XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Finanziaria 2006 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Schede di lettura (articolo 1, commi 1-349) - Tomo I | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 835 Progressivo: 8 | ||||
Data: | 22/03/06 | ||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Finanziaria 2006 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Schede di lettura |
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n. 835/8
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xiv legislatura 22 marzo 2006 |
Camera dei deputati
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0049s1.doc
INDICE
Tomo I
Schede di lettura (articolo 1, commi 1-349)
§ Articolo 1, commi 1-4 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
§ Articolo 1, commi 7-8 (Limiti all’assunzione di impegni di spesa)
§ Articolo 1, comma 14 (Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza)
§ Articolo 1, commi 15-16 (Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)
§ Articolo 1, comma 18 (Incremento del fondo di funzionamento della Corte dei conti)
§ Articolo 1, comma 19 (Finanziamento alle emittenti televisive locali)
§ Articolo 1, comma 20 (Flessibilità del bilancio)
§ Articolo 1, comma 21 (Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento)
§ Articolo 1, comma 22 (Limitazioni all’acquisto di beni e servizi della P.A.)
§ Articolo 1, comma 27 (Fondo per consumi intermedi del Ministero dell’interno)
§ Articolo 1, comma 28 (Fondo investimenti Forze dell’ordine)
§ Articolo 1, comma 29 (Fondo funzionamento Arma dei carabinieri)
§ Articolo 1, comma 30 (Soluzione crisi industriali - ex legge 181)
§ Articolo 1, commi 38-40 (Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)
§ Articolo 1, comma 42 (IVA agevolata per l’energia elettrica impiegata da consorzi di bonifica)
§ Articolo 1, comma 45 (Esclusione delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica)
§ Articolo 1, comma 46 (Limite alle riassegnazioni di entrate)
§ Articolo 1, comma 47 (Assegnazione di risorse al Consiglio di Stato e ai TAR)
§ Articolo 1, commi 48-49 (Versamento accantonamenti enti pubblici)
§ Articolo 1, comma 50 (Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)
§ Articolo 1, commi 52-64 (Riduzione dei costi della politica)
§ Articolo 1, commi 65-71 (Autofinanziamento di alcune autorità amministrative)
§ Articolo 1, commi 72-77 (Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)
§ Articolo 1, comma 84 (Interventi nel settore ferroviario)
§ Articolo 1, comma 85 (Esclusione dell’esecuzione forzata su limiti di impegno)
§ Articolo 1, commi 89-91 (Disposizioni sul patrimonio di enti soppressi e loro trasferimento)
§ Articolo 1, comma 92 (Contributo per le fiere)
§ Articolo 1, comma 93 (Contributi alla Guardia di finanza)
§ Articolo 1, comma 94 (Immobili vicini all’aeroporto di Milano Malpensa)
§ Articolo 1, comma 95 (Sviluppo dell'industria per la difesa)
§ Articolo 1, comma 96 (Contratto di programma Poste)
§ Articolo 1, comma 97 (Missioni di pace)
§ Articolo 1, comma 99 (Contributo per partecipazione a iniziative internazionali di vaccinazione)
§ Articolo 1, commi 100 e 102 (Protezione civile)
§ Articolo 1, comma 101 (Finanziamento dei campionati mondiali di ciclismo)
§ Articolo 1, commi 103-113 (Interventi in materia di autotrasporto)
§ Articolo 1, comma 114 (Contributo solidarietà regione Sicilia)
§ Articolo 1, comma 115 (Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici)
§ Articolo 1, comma 118 (Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca)
§ Articolo 1, comma 121 (Proroga di termini per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
§ Articolo 1, comma 124 (Clausola di salvaguardia)
§ Articolo 1, comma 128 (Pubblicità nelle manifestazioni sportive dilettantistiche)
§ Articolo 1, comma 130 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)
§ Articolo 1, comma 132 (Tassazione delle imprese municipalizzate esercenti servizi pubblici locali)
§ Articolo 1, comma 134 (Differimento termine TARSU)
§ Articolo 1, comma 135 (Scambi culturali e scientifici)
§ Articolo 1, comma 136 (Opere infrastrutturali fiera di Milano)
§ Articolo 1, comma 137 (Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito d’imposta)
§ Articolo 1, commi 138-150 (Patto di stabilità interno)
§ Articolo 1, comma 151 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
§ Articolo 1, comma 152 (Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF)
§ Articolo 1, commi 153-154 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2006)
§ Articolo 1, commi 157-160 (Acquisto di beni e servizi da parte degli enti decentrati di spesa)
§ Articolo 1, comma 161 (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE)
§ Articolo 1, comma 162 (Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna)
§ Articolo 1, comma 163 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)
§ Articolo 1, commi 166-170 (Attività di controllo della Corte dei conti sugli enti locali)
§ Articolo 1, commi 171-173 (Funzioni di controllo della Corte dei Conti)
§ Articolo 1, comma 174 (Tutela dei crediti erariali)
§ Articolo 1, commi 183-186 (Risorse per rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
§ Articolo 1, commi 187-188 (Limiti all’utilizzazione di personale a tempo determinato)
§ Articolo 1, comma 201 (Riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali)
§ Articolo 1, commi 207-215, 219-223 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
§ Articolo 1, comma 218 (Trasferimento personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)
§ Articolo 1, comma 227 (Vicedirigenza)
§ Articolo 1, commi 228-230 (Mobilità)
§ Articolo 1, comma 234 (Rinnovo seggi Consiglio sicurezza Nazioni Unite)
§ Articolo 1, comma 235 (Funzionamento dell’Alto Commissario anticontraffazione)
§ Articolo 1, comma 236 (Personale in servizio MAE per missione IRAQ)
§ Articolo 1, commi 237-245 (Proroga contratti a tempo determinato)
§ Articolo 1, commi 246-253, 257 (Assunzioni di personale)
§ Articolo 1, commi 254-255 (Alto commissario per la prevenzione e contrasto della corruzione)
§ Articolo 1, comma 256 (Organi di certificazione dei contratti di lavoro)
§ Articolo 1, comma 258 (Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005)
§ Articolo 1, commi 259-262 (Dirigenti e personale delle Forze di Polizia)
§ Articolo 1, commi 263-267 (Gestioni previdenziali)
§ Articolo 1, comma 268 (Lavoratori industria mineraria siciliana)
§ Articolo 1, commi 269-271 (Rimodulazione risorse TFR)
§ Articolo 1, comma 272 (Indennizzo ai familiari delle vittime di Ustica)
§ Articolo 1, comma 299 (Esenzione dall’IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)
§ Articolo 1, comma 300 (Medici specializzandi)
§ Articolo 1, comma 301 (Piani di investimento immobiliare da parte dell’INAIL)
§ Articolo 1, commi 302-304 (Finanziamento programma straordinario ricerca oncologica)
§ Articolo 1, comma 305 (Finanziamento Istituti zooprofilattici)
§ Articolo 1, comma 306 (Aliquota IVA per alcune prestazioni socio-assistenziali)
§ Articolo 1, comma 307 (Farmaci di automedicazione)
§ Articolo 1, commi 308-309 (Norme concernenti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali)
§ Articolo 1, commi 310-312 (Programma edilizia sanitaria)
§ Articolo 1, commi 313-317 (Ricerca farmaceutica)
§ Articolo 1, comma 329 (Aggiornamento sanzioni)
§ Articolo 1, commi 330-334 (Fondo solidarietà e famiglia. Assegni per figli nari o adottati)
§ Articolo 1, comma 336 (Fondo garanzia mutui acquisto prima casa)
§ Articolo 1, commi 337-340 (5 per mille per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni)
§ Articolo 1, comma 341 (Ricerca biotecnologica)
§ Articolo 1, comma 342 (Contributo Istituto di geofisica)
§ Articolo 1, commi 343-345 (Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie)
§ Articolo 1, comma 346 (Cessione del “quinto”)
§ Articolo 1, comma 347 (Accesso dei pensionati alle prestazioni creditizie agevolate dell’INPDAP)
Tomo II
Schede di lettura (articolo 1, commi 350-612)
§ Articolo 1, comma 350 (Fondo per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza)
§ Articolo 1, commi 353-355 (Detassazione della ricerca)
§ Articolo 1, comma 356 (Fatturazione dei beni ceduti in esenzione d’IVA a soggetti extracomunitari)
§ Articolo 1, commi 357-360 (Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione)
§ Articolo 1, commi 361-362 (Riduzione del costo del lavoro)
§ Articolo 1, comma 363 (Riapertura termini per la definizione automatica dei versamenti contributivi relativi al sisma del 1990 nella Sicilia orientale)
§ Articolo 1, commi 364-365 (Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)
§ Articolo 1, commi 366-372 (Distretti)
§ Articolo 1, comma 373 (Proroga del termine per l’applicazione dei limiti al possesso e alla gestione di reti di trasporto e energia e gas)
§ Articolo 1, comma 374 (Iscrizione ai fini previdenziali delle imprese artigiane e commerciali alle Camere di commercio)
§ Articolo 1, comma 375 (Definizione dei criteri per le agevolazioni sulle tariffe elettriche)
Articolo 1, commi 376-378 (Banca del Sud)
§ Articolo 1, commi 379-380 (Disposizioni in materia di strumenti del debito pubblico)
§ Articolo 1, commi 381-384 (Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi)
§ Articolo 1, commi 385-386 (Destinazione dei proventi di sanzioni e attribuzione di altre risorse al Fondo per l’usura)
§ Articolo 1, comma 387 (Delega di funzioni in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite)
§ Articolo 1, comma 388 (Conversione o rinegoziazione dei mutui dello Stato, delle regioni e degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 389 (Obbligazioni bancarie garantite)
§ Articolo 1, commi 390-392 (Trasferimento di autoveicoli)
§ Articolo 1, comma 393 (Proroga del regime transitorio per l’affidamento di servizi di trasporto regionale)
§ Articolo 1, comma 394 (Proroga del termine per il mantenimento degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale)
§ Articolo 1, comma 395 (Confidi)
§ Articolo 1, commi 396-397 (Promozione turistica all’estero)
§ Articolo 1, comma 398 (Sostegno al settore turistico)
§ Articolo 1, comma 399 (Edilizia popolare e residenziale)
§ Articolo 1, comma 400 (Effetti della cessione di immobili pubblici non adibiti ad uso abitativo)
§ Articolo 1, commi 401-403 (Personale per le emergenze sanitarie)
§ Articolo 1, comma 404 (Esclusione dalle limitazioni alla spesa pubblica dei progetti dell’Istituto Nazionale Fauna selvatica)
§ Articolo 1, comma 405 (Finanziamento Fondo bieticolo nazionale)
§ Articolo 1, commi 406-407 (Modernizzazione dei settori dell’agricoltura, pesca, acquicoltura, alimentazione e foreste)
§ Articolo 1, comma 408 (Nuove misure per il contenimento della spesa per l’assistenza farmaceutica)
§ Articolo 1, comma 409 (Razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale)
§ Articolo 1, comma 410 (Ammortizzatori sociali)
§ Articolo 1, comma 411 (Utilizzazione delle risorse per cassa integrazione guadagni e proroga dei trattamenti straordinari)
Articolo 1, comma 412 (Crediti di imposta per gli investimenti e le assunzioni)
§ Articolo 1, comma 413 (Credito di imposta per gli investimenti e le assunzioni nel Sud)
§ Articolo 1, comma 414 (Interventi I.S.A. nel settore del commercio e della trasformazione di prodotti agricoli)
§ Articolo 1, commi 415-416 (Servizio idrico integrato nel Mezzogiorno)
§ Articolo 1, comma 417 (Interventi di ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare)
§ Articolo 1, commi 418-420 (Concentrazione di imprese ed estensione del contributo alle imprese agricole)
§ Articolo 1, comma 421 (Programma agevolato per la produzione di biodiesel)
§ Articolo 1, comma 422 (Promozione filiere agro-energetiche)
§ Articolo 1, comma 423 (Produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali)
§ Articolo 1, comma 424 (Disciplina di giuochi e scommesse ippiche)
§ Articolo 1, comma 425 (Utilizzazione delle immagini di gare ippiche da parte dell’UNIRE)
§ Articolo 1, comma 426 (Partecipazione del Ministero delle politiche agricole alla diffusione della cultura gastronomica)
§ Articolo 1, comma 427 (Agecontrol Spa)
§ Articolo 1, comma 428 (Impiego di risorse attribuite all’ISMEA)
§ Articolo 1, comma 429 (Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)
§ Articolo 1, comma 430 (Convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU))
§ Articolo 1, comma 431 (Contributo al Centro sperimentale di cinematografia)
§ Articolo 1, comma 432 (Fondo per esigenze di tutela ambientale)
§ Articolo 1, comma 433 (Protocollo di Kyoto)
§ Articolo 1, commi 434-437 (Bonifica e ripristino ambientale)
§ Articolo 1, commi 438-443, 449-450 (Danni ambientali e sanzioni)
§ Articolo 1, comma 444 (Disciplina fiscale dell’indennità di occupazione di terreni con determinate caratteristiche)
Articolo 1, commi 445-448 (Finanziamenti per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)
§ Articolo 1, comma 451 (Finanziamento di infrastrutture dell’autorità portuale di Manfredonia)
§ Articolo 1, comma 452 (Disposizioni in materia di subconcessioni da parte di ANAS Spa)
§ Articolo 1, comma 453 (Interventi abitativi per agevolare la mobilità del personale della pubblica amministrazione)
§ Articolo 1, commi 454-465 (Contributi per l’editoria)
§ Articolo 1, comma 466 (Imposta sul materiale pornografico)
§ Articolo 1, comma 467 (Esclusione delle trasmissioni di carattere pornografico dall’IVA ridotta)
§ Articolo 1, comma 468 (Personale dei rami d’azienda ceduti dai concessionari della riscossione)
§ Articolo 1, commi 469-476 (Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili)
§ Articolo 1, comma 477 (Limiti all’attività di riscossione dei tributi e delle entrate di comuni e province)
§ Articolo 1, commi 478-479 (Demanio)
§ Articolo 1, comma 480 (Dotazioni infrastrutturali finanziate con fondi INAIL)
§ Articolo 1, comma 481 (Regime tributario dei partecipanti a fondi comuni d’investimento immobiliare)
§ Articolo 1, comma 482 (Alienazione immobili della difesa)
§ Articolo 1, commi 483-492 (Concessioni idroelettriche)
§ Articolo 1, comma 493 (Sogin – maggiori entrate da componente tariffaria A2 sull’energia elettrica)
§ Articolo 1, comma 494 (Sospensione dei trasferimenti erariali per funzioni amministrative trasferite)
§ Articolo 1, comma 495 (Potenziamento della lotta all’evasione fiscale nel settore immobiliare)
§ Articolo 1, commi 496-498 (Disposizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari)
§ Articolo 1, commi 499-520 (Programmazione fiscale e adeguamento dei redditi dei periodi d’imposta precedenti)
§ Articolo 1, comma 521 (Aumento del coefficiente di ammortamento per avviamento)
Articolo 1, comma 522 (Modifica al D.L. n. 203/2005, art. 11-quater, co. 2, ammortamento beni imprese settore energetico)
§ Articolo 1, commi 523-524 (Potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale)
§ Articolo 1, commi 525-534 (Disciplina del giuoco illegale con apparecchi da intrattenimento)
§ Articolo 1, commi 535-549 (Contrasto del giuoco illegale e disposizioni varie in materia di giuochi e scommesse)
§ Articolo 1, commi 550-551 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati)
§ Articolo 1, comma 552 (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole)
§ Articolo 1, comma 553 (Documento unico di regolarità contributiva delle imprese)
§ Articolo 1, commi 554-555 (Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari)
§ Articolo 1, comma 556 (Istituzione Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento politiche antidroga)
§ Articolo 1, comma 557 (Monitoraggio spese ambientali)
§ Articolo 1, comma 558 (Assunzioni effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste)
§ Articolo 1, comma 559 (Emittenti radiofoniche locali)
§ Articolo 1, comma 560 (Rete di telecomunicazione GSM per sicurezza traffico ferroviario)
§ Articolo 1, comma 561 (Bonifica aree industriali)
§ Articolo 1, commi 562-565 (Vittime della criminalità e del terrorismo)
§ Articolo 1, comma 566 (Reti globali di monitoraggio climatico e ambientale)
§ Articolo 1, comma 567 (Lavoratori marittimi esposti all’amianto)
§ Articolo 1, commi 568-571 (Attività negoziali della difesa e contributi pluriennali)
§ Articolo 1, comma 572 (All-digital Sardegna e Valle d’Aosta)
§ Articolo 1, comma 573 (Interventi di protezione ambientale nel Gennargentu)
§ Articolo 1, comma 574 (Contributo alle imprese editrici)
§ Articolo 1, comma 575 (Finanziamento di interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e soppressione del contributo per il Convegno internazionale interconfessionale)
§ Articolo 1, comma 576 (Esenzione tributaria per le operazioni dei comuni in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione)
§ Articolo 1, comma 577 (Dipendenti Agenzia del demanio)
§ Articolo 1, comma 578 (Finanziamento scuola)
§ Articolo 1, comma 579 (Finanziamento delle piccole e medie imprese)
§ Articolo 1, comma 580 (Comitato italiano Paralimpico – Promozione attività sportiva dei disabili)
§ Articolo 1, comma 581 (Ricerca nel settore oncologico)
§ Articolo 1, comma 582 (Autorizzazione all’utilizzazione di risorse all’ENAC)
§ Articolo 1, commi 583-593 (Insediamenti turistici di qualità)
§ Articolo 1, comma 594 (Indennizzi ai cittadini ex - Jugoslavia)
§ Articolo 1, comma 595 (Divieto di assunzioni per fondazioni lirico-sinfoniche)
§ Articolo 1, comma 596 (Contratti co.co.co. stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali)
§ Articolo 1, commi 597-600 (Semplificazione in materia di alienazione degli immobili degli IACP)
§ Articolo 1, comma 601 (Fondi speciali)
§ Articolo 1, comma 602 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
§ Articolo 1, comma 603 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)
§ Articolo 1, comma 604 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)
§ Articolo 1, comma 605 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
§ Articolo 1, comma 606 (Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa)
§ Articolo 1, comma 607 (Eccedenze di spesa)
§ Articolo 1, comma 608 (Fondi unici per gli investimenti)
§ Articolo 1, comma 609 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 1, commi 610-611 (Applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome e coordinamento della finanza pubblica)
§ Articolo 1, comma 612 (Entrata in vigore)
Tavola
di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 3613),
il testo nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 266/2005
Titolo |
A.S. 3613 |
A.S. 3613-A |
A. C. 6177 |
A.C. 6177-A |
Legge |
|
Articolo |
Articolo |
Articolo 1: |
Articolo 1: |
Articolo 1: |
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1-4 |
1-4 |
1-4 |
Destinazione dei maggiori proventi delle dismissioni immobiliari all’ammortamento del debito pubblico |
|
|
|
4-bis |
5 |
Riduzioni degli stanziamenti di bilancio per consumi intermedi e investimenti fissi lordi |
3, co. 1 |
3, co. 1 |
5 e 9 |
5 e 9 |
6 e 13 |
Limiti all’assunzione di impegni di spesa |
|
|
|
5-bis e 5-ter |
7-8 |
Contenimento delle spese per consulenze, di rappresentanza e per auto di servizio |
3, co. 2-4 |
3, co. 2-4 |
6-8 |
6-8-bis |
9-12 |
Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza |
|
4, co. 2 |
10 |
10 |
14 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
5 |
5 |
11-12 |
11-12 |
15-16 |
Istituzione di un fondo presso il Ministero e le attività dei beni culturali per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali |
|
|
|
|
17 |
Incremento del fondo di funzionamento della Corte dei conti |
|
|
|
|
18 |
Finanziamento alle emittenti televisive locali |
|
|
|
12-bis |
19 |
Flessibilità del bilancio |
6 |
6 |
13 |
13 |
20 |
Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento |
|
|
|
13-bis |
21 |
Limitazioni all’acquisto di beni e servizi della P.A. |
|
|
|
|
22 |
Limiti all’acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni |
|
|
|
|
23-26 |
Fondo per consumi intermedi del Ministero dell’interno |
7, co. 1 |
7, co. 1 |
14 |
14 |
27 |
Fondo investimenti Forze dell’ordine |
7, co. 2 |
7, co. 2 |
15 |
15 |
28 |
Fondo funzionamento Arma dei carabinieri |
|
|
16 |
16 |
29 |
Soluzione crisi industriali - ex legge 181 |
|
|
17 |
17 |
30 |
Convenzione Poste Italiane Spa per riduzione tasso di interesse sulle giacenze di tesoreria della raccolta postale |
|
|
18 |
18 |
31 |
Limitazione dei pagamenti per l’ANAS, per il Fondo innovazione tecnologica e per investimenti fissi lordi |
8, co. 1-3 |
8, co. 1-3 |
21-23 |
21-23 |
32-34 |
Limitazione dei pagamenti dei titolari di contabilità speciali di tesoreria |
8, co. 4-6 |
8, co. 4-6 |
24-26 |
24-26 |
35-37 |
Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati |
9, co. 1-3 |
9, co. 1-3 |
27-29 |
27-29 |
38-40 |
Restituzione della quota del fondo patrimoniale dell’Istituto del credito sportivo |
|
|
|
|
41 |
IVA agevolata per l’energia elettrica impiegata da consorzi di bonifica |
|
|
|
80-bis |
42 |
Finanziamento delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio |
|
9, co. 4-6 |
30-32 |
30-32 |
43-45 |
Limite alle riassegnazioni di entrate |
10, co. 1 |
10, co. 1 |
33 |
33 |
46 |
Assegnazione di risorse al Consiglio di Stato e ai TAR |
10, co. 2 |
10, co. 2 |
34 |
34 |
47 |
Versamento accantonamenti enti pubblici |
11 |
11 |
35-36 |
35-36 |
48-49 |
Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato |
12 |
12 |
37 |
37 |
50 |
Trasmissione su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni; informatizzazione dei pagamenti postali |
|
|
|
37-bis |
51 |
Riduzione dei costi della politica |
13 |
13 |
38-48 |
38-48-bis |
52-64 |
Autofinanziamento di alcune autorità amministrative |
14, co. 1-7 |
14, co. 1-7 |
49-55 |
49-55 |
65-71 |
Autofinanziamento delle Agenzie fiscali |
15 |
15 |
56-61 |
56-61 |
72-77 |
Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali |
16, co. 1 |
16, co. 1 |
62 |
62 |
78 |
Fusione della società Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti Spa |
|
|
|
62-bis- |
79-83 |
Interventi nel settore ferroviario |
17 |
17 |
65 |
65 |
84 |
Esclusione dell’esecuzione forzata su limiti di impegno |
|
|
|
|
85 |
Disposizioni riguardanti il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e beni immobili di Ferrovie Spa |
|
|
|
|
86-88 |
Disposizioni sul patrimonio di enti soppressi e loro trasferimento |
|
|
|
276-septies- |
89-91 |
Contributo per le fiere |
|
|
|
62-septies |
92 |
Contributi alla Guardia di finanza |
16, co. 2 |
16, co. 2 |
63 |
63 |
93 |
Immobili vicini all’aeroporto di Milano Malpensa |
|
16, co. 3 |
64 |
64 |
94 |
Sviluppo dell'industria per la difesa |
- |
17-bis |
66 |
66 |
95 |
Contratto di programma Poste |
18 |
18 |
67 |
67 |
96 |
Missioni di pace |
19 |
19 |
68 |
68 |
97 |
Partecipazione dell’Italia al G8 per cancellazione del debito dei Paesi poveri |
|
|
|
|
98 |
Contributo per partecipazione a iniziative internazionali di vaccinazione |
|
|
|
|
99 |
Protezione civile |
20 |
20 |
69-71 |
69 e 70 |
100 e 102 |
Finanziamento dei campionati mondiali di ciclismo |
|
|
|
69-bis |
101 |
Interventi in materia di autotrasporto |
|
|
|
|
103-113 |
Contributo solidarietà regione Sicilia |
|
|
75 |
75 |
114 |
Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici |
21, co. 1 |
21, co. 1 |
76 |
76 |
115 |
Imposta sulla produzione e sui consumi degli oli lubrificanti e dell’agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti rigenerati |
|
|
|
|
116 |
Proroga di agevolazioni fiscali per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi |
21, co. 2 |
21 co. 2 |
77 |
77 |
117 |
Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca |
21, co. 3 |
21, co. 3 |
78 |
78 |
118 |
Proroga di agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari |
21, co. 4, primo periodo |
21, co. 4 |
79 |
79 |
119 |
Proroga di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina |
21, co. 4, secondo periodo |
21, co. 5 |
80 |
80 |
120 |
Proroga di termini per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio |
21, co. 5 |
21 co. 6 |
81 |
81 |
121 |
Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera |
21 co. 6 |
21, co. 7 |
82 |
82 |
122 |
Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente |
21, co. 7 |
21, co. 8 |
83 |
83 |
123 |
Clausola di salvaguardia |
21, co. 8 |
21, co. 9 |
84 |
84 |
124 |
Proroga del regime di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli |
21, co. 10 |
21, co. 11 |
85 |
85 |
125 |
Proroga dell’esenzione da imposte e tasse per gli atti relativi alla ricostruzione delle aree terremotate del Belice |
21, co. 11 |
21, co. 12 |
86 |
86 |
126 |
Proroga regime di esenzione fiscale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB |
21, co. 12 |
21, co. 13 |
87 |
87 |
127 |
Pubblicità nelle manifestazioni sportive dilettantistiche |
|
|
|
87-bis |
128 |
Proroga deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante |
21, co. 13 |
21, co. 14 |
88 |
88 |
129 |
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri |
|
|
|
88-bis |
130 |
Tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni |
|
|
|
|
131 |
Tassazione delle imprese municipalizzate esercenti servizi pubblici locali |
|
|
|
|
132 |
Esclusione del rimborso dell’ICI versata per immobili esenti da enti ecclesiastici e non commerciali |
|
|
|
|
133 |
Differimento termine TARSU |
|
21, co. 15 |
89 |
89 |
134 |
Scambi culturali e scientifici |
|
21, co. 16 |
90 |
90 |
135 |
Opere infrastrutturali fiera di Milano |
|
21, co. 18 |
91 |
91 |
136 |
Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito di imposta |
|
21-bis |
92 |
92 |
137 |
Patto di stabilità interno |
22 |
22 |
93-103 |
93-103 |
138-150 |
Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti |
|
|
104 |
104 |
151 |
Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF |
23, co. 1 |
23, co. 2-3 |
105 |
105 |
152 |
Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2006 |
23, co. 1 |
23, co. 2-3 |
106-107 |
106-107 |
153-154 |
Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e procedure di scioglimento dei consigli comunali |
|
|
|
107-septies e 107-octies |
155-156 |
Acquisto di beni e servizi da parte degli enti decentrati di spesa |
|
|
|
107-bis- |
157-160 |
Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE |
24 |
24 |
108 |
108 |
161 |
Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna |
|
|
|
108-bis |
162 |
Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni |
25 |
25 |
109 |
109 |
163 |
Esclusione dei comuni con meno di 3.000 abitanti dall’obbligo di redazione del conto economico |
|
|
|
109-vicies |
164 |
Sospensione degli effetti delle addizionali regionali all’IRPEF e delle maggiorazioni di aliquota dell’IRAP |
|
|
|
109-undevicies |
165 |
Attività di controllo della Corte dei conti sugli enti locali |
|
|
|
109-bis- |
166-168 |
Funzioni di controllo della Corte dei conti |
|
|
|
109-septies-109-decies |
169-173 |
Tutela dei crediti erariali |
|
|
|
109-duodecies |
174 |
Assunzioni di personale da parte della Corte dei conti per l’esercizio delle funzioni di controllo |
|
|
|
|
175 |
Adeguamento delle risorse
contrattuali per il biennio 2004- |
26 |
26 |
110-116 |
110-116 |
176-182 |
Risorse per rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 |
27 |
27 |
117-120 |
117-120 |
183-186 |
Limiti all’utilizzazione di personale a tempo determinato |
28 |
28 |
121-122 |
121-122 |
187-188 |
Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario |
29 |
29 |
123-131 |
123-131 |
189-197 |
Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale |
30 |
30 |
132-140 |
132-134, |
198-200, |
Riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali |
|
30, co. 4 |
135 |
135 |
201 |
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale |
31 |
31 |
141-142 |
141-149, |
207-215, |
Rimborsi e indennità per missioni all’estero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
|
|
|
149-bis e |
216-217 |
Trasferimento personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato |
|
|
|
149-quater |
218 |
Interpretazione autentica dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 |
|
|
|
154-bis |
224 |
Trattamento economico del personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione |
|
|
|
154-ter |
225 |
Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 |
|
|
|
154-quater |
226 |
Vicedirigenza |
32 |
32 |
155 |
155 |
227 |
Mobilità |
33 |
33 |
156-158 |
156-158 |
228-230 |
Definizione agevolata nei giudizi di responsabilità della Corte dei conti |
|
|
|
231-bis- |
231-233 |
Rinnovo seggi Consiglio sicurezza Nazioni Unite |
|
|
19 |
19 |
234 |
Funzionamento dell’Alto Commissario anticontraffazione |
|
|
|
|
235 |
Personale in servizio MAE per missione IRAQ |
|
|
20 |
20 |
236 |
Proroga contratti a tempo determinato |
34 |
34 |
159-167 |
159-167 |
237-245 |
Assunzioni di personale |
35 |
35 |
168-177 |
168-175, 177 |
246-253, 257 |
Alto commissario per la prevenzione e contrasto della corruzione |
|
|
|
175-bis e |
254-255 |
Organi di certificazione dei contratti di lavoro |
35 |
35 |
176 |
176 |
256 |
Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 |
|
|
|
177-bis |
258 |
Dirigenti e personale delle Forze di Polizia |
|
|
178-181 |
178-181 |
259-262 |
Gestioni previdenziali |
36, co. 1-5 |
36, co. 1-5 |
182-186 |
182-186 |
263-267 |
Lavoratori industria mineraria siciliana |
|
36, co. 6 |
187 |
187 |
268 |
Rimodulazione risorse TFR |
|
|
|
|
269-271 |
Indennizzo ai familiari delle vittime di Ustica |
|
36, co. 7 |
188 |
188 |
272 |
Somme destinate alla copertura delle indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale |
|
|
|
188-bis |
273 |
Risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale e nuovi adempimenti a carico delle regioni |
37 |
37 |
189-190 |
189-190 |
274-278 |
Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi regionali e norme sui tempi di attesa. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa |
38 |
38 |
191-195 |
191-195 |
279-284 |
Completamento degli interventi sanitari e miglioramento dell’offerta sanitaria |
39 |
39 |
196-213 |
196-210 |
285-298 |
Esenzione dall’IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona |
|
|
|
210-bis |
299 |
Medici specializzandi |
|
|
|
210-ter- |
300 |
Piani di investimento immobiliare da parte dell’INAIL |
|
|
|
|
301 |
Finanziamento programma straordinario ricerca oncologica |
|
|
|
|
302-304 |
Finanziamento Istituti zooprofilattici |
|
|
|
|
305 |
Aliquota IVA per alcune prestazioni socio-assistenziali |
|
|
|
210-quinquies |
306 |
Farmaci di automedicazione |
|
|
|
211 |
307 |
Norme concernenti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali |
|
|
|
212-213 |
308-309 |
Programma edilizia sanitaria |
|
|
214-216 |
214-216 |
310-312 |
Ricerca farmaceutica |
|
|
217-221 |
217-221 |
313-317 |
Disciplina delle erogazioni dei contributi ad enti operanti per l’assistenza e formazione dei ciechi |
|
|
|
|
318 |
Modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 |
40 |
40 |
222-227 |
222-227 |
319-324 |
Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate. Controlli su versamenti di imposte |
|
|
228-231 |
228-231 |
325-328 |
Aggiornamento sanzioni |
43 |
43 |
232 |
232 |
329 |
Fondo solidarietà e famiglia. Assegni per figli nati o adottati |
44 |
44 |
233-238 |
233-238 |
330-334 |
Agevolazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per le rette degli asili nido |
|
|
239 |
239-239-bis |
335 |
Fondo garanzia mutui acquisto prima casa |
|
|
|
239-quinquies |
336 |
5 per mille per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni |
45 |
45 |
240-243 |
240-243 |
337-340 |
Ricerca biotecnologica |
|
|
|
243-bis |
341 |
Contributo Istituto di geofisica |
|
|
|
243-ter |
342 |
Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie |
46, co. 1-3 |
46, co. 1-3 |
244-246 |
244-246 |
343-345 |
Cessione del “quinto” |
|
46, co. 4 |
247 |
247 |
346 |
Accesso dei pensionati alle prestazioni creditizie agevolate dell’INPDAP |
|
|
|
247-bis |
347 |
Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori |
47 |
47 |
248-249 |
248-249 |
348-349 |
Fondo per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza |
|
|
|
249-bis |
350 |
Eliminazione della tassa e dell’imposta di bollo sui brevetti |
48 |
48 |
250-251 |
250-251 |
351-352 |
Detassazione della ricerca |
49 |
49 |
252-254 |
252-254 |
353-355 |
Fatturazione dei beni ceduti in esenzione d’IVA a soggetti extracomunitari |
|
|
|
254-bis |
356 |
Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione |
50 |
50 |
255-258 |
255-258 |
357-360 |
Riduzione del costo del lavoro |
51 |
51 |
259-260 |
259-260 |
361-362 |
Riapertura termini per la definizione automatica dei versamenti contributivi relativi al sisma del 1990 nella Sicilia orientale |
|
|
|
260-bis |
363 |
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL |
52 |
52 |
261-262 |
261-262 |
364-365 |
Distretti |
53 |
53 |
263-268 |
263-268 |
366-372 |
Proroga del termine per l’applicazione dei limiti al possesso o alla gestione di reti di trasporto di energia e gas |
|
|
|
268-quinquies |
373 |
Iscrizione ai fini previdenziali delle imprese artigiane e commerciali alle Camere di commercio |
|
|
|
268-ter |
374 |
Definizione dei criteri per le agevolazioni sulle tariffe elettriche |
|
|
|
268-quater |
375 |
Banca del Sud |
54 |
54 |
269-271 |
269-271 |
376-378 |
Disposizioni in materia di strumenti del debito pubblico |
|
|
|
271-bis e |
379-380 |
Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi |
55 |
55 |
272-277 |
272-277 |
381-384 |
Destinazione dei proventi di sanzioni e attribuzione di altre risorse al Fondo per l’usura |
|
|
|
276-bis e |
385-386 |
Delega di funzioni in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite |
|
|
|
276-quater |
387 |
Conversione o rinegoziazione dei mutui dello Stato, delle regioni e degli enti locali |
|
|
|
276-duodecies |
388 |
Obbligazioni bancarie garantite |
|
|
|
276-terdecies |
389 |
Trasferimento di autoveicoli |
56, co. 1-3 |
56, co. 1-3 |
279-281 |
279-281 |
390-392 |
Proroga del regime transitorio per l’affidamento di servizi di trasporto regionale |
|
|
|
281-ter |
393 |
Proroga del termine per il mantenimento degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale |
|
|
|
281-bis |
394 |
Confidi |
|
56, co. 4 |
282 |
282 |
395 |
Promozione turistica all’estero |
|
56, co. 5-6 |
283-284 |
283-284 |
396-397 |
Sostegno al settore turistico |
|
|
|
|
398 |
Edilizia popolare e residenziale |
|
56, co. 7 |
285 |
285 |
399 |
Effetti della cessione di immobili pubblici non adibiti ad uso abitativo |
|
|
|
285-bis |
400 |
Personale per le emergenze sanitarie |
|
56, co. 9-10 |
286-288 |
286-288 |
401-403 |
Esclusione dalle limitazioni alla spesa pubblica dei progetti dell’Istituto Nazionale Fauna selvatica |
|
|
289 |
289 |
404 |
Finanziamento Fondo bieticolo nazionale |
|
|
290 |
290 |
405 |
Modernizzazione dei settori dell’agricoltura, pesca, acquicoltura, alimentazione e foreste |
|
|
291-292 |
291-292 |
406-407 |
Nuove misure per il contenimento della spesa per l’assistenza farmaceutica |
|
|
293 |
293 |
408 |
Razionalizzazione degli acquisti da parte del servizio sanitario nazionale |
|
|
|
|
409 |
Ammortizzatori sociali |
|
|
294 |
294 |
410 |
Utilizzazione delle risorse per cassa integrazione guadagni e proroga dei trattamenti straordinari |
|
|
|
294-bis |
411 |
Crediti di imposta per gli investimenti e le assunzioni |
57 |
57 |
295 |
295 |
412 |
Credito di imposta per gli investimenti e le assunzioni nel Sud |
|
|
|
295-bis |
413 |
Interventi I.S.A. nel settore del commercio e della trasformazione di prodotti agricoli |
|
|
|
295-ter |
414 |
Servizio idrico integrato nel Mezzogiorno |
|
|
|
387.11-387.12 |
415-416 |
Interventi di ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare |
58, co. 1 |
58, co. 1 |
296 |
296 |
417 |
Concentrazione di imprese ed estensione del contributo alle imprese agricole |
|
|
297-299 |
297-299 |
418-420 |
Programma agevolato per la produzione di biodiesel |
58, co. 2 |
58, co. 2 |
300 |
300 |
421 |
Promozione filiere agro-energetiche |
|
|
301 |
301 |
422 |
Produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali |
|
|
302 |
302 |
423 |
Disciplina di giuochi e scommesse ippiche |
|
|
|
302-ter |
424 |
Utilizzazione delle immagini di gare ippiche da parte dell’UNIRE |
|
|
|
302-quater |
425 |
Partecipazione del Ministero delle politiche agricole alla diffusione della cultura gastronomica |
|
|
|
302-quinquies |
426 |
Agecontrol Spa |
58, co. 3 |
58, co. 3 |
303 |
303 |
427 |
Impiego di risorse attribuite all’ISMEA |
|
|
|
303-bis |
428 |
Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese |
59 |
59 |
304 |
304 |
429 |
Convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) |
|
|
|
304-quinquies |
430 |
Contributo al Centro sperimentale di cinematogratografia |
|
|
|
304-sexies |
431 |
Fondo per esigenze di tutela ambientale |
60, co. 4 |
60, co. 1 |
305 |
305 |
432 |
Protocollo di Kyoto |
60, co. 5 |
60, co. 2 |
306 |
306 |
433 |
Bonifica e ripristino ambientale |
60, co. 6-9 |
60, co. 3-6 |
307-310 |
307-310 |
434-437 |
Danni ambientali e sanzioni |
60, co. 10-18 |
60, co. 7-15 |
311-319 |
311-316, |
438-443, |
Disciplina fiscale dell’indennità di occupazione di terreni con determinate caratteristiche |
|
|
|
|
444 |
Finanziamenti per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione |
|
|
|
316-bis- |
445-448 |
Finanziamento di infrastrutture dell’autorità portuale di Manfredonia |
|
|
|
319-bis |
451 |
Disposizioni in materia di subconcessioni da parte di ANAS Spa |
|
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|
319-ter |
452 |
Interventi abitativi per agevolare la mobilità del personale della pubblica amministrazione |
|
|
|
319-quater |
453 |
Contributi per l’editoria |
63 |
63 |
320-331 |
320-331 |
454-465 |
Imposta sul materiale pornografico |
|
|
|
331-ter |
466 |
Esclusione delle trasmissioni di carattere pornografico dall’IVA ridotta |
|
|
|
331-quater |
467 |
Personale dei rami d’azienda ceduti dai concessionari della riscossione |
|
|
|
331-bis |
468 |
Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili |
64 |
64 |
332-339 |
332-339 |
469-476 |
Limiti
all’attività di riscossione |
|
|
|
339-bis |
477 |
Demanio |
65 |
65 |
340-341 |
340-341 |
478-479 |
Dotazioni infrastrutturali finanziate con fondi INAIL |
|
|
|
341-ter |
480 |
Regime tributario dei partecipanti a fondi comuni d’investimento immobiliare |
|
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341-bis |
481 |
Alienazione immobili della difesa |
|
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482 |
Concessioni idroelettriche |
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|
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483-492 |
Sogin - maggiori entrate da componente tariffaria A2 sull’energia elettrica |
|
|
|
|
493 |
Sospensione dei trasferimenti erariali per funzioni amministrative trasferite |
|
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|
494 |
Potenziamento lotta all’evasione fiscale nel settore immobiliare |
|
|
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|
495 |
Disposizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari |
|
|
|
|
496-498 |
Programmazione fiscale e adeguamento dei redditi dei periodi d’imposta precedenti |
|
|
|
|
499-520 |
Aumento del coefficiente di ammortamento per avviamento |
|
|
|
|
521 |
Modifica al D.L. n. 203/2005, art. 11-quater, co. 2, ammortamento beni imprese settore energetico |
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|
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522 |
Potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale |
|
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110-bis- |
523-524 |
Disciplina del giuoco illegale con apparecchi da intrattenimento |
66, co. 1-10 |
66, co. 1-10 |
342-351 |
342-351 |
525-534 |
Contrasto del giuoco illegale e disposizioni varie in materia di giuochi e scommesse |
66, co. 11-25 |
66, co. 11-25 |
352-367 |
352-367 |
535-549 |
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati |
66, co. 27-28 |
66, co. 27-28 |
368-369 |
368-369 |
550-551 |
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole |
|
|
370 |
370 |
552 |
Documento unico di regolarità contributiva delle imprese |
|
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371 |
371 |
553 |
Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari |
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372-373 |
372-373 |
554-555 |
Istituzione Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento politiche antidroga |
|
|
374 |
374 |
556 |
Monitoraggio spese ambientali |
|
|
375 |
375 |
557 |
Assunzioni effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste |
|
|
376 |
376 |
558 |
Emittenti radiofoniche locali |
|
|
377 |
377 |
559 |
Rete di telecomunicazione GSM per sicurezza traffico ferroviario |
|
|
378 |
378 |
560 |
Bonifica aree industriali |
|
|
379 |
379 |
561 |
Vittime della criminalità e del terrorismo |
|
|
380-383 |
380-383 |
562-565 |
Reti globali di monitoraggio climatico e ambientale |
|
|
384 |
384 |
566 |
Lavoratori marittimi esposti all’amianto |
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|
385 |
385 |
567 |
Attività negoziali della difesa e contributi pluriennali |
|
|
|
|
568-571 |
All-digital Sardegna e Valle d’Aosta |
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386 |
386 |
572 |
Interventi di protezione ambientale nel Gennargentu |
|
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386-bis |
573 |
Contributo alle imprese editrici |
|
|
387 |
387 |
574 |
Finanziamento di interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e soppressione del contributo per il Convegno internazionale interconfessionale |
|
|
|
387.77 |
575 |
Esenzione tributaria per le operazioni dei comuni in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione |
|
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576 |
Dipendenti Agenzia del demanio |
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577 |
Finanziamento scuola |
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578 |
Incentivi delle piccole e medie imprese |
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579 |
Comitato italiano Paralimpico – Promozione attività sportiva dei disabili |
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580 |
Ricerca nel settore oncologico |
|
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581 |
Autorizzazione all’utilizzazione di risorse all’ENAC |
|
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582 |
Insediamenti turistici di qualità |
|
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387.65-387.75 |
583-593 |
Indennizzi ai cittadini ex-Jugoslavia |
|
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594 |
Divieto di assunzioni per fondazioni lirico-sinfoniche |
|
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595 |
Contratti co.co.co. stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali |
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596 |
Semplificazioni in materia di alienazione degli immobili degli IACP |
|
|
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319-quinquies- |
597-600 |
Fondi speciali |
67, co. 1 |
67, co. 1 |
388 |
388 |
601 |
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente |
67, co. 2 |
67, co. 2 |
389 |
389 |
602 |
Rifinanziamento di spese di conto capitale |
67, co. 3 |
67, co. 3 |
390 |
390 |
603 |
Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa |
67, co. 4 |
67, co. 4 |
391 |
391 |
604 |
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa |
67, co. 5 |
67, co. 5 |
392 |
392 |
605 |
Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa |
67, co. 6 |
67, co. 6 |
393 |
393 |
606 |
Eccedenze di spesa |
67, co. 7 |
67, co. 7 |
394 |
394 |
607 |
Fondi unici investimenti |
67, co. 8 |
67, co. 8 |
395 |
395 |
608 |
Copertura finanziaria |
68, co. 1 |
68, co. 1 |
396 |
396 |
609 |
Applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome e coordinamento della finanza pubblica |
68, co. 2 |
68, co. 2 |
397-398 |
397-398 |
610-611 |
Entrata in vigore |
68, co. 3 |
68, co. 3 |
399 |
399 |
612 |
Schede
di lettura
(articolo 1, commi 1-349)
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
I commi 1 e 2 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2006 (comma 1) e per i due anni successivi, 2007 e 2008 (comma 2), compresi nel bilancio pluriennale
Tali disposizioni costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria deve, infatti, indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate[1].
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 41.000 milioni di euro.
Tale importo è determinato al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Il DPEF 2006-2009 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2006 pari a 56.500 milioni di euro, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Il bilancio dello Stato, approvato con legge 23 dicembre 2005, n. 267, espone, per il 2006, un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari a 43.741 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie. Al netto delle regolazioni debitorie, il saldo risulta pari a 36.664 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare esposto nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, al netto delle regolazioni debitore, risultava pari a 51.092 milioni di euro.
Le misure recate dalla legge finanziaria, dal decreto-legge collegato (decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[2]) e l’approvazione degli emendamenti al medesimo disegno di legge di bilancio hanno determinato un miglioramento del saldo netto da finanziare di 14.428 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare stabilito nella legge di bilancio risulta, pertanto, inferiore al limite massimo fissato nel comma 1 della legge finanziaria 2006 di 10.092 milioni di euro.
Riguardo alle regolazioni debitorie, la legge finanziaria reca un apposito prospetto (collocato dopo il prospetto di copertura e prima delle tabelle) nel quale sono distintamente indicate, per gli anni 2006, 2007 e 2008 le regolazioni contabili e debitorie risultanti dalla legge di bilancio e dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria. Le regolazioni così evidenziate sono poste a confronto con quelle presenti nell’assestamento del bilancio dello Stato per il 2005.
Dai dati del prospetto risulta che le regolazioni debitorie iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2006 ammontano a 3.572 milioni di euro (di cui 101 milioni di euro relativi a spese in conto capitale).
Ad esse si aggiungono, in quanto previste dalla legge finanziaria, le seguenti regolazioni debitorie:
- 2.000 milioni di euro per il 2006 relativi a spese in conto capitale per il ripiano dei disavanzi delle ASL disposto dal comma 279 dell’articolo unico della legge finanziaria;
- 1.102 milioni di euro di spese correnti relativi alla voce di tabella C “Decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: integrazione del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP”;
- 403 milioni di euro di spese correnti riguardanti le eccedenze di spesa relative all’anno 2005 e precedenti, finanziate dall’allegato 1; le regolazioni debitorie riguardano le spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002[3]).
Le regolazione debitorie ammontano complessivamente a 7.077 milioni di euro e risultano, pertanto, inferiori alle regolazioni evidenziate nell’assestamento del bilancio per il 2004, che ammontavano a 11.002 milioni di euro.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2006, un livello massimo, in termini di competenza, di 244.000 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006.
E’ opportuno, infine, ricordare che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea.
Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte. I saldi del bilancio dello Stato, dunque, per quanto diversi dal saldo del conto delle pubbliche amministrazioni (anche perché elaborati secondo criteri contabili differenti), devono risultare coerenti con quest’ultimo.
La risoluzione con cui è stato approvato il DPEF per il 2006-2009 stabilisce, per il 2006, un obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche pari a 3,8% del PIL, obiettivo confermato dalla Relazione previsionale e programmatica per il 2006.
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,per gli anni 2007 e 2008, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico.
La legge di bilancio per il 2006 dispone, all’articolo 19, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2009.
Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in essa contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2006, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria.
Per gli anni successivi al 2006, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2006, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale a legislazione vigente:
§ per il 2007:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 31.700 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 225.000 milioni di euro;
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 210.000 milioni di euro.
La legge di bilancio dello Stato per l’anno 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge n. 267/2005) reca un bilancio pluriennale dello Stato a legislazione vigente che espone per gli anni 2007 e 2008 un saldo netto da finanziare pari, al lordo delle regolazioni debitorie, rispettivamente, a 28.770 milioni di euroe a 18.241 milioni di euro e, al netto delle regolazioni debitorie, pari a 25.594 milioni di euro per il 2007 e a 15.091 milioni di euro per il 2008.
Il saldo netto da finanziare stabilito nel bilancio pluriennale a legislazione vigente risulta, pertanto, inferiore al limite massimo fissato dal comma in esame per 6.106 milioni di euro, relativamente all’anno 2006, e per 5.709 milioni di euro relativamente all’anno 2007.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
§ per il 2007:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 48.300 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 237.000 milioni di euro;
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza (al netto delle regolazioni debitorie), in 39.700 milioni di euro;
- il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 226.000 milioni di euro.
Si ricorda che il DPEF 2006-2009 non reca il quadro del bilancio programmatico. Per quanto concerne il conto delle amministrazioni pubbliche, il DPEF 2006-2009 ha fissato, per gli anni successivi al 2006, un obiettivo di indebitamento netto pari, per il 2007, al 2,8% del PIL, per il 2008 del 2,1% del PIL e per il 2009 dell'1,5% del PIL.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Il comma 4 individua le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
In generale, le disposizioni di cui al comma in esame possono ricondursi alla previsione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 468/78 ai sensi del quale “la legge finanziaria indica quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese”.
Il comma in esame prevede, in particolare, che le eventuali maggiori entrate che si registrassero, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, siano destinate interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che siano utilizzate per la copertura finanziaria di:
§ interventi urgenti ed imprevisti rivolti a fronteggiare calamità naturali;
§ improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese;
§ situazioni di emergenza economico-finanziaria;
§ riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Il comma 4 riproduce un’analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) e nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
In base a tale disposizione, pertanto, ai fini dell’utilizzo delle eventuali maggiori entrate a legislazione vigente per finalità diverse dal miglioramento del saldo, la riduzione della pressione fiscale, che ha carattere permanente, viene affiancata ad interventi riconducibili a specifiche situazioni di eccezionalità e di emergenza (calamità naturali, tutela della sicurezza del Paese, emergenze economico-finanziarie).
Nella legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001) veniva, invece, espressamente specificato che le maggiori entrate a legislazione vigente potevano essere utilizzate per coprire misure di riduzione della pressione fiscale, soltanto a condizione che esse risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare.
Articolo 1, comma 5
(Destinazione dei maggiori proventi delle
dismissioni immobiliari all’ammortamento del debito pubblico)
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
Il comma 5 dispone, a decorrere dal 2006, la destinazione dei maggiori proventi derivanti da dismissioni immobiliari alla riduzione del debito pubblico. A tal fine i predetti proventi sono destinati al Fondo di ammortamento del debito pubblico (rectius: Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato[4]).
La norma si riferisce – come chiarito dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7 del 2006[5] - ai maggiori proventi rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente.
Le previsioni del bilancio risultano pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008[6].
Nel testo originario del disegno di legge di bilancio, le previsioni riferite ai proventi da dismissioni immobiliari erano pari a 6 miliardi di euro per il 2006, a 3 miliardi di euro per il 2007 e a 3,3 miliardi per il 2008[7].
Nel testo originario del disegno di legge finanziaria, le maggiori entrate da dismissioni immobiliari relative al 2006 erano destinate al Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (cd. Fondo Lisbona), istituito dal comma 357. A seguito dell’introduzione del comma in esame, le risorse per il Fondo dovranno essere reperite da successivi provvedimenti legislativi, previa verifica di compatibilità con gli obiettivi del programma di stabilità e crescita.
La circolare del Ministero dell’economia n. 7 del 2006 specifica inoltre che conseguentemente tutte le disposizioni specifiche antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 che prevedono la riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio immobiliare statale divengono inapplicabili.
Il secondo periodo del comma in esame prevede che una diversa destinazione dei proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea[8].
Si ricorda che l’ultimo aggiornamento del programma di stabilità dell’Italia è stato presentato nel dicembre 2005[9].
Si ricorda che, in base ai principi della successione delle leggi nel tempo, resta comunque possibile che un provvedimento legislativo successivo disponga una diversa destinazione degli introiti da dismissioni.
Articolo 1, commi 6 e 13
(Riduzioni degli stanziamenti di bilancio
per consumi intermedi e investimenti fissi lordi)
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
omissis
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
I commi 6 e 13 prevedono che, a decorrere dal 2006, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti, rispettivamente, le spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi siano rideterminate secondo gli importi indicati negli elenchi 1 e 2, allegati alla legge.
Le conseguenti riduzioni degli stanziamenti sono operate, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
E’ comunque escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso. Tale comparto dovrebbe includere le Forze di polizia civili e militari, i Vigili del fuoco e le Capitanerie di porto, come precisato dalla circolare del Ministero dell’economia n. 7/2006 con riferimento al comma 7, che contempla un’analoga esclusione.
Gli elenchi 1 e 2 sono strutturati per ministeri e per unità previsionali di base (U.P.B.); gli importi indicati nell'elenchi 1 e 2 a fianco di ciascuna U.P.B., sostituiscono gli stanziamenti per consumi intermedi o investimenti fissi lordi della relativa U.P.B. o - in caso di U.P.B. con più capitoli riferibili alla categoria dei consumi intermedi (categoria 2) o degli investimenti fissi lordi (categoria 21) - la somma dei capitoli di categoria 2 o di categoria 21 contenuti in ciascuna u.p.b.
Al riguardo, va tenuto presente che:
- le U.P.B. contengono più capitoli, i quali possono non appartenere tutti alla medesima categoria economica;
- non tutte le U.P.B. contenenti spese per consumi intermedi o investimenti fissi lordi sono interessate dalla riduzione, ma solo quelle indicate negli elenchi;
- nell'ambito della categoria relativa a consumi intermedi e investimenti fissi lordi vi sono stanziamenti che, pur non aventi natura obbligatoria, sono direttamente regolati con legge. Questi ultimi – secondo quanto indicato nella relazione tecnica - non sono ricompresi nell'operatività del comma in esame, ma subiscono una riduzione del 10% in base a quanto disposto dal comma 20 (cfr. relativa scheda).
Il comma 6 comporta una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi a consumi intermedi pari al 15,6% rispetto al totale dei consumi intermedi e al 25,7% rispetto agli stanziamenti discrezionali per consumi intermedi.
L’effetto complessivo di risparmio sul bilancio è pari a oltre 1.445 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
Analogo miglioramento si registra, secondo le stime del Governo, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto (1.445 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008).
Il comma 13 comporta una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi a investimenti fissi lordi pari al 21,3% rispetto al totale degli investimenti fissi lordi e al 33,2% rispetto agli stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi.
In termini di saldo netto da finanziare, l’effetto complessivo di risparmio derivante dal comma 13 è pari a 1.136 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Esso determina, inoltre, secondo le stime del Governo, un miglioramento del fabbisogno di cassa e dell’indebitamento netto pari a 360 milioni di euro per il 2006, a 750 milioni di euro per il 2007 e a 1.100 milioni di euro per il 2008.
Nella tabella seguente sono esposti gli effetti di risparmio derivanti dall’applicazione delle norme in esame sul bilancio per l’anno 2006.
La colonna a) riporta il dato del totale dei consumi intermedi o degli investimenti fissi lordi, per ciascun ministero, tratto dal riepilogo per classificazione economica del bilancio a legislazione vigente nel testo originario.
La colonna b) indica la somma dei capitoli relativi ai consumi intermedi o agli investimenti fissi lordi contenuti nelle U.P.B. indicate nell'elenco 1: per ciascuna U.P.B indicata nell’elenco 1, sono stati individuati e sommati i capitoli relativi alla categoria 2, consumi intermedi, oggetto di riduzione (considerandone l'ammontare a legislazione vigente); per ciascuna U.P.B indicata nell’elenco 2, sono stati individuati e sommati i capitoli relativi alla categoria 21, investimenti fissi lordi, oggetto di riduzione (considerandone l'ammontare a legislazione vigente).
La colonna c) riporta gli importi per il 2006 contenuti negli elenchi 1 e 2, importo che sostituisce quello elencato nella colonna b).
La colonna d) quantifica i risparmi connessi con la rideterminazione di cui agli elenchi 1 e 2, effettuando la differenza tra la colonna c) e b).
Le ultime due colonne indicano le percentuali del risparmio rispetto alle dotazioni di consumi intermedi discrezionali e totali.
Si segnala che l’effetto complessivo di risparmio derivante dal contenimento delle spese per consumi intermedi di carattere discrezionale, di cui all’elenco 1, risulta pari a 1.547 milioni di euro (anziché 1.445 milioni) in quanto, attraverso l’elenco 1 sono stati rideterminati anche gli stanziamenti delle U.P.B. relative alle spese per consulenze, rappresentanza e auto di servizio, di cui ai commi 9-11 della legge finanziaria in esame, da cui sono derivati ulteriori risparmi per complessivi 100 milioni di euro (cfr. la relativa scheda di lettura).
Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi – Art. 1, co. 6 - Elenco 1 |
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2006 |
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Consumi intermedi BLV |
Totale capitoli |
ELENCO 1 legge finanziaria |
RISPARMI |
% su consumi intermedi discrezionali |
% su consumi intermedi totale |
Migliaia di euro |
a) |
b) |
c) |
d) = b) - c) |
e) = d) / b) |
f) = d) / a) |
|
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Ministero dell’economia e delle finanze |
3.384.329 |
2.071.517 |
1.836.031 |
235.486 |
11,4% |
7,0% |
Ministero delle attività produttive |
21.925 |
21.025 |
16.843 |
4.182 |
19,9% |
19,1% |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
64.983 |
61.820 |
40.743 |
21.077 |
34,1% |
32,4% |
Ministero della giustizia |
1.011.539 |
311.752 |
216.725 |
95.027 |
30,5% |
9,4% |
Ministero affari esteri |
199.927 |
135.434 |
102.491 |
32.943 |
24,3% |
16,5% |
Ministero dell’istruzione, università e ricerca |
693.147 |
687.600 |
530.997 |
156.603 |
22,8% |
22,6% |
Ministero dell’interno |
1.591.041 |
344.548 |
223.787 |
120.761 |
35,0% |
7,6% |
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio |
180.253 |
98.653 |
88.725 |
9.928 |
10,1% |
5,5% |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
227.562 |
98.982 |
71.521 |
27.461 |
27,7% |
12,1% |
Ministero delle comunicazioni |
18.808 |
10.308 |
6.410 |
3.898 |
37,8% |
20,7% |
Ministero della difesa |
2.214.662 |
1.986.591 |
1.184.135 |
802.456 |
40,4% |
36,2% |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
59.622 |
38.486 |
27.285 |
11.201 |
29,1% |
18,8% |
Ministero per i beni e le attività culturali |
93.933 |
93.155 |
75.479 |
17.676 |
19,0% |
18,8% |
Ministero della salute |
150.875 |
65.070 |
56.445 |
8.625 |
13,3% |
5,7% |
TOTALE GENERALE |
9.912.606 |
6.024.941 |
4.477.617 |
1.547.324 |
25,7% |
15,6% |
Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi – Art. 1, co. 13 - Elenco 2 |
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2006 |
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Investimenti fissi lordi BLV |
Totale capitoli |
ELENCO 2 legge finanziaria |
RISPARMI |
% su Invest. fissi lordi discrez. |
% su Invest. fissi lordi totali |
Migliaia di euro |
a) |
b) |
c) |
d) = b) - c) |
e) = d) / b) |
f) = d) / a) |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero dell’economia e delle finanze |
485.881 |
182.241 |
110.116 |
72.125 |
39,6% |
14,8% |
Ministero delle attività produttive |
146.548 |
23.548 |
14.250 |
9.298 |
39,5% |
6,3% |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
11.921 |
11.921 |
7.201 |
4.720 |
39,6% |
39,6% |
Ministero della giustizia |
275.415 |
86.119 |
69.419 |
16.700 |
19,4% |
6,1% |
Ministero degli affari esteri |
10.443 |
10.343 |
6.248 |
4.095 |
39,6% |
39,2% |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
28.018 |
7.880 |
4.760 |
3.120 |
39,6% |
11,1% |
Ministero dell’interno |
630.936 |
18.156 |
10.968 |
7.188 |
39,6% |
1,1% |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
39.675 |
2.040 |
1.232 |
808 |
39,6% |
2,0% |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
810.944 |
646.025 |
524.271 |
121.754 |
18,8% |
15,0% |
Ministero delle comunicazioni |
46.560 |
11.780 |
7.116 |
4.664 |
39,6% |
10,0% |
Ministero della difesa |
2.410.112 |
2.401.296 |
1.511.917 |
889.379 |
37,0% |
36,9% |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
104.714 |
413 |
254 |
158 |
38,5% |
0,2% |
Ministero per i beni e le attività culturali |
333.738 |
16.984 |
15.730 |
1.254 |
7,4% |
0,4% |
Ministero della salute |
1.863 |
1.863 |
1.126 |
737 |
39,6% |
39,6% |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
5.336.768 |
3.420.609 |
2.284.608 |
1.136.001 |
33,2% |
21,3% |
Sulla base dei prospetti riepilogativi allegati alla legge di bilancio per il 2006 (legge n. 267/2005), la categoria di spesa relativa ai consumi intermedi registra complessivamente una diminuzione di 267 milioni di euro (passando da 9.913 milioni di euro a legislazione vigente a 9.646 milioni di euro nella legge di bilancio).
Oltre agli effetti derivanti dal comma 6 in esame, infatti, le dotazioni delle U.P.B. del bilancio relative a spese per consumi intermedi hanno registrato ulteriori modificazioni derivanti da specifiche disposizioni della legge finanziaria.
Anche in base alle indicazioni fornite in sede di seconda e terza nota di variazioni al bilancio, tra le principali variazioni determinate dalle disposizioni della legge finanziaria che hanno interessato la categoria delle spese per consumi intermedi si segnalano:
§ riduzione di 1.447 milioni di euro degli stanziamenti del bilancio per consumi intermedi, derivanti dall’attuazione del comma 6 in esame;
§ riduzione di 100 milioni, quale contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche relative a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza (-70 milioni), nonché per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture (-30 milioni) (commi 9-11);
§ riduzione di 20 milioni di euro, derivante dalle disposizioni sulla flessibilità di bilancio, introdotte dal comma 20, che determinano una ulteriore riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi (con riferimento alle autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge);
§ aumento di 603 milioni di euro, in relazione alle cc.dd. “eccedenze di spesa”, relative a spese di giustizia, autorizzate dall’Allegato 1, ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. i-quater), della legge n. 468/1978 (comma 607);
§ aumento di 100 milioni di euro del Fondo per l’acquisizione di beni e servizidel Ministero dell’interno (comma 27);
§ aumento di 370 milioni di euro, in relazione alle proroghe per i lavoratori socialmente utili (comma 245);
§ aumento di 50 milioni di euro del Fondo per il funzionamento dell’Arma dei carabinieri (comma 29);
§ aumento di 30 milioni di euro, in favore dell’autotrasporto (comma 108-112);
§ aumento di circa 120 milioni, in relazione a disposizioni in materia di personale.
Si ricorda che disposizioni volte al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni basate su riduzioni degli stanziamenti di bilancio, di natura analoga a quelle previste dall’articolo in esame, sono già state adottate, da ultimo:
§ con il c.d. decreto-legge “taglia-spese” (D.L. 12 luglio 2004, n. 168[10]);
§ con la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha introdotto la cd. regola del 2 per cento;
§ con il decreto-legge relativo alla manovra correttiva per il 2005 (D.L. 17 ottobre 2005, n. 211), successivamente confluito, a seguito dell’approvazione al Senato di un maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, nel decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006 (D.L. 30 settembre 2005, n. 203[11]).
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge “taglia-spese” n. 168/2004 ha disposto, nell’ambito della manovra correttiva per il 2004, le riduzioni di una serie di stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. La quota più rilevante della manovra derivava dalla riduzione degli stanziamenti discrezionali delle categorie economiche dei consumi intermedi, nella misura del 36 per cento, e degli investimenti fissi lordi nella misura del 30 per cento.
La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto una regola di evoluzione della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche volta al controllo delle dinamiche di spesa, la cd. regola del 2 per cento.
In particolare, con riferimento al bilancio dello Stato, è stato fissato un limite di incremento del 2% agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007. L'applicazione di questo limite assume come riferimento le categorie economiche e comporta una riduzione degli stanziamenti discrezionali riconducibili principalmente, anche in tal caso, alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, relativo alla manovra correttiva per il 2005, ha previsto la riduzione, in termini sia di competenza che di cassa, di stanziamenti discrezionali per consumi intermedi, per un importo complessivo di 300 milioni di euro nel 2005, e la riduzione, limitatamente alle sole autorizzazioni di cassa, di stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi, per un importo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2005. Sono esclusi gli stanziamenti destinati ai comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso. La disposizione è ora riprodotta dall’art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006 (D.L. 30 settembre 2005, n. 203), approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera.
La Corte dei Conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004.
È stata rilevata una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con interventi di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio.
Per ciò che attiene ai consumi intermedi, sulla quale si è concentrata una buona parte degli interventi correttivi attraverso tagli di carattere lineare, la Corte rileva come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. La riqualificazione della spesa per consumi intermedi non può infatti essere ottenuta con misure di natura contingente, ma deve costituire il «quotidiano impegno nell’ordinaria attività gestionale delle Amministrazioni», attraverso l’acquisizione di beni e servizi di qualità superiore, una ricognizione più accurata delle esigenze principali da soddisfare, il conseguimento effettivo di economie di scala.
In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. Il mancato rispetto degli ordinari schemi contabili si ripercuote negativamente sulla trasparenza dei conti pubblici, rimettendo in discussione lo stesso principio di annualità del bilancio.
Gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive risultano inoltre compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione. Nonostante che il decreto-legge n. 168/04 avesse comportato una riduzione dei consumi intermedi di 919 milioni di euro delle dotazioni iniziali di competenza, le previsioni finali (14.072 milioni di euro) sono risultate superiori a quelle iniziali (12.618 milioni di euro) per un importo pari a 1.454 milioni di euro, soprattutto a causa dell’utilizzo dei predetti fondi.
Con riferimento alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha inoltre sottolineato come i margini di riduzione siano ormai limitati. Anche in considerazione del fatto che la categoria dei consumi intermedi rappresenta poco più del 3 per cento della spesa dello Stato e meno del 3,5 per cento, sarebbe più opportuno «spostare l’attenzione da interventi correttivi indifferenziati ad un’impostazione più concentrata su una migliore utilizzazione delle limitate risorse disponibili».
Nell’audizione svolta in data 10 novembre 2005 davanti al Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di contenimento della spesa pubblica, istituito presso la Commissione bilancio della Camera, il Ragioniere generale dello Stato ha rilevato come la cd. regola del 2 per cento risulti valida in sede di previsione, cioè al momento della costruzione del bilancio, ma risulti di assai difficile attuazione in sede di gestione dello stesso. Essa dovrebbe valere ai fini di un contenimento della spesa complessiva, ma non si dimostra efficace con riferimento a singole categorie economiche.
Dai dati forniti[12] emerge infatti un andamento di segno opposto tra gli stanziamenti di bilancio, da una parte, e gli impegni e i pagamenti dall’altra: con riferimento alle categorie di spesa interessate dalla regola del 2%, nel mese di ottobre 2005, a fronte di una riduzione degli stanziamenti definitivi del 10,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli impegni e i pagamenti hanno registrato un incremento, rispettivamente, dell’1,7% e del 6,5%.
In particolare, la categoria di spesa degli investimenti fissi lordi, a fronte di una riduzione degli stanziamenti del 15,6%, ha segnato un aumento degli impegni pari al 25,6% e dei pagamenti pari al 10,7%. I consumi intermedi hanno registrato, invece, un aumento degli stanziamenti dell’1,8% e una riduzione sia degli impegni che dei pagamenti pari, rispettivamente, allo 0,2% e al 2,7%.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Il comma 7 pone un limite all’assunzione di impegni da parte delle amministrazioni dello Stato, prevedendo che le stesse possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
La disposizione in esame è sostanzialmente finalizzata ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica nell’ambito del processo di aggiustamento dei conti pubblici.
La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006,“Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine al limite all’assunzione mensile di impegni di spesa previsto dal comma in esame e ad altre disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria.
Ai sensi del comma 7 sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
In merito, la circolare n. 7/2006 precisa che il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso è costituito dalle Forze di polizia civili e militari, dai Vigili del fuoco e dalle Capitanerie di porto.
Il divieto non vale inoltre per:
§ spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi;
§ le spese per interessi;
§ le spese relative alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili;
§ le spese relative ad accordi internazionali e ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
§ le spese riferite alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
La circolare n. 7/2006 precisa che sono escluse dall’applicazione della norma, in quanto aventi natura obbligatoria, le spese relative ai trasferimenti agli enti territoriali e alle università.
Per quanto riguarda invece le spese per trasferimenti agli enti e organismi della pubblica amministrazione diversi dallo Stato la limitazione alla assunzione degli impegni trova applicazione. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere con la somma trasferita anche spese per le quali è prevista l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio. Dopo lo svolgimento degli opportuni riscontri, sarà dato corso alle assegnazioni escluse dal vincolo.
La violazione del limite rileva agli effetti della responsabilità contabile.
Si segnala che l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge …/la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione,ha introdotto una deroga alla disposizione del comma 7, limitatamente all’anno finanziario 2006, relativamente alle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.
Resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative fra i capitoli di bilancio, nell’ambito delle medesime unità previsionali di base, ai sensi della vigente normativa, al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio (comma 8).
L'articolo 2, comma 4-quinquies[13], della legge 5 agosto 1978, n. 468, prevede che con decreti del Ministro competente, su proposta del dirigente responsabile, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale; sono escluse le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. I decreti devono essere comunicati al Ministro dell’economia e alle Commissioni parlamentari competenti.
Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono inoltre essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento.
Sono comunque escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare.
La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
L’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dispone che variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati al Ministro dell’economia, alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
La citata circolare n. 7/2006 specifica che le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio adottate nel corso della gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del comma 7, tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'articolo 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio, quelle adottate con decreto del Ministro competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate.
L'articolo 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio (legge n. 267 del 23 dicembre 2005), dispone che per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
Non sono stimati effetti finanziari derivanti dall’applicazione dei commi in esame.
Articolo 1, commi 9-12
(Contenimento delle spese per consulenze,
di rappresentanza e per auto di servizio)
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
I commi 9-12 pongono vincoli ad alcune specifiche spese delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 9 pone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004.
Il comma 9 prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni[14], con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati
Ai sensi del comma 12, sono inoltre esclusi gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Una disposizione analoga era contenuta, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge cd. “tagliaspese” (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168[15], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)[16].
Il comma in esame specifica che resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005.
Il richiamato comma 11 – oltre a prevedere il suddetto limite, che deve ritenersi implicitamente abrogato dalla disposizione in esame a decorrere dal 2006 - prevede limiti e condizioni per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze.
In particolare, si richiede, per gli incarichi a soggetti estranei che abbiano per oggetto materie rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, l’adeguata motivazione degli atti di affidamento, nonché la possibilità di procedere all’affidamento stesso solo nei casi previsti da legge o se sussistono eventi eccezionali.
In ogni caso l’atto di affidamento deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
L’affidamento di incarichi di studio e ricerca e di consulenze in assenza dei presupposti previsti dà luogo ad illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda che, in relazione alle previsioni del citato comma 11, è intervenuta la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5 dell’11 febbraio 2005.
La circolare ha precisato che, ai fini della determinazione del limite della spesa, l’espressione “spesa sostenuta nell’anno 2004” va intesa nel senso di assumere come termine di riferimento la spesa impegnata nell’anno 2004.
La circolare ha inoltre precisato che gli incarichi di consulenza oggetto della disposizione sono quelli affidati mediante la stipula di convenzioni o di contratti di collaborazione coordinata e coordinativa. Si tratta, in particolare, delle fattispecie riconducibili agli articoli 2222 (contratto d’opera) e 2229 (esercizio delle professioni intellettuali) del codice civile, in cui si presentano condizioni di elevata professionalità e particolare autonomia nello svolgimento delle prestazioni.
La Circolare, infine, per garantire una puntuale applicazione della norma, invita le amministrazioni a gestire le risorse relative alle spese interessate mediante specifici piani gestionali, da istituire con riferimento ai pertinenti capitoli di spesa.
La circolare del Ministero dell’economia n. 7/2006 precisa che il riferimento effettuato alla “spesa sostenuta” deve intendersi come riferimento alla “spesa impegnata”.
Tale precisazione conferma quanto già stabilito per il 2005 dalla richiamata circolare n. 5/2005.
Si ricorda in proposito che la Corte dei Conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004.
Nell’ambito di questa analisi, la Corte dei Conti ha analizzato due tipologie di spesa specificamente interessate da misure di contenimento previste dal decreto-legge n. 168/2004: la spesa per studi ed incarichi di consulenza – che non avrebbe dovuto eccedere la spesa media annua del periodo 2001-2002, ridotta del 15 per cento – e la spesa per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni - che non avrebbe dovuto eccedere la spesa media annua del periodo 2001-2003, ridotta del 15 per cento.
La verifica dell’andamento di queste spese appare problematica, a causa delle difficoltà di individuare le sottocategorie di spesa ad esse relative. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte emerge il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati: le spese per studi consulenze e indagini registrerebbero uno scostamento del 5,3 per cento rispetto all’obiettivo prefissato, quelle di rappresentanza e per missioni all’estero segnerebbero uno scostamento del 21,2 per cento rispetto all’obiettivo.
Si ricorda che, per quanto concerne l’affidamento di incarichi di consulenze, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001[17] le amministrazioni pubbliche - a fronte di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L’art. 53 del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre che le pp.aa. sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti[18].
Il comma 10 pone una disciplina restrittiva per le spese delle pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
Esso prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni[19], con la sola esclusione, ai sensi del comma 12, degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Una disposizione analoga, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge cd. “tagliaspese” (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168[20], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191), che limitava anche le spese per missioni all’estero[21].
In relazione alle “spese di rappresentanza”, si segnala la mancanza di una specifica disciplina legislativa negli ordinamenti regionali e statali, come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. È lasciato pertanto all’autonomia normativa e contabile di ogni Amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica.
La sostanziale carenza normativa - e la susseguente situazione di incertezza sulla valutazione dei singoli casi - ha tuttavia indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, nonché sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.
In questo senso è anzitutto necessaria l'adozione da parte dell'ente di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza. Tali spese, infatti, rientrando, quanto alla natura, tra quelle tradizionalmente definite facoltative, in base alle regole di buona amministrazione possono essere disposte solo se ed in quanto l’esigenza di rappresentatività dell’ente sia stata preventivamente accertata e definita, nei suoi termini essenziali, in atti regolamentari o almeno in atti amministrativi generali.
Dette spese devono comunque essere dirette al perseguimento dei fini istituzionali. A tal fine si è rilevato come l'attività di rappresentanza sia innanzitutto determinata dalla sua idoneità a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Amministrazione, e che tale idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano l’attività, e dall’altro, con le circostanze temporali e modali dell’attività stessa che deve avere il carattere della eccezionalità.
Ancora, occorre che nella successiva fase di contabilizzazione, le spese di rappresentanza siano esposte nei rendiconti in maniera non globale o forfetaria, bensì in modo da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un’adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse.
La relazione tecnica stima i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 9 e 10 in 70 milioni di euro, in termini finanziari e di indebitamento netto.
Il comma 11 pone una disciplina restrittiva delle spese che le pubbliche amministrazioni sostengono per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture: esso prevede, a decorrere dal 2006, che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
Ai sensi del comma 12, sono inoltre esclusi gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Come il comma 9, la disposizione si pone in linea di continuità con la legge finanziaria per il 2005 e, in particolare con l’art. 1, comma 12, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari, rispettivamente, al 90 per cento, all’80 per cento e al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2004.
Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto trasmettere alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi in questione, in cui evidenziare i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa (art. 1, comma 14, legge n. 311/2004). Tale relazione non risulta pervenuta.
La relazione tecnica stima gli effetti derivanti dall’applicazione del comma 11 in 30 milioni di euro, in termini finanziari e di indebitamento netto.
L’utilizzo delle autovetture pubbliche è stato più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L’articolo 21 della legge n. 412 del 1991, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica” recava norme circa l’uso delle autovetture, indicando le autorità abilitate all’utilizzo e disponendo una ricognizione del parco-macchine dell’amministrazione civile dello Stato - che fu, peraltro, trasmessa al Parlamento quale allegato al disegno di legge di bilancio per il 1993 (stato di previsione del Ministero del tesoro) - che doveva essere ridotto.
Sulla base del D.P.C.M. 13 luglio 1994, Direttive in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato, le auto eccedenti potevano essere:
- vendute, previa valutazione degli uffici tecnici erariali;
- trasferite alle Forze di polizia;
- donate alla Croce rossa (qualora il loro valore fosse talmente basso da non rendere conveniente la loro vendita);
- avviate alla demolizione.
Le disposizioni delle citate direttive erano applicabili anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato; a tal fine, le norme di attuazione dovevano essere emanate dalle singole amministrazioni nei confronti degli enti vigilati e portate a conoscenza della Presidenza del Consiglio.
Sulla materia è quindi intervenuto l’articolo 2, commi da 117 a 124, della legge n. 662 del 1996[22]. In particolare il comma 117 prevedeva un censimento da parte delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici degli autoveicoli in dotazione secondo le modalità che furono indicate dal successivo decreto 29 gennaio 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il comma 118 indicava le autorità cui veniva consentito l'uso esclusivo delle autovetture (Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato), prevedendo, al successivo comma 121, l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di particolari categorie cui fosse consentito l'uso esclusivo delle autovetture. Il comma 122 disponeva circa la perdita del diritto all'uso dell'autovettura di Stato per coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che fossero cessati dalla carica
Il comma 119 prevedeva l’affidamento, entro 12 mesi, a società private dei servizi di trasporto di persone e cose precedentemente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici e, contemporaneamente autorizzava (comma 120) la dismissione degli autoveicoli eccedenti, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.
L’individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell’utilizzo dell’autovettura fu effettuata con il D.P.C.M 28 febbraio 1997. Con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.
L’assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato, è stata nuovamente disciplinata, con l’introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.
Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, disponendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2002, avrebbe riferito al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornito annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.
La circolare del Ministero dell’economia n. 7/2006 ha precisato che, una volta definito il limite delle risorse utilizzabili, si deve intervenire, ove necessario, rinegoziando i contratti già in essere per ricondurre la spesa nell'ambito del predetto limite, se del caso, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.
La circolare ha inoltre disposto che per gli enti istituiti successivamente al 2004 – per i quali non risulta, quindi, possibile rapportarsi alla spesa effettuata in quell'esercizio - il parametro di riferimento è costituito dal dato relativo all'anno 2005. In caso di istituzione nel corso del 2006, l'ente interessato potrà conferire incarichi di consulenza e di studio limitatamente ai casi di assoluta e inderogabile necessità.
Il comma 12, come già ricordato, esclude dall’ambito di applicazione dei commi 9, 10 e 11 le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Tale previsione è volta a dare attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e agli enti locali, le disposizioni del decreto-legge cd. tagliaspese analoghe a quelle previste dal testo originario del disegno di legge finanziaria. In base a detta sentenza, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto lesive dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita agli enti territoriali dall'articolo 119.
Si segnala peraltro che, con riferimento a questi enti, sembrerebbero restare formalmente in vigore le norme limitative delle spese per studi e incarichi di consulenza, per missioni all’estero, per spese di rappresentanza e per auto di servizio previste dall’articolo 1, commi 11, 12 e 42, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), nonostante esse presentino disposizioni del tutto analoghe a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.
Il comma 14 dell’articolo 1 reca una norma volta a contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste dalla vigente legislazione in materia di immigrazione. Al fine indicato, il Ministro dell’interno è chiamato a stabilire con proprio decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle summenzionate strutture, atto ad armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare.
I centri di accoglienza sono previsti e disciplinati dall’art. 40 del testo unico in materia di immigrazione, approvato con D.Lgs. 286/1998[23]. Esso (co. 1) prevede che le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongano centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Secondo il co. 2, ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
Quanto ai centri di permanenza temporanea (CPT), l’art. 14 del medesimo testo unico stabilisce che quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la solidarietà sociale e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi ministro dell’economia e delle finanze). Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Al momento sono in funzione 14 centri[24]; la loro localizzazione nelle varie regioni è in funzione delle dinamiche dei flussi di immigrazione clandestina. Il totale delle presenze nei centri è stato pari nel 2003 a 404.181, nei primi sei mesi del 2004 a 197.493.
Alla fine del 2004 risultavano 15.647 stranieri presenti nei centri di permanenza temporanea (1.784 in più rispetto al 2003)[25].
La normativa nazionale cui far riferimento per le gare di appalto previste dal comma in esame è rinvenibile nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il quale disciplina l’aggiudicazione, da parte delle c.d. amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato1[26] e all’allegato 2[27], il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS)[28] per quelli dell’allegato 1 e uguale o superiore a 200.000 euro per quelli dell’allegato 2. Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, le amministrazioni aggiudicatici sono tenute, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, a preparare un capitolato d’oneri da inviare agli offerenti (nel caso di pubblico incanto, art. 9) o ai candidati prescelti (nel caso di licitazione provata, appalto concorso o trattativa privata, art. 10).
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
Il comma 15 istituisce, a decorrere dal 2006, negli stati di previsione di ciascun ministero, un Fondo in cui confluiscono le dotazioni delle UPB relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Le unità previsionali di base e le dotazioni che confluiscono a ciascun Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa.
Non confluiscono comunque nei costituendi fondi le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale, le risorse relative a contributi in conto interessi, quelle determinate in Tabella C, quelle classificate come spese obbligatorie.
Nonostante che la formulazione letterale del comma sembri far riferimento ad un semplice trasferimento di risorse, è operata contestualmente una riduzione delle dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative a trasferimenti correnti alle imprese indicate nell’elenco 3.
La tabella che segue riepiloga gli effetti sul bilancio per il 2006 attesi dalla disposizione in esame, evidenziando altresì la dotazione iniziale del bilancio a legislazione vigente delle U.P.B. o delle leggi menzionate nell’elenco.
Come si evince dalla tabella, le riduzioni riguardano solo alcuni Ministeri (dell’economia, delle attività produttive, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole e per i beni e le attività culturali) ed hanno un’incidenza percentuale del 29,5% su tutte le U.P.B. interessate.
Nel corso dell’esame parlamentare, sono state eliminate dall’elenco 3 le U.P.B. relative alle emittenti televisive locali (che sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma in esame) e, limitatamente al 2006, non sono state apportate riduzioni alle dotazioni delle U.P.B. relative alle scuole non statali. Relativamente a queste ultime, si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione non è prevista l’istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
Istituzione dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese
Comma 15 - Elenco 3 |
2006 |
|||
(migliaia di euro) |
BLV |
Elenco 3 |
Riduzioni |
Var. % |
|
|
|
|
|
Ministero dell’economia e delle finanze |
2.814.401 |
1.983.949 |
-830.452 |
-29,5% |
3.1.2.4 - Poste italiane |
259.013 |
182.604 |
-76.409 |
-29,5% |
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato |
1.880.888 |
1.325.823 |
-555.065 |
-29,5% |
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi |
7.000 |
4.935 |
-2.065 |
-29,5% |
3.1.2.43 - Contratti di programma (Poste italiane) |
267.500 |
188.587 |
-78.913 |
-29,5% |
3.1.2.45 – ANAS |
400.000 |
282.000 |
-118.000 |
-29,5% |
3.1.5.20 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
1.983.949 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle attività produttive |
25.000 |
17.625 |
-7.375 |
-29,5% |
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale |
25.000 |
17.625 |
-7.375 |
-29,5% |
3.1.2.11 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
17.625 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
43.175 |
30.439 |
-12.736 |
-29,5% |
3.1.2.1 – Occupazione |
33.570 |
23.667 |
-9.903 |
-29,5% |
9.1.2.2 – Occupazione |
4.957 |
3.495 |
-1.462 |
-29,5% |
14.1.2.1 - Pari opportunità |
4.648 |
3.277 |
-1.371 |
-29,5% |
1.1.5.4 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
30.439 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero istruzione, università e ricerca |
547.306 |
0 |
0 |
- |
2.1.5.5 - Scuole non statali |
284.647 |
0 |
0 |
- |
3.1.2.1 - Scuole non statali |
1.008 |
0 |
0 |
- |
7.1.2.1 - Scuole non statali |
51.095 |
0 |
0 |
- |
8.1.2.1 - Scuole non statali |
14.590 |
0 |
0 |
- |
9.1.2.1 - Scuole non statali |
6.636 |
0 |
0 |
- |
10.1.2.1 - Scuole non statali |
29162 |
0 |
0 |
- |
11.1.2.1 - Scuole non statali |
19.265 |
0 |
0 |
- |
12.1.2.1 - Scuole non statali |
4.433 |
0 |
0 |
- |
13.1.2.1 - Scuole non statali |
12.255 |
0 |
0 |
- |
14.1.2.1 - Scuole non statali |
1.940 |
0 |
0 |
- |
15.1.2.1 - Scuole non statali |
25.101 |
0 |
0 |
- |
16.1.2.1 - Scuole non statali |
3.361 |
0 |
0 |
- |
17.1.2.1 - Scuole non statali |
729 |
0 |
0 |
- |
18.1.2.1 - Scuole non statali |
3.433 |
0 |
0 |
- |
19.1.2.1 - Scuole non statali |
15.091 |
0 |
0 |
- |
20.1.2.1 - Scuole non statali |
34.809 |
0 |
0 |
- |
21.1.2.1 - Scuole non statali |
1.273 |
0 |
0 |
- |
22.1.2.1 - Scuole non statali |
11.473 |
0 |
0 |
- |
23.1.2.1 - Scuole non statali |
4.937 |
0 |
0 |
- |
24.1.2.1 - Scuole non statali |
7.068 |
0 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
328.378 |
231.506 |
-96.872 |
-29,5% |
4.1.2.2 - Società di servizi marittimi |
181.900 |
128.239 |
-53.661 |
-29,5% |
4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione |
26.598 |
18.751 |
-7.847 |
-29,5% |
5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione |
119.881 |
84.516 |
-35.365 |
-29,5% |
2.1.2.10 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
231.506 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle politiche agricole e forestali |
39.325 |
27.724 |
-11.601 |
-29,5% |
2.1.2.7 – Pesca |
14.000 |
9.870 |
-4.130 |
-29,5% |
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, ecc |
25.325 |
17.854 |
-7.471 |
-29,5% |
1.1.5.3 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
27.724 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
3.409 |
2.402 |
-1.007 |
-29,5% |
3.1.2.2 - Editoria libraria |
3.409 |
2.402 |
-1.007 |
-29,5% |
3.1.5.2 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
2.402 |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
3.800.994 |
2.293.645 |
-960.043 |
|
L’effetto di risparmio sui conti pubblici è stimato, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, in 960 milioni di euro per il 2006 e in 1.120 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Il comma 16 stabilisce che i ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione è volta a realizzare una razionalizzazione delle risorse stanziate in bilancio per trasferimenti alle imprese e a realizzare una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.
Si osserva che per alcuni Ministeri confluiscono ai suddetti fondi risorse riferibili ad interventi molto diversi. Occorre valutare se, in tali casi, l’introduzione della flessibilità risponda effettivamente ad un’esigenza di razionalizzazione.
A titolo puramente esemplificativo, si segnala che nel fondo presso il Ministero dell’economia confluiscono trasferimenti alle Poste italiane, alle Ferrovie, all’ANAS, ai contratti di programma ed una serie di altri contributi.
Occorre, infine, considerare se per alcune delle voci inserite nei Fondi si possa proporre la riduzione degli stanziamenti operata dal comma in esame, nonché l’applicazione di margini di discrezionalità nell’assegnazione delle risorse. Si segnala, in particolare, che vengono operate riduzioni su dotazioni di bilancio riferite alle eccedenze di spesa, cioè gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cfr. Economia e Finanze, u.p.b. 3.1.2.4 Contratti di programma, legge n. 311 del 2004; Infrastrutture e Trasporti, u.p.b. 4.1.2.2 Società di servizi marittimi, legge n. 311 del 2004). Con riferimento all’u.p.b. 4.1.2.2., si segnala che la legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa alle società di navigazione, è inserita anche nell’allegato relativo alle eccedenze di spesa, che prevede uno stanziamento di 29,9 milioni di euro per il 2006, a titolo di regolazione debitoria, in quanto riferito ad esigenze di anni pregressi.
La disposizione in esame sembra prefigurare un intervento simile a quello operato con l'Istituzione dei Fondi unici per gli investimenti operato dall'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002[29].
Nella circolare n. 7 del 10 febbraio 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel fornire indicazioni e chiarimenti circa le implicazioni derivanti da talune disposizioni legislative della legge finanziaria per il 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ribadisce che la destinazione delle disponibilità di ciascun Fondo dovrà riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, riportando nell’allegato n. 3 l’indicazione delle disposizioni legislative in questione ed il relativo capitolo di spesa.
Articolo 1, comma 17
(Istituzione di un fondo presso il
Ministero e le attività dei beni culturali per la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali)
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Il comma 17, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo di parte corrente per le esigenze di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali.
La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro per il 2006; alla ripartizione della somma tra le unità previsionali di base si provvederà con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.
In relazione alla disposizione in commento nell’ U.p.b 2.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese correnti per il funzionamento del Dipartimento per la ricerca l’innovazione e l’organizzazione, è stato pertanto istituito il nuovo capitolo 1319, con una dotazione di 10 milioni di euro[30].
Articolo 1, comma 18
(Incremento del fondo di funzionamento
della Corte dei conti)
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.
Il comma 18 incrementa il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006.
Tale disposizione sembra da riconnettere alle nuove attribuzioni di competenze alla Corte dei conti previste dal testo in esame, tra le quali: ricezione delle relazioni su bilancio e rendiconto da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (co. 166 e 170); definizione dei criteri e delle linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti predetti di revisione economico-finanziaria nella predisposizione delle relazioni (co. 167 e 170); vigilanza sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno da parte degli enti locali, con eventuale adozione di specifiche pronunce al riguardo e di successiva vigilanza sull’adozione di misure correttive (co. 168); ricezione, ai fini del controllo successivo sulla gestione, degli atti di spesa delle pp.aa. di importo superiore a 5.000 euro relativi a: consumi intermedi; accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui; incarichi di consulenza (co. 173); rafforzamento del suo ruolo nella tutela dei crediti erariali (co. 174); nuove modalità per la definizione dei procedimenti per responsabilità erariale (co. 231-233).
Va inoltre segnalato che il disegno di legge in esame reca anche norme atte a fornire un supporto di personale alla Corte dei conti, in relazione alle accresciute competenze: la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di taluni esperti anche estranei alla pubblica amministrazione nonché, temporaneamente, di un determinato contingente di personale degli enti locali (co. 169); può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni di cui alla legge finanziaria per il 2005 (co. 175).
Il fondo per il funzionamento della Corte dei conti è allocato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (UPB 3.1.5.10). A seguito della disposizione in esame, nell’ambito della legge di bilancio 2006 lo stanziamento per detto fondo, che comprende anche le spese per il personale della magistratura contabile, è pari a 250,00 milioni di euro, interamente di parte corrente (con un incremento di 18,55 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2005).
Articolo 1, comma 19
(Finanziamento alle emittenti televisive
locali)
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
Il comma 19 prevede che il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001[31] – rideterminato dalle leggi 289/2002, 350/2003 e 311/2004 - resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001[32]).
Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.
L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui[33].
Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[34] (si richiama in proposito quanto già segnalato in relazione all’articolo 4, comma 190 della legge finanziaria 2004[35]).
L’articolo 80, comma 35 della legge 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.
L'articolo 4, comma 5, della legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
L’articolo 1, comma 214, della legge 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.
La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.
Leggi finanziarie |
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 e ss |
448/1998 |
£ |
24.000.000.000 |
24.000.000.000 |
33.000.000.000 |
|
|
|
|
|
€ |
12.400.000 |
12.400.000 |
12.400.000 |
|
|
|
|
|
|
488/1999 |
£ |
|
16.000.000.000 |
7.000.000.000 |
40.000.000.000 |
40.000.000.000 |
40.000.000.000 |
40.000.000.000 |
40.000.000.000 |
€ |
|
8.263.310,39 |
3.615.198,29 |
20.658.275,96 |
20.658.275,96 |
20.658.275,96 |
20.658.275,96 |
20.658.275,96 |
|
388/2000 |
|
|
|
42.000.000.000 |
42.000.000.000 |
42.000.000.000 |
42.000.000.000 |
42.000.000.000 |
42.000.000.000 |
€ |
|
|
21.691.189,76 |
21.691.189,76 |
21.691.189,76 |
21.691.189,76 |
21.691.189,76 |
21.691.189,76 |
|
448/2001 |
€ |
|
|
|
20.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
289/2002 |
€ |
|
|
|
|
10.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
350/2003 |
€ |
|
|
|
|
|
37.000.000 |
27.000.000 |
27.000.000 |
311/2004 |
€ |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
|
TOTALE |
|
12.400.000,00 |
20.663.310,39 |
37.706.388,06 |
62.349.465,73 |
72.349.465,73 |
104.349.465,73 |
94.349.465,73 |
94.349.465,73 |
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
Il comma 20 interviene sulle autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, disponendone la riduzione del 10%.
Di conseguenza, vengono rideterminate le relative dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006.
Dall’operatività della riduzione vengono escluse:
§ le autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria;
Per spese obbligatorie si intendono gli oneri di carattere inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente e tassativamente individuati per ciascun Ministero nell’apposito “elenco 1” allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio, per tali spese si ricorre mediante prelievi dall’apposito fondo di riserva di cui all’articolo 7 della legge n. 468/1978.
La dizione di "spese aventi natura obbligatoria" sembrerebbe peraltro coprire un aggregato più ampio, da un punto di vista contabile, di quello delle spese obbligatorie.
Ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione della disposizione in esame, potrebbe risultare opportuno precisare se la dizione “spese aventi natura obbligatoria” si riferisce soltanto alle “spese obbligatorie”, per le quali si può ricorrere all’apposito fondo di riserva di cui all’articolo 7 della legge n. 468/1978.
§ le spese in annualità e a pagamento differito;
Si tratta di spese che determinano oneri a carattere pluriennale che comportano l’iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno. L’iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero i esercizipari alle annualità da pagare;
§ gli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della legge finanziaria;
La tabella C reca la determinazione degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è appositamente rinviata alla legge finanziaria. La tabella F reca gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
§ i fondi unici per gli investimenti e per trasferimenti alle imprese.
I fondi unici per gli investimenti sono stati istituiti dall'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002. I fondi costituiti nei singoli stati di previsione sono esposti nell’allegato 2 della legge finanziaria, con l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (ed i relativi importi) che sono in essi confluite, per ciascun comparto omogeneo di spesa. L’allegato 2 è approvato ai sensi del comma 608 della legge in esame.
I fondi per i trasferimenti alle imprese sono invece costituiti ai sensi del comma 15 della legge in esame, sulla base degli stanziamenti indicati nell’allegato elenco 3.
La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria iniziale (A.S. 3613) specifica che le autorizzazioni di spesa su cui opera la norma in esame sono quelle che riguardano soltanto alcune categorie di spesa, in particolare consumi intermedi (cat. 2) ed altre uscite (cat. 12) per la parte corrente; investimenti fissi lordi (cat. 21) e altri trasferimenti (cat. 26), per la parte in conto capitale. Tutte le altre categorie rimangono escluse a causa della loro natura obbligatoria.
Secondo le stime del Governo, dall’applicazione della norma in esame dovrebbe conseguire una riduzione delle spese di parte corrente pari a oltre 20 milioni di euro, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, per ciascun anno del triennio, e una riduzione delle spese di conto capitale pari a 20 milioni di euro nel 2006 e a 18 milioni negli anni successivi, in termini di saldo netto da finanziare, e a 8 milioni nel 2006, 15 milioni nel 2007 e 18 milioni nel 2008 in termini di indebitamento netto.
La disposizione prevede, inoltre, che nell’ambito di ciascuno stato di previsione della spesa siano istituiti di due specifici Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, costituiti dal 10% degli stanziamenti delle U.P.B. come rideterminate ai sensi del periodo precedente (che corrisponderebbe al 9% della dotazione a legislazione vigente), da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze della spesa oggetto della riduzione.
La ripartizione dei fondi avviene con decreto del Ministro competente, comunicati (anche con evidenze informatiche) al Ministero dell’economia, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per la registrazione.
In applicazione della norma in esame, nel bilancio per l’anno 2006 (legge n. 267/2005), sono stati costituiti, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, i vari Fondi, destinati alle eventuali sopravvenute esigenze di spesa,la cui dotazione iniziale è costituita, pertanto, dal 10% degli stanziamenti dei capitoli come risultanti dall’applicazione del primo periodo del comma in esame (ovvero, dal 9% dello stanziamento iniziale di bilancio).
Nella circolare n. 7 del 10 febbraio 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel fornire indicazioni e chiarimenti circa le implicazioni derivanti da talune disposizioni legislative della legge finanziaria per il 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, riporta nell’allegato n. 4 per ciascun Fondo l’indicazione delle autorizzazioni di spesa in esso confluite ed il relativo capitolo di spesa di destinazione della ripartizione del Fondo.
UPB/ |
Ministero economia e finanze |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione del 9% |
Bilancio 2006 |
4.1.1.0 2654 |
Spese per il monitoraggio della spesa pubblica (L. 350/2003, art. 2, co. 35) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
1.620.000 |
4.1.5.15 3075 |
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (DL 35/2005, art. 15) |
5.244.540 |
-524.454 |
-472.009 |
4.248.077 |
5.1.2.2 3415 |
Fondo per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ( (L 388/2000, art. 145) |
20.658.276 |
-2.065.828 |
-1.859.245 |
16.733.204 |
6.1.1.1 3550 |
Spese per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria ((L. 350/2003, art. 2, co. 35) |
700.000 |
-70.000 |
-63.000 |
567.000 |
6.1.2.13 3936 |
Assegnazione alla Scuola superiore economia e finanze per il programma di qualificazione del personale dell’amministrazione finanziaria (L. 311/2004, co. 373 |
5.000.000 |
-500.000 |
-450.000 |
4.050.000 |
12.1.2.14 5210 |
Tutela minoranze linguistiche storiche (L. 482/1999) |
4.493.175 |
-449.318 |
-404.386 |
3.639.472 |
12.1.2.14 5211 |
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (L. 482/1999) |
5.061.278 |
-506.128 |
-455.515 |
4.099.635 |
4.1.5.17 3097 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--3.884.155 |
34.957.388 |
|
Minori spese |
|
-4.315.728 |
|
|
3.2.3.5 7053 |
Realizzazione archivio informatizzato per la lotta alle frodi con carte di pagamento (L. 166/2005, art. 6) |
70.000 |
-7.000 |
-6.300 |
56.700 |
3.2.3.55 7394 |
Assegnazione alla Scuola superiore economia e finanze per la diffusione del “Made in Italy” (L. 311/2004, co. 232) |
10.000.000 |
-1.000.000 |
-900.000 |
8.100.000 |
4.2.3.29 7580 |
Fondo per i progetti di ricerca (L. 289/2002, art. 56) |
100.000.000 |
-10.000.000 |
-9.000.000 |
81.000.000 |
4.2.3.29 7581 |
Fondo per il sostegno e il potenziamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica (L. 350/2003, art. 4, co. 159) |
15.000.000 |
-1.500.000 |
-1.350.000 |
12.150.000 |
4.2.3.30 7585 |
Fondo per il monitoraggio della spesa sanitaria (DL 269/2003, art. 50) |
50.000.000 |
-5.000.000 |
-4.500.000 |
40.500.000 |
6.2.3.1 7751 |
Ristrutturazione e ammodernamento edifici finanziari (L 358/1991) |
104.553 |
-10.455 |
-9.410 |
84.688 |
4.2.10.4 7591 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--15.765.710 |
141.891.388 |
|
Minori spese |
|
-21.833.183 |
|
|
UPB/ |
Ministero attività produttive |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
2.1.1.0 1368 |
Spese connesse alla tutela dei consumatori (L. 140/1999, art. 10) |
929.622 |
-92.962 |
-83.666 |
752.994 |
3.1.1.0 2228 |
Spese per attività di informazione e monitoraggio (L. 140/1999, art. 10) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
405.000 |
3.1.1.0 2234 |
Spese per il funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale (L. 140/1999, art. 3) |
2.065.828 |
-206.583 |
-185.925 |
1.673.321 |
3.1.2.1 2261 |
Spese per il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese (L. 229/2003, art. 16) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
4.1.10 3566 |
Realizzazione del piano di educazione e informazione sul risparmio e uso efficiente dell’energia (L. 239/2004, art. 1, co. 119) |
2.468.000 |
-246.800 |
-222.120 |
1.999.080 |
4.1.1.0 3567 |
Spese per il personale ad elevata specializzazione in materia energetica da assumere con contratto a tempo determinato (L. 239/2004, art. 1, co. 119) |
250.000 |
-25.000 |
-22.500 |
202.500 |
2.1.5.5 1735 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--605.692 |
5.451.225 |
|
Minori spese |
|
-672.991 |
|
|
5.2.3.5 8325 |
Campagna di promozione del “Made in Italy” /(L. 350/2003, art. 4, co. 61) |
12.000.000 |
-1.200.000 |
-1.080.000 |
9.720.000 |
5.2.3.5 8326 |
Esposizione permanente del design italiano e del “Made in Italy” /(L. 350/2003, art. 4, co. 70) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
810.000 |
5.2.3.8 8335 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--1.170.000 |
1.170.000 |
|
Minori spese |
|
-1.972.991 |
|
|
UPB/ |
Ministero del lavoro e politiche sociali |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
7.1.1.0 3483 |
Spese per l’integrazione del CNEL con i membri designati dall’Osservatorio nazionale del volontariato e dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 17) |
248.932 |
-24.893 |
-22.404 |
201.635 |
7.1.2.4 3526 |
Funzionamento dell’organo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus (L. 133/1999, art. 14) |
2.582.285 |
-258.229 |
-232.406 |
2.091.651 |
11.1.1.0 4293 |
Funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (L. 335/1995, art. 3, co. 18) |
774.685 |
-77.469 |
-69.722 |
627.495 |
14.1.1.0 5025 |
Funzionamento della Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici (L. 311/2004, art. 1, co. 135) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
810.000 |
14.1.1.0 5025 |
Funzionamento della Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici (L. 350/2003, art. 3, co 149) |
2.416.000 |
-241.600 |
-217.440 |
1.956.960 |
14.1.2.1 5061 |
Funzionamento del Comitato nazionale per la parità uomo-donna nel lavoro (L. 125/1991, art. 5) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
15.1.1.0 5204 |
Spese per l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 12) |
1.001.926 |
-100.193 |
-90.173 |
811.560 |
15.1.1.0 5205 |
Attività di collaborazione tra l’Osservatorio nazionale del volontariato e l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 16) |
25.823 |
-2.582 |
-2.324 |
20.917 |
15.1.1.0 5206 |
Somme da erogare all’ISTAT per assistenza nelle indagini statistiche in tema di associazionismo (L. 383/2000, art. 15) |
51.646 |
-5.165 |
-4.648 |
41.833 |
15.1.1.0 5207 |
Osservatori regionali dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 14) |
154.937 |
-15.494 |
-13.944 |
125.499 |
15.1.2.1 5241 |
Consulta nazionale sull’alcol (L. 125/2001, art. 4) |
64.557 |
-6.456 |
-5.810 |
52.291 |
1.1.5.3 1155 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--795.352 |
795.352 |
|
Minori spese |
|
-883.727 |
|
|
UPB/ |
Ministero della giustizia |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 1) |
1.716.000 |
-171.600 |
-154.440 |
1.389.960 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 2) |
3.733.500 |
-373.350 |
-336.015 |
3.024.135 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 3) |
2.800.000 |
-280.000 |
-252.000 |
2.268.000 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 4) |
5.400.000 |
-540.000 |
-486.000 |
4.374.000 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 5) |
244.400 |
-24.440 |
-21.996 |
197.964 |
3.1.5.5 1518 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--1.250.451 |
11.254.059 |
|
Minori spese |
|
-1.389.390 |
|
|
UPB/ |
Ministero degli affari esteri |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
11.1.2.3 3106 |
Contributi riunioni annuali dei comitati dei presidenti dei Comites (L. 286/2003, art. 6, co. 4) |
226.000 |
-22.600 |
-20.340 |
183.060 |
12.1.1.0 3366 |
Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo (L 80/1999, art. 2) |
83.150 |
-8.315 |
-7.484 |
67.351 |
13.1.2.3 3755 |
Partecipazione italiana all’esposizione universale di Aichi del 2005 (L. 360/2003, art. 9) |
137.300 |
-13.730 |
-12.357 |
111.213 |
13.1.2.3 3755 |
Partecipazione italiana all’esposizione universale di Aichi del 2005 (L. 360/2003, art. 10) |
8.250 |
-825 |
-743 |
6.682 |
6.1.5.6 1625 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
--40.924 |
40.924 |
|
Minori spese |
|
-45.470 |
|
|
UPB/ |
Ministero dell’istruzione |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
2.1.1.1 1241 |
Diffusione nelle scuole delle norme sulla sicurezza e disciplina negli sport invernali (L. 363/2003, art. 5) |
100.000 |
-10.000 |
-9.000 |
81.000 |
3.1.2.2 1478 |
Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (L. 23/1996, art. 10) |
103.291 |
-10.329 |
-9.296 |
83.666 |
4.1.1.1 1626 |
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (L. 508/1999, art. 3) |
103.290 |
-10.329 |
-9.296 |
83.665 |
12.1.1.1 3061 |
Fondo per traduzione e stampa di libri di testo in lingua slovena (L. 932/1973)) |
129.114 |
-12.911 |
-11.621 |
104.582 |
2.1.5.8 1293 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-39.213 |
39.213 |
|
Minori spese |
|
-43.569 |
|
|
UPB/ |
Ministero dell’interno |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province – Monza-Brianza (L. 146/2004, art. 4) |
16.896.911 |
-1.689.691 |
-1.520.722 |
13.686.498 |
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province - Fermo (L. 147/2004, art. 5) |
12.755.841 |
-1.275.584 |
-1.148.026 |
10.332.231 |
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province – Barletta-Andria-Trani (L. 146/2004, art. 4) |
16.456.873 |
-1.645.687 |
-1.481.119 |
13.330.067 |
5.1.1.1 2631 |
Fondo per gli interventi di sicurezza sussidiaria a carico dello Stato (DL 144/2005, art. 18) |
1.500.000 |
-150.000 |
-135.000 |
1.215.000 |
5.1.1.1 2641 |
Cooperazione internazionale forze di polizia (L. 311/2004, co. 553) |
4.000.000 |
-400.000 |
-360.000 |
3.240.000 |
5.1.1.3 2762 |
Acquisto strumenti per controlli del tasso alcoolimetrico (L. 125/2001, art 3) |
183.200 |
-18.320 |
-16.488 |
148.392 |
5.1.1.3 2762 |
Acquisto strumenti per controlli del tasso alcoolimetrico (L. 111/1988, art. 17) |
341.800 |
-34.180 |
-30.762 |
276.858 |
2.1.5.6 1380 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-4.692.117 |
4.692.117 |
|
Minori spese |
|
-5.213.462 |
|
|
2.2.3.2 7013 |
Carta d’identità elettronica e voto elettronico (L. 350/2003, art. 4, co. 12) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
1.620.000 |
3.2.3.4 7334 |
Acquisto attrezzature per rischi atti criminali con armi NBC (L. 311/2004, co. 547) |
6.000.000 |
-600.000 |
-540.000 |
4.860.000 |
2.2.10.3 7294 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-720.000 |
720.000 |
|
Minori spese |
|
-6.013.462 |
|
|
UPB/ |
Ministero dell’ambiente |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
1.1.1.0 1083 |
Attuazione dei programmi strategici di comunicazione ambientale (L. 179/2002, art. 6) |
2.677.000 |
-267.700 |
-240.930 |
2.168.370 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 426/1998, art. 2, co. 14) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
376.497 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 93/2001, art. 8, co. 11) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
376.497 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 93/2001, art. 14) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
376.497 |
2.1.1.0 1410 |
Comitato di pilotaggio dell’accordo per la creazione nel Mediterraneo di un santuario dei mammiferi marini (L. 391/2001, art. 4) |
129.114 |
-12.911 |
-11.620 |
104.582 |
2.1.2.5 1648 |
Parchi dei musei sommersi di Baia (golfo di Pozzuoli) e di Gaiola (golfo di Napoli) (L. 388/2000, art. 114) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
836.660 |
2.1.2.5 1649 |
Spese per la promozione e l’attuazione dell’accordo per la creazione nel Mediterraneo di un santuario dei mammiferi marini (L. 391/2001, art. 4) |
413.165 |
-41.317 |
-37.185 |
334.664 |
3.1.1.0 1805 |
Sistema di coordinamento e controllo per la salvaguardia della laguna di Venezia (L. 344/1997, art. 5) |
723.040 |
-72.304 |
-65.074 |
585.662 |
3.1.1.0 1806 |
Studi per la salvaguardia della laguna di Venezia (L. 344/1997, art. 5) |
206.583 |
-20.658 |
-18.592 |
167.332 |
3.1.1.0 1807 |
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’osservatorio dei servizi idrici (L. 36/1994, art. 22) |
903.800 |
-90.380 |
-81.342 |
732.078 |
3.1.2.4 1861 |
Magistrato alle acque per il servizio di polizia lagunare (L. 366/1963) |
12.470 |
-1.247 |
-1.122 |
10.101 |
4.1.1.0 2114 |
Programmi di formazione ambientale e relativo materiale informativo (DL 36/2001, art. 10) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
836.660 |
5.1.1.0 2717 |
Convenzioni con università, enti vari e soggetti privati (L. 344/1997, art. 1 |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
5.1.1.0 2718 |
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (L. 344/1997, art. 5) |
908.964 |
-90.896 |
-81.807 |
736.261 |
5.1.1.0 2721 |
Corsi di formazione per la gestione di programmi di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane (L. 344/1997, art. 1) |
258.228 |
-25.823 |
-23.241 |
209.165 |
5.1.1.0 2723 |
Catasto nazionale delle sorgenti e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001, art. 4) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
836.660 |
5.1.1.0 2724 |
Comitato di prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico (L. 36/2001, art. 6) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
5.1.1.0 2725 |
Funzionamento degli Osservatori ambientali. (L. 179/2002, art. 5) |
2.065.000 |
-206.500 |
-185.850 |
1.672.650 |
5.1.1.0 2726 |
Attività connesse all’autorizzazione integrata ambientale per la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. (L. 179/2002, art. 5) |
1.533.000 |
-153.300 |
-137.970 |
1.241.730 |
5.1.1.0 2727 |
Studi relativi alla valutazione ambientale di piani e programmi suscettibili di impatto . (L. 179/2002, art. 5) |
775.000 |
-77.500 |
-69.750 |
627.750 |
5.1.1.0 2728 |
Valutazione del rischio ambientale di microrganismi , organismi geneticamente modificati, valutazione di biocidi, ecc. (L. 179/2002, art. 5) |
527.000 |
-52.700 |
-47.430 |
426.870 |
6.1.1.0 3084 |
Spese varie Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei Comitati tecnici delle autorità di bacino (L. 253/1990, art. 14) |
174.562 |
-17.456 |
-15.711 |
141.395 |
6.1.1.0 3095 |
Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (L. 426/1998, art. 4, co. 18) |
103.291 |
-10.329 |
-9.296 |
83.666 |
1.1.5.3 1335 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-1.524.267 |
1.524.267 |
|
Minori spese |
|
-1.693.629 |
|
|
UPB/ |
Ministero delle infrastrutture |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
2.1.1.0 1273 |
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della laguna (DL 44/2005, art. 3) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
405.000 |
5.1.2.4 2452 |
Consulta generale dell’autotrasporto (DL 269/2003, art. 17) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
1.620.000 |
2.1.5.5 1460 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-225.000 |
225.000 |
|
Minori spese |
|
-250.000 |
|
|
UPB/ |
Ministero delle comunicazioni |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
7.2.3.4 7941 |
Fondazione Ugo Bordoni (DL 35/2005, art. 7, co. 2) |
5.165.000 |
-516.500 |
-464.850 |
4.183.650 |
7.2.3.6 7961 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-464.850 |
464.850 |
|
Minori spese |
|
-516.500 |
|
|
UPB/ |
Ministero per i beni e le attività culturali |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
3.1.1.0 1977 |
Convenzioni tra stabilimenti ecclesiastici e annesse biblioteche pubbliche statali (L. 803/1980) |
177.661 |
-17.766 |
-15.989 |
143.906 |
3.1.1.0 1977 |
Convenzioni tra stabilimenti ecclesiastici e annesse biblioteche pubbliche statali (L. 320/1993) |
338.796 |
-33.880 |
-30.492 |
274.424 |
4.1.1.0 2296 |
Museo tattile statale Omero di Ancona (L. 452/1999) |
258.228 |
-25.823 |
-23.241 |
209.165 |
4.1.1.0 2297 |
Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (L. 78/2001) |
170.431 |
-17.043 |
-15.339 |
138.049 |
4.1.1.0 2298 |
Gestione dell’elenco degli istituti archeologici universitari (DL 63/2005, art. 2) |
20.000 |
-2.000 |
-1.800 |
16.200 |
5.1.1.0 2558 |
Attività di indagine, studio, ecc nei settori dello spettacolo e dello sport (L. 114/1964) |
5.167 |
-517 |
-465 |
4.185 |
2.1.5.5 1750 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-87.326 |
87.326 |
|
Minori spese |
|
-97.029 |
|
|
4.2.3.4 7906 |
Impianto dell’elenco degli istituti archeologici universitari |
100.000 |
-10.000 |
-9.000 |
81.000 |
2.2.10.4 7360 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-9.000 |
9.000 |
|
Minori spese |
|
-107.029 |
|
|
UPB/ |
Ministero della salute |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
Bilancio 2006 |
2.1.1.0 2144 |
Banca dati centrale per la raccolta e registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali (L. 39/2002, art. |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
405.000 |
2.1.1.0 2201 |
Sistema informativo dei trapianti (L. 91/1999, art. 7) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
3.1.1.0 3146 |
Convenzioni con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, ed altri organismi (L. 388/2000) |
82.914 |
-8.291 |
-7.462 |
67.160 |
3.1.1.0 3170 |
Spese varie membri non ministeriali della Commissione antidoping (L. 350/2003, art. 3, co. 45) |
2.325.000 |
-232.500 |
-209.250 |
1.883.250 |
3.1.1.0 3171 |
Spese per le attività dei laboratori anti-doping (L. 350/2003, art. 3, co. 45) |
1.175.000 |
-117.500 |
-105.750 |
951.750 |
3.1.1.0 3174 |
Studi contro la sterilità e l’infertilità (L. 40/2004, art. 2) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
405.000 |
4.1.1.0 4110 |
Borse di studio per trapianti (L. 91/1999, art. 21) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
4.1.1.0 4140 |
Campagne di informazione sulla sterilità e sull’infertilità (L. 40/2004, art. 2) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
810.000 |
4.1.1.0 4141 |
Promozione dell’informazione sui trapianti (L. 91/1999, art. 2) |
929.622 |
-92.962 |
-83.666 |
752.994 |
4.1.2.5 4391 |
Sorveglianza epidemiologica della BSE e sistema di registrazione degli animali (DL 355/2000, art. 1) |
51.645.690 |
-5.164.569 |
-4.648.112 |
41.833.009 |
4.1.2.5 4392 |
Monitoraggio dell’abuso di alcol e attività di prevenzione (L. 125/2001, art. 3, co. 1, p. c) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
418.330 |
4.1.2.5 4392 |
Monitoraggio dell’abuso di alcol e attività di prevenzione (L. 125/2001, art. 3, co. 1, p. d) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
836.661 |
3.1.5.8 3520 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
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-5.466.645 |
5.466.645 |
|
Minori spese |
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-6.074.051 |
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21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
Il comma 21 detta una disposizione volta a rafforzare il controllo sulla spesa pubblica in fase di gestione del bilancio.
In particolare, esso prevede che il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio:
a) qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle previsioni originarie;
oppure:
b) qualora, su segnalazione del servizio di controllo interno, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e del grado di realizzazione dei programmi da attuare.
Quest’ultima previsione riveste un particolare rilievo, in quanto attribuisce al Ministro il potere di sospendere gli impegni e i pagamenti in base ad una valutazione di carattere non meramente quantitativo, ma qualitativo.
Sono comunque esclusi i capitoli relativi a:
§ stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria;
§ spese per interessi;
§ spese relative alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili;
§ spese relative ad accordi internazionali e ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
§ spese riferite alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Il decreto del Ministro è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà a sua volta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti.
Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
Non sono stimati effetti finanziari derivanti dall’applicazione dei commi in esame.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194[36] (cd. decreto “salvaspese”) prevede che in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sulla base del suddetto atto di indirizzo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo, con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti del Ministro dell’economia sono trasmessi alle Camere.
In attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 3, del D.L. n. 168/2004, è stato adottato il D.P.C.M. 29 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. In base a quest’ultimo atto di indirizzo, nella stessa data, è stato adottato dal Ministro dell’economia e finanze il Decreto recante la limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché la riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali[37]. Tale provvedimento ha in particolare disposto il contenimento degli impegni di spesa sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base (cfr. all.to 1 del D.M.); il contenimento dell'emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesimo esercizio nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base (cfr. all.to 2 del D.M.), operando le eccezioni previste dalla disposizione autorizzatoria (art. 1, co. 3, quarto periodo, del D.L. n. 194/2002, sopra commentato). Il provvedimento in esame ha inoltre disposto una riduzione del 15 % degli stanziamenti delle spese, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, previsti nel bilancio 2002 degli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria. Ugualmente, ha disposto una riduzione del 15 % dei costi della produzioneconcernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, previsti nei budgets per il 2002 degli enti ed organismi pubblici con contabilità esclusivamente civilistica[38].
Successivamente, è stato adottato il D.P.C.M. 18 aprile 2003 che ha costituito l’ Atto di indirizzo per il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003. Tale D.P.C.M. ha disposto, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, di contenere nel primo semestre dell'anno l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione, ad eccezione delle dotazioni relative a spese non suscettibili di frazionamento, in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica.
Si ricorda peraltro, a questo proposito, che la legge finanziaria in commento, all’art. 1, comma 48, ha disposto, tra l’altro, il versamento all’entrata del bilancio dello stato delle economie derivanti dalle riduzioni delle spese di funzionamento relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi imposte agli enti e gli organismi pubblici non territoriali previste nei bilanci per il 2002, che, ai sensi del D. M 29 novembre 2002, sono state accantonate e rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministero dell’economiae delle finanze.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 22 introduce disposizioni volte a disciplinare le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche non territoriali, qualora l’andamento di tali spese sia tale da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel patto di stabilità e crescita.
Si tratta di una disciplina obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, volta a razionalizzare e al contempo contenere le spese per l’acquisto di beni e servizi, da applicarsi soltanto nel momento in cui il monitoraggio delle spese per beni e servizi della P.A. dovesse evidenziare, a decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita (rectius: programma di stabilità) presentato agli organi dell’Unione europea.
In presenza dei suddetti presupposti, la norma dispone che le amministrazioni pubblichehanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (e non la mera facoltà come previsto dalla normativa vigente), ovvero, nel caso in cui procedano agli acquisti in forma autonoma, l’obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
L’accertamento dei presupposti, da cui dipende l’operatività della disciplina, è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che il piano di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni è stato avviato con la legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successivamente esteso ad altri soggetti pubblici.
In particolare, l’articolo 26 della legge n. 488/1999 – come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall’art. 1, co. 4, del D.L. n. 168/2004 (legge n. 191/2004) - ha previsto la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di acquisire i beni e servizi avvalendosi di convenzioni stipulate, in forma centralizzata, dal Ministero dell’economia e delle finanze con fornitori scelti mediante gare ad evidenza pubblica.
Con il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, la gestione delle procedure per la conclusione delle suddette convenzioni e dei contratti quadro è stata affidata alla CONSIP S.p.A.[39] (Concessionaria servizi informatici pubblici), società di cui il Ministero dell’economia e delle finanze possiede l’intero capitale sociale.
Le pubbliche amministrazioni hanno altresì facoltà di procedere agli acquisti in forma autonoma, utilizzando tuttavia i parametri di prezzo-qualità, contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla CONSIP, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, co. 3).
La stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e nella determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
Le disposizioni non si applicano comunque ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
In caso di acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo dalle amministrazioni pubbliche si prevede inoltre che i relativi provvedimenti siano trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione.
Il dipendente che abbia sottoscritto il contratto deve altresì allegare una apposita dichiarazione, che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP (comma 3-bis, inserito dal D.L. n. 168/2004 nell’articolo 26 della legge n. 488/1999).
I responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione sono tenuti a sottoporre con cadenza annuale all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione della disciplina di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a presentare annualmente alle Camere una relazione che illustri le modalità di attuazione della disciplina in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, nonché i risultati conseguiti.
Rispetto alla normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi - che riconosce come facoltativo il ricorso delle amministrazioni pubbliche alle convenzioni CONSIP ovvero l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi - il comma 22 in esame definisce invece una disciplina volta a rendere obbligatorio, in determinate circostanze, l’utilizzo delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. in forma centralizzata ovvero l’adozione dei parametri di qualità e di prezzo in esse stabiliti, disponendo peraltro una riduzione del 20% dei suddetti parametri.
Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche scelgano di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, la disposizione in esame dispone ulteriori limitazioni, prevedendo che le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possa eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente.
I contratti stipulati in violazione degli obblighi indicati dal comma in esame sono nulli.
In ogni caso, il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai contratti stipulati in violazione di legge.
Si ricorda che, in base alla disciplina vigente dettata dal più volte citato art. 26 della legge finanziaria 2000, per il caso di stipula di contratti in violazione degli obblighi indicati è prevista una ipotesi di responsabilità amministrativa.
Non sono stimati effetti finanziari derivanti dall’applicazione dei commi in esame.
Articolo 1, commi 23-26
(Limiti all’acquisizione di immobili da
parte delle pubbliche amministrazioni)
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
I commi da 23 a 26 dispongono limitazioni all'acquisto di beni immobili effettuati dalle Amministrazioni pubbliche.
In particolare, il comma 23 stabilisce che - a decorrere dal 2006 - le pubbliche amministrazioni[40] - con l'eccezione degli enti territoriali, le cui limitazioni sono regolate dal comma successivo - possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media effettuata nei tre anni precedenti per la medesima finalità.
Il comma specifica altresì che tale disposizione è adottata in considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al Patto di stabilità e crescita.
Si ricorda che il termine «immobili» non si riferisce esclusivamente ad edifici o costruzioni, ma include anche i terreni.
In particolare, l’articolo 812 del codice civile prevede che sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo
Il comma 24 prevede che i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di immobili da soggetti terzi e la spesa media sostenuta nei precedenti cinque anni per la medesima finalità.
Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 138, della legge finanziaria in esame, sono compresi nel patto di stabilità interno le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Il medesimo comma stabilisce, peraltro, che - limitatamente all'esercizio 2006 - tale normativa non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Si osserva che non risulta chiaro se i comuni con popolazione compresa fra i 3.000 ed i 5.000 abitanti rientrino nell’ambito di applicazione del comma 24.
Tale disposizione è finalizzata a garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 e il principio di equilibrio tra stock patrimoniale e flussi dei trasferimenti erariali.
E’ altresì disposto che nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti. Tale previsione appare ultronea, in quanto le regioni e le province autonome già rientrano nell’ambito di applicazione della norma.
Si osserva che non è chiaro il riferimento all’acquisto di immobili «da terzi»; in termini giuridici, sono infatti considerati terzi tutto coloro che non sono parte del contratto. La disposizione intendeva forse riferirsi all’acquisto da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
Si segnala che, in data 1° febbraio 2006, si è svolta presso la Commissione Bilancio della Camera un’interrogazione a risposta immediata (n. 5-05148), che ha chiesto chiarimenti al Governo in merito all’opportunità di adottare, tra l’altro, disposizioni attuative del comma 24 della legge finanziaria 2006, al fine di chiarirne puntualmente la portata. Il rappresentante del Governo, in risposta alla suddetta interrogazione, ha osservato che la norma pone non pochi problemi applicativi: in particolare, non è dato evincere sulla base di quali criteri e modalità debba operarsi la riduzione dei trasferimenti erariali prevista nei confronti delle regioni e degli enti locali laddove la spesa per l’acquisto da terzi di beni immobili sostenuta nel 2006 risulti eccedente la spesa media del quinquennio precedente.
Il rappresentante del Governo aveva pertanto sostenuto l’opportunità di inserire un ulteriore periodo alla disposizione in esame, in virtù del quale alla riduzione dei trasferimenti provvede, per le regioni e le province, il Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato, mentre, per gli (altri) enti locali, provvede il Ministero dell’interno, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997.
Il comma 25 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di:
§ ospedali
§ ospizi
§ scuole
§ asili.
Il comma 26 introduce, a carico delle amministrazioni di cui al comma 23 e 24, la prescrizione di comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e finanze, attraverso il sistema web, laddove previsto - su base trimestrale, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre - una informativa relativa agli acquisti e alle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative.
La comunicazione viene inviata altresì all'Agenzia del territorio, che provvede alla verifica della congruità dei valori degli immobili acquisiti, segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
Le modalità attuative sono regolate con decreto del Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Il comma 27 dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un Fondo per le esigenze correnti legate all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2006, pari a 100 milioni di euro.
La ripartizione delle risorse del Fondo fra le varie unità previsionali di base interessate è demandata a decreti del Ministro dell’interno, da comunicare – anche “con evidenze informatiche” – ai seguenti soggetti istituzionali:
§ Ministero dell’economia e delle finanze (per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio);
§ competenti Commissioni parlamentari;
§ Corte dei conti.
A tale proposito si ricorda che disposizioni con analoghe finalità di salvaguardia delle esigenze di spese per consumi intermedi delle amministrazioni statali sono state introdotte nel nostro ordinamento, a partire dalla legge finanziaria per il 2003, in conseguenza della riduzione, più volte effettuata nell’ambito delle manovre di finanza pubblica, degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alla categoria di spesa “consumi intermedi”.
In particolare, l’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 ha previsto l’istituzione di un apposito fondo per le esigenze di spese per consumi intermedi nell’ambito di ciascuno stato di previsione della spesa, destinato a finanziare le sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi di ciascun Ministero, ai fini di una gestione più flessibile delle risorse di bilancio.
La dotazione di ciascun fondo è stata costituita dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi di ciascun Ministero, previsti per l’esercizio finanziario 2003, non aventi natura obbligatoria.
La ripartizione di ciascun fondo per consumi intermedi è disposta tramite decreti del Ministro competente e successivamente comunicata, a soli fini conoscitivi (non essendo prevista l’espressione di un parere), al Ministero dell’economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti[41].
Per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per le maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289/2002, è iscritto nella U.P.B. 2.1.5.4, cap. 1370, dotato di 32,7 milioni di euro.
Nel bilancio per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell’interno non risulta costituito un apposito Fondo, come prescritto dal comma in esame, ma le risorse autorizzate per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione sono state iscritte sul “Fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione”, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 151, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), cap. 1373, U.P.B. 2.1.5.5.
Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 3, comma 151, della legge n. 350/2003 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.
Per il 2006, la dotazione del capitolo 1373 su cui è iscritto il Fondo è stata ridotta a 53,3 milioni di euro, in attuazione dell’art. 1, comma 6, della legge finanziaria in esame, che ha rideterminato le disponibilità delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei vari Ministeri concernenti spese per consumi intermedi, secondo gli importi indicati nell’elenco 1, allegato alla legge.
Pertanto, nel bilancio di previsione per l’anno 2006 (legge n. 267/2005), a seguito dell’integrazione di 100 milioni di euro disposta dal comma 27 in esame, il Fondo risulta complessivamente dotato di 153,3 milioni di euro.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il comma 28 stanzia risorse in conto capitale da destinarsi alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell’ordine.
A tale scopo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione, per l’anno 2006, pari a 100 milioni di euro.
La ripartizione del Fondo fra le varie U.P.B. interessate è demandata a decreti del ministro dell’interno, da comunicare – anche “con evidenze informatiche” – ai seguenti soggetti istituzionali:
§ al Ministero dell’economia e delle finanze (per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio);
§ alle competenti Commissioni parlamentari;
§ alla Corte dei conti.
Si rileva che il comma 28 si riferisce genericamente alle esigenze infrastrutturali e di investimento “delle forze dell’ordine”; si ricorda che nell’ordinamento vigente non tutte le forze dell’ordine fanno capo all’amministrazione dell’interno.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
Il comma 29istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, avente una dotazione, per il 2006, di 50 milioni di euro. La norma prevede che tale Fondo sia ripartito tra le U.P.B. mediante decreti del Ministro della difesa, che dovranno essere comunicati al Ministero dell’economia, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.
Il Fondo sarà utilizzato, in parte, per sostenere l’operatività dei reparti, con particolare riferimento alle attività di controllo del territorio ed al potenziamento delle capacità investigative. Le risorse saranno attribuite principalmente ai seguenti settori:
§ motorizzazione ed aereo-navale, per assicurare i necessari servizi di manutenzione del cospicuo parco mezzi, nonché l’approvvigionamento del carburante;
§ polizia giudiziaria ed equipaggiamenti speciali, per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla conduzione delle indagini;
§ informatica e comunicazioni, per la provvista di materiali da impiegare, quale supporto tecnico, nelle diversificate attività istituzionali.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
Il comma 30 autorizza, limitatamente all’anno 2006, una spesa di 20 milioni di euro, destinata alla prosecuzione degli interventi consentiti dal D.L. 120/1989 al fine di concorrere alla soluzione di crisi industriali. La definizione delle relative modalità è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, per la cui emanazione si richiede il concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche e dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, brevemente, che il D.L. 1° aprile 1989, n. 120 ("Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.A. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
La legge finanziaria 2003 (L. 289/2002, art. 73, comma 1), ha poi previsto la possibilità di estendere le misure del D.L. 120/1989 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenzacon decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
In tale contesto, con il comma 265 della legge n. 311/04 (finanziaria 2005) le misure del D.L. n. 120 sono state estese anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi, mentre con il comma 266 l’attuazione del programma di reindustrializzazione è stata affidata a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma ha individuato ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.
Da ultimo, il D.L. 35/2005, all’art. 11, comma 8, ha disposto, al fine di “concorrere alla soluzione delle crisi industriali”, un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge n. 120/1989, prevedendo in particolare che questi siano estesi anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Per la realizzazione di tali interventi è stato concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008, ed è stata altresì assegnata una specifica priorità agli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenuto conto della quota di cofinanziamento.
In relazione alla disposizione in esame si osserva come il riferimento ad interventi “volti alla soluzione delle crisi industriali” farebbe supporre che la spesa autorizzata sia destinata alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , così come previsto dal citato art. 11, comma 8 del D.L. 35/2005, che da ultimo ha esteso al suddetto settore gli interventi del decreto originariamente destinati alla realizzazione di programmi di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.
Articolo 1, comma 31
(Convenzione Poste Italiane Spa per
riduzione tasso di interesse sulle giacenze di tesoreria della raccolta postale)
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
Il comma 31 prevede che, attraverso una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a., si proceda ad una riduzione del tasso di interesse che lo Stato è tenuto a corrispondere a Poste Italiane S.p.A. sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale.
Attraverso la convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a. provvederanno alla definizione dei parametri di mercato e delle modalità di calcolo del tasso da corrispondere a Poste Italiane a decorrere dal 1o gennaio 2005.
La norma precisa che il nuovo tasso dovrà essere determinato in modo tale da garantire una riduzione dell’importo complessivo degli interessi annualmente dovuti dallo Stato a Poste Italiane S.p.A. di almeno 150 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2005.
La relazione tecnica al maxi emendamento del Governo, che ha introdotto la norma in esame, indicava il tasso di interesse corrisposto a Poste Italiane S.p.a. pari al 4,35%.
Si ricorda che:
- il tasso di interesse corrisposto dallo Stato sul conto corrente fruttifero “Cassa depositi e prestiti – Gestione conti correnti ed assegni postali” all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni – e quindi precedentemente alla trasformazione della stessa - era fissato, da ultimo, al 4,5%, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 14 dicembre 1993.
- l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 487/1993[42] - che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico - ha previsto che, entro il 31 marzo 1994, l'ente «Poste Italiane» stipulasse apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro (ora economia e finanze), d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare, tra l’altro, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare:
1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione;
2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. L’articolo citato ha altresì previsto che le remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive.
Sulla base della disposizione richiamata è stata stipulata in data 4 agosto 1999 tra il Ministero del tesoro e Poste italiane una convenzione con la quale sono stati regolati le modalità di gestione del risparmio statale, la distinzione della gestione dei conti correnti postali e il sistema dei pagamenti e riscossioni per conto delle amministrazioni pubbliche e la movimentazione dei fondi da e per gli uffici postali.
La rideterminazione del tasso di interesse che permetta un risparmio di almeno 150 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2005 è raggiungibile, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, “parametrando la remunerazione del conto ai tassi dei titoli di Stato e ponderandoli in relazione alla stabilità delle giacenze nel corso del tempo”.
La rideterminazione del tasso a partire dal 2005 si rende necessaria poiché quanto spettante a Poste italiane S.p.a. può essere calcolato solo dopo la chiusura dell’anno, quando sono note le giacenze relative all’intero esercizio trascorso. Pertanto tale calcolo può essere effettuato solo all’inizio dell’anno successivo e, di conseguenza, il risparmio, in termini di saldo netto da finanziare, si determinerà a decorrere dal 2006.
La relazione tecnica al maxi emendamento del Governo, sconta infatti gli effetti della norma in termini di minori spese per lo Stato nella misura di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006, sia in termini di saldo netto da finanziare che di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.913 milioni di euro.(*)
__________
(*) Comma così modificato dall’art. 3 del D.L. n. 68/2006.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
Il comma 32, come novellato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 68 del 6 marzo 2006, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente dalle Camere in data 14 marzo e non ancora pubblicato, prevede che per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di Anas s.p.a, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.913 milioni di euro.
Il limite dei pagamenti per spese di investimento originariamente previsto nel testo della legge finanziaria 2006, prima dell’intervento legislativo novellatore, ammontava a 1.700 milioni di euro, a fronte dei 2.000 milioni attualmente previsti nella la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria e nelle previsioni tendenziali del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’innalzamento di 213 milioni di euro del limite dei pagamenti per spese di investimento dell’ANAS disposto dall’ art. 3, comma 1 del D.L. n. 68/2006, si fa fronte, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del suddetto D.L., quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell’importo complessivo del limite delle erogazioni a carico del FIT di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge finanziaria in esame, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell’articolo 1 dalla stessa Legge Finanziaria in esame (cfr.infra).
Il comma 33 stabilisce che le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT), riferite all’anno 2006, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro,a fronte dei 3.100 milioni attualmente previsti, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, nelle previsioni tendenziali del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Tale importo ha subito le seguenti riduzioni in virtù delle disposizioni dei seguenti decreti-legge:
§ articolo 01, comma 13, lettera b) del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa), convertito, con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006: ha disposto, una riduzione dell’importo massimo delle erogazioni del FIT nel 2006 di 50 milioni di euro, a parziale compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’applicazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3 e 15 dell’articolo 01, recanti agevolazioni in materia di previdenza agricola.
§ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 : ha determinato, una decurtazione di 8,5 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del FIT per l’anno 2006, quale compensazione degli effetti finanziari che derivano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto dall’applicazione della norma che autorizza la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.
§ articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 6 marzo 2006,prevede una diminuzione di 50 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del FIT nel 2006, a compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’autorizzazione al Registro Italiano Dighe a derogare, fino a 50 milioni di euro, al tetto posto all’incremento delle spese dalla legge finanziaria per il 2005.
§ articolo 3, comma 2 del sopra citato D.L. n. 68/2006, reca una ulteriore decurtazione di 100 milioni di euro a parziale compensazione dell’aumento del tetto dei pagamenti dell’ANAS nel 2006, fissato dal comma 32 della presente legge finanziaria (cfr. supra).
Pertanto, a seguito delle decurtazioni operate dalle predette disposizioni, l’importo complessivo della somma che il FIT è autorizzato ad erogare nell’anno 2006 si riduce a 1.691,5 milioni di euro.
Ai fini del monitoraggio delle suddette erogazioni, i pagamenti effettuati dovranno essere comunicati - con cadenza mensile – al Ministero dell’economia e delle finanze da parte del Ministero delle attività produttive.
Si ricorda, brevemente, che il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito presso il Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) dall’articolo 14 (successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 273/2002) della legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”).
Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese, quota che non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. La legge finanziaria per il 2005 (L. 311/04) all’art. 1, comma 270, ha esteso il campo d’intervento del Fondo alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a sostegno dei relativi processi di innovazione. Le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comma 34 limita - con riferimento a ciascun ministero - i pagamenti per investimenti fissi lordi nel 2006 al 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria (A.S. 3613), complessivamente i pagamenti per investimenti fissi lordi nel 2004 sono stati pari a 5.688 milioni di euro. Il limite di spesa fissato dal comma 34 in esame al 95% comporterebbe, pertanto, pagamenti per investimenti fissi lordi nel 2006 paria 5.403 milioni di euro, a fronte dei 6.100 stimati a legislazione vigente.
Su tale limite hanno inciso le seguenti disposizioni, entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2006 in esame:
§ art. 01, co. 13, lett. b) del già citato D. L 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006, il quale ha disposto una rideterminazione del limite ai pagamenti nel 2006 per investimenti fissi lordi in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti di 130 milioni di euro, a parziale compensazione della degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’applicazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3 e 15 dell’articolo 01, recanti agevolazioni in materia di previdenza agricola;
§ art. 3, co. 2 del sopra menzionato D.L. n. 68 del 6 marzo 2006 che prevede, a parziale compensazione dell’aumento del tetto dei pagamenti dell’ANAS nel 2006, una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 113 milioni di euro con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34.
Il limite ai pagamenti per investimenti fissi lordi nel 2006, pertanto, in virtù delle sopra citate disposizioni di cui al D.L. n. 2/06 e al D.L. n. 68/06, dovrebbe essere diminuito a 5.190 milioni di euro, rispetto ai 5.403 milioni indicati. La percentuale, originariamente fissata dal comma 34 in esame al 95%, risulterebbe dunque ridotta al 91,2%.
Si ricorda, infine, che i commi 13 e 20 della legge finanziaria in esame intervengono sugli stanziamenti di bilancio relativi agli investimenti fissi lordi, operando una riduzione dei medesimi a decorrere dal 2006.
Nel complesso, secondo le stime del Governo, le disposizioni in esame dovrebbero comportare un miglioramento dell’indebitamento netto nel 2006 – anno in cui si applicano le limitazioni ai pagamenti – ed un peggioramento del medesimo negli anni successivi, a causa dello slittamento dei pagamenti determinato dalle limitazioni medesime, nei seguenti termini[43]:
(milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
ANAS |
300 |
-100 |
-100 |
FIT |
1.200 |
-200 |
-300 |
Investimenti fissi lordi |
337 |
-100 |
-100 |
Articolo 1, commi 35-37
(Limitazione dei pagamenti dei titolari
di contabilità speciali di tesoreria)
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
In relazione all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 35, 36 e 37 recano misure volte al controllo sui flussi di tesoreria di alcune categorie di enti titolari di determinate contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, per l’anno 2006.
In particolare, il comma 35 stabilisce che i soggetti titolari di determinate contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possano disporre pagamenti nell’anno 2006 per un importo complessivamente superiore all’80% di quello rilevato nell'esercizio 2005.
La disposizione riguarda soltanto i titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi dell'articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 585, si tratta di conti particolari accesi a favore di Amministrazioni o funzionari statali o enti ed organismi pubblici presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti.
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.
Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.
Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative[44].
La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Come precisato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006,che ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006, la disposizione in esame non riguarda le contabilità speciali di tesoreria unica che sono istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Il comma 36 esclude dall'ambito di applicazione di tali disposizioni:
§ le contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato;
§ le contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali;
§ le contabilità speciali aperte per interventi di emergenza;
§ le contabilità speciali per interventi nelle aree sottoutilizzate;
§ le contabilità speciali per interventi relativi all'innovazione tecnologica.
La circolare n. 7/2006 precisa inoltre che la norma in esame non si applica alle contabilità speciali aperte nel corso dell’anno 2005.
Il comma 37 consente ai soggetti interessati di richiedere - per effettive, motivate e documentate esigenze - al Ministero dell'economia deroghe alla normativa in esame.
L'accoglimento della richiesta, o l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
Gli effetti attesi dalla misura introdotta dai commi in esame vengono indicati nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.S. 3613) in 400 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sulla base di una stima pari a 2.000 milioni di euro del complesso dei pagamenti effettuabili nell’anno 2005 dai titolari di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.(*)
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(*) Periodo aggiunto dall’art. 4-quater, comma 3, del D.L. n. 273/2005.
Il comma 38 prevede per l'anno 2006 l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti su contabilità speciali costituite presso le sezioni di tesoreria statale, ai sensi dell’articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e su conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno.
Le somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006.
L’obiettivo della disposizione è quello di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006.
Di conseguenza, la norma prevede che la quota percentuale delle giacenze di tesoreria da prelevare dai conti correnti e dalle contabilità per essere assegnata al bilancio dello Stato possa essere incrementata rispetto al 60% indicato, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proprio al fine di garantire comunque l’importo di 1.600 milioni di euro di maggiori entrate al bilancio dello Stato.
La disposizione si riferisce alle somme giacenti su:
§ contabilità speciali costituite presso le sezioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 585 del R.D. n. 827 del 1924, recante il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 585, per contabilità speciali si intendono conti particolari accesi a favore di Amministrazioni o funzionari statali o enti ed organismi pubblici presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti. I fondi di bilancio che affluiscono a tali contabilità sono autorizzati da speciali disposizioni legislative e la contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri solo previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro del Ministero dell'economica.
§ conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del R.D. n. 827/1924.
Nei conti correnti sono depositate le disponibilità liquide degli enti pubblici originate da trasferimenti dal bilancio dello Stato o da eventuali entrate proprie.
I conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del R.D. n. 827/1924 sono quelli su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati.
La norma si applica, tuttavia, sui soli conti correnti o contabilità speciali di cui all’art. 585 del R.D. n. 827/1924 non movimentati da oltre un anno.
Il comma 39 prevede inoltre che qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di gennaio 2006, al versamento provvederanno le tesorerie dello Stato, su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per i conti correnti di tesoreria centrale provvederà, invece, in caso di inadempienza del titolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come precisato dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006, che ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006.
Va segnalato che il comma in esame interviene, con riferimento all’anno 2006, sulla disciplina già vigente in materia, ma per le sole contabilità speciali, dettata dall’art. 10, comma 5, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), che regolamenta proprio l’estinzione delle contabilità speciali, di cui all'art. 585 del R.D. n. 287/1924, che non risultino movimentate da oltre un anno,la cui validità viene infatti riconfermata.
In particolare, la disciplina attualmente vigente prevede che le contabilità speciali, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, siano estinte a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni previa autorizzazione del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze).
Le somme eventualmente giacenti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale.
Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione in esame ha un ambito di applicazione più ampio, essendo riferita anche ai conti correnti di tesoreria centrale.
Essa comporta infatti che nel 2006 siano versate all’entrata del bilancio il 60% delle somme giacenti sia sulle contabilità speciali che sui conti correnti non movimentati da oltre un anno.
Inoltre, la norma sembra introdurre per il 2006 una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria che prevede la chiusura delle contabilità speciali non movimentate, prevedendo il riversamento del 60% delle somme giacenti all'entrata al bilancio dello Stato entro il gennaio 2006, riversamento che nella procedura vigente avviene invece solo a conclusione dell'istruttoria.
La conferma della vigenza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 367/1994 assicura, peraltro, che l’intera giacenza delle contabilità speciali in questione affluirà comunque al bilancio dello Stato, previo completamento delle procedure previste a legislazione vigente.
La citata circolare n. 7/2006 precisa inoltre che qualora la mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al venir meno delle relative finalità, i titolari dovranno versare all’entrata del bilancio dello Stato l’intero importo giacente sugli stessi conti e chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del D.P.R. n. 367/1994.
La norma in esame, prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del solo 60% delle giacenze, non determina una sterilizzazione dei conti, salvaguardando pertanto, per i titolari, la copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili.
Qualora peraltro il residuo 40% delle giacenze non dovesse risultare sufficiente a fronteggiare eventuali sopravvenute esigenze nel corso del 2006, il comma 40 ha introdotto una ulteriore forma di garanzia per i titolari dei conti.
In particolare, è previsto che una quota pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 sia iscritta in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato appunto alla restituzione parziale alle amministrazioni interessate – che ne facciano motivata richiesta – delle somme versate e alla loro riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
La relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.S. 3613), sebbene non fornisce alcuna indicazione circa il numero e la natura dei conti e delle contabilità interessati dalla disposizione,stima il versamento che si ritiene di poter acquisire all’entrata del bilancio dello Stato in 1.920 milioni di euro (920 milioni provenienti dalle contabilità speciali e circa 1.000 milioni dai conti correnti), di cui 320 milioni da destinarsi alla costituzione del fondo di cui al comma 40, al fine di garantire pertanto, come disposto dalla norma in esame, maggiori entrate complessive per il bilancio dello Stato di un ammontare pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006.
Di conseguenza, nel bilancio di previsione per l’anno 2006, i 1.920 milioni di euro provenienti dal versamento all’entrata del 60% delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti di Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno, sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata, U.P.B. 6.2.2, cap. 3380.
Il Fondo per la eventuale restituzione alle Amministrazioni dello Stato, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, U.P.B. 4.1.5.18, cap. 3080, con una dotazione finanziaria di 320 milioni di euro.
Al riguardo occorre segnalare che le disponibilità del Fondo istituito ai sensi del comma 40, per la eventuale restituzione alle amministrazioni interessate delle somme di tesoreria versate, sono state già parzialmente utilizzate, nella quota di 250 milioni di euro, per le finalità indicate dall’articolo 4-quater, comma 3, del D.L. n. 273/2005 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006). In particolare:
§ 50 milioni di euro sono stati destinati al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 169/1975, che autorizza l’ex Ministero per la marina mercantile (oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria.
§ 200 milioni di euro sono stati destinati al Ministero della difesa, per il finanziamento di appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. La norma prevede che tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti
Articolo 1, comma 41
(Restituzione della quota del fondo
patrimoniale
dell’Istituto del credito sportivo)
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 41 dell’articolo 1ridetermina nella misura di 450 milioni di euro la quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo, costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituirsi allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005.
L'Istituto per il credito sportivo, fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma.
L'Istituto esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, ha sostituito l'articolo 2[45] della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, prevedendo che il patrimonio dell'Istituto è costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
- Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
- Cassa depositi e prestiti;
- Consorzio di credito per le opere pubbliche;
- Istituto nazionale delle assicurazioni;
- Monte dei Paschi di Siena;
- Istituto bancario S. Paolo di Torino;
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia;
- Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria costituita con gli utili di esercizio a norma dell’articolo 13 della legge n. 1295 del 1957;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento, da parte del CONI, dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496.
La restituzione della quota del fondo patrimoniale deve avvenire con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005[46].
Poiché la presente disposizione prescrive la restituzione della suddetta quota in data antecedente al 1° gennaio 2006 (data d’inizio dell'esercizio di bilancio 2006 e di entrata in vigore della legge finanziaria a norma del successivo comma 612), l’ultimo periodo del presente comma espressamente stabilisce che questa disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2005).
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il comma 42 dell’articolo 1dispone la riduzione (dal 20 al 10 per cento) dell’aliquota IVA da applicare sulla fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
In particolare, il presente comma, modificando la tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, vi inserisce, al numero 103), “l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione”.
I soggetti beneficiari della disposizione sono, pertanto, i consorzi di bonifica e di irrigazione, mentre, per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il beneficio interessa la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento di impianti di irrigazione, di sollevamento e di scolo delle acque. (ossia per le funzioni essenziali esercitate dai predetti consorzi).
Il comma 42 precisa altresì che l’efficacia della suddetta disposizione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (esame della compatibilità dei regimi di aiuti).
In proposito, si ricorda che l’efficacia dei i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in base al quale tali progetti devono essere comunicati in tempo utile alla Commissione europea. Lo Stato membro non può dare attuazione a tali progetti prima che sia stata adottata una decisione finale di approvazione.
Articolo 1, commi 43-44
(Finanziamento delle funzioni già
esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di
commercio)
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le disposizioni dei commi 43 e 44 ridefiniscono le modalità di finanziamento delle camere di commercio per l’espletamento, da parte di queste, dei compiti in precedenza esercitati dagli uffici metrici provinciali, disponendo, a tal fine, la soppressione dei relativi trasferimenti da parte dello Stato e delle tariffe attualmente previste per lo svolgimento dell’attività di verificazione degli strumenti di misura.
Le funzioni degli uffici metrici provinciali, che costituivano articolazioni periferiche del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora attività produttive), sono state trasferite alle camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Le funzioni in questione, che sono espletate dalle camere di commercio anche avvalendosi del personale già inquadrato nei ruoli del Ministero dell’industria, nell’ambito dei predetti uffici metrici provinciali, sono le seguenti:
- verificazioni di strumenti metrici;
- concessioni del marchio di identificazione dei metalli preziosi e di conformità metrologica;
- accreditamento di laboratori per la verificazione periodica;
- gestione elenchi: utenti metrici, registro fabbricanti metrici, assegnatari marchi dei metalli preziosi;
- abilitazioni al montaggio e revisione cronotachigrafi;
- controllo preimballaggi.
In tale contesto, il comma 43, al primo periodo, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato alle camere di commercio per l’esercizio delle funzioni già espletate dagli uffici metrici provinciali. Il secondo periodo del comma stesso sopprime altresì le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge n. 836 del 1973.
Il richiamato articolo 16 della legge 836/1973 (“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”), attualmente prevede che la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e di strumenti necessari al personale per lo svolgimento del proprio servizio di istituto venga disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro (ora dell’economia e delle finanze), tenuto conto delle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.
Conseguentemente, il successivo comma 44 stabilisce cheal finanziamento delle funzioni in parola si provveda, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge n. 580/1993[47],utilizzando i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, nonché i proventi di natura patrimoniale, secondo criteri la cui determinazione è rimessa ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che in base all’art. 18 della legge di riordino delle camere di commercio (L. 580/1993), al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) un diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri ; c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla citata lettera e) sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
Il comma 45 prevede l’esclusione delle Camere di commercio e delle aziende ad esse collegate dal sistema di tesoreria unica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Di conseguenza, la norma dispone l'accreditamento, sul conto dell’Istituto tesoriere, delle giacenze attualmente depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di Tesoreria unica, in cinque annualità, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti soggetti alla Tesoreria unica, inclusi nella Tabella A[48] allegata alla legge, nella quale rientrano camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le aziende speciali ad esse collegate, sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera.
Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente.
Il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreti del Ministro del tesoro. Le aziende di credito, tesorieri e cassieri degli enti pubblici, nella qualità di organi di escussione degli enti medesimi, effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da trasferimenti pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera.
I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.
In relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali è sorta in questi ultimi anni l’esigenza di un progressivo superamento del sistema di Tesoreria unica.
A tal fine, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, in occasione della riforma del bilancio dello Stato, ha provveduto, da un lato, a ridefinire il sistema della Tesoreria unica per le regioni e gli enti locali di minori dimensioni, con l’introduzione del c.d. sistema misto, e dall’altro ad avviare la sperimentazione del totale superamento della tesoreria unica.
Il D.Lgs. n. 279/1997 aveva previsto una sperimentazione biennale (a partire dal 1° gennaio 1999) dalla quale ricavare elementi di valutazione in ordine alla effettiva possibilità di perseguire la totale eliminazione del sistema di tesoreria unica[49].
Si segnala, infine, che il Ministero dell’economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento la “Relazione sull’andamento della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica” (Doc. XXVII).
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Il comma 46 stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata.
In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame.
Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006, che ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006, le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono quelle che riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) – salvo quanto previsto da specifiche disposizioni -, «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26).
Secondo le stime del Governo, dall’applicazione della disposizione dovrebbe derivare un miglioramento dell'indebitamento netto pari a 90 milioni per il 2006, a 189 milioni per il 2007 e 288 milioni a decorrere dal 2008.
Con la disposizione in esame si introduce una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005, che fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, la legge finanziaria per il 2005 prevedeva, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti[50].
Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimoalle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare a decorrere dal 2006
Limiti alle riassegnazioni di entrate (in euro)
Amministrazioni |
Limiti riassegnazioni 2006 |
MInistero dell’economia e delle finanze |
316.753.014 |
Ministero delle attività produttive |
509.846.365 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
3.489.055 |
MInistero della giustizia |
6.415.729 |
Ministero degli affari esteri |
4.141.440 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
- |
MInistero dell’interno |
46.636.080 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
57.545.188 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
57.077.367 |
MInistero delle comunicazioni |
11.994.911 |
MInistero della difesa |
204.159.508 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
1.674.054 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
93.917.903 |
Ministero della salute |
41.314.837 |
Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate |
1.354.965.451 |
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
Il comma 47 aggiunge un periodo all’art. 1, comma 309 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
Il comma 309 citato stabilisce che il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005) è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
La disposizione inserita destina il maggior gettito di cui al comma 309 anche allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei T.A.R.
Viene altresì autorizzata, per le esigenze di funzionamento dei sopracitati organi giurisdizionali, la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
Conseguentemente la dotazione del cap. 2170 – UPB 3.1.5.11 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze viene determinata in 178,311 milioni.
Si ricorda, infine, che sino alla precedente legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), l’ammontare dello stanziamento in favore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali veniva determinato dalla tabella C della legge finanziaria.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
Il comma 48 dispone, entro il 30 giugno 2006, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, delle somme accantonate dagli enti previdenziali e dagli altri enti ed organismi pubblici non territoriali nel 2002 e nel 2004, in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte, nel 2002, con il c.d. provvedimento “bloccaspese” (D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), e successivamente, nel 2004, con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), c.d. decreto “tagliaspese”.
Si tratta delle economie derivanti dalle riduzioni delle spese di funzionamento relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi imposte agli enti e gli organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci per il 2002 e il 2004, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 194/2002, sono state accantonate e rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
E’ fatto, conseguentemente, divieto alle Amministrazioni vigilanti di procedere all’approvazione dei bilanci degli enti e degli organismi pubblici, in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato, nella relazione sulla gestione, di avere ottemperato al versamento delle somme in questione (comma 49).
Il D.L. n. 194/2002 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.
In particolare, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge prevede che, in presenza di “uno scostamento rilevante degli obiettivi indicati per l’anno considerato dal DPEF e da eventuali aggiornamenti”, con DPCM possa essere adottato un atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell’azione amministrativa del Governo per il controllo degli andamenti di finanza pubblica.
Sulla base dell’atto di indirizzo, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, con proprio decreto, l’adozione di limitazioni all’assunzione degli impegni di spesa e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato (art. 1, comma 3), nonché riduzioni delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali,con l'esclusione degli organi costituzionali (art. 1, comma 4)[51].
Per il 2002, a seguito dell’atto di indirizzo approvato con D.P.C.M. 29 novembre 2002, con il D.M. Economia in pari data è stata prevista sia una limitazione agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato, sia una riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.
In particolare, con l’articolo 2, è stata disposta la riduzione del 15% delle spese relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi previste nei bilanci 2002 degli enti e organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità finanziaria (comma 1).
Analoga riduzione del 15% è stata applicata anche per gli enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, con riferimento ai costi della produzione, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi.
Dall'obbligo di riduzione dei costi della produzione sono state escluse, con il successivo decreto del Ministro dell’economia del 18 aprile 2003, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.
Il D.L. n. 194/2002 prevede che le economie derivanti da tali riduzioni siano rese indisponibili, fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Di conseguenza, il D.M. Economia del 29 novembre 2002 ha disposto che gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni fossero evidenziati nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, per gli enti che adottano contabilità finanziaria, ovvero in un apposito fondo di accantonamento, da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale, per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica.
Per il 2004, nell’ambito della manovra di contenimento dei saldi di finanza pubblica attuata con il D.L. n. 168/2004 (legge n. 191/2004), il Governo ha disposto all’articolo 1, comma 8, la riduzione delle spese di funzionamento per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici,in misura non inferiore al 30% degli stanziamenti iniziali.
Anche tali somme pertanto sono state accantonate in un apposito fondo e non possono essere utilizzate se non interviene in tal senso un apposito decreto del Ministro dell’economia.
Con le disposizioni in esame, pertanto, gli accantonamenti indisponibili, imposti agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 novembre 2002 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2004, vengono acquisiti dal bilancio dello Stato.
In base alle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria iniziale (A.S. 3613), con riferimento ai commi in esame, si evidenzia che le somme complessivamente accantonate sono pari a:
§ 281 milioni di euro, quali risparmi conseguiti dall’accantonamento imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 settembre 2002, derivanti dalle economie dei seguenti enti:
Camere di commercio |
14,0 |
Agenzie fiscali |
9,3 |
Autorità portuali |
8,1 |
Istituzioni scolastiche |
1,1 |
Università |
31,1 |
Enti di ricerca |
21,1 |
Enti e consorzi parco |
1,5 |
Enti di previdenza, di cui: - INPS: 60,8 mln. |
153,2 |
Altri enti |
42,0 |
Totale |
281,4 |
§ 134,5 milioni di euro, quali somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2002 (di cui 81,9 milioni di euro derivanti dalle economie dell’INPDAP, 30,7 milioni dall’INPS, e 16,9 milioni dall’INAIL).
Complessivamente, pertanto, le disposizioni di cui ai commi 48 e 49 in esame comportano il versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il 2006 di somme complessivamente pari a 415 milioni di euro.
Trattandosi peraltro di un trasferimento interno al comparto delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni in esame non comportano effetti in termini di indebitamento netto.
Analoghe disposizioni volte al contenimento delle spese per beni e sevizi degli enti pubblici non territoriali sono contenute, con riferimento agli stanziamenti previsti nei bilanci 2005, nell’articolo 11-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 203/2005 (legge n. 248/2005), collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006.
L’articolo citato dispone la riduzione degli stanziamenti di spesa per l’anno 2005 relativi alla categoria dei consumi intermedi iscritti nei bilanci degli enti e degli organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, nonché dei costi della produzione, individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, iscritti nei rispettivi budget per il 2005, concernenti i beni di consumo e i servizi e il godimento di beni di terzi per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali che invece adottano una contabilità esclusivamente civilistica, nella misura del 10% degli stanziamenti iniziali.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione prevede le seguenti specifiche esclusioni (Aziende sanitarie ed ospedaliere; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); Agenzia italiana del farmaco; Istituti zooprofilattici sperimentali; Istituzioni scolastiche).
In base alle stime del Governo, le economie che dovrebbero derivare dall’applicazione delle citate disposizioni sono indicate, in termini finanziari, in circa 180 milioni di euro.
Anche l’art. 11-ter prevede che tali somme provenienti dalle riduzioni siano versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, relativo alle somme dovute da enti ed istituti di credito.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
La disposizioni in esame reca una norma di autorizzazione di spesa volte ad estinguere i debiti pregressi contratti, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, dalle amministrazioni centrali dello Stato.
La disposizione sembra finanziare l’estinzione di tutti i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali con qualunque tipologia di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche e private, e altri organismi ed istituzioni).
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Come indicato nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.S. 3613), la dotazione del fondo è stata quantificazione in base alle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate, con riferimento al complesso delle partite in sofferenza.
Nel bilancio di previsione per l’anno 2006, il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, nell’ambito della U.P.B. 4.1.5.19 “Fondo estinzione debiti pregressi”, cap. 3084.
Il comma in esame prevede che alla ripartizione del Fondo si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
Come precisato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006, che ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006, la ripartizione del Fondo può essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e gestionale.
La disposizione fa salvo il principio stabilito dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche devono essere trasmessi agli organi di controllo interno dei singoli enti ed alla competente procura della Corte dei conti.
Disposizioni di contenuto analogo sono state disposte anche negli anni precedenti al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, da parte di specifiche amministrazioni.
In particolare, si ricorda l’art. 3, commi 10-12, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha autorizzato le spese di:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000 (U.P.B. 6.1.1.1/Economia, capitolo 3566);
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003 (U.P.B. 5.1.1.6/Interno, capitolo 2820).
Articolo 1, comma 51
(Trasmissione su supporto informatico
degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni; informatizzazione
dei pagamenti postali)
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Il comma 51 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni per il trasferimento degli invii di corrispondenza su supporto informatico e al concessionario del servizio postale universale di dematerializzare i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente.
I primi due periodi del comma in oggetto danno facoltà alle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare le procedure amministrative, di ricorrere a convenzioni con concessionari di pubblici servizi o con altri soggetti pubblici o privati al fine di procedere al trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. Tali convenzioni – si precisa – non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino, nella fase di trasmissione informatica, l’integrità del messaggio attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano:
§ l’integrità legale del contenuto”;
§ la “marca temporale”;
§ l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo.
Le disposizioni in oggetto riprendono, con formulazione in parte diversa, princìpi già contenuti nel Codice dell’amministrazione digitale[52] (D.Lgs. 82/2005), entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
Ci si riferisce in particolare alle disposizioni sulla validità del documento informatico, sulla sua gestione e sulla sua trasmissione di cui, rispettivamente, ai Capi II, III e IV del Codice (cfr. tra gli altri l’art. 22, che disciplina in via generale la validità dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e delle loro riproduzioni, e gli artt. 47 e 48, concernenti l’uso della posta elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni nonché i requisiti e l’ambito di validità della posta elettronica certificata).
Ai sensi di quanto disposto nel terzo periodo del comma, il concessionario del servizio postale universale (cioè la società Poste Italiane S.p.A.) può “dematerializzare” (convertire in supporto informatico) i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente. A tal fine il concessionario individua i responsabili della certificazione di conformità del documento informatico con quello cartaceo.
Com’è noto, la società Poste Italiane S.p.A. è concessionaria del servizio postale universale, a seguito dell’affidamento operato in tal senso dal D.Lgs. 261/1999[53].
Tale decreto ha disposto che il servizio universale sia affidato alla società Poste Italiane S.p.A. per un periodo, comunque non superiore a quindici anni, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria. In attuazione di tale norma, con D.M. 17 aprile 2000 – emanato dal Ministro quale autorità di regolamentazione – è stata confermata la concessione alla società Poste Italiane S.p.A. per un periodo massimo di quindici anni (a decorrere dal 6 agosto 1999).
Il quarto periodo, infine, dispone che le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impegno di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Dalla formulazione del comma non emerge con immediatezza se la disposizione intende far riferimento alle sole copie dei documenti menzionati nel comma, ovvero alla generalità delle copie di documenti generate dalle pubbliche amministrazioni o, infine, anche a quelle prodotte da privati.
La norma inoltre non precisa espressamente se il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di che trattasi deve essere quello dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento (come prevede, con riguardo al potere di autenticazione delle copie di atti e documenti, l’art. 18, co. 2, del testo unico in materia di documentazione amministrativa[54]).
La disposizione, in ogni caso, appare sovrapporsi a quanto già oggi prevede sul punto il Codice dell’amministrazione digitale.
Il Codice, agli artt. 22 e 23, dispone infatti che “gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge” (art. 22, co. 1), e che “i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche” (art. 23, co. 2).
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
I commi da 52 a 64 dell’articolo 1 recano varie disposizioni volte a ridurre i “costi della politica” (in tal senso si esprimeva la rubrica dell’art. 13 del d.d.l. finanziaria nel testo originario, avente ad oggetto le medesime disposizioni).
In sintesi, in tali commi si prevede una riduzione pari al 10 per cento di una serie di indennità ed altri emolumenti spettanti:
§ ai componenti della Camera e del Senato;
§ ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia;
§ ai sottosegretari di Stato;
§ agli amministratori regionali e locali;
§ ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste controllate;
§ ai componenti il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e di altri organismi il cui trattamento economico sia rapportato a quello per essi previsto;
§ al rettore e al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
§ ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
§ ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
§ ai componenti del CNEL.
Sono altresì ridotte del 10 per cento le utilità economiche corrisposte per incarichi di consulenza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 52 (primo periodo) riduce del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato, come determinate ai sensi dell’art. 1, co. 2°, della L. 1261/1965.
Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta di una indennità e di una diaria.
L’indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla L. 1261/1965[55]. Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, co. 2°). Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l’ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità[56].
La diaria è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L’ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate[57].
Vanno distinte dalle due voci indicate quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero; per le spese telefoniche)[58].
La riduzione disposta dal primo periodo del comma 38 attiene alla misura massima dell’indennità mensile. La determinazione in concreto della misura dell’indennità, entro il limite massimo così rideterminato, spetta all’autonoma determinazione degli Uffici di Presidenza delle due Camere. In questo senso, la disposizione non sembra lesiva dell’autonomia attribuita in tale ambito alle Camere.
L’esplicito rinvio all’art. 1, co. 2°, della L. 1261/1965 fa ritenere che la disposizione abbia ad oggetto la sola indennità di funzione e non la diaria, che è disciplinata dall’art. 2 della stessa legge.
La disposizione in esame, oltre all’effetto diretto di rideterminare in riduzione l’ammontare massimo delle indennità spettanti ai membri del Parlamento nazionale, può mediatamente incidere anche sulle indennità che competono ai consiglieri regionali. La previsione di tali indennità è infatti recata dai singoli statuti, ma la disciplina attuativa è dettata con leggi regionali[59]: e queste in fatto dispongono che il trattamento economico dei consiglieri regionali (indennità più diaria) sia determinato in relazione agli emolumenti percepiti dai parlamentari nazionali, consistendo in una percentuale di questi ultimi. Pertanto, una norma che incida sull’indennità dei membri del Parlamento nazionale sembra suscettibile di determinare una consequenziale riduzione degli emolumenti spettanti ai membri dei Consigli regionali, destinata ad aggiungersi a quella disposta ai sensi del successivo comma 54 (vedi infra).
Il secondo periodo del comma 38 estende la riduzione del 10 per cento alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, ai sensi dell’art. 1 della L. 384/1979.
In linea con quanto previsto per i membri dei parlamenti nazionali, anche i deputati al Parlamento europeo beneficiano di un’indennità, versata dai Parlamenti o dai Governi dei diversi Stati membri e soggetta alla disciplina fiscale del paese interessato.
L’importo di tale indennità corrisponde attualmente a quello dell’indennità di funzione del parlamentare nazionale. In particolare, il citato art. 1 della L. 384/1979[60] prevede che ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che non siano anche parlamentari nazionali, competa, dal giorno successivo a quello dell’elezione e fino a quando non sia diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all’indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell’art. 1 della (già illustrata) L. 1261/1965.
Discendono da tale sistema differenze considerevoli tra le indennità percepite dagli eurodeputati, in funzione della loro nazionalità. Queste differenze esisteranno fino a quando non entrerà in vigore lo Statuto unico dei membri del PE[61], il quale provvede tra l’altro a rendere omogeneo il trattamento dei singoli eurodeputati ed a porlo a carico del bilancio dell’Unione europea[62] anziché – come ora – a carico del bilancio dei singoli Stati membri.
Il comma 53 riduce del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952[63].
Il successivo comma 55 impedisce l’incremento dei relativi emolumenti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006. In tale periodo il trattamento economico dei sottosegretari non potrà superare l’importo risultante al 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952, ai ministri Segretari di Stato ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico[64].
Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.
L’importo degli stipendi spettanti ai ministri è stato già ridotto del 10% dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[65]), la quale non ha però novellato la disposizione di riferimento.
La L. 418/1999[66], all’art. 1, stabilisce inoltre che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento.
Infine, si segnala che i membri del Governo che siano dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante (art. 47, L. 146/1980 – legge finanziaria per il 1980).
Il comma 54, all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica, riduce del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori regionali e locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali.
La riduzione riguarda in particolare gli emolumenti e le tipologie di amministratori locali di seguito indicati:
§ indennità di funzione spettanti a sindaci e presidenti di provincia, di regione e di comunità montana; membri degli esecutivi dei suddetti enti (comma 54, lettera a));
§ indennità di funzione spettanti a presidenti e componenti degli uffici di presidenza dei rispettivi consigli (comma 54, lettera a));
§ indennità e gettoni di presenza spettanti a consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane (comma 54, lettera b));
§ utilità – comunque denominate – spettanti ai soggetti sopra elencati per la partecipazione ad organi collegiali (comma 54, lettera c)).
Come si è accennato, la determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all’autonomia statutaria delle stesse. In questo non vi è alcuna differenza tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.
Gli statuti affermano l’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile del consiglio e, nella maggioranza dei casi, per la determinazione delle indennità e più in generale del trattamento economico, rinviano alla legge regionale senza ulteriori specificazioni[67].
Analogamente, per quanto riguarda i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri regionali, di cui alla lett. b) della disposizione in esame, la misura è determinata dalla legge regionale.
Tutte le regioni hanno commisurato le indennità di funzione percepite dai consiglieri regionali alla indennità lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati (in alcuni casi il riferimento è genericamente ai membri del Parlamento) con esplicito riferimento alla citata L. 1261/1965.
Solo in alcuni casi il parametro di riferimento sono “le competenze complessive mensili” (Lazio 65%). La percentuale va dal 65% stabilito da nove regioni all’unico 100% della regione Sicilia; le restanti regioni hanno stabilito valori tra il 70% e l’85%.
Per le altre cariche di cui si parla nella disposizione in esame, viene stabilita una differente quota percentuale, oppure una ulteriore quota in aggiunta a quella percepita come consiglieri. In entrambi i casi il parametro di riferimento è ancora l’indennità lorda di cui alla L. 1261/1965.
Per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione le percentuali sono le stesse. La misura minima è il 90% stabilito da tre regioni; un blocco di 10 regioni ha valori tra il 95% e il 105%, fino a valori più alti (120%, 152%). L’unica regione che differenzia le due cariche è la Puglia (160% Presidente della Regione, 124% Presidente del Consiglio).
Analogamente, per i componenti della Giunta la percentuale minima è dell’80%, stabilita da tre regioni; un blocco di 10 regioni ha valori tra l’85 e il 95%, fino a valori più alti (105%, 136%).
Regione |
Consiglieri |
Assessori |
Presidenti Giunta e Consiglio |
Normativa |
||
|
numeroa |
indennitàb |
numero |
indennitàb |
indennitàb |
|
Abruzzo |
40 |
65 |
10 |
85 |
95 |
L.R. 22/1973 |
Basilicata |
30 |
75 |
6 |
(+15) |
(+30) |
L.R. 38/2002 |
Calabria |
50 |
80 |
11 |
95 |
100 |
L.R. 3/1996 |
Campania |
60 |
65 |
12 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 5/1972 |
Emilia-Romagna |
50 |
65 |
12 |
(+22,5) |
(+35) |
L.R. 42/1995 |
Friuli-Venezia Giulia |
60 |
70 |
10 |
91 |
105 |
L.R. 2/1964, art. 2 e 13/2003, art. 3 |
Lazio |
70 |
65c |
16 |
85c |
100c |
L.R. 42/1977 |
Liguria |
40 |
65 |
12 |
(+20) |
(+33) |
L.R. 3/1987 |
Lombardia |
80 |
(65d) 81 |
16 |
(85d) |
(100d) |
L.R. 17/1996 |
Marche |
40 |
65 |
10 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 23/1995 |
Molise |
30 |
65 |
9 |
85 |
100 |
L.R. 16/1997 |
Piemonte |
63 |
85 |
14 |
105 |
120 |
L.R. 10/1972 e 21/2003, art. 3 |
Puglia |
70 |
80e |
14 |
85f |
160 p.g. |
L.R. 8/2003 e 1/2005, art. 70 |
Sardegna |
85 |
80 |
12 |
h |
80 p.c.h |
L.R. 2/1966 e 2/1949 |
Sicilia |
90 |
100 |
12 |
i |
i |
L.R. 44/1965 e 8/1956 |
Toscana |
65 |
65 |
13 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 13-6-1983 n. 47 |
Umbria |
30 |
80 |
9 |
80j |
90j |
L.R. 10/2003 |
Valle D’Aosta |
35 |
70 |
7 |
(+38,5) |
(+55) |
L.R. 33/1995 |
Veneto |
60 |
65 |
12 |
(+20) |
(+35) |
L.R. 5/1997 |
Trentino-Alto Adige |
|
80k |
4 |
|
120 p.c.l |
L.R. 2/1995 |
Prov. aut. di Bolzano |
35 |
|
10 |
136 |
152 |
L.P. 50/1975 |
Prov. aut. di Trento |
35 |
|
12 |
104 |
120 |
L.P. 13/1976 |
|
1.118 |
|
|
|
|
|
a) In questo numero è compreso il presidente della Regione.
b) Percentuale dell’indennità (mensile o annuale) lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati o membri del Parlamento ex art. 1, L. 1261/1965 (se non indicato diversamente).
c) Nella normativa della regione Lazio il parametro non è l’indennità lorda, bensì le “competenze complessive mensili” spettanti ai membri del Parlamento.
d) Indennità base per un milione di abitanti. Per ogni ulteriore milione di abitanti della regione tale indennità viene aumentata di due punti. Al 31 dicembre 2004 la Lombardia aveva 9.393.092 abitanti (dato ISTAT).
e) Può aumentare del 10% se, con medesima decorrenza, viene diminuita del 10% la diaria.
f) La misura dell’85% è stabilita dall’art. 2-bis della L.R. 5/1998, formalmente abrogato; non risulta altra disposizione sulla indennità di funzione degli assessori, prevista dall’art. 43 dello Statuto.
g) Ai presidenti della Giunta e del Consiglio l’indennità spetta in misura rispettivamente aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.
h) Il parametro di riferimento per il presidente del Consiglio regionale è la corrispondente carica del Parlamento. Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come consigliere è attribuito il trattamento economico previsto dall’art. 2 della L. 212/1952 per i Sottosegretari di Stato. Stesso trattamento spetta agli assessori, con una diminuzione del 25%.
i) Il trattamento degli assessori è equiparato a quello dei vicepresidenti del consiglio regionale, quello del presidente della giunta a quello del presidente dell’Assemblea regionale. La L.R. 44/1965 equipara tutto il trattamento economico dei componenti dell’Assemblea siciliana ai membri del Parlamento.
j) Le misure dell’80 e 90% erano stabilite dall’art. 1 della L.R. 15/1972, prima della modifica recata dalla L.R. 10/1993, che dispone un’indennità dell’80% per tutti i consiglieri; non risulta altra disposizione sulla indennità di funzione per queste cariche.
k) L’indennità di cui all’art. 1, L. 1261/1965 e la diaria di cui all’art. 2 della medesima legge, che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all’80% di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT (art. 1, L.R. 4/2004).
l) Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.
Fonte: elaborazione Camera dei deputati – Servizio studi su dati www.parlamentiregionali.it e leggi regionali.
Per quanto detto, la riduzione delle indennità mensili dei parlamentari prevista nel già illustrato comma 52 potrebbe esercitare un effetto anche sugli emolumenti spettanti ai componenti gli organi rappresentativi ed esecutivi delle regioni, in aggiunta a quanto disposto dal comma in esame.
Poiché, come si è innanzi detto, la determinazione delle indennità spettanti ai presidenti delle Regioni e ai membri delle giunte e dei consigli regionali è demandata, in base a quanto disposto dai singoli statuti regionali, alla legislazione regionale, le disposizioni di cui al medesimo comma 40, lett. a) e b), nella parte in cui incidono direttamente su tali indennità, andrebbero valutate sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, con particolare riferimento al principio dell’autonomia statutaria di cui all’art. 123 Cost..
Sembra inoltre opportuna una valutazione del comma alla luce della giurisprudenza costituzionale la quale (cfr., in specie, la sent. 417/2005)[68] ha affermato che le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono pertanto l’autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita a tali enti dall’art. 119 Cost..
Si rileva peraltro, limitatamente al comma 40, lett. a) e b) nella parte in cui dispone la riduzione delle indennità spettanti agli amministratori locali, che tali indennità, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) non sono rimesse all’autonoma determinazione degli enti, ma sono fissate (come tra breve si dirà) con regolamento ministeriale e secondo criteri stabiliti con atto legislativo statale (il medesimo art. 82), e che in via generale, tali disposizioni potrebbero ritenersi riconducibili alla materia “organi di governo […] di Comuni [e] Province”, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2°, lett. p), Cost..
In relazione agli emolumenti dei consiglieri degli enti locali, la relativa disciplina ha la sua base nell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[69]), ai sensi del quale (co. 2) ai citati soggetti spetta un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono tuttavia prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari (co. 4). Quanto ai presidenti e componenti degli esecutivi degli enti locali, il medesimo art. 82 (co. 1) prevede una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, nonché per i componenti degli organi esecutivi dei comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
La determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (co. 8) ad un regolamento ministeriale[70]adottato con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nel rispetto di specifici criteri[71]. Tale misura può (co. 11) essere incrementata (se l’ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuita con delibera consiliare o della giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal citato decreto ministeriale.
Province[72]
Presidenti di provincia |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 4.131,66 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 5.009,63 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 5.784,32 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 6.972,17 |
Vicepresidenti di provincia |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 3.098,74 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 3.757,22 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 4.338,24 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 5.229,13 |
Presidenti di consiglio provinciale |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 2.685,58 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 3.256,26 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 3.759,81 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 4.531,91 |
Assessori provinciali |
Numero |
Indennità unitaria |
Totale numero assessori provinciali[73] |
978 |
65% dei Presidenti di provincia |
Consiglieri provinciali |
|
Numero Consiglieri Provinciali |
Gettone di presenza per ciascuna seduta |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
|
€ 36,15 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
|
€ 46,48 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
|
€ 77,47 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
|
€ 103,29 |
Totale[74] |
100 |
3.028 |
|
Comunità montane[75]
Consiglieri di comunità montane |
|
Numero Consiglieri Comunità Montante |
Gettone di presenza per ciascuna seduta |
Da 1 a 3.000 abitanti |
5 |
66 |
€ 17,04/€ 18,08[76] |
Tra 3.000 e 10.000 abitanti |
62 |
1.715 |
€ 18,08 |
Tra 10.000 e 30.000 abitanti |
185 |
5.942 |
€ 22,21 |
Tra 30.000 e 100.000 abitanti |
100 |
4.875 |
€ 36,15 |
Oltre 100.000 abitanti |
4 |
222 |
€ 36,15 |
Totale comunità montane |
356 |
12.820 |
|
Comuni[77]
Classe demografica |
Sindaci Comuni non capoluogo di provincia |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 1.291,14 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 1.446,08 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 2.169,12 |
5001-10000 |
1.163 |
€ 2.788,87 |
10001-30000 |
744 |
€ 3.098,74 |
30001-50000 |
134 |
€ 3.460,26 |
50001-100000 |
44 |
€ 4.131,66 |
100001-250000 |
8 |
€ 5.009,63 |
250001-500000 |
1 |
€ 5.784,32 |
>500000 |
0 |
€ 7.798,50 |
7.998 |
|
|
Classe demografica |
Sindaci Comuni capoluogo di provincia |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
0 |
€ 3.460,26 |
1001-3000 |
0 |
€ 3.460,26 |
3001-5000 |
0 |
€ 3.460,26 |
5001-10000 |
0 |
€ 3.460,26 |
10001-30000 |
3 |
€ 3.460,26 |
30001-50000 |
16 |
€ 3.460,26 |
50001-100000 |
43 |
€ 5.009,63 |
100001-250000 |
29 |
€ 5.784,32 |
250001-500000 |
6 |
€ 5.784,32 |
>500000 |
6 |
€ 7.798,50 |
83 |
|
|
Classe demografica |
Sindaci Comuni capoluogo di Regione |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
0 |
|
1001-3000 |
0 |
|
3001-5000 |
0 |
|
5001-10000 |
0 |
|
10001-30000 |
3 |
|
30001-50000 |
1 |
|
50001-100000 |
3 |
|
100001-250000 |
6 |
|
250001-500000 |
4 |
€ 7.798,50 |
>500000 |
6 |
€ 7.798,50 |
20 |
|
|
Classe demografica |
Vice Sindaci |
indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 193,67 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 289,22 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 433,82 |
5001-10000 |
1.163 |
€ 1.394,43 |
10001-30000 |
747 |
€ 1.704,31 |
\30001-50000 |
150 |
€ 1.903,14 |
50001-100000 |
87 |
€ 3.098,74 |
100001-250000 |
37 |
€ 3.757,22 |
250001-500000 |
7 |
€ 4.338,24 |
>500000 |
6 |
€ 5.848,87 |
Classe demografica |
Assessori |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
9.655 |
€ 129,11 |
1001-3000 |
13.870 |
€ 216,91 |
3001-5000 |
8.281 |
€ 325,37 |
5001-10000 |
8.141 |
€ 1.254,99 |
10001-30000 |
5.976 |
€ 1.394,43 |
30001-50000 |
1.500 |
€ 1.557,12 |
50001-100000 |
957 |
€ 2.478,99 |
100001-250000 |
481 |
€ 3.256,26 |
250001-500000 |
105 |
€ 3.470,59 |
>500000 |
96 |
€ 4.679,10 |
|
49.062 |
|
Classe demografica |
Consiglieri comunali |
Gettone di presenza |
0-1000 |
23.172 |
€ 17,04 |
1001-3000 |
33.288 |
€ 18,08 |
3001-5000 |
18.928 |
€ 18,08 |
5001-10000 |
18.608 |
€ 18,08 |
10001-30000 |
14.940 |
€ 22,21 |
30001-50000 |
4.500 |
€ 36,15 |
50001-100000 |
3.480 |
€ 36,15 |
100001-250000 |
1.480 |
€ 36,15 |
250001-500000 |
322 |
€ 59,39 |
>500000 |
360 |
€ 103,29 |
|
119.078 |
|
Classe demografica |
Presidenti di Consiglio comunale |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 64,56 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 144,61 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 216,91 |
5001-15000 |
1.561 |
€ 278,89 |
15001-30000 |
349 |
€ 1.394,43 |
30001-50000 |
150 |
€ 1.557,12 |
50001-100000 |
87 |
€ 2.478,99 |
100001-250000 |
37 |
€ 3.256,26 |
250001-500000 |
7 |
€ 3.470,59 |
>500000 |
6 |
€ 4.679,10 |
Il comma 56 riduce “automaticamente” (idest, di diritto) del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza.
Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[78].
Quest’ultimo definisce tali:
§ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
§ le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
§ le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
§ le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
§ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
§ le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
§ l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Va peraltro segnalato che il successivo comma 64 (vedi infra) esclude l’applicabilità dei due commi alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni illustrate sembrano da valutare in un’ottica di coordinamento con quelle recate dal precedente comma 9 (vedi sopra la relativa scheda), che prevede, tra l’altro, limitazioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.
Si noti inoltre che il comma sembra incidere su compensi per i quali le pubbliche amministrazioni si sono già obbligate in sede contrattuale, nonché sui correlativi diritti soggettivi dei commissionari degli incarichi.
Il comma 58 riduce del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di:
§ organi di indirizzo, direzione e controllo;
§ consigli di amministrazione;
§ organi collegiali comunque denominati
presenti sia nelle pubbliche amministrazioni (il richiamo, anche in questo caso, è all’elencazione di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001), sia negli enti da queste controllate.
Il successivo comma 59 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Gli organi interessati dal comma 58 sono individuati con riferimento a caratteristiche o funzionali (indirizzo, gestione, controllo, amministrazione) o strutturali (collegialità).
Il comma 60:
§ estende le disposizioni dei due commi precedenti al Servizio consultivo ed ispettivo tributario e agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti di tali strutture;
§ riduce del 10 per cento l'indennità di carica spettante (alla data del 30 settembre 2005) al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e ne blocca l’importo sino al 31 dicembre 2008;
§ destina i conseguenti risparmi al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (ma vedi al riguardo il successivo comma 63).
Ai sensi del comma 61, entro il 30 novembre 2006 le pubbliche amministrazioni trasmettono al ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attuazione delle disposizioni sin qui illustrate e sui conseguenti effetti finanziari.
Anche con riguardo ai commi 58, 59 e 60, il citato comma 64 (vedi infra), esclude l’applicabilità delle relative disposizioni alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 62 opera una riduzione dei compensi spettanti ai componenti:
§ degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
§ del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
§ del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
La riduzione è pari al 10 per cento dell’importo complessivo erogato nel corso dell’anno 2005; è espressamente escluso che si applichi anche al trattamento retributivo di servizio.
La disposizione stabilisce una conseguente proporzionale riduzione dello stanziamento a favore dei suddetti organismi, nel limite del 10 per cento dell’importo complessivo assegnato nell’esercizio 2005.
Fra gli organismi menzionati è peraltro compresa anche l’Avvocatura dello Stato, non citata dal primo periodo del comma; non sono invece menzionati la Corte dei conti né il Consiglio della magistratura militare.
Il comma 63 impone un vincolo di destinazione alle economie di spesa che deriveranno, negli anni 2006-2008, dalle disposizioni recate nei commi da 52 a 60, nonché alle eventuali economie di spesa autonomamente determinate e comunicate dalle Camere: esse sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 59, co. 44, della L. 449/1997[79] e attualmente disciplinato dall’art. 46 della L. 289/2002[80].
Il dettato del comma 63 non appare conciliarsi con quello di cui al precedente comma 60, ultimo periodo, che destina i risparmi conseguenti al disposto del medesimo comma 60 al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
In virtù di quanto disposto dal successivo comma 64, le economie di spesa derivanti alle Regioni e agli enti locali dall’applicazione del comma 54 non sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali.
Ai sensi del testé menzionato comma 64, le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti dei servizio sanitario nazionale. Tale esclusione sembra essenzialmente finalizzata al rispetto dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, sancita dall’art. 119 Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (si rinvia a quanto detto poc’anzi in relazione alla sent. 417/2005).
Tra le disposizioni riguardanti i “costi della politica”, può annoverarsi infine una voce recata dall’Allegato 1 del disegno di legge, richiamato dal comma 607 (vedi infra la relativa scheda di lettura). L’allegato reca le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, in applicazione dell’art. 11, co. 3, lett. i-quater), della legge di contabilità (L. 468/1978).
In tale allegato, alla voce “Ministero dell’economia e delle finanze - n. 1- Fondo spese elettorali partiti politici (3.1.2.23 – cap. 1638)", in riferimento alle leggi 157/1999 e 156/2002, vi è l’indicazione di euro 40.000.000 per ciascun anno del triennio 2006-2008. Si tratta di un adeguamento degli stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione delle vigenti leggi sui rimborsi elettorali attribuiti ai movimenti o partiti politici per le spese sostenute in occasione delle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. [L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati].(*)
__________
(*) Periodo soppresso dall’art. 39-quinquies del D.L. n. 273/2005.
68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.(*)
__________
(*) Comma aggiunto dall’art. 39-quinquies del D.L. n. 273/2005.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Il comma 65 dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB[81], dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[82] e della COVIP[83] siano finanziate “dal mercato di competenza”[84] per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
La disciplina in esame è stata oggetto di svariate modifiche nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge finanziaria, relative in particolare al passaggio da disposizioni che stabilivano, per alcune autorità amministrative, la cessazione dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2007 (prevedendone il finanziamento integrale da parte del “mercato di competenza”), ad un sistema di finanziamento parziale da parte del “mercato di competenza”.
Più specificamente, la formulazione definitiva del comma 65 – che interessa le medesime autorità già destinatarie delle originarie disposizioni – pur conservando la previsione secondo cui le spese di funzionamento sono finanziate dal “mercato di competenza” a decorrere dall’anno 2007, precisa che tale modalità di finanziamento riguarda “la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato”. Tale formulazione sembra quindi presupporre in via generale il permanere di una quota del finanziamento – peraltro non precisata – a carico del bilancio statale.
Il comma 65 prosegue prevedendo che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizza secondo modalità previste dalla normativa vigente, e chel’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge (v. infra, i commi successivi). Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità.
Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.
In attuazione di quanto disposto dal comma 65 in esame è intervenuta allo stato la delibera dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici del 26 gennaio 2006 (vedi infra).
Il quadro della normativa vigente contempla modalità di finanziamento differenziate per le varie autorità amministrative indipendenti, anche per quelle cui direttamente si riferiscono le presenti disposizioni (come si vedrà più analiticamente infra). In linea di massima, il sistema del finanziamento erariale (in vari casi integrale, in altri maggioritario, in altri ancora – più limitati – minoritario) appare prevalente, pur essendo già previsto per alcune autorità – in varie forme – il finanziamento da parte di soggetti che operano sui mercati dei vari settori[85].
Essenzialmente, per quanto concerne le autorità destinatarie delle disposizioni in esame, nel caso dell’AGCOM e della CONSOB la disciplina previgente prevede un finanziamento in parte statale – maggioritario solo per l’AGCOM – e in parte derivante dal mercato (con meccanismi e in proporzioni comunque differenti), mentre per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e per la COVIP il finanziamento è interamente statale.
I nuovi commi 66 e 67 recano disposizioni specifiche sulle contribuzioni destinate rispettivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Tali norme sembrano integrare per alcuni aspetti – limitatamente ai due organismi appena indicati – il riferimento alle “modalità previste dalla normativa vigente” e ai “limiti massimi previsti per legge” (per l’entità della contribuzione) operato dal precedente comma 65.
Con riguardo dunque all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il nuovo comma 66 prevede:
§ in primo luogo, una disciplina per la fase di “prima applicazione”, vale a dire per l’anno 2006, individuando direttamente l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni[86]: essa è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame (1° gennaio 2006);
§ in secondo luogo, per gli anni successivi, si consente all’Autorità di adottare eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione ai sensi della disciplina generale stabilita dal comma 65, prevedendo il limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera (v. infra la disciplina previgente).
Con riferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il comma 67, che espressamente le riconosce autonomia organizzativa e finanziaria, stabilisce che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. Tale obbligo risulta direttamente fissato dalla disposizione in esame, e sembra innovare aspetti della disciplina ulteriori rispetto a quelli della determinazione dell’entità e delle modalità di riscossione delle contribuzioni.
Il comma prosegue con varie altre disposizioni, stabilendo, in primo luogo, in sede di prima applicazione, un limite massimo per il totale dei contributi versati, la cui entità non deve comunque superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Con un’altra disposizione (penultimo periodo del comma) si prevede che “in via transitoria, per l’anno 2006”, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal comma ora in esame, le risorse per il funzionamento della Autorità siano integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il medesimo organismo provvederà a restituire versandoli all’entrata dei bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006[87].
Ulteriori disposizioni recate dal medesimo comma sembrano avere portata non limitata alla fase transitoria. Si prevede che l’Autorità possa individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi.
Inoltre, i contributi e le tariffe sono predeterminati e pubblici.
Analogamente a quanto già previsto per l’AGCOM, si consente che siano adottate dall’Autorità - ai sensi della disciplina generale di cui al comma 65 - eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque fissando un limite massimo, che nel caso di specie è individuato nello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
La delibera del 26 gennaio 2006, adottata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici[88], definisce:
§ i soggetti, pubblici e privati, sottoposti all’obbligo di contribuzione (si tratta delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, co. 2, della L. 109/1994[89]; degli operatori che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente; degli organismi di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 8, co. 3, della L. 109/1994);
§ l’entità della contribuzione prevista per ciascuna categoria di soggetti;
§ le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
L’ultimo periodo del comma riguarda una materia di particolare rilievo, che tuttavia non presenta specifiche connessioni con la disciplina fin qui esaminata: si prevede infatti l’estensione delle funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con riguardo alle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria. L’attribuzione di tali competenzeappare rimessa alla disciplina dettata da un successivo D.P.C.M., che dovrebbe stabilire anche i tempi di attuazione di tale disposizione.
In merito alle funzioni di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria, è opportuno ricordare che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto soggetto concedente, è attribuita la vigilanza sul rispetto, da parte del gestore della rete ferroviaria, attualmente RFI, di quanto previsto nell’atto di concessione[90].
In ambito comunitario il tema della sicurezza ferroviaria è stato oggetto dei cosiddetti “pacchetti ferroviari”. In particolare nell’ambito del secondo pacchetto ferroviario la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie prevede che ciascuno Stato istituisca un’autorità preposta alla sicurezza cui vengono attribuiti una serie di compiti e il regolamento 881/2004/CE prevede la costituzione di un’Agenzia europea sulla sicurezza ferroviaria, con il compito di assistere la Commissione e gli Stati membri sul piano tecnico per rafforzare il livello di interoperabilità e sicurezza del sistema ferroviario europeo..
Si ricorda infine che in seguito, al verificarsi di alcuni incidenti sulla rete ferroviaria italiana, si è avviata in ambito governativo la riflessione sulla costituzione di un’Agenzia sulla sicurezza ferroviaria. Da ultimo, in occasione dell’audizione tenutasi presso le competenti Commissioni parlamentari a seguito del verificarsi dell’incidente di Crevalcore[91] il ministro Lunardi ha ricordato le competenze del proprio dicastero e ha ribadito la necessità della costituzione – anche al fine di attuare la direttiva 2004/49 citata – di un organismo indipendente per la sicurezza preposto all’emanazione delle norme e degli standard, attualmente predisposti dal gestore e approvati dal Ministero.
In relazione alla disciplina prevista dai commi precedenti, il comma 68 dispone l’abrogazione di alcune norme che attualmente regolano forme di contribuzione degli operatori del mercato, con riguardo a:
§ COVIP: si dispone la soppressione della norma che fissa la misura massima del versamento annuale dei fondi pensione, con il quale può essere integrato il finanziamento della COVIP. Si tratta in particolare della “misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2”, indicata dall’art. 13, co. 3, primo periodo, della L. 335/1995[92]. Si dispone anche la soppressione del secondo periodo del comma, che rimette ad apposito decreto interministeriale[93], sentita la Commissione di vigilanza, la definizione degli importi e delle modalità dei versamenti.
§ CONSOB: si dispone l’abrogazione dell’art. 40, co. 2, della L. 724/1994[94], il quale prevede che, sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) determini, con proprio decreto, l’ammontare annuo del fondo iscritto nel bilancio dello Stato[95] necessario per assicurare la copertura dei relativi oneri di funzionamento non finanziati con le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, di cui al comma 3 (sul sistema di finanziamento v. più ampiamente infra, il paragrafo successivo).
L’ultimo periodo del comma è stato soppresso dall’art. 2 del D.L. 6/2006[96], non convertito in legge, le cui disposizioni sono state tuttavia recepite in sede di conversione del D.L. 273/2005[97], nel nuovo art. 39-quinquies. Il periodo soppresso abrogava, a sua volta, l’art. 2 della L. 481/1995[98] limitatamente al co. 38, lett. b) e al co. 39[99] (su cui v. più ampiamente infra, il paragrafo successivo).
La lett. b) del co. 38 concerne la disciplina del finanziamento dell’AGCOM e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (autorità che non figura tra gli organismi menzionati dai co. 65-67, ma vedi il successivo comma 68-bis): essa fissa il limite massimo del contributo a carico dei “soggetti esercenti il servizio” (1 per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio), e rimette ad un decreto interministeriale la misura e le modalità del versamento del contributo.
Il co. 39 autorizzava il ministro delle finanze ad adeguare il contributo di tali soggetti in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell’Autorità.
Il citato art. 2 del D.L. 6/2006 e, da ultimo, l’art. 39-quinquies del D.L. 273/2005 hanno introdotto all’art. 1 della legge finanziaria il nuovo comma 68-bis, nel quale si conferma che l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas resta fissata nella misura stabilita secondo le disposizioni della L. 481/1995 poc’anzi richiamate (non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2006).
Per il futuro, tuttavia, si prevede che possano intervenire variazioni della misura e della modalità della contribuzione, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il medesimo comma precisa che tali variazioni devono essere necessarie per la copertura dei costi di funzionamento, non devono superare il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio relativo all’esercizio immediatamente precedente la variazione, devono essere adottate secondo la procedura individuata dal precedente co. 65 (vedi supra). È in conseguenza abrogato l’art. 2, co. 39, della L. 481/1995 poc’anzi illustrato.
Per una migliore intelligenza del contenuto delle disposizioni illustrate, appare utile richiamare i tratti essenziali delle funzioni e dei sistemi di finanziamento previsti, per le Autorità destinatarie della nuova disciplina, dalla normativa vigente anteriormente all’approvazione della legge finanziaria 2006 (nonché alcuni elementi emersi in proposito in varie sedi parlamentari).
Con riguardo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[100], titolare di ampi poteri di regolamentazione, amministrativi, di vigilanza e di ispezione, nonché di poteri sanzionatorî con riferimento al sistema dell’informazione (radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa)[101], che peraltro sono stati integrati e incrementati nella legislatura in corso con due rilevanti leggi di “sistema” (n. 112 del 2004, di riassetto del sistema radiotelevisivo, e n. 215 del 2004, che disciplina i “conflitti di interesse”[102]), la disciplina originaria prevede un sistema di finanziamento “misto”, per il 60% a carico del bilancio dello Stato, e per il 40% derivante dai contributi delle imprese del settore(soggette alla regolamentazione, vigilanza e controllo della medesima Autorità).
L’articolo 6, comma 1 della già richiamata legge n. 249 del 1997, ha previsto infatti in parte il finanziamento statale[103], e per altra parte ha rinviato alle modalità di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b) e successivi, della legge n. 481 del 1995 (v. infra)[104], prevedendo altresì al comma 2 che secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell’attività, un corrispettivo per i servizi resi dall’Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
L’art. 2, co. 38, lett. b), della L. 481/1995 ha stabilito che all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità (Autorità per l’energia elettrica e il gas e, in parte, AGCOM) si provveda, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del successivo comma 39, il Ministro delle finanze è stato autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità. Infine, ai sensi del comma 40, le somme in questione sono versate direttamente ai bilanci dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[105] (e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas[106]).
La questione della adeguatezza delle risorse, anche in relazione ai compiti assegnati – posta in varie occasioni e sedi negli ultimi anni da parte dell’Autorità[107] - è stata oggetto di esame anche nella audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Corrado Calabrò, svoltasi presso la IX Commissione Trasporti della Camera in data 20-28 settembre 2005. In tale ultima occasione il Presidente dell’Autorità ha fatto presente tra l’altro che negli ultimi anni il contributo dello Stato al funzionamento dell’Autorità è sempre diminuito, a fronte di un aumento considerevole dei compiti attribuiti, e che non appare possibile far fronte a tali oneri semplicemente aumentando il contributo a carico delle imprese del settore. Sempre il Presidente ha affermato che l’attuale sistema – per cui l’Autorità attinge al contributo delle imprese per il 40 per cento, mentre per il restante 60 per cento il finanziamento è a carico dello Stato – rappresenta un giusto equilibrio tra le due componenti, sostenendo in particolare che il finanziamento dello Stato, almeno in quota parte, che non sia minoritaria, è anche garanzia di indipendenza dell’Autorità. Ciò anche alla luce della disciplina comunitaria di settore [v. in particolare la direttiva “quadro” 2002/21/CE, di seguito richiamata], che “impone all’Italia di garantire un’effettiva separazione e indipendenza tra l’Autorità e le imprese di settore, anche per quanto riguarda il funzionamento e, quindi, implicitamente il finanziamento, poiché il primo dipende dal secondo”. Concludendo sul punto, il Presidente ha affermato che “un sistema di finanziamento tutto basato sul contributo delle imprese sarebbe di dubbia compatibilità con il principio di neutralità ed indipendenza dell’Autorità e di dubbia compatibilità con le norme comunitarie”.
L’articolo 3 della citata direttiva “quadro” 2002/21/CE (direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), in particolare, fa obbligo agli Stati membri di garantire l’indipendenza delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione, provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. Gli Stati membri debbono inoltre provvedere affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. È poi previsto un complesso di obblighi di trasparenza, di consultazione e di cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza.
Ulteriori disposizioni che si riconnettono a tale disciplina e la specificano sono contenute nelle altre direttive comprese nel cd. “pacchetto comunicazioni elettroniche” (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE).
Per quanto concerne la CONSOB, che esercita funzioni regolamentari e di vigilanza sugli intermediari finanziari e sugli emittenti per la tutela degli investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare, l’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, reca disposizioni in ordine al sistema di finanziamento di tale organismo. L’articolo, al comma 1, prevede che per il proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), entro il 31 luglio di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l’esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell’applicazione delle contribuzioni dei soggetti vigilati.
A norma del comma 2, sulla base di tale segnalazione il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con proprio decreto, l’ammontare annuo del fondo iscritto nel bilancio dello Stato, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento dell’autorità, non finanziati con le contribuzioni.
Ai sensi del comma 3, entro il limite del fabbisogno finanziario, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni essa adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. La determinazione è effettuata con deliberazione della CONSOB, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica di legittimità da operarsi entro venti giorni, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Decorso questo termine senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione diviene comunque esecutiva.
Le contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. La riscossione coattiva delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalità previste dall’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Negli ultimi tre esercizi, il funzionamento della CONSOB risulta finanziato mediante il fondo iscritto nel bilancio dello Stato e mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, in una misura approssimativamente pari, rispettivamente, ad 1/3 e a 2/3.
L’articolo 9, comma 8, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla nuova disciplina in materia di abusi di mercato, ha aumentato di 150 unità (da 450 a 600) il numero complessivo dei posti della pianta organica della medesima autorità, prevedendo che alla copertura degli oneri si provveda mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, secondo i criteri e le procedure sopra descritte.
Si segnala inoltre che l’articolo 28 del progetto di legge concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (A.C. 2436 e abb.-B), modificato dal Senato e ora nuovamente all’esame della Camera, consente che ulteriori incrementi della pianta organica dell’autorità siano disposti mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con oneri da coprirsi egualmente a carico delle contribuzioni dei soggetti vigilati.
In relazione agli sviluppi più recenti degli orientamenti europei in materia di vigilanza sui mercati finanziari, si ricorda che la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, all’articolo 21, paragrafo 1, prevede che le autorità amministrative centrali designate dagli Stati membri per l’adempimento dei compiti previsti nella direttiva siano “del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato”.
Nello stesso senso possono altresì richiamarsi le premesse alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Vi si afferma fra l’altro (considerando 58) che le autorità competenti designate per assicurare l’osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva medesima “dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità della legislazione nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti”[108].
Al medesimo riguardo si ricorda inoltre che il Presidente della CONSOB, nel corso dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, svolta dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera, congiuntamente con le corrispondenti Commissioni del Senato (seduta del 20 gennaio 2004), ha ricordato di avere “rappresentato e reiterato richieste di potenziamento, sia in sede parlamentare che agli organi di governo” in relazione alla “mancanza di mezzi” per il pieno svolgimento delle funzioni dell’autorità, richiamando sia “carenze normative e di finanziamento sia impossibilità di acquisire personale in numero adeguato”. Con specifico riferimento all’ipotesi di integrale finanziamento a carico di soggetti privati – avanzata da uno dei parlamentari partecipanti all’audizione – il Presidente della CONSOB, pur ricordando che l’autorità “riceve grosso modo due terzi del suo finanziamento dal mercato e un terzo dall’erario”, ha espresso perplessità circa la funzionalità e l’efficacia di un tale sistema.
Per quanto concerne l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita con l’articolo 4 della citata L. 109/1994 al fine di garantire l’osservanza dei principi individuati dall’articolo 1, comma 1 in attuazione dell’articolo 97 della Costituzione[109] nella materia dei lavori pubblici (anche di interesse regionale)[110], la disciplina di cui alla legge n. 109 stabilisce che l’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al suo funzionamento, poste a carico di un unico capitolo di spesa, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio; i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione sono stabiliti con un regolamento del Presidente del Consiglio, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell’Autorità (v. art. 5, co. 6 della legge n. 109 del 1994, ed il D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266).
Per quanto riguarda infine la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita dall’articolo 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124[111], che ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare, il sistema di finanziamento risultava anteriormente a carico del bilancio dello Stato, mediante apposite autorizzazioni di spesa previste da norme di legge (a partire dall’articolo 13, comma 2, della L. 335 del 1995)[112].
Il comma 69 riguarda l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non figura tra gli organismi sul cui sistema di finanziamento incidono i commi precedenti[113].
Tale comma 69 introduce, a carico delle imprese per le quali sussiste l’obbligo di comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione, il pagamento di una contribuzione a copertura dell’attività di controllo svolta dall’Autorità in relazione alle suddette operazioni di concentrazione. A tal fine, viene inserito un nuovo comma 7-bis nell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, recante la disciplina dei compiti dell’Autorità.
La richiamata legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei princìpi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999). La legge individua le tre fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all’istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall’articolo 10 della legge stessa, di cui il comma in esame dispone una integrazione.
Ai sensi dell’art. 10 l’Autorità – operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione – è definita organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Per quanto concerne il finanziamento dell’Autorità, il comma 7 dell’art. 10 dispone che essa provveda all’autonoma gestione delle relative spese nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive[114]. Un ulteriore stanziamento, pari a 1.462.000 euro annui, è previsto dalla già citata legge sui conflitti di interessi (legge n. 215 del 2004) a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di organizzazione, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, il nuovo comma 7-bis, introdotto dalla disposizione in esame, è volto a individuare la copertura dei costi relativi all’attività di controllo svolta dall’Autorità in ordine alle operazioni di concentrazione.
A tal fine, spetta all’Autorità determinare annualmente i contributi dovuti dalle imprese che sono tenute all’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 della medesima legge n. 287 del 1990.
L’articolo richiamato prevede, infatti, che tutte le operazioni di concentrazione di cui all’art. 5 della legge n. 287[115], in cui il fatturato delle imprese interessate superi determinate soglie[116], prima di essere realizzate siano comunicate all’Autorità. La legge stabilisce inoltre che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese vengano rivalutate annualmente sulla base della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
Con l’ultimo rivalutazione, definita nell’Adunanza del 15 giugno 2005, l’Autorità ha fissato l’ammontare di fatturato previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, a 421 milioni di euro - se realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate - e a 42 milioni di euro se realizzato dall’impresa acquisita (Provvedimento n. 14373).
La disposizione in esame indica alcuni criteri che l'Autorità è tenuta a seguire nella determinazione dei contributi, precisando che questi non possono comunque eccedere l’1,2% del valore della transazione interessata e che devono essere stabilite soglie di contribuzione minime e massime
I criteridi parametrazione dei contributi devono inoltre essere commisurati ai costi complessivi dell’attività di controllo delle concentrazioni, tenendo conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata.
I commi 70 e 71 intervengono in materia di arbitrato nei lavori pubblici, la cui disciplina, recata principalmente dall’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stata recentemente modificata dall’art. 5, commi 16-sexies e 16-septies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il comma 16-sexies del decreto legge n. 35 del 2005, novellando l’art. 32 della legge n. 109, ha riformato l’attuale disciplina della nomina del terzo arbitro, disponendo che questa possa essere concordata fra le parti e che solo laddove manchi l’accordo fra le parti a tale nomina debba procedere la camera arbitrale istituita presso l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Con il comma 16-septies è stata quindi introdotta una norma transitoria, volta a disciplinare le procedure arbitrali in corso o già definite.
In particolare, il comma 70,novellando il comma 2-bis dell’art. 32 della legge n. 109, aggiunto dall’art. 5, comma 16-sexies del decreto legge n. 35, che ha introdotto l’obbligo del versamento di una quota del valore della controversia pari all’1/10.000 al momento del deposito del lodo da parte degli arbitri alla camera, modifica il rapporto su cui viene calcolata la quota del valore da versare, definendolo in 1/1.000, anziché in 1/10.000.
Secondo una prima quantificazione effettuata dal Presidente dell’Autorità, la tassa si tradurrebbe in un versamento che può oscillare tra i 20 ed i 100 euro al massimo per ogni gara di lavori, servizi e forniture. Inoltre, la norma consentirebbe all’Autorità di stabilire quali servizi forniti possono essere a pagamento[117].
Si ricorda brevemente che il D.M. n. 398 del 2000[118], all’art. 9, comma 4, prevede che il deposito del lodo presso la camera arbitrale venga effettuato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio e che resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell’articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5. Si ricorda, infine, che la disciplina relativa all’arbitrato nei lavori pubblici non si esaurisce nella legge quadro e nel DM citato, ma è altresì ricostruibile ricorrendo anche ad altre norme tra le quali il D.P.R. n. 554 del 1999 (artt. 149, 150 e 151), il DM n. 145 del 2000 (artt. 32, 33 e 34) e il decreto legislativo n. 190 del 2002 (art. 12, comma 4).
Il comma 71 prevede quindi che gli importi dovuti alla camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’art. 32 della legge n. 109 vengano versati direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
La relazione tecnica specifica che la disposizione in esame consentirà di evitare che le somme in questione vengono prima assegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite all’Autorità.
Si ricorda al riguardo, che le somme da versare alla camera arbitrale per la decisione della controversie sono fissate dalla tabella B allegata al DM n. 398 del 2000. Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 150 del D.P.R. n. 554 del 1999, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale e che il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto ministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
I commi da 72 a 77 dell’articolo 1 introducono nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio. Dalle previsioni di cui ai commi 73-75 e 77 è esplicitamente esclusa l'Agenzia del demanio.
Il comma 72 sostituisce l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante i finanziamenti a favore delle Agenzie fiscali. In particolare, si sopprime la previsione secondo cui i finanziamenti sono determinati annualmente nella tabella C della legge finanziaria e si introduce, in sostituzione, un meccanismo, definito in dettaglio nei commi successivi, per determinare i finanziamenti delle Agenzie in modo da tener conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione.
Confermando quanto previsto nella formulazione previgente, il secondo periodo del nuovo comma 2 del citato articolo 70 dispone che i finanziamenti destinati alle Agenzie vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
I nuovi criteri di determinazione delle risorse destinate alle Agenzie verranno adottati a partire dall'anno 2007.
Pertanto, ai sensi del comma 73, per il 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, esclusa l’Agenzia del demanio, sono determinate dalla legge di bilancio, negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
A tale proposito, la tabella C della legge in esame registra gli effetti della disposizione, indicando esclusivamente la voce relativa all'Agenzia del demanio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio per il 2006, come determinati dalla seconda Nota di variazioni, per l’Agenzia del demanio, unica ancora presente nella tabella C, è previsto uno stanziamento di 110,7 milioni di euro per il 2006.
Per le altre Agenzie, lo stanziamento viene determinato dalla legge di bilancio, salve le variazioni derivanti eventualmente dagli articoli della legge finanziaria.
Infatti per l’Agenzia delle entrate sono disposti stanziamenti per 2.463,7 milioni e per l’Agenzia delle dogane per 552,6 milioni di euro.
All’Agenzia del territorio, oltre ad uno stanziamento a bilancio di 468,2 milioni di euro, la seconda Nota di variazioni assegna 53,6 milioni per effetto della proroga, fino al 31 dicembre 2006, della possibilità di avvalersi di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, autorizzata dal successivo comma 237. Pertanto, le risorse attribuite all’Agenzia del demanio ammontano complessivamente a 521,8 milioni.
Il comma 74 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione delle dotazioni spettanti alle Agenzie fiscali interessate dal provvedimento.
Tali dotazioni sono calcolate a partire dalla media di alcuni incassi del bilancio dello Stato (entrata) nell'ultimo triennio per il quale sono stati approvati i consuntivi. Su tale importo viene calcolata la quota percentuale da attribuire a ciascuna Agenzia nella seguente misura:
§ 0,71 % per l'Agenzia delle entrate;
§ 0,13 % per l'Agenzia del territorio;
§ 0,15 % per l'Agenzia delle dogane.
La dotazione non dovrà comunque essere superiore a quella dell'anno precedente, incrementata del 5 per cento.
Il calcolo degli incassi viene operato sulle unità previsionali di base indicate nell'elenco 4, allegato alla presente legge, come risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato.
L’elenco comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione delle unità previsionali di base relative ai condoni, e ìndica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, l'elenco allegato considera i seguenti capitoli (U.P.B. 1.2.5):
§ 3210 (Interessi relativi alla riscossione delle imposte dirette);
§ 3312 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette);
§ 3313 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette);
§ 3314 (Sanzioni amministrative, dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo);
§ 3315 (Indennità e interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le dogane);
§ 3316 (Indennità e interessi di mora concernenti le entrate dei Monopoli).
Il comma 75 consente l'integrazione delle dotazioni determinate ai sensi dei precedenti commi 73 e 74, in relazione all'andamento dei fattori della gestione.
L'eventuale integrazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene calcolata in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base indicate nell'elenco 4 per l'ultimo esercizio per cui è stato approvato consuntivo, rispetto alla media dei tre esercizi precedenti, come risultano dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato. Tale calcolo viene effettuato al netto degli eventuali effetti prodotti da normative sopravvenute e al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo nominale.
L'incremento non potrà comunque determinare il superamento del limite stabilito dal precedente comma (aumento massimo del 5 per cento rispetto alla dotazione dell'anno precedente).
Tenuto conto del limite massimo del 5 per cento, la relazione tecnica al disegno di legge originario (A.S. 3613) stima un incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivante dalle presenti disposizioni, pari a circa 174 milioni di euro per il 2007 e in 183 milioni di euro per il 2008.
In termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, il peggioramento è invece pari a circa 104 milioni di euro di per il 2007 e a 108 milioni di euro per il 2008.
Il comma 76 conferma le disposizioni dei commi 1 e 2[119] dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 detta disposizioni per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 12 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze determini con proprio decreto le risorse da destinare al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria e ai fondi per gli incentivi alla produttività del personale.
Le risorse sono costituite da una percentuale:
- delle somme riscosse in via definitiva correlabili all'attività di controllo fiscale;
- delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato (ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- dei risparmi di spesa per interessi (calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per perseguimento degli obiettivi programmatici).
La norma specifica che l'applicazione di tale procedura deve garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema.
Il comma 2 del citato articolo 12 prevede l'afflusso delle risorse come sopra determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività dalle quali scaturiscono le risorse stesse e che abbiano raggiunto gli obiettivi di produttività definiti.
La stretta correlazione tra attività dalla quale scaturisce acquisizione di maggiori risorse ed erogazione dei fondi per la produttività è confermata dalla previsione che, in sede di contrattazione integrativa, sono stabilite le modalità, i tempi di erogazione e le risorse da assegnare a ciascuno degli Uffici in relazione all'apporto dato da questi ultimi alle attività predette.
Il comma 77 consente di modificare le percentuali di incremento fissate dal precedente comma 74, oppure di modificare l'allegato elenco 4 che determina le voci da considerare. Alla modificazione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello cui dovranno applicarsi i nuovi parametri.
Tali variazioni possono essere stabilite tenendo in considerazione gli incassi rilevati, sulle unità previsionali di base indicate nel suddetto elenco, nell'ultimo esercizio e la verifica dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente in attuazione delle convenzioni stipulate tra l'Agenzia e il Ministro dell'economia e finanze.
Si ricorda che i rapporti tra le Agenzie fiscali ed il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati dall'articolo 59 del citato D.Lgs. n. 300 del 1999. Esso stabilisce che annualmente il Ministro e ciascuna Agenzia debbono stipulare apposita convenzione sulla base di quanto contenuto nell'atto di indirizzo del Ministro stesso sugli sviluppi della politica fiscale. Tale convenzione deve contenere:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
La convenzione contiene, inoltre, la specificazione delle modalità di gestione dell'Agenzia stessa e le modalità di verifica e controllo della stessa da parte del Ministero. Infine, nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese d’investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
Secondo la relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613), il sistema di finanziamento delineato dalle disposizioni qui illustrate consente il controllo della dinamica della spesa delle Agenzie fiscali in questione e contemporaneamente correla l’entità delle dotazioni ai risultati conseguiti in termini di gettito effettivo. La relazione prosegue osservando come anche l’eventuale aumento della spesa per il finanziamento delle suddette Agenzie sia sottoposto a un limite massimo di crescita e che, in ogni caso, l’incremento che dovesse verificarsi sarebbe conseguenza di una maggiore funzionalità della struttura delle Agenzie e di una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa.
Articolo 1, comma 78
(Rifinanziamento della legge 1° agosto
2002, n. 166,
e di ulteriori interventi infrastrutturali)
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea.
Il comma 62 stanzia un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, destinato a finanziare:
a) gli interventi di realizzazione del programma delle opere strategiche (PIS) previsto dalla cd. legge obiettivo (n. 443/2001).
Per quanto riguarda il finanziamento del PIS, si ricorda che gli interventi inclusi nel programma sono quelli previsti dalla delibera CIPE n. 121/2001, come integrata dai DPEF emanati successivamente.
Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziate dalla tab. 1 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), sono collocate nel cap. 7060 all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il 2006 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza di 773,1 milioni di euro.
Si ricorda, tuttavia, che le assegnazioni finora erogate per le opere comprese nel programma, attraverso specifiche delibere del CIPE, hanno assorbito gran parte degli stanziamenti disponibili, come si evince dal 2° rapporto per la VIII Commissione «Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo”» del luglio 2005.
Si rammenta, infine, che secondo l’Allegato al DPEF 2006-2009 relativo all’attuazione del PIS, le esigenze finanziarie da garantire nel prossimo triennio come rifinanziamento della legge n. 166 del 2002 sono indicate in 2,5 miliardi di euro per il 2006 e 3 miliardi per il 2007 (equivalenti ad un finanziamento annuale, per quindici anni, di circa 270 milioni di euro.
b) il programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000, nella misura del 25% delle risorse disponibili.
Relativamente al programma nazionale degli interventi nel settore idrico, si ricorda che esso è stato istituito dall’art. 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e che comprende, tra l’altro, sia le opere relative al settore idrico già inserite nel PIS di cui alla legge n. 443/2001, sia gli interventi previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000.
Tale programma, ai sensi del citato comma 35, comprende altresì gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quelli inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 relativo ad opere e interventi per il trasferimento di acqua, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) prevede il finanziamento di interventi per la realizzazione di lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche nelle zone critiche del territorio nazionale.
In particolare Il comma 1 indica i seguenti enti irrigui, quali destinatari dei contributi (per un ammontare complessivo di 46 miliardi di lire[120] per ciascuno degli anni 2002 e 2003) per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie ai fini della realizzazione dei suddetti lavori: il Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, il Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, il Canale Emiliano-Romagnolo, l’Ente Irriguo Umbro-Toscano, i complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, il Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, i Consorzi di bonifica dell’oristanese e il Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone.
Il comma 3, inoltre, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi di lire[121] per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di interventi atti a migliorare il patrimonio idrico nelle rimanenti aree del territorio nazionale non interessate dalle precedenti previsioni normative.
Si ricorda che tali finanziamenti sono stati già integrati, in passato, dall’art. 4, comma 31, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), che ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere, rispettivamente, dall’anno 2005 e dall’anno 2006.
Si ricorda, infine, che con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005[122] è stato approvato il programma nazionale degli interventi nel settore idrico.
Si osserva che l’espressione “risorse disponibili” (utilizzata non solo nella lettera in esame, ma anche in numerose altre lettere del medesimo comma) non consente di determinare a priori, nonostante l’esatta indicazione percentuale, la quota effettiva che verrà assegnata alle opere.
Rinviare alle risorse disponibili significa vincolare la quota all’ammontare di risorse che saranno ancora disponibili nel momento dell’emanazione della delibera CIPE che provvederà all’assegnazione effettiva del finanziamento, come stabilisce la procedura prevista dalla legge obiettivo.
c) il potenziamento del passante di Mestre ed i collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati, nella misura di almeno l’1% delle risorse disponibili.
Si ricorda, in proposito, che il Passante di Mestre rientra già tra le opere inserite nel PIS ed in merito il CIPE ha emanato le delibere n.92/2002, 80/2003 e 6/2004.
Si ricorda che l’inclusione di un’opera nel PIS risulta dall’inserimento nella stessa nella delibera CIPE n. 121/2001 o dagli aggiornamenti del programma disposti con i successivi DPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge obiettivo.
d) la realizzazione della circonvallazione orbitale di Padova (GRAP) correlata alle opere del Passante di Mestre, nella misura di almeno lo 0,5% delle risorse disponibili.
e) la realizzazione delle opere di cui al sistema pedemontano lombardo – tangenziali di Como e Varese, nella misura di almeno il 2% delle risorse disponibili.
Si ricorda in proposito che nella delibera CIPE n. 121/2001 sono previsti gli interventi denominati “Sistema pedemontano lombardo e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)” e “Sistema Pedemontano e opere connesse: Dalmine-Como-Varese-Valico del Giaggiolo”. Inoltre nell’allegato al DPEF 2006-2009 tra i chiarimenti o nuovi inserimenti relativi al PIS viene indicato il collegamento viario diretto Varese–Como, di cui si considera il solo studio di fattibilità.
f) il completamento del sistema “Accessibilità Valcamonica: SS n. 42 del Tonale e della Mendola”, previsto dalla delibera CIPE n. 121/2001, nella misura di almeno lo 0,5% delle risorse disponibili.
g) la realizzazione delle opere relative al sistema “Accessibilità della Valtellina”, per un importo di 13 milioni di euro annui per 15 anni.
Si osserva in proposito che l’espressione utilizzata “Accessibilità della Valtellina” appare generica, dato che nel PIS sono incluse, ai sensi della delibera CIPE n. 121/2001, due diverse opere riguardanti, rispettivamente, sia l’accessibilità stradale sia quella ferroviaria.
h) il consolidamento, la manutenzione straordinaria e il potenziamento delle opere di competenza delle Autorità portuali di nuova istituzione., per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008.
Si ricorda in proposito che la legge 28 gennaio 1994 n. 84, che ha provveduto al riordino della legislazione in materia portuale, ha previsto l'istituzione dell'autorità portuale negli scali già sede di ente o consorzio portuale (Bari, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia), nonché nei porti di Ancona, Cagliari, Catania, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Ravenna e Taranto. La legge ha inoltre previsto la possibilità di istituire nuove Autorità in porti con un significativo traffico di merci, nonché nei porti di Olbia, Piombino e Salerno (a decorrere dal 1° gennaio 1995).
Successivamente sono state istituite altre autorità portuali:
- con DPR 20 marzo 1996 quella di Piombino;
- con DPR 18 luglio 1998 quella di Gioia Tauro;
- con DPR 23 giugno 2000 quella di Salerno;
- con DPR 29 dicembre 2000 quella di Olbia e Golfo Aranci;
- con DPR 12 aprile 2001 l’autorità portuale di Augusta;
- con DPR 2 aprile 2003 di Trapani
- con l’art. 4, comma 65, della legge 350/2003 l’autorità portuale di Manfredonia.
i) la realizzazione della variante di Martellago-Mirano di interazione del Passante di Mestre, nella misura di almeno il 2% delle risorse disponibili.
l) la realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico – viabilità accessoria della Pedemontana di Formia, nella misura di almeno l’1% delle risorse disponibili
Si ricorda che l’opera è indicata nella delibera CIPE n. 121/2001 come «Variante alla SS 7 Appia (pedemontana di Formia)».
m)la realizzazione delle opere di ammodernamento della SS12, con collegamento alla SP 450, per un importo di 1 milione di euro annui per 15 anni, a favore dell’ANAS.
L’opera relativa all’«ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero» risulta compresa tra quelle indicate nella delibera CIPE n. 121/2001.
n) la realizzazione delle opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, nella misura dell’1,5% delle risorse disponibili, a favore delle province di Asti (per una misura pari allo 0,5%) e Cuneo (per il restante 1%).
Si ricorda che la delibera CIPE n. 121/2001 prevede, all’interno della macro-opera denominata «sistemi stradali e autostradali - Autostrada Asti-Cuneo», l’intervento 11 «Asti-Marene: lotto 2.5 Guarene-Roddi - Nuova tangenziale di Alba».
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, nonché per il restauro della Domus Aurea, per un importo di 4 milioni di euro per 15 anni;
Da ultimo si sottolinea che l’art. 30, comma 1, del decreto legge n. 4/2006,convertito, con modificazioni, dalla legge9 marzo 2006, n. 80, ha previsto che per il rafforzamento dellecapacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale, venga autorizzato un contributo di 4 milioni di euro annui per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007.Al relativo onere si dovrà provvedere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, appunto, dal comma 78 in esame.
Articolo 1, commi 79-83
(Fusione della società Infrastrutture Spa
nella Cassa depositi e prestiti Spa)
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
I commi da 79 a 83 dispongono la fusione per incorporazione della Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti Spa.
Il decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, denominata “Cassa depositi e prestiti società per azioni”
L’attività della società per azioni è strutturata su due aree distinte.
La prima area, organizzata come gestione separata, prosegue l’attività tradizionale della Cassa depositi e prestiti. Essa cura la concessione di finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. La gestione separata mantiene una disciplina speciale, in virtù della quale spettano al Ministro dell’economia e delle finanze poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell’attività.
La seconda area (gestione ordinaria) ha per compito la concessione di finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche. Questi finanziamenti sono concessi a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e operazioni di raccolta non assistite dalla garanzia dello Stato. E’ in ogni caso esclusa la raccolta di fondi a vista. Si stabilisce, inoltre, che la raccolta di fondi sia effettuata esclusivamente attraverso investitori istituzionali.
La società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario.
La proprietà del capitale azionario della nuova società è attribuita allo Stato. E’ stata prevista tuttavia la possibilità che altri soggetti pubblici o privati, tra cui, in particolare, sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possano detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza.
Un gruppo di 65 fondazioni bancarie ha rilevato il 30% del capitale della società, versando un corrispettivo pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro.
Il D.L. n. 269/2003 ha altresì previsto (art. 5, comma 3), la possibilità di trasferire a titolo oneroso alla Cassa depositi e prestiti partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette. Tali partecipazioni sono assegnate alla gestione separata.
L’articolo 8 del D.L. n. 63/2002 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a costituire una società finanziaria, la “Infrastrutture Spa”, con lo scopo di favorire la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche e investimenti.
La società ha come funzione principale quella di finanziare, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari, le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica, e di concedere finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
In particolare, Infrastrutture Spa si configura come un intermediario finanziario non bancario, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, creato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che interviene sussidiariamente al sistema bancario, secondo una duplice modalità: sia con prestiti a lungo termine, di durata media di 10-20 anni, erogati direttamente a soggetti privati impegnati nella realizzazione di grandi progetti nel quadro delle procedure speciali della legge-obiettivo, sia con finanziamenti a medio termine a favore di banche – a loro volta – finanziatrici di interventi infrastrutturali.
La costituzione è avvenuta in data 9 dicembre 2002, mediante iscrizione nel registro delle imprese di Roma.
Sotto il profilo finanziario, la società “Infrastrutture Spa” trae la provvista economica necessaria a finanziare la propria attività attraverso l’emissione di titoli di debito e l’assunzione, in generale, di finanziamenti. Sui titoli di debito emessi dalla società, sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate il Ministro dell’economia e delle finanze possa disporre con proprio decreto la garanzia dello Stato. I beni e i diritti destinati a garanzia delle operazioni compiute dalla società per reperire finanziamenti costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e a quelli relativi ad altre operazioni di finanziamento. Sono dettate disposizioni volte a impedire, per un verso, che il patrimonio separato possa essere oggetto di azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi e dai concedenti i finanziamenti, e per l’altro, a stabilire che per le obbligazioni assunte nell’ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato, con i beni e i diritti ad esso destinati.
La Banca d’Italia è competente ad adottare specifici provvedimenti nei confronti della società, in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d’Italia medesima (articolo 8, comma 2, del D.L. n. 63/2002).
Al Ministero dell’economia e delle finanze è attribuito un potere generale di vigilanza sulla società. In particolare, il Ministro ha la facoltà di adottare provvedimenti specifici volti ad assicurare la conformità della condotta operativa a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, nonché alle linee di indirizzo dettate dal Ministro medesimo (articolo 8, comma 11, del D.L. n. 63/2002).
A seguito della fusione, la Cassa depositi e prestiti Spa assume la titolarità di tutti i diritti e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa resta invariato (commi 79 e 80).
Si ricorda che il capitale di Infrastrutture Spa è attualmente posseduto integralmente dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spafino al 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 75 della legge finanziaria per il 2003 (comma 81).
L’articolo 75 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede che, nell’ambito dei finanziamenti per infrastrutture e grandi opere pubbliche, Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato.
Ai sensi del citato articolo 75, le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Di particolare rilievo – ai fini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa - le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1, secondo cui l’integrazione dell’onere derivante dal servizio del debito contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, il quale non sia adeguatamente remunerative utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”[123], è a carico dallo Stato, al fine di preservare l’equilibrio economico-finanziario della società. A tale previsione è da ricollegare quella di cui al successivo comma 4, con la quale si dispone la prioritaria destinazione dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema AV/AC al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; pertanto, fino all’estinzione del relativo debito, è esclusa la possibilità, per i creditori diversi da tale società, di rivalersi sui crediti e sui proventi in questione.
Le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006 sono integralmente garantiti dallo Stato; restano comunque ferme le previsioni del richiamato articolo 75 della legge finanziaria per il 2003.
Al finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema alta velocità/alta capacità, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
Con riferimento al regime fiscale, l’articolo 8, comma 10, del D.L. n. 63/2002 prevede, per Infrastrutture Spa, l’esenzione dalle imposte indirette delle operazioni da essa compiute (ivi comprese le cessioni di beni e diritti a suo favore) e l’esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP per ciascuno dei patrimoni separati a garanzia delle singole operazioni di finanziamento.
Sono inoltre richiamate le disposizioni adottate con il D.L. n. 351/2001, relative alle operazioni di cartolarizzazione di beni immobili[124].
La pubblicazione della legge finanziaria nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità (comma 83).
In base all’articolo 2504 del codice civile, la fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Secondo le stime del Governo, dall’applicazione delle disposizioni in esame non dovrebbero conseguire effetti sui saldi di finanza pubblica.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Il comma in esame reca interventi nel settore ferroviario.
In particolare, si prevede:
§ la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguiregli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”. Tale contributo viene erogato in relazione alla nuova disciplina dei limiti d’impegno di cui all’articolo 4, comma 177 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) (per il quale vedi infra scheda di lettura relativa al comma 85)
§ la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di:
- finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003[125] e n. 120 del 5 dicembre 2003[126].
La delibera CIPE n. 78/2003 reca all’articolo unico l’approvazione del progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova e il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. Al comma 2 sono dettate misure circa il finanziamento delle attività - indicate all’allegato B - da avviare in via anticipata. In particolare, si prevede che:
· la progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni;
· tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture Spa, al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova, Rete Ferroviaria Italiana Spa, anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato Spa, dovrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture Spa, la provvista necessaria.
Analogamente la delibera CIPE n. 120/2003 reca l’approvazione, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona» , nonché il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. La delibera dispone, inoltre, circa il finanziamento delle attività – indicate nell’allegato B - da avviare in via anticipata. In particolare si prevede che:
· la progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti Amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.
· tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse AV/AC Milano-Verona e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture Spa, al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse predetto, TAV Spa, anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato Spa o della concedente RFI, potrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 576 Meuro, al netto dell'IVA, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture Spa, la provvista necessaria.
Con riferimento al finanziamento del sistema Alta velocità, si ricorda che l'articolo 75 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha recato - per quanto concerne i primi quattro commi - disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro di una impostazione affermata da documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorre promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato.
In particolare l’articolo ha affidato alla società Infrastrutture SpA.(ISpa) [127] il compito di finanziare prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria destinata al sistema alta velocità/alta capacità, anche allo scopo di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie mediante ricorso al mercato bancario e al mercato dei capitali, secondo criteri di trasparenza ed economicità. L’equilibrio economico-finanziario della società è garantito da una disposizione che prevede che in caso di oneri per Infrastrutture S.p.A, non adeguatamente remunerabili utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”, l’equilibrio sia a carico dallo Stato. A tal fine è stata disposta inoltre la destinazione prioritaria dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema AV/AC al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture SpA, escludendo, fino all’estinzione del relativo debito, la possibilità per i creditori diversi da tale società di rivalersi sui crediti e sui proventi in questione.
L’articolo ha stabilito inoltre la disciplina per garantire il pagamento del debito nei confronti di Infrastrutture SpA, nel caso in cui si verifichino la decadenza o la revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria (anche solo per la parte relativa alla realizzazione o alla gestione del Sistema AV/AC), ed ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eserciti la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione.
L'articolo 75, comma 5, ha poi stabilito che il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI) è autorizzato a compensare gli oneri di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura anche attraverso l’utilizzazione del Fondo di ristrutturazione, previsto all’articolo 43, comma 5 della legge 448/1998, in cui si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la società Ferrovie dello Stato Spa a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
Si ricorda che, anche in seguito alla decisione di Eurostat del maggio 2005, che ha riclassificato le emissioni sostenute da Ispa Spa come debito dello Stato italiano, bloccando le emissioni di titoli a lungo periodo da parte di Ispa in attesa della ristrutturazione, la società Ispa è stata fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa (cfr. articolo 1, commi 79-83 della legge in esame), cui viene affidato il compito di svolgere attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa per l’alta velocità. La norma precisa inoltre che le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria sono integralmente garantiti dallo Stato.
Per quanto riguarda l’apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa, rispetto ad una dotazione a legislazione vigente del ca. 7122 – UPB 3.2.3.15 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 3,257 miliardi di euro per il 2006, la manovra di finanza pubblica per il 2006 determina una riduzione di circa 3 miliardi.
In particolare 124 milioni per ciascuna annualità del triennio 2006-2008 sono utilizzati a copertura degli oneri recati dal decreto-legge collegato in materia fiscale (D.L. n. 203/2005), come approvato dal Senato (A.C. 6176).
La legge finanziaria, da un lato provvede a rifinanziare in tabella D l’apporto al capitale sociale per 850 milioni per il 2007 ed il 2008; dall’altro con la tabella E dispone un definanziamento di 1,2 miliardi per ogni annualità del piano di apporto al capitale sociale (il definanziamento è contraddistinto dal codice 1, volto ad indicare il carattere permanente della riduzione fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa, cioè all’anno 2009, come indicato dalla tabella F)
Contestualmente la tabella F provvede a rimodulare le autorizzazioni pluriennali di spesa spostando al 2009 e anni successivi 18.757 milioni, di cui 1.757 milioni riferiti al 2006, 2.950 milioni al 2007 e 14.050 milioni al 2008.
Conseguentemente, la tabella F della legge finanziaria per il 2006 espone una autorizzazione pluriennale di spesa quale apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa pari a 176 milioni per ciascuna annualità del triennio 2006-2008 e 18,7 miliardi per il 2009 e anni successivi.
A seguito delle disposizioni del comma 84 (su cui v. supra), il capitolo 7122/Economia risulta dotato per il 2006 di uno stanziamento pari a 276 milioni, di cui 176 milioni ai sensi della tabella F e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui al comma 84.
Il quadro finanziario può essere sintetizzato nella successiva tavola.
Ministero economia e finanze (migliaia di euro)
L. 662/1996, art. 2, co. 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (U.P.B. 3.2.3.15. – cap. 7122) |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e succ. |
BLV |
3.257.596 |
3.600.000 |
14.700.000 |
|
DL 203/2005, art. 12 |
-124.000 |
-124.000 |
-124.000 |
|
Tabella D |
- |
+850.000 |
+850.000 |
|
Tabella E |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
Tabella F |
-1.757.596 |
-2.950.000 |
-14.050.000 |
+18.757.596 |
Esposto in Tab. F |
176.000 |
176.000 |
176.000 |
17.557.596 |
Legge 266/2005, co. 84 |
100.000 |
200.000 |
200.000 |
+2.500.000 |
Bilancio |
276.000 |
376.000 |
376.000 |
21.257.596 |
Si ricorda infine che la disposizione del comma 15 comporta una riduzione dei trasferimenti correnti alle Ferrovie dello Stato pari a 555 milioni di euro.
Articolo 1, comma 85
(Esclusione dell’esecuzione forzata su
limiti di impegno)
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
Il comma 85 modifica l'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004), relativamente alla disciplina dei limiti di impegno.
In particolare, la norma in esame è volta ad escludere che i limiti di impegno, nella forma di contributi pluriennali, di cui all’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003, possano essere assoggettati a procedure cautelari e di esecuzione forzata.
Il citato comma 177[128] ha introdotto un’importante innovazione in relazione alla disciplina dei limiti di impegno. In particolare, esso stabilisce che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:
a) quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
b) quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.
Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.
In sostanza, a differenza di quanto accadeva precedentemente, il contributo da erogare a carico del bilancio dello Stato nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche può essere volto a coprire solo parzialmente e non più interamente le rate di ammortamento del mutuo contratto[129].
Il citato comma 177 prevede inoltre che i contributi pluriennali in questione, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possano essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.
Pertanto, i contributi derivanti da limiti d’impegno non possono essere compresi in procedure fallimentarinelle quali siano eventualmente coinvolti i soggetti beneficiari, e, dunque, non possono essere utilizzati per far fronte alla massa passiva dei debiti contratti da tali soggetti.
La novella disposta dal comma 85 alla disciplina dei limiti di impegno prevede che i contributi in questione non possono essere compresi neppure in procedure cautelari e di esecuzione forzata.
L’esclusione dall’ambito delle procedure cautelari comporta quindi che tali somme non potranno, ad esempio, essere sottoposti a sequestro conservativo; l’art. 671 c.p.c. prevede, infatti, che il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, possa autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Allo stesso modo, dalla sottrazione all’esecuzione forzata, deriva che i contributi in oggetto, non potranno formare oggetto di pignoramento mobiliare e quindi entrare a far parte dei beni destinati alla soddisfazione del credito (cfr. art. 514 c.p.c.).
Si ricorda infine che le disposizioni dell’articolo 4, comma 177, della legge finanziaria per il 2004 – comma novellato dalla disposizione in esame – si applicano ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 178, legge n. 350/2003).
Articolo 1, commi 86-88
(Disposizioni riguardanti il Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e beni immobili di Ferrovie Spa)
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
I commi in esame dispongono in merito al gestore dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare il comma 86 modifica le modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
Il comma 87 disciplina le modalità di ammortamento dei costi del gestore precisando che venga utilizzato il metodo di ammortamento a quote variabili in base ai volumi di produzione per i seguenti costi:
§ costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa;
§ oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti.
L’ammortamento deve avvenire quindi sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione.
Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio.
La determinazione delle quote di ammortamento a fini fiscali sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento previste dal comma 86.
Il comma 88 aggiunge un comma all’articolo 1 del D.L. n. 351/2001[130], prevedendo la sanatoria urbanistica dei beni immobili appartenenti a FS Spa e alle società da essa direttamente e integralmente controllate.
La disposizione prevede, infatti, che tali beni si presumono regolarmente costruiti in base alle leggi urbanistiche vigenti al momento della loro edificazione. Entro tre anni, vale a dire entro il 2008, FS Spa e le società da essa controllate, possono quindi ottenere dal comune una documentazione sostitutiva di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
A tale scopo possono proporre al Comune, nel cui territorio si trova l’immobile, una documentazione sostitutiva della concessione, allegando la seguente documentazione:
§ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotografie e descrizione delle opere;
§ nel caso che l’opera superi i 450/mc, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione sulla regolarità statica dell’edificio, tale ultima certificazione non è necessaria se l’opera è stata precedentemente collaudata, a meno che non intervenga una esplicita richiesta motivata da parte del sindaco;
§ denuncia catastale relativa all’attribuzione della rendita;
§ attestazione del versamento del 10% dell’importo previsto dall’allegato 1 al decreto legge n. 269/2993 (oblazione ed oneri concessori) per la sanatoria di opere comprese nell’art. 3, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001.
Il comma 88 attribuisce, inoltre, la stessa facoltà anche ai soggetti che acquistino tali immobili da FS Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, ma la somma da corrispondere a titolo di oblazione ed oneri concessori, è pari al 30%.
Viene quindi previsto che la dichiarazione sostitutiva sia equiparata ad una concessione rilasciata in sanatoria, a condizione che il comune non rilevi, entro sessanta giorni dal deposito, l’esistenza di opere non sanabili, notificandone all’interessato le motivazioni.
In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
Il comma 89 stabilisce che il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404[131], la cui liquidazione sia stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[132], convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa.
La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione di numerosi enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi fossero cessati o non più perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave dissesto o fossero nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.
Era previsto che i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti medesimi e le relative norme di attuazione fossero promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto presidenziale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 1404).
Le operazioni di liquidazione sono state gestite dall’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), ufficio di livello dirigenziale generale, inserito nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, contenente il regolamento sulla nuova organizzazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 9, comma da 1-bis a 1-sexies, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002) che ha ribadito la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge n. 1404/1956, disponendo altresì, al comma 1-bis:
- la cedibilità degli immobili degli enti secondo le modalità previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (lettera a)
- la destinazione del personale adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b);
- la possibilità, ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, di affidare la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato (lettera c).
A seguito di quanto stabilito dal D.L. n. 63/2002, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002 è stato individuato nella Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi Spa, società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, il soggetto affidatario dei compiti individuati dall’articolo 9, comma 1-bis, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge n. 1404/1956, è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306).
Il comma 89 dispone altresì che all’esito di tale trasferimento le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze formeranno patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Inoltre, il comma specifica che gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto.
Quanto al corrispettivo del trasferimento, esso sarà determinato sulla base di una relazione di stima redatta da una primaria società specializzata, scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, e la società intestataria dei rapporti (che dovrà anche farsi carico dell’onere connesso alla predetta stima).
Il comma 90 stabilisce che, per i casi di mancata soddisfazione dei creditori da parte della società neo intestataria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. Tale garanzia è però esclusa in relazione ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.
Si ricorda che il comma 1-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 63 del 2002, ha previsto l’emanazione di un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l’individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero delle liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.
Il comma 91 stabilisce che continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative le disposizioni in materia di alienazione dei beni immobili contenute al medesimo articolo 9 del D.L. n. 63 del 2002 e nei commi 224, 225, 226 e 229 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).
Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche alle liquidazioni disciplinate dal precedente comma 89 sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà definire altresì le modalità tecniche di attuazione dei precedenti commi 88, 89 e 90.
La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), ai commi 224-226, reca disposizioni in materia di liquidazione degli enti soppressi, al fine di accelerare le relative procedure.
In particolare, il comma 224 interviene in merito alle modalità di dismissione degli immobili degli enti disciolti e stabilisce che gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del D.L. n. 63/2002, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione affidata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge medesimo, alla Fintecna Spa.
Il comma 224 ricomprende nelle procedure di alienazione anche gli immobili di cui al decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, recante l’individuazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione[133].
I commi 225 e 226 sonointervenuti in merito alla disciplina e ai poteri attribuiti alla società controllata dallo Stato di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del D.L. n. 63/2002, cui è affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti.
In particolare, il comma 225 ha novellato la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 63/2002 prevedendo:
- la facoltà, anziché l’obbligo, per la società cui è stata affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti, di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato (lettera a).
Ne consegue la facoltà per la società di poter ricorrere all’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio da parte di soggetti privati.
- la facoltà per la società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti all’Avvocatura dello Stato (lettera b).
Il comma 226 dispone, inoltre, che la società controllata dallo Stato incaricata della gestione della liquidazione eserciti ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché il potere di procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere, anche con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 63/2002.
Si tratta delle liquidazioni gravemente deficitarie individuate dal Ministro dell’economia e finanze, per le quali il comma 1-ter prevede che si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta.
Per esse, il comma 1-ter prevedeva che, nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'I.G.E.D. proseguisse le procedure di liquidazione con i poteri previsti dalla medesima lettera c) del comma 1-bis.
Infine il comma 229 prescrive alla società controllata dallo Stato, alla quale è stata affidata la gestione delle liquidazioni, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del D.L. n. 63/2002, vale a dire alla Fintecna Spa, e congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire annualmente al Parlamento sullo stato della liquidazione degli enti pubblici di cui è stata stabilita la soppressione ai sensi della legge n. 1404 del 1956, per i quali la liquidazione stessa non si sia ancora esaurita al 31 dicembre 2005.
Articolo 1, comma 92
(Contributo per le fiere)
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
Il comma 92autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delleFieredi Bari, Verona, Foggia e Padova, previsti dall’art. 1, comma 459, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), a valere sulle risorse di 200 milioni di euro per quindici anni, stanziate per interventi infrastrutturali dal comma 78, peraltro, a decorrere dall’anno 2007.
Si ricorda, in proposito, che il citato comma 459 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la mobilità al servizio dellesuddette Fiere.
In precedenza l’articolo 45, comma 3 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), ha previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.
Successivamente l’articolo 4, comma 180 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) ha modificato tale disposizione, estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova.
La medesima legge ha introdotto inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di Fiere.
Pertanto, considerando anche l’autorizzazione recata dal comma in esame, a decorrere dal 2006 gli interventi per la mobilità al servizio delle citate Fiere possono contare su uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
Il comma 93 dell’articolo 1 autorizza, in favore del Corpo della Guardia di finanza, l’erogazione, con decorrenza dal 2006, di:
§ un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni per consentire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni. Le spese per la flotta e le comunicazioni sono dirette a perseguire obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, di frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio;
Si ricorda che i sopra indicati obiettivi sono menzionati anche dall’articolo 2, commi 6 e 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i quali prevedono che la Guardia di finanza sviluppi a tal fine, nel triennio 2005-2007, appositi piani di intervento e l’incremento dell’impiego del proprio personale in tali settori.
Inoltre, il comma 2 del citato articolo 2 autorizza incrementi di organico e assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza.
Per quanto riguarda specificamente l’attività dei gruppi navali della Guardia di finanza, si ricorda che l’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, attribuisce al Corpo il compito di eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e di concorrere a servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari. Ulteriori specificazioni al riguardo si rinvengono nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che – definendo agli articoli 6 e 7 le procedure rispettivamente concernenti il concorso alle attività d’ordine e sicurezza pubblica e alla difesa militare – all’articolo 2 conferisce al Corpo «in via esclusiva» (ma fatti salvi i compiti della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, definiti dalle leggi e dagli accordi internazionali vigenti) le funzioni di polizia economico-finanziaria da esercitarsi in mare sia attraverso il proprio dispositivo aeronavale sia richiedendo la collaborazione di altri organismi.
Un programma di ammodernamento dei servizi e mezzi del Corpo della Guardia di finanza destinati ai settori aeronavale, informatico e delle trasmissioni era stato previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 1988, n. 66, che autorizzava a quest’effetto la spesa complessiva di lire 850 miliardi per il periodo 1988-1995. Successivamente, la legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), all’articolo 8, comma 2, allo scopo di rendere più efficaci le attività operative in mare, rimetteva al Corpo della Guardia di finanza la predisposizione di un programma d’interventi finalizzato ad adeguarne la componente aeronavale con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare. A questo fine erano autorizzati limiti d’impegno della durata massima di quindici anni, in ragione di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.
§ un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale.
L’articolo 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ha autorizzato la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme e alloggi di servizio della Guardia di finanza, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione, consentendo a quest’effetto al Corpo di assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per l'anno 2000.
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 28 del 1999, affidate ad apposito fondo per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle medesime risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è stata destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.
§ la spesa annuale di 1,5 milioni di euro per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
Il comma 94 modifica l’art. 43, comma 1, della legge n. 144 del 1999, relativo alla delocalizzazione degli abitati limitrofi all'aeroporto di Milano Malpensa, in modo che il contributo previsto per tale finalità dal citato comma 1 dell’art. 43 e destinato ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, venga esteso anche alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999 nei limiti di metri 400 dal sedime aeroportuale.
Si ricorda in proposito che l’art. 43, comma 1 della legge n. 144/1999, in relazione all'inquinamento acustico e atmosferico che interessa gli abitati limitrofi all'aeroporto di Malpensa 2000[134], ha demandato al Comitato istituzionale di gestione dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia l'individuazione dei fondi per la delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, d'intesa con gli enti locali interessati.
Tale Comitato è stato istituito dall’art. 10 dell’intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia[135], che ha demandato alla stipulazione di una serie di accordi di programma quadro l’individuazione delle misure necessarie all’attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento indicati nell’Intesa stessa, tra cui rientrano “gli interventi di interconnesione del territorio […] rispetto alle reti globali (come Malpensa 2000)”.
Tra gli accordi stipulati sulla base delle previsioni della citata intesa, si ricorda, in particolare, l’accordo di programma quadro, sottoscritto il 31 marzo 2000, denominato “Interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", ha cercato di risolvere i problemi causati dall'inquinamento acustico ed atmosferico, indotti dall'attività e dal traffico dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000. In particolare l’art. 6 ha disciplinato gli interventi di delocalizzazione di edifici privati a destinazione residenziale.
Il comma in esame sembra finalizzato a risolvere la questione posta dall’odg 0/3613/7/5a Tomassini respinto dalla Commissione del Senato nella seduta del 4 novembre 2005.
Tale odg impegnava, infatti, il Governo ad estendere quanto disposto dall’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1999, per quanto riguarda la frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo.
Nelle premesse del citato o.d.g. si legge, tra l’altro, che, in seguito alla definizione dell’Accordo di programma quadro concernente gli "interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", sottoscritto in data 31 marzo 2000, la regione Lombardia ha avviato la delocalizzazione dei residenti negli ambiti appositamente individuati attorno al sedime aeroportuale Malpensa 2000 e l’acquisizione dei loro immobili per destinarli al patrimonio regionale” e che, tuttavia, sussiste, un problema dovuto al fatto che nella frazione di Case Nuove in territorio di Somma Lombardo, si è determinata una situazione del tutto anomala, dovuta all’esistenza di una residua porzione dell’abitato in zona A delle curve isofoniche, così come definite dalla legge regionale 12 aprile 1999, sicché tutta la frazione di fatto è conturbata con il sedime aeroportuale, posta di fatto tra il terminal1 e il terminal2”, per cui “a seguito della delocalizzazione si determinerebbe una situazione di abbandono ed emarginazione di un ridotto gruppo di abitazioni, lontane dal capoluogo”.
Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio limitrofo all’aeroporto di Malpensa si ricorda che la legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999 della Regione Lombardia[136] fa rinvio, all’art. 6, alle zone A, B e C definite nella tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo", allegata al Piano territoriale d'area, approvato dalla medesima legge.
Si noti, in proposito, che il comma in esame rinvia alla legge n. 10/1999 poiché la normativa prevista dall’art. 6 del D.M. 31 ottobre 1997[137] di attuazione della legge quadro in materia di inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), non è ancora stata emanata. Tali norme attuative dovrebbero definire, nell'intorno aeroportuale, i confini delle aree di rispetto indicate come “zona A”, “zona B” e”zona C” - tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate. Tale definizione è attribuita ad una commissione istituita presso l’aeroporto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi del comma 5 del medesimo decreto.
Alla luce di quanto esposto sembra dunque che la norma abbia il fine di equiparare (in relazione alla assegnazione dei contributi per la delocalizzazione) il trattamento riservato agli immobili situati all’interno del centro abitato di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo, diviso in due dalla curva isofonica B recata dalla citata tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo". Allo stato attuale delle norme, infatti, una parte della frazione ricade in zona B (e quindi i proprietari di immobili in quella zona hanno diritto ai contributi per la delocalizzazione) e l’altra metà in zona A.
Per risolvere tale situazione di disparità di trattamento, viene inserito, accanto al criterio tecnico dettato dalle curve isofoniche, un criterio geometrico. Probabilmente la soglia di 400 metri consente di includere la restante parte della frazione senza dover allargare i contributi di delocalizzazione all’intera zona A.
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
Il comma 95 autorizza contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.
Le risorse a tal fine destinate sono di 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, cui ancor si aggiungono 75 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Pertanto, i contributi autorizzati si configurano nel modo seguente:
(in milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 e |
|
30 |
30 |
30 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
75 |
Totale |
30 |
60 |
135 |
Per il finanziamento di tale contribuzione, si attinge, per il 2006 e 2007, alla TABELLA E, sub voce relativa allo sviluppo dell'industria della difesa (U.P.B. 3.2.3.16 dello stato di previsione del Ministero per le attività produttive; cfr. capitolo 7485, relativo al programma FREMM) - al contempo trasferendo, per il 2006, 30 milioni di euro al Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e finanze, così destinati ad altre finalizzazioni.
Per il 2008, si attinge al Fondo speciale di parte corrente nonché al Fondo speciale di conto capitale di quest'ultimo dicastero.
Si ricorda che il comma 177 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti d’impegno. Si stabilisce, infatti, che i limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative devono intendersi quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. L’obbligo di concorso solo parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti si applica, peraltro, solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento è un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. Per queste ultime, quindi, definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, è ancora permesso il finanziamento integrale attraverso limiti di impegno degli oneri dei mutui. In sostanza, a differenza di quanto accadeva prima, il contributo da erogarsi a carico del bilancio dello Stato nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche può essere volto a coprire solo parzialmente e non più interamente le rate di ammortamento del mutuo contratto. Si precisa, inoltre, espressamente, che le operazioni finanziate con limiti di impegno devono essere destinate alla realizzazione di investimenti.
Nei casi in cui il limite di impegno autorizzato finanzi solo in misura parziale il mutuo contratto dal beneficiario, è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente, la determinazione della quota di concorso.
Sul piano normativo, la disposizione in commento ha un suo presupposto nell'articolo 6-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 4 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”. La norma citata, che ha introdotto disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa, ha autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2005, 100 milioni per il 2006 e 275 per il 2007, rinviando, per gli anni seguenti, a successive determinazioni in tabella D della legge finanziaria, per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative,.
Il programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese che riconosce l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate nella lotta subacquea e 9 nell’azione contro forze terrestri che saranno, quindi, predisposte per l’installazione ulteriore di una funzione di supporto “fuoco navale”, per la quale è prevista un’artiglieria di medio calibro a lunga gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 “General Purpose” predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi. Il costo unitario medio di una fregata francese, tasse escluse ed alle condizioni economiche di gennaio 2003, è pari a 280 milioni di euro, mentre per la fregata italiana è pari a 350 milioni. Complessivamente il programma ha un costo per l’Italia di quattro miliardi di euro (i 350 milioni previsti per esemplare più 500 milioni di costi strutturali del programma), con un risparmio del 20% consentito dalla coproduzione con i francesi. La consegna contrattuale delle prime navi di serie di ogni Paese deve avvenire nel 2010, mentre le consegne delle navi successive si deve svolgere con un ritmo tale da completare la serie delle fregate entro il 2018 per la Francia, ed entro il 2017 per l’Italia. Nella dichiarazione si manifesta anche l’intenzione di aprire maggiormente il programma alla cooperazione europea.
Il 16 novembre 2005 i ministeri della Difesa di Italia e Francia hanno firmato l’accordo che consente l’avvio della prima parte del programma.
L’azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è l’Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è la Società sistemistica costituita da Fincantieri (49%) e Finmeccanica (51%) con la missione di soddisfare le diverse esigenze nell'ambito della difesa navale. La Società è responsabile della completa progettazione, integrazione, commercializzazione di navi militari ad alto contenuto tecnologico e sistemistico di dislocamento superiore a 1.000 tonnellate di stazza, sia per il mercato italiano che internazionale. In qualità di "Whole Warship Design Authority" (WWDA), l’Azienda è responsabile della definizione della Piattaforma e del Sistema di Combattimento, così come dell'Integrazione fisica e funzionale del Sistema Nave completo. Il portafoglio dei suoi prodotti comprende: fregate (tipo HORIZON e FREMM); corvette/OPV (tipo CIGALA FULGOSI); porta aerei (tipo CAVOUR); supporto logistico integrato; ammodernamento e trasformazione di navi esistenti.
Si ricorda che nel marzo 2002 il Ministro della difesa, ai sensi della legge n. 436/1988, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale SMM 01/2002, relativo all'acquisizione di 10 fregate di nuova generazione.
Il programma era finalizzato alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo (entrate in servizio tra il 1977 e il 1980, con un dislocamento di 2.208 tonnellate, lunghezza di 113,5 metri e larghezza di 12 metri, velocità massima di 35 nodi orari ed equipaggio di 194 uomini) e delle otto fregate della classe Maestrale (entrate in servizio tra il 1982 e il 1985, con un dislocamento di 2.700 tonnellate, lunghezza di 123 metri e larghezza di 13 metri, velocità massima di 32 nodi orari ed equipaggio di 224 uomini). A tal fine il programma d’arma prevedeva la realizzazione di dieci unità caratterizzate da una elevata flessibilità d’impiego, con capacità di operare in tutte le situazioni tattiche, sia in alto mare che in acque costiere, sia nell’ambito di gruppi navali multinazionali che isolatamente. Le dieci unità erano distinte in due diverse tipologie, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:
§ quattro fregate ASW (Anti Submarine Warfare), con spiccate capacità antisommergibile destinate alle operazioni di sea-contol;
§ sei fregate GP (General Purpose), le cui caratteristiche sono atte a fornire il loro contributo sia alle operazioni militari d’altura sia a quelle di supporto – dal mare – delle operazioni di terra in ambiente costiero, anche in profondità.
Le caratteristiche generali delle fregate di nuova generazione, indicate nella scheda dello Stato Maggiore allegata alla richiesta, sono principalmente: un dislocamento contenuto entro le 5.000 tonnellate; lunghezza di 135 metri; una velocità massima non inferiore a 27 nodi orari; un’autonomia di navigazione di almeno 6.000 miglia; una elevata automazione del sistema di combattimento e della piattaforma, che consente di contenere l’equipaggio a circa 130 unità. La realizzazione del programma era prevista in un arco temporale di 17 anni, con avvio nel 2002 e conclusione nel 2018. La spesa complessiva prevista era pari a 5.681 milioni di euro a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
Le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno dato parere favorevole sul programma, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma in esame reca l’autorizzazione a corrispondere a Poste italiane s.p.a. l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al finedell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, relativamente agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali.
La relazione tecnica che accompagnava l’originario disegno di legge finanziaria (A S 3613) precisava che:
§ in sede di predisposizione del progetto di bilancio 2005, le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione del contratto di programma stipulato con Poste Italiane, redatte d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, ammontavano a 377,4 milioni di euro;
§ nel corso della gestione, il predetto Ministero ha assegnato a Poste Italiane un minore importo di circa 90 milioni di euro, a causa dei tagli operati indistintamente sul fondo contratti di programma (cap. 1850/Economia) dalla finanziaria 2005;
§ la disposizione sopra illustrata nasceva dalla necessità di sanare tale squilibrio, non potendosi ripristinare lo stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005, la cui riduzione era stata operata espressamente dalla predetta finanziaria ed escludendosi ogni ipotesi di revisione del contratto di programma con Poste Italiane;
§ con la disposizione in esame il Governo intendeva fornire inoltre una definitiva soluzione, nel limite di 30 milioni di euro, ad un ulteriore posizione debitoria dello Stato per il rimborso dell'onere, quantificato in 32.846.000 euro, sostenuto da Poste Italiane nell'anno 2001 per la consegna ai cittadini italiani dell'euroconvertitore.;
§ con la disposizione, pertanto, “si intende ripianare la complessiva esposizione statale di 120 milioni di euro nei confronti di Poste Italiane, con riferimento al contratto di programma 2005, e al costo dell'euroconvertitore, assegnando alla predetta Società tre tranches di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008”.
Con riferimento al contenuto del richiamato contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane s.p.a., si ricorda che:
- l’articolo 1 individua l’ambito oggettivo del contratto, finalizzato a regolare i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., per l’espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, D.M. 17 aprile 2000 ;
- l’articolo 2 disciplina le attività oggetto del servizio (in particolare del servizio postale universale) e le relative modalità di erogazione; per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione, la Società Poste Spa può avvalersi, previa comunicazione all’Autorità di regolamentazione (individuata dal D.Lgs. 261/99[138] nel Ministero delle comunicazioni), di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell’adempimento degli obblighi inerenti alla concessione;
- l’articolo 3 individua i compiti e gli obblighi della Società concessionaria in rapporto alle funzioni attribuite all’Autorità di regolamentazione; ulteriori compiti riguardano l’informazione dell’utenza in ordine alle condizioni generali dei servizi e alla carta della qualità;
- l’articolo 4 prevede la definizione degli obiettivi e dei parametri di qualità dei servizi espletati dalla Società; gli obiettivi di qualità indicati sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale - emanata con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 26 febbraio 2004 - con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti. E’ previsto il versamento di una penale in caso di mancato rispetto di un obiettivo;
- l’articolo 5 reca disposizioni relative alle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta di qualità del servizio pubblico postale;
- l’articolo 6 concerne gli interventi previsti nel Piano di impresa finalizzati al rilancio dell’azienda e diretti segnatamente alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi derivanti dall’erogazione del servizio postale universale; l’onere del servizio universale, quale risulta dalla separazione contabile certificata prevista all’articolo 3, comma 6, dovrà registrare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente dovuto al combinato effetto del contenimento dei costi e del recupero dei ricavi conseguente all’adozione del sistema del price cap per l’aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati;
- l’articolo 7 modifica i criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi, ribadendo l’obbligo a carico della società concessionaria di applicare le tariffe ed i prezzi secondo i principi di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 261/1999 secondo le modalità indicate dal CIPE con delibera del 29 settembre 2003 recante “Linee Guida sulla Regolazione del Settore Postale”, che ha previsto il metodo di applicazione della formula del price cap;
- l’articolo 8 regola i trasferimenti compensativi posti a carico del bilancio dello Stato a copertura parziale dell’onere del servizio postale universale, i quali sono determinati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.
- la quantificazione definitiva degli importi per il triennio 2003-2005 viene operata mediante l’applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, la quale prevede un andamento decrescente nel triennio dei trasferimenti ;
- l’articolo 9 regola il regime delle tariffe postali agevolate ed il meccanismo dei rimborsi dovuti alla Società concessionaria; si prevede, in particolare, che le integrazioni tariffarie dovute alla Società assicurino la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena, per determinate fattispecie (agevolazioni nei settori dell’editoria e del non-profit; agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali);
- l’articolo 10 reca disposizioni in materia di emissione delle carte valori postali la cui competenza è attribuita esclusivamente al Ministero delle comunicazioni che fissa gli indirizzi generali di politica filatelica;
- l’articolo 11 riguarda i rapporti internazionali, che coinvolgono la società concessionaria, anche relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed al rispetto dei poteri di indirizzo e regolazione attribuiti all’Autorità di regolazione; viene disciplinata la ripartizione delle spese di partecipazione all’Unione Postale Universale;
- l’articolo 12 definisce la procedura di approvazione del contratto di programma così come definita dalla delibera del CIPE n. 63 del 22 giugno 2000, recante “Direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma”;
- l’articolo 13 reca disposizioni relative alla durata (il contratto si applica fino al 31 dicembre 2005), all’esecuzione, e all’interpretazione del contratto, prevedendo anche la clausola arbitrale, che disciplina possibili controversie relative all’applicazione del contratto.
Articolo 1, comma 97
(Missioni di pace)
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 97 conferma la previsione di un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace - già istituito dalla legge finanziaria 2004 (articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350/2003) e ribadito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 233 della legge n. 311/2004) - nonché dei relativi obblighi informativi gravanti sul Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.
La disposizione, tuttavia, varia l'ammontare dello stanziamento destinato al Fondo, il cui importo è ora determinato in 1.000 milioni di euro, mentre negli anni scorsi era di 1.200 milioni di euro.
Nel corso del 2005 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:
- il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazione in Iraq (nonché misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri);
- la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
- il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
- il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
Gli oneri finanziari degli interventi legislativi sopraccitati sono stati coperti con l'utilizzo del Fondo di riserva per le missioni internazionali di pace per complessivi 1.195milioni di euro.
Di seguito si ricordano le missioni di pace prorogate a valere sul Fondo in commento (indicando le unità impiegate al 15 febbraio 2006).
L’articolo 39-vicies bis[139] del decreto-legge n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006 ha prorogato (per un onere finanziario semestrale di 194,5 milioni di euro) la partecipazione italiana fino al 30 giugno 2006 per le missioni:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Antica Babilonia |
Missione per garantire la sicurezza degli interventi umanitari in Iraq |
2.784 |
NTM-I |
Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene |
8 |
L’articolo 39-vicies semel[140] dello stesso decreto-legge n. 273/2005, ha prorogato (per un onere finanziario semestrale di 324,5 milioni di euro) la partecipazione italiana fino al 30 giugno 2006 per le missioni:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
|
Active Endeavour |
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom |
225 |
|
Albania 2 |
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale |
112 |
|
Althea |
Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia |
880 |
|
DIE |
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate |
32 |
|
Enduring Freedom |
Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan |
248 |
|
EU BAM Moldova e Ucraina |
Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale interna-zionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina |
3 |
|
EU BAM Rafah |
Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto |
10 |
|
EUMM |
Missione dell’Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia |
10 |
|
EUPAT |
Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
10 |
|
EUPM |
Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko |
20 |
|
EUPOL Kinshasa |
Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna |
2 |
|
Indus |
Missione umanitaria della NATO per l'assistenza e soccorso alle popolazioni pakistane colpite dal sisma dell'8 ottobre 2005 |
72 |
|
ISAF |
Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana |
1.910 |
|
KFOR
|
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania |
2.142 |
|
Missione europea di sostegno ad AMIS II |
Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan |
4 |
|
MSU |
Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani |
240 |
|
NATO HQ Sarajevo |
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia |
11 |
|
NATO HQ Skopje |
Missione Nato per il coordinamento delle attività in Macedonia |
7 |
|
NATO HQ Tirana |
Missione Nato per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom |
23 |
|
TIPH II |
Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron) |
5 |
|
UNFICYP |
Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro |
4 |
|
UNMIK |
Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo |
35 |
|
UNMIS |
Missione ONU per il sostegno dell’attuazione degli accordi di pace nel Sudan e per il monitoraggio della situazione nel Darfur |
3 |
|
La stessa disposizione del D.L. 273/2005 ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2006 la partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Bilaterale interni |
Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi |
88 |
In materia di missioni internazionali di pace, può rammentarsi infine che la legge 19 agosto 2003, n. 249 (recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002) ha fissato al 25 marzo 2007 il termine della relativa partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
MFO |
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele |
76 |
Le missioni per le quali non è intervenuto alcun provvedimento legislativo, e che quindi non rientrano (al pari della missione da ultimo ricordata) nel Fondo di riserva, sono le seguenti:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
MIATM |
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta |
49 |
MINURSO |
Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale) |
5 |
Standing NRF MCM Group |
Forza navale permanente della NATO di contromisure mine nel Mediterraneo |
50 |
UNIFIL |
Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano |
46 |
UNMOGIP |
Missione delle Nazioni Unite costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell’accordo India-Pakistan del 1972 |
7 |
UNTSO |
Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina |
8 |
Gli oneri derivanti dalla partecipazione alle missioni internazionali di pace hanno avuto, nell'ultimo decennio, un incremento progressivo, come evidenziato nella seguente tabella in cui vengono indicati gli oneri annuali coperti da provvedimenti legislativi (dal 2004 si sono indicate le risorse impegnate sul Fondo per le missioni internazionali di pace):
Anno |
Milioni di euro (valori nominali) |
Milioni di euro (valori reali) rivalutati con coefficienti ISTAT dicembre 2005 |
1990 |
25,823 |
41,740 |
1991 |
312,210 |
474,246 |
1992 |
15,959 |
22,998 |
1993 |
107,755 |
149,025 |
1994 |
164,257 |
218,560 |
1995 |
50,555 |
63,851 |
1996 |
141,234 |
171,684 |
1997 |
152,804 |
182,585 |
1998 |
99,390 |
116,664 |
1999 |
417,843 |
482,818 |
2000 |
562,946 |
634,272 |
2001 |
652,329 |
715,801 |
2002 |
888,286 |
951,532 |
2003 |
1.003,054 |
1.048,693 |
2004 (Fondo missioni) |
1.161,606 |
1.190,878 |
2005 (Fondo missioni) |
1.195,000 |
1.196,912 |
2006 (Fondo missioni) – 1° sem. |
519,024 |
519,024 |
Articolo 1, comma 98
(Partecipazione dell’Italia al G8 per la
cancellazione
del debito dei Paesi poveri)
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
Il comma 98 autorizza lo stanziamento di risorse, da parte italiana, per la cancellazione del debito estero dei Paesi a più basso reddito maggiormente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries), all’interno dell'iniziativa a tal fine condotta dal G8.
Il contributo per la cancellazione del debito è quantificato in: 30 milioni di euro per il 2006; 29 milioni di euro per il 2007; 4 milioni di euro per il 2008.
La cancellazione del debito dei Paesi poveri è stato uno dei temi centrali del vertice dei ministri finanziari del G8, svoltosi a Londra il 10-11 giugno 2005.
In quell'occasione, è stata infatti decisa la totale cancellazione del debito dei 18 Paesi HIPC che avevano completato il programma di riduzione della povertà, giunti cioè al cd. completion point del Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).
La maggior parte dei Paesi interessati, e più precisamente 14, sono africani: Benin, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia. Gli altri 4 Paesi sono dell'America centrale e meridionale: Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua.
Il complessivo debito - verso l'IDA (International Development Association, l'agenzia della Banca mondiale che concede prestiti a lungo termine senza interessi o comunque molto agevolati ai Paesi più svantaggiati), il Fondo Monetario Internazionale e il Fondo per lo Sviluppo dell'Africa al netto della cancellazione per i 18 Paesi, è stimato pari a 40 miliardi di dollari.
Ulteriore beneficio per i Paesi interessati dalla cancellazione del debito è l’annullamento del pagamento degli interessi, stimato in 1,5 miliardi di dollari.
Analoga cancellazione debitoria è stata ipotizzata – sempre in sede di G8 - per altri 9 Paesi, prevalentemente africani (Camerun, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malawi, Sao Tomé, Sierra Leone) subordinandola tuttavia alla realizzazione di alcuni obiettivi riguardanti il buon governo e la lotta alla corruzione. Con essi la complessiva cancellazione salirebbe a 55 miliardi di dollari.
La complessiva esposizione debitoria del continente africano è stimabile in 300 miliardi di dollari.
In materia di cancellazione del debito si ricorda la legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati), poi modificata dall'articolo 80 della legge 27 dicembre 202, n. 289 (finanziaria 2003).
La legge n. 209 del 2000 prevede che oggetto di cancellazione (totale o parziale) sono i crediti di aiuto e i crediti assicurati (dalla SACE, che rimborsa il privato esportatore in caso di mancato rientro del credito, cui subentra come titolare, con l’effetto di trasformare tali indennizzi in crediti pubblici). I crediti annullabili sono quindi i crediti di aiuto (concessi, a condizioni agevolate, nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo ai sensi delle leggi n. 38/79, n. 7/81 e n. 49/87) e i crediti commerciali assicurati (ai sensi delle leggi n. 955/1953, n. 635/1961, n. 131/1967 e n. 227/1977, nella cui titolarità la SACE sia succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo, ed assistiti da controgaranzia sovrana).
La legge 209 prevede poi che l’annullamento dei crediti nei confronti dei Paesi in via di sviluppo sia realizzato progressivamente, in relazione alla intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sedi bilaterali con i Paesi interessati.
Sotto il profilo quantitativo, inoltre, è stabilito che l’annullamento avvenga (oltre che in relazione alle intese multi o bilaterali) con riferimento a una compatibilità con “le esigenze della finanza pubblica”.
Articolo 1, comma 99
(Contributo per partecipazione a
iniziative
internazionali di vaccinazione)
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
Il comma in esame prevede un contributo finanziario dell'Italia in favore dell’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), contributo pari complessivamente a 504 milioni di euro e relativo al periodo 2006-2025.
Le misure annue del contributo sono pari rispettivamente a: 3 milioni di euro per il 2006, 6 milioni per il 2007 e 27,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2008 al 2025.
Si ricorda che l'IFFIm rappresenta un'iniziativa della Global Alliance for Vaccines and Immunization (Unione globale per i vaccini e l'immunizzazione, GAVI), con il sostegno dei governi britannico, francese e svedese, volta al reperimento, mediante un particolare meccanismo finanziario, di risorse da destinare in favore di programmi di immunizzazione nei paesi beneficiari. Da questo punto di vista l’IFFIm si inquadra nell’ambito degli sforzi della Comunità internazionale per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) fissati nel 2000 dallo storico Vertice dell’ONU: tra questi figura infatti anche una drastica riduzione della mortalità infantile, rispetto a cui le campagne di vaccinazione e immunizzazione di massa rappresentano uno strumento primario.
100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all’Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.(*)
__________
(*) Comma modificato dall’art. 39-tricies del D.L. n. 273/2005.
omissis
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
Il comma 100 attiva contributi quindicennali per interventi nelle zone colpite da calamità naturali negli ultimi dieci anni.
Pertanto vengono assegnati, per le opere di ricostruzione, fondi pari ad un importo annuo di 26 milioni di euro[141], a decorrere dall’anno 2006, dei quali 10 milioni di euro al Molise,e un contributo specifico per la regione Molise pari a 15 milioni di euro per il 2006.
Condizione necessaria per l’erogazione dei contributi quindicennali è che sia intervenuta la dichiarazione, negli ultimi dieci anni, o che venga dichiarato lo stato di emergenza conla procedura attualmente prevista dalla normativa vigente, vale a dire ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, si ricorda che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha stabilito all’art. 5, comma 1, che, in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si prevede che si proceda alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Ai sensi del successivo comma 2, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali ordinanze, ai sensi dei commi 5 e 6 devono comunque motivare e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, nonché pubblicate nella G. U. della Repubblica italiana e trasmesse ai sindaci interessati.
L’articolo provvede, quindi, a ripartire parte dello stanziamento complessivo di 26 milioni di euro tra i seguenti eventi calamitosi:
1) 10 milioni di euro annui per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Molise[142];
2) 4 milioni di euro annui per i territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 1997, per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 che prevede la possibilità, per tali regioni, di contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.
Si ricorda che originariamente il testo della disposizione faceva riferimento all’art. 5 del decreto legge n. 6 del 1998 relativo ad un contributo a fondo perduto destinato ad interventi a favore delle attività produttive. Successivamente, a seguito di una novella apportata dall’art. 39-tricies del D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 51/2006, tale art. 5 è stato sostituito dall’art. 15 dello stesso decreto legge;
3) 2 milioni di euro annui per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 26 novembre 2004, prorogato con DPCM 2 dicembre 2005;
4) 2 milioni di euro annui in favore della regione Puglia per il soddisfacimento di esigenze abitative nei territori dei comuni del subappenino Dauno in provincia di Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981[143];
5) 1 milione di euro annui per la realizzazione di opere comprese nel sistema arginale del fiume Po. Il finanziamento è assegnato all’Agenzia interregionale per il Po che effettuerà gli interventi “sentita l’Autorità di bacino”.
L’articolo autorizza, infine, un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno 2006 per gli interventi di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Molise.
Il comma 102 dispone, attraverso la sostituzione del comma 3 dell’art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102[144], che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po e il piano di ricostruzione e sviluppo, previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 102 del 1990, possano essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure previste dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle stesse disponibilità finanziarie. La regione Lombardia sarà, quindi, tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’assetto del piano aggiornato.
Il comma 3 dell’art. 2 vigente prevede, invece, che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui al successivo art. 3 (si ricorda che l’art. 3 fa riferimento allo schema previsionale e programmatico relativo agli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, tutti insistenti nel territorio della regione Lombardia) e il piano di ricostruzione, possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione, vale a dire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 1). Pertanto, le procedure previste per la modifica dei piani sono identiche a quelle stabilite per la prima approvazione dei piani stessi, richiedendo, quale passaggio finale, l’emanazione di un DPCM.
Si ricorda che il comma in esame riproduce esattamente il contenuto di un emendamento formulato dalla regione Lombardia sul disegno di legge finanziaria 2004[145] e del quale la regione stessa aveva fornito un’accurata valutazione. In quella sede la regione Lombardia aveva, infatti, sottolineato come lo stato di attuazione dei piani previsti dalla legge n. 102 del 1992 (DPCM del 28/12/1991 - Difesa del suolo 1° fase; DPCM del 04/12/1992 -Piano di Ricostruzione e sviluppo e DPCM del 10/01/2003 - Difesa del suolo 2° fase) risultasse essere ad un significativo stato di attuazione. Pertanto, continuava sempre la regione Lombardia “Le modifiche che si rendono necessarie riguardano la ritaratura di alcune azioni, l’opportunità della realizzazione di alcuni interventi talora non più significativi e l’adeguamento di altri in base a eventi successivamente avvenuti. Si tratta quindi di modifiche di entità contenuta, che non richiedono alcun onere aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate e per i quali si ritiene inopportuno un iter così lungo e complesso come l’approvazione con DPCM”.
Il comma in esame fa quindi riferimento, in relazione alle nuove procedure da adottare per la revisione annuale dei piani, a quelle previste dalla normativa regionale della Lombardia, senza tuttavia esplicitare la norma richiamata.
Il rinvio sembrerebbe, pertanto, essere riferibile all’art. 9, comma 1, della specifica legge regionale n. 23 del 1992 recante “Norme per l' esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell' estate 1987” relativo ai termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani.
Il comma 1 dell’art. 9 prevede, infatti, che le proposte di revisione annuale dei piani, predisposti ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 102 del 1990, siano sottoposteall’approvazione della Giunta Regionale,che le trasmette poi al Consiglio Regionale.
Le disposizioni recate dal nuovo comma 3 dell’art. 2 della legge n. 102, introdotto dal comma in esame, comporterebbero, quindi, uno snellimento delle procedure di attuazione dei piani, la cui revisione, appunto, sarebbe oggetto unicamente di una delibera regionale, anziché del previsto DPCM.
Articolo 1, comma 101
(Finanziamento dei campionati mondiali di
ciclismo)
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
Il comma dispone contributi quindicennali di 2 milioni di euro per ciascun anno e a partire dal 2006, per l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento della 75ª edizione dei Campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel territorio della provincia di Varese nel 2008.
Si ricorda che i mondiali di ciclismo sono stati dichiarati «grande evento» con DPCM del 2 dicembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
L’art. 5-bis estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 relative alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ed al potere di ordinanza, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile.
Nelle premesse al citato DPCM si fa notare come la dichiarazione di ”grande evento” e, conseguentemente il ricorso ai mezzi e poteri straordinari di cui alla legge n. 225 del 1992, si sia resa necessaria al fine di procedere con estrema sollecitudine alla organizzazione dell'evento e dalla necessità di assicurare l'adozione di ogni intervento utile a garantire la regolare mobilità sul territorio da parte della cittadinanza, la sicurezza e l'ordine pubblico, un'idonea ricezione alberghiera, nonché condizioni adeguate di accoglienza e assistenza sanitaria.
Si legge nel DPCM che l’evento è, infatti, destinato ad attirare circa ottomila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti delle diverse federazioni ciclistiche, con delegazioni straniere facenti capo a cinquantacinque Paesi e che il numero stimato degli spettatori coinvolti sarà presumibilmente pari a circa un milione di persone.
Si ricorda, infine, che l’organizzazione dei Campionati mondiali di ciclismo è stata assegnata, dall'Unione ciclistica internazionale, alla Società ciclistica Alfredo Binda di Varese in partnership con la provincia di Varese.
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
I commi da 103 a 113 dell’articolo 1 intervengono in materia di autotrasporto.
Il comma 103 stabilisce che le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B[146], fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.
Il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – già previsto dall’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 – è ora disciplinato dall’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Esso prevede che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il contributo si applica, con l’aliquota del 10,5 per cento (stabilita dall’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in luogo della precedente aliquota del 6,5 per cento), sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Esso consente la compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
b) all'imposta sul valore aggiunto;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta regionale sulle attività produttive;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
g) ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale;
i) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
l) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
L’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito in lire 1 miliardo per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi del predetto articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, riversa sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma 103 e dei commi da 104 a 111.
Il comma 104 reca l’autorizzazione alla spesa[147] di ulteriori 30 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 451/1998[148]
Il comma 3 dell’articolo 2 del DL n. 451 ha previsto ulteriori stanziamenti, pari a 140 miliardi di lire, per l’anno 1999, al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, per assicurare un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed un loro minore impatto ambientale. Gli interventi devono riguardare anche l’utilizzo delle infrastrutture, mediante il ricorso a convenzioni con gli enti gestori delle stesse, con la finalità di favorire, come risultava dalla relazione illustrativa al decreto legge, uno spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali.
Successivamente, in relazione alla proroga di tali interventi:
- l’articolo 45, comma 1 lettera c)della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) – come modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 130 miliardi di lire;
- l’articolo 15 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
- l’articolo 16, comma, 2 del D.L. 269/2003 ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
- l’articolo 1, comma 519, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) autorizza, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
Si ricorda che il D.Lgs. 284/2005 - relativo all’organizzazione e alle funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci – stabilisce che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esercita le seguenti funzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
b) coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti;
h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.
Si segnala che il comma 104 desta perplessità interpretative, stante che esso fa riferimento ad un’autorizzazione “al rimborso” e non – come sembrerebbe più congruo anche in analogia ai precedenti interventi normativi sopra richiamati – ad un’autorizzazione “alla spesa”. Inoltre, non appare congruo il riferimento ivi contenuto all’articolo 45 della legge 448/1999 come fonte normativa della proroga per gli interventi “relativi all’anno 2005”, visto che per tale anno la proroga risulta disposta dalla legge 311/2004.
Il comma 105 autorizza un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato D.L. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.
Il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
Successivamente, con riferimento a tali misure:
- l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.
- l’articolo 15 della legge 448/2001 ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro:
- l’articolo 1, comma 518, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro.
Il comma 106 dispone, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, che la deduzione forfetaria di spese non documentate consentita dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti (ossia nella misura di euro 2,7125).
L’articolo 66 del TUIR disciplina la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata[149], quando non abbiano optato per il regime ordinario.
Il comma 5 prevede speciali deduzioni forfetarie in favore dei medesimi soggetti, qualora si tratti di imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. In particolare, il primo periodo dispone che il reddito determinato a norma dei commi precedenti sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, nelle misure:
a) di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
b) di euro 15,49 per i medesimi trasporti effettuati oltre tale ambito[150].
Pertanto, la disposizione qui commentata, limitatamente al periodo d’imposta 2005, sussistendo gli altri prescritti requisiti, estende l’applicazione della deduzione forfetaria ai trasporti effettuati all’interno del comune.
È infine autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006 per il finanziamento della predetta agevolazione aggiuntiva nonché, relativamente all’anno 2005, per la determinazione degli importi della medesima deduzione forfetaria (in attuazione dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40).
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, aveva disposto l’aumento della predetta deduzione forfetaria di spese non documentate, prevista dall'articolo 79, comma 8 (ora articolo 66, comma 5) del testo unico delle imposte sui redditi.
Il successivo comma 1-bis, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha poi stabilito che gli importi della medesima deduzione forfetaria siano fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente.
Il comma 107 riconosce un’agevolazione contributiva in favore delle aziende di autotrasporto limitatamente all’anno 2005: viene infatti riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuto all’INPS per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a venti, determinato con decreto dirigenziale del Ministero della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere dell'INPS.
L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa complessivo di 120 milioni di euro.
Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, la disposizione agevolativa dovrebbe interessare circa 153.000 lavoratori, con una retribuzione media di 10 euro/ora.
Poiché la norma si riferisce ai contributi relativi al 2005, che, per la quasi totalità, dovrebbero essere stati già versati nello stesso anno (poiché versati mese per mese), la norma potrebbe dare luogo al diritto al rimborso dei contributi stessi per le aziende che abbiano ottemperato regolarmente all’obbligo di versamento. Il credito contributivo in questione potrebbe comunque essere utilizzato in sede di compensazione nel modello unico di versamento F24[151].
Si ricorda che il versamento dei contributi avviene mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia mensile delle retribuzioni (modello DM 10/2).
Il versamento avviene mediante l’apposito modello F24 di versamento unificato per i contributi, imposte e premi. Con il modello F24 è possibile effettuare il pagamento rateale dei contributi risultante dalle dichiarazioni, con il pagamento dei relativi interessi.
Si ricorda che il datore di lavoro può chiedere l’autorizzazione all’INPS di versare i contributi entro un termine più ampio rispetto a quello normale di scadenza, con il pagamento degli interessi di dilazione in relazione all’ampiezza del termine autorizzato. Il differimento viene concesso eccezionalmente, in presenza di esigenze di carattere organizzativo. Il differimento non può superare in ogni caso il limite massimo di tre mesi dalla scadenza.
Si consideri, inoltre, che in caso di comprovate difficoltà finanziarie il datore di lavoro può richiedere la rateizzazione del debito contributivo iscritto a ruolo presentando apposita domanda all’ente previdenziale. La rateazione può essere concessa fino a 24, 36 o 60 mesi, a seconda delle situazioni, con procedure differenziate. Per poter ottenere la rateazione il datore di lavoro deve aver versato le trattenute previdenziali ed assistenziali.
Si ricorda, inoltre, che a carico del datore di lavoro sono posti i contributi relativi alle seguenti assicurazioni: Fondo pensioni (IVS), disoccupazione, Fondo garanzia del TFR, CUAF, Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, malattia e maternità.
L’aliquota media di contribuzione a carico del datore di lavoro è di circa il 32,50%.
Il comma 108 istituisce - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.
Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[152] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.
Le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.
Si ricorda che la legge n. 32 del 2005 recava la delega al Governo ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci
Alla delega suddetta è stata data attuazione con i decreti legislativi nn. 284[153], 285[154] e n. 286[155] del 2005.
Il comma 109 reca una novella all’articolo 6 del DPR n. 444 del 1997[156] che esclude l’applicazione del regolamento – e, quindi, delle disposizioni sulla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione concernente acquisti di carburanti per autotrazione – alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza.
A seguito della novella apportata dal comma in esame, è esclusa l’applicazione delle disposizioni del regolamento anche per le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Il comma 110 reca una novella all’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del D.L. 209/2002[157].
L’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del D.L. 209/2002 reca l’autorizzazione alla spesa - a decorrere dall’anno 2003 - di 20 milioni di euro, qualelimite di impegno quindicennale a carico dello Stato, al fine dell'innovazione del sistema dell'autostrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle " autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.
La novella introdotta dal comma in esame sposta all’anno 2006 il termine di decorrenza della spesa prevista dalla disposizione sopra richiamata
Il comma 111 – attraverso una novella dell'articolo 22, comma 1-bis del D.Lgs. n. 395 del 2000[158], come modificato dal D.L. 314/2004 – individua i requisiti richiesti - fino al 31 dicembre 2007 - alle imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (requisiti di onorabilità , capacità finanziaria e capacità professionale, iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e dimostrazione di acquisizione, per cessione di azienda, di imprese di trasporto ovvero dell'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività)
Il comma 112 reca l’abrogazione della lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 448/1998 (legge finanziaria 1999) relativo alla tassazione delle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.
Ai sensi della richiamata lettera del comma 10 dell’articolo 8, le maggiori entrate derivanti da tale tassazione sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorresse, anche mediante credito di imposta pari all'incremento dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.
Quanto alla copertura della spesa, il comma 113 prevede che all’onere si provveda:
- nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla legge finanziaria stessa;
- per 140 milioni di euro con le somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 454/1997, mantenute in conto residui per essere versate nell’anno 2006 all’entrata del bilancio dello Stato per la loro riassegnazione.
La legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità ha attuato una profonda ristrutturazione del comparto dell’autotrasporto, attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese e la riduzione delle imprese monoveicolari, favorendo al con-tempo un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale.
Gli interventi previsti dalla legge sono sostanzialmente:
- ristrutturazione del sistema attraverso contributi e finanziamenti per la modernizzazione delle imprese in termini sia di investimenti innovativi che di formazione professionale;
- incentivazione dell’esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, al fine di elevare la dimensione media degli operatori del settore, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva;
- incentivazione alle aggregazioni tra imprese e dei servizi intermodali, al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale;
- finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, nell’ottica del riequilibrio modale, già delineato dal Piano generale dei trasporti del 1986.
In particolare, l’articolo 10 della legge 454/1997 ha autorizzato a tal fine limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie.
Il capitolo 8178 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su cui sono allocate le risorse del Fondo per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato, presenta uno stanziamento in conto competenza pari a 77,468 milioni di euro (pari cioè a 150 miliardi di lire, corrispondenti alla somma dei limiti d’impegno disposti dall’a legge 454/1997) e registra residui per 336,63 milioni di euro. Di questi residui una quota pari a 140 milioni di euro corrisponde a somme impegnate ma non più dovute e che quindi - essendo passati sette anni dall’esercizio in cui sono stati iscritti - andrebbero in perenzione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento di contabilità generale (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Tale disposizione ha infatti stabilito che i residui propri, ossia i residui di spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Tali somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
La norma attribuisce alla Regione siciliana un finanziamento di 94 milioni di euro per il 2006 e un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, quale contributo di solidarietà per la regione medesima, ai sensi dell’articolo 38 dello statuto speciale, per gli anni 2006 e 2007.
Il contributo per il 2006 è finanziato con una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
L’erogazione del contributo è subordinata alla redazione, da parte della regione, di un “piano economico degli investimenti” diretto all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
Il Fondo, non più finanziato dal 1990 è stato ripristinato e rideterminato con la legge finanziaria del 2000. L'articolo 55 della legge n. 488/1999 stabilisce infatti che a saldo di quanto dovuto dalla Stato per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo di solidarietà nazionale viene corrisposto mediante limiti d'impegno quindicennali dell'importo di 150 miliardi di lire (56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e 94 miliardi a decorrere dal 2002). Successivamente, ad integrazione del contributo di solidarietà, la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1) ha autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 10 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
In sintesi, il contributo di solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è complessivamente pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di euro) annui dal 2002 fino al 2016. Questi limiti di impegno sono stati tradotti dalla Regione in altrettanti prestiti sul mercato internazionale[159].
Per il quinquennio 2001-2005 il Fondo viene finanziato dall’art. 30, comma 6 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) e quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno.
I 400 milioni di euro sono corrisposti attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni in cui si esauriscono le rate[160].
La disposizione in esame quantifica il contributo di solidarietà nazionale, per gli anni 2006 e 2007, in un finanziamento iniziale di 94 milioni di euro e 10 milioni di euro annui dal 2007 fino al 2021.
Per far fronte all’onere del finanziamento iniziale di 94 milioni per l’anno 2006, la norma dispone una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate della somma di 282 milioni di euro[161].
Il Fondo per le aree sottoutilizzate (c.d. Fondo MEF), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002, articolo 61), è un Fondo di carattere generale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, in esso sono confluite le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate[162].
Attualmente la dotazione del Fondo MEF iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Bilancio di previsione 2006 (U.P.B. 4.2.3.27, capitolo 7576) è di 5.540 milioni di euro.
Poiché il finanziamento del contributo di solidarietà è destinato - dallo statuto - agli investimenti, come già avvenuto con i precedenti contributi può essere attualizzato dalla regione.
La relazione tecnica del Governo stima in 110 milioni l’attualizzazione del contributo in esame per il 2007.
Si segnala a tale proposito che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2005, reca all’articolo 5, comma 3-ter un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, quantificato in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022.
La disposizione qui commentata dispone analogo contributo, dell’importo di 94 milioni di euro per il 2006 e di dieci milioni di euro per quindici anni decorrenti dal 2007. Pertanto, dall’anno 2008 esso si somma a quello previsto dal testé richiamato decreto-legge n. 203 del 2005.
Il nuovo finanziamento, comprensivo delle disposizioni recate dal D.L. 203 del 2005 - come modificato dalla legge di conversione, consisterebbe quindi dei seguenti importi:
|
|
|
|
|
|
(milioni di euro) |
anno |
2006 |
2007 |
2008 |
2021 |
2022 |
Totale generale |
ml. € |
94 |
10 |
20 |
20 |
10 |
394 |
In ossequio alle disposizioni dell’articolo 38 dello Statuto – e come analogamente disposto dal precedente finanziamento - la norma in esame prescrive la redazione, da parte della regione, di un piano economico degli investimenti, a cui subordina l’erogazione del contributo stesso.Il piano economico deve essere diretto ed idoneo a produrre un miglioramento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale[163].
Come già ricordato il secondo comma dell’art. 38 dello Statuto pone come obiettivo del contributo di solidarietà il miglioramento della situazione economica della regione in rapporto alla media nazionale, specificatamente in relazione ai redditi da lavoro.
La norma non indica invece eventuali procedure di valutazione, ovvero tempi e modalità per la verifica di questo obiettivo.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma 115 dell’articolo 1dispone la proroga di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici, dalla data di entrata in vigore della legge in esame al 31 dicembre 2006.
La lettera a) del comma 115 prevede il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa:
§ sulle emulsioni stabilizzate di olî da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) e più volte prorogata[164];
§ sulle medesime emulsioni stabilizzate autoprodotte e utilizzate, dai medesimi soggetti, per usi di trazione e di combustione, e limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno dei soggetti stessi, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002[165].
La lettera d) del comma 1, del citato articolo 24 della legge n. 388 del 2000 ìndica i seguenti prodotti e le relative aliquote:
1) emulsione con olî da gas usata come carburante: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
2) emulsione con olî da gas usata come combustibile per riscaldamento: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: 192.308 lire (99.32 euro) per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: 57.154 lire (29,52 euro) per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: 80.717 lire (41,69 euro) per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: 40.359 lire (20,84 euro) per mille chilogrammi.
La lettera a) del comma 115, oltre a prorogare al 31 dicembre 2006 il regime agevolativo per tali prodotti, fissa per l’anno 2006 l’accisa per le emulsioni stabilizzate di olî da gas usate come carburante nella misura di 256,70 euro per mille litri. Tale misura corrisponde a quella fissata per il corrente anno 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
L’accisa per le citate emulsioni stabilizzate autoprodotte resta, invece, fissata nella misura originaria di 245,16 euro (474.693 lire) per mille litri.
L’agevolazione era stata autorizzata dalle disposizioni comunitarie, da ultimo contenute nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
L’articolo 2 della direttiva 2003/96/CE individua, fra l’altro, i prodotti energetici e l’elettricità ai quali applicare i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa.
Per "livello di tassazione", ai sensi dell’articolo 4, s’intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.
In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è consentita l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza (articolo 5).
L’articolo 7 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
L’articolo 18, in deroga alle disposizioni della direttiva stessa, autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
Per quanto riguarda l’Italia, l’allegato II, al punto 8, tra le riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione, prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla direttiva medesima, in particolare alle aliquote minime di accisa.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tali agevolazioni, un costo stimabile in 8,9 milioni di euro per il 2006.
La lettera b)del comma 115 ripropone per l’anno 2006 le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40%, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
Anche tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe e precisamente:
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002,
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);
- dal 2 ottobre 2003[166] al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’artico 17 del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli olî minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha per altro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.
In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile in 88,76 milioni di euro per il 2006.
La lettera c)del comma 115 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2006, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998.
La richiamata agevolazione si sostanzia in un’ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL[167].
Infatti, alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL, corrispondenti a 200 lire), è stata aggiunta un’altra agevolazione dall’articolo 4 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000. Tale beneficio consiste in una ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro (50 lire) per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL, limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000.
L’agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Per effetto della disposizione qui illustrata, sino al 31 dicembre 2006 troverà applicazione l’ulteriore riduzione pari a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per ogni chilogrammo di GPL.
L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[168]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[169]).
Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[170];
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[171], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[172].
Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Si ricorda che con la decisione 2001/224/CE del Consiglio, l’Italia è stata autorizzata, in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE, ad applicare, sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 92/82/CEE. In base a tali disposizioni, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata, rispettivamente, in 18 euro per 1.000 litri e in 0 euro per 1.000 litri.
La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha disposto l’abrogazione, con effetto dal 31 dicembre 2003, della citata direttiva 92/82/CEE.
Peraltro, in base all’articolo 18 e all’allegato II alla direttiva 2003/96/CE, resta ferma la possibilità per l’Italia di applicare, sino al 31 dicembre 2006, l’aliquota ridotta sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento, sempre a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa previste dalla stessa direttiva.
Ai sensi all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE e dell'allegato I alla medesima direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota minima dell'accisa, rispettivamente, sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata a 21 euro per 1000 litri e a 0 euro per 1000 litri.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile in 51,88 milioni di euro per il 2006.
La lettera d) del comma 115 rinnova sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.
In particolare, si dispone l'applicazione dell’aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.
Con l’articolo 4, comma 4-bis, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda infine che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) trattandosi di un credito d’imposta, indica, per il rinnovo di tale agevolazione, una perdita di gettito in termini di cassa pari a 11 milioni di euro per il 2006 e a 12 milioni di euro per il 2007.
La lettera e) del comma 115 prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, il comma in esame dispone che sia applicata fino al 31 dicembre 2006 la riduzione dell’aliquota d’accisa per i consumi di gas metano disposta, per gli anni 2001 e 2002, dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota nella misura di 0,0407 euro (78,79 lire) per metro cubo, per il gas metano utilizzato per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui (rispetto ad un’aliquota ordinaria[173] di 0,079 euro, pari a 152,68 lire) e ad euro 0,1351 (lire 261,68) per metro cubo per il gas metano utilizzato per gli altri usi civili (rispetto ad un’aliquota ordinaria di 0,173 euro, pari a 335,57 lire).
Si ricorda che la presente agevolazione, introdotta dal sopra citato articolo 27 della legge n. 388 del 2000, per gli anni 2001 e 2002, è stata prorogata:
- al 30 giugno 2003, dall’articolo 21, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- dal 2 ottobre 2003[174]al 31 dicembre 2004, dall’articolo 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda che la riduzione di cui alla lettera in esame opera per i consumi di gas metano per combustione per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricada nella zona climatica F, di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999).
Ricadono nella zona climatica F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del suddetto D.P.R. n. 412[175].
La nota dell’Agenzia delle dogane n. 4857/V/AGT del 30 dicembre 2005 specifica le aree interessate nei territori delle province di Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 18,39 milioni di euro in termini di accise e di 20,85 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera f) del comma 115 proroga sino al 31 dicembre 2006 l’estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E[176].
L’agevolazione si applica con riferimento alle parti di territorio comunale individuate con apposita delibera del consiglio comunale, ancorché la frazione non metanizzata sia ubicata nella sede municipale.
La riduzione di costo, pari complessivamente a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL, è prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, anch’essa prorogata al 31 dicembre 2006 dalla precedente lettera c) del presente comma (alla cui illustrazione si rinvia).
Il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, che ha introdotto l’agevolazione, era stato adottato in riferimento alle norme di carattere interpretativo di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, al fine di precisare il significato da attribuire alla locuzione “frazione di comune”, di cui alla citata lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
Infatti, il comma 2 dell’articolo 4 del citato D.L. n. 268 precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993[177], ubicate a qualsiasi quota, “al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”, comprese le aree su cui insistono case sparse.
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 4 del D.L. n. 268 specifica, inoltre, che il riferimento alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E si intende limitato alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
Con il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, superando il dettato delle richiamate norme interpretative del citato D.L. n. 268 del 2000, la riduzione di costo è stata estesa anche alle frazioni solo parzialmente non metanizzate, compreso il caso in cui nelle medesime sia ubicata la casa comunale.
Con riferimento alla validità temporale dell’agevolazione in esame si ricorda che essa è stata introdotta dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) limitatamente agli anni 2002 e 2003, ed è stata successivamente prorogata:
§ al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 13, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
§ al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera f), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo della presente agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 15,94 milioni di euro in termini di accise e di 18,08 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera g) del comma 115 proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato di cui all’articolo 7, comma 1-ter, del D.L. n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993[178].
Ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 7 del D.L. n. 417 del 1991, il regime agevolato previsto per la benzina dall'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 534 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 1988, a favore della zona franca di Gorizia e della provincia di Trieste, è stato esteso al gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione (n. 14 della tabella A allegata alla legge n. 700 del 1975, modificativa della legge n. 1438 del 1948, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine, così come individuati dal citato decreto ministeriale.
Per questi ultimi, il quantitativo di detto prodotto è pari al 40% di quello indicato al n. 14 della citata tabella A; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80% del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A.
L’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prorogato dalla disposizione in esame, ha modificato il limite massimo di quantità di gasolio che può essere oggetto dell’agevolazione in parola, fissandolo in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni per la provincia di Udine.
Si segnala che la riduzione delle aliquote di accisa sugli olî minerali consumati nelle province di Udine e Trieste è espressamente consentita, sino al 31 dicembre 2006, dal richiamato allegato II, punto 8, alla direttiva 2003/96/CE.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 11,56 milioni di euro in termini di accise e di 13,27 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera h) del comma 115 proroga, per l’anno 2006, l’esenzione da accisa in favore del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.
L’agevolazione è stata introdotta nella sostanza dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000. Tale articolo 5 prevedeva l’applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un’aliquota di accisa pari allo 0%[179] di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stata invece disposta l’esenzione da accisa. In particolare l’articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha disposto l’applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001. Tale previsione è stata successivamente prorogata:
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 3 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003, dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 4dell’articolo 2 della citata legge n. 350 del 2003, rinvia, per le modalità applicative, alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.
Il suddetto decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olî minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio, incaricato dalla regione o dalle province autonome, del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni. L'ufficio controlla la regolarità delle richieste effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, in 27,49 milioni di euro per il 2006, determinato per 22,91 milioni quale minore introito accise e 4,58 milioni quale minore introito IVA.
La Commissione europea, con lettera in data 18 febbraio 2004 (pubblicata sulla GUCE C n. 69 del 19 marzo 2004), ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE nei confronti dell’aiuto di Stato previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 (Aiuto C 6/04 – ex NN70/01). In data 19 gennaio 2005, la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di esame, ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato, circa le riduzioni delle accise sui carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre in Italia.
Articolo 1, comma 116
(Imposta sulla produzione e sui consumi
degli olî lubrificanti e dell’agevolazione
fiscale prevista per gli olî
lubrificanti rigenerati)
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
Il comma 116dell’articolo 1reca, al primo periodo, disposizioni interpretative in materia di trattamento fiscale degli olî lubrificanti, specificando che:
§ l'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), continua ad esplicare i suoi effetti;
§ la denominazione di «oli usati», impiegata nel primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62, deve intendersi riferita agli olî usati raccolti in Italia.
L’articolo 62 del testo unico sulle accise, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca disposizioni circa l’imposizione sugli olî lubrificanti e sui bitumi di petrolio. In particolare il comma 1 stabilisce che gli olî lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.
I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo (comma 2).
Ai sensi del comma 3, l'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli olî lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli olî lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli olî lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli olî lubrificanti e ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria (comma 4).
Il comma 5 stabilisce che gli olî lubrificanti e gli altri olî minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da olî, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50% dell'aliquota normale prevista per gli olî di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli olî lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante un corrispondente aumento dell'aliquota normale. Gli olî lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli olî minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
Sulla materia è intervenuta la Commissione europea, che, con parere motivato del 12 novembre 1999, ha invitato l’Italia ad abolire l’imposta di consumo sugli olî lubrificanti, in quanto incompatibile con le direttive comunitarie in materia di tassazione sugli olî minerali.
A seguito di tale parere l’articolo 6 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto, al comma 1, la soppressione dell’imposta di consumo sugli olî lubrificanti prevista dall’articolo 62 del T.U. sulle accise e dal relativo allegato I; al comma 2 ha sostituito il citato articolo 62, riferendolo esclusivamente all’imposta sui bitumi di petrolio, mentre al comma 3 ha stabilito che le disposizioni recate dallo stesso articolo 6 avessero effetto dal 1° ottobre 2002, termine successivamente fissato, dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal successivo articolo 7, comma 5-bis, del D.L. n. 452/2001.
La richiamata disposizione prevede l’istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, il cui regolamento istitutivo sarebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2002. Tale regolamento non risulta essere ancora adottato.
Pertanto, l’imposta sugli olî lubrificanti continua ad essere presente nell’ordinamento.
Sulla materia è intervenuta la Corte di giustizia delle Comunità europee, che, con sentenza del 25 settembre 2003, ha dichiarato la violazione delle direttive del Consiglio 92/12/CEE e 92/81/CEE da parte dell’Italia, per il mantenimento di tale imposta di consumo.
Nel successivo mese di ottobre 2003 è stata peraltro adottata la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ha ristrutturato il quadro comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Nelle note interpretative iscritte a verbale del Consiglio, allegate alla stessa direttiva, è stato riconosciuto che gli Stati membri possono “adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell’imposizione totale o parziale” dei prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.
In seguito all’adozione della predetta direttiva 2003/96/CE e con decorrenza dalla data di applicazione delle disposizioni della stessa (1° gennaio 2004), sono quindi venuti meno gli effetti derivanti dalla citata sentenza della Corte di giustizia 25 settembre 2003.
Con la circolare 24/D del 5 maggio 2005 l’Agenzia delle dogane ha perciò ritenuto che mantenere in vigore l’imposta di consumo sugli olî lubrificanti, prevista dall’articolo 62 del D.Lgs n. 504 del 1995, sia compatibile con le disposizioni comunitarie in attesa dell’adozione del richiamato regolamento.
Secondo l’Agenzia resta inoltre egualmente compatibile l’agevolazione fiscale, prevista dal comma 5 dell’articolo 62 per gli olî lubrificanti rigenerati, che consente il pagamento dell’imposta nella misura del 50% dell’aliquota normale applicata agli olî lubrificanti di prima distillazione.
La circolare specifica che l’ambito applicativo del predetto beneficio fiscale (pagamento dell’imposta nella misura del 50%) non può che essere limitato all’olio lubrificante rigenerato derivante da olî usati raccolti in Italia secondo le vigenti disposizioni, in quanto il citato articolo persegue indubbie finalità di carattere ecologico e la tutela ambientale non può che riguardare il territorio nazionale. Ciò trova conferma nel fatto che il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 62 stabilisce che la percentuale predetta possa essere modificata su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con i Ministri dell’attività produttive e dell’ambiente, al fine di incentivare l’attività di raccolta di olî usati per la loro eliminazione tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.
Il comma 116 provvede pertanto a ribadire, a livello di normativa primaria, quanto già contenuto nella circolare n. 24/D del 2004 dell’Agenzia delle dogane, specificando che la denominazione di “oli usati”, impiegata nel comma 5 dell’articolo 62 del testo unico sulle accise emanato con decreto legislativo n. 504 del 1995, deve intendersi riferita esclusivamente agli olî usati raccolti in Italia.
Il secondo periodo del comma 116 stabilisce in euro 842 euro per mille chilogrammi l'aliquota dell'imposta di consumo sugli olî lubrificanti prevista nell'allegato I al citato testo unico sulle accise. Tale aliquota viene applicata a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Detta disposizione realizza pertanto un aumento dell'aliquota d’imposta, che per gli olî lubrificanti era precedentemente fissata in lire 1.260.000 (pari a euro 650,74 euro) per mille chilogrammi.
Articolo 1, comma 117
(Proroga di agevolazioni fiscali per la
manutenzione
e la salvaguardia dei boschi)
117. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Il comma 117 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Il beneficio è stato introdotto, per l’anno 2002, dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ai sensi del quale le disposizioni in materia di detrazione dall’IRPEF per le spese di ristrutturazione previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 possono essere applicate, ai fini della tutela dell’ambiente e della difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, anche alle spese sostenute per la manutenzione e salvaguardia dei boschi. Il richiamato comma 6, in particolare, ha previsto per il contribuente la facoltà di fruire della detrazione in cinque o in dieci quote annuali di pari importo.
L’articolo 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto la proroga del beneficio al 2003 e ha introdotto un limite massimo di spesa complessiva, cui è applicabile la detrazione, fissato in 100.000 euro.
L’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato al 31 dicembre 2004 le disposizioni del citato articolo 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002; successivamente, l’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha ulteriormente prorogato le stesse al 31 dicembre 2005.
La misura della detrazione disposta dal presente comma, non essendo espressamente prevista, sembrerebbe dover essere quella fissata nell’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Si può osservare, inoltre, che, mentre nella legge n. 448 del 2001 le detrazioni sono destinate “ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico”, la proroga disposta dalla legge n. 289 del 2002 si riferisce a “esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico”.
Pertanto, la proroga per il 2003 e le successive, fino a quella disposta dal presente comma per il 2006, sembrerebbero riguardare in modo esclusivo gli interventi realizzati per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di una particolare tipologia di dissesto geologico, quale appunto è il dissesto idrogeologico.
Con riguardo alla presente agevolazione, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, al par. 9.1, osserva che la detrazione relativa alla manutenzione dei boschi e quelle concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, pur avendo una matrice comune nell’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, hanno acquistato, attraverso l'evoluzione normativa, reciproca autonomia, tanto che attualmente sono disciplinati in maniera differente in ordine al limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione.
Tale diversità, secondo l’Agenzia, sussiste anche per quanto concerne la misura della detrazione spettante (che, per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, è ora aumentata al 41 per cento dal comma 121 della presente legge). Pertanto, la detrazione riferita alle spese per la manutenzione dei boschi rimane stabilita nelle preesistente misura del 36 per cento, da calcolare sull'importo massimo di spesa di euro centomila.
Le forme per ottenere il riconoscimento del beneficio, nonché le cause di decadenza, sono state individuate con il D.M. 19 aprile 2002, n. 124, mentre per quanto concerne l'individuazione degli interventi agevolabili la predetta circolare rinvia alle legge regionali o, in mancanza, alla normativa statale.
Articolo 1, comma 118
(Proroga di agevolazioni IRAP nel settore
agricolo e della pesca)
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
Il comma 118 dell’articolo 1, modificando l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, fissa anche per il 2005 all’1,9 per cento, anziché al 3,75 per cento, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per il periodo d’imposta 2006, l’aliquota è pari al 3,75 per cento.
Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) – ovvero a 7.746,85 euro (15 milioni di lire) se operano in comuni montani – i quali sono anche esonerati dagli adempimenti IVA.
Il comma 1 dell’articolo 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore in esame, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive[180] sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.
Articolo 1, comma 119
(Proroga di agevolazioni fiscali e
previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque
interne e lagunari)
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 119 dell’articolo 1 proroga, per l'anno 2006, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale previste in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché delle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), già prorogate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005)[181].
Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000 ha esteso, per gli anni 2001-2003, nel limite del 70 per cento, i benefìci fiscali e previdenziali previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’articolo 4 del citato D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede:
- la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[182]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
- un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina, secondo quanto specificato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1, al paragrafo 1.8:
- la concessione alle imprese stesse di un credito d’imposta in misura corrispondente al 70 per cento dell’IRPEF dovuta sulle retribuzioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposte al personale di bordo imbarcato;
- l’imponibilità del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 44 per cento.
L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.
Anche il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è stato esteso dall’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari nel limite del 70 per cento: per questi soggetti l’esonero contributivo non è quindi totale, ma opera soltanto in tale misura.
Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.S. 3613) l’effetto di queste misure viene stimato, in termini di competenza per l’anno 2006, in 14,5 mln. di euro riferito ai redditi esclusi dalla tassazione, in 14,3 mln. di euro peri il credito d’imposta e in 39,8 mln di euro per l’esonero contributivo.
L’effetto in termini di cassa è stimato quindi in una perdita di gettito di 45,8 mln. di euro per il 2006, e di 33,7 mln. di euro per il 2007 e in un maggior gettito (acconto IRE/IRES 2007) di 10,9 mln. di euro per il 2008.
Articolo 1, comma 120
(Proroga di agevolazioni fiscali per la
formazione
e l'arrotondamento della proprietà contadina)
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
Il comma 120 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 571, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005)[183].
Le citate agevolazioni fiscali sono state disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, e consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. Le suddette agevolazioni sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.
Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si può così riassumere:
- l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);
- l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;
- l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);
- il contratto è esente da imposta di bollo.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
Il comma 121 dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2006, alcuni benefìci tributari previsti per il recupero del patrimonio edilizio.
La lettera a) del citato comma 121 proroga le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, relative agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
L’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 ha prorogato, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2003[184], la detrazione d’imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), modificandone in parte la relativa disciplina.
La vigente regolamentazione della materia prevede che gli interventi per i quali è ammessa la detrazione sono quelli indicati ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e quelli volti alla bonifica dall’amianto, realizzati su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è fissato in 48.000 euro[185] e la percentuale delle suddette spese ammesse in detrazione è fissata al 36 per cento. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se le spese sono state sostenute da soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. In caso di trasferimento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi in questione per atto inter vivos, spettano alla persona fisica acquirente dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, purché questo conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La presente lettera a) dispone l’applicazione della disciplina sopra illustrata alle spese per interventi edilizi sostenute nell’anno 2006, elevando la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 per cento al 41 per cento.
La lettera b) del comma 121 proroga le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio effettuato da imprese di costruzione e cooperative edilizie, relative agli interventi indicati all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), per le spese sostenute nell’anno 2006 e relative a immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007.
Il citato articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 ha previsto l’applicazione della detrazione concessa dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni [si veda l’illustrazione della precedente lettera a)], agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario nella misura del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti. Tale valore si presume, senza possibilità di prova contraria, pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e non può comunque essere superiore a 48.000 euro.
Le previsioni del citato articolo 9, comma 2, inizialmente applicabili alle spese sostenute nell’anno 2002 per immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2003, sono state successivamente prorogate:
- con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2003, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2004, dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);
- con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2004, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2005, dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004)[186], che è stato successivamente abrogato dall’articolo 23-bis, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003 (si veda il punto successivo);
- con riferimento alle spese sostenute negli anni 2004 e 2005, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2006, dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004.
Si segnala che la disposizione qui illustrata fa riferimento al citato articolo 9, comma 2, nel testo vigente al 31 dicembre 2003. Questa precisazione si rende necessaria in quanto tale testo era stato novellato dal citato articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003 (sia con riferimento alle scadenze temporali, sia con riferimento alla percentuale di detrazione e all’importo massimo delle spese ammesse), e la successiva abrogazione di tale comma, ad opera del citato D.L. n. 355 del 2003, non fa automaticamente rivivere la disposizione precedentemente in vigore.
La presente lettera b), confermando l’applicazione della disciplina sopra illustrata alle spese sostenute nell’anno 2006, eleva la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 per cento al 41 per cento.
Per completare il quadro relativo alle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che per l’anno 2006 alle prestazioni aventi ad oggetto tali interventi si applicava l’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota ordinaria del 20 per cento[187].
Articolo 1, comma 122
(Proroga dell’esenzione IRPEF per i
redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera)
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Il comma 122 dell’articolo 1 modifica il comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), al fine di estendere anche al 2006 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri.
Il comma 11 del richiamato articolo 2 della legge n. 289 del 2002 ha disposto l'esenzione dall’IRPEF per una quota (fino a euro 8.000) dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Concorre infatti a formare la base imponibile la quota dei richiamati redditi eccedente gli 8.000 euro.
Il predetto beneficio spetta ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[188].
L’esenzione, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
La circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in esame si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 2, comma 11, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 (già articolo 48), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342[189].
Articolo 1, comma 123
(Limite di deducibilità dei contributi di
assistenza sanitaria
dal reddito di lavoro dipendente)
123. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
Il comma 123 dell’articolo 1 fissa in 3.615,20 euro (equivalenti a lire 7.000.000 circa) il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitariaversati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
L’articolo 51 (ex articolo 48) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera a), fissa tale limite a 7 milioni di lire (3.615,20 euro) fino all'anno 2002; esso sarebbe poi dovuto diminuire a 6 milioni di lire (3.098,74 euro) per l'anno 2003, decrescendo ulteriormente negli anni successivi, in ragione di 500.000 lire (258,23 euro) annue, fino all’importo di 3,5 milioni di lire (1.807,60 euro).
Per il 2006 l’importo sarebbe stato pertanto determinato in 4,5 milioni di lire (2.324,06 euro).
Il comma 118 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) aveva già fissato tale limite in euro 3.615,20 per il 2003 e per il 2004, evitando l’applicazione del limite più basso previsto a regime dall’articolo 51 del TUIR. Lo stesso intervento, relativamente all’anno 2005, è stato realizzato con l’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda infine che la suddetta lettera a) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo deducibile, fermi restando i limiti summenzionati, sia pari alla differenza tra un valore base di lire 6.500.000 (pari a 3.356,97 euro) e la misura dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale [contributi, questi ultimi, deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del medesimo testo unico, entro un limite pari a lire 3.000.000 (1.549,37 euro) per gli anni 2003 e 2004; lire 3.500.000 (1.807,60 euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83 euro) a decorrere dal 2007][190].
Articolo 1, comma 124
(Clausola di salvaguardia)
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
Il comma 124 dell'articolo 1 riconosce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che, per effetto della riforma dell'IRPEF[191], dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale. Viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2006, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
Si ricorda che la conferma della clausola di salvaguardia era espressamente prevista nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008 (doc. LVII,n. 4, cap. III.1, par. La riforma fiscale, approvato con la risoluzione n. 6-00097 nella seduta della Camera del 3 agosto 2004) tra i criteri da rispettare per l'attuazione della riforma dell'IRPEF.
La clausola di salvaguardia era stata altresì prevista dall'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega per la riforma del sistema fiscale (la delega è stata esercitata solo parzialmente). Come specificato in tale sede, la clausola avrebbe dovuto garantire che, a parità di condizioni, il nuovo regime fiscale risultasse sempre più favorevole o uguale, e comunque non mai peggiore, rispetto al precedente, anche facendo riferimento agli interventi di natura assistenziale e sociale.
In precedenza, l'applicazione della clausola di salvaguardia è stata prevista – al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per l’anno 2003 – dall'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che ha dato attuazione al primo modulo della riforma dell'IRPEF. Da essa discende che, se le imposte dovute per il 2003 in base alle disposizioni introdotte fossero state superiori a quelle determinate applicando le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2002, il contribuente avrebbe avuto la facoltà di pagare l’IRPEF determinata sulla base di queste ultime.
Successivamente, l’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato l’applicazione della clausola di salvaguardia, prevista dal citato articolo 2 della legge n. 289 del 2002, alla determinazione dell’IRPEF dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2004.
Da ultimo, il comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha disposto l'applicazione della clausola di salvaguardia anche in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005.
Dal punto di vista operativo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2005, n. 2/E, par. 9.5, precisa che il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare la clausola di salvaguardia in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga né in sede di conguaglio, poiché tale clausola può essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Resta fermo che se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale è tenuto, in tale sede, ad applicare la suddetta clausola.
Articolo 1, comma 125
(Proroga del regime di indetraibilità
dell’IVA sugli acquisti
di motoveicoli e autoveicoli)
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
Il comma 125 dell’articolo 1 apporta una serie di modificazioni all'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), prorogando al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, aumentando al 15 per cento la misura della parte detraibile e accrescendo corrispondentemente al 15 per cento la quota che costituisce base imponibile in caso di successiva cessione.
In particolare, la lettera a), al numero 1), proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude la detrazione dell’IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, la locazione finanziaria o il noleggio di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli indicati alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 54 del codice della strada[192], non adibiti a uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, con eccezione degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
L’indetraibilità dell’IVA gravante sui predetti beni è stata prevista dall’articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000 sino al 31 dicembre 2001, e successivamente prorogata:
- al 31 dicembre 2002 dall’articolo 9, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003 dall’articolo 2, comma 13, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 503, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
L’esposta indetraibilità si configura quale deroga alla disciplina stabilita dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE in materia di sistema comune IVA (c.d. sesta direttiva IVA), che afferma il principio del diritto a deduzione integrale dell'IVA versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta[193]. In proposito, la circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1 (paragrafo 2.3.4), ha rilevato che la proroga di tale regime operata dalla legge n. 388 del 2000, nonché la previsione della parziale detraibilità, nella misura del 10 per cento, per l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio o simili dei veicoli richiamati in precedenza, erano fondate sulla "presa d'atto" formale adottata dal Comitato IVA, in data 14 novembre 2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'articolo 29 della sesta direttiva IVA. L'Italia in tale sede s’impegnava a consentire una parziale detrazione dell'IVA sulle spese di acquisto e importazione dei predetti mezzi di trasporto, mantenendo l’indetraibilità dell'imposta per le spese di manutenzione e riparazione e per quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.
L'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 ha attenuato parzialmente la portata della disposizione di proroga, introducendo una parziale detraibilità, nella misura del 10% del relativo ammontare, per l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione, mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio o simili, dei veicoli richiamati in precedenza. L'indetraibilità è ridotta al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna, ad esempio motori elettrici. L’IVA continua, invece, ad essere integralmente detratta per le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli.
Il numero 2) della lettera a) interviene parimenti sul comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 388 del 2000, riducendo dal 90 per cento all'85 per cento la percentuale di indetraibilità dell’imposta relativa all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli. Non viene modificata la percentuale di indetraibilità (pari al 50 per cento) nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici).
La lettera b) del presente comma interviene invece sul comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 388 del 2000, relativo alle cessioni dei veicoli per i quali l'IVA è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4 citato.
In relazione a questa fattispecie, per effetto della modifica proposta la base imponibile viene assunta per il 15 per cento del suo ammontare (anziché per il 10 per cento come nel testo previgente).
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, al par. 12. 1, ha chiarito che la nuova misura di detraibilità, prevista dal presente comma, si applica nel caso di imposta esigibile successivamente al 1° gennaio 2006 [recte: dal 1° gennaio 2006] La medesima circolare ha confermato che l’indetraibilità si applica invece in misura totale “per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi, per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, nonché per l'approvvigionamento di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti mezzi a motore”.
Articolo 1, comma 126
(Proroga dell’esenzione da imposte e
tasse per gli atti relativi
alla ricostruzione delle aree terremotate del Belice)
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
Il comma 126 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
L’articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) aveva disposto l'esenzione in argomento con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002. La norma, infatti, era volta a rimuovere il contenzioso in atto circa l’individuazione nel regime applicabile alle fattispecie richiamate. In materia è successivamente intervenuto l’articolo 2, comma 19, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), che ha prorogato per l’anno 2004 il beneficio stabilito dal citato articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002, fissando al tempo stesso un limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004. Successivamente l'articolo 1, comma 507, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) ha prorogato il suddetto beneficio per l'anno 2005.
Ai sensi della disposizione prorogata, non si fa luogo a restituzione di imposte eventualmente già pagate. Benché la norma fosse stata introdotta con efficacia retroattiva, non è quindi ammessa, nei confronti dello Stato, la ripetizione di tributi che siano stati versati, ancorché non dovuti in base alla stessa.
La norma in esame, diversamente da quanto disposto con la proroga relativa all’anno 2004 (articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003), non fissa alcun limite massimo di spesa. La previsione di un limite massimo era parimenti omessa nell’articolo 1, comma 507, della legge n. 311 del 2004, che aveva prorogato da ultimo il medesimo termine.
Articolo 1, comma 127
(Proroga regime di esenzione fiscale
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB)
127. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Il comma 127 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine, già stabilito al 31 dicembre 2005, per l’applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) furono disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cosiddetta legge Crispi).
Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all’articolo 10, comma 1, ha innovato la disciplina delle IPAB, disponendone, in particolare, la trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni) e dettando disposizioni in materia di statuti, organizzazione e contabilità; inoltre, le IPAB socio-assistenziali sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge quadro citata e partecipano alla programmazione sanitaria nazionale[194].
Il richiamato articolo 4, comma 4, aveva dichiarato esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali nonché dall’INVIM, fino al 31 dicembre 2003, tutti gli atti relativi al riordino delle IPAB previsto dal medesimo decreto legislativo n. 207 del 2001.
In precedenza l'articolo 2, comma 24 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) aveva prorogato il suddetto regime di esenzione fiscale dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005.
Articolo 1, comma 128
(Pubblicità nelle manifestazioni sportive
dilettantistiche)
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Il comma 128 dell’articolo 1, con disposizione interpretativa dell’articolo 90, comma 11-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), stabilisce che la pubblicità realizzata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche negli impianti, con capienza inferiore a tremila posti, da esse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dall’imposta sulla pubblicità prevista dal capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, purché sia rivolta all’interno degli impianti medesimi.
Il comma 11-bis del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, introdotto dall’articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), prevede che la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti deve esser considerata in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato, ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo all’imposta sugli spettacoli.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 640 del 1972, concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta ogni provento comunque connesso all'utilizzazione e all’organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta: vi sono pertanto soggetti anche i proventi pubblicitari. Si ricorda inoltre che l’articolo 23 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevede che l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente, tra gli altri, dalle associazioni sportive dilettantistiche, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Il sopra illustrato comma 11-bis si applica ai soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 90, ovvero alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Successivamente, l’articolo 7-octies, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha esteso l’applicazione del comma 11-bis anche all’imposta sugli intrattenimenti e all’imposta sulla pubblicità. Poiché per altro la nozione di occasionalità non rileva agli effetti dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità, il significato di questa disposizione legislativa non appariva del tutto perspicuo.
Il presente comma specifica che la pubblicità realizzata dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche negli impianti e alle condizioni sopra esposte è esente dall’imposta sulla pubblicità prevista dal capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993.
La disposizione si applica alla pubblicità in qualsiasi modo realizzata, purché la stessa sia rivolta all’interno degli impianti sportivi. Quest’ultima condizione è volta ad evitare effetti elusivi nell’applicazione della concessa esenzione.
Articolo 1, comma 129
(Proroga deduzione forfetaria per gli
esercenti impianti
di distribuzione di carburante)
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Il comma 129 dell’articolo 1 proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Per la ristrutturazione delle reti distributive di carburante, l’articolo 21 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, dispone la riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi indicati all'articolo 85 (ex articolo 53), comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1996 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa):
a) 1,1 % dei ricavi fino a lire 2 miliardi di lire;
b) 0,6 % dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi di lire;
c) 0,4 % dei ricavi oltre lire 4 miliardi di lire.
Il successivo comma 2 dell’articolo 21 limitava l’applicazione della deduzione forfetaria indicata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e ai due periodi successivi. L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro.
Si segnala che la norma in esame, diversamente da quanto disposto dalla proroga da ultimo concessa relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 e 2005, non fissa alcun limite massimo di spesa.
Articolo 1, comma 130
(Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri)
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
Il comma 130 dell’articolo 1, intervenendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), estende alle imprese di media e grande dimensione da individuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la facoltà, concessa alle imprese della grande distribuzione, di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.
Ai sensi del comma 429 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare, per ciascun punto vendita, dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972[195].
Il comma 430 reca la definizione di imprese di grande distribuzione commerciale ai fini dell'applicazione del comma precedente. Si tratta, in particolare, delle aziende della distribuzione operanti in medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 114 del 1998 di riforma della disciplina del commercio[196]. In sintesi:
- aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 150 metri quadrati;
- aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 250 metri quadrati.
Il successivo comma 431 rimette a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità tecniche per effettuare la trasmissione telematica dei dati indicati al comma 429.
Il provvedimento, concernente “Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311” è stato emanato l’8 luglio 2005 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2005. Con tale provvedimento, in particolare, si è stabilito che la trasmissione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere effettuata, con cadenza settimanale, per ciascun punto vendita, anche per i punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi. I dati settimanali (dal lunedì alla domenica) devono essere inviati entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva, con la sola eccezione per i dati concernenti il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente. La scelta in favore dell’invio telematico è vincolante per un intero periodo d'imposta. Se la scelta è effettuata nel corso del periodo d'imposta, dovranno essere necessariamente trasmessi anche i dati riguardanti i corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.
Lo stesso comma 431, inoltre, dispone che la trasmissione telematica di cui al comma 429 vale a sostituire l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, restando comunque fermo l’obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente[197].
Il comma 432, infine, stabilisce che per la violazione delle prescrizioni dettate dai precedenti commi 429 e 431, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, dell’articolo 11, comma 5, e dall’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997[198].
Con la circolare dell’Agenzia delle entrate - Direzione normativa e contenzioso n. 8/E del 23 febbraio 2006 sono state diramate ulteriori precisazioni circa gli effetti, i limiti e le forme di fruizione delle disposizioni, che recano “un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico – con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione –, già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972) e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale”.
Il presente comma 130interviene sull’ambito di applicazione della disciplina in argomento, inserendo un nuovo comma 430 bis nell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
In particolare, si stabilisce che la disposizione contenuta nel richiamato comma 429 si applica anche alle imprese, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 e assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati, che siano individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il medesimo comma, infine, precisa che si applicano le modalità tecniche di trasmissione disciplinate a norma del comma 431.
Articolo 1, comma 131
(Tassazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze
realizzate a seguito della cessione di partecipazioni)
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.(*)
__________
(*) Comma così modificato dall’art. 6 del D.L. n. 2/2006.
Il comma 131 dell’articolo 1 interviene sul trattamento tributario delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alle cessioni di partecipazioni (azioni) effettuate anche dopo il periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 344 del 2003, che ha riformato l'imposizione sul reddito delle società (IRES).
Il presente comma è stato modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con tale modificazione è stato stabilito che, in tutti i casi di cessione di partecipazioni, per la determinazione del loro costo fiscalmente rilevante si tenga conto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti periodi di imposta, e non più delle sole svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il criterio per la determinazione delle plusvalenze è individuato dall'articolo 86 del TUIR, secondo il quale le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85 relativi ai ricavi, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Nell'ipotesi indicata alla lettera c), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003 ha stabilito nel 1° gennaio 2004 la data di entrata in vigore della riforma della disciplina relativa all'imposta sui redditi delle società. Esso prevede inoltre in via transitoria, alle lettere c) e d), che:
§ non rientrano nell'esenzione prevista dagli articoli 87 e 58 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze relative ad azioni o quote realizzate entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
§ corrispondentemente, le svalutazioni delle stesse azioni o quote indicate al punto precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Come riportato nella relazione tecnica all’emendamento del Governo[199] che ha introdotto la disposizione qui illustrata, il costo fiscalmente riconosciuto tiene conto, in diminuzione, di tutte le svalutazioni dedotte nei periodi antecedenti la riforma. La presenza di svalutazioni dedotte incrementa pertanto l'importo della plusvalenza.
Il comma 131, nel testo originario, prevede che il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Quest’ultimo termine è venuto meno con la modificazione disposta dall’articolo 6 del decreto-legge n. 2 del 2006, il quale ha stabilito che, per la determinazione del costo delle partecipazioni, si tenga conto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti periodi di imposta, e non più delle sole svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 2 del 2006, “la norma contenuta nell’articolo 6 vale a chiarire definitivamente che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni, con o senza requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assunto al netto di tutte le svalutazioni dedotte sia prima che dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209[200]”.
Rispetto al testo originario, la nuova formulazione determina un maggiore gettito in quanto, considerandosi tutti i periodi di imposta precedenti (e non soltanto quelli decorrenti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002), viene ridotto l’ammontare delle minusvalenze che possono venire portate in deduzione.
Le maggiori entrate, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 2 del 2006, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno nonché»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».
Il comma 132 dell’articolo 1 apporta una serie di modifiche all’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), il quale disciplina la procedura per il recupero degli aiuti di Stato erogati a imprese a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pubblici locali, dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
La decisione 2003/193/CE concerne l’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali ed ai prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pubblici locali.
Con tale provvedimento, la Commissione ha dichiarato incompatibili con le norme sulla concorrenza che regolano il mercato comune europeo, i seguenti regimi di aiuti concessi dallo Stato italiano a società per azioni a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pubblici locali, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (le cosiddette Spa ex lege 142/1990):
1) l’esenzione triennale dalle imposte sul reddito IRPEG e ILOR, prevista dall’articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995[201],in combinato disposto con l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 331 del 1993[202]. L’esenzione è prevista a partire dalla data dell’acquisizione della personalità giuridica e, in ogni caso, non oltre l’anno fiscale avente termine il 31 dicembre 1999;
2) i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 318 del 1986[203] . La norma dispone che le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, nonché le società per azioni a prevalente capitale pubblico di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi, possano contrarre mutui a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane a quelle comunitarie, tali prestiti sono stati concessi alle Spa ex lege 142/1990 nel quadriennio 1994-1998.
Il presente comma, alla lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 27 della legge comunitaria 2004. In base alla modifica apportata, il ricupero disciplinato dalla citata disposizione in attuazione della decisione 2003/193/CE viene riferito agli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte (invece che agli importi delle medesime) dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990, in virtù dei descritti regimi di esenzione fiscale.
Le successive lettere da b) a f) modificano i commi da 2 a 6 dello stesso articolo 27, che disciplinano la procedura per il recupero delle minori imposte corrisposte, eseguito secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 27 – come modificato dalla lettera b) – dispone che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte (secondo quanto determinato al comma 1) è eseguito secondo i princìpi e le con ordinarie procedure di accertamento e riscossione delle entrate (invece che “dei tributi”) dello Stato, e che alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 6 (e non più, pertanto, dall'entrata in vigore della legge comunitaria stessa) gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione che ha determinato la fruizione degli aiuti da restituire ai sensi al comma 1, e ne comunicano gli estremi al Ministero dell'interno oltre che – come già previsto – alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
Si osserva che il decreto previsto nell’originaria formulazione del comma 6 dell’articolo 27, cui è qui riferimento, è stato sostituito da un regolamento a seguito della modificazione apportata dalla successiva lettera f).
Tra le società per azioni ex lege n. 142/1990 che beneficiarono della suddetta esenzione si annoverano l’ACEA, l’AEM (Azienda Elettrica Municipale) e l’AMGA (Azienda Mediterranea Gas e Acqua).
Invitate dalla Commissione a fornire informazioni sulle aziende beneficiarie, le autorità italiane hanno affermato che sono state costituite circa 100 SpA ex lege 142/1990. Nella lettera del marzo 2000 le autorità italiane hanno fornito un elenco di 31 SpA ex lege 142/1990. L’elenco non ha tuttavia soddisfatto la richiesta d’informazione della Commissione, la quale, stante l’applicabilità di tali misure applicabili a qualsiasi Spa ex lege n. 142/1990 al momento della sua costituzione, ha rilevato, nella sua decisione, l’impossibilità di chiarire con certezza quale sia stato il numero effettivo dei beneficiari delle misure fiscali.
La lettera c)modifica il comma 4 del medesimo articolo 27, il quale stabilisce le seguenti ipotesi di inapplicabilità del recupero degli aiuti:
a) qualora i singoli casi siano rientrino nella categoria de minimis;
b) qualora le esenzioni non rientrino nel campo di applicazione della decisione della Commissione.
La modifica apportata consiste in un’aggiunta, con la quale si precisa che tali ipotesi sono quelle individuate in applicazione del decreto [recte: regolamento] previsto dal successivo comma 6.
Con la lettera d) viene apportata una serie di modificazioni al comma 5 dell'articolo 27. Da tali modifiche risulta che il Ministero dell'interno (invece che l’Agenzia delle entrate) – tenuto conto dei dati forniti dalla medesima Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni dei beneficiari previste dal comma 3[204] – ove risulti l'obbligo di restituzione, entro sei mesi successivi al termine stabilito dal comma 6 provvede alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi.
Si osserva che il comma 6 prevede l’emanazione del regolamento (dalla cui entrata in vigore decorrono i termini per il recupero degli aiuti) e del provvedimento dirigenziale applicativo, da adottarsi entro i trenta giorni successivi. Non è del tutto chiaro quale sia il “termine di cui al comma 6”, dal quale decorrono i sei mesi per la notifica degli avvisi, secondo quanto previsto dalla presente lettera d). Il testo previgente, in modo assai più ragionevole e perspicuo, faceva decorrere i sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 per l’individuazione dei beneficiari degli aiuti da parte degli enti locali.
Lo stesso comma prevede altresì che non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie (l’estensione alle violazioni “di ogni altra specie” è stata introdotta dalla disposizione qui illustrata), comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
Viene infine modificato il comma 6 dell'articolo 27, al fine, principalmente, di disciplinare l'emanazione delle linee guida per la corretta valutazione dei casi in cui non dovrà eseguirsi il recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito.
In particolare, la lettera e)– coerentemente con il trasferimento delle competenze al Ministero dell’interno, secondo quanto dianzi descritto – sostituisce al previsto provvedimento applicativo del direttore dell’Agenzia delle entrate un provvedimento dirigenziale del Ministero dell’interno, stabilendo il termine per la sua adozione nel trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento indicato dalla lettera f)[205].
La lettera f), modificando lo stesso comma 6, prevede che mediante regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, siano stabilite le linee guida per la corretta valutazione dei casi in cui non dovranno applicarsi le norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito.
I criteri in base ai quali dette linee guida andranno individuate sono i seguenti:
§ osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario e alla decisione 2003/193/CE;
§ osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
§ riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali;
§ riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione delle minori imposte versate nel circuito pubblico;
§ riconoscimento dell’estraneità, agli effetti del recupero, delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali;
§ riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni.
Per agevolare la comprensione delle presenti disposizioni, si riporta di seguito il raffronto tra il testo previgente dell'articolo 27 della legge n. 62 del 2005 e il testo modificato dal comma 132 testé illustrato.
Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa Articolo 27 (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione) |
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Testo vigente |
Testo modificato |
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1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione. |
1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione. |
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali. |
2. Il recupero degli aiuti di cui al comma 1 è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi al Ministero dell'interno nonché alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali. |
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa. |
3. Identico
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4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1. |
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6. |
5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1. |
5. Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 6, alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli aiuti dovuti sono riscosse[206] secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, degli aiuti corrisposti ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1. |
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.
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6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere. |
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile. |
7. Identico
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8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. |
8. Identico
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9. Il recupero è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. |
9. Identico
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10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione. |
10. Identico
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11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni. |
11. Identico
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12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute |
12. Identico
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13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata. |
13. Identico
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14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. |
14. Identico
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15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, è applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute. |
15. Identico
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16. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1. |
16. Identico
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Articolo 1, comma 133
(Esclusione del rimborso dell’ICI versata
per immobili esenti
da enti ecclesiastici e non commerciali)
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».
Il comma 133 dell’articolo 1, in relazione al disposto dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, dichiarati esenti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse, non si fa luogo a rimborso o restituzione di imposte relativamente ai pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (3 dicembre 2005).
Poiché la citata disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis è parsa connotarsi come norma di interpretazione autentica agli effetti dell'esenzione di alcune fattispecie dall'ICI, con il presente comma viene esclusa la possibilità di chiedere rimborsi o restituzioni d'imposta per gli anni pregressi.
L'articolo 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, stabilisce che il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. Le somme conseguentemente liquidate dal comune, su richiesta del contribuente da comunicarsi al comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
Il presente comma integra la formulazione dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 203 del 2005, il quale ha stabilito che l’esenzione dall'ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto (cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana), s’intende applicabile a tali attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse.
La disciplina concernente l’imposta comunale sugli immobili è contenuta nel titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L’articolo 7 del decreto legislativo individua gli immobili esenti dall’imposta.
In particolare sono esenti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali e dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali[207];
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati totalmente adibiti a determinati usi culturali (sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni), quando al possessore non derivi alcun reddito dall’utilizzazione dell'immobile;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali agli invalidi, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di tali attività;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
In particolare, la lettera i) del comma 1 del predetto articolo 7 dichiara esenti dall’imposta gli immobili relativamente ai quali ricorrano le seguenti condizioni:
§ utilizzazione da parte dei soggetti indicati all’articolo 73 (ex 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti non commerciali)[208]; la disposizione identifica gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L’articolo 2195 del codice civile determina la nozione di attività e impresa commerciale riferendola all’esercizio di:
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
L’articolo 73, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto o, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato, intendendosi per oggetto principale l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L’articolo 143 stabilisce che per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
L’articolo 144 prescrive agli enti non commerciali la contabilità separata per l'attività commerciale da essi esercitata, e disciplina il regime degli immobili, beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e no.
L’articolo 149 determina le cause di perdita della qualificazione di ente non commerciale (ad eccezione degli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche e delle associazioni sportive dilettantistiche).
§ esclusiva destinazione allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
L’articolo 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) determina le attività che, agli effetti delle leggi civili, si considerano comunque attività di religione o di culto e quelle che non rientrano in tale qualificazione.
La lettera a) individua come attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
A norma della lettera b) sono invece attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro[209].
Secondo l’interpretazione accolta dalla Corte di cassazione (sez. V civ., sent. 17 giugno-4 dicembre 2003, n. 18549, e, da ultimo, sez. trib., sent. 4 marzo-26 aprile 2005, n. 8640), l'esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività indicate dalla norma è soggetta alla duplice condizione:
§ dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore;
§ dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 203 del 2005 ha stabilito che l’esenzione sopra descritta s’intende applicabile alle indicate attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse.
Per conseguenza, l’esenzione risulta subordinata al ricorrere delle condizioni così specificate:
§ utilizzazione (diretta) da parte di un ente non commerciale;
§ destinazione esclusiva allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto, ancorché queste attività, per le modalità con cui sono svolte, si connotino – anche parzialmente – come attività di natura commerciale.
Articolo 1, comma 134
(Differimento termine TARSU)
134. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Il comma 134 dell’articolo 1 aumenta da sei a sette anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento [articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 158 del 1999], sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento [articolo 11, comma 1, lettera b), del medesimo decreto] sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
La disposizione mira quindi a prolungare la durata del periodo di transizione, che per i comuni sopra citati sarebbe altrimenti scaduto nel 2005.
Restano invece immutate le disposizioni contenute nelle lettere c) e d) dell’articolo 11 citato, che prevedono che la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa deve essere raggiunta entro un periodo massimo di otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento e per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
La durata massima del periodo transitorio, originariamente stabilita in tre anni, era già stata prolungata a quattro anni, per i comuni con grado di copertura superiore all’85 per cento nel 1999 [articolo 11 comma 1 lettera a)], dal comma 21 dell'articolo 31 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), indi a cinque anni dal comma 116 dell’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), e infine a sei anni dal comma 523 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).
La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997, che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, sopra ricordato, entro i quali i comuni devono provvedere, attraverso la nuova tariffa, all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Successivamente, l’articolo 11 del D.P.R. n. 158 del 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento. In particolare, il vigente comma 1 stabilisce che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata:
a) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
b) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
In materia, a fini di chiarimento interpretativo, è successivamente intervenuta la circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle finanze.
Si segnala che la presente disposizione – come peraltro già quelle intervenute negli anni precedenti – modifica una norma di rango secondario, in conseguenza dell’oramai intervenuta legificazione della medesima, per quanto attiene al termine in essa previsto.
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il comma 135[210] reca uno stanziamento “per la valorizzazione dell’attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio” svolta da due consorzi interuniversitari che non vengono nominati espressamente; si tratta del Consorzio interuniversitario di studi avanzatidi Roma e presumibilmente (vedi infra) del Consorzio interuniversitario denominato “Istituto italiano di scienze umane” di Firenze.
A ciascuna istituzione la norma assegna un ulteriore contributo annuo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006, con la precisazione che resta impregiudicata l’attuazione degli accordi di programma stipulati tra il MIUR e i due consorzi, rispettivamente il 23 e il 25 giugno 2004, per la realizzazione di scuole di dottorato di ricerca.
Tale finanziamento, come si illustra nel prosieguo, è aggiuntivo rispetto a quello assegnato ai due consorzi[211], in relazione agli accordi di programma sopra richiamati, dall’art. 21 (Potenziamento dell’alta formazione) del DM 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.
I Consorzi destinatari del finanziamento, come già rilevato, non sono direttamente menzionati dalla disposizione, ma sono indicati attraverso il riferimento a decreti ministeriali (emanati rispettivamente l’8 agosto ed il 30 gennaio 2003) ed alla data della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nonché agli accordi di programma stipulati con il ministero (rispettivamente 23 e 25 giugno 2004).
Il Consorzio interuniversitario di studi avanzati di Roma (decreto MIUR 8 agosto 2003) - a cui partecipano l’Università Luiss Guido Carli di Roma, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Politecnico di Milano - ha tra i sui fini la promozione della ricerca ed alta formazione nei campi delle scienze politiche, sociali, giuridiche, economiche, del management e delle tecnologie industriali e informatiche.
L’accordo stipulato con il MIUR e richiamato dalla disposizione in commento (23 giugno 2004) prevede la sperimentazione di scuole dottorato di ricerca[212] e, come risulta dal titolo dell’accordo, la costituzione ed il funzionamento della Scuola di dottorato IMT[213] di Lucca.
L'Istituto Italiano di Scienze Umane[214] (decreto MIUR 30 gennaio 2003) è un consorzio interuniversitario che promuove la ricerca e l'alta formazione nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali ed è stato costituito da otto università italiane (Firenze, Bologna, Napoli Federico II, Napoli L'Orientale, Napoli Università Suor Orsola Benincasa, Milano-Bicocca, Pavia e Siena)[215]. L'Istituto ha le sede legale a Firenze, ma tutte le università coinvolte hanno messo a disposizione locali e strutture per l’attività.
L’accordo stipulato con il MIUR e richiamato dalla disposizione in commento (25 giugno 2004) prevede la realizzazione di corsi di laurea magistrale correlati alla sperimentazione di Scuole di dottorato di ricerca.
Recentemente, con due decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca datati 17 novembre 2005 l'Istituto Italiano di Scienze Umane e la Scuola di dottorato IMT (istituzioni mercati tecnologie) di Lucca sono stati costituiti - a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 - in Istituti di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale[216], dotati di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e contestualmente ne è stato approvato lo statuto. La trasformazione delle due strutture in istituti ad ordinamento speciale é pertanto anteriore all’entrata in vigore della legge finanziaria in commento.
In relazione all’attività di alta formazione svolta dai consorzi destinatari del finanziamento si ricorda che il dottorato di ricerca (corso post-laurea[217] finalizzato a fornire le competenze necessarie per l’esercizio di una attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici, soggetti privati) è disciplinato in generale dall’art. 4 della legge 210/1998[218]; l’articolo demanda poi ai regolamenti dei singoli atenei l'istituzione dei corsi, l’indicazione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo, degli obiettivi e del programma di studi, secondo criteri contenuti in apposito regolamento del Ministero dell’istruzione università e ricerca, poi adottato con D.M. 30 aprile 1999 n. 224[219].
Si dispone comunque che i corsi possano essere istituiti da consorzi di università e o attivati dalle università in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
Gli articoli 17 e 21 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 recano disposizioni in materia di scuole di dottorato e finanziamento dell’alta formazione.
In particolare, l’art. 17 prevede che con decreto del Ministro, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario, vengano definiti i criteri per l'istituzione, nell'àmbito delle Università, di Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui citato DM 224/1999, dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonché da documentate collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri. Appositi incentivi alle università potranno essere assegnati al termine del triennio di attività delle scuole, previa valutazione positiva da parte del Comitato.
L’articolo 21[220]del DM 4 agosto 2004,nell’ottica del potenziamento dell'alta formazione attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca, anche conriferimento aspecifici accordi di programma siglati con il ministero, assegna complessivi 28 milioni di euro nel triennio a tre consorzi interuniversitari:il Consorzio interuniversitario di studi avanzati, l'Istituto italiano di scienze umane, l’Alta scuola Politecnica (costituita dai Politecnici di Milano e Torino).
Come previsto dall’art. 21, comma 3, e 25 del citato DM 5 agosto 2004, sull’attività di alta formazione svolta dai due Consorzi finanziati dal comma in esame in relazione agli accordi di programma - anche in vista del loro rinnovo, nonché dell’istituzionalizzazione delle iniziative - si è recentemente pronunciato il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario[221]. Quest’ultimo, pur esprimendo alcune osservazioni e raccomandazioni, ha rilevato conclusivamente la coerenza delle attività con gli accordi siglati e ritenuto opportuna la prosecuzione dei finanziamenti.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
Il comma 136 reca le seguenti autorizzazioni di spesa - per un importo complessivo di 25 milioni di euro - per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano ricomprese nell’intervento, incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e denominato nella relativa delibera CIPE di attuazione (n. 121 del 21 dicembre 2001) come “Accessibilità Fiera di Milano”:
Ente beneficiario |
2006 |
2007 |
2008 |
Totale |
ANAS |
1,25 |
5,00 |
5,00 |
12,5 |
Comune di Milano |
1,25 |
5,00 |
5,00 |
12,5 |
Il medesimo comma precisa che le somme a favore dell’Anas sono destinate alla realizzazione di opere di viabilità, mentre quelle a favore del Comune di Milano per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno.
Si ricorda, in proposito, che il progetto definitivo dell’intervento relativo alla “accessibilità stradale[222] al nuovo Polo fieristico di Milano” concerne il collegamento della S.P. 46 “Rho-Pero” e della S.S. 33, denominata “del Sempione”, tramite la realizzazione di un asse principale di collegamento e di un sistema di sei svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l’autostrada A4 Torino-Venezia, l’autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale. Il nuovo collegamento è in sostanza concepito come raccordo autostradale che interessa i Comuni di Pero, Rho e Milano.
Con la delibera n. 22 del 27 Giugno 2003 il CIPE, preso atto del costo dell’opera, come definito dalla Conferenza dei Servizi in 387,14 milioni di euro, e dell’impegno finanziario sopportato dalle società concessionarie per complessivi 109,909 milioni di euro[223], ha approvato il progetto definitivo, deliberato l’assegnazione all’opera in esame, a valere sui fondi previsti dalla legge n. 166/2002, di 182,755 milioni di euro (di cui 61,96 Meuro per l’anno 2003 e 120,795 Meuro per l’anno 2004) e individuato il soggetto aggiudicatore nella Provincia di Milano.
Nell’elenco delle “opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 27/5/2005” diffuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nel luglio 2005, per tale opera (che si trova attualmente nella fase di esecuzione dei lavori) non viene indicato alcun fabbisogno residuo, ma si fa presente che “a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sono risultati maggiori costi per i quali il MIT dovrà individuarne la copertura che dovrà essere validata dal CIPE”.
137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello «730». Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato.(*)
__________
(*) Comma così sostituito dall’art. 3-bis del D.L. n. 4/2006.
Il comma 137 dell’articolo 1 determina in 12 euro, con riferimento a ciascuna imposta o addizionale, l'importo minimo, risultante dalla dichiarazione dei redditi, al di sotto del quale non sono dovuti il pagamento del debito o il rimborso del credito d’imposta.
La disposizione, che appare riferita esclusivamente alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, si applica dal 1º gennaio 2006 e vale anche per le dichiarazioni eseguite con il modello 730. In relazione a queste ultime è previsto che, ove siano presentate, non è dovuto compenso a carico dello Stato ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, qualora sia applicabile una delle condizioni di esonero indicate all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale.
A norma dell’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo non superiore a lire 360.000 annue, al lordo della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, purché di importo non superiore a quello della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
d) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila (10,33 euro). Questi contribuenti possono comunque presentare apposito modello per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il sesto comma del medesimo articolo 1 specifica, per altro, che nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha comunque facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il presente comma è stato interamente sostituito dall’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che ne ha precisato e rettificato la formulazione, nei termini testé illustrati, disponendo altresì l’abrogazione dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121.
L’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, stabiliva, con effetto dal 1° gennaio 1987, che non fosse dovuta o, in caso di saldo negativo, non fosse rimborsabile l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale ove i relativi importi non superassero lire 20.000 (10,33 euro). La stessa disposizione era dichiarata applicabile per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi. Era disposto che per gli stessi importi, comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si facesse luogo a iscrizione nei ruoli né a rimborsi.
Per le imposte diverse dall’imposta sui redditi, la normativa vigente stabilisce limiti diversi al di sotto dei quali non debbono essere effettuati i versamenti.
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o – se il saldo è negativo – non è rimborsabile qualora i relativi importi non superino 10,33 euro. Se gli importi superano 10,33 euro, sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
Relativamente all’imposta regionale sulle attività produttive, a norma dell’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Il predetto importo può essere adeguato dalla legge regionale.
Relativamente all’imposta comunale sugli immobili, l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare non è superiore a lire 4 mila (euro 2,07); parimenti non si procede a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni e gli interessi, non supera la stessa somma.
In relazione all’imposta sui redditi, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 1, quarto comma, lettera d), del citato D.P.R. n. 600 del 1973, il diverso limite stabilito per l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione (prevista nella disposizione citata con il minore limite di euro 10,33) e l’esenzione dal solo obbligo di versamento (prevista dalla presente disposizione con il limite di euro 12) comporta:
a) che il contribuente potrebbe essere assoggettato all’obbligo di presentazione della dichiarazione anche qualora non risultasse poi tenuto al versamento (cioè qualora l’imposta risulti inferiore a euro 12 ma superiore a euro 10,33);
b) che, in tal caso, il soggetto che presta assistenza fiscale o il sostituto d’imposta sarebbe comunque tenuto a trasmettere la dichiarazione senza diritto al compenso da parte dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.(*)
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(*) Periodo modificato dall’art. 39-sexiesdecies del D.L. n. 273/2005.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:(*)
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(*) Alinea modificato dall’art. 39-sexiesdecies del D.L. n. 273/2005.
a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
I commi da 138 a 150 dettano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2006-2008.
Tale disciplina modifica quanto stabilito per il 2006 e per gli anni successivi dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni.
Come già lo scorso anno, le disposizioni in esame definiscono una disciplina del Patto di stabilità interno uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, mantenendo un’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa.
Rispetto alla normativa in vigore nel 2005, che imponeva un vincolo all’incremento delle spese finali degli enti territoriali, le nuove regole del Patto di stabilità interno perseguono l’obiettivo del contenimento delle spese definendo vincoli diversificati con riferimento alle spese correnti e alle spese di conto capitale. In particolare, la nuova disciplina del Patto impone una riduzione delle spese correnti, consentendo, invece, una crescita programmata delle spese di investimento.
La differenziazione delle regole che disciplinano l’andamento delle spese correnti e di quelle di conto capitale è volta a garantire una migliore qualità della spesa degli enti territoriali, favorendo gli investimenti e introducendo, come previsto per le altre amministrazioni pubbliche, un consistente ridimensionamento della spesa corrente.
Secondo le indicazioni della relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613), l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto per il 2006,che dovrebbe derivare dalle nuove regole del patto, viene stimato nella relazione tecnica in 3.120 milioni di euro, di cui 1.100 milioni di euro riconducibili alle regioni e 2.020 milioni agli enti locali.
La disciplina relativa al patto di stabilità interno per gli anni 2006-2008, dettata dai commi 138-150 della legge finanziaria, è stata illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 17 febbraio 2006.
Nella Circolare si evidenzia, come già per l’anno 2005, che le regole del patto di stabilità interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell’ente locale, senza tener in alcun conto le entrate già previste o di nuova realizzazione (salvo quanto disposto dai commi 145 e 146). Pertanto, il livello di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione delle entrate.
Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 138), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.
Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.
Al tempo stesso, il comma 138 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del nuovo testo del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.
Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.
Si rileva peraltro che, ai sensi del comma 611, tutte le disposizioni della legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Il comma 138 ribadisce, inoltre, l’affermazione per cui le relative disposizioni rispondono anche alle finalità di “tutela dell’unità economica della Repubblica”, dizione che sembra richiamare quella utilizzata dall’art. 120 della Costituzione che disciplina i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali.
Si ricorda inoltre che nella recente sentenza n. 417 del 2005, la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo con disciplina di principio e per ragioni di coordinamento della finanza pubblica connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari.
La Corte ha invece ritenuto che, conformemente alla precedente giurisprudenza costituzionale, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita dall'articolo 119.
La legge statale può dunque stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»[224]; essa può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Ai sensi del comma 138, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 interessa i seguenti enti:
a) le regioni a statuto ordinario;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
In base all’ultimo periodo del comma 138, per il solo anno 2006, sono esclusi dall’applicazione del Patto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Si segnala che con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, si è provveduto a apportare alcune modifiche di carattere formale al comma 138, in quanto, in base alla formulazione letterale della norma dell’ultimo periodo, i comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti avrebbero dovuto essere esclusi dai vincoli relativi alle spese correnti ma non da quelli relativi alle spese in conto capitale[225].
Rispetto a quanto disposto per gli anni successivi al 2005 dall’art. 1, co. 22, della legge n. 311/2004, dall’applicazione del patto di stabilità vengono escluse le unioni di comuni e le comunità isolane con popolazione sino a 50.000 abitanti.
Per gli enti di nuova istituzione nel 2006, o negli anni successivi, le regole del Patto di stabilità interno si applicano a decorrere dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare le regole in esame (comma 149).
Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/2006, se l’ente è istituito nel corso del 2006, le regole del Patto si applicano a decorrere dal 2007, applicando alla base di calcolo 2006 le percentuali previste dal comma 140, lettera b) (riduzione dello 0,3% per le spese correnti) e dal comma 141 (incremento del 4% per le spese di conto capitale).
Va inoltre segnalato che la circolare n. 8/2006, al punto G.2 relativo all’ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno, prevede espressamente che ai comuni che siano stati commissariati negli anni assunti a riferimento ai fini della determinazione del limite delle spese effettuabili si applichi il medesimo regime previsto per gli enti di nuova istituzione, in linea con le indicazioni formulate dal Parlamento con la risoluzione n. 7-00741 (Peretti ed altri), approvata dalla V Commissione bilancio della Camera il 24 gennaio 2006.
Nella risoluzione è stato evidenziato il fatto che le regole introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di patto di stabilità interno, che stabiliscono limiti molto stringenti per quanto concerne l'andamento delle spese degli enti territoriali, appaiono suscettibili di determinare una penalizzazione per quei comuni commissariati negli scorsi anni che, per tale motivo, abbiano registrato un andamento delle spese estremamente contenuto (in quanto le medesime spese sono state limitate a quelle strettamente riconducibili all'ordinaria amministrazione).
La circolare conferma pertanto, accogliendo le indicazioni della risoluzione, che “la cessazione dello stato di commissariamento determina, di fatto, una discontinuità di rilevanza tale da costituire una condizione del tutto assimilabile alla istituzione ex-novo”. Pertanto, il primo esercizio finanziario della gestione ordinaria costituisce la prima base di calcolo disponibile ai fini dell’applicazione del Patto.
Un comune commissariato fino a tutto il 2005, avrà pertanto la prima base di calcolo disponibile in coincidenza con l’anno 2006, per cui sarà assoggettato alle regole del Patto di stabilità a partire dal 2007.
Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, il comma 139fissa i seguenti limiti alle spese di parte corrente e di conto capitale:
- il complesso delle spese correnti per l'anno 2006 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 3,8 per cento.
Per gli anni 2007 e 2008, si applica, invece, la percentuale di incremento, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente;
- il complesso delle spese in conto capitale nel 2006 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato del 4,8 per cento.
Per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si applica la percentuale di incremento del 4 per cento al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.
Analogamente alle regioni, anche per gli enti locali è definito un duplice vincolo, con riferimento alle due tipologie di spesa, corrente e capitale.
Ciascuno dei due vincoli si applica, come specificato nel comma 142, sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa.
Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del Patto, occorre tenere conto sia dell’entità degli impegni di spesa, sia dell’entità dei pagamenti effettuati con riferimento alle dotazioni di competenza e ai residui.
Come specificato dalla circolare n. 8/2006, anche il mancato raggiungimento di uno solo dei quattro obiettivi, determina il mancato rispetto delle regole del Patto.
Per quanto concerne in particolare le spese correnti, la misura del vincolo imposto a ciascun ente locale è differenziato, in senso più o meno favorevole, a seconda del livello di spesa corrente media pro capite registrata dai singoli enti nel triennio 2002-2004 in rapporto a quella media pro capite della fascia demografica di appartenenza.
In particolare, il comma 140, lettera), prevede che il complesso delle spese correnti per l'anno 2006, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004:
§ diminuito del 6,5 per cento, per gli enti che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza,
§ diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la riduzione delle spese correnti nel 2006 è del 6,5 per cento rispetto al 2004, senza alcun riferimento alla “virtuosità” o meno dell’ente.
Per l’anno 2007, per tutti i citati enti locali, si applica la percentuale di diminuzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle spese correnti dell’anno 2006 e, per il 2008, la percentuale di incremento dell’1,9 per cento rispetto alle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente (comma 140, lettera b).
L’applicazione, per ciascun ente locale, della riduzione del 6,5% o dell’8% delle spese correnti nel 2006 rispetto alle spese dell’anno 2004 dipende pertanto dal livello della spesa corrente media pro capite relativa agli anni 2002-2004, rispetto a quella riferita alla classe demografica di appartenenza.
A tal fine, il comma 140 prevede che la spesa corrente media di ciascun ente del triennio 2002-2004 deve essere determinata con riferimento ai pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) effettuati negli esercizi in questione.
La spesa media pro capite è determinata sulla base della popolazione residente, calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’articolo 156 del T.U. precisa che le disposizioni del testo unico, di altre leggi e di regolamenti, relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Le classi demografiche e la determinazione della spesa media pro capite riferita a ciascuna delle classi demografiche è indicata dal medesimo comma 140, punti da 1 a 11, nella seguente misura:
1) euro 153,87, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) euro 176,47, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) euro 102,03, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) euro 113,24, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) euro 589,89, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
6) euro 617,49, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
7) euro 662,74, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
8) euro 768,37, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
9) euro 854,59, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
10) euro 1.194,38, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
11) euro 1.167,47, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
Per quanto concerne il vincolo relativo alle spese di conto capitale, il comma 141 stabilisce che per tutti gli enti locali interessati dal patto (province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti), il complesso delle spese in conto capitale nel 2006non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato dell’8,1 per cento.
Per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si applica, invece, la percentuale di incremento del 4 per cento al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.
Sia per le regioni che per gli enti locali, il complesso delle spese correnti e in conto capitale cui si applicano i vincoli di incremento è considerato con riferimento sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa.
Nella determinazione del complesso delle spese correnti e di conto capitale rilevanti ai fini del Patto, non si calcolano alcune particolari voci di spesa indicate, rispettivamente, dai commi 142 e 143.
Più precisamente con riferimento al complesso delle spese correnti di regioni e enti locali (comma 142) sono escluse dalla disciplina del patto:
a) le spese per il personale,che risultano dalla specifica disciplina dettata dai commi 198-200 (cfr. la relativa scheda di lettura), nonché dagli esiti della contrattazione.
La circolare n. 8/2006 precisa che le spese per il personale escluse dalle regole del Patto sono costituite da:
- le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale dipendente in servizio (a tempo indeterminato, a tempo determinato), inclusi gli emolumenti arretrati, e con altre forme di rapporto di lavoro flessibile (lavoratori socialmente utili e contratti di somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale) nonché i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o la cui prestazione di servizio sia regolata mediante convenzioni;
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- l’IRAP sulle retribuzioni;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- i buoni pasto e le spese per equo-indennizzo.
b) le spese per la sanità, per quanto concerne le regioni.
Per il contenimento della spesa sanitaria, che rappresenta la più importante voce di spesa per regioni, sono previste regole specifiche, dalla disciplina di settore;
c) le spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato (individuate dall’ISTAT nel Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004), in quanto voci di spesa che risultano consolidate nell’ambito del conto economico delle P.A.[226];
d) spese di carattere sociale, quali risultano dalla classificazione per funzioni prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, relativo alla “Classificazione del bilancio degli enti locali”[227]:
- per le province, si tratta delle spese per sanità, assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali;
- per i comuni, si tratta delle spese per asili nido, servizi per infanzia e minori, servizi prevenzione e riabilitazione; strutture residenziali e di ricovero per anziani; assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizio necroscopico e cimiteriale;
Tale categoria di spese non rientrava tra le esclusioni previste dal patto di stabilità interno per il 2005.
e) le spese per interessi passivi;
f) le spese per calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
g) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
Come indicato nella Circolare n. 8/2006, si fa riferimento alle sole spese che, a seguito di sentenza, siano state riconosciute dall’ente attraverso la procedura prevista dall’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per i debiti fuori bilancio. Ai fini in esame, nella definizione di sentenza vi si fa rientrare anche il lodo arbitrale e il decreto ingiuntivo esecutivo.
h) le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
A tal fine, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8%, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
La Circolare precisa che è pertanto necessario che gli enti locali concordino preliminarmente con la propria regione la possibilità di usufruire di tale esclusione, in quanto è necessario che la regione assuma la decisione di ricalcolare i propri obiettivi programmatici 2006 escludendo dalla base di calcolo 2004 le spese in questione.
Con riferimento al complesso delle spese in conto capitale (comma 143), sono escluse dalla disciplina del patto:
a) le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche, di cui al citato Comunicato ISTAT, di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004, in quanto consolidate nell’ambito del conto economico;
b) le spese derivanti da concessioni di crediti, in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.
Va segnalato che la disciplina del Patto di stabilità relativa agli anni precedenti prevedeva che fossero escluse tutte le spese connesse ad operazioni di carattere finanziario, vale a dire anche le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti. Per il 2006, invece, tali spese risultano soggette alle regole del Patto e, conseguentemente, la base del 2004 dovrà essere considerata al lordo delle analoghe spese sostenute nel 2004[228];
c) le spese per calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
d) le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
A tal fine, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8%, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
Limitatamente all’anno 2006, dall’ammontare delle spese in conto capitale soggette al Patto di stabilità sono state inoltre escluse le spese in conto capitale cofinanziate dall’Unione europea (comma 147).
L’esclusione è relativa anche alle quote di finanziamento di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall’Unione europea.
Si ricorda che nel patto di stabilità per il 2005 previsto dalla legge finanziaria per il 2005 risultavano espressamente escluse, in forza di disposizioni contenute in provvedimenti di urgenza successivi alla legge finanziaria:
- le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale (art. 1, comma 3, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16);
- le spese sostenute dai comuni relative ai contributi erogati per emergenze abitative (art. 5, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86);
- le spese connesse ai Giochi Olimpici invernali Torino 2006 sostenute dagli enti locali della regione Piemonte sedi dei predetti giochi (art. 14-quater, D.L. 30 giugno 2005, n. 115).
Risultavano inoltre espressamente escluse le spese in favore di minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile. Tali spese dovrebbero peraltro risultare escluse anche nella nuova disciplina del patto, in quanto spese di carattere sociale.
Sia per le regioni che per gli enti locali è prevista la possibilità di effettuare spese in conto capitale in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dai commi 139 e 141 (nel 2006, +4,8% rispetto alla spesa 2004, per le regioni; +8,1% rispetto alla spesa 2004, per gli enti locali).
Tale facoltà è peraltro limitati nei soli margini derivanti:
§ da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite, rispettivamente, dal comma 139 per le regioni (-3,8% nel 2006 rispetto alle spese correnti 2004) e dal comma 140 per gli enti locali ( -6,5% o -8% rispetto alle spese 2004) (comma 144).
La Circolare n. 8/2006 precisa che non è peraltro consentito che eventuali risparmi di spesa in conto capitale rispetto all’obiettivo programmatico possano essere utilizzati ad incremento delle spese correnti;
§ dai maggiori proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità (comma 145).
A tale riguardo, si ricorda che la disciplina del Patto per l’anno 2005 considerava, quali maggiori entrate ammissibili a copertura di spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti, anche i proventi derivanti da alienazione di beni immobili e mobili.
Ulteriori possibilitàdi superare i vincoli stabiliti per le spese in conto capitale sono previste per i soli comuni dal comma 146, nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005).
L’articolo 1, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 203/2005 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006) reca disposizioni tendenti a incentivare la partecipazione dei comuni al contrasto dell’evasione fiscale, attribuendo ai comuni intervenuti nell’accertamento fiscale il 30% delle maggiori somme riscosse, relativamente ai tributi statali.
La determinazione delle modalità tecniche, delle forme di partecipazione dei comuni e delle ulteriori materie in cui essa può esplicarsi è demandata a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di competenza di questa.
Il comma 148 dispone in merito alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Analogamente a quanto già disposto nelle precedenti leggi finanziarie[229],le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008.
In caso di mancato accordo, alle regioni e province autonome si applicano le disposizioni relative alla disciplina generale del Patto di stabilità interno.
Le spese di personale
La norma in esame dispone inoltre che i predetti accordi, in relazione alle spese di personale, dovranno considerare quanto previsto dai punti 7 e 12 dell’Accordo sottoscritto da Governo, regioni ed autonomie locali in sede Conferenza unificata il 28 luglio 2005, concernente le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007, da parte di regioni, enti locali ed enti del Sevizio sanitario nazionale.
L’Accordo fissa criteri e limiti ai fini dell’emanazione dei decreti previsti dall’art. 1, comma 98 della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005) in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato dei predetti enti, ai fini della realizzazione di economie di spesa non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, 572 milioni per il 2006, 850 milioni per il 2007 e 940 milioni a decorrere dal 2008. Una delle questioni controverse affrontate nel corso della contrattazione è stata l’inclusione o meno delle regioni a statuto speciale nel blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005, e dunque in che misura e come esse dovessero contribuire alle economie di spesa previste dalla stessa legge. Non è stata accettata la proposta delle regioni a statuto ordinario di quantificare una percentuale – o una quota - delle economie di spesa da attribuire alle regioni a statuto speciale.
L’Accordo raggiunto dispone (al punto 12) che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2005, anche con riguardo al personale, secondo quanto definito nei patti di stabilità concordati tra Governo e ciascuna regione o provincia autonoma. Il Patto di stabilità concordato dovrà riguardare anche gli enti strumentali di ciascuna regione e, per Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano anche gli enti locali e le aziende sanitarie del proprio territorio.
Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio relativo al personale per l’anno 2005 potranno essere stipulati eventuali “protocolli aggiuntivi” al Patto già concordato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.
Per le regioni a statuto speciale ed i relativi enti, l’accordo prevede inoltre (ancora al punto 12) che per il triennio 2005-2007 vengano realizzate economie di spesa lorde in una misura determinata per il 2005 e in misura da definire nei patti di stabilità concordati per gli anni 2006 e seguenti, sulla base di un criterio di “proporzionalità a parità di condizioni con le regioni a statuto ordinario” e con gli altri enti dei rispettivi territori[230].
Il punto 7 dell’Accordo dispone invece in relazione alle economie di spesa previste per Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Anche in relazione a queste, dovrà essere individuata – e quindi scorporata dall’importo complessivo attribuito al comparto sanità - “la quota teorica” attribuibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano[231].
I Patti di stabilità concordati per il 2005
I patti sono stati concordati con ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nei tempi previsti dalla legge. Sono stati definiti il livello di crescita delle spese correnti e in conto capitale, considerate rispetto al 2004 e rispetto al 2003, sia in termini di impegni che di pagamenti.
Si riporta di seguito la sintesi dei livelli di crescita concordati, espressi in percentuale, rispetto agli anni 2004 e 2003:
I livelli concordati rispettano almeno uno dei due limiti alla crescita delle spese stabiliti dalla legge finanziaria 2005:
- il tetto di spesa stabilito in via generale: spesa 2004 incrementata del 2%;
- il limite fissato per le regioni a statuto ordinario: spesa 2003 incrementata del 4,8%.
Il complesso delle spese considerate ai fini del patto di stabilità è analogo a quello considerato per gli altri enti territoriali; sono quindi escluse le spese per il personale.
Si ricorda infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome sono soggette anch’esse al monitoraggio dei dati contabili riguardo agli adempimenti relativi al patto di stabilità[232]. Prospetti di rilevazione differenziati per i diversi enti interessati dal patto di stabilità sono stati predisposti con decreto 28 giugno 2005 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Anche per gli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la norma conferma le disposizioni vigenti. La definizione delle regole che assicurino il loro contributo al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è rimessa alla regione a statuto speciale o alla provincia autonoma di appartenenza.
Se regioni e province autonome non provvedono entro il 31 marzo, si applica anche agli enti locali in questione la disciplina generale.
Si ricorda a tale proposito che agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna si applicano le regole generali previste per gli altri enti locali del territorio nazionale, in quanto in queste regioni, benché al pari delle altre titolari di potestà primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali, non è stata ancora attuata la normativa statutaria.
Le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno definito le regole del Patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori, disciplinato il monitoraggio dei dati contabili degli enti locali e, in alcuni casi, previsto penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi. Nella Valle d’Aosta e nelle due province autonome, il patto di stabilità si applica a tutti i comuni.
Per l’anno 2005, il limite alla crescita delle spese, nonché le eventuali sanzioni sono stati così determinati:
§ regione Friuli-Venezia Giulia: spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento[233]; divieto di assunzione di personale e di ricorso all’indebitamento per investimenti per gli enti che non conseguono gli obiettivi fissati;
§ provincia autonoma di Trento: la disciplina è relativa al triennio 2003-2005, la base di riferimento è costituita dal saldo finanziario 2002 e viene considerata solo la parte corrente del bilancio e la sola gestione di competenza, per l’anno 2005 il vincolo di crescita è fissato al 2% (il saldo-obiettivo per il 2005 è costituito dal saldo finanziario effettivo del 2002 peggiorato del tasso reale d’inflazione per il 2003 ed il 2004, pari rispettivamente al 2,5% ed al 2,0%, e di un ulteriore 2,0% per il 2005); sono previste azioni premiali per i comuni che migliorano il proprio saldo (maggiori trasferimenti in c/capitale) mentre non sono previste penalizzazioni per i comuni inadempienti[234];
§ provincia autonoma di Bolzano: il complesso delle spese correnti non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nel 2003 aumentato del 6%; sono previste riduzioni dei trasferimenti ai comuni inadempienti fino al 20%;
§ regione Valle d’Aosta: la disciplina, relativa al triennio 2003-2005, ha come obiettivi il miglioramento dei saldi e la riduzione del debito; la base di riferimento è il saldo finanziario che va contenuto entro un limite di disavanzo in linea con il tasso di inflazione annuo programmato regionale (ammontante al 2,5%); non risulta siano previste penalizzazioni.
Infine l’ultimo periodo del comma 148 in esame, conferma la disposizione – peraltro di mero indirizzo - prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 40, legge n. 311/2004) secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali.
Si ricorda, in proposito, che bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono disciplinati da ciascuna regione in forza della piena autonomia di organizzazione.
Per quanto concerne il monitoraggio degli andamenti finanziari e la verifica del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità per gli anni 2006-2008, come definiti dalle disposizioni in esame, nonché le eventuali sanzioni da applicare nei confronti degli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi, il comma 150 si richiama alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 30-35 e 37 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004).
Il secondo periodo del comma 150 modifica peraltro il comma 30 dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto anche ai comuni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti.
In base alla normativa richiamata, come modificata dal comma in esame, le regioni, le province autonome, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.
La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.
Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste sono stati definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2005, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata Stato–regioni e autonomie locali.
Per i comuni con popolazione da 3.000 fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti si richiede, invece, entro il mese di marzo, la predisposizione di una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e alla cui comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente.
Ulteriori adempimenti sono previsti per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali sono tenuti a predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale.
Le province e i comuni di maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 30.000 abitanti) devono darne comunicazione, attraverso il sistema web, direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze. I comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti ne danno comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.
Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze (per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle Ragionerie provinciali (per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti).
Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
All’organo di revisione economico-finanziario dell’ente spetta anche la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa.
In caso di mancato rispetto dell’obiettivo, i revisori dei conti ne devono dare comunicazione al Ministero dell’interno (comma 32).
Poiché, ai sensi del comma 37, le province, i comuni e le comunità montane attraverso le loro associazioni, concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
Va peraltro segnalato che il comma 166 della legge finanziaria per il 2006 in esame prevede che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario in cui sia dato conto (comma 167), tra l’altro, anche del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale da parte degli enti locali determina l’applicazione delle misure sanzionatorie dal comma 33 della legge n. 311/2004[235].
A decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:
a) divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.
b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
La Circolare n. 8/2006 conferma, come lo scorso anno, una interpretazione rigorosa della norma. In particolare, è ribadita la preclusione al ricorso a procedure di mobilità in entrata e all’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale);
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.
L’articolo 119, comma 6, della Costituzione prevede la facoltà per regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento “solo per finanziare spese di investimento”[236].
La disposizione in esame comporterebbe pertanto un divieto generale, per gli enti inadempienti, di ricorrere ad operazioni di indebitamento (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).
La Circolare n. 8/2006 precisa che non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie destinate all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.
Adecorrere dal 2006, inoltre, tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, sono tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35, legge n. 311/2004).
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Articolo 1, comma 151
(Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorità indipendenti)
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
Il comma 151,in sostanza ripropone quanto già previsto nell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ma non attuato a causa della mancata emanazione del previsto e necessario decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare concretamente le autorità e gli organismi ai cui componenti si applicava la norma.
Si ricorda che l’articolo 39, comma 1, su citato provvedeva a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti nonché degli organismi i trattamenti dei cui membri sono equiparati o riferiti ai primi. La disposizione fa riferimento ai soggetti summenzionati che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie al momento della nomina, individuati concretamente ai sensi del comma 2.
Si prevedeva che, decorrere dal 1° gennaio 2000, l'indennità non rientrasse più per intero nella base pensionabile e contributiva, ma limitatamente:
1) ad un importo pari al trattamento retributivo eventualmente percepito all'atto della nomina - ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero successivamente spettati (che vengono in considerazione, naturalmente, solo a decorrere dal momento in cui sarebbero maturati) -, qualora esso sia superiore al limite di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (limite pari a 82.401,00 per il 2004 e pari a 84.049,00 per il 2005)[237];
2) alla misura del predetto massimale, qualora il trattamento retributivo sia di misura pari o inferiore al medesimo nonché nel caso in cui il soggetto non prestasse attività di lavoro dipendente al momento della nomina.
Resta fermo che i contributi sono versati alla forma previdenziale obbligatoria cui sia iscritto l'interessato.
Riguardo alla base pensionabile, si deve intendere che l'introduzione del limite abbia effetto secondo il criterio del pro rata - cioè, con riferimento esclusivo alla quota di anzianità contributiva per la quale abbia trovato applicazione il corrispondente massimale di imponibile -.
Almeno in base alla formulazione letterale, la norma in esame riguarda anche i soggetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie gestite da enti di diritto privato.
Il comma 2 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro, entro il 31 marzo 2000, l'identificazione delle Autorità e degli altri organismi "di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691". Con l'espressione virgolettata ci si riferisce agli organismi che esercitano l'alta vigilanza nel settore creditizio, valutario e del risparmio; tale formulazione potrebbe quindi ricomprendere:la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi e, più problematicamente, la Consob.
In sostanza il comma in esame ripropone la disposizione sopra illustrata, facendone decorrere l’operatività dal 15 gennaio 2006 e prevedendo che il decreto che deve concretamente provvedere ad individuare le autorità interessate sia emanato entro lo stesso termine[238].
Articolo 1, comma 152
(Compartecipazione provinciale e comunale
al gettito IRPEF)
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
Il comma 152 conferma, anche per l’anno 2006, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), già confermata per il 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e per il 2005 dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Ai sensi del citato articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, la compartecipazione al gettito dell’IRPEF è stata fissata nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, con riferimento all’esercizio finanziario 2002[239]. Si tratta delle entrate iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata.
Ai comuni e alle province viene pertanto attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l’anno 2005, che è risultato pari a 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro per le province.
L’attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun comune e a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.
La compartecipazione non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali. L’attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo determina una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.
Poiché dalla compartecipazione all’IRPEF i comuni e le province non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede, inoltre, che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).
Nel bilancio per il 2006 (legge n. 267/2005), il cap. 1320, U.P.B. 2.1.2.6, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, su cui sono allocate le somme spettanti al province e comuni a titolo di compartecipazione, è stato dotato di 6.600 milioni di euro, e, conseguentemente, sono stati ridotti, per pari importo, gli stanziamenti dei trasferimenti erariali di cui ai Fondi ordinario (-5.748 milioni), perequativo (-31 milioni) e consolidato (-821 milioni).
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra i comuni e tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.
Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.
Articolo 1, commi 153-154
(Determinazione dei trasferimenti
erariali agli enti locali per il 2006)
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
Il comma 153 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2006.
Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell’entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2006, in modo da consentire l’approvazione dei relativi bilanci.
In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano, ancora oggi, ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 34-43)[240].
Per l’anno 2006, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno, come stabiliti dall’art. 1, comma 63, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).
Il citato comma 63 provvedeva alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2005 confermando, a sua volta, i criteri stabiliti dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 289/2002).
In sostanza, l’art. 31, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 definiva l’entità dei trasferimenti per l’anno 2003 sulla base dell’articolo 27 della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che individua le norme di riferimento per la determinazione dei trasferimenti relativi al 2002, e dell’articolo 24 della stessa legge che, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali per il 2002, disponeva una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio 2002-2004.
Sulla base del richiamo (indiretto) all’articolo 27 della legge n. 448/2001, pertanto, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2006 vengono consolidati i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002, secondo quanto disposto peraltro dalle precedenti leggi finanziarie.
Il comma 154 conferma per l’anno 2006 la ripartizione dei contributi e delle altre provvidenze disposte in favore degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge finanziaria 2005, nella stessa misura disposta lo scorso anno, al fine di garantire che ad ogni singolo ente venga attribuito nell’anno 2006 lo stesso ammontare di contributi assegnato nel 2005.
In particolare, il comma 64 richiamato ha provveduto alla ripartizione delle maggiori risorse che si erano rese disponibili a legislazione vigente sui tre Fondi principali(Fondo ordinario, consolidato e perequativo)a seguito del venir meno della riduzione disposta dall’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001[241], pari a circa 340 milioni di euro, riferita:
- per 227 milioni di euro al Fondo ordinario,
- per 68 milioni di euro al Fondo consolidato;
- per 44,1 milioni di euro al Fondo perequativo.
In base al comma 64, tali maggiori disponibilità a legislazione vigente 2005 sono state utilizzate: a) per confermare nell’anno 2005, i contributi che erano stati disposti in favore di alcune categorie di enti dalla legge finanziaria per il 2004; b) per finanziare i cosiddetti enti sottodotati.
In sostanza, il comma 154, richiamando l’articolo 1, comma 64, della legge n. 311/2004, conferma la ripartizione delle maggiori risorse (340 milioni di euro) che si sono rese disponibili, a partire dal 2005, a legislazione vigente per il venir meno della riduzione ai sensi dell’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, nel seguente modo:
a) 260 milioni di euro sono utilizzati per confermare nel 2006 i contributi assegnati nel 2004, ai sensi dell’articolo 3, commi 27, secondo periodo, 35, 36 e 141, della legge n. 350/2003. Si tratta delle seguenti misure:
- contributo di 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato dei servizi (art. 3, co. 27, legge n. 350/2003).
In tal modo, anche per l’anno 2006 sono assicurate a tale finalità le medesime risorse assegnate nell’anno precedente:
(milioni di euro)
Finanziamenti per le unioni e fusioni di comuni |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Art. 1, co. 164, lett. d), L. n. 662/1996 (definitivamente assegnato ai sensi dell’art. 31, co. 1, legge n. 289/2002) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Art. 53, co. 10, L. n. 388/2000 (quota parte dell’incremento complessivo di 500 mld. di lire dei trasferimenti ordinari) |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
Art. 31, co. 2, L. n. 289/02 – unioni di comuni per servizi associati |
20 |
|
|
|
Art. 31, co. 2, L. n. 289/02 – comunità montane per servizi associati |
5 |
|
|
|
Art. 31, co. 6, L. n. 289/02 |
25 |
|
|
|
Art. 31, co. 7, L. n. 289/02, per esercizio congiunto dei servizi di polizia locale |
5 |
|
|
|
Art. 2, co. 27, legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) |
|
20 |
|
|
Art. 1, co. 64, legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) |
|
|
20 |
|
Art. 1, comma 154, legge finanziaria 2006 |
|
|
|
20 |
TOTALE |
66,8 |
31,8 |
31,8 |
31,8 |
- incremento del Fondo ordinario di 180 milioni di euro, quale incremento in base del tasso di inflazione programmato, previsto ai sensi dell’art. 3, co. 35, secondo periodo, della legge n. 350/2003.
Le risorse aggiuntive annuali sono calcolate, ai sensi dell’art. 49, co. 6, della legge n. 449/97, in misura pari al tasso di inflazione programmato nel DPEF, sulla base di riferimento costituita dalle dotazioni complessive, riferite all’anno precedente, del Fondo ordinario, Fondo consolidato e Fondo perequativo.
Per quanto concerne la distribuzione tra gli enti locali delle suddette risorse aggiuntive, la disposizione richiamata prevede che esse siano ripartite per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai soli comuni “sottodotati”, individuati ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997;
- incremento di 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati delle comunità montane e di 5 milioni di euro dei trasferimenti spettanti alle province (art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);
- contributo di 50 milioni di euro per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate ai piccoli comuni per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico[242]. Pertanto, tale contributo verrà iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
b) 80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Si tratta dei comuni c.d. “sottodotati”, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.
A tal fine, le risorse considerate sono costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall’imposta sulle insegne d’esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003, maggiorati, per i comuni, dal gettito dell’I.C.I. parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall’addizionale energetica[243].
Sulla base della ripartizione indicata dal comma 154 le risorse così ripartite confluiranno dunque nel Fondo ordinario (20 milioni per le unioni di comuni, 10 milioni per province e comunità montane, 180 milioni di incremento in base al tasso di inflazione e 80 milioni per i comuni sottodotati), fatta eccezione per 50 milioni di euro che, in quanto destinati ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per finalità di investimento, saranno iscritti nel Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di conto capitale.
Rispetto alle dotazioni previste nel bilancio a legislazione vigente dei principali Fondi destinati al finanziamento degli enti locali, l’articolato della legge finanziaria per il 2006 non dispone finanziamenti aggiuntivi, ma si limita a confermare, con i commi 153-154, il quadro normativo delineato dalle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 1, commi 63-65, legge n. 311/2004).
Risorse aggiuntive per gli enti locali sono invece autorizzate dall’Allegato 1, relativo alle “Eccedenze di spesa”, che reca le misure correttive degli effetti finanziari recati da disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, in relazione alla compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI (a tale riguardo, cfr. la scheda di lettura relativa al comma 607).
L’allegato dispone l’incremento di 377,8 milioni di euro per il 2006, e di 90,9 milioni di euro a decorrere dal 2007, del Fondo ordinarioper il finanziamento dei bilanci degli enti locali, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (si tratta di edifici a destinazione speciali, quali opifici, alberghi, pensioni, teatri, case di cura, banche, residence, ecc).
L’importo di 377,8 milioni di euro per il 2006 si riferisce per 286,9 milioni di euro al ristoro, a titolo di regolazione debitoria, relativo agli anni 2005 e precedenti, e per 90,9 milioni di euro alla compensazione relativa all’anno 2006[244].
Nel bilancio per il 2006, ripartito in capitoli dal D.M. Economia e finanze 29 dicembre 2005, i principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali risultano determinati come indicato nella tavola seguente:
(milioni di euro)
Cap. |
|
Bilancio |
Assestam |
BLV
|
Effetti Fin. 2006 |
Bilancio |
U.P.B. 2.1.2.6 parte corrente |
||||||
1316 |
Fondo ordinario |
2.516 |
2.958 |
8.234 |
-5.308(a) |
2.926 |
1317 |
Fondo perequativo |
922 |
922 |
997 |
-75 (b) |
922 |
1318 |
Fondo consolidato |
1.436 |
1.436 |
2.257 |
-841 (c) |
1.416 |
1319 |
Fondo federalismo amministrativo |
224 |
224 |
272 |
-48 (d) |
224 |
1320 |
Compartecipazione all’IRPEF |
6.600 |
6.600 |
- |
+6.600 (e) |
6.600 |
|
TOTALE |
11.698 |
12.140 |
11.760 |
+328 |
12.088 |
Cap. |
U.P.B. 2.2.3.5 - conto capitale |
|
|
|
|
|
7232 |
Fondo sviluppo investimenti comuni e province |
1.492 |
1.492 |
1.276 |
- |
1.276 |
7233 |
Fondo sviluppo investimenti comunità montane |
15 |
15 |
16 |
- |
16 |
7235 |
Fondo nazionale speciale per gli investimenti |
per memoria |
0,3 |
per memoria |
- |
per memoria |
7236 |
Fondo nazionale ordinario investimenti |
- |
50 |
- |
+50 (f) |
50 |
7237 |
Fondo per il federalismo amministrativo |
676 |
676 |
676 |
- |
676 |
7238 |
Contributo enti locali titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto |
156 |
156 |
156 |
- |
156 |
|
TOTALE |
2.340 |
2.390 |
2.124 |
+50 |
2.174 |
Come evidenziato della tabella, rispetto all’importo complessivo risultante a legislazione vigente, la legge finanziaria per il 2006 ha determinato maggiori trasferimenti correnti per complessivi 382 milioni di euro.
Tale importo corrisponde all’incremento di 377,8 milioni di euro, autorizzati ai sensi dell’Allegato 1 “Eccedenze di spesa”, quale misura correttiva ai fini della compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI, e da una riduzione di 50 milioni di euro, quale trasferimento dal Fondo ordinario di parte corrente al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti di conto capitale, destinati, ai sensi del comma 154, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per finalità di investimento.
Nel complesso, la dotazione complessiva dei contributi di parte corrente per l’anno 2006 presentano una maggiore disponibilità rispetto al 2005 di 390 milioni di euro. tale maggiore disponibilità è sostanzialmente determinata:
1) dall’incremento di 410 milioni di euro del Fondo ordinario nel 2006, derivante, per 328 milioni di euro dalle disposizioni della legge finanziaria in esame suesposte (+377,8 milioni quale recupero di minori entrate ICI e -50 milioni quale trasferimento al Fondo nazionale ordinario per il finanziamento degli investimenti dei piccoli comuni) e per circa 82 milioni di euro dal reintegro, a regime, della riduzione dei trasferimenti erariali connessa all’attribuzione alle province e ai comuni del gettito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell’art. 10, comma 9 e 11, della legge n. 133/1999 (c.d. collegato fiscale 1999), in conseguenza dei nuovi accertamenti relativi dell’andamento del gettito[245];
2) dalla riduzione del Fondo consolidato, conseguenti alla cessazione del contributo aggiuntivo di 20 milioni disposto, per il triennio 2003-2005, in favore del comune di Roma, ai sensi dell’articolo 80, comma 49, della legge n. 289 del 2002, per gli oneri inerenti il suo ruolo di Capitale, ai sensi dell’art. 80, co. 9, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).
I fondi di conto capitale presentano nel bilancio 2006 una disponibilità ridotta rispetto al bilancio 2005, per circa 166 milioni di euro.
La diminuzione delle risorse dipende sostanzialmente dalla minore dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti di comuni e province, determinata annualmente sulla base delle previsioni dell’andamento dei mutui ancora in essere[246].
Il Fondo presenta nel 2006 una dotazione inferiore a quella del 2005 di 216 milioni di euro, corrispondente infatti all’ammontare delle economie derivanti dall’estinzione dei mutui giunti ad estinzione nell’anno 2005.
Il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti è stato, invece, rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge finanziaria in esame, garantendo così una dotazione analoga a quella del 2005.
Articolo 1, commi 155-156
(Differimento del termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e procedure di
scioglimento dei consigli comunali)
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
Il comma 155 differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con D.Lgs. n. 267 del 2000.
Il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è spesso reso necessario negli anni precedenti per consentire agli enti locali una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nella manovra di finanza pubblica.
La definizione del quadro dei trasferimenti erariali e delle risorse proprie degli enti locali è, infatti, affidata, dal 1997, alle leggi finanziarie (fino al 1999, ai provvedimenti collegati alle manovre di finanza pubblica) che provvedono a determinare, per gli esercizi finanziari relativi, l’ammontare delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da trasferire alle province e ai comuni che, insieme alle risorse proprie, definiscono il quadro complessivo della finanza locale (per l’anno 2006, si vedano i commi 153-154 della legge finanziaria in esame).
Si segnala, peraltro, a tale riguardo, che ai sensi della disciplina vigente, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale.
L’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, infatti, nel fissare definitivamente al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali (precedentemente stabilito al 31 ottobre) ha demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.
Quest’ultima disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata al fine di evitare il ricorso alla decretazione d’urgenza[247].
Per gli anni 2001 e 2002, pertanto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito con decreti del Ministro dell’interno; tuttavia, a partire dal 2003, i differimenti sono stati nuovamente approvati con decretazione d’urgenza.
Lo scorso anno, in particolare, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito, dapprima, al 31 marzo 2005 dal D.L. 31 dicembre 2004, n. 314 e, poi, al 31 maggio 2005 dall’art. 1, co. 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (legge n. 88/2005).
Tali disposizioni, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari.
Si ricorda, infine, che a norma dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato anche il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Entro tale data è stabilito anche il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, la cui efficacia, nel caso in cui vengano adottati successivamente, ma entro il termine suddetto, decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
In tal modo, vengono fatti coincidere i termini relativi alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e delle tariffe dei servizi locali con il termine di approvazione del bilancio di previsione, per consentire agli enti locali una più puntuale valutazione dell’ammontare delle risorse disponibili, sia proprie che derivanti dai trasferimenti erariali.
Il comma 156 conferma per l’anno 2006 l’applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004.
Quest’ultima disposizione richiama, a sua volta, l'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 80/2004 (legge n. 140/2004), che prevedeva l’applicazione nell’esercizio finanziario 2005 delle disposizioni recate per la prima volta dall’articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002), concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.
Più in particolare, le citate disposizioni disciplinano la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale nel caso in cui un comune non abbia predisposto lo schema di bilancio o approvato il bilancio stesso nei termini (art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000), nonché nel caso in cui non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.
In tali casi, l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 ha attribuito al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso.
Lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione ovvero per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è previsto dall’articolo 141 comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con D.Lgs. n. 267 del 2000.
La disposizione stabilisce che i consigli comunali e provinciali vengano sciolti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, in presenza di determinate fattispecie, tra le quali la mancata approvazione nei termini del bilancio[248].
Il comma 2, in particolare, prevede che, in tale specifica ipotesi, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) nomina un commissario affinché predisponga lo schema d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
La norma è stata introdotta dal D.L. n. 13/2002 a seguito dell’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione che affidava ad un organo della Regione (individuato nel CO.RE.CO.) il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, abrogazione disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
In assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente, anche nella fase intermedia tra scioglimento e rinnovo elettorale delle assemblee.
Con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindiintrodotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l’abrogazione della norma costituzionale.
Allo scopo di provvedere agli effetti derivanti dalla modifica dell’assetto costituzionale, la nuova procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:
a) nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell’atto d’ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione;
b) nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione.
Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l’approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Va evidenziato in proposito che il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 13/2002 afferma il principio per cui spetta agli statuti degli enti locali disciplinare, in tale ipotesi, le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio.
L’attribuzione al prefetto dei poteri di nomina del commissario, pertanto, si applica soltanto nel caso in cui lo statuto comunale non detti una disciplina diversa.
In ogni caso, il termine entro il quale deve avere luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto.
L’applicazione della procedura sopra illustrata si applica anche all’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del citato articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico.
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194), e per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
La mancata adozione, da parte dell’ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I commi in esame recano disposizioni volte a disciplinare le modalità di acquisto di beni e servizi da parte degli enti decentrati di spesa.
Come espressamente indicato dal comma 157, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, connessi agli obblighi comunitari previsti dal Patto di stabilità e crescita, a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e la realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché a realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
In particolare, il comma 158prevede che le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletino le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale, ed operino valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L’articolo 59 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha affidato al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di promuovere aggregazioni di enti decentrati di spesa volte a definire strategie comuni di acquisto, attraverso la standardizzazione degli ordini di beni e servizi per specie merceologiche. Queste strategie comuni dovrebbero mirare a condurre alla stipulazione di convenzioni valevoli su una parte del territorio nazionale, alle quali tutti gli enti interessati hanno facoltà di aderire.
Le aggregazioni, che coinvolgono enti appartenenti a regioni diverse, posso essere:
- aggregazioni di province e comuni indicati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- aggregazioni di Aziende sanitarie e ospedaliere, indicate dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome;
- aggregazioni di Università indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Gli enti sono tenuti a motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 (convenzioni CONSIP).
In considerazione della normativa già vigente in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 159 fa salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 del citato articolo 26.
L’articolo 26 della legge n. 488/1999, come successivamente e più volte modificato, da ultimo dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, ha previsto che le amministrazioni pubbliche, comprese quindi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali (con l’esclusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti), hanno facoltà di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 1, della medesima legge n. 488/1999 – vale a dire in forma centralizzata, dal Ministero dell’economia e delle finanze con fornitori scelti mediante gare ad evidenza pubblica - ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili[249].
La stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e la differenza tra il prezzo stabilito nella convenzione e quello pattuito nel contratto rappresenta un elemento di cui tener conto nella determinazione del danno erariale.
Contestualmente sono altresì rafforzate le procedure di controllo. In caso di acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo dalle amministrazioni pubbliche si prevede infatti che i relativi provvedimenti siano trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. Si stabilisce che il dipendente che abbia sottoscritto il contratto alleghi una apposita dichiarazione, che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP (lettera c), comma 3-bis, inserito nell’articolo 26 della legge n. 488/1999).
Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, il comma 160 prevede che gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possano altresì avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il citato comma 172 attribuisce alla CONSIP, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, il compito di svolgere attività di supporto e consulenza a favore degli enti locali e dei loro consorzi in materia di approvvigionamento di beni e servizi. Al riguardo, ai fini dell’attuazione di tali compiti, si prospettava una riorganizzazione della CONSIP attraverso articolazioni territoriali. La consulenza prestata dovrà essere diretta ad assicurare la partecipazione delle piccole e medie imprese presenti sul territorio alle forniture di beni e servizi destinate agli enti locali.
Disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche non territoriali, nonché di utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità, da applicarsi qualora si evidenzi un andamento delle spese per l’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche tale da determinare scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, sono dettate dal comma 22 della legge finanziaria in esame.
In particolare, la norma prevede che, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita le pubbliche amministrazioni non territoriali hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili (cfr. la scheda di lettura relativa al comma 22).
Articolo 1, comma 161
(Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici – SIOPE)
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
Il comma 161 prevede l’obbligo per tutte le amministrazioniinserite nel conto economico consolidato di procedere alla codificazione uniforme delle operazioni di incasso e pagamento, nonché dei dati di competenza rilevati dalle amministrazioni pubbliche, prevista dall’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
La norma si rivolge alle amministrazioni individuate dall’ISTAT nel Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005, recante l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Sono peraltro esclusi dall’applicazione della disposizione in esame gli organi costituzionali. Tale esclusione deriva dalla necessità di non ledere l’autonomia finanziaria e contabile costituzionalmente garantita a tali organi (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 24 giugno-10 luglio 1981).
La disposizione in esame è sostanzialmente finalizzata a garantire che siano soggette al sistema di codificazione dei conti pubblici – ritenuto necessario per garantire la rispondenza ai parametri europei in materia di disavanzo e debito pubblico – tutte leamministrazioni attualmente inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuate dall’elenco ISTAT.
La disciplina previgente faceva invece riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[250], che non coincidono con quelle attualmente inserite del conto consolidato, dando luogo ad un’incongruità.
Il richiamato articolo 28 della legge n. 289/2002 ha previsto, al comma 3, l’introduzione di un sistema informativo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutte le operazioni di incasso e pagamento (SIOPE), nonché per i dati di competenza relativi alle amministrazioni pubbliche, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi[251].
A tal fine, è disposto che le banche e gli uffici postali incaricati di svolgere i servizi di tesoreria e di cassa non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione (comma 4).
Le modalità ed i tempi per l’attuazione del sistema di codificazione uniforme sono stati rimessi a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali (comma 5).
Il sistema di codificazione previsto dai citati commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 è rivolto in sostanza a permettere un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, consentendo di superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.
Nel marzo del 2003 il Ministero dell'Economia, con apposita convenzione, ha affidato alla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).
Si tratta di un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, effettuato al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Con circolare del Ministero dell’economia del 21 gennaio 2004, n. 2[252] sono stati individuati i codici gestionali da inserire sui titoli di spesa da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, in connessione alle classificazioni di contabilità nazionale previste dal Sistema europeo dei conti (SEC 95).
Per lo Stato, la codifica gestionale delle spese è già operativa dal 2003.
Per le regioni, gli enti locali e le università, l’articolo 1, comma 79, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto che, per le finalità di cui al richiamato articolo 28, nell’anno 2005 iniziasse una sperimentazione[253] della codificazione attraverso il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) al fine di avviare la codificazione, in via definitiva, a partire dall’anno 2006.
Con tre decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 febbraio 2005 (pubblicati nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005) sono stati definiti i codici gestionali e sono state disciplinate le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE, rispettivamente, per le regioni, gli enti locali e le università.
In particolare, per le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le università l’obbligo di indicare i codici gestionali SIOPE sui titoli di entrata e di spesa decorre dal 1° gennaio 2006; per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e per gli altri enti locali tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2007.
Da ultimo, con la Circolare 9 novembre 2005, n. 35 il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato l’avvio a regime del SIOPE a partire dal 1° gennaio 2006, in attuazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.
Si ricorda, inoltre, che il sistema di codificazione previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della legge n. 289/2002 è altresì rivolto a permettere un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche con riferimento ai criteri di competenza economica che presiedono alla formazione del conto delle amministrazioni pubbliche.
Ai sensi del protocollo sui disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE, il valore del disavanzo rilevante ai fini della relativa procedura è rappresentato dall’indebitamento netto, vale a dire dal saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, come definito nell’ambito del Sistema europeo di contabilità.
I bilanci degli enti pubblici e le conseguenti operazioni di gestione delle entrate e delle spese sono impostati secondo criteri di competenza giuridica e di cassa, che, peraltro, si differenziano a seconda delle diverse tipologie di enti. Il monitoraggio nel corso della gestione viene affidato principalmente alla rilevazione delle operazioni di cassa effettuate dalla tesoreria dello Stato e, pertanto, assume come riferimento il fabbisogno del settore statale. Solo in una fase successiva alla gestione i dati raccolti presso le diverse amministrazioni vengono riclassificati sulla base dei criteri di competenza economica. Da ciò derivano difficoltà rilevanti per controllare, nel corso dell’esercizio, gli andamenti finanziari e, in particolare, l’evoluzione dell’indebitamento netto.
La codificazione relativa agli incassi e ai pagamenti, nonché ai dati di competenza economica, introdotta dall’art. 28 della legge n. 289/2002, rende possibile una identificazione uniforme della tipologia delle singole operazioni di cassa, anche con riferimento ai criteri di contabilità economica, e, di conseguenza, permette un monitoraggio effettuato sulla stessa attività di gestione.
Articolo 1, comma 162
(Finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna)
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
Il comma 162 reca un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, relativa al solo 2006, da destinare al Fondo nazionale per la montagna, che con l’esercizio in corso avrebbe visto esaurirsi le risorse ad esso destinate.
Si ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze si trova iscritto il Fondo per la montagna, istituito in base all’articolo 2 della legge n. 97/94, allo scopo di salvaguardare e valorizzare le zone montane comprese nel territorio nazionale. A decorrere dall’esercizio 2004 esso è confluito nel Fondo unico per la difesa del suolo e della tutela ambientale. Per tale ultimo Fondo, iscritto sul cap 7003 (UPB 1.2.3.6), la manovra di bilancio in esame, come inizialmente presentata dal Governo, non aveva previsto alcuna autorizzazione di spesa né per la legge 183/89 (per i piani di bacino), né per la legge 97/94. Pertanto il relativo capitolo di spesa avrebbe dovuto essere soppresso.
Con la passata manovra di bilancio per il fondo unico era stata approvata un’autorizzazione di spesa pari a 131 mln di euro, relativi al solo esercizio 2005, così attribuiti in base alla tabella F della L. n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005).
Fondo unico investimenti - Difesa del suolo e tutela ambientale(U.P.B. 1.2.3.6 - cap. 7003) (migliaia di euro) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 e anni succ. |
L. 183/1989, art. 12: Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
100.000 |
- |
- |
- |
L. 97/1994: Nuove disposizioni per le zone montane |
31.000 |
- |
- |
- |
Totale |
131.000 |
- |
- |
- |
Per quanto concerne la procedura
di ripartizione dei Fondi per gli investimenti, l'art. 46, co. 5, della legge
n. 448/2001, ha disposto che acquisito il parere da parte delle competenti
Commissioni, gli stanziamenti iscritti nei Fondi unici siano trasferiti ai
capitoli di spesa relativi ai singoli interventi. Pertanto, lo stanziamento
relativo all’autorizzazione di spesa riservata al Fondo per la montagna verrà iscritto sul cap 7698 (UPB 5.2.3.13),
sempre del medesimo stato di previsione del ministero dell’economia e delle
finanze, dopo che sarà stato disposto il riparto del Fondo per la difesa del suolo e della tutela ambientale. Relativamente
ai criteri di ripartizione del Fondo per la montagna tra le regioni e le
province autonome, interviene l’articolo 2, comma 5, della legge n. 97/94 stabilisce
che essi siano stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita
Articolo 1, comma 163
(Regolamento finanziario sulle emissioni
obbligazionarie dei comuni)
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il comma 163 dell’articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239.
In sintesi, per effetto della modifica si stabilisce che agli enti territoriali emittenti venga versata l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell’imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi.
Le disposizioni vigenti, dettate dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, prevedono, infatti, che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.
L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali è disciplinata dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le cui disposizioni hanno ricevuto attuazione con il Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420. Oltre alla determinazione delle caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché dei criteri e delle procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, il regolamento definisce altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati e i criteri di quotazione sul mercato secondario.
In base al citato articolo 35, è consentita l'emissione di titoli obbligazionari a regioni, province, comuni e unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali. In materia di rendimento del prestito per i sottoscrittori, l’articolo 35 stabilisce che esso non dovrà comunque essere superiore al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata, maggiorato di un punto percentuale.
Per quanto riguarda l’emissione dei titoli obbligazionari, è previsto che essi debbano essere emessi al portatore, che siano stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e che possano essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Alle emissioni obbligazionarie si applicano le norme sulla gestione cartolare dei BOT. Le emissioni sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dall'articolo 129 del D.Lgs. n. 385 del 1993: tale benestare dev’essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il comma 5 stabilisce che le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, mentre il comma 7 obbliga l'ente emittente ad avvalersi degli intermediari autorizzati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
Per quanto concerne il trattamento tributario, il quinto periodo del comma 6 dell’articolo 35 prevede che gli enti emittenti operino una ritenuta del 12,50 per cento, a titolo di imposta per le persone fisiche e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti IRPEG, sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta è pertanto fissata in misura pari a quella prevista per i titoli di Stato. Il gettito relativo è di competenza degli enti emittenti, al netto di una percentuale dello 0,1 per cento – una tantum – calcolata sul valore del prestito obbligazionario, devoluta al bilancio dello Stato a titolo di contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.
Il successivo articolo 37 della stessa legge n. 724 del 1994, riguardante gli enti locali dissestati, dispone che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a) (che consente l'emissione obbligazionaria agli enti che non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni suddette cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del D.L. n. 66 del 1989.
Ulteriori disposizioni nella materia sono intervenute ad opera dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica, ha fra l’altro conferito al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento relativamente all'accesso delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni al mercato dei capitali. Sono successivamente intervenuti il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali, emanato con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1° dicembre 2003, n. 389, e, infine, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2004.
Come si legge nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge (A.S. 3613), la vigente disciplina, la quale prevede la retrocessione agli enti locali del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, avrebbe causato pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato, dal momento che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso i cosiddetti "lordisti"[254], che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, secondo il Governo, la restituzione dell'imposta sostitutiva agli enti emittenti, anziché costituire l'attribuzione parziale del gettito incamerato agli enti locali, si è trasformata in un costo netto per lo Stato. In questo senso si spiega quanto previsto dalla presente norma, che dispone il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.
Per quanto riguarda i riflessi sul bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007 verrà meno lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno al cap. 1334 (UPB 2.1.2.3) attualmente pari a 35 milioni di euro.
Il versamento agli enti territoriali emittenti è effettuato con le modalità di cui al Capo III (Disposizioni in materia di riscossione) del D.Lgs. n. 241 del 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
L’articolo 21 del D.Lgs. n. 241 del 1997 regola gli adempimenti delle banche in relazione alle somme riscosse mediante versamenti unitari, prevedendo fra l’altro che esse debbano venire trasmesse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega. Entro il medesimo termine le banche debbono predisporre e inviare telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
L’articolo 22 disciplina le procedure per la suddivisione delle somme riscosse mediante versamenti unitari tra gli enti destinatari, ad opera di apposita struttura di gestione individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto dei medesimi Ministri.
All’individuazione si è provveduto con il regolamento emanato mediante D.M. 22 maggio 1998, n. 183, che ha indicato a questo fine la Direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
Articolo 1, comma 164
(Esclusione dei comuni con meno di 3.000
abitanti
dall’obbligo di redazione del conto economico)
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Il comma 164 esclude i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti dall’obbligo di redazione del conto economico, ai sensi dell’articolo 229 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il conto economico rappresenta uno dei documenti contabili che, insieme con il conto del bilancio e con il conto del patrimonio, costituiscono il rendiconto dell’ente (art. 227 T.U. enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000).
In particolare, il conto economico evidenzia i componenti positivi (tributi, trasferimenti correnti, proventi dei servizi pubblici, della gestione del patrimonio, proventi finanziari, ecc.) e negativi (acquisto materie prime e beni di consumo, prestazione di servizi, spese di personale, trasferimenti a terzi, interessi passivi ecc.) dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Esso comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Nel conto economico sono altresì compresi gli ammortamenti (art. 229, T.U. enti locali).
L’art. 115 del D.Lgs. 20 febbraio 1995, n. 77 (non confluito nel T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000) prevedeva l’obbligo di redazione del conto economico da parte degli enti locali secondo scadenze temporali diverse in relazione alla dimensione demografica dell’ente, a partire dall’anno 1997 per i comuni di maggiori dimensioni.
Per quanto riguarda i piccoli comuni, le scadenze ivi previste sono state via via prorogate nel corso degli anni, da ultimo dall’articolo 1, comma 539, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in base al quale i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti avrebbero dovuto provvedere alla redazione del conto economico nell’anno 2006.
Con la disposizione in esame, la disciplina del conto economico prevista dall’art. 229 del testo unico non trova più applicazione per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Articolo 1, comma 165
(Sospensione degli effetti delle addizionali
regionali all’IRPEF
e delle maggiorazioni di aliquota dell’IRAP)
165. Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
Il comma 165 conferma fino al 31 dicembre 2006 la sospensione della efficacia degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati dalle regioni e della maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, sospensione disposta a partire dal 29 settembre 2002, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 289/2002, e successivamente confermata dalle leggi finanziarie successive.
La disposizione in esame estende pertanto al nuovo termine del 31 dicembre 2006 gli effetti della proroga già disposta fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 61, della legge finanziaria per il 2005.
Si segnala peraltro che la disposizione del comma 61 che viene qui novellato si presentava di difficile coordinamento con quella introdotta dal comma 51 della medesima legge n. 311/2004 che reca la sospensione, in via generale, fino al 31 dicembre 2006 degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 289/2002, eventualmente deliberati dopo il 29 settembre 2002, precisando, esplicitamente, che anche laddove siano stati deliberati tali aumenti gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2006.
Questa generale sospensione fa sì, dunque, che le deliberazioni eventualmente adottate, sia dalle regioni che dagli enti locali, dopo il 29 settembre 2002 e sino al 31 dicembre 2006 (deliberazioni legislative o amministrative, secondo i rispettivi ordinamenti) assumano efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 289/2002 (finanziaria per il 2003) ha disposto la sospensione della possibilità per le regioni ed i comuni di disporre maggiorazioni della addizionale comunale e regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il citato comma 61 estendeva al 31 dicembre 2005 la sospensione di efficacia degli aumenti di tributi regionali deliberati dalle regioni dopo il 29 settembre 2002, consentendo al tempo stesso una deroga a tale disposizione per le regioni che avessero presentato nuovi disavanzi nella spesa sanitaria corrente.
In particolare, i comma 175 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 dispone che qualora i dati dell’ultimo monitoraggio della spesa sanitaria corrente manifestino un disavanzo di gestione causato dalla mancata adozione dei provvedimenti o dall’insufficienza degli stessi, la regione può disporre l’inizio o la ripresa della decorrenza degli aumenti della addizionale regionale all’IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP, già deliberati e sospesi in ragione delle disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004. Il relativo gettito deve essere destinato esclusivamente al ripiano del disavanzo della spesa sanitaria corrente. Il comma 174 consente inoltre una più ampia eccezione al blocco, sebbene la disposizione disciplina un mero obbligo di proposta: impone infatti al Presidente della regione, quale commissario ad acta in caso di disavanzo della gestione sanitaria corrente, di deliberare aumenti di aliquota delle imposte regionali – in deroga al blocco disposto dal comma 61 – anche per la copertura di disavanzi relativi all’anno 2004.
L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF (istituita dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997) è stata fissata per gli anni 1998 e 1999 nella misura dello 0,50% su tutto il territorio nazionale, poi aumentata allo 0,90% dall‘art. 3 del D.Lgs. n. 56/2000. Ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4% con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce[255].
Per quanto riguarda invece l’imposta regionale sulle attività produttive,ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta) le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.
166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
I commi da 166 a 170 introducono disposizioni volte a disciplinare l’attività di controllo da parte della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali (commi 166-168) e degli enti del servizio sanitario nazionale (comma 170).
Come indicato nel comma 166,le disposizioni sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.
Per quanto concerne in particolare il controllo sugli enti locali, il comma 166prevede l’invio da parte degli organi di revisione economico-finanziaria alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio i competenza e sul relativo rendiconto.
La Corte dei conti deve definire i criteri e le linee guida per la predisposizione delle relazioni.
Ai sensi del comma 167, tali relazioni devono comunque dar conto:
- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
- dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione;
- di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Si segnala inoltre che, in base alla circolare del Ministero dell’economia n. 9 del 2006[256], l’attività di verifica svolta dalla Corte dei Conti sulla base delle disposizioni in esame deve avere ad oggetto anche gli adempimenti previsti dalle norme che limitano le spese per il personale degli enti locali (commi da 198 a 206).
La Corte dei conti qualora accerti, anche sulla base delle suddette relazioni, comportamenti difformi dalla “sana” gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità è tenuta ad adottare una specifica pronuncia e a vigilare sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e dell’osservanza dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto delle regole del patto (comma 168).
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa affidate, la Corte dei conti è autorizzata ad avvalersi di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione - fino ad un massimo di dieci unità - particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche.
Per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle speciali procedure concorsuali previste dal comma 175 della legge finanziaria in esame, la Corte dei conti può altresì avvalersi del personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche o di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando (comma 169).
Nel caso siano gli enti del Servizio sanitario nazionale a non aver rispettato gli obblighi previsti, la Corte trasmetta la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti (comma 170).
In sostanza, i commi in esame introducono un insieme di disposizioni in merito al rapporto tra gli enti locali e la Corte dei Conti, che integrano e completano il quadro normativo sui controlli di gestione e di regolarità sugli enti locali già delineato dall’articolo 7 della legge n. 131/2003.
Si ricorda, infatti, che nel nostro ordinamento sono presenti numerose disposizioni che disciplinano l’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.
In particolare, l’articolo 7 della legge n. 131/2003, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” prevede, al comma 7, che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
L’articolo 148 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) stabilisce che la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”.
Il successivo articolo 227 del T.U. prevede la presentazione del rendiconto alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per province, città metropolitane, comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti fuori bilancio. Gli enti locali in questione inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.
Il rendiconto è presentato alla Corte dei conti per il referto previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 786/1981, “Disposizioni in materia di finanza locale” (legge n. 51/1982). In particolare, è previsto l’obbligo per le province e i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti di trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro 30 giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.
A sua volta, la Corte dei conti, entro il 31 luglio, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.
Si segnala, infine, con riferimento specifico alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno agli enti locali, che l’attività di controllo da parte della Corte dei Conti si viene ad aggiungere all’attività di monitoraggio effettuata dal Ministero dell’economia e finanze sugli andamenti finanziari di regioni, province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, co. 30-35 della legge n. 311 del 2004 e confermata, per il triennio 2006-2008, dal comma 150 della legge finanziaria per il 2006[257].
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
I commi da 171 a 173 recano alcune disposizioni relative alle funzioni di controllo della Corte di conti sul bilancio dello Stato.
Il comma 171, novellando l’art. 2 della legge di contabilità (L. 468/1978)[258], modifica la disciplina della formazione del bilancio dello Stato stabilendo che il Governo debba tener conto, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, degli esiti del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche effettuato dalla Corte di conti.
Tale disposizione assume particolare evidenza nel contemporaneo obbligo di indicare nelle note preliminari di spesa che illustrano lo stato di previsione di ciascun Ministero le misure adottate in conseguenza delle osservazioni della Corte dei conti.
L’art. 2, comma 4-quater, della L. 468/1978 individua appunto nelle note preliminari la sede per esplicitare i criteri adottati dal Governo per la formulazione delle previsioni di spesa che concorrono a definire il progetto di bilancio di previsione dello Stato che viene sottoposto annualmente alle Camere per l’approvazione.
I compiti della Corte dei conti si possono raggruppare intorno a due nuclei centrali: la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda la prima si distinguono tre tipi di controlli:
§ il controllo preventivo sugli atti;
§ il controllo successivo sugli atti;
§ il controllo successivo sulla gestione.
Il sistema dei controlli trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 100, secondo comma, Cost. (mentre la funzione giurisdizionale è prevista dall’art. 103, secondo comma, Cost.) ed è stato profondamente riformato ad opera delle leggi n. 19 e 20 del 1994[259].
Tra le funzioni di controllo della Corte dei conti, assume qui particolare rilevanza il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato.
L’art. 3, comma 4, della citata L. 20/1994 affida alla Corte di conti il compito di svolgere, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, comprese le gestioni fuori bilancio e la gestione dei fondi comunitari. A tal fine verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni alle singole amministrazioni. Obiettivo di tali controlli è la valutazione della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi posti dalla legge, in termini di costi, modi e tempi di svolgimento dell’azione amministrativa.
Gli esiti dei controlli successivi sono trasmessi con relazione sia al Parlamento almeno annualmente sia alle amministrazioni interessate (art. 3, co. 6). A loro volta le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare alla Corte e agli organi elettivi le misure adottate in conseguenza delle osservazioni della Corte.
Con la disposizione in esame tale ultimo obbligo si fa più stringente in quanto dei rilievi della Corte si deve tener conto in sede di formazione del bilancio di previsione.
Il comma 172interviene sulle procedure di comunicazione alla Corte dei conti delle misure adottate dalle amministrazioni interessate in seguito ai controlli di gestione della Corte stessa, novellando l’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
In particolare, il termine massimo entro il quale procedere a tale comunicazione è fissato in sei mesi dal momento della ricezione della relazione.
Il comma 173 prescrive la trasmissione diretta da parte delle Amministrazioni pubbliche alla competente procura regionale della Corte dei conti degli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 della legge finanziaria in esame che presentino un importo superiore a 5.000 euro.
La norma si riferisce agli atti relativi alle seguenti tipologie di spesa:
§ spese sostenute, a decorrere dal 2006, per il conferimento di studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione (comma 9 della legge finanziaria in esame);
§ spese sostenute per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (comma 10);
§ alla riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, da effettuarsi ai sensi del comma 56, nonché del successivo comma 57 della legge finanziaria in esame, che impone alle pubbliche amministrazioni di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all’importo complessivo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10 per cento.
Tale obbligo di comunicazione sembra pertanto correlato alla nuova disciplina restrittiva dettata dalla legge finanziaria per il 2006 volta al contenimento delle spese dell’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle spese indicate ai citati commi 9, 10, 56 e 57 (cfr. al riguardo le relative schede di lettura).
Va ricordato, peraltro, che ai sensi dei commi 12 e 64 della legge finanziaria in esame, le disposizioni di contenimento delle spese sopra indicate – sia quelle relative alle spese per incarichi di consulenza e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità ecc., di cui ai commi 9 e 10, sia quelle relative alla riduzione delle indennità e compensi corrisposti per incarichi di consulenza, di cui ai commi 56 e 57 - non trovano applicazione nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Tale esclusione sembra essenzialmente finalizzata al rispetto dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, sancita dall’art. 119 Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, la quale – anche di recente (sent. 417/2005)[260] – ha affermato che le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono pertanto l’autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita a tali enti dall’art. 119 Cost.
La disposizione introdotta dal comma 173 in esame sembra tuttavia dettare una norma di carattere generale volta ad introdurre un obbligo di trasmissione di alcune tipologie di spese da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche, compresi gli enti territoriali.
A tale riguardo, infatti, la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - ha deliberato in data 17 febbraio 2006 le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali”[261].
In sostanza, la Corte dei conti ritiene che l’obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo degli atti di spesa in questione, introdotto dalla legge finanziaria in esame, si riconnetta alle disposizioni in materia già dettate dalla legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004), che prevedeva l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di tutti gli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.
In sostanza, la Corte ritiene che:
a) l’obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e agli enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell’esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d’impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
c) l’obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro;
d) l’obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato l’esclusione prevista dal comma 42 della legge n. 311/2004;
e) la trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo.
Articolo 1, comma 174
(Tutela dei crediti erariali)
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
Il comma 174 introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 26 del regio decreto 1038/1933[262], che, nel contesto del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, rinvia, per i procedimenti contenziosi, alle norme ed ai termini della procedura civile, in quanto applicabili e non modificati dal regolamento stesso.
Il comma in esame prevede che, al fine di tutelare più efficacemente i crediti erariali, si applicano tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice civile (contenute principalmente nel libro VI c.c.) ed in particolare i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Si tratta specificatamente dei seguenti istituti volti a tutelare il creditore nei confronti di comportamenti fraudolenti od omissivi del creditore:
§ l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.);
§ l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.);
§ il sequestro conservativo (2905 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2900 c.c. il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché abbiano contenuto patrimoniale e, per loro natura o disposizione di legge, non siano tali da poter essere esercitati solo dal titolare.
L’art. 2901 c.c. consente al creditore, in presenza di determinate condizioni, di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
In virtù dell’art. 2905 c.c., il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Articolo 1, comma 175
(Assunzioni di personale da parte della
Corte dei conti
per l’esercizio delle funzioni di controllo)
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 175 autorizza assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte della Corte dei conti, al fine di assicurare il corretto svolgimento di alcune delle funzioni attribuite alla medesima Corte dai commi da 166 a 174 della legge finanziaria (cfr. supra), ed in particolare:
§ ricezione delle relazioni su bilancio e rendiconto da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (commi 166 e 170);
§ definizione dei criteri e delle linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti predetti e vigilanza sul rispetto della sana gestione finanziaria e sull’adozione di misure correttive (commi 167 e 168);
§ ricezione, ai fini del controllo successivo sulla gestione, degli atti di spesa della P.A. di importo superiore a 5.000 euro relativi a particolari tipologie di spesa (comma 173);
§ rafforzamento del ruolo della Corte dei conti nella tutela dei crediti erariali (comma 174).
Il contingente di personale che verrà assunto - in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, e selezionato tramite concorso pubblico indetto su base regionale - non potrà superare le cinquanta unità di personale amministrativo dell’area C e sarà destinato alle sezioni regionali di controllo.
La relazione tecnica presentata dal Governo stima una spesa complessiva di 2 milioni di euro annui lordi a regime; in considerazione del fatto che al termine delle procedure concorsuali tale personale è destinato a sostituire quello in posizione di comando o fuori ruolo previsto al comma 169, l’onere complessivo derivante dalle disposizioni dei commi 169 e 175 viene stimato in 2,5 milioni di euro, la cui copertura viene imputata sulle risorse del fondo per il funzionamento della Corte dei Conti (cfr. supra comma 18).
L’ultimo periodo del comma 175 esplicita che le assunzioni predette sono disposte in deroga alla disciplina del cd. “blocco del turn over”, di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Una disposizione di tenore analogo al comma 95 citato era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco delle assunzioni previsto dalla legge 311 del 2004 riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre stabilito che, trascorso tale triennio, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Articolo 1, commi 176-182
(Adeguamento delle risorse contrattuali
per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005)
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
I commi da 176 a 182 recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005.
La disposizione è conseguente al Protocollo d’intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[263], allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% (al 4,31% già riconosciuto viene aggiunto lo 0,7% stabilito dal Protocollo) per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005.
I punti successivi del Protocollo precisano che l’accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.
Il Governo si impegna ad avviare immediatamente le trattative per il rinnovo dei CCNL del biennio economico 2004-2005, definendo con la massima tempestività i necessari atti di indirizzo all’Aran, e accelerando il successivo iter procedurale, e ad assumere ogni iniziativa opportuna per accelerare la sottoscrizione dei CCNL del biennio 2002-2003 ancora da concludere, con particolare riferimento al comparto degli Enti di Ricerca ed alle Aree dirigenziali.
Parte delle risorse finanziarie, per un incremento retributivo non inferiore allo 0,5%, sarà destinato dai CCNL alla incentivazione della produttività dei dipendenti.
Le Parti concordano sulla necessità di finalizzare maggiormente il secondo livello contrattuale ad incrementi di produttività e di qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, con la conseguente valorizzazione della qualità della prestazione e del merito.
Il Governo e le organizzazioni sindacali si impegnano ad avviare un confronto sui temi della mobilità, ed in particolare riconoscono l’opportunità di attivare un piano di mobilità del personale pubblico, utile ad accompagnare i processi innovativi dell’organizzazione e delle procedure derivanti anche dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione.
A tal fine, i commi 176 e 177 incrementano, a decorrere dal 2006, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 88 e 89, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) hanno incrementato, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004.
In particolare:
- per la contrattazione collettiva nazionale è stato disposto un incremento di 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006;
- per il personale statale in regime di diritto pubblico è stato disposto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 105 milioni per l’anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall’anno 2006.
L'incremento ha interessato tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3, comma 46, della legge finanziaria per il 2004 (L 350 del 2003) ha determinato le risorse da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, specificando che nella quantificazione erano comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2% in:
- 1.030 milioni di euro per l'anno 2004;
- 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
A seguito dell’abrogazione di una disposizione della legge finanziaria per il 2004, concernente l’inquadramento in una qualifica superiore di personale del Ministero dell'economia (articolo 3, comma 78, della L. 350 del 2003, abrogato dall’articolo 1 del D.L. 356 del 2003, convertito dalla L. 48 del 2004), alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Il successivo articolo 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004 determinava le risorse per il personale non contrattualizzato in:
- 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;
- 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
La medesima disposizione stanziava inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Si osserva, infine, che il comma 91 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, nel recare la disciplina degli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici non statali, specificava espressamente che sarebbero rimaste a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
Si prevede in particolare:
§ per la contrattazione collettiva nazionale un incremento di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 176);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 136 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 (comma 177).
Gli incrementi, destinati anche all’incentivazione della produttività per un aumento retributivo non inferiore allo 0,5%, riguardano tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Il successivo comma 178 prevede una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce che per le altre pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni dello Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con gli specifici parametri indicati nello stesso articolo 48.
In particolare, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dal richiamato protocollo del 27 maggio 2005, riferiti al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio statale per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006. Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso comma stabilisce altresì che per gli enti del S.S.N. si applicano le disposizioni del successivo comma 182.
Quest’ultima disposizione prevede un incremento del concorso statale alla spesa sanitaria di 213 mln. di euro annui a decorrere dal 2006.
Si segnala, in proposito, che la norma fa riferimento all’Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell’art. 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre sarebbe più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che ha stabilito i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN.
Le modalità e i criteri di riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati sono definite, ai sensi del comma 179, attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e cioè entro il 29 giugno 2006, a condizione che siano sottoscritti i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso è prevista la possibilità, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti (comma 180).
Il comma 181 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 176, 177 e 178 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Tale disposizione è identica a quella di cui all'articolo 3, comma 48, della legge finanziaria per il 2004 ed all’articolo 1, comma 90, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
I commi 183-186 recano la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007, in linea con quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
In particolare sono stanziati:
§ per la contrattazione collettiva nazionale: 222milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007[264] (comma 183);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007[265], nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 184).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Il comma 185 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 183 e 184 e costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 186 dispone che la quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari[266], sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.
Si osserva che l’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Le somme destinate alla contrattazione sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai senso dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Al riguardo la relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge originario ha specificato che, in base all’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali vengono fissate nelle misure del 30% e del 50% del tasso di inflazione programmata per il 2006, pari all’1,7%.
Si ricorda che tale Accordo, per quanto riguarda la indennità di vacanza contrattuale, prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il comma 187 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte di amministrazioni pubbliche.
In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
Più specificamente, tale norma è diretta:
§ alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;
§ agli enti pubblici non economici;
§ agli enti di ricerca;
§ alle università;
§ agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[267].
Si segnala che, come rilevato in sede di illustrazione del precedente comma 9, le pubbliche amministrazioni sono solite ricorrere alla stipula di co.co.co. anche per il conferimento di incarichi di studio o di consulenza a soggetti estranei (in base alla norme generali di cui all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001 e 110, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000).
In tale ottica, si sarebbe forse potuta valutare l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con quella del comma 9, in quanto potrebbe risultare dubbio il limite da rispettare in caso di stipula di co.co.co. per il conferimento di “consulenze esterne” (50 % sul 2004, come indicato dal richiamato comma 9, o 60 % sul 2003, come prescritto dal comma in esame).
Si ricorda, in proposito, che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato alcuni aspetti delle collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale.
Relativamente ai presupposti, la circolare evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, in quanto in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (articoli 51 e 97 della Costituzione).
L’affidamento dell’incarico a terzi, quindi, può avvenire solamente nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Da ciò l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
La circolare, inoltre, nell'affermare la possibilità di prorogare il contratto ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale questo è stato posto in essere, evidenzia altresì l'illegittimità di una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi, in quanto la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna - e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa - deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali.
Per quanto concerne il contenuto della prestazione, la circolare afferma che, in sostanza, il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame “può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile”.
In ordine alle caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa, sempre la circolare sottolinea che esse risiedono, oltre alla mancanza del vincolo di subordinazione, nell’autonomia nell’eseguire la prestazione e nell’impossibilità di applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato, quali l’obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.
Infine, per quanto riguarda l’autonomia contrattuale, non potendo andare contro le disposizioni riguardanti l’assunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe l’automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come avviene per il settore privato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276 del 2003), la circolare afferma che “la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all’art. 2126 c.c. (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale). In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi”.
Il secondo periodo del comma in esame precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore.
Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 116, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha previsto la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici assumano, per il 2005, personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione di rispettare il limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali (TUEL)[268].
Tale disposizione interessa tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle disposizioni normative di settore.
Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Gli enti ed istituti sono i seguenti:
§ enti di ricerca;
§ Istituto superiore di sanità;
§ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
§ Agenzia per servizi sanitari regionali;
§ Agenzia italiana del farmaco;
§ Agenzia spaziale italiana;
§ Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;
§ CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);
§ Università;
§ Scuole superiori ad ordinamento speciale;
§ Istituti zooprofilattici sperimentali.
La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 122, della richiamata L. 311 del 2004, ha previsto un’analoga disposizione per il 2005, nella quale, oltre agli enti menzionati in precedenza, erano ricompresi anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche in questo caso gli oneri derivanti da tali contratti non dovevano risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università[269].
La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario ha stimato un risparmio annuo, per il triennio 2006-2008, di 454,5 mln. di euro.
Si ricorda infine che i commi 237-242 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano disposizioni in materia di proroghe, per il 2006, di contratti a tempo determinato già instaurati da determinati enti, amministrazioni ed organismi.
Articolo 1, commi 189-197
(Interventi in materia di risorse
destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
I commi in esame recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego (commi 189-196) e al lavoro straordinario (comma 197), sempre nel pubblico impiego.
In particolare, l’articolo in esame provvede a:
§ limitare l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, al fine di razionalizzarne l’utilizzo, specificando che esso non possa superare il livello previsto per il 2004 (comma 189) e introducendo l’obbligo della certificazione di compatibilità finanziaria ai fini della costituzione dei fondi medesimi (comma 190). Allo stesso tempo, si prevede che l’ammontare complessivo dei richiamati fondi possa essere incrementato degli importi fissi, previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel caso in cui non risultino già confluiti negli stessi fondi del 2004 (comma 191);
§ far rimanere a carico dei richiamati fondi gli importi relativi alle spese per le progressioni orizzontali (comma 193);
§ ridurre gli stanziamenti relativi alle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, nella misura del 10% rispetto alle somme assegnate, allo stesso titolo, nel 2004 alle singole amministrazioni, con esclusione di alcune di queste ultime (comma 197).
L’elemento più rilevante della privatizzazione dei dipendenti pubblici consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento per la regolamentazione del rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), come controparte dei sindacati che raggiungano un certo grado di rappresentatività.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e intervengono nelle varie fasi della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale attraverso appositi Comitati di settore. In particolare, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come Comitato di settore il Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia ovvero, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell’istruzione .
La contrattazione collettiva si effettua per comparti e si articola in vari livelli, secondo una gerarchia discendente delle fonti contrattuali :
- gli accordi quadro, che hanno il compito di individuare, per settori omogenei o affini, i comparti per ognuno dei quali dovranno essere stipulati i contratti collettivi nazionali;
- i contratti collettivi nazionali di comparto, cui è deferita la competenza generale, e nel cui ambito possono essere previste discipline differenziate per le specifiche tipologie professionali e per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o attività professionali oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;
- i contratti collettivi integrativi, destinati a regolare le materie loro demandate dai contratti collettivi nazionali nei limiti da questi ultimi stabiliti.
Sono inoltre costituite autonome separate aree di contrattazione per i dirigenti, relativamente a uno o più di uno dei comparti in cui si svolge la contrattazione collettiva nazionale.
L’ARAN, in qualità di rappresentante della pubblica amministrazione, procede alla definizione dei contratti collettivi sulla base degli indirizzi deliberati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. L’ARAN, inoltre, tiene informati costantemente i Comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative; una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore (o, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, del Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) sul testo dell’accordo e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
L’ipotesi di accordo viene quindi trasmessa alla Corte dei conti per la valutazione dei costi contrattuali e la verifica dell’attendibilità della loro quantificazione e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Qualora la verifica dia esito positivo, l’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto; in caso contrario, l’ARAN o consulta il Comitato di settore o il Presidente del Consiglio e assume le misure per adeguarsi alla pronuncia della Corte dei conti, oppure, ove non ritenga che ciò sia possibile, riapre la negoziazione con le organizzazioni sindacali.
La procedura di certificazione deve comunque concludersi entro 40 giorni dall’ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per le ragioni suesposte.
Ai contratti e agli accordi collettivi nazionali sottoscritti definitivamente è data pubblicità attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto concerne, più specificamente, la contrattazione integrativa, si ricorda che l’articolo 9 del D.Lgs. 165 del 2001, T.U. sul pubblico impiego, ha rideterminato il sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego, attribuendo ai C.C.N.L. il compito di ridisciplinare gli istituti partecipativi ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, anche con riferimento agli atti interni organizzativi concernenti il rapporto di lavoro.
Il successivo articolo 40 prevede altresì che la contrattazione collettiva si svolga su tutte le materie concernenti il rapporto di lavoro, e che essa regolamenti in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli di contrattazione.
Lo stesso articolo, inoltre, dispone che, analogamente a quanto accade per il settore privato, le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti programmatici annuali e pluriennali[270].
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Alle amministrazioni pubbliche, pertanto, viene inibita la sottoscrizione, in sede decentrata, di contratti integrativi non in linea coi vincoli posti dai C.C.N.L. che comportino oneri non contemplati nei richiamati strumenti di programmazione relativi a ciascuna amministrazione. Da ciò consegue che l’eventuale difformità delle clausole negoziali viene sanzionata con la nullità e l’inapplicabilità delle stesse.
Tale circostanza differenzia il settore pubblico da quello privato, nel quale, come è noto, non è ravvisabile il principio di prevalenza o di gerarchia fra fonti contrattuali collettive. Tale limitazione, dalla quale discende direttamente la logica dei controlli e delle verifiche di compatibilità finanziaria, trova presumibilmente la sua ragione nella necessità di contenere il costo del lavoro, evitando l’adozione di modelli privatistici non trasferibili nel settore pubblico.
Il sistema dei controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è assicurato dal Collegio dei revisori dei Conti oppure, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, secondo quanto disposto dall’articolo 48 del richiamato D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma 189 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università.
La norma dovrebbe riguardare i cosiddetti fondi unici di amministrazione.
Tali fondi potranno avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165 del 2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).
E’ richiesta la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente per la costituzione (in sede contrattuale) di nuovi fondi (comma 190).
Ai sensi del richiamato articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 165, l’organo di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è il collegio dei revisori dei conti; laddove tale organo non sia previsto, deputati al controllo sono i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione dell’articolo 11 della L. 59 dl 1997, e recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
In proposito, la relazione illustrativa al ddl originario ha affermato che l’intervento è volto a “consentire una crescita delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi finanza pubblica”; tale disposizione, prosegue la relazione, “non determina alcuna lesione dell’autonomia negoziale, limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello”.
Allo stesso tempo, il successivo comma 191 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Lo stesso comma, inoltre, sembra introdurre una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Al riguardo, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che tale disposizione “fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi”
Il successivo comma 192, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi stessi debbano coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
Ai sensi del comma 193, gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria (le cd. progressioni orizzontali), devono continuare ad essere a carico dei fondi pertinenti. Tali importi devono essere, inoltre, portati in detrazione, in ragione d’anno, dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione di servizio a qualsiasi titolo avvenuta. Lo stesso articolo dispone altresì che i richiamati importi debbano essere riassegnati, dalla data individuata in precedenza, ai fondi medesimi in base alla normativa contrattuale vigente.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, tale disposizione si rende necessaria “nei casi in cui le differenze stipendiali, per motivi contabili e gestionali, risultino imputate non direttamente ai fondi ma ai capitoli di stipendio”.
Il comma in esame, tra l’altro, avrebbe lo scopo di eliminare l’uso “improprio” dei fondi unici di amministrazione, fenomeno rilevato anche dalla Corte dei conti[271]. In proposito, la Corte ha evidenziato, nel segnalare l’utilizzo improprio dei fondi unici di amministrazione, il fenomeno che si concretizza nell’”integrare, attraverso previsioni negoziali, i fondi unici con risorse, che solo impropriamente sono da ritenere “risparmi”, in quanto più correttamente dovrebbero qualificarsi riduzioni di spesa connesse al venir meno di benefici non più spettanti per cessazioni del personale avente titolo (es. retribuzione individuale di anzianità)”. La stessa Corte, inoltre, ha sottolineato “la prassi negoziale di finanziare con tali risorse emolumenti incomprimibili (es. progressioni di carriera e indennità aventi natura di emolumenti fissi e continuativi), traendone occasione per segnalare innanzitutto la non trasparente modalità di rappresentazione contabile del finanziamento di tali voci retributive, che a rigore dovrebbero gravare sugli ordinari capitoli di bilancio”.
I commi 194 e 195 recano disposizioni consequenziali alla nuova disciplina dei fondi per la contrattazione integrativa.
In particolare, il comma 194 prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche debbano “tenere conto”, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
In tema di limitazioni in materia di organico e assunzioni di personale a tempo indeterminato, si ricorda che la L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), all’articolo 1, comma 93, ha stabilito la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica. Il successivo del comma 95, inoltre, ha disposto il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso determinate amministrazioni, agenzie ed enti.
Il successivo comma 195 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, tali risparmi costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L’ultimo periodo del comma ribadisce il divieto, negli anni successivi, dell’utilizzo di tali somme ai fini dell’incremento dei più volte citati fondi.
Il comma 196, infine, impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o al diverso, equivalente, organo di controllo interno, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall’articolo in esame, con particolare riferimento alla nullità e inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi, di cui all’articolo 40, comma 3, del più volte citato D.Lgs. 165 del 2001.
Secondo la relazione tecnica originaria, tali disposizioni realizzano economie stimate in 210 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
La stessa relazione precisa altresì che “il criterio utilizzato per la stima si basa sull’analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.)”. In relazione a ciò, prosegue la relazione, “l’effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l’1% annuo della spesa complessiva dei comparti utilizzati”.
Più specificamente, si stima che la limitazione in esame “possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5%”, tenendo conto della serie storica dei fondi e dei processi di rideterminazione del personale. “Pertanto”, sempre secondo la relazione, “a decorrere dall’anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l’ammontare dei fondi nel limite massimo dell’anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa”.
Il comma 197 stabilisce, per il triennio 2006-2008, la riduzione degli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie fiscali, in misura del 10% rispetto alle somme assegnate, per le medesime finalità, alle singole amministrazioni nell’anno 2004.
Dalla suddetta riduzione sono espressamente esclusi:
- gli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- gli stanziamenti relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- gli stanziamenti relativi al personale del Dipartimento della Protezione civile;
- gli stanziamenti relativi alle Forze armate, per il personale impegnato nei settori operativi;
- gli stanziamenti relativi all’amministrazione della giustizia, per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata;
- gli stanziamenti relativi al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF)[272]
In tema di lavoro straordinario nella pubblica amministrazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni (C.d.S., sez. IV, 17 ottobre 1998, n. 1813; 14 settembre 1994, n.. 139; sez. V, 15 marzo 1993, n. 363, 13 settembre 1991, n. 1154). È stato, tuttavia, precisato che la predetta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio (C.d.S., sez. IV, 14 febbraio 1994 n. 139; 7 settembre 1988 n. 721; 18 dicembre 1987 n. 778) e che l'autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio (C.d.S., sez. V, 28 febbraio 1995 n. 287; 29 maggio 1995 n. 843).
Secondo la relazione tecnica originaria, la percentuale del 10% è stata calcolata ”oltre che con riferimento al fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell’economica e delle finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro”.
Da ciò ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro, con economie stimate in 7 milioni di euro (pari al 10%) annui lordi per il triennio considerato.
In sostanza, il comma in esame comporta economie per un totale di 217 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Articolo 1, commi 198-200, 202-206
(Concorso delle regioni e degli enti
locali
al contenimento degli oneri di personale)
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
omissis
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
I commi 198-206 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali così indicate:
- comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni (D.Lgs. 267 del 2000[273], articolo 2, comma 1);
- consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (D.Lgs. 267 del 2000, articolo 2, comma 2).
Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.
L'aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Il comma 198 conferma comunque gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale già fissati dalla legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
L'articolo 1, comma 93, della L. 311 del 2004, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma stesso costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98. Tale comma prevede - a sua volta - che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale[274] .
Il comma 107 prevede che per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
L’Accordo di cui al comma 98 è stato siglato il 28 luglio 2005. In esso si stabilisce che dovranno essere stipulati accorti distinti da un lato per il comparto degli enti locali, dall’altro per le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, inoltre, il punto 8 individua un criterio di ripartizione delle economie di spesa che devono essere realizzate tra le regioni da una parte e gli enti locali dall’altra. Infine, per la controversa questione della inclusione o meno nel blocco delle assunzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si è stabilito che queste concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2005, anche con riguardo al personale, secondo quanto definito nei patti di stabilità concordati tra Governo e ciascuna regione o provincia autonoma.
Successivamente, con l’Accordo del 24 novembre 2005 sono stati individuati i criteri, sulla base del punto 3 del richiamato Accordo del 28 luglio 2005, per l’emanazione dei D.P.C.M. previsti dall’articolo 1, comma 98, della legge finanziaria per il 2005[275].
In particolare, per quanto concerne l’applicazione del richiamato comma 98, è stato deliberato quanto segue:
§ per le regioni a statuto ordinario, l’Accordo, tra gli altri, ha fissato per ciascuna Regione e per i relativi enti strumentali assimilati gli obiettivi di risparmio da conseguire per il 2005, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, riassumendoli nella seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella singola Regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003, moltiplicato l’importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Regioni a statuto ordinario per lo stesso 2005 (23,5 mln. di euro). Il prodotto viene diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità di enti indicati nello stesso Accordo in oggetto.[276]
Inoltre, si prevede il calcolo su base annua (compresa la 13° mensilità) del costo lordo delle cessazioni effettive dell’anno precedente, al fine di autorizzare per il 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su 13 mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza della singola amministrazione per il 2005[277].
Il medesimo procedimento si applicherà per gli anni successivi, in modo che le economie di spesa saranno mantenute strutturalmente ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.
Esclusivamente per il 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli obiettivi, resta valida la possibilità per ciascuna regione di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell’anno precedente;
§ per quanto concerne le Province (ad eccezione di quelle del Friuli-Venezia Giulia), gli obiettivi di contenimento si individuano la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella singola Province e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato l’importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province (pari ad euro 19.649.000). Il prodotto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo comparto.
Per verificare la possibilità di assunzione di ogni singolo ente, andrà calcolata su base annua il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell’anno precedente, in modo da autorizzare per l’anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza di ciascuna provincia[278].
In alternativa alla procedura descritta, resta comunque salva per ciascuna provincia la possibilità di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell’anno precedente.
L’opzione del 25 per cento è esercitatile esclusivamente per gli anni finanziari 2005 e 2006.
Il medesimo procedimento si applicherà per gli anni successivi, in modo che le economie di spesa saranno mantenute ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007;
§ per quanto concerne i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane (ad eccezione di quelli del Friuli-Venezia Giulia e Valle D’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano), si dispone quanto segue:
- i Comuni possono assumere nel limite del 25% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004-2006;
- i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le Unione di Comuni le Comunità montane ed i Consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004-2006;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere n. 1 unità a fronte di una cessazione. Effettuata l’assunzione, si può effettuare la seconda solamente successivamente al verificarsi, nel corso del triennio, di ulteriori 6 cessazioni. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per alcuni enti che abbiano già in corso determinate cessazioni.
In ogni caso, per tutti gli Enti le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2004-2006;
§ Per gli enti del S.S.N. le economie di spesa per il personale stabilite per il triennio 2005-2007 sono pari complessivamente a circa 9,5 milioni di euro, ripartite tra le regioni sulla base della tabella C) allegata, in base ai seguenti criteri:
- quota di accesso nel 2005 alle disponibilità finanziari del SSN di parte corrente, valorizzata nella misura del 20 %;
- rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, valorizzato nella misura dell’80%.
Di recente sono stati emanati e pubblicati i D.P.C.M. previsti dal comma 98, relativi ai criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007. Tali D.P.C.M., distintamente per il personale delle Regioni e del S.S.N. e per il personale degli enti locali, recepiscono sostanzialmente il contenuto del su citato Accordo del 24 novembre (cfr. supra).
Si tratta:
- per la parte relativa al personale delle Regioni e del SSN, del D.P.C.M 15 febbraio 2006[279], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2006, n. 51;
- per la parte relativa al personale degli enti locali, del D.P.C.M. 15 febbraio 2006[280], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006, n. 52.
Il comma 199 reca disposizioni per la definizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione. In particolare tali spese sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004.
Si ricorda che la materia delle limitazioni alle spese di personale degli enti territoriali è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 17 dicembre 2004, con riferimento alle disposizioni contenute dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004(art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 e art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003)
Le valutazioni della Corte espresse in quella sede non appaiono peraltro immediatamente riferibili alle disposizioni dell’attuale legge finanziaria, che prevedono limiti di natura diversa.
Le disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 ed il 2004 sono state ritenute costituzionalmente legittime, in quanto principi generali di coordinamento della finanza pubblica, nella parte in cui dispongono che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per gli enti territoriali criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno successivo; fino all’emanazione dei decreti è fatto divieto ai citati enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.
Le citate disposizioni prevedevano peraltro una limitazione ulteriore e più stringente alle assunzioni da parte delle Regioni e degli altri enti, dichiarata costituzionalmente illegittima: era infatti previsto che le assunzioni dovessero comunque essere contenute entro limiti numerici ben precisi (percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente). La Corte ha rilevato come tale previsione imponesse un precetto specifico e puntuale, che, in quanto tale, si risolveva in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali. Con riferimento a tali autonomie, la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Si ricorda inoltre che negli anni 2004 e 2005 sono stati siglati i seguenti contratti collettivi nazionali:
- 22/01/2004: CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
- 19/04/04: CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
- 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
- 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003
Gli enti interessati dalle disposizioni sopra illustrate potranno fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nella legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-196), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 187-188) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 200).
Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 202 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).
Il comma 203 riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale e precisa che le disposizioni in esame costituiscono “strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
La norma specifica altresì che gli “effetti delle disposizioni in esame”, nonché di quelle previste per i medesimi enti del SSN dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge n. 311 del 2004, sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni) dispone che l'accesso al finanziamento integrativo per il servizio sanitario a carico dello Stato sia subordinato alla stipula di una specifica Intesa volta a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
La norma citata (così come l’Intesa del 23 marzo 2005[281]) non detta disposizioni specificheconcernenti il controllo della dinamica delle spese per il personale, che sono infatti escluse dal rispetto del vincolo di crescita massima del 2% annuo previste per i costi di produzione delle ASL, ma si rinvia alla specifica normativa di settore (e cioè i commi 95-98 dell’art. 1 della legge stessa L. 311 del 2004, che dettano i limiti al turn over e alle assunzioni nella pubblica amministrazione).
L’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo scorso stabilisce la composizione ed i compiti del “Tavolo tecnico”, previsto dall’art. 184 della legge n. 311 del 2004 per la verifica degli adempimenti da parte delle singole regioni.
Tale Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e composto da rappresentanti degli enti e dei dicasteri coinvolti. Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti e procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
Va comunque segnalato che sono state approvate altre disposizioni concernenti il personale della Sanità, volte a consentire:
- l’impiego di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con collaborazione coordinata e continuativa, per fronteggiare le emergenze sanitarie, in deroga ai limiti previsti dal comma 121 del presente disegno di legge;
- la conversione in contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi a personale impegnato sul fronte dell’emergenza aviaria;
- assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari.
(Su tali disposizioni cfr. più analiticamente le schede di lettura relative ai commi 401, 402 e 403).
Il comma 204 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri.
La formulazione sembra includere anche le Regioni a statuto speciale, per le quali taluni riferimenti al contenimento delle spese per il personale sono contenute nel comma 144, alla cui scheda si rinvia.
Il comma in esame prevede infatti che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000, trasmettano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con il decreto ministeriale del 28 giugno 2005.
Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali minori sono sottoposti invece a verifica attraverso un'apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
Il comma 205 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
La disposizione si presenta simile a quella recata dal comma 107 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 che, tuttavia, riguardava anche gli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 206 chiarisce al fine di evitare eventuali ricorsi al giudizio della Corte costituzionale, da parte di regioni – a statuto ordinario o speciale – che ritenessero invasa la proprio sfera di competenza in materia, fermo restando, ovviamente, la possibilità di giudizio della Corte, che le disposizioni sopra illustrate costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.
Nella relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge finanziaria (A.S. 3613), le economie derivanti dalla riduzione delle spese per il personale degli enti sopra menzionati sono state stimate in:
- 907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;
- 800 milioni di euro annui lordi per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda infine che, con riferimento ai commi 198-206 in esame, il Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha emanato la circolare n. 9 del 17 febbraio 2006.
Premesso che la riduzione dell’1% è da considerarsi aggiuntiva rispetto agli obiettivi di risparmio già prefissati dalla precedente normativa limitativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, si precisa, tra l’altro, che nelle componenti della spesa di personale rientrano anche:
- gli eventuali emolumenti a carico delle amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
Invece dovrebbero escludersi dalle componenti di spesa del personale, tra l’altro:
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- per il solo anno 2006, le spese per contratti di formazione e lavoro prorogati al 31 dicembre 2006;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’ente;
- le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale, per cui si prevede il rimborso da parte del Ministero dell’interno;
- le spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi).
Articolo 1, comma 201
(Riduzione dei costi di funzionamento
degli organi istituzionali)
201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
Il comma 201 dispone che gli enti locali possono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – in vista dei quali le disposizioni di cui ai commi 198-206 (sui quali vedi la relativa scheda di lettura) pongono alle autonomie locali articolati vincoli alla spesa per il personale – attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'art. 82, co. 11, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e delle altre disposizioni normative vigenti.
L'art. 82 citato prevede (al co. 11) che le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città nel rispetto dei criteri previsti dal precedente comma 8, possono essere (incrementati, nel rispetto di alcuni vincoli, o) diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.
La norma – dalla portata non cogente, ma meramente facoltizzante – appare logicamente correlata alla già menzionata “riduzione dei costi della politica” perseguita dalle disposizioni di cui ai commi 52 e seguenti (vedi supra).
In particolare, essa andrebbe letta in un’ottica di coordinamento con quanto previsto dal comma 54, lett. a) e b).
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica [nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate].(*)
__________
(*) Parole soppresse dall’art. 39-undetricies, comma 1,del D.L. n. 273/2005.
213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.(*)
__________
(*) Comma inserito dall’art. 39-undetricies, comma 2,del D.L. n. 273/2005.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
omissis
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il comma 207 reca l’interpretazione autentica della norma contenuta nell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici),prevedendo che la quota non superiore all’1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Si ricorda che l’articolo 18 comma 1della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) prevede che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie
Il comma 7 dell’articolo 16 della stessa legge prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori
Il comma 208, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 417-bis c.p.c., alle pubbliche amministrazioni ed a quelle ad esse equiparate è riconosciuta la facoltà di essere rappresentate da propri funzionari ai quali sia stato conferito mandato generale ovvero speciale: in ogni caso tale difesa è limitata al giudizio di primo grado.
Viene tuttavia riconosciuto all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, il potere di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Tali disposizioni ripetono, in sostanza per le controversie di cui trattasi, quanto previsto in via generale dall'articolo 3 del R.D. 16 dicembre 1933, secondo il quale l'Avvocatura dello Stato può avocare a se la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
Anche gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono far ricorso alle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato sempre limitatamente al giudizio di primo grado.
L’esercizio della professione forense da parte del personale degli enti pubblici è disciplinata dal Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. In particolare, l’articolo 3 prevede che gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione presso enti pubblici sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati. Non è loro consentito, però, di esercitare la professione se non per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Il regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone che nell'elenco speciale deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
In tempi più vicini, la legge 59 del 1997 (c.d. “legge Bassanini”) ha individuato tra i principi e criteri direttivi della delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione anche quello della distinzione tra la disciplina relativa ai dirigenti e quella concernente gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi (articolo 11, comma 4, lett. d). Tale disposizione ha trovato attuazione principalmente con il D.Lgs. 396 del 1997 che ha modificato l’ordinamento del pubblico impiego disciplinato dal D.Lgs. 29 del 1993 (ora articolo 40 del D.Lgs. 165 del 2001), recante i principi generali della contrattazione collettiva, prevedendo che per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto (comma 2). L’accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato tra l’ARAN e le confederazioni sindacali il 2 giugno 1998, ha previsto all’articolo 11 la collocazione - nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina.
Il nuovo principio introdotto dal D.Lgs. 396 ha cominciato a trovare applicazione nei nuovi contratti di lavoro: al riguardo si cita ilContratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici, siglato l’8 gennaio 2003 in attuazione dell’articolo 33 del CCNL stipulato il 16/2/1999, che all’art. 6 (“Disposizioni per l'Avvocatura”) stabilisce che gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.
Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del CCNL.
Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'articolo 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'articolo 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001, gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'ente.
Secondo la relazione tecnica originaria “la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese”.
Il successivo comma 209 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97[282], con particolare riferimento al comma 2.
La disposizione attualmente stabilisce che ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità, fuori da talune ipotesi di incompatibilità previste dall’Ordinamento giudiziario, spetta l’indennità prevista per i magistrati di cassazione con funzioni direttive, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
Occorre ricordare che sulla misura dell’indennità è successivamente intervenuto l’articolo 1, comma 36, della L. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale ha stabilito che essa deve essere corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.
Il comma 3 dell’articolo 13 prevede poi che in ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di prima sistemazione spettante ai dipendenti statali, più taluni rimborsi spese.
Il comma in commento, propone un’interpretazione dell’articolo 13 nel senso che, ai fini della corresponsione del beneficio economico, la domanda, la disponibilità o il consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento sono equiparati alla domanda di trasferimento di sede: in tal modo, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, si introduce una norma per il contenimento della spesa per il trattamento di missione spettante ai magistrati, “tenuto conto dell’ampia estensione dell’ambito applicativo di tale normativa venutasi a determinare”.
Le disposizioni dei commi 210 e 211 modificano la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzo per il personale della PA che abbia subito la perdita dell’integrità fisica per causa di servizio.
In particolare il comma 210 prevede che, ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, venga considerato solo l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l’esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo.
La disposizione non ha efficacia retroattiva: pertanto le nuove modalità di calcolo si applicano ai dipendenti che presenteranno la richiesta di equo indennizzo dopo il 1° gennaio 2006 (comma 211).
La relazione tecnica ha previsto una riduzione di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 per equo indennizzo ammontante a circa 164 milioni lordi, prendendo in considerazione circa 2.300 unità di beneficiari.
Il comma 219modifica poi l’attuale disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) il quale stabilisce, a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Con la modifica in esame non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo.
Nella relazione illustrativa allegata al d.d.l. in esame il Governo afferma che la disposizione espunta è da ritenere superata in seguito alla riforma del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 1116/1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Pertanto, per il combinato disposto dei commi 210 e 219, le disposizioni concernenti il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio dei dipendenti della PA subiscono le seguenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2006:
§ non viene più previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni interessate delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra);
§ il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo sarà fatto sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che il procedimento per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e per la corresponsione del relativo indennizzo è disciplinato, da ultimo, dal D.P.R. 29-10-2001 n. 461.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la minore spesa per la PA in conseguenza delle disposizioni sopra illustrate dovrebbe aggirarsi intorno a 54,6 milioni di euro annui per la modifica del calcolo dell’equo indennizzo (che equivale all’abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente), ed a 49,3 milioni di euro per la soppressione dei rimborsi per le spese di cura.
La norma non chiarisce se le disposizioni del comma 219 si applicheranno anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come al invece previsto dal comma 211 per le nuove modalità di calcolo dell’equo indennizzo.
In conseguenza delle disposizioni sopra illustrate, il comma 220 abroga i seguenti provvedimenti:
§ il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957 , che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
§ la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
§ la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
§ i decreti attuativi delle leggi citate.
Il comma 221 reca una disposizione volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali (ivi compresi quelli relativi alle carriera prefettizia, alla carriera diplomatica, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate) che comunque pongono le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.
La soppressione, mediante disposizione legislativa, di previsioni della contrattazione collettiva o comunque di provvedimenti che recepiscono accordi sindacali, potrebbe non essere perfettamente coerente con l’attuale ripartizione di competenze tra la fonte legislativa e le fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001)[283] .
Il comma 212 estende al triennio 2006-2008 il “congelamento” degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, comprendendo esplicitamente nel divieto di aggiornamento anche le somme erogate a titolo di assegno di confine.
Si rileva che l’articolo 36 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha congelato – anche per il triennio 2003-2005 - gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.
Le amministrazioni interessate alle misure di “congelamento” sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e le autorità e gli organismi indipendenti indicati nello stesso provvedimento .
Si ricorda che il citato articolo 36 ha prorogato, di fatto, l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'articolo 7, comma 5, del D.L. 384 del 1992, convertito dalla L. 438 del 1992 , che ha stabilito, infatti, che tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che, per legge, atto amministrativo o norma contrattuale, comprendessero anche una quota di indennità integrativa speciale prevista per il settore pubblico o l'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che fossero, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, restassero determinati per il 1993 - e, per effetto delle successive proroghe, fino all’anno 1999 - agli stessi livelli del 1992. Il successivo comma 6 ha attutito la portata di tale disposizione, prevedendo che le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese potessero subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione. Infine, è stato disposto che le misure di congelamento si applichino anche alle borse di studio destinate alla formazione dei medici specialisti, il cui ammontare massimo a carico del Fondo sanitario nazionale resta consolidato in 162,683 milioni di euro (pari a 315 mld. di lire), fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 368 del 1999, di recepimento della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli .
Successivamente l’articolo 3, comma 73, della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stabilito che il divieto di aggiornamento delle voci in precedenza indicate (indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa) si applica anche alla misura dell’assegno di confine, di cui alla legge 425 del 1989, previsto per il personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria).
L’assegno di confine è attribuito in aggiunta allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, ed è calcolato secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100%, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
L'assegno di confine non ha natura retributiva, in quanto è destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro (attualmente dell’economia e delle finanze), in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.
Nella relazione tecnica allegata al d.d.l. originario le maggiori economie derivanti dalle disposizioni del comma 146 in esame vengono stimate in 77 milioni di euro per il settore statale (per ciascuno degli anni del triennio 2006 – 2008) ed in 44 milioni di euro per il settore pubblico. Pertanto gli effetti complessivi della misura si possono valutare in 121 milioni lordi annui.
Il comma 213, novellato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[284], sopprime una serie di indennità di trasferta, previste sia a livello legislativo sia a livello contrattuale.
Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:
§ le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 417 del 1978);
§ le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’articolo 1 del D.P.R. 513 del 1978);
§ le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 14 della L. 836 del 1973);
§ l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’articolo 8 del D.Lgs. Lgt. 320 del 1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.
A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica[285].
Si consideri che non sono espressamente indicati gli estremi dei “provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
Si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento al comma 221 circa la modifica ex lege di previsioni di contratti collettivi o accordi sindacali.
In sede di relazione illustrativa il Governo afferma che il comma 213 (così come i successivi commi 214 e 215) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l’avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso “del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola”.
Il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005, prevede, in maniera complementare rispetto alla novella relativa al comma 213, la non applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma - relative alla soppressione delle indennità di trasferta - al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Al riguardo, si evidenzia che il comma in esame, escludendo dall’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 le Forze armate e di polizia, ripristina per tali categorie non solo le indennità di trasferta eventualmente previste da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, bensì anche quelle previste direttamente ex-lege e soppresse dal primo periodo del comma 213 (per esempio, quelle previste dall’art. 1, comma 1, della L. 417/1978 e dall’art. 14 della L. 836/1973: cfr. supra).
Il comma 214 prevede che le pp.aa. non direttamente destinatarie delle norme del comma precedente debbano adottare “conseguenti” determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
In sostanza, tale disposizione sembra autorizzare le pubbliche amministrazioni non direttamente riguardate dal comma 213 ad adottare provvedimenti per sopprimere eventuali disposizioni (normative e contrattuali) analoghe a quelle soppresse dallo stesso comma 213.
Il comma 215 “congela” - negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 - le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta. Tra le indennità congelate sono espressamente citate:
1) indennità di trasferimento, spettante al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza[286]. (articolo 1, comma 1, L. 86 del 2001).
La medesima indennità di trasferimento spetta anche, all’atto del rientro in Italia (articolo 1, comma 4, L. 86 del 2001):
- al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali (L. 642 del 1961);
- ai dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (L. 114 del 1962);
- al personale addetto della Difesa, compresa l’Arma dei carabinieri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all’estero (L. 838 del 1973).
2) indennità di missione, spettante ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda (articolo 13, L. 97 del 1979).
Nella relazione tecnica allegata al d.d.l. originario la minore spesa conseguente alle disposizioni dei commi sopra illustrate viene stimata in 7 milioni di euro lordi annui: l’incidenza della spesa per indennità di trasferta viene calcolata essere circa il 5% dell’intera spesa per missioni, che nella PA ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.
Il comma 222 prevede modifiche alla L. 628 del 1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare si prevede che gli ispettorati regionali e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede non solamente in ogni capoluogo di regione, come prevede la normativa vigente, ma anche nelle città sede di Corte d’appello.
Il comma 223 qualifica le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
L’espressa statuizione della inderogabilità delle disposizioni da parte dei contratti collettivi sembra doversi inquadrare nell’ottica dell’articolo 2 del D.Lgs. 165 del 2001 che, al comma 2, stabilisce che: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto 165; eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
Articolo 1, commi 216-217
(Rimborsi e indennità per missioni
all’estero
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
Il comma 216 prevede, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo spetti nel limite delle spese per la classe economica, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili.
In proposito, si ricorda che l’articolo 3, comma 75, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) già stabilisce, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, che si rechi in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni, o gruppi di lavoro nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili.
Pertanto il comma 216 in esame, pur non novellando l’articolo 3, comma 75, della legge n. 350/2003, in sostanza incide sulla stessa disposizione di contenimento della spesa pubblica, prevedendone più estensivamente l’applicazione a tutte le missioni o viaggi di servizio all’estero.
Si consideri che sulla legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 75, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004) si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449.
Tale sentenza è stata pronunciata in relazione ad un ricorso della Regione Emilia-Romagna, secondo il quale il richiamato comma interverrebbe nella materia del coordinamento della finanza pubblica, “recando non un principio fondamentale, ma una <<minutissima norma di dettaglio, palesemente lesiva dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni>>”, in quanto, “in virtù della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe stabilire parametri generali di contenimento della spesa, ma non sostituirsi alla Regione nel determinare, in relazione alla propria struttura, alla distribuzione delle responsabilità e alla situazione di bilancio, <<a quali dipendenti rimborsare quale classe di viaggio nei diversi mezzi di trasporto>>”.
Secondo la Suprema Corte, la questione di legittimità relativa al citato articolo 3, comma 75 è fondata, in quanto, come costantemente affermato dalla Corte stessa[287], “la previsione, da parte della legge statale, di limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale un materia dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò in un’indebita invasione dell’area riservata dall’articolo 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.
In relazione a ciò la Corte, con la richiamata sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 75, della legge finanziaria per il 2005, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.
Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza della Corte Costituzionale, considerata l’analogia della formulazione e del contenuto del comma 216 in esame rispetto alla disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza su citata, può ritenersi che il comma 216 presenti i medesimi profili di illegittimità per violazione dell’art. 119 della Cost., nella parte in cui si riferisce al personale delle Regioni (e, presumibilmente, degli enti locali).
L’ultimo periodo del comma 216 dispone l’abrogazione del quinto comma dell’articolo 12 della legge n. 836 del 1973, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.”
Tale disposizione prevede che per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale delle amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
Il successivo comma 217 sopprime le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, delR.D. 3 giugno 1926, n. 941, in materia di “indennità al personale dell’amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”.
Il richiamato articolo 3, al primo comma, dispone che ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, compete una maggiorazione del 30% sulle indennità giornaliere spettanti ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, comunque per un periodo non superiore ai 30 giorni. Lo stesso comma riconosce altresì un identico aumento, per lo stesso periodo di tempo, ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in missione, per rappresentanza del Governo, oppure anche isolatamente, per partecipare a commissioni di carattere internazionale.
Il successivo secondo comma, aggiunto dall’articolo 1 del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799, prevede che la richiamata maggiorazione spetti altresì ai funzionari del gruppo A) del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero.
Il comma in esame, quindi, abrogando la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 3 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, determina in sostanza la soppressione della richiamata maggiorazione sulle indennità giornaliere per funzionari del gruppo A) del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero.
Si ricorda, in proposito, che ulteriori disposizioni concernenti limitazioni o soppressioni di specifiche indennità erogate al personale delle pubbliche amministrazioni sono contenute nei commi da 207 a 217 e da 219 a 223 del provvedimento in esame (cfr. supra).
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 218, fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale della scuola, in merito al trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato.
Il citato articolo 8 ha dettato disposizioni in ordine al trasferimento del personale A.T.A. dipendente dagli enti locali nei ruoli del corrispondente personale statale.
Tale articolo ha affrontato una annosa questione originata dal fatto che le norme istitutive di alcuni ordini e gradi di scuole pongono a carico degli enti locali (comuni e province) gli oneri per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; ciò in stretta connessione con le norme che attribuiscono ai medesimi enti locali gli oneri per la fornitura dei locali in cui si svolge il servizio scolastico.
Al riguardo, l’articolo in esame ha disposto (comma 1) il principio per cui il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato, dichiarando abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte di comuni e province.
Conseguentemente, si dispone il trasferimento nei ruoli statali:
- del personale ATA dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della L. 124; tale personale sarà inquadrato nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del personale ATA statale. Nel caso in cui ci siano qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale, è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza. A tale personale vengono comunque riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto (comma 2);
- del personale di ruolo degli enti locali che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra (VI livello), in servizio (deve ritenersi alla stessa data in precedenza richiamata) nelle istituzioni scolastiche statali; tale personale è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici statali (comma 3).
Il comma in esame, con una norma di interpretazione autentica, prevede che il richiamato personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.
Sembra che la norma vada interpretata nel senso che sia attribuita la posizione stipendiale immediatamente inferiore nel caso in cui non possa attribuirsi una posizione stipendiale di pari importo.
Lo stesso comma specifica che tale trattamento è costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data di inquadramento.
Lo stesso comma dispone altresì che l’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come indicato in precedenza, deve essere corrisposta ad personam e “considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.
La norma sembrerebbe voler far salvo il trattamento economico goduto al momento del trasferimento, anche nel caso di attribuzione di una posizione stipendiale che implichi un trattamento economico inferiore, tramite l’attribuzione di un assegno ad personam. Tale assegno sarebbe poi utile, “previa temporizzazione”, ai fini del conseguimento del successivo scatto stipendiale[288].
E’ fatta comunque salva l’esecuzione dei giudicati intervenuti alla data del 1° gennaio 2006.
Articolo 1, comma 224
(Interpretazione autentica dell’articolo
69, comma 1,
del decreto legislativo n. 165 del 2001)
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 224, che contiene una norma interpretativa, dispone che, tra le disposizioni che disciplinano il pubblico impiego, di cui si prevede l’inapplicabilità a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio normativo 1994/1997, è ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica.
Al riguardo, si ricorda che, a seguito della legge n. 29 del 1993, è stata riformata la disciplina del pubblico impiego, prevedendo la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Per realizzare questo obiettivo, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono stati sottoposti alle disposizioni del codice civile (capo I, titolo II, del libro V) e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa[289]. In tal modo, la pubblica amministrazione viene ad essere considerata alla stregua di un’impresa privata, con la conseguenza che le norme del codice civile sono applicabili al rapporto di impiego pubblico analogamente a quanto avviene per i dipendenti privati. Le eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che prevedano discipline dei rapporti di lavoro applicabili soltanto ai dipendenti pubblici, possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Questi ultimi costituiscono la fonte normativa del rapporto di pubblico impiego, in sostituzione della precedente regolamentazione effettuata prevalentemente mediante disposizioni di rango legislativo.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69, comma 1 e 71, comma 3, del citato decreto n. 165/2001, dalla data di stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio normativo 1994-1997, sono inapplicabili in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati le disposizioni legislative generali o speciali del pubblico impiego, che risultavano incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali. A tal fine si prevede espressamente che cessano di produrre effetto per ciascun ambito di riferimento le norme elencate negli allegati A) e B) al decreto n. 165.
L’articolo 5 della legge n. 260 del 1949, prevede che nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane (comma 1). Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo (comma 2).
Ai sensi del comma 3, ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.
Infine, si fa espressamente salvo l’effetto dei giudicati intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2006.
Articolo 1, comma 225
(Trattamento economico del personale del
Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione)
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.
Il comma 225, che reca una norma di interpretazione autentica, dispone che l’articolo 42, comma 3, della legge n. 675 del 1996, per il periodo della sua vigenza, si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa emanazione del regolamento di cui al primo periodo, deputato alla definizione del trattamento giuridico-economico e all’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella P.A.
Si ricorda che l’articolo 42, comma 3, della legge n. 675 del 1996, aveva novellato il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 1993[290], prevedendo che le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l’informatica nella P.A., l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fossero adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Ai sensi del terzo periodo, si applicava il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni.
Pertanto, con il comma in esame, si dispone che l’applicazione del trattamento economico di cui al terzo periodo dell’articolo 42, comma 3, della legge n. 675 del 1996, cioè il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, è subordinata all’emanazione del regolamento concernente l’amministrazione e il trattamento economico-giuridico del personale di cui al primo periodo.
Si consideri che l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/93 è stato ulteriormente novellato dal comma 5 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In base al testo vigente i regolamenti concernenti l’organizzazione, il funzionamento e l’amministrazione del personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono adottati dal Presidente del Consiglio su proposta dello stesso Centro[291].
Si evidenzia che, a seguito dell'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ha assunto la denominazione di “Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione”.
Infine si dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e sino all’emanazione del regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e l’amministrazione del personale, è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a sentenze non passate in giudicato concernenti l’applicazione del trattamento economico di cui sopra.
Articolo 1, comma 226
(Interpretazione autentica dell’articolo
3, comma 57,
della legge n. 537 del 1993)
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
Il comma 226 reca una norma di interpretazione autentica relativa all’articolo 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993.
Si ricorda che l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993, prevede che, nei casi di passaggio di carriera, al personale di amministrazioni dello Stato con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno ad personam, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. Si ricorda, inoltre, che il principio del divieto della reformatio in peius era già riconosciuto dall’articolo 202 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957).
Il concetto di “passaggio” che dà diritto all’applicazione dell’articolo 3 della legge n. 537 del 1993, secondo la giurisprudenza, va inteso in senso ampio: come transito, cioè, da una amministrazione dello Stato ad altra parimenti statale, indipendentemente dallo strumento in concreto utilizzato: concorso, trasferimento a domanda, trasferimento d’ufficio, mobilità, ecc (TAR Lazio, sentenza n. 3429/2004; Consiglio di Stato, n. 5044/2003).
Si ricorda inoltre che . l’articolo 8, comma 4, della legge 19-10-1999 n. 370[292], reca una interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi a tale interpretazione autentica.
Il comma in esame specifica che alla determinazione dell’assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile concorre solamente il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato o comunque di qualunque voce retributiva collegata al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
Articolo 1, comma 227
(Vicedirigenza)
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Il comma 227 prevede stanziamenti destinati a consentire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza.
Si ricorda che il richiamato articolo 17-bis, introdotto dall’articolo 7, comma 3, della L. 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato[293], ha affidato (comma 1) alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell’istituzione di un’apposita area separata (secondo quando indicato dal richiamato articolo 14-octies del D.L. 115 del 2005) riservata alla vicedirigenza nella quale è inquadrato il personale che abbia i seguenti requisiti:
- sia in possesso di diploma di laurea;
- appartenga alle posizioni C2 e C3;
- abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle posizioni C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.
In sede di prima applicazione è stato inquadrato nella nuova area contrattuale anche il personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.
L’ultimo periodo del comma prevede, inoltre, che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle loro competenze senza alcun limite - né temporale, né di oggetto, né formale – alla delega di funzioni.
Il successivo comma 2 ha disposto che le disposizioni relative alla vicedirigenza si applichino, ove compatibili, al personale dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche (diverse dai ministeri) appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri. L’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Sono espressamente fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 del D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma in esame provvede a stanziare le risorse finalizzate all’istituzione della richiamata area separata, prevedendo i seguenti stanziamenti:
§ 15 milioni di euro per l'anno 2006;
§ 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
I commi 228-230 recano disposizioni volte - secondo quanto affermato nella relazione illustrativa originaria - a “razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità”.
In particolare, con il comma 228 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Destinatarie del suddetto fondo sono le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[294], a condizione che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.
Il successivo comma 229 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.
Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.
Si ricorda che, in tema di mobilità del personale pubblico, la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre il successivo articolo 33 pone la disciplina della mobilità collettiva.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).
Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).
Il comma 2-bis dell’art. 30[295], prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.
I successivi commi 2-ter e 2-quater[296] dell’art. 30 recano disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare il comma 2-ter prevede che l’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
Si ricorda che invece la mobilità attivata d’ufficio (cd. mobilità collettiva) è disciplinata dagli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001.
Essa è legata ad una situazione di esubero del personale, e si attiva quando non è possibile trasferire il personale eccedente nell’ambito della medesima amministrazione o non è possibile collocare lo stesso in altra amministrazione, oppure quando il personale interessato si rifiuti di prendere servizio presso la diversa amministrazione a cui sia stato destinato (articolo 33, comma 7).
Più specificamente, il D.Lgs 165 indica quale unica ipotesi di cessazione definitiva del rapporto di lavoro la scadenza del periodo in cui il dipendente è stato collocato in disponibilità (articolo 34, comma 4). In ogni caso, ciò può accadere qualora si presentino eccedenze di personale rispetto alle esigenze dell’amministrazione.
La procedura per il collocamento del personale in disponibilità è regolata dall’articolo 33 del D.Lgs. 165.
L’eccedenza di personale, qualora interessi almeno 10 dipendenti (articolo 33, comma 2) attiva una procedura nella quale partecipano i sindacati, e si può concludere o meno con un accordo. I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire (articolo 33, comma 6) criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.
Nel caso di conclusione della prevista procedura oppure nel caso l’esubero si quantifichi in meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (articolo 33, comma 7).
Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto, ai sensi dell’articolo 33, comma 8, ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.
L’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’art. 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:
- dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);
- dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. n. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).
È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’art. 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".
Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Essi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito (ai sensi dell'art. 35) prima del collocamento in disponibilità.
Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’art. 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa.
Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’art. 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.
Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.
Ilcomma 6 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’art. 39 della L. n. 449/1997[297], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.
Infine, i commi 7 e 8 dell'art. 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.
L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 - formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità, sono:
- il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;
- le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[298], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti. In tal caso le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Ai sensi del comma 3, le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
Il comma 4 del citato art. 34-bis prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..
Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste per la mobilità dallo stesso articolo.
Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 273/1995, che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati “eccedenti”, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Infine, il comma 230 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 35 del più volte richiamato D.Lgs. 165 del 2001, con il quale si introduce lo specifico obbligo, per i vincitori dei concorsi, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale obbligo è inderogabile dai contratti collettivi.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa originaria, tale disposizione è “volta anch’essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare gli attuali forti squilibri territoriali”.
La necessità di un’espressa inderogabilità della disposizione in esame da parte dei contratti collettivi è da ricercare nelle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 che testualmente stabilisce che ”i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
Articolo 1, commi 231-233
(Definizione agevolata nei giudizi di
responsabilità
della Corte dei conti)
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
I commi da 231 a 233 recano alcune disposizioni in materia di definizione dei giudizi di responsabilità della Corte dei conti.
Il comma 231 delimita preliminarmente l’ambito di applicazione della norma, stabilendo che essa si applica soltanto con riferimento alle sentenze di primo grado emesse dalla Corte dei conti nei giudizi in tema di responsabilità amministrativa che riguardino fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2006).
La disposizione stabilisce che coloro che abbiano subito una condanna in primo grado al risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei conti possono chiedere, in sede di impugnazione, alla Sezione di appello competente, la definizione del procedimento a loro carico attraverso il pagamento di una somma che deve comunque ricadere entro i limiti, rispettivamente minimo e massimo, del 10 e del 20% dell’importo dovuto quale risulta dalla sentenza.
Il comma 232 definisce la procedura successiva all’avanzamento della richiesta, prevedendo che la Sezione:
§ acquisisca il parere del Procuratore competente;
§ deliberi, con decreto in camera di consiglio, in merito alla richiesta, determinando la misura del risarcimento dovuto, che non deve comunque essere superiore al 30% dell’importo quantificato nella sentenza di condanna di primo grado e fissando il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento.
Il comma 233 stabilisce che la data di deposito della ricevuta di versamento del credito erariale costituisce il termine di definizione del giudizio di appello.
Per quanto riguarda la disciplina del giudizio di responsabilità, si ricorda che l’art. 1 del D.L. 453/1993[299] ha istituto in ogni capoluogo di regione una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e una Procura regionale presso la stessa.
In base al criterio della territorialità le sezioni regionali sono competenti in materia di giudizi di conto e di responsabilità e di giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri, gli amministratori, i funzionari e agenti della Regione e degli enti regionali nonché delle province, dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio, ovvero nei confronti di amministratori e funzionari dello Stato, aventi sede o uffici nell’ambito della regione, nel caso in cui l’attività di gestione si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto si sia verificato nel territorio della Regione.
Il processo contabile è un processo di parti che si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale sulla base dei principi costituzionali (art. 111 Cost.) che regolano il giusto processo. Il giudice si pronuncia, al termine del processo, sulla base della domanda del P.M. (citazione in giudizio), per stabilire se sussistano o meno i presupposti per poter pronunciare una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti in giudizio.
Il processo in materia di responsabilità amministrativa[300] è disciplinato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile, in virtù del rinvio operato dall’art. 26 del R.D. 1214/1934[301].
La parte attrice ha l’onere di introdurre la domanda (citazione) e di provare i fatti su cui fonda la propria pretesa secondo le regole del processo civile, mentre il convenuto ha l’onere di provare i fatti contrari a quelli allegati dal P.M. Spetta quindi al P.M. provare e quantificare un danno pubblico risarcibile da attribuire al convenuto sulla base del criterio della colpa grave e del nesso causale.
La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva e determina il sorgere di un diritto di credito dell’amministrazione ad ottenere, anche coattivamente tramite una procedura esecutiva, la somma indicata nella sentenza stessa. L’amministrazione cura l’esecuzione della sentenza di condanna, secondo una procedura semplificata prevista dal D.P.R. 260/1988[302] (vedi infra) sotto la vigilanza del PM. Se la sentenza è di assoluzione (definitivo proscioglimento) le spese legali sono sostenute dall’amministrazione di appartenenza.
La sentenza è appellabile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale entro 60 giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.
La competenza in grado d’appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado è attribuita alle tre Sezioni giurisdizionali centrali (non c’è una competenza specifica per materia delle tre Sezioni d’appello). Per la Regione Sicilia, in attuazione dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione, competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze dei giudici contabili siciliani è la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano sugli eventuali conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali o a richiesta del Procuratore Generale. Le pronunce sulle questioni di massima concernono l’esatta interpretazione di punti di diritto controversi che hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza.
Le sentenze della Corte dei conti possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.
Con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per un più consistente e sollecito recupero dei crediti liquidati nelle sentenze di condanna della Corte dei conti, il citato D.P.R. 260/1998 ha semplificato e reso più efficaci i procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna al risarcimento del danno emesse dalla Corte dei conti, prevedendo che:
- alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti provveda l’amministrazione o l’ente titolare del credito;
- il recupero sia effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla legge, su tutte le somme dovute ai responsabili, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza;
- per la riscossione di crediti non recuperati nelle forme disciplinate dal regolamento, l’ufficio competente possa provvedere all’iscrizione a ruolo;
- l’ufficio che ha in carico il credito possa chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti, oltre alle spese di iscrizione e gli interessi legali.
Secondo il Presidente della Corte dei conti, l’applicazione di tali disposizioni inizia a produrre qualche effetto positivo: con riferimento alle amministrazioni dello Stato la percentuale della riscossione dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna, accertati nell’anno, mostra un trend ascendente che passa dall’1,13% del 2001, al 5,96% del 2002, al 10,96% del 2003[303].
Si ricorda inoltre che il Procuratore generale della Corte dei conti ha segnalato[304] l’esigenza di una revisione della normativa in tema di responsabilità amministrativa, tesa a delinearne i caratteri fondanti, anche attraverso una disciplina processuale completa e coerente che, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenga conto delle peculiarità proprie del giudizio contabile ed eviti rinvii generici, anche se residuali, sia al processo civile sia a quello penale.
Nella stessa sede il Procuratore generale ha evidenziato che uno dei nodi maggiormente problematici della giurisdizione volta ad accertare la responsabilità amministrativa per danno all’erario prodotto dai dipendenti pubblici e da coloro che, secondo l’ordinamento vigente, sono soggetti alla medesima disciplina, è rappresentato dalla difficoltà nella riscossione delle somme determinate nelle sentenze di condanna del giudice contabile.
Il significativo ammontare di tale tipologia di crediti erariali – che, quando non riscossi, sono riportati come residui nel bilancio dello Stato – è alla base dell’intervento normativo attuato con il citato D.P.R. 260/1998, finalizzato a semplificare e a rendere più efficace l’esecuzione delle decisioni di condanna. L’applicazione di tali disposizioni ha iniziato a produrre qualche effetto; secondo il Procuratore generale sussistono, comunque, nell’attività di esecuzione delle sentenze di condanna almeno due limiti oggettivi difficilmente superabili: il primo è costituito dai caratteri propri dei giudizi di esecuzione –compreso l’ordinario diritto civile – che rendono inevitabile un’alea nel recupero delle somme liquidate in sentenza; il secondo limite è legato alle modeste risorse finanziarie e patrimoniali di cui, almeno mediamente, dispongono i funzionari pubblici e alle restrizioni al recupero poste dalla normativa vigente, cui si aggiunge la non estensione agli eredi del responsabile del debito risarcitorio, se non nelle ipotesi d’illecito arricchimento dell’interessato.
Il Procuratore ha anche ricordato che è stato da molto tempo attribuito alla Corte dei conti il potere riduttivo dell’addebito[305]: tuttavia tale potere riduttivo, in quanto non definito in sede legislativa, non si è potuto sempre esercitare con riferimento a criteri uniformi e costanti e, quindi, con vero spirito di giustizia.
In merito alle disposizioni recate dai commi 231-233, con considerazioni analoghe a quelle già fatte dal Presidente della Corte dei conti presso la Commissione affari costituzionali del Senato il 14 luglio 2004[306], si è recentemente espresso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti 2006[307], il Procuratore generale, rilevando che: “non vi è dubbio che questo intervento del legislatore, pur non violando le prerogative del potere giudiziario, di certo influisce su decisioni già pronunciate. Nella sostanza e nel contenuto, ha di fatto le connotazioni di un parziale condono, realizzato attraverso una sorta di patteggiamento e, perciò, concettualmente mal si concilia con il rispetto dei principi di certezza del diritto e di parità di trattamento e di uguaglianza tra i cittadini.
In effetti, il legislatore, con il suo intervento, ha introdotto transitoriamente nell’Ordinamento un procedimento di limitato favore all’interno di un altro procedimento, quello di risarcimento del danno erariale subito dalle Amministrazioni pubbliche, in caso di responsabilità amministrativa”.
Nella stessa sede, il Procuratore generale ha d’altra parte riconosciuto che: “la ristretta portata di tali disposizioni, pur nella sua anomalia, propone qualche riflessione di segno positivo.
Sembra corretto, infatti, pensare che la ratio che le ha ispirate si fondi sull’attuale esistenza di diverse pronunce di primo grado, che, ancorché ineccepibili sul piano della valutazione dei fatti, nonché del diritto e della procedura, inevitabilmente sono state costrette a quantificare il danno risarcibile in somme, poi, in concreto, rivelatesi di livello non sostenibile dalle condizioni economiche del funzionario o dell’agente dichiarato responsabile per colpa grave (non per dolo e neppure per obbligo di restituzione)”.
Articolo 1, comma 234
(Rinnovo seggi Consiglio sicurezza
Nazioni Unite)
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma 234 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al fine di far fronte alle necessità operative del Ministero degli Affari esteri in vista del rinnovo dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si compone di quindici Membri, cinque dei quali sono membri permanenti. I restanti dieci Membri vengono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di due anni (cinque ogni anno). I membri non permanenti sono eletti tenendo conto del contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri fini dell'Organizzazione, rispettando un'equa distribuzione geografica. A tal fine, i cinque gruppi regionali esistenti all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, scelgono i Membri (che dovranno poi essere confermati dall’Assemblea generale) all’interno delle rispettive aree in ragione di due per ciascuno dei Gruppi degli Stati Africani, Asiatici, Latino-Americani e dell’Europa occidentale, mentre il Gruppo degli Stati est-europei sceglie un solo Membro. Il decimo seggio spetta alternativamente, ogni due anni, ad un Paese asiatico e ad uno africano.
Attualmente, i Membri non permanenti sono: Argentina, Danimarca, Grecia, Giappone, e Tanzania, fino al 31 dicembre 2006; Ghana, Congo-Brazzaville, Qatar, Slovacchia e Perù, fino al 31 dicembre 2007.
Dalla formulazione della norma non si evince a quali concrete finalità l’Amministrazione degli affari esteri intenda destinare lo stanziamento in questione. Si ricorda, tuttavia, che l’Italia ha presentato la propria candidatura come membro non permanente del Consiglio di sicurezza per il biennio 2007-2008. E’ possibile che, a tal fine, si intenda promuovere un’azione diplomatica ad ampio raggio volta ad acquisire i consensi necessari. Lo stanziamento potrebbe in seguito essere utilizzato per organizzare la presenza italiana nell’ambito del Consiglio di sicurezza.
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall’anno 2006.(*)
__________
(*) Comma così modificato dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 2/2006.
Il comma 235 prevede che l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvalga per l’espletamento delle sue funzioni di due vicari, la cui nomina spetta al Ministro delle attività produttive.
Inoltre, per il funzionamento e il potenziamento delle relative strutture di supporto, diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-quater testé citato, che escludeva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti all’avvio operativo della nuova struttura, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro.
A seguito di una
modifica introdotta dall’art. 4-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006 (“Interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di
fiscalità d’impresa“),
convertito con modificazioni dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006[308], la suddetta autorizzazione di spesa, originariamente
limitata al solo
Si ricorda che all’organo in questione, ai sensi dello stesso articolo 1-quater del DL n. 35 del 2005, sono stati affidati compiti di coordinamento e di monitoraggio nell’ambito della lotta alla contraffazione.
Ad esso spetta in particolare:
a) il coordinamento delle funzioni di sorveglianza sulle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale[309];
b) il monitoraggio delle attività preventive e repressive dei fenomeni di contraffazione.
Il nuovo organo sostituisce il Comitato nazionale anticontraffazione, la cui istituzione (in realtà mai avvenuta) presso il Ministero delle attività produttive è stata disposta dai commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge n. 350/03, abrogati dall’art. 246 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale”, in quanto confluiti nell’articolo 145 del Codice medesimo, oggetto a sua volta di abrogazione da parte del comma 5 del richiamato articolo 1-quater.
Ai sensi del citato articolo 145 del nuovo Codice della proprietà industriale, presso il Ministero delle attività produttive avrebbe dovuto essere costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato avrebbero dovuto essere definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati. Il funzionamento del Comitato non avrebbe dovuto, infine, comportare oneri per la finanza pubblica.
Alla nomina dell’Alto Commissario, sempre ai sensi dell’articolo 1-quater del DL n. 35/2005, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, mentre la definizione delle relative modalità di funzionamento e di composizione è demandata ad un decreto dello stesso Ministro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini del proprio funzionamento, l’Alto Commissario si avvale degli uffici e delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive (Dir. Gen. per il commercio le assicurazioni e i servizi; Dir. Gen. per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; Dir. Gen. per lo sviluppo produttivo e competitività). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione è tenuto ad operare in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
Quanto alle disposizioni inerenti l’attività e il funzionamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione introdotte dal citato DL 2/06, si ricorda che sono volte al rafforzamento della struttura di recente istituzione, attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto, l’inserimento di nuovo personale, oltre alla previsione di un finanziamento a regime a partire dal 2006 cui si è già accennato.
Articolo 1, comma 236
(Personale in servizio MAE per missione
IRAQ)
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
Il comma 236 novella l’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, con l’effetto di sostituire l’imputazione dello stanziamento di 3 milioni di euro al solo esercizio 2005, con la decorrenza della stessa autorizzazione di spesa a partire dall’esercizio finanziario 2005.
Il comma 2 dell’art. 4-bis del D.L. n. 3/2005 ha autorizzato, per l’anno 2005, la spesa di 3.000.000 di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri, in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq. Nella disposizione sono espressamente compresi: la gestione amministrativa degli interventi, l’invio di esperti, e l’attività amministrativa connessa all’operatività dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
I commi in esame recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato[310].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. In particolare, alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni: al lavoratore interessato è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità complessivamente interessate da tale disposizioni sono 6.542, con una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro. La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.
In particolare, i commi da 237 a 240 prevedono la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei contratti a tempo determinato, per il personale di determinate amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti:
§ Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 237, primo periodo);
Più specificamente:
- Ministero per i beni e le attività culturali (D.L. 6 del 1998, convertito dalla L. 61 del 1998, articolo 8, comma 7: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; L. 448 del 1998, articolo 22, comma 5: assunzione di 1.000 unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie; L. 494 del 1999, articolo 1, comma 1: assunzione di 1.500 unità per garantire l’apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato);
- Ministero della giustizia (L. 242 del 2000, articolo 1, comma 2, lett. a): assunzione di 1.850 unità per progetti di lavori socialmente utili e per garantire l’attuazione del D.Lgs. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado);
- Ministero della salute (L. 494 del 1999, articolo 12, comma 2: assunzione 160 unità tra medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo);
- Agenzia del territorio (L. 388 del 2000, articolo 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari).
Si ricorda che la prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati è già stata disposta dalle leggi 448 del 2001 (legge finanziaria 2002, articoli 19, comma 1, e 34), 289 del 2002 (legge finanziaria 2003 – articolo 34, comma 19), 350 del 2003 (legge finanziaria 2004 – articolo 3, comma 62), 311 del 2004 (legge finanziaria 2005 – articolo 1, comma 117), alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003, 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005.
§ Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 (comma 237, secondo periodo);
Si tratta di 33 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L’articolo 29, comma 8, della richiamata L. 448 del 1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione.
Tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 62, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e dall’articolo 1, comma 117, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
§ Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 238);
Si ricorda che l’articolo 3, comma 66, della legge finanziaria 2004 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere – mediante procedura di mobilità - personale civile esperto nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, al fine di fronteggiare le esigenze operative straordinarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In caso di riscontro positivo della procedura, il Ministero della giustizia poteva procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
§ Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 239);
Il citato comma 118 ha previsto la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato:
- contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali);
- contratti stipulati dall’INPS, INPDAP e INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti e il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro[311];
- contratti a tempo determinato stipulati tra l’INPDAP e i soggetti che, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l’assunzione presso l’INPDAP di giovani disoccupati, avevano superato, al momento della stipula del contratto, l’età prescritta dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro[312] .
§ Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 240, primo e secondo periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha autorizzato l'APAT ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004, con oneri a carico del bilancio dell’Agenzia[313]. Si ricorda, inoltre, che una disposizione di identico tenore era contenuta nell’articolo 3, comma 148, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003).
§ CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 240, terzo e quarto periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge finanziaria per il 2005 ha autorizzato la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA nel 2004.
In precedenza, l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004.
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 241);
Si ricorda che l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato l’ENPALS alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nel corso dell’anno 2004[314].
§ Corpo forestale dello Stato: tale amministrazione può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 242).
Si ricorda che la L. 124/1985 ha recato disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al riguardo, il comma 116 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005) ha previsto che la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
Si consideri, inoltre, che gli articoli 5 e 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante “Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione”[315], prevedono, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispettivamente, la proroga, per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana, e la proroga, sempre per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le ONLUS, istituita dal D.P.C.M. 26 settembre 2000.
Il successivo comma 243 è diretto a mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni[316].
Inoltre, il comma in esame, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
Si ricorda che la Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni statali, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco previsto dalla Legge 311 riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre stabilito che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Il successivo comma 96 del citato articolo 1 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse possono consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue[317].
Il comma 244 reca disposizioni in materia di proroga di comandi.
In particolare, si dispone la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.
Si ricorda che tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Infine, con il comma 245 si stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, previste dall’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006- 2008, la spesa di 370 milioni di euro.
Il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito MIUR), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2000, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.
Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata la somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002 (quest'ultima parzialmente coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 144 del 1999, il quale, per il 2002, ha previsto un incremento del Fondo per l'occupazione nella misura di 800 miliardi di lire).
Da ultimo l’articolo 1, comma 126, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha autorizzato una spesa, pari a 375 milioni di euro, per la proroga dell’affidamento dei servizi sopra illustrati presso gli istituti scolastici per l’anno 2005.
Si ricorda, infine, che la suddetta stabilizzazione, ai sensi della norma citata, deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta “terziarizzazione”) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Secondo la relazione illustrativa al ddl originario la disposizione in esame è diretta a consentire, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, già svolti ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000).
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
omissis
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
I commi in esame dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, va considerato che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni statali il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103).
In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:
- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.
Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
E’ stata inoltre prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere, ed una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
Il comma 246 stabilisce che sia “assicurata”, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il secondo periodo del comma 246 in esame dispone che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
Al riguardo si osserva che il richiamato ultimo periodo del comma 96 stabilisce, più che criteri di riparto, modalità per procedere all’assunzione prevedendo che - nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime - le autorizzazioni ad assumere vengano concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Si consideri che sulla disciplina del comma 246 in esame incide l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272[318], con una disposizione relativa all’assunzione di personale della Polizia di Stato, connotata dalla finalità dichiarata di prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
In particolare il comma 1 dell’art. 1 del d.l. citato autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 45/2005[319].
L’art. 1, co. 4, del D.L. 45/2005 consentiva al Ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 1, co. 548, lett. b), della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ed entro il limite di spesa di 17 milioni di euro, di autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facessero domanda.
E’ disposto che le assunzioni abbiano luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, come già detto pari a 1.500 unità (cfr. supra).
Il comma 2 dell’art. 1 del d.l. 272/2005 fissa per tali assunzioni – effettuate in deroga al blocco del “turn-over” disposto dal citato art. 1, co. 95, della legge finanziaria 2005 – il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dal 2006. La relativa copertura è effettuata attingendo al citato fondo di cui all’art. 1, co. 96, della medesima legge finanziaria e, per una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006, al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione[320].
Si consideri inoltre che il comma 3 dell’art. 1 del d.l. 272/2005 assicura la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato autorizzate per l’anno 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato pubblicati nelle Gazzette ufficiali (4ª serie speciale) n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
Il comma 247 reca disposizioni che si ricollegano a quelle poste dai commi da 237 a 242 del provvedimento in esame (cfr. supra).
Pertanto le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte.
Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.
Per quanto concerne le disposizioni dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, si ricorda che esse prevedono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione sono gli stessi i quali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce poi che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare - secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco - all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco.
Si precisa infine che, avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Pertanto le amministrazioni possono avviare le procedure concorsuali solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale, ritenendosi nulle di diritto tutte le assunzioni effettuate in violazione delle norme suindicate. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, sulla programmazione triennale delle assunzioni (commi 4 e 5).
Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: pertanto verranno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.
Tale disposizione appare in linea con il disposto dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.
Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentt. n. 1 del 1999, nn. 205 e 34 del 2004, n. 190 del 2005). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.
Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.
Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. supra). Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.
Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):
§ le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247 (cfr. supra);
§ i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250 (cfr. supra).
Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).
Il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252 dell'articolo in esame.
Il comma 257 in sostanza – seppur senza novellare la disposizione di riferimento - inserisce, tra le categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria ai sensi dell’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il personale della polizia penitenziaria.
Si ricorda che la Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni statali, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
Il successivo comma 96 del citato articolo 1 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia[321].
Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.
In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:
- del personale del settore della ricerca;
- del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[322];
- dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;
- del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);
- dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;
- dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
- del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;
- degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
Il comma 254 novella l’art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, norma istitutiva del cd. Alto Commissario anticorruzione..
L’articolo 1, comma 1,della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ha istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione ponendolo alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri[323].
La norma non provvedeva direttamente alla individuazione delle funzioni dell’Alto Commissario e nulla disponeva in merito alla relativa composizione dell’ufficio; tali determinazioni erano state interamente rinviate ad un regolamento governativo di attuazione (comma 3), poi emanato con DPR 6 ottobre 2004, n. 258[324].
Il DPR prevede la nomina dell’’Alto Commissario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio; l’Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Alto Commissario può disporre:
§ indagini, anche di natura conoscitiva, per accertare l'esistenza e le cause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
§ l’elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;
§ il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
Oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal D.Lgs. 286/1999[325], l'Alto Commissario può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame.
Subito dopo l’emanazione del regolamento attuativo, si è provveduto, con il D.P.R. 28 ottobre 2004, alla nomina del dottor Gianfranco Tatozzi all’incarico di Alto Commissario.
Il comma 4 enuncia i principi fondamentali alla cui osservanza è tenuto l’Alto Commissario nello svolgimento delle proprie funzioni.
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza[326];
f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Per il perseguimento delle finalità dell’ufficio dell’Alto Commissario, è stabilito dal comma 2[327] un tetto annuo di spesa di 582.000 euro (a decorrere dal 2002).
Al fine di adeguare le risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, l’art. 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha stanziato 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Con DPCM 25 gennaio 2005, n. 271, la dotazione dell'organico dell’Alto Commissario, a regime, è stata fissata in un dirigente attributario di incarico di 1a fascia nell'ambito delle dotazioni di staff fissate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e di tre dirigenti di 2a fascia, provenienti da altre amministrazioni pubbliche o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 3); nonché, come da allegata tabella A al citato DPCM di 6 funzionari ed ufficiali della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri; di 29 funzionari dell'area C; di 29 impiegati dell'area B e di 2 dipendenti dell'area A, per un totale di 66 unità. Inoltre, è stato previsto un contingente di 10 consulenti e 5 esperti.
Le modifiche introdotte dal comma 254 riguardano il comma 4 dell’art. 1 della legge 3/2003.
La prima prevede che all’Alto Commissario sia affiancato come vicarioun vice Commissario scelto dal Presidente del Consiglio di ministri – su proposta dello stesso Alto Commissario - tra le stesse categorie di soggetti nel cui ambito è scelto quest’ultimo, ovvero magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, gradi generali della dirigenza militare o dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
La seconda modifica, relativa alla lettera e), è relativa alla composizione dell’ufficio dell’alto Commissario, che viene integrata con specifiche professionalità.
Rispetto a quanto già previsto (v. ante), entrano a far parte dell’ufficio un vice Commissario aggiunto (la cui procedura di nomina è analoga a quella del “vicario”) e 5 esperti, scelti tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato con almeno 5 anni di servizio pregresso effettivo nell’amministrazione di appartenenza; per tale personale è previsto la collocazione fuori ruolo in aspettativa retribuita, anche in deroga alla disciplina ordinaria dei rispettivi ordinamenti.
Il comma 255 provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese conseguenti all’integrazione di personale dell’ufficio dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione prevista dal precedente comma 254.
Per tali finalità, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro all’anno a partire dal 2006.
256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Il comma 256 reca alcune modifiche all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[328], concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro.
In materia di certificazione dei contratti di lavoro, si ricorda che l’articolo 5 della L. 30 del 2003 ha conferito al Governo la delega per l’introduzione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di lavoro (non del pubblico impiego), al fine di ridurre il più possibile l’eventuale contenzioso in ordine alla qualificazione dei medesimi rapporti.
Sulla base dei criteri indicati nella delega, il Capo I (articoli 75-81) del richiamato D.Lgs. 176 del 2003 ha disciplinato la certificazione dei contratti di lavoro.
In particolare, è prevista (articolo 75) una procedura volontaria di certificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo determinato e a progetto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione, presso specifiche Commissioni di certificazione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei richiamati contratti. Tale certificazione, sostanzialmente, consentirebbe di attribuire piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge che ledono interessi legittimi.
Ai sensi del richiamato articolo 76, possono svolgere la procedura di certificazione, che è volontaria e consegue necessariamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro (articolo 78), specifici organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro (comma 1 dell’articolo 76), cioè le commissioni di certificazione, istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale, qualora la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in oggetto. Tali commissioni sono state istituite con il D.M. 21 luglio 2004;
- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nello specifico albo[329], esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Tali sedi di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza, ai sensi del successivo articolo 81.
Le commissioni istituite in base alle citate disposizioni possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione (comma 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infine, con la circolare n. 48 del 15 dicembre 2004, in relazione al richiamato D.M. 21 luglio 2004, ha disposto i chiarimenti operativi per la certificazione dei contratti di lavoro.
Può essere utile, al riguardo, ricordare che l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro ha interessato molto i commentatori del D.Lgs. 276 del 2003.
In particolare, uno dei problemi più evidenziati in dottrina è se con tale istituto il legislatore delegato abbia voluto introdurre, nel sistema giuslavoristico italiano, il modello della cd. “derogabilità assistita”[330], cioè della possibilità, per le parti interessate alla stipula di un rapporto di lavoro, di derogare alla disciplina legale protettiva (anche derivante dal contratto collettivo), introducendo una regolamentazione prodotta direttamente dall’autonomia individuale, purché asseverata attraverso l’uso di specifiche modalità. In relazione a ciò, parte della dottrina ha sostenuto che l’unica condizione capace di operare la richiamata deroga sarebbe, appunto, la certificazione, procedura che garantirebbe assistenza alla parte più debole (cioè il lavoratore)[331]. In questo senso, il sistema giuslavoristico italiano avrebbe subito una profonda modifica, attesa la caratteristica di tendenziale inderogabilità propria del sistema stesso, il quale ammette deroghe solamente in senso più favorevole per il lavoratore.
Il sistema basato sull’impossibilità della deroga in peius risulterebbe comunque “intaccato” dallo stesso D.Lgs. 276 del 2003: le disposizioni di tale provvedimento, infatti, “hanno attribuito alla certificazione una funzione di convalida delle scelte derogatorie in peius della volontà individuale”[332]. In questo senso, la certificazione troverebbe applicazione per tutte le tipologie di contratti “atipici” introdotti dal D.Lgs. 276 stesso. Tali contratti vengono collocati nell’area della tutela inderogabile ma in regime di piena flessibilità. In questo senso, alcune tipologie di rapporto (a chiamata, ripartito, a tempo parziale) sarebbero una sorta di “attenuazione” delle tutele tipiche, per altre tipologie ( (lavoro a progetto e associazione in partecipazione), invece, la certificazione adeguerebbe alle stesse la tutela riservata ai trattamenti tipici del lavoro subordinato.
Altra parte della dottrina (in realtà preminente[333]), invece, è orientata a ritenere che nella legge delega non ci sia alcuna disposizione in grado di legittimare il legislatore delegato ad introdurre forme di “derogabilità assistita”: in questo senso, la certificazione sarebbe stata consentita solamente in ordine al momento qualificatorio del contratto.
Infine, un ulteriore orientamento[334] afferma che il ricordato D.Lgs. 276 consentirebbe “una forma di volontà derogatoria assistita in sede di certificazione”, ma “relativamente al solo, benché assai rilevante, ambito del lavoro a progetto”.
In particolare, il comma in esame:
§ aggiunge la lettera c-bis) al comma 1del richiamato articolo 76, includendo tra gli organi abilitati alla certificazione la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la stessa Direzione (lettera a)).
Tale inclusione opera solamente nei casi in cui il datore di lavoro:
- abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse;
ovvero
- abbia un’unica sede di lavoro e sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero stesso;
§ aggiunge la lettera c-ter)al comma 1 del richiamato articolo 76, con la quale si includono tra gli organi abilitati alla certificazione i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale inclusione opera esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento;
La L. 12 del 1979, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, ha disposto (articolo 1, comma 1) che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, sono assunti solamente dai soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti richiamati.
Il richiamato albo è istituito (articolo 8) in ogni provincia, ed il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.
Ai sensi del successivo articolo 9, l'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, al consiglio provinciale, che, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Il consiglio provinciale, inoltre, dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, in specifici casi. Il consulente del lavoro può comunque chiedere la reiscrizione nell'albo qualora siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione
Come accennato in precedenza, l'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo. Il consiglio è composto (articolo 11) di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.
Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.
Il consiglio provinciale, ai sensi dell’articolo 14:
a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
g) delibera la convocazione dell'assemblea;
h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.
§ infine, aggiungendo il comma 1-bis al citato articolo 76, prevede che le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province limitino la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, solamente nel caso di cui alla nuova lettera c-bis).
Articolo 1, comma 258
(Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005)
258. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
Il comma 258, è volto ad introdurre modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
L’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 reca disposizioni volte ad incrementare l’occupazione nelle regioni interessate dai programmi di sviluppo previsti nell’ambito dell’Obiettivo 1 (“promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo”) del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), per il periodo di programmazione 2000-2006. Con il comma 1 viene erogato, per l’anno 2006, un contributo complessivo dell’importo di 18 milioni di euro, da ripartirsi in modo proporzionale tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, situati nelle aree sopra indicate, che abbiano avviato – nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge – iniziative per la trasformazione dei rapporti di lavoro relativi ad attività socialmente utili, individuati dal D.Lgs. n. 81/2000, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale contributo è finalizzato alla proroga per l’anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato. L’erogazione del contributo, che è subordinato alla condizione che i comuni non abbiano già usufruito di un simile beneficio, sarà effettuata dal Ministero dell’interno, sulla base dei dati certificati che gli enti locali interessati dovranno comunicare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Il comma 2 prevede che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, provvede al reintegro “di pari importo, per l’anno 2006, del fondo per l’occupazione”. Si ricorda che l’articolo 61 della legge n. 289/02 dispone, al comma 1, l’istituzione, a decorrere dal 2003, del Fondo per le aree sottoutilizzate, nel quale confluiscono, con separata evidenziazione contabile, le risorse stanziate con riferimento ai provvedimenti indicati all’allegato 1 della legge finanziaria stessa: si tratta delle risorse già allocate nel Fondo per le aree depresse, relative sia all’intervento straordinario nel Mezzogiorno che all’intervento ordinario nelle aree depresse, del Fondo per l’imprenditoria giovanile e delle risorse iscritte in bilancio per i crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.
Il comma in esame:
§ specifica che il contributo è erogato una tantum, per il solo anno 2006;
§ sopprime il riferimento ai contratti a tempo determinato, per quanto riguarda l’utilizzazione del contributo. Pertanto il contributo può essere utilizzato più genericamente per la proroga dei rapporti di lavoro in atto;
§ infine, amplia la platea dei comuni potenzialmente beneficiari della norma, prevedendo che possano usufruire del contributo i comuni con popolazione superiore a 230.000 abitanti (mentre la vigente norma fa riferimento a quelli con popolazione superiore a 300.000 abitanti).
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I commi 259, 260 e 262 recano disposizioni sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e dei dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Il comma 261 prevede la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e, contestualmente, l’affidamento agli ispettori sostituti commissari delle funzioni di vice dirigente e l’espletamento di concorsi per commissari.
Il comma 259 introduce due novelle all’articolo 42 della legge 121/1981[335], concernente i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
In particolare, si dispone che:
§ l’inquadramento dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto non possa avvenire prima di tre anni dal conseguimento della qualifica (comma 259, lettera a));
§ conseguentemente, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B che non sia stato possibile inquadrare nella qualifica di prefetto, a causa del collocamento d’ufficio a riposo per raggiungimento del limite di età, sia corrisposto il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti che abbiano pari anzianità di servizio e che fruiscano delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato (comma 259, lettera b));
La qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è stata istituita dall’art. 12 del D.Lgs. 334/2000[336] come qualifica apicale del ruolo dei dirigenti, ferma restando la sovraordinazione gerarchica del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Possono accedere a tale qualifica, secondo quanto dispone l’art. 42 della legge 121/1981, i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Per quanto qui rileva, si ricorda che il comma 3 dell’art. 42 della L. 121/1981, sul quale incide la modifica recata dal comma 259, lettera a) in esame, stabilisce che i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica.
A tale scopo il comma 1 dell’art. 42 della legge 121/1981 riserva 17 posti della dotazione organica dei prefetti[337], pari complessivamente a 156 posti; prevedendo che essi possono essere assegnati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
In via generale, si ricorda che, secondo quanto prevede l’art. 1 del D.Lgs. 334/2000, la carriera dei funzionari di Polizia (personale direttivo e dirigente) si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti, cui corrispondono le seguenti qualifiche e dotazioni organiche[338]:
§ ruolo dei commissari (1980):
- commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto.
§ ruolo dei dirigenti:
- primo dirigente (709);
- dirigente superiore (195);
- dirigente generale di pubblica sicurezza (18);
- dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B (9).
Il D.Lgs. 139/2000[339] ha delineato un nuovo assetto ordinamentale (con i relativi contingenti organici e le funzioni conferibili in base alla Tabella B, allegata al D.Lgs. citato) del personale della carriera prefettizia, riducendone le previste qualifiche da otto a tre: prefetti (compresi quelli di prima classe, destinati alle Prefetture dei capoluoghi di Regione, nonché alle funzioni di capo di gabinetto del Ministro, capo della Polizia e capo del personale), vice prefetti e vice prefetti aggiunti.
La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è articolata nelle seguenti componenti[340]:
§ stipendio tabellare;
§ retribuzione individuale di anzianità;
§ retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
§ retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
La determinazione della retribuzione di posizione è effettuata attraverso il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego; da ultimo essa è stata stabilita dall’art. 16 del DPR 252/2003, con cui è stato recepito l’ultimo accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia.
Il comma 260 prevede il conferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, di alcuni benefici economici al personale delle due qualifiche dirigenziali immediatamente inferiori (vedi supra). In particolare:
§ ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che abbiano maturato un’anzianità di almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di livello B con la medesima anzianità di servizio (comma 260, lettera a));
§ ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica, è conferita a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza (comma 260, lettera b)).
Il comma 261 prevede la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 334/2000. La sospensione è disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate[341].
Nel frattempo, per sopperire alle esigenze funzionali, agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari” sono affidate le funzioni di vice dirigente (comma 261, lettera a)).
L’art. 14 del D.Lgs. 334/2000 ha istituito nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, il ruolo direttivo speciale. Tale ruolo è articolato nelle seguenti qualifiche:
§ vice-commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
§ commissario del ruolo direttivo speciale;
§ commissario capo del ruolo direttivo speciale;
§ vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
Lo stesso articolo del D.Lgs. ha stabilito che la dotazione organica del ruolo speciale è costituita, per 1000 unità, dai commissari provenienti da tale ruolo, che è stato progressivamente ridotto di pari numero e, per 300 unità con personale proveniente dal ruolo degli ispettori, la cui dotazione organica ha subito un’analoga riduzione. La tabella A del DPR 335/1982 prevede 850 unità per le qualifiche di vice-commissario e commissario e 450 unità per quelle di commissario capo e vice questore aggiunto.
Per alimentare il ruolo direttivo speciale, l’art. 24 del D.Lgs. 334/2000 ha disposto che, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al 40 e al 60 per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli.
Gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari” rappresentano la figura apicale del ruolo degli ispettori e quindi del personale non direttivo. La denominazione di “sostituto commissario” viene assunta dagli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che continuano a mantenere questa qualifica, i quali abbiano maturato quindici anni di servizio effettivo nella qualifica e abbiano superato una specifica selezione per titoli (DPR 335/1982[342], art. 31-quater, comma 1).
La normativa vigente stabilisce che agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari” possono essere attribuite, soltanto in casi eccezionali puntualmente individuati, le funzioni di vice dirigente di uffici o di unità organiche (D.P.R. 335/1982, art. 31-quater, comma 6).
Condizione preliminare è che in tali uffici, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale; inoltre, i superiori gerarchici possono essere sostituiti soltanto in caso di in assenza o impedimento e a condizione che essi non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza (D.P.R. 335/1982, art. 26, comma 5).
Per le medesime esigenze viene inoltre prevista l’alimentazione del ruolo dei commissari, nel rispetto della disciplina autorizzatoria delle assunzioni[343], nell’ambito della dotazione organica vigente anteriormente all’entrata invigore del citato D.Lgs. 334/2000, cioè prima della riduzione di 1.000 unità finalizzata alla costituzione del citato ruolo direttivo speciale (comma 261, lettera b)).
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 334/2000, la dotazione organica del ruolo dei commissari era pari a 2.980 unità.
Il comma 262 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 259 e 260.
263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
I commi 263-265 determinano l'adeguamento, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) .
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita dall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997 ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi disposti per il 2006 sono determinati (comma 263):
a) nella misura di 440,84 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b) nella misura di 108,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
In base al comma 264, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2006 sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori l’ENPALS – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. a) – in 16.181,23 milioni di euro (per l’anno 2005 l’importo era infatti pari a 15.740,39 milioni);
§ per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. b) – in 3.992,46 milioni di euro (nel 2005 esso era pari a 3.889,53 milioni).
Ai sensi del comma 265 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990, e successive modificazioni).
Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse .
Nell'ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:
§ 1.006,21 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;
§ 2,43 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
§ 56,31 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
§
Il comma 266 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla “Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti”, istituita dall’art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005.
Pertanto per l’anno 2004 si provvede mediante trasferimento di:
a) un importo pari a 228,69 milioni di euro, risultante quale eccedenza di bilancio per l’anno 2004 della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” rispetto agli oneri effettivamente sostenuti ai fini istituzionali;
b) un importo pari a 140,31 milioni di euro accantonato presso la medesima gestione e non utilizzato nell’anno 2004, come risulta dal bilancio consuntivo INPS.
Per l’anno 2005 viene disposto l’utilizzo di:
a) 117,95 milioni di euro che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004 - accantonati presso la “Gestione invalidi” e non utilizzati a scopi istituzionali;
b) 182,05 milioni di euro quale quota parte dalle somme trasferite dallo Stato all’INPS[344], a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali che presentano delle eccedenze contabili nei bilanci consuntivi, come evidenziate nella contabilità dell’INPS[345].
Il comma 267, infine, sopprime il contributo dello Stato – pari a circa 65.6 milioni di euro annui - in favore dell’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, "al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni" a carico dell'ENPALS.
La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge finanziaria osserva che il contributo in oggetto appare ormai superfluo, alla luce degli ultimi risultati dei bilanci dell'ENPALS che mostrano, in conseguenza delle modifiche introdotte al sistema previdenziale con i decreti di armonizzazione previsti dalla Legge n. 335/1995, una “costante situazione di avanzo gestionale”.
268. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
Il comma 268 è volto a consentire ai lavoratori dei sali alcalini, già dipendenti dalla ITALKALI S.p.A. ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell’articolo 28 della legge della Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, al fine di evitare disparità di trattamento nella erogazione delle prestazioni pensionistiche tra i medesimi lavoratori e quelli del settore solfifero siciliano ammessi al prepensionamento, che hanno beneficiato di una base di calcolo più favorevole, in forza di leggi nazionali.
Il comma in esame riproduce sostanzialmente il contenuto della pdl A.C. 1448 (Misuraca ed altri) recante disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, presentata il 31 luglio 2001 e sottoposta all’esame in sede referente della XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera.
In particolare il comma 268, al fine di avere efficacia retroattiva, è configurato come interpretazione autentica delle leggi nazionali relative alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione, sulle quali interviene estendendo l’ambito soggettivo di riferimento dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana.
Lo stesso comma precisa, infatti, che la disposizione in esame ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’art. 1 della L. 214 del 1982 e dell’art. 1, comma 1 della L. 105 del 1991.
In sostanza, il comma in esame si inserisce in un contesto normativo contrassegnato dalla convergenza di due distinte fonti normative: da un lato le leggi regionali volte a garantire il prepensionamento a particolari condizioni in favore dei lavoratori del settore solfifero, dall’altro le leggi nazionali n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991, in materia di determinazione della base di calcolo della contribuzione volontaria, che incidono quindi sull’entità del trattamento pensionistico.
Più specificamente la disposizione in esame riprende, nella struttura, la L. 105 del 1991 estendendo, come accennato, l’ambito soggettivo di riferimento di tale legge e della precedente L. 214 del 1982 dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana. Tale estensione è finalizzata a superare l’interpretazione data dall’INPS, nella lettera del 3 febbraio 2001, nella quale è stato affermato che “la legge 214/82, che regolamenta le determinazione della retribuzione media settimanale per i beneficiari della legge regionale n. 42 del 1975, riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore zolfifero e non gli altri settori”. La stessa lettera ha altresì sottolineato che “il fatto che le varie leggi regionali, susseguitesi nel tempo e riguardanti altri settori, abbiano sempre fatto riferimento alla legge regionale 42/75 (settore zolfifero) non significa che per i beneficiari delle stesse possa essere applicata la legge 214/82”.
Al riguardo, si segnala che la citata L.R. 42 ha disposto, all’articolo 6, che - salvaguardando le disposizioni di cui al successivo articolo 9[346] - per gli impiegati e gli operai della società Sochomisi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento avevano compiuto 50 anni di età, si sarebbe provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, specificando altresì la progressiva risoluzione del rapporto di lavoro per gli altri impiegati e operai, al raggiungimento del 50 anno di età, fino al 31 dicembre 1978 (primo comma).
Ai sensi del secondo comma ai soggetti indicati doveva essere corrisposta, a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile (corrisposta per 14 mensilità, ai sensi del terzo comma), pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari di competenza, con l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, e di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
Successive leggi regionali, inoltre, hanno esteso l’applicazione di tale legge ad altri lavoratori.
In particolare l’art. 6 della legge 25 maggio 1979, n. 100, ha previsto la risoluzione del rapporto di lavoro, alle condizioni di cui al citato art. 6 della Legge Regione Sicilia n. 42/1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1982, avessero compiuto il 50° anno di età.
La legge 9 maggio 1984, n. 27, è nuovamente intervenuta nel settore in esame disponendo (articolo 5) la risoluzione del rapporto di lavoro, sempre alle condizioni di cui al citato articolo 6 della Legge Regione Sicilia 42 del 1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli già dipendenti dalla ex “S.C.A.I. S.p.a.” di Mazara del Vallo[347], che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1986, avessero compiuto il 50° anno di età (in proposito, la relazione illustrativa alla pdl 1448 cita anche la disparità di trattamento tra i prepensionati dell’industria solfifera siciliana, i prepensionati del settore dei Sali potassici del gruppo EMS e ISPEA[348] e i prepensionati del settore ITALKALI S.p.A.).
Successivamente, l’articolo 28 della Legge Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, ha esteso i benefici di cui al citato articolo 5 della Legge Regione Sicilia 27 del 1984, al personale dipendente della ITALKALI S.p.a., società a partecipazione maggioritaria dell’Ente minerario siciliano che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risulti in esubero, se in possesso dei prescritti requisiti. I suddetti benefici si applicano anche ai dipendenti non riammessi all’attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini.
La Regione Sicilia si è fatta carico del pagamento degli oneri per la contribuzione volontaria a favore dei dipendenti licenziati. La determinazione del contributo volontario era stata inizialmente effettuata ai sensi delle disposizioni allora in vigore e precisamente dell’articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di seguito analizzato.
Sulla base di tali disposizioni e per ovviare all’effetto penalizzante in precedenza analizzato, la Legge (nazionale) 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano, ha stabilito, al primo comma dell’articolo unico, che per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alla citata L.R. 42 del 1975 nonché alla L.R. 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8[349] del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovesse essere elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi regionali.
Nel frattempo venivano emanati l’articolo 2 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537), che ha introdotto l’indicizzazione delle retribuzioni nell’ambito delle classi di contribuzione volontaria, e l’articolo 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile: tali disposizioni hanno in parte vanificato i benefici che la richiamata L. 214 del 1982 voleva assicurare. Infatti, la pensione calcolata sull’indennità corrisposta sulla base dell’apposita Legge 214 era risultata alle volte notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Successivamente, il comma 1 dell’articolo 1 della Legge (nazionale) 28 marzo 1991, n. 105, recante l’interpretazione autentica del primo comma dell’articolo unico della richiamata L. 214 del 1982, ha stabilito che per i più volte richiamati lavoratori dell'industria solfifera siciliana, la base di calcolo del citato contributo dovesse essere determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, solamente nel caso in cui essa avesse effettivamente costituito una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del citato articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Neppure tale ultima legge è però riuscita a risolvere definitivamente la questione: infatti, in base all’interpretazione fornita dall’INPS con lettera del 3 febbraio 2001 (ufficio V.V. n. 27/VV/500674), in precedenza richiamata, la L. 214 del 1982 e la successiva legge di interpretazione autentica 105 del 1991 riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore solfifero. Resterebbero pertanto esclusi i dipendenti della ITALKALI S.p.a. (di cui alla legge della Regione Sicilia n. 25/1993 ).
Più specificamente la circolare citata afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante norme in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, le due leggi n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991 devono considerarsi abrogate. L’articolo 10 di tale provvedimento, infatti, stabilisce che sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle recate dallo stesso decreto e che (articolo 9) le disposizioni previgenti continuano a trovare applicazione solo relativamente alle domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo. Ne consegue che eventuali nuove domande (improbabili, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’emanazione delle leggi regionali) saranno soggette alle nuove disposizioni legislative di cui al citato D.Lgs 184 del 1997, le quali stabiliscono (articolo 7) che l’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento per la contribuzione obbligatoria, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
La relazione tecnica presentata dal Governo, oltre a ribadire le finalità del comma 268, stima in 445 unità i soggetti interessati dalla disposizione, divisi tra soggetti già pensionati e soggetti ex lavoratori percettori di indennità di prepensionamento.
Le seguenti tabelle evidenziano gli effetti finanziari della norma, la cui stima, sempre secondo la relazione tecnica, “è stata realizzata sulla base delle più recenti indicazioni fornite dalla società RESAIS S.p.A. (che gestisce, in nome e per conto della Regione Sicilia gli ex minatori prepensionati della società Italkali S.p.A.) alla Direzione Regionale dell’INPS”.
Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che “la valutazione copre un arco temporale precedente e successivo all’anno 2005 e, pertanto, comprende sia i contributi già riscossi dall’INPS sia le rate di pensione già in pagamento, calcolati entrambi sulla base della contribuzione volontaria a percentuale dell’indennità di prepensionamento”.
In particolare, la Tabella A riporta l’importo dei maggiori oneri complessivi determinati dalla norma.
Tabella A
Maggiori oneri complessivi (importi in moneta 2005) |
||
Maggiori entrate |
|
|
Contributi a percentuale versati da pensionati |
1.880.000 |
(già versati) |
Contributi a percentuale versati da pre-pensionati |
1.320.000 |
(già versati) |
Contributi arretrati per passaggio a percentuale |
1.400.000 |
(da versare) |
Contributi futuri moneta 2005 (tutte le categorie) |
1.128.230 |
(da versare) |
Totale |
5.728230 |
|
Maggiori uscite |
|
|
Maggiori rate di pensioni |
920.000 |
(già pagate) |
Maggiori rate per ricostituzioni di pensioni già liquidate a classe |
3.730.000 |
|
Oneri futuri per rate di pensione |
16.905.594 |
|
Totale |
21.555.594 |
|
Differenziale |
-15.827.364 |
|
La seguente Tabella B, invece, riporta l’andamento del maggior gettito per contributi, delle maggiori uscite per pensioni e del differenziale 2005-2015.
Tabella B
Anni |
A) - Maggior gettito per contributi* |
B) - Maggiori rate di pensioni* |
Differenziale (A-B) |
2005 |
250.230 |
1.261.321 |
-1.011.091 |
2006 |
208.086 |
1.356.515 |
-1.148.429 |
2007 |
168.576 |
1.443.055 |
-1.274.479 |
2008 |
132.578 |
1.516.614 |
-1.384.036 |
2009-2015 |
368.760 |
11.328.089 |
-10.959.329 |
Totale |
1.128.230 |
16.905.594 |
-15.777.364 |
* importi in euro 2005.
Dal punto di vista della copertura, infine, la relazione tecnica afferma che “tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell’anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi”. In base a ciò, continua la relazione tecnica, “è necessario indicare nell’ultimo esercizio (2008) la copertura corrispondente all’onere a regime, valutato, sulla base dei dati presenti nella Tav. n. 2 (Tab. B nel testo), in 2 milioni di euro annui”.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
I commi 269-271 recano alcune modifiche alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare e a quelle riguardanti le misure, in favore dei datori di lavoro, intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento (riduzione derivante dalla presumibile crescita degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari). La suddetta crescita dovrebbe discendere dall'applicazione del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 252 del 2005 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) e dell’articolo 1, comma 44 della legge n. 243 del 2004, introduce una riforma del quadro normativo relativo alla previdenza complementare in Italia.
Il decreto legislativo n. 252, perché si determini un effettivo decollo della previdenza complementare volto a compensare le future prestazioni pensionistiche pubbliche, interviene con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare. Si introducono disposizioni volte ad aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare, cercando nel contempo di rendere effettiva la competitività tra i vari fondi pensione, in modo da far beneficiare i destinatari delle migliori condizioni del mercato. Contestualmente si cerca di rendere più affidabile ed efficiente la gestione dei fondi pensione da parte degli organi di amministrazione e controllo (articolo 5) e di rafforzare la vigilanza della COVIP sulle forme pensionistiche complementari (articoli 18 e 19).
Al fine di favorire la libera scelta degli iscritti sulla destinazione delle risorse conferite, si prevedono disposizioni per aumentare la “portabilità” della posizione pensionistica. In particolare si prevede che il lavoratore possa scegliere liberamente la forma di previdenza complementare a cui destinare la contribuzione, anche nel caso di istituzione di fondi negoziali (articolo 8). Inoltre viene ridotto a due anni il termine dopo il quale si può decidere di trasferire la propria posizione presso altra forma pensionistica complementare (articolo 14).
Per incentivare l’adesione alla previdenza complementare, si riforma l’imposizione sui fondi pensione e sulle prestazioni rendendola più favorevole per gli iscritti (articoli 11 e 17).
Di particolare importanza, inoltre, per incrementare i flussi di finanziamento a forme pensionistiche complementari, l’introduzione di un meccanismo di silenzio assenso con riferimento al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione (articolo 8, comma 7).
Il comma 269 in considerazione dello “slittamento” al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare, determina una serie di modifiche ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto legge n. 203 del 2005[350], recanti forme di compensazione alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.
In particolare, la lettera a)riformula i primi tre periodi del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 203/2005.
Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 8 del D.L. n. 203/2005 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese, in favore del quale viene erogato un contributo finanziario a carico dello Stato (anche ai fini dei costi di gestione), pari a 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 243 milioni per il 2011.
Si specifica che la garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2006-2010.
La definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
Il decreto in questione deve stabilire, tra l’altro, che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, con separata evidenza contabile, presso i fondi di cui all’articolo 2, comma 100, lettere a) e b) della legge n. 662 del 1996.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 prevede che il CIPE può destinare delle risorse finanziarie, fino ad un certo ammontare:
- per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese[351] (lettera a));
- per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa (lettera b)).
Inoltre il decreto ministeriale deve fissare “le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia” e deve indicare anche le modalità di recupero dei crediti erariali, con la previsione dell’eventuale ricorso all’iscrizione a ruolo secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999 .
Pertanto, con le modifiche al comma 1 di cui alla lettera a), in primo luogo, in considerazione dello “slittamento” al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare, l’istituzione del Fondo di garanzia è prevista dal 1° gennaio 2008.
La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, dopo le modifiche, risulta essere pari a 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2012 e a 253 milioni di euro per il 2013.
La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2008-2012.
Si ricorda che disposizioni relative al Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R, sono contenute anche nell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”. In particolare l’articolo 10, comma 3, precisa che la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia in questione, saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito Accordo stipulato dai Ministri del lavoro e dell’economia e dall’ABI, fermo restando il rispetto della dotazione finanziaria del Fondo.
Si ricorda a tal proposito che il 4 ottobre 2005 è stato sottoscritto un Accordo per il finanziamento dello smobilizzo del TFR maturando, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'ABI, che reca in allegato lo schema di funzionamento del Fondo di garanzia. L’Accordo, che non è (ancora) stato sottoscritto dal Ministro dell’economia, prevede una serie di requisiti di solidità economico finanziaria perché le imprese possano beneficiare del credito con garanzia a carico del Fondo.
La lettera b) modifica il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legge 203/2005, differendo al 1° gennaio 2008 la possibilità di godere della riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico dei datori di lavoro, in corrispondenza del conferimento di quote di TFR a forme di previdenza complementare.
Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce infatti, a partire dal 1° gennaio 2006, una riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico dei datori di lavoro in favore della Gestione INPS “prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”[352], come misura compensativa a fronte dei maggiori oneri finanziari sostenuti dalle imprese per il versamento ai fondi di previdenza complementare delle quote relative al TFR.
La misura del decremento, prevista dalla Tabella A, allegata al Decreto n. 203/2005, è pari a 0,12 punti percentuali per il 2006 ed aumenta ogni anno fino alla percentuale, a regime, di 0,28 punti, decorrente dal 2014. Tali riduzioni, tuttavia, non si applicano necessariamente per intero, bensì nella misura percentuale degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto destinati (dai dipendenti del datore di lavoro) alle forme pensionistiche complementari (rispetto al totale degli accantonamenti medesimi).
Per quanto riguarda le tipologie contributive INPS da sottoporre a riduzione, l’articolo 8, comma 2, indica in via prioritaria i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione, escludendo espressamente il contributo al “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” e il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[353].
Pertanto, con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legge n. 203, si rinvia al 1° gennaio 2008 la possibilità di beneficiare della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale inizialmente prevista a partire dal 2006. Conseguentemente si prevede un onere di 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Viene di conseguenza aggiornata anche la Tabella A, allegata al decreto legge n. 203, per cui la misura del decremento è pari a 0,19 punti percentuali per il 2008 ed aumenta ogni anno fino alla percentuale, a regime, di 0,28 punti, decorrente dal 2014.
Si ricorda che l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, già citato, con una norma di carattere ricognitorio, prevede le imprese che provvederanno a conferire le quote di TFR ai fondi di previdenza complementare potranno godere di una riduzione degli oneri impropri relativi ai rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del citato D.L. n. 203/2005.
La previsione dell’articolo 10, comma 5, infine, reca una norma di chiusura, rinviando l’applicazione delle disposizioni precedenti alla verifica della compabilità con quanto disposto in materia dalla normativa comunitaria.
Il rispetto del quadro comunitario, per quanto riguarda il Fondo di garanzia, dipenderà, comunque, anche e soprattutto dal contenuto del decreto ministeriale di attuazione, a cui spetterà la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo. Se venisse recepito nel decreto ministeriale il contenuto dell’Accordo, su citato, stipulato tra il Ministro del lavoro e l’ABI il 4 ottobre 2005, in considerazione della non automaticità e anzi della rigorosa selettività nella concessione della garanzia, potrebbero attenuarsi eventuali profili di compatibilità con il quadro comunitario.
Il comma 270, conseguentementeal rinvio al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, dispone la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. 4 marzo 2005, n. 35, convertito, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (cd. decreto per la competitività).
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 42, della L. 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che i decreti legislativi previsti dalla medesima legge, dalla cui attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie .
In attuazione di tale comma 42, il citato articolo 13, comma 1, del citato D.L. 35 del 2005 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Più specificamente, per la copertura finanziaria di tale stanziamento, l’art. 13, co. 1:
- ha ridotto, nella misura di 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni annui a decorrere dal 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente;
- ha previsto l'utilizzo di una parte, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del D.L. 35 del 2005, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento;
- ha ridotto, nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente".
In particolare, l’autorizzazione di spesa, per gli anni successivi al 2005, è così rideterminata:
- per il 2006, in 3 milioni di euro;
- per il 2007, in 3 milioni di euro;
- a decorrere dal 2008, in 530 milioni di euro.
Si ricorda che entrambi gli stanziamenti di 3 milioni di euro riferiti al biennio 2006-2007 concernono le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), in materia di finanziamento della COVIP attraverso destinazione di quota parte del contributo di solidarietà (del 10 per cento) sugli accantonamenti o versamenti a forme di previdenza complementare a carico del datore di lavoro.
Il successivo comma 271 stabilisce, inoltre, che i risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 8 D.L. 30 settembre 2005, n. 203. |
Art. 8 D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (come risultante dalla novella dell’art. 1, co. 269, della legge finanziaria 2006) |
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. |
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. |
1. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
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1. Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
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2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
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2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. |
3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
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3. Identico. |
3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro. |
3-bis. Identico. |
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. |
3-ter. Identico. |
Tabella A |
Tabella A |
2006: 0,12 punti percentuali |
soppresso |
2007: 0,16 punti percentuali |
soppresso |
2008: 0,19 punti percentuali |
2008: 0,19 punti percentuali |
2009: 0,21 punti percentuali |
2009: 0,21 punti percentuali |
2010: 0,23 punti percentuali |
2010: 0,23 punti percentuali |
2011: 0,25 punti percentuali |
2011: 0,25 punti percentuali |
2012: 0,26 punti percentuali |
2012: 0,26 punti percentuali |
2013: 0,27 punti percentuali |
2013: 0,27 punti percentuali |
Dal 2014: 0,28 punti percentuali |
Dal 2014: 0,28 punti percentuali |
Articolo 1, comma 272
(Indennizzo ai familiari delle vittime di
Ustica)
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.
Il comma 272 reca una norma che istituisce una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per gli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugni 1980. La definizione delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata ad un decreto del ministro dell’interno.
In favore dei familiari delle vittime di Ustica è intervenuta la L. 340/1995[354] che ha esteso ad essi i benefici previsti dagli art. 4 e 5 della L. 302/1990[355] relative alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In base a tale disposizioni i familiari delle vittime hanno diritto ad una speciale elargizione pari a 150.000 milioni di lire per ciascuna famiglia (art. 4) o, in alternativa, ad un assegno vitalizio (art. 5).
Successivamente, la L. 206/2004[356] ha dettato nuove norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi, elevando, tra l’altro, l’importo della elargizione speciale a 200.000 euro[357].
In occasione dell’esame in sede legislativa da parte della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e in sede deliberante presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato vennero accolti dal Governo due ordini del giorno dal contenuto analogo che impegnavano il Governo ad estendere l’applicazione delle nuove norme anche alle vittime di Ustica[358].
Tuttavia, il Governo ha in seguito dichiarato l’impossibilità di una applicazione diretta dei benefici stante la mancanza della qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto di natura terroristica[359].
Si segnala che i commi 562-565 del provvedimento in esame (per i quali si rinvia alla relativa scheda), contengono disposizioni di carattere più generale che estendono i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere.
Articolo 1, comma 273
(Somme destinate alla copertura delle
indennità di malattia
per i lavoratori del trasporto pubblico locale)
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
Il comma 273 prevede un obbligo di destinazione delle eventuali somme residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 e al comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla L. 22 aprile 2005, n. 58.
Le richiamate risorse residuali devono pertanto essere destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano determinati secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria.
Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 311/2004[360] prevede che eventuali trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
Pertanto spetterebbe alle aziende farsi eventualmente carico del mantenimento dei trattamenti di miglior favore per i propri dipendenti[361].
Contestualmente è stato abrogato l’allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”[362].
Si rileva che nell’ordinamento previgente alla legge finanziaria 2005 una delle principali differenze nel trattamento economico tra autoferrotranvieri e lavoratori dell'industria riguardava i primi tre giorni di malattia che nel trasporto pubblico locale, prima della modifica normativa, venivano coperti al 100% (50% a carico dell'Inps e 50% a carico dell'azienda), mentre nell'industria non era e non è assicurata alcuna copertura Inps che scatta solo a partire dal quarto giorno di malattia .
In conseguenza delle vertenze sindacali sorte a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2005, dopo lunghe trattative sono state siglate due intese con le associazioni di categoria[363]: tali accordi, divenuti parte integrante del CCNL 2004-2007, hanno previsto una nuova regolamentazione della malattia e dell’infortunio per i lavoratori a cui si applicano le norme di cui al R.D. n. 148/1931[364], in base alla quale ai dipendenti viene riconosciuto – tra l’altro – il trattamento della retribuzione globale dal primo giorno di assenza, con la sola esclusione dalla base di computo degli elementi variabili (quali lo straordinario, le diarie e le trasferte). Resta inoltre confermata la tutela della malattia lunga per quanto riguarda il trattamento economico, il periodo di comporto e l’aspettativa per motivi di salute, ed è stata introdotta la tutela delle malattie particolarmente gravi.
Poiché la nuova regolamentazione della malattia risulterebbe piuttosto onerosa per le aziende del trasporto locale (secondo fonti di stampa circa 100 milioni di euro all’anno)[365], le associazioni di categoria hanno chiesto l’intervento finanziario del Governo che ha provveduto con la previsione di cui al comma 273 in oggetto.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del richiamato D.L. 16 del 2005 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, volta a garantire la copertura della spesa per il rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004[366].
L'accordo, che secondo fonti di stampa interessava116.500 autoferrotranvieri, prevedeva sul versante economico un aumento mensile pari a 105 euro lordi (da erogare in 3 rate: 40 euro al 1° dicembre 2004, 30 euro al 1° giugno 2005, 35 euro al 1° settembre 2005), oltre alla corresponsione di una somma pari a 500 euro per gli 11 mesi di vacanza contrattuale (in due rate da 250 euro, a gennaio e marzo 2005).
Il successivo comma 3 ha stabilito l’assegnazione delle risorse di cui al comma 2 (260 milioni di euro) alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. La ripartizione delle risorse doveva essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale.
Infine, si dispone che le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale siano escluse dal patto di stabilità interno.
Si ricorda, inoltre, che in precedenza l’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 355/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2004, ha autorizzato la spesa di 337,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 214,3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. La relazione tecnica al d.d.l. di conversione del D.L. n. 355 indicava che tali risorse si riferivano al secondo biennio economico 2002-2003.
Il comma 3-bis del citato articolo 23, prevede invece che il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.
Il comma 273 in oggetto prevede inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006, e cioè entro il 30 aprile 2006, siano quantificati i richiamati oneri contrattuali e siano stabiliti i criteri e modalità di riparto delle somme.
Articolo 1, commi 274-278
(Risorse finanziarie del Servizio
sanitario nazionale
e nuovi adempimenti a carico delle regioni)
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
Le disposizioni in esame (cheripropongono in parte l’articolo 37 del disegno di legge originario)incrementano di 1.000 milioni di euro annui, dal 2006, le risorse del Servizio sanitario nazionale, il cui versamento è condizionato alla stipula di accordi con le regioni su specifici obiettivi di contenimento spesa. Nel corso dell’iter sono stati introdotti nuovi vincoli per le regioni ed è stata modificata la disciplina sul monitoraggio delle prescrizioni mediche; inoltre sono state dettate norme per favorire il ripiano dei disavanzi.
Il comma 274 richiama e conferma:
§ gli obblighi a carico delle regioni definiti con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005 (lettera a)). Si ricorda che tale Intesa, prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) costituisce una delle condizioni necessarie per l’attribuzione alle singole regioni della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevista dal comma 164 dell’art. 1 della stessa legge finanziaria (vedi più diffusamente infra)[367];
§ la disciplina di cui all'art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, relativa all'obbligo, per le regioni, di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio (lettera b)).
Il comma 275dispone nuovi adempimenti per le Regioni, che costituiscono condizione per avere diritto alla quota integrativa del concorso statale alle spese del SSN. In particolare:
§ ”indennità di collaborazione informatica” per il medico di medicina generale ed al pediatri di libera scelta: le Regioni devono stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, accordi in materia, prevedendo che la corresponsione di tale indennità sia subordinata al riscontro del rispetto della soglia della stampa informatizzata del 70% delle prescrizioni da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede utilizzando il sistema di monitoraggio basato sulla tessera sanitaria. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro il 31 marzo 2006, agli oneri relativi alla corresponsione dell'indennità - per il periodo decorrente dal 1° aprile 2006 e, si deve intendere, fino all'eventuale adempimento dell'obbligo suddetto - le regioni debbano far fronte con mezzi diversi dalle risorse del Servizio sanitario nazionale. Le norme in esame, infine, si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale relativo ai medici pediatri di libera scelta.
Si ricorda che istituto dell’indennità in esame è disciplinato dai contratti collettivi di categoria. Esso fa parte della quota variabile spettante al personale medico “finalizzata al conseguimento di obiettivi e standard erogativi”.
In base all’ultimo contratto collettivo, tale indennità (stabilita in via forfetaria in 77,47 euro mensili, in attesa di Accordi regionali in materia) è corrisposta in caso di gestione informatica della scheda individuale e della stampa “prevalente (non inferiore al 70 per cento)” delle prescrizioni mediche[368].
§ prestazioni ulteriori a quelle previste nei livelli essenziali di assistenza: in caso di erogazione di tali prestazioni in regime di esenzione (totale o parziale) da parte di una Regione, occorre fare riferimento esclusivamente ai criteri di determinazione del reddito familiare di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1993.
Tale decreto [369] dispone che alla determinazione del reddito concorrono i redditi complessivi dei singoli componenti il nucleo familiare, ivi inclusi i familiari a carico.
Il comma 276 dispone una serie di modifiche alla disciplina sulla Tessera sanitaria e la rilevazione ottica dei dati sulle ricette mediche (di cui all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[370]) al fine di rendere più incisiva l’attività di monitoraggio della spesa sanitaria. In particolare:
§ sono anticipati dei tempi (31 marzo 2006 anziché 30 giugno 2006) per il completamento, sull'intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria[371] (art. 50, comma 1 bis);
§ è riconosciuto alle strutture di erogazione di servizi sanitari, per gli anni 2006 e 2007, un contributo di 10 milioni di euro, per la rilevazione ottica dei dati contenuti nella ricetta per prescrizione di farmaci o di prestazioni specialistiche. Le modalità di riparto sono definite con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato Regioni. Per la copertura del conseguente onere si dispone l’utilizzo di una quota delle somme stanziate (50 milioni di euro annui) dal comma 12 del medesimo articolo 50 del decreto legge n. 269/2003 (art. 50, comma 7);
§ è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per la mancata o tardiva trasmissione telematica dei dati al Ministero dell’economia[372] ovvero per la trasmissione incompleta dei dati rilevati dalle ricette; la Guardia di finanza svolge gli accertamenti relativi alle violazioni suddette[373], trasmettendo il relativo rapporto alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio[374] (art. 50, comma 8-quater);
§ è disposta la mancata liquidazione dei rimborsi, da parte delle ASL, in caso di ricette per le quali non risulti associato il codice fiscale dell’assistito, secondo le modalità disposte dal medesimo articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003. Resta fermo che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata corrispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta, che farà comunque fede a tutti gli effetti (art. 50, comma 8-quinques);
§ al di fuori dei casi previsti dall’art. articolo 50, comma 10, del decreto-legge n. 269/2003, i dati delle ricette presenti negli archivi informatici rilevano ai fini della responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti (art. 50, comma 10-bis).
Il comma 277 concerne le procedure (di cui all'art. 1, comma 174, della L. 30 dicembre 2004, n. 311) di ripiano dell'eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale.
In particolare, la fattispecie interessata dalla novella in esame è costituita dall'ipotesi in cui la regione non abbia adottato provvedimenti o questi ultimi siano insufficienti, anche dopo la diffida da parte del Presidente del Consiglio, la quale pone, come termine per l'adempimento, il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento.
La disciplina previgente prevedeva che, in tal caso, entro il 30 maggio, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, al fine di determinare il disavanzo di gestione, e adotti i necessari provvedimenti per il ripianamento di quest'ultimo. Tra le misure possibili rientrano gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (fermo restando il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente).
La presente novella dispone che, qualora il presidente della regione - in qualità, come detto, di commissario ad acta - non adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento esclusivo all’anno di imposta 2006, l'addizionale e la maggiorazione suddette si applichino nella misura massima prevista dalla vigente normativa.
Si specifica altresì che, dopo il 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e la maggiorazione medesime e che i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno 2006 sulla base della misura massima delle predette.
Sotto il profilo formale, si osserva che la novella fa riferimento al termine del 31 maggio, mentre la normativa vigente contempla, come detto, la data del 30 maggio.
Il comma 278 dispone un incremento di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale [375].
I criteri e le modalità per il riparto tra le regioni di tale incremento sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni. I suddetti criteri devono in ogni caso prevedere (per le regioni interessate) la stipulazione di specifici accordi "diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa".
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2005 ha previsto i seguenti stanziamenti per il triennio 2005 – 2007 (art. 1, comma 164): 88.195 milioni di euro nel 2005; 89.960 milioni di euro nel 2006; 91.759 milioni di euro nel 2007.
L’integrale trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme sopra indicate è peraltro subordinato ad alcuni adempimenti da parte delle Regioni, volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi economico-finanziari. In particolare:
§ la stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa e l’adempimento di tutti gli obblighi da essa previsti (art. 1, comma 173);
§ in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari, l’adozione di ulteriori misure (art. 1, commi 174 e 175), anche attraverso nuovi accordi tra ciascuna Regione e i Ministeri della salute e dell’economia (comma 180);
§ l’adozione di provvedimenti specifici di ripiano nel campo dell’assistenza farmaceutica (art. 1, commi 182 e 183).
Si segnala altresì che l’art. 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[376] prevede ulteriori adempimenti contabili delle regioni per l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per coprire il costo dei rinnovi contrattuali.
La relazione tecnica al disegno di legge originario (art. 37) precisa che il livello complessivo di finanziamento per il 2006 è pari a 92.560 milioni di euro, così articolato:
§ 89.960 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004;
§ 850 milioni di euro di maggiori entrate proprie regionali rispetto a quanto stabilito;
§ 500 milioni di euro di risorse aggiuntive delle regioni a statuto speciale;
§ 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali per effetto della manovra 2005.
Rispetto al fabbisogno stimato di 96.110 milioni di euro (derivanti dalla somma dei 95.610 milioni di euro indicati dal DPEF 2006-2009 e da 500 milioni di euro per la “piena copertura contrattuale” dei rinnovi relativi al 2006-2007), sulle Regioni dovrebbe pertanto gravare – tenuto conto dei 1.000 milioni stanziati dalla disposizione in esame - un maggior onere di 2.500 milioni di euro circa nell’anno 2006, da coprire attraverso l’adozione di ulteriori misure di contenimento “in aggiunta” ai 1.250 mln di euro sopra ricordati ottenuti sulla base della manovra dello scorso 2005.
Circa le misure che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, la relazione tecnica rinvia alle misure contenute nella medesima legge finanziaria (art. 39 del disegno di legge originario, ora art. 1, commi 285 - 298) per la cui descrizione e commento confronta infra.
Articolo 1, commi 279-284
(Concorso dello Stato al ripiano dei
disavanzi regionali e norme sui tempi di attesa. Disposizioni per la
razionalizzazione della spesa)
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
Le norme in esame, già contenute in larga misura nel testo originario del disegno di legge (cfr. art. 38, commi da 1 a 5), riguardano non solo il concorso statale dei ripiani dei disavanzi regionali (e le condizioni per accedervi) ma anche disposizioni per ridurre i tempi di attesa, nonché l’istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
Il comma 279 prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, a titolo di regolazione debitoria, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
Tale concorso è subordinato all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti per la copertura del residuo disavanzo a loro carico per i medesimi anni.
Il nuovo stanziamento è posto esplicitamente in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle regioni (cfr. l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001).
Il comma 280 specifica che tale quota è ripartita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni, “sulla base del numero dei residenti”.
Con tale dizione, introdotta nel corso dell’iter parlamentare, la misura del concorso statale al ripiano del disavanzo di ciascuna regione è predeterminata dalla legge: la ‘quota capitaria’ (2.000 Ml€ / totale nazionale della popolazione residente) moltiplicato il numero dei residenti nella regione.
Si sottolinea che l’adozione della quota capitaria costituisce un’innovazione rispetto ai criteri di ripartizione adottati in occasione di precedenti leggi di ripiano.
Tali leggi[377] rimettono la misura e le modalità del ripiano ad un accordo Stato-regioni, da definire nell’ambito della relativa Conferenza. Di fatto l’entità del finanziamento attribuito a ciascuna regione è stata commisurata, per lo più, all’entità del rispettivo disavanzo o, in parte, ai criteri di ripartizione del fondo sanitario. Questi ultimi, con il decreto legislativo n. 502/1992, hanno abbandonato il criterio della quota capitaria ‘secca’. Per determinare la somma spettante a ciascuna regione si tiene conto di numerosi parametri che ‘correggono’ la misura della quota capitaria in ragione di indicatori di morbilità, del grado di infrastrutturazione sanitaria, dei diversi settori dell’assistenza, della dimensione regionale. di altri parametri.
Si segnala inoltre che la disposizione non esclude esplicitamente dal contributo le regioni a statuto speciale, almeno per la misura in cui esse contribuiscono (già per quegli anni) al finanziamento della spesa sanitaria corrente con risorse a carico dei rispettivi bilanci.
Si ricorda infine che la norma non specifica se la popolazione di riferimento debba essere determinata per ciascuno degli anni 2002-2004 (differenziando così l’ammontare del contributo per ciascun anno, con una più stretta correlazione con l’entità del disavanzo registrato) ovvero in base all’ultima rilevazione ISTAT[378].
L'attribuzione della quota sopra indicata è condizionata alla stipula, entro il 31 marzo 2006:
§ da parte della Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 [379];
§ da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un'Intesa [380] sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, del quale sono definiti i contenuti necessari ed, in particolare:
- la definizione da parte delle regioni dei tempi massimi delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, delle strutture pubbliche e accreditate e delle misure previste in caso di mancato rispetto dei termini (cfr. le lettere a)- c);
- la destinazione di una quota di risorse per la riduzione delle liste di attesa, anche attraverso il Centro unico delle prenotazioni (CUF) (lett. d);
- il monitoraggio del fenomeno delle liste di attesa e dello stato di attuazione del Piano attraverso uno specifico flusso informativo al Sistema informativo nazionale (NSIS) e la verifica del Comitato permanente sui LEA (lett. e) ed f) [381].
Con riferimento all’attivazione di uno specifico flusso informativo sulle liste di attesa, si segnala che l’Intesa del 23 marzo scorso prevede che l’aggiornamento costante dei contenuti informativi del NSIS sia affidato ad una Cabina di regia con composizione mista e recepiti dal Ministero della salute. Il rispetto di tali indicazioni costituisce condizione per l’accesso al maggiore finanziamento previsto dalla scorsa legge finanziaria (cfr. art. 3).
Il comma 281 introduce una ulteriore condizioneper le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano registrato, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento ovvero un incremento del disavanzo nell’anno 2005, rispetto all’anno 2001, pari o superiore al 200 per cento.
In questi casi, ai fini del riconoscimento della quota di concorso in esame, la regione deve stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze - ovvero un’integrazione dell'accordo eventualmente già sottoscritto con i medesimi Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - per l’adeguamento alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico (nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza).
Il comma 282 vieta alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di sospendere l'attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nell'àmbito dei livelli essenziali di assistenza[382]. Le regioni ed province autonome[383] possono comunque disciplinare regolare i casi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni legata a motivi tecnici, informando successivamente il Ministero della salute.
Il comma 283 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni nonché per l'ipotesi di inadempimento dell’obbligo di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 724 del 1994,. Tale disposizione prevede la tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari.
Il comma 284 prevede l'istituzione (con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
Tra i compiti della Commissione rientra la predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni, linee-guida che devono essere poi approvate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 120 giorni dalla costituzione della Commissione.
Si rileva che, con l’Intesa del 23 marzo scorso (art. 9), è stato istituito presso il ministero della salute un Comitato paritetico permanente per la verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tra i compiti del comitato rientra anche la valutazione dell’efficienza ed appropriatezza dell’utilizzo delle risorse e della congruità tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate.
Il comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia, da un rappresentante del dipartimento per gli affari generali della Presidenza del consiglio nonché da rappresentanti delle regioni.
Articolo 1, commi 285-298
(Completamento degli interventi sanitari
e miglioramento dell’offerta sanitaria)
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
Comma 285 - Interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri
Il comma 285concerne il programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico[384].
In particolare dispone che le regioni impieghino la quota di risorse residue destinata alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri per interventi relativi a presìdi con numero di posti letto (per degenze per acuti) non inferiore a 250, ovvero a 120 nel caso di presìdi per lungodegenza e riabilitazione[385]. Tali risorse sono utilizzabili anche per interventi volti a garantire l’adeguamento dei presidi attivi, già avviati alla data del 31 dicembre 2005, ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente[386].
Si ricorda che l’articolo 1, comma 188, della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria per il 2005) dispone che le regioni le quali, alla data del 1° gennaio 2005, non abbiano ancora completato il programma di investimenti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
A tale proposito, l’articolo 10 dell’Intesa del 23 marzo 2005[387] dispone che per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti, sia fissata al 15% la quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, salvo la dimostrazione da parte delle Regioni di aver già investito risorse per l'ammodernamento tecnologico.
Sempre ai sensi della citata Intesa, le risorse residue sono quelle risultanti dalla differenza tra le risorse complessivamente assegnate e le risorse già finalizzate a specifici interventi, compresi in Accordi di programma già sottoscritti e per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, sia già avvenuta l'emanazione del decreto dirigenziale del Ministero della salute di ammissione al finanziamento, ovvero sia già stata formalmente commissionata la progettazione da parte della Regione interessata.
Si segnala che nel documento approvato dalla Conferenza delle regioni sul testo originario del disegno di legge sono contenuti rilievi critici in ordine alla previsione di nuovi criteri di utilizzo delle risorse residue.
Commi 286 e 287 - Donazione di attrezzature sanitarie ai Paesi in via di sviluppo o in transizione
I commi in esame affidano all'”Alleanza degli ospedali italiani nel mondo” il compito di promuovere e coordinare le donazioni, in favore delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo, di apparecchiature ed altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, da aziende ospedaliere, da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da altre "organizzazioni similari".
I suddetti soggetti comunicano all'Alleanza le informazioni relative alle attrezzature in oggetto, allegando il parere favorevole della regione interessata.
L'Alleanza deve anche tenere un inventario aggiornato (delle attrezzature disponibili) e redigere un rapporto biennale al Ministero della salute ed alla Conferenza dei presidenti delle Regioni sulle attività svolte.
Si ricorda che l’Associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo” è stata fondata, a supporto del progetto IPOCOM (Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo), il 2 febbraio 2004, da cinque Ministri (salute; affari esteri; istruzione, università e ricerca; italiani nel mondo; innovazione e tecnologie) e che una delle finalità attuali dell'Associazione è costituita dalla promozione delle donazioni delle attrezzature sanitarie obsolete in favore dei "Centri Sanitari Italiani nel Mondo", aderenti (come soci ordinari) alla medesima Associazione. Alla Alleanza aderiscono, in qualità di soci ordinari, 34 Centri sanitari italiani nel mondo e 33 Centri sanitari nazionali di Riferimento, a cui possono aggiungersi enti pubblici, amministrazioni statali e regionali e istituzioni sanitarie private interessate agli obiettivi dell’Alleanza.
Commi 288 e 289 - Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS)
I commi in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni appaiono volte ad unificare i diversi strumenti previsti dalla legislazione vigente a fini del controllo sull’andamento della spesa e della correttezza delle prestazioni erogate dalle strutture del SSN.
In particolare, in base al comma 288, la nuova struttura si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR).
Si ricorda a tale proposito che tale organismo, composto da personale comandato presso il Ministero, fino ad un massimo di 250 unità, svolge funzioni ispettive nei confronti delle strutture sanitarie[388].
La disposizione in esame riconduce alla nuova struttura le seguenti attività:
- la verifica da parte ministeriale sull'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresi i profili attinenti ai tempi di attesa[389];
- del sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale[390];
- il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere[391];
- dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali;
- del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, istituito dall’Intesa del 23 marzo scorso in sede di Conferenza Stato regioni[392].
Le modalità di applicazione del Sistema sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato regioni.
Per l'attuazione del Sistema, il Ministero della salute può stipulare, ai sensi del comma 289, rapporti di collaborazione con istituti di ricerca ed esperti per una spesa complessiva di 10 milioni di euro annui.
Comma 290 - Compiti della Commissione unica sui dispositivi medici
La disposizione in esame ampliai compitialla Commissione unica sui dispositivi medici[393].
Tale organo, che opera presso il Ministero della salute, definisce e aggiorna il repertorio dei dispositivi medici suddividendoli in apposite classi e sottoclassi con l’indicazione del prezzo di riferimento[394].
Le disposizioni in esame prevedono che, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Dicastero, la Commissione svolga anche funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici medesimi.
Si segnala che la necessità dell’ampliamento dei compiti consultivi della Commissione era indicata anche dall’articolo 11 dell’Intesa del 23 marzo 2005.
Comma 291 - Certificazione dei bilanci degli enti sanitari
Ilcomma in esame prevede l’emanazione, entro il 31 marzo 2006, di un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni, per la definizione di criteri e modalità per la certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere (ivi comprese quelle universitarie), degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
La relazione tecnica sottolinea che la norma introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta della corrispondenza degli stessi alle strutture contabili ed alla contabilità analitica, permettendo una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale.
Al riguardo si osserva che la norma in esame appare volta a definire criteri uniformi per tutte le strutture sanitarie, che attualmente risultano disomogenei.
Si rileva che, nell’ambito dell’Intesa del 23 marzo scorso, le Regioni avevano assunto l’impegno di adottare un sistema di contabilità analitica adeguato per un’analisi comparativa dei costi e dei risultati delle singole aziende (cfr. art. 3, comma 7).
Commi 292 e 293 - Rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza
Il comma 202, lettera a), stabilisce la rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza[395], intesa ad incrementare, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, la relativa offerta in regime ambulatoriale - con corrispondente decremento dell'offerta in regime di ricovero ospedaliero.
A tal fine la norma richiama le seguenti disposizioni di legge:
§ l’art. 54 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), con il quale sono state definite le procedure per la modifica ed aggiornamento dei LEA tramite decreto del Presidente del consiglio, previa intesa della Conferenza permanente Stato Regioni;
§ l’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che rinvia ad un regolamento governativo l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali tecnologici di processo e di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza. Si ricorda a tale proposito che tale regolamento non è stato emanato.
Il comma 293 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni che, per le finalità indicate dal comma 204, lett. a) individui le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale[396].
La lettera b) del comma 292 prevede, attraverso la revisione della normativa vigente, l’inserimento, nell'ambito dei i livelli di assistenza, della fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito dalla categoria dell'assistenza protesica a quella dell'assistenza integrativa (cioè, delle prestazioni di assistenza integrativa comprese nei livelli essenziali di assistenza).
Si dispone inoltre l'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’art. 8, comma 5, della legge n. 449 del 1997dispone che, nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa restano comunque salvaguardate le forniture a favore di disabili. A tal fine il Ministero della sanità provvede alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. In applicazione della norma citata è stato adottato il D.M. 27.08.99, n. 332, Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Con successivo provvedimento la validità delle disposizioni del decreto è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2001. Infine il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza ne ha confermato la vigenza.
Con riguardo alle disposizioni in esame appare opportuno un approfondimento sull’utilizzo delle diverse fonti normative (regolamento governativo, decreto del presidente del consiglio dei ministri, decreto ministeriale) ai fini dell’adozione delle misure di ridefinizione dei LEA e delle tipologie delle prestazioni, anche alla luce delle competenze regionali in materia.
Comma 294 - Esclusione dall'assoggettamento a procedure di esecuzione forzata
La disposizione in esame esclude dall'assoggettamento a procedure di esecuzione forzata i fondi destinati, mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica o a emolumenti di qualsiasi tipo, dovuti al personale amministrato, ovvero a spese per servizi e forniture relativi agli uffici medesimi.
Commi da 295 a 298 - Disposizioni finanziarie e organizzative concernenti l'Agenzia Italiana del Farmaco
I commi 295, 296, 298 recano disposizioni relative all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)[397]. Si prevede, in particolare:
§ il trasferimento diretto al bilancio dell’Agenzia di risorse finanziarie, che attualmente sono versate in prima istanza all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all’AIFA[398] (comma 207, lettera a);
§ l’assegnazione alla medesima Agenzia, della quota dei versamenti delle imprese farmaceutiche dovuti in caso di richiesta di autorizzazione di congressi, convegni o riunioni (su tematiche attinenti all'impiego di medicinali) nonché delle somme corrisposte dalle officine farmaceutiche per gli oneri derivanti dalle attività di ispezione delle medesime (comma 207, lettera b), capoverso 10-bis)[399];
§ il trasferimento al bilancio dell’Agenzia dei versamenti da parte degli stabilimenti farmaceutici per la copertura delle spese per le attività ispettive nelle officine farmaceutiche (comma 207, lettera b), capoverso 10-ter)[400];
§ il trasferimento in proprietà all’Agenzia dei beni mobili del Ministero della salute in uso alla stessa alla data del 31 dicembre 2004 (comma 207, lettera c)).
Il comma 296 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di versamento delle entrate indicate dal comma 207.
Il comma 297 ridetermina in 190 unità la dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco. L'elevamento della dotazione è a carico della medesima Agenzia ed è inteso a favorire lo svolgimento delle relative funzioni, in particolare di quelle inerenti al rispetto dei limiti di spesa farmaceutica. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con un successivo provvedimento[401].
Il comma 298 precisa che il contributo versato annualmente dalle aziende farmaceutiche è pari al 5% delle spese autocertificate, “decurtate” delle spese per il personale addetto, anziché “al netto” di tali spese[402].
La relazione tecnica si limita a precisare l’assenza di oneri a carico del bilancio delle Stato, in quanto norme volte a disciplinare aspetti finanziari dell’Agenzia o a disporre un aumento degli organici, ma comunque a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.
Articolo 1, comma 299
(Esenzione dall’IRAP per le aziende
pubbliche di servizi alla persona)
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il comma 299 dell’articolo 1 consente alle regioni di estendere anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) il regime agevolato di esenzione o riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da esse eventualmente già deliberato per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in base all’autorizzazione conferita dall’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disciplina le esenzioni in materia di tributi locali[403], consentendo ai comuni, alle province, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona derivano dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207[404], ha riordinato il sistema delle IPAB, inserendole nella rete integrata dei servizi prevista dalla legge n. 328 del 2000 e nell'ambito della programmazione sanitaria. In particolare, l’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 207 del 2001 stabilisce che:
§ alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applica la disciplina delle agevolazioni tributarie contenuta nell’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste[405] (comma 2);
§ i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (comma 5).
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
Il comma 300 disciplina i nuovi contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi, in sostituzione dei contratti di formazione lavoro, previsti dalla normativa vigente, ma non ancora applicati: conseguentemente, continuava ad essere attualmente applicato il precedente sistema delle borse di studio di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991.
Peraltro, come disposto dalla lettera e) del comma 300, per tutto l’anno accademico 2005-2006 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto l.vo n. 257.
A tal fine sono disposte le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 368 del 1999[406]:
- è prevista la stipula di un nuovo contratto annuale di “formazione specialistica” (lettera a);
La normativa previgente prevedeva, invece, la stipula di un contratto di formazione – lavoro[407](art.37, primo periodo, comma 1);
Si segnala che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [408] ha disciplinato il contratto di inserimento che in pratica sostituisce, anche nella denominazione, il contratto di formazione e lavoro nel settore privato, allo scopo di rendere “spendibili” le competenze lavorative dei lavoratori, giovani o in difficoltà a prescindere dall’età, in un determinato contesto lavorativo.
- è abrogato l’art. 39, comma 2, che rinvia ad un decreto interministeriale[409] per determinazione triennale del trattamento economico per la frequentazione del corso da parte dei medici in formazione specialistica, nei limiti dei fondi previsti per l’attuazione della direttiva 82/76/CEE, e dal Fondo sanitario nazionale (lettera b, punto 1);
La Direttiva 82/76/CEE, considerando l'evoluzione delle legislazioni degli Stati membri e l'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE[410], ha modificato aspetti normativi di natura tecnica ed ha disposto[411], in particolare, che la formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto dei medici specialisti fosse oggetto di una adeguata rimunerazione.
- con un nuovo comma 3 dell’art. 39 sono dettati i principi di un diverso trattamento economico (che sarà determinato annualmente con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [412], sulla base delle risorse disponibili; cfr. la successiva lett. e), costituito da una parte fissa - uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso - e da una parte variabile, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2006-2007 e 2007-2008 la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa (lettera b, punto 2);
La normativa previgente prevedeva, invece, che la parte variabile fosse differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso.
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [413] sarà effettuata la ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialistici per l’anno accademico di riferimento (lettera b, punto 3, che introduce ilcomma 4-bis dell’art. 39);
- il nuovo comma 2 dell’art. 41 prevede l'iscrizione dei titolari di contratti formazione specialistica ad una apposita gestione separata (INPS), di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995[414], a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (lettera c).
La normativa previgente prevedeva che, ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro fosse pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti interministeriali emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro.
Si ricorda che alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335 del 1995 sono iscritti:
a) i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
b) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa[415];
c) gli incaricati della vendita a domicilio.
Per il 2006 il contributo dovuto alla gestione separata INPS da professionisti e collaboratori è stabilito in misura diversa a seconda dei casi:
· pari al 18% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a euro 38.641,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l’aliquota del 19% [416]. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per finanziare l’indennità di maternità e l’assegno per il nucleo familiare. Tali lavoratori beneficiano anche dell’indennità di malattia limitatamente ai periodi di ricoveri ospedalieri ;
· pari al 10% per: collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi; titolari di pensione di reversibilità.
· pari al 15% per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
- per la formazione dei medici specialisti (artt. dal 34 al 45 del decreto legislativo n. 368/1999) è previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro nel 2006 e di 300 milioni di euro annui dal 2007, in aggiunta alle risorse del fondo sanitario nazionale destinate a tale finalità (lettera d [417]);
- come già sottolineato, le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno accademico 2006-2007 (nuovo art. 46, co. 2, del decreto legislativo n. 368/1999) (lettera e).
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.
Il comma 301 prevede che i piani di investimento immobiliare dell’INAIL siano deliberati dallo stesso ente, sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ai sensi del secondo periodo, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua annualmente - in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale - i singoli interventi di edilizia sanitaria (da attuare a valere sulle risorse in esame).
Il terzo periodo specifica che l'attuazione degli interventi di cui al presente comma (deliberati dall'INAIL) è subordinata all'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, "nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita".
Si ricorda che annualmente l’INAIL, in sede di redazione del bilancio di previsione, determina i fondi eventualmente disponibili per investimenti, con particolare riferimento al settore immobiliare. Tali risorse sono poi ripartite secondo vincoli stabiliti da varie disposizioni legislative.
L’articolo 11 del D.Lgs. 104 del 1996 prevede che gli investimenti nel settore immobiliare degli enti previdenziali pubblici, fatti salvi i piani di investimento già stabiliti e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, siano realizzati esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione dei beni immobili e delle società di intermediazione immobiliare. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti.
Il comma 4 del medesimo articolo 11, come modificato dall’articolo 38, comma 4, della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prevede poi che gli enti previdenziali possano destinare una parte dei fondi disponibili, fino ad un tetto massimo del 15%, secondo le modalità definite dallo stesso Decreto, all’acquisto di immobili da destinare a finalità di interesse pubblico, con particolare riguardo per i settori della sanità, dell’istruzione e della ricerca. Nell'ambito della percentuale sopra indicata, l'INAIL deve destinare specificamente il 5% dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia.
Resta in ogni caso fermo il disposto dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto del quale l’INAIL può impiegare, in via prioritaria, una quota fino al 15% dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l’acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione riguardanti, in via prioritaria, gli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti degli standard vigenti di posti letto per abitanti.
Inoltre si consideri che, su tale quadro normativo, è già intervenuto l’articolo 1, comma 449, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), che prevede l’approvazione, da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, dei piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL e l’emanazione di un apposito decreto annuale del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, previo parere dei Ministri della salute e dell’istruzione, volto ad individuare le finalità dei medesimi investimenti.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 24-3-2005, che prevede che i piani di investimento dell'INAIL sono diretti all'acquisto e alla costruzione di strutture pubbliche o private destinate alle seguenti finalità:
a) cura delle persone non autosufficienti in condizioni di cronicità, al fine di promuovere servizi personalizzati che integrino sanità e assistenza;
b) attività di ricerca o erogazione di prestazioni di alta specializzazione;
c) interventi di edilizia universitaria, in particolare per le residenze di studenti, per le piattaforme tecnologiche e per gli enti di ricerca;
d) realizzazione di asili nido e di edifici scolastici, con particolare riguardo alle scuole materne, inseriti nei piani di programmazione regionale, ai fini di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
e) riabilitazione fisico-motoria delle persone anziane;
f) promozione del recupero professionale e inserimento lavorativo delle persone, con particolare riguardo a quello dei giovani;
g) presidio dell'ordine pubblico, limitatamente a iniziative di assoluto rilievo nazionale e collocate in aree connotate da difficoltà socio-occupazionali e presenza di criminalità organizzata;
h) realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing.
Si evidenzia quindi come il comma in esame, intervenendo sulla medesima materia, modifica indirettamente quanto già previsto dall’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria per il 2005, determinandone praticamente l’implicita abrogazione.
Rispetto alla disciplina vigente, si conferma sostanzialmente che i piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto ministeriale.
Si prevede invece che sia soggetta ad approvazione con decreto ministeriale la “realizzazione degli interventi” e non (come prevede invece l’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria per il 2005) i piani di investimento immobiliare. Si precisa inoltre che la realizzazione degli interventi debba avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Si osserva che non è chiara la valenza del decreto del Ministro della salute che individua gli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, rispetto ai piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL.
Si ricorda, infine, che il comma 480 del provvedimento in esame reca disposizioni che prevedono l’eventuale utilizzazione delle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti, per la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali di regioni ed enti locali (cfr. infra).
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l’individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
I commi 302 e 304 prevedono uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l’anno 2006, per un programma straordinario a carattere nazionale, volto a favorire la ricerca oncologica intesa alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Ai sensi del comma 303, le linee generali del programma, l'individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati e le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[418] e successive modificazioni, sono definite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 15 febbraio 2006.
Le relative risorse sono assegnate ai soggetti individuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute (comma 304).
Articolo 1, comma 305
(Finanziamento Istituti zooprofilattici)
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
Il comma 305 assegna 10 milioni di euro per il 2006 agli Istituti zooprofilattici sperimentali, a valere sulle risorse del programma di ricerca sanitaria[419], al fine di finanziare la ricerca per la sicurezza degli alimenti destinati all’uomo ed agli animali o concernente la salute ed il benessere degli animali.
Il programma di ricerca sanitaria del Ministero della salute, previsto dal Piano sanitario nazionale[420] e finanziato con il Fondo Sanitario Nazionale[421], è diviso in due ambiti, quello della ricerca propriamente detta corrente, e quello della ricerca finalizzata, a sua volta ripartita in ricerca finalizzata biomedica e ricerca finalizzata al miglioramento dei servizi sanitari (precedentemente denominata 'organizzativa e gestionale'). Tra i vari soggetti previsti, gli istituti zooprofilattici sperimentali intervengono nel settore di sviluppo della ricerca relativamente alle problematiche dell'igiene e della sanità pubblica veterinaria.
In particolare, nel 2004[422] sono stati assegnate determinate risorse finanziarie ai seguenti istituti zooprofilattici sperimentali:
- € 239.200 all’IZS delle Venezie per la diagnosi dell'influenza aviaria e studio dello scambio genico fra virus influenzali animali e umani;:
- € 239.200 all’IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna per la sicurezza alimentare: graduazione dei rischi e modifica dei processi fino a produzione di cibi con elevati standard di sicurezza;
- € 50.000 all’IZS Lazio e Toscana per la sicurezza alimentare: creazione di un sito di consultazione via WEB sulle tematiche della Sicurezza Alimentare;
- € 239.200 all’IZS Abruzzo e Molise per l’approccio sistemico agli studi di tossicità di biotossine.
Articolo 1, comma 306
(Aliquota IVA per alcune prestazioni
socio-assistenziali)
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Il comma 306 dell’articolo 1 abroga la disposizione che consente l’applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – in luogo dell’esenzione da imposta – per una serie di prestazioni socio-assistenziali, qualora siano effettuate da parte di cooperative e loro consorzi.
La disposizione abrogata era stata introdotta dall’articolo 1, comma 467, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il richiamato comma 467 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 ha inserito tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento[423] (tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972) le prestazioni riportate ai numeri da 18) a 21) del primo comma dell'articolo 10 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, quando sono svolte da cooperative e loro consorzi in favore di:
- anziani;
- inabili adulti,
- tossicodipendenti,
- malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Possono essere sottoposte all'aliquota del 4 per cento, nei casi sopra specificati, le prestazioni svolte sia direttamente da cooperative e loro consorzi sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.
L’assoggettamento delle prestazioni sopra indicate all’IVA nella misura del 4 per cento costituisce, in linea generale, un vantaggio per le cooperative e i loro consorzi, poiché consente a questi soggetti di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti[424].
In ogni caso, il medesimo comma 467 consente alle cooperative socialidi cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la facoltà di optare per la previsione di maggior favore. In altre parole, le citate cooperative possono continuare a considerare esenti le prestazioni in esame. L’opzione è effettuata ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 460.
Quest’ultima disposizione considera in ogni caso come ONLUS[425] – nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità – gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata interamente da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali[426].
Le agevolazioni introdotte dal citato comma 467 sono tuttavia concesse entro un limite di spesa fissato in 10 milioni di euro annui, da attuare con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le prestazioni socio-assistenziali ai quali si applica la disposizione qui illustrata sono quelle individuate ai numeri 18), 19), 20) e 21) del primo comma dell'articolo 10 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nell’ambito delle operazioni esenti da imposta.
Si tratta in particolare di:
a) numero 18): prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) numero 19): prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
c) numero 20): prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
d) numero 21): prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
In conseguenza dell’abrogazione del comma 467 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, le prestazioni socio sanitarie sopra indicate tornano ad essere considerate, in ogni caso, esenti dall’IVA.
Pertanto, le cooperative e i consorzi effettueranno, in quest’ambito, operazioni esenti, e quindi non potranno portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti, la quale, tuttavia, potrà essere dedotta quale componente negativo di reddito.
Articolo 1, comma 307
(Farmaci di automedicazione)
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
Il comma 307 esclude i farmaci per automedicazione dalle specialità per le quali l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha il compito di indicare se debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.
Tale disposizione è introdotta in quanto “i farmaci per automedicazione già dispongono di dimensioni appropriate ai fini terapeutici”.
La disciplina vigente[427] prevede che l’AIFA attui misure per il confezionamento ottimale delle confezioni, almeno per le patologie più rilevanti (limitatamente ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale) e per le c.d. “confezioni d’avvio”, attribuendo altresì all’Agenzia il compito di stilare un elenco di prodotti medicinali per i quali sia possibile ricorrere alla prescrizione e alla vendita per unità posologiche.
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Il comma 308 dà facoltà al Ministro della salute di disporre il distacco fino a dieci unità del personale del Ministero presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, su richiesta della stessa, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La disposizione è volta a supportare le attività dell’Agenzia disposte:
§ dall’art. 1, commi 280 e 282, della legge finanziaria in esame,in materia di liste di attesa, con particolare riferimento all’attività di monitoraggio (per un’analisi di tali disposizioni vedi supra);
§ dall’articolo 1, comma 180, della legge finanziaria per il 2005, che dispone il supporto tecnico dell’Agenzia per quelle regioni che, in situazione di squilibrio economico finanziario accertato, hanno l’obbligo di procedere alla ricognizione delle cause ed alla elaborazione di un programma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale;
§ dall’Intesa in Conferenza Stato regioni del 23 marzo 2005, che prevede il supporto tecnico dell’Agenzia al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.
Il comma 309 esclude, per il periodo 2006-2008, gli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali[428] dall’applicazione della disciplina generale sulle nomine che possono essere soggette al vaglio del Governo ad inizio legislatura, ai fini di una loro conferma o revoca[429].
Le disposizioni in commento sono volte a garantire “con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa”.
Si ricorda che la normativa vigente riguarda le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati delle seguenti strutture:
§ enti pubblici;
§ società controllate o partecipate dallo Stato;
§ agenzie;
§ altri organismi comunque denominati.
Le nomine in questione, qualora siano intervenute nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura (computata espressamente con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, riprendendo il dettato dell’art. 7, comma quinto, della legge elettorale della Camera dei deputati) o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, nel mese antecedente a questo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo Governo entro sei mesi dalla data del voto parlamentare che conferisce ad esso la fiducia. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
Le norme in esame sono volte a razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili per i programmi di edilizia sanitaria.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e nei limiti delle disponibilità finanziarie, Accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 266 del 1996 [430], le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria per la realizzazione,nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, dell'attività libero professionale intramuraria.
In particolare, il comma 310 dispone la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, limitatamente agli interventi per i quali:
§ la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;
§ la richiesta di finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;
§ all’ammissione al finanziamento non sia conseguita, entro 9 mesi dalla comunicazione all’ente interessato, l’aggiudicazione dei lavori.
Ai sensi del comma 311, le risorse resesi disponibili sono impiegate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture destinate all’attività intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi concernenti gli IRCCS, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici e l’Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote gia assegnate alle regioni e province autonome.
In base al comma 312, in fase di prima attuazione, su richiesta dell’ente interessato presentata entro il 30 giugno 2006, la risoluzione degli Accordi e la conseguente revoca degli impegni di spesa può essere disposta [431], limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Le regioni dovranno presentare domanda di ammissione al finanziamento degli interventi per l’utilizzo degli impegni di spesa non revocati.
313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
Le norme in esame riguardano lo sviluppo della ricerca farmaceutica, regolando in particolare la materia degli incentivi per tale settore di cui alla legge finanziaria per il 2003[432].
La legislazione vigente ha introdotto una forma di incentivo (premium price o “premio di prezzo”) diretto alle aziende farmaceutiche che realizzano investimenti nella ricerca nel settore farmaceutico sul territorio nazionale.
L’incentivo si applica nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata[433] o di mutuo riconoscimento[434], anche nel caso in cui l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
La normativa detta i criteri per calcolare il premio[435], rinviando ad un decreto interministeriale, su proposta del CIPE[436], la definizione dei coefficienti e l’entità massima del premio, in rapporto al prezzo negoziato.
Il comma 313 prevede che i criteri generali siano stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Agenzia Italiana del Farmaco, entro dieci mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Su tale base l’Agenzia Italiana del Farmaco provvederà a stipulare con le singole aziende farmaceutiche appositi Accordi di programma.
In base al comma 314, tali Accordi prevedono le attività ed il piano di interventi tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:
§ apertura o potenziamento dei siti produttivi;
§ aumento del personale destinato alla ricerca;
§ incremento dell’export.
Ai sensi del comma 315, il premio di prezzo non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti.
Le norme ribadiscono (comma 313) che spesa per gli incentivi non può essere superiore allo 0,1 per cento del livello complessivo della spesa farmaceutica. In sede di Conferenza Stato regioni può essere stanziato un importo aggiuntivo, fino a 100 milioni di euro, fermo restando il livello complessivo della spesa sanitaria. Peraltro la norma prevede anche una contestuale riduzione di 100 milioni di euro per l’anno 2006 della spesa per l’edilizia sanitaria[437] (comma 316).
Il comma 317 abroga la procedura di definizione dei coefficienti e del premio massimo attribuibile alle imprese di cui all’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge n. 289 del 2002.
Articolo 1, comma 318
(Disciplina delle erogazioni dei
contributi ad enti operanti per l’assistenza e formazione dei ciechi)
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
Il comma 318 modifica le modalità di attribuzione del contributo economico previsto dalla normativa vigente (attualmente pari a € 2.300.000[438]) all'Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale (I.E.R.F.O.P.) e l'istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.).
Nella disciplina vigente[439] tale contributo è corrisposto all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione ai predetti Istituti, ed è ripartito annualmente, sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli enti stessi; alla Unione italiana ciechi spetta, altresì, l’attività di rendicontazione.
In base al comma in esame il contributo è corrisposto, direttamente ed in uguale misura, allo I.E.R.F.O.P. e all'I.Ri.Fo.R., con l’obbligo per tali enti di svolgere l’attività di rendicontazione necessaria.
L'Unione Italiana Ciechi[440] è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, a cui sono state attribuite le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista, che ancora oggi esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni[441].
Articolo 1, commi 319-324
(Modificazioni alla disciplina recata dal
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
Le disposizioni recate dai commi 319-324 intervengono sull’applicazione della disciplina del federalismo fiscale recata dal decreto legislativo n. 56 del 2000; il nucleo di quella disciplina viene di fatto sospeso per quanto attiene alla determinazione delle somme spettanti a ciascuna regione e per quanto essa prevede, di conseguenza, circa le modalità ed il livello della perequazione. In suo luogo - sino «all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» [442]- quella disciplina è modificata per modo che sia garantito a ciascuna regione, in ciascun esercizio, il livello di ripartizione stabilito per l’esercizio 2002, rideterminato (cioè, ridotto o aumentato in ragione del nuovo criterio di ripartizione), per ogni anno successivo, di una somma non maggiore di quella risultante nell’esercizio 2002 quale scostamento dalla ‘copertura’ integrale della spesa storica.
L’applicazione del decreto legislativo n. 56/2000, prima di questo nuovo intervento, era già stata oggetto di una disciplina temporanea – più volte prorogata – che aveva sospeso l’applicazione della ripartizione perequativa prefigurata dall’articolo 7 del D.Lgs. e l’efficacia del DPCM 14 maggio 2004[443], prima attuazione (per l’anno 2002) della ripartizione effettuata secondo la progressiva decelerazione del criterio della spesa storica. Il contributo dello Stato alla perequazione del finanziamento della spesa sanitaria (di fatto, il Fondo sanitario) per gli anni dal 2002 al 2005 era assegnato alle regioni ancora in misura provvisoria e sotto forma di anticipazioni di tesoreria che avevano lasciato ‘accantonati’ circa 11 miliardi di euro per il periodo 2002-2004.
Le modifiche (anch’esse temporanee) che queste disposizioni apportano al decreto legislativo n. 56 rendono operativo un accordo intervenuto dapprima fra le regioni e, successivamente, fra queste ed il governo: le regioni hanno raggiunto un’intesa sulla ripartizione – tra di esse - del fondo perequativo, lo Stato si è impegnato ad approvare quelle ripartizioni in via definitiva ed a corrispondere rapidamente le somme accantonate.
L’emanazione del DPCM 14 maggio 2004, «Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – Anno 2002» ha reso numericamente evidenti gli effetti che sarebbero derivati dal progressivo abbandono del criterio della spesa storica nella ripartizione del fondo perequativo introdotto con il “federalismo fiscale”. Con il crescere della quota ripartita in base ai cosiddetti ‘parametri obiettivi’ stabiliti dall’allegato «A» le regioni con bassa capacità fiscale, più massicciamente dipendenti dall’ammontare della ‘perequazione’, avrebbero progressivamente perso parte dei trasferimenti che erano loro assicurati dalla invarianza della copertura della spesa storica: poco più che 98 milioni di euro nell’anno 2002, con la prima applicazione e la quota limitata al 5%; già 152 milioni di euro nell’anno successivo, quando la quota da ripartire secondo i parametri obiettivi sarebbe salita al 10%. A partire dal 2004 e sino al 2013 quella quota sarebbe aumentata del 9% annuo (19%, 28%, 37%, rispettivamente negli anni 2004, 2005 e 2006) raggiungendo nell’anno 2013 la quota massima del 100%.[444]. Nel 2013 la ‘spesa storica’ sarebbe divenuta una voce ‘per memoria’ ed il finanziamento del fabbisogno sanitario di ciascuna regione sarebbe stato assicurato integralmente secondo i ‘parametri obiettivi’. In questi la correzione della capacità fiscale effettuata fino al 90% (tramite il parametro «ß», o «coefficiente di solidarietà») avrebbe garantito la quasi totale perequazione delle basi imponibili lasciando soltanto il 10% dello sforzo fiscale di ciascuna regione come riconoscimento ad ognuna dell’apporto di quel territorio alla solidarietà generale.
Questa prospettiva non si è realizzata: i numeri del decreto hanno fatto emergere la contraddizione fra la generale accettazione dei principi che avevano ispirato il decreto legislativo n. 56/2000 e la contestazione della loro concreta realizzazione nell’articolo 7. Il DPCM che ha formalizzato la determinazione della quota di compartecipazione all’IVA per l’anno 2002 e la ripartizione del fondo perequativo è intervenuto con ritardo perché nella Conferenza Stato-regioni non è stato possibile raggiungere (tra le regioni) l’intesa richiesta dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000. Il calcolo che deriva dalla applicazione dei parametri stabiliti nell’Allegato «A» consente alle regioni che hanno basi imponibili più consistenti di recuperare parte della propria capacità fiscale ma riduce corrispettivamente e per il medesimo importo la perequazione assicurata alle altre. Questo è stato particolarmente contestato dalle regioni meridionali che subiscono (avrebbero subito) la maggior parte delle decurtazioni.
Nel dettaglio sono state rivolte molte critiche alla determinazione dei diversi parametri che intervengono nella formula di ripartizione (media dei consumi, basi imponibili, misurazione della capacità fiscale, criterio dello ‘sforzo fiscale’, dimensione territoriale, eccetera) e, non ultima, alla ‘velocità’ (10% nei primi due anni e 9% in ciascun anno successivo) con la quale viene ridotta progressivamente la quota assegnata in base ai trasferimenti soppressi (spesa storica). Più radicalmente, altre critiche hanno investito la determinazione del fabbisogno sanitario di ciascuna regione secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 662/1996 (peso della popolazione anziana, assenza del parametro della infrastrutturazione, eccetera)[445].
Le regioni Campania e Puglia hanno impugnato quel decreto; il Governo – in attesa di poter definire una nuova disciplina del federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione - ha sospeso l’efficacia di quella ripartizione. L’ulteriore passo è stato compiuto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni che ha avviato la definizione di una propria proposta in base alla quale ‘chiudere’ il periodo 2002-2005 e porre le basi per definire nuovi criteri (formule) della perequazione che sostengano in modo adeguato ed accettato una nuova disciplina del ‘federalismo fiscale’.
L’intesa raggiunta dalle regioni è stata formalizzata in un documento[446] che reca proposte operative per la ripartizione dei finanziamenti relativi agli anni 2002-2005; non reca indicazioni per gli esercizi successivi, ma i parametri proposti sono suscettibili di essere applicati anche per gli anni successivi se nel frattempo non sia raggiunto un diverso assetto del federalismo fiscale.
In primo luogo il documento della Conferenza delle regioni conferma le critiche ripetutamente mosse al DPCM 14 maggio 2004, perché «non pienamente rispettoso degli intendimenti e a volte addirittura della lettera del decreto»[447] n. 56/2000 e perché, comunque, l’applicazione del federalismo fiscale intesa secondo le modalità cui si è rifatto il DPCM contestato produce «effetti eccessivi in termini di distribuzione delle risorse rispetto allo status quo». Per questa via talune regioni non sono più in grado di sostenere finanziariamente la spesa sanitaria.
Le proposte (richieste) avanzate concernono:
§ il punto di partenza: l’anno 2002 ed il DPCM sospeso; il decreto deve essere modificato per poter dare una «corretta attuazione» al decreto legislativo n. 56/2000. In particolare, ferma la quota del 5% come somma da assegnare secondo i ‘parametri obiettivi’, la ‘corretta’ interpretazione della formula dell’allegato e dei dati che essa richiama conduce a determinare in 23,4 milioni di euro la quota parte del finanziamento perequativo che viene a mancare rispetto al parametro della spesa storica (finanziamenti soppressi). Il DPCM ha invece determinato questa somma (si è detto) in circa 98 milioni di euro. Il documento della Conferenza dei presidenti sottolinea che questa diversa modalità di calcolo «rappresenta una base condivisa di discussione per quell’anno». Una tabella allegata al documento specifica le somme risultanti per ciascuna regione.
§ per gli anni 2003, 2004 e 2005 il documento chiede di modificare la disciplina dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 riducendo dal 9 all’1,5 % il tasso di incremento annuo della quota ripartita in base ai ‘parametri obiettivi’ e fissando, comunque, per ciascun anno un tetto massimo all’ammontare di tale quota in termini monetari.
L’accordo arresta il computo della progressione all’anno 2005. Conserva come base il 5% già stabilito per l’anno 2002, ed a questa aggiunge la progressione annua dell’1,5%; nell’anno 2005 la quota di perequazione da ripartire in base alla spesa storica è del 90,5%. La tabella allegata all’Accordo mostra anche i diversi effetti quantitativi che si determinano ripetendo per il 2003 la «corretta attuazione» assunta per l’anno 2002: la somma di 152 milioni di euro risultante dallo schema di DPCM si riduce a 44,6 milioni di euro limitando l’incremento della quota all’1,5%. Con questa progressione però la completa sostituzione dei ‘parametri obiettivi’ al criterio della spesa storica avverrebbe nell’anno 2065.
Anche la misura del tetto massimo è determinata quantitativamente. L’intesa raggiunta dalle regioni stabilisce (chiede) che per ciascun anno di progressione l’incremento di perequazione non coperta dal parametro della spesa storica non superi i 23,4 milioni di euro stabilita per l’anno 2002. Così, come dettagliatamente esemplificato, 46,8 milioni di euro nell’anno 2003, 70,2 milioni di euro nell’anno2004 e 93,6 milioni di euro per l’anno 2005.
Contestualmente, in sede di Conferenza Stato-regioni, Governo e regioni hanno convenuto di dare attuazione a quell’accordo modificando in tal senso la disciplina transitoria del decreto legislativo n. 56/2000 e consentendo che su quella base le regioni possano recuperare le somme accantonate e non ripartite per gli anni 2002-2004.
Le disposizioni del comma 320 recepiscono nel merito entrambi i punti definiti dall’Accordo concordato dalle regioni ed approvato dalla Conferenza dei presidenti:
§ la nuova progressione dell’incremento della quota da ripartire annualmente in base ai ‘parametri obiettivi’;
§ ed il limite massimo dell’incremento annuale della quota esclusa dal parametro della spesa storica;
non accolgono invece le misure quantitativamente determinate dalle regioni né alcun riferimento a diversi criteri di «corretta attuazione» della formula di ripartizione recata dall’allegato «A» al decreto legislativo n. 56/2000.
Le nuove disposizioni non modificano il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56/2000 ma vi si sovrappongono; dispongono cioè in deroga di talune delle sue norme. Continuano ad applicarsi così tutte le altre disposizioni del decreto il cui oggetto non è ora diversamente disciplinato.
Nella determinazione delle somme spettanti ogni anno a ciascuna regione il parametro della spesa storica decresce più gradualmente che secondo l’originaria curva del decreto legislativo n. 56/2000 e, congiuntamente, la quota di risorse che è ripartita secondo i cosiddetti ‘parametri obiettivi’ di Tabella “A” può crescere non oltre il valore nominale della cifra determinata per l’anno 2002. In particolare:
§ per l’anno 2002 la «quota di incidenza della spesa storica» (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 56/2000) è ridotta del 5% (come già originariamente, e secondo il DPCM 14 maggio 2004);
§ per gli anni 2003, 2004 e 2005 l’incidenza della spesa storica è ulteriormente ridotta dell’1,5% annuo. In termini cumulativi la riduzione ammonta, rispettivamente, al 6,5%, 8% e 9,5%, nella successione dei tre anni;
§ in ogni caso, dall’anno 2003 e sino alla entrata in vigore delle leggi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (c.d. nuovo federalismo fiscale), la quota di finanziamento che è ripartita secondo i parametri di Tabella “A”, ferma la misura dell’1,5%, non potrà crescere più di 98 milioni di euro all’anno; quanto cioè stabilito per l’anno 2002;
§ conseguentemente, e la disposizione è presente nel comma 320 e nel comma 319, con il DPCM che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, deve stabilire annualmente le quote di partecipazione ai tributi e le somme spettanti a ciascuna regione, possono essere modificate anche le specifiche tecniche (parametri e formule) recate dall’allegato «A» del decreto legislativo 56/2000 in misura e modalità tali che assicurino il risultato stabilito dai due commi citati.
La ‘temporanea’ delegificazione del contenuto normativo dell’allegato “A” rende possibile modificare formule e parametri anche ad ottenere le assegnazioni indicate dall’accordo raggiunto tra le regioni.
Giova segnalare che la disposizione del comma 220 non indica puntuali modificazioni o diverse assunzioni di parametri ma soltanto un criterio teleologico che lascia il DPCM libero di incidere su qualsiasi parte del complesso allegato purché le modificazioni introdotte consentano un risultato coerente con quanto prescritto dal terzo periodo del medesimo comma.
Il terzo periodo del comma 320 fissa infatti un limite di incremento annuo allo scostamento fra ammontare dei trasferimenti soppressi e totale delle somme assegnate dalla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 56/2000.
Si tratta, nel complesso, di una differenza a somma zero: le somme positive (rispetto all’ammontare dei trasferimenti soppressi) ottenute dalle regioni che contribuiscono al fondo perequativo con parte del proprio gettito dell’IVA sono compensate dalle perdite che le regioni beneficiarie nette del fondo perequativo subiscono rispetto al rispettivo ammontare dei trasferimenti soppressi. La disposizione in esame stabilisce che il totale delle somme positive per ciascuno degli anni dal 2003 sino alla entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, non possa essere superiore alla somma delle assegnazioni positive determinatesi per l’anno 2002, aumentate cumulativamente della medesima cifra per ciascun anno.
Il comma 321 sospende l’efficacia delle disposizioni che nel decreto legislativo n. 56/2000 prevedono la determinazione e la rideterminazione successiva delle aliquote di compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’Irpef e all’accisa sulle benzine e, conseguentemente, estende per il medesimo periodo il funzionamento del fondo di garanzia. In particolare:
1) alla determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni (artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 56) si provvede nel contesto delle misure adottate per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione;
2) fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni relative al funzionamento del "Fondo di garanzia" il quale è attribuito tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 13, comma 3 (originariamente per il periodo 2001 - 2003 e - successivamente, con l'art. 3 del d.l. 168/2004 - fino al 2004) per compensare eventuali minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF (IRES), quest'ultima commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria. Dall'anno 2004 l'aliquota di riferimento è portata allo 0,9%.
Il comma 322 stabilisce le modalità secondo le quali saranno corrisposte alle regioni le somme che per ciascuno degli esercizi 2002-2005 sono state accantonate in attesa della emanazione dei decreti che dovevano fissare le aliquote di compartecipazione e, di conseguenza, le somme spettanti a ciascuna regione.
La relazione tecnica all’originario disegno di legge A.S. n. 3613 determina quelle somme in circa 11 miliardi di euro per il periodo 2002-2004. Per l’anno 2005 le somme ancora spettanti a ciascuna regione saranno determinate nei primi mesi dell’anno 2006 in base alla somma delle anticipazioni percepite.
Per la corresponsione di queste somme – modalità e tempi - il testo in esame rinvia ad un decreto che il Ministro dell’economia e delle finanze deve emanare entro il 31 marzo 2006, sentita la Conferenza Stato-regioni. Le somme spettanti a ciascuna regione saranno determinate secondo quanto stabilito (nuova disciplina transitoria) ai commi 322 e 323 mentre la cadenza e l’entità delle erogazioni saranno stabilite “secondo un piano graduale” sul quale si esprimerà anche la Conferenza Stato-regioni.
La relazione tecnica già citata nota però che l’effettiva erogazione di quelle somme è subordinata all’approvazione dei DPCM attuativi per gli anni 2002-2005 secondo la nuova disciplina, e alla chiusura dell’istruttoria del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali relativi agli anni cui appartengono le somme non corrisposte.
Il comma 323 dispone che a partire dall’anno 2006 – e dunque, anche in questo caso, sino alla emanazione delle disposizioni che daranno attuazione all’articolo 119 della Costituzione - l’aliquota provvisoria stabilita per il finanziamento del federalismo fiscale sia determinata (in aumento) nella misura necessaria ad assicurare anche il finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario a seguito della legge 57 del 1997 (la c.d. ‘legge Bassanini’); funzioni il cui ammontare ed il cui finanziamento è (era) già considerato dall'art. 6 dello stesso decreto n. 56/2000. Contestualmente viene, quindi, soppresso il comma 2 di quell’articolo 6 che, disponeva quel finanziamento soltanto per l’anno 2006.
L’art. 6 del decreto 56 riguarda le aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite e dispone la cessazione del trasferimento delle risorse individuate a seguito della c.d. "legge Bassanini" sul federalismo amministrativo (art. 7 legge 15 marzo 1997, n. 59), ad esclusione di quelle relative al trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Si segnala che il comma 494 dell'articolo 1 di questa legge dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
Il comma 324 modifica alcune disposizioni della legge 311/2004 per adattarne il testo alla nuova disciplina. In particolare la legge 30 dicembre 2004, n. 311, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), è modificata ai commi 58 e 59 dell’articolo 1 di questa legge.
Essi assegnano alle regioni a statuto ordinario 342,583 milioni di euro come compensazione della perdita di gettito realizzata per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, che ad esse aveva attribuito l'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Questa assegnazione è portata in aumento dell’ammontare dei trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini delle aliquote dei tributi che sono stati assegnati in sostituzione. Poiché il testo vigente fa riferimento alla determinazione delle aliquote definitive (entro l’anno 2005) la disposizione in esame consente che quelle somme siano prese in considerazione (e assegnate alle regioni) anche per gli anni in cui ancora permane l’aliquota provvisoria.
Articolo 1, commi 325-328
(Ammortamento dei beni materiali
strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate. Controlli su
versamenti di imposte)
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
I commi da 325 a 328 dell’articolo 1 recano modifiche alla disciplina fiscale degli ammortamenti relativa ai soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione di energia elettrica.
Il comma 325 introduce un nuovo articolo 102-bis nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 1 del nuovo articolo 102-bis disciplina l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni attraverso l’individuazione delle attività che vi sono sottoposte.
In particolare, sono interessati dalla disposizione i soggetti che esercitano le seguenti attività:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Il decreto legislativo n. 164 del 2000[448] (c.d. decreto Letta) è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, contenuta nell’articolo 41 della legge n. 144 del 1999[449].
L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti per l’applicazione del decreto medesimo. In particolare, la lettera n) del comma 1 precisa che con il termine “distribuzione” s’intende il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, mentre la lettera ii) chiarisce che il termine “trasporto” designa il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione.
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Il decreto legislativo n. 79 del 1999[450] è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, contenuta nell’articolo 36 della legge n. 128 del 1998[451].
Ai sensi del comma 14 dell’articolo 2, con il termine “distribuzione” s’intendono il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
Il successivo comma 20 definisce la “rete di trasmissione nazionale” come il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
Il comma 2 del nuovo articolo 102-bis interviene sulle modalità di determinazione della vita utile dei beni materiali strumentali relativi alle attività individuate al comma 1.
In particolare, prevedendosi una maggiore vita utile, viene ridotta la quota di ammortamento annuo deducibile fiscalmente.
Dal punto di vista fiscale, il costo dei beni di durata pluriennale è ripartito in più esercizi e la quota deducibile in ciascun esercizio rappresenta l’ammortamento ordinario annuo. In altre parole, poiché il bene strumentale non esaurisce la propria utilità in un unico esercizio, il costo per esso sostenuto viene ripartito fra tutti gli esercizi nei quali si suppone che il cespite venga utilizzato (vita utile). La quota di ammortamento ordinario si determina applicando al costo di acquisto o di costruzione i coefficienti determinati dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. In particolare, i coefficienti di ammortamento sono stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per gli ammortamenti dei beni strumentali entrati in funzione nei periodi d’imposta iniziati entro il 31 dicembre 1988, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per gli ammortamenti iniziati in data successiva al 31 dicembre 1988. I coefficienti sono determinati sulla base della vita utile presunta di ciascun bene utilizzato in ogni specifica attività.
Le disposizioni qui commentate modificano il computo delle quote d’ammortamento, prevedendo, in luogo dell’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale a fini fiscali, che la quota sia determinata dividendo il costo del bene per la vita utile determinata a fini tariffari dall’autorità di regolazione del settore energetico, e ulteriormente riducendo il risultato del 20 per cento.
Per quanto riguarda l’attività di trasporto di gas naturale, la lettera a) del comma 2 rinvia a quanto indicato nella tabella 1 allegata alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005.
Secondo quanto indicato nella tabella 1:
§ per i fabbricati la durata media è fissata in 40 anni. Tuttavia, la lettera a) del comma 2 in esame precisa che per i fabbricati iscritti in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni, cui corrisponde un coefficiente di ammortamento pari al 2% del costo.
Ai sensi del citato D.M. 31 dicembre 1988, relativamente all’attività di produzione e distribuzione di gas naturale sono fissati i seguenti coefficienti di ammortamento:
- Fabbricati destinati all’industria................................................................. 5,5%
- Costruzioni leggere (baracche, tettoie, ecc.)............................................. 10,0%
In sostanza, per i fabbricati, la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile viene ridotta al 2,5% rispetto alle precedenti misure del 5,5% o 10%; relativamente ai fabbricati iscritti al 31 dicembre 2004, la quota è invece ridotta al 2%.
§ per i metanodotti (condotte e derivazioni) la vita utile è fissata in 40 anni.
Il D.M. 31 dicembre 1988 fissa i seguenti coefficienti di ammortamento:
- Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione........ 10%
- Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento........................................................................................... 12%
- Condotte per usi civili (reti urbane)............................................................... 8%
In sostanza, relativamente ai metanodotti la quota di ammortamento fiscalmente deducibile viene ridotta al 2,5% rispetto alle precedenti misure del 12%, 10% o 8%.
§ per quanto riguarda gli altri beni strumentali, la tabella 1 indica:
Centrali di spinta...................................................... 20 anni (coefficiente 5%);
Misuratori................................................................. 20 anni (coefficiente 5%);
Altre immobilizzazioni............................................ 10 anni (coefficiente 10%).
Il D.M. 31 dicembre 1988, relativamente ai restanti cespiti, fissa i seguenti coefficienti di ammortamento:
- Stazioni di compressione e pompaggio....................................................... 10%
- Attrezzatura varia e minuta; apparecchi di misura e controllo e bombole........ 10%
- Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc., mediante impiego di reagenti chimici.................................................................................................... 15%
- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio........................................................... 12%
- Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
- Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc.) 20%
- Autovetture, motoveicoli e simili................................................................. 25%
Relativamente all’attività di distribuzione di gas naturale, la stessa lettera a) del comma 2 rinvia alla tabella 2 allegata alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 170 del 29 settembre 2004, la cui applicazione è prorogata, per l’anno termico 2005-2006, dalla deliberazione n. 206 del 30 settembre 2005.
È riportata di seguito la tabella 2 allegata alla deliberazione n. 170/04 del 29 settembre 2004, come modificata dalla deliberazione n. 122/05 del 21 giugno 2005.
Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
Categoria di cespiti |
Durata in anni |
Fabbricati |
40 |
Condotte stradali |
40 |
Impianti di derivazione (allacciamenti) |
40 |
Misuratori |
20 |
Impianti principali e secondari |
20 |
Altre immobilizzazioni |
10 |
I coefficienti di ammortamento corrispondenti alle vite utili di 40, 20 e 10 anni sono pari, rispettivamente, a 2,5%, 5% e 10%.
Per quanto concerne i coefficienti di ammortamento ordinario fissati ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, si rinvia a quelli indicati relativamente all’attività di trasporto di gas naturale in quanto il più volte richiamato D.M. 31 dicembre 1988 determina unitariamente i medesimi coefficienti in relazione alla produzione e alla distribuzione di gas naturale.
Ai sensi della lettera b) del comma 2, ai fini dell’individuazione della vita utile dei cespiti relativi all’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica si applica l’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004.
La vita utile tecnico-economica individuata nella citata appendice è la seguente:
Fabbricati |
40 anni |
Linee di trasmissione |
40 anni |
Stazioni elettriche |
33 anni |
Linee A.T. |
40 anni |
Cabine primarie |
30 anni |
Sezioni M.T. e centri satellite |
30 anni |
Cabine secondarie |
30 anni |
Trasformatori cabine secondarie |
30 anni |
Linee M.T. |
30 anni |
Linee B.T. |
30 anni |
Prese utenti |
30 anni |
Contatori, limitatori, misuratori |
20 anni. |
I coefficienti di ammortamento relativi al settore energia elettrica fissati nel D.M. 31 dicembre 1988 sono i seguenti:
Specie 1ª/a - Produzione e distribuzione di energia elettrica idroelettrica:
Fabbricati destinati all'industria |
3% |
Costruzioni leggere (tettoie, baracche etc.) |
10% |
Opere idrauliche fisse |
1% |
Condotte forzate |
4% |
Centrali idroelettriche (esclusi i fabbricati) |
7% |
Linee di trasporto A.T. |
4% |
Sottostazioni di trasformazioni (esclusi i fabbricati) |
7% |
Rete di distribuzione B.T. |
8% |
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo |
10% |
Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc. mediante impiego di reagenti chimici |
15% |
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici |
20% |
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc. |
20% |
Autovetture, motoveicoli e simili |
25% |
Specie 1ª/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica.
Fabbricati destinati all'industria |
4% |
Costruzioni leggere (tettoie, baracche etc.) |
10% |
Centrali termoelettriche (esclusi i fabbricati) |
9% |
Linee di trasporto A.T. |
4% |
Sottostazioni di trasformazioni (esclusi i fabbricati) |
7% |
Rete di distribuzione B.T. |
8% |
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo |
10% |
Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc. mediante impiego di reagenti chimici |
15% |
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici |
20% |
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc. |
20% |
Autovetture, motoveicoli e simili |
25% |
Con riferimento all’ambito oggettivo, il comma 7 del nuovo articolo 102-bis limita l’applicazione della disciplina speciale degli ammortamenti prevista dal medesimo articolo 102-bis esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del TUIR.
Si tratta delle categorie di cespiti indicate nelle tabelle allegate alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, indicate nel comma 2 del medesimo articolo 102-bis, sopra illustrato.
Poiché le suddette tabelle, oltre alle voci che designano beni materiali riferibili a categorie omogenee, contengono la categoria residuale denominata: “Altre immobilizzazioni” (assegnando ad essa una durata convenzionale di 10 anni), sembrerebbe potersi ritenere che l’ammortamento dei beni ricadenti in quest’ultima fattispecie resti disciplinato a norma dell’articolo 102 del TUIR (anche ove siano utilizzati in locazione finanziaria, poiché la disposizione generale del presente comma disciplina anche l’applicazione del comma 6 che regola tale ipotesi).
Il comma 3 del nuovo articolo 102-bis dispone che la vita utile decorre, in ogni caso, dall’esercizio in cui il cespite è entrato in funzione, non rilevando, a tal fine, eventuali trasferimenti del bene ad altri soggetti utilizzatori.
La novità introdotta riguarda i beni strumentali usati, per i quali la data di entrata in funzione, che si verifica in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui avviene l’acquisto del bene, non coincide con l’inizio della procedura di ammortamento effettuata dalla società acquirente.
Le disposizioni generali sull’ammortamento ordinario non disciplinano procedure differenti tra acquisto di cespiti nuovi e quelli usati. L’articolo 102, comma 1, del TUIR dispone che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene stesso.
Stando al tenore della norma, sembrerebbe che, a titolo di esempio, relativamente all’acquisto di un fabbricato usato, costruito ed entrato in funzione 60 anni prima, non possa essere dedotta la quota di ammortamento ordinario.
Ai sensi del medesimo comma 3, inoltre, in caso di trasferimento o devoluzione del bene all’ente concessionario, la quota di ammortamento è deducibile fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
Non appare chiara la determinazione delle condizioni di applicabilità e dei soggetti destinatari della presente disposizione.
Poiché l’ente concessionario sembrerebbe identificabile in uno dei soggetti esercenti l’attività di trasporto e distribuzione, cui si applica la disciplina dell’articolo 102-bis, la previsione di deducibilità delle quote di ammortamento “fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento” (all’ente concessionario da parte di altro soggetto) parrebbe riguardare un soggetto diverso, non altrimenti sottoposto alle disposizioni del presente articolo.
Potrebbe trattarsi di mero errore materiale, da sanare leggendo la parole: “concedente” in luogo di: “concessionario”. La norma disciplinerebbe in tal caso la deducibilità degli ammortamenti nell’ipotesi di cessione dell’infrastruttura all’ente pubblico territoriale che ha rilasciato la concessione.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la concessione abbia una durata inferiore alla vita utile del bene, potrebbe ritenersi applicabile in via residuale (in forza del rinvio contenuto nel comma 1) la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 4, del TUIR, ai sensi della quale la quota di costo non ammortizzata può essere portata in deduzione ai fini fiscali nell’ipotesi di eliminazione dei beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo.
Con riferimento ai beni in concessione, appare opportuno ricordare la disciplina contenuta nell’articolo 104 del TUIR, concernente l’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, ossia di quei beni in concessione (quali, ad es., gli aeroporti, le autostrade o gli acquedotti) che alla scadenza debbono essere restituiti gratuitamente.
Per i beni gratuitamente devolvibili, il richiamato articolo 104, in alternativa a quanto previsto negli articoli 102 e 103 del TUIR, consente la deduzione dell’ammortamento finanziario in quote costanti. Tali quote annuali si determinano dividendo il costo del bene, diminuito di eventuali contributi versati dal concedente al concessionario, per gli anni della durata della concessione, considerando anni interi anche le frazioni. In caso di aumento o diminuzione degli anni di concessione, ovvero nel caso di incremento o decremento del costo del bene, la quota deve essere proporzionalmente variata a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta la variazione medesima.
Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni relative ad opere pubbliche, il comma 4 dell’articolo 104 del TUIR stabilisce che sono deducibili quote differenziate di ammortamento finanziario, da calcolare sull’investimento complessivo realizzato, determinate con appositi decreti ministeriali, in proporzione alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.
Si segnala, inoltre, quanto precisato nella risoluzione ministeriale n. 231/E del 29 dicembre 2003 relativamente al caso di sostituzione del concessionario, cui era stata originariamente affidata la realizzazione di un’opera pubblica, prima del completo ammortamento dell’opera da parte del concessionario stesso. La richiamata risoluzione precisa che:
- le somme corrisposte al concessionario a titolo di indennizzo non riducono il costo da ammortizzare, in quanto sono prive del requisito della certezza;
- il 5 per cento delle somme corrisposte a titolo di incremento tariffario deve essere portato in diminuzione del costo da ammortizzare.
Pur in difetto di espressa previsione nelle disposizioni qui commentate, sembrano implicite nel sistema l’alternatività fra l’ammortamento tecnico, disciplinato dall’articolo 102-bis, introdotto nel TUIR dal presente comma, e l’ammortamento finanziario, disciplinato dall’articolo 104 del medesimo TUIR, e per conseguenza l’incumulabilità fra i regimi previsti da quest’ultimo e dal nuovo articolo 102-bis, oltre che con le disposizioni degli articoli 102 e 103.
Il comma 4 del nuovo articolo 102-bis esclude, in deroga alla disciplina generale, la possibilità di imputare in ciascun esercizio quote di ammortamento anticipato ovvero di ammortamento accelerato.
Il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR reca disposizioni circa l’ammortamento anticipato e l’ammortamento accelerato per più intenso utilizzo del bene.
L’ammortamento anticipato viene imputato a soli fini fiscali con l’obiettivo di anticipare la deduzione di una parte del costo complessivo del bene. Esso consiste nella facoltà di elevare, fino a due volte, la quota di ammortamento ordinario nei soli primi tre esercizi a decorrere dall’entrata in funzione del bene. Nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
L’ammortamento accelerato, che consente di anticipare la deduzione di quote di ammortamento, è ammesso in caso di una maggiore e comprovata utilizzazione del bene rispetto quella normale del settore.
Il comma 5 del nuovo articolo 102-bis stabilisce che, qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, modifichi la durata della vita utile dei beni strumentali a fini tariffari rispetto a quanto stabilito nelle deliberazioni richiamate al comma 2, le eventuali modificazioni rilevano anche per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
Le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 170/04 del 29 settembre 2004 e n. 166/2005 del 29 luglio 2005, i cui allegati disciplinano la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture agli effetti della determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e per il trasporto e il dispacciamento di gas naturale, riguardano, rispettivamente, il periodo di regolazione intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008 e il periodo di regolazione intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009. Per altro, nella deliberazione n. 206 del 30 settembre 2005 (che, come già ricordato, proroga l’efficacia della deliberazione n. 170/04) è dichiarato espressamente che si provvede con essa “in via transitoria sino a successivo provvedimento dell’Autorità e salvo conguaglio”.
Il comma 6 del nuovo articolo 102-bis disciplina il regime dei beni utilizzati in locazione finanziaria.
È disposto a questo riguardo che la deduzione delle quote di ammortamento ad essi riferite competa all'impresa utilizzatrice, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione.
Alla formazione del reddito imponibile dell’impresa concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
La disciplina fiscale introdotta riproduce quanto previsto dai princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS n. 17, in materia di contratti di locazione finanziaria).
In linea generale, infatti, mentre il leasing, nel metodo contabile nazionale, si basa su un criterio patrimoniale, negli IAS prevale l’aspetto finanziario.
Il metodo patrimoniale è disciplinato dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, ai sensi del quale per i beni concessi in locazione finanziaria:
a) l'impresa concedente imputa a conto economico, quale componente positivo di reddito, i relativi canoni e deduce, quale componente negativo, quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario[452]; non è ammesso l'ammortamento anticipato. Nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni materiali, iscrive il bene concesso in locazione finanziaria;
b) indipendentemente dai criteri di contabilizzazione[453], per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore:
- a otto anni, se in contratto ha per oggetto beni immobili;
- alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale emanato a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
Il leasing finanziario, secondo lo IAS 17, deve essere invece contabilizzato facendo riferimento alla sua natura sostanziale e finanziaria e non alla sua forma giuridica[454]. In particolare, i canoni periodici devono essere suddivisi tra la quota di restituzione del debito e la quota di interesse.
La società utilizzatrice iscrive nel proprio stato patrimoniale:
- nell’attivo, tra le immobilizzazioni materiali, il bene oggetto del contratto per un valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing;
- nel passivo, il debito verso la società di locazione finanziaria. L’importo iniziale del debito coincide con il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing e, a mano a mano che vengono pagati i canoni, l’importo del debito si riduce per le corrispondenti quote di debito corrisposte. Questa voce, pertanto, evidenzia il debito residuo, relativo alla sola quota capitale, dovuto dalla società utilizzatrice alla società di leasing.
La medesima società utilizzatrice iscrive nel conto economico, tra i componenti negativi, l’ammortamento del bene e gli interessi passivi corrisposti alla società di leasing.
La società di Ieasing, invece, iscrive nel conto economico, tra i componenti positivi di reddito, gli interessi attivi inclusi nel canone periodico.
Ai sensi del successivo comma 327, la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 102-bis del TUIR, qui illustrato, si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente al 1° gennaio 2006.
Pertanto, relativamente ai contratti di leasing già in corso rimane efficace la disciplina prevista dall’articolo 102, comma 7 del TUIR. Per l’applicazione della nuova disciplina non sembra quindi rilevare il momento della stipulazione del contratto di leasing, in quanto la norma fa riferimento al momento in cui ne inizia l’esecuzione.
Il comma 8 del nuovo articolo 102-bis disciplina il trattamento delle spese imputate a incremento del costo del bene.
Il trattamento fiscale delle spese incrementative è disciplinato dall'articolo 102, comma 6, del TUIR, che consente di imputare le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ad incremento del costo dei beni cui afferiscono, aumentandone il valore contabile: in questo caso, gli ammortamenti, anche ai fini fiscali, sono computati sull'intero valore incrementato. Qualora non sia operata tale imputazione nel bilancio, è consentita la deduzione dei predetti costi nell'esercizio in cui sono sostenuti entro il limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Il presente comma 8 stabilisce, in relazione ai beni materiali strumentali cui si applica la presente disciplina, che per i costi incrementativi capitalizzati dopo la loro entrata in funzione le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni stessi.
Si richiamano a questo riguardo alcune indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria circa il trattamento delle spese incrementative.
Con la circolare n. 98/E-107570 del 17 maggio 2000, il Dipartimento delle entrate, richiesto di precisare se sia corretto applicare le aliquote di ammortamento al valore complessivo del cespite (costituito dal costo originario aumentato della spesa incrementativa), rispondeva che qualora le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato.
Con la circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, l’Agenzia delle entrate ha precisato quest’interpretazione rilevando che “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, secondo corretti princìpi contabili, sono capitalizzabili ad incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e sempre che si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di produttività, ovvero prolunghino la vita utile del bene (cosiddette spese di manutenzione straordinaria)”. In tal caso, gli ammortamenti vanno computati sull'intero valore incrementato del bene: pertanto, l'eventuale maggior ammortamento non imputabile in bilancio potrà essere dedotto extracontabilmente attraverso il prospetto EC.
Qualora invece si tratti di spese sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la loro vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria, “esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell'esercizio di competenza (cosiddette spese di manutenzione ordinaria)” e sono quindi deducibili ai sensi del comma 6 dell'articolo 102 del TUIR, nei limiti del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, non applicandosi la deduzione extracontabile prevista dall'articolo 109, comma 4, del medesimo testo unico.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 102-bis, per quanto non diversamente disposto, rimane ferma l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il rinvio comporterebbe quindi:
- l’applicabilità del principio generale secondo cui le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (comma 1). Tuttavia, in proposito, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 102-bis dispone che la vita utile cui fare riferimento “decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti”;
- la deducibilità del costo residuo in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo (comma 4);
- la deducibilità integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (comma 5);
- la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e la deducibilità della parte eccedente tale limite per quote costanti nei cinque esercizi successivi, nonché – al di fuori del predetto limite – la deducibilità, nell'esercizio di competenza, dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni (comma 6);
- la deducibilità delle quote di ammortamento relative alle aziende date in affitto o in usufrutto nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario (comma 8);
- la disciplina speciale relativa alla deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e delle spese d’impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative (comma 9).
Il comma 326, inserendo un nuovo periodo nel terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, modifica la disciplina relativa ai dati da iscrivere nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalle imprese.
L’articolo 16, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 dispone, a carico delle società, degli enti e delle imprese commerciali, l’obbligo di tenere e di aggiornare il registro dei beni ammortizzabili.
Il secondo comma reca disposizioni concernente i dati da iscrivere nel medesimo registro relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati. In particolare, relativamente a ciascuno dei richiamati cespiti debbono essere indicati: l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, l’ammontare del fondo di ammortamento risultante alla fine del periodo di imposta precedente, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota annuale imputata nell’esercizio, le eliminazioni dal processo produttivo.
Il terzo comma disciplina il regime dei beni diversi da quelli indicati nel secondo comma. Relativamente a tali beni (beni mobili non registrati), è consentito di fornire le indicazioni richieste nel secondo comma raggruppando i beni stessi in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per quanto riguarda i beni gratuitamente devolvibili, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Ai sensi del nuovo periodo introdotto, per i beni indicati nel nuovo articolo 102-bis del TUIR, sopra illustrato, le indicazioni “ivi richieste” possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile.
Il periodo introdotto sembrerebbe riferirsi letteralmente alle indicazioni richieste nell’articolo 102-bis del TUIR, il quale non prevede, fra l’altro, l’evidenziazione di alcuni dati quali il costo di acquisto e la quota complessiva del fondo di ammortamento finanziario già accantonata. Inoltre, essendo modificato il solo terzo comma, e non anche il secondo, dell’articolo 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, la disposizione non sembrerebbe applicabile ai beni immobili e ai beni mobili registrati.
Potrebbe tuttavia ritenersi – per altro forzando la connessione sintattica del testo – che il riferimento alle indicazioni “ivi richieste” debba intendersi operato al secondo comma del medesimo articolo 16, in corrispondenza con quanto previsto nel primo periodo del novellato terzo comma, ove “le indicazioni ivi richieste” si riferiscono inequivocabilmente al precedente secondo comma.
Il comma 327 disciplina il termine iniziale dell’efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 102-bis del TUIR, introdotto dal precedente comma 325.
In particolare, è stabilito che le richiamate disposizioni (ad eccezione del comma 6) si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. In sostanza, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con anno solare, l’articolo 102-bis si applica dal 2006.
Tuttavia, come già ricordato, il comma 6 dell’articolo 102-bis, concernente gli ammortamenti dei beni concessi in locazione finanziaria, trova applicazione relativamente ai contratti la cui esecuzione inizia dopo il 1° gennaio 2006.
Il comma 328 dispone l’abrogazione del secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.
L'abrogazione si è resa necessaria al fine di coordinare le disposizioni relative al calcolo degli acconti, disciplinato in via transitoria dal richiamato articolo 11-quater, con quanto previsto, a regime, dal comma 325 del presente articolo.
Articolo 1, comma 329
(Aggiornamento sanzioni)
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Il comma 329 prevede l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio 2006.
Si prevede, inoltre, che dall’attuazione della norma siano assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Si segnala come, in sede di esame parlamentare, si sia valutata la possibilità di aggiornamento con atto amministrativo (DPCM) delle sanzioni pecuniarie anche di natura penale; ciò, soprattutto, in relazione ai problemi di compatibilità con il principio di legalità della pena ed alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia (v. Corte cost. n. 26 del 1966). In effetti, la norma non esplicita alcun criterio che consenta un calcolo degli aggiornamenti delle sanzioni, rimettendo così, in toto, al DPCM anche tale aspetto.
L’articolo 25, comma 2, della Costituzione, nella interpretazione costante della Corte costituzionale, riserva alla legge statale la competenza ad emanare norme penali, sancendo ad un tempo il principio di legalità e quello di irretroattività della norma penale; la riserva di legge in tale ambito postula pertanto la specificazione, ad opera di un atto con forza di legge, del fatto previsto come reato e l’indicazione della pena.
Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie il principio di legalità è invece stabilito da una disposizione di legge ordinaria, vale a dire dall’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Pertanto, sebbene una parte della dottrina ritenga di poter ravvisare anche per le sanzioni amministrative un fondamento costituzionale del principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 689/81 citata, la Corte costituzionale ha costantemente interpretato la riserva di legge di cui all’articolo 25 della Costituzione come riferita alle sanzioni penali e non a quelle amministrative.
Dalla formulazione letterale della disposizione (che parla semplicemente di “importi fissi"), la norma sembrerebbe riferirsi soltanto agli importi delle sanzioni che siano fissati in un’unica cifra e non a quelli che prevedono un minimo ed un massimo, nell’ambito dei quali l’autorità che accerta la violazione individua e infligge la sanzione più adeguata al caso specifico.
Nel valutare gli effetti in termini di maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame andrebbe considerato che, per quanto concerne, ad esempio, il sistema delle sanzioni penali e di quelle tributarie, vale il principio secondo cui, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, ovvero la sanzione più bassa (art. 2, comma 3, c.p., art. 3 comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), salvo che (art. 2, comma 3, c.p.) sia stata pronunziata sentenza penale irrevocabile
Ciò comporta che, aumentando nel 2006 gli importi delle sanzioni penali o tributarie, le nuove sanzioni di importo superiore si potranno applicare soltanto a violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del provvedimento che le prevede e, dal momento che, soprattutto per quanto attiene alle violazioni delle norme tributarie (ed in particolare quelle per le imposte sui redditi e per l'IVA), queste vengono accertate diversi anni dopo la commissione dell'illecito, ciò potrebbe provocare uno sfasamento temporale dell'incremento degli introiti relativi.
Inoltre, la seconda parte del comma 329 appare di dubbia efficacia prognostica in considerazione del fatto che l’entità delle entrate (non inferiori a 100 milioni di euro per il 2006 e 200 a decorrere dal 2007) deriva, in ogni caso, da comportamenti illeciti individuali di incerta determinazione quantitativa.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
Il comma 330 prevede la costituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi “volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico”.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato precisato che tale somma è “destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge”.
A tale proposito va ricordato che sono espressamente poste a carico del Fondo alcune misure a sostegno dei genitori (art. 1, commi 331-334).
In particolare, si prevede un assegno di 1.000 euro:
§ per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 (comma 331);
§ per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332).
In base al comma 333, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, è stabilito un limite di reddito del nucleo familiare pari a 50 milioni di euro. Tale limite si riferisce al reddito dell'anno 2004 e a quellodell'anno 2005, rispettivamente, per le due fattispecie summenzionate. Per la nozione di nucleo familiare, si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 1993 [455].
L'assegno è attribuito entro il 15 gennaio 2006 per quanto riguarda la prima fattispecie, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione per la seconda fattispecie.
Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvale della Sogei s.p.a..
L’onere quantificato per i benefici in esame è pari a 696 milioni di euro per il 2006 (comma 334).
Per quanto concerne gli altri interventi a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 330, sarebbe opportuno un chiarimento del Governo al riguardo.
In base a quanto emerso durante l’iter parlamentare, le risorse del Fondo risulterebbero impiegate per far fronte alle seguenti finalità:
- agevolazioni fiscali per le spese relative agli asili nido (art. 1, comma 335; cfr. la scheda relativa);
- sostegno all’accesso alla locazione (tabella C allegata alla legge finanziaria);
- interventi per i portatori di handicap (Tabella A del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- finanziamenti a favore delle scuole paritarie.
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Si ricorda che il D.L. n. 269 del 2003 (art. 21)[456] aveva assegnato alle donne residenti in Italia – purché cittadine italiane o di Paesi membri della comunità – la somma di 1.000 euro per ogni figlio non primogenito nato o adottato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004.
Si segnala inoltre che la legislazione vigente prevede altri due strumenti di sostegno per i nuclei familiari con bambini:
§ l’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988 [457]: trattasi di una prestazione erogata con cadenza mensile, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione[458]. L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito. Beneficiari dell’assegno sono:
- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;
- i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
- Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare[459], il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia[460].
§ l’assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, istituito dall’art. 65 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli aventi età inferiore ai 18 anni e con una situazione economica determinata in base ai valori del cosiddetto ”Indicatore della situazione economica” (ISE).
Articolo 1, comma 335
(Agevolazioni fiscali per le spese
sostenute dai genitori per le rette degli asili nido)
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27[461] dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Il comma 335 dell’articolo 1 consente la detrazione d’imposta del 19 per cento per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido.
Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, per la nozione di asilo nido deve farsi riferimento all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. Poiché il presente comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo, è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, “la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono”. Essa “va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto”. Le spese detraibili debbono essere documentate e sostenute secondo i princìpi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
La detrazione, da effettuarsi in base all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è limitata al periodo d’imposta 2005.
La norma prevede un limite massimo di spesa di 632 euro annui per ciascun figlio che frequenti l’asilo nido. Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.
Sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto.
In particolare, gli oneri deducibili, indicati dall’articolo 10 del TUIR, sono rappresentati da alcune fattispecie non aventi un denominatore comune (vi sono, infatti, ricomprese determinate spese mediche, i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni di mantenimento), le quali possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto, operando sulla base imponibile dell’imposta.
Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano invece una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.
L’articolo 15 del TUIR individua gli oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
La relazione tecnica integrativa all’emendamento 1.2000 del Governo, presentato alla Camera nella seduta dell’Assemblea del 14 dicembre 2005, ha stimato gli effetti finanziari della disposizione, in termini di cassa, in ragione del meccanismo di saldo/acconto, in misura pari a 30,4 milioni di euro di minori entrate per il 2006 e di 12 milioni di euro di maggiori entrate per il 2007.
Si ricorda che l’articolo 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001 aveva consentito ai genitori e ai datori di lavoro di dedurre dalle imposte sui redditi le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, gestiti sia dai comuni sia dai privati, limitatamente agli anni 2002-2004.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il comma 336istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo avente la funzione di agevolare la concessione da parte degli intermediari finanziari bancari e non bancari di mutui diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione in favore di soggetti privati che siano di età non superiore a 35 anni, dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro e possono dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro.
Il contributo offerto attraverso l’istituzione del Fondo al soggetto privato si aggiunge alle ipoteche ordinarie sugli immobili e consiste nella prestazione di una “garanzia di ultima istanza” da parte del Fondo nei confronti dei soggetti privati aventi i requisiti citati.
In sostanza, attraverso l’istituzione del Fondo si mettono a disposizione risorse in favore dei soggetti privati che normalmente incontrano difficoltà nell’ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa sotto forma di concessione di una garanzia che si aggiunge alle ipoteche ordinarie sugli immobili.
La concessione della garanzia in favore degli intermediari finanziari e quindi del soggetto privato -in aggiunta alle garanzie che normalmente vengono richieste dagli intermediari finanziari - sembrerebbe avere dunque lo scopo di facilitare l’accesso al mutuo da parte dei soggetti beneficiari, in quanto gli intermediari finanziari dovrebbero essere maggiormente incentivati a concedere mutui in favore dei soggetti in questione in ragione del fatto che questi ultimi possono garantire il pagamento del mutuo con una garanzia ulteriore rispetto a quelle normalmente richieste.
Il decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto le tipologie contrattuali del lavoro accessorio (articolo 71), del lavoro intermittente o a chiamata (articolo 33), del lavoro ripartito (articolo 41) e del contratto di inserimento lavorativo (articolo 54).
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro (disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro) nell'ambito di attività specificamente determinate, caratterizzate dallo svolgimento in ambito prevalentemente domestico o dalla connessione ad eventi di rilievo culturale o a lavori di emergenza o solidarietà.
Tali attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare L’elemento innovativo della disciplina del lavoro accessorio è costituito dalle modalità di assolvimento dell’obbligo retributivo e contributivo connesso alle prestazioni, che avviene attraverso l’acquisto presso le rivendite autorizzate, da parte dei datori di lavoro, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio da consegnare al prestatore di lavoro accessorio. Quest’ultimo riceve il proprio compenso all’atto della restituzione dei buoni al concessionario del servizio, da individuarsi con decreto ministeriale. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Al riguardo, si ricorda che con il D.M. 30 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, è stata determinata l’attribuzione del valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio e disposizioni per l'avvio della sperimentazione.
Il concessionario, oltre provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettua il versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Il lavoro intermittente è basato sul contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che è tenuto a retribuirlo per i periodi effettivi di prestazione del lavoro, secondo le necessità dell’impresa. Nel caso in cui il contratto preveda l’obbligo del lavoratore di effettuare la prestazione ogni qualvolta richiesto dal datore di lavoro, il contratto medesimo deve prevedere la misura dell’indennità mensile di disponibilità, stabilita dai contratti collettivi. A parte tale indennità, per i periodi nei quali non vi è effettiva prestazione di lavoro, il lavoratore intermittente non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati (malattia, anzianità, trattamento di fine rapporto).
Il contratto di lavoro ripartito è caratterizzato dal fatto che due lavoratori sono obbligati in solido nei confronti del datore di lavoro per l’esecuzione di un’unica obbligazione lavorativa. E’ prevista la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’adempimento della intera obbligazione lavorativa, fermo restando il vincolo di solidarietà e quindi la possibilità di agire in via di regresso nei confronti dell’altro lavoratore. Inoltre, salve diverse previsioni contrattuali, è data la possibilità ai lavoratori di accordarsi discrezionalmente e in qualsiasi momento per sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale del rispettivo orario di lavoro. Si rinvia alla contrattazione collettiva per l’ulteriore disciplina del lavoro ripartito, prevedendo che in mancanza si applica la normativa generale del rapporto di lavoro subordinato, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Si equipara i lavoratori coobbligati, ai fini previdenziali e assistenziali, ai lavoratori a part-time. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi è tuttavia effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il contratto di inserimento in pratica sostituisce, anche nella denominazione, il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di rendere “spendibili” le competenze lavorative dei lavoratori, giovani o in difficoltà a prescindere dall’età, in un determinato contesto lavorativo. I contratti di inserimento possono essere stipulati non solo da imprese, ma anche da alcune persone giuridiche ed associazioni.
Il decreto in oggetto ha inoltre riformato la disciplina del lavoro a tempo parziale, del lavoro interinale e del contratto di apprendistato.
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
Il comma 337 prevede l'istituzione di un apposito Fondo in cui far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da destinare al perseguimento delle seguenti finalità:
§ sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.
§ finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
§ finanziamento della ricerca sanitaria;
§ attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
In base al testo della legge finanziaria, la destinazione dell’5 per mille è limitata all’anno 2006 ed è a titolo iniziale e sperimentale.
Sul punto è intervenuto l’articolo 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273[462], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha specificato che la disposizione di cui al comma 337 in esame, riferita all'anno finanziario 2006, si applica al periodo di imposta 2005.
In base al comma 338, tale destinazione del 5 per mille risulta aggiuntiva rispetto alla destinazione dell'8 per mille a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale[463] e di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222 del 1985 e delle altre disposizioni legislative che hanno esteso tale scelta in favore di altre confessioni religiose.
L'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in base alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).
Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:
- dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;
- dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose[464].
Il comma 339 stabilisce che alla determinazione dell'importo da destinare al Fondo si provvede sulla base degli incassi in conto competenza, relativi alla medesima imposta, risultanti dal rendiconto generale dello Stato e sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.
Rispetto alla disciplina della quota relativa all’8 per mille, la disposizione in esame non contempla il caso di “scelta non espressa”. Ne consegue che soltanto la quota di reddito specificamente destinata da ciascun contribuente sarà assegnata ad una delle quattro tipologie indicate dal comma 337; per l’8 per mille, invece, la quota riferita a scelte non espresse viene posta a ulteriore ripartizione sulla base delle percentuali delle scelte espresse.
La relazione tecnica al disegno di legge originario (A.S. 3613) stima una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato pari a circa 270 milioni di euro nel 2007, basandosi sull'ipotesi di una percentuale di contribuenti che presumibilmente effettueranno la scelta pari a quella delle scelte espresse per l’8 per mille, cioè al 41%.
La relazione indica gli incassi in conto competenza per l’anno di imposta 2005 in 131.911 milioni; conseguentemente la quota del 5 per mille è pari a 660 milioni di euro. Considerando che per la quota dell’8 per mille del 2005 (che peraltro è riferita alle dichiarazioni dei redditi del 2001), solo il 41% dei contribuenti ha espresso la scelta, applicando tale percentuale anche ai 660 milioni considerati, si ottiene una cifra pari a 270 milioni. Dato che il quadro definitivo delle scelte dei contribuenti sarà disponibile solo alla fine del 2006, la spesa non potrà che determinarsi nel 2007.
In termini di fabbisogno e di indebitamento netto, gli effetti finanziari sono stimati pari a 70 milioni di euro per il 2007 e a 130 milioni di euro per il 2008.
Il comma 340 demanda ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio - su proposta dei Ministri dell’istruzione e della salute, di concerto con il Ministro dell’economia - il compito di stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto stesso.
In base al testo della finanziaria il decreto avrebbe dovuto essere emanato «sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a)», cioè le finalità di sostegno al volontariato.
Il già citato articolo 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha peraltro disposto che il decreto di cui al comma 340 della legge finanziaria e' adottato «senza l'acquisizione dell'avviso (rectius: parere) di cui al primo periodo del medesimo comma», cioè senza il parere delle Commissioni parlamentari.
Si ricorda che per la ripartizione della quota a diretta gestione statale dell’8 per mille del gettito IRPEF la normativa prevede che prevede che entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottoponga alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. Il decreto di ripartizione è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Infine il comma 340 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare l’apposito fondo del 5 per mille.
In attuazione di quanto disposto dal comma 340, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006[465], che ha definito le modalità di destinazione della quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.
Di particolare rilievo è la disposizione che consente al contribuente di indicare specificamente il soggetto cui intende destinare il 5 per mille (con l’eccezione dei casi in cui il 5 per mille è destinato alle attività sociali del comune, in quanto esso è attribuito direttamente al comune di residenza).
In particolare, per quanto riguarda le associazioni del volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei richiamati settori(richiamate dalla lettera a) del comma 337) che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille, il decreto ne richiede l’iscrizione, entro il 10 febbraio 2006, in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate[466]. L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito dell’Agenzia, con l’indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco potranno essere corretti entro il 1° marzo 2006. L'elenco dei soggetti iscritti é ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul suo sito, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006[467].
Per quanto riguarda il finanziamento alla ricerca scientifica e università e alla ricerca sanitaria – di cui alle lettere b) e c) del citato comma 337 – gli elenchi dei soggetti che svolgono tali attività sono predisposti, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed dal Ministro della salute, e comunicati in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006. Anch’essi saranno pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul proprio sito Internet.
Analogamente a quanto avviene per la destinazione della quota dell’8 per mille, i contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006.
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei citati modelli, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalità individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Può essere espressa una sola scelta di destinazione.
Eccetto che nel caso di destinazione della quota in favore del proprio comune di residenza per le attività sociali, il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il decreto ribadisce, inoltre, che la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.
Ai soggetti in questione spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti.
Ai comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel corrispondente riquadro.
In caso di mancanza dell’indicazione dello specifico ente destinatario (codice fiscale) della quota del 5 per mille, le somme residuali di ciascuna finalità saranno ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti destinatari.
Per ciò che attiene alla corresponsione del 5 per mille, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmetterà in via telematica alle Amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
Le quote del 5 per mille dell'IRPEF, determinate sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2005, iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((UPB 4.1.5.21, cap. 3094), sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno provvederanno a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme spettanti.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
Il comma 341, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie e nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica con gli Stati Uniti d'America, autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione secondo modalità da quest’ultimo stabilite con proprio decreto.
La copertura dell’onere finanziario è effettuata tramite riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 61 della legge finanziaria 2003[468], per l’ammontare di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009. Con riguardo alla copertura finanziaria vengono richiamate le previsioni della Delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005[469] (punto 5.3.6).
La Delibera citata- recante ripartizione delle risorse nelle aree sottoutilizzate- al punto 5.3.6 (secondo periodo) dispone l’accantonamento di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto RI-MED[470]che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologica, nel Mezzogiorno (Sicilia).
Il centro in questione sarà dotato di tecnologie avanzate per consentire la rapida trasferibilità dei risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale e di attrezzature di altissimo livello tecnologico in grado di attrarre attività formative e di garantire la competitività a livello nazionale.
Con riguardo più generale alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica si ricorda l’istituzione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (preposta alla promozione dello sviluppo e dell’alta formazione tecnologica) disposta dall’articolo 4 del DL 269/2003[471] – peraltro con una disciplina più dettagliata di quella recata dal comma in esame che fa un semplice rinvio ad un futuro DPCM.
L’articolo 4 del DL 269/2003 infatti dispone in merito allo statuto ed al patrimonio dell’erigenda fondazione; provvede al suo finanziamento nonché alla disciplina fiscale degli atti costitutivi ed autorizza la Cassa depositi e prestiti alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti, per un controvalore massimo di 100 milioni di euro.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma 242- allo scopo di ridurre i danni connessi al rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico mediante l’individuazione di tecnologie e metodologie avanzate, prevede che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo predispongano metodologie innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine viene autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Si ricorda che il comma 247 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, ha previsto che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo predisponga metodologie innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio ed a tal fine ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381[472], l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è un ente di ricerca non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. L'istituto ha sede in Roma e persegue tra le varie finalità quella di promuovere e svolgere, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali; di progettare e coordinare programmi nazionali, comunitari e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici; di svolgere funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali e di rendere disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionali e locali.
Recentemente l’articolo 2, comma 3 del DL 7/2005[473] ha autorizzato il MIUR a ricostituire con proprio decreto il Consiglio direttivo dell’INGV, in attesa del riordino dell’istituto, riducendo il numero dei componenti da sei a quattro, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
Si ricorda inoltre che il successivo comma 3-bis dell’articolo 2 del DL 7/2005, modificando l'articolo 3, comma 2, della legge finanziaria 2004, ha inserito il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e, appunto, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra gli enti di ricerca tenuti a concorrere al risanamento della finanza pubblica, attraverso il contenimento del fabbisogno finanziario.
La finanziaria 2004 ha infatti disposto, con riferimento al triennio 2004-2006, che il fabbisogno finanziario complessivamente generato da taluni enti di ricerca possa, per ciascun anno del triennio, essere incrementato al massimo del 5 per cento rispetto a quello rilevato a consuntivo nell’esercizio precedente. La legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 57) ha ribadito, anche con riferimento al triennio 2005-2007, che agli enti indicati dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 350/2003, si applica la disciplina ivi prevista.
Il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo è stato istituito a Potenza in seguito alle risoluzioni del Convegno di Geomorfologia Integrata tenutosi a Potenza nell’ottobre del 1973, sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana presso l’UNESCO e della Regione Basilicata.
Con la Delibera del Consiglio Regionale del 25 novembre 1977, n. 305, la Regione Basilicata ha aderito all’istituzione di tale Centro, autorizzando un finanziamento di 55 milioni di lire come fondo di dotazione per la fase di primo avvio delle attività del Centro.
Secondo le previsioni dello Statuto, approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 5 novembre 2003, il Centro è “un’associazione di durata illimitata, scevra da finalità di lucro, intesa a favorire lo sviluppo socio–economico della Regione Mediterranea, mediante lo studio geomorfologico integrato delle aree interessate, in modo da fornire gli strumenti conoscitivi più adatti per la migliore utilizzazione del territorio e la contemporanea, valida difesa dell’ambiente”.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
Premessa
I commi da 343 a 345 dell’articolo 1 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
L’indennizzo è esteso ai risparmiatori danneggiati a seguito dell’insolvenza della Repubblica argentina.
Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario. La nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo.
Si ricorda che l’articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detratti l'ammontare dell'indennizzo previsto dal comma 1 dello stesso articolo 27 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
I depositi bancari cosiddetti “giacenti” o “dormienti”
La situazione attuale
I contratti bancari di deposito sono disciplinati dagli articoli da 1834 a 1838 del codice civile e dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
In particolare, nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante.
Può accadere che un deposito rimanga lungamente inattivo, per morte o prolungata assenza o incapacità del depositante, qualora gli aventi causa non ne conoscano l’esistenza.
In questo caso, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, si applica la prescrizione ordinaria decennale. In tal senso la Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 3 maggio 1999, n. 4389, Motivazione, 7, argomenta:
§ ove il diritto del depositante alla restituzione possa essere esercitato in qualsiasi momento, il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia dal giorno stesso della costituzione del rapporto, ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: infatti, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito, il suo mancato esercizio dà luogo immediatamente allo stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione (v. Cass., 29 gennaio 1979, n. 535; 21 marzo 1963, n. 689);
§ la disposizione secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto: quindi, l'impossibilità di fatto di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione. L'ignoranza dell'esistenza del diritto da parte del titolare costituisce un mero impedimento di fatto, che non vale ad impedire il decorso della prescrizione (v. da ultimo, Cass., 7 maggio 1996, n. 4235 che conferma un orientamento del tutto consolidato).
In ogni caso, poiché al deposito sono periodicamente addebitate spese e oneri tributari, ove la loro incidenza sia superiore alla misura dell’interesse accreditato, è verisimile che la somma depositata venga a consumarsi in un periodo di tempo più o meno lungo a seconda della sua entità.
Disposizioni speciali sono previste nell’articolo 1841 del codice civile per le cassette di sicurezza: dopo sei mesi dalla scadenza del contratto – previo avviso all’intestatario – ne è infatti consentita l’apertura, con l’autorizzazione del tribunale e l’assistenza di un notaio. La banca è tenuta a conservare gli oggetti rinvenuti, secondo le disposizioni del tribunale, che può autorizzare la vendita di quanto sia necessario al pagamento di canoni e spese.
La disciplina proposta nel progetto di legge sul risparmio e cenni su ordinamenti esteri
Non esistono attualmente strumenti formali mediante i quali gli eventuali interessati possano venire informati dell’esistenza di un deposito giacente.
A questo si era inteso provvedere nel corso dell’esame dei progetti di legge in materia di risparmio e mercati finanziari, ove, nell’articolo 14 del testo approvato dalla Camera (A.C. n. 2436 e abb.) indi A.S. 3328, era stata introdotta una procedura così articolata:
§ dopo cinque anni di inattività del deposito, la banca è tenuta a ricercare l’intestatario o i suoi eredi per chiedere disposizioni;
§ se dopo un anno non risultino notizie dell’intestatario, la banca procede alla pubblicazione del deposito giacente;
§ dopo un anno dalla pubblicazione, i depositi giacenti non rivendicati sono trasferiti alla Banca d’Italia, che li custodisce per dieci anni in deposito fruttifero all’interesse legale, pubblicandone l’elenco;
§ decorso il decennio, le somme non rivendicate sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati, e destinate in parte al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e in parte al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
I termini suddetti sono abbreviati per i depositi giacenti da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 14 del progetto di legge A.S. n. 3328 e abb. è stato poi soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, e non è ora compreso nella già citata legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Disposizioni su questa materia esistono in alcuni ordinamenti esteri, tra cui si richiamano i seguenti:
Australia[474]
Con riguardo ai depositi bancari, secondo l’articolo 69 del Banking Act del 1959, i conti di valore superiore a $ 100 giacenti per un periodo di sette anni sono annualmente notificati e versati dalle banche al Tesoro, che ne pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale. Gli aventi diritto debbono rivolgersi alle banche, cui il Tesoro restituisce le somme rivendicate.
Disposizioni affini riguardano i crediti d’assicurazione sulla vita non riscossi: essi sono trasferiti dopo sette anni allo Stato, cui possono essere richiesti dagli aventi diritto.
Per quanto riguarda i titoli azionari, il Corporations Act del 2001 prevede che le società debbono tenere un registro pubblico; i titoli giacenti per un periodo di sei anni sono notificati alla Australian Securities and Investment Commission (ASIC); il loro elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale; i dividendi non ritirati dopo lo stesso termine sono notificati agli Stati della Federazione. Dopo un anno dalla pubblicazione, le somme sono consegnate al Registrar General.
Disposizioni analoghe riguardano i proventi della liquidazione di società.
Irlanda
Secondo il Dormant Accounts Act 2001 (in vigore dall’aprile 2002)[475], la legge si applica a depositi, conti correnti, certificati di deposito, obbligazioni e simili strumenti, detenuti presso le banche e taluni intermediari finanziari.
È considerato giacente il conto che non ha avuto versamento o ritiro di somme dopo il 31 marzo 1987, oppure – a regime – per un periodo quindici anni.
In questo caso, l’intermediario è tenuto a informare il titolare del conto. Qualora ciò non sia possibile, l’importo è trasferito allo Stato e versato a un Dormant Accounts Fund, gestito dalla National Treasury Management Agency (NTMA), sotto la vigilanza del Ministro per gli affari sociali e della famiglia.
Allo stesso fondo affluiscono i beni di coloro che siano morti senza eredi.
I proventi del fondo sono impiegati per finanziare iniziative di carattere sociale.
Spagna
La legge 3 novembre 2003, n. 33, sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche, all’articolo 18, ha stabilito che spettano allo Stato i valori, il denaro e gli altri beni mobili depositati presso la Cassa generale dei depositi o presso istituti di credito o altre istituzioni finanziarie, i saldi di conti correnti, libretti di risparmio e simili, rispetto ai quali non siano stati compiuti dall’interessato atti implicanti l’esercizio del diritto di proprietà per una durata di venti anni. Gli enti depositari sono obbligati a comunicarne l’esistenza al Ministero dell’economia, cui spetta gestirli e che può alienarli con il procedimento motivatamente ritenuto più idoneo. La Banca di Spagna, nelle ispezioni, verifica l’adempimento del suddetto obbligo. Le relazioni dei revisori dei bilanci dei suddetti enti debbono dar conto dell’esistenza di tali depositi.
Procedure per l’individuazione dei depositi giacenti, su richiesta degli interessati, sono state predisposte anche dalle associazioni bancarie britannica (www.bba.org.uk) ed elvetica (www.swissbanking.org).
Le disposizioni dei presenti commi
Il comma 343 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Poiché il risarcimento riguarda le vittime di frodi finanziarie (con esclusione quindi di tutti i casi in cui l’insolvenza non sia stata determinata da comportamenti fraudolenti degli amministratori o degli intermediari), la sussistenza della frode e del danno ingiusto sembrerebbe dover risultare sulla base di accertamento giurisdizionale definitivo.
Si rileva, anche con riguardo al successivo comma 344, che le disposizioni, facendo genericamente riferimento ai risparmiatori che abbiano investito sul mercato finanziario, non specificano se debba trattarsi esclusivamente di soggetti nazionali, né se debba aversi riguardo ai soli mercati finanziari italiani o a qualsiasi mercato finanziario.
Il comma 344 estende l’indennizzo ai risparmiatori danneggiati a seguito dell’insolvenza della Repubblica argentina.
Ai sensi del comma 345, il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Poiché le nozioni di conto corrente e di rapporto bancario sembrano difficilmente riferibili al “comparto assicurativo”, la norma parrebbe riguardare, in quest’ambito, i “crediti di assicurazione” (così come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) non riscossi.
A questo proposito, si ricorda che l’articolo 2952, secondo comma, del codice civile stabilisce il termine di un anno per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
La nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo.
La natura della fonte regolamentare è qualificata nella presente disposizione mediante richiamo all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che disciplina il potere regolamentare del Governo). Tale richiamo deve intendersi riferito al comma 1, poiché l’atto qui indicato si configura come regolamento di attuazione di norma legislativa, in quanto tale da adottarsi mediante regolamento governativo. In tal senso la norma prevede che il regolamento sia adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
La definizione della nozione di conto o rapporto o bancario “dormiente” è pertanto rimessa ad un atto di normazione secondaria. La norma di legge non stabilisce gli elementi essenziali (almeno la durata della giacenza), sussistendo i quali i fondi giacenti siano acquisiti al bilancio dello Stato.
Ciò potrebbe suscitare riserve in relazione al disposto dell’articolo 42, secondo comma, della Costituzione, che rimette alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprietà e, quindi, anche della prescrizione del relativo diritto.
Inoltre, ancorché non sia espressamente previsto nella disposizione, il medesimo regolamento dovrà presumibilmente disciplinare aspetti ulteriori rispetto a quelli ivi indicati (ad esempio: procedura per il trasferimento del denaro e dei valori dalle banche allo Stato, gestione dei beni trasferiti e del fondo; determinazione della misura, dei presupposti oggettivi e delle condizioni soggettive richiesti per fruire dell’indennizzo)[476].
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
Il comma 346 apporta alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni[477].
Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico, degli stipendi, salari e pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti.
Da tale previsionevengono escluse le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001[478], cioè in sostanza le pensioni dei dipendenti pubblici[479].
Si ricorda che l’articolo 28, secondo comma, del Testo Unico attualmente prevede che le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
La comunicazione - specifica la novella - può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa.
Per le pensioni e gli altri trattamenti di cui all'art. 1, quarto comma, del Testo Unico, si fa inoltre salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.
La disposizione sembrerebbe voler introdurre un ulteriore limite alla cedibilità della pensione: non potrebbe cedersi una quota superiore a quella che farebbe scendere la pensione residua al di sotto del trattamento minimo.
Si ricorda che il quarto comma dell’articolo 1 su citato prevede che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Tali disposizioni concernono anche i pensionati che non siano stati dipendenti pubblici.
Si osserva inoltre che, grazie all’istituto dell’integrazione al trattamento minimo, se dal calcolo deriva una pensione inferiore ad un limite stabilito (“minimo vitale”), al titolare della prestazione viene attribuita una integrazione, sempre che sussistano determinate condizioni legate al reddito posseduto. La pensione “a calcolo” viene integrata, fino a raggiungere l’importo del trattamento minimo stabilito dalla legge.
La normativa in materia ha registrato nel tempo modifiche rilevanti dovute ad interventi legislativi e giurisprudenziali. Dal 1° ottobre 1983 l’integrazione al trattamento minimo è collegata ai limiti di reddito del soggetto interessato (art. 6 della legge n. 638/83) e del coniuge (art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992).
La lettera b) del comma 346 prevede che le operazioni di prestito effettuate ai sensi del citato testo unico debbano essere conformi alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alla vigente disciplina "in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi".
La disciplina legislativa generale in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari è contenuta nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: TUB).
L’articolo 116 stabilisce le forme di pubblicità relativamente ai tassi d’interesse, ai prezzi, alle spese per le comunicazioni alla clientela e ad ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Essi debbono venire esposti in ciascun locale aperto al pubblico. Non può essere fatto rinvio agli usi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni relative ai contratti riguardanti i titoli di Stato.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono comunque offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
L’articolo 117 prescrive la forma scritta per i contratti, a pena di nullità e salve le deroghe indicate dal CICR. Un esemplare di essi dev’essere consegnato al cliente.
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
La Banca d'Italia, d’intesa con la CONSOB, può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato.
L’articolo 118 disciplina le ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
L’articolo 119 riguarda le comunicazioni periodiche alla clientela.
L’articolo 120 reca disposizioni sulla decorrenza delle valute e sulle modalità di calcolo degli interessi.
Il successivo capo II disciplina il credito al consumo.
Infine, a norma dell’articolo 127, le disposizioni predette sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
Le deliberazioni di competenza del CICR su questa materia sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB ovvero sentito l'UIC per i soggetti iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106.
L’articolo 128 attribuisce le funzioni di controllo alla Banca d'Italia o, per gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB, all'Ufficio italiano dei cambi.
La citata deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 4 marzo 2003 reca disposizioni sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Essa è stata adottata in attuazione delle norme del titolo VI del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che conferiscono al CICR poteri normativi, segnatamente, in materia di potere di pubblicità delle operazioni e dei servizi, forma dei contratti, modi e termini delle comunicazioni al cliente relativamente alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché di contenuto e modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela.
La disciplina si applica ai contratti e ai servizi bancari e finanziari indicati nell’allegato alla deliberazione medesima, e agli altri rapporti eventualmente determinati dalla Banca d’Italia.
Sono sottoposte ad essa le banche e, per quanto compatibile, gli intermediari finanziari iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB, i soggetti che esercitano il credito al consumo, i mediatori creditizi, la società Poste Italiane Spa, per le sole attività di bancoposta, e gli istituti di moneta elettronica.
In particolare, per quanto riguarda la pubblicità e i contratti, la suddetta deliberazione prescrive agli intermediari di esporre e mettere a disposizione della clientela un avviso contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario, e fogli informativi contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto. Nel caso di offerta fuori sede, è comunque prescritta la consegna dell'avviso e dei fogli informativi prima della conclusione del contratto. Quando siano usate tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.
Gli annunzi pubblicitari dell'intermediario specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.
In materia di informazione precontrattuale, è previsto che prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione.
Per l’adempimento degli obblighi di informazione contrattuale, al contratto dev’essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. Quest’ultima individua altresì le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente.
In via generale i contratti debbono avere forma scritta. La Banca d'Italia può individuare forme diverse per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi aventi carattere occasionale o comportanti oneri di importo contenuto per il cliente.
Sono altresì disciplinate, per i contratti di durata, la comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela e le comunicazioni periodiche analitiche sullo svolgimento del rapporto, con l’indicazione del tasso di interesse e delle altre condizioni contrattuali in vigore.
La competenza ad emanare disposizioni di attuazione è rimessa alla Banca d'Italia.
Le disposizioni relative alla trasparenza per i servizi assicurativi, già contenute in diverse leggi speciali, sono ora contenute nel codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006.
Esse sembrano rilevare, per quanto attiene all’oggetto del presente comma, nei casi in cui la cessione debba essere assistita da garanzia assicurativa (prestiti con cessione del quinto della pensione contratti da pensionati pubblici e privati con banche e intermediari finanziari: art. 1, commi terzo, quarto e quinto, e art. 54, primo comma, del testo unico n. 180 del 1950).
Nel caso di prestiti concessi da società di assicurazione ai sensi dell’articolo 15 del testo unico n. 180 del 1950, il contratto, conformemente alla sua natura, dovrebbe essere sottoposto alle regole di trasparenza concernenti i servizi finanziari.
Le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato sono contenute nel titolo XIII del predetto codice.
In particolare, l’articolo 182 disciplina la pubblicità dei prodotti assicurativi, prescrivendo la correttezza dell'informazione e la conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto.
L’articolo 183 disciplina le regole di comportamento delle imprese e degli intermediari assicurativi.
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti essi devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; organizzarsi in modo da identificare ed evitare conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
L’articolo 185 prescrive alle imprese di assicurazione di consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa contenente le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contenuto e lo schema della nota informativa sono stabiliti dall’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) comprendendovi, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile e ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente, nonché informazioni supplementari riferite a particolari assicurazioni dei rami vita (costi e rischi del contratto, operazioni in conflitto di interesse). Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione e ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
I poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatorî rispetto alle materie sopra indicate sono attribuiti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
La lettera c) del comma 346 dispone che, qualora il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) trovi applicazione, la disciplina di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[480] per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
L’articolo 13-bis del decreto-legge n. 35 del 2005 reca alcune modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”). Il comma 2 dell’articolo 13-bis rimette ad un decreto del Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, l’attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo.
Pertanto si stabilisce un termine per l’emanazione del decreto in questione (dieci mesi dall’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005), e si affida allo stesso decreto le modalità attuative relative all’applicazione del "Codice dell'amministrazione digitale" agli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti qualora il debitore sia rappresentato da una pubblica amministrazione.
Essendo la legge n. 80 del 2005 entrata in vigore il 15 maggio 2005, il termine di dieci mesi per l’emanazione del decreto attuativo scade il 15 marzo 2006.
La lettera e) estende ai dipendenti privati e ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato e diversi da quelli statali, considerati nel precedente Titolo II del testo unico, la possibilità di cedere il trattamento di fine rapporto in misura superiore al quinto - possibilità attualmente prevista solo per i dipendenti pubblici a tempo determinato (e sempre diversi da quelli statali summenzionati)-.
La lettera f) sopprime per i dipendenti privati e per i dipendenti pubblici diversi da quelli statali summenzionati nonché per i collaboratori in forma coordinata e continuativa (di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile), anche con pubbliche amministrazioni (ivi comprese quelle statali), il rinvio alle norme dell’articolo 38, primo e secondo comma, del testo unico (poste per i medesimi dipendenti statali), relative all'estinzione anticipata della cessione.
Si ricorda che l’articolo 38, primo e secondo comma, del testo unico su citato prevede che, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
Il comma 347 prevede che, con lo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto legge n. 35/2005 (cfr. supra, la scheda relativa al comma 346), siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche per i pensionati (già dipendenti pubblici) che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dello stesso Istituto - pure ai fini della l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996 -, nonché per i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
Si precisa che la disciplina in questione non deve comportare ulteriori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, istituisce presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l’emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. 28-7-1998 n. 463[481], che prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:
a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;
d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
Si ricorda inoltre che i dipendenti pubblici sono assicurati ai fini pensionistici presso l’INPDAP. Ciò vale anche per gli impiegati dello Stato, poiché, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, è stata istituita presso l’INPDAP, a decorrere dal 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.
Rimangono tuttavia alcune eccezioni a tale regola. Per esempio, i dipendenti dell’INPS, dell’ENPALS e dell’IPOST sono assicurati presso i rispettivi istituti di appartenenza. Inoltre i dipendenti di altri enti pubblici ormai privatizzati (Cassa depositi e prestiti e CONI), al momento della trasformazione in soggetto di diritto privato, hanno potuto optare se rimanere iscritti all’INPDAP o al contrario transitare alle gestioni previdenziali INPS.
Articolo 1, commi 348-349
(Fondo per le adozioni internazionali e
contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori)
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma 348 reca disposizioni relative al finanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Il Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) al fine di garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri prevista ai sensi del capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia". Il richiamato articolo della finanziaria 2005 ha disposto il finanziamento del Fondo per il solo 2005 per un ammontare complessivo non superiore ai 10 milioni di euro; il successivo D.P.C.M. 28 giugno 2005, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato entità, criteri e modalità di presentazione delle istanze per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004.
Il comma 348 rifinanzia il Fondo in oggetto per il triennio 2006-2008, confermando l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati e stabilendo, analogamente alla previsione normativa della finanziaria 2005, che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri ed alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.
Il comma 349 dispone il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei minori - di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza.
La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", all'articolo 17 stabilisce che le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per l'assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale - fatte salve le previsioni di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - siano attribuite alla Presidenza del Consiglio; l’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha provveduto a disporre il rifinanziamento di dette funzioni per una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
[1] Il saldo netto da finanziare rappresenta la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali.
L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti.
Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale.
La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[2] Recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[3] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[4] Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione, facendo leva soprattutto sulla destinazione dei proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico. Le norme della citata legge n. 432/93 e le ulteriori disposizioni che regolano l’attività del Fondo sono confluite nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (Testo A), di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (artt. 44-52).
[5] Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006, “Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.
[6] Cfr. legge n. 267/2005: quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2006-2008 (a legislazione vigente) – analisi per categoria delle entrate finali – titolo III – categoria XIII (Vendita di beni ed affrancazione di canoni).
[7] Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato, nella seduta del 28 ottobre 2005, una serie di emendamenti correttivi alla manovra di finanza pubblica – approvati nel corso dell’esame presso il Senato - che riducevano, fra l’altro, le previsioni di entrate da dismissioni immobiliari per il 2006 da 6 miliardi a 1 miliardo di euro.
Nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio presso la Commissione Bilancio della Camera, le previsioni di dismissioni per il 2007 ed il 2008 sono state ridotte, rispettivamente, di 2 miliardi e di 2,3 miliardi di euro.
[8] In base al regolamento 97/1466/CE, come modificato dal regolamento 2005/1055/CE, gli Stati membri sottopongono all’esame delle istituzioni comunitarie la programmazione della loro politica economica attraverso la presentazione annuale di programmi di stabilità.
Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:
a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l'avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;
b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti;
c) una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi dettagliata delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine;
d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;
e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.
I programmi di stabilità sono aggiornati annualmente e sottoposti all’esame delle istituzioni comunitarie.
[9] Il testo del programma di stabilità è reperibile sul web all’indirizzo http://www.tesoro.it/documentazione/areedoc/progr_stabilita/pds_2005.pdf.
[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004
[11] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.
[12] I dati forniti dal Ragioniere generale dello Stato scontano già gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti disposte dalla manovra correttiva sul 2005 attuata con il decreto-legge n. 211/05 (e riprodotte nel decreto-legge n. 203/2005, collegato alla manovra per il 2006).
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e modificato dall'art. 27 della legge 17 maggio 1999, n, 144.
[14] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[15] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
[16] In particolare, la disposizione prevedeva che la spesa di tutte le amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione nell’anno 2004 non potesse essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002 ridotta del 15%. Anche in questo caso erano escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati . La Corte costituzionale inoltre, con sentenza n. 417 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.
[17] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA.
[18] Si segnala che l’11 gennaio 2005 è stata trasmessa alla Presidenza del Senato la Relazione sui dati raccolti attraverso l’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti (relativa all’anno 2003) (Doc. CLI n. 4), nell’ambito della quale sono per la prima volta illustrati i dati relativi agli incarichi conferiti dalle pp.aa. a consulenti e collaboratori esterni.
[19] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[20] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
[21] In particolare, la disposizione prevede che la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di detto limite costituiscono espressamente illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione. La Corte costituzionale inoltre, con sentenza n. 417 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.
[22] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[23] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[24] DPR 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pag. 50.
[25] Dossier statistico immigrazione 2005 della Caritas, pag. 127.
[26] I servizi inclusi in tale allegato sono: servizi di manutenzione e riparazione; servizi di trasporto terrestre ed aereo; servizi di telecomunicazione; servizi finanziari; servizi informatici ed affini; servizi R&S; servizi di contabilità; servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica; servizi di consulenza gestionale; servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; servizi pubblicitari; pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari; servizi di editoria e di stampa; eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.
[27] I servizi inclusi in tale allegato sono: servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto per ferrovia, servizi di trasporto per via d'acqua, servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, servizi legali, servizi di collocamento e reperimento di personale, servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati, servizi relativi all'istruzione, anche professionale, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi, culturali e sportivi, altri servizi.
[28] In realtà l’art. 1, comma 2, dispone che, salvi alcuni casi particolari indicati nel successivo comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti pubblici di servizi indicati all’allegato 1 e il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri.
[29] Nei fondi, istituiti nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.
Le nuove autorizzazioni di spesa per investimenti, che confluiscono nei Fondi unici per gli investimenti, devono mantenere una autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
A decorrere dal 2003, i Fondi unici per gli investimenti possono essere rifinanziati nella Tabella D della legge finanziaria per i tre anni del bilancio pluriennale.
Il comma 4 dell’articolo 46 ha stabilito che in apposito allegato alla legge finanziaria sono analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei Fondi per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione (cfr. comma 608 della legge finanziaria in oggetto).
[30] Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 29 dicembre 2005 Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario2006 (Legge n. 267/2005).
[31] Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[32] I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378.
[33] Si segnala a tale proposito che risulta emanato il decreto di ripartizione per l’anno 2002 dei contributi previsti tra i vari bacini di utenza televisiva. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
[34] I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225.
[35] Il quale ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale).
[36] Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
[37] D.M. 29 novembre 2002, successivamente modificato dai decreti 17 dicembre 2002 e 19 dicembre 2002.
[38] Con D.M. 18-4-2003 è stato poi disposto l’annullamento dell'obbligo di riduzione dei costi della produzione che il D.M. 29 novembre 2002 aveva posto a carico delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.
[39] La CONSIP S.p.A., costituita nel 1997, ha per oggetto sociale unico ed esclusivo “l’esercizio di attività informatiche per conto di amministrazioni dello Stato”. L’attività della società può ricondursi a due ambiti principali: la gestione del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e il sistema di convenzioni per l’acquisto, in forma centralizzata, anche con ricorso a tecnologie informatiche, di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
[40] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[41] La Circolare del 4 febbraio 2003, n. 8 del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare uniformità di applicazione e coordinamento gestionale, ha ulteriormente specificato l’applicazione della norma, precisando che ciascun fondo di riserva deve essere utilizzato dalle amministrazioni per la soddisfazione di tutte le occorrenze per consumi intermedi sopravvenute, non potendosi far ricorso a prelevamenti dai fondi di carattere generale del bilancio statale né ad integrazioni in fase di assestamento.
A tal fine, le amministrazioni sono tenute a valutare le sopravvenute esigenze effettivamente non comprimibili tenendo conto in particolare che non possono essere “integrati” capitoli di spesa che abbiano una dotazione predeterminata per legge.
[42] Decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
[43] Per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, il miglioramento per il 2006 risulta inferiore alla differenza (697 milioni) tra pagamenti stimati a legislazione vigente e pagamenti effettuabili in base alla limitazione prevista dal comma 23, perché una parte dei relativi risparmi (360 milioni) risulta già computata come effetto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 13.
[44] Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585 può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa, con decreto motivato del Ministro del tesoro, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 367/1994.
[45] Articolo successivamente abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dall'art. 4, comma 191, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.
[46] Il citato decreto non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[47] L. n. 580/93, “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
[48] Nella tabella A sono ricompresi, oltre agli enti territoriali (province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) anche gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), l’ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università, le Unità Sanitarie Locali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992.
Agli enti inclusi nella Tabella B della legge n. 720/1984 (province autonome, enti previdenziali ed assistenziali – INPS, INAIL, INPDAP – l’Istituto Postelegrafonici, la SACE, l’AGEA, l’ANAS ed altri) si applica, invece, un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
[49] Con i decreti del Ministero del tesoro nn. 31840 e 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 è stata avviata la sperimentazione nei confronti delle regioni Piemonte e Basilicata e delle università di Catania, Pisa e del Politecnico di Torino. Nel corso del 2003, è stata avviata la seconda fase della sperimentazione, che prevede la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica delle Università statali. Sono state ammesse alla seconda fase della sperimentazione 12 Università, individuate con D.M. economia 19 giugno 2003 n. 59453 (Politecnico di Bari, Università di Calabria-Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Padova, Parma, Pavia, Siena, Politecnico di Milano e Scuola normale di Pisa). Le suddette università sono state autorizzate a prelevare le disponibilità finanziarie depositate sulle rispettive contabilità speciali, per il loro successivo accredito sul conto dell’Istituto tesoriere, quando le stesse si fossero ridotte al 5% dei pagamenti effettuati nell’anno 2002.
[50] Si ricorda che il citato art. 1, co. 9, della legge n. 311/2004 ha previsto la stessa limitazione (incremento del 2%) per l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste per gli anni 2005, 2006 e 2007.
[51] La limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato è disposta entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione.
[52] D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Finalità del Codice è il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell’informazione; suo oggetto primario è l’uso appropriato, da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”. È in corso di adozione un decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice; sul relativo schema di decreto (n. 611), la I Commissione della Camera ha reso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 16 febbraio 2006).
[53] Recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
[54] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
[55] Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.
[56] Per i membri della Camera dei deputati, l’importo mensile è attualmente pari a 5.941,91 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 833,10) e assistenziali (€ 559,54) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.069,35) e della ritenuta fiscale (€ 4.030,42).
[57] Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.
[58] Nel corso della XIV legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge volti ad incidere sulla disciplina del trattamento economico dei parlamentari. L’A.C. 4296 stabiliva in misura fissa gli emolumenti dei deputati, al fine di rendere la materia “il più possibile definita per legge, affinché possa avere la massima visibilità e trasparenza per l’opinione pubblica” (così la relazione illustrativa). L’ A.C. n. 25 si limitava a diminuire di un decimo l’indennità spettante ai parlamentari.
[59] Accanto all’indennità, sono in genere previsti una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, nonché il rimborso delle spese di viaggio.
[60] Legge 13 agosto 1979, n. 384, Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
[61] Lo Statuto, approvato con la procedura delineata dall’art. 190, co. 5, TCE, entrerà in vigore nel 2009, con l’avvio della prossima legislatura del Parlamento europeo.
[62] Oltre alle indennità spettanti durante il mandato, espressamente finalizzate a garantire l’indipendenza dei deputati europei, lo Statuto prevede una indennità transitoria (da corrispondersi alla fine del mandato) e una pensione. Appare degna di nota la previsione statutaria secondo la quale qualsiasi accordo in merito all’uso delle indennità e della pensione per fini che non siano privati è nullo: la ratio legislatoris è espressa nell’ambito del preambolo dello Statuto (13), ove si afferma che la norma intende arginare le aspettative dei partiti in relazione alla (almeno parziale) utilizzazione a propri fini delle provvidenze spettanti ai deputati. L’ammontare dell’indennità spettante ai deputati per l’esercizio delle funzioni sarà pari al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tale importo (pari a circa 7.000 euro mensili) è stato ritenuto congruo dal legislatore comunitario sulla base di uno studio presentato nel 2000 da un gruppo di esperti istituito dal Parlamento europeo (cfr. punto 9 del preambolo).
[63] Legge 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
[64] In sede di relazione tecnica il Governo quantifica in 11.973 euro l’indennità mensile lorda dei ministri.
[65] Lege 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[66] Legge 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.
[67] Nello statuto approvato dall’Emilia-Romagna (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, art. 30), viene specificato che oltre l’indennità stabilita dalla legge, il consigliere percepisce “diarie, rimborsi e quant’altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei deputati, in base a deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione”.
Lo Statuto della regione Puglia(L.R. 12 maggio 2004, n. 7, artt. 28 e 40) stabilisce invece che il trattamento economico spettante ai consiglieri è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio “in applicazione della relativa normativa”.
[68] Con la sent. 417/2005 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 9, 10 e 11, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (conv. in L. 191/2004, c.d. “tagliaspese”), nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali. Sulla sentenza, vedi il dossier Documentazione e ricerche n. 125 (16 novembre 2005) del Servizio studi.
[69] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[70] Il D.M. è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
[71] Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
[72] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati UPI, UNCEM e D.M. 119/2000.
[73] Il dato relativo alla distribuzione per classi demografiche non è disponibile.
[74] Il dato relativo alla distribuzione per classi demografiche non è disponibile.
[75] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati UPI, UNCEM e D.M. 119/2000.
[76] Questa fascia demografica, la quale è diversa da quelle indicate nel D.M. 119/2000, comprende entrambi i diversi importi di euro 17,04 e di euro 18,08 indicati in tabella.
[77] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati ANCITEL.
[78] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[79] Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[80] L. 27 dicembre 2002, n. 289, Legge finanziaria per il 2003. Per maggiori approfondimenti sul Fondo nazionale per le politiche sociali cfr. il dossier Documentazione e ricerche n. 126 del Servizio studi.
[81] Commissione nazionale per le società e la borsa.
[82] Oltre richiamata come AGCOM.
[83] Commissione di vigilanza sui fondi pensione
[84] L’espressione “mercato di competenza” non appare di per sé del tutto univoca, in particolare ai fini della individuazione puntuale dei soggetti tenuti alla contribuzione (che, anche in considerazione delle competenze molto articolate delle varie autorità coinvolte, possono essere individuati in una platea molto ampia e differenziata di soggetti). In una versione precedente del testo (A.C. 6177, art. 1, co. 49) l’espressione risultava integrata dal riferimento – contenuto nel comma 50 – agli “utenti” dei rispettivi mercati; anche tale termine poteva tuttavia comportare qualche ambiguità applicativa (posto che potrebbe considerarsi riferito sia agli operatori del settore di volta in volta considerato, sia agli utenti in senso stretto, vale a dire ai soggetti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni di tali operatori).
[85] Ad es., nel caso dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, cui si accennerà tra breve, il finanziamento dipende interamente da contributi privati (v. infra alcuni elementi sulla relativa disciplina).
[86] Sono individuati i soggetti indicati all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (v. infra).
[87] Tale disposizione riprende in parte un meccanismo delineato nella versione precedente del testo, il quale tuttavia lo riferiva a tutte le autorità oggetto del comma 49, in vista della cessazione dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2007.
[88] Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006.
[89] Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici.
[90] Con D.M. 26 novembre 1993, n. 225/T è stato attribuito a Fs, per la durata di settanta anni, l'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico; successivamente con DM 31 ottobre 2000, n. 138-T, che ha abrogato quello appena citato, è stata attribuita a FS la concessione per un periodo di sessanta anni.
In merito ai profili della sicurezza la concessione prevede che sia obbligo del concessionario (in questo caso RFI) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza sulla rete ed esercitare i compiti previsti dalla legislazione vigente, tra i quali appare di preminente rilievo il rilascio - alle imprese di trasporto che lo richiedano e che siano in possesso dei requisiti prescritti - del certificato di sicurezza ossia del documento che attesta la conformità delle imprese ferroviarie agli standard di sicurezza definiti dal Ministero dei trasporti.
[91] Cfr. resoconto stenografico dell’audizione tenutasi presso la VIII Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera in data 13 gennaio 2005 e 19 gennaio 2005.
[92] Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Il citato art. 13 prevede, al co. 2, un’autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di vigilanza (in vario modo articolata), ed al co. 3 prevede appunto che il finanziamento della Commissione possa essere integrato, “nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2”, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.
[93] Decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.
[94] Legge 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[95] Fondo previsto dall'art. 1, co. 7°, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
[96] D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della L. 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
[97] D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51.
[98] Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
[99] L’abrogazione del co. 39 è stata peraltro ripristinata dal medesimo art. 2 del D.L. 6/2006 e, quindi, dall’art. 39-quinquies del D.L. 273/2005, con l’introduzione di un nuovo comma 68-bis all’art. 1 della legge finanziaria (vedi infra).
[100] Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Si ricorda che l’Autorità è stata innovativamente concepita come autorità di garanzia e di regolamentazione di settori destinati alla “convergenza”, anche per effetto dello sviluppo tecnologico. Il Presidente dell’Autorità è nominato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni; la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della L. 481/1995 (che prevede il parere parlamentare adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti). Ciascuna Camera elegge poi con voto limitato 4 Commissari, nominati con DPR.
[101] Tra le molteplici ed articolate funzioni, si ricordano in particolare l’attività di regolamentazione e vigilanza: sul divieto di posizioni dominanti; sui servizi e i prodotti dei soggetti concessionari e autorizzati dei servizi radiotelevisivi; sui sondaggi; sulla disciplina dell’uso dei mezzi di comunicazione nel periodo di campagna elettorale.
[102] V. rispettivamente legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione; legge 20 luglio 2004, n. 215, recante Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
[103] La lettera a) del comma 1 fa riferimento, (quanto a circa 32 miliardi di lire annue) all’utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
[104] La lettera b) del comma 1 reca tale rinvio, quanto a lire 20 miliardi.
[105] Tale ultimo comma è stato così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono intervenuti annualmente appositi decreti ministeriali, a partire dal 1999, e da ultimo, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.
[106] Per quanto concerne la determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è intervenuto da ultimo il D.M. 21 luglio 2005, il quale ha disposto che per l'anno 2005, il contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004. Il relativo versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità, che vi ha provveduto con Delibera del 25 luglio 2005, n. 154/05.
[107] V., in particolare, la presentazione delle relazioni annuali dell’AGCOM, svolta dai Presidenti dell’Autorità rispettivamente in carica nel luglio 2004 e nel luglio 2005.
[108] Quest’ultimo aspetto è ripreso nel considerando 60, ove, rilevata la necessità di “rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato”, si aggiunge che l'efficacia della vigilanza dovrebbe essere garantita da “un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate”.
[109] Tale comma 1 stabilisce che, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
[110] L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
[111] Recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
[112] Peraltro, si è già accennato in precedenza come la normativa (art. 13, co. 3 della citata legge n. 335) abbia previsto anche la possibilità di versamenti integrativi da parte dei fondi pensione, in misura determinata (v. supra).
[113] Tale sistema, per l’Autorità in questione, è allo stato per intero a carico del bilancio statale.
[114] Si tratta del capitolo 2275 (UPB 3.1.2.3 “Autorità garante della concorrenza e del mercato), rientrante tra le spese di parte corrente del centro di responsabilità amministrativa “Imprese”, che reca per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 22 milioni di euro.
[115] Si ricorda, che ai sensi del citato articolo 5, un’operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. Inoltre, le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
[116] In particolare, si ricorda che le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
[117] Da “Tassa Autorità sugli appalti pubblici”, in Edilizia e territorio, 12-17 dicembre 2005, pag. 5.
[118] “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.
[119] I citati commi 1 e 2 dell’articolo 12 sono stati integralmente sostituiti dall’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[120] Pari a 23,757 milioni di euro.
[121] Pari a 5,165 milioni di euro.
[122] Pubblicata nella GU del 18 gennaio 2006 e disponibile anche nel sito internet del CIPE all’indirizzo http://www.cipecomitato.it/delibere/E050074.doc.
[123] Si ricorda che alla TAV è stato attribuito, con l’atto di concessione e con le convenzioni del 1991-1992, oltre alla progettazione e costruzione, lo sfruttamento economico del sistema alta velocità. Tale rapporto è stato sostanzialmente confermato dal nuovo atto di concessione intervenuto nel 2000 (v. DM 138/T, del 28 ottobre 2000), stipulato tra Ministero dei trasporti e FS Spa; gli effetti di tale atto di concessione si esplicano ora nei confronti della società di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, RFI.
[124] In particolare, viene richiamato l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 351/2001, il quale assimila i titoli emessi dalla società veicolo a quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e precisa che gli stessi si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero qualora ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.
In sostanza, gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi in Italia saranno soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%.
Lo stesso art. 2, comma 5, del D.L. n. 351/2001 prevede, inoltre, l'esclusione da imposizione degli interessi ed altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati dai non residenti.
Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 351/2001, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, si stabilisce che tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere da Infrastrutture Spa per il perfezionamento delle operazioni di cessione e di finanziamento nonché le formalità ad esse collegate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo e diritto.
Si stabilisce, inoltre, che gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cartolarizzazione, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 27% prevista dall'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Parimenti è esclusa l’applicazione dell’IVA ai trasferimenti di immobili alla società e alle locazioni da essa stipulate con amministrazioni dello Stato, enti pubblici e territoriali e altri soggetti pubblici.
[125] Del. CIPE 29-9-2003 n. 78/2003 Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443 del 2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.
[126] Del. CIPE 05-12-2003, n. 120/2003 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Verona.
[127] La costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un’apposita società per azioni, denominata “Infrastrutture Spa”, avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche e investimenti è stata prevista dall’art. 8 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112. La società è chiamata a concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica; nonché, più in generale, alla realizzazione di investimenti a sostegno dello sviluppo economico.
[128] Il comma 177 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 è stato modificato ed integrato prima dall'art. 1, comma 13, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), poi dall'art. 16, L. 21 marzo 2005, n. 39.
[129]La trasformazione dei limiti di impegno in contributi pluriennali, disposta dal comma 177 dell’art. 4 della legge n. 350/2003, assume rilevanza in ordine alla finalità di contenimento del debito pubblico. I limiti di impegno autorizzati in precedenza, infatti, erano infatti destinati ad attivare mutui. Al riguardo occorre considerare, che, nel caso in cui il mutuo sia interamente finanziato dallo Stato o da una amministrazione pubblica, in base alle regole del sistema europeo di contabilità nazionale SEC95, l’importo del mutuo va ad incrementare lo stock del debito delle amministrazioni pubbliche. L’utilizzo di quote di limiti di impegno come contributi pluriennali può essere pertanto riconducibile alla finalità di non determinare un aumento dell’entità complessiva del debito delle amministrazioni pubbliche.
[130] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare
[131] Legge n. 1404 del 1956, recante la “Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale”.
[132] Decreto-legge n. 63/2002, recante “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 112.
[133]Si tratta degli immobili dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa-Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.).
[134] La realizzazione di opere di ammodernamento ed ampliamento volte ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali del sistema intercontinentale di Milano Malpensa è stata disposta dalla legge 22 agosto 1985, n. 449.
[135] Approvata con la delibera CIPE n. 30 del 19 febbraio 1999.
[136] Modificata più volte nel corso degli anni e da ultimo dalla legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005.
[137] Pubblicato nella G.U. 15 novembre 1997, n. 267.
[138] Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
[139]L’articolo è stato inserito durante l’esame parlamentare ed ha assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq, che è stato lasciato decadere.
[140]L’articolo è stato inserito durante l’esame parlamentare ed ha assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
[141] La relazione tecnica di accompagnamento al ddl originario (AS 3613) faceva presente che, “al tasso del 3,50%, il suddetto importo” - vale a dire la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a partire dal 2006 – “ha una portata finanziaria di circa 299.452.500” di euro.
[142] Anche se il testo non precisa a quale evento si riferisce lo stanziamento, è da presumere che esso riguardi il terremoto del 31 ottobre 2002, localizzato nel Molise tra le province di Campobasso e Isernia, di cui ai DPCM 31 ottobre e 8 novembre 2002 (per la dichiarazione dello stato di emergenza) e al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245.
[143] La norma specifica che il finanziamento è da destinare agli interventi previsti dall’art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992. Si ricorda – in proposito – che le norme citate recano stanziamenti che furono destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di un insieme di soggetti indicati – secondo il seguente ordine di priorità:
a) dei soggetti proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;
b) dei soggetti proprietari di una unica abitazione, che avevano comunque presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati.
[144] “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987”.
[145] L’emendamento era stato formulato sulla base dei contenuti del documento “Prime valutazioni delle Regioni sui documenti della manovra finanziaria 2004”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta dell’8 ottobre 2003 e consegnato nel corso dell’audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera del 9 ottobre 2003.
[146]Recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992.
[147] Testualmente, “al rimborso”.
[148]Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
[149]Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al titolo II, individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e gli obblighi relativi, prevedendo la facoltà di contabilità semplificata in favore delle imprese minori (società di persone ed equiparate e persone fisiche esercenti imprese commerciali con redditi annui non eccedenti lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività) e di altri soggetti.
[150]Sotto l’imperio delle disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 79, comma 8, del TUIR la circolare del 29 settembre 1984, n. 31/9/1123, della Direzione generale delle imposte dirette ha precisato come la deduzione spetti una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la circolare n. 129/E-139470 del 27 giugno 2000 della Direzione AA.GG. e cont. trib ha ritenuto che essa sia riferita alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempreché i titolari siano intestatari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi, e alle imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. La stessa circolare ricordava come l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, avesse stabilito che la deduzione competeva anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci, nonché alle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e alle società di cui all'articolo 5 del TUIR, restando escluse le società di capitali di qualsiasi tipo cui non erano applicabili le disposizioni dell'articolo 79 (ora 66) del TUIR.
[151]Il modello F24 consente la compensazione di debiti e crediti, anche di natura diversa (fiscale e/o contributiva). Il credito eventualmente eccedente può essere compensato in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui risulta il rimborso.
[152]Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.
[153]recante Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori
[154]recante Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale
[155]recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
[156]Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 444 recante Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione
[157]Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 recante Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
[158]Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
[159] A fronte dei limiti di impegno quindicennali disposti dall’art. 55 della L. 488/1999 e dall’art. 137 della Legge 388/2000 (si tratta di ulteriori contributi quindicennali di 21 miliardi di lire non legati al fondo di solidarietà) la regione ha collocato obbligazioni sul mercato statunitense aventi scadenza 22/12/20016 per un importo complessivo di 981.250.000 dollari, pari a 789.791.414,44 euro (Sezioni riunite per la Regione Siciliana, Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Siciliana – 30 giugno 2005, Deliberazione).
[160] Nel 2004 la regione con la prima parte del limite di impegno (23 milioni di euro) ha stipulato un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti. (Relazione Corte dei Conti, 30/6/2005)
[161]La somma ‘prelevata’ dallo stanziamento del fondo MEF è pari al triplo di quella da erogare alla regione Sicilia. Gli impegni di spesa a carico del MEF – tutti, ordinariamente, in conto capitale – sono considerati , convenzionalmente, come erogati oltre la terza annualità e, pertanto, sono conservati per il medesimo periodo in conto residui nelle disponibilità di cassa. La finalizzazione alla copertura del Fondo di solidarietà per la regione Sicilia comporta invece l’immediata erogazione della somma. Per conservare l’effetto di cassa che avrebbe comportato la destinazione di quella somma alla sua ordinaria destinazione in conto capitale, la riduzione di stanziamento è elevata al triplo in termini di copertura.
[162] In particolare nel Fondo MEF sono confluite, con separata evidenziazione contabile, le risorse relative alle seguenti leggi: all’intervento straordinario nel Mezzogiorno, all’intervento ordinario nelle aree depresse, al Fondo per l’imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.
L’ambito territoriale delle aree sottoutilizzate coincide con quello delle aree depresse, che attualmente sono così definite:
1) le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali (le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ed alcune zone del Centro-Nord individuate dalla CE (Decisione n. 2000/530/CE e n. 2001/363/CE)
2) le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2 (aree cui si applicavano gli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali 1994-1999 e non più ricomprese nel nuovo ciclo di programmazione 2000-2006: Molise)
3) le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale: alcuni territori delle regioni del Centro-Nord e di Abruzzo e Molise (decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000).
[163] Con riguardo all’andamento del PIL regionale rispetto al PIL nazionale, nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione siciliana per gli anni 2006-2008 (Approvato con delibera dalla Giunta regionale il 4 agosto 2005), ci sono indicazioni tratte dai dati dell’ISTAT (definitivi per gli anni 2001-2003) e dei centri di ricerca per stime 2004, rielaborati dal servizio statica della regione. La crescita del PIL per l’anno 2004 (variazione % rispetto l’anno precedente) viene data per la Sicilia tra lo 0.4 e lo 0.7 e per l’Italia all’1,2. La crescita del PIL regionale viene stimata per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente allo 0,6, 0,9 e 1,2 (PIL a prezzi costanti –tendenziale – vedi Tab. 1.13).
[164] La suddetta disposizione è stata prorogata.
- al 30 settembre 2001 dall’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001 dal D.L. n. 356 del 2001, convertito dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dal D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
[165] In particolare, ai sensi del citato comma 1-bis e del successivo comma 1-ter, i soggetti interessati possono usufruire delle richiamate agevolazioni a condizione che:
- tali emulsioni abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel decreto del Ministero delle finanze 20 marzo 2000, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 488 del 1999, contenente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione e alla combustione;
- il fabbisogno annuo dei soggetti utilizzatori di cui al precedente comma 1-bis ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di olî da gas con acqua, e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
Quanto alle modalità per l’autoproduzione, nonché all’impiego e al controllo delle emulsioni in oggetto, il successivo comma 1-quater rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che non risulta allo stato emanato.
L’accisa agevolata, introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002, è stata prorogata:
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
[166] Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.
[167] Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.
[168] L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[169] Si veda la nota precedente.
[170] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[171] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[172] Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".
[173] Le aliquote ordinarie riportate nel testo sono quelle previste dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[174] Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.
[175] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[176] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[177] Si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993, stabilisce che i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale (quota indicata nell'allegato A del medesimo D.P.R. n. 412), qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
[178] L’agevolazione in argomento aveva una scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 1994 (articolo 1, comma 1-quater, del citato D.L. n. 417 del 1991). Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 1998, dall’articolo 1, comma 22, del D.L. n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 349 del 1995. L’agevolazione è stata poi ripristinata, dopo un periodo di intervallo, dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) limitatamente all’anno 2001. Le successive proroghe sono state disposte:
- dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002): al 31 dicembre 2002;
- dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003): al 31 dicembre 2003;
- dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004): al 31 dicembre 2004;
- dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005): al 31 dicembre 2005.
[179] La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5% dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0% è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.
[180] Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono:
- art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;
- art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);
- art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);
- art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
- art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);
- art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005).
[181] In precedenza le suddette disposizioni erano state prorogate dall’articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[182] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[183] Le precedenti proroghe sono state operate dalle seguenti disposizioni normative:
- art. 26, co. 3, della legge n. 590 del 1965: proroga al 30 giugno 1983;
- art. 25 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito dalla legge n. 638 del 1983): proroga al 30 giugno 1988;
- art. 1 della legge n. 349 del 1988: proroga al 31 dicembre 1991;
- art. 70, co. 3, della legge n. 413 del 1991: proroga al 31 dicembre 1993;
- art. 2, co. 2, del D.L. n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996: proroga al 31 dicembre 1997;
- art. 4, co. 14, della legge n. 449 del 1997 (collegato 1998): proroga al 31 dicembre 1999;
- art. 10, co. 3, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000): proroga al 31 dicembre 2001;
- art. 52, co. 22, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002): proroga al 31 dicembre 2003;
- art. 2, co. 3, delle legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2005: proroga al 31 dicembre 2004.
[184] Per quanto riguarda la validità temporale delle disposizioni riguardanti la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che:
- l’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 si riferisce alle spese sostenute negli anni 1998 e 1999;
- l’articolo 6, comma 15, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2000;
- l’articolo 2, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2001;
- l’articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2002;
- il citato articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) si riferisce alle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003;
- l’articolo 1-bis, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 si riferisce alle spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003;
- l’articolo 2, comma 15, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), relativo alle spese sostenute nell’anno 2004, è stato successivamente abrogato dal sottoindicato articolo 23-bis, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003;
- l’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, si riferisce infine alle spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
[185] Concorrono a formare il suddetto importo le spese per gli interventi realizzati in più anni (a partire dal 1998), quando gli interventi più recenti costituiscono mera prosecuzione di interventi precedenti.
[186] Il comma 16 dell’articolo 2 ha elevato la percentuale di spesa detraibile dal 36 al 41 per cento e l’importo massimo di spesa ammissibile ai fini della detrazione da 48.000 e 60.000 euro.
[187]L’articolo 23-bis, comma 1, lettera c), del D.L. n. 355 del 2003 ha previsto sino al 31 dicembre 2005 una aliquota IVA ridotta del 10 per cento. La proroga di tale agevolazione era stata prevista nel testo originario del dd.l. finanziaria (A.S. 3613, art. 21, co. 9), ma è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato, contestualmente all’aumento della detrazione dal 36 al 41 per cento.
[188] In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.
[189] Il comma 8-bis dell’articolo 51 del TUIR definisce specifiche modalità per la determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa qualora, nell’arco di dodici mesi, la permanenza all’estero sia protratta per un periodo superiore a 183 giorni. In tal caso, il reddito imponibile viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987, che disciplina le modalità di calcolo dei contributi per i regimi assicurativi dei lavoratori italiani operanti all'estero.
[190] Tale deducibilità è subordinata alla condizione che i fondi medesimi siano stati istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[191] La connessione con gli effetti della riforma dell’IRPEF non è esplicitata nella letterale formulazione della disposizione, e deve ricavarsi dalla sua interpretazione sistematica in connessione con le disposizioni precedenti che hanno previsto l’applicazione della clausola di salvaguardia per gli anni antecedenti.
Si ricorda che il primo modulo di riforma dell’IRPEF è stato attuato dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), entrata in vigore il 1° gennaio 2003.
Il secondo modulo è stato attuato dall’articolo 1, commi da 349 a 353, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
[192]Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le lettere a) e c) dell’articolo 54, comma 1, riguardano rispettivamente le autovetture (definite come veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) e gli autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente).
[193] La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato, con giurisprudenza costante, che il diritto alla detrazione previsto dagli articoli 17 e seguenti della sesta direttiva IVA, costituendo una parte integrante e fondamentale del meccanismo dell'imposta, non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni.
[194] Prima della revisione costituzionale intervenuta nel 2001, gli articoli 117 e 118 della Costituzione attribuivano alle regioni (a statuto ordinario) la potestà legislativa concorrente in materia di beneficenza pubblica e le relative funzioni amministrative. A seguito della revisione degli articoli 117 e 118 la materia dei servizi sociali sembra rientrare tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni. Il D.Lgs. n. 112 del 1998 – che conferisce alle regioni e agli enti locali quasi tutte le funzioni in materia – definisce servizi sociali tutte le attività (servizi, gratuiti o a pagamento, e prestazioni economiche) volte a rimuovere gli ostacoli che la persona incontra nella vita, escluse le attività previdenziali e sanitarie, nonché quelle assicurate dalla giustizia.
[195] Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Il successivo articolo 3 dispone che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare o permettere.
[196] L'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 reca una serie di definizioni utilizzate nell'ambito del decreto stesso. In particolare, il comma 1 alla lettera e) definisce come medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera d) (cioè 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; alla lettera f) definisce invece come grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e).
[197]L’ articolo 12 del decreto legislativo n. 413 del 1991 dispone l’obbligo del rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
[198]Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nel caso di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al cento per cento dell'IVA corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. In quest’ultimo caso, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni di lire.
L'articolo 11, comma 5, dello stesso decreto prevede per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1983 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni di lire.
Il comma 3 dell'articolo 12 dispone invece che in caso di accertata omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1983 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
[199]Emendamento 1.2000 del Governo, presentato nella seduta dell’Assemblea della Camera del 14 dicembre 2005.
[200]Il decreto-legge n. 209 del 2002 aveva fra l’altro ridisciplinato la determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati e previsto che le minusvalenze non realizzate, relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, potessero essere dedotte in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Era stato previsto che queste disposizioni si applicassero a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002.
[201] L. 28 dicembre 1995, n. 549, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
[202] D. L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
[203] D. L. 318/1986 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
[204]Il comma 3 stabilisce che entro il termine fissato dal precedente comma 2 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6), i beneficiari, indipendentemente dalla comunicazione ivi prescritta, presentino alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
[205] Si ricorda per altro che le modalità applicative delle suddette disposizioni erano state emanate, sotto l’imperio della norma in allora vigente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 giugno 2005, n. 136.
[206] Si legga: “riscossi” (ma la disposizione avrebbe dovuto essere riferita più correttamente agli “importi dovuti”).
[207] L’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha interpretato la disposizione nel senso che l'esenzione è applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
[208] La Corte costituzionale (sent. 24 marzo 1999, n. 119), nel valutare sul piano del non irrazionale esercizio del potere legislativo la legittimità della disciplina riguardante le fattispecie di esenzione, ha rilevato come esse si riferiscano a immobili posseduti da enti pubblici o di proprietà di soggetti di diritto internazionale [lettere a), e) e f)], ovvero a immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito [lettere b), c), d), g), h), i)], escludendo quindi la denunziata disparità di trattamento rispetto a immobili (nel caso di specie quelli appartenenti agli IACP) destinati istituzionalmente alla locazione o, alle condizioni predeterminate dalla legge, alla vendita.
[209] L’articolo 1 della medesima legge n. 222 del 1985 consente che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, siano riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
L’articolo 2 specifica che sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16, sopra illustrato. Tale accertamento è diretto a verificare che il predetto fine sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.
A norma dell’articolo 15, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, numero 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), il quale stabilisce che “le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
[210]Il comma è stato introdotto dalla commissione bilancio del Senato.
[211] La costituzione di consorzi tra università fini di didattica o ricerca, ed il finanziamento di questi con i fondi assegnati agli atenei è previsto dall’art 91 del DPR 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); l’art. 91-bis dello stesso DPR reca inoltre disposizioni per la partecipazione degli atenei a consorzi ed a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 537/1993 ( Interventi correttivi di finanza pubblica), le università possono stipulare accordi di programma con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), per l'attribuzione ad una specifica attività da queste programmata di una quota delle risorse finanziarie assegnate agli atenei. Si ricorda in proposito che il finanziamento delle università è effettuato attraverso tre fondi: il Fondo per il finanziamento ordinario (comprendente anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria); il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (che comprende le risorse destinate al finanziamento di specifiche attività o nuove iniziative didattiche)
[212] Ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004 (recante norme sull’autonomia didattica degli atenei) l’accesso ai corsi di dottorato è subordinato a possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
[213] http://www.imtlucca.it/index.php IMT - Institutions, Markets, Technologies Lucca Institute for Advanced Studies.
[214] http://www.sumitalia.it
[215]Si segnala in proposito che l’identificazione del Consorzio sopra citato attraverso il DM 30 gennaio 2003 (menzionato nel comma della legge finanziaria in commento) non è univoca: infatti con decreti emanati nella stessa data (30 gennaio 2003), oltre al riconoscimento della personalità giuridica dell’Istituto di scienze umane di Firenze, sono stati approvati gli statuti del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali (Firenze) e del Consorzio universitario denominato "Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni". I comunicati relativi ai tre decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, menzionata dal comma 90. Solo attraverso la finalizzazione del contributo ed il riferimento alla data dell’accordo di programma stipulato con il ministero si risale all’Istituto di scienze umane di Firenze.
[216] I due decreti sono pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta ufficiale del 2 dicembre e del 30 novembre 2005.
[217] Ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004 (recante norme sull’autonomia didattica degli atenei) l’accesso ai corsi di dottorato è subordinato a possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
[218] L. 3 luglio 1998 n. 210 Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
[219] Con D.M. 30 aprile 1999 n. 224 è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.
[220]Modificato con DM 17 novembre 2005 (Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del D.M. 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2006); la modifica, per quanto qui interessa, ripartisce i finanziamenti in parti uguali per il 2004 e il 2005, mentre per il 2006 rinvia ad apposito decreto ministeriale che tenga conto delle valutazioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
[221] Valutazione delle iniziative di potenziamento della rete di alta formazione –Programmazione del sistema universitario, art. 21 – Doc 13/05 (Settembre 2005).
[222] Questa specificazione non è irrilevante, poiché la delibera CIPE n. 121 del 2001 comprende anche un intervento relativo alla “Accessibilità metropolitana Fiera di Milano”.
[223] Tale importo viene garantito per il 31% dalla Società Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso (oggi Autostrada Milano Mare – Milano Tangenziale), per il 47% dalla Società Autostrada Torino – Milano e per il 22% dalla Società Autostrade.
[224] Cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004.
[225] I commi 2 e 3 dell’articolo 39-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 hanno recato alcune modifiche di carattere formale alle disposizioni sul patto di stabilità interno, con le quali è stata, di fatto, ribadita l’esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’applicazione del patto di stabilità nel 2006.
Il comma 138, ultimo periodo, prevedeva infatti che, limitatamente all’anno 2006, non si applicassero ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le disposizioni di cui al comma 139, relativo ai limiti alle spese delle regioni a statuto ordinario, e al comma 140, relativo ai limiti alle spese correnti degli enti locali; non veniva invece esclusa l’applicabilità del comma 141, relativo appunto limiti alle spese in conto capitale degli enti locali. Dato che l’esclusione dall’applicazione del comma 139 risultava palesemente incongrua, con il comma 2 dell’art. 39-sexiesdecies del D.L. n. 273/2005 si è provveduto a correggere l’errore materiale del legislatore richiamando i commi 140 e 141 anziché i commi 139 e 140, sancendo in via definitiva l’esclusione completa dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti dal patto di stabilità interno per il 2006. Allo stesso modo, il comma 3 ha corretto un riferimento normativo improprio contenuto nell’articolo 1, comma 140, della legge finanziaria 2006. Tale comma, che disciplina i limiti alle spese correnti degli enti locali, richiamava infatti le finalità «di cui al comma 139» (che non prevede finalità, ma disciplina i vincoli alle regioni a statuto ordinario), anziché quelle di cui al comma 138 (che detta appunto le finalità generali del patto di stabilità interno).
[226]Nella Circolare n. 8/2006 è precisato che la definizione di Amministrazione pubblica, di competenza dell’Istat, si fonda sulle disposizioni relative al Sistema Europeo dei conti (SEC 95), di cui al Regolamento CE n. 2223/96. Indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, una unità istituzionale è classificata economicamente nel Settore delle Amministrazioni pubbliche se:
- è di proprietà o controllata da Amministrazioni pubbliche;
- non vende sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di Amministrazioni pubbliche.
[227] Per le regioni, secondo la relazione tecnica, “il riferimento alla esclusione delle spese sociali sottintende la spesa sanitaria”.
[228]La Circolare aggiunge peraltro che l’inclusione delle spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e dai conferimenti di capitale alle regole del Patto per il 2006 non fa venir meno la possibilità per l’ente locale di reimpiegare temporaneamente la propria liquidità (es. pronti contro termine), in quanto tali operazioni sono escluse dal patto di stabilità interno.
[229] Il meccanismo del patto di stabilità è stato esteso anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dall’art. 1, comma 4, del D.L. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge405/2001). La disposizione ha previsto l’obbligo di concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, senza, peraltro, fissare alcun termine per la stipula del menzionato accordo, né sanzioni in ipotesi di sua violazione. Solo successivamente, con la legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) è stato introdotto un esplicito termine (il 31 marzo di ciascun anno) entro il quale addivenire alla sottoscrizione del patto. Con la medesima disposizione di legge è stato stabilito anche che, fino al raggiungimento dell’accordo, i flussi di cassa verso tali enti siano determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per il triennio di riferimento.
[230] L’Accordo dispone diversamente (al punto 9) per le regioni a statuto ordinario (e province e comuni afferenti al proprio territorio). Le economie di spesa lorde da realizzare – specificatamente in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato - sono stabilite per ciascun anno del triennio 2005-2007. Gli importi concordati per il 2006 e 2007 con le regioni a statuto speciale saranno poi sottratti dagli importi determinati per le regioni a statuto ordinario e i relativi enti.
[231] Si ricorda che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
[232] Così precisa il Ministero dell’economia e delle finanze, nelle note trasmesse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in merito all’accordo sul patto di stabilità.
[233] D.P.Reg. 22/3/2005, n. 77/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio (come modificato dal D.P.Reg. 5/8/2005, n. 256/Pres. che recepisce le modifiche apportate dalla legge 88/2005 alla disciplina - nazionale - del Patto di stabilità)
[234] A seguito delle disposizioni del comma 98 art. 1 L. 311/2004 (finanziaria 2005: divieto di assunzione da parte di Enti Locali) la DGR 524/2005 ha stabilito che, qualora nel triennio 2003-2005 i comuni non abbiano contribuito al “risanamento della finanza pubblica”, la provincia adotta misure tese al contenimento della spesa per il personale per gli enti inadempienti. DGR524/2005 e 730/2003.
[235] Per le regioni sono previste sanzioni a carico delle regioni connesse alla mancata adozione degli interventi di contenimento della spesa sanitaria.
[236] I criteri e le modalità secondo le quali deve essere applicata la disposizione costituzionale richiamata sono stati definiti dall’articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003.
[237] Quest'ultimo importo - annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - costituisce il limite di imponibile sia contributivo sia pensionistico per i soggetti cui si applica in via esclusiva il sistema di calcolo contributivo. Essi sono i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 ovvero quelli che abbiano optato - secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 23, della L. n. 335 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 - per tale sistema.
[238]Alla data di redazione del presente dossier, il decreto non risulta ancora emanato.
[239] La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita per i comuni dall’articolo 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che ha esteso la compartecipazione all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998.
L’aliquota di compartecipazione dei comuni all’IRPEF, inizialmente fissata, per entrambi gli anni, al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.
[240] Un tentativo di riforma del sistema è stato effettuato con il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che aveva recato il riordino del sistema dei trasferimenti in concomitanza con l’ampliamento dell’autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997.
Tale decreto, tuttavia, non è mai divenuto operativo. Da ultimo, la sua operatività è stata definitivamente sospesa dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 448/2001, in attesa della più generale riforma del sistema dei trasferimenti erariali. Successive disposizioni di delega, adottate durante la scorsa legislatura, non hanno ricevuto attuazione.
[241] Più precisamente, il citato articolo 24, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell’ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato.
In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro per il 2004, di cui 227 milioni di euro a valere sul Fondo ordinario, 68 sul Fondo consolidato e 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo.
[242] Contributi specificamente destinati al finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono stati disposti già nelle finanziarie precedenti, a decorrere dal 2001. In particolare, 86,2 milioni di euro per l'anno 2001 (53, co. 19, legge n. 388/2000), 87 milioni di euro per il 2002 (art. 27, co. 12, legge n. 448/2001), 112 milioni per il 2003 (art. 31, co. 5, legge n. 289/2002), 50 milioni di euro per il 2004 (art. 3, co. 36, della legge n. 350/2003) confermati anche per l’anno 2005.
[243] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27, co. 3, della legge n. 448/2001, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse aggiuntive, in quanto i suoi trasferimenti erariali sono stati incrementati, a decorrere dal 2002, di 103 milioni di euro annui. Per il triennio 2003-2005, tale contributo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro annui, ai sensi dell’articolo 80, comma 49, della legge finanziaria n. 289/2002.
[244]La voce esposta nell’allegato 1 si riferisce all’articolo 64 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che prevedeva, a decorrere dal 2001, che il minor gettito ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D fosse compensato con un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.
A partire dall’anno 2001, il Fondo ordinario per gli enti locali è stato pertanto incrementato di 12,9 milioni di euro.
Successivamente, si è provveduto ad integrare tale importo, attraverso l’Allegato 1 “Eccedenze di spesa” della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), di 97,9 milioni di euro per il 2004 (riferito per 71,1 milioni di euro al triennio 2001-2003 e per 26,1 milioni di euro al 2004) e di 26,1 milioni di euro a decorrere dal 2005.
L’importo di 377,8 milioni di euro per il 2006 e di 90,9 milioni a decorrere dal 2007, autorizzato dall’Allegato 1 della legge finanziaria per il 2006, si aggiunge, pertanto, alla integrazione già disposta con l’Allegato 1 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) per compensare i minori introiti dell’ICI.
[245] In relazione agi accertamenti relativi al gettito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, nell’assestamento per il 2005, si è registrato un incremento del Fondo ordinario di 492 milioni, conseguente alla determinazione definitiva dei maggiori oneri dell’addizionale energetica e relativi conguagli per gli anni 2000-2005 (per un importo annuale di 81,936 milioni di euro).
[246] Tale fondo è, infatti, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.
[247] In passato, infatti, il differimento di tali termini richiedeva l’intervento legislativo, ed era affidato, a singoli provvedimenti d’urgenza annuali di finanza locale, recanti le disposizioni destinate a disciplinare i singoli esercizi finanziari.
[248] In particolare, l’articolo 141, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che i consigli comunali e provinciali siano sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis)nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (lettera aggiunta dal comma 7 dell’articolo 32 del D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003)).
[249] Si ricorda che con il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, la gestione delle procedure per la conclusione delle suddette convenzioni e dei contratti quadro è stata affidata alla CONSIP S.p.A. (Concessionaria servizi informatici pubblici), società di cui il Ministero dell’economia e delle finanze possiede l’intero capitale sociale. La CONSIP S.p.A., costituita nel 1997, ha per oggetto sociale unico ed esclusivo “l’esercizio di attività informatiche per conto di amministrazioni dello Stato”. L’attività della società può ricondursi a due ambiti principali: la gestione del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e il sistema di convenzioni per l’acquisto, in forma centralizzata, anche con ricorso a tecnologie informatiche, di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
[250] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[251] La procedura sui disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato) prevede che il Consiglio, su parere della Commissione, possa dichiarare che uno Stato membro ha un disavanzo eccessivo in relazione a due parametri:
1) un rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non superiore al 3%;
2) un rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%.
La dichiarazione di disavanzo eccessivo si accompagna alla formulazione di raccomandazioni allo Stato membro che, dopo un periodo prestabilito, possono essere rese pubbliche.
Se lo Stato membro continua a disattendere le raccomandazioni ricevute, il Consiglio può prescrivergli di adottare determinate misure e, finché lo Stato non adempie alle intimazioni del Consiglio, può stabilire a suo carico provvedimenti sanzionatori.
Come stabilito dal protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di Maastricht, il deficit e il debito rilevanti ai fini dei vincoli comunitari si riferiscono a tutto il settore delle amministrazioni pubbliche, a sua volta suddiviso nei tre sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza e assistenza sociale.
[252] L'art. 28 ha avuto una prima attuazione con l'emanazione di una circolare n. 46 del 20 dicembre 2002 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la codifica gestionale di tutte le voci di spesa, che individua i flussi dei pagamenti consentendone aggregazioni significative per tipologia (ad esempio, personale, spesa per interessi, acquisto di beni e servizi, investimenti).
[253]In attuazione dell'art. 1, comma 79, della legge n. 311/2004, la nuova codifica gestionale è stata avviata, in forma sperimentale, ad ottobre 2005, coinvolgendo un numero ristretto di enti locali (32 amministrazioni pubbliche, di cui 2 regioni, 4 province, 13 comuni, 3 comunità montane e 10 università). I criteri e le modalità della sperimentazione SIOPE sono stati individuati dal decreto del Ministro dell’economia e della finanze dell’8 luglio 2005, sentiti la Conferenza Unificata, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per tali enti locali, interessati dalla sperimentazione del SIOPE già dal 2005, è stato altresì sperimentato il superamento del sistema di tesoreria unica, consentendo, per il solo anno 2005, che tali enti potessero detenere presso i tesorieri le risorse rivenienti dai trasferimenti statali e dalle entrate proprie.
[254] Con il termine di "lordista" si fa riferimento ai soggetti che percepiscono gli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Gli investitori lordisti all’atto dell’acquisto del titolo non sono quindi soggetti a nessun prelievo fiscale: i redditi ottenuti dai titoli obbligazionari confluiscono, di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi. Tra gli investitori lordisti vi sono le persone giuridiche residenti e i non residenti.
[255] Limitatamente all’anno finanziario 2002 le regioni potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota dall’addizionale regionale Irpef con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001 (articolo 4, comma 3-bis del DL 347/2001, come modificato dalla legge di conversione n. 405/2001)
[256]Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente le disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge finanziaria 2006).
[257] In base alla normativa richiamata, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti del Patto, le regioni, le province autonome, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa. Ulteriori adempimenti sono previsti per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali sono tenuti a predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale. Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.
Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. All’organo di revisione economico-finanziario dell’ente spetta anche la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa. In caso di mancato rispetto dell’obiettivo, i revisori dei conti ne devono dare comunicazione al Ministero dell’interno.
Il mancato rispetto dell’obiettivo annuale da parte degli enti locali determina l’applicazione delle misure sanzionatorie (contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi, divieto di procedere ad assunzioni di personale, divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti).
[258] L. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
[259] L. 14 gennaio 1994, n. 19, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[260] Con la sent. 417/2005 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 9, 10 e 11, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (conv. in L. 191/2004, c.d. “tagliaspese”), nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali. Sulla sentenza, vedi il dossier Documentazione e ricerche n. 125 (16 novembre 2005) del Servizio studi.
[261]La Corte dei conti precisa nelle Linee guida che si tratta di un obbligo cui sono soggetti anche le Regioni e gli enti locali, reso evidente dal contenuto generale della disposizione di cui al comma 173, nonché dal combinato disposto del comma medesimo con il successivo comma 175, che richiama la competenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tuttavia, la Corte medesima rileva come il comma 173 ponga, comunque, problemi piuttosto complessi se inserito nella stratificazione delle disposizioni legislative approvate negli ultimi mesi nella medesima materia e letto alla luce della giurisprudenza costituzionale già formatasi al riguardo, con l’ulteriore conseguenza di determinare profili applicativi diversi a secondo che venga riferito alle amministrazioni centrali, alle Regioni o agli enti locali.
[262] R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.
[263]L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[264] Nel testo approvato dal Senato erano invece stanziati: 230 milioni di euro per il 2006 e 335 milioni di euro a decorrere dal 2007.
[265] Nel testo approvato dal Senato erano invece stanziati: 100 milioni di euro per il 2006 e 170 milioni di euro a decorrere dal 2007.
[266] Si ricorda che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico (cfr art. 3, co. 2, D.Lgs. 165/2001).
[267] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[268] L’articolo 108 del TUEL (approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (comma 1). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (comma 3).
[269] Si ricorda, inoltre, che il D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003, con l’introduzione del comma 13-bis all'articolo 34 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), ha salvaguardato per l’anno 2003 i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei citati enti, i cui oneri ricadevano su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali e da contratti con le imprese. La medesima disposizione ha comunque consentito assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
L’articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) ha poi salvaguardato i medesimi contratti per l’anno 2004.
[270] Si ricorda, in proposito, che mentre il CCNL è considerato un contratto normativo, il contratto decentrato viene definito dalla giurisprudenza (ad es. T.A.R. del Lazio, sez. I, sentenza 4 ottobre 1996, n. 1748) come un negozio integrativo attraverso il quale si provvede alla disciplina in via autonoma di aspetti del rapporto d’impiego che si ritiene opportuno riservare ad accordi tra soggetti più vicini alle realtà locali e settoriali.
[271] Audizione delle sezioni riunite in sede di
controllo della Corte dei conti presso
[272] L’ICRF è stato istituito con la legge n. 462/1986 per assolvere al compito di prevenire e reprimere le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. L’Ispettorato pertanto si configura come organo tecnico dello Stato, istituito allo scopo di operare per la tutela della salute pubblica, nonché per tutelare sul piano economico i consumatori e i produttori agricoli. Le attività di vigilanza in senso stretto, attribuite dalla citata legge, si connotano per l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (art. 18). Successivamente, per ovviare alla mancanza di specifiche strutture dedicate in via esclusiva, all’Ispettorato sono stati anche attribuiti compiti di controllo su taluni prodotti oggetto di aiuti comunitari, allo scopo di evitare le frodi in danno della Comunità. Da ultimo, infine, l’attività demandata all’ICRF si è estesa alla vigilanza e controllo sui prodotti di qualità (DOP, IGP, STG).
[273] “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
[274] Si ricorda che l’art. 12 del decreto-legge n. 4/2006, recante “"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" , convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 98, della richiamata L. 311 del 2004, relative all’anno 2005, possano essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei D.P.C.M. previsti.
[275] L’Accordo individua, inoltre, i criteri per la rideterminazione delle piante organiche degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 1, comma 93, della legge n. 311/04. Le province e i comuni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. Le dotazioni organiche, così come rideterminate, in nessun caso potranno comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni vigenti alla data del 31 dicembre 2004. Ogni ente non sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica alla medesima data. Sono esclusi dagli adempimenti descritti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 unità.
[276] Gli obiettivi sono perseguibili anche mediante una diversa ripartizione tra le regioni, fermo restando l’obiettivo complessivo di risparmio (per l’anno 2005, 23,5 milioni di euro).
[277] Lo stesso Accordo, inoltre, determina le modalità di calcolo del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata.
[278] Per “cessazioni” si intendono quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentesi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.
[279] Recante “Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
[280] Recante “Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”
[281] Cfr. lett. e) dell’art. 1, comma 173, della legge n. 311 e l’art. 5 dell’Intesa del 23.3.2005.
[282]“Stato giuridico e trattamento economico dei magistrati”
[283] L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così dispone: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
[284] Recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazione nella legge n. 51/06 del 23 Febbraio 2006 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).
[285] Si consideri che il testo iniziale del comma in esame, prima della novella del decreto legge n. 273/2005, prevedeva espressamente la soppressione delle “analoghe disposizioni” contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, anche con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate.
[286] Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che prevede, in sede di accordo contrattuale, l’eventuale individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
[287]Cfr., al riguardo, le sentenze n. 36 e 390 del 2004 e la sentenza 417 del 2005).
[288]La disposizione sembra da interpretare nel senso che l’assegno ad personam, proporzionalmente alla sua entità e in particolare al rapporto rispetto allo scatto stipendiale, da diritto ad una riduzione del termine temporale necessario per il conseguimento della successiva posizione stipendiale.
[289] Art. 2, co. 2, primo periodo, del D.Lgs. 165/2001.
[290] Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[291] Si consideri che il vigente primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/93, fa riferimento a “regolamenti” e non più ad un singolo regolamento (come invece il testo previgente, introdotto dall’articolo 42, comma 3, della legge n. 675 del 1996).
[292] Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.
[293]Successivamente modificato dall’articolo 14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
[294] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[295]Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1-quater, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 43/2005.
[296]Commi aggiunti dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
[297] L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (co. 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
[298] Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. n. 469, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.
[299] D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. La disciplina del giudizio di responsabilità è stata sinteticamente ricostruita rielaborando la scheda presente nel sito della Corte dei conti.
[300] Con questa espressione ci si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.
[301] R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
[302] D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[303] Intervento del Presidente della Corte dei conti presso la Commissione affari costituzionali del Senato, in occasione dell’audizione informale sul disegno di legge S. 1709, Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (14 luglio 2004).
[304] Relazione del Procuratore generale Vincenzo Apicella sullo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti al primo gennaio 2005, udienza del 18 gennaio 2005.
[305] Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che il potere riduttivo attribuito alla Corte dei conti deve tenere conto anche delle capacità economiche del soggetto (sent. 340/2001).
[306] Nel corso della ricordata audizione informale il Presidente della Corte dei conti si è espresso sul disegno di legge A.S. 1709, Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti, il quale prevedeva che i crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore del provvedimento, potessero formare oggetto di un accordo transattivo tra l’Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell’ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti. Il Presidente della Corte dei conti ha osservato che la normativa proposta ben difficilmente avrebbe potuto servire al recupero di quote consistenti dei crediti erariali di cui si tratta. Al contrario essa avrebbe introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di sanatoria per gli illeciti contabili destinata a costituire un pericoloso precedente, anche perché non collegato a situazioni eccezionali e non ripetibili (quali potrebbe essere l’esecuzione – che fosse tuttora in corso – di sentenze di condanna pronunciate in base al sistema normativo e giurisprudenziale vigente anteriormente alle leggi di riforma del 1994-1996).
[307]Relazione scritta del Procuratore Generale in occasione dell'inaugurazione dell' anno giudiziario della Corte dei conti 2006, 1 febbraio 2006.
[308]La legge di conversione è stata pubblicata sul S.O. n. 58 della GU n. 59 dell’11 marzo 2006.
[309] Con l'espressione sintetica "proprietà industriale", si intende comunemente fare riferimento alle normative in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali, marchi d'impresa. Con l’espressione “proprietà intellettuale” si intende invece fare riferimento anche al diritto d'autore e ai diritti connessi.
[310]Si ricorda che i precedenti commi 187 e 188 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano una disciplina restrittiva del ricorso all’utilizzo di personale attraverso formule contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni.
[311] Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 81 del 2000 ha dato facoltà ai soggetti promotori di lavori socialmente utili – che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso l’attuazione di tali progetti con oneri a carico del Fondo per l’occupazione – di continuare ad utilizzare le medesime unità lavorative anche mediante il loro trasferimento presso enti pubblici economici sulla base di apposite convenzioni con essi stipulate.
Con il Decreto del Ministero del lavoro del 19 aprile 2000 è stato approvato l’elenco nominativo dei soggetti impegnati al 31 dicembre 1999 nel progetto promosso dal dicastero a supporto del processo di decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro. A seguito della pre-intesa raggiunta tra il Ministero del lavoro e l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP in data 4 agosto 2000, è stata poi stipulata tra i medesimi enti la Convenzione 23 novembre 2000, in base alla quale le unità già impegnate in lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro sono state così redistribuite presso gli enti previdenziali:
- 112 unità presso l’INPS;
- 52 unità presso l’INAIL;
- 49 unità presso l’INPDAP.
Gli enti utilizzatori hanno provveduto ad intraprendere le procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, previo superamento di un’apposita selezione, hanno assunto i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002; successivamente i contratti sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi fino al 30 giugno 2004. Essendo stato così raggiunto il limite di tre anni, previsto dalla normativa vigente (articolo 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) quale durata massima dei contratti a tempo determinato, i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[312] I lavoratori suindicati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995 . l contratti erano stati prorogati fino all’8 aprile 2004. Anche questi contratti, dopo il raggiungimento del limite massimo dei tre anni, per i contratti a tempo determinato, sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[313] In particolare, la relazione illustrativa al testo originario precisava che l’impiego del citato personale si rende necessario al fine di “fronteggiare la grave carenza di personale” dell’APAT.
[314] Secondo quanto indicato dall’ENPALS, la disposizione dovrebbe riguardare 39 unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato a seguito di regolari procedure concorsuali.
[315] Approvato in via definitiva dal Senato il 28 febbraio 2006 (A.S. 3793.). La legge di conversione non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
[316] Per contratto di formazione e lavoro si intende un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, caratterizzato da una causa mista che risulta dallo scambio fra la prestazione di lavoro da parte del giovane e un'erogazione non soltanto di retribuzione, ma anche di addestramento professionale specifico, da parte del datore di lavoro .
Una delle principali caratteristiche di tale tipo di contratto, che ha contribuito alla sua grande diffusione, è la riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Le leggi che si sono susseguite nel tempo hanno delineato un sistema di sgravi che operano in diversa misura a seconda del tipo di impresa, della sua localizzazione e del settore di attività. Tale sistema differenziato di sgravi è stato dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune. In conseguenza di tale intervento, Il Ministero del lavoro con la nota n. 5/25389/70/CFL del 15 febbraio 2000 e con la successiva circolare n. 5/26969/70/CFL del 22 giugno 2000, ha fatto presente che i contratti di formazione e lavoro stipulati senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione "non sono pienamente supportati dalle agevolazioni, ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato."
Il contratto di formazione e lavoro ha una durata massima di 24 mesi (per le professionalità intermedie o elevate) o di 12 mesi (contratti miranti ad agevolare l’inserimento lavorativo). In seguito all’intervento dell’UE, per poter usufruire dei benefici contributivi è necessario che il lavoratore abbia un’età inferiore a 25 anni o, se laureato, 30 anni.
[317]E’ stato inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
[318] Recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”, convertito dalla legge n. 49/06 del 21 Febbraio 2006 (GU n. 48 del 27 Febbraio 2006).
[319] D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
[320] Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
[321]E’ stato inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
[322]“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.
[323] Già nel corso della XIII legislatura il Parlamento aveva adottato una serie di iniziative sul tema della lotta ai fenomeni di corruzione. Può innanzitutto richiamarsi l’istituzione, da parte della Presidenza della Camera dei deputati, nel settembre 1996, di un Comitato di studio sui fenomeni di corruzione riguardanti il personale politico in senso lato. Il Comitato, composto dai proff. Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, ha elaborato un rapporto finale, stilato nell’ottobre dello stesso anno, nel quale, dopo aver passato in rassegna le cause e le dimensioni del fenomeno corruttivo, le principali soluzioni adottate in alcuni paesi stranieri (Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Spagna e Portogallo), gli strumenti idonei alla prevenzione ed alla disincentivazione, venivano individuati i possibili interventi da attuare nel breve e lungo periodo .
Parallelamente all’istituzione del Comitato di studio, con deliberazione adottata dalla Camera il 26 settembre 1996, è stata creata una Commissione speciale per l’esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, i cui lavori sono proseguiti fino al 31 marzo 1998. La Commissione ha esaminato diversi progetti di legge, l’unico dei quali ad aver avuto concreto seguito è costituito dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” . Non è invece giunta a definitiva approvazione la proposta – sulla quale sono state a lungo impegnate le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato – recante “Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione”.
[324] D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258, Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
[325] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[326] La disposizione in commento richiama espressamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
[327] Il comma è stato introdotto per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, che aveva evidenziato il carattere permanente dell’istituzione dell’Alto commissario e aveva espresso la necessità di configurare la copertura finanziaria dell’articolo come limite massimo di spesa consentito, annualmente, per la sua attuazione.
[328]Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[329] Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che per essere abilitate alla certificazione, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. L’albo è stato istituito con il D.M. 14 giugno 2004.
[330] O volontà assistita o autonomia individuale assistita.
[331] Ghera, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema”, 2004.
[332] Ghera, op. cit.
[333] Ad es. M.G. Garofano, “La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni”, in “Rivista giuridica del lavoro”2003, I; V. Speziale, “La certificazione dei rapporti di lavoro” ib.; M. Tiraboschi, “La cd. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria”, in Lavoro e diritto, 2003, p. 114.
[334] L. Nogler, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 23/2003.
[335] Legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
[336] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78, il cui art. 12 ha sostituito l’art. 42 della legge 121/1981. Quest’ultima disposizione è stata in seguito modificata dall’art. 4 del D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 477, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
[337]La dotazione organica dei prefetti è indicata nella Tabella B allegata al D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266, come modificata dal D.M. 4 ottobre 2002, n. 243. Nella stessa Tabella sono anche riportate le funzioni conferibili ai prefetti.
[338]Le dotazioni organiche sono fissate dalla Tabella A allegata al DPR 335/1982 (sostituita dalla Tabella 1 allegata al D.Lgs. 334/2000, successivamente modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 477/2001, dal D.M. 55/2003 e dall'art. 4 del D.L. 45/2005).
[339]D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
[340]In tal senso l’art. 19 del D.Lgs. 139/2000 e l’art. 13 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252, Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
[341] Nel corso della XIV legislatura la Camera dei deputati ha approvato le p.d.l. A.C. 3437 e abb. in un testo unificato, recante Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il testo è stato in seguito assegnato alle Commissioni riunite 1ª e 4ª del Senato in sede referente (A.S. 3755).
[342]D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
[343]Si fa riferimento alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni vigenti per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, contenute nell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[344] L’art. 35, comma 3, della Legge n. 448/1998 autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
[345] Si ricorda che il comma 6 dell’art. 35 della Legge n. 448/1998 ha istituita presso l'INPS (e presso l'INPDAP) un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
[346]Tale articolo ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, primo comma, gli operai ed impiegati - che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS e che abbiano raggiunto il 50 anno di età - sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'articolo 6 stesso. Anche in questo caso, è prevista la progressiva sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50 anno di età entro il 31 dicembre 1978.
[347] Ai sensi del successivo art. 9 della stessa Legge n. 27/1984, le provvidenze di cui all’art. 5 in commento sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che presta servizio presso le società collegate all’Ente minerario siciliano “SOLSI S.p.a.” e “SORIM S.p.a.”, nonché ai dipendenti dell’Ente minerario siciliano.
[348] Al riguardo, ai lavoratori citati, in base alla Legge Regionale Sicilia 18 febbraio 1986, n. 7 (articolo 10 e 15), è stata consentita l’applicazione delle disposizioni della L. 42 del 1975.
[349] Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971, recante il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ha disposto, tra gli altri, che l'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti. E’ possibile, per il soggetto assicurato, ottenere, a domanda, la rideterminazione dell’importo del contributo da lui dovuto. Lo stesso articolo reca, inoltre, specifiche disposizioni per i lavoratori agricoli.
[350]“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.
[351]In particolare, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito presso il Mediocredito centrale dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese; la Sezione speciale del Fondo di garanzia, istituita dal decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, è riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.
[352] Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 88/1989 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti comprende: assicurazione per la disoccupazione involontaria (DS); assicurazione per la tubercolosi (TBC): a decorrere dal 1999 la contribuzione è a carico dello Stato; fondo garanzia TFR; cassa unica per gli assegni familiari (CUAF); cassa integrazione guadagni (industria, edilizia, agricoltura); assicurazione per la malattia; assicurazione per la maternità; fondo rimpatrio per i lavoratori extracomunitari (il relativo contributo è stato soppresso a decorrere dall’anno 2000); cassa per il trattamento di richiamo alle armi; ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.
[353]Il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stato previsto dall’articolo 12 della legge n. 160 del 1975 nella misura dell’1,30 per cento della retribuzione. In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l’articolo 25, comma 4 della legge n. 845 del 1978 ha previsto un aumento dell’aliquota di tale contributo in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni.
[354] L. 8 agosto 1995, n. 340, Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
[355] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[356] L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
[357] Tra le altre provvidenze disciplinate dalla legge 206 (sulla quale si rinvia, per un esame più approfondito alla scheda di lettura dei commi 380-383 del presente provvedimento) si ricordano:
- la concessione, in aggiunta della speciale elargizione, di un assegno vitalizio, pari a 1.033 euro rivalutati automaticamente (art. 5, comma 3) ;
- la maggiorazione dello stipendio finale ai fini pensionistici e di trattamento di fine rapporto (art. 2);
- l’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi per chi ha subito una invalidità al di sotto dell’80% (art. 3);
- l’equiparazione ai grandi invalidi di guerra e il diritto immediato alla pensione diretta per coloro che hanno subito una invalidità superiore all’80% (art. 4);
- l’assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, co. 2);
- l’esenzione della partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
[358] Camera dei deputati, I Commissione, ordine del giorno in commissione n. 0/02725/001/0 accolto il 27 luglio 2004; Senato, 1ª Commissione, ordine del giorno 0/3069/1/01 accolto il 29 luglio 2004.
[359] In quella occasione si è avuta notizia che un apposito gruppo di lavoro interministeriale aveva individuato una possibile soluzione della questione in una norma ad hoc volta ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica (Senato della Repubblica, seduta n. 804 del 18 maggio 2005, Interrogazione a risposta orale 3-02177, intervento del Sottosegretario di Stato per l’interno D’Alia). Questa era la strada intrapresa dal disegno di legge A.S. 3504 (Bonfietti e altri), Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca», ove, tra l’altro, si disponeva che i benefici di cui alla L. 206/2004 fossero riconosciuti anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica.
[360]Così come modificato dall’art. 1 del decreto-legge n. 16/2005.
[361]Si ricorda che l'aliquota di contribuzione per i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto è stata equiparata a quella relativa alla categoria degli operai dell'industria, a decorrere dal 1° gennaio 2000 (in entrambi i casi, l'intera aliquota è a carico del datore di lavoro).
[362]L’articolo 13 del citato R.D. 148 del 1931 ha disposto l’approvazione, secondo quanto riportato nel richiamato allegato B, dello statuto per le Casse di soccorso a favore del personale di ruolo. Inoltre, l’articolo 23 dell’Allegato A al medesimo R.D. 148 ha stabilito che le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa stessa.
Successivamente, il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, ha disposto, tra gli altri, lo scioglimento di enti, casse, servizi e gestioni autonome.
In seguito, l’articolo 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito all'INPS, in apposita gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi del richiamato D.L. 264 del 1974.
[363]In data 19 settembre 2005 è stato siglato l’Accordo tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Astra (l’associazione che riunisce le aziende pubbliche di trasporto locale). In data 15 novembre 2005 è stato firmato l’Accordo tra le medesime sigle sindacali e l’Anav (l’associazione che riunisce le aziende private di trasporto locali).
[364]La nuova regolamentazione non si applica ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, apprendistato).
[365]Il Sole 24Ore, 20 settembre 2005.
[366]L’articolo 1, comma 2, del D.L. 16 del 2005 ha disposto altresì che alla copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione delle risorse per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2004-2005 si provveda:
- per 200 milioni di euro annui con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante previsto dal successivo comma 9;
- per 60 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali “attribuiti dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3”.
[367]Legge finanziaria 2005. La condizione del rispetto dell'Intesa è posta dal comma 176 del citato art. 1 della legge n. 311.
[368]Cfr. art. 59 (trattamento economico) dell’Accordo collettivo nazionale relativo ai medici di medicina generale approvato in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato regioni. La stessa percentuale del 70% era indicata anche dal regolamento di esecuzione del contratto collettivo (DPR n. 270 del 28.7.2000, art. 45, lett. B3).
[369]emanato in attuazione dell’art. 6 del decreto legge n. 384 del 1992, successivamente abrogato, per l’individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento di una quota fissa individuale per l’assistenza medica di base.
[370]Convertito, con modificazioni, dalla legge 2° novembre 2003, n. 326.
[371]Si ricorda in origine il termine era stato fissato al 31 dicembre 2005 (articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria per il 2005) e recentemente rinviato al 30 giugno del 2006 per effetto del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2005.
[372]Si ricorda che ai sensi dell’articolo 50, comma 8 del D.L. n. 269/2003, i dati devono essere trasmessi entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzo della ricetta.
[373]Cfr. articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[374]Del procedimento è informata la Ragioneria provinciale dello Stato.
[375]Ai sensi dell’art. 1 bis del decreto legge n. 2 del 2006, le risorse statali sono state ulteriormente incrementate di 100 milioni di euro per il 2006, per il finanziamento di interventi urgenti di natura sanitaria per far fronte all’emergenza nel settore avicolo previsti dal medesimo decreto legge.
[376]Convertito nella legge n. 248 del 2005. Si ricorda che l’articolo citato richiede, ai fini dell'accesso alla quota integrativa di concorso statale, di cui all'art. 1, commi 164 e 173, della L. n. 311, che la regione operi alcuni accantonamenti, nel proprio bilancio, in relazione agli oneri derivanti dal rinnovo di alcuni contratti ed accordi collettivi.
[377]vedi, da ultimo, l’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, conv. con modif. dall’art. 1, della legge 2 agosto 2004, n. 202.
[378]Si dovrebbe comunque ritenere che in nessun caso il contributo possa essere maggiore dell’ammontare del disavanzo effettivamente rilevato.
[379]Si ricorda che l'Intesa (nella sede di Conferenza unificata) sugli schemi dei Piani sanitari nazionali è richiesta dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[380]L'Intesa deve essere stipulata secondo la specifica disciplina di cui all'art. 8, comma 6, della L. n. 131 del 2003, la quale esclude l'intervento in via sostitutiva da parte del Consiglio dei Ministri.
[381]Tale Comitato è previsto dall’Intesa Stato regioni del 23 marzo scorso.
[382]Si ricorda che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
[383]Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Tale elenco individua le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
[384]Si tratta degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67 del 1988, e dell'art. 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. In base alle norme predette è autorizzato l’esercizio di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sulla base di obiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti ecc.).
[385]La relazione tecnica sottolinea che la determinazione dei suddetti parametri è volta "ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza
[386]Cfr. D.P.R. 14 gennaio 1997, Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alla regioni in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
[387]Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004.
[388]L’art. 2 del decreto-legge n. 528/1984, convertito dalla legge n. 733/1984, e l’art. 4 della legge n. 37/1989, richiamati dalla norma in esame, concernono il potere di accesso del Ministero della salute presso le aziende sanitarie, esercitabile ai fini della vigilanza sulla gestione delle medesime aziende e sull'attuazione del piano sanitario nazionale.
[389]Con l’art. 1, comma 172, della legge n. 311/2004, richiamato dalla norma in esame, il potere di accesso del Ministero nei confronti della documentazione delle strutture sanitarie è stato esteso a tali attività.
[390]Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 56/2000 è stato emanato il D.M. 12.12.2001 che detta una serie di indicatori volti a migliorare l’attività di monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza e sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
[391]L’art. 87 della legge n. 388/2000 ha previsto un sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche e di andamento dei consumi farmaceutici, alla cui realizzazione collaborano tutte le regioni.
[392]L’art. 9 dell’Intesa così stabilisce la composizione del Comitato: quattro rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero dell’economia, uno della presidenza del consiglio e sette delle regioni.
[393]Istituita dall'art. 57 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003).
[394]Ai sensi dell’art. 1, del D.Lgs. n. 46/1997si definisce dispositivo medico qualsiasi strumento , apparecchio impianto sostanza o altro prodotto destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia.
[395] Si ricorda che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (attualmente definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, e successive modificazioni) sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
[396] Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992, i livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.
[397]Si ricorda che l’AIFA è stata istituita ai sensi dell'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
[398] Si tratta in particolare della maggiorazione del 20% delle tariffe spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta degli interessati nonché eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l’EMEA e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, assistenza e ricerca.
[399]La norma fa riferimento all’art. 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 541/1992. In particolare, tali norme prevedono che tali entrate siano riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza.
[400]La norma fa riferimento all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni, che prevedono l’assegnazione di tali entrate al Ministero della salute. Il comma 6 dispone altresì che il bilancio del Ministero deve prevedere per le ispezioni in oggetto una somma non inferiore alle entrate acquisite nell’anno precedente.
[401]Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. c) e dall’articolo 10, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, il Consiglio di Amministrazione dell’Aifa delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica complessiva della Agenzia.
[402]Cfr. art. 48, comma 18, del decreto-legge n. 269 del 2003.
[403] Di cui al D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 sull’Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[404] Emanato per effetto della delega prevista nell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
[405] Tale disposizione prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora sul reddito delle società) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. Il beneficio è subordinato alla condizione che i suddetti soggetti abbiano personalità giuridica.
[406]Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.
[407]Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista e non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
[408]Recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (Titolo VI, Capo II, articoli 54-60).
[409]Si tratta di un decreto, previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999, dal Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato regioni) per definire il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, e l'assegnazione delle borse di studio.
[410]Le due direttive 75/362/CEE - definita di "riconoscimento", perché concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - e 75/363/CEE - definita "coordinamento", perché riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico - sono state recepite nel diritto italiano con la legge 22 maggio 1978, n. 217.
[411]Cfr. Allegato 1 della direttiva 75/363/CEE, aggiunto dall'art. 13 della direttiva 82/76, riguardante le caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti.
[412]Su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell’Economia.
[413]Sempre su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell’Economia.
[414]Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
[415] Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. “riforma Biagi”) a decorrere dal 24/10/2004 le collaborazioni coordinate e continuative devono essere inquadrate in un progetto, programma o fasi di essi.
[416] Ai sensi dell’articolo 45 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, l’aliquota ora fissata al 18% sarà innalzata a regime (nell’anno 2013) al 19%.
[417]Cfr. il nuovo comma 1 dell’art. 46.
[418] Ai sensi della citata normativa, la ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale, lo stesso Piano sanitario definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca, gli obiettivi e i settori principali della ricerca.
[419]di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992.
[420]Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale (art. 12 bis, comma 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
[421]L’art. 12 comma 2 del citato del D.Lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo è utilizzata per il finanziamento di diverse attività, tra cui la ricerca corrente e finalizzata svolta da soggetti previsti.
[422]Fonte del sito del Ministero della salute.
[423] In particolare, tra le prestazioni di cui al numero 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono incluse tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
[424] In passato la possibilità, per le cooperative sociali che gestiscono in appalto asili nido, di assoggettare le proprie prestazioni ad IVA con applicazione dell’aliquota agevolata del 4% era stata espressamente negata con la risoluzione n. 60/E del 9 aprile 2004.
[425] Il citato D.Lgs. n. 460 del 1997 ha definito e disciplinato le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), introducendo per esse un regime tributario di maggior favore. In particolare, per quanto riguarda l’IVA (articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo), sono individuate una serie di operazioni esenti riguardanti anche le ONLUS: cessioni gratuite di beni, esclusi quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria delle ONLUS; prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati; prestazioni di ricovero o cura; prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù; prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in favore di anziani, tossicodipendenti, invalidi e minori.
[426]Le cooperative sociali sono organismi istituiti dalla legge n. 381 del 1991. Loro scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ovvero lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
[427]Cfr. l’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
[428]Si tratta del consiglio di amministrazione e del suo presidente nonché del collegio dei revisori dei conti. In base all’art. 2 del decreto legislativo n. 115 del 1998, i componenti degli organi dell’Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
[429]Cfr. articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
[430]Nel testo risulta invece contenuto un riferimento all’articolo 2 della medesima legge.
[431]Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia.
[432]Cfr. l’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[433] Con riferimento alla procedura del prezzo contrattato, la legge 662/96 (art. 1, co. 41), dispone che i medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario), sono ceduti al titolare ad un prezzo negoziato con il Ministero della salute, conformemente al parere della Commissione unica del farmaco e secondo criteri stabiliti dal CIPE.
[434] Tale procedura prevede una semplificazione dell’istruttoria delle domande di autorizzazione dell’immissione in commercio per i medicinali già autorizzati in altro Stato membro.
[435]Tra i quali si evidenziano, il volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca, il numero degli occupati in ricerca e quello degli addetti alla ricerca rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti.
[436]Il decreto è emanato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[437]Cfr. art. 50, comma 1, lett. c) della legge 448 del 1998 e successivi provvedimenti di rifinanziamento.
[438]Il contributo annuo previsto dalla legge n. 379 del 1993, inizialmente pari a circa € 1.300.000, è stato incrementato a € 2.3000.000, a decorrere dal 2006, ai sensi del comma 10 dell'art. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
[439]Cfr. gli artt. 1 e 2 della citata legge n. 379 del 1993.
[440]Tale associazione, fondata a Genova nell'ottobre del 1920, trasformata in ente pubblico con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1978, n. 1919, e' stata poi qualificata ONLUS, a norma del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
[441]Cfr. decreto legislativo n. 1047 del 26 settembre 1947.
[442]Si ricorda che l’articolo 3 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) aveva ‘bloccato’ la leva fiscale alla quale regioni ed enti locali potevano ricorrere per far fronte all’aumento dei fabbisogni di spesa (maggiorazioni delle aliquote IRPEF e IRAP) e, contestualmente, aveva istituito l’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con il compito di «indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), [accordo fra Stato regioni ed enti locali, n.d.r.] i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione». Commissione e termini per la presentazione delle proposte di legge per l’attuazione del federalismo fiscale sono state annualmente prorogate sino alla scadenza del 30 settembre 2005. Prima di quella data la Commissione ha rassegnato al Governo una Relazione sull’attività svolta. La Relazione contiene un dettagliato esame del decreto legislativo n. 56/2000, una approfondita analisi del modello di federalismo fiscale derivabile dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché numerosi allegati e documenti relativi al lavoro svolto, alle analisi effettuate e alle proposte emerse. Successivamente, l’articolo 4-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha prorogato al 30 sttembre 2006 i lavori della Commissione e la cessazione delle sua attività e al 31 ottobre 2006 il termine entro il quale, eventualmente, il Governo riferisce «i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
[443]La sospensione di efficacia è formalmente terminata il 30 settembre 2005, secondo quanto stabilito dall’articolo 4-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale ha prorogato a questa data un primo termine stabilito dal decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° marzo 2005, n. 26. Alla cessazione della sospensione dell’efficacia, tuttavia, non sono intervenuti atti che abbiano modificato lo stato di fatto nella distribuzione delle risorse.
[444] Nella “Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, anni 2003-2004, la Corte dei conti osserva che il modello di federalismo fiscale proposto dal decreto legislativo n. 56/2000 è entrato in crisi perché fondato sul presupposto che l’espansione economica degli anni successivi al 2001 avrebbe garantito l’espansione dei gettiti delle imposte assegnate a quel finanziamento. La disponibilità della leva fiscale e le maggiori entrate che sarebbero derivate dalla espansione del PIL avrebbero ‘assorbito’ gli effetti negativi derivanti, per talune regioni, dalla adozione del modello di ripartizione connesso (anche) alla responsabilità e alla capacità fiscale. Scrive la Corte: «In sostanza, mentre il pur graduale superamento del modello di finanziamento incrementale, fondato sulla spesa storica, è stato messo in discussione e contestato da alcune Regioni che alla scommessa sull’ampliamento di responsabilità fiscale non hanno aderito, per altro verso, c’è anche da dire che tale modello di finanziamento, a causa dell’andamento dei conti della sanità e dei dati di crescita dell’economia del nostro paese, si è dimostrato sostanzialmente inadeguato. L’idea era quella di definire un fabbisogno sanitario ed una copertura ad esso coerente per l’anno 2001 (c.d. anno zero), misurando per gli anni successivi una crescita del 3,5% annuo (accordo agosto 2001), a fronte di analoga o superiore evoluzione delle basi imponibili, in correlazione alla crescita del PIL. Ciò avrebbe determinato un incremento annuale di ricavi in sanità in corrispondenza all’evoluzione dei costi.
Peraltro, a causa della notevole crescita della spesa sanitaria e della contemporanea flessione del tasso di evoluzione dell’economia, è venuta a mancare, nel periodo considerato, la base di partenza su cui fondare il calcolo della compartecipazione IVA che avrebbe dovuto alimentare il fondo perequativo. Di conseguenza, le risorse regionali, anziché essere determinate dalla automatica crescita del gettito IVA, sono state definite, ancora una volta, sulla base della tradizionale procedura di contrattazione fra Governo centrale e Regioni, contravvenendo alla logica fondamentale del nuovo modello di finanziamento.» Che continui a persistere un consistente divario fra incremento del finanziamento disponibile ed incremento della spesa sanitaria corrente è oramai un dato di mera constatazione se oramai da almeno un decennio il nucleo essenziale delle modifiche ricorrenti apportate all’organizzazione del sistema sanitario, al complesso delle prestazioni assicurate dai LEA, al prontuario farmaceutico, alla compartecipazione degli assistiti, e a quant’altro ancora utile, è stato inteso a contrastare quella crescita e il disavanzo che ne deriva. Va rilevato però che la ‘contrattazione’ cui si riferisce la Corte ha determinato un progressivo incremento delle disponibilità finanziarie in ciascuno degli anni qui considerati: +5,2% nel 2001 sull’anno 2000, +6,0% nell’anno 2002 (circa 75,6 ML di Euro) e 78,4 ML € per il 2003, 81,3 ML€ per il 2004, 88,2 ML€ per il 2005 e 91,2 circa per il 2006, comprensivi dell’incremento previsto da questa legge finanziaria (v. in proposito ai commi 274-278). Si ricorda per altro che la relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge A.S. n. 3613, art. 37, quantifica in 92.560 milioni di Euro il livello di finanziamento del SSN considerando in questa cifra sia l’evoluzione di cui si è detto, sia risorse aggiuntive poste a carico delle regioni per 1.250 milioni di Euro.
[445]Una ampia, completa ed argomentata disamina degli obiettivi, delle assunzioni, dei difetti e dei fraintendimenti che si sono determinati sul federalismo fiscale e sulla ‘perequazione incompleta’ del decreto n. 56/2000 si può leggere ora nel volume che vi ha dedicato il suo principale autore: Piero GIARDA, L’esperienza italiana di federalismo fiscale. Una rivisitazione del decreto legislativo 56/2000, Il Mulino, Bologna, 2005; in particolare il capitolo 2, Il riparto del 2002: confronti con lo status quo e problemi applicativi, pagg. 27-50. Vedi in proposito la successiva nota n. 447.
[446]Il c.d. “Documento di Santa Trada”, dal nome della località in cui è stato approvato.
[447]Sulla ‘corretta’ interpretazione ed applicazione delle formule dell’Allegato «A» da parte del DPCM 14 maggio 2004 si è fondata sia la contesa ‘tecnica’ in ordine al dimensionamento e alla utilizzazione di taluni parametri, sia la più ampia discussione sui fondamenti stessi, sui principi e sugli obiettivi posti a base del decreto legislativo n. 56. Per gli aspetti ‘tecnici’ l’Accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti accoglie i rilievi mossi al DPCM dal gruppo di studiosi che hanno collaborato con il ministro Visco alla impostazione e alla presentazione al Parlamento dello schema di decreto legislativo divenuto poi il D.Lgs. n. 56/2000. In una articolo pubblicato sul sito Web “la voce.info.it” i professori Piero Giarda (all’epoca sottosegretario di Stato del ministro Visco) e Massimo Bordignon indicano i tre ‘errori’ che, a loro avviso, sarebbero stati compiuti nel calcolo che ha condotto alle cifre assunte dal DPCM: il trattamento del parametro dei costi fissi (parametro deve compensare le regioni più piccole della maggiore incidenza dei costi fissi), la mancata standardizzazione del gettito dei tributi nel computo della formula (errore che fa perdere al modello impiegato le sue capacità incentivanti dello sforzo fiscale) e la procedura con la quale è stata determinata l’aliquota di compartecipazione all’IVA, aliquota che non terrebbe conto del livello effettivo della spesa storica 2001 e travisa così la base stessa da cui partono le successive determinazioni del modello (v. Massimo Bordignon, Piero Giarda, L’attuazione del decreto, 23-09-2004, in http:/www.lavoce.info/index.php). I numeri ‘alternativi’ adottati dal documento delle Regioni fanno riferimento alle modalità di computo indicate nell’articolo. Più ampio invece il dibattito sui principi e sulle scelte di fondo assunte dal decreto legislativo n. 56/2000 e sulle modalità con le quali il fondo perequativo dell’articolo 7 concilia responsabilità fiscale e solidarietà interregionale. In un secondo articolo contemporaneo del precedente (Riflettendo sul decreto 56/2000) i medesimi autori richiamano obiettivi e principi ispiratori di quel testo, ne indicano e riconoscono le difficoltà interpretative e avanzano dubbi che il modello perequativo (sia il certo n. 56/2000 o altro) possa costituire per il futuro lo schema di finanziamento della spesa sanitaria se, come assume il nuovo testo della Costituzione questa «affida al Parlamento nazionale il potere/dovere determinare direttamente i livelli delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per materie come la sanità e la scuola (la grande parte della spesa regionale del futuro)». Gli autori ritengono che «lo schema di perequazione della capacità fiscale disegnato dal decreto 56/2000 non potrà più costituire la base del finanziamento delle Regioni. Questo per la semplice ragione che una perequazione delle risorse (parziale, anche se molto elevata) non è in grado di garantire livelli delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.»
[448]Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
[449]Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[450]Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
[451]Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997).
[452]Per la nozione di ammortamento finanziario si richiama la risoluzione n. 69/E dell’Agenzia delle entrate, del 10 maggio 2004, “per la società di leasing, (...) il processo di ammortamento segue criteri indipendenti dalla materialità e deperibilità dei beni concessi in locazione finanziaria, risultando collegato, piuttosto, all'esborso finanziario sopportato e al credito vantato nei confronti dell'utilizzatore (quantificato nei canoni che quest'ultimo deve corrispondere, in forza del contratto stipulato, per ottenere il bene in godimento)”.
[453]In generale, l’impresa utilizzatrice iscrive, in calce allo stato patrimoniale, tra i conti d’ordine (che evidenziano i beni di proprietà di terzi) l’impegno relativo agli importi ancora da corrispondere alla società di leasing.
[454]Sul piano giuridico, infatti, il locatario non acquisisce la proprietà del bene fino al momento del riscatto.
[455]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
[456]Convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236.
[457]Convertito con modificazioni dalla legge 153 del 1988.
[458]L’assegno non costituisce il corrispettivo di un’opera prestata e l’onere grava non sul datore di lavoro ma su appositi fondi costituiti dai contributi da tutti i datori di lavoro.
[459] Ai fini del diritto all’assegno devono essere considerati inclusi nel nucleo familiare (come risultante dal certificato di stato di famiglia, oltre al richiedente, i seguenti soggetti (Legge 153/1988, art. 2, comma 6):
- il coniuge non separato, sia legalmente sia effettivamente;
- i figli minorenni, compresi i c.d. “equiparati”;
- i figli maggiorenni, ed i c.d. “equiparati”, qualora si trovino nell’impossibilità di lavorare a causa di infermità fisica o mentale e siano comunque orfani di entrambi i genitori, senza diritto alla pensione ai superstiti;
- fratelli, sorelle e nipoti (in linea collaterale) minorenni;
- fratelli, sorelle e nipoti (in linea collaterale) maggiorenni, qualora si trovino nell’impossibilità di lavorare a causa di infermità fisica o mentale e siano comunque orfani di entrambi i genitori, senza diritto alla pensione ai superstiti.
Sono invece considerati esclusi dal nucleo familiare, sempre ai fini della corresponsione dell’assegno familiare, i seguenti soggetti:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che abbandona la famiglia (lo stato di abbandono deve essere dimostrato con certificazione anagrafica o con provvedimento di accertamento giudiziale);
- i figli, le sorelle, i fratelli ed i nipoti coniugati del richiedente;
- il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residente in Italia, tranne nel caso di apposita convenzione internazionale.
[460] L’assegno per il nucleo familiare costituisce un’erogazione incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia. In base a tale principio l’INPS ha in particolare escluso una doppia corresponsione dell’assegno nei seguenti casi:
- lavoratore dipendente che sia contemporaneamente pensionato;
- coniugi che abbiano entrambi titolo all’erogazione dell’assegno;
- spettanza di trattamenti di famiglia diversi (di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) in capo allo stesso soggetto (lavoratore dipendente che svolga come pensionato attività di lavoro autonomo), o in capo ai due coniugi.
Nei primi due casi l’assegno viene erogato relativamente alla posizione di pensionato; nella terza ipotesi viene erogato l’assegno e l’altro trattamento di famiglia può essere corrisposto a familiari considerati a carico anche se esclusi dal nucleo familiare individuato ai fini dell’assegno.
[461]Recte: 22.
[462]Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
[463] Per quanto riguarda la quota di pertinenza statale è stato emanato il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”, da ultimo, modificato ed integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.
[464]Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”.
Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
[465]Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006.
[466] L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web dell’Agenzia stessa. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli indicati dalla citata lettera a).
Per informazioni e per l’elenco dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille, si rinvia al sito:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/domanda+5+per+mille/
[467]Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco dovranno spedire, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti, unitamente a copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco.
[468]Legge 27 dicembre 2002, n. 289
[469]Recante ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005).
[470]Nel progetto sono coinvolti il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
[471]D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
[472] Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[473]Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l' università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280) convertito, con modificazioni dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005.
[474] Testi in http://scaleplus.law.gov.au.
[475] Testo in: www.irishstatutebook.ie/ZZA32Y2001.html.
[476]Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, nella seduta della Commissione VI (Finanze) della Camera del 7 febbraio 2006, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata Pistone n. 5-05161, ha comunicato che è in corso la predisposizione del regolamento previsto dal comma 345 al fine di identificare i depositi dormienti. Ha ricordato altresì come il Ministro dell'economia e delle finanze abbia preannunziato pubblicamente un'imminente riunione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per la trattazione delle questioni concernenti i risparmiatori danneggiati dall’insolvenza della Repubblica argentina.
[477]Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (agenzie fiscali)., di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
[478]“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[479] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (agenzie fiscali).
[480]"Codice dell'amministrazione digitale".
[481]Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.