XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2006 - A.C. 6177 - Schede di lettura - Articolo 1, commi 1-232 - Tomo I | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 835 | ||
Data: | 21/11/05 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Finanziaria 2006 A.C. 6177 Schede di lettura |
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n. 835
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xiv legislatura 21 novembre 2005 |
Camera dei deputati
Il dossier è stato redatto con la collaborazione dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0046s1.doc
INDICE
Tomo I
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
La manovra di finanza pubblica per il 2006
§ 1. Le previsioni macroeconomiche
§ 2. Gli obiettivi di finanza pubblica
2.1 Le previsioni degli organismi internazionali
§ 3. Gli strumenti della manovra
§ 4. Le dimensioni della manovra
5.3 Gli interventi relativi ad oneri inderogabili e alla proroga di agevolazioni fiscali
Schede di lettura (articolo 1, commi 1-232)
§ Articolo 1, commi 1-4 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
§ Articolo 1, comma 6 (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze)
§ Articolo 1, comma 7 (Contenimento degli incrementi di spesa per spese di rappresentanza)
§ Articolo 1, comma 8 (Contenimento degli incrementi di spesa per auto di servizio)
§ Articolo 1, comma 10 (Contenimento spesa centri di accoglienza)
§ Articolo 1, commi 11-12 (Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)
§ Articolo 1, comma 13 (Flessibilità del bilancio)
§ Articolo 1, comma 14 (Fondo per consumi intermedi del Ministero dell’interno)
§ Articolo 1, comma 15 (Fondo investimenti Forze dell’ordine)
§ Articolo 1, comma 16 (Fondo funzionamento Arma dei carabinieri)
§ Articolo 1, comma 17 (Soluzione crisi industriali - ex legge 181)
§ Articolo 1, comma 19 (Rinnovo seggi Consiglio sicurezza Nazioni Unite)
§ Articolo 1, comma 20 (Personale in servizio MAE per missione IRAQ)
§ Articolo 1, commi 21-23 (Limitazione dei pagamenti)
§ Articolo 1, commi 27-29 (Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)
§ Articolo 1, comma 33 (Limite alle riassegnazioni di entrate)
§ Articolo 1, comma 34 (Assegnazione di risorse al Consiglio di Stato e ai TAR)
§ Articolo 1, commi 35-36 (Versamento accantonamenti enti pubblici)
§ Articolo 1, comma 37 (Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)
§ Articolo 1, commi 38-48 (Riduzione dei costi della politica)
§ Articolo 1, commi 49-55 (Autofinanziamento di alcune autorità indipendenti)
§ Articolo 1, commi 56-61 (Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)
§ Articolo 1, comma 63 (Contributi alla Guardia di finanza)
§ Articolo 1, comma 64 (Immobili vicini all’aeroporto di Milano Malpensa)
§ Articolo 1, comma 65 (Interventi nel settore ferroviario)
§ Articolo 1, comma 66 (Sviluppo dell'industria per la difesa)
§ Articolo 1, comma 67 (Contratto di programma Poste)
§ Articolo 1, comma 68 (Missioni di pace)
§ Articolo 1, commi 69-71 (Protezione civile)
§ Articolo 1, commi 72-74 (Autotrasporto merci)
§ Articolo 1, comma 75 (Contributo di solidarietà alla Regione siciliana)
§ Articolo 1, comma 76 (Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici)
§ Articolo 1, comma 78 (Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca)
§ Articolo 1, comma 81 (Proroga di termini per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
§ Articolo 1, comma 84 (Clausola di salvaguardia)
§ Articolo 1, comma 89 (Differimento termine TARSU)
§ Articolo 1, comma 90 (Scambi culturali e scientifici)
§ Articolo 1, comma 91 (Opere infrastrutturali fiera di Milano)
§ Articolo 1, comma 92 (Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito di imposta)
§ Articolo 1, commi 93-103 (Patto di stabilità interno)
§ Articolo 1, comma 104 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
§ Articolo 1, comma 105 (Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF)
§ Articolo 1, commi 106-107 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2006)
§ Articolo 1, comma 108 (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE)
§ Articolo 1, comma 109 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)
§ Articolo 1, commi 117-120 (Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
§ Articolo 1, commi 121-122 (Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato)
§ Articolo 1, comma 135 (Riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali)
§ Articolo 1, commi 141-154 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
§ Articolo 1, comma 155 (Vicedirigenza)
§ Articolo 1, commi 156-158 (Mobilità)
§ Articolo 1, commi 159-167 (Proroga contratti a tempo determinato)
§ Articolo 1, commi 168-175 e 177 (Assunzioni di personale)
§ Articolo 1, comma 176 (Organi di certificazione dei contratti di lavoro)
§ Articolo 1, commi 178-181 (Dirigenti e personale delle Forze di Polizia)
§ Articolo 1, commi 182-186 (Gestioni previdenziali)
§ Articolo 1, comma 187 (Lavoratori industria mineraria siciliana)
§ Articolo 1, comma 188 (Indennizzo vittime Ustica)
§ Articolo 1, commi 189-190 (Risorse finanziarie Servizio sanitario nazionale)
§ Articolo 1, comma 211 (Farmaci di automedicazione)
§ Articolo 1, commi 212-213 (Norme concernenti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali)
§ Articolo 1, commi 214-216 (Programma edilizia sanitaria)
§ Articolo 1, commi 217-221 (Ricerca farmaceutica)
§ Articolo 1, comma 232 (Aggiornamento sanzioni)
§ Articolo 1, comma 239 (Detrazioni per spese sostenute dai genitori per asili nido)
§ Articolo 1, commi 240-243 (5 per mille per volontariato e ricerca)
§ Articolo 1, commi 244-246 (Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi fiscali)
§ Articolo 1, comma 247 (Cessione del “quinto”)
§ Articolo 1, commi 248-249 (Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori)
§ Articolo 1, commi 250-251 (Eliminazione della tassa e dell’imposta di bollo sui brevetti)
§ Articolo 1, commi 252-254 (Detassazione della ricerca)
§ Articolo 1, commi 255-258 (Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione)
§ Articolo 1, commi 259-260 (Riduzione del costo del lavoro)
§ Articolo 1, commi 261-262 (Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)
§ Articolo 1, commi 263-268 (Distretti)
§ Articolo 1, commi 269-271 (Banca del Sud)
§ Articolo 1, commi 272-277 (Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi)
§ Articolo 1, comma 278 (Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)
§ Articolo 1, commi 279-281 (Trasferimento di autoveicoli)
§ Articolo 1, comma 282 (Confidi)
§ Articolo 1, commi 283-284 (Promozione turistica all’estero)
§ Articolo 1, comma 285 (Edilizia popolare e residenziale)
§ Articolo 1, commi 286-288 (Personale per le emergenze sanitarie)
§ Articolo 1, comma 289 (Esclusione dalle limitazioni alla spesa pubblica dei progetti dell’Istituto Nazionale Fauna selvatica)
§ Articolo 1, comma 290 (Finanziamento Fondo bieticolo nazionale)
§ Articolo 1, commi 291-292 (Modernizzazione dei settori dell’agricoltura, pesca, acquicoltura alimentazione e foreste)
§ Articolo 1, comma 293 (Nuove misure per il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica)
§ Articolo 1, comma 294 (Ammortizzatori sociali)
§ Articolo 1, comma 295 (Crediti d’imposta per gli investimenti e le assunzioni)
§ Articolo 1, comma 296 (Interventi di ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare)
§ Articolo 1, commi 297-299 (Concentrazione di imprese ed estensione del contributo alle imprese agricole)
§ Articolo 1, comma 300 (Programma agevolato per la produzione di biodiesel)
§ Articolo 1, comma 301 (Promozione filiere agro-energetiche)
§ Articolo 1, comma 302 (Produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali)
§ Articolo 1, comma 303 (Agecontrol Spa)
§ Articolo 1, comma 304 (Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)
§ Articolo 1, comma 305 (Fondo per esigenze di tutela ambientale)
§ Articolo 1, comma 306 (Protocollo di Kyoto)
§ Articolo 1, commi 307-310 (Bonifica e ripristino ambientale)
§ Articolo 1, commi 311-319 (Danni ambientali e sanzioni)
§ Articolo 1, commi 320-331 (Contributi per l’editoria)
§ Articolo 1, commi 332-339 (Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili)
§ Articolo 1, commi 340-341 (Demanio)
§ Articolo 1, commi 342-351 (Disciplina del giuoco legale con apparecchi da intrattenimento)
§ Articolo 1, commi 352-367 (Contrasto del giuoco illegale e disposizioni varie in materia di giuochi e scommesse)
§ Articolo 1, commi 368-369 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati)
§ Articolo 1, comma 370 (Co.co.co. enti vigilati del Ministero politiche agricole)
§ Articolo 1, comma 371 (Documento unico di regolarità contributiva delle imprese)
§ Articolo 1, commi 372-373 (Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari)
§ Articolo 1, comma 374 (Istituzione Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento politiche antidroga)
§ Articolo 1, comma 375 (Monitoraggio spese ambientali)
§ Articolo 1, comma 376 (Assunzioni effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste)
§ Articolo 1, comma 377 (Emittenti radiofoniche locali)
§ Articolo 1, comma 378 (Rete di telecomunicazione GSM per sicurezza traffico ferroviario)
§ Articolo 1, comma 379 (Bonifica aree industriali)
§ Articolo 1, commi 380-383 (Vittime criminalità e terrorismo)
§ Articolo 1, comma 384 (Reti globali di monitoraggio climatico e ambientale)
§ Articolo 1, comma 385 (Lavoratori marittimi esposti all’amianto)
§ Articolo 1, comma 386 (All-digital Sardegna e Valle d’Aosta)
§ Articolo 1, comma 387 (Contributo imprese editrici)
§ Articolo 1, comma 388 (Fondi speciali)
§ Articolo 1, commi 389 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
§ Articolo 1, comma 390 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)
§ Articolo 1, commi 391 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)
§ Articolo 1, commi 392 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
§ Articolo 1, commi 393 (Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa)
§ Articolo 1, comma 394 (Eccedenze di spesa)
§ Articolo 1, comma 395 (Fondi unici investimenti)
§ Articolo 1, comma 396 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 1, commi 397 e 398 (Applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome e coordinamento della finanza pubblica)
§ Articolo 1, comma 399 (Entrata in vigore)
Tavola di raffronto tra il disegno di legge presentato dal Governo
(A.S. 3613) e i testi approvati dalla Commissione bilancio (A.S. 3613-A)
e dall’Assemblea del Senato (A.C. 6177)
Titolo |
A.S. 3613 |
A.S. 3613-A |
A.C. 6177 |
Titolo I |
|
|
|
Capo I |
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|
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1-4 |
Capo II |
|
|
|
Fondi di riserva |
2 |
|
|
Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio |
3 |
3 |
5-8 |
Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per investimenti fissi lordi discrezionali |
4 |
4 |
9-10 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
5 |
5 |
11-12 |
Flessibilità del bilancio |
6 |
6 |
13 |
Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza |
7 |
7 |
14-15 |
Istituzione del Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri |
|
|
16 |
Interventi volti alla soluzione di crisi industriali |
|
|
17 |
Convenzione tra Ministero dell’economia e Poste Italiane Spa per tasso di interesse sulle giacenze dei conti correnti |
|
|
18 |
Rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite |
|
|
19 |
Personale in servizio del Ministero degli affari esteri per missione IRAQ |
|
|
20 |
Limitazione dei pagamenti |
8 |
8 |
21-26 |
Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati |
9 |
9, co. 1-3 |
27-29 |
Finanziamento delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio |
|
9, 4-6 |
30-32 |
Riassegnazioni di entrate |
10 |
10 |
33-34 |
Versamento accantonamenti enti pubblici |
11 |
11 |
35-36 |
Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato |
12 |
12 |
37 |
Riduzione dei costi della politica |
13 |
13 |
38-48 |
Autofinanziamento delle Authorities |
14 |
14 |
49-55 |
Autofinanziamento delle Agenzie fiscali |
15 |
15 |
56-61 |
Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166 e di ulteriori interventi infrastrutturali |
16, co. 1-2 |
16, co. 1-2 |
62-63 |
Immobili vicini all’aeroporto di Milano Malpensa |
|
16, co. 3 |
64 |
Interventi nel settore ferroviario |
17 |
17 |
65 |
Sviluppo dell'industria per la difesa |
|
17-bis |
66 |
Contratto di programma Poste |
18 |
18 |
67 |
Missioni di pace |
19 |
19 |
68 |
Protezione civile |
20, co. 1 |
20, co. 1 |
69 |
Stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po |
|
20, co. 2 |
70 |
Trasferimento delle funzioni di gestione del demanio idrico |
|
20, co. 3 |
71 |
Fondo per la ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci |
|
|
72-74 |
Contributo di solidarietà nazionale in favore della regione Sicilia |
|
|
75 |
Proroghe di agevolazioni fiscali |
21 |
21 |
76-91 |
Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito di imposta |
|
21-bis |
92 |
Capo III |
|
|
|
Patto di stabilità interno |
22 |
22 |
93-103 |
Norme in materia di retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti |
|
|
104 |
Compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli enti locali |
23 |
23 |
105-107 |
Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE |
24 |
24 |
108 |
Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni |
25 |
25 |
109 |
Capo IV |
|
|
|
Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005 |
26 |
26 |
110-116 |
Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 |
27 |
27 |
117-120 |
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
|
28 |
28 |
121-122 |
Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario |
29 |
29 |
123-131 |
Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale |
30 |
30 |
132-140 |
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale |
31 |
31 |
141-154 |
Vicedirigenza |
32 |
32 |
155 |
Mobilità |
33 |
33 |
156-158 |
Proroga contratti a tempo determinato |
34 |
34 |
159-167 |
Assunzioni di personale |
35 |
35 |
168-177 |
Dirigenti e personale delle Forze di Polizia
|
|
|
178-181 |
Capo V |
|
|
|
Gestioni previdenziali |
36, co. 1-5 |
36, co. 1-5 |
182-186 |
Assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia per i lavoratori industria mineraria siciliana |
- |
36, co. 6 |
187 |
Indennizzo in favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica |
- |
36, co. 7 |
188 |
Capo VI |
|
|
|
Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale |
37 |
37 |
189-190 |
Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi finanziari regionali |
38 |
38 |
191-195 |
Completamento degli interventi sanitari e miglioramento dell’offerta sanitaria |
39 |
39 |
196-212 |
Nomina dei vertici dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali |
|
|
213 |
Attuazione del programma di edilizia sanitaria: Disciplina degli Accordi di programma delle regioni |
|
|
214-216 |
Incentivi per la ricerca farmaceutica |
|
|
217-221 |
Modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 |
40 |
40 |
222-227 |
Capo VII |
|
|
|
Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate |
|
|
228-230 |
Calcolo dell’acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP |
|
|
231 |
Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati |
41 |
41 |
soppresso |
Grandi reti di trasmissione di energia |
42 |
42 |
soppresso |
Aggiornamento sanzioni
|
43 |
43 |
232 |
Titolo II |
|
|
|
Capo I |
|
|
|
Fondo famiglia e solidarietà |
44 |
44 |
233 |
Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005. Assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, a sostegno delle spese sostenute nel 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni |
|
|
234-238 |
Detrazioni per spese sostenute dalle famiglie per asili nido |
|
|
239 |
5 per mille per volontariato e ricerca |
45 |
45 |
240-243 |
Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi fiscali |
46,co. 1-3 |
46,co. 1-3 |
244-246 |
Cessione del “quinto” |
|
46, co. 4 |
247 |
Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori |
47 |
47 |
248-249 |
Capo II |
|
|
|
Eliminazione della tassa sui brevetti |
48 |
48 |
250-251 |
Detassazione della ricerca |
49 |
49 |
252-254 |
Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione |
50 |
50 |
255-258 |
Riduzione del costo del lavoro |
51 |
51 |
259-260 |
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL |
52 |
52 |
261-262 |
Distretti industriali |
53 |
53 |
263-268 |
Banca del Sud |
54 |
54 |
269-271 |
Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi |
55 |
55 |
272-277 |
Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane |
|
55-bis |
278 |
Capo III |
|
|
|
Trasferimento di autoveicoli |
56, co. 1-3 |
56, co. 1-3 |
279-281 |
Gestione dei fondi pubblici da parte dei Confidi |
|
56, co. 4 |
282 |
Promozione commerciale all'estero del settore turistico |
|
56, co. 5-6 |
283-284 |
Criteri per l’attribuzione di case costruite da cooperative |
|
56, co. 7 |
285 |
Diritto d’autore |
|
56, co. 8 |
Soppresso |
Disposizioni in materia di personale impiegato per far fronte ad esigenze sanitarie, e impiegato nella lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali |
|
56, co. 9-10 |
286-287 |
Deroga alle limitazioni per le assunzioni nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione all’emergenza sanitaria connessa all’influenza aviaria |
|
|
288 |
Esclusione dalle limitazioni alla spesa pubblica dei progetti dell’Istituto Nazionale Fauna selvatica |
|
|
289 |
Finanziamento Fondo bieticolo nazionale |
|
|
290 |
Modernizzazione dei settori dell’agricoltura, pesca, acquicoltura alimentazione e foreste |
|
|
291-292 |
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica |
|
|
293 |
Concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale |
|
|
294 |
Credito di imposta per il Sud |
57 |
57 |
295 |
Interventi di ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare |
58, co. 1 |
58, co. 1 |
296 |
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la concentrazione di imprese |
|
|
297 |
Estensione del credito d’imposta per la concentrazione di imprese agli imprenditori agricoli |
|
|
298 |
Modifiche alla disciplina in materia di imprenditorialità giovanile in agricoltura |
|
|
299 |
Interventi in materia di agricoltura |
58, co. 2 |
58, co. 2 |
300 |
Promozione filiere agro-energetiche |
|
|
301 |
Norma interpretativa in materia di produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali |
|
|
302 |
Finanziamento di Agecontrol Spa per l’attività di controllo sugli ortofrutticoli freschi |
58, co. 3 |
58, co. 3 |
303 |
Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa |
59 |
59 |
304 |
Disposizioni per la tutela dell’ambiente |
60 |
|
|
Fondo per esigenze di tutela ambientale |
60, co. 4 |
60, co. 1 |
305 |
Attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto |
60, co. 5 |
60, co. 2 |
306 |
Bonifica e ripristino ambientale |
60, co. 6-9 |
60, co. 3-6 |
307-310 |
Danni ambientali e sanzioni |
60, co. 10-18 |
60, co. 7-15 |
311-319 |
Disposizioni in materia di carte d’identità elettronica |
61 |
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Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica |
62 |
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Contributi per l’editoria |
63 |
63 |
320-331 |
Capo IV |
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Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili |
64 |
64 |
332-339 |
Demanio |
65 |
65 |
340-341 |
Giochi |
66, |
66, |
342-369 |
Scommesse ippiche e raccolta a distanza gioco Bingo e lotterie |
66, co. 26 e 29 |
66, co. 26 e 29 |
soppressi |
Contratti di lavoro autonomo degli enti vigilati del Ministero politiche agricole |
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370 |
Documento unico di regolarità contributiva delle imprese |
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371 |
Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari |
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372-373 |
Istituzione del Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga |
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374 |
Monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale |
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375 |
Assunzioni effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste |
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376 |
Emittenti radiofoniche locali |
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377 |
Rete di telecomunicazione GSM per sicurezza traffico ferroviario |
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378 |
Bonifica di aree industriali |
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379 |
Finanziamenti in favore delle vittime del dovere |
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380-383 |
Partecipazione del CNR alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito di programmi ONU |
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384 |
Lavoratori marittimi esposti all’amianto |
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385 |
Agevolazioni per segnali televisivi in tecnica digitale terrestre nelle aree all-digital della Sardegna e della Valle d’Aosta |
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386 |
Contributo imprese editrici |
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387 |
Titolo III |
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Fondi speciali e tabelle |
67 |
67 |
388-395 |
Copertura finanziaria ed entrata in vigore |
68 |
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396-399 |
Numero del progetto di legge |
A.C. 6177 |
Titolo |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Vari |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ trasmissione alla Camera |
14 novembre 2005 |
§ annuncio |
16 novembre 2005 |
§ assegnazione |
16 novembre 2005 |
Commissione competente |
V (Bilancio) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali |
I commi da 1 a 4 dell’articolo 1 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2006 e per i due anni successivi e individuano le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
I commi 5 e 9 prevedono che, a decorrere dal 2006, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti, rispettivamente, le spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi sono rideterminate secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2.
Il comma 6 pone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
Il comma 7 pone una disciplina altrettanto restrittiva per le spese delle pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
Il comma 10, al fine di contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste dalla vigente legislazione in materia di immigrazione, dispone che il ministro dell’interno stabilisca annualmente, entro il mese di marzo,uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle relative strutture, atto ad armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare.
I comma 11 e 12 disciplinano l’istituzione nello stato di previsione di ciascun ministero di un fondo cui affluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Al fondo confluiscono le unità previsionali di base e le dotazioni indicate nell'elenco 3, relativamente alle quali è operata contestualmente una riduzione.
Il comma 13 dispone la riduzione del 10 per cento per una serie di autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.
Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo per le esigenze correnti legate all’acquisizione di beni e servizi per l’amministrazione, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
Il comma 15 stanzia 100 milioni di euro per soddisfare le esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell’ordine.
Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo, con una dotazione per il 2006 di 50 milioni di euro, da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri.
Il comma 17 autorizza per il 2006 una spesa di 20 milioni di euro destinati alla prosecuzione di interventi volti alla soluzione delle crisi industriali previsti dal DL 120/89 - recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per il settore siderurgico - secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro delle attività produttive.
Il comma 18 prevede che, attraverso una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a., si proceda ad una riduzione del tasso di interesse che lo Stato è tenuto a corrispondere a Poste Italiane S.p.A. sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale.
Il comma 19 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al fine di far fronte alle necessità operative del Ministero degli Affari esteri in vista del rinnovo dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il comma 20 novella l’art. 4-bis, c. 2, del D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 - convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 2005, n. 37 –, con l’effetto di far decorrere lo stanziamento di 3 milioni di euro destinato ad incentivare la produttività del personale del Ministero degli affari esteri in relazione alla missione in Iraq, ivi previsto per il solo esercizio 2005, a partire dal medesimo esercizio finanziario 2005.
Il comma 21 prevede che per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di Anas s.p.a non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
Il comma 22 stabilisce che le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT), riferite all’anno 2006, non possono superare l'importo complessivo di 1900 milioni di euro.
Il comma 23 limita - con riferimento a ciascun ministero - i pagamenti per investimenti fissi lordi al 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
In relazione all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 24, 25 e 26 recano misure volte al controllo sui flussi di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, per l’anno 2006.
I commi da 27 a 29 prevedono l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2006 del 60% delle somme giacenti sulle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria statale e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno, al fine di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006.
I commi 30 e 31 dispongono la soppressione dei trasferimenti statali alle camere di commercio per l’espletamento da parte di queste dei compiti in precedenza esercitati dagli uffici metrici provinciali, nonché la soppressione delle tariffe relative all’attività di verificazione degli strumenti di misura. Per il finanziamento dei suddetti compiti si ricorrerà ai proventi derivanti alle camere di commercio dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, nonché ai proventi di natura patrimoniale.
Il comma 32 esclude le Camere di commercio e le aziende ad esse collegate dal sistema di tesoreria unica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il comma 33 stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata, fissato nell’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.
Il comma 34, aggiungendo un periodo all’articolo 1, comma 309, della legge finanziaria 2005, destina al funzionamento dei T.A.R. e del Consiglio di Stato il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia, nonché, per il 2006, la spesa di 17 milioni di euro.
I commi 35 e 36 dispongono, entro il 30 giugno 2006, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme accantonate dagli enti previdenziali e dagli altri enti ed organismi pubblici non territoriali nel 2002 e nel 2004, in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge cd. “bloccaspese” (D.L. 6 settembre 2002, n. 194) dal decreto-legge cd. “tagliaspese (D.L. 12 luglio 2004, n. 168).
Il comma 37 prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato ad estinguere i debiti pregressi contratti, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, dalle amministrazioni centrali dello Stato.
I commi da 38 a 48 recano una serie di norme volte a ridurre i “costi della politica”. In sintesi:
§ il comma 38 riduce del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia;
§ il comma 39 riduce del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato, e il comma 41 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni;
§ il comma 40 riduce del 10 per cento le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori regionali e locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali;
§ il comma 42 riduce del 10 per cento le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e il comma 43 impedisce, per un periodo di tre anni, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza;
§ il comma 44 riduce del 10 per cento le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati” presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia nelle società e negli enti da queste controllate; il successivo comma 45 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni;
§ il comma 47 riduce del 10 per cento rispetto al 2005 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e dei componenti del CNEL;
§ il comma 48 destina le economie di spesa derivanti, negli anni 2006-2008, dalle disposizioni recate dai precedenti commi ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall’art. 59, co. 44, della L. 449/1997;
§ ai sensi del comma 46, infine, entro il 30 novembre 2006 le pubbliche amministrazioni trasmettono al ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attuazione delle disposizioni sin qui illustrate e sui conseguenti effetti finanziari.
I commi da 49 a 55 intervengono su modalità e criteri di finanziamento di talune autorità indipendenti, prevedendo in primo luogo (commi 49-50), la cessazione dei trasferimenti erariali - per CONSOB, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione - a decorrere dal 2007, e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del “mercato di competenza”. Il comma 50 demanda la fissazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il mese di gennaio 2006, di concerto con i Ministri interessati.
I commi 51 e 52 prevedono la disciplina transitoria per il passaggio al nuovo sistema di finanziamento, rinviando allo stanziamento previsto, per il solo anno 2006 e a titolo di anticipazione, dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria in esame.
Il comma 53 introduce, a carico delle imprese per le quali sussiste l’obbligo di comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione, il pagamento di una contribuzione a copertura dell’attività di controllo svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato rispetto alle suddette operazioni.
I commi 54 e 55, relativi all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, intervengono sulla disciplina (recata dalla legge n. 109 del 2004) dei versamenti dovuti all’Autorità in caso di arbitrato, prevedendo anche che gli importi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie vengano versati direttamente all’Autorità.
I commi da 56 a 61 introducono nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio, correlandolo ai risultati dell’azione amministrativa, come si rilevano dagli andamenti annuali delle entrate tributarie e di altre entrate determinate. Il comma 58 rinvia all’elenco 4 per l’indicazione delle unità previsionali di base del bilancio da considerarsi a tale effetto.
Il comma 62 autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento:
§ degli interventi di realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’art. 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166;
§ del programma nazionale degli interventi nel settore idrico
§ delle progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela previsti dal D.Lgs. n. 152/1999, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche.
Il comma 63 dell’articolo 1 autorizza l’erogazione di contributi per complessivi 40 milioni di euro annui in favore del Corpo della Guardia di Finanza. I contributi verranno erogati per 15 anni a decorrere dal 2006.
Il comma 64 stabilisce che il contributo previsto per la delocalizzazione degli abitati limitrofi all'aeroporto di Milano Malpensa estendendolo anche alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal sedime aeroportuale.
Il comma 65 reca interventi nel settore ferroviario, prevedendo, in particolare, la concessione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”.
Il comma 66 stanzia risorse per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, e per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.
Il comma 67 reca disposizioni relative al contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa. In particolare, è prevista l’autorizzazione a corrispondere a Poste italiane s.p.a. l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al fine dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005, relativamente agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali.
Il comma 68 conferma la previsione di un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace - già istituito dalla legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) e ribadito dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) - e dei relativi obblighi informativi gravanti sul Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. La disposizione, tuttavia, varia l'ammontare dello stanziamento, il cui importo è ora determinato in 1.000 milioni di euro, contro i 1.200 degli anni scorsi.
Il comma 69 autorizza la Protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Condizione necessaria per l’avvio di tale procedimento è che, per tali territori, venga dichiarato, o che sia stato dichiarato negli ultimi dieci anni, lo stato di emergenza con la procedura attualmente prevista dalla normativa vigente, vale a dire ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 o sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi 10 anni.
Il comma 70 dispone, attraverso la sostituzione del comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po e il piano di ricostruzione e sviluppo, previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 102 del 1990, possano essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure previste dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle stesse disponibilità finanziarie.
Il comma 71 dispone l’abrogazione, in coerenza con la sentenza n. 133 del 6 aprile 2005, dei commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003. I commi 38-41 prevedono che le Regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11, cioè la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.
I commi da 72 a 74 recano l’istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci, la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.
Il comma 75 rifinanzia il Fondo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia, previsto dall’art. 38 dello statuto di autonomia, per gli anni 2006 e 2007 rispettivamente con un finanziamento di 94 milioni di euro e un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Il comma 76 dispone la proroga, per l’anno 2006, di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici.
Il comma 77 proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi a fine di tutela ambientale e difesa del territorio e del suolo da rischi di dissesto idrogeologico.
Il comma 78 fissa all’1,9 per cento l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il 2005, relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca. La medesima disposizione stabilisce che, per il periodo d’imposta 2006, l’aliquota è pari al 3,75 per cento.
Il comma 79 proroga, per l'anno 2006, i benefìci fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 80 proroga al 31 dicembre 2006 l’efficacia delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
Il comma 81, alla lettera a),proroga, per l’anno 2006, la detraibilità delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. La lettera b) proroga, per l’anno 2006, la detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio effettuate da imprese di costruzione e cooperative edilizie e relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007. Entrambe le disposizioni elevano la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 al 41 per cento.
Il comma 82 proroga per l’anno 2006 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri.
Il comma 83 fissa in 3.615,20 euro il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitariaversati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In mancanza di questa norma, i suddetti contributi sarebbero stati deducibili, per l’anno 2006, entro il limite di 2.324,06 euro.
Il comma 84 conferma l’applicazione della clausola di salvaguardia relativamente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006.
Il comma 85 proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, aumentando al 15 per cento la misura della parte detraibile e accrescendo corrispondentemente al 15 per cento la quota che costituisce base imponibile in caso di successiva cessione.
Il comma 86 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Il comma 87 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Il comma 88 proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Il comma 89 prolunga a sette anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la relativa tariffa.
Il comma 90 dispone uno stanziamento “per la valorizzazione dell’attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico” svolta da due consorzi interuniversitari, a ciascuno dei quali vengono destinati 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Il comma 91 reca autorizzazioni di spesa in favore dell’ANAS e del Comune di Milano per un importo complessivo di 25 milioni di euro per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano ricomprese nell’intervento, incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e denominato nella relativa delibera CIPE di attuazione (n. 121 del 21 dicembre 2001) come “Accessibilità Fiera di Milano”.
Il comma 92 determina in 12 euro l'importo minimo al di sotto del quale, in sede di dichiarazione dei redditi, non va effettuato il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta con riferimento alla singola imposta o addizionale. In tale ipotesi, per le dichiarazioni presentate con il modello 730, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto compenso a carico dello Stato.
I commi da 93 a 103 dettano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2006-2008. Sono in particolare introdotte regole diversificate ai fini del contenimento delle spese degli enti territoriali, a secondo che si tratti di spese correnti ovvero di spese di conto capitale.
Il comma 104, provvede a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti nonché degli organismi i trattamenti dei cui membri sono equiparati o riferiti ai primi.
Il comma 105 conferma, anche per l’anno 2006, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF, fissata nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato con riferimento all’esercizio finanziario 2002.
I commi 106 e 107 provvedono alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2006.
Il comma 108 prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di procedere alla codificazione uniforme delle operazioni di incasso e pagamento, nonché dei dati di competenza, prevista dalla legge finanziaria per il 2003.
Il comma 109 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, disponendo che sia versata agli enti territoriali emittenti l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell’imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, come attualmente previsto.
I commi da 110 a 116 recano disposizioni concernenti i benefìci economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio economico 2004-2005.
I commi da 117 a 120 recano lo stanziamento delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio economico 2006-2007.
Il comma 121 pone limiti alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dall’anno 2006, per l’utilizzo di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il comma 122 prevede deroghe alle disposizioni del precedente comma 121.
I commi da 123 a 130 limitano l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che non possono superare il livello previsto per il 2004.
Il comma 131 riduce gli stanziamenti relativi alle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato.
I commi da 132 a 134 e da 136 a 140 pongono limiti alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali e prevedono modalità di verifica del rispetto di tali vincoli.
Il comma 135 dispone che gli enti locali possono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.
Il comma 141 reca l’interpretazione autentica della norma contenuta nell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), prevedendo che la quota non superiore all’1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il comma 142, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.
Il comma 143 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Stato giuridico e trattamento economico dei magistrati), in materia di indennità di missione, al fine di prevedere che, ai fini della corresponsione del beneficio economico dell’indennità, la domanda di trasferimento di sede è equiparata alla disponibilità o al consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento di sede disposto d’ufficio o per il quale non abbia fatto domanda.
I commi 144 e 145 modificano la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzoper il personale della PA che abbia subito la perdita dell’integrità fisica per causa di servizio.
Il comma 146 estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa.
I commi 147 e 148 sopprimono una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.
Il comma 149 congela le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta.
I commi 150, 151 e 152 prevedono che, nel caso di perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato pubblico, non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi.
Il comma 153 prevede modifiche alla legge n. 628 del 1961, recante “Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il comma 155 prevede stanziamenti destinati a consentire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza.
I commi da 156 a 158 recano disposizioni volte a razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità.
I commi da 159 a 167 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il comma 168, in deroga al blocco delle assunzioni e a decorrere dal 2006, autorizza l’assunzione di personale da impiegare in compiti di sicurezza pubblica.
I commi da 169 a 175 autorizzano l’assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato, a partire dal 2007, da parte delle amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a termine.
Il comma 176 reca alcune modifiche all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro.
Il comma 177 stabilisce la priorità delle assunzioni del personale della polizia penitenziaria, in deroga al blocco del turn over, a valere sul fondo istituito dalla legge finanziaria 2005.
I commi 178, 179 e 181 recano disposizioni sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e dei dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Il comma 180 dispone la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e, contestualmente, l’affidamento agli ispettori sostituti commissari delle funzioni di vice dirigente e l’espletamento di concorsi per commissari nel rispetto della disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
I commi da 182 a 185 determinano l'adeguamento, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) .
Il comma 186 sopprime il contributo dello Stato – pari a circa 65.6 milioni di euro annui - in favore dell’ENPALS, previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
Il comma 187 reca disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, permettendo di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica.
Il comma 188 istituisce una indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – a favore degli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980.
I commi 189 e 190 incrementano di 1.000 milioni di euro annui, dal 2006, le risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale, il cui versamento è condizionato dalla stipula di specifici accordi con le regioni che individuino obiettivi di contenimento spesa.
I commi da 191 a 195 stanziano risorse finanziarie per il ripiano dei disavanzi nel settore della sanità (subordinate a nuovi adempimenti da parte delle regioni) e disposizioni per ridurre i tempi di attesa; prevedono inoltre l’istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
I commi da 196 a 210 sono volti a garantire nuovi strumenti alle strutture sanitarie nazionali e regionali, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario.
Il comma 211 esclude i farmaci per automedicazione dalle specialità per le quali debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.
I commi 212 e 213 concernono l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Il primo comma dispone il distacco presso l’Agenzia di personale del Ministero della salute. Il comma 213 esclude, per il periodo 2006-2008, gli organi dell’Agenzia dall’applicazione della disciplina sulle nomine che possono essere soggette al vaglio del Governo ad inizio legislatura, ai fini di una loro conferma o revoca.
I commi da 214 a 216 dettano nuove norme sull’impiego delle risorse disponibili per i programmi di edilizia sanitaria.
I commi da 217 a 221 dettano una nuova disciplina in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica.
I commi da 222 a 227 intervengono sull’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, introdotte dal decreto legislativo n. 26 del 2000. In particolare, il comma 223 riduce, per gli anni 2002-2005, la quota di fondo perequativo che è ripartita tra le regioni in base ai parametri (obiettivi) di cui all’allegato «A» del predetto decreto e prevede correlativamente la ridefinizione di quei parametri. i commi 222, 224, 226 e 227 integrano e modificano di conseguenza il decreto legislativo n. 56/2000 e altre disposizioni che vi fanno riferimento. Il comma 225 stabilisce infine che entro il 31 marzo 2006 dovrà essere adottato il decreto ministeriale che definisce il “piano graduale” secondo il quale sono ‘corrisposte’ alle regioni le somme accantonate sulle spettanze 2002-2004 (pari a circa 11 miliardi di euro).
I commi da 228 a 231 recano modifiche alla disciplina fiscale degli ammortamenti relativa ai soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione di energia elettrica. In particolare, il comma 228 introduce nel testo unico delle imposte sui redditi un nuovo articolo 102-bis, contenente questa nuova disciplina speciale degli ammortamenti. Il comma 229 modifica conseguentemente il terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, specificando le modalità d’iscrizione dei dati, relativi ai beni soggetti alla nuova disciplina, nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalle imprese. Il comma 230 stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 102-bis del TUIR, introdotto dal comma 228. Il comma 231 abroga il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 2 del decreto legge n. 211 del 2005, al fine di coordinare le disposizioni relative al calcolo degli acconti, disciplinate in via transitoria dal richiamato articolo 2, con quanto previsto, a regime, dal comma 228 dell’articolo in esame.
Il comma 232 prevede l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006.
Si prevede, inoltre, che dall’attuazione della norma siano assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
I commi da 233 a 238 prevedono l’istituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi “volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico” ed altre misure a favore dei genitori di bambini nato o adottati.
Il comma 239 prevede una detrazione d’imposta per le spese sostenute dai genitori di bambini che frequentano asili nido.
Icommi 240-243istituiscono, per l'anno finanziario 2006, un Fondo in cui far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da destinare, in base alla scelta espressa dal contribuente, al finanziamento: del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale; della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università; delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
I commi da 244 a 246 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. L’indennizzo è esteso ai risparmiatori danneggiati a seguito dell’insolvenza della Repubblica argentina. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario e finanziario. La nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo.
Il comma 247 introduce alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il comma 248 dispone il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008 per una somma pari a dieci milioni di euro per ogni anno. Il Fondo, istituito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), è volto a garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri ai sensi della legge n. 184/1983.
Il comma 249 dispone il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei minori. La previsione concerne un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, volti a sostenere le attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per l’assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
I commi 250 e 251 prevedono, rispettivamente, la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
I commi da 252 a 254 consentono l’integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante relativamente ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente articolo 100 del TUIR, dal quale sono espunte le corrispondenti disposizioni.
I commi da 255 a 258 istituiscono, a decorrere dall’anno 2006, il Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute. Le erogazioni del fondo sono subordinate all’introito di proventi da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato ulteriori rispetto a quelle previsti dal bilancio per il 2006, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
I commi 259 e 260, dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una riduzione del versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
I commi 261 e 262 sono volti ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali.
I commi da 263 a 268 recano disposizioni concernenti lariorganizzazione dei distretti produttivi. In particolare,il comma 263 prefigura un intervento riorganizzativo mediante una nuova definizione delle caratteristiche dei distretti e delle relative modalità di individuazione da parte del Ministro dell’economia, con la loro articolazione sul duplice piano territoriale e funzionale. L’adesione ai distretti è libera (comma 264).
Il comma 265 determina le disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza. In particolare, la lettera d) istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e chiamato a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e la promozione dell'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo.
Il comma 266 estende l'applicazione delle precedenti disposizioni ai distretti rurali e agroalimentari, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali, ai consorzi di sviluppo industriale e ai consorzi per il commercio estero.
Il comma 267 prevede una prima applicazione delle suddette disposizioni in via sperimentale, limitatamente a uno o più distretti da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 268 pone il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per l’attuazione dei commi 263-267.
I commi da 269 a 271 dispongono la costituzione della "Banca del Mezzogiorno", al cui capitale lo Stato partecipa quale soggetto fondatore.
Il comma 272 prevede che le società di interesse nazionale che ricorrono al mercato dei capitali di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una partecipazione azionaria qualificata, possono: a) emettere strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali o amministrativi definiti a norma dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile; b) creare, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, categorie di azioni con diritti diversi, sulla base dell’articolo 2348 del codice civile, che attribuiscano all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. L’emissione può essere a titolo gratuito ovvero a pagamento, qualora sia riservata a particolari azionisti.
Il comma 273 stabilisce che i diritti amministrativi legati alle azioni e agli strumenti previsti al comma 272 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, perdita della qualità di azionista o adesione ad un’offerta pubblica di acquisto; in tal caso vengono meno, inoltre, le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.
Il comma 274 dispone che le deliberazioni assembleari relative alla creazione delle azioni o degli strumenti finanziari indicati al comma 272 e quelle previste al comma 276 non attribuiscono diritto al recesso.
Il comma 275 prescrive che le clausole inserite nello statuto in virtù dei commi precedenti debbono essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Il comma 276 consente allo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di subordinare all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti indicati ai commi precedenti l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 332 del 1994 (con le quali si pongono limiti al possesso azionario da parte di singoli soci o categorie di soci) dopo il primo triennio di efficacia.
Il comma 277 concerne infine la compatibilità delle disposizioni in esame con quanto dettato in sede comunitaria in materia di offerte pubbliche, le cui disposizioni di recepimento nell’ordinamento interno vengono fatte salve.
Il comma 278 consente la proroga, per una sola volta, delle vigenti convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane; la durata di tale proroga non può eccedere la metà di quella originariamente fissata ed è fruibile a condizione che venga realizzata una riduzione pari ad almeno il 5 per cento delle commissioni previste dalle convenzioni medesime.
I commi da 279 a 281 disciplinano l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi per oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli, estendendo la possibilità di effettuare gratuitamente tale attività anche ai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, nonché ai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista.
Il comma 282 prolunga a cinque anni (decorrenti dal 1° ottobre 2003) la durata del periodo transitorio nel quale i consorzi per la garanzia collettiva dei fidi (Confidi), già costituiti alla predetta data, possono continuare a gestire fondi pubblici di incentivazione e prestare garanzia a favore dell'amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
I commi 283 e 284 sono volti ad includere la promozione all’estero del settore turistico tra le finalità attualmente contemplate da alcuni provvedimenti (D.Lgs. 143/98 e D.L. 251/81) recanti interventi agevolativi a favore della internazionalizzazione delle imprese.
Il comma 285 interviene sull’articolo 95 del testo unico sull’edilizia economica e popolare, ridefinendo i requisiti necessari per potere diventare proprietari di case costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale.
I commi da 286 a 288 sono volti a potenziare le risorse umane destinate a fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento all’influenza aviaria.
Il comma 289 esclude dalle limitazioni poste alla spesa pubblica i progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica che sia finanziati con contributi non statali.
Il comma 290 incrementa la dotazione del Fondo bieticolo nazionale di 10 milioni di euro per il 2006.
I commi 291 e 292 incrementano di 1,55 milioni di euro, a decorrere dal 2006, le risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di far fronte ai nuovi compiti assunti dal Ministero per effetto della recente legislazione di riordino dei settori agricolo, forestale e della pesca.
Il comma 293 attribuisce nuovi poteri all’agenzia italiana del farmaco (AIFA) in caso di superamento dei livelli di spesa farmaceutica programmati.
Il comma 294 autorizza, per il 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a concedere o a prorogare, anche in deroga alla vigente normativa, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Il comma 295 reca disposizioni in tema di credit di imposta per gli investimenti e per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.
Il comma 296 prevede che il CIPE individui interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare che saranno finanziati a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. I finanziamenti saranno assegnati in modo da privilegiare le imprese gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli.
Il comma 297 estende ad altre fattispecie, espressamente indicate la nozione di concentrazione, rilevante per l’attribuzione del relativo premio previsto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005.
Il comma 298 estende anche agli imprenditori agricoli il credito d’imposta previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 per le microimprese, le piccole e medie imprese che si impegnano in processi di concentrazione.
Il comma 299
estende anche alle società di giovani imprenditori agricoli i benefìci previsti
dal decreto legislativo n. 185 del
Il comma 300 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, l’individuazione delle percentuali di produzione di biocombustibili, oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera, da inserire in un apposito programma il quale, avviato il 1o gennaio 2005 e della durata di 6 anni, comporta l'esenzione dall'accisa del biodiesel nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.
Il comma 301 prevede che le risorse destinate dalla legge finanziaria per il 2005 al Progetto sperimentale «bioetanolo», che al termine del corrente anno risultino inutilizzate, siano destinate per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.
Il
comma
Il comma 303 autorizza una spesa di 13 milioni di euro per il 2006 per l’effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, affidati ad Agecontrol Spa.
Il comma 304 prevede l’assegnazione di un contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).
Il comma 305 dispone che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l’art. 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, venga iscritto, a decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il comma 306 dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2006 per la realizzazione delle misure di attuazione del Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
Le disposizioni contenute nei commi da 307 a 310 introducono una disciplina speciale riguardante siti da bonificare di interesse nazionale sottoposti a procedure fallimentari. Più in particolare, viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e i comuni interessati relativamente a tali siti con il passaggio di proprietà del sito stesso ad un ente pubblico, ferme restando le disposizioni vigenti che riguardano la responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento.
Il comma 311 prevede che, fermo quanto previsto dai commi 33 e 34, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il comma 312 prevede che le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.
I commi da 313 a 319 prevedono infine una procedura per la riscossione del danno ambientale arrecato alla pubblica amministrazione, trasferendo in capo a quest’ultima il potere di effettuare la valutazione del danno e innovando quindi rispetto alla normativa vigente contenuta nell’articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che affida tale potere al giudice.
I commi da 320 a 331 recano una serie di disposizioni incidenti sulla normativa in materia di provvidenze all’editoria.
I commi da 332 a 339 dispongono la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa e delle aree edificabili delle imprese, estendendo, in quest’ultimo caso, la facoltà di rivalutazione anche ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni-merce). Viene altresì consentito l’affrancamento del saldo di rivalutazione mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il comma 340 detta disposizioni per il rinnovo dei contratti di locazione stipulati da amministrazioni dello Stato, prevedendo misure volte alla rinegoziazione dei canoni con riduzione dei loro importi.
Il comma 341 riguarda gli ambiti d’intervento della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa operante nell’ambito dell’Agenzia del demanio.
I commi da 342 a 351 modificano alcuni aspetti della vigente disciplina relativa agli apparecchi da giuoco lecito con vincite in denaro e alla rete telematica per il loro controllo. In particolare, il comma 342 introduce una nuova tipologia di apparecchi, le cui caratteristiche saranno successivamente definite con regolamento del Ministro dell’economi e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I commi 343, 344 e 348 ridisciplinano il prelievo erariale unico su tali apparecchi. Il comma 351 estende i tipi di licenza per la loro installazione in esercizio commerciali o pubblici.
Il comma 352 prevede che il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) segnali ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che mediante esse forniscono servizi telematici, i casi di offerta, attraverso dette reti, di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che siano illegali, mancando delle concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli previsti dalla legge.
Ai sensi del comma 353, i destinatari delle segnalazioni sono obbligati ad adottare misure tecniche, che verranno stabilite con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, atte a impedire l'utilizzazione delle reti di cui sono gestori, o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento di giuochi, scommesse o concorsi pronostici illeciti.
In caso di violazione dell'obbligo predetto è prevista dal comma 354 una sanzione amministrative pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Per l'applicazione delle disposizioni testé esaminate, il comma 355 prescrive la collaborazione tra il Ministero dell'economia e finanze - AAMS, la Polizia postale e delle telecomunicazioni e il Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 356 modifica il comma 4-ter dell'articolo 4 della legge n. 401 del 1989, specificando che l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di attività di giuoco o di scommessa è il Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
I commi da 357 a 364 modificano l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), al fine del recupero dell'evasione fiscale nel settore dei giuochi attraverso una vasta revisione dell'apparato sanzionatorio, anche attraverso la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative. In particolare, il comma 358 amplia le tipologie di macchine per il giuoco installabili negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso testo unico. Il comma 359 fissa le sanzioni per i gestori che permettono ai minori di 18 anni l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di abilità (non di azzardo). Il comma 361 prescrive la confisca e la distruzione degli apparecchi non rispondenti alle norme vigenti; individua i destinatari dell’invio dei rapporti per diversi tipi di violazioni (prefetto o 'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato); dispone, infine, circa la ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie. Il comma 362 disciplina la sospensione (riducendone la durata) o la revoca della licenza o dell'autorizzazione per gli autori degli illeciti. Il comma 363 porta analoghe modifiche alla disposizione che attribuisce al questore la facoltà di sospendere la licenza in caso di illecito. La durata di tale sospensione è ridotta a quindici giorni e la facoltà del questore di sospendere la licenza è esercitabile solo quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni. Il comma 364 precisa che, in caso di violazioni delle disposizioni del comma 9 dell'articolo 110 del TULPS antecedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti al momento delle violazioni.
Il comma 365 modifica il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 ("Imposta sugli spettacoli"), specificando la disciplina fiscale degli apparecchi e congegni da intrattenimento.
Il comma 366 proroga fino al 31 dicembre 2007 la disciplina fiscale relativa al prelievo erariale e alla cauzione per i concessionari del gioco del Bingo.
Il comma 367 vieta agli affidatari delle concessioni per scommesse ippiche o concorsi pronostici di esercitare l’attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
Il comma 368 dell’articolo 1 stabilisce che la rilevazione della classe di prezzo più richiesta delle sigarette, che ha effetto sulla determinazione della relativa imposta di consumo, dev’essere effettuata trimestralmente, anziché semestralmente, come attualmente previsto.
Il comma 369 dell’articolo 1 prevede che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possa essere aumentata l’accisa sui tabacchi lavorati al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per i successivi.
Il comma 370, prevede per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali un’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il comma 371 prevede che, per accedere ai benefìci e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210 del 2002.
Il comma 372 istituisce, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari nella misura di 25 milioni di euro per l’anno 2006. Il comma 373 disciplina la procedura di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 374 prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro nel 2006 per il nuovo Fondo nazionale per le politiche giovanili.
Il comma 375 dispone che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l’art. 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, venga iscritto, a decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il comma 376 disciplina la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore dei servizi postali, estendendo a tale settore quanto previsto dall’attuale articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento al settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
Il comma 377 reca modifiche al comma 19 dell’articolo 145 della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), estendendo anche alle emittenti radiofoniche locali la previsione - attualmente disposta in favore delle emittenti televisive locali - della erogazione di un acconto sui contributi, in caso di ritardi procedurali.
Il comma 378 modifica il comma 3-bis dell’articolo 87 del codice della comunicazioni elettroniche, prevedendo una semplificazione amministrativa della procedura di installazione della rete di telecomunicazioni su aree ferroviarie (GSM-R): tale installazione avviene secondo le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario; fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità alle esposizioni elettromagnetiche stabiliti dalla legge 36/2001.
Il comma 379 inserisce tra i siti di interesse nazionale da bonificare che usufruiscono del finanziamento pubblico previsto dalla legge n. 426 del 1998 l’area industriale del comune di cui all’articolo 3 del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679, cioè del comune di Milazzo e le aree di cui al D.P.C.M. 14 aprile 1995, ovvero sia l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli.
I commi da 380 a 383 estendono i benefìci previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere. Da rilevare l’inclusione in quest’ultima categoria di tutti i dipendenti pubblici che, a particolari condizioni, sono caduti in attività di servizio.
Il comma 384 assegna al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il 2006 un contributo di 1,8 milioni di euro, finalizzato alla partecipazione italiana alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale, ossia il Programma delle Nazioni Unite intitolato “Atmospheric Brown Cloud” e il progetto SHARE-Asia, rispetto al quale ultimo il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO assicura la connessione e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il comma 385 prevede che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevede la normativa vigente, dall’INAIL.
Il comma 386 prevede il riconoscimento di un contributo in caso di acquisto o noleggio di un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, nelle aree all digital di Sardegna e Valle d’Aosta e in quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Il comma 387 modifica, al primo periodo, la disciplina dell’incumulabilità dei contributi alle imprese editrici previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, stabilendo che qualora siano presentate più domande da parte di imprese tra loro collegate, tutte le imprese interessate decadano dal diritto di accedere ai contributi.
Il comma 388 approva le tabelle A e B relative alla determinazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale.
Il comma 389 approva la tabella C, recante le dotazioni da iscrivere nel bilancio annuale e triennale in relazione a leggi di spesa permanente.
Il comma 390 approva la tabella D, contenente gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme per interventi di sostegno all’economia classificati fra le spese di conto capitale.
Il comma 391 approva le riduzioni di autorizzazioni di spesa contenute nella tabella E.
Il comma 392 approva la tabella F, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale. Il comma 393 autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici ad assumere gli impegni di spesa indicati nella medesima tabella.
Il comma 394 approva l’allegato 1, indicante le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa.
Il comma 395 approva l’allegato 2, indicante le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero.
Il comma 396 approva il prospetto di copertura allegato alla legge finanziaria.
Il comma 397 dichiara l’applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Il comma 398 stabilisce che tali disposizioni costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Il comma 399 stabilisce nel 1° gennaio 2006 la data dell’entrata in vigore della presente legge.
Il disegno di legge (A.S. 3613) reca la relazione illustrativa e la relazione tecnica concernente gli effetti finanziari. Parimenti provvisto di relazione tecnica era l’emendamento interamente sostitutivo 1.2000 del Governo, approvato dal Senato.
Potrebbe considerarsi l’opportunità di un approfondimento, alla luce del riparto di competenze stabilito dal titolo V della Costituzione, sulla previsione di un Fondo per la famiglia di cui al comma 233 (nonché di altri fondi per finalità socio-assistenziali previsti dal disegno di legge in esame: vedi ad esempio i commi 372-374) in parte rivolti a soggetti già destinatari degli interventi realizzati dalle regioni attraverso il Fondo per le politiche sociali.
I commi 6, 7 e 8, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e agli enti locali, e il comma 101 appaiono meritevoli di valutazione in ragione dei principi statuiti dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005, in base alla quale le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali risultano lesive dell'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119 della Costituzione.
Analogamente devono essere valutati il comma 40 e i successivi commi 42-45 e 48, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e agli enti locali . Il comma 40, lett. a) e b), sembra incidere altresì sull’autonomia statutaria delle regioni (art. 123 Cost.).
Con riferimento al comma 50, considerato che la contribuzione a carico degli utenti - disposta, a fronte della soppressione di finanziamenti statali, in favore di talune autorità indipendenti e rimessa alla concreta determinazione di un decreto interministeriale - sembra rientrare nell'ambito di applicazione del principio generale delle prestazioni imposte obbligatoriamente (art. 23 Cost.), andrebbe verificato il rispetto del meccanismo della riserva relativa di legge stabilita dall’art. 23 Cost., in forza del quale l'aliquota massima del contributo o comunque i criteri ricostruttivi della prestazione imposta dovrebbero essere fissati dalla fonte legislativa.
Il comma 108 prevede che le disposizioni in materia di codificazione dei conti pubblici si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione. In base all’elenco pubblicato dall’ISTAT, tra le predette amministrazioni figurano anche gli organi costituzionali. La disposizione appare dunque lesiva dell’autonomia finanziaria e contabile costituzionalmente garantita a tali organi.
Con riferimento ai commi 204 e 205 appare opportuno un approfondimento sulla previsione di diverse fonti normative (regolamento governativo, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto ministeriale) ai fini dell’adozione delle misure di ridefinizione dei LEA e delle tipologie delle prestazioni, anche alla luce delle competenze regionali in materia.
Con riferimento al comma 232 si segnala che, come rilevato nel parere della 2a Commissione del Senato, poiché la disposizione prevede l'aggiornamento di sanzioni pecuniarie anche penali mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, andrebbe valutato se la soluzione prospettata possa implicare problemi di compatibilità con il principio di legalità delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.), anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.
Con riguardo al comma 246, si rileva che la definizione della nozione di conto o rapporto o bancario “dormiente” è rimessa ad un atto di normazione secondaria, senza che la legge ne determini gli elementi essenziali (almeno la durata della giacenza) agli effetti della loro acquisizione al bilancio dello Stato: ciò potrebbe suscitare riserve in relazione al disposto dell’articolo 42, secondo comma, della Costituzione, che rimette alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprietà e, quindi, anche della prescrizione del relativo diritto.
I commi 372 e 373 potrebbero essere valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di contributi statali a destinazione vincolata in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale per competenza esclusiva o concorrente ai sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione (vedi le sentenze nn. 320 e 423 del 2004 e nn. 77 e 160 del 2005).
Con riferimento ai commi 49-50, potrebbe valutarsi l’incidenza del prefigurato sistema di finanziamento di alcune autorità di regolazione e vigilanza rispetto all’indipendenza e all’efficacia nello svolgimento delle loro funzioni, anche in riferimento alla disciplina comunitaria relativa alle comunicazioni e ai mercati finanziari [in particolare, direttive 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche) e 2003/71/CE (mercati finanziari)].
Con riferimento alla lettera a) del comma 76, che proroga al 31 dicembre 2006 l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, si osserva che tale misura è stata autorizzata dall’Unione europea (direttiva 2003/96/CE, allegato II, punto 8) solo fino al 31 dicembre 2005.
Le disposizioni del comma 265, in quanto recanti un regime differenziato sostanzialmente agevolativo – sul piano fiscale e, segnatamente, su quello finanziario – riservato alle imprese ricadenti nell’ambito dei distretti, dovrebbero essere valutate alla luce della disciplina degli aiuti di Stato stabilita dall'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il comma 272, che consente a talune società a qualificata partecipazione statale di creare categorie di azioni le quali attribuiscano all’assemblea speciale dei loro titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati 8con conseguente esclusione del diritto di opzione), potrebbe essere oggetto di valutazione in rapporto all’articolo 29 della direttiva n. 77/91/CEE del 13 dicembre 1976 (che prevede limitati casi di esclusione dal diritto di opzione). Le stesse disposizioni potrebbero essere valutate in rapporto al principio di libera circolazione dei capitali, rilevante nella valutazione dei meccanismi proprietari definiti nella prassi come golden shares.
La compatibilità comunitaria del comma 296 andrebbe valutata con riferimento agli “Orientamenticomunitari sugli aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà” (Comunicazione pubblicata nella Gazzetta delle comunità europee 2004/C244/02), ove peraltro sono previste norme specifiche per il settore agricolo (Sezione 5).
Analoga valutazione potrebbe operarsi con riferimento ai commi 320-331 recanti misure in favore dell’editoria (già oggetto di procedura d’infrazione conclusa nel senso dell’ammissibilità delle provvidenze disposte dalla legge n. 62 del 2001).
Ai commi 147 e 152 andrebbe valutata – anche alla luce dell’attuale ripartizione di competenze tra la fonte legislativa e le fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001) – l’opportunità di sopprimere, mediante disposizione legislativa, previsioni della contrattazione collettiva o comunque di provvedimenti che recepiscono accordi sindacali
Il comma 232 rimette ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio 2006, l’aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali (si veda sopra, sezione: Rispetto degli altri principi costituzionali).
In relazione al comma 75 si segnala che il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dal disegno di legge di conversione A.C. 6176, reca all’articolo 5, comma 3-ter un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia quantificato in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022.
Con riferimento ai commi 178-181 si segnala che è in corso d’esame presso le Commissioni riunite I e IV della Camera in sede referente, il testo unificato delle p.d.l. A.C. 3437 e abb., recante Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
Al comma 231, si segnala che la medesima modificazione dovrebbe essere apportata anche all’articolo 11-quater, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005, in corso di conversione (A.C. 6176).
Con riferimento al comma 294 si ricorda che il decreto legge n. 203/2005, approvato dal Senato (C. 6176), attualmente all’esame della Camera, all’articolo 8, comma 3-ter provvede a prorogare, non oltre il 31 dicembre 2006, i trattamenti di CIGS e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Con riferimento ai commi 188 e 380-383 si ricorda che il d.d.l. A.S. 3504, attualmente all’esame della 1ª Commissione del Senato, dispone tra l’altro l’estensione dei benefici di cui alla L. 206/2004 in materia di vittime del terrorismo ai familiari delle vittime della strage di Ustica. L’A.C. 5692, all’esame della I Commissione della Camera, reca una disposizione analoga in favore dei familiari degli aviatori italiani caduti a Kindu nel 1961.
Con riferimento ai commi 38 e 39 potrebbe valutarsi l'opportunità di redigere le disposizioni in forma di novella, rispettivamente, alle leggi n. 1261 del 1965 e n. 212 del 1952.
Fra gli stanziamenti ridotti ai sensi del secondo periodo del comma 47 è compreso quello relativo all’Avvocatura dello Stato, che non rientra tra gli organi di autogoverno della magistratura oggetto della riduzione di spesa di cui al primo periodo dello stesso comma; di converso, non risulta menzionata la Corte dei conti, né il Consiglio della magistratura militare.
Dato che il comma 68 ha contenuto analogo agli articoli 3, commi 8 e 9, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), che ha istituito il Fondo, e 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), che lo ha confermato per il 2005, sarebbe forse opportuno esplicitare il riferimento normativo.
Si osserva, in merito alle disposizioni contenute nel comma 69, che sembrerebbe opportuno specificare le modalità per la ripartizione dei contributi tra i vari eventi calamitosi.
In relazione alla formulazione del comma 70, si fa notare che occorrerebbe esplicitare l’articolo della legge della regione Lombardia (art. 9, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1992) alla quale occorre far riferimento per la nuova procedura di approvazione dei piani.
Si segnala che al comma 74, relativo alla ripartizione della dotazione del Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci, non risultano indicati i soggetti destinatari del contributo ivi previsto.
Si segnala l’opportunità di riformulare il comma 86, che proroga le agevolazioni fiscali per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, come novella alla legge n. 166 del 2002, contenente le disposizioni rilevanti a quest’effetto, per evitare il prodursi di “catene normative” di non agevole intelligibilità.
Il comma 89, proroga la durata della fase di transizione entro la quale i comuni sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la relativa tariffa. I termini stabiliti nell’articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 sono già stati prorogati dal comma 21 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poi dal comma 116 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, infine dal comma 523 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311). La presente disposizione – come peraltro quelle intervenute negli anni precedenti – modifica quindi una norma di rango secondario, in conseguenza dell’oramai intervenuta legificazione della medesima, per quanto attiene al termine in essa previsto.
In relazione al comma 92, che determina in 12 euro l'importo minimo al di sotto del quale, in sede di dichiarazione dei redditi, non va effettuato il versamento del debito d’imposta, si segnala l’opportunità di valutare la relazione fra tale esenzione, riguardante il solo obbligo di versamento, e l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione (prevista dalle norme vigenti con il minore limite di euro 10,33). La questione rileva anche con riguardo alla disposta esclusione del compenso da parte dello Stato per il soggetto che trasmette il modello 730, il quale sarebbe comunque tenuto alla trasmissione – apparentemente senza diritto a remunerazione – qualora l’imposta risulti inferiore a euro 12 ma superiore a euro 10,33.
Al comma 104, sul piano formale, sarebbe opportuno “rinnovare” il termine per l’emanazione del DPCM novellando direttamente l’articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l’emanazione del DPCM in questione.
Al comma 116 si segnala che la norma fa riferimento all’Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell’art. 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre appare più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che stabilisce i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN.
Al comma 138, con riguardo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si segnala l’opportunità di un coordinamento di quest’ultima disposizione con la disciplina di verifica degli adempimenti da parte delle Regioni, prevista dall’art. 12 dell’Intesa 23 marzo 2005.
Al comma 147 si osserva che sarebbe opportuno indicare espressamente gli estremi dei “provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
Al comma 154 non appare appropriato il riferimento al comma 153, riguardante disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Con riferimento ai commi 204 e 205 appare opportuno un approfondimento sulla previsione di diverse fonti normative (regolamento governativo, decreto del presidente del consiglio dei ministri, decreto ministeriale) ai fini dell’adozione delle misure di ridefinizione dei LEA e delle tipologie delle prestazioni, anche alla luce delle competenze regionali in materia.
In relazione al comma 217, appare opportuno un coordinamento tra la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 58 della legge n. 289 del 2002 (non abrogata dalla norma in esame) che detta i criteri per l’attribuzione del premio di prezzo ed i “criteri generali” che, in base al presente comma, saranno definiti con decreto interministeriale.
Al comma 228, capoverso Art. 102-bis, al fine di garantire l’alternatività fra l’ammortamento tecnico, disciplinato dall’articolo 102-bis introdotto dalla presente disposizione nel testo unico delle imposte sui redditi, e l’ammortamento finanziario, disciplinato dall’articolo 104 del medesimo testo unico, sarebbe opportuno modificare il comma 1 dell’articolo 104 precisando l’incumulabilità di tale ultimo articolo con l’articolo 102-bis, oltre che con gli articoli 102 e 103 in esso già menzionati.
Al comma 228, capoverso Art. 102-bis, comma 3, non appare chiara la determinazione delle condizioni di applicabilità e dei soggetti destinatari della disposizione la quale stabilisce che, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, le quote di ammortamento siano deducibili fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. Potrebbe trattarsi di errore materiale, sanabile leggendo: “ente concedente” in luogo di “ente concessionario”.
Al comma 228, capoverso Art. 102-bis, comma 5, il riferimento operato alla “data di entrata in vigore del presente decreto” andrebbe eliminato in quanto, trattandosi di un nuovo articolo inserito nel testo unico delle imposte sui redditi, risulterebbe riferito alla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ha approvato il citato testo unico.
Al comma 229, il nuovo periodo introdotto nell’articolo 16, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 sembrerebbe riferirsi letteralmente alle indicazioni richieste nell’articolo 102-bis del TUIR, il quale tuttavia non prevede, fra l’altro, l’evidenziazione di alcuni dati quali il costo di acquisto e la quota complessiva del fondo di ammortamento finanziario già accantonata. Inoltre, essendo modificato il solo terzo comma, e non anche il secondo, dell’articolo 16 del DPR n. 600/1973, la disposizione non sembrerebbe applicabile ai beni immobili e ai beni mobili registrati. Potrebbe tuttavia ritenersi – per altro forzando la connessione sintattica del testo – che il riferimento alle indicazioni “ivi richieste” debba intendersi operato al secondo comma del medesimo articolo 16, in corrispondenza con quanto previsto nel primo periodo del novellato terzo comma, ove “le indicazioni ivi richieste” si riferiscono inequivocabilmente al precedente secondo comma.
Appare opportuno un chiarimento sulla destinazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 233, anche in relazione all’approvazione da parte del Senato di altre disposizioni a favore della famiglia (o di natura socio-assistenziale).
Al comma 244, si rileva che la disposizione, facendo riferimento ai risparmiatori che abbiano investito sul mercato finanziario, non specifica se debba trattarsi esclusivamente di soggetti nazionali, né se debba aversi riguardo ai soli mercati finanziari italiani o a qualsiasi mercato finanziario (la stessa osservazione vale per il comma 245). Inoltre, considerato che il risarcimento riguarda le vittime di frodi finanziarie (con esclusione quindi di tutti i casi in cui l’insolvenza non sia stata determinata da comportamenti fraudolenti degli amministratori o degli intermediari), non è precisato come debba individuarsi la sussistenza della frode e del danno ingiusto, che sembrerebbe presupporre un accertamento giurisdizionale definitivo.
Al comma 246, sarebbe necessario precisare il richiamo operato all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che si ritiene riferito al comma 1, atteso che l’atto qui indicato sembra configurarsi come regolamento di attuazione di norma legislativa.
Al comma 247, lettera b), si prevede che le operazioni di prestito ivi considerate debbono essere conformi, fra l’altro, alla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi. In relazione alle condizioni di trasparenza per i servizi assicurativi, ora contenute nel titolo XIII del codice delle assicurazioni, si osserva che esse sembrano rilevare, per quanto attiene all’oggetto del presente comma, nei casi in cui la cessione debba essere assistita da garanzia assicurativa (prestiti con cessione del quinto della pensione contratti da pensionati pubblici e privati con banche e intermediari finanziari: art. 1, commi terzo, quarto e quinto, e art. 54, primo comma, del testo unico n. 180 del 1950). Nel caso di prestiti concessi da società di assicurazione ai sensi dell’articolo 15 del testo unico n. 180 del 1950, il contratto, conformemente alla sua natura, dovrebbe intendersi sottoposto alle regole di trasparenza concernenti i servizi finanziari. Sarebbe tuttavia opportuno un chiarimento a questo riguardo (anche in relazione alla titolarità della funzione di vigilanza), atteso che le disposizioni in materia di trasparenza dei servizi assicurativi riguardano istituti contrattuali di natura assai diversa.
Il comma 252 introduce una nuova disciplina relativa alla deducibilità delle erogazioni in favore di università e istituti di ricerca, agli effetti dell’imposta sui redditi delle società (IRES); contestualmente, il comma 254 abroga la disposizione a questo riguardo contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi. La scelta di modificare una disciplina contenuta in un testo unico senza intervenire espressamente su quest'ultimo, bensì collocando le disposizioni sostitutive in un diverso atto legislativo – per di più di struttura complessa e disomogenea, qual è la legge finanziaria – contrasta con le esigenze di organicità della legislazione e con le vigenti Regole sulla redazione tecnica dei testi legislativi.
Inoltre, nello stesso comma 252, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si considerano “compresi” nel novero degli “enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, laddove tali enti, a norma dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali), sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità.
Al comma 260 andrebbe chiarito se l’esclusione dall’esonero contributivo riguardi l’intero importo del contributo integrativo o esclusivamente la maggiorazione del contributo introdotta dal richiamato comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
Il comma 262 non individua un termine per l’adozione dei decreti ministeriali di revisione delle tariffe, prevedendo esclusivamente l’obbligo di procedere a tale revisione nel caso di “scostamento” dei parametri di riferimento rilevato al 30 giugno. Allo stesso comma andrebbe precisato se resta ferma la misura massima dei tassi medi nazionali al 130 per mille, stabilita dal comma 6 dell’articolo 3 del D.Lgs. 38 del 2000.
Al comma 265, lettera a), il numero 7) prevede che la ripartizione del carico tributario concordato nell'ambito del distretto sia rimessa al distretto stesso, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità. Il successivo numero 14) ripete la medesima disposizione, facendo riferimento al “carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7)”. Verisimilmente, la norma deve intendersi riferita alla ripartizione dei tributi, contributi e altre somme dovuti agli enti locali, secondo quanto previsto ai numeri da 11) a 13), relativamente alla quale sono confermati i criteri di trasparenza, parità di trattamento e mutualità previsti dal numero 7) per la suddivisione degli oneri tributari erariali. La formulazione dovrebbe essere quindi rettificata in tal senso, ovvero riunita in un’unica disposizione avente riferimento ai carichi tributari concordati a norma dei numeri 6) e 11).
Al comma 265, lettera c), vengono previste forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società. Il numero 1) rimette a regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, l'individuazione delle semplificazioni applicabili rispetto alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1999, n. 130. Questo regolamento, ancorché riguardi la cartolarizzazione di crediti concessi da banche o intermediari finanziari, verrebbe emanato sentita la CONSOB e non anche la Banca d'Italia. Mentre per le operazioni di semplificazione previste dal numero 1) può rilevare la competenza della CONSOB, la materia trattata nel numero 2) sembra attenere a profili di stabilità, spettanti alla competenza della Banca d’Italia. La stessa osservazione vale a maggior ragione per il contenuto del successivo numero 4), che attiene specificamente alla disciplina dell’attività bancaria.
In relazione al decreto ministeriale previsto nel comma 270 per la costituzione della Banca del Mezzogiorno, si rileva che non è specificata la natura del provvedimento, che potrebbe connotarsi come regolamento ministeriale (ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), ancorché il contenuto di esso riguardi la disciplina statutaria di una società e i modi della sua operatività sul mercato. Si segnala altresì che non è previsto alcun termine per la sua emanazione.
Circa il medesimo comma 270, si segnala che il generico riferimento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) dovrebbe essere specificato, chiarendo la relazione fra la presente disposizione di legge e l’applicazione delle autorizzazioni e dei controlli previsti dall’ordinamento creditizio. In particolare, la prevista attribuzione a regolamento ministeriale della competenza a disciplinare aspetti rilevanti per la sana e prudente gestione, quali le partecipazioni al capitale e lo statuto della banca, dovrebbe essere più puntualmente coordinata con i poteri di autorizzazione dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 14 TUB sopra richiamato, e con gli altri controlli attribuiti all’autorità di vigilanza dagli articoli 19 ss. (assetti proprietari) e 56 (modificazioni statutarie) del medesimo TUB.
Con riferimento al comma 285 si osserva che occorrerebbe meglio precisare a quali delibere di programmazione regionali la disposizione si riferisca.
Al comma 294 si osserva che la modifica prevista dall’ultimo periodo dovrebbe essere più correttamente formulata come novella diretta all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.
La disposizione introdotta dal comma 297 andrebbe meglio riferita al comma 1-bis dell’articolo 9 del d.l. n. 35 del 2005, che fornisce la nozione di partecipazione rilevante ai fini della normativa in esame.
Il comma 301 non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto prevede l’utilizzo nel 2006 di risorse stanziate per il 2005.
Si osserva che le disposizioni contenute nei commi da 307 a 310 non chiariscono in quale modo vengono regolati i rapporti tra i privati proprietari del sito e la pubblica amministrazione. Le disposizioni configurano infatti un’espropriazione a danno di un privato e dovrebbero pertanto prevedere la corresponsione di un indennizzo in suo favore. Occorre inoltre considerare che sul bene trasferito all’amministrazione devono rivalersi anche i creditori del fallimento. Occorrerebbe quindi considerare che la corresponsione di un indennizzo sembra giustificata anche da tale ulteriore circostanza.
Con riferimento al comma 308 si osserva che occorrerebbe chiarire meglio quali sono le risorse assegnate e quali sono le priorità tra l’assegnazione di risorse agli accordi di programma in questione e gli altri interventi, dato che sia il programma nazionale delle bonifiche che il decreto da ultimo citato contengono dei criteri di priorità per l’assegnazione delle risorse. Occorrerebbe cioè chiarire se gli accordi di programma previsti dalle disposizioni in commento godono di una posizione di priorità nei confronti degli altri finanziamenti.
Occorrerebbe infine chiarire con riferimento al comma 309 la portata della norma che prevede che il passaggio di proprietà avviene decorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento, se non è già iniziato l’intervento di messa in sicurezza. Non è infatti chiaro se con tale disposizione si voglia specificare che il passaggio di proprietà non avviene se era già stato avviato un intervento prima dell’accordo di programma o invece che esso avviene prima dei 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento se l’intervento, successivamente alla stipula dell’accordo di programma, interviene prima dei 180 giorni.
Con riferimento ai commi 311-319 si osserva che ad eccezione dei commi da 1 a 5 e 7, gli altri commi dell’articolo 18 della legge n. 349 del 1986sembrano in contrasto con la disciplina introdotta dalle disposizioni in commento. Sembrerebbe quindi opportuno abrogare tali disposizioni.
Con riferimento al comma 312 si osserva che al fine di evitare dubbi di carattere interpretativo sembrerebbe opportuno individuare le disposizioni a cui fa riferimento il comma stesso;
Con riferimento al comma 317 si osserva che il par. 4 dell’articolo 11 della direttiva n. 35 richiede che tutte le decisioni che impongono misure di prevenzione o di riparazione devono essere notificate all’operatore interessato. Tale notificazione deve anche informare in merito ai mezzi di ricorso previsti. Sembrerebbe opportuno recepire tale disposizione all’interno del comma 317.
In relazione ai commi 348, 343 e 344, che disciplinano il prelievo erariale unico per i diversi tipi di apparecchi da giuoco, si osserva che la materia trattata potrebbe essere più organicamente ripartita collocando tali commi in sequenza e coordinandone le disposizioni con la disciplina vigente, contenuta nell’articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, eventualmente anche attraverso la sua espressa novellazione.
Al comma 370 non appare chiaro il rinvio ai “vincoli statuiti dal citato comma 122”.
Con riferimento al comma 371 si ricorda che una disposizione identica è contenuta nel decreto-legge n. 203 del 2005, approvato dal Senato (C. 6176), attualmente all’esame della Camera, all’articolo 10, comma 7.
Al comma 385 sarebbe opportuno, dopo le parole “presso l’IPSEMA”, aggiungere le seguenti “ai sensi dell’articolo 127, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”, in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo). Sarebbe inoltre opportuno precisare che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, ora riferite all’INAIL.
Al comma 386 – che prevede il riconoscimento di un contributo in caso di acquisto o noleggio di un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, nelle aree all digital Sardegna e Valle d’Aosta e in quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni – non dispone alcunché circa la determinazione delle modalità di attribuzione del contributo statale ivi previsto.
Si segnala l’opportunità di spostare il comma 387 prima del comma 327, al fine di unificare tutti gli interventi in materia di editoria.
Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2006-2009, presentato nel luglio scorso, sono state confermate dalla sezione I della Relazione previsionale e programmatica presentata il 30 settembre.
Per il 2006, è prevista una crescita del PIL in termini reali pari all’1,5%.
Secondo i dati forniti dall’ISTAT, nel secondo trimestre 2005 il PIL reale è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, segnando un’inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi dei due trimestri precedenti (rispettivamente -0,4 e -0,5 per cento). In termini tendenziali (vale a dire, sulla base del confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente), il PIL reale è diminuito dello 0,2 nel primo trimestre e aumentato dello 0,1% nel secondo trimestre.
Pertanto, come indica la Sezione I della Relazione Previsionale e Programmatica, nei primi 6 mesi dell’anno la crescita acquisita ha segnato un valore negativo, pari a -0,1%.
Nel terzo trimestre, la stima preliminare del PIL, resa nota dall’ISTAT nel comunicato del 15 novembre, indica un valore positivo di crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.
Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per il 2005 e il 2006.
Per il 2005, sono indicate le stime contenute nella Sezione I della RPP, aggiornate rispetto a quelle previste nel DPEF.
Per il 2006, sono indicate le previsioni tendenziali e quelle programmatiche contenute nel DPEF e nella Sezione I della RPP. La RPP fornisce una serie di valori relativi al quadro programmatico che mancavano nel DPEF.
Andamento tendenziale e programmatico nel 2006
(variazioni %)
|
2005 |
2006 |
||
|
RPP |
DPEF |
DPEF |
RPP |
PIL |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Importazioni |
1,4 |
2,7 |
- |
2,7 |
Consumi finali nazionali |
0,9 |
0,9 |
- |
0,8 |
Investimenti fissi lordi |
-1,0 |
1,9 |
- |
2,3 |
Esportazioni |
-0,1 |
3,0 |
- |
2,8 |
Inflazione |
2,2 |
2,1* |
2,1* |
- |
Inflazione programmata |
|
|
1,7 |
|
Tasso di disoccupazione (% forza lavoro) |
7,7 |
8,2 |
8,1 |
7,6 |
Crescita dell’occupazione |
0,4 |
0,4 |
- |
0,6 |
Tasso di occupazione (specifico età 15-64) |
58,3 |
58,1 |
- |
58,7 |
* Previsione relativa al deflatore dei consumi
Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, le stime più recenti fornite dalla Commissione europea nelle Autumn forecasts del novembre 2005 coincidono con l’obiettivo di crescita del PIL indicato dal Governo per il 2006.
Previsioni più caute erano, invece, indicate dall’OCSE a giugno (1,1%).
Relativamente alle stime del Fondo monetario internazionale, nel World Economic Outlook di settembre si prevedeva per l’Italia un tasso di crescita del PIL reale nel 2006 dell’1,4%. Peraltro, in occasione delle periodiche consultazioni ai sensi dell’Articolo IV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, concluse il 2 novembre 2005, il FMI ha ipotizzato una crescita del PIL in Italia nel 2006 leggermente superiore all’1,5%.
Prodotto Interno Lordo 2006 - Confronti internazionali
(variazioni % a prezzi costanti)
|
Commissione UE |
OCSE |
FMI |
Italia |
1,5 |
1,1 |
1,4 – 1,5 |
Francia |
1,8 |
2,0 |
1,8 |
Spagna |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
Germania |
1,2 |
1,8 |
1,2 |
Area euro |
1,9 |
2,0 |
1,8 |
Regno unito |
2,3 |
2,4 |
2,2 |
Ue – 15 |
2,0 |
- |
- |
Ue – 25 |
2,1 |
- |
- |
Usa |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
Giappone |
2,2 |
1,7 |
2,0 |
Fonte: Commissione UE: Autumn 2005 Economic forecasts (novembre 2005); OCSE: Economic outlook (giugno 2005); FMI: World Economic Outlook (settembre 2005) e, per l’Italia, Article IV (novembre 2005).
La RPP conferma anche le previsioni di crescita del PIL per gli anni successivi al 2006 contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF.
In particolare, con riferimento a tali anni, si prevede una crescita del PIL reale del 1,5% nel 2007 e dell’1,7% nel 2008 e dell’1,8% nel 2009 (rispetto all’andamento tendenziale indicato nel DPEF, il PIL programmatico risulterebbe di pari valore nel 2006 e nel 2007 e più alto di 0,2 punti percentuali nel 2008 e nel 2009).
Il Governo ha ritenuto di non presentare la nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, confermando così le previsioni contenute nel DPEF medesimo.
Le previsioni contenute nella sezione II della RPP risultano dunque in linea con il quadro programmatico delineato nel DPEF.
In particolare risulta confermato, per il 2006, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8% del PIL.
Saldi di finanza pubblica per il 2006
(Valori in miliardi di euro e in % del PIL)
|
DPEF 2006-2009 tendenziale |
DPEF 2006-2009 programmatico |
RPP |
Indebitamento netto |
67,2 |
- |
54,7 |
% del PIL |
-4,7 |
-3,8 |
-3,8 |
|
|
|
|
Avanzo primario |
0,725 |
- |
13,1 |
% del PIL |
0,05 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
Spesa per interessi |
68,0 |
- |
67,8 |
% del PIL |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
|
|
|
Indebitamento netto strutturale |
- |
-3,0 |
- |
|
|
|
|
Fabbisogno |
- |
- |
55,8 |
% del PIL |
4,7 |
- |
3,9 |
|
|
|
|
Debito pubblico/PIL |
- |
107,4 |
- |
|
|
|
|
PIL |
1.436,1 |
- |
1.435,4 |
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto, si ricorda che in data 28 luglio 2005 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, in conformità dell’art. 104, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea[1].
Nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia, il Consiglio ha altresì approvato la raccomandazione, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7 del Trattato, sulle misure da prendere per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Italia.
Nell’ambito di queste misure, il Consiglio ha richiesto all’Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6% del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8%) da conseguire nel 2006.
2.1 Le previsioni degli organismi internazionali
Per quanto concerne le previsioni dei principali organismi internazionali relative all’indebitamento netto in Italia nel 2006, le stime più recenti della Commissione UE,indicate nelle Autumn forecasts di novembre 2005, indicano un valore di indebitamento del 4,2% del PIL.
Le stime del Fondo Monetario Internazionale, aggiornate nel World Economic Outlook di settembre 2005, indicano invece, un indebitamento netto del 5,1% del PIL; l’OCSE, nel giugno, indicava un valore del 5,0% del PIL (tali previsioni, peraltro, non consideravano gli interventi correttivi che avrebbero potuto essere adottati).
Il 2 novembre 2005, il Fondo monetario internazionale (FMI), al termine di una missione in Italia nell’ambito della sorveglianza prevista dall’articolo IV dello Statuto del Fondo[2], ha espresso preoccupazione, per il fatto che l’attuale dinamica della spesa pubblica italiana potrebbe pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo dell’indebitamento netto del 2006, pari al 3,8 per cento del PIL. Ciò sarebbe dovuto soprattutto dalla mancata considerazione nella manovra per il 2006 degli effetti finanziari derivanti dallo slittamento di una parte dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego; tale slittamento potrebbe infatti determinare un peggioramento dell’indebitamento netto pari a 0,2 punti percentuali di PIL.
Il FMI ha comunque rilevato alcuni aspetti positivi. Innanzitutto, la manovra si basa su previsioni macroeconomiche realistiche: la crescita potrebbe risultare leggermente superiore a quella stimata. In secondo luogo, l’aggiustamento è realizzato fondamentalmente con interventi di contenimento della spesa, piuttosto che con aumenti della tassazione o misure una tantum. Infine, nonostante l’imminenza delle elezioni politiche, la manovra impone vincoli stringenti sia a livello di governo centrale che a livello di enti territoriali.
Altre preoccupazioni, comuni sia al FMI che alla Commissione europea riguardano:
- l’efficacia dei tagli alle spese correnti;
Secondo il FMI, le riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese correnti dell’amministrazione centrale dovrebbero essere accompagnate da interventi volti ad incidere sulle determinanti della spesa. Secondo la Commissione europea, i tagli previsti sui consumi intermedi delle amministrazioni centrali e locali implicherebbero diminuzioni in termini nominali che non sembrano raggiungibili alla luce delle recenti tendenze delle spesa.
- l’efficacia dei meccanismi di controllo delle spesa sanitaria;
Secondo il FMI, la piena realizzazione degli interventi per il contenimento dei costi sanitari (come la tessera sanitaria, l’Agenzia del farmaco ed i meccanismi volti a responsabilizzare gli enti ed il personale) appare al riguardo essenziale, ma il conseguimento di risparmi da tali iniziative dipende da un mutamento di atteggiamento da parte degli enti territoriali, che difficilmente potrà realizzarsi nel breve periodo. Secondo la Commissione europea, i tetti alla spesa sanitaria non sono stati rispettati in passato e l’efficacia delle nuove procedure per il controllo di questa spesa per il 2006 appare ancora da dimostrare.
- la sostenibilità delle riduzioni dei trasferimenti alle imprese controllate dallo Stato.
Secondo il FMI, le drastiche riduzioni nei trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e all’ANAS sono difficilmente sostenibili senza credibili ristrutturazioni aziendali, che a loro volta sono rese difficili dalla mancanza di puntuali informazioni sulla situazione finanziaria delle dette società. Secondo la Commissione europea, le riduzioni dei trasferimenti potrebbero essere difficili da sostenere date le attuali esigenze finanziarie delle imprese pubbliche.
Indebitamento netto delle P.A. 2006 - Confronti internazionali
(% del PIL)
|
Commissione UE |
OCSE |
FMI |
Italia |
-4,2 |
-5,0 |
-5,1 |
Francia |
-3,5 |
-3,0 |
-3,9 |
Spagna |
+0,1 |
+0,6 |
+0,3 |
Germania |
-3,7 |
-3,2 |
-3,7 |
Area euro |
-2,8 |
-2,7 |
-3,1 |
Regno unito |
-3,3 |
-3,0 |
-3,4 |
Ue – 15 |
-2,7 |
- |
- |
Ue – 25 |
-2,7 |
- |
- |
Usa |
-4,7 |
-3,9 |
-3,9 |
Giappone |
-6,1 |
-5,3 |
-6,2 |
Fonte: Commissione UE: Autumn 2005 Economic forecasts (novembre 2005); OCSE: Economic outlook (giugno 2005); FMI: World Economic Outlook (settembre 2005).
La manovra di finanza pubblica per il 2006 è effettuata attraverso i seguenti strumenti normativi:
§ il disegno di legge finanziaria: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” (A.S. 3613);
§ il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008” (A.S. 3614);
§ il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure urgenti di contrasto del evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.S. 3617).
Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, è specificato che il decreto-legge n. 203/2005 deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica.
Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esso contenute sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel DPEF e concordati a livello europeo, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche, piuttosto che al bilancio dello Stato. E’ dunque necessario valutare l’impatto delle disposizioni sull’indebitamento netto.
L’obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL, indicato nel DPEF, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL.
La manovra di finanza pubblica per il 2006, originariamente varata dal Governo, comportava, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL[3], come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio UE intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Italia. In valori assoluti l’intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF.
Il quadro tendenziale 2006 considerato dal DPEF prevedeva infatti entrate derivanti da dismissioni immobiliari per un importo pari a 6 miliardi di euro. Alla luce dell’attuale andamento delle dismissioni, il Governo ha deciso di mantenere nel quadro tendenziale 2006 solo 1 miliardo derivante da dismissioni immobiliari.
I restanti 5 miliardi sono stati recuperati attraverso gli emendamenti correttivi, che hanno comportato riduzioni di trasferimenti in conto capitale ad imprese controllate dallo Stato pari a circa 1,5 miliardi di euro (1,2 miliardi di riduzioni riferiti alle Ferrovie dello Stato e 300 milioni riferiti ad ANAS) ed aumenti di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro (relativi ad interventi relativi alla durata dell’ammortamento dell’avviamento e dei contratti di leasing immobiliare, alle perdite su minusvalenze da concambio ed al cd. dividend washing) e attraverso i proventi da dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo, non incluso nel tendenziale[4].
L’adozione di tale misura dovrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL.
Considerando gli emendamenti deliberati dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005, poi approvati nel corso dell’esame al Senato, l’intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Sono poi previsti interventi volti a fronteggiare alcuni oneri inderogabili, quali le eccedenze di spesa e altri oneri che il Governo considera ineludibili, a prorogare una serie agevolazioni fiscali in scadenza, per un importo complessivo pari a circa 3,2 miliardi di euro[5].
Si aggiungono infine gli interventi a sostegno dello sviluppo, relativi principalmente alla riduzione del costo del lavoro, all’istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, all’avvio della previdenza complementare, alla riforma del sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi, per un importo pari a circa 3,6 miliardi di euro.
A questi interventi si aggiunge l’istituzione di un Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato agli interventi per l’attuazione della cd. strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Gli ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo introdotti nel corso dell’esame al Senato non hanno alterato il suddetto effetto correttivo della manovra.
L’articolato del disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede una serie di misure per assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Per ciò che attiene in particolare alle spese di funzionamento, le misure principali riguardano:
§ riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per consumi intermedi per 1.445 milioni di euro ;
§ riduzione delle spese per consulenze, di rappresentanza e relative ad autovetture per complessivi 100 milioni di euro;
Per ciò attiene agli investimenti fissi lordi, sono previste minori spese in conto capitale che dovrebbero derivare principalmente da:
§ riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per investimenti fissi lordiper 360 milioni di euro;
§ limitazione ai pagamenti dei Ministeri per spese per investimenti fissi lordiper 336 milioni di euro.
Con riferimento al Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sono previsti risparmi pari a 200 milioni di euro, che dovrebbero essere imputabili al fatto che il disegno di legge finanziaria prevede una dotazione inferiore a quella stimata dal Governo nel quadro tendenziale per il 2006.
Ulteriori risparmi sono dovuti a minori spese in conto capitaleper 400 milioni di euroche dovrebbero derivare dalla limitazione dei pagamenti dei soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.
L’articolato del disegno di legge finanziaria e gli emendamenti deliberati dal Consiglio dei ministri prevedono riduzioni di trasferimenti alle imprese private, pubbliche o comunque controllate dallo Stato
In particolare, sono previsti riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese stimate in circa 960 milioni di euro.
Queste riduzioni concernono in buona parte imprese pubbliche o comunque controllate dallo Stato o enti pubblici, fra i quali:
§ Ferrovie dello Stato per 555 milioni di euro;
§ ANAS per 118 milioni di euro;
§ Poste italiane per 76 milioni di euro.
E’ poi introdotto un limite ai pagamenti del Fondo per l’innovazione tecnologica, da cui dovrebbe derivare una riduzione dei trasferimenti in conto capitale alle imprese per 1.200 milioni di euro, che interessa principalmente imprese private.
Gli emendamenti correttivi deliberati dal Governo comportano inoltre riduzioni dei trasferimenti in conto capitale a Ferrovie dello Stato per 1.200 milioni di euro di euro e ad ANAS per 300 milioni di euro.
Con riferimento ad ANAS è infine disposta una limitazione dei pagamenti che dovrebbe comportare minori spese in conto capitale per 300 milioni di euro.
Le previsioni del cd. patto di stabilità interno che pone limiti alla crescita delle spese in conto corrente e in conto capitale degli enti territoriali, dovrebbero comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a 3,1 miliardi di euro, riferibili per 1,1 miliardi di euro alle Regioni e province autonome e per 2 miliardi a province w comuni.
Per ciò che attiene al settore del pubblico impiego - escludendo il comparto sanitario - le misure di contenimento della spesa dovrebbero comportare risparmi per quasi 1 miliardo di euro, derivanti principalmente da:
§ riduzioni delle spese di personale delle regioni e degli enti locali;
§ limitazioni dall’utilizzo di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
§ limitazioni alle risorse da destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni del settore statale, degli enti pubblici non economici e delle università.
Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre disposizioni concernenti il pubblico impiego che comportano maggiori spese correnti per un importo di quasi 600 milioni di euro.
Il complesso delle disposizioni in materia di pubblico impiego comporta dunque un risparmio netto di circa 400 milioni di euro.
Si ricorda che il quadro tendenziale del 2006 non tiene conto degli oneri derivanti dall’eventuale mancata sottoscrizione definitiva dei rinnovi contrattuali relativi al biennio 2004-2005.
Dalle disposizioni relative alla determinazione delle risorse con cui lo Stato concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 37) dovrebbe derivare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 2,5 miliardi di euro.
In particolare, nel settore sanitario, lo scostamento tra il livello di finanziamento complessivo ed il livello della spesa complessiva, stimata dal Governo nel quadro tendenziale per il 2006, risulta pari a 3,5 miliardi di euro. Il disegno di legge finanziaria dispone un finanziamento aggiuntivo dello Stato pari a 1 miliardo di euro, che non rileva ai fini dell’indebitamento netto (in quanto posta che resta nel perimetro delle pubbliche amministrazioni).
Secondo quanto risulta anche dalla relazione tecnica, le Regioni sono chiamate a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria per l’importo non finanziato dallo Stato, pari a 2,5 miliardi di euro. Questo importo è aggiuntivo rispetto all’1,25 miliardi di euro già a carico dei bilanci regionali a seguito dell’applicazione della manovra per il 2005.
Si ricorda inoltre che il disegno di legge finanziaria prevede il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari regionali relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 per 2 miliardi di euro (art. 38). Questo intervento non incide sull’indebitamento netto in quanto trattasi di regolazione debitoria.
Dal complesso delle misure previste in materia fiscale, contenute principalmente nel decreto-legge collegato, dovrebbero derivare maggiori entrate conseguenti a disposizioni in materia fiscale per un ammontare di quasi 6,4 miliardi di euro.
La presente tabella riepiloga gli effetti dei principali interventi:
Misure fiscali per imprese e società |
|
3.306 |
- disciplina degli ammortamenti |
1.707 |
|
- plusvalenze e minusvalenze da partecipazioni |
589 |
|
- rivalutazione dei beni di impresa |
912 |
|
- proventi immobiliari |
98 |
|
Misure fiscali in settori specifici |
|
|
- Banche |
|
1.103 |
- Banca d’Italia |
|
264 |
- Assicurazioni |
|
236 |
- Imprese del settore energetico |
|
790 |
Interventi di carattere generale |
|
|
- Riforma della riscossione |
|
374 |
- Lotta all’evasione |
|
305 |
Ulteriori maggiori entrate dovrebbero deriva da disposizioni in materia di giochi, tabacchi e dall’aggiornamento delle sanzioni
Secondo le stime della RPP, dal complesso delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria nel testo originario dovrebbe derivare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 1,5 miliardi di euro.
I principali interventi a sostegno dello sviluppo del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge collegato riguardano:
§ una riduzione pari ad un punto percentuale dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro relativi alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti per quasi 2 miliardi di euro;
§ l’istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà con una dotazione di 1.140 milioni di euro per il 2006;
§ il finanziamento necessario ad attuare la delega in materia previdenziale (legge n. 243/04) relativamente alle misure di compensazione per le imprese che conferiscono il TFR alla previdenza complementare per 200 milioni di euro ed alla totalizzazione dei periodi assicurativi per 160 milioni di euro;
§ l’adozione di misure di natura fiscale, contabile, amministrativa e finanziaria volte a favorire l’aggregazione di imprese nei cd. distretti industriali per 50 milioni di euro;
§ l’eliminazione della tassa sui brevetti per 40 milioni di euro.
A questi interventi si aggiunge l’istituzione di un Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, destinato agli interventi per l’attuazione della cd. strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
5.3 Gli interventi relativi ad oneri inderogabili e alla proroga di agevolazioni fiscali
Gli ulteriori interventi di carattere oneroso previsti dall’articolato del disegno di legge finanziaria concernono il finanziamento di spese relativi ad oneri inderogabili - quali quelli relativi alle eccedenze di spesa - o comunque considerati dal Governo ineludibili - quali quelli relativi ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego – e la proroga di una serie di agevolazioni fiscali in scadenza .
Gli interventi di maggiore rilevanza riguardano dunque:
§ la proroga di una numerosa serie di agevolazioni fiscali in scadenza
§ le ccdd. eccedenze di spesa, cioè gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio, che determinano un peggioramento dell’indebitamento netto pari a 589 milioni di euro (allegato 1);
L’incidenza sull’indebitamento netto delle eccedenze di spesa risulta notevolmente inferiore all’ammontare delle risorse aggiuntive iscritte nel bilancio dello Stato per il 2006 per far fronte alle eccedenze medesime, pari a oltre 2.700 milioni di euro. Ciò è dovuto al fatto che una quota significativa delle integrazioni finanziarie iscritte per il 2006 riguarda oneri relativi ad anni precedenti, che in quanto tali non rilevano ai fini dell’indebitamento netto del 2006.
Fra le modifiche più rilevanti sul piano finanziario, introdotte nel corso dell’esame al Senato, si segnalano le seguenti:
§ l’istituzione di un Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci, dotato di 475 milioni di euro per il 2006;
§ la modifica della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, da cui dovrebbero derivare maggiori entrate per 200 milioni di euro;
§ la rideterminazione dei tassi da corrispondere alle Poste italiane spa sulle giacenze dei conti correnti presso la tesoreria dello Stato su cui affluisce la raccolta tramite conto corrente postale, con una riduzione delle spese correnti di 150 milioni di euro
§ la riduzione dei trasferimenti in conto capitale alle Ferrovie dello Stato per un importo di 1.200 milioni di euro per ciascuno 2006, 2007 e 2008, e all’ANAS, per un importo di 300 milioni di euro nel 2006, adottate nell’ambito degli interventi correttivi deliberati dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre.
Al Senato sono stati inoltre introdotti una serie di interventi che dovrebbero utilizzare le risorse Fondo per la famiglia e lo sviluppo, pari a 1.140 milioni di euro.
Sulla base della relazione tecnica, gli interventi riguardano:
§ la previsione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 (530 milioni di euro);
§ la previsione di un assegno di 160 euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 (258 milioni di euro );
§ un aumento di 100 milioni di euro della tabella C, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con riferimento al rifinanziamento della legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo);
§ un aumento di 100 milioni di euro della tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Considerato che la relazione tecnica fa riferimento all’utilizzo di 995 milioni, appare opportuno un chiarimento sulla destinazione dell’intero importo di 1.140 milioni di euro di cui al comma 233, anche in relazione all’approvazione da parte del Senato di altre disposizioni a favore della famiglia (o di natura sociale).
Con riferimento alle imprese operanti nel settore energetico, la disciplina del testo originario che prevedeva un’addizionale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell’energia è stata sostituita da una nuova disciplina degli ammortamenti fiscali
Schede di lettura
(articolo 1, commi 1-232)
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
I commi 1 e 2 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2006 (comma 1) e per i due anni successivi, 2007 e 2008 (comma 2), compresi nel bilancio pluriennale
Tali disposizioni costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria deve, infatti, indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate[6].
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 41.000 milioni di euro.
Tale importo è determinato al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Il DPEF 2006-2009 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2006 pari a 56.500 milioni di euro, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nel testo presentato dal Governo (A.S. 3614) esponeva, per il 2006, un saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 51.092 milioni di euro.
A seguito delle modifiche conseguenti all’approvazione al Senato del decreto-legge collegato in materia fiscale (decreto-legge n. 203/2005) e del disegno di legge finanziaria, il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risulta pari a 40.793 milioni di euro.
Per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2006, il saldo netto da finanziare si è ridotto complessivamente di 5.146 milioni di euro; riduzione cui si aggiunge il contributo del decreto-legge n. 203 del 2005, per un importo pari a 7.453 milioni di euro. Le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio comportano invece un peggioramento di 2.300 milioni di euro. La correzione complessiva del saldo netto da finanziare si attesta pertanto a 10.299 milioni di euro.
Più precisamente, le disposizioni recate dall’articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a 2.590 milioni di euro, mentre le tabelle dovrebbero, nel complesso, determinare una riduzione di 7.736 milioni di euro.
Riguardo alle regolazioni debitorie, il disegno di legge finanziaria reca un apposito prospetto (collocato dopo il prospetto di copertura) nel quale sono distintamente indicate, per gli anni 2006, 2007 e 2008 le regolazioni contabili e debitorie risultanti dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente e dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria. Le regolazioni così evidenziate sono poste a confronto con quelle presenti nell’assestamento del bilancio dello Stato per il 2005.
Dai dati del prospetto risulta che le regolazioni debitorie iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2006 ammontano a 3.572 milioni di euro (di cui 101 milioni di euro relativi a spese in conto capitale).
Ad esse si aggiungono, in quanto previste dalla legge finanziaria, le seguenti regolazioni debitorie:
- 1.102 milioni di euro relativi alla voce di tabella C “Decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: integrazione del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP”;
- 2.000 milioni di euro per il 2006 concernenti il ripiano dei disavanzi delle ASL disposto dall'articolo 38 del disegno di legge finanziaria;
- 403 milioni di euro riguardanti le eccedenze di spesa relative all’anno 2005 e precedenti, finanziate dall’allegato 1; le regolazioni debitorie riguardano le spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002[7]).
Le regolazione debitorie ammontano pertanto complessivamente a 7.077 milioni di euro.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2006, un livello massimo, in termini di competenza, di 244.000 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006.
E’ opportuno, infine, ricordare che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea.
Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte. I saldi del bilancio dello Stato, dunque, per quanto diversi dal saldo del conto delle pubbliche amministrazioni (anche perché elaborati secondo criteri contabili differenti), devono risultare coerenti con quest’ultimo.
La risoluzione con cui è stato approvato il DPEF per il 2006-2009 stabilisce, per il 2006, un obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche pari a 3,8% del PIL, obiettivo confermato dalla Relazione previsionale e programmatica per il 2006.
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,per gli anni 2007 e 2008, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico.
La legge di bilancio per il 2006 dispone, all’articolo 19, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2009.
Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in essa contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2006, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.
Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria.
Per gli anni successivi al 2006, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2006, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale a legislazione vigente:
§ per il 2007:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 31.700 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 225.000 milioni di euro;
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 210.000 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
§ per il 2007:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 48.300 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 237.000 milioni di euro;
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza (al netto delle regolazioni debitorie), in 39.700 milioni di euro;
- il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 226.000 milioni di euro.
Si ricorda che il DPEF 2006-2009 non reca il quadro del bilancio programmatico. Per quanto concerne il conto delle amministrazioni pubbliche, il DPEF 2006-2009 ha fissato, per gli anni successivi al 2006, un obiettivo di indebitamento netto pari, per il 2007, al 2,8% del PIL, per il 2008 del 2,1% del PIL e per il 2009 dell'1,5% del PIL.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso annuo al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Il comma 4 individua le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
In generale, le disposizioni di cui al comma in esame possono ricondursi alla previsione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 468/78 ai sensi del quale “la legge finanziaria indica quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese”.
Il comma in esame prevede, in particolare, che le eventuali maggiori entrate che si registrassero, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, siano destinate interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che siano utilizzate per la copertura finanziaria di:
§ interventi urgenti ed imprevisti rivolti a fronteggiare calamità naturali;
§ improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese;
§ situazioni di emergenza economico-finanziaria;
§ riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettiviindicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Il comma 4 riproduce un’analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) e nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
In base a tale disposizione, pertanto, ai fini dell’utilizzo delle eventuali maggiori entrate a legislazione vigente per finalità diverse dal miglioramento del saldo, la riduzione della pressione fiscale, che ha carattere permanente, viene affiancata ad interventi riconducibili a specifiche situazioni di eccezionalità e di emergenza (calamità naturali, tutela della sicurezza del Paese, emergenze economico-finanziarie).
Nella legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001) veniva, invece, espressamente specificato che le maggiori entrate a legislazione vigente potevano essere utilizzate per coprire misure di riduzione della pressione fiscale, soltanto a condizione che esse risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare[8].
5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
omissis
9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
I commi 5 e 9 prevedono che, a decorrere dal 2006, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti, rispettivamente, le spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi sono rideterminate secondo gli importi indicati negli elenchi 1 e 2, allegati alla legge. Le conseguenti riduzioni degli stanziamenti sono operate, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
Sono comunque esclusi il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
Si osserva che i comma 5 e 9 sembrano indicare una normativa a regime, rinviando peraltro ad elenchi che fanno riferimento al triennio 2006-2008.
Gli elenchi 1 e 2 sono strutturati per ministeri e per unità previsionali di base (u.p.b.); gli importi indicati nell'elenchi 1 e 2 a fianco di ciascuna u.p.b., sostituiscono gli stanziamenti per consumi intermedi o investimenti fissi lordi della relativa u.p.b. o - in caso di u.p.b. con più capitoli riferibili alla categoria dei consumi intermedi (categoria 2) o degli investimenti fissi lordi (categoria 21) - la somma dei capitoli di categoria 2 o di categoria 21 contenuti in ciascuna u.p.b.
Al riguardo, va tenuto presente che:
§ le u.p.b. contengono più capitoli, i quali possono non appartenere tutti alla medesima categoria economica;
§ non tutte le u.p.b. contenenti spese per consumi intermedi o investimenti fissi lordi sono interessate dalla riduzione, ma solo quelle indicate negli elenchi;
§ nell'ambito della categoria relativa a consumi intermedi e investimenti fissi lordi vi sono stanziamenti che, pur non aventi natura obbligatoria, sono direttamente regolati con legge. Questi ultimi – secondo quanto indicato nella relazione tecnica - non sono ricompresi nell'operatività del comma in esame, ma subiscono una riduzione del 10 per cento in base a quanto disposto dal comma 13.
Il comma 5 dovrebbe comportare una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi a consumi intermedi pari al 15,6 per cento rispetto al totale dei consumi intermedi e al 25,6 per cento rispetto agli stanziamenti discrezionali per consumi intermedi.
Esso dovrebbe inoltre comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a oltre 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2006.
Il comma 9 dovrebbe comportare una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi a investimenti fissi lordi pari al 21,3 per cento rispetto al totale degli investimenti fissi lordi e al 33,2 per cento rispetto agli stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi.
Esso dovrebbe inoltre comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a 360 milioni di euro per il 2006, a 750 milioni di euro per il 2007 e a 1.100 milioni di euro per il 2008.
La colonna a) riporta il dato del totale dei consumi intermedi o degli investimenti fissi lordi, per ciascun ministero, tratto dal riepilogo per classificazione economica del bilancio a legislazione vigente nel testo originario.
La colonna b) indica la somma dei capitoli relativi ai consumi intermedi o agli investimenti fissi lordi contenuti nelle u.p.b. indicate nell'elenco 1: per ciascuna u.p.b indicata nell’elenco 1, sono stati individuati e sommati i capitoli relativi alla categoria 2, consumi intermedi, oggetto di riduzione (considerandone l'ammontare a legislazione vigente); per ciascuna u.p.b indicata nell’elenco 2, sono stati individuati e sommati i capitoli relativi alla categoria 21, investimenti fissi lordi, oggetto di riduzione (considerandone l'ammontare a legislazione vigente).
La colonna c) riporta gli importi per il 2006 contenuti negli elenchi 1 e 2, importo che sostituisce quello elencato nella colonna b).
La colonna d) quantifica i risparmi connessi con la rideterminazione di cui agli elenchi 1 e 2, effettuando la differenza tra la colonna c) e b).
Le ultime due colonne indicano le percentuali del risparmio rispetto alle dotazioni di consumi intermedi discrezionali e totali.
Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi – Art. 3, co. 1 - Elenco 1 |
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2006 |
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Consumi intermedi BLV (cat 2) |
Totale capitoli categoria 2 discrezionali |
ELENCO 1 ddl finanziaria |
RISPARMI |
% su consumi intermedi discrezionali |
% su totale consumi intermedi |
Migliaia di euro |
a) |
b) |
c) |
d) = b) - c) |
e) = d)/b) |
f) = d)/a) |
Ministero dell’economia e delle finanze |
3.384.329 |
2.071.517 |
1.838.354 |
233.163 |
11,3% |
6,9% |
|
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|
Ministero delle attività produttive |
21.925 |
21.025 |
16.843 |
4.182 |
19,9% |
19,1% |
|
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|
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|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
64.983 |
61.820 |
40.743 |
21.077 |
34,1% |
32,4% |
|
|
|
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|
Ministero della giustizia |
1.011.539 |
311.752 |
216.725 |
95.027 |
30,5% |
9,4% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero degli affari esteri |
199.927 |
135.434 |
102.491 |
32.943 |
24,3% |
16,5% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
693.147 |
687.600 |
530.997 |
156.603 |
22,8% |
22,6% |
|
|
|
|
|
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|
Ministero dell’interno |
1.591.041 |
344.548 |
223.787 |
120.761 |
35,0% |
7,6% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
180.253 |
98.653 |
88.725 |
9.928 |
10,1% |
5,5% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
227.562 |
98.982 |
71.520 |
27.462 |
27,7% |
12,1% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero delle comunicazioni |
18.808 |
10.308 |
6.410 |
3.898 |
37,8% |
20,7% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero della difesa |
2.214.662 |
1.986.591 |
1.184.136 |
802.455 |
40,4% |
36,2% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero delle politiche agricole e forestali |
59.622 |
38.486 |
27.285 |
11.201 |
29,1% |
18,8% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
93.933 |
93.155 |
75.479 |
17.676 |
19,0% |
18,8% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero della salute |
150.875 |
65.070 |
56.445 |
8.625 |
13,3% |
5,7% |
TOTALE GENERALE |
9.912.606 |
6.024.941 |
4.479.940 |
1.545.001 |
25,6% |
15,6% |
Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali - Articolo 4 - Elenco 2 |
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2006 |
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Investimenti fissi lordi BLV (cat. 21) |
Totale capitoli categoria 21 discrezionali |
ELENCO 2 ddl finanziaria |
RISPARMI |
% su Inv. fissi lordi discrez. |
% su Inve. fissi lordi totali |
Migliaia di euro |
a) |
b) |
c) |
d) = b) - c) |
e) = d)/b) |
f) = d)/a) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
Ministero dell’economia e delle finanze |
485.881 |
182.241 |
110.116 |
72.125 |
39,6% |
14,8% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero delle attività produttive |
146.548 |
23.548 |
14.250 |
9.298 |
39,5% |
6,3% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
11.921 |
11.921 |
7.201 |
4.720 |
39,6% |
39,6% |
|
|
|
|
|
|
|
Ministero della giustizia |
275.415 |
86.119 |
69.419 |
16.700 |
19,4% |
6,1% |
|
|
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Ministero degli affari esteri |
10.443 |
10.343 |
6.248 |
4.095 |
39,6% |
39,2% |
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
28.018 |
7.880 |
4.760 |
3.120 |
39,6% |
11,1% |
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Ministero dell’interno |
630.936 |
18.156 |
10.968 |
7.188 |
39,6% |
1,1% |
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
39.675 |
2.040 |
1.232 |
808 |
39,6% |
2,0% |
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
810.944 |
646.025 |
524.271 |
121.754 |
18,8% |
15,0% |
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Ministero delle comunicazioni |
46.560 |
11.780 |
7.116 |
4.664 |
39,6% |
10,0% |
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Ministero della difesa |
2.410.112 |
2.401.296 |
1.511.918 |
889.378 |
37,0% |
36,9% |
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Ministero delle politiche agricole e forestali |
104.714 |
413 |
254 |
158 |
38,4% |
0,2% |
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Ministero per i beni e le attività culturali |
333.738 |
16.984 |
15.730 |
1.254 |
7,4% |
0,4% |
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Ministero della salute |
1.863 |
1.863 |
1.126 |
737 |
39,6% |
39,6% |
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TOTALE GENERALE |
5.336.768 |
3.420.609 |
2.284.609 |
1.136.000 |
33,2% |
21,3% |
In base alla seconda nota di variazioni al disegno di legge di bilancio 2006 (AC 6178-ter), complessivamente la categoria dei consumi intermedi registra una diminuzione di 192 milioni di euro (passando da 9.913 milioni di euro a 9.721 milioni di euro).
In base alle indicazioni del prospetto di dettaglio sulle variazioni che hanno interessato la categoria dei consumi intermedi conseguenti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria nel testo approvato dal Senato (allegato alla seconda nota) questa riduzione complessiva è dovuta:
§ ad una riduzione degli stanziamenti prevista dal comma 5 per 1.445 milioni di euro;
§ ad una riduzione delle spese per incarichi di consulenza, di rappresentanza e per auto di servizio per 100 milioni di euro;
§ alle ccdd. eccedenze di spesa relative a spese di giustizia, che comportano un aumento di 603 milioni di euro;
§ ad un aumento di 100 milioni di euro relativo al fondo per l’acquisizione di beni e servizi presso il Ministero dell’interno;
§ ad un aumento di 370 milioni di euro relativi alle disposizioni per i lavoratori socialmente utili
§ ad un aumento di 50 milioni di euro relativo al Fondo per il funzionamento dell’Arma dei carabinieri
§ ad un ulteriore aumento di 423 milioni, in parte probabilmente dovuto a disposizioni in materia di personale
Si ricorda che disposizioni volte al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni basate su riduzioni degli stanziamenti di bilancio, di natura analoga a quelle previste dall’articolo in esame, sono già state adottate:
§ con il c.d. decreto-legge “tagliaspese” (D.L. 12 luglio 2004, n. 168[9]);
§ con la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha introdotto la cd. regola del 2 per cento;
§ con il decreto-legge relativo alla manovra correttiva per il 2005 (D.L. 17 ottobre 2005, n. 211), tuttora in vigore, anche se confluito, a seguito dell’approvazione al Senato di un maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, nel decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006 (D.L. 30 settembre 2005, n. 203), attualmente all’esame della Camera dei deputati.
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge “tagliaspese” n. 168/2004 ha disposto, nell’ambito della manovra correttiva per il 2004, le riduzioni di una serie di stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. La quota più rilevante della manovra derivava dalla riduzione degli stanziamenti discrezionali delle categorie economiche dei consumi intermedi, nella misura del 36 per cento, e degli investimenti fissi lordi nella misura del 30 per cento.
La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto una regola di evoluzione della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche volta al controllo delle dinamiche di spesa, la cd. regola del 2 per cento.
In particolare, con riferimento al bilancio dello Stato, è stato fissato un limite di incremento del 2% agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007. L'applicazione di questo limite assume come riferimento le categorie economiche e comporta una riduzione degli stanziamenti discrezionali riconducibili principalmente, anche in tal caso, alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, relativo alla manovra correttiva per il 2005, ha previsto la riduzione, in termini sia di competenza che di cassa, di stanziamenti discrezionali per consumi intermedi, per un importo complessivo di 300 milioni di euro nel 2005, e la riduzione, limitatamente alle sole autorizzazioni di cassa, di stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi, per un importo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2005. Sono esclusi gli stanziamenti destinati ai comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso. La disposizione è ora ripodotta dall’art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006 (D.L. 30 settembre 2005, n. 203), approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera.
La Corte dei Conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004.
È stata rilevata una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con interventi di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio.
Per ciò che attiene ai consumi intermedi, sulla quale si è concentrata una buona parte degli interventi correttivi attraverso tagli di carattere lineare, la Corte rileva come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. La riqualificazione della spesa per consumi intermedi non può infatti essere ottenuta con misure di natura contingente, ma deve costituire il «quotidiano impegno nell’ordinaria attività gestionale delle Amministrazioni», attraverso l’acquisizione di beni e servizi di qualità superiore, una ricognizione più accurata delle esigenze principali da soddisfare, il conseguimento effettivo di economie di scala.
In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. Il mancato rispetto degli ordinari schemi contabili si ripercuote negativamente sulla trasparenza dei conti pubblici, rimettendo in discussione lo stesso principio di annualità del bilancio.
Gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive risultano inoltre compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione. Nonostante che il decreto-legge n. 168/04 avesse comportato una riduzione dei consumi intermedi di 919 milioni di euro delle dotazioni iniziali di competenza, le previsioni finali (14.072 milioni di euro) sono risultate superiori a quelle iniziali (12.618 milioni di euro) per un importo pari a 1.454 milioni di euro, soprattutto a causa dell’utilizzo dei predetti fondi.
Con riferimento alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha inoltre sottolineato come i margini di riduzione siano ormai limitati. Anche in considerazione del fatto che la categoria dei consumi intermedi rappresenta poco più del 3 per cento della spesa dello Stato e meno del 3,5 per cento, sarebbe più opportuno «spostare l’attenzione da interventi correttivi indifferenziati ad un’impostazione più concentrata su una migliore utilizzazione delle limitate risorse disponibili.»
Nell’audizione svolta in data 10 novembre 2005 davanti al Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di contenimento della spesa pubblica, istituito presso la Commissione bilancio della Camera, il Ragioniere generale dello Stato ha rilevato come la cd. regola del 2 per cento risulti valida in sede di previsione, cioè al momento della costruzione del bilancio, ma risulti di assai difficile attuazione in sede di gestione dello stesso. Essa dovrebbe valere ai fini di un contenimento della spesa complessiva, ma non si dimostra efficace con riferimento a singole categorie economiche.
Dai dati forniti[10] emerge infatti un andamento di segno opposto tra gli stanziamenti di bilancio, da una parte, e gli impegni e i pagamenti dall’altra: con riferimento alle categorie di spesa interessate dalla regola del 2 per cento, nel mese di ottobre 2005, a fronte di una riduzione degli stanziamenti definitivi del 10,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli impegni e i pagamenti hanno registrato un incremento, rispettivamente, dell’1,7 per cento e del 6,5 per cento. I consumi intermedi hanno registrato un aumento degli stanziamenti dell’1,8 per cento e una riduzione sia degli impegni che dei pagamenti pari, rispettivamente, allo 0,2 per cento e al 2,7 per cento. La categoria degli investimenti fissi lordi, invece, a fronte di una riduzione degli stanziamenti del 15,6 per cento ha segnato una aumento degli impegni pari al 25,6 per cento e dei pagamenti pari al 10,7 per cento.
Articolo 1, comma 6
(Contenimento degli incrementi di spesa
per consulenze)
6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
Il comma 6 pone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
La disposizione si pone in linea di continuità con l’art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004.
Il comma 6 prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni[11], con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati
Una disposizione analoga era contenuta, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge cd. “tagliaspese” (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168[12], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
In particolare, la disposizione prevedeva che la spesa di tutte le amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione nell’anno 2004 non potesse essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002 ridotta del 15%. Anche in questo caso erano escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati
Si ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005 ha dichiarato l’art. 1, comma 9, del decreto-legge cd. tagliaspese, costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali”. In base a detta sentenza, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto lesive dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita dall'articolo 119 della Costituzione.
Si segnala pertanto che la disposizione in esame, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali, presenta profili analoghi a quelli dichiarati dalla Corte costituzionalmente illegittimi.
Il comma in esame specifica che resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005.
Il richiamato comma 11 – oltre a prevedere il suddetto limite, che deve ritenersi implicitamente abrogato dalla disposizione in esame a decorrere dal 2006 - prevede limiti e condizioni per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze.
In particolare, si richiede, per gli incarichi a soggetti estranei che abbiano per oggetto materie rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, l’adeguata motivazione degli atti di affidamento, nonché la possibilità di procedere all’affidamento stesso solo nei casi previsti da legge o se sussistono eventi eccezionali.
In ogni caso l’atto di affidamento deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
L’affidamento di incarichi di studio e ricerca e di consulenze in assenza dei presupposti previsti dà luogo ad illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda che, in relazione alle previsioni del citato comma 11, è intervenuta la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5 dell’11 febbraio 2005.
La circolare ha precisato che, ai fini della determinazione del limite della spesa, l’espressione “spesa sostenuta nell’anno 2004” va intesa nel senso di assumere come termine di riferimento la spesa impegnata nell’anno 2004.
La circolare ha inoltre precisato che gli incarichi di consulenza oggetto della disposizione sono quelli affidati mediante la stipula di convenzioni o di contratti di collaborazione coordinata e coordinativa. Si tratta, in particolare, delle fattispecie riconducibili agli articoli 2222 (contratto d’opera) e 2229 (esercizio delle professioni intellettuali) del codice civile, in cui si presentano condizioni di elevata professionalità e particolare autonomia nello svolgimento delle prestazioni.
La Circolare, infine, per garantire una puntuale applicazione della norma, invita le amministrazioni a gestire le risorse relative alle spese interessate mediante specifici piani gestionali, da istituire con riferimento ai pertinenti capitoli di spesa.
La relazione tecnica precisa che il riferimento effettuato alla “spesa sostenuta” deve intendersi come riferimento alla “spesa impegnata”.
Tale precisazione conferma quanto già stabilito per il 2005 dalla richiamata circolare n. 5/2005.
Si ricorda in proposito che la Corte dei Conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004.
Nell’ambito di questa analisi, la Corte dei Conti ha analizzato due tipologie di spesa specificamente interessate da misure di contenimento previste dal decreto-legge n. 168/2004: la spesa per studi ed incarichi di consulenza – che non avrebbe dovuto eccedere la spesa media annua del periodo 2001-2002, ridotta del 15 per cento – e la spesa per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni - che non avrebbe dovuto eccedere la spesa media annua del periodo 2001-2003, ridotta del 15 per cento.
La verifica dell’andamento di queste spese appare problematica, a causa delle difficoltà di individuare le sottocategorie di spesa ad esse relative. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte emerge il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati: le spese per studi consulenze e indagini registrerebbero uno scostamento del 5,3 per cento rispetto all’obiettivo prefissato, quelle di rappresentanza e per missioni all’estero segnerebbero uno scostamento del 21,2 per cento rispetto all’obiettivo.
Si ricorda che, per quanto concerne l’affidamento di incarichi di consulenze, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001[13] le amministrazioni pubbliche - a fronte di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L’art. 53 del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre che le pp.aa. sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti[14].
L'altra norma di riferimento in materia - in relazione agli enti locali - è l'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000[15], in base al quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Accanto a tale norma di carattere generale, esistono poi altre disposizioni, di tipo speciale, che consentono agli enti locali di conferire incarichi (ad esempio l'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, di conferire incarichi per la progettazione di opere pubbliche).
Le norme di carattere generale richiamate sono quelle che consentono, tra l’altro, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative: da esse emerge infatti la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e di elevata autonomia nel loro svolgimento.
Sempre con riferimento specifico agli enti locali, il comma 42 della legge finanziaria 2005, disciplina il conferimento di incarichi di studio e di consulenze da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, introduce una serie di aggravi procedurali, volti a rendere più complesso il procedimento di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione locale (adeguata motivazione del conferimento dell’incarico, con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e trasmissione alla Corte dei conti dell’atto di affidamento).
Articolo 1, comma 7
(Contenimento degli incrementi di spesa
per spese di rappresentanza)
7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.
Il comma 7 pone una disciplina restrittiva per le spese delle pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
Esso prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni[16].
Una disposizione analoga, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge cd. “tagliaspese” (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168[17], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191), che limitava anche le spese per missioni all’estero.
In particolare, la disposizione prevede che la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di detto limite costituiscono espressamente illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione.
Si ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005 ha dichiarato l’art. 1, comma 10, del decreto-legge cd. tagliaspese, costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali”. Come già ricordato, in base a detta sentenza, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto lesive dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita dall'articolo 119 della Costituzione.
Si segnala pertanto che la disposizione in esame, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali, presenta profili analoghi a quelli dichiarati dalla Corte costituzionalmente illegittimi.
In relazione alle “spese di rappresentanza”, si segnala la mancanza di una specifica disciplina legislativa negli ordinamenti regionali e statali, come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. È lasciato pertanto all’autonomia normativa e contabile di ogni Amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica.
La sostanziale carenza normativa - e la susseguente situazione di incertezza sulla valutazione dei singoli casi - ha tuttavia indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, nonché sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.
In questo senso è anzitutto necessaria l'adozione da parte dell'ente di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza. Tali spese, infatti, rientrando, quanto alla natura, tra quelle tradizionalmente definite facoltative, in base alle regole di buona amministrazione possono essere disposte solo se ed in quanto l’esigenza di rappresentatività dell’ente sia stata preventivamente accertata e definita, nei suoi termini essenziali, in atti regolamentari o almeno in atti amministrativi generali.
Dette spese devono comunque essere dirette al perseguimento dei fini istituzionali. A tal fine si è rilevato come l'attività di rappresentanza sia innanzitutto determinata dalla sua idoneità a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Amministrazione, e che tale idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano l’attività, e dall’altro, con le circostanze temporali e modali dell’attività stessa che deve avere il carattere della eccezionalità.
Ancora, occorre che nella successiva fase di contabilizzazione, le spese di rappresentanza siano esposte nei rendiconti in maniera non globale o forfetaria, bensì in modo da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un’adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse.
Articolo 1, comma 8
(Contenimento degli incrementi di spesa
per auto di servizio)
8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
Il comma 8 pone una disciplina restrittiva delle spese che le pp.aa. sostengono per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture: esso prevede, a decorrere dal 2006, che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
Come il comma 6, la disposizione si pone in linea di continuità con la legge finanziaria per il 2005 e, in particolare con l’art. 1, comma 12, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari, rispettivamente, al 90 per cento, all’80 per cento e al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2004.
Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto trasmettere alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi in questione, in cui evidenziare i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa (art. 1, comma 14, legge n. 311/2004). Tale relazione non risulta pervenuta.
La disposizione in esame, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali, presenta profili analoghi a quelli si cui verte la recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005. In base a tale sentenza, come già ricordato, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto lesive dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita dall'articolo 119 della Costituzione.
La relazione tecnica stima gli effetti derivanti dall’applicazione del comma in esame in 30 milioni di euro, in termini finanziari e di indebitamento netto.
L’utilizzo delle autovetture pubbliche è stato più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L’articolo 21 della legge n. 412 del 1991, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica” recava norme circa l’uso delle autovetture, indicando le autorità abilitate all’utilizzo e disponendo una ricognizione del parco-macchine dell’amministrazione civile dello Stato - che fu, peraltro, trasmessa al Parlamento quale allegato al disegno di legge di bilancio per il 1993 (stato di previsione del Ministero del tesoro) - che doveva essere ridotto.
Sulla base del D.P.C.M. 13 luglio 1994, Direttive in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato,le auto eccedenti potevano essere:
- vendute, previa valutazione degli uffici tecnici erariali;
- trasferite alle Forze di polizia;
- donate alla Croce rossa (qualora il loro valore fosse talmente basso da non rendere conveniente la loro vendita);
- avviate alla demolizione.
Le disposizioni delle citate direttive erano applicabili anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato; a tal fine, le norme di attuazione dovevano essere emanate dalle singole amministrazioni nei confronti degli enti vigilati e portate a conoscenza della Presidenza del Consiglio.
Sulla materia è quindi intervenuto l’articolo 2, commi da 117 a 124, della legge n. 662 del 1996[18]. In particolare il comma 117 prevedeva un censimento da parte delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici degli autoveicoli in dotazione secondo le modalità che furono indicate dal successivo decreto 29 gennaio 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il comma 118 indicava le autorità cui veniva consentito l'uso esclusivo delle autovetture (Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato), prevedendo, al successivo comma 121, l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di particolari categorie cui fosse consentito l'uso esclusivo delle autovetture. Il comma 122 disponeva circa la perdita del diritto all'uso dell'autovettura di Stato per coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che fossero cessati dalla carica
Il comma 119 prevedeva l’affidamento, entro 12 mesi, a società private dei servizi di trasporto di persone e cose precedentemente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici e, contemporaneamente autorizzava (comma 120) la dismissione degli autoveicoli eccedenti, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.
L’individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell’utilizzo dell’autovettura fu effettuata con il D.P.C.M 28 febbraio 1997. Con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.
L’assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato, è stata nuovamente disciplinata, con l’introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.
Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, disponendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2002, avrebbe riferito al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornito annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.
Articolo 1, comma 10
(Contenimento spesa centri di
accoglienza)
10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
Il comma 10 dell’articolo 1 reca una norma volta a contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste dalla vigente legislazione in materia di immigrazione. Al fine indicato, il Ministro dell’interno è chiamato a stabilire con proprio decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle summenzionate strutture, atto ad armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare.
I centri di accoglienza sono previsti e disciplinati dall’art. 40 del testo unico in materia di immigrazione, approvato con D.Lgs. 286/1998[19]. Esso (co. 1) prevede che le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongano centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Secondo il co. 2, ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
Quanto ai centri di permanenza temporanea (CPT), l’art. 14 del medesimo testo unico stabilisce che quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la solidarietà sociale e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi ministro dell’economia e delle finanze). Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
La normativa nazionale cui far riferimento per le gare di appalto previste dal comma in esame è rinvenibile nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il quale disciplina l’aggiudicazione, da parte delle c.d. amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1[20] e all’allegato 2[21], il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS)[22] per quelli dell’allegato 1 e uguale o superiore a 200.000 euro per quelli dell’allegato 2. Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, le amministrazioni aggiudicatici sono tenute, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, a preparare un capitolato d’oneri da inviare agli offerenti (nel caso di pubblico incanto, art. 9) o ai candidati prescelti (nel caso di licitazione provata, appalto concorso o trattativa privata, art. 10).
Secondo la Corte dei conti, lo Stato ha speso complessivamente 49,7 milioni di euro per la gestione, ai quali vanno aggiunti altri 26,3 milioni per coprire le spese di polizia, carabinieri e finanzieri impegnati nel controllo dei centri[23].
Articolo 1, commi 11-12
(Fondo per i trasferimenti correnti alle
imprese)
11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
Il comma 11 istituisce, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun ministero un fondo delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Le unità previsionali di base e le dotazioni che confluiscono al Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato al disegno di legge finanziaria.
Non confluiscono comunque al Fondo le voci relative a contributi in conto interessi, quelle determinate in Tabella C e quelle classificate come spese obbligatorie.
Nonostante che la formulazione letterale dell’articolo sembri far riferimento ad un semplice trasferimento di risorse, è operata contestualmente una riduzione delle unità previsionali di base relative a trasferimenti correnti alle imprese indicate nell’elenco 3.
La tabella che segue riepiloga gli effetti sul bilancio per il 2006 attesi dalla disposizione in esame, evidenziando altresì la dotazione iniziale del bilancio a legislazione vigente delle upb o delle leggi menzionate nell’elenco.
Nel testo originario del disegno di legge finanziaria, la riduzione aveva un’incidenza percentuale dell’29,5 per cento su tutte le u.p.b. interessate.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, sono state eliminate le riduzioni delle u.p.b. relative alle emittenti televisive locali ed alle scuole non statali.
Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
Comma 11 - Elenco 3 |
2006 |
|||
(migliaia di euro) |
BLV |
Elenco 3 |
Riduzioni |
Var. % |
|
|
|
|
|
Ministero dell’economia e delle finanze |
2.814.401 |
1.984.151 |
-830.250 |
-29,5% |
3.1.2.4 - Poste italiane |
259.013 |
182.604 |
-76.409 |
-29,5% |
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato |
1.880.888 |
1.326.025 |
-554.863 |
-29,5% |
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi |
7.000 |
4.935 |
-2.065 |
-29,5% |
3.1.2.43 - Contratti di programma |
267.500 |
188.587 |
-78.913 |
-29,5% |
3.1.2.45 - ANAS |
400.000 |
282.000 |
-118.000 |
-29,5% |
3.1.5.20 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
1.984.151 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle attività produttive |
25.000 |
17.625 |
-7.375 |
-29,5% |
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale |
25.000 |
17.625 |
-7.375 |
-29,5% |
3.1.2.11 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
17.625 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
43.175 |
30.439 |
-12.736 |
-29,5% |
3.1.2.1 - Occupazione |
33.570 |
23.667 |
-9.903 |
-29,5% |
9.1.2.2 - Occupazione |
4.957 |
3.495 |
-1.462 |
-29,5% |
14.1.2.1 - Pari opportunità |
4.648 |
3.277 |
-1.371 |
-29,5% |
1.1.5.4 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
30.439 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero istruzione, università e ricerca |
547.306 |
542.880 |
-4.425 |
-0,8% |
2.1.5.5 - Scuole non statali |
284.647 |
284.647 |
0 |
- |
3.1.2.1 - Scuole non statali |
1.008 |
1.008 |
0 |
- |
4.1.2.10 - Univ. e istituti non statali - Urbino |
15.000 |
10.575 |
-4.425 |
-29,5% |
7.1.2.1 - Scuole non statali |
51.095 |
51.095 |
0 |
- |
8.1.2.1 - Scuole non statali |
14.590 |
14.590 |
0 |
- |
9.1.2.1 - Scuole non statali |
6.636 |
6.636 |
0 |
- |
10.1.2.1 - Scuole non statali |
29162 |
29162 |
0 |
- |
11.1.2.1 - Scuole non statali |
19.265 |
19.265 |
0 |
- |
12.1.2.1 - Scuole non statali |
4.433 |
4.433 |
0 |
- |
13.1.2.1 - Scuole non statali |
12.255 |
12.255 |
0 |
- |
14.1.2.1 - Scuole non statali |
1.940 |
1.940 |
0 |
- |
15.1.2.1 - Scuole non statali |
25.101 |
25.101 |
0 |
- |
16.1.2.1 - Scuole non statali |
3.361 |
3.361 |
0 |
- |
17.1.2.1 - Scuole non statali |
729 |
729 |
0 |
- |
18.1.2.1 - Scuole non statali |
3.433 |
3.433 |
0 |
- |
19.1.2.1 - Scuole non statali |
15.091 |
15.091 |
0 |
- |
20.1.2.1 - Scuole non statali |
34.809 |
34.809 |
0 |
- |
21.1.2.1 - Scuole non statali |
1.273 |
1.273 |
0 |
- |
22.1.2.1 - Scuole non statali |
11.473 |
11.473 |
0 |
- |
23.1.2.1 - Scuole non statali |
4.937 |
4.937 |
0 |
- |
24.1.2.1 - Scuole non statali |
7.068 |
7.068 |
0 |
- |
Il Fondo per i trasferimenti alle imprese non è stato istituito |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
328.378 |
231.506 |
-96.872 |
-29,5% |
4.1.2.2 - Società di servizi marittimi |
181.900 |
128.239 |
-53.661 |
-29,5% |
4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione |
26.598 |
18.751 |
-7.847 |
-29,5% |
5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione |
119.881 |
84.516 |
-35.365 |
-29,5% |
2.1.2.10 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
231.506 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle comunicazioni |
98.678 |
98.678 |
0 |
- |
4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale |
98.678 |
98.678 |
0 |
- |
4.1.2.5 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
98.678 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero delle politiche agricole e forestali |
39.325 |
27.724 |
-11.601 |
-29,5% |
2.1.2.7 – Pesca |
14.000 |
9.870 |
-4.130 |
-29,5% |
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, ecc |
25.325 |
17.854 |
-7.471 |
-29,5% |
1.1.5.3 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
27.724 |
- |
|
|
|
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
3.409 |
2.402 |
-1.007 |
-29,5% |
3.1.2.2 - Editoria libraria |
3.409 |
2.402 |
-1.007 |
-29,5% |
3.1.5.2 – Fondo per trasferimenti correnti a imprese |
- |
2.402 |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
3.899.672 |
2.935.405 |
-964.272 |
-29,5% |
Si osserva che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione non risulta istituito il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese previsto dal comma in esame.
L’effetto positivo sui conti pubblici per il 2006 è stimato in 964 milioni di euro.
Il comma 12 stabilisce che i ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione è volta a realizzare una razionalizzazione delle risorse stanziate in bilancio per trasferimenti alle imprese e a realizzare una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.
Si osserva che per alcuni Ministeri confluiscono ai suddetti fondi risorse riferibili ad interventi molto diversi. Occorre valutare se, in tali casi, l’introduzione della flessibilità risponda effettivamente ad un’esigenza di razionalizzazione.
A titolo puramente esemplificativo, si segnala che nel fondo presso il Ministero dell’economia confluiscono trasferimenti alle Poste italiane, alle Ferrovie, all’ANAS, ai contratti di programma ed una serie di altri contributi.
Occorre, infine, considerare se per alcune delle voci inserite nei Fondi si possa proporre la riduzione degli stanziamenti operata dal comma in esame, nonché l’applicazione di margini di discrezionalità nell’assegnazione delle risorse. Si segnala, in particolare, che vengono operate riduzioni su dotazioni di bilancio riferite alle eccedenze di spesa, cioè gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cfr. Economia e Finanze, upb 3.1.2.4 Contratti di programma, legge n. 311 del 2004; Infrastrutture e Trasporti, upb 4.1.2.2 Società di servizi marittimi, legge n. 311 del 2004). Con riferimento all’u.p.b. 4.1.2.2., si segnala che la legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa alle società di navigazione, è inserita anche nell’allegato relativo alle eccedenze di spesa, che prevede uno stanziamento di 29,9 milioni di euro per il 2006, a titolo di regolazione debitoria, in quanto riferito ad esigenze di anni pregressi.
La disposizione in esame sembra prefigurare un intervento simile a quello operato con l'Istituzione dei Fondi unici per gli investimenti operato dall'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002.
Nei fondi, istituiti nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.
Le nuove autorizzazioni di spesa per investimenti, che confluiscono nei Fondi unici per gli investimenti, devono mantenere una autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
A decorrere dal 2003, i Fondi unici per gli investimenti possono essere rifinanziati nella Tabella D della legge finanziaria per i tre anni del bilancio pluriennale.
Il comma 4 dell’articolo 46 ha stabilito che in apposito allegato alla legge finanziaria sono analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei Fondi per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione (cfr. comma 395 del disegno di legge in esame).
Articolo 1, comma 13
(Flessibilità del bilancio)
13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 395. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
Il comma 13 interviene sulle autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, disponendone la riduzione del 10 per cento.
Di conseguenza vengono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006.
Dall’operatività della riduzione vengono escluse:
- le autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria;
Per spese obbligatorie si intendono gli oneri di carattere inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente e tassativamente individuati per ciascun Ministero nell’apposito “elenco 1” allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio, per tali spese si ricorre mediante prelievi dall’apposito fondo di riserva di cui all’articolo 7 della legge n. 468/1978.
La dizione di "spese aventi natura obbligatoria" sembrerebbe peraltro coprire un aggregato più ampio, da un punto di vista contabile, di quello delle spese obbligatorie.
Ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione della disposizione in esame, potrebbe risultare opportuno precisare se la dizione “spese aventi natura obbligatoria” si riferisce soltanto alle “spese obbligatorie”, per le quali si può ricorrere all’apposito fondo di riserva di cui all’articolo 7 della legge n. 468/1978.
- le spese in annualità e a pagamento differito;
Si tratta di spese che determinano oneri a carattere pluriennale che comportano l’iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno. L’iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero i esercizipari alle annualità da pagare;
- gli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F del disegno di legge finanziaria;
La tabella C reca la determinazione degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è appositamente rinviata alla legge finanziaria. La tabella F reca gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
- i fondi unici per gli investimenti e per trasferimenti alle imprese.
I fondi unici per gli investimenti sono stati istituiti dall'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002. I fondi costituiti nei singoli stati di previsione sono esposti nell’allegato 2 della legge finanziaria, con l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (ed i relativi importi) che sono in essi confluite, per ciascun comparto omogeneo di spesa. L’allegato 2 è approvato ai sensi del comma 395 del disegno di legge in esame.
I fondi per i trasferimenti alle imprese sono invece costituiti ai sensi del comma 11 del disegno di legge in esame, sulla base degli stanziamenti indicati nell’allegato elenco 3.
La relazione tecnica specifica che le autorizzazioni di spesa su cui opera la norma in esame sono quelle che riguardano soltanto alcune categorie di spesa, in particolare consumi intermedi (cat. 2) ed altre uscite (cat. 12) per la parte corrente; investimenti fissi lordi (cat. 21) e altri trasferimenti (cat. 26), per la parte in conto capitale. Tutte le altre categorie rimangono escluse a causa della loro natura obbligatoria.
Secondo la relazione tecnica, dall’applicazione della norma in esame dovrebbe conseguire una riduzione delle spese di parte corrente pari a 20 milioni di euro, in termini finanziari e di indebitamento netto, e delle spese di conto capitale pari a 15 milioni di euro in termini finanziari e a 5 milioni di euro in termini di indebitamento netto.
L’articolo prevede, inoltre, l’istituzione, in ciascuno stato di previsione della spesa, di un fondo di parte corrente e di uno di conto capitale, costituiti da 10 per cento degli stanziamenti come rideterminati ai sensi del periodo precedente, da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spesa oggetto della riduzione.
La ripartizione dei fondi avviene con decreto del Ministro competente, comunicati (anche con evidenze informatiche) al Ministero dell’economia, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per la registrazione.
In applicazione della norma in esame, con la II Nota di variazioni al bilancio (A.C. 6177-ter), nell’ambito di ciascuno stato di previsione, sono stati costituiti i Fondi da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge,la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento degli stanziamenti dei capitoli come risultanti dall’applicazione del comma in esame (ovvero, dal 9 per cento dello stanziamento iniziale di bilancio).
UPB/ |
Ministero economia e finanze |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione del 9% |
|
|
|
|
|
4.1.1.0 2654 |
Spese per il monitoraggio della spesa pubblica (L. 350/2003, art. 2, co. 35) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
4.1.1.0 3075 |
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (DL 35/2005, art. 15) |
5.244.540 |
-524.454 |
-472.009 |
5.1.2.2 3415 |
Fondo per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ( (L 388/2000, art. 145) |
20.658.276 |
-2.065.828 |
-1.859.245 |
6.1.1.1 3550 |
Spese per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria ((L. 350/2003, art. 2, co. 35) |
700.000 |
-70.000 |
-63.000 |
6.1.2.13 3936 |
Assegnazione alla Scuola superiore economia e finanze per il programma di qualificazione del personale dell’amministrazione finanziaria (L. 311/2004, co. 373 |
5.000.000 |
-500.000 |
-450.000 |
12.1.2.145210 |
Tutela minoranze linguistiche storiche (L. 482/1999) |
4.493.175 |
-449.318 |
-404.386 |
12.1.2.14 5211 |
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (L. 482/1999) |
5.061.278 |
-506.128 |
-455.515 |
4.1.5.17 3097 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
3.884.155 |
|
Minori spese |
|
-4.315.728 |
|
|
|
|
|
|
3.2.3.5 7053 |
Realizzazione archivio informatizzato per la lotta alle frodi con carte di pagamento (L. 166/2005, art. 6) |
70.000 |
-7.000 |
-6.300 |
3.2.3.55 7394 |
Assegnazione alla Scuola superiore economia e finanze per la diffusione del “Made in Italy” (L. 311/2004, co. 232) |
10.000.000 |
-1.000.000 |
-900.000 |
4.2.3.29 7580 |
Fondo per i progetti di ricerca (L. 289/2002, art. 56) |
100.000.000 |
-10.000.000 |
-9.000.000 |
4.2.3.29 7581 |
Fondo per il sostegno e il potenziamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica (L. 350/2003, art. 4, co. 159)
|
15.000.000 |
-1.500.000 |
-1.350.000 |
4.2.3.30 7585 |
Fondo per il monitoraggio della spesa sanitaria (DL 269/2003, art. 50) |
50.000.000 |
-5.000.000 |
-4.500.000 |
6.2.3.1 7751 |
Ristrutturazione e ammodernamento edifici finanziari (L 358/1991) |
104.553 |
-10.455 |
-9.410 |
4.2.10.4 7591 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
15.765.710 |
|
Minori spese |
|
-17.517.455 |
|
UPB/ |
Ministero attività produttive |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
2.1.1.0 1368 |
Spese connesse alla tutela dei consumatori (L. 140/1999, art. 10) |
929.622 |
-92.962 |
-83.666 |
3.1.1.0 2228 |
Spese per attività di informazione e monitoraggio (L. 140/1999, art. 10) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
3.1.1.0 2234 |
Spese per il funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale (L. 140/1999, art. 3) |
2.065.828 |
-206.583 |
-185.925 |
3.1.2.1 2261 |
Spese per il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese (L. 229/2003, art. 16) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
4.1.10 3566 |
Realizzazione del piano di educazione e informazione sul risparmio e uso efficiente dell’energia (L. 239/2004, art. 1, co. 119) |
2.468.000 |
-246.800 |
-222.120 |
4.1.1.0 3567 |
Spese per il personale ad elevata specializzazione in materia energetica da assumere con contratto a tempo determinato (L. 239/2004, art. 1, co. 119) |
250.000 |
-25.000 |
-22.500 |
2.1.5.5 1735 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
605.692 |
|
Minori spese |
|
-672.991 |
|
|
|
|
|
|
5.2.3.5 8325 |
Campagna di promozione del “Made in Italy” /(L. 350/2003, art. 4, co. 61) |
12.000.000 |
-1.200.000 |
-1.080.000 |
5.2.3.5 8326 |
Esposizione permanente del design italiano e del “Made in Italy” /(L. 350/2003, art. 4, co. 70) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
5.2.3.8 8335 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
1.170.000 |
|
Minori spese |
|
-1.300.000 |
|
UPB/ |
Ministero del lavoro e politiche sociali |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
7.1.1.0 3483 |
Spese per l’integrazione del CNEL con i membri designati dall’Osservatorio nazionale del volontariato e dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 17) |
248.932 |
-24.893 |
-22.404 |
7.1.2.4 3526 |
Funzionamento dell’organo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus (L. 133/1999, art. 14) |
2.582.285 |
-258.229 |
-232.406 |
11.1.1.0 4293 |
Funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (L. 335/1995, art. 3, co. 18) |
774.685 |
-77.469 |
-69.722 |
14.1.1.0 5025 |
Funzionamento della Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici (L. 311/2004, art.1, co. 135) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
14.1.1.0 5025 |
Funzionamento della Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici (L. 350/2003, art. 3, co 149) |
2.416.000 |
-241.600 |
-217.440 |
14.1.2.1 5061 |
Funzionamento del Comitato nazionale per la parità uomo-donna nel lavoro (L. 125/1991, art. 5) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
15.1.1.0 5204 |
Spese per l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 12) |
1.001.926 |
-100.193 |
-90.173 |
15.1.1.0 5205 |
Attività di collaborazione tra l’Osservatorio nazionale del volontariato e l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 16) |
25.823 |
-2.582 |
-2.324 |
15.1.1.0 5206 |
Somme da erogare all’ISTAT per assistenza nelle indagini statistiche in tema di associazionismo (L. 383/2000, art. 15) |
51.646 |
-5.165 |
-4.648 |
15.1..0 5207 |
Osservatori regionali dell’associazionismo (L. 383/2000, art. 14) |
154.937 |
-15.494 |
-13.944 |
15.1.2.1 5241 |
Consulta nazionale sull’alcol (L. 125/2001, art. 4) |
64.557 |
-6.456 |
-5.810 |
1.1.5.3 1155 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-795.352 |
|
Minori spese |
|
-881.727 |
|
UPB/ |
Ministero della giustizia |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 1) |
1.716.000 |
-171.600 |
-154.440 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 2) |
3.733.500 |
-373.350 |
-336.015 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 3) |
2.800.000 |
-280.000 |
-252.000 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 4) |
5.400.000 |
-540.000 |
-486.000 |
3.1.1.0 1478 |
Scuola superiore della Magistratura (L. 150/2005, art. 2, co. 37, p. 5) |
244.400 |
-24.440 |
-21.996 |
3.1.5.5 1518 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
1.250.451 |
|
Minori spese |
|
-1.389.390 |
|
UPB/ |
Ministero degli affari esteri |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
11.1.2.3 3106 |
Contributi riunioni annuali dei comitati dei presidenti dei Comites (L. 286/2003, art. 6, co. 4) |
226.000 |
-22.600 |
-20.340 |
12.1.1.0 3366 |
Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo (L 80/1999, art. 2) |
83.150 |
-8.315 |
-7.484 |
13.1.2.3 3755 |
Partecipazione italiana all’esposizione universale di Aichi del 2005 (L. 360/2003, art. 9) |
137.300 |
-13.730 |
-12.357 |
13.1.2.3 3755 |
Partecipazione italiana all’esposizione universale di Aichi del 2005 (L. 360/2003, art. 10) |
8.250 |
-825 |
-743 |
6.1.5.6 1625 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
40.924 |
|
Minori spese |
|
-45.470 |
|
UPB/ |
Ministero dell’istruzione |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
2.1.1.1 1241 |
Diffusione nelle scuole delle norme sulla sicurezza e disciplina negli sport invernali (L. 363/2003, art. 5) |
100.000 |
-10.000 |
-9.000 |
3.1.2.2 1478 |
Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (L. 23/1996, art. 10) |
103.291 |
-10.329 |
-9.296 |
4.1.1.1 1626 |
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (L. 508/1999, art. 3) |
103.290 |
-10.329 |
-9.296 |
12.1.1.1 3061 |
Fondo per traduzione e stampa di libri di testo in lingua slovena (L. 932/1973)) |
129.114 |
-12.911 |
-11.621 |
2.1.5.8 1293 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
39.213 |
|
Minori spese |
|
-43.569 |
|
UPB/ |
Ministero dell’interno |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province – Monza-Brianza (L. 146/2004, art. 4) |
16.896.911 |
-1.689.691 |
-1.520.722 |
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province - Fermo (L. 147/2004, art. 5) |
12.755.841 |
-1.275.584 |
-1.148.026 |
2.1.5.5 1375 |
Fondo per l’istituzione di uffici periferici nelle nuove province – Barletta-Andria-Trani (L. 146/2004, art. 4) |
16.456.873 |
-1.645.687 |
-1.481.119 |
5.1.1.1 2631 |
Fondo per gli interventi di sicurezza sussidiaria a carico dello Stato (DL 144/2005, art. 18) |
1.500.000 |
-150.000 |
-135.000 |
5.1.1.1 2641 |
Cooperazione internazionale forze di polizia (L. 311/2004, co. 553) |
4.000.000 |
-400.000 |
-360.000 |
5.1.1.3 2762 |
Acquisto strumenti per controlli del tasso alcoolimetrico (L. 125/2001, art 3) |
183.200 |
-18.320 |
-16.488 |
5.1.1.3 2762 |
Acquisto strumenti per controlli del tasso alcoolimetrico (L. 111/1988, art. 17) |
341.800 |
-34.180 |
-30.762 |
2.1.5.6 1380 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-4.692.117 |
|
Minori spese |
|
-5.213.462 |
|
|
|
|
|
|
2.2.3.2 7013 |
Carta d’identità elettrinica e voto elettronico (L. 350/2003, art. 4, co. 12) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
3.2.34 7334 |
Acquisto attrezzature per rischi atti criminali con armi NBC (L. 311/2004, co. 547) |
6.000.000 |
-600.000 |
-540.000 |
2.2.10.3 7294 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-720.000 |
|
Minori spese |
|
-800.000 |
|
UPB/ |
Ministero dell’ambiente |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
1.1.1.0 1083 |
Attuazione dei programmi strategici di comunicazione ambientale (L. 179/2002, art. 6) |
2.677.000 |
-267.700 |
-240.930 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 426/1998, art. 2, co. 14) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 93/2001, art. 8, co. 11) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
2.1.1.0 1406 |
Segreteria tecnica delle aree protette marine e segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimo (L. 93/2001, art. 14) |
464.811 |
-46.481 |
-41.833 |
2.1.1.0 1410 |
Comitato di pilotaggio dell’accordo per la creazione nel Mediterraneo di un santuario dei mammiferi marini (L. 391/2001, art. 4) |
129.114 |
-12.911 |
-11.620 |
2.1.2.5 1648 |
Parchi dei musei sommersi di Baia (golfo di Pozzuoli) e di Gaiola (golfo di Napoli) (L. 388/2000, art. 114) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
2.1.2.5 1649 |
Spese per la promozione e l’attuazione dell’accordo per la creazione nel Mediterraneo di un santuario dei mammiferi marini (L. 391/2001, art. 4) |
413.165 |
-41.317 |
-37.185 |
3.1.1.0 1805 |
Sistema di coordinamento e controllo per la salvaguardia della laguna di Venezia (L. 344/1997, art. 5) |
723.040 |
-72.304 |
-65.074 |
3.1.1.0 1806 |
Studi per la salvaguardia della laguna di Venezia (L. 344/1997, art. 5) |
206.583 |
-20.658 |
-18.592 |
3.1.1.0 1807 |
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’osservatorio dei servizi idrici (L. 36/1994, art. 22) |
903.800 |
-90.380 |
-81.342 |
3.1.2.4 1861 |
Magistrato alle acque per il servizio di polizia lagunare (L. 366/1963) |
12.470 |
-1.247 |
-1.122 |
4.1.1.0 2114 |
Programmi di formazione ambientale e relativo materiale informativo (DL 36/2001, art. 10) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
5.1.1.0 2717 |
Convenzioni con università, enti vari e soggetti privati (L. 344/1997, art. 1 |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
5.1.1.0 2718 |
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (L. 344/1997, art. 5)
|
908.964 |
-90.896 |
-81.807 |
5.1.1.0 2721 |
Corsi di formazione per la gestione di programmi di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane (L. 344/1997, art. 1) |
258.228 |
-25.823 |
-23.241 |
5.1.1.0 2723 |
Catasto nazionale delle sorgenti e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001, art. 4) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
5.1.1.0 2724 |
Comitato di prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico (L. 36/2001, art. 6) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
5.1.1.0 2725 |
Funzionamento degli Osservatori ambientali. (L. 179/2002, art. 5) |
2.065.000 |
-206.500 |
-185.850 |
5.1.1.0 2726 |
Attività connesse all’autorizzazione integrata ambientale per la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. (L. 179/2002, art. 5) |
1.533.000 |
-153.300 |
-137.970 |
5.1.1.0 2727 |
Studi relativi alla valutazione ambientale di piani e programmi suscettibili di impatto . (L. 179/2002, art. 5) |
775.000 |
-77.500 |
-69.750 |
5.1.1.0 2728 |
Valutazione del rischio ambientale di microrganismi , organismi geneticamente modificati, valutazione di biocidi, ecc. (L. 179/2002, art. 5) |
527.000 |
-52.700 |
-47.430 |
6.1.1.0 3084 |
Spese varie Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei Comitati tecnici delle autorità di bacino (L. 253/1990, art. 14) |
174.562 |
-17.456 |
-15.711 |
6.1.1.0 3095 |
Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (L. 426/1998, art. 4, co. 18) |
103.291 |
-10.329 |
-9.296 |
1.1.5.3 1335 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-1.524.267 |
|
Minori spese |
|
-1.693.629 |
|
UPB/ |
Ministero delle infrastrutture |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
2.1.1.0 1273 |
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della laguna (DL 44/2005, art. 3) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
5.1.2.4 2452 |
Consulta generale dell’autotrasporto (DL 269/2003, art. 17) |
2.000.000 |
-200.000 |
-180.000 |
2.1.5.5 1460 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-225.000 |
|
Minori spese |
|
-250.000 |
|
UPB/ |
Ministero delle comunicazioni |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
7.2.3.4 7941 |
Fondazione Ugo Bordoni (DL 35/2005, art. 7, co. 2) |
5.165.000 |
-516.500 |
-464.850 |
|
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-464.850 |
|
Minori spese |
|
-516.500 |
|
UPB/ |
Ministero per i beni e le attività culturali |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
|
|
|
|
|
3.1.1.0 1977 |
Convenzioni tra stabilimenti ecclesiastici e annesse biblioteche pubbliche statali (L. 803/1980) |
177.661 |
-17.766 |
-15.989 |
3.1.1.0 1977 |
Convenzioni tra stabilimenti ecclesiastici e annesse biblioteche pubbliche statali (L. 320/1993) |
338.796 |
-33.880 |
-30.492 |
4.1.1.0 2296 |
Museo tattile statale Omero di Ancona (L. 452/1999) |
258.228 |
-25.823 |
-23.241 |
4.1.1.0 2297 |
Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (L. 78/2001) |
170.431 |
-17.043 |
-15.339 |
4.1.1.0 2298 |
Gestione dell’elenco degli istituti archeologici universitari (DL 63/2005, art. 2) |
20.000 |
-2.000 |
-1.800 |
5.1.1.0 2558 |
Attività di indagine, studio, ecc nei settori dello spettacolo e dello sport (L. 114/1964) |
5.167 |
-517 |
-465 |
2.1.5.5 1750 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-87.326 |
|
Minori spese |
|
-97.029 |
|
|
|
|
|
|
4.2.3.4 7906 |
Impianto dell’elenco degli istituti archeologici universitari |
100.000 |
-10.000 |
-9.000 |
2.2.10.4 7360 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-9.000 |
|
Minori spese |
|
-10.000 |
|
UPB/ |
Ministero della salute |
BLV |
Riduzione 10% |
Riduzione 9% |
2.1.1.0 2144 |
Banca dati centrale per la raccolta e registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali (L. 39/2002, art. |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
2.1.1.0 2201 |
Sistema informativo dei trapianti (L. 91/1999, art. 7) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
3.1.1.0 3146 |
Convenzioni con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, ed altri organismi (L. 388/2000) |
82.914 |
-8.291 |
-7.462 |
3.1.1.0 3170 |
Spese varie membri non ministeriali della Commissione antidoping (L. 350/2003, art. 3, co. 45) |
2.325.000 |
-232.500 |
-209.250 |
3.1.1.0 3171 |
Spese per le attività dei laboratori anti-doping (L. 350/2003, art. 3, co. 45) |
1.175.000 |
-117.500 |
-105.750 |
3.1.1.0 3174 |
Studi contro la sterilità e l’infertitlità (L. 40/2004, art. 2) |
500.000 |
-50.000 |
-45.000 |
4.1.1.0 4110 |
Borse di studio per trapianti (L. 91/1999, art. 21) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
4.1.1.0 4140 |
Campagne di informazione sulla sterilità e sull’infertitlità (L. 40/2004, art. 2) |
1.000.000 |
-100.000 |
-90.000 |
4.1.1.0 4141 |
Promozione dell’informazione sui trapianti (L. 91/1999, art. 2) |
929.622 |
-92.962 |
-83.666 |
4.1.2.5 4391 |
Sorveglianza epidemiologica della BSE e sistema di registrazione degli animali (DL 355/2000, art. 1) |
51.645.690 |
-5.164.569 |
-4.648.112 |
4.1.2.5 4392 |
Monitoraggio dell’abuso di alcol e attività di prevenzione (L. 125/2001, art. 3, co. 1, p. c) |
516.457 |
-51.646 |
-46.481 |
4.1.2.5 4392 |
Monitoraggio dell’abuso di alcol e attività di prevenzione (L. 125/2001, art. 3, co. 1, p.d) |
1.032.914 |
-103.291 |
-92.962 |
3.1.5.8 3520 |
Fondo da ripartire per eventuali esigenze di spese regolate con legge |
|
|
-5.466.645 |
|
Minori spese |
|
-6.074.051 |
|
Articolo 1, comma 14
(Fondo per consumi intermedi del
Ministero dell’interno)
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo per le esigenze correnti legate all’acquisizione di beni e servizi per l’amministrazione. La dotazione del Fondo, per l’anno 2006, è pari a 100 milioni di euro.
La ripartizione del Fondo fra le varie unità previsionali di base interessate è demandata a decreti del Ministro dell’interno, da comunicare – anche “con evidenze informatiche” – ai seguenti soggetti istituzionali:
§ Ministero dell’economia e delle finanze (per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio);
§ competenti Commissioni parlamentari:
§ Corte dei conti.
Articolo 1, comma 15
(Fondo investimenti Forze dell’ordine)
15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il comma 15 stanzia risorse in conto capitale da destinarsi alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell’ordine.
A tale scopo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione, per l’anno 2006, pari a 100 milioni di euro.
La ripartizione del Fondo fra le varie U.P.B. interessate è demandata a decreti del Ministro dell’interno, da comunicare – anche “con evidenze informatiche” – ai seguenti soggetti istituzionali:
§ al Ministero dell’economia e delle finanze (per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio);
§ alle competenti Commissioni parlamentari;
§ alla Corte dei conti.
Si rileva che il comma 15 si riferisce genericamente alle esigenze infrastrutturali e di investimento “delle forze dell’ordine”; si ricorda che nell’ordinamento vigente non tutte le forze dell’ordine fanno capo all’amministrazione dell’interno.
Articolo 1, comma 16
(Fondo funzionamento Arma dei
carabinieri)
16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
Il comma 16istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, avente una dotazione, per il 2006, di 50 milioni di euro. La norma prevede che tale Fondo sia ripartito tra le U.P.B. mediante decreti del Ministro della difesa, che dovranno essere comunicati al Ministero dell’economia, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.
Il Fondo sarà utilizzato, in parte, per sostenere l’operatività dei reparti, con particolare riferimento alle attività di controllo del territorio ed al potenziamento delle capacità investigative. Le risorse saranno attribuite principalmente ai seguenti settori:
§ motorizzazione ed aereo-navale, per assicurare i necessari servizi di manutenzione del cospicuo parco mezzi, nonché l’approvvigionamento del carburante;
§ polizia giudiziaria ed equipaggiamenti speciali, per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla conduzione delle indagini;
§ informatica e comunicazioni, per la provvista di materiali da impiegare, quale supporto tecnico, nelle diversificate attività istituzionali.
Articolo 1, comma 17
(Soluzione crisi industriali - ex legge
181)
17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
Il comma 17 autorizza, limitatamente all’anno 2006, una spesa di 20 milioni di euro, destinata alla prosecuzione degli interventi consentiti dal DL 120/89 al fine di concorrere alla soluzione di crisi industriali. La definizione delle relative modalità è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, per la cui emanazione si richiede il concerto con i Ministri del lavoro e dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, brevemente, che il DL 1° aprile 1989, n. 120 ("Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.A. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
La legge finanziaria 2003 (L. 289/02, art. 73, comma 1), ha poi previsto la possibilità di estendere le misure del DL 120/89 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
In tale contesto, con il comma 265 della legge n. 311/04 (finanziaria 2005) le misure del DL n. 120 sono state estese anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi, mentre con il comma 266 l’attuazione del programma di reindustrializzazione è stata affidata a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma ha individuato ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.
Da ultimo, il DL 35/05, all’art. 11, comma 8, ha disposto, al fine di “concorrere alla soluzione delle crisi industriali”, un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge n. 120/89, prevedendo in particolare che questi siano estesi anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Per la realizzazione di tali interventi è stato concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008, ed è stata altresì assegnata una specifica priorità agli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenuto conto della quota di cofinanziamento.
In relazione alla disposizione in esame si osserva come il riferimento ad interventi “volti alla soluzione delle crisi industriali” farebbe supporre che la spesa autorizzata sia destinata alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , così come previsto dal citato art. 11, comma 8 del DL 35/05, che da ultimo ha esteso al suddetto settore gli interventi del decreto originariamente destinati alla realizzazione di programmi di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
Il comma 18, introdotto al Senato, prevede che, attraverso una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a., si proceda ad una riduzione del tasso di interesse che lo Stato è tenuto a corrispondere a Poste Italiane S.p.A. sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale.
Attraverso la convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a. provvederanno alla definizione dei parametri di mercato e delle modalità di calcolo del tasso da corrispondere a Poste Italiane a decorrere dal 1o gennaio 2005.
La norma precisa che il nuovo tasso dovrà essere determinato in modo tale da garantire una riduzione dell’importo complessivo degli interessi annualmente dovuti dallo Stato a Poste Italiane S.p.A. di almeno 150 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2005.
La relazione tecnica al maxi emendamento del Governo, che ha introdotto la norma in esame, indica il tasso di interesse oggi corrisposto a Poste Italiane S.p.a. pari al 4,35%.
Si ricorda che:
§ il tasso di interesse corrisposto dallo Stato sul conto corrente fruttifero “Cassa depositi e prestiti – Gestione conti correnti ed assegni postali” all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni – e quindi precedentemente alla trasformazione della stessa - era fissato, da ultimo, al 4,5%, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 14 dicembre 1993.
§ l’articolo 2, comma 2, del DL 437/1993[24] - che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico – ha previsto che, entro il 31 marzo 1994, l'ente «Poste Italiane» stipulasse apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare, tra l’altro, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. L’articolo citato ha altresì previsto che le remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive.
§ sulla base della disposizione richiamata è stata stipulata in data 4 agosto 1999 tra il Ministero del tesoro e Poste italiane una convenzione con la quale sono stati regolati le modalità di gestione del risparmio statale, la distinzione della gestione dei conti correnti postali e il sistema dei pagamenti e riscossioni per conto delle amministrazioni pubbliche e la movimentazione dei fondi da e per gli uffici postali.
La rideterminazione del tasso di interesse che permetta un risparmio di almeno 150 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2005 è raggiungibile, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, “parametrando la remunerazione del conto ai tassi dei titoli di Stato e ponderandoli in relazione alla stabilità delle giacenze nel corso del tempo”.
La rideterminazione del tasso a partire dal 2005 si rende necessaria poiché quanto spettante a Poste italiane S.p.a. può essere calcolato solo dopo la chiusura dell’anno, quando sono note le giacenze relative all’intero esercizio trascorso. Pertanto tale calcolo può essere effettuato solo all’inizio dell’anno successivo e, di conseguenza, il risparmio, in termini di saldo netto da finanziare, si determinerà a decorrere dal 2006.
La relazione tecnica al maxi emendamento del Governo, sconta infatti gli effetti della norma in termini di minori spese per lo Stato nella misura di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006, sia in termini di saldo netto da finanziare che di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.
Articolo 1, comma 19
(Rinnovo seggi Consiglio sicurezza
Nazioni Unite)
19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma 19 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al fine di far fronte alle necessità operative del Ministero degli Affari esteri in vista del rinnovo dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si compone di quindici Membri, cinque dei quali sono membri permanenti. I restanti dieci Membri vengono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di due anni (cinque ogni anno). I membri non permanenti sono eletti tenendo conto del contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri fini dell'Organizzazione, e rispettando un'equa distribuzione geografica. A tal fine, i cinque gruppi regionali esistenti all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, scelgono i Membri (che dovranno poi essere confermati dall’Assemblea generale) all’interno delle rispettive aree in ragione di due per ciascuno dei Gruppi degli Stati Africani, Asiatici, Latino-Americani e dell’Europa occidentale, mentre il Gruppo degli Stati est-europei sceglie un solo Membro. Il decimo seggio spetta alternativamente, ogni due anni, ad un Paese asiatico e ad uno africano.
Attualmente, i Membri non permanenti sono: Algeria, Benin, Brasile, Filippine e Romania, fino al 31 dicembre 2005; Argentina, Danimarca, Grecia, Giappone, e Tanzania, fino al 31 dicembre 2006. Il primo gruppo di membri non permanenti, a partire dal 1° gennaio 2006, sarà sostituito dal seguente eletto dall’Assemblea generale il 10 ottobre scorso: Ghana, Congo-Brazzaville, Qatar, Slovacchia e Perù.
Dalla formulazione della norma non si evince a quali concrete finalità l’Amministrazione degli affari esteri intenda destinare lo stanziamento in questione. Si ricorda, tuttavia, che l’Italia ha presentato la propria candidatura come membro non permanente del Consiglio di sicurezza per il biennio 1997-1998. E’ possibile che, a tal fine, si intenda promuovere un’azione diplomatica ad ampio raggio volta ad acquisire i consensi necessari. Lo stanziamento potrebbe in seguito essere utilizzato per organizzare la presenza italiana nell’ambito del Consiglio di sicurezza.
Articolo 1, comma 20
(Personale in servizio MAE per missione
IRAQ)
20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
Il comma 20 novella l’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 - convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 –, con l’effetto di sostituire l’imputazione dello stanziamento di 3 milioni di euro al solo esercizio 2005 con la decorrenza della stessa autorizzazione di spesa dal medesimo esercizio finanziario 2005.
Il comma 2 dell’art. 4-bis del D.L. n. 3/2005 ha autorizzato, per l’anno 2005, la spesa di 3.000.000 di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri, in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq. Nella disposizione sono espressamente compresi: la gestione amministrativa degli interventi, l’invio di esperti, e l’attività amministrativa connessa all’operatività dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
Articolo 1, commi 21-23
(Limitazione dei pagamenti)
21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
Il comma 21 prevede che per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS s.p.a, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro, a fronte dei 2.000 milioni attualmente previsti, secondo la relazione tecnica, nelle previsioni tendenziali del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Si osserva, al riguardo, che tale tetto di 1,7 miliardi ai pagamenti 2006 comporterà, secondo quanto stimato ufficiosamente dall’ANAS, che il “60% degli investimenti già appaltati ed in corso (per un totale di 11,7 miliardi di euro) si bloccherà nel corso del prossimo anno se non vi saranno ripensamenti su questo vincolo”[25].
Si ricorda, inoltre, che con le modifiche apportate dalle note di variazioni durante l’iter al Senato, la Tabella E reca un definanziamento all’U.P.B. 3.2.3.48 – capitolo 7372 - di 400 milioni di euro sempre per il solo 2006, conseguente alle disposizioni recate dall’art. 6-ter del decreto legge n. 203 del 2005, che prevedono che lo Stato definanzi per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al precedente comma 4, i trasferimenti attualmente previsti per l’ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo prevede, infatti, che l’ANAS possa subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti di gestione e manutenzione relativamente a talune tratte stradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo.
Il comma 22 stabilisce che le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT), riferite all’anno 2006, non possono superare l'importo complessivo di 1900 milioni di euro, a fronte dei 3.100 milioni attualmente previsti, secondo la relazione tecnica, nelle previsioni tendenziali del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini del monitoraggio delle suddette erogazioni, i pagamenti effettuati dovranno essere comunicati - con cadenza mensile – al Ministero dell’economia e delle finanze da parte del Ministero delle attività produttive.
Si ricorda, brevemente, che il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito presso il Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) dall’articolo 14 (successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 273/2002) della legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”).
Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese, quota che non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. La legge finanziaria per il 2005 (L. 311/04) all’art. 1, comma 270, ha esteso il campo d’intervento del Fondo alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a sostegno dei relativi processi di innovazione. Le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comma 23 limita - con riferimento a ciascun ministero - i pagamenti per investimenti fissi lordi al 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
In base alla relazione tecnica, nel 2004 i pagamenti per investimenti fissi lordi sono stati pari a 5.688 milioni: il limite è pertanto pari a 5.403 milioni di euro, a fronte dei 6.100 stimati a legislazione vigente
Si ricorda che i commi 9 e 13 intervengono sugli stanziamenti di bilancio relativi agli investimenti fissi lordi, operando una riduzione dei medesimi.
Le disposizioni in esame comportano un miglioramento dell’indebitamento netto nel 2006 – anno in cui si applicano le limitazioni ai pagamenti – ed un peggioramento del medesimo negli anni successivi, a causa dello slittamento dei pagamenti determinato dalle limitazioni medesime, nei seguenti termini:
|
(milioni di euro) |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
ANAS |
300 |
-100 |
-100 |
FIT |
1.200 |
-200 |
-300 |
Investimenti fissi lordi |
337 |
-100 |
-100 |
Per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, il miglioramento per il 2006 risulta inferiore alla differenza (697 milioni) tra pagamenti stimati a legislazione vigente e pagamenti effettuabili in base alla limitazione prevista dal comma 23, perché una parte dei relativi risparmi (360 milioni) risulta già computata come effetto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 9.
24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.
25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.
26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
In relazione all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 24, 25 e 26 recano misure volte al controllo sui flussi di tesoreria di alcune categorie di enti titolari di determinate contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, per l’anno 2006.
In particolare, il comma 24 prevede che i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale, ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre nell’anno 2006 pagamenti per un importo complessivamente superiore all’80% di quello rilevato nell'esercizio 2005.
La disposizione riguarda soltanto i titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi dell'articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 585, le contabilità speciali sono conti particolari accesi a favore di Amministrazioni o funzionari statali o enti ed organismi pubblici presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti.
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.
Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.
Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative[26].
La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Il comma 25 esclude dall'ambito di applicazione di tali disposizioni:
§ le contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato;
§ le contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali;
§ le contabilità speciali aperte per interventi di emergenza;
§ le contabilità speciali per interventi nelle aree sottoutilizzate;
§ le contabilità speciali per interventi relativi all'innovazione tecnologica.
Il comma 26 consente ai soggetti interessati di richiedere - per effettive, motivate e documentate esigenze - al Ministero dell'economia una deroga alla normativa in esame.
L'accoglimento della richiesta, o l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
Gli effetti attesi dalla misura introdotta dai commi in esame sono indicati nella relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613) in 400 milioni di euro, sulla base di una stima pari a 2.000 milioni di euro del complesso dei pagamenti effettuabili nell’anno 2005 dai titolari di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato.
Articolo 1, commi 27-29
(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)
27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
Il comma 27 prevede per l'anno 2006 l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti su contabilità speciali costituite presso le sezioni di tesoreria statale, ai sensi dell’articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e su conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno.
Le somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006.
L’obiettivo della disposizione è quello di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006.
Di conseguenza, la norma prevede che la quota percentuale delle giacenze di tesoreria da prelevare dai conti correnti e dalle contabilità per essere assegnata al bilancio dello Stato può essere incrementata rispetto al 60% indicato, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proprio al fine di garantire comunque l’importo di 1.600 milioni di euro di maggiori entrate al bilancio dello Stato.
Il comma 28 prevede inoltre che qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di gennaio 2006, al versamento provvederanno le tesorerie dello Stato, su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La disposizione si riferisce alle somme giacenti su:
§ contabilità speciali costituite presso le sezioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 585 del R.D. n. 827 del 1924, recante il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 585, le contabilità speciali sono conti particolari accesi a favore di Amministrazioni o funzionari statali o enti ed organismi pubblici presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti. I fondi di bilancio che affluiscono a tali contabilità sono autorizzati da speciali disposizioni legislative e la contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri solo previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro del Ministero dell'economica.
§ conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del R.D. n. 827/1924.
Nei conti correnti sono depositate le disponibilità liquide degli enti pubblici originate da trasferimenti dal bilancio dello Stato o da eventuali entrate proprie.
I conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del R.D. n. 827/1924 sono quelli su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati.
La norma si applica, tuttavia, sui soli conti correnti o contabilità speciali di cui all’art. 585 del R.D. n. 827/1924 non movimentati da oltre un anno.
Il comma in esame interviene dunque, con riferimento all’anno 2006, sulla disciplina vigente in materia relativa alle contabilità speciali, di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, la cui validità viene comunque riconfermata.
Il comma 5 dell’articolo 10 del richiamato Regolamento disciplina infatti l’estinzione delle contabilità speciali, di cui all'art. 585 del R.D. n. 287/1924, non movimentate da oltre un anno.
La disciplina attualmente vigente prevede che le contabilità speciali comunque costituite presso sezioni di tesoreria siano estinte a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni previa autorizzazione del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze).
Le somme eventualmente giacenti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale.
Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione in esame ha un ambito di applicazione più ampio, essendo riferita anche ai conti correnti di tesoreria centrale.
Essa comporta infatti che nel 2006 siano versate all’entrata del bilancio il 60% delle somme giacenti sia sulle contabilità speciali che sui conti correnti non movimentati da oltre un anno.
Inoltre, la norma sembra introdurre per il 2006 una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria che prevede di chiusura delle contabilità speciali non movimentate, prevedendo il riversamento dell'entrata al bilancio dello Stato entro gennaio 2006, riversamento che nella procedura vigente avviene invece solo a conclusione dell'istruttoria.
La conferma della vigenza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 367/1994 conferma, peraltro, che l’intera giacenza delle contabilità speciali in questione affluirà comunque al bilancio dello Stato, previo completamento delle procedure previste a legislazione vigente.
Secondo la relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613), la norma, non determina una sterilizzazione dei conti, salvaguardando pertanto, per i titolari, la copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili.
Una ulteriore forma di garanzia per i titolari dei conti è fornita dal comma 29 il quale prevede che una quota pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27sia iscritta in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla restituzione parziale alle amministrazioni interessate - previa motivata richiesta - e alla riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
La relazione tecnica al disegno di legge (A.S. n. 3613) non fornisce alcuna indicazione circa il numero e la natura dei conti e delle contabilità interessati dalla disposizione, in quanto non movimentati da oltre un anno.
Trattandosi di fondi che provengono da autorizzazioni legislative, sarebbe opportuno acquisire ulteriori indicazioni su finalità e programmi cui sono riconducibili le predette contabilità.
La relazione tecnica fornisce soltanto una stima approssimativa del versamento che come minimo si ritiene di poter acquisire all’entrata del bilancio dello Stato, previsto in 1.920 milioni di euro (920 milioni provenienti dalle contabilità speciali e circa 1.000 dai conti correnti), di cui 320 milioni dovrebbero costituire la dotazione del fondo di cui al comma 29.
30. Dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.
31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
32. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
Le disposizioni dei commi 30 e 31, aggiunte nel corso dell’esame presso il Senato, ridefiniscono le modalità di finanziamento delle camere di commercio per l’espletamento, da parte di queste, dei compiti in precedenza esercitati dagli uffici metrici provinciali, disponendo, a tal fine, la soppressione dei relativi trasferimenti da parte dello Stato e delle tariffe attualmente previste per lo svolgimento dell’attività di verificazione degli strumenti di misura.
Le funzioni degli uffici metrici provinciali, che costituivano articolazioni periferiche del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono state trasferite alle camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Le funzioni in questione, che sono espletate dalle camere di commercio anche avvalendosi del personale già inquadrato nei ruoli del Ministero dell’industria, nell’ambito dei predetti uffici metrici provinciali, sono le seguenti:
- verificazioni di strumenti metrici;
- concessioni del marchio di identificazione dei metalli preziosi e di conformità metrologica;
- accreditamento di laboratori per la verificazione periodica;
- gestione elenchi: utenti metrici, registro fabbricanti metrici, assegnatari marchi dei metalli preziosi;
- abilitazioni al montaggio e revisione cronotachigrafi;
- controllo preimballaggi.
In tale contesto, il comma 30, al primo periodo, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato alle camere di commercio per l’esercizio delle funzioni già espletate dagli uffici metrici provinciali. Il secondo periodo del comma stesso sopprime altresì le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge n. 836 del 1973.
Il richiamato articolo 16 della legge 836/73 (“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”) attualmente prevede che la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e di strumenti necessari al personale per lo svolgimento del proprio servizio di istituto venga disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro (ora dell’economia e delle finanze), tenuto conto delle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.
Conseguentemente, il successivo comma 31 stabilisce cheal finanziamento delle funzioni in parola si provveda, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge n. 580/93[27],utilizzando i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, nonché i proventi di natura patrimoniale, secondo criteri la cui determinazione è rimessa ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che in base all’art. 18 della legge di riordino delle camere di commercio (L. 580/93), al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) un diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri ; c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla citata lettera e) sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
Il comma 32 prevede l’esclusione delle Camere di commercio e delle aziende ad esse collegate dal sistema di Tesoreria unica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Di conseguenza, la norma dispone l'accreditamento, sul conto dell’Istituto tesoriere,delle giacenze attualmente depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di Tesoreria unica, in cinque annualità, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti soggetti alla Tesoreria unica, inclusi nella Tabella A[28] allegata alla legge, nella quale rientrano Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le aziende speciali ad esse collegate, sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera.
Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente.
Il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreti del Ministro del tesoro. Le aziende di credito, tesorieri e cassieri degli enti pubblici, nella qualità di organi di escussione degli enti medesimi, effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da trasferimenti pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera.
I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.
In relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali è sorta in questi ultimi anni l’esigenza di un progressivo superamento del sistema di Tesoreria unica.
A tal fine, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, in occasione della riforma del bilancio dello Stato, ha provveduto, da un lato, a ridefinire il sistema della Tesoreria unica per le regioni e gli enti locali di minori dimensioni, con l’introduzione del c.d. sistema misto, e dall’altro ad avviare la sperimentazione del totale superamento della tesoreria unica.
Il D.Lgs. n. 279/1997 aveva previsto una sperimentazione biennale (a partire dal 1° gennaio 1999) dalla quale ricavare elementi di valutazione in ordine alla effettiva possibilità di perseguire la totale eliminazione del sistema di tesoreria unica.
Con i decreti del Ministero del tesoro nn. 31840 e 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 è stata avviata la sperimentazione nei confronti delle regioni Piemonte e Basilicata e delle università di Catania, Pisa e del Politecnico di Torino. Nel corso del 2003, è stata avviata la seconda fase della sperimentazione, che prevede la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica delle Università statali. Sono state ammesse alla seconda fase della sperimentazione 12 Università, individuate con D.M. economia 19 giugno 2003 n. 59453 (Politecnico di Bari, Università di Calabria-Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Padova, Parma, Pavia, Siena, Politecnico di Milano e Scuola normale di Pisa).
Le suddette università sono state autorizzate a prelevare le disponibilità finanziarie depositate sulle rispettive contabilità speciali, per il loro successivo accredito sul conto dell’Istituto tesoriere, quando le stesse si fossero ridotte al 5% dei pagamenti effettuati nell’anno 2002.
Si segnala, infine, che il Ministero dell’economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento la “Relazione sull’andamento della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica” (Doc. XXVII).
Articolo 1, comma 33
(Limite alle riassegnazioni di entrate)
33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
Il comma 33 stabilisce a decorrere dal 2006 un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata.
In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005.
La disposizione esclude l’applicazione di tale limitazione alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
La relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613) stima un effetto positivo sull'indebitamento netto pari a 100 milioni per il 2006, a 200 milioni per il 2007 e 300 milioni a decorrere dal 2008.
Con la disposizione in esame si introduce una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, dettata dall’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005.
La disposizione richiamata fissava infatti, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni rispetto all’anno precedente.
La finanziaria per il 2005 prevedeva peraltro, la possibilità, “in casi di particolare necessità e urgenza”, di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto di deroga deve essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti[29].
La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/2005, che ha recato alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione della c.d. regola del 2% di incremento della spesa della P.A., ha fornito alcune precisazioni anche relativamente alle riassegnazioni di entrate indicando, con riferimento a ciascun ministero, il limite per le riassegnazioni alla spesa di somme versate in entrata nel 2005, sulla base delle riassegnazioni effettuate nel 2004.
Limiti alle riassegnazioni di entrate
Amministrazioni |
Riassegnazioni 2004 |
Limiti riassegnazioni 2005 |
MInistero dell’economia e delle finanze |
22.765.548.671 |
23.220.859.644 |
Ministero delle attività produttive |
2.688.061.577 |
2.741.822.809 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
563.169.297 |
54.232.683 |
MInistero della giustizia |
6.123.974 |
6.246.453 |
Ministero degli affari esteri |
13.266.160 |
13.531.483 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
- |
- |
MInistero dell’interno |
514.865.776 |
525.163.092 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
110.154.334 |
112.969.421 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
270.489.366 |
275.899.153 |
MInistero delle comunicazioni |
603.836 |
615.913 |
MInistero della difesa |
299.789.948 |
305.785.747 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
6.314.542 |
6.440.833 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
46.401.235 |
47.329.260 |
Ministero della salute |
67.650.375 |
69.003.383 |
Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate |
27.379.899.873 |
Le somme indicate nella seconda colonna, che riporta l’ammontare massimo delle somme versate in entrata che ciascun Ministero poteva rassegnare alla spesa nell’anno 2005, dovrebbero pertanto rappresentare l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare nel 2006 e, secondo la il comma 34 in esame, negli anni successivi al 2006.
Articolo 1, comma 34
(Assegnazione di risorse al Consiglio di
Stato e ai TAR)
34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per gli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
Il comma 34 aggiunge un periodo all’art. 1, comma 309 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
Il comma 309 citato stabilisce che il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005) è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
La disposizione inserita destina il maggior gettito di cui al comma 309 anche allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei T.A.R.
Viene altresì autorizzata, per le esigenze di funzionamento dei sopracitati organi giurisdizionali, la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
Articolo 1, commi 35-36
(Versamento accantonamenti enti pubblici)
35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
36. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.
Il comma 35 dispone, entro il 30 giugno 2006, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, delle somme accantonate dagli enti previdenziali e dagli altri enti ed organismi pubblici non territoriali nel 2002 e nel 2004, in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte, nel 2002, con il c.d. provvedimento “bloccaspese” (D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), e successivamente, nel 2004, con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), c.d. decreto “tagliaspese”.
Si tratta delle economie derivanti dalle riduzioni delle spese di funzionamento relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi imposte agli enti e gli organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci per il 2002 e il 2004, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 194/2002, sono state accantonate e rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
E’ fatto, conseguentemente, divieto alle Amministrazioni vigilanti di procedere all’approvazione dei bilanci degli enti e degli organismi pubblici, in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato, nella relazione sulla gestione, di avere ottemperato al versamento delle somme in questione (comma 36).
Il D.L. n. 194/2002 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.
In particolare, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge prevede che, in presenza di “uno scostamento rilevante degli obiettivi indicati per l’anno considerato dal DPEF e da eventuali aggiornamenti”, con DPCM possa essere adottato un atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell’azione amministrativa del Governo per il controllo degli andamenti di finanza pubblica.
Sulla base dell’atto di indirizzo, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, con proprio decreto, l’adozione di limitazioni all’assunzione degli impegni di spesa e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato (art. 1, comma 3), nonché riduzioni delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali,con l'esclusione degli organi costituzionali (art. 1, comma 4)[30].
Per il 2002, a seguito dell’atto di indirizzo approvato con D.P.C.M. 29 novembre 2002, con il D.M. Economia in pari data è stata prevista sia una limitazione agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato, sia una riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.
In particolare, con l’articolo 2, è stata disposta la riduzione del 15% delle spese relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi previste nei bilanci 2002 degli enti e organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità finanziaria (comma 1).
Analoga riduzione del 15% è stata applicata anche per gli enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, con riferimento ai costi della produzione, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi.
Dall'obbligo di riduzione dei costi della produzione sono state escluse, con il successivo decreto del Ministro dell’economia del 18 aprile 2003, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.
Il D.L. n. 194/2002 prevede che le economie derivanti da tali riduzioni siano rese indisponibili, fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Di conseguenza, il D.M. Economia del 29 novembre 2002 ha disposto che gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni fossero evidenziati nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, per gli enti che adottano contabilità finanziaria, ovvero in un apposito fondo di accantonamento, da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale, per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica.
Per il 2004, nell’ambito della manovra di contenimento dei saldi di finanza pubblica attuata con il D.L. n. 168/2004 (legge n. 191/2004), il Governo ha disposto all’articolo 1, comma 8, la riduzione delle spese di funzionamento per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici,in misura non inferiore al 30% degli stanziamenti iniziali.
Anche tali somme pertanto sono state accantonate in un apposito fondo e non possono essere utilizzate se non interviene in tal senso un apposito decreto del Ministro dell’economia.
Con le disposizioni in esame, pertanto, gli accantonamenti indisponibili imposti agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 novembre 2002 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2004 vengono acquisiti dal bilancio dello Stato.
In base alle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.S. 3613), con riferimento ai commi in esame, si evidenzia che:
- il risparmio conseguito dall’accantonamento imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 settembre 2002 è pari a 281 milioni di euro, derivanti dalle economie dei seguenti enti:
Camere di commercio |
14,0 |
Agenzie fiscali |
9,3 |
Autorità portuali |
8,1 |
Istituzioni scolastiche |
1,1 |
Università |
31,1 |
Enti di ricerca |
21,1 |
Enti e consorzi parco |
1,5 |
Enti di previdenza, di cui: - INPS 60,8 |
153,2 |
Altri enti |
42,0 |
Totale |
281,4 |
- le somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2002, sono quantificate in 134,5 milioni di euro (di cui 81,9 milioni di euro derivanti dalle economie dell’INPDAP, 30,7 milioni dall’INPS, e 16,9 milioni dall’INAIL).
Complessivamente, pertanto, le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 in esame comportano il versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il 2006 di somme complessivamente pari a 410 milioni di euro.
Analoghe disposizioni volte al contenimento delle spese per beni e sevizi degli enti pubblici non territoriali sono contenute, con riferimento agli stanziamenti previsti nei bilanci 2005, nell’articolo 11-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 203/2005, approvato dal Senato e in corso di esame presso la Camera, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006.
L’articolo citato dispone la riduzione degli stanziamenti di spesa per l’anno 2005 relativi alla categoria dei consumi intermedi iscritti nei bilanci degli enti e degli organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, nonché dei costi della produzione, individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, iscritti nei rispettivi budget per il 2005, concernenti i beni di consumo e i servizi e il godimento di beni di terzi per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali che invece adottano una contabilità esclusivamente civilistica, nella misura del 10% degli stanziamenti iniziali.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione prevede le seguenti specifiche esclusioni:
§ Aziende sanitarie ed ospedaliere;
§ Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
§ Istituto superiore di sanità (ISS);
§ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
§ Agenzia italiana del farmaco;
§ Istituti zooprofilattici sperimentali;
§ Istituzioni scolastiche.
In base alle stime del Governo, le economie che dovrebbero derivare dall’applicazione delle citate disposizioni sono indicate, in termini finanziari, in circa 180 milioni di euro.
L’art. 11-ter prevede che tali somme provenienti dalle riduzioni siano versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, relativo alle somme dovute da enti ed istituti di credito.
Articolo 1, comma 37
(Debiti pregressi delle amministrazioni
centrali dello Stato)
37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
La disposizioni in esame reca una norma di autorizzazione di spesa volte ad estinguere i debiti pregressi contratti, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, dalle amministrazioni centrali dello Stato.
La disposizione sembra finanziare l’estinzione di tutti i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali con qualunque tipologia di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche e private, e altri organismi ed istituzioni).
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quantificata in base alle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate, con riferimento al complesso delle partite in sofferenza.
Alla ripartizione del Fondo ripartizione si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
Con la II Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio, il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, nell’ambito della U.P.B. 4.1.5.19 “Fondo estinzione debiti pregressi”, cap. 3084.
La disposizione fa salvo il principio stabilito dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche devono essere trasmessi agli organi di controllo interno dei singoli enti ed alla competente procura della Corte dei conti .
Disposizioni di contenuto analogo sono state disposte anche negli anni precedenti al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, da parte di specifiche amministrazioni.
In particolare, si ricorda l’art. 3, commi 10-12, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004, che ha autorizzato le spese di:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000 (U.P.B. 6.1.1.1/Economia, capitolo 3566);
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003 (U.P.B. 5.1.1.6/Interno, capitolo 2820).
Articolo 1, commi 38-48
(Riduzione dei costi della politica)
38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
39. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.
42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.
44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.
46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.
47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
48. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 47, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I commi da 38 a 47 dell’articolo 1 recano varie disposizioni volte a ridurre i “costi della politica” (in tal senso si esprimeva la rubrica dell’art. 13 del d.d.l. nel testo originario, avente ad oggetto le medesime disposizioni).
In sintesi, in tali commi si prevede una riduzione pari al 10 per cento di una serie di indennità ed altri emolumenti spettanti:
§ ai componenti della Camera e del Senato;
§ ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia;
§ ai sottosegretari di Stato;
§ agli amministratori regionali e locali;
§ ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali e nelle società ed enti da queste controllate;
§ ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
§ ai componenti del CNEL.
Sono altresì ridotte del 10 per cento le utilità economiche corrisposte per incarichi di consulenza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 48, le economie di spesa derivanti, nel triennio 2006-2008, dalle disposizioni recate dai commi 38-47 sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall’art. 59, co. 44, della L. 449/1997.
Il comma 38 (primo periodo) riduce del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato, come determinate ai sensi dell’art. 1, co. 2°, della L. 1261/1965.
Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta di una indennità e di una diaria.
L'indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla L. 1261/1965[31]. Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, co. 2°). Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l'ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità[32].
La diaria è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L'ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate[33].
Vanno distinte dalle due voci indicate quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero; per le spese telefoniche)[34].
La riduzione disposta dal primo periodo del comma 38 attiene alla misura massima dell’indennità mensile. La determinazione in concreto della misura dell’indennità, entro il limite massimo così rideterminato, spetterebbe alla autonoma determinazione degli Uffici di Presidenza delle due Camere.
In questo senso, la disposizione non appare lesiva dell'autonomia attribuita in tale ambito alle Camere.
L’esplicito rinvio all’art. 1, co. 2°, della L. 1261/1965 fa ritenere che la disposizione abbia ad oggetto la sola indennità di funzione e non la diaria, che è disciplinata dall’art. 2 della stessa legge.
Potrebbe valutarsi l’opportunità di redigere la disposizione in forma di novella alla citata L. 1261/1965, per chiarezza sistematica nonché al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi e applicativi anche in relazione a quanto previsto per i parlamentari europei (v. infra).
La disposizione in esame, oltre all’effetto diretto di rideterminare in riduzione l’ammontare massimo delle indennità spettanti ai membri del Parlamento nazionale, potrebbe mediatamente incidere anche sulle indennità che competono ai consiglieri regionali.
La previsione dell'indennità è recata dai singoli statuti, mentre la disciplina attuativa è dettata con leggi regionali[35]. Queste ultime in fatto dispongono che il trattamento economico dei consiglieri regionali (indennità + diaria) sia determinato in relazione agli emolumenti percepiti dai parlamentari nazionali, consistendo in una percentuale di questi ultimi. Pertanto, una norma che incida sull’indennità dei membri del Parlamento nazionale sembra suscettibile di determinare una conseguenziale riduzione degli emolumenti spettanti ai membri dei Consigli regionali, destinata ad aggiungersi a quella disposta ai sensi del successivo comma 40 (vedi infra).
Il secondo periodo del comma 38 estende la riduzione del 10 per cento alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, ai sensi dell’art. 1 della L. 384/1979.
In linea con quanto previsto per i membri dei parlamenti nazionali, anche i deputati al Parlamento europeo beneficiano di un'indennità, versata dai Parlamenti o dai Governi dei diversi Stati membri e soggetta alla disciplina fiscale del paese interessato.
L'importo di tale indennità corrisponde attualmente a quello dell'indennità di funzione del parlamentare nazionale. In particolare, il citato art. 1 della L. 384/1979[36] prevede che ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche parlamentari nazionali, competa, dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sia diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della (già illustrata) L. 1261/1965.
Discendono da tale sistema differenze considerevoli tra le indennità percepite dagli eurodeputati, in funzione della loro nazionalità. Queste differenze esisteranno fino a quando non entrerà in vigore lo Statuto unico dei membri del PE[37], il quale provvede tra l’altro a rendere omogeneo il trattamento dei singoli eurodeputati ed a porlo a carico del bilancio dell’Unione europea[38] anziché – come ora – a carico del bilancio dei singoli Stati membri.
Il comma 39 riduce del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952[39].
Il successivo comma 41 impedisce l’incremento dei relativi emolumenti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006. In tale periodo il trattamento economico dei sottosegretari non potrà superare l’importo risultante al 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952, ai ministri Segretari di Stato ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico[40].
Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.
L'importo degli stipendi spettanti ai ministri è stato già ridotto del 10% dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[41]), la quale non ha però novellato la disposizione di riferimento.
Anche in questo caso, potrebbe valutarsi l'opportunità di redigere la norma in forma di novella.
Inoltre, la L. 418/1999[42], all’art. 1, stabilisce che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento.
Infine, si segnala che i membri del Governo che siano dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante (art. 47, L. 146/1980 – legge finanziaria per il 1980).
Il comma 40, all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica, riduce del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori regionali e locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali.
La riduzione riguarda in particolare gli emolumenti e le tipologie di amministratori locali di seguito indicati:
§ indennità di funzione spettanti a sindaci e presidenti di provincia, di regione e di comunità montana; membri degli esecutivi dei suddetti enti (comma 40, lettera a));
§ indennità di funzione spettanti a presidenti e componenti degli uffici di presidenza dei rispettivi consigli (comma 40, lettera a));
§ indennità e gettoni di presenza spettanti a consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane (comma 40, lettera b));
§ utilità – comunque denominate – spettanti ai soggetti sopra elencati per la partecipazione ad organi collegiali (comma 40, lettera c)).
Come si è accennato, la determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all’autonomia statutaria delle stesse. In questo non vi è alcuna differenza tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.
Gli statuti affermano l’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile del consiglio e, nella maggioranza dei casi, per la determinazione delle indennità e più in generale del trattamento economico, rinviano alla legge regionale senza ulteriori specificazioni[43].
Analogamente, per quanto riguarda i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri regionali, di cui alla lett. b) della disposizione in esame, la misura è determinata dalla legge regionale.
Tutte le regioni hanno commisurato le indennità di funzione percepite dai consiglieri regionali alla indennità lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati (in alcuni casi il riferimento è genericamente ai membri del Parlamento) con esplicito riferimento alla citata L. 1261/1965.
Solo in alcuni casi il parametro di riferimento sono “le competenze complessive mensili” (Lazio 65%). La percentuale va dal 65% stabilito da nove regioni all’unico 100% della regione Sicilia; le restanti regioni hanno stabilito valori tra il 70% e l’85%.
Per le altre cariche di cui si parla nella disposizione in esame, viene stabilita una differente quota percentuale, oppure una ulteriore quota in aggiunta a quella percepita come consiglieri. In entrambi i casi il parametro di riferimento è ancora l’indennità lorda di cui alla L. 1261/1965.
Per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione le percentuali sono le stesse. La misura minima è il 90% stabilito da tre regioni; un blocco di 10 regioni ha valori tra il 95% e il 105%, fino a valori più alti (120%, 152%). L’unica regione che differenzia le due cariche è la Puglia (160% Presidente della Regione, 124% Presidente del Consiglio).
Analogamente, per i componenti della Giunta la percentuale minima è dell’80%, stabilita da tre regioni; un blocco di 10 regioni ha valori tra l’85 e il 95%, fino a valori più alti (105%, 136%).
Regione |
Consiglieri |
Assessori |
Presidenti Giunta e Consiglio |
Normativa |
||
|
numeroa |
indennitàb |
numero |
indennitàb |
indennitàb |
|
Abruzzo |
40 |
65 |
10 |
85 |
95 |
L.R. 22/1973 |
Basilicata |
30 |
75 |
6 |
(+15) |
(+30) |
L.R. 38/2002 |
Calabria |
50 |
80 |
11 |
95 |
100 |
L.R. 3/1996 |
Campania |
60 |
65 |
12 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 5/1972 |
Emilia-Romagna |
50 |
65 |
12 |
(+22,5) |
(+35) |
L.R. 42/1995 |
Friuli-Venezia Giulia |
60 |
70 |
10 |
91 |
105 |
L.R. 2/1964, art. 2 e 13/2003, art. 3 |
Lazio |
70 |
65c |
16 |
85c |
100c |
L.R. 42/1977 |
Liguria |
40 |
65 |
12 |
(+20) |
(+33) |
L.R. 3/1987 |
Lombardia |
80 |
(65d) 81 |
16 |
(85d) |
(100d) |
L.R. 17/1996 |
Marche |
40 |
65 |
10 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 23/1995 |
Molise |
30 |
65 |
9 |
85 |
100 |
L.R. 16/1997 |
Piemonte |
63 |
85 |
14 |
105 |
120 |
L.R. 10/1972 e 21/2003, art. 3 |
Puglia |
70 |
80e |
14 |
85f |
160 p.g. |
L.R. 8/2003 e 1/2005, art. 70 |
Sardegna |
85 |
80 |
12 |
h |
80 p.c.h |
L.R. 2/1966 e 2/1949 |
Sicilia |
90 |
100 |
12 |
i |
i |
L.R. 44/1965 e 8/1956 |
Toscana |
65 |
65 |
13 |
(+15) |
(+25) |
L.R. 13-6-1983 n. 47 |
Umbria |
30 |
80 |
9 |
80j |
90j |
L.R. 10/2003 |
Valle D'Aosta |
35 |
70 |
7 |
(+38,5) |
(+55) |
L.R. 33/1995 |
Veneto |
60 |
65 |
12 |
(+20) |
(+35) |
L.R. 5/1997 |
Trentino-Alto Adige |
|
80k |
4 |
|
120 p.c.l |
L.R. 2/1995 |
Prov. aut. di Bolzano |
35 |
|
10 |
136 |
152 |
L.P. 50/1975 |
Prov. aut. di Trento |
35 |
|
12 |
104 |
120 |
L.P. 13/1976 |
|
1.118 |
|
|
|
|
|
a) In questo numero è compreso il presidente della Regione.
b) Percentuale dell'indennità (mensile o annuale) lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati o membri del Parlamento ex art. 1, L. 1261/1965 (se non indicato diversamente)
c) Nella normativa della regione Lazio il parametro non è l'indennità lorda, bensì le “competenze complessive mensili” spettanti ai membri del Parlamento.
d) Indennità base per un milione di abitanti. Per ogni ulteriore milione di abitanti della regione tale indennità viene aumentata di due punti. Al 31 dicembre 2004 la Lombardia aveva 9.393.092 abitanti (dato ISTAT).
e) Può aumentare del 10% se, con medesima decorrenza, viene diminuita del 10% la diaria.
f) La misura dell'85% è stabilita dall'art. 2-bis della L.R. 5/1998, formalmente abrogato; non risulta altra disposizione sulla indennità di funzione degli assessori, prevista dall'art. 43 dello Statuto.
g) Ai presidenti della Giunta e del Consiglio l'indennità spetta in misura rispettivamente aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.
h) Il parametro di riferimento per il presidente del Consiglio regionale è la corrispondente carica del Parlamento. Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come consigliere è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della L. 212/1952 per i Sottosegretari di Stato. Stesso trattamento spetta agli assessori, con una diminuzione del 25%.
i) Il trattamento degli assessori è equiparato a quello dei vicepresidenti del consiglio regionale, quello del presidente della giunta a quello del presidente dell'Assemblea regionale. La L.R. 44/1965 equipara tutto il trattamento economico dei componenti dell'Assemblea siciliana ai membri del Parlamento..
j) Le misure dell'80 e 90% erano stabilite dall'art. 1 della L.R. 15/1972, prima della modifica recata dalla L.R. 10/1993, che dispone un’indennità dell'80% per tutti i consiglieri; non risulta altra disposizione sulla indennità di funzione per queste cariche.
k) L'indennità di cui all'art. 1, L. 1261/1965 e la diaria di cui all'art. 2 della medesima legge, che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80% di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT (art. 1, L.R. 4/2004).
l) Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.
Fonte: elaborazione Camera dei deputati – Servizio studi su dati www.parlamentiregionali.it e leggi regionali.
Per quanto detto, la riduzione delle indennità mensili dei parlamentari prevista nel già illustrato comma 38 potrebbe esercitare un effetto anche sugli emolumenti spettanti ai componenti gli organi rappresentativi ed esecutivi delle regioni, in aggiunta a quanto disposto dal comma 40 in esame.
Poiché, come si è innanzi detto, la determinazione delle indennità spettanti ai presidenti delle Regioni e ai membri delle giunte e dei consigli regionali è demandata, in base a quanto disposto dai singoli statuti regionali, alla legislazione regionale, le disposizioni di cui al medesimo comma 40, lett. a) e b), nella parte in cui incidono direttamente su tali indennità, meritano un approfondimento sotto il profilo della loro conformità al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, con particolare riferimento ai princìpi dell’autonomia statutaria (art. 123 Cost.) e dell’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 119 Cost.) di queste ultime (sul punto, vedi anche infra).
Si ricorda che la materia “coordinamento della finanza pubblica”, espressamente richiamata dal comma 40 in commento, rientra nell’ambito della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost.; pertanto al legislatore statale compete in tale ambito la sola determinazione dei princìpi fondamentali.
In relazione agli emolumenti dei consiglieri degli enti locali, la relativa disciplina ha la sua base nell'art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[44]), ai sensi del quale (co. 2) ai citati soggetti spetta un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono tuttavia prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari (co. 4). Quanto ai presidenti e componenti degli esecutivi degli enti locali, il medesimo art. 82 (co. 1) prevede una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, nonché per i componenti degli organi esecutivi dei comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
La determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (co. 8) ad un regolamento ministeriale[45]adottato con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nel rispetto di specifici criteri[46]. Tale misura può (co. 11) essere incrementata (se l'ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuita con delibera consiliare o della giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal citato decreto ministeriale.
Province[47]
Presidenti di provincia |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 4.131,66 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 5.009,63 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 5.784,32 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 6.972,17 |
Vicepresidenti di provincia |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 3.098,74 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 3.757,22 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 4.338,24 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 5.229,13 |
Presidenti di consiglio provinciale |
Numero |
Indennità unitaria |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
€ 2.685,58 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
€ 3.256,26 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
€ 3.759,81 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
€ 4.531,91 |
Assessori provinciali |
Numero |
Indennità unitaria |
Totale numero assessori provinciali[48] |
978 |
65% dei Presidenti di provincia |
Consiglieri provinciali |
|
Numero Consiglieri Provinciali |
Gettone di presenza per ciascuna seduta |
Province fino a 250.000 abitanti |
24 |
|
€ 36,15 |
Province da 250.001 a 500.000 abitanti |
44 |
|
€ 46,48 |
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti |
23 |
|
€ 77,47 |
Province oltre 1.000.000 abitanti |
9 |
|
€ 103,29 |
Totale[49] |
100 |
3.028 |
|
Comunità montane[50]
Consiglieri di comunità montane |
|
Numero Consiglieri Comunità Montante |
Gettone di presenza per ciascuna seduta |
Da 1 a 3.000 abitanti |
5 |
66 |
€ 17,04/€ 18,08[51] |
Tra 3.000 e 10.000 abitanti |
62 |
1.715 |
€ 18,08 |
Tra 10.000 e 30.000 abitanti |
185 |
5.942 |
€ 22,21 |
Tra 30.000 e 100.000 abitanti |
100 |
4.875 |
€ 36,15 |
Oltre 100.000 abitanti |
4 |
222 |
€ 36,15 |
Totale comunità montane |
356 |
12.820 |
|
Comuni[52]
Classe demografica |
Sindaci Comuni non capoluogo di provincia |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 1.291,14 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 1.446,08 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 2.169,12 |
5001-10000 |
1.163 |
€ 2.788,87 |
10001-30000 |
744 |
€ 3.098,74 |
30001-50000 |
134 |
€ 3.460,26 |
50001-100000 |
44 |
€ 4.131,66 |
100001-250000 |
8 |
€ 5.009,63 |
250001-500000 |
1 |
€ 5.784,32 |
>500000 |
0 |
€ 7.798,50 |
7.998 |
|
|
Classe demografica |
Sindaci Comuni capoluogo di provincia |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
0 |
€ 3.460,26 |
1001-3000 |
0 |
€ 3.460,26 |
3001-5000 |
0 |
€ 3.460,26 |
5001-10000 |
0 |
€ 3.460,26 |
10001-30000 |
3 |
€ 3.460,26 |
30001-50000 |
16 |
€ 3.460,26 |
50001-100000 |
43 |
€ 5.009,63 |
100001-250000 |
29 |
€ 5.784,32 |
250001-500000 |
6 |
€ 5.784,32 |
>500000 |
6 |
€ 7.798,50 |
83 |
|
|
Classe demografica |
Sindaci Comuni capoluogo di Regione |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
0 |
|
1001-3000 |
0 |
|
3001-5000 |
0 |
|
5001-10000 |
0 |
|
10001-30000 |
3 |
|
30001-50000 |
1 |
|
50001-100000 |
3 |
|
100001-250000 |
6 |
|
250001-500000 |
4 |
€ 7.798,50 |
>500000 |
6 |
€ 7.798,50 |
20 |
|
|
Classe demografica |
Vice Sindaci |
indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 193,67 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 289,22 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 433,82 |
5001-10000 |
1.163 |
€ 1.394,43 |
10001-30000 |
747 |
€ 1.704,31 |
\30001-50000 |
150 |
€ 1.903,14 |
50001-100000 |
87 |
€ 3.098,74 |
100001-250000 |
37 |
€ 3.757,22 |
250001-500000 |
7 |
€ 4.338,24 |
>500000 |
6 |
€ 5.848,87 |
Classe demografica |
Assessori |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
9.655 |
€ 129,11 |
1001-3000 |
13.870 |
€ 216,91 |
3001-5000 |
8.281 |
€ 325,37 |
5001-10000 |
8.141 |
€ 1.254,99 |
10001-30000 |
5.976 |
€ 1.394,43 |
30001-50000 |
1.500 |
€ 1.557,12 |
50001-100000 |
957 |
€ 2.478,99 |
100001-250000 |
481 |
€ 3.256,26 |
250001-500000 |
105 |
€ 3.470,59 |
>500000 |
96 |
€ 4.679,10 |
|
49.062 |
|
Classe demografica |
Consiglieri comunali |
Gettone di presenza |
0-1000 |
23.172 |
€ 17,04 |
1001-3000 |
33.288 |
€ 18,08 |
3001-5000 |
18.928 |
€ 18,08 |
5001-10000 |
18.608 |
€ 18,08 |
10001-30000 |
14.940 |
€ 22,21 |
30001-50000 |
4.500 |
€ 36,15 |
50001-100000 |
3.480 |
€ 36,15 |
100001-250000 |
1.480 |
€ 36,15 |
250001-500000 |
322 |
€ 59,39 |
>500000 |
360 |
€ 103,29 |
|
119.078 |
|
Classe demografica |
Presidenti di Consiglio comunale |
Indennità mensile di funzione |
0-1000 |
1.931 |
€ 64,56 |
1001-3000 |
2.774 |
€ 144,61 |
3001-5000 |
1.183 |
€ 216,91 |
5001-15000 |
1.561 |
€ 278,89 |
15001-30000 |
349 |
€ 1.394,43 |
30001-50000 |
150 |
€ 1.557,12 |
50001-100000 |
87 |
€ 2.478,99 |
100001-250000 |
37 |
€ 3.256,26 |
250001-500000 |
7 |
€ 3.470,59 |
>500000 |
6 |
€ 4.679,10 |
Il comma 42 riduce “automaticamente” (idest, di diritto) del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni destinatarie della disposizione sono individuate mediante rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[53], il quale definisce tali:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Il successivo comma 43 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per ciascuna pubblica amministrazione, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza.
Tali disposizioni sembrano da valutare in un’ottica di coordinamento con quelle recate dai precedenti commi 6 e 7 (vedi sopra la relativa scheda), che prevedono, tra l’altro, limitazioni alle spese di tutte le pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.
Si noti inoltre che il comma in esame sembra incidere su compensi per i quali le pubbliche amministrazioni si sono già obbligate in sede contrattuale, nonché sui correlativi diritti soggettivi dei commissionari degli incarichi.
Il comma 44 riduce del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di:
§ organi di indirizzo, direzione e controllo;
§ consigli di amministrazione;
§ organi collegiali comunque denominati
presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali (il richiamo, anche in questo caso, è all’elencazione di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001), sia nelle società e negli enti da queste controllate.
Il successivo comma 45 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria;
Gli organi interessati sono pertanto individuati con riferimento a caratteristiche o funzionali (indirizzo, gestione, controllo, amministrazione) o strutturali (collegialità).
Per la nozione di “controllo” societario potrebbe farsi riferimento al codice civile, che all’art. 2359 stabilisce che sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Disposizioni che prefigurano società in totale o parziale mano pubblica sono presenti, tra l’altro, dal Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, art. 113).
Sotto il profilo della legittimità costituzionale – oltre a quanto già rilevato in precedenza con riguardo all’autonomia statutaria delle regioni – sembra opportuna una valutazione sia del comma 40 sia dei successivi commi 42-45, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e agli enti locali ed in quanto incidano sull’autonomia di spesa di tali enti, alla luce della giurisprudenza costituzionale la quale – anche di recente[54] – ha affermato che le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita a tali enti dall'art. 119 Cost..
Si rileva peraltro, con riguardo al comma 40, lett. a) e b) e limitatamente alla riduzione delle indennità spettanti agli amministratori locali, che tali indennità, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) non sono rimesse all’autonoma determinazione degli enti, ma sono fissate (come già ricordato) con regolamento ministeriale e secondo criteri stabiliti con atto legislativo statale (il medesimo art. 82), e che in via generale, tali disposizioni potrebbero ritenersi riconducibili alla materia “organi di governo […] di Comuni [e] Province”, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2°, lett. p), Cost..
Si noti inoltre che la disposizione di cui al comma 44 incide non solo sugli emolumenti di soggetti che ricoprono cariche in enti pubblici, ma anche su quelli di soggetti che ricoprono cariche in società o enti che, che, pur se controllate da pubbliche amministrazioni, mantengono la loro natura privata, intervenendo ope legis sui relativi bilanci.
Ai sensi del comma 46, entro il 30 novembre 2006 le pubbliche amministrazioni trasmettono al ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attuazione delle disposizioni sin qui illustrate e sui conseguenti effetti finanziari.
Il comma 47 opera una riduzione dei compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, ed ai componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
La riduzione è pari al 10 per cento dell’importo complessivo erogato nel corso dell’anno 2005; è espressamente escluso che si applichi anche al trattamento retributivo di servizio.
La disposizione stabilisce una conseguente proporzionale riduzione dello stanziamento a favore dei suddetti organismi, nel limite del 10 per cento dell’importo complessivo assegnato nell’esercizio 2005.
Fra gli organismi menzionati è peraltro compresa anche l’Avvocatura dello Stato, non citata dal primo periodo del comma; non è invece menzionata la Corte dei conti, né il Consiglio della magistratura militare.
Il comma 48 impone un vincolo di destinazione alle economie di spesa che deriveranno, negli anni 2006-2008, dalle disposizioni recate dai precedenti commi, nonché alle eventuali economie di spesa autonomamente determinate e comunicate dalle Camere: esse sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 59, co. 44, della L. 449/1997[55] e attualmente disciplinato dall’art. 46 della L. 289/2002[56].
Stante il tenore della disposizione, sembrano dover essere sottratti ai rispettivi bilanci, al fine di alimentare tale fondo statale, anche le somme derivanti da economie di spesa effettuate da regioni ed enti locali, nonché da società e da enti controllati da pubbliche amministrazioni (anche regionali o locali), pur se operanti, questi ultimi, in regime privatistico.
Tra le disposizioni riguardanti i “costi della politica”, può annoverarsi infine una voce recata dall’Allegato 1 del disegno di legge, richiamato dal comma 394 (vedi infra la relativa scheda di lettura). L’allegato reca le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, in applicazione dell’art. 11, co. 3, lett. i-quater), della legge di contabilità (L. 468/1978).
In tale allegato, alla voce “Ministero dell’economia e delle finanze - n. 1- Fondo spese elettorali partiti politici (3.1.2.23 – cap. 1638)", in riferimento alle leggi 157/1999 e 156/2002, vi è l'indicazione di euro 40.000.000 nel triennio 2006-2008. Si tratta di un adeguamento degli stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi sui rimborsi elettorali attribuiti ai movimenti o partiti politici per le spese sostenute in occasione delle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali.
Articolo 1, commi 49-55
(Autofinanziamento di alcune autorità indipendenti)
49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.
51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.
52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui ai commi da 49 a 55 provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.
53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
I commi 49-55 intervengono su modalità e criteri di finanziamento di talune autorità indipendenti, prevedendo in primo luogo la cessazione dei trasferimenti erariali a loro favore a decorrere dal 2007, e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del “mercato di competenza”.
Il comma 49 sopprime dunque - a decorrere dal 2007 - gli stanziamenti determinati dalla Tabella C della legge finanziaria in favore delle seguenti autorità amministrative indipendenti:
§ Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
§ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
§ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
§ Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Il comma 50, nello stabilire che, a decorrere dal 2006, le suddette autorità vengano finanziate dal mercato di competenza, demanda la fissazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il mese di gennaio 2006, di concerto con i Ministri interessati.
L’espressione con la quale il comma 49 rinvia, per il finanziamento integrale delle suddette autorità, al “mercato di competenza” - di per sé non del tutto univoca – risulta sostanzialmente integrata da quanto disposto dal comma 50, da cui si evince che il finanziamento grava sugli “utenti” dei rispettivi mercati. Peraltro, l’uso del termine “utenti” potrebbe comunque comportare qualche ambiguità applicativa, posto che potrebbe considerarsi riferito sia agli operatori del settore di volta in volta considerato, sia agli utenti in senso stretto, vale a dire ai soggetti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni di tali operatori[57].
Il medesimo comma 50 precisa che le quote a carico degli utenti devono essere fissate in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti finanziati. La disposizione si limita dunque ad indicare tale finalità, senza fornire ulteriori indicazioni in ordine ai criteri per valutare se le risorse attivate mediante contribuzione siano tali da assicurare la funzionalità delle Autorità.
Considerato poi che la contribuzione disciplinata dai commi 49-50 sembra rientrare nell'ambito di applicazione del principio generale delle prestazioni imposte obbligatoriamente (art. 23 Cost.), andrebbe verificato – con particolare riferimento al comma 50 - il rispetto del meccanismo della riserva relativa di legge stabilita dall’art. 23 Cost., in forza del quale l'aliquota massima del contributo o comunque i criteri ricostruttivi della prestazione imposta dovrebbero essere fissati dalla fonte legislativa[58].
In tal senso, appaiono tra l’altro orientate le forme previste dalla legislazione vigente per l'Autorità garante per l'energia elettrica ed il gas e per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 2, comma 38, lett. b) della legge n. 481 del 1995 e art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 249 del 1997), nonché quanto previsto dal successivo comma 53 dell'articolo in esame, in relazione alla copertura dei costi del controllo delle operazioni di concentrazione della Autorità per la concorrenza ed il mercato (v. infra).
La disciplina vigente prevede attualmente modalità di finanziamento differenziate per le varie autorità indipendenti, anche per quelle cui direttamente si riferiscono le disposizioni ora in esame (come si vedrà più analiticamente infra). In linea di massima, il sistema del finanziamento erariale (in vari casi integrale, in altri maggioritario, in altri ancora – più limitati – minoritario) appare prevalente, pur essendo già previsto per alcune autorità – in varie forme – il finanziamento da parte di soggetti che operano sui mercati dei vari settori[59].
Essenzialmente, per quanto concerne le autorità destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 49 e 50 ora in esame, nel caso dell’AGCOM e della CONSOB il finanziamento è in parte statale - maggioritario solo per l’AGCOM - e in parte derivante dal mercato[60], mentre per la l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e per la COVIP è interamente statale.
Si segnala a questo riguardo che – come esposto più diffusamente infra – sono stati espressi dubbi rispetto alla possibile incidenza del prefigurato sistema di finanziamento rispetto all’indipendenza delle autorità e all’efficacia nello svolgimento delle loro funzioni, anche in riferimento alla disciplina comunitaria relativa alle comunicazioni e ai mercati finanziari.
Al fine di una miglior comprensione del contenuto delle disposizioni in esame, appare utile richiamare i tratti essenziali delle funzioni e dei sistemi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per le autorità destinatarie della nuova disciplina (nonché alcuni elementi emersi in proposito in varie sedi parlamentari).
Con riguardo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[61], titolare di ampi poteri di regolamentazione, amministrativi, di vigilanza e di ispezione, nonché di poteri sanzionatori con riferimento al sistema dell'informazione (radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa)[62], che peraltro sono stati integrati e incrementati nella legislatura in corso con due rilevanti leggi di “sistema” (n. 112 del 2004, di riassetto del sistema radiotelevisivo, e n. 215 del 2004, che disciplina i “conflitti di interesse”[63]), l’attuale disciplina prevede un sistema di finanziamento “misto”, per il 60% a carico del bilancio dello Stato, e per il 40% derivante dai contributi delle imprese del settore(soggette alla regolamentazione, vigilanza e controllo della medesima Autorità).
L’articolo 6, comma 1 della già richiamata legge n. 249 del 1997, ha previsto infatti in parte il finanziamento statale[64], e per altra parte ha rinviato alle modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) successivi, della legge n. 481 del 1995 (v. infra)[65], prevedendo altresì al comma 2 che secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
L’articolo 2, comma 38, lett. b) della legge n. 481 del 1995[66] ha stabilito che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità (Autorità per l’energia elettrica e, in parte, attualmente, AGCOM) si provveda, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del successivo comma 39, il Ministro delle finanze è stato autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità. Infine, ai sensi del comma 40, le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[67] e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas[68] sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
La questione dell’adeguatezza delle risorse, anche in relazione ai compiti assegnati – posta in varie occasioni e sedi negli ultimi anni da parte dell’Autorità[69] - è stata oggetto di esame anche nella recente audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Corrado Calabrò, svoltasi presso la IX Commissione Trasporti della Camera in data 20-28 settembre 2005. In tale ultima occasione il Presidente dell’Autorità ha fatto presente tra l’altro che negli ultimi anni il contributo dello Stato al funzionamento dell'Autorità è sempre diminuito, a fronte di un aumento considerevole dei compiti attribuiti, e che non appare possibile far fronte a tali oneri semplicemente aumentando il contributo a carico delle imprese del settore. Sempre il Presidente ha affermato che l’attuale sistema – per cui l’Autorità attinge al contributo delle imprese per il 40 per cento, mentre per il restante 60 per cento il finanziamento è a carico dello Stato – rappresenta un giusto equilibrio tra le due componenti, sostenendo in particolare che il finanziamento dello Stato, almeno in quota parte, che non sia minoritaria, è anche garanzia di indipendenza dell’Autorità[70]. Ciò anche alla luce della disciplina comunitaria di settore [v. in particolare la direttiva “quadro” 2002/21/CE, di seguito richiamata], che “impone all’Italia di garantire un'effettiva separazione e indipendenza tra l'Autorità e le imprese di settore, anche per quanto riguarda il funzionamento e, quindi, implicitamente il finanziamento, poiché il primo dipende dal secondo”. Concludendo sul punto, il Presidente ha affermato che “un sistema di finanziamento tutto basato sul contributo delle imprese sarebbe di dubbia compatibilità con il principio di neutralità ed indipendenza dell'Autorità e di dubbia compatibilità con le norme comunitarie”.
L’articolo 3 della citata direttiva “quadro” 2002/21/CE (Direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), in particolare, fa obbligo agli Stati membri di garantire l'indipendenza delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione, provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. Gli Stati membri debbono inoltre provvedere affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. È poi previsto un complesso di obblighi di trasparenza, di consultazione e di cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza.
Ulteriori disposizioni che si riconnettono a tale disciplina e la specificano sono contenute nelle altre direttive comprese nel cd. “pacchetto comunicazioni elettroniche” (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE).
Per quanto concerne la CONSOB, che esercita funzioni regolamentari e di vigilanza sugli intermediari finanziari e sugli emittenti per la tutela degli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare, l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, reca disposizioni in ordine al sistema di finanziamento di tale organismo. L’articolo, al comma 1, prevede che per il proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), entro il 31 luglio di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni dei soggetti vigilati.
A norma del comma 2, sulla base di tale segnalazione il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo iscritto nel bilancio dello Stato, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento dell’autorità, non finanziati con le contribuzioni.
Ai sensi del comma 3, entro il limite del fabbisogno finanziario, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni essa adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. La determinazione è effettuata con deliberazione della CONSOB, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica di legittimità da operarsi entro venti giorni, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Decorso questo termine senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione diviene comunque esecutiva.
Le contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. La riscossione coattiva delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalità previste dall'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Negli ultimi tre esercizi, il funzionamento della CONSOB risulta finanziato mediante il fondo iscritto nel bilancio dello Stato e mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, in una misura approssimativamente pari, rispettivamente, ad 1/3 e a 2/3.
L’articolo 9, comma 8, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla nuova disciplina in materia di abusi di mercato, ha aumentato di 150 unità (da 450 a 600) il numero complessivo dei posti della pianta organica della medesima autorità, prevedendo che alla copertura degli oneri si provveda mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, secondo i criteri e le procedure sopra descritte.
Si segnala inoltre che l’articolo 28 del progetto di legge concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (A.C. 2436 e abb.-B), attualmente all’esame della Camera, consente che ulteriori incrementi della pianta organica dell’autorità siano disposti mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con oneri da coprirsi egualmente a carico delle contribuzioni dei soggetti vigilati.
In relazione agli sviluppi più recenti degli orientamenti europei in materia di vigilanza sui mercati finanziari, si ricorda che la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, all’articolo 21, paragrafo 1, prevede che le autorità amministrative centrali designate dagli Stati membri per l’adempimento dei compiti previsti nella direttiva siano “del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato”.
Al medesimo riguardo possono altresì richiamarsi le premesse alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Vi si afferma fra l’altro (considerando 58) che le autorità competenti designate per assicurare l'osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva medesima “dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità della legislazione nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti”[71].
Al medesimo riguardo si ricorda inoltre che il Presidente della CONSOB, nel corso dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, svolta dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera, congiuntamente con le corrispondenti Commissioni del Senato (seduta del 20 gennaio 2004), ha ricordato di avere “rappresentato e reiterato richieste di potenziamento, sia in sede parlamentare che agli organi di governo” in relazione alla “mancanza di mezzi” per il pieno svolgimento delle funzioni dell’autorità, richiamando sia “carenze normative e di finanziamento sia impossibilità di acquisire personale in numero adeguato”. Con specifico riferimento all’ipotesi di integrale finanziamento a carico di soggetti privati – avanzata da uno dei parlamentari partecipanti all’audizione – il Presidente della CONSOB, pur ricordando che l’autorità “riceve grosso modo due terzi del suo finanziamento dal mercato e un terzo dall'erario”, ha espresso perplessità circa la funzionalità e l’efficacia di un tale sistema.
Per quanto concerne l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita con l’articolo 4 della legge n. 109 del 1994[72] al fine di garantire l'osservanza dei principi individuati dall'articolo 1, comma 1 in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione[73] nella materia dei lavori pubblici (anche di interesse regionale)[74], l'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al suo funzionamento, che sono poste a carico di un unico capitolo di spesa, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio; i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione sono stabiliti con un regolamento del Presidente del Consiglio, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità (v. art. 5, co. 6 della legge n. 109 del 1994, ed il D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266).
Per quanto riguarda infine la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita dall’articolo 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124[75], che ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare, il sistema di finanziamento è totalmente a carico del bilancio dello Stato, e si provvede mediante apposite autorizzazioni di spesa previste da norme di legge (a partire dall’articolo 13, comma 2, della L. 335 del 1995).
I commi 51 e 52 dispongono la disciplina transitoria per il passaggio al nuovo sistema di finanziamento delle autorità sopra indicate.
Infatti si stabilisce che, nelle more dell’attuazione delle nuove modalità di finanziamento delle suddette autorità, per l’anno 2006 le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate - a titolo di anticipazione - dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria in commento. Le autorità interessate dovranno versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate entro il mese di ottobre 2006.
Le voci relative al finanziamento dei summenzionati enti previste dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria appaiono coerenti con quanto previsto dai commi in esame. Risultano iscritti, infatti, importi per il solo esercizio 2006, di entità limitata. Tali importi, originariamente pari approssimativamente al 30% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, a seguito delle modifiche apportate durante l’iter al Senato sono state in parte innalzate (restando comunque notevolmente inferiori rispetto alle previsioni a legislazione vigente).
In particolare, nel caso della CONSOB, l’importo risulta ora pari a circa il 54% dello stanziamento previsto a legislazione vigente (come già detto, per il solo anno 2006). Nel caso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e della COVIP lo stanziamento previsto per il 2006 è pari a circa il 41-42% del finanziamento previsto a legislazione vigente, come evidenziato nella successiva tavola (dati in migliaia di euro):
|
BLV 2006 |
Variaz |
A.S. 3613 |
Maxiem. Senato |
A.C. 6177 |
Var. % su BLV |
Consob |
24.686 |
-17.276 |
7.410 |
+6.000 |
13.410 |
-45,7 |
Autorità Comunicazioni |
20.903 |
-14.303 |
6.600 |
+2.000 |
8.600 |
-58,9 |
Autorità LL.PP |
18.019 |
-12.319 |
5.700 |
+1.800 |
7.500 |
-58,4 |
Covip |
1.960 |
-1.360 |
600 |
+200 |
800 |
-59,2 |
Il comma 53 riguarda l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non figura tra le Autorità per le quali i commi precedenti modificano il sistema di finanziamento[76].
Tale comma 53 introduce, a carico delle imprese per le quali sussiste l’obbligo di comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione, il pagamento di una contribuzione a copertura dell’attività di controllo svolta dall’Antitrust in relazione alle suddette operazioni di concentrazione . A tal fine, si dispone l’inserimento diun nuovo comma 7-bis nell’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, recante la disciplina dei compiti dell'Autorità.
La richiamata legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999). La legge individua le tre fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'articolo 10 della legge stessa, di cui il comma in esame dispone una integrazione.
Ai sensi dell’art. 10 l'Autorità - operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione - è definita organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Per quanto concerne il finanziamento dell’Autorità, il comma 7 dell’art. 10 dispone che essa provveda all'autonoma gestione delle relative spese nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive[77]. Un ulteriore stanziamento, pari a 1.462.000 euro annui, è previsto dalla già citata legge sui conflitti di interessi (legge n. 215 del 2004) a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di organizzazione, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, il nuovo comma 7-bis, introdotto dalla disposizione in esame, è finalizzato ad individuare la copertura dei costi relativi all’attività di controllo svolta dall’Autorità in ordine alle operazioni di concentrazione.
A tal fine, spetta all’Autorità determinare annualmente i contributi dovuti dalle imprese che sono tenute all’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge n. 287 del 1990.
L’articolo richiamato prevede, infatti, che tutte le operazioni di concentrazione di cui all’art. 5 della legge n. 287[78], in cui il fatturato delle imprese interessate superi determinate soglie[79], prima di essere realizzate siano comunicate all’Autorità. La legge stabilisce inoltre che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese vengano rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
Con l’ultimo aggiornamento, risalente al 15 giugno 2005, l’Autorità ha fissato l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, a 421 milioni di euro - se realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate - e a 42 milioni di euro se realizzato dall’impresa acquisita.
Nel prevedere che spetta all’Autorità l’adozione dei criteri di parametrazione dei contributi, la disposizione in esame indica alcuni criteri che l'Autorità è tenuta a seguire, precisando che i contributi non possono comunque eccedere l’1,2% del valore della transazione interessata e che devono essere stabilite soglie di contribuzione minime e massime.
I criteridi parametrazione dei contributi devono inoltre essere commisurati ai costi complessivi dell’attività di controllo delle concentrazioni, tenendo conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata.
I commi 54 e 55 intervengono in materia di arbitrato nei lavori pubblici, la cui disciplina, recata principalmente dall’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stata recentemente modificata dall’art. 5, commi 16-sexies e 16-septies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il comma 16-sexies del decreto legge n. 35 del 2005, novellando l’art. 32 della legge n. 109, ha riformato l’attuale disciplina della nomina del terzo arbitro disponendo che anche la nomina del terzo arbitro possa essere concordata fra le parti e che solo laddove manchi l’accordo fra le parti a tale nomina debba procedere la Camera arbitrale istituita presso l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Con il comma 16-septies è stata quindi introdotta una norma transitoria, volta a disciplinare le procedure arbitrali in corso o già definite.
Nello specifico, il comma 54 modifica il comma 2-bis dell’art. 32 della legge n. 109, aggiunto dall’art. 5, comma 16-sexies del decreto legge n. 35, che ha introdotto, l’obbligo del versamento, al momento del deposito del lodo da parte degli arbitri alla Camera, di una quota del valore della controversia pari all’1/10.000. Il comma 54 modifica quindi il rapporto su cui viene calcolata la quota del valore da versare, definendolo in 1/1.000, anziché in 1/10.000.
Si ricorda brevemente, che il DM n. 398 del 2000[80], all’art. 9, comma 4, prevede che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale venga effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio e che resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5. Si ricorda, infine, che la disciplina relativa all’arbitrato nei lavori pubblici non si esaurisce nella legge quadro e nel DM citato ma è altresì ricostruibile ricorrendo anche ad altre norme tra le quali il DPR 554 del 1999 (artt. 149, 150 e 151), il DM n. 145 del 2000 (artt. 32, 33 e 34) e il decreto legislativo n. 190 del 2002 (art. 12, comma 4).
Il comma 55 prevede che gli importi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’art. 32 della legge n. 109 vengano versati direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
La relazione tecnica specifica che la disposizione in esame consentirà di evitare che le somme in questione vengono prima assegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite all’Autorità.
Si ricorda al riguardo, che le somme da versare alla Camera arbitrale per la decisione della controversie sono fissate dalla tabella B allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 150 del D.P.R. 554 del 1999, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale e che il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto ministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo
Articolo 1, commi 56-61
(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)
56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.
60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.
I commi da 56 a 61 dell’articolo 1 introducono nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio. Dalle previsioni di cui ai commi 57-59 e 61 è esplicitamente esclusa l'Agenzia del demanio.
Il comma 56 sostituisce l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante i finanziamenti a favore delle Agenzie fiscali. In particolare, si sopprime la previsione secondo cui i finanziamenti sono determinati annualmente nella tabella C della legge finanziaria e si introduce, in sostituzione, un meccanismo, definito in dettaglio nei commi successivi, per determinare i finanziamenti delle Agenzie in modo da tener conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione.
Confermando quanto previsto nella formulazione vigente, il secondo periodo del nuovo comma 2 del citato articolo 70 dispone che i finanziamenti destinati alle Agenzie vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
I nuovi criteri di determinazione delle risorse destinate alle Agenzie verranno adottati a partire dall'anno 2007.
Ai sensi del comma 57, per il 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, esclusa l’Agenzia del demanio, sono determinate dalla legge di bilancio, negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
A tale proposito, la tabella C del disegno di legge in esame registra gli effetti della disposizione, indicando esclusivamente la voce relativa all'Agenzia del demanio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio per il 2006, come determinati dalla seconda Nota di variazioni, per l’Agenzia del demanio, unica ancora presente nella tabella C, è previsto uno stanziamento di 113 milioni di euro per il 2006, con un incremento di 931.000 euro rispetto alla legislazione vigente.
Per le altre Agenzie, lo stanziamento viene determinato dalla legge di bilancio, salve le variazioni derivanti eventualmente dagli articoli del disegno di legge finanziaria.
Infatti per l’Agenzia delle entrate sono disposti stanziamenti per 2.463,7 milioni e per l’Agenzia delle dogane per 552,6 milioni di euro.
All’Agenzia del territorio, oltre ad uno stanziamento a bilancio di 468,2 milioni di euro, la seconda Nota di variazioni assegna 53,6 milioni per effetto della proroga fino al 31 dicembre 2006 della possibilità di avvalersi di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, autorizzata dal comma 159 del disegno di legge finanziaria 2006. Pertanto, le risorse attribuite all’Agenzia del demanio ammontano complessivamente a 521,8 milioni.
Il comma 58 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione delle dotazioni spettanti alle Agenzie fiscali interessate dal provvedimento.
Tali dotazioni sono calcolate a partire dalla media di alcuni incassi del bilancio dello Stato (entrata) nell'ultimo triennio per il quale sono stati approvati i consuntivi. Su tale importo viene calcolata la quota percentuale da attribuire a ciascuna Agenzia nella seguente misura:
- 0,65 % per l'Agenzia delle entrate;
- 0,13 % per l'Agenzia del territorio;
- 0,15 % per l'Agenzia delle dogane.
La dotazione non dovrà comunque essere superiore a quella dell'anno precedente, incrementata del 5 per cento.
Il calcolo degli incassi viene operato sulle unità previsionali di base indicate nell'elenco 4, allegato al disegno di legge in esame, come risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato.
L’elenco comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione delle U.P.B. relative ai condoni, e ìndica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, l'elenco allegato considera i seguenti capitoli (U.P.B. 1.2.5):
- 3210 (Interessi relativi alla riscossione delle imposte dirette);
- 3312 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette);
- 3313 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette);
- 3314 (Sanzioni amministrative, dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo);
- 3315 (Indennità e interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le dogane);
- 3316 (Indennità e interessi di mora concernenti le entrate dei monopoli).
Il comma 59 consente l'integrazione delle dotazioni determinate ai sensi dei precedenti commi 57 e 58, in relazione all'andamento dei fattori della gestione.
L'eventuale integrazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene calcolata in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle U.P.B. indicate nell'elenco 4 per l'ultimo esercizio per cui è stato approvato consuntivo, rispetto alla media dei tre esercizi precedenti, come risultano dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato. Tale calcolo viene effettuato al netto degli eventuali effetti prodotti da normative sopravvenute e al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo nominale.
L'incremento non potrà comunque determinare il superamento del limite stabilito dal precedente comma (aumento massimo del 5 per cento rispetto alla dotazione dell'anno precedente).
Tenuto conto del limite massimo del 5 per cento, la relazione tecnica al disegno di legge originario (A.S. 3613) stima un incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivante dalle disposizioni in esame, pari a circa 174 milioni di euro per il 2007 e in 183 milioni di euro per il 2008.
Il comma 60 conferma le disposizioni dei commi 1 e 2[81] dell’articolo 12 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
L’articolo 12 del D.L. n. 79 del 1997 detta disposizioni per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 12 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze determini con proprio decreto le risorse da destinare al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria e ai fondi per gli incentivi alla produttività del personale.
Le risorse sono costituite da una percentuale:
- delle somme riscosse in via definitiva correlabili all'attività di controllo fiscale;
- delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato (ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- dei risparmi di spesa per interessi (calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per perseguimento degli obiettivi programmatici).
La norma specifica che l'applicazione di tale procedura deve garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema.
Il comma 2 del citato articolo 12 prevede l'afflusso delle risorse come sopra determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività dalle quali scaturiscono le risorse stesse e che abbiano raggiunto gli obiettivi di produttività definiti.
La stretta correlazione tra attività dalla quale scaturisce acquisizione di maggiori risorse ed erogazione dei fondi per la produttività è confermata dalla previsione che, in sede di contrattazione integrativa, sono stabilite le modalità, i tempi di erogazione e le risorse da assegnare a ciascuno degli Uffici in relazione all'apporto dato da questi ultimi alle attività predette.
Il comma 61 consente di modificare le percentuali di incremento fissate dal precedente comma 58, oppure di modificare l'allegato elenco 4 che determina le voci da considerare. Alla modificazione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello cui dovranno applicarsi i nuovi parametri.
Tali variazioni possono essere stabilite tenendo in considerazione gli incassi rilevati, sulle U.P.B. indicate nel suddetto elenco, nell'ultimo esercizio e la verifica dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente in attuazione delle convenzioni stipulate tra l'Agenzia e il Ministro dell'economia e finanze.
Si ricorda che i rapporti tra le Agenzie fiscali ed il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati dall'articolo 59 del citato D.Lgs. n. 300 del 1999. Esso stabilisce che annualmente il Ministro e ciascuna Agenzia debbano stipulare apposita convenzione sulla base di quanto contenuto nell'atto di indirizzo del Ministro stesso sugli sviluppi della politica fiscale. Tale convenzione deve contenere:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
La convenzione contiene, inoltre, la specificazione delle modalità di gestione dell'Agenzia stessa e le modalità di verifica e controllo della stessa da parte del Ministero. Infine, nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
La relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 3613) rileva che il sistema di finanziamento delineato dalle disposizioni qui illustrate consente il controllo della dinamica della spesa delle Agenzie fiscali in questione e contemporaneamente correla l’entità delle dotazioni ai risultati conseguiti in termini di gettito effettivo. La relazione prosegue osservando come anche l’eventuale aumento della spesa per il finanziamento delle suddette Agenzie è sottoposto ad un tetto di crescita massimo e che, in ogni caso, l’incremento che dovesse verificarsi sarebbe conseguenza di una maggiore funzionalità della struttura delle Agenzie e di una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa.
62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il CIPE provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.
Il comma in esame autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento:
§ degli interventi di realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’art. 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166;
§ del programma nazionale degli interventi nel settore idrico
Originariamente la norma in commento si riferiva unicamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con l’approvazione del maxiemendamento da parte dell’Assemblea del Senato l’ambito di applicazione della norma è stato esteso in modo da ricomprendere anche gli interventi previsti dall’art. 4, commi 31-37, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) e alla delibera CIPE n. 74 del 2005 con cui è stato approvato il programma citato.
§ delle progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela previsti dal D.Lgs. n. 152/1999, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche.
Quest’ultima finalizzazione è stata inserita dal maxiemendamento approvato dall’Assemblea del Senato.
Si noti altresì che tale Piano sembra venir istituito - all’interno (il fatto che sia collocato all’interno lo si desume dalle parole “ivi comprese”) del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - con la disposizione in esame, in quanto una simile denominazione non compare in nessuna disposizione vigente.
Lo stesso comma demanda al CIPE di provvedere al riparto delle risorse tra le diverse tipologie di interventi.
Si osserva al riguardo che sembrerebbe opportuno indicare i criteri in base ai quali il CIPE deve procedere al riparto in questione
Si osserva, inoltre, che il comma in esame non appare conforme al disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 secondo cui “il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.”
Il comma in esame, infatti, demanda infatti al CIPE la ripartizione del finanziamento complessivo, di cui il rifinanziamento dell’art. 13 della legge n. 166 rappresenta solo quota parte. Pertanto, il Parlamento non è in grado di determinare – in sede di approvazione della legge finanziaria – l’esatto ammontare dei finanziamenti aggiuntivi destinati alla legge obiettivo, come previsto, invece, dalla citata norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001.
Per quanto riguarda il finanziamento del programma delle infrastrutture strategiche (PIS), si ricorda che gli interventi inclusi nel programma sono quelli previsti dalla delibera CIPE n. 121/2001, come integrata dai DPEF emanati successivamente.
Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziate dalla tab. 1 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), sono collocate nel cap. 7060 all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il 2006 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza di 773,11 milioni di euro.
Si ricorda, tuttavia, che le assegnazioni finora erogate per le opere comprese nel programma, attraverso specifiche delibere del CIPE, hanno assorbito gran parte degli stanziamenti disponibili, come si evince dal 2° rapporto per la VIII Commissione «Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo”» del luglio 2005. In tale rapporto si evidenzia un ammontare di risorse (comprese quelle provenienti dal FAS - Fondo aree sottoutilizzate) che residuano per il finanziamento del PIS di 1.462,2 milioni di euro[82].
Si rammenta, infine, che secondo l’Allegato al DPEF 2006-2009 relativo all’attuazione del PIS, le esigenze finanziarie da garantire nel prossimo triennio come rifinanziamento della legge n. 166 del 2002 sono indicate in 2,5 miliardi di euro per il 2006, 3 miliardi per il 2007 (contro i 2,3 miliardi corrispondenti, in termini di volume attivabile, al finanziamento di 200 milioni annui concesso dal comma in esame a decorrere dal 2007).
Relativamente al programma nazionale degli interventi nel settore idrico, si ricorda che esso è stato istituito dall’art. 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e che comprende, tra l’altro, sia le opere relative al settore idrico già inserite nel PIS di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia gli interventi previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000.
Tale programma, ai sensi del citato comma 35, comprende altresì gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quelli inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 relativo ad opere e interventi per il trasferimento di acqua, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) prevede il finanziamento di interventi per la realizzazione di lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche nelle zone critiche del territorio nazionale.
In particolare Il comma 1 indica i seguenti enti irrigui, quali destinatari dei contributi (per un ammontare complessivo di 46 miliardi di lire[83] per ciascuno degli anni 2002 e 2003) per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie ai fini della realizzazione dei suddetti lavori: il Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, il Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, il Canale Emiliano-Romagnolo, l’Ente Irriguo Umbro-Toscano, i complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, il Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, i Consorzi di bonifica dell’oristanese e il Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone.
Il comma 3, inoltre, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi di lire[84] per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di interventi atti a migliorare il patrimonio idrico nelle rimanenti aree del territorio nazionale non interessate dalle precedenti previsioni normative.
Si ricorda che tali finanziamenti sono stati già integrati, in passato, dall’art. 4, comma 31, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), che ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere, rispettivamente, dall’anno 2005 e dall’anno 2006.
Si ricorda, infine, che con la delibera CIPE n. 74 del 2005[85] è stato approvato il programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Negli allegati a tale delibera sono individuati gli interventi ricompresi nel programma. Nel punto 1.2 della delibera si legge poi che “Il Programma sarà attuato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica”.
L’autorizzazione di spesa recata dal comma in esame sembra quindi destinata, almeno in parte, ad essere utilizzata per il finanziamento di questi ultimi interventi.
Per quanto riguarda le infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela previsti dal D.Lgs. n. 152/1999, è appena il caso di ricordare le caratteristiche dei citati piani.
Il Piano di tutela delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999 che contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico. L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 4, comma 32, della legge n. 350/2003 prevede che “le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche”.
Documenti
all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)
Strategia sull’ambiente urbano
L’11 febbraio 2004 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano” (COM(2004)60), per l’illustrazione della quale si rinvia alla scheda relativa ai commi 307-310.
Articolo 1, comma 63
(Contributi alla Guardia di finanza)
63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.
Il comma 63 dell’articolo 1 autorizza, in favore del Corpo della Guardia di finanza, l’erogazione di:
§ un contributo annuale di 30 milioni di euro per consentire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni. Le spese per la flotta e le comunicazioni sono dirette a perseguire obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, di frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio;
Si ricorda che i sopra indicati obiettivi sono menzionati anche dall’articolo 2, commi 6 e 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (già approvato dal Senato e in corso di conversione presso la Camera dei deputati), i quali prevedono che la Guardia di finanza sviluppi a tal fine, nel triennio 2005-2007, appositi piani di intervento e un incremento, in tali settori, dell’impiego delle risorse del proprio personale.
Si evidenzia inoltre che il comma 2 del citato articolo 2 autorizza incrementi di organico ed assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza.
Per quanto riguarda specificamente l’attività dei gruppi navali della Guardia di finanza, si ricorda che l’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, attribuisce ad esso il compito di eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e di concorrere a servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari. Ulteriori specificazioni al riguardo si rinvengono nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che – definendo agli articoli 6 e 7 le procedure rispettivamente concernenti il concorso alle attività d’ordine e sicurezza pubblica e alla difesa militare – all’articolo 2 conferisce al Corpo «in via esclusiva» (ma fatti salvi i compiti della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, definiti dalle leggi e dagli accordi internazionali vigenti) le funzioni di polizia economico-finanziaria da esercitarsi in mare sia attraverso il proprio dispositivo aeronavale sia richiedendo la collaborazione di altri organismi.
Un programma di ammodernamento dei servizi e mezzi del Corpo della Guardia di finanza destinati ai settori aeronavale, informatico e delle trasmissioni era stato previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 1988, n. 66, che autorizzava a quest’effetto la spesa complessiva di lire 850 miliardi per il periodo 1988-1995. Successivamente, la legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), all’articolo 8, comma 2, allo scopo di rendere più efficaci le attività operative in mare, rimetteva al Corpo della Guardia di finanza la predisposizione di un programma d’interventi finalizzato ad adeguarne la componente aeronavale con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare. A questo fine erano autorizzati limiti d’impegno della durata massima di quindici anni, in ragione di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.
§ un contributo annuale di 10 milioni di euro per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale.
L’articolo 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ha autorizzato la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme e alloggi di servizio della Guardia di finanza, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione, consentendo a quest’effetto al Corpo di assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per l'anno 2000.
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 28 del 1999, affidate ad apposito fondo per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle medesime risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è stata destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.
Entrambi i contributi verranno erogati per un periodo di 15 anni a decorrere dal 2006.
Articolo 1, comma 64
(Immobili vicini all’aeroporto di Milano
Malpensa)
64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
Il comma in esame modifica l’art. 43, comma 1, della legge n. 144 del 1999, relativo alla delocalizzazione degli abitati limitrofi all'aeroporto di Milano Malpensa, in modo che il contributo previsto per tale finalità dal citato comma 1 dell’art. 43 e destinato ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, venga esteso anche alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999 nei limiti di metri 400 dal sedime aeroportuale.
Si ricorda in proposito che l’art. 43, comma 1 della legge n. 144/1999, in relazione all'inquinamento acustico e atmosferico che interessa gli abitati limitrofi all'aeroporto di Malpensa 2000[86], ha demandato al Comitato istituzionale di gestione dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia l'individuazione dei fondi per la delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, d'intesa con gli enti locali interessati.
Tale Comitato è stato istituito dall’art. 10 dell’intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia[87], che ha demandato alla stipulazione di una serie di accordi di programma quadro l’individuazione delle misure necessarie all’attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento indicati nell’Intesa stessa, tra cui rientrano “gli interventi di interconnesione del territorio […] rispetto alle reti globali (come Malpensa 2000)”.
Tra gli accordi stipulati sulla base delle previsioni della citata intesa, si ricorda, in particolare, l’accordo di programma quadro, sottoscritto il 31 marzo 2000, denominato “Interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", ha cercato di risolvere i problemi causati dall'inquinamento acustico ed atmosferico, indotti dall'attività e dal traffico dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000. In particolare l’art. 6 ha disciplinato gli interventi di delocalizzazione di edifici privati a destinazione residenziale.
Il comma in esame sembra finalizzato a risolvere la questione posta dall’odg 0/3613/7/5a Tomassini respinto dalla Commissione del Senato nella seduta del 4 novembre 2005.
Tale odg impegnava, infatti, il Governo ad estendere quanto disposto dall’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1999, per quanto riguarda la frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo.
Nelle premesse del citato o.d.g. si legge, tra l’altro, che, in seguito alla definizione dell’Accordo di programma quadro concernente gli "interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", sottoscritto in data 31 marzo 2000, la regione Lombardia ha avviato la delocalizzazione dei residenti negli ambiti appositamente individuati attorno al sedime aeroportuale Malpensa 2000 e l’acquisizione dei loro immobili per destinarli al patrimonio regionale” e che, tuttavia, sussiste, un problema dovuto al fatto che nella frazione di Case Nuove in territorio di Somma Lombardo, si è determinata una situazione del tutto anomala, dovuta all’esistenza di una residua porzione dell’abitato in zona A delle curve isofoniche, così come definite dalla legge regionale 12 aprile 1999, sicché tutta la frazione di fatto è conturbata con il sedime aeroportuale, posta di fatto tra il terminal1 e il terminal2”, per cui “a seguito della delocalizzazione si determinerebbe una situazione di abbandono ed emarginazione di un ridotto gruppo di abitazioni, lontane dal capoluogo”.
Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio limitrofo all’aeroporto di Malpensa si ricorda che la legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999 della Regione Lombardia[88] fa rinvio, all’art. 6, alle zone A, B e C definite nella tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo", allegata al Piano territoriale d'area, approvato dalla medesima legge.
Si noti, in proposito, che il comma in esame rinvia alla legge n. 10/1999 poiché la normativa prevista dall’art. 6 del D.M. 31 ottobre 1997[89] di attuazione della legge quadro in materia di inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), non è ancora stata emanata. Tali norme attuative dovrebbero definire, nell'intorno aeroportuale, i confini delle aree di rispetto indicate come “zona A”, “zona B” e”zona C” - tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate. Tale definizione è attribuita ad una commissione istituita presso l’aeroporto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi del comma 5 del medesimo decreto.
Alla luce di quanto esposto sembra dunque che la norma abbia il fine di equiparare (in relazione alla assegnazione dei contributi per la delocalizzazione) il trattamento riservato agli immobili situati all’interno del centro abitato di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo, diviso in due dalla curva isofonica B recata dalla citata tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo". Allo stato attuale delle norme, infatti, una parte della frazione ricade in zona B (e quindi i proprietari di immobili in quella zona hanno diritto ai contributi per la delocalizzazione) e l’altra metà in zona A.
Per risolvere tale situazione di disparità di trattamento, viene inserito, accanto al criterio tecnico dettato dalle curve isofoniche, un criterio geometrico. Probabilmente la soglia di 400 metri consente di includere la restante parte della frazione senza dover allargare i contributi di delocalizzazione all’intera zona A.
Articolo 1, comma 65
(Interventi nel settore ferroviario)
65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Il comma in esame - che riproduce per una parte l’analogo contenuto dell’articolo 17 dell’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) - reca interventi nel settore ferroviario.
In particolare, si prevede:
§ la concessione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguiregli interventi relativi al “Sistema alta velocità”.
Si fa presente che la richiamata disposizione di cui all’articolo 17 dell’originario disegno di legge finanziaria - formulata in termini di novella all’articolo 75 della legge 289/2002[90] (vedi infra) - prevedeva la concessione a Ferrovie dello Stato “ in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007”.
§ la concessione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società del gruppo di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di:
- finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003[91] e n. 120 del 5 dicembre 2003[92].
La delibera CIPE N. 78/2003 reca all’articolo unico l’approvazione del progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova e il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. Al comma 2 sono dettate misure circa il finanziamento delle attività - indicate all’allegato B -da avviare in via anticipata. In particolare, si prevede che:
- la progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.
- tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a., dovrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.
Analogamente la delibera CIPE n. 120/2003 reca l’approvazione, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona» , nonché il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. La delibera dispone, inoltre, circa il finanziamento delle attività – indicate nell’allegato B - da avviare in via anticipata. In particolare si prevede che:
- la progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti Amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.
- tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse AV/AC Milano-Verona e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse predetto, TAV S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a. o della concedente RFI, potrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 576 Meuro, al netto dell'IVA, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.
Con riferimento al finanziamento del sistema Alta velocità, si ricorda che l'articolo 75 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha recato - per quanto concerne i primi quattro commi - disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro di una impostazione affermata da documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorre promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato.
In particolare l’articolo ha affidato alla società Infrastrutture SpA.(ISpa) [93] il compito di finanziare prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria destinata al sistema alta velocità/alta capacità, anche allo scopo di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie mediante ricorso al mercato bancario e al mercato dei capitali, secondo criteri di trasparenza ed economicità. L’equilibrio economico-finanziario della società è garantito da una disposizione che prevede che in caso di oneri per Infrastrutture S.p.A, non adeguatamente remunerabili utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”, l’equilibrio sia a carico dallo Stato. A tal fine è stata disposta inoltre la destinazione prioritaria dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema AV/AC al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture SpA, escludendo, fino all’estinzione del relativo debito, la possibilità per i creditori diversi da tale società di rivalersi sui crediti e sui proventi in questione.
L’articolo ha stabilito inoltre la disciplina per garantire il pagamento del debito nei confronti di Infrastrutture SpA, nel caso in cui si verifichino la decadenza o la revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria (anche solo per la parte relativa alla realizzazione o alla gestione del Sistema AV/AC), ed ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eserciti la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione.
L'articolo 75, comma 5, ha poi stabilito che il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI) è autorizzato a compensare gli oneri di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura anche attraverso l’utilizzazione del Fondo di ristrutturazione, previsto all’articolo 43, comma 5 della legge 448/1998, in cui si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la società Ferrovie dello Stato Spa a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
Per quanto riguarda l’apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., rispetto ad una dotazione a legislazione vigente del ca. 7122 – UPB 3.2.3.15 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 3,257 miliardi di euro per il 2006, la manovra di finanza pubblica per il 2006 determina una riduzione di circa 3 miliardi.
In particolare 124 milioni per ciascuna annualità del triennio 2006-2008 sono utilizzati a copertura degli oneri recati dal decreto-legge collegato in materia fiscale (D.L. n. 203/2005), come approvato dal Senato (A.C. 6176).
Il disegno di legge finanziaria, da un lato provvede a rifinanziare in tabella D l’apporto al capitale sociale per 850 milioni per il 2007 ed il 2008; dall’altro con la tabella E, a seguito del maxiemendamento approvato dalla Commissione bilancio del Senato, dispone un definanziamento di 1,2 miliardi per ogni annualità del piano di apporto al capitale sociale (il definanziamento è contraddistinto dal codice 1, volto ad indicare il carattere permanente della riduzione fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa, cioè all’anno 2009, come indicato dalla tabella F)
Contestualmente la tabella F provvede a rimodulare le autorizzazioni pluriennali di spesa spostando al 2009 e anni successivi 18.757 milioni, di cui 1.757 milioni riferiti al 2006, 2.950 milioni al 2007 e 14.050 milioni al 2008.
Conseguentemente, la tabella F del disegno di legge finanziaria espone una autorizzazione pluriennale di spesa quale apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa pari a 176 milioni per ciascuna annualità del triennio 2006-2008 e 18,7 miliardi per il 2009 e anni successivi.
A seguito delle disposizioni del comma 65 (su cui v. supra), il capitolo 7122/Economia risulta dotato per il 2006 di uno stanziamento pari a 276 milioni, di cui 176 milioni ai sensi della tabella F e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui al comma 65.
Il quadro finanziario può essere sintetizzato nella successiva tavola.
Ministero economia e finanze (migliaia di euro)
L. 662/1996, art. 2, co. 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (U.P.B. 3.2.3.15. – cap. 7122) |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e succ. |
BLV |
3.257.596 |
3.600.000 |
14.700.000 |
|
DL 203/2005, art. 12 |
-124.000 |
-124.000 |
-124.000 |
|
Tabella D |
- |
+850.000 |
+850.000 |
|
Tabella E |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
Tabella F |
-1.757.596 |
-2.950.000 |
-14.050.000 |
+18.757.596 |
Esposto in Tab. F |
176.000 |
176.000 |
176.000 |
17.557.596 |
Articolato, co. 65 |
100.000 |
200.000 |
200.000 |
+2.500.000 |
Disponibilità |
276.000 |
376.000 |
376.000 |
21.257.596 |
Si ricorda infine che la disposizione del comma 11 comporta una riduzione dei trasferimenti correnti alle Ferrovie dello Stato pari a 555 milioni di euro.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Finanziamenti per le reti TEN
Il 20 luglio 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (SEC(2005)965) sullo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN) nella quale traccia un quadro della situazione attuale e prospetta una serie di soluzioni volte a dare un nuovo impulso alla loro realizzazione.
Una delle cause principali dei ritardi che si registrano nella realizzazione dei progetti TEN è l’inadeguatezza dei finanziamenti comunitari e nazionali. Secondo le stime della Commissione, per la realizzazione dei 30 progetti prioritari di cui all’allegato II alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per la rete transeuropea di trasporto, come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, saranno necessarie, sino al 2020, risorse pari a 225 miliardi di euro (il completamento dell’intera rete TEN ne richiederà 600[94]). Tali risorse proverranno da tre diverse fonti: i bilanci nazionali, i contributi degli utenti derivanti dalla tariffazione dell’uso delle infrastrutture[95] e il bilancio comunitario (stanziamenti specifici per le reti TEN, contributi erogati dai Fondi strutturali) che verrà concentrato principalmente sulle sezioni transfrontaliere la cui realizzazione presenta maggiori difficoltà.
Nel periodo di riferimento delle prossime prospettive finanziarie 2007-2013 la dotazione finanziaria complessiva per i progetti prioritari, proveniente dalle tre fonti sopra indicate, dovrebbe ammontare, secondo la Commissione, a 140 miliardi di euro (vedi infra).
Come ricordato nella comunicazione, in considerazione delle difficoltà sinora emerse per il reperimento delle somme necessarie, il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2004)475) con la quale propone un’ulteriore modifica del regolamento n. 2236/95 che stabilisce i principi per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti TEN. La modifica proposta riguarda l’aumento del tasso massimo del contributo comunitario dal 20% al 30% per i progetti prioritari e, in taluni casi, fino al 50% per alcune sezioni transfrontaliere.
Con tale proposta - presentata nell’ambito delle misure volte a dare attuazione alle prospettive finanziarie 2007-2013 – la Commissione propone un bilancio di 20 miliardi di euro per le reti TEN nel periodo di riferimento, con un aumento consistente rispetto alle attuali dotazioni finanziarie. La Commissione teme, tuttavia, che tali stanziamenti - inferiori del 15% rispetto agli investimenti da essa stimati necessari per il periodo 2007-2013 - possano rivelarsi insufficienti.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 26 ottobre 2005 ed è in attesa della posizione comune del Consiglio.
Coordinatori europei per le reti TEN
A corredo della comunicazione sulle reti TEN precedentemente descritta, la Commissione ha presentato un progetto di decisione per il conferimento a 6 coordinatori europei di un mandato per facilitare l’avanzamento dei lavori di 5 progetti prioritari e di un progetto orizzontale a tutte le reti TEN, la cui realizzazione presenta forti difficoltà (C 2754). Questi progetti fanno parte dei 30 progetti prioritari di cui all’allegato II alla citata decisione n. 1692/96/CE.
Per il progetto n. 6 “Asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina” (di cui fa parte la tratta Milano-Verona) è stata designata in qualità di coordinatore l’ex Commissario europeo ai trasporti Loyola De Palacio[96].
Articolo 1, comma 66
(Sviluppo dell'industria per la difesa)
66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
Il comma 66 autorizza contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.
Le risorse a tal fine destinate sono di 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, cui ancor si aggiungono 75 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Pertanto, i contributi autorizzati si configurano nel modo seguente (in milioni di euro):
|
2006 |
2007 |
2008 e |
|
30 |
30 |
30 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
75 |
Totale |
30 |
60 |
135 |
Per il finanziamento di tale contribuzione, si attinge, per il 2006 e 2007, alla Tabella E, sub voce relativa allo sviluppo dell'industria della difesa (U.P.B. 3.2.3.16 dello stato di previsione del Ministero per le attività produttive; cfr. capitolo 7485, relativo al programma FREMM) - al contempo trasferendo, per il 2006, 30 milioni di euro al Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e finanze, così destinati ad altre finalizzazioni.
Per il 2008, si attinge al Fondo speciale di parte corrente nonché al Fondo speciale di conto capitale di quest'ultimo dicastero.
Si ricorda che il comma 177 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti d’impegno. Si stabilisce, infatti, che i limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative devono intendersi quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. L’obbligo di concorso solo parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti si applica, peraltro, solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento è un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. Per queste ultime, quindi, definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, è ancora permesso il finanziamento integrale attraverso limiti di impegno degli oneri dei mutui. In sostanza, a differenza di quanto accadeva prima, il contributo da erogarsi a carico del bilancio dello Stato nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche può essere volto a coprire solo parzialmente e non più interamente le rate di ammortamento del mutuo contratto. Si precisa, inoltre, espressamente, che le operazioni finanziate con limiti di impegno devono essere destinate alla realizzazione di investimenti.
Nei casi in cui il limite di impegno autorizzato finanzi solo in misura parziale il mutuo contratto dal beneficiario, è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente, la determinazione della quota di concorso.
Sul piano normativo, la disposizione in commento ha un suo presupposto nell'articolo 6-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 4 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”. La norma citata, che ha introdotto disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa, ha autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2005, 100 milioni per il 2006 e 275 per il 2007, rinviando, per gli anni seguenti, a successive determinazioni in tabella D della legge finanziaria, per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative,.
Il programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese che riconosce l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate nella lotta subacquea e 9 nell’azione contro forze terrestri che saranno, quindi, predisposte per l’installazione ulteriore di una funzione di supporto “fuoco navale”, per la quale è prevista un’artiglieria di medio calibro a lunga gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 “General Purpose” predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi. Il costo unitario medio di una fregata francese, tasse escluse ed alle condizioni economiche di gennaio 2003, è pari a 280 milioni di euro, mentre per la fregata italiana è pari a 350 milioni. Complessivamente il programma ha un costo per l’Italia di quattro miliardi di euro (i 350 milioni previsti per esemplare più 500 milioni di costi strutturali del programma), con un risparmio del 20% consentito dalla coproduzione con i francesi. La consegna contrattuale delle prime navi di serie di ogni Paese deve avvenire nel 2010, mentre le consegne delle navi successive si deve svolgere con un ritmo tale da completare la serie delle fregate entro il 2018 per la Francia, ed entro il 2017 per l’Italia. Nella dichiarazione si manifesta anche l’intenzione di aprire maggiormente il programma alla cooperazione europea.
Il 16 novembre 2005 i ministeri della Difesa di Italia e Francia hanno firmato l’accordo che consente l’avvio della prima parte del programma.
L’azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è l’Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è la Società sistemistica costituita da Fincantieri (49%) e Finmeccanica (51%) con la missione di soddisfare le diverse esigenze nell'ambito della difesa navale. La Società è responsabile della completa progettazione, integrazione, commercializzazione di navi militari ad alto contenuto tecnologico e sistemistico di dislocamento superiore a 1.000 tonnellate di stazza, sia per il mercato italiano che internazionale. In qualità di "Whole Warship Design Authority" (WWDA), l’Azienda è responsabile della definizione della Piattaforma e del Sistema di Combattimento, così come dell'Integrazione fisica e funzionale del Sistema Nave completo. Il portafoglio dei suoi prodotti comprende: fregate (tipo HORIZON e FREMM); corvette/OPV (tipo CIGALA FULGOSI); porta aerei (tipo CAVOUR); supporto logistico integrato; ammodernamento e trasformazione di navi esistenti.
Si ricorda che nel marzo 2002 il Ministro della difesa, ai sensi della legge n. 436/1988, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale SMM 01/2002, relativo all'acquisizione di 10 fregate di nuova generazione.
Il programma era finalizzato alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo (entrate in servizio tra il 1977 e il 1980, con un dislocamento di 2.208 tonnellate, lunghezza di 113,5 metri e larghezza di 12 metri, velocità massima di 35 nodi orari ed equipaggio di 194 uomini) e delle otto fregate della classe Maestrale (entrate in servizio tra il 1982 e il 1985, con un dislocamento di 2.700 tonnellate, lunghezza di 123 metri e larghezza di 13 metri, velocità massima di 32 nodi orari ed equipaggio di 224 uomini). A tal fine il programma d’arma prevedeva la realizzazione di dieci unità caratterizzate da una elevata flessibilità d’impiego, con capacità di operare in tutte le situazioni tattiche, sia in alto mare che in acque costiere, sia nell’ambito di gruppi navali multinazionali che isolatamente. Le dieci unità erano distinte in due diverse tipologie, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:
§ quattro fregate ASW (Anti Submarine Warfare), con spiccate capacità antisommergibile destinate alle operazioni di sea-contol;
§ sei fregate GP (General Purpose), le cui caratteristiche sono atte a fornire il loro contributo sia alle operazioni militari d’altura sia a quelle di supporto – dal mare – delle operazioni di terra in ambiente costiero, anche in profondità.
Le caratteristiche generali delle fregate di nuova generazione, indicate nella scheda dello Stato Maggiore allegata alla richiesta, sono principalmente: un dislocamento contenuto entro le 5.000 tonnellate; lunghezza di 135 metri; una velocità massima non inferiore a 27 nodi orari; un’autonomia di navigazione di almeno 6.000 miglia; una elevata automazione del sistema di combattimento e della piattaforma, che consente di contenere l’equipaggio a circa 130 unità. La realizzazione del programma era prevista in un arco temporale di 17 anni, con avvio nel 2002 e conclusione nel 2018. La spesa complessiva prevista era pari a 5.681 milioni di euro a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
Le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno dato parere favorevole sul programma, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.
Articolo 1, comma 67
(Contratto di programma Poste)
67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il comma in esame - che riproduce l’identica disposizione di cui all’articolo 18 dell’originario disegno di legge finanziaria 2006 (A.S. 3613) - reca l’autorizzazione a corrispondere a Poste italiane s.p.a. l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al finedell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, relativamente agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali.
La relazione tecnica che accompagna l’originario disegno di legge finanziaria precisa che:
§ in sede di predisposizione del progetto di bilancio 2005, le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione del contratto di programma stipulato con Poste Italiane, redatte d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, ammontavano a 377,4 milioni di euro;
§ nel corso della gestione, il predetto Ministero ha assegnato a Poste Italiane un minore importo di circa 90 milioni di euro, a causa dei tagli operati indistintamente sul fondo contratti di programma (cap. 1850/Economia) dalla finanziaria 2005;
§ la disposizione sopra illustrata nasce dalla necessità di sanare tale squilibrio, non potendosi ripristinare lo stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005, la cui riduzione è stata operata espressamente dalla predetta finanziaria ed escludendosi ogni ipotesi di revisione del contratto di programma con Poste Italiane;
§ con la disposizione in esame il Governo intende fornire inoltre una definitiva soluzione, nel limite di 30 milioni di euro, ad un ulteriore posizione debitoria dello Stato per il rimborso dell'onere, quantificato in 32.846.000 euro, sostenuto da Poste Italiane nell'anno 2001 per la consegna ai cittadini italiani dell'euroconvertitore.;
§ con la disposizione, pertanto, “si intende ripianare la complessiva esposizione statale di 120 milioni di euro nei confronti di Poste Italiane, con riferimento al contratto di programma 2005, e al costo dell'euroconvertitore, assegnando alla predetta Società tre tranches di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008”.
Con riferimento al contenuto del richiamato contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane s.p.a., si ricorda che:
§ l’articolo 1 individua l’ambito oggettivo del contratto, finalizzato a regolare i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., per l’espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, D.M. 17 aprile 2000 ;
§ l’articolo 2 disciplina le attività oggetto del servizio (in particolare del servizio postale universale) e le relative modalità di erogazione; per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione, la Società Poste Spa può avvalersi, previa comunicazione all’Autorità di regolamentazione (individuata dal d.lgs. 261/99[97] nel Ministero delle comunicazioni), di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell’adempimento degli obblighi inerenti alla concessione;
§ l’articolo 3 individua i compiti e gli obblighi della Società concessionaria in rapporto alle funzioni attribuite all’Autorità di regolamentazione; ulteriori compiti riguardano l’informazione dell’utenza in ordine alle condizioni generali dei servizi e alla carta della qualità;
§ l’articolo 4 prevede la definizione degli obiettivi e dei parametri di qualità dei servizi espletati dalla Società; gli obiettivi di qualità indicati sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale - emanata con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 26 febbraio 2004 - con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti. E’ previsto il versamento di una penale in caso di mancato rispetto di un obiettivo;
§ l’articolo 5 reca disposizioni relative alle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta di qualità del servizio pubblico postale;
§ l’articolo 6 concerne gli interventi previsti nel Piano di impresa finalizzati al rilancio dell’azienda e diretti segnatamente alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi derivanti dall’erogazione del servizio postale universale; l’onere del servizio universale, quale risulta dalla separazione contabile certificata prevista all’articolo 3, comma 6, dovrà registrare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente dovuto al combinato effetto del contenimento dei costi e del recupero dei ricavi conseguente all’adozione del sistema del price cap per l’aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati;
§ l’articolo 7 modifica i criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi, ribadendo l’obbligo a carico della società concessionaria di applicare le tariffe ed i prezzi secondo i principi di cui all’articolo 13 del d.lgs. 261/1999 secondo le modalità indicate dal CIPE con delibera del 29 settembre 2003 recante “Linee Guida sulla Regolazione del Settore Postale”, che ha previsto il metodo di applicazione della formula del price cap;
§ l’articolo 8 regola i trasferimenti compensativi posti a carico del bilancio dello Stato a copertura parziale dell’onere del servizio postale universale, i quali sono determinati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.
§ La quantificazione definitiva degli importi per il triennio 2003-2005 viene operata mediante l’applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, la quale prevede un andamento decrescente nel triennio dei trasferimenti ;
§ l’articolo 9 regola il regime delle tariffe postali agevolate ed il meccanismo dei rimborsi dovuti alla Società concessionaria; si prevede, in particolare, che le integrazioni tariffarie dovute alla Società assicurino la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena, per determinate fattispecie (agevolazioni nei settori dell’editoria e del non-profit; agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali);
§ l’articolo 10 reca disposizioni in materia di emissione delle carte valori postali la cui competenza è attribuita esclusivamente al Ministero delle comunicazioni che fissa gli indirizzi generali di politica filatelica;
§ l’articolo 11 riguarda i rapporti internazionali, che coinvolgono la società concessionaria, anche relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed al rispetto dei poteri di indirizzo e regolazione attribuiti all’Autorità di regolazione; viene disciplinata la ripartizione delle spese di partecipazione all’Unione Postale Universale;
§ l’articolo 12 definisce la procedura di approvazione del contratto di programma così come definita dalla delibera del CIPE n. 63 del 22 giugno 2000, recante “Direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma”;
§ l’articolo 13 reca disposizioni relative alla durata (il contratto si applica fino al 31 dicembre 2005), all’esecuzione, e all’interpretazione del contratto, prevedendo anche la clausola arbitrale, che disciplina possibili controversie relative all’applicazione del contratto.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Il 15 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
In tal modo la Commissione ha dato seguito alla c.d. sentenza Altmark[98] in base alla quale le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, se soddisfano determinate condizioni, non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87, par. 1 del Trattato CE.
Articolo 1, comma 68
(Missioni di pace)
68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 68 conferma la previsione di un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace - già istituito dalla legge finanziaria 2004 (articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350/2003) e ribadito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 233 della legge n. 311/2004) - nonché dei relativi obblighi informativi gravanti sul Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.
La disposizione, tuttavia, varia l'ammontare dello stanziamento destinato al Fondo, il cui importo è ora determinato in 1.000 milioni di euro, mentre negli anni scorsi era di 1.200 milioni di euro.
Dato che, come si è appena osservato,la norma ha contenuto analogo ai citati articoli delle leggi n. 350/2003, che ha istituito il Fondo, e n. 311/2004, che lo ha confermato, sarebbe forse opportuno esplicitare il riferimento normativo.
Nel corso del 2005 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:
- il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazione in Iraq (nonché misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri);
- la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
- il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
- il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
Gli oneri finanziari degli interventi legislativi sopraccitati sono stati coperti con l'utilizzo del Fondo di riserva per le missioni internazionali di pace per complessivi 1.195milioni di euro.
Di seguito si ricordano le missioni di pace prorogate a valere sul Fondo in commento (indicando le unità impiegate al 15 novembre 2005).
In particolare, il decreto-legge n. 112/2005, convertito dalla legge n.158/2005ha prorogato (per un onere finanziario semestrale di 237,4 milioni di euro) la partecipazione italiana fino al 31 dicembre 2005 per la missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Antica Babilonia |
Missione per garantire la sicurezza degli interventi umanitari in Iraq |
2.952 |
NTM-I |
Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene |
19 |
Il decreto-legge n. 111/2005, convertito dalla legge n. 157/2005ha prorogato (per un onere finanziario complessivo semestrale di 346,3 milioni di euro) la partecipazione italiana fino al 31 dicembre 2005 per le seguenti missioni:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Active Endeavour |
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom |
410 |
Albania 2 |
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale |
140 |
Althea |
Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia |
970 |
Enduring Freedom |
Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan |
233 |
EUMM |
Missione dell’Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia |
15 |
EUPM |
Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko |
20 |
EUPOL Kinshasa |
Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna |
2 |
ISAF |
Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana |
2.160 |
KFOR
|
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania |
2.390 |
Missione europea di sostegno ad AMIS II |
Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan |
4 |
MSU |
Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani |
240 |
NATO HQ Sarajevo |
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia |
11 |
NATO HQ Skopje |
Missione Nato per il coordinamento delle attività in Macedonia |
12 |
NATO HQ Tirana |
Missione Nato per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom |
234 |
Proxima |
Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
10 |
TIPH II |
Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron) |
15 |
UNMEE |
Missione militare internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea |
3 |
UNMIK |
Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo |
66 |
UNMIS |
Missione ONU per il sostegno dell’attuazione degli accordi di pace nel Sudan e per il monitoraggio della situazione nel Darfur |
210 |
Le missioni sopraccitate erano state prorogate e finanziate, per il primo semestre 2005, dalla legge n. 39/2005, che ha, inoltre, prorogato fino al 31 dicembre 2005 la partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
|
DIE |
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate |
33 |
|
In materia di missioni internazionali di pace, può rammentarsi infine che la legge 19 agosto 2003, n. 249 (recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002) ha fissato al 25 marzo 2007 il termine della relativa partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
MFO |
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele |
81 |
Le missioni per le quali non è intervenuto alcun provvedimento legislativo, e che quindi non rientrano (al pari della missione da ultimo ricordata) nel Fondo di riserva, sono le seguenti:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Indus |
Missione umanitaria della NATO per l'assistenza e soccorso alle popolazioni pakistane colpite dal sisma dell'8 ottobre 2005 |
10 |
MIATM |
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta |
49 |
MINURSO |
Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale) |
5 |
Protezione navi mercantili nazionali nel Corno d'Africa |
Attività navale a protezione nel Corno d'Africa del traffico mercantile marittimo nazionale da atti di pirateria |
185 |
Standing NRF MCM Group |
Forza navale permanente della NATO di contromisure mine nel Mediterraneo |
50 |
UNFICYP |
Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro |
4 |
UNIFIL |
Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano |
48 |
UNMOGIP |
Missione delle Nazioni Unite costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell’accordo India-Pakistan del 1972 |
7 |
UNOWA |
Missione ONU per la promozione nell’Africa occidentale un approccio integrato sub-regionale per la prevenzione dei conflitti e per la promozione della pace, della sicurezza e dello sviluppo |
1 |
UNTSO |
Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina |
7 |
Gli oneri derivanti dalla partecipazione alle missioni internazionali di pace hanno avuto, nell'ultimo decennio, un incremento progressivo, come evidenziato nella seguente tabella in cui vengono indicati gli oneri annuali coperti da provvedimenti legislativi (rivalutati con coefficienti ISTAT settembre 2005; dal 2004 si sono indicate le risorse impegnate sul Fondo per le missioni internazionali di pace):
Anno |
Milioni di euro |
1990 |
80,565 |
1991 |
915,367 |
1992 |
44,388 |
1993 |
287,634 |
1994 |
421,855 |
1995 |
123,241 |
1996 |
331,360 |
1997 |
352,410 |
1998 |
225,180 |
1999 |
931,953 |
2000 |
1.224,197 |
2001 |
1.381,562 |
2002 |
1.836,746 |
2003 |
2.024,143 |
2004 (Fondo missioni) |
1.161,606 |
2005 (Fondo missioni) |
1.194,999 |
Articolo 1, commi 69-71
(Protezione civile)
69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.
70. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato».
71. In coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma 69 in esame autorizza la Protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Condizione necessaria per l’avvio di tale procedimento è che, per tali territori, venga dichiarato lo stato di emergenza con la procedura attualmente prevista dalla normativa vigente, vale a dire ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Con il maxi emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, è stato ampliato il campo di applicazione della norma, in quanto viene previsto che la i contributi possono essere eroganti anche a favore di quei territori colpiti da calamità naturali e per i quali sia intervenuta, negli ultimi dieci anni, la dichiarazione di stato di emergenza.
La ripartizione di tali contributi avverrà, quindi, con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della stessa legge n. 225 del 1992[99].
In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, si ricorda che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha stabilito all’art. 5, comma 1, che, in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si prevede che si proceda alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Ai sensi del successivo comma 2, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali ordinanze, ai sensi dei commi 5 e 6 devono comunque motivare e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, nonché pubblicate nella G. U. della Repubblica italiana e trasmesse ai sindaci interessati.
La relazione tecnica di accompagnamento al ddl originario (AS 3613) faceva presente che, “al tasso del 3,50%, il suddetto importo” - vale a dire la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a partire dal 2006 – “ha una portata finanziaria di circa 299.452.500” di euro.
Si osserva, in merito alle disposizioni contenute nel comma, che sembrerebbe opportuno specificare le modalità per la ripartizione dei contributi tra i vari eventi calamitosi.
Il comma 70 in esame dispone, attraverso la sostituzione del comma 3 dell’art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102[100], che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po e il piano di ricostruzione e sviluppo, previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 102 del 1990, possano essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure previste dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle stesse disponibilità finanziarie. La regione Lombardia sarà, quindi, tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’assetto del piano aggiornato.
Il comma 3 dell’art. 2 vigente prevede, invece, che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui al successivo art. 3 (si ricorda che l’art. 3 fa riferimento allo schema previsionale e programmatico relativo agli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, tutti insistenti nel territorio della regione Lombardia) e il piano di ricostruzione, possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione, vale a dire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (comma 1, art. 2). Pertanto, le procedure previste per la modifica dei piani sono identiche a quelle stabilite per la prima approvazione dei piani stessi, richiedendo, quale passaggio finale, l’emanazione di un DPCM.
Si ricorda che il comma in esame riproduce esattamente il contenuto di un emendamento formulato dalla regione Lombardia sul disegno di legge finanziaria 2004[101] e del quale la regione stessa aveva fornito un’accurata valutazione. In quella sede la regione Lombardia aveva, infatti, sottolineato come lo stato di attuazione dei piani previsti dalla legge n. 102 del 1992 (DPCM del 28/12/1991 - Difesa del suolo 1° fase; DPCM del 04/12/1992 -Piano di Ricostruzione e sviluppo e DPCM del 10/01/2003 - Difesa del suolo 2° fase) risultasse essere ad un significativo stato di attuazione. Pertanto, continuava sempre la regione Lombardia “Le modifiche che si rendono necessarie riguardano la ritaratura di alcune azioni, l’opportunità della realizzazione di alcuni interventi talora non più significativi e l’adeguamento di altri in base a eventi successivamente avvenuti. Si tratta quindi di modifiche di entità contenuta, che non richiedono alcun onere aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate e per i quali si ritiene inopportuno un iter così lungo e complesso come l’approvazione con DPCM”.
Il comma in esame fa quindi riferimento, in relazione alle nuove procedure da adottare per la revisione annuale dei piani, a quelle previste dalla normativa regionale della Lombardia, senza tuttavia esplicitare la norma richiamata.
Il rinvio sembrerebbe, pertanto, essere riferibile all’art. 9, comma 1, della specifica legge regionale n. 23 del 1992 recante “Norme per l' esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell' estate 1987” relativo ai termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani.
Il comma 1 dell’art. 9 prevede, infatti, che le proposte di revisione annuale dei piani, predisposti ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 102 del 1990, siano sottoposteall’approvazione della Giunta Regionale,che le trasmette poi al Consiglio Regionale.
Le disposizioni recate dal nuovo comma 3 dell’art. 2 della legge n. 102, introdotto dal comma in esame, comporterebbero, quindi, uno snellimento delle procedure di attuazione dei piani, la cui revisione, appunto, sarebbe oggetto unicamente di una delibera regionale, anziché del previsto DPCM.
Il comma 71 dispone l’abrogazione dei commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l’anno 2004).La disposizione specifica che tale abrogazione è disposta “in coerenza con la sentenza n. 133 del 6 aprile 2005”.
Si ricorda sinteticamente che le norme abrogate avevano disposto l’attribuzione alle “province montane” della gestione del demanio idrico, nonché degli introiti provenienti dai canoni relativi alla utilizzazione del demanio stesso.
Infatti, il comma 38 della finanziaria 2004prevede che le Regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cioè la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Alle stesse province è attribuito l'introito derivante dai proventi di cui all'articolo 86, comma 2, cioè l’introito dei proventi derivanti dall’utilizzazione del demanio idrico.
Il comma 39 prevede che a copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Il comma 40. dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38, mentre il comma 41 prevede che fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
Quanto al riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, si ricorda che – con essa – la Corte ha accolto il ricorso della Regione Veneto nei confronti della provincia di Trento e Bolzano relativamente a un provvedimento di concessione di grande derivazione idroelettrica disposto dalla provincia stessa.
Si osserva in proposito che il nesso (dichiarato all’inizio del comma in esame) fra la suddetta sentenza e la disposizione abrogativa non appare chiaro. Infatti, la fattispecie a cui si riferisce quella sentenza è del tutto particolare e priva di connessioni con le norme di carattere generale che vengono abrogate. Si ricorda, infatti, che la sentenza n. 133 del 2005 ha avuto ad oggetto un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso atti emanati dalla limitrofa Provincia autonoma di Trento, riguardanti concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessano territorialmente, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto. Le motivazioni della sentenza, infatti, fanno riferimento ai principi costituzionali di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali e alla conseguente inammissibilità di una attribuzione di effetti extraterritoriali ad una delibera provinciale, pure emanata in attuazione di una norma di attuazione dello statuto della regione Trentino Alto-Adige[102].
Nel contesto della sentenza, il riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998 appare quindi incidentale e non è certo elevato a parametro di legittimità costituzionale di norme eventualmente innovative dello stesso decreto legislativo n. 112, quali appunto quelle recate dai commi 38-41 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un Fondo di solidarietà per far fronte alle catastrofi maggiori (naturali, industriali e tecnologiche, urgenze in materia di sanità pubblica, atti di terrorismo) riguardanti gli Stati membri o i paesi candidati impegnati nei negoziati di adesione con l’UE (COM(2005)108).
La proposta dovrà essere esaminata del Parlamento europeo in prima lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, in una delle prossime sessioni.
La Commissione ha presentato, il 6 aprile 2005, una proposta di regolamento relativa a uno strumento di preparazione e reazione rapida volto a sostenere l’impegno degli Stati membri in caso di urgenze maggiori (COM(2005) 113).
La proposta si prefigge di sviluppare una risposta rapida e fondata su un approccio integrato, al fine di fornire l’aiuto finanziario della Comunità a sostegno e integrazione delle attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenze gravi, a prescindere dalle cause che le determinano. Lo strumento proposto dalla Commissione intende anche sostenere le attività di preparazione e risposta alle conseguenze sulla salute pubblica derivanti dalle emergenze gravi.
La proposta dovrà essere esaminata del Parlamento europeo prima lettura, nell’ambito della procedura di consultazione, in una delle prossime sessioni.
Il 20 aprile 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione “Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile[103]” (COM(2005) 137) con la quale presenta soluzioni per rafforzare tale meccanismo e aumentare le sinergie e la complementarietà tra questo e altri strumenti che possono intervenire per i vari tipi di eventi che l’UE può trovarsi ad affrontare, sia al suo interno che al di fuori del suo territorio.
Con decisione 2004/12/CE del 20 dicembre 2004 è stato prorogato fino al dicembre 2006 il programma d’azione comunitario a favore della protezione civile, che era stato istituito con la decisione 1999/847/CE del Consiglio .
Il programma d’azione è volto a sostenere gli sforzi degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale per la protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni materiali in caso di calamità naturale o catastrofe tecnologica.
Il 23 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE) (COM(2004)175).
La proposta intende ottimizzare lo sfruttamento di dati già disponibili, imponendo la documentazione dei dati territoriali esistenti, la realizzazione di servizi per rendere più accessibili e interoperabili tali dati e affrontando gli ostacoli che ne limitano l’uso; verranno trattati in modo specifico i dati necessari per monitorare e migliorare lo stato dell’ambiente, in particolare l’aria, l’acqua, il suolo e il paesaggio naturale.
I principali beneficiari della proposta di direttiva saranno coloro che partecipano alla formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche a livello europeo, nazionale e locale.
La proposta di direttiva è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 7 giugno 2005. Il Consiglio ha raggiunto l’accordo sulla posizione comune il 24 giugno 2005, secondo la procedura di codecisione.
Articolo 1, commi 72-74
(Autotrasporto merci)
72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci, la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.
73. All'onere derivante dall' attuazione del comma 72 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I commi 72-74 disciplinano l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci.
In particolare, il comma 72 dispone la dotazione del Fondo, stabilita, per l’anno 2006, in 475 milioni di euro ; a norma del successivo comma 74, la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si segnala che la disposizione non chiarisce quali siano i soggetti destinatari del contributo.
Quanto alla copertura della spesa, il comma 73 prevede che all’onere si provveda:
§ nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla legge finanziaria in esame;
§ per 140 milioni di euro con le somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 454/1997, mantenute in conto residui per essere versate nell’anno 2006 all’entrata del bilancio dello Stato per la loro riassegnazione.
La legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità ha attuato una profonda ristrutturazione del comparto dell’autotrasporto, attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese e la riduzione delle imprese monoveicolari, favorendo al con-tempo un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale.
Gli interventi previsti dalla legge sono sostanzialmente:
- ristrutturazione del sistema attraverso contributi e finanziamenti per la modernizzazione delle imprese in termini sia di investimenti innovativi che di formazione professionale;
- incentivazione dell’esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, al fine di elevare la dimensione media degli operatori del settore, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva;
- incentivazione alle aggregazioni tra imprese e dei servizi intermodali, al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale;
- finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, nell’ottica del riequilibrio modale, già delineato dal Piano generale dei trasporti del 1986.
In particolare, l’articolo 10 della legge 454/1997 ha autorizzato a tal fine limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie.
Il capitolo 8178 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su cui sono allocate le risorse del Fondo per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato, presenta uno stanziamento in conto competenza pari a 77,468 milioni di euro (pari cioè a 150 miliardi di lire, corrispondenti alla somma dei limiti d’impegno disposti dall’a legge 454/1997) e registra residui per 336,63 milioni di euro. Di questi residui una quota pari a 140 milioni di euro corrisponde a somme impegnate ma non più dovute e che quindi - essendo passati sette anni dall’esercizio in cui sono stati iscritti - andrebbero in perenzione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento di contabilità generale (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Tale disposizione ha infatti stabilito che i residui propri, ossia i residui di spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Tali somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Trasporto merci
Il 23 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (direttiva “Eurovignette” o “Eurobollo”) (COM(2003)448).
La proposta è volta a migliorare il quadro della tariffazione relativo all’uso delle infrastrutture stradali mediante l’armonizzazione dei sistemi nazionali di pedaggio e dei diritti di utenza delle strade.
Il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, il 20 aprile 2004, approvando emendamenti. Il 6 settembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune con la quale individua gli strumenti per reperire fondi aggiuntivi da investire nelle infrastrutture alternative (trasferimento modale) e propone di garantire maggiore trasparenza ed obiettività nella fissazione dei pedaggi e di adattare il quadro giuridico al modello del partenariato pubblico-privato utilizzato per finanziare la costruzione di infrastrutture. La seconda lettura da parte del Parlamento europeo è prevista per il 13 dicembre 2005.
Articolo 1, comma 75
(Contributo di solidarietà alla Regione siciliana)
75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
La norma attribuisce alla Regione siciliana un finanziamento di 94 milioni di euro per il 2006 e un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, quale contributo di solidarietà per la regione medesima, ai sensi dell’articolo 38 dello statuto speciale, per gli anni 2006 e 2007.
L’erogazione del contributo è subordinata alla redazione, da parte della regione, di un “piano economico degli investimenti” diretto all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
Il Fondo, non più finanziato dal 1990[104] è stato ripristinato e rideterminato con la legge finanziaria del 2000. L'articolo 55 della legge n. 488/1999 stabilisce infatti che a saldo di quanto dovuto dalla Stato per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo di solidarietà nazionale viene corrisposto mediante limiti d'impegno quindicennali dell'importo di 150 miliardi di lire (56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e 94 miliardi a decorrere dal 2002). Successivamente, ad integrazione del contributo di solidarietà, la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1) ha autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 10 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
In sintesi, il contributo di solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è complessivamente pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di euro) annui dal 2002 fino al 2016. Questi limiti di impegno sono stati tradotti dalla Regione in altrettanti prestiti sul mercato internazionale[105].
Per il quinquennio 2001-2005 il Fondo viene finanziato dall’art. 30, comma 6 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) e quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno.
I 400 milioni di euro sono corrisposti attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni in cui si esauriscono le rate[106].
La disposizione in esame quantifica il contributo di solidarietà nazionale, per gli anni 2006 e 2007, in un finanziamento iniziale di 94 milioni di euro e 10 milioni di euro annui dal 2007 fino al 2021.
Poiché il finanziamento è destinato - dallo statuto - agli investimenti, come già avvenuto con i precedenti contributi può essere attualizzato dalla regione.
La relazione tecnica del Governo stima in 110 milioni l’attualizzazione del contributo in esame per il 2007.
Si segnala a tale proposito che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, come modificato dal disegno di legge di conversione A.C. 6176, reca all’articolo 5, comma 3-ter un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, quantificato in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022.
La disposizione qui commentata dispone analogo contributo, dell’importo di 94 milioni di euro per il 2006 e di dieci milioni di euro per quindici anni decorrenti dal 2007. Pertanto, dall’anno 2008 esso si somma a quello previsto dal testé richiamato decreto-legge n. 203 del 2005.
Il nuovo finanziamento, comprensivo delle disposizioni recate dal D.L. 203 del 2005 - come modificato dal disegno di legge di conversione, consisterebbe quindi dei seguenti importi:
|
|
|
|
|
|
(milioni di euro) |
anno |
2006 |
2007 |
2008 |
2021 |
2022 |
Totale generale |
ml. € |
94 |
10 |
20 |
20 |
10 |
394 |
In ossequio alle disposizioni dell’articolo 38 dello Statuto – e come analogamente disposto dal precedente finanziamento - la norma in esame prescrive la redazione, da parte della regione, di un piano economico degli investimenti, a cui subordina l’erogazione del contributo stesso.Il piano economico deve essere diretto ed idoneo a produrre un miglioramento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale[107].
Come già ricordato il secondo comma dell’art. 38 dello Statuto pone come obiettivo del contributo di solidarietà il miglioramento della situazione economica della regione in rapporto alla media nazionale, specificatamente in relazione ai redditi da lavoro.
La norma non indica invece eventuali procedure di valutazione, ovvero tempi e modalità per la verifica di questo obiettivo.
Articolo 1, comma 76
(Proroga di agevolazioni in materia di
accise per prodotti energetici)
76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma 76 dell’articolo 1 dispone la proroga di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici, dalla data di entrata in vigore della legge in esame al 31 dicembre 2006.
La lettera a) del comma 76 prevede il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa:
- sulle emulsioni stabilizzate di olî da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) e più volte prorogata[108];
- sulle medesime emulsioni stabilizzate autoprodotte e utilizzate, dai medesimi soggetti, per usi di trazione e di combustione, e limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno dei soggetti stessi, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002[109].
La lettera d) del comma 1, del citato articolo 24 della legge n. 388 del 2000 ìndica i seguenti prodotti e le relative aliquote:
1) emulsione con olî da gas usata come carburante: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
2) emulsione con olî da gas usata come combustibile per riscaldamento: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: 192.308 lire (99.32 euro) per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: 57.154 lire (29,52 euro) per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: 80.717 lire (41,69 euro) per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: 40.359 lire (20,84 euro) per mille chilogrammi.
La lettera a) del comma 76, qui illustrata, oltre a prorogare al 31 dicembre 2006 il regime agevolativo per tali prodotti, fissa per l’anno 2006 l’accisa per le emulsioni stabilizzate di olî da gas usate come carburante nella misura di 256,70 euro per mille litri. Tale misura corrisponde a quella fissata per il corrente anno 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
L’accisa per le citate emulsioni stabilizzate autoprodotte resta, invece, fissata nella misura originaria di 245,16 euro (474.693 lire) per mille litri.
L’agevolazione era stata autorizzata dalle disposizioni comunitarie, da ultimo contenute nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
L’articolo 2 della direttiva 2003/96/CE individua, fra l’altro, i prodotti energetici e l’elettricità ai quali applicare i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa.
Per "livello di tassazione", ai sensi dell’articolo 4, s’intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.
In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è consentita l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza (articolo 5).
L’articolo 7 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
L’articolo 18, in deroga alle disposizioni della direttiva stessa, autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
Per quanto riguarda l’Italia, l’allegato II, al punto 8, tra le riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione, prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla direttiva medesima, in particolare alle aliquote minime di accisa.
Stante il termine del 31 dicembre 2005, stabilito nella citata direttiva europea, occorre verificare se l’ulteriore proroga dell’aliquota differenziata al 31 dicembre 2006 sia compatibile con il quadro comunitario vigente.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tali agevolazioni, un costo stimabile in 8,9 milioni di euro per il 2006.
La lettera b)del comma 76 ripropone per l’anno 2006 le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40%, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
Anche tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe e precisamente:
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002,
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- dal 2 ottobre 2003[110] al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’artico 17 del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli olî minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha per altro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.
In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile in 88,76 milioni di euro per il 2006.
La lettera c)del comma 76 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2006, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998.
La richiamata agevolazione si sostanzia in un’ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL[111].
Infatti, alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL, corrispondenti a 200 lire), è stata aggiunta un’altra agevolazione dall’articolo 4 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000. Tale beneficio consiste in una ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro (50 lire) per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL, limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000.
L’agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Per effetto della disposizione qui illustrata, sino al 31 dicembre 2006 troverà applicazione l’ulteriore riduzione pari a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per ogni chilogrammo di GPL.
L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[112]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[113]).
Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[114];
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[115], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[116].
Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Si ricorda che con la decisione 2001/224/CE del Consiglio, l’Italia è stata autorizzata, in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE, ad applicare, sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 92/82/CEE. In base a tali disposizioni, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata, rispettivamente, in 18 euro per 1.000 litri e in 0 euro per 1.000 litri.
La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha disposto l’abrogazione, con effetto dal 31 dicembre 2003, della citata direttiva 92/82/CEE.
Peraltro, in base all’articolo 18 e all’allegato II alla direttiva 2003/96/CE, resta ferma la possibilità per l’Italia di applicare, sino al 31 dicembre 2006, l’aliquota ridotta sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento, sempre a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa previste dalla stessa direttiva.
Ai sensi all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE e dell'allegato I alla medesima direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota minima dell'accisa, rispettivamente, sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata a 21 euro per 1000 litri e a 0 euro per 1000 litri.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile in 51,88 milioni di euro per il 2006.
La lettera d) del comma 76 rinnova sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.
In particolare, si dispone l'applicazione dell’aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (cd. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.
Con l’articolo 4, comma 4-bis del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda infine che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto la concessione, a partire dal 1° gennaio 2001, di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) trattandosi di un credito d’imposta, indica, per il rinnovo di tale agevolazione, una perdita di gettito in termini di cassa pari a 11 milioni di euro per il 2006 e a 12 milioni di euro per il 2007.
La lettera e) del comma 76 prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, il comma in esame dispone che sia applicata fino al 31 dicembre 2006 la riduzione dell’aliquota d’accisa per i consumi di gas metano disposta, per gli anni 2001 e 2002, dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
L’agevolazione consiste nella applicazione dell’aliquota nella misura di 0,0407 euro (78,79 lire) per metro cubo, per il gas metano utilizzato per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui (rispetto ad un’aliquota ordinaria[117] di 0,079 euro, pari a 152,68 lire) e ad euro 0,1351 (lire 261,68) per metro cubo per il gas metano utilizzato per gli altri usi civili (rispetto ad un’aliquota ordinaria di 0,173 euro, pari a 335,57 lire).
Si ricorda che la presente agevolazione, introdotta dal sopra citato articolo 27 della legge n. 388 del 2000, per gli anni 2001 e 2002, è stata prorogata:
- al 30 giugno 2003, dall’articolo 21, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- dal 2 ottobre 2003[118]al 31 dicembre 2004, dall’articolo 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda che la riduzione di cui alla lettera in esame opera per i consumi di gas metano per combustione per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricada nella zona climatica F, di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999).
Ricadono nella zona climatica F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del suddetto D.P.R. n. 412[119].
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 18,39 milioni di euro in termini di accise e di 20,85 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera f) del comma 76 proroga sino al 31 dicembre 2006 l’estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E[120].
L’agevolazione si applica con riferimento alle parti di territorio comunale individuate con apposita delibera del consiglio comunale, ancorché la frazione non metanizzata sia ubicata nella sede municipale.
La riduzione di costo, pari complessivamente a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL, è prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, anch’essa prorogata al 31 dicembre 2006 dalla precedente lettera c) del comma in esame (alla cui scheda si rinvia).
Il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, che ha introdotto l’agevolazione, era stato adottato in riferimento alle norme di carattere interpretativo di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, al fine di precisare il significato da attribuire alla locuzione “frazione di comune”, di cui alla citata lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
Si ricorda, infatti, che il comma 2 dell’articolo 4 del citato D.L. n. 268 precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993[121], ubicate a qualsiasi quota, “al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”, comprese le aree su cui insistono case sparse.
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 4 del D.L. n. 268 specifica, inoltre, che il riferimento alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E si intende limitato alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
Con il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, superando il dettato delle richiamate norme interpretative del citato D.L. n. 268 del 2000, si è inteso appunto consentire l’estensione della riduzione di costo anche alle frazioni solo parzialmente non metanizzate, compreso il caso in cui nelle medesime sia ubicata la casa comunale.
Con riferimento alla validità temporale dell’agevolazione in esame si ricorda che essa è stata introdotta dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) limitatamente agli anni 2002 e 2003, ed è stata successivamente prorogata:
§ al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 13, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
§ al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera f), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo della presente agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 15,94 milioni di euro in termini di accise e di 18,08 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera g) del comma 76 proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato di cui all’articolo 7, comma 1-ter, del D.L. n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993[122].
Ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 7 del D.L. n. 417 del 1991, il regime agevolato previsto per la benzina dall'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 534 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 1988, a favore della zona franca di Gorizia e della provincia di Trieste, è stato esteso al gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione (n. 14 della tabella A allegata alla legge n. 700 del 1975, modificativa della legge n. 1438 del 1948, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine, così come individuati dal citato decreto ministeriale.
Per questi ultimi, il quantitativo di detto prodotto è pari al 40% di quello indicato al n. 14 della citata tabella A; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80% del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A.
L’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), prorogato dalla disposizione in esame, ha modificato il limite massimo di quantità di gasolio che può essere oggetto dell’agevolazione in parola, fissandolo in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni per la provincia di Udine.
Si segnala che la riduzione delle aliquote di accisa sugli olî minerali consumati nelle province di Udine e Trieste è espressamente consentita, sino al 31 dicembre 2006, dal richiamato allegato II, punto 8, alla direttiva 2003/96/CE.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, per il 2006, in 11,56 milioni di euro in termini di accise e di 13,27 milioni di euro, se si considera anche l’effetto sull’imposta sul valore aggiunto.
La lettera h) del comma 76 proroga, per l’anno 2006, l’esenzione da accisa in favore del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.
L’agevolazione è stata introdotta nella sostanza dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000. Tale articolo 5 prevedeva l’applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un’aliquota di accisa pari allo 0%[123] di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stata invece disposta l’esenzione da accisa. In particolare l’articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha disposto l’applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001. Tale previsione è stata successivamente prorogata:
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 3 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003, dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 4dell’articolo 2 della citata legge n. 350 del 2003, rinvia, per le modalità applicative, alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.
Il decreto ministeriale reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olî minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio, incaricato dalla regione o dalle province autonome, del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni. L'ufficio controlla la regolarità delle richieste effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.
La relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge finanziaria (A.S. 3613) indica, per il rinnovo di tale agevolazione, un costo stimabile, in 27,49 milioni di euro per il 2006, determinato per 22,91 milioni quale minore introito accise e 4,58 milioni quale minore introito IVA.
La Commissione europea, con lettera in data 18 febbraio 2004 (pubblicata sulla GUCE C n. 69 del 19 marzo 2004), ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE nei confronti dell’aiuto di Stato previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 (Aiuto C 6/04 – ex NN70/01). In data 19 gennaio 2005, la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di esame, ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato, circa le riduzioni delle accise sui carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre in Italia.
Al riguardo si rinvia al paragrafo predisposto dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Il 5 luglio 2005 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europea per il mancato recepimento, da parte dell’Italia, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[124].
Tale direttiva precisa, all’art. 18, che, in deroga alle disposizioni della direttiva stessa, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni previste nell’allegato II della direttiva (per l’Italia, tra le altre, è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta per il metano impiegato come carburante per i veicoli a motore). L’autorizzazione prevista dalla direttiva scade il 31 dicembre 2006, previo esame da parte del Consiglio dell’UE in base a una proposta della Commissione europea.
77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Il comma 77 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Il beneficio è stato introdotto, per l’anno 2002, dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ai sensi del quale le disposizioni in materia di detrazione dall’IRPEF per le spese di ristrutturazione previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 possono essere applicate, ai fini della tutela dell’ambiente e della difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, anche alle spese sostenute per la manutenzione e salvaguardia dei boschi. Il richiamato comma 6, in particolare, ha previsto per il contribuente la facoltà di fruire della detrazione in cinque o in dieci quote annuali di pari importo.
L’articolo 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto la proroga del beneficio al 2003 e ha introdotto un limite massimo di spesa complessiva, cui è applicabile la detrazione, fissato in 100.000 euro.
L’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato al 31 dicembre 2004 le disposizioni del citato articolo 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002; successivamente, l’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha ulteriormente prorogato le stesse al 31 dicembre 2005.
La misura della detrazione disposta dal comma in esame, non essendo espressamente prevista, sembrerebbe dover essere quella fissata nell’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Si può osservare, inoltre, che, mentre nella legge n. 448 del 2001 le detrazioni sono destinate “ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico”, la proroga disposta dalla legge n. 289 del 2002 si riferisce a “esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico”.
Pertanto, la proroga per il 2003 e le successive, fino a quella disposta dal presente comma per il 2006, sembrerebbero riguardare in modo esclusivo gli interventi realizzati per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di una particolare tipologia di dissesto geologico, quale appunto è il dissesto idrogeologico.
Articolo 1, comma 78
(Proroga di agevolazioni IRAP nel settore
agricolo e della pesca)
78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
Il comma 78 dell’articolo 1, modificando l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, fissa anche per il 2005 all’1,9 per cento, anziché al 3,75 per cento, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per il periodo d’imposta 2006, l’aliquota è pari al 3,75 per cento.
Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) – ovvero a 7.746,85 euro (15 milioni di lire) se operano in comuni montani – i quali sono anche esonerati dagli adempimenti IVA.
Il comma 1 dell’articolo 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore in esame, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive[125] sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Presso la Corte di giustizia delle Comunità europee è pendente la causa[126], sollevata in via pregiudiziale, sulla compatibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con il divieto, comunitario, di imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA.
L’Avvocato generale presso la Corte di giustizia, Jacobs, ha depositato, il 17 marzo 2005, le proprie conclusioni[127]relative alla causa in questione[128].
In particolare, l’Avvocato generale osserva che l’IRAP presenterebbe tutte le caratteristiche essenziali dell’IVA, in quanto:
- si applica in modo generale alle cessioni di beni o di servizi;
- è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute;
- è applicata ad ogni fase del processo di produzione e di distribuzione;
- grava sul valore aggiunto ai beni e/o ai servizi di cui trattasi.
La presenza delle quattro caratteristiche essenziali dell’IVA è, ad avviso dell’Avvocato generale, condizione necessaria e sufficiente perché un’imposta sia vietata ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva IVA[129]. L’IRAP sarebbe pertanto incompatibile con il diritto comunitario, ed i contribuenti avrebbero il diritto di ottenere il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione del diritto comunitario. Ad avviso dell’Avvocato generale esisterebbero tuttavia una serie di ragioni per limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di incompatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario.
In primo luogo, come il Governo italiano ha evidenziato nel corso del dibattimento, l’Avvocato generale ricorda che la normativa relativa all’IRAP è stata notificata in forma di progetto alla Commissione europea, la quale, in una risposta del 10 marzo 1997, rilevava come essa apparisse non incompatibile con la normativa comunitaria applicabile nel settore dell’imposta sul valore aggiunto. In secondo luogo, il rimborso implicherebbe potenzialmente enormi somme in relazione a quella che è attualmente la principale se non l’unica fonte di entrate per le regioni: ne conseguirebbero, pertanto, effetti catastrofici sul finanziamento delle Regioni.
Al riguardo, è opportuno ricordare che a conclusioni analoghe è giunto anche l’Avvocato generale Antonio Tizzano nell’ambito della causa, sollevata in via pregiudiziale, relativa alla compatibilità con il diritto comunitario della legislazione tedesca sul credito d’imposta sui dividenti delle società stabilite in altri Stati membri[130]. Secondo le conclusioni dell’Avvocato generale, la normativa fiscale tedesca è incompatibile con la libera circolazione di capitali di cui al Trattato CE. Tuttavia, sussistono le condizioni per una limitazione nel tempo di detta dichiarazione di incompatibilità, poiché l'ammontare dei rimborsi da concedere (circa 5 miliardi di euro) in caso di mancata limitazione temporale potrebbe implicare un rischio di gravi ripercussioni economiche.
Il 21 ottobre 2005 la Corte di giustizia ha deciso di tenere una nuova udienza pubblica il 14 dicembre 2005, che riguarderà sia il nodo principale della causa, ovvero l'equivalenza sostanziale dell'IRAP all'IVA e la sua eventuale incompatibilità con l’ordinamento comunitario, sia la questione degli effetti temporali di una sentenza che accertasse tale incompatibilità.
79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n 388.
Il comma 79 dell’articolo 1 proroga, per l'anno 2006, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale previste in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché delle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), già prorogate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005)[131].
Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000 ha esteso, per gli anni 2001-2003, nel limite del 70 per cento, i benefìci fiscali e previdenziali previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’articolo 4 del citato D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede:
- la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[132]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
- un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina, secondo quanto specificato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1, al paragrafo 1.8:
- la concessione alle imprese stesse di un credito d’imposta in misura corrispondente al 70 per cento dell’IRPEF dovuta sulle retribuzioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposte al personale di bordo imbarcato;
- l’imponibilità del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 44 per cento.
L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.
Anche il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è stato esteso dall’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari nel limite del 70 per cento: per questi soggetti l’esonero contributivo non è quindi totale, ma opera soltanto in tale misura.
Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.S. 3613) l’effetto di queste misure viene stimato, in termini di competenza per l’anno 2006, in 14,5 mln di euro riferito ai redditi esclusi dalla tassazione, in 14,3 mln di euro peri il credito d’imposta e in 39,8 mln di euro per l’esonero contributivo.
L’effetto in termini di cassa è stimato quindi in una perdita di gettito di 45,8 mln di euro per il 2006, e di 33,7 mln di euro per il 2007 e in un maggior gettito (acconto IRE/IRES 2007) di 10,9 mln di euro per il 2008.
80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
Il comma 80 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 571, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005)[133].
Le citate agevolazioni fiscali sono state disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, e consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. Le suddette agevolazioni sono applicabili quando:
1. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
2. il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.
Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si può così riassumere:
- l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);
- l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;
- l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);
- il contratto è esente da imposta di bollo.
Articolo 1, comma 81
(Proroga di termini per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio)
81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
Il comma 81 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, proroga, per l’anno 2006, alcuni benefici tributari previsti per il recupero del patrimonio edilizio.
La lettera a) del citato comma 81 proroga le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, relative agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Il citato articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 ha prorogato, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2003[134], la detrazione d’imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), modificandone in parte la relativa disciplina.
La vigente regolamentazione della materia prevede che gli interventi per i quali è ammessa la detrazione sono quelli indicati ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e quelli volti alla bonifica dall’amianto, realizzati su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è fissato in 48.000 euro[135] e la percentuale delle suddette spese ammesse in detrazione è fissata al 36 per cento. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se le spese sono state sostenute da soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. In caso di trasferimento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi in questione per atto inter vivos, spettano alla persona fisica acquirente dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, purché questo conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La lettera a) in esame dispone l’applicazione della disciplina sopra illustrata alle spese per interventi edilizi sostenute nell’anno 2006, elevando la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 per cento al 41 per cento.
La lettera b) del comma 81 proroga le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio effettuato da imprese di costruzione e cooperative edilizie, relative agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), per le spese sostenute nell’anno 2006 e relative a immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007.
Il citato articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha previsto l’applicazione della detrazione di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (si veda la scheda di lettura della precedente lettera a)), e successive modificazioni, agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario nella misura del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti. Tale valore si presume, senza possibilità di prova contraria, pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e non può comunque essere superiore a 48.000 euro.
Le previsioni del citato articolo 9, comma 2, inizialmente applicabili alle spese sostenute nell’anno 2002 per immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2003, sono state successivamente prorogate:
- con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2003, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2004, dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);
- con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2004, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2005, dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004)[136], che è stato successivamente abrogato dall’articolo 23-bis, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003 (si veda il punto successivo);
- con riferimento alle spese sostenute negli anni 2004 e 2005, relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2006, dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004.
Si segnala che la disposizione qui illustrata fa riferimento al citato articolo 9, comma 2, nel testo vigente al 31 dicembre 2003. Questa precisazione si rende necessaria in quanto tale testo era stato novellato dal citato articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003 (sia con riferimento alle scadenze temporali, sia con riferimento alla percentuale di detrazione e all’importo massimo delle spese ammesse) e la successiva abrogazione di tale comma, ad opera del citato D.L. n. 355 del 2003, non fa automaticamente rivivere la disposizione precedentemente in vigore.
La presente lettera b), confermando l’applicazione della disciplina sopra illustrata alle spese sostenute nell’anno 2006, eleva la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 per cento al 41 per cento.
Per completare il quadro relativo alle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che, in base alla normativa attualmente vigente[137], sino al 31 dicembre 2005, alle prestazioni aventi ad oggetto tali interventi si applica l’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota del 10 per cento, anziché con l’aliquota ordinaria del 20 per cento. L’articolo 21, comma 9, dell’originario disegno di legge in esame (A.S. 3613), prevedeva la proroga di tale agevolazione per l’anno 2006, ma tale previsione è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.
82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Il comma 82 dell’articolo 1 modifica il comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), al fine di estendere anche al 2006 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri.
Il comma 11 del richiamato articolo 2 della legge n. 289 del 2002 ha disposto l'esenzione dall’IRPEF per una quota (fino a euro 8.000) dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Concorre infatti a formare la base imponibile la quota dei richiamati redditi eccedente gli 8.000 euro.
Il predetto beneficio spetta ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[138].
L’esenzione, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
La circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in esame si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione di cui all’articolo 2, comma 11, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 (già articolo 48), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342[139].
83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
Il comma 83 dell’articolo 1 fissa in 3.615,20 euro (equivalenti a lire 7.000.000 circa) il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitariaversati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
L’articolo 51 (ex articolo 48) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera a), fissa tale limite a 7 milioni di lire (3.615,20 euro) fino all'anno 2002; esso sarebbe poi dovuto diminuire a 6 milioni di lire (3.098,74 euro) per l'anno 2003, decrescendo ulteriormente negli anni successivi, in ragione di 500.000 lire (258,23 euro) annue, fino all’importo di 3,5 milioni di lire (1.807,60 euro).
Per il 2006 l’importo sarebbe stato pertanto determinato in 4,5 milioni di lire (2.324,06 euro).
Si ricorda che il comma 118 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) aveva già fissato tale limite in euro 3.615,20 per il 2003 e per il 2004, evitando l’applicazione del limite più basso previsto a regime dall’articolo 51 del TUIR. Lo stesso intervento, relativamente all’anno 2005, è stato realizzato con l’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda infine che la suddetta lettera a) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo deducibile, fermi restando i limiti summenzionati, sia pari alla differenza tra un valore base di lire 6.500.000 (pari a 3.356,97 euro) e la misura dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale [contributi, questi ultimi, deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del medesimo testo unico, entro un limite pari a lire 3.000.000 (1.549,37 euro) per gli anni 2003 e 2004; lire 3.500.000 (1.807,60 euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83 euro) a decorrere dal 2007][140].
Articolo 1, comma 84
(Clausola di salvaguardia)
84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
Il comma 84 dell'articolo 1 riconosce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che, per effetto della riforma dell'IRPEF[141], dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale. Viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2006, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
Si ricorda che la conferma della clausola di salvaguardia era espressamente prevista nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008 (doc. LVII,n. 4, cap. III.1, par. La riforma fiscale, approvato con la risoluzione n. 6-00097 nella seduta della Camera del 3 agosto 2004) tra i criteri da rispettare per l'attuazione della riforma dell'IRPEF.
La clausola di salvaguardia era stata altresì prevista dall'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega per la riforma del sistema fiscale (la delega è stata esercitata solo parzialmente). Come specificato in tale sede, la clausola avrebbe dovuto garantire che, a parità di condizioni, il nuovo regime fiscale risultasse sempre più favorevole o uguale, e comunque non mai peggiore, rispetto al precedente, anche facendo riferimento agli interventi di natura assistenziale e sociale.
In precedenza, l'applicazione della clausola di salvaguardia è stata prevista – al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per l’anno 2003 – dall'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che ha dato attuazione al primo modulo della riforma dell'IRPEF. Da essa discende che, se le imposte dovute per il 2003 in base alle disposizioni introdotte fossero state superiori a quelle determinate applicando le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2002, il contribuente avrebbe avuto la facoltà di pagare l’IRPEF determinata sulla base di queste ultime.
Successivamente, la lettera a) dell’articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato l’applicazione della clausola di salvaguardia, prevista dal citato articolo 2 della legge n. 289 del 2002, alla determinazione dell’IRPEF dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2004.
Da ultimo, il comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha disposto l'applicazione della clausola di salvaguardia anche in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005.
Dal punto di vista operativo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2005, n. 2/E, par. 9.5, precisa che il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare la clausola di salvaguardia in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga né in sede di conguaglio, poiché tale clausola può essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Resta fermo che se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale è tenuto, in tale sede, ad applicare la suddetta clausola.
85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
Il comma 85 apporta una serie di modificazioni all'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), prorogando al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, aumentando al 15 per cento la misura della parte detraibile e accrescendo corrispondentemente al 15 per cento la quota che costituisce base imponibile in caso di successiva cessione.
In particolare, la lettera a), al numero 1), proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude la detrazione dell’IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, la locazione finanziaria o il noleggio di ciclomotori, motocicli e autovetture, come indicati alle lettere a) e c) dell’articolo 54 del codice della strada, non adibiti a uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, con eccezione degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
L’indetraibilità dell’IVA gravante sui predetti beni è stata prevista dall’articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000 sino al 31 dicembre 2001, e successivamente prorogata:
- al 31 dicembre 2002 dall’articolo 9, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003 dall’articolo 2, comma 13, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 503, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
L’esposta indetraibilità si configura quale deroga alla disciplina stabilita dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE in materia di sistema comune IVA (c.d. sesta direttiva IVA), che afferma il principio del diritto a deduzione integrale dell'IVA versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta[142]. In proposito, la circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1 (paragrafo 2.3.4), ha rilevato che la proroga di tale regime operata dalla legge n. 388 del 2000, nonché la previsione della parziale detraibilità, nella misura del 10 per cento, per l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio o simili dei veicoli richiamati in precedenza, erano fondate sulla "presa d'atto" formale adottata dal Comitato IVA, in data 14 novembre 2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'articolo 29 della sesta direttiva IVA. L'Italia in tale sede s’impegnava a consentire una parziale detrazione dell'IVA sulle spese di acquisto e importazione dei predetti mezzi di trasporto, mantenendo l’indetraibilità dell'imposta per le spese di manutenzione e riparazione e per quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.
L'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 ha attenuato parzialmente la portata della disposizione di proroga, introducendo una parziale detraibilità, nella misura del 10% del relativo ammontare, per l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione, mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio o simili, dei veicoli richiamati in precedenza. L'indetraibilità è ridotta al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna, ad esempio motori elettrici. L’IVA continua, invece, ad essere integralmente detratta per le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli.
Il numero 2) della lettera a) interviene parimenti sul comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 388 del 2000, riducendo dal 90 per cento all'85 per cento la percentuale di indetraibilità dell’imposta relativa all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli. Non viene modificata la percentuale di indetraibilità (pari al 50 per cento) nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici).
La lettera b) del presente comma interviene invece sul comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 388 del 2000, relativo alle cessioni dei veicoli per i quali l'IVA è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4 citato.
In relazione a questa fattispecie, per effetto della modifica proposta la base imponibile viene assunta per il 15 per cento del suo ammontare (anziché per il 10 per cento come nel testo vigente).
86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
Il comma 86 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
L’articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) aveva disposto l'esenzione in argomento con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002. La norma, infatti, era volta a rimuovere il contenzioso in atto circa l’individuazione nel regime applicabile alle fattispecie richiamate. In materia è successivamente intervenuto l’articolo 2, comma 19, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), che ha prorogato per l’anno 2004 il beneficio stabilito dal citato articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002, fissando al tempo stesso un limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004. Successivamente l'articolo 1, comma 507, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) ha prorogato il suddetto beneficio per l'anno 2005.
Ai sensi della disposizione prorogata, non si fa luogo a restituzione di imposte eventualmente già pagate. Benché la norma fosse stata introdotta con efficacia retroattiva, non è quindi ammessa, nei confronti dello Stato, la ripetizione di tributi che siano stati versati, ancorché non dovuti in base alla stessa.
La norma in esame, diversamente da quanto disposto con la proroga relativa all’anno 2004 (articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003), non fissa alcun limite massimo di spesa. Nessun limite massimo era parimenti contemplato nell’articolo 1, comma 507, della legge n. 311 del 2004, che ha prorogato da ultimo il medesimo termine.
Si segnala l’opportunità di riformulare il comma come novella alla legge n. 166 del 2002, per evitare il prodursi di “catene normative” di non agevole intelligibilità.
87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Il comma 87 proroga al 31 dicembre 2006 il termine, già stabilito al 31 dicembre 2005, per l’applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) previsto dall’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 207 del 2001.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) furono disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cosiddetta legge Crispi).
Il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all’articolo 10, comma 1, ha innovato la disciplina delle IPAB, disponendone, in particolare, la trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni) e dettando disposizioni in materia di statuti, organizzazione e contabilità; inoltre, le IPAB socio-assistenziali sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge quadro citata e partecipano alla programmazione sanitaria nazionale[143].
Il richiamato articolo 4, comma 4, aveva dichiarato esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e dall’INVIM , fino al 31 dicembre 2003, tutti gli atti relativi al riordino delle IPAB previsto dal medesimo decreto legislativo n. 207 del 2001.
In precedenza l'articolo 2, comma 24 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) aveva prorogato il suddetto regime di esenzione fiscale dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005.
88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Il comma 88 proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Per la ristrutturazione delle reti distributive di carburante, l’articolo 21 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, dispone la riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi indicati all'articolo 85 (ex articolo 53), comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1996 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa):
a) 1,1 % dei ricavi fino a lire 2 miliardi di lire;
b) 0,6 % dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi di lire;
c) 0,4 % dei ricavi oltre lire 4 miliardi di lire.
Il successivo comma 2 dell’articolo 21 limitava l’applicazione della deduzione forfetaria indicata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e ai due periodi successivi. L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro.
Si segnala che la norma in esame, diversamente da quanto disposto dalla proroga da ultimo concessa relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 e 2005, non fissa alcun limite massimo di spesa.
Articolo 1, comma 89
(Differimento termine TARSU)
89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Il comma 89, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, aumenta da sei a sette anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento [articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 158 del 1999], sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento [articolo 11, comma 1, lettera b), del medesimo decreto] sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
La disposizione mira quindi a prolungare la durata del periodo di transizione, che per i comuni sopra citati dovrebbe scadere nel 2005.
Restano invece immutate le disposizioni contenute nelle lettere c) e d) dell’articolo 11 citato, che prevedono che la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa deve essere raggiunta entro un periodo massimo di otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
La durata massima del periodo transitorio era già stata prolungata, per i comuni con grado di copertura superiore all’85 per cento nel 1999 [articolo 11 comma 1 lettera a)], dagli originari tre a quattro anni dal comma 21 dell'articolo 31 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), indi a cinque anni dal comma 116 dell’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), e infine a sei anni dal comma 523 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).
La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997, che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, sopra ricordato, entro i quali i comuni devono provvedere, attraverso la nuova tariffa, all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Successivamente, l’articolo 11 del D.P.R. n. 158 del 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento. In particolare, il vigente comma 1 stabilisce che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata:
a) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
b) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
In materia, a fini di chiarimento interpretativo, è successivamente intervenuta la circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle finanze.
Si segnala che la presente disposizione – come peraltro già quelle intervenute negli anni precedenti – modifica una norma di rango secondario, in conseguenza dell’oramai intervenuta legificazione della medesima, per quanto attiene al termine in essa previsto.
Articolo 1, comma 90
(Scambi culturali e scientifici)
90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il comma 90 - introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato – reca uno stanziamento “per la valorizzazione dell’attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio” svolta da due consorzi interuniversitari che non vengono nominati espressamente; si tratta del Consorzio interuniversitario di studi avanzatidi Roma e presumibilmente (vedi infra) del Consorzio interuniversitario denominato “Istituto italiano di scienze umane” di Firenze.
A ciascuna istituzione la norma assegna un ulteriore contributo annuo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006, con la precisazione che resta impregiudicata l’attuazione degli accordi di programma stipulati tra il MIUR e i due consorzi, rispettivamente il 23 e il 25 giugno 2004, per la realizzazione di scuole di dottorato di ricerca.
Tale finanziamento, come si illustra nel prosieguo, è aggiuntivo rispetto a quello assegnato ai due consorzi in relazione agli accordi di programma sopra richiamati dall’art. 21 (Potenziamento dell’alta formazione) del DM 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.
Si segnala che la costituzione di consorzi tra università fini di didattica o ricerca, ed il finanziamento di questi con i fondi assegnati agli atenei è previsto dall’art 91 del DPR 380/1980[144]; l’art. 91-bis dello stesso DPR reca inoltre disposizioni per la partecipazione degli atenei a consorzi ed a società di capitale perla progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico[145].
Giova inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 537/1993[146], le università possono stipulare accordi di programma con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica[147], per l'attribuzione ad una specifica attività da queste programmata di una quota delle risorse finanziarie assegnate agli atenei[148].
I Consorzi destinatari del finanziamento, come già rilevato, non sono direttamente menzionati dalla disposizione, ma sono indicati attraverso il riferimento a decreti ministeriali (emanati rispettivamente l’8 agosto ed il 30 gennaio 2003) ed alla data della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nonché agli accordi di programma stipulati con il ministero (rispettivamente 23 e 25 giugno 2004).
Il Consorzio interuniversitario di studi avanzati di Roma (decreto MIUR 8 agosto 2003) - a cui partecipano l’Università Luiss Guido Carli di Roma, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Politecnico di Milano - ha tra i sui fini la promozione della ricerca ed alta formazione nei campi delle scienze politiche, sociali, giuridiche, economiche, del management e delle tecnologie industriali e informatiche.
L’accordo stipulato con il MIUR e richiamato dalla disposizione in commento (23 giugno 2004) prevede la sperimentazione di scuole dottorato di ricerca[149] e, come risulta dal titolo dell’accordo, la costituzione ed il funzionamento della scuola di dottorato IMT[150] di Lucca.
L'Istituto Italiano di Scienze Umane[151] (decreto MIUR 30 gennaio 2003) è un consorzio interuniversitario che promuove la ricerca e l'alta formazione nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali ed è stato costituito da otto università italiane (Firenze, Bologna, Napoli Federico II, Napoli L'Orientale, Napoli Università Suor Orsola Benincasa, Milano-Bicocca, Pavia e Siena). L'Istituto ha le sede legale a Firenze, ma tutte le università coinvolte hanno messo a disposizione locali e strutture per l’attività.
L’accordo stipulato con il MIUR e richiamato dalla disposizione in commento (25 giugno 2004) prevede la realizzazione di corsi di laurea magistrale correlati alla sperimentazione di Scuole di dottorato di ricerca.
Si segnala in proposito che l’identificazione del Consorzio sopra citato attraverso il DM 30 gennaio 2003 non è univoca: infatti con decreti emanati nella stessa data (30 gennaio 2003), oltre al riconoscimento della personalità giuridica dell’Istituto di scienze umane di Firenze, sono stati approvati gli statuti del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali (Firenze) e del Consorzio universitario denominato "Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni". I comunicati relativi ai tre decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, menzionata dal comma 90. Solo attraverso la finalizzazione del contributo ed il riferimento alla data dell’accordo di programma stipulato con il ministero si risale all’Istituto di scienze umane di Firenze.
In relazione all’attività di alta formazione svolta dai consorzi destinatari del finanziamento si ricorda che il dottorato di ricerca (corso post-laurea[152] finalizzato a fornire le competenze necessarie per l’esercizio di una attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici, soggetti privati) è disciplinato in generale dall’art. 4 della legge 210/1998[153]; l’articolo demanda poi ai regolamenti dei singoli atenei l'istituzione dei corsi, l’indicazione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo, degli obiettivi e del programma di studi, secondo criteri contenuti in apposito regolamento del Ministero dell’istruzione università e ricerca, poi adottato con D.M. 30 aprile 1999 n. 224[154].
Si dispone comunque che i corsi possano essere istituiti da consorzi di università e o attivati dalle università in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
Gli articoli 17 e 21 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 recano disposizioni in materia di scuole di dottorato e finanziamento dell’alta formazione.
In particolare, l’art.17 prevede che con decreto del Ministro, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario, vengano definiti i criteri per l'istituzione, nell'àmbito delle Università, di Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui citato DM 224/1999, dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonché da documentate collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri. Appositi incentivi alle università potranno essere assegnati al termine del triennio di attività delle scuole, previa valutazione positiva da parte del Comitato.
L’articolo 21,nell’ottica del potenziamento dell'alta formazione attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca, anche conriferimento aspecifici accordi di programma siglati con il ministero, assegna complessivi 28 milioni di euro nel triennio a tre consorzi interuniversitari:il Consorzio interuniversitario di studi avanzati, l'Istituto italiano di scienze umane, l’Alta scuola Politecnica (costituita dai Politecnici di Milano e Torino). Tali risorse sono quindi in corso di utilizzazione per le attività delle scuole di dottorato gestite dai due consorzi sulla base degli accordi di programma menzionati dal comma in esame.
Come previsto dall’art. 21, comma 3, e 25 del citato DM 5 agosto 2004, sull’attività di alta formazione svolta dai due Consorzi finanziati dal comma in esame in relazione agli accordi di programma - anche in vista del loro rinnovo, nonché dell’istituzionalizzazione delle iniziative - si è recentemente pronunciato il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario[155]. Quest’ultimo, pur esprimendo alcune osservazioni e raccomandazioni, ha rilevato conclusivamente la coerenza delle attività con gli accordi siglati e ritenuto opportuna la prosecuzione dei finanziamenti.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Il 20 aprile 2005 la Commissione ha approvato una comunicazione intitolata “Mobilitare le intelligenze europee: permettere alle università di dare un contributo pieno alla strategia di Lisbona” (COM(2005)152).
La Commissione sottolinea come, pur avendo una qualità media piuttosto elevata, le università europee non sono in grado di esprimere tutto il loro potenziale per accelerare la crescita economica, la coesione sociale e il miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione. Vi è un consistente divario dei finanziamenti: per l’istruzione terziaria i paesi dell’UE spendono in media l’1,1% del PIL, alla pari con il Giappone, ma nettamente al disotto di Canada (2,5%) e Stati Uniti (2,7%). Inoltre, l’istruzione terziaria europea continua ad affidarsi quasi esclusivamente a risorse pubbliche, mentre altri paesi fanno ricorso ad una maggiore varietà di fonti di finanziamento, con contributi da parte delle imprese e dei privati.
Per la riforma delle università europee la Commissione individua tre priorità:
innalzare la qualità e l’eccellenza, promuovendo l’attrattività delle università europee;
migliorare la governance e la gestione dei sistemi universitari, dando alle università l’autonomia necessaria per la definizione delle priorità e dei propri piani di studio e per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
accrescere e diversificare i finanziamenti, invitando gli Stati membri a fare in modo che le norme fiscali incoraggino partnership tra imprese ed università.
Il 14 novembre scorso il Consiglio istruzione ha approvato una risoluzione che, tra l’altro, invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l’utilizzo dei programmi comunitari come Socrate e Leonardo, nonché gli strumenti finanziari esistenti e a favorire la cooperazione internazionale tra istituzioni di insegnamento universitario, in particolare attraverso programmi come Tempus ed Erasmus mundus.
Nel giugno 1999 i Ministri dell'istruzione superiore di 29 Paesi europei hanno sottoscritto a Bologna la prima dichiarazione congiunta per la costruzione di uno "spazio europeo dell'istruzione superiore", da attuarsi entro il 2010.
Il Processo di Bologna,cui attualmente aderiscono 45 Paesi europei, costituisce un percorso che i Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi coinvolti si sono impegnati a seguire per costruire uno spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato a quello della ricerca.
Esso è basato su principi chiave comuni che intendono orientare la ristrutturazione omogenea dei sistemi universitari europei, tra cui in particolare:
- la mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo, attraverso il superamento di tutti gli ostacoli che attualmente impediscono una vera libertà di movimento.
- la cooperazione europea nella valutazione della qualità con un'attenzione particolare allo sviluppo di criteri e metodologie condivise e compatibili.
- la formazione continua, come elemento essenziale per lo sviluppo della competitività in ambito internazionale.
Il processo viene rivisto e aggiornato ogni due anni in occasione di appositi summit dei Ministri dell'istruzione superiore. L’ultima riunione si è svolta il 19 e 20 maggio 2005 a Bergen in Norvegia. In tale occasione è stata sottolineata la necessità di sopprimere gli ostacoli alla mobilità degli studenti e di incentivare una dimensione esterna dello spazio europeo dell'insegnamento superiore attraverso la cooperazione con altre zone geografiche. La prossima riunione si svolgerà a Londra nel 2007.
Articolo 1, comma 91
(Opere infrastrutturali fiera di Milano)
91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del ClPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
Il comma in esame, introdotto dal maxiemendamento approvato dall’Assemblea del Senato, reca le seguenti autorizzazioni di spesa - per un importo complessivo di 25 milioni di euro - per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano ricomprese nell’intervento, incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e denominato nella relativa delibera CIPE di attuazione (n. 121 del 21 dicembre 2001) come “Accessibilità Fiera di Milano”:
Ente beneficiario |
2006 |
2007 |
2008 |
Totale |
ANAS |
1,25 |
5,00 |
5,00 |
12,5 |
Comune di Milano |
1,25 |
5,00 |
5,00 |
12,5 |
Il medesimo comma precisa che le somme a favore dell’Anas sono destinate alla realizzazione di opere di viabilità, mentre quelle a favore del Comune di Milano per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno.
Si ricorda, in proposito, che il progetto definitivo dell’intervento relativo alla “accessibilità stradale[156] al nuovo Polo fieristico di Milano” concerne il collegamento della S.P. 46 “Rho-Pero” e della S.S. 33, denominata “del Sempione”, tramite la realizzazione di un asse principale di collegamento e di un sistema di sei svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l’autostrada A4 Torino-Venezia, l’autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale. Il nuovo collegamento è in sostanza concepito come raccordo autostradale che interessa i Comuni di Pero, Rho e Milano.
Con la delibera n. 22 del 27 Giugno 2003 il CIPE, preso atto del costo dell’opera, come definito dalla Conferenza dei Servizi in 387,14 milioni di euro, e dell’impegno finanziario sopportato dalle società concessionarie per complessivi 109,909 milioni di euro[157], ha approvato il progetto definitivo, deliberato l’assegnazione all’opera in esame, a valere sui fondi previsti dalla legge n. 166/2002, di 182,755 milioni di euro (di cui 61,96 Meuro per l’anno 2003 e 120,795 Meuro per l’anno 2004) e individuato il soggetto aggiudicatore nella Provincia di Milano.
Nell’elenco delle “opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 27/5/2005” diffuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nel luglio 2005, per tale opera (che si trova attualmente nella fase di esecuzione dei lavori) non viene indicato alcun fabbisogno residuo, ma si fa presente che “a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sono risultati maggiori costi per i quali il MIT dovrà individuarne la copertura che dovrà essere validata dal CIPE”.
Articolo 1, comma 92
(Limite minimo al versamento del debito
e al rimborso del credito di imposta)
92. A decorrere dal 1o gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 92, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, determina in 12 euro l'importo minimo al di sotto del quale, in sede di dichiarazione dei redditi, non va effettuato il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta con riferimento alla singola imposta o addizionale.
La disposizione, che appare riferita esclusivamente alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, si applica dal 1º gennaio 2006 e vale anche per le dichiarazioni eseguite con il modello 730. In relazione a queste ultime è previsto che, ove siano presentate, non è dovuto compenso a carico dello Stato ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta.
Ai sensi della normativa vigente, i versamenti d’imposta non vanno effettuati se gli importi a debito riferiti alle singole imposte da versare a saldo non superano 10,33 euro, inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
In particolare, per quanto attiene alle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e le ritenute operate risulta non superiore a 20.000 lire (10,33 euro).
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o – se il saldo è negativo – non è rimborsabile qualora i relativi importi non superino 10,33 euro. Se gli importi superano 10,33 euro, sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
Relativamente all’imposta regionale sulle attività produttive, a norma dell’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Il predetto importo può essere adeguato dalla legge regionale.
Relativamente all’imposta comunale sugli immobili, l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare non è superiore a lire 4 mila (euro 2,07); parimenti non si procede a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni e gli interessi, non supera la stessa somma.
Si segnala l’opportunità di valutare, in relazione all’imposta sui redditi, il rapporto fra l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione (prevista dalle norme vigenti con il minore limite di euro 10,33) e l’esenzione dal solo obbligo di versamento (prevista dalla presente disposizione con il limite di euro 12).
La questione assume rilievo anche con riguardo alla prevista esclusione del compenso da parte dello Stato per il soggetto che trasmette la dichiarazione, il quale vi sarebbe comunque tenuto qualora l’imposta risulti inferiore a euro 12 ma superiore a euro 10,33.
Articolo 1, commi 93-103
(Patto di stabilità interno)
93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.
98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.
99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.
102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.
I commi da 93 a 103 dettano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2006-2008.
Tale disciplina modifica quanto stabilito per il 2006 e per gli anni successivi dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni.
Come già lo scorso anno, le disposizioni in esame definiscono una disciplina del Patto di stabilità interno uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, mantenendo un’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa.
Anche per il 2006, dunque, come affermato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanzen. 4 dell’8 febbraio 2005, esplicativa del Patto per l’anno 2005, le regole del patto di stabilità interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell’ente locale, senza tener in alcun conto le entrate già previste o di nuova realizzazione[158]. Il livello di spesa è determinato entro il limite stabilito dalle regole in esame indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione delle entrate.
Rispetto alla normativa in vigore nel 2005, che imponeva un vincolo all’incremento delle spese finali degli enti territoriali, le nuove regole del Patto di stabilità interno perseguono l’obiettivo del contenimento delle spese definendo vincoli diversificati con riferimento alle spese correnti e alle spese di conto capitale.
In particolare, la nuova disciplina del Patto impone una riduzione delle spese correnti, consentendo, invece, una crescita programmata delle spese di investimento.
Secondo la relazione tecnica, la differenziazione delle regole che disciplinano l’andamento delle spese correnti e di quelle di conto capitale è volta a garantire una migliore qualità della spesa degli enti territoriali, favorendo gli investimenti e introducendo, come previsto per le altre amministrazioni pubbliche, un consistente ridimensionamento della spesa corrente.
Complessivamente l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto per il 2006,che dovrebbe derivare dalle nuove regole del patto,viene stimato nella relazione tecnica in 3.120 milioni di euro, di cui 1.100 milioni di euro riconducibili alle regioni e 2.020 milioni agli enti locali.
Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 93), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.
Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.
Al tempo stesso, il comma 93 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del nuovo testo del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.
Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.
Il comma 93 ribadisce, inoltre, l’affermazione per cui le relative disposizioni rispondono anche alle finalità di “tutela dell’unità economica della Repubblica”, dizione che sembra richiamare quella utilizzata dall’art. 120 della Costituzione che disciplina i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali.
Si ricorda inoltre che nella recente sentenza n. 417 del 2005, la Corte costituzionale ha affermato che Il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo con disciplina di principio e per ragioni di coordinamento della finanza pubblica connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari. Tali vincoli devono avere ad oggetto l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; la legge statale può dunque stabilire un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»[159].
La nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 interessa i seguenti enti:
a) le regioni a statuto ordinario;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. comma 99).
c) le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Rispetto alla disciplina applicata per l’anno 2005, ai sensi del comma 93 sono tenuti all’applicazione del Patto per il 2006, anche i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti.
Restano, invece, esclusi, a modifica di quanto disposto per gli anni successivi al 2005 dall’art. 1, co. 22, della citata n. 311, le unioni di comuni e le comunità isolane con popolazione sino ai 50.000 abitanti.
Si ricorda, infatti, che dall’applicazione del Patto di stabilità per il 2005 sono stati esclusi gli enti locali di minori dimensioni (art. 1, co. 22-bis, legge n. 311/2004[160]):
- i comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 5.000 abitanti,
- le unioni di comuni,
- le comunità montane e le comunità isolane con popolazione sino ai 50.000 abitanti.
L’esclusione è stata prevista con riferimento al solo anno 2005. Il comma 22 della legge finanziaria dello scorso anno prevedeva per gli anni successivi al 2005 l’applicazione del Patto anche con riferimento a tali enti.
Per gli enti di nuova istituzione nel 2006, o negli anni successivi, le regole del Patto di stabilità interno si applicano a decorrere dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare le regole in esame (comma 100).
Come già accennato, il patto di stabilità per l’anno 2006.
Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, il comma 94 fissa i limiti alle spese nel seguente modo:
§ il complesso delle spese correnti per l'anno 2006, con esclusione di quelle di carattere sociale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 3,8 per cento.
Per gli anni 2007 e 2008, si applica, invece, la percentuale di incremento, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente.
§ il complesso delle spese in conto capitale nel 2006 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato del 6,9 per cento.
Per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si applica la percentuale di incremento del 4 per cento al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.
Analogamente a quanto disposto per le regioni, anche per gli enti locali è definito un duplice vincolo, con riferimento alle due tipologie di spesa, corrente o capitale.
In particolare, con riferimento a ciascuna provincia, ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il comma 95 prevede che:
§ il complesso delle spese correnti per l'anno 2006, con esclusione di quelle di carattere sociale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 6,7 per cento.
Per l’anno 2007, si applica la percentuale di diminuzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle spese correnti dell’anno 2006 e, per il 2008, la percentuale di incremento dell’1,9 per cento rispetto alle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente.
§ il complesso delle spese in conto capitale nel 2006non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, aumentato del 10 per cento.
Per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si applica, invece, la percentuale di incremento del 4 per cento al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.
I predetti limiti di spesa fissati per gli enti locali saranno peraltro rideterminati in misura più o meno favorevole rispetto a quelli previsti al comma 95, in relazione al livello della spesa annua pro capite di ciascun ente considerata in rapporto alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge finanziaria dello scorso anno, come previsto al comma 103.
Si osserva che la norma non specifica l’anno di riferimento per la spesa annua pro capite da rapportare alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 ai fini della determinazione dei vincoli.
In particolare, i predetti limiti di spesa verranno determinati:
- in misura più favorevole per gli enti che presentano un livello di spesa annua pro capite inferiore alla spesa media pro capitedel triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza, (cd. enti “virtuosi”);
- in misura più sfavorevole per gli enti che presentano un livello di spesa annua pro capite superiore alla spesa media pro capitedel triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza.
Le fasce demografiche individuate dall’art. 1, comma 22, lettera a), della legge finanziaria per il 2005 sono le seguenti:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2005 è stata individuata la spesa annua pro capite mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, riferita a ciascuna delle classi demografiche, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera a), punti da 1 a 14, della legge n. 311/2004[161].
L’applicazione, per ciascun ente locale, dell’applicazione di vincoli più o meno favorevoli a quelli del comma 95 dipende, pertanto, dal livello della spesa media pro capite registrata nell’anno 2004.
Si ricorda, infine che la spesa media procapite è determinata sulla base della popolazione residente, calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[162].
La determinazione dei limiti più o meno favorevoli rispetto a quelli previsti dal comma 95 è rimessa ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica legato all’applicazione delle nuove regole del Patto di stabilità interno agli enti locali (2.020 milioni di euro).
Sia per le regioni che per gli enti locali, il complesso delle spese correnti e in conto capitale cui si applicano i vincoli di incremento è considerato con riferimento sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa.
Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del Patto, occorre tenere conto sia dell’entità degli impegni di spesa, sia dell’entità dei pagamenti effettuati con riferimento alle dotazioni di competenza e ai residui.
Come per gli scorsi anni, il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi determina il mancato rispetto delle regole del Patto.
Nella determinazione del complesso delle spese correnti e di conto capitale rilevanti ai fini del Patto, non si calcolano alcune particolari voci di spesa indicate, rispettivamente, dai commi 96 e 97.
Più precisamente con riferimento al complesso delle spese correnti di regioni e enti locali sono escluse dalla disciplina del patto (comma 96):
a) le spese per il personale,che risultano dalla specifica disciplina dettata dai commi 138-140, nonché dagli esiti della contrattazione;
b) le spese per la sanità, per quanto concerne le regioni. Per il contenimento della spesa sanitaria, che rappresenta la più importante voce di spesa per regioni, sono previste regole specifiche, dalla disciplina di settore;
c) le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nel Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004, in quanto risultano consolidate nell’ambito del conto economico;
d) spese di carattere sociale, quali risultano dalla classificazione per funzioni prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
Per le regioni, secondo la relazione tecnica, “il riferimento alla esclusione delle spese sociali sottintende la spesa sanitaria”.
Per gli enti locali le spese escluse sono quelle qualificate come tali in base alla classificazione funzionale di bilancio, di cui al citato D.P.R. n. 194/1996:
- per le province, si tratta delle spese per sanità, assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali;
- per i comuni, si tratta delle spese per asili nido, servizi per infanzia e minori, servizi prevenzione e riabilitazione; strutture residenziali e di ricovero per anziani; assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizio necroscopico e cimiteriale.
Con riferimento al complesso delle spese in conto capitale, sono escluse dalla disciplina del patto (comma 97):
a) le spese per trasferimenti in conto capitale destinati ad amministrazioni pubbliche, di cui al citato Comunicato ISTAT, di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004, in quanto consolidate nell’ambito del conto economico;
b) le spese connesse a operazioni di carattere finanziario (acquisizioni di partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti) che, in quanto tali, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che nel patto di stabilità per il 2005 previsto dalla legge finanziaria per il 2005 risultavano inoltre escluse:
- le spese in favore di minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
Tali spese dovrebbero peraltro risultare escluse anche nella nuova disciplina del patto, in quanto spese di carattere sociale.
- le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- le spese di conto capitale cofinanziate dall’Unione europea, comprese le quote di finanziamento di parte nazionale.
Sono state inoltre escluse dal patto di stabilità interno per il 2005, in forza di disposizioni contenute in provvedimenti di urgenza successivi alla legge finanziaria:
- le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1º gennaio 2004 (art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44);
- le spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio (art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44);
- le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale (art. 1, comma 3, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16);
- le spese sostenute dai comuni relative ai contributi erogati per emergenze abitative (art. 5, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86);
- le spese connesse ai Giochi Olimpici invernali Torino 2006 sostenute dagli enti locali della regione Piemonte sedi dei predetti giochi (art. 14-quater D.L. 30 giugno 2005, n. 115).
Il comma 98 prevede la facoltà sia per le regioni che per gli enti locali di effettuare spese in conto capitale in eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati (+10% rispetto alla spesa 2004, per gli enti locali, +6,9% rispetto alla spesa 2004, per le regioni), purché interamente coperte da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 94 e 95 alle spese correnti (-6,7% rispetto alle spese 2004 per gli enti locali e -4,8% per le regioni).
Si osserva che appare opportuno integrare il comma 98 con un riferimento anche al comma 103, che prevede la possibilità di modificare i limiti stabiliti dai commi 94 e 95 per gli enti locali.
Il comma 99 dispone in merito alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Analogamente a quanto già disposto nelle precedenti leggi finanziarie[163],le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008.
In caso di mancato accordo, alle regioni e province autonome si applicano le disposizioni relative alla disciplina generale del Patto di stabilità interno.
Le spese di personale
La norma in esame dispone inoltre che gli accordi, in relazione alle spese di personale, dovranno considerare quanto previsto dai punti 7 e 12 dell’Accordo sottoscritto da Governo, regioni ed autonomie locali in sede Conferenza unificata il 28 luglio 2005, concernente le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007, da parte di regioni, enti locali ed enti del Sevizio sanitario nazionale.
L’Accordo fissa criteri e limiti ai fini dell’emanazione dei decreti previsti dall’art. 1, comma 98 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato dei predetti enti, ai fini della realizzazione di economie di spesa non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, 572 per il 2006, e 850 per il 2007 e 940 a decorrere dal 2008. Una delle questioni controverse affrontate nel corso della contrattazione è stata l’inclusione o meno delle regioni a statuto speciale nel blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005, e dunque in che misura e come esse dovessero contribuire alle economie di spesa previste dalla stessa legge. Non è stata accettata la proposta delle regioni a statuto ordinario di quantificare una percentuale – o una quota - delle economie di spesa da attribuire alle regioni a statuto speciale.
L’Accordo raggiunto dispone (al punto 12) che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2005, anche con riguardo al personale, secondo quanto definito nei patti di stabilità concordati tra Governo e ciascuna regione o provincia autonoma. Il Patto di stabilità concordato dovrà riguardare anche gli enti strumentali di ciascuna regione e, per Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano anche gli enti locali e le aziende sanitarie del proprio territorio.
Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio relativo al personale per l’anno 2005 potranno essere stipulati eventuali “protocolli aggiuntivi” al Patto già concordato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.
Per le regioni a statuto speciale ed i relativi enti, l’accordo prevede inoltre (ancora al punto 12) che per il triennio 2005-2007 vengano realizzate economie di spesa lorde in una misura determinata per il 2005 e in misura da definire nei patti di stabilità concordati per gli anni 2006 e seguenti, sulla base di un criterio di “proporzionalità a parità di condizioni con le regioni a statuto ordinario” e con gli altri enti dei rispettivi territori[164].
Il punto 7 dell’Accordo dispone invece in relazione alle economie di spesa previste per Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Anche in relazione a queste, dovrà essere individuata – e quindi scorporata dall’importo complessivo attribuito al comparto sanità - “la quota teorica” attribuibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano[165].
I Patti di stabilità concordati per il 2005
I patti sono stati concordati con ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nei tempi previsti dalla legge. Sono stati definiti il livello di crescita delle spese correnti e in conto capitale, considerate rispetto al 2004 e rispetto al 2003, sia in termini di impegni che di pagamenti.
Si riporta di seguito la sintesi dei livelli di crescita concordati, espressi in percentuale, rispetto agli anni 2004 e 2003:
I livelli concordati rispettano almeno uno dei due limiti alla crescita delle spese stabiliti dalla legge finanziaria 2005:
- il tetto di spesa stabilito in via generale: spesa 2004 incrementata del 2%
- il limite fissato per le regioni a statuto ordinario: spesa 2003 incrementata del 4,8%
Il complesso delle spese considerate ai fini del patto di stabilità è analogo a quello considerato per gli altri enti territoriali, sono quindi escluse le spese per il personale.
Si ricorda infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome sono soggette anch’esse al monitoraggio dei dati contabili riguardo agli adempimenti relativi al patto di stabilità[166]. Prospetti di rilevazione differenziati per i diversi enti interessati dal patto di stabilità sono stati predisposti con Decreto 28 giugno 2005 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Anche per gli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la norma conferma le disposizioni vigenti. La definizione delle regole che assicurino il loro contributo al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è rimessa alla regione a statuto speciale o alla provincia autonoma di appartenenza.
Se regioni e province autonome non provvedono entro il 31 marzo 2005, si applica anche agli enti locali in questione la disciplina generale.
Si ricorda a tale proposito che agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna si applicano le regole generali previste per gli altri enti locali del territorio nazionale, in quanto in queste regioni, benché al pari delle altre titolari di potestà primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali, non è stata ancora attuata la normativa statutaria.
Le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno definito le regole del Patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori, disciplinato il monitoraggio dei dati contabili degli enti locali e, in alcuni casi, previsto penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi. Nella Valle d’Aosta e nelle due province autonome, il patto di stabilità si applica a tutti i comuni.
Per l’anno 2005, il limite alla crescita delle spese, nonché le eventuali sanzioni sono così determinati:
§ regione Friuli-Venezia Giulia: spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento[167]; divieto di assunzione di personale e di ricorso all’indebitamento per investimenti per gli enti che non conseguono gli obiettivi fissati;
§ provincia autonoma di Trento: la disciplina è relativa al triennio 2003-2005, la base di riferimento è costituita dal saldo finanziario 2002 e viene considerata solo la parte corrente del bilancio e la sola gestione di competenza, per l’anno 2005 il vincolo di crescita è fissato al 2% (il saldo-obiettivo per il 2005 è costituito dal saldo finanziario effettivo del 2002 peggiorato del tasso reale d’inflazione per il 2003 ed il 2004, pari rispettivamente al 2,5% ed al 2,0%, e di un ulteriore 2,0% per il 2005); sono previste azioni premiali per i comuni che migliorano il proprio saldo (maggiori trasferimenti in c/capitale) mentre non sono previste penalizzazioni per i comuni inadempienti[168];
§ provincia autonoma di Bolzano: il complesso delle spese correnti non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nel 2003 aumentato del 6%; sono previste riduzioni dei trasferimenti ai comuni inadempienti fino al 20%;
§ regione Valle d’Aosta: la disciplina, relativa al triennio 2003-2005, ha come obiettivi il miglioramento dei saldi e la riduzione del debito; la base di riferimento è il saldo finanziario che va contenuto entro un limite di disavanzo in linea con il tasso di inflazione annuo programmato regionale (ammontante al 2,5%); non risulta siano previste penalizzazioni.
Infine l’ultimo periodo del comma 99 in esame, conferma la disposizione – peraltro di mero indirizzo - prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 40) secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali.
Si ricorda, in proposito, che bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono disciplinati da ciascuna regione in forza della piena autonomia di organizzazione.
Il comma 101 introduce una disposizione di coordinamento della disciplina del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il 2006 con le disposizioni previste ai commi 6, 7 e 8 del disegno di legge in esame.
Le disposizioni richiamate dispongono la riduzione di alcune categorie di spesa delle pubbliche amministrazioni, comprese pertanto le regioni, le province e i comuni.
Si tratta delle spese relative a studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A., delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, e delle spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, che nell’anno 2006 non possono essere di ammontare superiore al 50% della spesa complessivamente sostenuta per tali finalità nell’anno 2004.
Il comma 101 precisa che tali norme di contenimento delle spese della amministrazioni territoriali, al fine di realizzare le riduzioni di spesa ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica, nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.
Si ricorda che, con la recente sentenza n. 417 del 2005, la Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali risultano lesive dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente garantita dall'articolo 119. La legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Si osserva che la disposizione del comma 101 fa immediato rinvio a misure di dettaglio di natura prescrittiva (soprattutto laddove prevede la realizzazione delle riduzioni di spesa previste dai commi 6, 7 e 8) e appare pertanto in contrasto con le indicazioni formulate dalla Corte a tutela dell’autonomia costituzionalmente garantita degli enti territoriali.
Per quanto concerne il monitoraggio degli andamenti finanziari e la verifica del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità per gli anni 2006-2008, come definiti dalle disposizioni in esame, nonché le eventuali sanzioni da applicare nei confronti degli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi, il comma 103 si richiama alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 30-35 e 37 della legge finanziaria per il 2005.
In particolare, i commi 30 e 31 definiscono le modalità del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti locali cui si applica il patto di stabilità interno.
Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto, si impone alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.
La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.
Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste sono stati definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2005, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata Stato–regioni e autonomie locali.
Ulteriori adempimenti relativi al monitoraggio, con specifico riferimento alle province e ai comuni, sono stabiliti dal comma 31.
In particolare, come già previsto nella finanziaria dello scorso anno, si stabilisce che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale.
Le province e i comuni di maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 30.000 abitanti) devono darne comunicazione, attraverso il sistema web, direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze. I comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti ne danno comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.
Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze (per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle Ragionerie provinciali (per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti).
Per i comuni con popolazione da 3.000 fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti si richiede, invece, entro il mese di marzo, la predisposizione di una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e alla cui comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente.
Si ricorda peraltro che le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti sono escluse dall’applicazione del patto di stabilità interno.
Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Per il mancato rispetto dell’obiettivo annuale, si applicano invece le misure sanzionatorie previste dai commi successivi.
Per gli enti locali la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, spetta all’organo di revisione economico-finanziario dell’ente, vale a dire al collegio dei revisori dei conti, o, nel caso di comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 3.000 abitanti, al revisore dei conti.
In caso di mancato rispetto dell’obiettivo, i revisori dei conti ne devono dare comunicazione al Ministero dell’interno (comma 32).
Il prospetto e le modalità per la comunicazione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto saranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Poiché, ai sensi del comma 37, le province, i comuni e le comunità montane attraverso le loro associazioni, concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
Il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente.
Non sono previste specifiche sanzioni per le regioni. Sono, peraltro, previste sanzioni a carico delle regioni connesse alla mancata adozione degli interventi di contenimento della spesa sanitaria.
A decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:
a) divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente;
Si osserva che la sanzione del divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto di stabilità potrebbe rivelarsi non efficace, alla luce degli stringenti limiti previsti per le spese correnti dal nuovo patto di stabilità interno.
Si consideri l’ipotesi di un ente che abbia rispettato il patto per l’ultima volta nel 2004. La sanzione impone di non superare per l’acquisto di beni e servizi la spesa sostenuta nel 2004; la nuova disciplina del patto di stabilità interno impone invece agli enti una diminuzione generale delle spese correnti, rispetto a quelle sostenute nel 2004, pari al 6,7 per cento per l’anno 2006, pari a circa il 7 per cento nel 2007 e pari a circa il 5,1 per cento nel 2008
b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.
L’articolo 119, comma 6, della Costituzione prevede la facoltà per regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento “solo per finanziare spese di investimento”[169]. La disposizione in esame comporterebbe pertanto un divieto generale, per gli enti inadempienti, di ricorrere ad operazioni di indebitamento (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).
A decorrere dal 2006, inoltre, tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, sono tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35).
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Articolo 1, comma 104
(Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorità indipendenti)
104. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1o gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
Il comma in esame,introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato,in sostanza ripropone quanto già previsto nell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 , n. 488 (finanziaria 2000) ma non attuato a causa della mancata emanazione del previsto e necessario decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare concretamente le autorità e gli organismi ai cui componenti si applicava la norma.
Si ricorda che l’articolo 39, comma 1, su citato provvedeva a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti nonché degli organismi i trattamenti dei cui membri sono equiparati o riferiti ai primi. La disposizione fa riferimento ai soggetti summenzionati che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie al momento della nomina, individuati concretamente ai sensi del comma 2.
Si prevedeva che, decorrere dal 1° gennaio 2000, l'indennità non rientrasse più per intero nella base pensionabile e contributiva, ma limitatamente:
1) ad un importo pari al trattamento retributivo eventualmente percepito all'atto della nomina - ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero successivamente spettati (che vengono in considerazione, naturalmente, solo a decorrere dal momento in cui sarebbero maturati) -, qualora esso sia superiore al limite di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (limite pari a 82.401,00 per il 2004 e pari a 84.049,00 per il 2005)[170];
2) alla misura del predetto massimale, qualora il trattamento retributivo sia di misura pari o inferiore al medesimo nonché nel caso in cui il soggetto non prestasse attività di lavoro dipendente al momento della nomina.
Resta fermo che i contributi sono versati alla forma previdenziale obbligatoria cui sia iscritto l'interessato.
Riguardo alla base pensionabile, si deve intendere che l'introduzione del limite abbia effetto secondo il criterio del pro rata - cioè, con riferimento esclusivo alla quota di anzianità contributiva per la quale abbia trovato applicazione il corrispondente massimale di imponibile -.
Almeno in base alla formulazione letterale, la norma in esame riguarda anche i soggetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie gestite da enti di diritto privato
Il comma 2 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro, entro il 31 marzo 2000, l'identificazione delle Autorità e degli altri organismi "di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691". Con l'espressione virgolettata ci si riferisce agli organismi che esercitano l'alta vigilanza nel settore creditizio, valutario e del risparmio; tale formulazione potrebbe quindi ricomprendere: la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi e, più problematicamente, la Consob.
Non è chiaro se tali organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della norma, o se invece debbano ritenersi esclusi solo dal procedimento di individuazione tramite DPCM, operando direttamente per essi il richiamo legislativo.
In sostanza il comma in esame ripropone la disposizione sopra illustrata, facendone decorrere l’operatività dal 15 gennaio 2006 e prevedendo che il decreto che deve concretamente provvedere ad individuare le autorità interessate sia emanato entro il 15 gennaio 2006.
Sul piano formale sarebbe opportuno “rinnovare” il termine per l’emanazione del DPCM novellando direttamente l’articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l’emanazione del DPCM in questione.
Articolo 1, comma 105
(Compartecipazione provinciale e comunale
al gettito IRPEF)
105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.
Il comma 105 conferma, anche per l’anno 2006, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), già confermata per il 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e per il 2005 dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Ai sensi del citato articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, la compartecipazione al gettito dell’IRPEF è stata fissata nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, con riferimento all’esercizio finanziario 2002[171]. Si tratta delle entrate iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata.
Come indicato anche nella relazione illustrativa, ai comuni e alle province viene pertanto attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l’anno 2005, che è risultato pari a 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro per le province.
L’attuazione della compartecipazione comporterà, anche nel 2006, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun comune e a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.
La compartecipazione non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali. L’attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo determina una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.
Poiché dalla compartecipazione all’IRPEF i comuni e le province non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede, inoltre, che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).
Come già ricordato, nel 2005, l’attribuzione della compartecipazione all’IRPEF nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province ha determinato un ammontare complessivo di somme attribuite a comuni e province a tale titolo pari a 6.600 milioni di euro e una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali[172].
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra i comuni e tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.
Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.
Articolo 1, commi 106-107
(Determinazione dei trasferimenti
erariali agli enti locali per il 2006)
106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
Il comma 106 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2006.
Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell’entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2006, in modo da consentire l’approvazione dei relativi bilanci..
In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano, ancora oggi, ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43)[173].
Per l’anno 2006, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno, come stabiliti dall’art. 1, comma 63, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).
Il comma 63 richiamato provvedeva alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2005 confermando a sua volta i criteri stabiliti dall’art. 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).
La citata disposizione richiama, a sua volta, l’articolo 27 della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che indicava le norme di riferimento per la determinazione dei trasferimenti relativi al 2002, e l’articolo 24 della stessa legge che, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali per il 2002, disponeva una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio 2002-2004[174].
Sulla base del richiamo (indiretto) all’articolo 27, pertanto, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2006 vengono consolidati i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002, secondo quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie.
Il comma 107 conferma per il 2006 l'importo dei contributi e delle altre provvidenze per gli enti locali nella stessa misura disposta lo scorso anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge finanziaria 2005.
In particolare, il comma 64 richiamato provvedeva alla ripartizione delle maggiori risorse che si erano rese disponibili a legislazione vigente sui tre Fondi principali(Fondo ordinario, consolidato e perequativo)a seguito del venir meno della riduzione di cui dell’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, pari a circa 340 milioni di euro, riduzione riferita:
§ per 227 milioni di euro al Fondo ordinario,
§ per 68 milioni di euro al Fondo consolidato;
§ per 44,1 milioni di euro al Fondo perequativo.
In base al comma 64, tali maggiori disponibilità a legislazione vigente 2005 sono state utilizzate: a) per confermare nell’anno 2005, i contributi disposti in favore di alcune categorie di enti dalla legge finanziaria per il 2004; b) per finanziare i cosiddetti enti sottodotati.
In sostanza, il comma 107, richiamando l’articolo 1, comma 64, della legge n. 311/2004, conferma la ripartizione delle maggiori risorse (340 milioni di euro) che si sono rese disponibili, a partire dal 2005, a legislazione vigente per il venir meno della riduzione ai sensi dell’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, nel seguente modo:
a) 260 milioni di euro sono utilizzati per confermare nel 2006 i contributi assegnati nel 2004, ai sensi dell’articolo 3, commi 27, secondo periodo, 35, 36 e 141, della legge n. 350/2003. Si tratta delle seguenti misure:
- contributo di 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato dei servizi (art. 3, co. 27, legge n. 350/2003).
In tal modo, anche per l’anno 2006 sono assicurate a tale finalità le medesime risorse assegnate nell’anno precedente:
(milioni di euro)
Finanziamenti per le unioni e fusioni di comuni |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Art. 1, co. 164, lett. d), L. n. 662/1996 (definitivamente assegnato ai sensi dell’art. 31, co. 1, legge n. 289/2002) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Art. 53, co. 10, L. n. 388/2000 (quota parte dell’incremento complessivo di 500 mld. di lire dei trasferimenti ordinari) |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
Art. 31, comma. 2, L. n. 289/02 – unioni di comuni per servizi associati |
20 |
|
|
|
Art. 31, comma. 2, L. n. 289/02 – comunità montane per servizi associati |
5 |
|
|
|
Art. 31, comma. 6, L. n. 289/02 |
25 |
|
|
|
Art. 31, comma. 7, L. n. 289/02, per esercizio congiunto dei servizi di polizia locale |
5 |
|
|
|
Art. 2, co. 27, legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) |
|
20 |
|
|
Art. 1, co. 64, legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) |
|
|
20 |
|
Art. 1, comma. 106, ddl finanziaria 2006 |
|
|
|
20 |
TOTALE |
66,8 |
31,8 |
31,8 |
31,8 |
- incremento del Fondo ordinario di 180 milioni di euro, quale incremento annuale del Fondo sulla base del tasso di inflazione programmato, disposto ai sensi dell’art. 3, co. 35, secondo periodo, della legge n. 350/2003.
Le risorse aggiuntive annuali sono calcolate, ai sensi dell’art. 49, co. 6, della legge n. 449/97, in misura pari al tasso di inflazione programmato nel DPEF, sulla base di riferimento costituita dalle dotazioni complessive, riferite all’anno precedente, del Fondo ordinario, Fondo consolidato e Fondo perequativo.
Per quanto concerne la distribuzione tra gli enti locali delle suddette risorse aggiuntive, la disposizione richiamata prevede che esse siano ripartite per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai soli comuni “sottodotati”, individuati ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997.
- incremento di 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati delle comunità montane e di 5 milioni di euro dei trasferimenti spettanti alle province (art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);
- contributo di 50 milioni di euro per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate ai piccoli comuni per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico[175]. Pertanto, tale contributo verrà iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
b) 80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Si tratta dei comuni c.d. “sottodotati”, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.
A tal fine, le risorse considerate sono costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall’imposta sulle insegne d’esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003, maggiorati, per i comuni, dal gettito dell’I.C.I. parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall’addizionale energetica[176].
Sulla base della ripartizione indicata dal comma 107 del disegno di legge finanziaria per il 2006 le risorse così ripartite confluiranno dunque nel Fondo ordinario (20 milioni per le unioni di comuni, 10 milioni per province e comunità montane, 180 milioni di incremento in base al tasso di inflazione e 80 milioni per i comuni sottodotati), fatta eccezione per 50 milioni di euro che, in quanto destinati ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per finalità di investimento, saranno iscritti nel Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di conto capitale.
Rispetto alle dotazioni previste nel bilancio a legislazione vigente dei principali Fondi destinati al finanziamento degli enti locali, l’articolato del disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.C. 6177) non dispone finanziamenti aggiuntivi, ma si limita a confermare, con i commi 105-107, il quadro normativo attuale, richiamando le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno (articolo 1, commi 63-65, della legge n. 311/2004).
Risorse aggiuntive in favore degli enti locali sono invece autorizzate dall’Allegato 1 al disegno di legge finanziaria relativo alle “Eccedenze di spesa”, che reca le misure correttive degli effetti finanziari recati da disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, in relazione alla compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI (a tale riguardo, cfr. la scheda di lettura relativa al comma 394).
L’allegato dispone l’incremento di 377,8 milioni di euro per il 2006, e di 90,9 milioni di euro a decorrere dal 2007, del Fondo ordinarioper il finanziamento dei bilanci degli enti locali, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (si tratta di edifici a destinazione speciali, quali opifici, alberghi, pensioni, teatri, case di cura, banche, residence, ecc).
L’importo di 377,8 milioni di euro per il 2006 si riferisce per 286,9 milioni di euro al ristoro, a titolo di regolazione debitoria, relativo agli anni 2005 e precedenti, e per 90,9 milioni di euro alla compensazione relativa all’anno 2006.
Nella tavola seguente sono indicate le dotazione dei principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali, come esposte nel bilancio a legislazione vigente e le variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in esame.
(milioni di euro)
Cap. |
|
Bilancio |
Assestam. |
BLV
|
Effetti ddl fin. |
Risorse |
U.P.B. 2.1.2.6 parte corrente |
||||||
1316 |
Fondo ordinario |
2.516 |
2.958 |
8.234 |
-5.308 |
2.926 |
1317 |
Fondo perequativo |
922 |
922 |
997 |
-75 |
922 |
1318 |
Fondo consolidato |
1.436 |
1.436 |
2.257 |
-841 |
1.416 |
1319 |
Fondo federalismo amministrativo |
224 |
224 |
272 |
-48 |
224 |
1320 |
Compartecipazione all’IRPEF |
6.600 |
6.600 |
- |
+6.600 |
6.600 |
|
TOTALE |
11.698 |
12.140 |
11.760 |
+328 |
12.088 |
Cap. |
U.P.B. 2.2.3.5 - conto capitale |
|
|
|
|
|
7232 |
Fondo sviluppo investimenti comuni e province |
1.492 |
1.492 |
1.276 |
- |
1.276 |
7233 |
Fondo sviluppo investimenti comunità montane |
15 |
15 |
16 |
- |
16 |
7235 |
Fondo nazionale speciale per gli investimenti |
per memoria |
0,3 |
per memoria |
- |
per memoria |
7236 |
Fondo nazionale ordinario investimenti |
- |
50 |
- |
+50 |
50 |
7237 |
Fondo per il federalismo amministrativo |
676 |
676 |
676 |
- |
676 |
7238 |
Contributo enti locali titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto |
156 |
156 |
156 |
- |
156 |
|
TOTALE |
2.340 |
2.390 |
2.124 |
+50 |
2.174 |
* Le maggiori risorse sui singoli fondi di parte corrente presenti nel BLV 2006 rispetto al bilancio 2005 derivano dal fatto che a legislazione vigente non era prevista l’applicazione della compartecipazione all’IRPEF. Pertanto, i singoli Fondi nel BLV 2006 si presentavano reintegrati delle somme detratte lo scorso anno per tale finalità, pari a 5.748 milioni di euro sul Fondo ordinario, a 31 milioni sul Fondo perequativo e a 821 milioni sul Fondo consolidato.
a) La riduzione del Fondo ordinario è determinata: dalla riduzione di 5.748 milioni di euro, operata ai sensi del comma 105, in relazione all’attribuzione a comuni e province della compartecipazione al gettito dell’IRPEF; dall’incremento di 62 milioni di euro, provenienti dai Fondi consolidato e perequativo, per le assegnazioni di cui al comma 107 (complessivi 290 milioni, di cui 227 già iscritti sul Fondo ordinario); dall’incremento di 377,8 milioni, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI, ai sensi dell’Allegato 1 “Eccedenze di spesa”.
b) La riduzione del Fondo perequativo è determinata in relazione alla attribuzione a province e comuni della compartecipazione all’IRPEF.
c) La riduzione del Fondo consolidato è determinata: dalla riduzione di 821 milioni in relazione alla attribuzione a province e comuni della compartecipazione all’IRPEF e dal venir meno del finanziamento di 20 milioni in favore del comune di Roma, per gli oneri che il comune sostiene in quanto sede della capitale, ai sensi dell’art. 80, co. 49 della legge finanziaria per il 2003.
d) L’incremento di 5 milioni del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali è determinato ai sensi del comma 107, quale trasferimento dal Fondo ordinario per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Articolo 1, comma 108
(Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici – SIOPE)
108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 108 prevede l’obbligo per tutte le amministrazioniinserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di procedere alla codificazione uniforme delle operazioni di incasso e pagamento, nonché dei dati di competenza rilevati dalle amministrazioni pubbliche, prevista dall’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
La disposizione si rivolge alle amministrazioni individuate dall’ISTAT nel Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005, recante l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L’articolo 28 richiamato ha previsto, al comma 3, l’introduzione di un sistema di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutte le operazioni di incasso e pagamento, nonché per i dati di competenza relativi alle amministrazioni pubbliche, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi[177].
A tal fine, è disposto che le banche e gli uffici postali incaricati di svolgere i servizi di tesoreria e di cassa non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione (comma 4).
Le modalità ed i tempi per l’attuazione del sistema di codificazione uniforme sono rimessi a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali. (comma 5).
L’articolo in esame è finalizzato a garantire che siano soggette al sistema di codificazione dei conti pubblici – ritenuto necessario per garantire la rispondenza ai parametri europei in materia di disavanzo e debito pubblico – tutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
L’attuale disciplina fa invece riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[178], che non coincidono con quelle inserite del conto consolidato, dando luogo, come rileva la relazione tecnica, ad un’incongruità.
Tra le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni figurano anche gli organi costituzionali, come risulta dall’elenco pubblicato dall’ISTAT.
Si osserva che la disposizione in esame, non escludendo espressamente gli organi costituzionali dall’applicazione del sistema di codificazione dei conti pubblici, risulta lesiva dell’autonomia finanziaria e contabile costituzionalmente garantita a tali organi (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 24 giugno-10 luglio 1981).
Con circolare del Ministero dell’economia del 21 gennaio 2004, n. 2, sono stati individuati i codici gestionali da inserire sui titoli di spesa da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato[179].
La codificazione, nonché le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE, per le regioni, gli enti locali e le università sono stati individuati nei D.M. Economia del 18 febbraio 2005.
Il sistema di codificazione previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 è rivolto a permettere un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, consentendo di superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.
Nel marzo del 2003 il Ministero dell'Economia, con apposita convenzione, ha affidato alla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).
Si tratta di un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, effettuato al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Per lo Stato, la codifica gestionale delle spese è già operativa dal 2003.
Per le regioni, gli enti locali e le università, l’articolo 1, comma 79, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, per le finalità di cui al richiamato articolo 28, nell’anno 2005 iniziasse una sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) al fine di avviare la codificazione, in via definitiva, a partire dall’anno 2006.
In attuazione della citata disposizione, in data 18 febbraio 2005 sono stati emanati tre decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicati nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005) contenenti la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE, rispettivamente, per le regioni, gli enti locali e le università.
Si ricorda, inoltre, che il sistema di codificazione previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della legge n. 289/2002 è altresì rivolto a permettere un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche con riferimento ai criteri di competenza economica che presiedono alla formazione del conto delle amministrazioni pubbliche.
Ai sensi del protocollo sui disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE, il valore del disavanzo rilevante ai fini della relativa procedura è rappresentato dall’indebitamento netto, vale a dire dal saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, come definito nell’ambito del Sistema europeo di contabilità.
I bilanci degli enti pubblici e le conseguenti operazioni di gestione delle entrate e delle spese sono impostati secondo criteri di competenza giuridica e di cassa, che, peraltro, si differenziano a seconda delle diverse tipologie di enti. Il monitoraggio nel corso della gestione viene affidato principalmente alla rilevazione delle operazioni di cassa effettuate dalla tesoreria dello Stato e, pertanto, assume come riferimento il fabbisogno del settore statale.
Solo in una fase successiva alla gestione i dati raccolti presso le diverse amministrazioni vengono riclassificati sulla base dei criteri di competenza economica. Da ciò derivano difficoltà rilevanti per controllare, nel corso dell’esercizio, gli andamenti finanziari e, in particolare, l’evoluzione dell’indebitamento netto.
La codificazione relativa agli incassi e ai pagamenti, nonché ai dati di competenza economica, introdotta dall’art. 28 della legge n. 289/2002, rende possibile una identificazione uniforme della tipologia delle singole operazioni di cassa, anche con riferimento ai criteri di contabilità economica, e, di conseguenza, permette un monitoraggio effettuato sulla stessa attività di gestione.
Articolo 1, comma 109
(Regolamento finanziario sulle emissioni
obbligazionarie dei comuni)
109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il comma 109 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239.
In sintesi, per effetto della modifica si stabilisce che agli enti territoriali emittenti venga versata l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell’imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi.
Le disposizioni vigenti, dettate dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, prevedono, infatti, che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.
In proposito, si ricorda che l’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali è disciplinata dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, le cui disposizioni hanno ricevuto attuazione con il Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420. Oltre alla determinazione delle caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché dei criteri e delle procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, il regolamento definisce altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati e i criteri di quotazione sul mercato secondario.
In base al citato articolo 35, è consentita l'emissione di titoli obbligazionari a regioni, province, comuni e unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali. In materia di rendimento del prestito per i sottoscrittori, l’articolo 35 stabilisce che esso non dovrà comunque essere superiore al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata, maggiorato di un punto percentuale.
Per quanto riguarda l’emissione dei titoli obbligazionari, è previsto che essi debbano essere emessi al portatore, che siano stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e che possano essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Alle emissioni obbligazionarie si applicano le norme sulla gestione cartolare dei BOT. Le emissioni sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dall'articolo 129 del D.Lgs. n. 385 del 1993: tale benestare dev’essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il comma 5 stabilisce che le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, mentre il comma 7 obbliga l'ente emittente ad avvalersi degli intermediari autorizzati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
Per quanto concerne il trattamento tributario, il quinto periodo del comma 6 dell’articolo 35 prevede che gli enti emittenti operino una ritenuta del 12,50 per cento, a titolo di imposta per le persone fisiche e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti IRPEG, sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta è pertanto fissata in misura pari a quella prevista per i titoli di Stato. Il gettito relativo è di competenza degli enti emittenti, al netto di una percentuale dello 0,1 per cento – una tantum – calcolato sul valore del prestito obbligazionario, devoluta al bilancio dello Stato a titolo di contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.
Il successivo articolo 37 della stessa legge n. 724 del 1994, dedicato agli enti locali dissestati, dispone che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a) (che consente l'emissione obbligazionaria agli enti che non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni suddette cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del D.L. n. 66 del 1989.
Ulteriori disposizioni nella materia sono intervenute ad opera dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica, ha fra l’altro conferito al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento relativamente all'accesso delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni al mercato dei capitali. Sono successivamente intervenuti il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali, emanato con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno 1° dicembre 2003, n. 389, e, infine, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2004.
Come si legge nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge (A.S. 3613), la vigente disciplina, la quale prevede la retrocessione agli enti locali del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, avrebbe causato pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato, dal momento che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso i cosiddetti "lordisti"[180], che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, secondo il Governo, la restituzione dell'imposta sostitutiva agli enti emittenti, anziché costituire l'attribuzione parziale del gettito incamerato agli enti locali, si è trasformata in un costo netto per lo Stato. In questo senso si spiega quanto previsto dalla norma in esame che dispone il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.
Per quanto riguarda i riflessi sul bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007 verrà meno lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno al cap. 1334 (UPB 2.1.2.3) attualmente pari a 35 milioni di euro.
Il versamento agli enti territoriali emittenti è effettuato con le modalità di cui al Capo III (Disposizioni in materia di riscossione) del D.Lgs. n. 241 del 1997, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
L’articolo 21 del D.Lgs. n. 241 del 1997 regola gli adempimenti delle banche in relazione alle somme riscosse mediante versamenti unitari, prevedendo fra l’altro che esse debbano venire trasmesse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega. Entro il medesimo termine le banche debbono predisporre e inviare telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
L’articolo 22 disciplina le procedure per la suddivisione delle somme riscosse mediante versamenti unitari tra gli enti destinatari, ad opera di apposita struttura di gestione individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto dei medesimi Ministri.
All’individuazione si è provveduto con il regolamento emanato mediante D.M. 22 maggio 1998, n. 183, che ha indicato a questo fine la Direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.
113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
I commi 110-116 recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005.
La disposizione è conseguente al Protocollo d’intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% (al 4,31% già riconosciuto viene aggiunto lo 0,7% stabilito dal Protocollo) per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005 [181].
Pertanto i commi 110 e 111 incrementano, a decorrere dal 2006, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 88 e 89, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) hanno incrementato, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004.
In particolare:
- per la contrattazione collettiva nazionale è stato disposto un incremento di 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006;
- per il personale statale in regime di diritto pubblico è stato disposto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 105 milioni per l’anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall’anno 2006.
L'incremento ha interessato tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3, comma 46, della legge finanziaria per il 2004 (L 350 del 2003) ha determinato le risorse da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, specificando che nella quantificazione erano comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2% in:
- 1.030 milioni di euro per l'anno 2004;
- 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
A seguito dell’abrogazione di una disposizione della legge finanziaria per il 2004, concernente l’inquadramento in una qualifica superiore di personale del Ministero dell'economia (articolo 3, comma 78, della L. 350 del 2003, abrogato dall’articolo 1 del D.L. 356 del 2003, convertito dalla L. 48 del 2004), alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Il successivo articolo 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004 determinava le risorse per il personale non contrattualizzato in:
- 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;
- 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
La medesima disposizione stanziava inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Si osserva, infine, che il comma 91 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, nel recare la disciplina degli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici non statali, specificava espressamente che sarebbero rimaste a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
Si prevede in particolare:
§ per la contrattazione collettiva nazionale un incremento di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 110);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 136 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 (comma 111).
Gli incrementi, destinati anche all’incentivazione della produttività per un aumento retributivo non inferiore allo 0,5%, riguardano tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Il successivo comma 112 prevede una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce che per le altre pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni dello Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con gli specifici parametri indicati nello stesso articolo 48.
In particolare, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dal richiamato protocollo del 27 maggio 2005, riferiti al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio statale per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006. Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso comma stabilisce altresì che per gli enti del S.S.N. si applicano le disposizioni del successivo comma 116. Quest’ultima disposizione dispone un incremento del concorso statale alla spesa sanitaria di 213 mln. annui a decorrere dal 2006.
Si segnala che la norma fa riferimento all’Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell’art. 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre appare più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che stabilisce i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN.
Le modalità e i criteri di riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati sono definite, ai sensi del comma 113, attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e cioè entro il 29 giugno 2006, a condizione che siano sottoscritti i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso è prevista la possibilità, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti (comma 114).
Il comma 115 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 110, 111 e 112 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Tale disposizione appare identica a quella di cui all'articolo 3, comma 48, della legge finanziaria per il 2004 ed all’articolo 1, comma 90, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005.
Articolo 1, commi 117-120
(Risorse rinnovi contrattuali per il
biennio 2006-2007)
117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 117.
I commi in esame recano la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007, in linea con quanto disposto dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
In particolare viene previsto:
§ per la contrattazione collettiva nazionale: 230 milioni di euro per il 2006 e 335 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 117);
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico: 100 milioni di euro per il 2006, e 170 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 118).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Il comma 119 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 117 e 118 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 120 dispone che la quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari[182], sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.
Si osserva che l’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Le somme destinate alla contrattazione sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai senso dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Al riguardo la relazione tecnica allegata al d.d.l. finanziaria per l’anno 2006 specifica che, in base all’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali vengono fissate nelle misure del 30% e del 50% del tasso di inflazione programmata per il 2006, pari all’1,7%[183].
Si ricorda che tale Accordo, per quanto riguarda la indennità di vacanza contrattuale, prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Articolo 1, commi 121-122
(Limiti all’utilizzo di personale a tempo
determinato)
121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il comma 121 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
Più specificamente, tale norma è diretta:
§ alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;
§ agli enti pubblici non economici;
§ agli enti di ricerca;
§ alle università;
§ agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[184].
Si segnala che, come rilevato in sede di illustrazione del precedenti comma 6, le pubbliche amministrazioni sono solite ricorrere alla stipula di co.co.co. anche per il conferimento di incarichi di studio o di consulenza a soggetti estranei (in base alla norme generali di cui all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001 e 110, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000).
In tale ottica, potrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con quella del comma 6, in quanto potrebbe risultare dubbio il limite da rispettare in caso di stipula di co.co.co. per il conferimento di “consulenze esterne” (50 % sul 2004, come indicato dal comma 6, o 60 % sul 2003, come prescritto dal comma in esame).
Si ricorda, in proposito, che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato alcuni aspetti delle collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale.
Relativamente ai presupposti, la circolare evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, in quanto in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (articoli 51 e 97 della Costituzione).
L’affidamento dell’incarico a terzi, quindi, può avvenire solamente nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Da ciò l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
La circolare, inoltre, nell'affermare la possibilità di prorogare il contratto ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale questo è stato posto in essere, evidenzia altresì l'illegittimità di una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi, in quanto la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna - e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa - deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali.
Per quanto concerne il contenuto della prestazione, la circolare afferma che, in sostanza, il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame “può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile”.
In ordine alle caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa, sempre la circolare sottolinea che esse risiedono, oltre alla mancanza del vincolo di subordinazione, nell’autonomia nell’eseguire la prestazione e nell’impossibilità di applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato, quali l’obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.
Infine, per quanto riguarda l’autonomia contrattuale, non potendo andare contro le disposizioni riguardanti l’assunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe l’automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come avviene per il settore privato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276 del 2003), la circolare afferma che “la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all’art. 2126 c.c. (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale). In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi”.
Il secondo periodo del comma in esame precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore.
Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 116, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha previsto la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici assumano, per il 2005, personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione di rispettare il limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali (TUEL)[185].
Tale disposizione interessa tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle disposizioni normative di settore.
Il successivo comma 122 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Gli enti ed istituti sono i seguenti:
§ enti di ricerca;
§ Istituto superiore di sanità;
§ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
§ Agenzia per servizi sanitari regionali;
§ Agenzia italiana del farmaco;
§ Agenzia spaziale italiana;
§ Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;
§ CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);
§ Università;
§ Scuole superiori ad ordinamento speciale.
La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 122, della richiamata L. 311 del 2004, ha previsto un’analoga disposizione per il 2005, nella quale, oltre agli enti menzionati in precedenza, erano ricompresi anche gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche in questo caso gli oneri derivanti da tali contratti non dovevano risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università[186].
Si ricorda che i commi 159-167 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano disposizioni in materia di proroghe, per il 2006, di contratti a tempo determinato già instaurati da determinati enti, amministrazioni ed organismi.
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario stima un risparmio annuo, per il triennio 2006-2008, di 454,5 mln. di euro.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
La Commissione ha presentato, il 20 marzo 2002, una proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM(2002)149).
La proposta fissa un livello di tutela minima comunitaria (lasciando a Stati membri e parti sociali il compito di adeguarla alle specificità nazionali), e prevede una serie di norme complementari volte a migliorare la situazione dei lavoratori temporanei, agevolandone l’accesso all’occupazione permanente, migliorandone le condizioni materiali di lavoro (accesso ai servizi sociali dell’impresa utilizzatrice) e rafforzandone le capacità d’inserimento professionale (accesso alla formazione organizzata all’interno dell’impresa di fornitura di lavoro temporaneo e dell’impresa utilizzatrice).
A seguito della prima lettura del Parlamento europeo, il 21 novembre 2002, nell’ambito della procedura di codecisione, il 28 novembre 2002 la Commissione ha presentato una proposta modificata che stabilisce il principio generale della parità di trattamento, in virtù del quale i lavoratori temporanei devono beneficiare delle medesime condizioni di base di lavoro che si applicherebbero se essi fossero direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro. Il Consiglio occupazione del 2-3 giugno 2003 non ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta: il principale punto di contrasto riguarda la natura e la durata della deroga al principio generale della parità di trattamento. Il 4 ottobre 2004 il Consiglio ha proseguito la discussione sulla proposta di direttiva, concentrandosi principalmente sulla questione della parità di retribuzione e di condizioni per i lavoratori temporanei. In esito alla riunione il Consiglio ha rilevato che occorrono ulteriori sforzi affinché si possa pervenire ad un compromesso accettabile per tutte le delegazioni.
123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.
126. A decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
128. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
I commi in esame recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego (commi 123-130) e al lavoro straordinario (comma 131), sempre nel pubblico impiego.
In particolare, l’articolo in esame provvede a:
§ limitare l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, al fine di razionalizzarne l’utilizzo, specificando che esso non possa superare il livello previsto per il 2004 (comma 123) e introducendo l’obbligo della certificazione di compatibilità finanziaria ai fini della costituzione dei fondi medesimi (comma 124). Allo stesso tempo, si prevede che l’ammontare complessivo dei richiamati fondi possa essere incrementato degli importi fissi, previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel caso in cui non risultino già confluiti negli stessi fondi del 2004 (comma 125);
§ far rimanere a carico dei richiamati fondi gli importi relativi alle spese per le progressioni orizzontali (comma 127);
§ ridurre gli stanziamenti relativi alle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, nella misura del 10% rispetto alle somme assegnate, allo stesso titolo, nel 2004 alle singole amministrazioni, con esclusione di alcune di queste ultime (comma 131).
L’elemento più rilevante della privatizzazione dei dipendenti pubblici consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento per la regolamentazione del rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), come controparte dei sindacati che raggiungano un certo grado di rappresentatività.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e intervengono nelle varie fasi della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale attraverso appositi Comitati di settore. In particolare, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come Comitato di settore il Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia ovvero, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell’istruzione .
La contrattazione collettiva si effettua per comparti e si articola in vari livelli, secondo una gerarchia discendente delle fonti contrattuali :
§ gli accordi quadro, che hanno il compito di individuare, per settori omogenei o affini, i comparti per ognuno dei quali dovranno essere stipulati i contratti collettivi nazionali;
§ i contratti collettivi nazionali di comparto, cui è deferita la competenza generale, e nel cui ambito possono essere previste discipline differenziate per le specifiche tipologie professionali e per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o attività professionali oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;
§ i contratti collettivi integrativi, destinati a regolare le materie loro demandate dai contratti collettivi nazionali nei limiti da questi ultimi stabiliti.
Sono inoltre costituite autonome separate aree di contrattazione per i dirigenti, relativamente a uno o più di uno dei comparti in cui si svolge la contrattazione collettiva nazionale.
L’ARAN, in qualità di rappresentante della pubblica amministrazione, procede alla definizione dei contratti collettivi sulla base degli indirizzi deliberati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. L’ARAN, inoltre, tiene informati costantemente i Comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative; una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore (o, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, del Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) sul testo dell’accordo e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
L’ipotesi di accordo viene quindi trasmessa alla Corte dei conti per la valutazione dei costi contrattuali e la verifica dell’attendibilità della loro quantificazione e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Qualora la verifica dia esito positivo, l’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto; in caso contrario, l’ARAN o consulta il Comitato di settore o il Presidente del Consiglio e assume le misure per adeguarsi alla pronuncia della Corte dei conti, oppure, ove non ritenga che ciò sia possibile, riapre la negoziazione con le organizzazioni sindacali.
La procedura di certificazione deve comunque concludersi entro 40 giorni dall’ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per le ragioni suesposte.
Ai contratti e agli accordi collettivi nazionali sottoscritti definitivamente è data pubblicità attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto concerne, più specificamente, la contrattazione integrativa, si ricorda che l’articolo 9 del D.Lgs. 165 del 2001, T.U. sul pubblico impiego, ha rideterminato il sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego, attribuendo ai C.C.N.L. il compito di ridisciplinare gli istituti partecipativi ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, anche con riferimento agli atti interni organizzativi concernenti il rapporto di lavoro.
Il successivo articolo 40 prevede altresì che la contrattazione collettiva si svolga su tutte le materie concernenti il rapporto di lavoro, e che essa regolamenti in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli di contrattazione.
Lo stesso articolo, inoltre, dispone che, analogamente a quanto accade per il settore privato, le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti programmatici annuali e pluriennali[187].
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Alle amministrazioni pubbliche, pertanto, viene inibita la sottoscrizione, in sede decentrata, di contratti integrativi non in linea coi vincoli posti dai C.C.N.L. che comportino oneri non contemplati nei richiamati strumenti di programmazione relativi a ciascuna amministrazione. Da ciò consegue che l’eventuale difformità delle clausole negoziali viene sanzionata con la nullità e l’inapplicabilità delle stesse.
Tale circostanza differenzia il settore pubblico da quello privato, nel quale, come è noto, non è ravvisabile il principio di prevalenza o di gerarchia fra fonti contrattuali collettive. Tale limitazione, dalla quale discende direttamente la logica dei controlli e delle verifiche di compatibilità finanziaria, trova presumibilmente la sua ragione nella necessità di contenere il costo del lavoro, evitando l’adozione di modelli privatistici non trasferibili nel settore pubblico.
Il sistema dei controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è assicurato dal Collegio dei revisori dei Conti oppure, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, secondo quanto disposto dall’articolo 48 del richiamato D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma 123 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Tali fondi potranno avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165 del 2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).
E’ richiesta la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente per la costituzione (in sede contrattuale) di nuovi fondi (comma 124).
In proposito, si segnala che la disposizione, che potrebbe riguardare i cosiddetti fondi unici di amministrazione, non appare chiara, in quanto non specifica quali siano i fondi considerati.
Ai sensi del richiamato articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 165, l’organo di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è il collegio dei revisori dei conti; laddove tale organo non sia previsto, deputati al controllo sono i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione dell’articolo 11 della L. 59 dl 1997, e recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
In proposito, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che l’intervento è volto a “consentire una crescita delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi finanza pubblica”; tale disposizione, prosegue la relazione, “non determina alcuna lesione dell’autonomia negoziale, limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello”.
Allo stesso tempo, il successivo comma 125 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Al riguardo, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che tale disposizione “fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi”
Sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata normativa del comma 125, il quale sembra introdurre una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
Il successivo comma 126, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi stessi debbano coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
Ai sensi del comma 127, gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria (le cd. progressioni orizzontali), devono continuare ad essere a carico dei fondi pertinenti. Tali importi devono essere, inoltre, portati in detrazione, in ragione d’anno, dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione di servizio a qualsiasi titolo avvenuta. Lo stesso articolo dispone altresì che i richiamati importi debbano essere riassegnati, dalla data individuata in precedenza, ai fondi medesimi in base alla normativa contrattuale vigente.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, tale disposizione si rende necessaria “nei casi in cui le differenze stipendiali, per motivi contabili e gestionali, risultino imputate non direttamente ai fondi ma ai capitoli di stipendio”.
Il comma in esame, tra l’altro, avrebbe lo scopo di eliminare l’uso “improprio” dei fondi unici di amministrazione, fenomeno rilevato anche dalla Corte dei conti[188]. In proposito, la Corte ha evidenziato, nel segnalare l’utilizzo improprio dei fondi unici di amministrazione, il fenomeno che si concretizza nell’”integrare, attraverso previsioni negoziali, i fondi unici con risorse, che solo impropriamente sono da ritenere “risparmi”, in quanto più correttamente dovrebbero qualificarsi riduzioni di spesa connesse al venir meno di benefici non più spettanti per cessazioni del personale avente titolo (es. retribuzione individuale di anzianità)”. La stessa Corte, inoltre, ha sottolineato “la prassi negoziale di finanziare con tali risorse emolumenti incomprimibili (es. progressioni di carriera e indennità aventi natura di emolumenti fissi e continuativi), traendone occasione per segnalare innanzitutto la non trasparente modalità di rappresentazione contabile del finanziamento di tali voci retributive, che a rigore dovrebbero gravare sugli ordinari capitoli di bilancio”.
I commi 128 e 129 recano disposizioni consequenziali alla nuova disciplina dei fondi per la contrattazione integrativa.
In particolare, il comma 128 prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche debbano “tenere conto” (si segnala, in proposito, che tale espressione appare vaga in quanto non individua i criteri e le modalità cui fare riferimento), ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
In tema di limitazioni in materia di organico e assunzioni di personale a tempo indeterminato, si ricorda che la L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), all’articolo 1, comma 93, ha stabilito la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica. Il successivo del comma 95, inoltre, ha disposto il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso determinate amministrazioni, agenzie ed enti.
Il successivo comma 129 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, tali risparmi costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L’ultimo periodo del comma ribadisce il divieto, negli anni successivi, dell’utilizzo di tali somme ai fini dell’incremento dei più volte citati fondi.
Il comma 130, infine, impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o al diverso, equivalente, organo di controllo interno, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall’articolo in esame, con particolare riferimento alla nullità e inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi, di cui all’articolo 40, comma 3, del più volte citato D.Lgs. 165 del 2001.
Secondo la relazione tecnica originaria, tali disposizioni realizzano economie stimate in 210 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
La stessa relazione precisa altresì che “il criterio utilizzato per la stima si basa sull’analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.)”. In relazione a ciò, prosegue la relazione, “l’effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l’1% annuo della spesa complessiva dei comparti utilizzati”.
Più specificamente, si stima che la limitazione in esame “possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5%”, tenendo conto della serie storica dei fondi e dei processi di rideterminazione del personale. “Pertanto”, sempre secondo la relazione, “a decorrere dall’anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l’ammontare dei fondi nel limite massimo dell’anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa”.
Il comma 131 stabilisce, per il triennio 2006-2008, la riduzione degli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie fiscali, in misura del 10% rispetto alle somme assegnate, per le medesime finalità, alle singole amministrazioni nell’anno 2004.
Dalla suddetta riduzione sono espressamente esclusi:
§ gli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
§ gli stanziamenti relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ gli stanziamenti relativi al personale del Dipartimento della Protezione civile;
§ gli stanziamenti relativi alle Forze armate, per il personale impegnato nei settori operativi;
§ gli stanziamenti relativi all’amministrazione della giustizia, per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
In tema di lavoro straordinario nella pubblica amministrazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni (C.d.S., sez. IV, 17 ottobre 1998, n. 1813; 14 settembre 1994, n.. 139; sez. V, 15 marzo 1993, n. 363, 13 settembre 1991, n. 1154). È stato, tuttavia, precisato che la predetta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio (C.d.S., sez. IV, 14 febbraio 1994 n. 139; 7 settembre 1988 n. 721; 18 dicembre 1987 n. 778) e che l'autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio (C.d.S., sez. V, 28 febbraio 1995 n. 287; 29 maggio 1995 n. 843).
Secondo la relazione tecnica originaria, la percentuale del 10% è stata calcolata ”oltre che con riferimento al fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell’economica e delle finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro”.
Da ciò ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro, con economie stimate in 7 milioni di euro (pari al 10%) annui lordi per il triennio considerato.
In sostanza, il comma in esame comporta economie per un totale di 217 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
134. Gli enti destinatari del comma 132, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
omissis
136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 132 costituiscono strumento di rafforzamento della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 132 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 132 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
140. Le disposizioni dei commi da 132 a 139 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
I commi 132-140 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali così indicate:
§ comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni (D.Lgs. n. 267/2000[189], art. 2, comma 1);
§ consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (D.Lgs. n. 267/2000, art. 2, comma 2);
Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.
L'aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Il comma 132 conferma inoltre che restano fermi gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria (art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive.
L'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma stesso costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98. Tale comma prevede - a sua volta - che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale .
Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
L’Accordo di cui al comma 98 è stato siglato il 28 luglio 2005. In esso si stabilisce che dovranno essere stipulati accorti distinti da un lato per il comparto degli enti locali, dall’altro per le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, inoltre, il punto 8 individua un criterio di ripartizione delle economie di spesa che devono essere realizzate tra le regioni da una parte e gli enti locali dall’altra. Infine, per la controversa questione della inclusione o meno nel blocco delle assunzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si è stabilito che queste concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2005, anche con riguardo al personale, secondo quanto definito nei patti di stabilità concordati tra Governo e ciascuna regione o provincia autonoma.
Il comma 133 reca disposizioni per la definizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione. In particolare tali spese sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004, e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Si ricorda che la materia delle limitazioni alle spese di personale degli enti territoriali è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 17 dicembre 2004, con riferimento alle disposizioni contenute dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004(art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 e art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003)
Le valutazioni della Corte espresse in quella sede non appaiono peraltro immediatamente riferibili alle disposizioni dell’attuale disegno di legge finanziaria, che prevedono limiti di natura diversa.
Le disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 ed il 2004 sono state ritenute costituzionalmente legittime, in quanto principi generali di coordinamento della finanza pubblica, nella parte in cui dispongono che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per gli enti territoriali criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno successivo; fino all’emanazione dei decreti è fatto divieto ai citati enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.
Le citate disposizioni prevedevano peraltro una limitazione ulteriore e più stringente alle assunzioni da parte delle Regioni e degli altri enti, dichiarata costituzionalmente illegittima: era infatti previsto che le assunzioni dovessero comunque essere contenute entro limiti numerici ben precisi (percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente). La Corte ha rilevato come tale previsione imponesse un precetto specifico e puntuale, che, in quanto tale, si risolveva in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali. Con riferimento a tali autonomie, la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Si ricorda inoltre che negli anni 2004 e 2005 sono stati siglati i seguenti contratti collettivi nazionali:
- 22/01/2004: CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
- 19/04/04: CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
- 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003;
- 3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003
Gli enti interessati dalle disposizioni sopra illustrate potranno fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nel disegno di legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 123-130), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 121-122) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 134).
Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 136 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'art. 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).
Il comma 137 riguarda gli enti del servizio sanitario nazionale e precisa che le disposizioni in esame costituiscono “strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
La norma specifica altresì che gli “effetti delle disposizioni in esame” sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005.
Si ricorda che l'art. 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni) dispone che l'accesso al finanziamento integrativo per il servizio sanitario a carico dello Stato sia subordinato alla stipula di una specifica Intesa volta a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
La norma citata (così come l’Intesa del 23 marzo 2005 [190]) non detta disposizioni specificheconcernenti il controllo della dinamica delle spese per il personale, che sono infatti escluse dal rispetto del vincolo di crescita massima del 2% annuo previste per i costi di produzione delle ASL, ma si rinvia alla specifica normativa di settore (e cioè i commi 95-98 dell’art. 1 della legge stessa legge n. 311/2004, che dettano i limiti al turn over e alle assunzioni nella pubblica amministrazione).
L’art. 12 dell’Intesa del 23 marzo scorso stabilisce la composizione ed i compiti del “Tavolo tecnico”, previsto dall’art. 184 della legge n. 311 del 2004 per la verifica degli adempimenti da parte delle singole regioni.
Tale Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e composto da rappresentanti degli enti e dei dicasteri coinvolti. Il Tavolo tecnico richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti e procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
Va comunque segnalato che, nel testo approvato dal Senato, sono state approvate altre disposizioni concernenti il personale della Sanità, volte a consentire:
§ l’impiego di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con collaborazione coordinata e continuativa, per fronteggiare le emergenze sanitarie, in deroga ai limiti previsti dal comma 121 del presente disegno di legge;
§ la conversione in contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi a personale impegnato sul fronte dell’emergenza aviaria;
§ assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari.
(Su tali disposizioni cfr. più analiticamente le schede di lettura relative ai commi 286, 287 e 288).
Il comma 138 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri.
La formulazione sembra includere anche le Regioni a statuto speciale, per le quali taluni riferimenti al contenimento delle spese per il personale sono contenute nel comma 99 (alla cui scheda si rinvia).
Il comma in esame prevede infatti che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000, trasmettano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con il decreto ministeriale del 28 giugno 2005.
Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali minori sono sottoposti invece a verifica attraverso un'apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
Con riguardo agli enti del servizio sanitario nazionale si segnala l’opportunità di un coordinamento di quest’ultima disposizione con la disciplina di verifica degli adempimenti da parte delle Regioni, prevista dall’art. 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sopra richiamata.
Il comma 139 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
La disposizione è analoga a quella recata dal comma 107 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 che, tuttavia, riguardava anche gli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 140 chiarisce che le disposizioni sopra illustrate costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.
Nella Relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge in esame, le economie derivanti dalla riduzione delle spese per il personale degli enti sopra menzionati sono state stimate in:
§ 907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;
§ 800 milioni di euro annui lordi per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 1, comma 135
(Riduzione dei costi di funzionamento
degli organi istituzionali)
135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
Il comma 135, dispone che gli enti locali possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – in vista dei quali le disposizioni di cui ai commi 132-140 (vedi supra) pongono alle autonomie locali articolati vincoli alla spesa per il personale – attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'art. 82, co. 11, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e delle altre disposizioni normative vigenti.
L'art. 82 citato prevede (al co. 11) che le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città nel rispetto dei criteri previsti dal precedente comma 8, possono essere (incrementati, nel rispetto di alcuni vincoli, o) diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.
La norma – dalla portata non cogente, ma meramente facoltizzante – appare logicamente correlata alla già menzionata “riduzione dei costi della politica” perseguita dalle disposizioni di cui ai commi 38 e seguenti. Sembra opportuno, in specie, valutare l’eventuale esigenza di un coordinamento con quanto previsto dal comma 40, lett. a) e b).
Articolo 1, commi 141-154
(Disposizioni per il contenimento degli
oneri di personale)
141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1o gennaio 2006.
146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
147. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».
151. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1o novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
152. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
153. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il comma 141 reca l’interpretazione autentica della norma contenuta nell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), prevedendo che la quota non superiore all’1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Si ricorda che l’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) prevede che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie
Il comma 7 dell’articolo 16 della stessa legge prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori
Il comma 142, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.
Si menziona che, ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., alle pubbliche amministrazioni ed a quelle ad esse equiparate è riconosciuta la facoltà di essere rappresentate da propri funzionari ai quali sia stato conferito mandato generale ovvero speciale: in ogni caso tale difesa è limitata al giudizio di primo grado.
Viene tuttavia riconosciuto all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, il potere di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Tali disposizioni ripetono, in sostanza per le controversie di cui trattasi, quanto previsto in via generale dall'art. 3 del R.D. 16 dicembre 1933, secondo il quale l'Avvocatura dello Stato può avocare a se la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
Anche gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono far ricorso alle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato sempre limitatamente al giudizio di primo grado.
L’esercizio della professione forense da parte del personale degli enti pubblici è disciplinata dal Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. In particolare, l’articolo 3 prevede che gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione presso enti pubblici sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati. Non è loro consentito, però, di esercitare la professione se non per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Il regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone che nell'elenco speciale deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
In tempi più vicini, la legge 59 del 1997 (c.d. “legge Bassanini”) ha individuato tra i principi e criteri direttivi della delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione anche quello della distinzione tra la disciplina relativa ai dirigenti e quella concernente gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi (art. 11, comma 4, lett. d). Tale disposizione ha trovato attuazione principalmente con il D.Lgs. n. 396 del 1997 che ha modificato l’ordinamento del pubblico impiego disciplinato dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 40 del D.Lgs. 165 del 2001), recante i principi generali della contrattazione collettiva, prevedendo che per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto (comma 2). L’accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato tra l’ARAN e le confederazioni sindacali il 2 giugno 1998, ha previsto all’articolo 11 la collocazione - nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina.
Il nuovo principio introdotto dal D.Lgs. 396 ha cominciato a trovare applicazione nei nuovi contratti di lavoro: al riguardo si cita ilContratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici, siglato l’8 gennaio 2003 in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16/2/1999, che all’art. 6 (“Disposizioni per l'Avvocatura”) stabilisce che gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.
Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del DPR n. 411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del CCNL.
Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001, gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'ente.
Secondo la Relazione tecnica originaria “la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese”.
Il comma 143 dell’articolo 1 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Stato giuridico e trattamento economico dei magistrati), con particolare riferimento al comma 2 .
La disposizione stabilisce attualmente che ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità, fuori da talune ipotesi di incompatibilità previste dall’Ordinamento giudiziario, spetta l’indennità prevista per i magistrati di cassazione con funzioni direttive, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
Occorre ricordare che sulla misura dell’indennità è successivamente intervenuto l’articolo 1, comma 36, della legge 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale ha stabilito che essa deve essere corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.
Il comma 3 dell’articolo 13 prevede poi che in ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di prima sistemazione spettante ai dipendenti statali, più taluni rimborsi spese.
Il comma 143 in commento, propone una interpretazione dell’articolo 13 nel senso che, ai fini della corresponsione del beneficio economico, la domanda, la disponibilità o il consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento sono equiparati alla domanda di trasferimento di sede: in tal modo, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, si introduce una norma per il contenimento della spesa per il trattamento di missione spettante ai magistrati, “tenuto conto dell’ampia estensione dell’ambito applicativo di tale normativa venutasi a determinare”.
Le disposizioni dei commi 144 e 145 modificano la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzo per il personale della PA che abbia subito la perdita dell’integrità fisica per causa di servizio.
In particolare il comma 144 prevede che, ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, venga considerato solo l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l’esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo.
La disposizione non ha efficacia retroattiva: pertanto le nuove modalità di calcolo si applicano ai dipendenti che presenteranno la richiesta di equo indennizzo dopo il 1° gennaio 2006 (comma 145).
La relazione tecnica prevede una riduzione di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 per equo indennizzo ammontante a circa 164 milioni lordi, prendendo in considerazione circa 2.300 unità di beneficiari.
Il comma 150modifica poi l’attuale disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) il quale stabilisce, a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Con la modifica in esame non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo.
Nella relazione illustrativa allegata al d.d.l. in esame il Governo afferma che la disposizione espunta è da ritenere superata in seguito alla riforma del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 1116/1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Pertanto, per il combinato disposto dei commi 144 e 150 dell’articolo in esame, le disposizioni concernenti il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio dei dipendenti della PA subiscono le seguenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2006:
§ non viene più previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni interessate delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra);
§ il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo sarà fatto sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che il procedimento per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e per la corresponsione del relativo indennizzo è disciplinato, da ultimo, dal D.P.R. 29-10-2001 n. 461 .
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la minore spesa per la PA in conseguenza delle disposizioni sopra illustrate dovrebbe aggirarsi intorno a 54,6 milioni di euro annui per la modifica del calcolo dell’equo indennizzo (che equivale all’abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente), ed a 49,3 milioni di euro per la soppressione dei rimborsi per le spese di cura.
Appare opportuno chiarire se le disposizioni del comma 150 si applicheranno anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 dell’articolo in esame per le nuove modalità di calcolo dell’equo indennizzo.
In conseguenza delle disposizioni sopra illustrate il comma 151 abroga i seguenti provvedimenti:
- il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957 , che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
- la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
- la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
- i decreti attuativi delle leggi citate.
Il comma 152 reca una disposizione volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali (ivi compresi quelli relativi alle carriera prefettizia, alla carriera diplomatica, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate) che comunque pongono le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.
Si osserva che andrebbe valutata – anche alla luce dell’attuale ripartizione di competenze tra la fonte legislativa e le fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001)[191] – l’opportunità di sopprimere, mediante disposizione legislativa, previsioni della contrattazione collettiva o comunque di provvedimenti che recepiscono accordi sindacali.
Il comma 146 estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, comprendendo esplicitamente nel divieto di aggiornamento anche le somme erogate a titolo di assegno di confine.
Si rileva che l’articolo 36 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha congelato – anche per il triennio 2003-2005 - gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.
Le amministrazioni interessate alle misure di “congelamento” sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e le autorità e gli organismi indipendenti indicati nello stesso provvedimento .
Si ricorda che il citato articolo 36 ha prorogato, di fatto, l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'articolo 7, comma 5, del D.L. 384 del 1992, convertito dalla L. 438 del 1992 , che ha stabilito, infatti, che tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che, per legge, atto amministrativo o norma contrattuale, comprendessero anche una quota di indennità integrativa speciale prevista per il settore pubblico o l'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che fossero, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, restassero determinati per il 1993 - e, per effetto delle successive proroghe, fino all’anno 1999 - agli stessi livelli del 1992 . Il successivo comma 6 ha attutito la portata di tale disposizione, prevedendo che le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese potessero subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione. Infine, è stato disposto che le misure di congelamento si applichino anche alle borse di studio destinate alla formazione dei medici specialisti, il cui ammontare massimo a carico del Fondo sanitario nazionale resta consolidato in 162,683 milioni di euro (pari a 315 mld. di lire), fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 368 del 1999, di recepimento della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli .
Successivamente l’articolo 73, comma 3, della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stabilito che il divieto di aggiornamento delle voci in precedenza indicate (indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa) si applica anche alla misura dell’assegno di confine, di cui alla legge 425 del 1989, previsto per il personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria).
L’assegno di confine è attribuito in aggiunta allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, ed è calcolato secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100%, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
L'assegno di confine non ha natura retributiva, in quanto è destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro (attualmente dell’economia e delle finanze), in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.
Nella Relazione tecnica allegata al d.d.l. originario le maggiori economie derivanti dalle disposizioni del comma 146 in esame vengono stimate in 77 milioni di euro per il settore statale (per ciascuno degli anni del triennio 2006 – 2008) ed in 44 milioni di euro per il settore pubblico. Pertanto gli effetti complessivi della misura si possono valutare in 121 milioni lordi annui.
Il comma 147 sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale. Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:
§ le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);
§ le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);
§ le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);
§ l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs. Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.
A livello contrattuale, lo stesso comma 147 sopprime le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi:
§ alle carriera prefettizia;
§ alla carriera diplomatica;
§ alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
§ al personale delle Forze armate.
Si ribadisce quanto già evidenziato con riferimento al comma 152 circa la modifica ex lege di previsioni di contratti collettivi o accordi sindacali.
Sul piano della formulazione della norma, sarebbe opportuno indicare espressamente gli estremi dei “provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
In sede di relazione illustrativa il Governo afferma che il comma 147 (così come i successivi commi 148 e 149) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l’avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso “del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola”.
Il comma 148 prevede che le pp.aa. non direttamente destinatarie delle norme del comma 147 debbano adottare “conseguenti” determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
La disposizione in esame sembra autorizzare le pubbliche amministrazioni non direttamente riguardate dal comma 147 ad adottare provvedimenti per sopprimere eventuali disposizioni (normative e contrattuali) analoghe a quelle soppresse dal comma 147.
Si osserva che la norma appare eccessivamente vaga per quanto riguarda le modalità di deroga alle vigenti previsioni contrattuali e legislative.
Il comma 149 congela - negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 - le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta. Tra le indennità congelate sono espressamente citate:
1) indennità di trasferimento, spettante al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza[192]. (art. 1, comma 1, Legge n. 86/2001).
La medesima indennità di trasferimento spetta anche, all’atto del rientro in Italia (art. 1, comma 4, Legge n. 86/2001):
§ al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali (legge n. 642/1961);
§ ai dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (Legge n. 114/1962);
§ al personale addetto della Difesa, compresa l’Arma dei carabinieri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all’estero (Legge n. 838/1973).
2) indennità di missione, spettante ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda (art. 13, Legge n. 97/1979, e successive modificazioni).
Nella Relazione tecnica allegata al d.d.l. in esame la minore spesa conseguente alle disposizioni dei commi sopra illustrate viene stimata in 7 milioni di euro lordi annui: l’incidenza della spesa per indennità di trasferta viene calcolata essere circa il 5% dell’intera spesa per missioni, che nella PA ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.
Il comma 153 prevede modifiche alla legge n. 628 del 1961, recante Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare si prevede che gli ispettorati regionali e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede non solamente in ogni capoluogo di regione, come prevede la normativa vigente, ma anche nelle città sede di Corte d’appello.
Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152 , come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
Si osserva che non appare appropriato il riferimento al comma 153, che, come sopra visto, riguarda disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro.
La espressa statuizione della inderogabilità delle disposizioni da parte dei contratti collettivi sembra doversi inquadrare nell’ottica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, stabilisce che: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto 165; eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
Articolo 1, comma 155
(Vicedirigenza)
155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il comma 155 prevede stanziamenti destinati a consentire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza.
Si ricorda che il richiamato articolo 17-bis, introdotto dall’articolo 7, comma 3, della L. 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e successivamente modificato dall’articolo 14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, ha affidato (comma 1) alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell’istituzione di un’apposita area separata (secondo quando indicato dal richiamato articolo 14-octies del D.L. 115 del 2005) riservata alla vicedirigenza nella quale è inquadrato il personale che abbia i seguenti requisiti:
§ sia in possesso di diploma di laurea;
§ appartenga alle posizioni C2 e C3;
§ abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle posizioni C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.
In sede di prima applicazione è stato inquadrato nella nuova area contrattuale anche il personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.
L’ultimo periodo del comma prevede, inoltre, che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle loro competenze senza alcun limite - né temporale, né di oggetto, né formale – alla delega di funzioni.
Il successivo comma 2 ha disposto che le disposizioni relative alla vicedirigenza si applichino, ove compatibili, al personale dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche (diverse dai ministeri) appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri. L’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Sono espressamente fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 del D.Lgs. 165 del 2001.
Il comma in esame, secondo anche quanto riportato nella relazione tecnica originaria, provvede a stanziare le risorse finalizzate all’istituzione della richiamata area separata, prevedendo i seguenti stanziamenti:
§ 15 milioni di euro per l'anno 2006;
§ 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Articolo 1, commi 156-158
(Mobilità)
156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
I commi 156-158 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa originaria, a “razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità”.
In particolare, con il comma 156 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Destinatarie del suddetto fondo sono le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[193], a condizione che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.
Il successivo comma 157 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.
Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.
In proposito, si segnala che la disposizione in esame, oltre a non individuare un termine per l’emanazione del regolamento di assegnazione delle risorse, condiziona tale assegnazione al completamento delle procedure di mobilità. Tale previsione non appare coordinata con quella del precedente comma 156, che stabilisce che condizione per poter accedere al fondo all’uopo costituito è l’attivazione delle procedure mobilità di personale da parte degli enti ed istituti richiamati.
Si ricorda che, in tema di mobilità del personale pubblico, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche è disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre il successivo articolo 33 pone la disciplina della mobilità collettiva.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.
Il successivo articolo 33 disciplina invece le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, sulla base di specifiche condizioni.
Infine, si ricorda che l’articolo 34-bis, introdotto dall'articolo 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, e recentemente modificato dall’articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni, ha stabilito, tra gli altri, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Infine, il comma 158 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 35 del più volte richiamato D.Lgs. 165 del 2001, con il quale si introduce lo specifico obbligo, per i vincitori dei concorsi, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale obbligo è inderogabile dai contratti collettivi.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa originaria, tale disposizione è “volta anch’essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare gli attuali forti squilibri territoriali”.
La necessità di un’espressa inderogabilità della disposizione in esame da parte dei contratti collettivi è da ricercare nelle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 che testualmente stabilisce che ”i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
Articolo 1, commi 159-167
(Proroga contratti a tempo determinato)
159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
161. Possono essere prorogati fino al 3l dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.
164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
166. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
I commi in esame recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. In particolare, alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni: al lavoratore interessato è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Si segnala, in proposito, che i precedenti commi 121 e 122 del provvedimento in esame, alle cui schede si rimanda, recano una disciplina restrittiva del ricorso all’utilizzo di personale attraverso formule contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità complessivamente interessate da tale disposizioni sono 6.542, con una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro. La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.
In particolare, i commi da 159 a 164 prevedono la proroga, al 31 dicembre 2006, dei contratti a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti:
§ Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 159, primo periodo);
Più specificamente:
- Ministero per i beni e le attività culturali (D.L. 6 del 1998, convertito dalla L. 61 del 1998, articolo 8, comma 7: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; L. 448 del 1998, articolo 22, comma 5: assunzione di 1.000 unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie; L. 494 del 1999, articolo 1, comma 1: assunzione di 1.500 unità per garantire l’apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato);
- Ministero della giustizia (L. 242 del 2000, articolo 1, comma 2, lett. a): assunzione di 1.850 unità per progetti di lavori socialmente utili e per garantire l’attuazione del D.Lgs. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado);
- Ministero della salute (L. 494 del 1999, articolo 12, comma 2: assunzione 160 unità tra medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo);
- Agenzia del territorio (L. 388 del 2000, articolo 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari).
Si ricorda che la prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati è già stata disposta dalle leggi 448 del 2001 (legge finanziaria 2002, articoli 19, comma 1, e 34), 289 del 2002 (legge finanziaria 2003 – articolo 34, comma 19), 350 del 2003 (legge finanziaria 2004 – articolo 3, comma 62), 311 del 2004 (legge finanziaria 2005 – articolo 1, comma 117), alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003, 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005.
§ Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 (comma 159, secondo periodo);
Si tratta di 33 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L’articolo 29, comma 8, della richiamata L. 448 del 1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione.
Tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 62, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e dall’articolo 1, comma 117, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
§ Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 160);
Si ricorda che l’articolo 3, comma 66, della legge finanziaria 2004 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere – mediante procedura di mobilità - personale civile esperto nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, al fine di fronteggiare le esigenze operative straordinarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In caso di riscontro positivo della procedura, il Ministero della giustizia poteva procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
§ Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 161);
Il citato comma 118 ha previsto la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato:
- contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali);
- contratti stipulati dall’INPS, INPDAP e INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti e il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro[194];
- contratti a tempo determinato stipulati tra l’INPDAP e i soggetti che, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l’assunzione presso l’INPDAP di giovani disoccupati, avevano superato, al momento della stipula del contratto, l’età prescritta dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro[195] .
§ Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 162, primo e secondo periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge finanziaria per il 2005 ha autorizzato l'APAT ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004, con oneri a carico del bilancio dell’Agenzia[196]. Si ricorda, inoltre, che una disposizione di identico tenore era contenuta nell’articolo 3, comma 148, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003).
§ CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 162, terzo e quarto periodo);
Si ricorda che il comma 119 della legge finanziaria per il 2005 ha autorizzato la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA nel 2004.
In precedenza, l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004.
§ Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 163);
Si ricorda che l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato l’ENPALS alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nel corso dell’anno 2004[197].
§ Corpo forestale dello Stato: il corpo può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 164).
Si ricorda che la L. 124 del 1985 ha recato disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al riguardo, il comma 116 della legge finanziaria per il 2005 ha previsto che la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
Il successivo comma 165 è diretto, come affermato nella relazione illustrativa al ddl originario, a mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni.
In particolare, il comma in esame, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L: 311 del 2004), stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
Si ricorda inoltre che, in tema di normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, l’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria per il 2005, novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, ha dettato una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche.
Più specificamente, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia[198].
Il comma 166 reca disposizioni in materia di proroga di comandi.
In particolare, si dispone la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.
Si ricorda che tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Infine, con il comma 167 si stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, previste dall’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006- 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
Il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito MIUR), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2000, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.
Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata la somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002 (quest'ultima parzialmente coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 144 del 1999, il quale, per il 2002, ha previsto un incremento del Fondo per l'occupazione nella misura di 800 miliardi di lire).
Da ultimo l’articolo 1, comma 126, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha autorizzato una spesa, pari a 375 milioni di euro, per la proroga dell’affidamento dei servizi sopra illustrati presso gli istituti scolastici per l’anno 2005.
Si ricorda, infine, che la suddetta stabilizzazione, ai sensi della norma citata, deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta “terziarizzazione”) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Secondo la relazione illustrativa al ddl originario la disposizione in esame è diretta a consentire, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, già svolti ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000).
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
La Commissione ha presentato, il 20 marzo 2002, una proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM(2002) 149).
Per l’illustrazione del contenuto del documento si rinvia alla scheda relativa ai commi 121-122.
Articolo 1, commi 168-175 e
177
(Assunzioni di personale)
168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.
172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 172, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.
175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.
omissis
177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
I commi in esame dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, va considerato che la Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni statali il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (comma 103).
In particolare, le disposizioni del comma 95 dell’articolo unico della Legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:
- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.
Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
E’ stata inoltre prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere, ed una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
Il comma 168 stabilisce sia “assicurata”, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il secondo periodo del comma 168 in esame dispone che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
Al riguardo si osserva che il richiamato ultimo periodo del comma 96 stabilisce, più che criteri di riparto, modalità per procedere all’assunzione prevedendo che - nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime - le autorizzazioni ad assumere vengano concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Il comma 169 reca disposizioni che si ricollegano a quelle poste dai commi 159-164 del provvedimento in esame (cfr supra).
Pertanto le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 159 a 164 (Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato) possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte.
Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.
Per quanto concerne le disposizioni dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, si ricorda che esse prevedono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione sono gli stessi i quali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce poi che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare - secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco - all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco.
Si precisa infine che, avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Pertanto le amministrazioni possono avviare le procedure concorsuali solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale, ritenendosi nulle di diritto tutte le assunzioni effettuate in violazione delle norme suindicate. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, sulla programmazione triennale delle assunzioni (commi 4 e 5).
Il secondo periodo del comma 169 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: pertanto verranno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.
Tale disposizione è da inquadrare nel disposto dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.
Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentt. n. 1 del 1999, 205 e 34 del 2004, 190 del 2005). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.
Il terzo periodo del comma 169 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D. Lgs. n. 165/2001.
La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 170 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.
Il comma 171 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. supra). Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.
Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 172):
§ le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169;
§ i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
Il comma 173 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 171.
Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato (comma 174).
Il comma 175 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi 169 -174 dell'articolo in esame.
Il comma 177stabilisce la priorità delle assunzioni del personale della polizia penitenziaria, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
La previsione normativa è da porre in relazione a quanto previsto al comma 168 del provvedimento in esame, il quale dispone per l’anno 2006 l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato.
Anche in questo caso le assunzioni sono previste a valere sull’apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia, illustrato nella scheda relativa al comma 168 alla quale si rinvia.
Articolo 1, comma 176
(Organi di certificazione dei contratti
di lavoro)
176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Il comma in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca alcune modifiche all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro (cd. decreto Biagi), concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro.
In materia di certificazione dei contratti di lavoro, si ricorda che l’articolo 5 della L. 30 del 2003 ha conferito al Governo la delega, da esercitare entro il 13 marzo 2004, per l’introduzione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di lavoro (non del pubblico impiego), al fine di ridurre il più possibile l’eventuale contenzioso in ordine alla qualificazione dei medesimi rapporti.
Sulla base dei criteri indicati nella delega, il Capo I (articoli 75-81) del richiamato D.Lgs. 176 del 2003 ha disciplinato la certificazione dei contratti di lavoro.
In particolare, è prevista (articolo 75) una procedura volontaria di certificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo determinato e a progetto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione, presso specifiche Commissioni di certificazione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei richiamati contratti. Tale certificazione, sostanzialmente, consentirebbe di attribuire piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge che ledono interessi legittimi.
Ai sensi del richiamato articolo 76, possono svolgere la procedura di certificazione, che è volontaria e consegue necessariamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro (articolo 78), specifici organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro (comma 1 dell’articolo 76), cioè le commissioni di certificazione, istituite presso:
§ gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale, qualora la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
§ le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in oggetto. Tali commissioni sono state istituite con il D.M. 21 luglio 2004;
§ le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nello specifico albo[199], esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Tali sedi di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza, ai sensi del successivo articolo 81.
Le commissioni istituite in base alle citate disposizioni possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione (comma 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infine, con la circolare n. 48 del 15 dicembre 2004, in relazione al richiamato D.M. 21 luglio 2004, ha disposto i chiarimenti operativi per la certificazione dei contratti di lavoro.
Può essere utile, al riguardo, ricordare che l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro ha interessato molto i commentatori del D.Lgs. 276 del 2003.
In particolare, uno dei problemi più evidenziati in dottrina è se con tale istituto il legislatore delegato abbia voluto introdurre, nel sistema giuslavoristico italiano, il modello della cd. “derogabilità assistita”[200], cioè della possibilità, per le parti interessate alla stipula di un rapporto di lavoro, di derogare alla disciplina legale protettiva (anche derivante dal contratto collettivo), introducendo una regolamentazione prodotta direttamente dall’autonomia individuale, purché asseverata attraverso l’uso di specifiche modalità. In relazione a ciò, parte della dottrina ha sostenuto che l’unica condizione capace di operare la richiamata deroga sarebbe, appunto, la certificazione, procedura che garantirebbe assistenza alla parte più debole (cioè il lavoratore)[201]. In questo senso, il sistema giuslavoristico italiano avrebbe subito una profonda modifica, attesa la caratteristica di tendenziale inderogabilità propria del sistema stesso, il quale ammette deroghe solamente in senso più favorevole per il lavoratore.
Il sistema basato sull’impossibilità della deroga in peius risulterebbe comunque “intaccato” dallo stesso D.Lgs. 276 del 2003: le disposizioni di tale provvedimento, infatti “hanno attribuito alla certificazione una funzione di convalida delle scelte derogatorie in peius della volontà individuale”[202]. In questo senso, la certificazione troverebbe applicazione per tutte le tipologie di contratti “atipici” introdotti dal D.Lgs. 276 stesso. Tali contratti vengono collocati nell’area della tutela inderogabile ma in regime di piena flessibilità. In questo senso, alcune tipologie di rapporto (a chiamata, ripartito, a tempo parziale) sarebbero una sorta di “attenuazione” delle tutele tipiche, per altre tipologie ( (lavoro a progetto e associazione in partecipazione), invece, la certificazione adeguerebbe alle stesse la tutela riservata ai trattamenti tipici del lavoro subordinato.
Altra parte della dottrina (in realtà preminente[203]), invece, è orientata a ritenere che nella legge delega non ci sia alcuna disposizione in grado di legittimare il legislatore delegato ad introdurre forme di “derogabilità assistita”: in questo senso, la certificazione sarebbe stata consentita solamente in ordine al momento qualificatorio del contratto.
Infine, un ulteriore orientamento[204] afferma che il ricordato D.Lgs. 276 consentirebbe “una forma di volontà derogatoria assistita in sede di certificazione”, ma “relativamente al solo, benché assai rilevante, ambito del lavoro a progetto”.
Il comma in esame:
§ aggiungendo la lettera c-bis) al comma 1 del richiamato articolo 76, include tra gli organi abilitati alla certificazione la Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro, organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera a)). Tale inclusione opera solamente nei casi in cui il datore di lavoro:
- abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse;
ovvero
- abbia un’unica sede di lavoro e sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero stesso, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la richiamata Direzione;
Sarebbe opportuno precisare se nel caso in questione la competenza della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro sia esclusiva, nel senso di essere l’unico soggetto abilitato alla certificazione.
§ aggiungendo il comma 1-bis al citato articolo 76 prevede che le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province limitino la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, solamente nel caso individuato dalla nuova lettera c-bis).
Articolo 1, commi 178-181
(Dirigenti e personale delle Forze di
Polizia)
178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178, a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 178 e 179, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I commi 178, 179 e 181 recano disposizioni, inserite nel corso dell’esame in Assemblea al Senato[205] sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e dei dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Il comma 180 prevede la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e, contestualmente, l’affidamento agli ispettori sostituti commissari delle funzioni di vice dirigente e l’espletamento di concorsi per commissari.
Il comma 178 introduce due novelle all’articolo 42 della legge 121/1981[206], concernente i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
In particolare, si dispone che:
§ l’inquadramento dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto non possa avvenire prima di tre anni dal conseguimento della qualifica (comma 178, lettera a));
§ conseguentemente, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B che non sia stato possibile inquadrare nella qualifica di prefetto, a causa del collocamento d’ufficio a riposo per raggiungimento del limite di età, sia corrisposto il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti che abbiano pari anzianità di servizio e che fruiscano delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato (comma 178, lettera b));
La qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è stata istituita dall’art. 12 del D.Lgs. 334/2000[207] come qualifica apicale del ruolo dei dirigenti, ferma restando la sovraordinazione gerarchica del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Possono accedere a tale qualifica, secondo quanto dispone l’art. 42 della legge 121/1981, i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Per quanto qui rileva, si ricorda che il comma 3 dell’art. 42 della legge 121/1981, sul quale incide la modifica recata dal comma 178, lettera a) in esame, stabilisce che i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica.
A tale scopo il comma 1 dell’art. 42 della legge 121/1981 riserva 17 posti della dotazione organica dei prefetti[208], pari complessivamente a 156 posti; prevedendo che essi possono essere assegnati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
In via generale, si ricorda che, secondo quanto prevede l’art. 1 del D.Lgs. 334/2000, la carriera dei funzionari di Polizia (personale direttivo e dirigente) si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti, cui corrispondono le seguenti qualifiche e dotazioni organiche[209]:
§ ruolo dei commissari (1980):
- commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto.
§ ruolo dei dirigenti:
- primo dirigente (709);
- dirigente superiore (195);
- dirigente generale di pubblica sicurezza (18);
- dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B (9).
Il D.Lgs. 139/2000[210] ha delineato un nuovo assetto ordinamentale (con i relativi contingenti organici e le funzioni conferibili in base alla Tabella B, allegata al D.Lgs. citato) del personale della carriera prefettizia, riducendone le previste qualifiche da otto a tre: prefetti (compresi quelli di prima classe, destinati alle Prefetture dei capoluoghi di Regione, nonché alle funzioni di capo di gabinetto del Ministro, capo della Polizia e capo del personale), vice prefetti e vice prefetti aggiunti.
La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è articolata nelle seguenti componenti[211]:
§ stipendio tabellare;
§ retribuzione individuale di anzianità;
§ retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
§ retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
La determinazione della retribuzione di posizione è effettuata attraverso il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego; da ultimo essa è stata stabilita dall’art. 16 del DPR 252/2003, con cui è stato recepito l’ultimo accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia.
Il comma 179 prevede il conferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, di alcuni benefici economici al personale delle due qualifiche dirigenziali immediatamente inferiori (vedi supra). In particolare:
§ ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che abbiano maturato un’anzianità di almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di livello B con la medesima anzianità di servizio (comma 179, lettera a));
§ ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica, è conferita a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza (comma 179, lettera b)).
Il comma 180 prevede la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 334/2000. La sospensione è disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate[212].
Nel frattempo, per sopperire alle esigenze funzionali, agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari” sono affidate le funzioni di vice dirigente (comma 180, lettera a)).
L’art. 14 del D.Lgs. 334/2000 ha istituito nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, il ruolo direttivo speciale. Tale ruolo è articolato nelle seguenti qualifiche:
- vice-commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- commissario del ruolo direttivo speciale;
- commissario capo del ruolo direttivo speciale;
- vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
Lo stesso articolo del D.lgs. ha stabilito che la dotazione organica del ruolo speciale è costituita, per 1000 unità, dai commissari provenienti da tale ruolo, che è stato progressivamente ridotto di pari numero e, per 300 unità con personale proveniente dal ruolo degli ispettori, la cui dotazione organica ha subito un’analoga riduzione. La tabella A del DPR 335/1982 prevede 850 unità per le qualifiche di vice-commissario e commissario e 450 unità per quelle di commissario capo e vice questore aggiunto.
Per alimentare il ruolo direttivo speciale, l’art. 24 del D.Lgs. 334/2000 ha disposto che, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al 40 e al 60 per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli.
Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari» rappresentano la figura apicale del ruolo degli ispettori e quindi del personale non direttivo. La denominazione di «sostituto commissario» viene assunta dagli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che continuano a mantenere questa qualifica, i quali abbiano maturato quindici anni di servizio effettivo nella qualifica e abbiano superato una specifica selezione per titoli (DPR 335/1982[213], art. 31-quater, comma 1).
La normativa vigente stabilisce che agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari» possono essere attribuite, soltanto in casi eccezionali puntualmente individuati, le funzioni di vice dirigente di uffici o di unità organiche (DPR 335/1982, art. 31-quater, comma 6).
Condizione preliminare è che in tali uffici, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale; inoltre, i superiori gerarchici possono essere sostituiti soltanto in caso di in assenza o impedimento e a condizione che essi non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza (DPR 335/1982, art. 26, comma 5).
Per le medesime esigenze viene inoltre prevista l’alimentazione del ruolo dei commissari, nel rispetto della disciplina autorizzatoria delle assunzioni[214], nell’ambito della dotazione organica vigente anteriormente all’entrata invigore del citato D.Lgs. 334/2000, cioè prima della riduzione di 1000 unità finalizzata alla costituzione del citato ruolo direttivo speciale (comma 180, lettera b)).
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 334/2000, la dotazione organica del ruolo dei commissari era pari a 2.980 unità.
Il comma 181 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 178 e 179.
Articolo 1, commi 182-186
(Gestioni previdenziali)
182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).
184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
I commi 182-184 determinano l'adeguamento, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) .
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita dall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997 ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi disposti per il 2006 sono determinati:
a) nella misura di 440,84 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b) nella misura di 108,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
In base al comma 183, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2006 sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori l’ENPALS – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. a) – in 16.181,23 milioni di euro (per l’anno 2005 l’importo era infatti pari a 15.740,39 milioni);
§ per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. b) – in 3.992,46 milioni di euro (nel 2005 esso era pari a 3.889,53 milioni).
Ai sensi del comma 184 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990, e successive modificazioni).
Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse .
Nell'ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:
§ 1.006,21 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;
§ 2,43 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
§ 56,31 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
§
Il comma 185 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla “Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti”, istituita dall’art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005.
Pertanto per l’anno 2004 si provvede mediante trasferimento di:
a) un importo pari a 228,69 milioni di euro, risultante quale eccedenza di bilancio per l’anno 2004 della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” rispetto agli oneri effettivamente sostenuti ai fini istituzionali;
b) un importo pari a 140,31 milioni di euro accantonato presso la medesima gestione e non utilizzato nell’anno 2004, come risulta dal bilancio consuntivo INPS.
Per l’anno 2005 viene disposto l’utilizzo di:
a) 117,95 milioni di euro che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004 - accantonati presso la “Gestione invalidi” e non utilizzati a scopi istituzionali;
b) 182,05 milioni di euro quale quota parte dalle somme trasferite dallo Stato all’INPS[215], a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali che presentano delle eccedenze contabili nei bilanci consuntivi, come evidenziate nella contabilità dell’INPS[216]
Il comma 186, infine, sopprime il contributo dello Stato – pari a circa 65.6 milioni di euro annui - in favore dell’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, "al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni" a carico dell'ENPALS.
La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge finanziaria osserva che il contributo in oggetto appare ormai superfluo, alla luce degli ultimi risultati dei bilanci dell'ENPALS che mostrano, in conseguenza delle modifiche introdotte al sistema previdenziale con i decreti di armonizzazione previsti dalla Legge n. 335/1995, una “costante situazione di avanzo gestionale”.
Articolo 1, comma 187
(Lavoratori industria mineraria siciliana)
187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
Il comma in esame, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, riproduce totalmente il contenuto della pdl 1448 (Misuraca ed altri) recante disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, presentata il 31 luglio 2001 e attualmente all’esame in sede referente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati.
Più specificamente, come anche riportato nella relazione illustrativa alla pdl richiamata, la disposizione è volta a consentire ai lavoratori dei sali alcalini già dipendenti dalla ITALKALI S.p.A. ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell’articolo 28 della legge della Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, al fine di evitare disparità di trattamento nella erogazione delle prestazioni pensionistiche tra tali lavoratori e i lavoratori del settore solfifero siciliano ammessi al prepensionamento, che hanno beneficiato di una base di calcolo più favorevole, in forza di disposizioni di leggi nazionali.
In particolare, il comma in esame, così come l’articolo unico della pdl 1448, dovendo avere efficacia retroattiva, è configurato come interpretazione autentica delle leggi nazionali richiamate relative alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione, sulle quali interviene estendendo l’ambito soggettivo di riferimento dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana.
Lo stesso comma precisa, infatti, che la disposizione in esame ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma (rectius: del primo comma dell’articolo unico) della L. 214 del 1982 e del comma 1 (rectius: del comma 1 dell’articolo 1) della L. 105 del 1991.
In sostanza, il comma in esame si inserisce in un contesto normativo contrassegnato dalla convergenza di due distinte fonti normative: da un lato le leggi regionali volte a garantire il prepensionamento a particolari condizioni in favore dei lavoratori del settore solfifero; dall’altro, le leggi nazionali 214 del 1982 e 105 del 1991, in materia di determinazione della base di calcolo della contribuzione volontaria, che incidono quindi sull’entità del trattamento pensionistico.
Più specificamente, la disposizione in esame riprende, nella struttura, la L. 105 del 1991, estendendo, come accennato, l’ambito soggettivo di riferimento di tale legge e della precedente L. 214 del 1982 dal settore solfifero al complesso dell’industria mineraria siciliana. Tale estensione è finalizzata a superare l’interpretazione data dall’INPS nella lettera del 3 febbraio 2001, nella quale è stato affermato che “la legge 214/82, che regolamenta le determinazione della retribuzione media settimanale per i beneficiari della legge regionale 42/75, riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore zolfifero e non gli altri settori”. La stessa lettera, inoltre, ha altresì sottolineato che “il fatto che le varie leggi regionali, susseguitesi nel tempo e riguardanti altri settori, abbiano sempre fatto riferimento alla legge regionale 42/75 (settore zolfifero) non significa che per i beneficiari delle stesse possa essere applicata la legge 214/82”;
Al riguardo, si segnala che la citata L.R. 42 ha disposto, all’articolo 6, che, salvaguardando le disposizioni di cui al successivo articolo 9[217], per gli impiegati e gli operai della società Sochomisi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento avevano compiuto 50 anni di età, si sarebbe provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, specificando altresì la progressiva risoluzione del rapporto di lavoro per gli altri impiegati e operai, al raggiungimento del 50 anno di età, fino al 31 dicembre 1978 (primo comma).
Ai sensi del secondo comma, ai soggetti indicati doveva essere corrisposta, a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile (corrisposta per 14 mensilità, ai sensi del terzo comma), pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari di competenza, con l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
Successive leggi regionali, inoltre, hanno esteso l’applicazione di tale legge ad altri lavoratori.
In particolare, l’art. 6 della legge 25 maggio 1979, n. 100, ha previsto la risoluzione del rapporto di lavoro, alle condizioni di cui al citato art. 6 della Legge Regione Sicilia n. 42/1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1982, avessero compiuto il 50° anno di età.
La legge 9 maggio 1984, n. 27, è nuovamente intervenuta nel settore in esame disponendo (articolo 5) la risoluzione del rapporto di lavoro, sempre alle condizioni di cui al citato articolo 6 della Legge Regione Sicilia 42 del 1975, per gli impiegati e gli operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli già dipendenti dalla ex “S.C.A.I. S.p.a.” di Mazara del Vallo[218], che, alla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31/12/1986, avessero compiuto il 50° anno di età (in proposito, la relazione illustrativa alla pdl 1448 cita anche la disparità di trattamento tra i prepensionati dell’industria solfifera siciliana, i prepensionati del settore dei Sali potassici del gruppo EMS e ISPEA[219] e i prepensionati del settore ITALKALI S.p.A.).
Successivamente, l’articolo 28 della Legge Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, ha esteso i benefici di cui al citato articolo 5 della Legge Regione Sicilia 27 del 1984, al personale dipendente della ITALKALI S.p.a., società a partecipazione maggioritaria dell’Ente minerario siciliano, che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero, se in possesso dei prescritti requisiti. I suddetti benefici si applicano anche ai dipendenti non riammessi all’attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini.
La Regione Sicilia si è fatta carico del pagamento degli oneri per la contribuzione volontaria a favore dei dipendenti licenziati. La determinazione del contributo volontario era stata inizialmente effettuata ai sensi delle disposizioni allora in vigore e precisamente dell’articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di seguito analizzato.
Sulla base di tali disposizioni e per ovviare all’effetto penalizzante in precedenza analizzato, la L. (nazionale) 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano, ha stabilito, al primo comma dell’articolo unico, che per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alla citata L.R. 42 del 1975 nonché alla L. R. 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8[220] del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovesse essere elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi regionali.
Nel frattempo venivano emanati l’articolo 2 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537), che ha introdotto l’indicizzazione delle retribuzioni nell’ambito delle classi di contribuzione volontaria, e l’articolo 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile: tali disposizioni hanno in parte vanificato i benefici che la richiamata L. 214 del 1982 voleva assicurare. Infatti, la pensione calcolata sull’indennità corrisposta sulla base dell’apposita L. 214 era risultata alle volte notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Successivamente, il comma 1 dell’articolo 1 della L. (nazionale) 28 marzo 1991, n. 105, recante l’interpretazione autentica del primo comma dell’articolo unico della richiamata L. 214 del 1982, ha stabilito che per i più volte richiamati lavoratori dell'industria solfifera siciliana, la base di calcolo del citato contributo dovesse essere determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, solamente nel caso in cui essa avesse effettivamente costituito una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del citato articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971.
Neppure tale ultima legge è però riuscita a risolvere definitivamente la questione: infatti, in base all’interpretazione fornita dall’INPS con lettera del 3 febbraio 2001 (ufficio V.V. n. 27/VV/500674), in precedenza richiamata, la L. 214 del 1982 e la successiva legge di interpretazione autentica 105 del 1991 riguarda soltanto gli ex dipendenti del settore solfifero. Resterebbero pertanto esclusi i dipendenti della ITALKALI S.p.a. (di cui alla legge della Regione Sicilia n. 25/1993 ).
Più specificamente, la circolare citata afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante norme in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, le due leggi n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991 devono considerarsi abrogate. L’articolo 10 di tale provvedimento, infatti, stabilisce che sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle recate dallo stesso decreto e che (articolo 9) le disposizioni previgenti continuano a trovare applicazione solo relativamente alle domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo. Ne consegue che eventuali nuove domande (improbabili, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’emanazione delle leggi regionali) saranno soggette alle nuove disposizioni legislative di cui al citato D.Lgs 184 del 1997, le quali stabiliscono (articolo 7) che l’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento per la contribuzione obbligatoria, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
Si osserva che sarebbe opportuno specificare, per dissipare dubbi interpretativi, che la base di calcolo è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, solamente quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni.
Al riguardo, la relazione tecnica del maxiemendamento, oltre a ribadire le finalità del comma in esame, stima in 445 unità i soggetti interessati dalla norma in esame, dividi tra soggetti già pensionati e soggetti ex lavoratori percettori di indennità di prepensionamento.
Le seguenti tabelle evidenziano gli effetti finanziari del comma in esame, la cui stima, sempre secondo la relazione tecnica, “è stata realizzata sulla base delle più recenti indicazioni fornite dalla società RESAIS S.p.A. (che gestisce, in nome e per conto della Regione Sicilia gli ex minatori prepensionati della società ITalkali S.p.A.) alla Direzione Regionale dell’INPS”.
Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che “la valutazione copre un arco temporale precedente e successivo all’anno 2005 e, pertanto, comprende sia i contributi già riscossi dall’INPS sia le rate di pensione già in pagamento, calcolati entrambi sulla base della contribuzione volontaria a percentuale dell’indennità di prepensionamento”.
In particolare, la Tabella A riporta l’importo dei maggiori oneri complessivi determinati dalla disposizione in esame.
Tabella A
Maggiori oneri complessivi (importi in moneta 2005) |
||
Maggiori entrate |
|
|
Contributi a percentuale versati da pensionati |
1.880.000 |
(già versati) |
Contributi a percentuale versati da pre-pensionati |
1.320.000 |
(già versati) |
Contributi arretrati per passaggio a percentuale |
1.400.000 |
(da versare) |
Contributi futuri moneta 2005 (tutte le categorie) |
1.128.230 |
(da versare) |
Totale |
5.728230 |
|
Maggiori uscite |
|
|
Maggiori rate di pensioni |
920.000 |
(già pagate) |
Maggiori rate per ricostituzioni di pensioni già liquidate a classe |
3.730.000 |
|
Oneri futuri per rate di pensione |
16.905.594 |
|
Totale |
21.555.594 |
|
Differenziale |
-15.827.364 |
|
La seguente Tabella B, invece, riporta l’andamento del maggior gettito per contributi, delle maggiori uscite per pensioni e del differenziale 2005-2015.
Tabella B
Anni |
A) - Maggior gettito per contributi* |
B) - Maggiori rate di pensioni* |
Differenziale (A-B) |
2005 |
250.230 |
1.261.321 |
-1.011.091 |
2006 |
208.086 |
1.356.515 |
-1.148.429 |
2007 |
168.576 |
1.443.055 |
-1.274.479 |
2008 |
132.578 |
1.516.614 |
-1.384.036 |
2009-2015 |
368.760 |
11.328.089 |
-10.959.329 |
Totale |
1.128.230 |
16.905.594 |
-15.777.364 |
* importi in euro 2005.
Dal punto di vista della copertura, infine, la relazione tecnica afferma che “tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell’anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi”. In base a ciò, continua la relazione tecnica, “è necessario indicare nell’ultimo esercizio (2008) la copertura corrispondente all’onere a regime, valutato, sulla base dei dati presenti nella Tav. n. 2 (Tab. B nel testo), in 2 milioni di euro annui”.
Articolo 1, comma 188
(Indennizzo vittime Ustica)
188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
Il comma 188 reca una norma che istituisce una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980[221]. La definizione delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata ad un decreto del ministro dell’interno.
In favore dei familiari delle vittime di Ustica è intervenuta la L. 340/1995[222] che ha esteso ad essi i benefici previsti dagli art. 4 e 5 della L. 302/1990[223] relative alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In base a tale disposizioni i familiari delle vittime hanno diritto ad una speciale elargizione pari a 150.000 milioni di lire per ciascuna famiglia (art. 4) o, in alternativa, ad un assegno vitalizio (art. 5).
Successivamente, la L. 206/2004[224] ha dettato nuove norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi. In occasione dell’esame in sede legislativa da parte della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e in sede deliberante presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato vennero accolti dal Governo due ordini del giorno dal contenuto analogo che impegnavano il Governo ad estendere l’applicazione delle nuove norme anche alle vittime di Ustica[225].
Tuttavia, il Governo ha in seguito dichiarato l’impossibilità di una applicazione diretta dei benefici stante la mancanza della qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto di natura terroristica. In quella occasione si è avuta notizia che un apposito gruppo di lavoro interministeriale aveva individuato una possibile soluzione della questione in una norma ad hoc volta ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica[226].
Ed è quest’ultima la strada intrapresa con un disegno di legge attualmente all’esame della 1ª Commissione del Senato che, tra l’altro, dispone appunto l’estensione dei benefici di cui alla L. 206/2004 ai familiari delle vittime della strage di Ustica[227]. Nell’ambito della relazione illustrativa al d.d.l. citato si legge che la proposta origina da talune difficoltà interpretative cui ha dato adito la vigente normativa in tema di benefici alle vittime del terrorismo, tra le quali proprio il dubbio circa la spettanza dei benefici in parola ai parenti delle vittime della strage di Ustica.
Il comma in esame sembra muoversi in una terza e diversa prospettiva, prevedendo per gli eredi delle vittime di Ustica una indennità ad hoc, fuori dal sistema della L. 206/2004.
Si segnala che i commi 380-383 del provvedimento in esame (per i quali si rinvia alla relativa scheda), contengono disposizioni di carattere più generale che estendono i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere.
Articolo 1, commi 189-190
(Risorse finanziarie Servizio sanitario
nazionale)
189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
Le disposizioni in esame ripropongono l’articolo 37 del disegno di legge originario.
Il comma 189 richiama e conferma:
- gli obblighi a carico delle regioni definiti con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005 (lettera a)).
Si ricorda che tale Intesa, prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) costituisce una delle condizioni necessarie per l’attribuzione alle singole regioni della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevista dal comma 164 dell’art. 1 della stessa legge finanziaria (vedi più diffusamente infra) [228];
- la disciplina di cui all'art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, relativa all'obbligo, per le regioni, di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio (lettera b)).
Il comma 190 dispone un incremento di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
I criteri e le modalità per il riparto tra le regioni di tale incremento sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni. I suddetti criteri devono in ogni caso prevedere (per le regioni interessate) la stipulazione di specifici accordi "diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa".
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2005 ha previsto i seguenti stanziamenti per il triennio 2005 – 2007 (art. 1, comma 164): 88.195 milioni di euro nel 2005; 89.960 milioni di euro nel 2006; 91.759 milioni di euro nel 2007.
L’integrale trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme sopra indicate è peraltro subordinato ad alcuni adempimenti da parte delle Regioni, volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi economico-finanziari. In particolare:
§ la stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa e l’adempimento di tutti gli obblighi da essa previsti (art. 1, comma 173);
§ in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari, l’adozione di ulteriori misure (art. 1, commi 174 e 175), anche attraverso nuovi accordi tra ciascuna Regione e i Ministeri della salute e dell’economia (comma 180);
§ l’adozione di provvedimenti specifici di ripiano nel campo dell’assistenza farmaceutica (art. 1, commi 182 e 183).
Si segnala altresì che l’art. 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, già approvato dal Senato e ora all’esame della Camera [229] prevede ulteriori adempimenti contabili delle regioni per l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per coprire il costo dei rinnovi contrattuali.
La relazione tecnica precisa che il livello complessivo di finanziamento per il 2006 è pari a 92.560 milioni di euro, così articolato:
- 89.960 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004;
- 850 milioni di euro di maggiori entrate proprie regionali rispetto a quanto stabilito;
- 500 milioni di euro di risorse aggiuntive delle regioni a statuto speciale;
- 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali per effetto della manovra 2005.
Rispetto al fabbisogno stimato di 96.110 milioni di euro (derivanti dalla somma dei 95.610 milioni di euro indicati dal DPEF 2006-2009 e da 500 milioni di euro per la “piena copertura contrattuale” dei rinnovi relativi al 2006-2007), sulle Regioni dovrebbe pertanto gravare – tenuto conto dei 1.000 milioni stanziati dalla disposizione in esame - un maggior onere di 2.500 milioni di euro circa nell’anno 2006, da coprire attraverso l’adozione di ulteriori misure di contenimento “in aggiunta” ai 1.250 mln di euro sopra ricordati ottenuti sulla base della manovra dello scorso 2005.
Circa le misure che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, la relazione tecnica rinvia alle misure di cui al successivo articolo 39 (ora art. 1, commi 196 - 210) per la descrizione e il commento del quale, confronta infra.
Si segnala l’opportunità di un approfondimento sulle modalità di quantificazione dell’andamento della spesa del settore, con particolare riferimento alla spesa per il personale (a tale riguardo l’art. 1, comma 116 stanzia 213 mln annui a decorrere dal 2006, per la copertura degli oneri dei contratti del biennio 2004-2005) e sul tendenziale della spesa delle singole regioni, anche al fine di conoscere in che misura graverebbe sulle singole regioni questo sforzo aggiuntivo.
Si ricordano a tale proposito le diverse valutazioni espresse dalla Conferenza delle regioni, nel documento del 13 ottobre scorso, in merito alla sottostima delle spese del SSN in riferimento ai livelli essenziali di assistenza predeterminati con legge.
Articolo 1, commi 191-195
(Concorso dello Stato al ripiano dei
disavanzi regionali e norme sui tempi di attesa.Disposizioni per la razionalizzazione della
spesa)
191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.
Le norme in esame, già contenute nel testo originario del disegno di legge (cfr. art. 38, commi da 1 a 5), riguardano non solo il concorso statale dei ripiani dei disavanzi regionali (e le condizioni per accedervi) ma anche disposizioni per ridurre i tempi di attesa, nonché l’istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
Il comma 191 prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, a titolo di regolazione debitoria, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
Tale stanziamento è posto esplicitamente in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle regioni (cfr. l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001).
Il comma 192 specifica che tale quota è ripartita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni, e subordina l'attribuzione della medesima alla stipula, entro il 31 marzo 2006:
§ da parte della Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 [230];
§ da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un'Intesa [231] sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, del quale sono definiti i contenuti necessari ed, in particolare:
- la definizione da parte delle regioni dei tempi massimi delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, delle strutture pubbliche e accreditate e delle misure previste in caso di mancato rispetto dei termini (cfr. le lettere a)- c);
- la destinazione di una quota di risorse per la riduzione delle liste di attesa, anche attraverso il Centro unico delle prenotazioni (CUF) (lett. d);
- il monitoraggio del fenomeno delle liste di attesa e dello stato di attuazione del Piano attraverso uno specifico flusso informativo al Sistema informativo nazionale (NSIS) e la verifica del Comitato permanente sui LEA (lett. e) ed f) [232].
Con riferimento all’attivazione di uno specifico flusso informativo sulle liste di attesa, si segnala che l’Intesa del 23 marzo scorso prevede che l’aggiornamento costante dei contenuti informativi del NSIS sia affidato ad una Cabina di regia con composizione mista e recepiti dal Ministero della salute. Il rispetto di tali indicazioni costituisce condizione per l’accesso al maggiore finanziamento previsto dalla scorsa legge finanziaria (cfr. art. 3).
Con riferimento ai commi 191 e 192, si segnalano le osservazioni critiche contenute nel documento predisposto in data 13 ottobre dalla Conferenza delle regioni con riguardo sia alla sottostima dei disavanzi accumulatesi nel corso degli anni sia al collegamento della disponibilità delle nuove risorse con l’adozione di interventi da parte delle regioni “quali quelli relativi alle liste di attesa, che nulla hanno a che vedere con i disavanzi pregressi”.
Il comma 193 vieta alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di sospendere l'attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nell'àmbito dei livelli essenziali di assistenza[233]. Le regioni ed province autonome[234] possono comunque disciplinare regolare i casi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni legata a motivi tecnici.
Il comma 195 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni nonché per l'ipotesi di inadempimento dell’obbligo di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 724 del 1994,. Tale disposizione prevede la tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari.
Occorrerebbe chiarire se la sanzione possa applicarsi anche all’ipotesi di violazione del diritto ("di tutti i cittadini che vi abbiano interesse") all'accesso a notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa (ferma restando la "salvaguardia della riservatezza delle persone"), previsto dal medesimo art. 3, comma 8 della legge citata.
Il comma 194 prevede l'istituzione (con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.
Tra i compiti della Commissione rientra la predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni, linee-guida che devono essere poi approvate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 120 giorni dalla costituzione della Commissione.
Al riguardo si rileva che, con l’Intesa del 23 marzo scorso, art. 9, è stato istituito presso il ministero della salute un Comitato paritetico permanente per la verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tra i compiti del comitato rientra anche la valutazione dell’efficienza ed appropriatezza dell’utilizzo delle risorse e della congruità tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate.
Il comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia, da un rappresentante del dipartimento per gli affari generali della Presidenza del consiglio nonché da rappresentanti delle regioni.
196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120.
197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico-finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.
204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
205. Per le finalità di cui al comma 204, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
208. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.
209. Al fine di consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1o gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
Le norme in esame ripropongono il contenuto dell’art. 39 del disegno di legge originario.
Il comma 196 concerne il programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico [235].
In particolare dispone che le regioni impieghino la quota di risorse residue destinata alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri per interventi relativi a presìdi con numero di posti letto (per degenze per acuti) non inferiore a 250, ovvero a 120 nel caso di presìdi per lungodegenza e riabilitazione.
La relazione tecnica sottolinea che la determinazione dei suddetti parametri è volta "ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza".
Si ricorda che l’articolo 1, comma 188, della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria per il 2005) dispone che le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 non abbiano ancora completato il programma di investimenti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
A tale proposito, l’articolo 10 dell’Intesa del 23 marzo 2005 [236] dispone che per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti, sia fissata al 15% la quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, salvo la dimostrazione da parte delle Regioni di aver già investito risorse per l'ammodernamento tecnologico.
Sempre ai sensi della citata Intesa, le risorse residue sono quelle risultanti dalla differenza tra le risorse complessivamente assegnate e le risorse già finalizzate a specifici interventi, compresi in Accordi di programma già sottoscritti e per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, sia già avvenuta l'emanazione del decreto dirigenziale del Ministero della salute di ammissione al finanziamento, ovvero sia già stata formalmente commissionata la progettazione da parte della Regione interessata.
Si segnala che nel documento approvato dalla Conferenza delle regioni sono contenuti rilievi critici in ordine alla previsione di nuovi criteri di utilizzo delle risorse residue.
I commi 197 e 198 affidano all'”Alleanza degli ospedali italiani nel mondo” il compito di promuovere e coordinare le donazioni, in favore delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo, di apparecchiature ed altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, da aziende ospedaliere, da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da altre "organizzazioni similari".
I suddetti soggetti comunicano all'Alleanza le informazioni relative alle attrezzature in oggetto, allegando il parere favorevole della regione interessata.
L'Alleanza deve anche tenere un inventario aggiornato (delle attrezzature disponibili) e redigere un rapporto biennale al Ministero della salute ed alla Conferenza dei presidenti delle Regioni sulle attività svolte.
Si ricorda che l’Associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo” è stata fondata, a supporto del progetto IPOCOM (Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo), il 2 febbraio 2004, da cinque Ministri (salute; affari esteri; istruzione, università e ricerca; italiani nel mondo; innovazione e tecnologie) e che una delle finalità attuali dell'Associazione è costituita dalla promozione delle donazioni delle attrezzature sanitarie obsolete in favore dei "Centri Sanitari Italiani nel Mondo", aderenti (come soci ordinari) alla medesima Associazione. Alla Alleanza aderiscono, in qualità di soci ordinari, 34 Centri sanitari italiani nel mondo e 33 Centri sanitari nazionali di Riferimento, a cui possono aggiungersi enti pubblici, amministrazioni statali e regionali e istituzioni sanitarie private interessate agli obiettivi dell’Alleanza.
I commi 199 e 200 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni appaiono volte ad unificare i diversi strumenti previsti dalla legislazione vigente a fini del controllo sull’andamento della spesa e della correttezza delle prestazioni erogate dalle strutture del SSN.
In particolare, in base al comma 199, la nuova struttura si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR).
Si ricorda a tale proposito che tale organismo, composto da personale comandato presso il Ministero, fino ad un massimo di 250 unità, svolge funzioni ispettive nei confronti delle strutture sanitarie [237].
La disposizione in esame riconduce alla nuova struttura le seguenti attività:
§ la verifica da parte ministeriale sull'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresi i profili attinenti ai tempi di attesa[238];
§ del sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale[239];
§ il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere[240];
§ dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali;
§ del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, istituito dall’Intesa del 23 marzo scorso in sede di Conferenza Stato regioni[241].
Le modalità di applicazione del Sistema sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato regioni.
Per l'attuazione del Sistema, il Ministero della salute può stipulare, ai sensi del comma 200, rapporti di collaborazione con istituti di ricerca ed esperti per una spesa complessiva di 10 milioni di euro annui.
Il comma 201 ampliai compitialla Commissione unica sui dispositivi medici[242].
Tale organo, che opera presso il Ministero della salute, definisce e aggiorna il repertorio dei dispositivi medici suddividendoli in apposite classi e sottoclassi con l’indicazione del prezzo di riferimento[243].
Le disposizioni in esame prevedono che, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Dicastero, la Commissione svolga anche funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici medesimi.
Si segnala che la necessità dell’ampliamento dei compiti consultivi della Commissione era indicata anche dall’articolo 11 dell’Intesa del 23 marzo 2005.
Il comma 202 prevede l’emanazione, entro il 31 marzo 2006, di un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni, per la definizione di criteri e modalità per la certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere (ivi comprese quelle universitarie), degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
La relazione tecnica sottolinea che la norma introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta della corrispondenza degli stessi alle strutture contabili ed alla contabilità analitica, permettendo una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale.
Al riguardo si osserva che la norma in esame appare volta a definire criteri uniformi per tutte le strutture sanitarie, che attualmente risultano disomogenei.
Si rileva che, nell’ambito dell’Intesa del 23 marzo scorso, le Regioni avevano assunto l’impegno di adottare un sistema di contabilità analitica adeguato per un’analisi comparativa dei costi e dei risultati delle singole aziende (cfr. art. 3, comma 7).
Il comma 203, pur salvaguardandoil principio della libera scelta da parte dei cittadini, prevedeun tetto massimo regionale per il rimborso e la compensazione tra le regioni, relativi all'erogazione di prestazioni, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in favore di cittadini residenti in altre regioni.
La norma richiama la procedura di cui all’art. 8-sexies, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in base al quale i criteri generali per il rimborso e la compensazione in esame sono definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Nell’ambito di tali criteri, le regioni "possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie". Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 (anch’esso richiamato dalla disposizione in esame), nella ripartizione del fondo sanitario nazionale si deve tener conto anche della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche fornite dalle strutture sanitarie attraverso le regioni.
Dal tetto sono escluse le cure concernenti i pazienti oncologici ed i ricoveri relativi alle discipline di alta specialità.
La relazione tecnica precisa che la norma “è volta ad arginare il fenomeno della dilatazione dell’offerta dei servizi sanitari, da parte di alcune regioni, verso cittadini non residenti nelle stesse, e concorre alla riduzione dei costi dovuti alla presenza di inappropriatezze delle prestazioni erogate in mobilità sanitaria”. Conseguentemente, tale disposizione concorrerà alla riduzione dei costi sostenuti dalle regioni.
Si segnala che nel corso del dibattito al Senato è stata approfondita l’opportunità di sottoporre alla disciplina in esame anche le cure termali, in ragione della peculiarità del settore e della diversa distribuzione nel territorio nazionale delle aziende termali.
Il comma 204, lettera a), stabilisce la rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza[244], intesa ad incrementare, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, la relativa offerta in regime ambulatoriale - con corrispondente decremento dell'offerta in regime di ricovero ospedaliero.
A tal fine la norma richiama le seguenti disposizioni di legge:
§ l’art. 54 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), con il quale sono state definite le procedure per la modifica ed aggiornamento dei LEA tramite decreto del Presidente del consiglio, previa intesa della Conferenza permanente Stato Regioni;
§ l’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che rinvia ad un regolamento governativo l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali tecnologici di processo e di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza. Si ricorda a tale proposito che tale regolamento non è stato emanato.
Il comma 205 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni che, per le finalità indicate dal comma 204, lett. a) individui le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale[245].
La lettera b) del comma 204 prevede, attraverso la revisione della normativa vigente, l’inserimento, nell'ambito dei i livelli di assistenza, della fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito dalla categoria dell'assistenza protesica a quella dell'assistenza integrativa (cioè, delle prestazioni di assistenza integrativa comprese nei livelli essenziali di assistenza).
Si dispone inoltre l'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l’art. 8, comma 5, della legge n. 449 del 1997dispone che, nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa restano comunque salvaguardate le forniture a favore di disabili. A tal fine il Ministero della sanità provvede alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. In applicazione della norma citata è stato adottato il D.M. 27.08.99, n. 332, Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Con successivo provvedimento la validità delle disposizioni del decreto è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2001. Infine il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza ne ha confermato la vigenza.
Con riguardo alle disposizioni in esame appare opportuno un approfondimento sull’utilizzo delle diverse fonti normative (regolamento governativo, decreto del presidente del consiglio dei ministri, decreto ministeriale) ai fini dell’adozione delle misure di ridefinizione dei LEA e delle tipologie delle prestazioni, anche alla luce delle competenze regionali in materia.
Il comma 206 esclude dall'assoggettamento a procedure di esecuzione forzata i fondi destinati, mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica o a emolumenti di qualsiasi tipo, dovuti al personale amministrato, ovvero a spese per servizi e forniture relativi agli uffici medesimi.
I commi 207, 208, 209, e 210 recano disposizioni relative all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)[246]. Si prevede, in particolare:
§ il trasferimento diretto al bilancio dell’Agenzia di risorse finanziarie, che attualmente sono versate in prima istanza all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all’AIFA[247] (comma 207, lettera a);
§ l’assegnazione alla medesima Agenzia, della quota dei versamenti delle imprese farmaceutiche dovuti in caso di richiesta di autorizzazione di congressi, convegni o riunioni (su tematiche attinenti all'impiego di medicinali) nonché delle somme corrisposte dalle officine farmaceutiche per gli oneri derivanti dalle attività di ispezione delle medesime (comma 207, lettera b), capoverso 10-bis)[248];
§ il trasferimento al bilancio dell’Agenzia dei versamenti da parte degli stabilimenti farmaceutici per la copertura delle spese per le attività ispettive nelle officine farmaceutiche (comma 207, lettera b, capoverso 10-ter) [249];
§ il trasferimento in proprietà all’Agenzia dei beni mobili del Ministero della salute in uso alla stessa alla data del 31 dicembre 2004 (comma 207, lettera c).
Il comma 208 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di versamento delle entrate indicate dal comma 207.
Il comma 209 ridetermina in 190 unità la dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco. L'elevamento della dotazione è a carico della medesima Agenzia ed è inteso a favorire lo svolgimento delle relative funzioni, in particolare di quelle inerenti al rispetto dei limiti di spesa farmaceutica. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con un successivo provvedimento[250].
Il comma 210 precisa che il contributo versato annualmente dalle aziende farmaceutiche è pari al 5% delle spese autocertificate, “decurtate” delle spese per il personale addetto, anziché “al netto” di tali spese[251].
La relazione tecnica si limita a precisare l’assenza di oneri a carico del bilancio delle Stato, in quanto norme volte a disciplinare aspetti finanziari dell’Agenzia o a disporre un aumento degli organici, ma comunque a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.
Articolo 1, comma 211
(Farmaci di automedicazione)
211. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
La norma, introdotta dal Senato, esclude i farmaci per automedicazione dalle disposizioni di legge che assegnano all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il compito di individuare le specialità per le quali debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.
Tale disposizione è introdotta in quanto “i farmaci per automedicazione già dispongono di dimensioni appropriate ai fini terapeutici”.
La disciplina vigente[252] prevede che l’AIFA attui misure per il confezionamento ottimale delle confezioni, almeno per le patologie più rilevanti (limitatamente ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale) e per le c.d. “confezioni d’avvio”, attribuendo altresì all’Agenzia il compito di stilare un elenco di prodotti medicinali per i quali sia possibile ricorrere alla prescrizione e alla vendita per unità posologiche.
Articolo 1, commi 212-213
(Norme concernenti l’Agenzia per i
servizi sanitari regionali)
212. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 192 e 193 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Il comma 212, introdotto dal Senato, dà facoltà al Ministro della salute di disporre il distacco fino a dieci unità del personale del Ministero presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, su richiesta della stessa, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La disposizione è volta a supportare le attività dell’Agenzia disposte:
dai commi 191-195 del disegno di legge finanziaria medesimoin materia di liste di attesa, con particolare riferimento all’attività di monitoraggio dei tempi di attesa,
dall’articolo 1, comma 180, della legge finanziaria per il 2005, che dispone il supporto tecnico dell’Agenzia per quelle regioni che, in situazione di squilibrio economico finanziario accertato, hanno l’obbligo di procedere alla ricognizione delle cause ed alla elaborazione di un programma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale;
dall’Intesa in Conferenza Stato regioni del 23 marzo 2005, che prevede il supporto tecnico dell’Agenzia al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.
Il comma 213, anch’esso introdotto dal Senato, esclude per il periodo 2006-2008, gli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali[253] dall’applicazione della disciplina generale sulle nomine governative che possono essere soggette al vaglio del Governo ad inizio legislatura, ai fini di una loro conferma o revoca[254].
Le disposizioni in commento sono volte a garantire “con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa”.
Si ricorda che la normativa vigente riguarda le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati delle seguenti strutture:
§ enti pubblici;
§ società controllate o partecipate dallo Stato;
§ agenzie;
§ altri organismi comunque denominati.
Le nomine in questione, qualora siano intervenute nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura (computata espressamente con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, riprendendo il dettato dell’art. 7, comma quinto, della legge elettorale della Camera dei deputati) o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, nel mese antecedente a questo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo Governo entro sei mesi dalla data del voto parlamentare che conferisce ad esso la fiducia. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.
Articolo 1, commi 214-216
(Programma edilizia sanitaria)
214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
215. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 214, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 214, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
Le norme in esame, introdotte dal Senato, sono volte a razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili per i programmi di edilizia sanitaria.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e nei limiti delle disponibilità finanziarie, Accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 266 del 1996 [255], le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria per la realizzazione,nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, dell'attività libero professionale intramuraria.
In particolare, il comma 214 dispone la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, limitatamente agli interventi per i quali:
§ la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;
§ la richiesta di finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;
§ all’ammissione al finanziamento non sia conseguita, entro 9 mesi dalla comunicazione all’ente interessato, l’aggiudicazione dei lavori.
Ai sensi del comma 215, le risorse resesi disponibili sono impiegate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture destinate all’attività intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi concernenti gli IRCCS, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici e l’Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote gia assegnate alle regioni e province autonome.
In fase di prima attuazione, su richiesta dell’ente interessato presentata entro il 30 giugno 2006, la risoluzione degli Accordi e la conseguente revoca degli impegni di spesa può essere disposta[256], limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Le regioni dovranno presentare domanda di ammissione al finanziamento degli interventi per l’utilizzo degli impegni di spesa non revocati (comma 216).
Articolo 1, commi 217-221
(Ricerca farmaceutica)
217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
218. Gli accordi di programma di cui al comma 217 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 218, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 190 del presente articolo, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono abrogate.
Le norme in esame, introdotte dal Senato, riguardano lo sviluppo della ricerca farmaceutica, regolando in particolare la materia degli incentivi per tale settore di cui alla legge finanziaria per il 2003[257].
La legislazione vigente ha introdotto una forma di incentivo (premium price o “premio di prezzo”) diretto alle aziende farmaceutiche che realizzano investimenti nella ricerca nel settore farmaceutico sul territorio nazionale.
L’incentivo si applica nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata[258] o di mutuo riconoscimento[259], anche nel caso in cui l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
La norma detta i criteri per calcolare il premio[260], rinviando ad un decreto interministeriale, su proposta del CIPE[261], la definizione dei coefficienti e l’entità massima del premio, in rapporto al prezzo negoziato.
Il comma 217 prevede che i criteri generali siano stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Agenzia Italiana del Farmaco, entro dieci mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Su tale base l’Agenzia Italiana del Farmaco provvederà a stipulare con le singole aziende farmaceutiche appositi Accordi di programma.
In base al comma 218, tali Accordi prevedono le attività ed il piano di interventi tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- apertura o potenziamento dei siti produttivi;
- aumento del personale destinato alla ricerca;
- incremento dell’export.
Il premio di prezzo non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti (comma 219).
Le norme ribadiscono (comma 217) che spesa per gli incentivi non può essere superiore allo 0,1 per cento del livello complessivo della spesa farmaceutica. In sede di Conferenza Stato regioni può essere stanziato un importo aggiuntivo, fino a 100 milioni di euro, fermo restando il livello complessivo della spesa sanitaria. Peraltro la norma prevede anche una contestuale riduzione di 100 milioni di euro la spesa per l’edilizia sanitaria[262] (comma 220).
Il comma 221 abroga la procedura di definizione dei coefficienti e del premio massimo attribuibile alle imprese di cui all’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge n. 289 del 2002.
Al riguardo appare opportuno un coordinamento tra la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 58 sopra citata (non abrogata dalla norma in esame) che detta i criteri per l’attribuzione del premio di prezzo ed i “criteri generali” che saranno definiti, in base al comma 217, con decreto interministeriale.
222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.
223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007»;
b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;
c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento»;
d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;
e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».
225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.
227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».
Le disposizioni recate dai commi da 222 a 227 interrompono la serie di rinvii ed incertezze che hanno caratterizzato l’applicazione del “federalismo fiscale” secondo l’attuazione che ne ha dato il decreto legislativo n. 56 del 2000.
La disciplina attuale vede sospesa l’applicazione della ripartizione perequativa prefigurata dall’articolo 7 del D.Lgs. e l’efficacia del DPCM 14 maggio 2004[263], prima attuazione (per l’anno 2002) della ripartizione effettuata secondo la progressiva decelerazione del criterio della spesa storica. Il contributo dello Stato alla perequazione del finanziamento della spesa sanitaria (di fatto, il Fondo sanitario) per gli anni dal 2002 al 2005 è assegnato alle regioni ancora in misura provvisoria e sotto forma di anticipazioni di tesoreria che – secondo la quantificazione che ne da la Relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame – lasciano ‘accantonati’ circa 11 miliardi di euro per il periodo 2002-2004.
Le modifiche (anch’esse temporanee) che queste disposizioni apportano al decreto legislativo n. 56 rendono operativo un accordo intervenuto dapprima fra le regioni e, successivamente, fra queste ed il governo: le regioni hanno raggiunto un’intesa sulla ripartizione – tra di esse - del fondo perequativo, lo Stato si è impegnato ad approvare quelle ripartizioni in via definitiva ed a corrispondere rapidamente le somme accantonate.
Il comma 223 riduce significativamente, per gli anni 2002-2005, la quota di fondo perequativo che è ripartita tra le regioni in base ai parametri (obiettivi) di cui all’allegato «A» del decreto legislativo n. 56/2000 e stabilisce correlativamente che quei parametri devono essere ridefiniti per modo che la differenza fra le assegnazioni spettanti a ciascuna regione in base al criterio della spesa storica e quelle stabilite dall’applicazione dei parametri non sia superiore a quella dell’anno 2002 aumentata della medesima misura per ciascuno dei tre anni successivi.
i commi 222, 224, 226 e 227 integrano e modificano di conseguenza il decreto legislativo n. 56/2000 e altre disposizioni che vi fanno riferimento: per gli anni 2002-2005. Per l’anno 2006 la determinazione è fatta nell’anno 2005 secondo il procedimento già stabilito per il passaggio dalla disciplina provvisoria alle aliquote ‘a regime’ (D.Lgs. n. 56/2000, art. 5, comma 3).
Il comma 225 stabilisce infine che entro il 31 marzo 2006 dovrà essere adottato il decreto ministeriale che definisce il “piano graduale” secondo il quale sono ‘corrisposte’ alle regioni le somme accantonate sulle spettanze 2002-2004 (pari a circa 11 miliardi di euro).
L’emanazione del DPCM 14 maggio 2004, «Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – Anno 2002» ha reso numericamente evidenti gli effetti che sarebbero derivati dal progressivo abbandono del criterio della spesa storica nella ripartizione del fondo perequativo introdotto con il “federalismo fiscale”. Con il crescere della quota ripartita in base ai cosiddetti ‘parametri obiettivi’ stabiliti dall’allegato «A» le regioni con bassa capacità fiscale, più massicciamente dipendenti dall’ammontare della ‘perequazione’, avrebbero progressivamente perso parte dei trasferimenti che erano loro assicurati dalla invarianza della copertura della spesa storica: poco più che 98 milioni di euro nell’anno 2002, con la prima applicazione e la quota limitata al 5%; già 152 milioni di euro nell’anno successivo, quando la quota da ripartire secondo i parametri obiettivi sarebbe salita al 10%. A partire dal 2004 e sino al 2013 quella quota sarebbe aumentata del 9% annuo (19%, 28%, 37%, rispettivamente negli anni 2004, 2005 e 2006) raggiungendo nell’anno 2013 la quota massima del 100%.[264]. Nel 2013 la ‘spesa storica’ sarebbe divenuta una voce ‘per memoria’ ed il finanziamento del fabbisogno sanitario di ciascuna regione sarebbe stato assicurato integralmente secondo i ‘parametri obiettivi’. In questi la correzione della capacità fiscale effettuata fino al 90% (tramite il parametro «ß», o «coefficiente di solidarietà») avrebbe garantito la quasi totale perequazione delle basi imponibili lasciando soltanto il 10% dello sforzo fiscale di ciascuna regione come riconoscimento ad ognuna dell’apporto di quel territorio alla solidarietà generale.
Questa prospettiva non si è realizzata: i numeri del decreto hanno fatto emergere la contraddizione fra la generale accettazione dei principi che avevano ispirato il decreto legislativo n. 56/2000 e la contestazione della loro concreta realizzazione nell’articolo 7. Il DPCM che ha formalizzato la determinazione della quota di compartecipazione all’IVA per l’anno 2002 e la ripartizione del fondo perequativo è intervenuto con ritardo perché nella Conferenza Stato-regioni non è stato possibile raggiungere (tra le regioni) l’intesa richiesta dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000. Il calcolo che deriva dalla applicazione dei parametri stabiliti nell’Allegato «A» consente alle regioni che hanno basi imponibili più consistenti di recuperare parte della propria capacità fiscale ma riduce corrispettivamente e per il medesimo importo la perequazione assicurata alle altre. Questo è stato particolarmente contestato dalle regioni meridionali che subiscono (avrebbero subito) la maggior parte delle decurtazioni.
Nel dettaglio sono state rivolte molte critiche alla determinazione dei diversi parametri che intervengono nella formula di ripartizione (media dei consumi, basi imponibili, misurazione della capacità fiscale, criterio dello ‘sforzo fiscale’, dimensione territoriale, eccetera) e, non ultima, alla ‘velocità’ (10% nei primi due anni e 9% in ciascun anno successivo) con la quale viene ridotta progressivamente la quota assegnata in base ai trasferimenti soppressi (spesa storica). Più radicalmente, altre critiche hanno investito la determinazione del fabbisogno sanitario di ciascuna regione secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 662/1996 (peso della popolazione anziana, assenza del parametro della infrastrutturazione, eccetera).
Le regioni Campania e Puglia hanno impugnato quel decreto; il Governo – in attesa di poter definire una nuova disciplina del federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione - ha sospeso l’efficacia di quella ripartizione. L’ulteriore passo è stato compiuto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni che ha avviato la definizione di una propria proposta in base alla quale ‘chiudere’ il periodo 2002-2005 e porre le basi per definire nuovi criteri (formule) della perequazione che sostengano in modo adeguato ed accettato una nuova disciplina del ‘federalismo fiscale’.
L’intesa raggiunta dalle regioni è stata formalizzata in un documento[265] che reca proposte operative per la ripartizione dei finanziamenti relativi agli anni 2002-2005; non reca indicazioni per gli esercizi successivi, ma i parametri proposti sono suscettibili di essere applicati anche per gli anni successivi se nel frattempo non sia raggiunto un diverso assetto del federalismo fiscale.
In primo luogo il documento della Conferenza delle regioni conferma le critiche ripetutamente mosse al DPCM 14 maggio 2004, perché «non pienamente rispettoso degli intendimenti e a volte addirittura della lettera del decreto»[266] n. 56/2000 e perché, comunque, l’applicazione del federalismo fiscale intesa secondo le modalità cui si è rifatto il DPCM contestato produce «effetti eccessivi in termini di distribuzione delle risorse rispetto allo status quo». Per questa via talune regioni non sono più in grado di sostenere finanziariamente la spesa sanitaria.
Le proposte (richieste) avanzate concernono:
§ il punto di partenza: l’anno 2002 ed il DPCM sospeso; il decreto deve essere modificato per poter dare una «corretta attuazione» al decreto legislativo n. 56/2000. In particolare, ferma la quota del 5% come somma da assegnare secondo i ‘parametri obiettivi’, la ‘corretta’ interpretazione della formula dell’allegato e dei dati che essa richiama conduce a determinare in 23,4 milioni di euro la quota parte del finanziamento perequativo che viene a mancare rispetto al parametro della spesa storica (finanziamenti soppressi). Il DPCM ha invece determinato questa somma (si è detto) in circa 98 milioni di euro. Il documento della Conferenza dei presidenti sottolinea che questa diversa modalità di calcolo «rappresenta una base condivisa di discussione per quell’anno». Una tabella allegata al documento specifica le somme risultanti per ciascuna regione.
§ per gli anni 2003, 2004 e 2005 il documento chiede di modificare la disciplina dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 riducendo dal 9 all’1,5 % il tasso di incremento annuo della quota ripartita in base ai ‘parametri obiettivi’ e fissando, comunque, per ciascun anno un tetto massimo all’ammontare di tale quota in termini monetari.
- L’accordo arresta il computo della progressione all’anno 2005. Conserva come base il 5% già stabilito per l’anno 2002, ed a questa aggiunge la progressione annua dell’1,5%; nell’anno 2005 la quota di perequazione da ripartire in base alla spesa storica è del 90,5%. La tabella allegata all’Accordo mostra anche i diversi effetti quantitativi che si determinano ripetendo per il 2003 la «corretta attuazione» assunta per l’anno 2002: la somma di 152 milioni di euro risultante dallo schema di DPCM si riduce a 44,6 milioni di euro limitando l’incremento della quota all’1,5%. Con questa progressione però la completa sostituzione dei ‘parametri obiettivi’ al criterio della spesa storica avverrebbe nell’anno 2065.
- Anche la misura del tetto massimo è determinata quantitativamente. L’intesa raggiunta dalle regioni stabilisce (chiede) che per ciascun anno di progressione l’incremento di perequazione non coperta dal parametro della spesa storica non superi i 23,4 milioni di euro stabilita per l’anno 2002. Così, come dettagliatamente esemplificato, 46,8 milioni di euro nell’anno 2003, 70,2 milioni di euro nell’anno2004 e 93,6 milioni di euro per l’anno 2005.
Contestualmente, in sede di Conferenza Stato-regioni, Governo e regioni hanno convenuto di dare attuazione a quell’accordo modificando in tal senso la disciplina transitoria del decreto legislativo n. 56/2000 e consentendo che su quella base le regioni possano recuperare le somme accantonate e non ripartite per gli anni 2002-2004.
Le disposizioni del comma 223 recepiscono nel merito entrambi i punti definiti dall’Accordo concordato dalle regioni ed approvato dalla Conferenza dei presidenti: la nuova progressione dell’incremento della quota da ripartire annualmente in base ai ‘parametri obiettivi’ ed il limite massimo dell’incremento annuale della quota esclusa dal parametro della spesa storica; non accolgono invece le misure quantitativamente determinate dalle regioni né alcun riferimento a diversi criteri di «corretta attuazione» della formula di ripartizione recata dall’allegato «A» al decreto legislativo n. 56/2000.
Le disposizioni del comma 223 non modificano testualmente le corrispettive disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56/2000 ma vi si sovrappongono; dispongono cioè parzialmente in deroga di talune delle sue norme I commi 223 e 222 dettano pertanto una disciplina derogatoria che trova efficacia limitatamente agli anni (esercizi) 2002-2005. Alle nuove determinazioni per l’anno 2006 provvede il rinvio operato dal successivo comma 226.
Il primo periodo del comma 222 stabilisce che per l’anno 2002 la «quota di incidenza della spesa storica» (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 56/2000) è ridotta del 5%. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 la riduzione annuale è ridotta all’1,5% che, per il conteggio di quell’anno, si cumula con le quote degli esercizi precedenti. Le quote escluse dalla «incidenza della spesa storica» sono ripartite tra le regioni secondo i parametri e le formule stabilite nell’allegato «A» al medesimo articolo 7. Con una formula che si presta ad accogliere – nella sostanza – sia la «corretta attuazione» invocata dal documento delle regioni per l’anno 2002, sia le modificazioni necessarie ad osservare nei tre anni successivi il limite di incremento accolto dal terzo periodo del comma 223, il comma 222 consente che il DPCM che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, deve stabilire annualmente le quote di partecipazione ai tributi e le somme spettanti a ciascuna regione, possa modificare le specifiche tecniche (parametri e formule) recate dall’allegato «A» del decreto legislativo 56/2000. Questa ‘temporanea’ delegificazione del contenuto normativo di quell’allegato rende possibile modificare formule e parametri per modo che sia per l’anno 2002, sia per gli incrementi degli anni 2003-2005 sia possibile raggiungere il risultato indicato numericamente dalle regioni.
Giova segnalare che la disposizione del comma 222 non indica puntuali modificazioni o diverse assunzioni di parametri ma soltanto un criterio teleologico che lascia il DPCM libero di incidere su qualsiasi parte del complesso allegato purché le modificazioni introdotte consentano un risultato coerente con quanto prescritto dal comma 223.
Il terzo periodo del comma 223 stabilisce il limite di incremento annuo che può assumere lo scostamento fra ammontare dei trasferimenti soppressi e totale delle somme assegnate dalla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 56/2000.
Si tratta, nel complesso, di una differenza a somma zero: le somme positive (rispetto all’ammontare dei trasferimenti soppressi) ottenute dalle regioni che contribuiscono al fondo perequativo con parte del proprio gettito dell’IVA sono compensate dalle perdite che le regioni beneficiarie nette del fondo perequativo subiscono rispetto al rispettivo ammontare dei trasferimenti soppressi. La disposizione in esame stabilisce che il totale delle somme positive per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 non possa essere superiore alla somma delle assegnazioni positive determinatesi per l’anno 2002, aumentate cumulativamente della medesima cifra per ciascun anno. Per consentire che ciascuna regione possa però beneficiare pienamente del gettito degli altri due tributi propri che insieme alla compartecipazione IVA contribuiscono al finanziamento della sanità, il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF (ora IRES) e il gettito della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per autotrazione sono esclusi dal computo del limite di cui al comma 223.
Il comma 224 ed il comma 227 modificano, rispettivamente, alcune disposizioni del decreto legislativo 56/2000 e della legge 311/2004 per adattarne il testo alla nuova disciplina.
In particolare:
a) al decreto legislativo n. 56/2000:
- la lettera a) differisce al 1° gennaio 2007 il termine entro il quale i trasferimenti erariali spettanti alle regioni per il finanziamento delle funzioni amministrative loro assegnate dalla legge n. 59/1997 dovevano essere sostituiti da quote equivalenti di compartecipazioni a tributi (art. 6, commi 1 e 2);
- la lettera b), non essendo stato determinato l’assetto definitivo del federalismo fiscale, amplia al 2005 il periodo di funzionamento del fondo di garanzia istituito dall’articolo 13, comma 3, per compensare eventuali minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF (IRES); per quest’ultima la lettera c) del medesimo comma eleva la compensazione per gli anni 2004 e 2005 dall’aliquota 0,5% all’aliquota 0,9%; l’estensione all’aliquota dello 0,9% copre, se pure soltanto per gli anni 2004 e 2005, l’intera quota ‘obbligatoria’ dell’addizionale attribuita (prima per lo 0,5% e successivamente per un ulteriore 0,4%) in sostituzione di trasferimenti soppressi;
- la lettera d) disciplina corrispettivamente la misura dei ‘recuperi’ che l’erario è autorizzato a pretendere .- in costanza di assetto ancora transitorio – qualora i gettiti dei tributi sostitutivi superino l’ammontare dei trasferimenti soppressi. Come per le compensazioni del fondo di garanzia, così per i recuperi la commisurazione delle aliquote è distinta in due periodi: 0,5% per il periodo 2001-2003 e 0,9% per gli anni 2004 e 2005;
- la lettera e) ripropone la medesima estensione e differenziazione delle aliquote nella disposizione che determina quali somme sono prese a riferimento. Per la determinazione del gettito, si fa riferimento alle somme che per IRAP e addizionale all’IRPEF affluiscono sui conti correnti di tesoreria centrale; per l’addizionale all’IRPEF esse sono commisurate allo 0,5% e allo 0,9% coerentemente con quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 nel quale questa modifica è introdotta;
b) alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
E’ il comma 227 che dispone per i commi 58 e 59 dell’articolo 1 di questa legge. Essi assegnano alle regioni a statuto ordinario 342,583 milioni di euro come compensazione della perdita di gettito realizzata per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, che ad esse aveva attribuito l'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Questa assegnazione è portata in aumento dell’ammontare dei trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini delle aliquote dei tributi che sono stati assegnati in sostituzione. Poiché il testo vigente fa riferimento alla determinazione delle aliquote definitive (entro l’anno 2005) la disposizione in esame consente che quelle somme siano prese in considerazione (e assegnate alle regioni) anche per gli anni in cui ancora permane l’aliquota provvisoria.
Il comma 225 dispone che siano corrisposte alle regioni le somme che per ciascuno degli esercizi 2002-2005 sono state accantonate in attesa della emanazione dei decreti che fissano in via definitiva la quota di compartecipazione all’IVA e – secondo la disciplina dell’articolo 7 del decreto legislativo 56/2000 e relativo Allegato «A» - le somme conseguentemente spettanti a ciascuna regione. La Relazione tecnica all’originario disegno di legge A.S. n. 3613 determina quelle somme in circa 11 miliardi di euro per il periodo 2002-2004. Poiché si tratta di somme residuali che integrano quelle corrisposte come anticipazioni di tesoreria la determinazione delle somme spettanti per l’anno 2005 è possibile soltanto nei primi mesi dell’anno 2006, quando sarà possibile conoscere le anticipazioni erogate a ciascuna regione nell’anno 2005.
Per la corresponsione di queste somme – modalità e tempi - il testo in esame rinvia ad un decreto che il Ministro dell’economia e delle finanze deve emanare entro il 31 marzo 2006, sentita la Conferenza Stato-regioni. Le somme spettanti a ciascuna regione saranno determinate secondo quanto stabilito (nuova disciplina transitoria) ai commi 223 e 222 mentre la cadenza e l’entità delle erogazioni saranno stabilite “secondo un piano graduale” sul quale si esprimerà anche la Conferenza Stato-regioni.
La relazione tecnica già citata nota però che l’effettiva erogazione di quelle somme è subordinata all’approvazione dei DPCM attuativi per gli anni 2002-2005 secondo la nuova disciplina, e alla chiusura dell’istruttoria del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali relativi agli anni cui appartengono le somme non corrisposte.
Trattandosi di somme dovute per gli anni passati e temporaneamente ‘accantonate’ queste somme – secondo la Relazione tecnica più volte citata - non hanno effetti sull’indebitamento netto e non producono effetti peggiorativi dei saldi in quanto già considerate nella definizione del tendenziale 2006-2008.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Presso la Corte di giustizia delle Comunità europee è pendente la causa[267], sollevata in via pregiudiziale, sulla compatibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con il divieto, comunitario, di imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA.
Per l’illustrazione del contenuto della causa in questione, si rinvia alla scheda relativa al comma 78.
228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
231. È abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211.
I commi 228-231, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano modifiche alla disciplina fiscale degli ammortamenti relativa ai soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione di energia elettrica.
Appare opportuno segnalare che l’articolo 11-quater introdotto dal Senato nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), attualmente all’esame della Camera (A.C. 6176 - termine per la conversione: 2 dicembre 2005), reca disposizioni analoghe, di carattere transitorio, riferite al periodo d’imposta che sarà in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le stesse disposizioni sono contenute anche nell’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, concernente “Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale”, attualmente all’esame della Camera (A.C. 6139 - termine per la conversione: 17 dicembre 2005).
Il comma 228 introduce un nuovo articolo 102-bisnel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 1 del nuovo articolo 102-bisdisciplina l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni attraverso la individuazione delle attività che vi sono sottoposte.
In particolare, sono interessati dalla disposizione i soggetti che esercitano le seguenti attività:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Il decreto legislativo n. 164 del 2000[268] (c.d. decreto Letta) è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, contenuta nell’articolo 41 della legge n. 144 del 1999[269] .
L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti per l’applicazione del decreto medesimo. In particolare, la lettera n) del comma 1 precisa che con il termine “distribuzione” s’intende il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, mentre la lettera ii) chiarisce che il termine “trasporto” designa il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione.
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Il decreto legislativo n. 79 del 1999[270] è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, contenuta nell’articolo 36 della legge n. 128 del 1998[271].
Ai sensi del comma 14 dell’articolo 2, con il termine “distribuzione” s’intendono il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
Il successivo comma 20 definisce la “rete di trasmissione nazionale” come il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
Il comma 2 del nuovo articolo 102-bis interviene sulle modalità di determinazione della vita utile dei beni materiali strumentali relativi alle attività individuate al comma 1.
In particolare, prevedendosi una maggiore vita utile, viene ridotta la quota di ammortamento annuo deducibile fiscalmente.
Dal punto di vista fiscale, il costo dei beni di durata pluriennale è ripartito in più esercizi e la quota deducibile in ciascun esercizio rappresenta l’ammortamento ordinario annuo. In altre parole, poiché il bene strumentale non esaurisce la propria utilità in un unico esercizio, il costo per esso sostenuto viene ripartito fra tutti gli esercizi nei quali si suppone che il cespite venga utilizzato (vita utile). La quota di ammortamento ordinario si determina applicando al costo di acquisto o di costruzione i coefficienti determinati dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. In particolare, i coefficienti di ammortamento sono stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per gli ammortamenti dei beni strumentali entrati in funzione nei periodi d’imposta iniziati entro il 31 dicembre 1988, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per gli ammortamenti iniziati in data successiva al 31 dicembre 1988. I coefficienti sono determinati sulla base della vita utile presunta di ciascun bene utilizzato in ogni specifica attività.
Le disposizioni qui commentate modificano il computo delle quote d’ammortamento, prevedendo, in luogo dell’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale a fini fiscali, il riferimento alla vita utile determinata dall’autorità di regolazione del settore energetico a fini tariffari.
Per quanto riguarda l’attività di trasporto di gas naturale, la lettera a) del comma 2 rinvia a quanto indicato nella tabella 1 allegata alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005.
Secondo quanto indicato nella tabella 1:
§ per i fabbricati la durata media è fissata in 40 anni. Tuttavia, la lettera a) del comma 2 in esame precisa che per i fabbricati iscritti in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni, cui corrisponde un coefficiente di ammortamento pari al 2% del costo.
Ai sensi del citato D.M. 31 dicembre 1988, relativamente all’attività di produzione e distribuzione di gas naturale sono fissati i seguenti coefficienti di ammortamento:
Fabbricati destinati all’industria...................................................................... 5,5%
Costruzioni leggere (baracche, tettoie, ecc.)................................................. 10,0%
In sostanza, per i fabbricati, la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile viene ridotta al 2,5% rispetto alle precedenti misure del 5,5% o 10%; relativamente ai fabbricati iscritti al 31 dicembre 2004, la quota è invece ridotta al 2%.
§ per i metanodotti (condotte e derivazioni) la vita utile è fissata in 40 anni.
Il D.M. 31 dicembre 1988 fissa i seguenti coefficienti di ammortamento:
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione................................................................ |
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Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento............................................................... |
|
Condotte per usi civili (reti urbane).................................. |
8% |
In sostanza, relativamente ai metanodotti la quota di ammortamento fiscalmente deducibile viene ridotta al 2,5% rispetto alle precedenti misure del 12%, 10% o 8%.
§ per quanto riguarda gli altri beni strumentali, la tabella 1 indica:
Centrali di spinta...................................................... 20 anni (coefficiente 5%);
Misuratori................................................................. 20 anni (coefficiente 5%);
Altre immobilizzazioni............................................ 10 anni (coefficiente 10%).
Il D.M. 31 dicembre 1988, relativamente ai restanti cespiti, fissa i seguenti coefficienti di ammortamento:
Stazioni di compressione e pompaggio............................. |
10% |
Attrezzatura varia e minuta; apparecchi di misura e controllo e bombole........................................................ ..................................................................................... |
|
Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc., mediante impiego di reagenti chimici.......................................................................... |
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Mobili e macchine ordinarie d’ufficio................................. |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici......... |
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Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc.)................ |
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Autovetture, motoveicoli e simili....................................... |
25% |
Relativamente all’attività di distribuzione di gas naturale, la stessa lettera a) del comma 2 rinvia alla tabella 2 allegata alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 170 del 29 settembre 2004, la cui applicazione è prorogata, per l’anno termico 2005-2006, dalla deliberazione n. 206 del 30 settembre 2005.
È riportata di seguito la tabella 2 allegata alla deliberazione n. 170/04 del 29 settembre 2004, come modificata dalla deliberazione n. 122/05 del 21 giugno 2005.
Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
Categoria di cespiti |
Durata in anni |
Fabbricati |
40 |
Condotte stradali |
40 |
Impianti di derivazione (allacciamenti) |
40 |
Misuratori |
20 |
Impianti principali e secondari |
20 |
Altre immobilizzazioni |
10 |
I coefficienti di ammortamento corrispondenti alle vite utili di 40, 20 e 10 anni sono pari, rispettivamente, a 2,5%, 5% e 10%.
Per quanto concerne i coefficienti di ammortamento ordinario fissati ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, si rinvia a quelli indicati relativamente all’attività di trasporto di gas naturale in quanto il più volte richiamato D.M. 31 dicembre 1988 determina unitariamente i medesimi coefficienti in relazione alla produzione e alla distribuzione di gas naturale.
Ai sensi della lettera b) del comma 2, ai fini dell’individuazione della vita utile dei cespiti relativi all’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica si applica l’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004.
La vita utile tecnico-economica individuata nella citata appendice è la seguente:
Fabbricati................................................ |
40 anni |
Linee di trasmissione.............................. |
40 anni |
Stazioni elettriche................................... |
33 anni |
Linee A.T................................................. |
40 anni |
Cabine primarie...................................... |
30 anni |
Sezioni M.T. e centri satellite.................. |
30 anni |
Cabine secondarie.................................. |
30 anni |
Trasformatori cabine secondarie........... |
30 anni |
Linee M.T................................................ |
30 anni |
Linee B.T................................................. |
30 anni |
Prese utenti............................................. |
30 anni |
Contatori, limitatori, misuratori................ |
20 anni |
I coefficienti di ammortamento relativi al settore energia elettrica fissati nel D.M. 31 dicembre 1988 sono i seguenti:
Specie 1ª/a - Produzione e distribuzione di energia elettrica idroelettrica:
Fabbricati destinati all'industria |
3% |
Costruzioni leggere (tettoie, baracche etc.) |
10% |
Opere idrauliche fisse |
1% |
Condotte forzate |
4% |
Centrali idroelettriche (esclusi i fabbricati) |
7% |
Linee di trasporto A.T. |
4% |
Sottostazioni di trasformazioni (esclusi i fabbricati) |
7% |
Rete di distribuzione B.T. |
8% |
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo |
10% |
Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc. mediante impiego di reagenti chimici |
15% |
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici |
20% |
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc. |
20% |
Autovetture, motoveicoli e simili |
25% |
Specie 1ª/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica.
Fabbricati destinati all'industria |
4% |
Costruzioni leggere (tettoie, baracche etc.) |
10% |
Centrali termoelettriche (esclusi i fabbricati) |
9% |
Linee di trasporto A.T. |
4% |
Sottostazioni di trasformazioni (esclusi i fabbricati) |
7% |
Rete di distribuzione B.T. |
8% |
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo |
10% |
Impianti destinati al trattamento e al depuramento delle acque, fumi nocivi etc. mediante impiego di reagenti chimici |
15% |
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici |
20% |
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno etc. |
20% |
Autovetture, motoveicoli e simili |
25% |
Con riferimento all’ambito oggettivo, il comma 7 del nuovo articolo 102-bis limita l’applicazione della disciplina speciale degli ammortamenti prevista dal medesimo articolo 102-bis esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del TUIR.
Si tratta delle categorie di cespiti indicate nelle tabelle allegate alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, indicate nel comma 2 del medesimo articolo a102-bis.
Poiché le suddette tabelle, oltre alle voci che designano beni materiali riferibili a categorie omogenee, contengono la categoria residuale denominata: “Altre immobilizzazioni” (assegnando ad essa una durata convenzionale di 10 anni), sembrerebbe potersi ritenere che l’ammortamento dei beni ricadenti in quest’ultima fattispecie resti disciplinato a norma dell’articolo 102 del TUIR (anche ove siano utilizzati in locazione finanziaria, poiché la disposizione generale del presente comma disciplina anche l’applicazione del comma 6 che regola tale ipotesi).
Il comma 3 del nuovo articolo 102-bis dispone che la vita utile decorre, in ogni caso, dall’esercizio in cui il cespite è entrato in funzione, non rilevando, a tal fine, eventuali trasferimenti del bene ad altri soggetti utilizzatori.
La novità introdotta riguarda i beni strumentali usati, per i quali la data di entrata in funzione, che si verifica in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui avviene l’acquisto del bene, non coincide con l’inizio della procedura di ammortamento effettuata dalla società acquirente.
Le disposizioni generali sull’ammortamento ordinario non disciplinano procedure differenti tra acquisto di cespiti nuovi e quelli usati. L’articolo 102, comma 1, del TUIR dispone che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene stesso.
Stando al tenore della norma, sembrerebbe che, a titolo di esempio, relativamente all’acquisto di un fabbricato usato, costruito ed entrato in funzione 60 anni prima, non possa essere dedotta la quota di ammortamento ordinario.
Ai sensi del medesimo comma 3, inoltre, in caso di trasferimento o devoluzione del bene all’ente concessionario, la quota di ammortamento è deducibile fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
Non appare chiara la determinazione delle condizioni di applicabilità e dei soggetti destinatari della presente disposizione.
Poiché l’ente concessionario sembrerebbe identificabile in uno dei soggetti esercenti l’attività di trasporto e distribuzione, cui si applica la disciplina dell’articolo 102-bis, la previsione di deducibilità delle quote di ammortamento “fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento” (all’ente concessionario da parte di altro soggetto) parrebbe riguardare un soggetto diverso, non altrimenti sottoposto alle disposizioni del presente articolo.
Potrebbe trattarsi di mero errore materiale, da sanare leggendo la parole: “concedente” in luogo di: “concessionario”. La norma disciplinerebbe in tal caso la deducibilità degli ammortamenti nell’ipotesi di cessione dell’infrastruttura all’ente pubblico territoriale che ha rilasciato la concessione.
In ogni caso, dovrebbe chiarirsi se, nell’ipotesi in cui la concessione abbia una durata inferiore alla vita utile del bene, s’intenda applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 4, del TUIR, ai sensi della quale la quota di costo non ammortizzata può essere portata in deduzione ai fini fiscali nell’ipotesi di eliminazione dei beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo.
Con riferimento ai beni in concessione, appare opportuno ricordare la disciplina contenuta nell’articolo 104 del TUIR, concernente l’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, ossia di quei beni in concessione (quali, ad es., gli aeroporti, le autostrade o gli acquedotti) che alla scadenza debbono essere restituiti gratuitamente.
Per i beni gratuitamente devolvibili, il richiamato articolo 104, in alternativa a quanto previsto negli articoli 102 e 103 del TUIR, consente la deduzione dell’ammortamento finanziario in quote costanti. Tali quote annuali si determinano dividendo il costo del bene, diminuito di eventuali contributi versati dal concedente al concessionario, per gli anni della durata della concessione, considerando anni interi anche le frazioni. In caso di aumento o diminuzione degli anni di concessione, ovvero nel caso di incremento o decremento del costo del bene, la quota deve essere proporzionalmente variata a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta la variazione medesima.
Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni relative ad opere pubbliche, il comma 4 dell’articolo 104 del TUIR stabilisce che sono deducibili quote differenziate di ammortamento finanziario, da calcolare sull’investimento complessivo realizzato, determinate con appositi decreti ministeriali, in proporzione alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.
Si segnala, inoltre, quanto precisato nella risoluzione ministeriale n. 231/E del 29 dicembre 2003 relativamente al caso di sostituzione del concessionario, cui era stata originariamente affidata la realizzazione di un’opera pubblica, prima del completo ammortamento dell’opera da parte del concessionario stesso. La richiamata risoluzione precisa che:
§ le somme corrisposte al concessionario a titolo di indennizzo non riducono il costo da ammortizzare, in quanto sono prive del requisito della certezza;
§ il 5 per cento delle somme corrisposte a titolo di incremento tariffario deve essere portato in diminuzione del costo da ammortizzare.
Al fine di garantire l’alternatività fra l’ammortamento tecnico, disciplinato dall’articolo 102-bis introdotto nel TUIR dal presente comma, e l’ammortamento finanziario, disciplinato dall’articolo 104 del medesimo TUIR, sarebbe opportuno modificare il comma 1 dell’articolo 104 precisando l’incumulabilità di tale ultimo articolo con l’articolo 102-bis, oltre che con gli articoli 102 e 103 già ivi indicati.
Il comma 4 del nuovo articolo 102-bisesclude, in deroga alla disciplina generale, la possibilità di imputare in ciascun esercizio quote di ammortamento anticipato ovvero di ammortamento accelerato.
Il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR reca disposizioni circa l’ammortamento anticipato e l’ammortamento accelerato per più intenso utilizzo del bene.
L’ammortamento anticipato viene imputato a soli fini fiscali con l’obiettivo di anticipare la deduzione di una parte del costo complessivo del bene. Esso consiste nella facoltà di elevare, fino a due volte, la quota di ammortamento ordinario nei soli primi tre esercizi a decorrere dall’entrata in funzione del bene. Nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
L’ammortamento accelerato, che consente di anticipare la deduzione di quote di ammortamento, è ammesso in caso di una maggiore e comprovata utilizzazione del bene rispetto quella normale del settore.
Il comma 5 del nuovo articolo 102-bisstabilisce che, qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, modifichi la durata della vita utile dei beni strumentali a fini tariffari rispetto a quanto stabilito nelle deliberazioni richiamate al comma 2, le eventuali modificazioni rilevano anche per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
Il riferimento indicato alla “data di entrata in vigore del presente decreto” andrebbe eliminato in quanto, trattandosi di un nuovo articolo inserito nel TUIR, risulterebbe riferito al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante l’approvazione del medesimo testo unico.
Le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 170/04 del 29 settembre 2004 e n. 166/2005 del 29 luglio 2005, i cui allegati disciplinano la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture agli effetti della determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e per il trasporto e il dispacciamento di gas naturale, riguardano, rispettivamente, il periodo di regolazione intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008 e il periodo di regolazione intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009. Per altro, nella deliberazione n. 206 del 30 settembre 2005 (che, come già ricordato, proroga l’efficacia della deliberazione n. 170/04) è dichiarato espressamente che si provvede con essa “in via transitoria sino a successivo provvedimento dell’Autorità e salvo conguaglio”.
Il comma 6 del nuovo articolo 102-bis disciplina il regime dei beni utilizzati in locazione finanziaria.
È disposto a questo riguardo che la deduzione delle quote di ammortamento ad essi riferite competa all'impresa utilizzatrice, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione.
Alla formazione del reddito imponibile dell’impresa concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
La disciplina fiscale prevista riproduce quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS n. 17, in materia di contratti di locazione finanziaria).
In linea generale, infatti, mentre il leasing, nel metodo contabile nazionale, si basa su un criterio patrimoniale, negli IAS prevale l’aspetto finanziario.
Il metodo patrimoniale è disciplinato dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, ai sensi del quale per i beni concessi in locazione finanziaria:
a) l'impresa concedente imputa a conto economico, quale componente positivo di reddito, i relativi canoni e deduce, quale componente negativo, quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario[272]; non è ammesso l'ammortamento anticipato. Nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni materiali, iscrive il bene concesso in locazione finanziaria;
b) indipendentemente dai criteri di contabilizzazione[273], per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore:
§ a otto anni, se in contratto ha per oggetto beni immobili (in proposito si segnala che l’articolo 5-ter del decreto legge n. 203 del 2005, attualmente in corso di conversione, reca modifiche alla disciplina qui richiamata)[274];
§ alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale emanato a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
Il leasing finanziario, secondo lo IAS 17, deve essere invece contabilizzato facendo riferimento alla sua natura sostanziale e finanziaria e non alla sua forma giuridica[275]. In particolare, i canoni periodici devono essere suddivisi tra la quota di restituzione del debito e la quota di interesse.
La società utilizzatrice iscrive nel proprio stato patrimoniale:
- nell’attivo, tra le immobilizzazioni materiali, il bene oggetto del contratto per un valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing;
- nel passivo, il debito verso la società di locazione finanziaria. L’importo iniziale del debito coincide con il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing e, man mano che vengono pagati i canoni, l’importo del debito si riduce per le corrispondenti quote di debito corrisposte. Questa voce, pertanto, evidenzia il debito residuo, relativo alla sola quota capitale, dovuto dalla società utilizzatrice alla società di leasing.
La medesima società utilizzatrice iscrive nel conto economico, tra i componenti negativi, l’ammortamento del bene e gli interessi passivi corrisposti alla società di leasing.
La società di Ieasing, invece, iscrive nel conto economico, tra i componenti positivi di reddito, gli interessi attivi inclusi nel canone periodico.
Ai sensi del successivo comma 230 dell’articolo 1, la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 102-bis del TUIR, qui illustrato, si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente al 1° gennaio 2006.
Pertanto, relativamente ai contratti di leasing già in corso rimane efficace la disciplina prevista dall’articolo 102, comma 7 del TUIR.
Per l’applicazione della nuova disciplina non sembra quindi rilevare il momento della stipulazione del contratto di leasing, in quanto la norma fa riferimento al momento in cui ne inizia l’esecuzione.
Il comma 8 del nuovo articolo 102-bis, disciplina il trattamento delle spese imputate a incremento del costo del bene.
Il trattamento fiscale delle spese incrementative è disciplinato dall'articolo 102, comma 6, del TUIR, che consente di imputare le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ad incremento del costo dei beni cui afferiscono, aumentandone il valore contabile: in questo caso, gli ammortamenti, anche ai fini fiscali, sono computati sull'intero valore incrementato. Qualora non sia operata tale imputazione nel bilancio, è consentita la deduzione dei predetti costi nell'esercizio in cui sono sostenuti entro il limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Il presente comma stabilisce, in relazione ai beni materiali strumentali cui si applica la presente disciplina, che per i costi incrementativi capitalizzati dopo la loro entrata in funzione le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni stessi.
Si richiamano a questo riguardo alcune indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria circa il trattamento delle spese incrementative.
Con la circolare n. 98/E-107570 del 17 maggio 2000, il Dipartimento delle entrate, richiesto di precisare se sia corretto applicare le aliquote di ammortamento al valore complessivo del cespite (costituito dal costo originario aumentato della spesa incrementativa), rispondeva che qualora le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato.
Con la circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, l’Agenzia delle entrate ha precisato quest’interpretazione rilevando che “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, secondo corretti princìpi contabili, sono capitalizzabili ad incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e sempre che si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di produttività, ovvero prolunghino la vita utile del bene (cosiddette spese di manutenzione straordinaria)”. In tal caso, gli ammortamenti vanno computati sull'intero valore incrementato del bene: pertanto, l'eventuale maggior ammortamento non imputabile in bilancio potrà essere dedotto extracontabilmente attraverso il prospetto EC.
Qualora invece si tratti di spese sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la loro vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria, “esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell'esercizio di competenza (cosiddette spese di manutenzione ordinaria)” e sono quindi deducibili ai sensi del comma 6 dell'articolo 102 del TUIR, nei limiti del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, non applicandosi la deduzione extracontabile prevista dall'articolo 109, comma 4, del medesimo testo unico.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 102-bis, per quanto non diversamente disposto, rimane ferma l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il rinvio comporterebbe quindi:
- l’applicabilità del principio generale secondo cui le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (comma 1). Tuttavia, in proposito, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 102-bis dispone che la vita utile cui fare riferimento “decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti”;
- la deducibilità del costo residuo in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo (comma 4);
- la deducibilità integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (comma 5);
- la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e la deducibilità della parte eccedente tale limite per quote costanti nei cinque esercizi successivi, nonché – al di fuori del predetto limite – la deducibilità, nell'esercizio di competenza, dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni (comma 6);
- la deducibilità delle quote di ammortamento relative alle aziende date in affitto o in usufrutto nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario (comma 8);
- la disciplina speciale relativa alla deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e delle spese d’impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative (comma 9).
Il comma 229 dell’articolo 1, inserendo un nuovo periodo nel terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, modifica la disciplina relativa ai dati da iscrivere nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalle imprese.
L’articolo 16, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 dispone l’obbligo, per le società, gli enti e le imprese commerciali di tenere e di aggiornare il registro dei beni ammortizzabili.
Il secondo comma reca disposizioni concernente i dati da iscrivere nel medesimo registro relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati. In particolare, relativamente a ciascuno dei richiamati cespiti debbono essere indicati: l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, l’ammontare del fondo di ammortamento risultante alla fine del periodo di imposta precedente, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota annuale imputata nell’esercizio, le eliminazioni dal processo produttivo.
Il terzo comma disciplina il regime dei beni diversi da quelli indicati nel secondo comma. Relativamente a tali beni (beni mobili non registrati), è consentito di fornire le indicazioni richieste nel secondo comma raggruppando i beni stessi in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per quanto riguarda i beni gratuitamente devolvibili, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Ai sensi del nuovo periodo introdotto, per i beni indicati nel nuovo articolo 102-bis del TUIR, sopra illustrato, le indicazioni “ivi richieste” possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile.
Il periodo introdotto sembrerebbe riferirsi letteralmente alle indicazioni richieste nell’articolo 102-bis del TUIR, il quale non prevede, fra l’altro, l’evidenziazione di alcuni dati quali il costo di acquisto e la quota complessiva del fondo di ammortamento finanziario già accantonata.
Inoltre, essendo modificato il solo terzo comma, e non anche il secondo, dell’articolo 16 del DPR n. 600/1973, la disposizione non sembrerebbe applicabile ai beni immobili e ai beni mobili registrati.
Potrebbe tuttavia ritenersi – per altro forzando la connessione sintattica del testo – che il riferimento alle indicazioni “ivi richieste” debba intendersi operato al secondo comma del medesimo articolo 16, in corrispondenza con quanto previsto nel primo periodo del novellato terzo comma, ove “le indicazioni ivi richieste” si riferiscono inequivocabilmente al precedente secondo comma.
Il comma 230 dell’articolo 1 disciplina la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 102-bis del TUIR, introdotto dal comma 228 del medesimo articolo 1.
In particolare, viene disposto che la richiamata disposizione (ad eccezione del comma 6) si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. In sostanza, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con anno solare, l’articolo 102-bis si applica dal 2006.
Tuttavia, come già ricordato, il comma 6 dell’articolo 102-bis, concernente gli ammortamenti dei beni concessi in locazione finanziaria, trova applicazione relativamente ai contratti la cui esecuzione inizia dopo il 1° gennaio 2006.
Si ricorda che l’articolo 11-quater del decreto-legge n. 203 del 2005, nel testo modificato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (A.C. 6176), dispone l’applicazione di norme, corrispondenti a quelle introdotte dal nuovo articolo 102-bis del TUIR, per il solo periodo d’imposta in corso alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione. In relazione ai beni utilizzati in locazione finanziaria, le nuove disposizioni ivi contenute – in forza del comma 8 dello stesso articolo 11-quater – sono applicabili ai contratti la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 ottobre 2005), parimenti nei limiti del periodo d’imposta in corso. In relazione a quest’ultima fattispecie, nel caso di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, potrebbe verificarsi discontinuità rispetto a quanto previsto dalla disposizione contenuta nel comma qui illustrato.
Il comma 231 abroga il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 2 del decreto legge n. 211 del 2005 al fine di coordinare le disposizioni relative al calcolo degli acconti, disciplinato in via transitoria dal richiamato articolo 2, con quanto previsto, a regime, dal comma 228 dell’articolo in esame.
Infatti, come già ricordato, la nuova disciplina degli ammortamenti indicata nel comma 228 del presente articolo 1, è stata introdotta, anche se in via transitoria per un solo periodo d’imposta, dall’articolo 2 del decreto legge n. 211 del 17 ottobre 2005 non ancora convertito in legge, nonché dall’articolo 11-quater del decreto legge n. 203 del 2005, in corso di conversione.
Il comma 10 del richiamato articolo 2 reca disposizioni in merito alla determinazione della misura dell’acconto delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare si dispone che:
- relativamente al periodo d’imposta in cui (in via transitoria) si applicano le disposizioni dell’articolo 2, la determinazione dell’acconto deve essere effettuata considerando i minori ammortamenti dedotti (primo periodo);
- relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2, la determinazione dell’acconto deve essere effettuata senza considerare le modifiche introdotte in via transitoria (secondo periodo).
L’abrogazione in parola, pertanto, ha la finalità di allineare la determinazione dell’acconto ad una disciplina che, a differenza di quanto disposto nel decreto legge n. 211 del 2005, non ha più carattere transitorio ma, attraverso il nuovo articolo 102-bis del TUIR, interviene come nuova norma a regime.
La medesima modificazione dovrebbe essere apportata anche all’articolo 11-quater, comma 10, del decreto legge n. 203 del 2005, in corso di conversione (A.C. 6176).
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio
rapporti con l'Unione Europea)
Mercato interno dell’energia
II 15 novembre 2005 la Commissione ha presentato la quinta relazione di valutazione sulla realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità.
La relazione evidenzia come, malgrado i notevoli progressi compiuti, si registri una situazione globalmente insoddisfacente dovuta in larga misura al fatto che molti Stati membri hanno recepito con ritardo, o in alcuni casi non lo hanno ancora fatto, la normativa adottata a tal fine, ovvero le direttive 2003/54/CE (norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 2003/55/CE(norme comuni per il mercato interno del gas naturale), il cui termine ultimo di recepimento era il 1° luglio 2004.
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione invita gli Stati membri, non soltanto a dare rapida attuazione alle suddette direttive, ma anche ad adottare le misure complementari che si dovessero rivelare necessarie a livello nazionale al fine di individuare e risolvere i problemi specifici.
Nel 2006 la Commissione presenterà una relazione in cui darà conto dei risultati di tale esame e valuterà l’opportunità di proporre ulteriori misure, che verranno presentate eventualmente nel 2007.
Il 25 ottobre 2005 è stato firmato ad Atene il Trattato per la Comunità dell’energia volto ad estendere la creazione del mercato interno dell’Unione europea dell’elettricità e del gas ad una serie di paesi dell’Europa sud-orientale che non fanno parte dell’Unione europea.
Secondo la Commissione la firma di questo Trattato è di fondamentale importanza non soltanto perché contribuirà a preparare il processo di adesione all’UE di molti di questi Stati mediante l’estensione dei benefici che derivano dall’esistenza di un unico mercato interno dell’energia, ma anche perché rafforzerà la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione europea.
Il Trattato è stato firmato dai 25 Stati membri dell’UE, da una parte, e da Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Bulgaria e l’Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo, dall’altra. Sono in corso negoziati con la Turchia, mentre a Moldavia, Ucraina e Norvegia è stato riconosciuto lo status di osservatori in attesa di un loro prossima adesione al Trattato.
Distribuzione di gas ed energia elettrica
Il 10 dicembre 2003 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure in materia di approvvigionamenti ed infrastrutture energetiche che comprende:
- una comunicazione sulle infrastrutture energetiche e la sicurezza degli approvvigionamenti (COM(2003)743);
- una proposta di decisione relativa ad una revisione degli orientamenti per le reti transeuropee dell’energia[276](COM(2003)742) al fine di tenere conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
- Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il 10 giugno 2004 il Consiglio ha adottato un orientamento generale, in vista della posizione comune, che sarà adottata in una delle prossime sessioni. IlConsiglio, in particolare, ha deciso di eliminare dal testo della proposta gli articoli relativi all'attribuzione della dichiarazione di interesse europeo ad alcuni progetti particolarmente rilevanti per l'integrazione delle reti e alla nomina di coordinatori europei per progetti prioritari specifici. La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 7 giugno 2005; la seconda lettura è prevista per il 17 maggio 2006;
- una proposta di direttiva relativa alle misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di elettricità e gli investimenti nelle infrastrutture (COM(2003)740).
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 5 luglio 2005 ed è in attesa della prima lettura del Consiglio.
Articolo 1, comma 232
(Aggiornamento sanzioni)
232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il comma 232 prevede l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006.
Si prevede, inoltre, che dall’attuazione della norma siano assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Si segnala che, come rilevato nel parere della 2a Commissione del Senato, poiché la disposizione prevede l'aggiornamento con DPCM delle sanzioni pecuniarie anche penali, andrebbe valutato se la soluzione prospettata possa implicare problemi di compatibilità con il principio di legalità delle pene, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.
L’articolo 25, comma 2, della Costituzione, infatti, nella interpretazione costante della Corte costituzionale, riserva alla legge statale la competenza ad emanare norme penali, sancendo ad un tempo il principio di legalità e quello di irretroattività della norma penale; la riserva di legge in tale ambito postula pertanto la specificazione, ad opera di un atto con forza di legge, del fatto previsto come reato e l’indicazione della pena.
Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie il principio di legalità è invece stabilito da una disposizione di legge ordinaria, vale a dire dall’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Pertanto, sebbene una parte della dottrina ritenga di poter ravvisare anche per le sanzioni amministrative un fondamento costituzionale del principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 689/81 citata, la Corte costituzionale ha costantemente interpretato la riserva di legge di cui all’articolo 25 della Costituzione come riferita alle sanzioni penali e non a quelle amministrative.
Dalla formulazione letterale della disposizione in commento (che parla semplicemente di “importi fissi"), la norma sembrerebbe riferirsi soltanto agli importi delle sanzioni che siano fissati in un’unica cifra e non a quelli che prevedono un minimo ed un massimo nell’ambito dei quali l’autorità che accerta la violazione individua e infligge la sanzione più adeguata al caso specifico.
Le sanzioni sono la risposta dell’ordinamento al verificarsi di un fatto che si assume essere stato lesivo per un singolo o per più persone.
In particolare, le sanzioni pecuniarie consistono nell’inflizione, al soggetto che ha violato una norma, di una pena costituita da una somma di denaro. Di solito sono previste entro un minimo ed un massimo proporzionali al fatto lesivo commesso: la sanzione in concreto inflitta è stabilita in base alla gravità della violazione. Sanzioni pecuniarie sono previste nella gran parte delle branche del diritto.
Riguardo alle sanzioni penali il sistema sanzionatorio segue il principio di personalità, che si ritrova in materia di elemento soggettivo (errore, cause di esclusione della responsabilità, ecc.). Sanzioni penali pecuniarie sono la multa e l’ammenda che, ai sensi dell’articolo 17 del codice penale, sono riferite,rispettivamente, ai delitti ed alle contravvenzioni. Nel diritto penale le sanzioni pecuniarie possono costituire anche pene accessorie, comminate insieme alla pena principale.
Un aggiornamento in aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie comporta, di norma, il duplice obiettivo di ottenere un maggiore introito e di aumentare la funzione deterrente che la minaccia della comminatoria di una pena esplica.
Nel valutare gli effetti in termini di maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame andrebbe considerato che, per quanto concerne, ad esempio, il sistema delle sanzioni penali e di quelle tributarie, vale il principio secondo cui, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, ovvero la sanzione più bassa (art. 2, comma 3, c.p., art. 3 comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), salvo che (art. 2, comma 3, c.p.) sia stata pronunziata sentenza penale irrevocabile
Ciò comporta che, aumentando nel 2006 gli importi delle sanzioni penali o tributarie, le nuove sanzioni di importo superiore si potranno applicare soltanto a violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del provvedimento che le prevede e, dal momento che, soprattutto per quanto attiene alle violazioni delle norme tributarie (ed in particolare quelle per le imposte sui redditi e per l'IVA), queste vengono accertate diversi anni dopo la commissione dell'illecito, ciò potrebbe provocare uno sfasamento temporale dell'incremento degli introiti relativi.
[1] La decisione del Consiglio si è basata sui seguenti elementi:
- l’Italia ha fatto registrare un disavanzo pari al 3,2% del PIL nel 2003 e nel 2004, destinato a mantenersi nettamente al di sopra del 3% nel 2005 e nel 2006, nell’ipotesi di politiche invariate. Ad avviso del Consiglio, pertanto, il superamento della soglia del 3% non può considerarsi temporaneo, e nemmeno eccezionale, dato che si è verificato in anni di crescita del PIL, sia pure contenuta (0,3% nel 2003 e 1,2% nel 2004);
- il rapporto debito/PIL, pari al 106-107% nel 2003 e nel 2004, è nettamente superiore al valore di riferimento (del 60%) e non è sceso ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni, ne’ è destinato a farlo nel prossimo futuro, tenuto conto dell’attuale livello dell'avanzo primario (inferiore al 2% nel 2004).
[2] L’articolo IV dello Statuto impegna i paesi membri a sottoporsi alla sorveglianza del FMI attraverso consultazioni bilaterali periodiche, nel corso delle quali l’incontro con un ampio ventaglio di interlocutori istituzionali e privati consente una approfondita analisi della situazione economico-finanziaria del paese oggetto dell’esame e una valutazione delle politiche perseguite dai governi nazionali.
[3] Considerando la differenza tra il disavanzo tendenziale e quello programmatico potrebbe sembrare che l’aggiustamento dovrebbe essere pari a 0,9 punti percentuali di PIL (4,7-3,8=0,9). In realtà la differenza di 0,1 punti percentuali è dovuta agli arrotondamenti conseguenti all’utilizzo di un criterio di calcolo che considera solo la prima cifra decimale.
[4] La sezione II della Relazione revisionale e programmatica fa riferimento ai maggiori dividendi ENI ed ENEL prodotti dall’incremento dei ricavi di settore e dalla quota non ancora contabilizzata di dividendi rivenienti dalla Cassa depositi e prestiti sul 10 per cento rispettivamente di ENI ed ENEL posseduti da questo soggetto per la quota di pertinenza del Ministero dell’economia.
[5] Secondo la parte illustrativa della RPP, gli oneri di questo tipo dovrebbero ammontare a circa 4 miliardi di euro. La discrasia rispetto al dato qui prospettato dovrebbe derivare dal fatto che alcuni di questi oneri ritenuti inderogabili, per un ammontare pari a circa 0,8 miliardi di euro, dovrebbero essere finanziati con misure contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria.
I dati forniti dalla RPP, relativamente alle tabelle, riguardano peraltro unicamente l’effetto complessivo di contenimento della spesa che da esse deriva (1,5 miliardi di euro), senza distinguere tra misure che comportano maggiori spese e misure da cui derivano risparmi; ne consegue che i dati relativi agli interventi di spesa indicati nella RPP non considerano gli oneri ineludibili finanziati attraverso le misure contenute nelle tabelle.
Sulla base delle informazioni disponibili non è dunque possibile individuare questi oneri, che risultano comunque coperti nell’ambito delle tabelle medesime.
[6] Il saldo netto da finanziare rappresenta la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali.
L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti.
Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale.
La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[7] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[8] L’articolo 1, comma 6, della legge n. 448/2001 prevedeva, infatti, che “le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
[9] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004
[10] I dati forniti dal Ragioniere generale dello Stato scontano già gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti disposte dalla manovra correttiva sul 2005 attuata con il decreto-legge n. 211/05 (e riprodotte nel decreto-legge n. 203/2005, collegato alla manovra per il 2006).
[11] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[12] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
[13] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA.
[14] Si segnala che l’11 gennaio 2005 è stata trasmessa alla Presidenza del Senato la Relazione sui dati raccolti attraverso l’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti (relativa all’anno 2003) (Doc. CLI n. 4), nell’ambito della quale sono per la prima volta illustrati i dati relativi agli incarichi conferiti dalle pp.aa. a consulenti e collaboratori esterni.
[15] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL.
[16] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[17] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
[18] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[19] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[20] I servizi inclusi in tale allegato sono: servizi di manutenzione e riparazione; servizi di trasporto terrestre ed aereo; servizi di telecomunicazione; servizi finanziari; servizi informatici ed affini; servizi R&S; servizi di contabilità; servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica; servizi di consulenza gestionale; servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; servizi pubblicitari; pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari; servizi di editoria e di stampa; eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.
[21] I servizi inclusi in tale allegato sono: servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto per ferrovia, servizi di trasporto per via d'acqua, servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, servizi legali, servizi di collocamento e reperimento di personale, servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati, servizi relativi all'istruzione, anche professionale, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi, culturali e sportivi, altri servizi.
[22] In realtà l’art. 1, comma 2, dispone che, salvi alcuni casi particolari indicati nel successivo comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti pubblici di servizi indicati all’allegato 1 e il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri.
[23] Secondo i dati forniti dall’ONLUS “Medici senza Frontiere”, ogni ospite dei centri di permanenza temporanea costa allo Stato, a seconda della strutture, dai 43 ai 185 euro al giorno, pur se in tutti i centri debbono essere garantiti gli stessi standard di accoglienza. Lo scorso anno più di 15 mila immigrati sono stati trattenuti in tali strutture.
[24] Decreto legge 01dicembre1993, n. 487 recante Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29 gennaio 1994, n. 71 .
[25] Fonte: Sole 24 ore dell’11 novembre 2005.
[26] Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585 può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa, con decreto motivato del Ministro del tesoro, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R n. 367/1994.
[27] “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
[28] Nella tabella A sono ricompresi, oltre agli enti territoriali (province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) anche gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), l’ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università, le Unità Sanitarie Locali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992.
Agli enti inclusi nella Tabella B della legge n. 720/1984 (province autonome, enti previdenziali ed assistenziali – INPS, INAIL, INPDAP – l’Istituto Postelegrafonici, la SACE, l’AGEA, l’ANAS ed altri) si applica, invece, un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
[29] Si ricorda che la stessa limitazione è stata prevista, dal citato art. 1, co. 9, della legge n. 311/2004, per l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste
[30] La limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato è disposta entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione..
[31] Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
[32] Per i membri della Camera dei deputati, l'importo mensile è attualmente pari a 5.941,91 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 833,10) e assistenziali (€ 559,54) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.069,35) e della ritenuta fiscale (€ 4.030,42).
[33] Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.
[34] Nel corso della presente legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge volti ad incidere sulla disciplina del trattamento economico dei parlamentari. L'A.C. n. 4296 (Buffo e altri) stabilisce in misura fissa gli emolumenti dei deputati, al fine di rendere la materia "il più possibile definita per legge, affinché possa avere la massima visibilità e trasparenza per l'opinione pubblica" (così la relazione illustrativa). L' A.C. n. 25 (Stefani) si limita invece a diminuire di un decimo l'indennità attualmente spettante ai parlamentari.
[35] Accanto all'indennità, sono in genere previsti una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, nonché il rimborso delle spese di viaggio.
[36] Legge 13 agosto 1979, n. 384, Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
[37] Lo Statuto, approvato con la procedura delineata dall’art. 190, co. 5, TCE, entrerà in vigore nel 2009, con l’avvio della prossima legislatura del Parlamento europeo.
[38] Oltre alle indennità spettanti durante il mandato, espressamente finalizzate a garantire l’indipendenza dei deputati europei, lo Statuto prevede una indennità transitoria (da corrispondersi alla fine del mandato) e una pensione. Appare degna di nota la previsione statutaria secondo la quale qualsiasi accordo in merito all’uso delle indennità e della pensione per fini che non siano privati è nullo: la ratio legislatoris è espressa nell’ambito del preambolo dello Statuto (13), ove si afferma che la norma intende arginare le aspettative dei partiti in relazione alla (almeno parziale) utilizzazione a propri fini delle provvidenze spettanti ai deputati. L’ammontare dell’indennità spettante ai deputati per l’esercizio delle funzioni sarà pari al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tale importo (pari a circa 7.000 euro mensili) è stato ritenuto congruo dal legislatore comunitario sulla base di uno studio presentato nel 2000 da un gruppo di esperti istituito dal Parlamento europeo (cfr. punto 9 del preambolo).
[39] Legge 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
[40] In sede di relazione tecnica il Governo quantifica in 11.973 euro l’indennità mensile lorda dei ministri.
[41] L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[42] Legge 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.
[43] Nello statuto approvato dall’Emilia Romagna (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, art. 30), viene specificato che oltre l’indennità stabilita dalla legge, il consigliere percepisce “diarie, rimborsi e quant’altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei deputati, in base a deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione”.
Lo Statuto della regione Puglia(L.R. 12 maggio 2004, n. 7, artt. 28 e 40) stabilisce invece che il trattamento economico spettante ai consiglieri è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio “in applicazione della relativa normativa”.
[44] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[45] Il D.M. è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
[46] Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
[47] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati UPI, UNCEM e D.M. 119/2000.
[48] Il dato relativo alla distribuzione per classi demografiche non è disponibile.
[49] Il dato relativo alla distribuzione per classi demografiche non è disponibile.
[50] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati UPI, UNCEM e D.M. 119/2000.
[51] Questa fascia demografica, la quale è diversa da quelle indicate nel D.M. 119/2000, comprende entrambi i diversi importi di euro 17,04 e di euro 18,08 indicati in tabella.
[52] Fonte: elaborazione Senato della Repubblica – Servizio studi su dati ANCITEL.
[53] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[54] Ci si riferisce alla sent. 417/2005, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 9, 10 e 11, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (conv. in L. 191/2004, c.d. “tagliaspese”), nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali. Sulla sentenza, vedi il dossier Documentazione e ricerche n. 125 (16 novembre 2005) del Servizio studi.
[55] Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[56] L. 27 dicembre 2002, n. 289, Legge finanziaria per il 2003. Per maggiori approfondimenti sul Fondo nazionale per le politiche sociali cfr. il dossier Documentazione e ricerche n. 126 del Servizio studi.
[57] Si tenga poi presente, quanto alla individuazione puntuale di tutti gli “utenti” tenuti alla contribuzione, che, anche in considerazione delle competenze molto articolate delle varie autorità coinvolte, essi possono essere individuati in una platea molto ampia e differenziata di soggetti.
[58] In tal senso, nella sent. 144/1972 la Corte Costituzionale ha così statuito: " La riserva di legge di cui all'art. 23 (...) ha lo scopo di garantire che la determinazione degli estremi della prestazione impostasia effettuata in sede legislativa onde garantire il cittadino dagli abusi che una troppo lata discrezionalità in materia potrebbe provocare da parte del potere esecutivo". Nella successiva sent. n. 201 del 1975, la Corte ha precisato: "il fatto che l'imposizione patrimoniale in esame, delimitata nella sua potenziale incisività, possa essere resa operante a scelta degli enti espressamente a ciò autorizzati dalla legge stessa, non attiene al momento impositivo della prestazione, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale, é indifferente, una volta che la prestazione risulti sufficientemente precisata dalla legge".
[59] Ad es., nel caso dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, cui si accennerà tra breve, il finanziamento dipende interamente da contributi privati (v. oltre alcuni elementi sulla relativa disciplina).
[60] Comunque con meccanismi e proporzioni differenti
[61] Legge 31-7-1997 n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Si ricorda l’Autorità è stata innovativamente concepita come autorità di garanzia e di regolamentazione di settori destinati alla “convergenza”, anche per effetto dello sviluppo tecnologico. Il Presidente dell’Autorità è nominato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni; la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (che prevede il parere parlamentare adottato a maggioranza a maggioranza dei due terzi dei componenti). Ciascuna Camera elegge poi con voto limitato 4 Commissari, nominati con DPR.
[62] Tra le molteplici ed articolate funzioni, si ricordano in particolare l’attività di regolamentazione e vigilanza: sul divieto di posizioni dominanti; sui servizi e i prodotti dei soggetti concessionari e autorizzati dei servizi radiotelevisivi; sui sondaggi; sulla disciplina dell’uso dei mezzi di comunicazione nel periodo di campagna elettorale.
[63] V. rispettivamente legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.; legge 20 luglio 2004, n. 215, recante Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
[64] La lettera a) del comma 1 fa riferimento, (quanto a circa 32 miliardi di lire annue) all’utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
[65] La lettera b) del comma 1 reca tale rinvio, quanto a lire 20 miliardi.
[66] L. 14-11-1995 n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
[67] Tale ultimo comma è stato così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono intervenuti annualmente appositi decreti ministeriali, a partire dal 1999, e da ultimo, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.
[68] Per quanto concerne la determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è intervenuto da ultimo il D.M. 21 luglio 2005, il quale ha disposto che per l'anno 2005, il contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004. Il relativo versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità, che vi ha provveduto con Delibera del 25 luglio 2005, n. 154/05.
[69] V., in particolare, la presentazione delle relazioni annuali dell’AGCOM, svolta dai Presidenti dell’Autorità rispettivamente in carica nel luglio 2004 e nel luglio 2005.
[70] A parere del Presidente, il punto attuale di equilibrio potrebbe anche, in piccola misura, essere ritoccato, ma non fino al punto da modificarne l’ impostazione.
[71] Quest’ultimo aspetto è ripreso nel considerando 60, ove, rilevata la necessità di “rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato”, si aggiunge che l'efficacia della vigilanza dovrebbe essere garantita da “un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate”.
[72] L. 11-2-1994 n. 109, recante Legge quadro in materia di lavori pubblici.
[73] Tale comma 1 stabilisce che, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
[74] L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
[75] Recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
[76] Tale sistema, per l’Autorità in questione, è allo stato per intero a carico del bilancio statale.
[77] Si tratta del capitolo 2275 (UPB 3.1.2.3 “Autorità garante della concorrenza e del mercato), rientrante tra le spese di parte corrente del centro di responsabilità amministrativa “Imprese”, che reca per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 22 milioni di euro.
[78] Si ricorda, che ai sensi del citato articolo 5, un’operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. Inoltre, le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
[79] In particolare, si ricorda che le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
[80] “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.
[81] I citati commi 1 e 2 dell’articolo 12 sono stati integralmente sostituiti dall’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[82] Recentemente la delibera CIPE n. 98 del 2005 (pubblicata nella G.U. n. 245 del 20 ottobre 2005) ha assegnato per il finanziamento del PIS ulteriori 255 milioni di euro accantonati in precedenza a valere sul FAS.
[83] Pari a 23,757 milioni di euro.
[84] Pari a 5,165 milioni di euro.
[85] Non ancora pubblicata nella G.U. ma disponibile nel sito internet del CIPE all’indirizzo http://www.cipecomitato.it/delibere/E050074.doc.
[86] La realizzazione di opere di ammodernamento ed ampliamento volte ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali del sistema intercontinentale di Milano Malpensa è stata disposta dalla legge 22 agosto 1985, n. 449.
[87] Approvata con la delibera CIPE n. 30 del 19 febbraio 1999.
[88] Modificata più volte nel corso degli anni e da ultimo dalla legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005.
[89] Pubblicato nella G.U. 15 novembre 1997, n. 267.
[90] Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[91] Del.CIPE 29-9-2003 n. 78/2003 Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443 del 2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.
[92] Del.CIPE 05-12-2003, n. 120/2003 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Verona.
[93] La costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un’apposita società per azioni, denominata “Infrastrutture S.p.A.”, avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche e investimenti è stata prevista dall’art. 8 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112. La società è chiamata a concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica; nonché, più in generale, alla realizzazione di investimenti a sostegno dello sviluppo economico.
[94] Il 17 gennaio 2005 la Commissione ha stanziato 620 milioni di euro a favore dei progetti TEN di cui 515 milioni per i progetti prioritari individuati dalla decisione n. 884/2004/CE; più della metà di queste risorse riguarda la realizzazione di opere per un contributo massimo comunitario del 10%, mentre il resto è destinato a studi tecnici, economici, finanziari ed ambientali, a concorrenza del 50% al massimo. I rimanenti 105 milioni sono destinati a progetti selezionati dopo un invito a presentare proposte e riguardano progetti complementari rispetto ai progetti prioritari. Fra i progetti che beneficeranno di questi fondi figurano le linee ferroviarie Lione-Torino e quella del Brennero.
Successivamente, il 4 maggio 2005 la Commissione ha stanziato 14,8 milioni di euro a favore di nove progetti di interesse comune della rete TEN. L’aiuto riguarda, in particolare, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti nei settori ferroviario, aereo e della navigazione interna nonché l’installazione, in cinque nuovi Stati membri dell’Europa centrale, di un sistema di gestione del traffico stradale armonizzato con quello dei vecchi Stati membri. Un importo pari ad 1 milione di euro sarà destinato alla messa a punto di una struttura di transito rapido all’aeroporto di Fiumicino.
Da ultimo, l’8 settembre 2005 la Commissione ha stanziato 356 milioni per lo svolgimento di studi e la realizzazione di progetti nell’ambito delle reti TEN. L’85% è destinato ai progetti prioritari, di cui il 70% ai progetti ferroviari e il 20% ai sistemi di trasporto intelligenti e innovativi come i sistemi di interoperabilità nel settore ferroviario. Fra i progetti interessati figurano anche gli assi ferroviari della Lione-Torino e del Brennero.
[95] Cfr. la proposta di direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (direttiva “Eurovignette” o “Eurobollo”) (COM(2003)448). Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in seconda lettura il 13 dicembre 2005.
[96] Per un maggiore approfondimento vedi il dossier Politiche comunitarie n. 40 “Reti TEN” del 29 settembre 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[97] Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
[98] Sentenza Corte di giustizia 24.7.2003 – causa C-280/00.
[99] Si ricorda che la procedura prevista dal comma in esame, che autorizza la protezione civile ad erogare contributi ai soggetti competenti per opere di ricostruzione previa dichiarazione dello stato di emergenza, è pressoché analoga a quella prevista dall’art. 4, comma 91, della legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 2003), mentre la legge finanziaria del 2005 (legge n. 311 del 2004), all’art. 1, comma 203, prevede un passaggio ulteriore, vale a dire una volta autorizzata la protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, si dispone che le modalità di utilizzo di tali contributi siano stabilite con DPCM d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede, quindi, analogamente a quanto disposto dall’articolo in esame, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
[100] “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987”.
[101] L’emendamento era stato formulato sulla base dei contenuti del documento “Prime valutazioni delle Regioni sui documenti della manovra finanziaria 2004”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta dell’8 ottobre 2003 e consegnato nel corso dell’audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera del 9 ottobre 2003.
[102] Il punto centrale della sentenza sembra rintracciabile, infatti, nel seguente passaggio: “L’'autonomia speciale è infatti limitata al territorio regionale e sarebbe contrastante con l'impianto costituzionale e con i principi ad esso sottesi di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali l'attribuzione di effetti extraterritoriali ad una norma di attuazione dello statuto regionale (cfr. sentenze n. 743 del 1988 e n. 55 del 1997)”.
[103] Il meccanismo comunitario di protezione civile (decisione 2001/792/CE) , istituito nell’ottobre 2001, è uno strumento operativo creato per potenziare la preparazione e per attivare un’assistenza immediata della protezione civile in caso di calamità naturali o di disastri causati dall’uomo.
[104] Per la storia del finanziamento del Fondo di solidarietà alla Regione siciliana si rinvia alla scheda relativa all’articolo 5, comma 3-ter nel Dossier Decreti-Legge n. 204 - Contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria - D.L. 203/2005 – A.C. 6176.
[105] A fronte dei limiti di impegno quindicennali disposti dall’art. 55 della L. 488/1999 e dall’art. 137 della Legge 388/2000 (si tratta di ulteriori contributi quindicennali di 21 miliardi di lire non legati al fondo di solidarietà) la regione ha collocato obbligazioni sul mercato statunitense aventi scadenza 22/12/20016 per un importo complessivo di 981.250.000 dollari, pari a 789.791.414,44 euro (Sezioni riunite per la Regione Siciliana, Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Siciliana – 30 giugno 2005, Deliberazione).
[106] Nel 2004 la regione con la prima parte del limite di impegno (23 milioni di euro) ha stipulato un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti. (Relazione Corte dei Conti, 30/6/2005)
[107] Con riguardo all’andamento del PIL regionale rispetto al PIL nazionale, nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione siciliana per gli anni 2006-2008 (Approvato con delibera dalla Giunta regionale il 4 agosto 2005), ci sono indicazioni tratte dai dati dell’ISTAT (definitivi per gli anni 2001-2003) e dei centri di ricerca per stime 2004, rielaborati dal servizio statica della regione. La crescita del PIL per l’anno 2004 (variazione % rispetto l’anno precedente) viene data per la Sicilia tra lo 0.4 e lo 0.7 e per l’Italia all’1,2. La crescita del PIL regionale viene stimata per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente allo 0,6, 0,9 e 1,2 (PIL a prezzi costanti –tendenziale – vedi Tab. 1.13)
[108] La suddetta disposizione è stata prorogata.
- al 30 settembre 2001 dall’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001 dal D.L. n. 356 del 2001, convertito dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dal D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
[109] In particolare, ai sensi del citato comma 1-bis e del successivo comma 1-ter, i soggetti interessati possono usufruire delle richiamate agevolazioni a condizione che:
- tali emulsioni abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel decreto del Ministero delle finanze 20 marzo 2000, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 488 del 1999, contenente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione e alla combustione;
- il fabbisogno annuo dei soggetti utilizzatori di cui al precedente comma 1-bis ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di olî da gas con acqua, e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
Quanto alle modalità per l’autoproduzione, nonché all’impiego e al controllo delle emulsioni in oggetto, il successivo comma 1-quater rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che non risulta allo stato emanato.
L’accisa agevolata, introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002, è stata prorogata:
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
[110] Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.
[111] Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.
[112] L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[113] Si veda la nota precedente.
[114] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[115] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[116] Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".
[117] Le aliquote ordinarie riportate nel testo sono quelle previste dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[118] Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.
[119] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[120] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[121] Si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993, stabilisce che i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale (quota indicata nell'allegato A del medesimo D.P.R. n. 412), qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
[122] L’agevolazione in argomento aveva una scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 1994 (articolo 1, comma 1-quater, del citato D.L. n. 417 del 1991). Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 1998, dall’articolo 1, comma 22, del D.L. n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 349 del 1995. L’agevolazione è stata poi ripristinata, dopo un periodo di intervallo, dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) limitatamente all’anno 2001. Le successive proroghe sono state disposte:
- dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002): al 31 dicembre 2002;
- dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003): al 31 dicembre 2003;
- dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004): al 31 dicembre 2004;
- dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005): al 31 dicembre 2005.
[123] La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5% dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0% è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.
[124] Si segnala che la direttiva 2003/96/CE è inserita in allegato B alla legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005), tra le direttive per le quali il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di recepimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 12 novembre 2006.
[125] Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997 sono:
- art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;
- art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);
- art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);
- art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
- art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);
- art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005).
[126] Causa 475/03. Vedi dossier RUE “Compatibilità dell’IRAP con la normativa comunitaria - Conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia nella causa C- 475/03” del 18 marzo 2005.
[127] In base all’articolo 222 del Trattato CE, la Corte di Giustizia è assistita da otto Avvocati generali che hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di Giustizia richiedono il loro intervento. Le conclusioni, che non sono vincolanti, sono intese ad illustrare, in fatto e in diritto, l’oggetto e la natura della causa, proponendo alla Corte le possibili soluzioni.
[128] Nella prassi della Corte è piuttosto raro che si convochi una udienza dopo il deposito delle conclusioni dell’Avvocato generale.
[129] In particolare, l’art. 33, par. 1 della direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA), secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari. Tale disposizione mira a preservare il sistema comune dell’IVA introdotto dalla direttiva in questione, evitando che vengano introdotte imposte – sostanzialmente analoghe all’IVA – che sfuggono all’armonizzazione ritenuta necessaria per il funzionamento del mercato interno.
[130] Causa C-292/04. Il giudice nazionale ha richiesto in particolare alla Corte di giustizia se la normativa fiscale tedesca sia compatibile con la libera circolazione dei capitali. Infatti, essa, limitando il credito d’imposta ai dividendi distribuiti da società stabilite in Germania, da un lato dissuaderebbe le persone fiscalmente residenti in tale Stato dall’investire i loro capitali in società aventi sede in altri Stati membri, dall’altro renderebbe più difficoltosa per tali società la raccolta di capitali in Germania.
[131] In precedenza le suddette disposizioni erano state prorogate dall’articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[132] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[133] Le precedenti proroghe sono previste dalle seguenti disposizioni normative:
- art. 26, co. 3, della legge n. 590 del 1965: proroga al 30 giugno 1983;
- art. 25 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito dalla legge n. 638 del 1983): proroga al 30 giugno 1988;
- art. 1 della legge n. 349 del 1988: proroga al 31 dicembre 1991;
- art. 70, co. 3, della legge n. 413 del 1991: proroga al 31 dicembre 1993;
- art. 2, co. 2, del D.L. n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996: proroga al 31 dicembre 1997;
- art. 4, co. 14, della legge n. 449 del 1997 (collegato 1998): proroga al 31 dicembre 1999;
- art. 10, co. 3, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000): proroga al 31 dicembre 2001;
- art. 52, co. 22, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002): proroga al 31 dicembre 2003;
- art. 2, co. 3, delle legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2005: proroga al 31 dicembre 2004.
[134] Per quanto riguarda la validità temporale delle disposizioni riguardanti la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che:
- l’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 si riferisce alle spese sostenute negli anni 1998 e 1999;
- l’articolo 6, comma 15, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2000;
- l’articolo 2, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2001;
- l’articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2002;
- il citato articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) si riferisce alle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003;
- l’articolo 1-bis, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 si riferisce alle spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003;
- l’articolo 2, comma 15, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), relativo alle spese sostenute nell’anno 2004, è stato successivamente abrogato dal sottoindicato articolo 23-bis, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003;
- l’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, si riferisce infine alle spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
[135] Ai fini del raggiungimento del suddetto importo si sommano gli interventi realizzati in più anni (a partire dal 1998) quando gli interventi più recenti costituiscono mera prosecuzione di interventi precedenti.
[136] Il citato comma 16 dell’articolo 2 ha anche elevato la percentuale di spesa detraibile dal 36 al 41 per cento e l’importo massimo di spesa ammissibile ai fini della detrazione da 48.000 e 60.000 euro.
[137] Si veda l’articolo 23-bis, comma 1, lettera c), del citato D.L. n. 355 del 2003.
[138] In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.
[139] Il comma 8-bis dell’articolo 51 del TUIR definisce specifiche modalità per la determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa qualora, nell’arco di dodici mesi, la permanenza all’estero sia protratta per un periodo superiore a 183 giorni. In tal caso, il reddito imponibile viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987, che disciplina le modalità di calcolo dei contributi per i regimi assicurativi per i lavoratori italiani operanti all'estero.
[140] Tale deducibilità è subordinata alla condizione che i fondi in esame siano stati istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[141] Si ricorda che il primo modulo di riforma dell’IRPEF è stato attuato dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), entrata in vigore il 1° gennaio 2003.
Il secondo modulo è stato attuato dall’articolo 1, commi da 349 a 353, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
[142] La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato, con giurisprudenza costante, che il diritto alla detrazione previsto dagli articoli 17 e seguenti della sesta direttiva IVA, costituendo una parte integrante e fondamentale del meccanismo dell'imposta, non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni.
[143] Prima della revisione costituzionale intervenuta nel 2001, gli articoli 117 e 118 della Costituzione attribuivano alle regioni (a statuto ordinario) la potestà legislativa concorrente in materia di beneficenza pubblica e le relative funzioni amministrative. A seguito della revisione degli articoli 117 e 118 la materia dei servizi sociali sembra rientrare tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni. Il D.Lgs. n. 112 del 1998 – che conferisce alle regioni e agli enti locali quasi tutte le funzioni in materia – definisce servizi sociali tutte le attività (servizi, gratuiti o a pagamento, e prestazioni economiche) volte a rimuovere gli ostacoli che la persona incontra nella vita, escluse le attività previdenziali e sanitarie, nonché quelle assicurate dalla giustizia.
[144] D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
[145] L’art. 91 del DPR 382/1980, nell’ambito di varie forme di cooperazione (ai fini della didattica, della ricerca o dell’utilizzo di strutture scientifiche), fa riferimento ai consorzi interuniversitari, costituiti tra atenei per il perseguimento di finalità istituzionali comuni; al riguardo, esso specifica che detti consorzi sono finanziati in via ordinaria con i fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università. L’art.91-bis del medesimo DPR prevede che le università possano partecipare a consorzi ed a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico , subordinando tale partecipazione all’esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica, alla collaborazione degli atenei all’impostazione di programmi di ricerca, al reimpiego di eventuali utili (spettanti al consorzio o al singolo ateneo) per finalità scientifiche
[146] L.24 dicembre 1993, n. 537,Interventi correttivi di finanza pubblica
[147] Ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
[148] Riassuntivamente il sistema di finanziamento delle università è costituito da tre fondi: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (che comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria); il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (che comprende le risorse destinate al finanziamento di specifiche attività o nuove iniziative didattiche)
[149] Ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004 (recante norme sull’autonomia didattica degli atenei) l’accesso ai corsi di dottorato è subordinato a possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
[150] http://www.imtlucca.it/index.php IMT - Institutions, Markets, Technologies Lucca Institute for Advanced Studies.
[151] http://www.sumitalia.it
[152] Ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004(recante norme sull’autonomia didattica degli atenei) l’accesso ai corsi di dottorato è subordinato a possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
[153] L. 3 luglio 1998 n. 210 Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
[154] Con D.M. 30 aprile 1999 n. 224 è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca
[155] Valutazione delle iniziative di potenziamento della rete di alta formazione –Programmazione del sistema universitario, art. 21 – Doc 13/05 (Settembre 2005)
[156] Questa specificazione non è irrilevante, poiché la delibera CIPE n. 121 del 2001 comprende anche un intervento relativo alla “Accessibilità metropolitana Fiera di Milano”.
[157] Tale importo viene garantito per il 31% dalla Società Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso (oggi Autostrada Milano Mare – Milano Tangenziale), per il 47% dalla Società Autostrada Torino – Milano e per il 22% dalla Società Autostrade.
[158] Per il 2005, l’art. 1, co. 26, della legge n. 311/2005, prevedeva che gli enti potessero eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei soli limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
[159] Cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004.
[160] Il comma 22-bis è stato introdotto dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 44/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2005).
[161] Il decreto stabilisce la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche individuate dal comma 22 della legge finanziaria per il 2005 nella seguente misura:
1. euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2. euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3. euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4. euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5. euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6. euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7. euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8. euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9. euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10. euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11. euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12. euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13. euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14. euro 73,68, per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
[162] L’articolo 156 del T.U. precisa che le disposizioni del testo unico, di altre leggi e di regolamenti, relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
[163] Il meccanismo del patto di stabilità è stato esteso anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dall’art. 1, comma 4, del D.L. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge405/2001). La disposizione ha previsto l’obbligo di concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, senza, peraltro, fissare alcun termine per la stipula del menzionato accordo, né sanzioni in ipotesi di sua violazione. Solo successivamente, con la legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) è stato introdotto un esplicito termine (il 31 marzo di ciascun anno) entro il quale addivenire alla sottoscrizione del patto. Con la medesima disposizione di legge è stato stabilito anche che, fino al raggiungimento dell’accordo, i flussi di cassa verso tali enti siano determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per il triennio di riferimento.
[164] L’Accordo dispone diversamente (al punto 9) per le regioni a statuto ordinario (e province e comuni afferenti al proprio territorio). Le economie di spesa lorde da realizzare – specificatamente in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato - sono stabilite per ciascun anno del triennio 2005-2007. Gli importi concordati per il 2006 e 2007 con le regioni a statuto speciale saranno poi sottratti dagli importi determinati per le regioni a statuto ordinario e i relativi enti.
[165] Si ricorda che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
[166] Così precisa il Ministero dell’economia e delle finanze, nelle note trasmesse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in merito all’accordo sul patto di stabilità.
[167] D.P.Reg. 22/3/2005, n. 77/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio (come modificato dal D.P.Reg. 5/8/2005, n. 256/Pres. che recepisce le modifiche apportate dalla legge 88/2005 alla disciplina - nazionale - del Patto di stabilità)
[168] A seguito delle disposizioni del comma 98 art. 1 L. 311/2004 (finanziaria 2005: divieto di assunzione da parte di Enti Locali) la DGR 524/2005 ha stabilito che, qualora nel triennio 2003-2005 i comuni non abbiano contribuito al “risanamento della finanza pubblica”, la provincia adotta misure tese al contenimento della spesa per il personale per gli enti inadempienti. DGR524/2005 e 730/2003.
[169] I criteri e le modalità secondo le quali deve essere applicata la disposizione costituzionale richiamata sono stati definiti dall’articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003.
[170] Quest'ultimo importo - annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - costituisce il limite di imponibile sia contributivo sia pensionistico per i soggetti cui si applica in via esclusiva il sistema di calcolo contributivo. Essi sono i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 ovvero quelli che abbiano optato - secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 23, della L. n. 335 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 - per tale sistema.
[171] La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita per i comuni dall’articolo 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che ha esteso la compartecipazione all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998.
L’aliquota di compartecipazione dei comuni all’IRPEF, inizialmente fissata, per entrambi gli anni, al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.
[172] Nel bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004), il cap. 1320, U.P.B. 2.1.2.6, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, su cui sono allocate le somme spettanti al province e comuni a titolo di compartecipazione, è stato dotato di 6.600 milioni di euro, e, conseguentemente, sono stati ridotti, per pari importo, gli stanziamenti dei trasferimenti erariali di cui ai Fondi ordinario (-5.748 milioni), perequativo (-31 milioni) e consolidato (-821 milioni).
Sulla base della Nota fornita dal Ministero dell’interno (febbraio 2005), la quota di compartecipazione attribuita per l'anno 2005 è stata determinata in base ai dati, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti il gettito IRPEF relativo all'anno 2001 riferibile a ciascun comune e provincia. I dati sono consultabili sul sito del Ministero.
[173] Un tentativo di riforma del sistema è stato effettuato con il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che aveva recato il riordino del sistema dei trasferimenti in concomitanza con l’ampliamento dell’autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997.
Tale decreto, tuttavia, non è mai divenuto operativo. Da ultimo, la sua operatività è stata definitivamente sospesa dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 448/2001, in attesa della più generale riforma del sistema dei trasferimenti erariali. Successive disposizioni di delega, adottate durante la scorsa legislatura, non hanno ricevuto attuazione.
[174] Più precisamente, il citato articolo 24, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell’ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato.
In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro per il 2004, di cui 227 milioni di euro a valere sul Fondo ordinario, 68 sul Fondo consolidato e 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo.
[175] Contributi specificamente destinati al finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono stati disposti già nelle finanziarie precedenti, a decorrere dal 2001. In particolare, 86,2 milioni di euro per l'anno 2001 (53, co. 19, legge n. 388/2000), 87 milioni di euro per il 2002 (art. 27, co. 12, legge n. 448/2001), 112 milioni per il 2003 (art. 31, co. 5, legge n. 289/2002), 50 milioni di euro per il 2004 (art. 3, co. 36, della legge n. 350/2003) confermati anche per l’anno 2005.
[176] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27, co. 3, della legge n. 448/2001, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse aggiuntive, in quanto i suoi trasferimenti erariali sono stati incrementati, a decorrere dal 2002, di 103 milioni di euro annui. Per il triennio 2003-2005, tale contributo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro annui, ai sensi dell’articolo 80, comma 49, della legge finanziaria n. 289/2002.
[177] La procedura sui disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato) prevede che il Consiglio, su parere della Commissione, possa dichiarare che uno Stato membro ha un disavanzo eccessivo in relazione a due parametri:
1) un rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non superiore al 3%;
2) un rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%.
La dichiarazione di disavanzo eccessivo si accompagna alla formulazione di raccomandazioni allo Stato membro che, dopo un periodo prestabilito, possono essere rese pubbliche.
Se lo Stato membro continua a disattendere le raccomandazioni ricevute, il Consiglio può prescrivergli di adottare determinate misure e, finché lo Stato non adempie alle intimazioni del Consiglio, può stabilire a suo carico provvedimenti sanzionatori.
Come stabilito dal protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di Maastricht, il deficit e il debito rilevanti ai fini dei vincoli comunitari si riferiscono a tutto il settore delle amministrazioni pubbliche, a sua volta suddiviso nei tre sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza e assistenza sociale.
[178] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[179] L'art. 28 ha avuto una prima attuazione con l'emanazione di una circolare n. 46 del 20 dicembre 2002 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la codifica gestionale di tutte le voci di spesa, che individua i flussi dei pagamenti consentendone aggregazioni significative per tipologia (ad esempio, personale, spesa per interessi, acquisto di beni e servizi, investimenti).
[180] Con il termine di "lordista" si fa riferimento ai soggetti che percepiscono gli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Gli investitori lordisti all’atto dell’acquisto del titolo non sono quindi soggetti a nessun prelievo fiscale: i redditi ottenuti dai titoli obbligazionari confluiscono, di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi. Tra gli investitori lordisti vi sono le persone giuridiche residenti e i non residenti.
[181] I punti successivi del Protocollo precisano che l’accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.
Il Governo si impegna ad avviare immediatamente le trattative per il rinnovo dei CCNL del biennio economico 2004-2005, definendo con la massima tempestività i necessari atti di indirizzo all’Aran, e accelerando il successivo iter procedurale, e ad assumere ogni iniziativa opportuna per accelerare la sottoscrizione dei CCNL del biennio 2002-2003 ancora da concludere, con particolare riferimento al comparto degli Enti di Ricerca ed alle Aree dirigenziali.
Parte delle risorse finanziarie, per un incremento retributivo non inferiore allo 0,5%, sarà destinato dai CCNL alla incentivazione della produttività dei dipendenti.
Le Parti concordano sulla necessità di finalizzare maggiormente il secondo livello contrattuale ad incrementi di produttività e di qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, con la conseguente valorizzazione della qualità della prestazione e del merito.
Il Governo e le organizzazioni sindacali si impegnano ad avviare un confronto sui temi della mobilità, ed in particolare riconoscono l’opportunità di attivare un piano di mobilità del personale pubblico, utile ad accompagnare i processi innovativi dell’organizzazione e delle procedure derivanti anche dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione.
[182] Si ricorda che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico (cfr art. 3, co. 2, d.lgs. 165/2001).
[183] Si ricorda che tale Accordo, per quanto riguarda la indennità di vacanza contrattuale
[184] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[185] L’articolo 108 del TUEL (approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (comma 1). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (comma 3).
[186] Si ricorda, inoltre, che il D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003, con l’introduzione del comma 13-bis all'articolo 34 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), ha salvaguardato per l’anno 2003 i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei citati enti, i cui oneri ricadevano su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali e da contratti con le imprese. La medesima disposizione ha comunque consentito assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
L’articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) ha poi salvaguardato i medesimi contratti per l’anno 2004.
[187] Si ricorda, in proposito, che mentre il CCNL è considerato un contratto normativo, il contratto decentrato viene definito dalla giurisprudenza (ad es. T.A.R. del Lazio, sez. I, sentenza 4 ottobre 1996, n. 1748) come un negozio integrativo attraverso il quale si provvede alla disciplina in via autonoma di aspetti del rapporto d’impiego che si ritiene opportuno riservare ad accordi tra soggetti più vicini alle realtà locali e settoriali.
[188] Audizione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del 7 marzo 2002, in materia di certificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
[189] “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
[190] Cfr lett. e) dell’art. 1, comma 173, della legge n. 311 e l’art. 5 dell’Intesa del 23.3.2005.
[191]L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così dispone: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
[192] Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che prevede, in sede di accordo contrattuale, l’eventuale individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
[193] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[194] Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 81 del 2000 ha dato facoltà ai soggetti promotori di lavori socialmente utili – che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso l’attuazione di tali progetti con oneri a carico del Fondo per l’occupazione – di continuare ad utilizzare le medesime unità lavorative anche mediante il loro trasferimento presso enti pubblici economici sulla base di apposite convenzioni con essi stipulate.
Con il Decreto del Ministero del lavoro del 19 aprile 2000 è stato approvato l’elenco nominativo dei soggetti impegnati al 31 dicembre 1999 nel progetto promosso dal dicastero a supporto del processo di decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro. A seguito della pre-intesa raggiunta tra il Ministero del lavoro e l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP in data 4 agosto 2000, è stata poi stipulata tra i medesimi enti la Convenzione 23 novembre 2000, in base alla quale le unità già impegnate in lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro sono state così redistribuite presso gli enti previdenziali:
- 112 unità presso l’INPS;
- 52 unità presso l’INAIL;
- 49 unità presso l’INPDAP.
Gli enti utilizzatori hanno provveduto ad intraprendere le procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, previo superamento di un’apposita selezione, hanno assunto i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002; successivamente i contratti sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi fino al 30 giugno 2004. Essendo stato così raggiunto il limite di tre anni, previsto dalla normativa vigente (articolo 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) quale durata massima dei contratti a tempo determinato, i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[195] I lavoratori suindicati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995 . l contratti erano stati prorogati fino all’8 aprile 2004. Anche questi contratti, dopo il raggiungimento del limite massimo dei tre anni, per i contratti a tempo determinato, sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
[196] In particolare, la relazione illustrativa al testo originario precisava che l’impiego del citato personale si rende necessario al fine di “fronteggiare la grave carenza di personale” dell’APAT.
[197] Secondo quanto indicato dall’ENPALS la disposizione dovrebbe riguardare 39 unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato a seguito di regolari procedure concorsuali.
[198] Si ricorda che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
[199] Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che per essere abilitate alla certificazione, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. L’albo è stato istituito con il D.M. 14 giugno 2004.
[200] O volontà assistita o autonomia individuale assistita.
[201] Ghera, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema”, 2004.
[202] Ghera, op. cit.
[203] Ad es. M.G. Garofano, “La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni”, in “Rivista giuridica del lavoro”2003, I; V. Speziale, “La certificazione dei rapporti di lavoro” ib.; M. Tiraboschi, “La cd. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria”, in Lavoro e diritto, 2003, p. 114.
[204] L. Nogler, “La certificazione dei contratti di lavoro”, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 23/2003.
[205] I commi sono stati inseriti con il maxiemendamento 1.2000 del Governo.
[206] Legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
[207] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78, il cui art. 12 ha sostituito l’art. 42 della legge 121/1981. Quest’ultima disposizione è stata in seguito modificata dall’art. 4 del D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 477, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
[208] La dotazione organica dei prefetti è indicata nella Tabella B allegata al D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266, come modificata dal D.M. 4 ottobre 2002, n. 243. Nella stessa Tabella sono anche riportate le funzioni conferibili ai prefetti.
[209] Le dotazioni organiche sono fissate dalla Tabella A allegata al DPR 335/1982 (sostituita dalla Tabella 1 allegata al D.Lgs. 334/2000, successivamente modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 477/2001, dal D.M. 55/2003 e dall'art. 4 del D.L. 45/2005).
[210] D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
[211] In tal senso l’art. 19 del D.Lgs. 139/2000 e l’art. 13 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252, Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
[212] Si ricorda che è in corso d’esame presso le Commissioni riunite I e IV della Camera in sede referente, il testo unificato delle p.d.l. A.C. 3437 e abb., recante Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
[213] D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
[214] Si fa riferimento alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni vigenti per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, contenute nell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[215] L’art. 35, comma 3, della Legge n. 448/1998 autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
[216] Si ricorda che il comma 6 dell’art. 35 della Legge n. 448/1998 ha istituita presso l'INPS (e presso l'INPDAP) un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
[217] Tale articolo ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, primo comma, gli operai ed impiegati - che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS e che abbiano raggiunto il 50 anno di età - sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'articolo 6 stesso. Anche in questo caso, è prevista la progressiva sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50 anno di età entro il 31 dicembre 1978.
[218] Ai sensi del successivo art. 9 della stessa Legge n. 27/1984, le provvidenze di cui all’art. 5 in commento sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che presta servizio presso le società collegate all’Ente minerario siciliano “SOLSI S.p.a.” e “SORIM S.p.a.”, nonché ai dipendenti dell’Ente minerario siciliano.
[219] Al riguardo, ai lavoratori citati, in base alla Legge Regionale Sicilia 18 febbraio 1986, n. 7 (articolo 10 e 15), è stata consentita l’applicazione delle disposizioni della L. 42 del 1975.
[220] Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 8 del D.P.R. 1432 del 1971, recante il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ha disposto, tra gli altri, che l'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti. E’ possibile, per il soggetto assicurato, ottenere, a domanda, la rideterminazione dell’importo del contributo da lui dovuto. Lo stesso articolo reca, inoltre, specifiche disposizioni per i lavoratori agricoli.
[221] La disposizione è stata introdotta nel corso dell’esame da parte della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato con l’approvazione dell’em. 4.1000 testo 2, poi confluito nel maxiemendamento del Governo 1.2000 approvato dall’Assemblea del Senato nella seduta dell’11 novembre 2005.
[222] L. 8 agosto 1995, n. 340, Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
[223] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[224] L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
[225] Camera dei deputati, I Commissione, ordine del giorno in commissione n. 0/02725/001/0 accolto il 27 luglio 2004; Senato, 1ª Commissione, ordine del giorno 0/3069/1/01 accolto il 29 luglio 2004.
[226] Senato, seduta n. 804 del 18 maggio 2005, Interrogazione a risposta orale 3-02177, intervento del Sottosegretario di Stato per l’interno D’Alga.
[227] Si tratta dell’A.S. 3504 (Bonfietti e altri), Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca».
[228] Legge finanziaria 2005. La condizione del rispetto dell'Intesa è posta dal comma 176 del citato art. 1 della legge n. 311.
[229] Si ricorda che quest'ultimo articolo richiede, ai fini dell'accesso alla quota integrativa di concorso statale, di cui all'art. 1, commi 164 e 173, della L. n. 311, che la regione operi alcuni accantonamenti, nel proprio bilancio, in relazione agli oneri derivanti dal rinnovo di alcuni contratti ed accordi collettivi.
[230] Si ricorda che l'Intesa (nella sede di Conferenza unificata) sugli schemi dei Piani sanitari nazionali è richiesta dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[231] L'Intesa deve essere stipulata secondo la specifica disciplina di cui all'art. 8, comma 6, della L. n. 131 del 2003, la quale esclude l'intervento in via sostitutiva da parte del Consiglio dei Ministri.
[232] Tale Comitato è previsto dall’Intesa Stato regioni del 23 marzo scorso.
[233] Si ricorda che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
[234] Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni. Tale elenco individua le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
[235] Si tratta degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67 del 1988, e dell'art. 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. In base alle norme predette è autorizzato l’esercizio di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sulla base di obiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti ecc.).
[236] Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004.
[237] L’art. 2 del decreto-legge n. 528/1984, convertito dalla legge n. 733/1984, e l’art. 4 della legge n. 37/1989, richiamati dalla norma in esame, concernono il potere di accesso del Ministero della salute presso le aziende sanitarie, esercitabile ai fini della vigilanza sulla gestione delle medesime aziende e sull'attuazione del piano sanitario nazionale.
[238] Con l’art. 1, comma 172, della legge n. 311/2004, richiamato dalla norma in esame, il potere di accesso del Ministero nei confronti della documentazione delle strutture sanitarie è stato esteso a tali attività.
[239] Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 56/2000 è stato emanato il D.M. 12.12.2001 che detta una serie di indicatori volti a migliorare l’attività di monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza e sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
[240] L’art. 87 della legge n. 388/2000 ha previsto un sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche e di andamento dei consumi farmaceutici, alla cui realizzazione collaborano tutte le regioni.
[241] L’art. 9 dell’Intesa così stabilisce la composizione del Comitato: quattro rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero dell’economia, uno della presidenza del consiglio e sette delle regioni.
[242] Istituita dall'art. 57 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003).
[243] Ai sensi dell’art. 1, del D.Lgs. n. 46/1997si definisce dispositivo medico qualsiasi strumento , apparecchio impianto sostanza o altro prodotto destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia.
[244] Si ricorda che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (attualmente definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, e successive modificazioni) sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
[245] Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992, i livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.
[246] Si ricorda che l’AIFA è stata istituita ai sensi dell'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
[247] Si tratta in particolare della maggiorazione del 20% delle tariffe spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta degli interessati nonché eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l’EMEA e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, assistenza e ricerca.
[248] La norma fa riferimento all’art. 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 541/1992. In particolare, tali norme prevedono che tali entrate siano riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza.
[249] La norma fa riferimento all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni, che prevedono l’assegnazione di tali entrate al Ministero della salute. Il comma 6 dispone altresì che il bilancio del Ministero deve prevedere per le ispezioni in oggetto una somma non inferiore alle entrate acquisite nell’anno precedente.
[250] Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. c) e dall’articolo 10, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, il Consiglio di Amministrazione dell’Aifa delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica complessiva della Agenzia.
[251] Cfr. art. 48, comma 18, del decreto-legge n. 269 del 2003.
[252] Cfr. l’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
[253] Si tratta del consiglio di amministrazione e del suo presidente nonché del collegio dei revisori dei conti. In base all’art. 2 del decreto legislativo n. 115 del 1998, i componenti degli organi dell’Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
[254] Cfr. articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
[255] Nel testo risulta invece contenuto un riferimento all’articolo 2 della medesima legge.
[256] con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia.
[257] Cfr. l’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[258] Con riferimento alla procedura del prezzo contrattato, la legge 662/96 (art. 1, co. 41), dispone che i medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario), sono ceduti al titolare ad un prezzo negoziato con il Ministero della salute, conformemente al parere della Commissione unica del farmaco e secondo criteri stabiliti dal CIPE.
[259] Tale procedura prevede una semplificazione dell’istruttoria delle domande di autorizzazione dell’immissione in commercio per i medicinali già autorizzati in altro Stato membro.
[260] Tra i quali si evidenziano, il volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca, il numero degli occupati in ricerca e quello degli addetti alla ricerca rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti.
[261] Il decreto è emanato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[262] Cfr. art. 50, comma 1, lett. c) della legge 448 del 1998 e successivi provvedimenti di rifinanziamento.
[263] La sospensione di efficacia, sospensione che prosegue di fatto giacché alla sua cessazione non conseguono adempimenti perentorî, è formalmente terminata il 30 settembre 2005, secondo quanto stabilito dall’articolo 4-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale ha prorogato a questa data un primo termine stabilito dal decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° marzo 2005, n. 26.
[264] Nella “Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, anni 2003-2004, la Corte dei conti osserva che il modello di federalismo fiscale proposto dal decreto legislativo n. 56/2000 è entrato in crisi perché fondato sul presupposto che l’espansione economica degli anni successivi al 2001 avrebbe garantito l’espansione dei gettiti delle imposte assegnate a quel finanziamento. La disponibilità della leva fiscale e le maggiori entrate che sarebbero derivate dalla espansione del PIL avrebbero ‘assorbito’ gli effetti negativi derivanti, per talune regioni, dalla adozione del modello di ripartizione connesso (anche) alla responsabilità e alla capacità fiscale. Scrive la Corte: «In sostanza, mentre il pur graduale superamento del modello di finanziamento incrementale, fondato sulla spesa storica, è stato messo in discussione e contestato da alcune Regioni che alla scommessa sull’ampliamento di responsabilità fiscale non hanno aderito, per altro verso, c’è anche da dire che tale modello di finanziamento, a causa dell’andamento dei conti della sanità e dei dati di crescita dell’economia del nostro paese, si è dimostrato sostanzialmente inadeguato. L’idea era quella di definire un fabbisogno sanitario ed una copertura ad esso coerente per l’anno 2001 (c.d. anno zero), misurando per gli anni successivi una crescita del 3,5% annuo (accordo agosto 2001), a fronte di analoga o superiore evoluzione delle basi imponibili, in correlazione alla crescita del PIL. Ciò avrebbe determinato un incremento annuale di ricavi in sanità in corrispondenza all’evoluzione dei costi.
Peraltro, a causa della notevole crescita della spesa sanitaria e della contemporanea flessione del tasso di evoluzione dell’economia, è venuta a mancare, nel periodo considerato, la base di partenza su cui fondare il calcolo della compartecipazione IVA che avrebbe dovuto alimentare il fondo perequativo. Di conseguenza, le risorse regionali, anziché essere determinate dalla automatica crescita del gettito IVA, sono state definite, ancora una volta, sulla base della tradizionale procedura di contrattazione fra Governo centrale e Regioni, contravvenendo alla logica fondamentale del nuovo modello di finanziamento.» Che continui a persistere un consistente divario fra incremento del finanziamento disponibile ed incremento della spesa sanitaria corrente è oramai un dato di mera constatazione se oramai da almeno un decennio il nucleo essenziale delle modifiche ricorrenti apportate all’organizzazione del sistema sanitario, al complesso delle prestazioni assicurate dai LEA, al prontuario farmaceutico, alla compartecipazione degli assistiti, e a quant’altro ancora utile, è stato inteso a contrastare quella crescita e il disavanzo che ne deriva. Va rilevato però che la ‘contrattazione’ cui si riferisce la Corte ha determinato un progressivo incremento delle disponibilità finanziarie in ciascuno degli anni qui considerati: +5,2% nel 2001 sull’anno 2000, +6,0% nell’anno 2002 (circa 75,6 ML di Euro) e 78,4 ML € per il 2003, 81,3 ML€ per il 2004, 88,2 ML€ per il 2005 e 91,2 circa per il 2006, comprensivi dell’incremento previsto dalla legge finanziaria in esame. Si ricorda per altro che la Relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. n. 3613 quantifica in 92.560 milioni di Euro il livello di finanziamento del SSN considerando in questa cifra sia l’evoluzione di cui si è detto, sia risorse aggiuntive delle regioni per 2.600 milioni di Euro (v. artt. 37 e 39, pag. 266).
[265] Il c.d. “Documento di Santa Trada”, dal nome della località in cui è stato approvato.
[266] Sulla ‘corretta’ interpretazione ed applicazione delle formule dell’Allegato «A» da parte del DPCM 14 maggio 2004 si è fondata sia la contesa ‘tecnica’ in ordine al dimensionamento e alla utilizzazione di taluni parametri, sia la più ampia discussione sui fondamenti stessi, sui principi e sugli obiettivi posti a base del decreto legislativo n. 56. Per gli aspetti ‘tecnici’ l’Accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti accoglie i rilievi mossi al DPCM dal gruppo di studiosi che hanno collaborato con il ministro Visco alla impostazione e alla presentazione al Parlamento dello schema di decreto legislativo divenuto poi il D.Lgs. n. 56/2000. In una articolo pubblicato sul sito Web “la voce.info.it” i professori Piero Giarda (all’epoca sottosegretario di Stato del ministro Visco) e Massimo Bordignon indicano i tre ‘errori’ che, a loro avviso, sarebbero stati compiuti nel calcolo che ha condotto alle cifre assunte dal DPCM: il trattamento del parametro dei costi fissi (parametro deve compensare le regioni più piccole della maggiore incidenza dei costi fissi), la mancata standardizzazione del gettito dei tributi nel computo della formula (errore che fa perdere al modello impiegato le sue capacità incentivanti dello sforzo fiscale) e la procedura con la quale è stata determinata l’aliquota di compartecipazione all’IVA, aliquota che non terrebbe conto del livello effettivo della spesa storica 2001 e travisa così la base stessa da cui partono le successive determinazioni del modello (v. Massimo Bordignon, Piero Giarda, L’attuazione del decreto, 23-09-2004, in http:/www.lavoce.info/index.php). I numeri ‘alternativi’ adottati dal documento delle Regioni fanno riferimento alle modalità di computo indicate nell’articolo. Più ampio invece il dibattito sui principi e sulle scelte di fondo assunte dal decreto legislativo n. 56/2000 e sulle modalità con le quali il fondo perequativo dell’articolo 7 concilia responsabilità fiscale e solidarietà interregionale. In un secondo articolo contemporaneo del precedente (Riflettendo sul decreto 56/2000) i medesimi autori richiamano obiettivi e principi ispiratori di quel testo, ne indicano e riconoscono le difficoltà interpretative e avanzano dubbi che il modello perequativo (sia il certo n. 56/2000 o altro) possa costituire per il futuro lo schema di finanziamento della spesa sanitaria se, come assume il nuovo testo della Costituzione questa «affida al Parlamento nazionale il potere/dovere determinare direttamente i livelli delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per materie come la sanità e la scuola (la grande parte della spesa regionale del futuro)». Gli autori ritengono che «lo schema di perequazione della capacità fiscale disegnato dal decreto 56/2000 non potrà più costituire la base del finanziamento delle Regioni. Questo per la semplice ragione che una perequazione delle risorse (parziale, anche se molto elevata) non è in grado di garantire livelli delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.»
[267] Causa 475/03. Vedi dossier “Compatibilità dell’IRAP con la normativa comunitaria - Conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia nella causa C- 475/03” del 18 marzo 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[268] Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
[269] Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[270] Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
[271] Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997).
[272] Per la nozione di ammortamento finanziario si richiama la risoluzione n. 69/E dell’Agenzia delle entrate, del 10 maggio 2004, “per la società di leasing, (...) il processo di ammortamento segue criteri indipendenti dalla materialità e deperibilità dei beni concessi in locazione finanziaria, risultando collegato, piuttosto, all'esborso finanziario sopportato e al credito vantato nei confronti dell'utilizzatore (quantificato nei canoni che quest'ultimo deve corrispondere, in forza del contratto stipulato, per ottenere il bene in godimento)”.
[273] In generale, l’impresa utilizzatrice iscrive, in calce allo stato patrimoniale, tra i conti d’ordine (che evidenziano i beni di proprietà di terzi) l’impegno relativo agli importi ancora da corrispondere alla società di leasing.
[274] In particolare, il richiamato comma 5-ter, introdotto nel corso dell’esame del D.L. n. 203/2005 presso il Senato, stabilisce che i canoni di locazione finanziaria relativi a beni immobili sono deducibili dall’impresa utilizzatrice qualora la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento del bene e comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.
[275] Sul piano giuridico, infatti, il locatario non acquisisce la proprietà del bene fino al momento del riscatto.
[276] Gli orientamenti comunitari nel settore delle reti transeuropee dell’energia sono stati individuati con la decisione n. 1229/2003/CE. Gli aspetti relativi al finanziamento sono invece disciplinati dal regolamento (CE) n. 807/2004 di modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti TEN.