XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: D.Lgs. 251/2004 - Disposizioni correttive al D.lgs. 276/2003 "Occupazione e mercato del lavoro"
Serie: Esito dei pareri al Governo    Numero: 4
Data: 18/11/04
Abstract:    Premessa; testo a fronte tra schema di decreto correttivo, decreto legislativo e annotazioni relative ai pareri parlamentari; iter parlamentare.
Descrittori:
MERCATO DEL LAVORO   MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Riferimenti:
DLgs n.251 del 06/10/04     

Servizio studi

 

ESITO DEI PARERI AL GOVERNO

 

 

 

D.Lgs. 06/10/2004 n. 251

Disposizioni correttive al D.Lgs. 276/2003

Occupazione e mercato del lavoro

 

n. 4

xiv legislatura

18 novembre 2004


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0408


I N D I C E

Premessa

§      L’esame parlamentare. 1

§      L’esito dei pareri parlamentari1

§      Il decreto legislativo n. 251/2004. 2

Testo a fronte.. 7

Iter parlamentare

Camera dei deputati

§      Deliberazione di rilievi su atti del Governo. 75

§      V Commissione Bilancio. 77

Seduta del 15 luglio 2004. 77

§      V Commissione Bilancio. 79

Seduta del 21 luglio 2004. 79

§      Atti del Governo. 81

§      XI Commissione Lavoro. 83

Seduta del 15 luglio 2004. 83

§      XI Commissione Lavoro. 93

Seduta del 20 luglio 2004. 93

§      XI Commissione Lavoro. 95

Seduta del 21 luglio 2004. 95

§      XI Commissione Lavoro. 97

Seduta del 27 luglio 2004. 97

§      XI Commissione Lavoro. 101

Seduta del 29 luglio 2004. 101

§      XI Commissione Lavoro. 111

Seduta del 30 luglio 2004. 111

Senato della Repubblica

§      Deliberazione su atti del Governo. 117

§      I Commissione Affari costituzionali119

Seduta del 27 luglio 2004. 119

§      II Commissione Giustizia. 121

Seduta del 28 luglio 2004. 121

§      V Commissione Bilancio. 123

Seduta del 29 luglio 2004. 123

§      V Commissione Bilancio. 127

Seduta del 29 luglio 2004. 127

§      Sede consultiva su atti del Governo. 131

§      XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 133

Seduta del 14 luglio 2004. 133

§      XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 141

Seduta del 20 luglio 2004. 141

§      XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 143

Seduta del 21 luglio 2004. 143

§      XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 145

Seduta del 27 luglio 2004. 145

§      XI Commissione Lavoro e previdenza sociale. 149

Seduta del 28 luglio 2004. 149

 


Premessa

L’esame parlamentare

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” (atto del Governo n. 387)[1],deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004,è stato presentato alle Camere il 1° luglio 2004 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge di delega (art. 7 della legge n. 30/2003[2]).

Lo schema di decreto è stato assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ed alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, previo esame in sede consultiva di talune Commissioni permanenti delle due Camere.

Alla Camera dei deputati lo schema è stato assegnato in sede consultiva alla V Commissione (Bilancio), che ha espresso il proprio parere favorevole il 21 luglio 2004.

Al Senato è stato assegnato in sede consultiva alla:

§         1a Commissione (Affari Costituzionali), che si è espressa il 27 luglio 2004 (parere con osservazioni non ostative con rilievi);

§         2 Commissione (Giustizia), che si è espressa il 28 luglio 2004 (parere con osservazioni di nulla osta con condizione);

§         5a Commissione (Bilancio), che si è espressa il 29 luglio 2004 (parere con osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi).

Il parere della 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, favorevole con osservazioni, è stato espresso nella seduta del 28 luglio 2004.

Il parere della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, favorevole con osservazioni, è stato espresso il 30 luglio 2004

L’esito dei pareri parlamentari

Il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante Disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 settembre 2004, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 ottobre 2004, n. 110, ed è entrato in vigore il 26 ottobre 2004.

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge, in linea generale, che il Governo ha recepito oltre la metà delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. Si osserva peraltro che su alcuni punti di un certo rilievo (ad esempio, in materia di sanzioni) i pareri delle Commissioni dei due rami del Parlamento presentavano osservazioni discordanti.

 

 

Comm. Lavoro

Camera

Comm. Lavoro

Senato

Condizioni formulate

-

-

 

 

 

Osservazioni  formulate

18

40

Osservazioni recepite

12

25

% osservazioni recepite

67%

63%

 

Si rileva peraltro che due modifiche apportate al testo non sono riconducibili ai pareri delle Commissioni parlamentari. Tali modifiche concernono l’introduzione dell’articolo 1, relativo alle modalità di rilascio della fideiussione ai soggetti che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori e la modifica del regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore in caso di cessione di ramo d’azienda (art. 9, comma 2).

Si ricorda in proposito che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, gli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, possono essere modificati dal Governo medesimo solo in accoglimento di rilievi contenuti nel parere parlamentare.[3]

Il decreto legislativo n. 251/2004

Il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, emanato sulla base della delega contenuta nell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, reca una serie di disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Le modifiche introdotte alla nuova disciplina del mercato del lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 276/2003 riguardano:

Ø       la fideiussione ai soggetti che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori. Tale fideiussione potrà essere rilasciata, oltre che da banche ed assicurazioni, dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art. 5 d.lgs. n. 276, modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 251);

Ø       i regimi particolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di intermediazione nel mercato del lavoro. Potranno fruire anche le unioni di comuni e le comunità montane; è invece escluso l’esercizio dell’attività di intermediazione nelle forme del consorzio (art. 6 d.lgs. n. 276, modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 251);

Ø       i criteri per la determinazione dei contributi da versare ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione del rapporto di lavoro (art. 12 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 251);

Ø       il regime sanzionatorio penale relativo all’inosservanza delle disposizioni del decreto. Sono introdotte nuove sanzioni in caso di appalto e distacco privi dei requisiti richiesti; sono elevate le sanzioni già previste per l’inosservanza delle disposizioni sull’autorizzazione all’esercizio delle varie attività di mediazione nel mercato del lavoro; sono introdotte nuove aggravanti per il caso di sfruttamento dei minori (artt. 18 e 21 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 251);

Ø       la disciplina della nullità del contratto di somministrazione. La nullità è limitata ai soli casi di mancanza della forma scritta; essa non deriva più dalla mancata indicazione di alcuni elementi prima ritenuti essenziali (art. 21 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251);

Ø       la previsione, in caso di appalto e distacco irregolari, della possibilità per il lavoratore di ricorrere in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. I casi di appalto e distacco irregolari sono così disciplinati analogamente ai casi di somministrazione irregolare (artt. 29 e 30 D.Lgs. n. 276, modificati dagli artt. 6, comma 2, e 7del D.Lgs. n. 251);

Ø       la disciplina della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nei confronti del lavoratore. Tale responsabilità è estesa all’ipotesi di appalto di opere ed è esclusa nei casi in cui il committente sia una persona fisica che non esercita attività professionale o imprenditoriale (art. 29 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 251). Tale regime di responsabilità viene inoltre esteso, in luogo di quello previsto dal codice civile, al caso di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando un ramo di azienda oggetto di cessione (art. 32 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’assolvimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro da parte dei consorzi. L’assolvimento di detti obblighi potrà essere svolto solo dai consorzi di società cooperative (e non più da tutti i consorzi), che potranno inoltre avvalersi di consulenti del lavoro (art. 31 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’aumento delle sanzioni in caso di mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi inerenti ai contratti di apprendistato (art. 53 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 251) e di inserimento (art. 55 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 251);

Ø       il richiamo alla normativa comunitaria relativa agli incentivi economici per i contratti di inserimento. Ne consegue in alcuni casi l’impossibilità di fruire degli incentivi (ad es., per i contratti di durata inferiore ai dodici mesi)(art. 59 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 251);

Ø       la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro.  Ai contratti stipulati fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276, continua ad applicarsi la disciplina vigente antecedentemente al decreto (art. 59-bis D.Lgs. n. 276, introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 251);

Ø       la disciplina delle rinunzie e transazioni in sede di certificazione del rapporto di lavoro a progetto.  In particolare, nell’ambito della riconduzione di un precedente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un progetto o fasi di esso, possono essere oggetto di rinunce e transazioni, in sede di certificazione,  i diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro, nel rispetto della disciplina del codice civile (art. 68 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 251);.

Ø       la disciplina del lavoro accessorio. Il lavoro accessorio è ammesso in caso di compensi non superiori a 5000 euro nel corso dell’anno (e non più 3000); viene inoltre modificata la disciplina per la determinazione del valore dei buoni per ricorrere al lavoro accessorio ed avviata una fase sperimentale (artt. 70 e 72 D.Lgs. n. 276, modificato dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’estensione a tutti i contratti di lavoro dell’istituto della certificazione (art. 75 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’abrogazione dell’obbligo del datore di lavoro di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (art. 85 D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’introduzione di un termine massimo (24 ottobre 2005) per l’efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative in corso anche in caso di previsione dei contratti collettivi (art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 276, modificato dall’art. 20 del D.Lgs. n. 251);

Ø       l’introduzione di disposizioni volte a contrastare il lavoro irregolare nei settore edile. In tale settore, il datore di lavoro dovrà effettuare la prevista comunicazione alla competente struttura pubblica di collocamento dell’instaurazione del rapporto di lavoro il giorno prima di detta instaurazione (art. 86, commi 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 276, introdotti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 251).

Ø       l’attribuzione ai dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro (DPL) o a funzionari da essi delegati della rappresentanza e della difesa in giudizio del Ministero del lavoro nei giudizi inerenti alla certificazione dei rapporti di lavoro (art. 21 del D.Lgs. n. 251).

 


Testo a fronte


Articolo 1 del decreto legislativo n. 251/2004

Articolo non presente nello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

Annotazioni con riferimento ai pareri parlamentari

Art. 5

Art. 5.

Art. 5.

 

Requisiti giuridici e finanziari.

Requisiti giuridici e finanziari.

Requisiti giuridici e finanziari.

 

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato.

 

1. Identico.

1. Identico.

 

 

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

 

2. Identico.

2. Identico.

 

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;

 

a) identica

a) identica

 

b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

 

b) identica

b) identica

 

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

 

c) identica

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

 

d) identica

d) identica

 

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

 

e) identica

e) identica

 

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

f) identica

f) identica

 

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

 

3. Identico.

3. Identico.

 

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa

a) identica

a) identica

 

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

 

b) identica

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile

c) identica

c) identica

 

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

d) identica

d) identica

 

(omissis)

(omissis)

(omissis)

 

 


 

Articolo 2 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 1 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 6

Art. 6.

Art. 6.

 

Regimi particolari di autorizzazione.

Regimi particolari di autorizzazione

Regimi particolari di autorizzazione

 

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

1. Identico.

1. Identico.

 

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell’articolo 5, nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17.

Osservazione  del Senato– accolta (v. anche comma 8-bis):

«si ricorda che, nella sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso la richiesta di un'altra novella all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276, con la quale si specifichi che l'autorizzazione concerne sia i comuni sia le unioni di comuni e le comunità montane - con esplicita esclusione dei consorzi, esclusione che i richiedenti vorrebbero peraltro estesa a tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Appare opportuno il recepimento di tali indicazioni.»

 

Osservazione della  Camera – accolta:

«sia prevista la possibilità di affidare l'attività di intermediazione anche alle comunità montane»

 

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, anche attraverso propri servizi costituiti in forma societaria, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

Osservazione della  Camera – accolta:

«prima di ipotizzare ulteriori norme sulla possibilità per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché per le loro federazioni e strutture territoriali aderenti, di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6, ed anche ai più complessivi fini di una riconsiderazione di tale possibilità, il Governo effettui una approfondita rilevazione e riferisca alle Commissioni parlamentari, entro 15 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003, con dettagliato rapporto scritto, sui risultati conseguiti in materia di collocamento al lavoro»

 

Osservazioni  del Senato – non accolte:

«anche in considerazione delle possibili sanzioni penali di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale peraltro è novellato dal successivo articolo 3, comma 1, dello schema, occorrerebbe valutare l'esigenza di prevedere una definizione più chiara dell'ambito delle associazioni autorizzate (facendo, se del caso, rinvio ad un'apposita procedura ricognitiva). Si dovrebbe, in ogni caso, chiarire se il requisito di rappresentatività (relativo alle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative") sia commisurabile al solo livello nazionale od anche ad ambiti territoriali.

Appare, altresì, opportuno estendere l'ambito dell'autorizzazione alle confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (in possesso dei suddetti requisiti).

Occorrerebbe, infine, specificare se i soggetti soci (delle eventuali forme societarie ivi contemplate) debbano essere costituiti in via esclusiva o meno dalle medesime associazioni autorizzate (cioè, dalle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative" e dalle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro")»

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'àmbito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

5. Identico.

5. Identico.

 

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

6. Identico.

6. Identico.

 

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

7. Identico.

7. Identico.

 

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.

8. Le procedure di autorizzazione di cui al comma 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei principi desumibili in materia dal presente decreto.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.

Il testo definitivo del decreto non reca più modifiche al comma 8 dell’art. 6.

 

Osservazione della  Camera –accolta (v. anche comma 8-bis):

«sia mantenuta la sezione regionale dell'albo per le agenzie del lavoro, precisando che le regioni possono rilasciare autorizzazioni con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di riferimento»

 

Osservazione della  Camera – non accolta:

«sia introdotto un regime transitorio, in attesa delle normative regionali, per le agenzie di intermediazione già autorizzate che intendono operare esclusivamente su base regionale.»

 

Osservazioni del Senato – parzialmente accolte:

«occorrerebbe valutare l'esigenza di un coordinamento tra la nuova versione del comma 8 ed il comma 6, il quale ultimo sembrerebbe fare riferimento non solo ai "principi", ma alle singole norme poste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 (e dai relativi provvedimenti di attuazione).
Inoltre, si rileva che il nuovo testo del comma 8 citato non prevede più una sezione regionale dell'albo, mentre il comma 7 (dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 276) continua a far riferimento a quest'ultima. Sembra in ogni caso opportuno confermare la previsione della suddetta sezione.
Sotto il profilo formale, appare opportuno richiamare nei commi 7 e 8 summenzionati anche le province autonome.»

 

 

 

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.

Osservazione della  Camera –accolta:

«sia escluso l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 da parte dei consorzi, in quanto - in caso contrario - si svuoterebbero il ruolo assegnato ai nuovi attori, pubblici e privati, nella costruzione di un mercato del lavoro efficiente e trasparente.»

 

Accoglie anche osservazione della Camera al comma 8.

 

Accoglie anche osservazione del Senato  al comma 2.

 

 

 


Articolo 3 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 2 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 12

Art. 12.

Art. 12.

 

Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.

Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.

Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.

 

1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

1. Identico.

1. Identico.

 

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto àmbito.

3. Identico.

3. Identico.

 

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

5. Identico.

5. Identico.

 

6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Identico.

Osservazione del Senato – non accolta:

«sembrerebbe opportuno coordinare le norme in oggetto con quella posta dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276, la quale fa in ogni caso salve le medesime clausole, relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dal somministratore.»

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Identico.

7. Identico.

 

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.

8. Identico.

8. Identico.

 

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

9. Identico.

9. Identico.

 

 


Articolo 4 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 3 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 18

Art. 18

Art. 18.

 

Sanzioni penali

Sanzioni penali

Sanzioni

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe novellare anche la rubrica dell'articolo 18 del decreto n. 276, la quale reca "Sanzioni penali", in quanto il medesimo articolo contiene, come accennato, anche sanzioni amministrativ

 

Osservazione della Camera – non accolta:

«da un punto di vista formale, appare opportuno rivedere gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricati, rispettivamente, «Sanzioni penali» e «Sanzioni amministrative», evitando di inserire illeciti amministrativi (articolo 18, comma 3) nell'articolo dedicato alla materia penale»

 

1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione dell'ammenda di € 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 1.500 a € 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è della ammenda da € 500 a € 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.

1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1 lett. a) e b) è punito con la sanzione dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’art. 4 lett. c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di cui al presente comma.

1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di cui al presente comma.

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe valutare se il recepimento della disciplina di delega - in base alla quale deve essere previsto, in materia di "mediazione privata", un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile - implichi la definizione di pene aggravate anche per l'esercizio, in assenza di autorizzazione, di alcune delle attività in esame diverse dall'intermediazione in senso stretto. Questa esigenza di valutazione sembra sussistere, in particolare, con riferimento al somministratore (privo di autorizzazione), in quanto l'ipotesi di sfruttamento dei minori è prevista come circostanza aggravante (dal citato comma 2 dell'articolo 18 del decreto n. 276) nella corrispondente fattispecie di illecito relativa all'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione).»

 

Osservazione della  Camera –parzialmente accolta :

«poiché il nuovo testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede un'aggravante per lo sfruttamento di minori solo in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione, e non in caso di esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, appare opportuno prevedere una aggravante analoga anche per le altre ipotesi, tenuto anche conto che, in caso di somministrazione, il comma 2 prevede un'aggravante nei confronti dell'utilizzatore proprio in caso di sfruttamento di minori»

 

Osservazione della  Camera – non accolta:

«la sanzione dell'ammenda per la ricerca e la selezione del personale, nonché del supporto alla ricollocazione professionale [d. lgs. 276/2003, articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)], sia equiparata a quella prevista per la somministrazione [d. lgs. 276/2003, articolo 4, comma 1, lettere a) e b)

 

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di € 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

2. Identico.

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Osservazione del Senato – accolta:

«si rileva che viene aumentato l'importo base dell'ammenda prevista per l'ipotesi di esercizio (senza relativa autorizzazione) dell'attività di somministrazione, mentre non viene incrementato l'importo base - attualmente identico - dell'ammenda (di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276) concernente la corrispondente fattispecie di illecito per l'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione). Appare invece opportuno rivedere anche quest'ultima misura sanzionatoria, al fine di conservare il rapporto di equivalenza tra i due importi base.»

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.250.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

3. Identico.

 

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da € 2.500 a € 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

5-bis. Il contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, è punito con le sanzioni di cui ai commi 1 e 2.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Osservazione della  Camera –accolta:

«poiché il nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sanziona la fattispecie di un appalto in assenza dell'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, richiamando le sanzioni di cui al comma 1, che prevede tre diverse fattispecie di illecito penale, appare necessario specificare quale sia la sanzione applicabile, che sembrerebbe quella relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro»

 

Osservazione del Senato – accolta:

la novella «estende l'applicazione delle pene "di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall'articolo 29, comma 1, dello stesso decreto n. 276. Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se sussista l'esigenza di un'analoga estensione anche con riferimento all'istituto del distacco, di cui al successivo articolo 30 del decreto n. 276.»

 

Osservazione del Senato –accolta con l’introduzione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo approvato in via definitiva :

occorerebbe valutare «se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell'appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall'articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).»

 

Osservazione del Senato – accolta:

«Nello specifico, si rileva che mentre  è chiaro, per il soggetto utilizzatore, il rinvio alle pene di cui al comma 2, occorrerebbe specificare se, come sembrerebbe, per l'appaltatore, il richiamo si debba intendere posto alle pene previste dal comma 1 (sempre dell'articolo 18) per l'esercizio di somministrazione di lavoro senza autorizzazione. Infatti, il comma 1 - ora novellato dal comma 1 dell'articolo 3 dello schema - presenta diverse fattispecie di illecito e relative pene.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«In ogni caso, appare preferibile esplicitare se l'estensione concerna anche la confisca di cui al comma 1 citato - il richiamo non appare al riguardo del tutto chiaro, in quanto la confisca non è una pena in senso proprio, ma una misura di sicurezza patrimoniale.»

 

Osservazione del Senato – accolta:

«Dal punto di vista letterale, sembra opportuna una formulazione diversa da quella proposta, in cui è il "contratto" ad essere "punito" - anziché i soggetti contraenti.»

 

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

6. Identico.

6. Identico.

 

 


Articolo 5 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 4 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 21

Art. 21

Art. 21

 

Forma del contratto di somministrazione.

Forma del contratto di somministrazione.

Forma del contratto di somministrazione.

 

1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

1. Identico.

1. Identico.

 

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

3. Identico.

3. Identico.

 

4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

4. In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

4. Identico.

Osservazione della  Camera –non accolta (v. anche i nuovi articoli 6 e 7 del decreto legislativo approvato in via definitiva):

«sia soppresso il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero, in alternativa, si provveda al coordinamento e alla precisazione del regime sanzionatorio in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, stabilendo la possibilità per il lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale ed escluso ogni automatismo, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, a condizione che sia provato un concorso frodatorio o elusivo delle norme vigenti da parte dell'utilizzatore medesimo.»

 

Osservazione della  Camera –non accolta:

«siano riformulate le sanzioni in materia di interposizione nei rapporti di lavoro, applicando la sanzione della nullità per le sole violazioni più rilevanti e di natura sostanziale e la sanzione dell'annullamento per violazioni meno gravi e di natura formalistica».

 


Articolo 6 del decreto legislativo n. 251/2004

Articolo non presente nello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 29.

Art. 29.

Art. 29.

 

Appalto.

Appalto.

Appalto.

 

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

 

2. Identico.

2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

 

 

 

 

Osservazione del Senato – accolta  (v. anche comma 3-ter):

«in merito alla summenzionata disciplina del contratto di appalto, di cui all'articolo 29 del decreto n. 276, si invita il Governo a valutare l'esigenza di estendere l'ambito di applicazione della norma sulla responsabilità solidale (del committente e dell'appaltatore, nei confronti del lavoratore), di cui al comma 2 dello stesso articolo 29, anche alle fattispecie di appalto di opera e di escludere, nello stesso comma, i committenti privati che non svolgano abitualmente attività professionale o imprenditoriale.»

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

 

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

 

Accoglie osservazione del Senato  riferita all’articolo 18, comma 5-bis (ed ivi già riportata):

occorerebbe valutare «se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell'appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall'articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).»

 

Non accoglie osservazione della Camera riferita all’articolo 21, comma 4 (ed ivi già riportata):

«si provveda al coordinamento e alla precisazione del regime sanzionatorio in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, stabilendo la possibilità per il lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale ed escluso ogni automatismo, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, a condizione che sia provato un concorso frodatorio o elusivo delle norme vigenti da parte dell'utilizzatore medesimo».

 

 

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Accoglie osservazione del Senato  al comma 2.

 

 

 


Articolo 7 del decreto legislativo n. 251/2004

Articolo non presente nello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 30.

Art. 30.

Art. 30.

 

Distacco.

Distacco.

Distacco.

 

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

 

1. Identico.

1. Identico.

 

 

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

 

2. Identico.

2. Identico.

 

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

 

3. Identico.

3. Identico.

 

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

Accoglie osservazione del Senato  già riportata all’articolo 18, comma 5-bis  ed all’articolo 29, comma 3-bis

 

Non accoglie osservazione della Camera già riportata all’articolo 21, comma 4, ed all’articolo 29, comma 3-bis

 

 


 

Articolo 8 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 5 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 31

Art. 31

Art. 31

 

Gruppi di impresa.

Gruppi di impresa.

Gruppi di impresa.

 

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

1. Identico.

1. Identico.

 

2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.

2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi devono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro.

2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12

Osservazione del Senato – accolta:

riguardo «all'obbligo di organizzazione dei servizi ivi contemplati mediante i consulenti del lavoro, si osserva che l'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, richiamato dalla relazione illustrativa dello schema, prevede, per l'ipotesi in cui le imprese artigiane o le altre piccole imprese (anche quelle costituite in forma di cooperativa) affidino l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (relativi ai lavoratori dipendenti) "a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria", che i medesimi "servizi" possano (ma non debbano) essere organizzati per mezzo dei consulenti del lavoro.
Occorrerebbe quindi valutare la congruità dell'indicazione tassativa di cui alla novella, anche alla luce della disciplina generale in materia, di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 12 (quest'ultimo dispone che gli adempimenti in oggetto possano essere curati dal datore - direttamente o tramite propri dipendenti - ovvero affidati a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché dell'ordinamento comunitario.
»

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia specificato il ruolo dei consulenti del lavoro nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2».

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

3. Identico.

3. Identico.

 

 


Articolo 9 del decreto legislativo n. 251/2004

Articolo non presente nello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 32.

Art. 32.

Art. 32.

 

Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

 

1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

1. Identico.

1. Identico.

 

 

2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.

 

2. Identico.

2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica non riconducibile ai pareri parlamentari

 

 


Articolo 10 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 6 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 34.

Art. 34.

Art. 34.

 

Casi di ricorso al lavoro intermittente.

Casi di ricorso al lavoro intermittente.

Casi di ricorso al lavoro intermittente.

 

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell’articolo 37.

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia chiarito che l'ipotesi di lavoro intermittente di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è una tipologia distinta da quelle di cui all'articolo 34 dello stesso decreto.»

2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3. Identico.

3. Identico.

 

 


Articolo 11 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 7 dello schema di decreto

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 53

Art. 53

Art. 53

 

Incentivi economici e normativi

 e disposizioni previdenziali.

Incentivi economici e normativi

 e disposizioni previdenziali.

Incentivi economici e normativi

 e disposizioni previdenziali.

 

1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

1. Identico.

1. Identico.

Osservazione della Camera – non accolta:

«sia soppresso l'articolo 7» dello schema di decreto, che modifica l’art. 53 del d.lgs. n. 276/2003.

 

 

 

 

 

 

 

2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione del Senato accolta:

si invita «il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento  all'inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«si deve ritenere che le norme (ivi stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell'inadempimento degli obblighi di erogazione della formazione, ma non valgano per l'ipotesi in cui vi sia altresì un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.»

 

4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Identico.

4. Identico.

 


Articolo 12 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 8 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 55.

Art. 55.

Art. 55.

 

Progetto individuale di inserimento.

Progetto individuale di inserimento.

Progetto individuale di inserimento.

 

1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

3. Identico.

3. Identico.

 

4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

 

 

 

 

Osservazione del Senato accolta:

si invita «il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento  all'inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«si deve ritenere che le norme (ivi stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell'inadempimento degli obblighi di attuazione del progetto, ma non valgano per l'ipotesi in cui vi sia altresì un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.»

 


Articolo 13 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 9 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 59.

Art. 59.

Art. 59.

 

Incentivi economici e normativi.

Incentivi economici e normativi.

Incentivi economici e normativi.

 

1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

2. Identico.

2. Identico.

 

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) , nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.

Osservazione del Senato – non accolta:

«appare opportuno esplicitare se il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione implichi (in base all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo) che l'attribuzione dei benefici contributivi sia subordinata alla condizione che il contratto di inserimento abbia una durata di almeno 12 mesi.»

 

Osservazione del Senato –accolta:

«occorre inoltre correggere la data del suddetto regolamento comunitario, in quanto esso è del 5 dicembre 2002 e non del 12 dicembre (la data del regolamento è stata infatti così rettificata con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 24 dicembre 2002).»

 

 


Articolo 14 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 10 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

 

Art. 59-bis.

Art. 59-bis.

 

 

Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro

Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro

 

 

1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 luglio 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia esteso il periodo entro cui è possibile stipulare ancora contratti di formazione e lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in relazione ai tempi di approvazione del decreto.»

 

Osservazione del Senato  – accolta:

«Si invita il Governo a valutare l'esigenza di porre, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria in esame, un termine finale di stipulazione del contratto di formazione e lavoro più ampio - rispetto a quello del 31 luglio 2004 - anche tenendo conto dei presumibili tempi di entrata in vigore del presente decreto correttivo».

 

Osservazione del Senato  – non accolta:

«In quest'ordine di idee, occorrerebbe valutare anche se sia congruo inserire norme di rimessione in termini per i settori (come quello artigiano) in cui il periodo di validità dell'autorizzazione del progetto (o meglio, della dichiarazione di conformità), ai fini della successiva stipulazione del contratto, sia notevolmente inferiore (rispetto a quello ordinario) e tale da non consentire più, di fatto, la stipulazione medesima»

 

Osservazione del Senato  – accolta:

«bisognerebbe sostituire le locuzioni "vigente alla data di entrata in vigore" e "vigente alla data del 24 ottobre 2003", adoperate, rispettivamente, dal capoverso 1 e dal capoverso 2, con le seguenti: "vigente prima della data di entrata in vigore" e "vigente prima della data del 24 ottobre 2003».

 

2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente alla data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

Osservazione del Senato  – non accolta:

«sembra necessario chiarire l'applicazione dei criteri di priorità per l'ipotesi in cui essi non consentano una determinazione in termini esatti del contingente di 16.000 unità. Al riguardo, si potrebbe inserire un criterio suppletivo, in base al quale, per esempio, in caso di stipulazione del contratto nello stesso giorno, si faccia riferimento (se necessario, al fine di non superare il limite dei 16.000) alla data di autorizzazione del progetto (prevedendo, quindi, una priorità subordinata per i contratti autorizzati in data antecedente).»

 

3. L'INPS ammette, entro il 15 ottobre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali.

3. L’I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del  contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.

Modifica conseguente alla modifica apportata al comma 1

 

 

 

Osservazione del Senato  – non accolta:

«occorrerebbe specificare quale legame debba intercorrere (ai fini del beneficio della priorità ivi concesso) tra il contratto di formazione e lavoro ed il contratto d'area o il patto territoriale: se, cioè, si faccia riferimento solo alla condizione che il lavoratore operi nello stesso ambito territoriale dei suddetti strumenti di programmazione oppure si richieda che l'assunzione sia stata effettuata in base ad uno specifico progetto compreso nei medesimi»

 

 

 

 

 

 


 

 

Testo del comma 2 dell’articolo 10 dello schema di decreto legislativo

(che non modifica il d.lgs. n. 276/2003)

Testo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo approvato in via definitiva

 

 

2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Identico.

 

 


Articolo 15 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 11 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 68.

Art. 68.

Art. 68.

 

Rinunzie e transazioni.

 

Rinunzie e transazioni.

 

1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del presente decreto legislativo.

1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe chiarire (anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'8 gennaio 2004) che sono in ogni caso escluse le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo, coerentemente con la disciplina di cui all'articolo 2113 del Codice civile.»

 

Osservazione del Senato  – accolta:

«Si segnala che deve essere richiamato, riguardo alla procedura di certificazione, il Titolo VIII del decreto n. 276 - anziché il Titolo VII» e che la presente novella omette di riportare la rubrica (dell'articolo 68 oggetto della medesima novella).»

 

 


Articolo 16 del decreto legislativo n. 251/2004

Articolo non presente nello schema di decreto

 

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 70.

Art. 70.

Art. 70.

 

Definizione e campo di applicazione.

Definizione e campo di applicazione.

Definizione e campo di applicazione.

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'àmbito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

1. Identico.

1. Identico.

 

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

 

2. Identico.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

 

 

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia ammesso il ricorso al lavoro accessorio per un limite massimo di 5 mila euro.»

 

Osservazione del Senato  – accolta:

«si invita il Governo a valutare l'esigenza di elevare da 3000 a 5000 euro (sempre nel corso di un anno solare) il limite dei compensi complessivi a cui possono dare luogo le prestazioni di lavoro accessorio.»

 

 

 


Articolo 17 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 12 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 72

Art. 72

Art. 72

 

Disciplina del lavoro accessorio.

Disciplina del lavoro accessorio.

Disciplina del lavoro accessorio.

 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e periodicamente aggiornato.

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia indicato il termine entro cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve emanare il decreto con cui si stabilisce il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio».

Osservazione del Senato – accolta:

in merito al decreto ministeriale di cui al capoverso 1, «si osserva che non si pongono termini per la relativa emanazione.»

 

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

2. Identico.

 

 

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

 

3. Identico.

 

 

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4. Identico.

 

 

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

Soppresso.

 

 

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativoil Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

 

Osservazione del Senato – accolta:

«si osserva che occorrerebbe fare riferimento alle aree metropolitane e non alle città metropolitane, in quanto queste ultime costituiscono (ai sensi della disciplina ordinaria finora vigente) un istituto meramente eventuale e, in generale, non ancora attuato.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

in merito al decreto ministeriale di cui al capoverso 5, «si osserva che non si pongono termini per la relativa emanazione.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«non si opera più il rinvio al secondo decreto (di cui al capoverso 5) - contrariamente all'attuale versione - per l'individuazione delle rivendite autorizzate alla vendita dei carnet di buoni (rivendite a cui, tuttavia, continua a far riferimento il capoverso 1). Sembrerebbe opportuno definire tali profili.»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

non è «chiaro in base a quali termini e procedure avvenga il passaggio dalla prima fase sperimentale a quella generale e a regime (relativamente al suddetto lavoro accessorio). Tale definizione sembrerebbe necessaria anche in base alla disciplina di delega, la quale ha specificamente previsto l'introduzione dell'istituto in esame».

 


 

 

 

Testo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo approvato in via definitiva

(che non modifica il d.lgs. n. 276/2003)

 

 

 

2. Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L’introduzione del comma 2 consegue alla modifica apportata al comma 1 dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003.

 

 

 


 

 

Articolo 18 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 13 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 75.

Art. 75.

Art. 75.

 

Finalità.

Finalità.

Finalità.

 

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

1. Identico.

 

 


Articolo 19 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 14 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 85.

Art. 85.

Art. 85.

 

Abrogazioni.

Abrogazioni.

Abrogazioni.

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

1. Identico.

 

(omissis)

(omissis)

(omissis)

 

b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

b) identica.

 

(omissis)

(omissis)

(omissis)

 

 


Articolo 20 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 15 dello schema di decreto

 

 

Testo d. lgs. n. 276/2003

Testo modificato in base allo schema di decreto legislativo

Testo modificato dal decreto legislativo approvato in via definitiva

 

Art. 86

Art. 86

Art. 86

 

Norme transitorie e finali

Norme transitorie e finali

Norme transitorie e finali

 

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'àmbito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, ma non superiori a ventiquattro mesi, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'àmbito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'àmbito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Osservazione del Senato – non accolta:

appare «preferibile, nell'occasione della presente novella, introdurre, nel primo periodo dell'articolo 86, comma 1, il riferimento anche ai programmi (e alle relative fasi) - oltre che ai progetti specifici - in conformità con la norma generale sul contratto di lavoro a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto n. 276.»

 

Osservazione della Camera – accolta:

«sia precisato che l'efficacia di accordi collettivi di transizione in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha validità di 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Osservazione del Senato – accolta:

«sembra opportuno esplicitare se i 24 mesi decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276.»

 

(omissis)

(omissis)

(omissis)

 

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».

 

10. Identico.

 

 

a)      identico.

 

 

 

 

 

 

 

b)     identico.

 

«b-bis) identico.

 

 

 

 

 

 

 

b-ter) trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi.»

10. Identico.

 

 

c)      identico.

 

 

 

 

 

 

 

d)      identico.

 

«b-bis) identico.

 

 

 

 

 

 

 

b-ter) trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi

Osservazione del Senato – non accolta:

«si rileva che, sotto il profilo tecnico, tale novella dovrebbe far riferimento al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e non al decreto legislativo n. 276.»

 

 

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«la locuzione "amministrazione concedente" dovrebbe essere riformulata in termini quali, per esempio, "amministrazione competente a rilasciare il permesso di costruire o a ricevere la denuncia di inizio attività".»

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe sostituire il riferimento alla "concessione edilizia" con la menzione del "permesso di costruire", in base alla terminologia adoperata dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.»

Osservazione del Senato – accolta:

«sarebbe preferibile adoperare, nella lettera b-ter), la dizione di "imprese esecutrici" (anziché di "impresa esecutrice"), in conformità con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 494, e successive modificazioni, la quale contempla anche l'ipotesi di una pluralità di imprese esecutrici.»

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe correggere l'espressione "titolo abilitativi".»

 

10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.

 

10-bis.  Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

 

Osservazione del Senato – non accolta:

« è forse da valutare se la novella di cui al capoverso 10-bis rientri nell'ambito della disciplina di delega, la quale parrebbe concernere, per il collocamento pubblico, solo la definizione di un nuovo apparato sanzionatorio e l'abrogazione esplicita delle norme non più vigenti.

 

Osservazione del Senato – accolta:

«occorrerebbe chiarire - tenendo anche conto dei profili sanzionatori (ivi richiamati al capoverso 10-ter) - se l'applicazione del capoverso 10-bis sia immediata ovvero se, come sembrerebbe in base alla relazione illustrativa dello schema, sia contestuale a quella della nuova disciplina generale (relativa alle comunicazioni in oggetto).»

 

Osservazione del Senato – non accolta:

«Sembrerebbe in ogni caso opportuno che la norma in esame sia posta in forma di novella dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

 

10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3.

10-ter. Identico.

 

 


Articolo 21 del decreto legislativo n. 251/2004

Corrispondente all’articolo 16 dello schema di decreto

 

 

 

 

Testo dell’articolo 16 dello schema di decreto legislativo

(che non modifica il d.lgs. n. 276/2003)

Testo dell’articolo 21 del decreto legislativo approvato in via definitiva

 

 

1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione e senza  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

1. Identico.

 

 

 


Iter parlamentare


Camera dei deputati

Deliberazione di rilievi su atti del Governo


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.00.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Marino ZORZATO (FI), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca modificazioni, prevalentemente di carattere procedurale, al decreto legislativo n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Ricorda che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Rileva la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine all'articolo 10 del testo. In particolare, andrebbe, in primo luogo, verificata la coerenza tra il dettato dello schema di decreto e la previsione della legge delega (legge n. 30 del 2003) in base alla quale dalla sua attuazione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In secondo luogo, si tratta di verificare se alle indicazioni contenute nella relazione tecnica non debba corrispondere una specifica disposizione, da inserire nel testo del provvedimento, volta a quantificare gli oneri derivanti dallo stesso e a provvedere alla relativa copertura finanziaria. È necessario, inoltre, verificare l'effettiva disponibilità dei risparmi di spesa derivanti dal numero, inferiore a quello preventivato, dei contratti stipulati a contenuto formativo previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (certificati dalla prima nota di variazione al bilancio INPS), anche in relazione all'eventualità che si registri nella restante parte dell'esercizio in corso un incremento nel numero dei medesimi contratti. Segnala, infine, la necessità di verificare se dalle disposizioni in esame possano determinarsi oneri anche per gli anni successivi al 2004, posto che i contratti ammessi ai benefici di cui all'articolo 10 possono essere stipulati fino al 31 luglio 2004 e che la durata media dei medesimi è prevista dalla relazione tecnica in venti mesi circa.

Non ha nulla da rilevare sull'articolo 12, recante una nuova disciplina sulla retribuzione del lavoro accessorio, a condizione che il passaggio del valore del buono da una cifra fissa ad una variabile non comporti in futuro una riduzione delle entrate contributive per l'INPS e l'INAIL.

Relativamente all'articolo 16, segnala la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva attuabilità delle norme senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che l'articolo 10 non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, risultando coerente con la previsione della legge delega n. 30 del 2003, in quanto i benefici contributivi da riconoscere, nel limite di 16.000 contratti da stipulare, trovano compensazione con il minor onere di 54 milioni di euro (evidenziato nella prima nota di variazione del bilancio della gestione GIAS dell'INPS per l'anno 2004) in conseguenza del lento avvio dei nuovi rapporti di lavoro a contenuto formativo (nuovo apprendistato e contratto di inserimento) previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Fa notare, pertanto, che, ferma l'assenza di oneri aggiuntivi già dimostrata nella relazione tecnica al citato decreto legislativo n. 276 del 2003 e ribadito che i benefici contributivi vengono concessi nel limite espressamente indicato nella norma di 16.000 contratti, non è necessario l'inserimento di una specifica disposizione di quantificazione e di copertura finanziaria. Fa presente che il minor onere di 54 milioni di euro risulta compatibile con le ipotesi ed i parametri della relazione tecnica al decreto legislativo n. 276 del 2003 e con le dinamiche prudenziali dei nuovi rapporti di lavoro a contenuto formativo ivi ipotizzate. Segnala che il minor onere di 54 milioni di euro è compatibile con la stipula di 16.000 contratti di formazione aventi durata media di 20 mesi e copre i benefici economici da riconoscere per tutta la predetta durata media.

Rileva che le aliquote percentuali per i contributi stabilite nell'articolo 12 costituiscono l'equivalente dei valori in misura fissa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pertanto, la norma non determina una riduzione delle entrate per gli enti previdenziali interessati.

In ordine all'articolo 16, fa presente che l'incarico di rappresentanza nei giudizi di opposizione attribuito ai funzionari o dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro non dà luogo alla corresponsione di particolari trattamenti economici in quanto tale attività rientra tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Precisa che nell'eventualità dei corsi di formazione questi troverebbero copertura nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non li condivide. A suo avviso, infatti, la compensazione dell'onere derivante dall'articolo 10 dipende da circostanze che potranno essere verificate solo a consuntivo. Ritiene, quindi, che probabilmente la situazione sarà diversa da quanto affermato dalla relazione tecnica e che ci saranno ricadute sugli enti previdenziali.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prospetta la possibilità di inserimento di una clausola di salvaguardia per il monitoraggio degli effetti finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che si debba attentamente valutare la praticabilità della proposta testé avanzata dal Governo. Per questo motivo, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.10.

 


V Commissione Bilancio

(Bilancio, Tesoro e programmazione)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 21 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 15.35.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (seguito esame atto n. 387 - Rel. Zorzato).

Atto n. 387.

 

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 luglio 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 luglio il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti alle richieste del relatore. Sulla base di questi elementi di informazione, formula quindi la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

le disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di contratti di formazione e lavoro, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i benefici economici da erogare ai 16.000 lavoratori sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse, che si sono rese disponibili a seguito del lento avvio dei nuovi contratti di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003;

le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dei funzionari del Ministero del lavoro, non danno luogo alla corresponsione di particolari trattamenti economici e, conseguentemente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con la proposta.

La Commissione approva la proposta.

 

La seduta termina alle 15.40.


Atti del Governo


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

 

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore impossibilito a partecipare alla seduta odierna.

Rileva quindi come il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 giugno 2004, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni, abbia approvato uno schema di decreto legislativo che modifica alcune parti della disciplina delegata in materia di occupazione e di mercato del lavoro (decreto legislativo n. 276 del 2003), compresi gli aspetti sanzionatori.

L'articolo 7, comma 4, della legge 14 febbraio 2003 n. 30, infatti, prevede che «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi». Lo schema è composto da 16 articoli.

L'articolo 1 modifica vari commi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale dapprima disciplina l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione nel mercato del lavoro (commi 1-5) e successivamente attribuisce alle regioni la facoltà di concedere, nel proprio territorio, autorizzazioni per lo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (commi 6-8). La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 6 dallo schema di decreto concerne la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione da parte di comuni, camere di commercio e istituti di scuola secondaria. Questi soggetti dovranno necessariamente essere autorizzati dalle regioni. Viene quindi eliminata la possibilità di ottenere l'autorizzazione presso il Ministero del lavoro. Le modifiche apportate al comma 3 del medesimo articolo concernono l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela e l'assistenza degli imprenditori, del lavoro o dei disabili.

Le novità sono le seguenti: si specifica che l'attività di intermediazione dei predetti soggetti deve svolgersi «su base nazionale o territoriale»; è introdotta la facoltà per i predetti soggetti di svolgere l'attività di intermediazione anche tramite apposite società; per ciò che attiene alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i due requisiti dell'adesione a organizzazioni comparativamente più rappresentative e della firma di contratti collettivi nazionali sono richiesti non più congiuntamente ma alternativamente. La modifica apportata al comma 8 concerne la disciplina delle procedure di autorizzazione regionali, che viene rimessa alle regioni stesse, nel rispetto dei principi desumibili in materia dal decreto n. 276, e non più ad un decreto ministeriale, da emanarsi d'intesa con la conferenza unificata.

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 dello schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri. L'articolo 2 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003: si tratta della disposizione che prevede l'istituzione di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, finanziati con contributi dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, in misura pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione e ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse derivanti dai contributi relativi ai lavoratori assunti a tempo determinato sono destinate: a) a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) a iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con le regioni; d) alla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

I fondi, autorizzati dal Ministero del lavoro, sono costituiti, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. I commi 6 e 9 del testo vigente del decreto n. 276 non risultano coordinati fra loro e prevedono interventi per la modifica dell'entità dei predetti contributi. Il comma 6 prevede un eventuale adeguamento dei predetti contributi - senza specificare se in riduzione o in aumento - da effettuarsi decorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto con decreto del Ministero del lavoro previa verifica con le parti sociali. Il comma 9 dispone invece una eventuale riduzione dei contributi dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto, da effettuarsi sempre con decreto del Ministero del lavoro, previo parere delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo schema di decreto in esame elimina la previsione del comma 6, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di eliminare la duplicazione. Da detta soppressione discende dunque che l'eventuale modifica dei contributi potrà essere solo in riduzione e dovrà avvenire dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto, ossia in tempi molto ravvicinati, considerato che il decreto n. 276 fu pubblicato in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 ed è entrato in vigore il 24 ottobre scorso. Viene poi introdotto nell'articolo un nuovo comma, in base al quale sono comunque fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia che prevedono in via sperimentale contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

L'articolo 3 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro. Le modifiche apportate al comma 1 dallo schema di decreto incidono sulle sanzioni previste in caso di esercizio non autorizzato delle varie attività di intermediazione nel mercato del lavoro.

Per la somministrazione di lavoro non autorizzata, è prevista un'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, in luogo dei 5 attualmente previsti. Per la ricerca e la selezione del personale e il supporto alla ricollocazione professionale, si passa dai 5 euro di ammenda per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro all'ammenda da euro 250 a euro 1250 nel caso di attività senza scopo di lucro e ad un'ammenda da 750 a 3750 euro negli altri casi. Rimane invariata la sanzione per l'intermediazione non autorizzata, punito anche con l'arresto.

Osserva che è prevista un'aggravante per lo sfruttamento di minori solo in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione, e non in caso di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Si segnala che, per la somministrazione, il comma 2 dell'attuale articolo 18 prevede invece un'aggravante nei confronti dell'utilizzatore in caso di sfruttamento di minori. Inoltre, si segnala che il vigente testo del secondo periodo del comma 1 prevede l'applicazione della pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 1.500 a 7.500 euro, per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione. Questa sanzione è, altresì, assunta a riferimento per l'ipotesi prevista nel quarto periodo (sfruttamento minori). Questo sistema sanzionatorio verrebbe confermato, con la incongruenza, ove non fosse sostituita la particella di congiunzione «e» con quella di disgiunzione «o», che l'esercizio non autorizzato dell'intermediazione, essendo punito con entrambe le pene, quella detentiva e quella pecuniaria, sarebbe perseguito con una sanzione più grave rispetto al comportamento, più grave, di chi esiga o comunque percepisca compensi, da parte del lavoratore, per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione, punito con la pena alternativa dell'arresto (non superiore a un anno) con quella dell'ammenda (da 2.500 a 6.000 euro). L'ipotesi delle sanzioni congiunte determina l'impossibilità per il trasgressore di avvalersi dell'oblazione di cui all'articolo 162-bis del codice penale, esercitabile per le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Ne consegue che, per la violazione in questione, risulta obbligatoria l'emissione del decreto penale di condanna e l'unica forma di tutela è l'opposizione a questo decreto ai sensi dell'articolo 461 del Codice di procedura penale.

Il comma 2 modifica il comma 3 del citato articolo 18 ed elimina il riferimento, fra le condotte sanzionate amministrativamente, all'inosservanza dell'articolo 20, comma 1. La violazione dell'articolo 20, comma 1, consiste nella conclusione di un contratto di somministrazione con un soggetto privo della richiesta autorizzazione. Tale fattispecie è però già sanzionata penalmente dall'articolo 18, comma 1, con riferimento al somministratore, e comma 2, con riferimento all'utilizzatore. Da un punto di vista formale, la disposizione del comma 3 dell'articolo 18, che prevede un illecito amministrativo, andrebbe più correttamente collocata nell'articolo 19, relativo appunto alle «Sanzioni amministrative».

Il comma 3 aggiunge all'articolo 18 un comma 5-bis, con il quale è sanzionata la stipula di un contratto di appalto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1. L'articolo 29, comma 1, stabilisce che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore. Tale organizzazione può anche risultare dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Il comma 5-bis punisce dunque la fattispecie di un appalto in assenza dell'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore rinviando alle sanzioni di cui al comma 1 - da applicarsi allo «pseudo-appaltatore» - e al comma 2 - da applicarsi allo «pseudo-committente». Dato che la norma richiama genericamente le sanzioni del comma 1, che prevede tre diverse fattispecie di illecito penale, appare più opportuno specificare quale sia la sanzione applicabile, che sembrerebbe quella relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro.

L'articolo 4 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la forma del contratto di somministrazione di manodopera, prevedendo la necessità della forma scritta, con indicazione di una serie di elementi, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi. Il comma 4 prevede che è causa di nullità del contratto sia l'assenza della forma scritta sia la mancata indicazione di alcuni degli elementi richiesti (estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei lavoratori da somministrare; ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per le quali la legge consente la somministrazione; indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione).

In conseguenza della nullità, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Lo schema di decreto modifica tale comma limitando la nullità ai soli casi di mancanza della forma scritta. L'assenza dell'indicazione degli elementi richiesti dal comma 20 integrerebbe dunque un'ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell'articolo 27. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. La differenza con l'ipotesi di nullità consiste nel fatto che in caso di nullità il rapporto di lavoro è costituito ope legis, a prescindere dal riconoscimento giudiziale, e può quindi essere rilevata anche da altri soggetti, quale, ad esempio, un ispettore del lavoro.

L'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 31 in materia di assolvimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro da parte dei consorzi. L'articolo 31 del decreto 276 attribuisce ai gruppi di impresa la possibilità di delegare l'assolvimento degli obblighi in materia di lavoro alla società capogruppo. In sostanza i gruppi di impresa, costituiti da società controllante e da società controllate, compresi i gruppi di dimensioni comunitarie, possono delegare alla società capogruppo l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, pur mantenendo ferma la titolarità dei contratti in capo alle singole società del gruppo. Le società del gruppo, in quanto datori di lavoro, conservano comunque la titolarità e quindi la relativa responsabilità delle obbligazioni contrattuali e legislative. Inoltre la società capogruppo, che già poteva trasmettere per conto delle altre società la dichiarazione dei sostituti d'imposta, viene investita della completa gestione e amministrazione del personale delle altre società del gruppo. L'articolo 31, comma 2, del decreto n. 276 specifica che tutti i consorzi possono svolgere gli obblighi connessi con il rapporto di lavoro per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione ad una società consorziata. Con il provvedimento in esame la possibilità di adempiere agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro viene prevista per i soli consorzi di società cooperative per conto delle società consorziate. Viene inoltre inserito un ultimo periodo con il quale si precisa che i servizi dovranno essere organizzati tramite i consulenti del lavoro.

L'articolo 6 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina i casi di ricorso al lavoro intermittente, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il comma 1 dell'articolo 34 prevede che i casi di ricorso al lavoro intermittente devono essere individuati dalla contrattazione collettiva. In via transitoria, tali casi possono essere individuati con decreto ministeriale. Questa disposizione transitoria viene soppressa dall'articolo in esame.

L'articolo 7 modifica il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 276, che dispone in merito all'inquadramento degli apprendisti ed agli incentivi economici e normativi per la loro assunzione. La disposizione in esame modifica l'importo della sanzione che il datore di lavoro è tenuto a versare qualora la formazione per i vari tipi di apprendistato (apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) non sia stata erogata e la responsabilità ricada sul medesimo datore di lavoro. La normativa vigente concede al datore di lavoro rilevanti agevolazioni contributive, subordinatamente alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda. I contributi settimanali a carico del datore di lavoro sono stabiliti in misura fissa e ammontano, per il 2004, a 2,88 euro, o a 2,79 euro nel caso in cui non sia richiesta l'assicurazione INAIL. La quota a carico dell'apprendista è invece quella stabilita per la generalità dei lavoratori meno 3 punti percentuali. Il citato comma 3 dell'articolo 53 prevede attualmente la corresponsione a titolo sanzionatorio della quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. Lo schema in esame propone invece che il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza tra i contributi già versati e quanto avrebbe dovuto versare per un dipendente avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale dell'apprendista, maggiorata del 100 per cento. La sanzione diventa così tanto maggiore quanto più elevato è il beneficio contributivo di cui il datore di lavoro si è avvalso. La pena pecuniaria così prevista esclude l'applicazione di altre sanzioni per omessa contribuzione. La relazione illustrativa allegata dal Governo allo schema in esame sottolinea che la modifica si rende necessaria in quanto, «atteso l'importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante», e che dalla disposizione in esame deriveranno maggiori entrate.

L'articolo 8 modifica il comma 5 dell'articolo 56 del decreto n. 276 in materia di contratti di inserimento, ovvero dei contratti di lavoro diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti più svantaggiati dal punto di vista occupazionale, nella medesima ottica dell'articolo precedente. Nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il citato comma 5 dell'articolo 56 stabilisce che il datore di lavoro debba versare la quota di contributi non versati inizialmente a causa dell'agevolazione concessa, maggiorati del 100 per cento a titolo di sanzione. Lo schema in esame propone invece che il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza tra i contributi già versati e quanto avrebbe dovuto versare per un dipendente avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La pena pecuniaria così prevista esclude l'applicazione di altre sanzioni per omessa contribuzione. Anche in questo caso, la relazione illustrativa sottolinea che la modifica normativa si rende necessaria in quanto, «atteso l'importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante», e che dalla disposizione in esame derivano maggiori entrate.

L'articolo 9 interviene in materia di contratto di inserimento, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL). Il comma 3 dell'articolo 59 riconosce, nelle more della riforma degli incentivi all'occupazione, per i contratti di inserimento (ad eccezione di quelli che riguardano giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni) gli incentivi economici previsti per i contratti di formazione e lavoro. La modifica apportata dallo schema di regolamento in esame riguarda la necessità di rispettare il regolamento comunitario n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Il regolamento comunitario si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili. Tali regimi sono compatibili con il mercato comune. Essi sono pertanto esentati dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea, purché il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al regolamento stesso, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione. Da qui la necessità di una menzione nel citato articolo 59. Peraltro, resta l'obbligo di comunicazione successiva alla Commissione. Gli Stati devono infatti conservare registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati dalla comunicazione preventiva e devono inoltre presentare una relazione annuale alla Commissione sull'applicazione del regolamento medesimo. Appare opportuno un chiarimento in merito alle conseguenze sulla disciplina interna del richiamo al citato regolamento comunitario: non è chiaro se i requisiti da esso previsti debbano essere presenti in tutti i contratti di inserimento, ovvero se questi ultimi abbiano un ambito di applicazione più ampio del regolamento in questione. Nel primo caso, la disciplina dei contratti di inserimento sarebbe arricchita da una serie di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale; nel secondo caso, l'esenzione della comunicazione non riguarderebbe tutti i contratti di inserimento, ma solo una parte degli stessi.

L'articolo 10 inserisce l'articolo 59-bis nel decreto n. 276. Tale articolo detta la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, al fine, secondo la relazione illustrativa, di dare «certezza agli operatori circa la sorte dei CFL approvati alla data del 24 ottobre 2003, così evitando una stasi nei normali flussi di avvio al lavoro che si determinerebbe in conseguenza del lento passaggio ai nuovi strumenti». La materia è stata oggetto dell'accordo interconfederale dello scorso 13 novembre 2003, stipulato ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276. Tale accordo prevede che i contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro e che i progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.

Il nuovo articolo 59-bis riconosce l'applicabilità della disciplina vigente all'entrata in vigore del decreto legislativo. n. 276 ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore appunto del decreto legislativo n. 276) al 31 luglio 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003 (comma 1 articolo 59-bis). I benefici economici previsti da detta disciplina sono peraltro applicabili nel limite massimo di 16.000 lavoratori. Al fine di accedere a tali benefici, che consistono in sgravi contributivi, i datori di lavoro presentano apposita domanda all'INPS, entro 30 giorni dalla stipula del CFL (comma 2 articolo 59-bis) o, per i CFL già stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è in esame (comma 2, articolo 10). L'INPS ammette ai benefici, entro il 15 ottobre 2004 e nel predetto limite di 16.000 lavoratori, dando innanzitutto priorità ai CFL stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali e seguendo poi il criterio della priorità della data di stipula del contratto. Osserva inoltre che la disciplina vigente in materia di benefici per i contratti di formazione e lavoro è stata ritenuta parzialmente incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Appare quindi opportuno un chiarimento in ordine alla compatibilità della disposizione in esame con la disciplina comunitaria.

L'articolo 11 modifica la disciplina delle rinunce e transazioni in caso di conclusione di un contratto di lavoro a progetto, che sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il testo vigente dell'articolo 68 prevede che i diritti spettanti alle parti nell'ambito del contratto di lavoro a progetto possono essere oggetto di transazioni o rinunce in sede di certificazione del rapporto di lavoro. Il testo modificato dallo schema di decreto in esame dispone invece che in sede di certificazione, nell'ambito della riconduzione di un precedente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un progetto o fasi di esso, possono essere oggetto di rinunce e transazioni i diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro.

L'articolo 12 modifica la disciplina relativa alle modalità di esecuzione del lavoro accessorio, prevista dall'articolo 72 del decreto n. 276, che regola in tale parte le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da soggetti quali disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

Nell'ambito di applicazione della disposizione in oggetto rientrano i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l'insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e la collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (quali quelli dovuti in occasione di calamità) o di solidarietà. Le richiamate attività configurano, anche se svolte a favore di più beneficiari, rapporti di natura occasionale e accessoria, a condizione che la durata complessiva delle attività non sia superiore a 30 giorni nell'arco di un anno solare e che la retribuzione complessivamente non superi i 3.000 euro, sempre nell'arco di un anno solare. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio gli interessati devono acquistare presso specifiche rivendite autorizzate carnet di buoni, del valore di 7,5 euro per ora/lavoro, equivalenti ad un certo ammontare di prestazioni, la cui corrispondente cifra viene erogata al lavoratore una volta eseguita la prestazione. Più specificamente, il lavoratore percepisce il compenso dietro la restituzione di tali buoni a determinati enti o società concessionarie alla riscossione dei buoni, che devono essere individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto. A fronte della restituzione del buono, il lavoratore percepisce una somma pari a 5,8 euro per ora/lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del soggetto. Della restante somma 1 euro finisce all'INPS a titolo contributivo e 50 centesimi vanno all'INAIL per fini assicurativi contro gli infortuni. I restanti 20 centesimi per ora/lavoro vengono trattenuti dall'ente o società concessionaria, a titolo di rimborso spese.

La modifica apportata concerne la determinazione del valore dei buoni acquistati dai beneficiari per l'utilizzazione di lavoro, attualmente previsto nella misura fissa di 7,5 euro. Tale determinazione - ed i successivi aggiornamenti - è demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro, che tiene conto della media delle retribuzioni rilevate per i lavori affini e del costo di gestione del servizio. Le modifiche apportate ai commi successivi riguardano la determinazione del compenso del lavoratore, di quello del gestore del servizio e dei contributi previdenziali ed assicurativi. Il nuovo testo stabilisce l'ammontare dei contributi in misura percentuale (13 per cento del valore del buono per l'INPS, 7 per cento per l'INAIL) e lascia indeterminata la misura del compenso del lavoratore e delle spettanze del gestore del servizio, che sono rimesse al decreto ministeriale appena citato. È poi previsto che il servizio sia affidato ad un unico concessionario e non ad uno o più enti o società concessionari. Le modifiche apportate al comma 5 dallo schema di regolamento modificano la disciplina del decreto attuativo della disciplina del lavoro accessorio. La novità più rilevante consiste nel fatto che detta attuazione è prevista solo in via sperimentale in alcune città metropolitane da individuare con il decreto medesimo. La relazione allegata dal Governo allo schema in esame evidenzia che dalle modifiche sopra illustrate non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 13 modifica l'articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo in maniera rilevante l'applicabilità dell'istituto della certificazione dei rapporti di lavoro. Esso diviene infatti applicabile a tutti i contratti di lavoro, rimuovendosi la limitazione a determinate tipologie (contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto e contratti di associazione in partecipazione). Si tratta di una procedura di carattere volontario finalizzata ad una riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Tale procedura, che consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, deve svolgersi presso commissioni ad hoc. Tali sedi di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza. Gli effetti della certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento dell'accoglimento, con sentenza di merito, di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Si ricorda infine che le commissioni di certificazione costituite presso gli enti bilaterali possono certificare le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (articolo 82). Secondo la relazione illustrativa, dalla disposizione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione dell'obbligo del datore di lavoro di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (previsto dall'articolo 11, primo comma, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25). L'articolo 15, comma 1, modifica il disposto dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 in materia di durata delle collaborazioni coordinate e continuative, stipulate ai sensi della previgente normativa, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso. L'articolo 61 del decreto n. 276 prevede l'obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali. Il decreto n. 276 ha previsto un regime transitorio per le collaborazioni già stipulate, prevedendo che esse mantengano efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, salvaguardando peraltro la possibilità che con accordi in sede aziendale, stipulati con esponenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possa essere disposta una proroga delle collaborazioni oltre il termine massimo sopra indicato anche per un periodo superiore all'anno. Lo schema in esame stabilisce ora un termine anche per le collaborazioni per le quali sia intervenuto un accordo in sede aziendale: i relativi contratti non potranno comunque essere di durata superiore a ventiquattro mesi.

I successivi commi 2 e 3 dell'articolo in esame intervengono sulle disposizioni in materia di obblighi del committente o del responsabile dei lavori previste dall'articolo 86, comma 10, del decreto n. 276; in particolare il comma 2 aggiunge un ultimo periodo al comma 10, mentre il successivo comma 3 aggiunge i nuovi commi 10-bis e 10-ter.

Ricorda che il citato comma 10 dell'articolo 86 è intervenuto nella materia regolata dal decreto legislativo 494 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, rendendo più stringenti e accurate le verifiche relative alla regolarità contributiva e al rispetto dei contratti collettivi dell'impresa affidataria. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve, tra l'altro, chiedere un certificato di regolarità contributiva: tale certificato può essere rilasciato oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per le rispettive competenze, anche dalle casse edili, le quali stipulano apposita convenzione con i predetti istituti, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. Lo schema in esame aggiunge la previsione che, in mancanza della certificazione inerente la regolarità contributiva, deve considerarsi sospesa l'efficacia del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, ossia la concessione edilizia o la denuncia di inizio attività.

Le disposizioni del comma 3 dello schema in esame intendono contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nel settore edile intervenendo nella materia relativa alla comunicazione delle assunzioni. Pertanto per il solo settore edile, il datore di lavoro dovrà effettuare la prevista comunicazione alla competente struttura pubblica di collocamento il giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro (nuovo comma 10-bis); in caso di violazione è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (nuovo comma 10-ter). Si potrebbe prevedere che se il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto è festivo la comunicazione è ammessa contestualmente all'evento. Attualmente, le disposizioni prevedono che per tutti i settori la comunicazione vada fatta entro i cinque giorni successivi l'instaurazione del rapporto. Peraltro, una volta approvato il decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 (decreto correttivo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro), che istituisce il modello unificato, la comunicazione andrà inoltrata contestualmente all'assunzione.

L'articolo 16 attribuisce ai dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro (DPL) o a funzionari da essi delegati - che già svolgono attività di rappresentanza nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni emessi dalle DPL - la rappresentanza e la difesa in giudizio del Ministero del lavoro nei giudizi inerenti alla certificazione dei rapporti di lavoro. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione pone rimedio all'impossibilità di fatto per le direzioni provinciali del lavoro di agire per il disconoscimento dei contratti oggetto di certificazione. Le DPL per agire in giudizio dovrebbero infatti richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma tale «possibilità rischia di vanificare in qualsiasi concreta opportunità di agire in giudizio anche in ragione dell'attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell'Avvocatura». La disposizione consentirebbe inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, di far difendere in giudizio l'amministrazione da funzionari già esperti nel campo delle controversie giudiziarie in materia lavoristica. La disposizione prevede espressamente l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica. L'attività di rappresentanza in giudizio si svolge infatti nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione.

Antonino LO PRESTI (AN) esprime la propria perplessità per il fatto che il provvedimento in esame intervenga a modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 dopo un periodo di tempo di vigenza limitato, nel corso del quale non è stato possibile verificare il suo effettivo funzionamento. Ritiene pertanto che il Governo debba chiarire alla Commissione le ragioni per le quali ha presentato lo schema di decreto legislativo in esame.

Aldo PERROTTA (FI) condivide l'esigenza manifestata dal deputato Lo Presti, ritenendo che, prima di modificare le norme, occorra verificarne il funzionamento. Evidenzia altresì l'esigenza di approfondire adeguatamente il contenuto del provvedimento in esame, di cui non condivide alcune norme.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricordato come su un piano formale sia corretta la presentazione del provvedimento in esame, avvenuta sulla base della norma di delega di cui alla legge n. 30 del 2003, che all'articolo 7, comma 4 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge stessa (tra i quali, dunque, il decreto legislativo n. 276 del 2003) il Governo possa adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi direttivi, condivide tuttavia l'esigenza che il Governo illustri alla Commissione le ragioni del provvedimento stesso.

Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l'esigenza che il Governo chiarisca in Commissione le ragioni del provvedimento in esame, sottolineando altresì l'opportunità di ascoltare in proposito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide l'esigenza manifestata dal deputato Lo Presti, sottolineando altresì l'opportunità che la Commissione esprima il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in esame nei termini previsti.

Emilio DELBONO (MARGH-U) invita il presidente a prevedere un termine per la presentazione delle proposte di parere che consenta un adeguato approfondimento del provvedimento.

Dario GALLI (LNFP) evidenzia come il ruolo istituzionale assegnato ai sindacati, il cui parere viene spesso ascoltato sui provvedimenti all'esame della Commissione, debba accompagnarsi ad una corretta disciplina dei medesimi, con particolare riferimento ai relativi bilanci, di cui la Commissione dovrebbe occuparsi. Sottolinea altresì come lo strumento del lavoro interinale, disciplinato dal decreto legislativo n. 276, risulti in realtà poco utile per le aziende, che potrebbero giovarsi maggiormente di un'adeguata disciplina del lavoro a tempo determinato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene opportuno ascoltare un rappresentante del Governo sulle ragioni della presentazione del provvedimento in esame, invitando altresì le organizzazioni sindacali a trasmettere alla Commissione una memoria scritta relativa la medesimo, non essendo possibile, in ragione dei ristretti spazi di tempo disponibili, procedere alla loro audizione. Ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione delle proposte di parere a martedì 27 luglio, al fine di concludere l'esame del provvedimento nell'ultima settimana di luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 20 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

La seduta comincia alle 20.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 15 luglio 2004.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ricorda come fosse stato richiesto che un rappresentante del Governo illustrasse le ragioni del provvedimento in esame.

Angelo SANTORI (FI), relatore, fa presente che un rappresentante del Governo era disponibile ad intervenire durante la mattina, visto che l'esame del provvedimento era previsto alle 12.45; non essendo stato possibile esaminare il provvedimento nel corso della mattina, a causa degli altri impegni della Commissione, informa che il rappresentante del Governo incaricato di seguire il provvedimento gli ha personalmente assicurato che interverrà alla prossima seduta della Commissione in cui è previsto l'esame del medesimo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzato l'impegno dei rappresentanti del Governo chiamati ad assicurare la propria presenza nel corso delle sedute parlamentari ma anche in altre numerose sedi esterne, ritiene tuttavia che il Governo debba assicurare una maggiore collaborazione nelle sedi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Mercoledì 21 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

 

La seduta comincia alle 15.30.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come sia stato richiesto l'intervento di un rappresentante del Governo per illustrare le ragioni del provvedimento in esame, in particolare per quanto attiene alla scelta di modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 dopo un breve periodo di vigenza senza averne potuto verificare adeguatamente il funzionamento.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI evidenzia come la ragione principale del provvedimento in esame sia rappresentato dall'accordo interconfederale con il quale le parti sociali hanno richiesto una disciplina transitoria dei contratti di formazione lavoro. Ricordato come tale disciplina non fosse stata in precedenza proposta dal Governo in quanto si riteneva che essa avrebbe ritardato il passaggio verso i nuovi contratti di inserimento, evidenzia come successivamente, in ragione dell'accordo interconfederale richiamato e su richiesta delle parti sociali, si sia deciso di procedere in tal senso. Evidenzia come al riguardo si sia dovuta definire una spesa certa e dunque limiti temporali e quantitativi.

Essendosi pertanto attivato lo strumento per la modifica del decreto legislativo n. 276 del 2003, si è ritenuto di inserirvi anche altre disposizioni ritenute opportune. Richiama a tale riguardo la rimodulazione di sanzioni in base alla gravità dei comportamenti sanzionati e la norma di cui all'articolo 15, comma 2, che risponde all'esigenza di assicurare nel settore edile trasparenza nelle assunzioni di personale, anche ai fini di un efficace contrasto al lavoro sommerso. Sottolinea infine come il Governo intenda progressivamente svuotare le collaborazioni coordinate e continuative, che spesso rappresentano trappole per mascherare la precarizzazione di rapporti di lavoro subordinato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il sottosegretario a chiarire le ragioni della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo nel testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI evidenzia come tale modifica sia diretta a prevedere che l'attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, sia svolta

anche dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti ad organizzazioni comparativamente più rappresentative e non solo da quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. L'attività di intermediazione è infatti consona alle associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative: sottolinea come ciò corrisponda alla realtà registrata sul territorio ed alle richieste delle parti sociali. Evidenzia come tale norma non abbia reale contenuto innovativo ma assicuri certezza interpretativa rispetto a quanto previsto nella legge delega.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.55.

 


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 27 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI indi del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

 

La seduta comincia alle 9.

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2004.

 

Carmen MOTTA (DS-U) rileva, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, riconducendo esclusivamente alle regioni le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di intermediazione da parte di comuni, Camere di commercio e istituti di scuola secondaria, come, pur essendo condivisibile tale previsione, dovrebbe essere previsto un raccordo con i centri per l'impiego delle amministrazioni provinciali. Essendo inoltre prevista, all'articolo 1, comma 2, una modifica del comma 3 dell'articolo 6, nel senso di prevedere che l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, sia affidata alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché a quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ritiene debba essere specificato se tali requisiti debbano essere o meno compresenti.

Prevedendosi inoltre l'autorizzazione all'attività di intermediazione per organismi privatistici, ritiene opportuna la fissazione di principi generali omogenei sul piano nazionale, che le regioni possono poi tradurre sul piano territoriale sulla base delle proprie specificità. La modifica apportata al comma 8 dell'articolo 6 prevede invece che la disciplina delle procedure di autorizzazione venga rimessa alle regioni, nel rispetto dei principi desumibili dal decreto legislativo n. 276 del 2003, e non più da un decreto ministeriale da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, senza rinviare all'apposito albo delle agenzie per il lavoro.

Quanto all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, in materia di sanzioni penali, ritiene condivisibili le osservazioni del relatore. Sull'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, quanto alla forma del contratto di somministrazione, si prevede quale causa di nullità l'assenza della forma scritta: chiede chiarimenti in ordine alle altre cause di nullità per l'assenza degli elementi richiesti dalla normativa. All'articolo 7, in materia di incentivi economici e normativi per l'assunzione di apprendisti, si prevede che, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, questi sia tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento: invita il Governo a chiarire se debba farsi riferimento all'inquadramento dell'apprendista o del corrispondente livello del lavoratore dipendente.

All'articolo 9, in materia di contratti di inserimento, si prevede il rispetto del regolamento comunitario, in base al quale gli aiuti sono erogabili se al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, mentre il contratto di inserimento può avere una durata inferiore a 12 mesi: evidenzia pertanto la possibilità che non tutti i contratti di inserimento possano fruire degli incentivi economici previsti. All'articolo 10, laddove si detta la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, va chiarito se essa si applichi ai progetti autorizzati o depositati. Segnala, con riferimento agli articoli 9 e 10, l'esigenza generale di coordinamento con la normativa comunitaria.

Dichiara quindi la propria contrarietà all'articolo 11 in base al quale, per i lavori a progetto, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni. Con riferimento all'articolo 12, in materia di lavoro accessorio, evidenzia come non sia previsto un termine per l'emanazione del relativo decreto ministeriale. Dichiara infine di non condividere l'articolo 14, che dispone l'abrogazione dell'obbligo del datore di lavoro di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie, in ciò contraddicendo la natura formativa del contratto di apprendistato.

Aldo PERROTTA (FI) non condivide l'articolo 1, comma 3, in base al quale sono autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, ritenendo che i lavoratori non siano adeguatamente tutelati da tale disciplina. Osserva inoltre come - una volta accettato tale principio - non sia condivisibile la previsione in base alla quale tale attività di intermediazione è autorizzata solo per le organizzazioni comparativamente più rappresentative o che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Segnala inoltre come i requisiti richiesti per l'attività di intermediazione possano essere posseduti solo da grandi organizzazioni e dagli enti bilaterali.

Ritiene altresì opportuno un chiarimento del Governo in merito alle previsioni degli articoli 9 e 10 con riferimento alla disciplina comunitaria ed al limite massimo complessivo di 16 mila lavoratori previsto all'articolo 10, comma 2. Con riferimento all'articolo 12, in materia di lavoro accessorio, relativamente alla determinazione del valore dei buoni acquistati dai beneficiari per l'utilizzazione di lavoro, attualmente previsto nella misura fissa di 7,5 euro, si prevede che la relativa determinazione sia demandata ad un apposito decreto del ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i lavori affini a quelli indicati dall'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003: ritiene che tale norma possa determinare un eccessivo costo del lavoro accessorio e produrre pertanto evasione. Non condivide infine il comma 5 dell'articolo 12, in base al quale il ministro del lavoro individua con proprio decreto le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio: ritiene si corra il rischio di un nuovo inutile carrozzone, essendo preferibile affidare tale servizio a Poste Spa in ragione della sua capillare diffusione sul territorio nazionale.

Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara di non condividere il comma 3 dell'articolo 15, in base al quale, per il solo settore edile, il datore di lavoro deve effettuare la prevista comunicazione alla competente struttura pubblica di collocamento il giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro, evidenziando come, nella realtà pratica, si verifichi spesso che il lavoratore scelto il giorno precedente non si presenti il giorno successivo sul lavoro.

Carmen MOTTA (DS-U) invita la presidenza a prevedere una proroga per la presentazione delle proposte di parere, attualmente prevista alle ore 13.

Angelo SANTORI, presidente, assicura che la presidenza valuterà tale richiesta, tenendo presente l'esigenza che la Commissione esprima il proprio parere entro la settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.

 

 

ATTI DEL GOVERNO

 

 

Martedì 27 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, replicando, rileva come il testo del comma 3 dell'articolo 15 in materia di comunicazioni nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile sia frutto delle indicazioni delle organizzazioni dei datori e dei prestatori del lavoro: ribadisce come la norma sia finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, perseguendo il giusto equilibrio con le esigenza di flessibilità aziendale.

Quanto alla disciplina transitoria dei contratti di formazione lavoro, ricordato come la stessa sia stata sollecitata dalle parti sociali, sottolinea come i relativi limiti di durata e numerici siano dovuti alle esigenze di copertura e di neutralità finanziaria del decreto legislativo, così come previsto dalla legge delega. Sottolinea inoltre come il coordinamento con la disciplina comunitaria sia necessario per evitare contenzioso in sede europea. In ordine all'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, richiama, da un lato, l'esigenza di ampliare la platea dei soggetti incaricati di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall'altro lato quella di adeguati criteri selettivi con riferimento a requisiti soggettivi ed oggettivi. Con riferimento ai procedimenti autorizzatori in capo alle regioni, ricorda come la relativa disciplina sia frutto di un accordo definito da Governo ed assessori regionali, successivamente non condiviso dai presidenti delle regioni. Quanto all'albo delle agenzie per il lavoro, precisa che il mancato riferimento al comma 8 non ha rilievo sostanziale.

Relativamente all'articolo 12, in materia di disciplina del lavoro accessorio, sottolinea come le norme recate dallo schema di decreto legislativo in esame siano finalizzate a prevedere una delegificazione in materia di fissazione del valore nominale dei relativi buoni, per consentire in tale ambito maggiore flessibilità in relazione all'andamento del mercato. Quanto alla sperimentazione nelle aree metropolitane, di cui al comma 5, ritiene che l'assegnazione delle funzioni di concessionario debba avvenire mediante gara.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea ed all'esigenza di esprimere il parere della Commissione in tempo utile, proroga il termine per la presentazione delle proposte di parere alle 13 di domani, mercoledì 28 luglio, avvertendo che la relativa votazione avverrà al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea o, al più tardi, la mattina di giovedì 29 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.10.


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maurizio Sacconi.

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2004.

 

Angelo SANTORI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Carmen MOTTA (DS-U) illustra la sua proposta di parere alternativo (vedi allegato 2), evidenziando come esso esprima le perplessità già manifestate dal suo gruppo nel corso della discussione.

Dichiara quindi di non condividere la proposta di parere del relatore con particolare riferimento all'osservazione relativa all'articolo 1, di cui al punto V, con la quale si prevede la definizione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti Internet e di editoria elettronica che operano mediante l'utilizzo di banche dati e curricula o che curano l'inserzione di offerte di lavoro, ovvero di annunci di ricerca e selezione del personale: evidenziata la delicatezza della materia, sottolinea come l'ipotesi prospettata andrebbe eventualmente disciplinata con uno specifico provvedimento su cui svolgere un attento confronto con il contributo dell'opposizione. Evidenzia infine come un'analoga osservazione, inizialmente proposta, sia stata espunta dal parere espresso ieri sul medesimo provvedimento dalla XI Commissione lavoro del Senato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene condivisibile la perplessità manifestata dal deputato Motta, ricordando come, pur essendo la norma di delega ispirata ad un principio di ampliamento dei soggetti autorizzati all'intermediazione, occorra tuttavia la dovuta attenzione nella definizione dei soggetti medesimi, che devono possedere adeguati requisiti. Evidenzia a tale riguardo perplessità in merito all'autorizzazione di funzioni di intermediazione per le organizzazioni sindacali, ritenendo che possa costituire un vincolo per il libero esercizio della loro specifica funzione di tutela dei lavoratori. Esprime altresì perplessità relativamente all'osservazione nella proposta di parere del relatore sull'articolo 3, di cui alla lettera b), punto I, in base alla quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, anche nel caso degli appalti di opere e di lavoro: ritiene si possano in tal modo violare principi del diritto civile e diritti soggettivi dell'imprenditore.

Manifesta infine perplessità in ordine all'osservazione relativa all'articolo 4, lettera c), punto I, in base alla quale, in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

Andrea DI TEODORO (FI) dichiara di condividere le perplessità manifestate dal presidente relativamente all'osservazione nella proposta di parere del relatore sull'articolo 3, alla lettera b), punto I, in ordine all'obbligazione in solido dell'imprenditore con l'appaltatore. Rilevato inoltre come, con l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo si introduca una considerevole differenziazione di sanzioni pecuniarie precedentemente dello stesso ammontare per attività svolte senza autorizzazione: invita il relatore ad inserire un'osservazione in merito nella sua proposta di parere.

Antonino LO PRESTI (AN) osserva, con riferimento alle osservazioni del presidente riferite alla proposta del relatore sull'articolo 3, lettera b), punto I, che la previsione di un obbligazione in solido dell'imprenditore con l'appaltatore può essere condivisibile solo se sussistono adeguate possibilità di controllo da parte dell'imprenditore. In ordine all'osservazione proposta relativamente all'articolo 4, punto I, ritiene si tratti di un'opportuna garanzia per il lavoratore, il quale può far valere i propri diritti con le garanzie del procedimento giudiziale.

Esprime infine la propria netta contrarietà relativamente all'osservazione sull'articolo 1, punto III, in base alla quale andrebbe riconosciuta la possibilità di svolgere attività di intermediazione anche per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ritenendo sufficiente l'attuale previsione di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che autorizza tale attività per le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti ad organizzazioni rappresentative e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Aldo PERROTTA (FI) manifesta la propria contrarietà all'autorizzazione dell'attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritenendo che ciò determini forti vincoli per la capacità di tutelare gli interessi dei lavoratori, configurando una sorta di conflitto di interessi e producendo un grave danno della libertà sindacale. Evidenzia altresì come tale previsione determini un privilegio per le confederazioni sindacali nei confronti dei piccoli sindacati.

Cesare CAMPA (FI) evidenziato come la riforma del mercato del lavoro costituisca un processo in via di svolgimento, i cui sviluppi sono da verificare periodicamente, ritiene che l'ampliamento della platea dei soggetti autorizzati all'intermediazione possa avvenire progressivamente. Al riguardo, il Governo dovrebbe essere chiamato a riferire periodicamente al Parlamento in ordine all'andamento del processo in atto per apportarvi i necessari correttivi.

Emilio DELBONO (MARGH-U) invita il relatore a sopprimere, nella sua proposta di parere, relativamente all'articolo 1, il punto V, che prevede la definizione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti internet e di editoria elettronica che si occupino di intermediazione: evidenzia infatti come la liberalizzazione avviata nel settore dell'intermediazione debba essere a garanzia dei lavoratori ed evitare i rischi collegati a generalizzate autorizzazioni per soggetti che non abbiano i necessari requisiti e la dovuta professionalità.

Sollecitato inoltre un chiarimento in ordine al punto 7, relativamente al lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale cui fare riferimento per la determinazione della sanzione in caso di violazione del contratto di apprendistato, evidenzia come non sia condivisibile la previsione dell'articolo 11, in base alla quale sono possibili transazioni e rinunce a diritti da parte del lavoratore nel passaggio ad un contratto di lavoro a progetto. Evidenzia quindi come non sia condivisibile l'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, che prevede l'abolizione del divieto di adibire il lavoratore apprendista ai lavori di manovalanza e di serie, sottolineando come la legge delega n. 30 del 2003 prevedesse un preciso profilo formativo per l'apprendista. Rileva infine come un processo di continua modifica dei decreti attuativi della legge Biagi determini mancanza di certezza del diritto e l'introduzione di norme non previste in sede di delega.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene, con riferimento all'ultima osservazione del deputato Delbono, che sia positivo un continuo dialogo tra le parti sociali che produca condivisione e consenso su norme di particolare rilievo come quelle che disciplinano il mercato del lavoro. Relativamente all'articolo 14, osserva che, sebbene siano condivisibili sul piano del principio le perplessità manifestate, occorra anche tenere presente la realtà della vita delle aziende, in particolare se di piccole dimensioni, nella quale i lavoratori, anche se apprendisti, sono chiamati ad una fattiva collaborazione su ogni piano. Relativamente all'autorizzazione all'attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali, rileva come, nel corso della discussione del medesimo provvedimento presso la Commissione lavoro del Senato, anche autorevoli esponenti dell'opposizione abbiano evidenziato che l'inclusione delle associazioni sindacali nell'ambito dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione comporta un vero e proprio stravolgimento della natura di tali organizzazioni e del loro rapporto con le istituzioni. Sottolinea pertanto come il relativo dibattito susciti riflessioni che prescindono dagli schieramenti politici.

Emerenzio BARBIERI (UDC) osserva, con riferimento alla proposta di parere del relatore sull'articolo 1, punto I, che le unioni di comuni rappresentano entità con utilità molto dubbia, che servono sostanzialmente solo per fini clientelari; analoghe considerazione ritiene valgano per le comunità montane. Sottolineato come occorra piuttosto perseguire fusioni tra comuni, che consentano risparmio di risorse pubbliche e maggiore efficienza nei servizi, evidenzia come l'osservazione sull'articolo 1, punto V, possa produrre il rischio di una sorta di caporalato elettronico.

Cesare CAMPA (FI) ricorda come in Italia non abbia mai funzionato un mercato del lavoro in cui potessero efficacemente incontrarsi domanda ed offerta: ribadisce come la presente fase debba considerarsi sperimentale, con l'auspicio di pervenire ad una organizzazione più efficiente di tale mercato. Quanto all'osservazione del deputato Barbieri relativa alle unioni di comuni, ritiene che, nell'attuale realtà istituzionale, esse possano fornire più efficacemente alcuni servizi, come quello dell'intermediazione. Sul punto V delle osservazioni proposte dal relatore all'articolo 1, evidenzia come l'attività di intermediazione realizzata dai gestori di siti internet e di editoria elettronica sia una realtà che è opportuno far emergere e regolarizzare, verificando peraltro, dopo un congruo periodo, il loro funzionamento.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come l'osservazione introdotta nella proposta di parere del relatore relativamente all'articolo 1, punto V, sia frutto di una pressione lobbistica, non essendo previsti nella norma di delega i gestori dei siti internet e di editoria elettronica tra i soggetti autorizzati alla funzione di intermediazione.

Dario GALLI (LNFP) condivide l'opportunità che il regime autorizzatorio agevolato per le attività di intermediazione riguardi specifici soggetti, osservando come non sia condivisibile l'inserimento tra di essi delle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Evidenzia altresì come il problema reale sia rappresentato dalla disponibilità di lavoro, essendovi meccanismi di incontro tra domanda e offerta che non seguono i canali che vorrebbero prevedersi sul piano legislativo: ritiene pertanto che, quanto ai soggetti autorizzati all'intermediazione, debbano evitarsi inutili orpelli che determinano l'aumento dei costi sociali pagati dalla collettività. Sul piano operativo, condivide le osservazioni del deputato Campa, ritenendo che, nella presente fase transitoria, debbano essere autorizzati specifici soggetti all'attività di intermediazione, verificando successivamente la possibilità del loro ampliamento.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI sottolinea preliminarmente come occorra sviluppare in Italia un mercato del lavoro efficiente che faccia incontrare la domanda e l'offerta in maniera tempestiva: evidenzia l'utilità a tal fine delle tecnologie informatiche, da valorizzare attraverso la cosiddetta borsa del lavoro, alla quale devono affluire dati da un'ampia platea di soggetti. Ricordato in proposito come, sul piano concreto, svolgano già attività di intermediazione istituzioni come le scuole e le università, peraltro già autorizzate, sottolinea l'opportunità che anche l'intermediazione offerta da gestori di siti internet e di editoria elettronica possa esplicare effetti positivi per il mercato del lavoro, dovendosi nel contempo superare la situazione di assenza di regole che impedisce, in tale ambito, la repressione di forme di intermediazione di dubbia liceità.

Quanto all'autorizzazione all'attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali, ricorda come essa sia prevista dalla cosiddetta legge Biagi che ha concretizzato il patto per l'Italia siglato dalle parti sociali. Ritiene pertanto che l'osservazione proposta dal relatore relativamente all'articolo 1, punto III, rappresenti un ulteriore specificazione del relativo principio. Evidenzia peraltro come la presente fase di sperimentazione necessiti di verifiche che dovranno successivamente condurre alla definizione di un decreto legislativo frutto delle esperienze compiute.

Quanto all'osservazione proposta dal relatore relativamente all'articolo 3, punto I, evidenzia come l'obbligazione in solido tra il committente imprenditore e l'appaltatore sia già prevista per gli appalti di servizi e sia opportuno estenderla agli appalti di opere e di lavoro, anche al fine di favorire processi di responsabilizzazione e controllo in tale ambito. Relativamente all'osservazione proposta all'articolo 4, punto I, evidenzia come sia già prevista la sanzione a carico dell'utilizzatore della costituzione di un rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare, risultando opportuno che l'irregolarità venga appurata sul piano giudiziale.

Quanto alle osservazioni formulate dall'opposizione relativamente all'articolo 11, sottolinea come la possibilità di transazioni e rinunce a diritti riguardi il rapporto di lavoro pregresso e sia finalizzata a favorire il passaggio da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a rapporti di lavoro più qualificati, come quelli a progetto. In ordine all'articolo 14, osserva che i contratti di formazione lavoro erano meno garantisti di quelli di apprendistato dal punto di vista degli obiettivi formativi. In merito all'osservazione del deputato Barbieri relativa all'autorizzazione all'attività di intermediazione per le unioni di comuni, sottolinea come essa sia stata definita d'intesa tra Governo e Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Dichiara infine di condividere l'esigenza che le Camere vengano periodicamente informate sull'andamento della sperimentazione nel mercato del lavoro, in attesa della presentazione dello di decreto legislativo, che dovrà fondarsi sulla esperienza compiuta e verrà presumibilmente definito nella primavera del prossimo anno.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

 

La seduta termina alle 10.

 


ATTI DEL GOVERNO

 

 

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maurizio Sacconi.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Angelo SANTORI (FI), relatore, preso atto dei rilievi emersi nel corso della discussione sulla sua proposta di parere, apprezza le considerazioni svolte dal deputato Campa relative all'opportunità di accompagnare il processo di riforma del mercato del lavoro con progressivi aggiustamenti dettati dall'esperienza, tenendo comunque presente lo spirito informatore della legge Biagi nel senso di favorire una maggiore flessibilità ed efficienza del mercato del lavoro.

Si dichiara quindi disponibile ad apportare alcune modifiche alla sua proposta di parere, sopprimendo, in premessa, le parole «ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003». Quanto all'osservazione del deputato Barbieri relativa alle unioni di comuni e alle comunità montane, salva restando una valutazione complessiva sulle loro funzioni, da compiere in altra sede, ritiene che, nella presente realtà istituzionale, possa mantenersi l'osservazione tendente ad autorizzare tali enti all'attività di intermediazione.

In ordine all'osservazione da egli stesso proposta all'articolo 1, punto III, relativamente alla quale sono state formulate obiezioni anche da rappresentanti dei gruppi di maggioranza, ritiene che si possa inserire, tra le osservazioni, alla lettera a), un primo paragrafo nei seguenti termini: «Prima di ipotizzare ulteriori norme sulla possibilità per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché per le loro federazioni e strutture territoriali aderenti, di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6, ed anche ai più complessivi fini di una riconsiderazione di tale possibilità, il Governo effettui una approfondita rilevazione e riferisca alle Commissioni parlamentari, entro 15 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 176 del 2003, con dettagliato rapporto scritto, sui risultati conseguiti in materia di collocamento al lavoro dalla specifica attività delle sopraddette confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro».

Quanto all'osservazione formulata sull'articolo 1, punto V, giudica convincenti le osservazioni svolte dal sottosegretario Sacconi, ritenendo peraltro opportuno, in relazione alle obiezioni sollevate, sostituire la parola «agevolato» con la parola «speciale» o «specifico».

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva come, pur condividendo personalmente le perplessità sollevate in merito allo svolgimento di funzioni di intermediazione da parte delle organizzazioni sindacali, occorra realisticamente tenere presenti, nella presente fase, le norme in materia dettate dalla legge di delega n. 30 del 2003 e dal decreto legislativo attuativo n. 276 del 2003: ritiene pertanto opportuno inserire tra le osservazioni, alla lettera a), il paragrafo di cui il relatore ha dato lettura, con il quale si affronta in maniera critica, nei limiti in cui è possibile nella presente fase, l'autorizzazione all'attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva come, su una materia delicata quale quella affrontata nel provvedimento in esame, sia opportuno un approfondito confronto costruttivo, innanzitutto all'interno della maggioranza: apprezzata la disponibilità del relatore a modificare la sua proposta di parere, giudica tuttavia insufficienti le modifiche da egli proposte. Ritiene pertanto opportuno consentire un ulteriore spazio di approfondimento prima dell'espressione del parere della Commissione.

Dario GALLI (LNFP), evidenziato come il Parlamento sia libero di valutare le leggi in vigore, anche se contenenti norme di delega, osserva come, pur essendo condivisibile l'impianto della legge Biagi, alcune sue norme non lo siano, in particolare per quanto attiene all'autorizzazione all'attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali. Sottolineato come il Governo, nella sua attività di definizione delle norme delegate, debba attenersi agli indirizzi formulati in sede parlamentare - con particolare riferimento alle osservazioni formulate dai gruppi di maggioranza -, sottolinea il rischio di una elefantiaca organizzazione in materia di intermediazione, settore che dovrebbe invece essere liberato da vincoli normativi assecondando gli sviluppi del mercato. Ritiene pertanto opportuno un ulteriore approfondimento sul parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Roberto GUERZONI (DS-U) osserva, con riferimento alla modifica proposta dal relatore relativamente all'osservazione sull'articolo 1, punto V, che la sostituzione della parola «agevolato» con quella «speciale» non offre una soluzione rispetto al problema sollevato, determinandone probabilmente un ulteriore aggravamento. Evidenzia inoltre come non sia urgente definire, nell'ambito del provvedimento in esame, la materia affrontata al punto V.

Luigi MANINETTI (UDC), condivise le osservazioni formulate dai deputati Barbieri e Dario Galli, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, in particolare al fine di non introdurre inutili complicazioni in ambiti che dovrebbero essere semplificati.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI evidenzia come, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, è auspicabile che la Commissione esprima il proprio parere nella giornata odierna, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 276 del 2003, in sede di Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva. Ritiene peraltro che sia stata già svolta un'ampia discussione che dovrebbe tradursi nell'approvazione del parere.

Andrea DI TEODORO (FI) ritiene, in considerazione dei diversificati rilievi emersi, anche all'interno dei gruppi di maggioranza, che la Commissione potrebbe esprimere il proprio parere solo con riferimento alle norme riguardanti la disciplina transitoria dei contratti di formazione lavoro, che risulta di particolare urgenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso atto delle osservazioni formulate nel corso della discussione, diversificate e trasversali rispetto ai tradizionali schieramenti di maggioranza e opposizione, ritiene, in ragione della propria responsabilità istituzionale, di dover garantire un ulteriore spazio di approfondimento prima dell'espressione del parere della Commissione.

Essendo peraltro imminenti votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

 

La seduta termina alle 15.

 

 

 


ALLEGATO 1

 

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (Atto n. 387).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo contenente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro», da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 23 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1o luglio 2004;acquisite le osservazioni della Commissione bilancio;

ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;

ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà a una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1:

I. sia prevista la possibilità di affidare l'attività di intermediazione anche alle unioni di comuni e alle comunità montane;

II. sia escluso l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 da parte dei consorzi, in quanto - in caso contrario - si svuoterebbero il ruolo assegnato ai nuovi attori, pubblici e privati, nella costruzione di un mercato del lavoro efficiente e trasparente;

III. sia riconosciuta la possibilità anche per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, e non solo alle federazioni e alle strutture territoriali aderenti, la possibilità di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6;

IV. sia mantenuta la sezione regionale dell'albo per le agenzie del lavoro, precisando che le regioni possono rilasciare autorizzazioni con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di riferimento;

V. sia definito un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti internet e di editoria elettronica che operano mediante l'utilizzo di banche dati e curricula o che curano l'inserzione di offerte di lavoro ovvero di annunci di ricerca e selezione del personale a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione;

VI. sia introdotto un regime transitorio, in attesa delle normative regionali, per le agenzie di intermediazione già autorizzate che intendono operare esclusivamente su base regionale;

b) all'articolo 3:

I. il disposto di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in base al quale, in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, sia esteso a tutti gli appalti di opere e di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi in cui il committente sia persona fisica che non esercita abitualmente attività di impresa o professionale;

II. poiché il nuovo testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede un'aggravante per lo sfruttamento di minori solo in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione, e non in caso di esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, appare opportuno prevedere una aggravante analoga anche per le altre ipotesi, tenuto anche conto che, in caso di somministrazione, il comma 2 prevede un'aggravante nei confronti dell'utilizzatore proprio in caso di sfruttamento di minori;

III. poiché il nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sanziona la fattispecie di un appalto in assenza dell'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, richiamando le sanzioni di cui al comma 1, che prevede tre diverse fattispecie di illecito penale, appare necessario specificare quale sia la sanzione applicabile, che sembrerebbe quella relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro;

IV. da un punto di vista formale, appare opportuno rivedere gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricati, rispettivamente, «Sanzioni penali» e «Sanzioni amministrative», evitando di inserire illeciti amministrativi (articolo 18, comma 3) nell'articolo dedicato alla materia penale;

c) all'articolo 4:

I. si provveda al coordinamento del regime sanzionatorio in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, stabilendo la possibilità per il lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore;

II. siano riformulate le sanzioni in materia di interposizione nei rapporti di lavoro, applicando la sanzione della nullità per le sole violazioni più rilevanti e di natura sostanziale e la sanzione dell'annullamento per violazioni meno gravi e di natura formalistica;

a) all'articolo 5: sia specificato il ruolo dei consulenti del lavoro nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2;

b) all'articolo 6: sia chiarito che l'ipotesi di lavoro intermittente di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è una tipologia distinta da quelle di cui all'articolo 34 dello stesso decreto;

c) all'articolo 7: le sanzioni in tema di mancata formazione per l'apprendistato e in tema di mancata esecuzione del piano individuale per il contratto di inserimento siano commisurate tenendo conto del livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento;

d) all'articolo 10: sia esteso il periodo entro cui è possibile stipulare ancora contratti di formazione e lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in relazione ai tempi di approvazione del decreto;

e) all'articolo 12:

I. sia ammesso il ricorso al lavoro accessorio per un limite massimo di 5 mila euro;

II. sia indicato il termine entro cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve emanare il decreto con cui si stabile il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio;

a) all'articolo 15: sia precisato che l'efficacia di accordi collettivi di transizione in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha validità di 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2.

 

 

 

ALLEGATO 2

 

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (Atto n. 387).

 

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

 

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recate disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Atto n. 387);

considerato che:

si evidenzia la contraddittorietà dell'impianto della riforma del mercato del lavoro del Governo, attuata attraverso la legge 30 del 2003 e i decreti legislativi di attuazione poiché, a meno di un anno dall'emanazione del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, si è reso necessario provvedere ad una sua modificazione e integrazione, attraverso il presente schema di decreto, il quale riprecisa, in alcuni casi in senso peggiorativo, le fattispecie relative a parti importanti della nuova disciplina, quali l'intermediazione, il contratto di inserimento, l'apprendistato e i contratti di lavoro a progetto;

rilevato che:

all'articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 276/03, si sottolinea la mancanza di vincoli e definizioni dei requisiti per i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione che potrebbe generare una moltiplicazione illimitata di soggetti anche privi delle professionalità necessarie;

la previsione, contenuta all'articolo 4 del presente schema di decreto, che limita la nullità del contratto di somministrazione di manodopera alla sola mancanza di forma scritta dello stesso, escludendo gli altri elementi indicati dal precedente testo dell'articolo 21 del decreto 276/03, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi (estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, numero dei lavoratori da somministrare, ragioni di carattere tecnico-produttivo e organizzativo per le quali la legge consente la somministrazione di manodopera, indicazione di eventuali rischi per la salute del lavoratore, data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione), comporta la minore controllabilità delle violazioni e l'aumento della possibilità elusiva delle norme di controllo da parte del somministratore, con evidente perdita di diritti acquisiti da parte dei lavoratori;

all'articolo 7, appare necessario definire a quale lavoratore «avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale» si debba far riferimento per la determinazione della sanzione in caso di violazione del contratto di apprendistato, se a quello dell'attuale livello di inquadramento dell'apprendista o quello della qualifica di destinazione;

all'articolo 9, il riferimento al regolamento (CE) n. 2204 della Commissione del 12 dicembre 2002 che, all'articolo 5 prevede agevolazioni alle imprese per l'assunzione di soggetti svantaggiati, purché venga rispettato, tra i requisiti, quello della durata del contratto per almeno 12 mesi, appare necessario sottolineare che i lavoratori con durata del contratto di inserimento minimo (9 mesi, come stabilito dalla normativa in vigore) rimarrebbero esclusi dagli incentivi. La circolare ministeriale n. 31 del 22 luglio 2004 infatti non chiarisce l'eventualità sopra esposta, ma si limita ad elencare i requisiti previsti dal regolamento (CE) 2204/2002 per la concessione dell'agevolazione;

la modifica della disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, prevista dall'articolo 10, che stabilisce la concessione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente, nel limite di 16.000 unità, anche ai contratti di formazione e lavoro derivanti da progetti autorizzati entro la data del 23 ottobre 2003 e stipulati dal 24 ottobre 2003 al 31 luglio 2004, non recepisce correttamente quanto stabilito dall'accordo interconfederale stipulato in data 13 novembre 2003, dove si faceva riferimento anche a contratti di formazione e lavoro stipulati in base a progetti «presentati» entro la data del 23 ottobre 2004;

al medesimo articolo 10 appare necessario inoltre che il numero complessivo dei 16.000 lavoratori ai quali concedere i benefici economici stabiliti dalla nuova normativa sia oggetto di verifica con le associazioni datoriali al fine di evitare altresì disparità di trattamento tra lavoratori posti nelle medesime condizioni;

all'articolo 11, viene stabilita la possibilità di transazione o di rinunce dei diritti stabiliti dal rapporto di lavoro già in essere da parte del lavoratore nel passaggio ad un contratto di lavoro a progetto, principio altamente lesivo per i diritti dei lavoratore che viene privato di una importante forma di tutela. La norma si può prestare in effetti a veri e propri abusi, a partire dall'ambiguità dell'espressione «rapporto di lavoro già in essere», che può essere riferito ad ogni tipo di relazione lavorativa, sia dipendente che di collaborazione. La fattispecie dei contratti di collaborazione a progetto potrebbe essere quindi utilizzata per evitare possibili contenziosi;

all'articolo 12 non viene specificato il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto ministeriale di regolamentazione del lavoro accessorio;

all'articolo 14 l'abolizione del divieto di adibire il lavoratore apprendista ai lavori di manovalanza e di serie appare in contrasto con la natura «alta» del contratto di apprendistato, con particolare riferimento al ruolo di alternanza a completamento di percorsi scolastici, che riqualifica complessivamente le funzioni dell'istituto;

esprime

 

PARERE CONTRARIO.


XI Commissione Lavoro

(Lavoro pubblico e privato)

 

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ATTI DEL GOVERNO

 

 

Venerdì 30 luglio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Angelo SANTORI (FI), relatore, riformula la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Dario GALLI (LNFP) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come, benché la legge Biagi abbia prodotto significativi passi in avanti per favorire un mercato del lavoro più flessibile ed efficiente, occorra apportarvi alcune correzioni per rendere tale mercato più funzionale rispetto alle esigenze dell'economia e dei cittadini. Evidenzia in proposito come non siano utili in tale ambito finti protezionismi ed occorra piuttosto assicurare la massima libertà nelle scelte individuali e nelle attività imprenditoriali, sulla base di poche norme di riferimento che definiscano un corretto regime di concorrenza, trasparenza e pari opportunità. Ritiene che in tale ambito l'autorizzazione ad attività di intermediazione per le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rappresenti una distorsione, costituendo altresì un vincolo per il libero esercizio dei compiti propri delle organizzazioni sindacali.

Evidenzia quindi, con riferimento alle norme del provvedimento in esame, il rilievo della disciplina dell'appalto, in relazione alla sua crescente diffusione: sottolinea come nel suo ambito debbano essere assicurati i diritti di quanti operano in buona fede, che non devono rispondere per responsabilità non proprie.

Sottolinea infine l'esigenza di un corretto equilibrio tra infrazioni e relative sanzioni.

Cesare CAMPA (FI), espresso un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto ed ai membri della Commissione, sia della maggioranza che dell'opposizione, per i contributi offerti nell'ambito di una approfondita e significativa discussione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento in esame apporti opportune correzioni al decreto legislativo n. 276 del 2003. Esprime altresì un ringraziamento nei confronti del sottosegretario Sacconi, che ha assicurato la sua presenza nel corso del dibattito, apprezzando altresì la sua odierna assenza quale forma di rispetto della sovranità del Parlamento nel momento in cui esprime la propria volontà indirizzata al Governo. Formula infine un auspicio nella medesima direzione indicata dal deputato Galli, relativamente all'esigenza di creare le condizioni di mercato per favorire l'esercizio della libera impresa.

Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, di cui pure ha apprezzato il lavoro, sottolineando come non siano state recepite alcune importanti richieste avanzate dai gruppi di opposizione. Non condivide, inoltre, il continuo mutamento delle norme che regolano il mercato del lavoro sulla base di spinte di diversa natura. Evidenzia peraltro come sia apprezzabile, nella proposta di parere del relatore, la previsione di un momento di confronto e controllo parlamentare sul funzionamento delle norme in esame.

Formula quindi osservazioni personali in merito all'opportunità che le organizzazioni sindacali assumano un ruolo attivo nel mercato del lavoro, secondo una concezione non fondata sul conflitto fra capitale e lavoro. Dichiara peraltro di non condividere l'orientamento esposto dal deputato Galli, che appare favorevole allo smantellamento di sistemi di protezione sociale giudicati assitenzialisti, ritenendo che occorra piuttosto rendere efficiente e moderno il sistema di welfare.

Sottolinea infine come non sia condivisibile l'apprezzamento manifestato dal deputato Campa per l'assenza del rappresentante del Governo, evidenziando come, in relazione al rilievo della materia in esame, sarebbe importante per il Parlamento conoscere la volontà del Governo in ordine all'effettivo recepimento delle indicazioni del Parlamento, considerato che il parere della Commissione non è formalmente vincolante.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara di condividere un'impostazione fondata sul superamento della dicotomia tra capitale e lavoro, purché nell'ambito di un rapporto trasparente e non inquinato da commistioni di interessi e reciproci favori.

Osserva quindi che, pur potendosi auspicare la riduzione del ricorso alla legislazione delegata, che produce talvolta disfunzioni sul piano di un'eccessiva elasticità nell'interpretazione della volontà del legislatore, tale riduzione potrebbe realizzarsi se i gruppi parlamentari, in particolare di opposizione, in relazione a tale obiettivo, fossero disposti a rinunciare a proprie facoltà di interdizione per favorire i processi decisionali in sede parlamentare.

Carmen MOTTA (DS-U) esprime un riconoscimento per il lavoro svolto dal relatore, che ha mostrato sensibilità nel recepire alcune delle richieste dell'opposizione, in particolare in ordine all'inopportunità di prevedere un regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet e di editoria elettronica che svolgano attività di intermediazione. Sottolinea in proposito come, in tale ambito, si tratti non di limitare la libertà di pubblicazione delle offerte di lavoro e dei curricula, ma di disciplinare adeguatamente la fase di selezione delle varie proposte, in modo da garantire che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro si svolga su un piano di qualità.

Dichiara tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto egli non ha recepito significative richieste dell'opposizione, in particolare con riferimento alla non condivisibilità degli articoli 11 e 14, il primo in materia di transazione e rinuncia dei diritti da parte del lavoratore nel passaggio ai contratti di lavoro a progetto, il secondo in materia di abolizione del divieto di adibire il lavoratore apprendista ai lavori di manovalanza e di serie, che appare in contrasto con la natura formativa del contratto di apprendistato.

Evidenzia infine come la discussione sullo schema di decreto legislativo in esame abbia offerto un importante occasione di confronto sui temi del mercato del lavoro, attraverso posizioni non ideologiche e pregiudiziali, evidenziando l'esigenza di pervenire ad opportuni equilibri sulla base di una corretta interpretazione delle esigenze poste dal paese e dalla realtà europea.

Alfonso GIANNI (RC) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolineando la propria opposizione radicale alle norme della legge Biagi e del decreto legislativo attuativo n. 276 del 2003, cui lo schema di decreto legislativo in esame non apporta miglioramenti. Evidenzia in tale ambito una questione di principio di carattere istituzionale relativa al ruolo dei sindacati in una concezione liberale della società, evidenziando come la legislazione in esame operi il tentativo di inglobare i sindacati medesimi in un governo allargato dell'economia mediante la gestione da parte loro delle attività di intermediazione. Sottolinea come ciò determini un grave vulnus della funzione di tutela dei lavoratori, sulla base di logiche che richiamano impostazioni corporative nell'ambito delle quali sussiste una grave commistione fra interessi confliggenti. L'adesione ai sindacati deve rimanere libera e non condizionata da logiche di convenienza, quali l'aspettativa di un posto di lavoro.

Aldo PERROTTA (FI) ribadisce la propria contrarietà all'autorizzazione di attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali, in particolare in assenza delle necessarie garanzie a tutela della funzione specifica di tali organizzazioni. Evidenzia quindi come i gruppi di opposizione, nella loro proposta di parere alternativo, nel sottolineare la mancanza di vincoli e definizioni dei requisiti per i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, prefigurano un rischio di moltiplicazione illimitata di soggetti anche privi delle professionalità necessarie, in qualche modo giustificando lo svolgimento di tale attività da parte delle organizzazioni sindacali.

Concludendo, nonostante alcune perplessità, nella consapevolezza della necessità di adeguamento in una fase da considerarsi sperimentale, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che ritiene contenga condivisibili proposte riferite ad un provvedimento rispetto al quale aveva inizialmente espresso perplessità in ragione dell'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo un breve periodo di vigenza.

Condivide quindi le osservazioni del deputato Motta in ordine all'esigenza di garantire qualità e professionalità nell'attività di intermediazione: ritiene pertanto opportuno avere espunto dalla proposta di parere del relatore l'osservazione relativa al regime autorizzatorio per i gestori di siti internet e di editoria elettronica, osservando che non vengono così assunte responsabilità pubbliche rispetto a realtà poco definite e in via di evoluzione, per le quali peraltro valgono le norme del diritto civile. Sottolinea infine come, anche in tale ambito, occorra un'attenta opera di vigilanza per evitare odiose forme di caporalato.

Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sul cui lavoro esprime apprezzamento, avendo egli saputo recepire indicazioni non soltanto della maggioranza ma anche dell'opposizione: osserva in proposito come i gruppi di opposizione, in relazione a tale disponibilità, avrebbero potuto esprimere un voto favorevole al fine di incoraggiare procedure ispirate al costruttivo confronto tra i gruppi.

Quanto alle osservazioni del deputato Gianni relative al ruolo dei sindacati, evidenzia come al riguardo si pongano questioni che, a partire dall'evoluzione storica del loro ruolo per giungere alla fase attuale, richiamano un importante dibattito relativo al loro coinvolgimento nei processi decisionali e gestionali. Evidenzia come si tratti di un problema fondamentale nelle società moderne, sul quale ci si continuerà a confrontare nei prossimi anni.

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come la mancata partecipazione del rappresentante del Governo alla seduta odierna vada stigmatizzata con riferimento sia al merito dello schema di decreto legislativo in esame sia alla riflessione in corso sul ruolo dei sindacati nei processi decisionali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisato che nessuno ha facoltà di interpretare le scelte compiute dal Governo, ritiene che il deputato Campa abbia posto la questione della presenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna in maniera ineccepibile, considerato che la sua partecipazione è importante nella fase della discussione ma non in quella della deliberazione parlamentare di cui è destinatario.

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce che, su un piano di correttezza istituzionale, il Governo avrebbe dovuto essere presente, anche per fornire chiarimenti sulle osservazioni contenute nella proposta di parere.

Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia come la presenza del rappresentante del Governo è da considerasi opportuna e necessaria in particolare nelle sedi in cui la Commissione esprime un parere non vincolante su un atto normativo che il Governo è chiamato ad emanare. Ricordato quindi come la questione dell'autorizzazione alle attività di intermediazione fosse stata posta dai gruppi di opposizione nel corso della discussione sulla legge Biagi, esprime soddisfazione per il dibattito sviluppatosi in Commissione, nel quale si sono superate le preclusioni ideologiche e si è ragionato sulla base di una reciproca capacità di ascolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

 

La seduta termina alle 15.40.

 

 

 

ALLEGATO

 

 

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (Atto n. 387).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo contenente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro», da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 23 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1o luglio 2004;

acquisite le osservazioni della Commissione bilancio;

ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà a una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1:

I. prima di ipotizzare ulteriori norme sulla possibilità per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché per le loro federazioni e strutture territoriali aderenti, di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6, ed anche ai più complessivi fini di una riconsiderazione di tale possibilità, il Governo effettui una approfondita rilevazione e riferisca alle Commissioni parlamentari, entro 15 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003, con dettagliato rapporto scritto, sui risultati conseguiti in materia di collocamento al lavoro;

II. sia prevista la possibilità di affidare l'attività di intermediazione anche alle comunità montane;

III. sia escluso l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 da parte dei consorzi, in quanto - in caso contrario - si svuoterebbero il ruolo assegnato ai nuovi attori, pubblici e privati, nella costruzione di un mercato del lavoro efficiente e trasparente;

IV. sia mantenuta la sezione regionale dell'albo per le agenzie del lavoro, precisando che le regioni possono rilasciare autorizzazioni con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di riferimento;

V. sia introdotto un regime transitorio, in attesa delle normative regionali, per le agenzie di intermediazione già autorizzate che intendono operare esclusivamente su base regionale;

a) all'articolo 3:

I. la sanzione dell'ammenda per la ricerca e la selezione del personale, nonché del supporto alla ricollocazione professionale [d. lgs. 276/2003, articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)], sia equiparata a quella prevista per la somministrazione [d. lgs. 276/2003, articolo 4, comma 1, lettere a) e b)];

II. poiché il nuovo testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede un'aggravante per lo sfruttamento di minori solo in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione, e non in caso di esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, appare opportuno prevedere una aggravante analoga anche per le altre ipotesi, tenuto anche conto che, in caso di somministrazione, il comma 2 prevede un'aggravante nei confronti dell'utilizzatore proprio in caso di sfruttamento di minori;

III. poiché il nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sanziona la fattispecie di un appalto in assenza dell'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, richiamando le sanzioni di cui al comma 1, che prevede tre diverse fattispecie di illecito penale, appare necessario specificare quale sia la sanzione applicabile, che sembrerebbe quella relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro;

IV. da un punto di vista formale, appare opportuno rivedere gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricati, rispettivamente, «Sanzioni penali» e «Sanzioni amministrative», evitando di inserire illeciti amministrativi (articolo 18, comma 3) nell'articolo dedicato alla materia penale;

a) all'articolo 4:

I. sia soppresso il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero, in alternativa, si provveda al coordinamento e alla precisazione del regime sanzionatorio in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, stabilendo la possibilità per il lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale ed escluso ogni automatismo, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, a condizione che sia provato un concorso frodatorio o elusivo delle norme vigenti da parte dell'utilizzatore medesimo;

II. siano riformulate le sanzioni in materia di interposizione nei rapporti di lavoro, applicando la sanzione della nullità per le sole violazioni più rilevanti e di natura sostanziale e la sanzione dell'annullamento per violazioni meno gravi e di natura formalistica;

a) all'articolo 5: sia specificato il ruolo dei consulenti del lavoro nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2;

b) all'articolo 6: sia chiarito che l'ipotesi di lavoro intermittente di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è una tipologia distinta da quelle di cui all'articolo 34 dello stesso decreto;

c) sia soppresso l'articolo 7;

d) all'articolo 10: sia esteso il periodo entro cui è possibile stipulare ancora contratti di formazione e lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in relazione ai tempi di approvazione del decreto;

e) all'articolo 12:

I. sia ammesso il ricorso al lavoro accessorio per un limite massimo di 5 mila euro;

II. sia indicato il termine entro cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve emanare il decreto con cui si stabile il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio;

a) all'articolo 15: sia precisato che l'efficacia di accordi collettivi di transizione in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha validità di 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 


Senato della Repubblica

Deliberazione su atti del Governo


I Commissione Affari costituzionali

 

Sottocommissione per i pareri

 

195ª seduta

Martedì 27 luglio 2004

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sono dettate disposizioni correttive al decreto legislativo n. 276 del 2003. Richiamando il precedente parere reso il 22 luglio 2003 sul testo del decreto legislativo oggetto dei correttivi in esame, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a valutare se detto schema non rechi (in particolare agli articoli 7, 8, 9, 10 e 14) disposizioni di dettaglio in materia di contratto di apprendistato e di contratto di inserimento, riconducibili a una materia - quella della "formazione professionale" - che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni, non siano lesive delle competenze regionali.

 

Concorda la Sottocommissione

 

La seduta termina alle ore 14,55

 


II Commissione Giustizia

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

118ª seduta

Mercoledì  28 luglio 2004

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

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La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

 

alla 11a Commissione:

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387): osservazioni di nulla osta con condizione.


V Commissione Bilancio

 

Sottocommissione per i pareri

 

Giovedì  29 luglio 2004

 

360ª seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore NOCCO (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza - premesso che la relazione tecnica esamina il solo articolo 10 - che il provvedimento introduce un articolo 59-bis nel decreto legislativo n. 276 del 2003, comportando nuovi o maggiori oneri, per i quali la relazione tecnica, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, indica una quantificazione sottostimata ed una copertura non coerente. L’articolo 10, infatti, ammette in via transitoria (comma 1) la stipulazione di contratti di formazione e lavoro anche successivamente all’entrata in vigore della disciplina soppressiva introdotta dal citato decreto legislativo n. 276, purché rispondenti a determinati requisiti, ed estende (comma 2) ai suddetti contratti gli incentivi contributivi previsti dalla disciplina previgente, nel limite massimo di 16.000 unità, definendo altresì gli adempimenti burocratici e i termini da rispettare per la presentazione delle domande all’INPS. La relazione tecnica quantifica in 54 milioni di euro l’onere aggiuntivo derivante dai benefici contributivi dei nuovi contratti, indicando come mezzi finanziari con cui farvi fronte le economie della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del bilancio INPS (1ª nota di variazione per l’anno 2004), legate al lento avvio dei nuovi contratti di tipo formativo introdotti dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (apprendistato ed inserimento) ed alla conseguente mancata erogazione dei connessi benefici contributivi.

Riguardo all’onere complessivo di 54 milioni di euro, fa presente che il Servizio del bilancio, dopo aver premesso che lo stesso dovrebbe essere ripartito nell’arco del triennio 2004-2006 - assumendone una suddivisione lineare per mesi - e non considerato sic et simpliciter nella sua interezza, rileva che potrebbe essere sottostimato, in quanto il livello del costo medio annuo di ciascun contratto di formazione e lavoro potrebbe risultare più elevato di quello riportato nella relazione (circa 3.000 euro invece di 2.025).

Infine, ritiene necessario acquisire chiarimenti sui criteri di selezione delle domande di cui al comma 3 del nuovo articolo 59-bis, in quanto gli stessi, secondo il Servizio del bilancio, potrebbero non consentire un’esatta determinazione del contingente di 16.000 unità, con il rischio di ampliare la platea dei beneficiari e, quindi, di elevare l’onere finanziario. Per quanto concerne la modalità di copertura individuata, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, segnala che la stessa da un lato non appare conforme alla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978), posto che le economie citate non derivano da un provvedimento legislativo di riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, dall’altro compensa un onere certo con minori spese prive di un sufficiente grado di certezza sia nell’an che nel quantum, essendo correlate al lento avvio dei nuovi contratti di tipo formativo, che potrebbero però subire un incremento nell’ultima parte dell’anno.

Fa presente inoltre la necessità di valutare gli effetti finanziari di carattere previdenziale derivanti dall’articolo 12, che sostituisce l’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, stabilendo (commi da 1 a 4) che il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio sia fissato con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (e non più nell’attuale valore fisso di 7,5 euro), e rideterminando proporzionalmente sia gli importi da versare a titolo di contributi all’INPS e all’INAIL, sia il rimborso spese spettante al concessionario. In merito, il Servizio del bilancio osserva che, ove il decreto ministeriale stabilisca un valore nominale del buono inferiore a 7,5 euro, si registreranno minori versamenti contributivi rispetto a quelli prevedibili sulla base della legislazione vigente, con corrispondente decremento delle future prestazioni pensionistiche connesse (e viceversa, nel caso di un valore nominale del buono superiore a 7,5 euro). Inoltre, considerando che si tratta di materia avente implicazioni di carattere pensionistico, evidenzia che occorrerebbe acquisire, ai sensi del comma 5, dell’articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali. Infine, in merito al comma 5, come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che la fase sperimentale ivi prevista, con la limitazione delle prestazioni di lavoro occasionale solo alle città metropolitane e al concessionario individuati a tal fine, potrebbe ridurre il gettito contributivo delll’INPS e dell’INAIL rispetto alla legislazione vigente, posto che quest’ultima non prevede limitazioni territoriali.

Ravvisa poi l’esigenza di acquisire chiarimenti sull’articolo 14, che abolisce il divieto di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie, al fine di verificare se tale norma, rendendo l’apprendista utilizzabile alla stregua di un lavoratore ordinario, possa comportare un incremento delle assunzioni di apprendisti, le quali, anche se ipoteticamente fossero solo parzialmente sostitutive di quelle ordinarie, potrebbero determinare effetti finanziari negativi per i bilanci degli enti previdenziali, posto che i contributi previsti per gli apprendisti risultano assai inferiori rispetto a quelli dovuti sulla base del regime contributivo generale. In relazione all’articolo 16, al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, ritiene poi necessario acquisire conferma che l’attribuzione delle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione non comporti per i dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro ed i funzionari da essi delegati il diritto ad indennità o compensi di qualunque tipo.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, relativamente alle osservazioni del relatore, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente chiarimenti sugli aspetti finanziari recati dallo schema in titolo.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) esprime un giudizio assai negativo rispetto all’articolo 14 dello schema in esame, suscettibile, a suo avviso, di produrre gravi conseguenze sia dal punto di vista del merito, che da quello finanziario. Al riguardo, evidenzia che tale norma, consentendo di adibire i giovani assunti come apprendisti a mansioni di manovale e di produzione in serie, alla stregua di lavoratori ordinari, andrà di fatto a snaturare la funzione di formazione professionale dei contratti di apprendistato, in quanto i giovani apprendisti nella realtà non potranno più fare formazione e svolgeranno solo mansioni non qualificanti.

Sottolinea altresì che con questa disposizione lo Stato, oltre a rinunciare ad una sua precisa funzione sociale, quella di curare la formazione professionale dei giovani in età scolare, subirà anche un rilevante danno finanziario: infatti, essendo i contributi previdenziali versati per i contratti di apprendistato assai inferiori a quelli dovuti dai lavoratori con contratto ordinario, è prevedibile si verifichi un’ampia sostituzione tra le due tipologie contrattuali, e quindi una perdita di risorse per l’erario, che andrebbero peraltro sprecate in quanto non più destinate alla formazione e alla qualificazione professionale.

 

Su proposta del PRESIDENTE, tenuto conto della necessità di approfondire ulteriormente i complessi profili di carattere finanziario sottesi allo schema in titolo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


V Commissione Bilancio

 

Sottocommissione per i pareri

 

Giovedì  29 luglio 2004

 

361ª seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno Mantovano.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il relatore NOCCO (FI), alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nella seduta antimeridiana, illustra una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, sulla base dei seguenti presupposti:

- che gli oneri derivanti dall’attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 10, come indicati nella relazione tecnica, risultino quantificati in 54 milioni di euro;

- che i suddetti oneri trovino compensazione, all’interno del bilancio dell’INPS, con il minor onere, di pari importo, evidenziato nella 1ª Nota di variazione della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del medesimo bilancio per l’anno 2004, in modo da assicurare l’effettiva invarianza di spesa;

- che dall’attuazione dell’articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che i relativi effetti in termini di spesa pensionistica, per i soggetti interessati, si manifesteranno in un periodo successivo al decennio 2004-2013;

- che dall’attuazione dell’articolo 14 non derivino significativi effetti di sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato, tali da incidere negativamente sul gettito contributivo;

- che l’incarico di rappresentanza nei giudizi di opposizione attribuito ai funzionari e dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, di cui all’articolo 16, non dia luogo alla corresponsione di speciali trattamenti economici, in quanto si tratta di attività che già rientrano tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione.”.

 

Interviene il senatore CADDEO (DS-U) lamentando la ristrettezza dei tempi dedicati all’esame del provvedimento in titolo che, al contrario, merita opportuni approfondimenti dei profili finanziari ad esso connessi. Infatti, il provvedimento presenta molti rilievi critici che, a suo giudizio, non possono essere risolti sulla base di meri presupposti. Propone di trasformare, almeno in condizione, alcuni presupposti ed, in particolar modo, quello relativo all’articolo 14, concernente la sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato. Dal dibattito svolto e dalla proposta di parere testé illustrata, peraltro, non vengono fornite risposte e soluzioni soddisfacenti ad altre questioni segnalate dal relatore, quali, ad esempio, quelle relative alla quantificazione degli oneri connessi all’articolo 10 ed alla loro ripartizione nel triennio, le altre connesse all’articolo 12 ed all’assenza di una quantificazione degli oneri con proiezioni finanziarie almeno decennali degli effetti finanziari di carattere previdenziale. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario alla proposta del relatore, in quanto la complessità delle questioni interessate dal provvedimento e la carenza di elementi forniti dal Governo non consentono di rendere il prescritto parere.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) stigmatizza che l’articolo 14 del provvedimento in esame comporti minori entrate contributive che, a suo giudizio, sono prive di copertura finanziaria. Sottolinea, pertanto, che occorrerebbe acquisire una quantificazione degli oneri connessi a tale disposizione.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) ribadisce il giudizio estremamente negativo sull’articolo 14 dello schema in esame e richiama l’attenzione sul fatto che anche la Commissione di merito ha formulato alcune osservazioni in proposito, che dichiara di condividere.

 

Il presidente AZZOLLINI, rilevando l’urgenza di rendere il prescritto parere anche al fine di assicurare l'efficacia dei lavori svolti dalla Commissione, propone di trasformare in condizioni le questioni connesse agli articoli 10 e 14 nei termini già segnalati dal relatore, integrando le osservazioni svolte sull’articolo 14 con una indicazione che, ove si verificassero effetti negativi sul gettito contributivo, si debba procedere alla copertura dei relativi oneri con un apposito provvedimento.

 

Prende, quindi, la parola il senatore MORO (LP) per rilevare che, alla luce dell’esperienza testé sperimentata, occorre svolgere alcune serie riflessioni in merito alle prerogative della Commissione in sede consultiva su tale tipologia di provvedimenti.

 

Tenuto conto delle proposte testé avanzate nel dibattito, il relatore NOCCO (FI) illustra una nuova proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che gli oneri derivanti dall’attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 10, trovino compensazione, all’interno del bilancio dell’INPS, con il minor onere, di pari importo, evidenziato nella 1ª Nota di variazione della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) del medesimo bilancio per l’anno 2004, in modo da assicurare l’effettiva invarianza di spesa, che dall’attuazione dell’articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i relativi effetti in termini di spesa pensionistica, per i soggetti interessati, si manifesteranno in un periodo successivo al decennio 2004-2013 e che l’incarico di rappresentanza nei giudizi di opposizione attribuito ai funzionari e dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, di cui all’articolo 16, non dia luogo alla corresponsione di trattamenti economici, in quanto si tratta di attività che già rientra tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione, e con le seguenti condizioni:

a) che gli oneri derivanti dall’attivazione dei nuovi contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 10, come indicati nella relazione tecnica, risultino quantificati in 54 milioni di euro;

b) che dall’attuazione dell’articolo 14 non derivino significativi effetti di sostituzione dei contratti di lavoro ordinario con quelli di apprendistato, tali da incidere negativamente sul gettito contributivo, e che, ove si verificassero effetti negativi sul gettito contributivo, si proceda alla copertura dei relativi oneri con un apposito provvedimento.”.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

 


Sede consultiva su atti del Governo


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Mercoledì 14 luglio 2004

 

263ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 20. Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003 - articolo relativo alla disciplina di regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale - nel senso di escludere che l'autorizzazione all'esercizio delle suddette attività per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sia rilasciata secondo la disciplina e le procedure statali ordinarie stabilite dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 e dai relativi provvedimenti di attuazione, disponendo in via tassativa l'applicazione, finora prevista in via alternativa, della normativa e delle procedure stabilite dalle regioni o dalle province autonome. Il comma 6 del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 276 prevede infatti che le regioni o le province autonome possano in generale concedere l'autorizzazione in esame, con esclusivo riferimento al proprio territorio e fermo restando il previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276, requisiti che, per le categorie di soggetti in esame, sono tuttavia costituiti solo da quelli richiamati o posti dal comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 276.

Ulteriori norme sull'autorizzazione regionale (o delle province autonome) sono stabilite dai successivi commi 7 e 8 dell'articolo 6: il comma 8 viene però riformulato dal comma 3 dell'articolo 1 dello schema all'esame, con la previsione che le regioni disciplinino le procedure di autorizzazione nel rispetto dei principi desumibili in materia dal decreto legislativo n. 276. Nel testo vigente, invece, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le modalità di costituzione di un'apposita sezione regionale dell'albo delle agenzie per il lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 1,invece, riformula il comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 276: la modifica concerne le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro autorizzate ex lege allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Tali associazioni, nel testo normativo vigente, sono individuate in quelle comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro - sempre che siano rispettati i requisiti posti dalle lettere c), d), e) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276. La novella opera un più ampio riferimento alle associazioni aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché a quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa specifica inoltre che le attività in esame possono essere svolte dalle suddette associazioni su base nazionale o territoriale ed anche attraverso servizi costituiti in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti sopra richiamati.

L'articolo 2dello schemaè invece diretto a sostituire il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 276; nella formulazione attuale, esso prevede che all'eventuale adeguamento della misura del contributo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, si provvede con decreto del Ministro del lavoro previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'entrata in vigore delle norme all'esame: tale contributo, posto a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, è pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori assunti, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, per l'esercizio della medesima attività di somministrazione.

Per effetto della novella all'esame, come osserva la relazione illustrativa del Governo, resta possibile soltanto una variazione al ribasso della misura dei contributi, in base al successivo comma 9 dell'articolo 12, a norma del quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si possono ridurre i citati contributi, in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

La disposizione dello schema fa inoltre salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 - articolo successivamente abrogato dall'articolo 85, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 276 -, che prevedeva la possibilità di introdurre contratti di fornitura di lavoro temporaneo in via sperimentale, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità di sperimentazione.

L'articolo 3, comma1, dello schema modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276, concernente le sanzioni penali ivi dettate per l'esercizio in assenza di autorizzazione, delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. Secondo la modifica proposta, l'ammenda rapportata a ciascun soggetto occupato e ad ogni giornata di lavoro concerne solo l'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione e si incrementa da 5 a 50 euro la misura base della stessa sanzione. Si introduce inoltre una distinta pena per l'esercizio senza autorizzazione delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale, consistente in un'ammenda da 750 a 3750 euro - ovvero da 250 a 1250 euro in caso di assenza di scopo di lucro.

La corrispondente disciplina sanzionatoria relativa all'intermediazione resta invariata, anche nel caso delle pene aggravate poste in attuazione di uno specifico principio della disciplina di delega, in base al quale deve essere previsto, in materia di mediazione privata, un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 riformula il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276. La novella è intesa ad escludere dall'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del soggetto utilizzatore, l'ipotesi di stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro con un soggetto che non sia autorizzato allo svolgimento della medesima attività di somministrazione. Come osserva la relazione del Governo, per tale fattispecie sono già poste sanzioni penali dal precedente comma 2 dello stesso articolo 18 con riferimento all'utilizzatore.

Il comma 3 dell'articolo 3 inserisce un comma 5-bis nel suddetto articolo 18, che estende l'applicazione delle pene di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276.

L'articolo 4 dello schema all'esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 276, in materia di nullità del contratto di somministrazione del lavoro: la novella è intesa a limitare alla sola ipotesi di mancanza della forma scritta l'effetto di nullità di tale contratto, escludendo invece i casi in cui non vengano indicati gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 21. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale limitazione è dovuta alla considerazione che la mancanza dell'indicazione dei suddetti elementi rientra già nella fattispecie di somministrazione irregolare, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 276. In base a tale disposizione, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con effetto dall'inizio della somministrazione.

L'articolo 5riformula il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276, in materia di adempimenti relativi ai consorzi, di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro. Tali organismi consortili - ivi compresi i consorzi di società cooperative - in base all'attuale normativa possono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, relativi ai lavoratori dipendenti, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata: la nuova formulazione proposta è volta da un lato a circoscrivere ai soli consorzi di società cooperative la possibilità di svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 per conto delle società consorziate - o di delegarne l'esecuzione a una società consorziata - dall'altro, a precisare le modalità di organizzazione di tali servizi per il tramite dei consulenti del lavoro.

L'articolo 6sostituisce il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 - relativo ai casi di ricorso al lavoro intermittente - il quale stabilisce che il relativo contratto possa essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche con apposito decreto. Con il provvedimento in esame è eliminata la possibilità di definire con decreto ministeriale le esigenze che rendono ammissibili i contratti di lavoro intermittente.

L'articolo 7modifica il comma 3 dell'articolo 53 deldecreto legislativo n. 276,concernente le agevolazioni contributive connesse al contratto di apprendistato.

Attualmente è previsto un abbattimento della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, determinata in un importo fisso, e a carico del lavoratore. L'onere dei contributi a carico dei datori del settore artigiano viene totalmente imputato alle regioni, ferma restando l'ordinaria misura ridotta della contribuzione a carico del dipendente apprendista. I benefici contributivi fin qui menzionati sono concessi per ulteriori 12 mesi nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il citato articolo 53, comma 3, nel confermare le misure di incentivo già vigenti, ha previsto un'attività di verifica della formazione, svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione - di cui sia esclusivamente responsabile il datore - che sia suscettibile di impedire la realizzazione delle finalità indicate dalla legge, è posto a carico del datore stesso l'obbligo di versare la quota dei contributi agevolati, maggiorati del 100 per cento: la novella modifica quest'ultimo profilo, prevedendo che il datore di lavoro debba corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella ordinaria - dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale - maggiorata del 100 per cento: tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione.

L'articolo 8 - prosegue il relatore - novella l'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 276, operando, con riferimento alle agevolazioni contributive connesse con i contratti di inserimento, un intervento analogo a quello recato dal precedente articolo 7, relativo ai corrispondenti benefici per i contratti di apprendistato.

L'articolo 9 reca una modifica al comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 276. Ques'ultimo ha confermato gli incentivi economici, previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, riguardo alla nuova categoria dei contratti di inserimento, con esclusivo riferimento, tuttavia, alle categorie di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c), e) ed f), dello stesso decreto legislativo n. 276.

La novella all'esame specifica che gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, i quali stabiliscono una esenzione dall'obbligo di notifica di determinati incentivi alla Commissione Europea.

L'articolo 10 aggiunge al decreto legislativo n. 276 l'articolo 59-bis, volto a definire una disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, soppressi dal sopracitato decreto, il quale ha invece introdotto la figura dei contratti di inserimento.

Il comma 1, capoverso 1, dell'articolo 10 estende la disciplina già vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 ai contratti di formazione e lavoro stipulati a decorrere da tale data - 24 ottobre 2003 - e fino al 31 luglio 2004, purché conclusi sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2004.

La norma transitoria ammette, cioè, nei suddetti termini, la stipulazione di contratti di formazione e lavoro anche in un periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina soppressiva dei medesimi.

L'estensione della disciplina già vigente, peraltro, non è automatica per gli incentivi economici, in quanto tali benefici contributivi trovano applicazione entro i limiti e secondo le procedure previste dal comma 1, capoversi 2 e 3, e dal comma 2 dello stesso articolo 10. Questi ultimi individuano, al riguardo, un limite massimo di 16.000 lavoratori, con riferimento al quale è possibile usufruire degli incentivi, attribuiti, su domanda, dall'INPS entro il 15 ottobre 2004, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: contratti conclusi nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali, data della stipulazione del contratto.

Occorre sottolineare a tal riguardo che si è profilato, dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 276, un dubbio interpretativo in ordine alla possibilità o meno di stipulare i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.

La relazione tecnica del Governo - prosegue il relatore - ritiene che l'onere in esame trovi compensazione con le economie derivanti dal lento avvio dei nuovi contratti a contenuto formativo, economie che sono, tuttavia, già comprese nella legislazione vigente e che non costituiscono, quindi, una fonte nuova di copertura.

Va ricordato, infine, che un accordo interconfederale del 13 novembre 2003 ha prospettato una soluzione transitoria più ampia, comprendendo in essa anche i contratti stipulati in base a progetti depositati - ma non ancora approvati - entro la suddetta data del 23 ottobre 2003 e non prevedendo alcuna limitazione all'estensione della disciplina già vigente, relativa ai benefici contributivi.

L'articolo 11,modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 276, inerente alla disciplina del contratto di lavoro a progetto.

In base all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276, e ferme restando le esclusioni individuate dal medesimo articolo nonché dal precedente articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in violazione della suddetta disciplina sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

Nell'attuale versione, l'articolo 68 prevede che i diritti derivanti dalla normativa posta dal decreto legislativo n. 276, in materia di contratti di lavoro a progetto, possano essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti, nell'ambito della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.

Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 2004 ritiene che le rinunzie e transazioni in esame siano consentite secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile, cioè, si deve intendere, con esclusione dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo.

La novella di cui all'articolo 11 fa esclusivo riferimento, per quanto riguarda le rinunzie e transazioni in esame, ai diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere. In tale ambito, sono ammesse le rinunzie e le transazioni, sempre nella sede della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276 e con riferimento alla definizione dei progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.

L'articolo 12sostituisce l'articolo 72 del decreto legislativo n. 276, recante la disciplina del lavoro accessorio, che, stante il suo carattere di occasionalità, secondo la disciplina vigente, non può impegnare il lavoratore per una durata globale superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, né dare complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui.

Le modifiche introdotte dalla novella dell'articolo 72 sono volte ad introdurre una prima fase di sperimentazione, nella quale l'ambito territoriale dell'istituto è limitato ad alcune città metropolitane, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto deve, altresì, identificare, sempre con riferimento alla prima fase di sperimentazione, il concessionario del servizio di pagamento della retribuzione spettante al lavoratore, corrisposta secondo il sistema dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

Inoltre, a seguito della novella, il valore nominale dei buoni non è più fissato direttamente per legge, essendo demandati la definizione - ed i relativi, periodici aggiornamenti - ad un decreto ministeriale, che fissa il valore nominale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività affini a quelle inquadrabili nell'ambito dei lavori accessori, nonché del costo di gestione del suddetto servizio dal concessionario. In conformità con tale modifica, sono formulati in termini percentuali gli importi del contributo previdenziale e di quello assicurativo che il concessionario deve versare, rispettivamente, all'INPS e all'INAIL.

Riguardo alla determinazione della somma, che il medesimo concessionario ha diritto a trattenere a titolo di rimborso spese, il provvedimento in esame contempla un rinvio al decreto ministeriale di cui al capoverso 1, mentre attualmente essa è fissata direttamente dall'articolo 72, comma 4, in 0,2 euro per ogni buono.

L'articolo 13novella l'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo a tutti i tipi di contratto di lavoro la procedura volontaria di certificazione, mentre l'attuale formulazione sembrerebbe escludere dall'ambito in esame alcune tipologie, come il lavoro accessorio.

L'articolo 14 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 276, prevedendo tra le disposizioni abrogate anche quella di cui all'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - recante una disciplina dell'apprendistato - che reca il divieto di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

L'articolo 15 - prosegue il relatore -modifica e integra l'articolo 86 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contempla una disciplina transitoria relativamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo l'attuale versione, le collaborazioni suddette, stipulate ai sensi della disciplina previgente al decreto legislativo n. 276, e non riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, mantengono comunque efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 23 ottobre 2004; termini diversi di efficacia potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, conclusi in ambito aziendale.

La novella all'esame specifica che gli eventuali termini diversi summenzionati non possono in ogni caso superare il termine di 24 mesi, decorrenti sempre - si dovrebbe intendere - dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276. Il limite temporale sarebbe quindi spostato al 23 ottobre 2005.

Il comma 2 dell'articolo 15 sostituisce la lettera b-ter) dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili, di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nell'attuale versione, la lettera b-ter) prevede che il committente o il responsabile di lavori edili debbano trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio di attività, il nominativo della o delle imprese esecutrici dei lavori, le dichiarazioni relative all'organico medio annuo, distinto per qualifica, il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, e il certificato di regolarità contributiva.

Con la modifica proposta dal provvedimento in esame si fissa, come termine di riferimento per la trasmissione all'amministrazione concedente, la data dell'inizio dei lavori. Quindi, anche nella fattispecie di denuncia di inizio attività, non è più richiesto che la documentazione suddetta sia allegata alla denuncia medesima, essendone ammessa la produzione in un momento successivo, purché prima dell'inizio dei lavori.

Il provvedimento in esame specifica che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Il comma 3 dell'articolo 15 aggiunge i commi 10-bis e 10-ter all'articolo 86 del decreto legislativo n. 276.

Il nuovo comma 10-bis prevede che nel settore edile la comunicazione relativa all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa debba essere effettuata il giorno precedente all'instaurazione medesima. La disciplina generale, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dispone invece che la comunicazione sia contestuale e consente altresì, qualora l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, che l'adempimento sia effettuato entro il primo giorno utile successivo.

Si osserva, tuttavia, che la disciplina generale sopracitata non trova ancora applicazione, iniziando a decorrere solo a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

La normativa generale attualmente operante, posta dalla precedente versione del citato articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge n. 510 del 1996, fa invece riferimento, per la comunicazione, ad un termine di cinque giorni, decorrenti dall'assunzione, e prevede tale obbligo solo con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato.

Si ricorda, infine, che secondo la relazione illustrativa del Governo, il comma 10-bis è inteso ad assicurare un efficace contrasto al lavoro sommerso nell'edilizia, anche al fine di evitare che la comunicazione dei rapporti avvenga solo successivamente al verificarsi di infortuni.

Il nuovo comma 10-ter - prosegue il relatore -conferma, per i casi di violazione della norma di cui al comma 10-bis, l'assoggettamento alla disciplina generale sanzionatoria in materia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato all'adempimento.

In riferimento all'articolo 16 giova osservare che l'articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ivi richiamato, stabilisce che gli interessati e i terzi possono proporre ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento di certificazione oppure per la corretta qualificazione del rapporto preventivamente certificato.

L'articolo 16dello schema prevede che i dirigenti o i funzionari da essi delegati delle direzioni provinciali del lavoro rappresentino e difendano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi relativi alla summenzionata procedura di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.

La relazione illustrativa del Governo osserva che tale norma, da un lato, è analoga ad altre già presenti nell'attuale ordinamento, dall'altro, appare necessaria in considerazione dell'attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Martedì 20 luglio 2004

 

264ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto l'esposizione preliminare in ordine al provvedimento in titolo.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che la disposizione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, volta a consentire lo svolgimento delle attività di intermediazione anche attraverso moduli societari, appare non pienamente compatibile con l'esigenza di salvaguardare, per tali organismi, la natura di enti senza scopo di lucro.

Il comma 3 dell'articolo 1 demanda alle regioni l'individuazione delle procedure, inerenti a taluni regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, senza tuttavia provvedere all'individuazione dei principi generali relativi alla materia in esame, e determinando in tal modo il rischio di una eccessiva frammentazione delle discipline in questione.

La disposizione di cui all'articolo 4 in esame circoscrive i casi di nullità del contratto di somministrazione alle sole ipotesi di mancanza di forma scritta, finendo in tal modo per ridurre sensibilmente la valenza deterrente della sanzione in questione, originariamente applicabile anche ai casi di mancata indicazione nel contratto di taluni elementi.

La disciplina contemplata nell'articolo 7, relativa ai casi di inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, è suscettibile di determinare ambiguità interpretative in relazione all'obbligo di pagamento della differenza tra contribuzione versata e contribuzione dovuta -maggiorata del 100 per cento - la quale potrebbe, in particolare, essere commisurata ad un inquadramento legale e contrattuale più basso rispetto alle mansioni effettivamente espletate dal prestatore.

Il rinvio alle disposizioni normative contemplate nel Regolamento (CE) n. 2204/2202 della Commissione del 12 dicembre 2002, contenuto all'articolo 9 dell'atto governativo in titolo, potrebbe comportare profili problematici, subordinando gli incentivi contributivi in questione ad una durata minima del contratto di inserimento, pari ad almeno un anno.

L'articolo 10 del provvedimento in esame - prosegue l'oratore - circoscrive la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro alle sole fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti già autorizzati entro il 23 ottobre 2003, mentre sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione di tale normativa ai contratti depositati - anche se non autorizzati - entro la stessa data, coerentemente a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 13 novembre 2003.

In relazione all'articolo 11, occorre precisare che le eventuali transazioni concluse da datori di lavoro e lavoratori potrebbero nel caso di specie risultare lesive dei diritti del prestatore, che si configura come la parte debole del rapporto contrattuale di lavoro.

L'articolo 12 prefigura l'emanazione di decreti dal parte del Ministro del lavoro, senza prefissare il termine temporale massimo per l'entrata in vigore di tali atti normativi.

Infine, l'articolo 14 sopprime inopportunamente il divieto di utilizzazione dell'apprendista per attività di manovalanza e di serie, comportando il rischio di un'alterazione della natura del rapporto di apprendistato.

 

Il sottosegretario SACCONI precisa, in relazione ai rilievi del senatore Battafarano inerenti all'articolo 10 del provvedimento in esame, che l'eventuale estensione della disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro anche alle fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti depositati e non autorizzati entro il 23 ottobre 2003, potrebbe configurare un eccesso di delega, estendendo eccessivamente l'ambito di tale normativa transitoria.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Mercoledì 21 luglio 2004

 

265ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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La seduta inizia alle ore 15,20.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 luglio è iniziata la discussione in ordine al provvedimento in titolo.

 

Prende la parola il senatore VIVIANI (DS-U), evidenziando che l'assenza del rappresentante del Governo nell'odierna seduta rende opportuno il rinvio del dibattito.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che l'assenza del sottosegretario Sacconi è dovuta a concomitanti impegni istituzionali dello stesso, propone di conferire fin d'ora mandato al relatore per la predisposizione di una bozza di parere, da integrare eventualmente in fase successiva con le risultanze emerse dal seguito della discussione.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Martedì 27 luglio 2004

 

266ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

 

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), dopo aver auspicato il recepimento da parte del relatore delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma sulla problematica inerente all'attività di intermediazione, rilevando che le misure introdotte dallo schema di decreto all'esame sono suscettibili di determinare una riduzione eccessiva dei requisiti necessari per l'esercizio di tale delicato compito. Appare inoltre poco chiara la dizione " attraverso propri servizi costituiti in forma societaria" contenuta all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in titolo.

L'articolo 3, relativo ai profili sanzionatori, introduce un aumento della pena esclusivamente per le fattispecie di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, mentre sarebbe invece opportuno estendere l'inasprimento delle pene anche ai casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati.

Il rinvio al Regolamento comunitario (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, contenuto all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, potrebbe comportare in fase applicativa taluni profili problematici, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione dei benefici previsti per i contratti di inserimento.

In ordine alla disposizione normativa di cui all'articolo 14 del provvedimento in titolo, che elimina il divieto di utilizzazione dell'apprendista per attività di manovalanza o di produzione in serie, il giudizio non può non essere totalmente negativo.

L'ampliamento della facoltà di transazione, di cui all'articolo 11 dello schema di decreto in esame, può risultare lesiva della parte debole del rapporto di lavoro, ossia del prestatore e, a tale proposito, appare opportuno prevenire possibili abusi, precisando che non deve risultare indebolita l'esigilità di alcuni diritti fondamentali.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) invita il senatore Montagnino a formulare proposte concrete, volte a risolvere il nodo problematico evidenziato dallo stesso, relativamente alle transazioni.

 

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), in riferimento alla richiesta testé formulata dal relatore, fa presente che si potrà procedere alla individuazione di soluzioni puntuali, relativamente al problema in questione, solo quando sarà stato illustrato lo schema di parere e sarà quindi possibile prospettare eventuali riformulazioni dello stesso.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

 

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario SACCONI, il quale, riferendosi alle osservazioni del senatore Battafarano sul comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame, relative all'esigenza di assicurare criteri omogenei per quanto riguarda la disciplina delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione di lavoro demandata alle regioni, fa presente che su questa materia si registra tuttora un contenzioso aperto tra lo Stato e le Regioni, poiché un'intesa raggiunta in via preliminare con gli assessori competenti non è stata poi recepita dai Presidenti delle Regioni, e, di conseguenza, non sono stati neanche ritirati i numerosi ricorsi di costituzionalità promossi da governi retti da maggioranze di centro-sinistra.

Il testo proposto dal Governo è quello concordato con gli assessori regionali e, in assenza di un accordo definitivo con le regioni, non è possibile andare oltre il riferimento, peraltro del tutto fondato, all'osservanza dei principi desumibili in materia autorizzatoria dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Ovviamente, il Governo auspica che si pervenga all'intesa con le regioni, per dare vita a un processo pienamente condiviso di costruzione di un mercato del lavoro efficiente e trasparente.

Nello schema di decreto legislativo all'esame si propone inoltre un nuovo testo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276, che autorizza allo svolgimento delle attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ed altre associazioni, compresi gli enti bilaterali: la previsione della possibilità di svolgere tali servizi anche in forma societaria è volta a consentire una maggiore flessibilità operativa, fermo restando che la società deve essere posseduta dai soggetti autorizzati.

E' noto - prosegue il Sottosegretario - che la disciplina all'esame trae spunto in larga misura dall'esigenza di dare attuazione all'intesa raggiunta tra le parti relativamente alla disciplina transitoria per i contratti di formazione lavoro. La relazione tecnica di accompagnamento dello schema di decreto legislativo in titolo precisa che la copertura finanziaria relativa ai maggiori oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici riconosciuti per tali contratti, pari a 54 milioni di euro, viene reperita per compensazione con la minore spesa, di pari importo, registrata dalla gestione GIAS del bilancio INPS, con la prima nota di variazione per il corrente esercizio finanziario. L'indicazione di un tetto massimo di 16 mila contratti è conseguente all'esigenza di rispettare il predetto limite di spesa.

Per quanto riguarda i contratti di inserimento, il richiamo, contenuto all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo all'esame, al regolamento comunitario n. 2204/2002, è volto essenzialmente ad evitare denunce preventive, e vincola comunque all'obbligo di osservare la disciplina relativa all'erogazione dei contributi: pertanto, gli incentivi verranno attribuiti ai contratti che abbiano una durata di almeno dodici mesi.

La rimozione del divieto di applicare gli apprendisti ad attività seriali trova invece la sua motivazione proprio nella soppressione dei contratti di formazione lavoro: questi ultimi, in alcuni casi, contemplavano la possibilità di destinare i soggetti interessati a quel tipo di attività, che, di per sé, non è affatto privo di contenuti formativi, come dimostra, ad esempio, l'esperienza maturata nel settore dell'autotrasporto pubblico. E' pertanto sembrato opportuno dettare una disciplina volta ad ampliare le possibilità di ricorso al contratto di apprendistato, che attualmente costituisce una forma piuttosto diffusa di ingresso nel mercato del lavoro.

I rilievi critici relativi all'articolo 11 dello schema di decreto all'esame - relativo alla possibilità di rinunzie o transazioni su diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere, in sede di certificazione del rapporto di lavoro e nella fase di riconduzione ad un progetto o a parte di esso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - sono senz'altro meritevoli di attenta considerazione, a partire, però, da una precisa indicazione di priorità. E' infatti opinione del Governo che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscano il fattore principale di produzione e riproduzione del precariato. Nei contratti di lavoro a tempo determinato - che peraltro costituiscono ad oggi un segmento piuttosto limitato del mercato del lavoro, in conseguenza del tasso di occupazione non elevato che caratterizza ancora la realtà italiana, malgrado i progressi realizzati negli ultimi anni - si realizza sovente una situazione che prelude alla stabilizzazione del rapporto, specialmente nel caso dei contratti a contenuto formativo. Nei rapporti di collaborazione, invece, il rischio di precarietà permane molto elevato, ed essi costituiscono in effetti un mercato del lavoro parallelo, con effetti gravemente distorsivi che il Governo intende contrastare pervenendo allo svuotamento di questo bacino, anche mediante il potenziamento degli strumenti ispettivi e le conseguenti misure di repressione. La possibilità di transazione su diritti derivanti da un rapporto di lavoro pregresso può agevolare il conseguimento di questi obiettivi - ad esempio laddove le parti intendano trasformare un rapporto di collaborazione in un rapporto subordinato - e, a tale proposito, non si devono sottovalutare le garanzie assicurate dalla procedura della certificazione.

Avviandosi alla conclusione, il rappresentante del Governo precisa che il riferimento agli enti bilaterali di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo all'esame si propone di confermare la disciplina relativa al versamento dei contributi per la formazione nel caso di somministrazione di lavoro nel settore edile.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il sottosegretario Sacconi precisa infine che la modifica dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276 introdotta con l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo all'esame, si propone di semplificare il regime sanzionatorio riferito ad una violazione formale di un certo rilievo, quale la mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione, senza peraltro incidere sulle sanzioni previste per i casi di frode.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


XI Commissione Lavoro e previdenza sociale


 

Mercoledì 28 luglio 2004

 

267ª seduta

 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

 

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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto in titolo, e invita quindi il relatore ad illustrare lo schema di parere dallo stesso predisposto.

 

Il relatore TOFANI (AN) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

 

Il senatore TREU (Mar-DL-U) propone, riguardo al requisito di rappresentatività delle organizzazioni alle quali aderiscano associazioni di datori e prestatori autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, che lo stesso venga riferito esclusivamente all'ambito nazionale. Invita pertanto il relatore a riformulare, per questa parte, lo schema di parere precedentemente illustrato.

Poiché già nel decreto legislativo n. 276 sono previsti, in generale, requisiti non eccessivamente severi per il conseguimento dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione del lavoro, la parte dello schema di parere che sollecita un regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet e di editoria elettronica risulta del tutto incongrua, poiché tratta una materia non affrontata nel corso della discussione e che esula del tutto dal contenuto del provvedimento all'esame.

Riguardo all'articolo 11 dello schema di decreto, relativo alla materia delle transazioni, va rilevato che pur essendo condivisibile la finalità sottesa allo stesso, esplicitata dal sottosegretario Sacconi nella seduta di ieri, risulta tuttavia impropria l'estensione della facoltà di rinuncia e di transazione anche ai diritti del prestatore di lavoro - inerenti a un rapporto di lavoro già in essere - derivanti da norme inderogabili. Il riferimento alla certificazione del rapporto di lavoro, contenuto nel sopracitato articolo 11, non espleta un'adeguata garanzia in relazione ai profili evidenziati, e pertanto sarebbe opportuno integrare lo schema di parere con l'invito ad inserire, al predetto articolo, un esplicito riferimento all'articolo 2113 del Codice civile.

L'articolo 10, che detta una disciplina transitoria del contratto di formazione e lavoro, andrebbe poi riformulato, al fine di identificare con maggiore puntualità le condizioni richieste per l'attribuzione dei benefici economici previsti per i contratti di formazione lavoro: se da una parte il requisito riguardante la data della stipula del contratto appare inequivocabile, risulta al contrario poco chiaro, e suscettibile di dare luogo a notevoli difficoltà in sede di applicazione, il parametro relativo ai progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, contenuto nella norma in questione.

 

Il sottosegretario SACCONI prende quindi la parola precisando che l'estensione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti Internet e di editoria elettronica, che curino l'inserzione di offerte di lavoro ovvero di annunci relativi alla selezione del personale, costituisce una misura congrua ed opportuna, essendo finalizzata da una parte ad incentivare il fenomeno in questione, in grado di esplicare effetti positivi per il mercato del lavoro, dall'altra a superare la situazione di assenza di regole attualmente sussistente, che impedisce la repressione di forme di intermediazione di dubbia liceità, poste in essere attraverso strumenti informatici. Il Governo, dopo un non facile confronto con gli editori, ha già individuato attraverso un'apposita circolare una adeguata soluzione ai profili problematici in questione, e ritiene comunque che occorra prefigurare un regime autorizzatorio agevolato che consenta agli editori elettronici operanti nel settore di regolarizzare la propria posizione, relativamente alle attività di intermediazione svolta dagli stessi.

 

Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere le proposte di riformulazione dello schema di parere prospettate dal senatore Treu, evidenzia che l'inclusione delle associazioni sindacali nell'ambito dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione comporta un vero e proprio stravolgimento della natura di tali organizzazioni e del loro rapporto con le istituzioni: pertanto, a suo avviso, l'intera materia andrebbe riconsiderata molto attentamente.

Malgrado i chiarimenti forniti dal Sottosegretario nella seduta di ieri, permangono poco chiare le ragioni che sono alla base dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo all'esame: poiché l'importo dei contributi da versare per la formazione professionale è fissato tassativamente dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276, la clausola di salvaguardia delle intese precedentemente stipulate risulta orientata nell'ottica della garanzia di una condizione di miglior favore per il datore di lavoro anziché, come dovrebbe essere, per il prestatore.

All'articolo 7 si prevedono poi le sanzioni per i casi di inadempimento nell'erogazione della formazione, circoscrivendo tuttavia le stesse alle sole ipotesi in cui tale responsabilità risulti imputabile esclusivamente al datore di lavoro e rendendo quindi possibile l'elusione della disciplina inerente agli obblighi formativi nei casi in cui si raggiunga un accordo in tal senso tra le parti. Questo profilo potrebbe essere incluso nel parere che la Commissione si accinge a varare.

Riguardo all'articolo 12, relativo alla disciplina del lavoro accessorio, si ravvisa un'impostazione di fondo incentrata su forme di sperimentalità che non sono previste dalla disciplina di cui alla legge delega: quest'ultima, infatti, introduce l'istituto in esame, senza alcun riferimento al carattere sperimentale dello stesso. Sempre riguardo al lavoro accessorio, occorrerebbe integrare la disposizione all'esame, prevedendo che il decreto ministeriale per la definizione del valore nominale dei buoni per tali tipologie di prestazioni lavorative venga adottato previa intesa con le parti sociali.

Infine l'articolo 14, che abroga espressamente l'articolo 11 della legge n. 25 del 1955, relativo ai doveri del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di apprendistato, risulta del tutto inopportuno e costituisce altresì una involuzione rispetto alla disciplina vigente. Tale articolo non dovrebbe pertanto figurare nel testo definitivo dello schema all'esame.

 

La senatrice PILONI (DS-U) prospetta la necessità di eliminare dallo schema di parere illustrato dal senatore Tofani il riferimento al regime autorizzatorio agevolato per l’editoria elettronica, risultando lo stesso del tutto estraneo rispetto allo schema di decreto in titolo.

 

Il relatore TOFANI (AN) interviene quindi sulle proposte di integrazione e modifica dello schema di parere da lui predisposto, avanzate dai senatori intervenuti: riguardo al problema inerente all'inclusione delle organizzazioni sindacali tra i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione, sollevato dal senatore Viviani, rileva che tale profilo investe direttamente l'impostazione complessiva della riforma del mercato del lavoro varata lo scorso anno dalle Camere, e, per questo aspetto, esula dalla discussione odierna, che ha ad oggetto alcune modifiche al decreto legislativo n. 276. Peraltro, le organizzazioni sindacali non hanno alcun obbligo di espletare siffatto compito, essendo riconosciuta alle stesse una mera facoltà di svolgimento di tale attività.

Molti dei rilievi emersi nel corso del dibattito sono stati recepiti nell'ambito dello schema di parere precedentemente illustrato, che peraltro il relatore accetta di integrare, come proposto dal senatore Treu, con uno specifico riferimento - relativamente all’osservazione riguardante l'articolo 11 - alla disciplina di cui all'articolo 2113 del Codice civile.

Riguardo ai profili attinenti al regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet, pur essendo comprensibili talune perplessità espresse nel corso della discussione, non sembra tuttavia opportuno eliminare tale osservazione dallo schema di parere, in ossequio ad un'esigenza di completezza.

 

Il sottosegretario SACCONI condivide la proposta di introdurre un rinvio all'articolo 2113 del Codice civile nell'ambito dell'articolo 11 dello schema di decreto in titolo. Riguardo al problema del regime autorizzatorio agevolato per i gestori dei siti internet, precisa quindi che, in base ad un'interpretazione restrittiva del decreto legislativo n. 276 del 2003, si potrebbe ritenere vietata tale attività, che risulta invece rilevante per lo sviluppo del mercato del lavoro. Di conseguenza, al Governo appare opportuno stimolare ed incentivare tale importante funzione svolta dall'editoria elettronica, inquadrando tuttavia la stessa in una prospettiva di regolamentazione, volta a precludere eventuali abusi e fenomeni di caporalato.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) chiarisce che, pur considerando meritevole di approfondimento la tematica inerente alla disciplina dell'attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet, ritiene tuttavia inopportuno affrontare la stessa nell'ambito dello schema di parere in questione, poiché non vi è alcun riferimento a tale nodo problematico né nella legge delega, né nello schema di decreto correttivo in esame.

 

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) propone di modificare, sul punto in discussione, lo schema di parere predisposto al relatore, inserendo una raccomandazione al Governo, affinché, con una propria distinta ed ulteriore iniziativa legislativa, detti la disciplina di un regime autorizzatorio agevolato per i titolari di siti internet.

 

Il sottosegretario SACCONI dichiara di non condividere la proposta del senatore Montagnino, in quanto le uniche soluzione alternative possibili sono l'inserimento nello schema di decreto in esame di una disciplina inerente ai gestori dei siti internet - auspicato dal Governo e ritenuto dallo stesso legittimo alla luce della circostanza che la materia in questione non risulta del tutto estranea al testo normativo in esame, nel quale viene comunque trattata la materia delle autorizzazioni agevolate - oppure, viceversa, la soppressione dell'osservazione contenuta nello schema di parere, scelta che il Governo non condividerebbe. Appare invece del tutto inopportuno prefigurare l'adozione di ulteriori iniziativa legislative nell'ambito dello schema di parere relativo inerente allo schema di decreto n. 387.

 

Il RELATORE dichiara di integrare lo schema di parere precedentemente illustrato, con la sostituzione, nel punto relativo all'articolo 11, primo periodo, delle parole "se siano" con le altre "che sono" e con l'inserimento, alla fine dello stesso periodo, delle parole: "coerentemente con la disciplina di cui all'articolo 2113 del Codice civile". Per le restanti parti, pur apprezzando il tentativo del senatore Montagnino, di individuare una soluzione condivisa sulla questione del regime autorizzatorio per i gestori di siti internet, dichiara di mantenere la versione dello schema di parere originariamente illustrata.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che i senatori dei Gruppi politici di opposizione abbandoneranno i lavori per protesta, qualora si voglia mantenere nell'ambito dello schema di parere il riferimento al regime autorizzatorio agevolato per i gestori dei siti internet. Ritiene infatti incomprensibile l'assunzione di una posizione rigida, soprattutto da parte del rappresentante del Governo, relativamente al mantenimento di un punto che risulta del tutto estraneo alla disciplina contemplata nello schema di decreto in titolo.

 

Il PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione del senatore Battafarano, propone di sopprimere dallo schema di parere predisposto dal relatore il riferimento al regime autorizzatorio agevolato per l'editoria elettronica e, considerato che non vi sono obiezioni in ordine a tale proposta, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella nuova versione, integrata dal già ricordato riferimento all'articolo 2113 del Codice civile e priva dell’osservazione riguardante il regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet.

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 


SCHEMA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, PREDISPOSTO DAL RELATORE

 

La 11a Commissione permanente,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2002, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

 

ritenuto che esso dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega;

 

ritenuto, altresì, che il provvedimento contribuirà ad una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

- con riferimento all'articolo 1, comma 2, dello schema, anche in considerazione delle possibili sanzioni penali di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale peraltro è novellato dal successivo articolo 3, comma 1, dello schema, occorrerebbe valutare l'esigenza di prevedere una definizione più chiara dell'ambito delle associazioni autorizzate (facendo, se del caso, rinvio ad un'apposita procedura ricognitiva). Si dovrebbe, in ogni caso, chiarire se il requisito di rappresentatività (relativo alle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative") sia commisurabile al solo livello nazionale od anche ad ambiti territoriali.

Appare, altresì, opportuno estendere l'ambito dell'autorizzazione alle confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (in possesso dei suddetti requisiti).

Occorrerebbe, infine, specificare se i soggetti soci (delle eventuali forme societarie ivi contemplate) debbano essere costituiti in via esclusiva o meno dalle medesime associazioni autorizzate (cioè, dalle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative" e dalle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro");

 

- riguardo all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l'esigenza di un coordinamento tra la nuova versione del comma 8 ed il comma 6, il quale ultimo sembrerebbe fare riferimento non solo ai "principi", ma alle singole norme poste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 (e dai relativi provvedimenti di attuazione).

Inoltre, si rileva che il nuovo testo del comma 8 citato non prevede più una sezione regionale dell'albo, mentre il comma 7 (dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 276) continua a far riferimento a quest'ultima. Sembra in ogni caso opportuno confermare la previsione della suddetta sezione.

Sotto il profilo formale, appare opportuno richiamare nei commi 7 e 8 summenzionati anche le province autonome;

 

- sempre con riferimento all'articolo 1 dello schema, si ricorda che, nella sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso la richiesta di un'altra novella all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276, con la quale si specifichi che l'autorizzazione concerne sia i comuni sia le unioni di comuni e le comunità montane - con esplicita esclusione dei consorzi, esclusione che i richiedenti vorrebbero peraltro estesa a tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6 -. Appare opportuno il recepimento di tali indicazioni;

- si invita il Governo a valutare l'esigenza di definire un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti INTERNET e di editoria elettronica che operino mediante l'utilizzo di banche dati e curriculao che curino l'inserzione di offerte di lavoro ovvero di annunci di ricerca e selezione del personale tramite la stampa, INTERNET, televisione o altri mezzi di informazione;

 

- riguardo alla novella di cui all'articolo 2, sembrerebbe opportuno coordinare le norme in oggetto con quella posta dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276, la quale fa in ogni caso salve le medesime clausole, relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dal somministratore;

 

- con riferimento all'articolo 3, comma 1, si rileva che viene aumentato l'importo base dell'ammenda prevista per l'ipotesi di esercizio (senza relativa autorizzazione) dell'attività di somministrazione, mentre non viene incrementato l'importo base - attualmente identico - dell'ammenda (di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276) concernente la corrispondente fattispecie di illecito per l'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione). Appare invece opportuno rivedere anche quest'ultima misura sanzionatoria, al fine di conservare il rapporto di equivalenza tra i due importi base.

 

Inoltre, occorrerebbe valutare se il recepimento della disciplina di delega - in base alla quale deve essere previsto, in materia di "mediazione privata", un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile - implichi la definizione di pene aggravate anche per l'esercizio, in assenza di autorizzazione, di alcune delle attività in esame diverse dall'intermediazione in senso stretto.

Questa esigenza di valutazione sembra sussistere, in particolare, con riferimento al somministratore (privo di autorizzazione), in quanto l'ipotesi di sfruttamento dei minori è prevista come circostanza aggravante (dal citato comma 2 dell'articolo 18 del decreto n. 276) nella corrispondente fattispecie di illecito relativa all'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione);

 

- la novella di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema estende l'applicazione delle pene "di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall'articolo 29, comma 1, dello stesso decreto n. 276.

 

Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se sussista l'esigenza di un'analoga estensione anche con riferimento all'istituto del distacco, di cui al successivo articolo 30 del decreto n. 276, nonché se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell'appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall'articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).

 

Nello specifico, si rileva che mentre è chiaro, per il soggetto utilizzatore, il rinvio alle pene di cui al comma 2, occorrerebbe specificare se, come sembrerebbe, per l'appaltatore, il richiamo si debba intendere posto alle pene previste dal comma 1 (sempre dell'articolo 18) per l'esercizio di somministrazione di lavoro senza autorizzazione. Infatti, il comma 1 - ora novellato dal comma 1 dell'articolo 3 dello schema - presenta diverse fattispecie di illecito e relative pene.

 

n ogni caso, appare preferibile esplicitare se l'estensione concerna anche la confisca di cui al comma 1 citato - il richiamo non appare al riguardo del tutto chiaro, in quanto la confisca non è una pena in senso proprio, ma una misura di sicurezza patrimoniale -.

 

Dal punto di vista letterale, sembra opportuna una formulazione diversa da quella proposta, in cui è il "contratto" ad essere "punito" - anziché i soggetti contraenti -;

 

- sempre in materia sanzionatoria, occorrerebbe novellare anche la rubrica dell'articolo 18 del decreto n. 276, la quale reca "Sanzioni penali", in quanto il medesimo articolo contiene, come accennato, anche sanzioni amministrative;

 

- in merito alla summenzionata disciplina del contratto di appalto, di cui all'articolo 29 del decreto n. 276, si invita il Governo a valutare l'esigenza di estendere l'ambito di applicazione della norma sulla responsabilità solidale (del committente e dell'appaltatore, nei confronti del lavoratore), di cui al comma 2 dello stesso articolo 29, anche alle fattispecie di appalto di opera e di escludere, nello stesso comma, i committenti privati che non svolgano abitualmente attività professionale o imprenditoriale;

 

- riguardo all'articolo 5 e, in particolare, all'obbligo di organizzazione dei servizi ivi contemplati mediante i consulenti del lavoro, si osserva che l'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, richiamato dalla relazione illustrativa dello schema, prevede, per l'ipotesi in cui le imprese artigiane o le altre piccole imprese (anche quelle costituite in forma di cooperativa) affidino l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (relativi ai lavoratori dipendenti) "a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria", che i medesimi "servizi" possano (ma non debbano) essere organizzati per mezzo dei consulenti del lavoro.

 

Occorrerebbe quindi valutare la congruità dell'indicazione tassativa di cui alla novella, anche alla luce della disciplina generale in materia, di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 12 (quest'ultimo dispone che gli adempimenti in oggetto possano essere curati dal datore - direttamente o tramite propri dipendenti - ovvero affidati a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché dell'ordinamento comunitario;

 

- riguardo agli articoli 7 e 8, si deve ritenere che le norme (ivi stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell'inadempimento degli obblighi, rispettivamente, di erogazione della formazione o di attuazione del progetto, ma non valgano per l'ipotesi in cui vi sia altresì un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.

Si invita inoltre il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento - nei due articoli summenzionati - all'inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento;

 

- in merito all'articolo 9, appare opportuno esplicitare se il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione implichi (in base all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo) che l'attribuzione dei benefici contributivi sia subordinata alla condizione che il contratto di inserimento abbia una durata di almeno 12 mesi.

Occorre inoltre correggere la data del suddetto regolamento comunitario, in quanto esso è del 5 dicembre 2002 e non del 12 dicembre (la data del regolamento è stata infatti così rettificata con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 24 dicembre 2002);

 

- nell'articolo 10, occorrerebbe specificare quale legame debba intercorrere (ai fini del beneficio della priorità ivi concesso) tra il contratto di formazione e lavoro ed il contratto d'area o il patto territoriale: se, cioè, si faccia riferimento solo alla condizione che il lavoratore operi nello stesso ambito territoriale dei suddetti strumenti di programmazione oppure si richieda che l'assunzione sia stata effettuata in base ad uno specifico progetto compreso nei medesimi.

 

Più in generale, sembra necessario chiarire l'applicazione dei criteri di priorità per l'ipotesi in cui essi non consentano una determinazione in termini esatti del contingente di 16.000 unità. Al riguardo, si potrebbe inserire un criterio suppletivo, in base al quale, per esempio, in caso di stipulazione del contratto nello stesso giorno, si faccia riferimento (se necessario, al fine di non superare il limite dei 16.000) alla data di autorizzazione del progetto (prevedendo, quindi, una priorità subordinata per i contratti autorizzati in data antecedente).

Inoltre, bisognerebbe sostituire le locuzioni "vigente alla data di entrata in vigore" e "vigente alla data del 24 ottobre 2003", adoperate, rispettivamente, dal capoverso 1 e dal capoverso 2, con le seguenti: "vigente prima della data di entrata in vigore" e "vigente prima della data del 24 ottobre 2003".

Si invita infine il Governo a valutare l'esigenza di porre, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria in esame, un termine finale di stipulazione del contratto di formazione e lavoro più ampio - rispetto a quello del 31 luglio 2004 - anche tenendo conto dei presumibili tempi di entrata in vigore del presente decreto correttivo. In quest'ordine di idee, occorrerebbe valutare anche se sia congruo inserire norme di rimessione in termini per i settori (come quello artigiano) in cui il periodo di validità dell'autorizzazione del progetto (o meglio, della dichiarazione di conformità), ai fini della successiva stipulazione del contratto, sia notevolmente inferiore (rispetto a quello ordinario) e tale da non consentire più, di fatto, la stipulazione medesima;

 

- riguardo alla novella di cui all'articolo 11, occorrerebbe chiarire (anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'8 gennaio 2004) se siano in ogni caso escluse le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo. Si segnala inoltre che deve essere richiamato, riguardo alla procedura di certificazione, il Titolo VIII del decreto n. 276 - anziché il Titolo VII - e che la presente novella omette di riportare la rubrica (dell'articolo 68 oggetto della medesima novella);

 

- con riferimento all'articolo 12, relativo al lavoro accessorio, si osserva che occorrerebbe fare riferimento alle aree metropolitane e non alle città metropolitane, in quanto queste ultime costituiscono (ai sensi della disciplina ordinaria finora vigente) un istituto meramente eventuale e, in generale, non ancora attuato.

Non è inoltre chiaro in base a quali termini e procedure avvenga il passaggio dalla prima fase sperimentale a quella generale e a regime (relativamente al suddetto lavoro accessorio). Tale definizione sembrerebbe necessaria anche in base alla disciplina di delega, la quale ha specificamente previsto l'introduzione dell'istituto in esame.

In merito ai decreti ministeriali di cui ai capoversi 1 e 5, si osserva che non si pongono termini per la relativa emanazione. Inoltre, non si opera più il rinvio al secondo decreto (di cui al capoverso 5) - contrariamente all'attuale versione - per l'individuazione delle rivendite autorizzate alla vendita dei carnet di buoni (rivendite a cui, tuttavia, continua a far riferimento il capoverso 1). Sembrerebbe opportuno definire tali profili.

Più in generale, si invita il Governo a valutare l'esigenza di elevare da 3000 a 5000 euro (sempre nel corso di un anno solare) il limite dei compensi complessivi a cui possono dare luogo le prestazioni di lavoro accessorio;

 

- nell'articolo 15, comma 1, sembra opportuno esplicitare se i 24 mesi decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276. Appare altresì preferibile, nell'occasione della presente novella, introdurre, nel primo periodo dell'articolo 86, comma 1, il riferimento anche ai programmi (e alle relative fasi) - oltre che ai progetti specifici - in conformità con la norma generale sul contratto di lavoro a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto n. 276;

- con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, si rileva che, sotto il profilo tecnico, tale novella dovrebbe far riferimento al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e non al decreto legislativo n. 276.

Inoltre, si osserva che:

- occorrerebbe sostituire il riferimento alla "concessione edilizia" con la menzione del "permesso di costruire", in base alla terminologia adoperata dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- la locuzione "amministrazione concedente" dovrebbe essere riformulata in termini quali, per esempio, "amministrazione competente a rilasciare il permesso di costruire o a ricevere la denuncia di inizio attività";

- sarebbe preferibile adoperare, nella lettera b-ter), la dizione di "imprese esecutrici" (anziché di "impresa esecutrice"), in conformità con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 494, e successive modificazioni, la quale contempla anche l'ipotesi di una pluralità di imprese esecutrici;

- occorrerebbe correggere l'espressione "titolo abilitativi";

 

- nella novella di cui all'articolo 15, comma 3, occorrerebbe chiarire - tenendo anche conto dei profili sanzionatori (ivi richiamati al capoverso 10-ter) - se l'applicazione del capoverso 10-bis sia immediata ovvero se, come sembrerebbe in base alla relazione illustrativa dello schema, sia contestuale a quella della nuova disciplina generale (relativa alle comunicazioni in oggetto). Inoltre, è forse da valutare se la novella di cui al capoverso 10-bis rientri nell'ambito della disciplina di delega, la quale parrebbe concernere, per il collocamento pubblico, solo la definizione di un nuovo apparato sanzionatorio e l'abrogazione esplicita delle norme non più vigenti.

Sembrerebbe in ogni caso opportuno che la norma in esame sia posta in forma di novella dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO.

 

 

La 11a Commissione permanente,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2002, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

 

ritenuto che esso dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega;

 

ritenuto, altresì, che il provvedimento contribuirà ad una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

- con riferimento all'articolo 1, comma 2, dello schema, anche in considerazione delle possibili sanzioni penali di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale peraltro è novellato dal successivo articolo 3, comma 1, dello schema, occorrerebbe valutare l'esigenza di prevedere una definizione più chiara dell'ambito delle associazioni autorizzate (facendo, se del caso, rinvio ad un'apposita procedura ricognitiva). Si dovrebbe, in ogni caso, chiarire se il requisito di rappresentatività (relativo alle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative") sia commisurabile al solo livello nazionale od anche ad ambiti territoriali.

Appare, altresì, opportuno estendere l'ambito dell'autorizzazione alle confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (in possesso dei suddetti requisiti).

Occorrerebbe, infine, specificare se i soggetti soci (delle eventuali forme societarie ivi contemplate) debbano essere costituiti in via esclusiva o meno dalle medesime associazioni autorizzate (cioè, dalle associazioni "aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative" e dalle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro");

 

- riguardo all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l'esigenza di un coordinamento tra la nuova versione del comma 8 ed il comma 6, il quale ultimo sembrerebbe fare riferimento non solo ai "principi", ma alle singole norme poste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 (e dai relativi provvedimenti di attuazione).

Inoltre, si rileva che il nuovo testo del comma 8 citato non prevede più una sezione regionale dell'albo, mentre il comma 7 (dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 276) continua a far riferimento a quest'ultima. Sembra in ogni caso opportuno confermare la previsione della suddetta sezione.

Sotto il profilo formale, appare opportuno richiamare nei commi 7 e 8 summenzionati anche le province autonome;

 

- sempre con riferimento all'articolo 1 dello schema, si ricorda che, nella sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso la richiesta di un'altra novella all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276, con la quale si specifichi che l'autorizzazione concerne sia i comuni sia le unioni di comuni e le comunità montane - con esplicita esclusione dei consorzi, esclusione che i richiedenti vorrebbero peraltro estesa a tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6 -. Appare opportuno il recepimento di tali indicazioni;

 

- riguardo alla novella di cui all'articolo 2, sembrerebbe opportuno coordinare le norme in oggetto con quella posta dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276, la quale fa in ogni caso salve le medesime clausole, relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dal somministratore;

 

- con riferimento all'articolo 3, comma 1, si rileva che viene aumentato l'importo base dell'ammenda prevista per l'ipotesi di esercizio (senza relativa autorizzazione) dell'attività di somministrazione, mentre non viene incrementato l'importo base - attualmente identico - dell'ammenda (di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276) concernente la corrispondente fattispecie di illecito per l'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione). Appare invece opportuno rivedere anche quest'ultima misura sanzionatoria, al fine di conservare il rapporto di equivalenza tra i due importi base.

Inoltre, occorrerebbe valutare se il recepimento della disciplina di delega - in base alla quale deve essere previsto, in materia di "mediazione privata", un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile - implichi la definizione di pene aggravate anche per l'esercizio, in assenza di autorizzazione, di alcune delle attività in esame diverse dall'intermediazione in senso stretto.

Questa esigenza di valutazione sembra sussistere, in particolare, con riferimento al somministratore (privo di autorizzazione), in quanto l'ipotesi di sfruttamento dei minori è prevista come circostanza aggravante (dal citato comma 2 dell'articolo 18 del decreto n. 276) nella corrispondente fattispecie di illecito relativa all'utilizzatore di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione);

 

- la novella di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema estende l'applicazione delle pene "di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall'articolo 29, comma 1, dello stesso decreto n. 276.

Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se sussista l'esigenza di un'analoga estensione anche con riferimento all'istituto del distacco, di cui al successivo articolo 30 del decreto n. 276, nonché se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell'appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall'articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).

Nello specifico, si rileva che mentre è chiaro, per il soggetto utilizzatore, il rinvio alle pene di cui al comma 2, occorrerebbe specificare se, come sembrerebbe, per l'appaltatore, il richiamo si debba intendere posto alle pene previste dal comma 1 (sempre dell'articolo 18) per l'esercizio di somministrazione di lavoro senza autorizzazione. Infatti, il comma 1 - ora novellato dal comma 1 dell'articolo 3 dello schema - presenta diverse fattispecie di illecito e relative pene.

In ogni caso, appare preferibile esplicitare se l'estensione concerna anche la confisca di cui al comma 1 citato - il richiamo non appare al riguardo del tutto chiaro, in quanto la confisca non è una pena in senso proprio, ma una misura di sicurezza patrimoniale -.

Dal punto di vista letterale, sembra opportuna una formulazione diversa da quella proposta, in cui è il "contratto" ad essere "punito" - anziché i soggetti contraenti -;

 

- sempre in materia sanzionatoria, occorrerebbe novellare anche la rubrica dell'articolo 18 del decreto n. 276, la quale reca "Sanzioni penali", in quanto il medesimo articolo contiene, come accennato, anche sanzioni amministrative;

 

- in merito alla summenzionata disciplina del contratto di appalto, di cui all'articolo 29 del decreto n. 276, si invita il Governo a valutare l'esigenza di estendere l'ambito di applicazione della norma sulla responsabilità solidale (del committente e dell'appaltatore, nei confronti del lavoratore), di cui al comma 2 dello stesso articolo 29, anche alle fattispecie di appalto di opera e di escludere, nello stesso comma, i committenti privati che non svolgano abitualmente attività professionale o imprenditoriale;

 

- riguardo all'articolo 5 e, in particolare, all'obbligo di organizzazione dei servizi ivi contemplati mediante i consulenti del lavoro, si osserva che l'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, richiamato dalla relazione illustrativa dello schema, prevede, per l'ipotesi in cui le imprese artigiane o le altre piccole imprese (anche quelle costituite in forma di cooperativa) affidino l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (relativi ai lavoratori dipendenti) "a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria", che i medesimi "servizi" possano (ma non debbano) essere organizzati per mezzo dei consulenti del lavoro.

Occorrerebbe quindi valutare la congruità dell'indicazione tassativa di cui alla novella, anche alla luce della disciplina generale in materia, di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 12 (quest'ultimo dispone che gli adempimenti in oggetto possano essere curati dal datore - direttamente o tramite propri dipendenti - ovvero affidati a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché dell'ordinamento comunitario;

 

- riguardo agli articoli 7 e 8, si deve ritenere che le norme (ivi stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell'inadempimento degli obblighi, rispettivamente, di erogazione della formazione o di attuazione del progetto, ma non valgano per l'ipotesi in cui vi sia altresì un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.

Si invita inoltre il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento - nei due articoli summenzionati - all'inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento;

 

- in merito all'articolo 9, appare opportuno esplicitare se il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione implichi (in base all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo) che l'attribuzione dei benefici contributivi sia subordinata alla condizione che il contratto di inserimento abbia una durata di almeno 12 mesi.

Occorre inoltre correggere la data del suddetto regolamento comunitario, in quanto esso è del 5 dicembre 2002 e non del 12 dicembre (la data del regolamento è stata infatti così rettificata con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 24 dicembre 2002);

 

- nell'articolo 10, occorrerebbe specificare quale legame debba intercorrere (ai fini del beneficio della priorità ivi concesso) tra il contratto di formazione e lavoro ed il contratto d'area o il patto territoriale: se, cioè, si faccia riferimento solo alla condizione che il lavoratore operi nello stesso ambito territoriale dei suddetti strumenti di programmazione oppure si richieda che l'assunzione sia stata effettuata in base ad uno specifico progetto compreso nei medesimi.

Più in generale, sembra necessario chiarire l'applicazione dei criteri di priorità per l'ipotesi in cui essi non consentano una determinazione in termini esatti del contingente di 16.000 unità. Al riguardo, si potrebbe inserire un criterio suppletivo, in base al quale, per esempio, in caso di stipulazione del contratto nello stesso giorno, si faccia riferimento (se necessario, al fine di non superare il limite dei 16.000) alla data di autorizzazione del progetto (prevedendo, quindi, una priorità subordinata per i contratti autorizzati in data antecedente).

Inoltre, bisognerebbe sostituire le locuzioni "vigente alla data di entrata in vigore" e "vigente alla data del 24 ottobre 2003", adoperate, rispettivamente, dal capoverso 1 e dal capoverso 2, con le seguenti: "vigente prima della data di entrata in vigore" e "vigente prima della data del 24 ottobre 2003".

Si invita infine il Governo a valutare l'esigenza di porre, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria in esame, un termine finale di stipulazione del contratto di formazione e lavoro più ampio - rispetto a quello del 31 luglio 2004 - anche tenendo conto dei presumibili tempi di entrata in vigore del presente decreto correttivo. In quest'ordine di idee, occorrerebbe valutare anche se sia congruo inserire norme di rimessione in termini per i settori (come quello artigiano) in cui il periodo di validità dell'autorizzazione del progetto (o meglio, della dichiarazione di conformità), ai fini della successiva stipulazione del contratto, sia notevolmente inferiore (rispetto a quello ordinario) e tale da non consentire più, di fatto, la stipulazione medesima;

 

- riguardo alla novella di cui all'articolo 11, occorrerebbe chiarire (anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'8 gennaio 2004) che sono in ogni caso escluse le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo, coerentemente con la disciplina di cui all'articolo 2113 del Codice civile. Si segnala inoltre che deve essere richiamato, riguardo alla procedura di certificazione, il Titolo VIII del decreto n. 276 - anziché il Titolo VII - e che la presente novella omette di riportare la rubrica (dell'articolo 68 oggetto della medesima novella);

 

- con riferimento all'articolo 12, relativo al lavoro accessorio, si osserva che occorrerebbe fare riferimento alle aree metropolitane e non alle città metropolitane, in quanto queste ultime costituiscono (ai sensi della disciplina ordinaria finora vigente) un istituto meramente eventuale e, in generale, non ancora attuato.

Non è inoltre chiaro in base a quali termini e procedure avvenga il passaggio dalla prima fase sperimentale a quella generale e a regime (relativamente al suddetto lavoro accessorio). Tale definizione sembrerebbe necessaria anche in base alla disciplina di delega, la quale ha specificamente previsto l'introduzione dell'istituto in esame.

In merito ai decreti ministeriali di cui ai capoversi 1 e 5, si osserva che non si pongono termini per la relativa emanazione. Inoltre, non si opera più il rinvio al secondo decreto (di cui al capoverso 5) - contrariamente all'attuale versione - per l'individuazione delle rivendite autorizzate alla vendita dei carnet di buoni (rivendite a cui, tuttavia, continua a far riferimento il capoverso 1). Sembrerebbe opportuno definire tali profili.

Più in generale, si invita il Governo a valutare l'esigenza di elevare da 3000 a 5000 euro (sempre nel corso di un anno solare) il limite dei compensi complessivi a cui possono dare luogo le prestazioni di lavoro accessorio;

 

- nell'articolo 15, comma 1, sembra opportuno esplicitare se i 24 mesi decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276. Appare altresì preferibile, nell'occasione della presente novella, introdurre, nel primo periodo dell'articolo 86, comma 1, il riferimento anche ai programmi (e alle relative fasi) - oltre che ai progetti specifici - in conformità con la norma generale sul contratto di lavoro a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto n. 276;

 

- con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, si rileva che, sotto il profilo tecnico, tale novella dovrebbe far riferimento al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e non al decreto legislativo n. 276.

Inoltre, si osserva che:

 

- occorrerebbe sostituire il riferimento alla "concessione edilizia" con la menzione del "permesso di costruire", in base alla terminologia adoperata dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

 

- la locuzione "amministrazione concedente" dovrebbe essere riformulata in termini quali, per esempio, "amministrazione competente a rilasciare il permesso di costruire o a ricevere la denuncia di inizio attività";

 

- sarebbe preferibile adoperare, nella lettera b-ter), la dizione di "imprese esecutrici" (anziché di "impresa esecutrice"), in conformità con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 494, e successive modificazioni, la quale contempla anche l'ipotesi di una pluralità di imprese esecutrici;

 

- occorrerebbe correggere l'espressione "titolo abilitativi";

 

- nella novella di cui all'articolo 15, comma 3, occorrerebbe chiarire - tenendo anche conto dei profili sanzionatori (ivi richiamati al capoverso 10-ter) - se l'applicazione del capoverso 10-bis sia immediata ovvero se, come sembrerebbe in base alla relazione illustrativa dello schema, sia contestuale a quella della nuova disciplina generale (relativa alle comunicazioni in oggetto). Inoltre, è forse da valutare se la novella di cui al capoverso 10-bis rientri nell'ambito della disciplina di delega, la quale parrebbe concernere, per il collocamento pubblico, solo la definizione di un nuovo apparato sanzionatorio e l'abrogazione esplicita delle norme non più vigenti.

Sembrerebbe in ogni caso opportuno che la norma in esame sia posta in forma di novella dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.



[1]     Sullo schema di decreto legislativo n. 387 si rinvia al dossier del Servizio studi (Pareri al Governo) n. 330 del 14 luglio 2004

[2]     Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ”Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” (c.d. “Legge Biagi”).

[3]    In particolare, nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma che “ […] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa”.