali somme sono evidenziate nella contabilità INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della richiamata L. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro (lettera a);

 

Come già rilevato sub art. 19, l'art. 35, comma 3, della legge n. 448 del 1998[1] ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell’INPDAP), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Il comma 6 del medesimo articolo ha poi disposto l'istituzione, presso l'INPS e l'INPDAP, di un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori derivanti dai trasferimenti, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio dello Stato nei confronti delle singole gestioni previdenziali beneficiarie.

 

§         le somme che risultano, sempre in base al consuntivo INPS 2003, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, comprese le somme trasferite in eccedenza per gli oneri per trattamenti obbligatori di maternità, di cui all’articolo 49, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), e fatte salve le disposizioni inerenti al versamento, da parte dell’INPS, delle disponibilità non utilizzate nel 2003, in funzione di ulteriori minori oneri accertati per l’incremento delle pensioni per i soggetti disagiati (articolo 38 della L 448 del 2001), per la concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (articolo 65 della L 448 del 1998) e per la concessione dell’assegno di maternità di base (articolo 74 del D.Lgs. 151 del 2001), per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro (lettera b);

 

§         le risorse previste, nella contabilità INPS, in specifici fondi[30] destinati alla copertura di oneri futuri ed accantonate in quanto non utilizzate per (lettera c):

a)   prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, L. 448 del 1998), con importo pari a 804,98 milioni di euro (lettera c), n. 1);

b)   oneri per pensionamenti anticipati (articolo 8 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, e articolo 3 della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997), per un ammontare complessivo di 457,71 milioni di euro (lettera c), n. 2). Si osserva che l’art. 3 del collegato alla manovra 1997 (l. n. 662/1996) non sembra contenere disposizioni concernenti pensionamenti anticipati (l’art. 2, comma 5, della medesima legge n. 662 prevede il prepensionamento per il personale dipendente dalle aziende ferroviarie in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale)

c)   oneri per assistenza ai portatori di handicap grave (art. 80, comma 2, della legge finanziaria 2001), per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro (lettera c), n. 3);

d)   oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da diverse disposizioni e pari complessivamente a 10,97 milioni di euro (lettera c), n. 4).

 

Secondo la relazione tecnica, le somme per le quali la norma in esame prevede il rifinanziamento sono le seguenti:

§         prestazioni per le quali l’INPS chiede il rimborso in base a risultati di consuntivo (ai sensi del citato articolo 37[31] della L. 89 del 1988), per la copertura del finanziamento della GIAS, per circa 4.635 milioni di euro;

La stessa relazione tecnica precisa, inoltre, che tale somma appare composta da un insieme di richieste di rimborso , riferite ad oneri accertati nel 2003 e in esercizi precedenti. Tra esse si segnalano:

sgravi per il Mezzogiorno (articolo 3, comma 5, della L . 448 del 1998) per 2.722 milioni di euro. Più specificamente, la relazione sottolinea che il maggior ricorso al regime degli sgravi rispetto alle previsioni originarie è da ascrivere in parte anche all’effetto di attrazione verso l’istituto, a seguito della cumulabilità con il beneficio del c.d. credito di imposta per i nuovi assunti, introdotto dall’articolo 7 della citata L. 388 del 2000;

contributo statale a favore della GIAS per la copertura integrale degli oneri per agevolazioni contributive per particolari settori e categorie produttive (articolo 37 della L. 88 del 1989) per 1.660 milioni di euro;

sgravi contributivi per artigiani e commercianti (articolo 3, comma 9, della L. 448 del 1998) per 164 milioni di euro;

oneri per l’applicazione della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, relativa a sgravi contributivi su retribuzioni non assoggettate a contribuzione sulla disoccupazione involontaria, per 68 milioni di euro;

altre richieste di rimborso di minori entità, per 21 milioni di euro.

 

§         prestazioni riferite al rifinanziamento della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui al richiamato articolo 130 del D.Lgs. 112 del 1998, per circa 2.497 milioni di euro.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che, soprattutto nel 2002 e nel 2003, si è verificata un’accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni, anche per effetto della progressiva operatività ottenuta in seguito alla stipula delle convenzioni con alcune regioni per la fase concessiva (la fase erogativi è per la generalità delle Regioni attribuita all’INPS). Ciò ha comportato un elevato tasso di incremento della spesa, “notevolmente superiore rispetto al precedente andamento della spesa per le predette prestazioni”. Tale incremento, comunque, risulta in fase di contenimento nel 2004.

 

Ai sensi del comma 2, il complesso degli effetti contabili derivanti dal comma 1 sulle gestioni INPS interessate è definito attraverso la procedura della conferenza di servizi[32].

 

Infine, il comma 3 prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l’INPS, di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutabili in 1.326 milioni di euro per il 2004, e 827 milioni di euro per il 2005, concorrano risorse derivanti dai minori oneri accertati (di fatto, come già rilevato, riduzioni di trasferimenti) in relazione ad altri interventi sempre di competenza dell’INPS. Secondo la relazione tecnica, anche in questo caso le disposizioni non hanno alcun effetto sui conti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto “tutte le pres azioni interessate dalla norma sono già considerate, negli aggregati del medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare”.

 

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che nel 2004 si prevede un livello di spesa per invalidità civile tale da necessitare di un rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio per un importo valutato in 1.326 milioni di euro, “per effetto derivante in buona parte dal trascinamento dei maggiori oneri 2002 e 2003 per l’incremento delle pratiche liquidate”. Al rifinanziamento concorrono le riduzioni ai trasferimenti in precedenza individuati per 780 milioni di euro. Per i rimanenti 546 milioni di euro, invece, come risulta dalla relazione tecnica, si prevede il rifinanziamento ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della L. 468 del 1978[33].

Per quanto concerne gli esercizi 2005 e seguenti, la medesima relazione afferma che la dinamica della spesa per l’invalidità civile dovrebbe risultare attenuata rispetto agli anni precedenti, “anche per effetto del progressivo operare di regime della maggiore efficienza nel procedimento concessivo dell’INPS, in particolare con riferimento alle regioni che hanno stipulato le relative convenzioni con l’Istituto”.

 

 

Più specificamente, per l’esercizio 2004, concorrono le seguenti risorse, per un ammontare complessivo di 780 milioni di euro (lettera a):

a)      i minori oneri accertati nell’attuazione della disposizione, concernente l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disabili (art. 38 della legge finanziaria per il 2002), per un importo complessivo di 245 milioni di euro (numero 1);

b)      I minori oneri accertati nell’attuazione della disposizione concernente prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, L. 448 del 1998), per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro (numero 2);

c)      I minori oneri accertati nell’attuazione delle disposizioni concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi (articolo 80, commi 2 e 3, della citata L. 388 del 2000) per un importo complessivo pari a 160 milioni di euro (secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, 100 milioni di euro per l’assistenza ai portatori di handicap grave e 60 milioni per la contribuzione figurativa) (numero 3);

d)      I minori oneri accertati nell’attuazione delle norme in materia di, pensionamenti anticipati (rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro, prevista dall’articolo 6 della L. 31 dicembre 1991, n. 415, e dall’articolo 5 della L. 23 dicembre 1992, n. 500) per il finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l’INPS, per un importo complessivo di 305 milioni di euro (numero 4).  

 

A decorrere dal 2005, sono utilizzate le seguenti risorse per un importo complessivo di 825 milioni di euro (lettera b):

a)      i minori oneri accertati ai fini dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disabili, per un importo complessivo di 245 milioni di euro (numero 1);

b)      i minori oneri accertati per le prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare pari a 277 milioni di euro (numero 2);

c)      i minori importi accertati in attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, già richiamati alla precedente lettera a), n. 4), per un importo complessivo di 305 milioni di euro (numero 3).

 

 


 

Articolo 35, comma 18
(Investimenti immobiliari dell’INAIL)


18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

 

Il comma 18 dell’articolo 35 prevede l’approvazione, da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, dei piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL e l’emanazione di un apposito decreto annuale del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, previo parere dei Ministri della salute e dell’istruzione, volto ad individuare le finalità dei medesimi investimenti.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. 104 del 1996 prevede che gli investimenti nel settore immobiliare degli enti previdenziali pubblici, fatti salvi i piani di investimento già stabiliti e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, siano realizzati anche in relazione alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione dei beni immobili e delle società di intermediazione immobiliare. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti.

Il comma 4 del medesimo articolo 11, come modificato dall’articolo 38, comma 4, della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prevede poi che gli enti previdenziali possano destinare una parte dei fondi disponibili, fino ad un tetto massimo del 15%, secondo le modalità definite dallo stesso Decreto, all’acquisto di immobili da destinare a finalità di interesse pubblico, con particolare riguardo per i settori della sanità, dell’istruzione e della ricerca. Nell'ambito della percentuale sopra indicata, l'INAIL deve destinare specificamente il 5% dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia.

Resta in ogni caso fermo il disposto dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto del quale l’INAIL può impiegare, in via prioritaria, una quota fino al 15% dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l’acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione riguardanti, in via prioritaria, gli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti degli standard vigenti di posti letto per abitanti.


Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2005: parti di interesse per la Commissione Lavoro


Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

La tabella A del disegno di legge finanziaria, che reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. Tali stanziamenti non incidono, dunque, sugli stati di previsione dei singoli Ministeri, ma vengono iscritti al cap. 6856 (U.P.B. 4.1.5.9) della tabella del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 777,3 milioni di euro per l’anno 2005 e di 785,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Come si evince dalla relazione illustrativa allegata al ddl finanziaria in esame, l’accantonamento è finalizzato “alla riforma dell’ordinamento giudiziario, alle pensioni FF.SS:, agli incentivi all’occupazione, agli ammortizzatori sociali, a misure di sostegno dell’occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, nonché a contributi in favore dei minorati della vista”.

 

Tabella B
Voci da includere nel Fondo specialein conto capitale

La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.

Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria

Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2005 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro:

-          Legge n. 335/1995 art. 13 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione): cap. 1990 (U.P.B. 3.1.2.19) vigilanza sui fondi pensione:

-          anno 2005: 2,231 mln. di euro;         

-          anno 2006: 2,231 mln. di euro;

-          anno 2007: 2,231  mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 2,277 mliioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006

 

 

-          Legge n. 448/1998, art. 80, comma 4 (Collegato 1999): cap. 1395 (U.P.B. 2.1.2.5) contributo agli enti privati gestori di attività formative:

-          anno 2005: 2,231 mln. di euro;

-          anno 2006: 2,231 mln. di euro;

-          anno 2007: 2,231 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 2,277 mliioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006

 

-          Legge n. 328/2000, art. 20, comma 8 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): cap. 1711 (U.P.B. 3.1.5.1) Fondo per le politiche sociali:

-          anno 2005: 1.276,640 mln. di euro;

-          anno 2006: 1.276,640 mln. di euro;

-          anno 2007: 1.276,640 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 1.215,333 mliioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006

 

Si segnalano inoltre il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-          Legge n. 385/1978 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato): cap. 3026 (U.P.B. 4.1.5.4) Fondo da ripartire per oneri del personale:

-          anno 2005: 50 mln. di euro;

-          anno 2006: 50 mln. di euro;

-          anno 2007: 50 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era di pari importo.

 

-          Legge n. 328/2000, art. 74, comma 1 (Legge finanziaria per il 2001):  previdenza complementare cap. 2156 (U.P.B. 3.1.5.9)

-          anno 2005: 154,937 mln. di euro;

-          anno 2006: 154,937 mln. di euro;

-          anno 2007:154,937 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era di pari importo.

 

Tabella D
Rifinanziamento di leggi di spesa  in conto capitale

La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3), al quale sono stati attribuiti 60 mln. di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007..

 

Nella tabella D della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento pari a 218 milioni di euro per il solo anno 2004.

 

Tabella F
Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento).

Nel settore denominato "interventi diversi" (settore d’intervento n. 27) viene esposta la quota annuale del finanziamento delle attività di formazione professionale, di cui all’art. 12 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, iscritto ai capitoli 7111 e 7112 (U.P.B. 2.2.3.2.), al quale sono stati assegnati 12,746 mln. di euro solo per l’anno 2005.

 

Nella tabella F della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 12,746 milioni di euro per il 2004 ed il 2005.

 

 

Nel medesimo settore di intervento si segnala il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3), al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 530,999 mln. di euro per il 2005, 110 mln. di euro per il 2006 e 60 mln. di euro per il 2007.

 

Nella tabella F della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 745,666 milioni di euro per il 2004 e di 520,999 milioni di euro per il 2005.


Oneri la cui determinazione è rimessa alla legge finanziaria

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 41 e 43, della legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza, rimette alla legge finanziaria la determinazione degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi relativi alle modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare nonché all’innalzamento dei requisiti di età per l’accesso al pensionamento (di cui ai commi 1, 2, 10 e 11 della medesima legge).

Il comma 42 del medesimo articolo sembra tuttavia implicare la possibilità che le risorse destinate alla copertura finanziaria dei suddetti decreti legislativi possano essere predisposte non soltanto nell’ambito della manovra di finanza pubblica ma anche mediante qualsiasi altra legge (o, perfino, decreto-legge).

 

Si ricorda che il termine per l’emanazione dei  decreti legislativi relativi alle modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare (commi 1 e 2) scade il 6 ottobre 2005. Il termine per l’emanazione dei  decreti legislativi relativi ai requisiti di età per l’accesso al pensionamento (commi 10 e 11) scade invece il 6 aprile 2005.

 

Il disegno di legge finanziaria in esame non reca stanziamenti relativi ai suddetti oneri.

 

 


Normativa di riferimento


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 11, 11-bis)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

 

Art. 11.

Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (17/a):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (17/b);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (17/b);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (17/c);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (17/d);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (17/e);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (17/f);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (17/g).

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (18).

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (18/a).

 

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(17/a) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/d) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/e) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/f) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/g) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 11-bis.

Fondi speciali.

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11 (19).

 

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(19) Aggiunto dall'art. 6, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 


L. 5 aprile 1985, n. 124
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1985, n. 87.

(1/a) Con D.M. 2 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 19 luglio 1996, n. 168, S.O.) è stato disposto il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale assunto ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 e della legge 5 aprile 1985, n. 124. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 

Art. 1.

 

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205 (3), e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (4), la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (5), nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (6), nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 (3), qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 (7).

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (7/a).

 

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(2) Riportato alla voce Regioni.

(3) Riportata al n. D/III.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

Art. 2.

 

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155 (8), e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, numero 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (7), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 (8) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento (9).

 

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(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(9) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.


L. 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(art. 37 co 3, lett. c , art. 49 co. 1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.

(1/a) Il D.P.R. 27 novembre 1992 (Gazz. Uff. 16 aprile 1993, n. 88) ha disposto che ai componenti dei comitati previsti dalla L. 9 marzo 1989, n. 88 è attribuito un compenso fisso mensile lordo pari a lire 250.000.

 

Art. 37.

Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

(omissis)

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (24). Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale (24/a);

(omissis)

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(22) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(23) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(24/a) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata al n. A/XXXV. Vedi, anche, l'art. 59, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 68, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(25) Riportata alla voce Lavoro.

(26) Riportato alla voce Profughi.

(27) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(27/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(omissis)

Art. 49.

Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

 

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

 

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie (32/b);

 

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (33);

 

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778 (34);

 

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

 

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati

 

 


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(art. 14)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

 

Art. 14.

 

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (2/b).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) (3).

 

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(2/b) Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(3) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.


L. 31 dicembre 1991, n. 415
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1992)
(art. 6)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

 

 

Art. 6.

 

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), è complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (27), di cui lire 1.192 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (28), resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed è assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (29), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (30), con aziende ubicate nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (31), e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984 (32), è concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo è, altresì, concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale è concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni.

5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, L. 2 agosto 1990, n. 233 (30), è ridotto all'1 per cento.

6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (30), è ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (30).

 

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(26) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(27) Riportata al n. A/CXII.

(28) Riportata al n. A/XCVIII.

(29) Riportato al n. A/CIV.

(30) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(31) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(32) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).


L. 23 dicembre 1992, n. 500
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1993)
(art. 5)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1992, n. 304, S.O.

 

 

Art. 5.

 

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'lNPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (18), è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (17), rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (20), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

 

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(18) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(17) Riportata al n. A/XCVIII.

(19) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(20) Riportato al n. A/CIV.


D.L. 16 maggio1994 n. 299
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451
(art. 8)

 

Art. 8.

Disposizioni inerenti il settore siderurgico.

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (38), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1 gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (39). A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità (39/a).

1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1 gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (40), che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223 (40), ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 (40/a) avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva (41).

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1 gennaio 1995 (41/a).

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

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(38) Riportato al n. A/LXXII.

(39) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(39/a) Comma così modificato dall'art. 9-novies, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

(40) Riportata al n. A/LXXXIII.

(40) Riportata al n. A/LXXXIII.

(40/a) Termine differito al 28 febbraio 1995 dall'art. 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451.

(41/a) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.
Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 11 gennaio 1996, n. 25343; Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402; Circ. 15 marzo 1996, n. 28181; Circ. 11 aprile 1996, n. 26331; Circ. 16 maggio 1996, n. 30373.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1

Àmbito di applicazione.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate (1/a).

 

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(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 2

Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo (2);

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza) (2/a).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica) (3).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

 

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(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). La delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) è stata individuata, per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, con D.M. 29 marzo 2000 (Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76); per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, con D.M. 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), modificato dal D.M. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302); per il biennio economico 2004-2005 con D.M. 10 maggio 2004 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112).

(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 3

Forze di polizia ad ordinamento civile.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere àmbito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'àmbito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto (4).

 

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(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

Articolo 4

Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (5).

 

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(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.)

 

Articolo 5

Forze armate.

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (6).

 

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(6) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

Articolo 6

Materie riservate alla legge.

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

Articolo 7

Procedimento.

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente (7).

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate (8).

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2 (9).

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (10).

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (11).

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (12).

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni (13).

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti (14) (14/a).

 

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(7) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(8) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(9) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(12) L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(13) L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(14) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 8

Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'àmbito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate (15).

 

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(15) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

Articolo 8-bis

Consultazione delle rappresentanze del personale.

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate (16).

 

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(16) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

Articolo 9

Norma finale.

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

 

 

 


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(artt. 1-4)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2/cost) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 9 gennaio 1998, n. 4; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 27 gennaio 1998, n. 16; Circ. 29 gennaio 1998, n. 19; Circ. 30 gennaio 1998, n. 20; Circ. 2 febbraio 1998, n. 23; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 5 marzo 1998, n. 54; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 23 giugno 1998, n. 133; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259; Circ. 22 maggio 2000, n. 99; Circ. 24 febbraio 2004, n. 38; Circ. 18 marzo 2004, n. 52;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 marzo 1998, n. 30/98;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 febbraio 1998, n. 24/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 23 febbraio 2000, n. 5;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 12 febbraio 1998, n. 12; Circ. 29 luglio 1998, n. 65;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Lett.Circ. 25 giugno 2001, n. 17132; Ris. 28 dicembre 2001, n. 216/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 1/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 1/DPF; Ris. 31 gennaio 2002, n. 32/E; Circ. 11 marzo 2002, n. 13; Ris. 30 luglio 2002, n. 8/DPF; Ris. 21 ottobre 2002, n. 330/E; Ris. 26 febbraio 2003, n. 38/E; Ris. 5 marzo 2003, n. 57/E; Nota 17 marzo 2003, n. 38972; Circ. 16 aprile 2003, n. 3/DPF; Ris. 12 agosto 2003, n. 176/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 1998, n. F.L.27/98; Circ. 19 gennaio 1999, n. F.L.5/99; Circ. 26 gennaio 1999, n. F.L.6/99; Circ. 25 marzo 1999, n. F.L.14/99; Circ. 1 aprile 1999, n. F.L.18/99;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 3 aprile 1998, n. 179; Circ. 15 maggio 1998, n. 229; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 23 dicembre 1998, n. 491; Circ. 15 luglio 1999, n. 174;

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 14/E; Circ. 30 gennaio 1998, n. 35/E; Circ. 13 febbraio 1998, n. 49/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 3 novembre 1998, n. 256/E; Circ. 12 novembre 1998, n. 263/E; Circ. 31 dicembre 1998, n. 296/E; Circ. 29 aprile 1999, n. 96/E; Circ. 18 maggio 1999, n. 109/E; Circ. 26 maggio 1999, n. 118/E; Circ. 27 maggio 1999, n. 120/E; Circ. 21 settembre 1999, n. 189/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 10 marzo 2000, n. 46/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 31 ottobre 2000, n. 53025; Circ. 20 dicembre 2000, n. 234/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 241/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 13 maggio 1998.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

 

Articolo 1

Istituzione dell'imposta.

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (1/cost) (2/cost) (3/cost).

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

 

Articolo 2

Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta (2) (1/cost) (2/cost).

 

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(2) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

 

Articolo 3

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta (2/a):

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2/b);

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico (3/cost);

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (3), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (3), sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (3/a);

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (3/b).

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 (4), alla legge 14 agosto 1993, n. 344 (4), e alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 (4);

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (5);

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (6), salvo quanto disposto nell'articolo 13 (2/cost).

 

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(2/a) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

(2/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte di).

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

(3) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposte sul).

(3/a) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(3/b) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(4) Riportata alla voce Borse di commercio.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportato alla voce Comunità europee.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

 

Articolo 4

Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale (7).

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni» (1/cost) (2/cost).

 

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(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

 

 


L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(art. 47, co.10, art. 59, co.34)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 5 maggio 1999, n. 131381;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 7 maggio 1998, n. 30; Circ. 20 luglio 1998, n. 53; Nota 12 febbraio 2001; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 marzo 2003; Nota 9 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 marzo 1998, n. 14; Circ. 3 aprile 1998, n. 21; Circ. 7 maggio 1999, n. 28; Informativa 23 aprile 2002, n. 40; Ris. 31 ottobre 2002, n. 340/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 350/E; Circ. 10 febbraio 2004, n. 10;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 2; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 12 gennaio 1998, n. 6; Circ. 23 gennaio 1998, n. 14; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 4 febbraio 1998, n. 27; Circ. 7 febbraio 1998, n. 34; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 18 febbraio 1998, n. 39; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 26 marzo 1998, n. 69; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 6 maggio 1998, n. 96; Circ. 11 maggio 1998, n. 101; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 2 luglio 1998, n. 143; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 15 luglio 1998, n. 152; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 28 luglio 1998, n. 174; Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 31 agosto 1998, n. 194; Circ. 2 settembre 1998, n. 196; Circ. 23 settembre 1998, n. 202; Circ. 9 ottobre 1998, n. 212; Circ. 11 novembre 1998, n. 235; Circ. 9 febbraio 1999, n. 24; Circ. 15 febbraio 1999, n. 33; Circ. 14 settembre 1999, n. 175; Circ. 28 marzo 2000, n. 70; Msg. 5 aprile 2001, n. 120; Msg. 13 marzo 2003, n. 88; Circ. 9 giugno 2003, n. 98; Circ. 7 giugno 2004, n. 90; Msg. 23 luglio 2004, n. 23556;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 24 luglio 1998, n. 4184;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 21 maggio 1998, n. 421; Circ. 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 1998, n. 39; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 27 ottobre 1998, n. 842; Circ. 10 dicembre 1999, n. 51; Circ. 23 marzo 2000, n. 15;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 3 febbraio 1998, n. 9; Circ. 18 marzo 1998, n. 24; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786; Circ. 18 giugno 1998, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 marzo 2002, n. 16; Ris. 12 giugno 2002, n. 184/E; Circ. 22 luglio 2002, n. 24; Ris. 24 gennaio 2003, n. 14/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262;

- Ministero dell'interno: Circ. 27 gennaio 1998, n. F.L.3/98; Circ. 24 marzo 1998, n. 6/98; Circ. 30 aprile 1998, n. 15/98; Circ. 6 luglio 1998, n. F.L.22/98; Circ. 21 dicembre 1998, n. F.L.38/98; Circ. 28 maggio 1999, n. 138; Circ. 21 luglio 1999, n. 156/99; Circ. 26 aprile 2000, n. S.A.F.10/2000; Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18; Circ. 25 febbraio 2000, n. 124; Circ. 16 giugno 2000, n. F.L.13/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. F.L.24/2000;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 11 marzo 2002, n. 151; Nota 21 giugno 2002, n. 127/VM;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 9 aprile 1998, n. 185; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 24 aprile 1998, n. 196; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 maggio 1998, n. 222; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 16 maggio 1998, n. 234; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 6 giugno 1998, n. 260; Circ. 9 giugno 1998, n. 265; Circ. 9 giugno 1998, n. 266; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 26 giugno 1998, n. 285; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 30 luglio 1998, n. 337; Circ. 10 settembre 1998, n. 384; Circ. 10 settembre 1998, n. 383; Nota 11 settembre 1998, n. 31310/EL; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 18 marzo 1999, n. 65; Circ. 16 aprile 1999, n. 104; Circ. 7 settembre 1999, n. 213; Circ. 14 febbraio 2000, n. 39; Circ. 11 luglio 2000, n. 181; Circ. 25 luglio 2000, n. 188; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 11 giugno 2001, n. 109; Nota. 27 giugno 2000, n. 124/VM;

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 marzo 1999, n. 454;

- Ministero delle finanze: Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 10/T; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 22 gennaio 1998, n. 27/D; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 38/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 39/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 47/E; Circ. 16 febbraio 1998, n. 51/D; Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E; Circ. 25 febbraio 1998, n. 59/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 22 aprile 1998, n. 111/T; Circ. 23 aprile 1998, n. 112/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 2 luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 18 settembre 1998, n. 219/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 41/D; Ris. 3 marzo 1999, n. 76227; Circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; Circ. 14 luglio 1999, n. 155/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; Circ. 22 maggio 2000, n. 106/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E; Circ. 6 novembre 2000, n. 204/E; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 16 gennaio 1998, n. 4/1-S-61; Circ. 23 febbraio 1998, n. 4/1-S-302;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 7 settembre 1999, n. 45720;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 11 gennaio 2000, n. 1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 18 marzo 1998, n. 25; Circ. 10 febbraio 2000, n. 2/2000;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 7 aprile 1998, n. 459.

 

Capo III - Finanza decentrata

Articolo 47

Disposizioni generali.

10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione (268/a).

 

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(268/a) Comma così modificato prima dall'art. 29, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi dall'art. 2, comma 34, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 35 dell'articolo 2 e il comma 62 dell'articolo 3 della citata legge n. 350 del 2003.

 

Art. 59.

 Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

(omissis)

34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (419), e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (420). Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (419), con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (421), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi (422).

 

 


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 130)

 

(2) (1/circ).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 2 maggio 2002, n. 12;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 23 ottobre 1998, n. 223; Circ. 22 aprile 1999, n. 94; Circ. 20 novembre 1998, n. 239; Circ. 11 dicembre 1998, n. 250; Circ. 28 dicembre 2000, n. 221;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 2 febbraio 2001, n. 1/2001/ALBO; Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 62/Segr/D.T.T;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 19 maggio 1999, n. 530390; Ris. 2 novembre 1999, n. 530859; Ris. 8 novembre 1999, n. 530809; Ris. 15 novembre 1999, n. 530907; Ris. 3 dicembre 1999, n. 530923; Circ. 14 dicembre 1999, n. 3474/C; Ris. 22 dicembre 1999, n. 530866

- Ministero dell'interno: Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 23 febbraio 2000, n. 24; Circ. 15 luglio 1999, n. 80; Circ. 14 ottobre 1999, n. 18/99; Circ. 7 dicembre 2000, n. 16/2000; Circ. 13 giugno 2001, n. 48; Circ. 20 luglio 2001, n. M/29138/5; Circ. 24 luglio 2001, n. 58; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/I; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/II;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 7 agosto 1998, n. 353; Circ. 12 aprile 1999, n. 37424/BL; Circ. 7 agosto 2000, n. 197;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 11 gennaio 2002, n. 910003; Circ. 8 maggio 2002, n. 207834; Circ. 6 marzo 2003, n. 3558/C; Ris. 9 ottobre 2003, n. 557962;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 10 dicembre 2001, n. 124; Circ. 18 marzo 2002, n. 1741.


(giurisprudenza)

Art. 130.

Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (162), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (162/a) (162/cost).

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(162) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(162/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(162/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

 


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(art. 3, co. 14 e art. 35, co. 3 e 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 4 luglio 2000, n. 1239;

 

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 5 febbraio 1999, n. 9;

 

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 26 novembre 2003, n. 30;

 

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 febbraio 1999, n. 16; Circ. 8 febbraio 1999, n. 21; Circ. 9 febbraio 1999, n. 23; Circ. 10 febbraio 1999, n. 27; Circ. 10 febbraio 1999, n. 28; Circ. 1 marzo 1999, n. 49; Circ. 3 marzo 1999, n. 54; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Circ. 17 marzo 1999, n. 63; Circ. 31 marzo 1999, n. 73; Circ. 31 marzo 1999, n. 72; Circ. 31 marzo 1999, n. 75; Circ. 1 aprile 1999, n. 79; Circ. 28 maggio 1999, n. 118/BIS; Circ. 13 settembre 1999, n. 172; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 ottobre 1999, n. 184; Circ. 5 ottobre 1999, n. 185; Circ. 14 ottobre 1999, n. 188; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 2 novembre 1999, n. 23bis; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 21 dicembre 1999, n. 224; Circ. 6 marzo 2000, n. 59; Circ. 15 marzo 2000, n. 61; Circ. 16 giugno 2000, n. 115; Circ. 27 giugno 2000, n. 122; Circ. 5 luglio 2000, n. 128; Circ. 11 luglio 2000, n. 130; Circ. 1 agosto 2000, n. 142; Circ. 2 agosto 2000, n. 144; Circ. 16 novembre 2000, n. 189; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 21 giugno 2001, n. 129; Circ. 8 novembre 2001, n. 197; Circ. 26 giugno 2002, n. 121; Msg. 27 giugno 2002, n. 482; Msg. 23 luglio 1999, n. 4233;

 

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 13 settembre 1999, n. 46/99;

 

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 agosto 1999, n. 72244/G/41;

 

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 11 giugno 2002;

 

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 marzo 1999, n. 11; Circ. 12 marzo 1999, n. 12; Circ. 26 marzo 1999, n. 1; Circ. 8 ottobre 1999, n. 44; Circ. 13 ottobre 1999, n. 2; Circ. 17 febbraio 2000, n. 3; Circ. 30 ottobre 2000, n. 4;

 

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 febbraio 2002, n. 51/E; Circ. 24 ottobre 2002, n. 6; Nota 24 dicembre 2002, n. 3727/V; Nota 17 aprile 2003, n. 2047/V/AGT; Circ. 9 ottobre 2003, n. 7;

 

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 25 febbraio 1999, n. 1029445; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262; Nota 9 marzo 2004, n. 751/V/AGT ;Circ. 1 giugno 2004, n. 20/E;

 

- Ministero dell'interno: Circ. 8 gennaio 1999, n. F.L.2/99; Circ. 28 gennaio 1999, n. F.L.8/99; Circ. 23 febbraio 1999, n. F.L.11/99; Circ. 23 settembre 1999, n. F.L.24/99; Circ. 25 ottobre 1999, n. F.L.28/99; Circ. 16 dicembre 1999, n. F.L.31/99; Circ. 13 aprile 2000, n. F.L.8/2000; Circ. 31 maggio 2004, n. F.L.14/2004;

 

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 20 settembre 2001, n. 14271; Circ. 19 marzo 2002, n. 36; Nota 20 maggio 2002, n. DGPSA/7/2331; Circ. 25 febbraio 2003, n. 24; Circ. 25 febbraio 2003, n. 25;

 

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 6 ottobre 1998, n. 406; Circ. 19 febbraio 1999, n. 47; Circ. 8 marzo 1999, n. 56; Circ. 19 marzo 1999, n. 69; Circ. 19 marzo 1999, n. 70; Circ. 1 aprile 1999, n. 86; Circ. 2 aprile 1999, n. 87; Circ. 30 luglio 1999, n. 187; Circ. 6 agosto 1999, n. 199; Circ. 23 settembre 1999, n. 7147; Circ. 8 ottobre 1999, n. 235; Circ. 8 ottobre 1999, n. 4/FL; Circ. 18 novembre 1999, n. 275; Circ. 16 febbraio 2001, n. 32; Circ. 7 marzo 2000, n. 55; Circ. 10 marzo 2000, n. 65; Circ. 28 marzo 2000, n. 96; Circ. 31 marzo 2000, n. 101; Nota 12 settembre 2000, n. 6921/P1V; Circ. 13 aprile 2001, n. 71;

 

- Ministero delle finanze: Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 36/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 32/E; Circ. 23 febbraio 1999, n. 48/T; Circ. 17 marzo 1999, n. 64/E; Circ. 24 giugno 1999, n. 140/E; Circ. 23 settembre 1999, n. 192/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 214/D; Circ. 4 novembre 1999, n. 215/E; Circ. 19 giugno 2000, n. 165; Circ. 20 giugno 2000, n. 125/D; Circ. 25 agosto 2000, n. 161/E; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 28/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 47/E.

 

 

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Art. 3.

Incentivi per le imprese.

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (5), e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

 

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (6);

 

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (7), e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 (8);

 

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (7), e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 (9), e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (10), sono prorogati di due anni.

 

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

 

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 17, le parole: «fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001»;

 

b) al comma 18, le parole: «lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001».

 

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999 (10/a). Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (11).

 

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

 

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998 (11/a);

 

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

 

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

 

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

 

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

 

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

 

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

 

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (12), e successive modificazioni ed integrazioni;

 

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527 (13) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni (13/a).

 

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000 (14).

 

9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998» (14/a).

 

10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

 

11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (15), sono abrogati.

 

12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro».

 

13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

 

14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

 

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(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

 

(6) Riportata alla voce Lavoro.

 

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

 

(8) Recante determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

 

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

 

(9) Recante determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.

 

(10) Riportato alla voce Previdenza sociale.

 

(3) Riportata al n. A/CLXVI.

 

(10/a) Vedi l'art. 27, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 

(11) Vedi l'art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

(11/a) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

 

(12) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

 

(13) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

 

(13/a) Vedi l'art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

(14) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 158, poi dal comma 47 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed infine dall'art. 41, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

(14/a) Comma così modificato dall'art. 120, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

(15) Riportata al n. A/CLII.

 

 

 

 

Art. 35.

Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (171), e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (171). Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (172), e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

 

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

 

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

 

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

 

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

 

7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (173).

 

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (171), e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (174), per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

 

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo (174/a).

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(171) Riportata alla voce Previdenza sociale.

 

(171) Riportata alla voce Previdenza sociale.

 

(172) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

(173) Riportata al n. A/CLXVI.

 

(171) Riportata alla voce Previdenza sociale.

 

 

(174) Riportata al n. A/CLII.

 

(174/a) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

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L. 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
(art. 49, co.1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

 

 

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione

 

Art. 49.

Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità.

1. [Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate] (58/a) (58/b).

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(58/a) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(58/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 78, 82 e 83 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.


L. 21 dicembre 1999, n. 508
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2.

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 30 ottobre 2001, n. AF/V/702/01; Nota 24 giugno 2002, n. 2499; Nota 21 luglio 2003, n. 3246/Segr/AFAM; Nota 5 settembre 2003, n. 3267/AFAM;

 

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 febbraio 2000, n. 30; Circ. 8 giugno 2000, n. 158; Circ. 15 dicembre 2000, n. 279; Nota 9 gennaio 2001, n. AF/S/11/2001; Nota 22 giugno 2000, n. 9171;

 

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 6 settembre 2000, n. 205/V; Nota 28 settembre 2000, n. AF/V/193/2000; Nota 3 ottobre 2000, n. AF/T/214/2000; Nota 2 novembre 2000, n. AF/V/400/2000; Nota 22 dicembre 2000, n. AF/V/557/2000.

 

Art. 1.

Finalità della legge.

 

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

 


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 108)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

 

Articolo 108

Direttore generale.

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario (98).

 

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(98) Il presente articolo corrisponde all'art. 51-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 


L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
(art. 78, co. 31 e 80, co. 2 e 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

 

 

Art. 78.

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavorisocialmente utili.

 

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

Art. 80.

Disposizioni in materia di politiche sociali.

 

2. (157).

 

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

 

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(157) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4, L. 8 marzo 2000, n. 53.

 


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 1, co. 2, 48, co. 1, 70, co. 4, 61, 63)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 29 marzo 2004, n. 7;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04;Circ. 15 luglio 2004, n. 4.

 

TITOLO I

Princìpi generali

 

Articolo 1

Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

 

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2).

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

Articolo 48

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.

Articolo 61

Interventi correttivi del costo del personale.

(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

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TITOLO VI

Giurisdizione

Articolo 63

Controversie relative ai rapporti di lavoro.

(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto (8/cost).

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

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(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 143 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

 

Articolo 70

Norme finali.

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

 

4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (39).

 

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(39) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 


L. 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(art. 38)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

 

 

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;

 

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

 

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

 

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375;

 

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

 

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

 

- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;

 

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

 

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

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Art. 38.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

 

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

 

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (41/a).

 

2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci (41/b).

 

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

 

4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

 

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

 

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

 

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

 

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente (41/c).

 

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

 

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

 

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

 

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

 

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo (41/d).

 

 

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(41/a) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

(41/b) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

(41/c) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera vedi l'art. 39, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

(41/d) Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 28 marzo 2003 e l'art. 6, D.M. 25 marzo 2004.

 


L. 27 maggio 2002, n. 104.
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470
(art. 2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° giugno 2002, n. 127.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 2004, n. 2.

 

Articolo 2

Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei.

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (5).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 14.424.641,19 per l'anno 2002.

 

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(5) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Vedi, anche, l'art. 1-bis,D.L. 31 marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 


D.L. 31 marzo 2003, n. 52,
conv. con mod., L. 30 maggio 2003, n. 122.
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 122 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dal citato articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più con modalità e procedure differenziate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003 (2).

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

 

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(2) Per l'ulteriore rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES vedi l'art. 1, D.L. 2 ottobre 2003, n. 272.

 

Articolo 1-bis.

 

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3).

 

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(3) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2, D.L. 2 ottobre 2003, n. 272.

 

Articolo 1-ter.

 

1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (4).

 

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(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122.

 

Articolo 2.

 

1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con D.M. 23 aprile 2002 del Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

 

Articolo 3.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.L. 14 aprile 2003, n. 73
Conv. con mod. L. 10 giugno 2003, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 89 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 10 giugno 2003, n. 133 (Gazz. Uff. 14 giugno 2003, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (2).

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(2) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 10 giugno 2003, n. 133.

 

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Art. 2.

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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D.L. 29 dicembre 2003, n. 356 .
Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).
(art. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale. Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 (2).

 

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3).

 

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(2) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48.

 

 

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48.


L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 3, co. 46, 47, 62, 63, 64)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571.

 

Articolo 3.

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

(omissis)

46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

(omissis)

62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

 

 

 

 


D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
conv. con mod., L. 27 luglio 2004, n. 186.
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

(art. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1

Validità di contratti di lavoro.

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (2).

4. [Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data] (3).

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (4).

 

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(2) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

(3) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 3 agosto 2004, n. 220.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

 


L. 23 agosto 2004, n. 243 
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
(art. 1, co. 41, 42, 43)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222.

 

 

Art. 1

(omissis)

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Le direzioni generali sono le seguenti:

§       direzione degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

§       direzione per l'attività ispettiva;

§       direzione della comunicazione;

§       direzione per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

§       direzione per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

§       direzione dell'immigrazione;

§       direzione del mercato del lavoro;

§       direzione per le politiche per l'orientamento e la formazione;

§       direzione per le politiche previdenziali;

§       direzione per l'innovazione tecnologica;

§       direzione delle risorse umane e affari generali;

§       direzione della tutela delle condizioni di lavoro;

§       direzione per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

 

[3]     Il D.Lgs. n. 300/1999, che aveva previsto la fusione tra Ministero del lavoro, Ministero della sanità e Dipartimento delle politiche sociali, mediante la creazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato poi modificato (prima che potesse avere attuazione) dal D.L. 12 giugno 2001, n. 217 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317) che ha istituito il Ministero della salute.

[4] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

[5] Sono comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, nel limite massimo dello 0,2%.

[6] L'art. 11, comma 3, lettera h), della L. 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall’articolo 5 della L. 23 agosto 1988, n. 362, stabilisce che, nell’ambito della legge finanziaria, deve essere indicato “l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego … ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale.”

[7] Si ricorda che in ogni comparto o area di contrattazione, le amministrazioni che lo compongono esercitano un potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), che opera come rappresentante legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il potere di indirizzo delle amministrazioni sull’ARAN è esercitato attraverso le loro istanze rappresentative o associative, che a tal fine costituiscono i comitati di settore (art. 41 D.Lgs. n. 165/2001). I comitati di settore sono quindi organismi collegiali costituiti per rappresentare categorie omogenee di amministrazioni. Essi deliberano dunque gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale, prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale (art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001).

 

[8] Si ricorda inoltre che l’articolo 36 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni apportino variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito delle attività svolte ai fini del capo III della medesima legge (possibilità di reperimento sul mercato di servizi prima prodotti al proprio interno e casi di affidamento all’esterno dello svolgimento di servizi svolti in precedenza).

[9] L’articolo 108 del TUEL (approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (comma 1). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (comma 3).

 

[10] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

[11] L’art. 2, comma 34, della Legge 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha integrato il numero iniziale delle persone interessate di tre unità (da 30 a 33).

[12]    “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”

[13]    Nel preambolo della Convenzione si evidenzia l’opportunità di “porre in essere iniziative finalizzate a favorire sinergie in settori di attività di connessione tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed INPDAP”, nonché “la necessità di promuovere sinergie che favoriscano interventi di potenziamento della vigilanza e nella gestione dei nuovi processi in materia pensionistica, anche attraverso la creazione di banche dati”. L’art. 3 precisa che a far data dal 1° dicembre 2000 gli enti sopra indicati avrebbero assunto – nei confronti dei lavoratori impegnati – la veste di enti utilizzatori, con conseguente assunzione di tutti gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro. Sia gli enti sia il Ministero del lavoro (art. 4) avrebbero poi cercato ulteriori opportunità al fine di garantire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati. Tutte le iniziative di stabilizzazione devono comunque avvenire mediante procedure selettive o concorsuali.

 

[14] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni.

 

[15]    V. provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 1995 , “Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli «Enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 28 marzo 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CIDA, RdB/CUB e USPPI e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Enti pubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP e RdB/Enti pubblici.

[16]

[17] Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

[18]   Si tratta di 2.277 unità di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, che le rappresentanze diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale.

[19] Il motivo della necessità di tale chiarimento, in base alla relazione introduttiva del Governo al disegno di legge di conversione del DL 272, è dovuto alla possibilità che in alcuni Paesi l’eventuale rinnovo senza soluzione di continuità potesse essere successivamente impugnato dinanzi a tribunali locali per la trasformazione del rapporto di impiego da temporaneo a tempo indeterminato. Il Governo ha affermato che tale eventualità arrecherebbe disturbo all’attuazione completa di norme essenziali alla formazione delle liste elettorali degli italiani residenti all’estero.

 

[20]    I soggetti in questione devono essere impegnati in progetti di lavori socialmente utili e aver effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[21]   Con riguardo più generale al contenuto dell’articolo 22, si segnala che esso ha comportato, di fatto, il superamento della disciplina previgente in materia di determinazione dell’organico scolastico, recata, essenzialmente, dall’art. 5 del D.P.R. n. 233/1998 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Il D.P.R. n. 233/1998, oltre a definire le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche autonome e l’attribuzione ad esse della personalità giuridica, stabiliva (art. 5, comma 1) che a partire dal 2000 (vale a dire una volta ultimata l’attuazione dell’autonomia scolastica) le determinazioni degli organici dovessero tenere conto, oltre che delle competenze in materia di programmazione e razionalizzazione della rete scolastica assegnate a regioni ed enti locali dagli artt. 137-139 del D.Lgs. 112/1998, di una serie di parametri, quali: il numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole; il numero degli istituti previsti, le loro dimensioni e l'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio; le caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione; gli indici di disagio economico e socio-culturale; gli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro; la distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

L’art. 5, comma 2, stabiliva, quindi, che nell’ambito dell’organico provinciale venisse affidata ai dirigenti dell’amministrazione scolastica periferica la determinazione dell’ organico funzionale delle istituzioni scolastiche autonome. Per organico funzionale si intende un organico “arricchito”, definito non esclusivamente sulla base del numero degli alunni e delle classi, nonché degli insegnamenti da impartire, ma anche in considerazione delle altre attività didattiche, educative ed extracurricolari, che le nuove istituzioni scolastiche, in virtù dell’autonomia ad esse riconosciuta, sono legittimate a svolgere.

[22]   Cfr. allegato al resoconto della seduta del 19 maggio 2004 della VII Commissione. Tale quadro generale è peraltro sostanzialmente confermato dalla bozza di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche per l’anno 2004-2005 allegato alla circolare MIUR del 24 marzo 2004, n. 37. A seguito di contatti informali con il Ministero si è inoltre appreso che la riduzione delle restanti 7.000 unità si realizzerà attraverso interventi di razionalizzazione delle risorse determinati, tra l’altro, dalla diminuzione fisiologica del numero degli alunni.

[23]    La giurisprudenza amministrativa ha affermato in numerose decisioni che l’estensione del giudicato a terzi rimasti estranei alla lite costituisce l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione che è configurabile in presenza di posizioni assolutamente omogenee, tra quelle dei soggetti beneficiari dell’accertamento giudiziale e quelle degli altri soggetti aventi diritto, e trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di evitare all’amministrazione gli oneri di un prolungamento del contenzioso, dell’incertezza giuridica circa il proprio agire, nonché l’eventuale condanna alle spese processuali(cfr., tra le tante, le decisioni del Consiglio di Stato: sez. V, sent. n. 442 del 1996; sez. VI, sent. 1317 del 1998).

[24] Qiesta disposizione prevedeva – a differenza delle altre  - un caso di disapplicazione del divieto. Esso infatti non era applicato alle controversie nelle quali comparivano come parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio fossero già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti che si trovavano nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

 

[25] Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):

i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

gli avvocati e procuratori dello Stato;

il personale militare e e delle Forze di polizia,

il personale della carriera diplomatica;

il personale della carriera prefettizia;

i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

[26] Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[27]    Le fattispecie degli oneri posti a carico della gestione sono le seguenti:

pensioni sociali;

integrazioni per le pensioni di invalidità;

una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS;

oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, trattamenti speciali di disoccupazione e indennità di mobilità; sono esclusi da tale ambito gli assegni al nucleo familiare a decorrere dal 1996 (ex art. 3, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335);

oneri derivanti da pensionamenti anticipati;

oneri delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 nonché dei trattamenti di reversibilità derivanti dalle medesime (e delle relative spese di amministrazione);

tutti gli altri oneri relativi agli interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge (pensioni rimpatriati dalla Libia, quote pensione afferenti a periodi prestati presso le Forze armate alleate, etc.).

[28]    L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stata fissata dalla L. 241/1990 (artt. 14-15), è stato in seguito modificato più volte e parzialmente riformato dalla L. 127/1997. Una completa riforma è stata operata dalla legge di semplificazione per il 1999, la legge 24 novembre 2000, n. 340 (artt. 9-15).

[29]    Sono ivi compresi gli oneri relativi alle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime nonché le spese di amministrazione concernenti i trattamenti in esame.

[30]   Secondo la relazione tecnica, i richiamati fondi si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti correnti previsti dal bilancio dello Stato risultano sufficienti a coprire i relativi oneri.

[31]   Tale articolo prevede l’assunzione, a carico dello Stato, degli interventi assistenziali e del sostegno alle gestioni previdenziali.

[32] Si ricorda, come già rilevato sub art. 19, che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo da attivarsi nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse[32].

 

[33] L’art. 11, comma 3, lettera, i–quater prevede che la legge finanziaria reca misure correttive degli effetti finanziari delle leggi nella cui attuazione si siano verificati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi medesime al fine della copertura finanziaria.