XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2006 - A.C. 6177 - Riferimenti normativi
Serie: Progetti di legge    Numero: 835    Progressivo: 1
Data: 21/11/05
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.6177/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2006

A.C. 6177

Riferimenti normativi

n. 835/1


xiv legislatura

21 novembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: ID0046a.doc

 


INDICE

 

 

Normativa di riferimento

§      Codice civile (artt. 2346, 2348, 2497-2497-septies, 2545-septies)3

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 117, 119)8

§      R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (artt. 576-591)11

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 86, 88, 100, 110)14

§      R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (artt. 31, 95)18

§      D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320 Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale (art. 8)19

§      R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 Approvazione dello statuto della Regione siciliana (art. 38)20

§      D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182 Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura  21

§      D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni (artt. 1, 5, 28, 52, 55)24

§      L. 7 febbraio 1951, n. 168 Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. 28

§      L. 8 aprile 1952, n. 212 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali (art. 2)30

§      D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (art. 68)31

§      D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (artt. 42-47)33

§      L. 1° novembre 1957, n. 1140 Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati35

§      L. 22 luglio 1961, n. 628 Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  36

§      L. 27 luglio 1962, n. 1116. Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.49

§      L. 13 luglio 1965, n. 825 Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato (art. 2)50

§      L. 31 ottobre 1965, n. 1261 Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (art. 1)51

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 Imposta sugli spettacoli (art. 14-bis)52

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 16, 18, 43)54

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (art. 34)57

§      L. 18 dicembre 1973, n. 836 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (artt. 14, 16)58

§      Legge Regione Sicilia 6 giugno 1975, n. 42 Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.59

§      D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (art. 19)67

§      D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato. (art. 1)69

§      L. 26 luglio 1978, n. 417 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 1)70

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 11, 11-bis, 11-ter)72

§      L. 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale (art. 25)78

§      L. 2 aprile 1979, n. 97 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (art. 13)80

§      L. 13 agosto 1979, n. 384 Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 1)81

§      L. 13 agosto 1980, n. 466 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (art. 3)82

§      L. 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 42)83

§      D.L. 28 maggio 1981, n. 251 Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (art. 2)84

§      L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale (artt. 8-bis, 20)86

§      L. 17 febbraio 1982, n. 46 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (art. 14)88

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (art. 31-quater)89

§      L. 26 aprile 1982, n. 214 Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano. 90

§      L. 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (art. 2)91

§      D.L. 29 agosto 1984, n. 528 Misure urgenti in materia sanitaria (art. 2)93

§      L. 29 ottobre 1984, n. 720 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici95

§      L. 7 marzo 1985, n. 76 Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (art. 9)101

§      L. 5 aprile 1985, n. 124 Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 105

§      L. 20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (art. 47)107

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15, 51, 73, 100, 102, 117-129)108

§      L. 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (art. 20)131

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)133

§      L. 1° febbraio 1989, n. 37 Contenimento della spesa sanitaria (art. 4)135

 

§      L. 21 febbraio 1989, n. 83 Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. 136

§      L. 9 marzo 1989, n. 88 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (artt. 24, 37)140

§      D.L. 1° aprile 1989, n. 120 Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. 142

§      L. 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (art. 4)153

§      L. 2 maggio 1990, n. 102 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (art. 2)155

§      L. 6 agosto 1990, n. 223 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (art. 23)156

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 14)157

§      L. 7 agosto 1990, n. 250 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'Art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'Art. 11 della legge stessa (artt. 3-4, 7-9)158

§      L. 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 10)164

§      D.L. 21 dicembre 1990, n. 391 Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art. 3)166

§      L. 28 marzo 1991, n. 105 Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano  167

§      D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali (art. 7)168

§      L. 8 agosto 1991, n. 264 Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  170

§      L. 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (art. 3)176

§      L. 5 ottobre 1991, n. 317 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (art. 36)178

§      L. 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (art. 5)179

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 1, co. 6, 5-bis, 8-sexies, 12)180

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (art. 12, co. 7 e 8)184

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 148 Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 1)185

§      D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (art. 28)188

§      D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106)190

§      L. 26 novembre 1993, n. 489 Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (2), recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (art. 3)192

§      L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 18, co. 1)193

§      L. 11 febbraio 1994, n. 109 Legge quadro in materia di lavori pubblici (artt. 18, 32)194

§      D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili (art. 10)197

 

 

§      D.L. 31 maggio 1994, n. 332 Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (art. 3)198

§      D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679 Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo (art. 3)199

§      L. 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (artt. 3, 35, 37)200

§      D.P.C.M. 14 aprile 1995 Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. 205

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 207

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 21)215

§      D.M. Finanze 28 dicembre 1995 Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative (artt. 9 e 10 della tariffa)218

§      D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali223

§      D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (art. 1)235

§      D.L. 8 agosto 1996, n. 429 Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (art. 1)236

§      D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (art. 2)237

§      D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (art. 8)241

§      Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 242

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 34, 34-bis)258

§      D.L. 28 marzo 1997, n. 79 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 12)259

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. (artt. 17-29)260

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 4, 8)269

§      D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10)271

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (artt. 1-4, 45)275

§      L. 23 dicembre 1997, n. 454 Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (art. 10)280

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (artt. 39, 47, co. 10, 59, commi 34 e 44)281

§      L. 27 febbraio 1998, n. 30 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione. 290

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 15, 20, 130)291

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115 Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)293

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 22)294

 

 

 

§      D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 2, 3)296

§      L. 4 maggio 1998, n. 133 Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (art. 2)298

§      D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174 Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della L. n. 549 del 1995 (artt. 1-3).299

§      L. 30 luglio 1998, n. 281 Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (art. 5)301

§      L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (art. 17)303

§      L. 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale (art. 1)305

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (artt. 21, 35, 50)309

§      D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (art. 11)313

§      L. 30 aprile 1999, n. 130 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 7-bis)315

§      D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (artt. 42-53)317

§      L. 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 43)322

 

 

 

§      D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (solo titolo)323

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 59, 62-65, 70)324

§      D.M. Sanità 27 agosto 1999, n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe  328

§      D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 335

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 39)339

§      D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)340

§      D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 (artt. 2-7, 9, 13, All. A)345

§      D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. (art. 3)352

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 9)354

§      D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 2, co. 1, lettere n) e ii))355

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 2, 82, 107)356

 

§      D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50) (art. 2)359

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 24)360

§      L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 20)361

§      L. 21 novembre 2000, n. 342 Misure in materia fiscale (artt. 10-16)363

§      L. 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale (art. 7)366

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 11, 24, co. 1, 27, 30, 38, 59, co. 3, 78, co. 31, 87, 120, 145)367

§      L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici387

§      L. 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416 (artt. 5, 8)397

§      D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. 400

§      L. 29 marzo 2001, n. 86 Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.404

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, 3, 17-bis, 34-bis, 35, 40, 47, 48, 70)409

§      D.M. Finanze 13 aprile 2001, n. 162 Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342  419

§      D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 (art. 4)424

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (artt. 13, 36)425

 

 

§      D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (art. 2)426

§      D.L. 18 settembre 2001, n. 347 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (art. 4)427

§      D.L. 1° ottobre 2001, n. 356 Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (artt. 4, 5, 6)428

§      D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza. 429

§      Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. 431

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (artt. 9, 13, 46)435

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni (art. 1)440

§      Direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (art. 18)441

§      D.P.C.M. 16 aprile 2002 Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. 442

§      D.M. Economia 19 aprile 2002, n. 86 Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.444

§      L. 1° giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997  447

§      L. 15 luglio 2002, n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (art. 6)450

 

§      L. 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (artt. 13, 43)451

§      D.L. 6 settembre 2002, n. 194 Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (art. 1)454

§      D.L. 25 settembre 2002, n. 210 Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 2)457

§      D.M. Economia 29 novembre 2002 Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali (art. 2)458

§      Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzionedelle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002)459

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 2, 19, 21, 23, co. 5, 28, 31, 36, 54, 57, 58, 60-63, 80, co. 36)465

§      Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. 485

§      Delibera CICR 4 marzo 2003 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.496

§      L. 7 marzo 2003, n. 38 Disposizioni in materia di agricoltura (art. 1)501

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 8)505

§      D.L. 24 giugno 2003, n. 147 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (art. 8)506

§      D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 87)510

§      D.M. Istruzione 8 agosto 2003 Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario di studi avanzati, in Roma. 512

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 76)513

§      Delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 78/2003 Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443 del 2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.514

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (artt. 13, co. 55, 39, 47, 48)519

§      D.M. Ambiente 14 ottobre 2003 Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349.532

§      Delibera CIPE 5 dicembre 2003, n. 120/2003 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Verona. 536

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 2, co. 18, art. 3, co. 46-47, 66, 73, 151, art. 4, co. 1, 31-41)542

§      Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (solo titolo)545

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 18)546

§      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004 n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 548

§      L. 3 maggio 2004, n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (art. 7)568

§      D.L. 12 luglio 2004, n. 168 Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (art. 1)571

§      D.M. Salute 20 settembre 2004, n. 245 Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (artt. 6, 10)575

§      Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170/04 Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale (tabelle 1 e 2)578

 

§      D.M. Lavoro 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. 580

§      L. 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (art. 1, co. 1 e 8)583

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (artt. 1, co. 5, 11, 21-41, 58, 59, 63-65, 89, 91, 95-98, 107, 117, 118, 121, 123, 152, 155, 160, 164, 165, 169, 172-174, 180, 211, 309, 475, 477, 478, 497, 507, 520, 571)585

§      D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri (art. 4-bis)600

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 7-duodecies)601

§      D.L. 21 febbraio 2005, n. 16 Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (art. 1)602

§      D.L. 28 febbraio 2005, n. 22 Interventi urgenti nel settore agroalimentare (art. 1, co. 3-ter))605

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (solo titolo)606

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (artt. 3, 9, 13-bis, 14, co. 8)607

§      Intesa 23 marzo 2005 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.615

§      Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 2005, n. 133. 633

§      Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 74 Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - Legge 350/2003, articolo 4 co. 35-36. 642

§      D.L. 27 maggio 2005, n. 87 Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria (art. 1-ter)646

§      Delibera Autorità energia elettrica e gas 29 luglio 2005, n. 166/2005 Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale (tabelle 1 e 2)647

§      D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (artt. 8, 9)649

§      D.L. 1° ottobre 2005, n. 202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 1)651

§      D.L. 17 ottobre 2005, n. 211 urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale (art. 2)652

 


Normativa di riferimento


Codice civile
(artt. 2346, 2348, 2497-2497-septies, 2545-septies)

 

 

2346. Emissione delle azioni.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni [c.c. 2313, 2346]; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società [c.c. 1531, 2313, 2325, 2328, n. 5, 2331, 2343, 2348, 2354, n. 3, 2438, 2452, 2630, n. 1].

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni (1).

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione (2) (3).

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(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.».

(2) Le disposizioni del presente comma non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso Codice.

(3) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2348. Categorie di azioni.

Le azioni devono essere di uguale valore [c.c. 2463, 2468] e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto [c.c. 2328, n. 8, 2351] o con successive modificazioni di questo [c.c. 2346, 2350, 2351, 2365, 2369, 2376, 2436], categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie (1).

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti (2) (3).

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(1) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle SICAV ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dall'art. 9.58, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle SICAV ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dall'art. 9.58, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2497. Responsabilità.

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario (2).

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(2) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo VII.

 

2497-bis. Pubblicità.

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 (e conseguentemente il presente articolo) è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153 e modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

      2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 37 del 2004 era il seguente:

      «2497-bis. Pubblicità.

      La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

      È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

      Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

      La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

      Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al capo VII.

 

2497-ter. Motivazione delle decisioni.

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428 (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

 

2497-quater. Diritto di recesso.

Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

 

2497-quinquies. Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento.

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467 (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

 

2497-sexies. Presunzioni.

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 (e conseguentemente il presente articolo) è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153 e modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

      2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 37 del 2004 era il seguente:

      «2497-sexies. Presunzioni.

      Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.

      Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.».

 

2497-septies. Coordinamento fra società.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

      2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

 

2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico.

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;

2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative (1).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

 


Costituzione
della Repubblica Italiana
(artt. 117, 119)

 

 

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

 

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

 


R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
(artt. 576-591)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

(1/a) L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 36

 

Capo I - Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali (119).

 

576. 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti (119/a).

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(119) Vedi, anche, nota all'epigrafe del capo IV del titolo V.

(119/a) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n A/CLXIII.

 

577. 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa (119/b).

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(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n A/CLXIII.

 

578. I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone ricevuta.

I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.

 

579. 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato (119/b).

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(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n A/CLXIII.

 

580. Le delegazioni del tesoro verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro registri e li restituiscono alle rispettive sezioni di tesoreria. Queste li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le amministrazioni cui si riferiscono i pagamenti e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di tali elenchi, li trasmettono, pel tramite della delegazione, insieme coi titoli pagati, alle amministrazioni competenti.

Gli invii degli elenchi e titoli anzidetti debbono farsi dalle delegazioni del tesoro nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi si riferiscono.

 

581. 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.

2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria (119/b).

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(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n A/CLXIII.

 

582. 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti (119/b).

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(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n A/CLXIII.

 

583. Nel caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa l'amministrazione che lo emise, e questa provvede per la spedizione di un duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento.

 

584. Le operazioni relative alle amministrazioni autorizzate a tener conto corrente col tesoro, per le quali non siano applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono regolate da speciali istruzioni.

 

Capo II - Delle contabilità speciali.

585. Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilità speciali.

Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative (119/c).

Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro.

Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.

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(119/c) In deroga al presente comma secondo, vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 18 maggio 1995, n. 176.

 

586. La sezione di tesoreria non può ricevere alcuna somma a credito delle contabilità speciali, senza la fattura di versamento vistata dal capo della delegazione del tesoro.

 

587. I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato (119/d).

Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.

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(119/d) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 187).

 

588. Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali vengono registrate in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle sezioni di tesoreria per le contabilità dello Stato.

Il giornale porta una propria numerazione progressiva e si chiude in fine di ciascun esercizio.

 

589. Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato bollettario di quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la quale si chiude in fine di esercizio.

Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate (119/e).

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(119/e) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2 D.M. 11 dicembre 2001.

 

590. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze d'entrata e degli ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni relative, si procede a norma del disposto nella sezione III del capo II del titolo VI e nel capo XI del titolo VII del presente regolamento.

 

591. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni, le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei titoli pagati.

La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato.


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(artt. 86, 88, 100, 110)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(1/a) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(1/b) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

 

Capo II - Degli esercizi pubblici (64)

86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (65), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (66), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (67), ovvero locali di stallaggio e simili (67/a).

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (68).

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati (68/a).

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(64) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato al n. A/II, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.

(65) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298, riportati rispettivamente alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari.

(66) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(67) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica.

(67/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(68) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, riportati, rispettivamente, ai nn. A/III ed A/V, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, riportato alla voce Turismo, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

      «Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

(68/a) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della stessa legge.

 

88. (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione (69).

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(69) Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e poi così sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

100. (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

 

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali (84/a).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (84/b), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (84/c);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (84/d).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (84/e).

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria (84/f).

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (85).

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(84/a) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 13 dello stesso articolo 39, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003 e il D.Dirett. 4 dicembre 2003. Con Provv. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(84/b) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(84/c) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003 e il D.Dirett. 20 gennaio 2004.

(84/d) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005.

(84/e) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(84/f) Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.

(85) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, riportato alla voce Marina mercantile.


R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (artt. 31, 95)

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(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 5 agosto 1938, n. 177.

(2) L'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, ha così disposto:

«Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni, sono riservate al Ministro per i lavori pubblici la formulazione dei programmi per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'approvazione dei progetti relativi è demandata al Provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al precedente articolo 2, n. 1». Vedi, inoltre, il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, riportato al n. A/XXVI. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

 

31. Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato;

a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con mutui di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 715;

c) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni (20).

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(20) Il presente articolo, prima modificato dalla L. 4 luglio 1949, n. 408, successivamente è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1° marzo 1952, n. 113. Vedi, anche, L. 16 maggio 1956, n. 503.

 

95. I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;

b) la residenza nel comune nel quale sorgono le costruzioni.

Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97 per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa o da quella della prenotazione (59).

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(59) Così sostituito dall'art. 11, L. 1° marzo 1952, n. 113.


D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320
Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1945, n. 77.

 

Art. 8

 

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.

È ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.


R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455
Approvazione dello statuto della Regione siciliana
(art. 38)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

(2) Nel presente decreto le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

38. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo (28).

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(28) La L. 6 marzo 1968, n. 192 (Gazz. Uff. 23 marzo 1968, n. 77) ha così disposto:

      «Art. 1. La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971.

      Art. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto lesiglativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.

      Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

      a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

      b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio». Vedi, anche, l'art. 55, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 75, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 30, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182
Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.

 

1. È costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.

Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.

Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretario a scopo informativo e di studio.

 

2. Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni (2).

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(2) Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3. Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:

due il Ministero degli affari esteri;

uno il Ministero dell'interno;

uno il Ministero del tesoro;

quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;

uno il Ministero dell'industria e commercio;

uno il Ministero del commercio con l'estero;

uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

uno l'Istituto per il commercio con l'estero;

uno l'Istituto centrale di statistica;

uno l'Istituto di economia agraria;

uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.

Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo (3).

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(3) Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4. Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:

uno il Ministero degli affari esteri;

uno il Ministero del tesoro;

due il Ministero dell'agricoltura e foreste;

uno il Ministero del commercio con l'estero;

uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.

È presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. È vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.

Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente (4).

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(4) Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

5. Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.

Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale.

Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.

 

6. Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Nell'àmbito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente (5).

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero (6).

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze (7).

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente (8).

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili (9).

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati (10).

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge (11).

Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato (12).

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato (13).

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(5) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, l'articolo unico, L. 6 agosto 1954, n. 718 (pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1954, n. 195) aveva sostituito, con i commi terzo e quarto, l'originario terzo comma.

(7) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, l'articolo unico, L. 6 agosto 1954, n. 718 (pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1954, n. 195) aveva sostituito, con i commi terzo e quarto, l'originario terzo comma.

(8) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

7. Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato (14).

Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1946.

 

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(14) Il contributo è stato fissato in L. 45.000.000, iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla L. 11 luglio 1952, n. 965 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 1952, n. 175). Successivamente, la L. 18 ottobre 1966, n. 883 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1966, n. 273) ha elevato detto contributo a 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966. A sua volta l'art. 1, L. 28 marzo 1968, n. 357 (Gazz. Uff. 11 aprile 1968, n. 94) ha così disposto:

      «Art. 1. È autorizzata la spesa di 110 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato nazionale italiano della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura». A decorrere dall'anno finanziario 1972, la L. 30 luglio 1973, n. 481 (Gazz. Uff. 17 agosto 1973, n. 212) ha elevato il contributo annuo a lire 150 milioni.


D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle Pubbliche Amministrazioni
(artt. 1, 5, 28, 52, 55)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1950, n. 99, S.O.

 

Art. 1.

Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti (1/b).

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento (1/c) (1/cost).

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni (1/d).

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro (1/e).

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario (1/f).

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(1/b) Comma così modificato prima dal comma 137 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/c) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, del presente decreto, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 315 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 8-22 giugno 2000, n. 230 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione.

(1/d) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/e) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/f) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 5.

Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.

[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà] (2/b).

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

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(2/b) Comma abrogato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

 

Art. 28.

Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

 

Art. 52.

Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (14/b).

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto (14/c).

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile (14/d).

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(14/b) Comma così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/c) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/d) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 55.

Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio (14/f).

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 (15), convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del «Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo (16) (16/cost).

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(14/f) Comma così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Recante costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

(16) L'articolo unico, L. 3 febbraio 1957, n. 17 reca:

      «Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

      Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:

      alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai sensi dell'art. 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa amministrati;

      ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38;

      ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53».

      Con L. 6 agosto 1966, n. 640 (Gazz. Uff. 22 agosto 1966, n. 207) il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1970.

(16/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 102 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.


L. 7 febbraio 1951, n. 168
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
dovute per violazioni alle leggi tributarie

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 1951, n. 69.

(2) Il primo comma dell'art. 1 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 48 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2.

 

1. Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all'Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

 

2. Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

 

3. Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

 

4. La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'articolo 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento dalla predetta lettera c) dell'art. 1;

2° che le residue somme vengano distribuite:

a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi.

 

5. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


L. 8 aprile 1952, n. 212
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

 

Art. 2.

 

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico (5).

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376.

É abrogato l'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 (6).

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(5) Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri vedi l'art. 23, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(6) Gli artt. da 1 a 5 determinano le misure degli stipendi, paghe, retribuzioni, assegni personali, fissati ora dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI e la indennità carovita, successivamente abrogata dall'art. 2, D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

 


D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato
(art. 68)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

 

Art. 68

Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica
dipendente da causa di servizio (23).

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio (23/a).

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa (23/b).

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (23/c).

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari (23/d).

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (23/e).

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza (23/f).

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario (23/g).

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato (24) (24/a) (24/cost).

[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati (25)] (25/a) (25/b).

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(23) Vedi gli artt. 30 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.

(23/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(23/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(24) La L. 27 luglio 1962, n. 1116 reca:

      «Art. 1. La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

      Art. 2. Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

      Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti».

      Con D.P.R. 3 luglio 1965 e con D.P.R. 5 luglio 1965, pubblicati rispettivamente nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1965, n. 247, e 30 settembre 1965, n. 246, sono state emanate norme per l'applicazione della L. 27 luglio 1962, n. 1116, e della L. 1° novembre 1957, n. 1140 richiamata nell'art. 1 della legge su riportata.

(24/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 ottobre 1997, n. 321 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(25) Per le impugnative, vedi, anche, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, riportato alla voce Ministero della sanità.

(25/a) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. A/LXXII, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293.

(25/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Agenzie autonome e degli Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 


D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3
(artt. 42-47)

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(1) Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200.

 

Art. 42

Modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura.

L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 36 possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.

Sulla domanda provvede l'autorità competente a disporre l'aspettativa.

Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, può disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.

 

Art. 43

Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza.

Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso.

 

Art. 44

Spese di cure rimborsabili.

Il diritto dell'impiegato che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.

 

Art. 45

Documenti giustificativi.

Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a carico di istituti o enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse mutue, ai sensi dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei documenti giustificativi e purché, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato.

Qualora la infermità non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche devono essere firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmati dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizioni di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista che ha fornito il medicinale.

Deve, inoltre, essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato è assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico dell'ente e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.

 

Art. 46

Concessione di anticipi.

Qualora sia stato già adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermità siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti gli enti od istituti assistenziali, previdenziali od assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.

Il provvedimento di concessione dell'anticipo è adottato dal capo del personale su conforme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo.

 

Art. 47

Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa.

Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato (14).

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(14) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

 


L. 1° novembre 1957, n. 1140
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1957, n. 304.

 

(1/a) L'art. 1, del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 81, R.D. 30 novembre 1930, n. 1629.

 

Art. 1.

 

Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.

Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2), restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

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(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

Art. 2. (3)

 

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(3) Recante disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari.

 


L. 22 luglio 1961, n. 628
Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1961, n. 184.

(1/a) L'ultimo comma dell'art. 12 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1336. Vedi, ora, l'art. 7, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

Capo I - Amministrazione centrale

 

Art. 1

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori (1/a);

4) Direzione generale del collocamento della manodopera;

5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) Direzione generale della cooperazione.

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(1/a) L'ultimo comma dell'art. 12 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1336. Vedi, ora, l'art. 7, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

Art. 2

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) l'Ispettorato del lavoro;

b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

Capo II - Ispettorato del lavoro

 

Art. 3

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico sanitarie, di cui al successivo art. 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 4

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (2), alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione (2/a).

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(2) Riportata alla voce Lavoro.

(2/a) Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, riportato alla voce Lavoro.

 

Art. 5

Ferme le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (3), all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze, dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

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(3) Riportato al n. V.

 

Art. 6

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'art. 12, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (3).

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(3) Riportato al n. V.

 

Art. 7

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

 

Art. 8

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

               (4).

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(4) I commi dal quarto all'ultimo sono stati abrogati dall'art. 91, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

Art. 9

[Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1° febbraio 1961] (4/a).

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(4/a) Abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

Art. 10

Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'art. 9, nonché al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente art. 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente art. 6 (4/b).

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(4/b) La Tabella 2 n. 22, L. 27 ottobre 1973, n. 628, riportata alla voce Forze armate, ha soppresso il premio speciale per il personale militare in servizio presso gli ispettorati del lavoro di cui agli artt. 10 e 15 della presente legge. Successivamente, l'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, ha abrogato gli artt. 10 e 15 della presente legge.

 

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

 

Art. 11

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (5);

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei «corrispondenti», a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (6).

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (5).

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale di disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

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(5) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(6) Recante norme nella sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali e riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

 

Art. 12

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione;

b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente art. 11.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;

f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 (6/a), e successive modificazioni;

g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562 (6/b);

h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A. Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 (7) e successive modificazioni ed integrazioni;

i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562 (6/b).

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(6/a) Vedi nota 5 all'art. 11.

(6/b) Vedi nota 6 all'art. 11.

(7) Vedi, ora, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, riportato alla voce Case per i lavoratori, il quale regolando integralmente la materia già disciplinata dal D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, sostituisce interamente quest'ultimo provvedimento.

 

Art. 13

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (6/a), sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici di lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

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(6/a) Vedi nota 5 all'art. 11.

 

Art. 14.(8).

 

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(8) Sostituisce l'art. 4, L. 16 maggio 1956, n. 562, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

 

Art. 15

Al personale di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (9), compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente art. 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'art. 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità né col premio speciale previsti dagli artt. 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (9), e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso (9/a).

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(9) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(9/a) Vedi la nota 4/b all'art. 10.

 

Capo IV - Norme generali

 

Art. 16

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (10), per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696 (11), relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563 (12); nonché le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (13), sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (14), presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro - sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

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(10) Recante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11) Recante conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(12) Recava adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro, predisposto ai sensi dell'art. 5, L. 20 dicembre 1954, n. 1181.

(13) Recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste.

(14) Recante norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

 

Art. 17

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purché abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'art. 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (15).

Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'art. 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'art. 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (15), non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (15).

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(15) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

Art. 18

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (16).

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

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(16) L'art. 3, L. 10 gennaio 1968, n. 8 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1968, n. 16), ha così disposto:

«Art. 3. I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'art. 18 della L. 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori».

 

Art. 19

Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (17).

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(17) Il predetto regolamento non è stato ancora emanato.

 

Capo V - Norme transitorie e finali

 

Art. 20

Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (18), è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

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(18) Recava la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

 

Art. 21

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842 (19), e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (20), il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.

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(19) Recante inquadramento nell'ispettorato corporativo dei dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento.

(20) Riportato al n. V.

 

Art. 22.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 15 del regio decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684 (21), in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni, di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli artt. 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842 (19), o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'art. 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (20).

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(19) Recante inquadramento nell'ispettorato corporativo dei dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento.

(20) Riportato al n. V.

(21) Recava l'ordinamento dell'ispettorato corporativo.

 

Art. 23

Gli impiegati di cui all'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (21/a), sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

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(21/a) Vedi nota all'art. 17.

 

Art. 24

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (22) e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o a ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (23) e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

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(22) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(23) Recava la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

 

Art. 25

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

 

Art. 26

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonché al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (24), e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (22); il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi, è però elevato ad anni 45.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (25), non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (22).

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (25/a).

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(22) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(24) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(25) Recava il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(25/a) Vedi la L. 11 febbraio 1970, n. 36, riportata al n. XII.

 

Art. 27

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

 

Art. 28

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto per le promozioni a scelta, nonché per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (26), sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

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(26) Recava il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 29

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

 

Art. 30

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente art. 9.

 

Art. 31

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

 

Art. 32

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: «Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso», iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

(Si omette la tabella)


L. 27 luglio 1962, n. 1116.
Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1962, n. 202.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Art. 1

La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra le spese di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

 

Art. 2

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

 


L. 13 luglio 1965, n. 825
Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 luglio 1965, n. 182.

(2) Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'imposta sul valore aggiunto in sostituzione di varie precedenti imposte indirette. L'art. 90 del citato D.P.R. ha, in particolare, abrogato, tra l'altro, a partire dalla data sopra indicata, l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla L. 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni.

 

Art. 2.

 

Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta (3).

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita (3/a).

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(3) Comma prima sostituito dall'art. 27, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 4.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24.


L. 31 ottobre 1965, n. 1261
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
(art. 1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290.

 

 

Art.1.

 

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Imposta sugli spettacoli
(art. 14-bis)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 81, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato ed il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, riportato al n. LXI, che ha apportato radicali modifiche alla presente imposta.

 

Art. 14-bis.

Apparecchi da divertimento e intrattenimento.

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo (12/a) (12/b).

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 (12/c).

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110 (12/d).

3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110 (12/e).

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma (12/f).

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi (13).

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(12/a) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 8 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(12/b) Con D.Dirett. 11 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36), è stato approvato il modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui al presente comma.

(12/c) Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(12/d) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(12/e) Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(12/f) Comma così sostituito dal comma 12 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2004, n. 86.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto, e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 5 del citato articolo 22. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464. Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, gli imponibili forfettari annuali sono stati stabiliti in L. 3.025.000 dal D.M. 28 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306), entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Per la determinazione forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento vedi, per l'anno 2003, il D.Dirett. 7 agosto 2003 e, per l'anno 2005, il D.Dirett. 28 gennaio 2005.

 


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
(artt. 16, 18, 43)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.

(2) Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

Art. 16.

Registro dei beni ammortizzabili.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione (42).

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(42) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e l'art. 6, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408.

 

Art. 18.

Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori.

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3 (44).

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(44) Il presente articolo, modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 3, D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, dall'art. 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413, è stato abrogato e così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222. Vedi, anche, l'art. 13, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

Art. 43.

Termine per l'accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (160).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (161).

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte (162) (162/cost).

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(160) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(161) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(162) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(162/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(art. 34)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

 

Art. 34.

Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (36), al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti (35/a).

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(36) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(35/a) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato al n. C.


L. 18 dicembre 1973, n. 836
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
(artt. 14, 16)

 

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(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.

(1/a) Vedi, anche, il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, la L. 26 luglio 1978, n. 417, riportati, rispettivamente, ai nn. G/XXI e G/XXIV e gli articoli 6 e 46, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l'art. 6, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

 

 

Art. 14.

 

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.

Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete per ogni chilometro di percorso, l'indennità di lire 2 (9/a).

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

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(9/a) Per la soppressione dell'indennità prevista dal presente comma vedi l'art. 30, comma 20, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 

 

Art. 16.

 

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quella del materiale e degli strumenti.

 


Legge Regione Sicilia 6 giugno 1975, n. 42
Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti
nei bacini minerari zolfiferi siciliani.

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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 giugno 1975, n. 25.

(2) Per disposizioni sul personale che usufruisce delle previsioni normative di cui alla presente legge si veda l'art. 6 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.

 

Art. 1 (3)

 

In attuazione del piano di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, il Governo della Regione predisporrà un progetto - obiettivo, diretto al sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi, finalizzato allo sviluppo industriale, agricolo, turistico, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi sociali, territorialmente ricadenti nei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento: Aragona, Casteltermini, Cianciana, Favara, Racalmuto, Grotte, Comitini, Campobello di Licata e Ravanusa;

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Riesi, Sommatino, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Campofranco;

Provincia di Enna: Enna, Villarosa, Pietraperzia, Piazza Armerina, Valguarnera, Agira e Assoro;

Provincia di Palermo: Lercara.

L'elaborazione, la definizione e l'approvazione del progetto - obiettivo interverranno con le procedure previste dal provvedimento legislativo che sarà approvato dall'Assemblea regionale siciliana per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Per l'incentivazione industriale il progetto - obiettivo prevederà, per le piccole e medie imprese industriali:

a) contributi integrativi a quelli previsti dalla legislazione nazionale, nella misura del 30 per cento degli stessi;

b) contributi per tre anni per ogni nuova unità stabilmente occupata in piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane, nella misura del 30 per cento del costo annuale per addetto, determinato sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria (4).

Per l'attuazione del suddetto progetto - obiettivo è autorizzata la spesa di lire 90.000 milioni, così ripartita:

- lire 30.000 milioni nell'anno finanziario 1976;

- lire 60.000 milioni nell'anno finanziario 1977 (5).

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(3) Vedansi la legge regionale 14 maggio 1976, n. 75 e gli artt. 52 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 e 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, nonché l'art. 20 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54. Da ultimo per la gestione delle opere del "Progetto - Obiettivo", si veda l'art. 54 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

(4) Lettere così sostituite dall'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(5) Per disposizioni finanziarie, vedansi l'art. 70, lett. c), della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, nonché l'art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

 

Art. 2

 

L'Ente minerario siciliano, a mezzo gestione separata, assume in proprio la conduzione delle miniere di zolfo di cui già è concessionario, nonché delle miniere Cozzodisi e Muculufa di cui è concessionaria la società SOCHIMISI e che saranno trasferite all'EMS entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Ente è autorizzato, altresì, a rilevare, anche in affitto, con apposita convenzione, lo stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato, nonché ad acquisire le attrezzature e scorte aziendali non facenti parte delle pertinenze minerarie all'Ente stesso trasferite.

 

Art. 3 (6)

L'Ente minerario siciliano, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuoverà la convocazione dell'assemblea straordinaria della SOCHIMISI per deliberare lo scioglimento della Società e la relativa liquidazione.

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(6) Vedansi gli artt. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59 e 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

 

Art. 4

 

L'Ente, attraverso la gestione separata, è autorizzato a proseguire l'esercizio delle miniere Cozzodisi, Lucia e Ciavolotta in provincia di Agrigento; Gessolungo, con annesso impianto di flottazione di Trabonella, e La Grasta in provincia di Caltanissetta; Floristella, Giumentaro e sezione Giangagliano della miniera Zimbalio - Giangagliano in provincia di Enna, che presentano caratteristiche giacimentologiche più favorevoli e struttura tecnica più efficiente tra quelle attualmente in esercizio (7).

È altresì autorizzato il mantenimento in esercizio dello stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato e la costituzione di un centro operativo per il coordinamento della gestione presso l'ufficio di Caltanissetta dell'EMS.

Nelle restanti miniere, e precisamente Gibellini, Stretto Cuvello, Muculufa, Trabia, Trabonella (esclusa la flottazione), Zimbalio - Giangagliano, limitatamente alla sezione Zimbalio, dovrà procedersi alla cessazione della attività produttiva con chiusura dei relativi sotterranei, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In tale periodo dovrà procedersi al recupero degli impianti e delle attrezzature pertinenziali utilmente asportabili ed al loro trasferimento nelle miniere di cui al primo comma, per la parte utilizzabile, secondo le direttive del Corpo regionale delle miniere, che dovrà inventariarne il materiale.

………………….(8).

Il personale residuo occupato nelle miniere delle quali viene disposta la chiusura, verrà trasferito in quelle ancora in servizio.

Il personale della SOCHIMISI in servizio alla data del 30 aprile 1975, nonché quello già utilizzato presso la miniera Realmonte e trasferito alla SOCHIMISI in esecuzione della legge 14 marzo 1975, n. 7, ed i 91 operai ed i 12 impiegati dipendenti della spa Elitaliana ed utilizzati finora per i servizi delle miniere di zolfo, proseguiranno il rapporto di lavoro con l'Ente minerario siciliano, in conformità ai contratti collettivi di lavoro dei settori relativi, ferma restando la natura privatistica del rapporto (9).

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(7) Vedansi gli artt. 2 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100 e 1 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(8) Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 94.

(9) Vedasi l'art. 5 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100.

 

Art. 5 (10)

 

Per le esigenze di esercizio delle miniere di cui al primo comma del precedente art. 4 e del centro operativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere mantenuti in servizio n. 7 dirigenti, n. 200 impiegati e gli operai di età inferiore ai 50 anni.

………………..(11).

Alla costituzione dell'organico di cui al comma precedente si provvede con il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Per i dirigenti in eccedenza si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro (12).

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(10) Vedasi l'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100.

(12) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77 "La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è prorogata al 31 dicembre 1976. Analogo trattamento viene esteso ai dirigenti della CHISADE". Vedansi gli artt. 10 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

 

Art. 6 (13) (14)

 

Salvo quanto previsto al successivo art. 9, per gli impiegati e gli operai della SOCHIMISI, ivi compresi quelli provenienti dalla miniera Realmonte e dalla spa Elitaliana, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50 anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; progressivamente si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati e gli operai al raggiungimento del 50 anno di età fino al 31 dicembre 1978 (15).

Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (16), nonché gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi (17).

L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.

Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa coma sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.

Il trattamento di cui al precedente comma cessa in caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo.

Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati.

Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi.

Il lavoratore che trasferisce la propria residenza fuori dalla sede abituale è tenuto a fornire mensilmente all'ente pagatore idonea documentazione atta a dimostrare il proprio stato di disoccupazione.

Gli impiegati ed operai che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge hanno l'obbligo di iscriversi in speciali elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro (18).

Per coloro che possano far valere i requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'età pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo si intende anticipata di 5 anni (19).

La determinazione dell'indennità di prepensionamento di cui al presente articolo interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell'interessato (20).

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(13) Per disposizioni inerenti alla documentazione per la corresponsione dell'indennità mensile prevista dal presente articolo, si veda l'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 31. Vedansi anche gli artt. 7 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(14) Per l'estensione ai dipendenti della CHISADE del presente articolo, si veda l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77. Per l'estensione del presente articolo al personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, si veda l'art. 6 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

(15) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 1987, n. 180, nella parte in cui non contempla anche i dirigenti in eccedenza per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 ultimo comma stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui al presente articolo.

(16) Per l'aumento di detta indennità vedasi l'art. 6, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.

(17) Per il trasferimento all'EMS delle attribuzioni di cui al presente comma, si veda l'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 . Vedansi anche i successivi commi dello stesso articolo.

(18) L'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 31 ha sostituito l'originario quinto comma con quattro nuovi commi.

(19) Vedansi gli artt. 5 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(20) Comma aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46.

 

Art. 7

 

L'individuazione e la ripartizione del personale occorrente per la gestione delle miniere di zolfo da lasciare aperte saranno effettuate da una Commissione nominata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e composta da un dirigente del Corpo regionale delle miniere, che la presiede, da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, da un dirigente dell'Ente minerario siciliano e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle maggiori organizzazioni sindacali operanti nel settore.

Per l'individuazione e la ripartizione del personale si terrà conto delle mansioni espletabili da ciascun dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e dell'anzianità di servizio.

 

Art. 8 (21)

 

Agli operai e impiegati che, per effetto della ristrutturazione del settore zolfifero, verranno licenziati o sospesi, sarà attribuito, con decorrenza retroattiva di dodici mesi, uno scatto biennale di anzianità nella misura massima prevista dal punto due del contratto integrativo regionale 25 gennaio 1967 per gli operai e dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1973 per gli impiegati.

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(21) Per disposizioni inerenti alla documentazione per la corresponsione dell'indennità mensile prevista dal presente articolo, si veda l'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 31.

      Per il trasferimento all'EMS delle attribuzioni di cui al presente comma, si veda l'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 . Vedansi anche i successivi commi dello stesso articolo.

      Disposizioni integrative della norma sono state dettate con l'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 31; con l'art. 29 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54; con gli artt. 5 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

      Per l'estensione ai dipendenti della CHISADE del presente articolo, si veda l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77. Per l'estensione del presente articolo al personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, si veda l'art. 6 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

 

Art. 9 (22) (23)

 

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma, gli operai ed impiegati - che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS e che abbiano raggiunto il 50 anno di età - sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'art. 6. Progressivamente si procederà alla sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50 anno di età entro il 31 dicembre 1978.

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(22) Per il trasferimento all'EMS delle attribuzioni di cui al presente comma, si veda l'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 . Vedansi anche i successivi commi dello stesso articolo.

      Vedansi in materia: l'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59; l'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17; l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 101; l'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

      Per l'estensione ai dipendenti della CHISADE del presente articolo, si veda l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

(23) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 1987, n. 180, nella parte in cui non contempla anche i dirigenti in eccedenza per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 ultimo comma stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui al presente articolo.

 

Art. 10 (24)

 

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a deliberare il trasferimento degli impiegati in eccedenza rispetto ai contingenti di cui all'art. 5 in uno speciale servizio per il quale viene istituito un fondo speciale a gestione separata, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro. Nei confronti degli impiegati che raggiungono il 50 anno di età entro il 31 dicembre 1978 si provvede a norma del primo comma dell'art. 6 ovvero, qualora non ricorrano le condizioni, a norma del precedente art. 8.

Detto personale sarà utilizzato per le esigenze dell'Ente e delle collegate derivanti dai programmi annuali di attuazione.

Inoltre, l'Ente minerario siciliano impartirà opportune direttive alle società collegate per l'assunzione, con diritto di preferenza, del detto personale presso le società medesime in relazione alle esigenze aziendali.

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(24) Vedansi gli artt. 3 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 98 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. Per l'estensione ai dipendenti della CHISADE del presente articolo, si veda l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

 

Art. 11 (25)

 

La gestione delle miniere e dello stabilimento di cui ai primi due commi del precedente art. 4 deve essere improntata a criteri di assoluta economia con divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di installazione di nuovi impianti ad eccezione di quelli prescritti dal competente distretto minerario per la sicurezza dei lavoratori e di quelli necessari per il potenziamento degli stabilimenti di purificazione e di ventilazione, nonché di disporre spese non strettamente connesse all'attività mineraria.

A tal fine l'EMS predispone programmi annuali che vengono approvati con le modalità degli articoli 13 e 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

È fatto altresì divieto all'Ente minerario siciliano di consentire spese in eccedenza alle disponibilità delle somme stanziate per ciascun anno con il successivo art. 12.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente.

Il rendiconto annuale della gestione delle miniere deve essere trasmesso all'Assessore per l'industria ed il commercio, non oltre 90 giorni dalla chiusura dello esercizio, corredato da una dettagliata relazione del collegio dei revisori dell'Ente minerario siciliano.

Il rendiconto è approvato dall'Assessore per l'industria ed il commercio che, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

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(25) Vedasi l'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100.

 

Art. 12 (26)

 

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione, per gli anni dal 1975 al 1978, delle miniere di zolfo indicate ai precedenti articoli 4 e 8 è istituito presso lo EMS un fondo a gestione separata di lire 57.230 milioni così ripartiti:

- anno 1975, lire 16.686 milioni;

- anno 1976, lire 14.248 milioni;

- anno 1977, lire 13.448 milioni;

- anno 1978, lire 12.848 milioni (27).

L'erogazione delle somme di cui al comma precedente sarà effettuata dall'Amministrazione regionale all'Ente minerario siciliano in quote trimestrali anticipate (28).

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(26) Vedansi gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90 e 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59.

(27) Per incrementi del fondo vedansi l'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, l'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, l'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, l'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 1, l'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, l'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 98, l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 43 e l'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

(28) Vedansi gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, nonché l'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.

 

Art. 13

 

Sono altresì istituiti presso l'Ente minerario siciliano i seguenti fondi a gestione separata:

a) fondo di lire 14.685 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, così ripartiti (29):

lire 1.009 milioni per l'anno 1975;

lire 1.494 milioni per l'anno 1976;

lire 1.658 milioni per l'anno 1977;

lire 1.837 milioni per l'anno 1978;

lire 1.241 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985 (30);

b) fondo di lire 7.636 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui all'art. 10, così ripartiti (31):

lire 1.400 milioni per l'anno 1975;

lire 2.244 milioni per l'anno 1976;

lire 2.084 milioni per l'anno 1977;

lire 1.908 milioni per l'anno 1978.

Per i due fondi suddetti l'Ente minerario siciliano redige, non oltre 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, rendiconti annuali, corredati da relazione del collegio dei revisori, da approvare con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge (32).

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(29) Vedansi gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90 e 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59. Vedansi altresì l'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, e l'art. 7 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5, per la gestione del personale.

(30) Per disposizioni finanziarie, si veda l'art. 29, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

(31) Vedansi gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90 e 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59.

(32) Vedansi gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, nonché l'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1983, n. 43.

 

Art. 14

 

I fondi istituiti con gli articoli 12 e 13 sono depositati alle medesime condizioni previste per il servizio di cassa della Regione, presso gli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.

Gli interessi attivi maturati sui predetti fondi saranno versati in entrata del bilancio della Regione.

 

Art. 15 (33)

 

Per la corresponsione dell'indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 6 comprensiva della parte relativa agli oneri previdenziali e dello scatto di cui all'art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.020 milioni e per gli anni finanziari dal 1976 al 1985 la spesa annua di lire 3.582 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Per il pagamento dell'indennità mensile prevista dall'art. 6 l'Ente minerario siciliano è tenuto ad elaborare mensilmente appositi elenchi comprendenti i nominativi degli aventi diritto e i dettagliati importi agli stessi spettanti.

I suddetti elenchi sono tempestivamente trasmessi all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che disporrà il pagamento delle competenze in essi indicate attraverso gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

Per la regolamentazione degli oneri previdenziali ed assistenziali l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i competenti istituti di previdenza ed assistenza (34).

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(33) Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 "Le spese autorizzate dagli artt. 13, lett. a, e 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni dal 1982 al 1985 sono destinate all'incremento del fondo di cui al precedente comma per le esigenze relative agli stessi esercizi".

(34) L'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 31 ha sostituito l'originario ultimo comma con gli attuali tre.

 

Art. 16

 

All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte delle risorse finanziarie previste dal piano regionale di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977.

 

Art. 17

 

All'onere di lire 20.115 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 12, 13 e 15 della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede con riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

cap. 10561, lire 8.000 milioni;

cap. 21115, lire 300 milioni;

cap. 21152, lire 1.800 milioni;

cap. 21233, lire 200 milioni;

cap. 21414, lire 200 milioni;

cap. 21452, lire 300 milioni;

cap. 13902, lire 200 milioni;

cap. 25361, lire 2.000 milioni;

cap. 25604, lire 1.000 milioni;

cap. 18361, lire 1.300 milioni;

cap. 28204, lire 1.500 milioni;

cap. 28721, lire 315 milioni;

cap. 29210, lire 3.000 milioni.

Agli oneri di lire 21.568 milioni, 20.772 milioni e 20.175 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 si provvede con parte delle assegnazioni che lo Stato effettuerà alla Regione negli esercizi finanziari medesimi ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri di lire 4.823 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985 si provvede quanto a lire 2.500 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, quanto a lire 900 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 33, ultimo comma, della legge medesima, quanto a lire 1.200 milioni con la cessazione del limite triennale di impegno autorizzato per l'anno 1976 con l'art. 49, ultimo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e quanto a lire 223 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

Art. 18

 

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382
(art. 19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

 

Art. 19.

Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] (2);

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2/a).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2/a).

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(2) Numero abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato al n. CLXXX.

(2/a) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato al n. CLXXX.


D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513
Trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti civili dello Stato.
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1978, n. 249.

 

Art. 1

 

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A), 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (3), nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;

2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici relativi per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (4), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (3), è ridotto a quattro ore.

Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (3), relative alla popolazione dei comuni (4/a).

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(3) Riportata al n. G/XVII.

(4) Riportata al n. F/VI.

(4/a) Vedi il D.M. 10 maggio 1979, riportato al n. G/XXV, il D.M. 13 febbraio 1980, riportato al numero G/XXVII; il D.M. 9 febbraio 1981, riportato al numero G/XXIX; l'art. 27, D.L. 26 giugno 1981, n. 283, riportato al n. F/LV, il D.M. 6 febbraio 1982, riportato al n. G/XXX, il D.M. 4 febbraio 1983, riportato al n. G/XXXII, il D.M. 10 febbraio 1984, riportato al n. G/XXXIV e il D.M. 11 aprile 1985, riportato al n. G/XXXVI.


L. 26 luglio 1978, n. 417
Adeguamento del trattamento economico di missione
e di trasferimento dei dipendenti statali
(art. 1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219.

 

 

Art. 1.

 

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km., sono stabilite come segue (2):

 

1)

qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (2/a)............................

L.

27.200

2)

qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A.......

»

22.700

3)

qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e 1) della successiva tabella D..................................

»

19.100

4)

gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella D....................................................................

»

14.000

5)

rimanente personale militare........................................

»

10.000

 

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località (2/b).

La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli artt. 76-bis, comma 6-bis, e 110 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (2/c).

L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (3), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (4), e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

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(2) Vedi, ora, il D.M. 10 maggio 1979, riportato al n. G/XXV e il D.M. 13 febbraio 1980, riportato al n. G/XXVII. Vedi, altresì, l'art. 127, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n. F/XLV, il D.M. 6 febbraio 1982, riportato al n. G/XXX, il D.M. 4 febbraio 1983, riportato al n. G/XXXII, il D.M. 10 febbraio 1984, riportato al n. G/XXXIV e il D.M. 11 aprile 1985, riportato al n. G/XXXVI.

(2/a) Riportata al n. G/XVII.

(2/b) Per l'elevazione del limite dei giorni di missione continuativa nella medesima località vedi il comma 10 dell'art. 7 e il comma 10 dell'art. 46, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

(2/c) Comma così inserito dall'art. 21-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(3) Riportato alla voce Trasporti.

(4) Riportata al n. F/VI.


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 11, 11-bis, 11-ter)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

 

Art. 11.

Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (17/a):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (17/b);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (17/b);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (17/c);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (17/d);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (17/e);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (17/f);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (17/g).

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (18).

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (18/a).

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(17/a) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/d) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/e) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/f) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/g) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 11-bis.

Fondi speciali.

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11 (19).

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(19) Aggiunto dall'art. 6, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

Art. 11-ter.

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.

(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 


L. 21 dicembre 1978, n. 845
Legge-quadro in materia di formazione professionale
(art. 25)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.

 

Art. 25

Istituzione di un Fondo di rotazione.

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (14), un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (15), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo (15/b).

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977» (16).

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(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(15) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(15/b) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196, integrato dall'art. 117, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(16) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, riportato al n. A/XCIII per le parti disciplinate dal medesimo art. 9. Vedi, anche, l'art. 118, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 


L. 2 aprile 1979, n. 97
Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
(art. 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1979, n. 97.

 

Art. 13

Indennità di missione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 (9), si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (10), in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno (10/a).

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 (11), nonché il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 (11), ed all'art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417 (11/a).

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(9) Riportata al n. P/I.

(10) Riportato al n. A/II.

(10/a) Comma così modificato dall'art. 4, L. 4 maggio 1998, n. 133, riportata al n. A/CXXIII.

(11) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11/a) Così sostituito dall'art. 6, L. 19 febbraio 1981, n. 27, riportata al n. P/XI. Vedi, anche, l'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 


L. 13 agosto 1979, n. 384
Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1979, n. 227.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 1

 

Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (3).

All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

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(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 


L. 13 agosto 1980, n. 466
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1980, n. 230.

(1/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 30 ottobre 1980, riportato al n. B/XXIII, la L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII e il D.M. 16 marzo 1992, n. 377, riportato al n. B/XXXII. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 3

 

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni (4/a).

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(4/a) L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


L. 1° aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(art. 42)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

 

Art. 42

Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e
nomina e inquadramento a prefetto.

1. Nell'àmbito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.

4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.

6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B (14).

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(14) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 


D.L. 28 maggio 1981, n. 251
Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1981, n. 147 e convertito in legge con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 206).

(2) Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato al n. A/CXLIII.

 

Art. 2

 

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee (4).

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato (2) nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (4/a), tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della L. 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (5).

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983 (6) (6/a).

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(2) Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato al n. A/CXLIII.

(4) Vedi, anche, l'art. 21, comma 4, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(4/a) Vedi, ora, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato al n. A/CXLIII.

(5) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 7, L. 31 marzo 2005, n. 56. Le condizioni e le modalità di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 22 settembre 1999, n. 467.

(6) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(6/a) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 20 ottobre 1990, n. 304, riportata al n. B/LIII.

 


L. 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
(artt. 8-bis, 20)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

 

Art. 8-bis

Reiterazione delle violazioni.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato (2/b).

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(2/b) Articolo aggiunto dall'art. 94, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie.

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo (7/cost).

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

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(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

 


L. 17 febbraio 1982, n. 46
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale
(art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

Art. 14

 

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati (24).

[Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria (25)] (26).

Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili (27) (27/a).

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(24) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(25) Vedi, anche, l'art. 64, L. 7 agosto 1982, n. 526, riportata al n. XXIX e l'art. 3, D.L. 9 aprile 1984, n. 62, riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. Vedi, inoltre, l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 7, L. 28 novembre 1985, n. 710, riportata al n. XXXVIII, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910, riportate alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, infine, l'art. 12, L. 1° marzo 1986, n. 64, riportata alla voce Cassa per il mezzogiorno, gli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata al n. LXII e l'art. 106, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(26) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

(27) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 2.

(27/a) Vedi, anche, il comma 270 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
(art. 31-quater)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

 

Art. 31-quater.

Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario».

1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio (6/ccc).

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamato scritto.

3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. [L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno] (6/d).

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», possono essere attribuite, nell'àmbito delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'àmbito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5 (6/dd).

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(6/ccc) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(6/d) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(6/dd) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

 


L. 26 aprile 1982, n. 214
Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori
del settore solfifero siciliano

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1982, n. 123.

 

Art. unico

 

Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (2), la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.

L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 (3).

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(2) Riportato al n. A/XL.

(3) La L. 28 marzo 1991, n. 105 (Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con disposizione di interpretazione autentica della presente L. 26 aprile 1982, n. 214, ha così disposto:

      «Art. 1. 1 Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

      2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214».

 


L. 29 maggio 1982, n. 297
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1982, n. 147.

 

Art. 2

Fondo di garanzia.

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (2).

5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento (2/a) della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 (4), convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (4/a).

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(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 12-20 luglio 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione; con successiva sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 30 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186.

(2/a) Per l'adeguamento del contributo vedi il D.M. 16 luglio 1987, il D.M. 9 febbraio 1988 e l'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.

(3) Riportata al n. A/XXXII.

(4) Riportato al n. A/LIX.

(4/a) Vedi, anche, l'art. 102, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

 


D.L. 29 agosto 1984, n. 528
Misure urgenti in materia sanitaria
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1984, n. 241.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, con L. 31 ottobre 1984, n. 733 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1984, n. 300). 2. 1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (7), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

 

 

Art. 2.

 

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (7), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (7), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a L. 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da L. 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età tra zero e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181 (8), devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (9), convertito, con modificazioni, nella legge li novembre 1983, n. 638.

6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonché alla relativa documentazione (9/a).

7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.

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(7) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(9/a) Per l'estensione del potere di accesso previsto dal presente comma vedi il comma 172 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


L. 29 ottobre 1984, n. 720
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.

(1/a) In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 20, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1985, riportato al n. A/LXXXIII, il D.M. 27 dicembre 1985, riportato al n. A/LXXXVI e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

 

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372 (2), con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi (2/a).

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale (2/b).

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 (3), modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (4), convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 (5), come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.

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(2) Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25 luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.

(2/a) Vedi, anche, l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. A/CIV.

(2/b) Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi del presente comma, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stato stabilito nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1998, n. 296); nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal D.M. 9 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1999, n. 291); nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza 1° luglio 2000, dal D.M. 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 180); nella misura del 3,05% lordo dal 1° al 30 novembre 2001 e nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2001, dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001; nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, dal D.M. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28); nella misura dell'1,75% lordo, con decorrenza dal 1° luglio 2003, dall'articolo unico, Decr. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 31 luglio 2003, n. 176).

(3) Riportata al n. A/XXXVII.

(4) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(5) Riportata al n. A/LVIII.

 

1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge (5/a).

4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge (5/b) (5/cost).

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(5/a) Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, riportato alla voce Finanza locale.

(5/b) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, riportato al n. A/CXXVI.

(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 194 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 4-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

 

2. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 (6), modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (6/a), convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730 (7), come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119 (6).

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (8).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B (9).

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

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(6) Riportata al n. A/XXXVII.

(6/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata al n. A/LVIII.

(6) Riportata al n. A/XXXVII.

(8) Vedi, anche, l'art. 35, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata al n. A/LXXXVII, l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportata al n. A/XCVIII, l'art. 21, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, riportato alla voce Finanza locale, e l'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

 

3. ..................... (10).

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(10) Apporta modifiche e integrazioni all'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata al n. A/XXXVII.

 

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Tabella A (10/a)

Accademia nazionale dei Lincei

- Aereo club d'Italia

- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n.266/1993

- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

- Agenzia spaziale italiana

- Automobile Club d'Italia

- Autorità portuali

- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

- Aziende di promozione turistica

- Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale

- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992

- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)

- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate

- Centro europeo dell'educazione (CEDE)

- Club alpino italiano

- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)

- Comitato per l'intervento nella SIR

- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)

- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali

- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti

- Consiglio nazionale delle ricerche

- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (11)

- Consorzi interuniversitari

- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici

- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali

- Consorzio canale Milano-Cremona-Po

- Consorzio del Ticino

- Consorzio dell'Adda

- Consorzio dell'Oglio

- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste

- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona

- Croce rossa italiana (11/a)

- Ente acquedotti siciliani

- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano

- Ente autonomo del Flumendosa

- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma

- Ente Irriguo Umbro-Toscano

- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli

- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)

- Ente nazionale corse al trotto

- Ente nazionale italiano turismo

- Ente nazionale per il cavallo italiano

- Ente nazionale per la cellulosa e la carta

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

- Ente nazionale sementi elette

- Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano

- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)

- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)

- Ente teatrale italiano

- Ente zona industriale di Trieste

- Enti parchi nazionali

- Enti parchi regionali

- Enti provinciali per il turismo

- Enti regionali di sviluppo agricolo

- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali

- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como

- Gestioni governative ferroviarie

- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269

- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)

- Istituti sperimentali agrari

- Istituti zooprofilattici sperimentali

- Istituto agronomico per l'Oltremare

- Istituto centrale di statistica (ISTAT)

- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

- Istituto di biologia della selvaggina

- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)

- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino

- Istituto italiano di medicina sociale

- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente

- Istituto nazionale della nutrizione

- Istituto nazionale di alta matematica

- Istituto nazionale di fisica nucleare

- Istituto nazionale di geofisica

- Istituto nazionale di ottica

- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)

- Istituto nazionale economia agraria

- Istituto nazionale per il commercio estero

- Istituto nazionale per la fisica della materia

- Istituto nazionale per le conserve alimentari

- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»

- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (11/b)

- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n.142/1990

- Jockey club d'Italia

- Lega italiana per la lotta contro i tumori

- Lega navale italiana

- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici

- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992

- Province

- Regioni (11/c)

- Riserva fondo lire UNRRA

- Scuola superiore dell'economia e delle finanze (11/d)

- Società degli Steeple-chases d'Italia

- Soprintendenza archeologica di Pompei

- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli

- Stazioni sperimentali per l'industria

- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) (11/e)

- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti

- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale

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(10/a) La presente tabella da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e successivamente modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, L. 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, è stata così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Il presente ente è stato inserito dall'art. 8, comma 3, D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 454.

(11/a) Vedi, anche, l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

(11/b) Il presente ente è stato inserito dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.

(11/c) Le regioni sono state inserite dall'art. 66, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(11/d) Aggiunta dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301 come modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(11/e) Con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, è stato operato il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Tabella B (12)

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

- ANAS

- Cassa conguaglio zucchero

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

- Ente nazionale risi

- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

- Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna

- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna

- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda

- INAIL

- INPDAP

- INPS

- IPSEMA

- Istituto postelegrafonici

- Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano

- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione

- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia

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(12) La presente tabella già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 è stata così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

 


L. 7 marzo 1985, n. 76
Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati
(art. 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1985, n. 65.

 

Art. 9.

 

Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno (1/g).

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2) (3).

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(1/g) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(2) Con D.M. 27 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1986, n. 25) sono state fissate, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale. Con successivo D.M. 17 febbraio 1986 (Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50) sono state approvate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Ancora con successivi D.M. 28 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1987, n. 31), D.M. 27 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1988, n. 46) e D.M. 2 agosto 1988 (Gazz. Uff. 10 agosto 1988, n. 187), sono state approvate altre tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco da fumo. Con D.M. 28 aprile 1989 (Gazz. Uff. 17 giugno 1989, n. 140) è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e dei tabacchi da fumo. Con D.M. 7 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1990, n. 26) e con D.M. 16 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 17 gennaio 1990, n. 13) è stata disposta la variazione di inquadramento di tabacchi e l'inclusione di altre marche nella tariffa di vendita. Con D.M. 14 febbraio 1990 (Gazz. Uff. 17 aprile 1990, n. 89) e con D.M. 16 maggio 1991 (Gazz. Uff. 2 agosto 1991, n. 180) è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Ulteriori variazioni di inquadramento sono state disposte dal D.M. 28 novembre 1991 (Gazz. Uff. 29 novembre 1991, n. 280) e dal D.M. 13 agosto 1992 (Gazz. Uff. 11 settembre 1992, n. 214). Con D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1) è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, dei sigari e sigaretti naturali, dei sigari e sigaretti altri, dei tabacchi da fumo trinciato fino per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo, dei tabacchi da fiuto e da mastico (tabelle allegati A, B, C, D, E), con altro D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1) è stata disposta la variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, rettifica di denominazione di una marca estera, nonché inserimento nella tabella allegato A del D.M. 31 dicembre 1992 di un prezzo di vendita al pubblico. Con D.M. 3 maggio 1993 (Gazz. Uff. 3 giugno 1993, n. 128) è stata rideterminata la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e con D.M. 2 giugno 1993 (Gazz. Uff. 4 giugno 1993, n. 129) sono stati modificati i contenuti di condensato e nicotina di alcune marche di sigarette e variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.M. 28 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 3 marzo 1997, n. 51) è stata disposta la variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera ed estera su licenza. Con D.M. 30 settembre 1997 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231) è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, dei sigari e sigaretti naturali, dei sigari e sigaretti altri, dei tabacchi da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo, dei tabacchi da fiuto e da mastico. Con D.Dirett. 19 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, S.O.), modificato dal D.Dirett. 20 maggio 2002 (Gazz. Uff. 31 maggio 2002, n. 126), da due D.Dirett. 27 maggio 2002 (Gazz. Uff. 3 giugno 2002, n. 128), da due D.Dirett. 21 giugno 2002 (Gazz. Uff. 1° luglio 2002, n. 152), dal D.Dirett. 10 luglio 2002 (Gazz. Uff. 1° agosto 2002, n. 179), dal D.Dirett. 2 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213), dal D.Dirett. 19 novembre 2002 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), dal D.Dirett. 16 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2002, n. 301), dal D.Dirett. 19 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305), dal D.Dirett. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2003, n. 1), dal D.Dirett. 8 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2003, n. 12), dal D.Dirett. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 17 marzo 2003, n. 63), dal D.Dirett. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 2 maggio 2003, n. 100), dal D.Dirett. 21 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 giugno 2003, n. 126), dal D.Dirett. 8 maggio 2003 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127), dal D.Dirett. 15 maggio 2003 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127), dal D.Dirett. 9 giugno 2003 (Gazz. Uff. 16 giugno 2003, n. 137), dal D.Dirett. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 luglio 2004, n. 164), dal D.Dirett. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 181), dal D.Dirett. 13 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 1), dal D.Dirett. 16 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2005, n. 2), dal D.Dirett. 23 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 1), dal D.Dirett. 26 aprile 2005 (Gazz. Uff. 4 maggio 2005, n. 102), dal D.Dirett. 6 maggio 2005 (Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112), dal D.Dirett. 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 1° settembre 2005, n. 203), dal D.Dirett. 1° agosto 2005 (Gazz. Uff. 29 agosto 2005, n. 200), dal D.Dirett. 29 agosto 2005 (Gazz. Uff. 1° settembre 2005, n. 203), dal D.Dirett. 27 settembre 2005 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2005, n. 231) e dal D.Dirett. 25 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 255), è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Con D.Dirett. 22 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60), corretto con Comunicato 18 aprile 2002 (Gazz. Uff. 18 aprile 2002, n. 91) e modificato con D.Dirett. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77), con D.Dirett. 7 agosto 2003, n. 2003/34283/COA/CDF (Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197), con D.Dirett. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 luglio 2004, n. 164), con D.Dirett. 16 luglio 2004 (Gazz. Uff. 3 agosto 2004, n. 180), con D.Dirett. 10 settembre 2004 (Gazz. Uff. 25 settembre 2004, n. 226), con D.Dirett. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2005, n. 58) e con D.Dirett. 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 13 agosto 2005, n. 188), è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - variazione di provenienza, di classificazione, di denominazione e radiazione di alcune marche - inserimento di alcune fasce di prezzo - ricognizione dei tipi di condizionamento di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione nonché conferma d'inserimento nella tariffa di due marche di sigaretti. Con D.Dirett. 25 marzo 2003 (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76) e con D.Dirett. 29 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 3 novembre 2003, n. 255) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE e la radiazione di alcune marche di sigarette. Con D.Dirett. 23 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250), con D.Dirett. 28 aprile 2004 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102), con D.Dirett. 6 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2004, n. 239), con D.Dirett. 3 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289) e con D.Dirett. 4 luglio 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155). è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE. Con D.Dirett. 13 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 3 novembre 2003, n. 255), con D.Dirett. 24 novembre 2003 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2003, n. 279), con D.Dirett. 27 aprile 2004 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102), con D.Dirett. 24 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° luglio 2004, n. 152) e con D.Dirett. 20 settembre 2004 (Gazz. Uff. 22 settembre 2004, n. 223) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE. Con D.Dirett. 11 novembre 2003 (Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267), con D.Dirett. 3 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n. 285), con D.Dirett. 23 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12), con D.Dirett. 23 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2004, n. 26), con D.Dirett. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 16 marzo 2004, n. 63), con D.Dirett. 29 marzo 2004 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), con D.Dirett. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 16 giugno 2004, n. 139), con D.Dirett. 17 agosto 2004 (Gazz. Uff. 23 agosto 2004, n. 197), con D.Dirett. 10 settembre 2004 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con D.Dirett. 17 settembre 2004 (Gazz. Uff. 20 settembre 2004, n. 221), con D.Dirett. 11 marzo 2005 (Gazz. Uff. 1° aprile 2005, n. 75) e con D.Dirett. 24 marzo 2005 (Gazz. Uff. 1° aprile 2005, n. 75) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. Con D.Dirett. 12 novembre 2003 (Gazz. Uff. 26 novembre 2003, n. 275) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, la variazione di denominazione e la radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati nonché l'inserimento di alcune fasce di prezzo. Con D.Dirett. 24 novembre 2003 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2003, n. 280), con D.Dirett. 10 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 4) e con D.Dirett. 19 marzo 2004 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77) è stata disposta la variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina e catrame nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette. Con D.Dirett. 23 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati. Con D.Dirett. 16 febbraio 2004, n. 2004/3327 COA/CDF (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50), corretto dal Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83) e modificato dal D.Dirett. 8 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 agosto 2004, n. 179) - a sua volta modificato dal D.Dirett. 5 novembre 2004 (Gazz. Uff. 19 novembre 2004, n. 272) - e con D.Dirett. 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 17 giugno 2004, n. 140) è stata disposta la variazione di denominazione e la radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.Dirett. 16 febbraio 2004, n. 2004/8665 COA/CDF (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50) è stata disposta la variazione di denominazione di alcune marche di sigarette, la modifica del contenuto di nicotina e catrame, nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette e la radiazione di alcune marche di sigarette. Con D.Dirett. 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, l'inserimento di alcune fasce di prezzo e la variazione di denominazione di una marca di sigarette. Con D.Dirett. 17 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302), modificato dal D.Dirett. 23 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2004, n. 46), è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2004. Con D.Dirett. 18 febbraio 2004, n. 2004/8843 COA/CDF (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50), modificato dal D.Dirett. 15 luglio 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) a decorrere dal 12 luglio 2004 - a sua volta modificato, a decorrere dall'8 novembre 2004, dal D.Dirett. 11 novembre 2004 (Gazz. Uff. 13 novembre 2004, n. 267), come modificato dal D.Dirett. 10 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292) e dal D.Dirett. 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151), a decorrere dal 1° luglio 2005 - è stata disposta la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° marzo 2004. Con D.Dirett. 2 marzo 2004 (Gazz. Uff. 15 marzo 2004, n. 62) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, la modifica del contenuto di nicotina e catrame nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio di una marca di sigarette, la radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati e l'inserimento di una fascia di prezzo. Con D.Dirett. 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 marzo 2004, n. 63) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, la rideterminazione del prezzo di alcune marche di sigari, la radiazione di una marca di sigari e l'inserimento di alcune fasce di prezzo. Con D.Dirett. 5 aprile 2004 (Gazz. Uff. 19 aprile 2004, n. 91) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, la variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato e la modifica del contenuto di catrame di una marca di sigarette. Con D.Dirett. 4 maggio 2004 (Gazz. Uff. 6 maggio 2004, n. 105) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di sigarette estere di provenienza U.E. Con D.Dirett. 31 maggio 2004 (Gazz. Uff. 16 giugno 2004, n. 139) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tre marche di sigarette estere di provenienza UE. Con D.Dirett. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 luglio 2004, n. 164) e con D.Dirett. 21 giugno 2004 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE. Con D.Dirett. 30 luglio 2004 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 181) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE. Con D.Dirett. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192) è stata disposta l'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE e la variazione di prezzo di una marca di sigarette. Con D.Dirett. 5 agosto 2004 (Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193) è stata disposta l'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali. Con D.Dirett. 5 agosto 2004 (Gazz. Uff. 23 agosto 2004, n. 197) è stata disposta la variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.Dirett. 26 agosto 2004 (Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale. Con D.Dirett. 10 settembre 2004 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE ed extra UE. Con D.Dirett. 6 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2004, n. 239) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE. Con D.Dirett. 26 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 3 novembre 2004, n. 258) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE. Con D.Dirett. 26 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 3 novembre 2004, n. 258) è stata disposta la variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE. Con D.Dirett. 10 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292) si è provveduto alla variazione di denominazione di una marca di sigarette, alla variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE, alla radiazione di varie marche di sigarette nonché all'inserimento di due fasce di prezzo. Con D.Dirett. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 15 marzo 2005, n. 61) è stata disposta la modifica del contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di due marche di sigarette, la variazione di denominazione, nonché la radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.Dirett. 1° marzo 2005 (Gazz. Uff. 22 marzo 2005, n. 67) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE. Con D.Dirett. 14 marzo 2005 (Gazz. Uff. 24 marzo 2005, n. 69) è stata disposta la modifica del contenuto di nicotina e di catrame di tre marche di sigarette, nonché la variazione di denominazione di alcune marche di sigarette. Con D.Dirett. 14 marzo 2005 (Gazz. Uff. 1° aprile 2005, n. 75) è stata disposta la variazione del prezzo di una marca di sigarette di provenienza UE. Con D.Dirett. 24 marzo 2005 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 73) è stata disposta la realizzazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza nazionale. Con D.Dirett. 15 aprile 2005 (Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, la variazione di denominazione e la radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.Dirett. 11 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigarette di provenienza UE ed extra UE. Con D.Dirett. 20 maggio 2005 (Gazz. Uff. 21 giugno 2005, n. 142) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di tabacco da fumo per sigarette di provenienza UE, la variazione di denominazione nonché la radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. Con D.Dirett. 7 giugno 2005 (Gazz. Uff. 21 giugno 2005, n. 142) è stata disposta la modifica del contenuto di nicotina e di catrame di una marca di sigarette. Con D.Dirett. 16 giugno 2005 (Gazz. Uff. 28 giugno 2005, n. 148) è stata disposta la variazione di prezzo di due marche di sigarette di provenienza U.E. Con D.Dirett. 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151) è stata disposta la variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE ed extra UE. Con D.Dirett. 17 giugno 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) è stata disposta la variazione di prezzo di varie marche di sigaretti di provenienza UE e la variazione di classificazione di una marca di sigari. Con D.Dirett. 6 luglio 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) è stata disposta la variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE e l'inserimento di una fascia di prezzo. Con D.Dirett. 13 luglio 2005 (Gazz. Uff. 14 luglio 2005, n. 162) è stata disposta la variazione di prezzo di varie marche di sigari di produzione nazionale. Con D.Dirett. 21 luglio 2005 (Gazz. Uff. 22 luglio 2005, n. 169) è stata disposta la variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE. Con D.Dirett. 25 luglio 2005 (Gazz. Uff. 1 agosto 2005, n. 177) sono state emanate disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette. Con D.Dirett. 3 agosto 2005 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191) è stata disposta l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato di provenienza UE ed extra UE, la variazione dei contenuti di nicotina e catrame di una marca di sigarette nonché la radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

(3) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 


L. 5 aprile 1985, n. 124
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1985, n. 87.

(1/a) Con D.M. 2 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 19 luglio 1996, n. 168, S.O.) è stato disposto il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale assunto ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 e della legge 5 aprile 1985, n. 124. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

Art. 1

 

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205 (3), e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (4), la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (5), nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (6), nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 (3), qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 (7).

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (7/a).

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(2) Riportato alla voce Regioni.

(3) Riportata al n. D/III.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

Art. 2

 

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155 (8), e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, numero 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (7), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 (8) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento (9).

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(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(9) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 


L. 20 maggio 1985, n. 222
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(art. 47)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.

(1/a) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, riportato al n. A/XXVII.

 

 

Art. 47.

 

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (1/d) (1/cost).

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse (1/cost).

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

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(1/d) Vedi, anche, l'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 2, comma 69, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi secondo e terzo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 15, 51, 73, 100, 102, 117-129)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(2/a) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

 

Art. 15 [13-bis]

Detrazioni per oneri.

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (53) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote (54);

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (55). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (56). La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (57-58);

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (59);

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (60);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse (61);

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (62);

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (63);

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) (64);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (65);

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (66);

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (67);

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) (68).

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (69).

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma (70).

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (71).

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (72) che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (72) che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (73).

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (74) (75).

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(53) L'originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e al 19% dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(54) Lettera così modificata prima dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(55) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(56) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(57-58) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la decorrenza indicata nel comma 3, dello stesso articolo, dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, la decorrenza ivi indicata, dall'art. 31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, e dagli artt. 2, comma 1e 81, L. 23 dicembre 2000, n. 388 con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 2.

(59) Lettera aggiunta dall'art. 32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo di imposta 2000, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 32. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289.

(60) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(61) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(62) Lettera prima sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto, e successivamente così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.

(63) L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(64) L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(65) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, riportato alla voce Teatri, nonché l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(66) Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente così modificata dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(67) Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituita prima dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza e i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi dall'art. 90, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. La presente lettera era stata sostituita anche dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(68) Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(69) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 gennaio 1997, n. 2, riportata alla voce Partiti politici. L'originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 4, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata alla voce Partiti politici.

(70) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Le modalità e le condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 1999, n. 311.

(71) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(72) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(72) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(73) Periodo aggiunto dall'art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 31.

(74) Articolo aggiunto come articolo 13-bis dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Il comma 3 è stato poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(75) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

Art. 51 [48]

Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (202).

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (203);

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (204);

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 (205);

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 (205/a) (206);

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 (206/a), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (207);

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione (208);

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito (209);

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (209/a).

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (210).

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 (210/a), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (205), comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (211);

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione (212).

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 (212/a), e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (213).

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto (214) (215).

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(202) Vedi, anche, l'art. 54, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(203) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 505, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(204) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(205) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(205/a) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(206) L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(206/a) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(207) L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(208) L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(209) L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(209/a) Lettera aggiunta dal comma 14 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

(210) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2, dello stesso art. 13.

(210/a) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(205) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(211) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(212) Lettera aggiunta dall'art. 75, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 11 dicembre 2003.

(212/a) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(213) Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 5, L. 16 marzo 2001, n. 88.

(214) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato al n. A/CXIX.

(215) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

Art. 73 [87]

Soggetti passivi (284).

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (285);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (286);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (287);

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (288).

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (289).

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(284) L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(285) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(286) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(287) Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, riportato al n. E/XXXIX.

(288) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(289) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Art. 100 [65]

Oneri di utilità sociale.

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato (320/a);

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (320/b);

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi (321);

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (322);

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (323);

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza (324);

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione (325).

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(320/a) L'art. 14, comma 7, lettera b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35 aveva modificato la presente lettera. La modifica non è più presente nel testo della citata lettera b) dopo la conversione in legge del suddetto decreto-legge.

(320/b) Lettera così sostituita dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8 dello stesso articolo 14.

(321) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, riportato alla voce Teatri.

(322) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, riportato alla voce Teatri e l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(323) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, riportato alla voce Teatri e l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(324) Per l'individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo vedi il D.M. 11 aprile 2001 e il D.M. 3 ottobre 2002.

(325) Articolo prima modificato dall'art. 23, L. 6 agosto 1990, n. 223, dall'art. 1, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dagli artt. 37 e 38, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383, dagli artt. 6, comma 20, e 94, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 19, L. 29 marzo 2001, n. 134, dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 90, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

Art. 102 [67, commi da 1 a 3, da 5 a 9 e 10-bis]

Ammortamento dei beni materiali.

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (328), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato (329).

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3 (329/a).

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo (330).

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(328) Vedi, anche, il D.M. 31 dicembre 1988, riportato al n. A/LI.

(329) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408.

(329/a) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(330) Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 2, D.L. 2 giugno 1989, n. 212, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 (come modificato dal comma 21 dell'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488), dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 33, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 2 dell'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003 e l'art. 2, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211.

 

Art. 117

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, così come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124 (350).

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(349) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(350) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 118

Effetti dell'esercizio dell'opzione.

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (351).

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(351) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 119

Condizioni per l'efficacia dell'opzione.

1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;

d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129 (351/a).

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale (352).

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(351/a) Il D.P.C.M. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138) ha disposto che, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data. Successivamente, il D.P.C.M. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2004, n. 255) ha disposto per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, per le quali i termini scadono entro il 31 dicembre 2004, sono effettuate entro la medesima data. Il D.P.C.M. 28 giugno 2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153) ha disposto che, per il periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, in materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 ottobre 2005, sono effettuate entro la medesima data.

(352) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 120

Definizione del requisito di controllo.

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile.

2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione (353).

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(353) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 121

Obblighi delle società controllate.

1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:

a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;

b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione (354).

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(354) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 122

Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento.

1. La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:

a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;

b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all'articolo 123 (355).

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(355) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 123

Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo.

1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1 (356).

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(356) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 124

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.

1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato per un importo corrispondente:

a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;

b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria.

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;

b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.

3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la società o l'ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.

4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 può prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 123, alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.

6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società (357).

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(357) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 125

Mancato rinnovo dell'opzione.

1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b).

2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo 124, comma 4.

3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società (358).

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(358) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 126

Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione.

1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione (359).

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(359) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 127

Responsabilità.

1. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.

2. La società o l'ente controllante è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.

3. Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.

4. L'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119 (360).

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(360) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 128

Norma transitoria.

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze (361).

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(361) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

Art. 129

Disposizioni applicative.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione (362).

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(362) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 23 aprile 2004.

 


L. 11 marzo 1988, n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)
(art. 20)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

 

Art. 20.

 

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi (135). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (135/a), devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione (135/b).

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'àmbito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici (135/c).

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso (135/d).

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

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(135) Importo così elevato dall'art. 83, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(135/a) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(135/b) Il nucleo di valutazione previsto dal comma 2 è stato soppresso dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, riportato alla voce Sanità pubblica.

(135/c) L'ultimo periodo del comma 5 è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, riportato alla voce Sanità pubblica.

(135/d) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, riportato alla voce Sanità pubblica. Per l'attribuzione al Ministero della sanità, delle funzioni già spettanti al CIPE di cui al presente comma, vedi l'art. 4, Del.CIPE 6 agosto 1999.


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).

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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.

(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.


L. 1° febbraio 1989, n. 37
Contenimento della spesa sanitaria
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n. 33.

 

 

Art. 4.

Misure in materia di attuazione del contratto di lavoro.

1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve recepire gli accordi decentrati in materia di organizzazione del lavoro e turni di servizio, lavoro straordinario, pronta disponibilità, inccntivi alla produttività, con deliberazione formale. La delibera deve indicare i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi oneri, previo parere su tale copertura da parte del collegio dei revisori. Copia delle deliberazioni con il visto di approvazione del comitato regionale di controllo deve essere inviata al Ministero della sanità ed all'ufficio del Ministro per la funzione pubblica, per le verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro.

2. Il potere di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è integrato con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali (10).

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(9) Riportato al n. R/LXXVII.

(10) Per l'estensione del potere di accesso previsto dal presente comma vedi il comma 172 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


L. 21 febbraio 1989, n. 83
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.

 

1. Soggetti beneficiari.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3 e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (2); possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (3).

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

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(2) Riportata al n. A/XVI.

(3) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

 

2. Requisiti dei consorzi per il commercio estero.

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (4), o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (2).

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 (5).

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(2) Riportata al n. A/XVI.

(4) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(5) Riportata al n. D/LVI.

 

3. Agevolazioni tributarie.

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), e successive modificazioni.

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(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

 

4. Contributi finanziari annuali.

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione (6/a).

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

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(6/a) L'art. 1, D.L. 19 dicembre 1992, n. 490 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299), convertito in L. 16 febbraio 1993, n. 38 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1993, n. 41) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari, di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme non impegnate entro il 1992, a valere sullo stanziamento di detto anno, possono dare luogo ad impegni di spesa assumibili nell'anno 1993».

 

5. Ammontare dei contributi.

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (7), la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

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(7) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

 


6. Disposizioni finanziarie.

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse».

 


L. 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(artt. 24, 37)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.

 

Art. 24

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (16), il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (17), ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo (17/a).

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(16) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(17) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(17/a) Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1996, riportato al n. A/XXXIX, e l'art. 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

Art. 37

Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (22), e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 (23), e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (22);

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (24). Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale (24/a);

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 (25), 6 agosto 1975, n. 427 (25), e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 (26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (27), delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (27/a), nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (27/a), i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (27/a), all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (24), e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (27/a).

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (24).

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 (25), 6 agosto 1975, n. 427 (25), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

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(22) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(23) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(24/a) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata al n. A/XXXV. Vedi, anche, l'art. 59, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 68, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 1, commi 139, 140 e 141, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(25) Riportata alla voce Lavoro.

(26) Riportato alla voce Profughi.

(27) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(27/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


D.L. 1° aprile 1989, n. 120
Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio 1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 11 gennaio 1989, n. 5, non convertito in legge.

(2) Vedi, anche, l'art. 15, L. 17 maggio 1999, n. 144, il comma 265 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 8 dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

Capo I

1. 1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dello articolo 2, comma quinto, lettera a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (3), e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nella attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

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(3) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

 

1-bis. 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (3), continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 (4) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (3).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione» (5).

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(3) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

(4) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(5) Aggiunto dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

 

2. 1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (6). Alle lavoratrici si applica anche l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (7).

2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna (7/a).

3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (6).

6. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 10.

8. Il lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 è aumentata a quarantadue mensilità.

12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (8), e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

14. Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a.

15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14.

16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 e fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per 1 anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

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(6) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e supertiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

(7/a) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 503 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.

(8) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(9) Riportato alla voce Previdenza sociale.

 

3. 1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (10), e successive modificazioni ed integrazioni ai datori di lavoro e corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzio del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990 e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato articolo 1 (11).

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

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(10) Riportato alla voce Cassa per il mezzogiorno.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1988, n. 181.

 

4. 1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (12), nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

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(12) Riportata al n. a/II.

 

Capo II

 

5. 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi (12/a).

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di rcindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo 6 (12/a).

3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili (13) (13/a).

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(12/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1988, n. 181.

(12/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1988, n. 181.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

(13/a) Vedi, anche, l'art. 145, comma 52, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 73, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

6. 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 (13/b), con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina:

l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge (12/a) (13/c) (13/d).

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (13/b);

b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (13/b);

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (13/b), e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (13/b), e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (13/b), fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

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(12/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1988, n. 181.

(13/b) Riportato alla voce Cassa per il mezzogiorno.

(13/c) Vedi, anche, l'art. 3, L. 28 dicembre 1991, n. 421, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(13/d) Per la ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 5-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

 

7. 1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione» con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 5.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

8. 1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazione statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalità temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza (14).

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'articolo 11 (14).

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (14).

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (14/a).

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(14) Comma così modificato della legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

(14/a) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

 

9. 1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8, D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dalla produzione industriale i programmi di investimenti relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.

 

10. 1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (15), è prorogata di tre anni.

2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Al fondo di cui all'art. 1, L. 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (15), e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2 ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval), la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto (15/a).

5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (15), è fissato in cinque annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato.

6. Nella selezione delle domande di incentivazione sul fondo di cui al comma 1 è data priorità a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (15/a).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

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(15) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(15/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

 

11. 1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire (15/a).

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine (16).

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (17). Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (17/a).

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee (18).

5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano elencati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4 (18/a).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (19).

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(15/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181.

(17) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(17/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(18) Vedi, anche, l'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(18/a) Il D.M. 23 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 5 marzo 1993, n. 53) ha così disposto:

      «Il criterio di selezione delle domande presentate ai sensi del comma 6 dell'art. 11, D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1989, n. 181, è fissato nell'ordine cronologico di spedizione delle domande e in subordine nel numero del protocollo di arrivo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento n. 357/1991».

(19) Vedi il D.M. 25 giugno 1991, n. 357, riportato al n. A/LXXXI-bis.

 

12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


ELENCO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ART. 1

 

Attività industriali triestine S.p.a.

Centro Acciai S.p.a.

Centro sviluppo materiali S.p.a.

Dalmine S.p.a.

Deltacogne S.p.a.

Deltavaldarno S.p.a.

Eurosider S.p.a.

Finsider S.p.a. in liquidazione.

Icrot S.p.a.

Ilva S.p.a.

Italsider S.p.a. in liquidazione.

ITA Industrie Trasformazione Acciaio S.p.a.

Itallamiere S.p.a.

Lavemetal S.p.a.

Lovere Sidermeccanica S.p.a.

Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione.

Rifinsider S.p.a.

Rivestubi S.p.a.

Se.co.sid. S.p.a.

Sicfa S.p.a.

Sidercomit S.p.a.

Siderexport S.p.a.

Sidermontaggi S.p.a.

Silca S.p.a.

ARC SIPRA Società Italiana Prefabbricati

Acciai Sipra S.p.a.

Sisma S.p.a.

Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione.

Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.

Brollo Sud S.p.a.

 


L. 13 dicembre 1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive
(art. 4)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 4.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (3).

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (3/a).

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 (1/cost).

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (4).

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (5) (2/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-21 marzo 2002, n. 85 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come novellato dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e poi dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riportati alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


L. 2 maggio 1990, n. 102
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1990, n. 103.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 97, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 2.

Procedure.

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (3), quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

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(3) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.


L. 6 agosto 1990, n. 223
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(art. 23)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1990, n. 185, S.O.

(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge, vedi il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255. Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e l'art. 139, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

Art. 23.

Misure di sostegno della radiodiffusione.

1. .................. (20).

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 (21), così come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 (21), e successive modificazioni ed integrazioni (21/a).

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(20) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 65, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(21) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(21) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(21/a) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato al n. C/LXIV. Vedi, anche, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi
(art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

Art. 14

 

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (2/b).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) (3).

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(2/b) Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(3) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


L. 7 agosto 1990, n. 250
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'Art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'Art. 11 della legge stessa
(artt. 3-4, 7-9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(2) Riportata al n. LXXVII.

(2/a) In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, riportato al n. XCV.

 

3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 (2), e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987 (2), sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi (2/b).

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo (2/c).

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa (3).

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (3/a).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili (3/b).

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale (3/c).

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (3/d), come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili (3/e).

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie (3/f).

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (3/g):

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (3/h).

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 (3/i).

11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti] (3/l).

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano (3/m).

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 (4).

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano (4/a).

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico (4/b).

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67 (4/c).

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio (4/d).

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(2) Riportata al n. LXXVII.

(2/b) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quader, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(2/c) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quader, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(3) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quader, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(3/a) L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quader, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(3/b) Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.

(3/c) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.

(3/d) Riportata al n. LXV.

(3/e) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(3/f) Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(3/g) Alinea sostituito prima dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI, poi modificato dall'art. 29, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di nuovo sostituito dall'art. 1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione ed infine così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3/h) Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 153, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3/i) Vedi, anche, l'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI, e l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(3/l) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, e poi abrogato dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.

(3/m) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 37, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.

(4/a) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(4/b) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 20, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(4/c) Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 novembre 1993, n. 466, riportata al n. XCI.

(4/d) Comma aggiunto dall'art. 53, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce.

 

4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (4/b) (5).

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (5).

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (4/a), e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (4/b), ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987 (4/b).

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (6), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (7).

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4/a) Riportata al n. LXV.

(4/b) Riportata al n. LXXVII.

(5) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278, riportata al n. LXXXVI.

(6) Riportato al n. LXXIX.

(7) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112.

 

7. 1 ......................... (7/c) (8).

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(7/c) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce.

(8) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67, riportata al n. LXXVII.

 

8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (8/a) (9).

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(8/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(9) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione.

 

9. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (7/b), come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/a), e successive modificazioni.

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(7/a) Riportata al n. LXV.

(7/b) Riportata al n. LXXVII.

 


L. 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
(art. 10)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.

 

 

Art. 10.

Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità (1/f).

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione (1/g).

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità (1/gg).

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(1/f) Con Det. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42) è stato nominato il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(1/g) Sulle procedure istruttorie di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, riportato al n. G/VI.

(1/gg) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 


D.L. 21 dicembre 1990, n. 391
Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1990, n. 297 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 febbraio 1991, n. 48 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1991, n. 42).

(2) Le norme contenute nel presente decreto, nella L. n. 610/1982, e nelle allegate tabelle A e B, nel D.P.R. n. 1219/1984 e nel D.P.C.M. 8 ottobre 1991 risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato A dello stesso Contratto.

 

Art. 3

 

1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale (2) (4/a).

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(2) Le norme contenute nel presente decreto, nella L. n. 610/1982, e nelle allegate tabelle A e B, nel D.P.R. n. 1219/1984 e nel D.P.C.M. 8 ottobre 1991 risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato A dello stesso Contratto.

(4/a) Vedi, anche, il comma 479 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


L. 28 marzo 1991, n. 105
Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. unico, L. 26 aprile 1982, n. 214.

 

Art. 1

 

1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefìci di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178
Recepimento delle direttive della Comunità economica europea
in materia di specialità medicinali
(art. 7)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1991, n. 139.

(1/a) In materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali e a parziale modifica delle norme contenute nel presente decreto erano stati emanati il D.L. 25 marzo 1996, n. 161 e il D.L. 27 maggio 1996, n. 291, non convertiti in legge.

 

 

Art. 7.

Accertamenti sulla produzione di medicinali.

1. Il Ministero della sanità può:

a) procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali;

b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi;

c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.

2. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione ed ai laboratori di controllo dei medicinali sono rinnovate almeno ogni tre anni.

3. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei princìpi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa comunitaria o, in mancanza, dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il contenuto della relazione è comunicato al fabbricante e a ogni competente autorità di altro Stato membro della Comunità economica europea che ne faccia richiesta motivata.

3-bis. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - può avvalersi del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, nonché delle unità sanitarie locali, secondo le professionalità occorrenti (2).

4. Le spese occorrenti per le attività ispettive alle officine farmaceutiche, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni, sono a carico delle aziende titolari degli stabilimenti medesimi.

5. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente articolo è dovuto un compenso, comprensivo dell'indennità di missione, da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2/a).

6. Nell'apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero della sanità, relativo alle spese per ispezione alle officine farmaceutiche, è ogni anno assegnata una somma non minore dell'importo dei proventi dell'anno precedente derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5.

7. Le facoltà previste dal comma 1 possono essere esercitate anche nelle fasi di ricerca e di sviluppo dei medicinali, nonché nei riguardi dei locali di vendita all'ingrosso o al minuto dei medicinali stessi (2/b).

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(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44, riportato al n. F/XXXVI.

(2/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44, riportato al n. F/XXXVI. Per la determinazione del compenso previsto dal presente comma vedi l'art. 4, D.M. 30 maggio 2001.

(2/b) Con D.M. 30 maggio 2001 sono stati disposti accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica.


L. 8 agosto 1991, n. 264
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195.

(1/a) Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501, riportato al n. B/XCVII e l'art. 31, comma 42, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. La presente legge non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

 

1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

 

2. Sviluppo programmato del settore.

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2).

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2/a).

3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(2/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII.

 

3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia (2/b);

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione (3/cost);

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8 (3).

4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge (3/a).

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(2/b) Lettera così modificata dall'art. 35, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 253 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

(3) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 46, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

4. Responsabilità professionale.

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.

 

5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;

c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (4), e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club (4/a).

2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze (4/b). L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni (4/c).

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(4) Riportata al n. A/XLV.

(4/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII.

(4/b) Per i programmi e le modalità di svolgimento degli esami vedi il D.M. 16 aprile 1996, n. 338, riportato al n. A/CXXXIX.

(4/c) Norme sugli attestati di idoneità professionale di cui al presente articolo sono state emanate con D.Dirig. 2 luglio 1996, riportato al n. A/CXLI.

 

6. Registro-giornale.

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

 

7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6 (4/d).

3. [L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (5).

4. [Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione] (5/a) (5/b).

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(4/d) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII.

(5) Comma abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato alla voce Circolazione stradale.

(5/a) Con D.M. 8 febbraio 1992 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38), è stato approvato il modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida.

(5/b) Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII.

 

8. Tariffe.

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;

d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente (5/c).

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.

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(5/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII.

 

9. Vigilanza e sanzioni.

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.

 

10. Disposizioni transitorie.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (6), l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (6/a).

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(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(6/a) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 gennaio 1994, n. 11, riportata al n. A/CXXVIII. Vedi, anche, il D.Dirig. 2 luglio 1996, riportato al n. A/CXLI. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 1° marzo 2000, n. 127.

 

Tabella A

(articolo 1)

COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

 

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 (7), e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (8), e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399 (9), concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

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(7) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(8) Riportata al n. A/XLV.

(9) Riportato alla voce Autoveicoli.

 


L. 25 agosto 1991, n. 287
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attività dei pubblici esercizi
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.

 

Art. 3

Rilascio delle autorizzazioni.

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvergliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento (8/a).

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico (8/a).

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

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(8/a) Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 gennaio 1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

(9) Riportato alla voce Locazione di immobili urbani.

(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(8/a) Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 gennaio 1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

 


L. 5 ottobre 1991, n. 317
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
(art. 36)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.

 

Art. 36

Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale (27/b).

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna (27/c).

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese (27/c).

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati (27/c).

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi (28).

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (28/a).

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(27/b) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(27/c) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(28) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il mezzogiorno.

(28/a) Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce.

 


L. 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

 

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (3/cost).

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4) (1/a).

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(1/a) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(4) Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(artt. 1, co. 6, 5-bis, 8-sexies, 12)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441, riportato al n. R/CLXXXIII.

 

Art. 1

Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione
dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

(omissis)

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000 (2/b):

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

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(2/b) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 5-bis

Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico.

1. Nell'àmbito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie (49/a).

2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.

3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi (50).

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(49/a) Comma così modificato dall'art. 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(50) Articolo così inserito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, SO.).

 

Art. 8-sexies

Remunerazione.

1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;

b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;

c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;

d) programmi di assistenza a malattie rare;

e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;

f) programmi sperimentali di assistenza;

g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale (76).

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(76) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

 

Art. 12

Fondo sanitario nazionale.

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni (88/a).

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (88/b);

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (89) (89/a).

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali (89).

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche (89).

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento (90).

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio (90) (91).

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(88/a) L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali previsti dal presente comma.

(88/b) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 6 marzo 2001, n. 52.

(89) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(89/a) Le risorse previste nel presente comma sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo 3.

(90) L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è diventato comma 6.

(91) Vedi, anche, l'art. 1, comma 23, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541
Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità
dei medicinali per uso umano
(art. 12, co. 7 e 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 139, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

Art. 12

Convegni o congressi riguardanti i medicinali.

(omissis)

7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della sanità, il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni (10).

 

8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza.

(omissis)

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(10) L'allegato 1 al D.M. 24 maggio 2004 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, n. 128) ha disposto che, per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore ad € 25.822,85 è dovuta al Ministero della salute la tariffa di € 1.859,24

 


D.L. 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

 

Articolo 1

Fondo per l'occupazione.

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (5), accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee (6).

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (7).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (8).

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile (9).

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (9) (10).

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (11) (12).

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (11), diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (13).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (13/a).

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (14).

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

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(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Riportato al n. A/LXXII.

(5) Riportato alla voce Regioni.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(8) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(9) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(10) Riportata al n. A/LXXXIII.

(11) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(12) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(13) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(13/a) Vedi, anche, gli artt. 3 e 80, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

 


D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
(art. 28)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, riportata al n. C/LXXXIX.

 

Art. 28

Aliquote.

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

 

a)  sigarette

58,5per cento (31)

b)  sigari e sigaretti naturali

23    per cento (31/a)

c)       [sigari e sigaretti altri

     tabacco da fumo trinciato fino      utilizzato      per arrotolare le sigarette ed altro

 

     tabacco da fumo

56    per cento (31/c)

e)  tabacco da masticare

24,78    per cento

f)   tabacco da fiuto

24,78    per cento

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro (31/d).

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(31) In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 84, e dall'art. 2, comma 152, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato l'originaria aliquota del 57 per cento è stata elevata prima al 58 per cento dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50) e poi al 58,5 per cento dall'art. 1, D.Dirett. 15 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262). Vedi, anche, l'art. 21, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(31/a) L'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha così modificato la lettera b) ed ha abrogato la lettera c).

(31/b) L'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha così modificato la lettera b) ed ha abrogato la lettera c).

(31/c) L'originale aliquota del 54 per cento è stata elevata al 56 per cento dall'art. 1, D.Dirett. 25 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 255).

(31/d) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(art. 106)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, riportato alla voce Cambi e valute estere.

 

Art. 106

Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (15/a).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (15/aa).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (15/b).

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (15/bb).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (15/c).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (15/cc) (15/d).

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(15/a) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale.

(15/aa) Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(15/b) Con D.M. 2 aprile 1999, riportato alla voce Borse di commercio, sono stati determinati i requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed agli intermediari in cambi senza assunzione di rischio in proprio (money brokers). Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 2003, n. 104700.

(15/bb) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(15/c) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(15/cc) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(15/d) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 


L. 26 novembre 1993, n. 489
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (2), recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico,
nonché altre norme sugli istituti medesimi
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1993, n. 284.

(2) Riportata al n. XXXV.

 

Art. 3

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi (12).

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445 (10), nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (13).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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(10) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(12) Comma così modificato dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo integrato dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(13) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).

 


L. 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(art. 18, co. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, riportato al n. A/XXVIII e l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura. Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

 

Art. 18

Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

(omissis)

 


L. 11 febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
(artt. 18, 32)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

 

Articolo 18

Incentivi e spese per la progettazione (92).

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (93).

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (93/a).

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario (94).

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'àmbito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (95).

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (95/a).

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(92) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(93) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis (aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144. Il comma 29 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha così disposto: «I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.».

      Il regolamento previsto dal presente comma è stato adottato:

-          con D.M. 2 novembre 1999, n. 555 del Ministro dei lavori pubblici;

-          con D.M. 20 aprile 2000, n. 134 del Ministro della giustizia;

-          con D.M. 31 luglio 2001, n. 364 del Ministro per i beni e le attività culturali;

-          con D.M. 16 aprile 2002, n. 125 del Ministro degli affari esteri;

-          con D.M. 7 febbraio 2003, n. 90 del Ministro della difesa;

-          con D.M. 13 marzo 2003, n. 106 del Ministro delle politiche agricole e forestali;

-          con D.M. 20 marzo 2003, n. 108 del Ministro delle attività produttive.

(93/a) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis (aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(94) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi così modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(95) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(95/a) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

Art. 32

Definizione delle controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento (146/a).

2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia (146/b).

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (146/c).

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (146/d) (147).

4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 (147/a).

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(146/a) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166) ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 16-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Comunicato 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha fornito le prime indicazioni applicative delle disposizioni contenute nel presente comma.

(146/b) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166) ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 16-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(146/c) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166) ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 16-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Comunicato 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha fornito le prime indicazioni applicative delle disposizioni contenute nel presente comma.

(146/d) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(147) Articolo così sostituito prima dall'art. 9-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(147/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 


D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili
(art. 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. A/CXLVI.

 

Art. 10

Contabilità speciali.

1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (22), può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (22/a) e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti (23).

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'àmbito del Ministero dell'interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (22), comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale (23/a).

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(22) Riportato al n. A/II.

(22/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(23) In deroga al presente comma 1, vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 18 maggio 1995, n. 176, riportato alla voce Ministero dell'interno.

(23/a) Comma così modificato dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.

 


D.L. 31 maggio 1994, n. 332
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1994, n. 474 (Gazz. Uff. 30 luglio 1994, n. 177). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 66, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 

Art. 3

Altre clausole statutarie.

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate (15).

2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso (15/a). Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (15/b).

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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474.

(15/a) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 28 settembre 1996, n. 504, riportato al n. XXXI.

(15/b) Comma prima modificato dalle legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474 e poi così modificato dall'art. 212, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riportato alla voce Borse di commercio.

 


D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679
Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo
(art. 3)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. uff. 12 dicembre 1994, n. 289.

 

 

 

Art. 3

 

1. L'ufficio circondariale marittimo di Milazzo è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Milazzo.

 

 

 


L. 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(artt. 3, 35, 37)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

 

Art. 3

Ospedali.

1. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (4), e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali] (5/a).

2. [Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (4), e successive modificazioni ed integrazioni] (5/a).

3. [Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti] (5/a).

4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica (7).

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con D.P.R. 7 aprile 1994 (8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario (8/a).

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. [Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale] (9/a).

7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (10), le unità sanitarie locali, i presìdi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

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(4) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(5/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla voce Sanità pubblica, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169).

(5/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla voce Sanità pubblica, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169).

(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla voce Sanità pubblica, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169).

(8) Riportato alla voce Manicomi ed alienati.

(8/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla voce Sanità pubblica, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169), poi dall'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII, dall'art. 32, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI ed infine dall'art. 98, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(9) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(9/a) Periodo abrogato dall'art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

Articolo 35

Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 (108), le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (106), come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (109). È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (110), e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (110);

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (107), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. [Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile] (111). Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. [È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto] (111/a).

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (112). Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (113). Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al D.M. 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (114). I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario (114/a). A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (115).

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(106) Riportata alla voce Regioni.

(107) Riportato al n. A/CXXVI.

(108) Riportata alla voce Comuni e province.

(109) Riportata al n. A/XLII.

(110) Riportato alla voce Finanza locale.

(111) Periodo abrogato dall'art. 41, comma 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(111/a) Periodo soppresso prima dall'art. 3-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, riportato alla voce Finanza locale, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 1, comma 90, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al n. A/CXLVII.

(112) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(113) Riportata al n. A/XXXI.

(114) Riportato alla voce Istituti di credito.

(114/a) Con D.M. 5 luglio 1996, n. 420, riportato alla voce Finanza locale è stato approvato il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.

(115) Riportato alla voce Finanza locale.

 

Articolo 37

Indebitamento degli enti locali dissestati.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (116/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

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(116/a) Riportato alla voce Finanza locale.

 


D.P.C.M. 14 aprile 1995
Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1995, n. 95.

(2) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3270, l'O.P.C.M. 2 aprile 2004, n. 3348, l'O.P.C.M. 13 luglio 2004, n. 3364 e l'O.P.C.M. 8 ottobre 2004, n. 3378.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Viste le delibere del 25 agosto 1992 e del 5 agosto 1994 con le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale il bacino idrografico del fiume Sarno, esteso su parte delle province di Avellino, Salerno e Napoli, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che nel bacino del fiume Sarno:

lo stato di qualità delle acque superficiali risulta fortemente compromesso dalle acque di scarico, scarsamente o per nulla sottoposte a processi di trattamento o ritenzione, derivanti da insediamenti civili (la cui densità di popolazione raggiunge punte di circa cinquanta volte il valore medio nazionale), dagli insediamenti industriali e dall'attività agricola;

le capacità autodepurative e di diluizione dei corsi d'acqua risultano minimali a causa delle esigue portate naturali, peraltro ulteriormente ridotte per la presenza diffusa di captazioni a scopo civile, irriguo e industriale;

la pratica diffusa dell'abbandono in alveo di rifiuti di varia origine lungo le aste fluviali del Sarno e dei suoi tributari contribuisce ad aumentare il carico inquinante, ad instaurare precarie condizioni igienico-sanitarie e ad influire negativamente sia sull'aspetto idraulico che su quello paesaggistico;

Vista la situazione determinatasi nel comune di Solofra, come dichiarato dal prefetto di Avellino con la nota dell'8 aprile 1995, prot. n. 137/16-5/Gab, a seguito del provvedimento di sequestro adottato dalla procura della Repubblica presso la locale pretura in ordine all'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalle concerie dell'area solofrana, gestito dal Consorzio disinquinamento di Solofra (Co.Di.So.);

Considerato che il provvedimento cautelare, scaturito dalle risultanze delle analisi effettuate dal consulente tecnico nominato dal magistrato, ha determinato il blocco dell'attività produttiva in centoventi opifici che occupano circa cinquemila addetti;

Considerato che tale la situazione dell'inquinamento può trovare una definitiva soluzione solo con l'accelerazione della realizzazione dei sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione;

Considerato che, nell'immediato, risultati positivi possono venire dalla riduzione dell'inquinamento attraverso l'imposizione di adeguate misure precauzionali alle aziende, con particolare riferimento alla prescrizione di limitazioni negli scarichi e nell'utilizzo di prodotti inquinanti nel ciclo produttivo;

Considerato, altresì, che altri benefìci immediati possono derivare da misure di potenziamento delle attività gestionali degli impianti di depurazione esistenti;

Considerato che contemporaneamente possono essere fissati limiti, anche temporanei, agli scarichi in acque pubbliche superficiali e in pubbliche fognature;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1995;

 

Decreta:

 

Articolo 1

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato a far tempo dal 12 aprile 1995 fino al 31 dicembre 1995 (3) lo stato di emergenza ambientale per l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1992 e 5 agosto 1994.

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(3) Per la proroga dello stato di emergenza di cui al presente decreto vedi il D.P.C.M. 29 dicembre 1995, il D.P.C.M. 30 dicembre 1996, il D.P.C.M. 23 dicembre 1997, il D.P.C.M. 23 dicembre 1998, il D.P.C.M. 16 dicembre 1999, il D.P.C.M. 16 giugno 2000, il D.P.C.M. 14 gennaio 2002, il D.P.C.M. 20 dicembre 2002, il D.P.C.M. 19 dicembre 2003 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2004.

 


D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1

Àmbito di applicazione.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate (1/a).

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(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 2

Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo (2);

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza) (2/a).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica) (3).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

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(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). La delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) è stata individuata, per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, con D.M. 29 marzo 2000 (Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76); per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, con D.M. 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), modificato dal D.M. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302); per il biennio economico 2004-2005 con D.M. 10 maggio 2004 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112).

(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 3

Forze di polizia ad ordinamento civile.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere àmbito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'àmbito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto (4).

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(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

Articolo 4

Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (5).

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(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.)

 

Articolo 5

Forze armate.

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (6).

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(6) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

Articolo 6

Materie riservate alla legge.

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

Articolo 7

Procedimento.

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente (7).

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate (8).

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2 (9).

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (10).

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (11).

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (12).

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni (13).

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti (14) (14/a).

 

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(7) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(8) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(9) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(12) L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(13) L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(14) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

Articolo 8

Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'àmbito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate (15).

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(15) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

Articolo 8-bis

Consultazione delle rappresentanze del personale.

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate (16).

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(16) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

Articolo 9

Norma finale.

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.


D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
(art. 21)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

 

Articolo 21

(Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)

Prodotti sottoposti ad accisa

1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;

e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 (11/a).

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6 (11/b).

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari (11/c).

6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri (11/d).

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita (11/e).

7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

__________

[1] Per le aliquote vedi allegato I.

------------------------

(11/a) Il presente comma 6, già modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28, così sostituito dall'art. 21, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2001, è stato così sostituito, con gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2, dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 21. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e dal comma 522 dell'art. 1 della suddetta legge 311 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, infine, il D.M. 25 luglio 2003, n. 256. Con Comunicato 23 luglio 2005 (Gazz. Uff. 23 luglio 2005, n. 170) è stata disposta l'assegnazione delle quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2010 di cui al presente comma.

(11/b) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.

(11/c) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.

(11/d) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 520 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 22. Per le agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola vedi il D.M. 20 febbraio 2004, n. 96.


D.M. Finanze 28 dicembre 1995
Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative
(artt. 9 e 10 della tariffa)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303.

(2) L'art. 2, D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123) ha disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2005, le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrono nel presente decreto, siano sostituite dalle parole «Ammontare delle tasse in euro».

 

 

Articolo

Indicazione degli atti
soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

 

 

 

 

TITOLO IV

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

E INTELLETTUALE

 

 

 

 

9 (3/g)

1.        Brevetti per invenzioni industriali

 

 

     R.D. 29 giugno 1939, n. 1127;

 

 

     D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849;

 

 

     D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (3/h):

 

 

a)       per la domanda di brevetto e lettera di incarico

54,00

 

b)       per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:

 

 

1)        se la descrizione, riassunto e tavole  di disegno non superano le 10 pagine

67,00

 

2)    se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine

101,00

 

3)        se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine

236, 00

 

4)        se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine

472,00

 

5)        se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine per mantenere in vita il brevetto:

809,00

 

c)       per mantenere in vita il brevetto:

 

 

primo anno

17,00

 

secondo anno

34,00

 

 

 

 

terzo anno

40,00

 

quarto anno

47,00

 

quinto anno

61,00

 

sesto anno

88,00

 

settimo anno

121,.00

 

ottavo anno

168,00

 

nono anno

202,00

 

decimo anni

236,00

 

undicesimo anno

337,00

 

dodicesimo anno

472,00

 

tredicesimo anno

539,00

 

quattordicesimo anni

607,00

 

quindicesimo anno

741,00

 

2.        Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):

 

 

a)       per la domanda

539,00

 

b)       per la concessione

1.820,00

 

3.        Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

81,00

 

Note:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito:

a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio;

b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;

c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

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(3/g) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(3/h) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, riportato alla voce Piante coltivate e prodotti e prodotti agrari (Difesa delle).

(3/i) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, riportato alla voce Piante coltivate e prodotti e prodotti agrari (Difesa delle).

 

 

Articolo

Indicazione degli atti
soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

 

 

 

 

TITOLO IV

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

E INTELLETTUALE

 

 

 

 

 

10 (3/n)

1.        Brevetti per modelli di utilità

 

 

a)       per la domanda di brevetto

34,00

 

b)       per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

674,00

 

c)       per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:

 

 

1)        rata per i primo quinquiennio

337,00

 

2)        rata per il secondo quinquennio

674,00

 

d)       per la domanda di licenza obbligatoria

337,00

 

e)       per la concessione della licenza

1.348,00

 

2.        Brevetto per modelli e disegni ornamentali (4)

 

 

a)       per la domanda di brevetto

34,00

 

b)       per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione

674,00

 

c)       per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

 

1)        rata per il I quinquennio

337,00

 

2)        rata per il II quinquennio

404,00

 

3)        rata per il III quinquennio

674,00

 

d)       per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

67,00

 

e)       per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

1.348,00

 

f)         per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

 

1)        rata per I quinquennio

404,00

 

2)        rata per II quinquennio

674,00

 

3)        rata per III quinquennio

1.011,00

 

g)       per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00

 

3.        Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali (4/a):

 

 

a)       per la lettera d'incarico

34,00

 

b)       per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)

81,00

 

c)       per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

 

Note:

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato) (4/b).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto (4/c).

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).

6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b) (5).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.

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(3/n) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(4) Così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali. L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali» o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono interdersi sostituite con «registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni o modelli».

(4/a) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali» o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con «registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni o modelli».

(4/b) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali» o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con «registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni o modelli».

(4/c) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali» o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con «registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni o modelli».

(5) Nota aggiunta dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.


D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194
Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1996, n. 87, S.O.

(2) Riportato al n. A/LIV.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:

la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi è estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilità degli enti la possibilità di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;

La strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico è inserito nel conto del bilancio;

La puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento «commessa di appalto, fornitura o concessione», in quanto ricompreso nell'intervento «acquisizione di beni immobili»; l'intervento «interessi», sia per garantire il rispetto del princìpio del pareggio economico, sia perché il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi è generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento «revisione prezzi», in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, è stata necessaria la conservazione dell'intervento «oneri straordinari della gestione corrente», in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;

L'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa è già contenuta nel bilancio pluriennale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. Approvazione di modelli e schemi contabili.

1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

a) il modello n. 1, relativo al bilancio di previsione annuale delle province;

b) il modello n. 2, relativo al bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni;

c) il modello n. 3, relativo al bilancio di previsione annuale delle comunità montane;

d) il modello n. 4, relativo al bilancio di previsione annuale delle città metropolitane;

e) lo schema n. 5, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;

f) lo schema n. 6, relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;

g) lo schema n. 7, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;

h) lo schema n. 8, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane;

i) il modello n. 9, relativo al bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;

l) il modello n. 10, relativo al bilancio pluriennale delle comunità montane;

m) il modello n. 11, relativo al conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;

n) il modello n. 12, relativo al conto del tesoriere delle comunità montane;

o) il modello n. 13, relativo al conto del bilancio delle province;

p) il modello n. 14, relativo al conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni;

q) il modello n. 15, relativo al conto del bilancio delle comunità montane;

r) il modello n. 16, relativo al conto del bilancio delle città metropolitane;

s) il modello n. 17, relativo al conto economico delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

t) il modello n. 18, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane;

u) il modello n. 19, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunità montane;

v) il modello n. 20, relativo al conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

2. I documenti contabili sono redatti secondo i modelli e gli schemi allegati. I modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere ed al conto del bilancio sono sviluppati dall'ente locale seguendo la struttura del modello stesso e sono integrati inserendo tutte le ripartizioni dell'entrata e della spesa indicate nel presente regolamento.

3. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti l'ente locale e non sono obbligatori per quanto attiene alla forma grafica.

4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.

5. Nel conto del bilancio, per ciascuna unità elementare di bilancio, va indicata, in corrispondenza degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza, la parte di tali impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.

 

2. Denominazione e numerazione delle unità elementari e degli aggregati di bilancio.

1. La denominazione e la numerazione dei titoli e delle categorie per la parte entrata, la denominazione e la numerazione dei titoli, delle funzioni, dei servizi e degli interventi per la parte spesa, nonché la denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

2. La numerazione significativa delle aggregazioni degli elementi di bilancio è desunta dal sistema di codifica di bilancio di cui all'articolo 3 ed è riportata nei modelli del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, del conto del tesoriere e del conto del bilancio.

3. Le indicazioni sono riportate per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo dei servizi per conto terzi, nonché per ciascuna delle seguenti aggregazioni delle entrate e delle spese:

a) titoli e categorie dell'entrata per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane:

1) titolo I - entrate tributarie:

01) categoria 1ª - imposte;

02) categoria 2ª - tasse;

03) categoria 3ª - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

2) titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

01) categoria 1ª - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;

02) categoria 2ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;

03) categoria 3ª - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;

04) categoria 4ª - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

05) categoria 5ª - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

3) titolo III - entrate extratributarie:

01) categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici;

02) categoria 2ª - proventi dei beni dell'ente;

03) categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti;

04) categoria 4ª - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;

05) categoria 5ª - proventi diversi;

4) titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

01) categoria 1ª - alienazione di beni patrimoniali;

02) categoria 2ª - trasferimenti di capitale dallo Stato;

03) categoria 3ª - trasferimenti di capitale dalla regione;

04) categoria 4ª - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;

05) categoria 5ª - trasferimenti di capitale da altri soggetti;

06) categoria 6ª - riscossione di crediti;

5) titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti:

01) categoria 1ª - anticipazioni di cassa;

02) categoria 2ª - finanziamenti a breve termine;

03) categoria 3ª - assunzione di mutui e prestiti;

04) categoria 4ª - emissione di prestiti obbligazionari;

6) titolo VI - entrate da servizi per conto di terzi;

b) titoli e categorie dell'entrata per le comunità montane:

1) titolo I - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

01) categoria 1ª - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;

02) categoria 2ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;

03) categoria 3ª - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;

04) categoria 4ª - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

05) categoria 5ª - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

2) titolo II - entrate extratributarie:

01) categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici;

02) categoria 2ª - proventi dei beni dell'ente;

03) categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti;

04) categoria 4ª - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;

05) categoria 5ª - proventi diversi;

3) titolo III - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

01) categoria 1ª - alienazione di beni patrimoniali;

02) categoria 2ª - trasferimenti di capitale dallo Stato;

03) categoria 3ª - trasferimenti di capitale dalla regione;

04) categoria 4ª - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;

05) categoria 5ª - trasferimenti di capitale da altri soggetti;

06) categoria 6ª - riscossione di crediti;

4) titolo IV - entrate derivanti da accensioni di prestiti:

01) categoria 1ª - anticipazioni di cassa;

02) categoria 2ª - finanziamenti a breve termine;

03) categoria 3ª - assunzione di mutui e prestiti;

04) categoria 4ª - emissione di prestiti obbligazionari;

5) titolo V - entrate da servizi per conto di terzi;

c) titoli della spesa per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane:

1) titolo I - spese correnti;

2) titolo II - spese in conto capitale;

3) titolo III - spese per rimborso di prestiti;

4) titolo IV - spese per servizi per conto terzi;

d) funzioni e servizi per le province:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

02) segreteria generale, personale e organizzazione;

03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

06) ufficio tecnico;

07) servizio statistico;

08) servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia;

09) altri servizi generali;

02) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) istituti di istruzione secondaria;

02) istituti gestiti direttamente dalla provincia;

03) formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione;

03) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) biblioteche, musei e pinacoteche;

02) valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;

04) funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) turismo;

02) sport e tempo libero;

05) funzioni nel campo dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) trasporti pubblici locali;

06) funzioni riguardanti la gestione del territorio, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) viabilità;

02) urbanistica e programmazione territoriale;

07) funzioni nel campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) difesa del suolo;

02) servizi di tutela e valorizzazione ambientale;

03) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

04) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

05) caccia e pesca nelle acque interne;

06) parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;

07) tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche;

08) servizi di protezione civile;

08) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) sanità;

02) assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali;

09) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) agricoltura;

02) industria, commercio e artigianato;

03) mercato del lavoro;

e) funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuni:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

02) segreteria generale, personale e organizzazione;

03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

06) ufficio tecnico;

07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

08) altri servizi generali;

02) funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) uffici giudiziari;

02) casa circondariale e altri servizi;

03) funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) polizia municipale;

02) polizia commerciale;

03) polizia amministrativa;

04) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) scuola materna;

02) istruzione elementare;

03) istruzione media;

04) istruzione secondaria superiore;

05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

2.-parte seconda

01) biblioteche, musei e pinacoteche;

02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;

06) funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) piscine comunali;

02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;

03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;

07) funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) servizi turistici;

02) manifestazioni turistiche;

08) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:

01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;

02) illuminazione pubblica e servizi connessi;

03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) urbanistica e gestione del territorio;

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

03) servizi di protezione civile;

04) servizio idrico integrato;

05) servizio smaltimento rifiuti;

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;

02) servizi di prevenzione e riabilitazione;

03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;

04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;

05) servizio necroscopico e cimiteriale;

11) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) affissioni e pubblicità;

02) fiere, mercati e servizi connessi;

03) mattatoio e servizi connessi;

04) servizi relativi all'industria;

05) servizi relativi al commercio;

06) servizi relativi all'artigianato;

07) servizi relativi all'agricoltura;

12) funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) distribuzione gas;

02) centrale del latte;

03) distribuzione energia elettrica;

04) teleriscaldamento;

05) farmacie;

06) altri servizi produttivi;

f) funzioni e servizi per le comunità montane:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali;

02) segreteria generale, personale e organizzazione;

03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

04) ufficio tecnico;

05) altri servizi generali;

02) funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) trasporto, refezione ed assistenza scolastica;

02) formazione professionale;

03) valorizzazione beni di interesse storico e artistico;

04) altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei;

03) funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) turismo e sport;

02) agriturismo;

03) altri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative;

04) funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) viabilità locale e trasporti;

02) difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione;

03) servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche;

04) prevenzione incendi;

05) servizi di protezione civile;

06) servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio;

05) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) servizi socio-assistenziali e sanitari;

02) altri servizi sociali;

06) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) agricoltura;

02) industria, commercio e artigianato;

03) servizi produttivi;

04) servizi diversi per lo sviluppo economico;

g) funzioni e servizi per le città metropolitane:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

02) segreteria generale, personale e organizzazione;

03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

06) ufficio tecnico;

07) servizio statistico;

08) servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali dell'area metropolitana;

09) altri servizi generali;

02) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) istituti di istruzione secondaria;

02) istituti gestiti direttamente dalla città metropolitana;

03) formazione professionale ed altri servizi di area vasta inerenti l'istruzione;

03) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) biblioteche, musei e pinacoteche;

02) valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;

04) funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) turismo;

02) sport e tempo libero;

05) funzioni nel campo dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) trasporti pubblici locali;

06) funzioni riguardanti la gestione del territorio, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) viabilità e circolazione stradale;

02) urbanistica e programmazione territoriale;

07) funzioni nel campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) difesa del suolo e tutela idrogeologica;

02) servizi di tutela, controllo e valorizzazione ambientale;

03) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello di area metropolitana;

04) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

05) caccia e pesca nelle acque interne;

06) parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;

07) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

08) servizi di protezione civile;

08) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) sanità e servizi connessi di area vasta;

02) assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali;

09) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) agricoltura;

02) industria, commercio e artigianato;

03) servizi per la grande distribuzione commerciale;

04) mercato del lavoro.

4. Le indicazioni sono anche riportate per i riepiloghi di ciascun titolo, per i riepiloghi dei titoli e per il riepilogo generale delle spese correnti ed in conto capitale, con riferimento alle funzioni, ai servizi ed agli interventi. Il riepilogo generale va effettuato anche per le spese per rimborso di prestiti con riferimento alle «funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo», al servizio «gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione» ed agli interventi.

5. Le risorse hanno una denominazione ed una numerazione propria attribuita dall'ente. La numerazione può essere discontinua in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

6. La denominazione e la numerazione degli interventi, distinti per titoli della parte spesa, per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane sono le seguenti:

a) titolo I - spese correnti:

01) personale;

02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

03) prestazioni di servizi;

04) utilizzo di beni di terzi;

05) trasferimenti;

06) interessi passivi e oneri finanziari diversi;

07) imposte e tasse;

08) oneri straordinari della gestione corrente;

09) ammortamenti di esercizio;

10) fondo svalutazione crediti;

11) fondo di riserva;

b) titolo II - spese in conto capitale:

01) acquisizione di beni immobili;

02) espropri e servitù onerose;

03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia;

04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia;

05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche;

06) incarichi professionali esterni;

07) trasferimenti di capitale;

08) partecipazioni azionarie;

09) conferimenti di capitale;

10) concessioni di crediti e anticipazioni;

c) titolo III - spese per rimborso di prestiti:

01) rimborso per anticipazioni di cassa;

02) rimborso di finanziamenti a breve termine;

03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti;

04) rimborso di prestiti obbligazionari;

05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

7. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, nell'ambito di ciascuna funzione, possono iscrivere gli interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività.

8. La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi, distinti per la parte entrata e la parte spesa, sono le seguenti:

a) parte entrata:

01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;

02) ritenute erariali;

03) altre ritenute al personale per conto di terzi;

04) depositi cauzionali;

05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;

06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;

07) depositi per spese contrattuali;

b) parte spesa:

01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;

02) ritenute erariali;

03) altre ritenute al personale per conto di terzi;

04) restituzione di depositi cauzionali;

05) spese per servizi per conto di terzi;

06) anticipazione di fondi per il servizio economato;

07) restituzione di depositi per spese contrattuali.

 

3. Sistema di codifica di bilancio.

1. Il codice di bilancio per la parte entrata è composto di sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:

a) la prima cifra è riferita al titolo;

b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla categoria; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo;

c) la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferite alla risorsa; per i soli servizi per conto di terzi hanno valore predefinito «0000».

2. Il codice di bilancio per la parte spesa è composto da sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:

a) la prima cifra è riferita al titolo;

b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla funzione, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»;

c) la quarta e la quinta cifra sono riferite al servizio, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»;

d) la sesta e la settima cifra sono riferite all'intervento; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo (2/a).

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(2/a) Con D.M. 24 luglio 1996 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1996, n. 245) e con D.M. 24 giugno 2002 (Gazz. Uff. 15 luglio 2002, n. 164) sono stati definiti gli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

 

4. Sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti gli elenchi recanti la descrizione e la numerazione delle voci economiche. Variazioni agli stessi elenchi possono essere introdotte con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno (2/a).

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (3), per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria l'indicazione su ogni ordinativo d'incasso dei seguenti elementi:

a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;

b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (4), per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria su ogni mandato di pagamento l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;

b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

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(2/a) Con D.M. 24 luglio 1996 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1996, n. 245) e con D.M. 24 giugno 2002 (Gazz. Uff. 15 luglio 2002, n. 164) sono stati definiti gli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

(3) Riportato al n. A/LIV.

(4) Riportato al n. A/LIV.

 

5. Altri allegati al conto del tesoriere.

1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (4), l'ente locale deposita presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti:

a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;

b) copia della convenzione di tesoreria;

c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;

d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;

e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;

f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;

g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.

(Si omettono i modelli) (5)

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(4) Riportato al n. A/LIV.

(5) I modelli sono stati corretti con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169.

 


D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 1

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari.

1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2), non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie (3) (3/a).

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (4), si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno (4/a).

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(2) Riportato al n. E/I.

(3) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, riportato al n. A/CXXII. Il comma 1 dell'art. 1, inoltre, è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, riportato al n. A/CXXXVII.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4/a) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 


D.L. 8 agosto 1996, n. 429
Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1996, n. 196 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1996, n. 532 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1996, n. 247).

 

Articolo 1

 

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:

a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254 (2), e successive modificazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;

b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;

c) provvede alla specifica formazione del personale (3).

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(2) Riportato alla voce Dogane.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1996, n. 532.

 


D.L. 1° ottobre 1996, n. 510
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 608 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281, S.O.). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 febbraio 1994, n. 112, del D.L. 26 aprile 1994, n. 247, del D.L. 24 giugno 1994, n. 405, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 572, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 674, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39, del D.L. 2 aprile 1996, n. 180, del D.L. 3 giugno 1996, n. 300, e del D.L. 2 agosto 1996, n. 404.

      Il comma 3 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 16 febbraio 1993, n. 34, del D.L. 19 aprile 1993, n. 110, del D.L. 18 giugno 1993, n. 196, del D.L. 12 agosto 1993, n. 308, del D.L. 19 ottobre 1993, n. 416, del D.L. 16 dicembre 1993, n. 523, del D.L. 14 febbraio 1994, n. 106, del D.L. 14 aprile 1994, n. 236, e del D.L. 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

      Il comma 4 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, del D.L. 2 aprile 1996, n. 181, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, del D.L. 2 agosto 1996, n. 405, e del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511.

      Il comma 5 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 262, del D.L. 28 agosto 1995, n. 363, del D.L. 30 ottobre 1995, n. 449, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 554, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 84, del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, e del D.L. 29 giugno 1996, n. 339.

      Il comma 6 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, e del D.L. 26 luglio 1996, n. 396, nonché del D.L. 25 novembre 1995, n. 500, del D.L. 19 gennaio 1996, n. 28, e del D.L. 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Per l'interpretazione autentica del suddetto comma 6, vedi l'art. 73, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

 

Articolo 2

Misure di carattere previdenziale e contributivo.

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973 (35), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (35/a);

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (36). Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 (37). I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (37), pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (38), nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (39), con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (40), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (41), anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (43), deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10.                  (44).

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (46), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (47), si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (49/cost).

13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonché l'Ente stesso (50).

16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (51), le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,» (53).

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 (35) Riportato alla voce Dogane.

(35/a) Con sentenza 17 giugno-2 luglio 1997, n. 211 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal D.M. 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della L. 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1° gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 1994, n. 494, l'applicazione della tabella A) sezione uomini, allegata all'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

(36) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(37) Riportata alla voce Rappresentanti di commercio.

(38) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(40) Riportato al n. A/CIV.

(41) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(42) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(43) Riportato al n. A/II.

(44) Aggiunge i commi 9-bis e 9-ter all'art. 5, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, riportato al n. A/LV.

(45) Riportato al n. A/LV.

(46) Riportato al n. A/CIV.

(47) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.

(48) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(49) Riportato al n. A/CIV.

(49/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 12, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 12, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione.

(50) La misura e le modalità di versamento della riserva matematica di cui al presente comma sono state determinate con D.M. 26 gennaio 1996, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli), per il personale ferroviario dell'Ente Ferrovie dello Stato e con D.M. 24 aprile 1996, riportato alla stessa voce per il personale navigante del medesimo Ente.

(51) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(52) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(53) Così sostituito dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608.


D.L. 23 ottobre 1996, n. 542
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 649 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300). I commi 2 e 3 dello stesso art. 1 hanno, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 ottobre 1995, n. 446, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 547, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 78, del D.L. 26 aprile 1996, n. 214, del D.L. 22 giugno 1996, n. 332, e del D.L. 8 agosto 1996, n. 440 e, inoltre, che sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, del D.L. 29 aprile 1995, n. 140, del D.L. 28 giugno 1995, n. 256, del D.L. 28 agosto 1995, n. 358, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 445, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 546, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 81, del D.L. 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 25 giugno 1996, n. 335, e del D.L. 8 agosto 1996, n. 443.

(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, nonché nei confronti della legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.) Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, nonché della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, dell'art. 1, comma 2, di tale legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

Editoria speciale periodica per i non vedenti.

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 27. Entrata in vigore il 19 febbraio 1997.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 27 della presente direttiva. Direttiva recepita con L. 24 aprile 1998, n. 128, con D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e con L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000). Vedi anche la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

[Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

(1) considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia;

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(4) considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente;

(5) considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate;

(6) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

(7) considerando che la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica;

(8) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica;

(9) considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico;

(10) considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica;

(11) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero pero essere lasciate agli Stati membri, consentendo cosi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione;

(12) considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati ed un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili;

(13) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;

(14) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico;

(15) considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;

(16) considerando che, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare tali norme nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi;

(17) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni;

(18) considerando che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese;

(19) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione fattane dalla Corte di giustizia;

(20) considerando che, nell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica si deve tener pienamente conto dell'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente in settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica;

(21) considerando che la decisione 96/1254/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica;

(22) considerando che occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell'energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;

(23) considerando che possono essere applicati due sistemi per l'apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione ovvero una procedura di gara di appalto, che devono operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(24) considerando che è necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti;

(25) considerando che ogni rete di trasmissione dev'essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza nell'interesse dei produttori e dei loro clienti, che occorre pertanto designare un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo; che il gestore della rete deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria;

(26) considerando che le norme tecniche per la gestione delle reti di trasmissione e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurarne l'interoperabilità;

(27) considerando che occorre stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per il dispacciamento delle centrali;

(28) considerando che, per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(29) considerando che, sul piano della distribuzione, si possono concedere diritti di approvvigionamento ai clienti situati in una data zona e deve essere designato un gestore per gestire, mantenere in efficienza e, se necessario, sviluppare ciascuna rete di distribuzione;

(30) considerando che, per assicurare la trasparenza e la non discriminazione, le funzioni di trasmissione delle imprese integrate verticalmente devono essere svolte indipendentemente dalle altre attività;

(31) considerando che l'acquirente unico deve operare in modo separato dalle attività di generazione e di distribuzione delle imprese verticalmente integrate; che è necessario limitare il flusso di informazioni tra le attività dell'acquirente unico e tali attività di generazione e di distribuzione;

(32) considerando che la contabilità di tutte le imprese elettriche integrate dovrebbe presentare un massimo di trasparenza, allo scopo, soprattutto, di individuare abusi di posizione dominante consistenti, a titolo esemplificativo, in tariffe anormalmente elevate o basse ovvero in pratiche discriminatorie per operazioni equivalenti; che, a tal fine, la contabilita dev'essere separata per ogni attività;

(33) considerando che è altresì necessario fornire un accesso alla contabilità interna delle imprese alle autorità competenti, nel dovuto rispetto della riservatezza;

(34) considerando che, a cagione della diversità delle strutture e della specificità delle reti negli Stati membri, dovrebbero esservi opzioni differenti per l'accesso alla rete da gestirsi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(35) considerando che dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l'utilizzazione di linee dirette;

(36) considerando che devono essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(37) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(38) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento delle loro reti, dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere a regimi transitori o a deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate;

(39) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, pur dopo l'entrata in vigore, permarranno comunque tali ostacoli agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; che, pertanto, potranno essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica alla luce dell'esperienza; che la Commissione dovrebbe pertanto riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva] (4)

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(4) Abrogata dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 


Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

 

Articolo 1

[La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.] (5).

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(5) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 2

[Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "generazione": la produzione di energia elettrica;

2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;

4) a) "produttore indipendente": un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;

b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è "produttore indipendente", secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;

5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della fornitura ai clienti finali o ai distributori;

6) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;

7) "clienti": gli acquirenti grossisti o i clienti finali di energia elettrica e le società di distribuzione;

8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, la cui esistenza sia riconosciuta dagli Stati membri, che acquista o vende energia elettrica e che non svolge funzioni di trasmissione, generazione o distribuzione all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;

9) "cliente finale" il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

10) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

11) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;

12) "linea diretta": linea elettrica complementare alla rete interconnessa;

13) "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

14) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;

15) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;

16) "fornitura" la consegna e/o la vendita di energia elettrica ai clienti;

17) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

18) "impresa verticalmente integrata": un'impresa che svolge due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

19) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore elettrico;

20) "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

21) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione e di trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete ed assicurare la fornitura ai clienti;

22) "acquirente unico": la persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica;

23) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.] (6).

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(6) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo II

Norme generali di organizzazione del settore

 

Articolo 3

[1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. Le due modalità di accesso alle reti di cui agli articoli 17 e 18 devono produrre risultati economici equivalenti e, pertanto, un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili.

2. Nel pieno delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombo alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato.] (7).

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(7) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 


Capitolo III

Generazione

 

Articolo 4

[Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.] (8).

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(8) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 5

[1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;

b) la protezione dell'ambiente;

c) l'assetto del territorio e la localizzazione;

d) l'uso del suolo pubblico;

e) l'efficienza energetica;

f) la natura delle fonti primarie;

g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

h) le disposizioni dell'articolo 3.

2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici.

3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.] (9).

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(9) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 6

[1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di appalto secondo le modalità definite nel presente articolo.

2. Il gestore della rete di trasmissione o qualsiasi autorità competente designata dallo Stato membro interessato redige e pubblica, almeno ogni due anni, sotto la supervisione dello Stato, una valutazione preventiva periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di dispositivi di interconnessione con altre reti e delle potenziali capacità di trasmissione nonché della domanda di energia elettrica. La valutazione preventiva riguarda un periodo definito da ciascuno Stato membro.

3. Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'oneri contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l'elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unita di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare .

5. Gli Stati membri designano un'autorità ovvero un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale autorità o organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

6. Tuttavia, negli Stati membri che hanno optato per la procedura di gara d'appalto, deve essere consentito agli autoproduttori ed ai produttori indipendenti di ottenere un'autorizzazione secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a norma degli articolo 4 e 5.] (10).

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(10) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo IV

Gestione della rete di trasmissione

 

Articolo 7

[1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

2. Gli Stati membri fanno sl che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

3. Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità e efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.

4. Il gestore della rete fornisce al gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa.

5. Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

6. A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete dev'essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.] (11).

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(11) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 8

[1. Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

2. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti - dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.] (12).

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(12) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 9

[Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.] (13).

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(13) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo V

Gestione della rete di distribuzione

 

Articolo 10

[1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.

2. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare un gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnessione con altre reti.

3. Gli Stati membri hanno cura che il gestore della rete di distribuzione agisca a norma degli articoli 11 e 12.] (14).

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(14) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 11

 

[1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.] (15).

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(15) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 12

[Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.] (16).

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(16) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

 

Articolo 13

[Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.] (17).

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(17) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 14

[1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.

4. Le imprese specificano nell'allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate.

5. Nell'allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate, ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, o con le imprese associate, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.] (18).

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(18) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 15

[1. Gli Stati membri che designano come acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'acquirente unico deve essere gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell'impresa integrata.

2. Gli Stati membri fanno sl che non vi siano flussi d'informazione tra le attività di acquirente unico delle imprese elettriche verticalmente integrate e le loro attività di generazione e distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di acquirente unico.] (19).

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(19) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso alla rete

 

Articolo 16

[Per l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all'articolo 17 e/o all'articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.] (20).

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(20) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 17

[1. In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica nonché i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dalla rete, possano negoziare l'accesso alla rete al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari.

2. Qualora un cliente idoneo sia collegato alla rete di distribuzione, l'accesso ad essa deve essere negoziato con il relativo gestore e, se necessario, con il relativo gestore della rete di trasmissione.

3. Per promuovere la trasparenza e facilitare le trattative per l'accesso alla rete, i gestori di queste devono pubblicare nel primo anno successivo all'attuazione della presente direttiva una gamma indicativa dei prezzi per l'utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione. Per quanto possibile, durante gli anni seguenti, i prezzi indicativi pubblicati dovrebbero basarsi sui prezzi medi convenuti nelle trattative durante i dodici mesi precedenti.

4. Gli Stati membri possono inoltre optare per una procedura regolamentata di accesso alla rete regolamentato, che conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso, sulla base di tariffe pubblicate per l'utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, perlomeno equivalente, in termini di accesso alla rete, alle altre procedure di accesso di cui al presente capitolo.

5. Il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione in questione può negare l'accesso qualora non disponga della capacità necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato in particolare alla luce dell'articolo 3.] (21).

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(21) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 18

[1. Nel caso della procedura dell'acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal gestore della rete. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

I) sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l'utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione;

II) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire le loro esigenze e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, con imprese di fornitura al di fuori del territorio coperto dalla rete;

III) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura per coprire le loro esigenze con produttori all'interno del territorio coperto dalla rete;

IV) i produttori indipendenti trattano l'accesso alla rete con i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione al fine di concludere contratti di fornitura con clienti idonei al di fuori della rete, in base ad accordi commerciali volontari.

2. L'acquirente unico può essere obbligato ad acquistare l'energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo ed un produttore all'interno o all'esterno del territorio coperto dalla rete, ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico ai clienti idonei dedotto il prezzo della tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto I).

3. Se non è imposto all'acquirente unico l'obbligo d'acquisto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i contratti di fornitura di cui al paragrafo 1, punti II) e III) siano eseguiti mediante l'accesso alla rete in base alla tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto I), oppure mediante un accesso negoziato alla rete alle condizioni di cui all'articolo 17. In quest'ultimo caso, l'acquirente unico non sarebbe obbligato a pubblicare una tariffa non discriminatoria per l'uso della rete di trasmissione e di distribuzione.

4. L'acquirente unico può negare ai clienti l'accesso alla rete e rifiutare di acquistare da loro energia elettrica se non dispone della capacità di trasmissione o di distribuzione necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell'articolo 3.] (22).

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(22) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 19

[1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'apertura dei loro mercati dell'energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 almeno fino ad un livello significativo, da notificare annualmente alla Commissione.

La quota del mercato nazionale è calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali il cui consumo sia superiore a 40 GWh l'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) (23).

La quota media comunitaria è calcolata dalla Commissione sulla base delle informazioni regolarmente fornitele dagli Stati membri. La Commissione pubblica questa quota media comunitaria, che determina il grado di apertura del mercato, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anteriormente al mese di novembre di ogni anno, con tutte le opportune informazioni per chiarire il calcolo (24).

2. La quota del mercato nazionale di cui al paragrafo 1 sarà progressivamente aumentata durante un periodo di sei anni. Questo aumento sarà calcolato procedendo a una riduzione del limite di consumo comunitario di 40 GWh, di cui al paragrafo 1, ossia da 40 GWh ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 20 GWh tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 9 GWh sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri indicano i clienti che, all'interno del loro territorio, rappresentano le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 e che hanno la capacità giuridica di concludere contratti di fornitura di energia elettrica, a norma degli articoli 17 e 18, fermo restando che ogni cliente finale il cui consumo superi 100 GWh all'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) dev'essere incluso nella categoria di cui sopra.

Qualora non siano già indicate come clienti idonei ai sensi del presente paragrafo, le imprese di distribuzione avranno la capacità giuridica di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18, per il volume di energia elettrica consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito della loro rete di distribuzione, per approvvigionare tali clienti.

4. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei clienti idonei, che sono in grado di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato ai sensi del paragrafo 1, saranno trasmesse alla Commissione per essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare le sue indicazioni di cui al paragrafo 3, qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Se lo Stato membro interessato non da seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotterà una decisione definitiva secondo la procedura 1 dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

5. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica nel periodo di cui all'articolo 26:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

La Commissione, in parallelo alla procedura e al calendario di cui all'articolo 26 e non oltre lo scadere della meta del periodo previsto da tale articolo, riesaminerà l'applicazione della lettera b) del primo comma in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuterà la situazione e riferirà in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica, con riferimento al presente paragrafo.] (25).

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(23) Vedi, per il calcolo della quota media comunitaria, la comunicazione 25 gennaio 2001.

(24) Vedi, per il calcolo della quota media comunitaria, la comunicazione 25 gennaio 2001.

(25) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 20

[1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che

I) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;

II) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l'esecuzione di tali contratti .

2. Gli Stati membri fanno sl che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi delle sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative

3. Gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative ed al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.

4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella che copre la rete dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso.

5. Il ricorso a questa autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.] (26).

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(26) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 21

[1. Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che:

- tutti i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzano l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica - stabiliti nel loro territorio - riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

- qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia fornito - mediante una linea diretta - da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per i rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.

3. Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma degli articoli 17 e 18.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 o, a seconda dei casi, dell'articolo 18, paragrafo 4, ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 20.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.] (27).

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(27) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 22

[Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.] (28).

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(28) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Capitolo VIII

Disposizioni finali

 

Articolo 23

[In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.] (29).

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(29) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 24

[1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.] (30).

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(30) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 25

[1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armonizzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

2. Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.] (31).

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(31) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 26

[La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio, alla luce dell'esperienza acquisita, di esaminare, a tempo debito, la possibilità di un'ulteriore apertura del mercato, che dovrebbe essere effettiva nove anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, tenendo conto della coesistenza dei sistemi di cui agli articoli 17 e 18.] (32).

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(32) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 27

[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2. Date le specifiche tecniche delle loro reti elettriche il Belgio, la Grecia e l'Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno, 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.] (33).

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(33) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 28

[La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.] (34).

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(34) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 

Articolo 29

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (35).

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

il Presidente

K. Hansch

Per il Consiglio

il Presidente

S. Barrett

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(35) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

 


L. 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, co. 34, 34-bis)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

 

Articolo 1

 

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (20), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

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(20) Riportato alla voce Sanità pubblica. I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con D.M. 25 febbraio 1997, riportato alla voce Sanità pubblica.

34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (22/a).

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(22/a) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI.


D.L. 28 marzo 1997, n. 79
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica
(art. 12)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123).

 

12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema (61).

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1 (62).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto (62/a).

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(61) Comma prima modificato dall'art. 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 165, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(62) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 165, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(62/a) Per la ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 37, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.


D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(artt. 17-29)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

 

Capo III - Disposizioni in materia di riscossione (27/a)
Sezione I - Versamento unitario e compensazione

Articolo 17

Oggetto.

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (28).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (29); per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (30);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (23), e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (31);

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche] (32);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (25/a);

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (33);

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (34);

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (34/a);

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (34/b).

2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633] (35) (35/a).

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(23) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(25/a) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(27/a) Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(28) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2. In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000.

(29) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(30) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui) e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(32) Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato al n. D/I e poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(33) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).

(34) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato al n. C/CXXIV, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(34/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342. Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI.

(34/b) Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, con la decorrenza in essi indicata. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato al n. C/CXXIV, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Per l'ulteriore modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).

(35/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005.

 

Articolo 18

Termini di versamento.

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici (36) del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (37).

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (37/a).

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

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(36) Per la proroga del termine relativo al versamento di somme aventi scadenza nel mese di agosto 2002 vedi l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(37/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

 

Articolo 19

Modalità di versamento mediante delega.

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 (38), del Ministro delle finanze, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata (38/a).

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto (38/b).

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(38) Riportato al n. C/XC.

(38/a) Con D.M. 30 aprile 1998 (Gazz. Uff. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(38/b) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 20

Pagamenti rateali.

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (39) (40).

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (41), maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici (41/a) di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti (40).

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 (39), riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

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(39) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(40) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(41) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(41/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2001, l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002, l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004 e l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005.

 

Articolo 21

Adempimenti delle banche.

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi (41/b).

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme (41/c).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

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(41/b) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(41/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

 

Articolo 22

Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (42). Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

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(42) Vedi, anche, il D.M. 22 maggio 1998, n. 183, riportato al n. C/XXVI.

 

Articolo 23

Pagamento con mezzi diversi dal contante.

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sezione II - Disposizioni relative al periodo transitorio

Articolo 24

Modalità di versamento.

1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata (43).

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (44).

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (45), tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (46).

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante (47).

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5 (48).

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (49), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 (50), le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 (51).

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(43) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirig. 31 marzo 2000 ed il Provv. 14 novembre 2001.

(45) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(46) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(47) Per le modalità di esecuzione dei pagamenti di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 marzo 1998, per quanto concerne il pagamento mediante assegni circolari e carte Pago bancomat effettuato dai titolari di conto fiscale e il D.M. 22 maggio 2000, per quanto concerne il pagamento mediante sportello ATM.

(48) Con D.M. 2 novembre 1998, riportato al n. C/CXXX, è stata disposta l'attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane.

(49) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(50) Riportato al n. C/XC.

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189, riportato al n. C/CXXVI.

 

Articolo 25

Decorrenza e garanzie.

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA (52);

c) dall'anno 2000 (53) i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (54).

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono

essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 (50) del Ministro delle finanze. La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata] (55). [La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito] (55/a).

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(50) Riportato al n. C/XC.

(52) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(53) Termine anticipato al 1999 dall'art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6).

(54) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato al n. C/CXXIV, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(55) Periodo soppresso dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(55/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, riportato al n. C/CXXIV, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. Il medesimo articolo 2 ha, peraltro, abrogato l'ultimo periodo.

 


Sezione III - Sanzioni

Articolo 26

Sanzioni al concessionario.

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (46).

2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.

3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

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(46) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

 

Sezione IV - Disposizioni varie

Articolo 27

Comitato di indirizzo.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (56).

2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.

3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.

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(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

Articolo 28

Versamenti in favore di enti previdenziali.

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (56/a).

2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.

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(56/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le società cooperative, il D.M. 9 gennaio 2004 e, per l'INPGI, il D.M. 18 luglio 2005.

 

Articolo 29

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(artt. 4, 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

Articolo 4

Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (5/a).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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(5/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001 e l'Acc. 3 febbraio 2005.

 

Art. 8

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (2/cost).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (7/a).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (2/cost).

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(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(7) Riportata alla voce Comuni e province.

(7/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.


D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(art. 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (18), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (19);

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (20);

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (21);

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» (22/a).

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (23), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (24), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (25), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (26), nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato (26/a).

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (27), e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (27), convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (28), iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (29), e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (30), nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 (29), n. 49 del 1987 (29) e n. 381 del 1991 (30) (30/a).

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (31), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (32), introdotto dall'articolo 25, comma 1 (32/a).

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (33), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (33/a).

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(18) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(19) Riportato alla voce Archivi di Stato.

(20) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(22/a) Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(24) Riportato alla voce Archivi di Stato.

(25) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(26) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(26/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1988, n. 287).

(27) Riportato alla voce Dottore commercialista.

(27) Riportato alla voce Dottore commercialista.

(28) Riportata alla voce Lavoro.

(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

(30) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

(29) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

(30) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(30/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(31) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(32) Riportato al n. E/I.

(32/a) Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(33) Riportata alla voce Istituti di credito.

(33/a) Per la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale vedi la L. 25 giugno 2003, n. 155.


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(artt. 1-4, 45)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2/cost) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

 

 

Articolo 1

Istituzione dell'imposta.

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (1/cost) (2/cost) (3/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

      a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

      b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

      c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

      d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

      La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

      ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

      ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

      ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

      ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

      c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

 

 

Articolo 2

Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta (2) (1/cost) (2/cost).

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(2) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

 

Articolo 3

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta (2/a):

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2/b);

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico (3/cost);

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (3), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (3), sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (3/a);

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (3/b).

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 (4), alla legge 14 agosto 1993, n. 344 (4), e alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 (4);

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (5);

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (6), salvo quanto disposto nell'articolo 13 (2/cost).

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(2/a) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

(2/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte di).

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

      ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

      c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

(3) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposte sul).

(3/a) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(3/b) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(4) Riportata alla voce Borse di commercio.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportato alla voce Comunità europee.

 

Articolo 4

Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale (7).

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni» (1/cost) (2/cost).

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(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

 

Art. 45

Disposizioni transitorie.

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento (38/b).

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento (38/c).

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000 (38/d).

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000 (38/e) (2/cost).

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(38/b) Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107), poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) ed infine nuovamente così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 7 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 1 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dal comma 509 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(38/c) Comma così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 18 dello stesso articolo 6.

(38/d) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107). Vedi, anche, il D.M. 5 maggio 1998, riportato al n. D/V.

(38/e) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107). Vedi, anche, il D.M. 5 maggio 1998, riportato al n. D/V.


L. 23 dicembre 1997, n. 454
Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità
(art. 10)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303.

(1/a) Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti contenute nella presente legge, vedi l'art. 24, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57.

 

10. Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefìci, quelle per l'erogazione dei benefìci stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie (19).

2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (20), previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'àmbito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti (21).

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge (21/a).

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(19) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(20) Riportato alla voce Istituti di credito.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484.

(21/a) Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti contenute nella presente legge, vedi l'art. 24, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57.


L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(artt. 39, 47, co. 10, 59, commi 34 e 44)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

 

Articolo 39

Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (214).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (214/a). Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (214/b). Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (214/c). Nell'àmbito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (214/d). Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (214/e).

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (215).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (215/a).

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (215/b).

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative (215/c).

4. Nell'àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (216), sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (216/a).

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (217), in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (217/a), e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (218), due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12.                  (219).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (220), e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione (220/a).

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (221), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (222), in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (223), che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (224).

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (225), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 (225/cost).

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale (225/a). Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (226).

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (226/a).

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale (93/cost).

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 (226/b).

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (226/c).

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (227), per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (227), la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (228), nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (227). Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (228/a).

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (229), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (230), come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (227), le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (231), l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (232), da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo (232/a).

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (231), introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (233), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (231), in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo (233/a).

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (233/b), il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (234), e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (233/b), non è opponibile il segreto d'ufficio (235).

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(214) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(214/a) I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.P.C.M. 4 marzo 1998, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(214/b) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(214/c) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(214/d) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(214/e) Periodo aggiunto dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(215) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(215/a) Comma prima modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il D.P.R. 30 agosto 2000 e il D.P.R. 30 marzo 2001.

(215/b) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(215/c) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.P.R. 18 aprile 2005.

(216) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(216/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255, riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(217) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

(217/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(218) Riportato alla voce Ministero delle finanze.

(219) Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII.

(220) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(220/a) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(221) Riportato alla voce Lavoro.

(222) Riportata al n. A/CXXXIII.

(223) Riportata al n. A/CXLVII.

(224) Riportata al n. A/CXLI.

(225) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(225/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(225/a) Periodo così sostituito dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(226) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(226/a) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(93/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:

      a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.

      b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.

      c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.

      d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.

      e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.

      f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(226/b) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(226/c) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(227) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(228) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(228/a) Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(229) Riportato alla voce Lavoro.

(230) Riportata al n. A/CXLVII.

(231) Riportata al n. A/CLII.

(232) Riportato alla voce Forze armate.

(232/a) Periodo aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(233) Riportato al n. ACLIX.

(233/a) Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(233/b) Riportata al n. A/CLII.

(234) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(235) Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 3, commi da 53 a 56, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 301, l'art. 1, comma 11, L. 10 agosto 2000, n. 246, l'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 5, L. 29 dicembre 2000, n. 400, l'art. 2, L. 21 dicembre 2001, n. 442, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 47

Disposizioni generali.

(omissis)

 

10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione (268/a).

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(268/a) Comma così modificato prima dall'art. 29, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi dall'art. 2, comma 34, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 35 dell'articolo 2 e il comma 62 dell'articolo 3 della citata legge n. 350 del 2003.

 

Articolo 59

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

(omissis)

34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (419), e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (420). Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (419), con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (421), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi (422).

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(419) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(420) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(421) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(422) Comma così modificato dall'art. 34, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII e dall'art. 35, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e i commi 139, 140 e 141 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000 (430).

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(430) Vedi l'art. 133, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli artt. 80, commi 13 e 14, e 81, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 46, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 3, comma 116, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 153, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


L. 27 febbraio 1998, n. 30
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1998, n. 49.

 

Articolo 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (2).

 

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(2) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 15, 20, 130)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

15. Agevolazioni alle imprese artigiane.

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

 

20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

 

130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (162), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (162/a) (162/cost).

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(162) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(162/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(162/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

 

2. Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta (5/a).

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio (5/b) la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.

5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.

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(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(5/b) Gli organi della Agenzia durano in carica cinque anni ai sensi dell'art. 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143
Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 22)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109.

(2) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.

 

22. Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68 (34), i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata (35).

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (36), le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 (37), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (37) (37/a).

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, L. 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5 (38).

6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziament agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo (38/a).

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda (40) (1/cost).

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(34) Riportata al n. G/XVII.

(35) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 18 luglio 2000.

(36) Riportata al n. A/CXXVIII.

(37) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(37) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(37/a) I criteri e le procedure di concessione dei contributi sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 1999, n. 315.

(38) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 23 marzo 2000, n. 136.

(38/a) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(39) Riportato al n. B/XXXVI.

(40) I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stati stabiliti dal D.M. 15 marzo 1999, n. 104, riportato al n. A/CXLIX.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.


D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(artt. 2, 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.

(2) Vedi, anche, il D.Dirett. 6 giugno 2002 e l'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147.

 

2. Concessioni per l'esercizio delle scommesse.

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria (2/b);

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo (2/c).

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento (2/d).

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. [Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione] (2/e).

9. [Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. È, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento] (2/f).

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(2/b) Le specifiche tecniche di cui alla presente lettera sono state approvate con D.M. 21 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 5 novembre 1999, n. 260, S.O.).

(2/c) Con D.M. 7 aprile 1999 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86) è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle sommesse ippiche.

(2/d) Vedi, anche, le convenzioni-tipo approvate con D.M. 20 aprile 1999, riportato al n. B/XVII, con D.M. 20 aprile 1999, riportato al n. B/XVIII e con D.M. 24 ottobre 2000. Vedi, inoltre, il D.M. 30 dicembre 1999.

(2/e) Comma abrogato dall'art. 14-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2/f) Comma abrogato dall'art. 14-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3. Decadenza e revoca delle concessioni.

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.


L. 4 maggio 1998, n. 133
Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1998, n. 105.

 

Articolo 2

Indennità in caso di trasferimento d'ufficio.

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (4), come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 (4), e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (6), come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (7), e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (4), compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3 (3/cost).

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(4) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6) Riportata al n. A/XLIII.

(7) Riportata al n. P/XI.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 343 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.


D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174
Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della L. n. 549 del 1995
(artt. 1-3).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1998, n. 129.

 

1. Esercizio delle scommesse.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. È considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.

 

2. Concessioni per l'esercizio delle scommesse.

1. Il CONI può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze (2);

g) durata non inferiore a sei anni;

h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.

2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9 (3).

5. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

6. [Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione] (3/a).

7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.

8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.

9. Il CONI effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. È vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.

10. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.

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(2) Le specifiche tecniche di cui alla presente lettera sono state determinate con D.M. 19 giugno 1998 (Gazz. Uff. 24 giugno 1998, n. 145, S.O.).

(3) In attuazione del presente comma vedi, anche, il D.Dirett. 7 aprile 1999, riportato al n. A/XIV.

(3/a) Comma abrogato dall'art. 14-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3. Decadenza e revoca delle concessioni.

1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;

b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui a comma 6 dell'articolo 2;

c) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie.


L. 30 luglio 1998, n. 281
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1998, n. 189.

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli articoli da 136 a 140 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005.

 

5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

[1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (6).

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (7);

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione (8).

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (7).

5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (9)] (1/a).

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(6) L'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma è stato disposto con D.M. 9 novembre 2000 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2000, n. 281), con D.Dirett. 7 novembre 2001 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2001, n. 298), con D.Dirig. 30 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239), con D.Dirett. 28 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286), con D.Dirett. 6 novembre 2003 (Gazz. Uff. 15 novembre 2003, n. 266), rettificato dal D.Dirett. 16 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299), con D.Dirett. 19 maggio 2004 (Gazz. Uff. 16 giugno 2004, n. 139), con D.Dirett. 9 novembre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), modificato dal D.Dirett. 16 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304), e con due D.Dirett. 3 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298).

(7) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(8) Sulle norme per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, vedi il D.M. 19 gennaio 1999, n. 20, riportato al n. CIV.

(7) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 224 (Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137).

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli articoli da 136 a 140 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005.


L. 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
(art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1998, n. 185.

 

17. Attività di coordinamento.

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285 (23), le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (25).

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

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(23) Riportata al n. XIX.

(24) Vedi, anche, l'art. 80, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il D.M. 13 marzo 2002, n. 89.

(25) Vedi, anche, l'art. 80, comma 36, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


L. 9 dicembre 1998, n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1998, n. 291.

 

Art. 1.

Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'àmbito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (2).

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara (3);

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli) (4);

n) Pitelli (La Spezia) (5);

o) Balangero;

p) Pieve Vergonte;

p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche) (6);

p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali) (7);

p-quater) Pioltello e Rodano (8);

p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare) (9);

p-sexies) Broni (10);

p-septies) Falconara Marittima (11);

p-octies) Serravalle Scrivia (12);

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico (13);

p-decies) Orbetello area ex Sitoco (14);

p-undecies) aree del litorale vesuviano (15);

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres (16);

p-terdecies) area industriale della Val Basento (17).

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'àmbito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),».

9. .................... (18).

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. .................... (19).

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «priorità degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA».

13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998».

15. .................... (20).

16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

17. .................... (21).

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

19. .................... (22).

20. .................... (23).

21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46».

23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e le parole da: «,ovvero effettuano» fino alla fine del comma.

25. .................... (24).

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e 2000.

27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni».

28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000» (25).

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(2) Per il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale previsto dal presente comma vedi il D.M. 18 settembre 2001, n. 468.

(3) Con D.M. 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, n. 25) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Massa e Carrara.

(4) Con D.M. 8 marzo 2001 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) si è provveduto alla perimetrazione del sito Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano.

(5) Con D.M. 27 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Pitelli.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 114, comma 24, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 31 agosto 2001 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2001, n. 250) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Sesto San Giovanni.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 114, comma 24, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 31 agosto 2001 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2001, n. 250) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Bagnoli-Coroglio.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 114, comma 25, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 31 agosto 2001 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2001, n. 252) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Pioltello e Rodano. Vedi, anche, l'art. 77, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 24 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 27 maggio 2003, n. 121, S.O.) si è provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 26 novembre 2002 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Broni.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 26 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 27 maggio 2003, n. 121, S.O.) si è provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Falconara Marittima.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 7 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 12 aprile 2003, n. 86) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Serravalle Scrivia.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 7 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 12 aprile 2003, n. 86) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Laghi di Mantova e Polo Chimico.

(14) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 2 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 marzo 2003, n. 72) si è provveduto alla perimetrazione del sito di Orbetello.

(15) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80) si è provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di aree del litorale vesuviano.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 7 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94), modificato dal D.M. 3 agosto 2005 (Gazz. Uff. 20 settembre 2005, n. 219), si è provveduto alla perimetrazione del sito di Porto Torres.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 26 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 27 maggio 2003, n. 121, S.O.) si è provveduto alla perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento.

(18) Aggiunge i commi 15-bis e 15-ter all'art. 17, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(19) Aggiunge un periodo al comma 11 dell'art. 17, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(20) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 44, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(21) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 26, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(22) Modifica il comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(23) Aggiunge il comma 10-bis all'art. 41, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(24) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 51-bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(25) Per la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, L. 23 marzo 2001, n. 93.


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(artt. 21, 35, 50)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

Art. 21

Disposizioni varie in materia fiscale.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (69):

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (69/a).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi (69/b).

3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (70), il numero 3) è abrogato.

4.     (71).

5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (72), è soppresso.

6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (73), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    (74);

b) la lettera c) è abrogata.

7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (75).

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(69) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(69/a) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(69/b) Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(70) Riportata al n. A/CLII.

(71) Sostituisce il comma 9 dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(72) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(73) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(74) Sostituisce la lett. b) al comma 1 dell'art. 28, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(75) Riportata alla voce Monopoli di Stato.

 

Articolo 35

Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (171), e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (171). Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (172), e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (173).

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (171), e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (174), per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo (174/a).

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(171) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(172) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(173) Riportata al n. A/CLXVI.

(174) Riportata al n. A/CLII.

(174/a) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

 

Art. 50

Rifinanziamento dei programmi di investimento.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (259), sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (259), e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      (260);

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (261), sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295 (262), limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295 (262), sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (261), presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori (263);

c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (264), e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (265), e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (266), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (267), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;

f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000 (268);

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295 (269), e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati (269/a);

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (270), il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 (271);

l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;

m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.

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(259) Riportata alla voce Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici.

(260) Il comma 1-bis è stato inserito nell'art. 1, L. 26 febbraio 1992, n. 211, riportata alla voce Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici.

(261) Riportata alla voce Venezia.

(262) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(263) I criteri e le modalità per la contrazione dei mutui previsti dalla presente lettera sono stati stabiliti con D.M. 9 marzo 1999, riportato alla voce Venezia.

(264) Riportata al n. A/XCVIII.

(265) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

(266) Riportato alla voce Terremoti.

(267) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 4, L. 10 agosto 2000, n. 246.

(268) Lettera così modificata dal comma 8 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(269) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(269/a) Vedi, anche, l'art. 145, comma 75, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 2 dell'art. 73, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(270) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(271) Vedi, anche, l'art. 4, commi 91 e 93, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
(art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.

 

11. Disposizioni transitorie.

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

a) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85% (6/a);

b) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85% (6/b);

c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. [I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che abbiano già raggiunto la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, fermo restando il mantenimento dei livelli di copertura conseguiti, potranno raggiungere gli obiettivi di regolazione tariffaria contemplati nel presente decreto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario] (7).

2. [Salva la graduazione del raggiungimento dell'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il metodo normalizzato previsto dal presente decreto nei termini e con le modalità stabilite ai commi 3 e 4] (8).

3. [I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari almeno al 90% devono dare immediata applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto. Nel primo anno di applicazione, nelle more dell'elaborazione della tariffa di cui al presente decreto ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, tali comuni provvedono ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile] (9).

4. [I comuni che non rientrano tra quelli di cui al comma 3:

a) per i primi due anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile, ripartiscono l'importo totale da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolano la tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei seguenti modi: per le utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte del comune, compresa tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale; per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui alla tabella 3 e dell'allegato 1 al presente decreto, nonché in base alla superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti parametri è determinato da parte dei comuni nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e del 70%;

b) dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione della tariffa suddividono i costi da coprire attraverso le entrate tariffarie determinando la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle singole utenze è determinata secondo il metodo normalizzato di cui al presente decreto;

c) dal sesto anno di applicazione provvedono a determinare ed articolare la tariffa dando integrale applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto] (10).

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(6/a) Lettera così modificata prima dal comma 21 dell'art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dal comma 116 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dal comma 523 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(6/b) Lettera così modificata dal comma 523 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(7) Periodo abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(8) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(9) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.


L. 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
(art. 7-bis)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.

 

7-bis. Obbligazioni bancarie garantite.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente (4).

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(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(artt. 42-53)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170.

 

Capo I - Piani di tutela delle acque

42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica.

1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.

1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'allegato 2.

3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorità d'àmbito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

 

44. Piani di tutela delle acque.

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'àmbito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

5 Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 (48/b).

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(48/b) Con Comunicato 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 20 aprile 2004, n. 92) la Regione Piemonte ha reso noto che il progetto di Piano di tutela delle acque di cui al presente articolo è stato approvato in data 6 aprile 2004 e depositato presso le sedi regionali e provinciali.

 

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

45. Criteri generali.

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'àmbito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato (49).

5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.

7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima (50).

8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari (51).

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(49) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

(50) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

(51) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

46. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (52).

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(52) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

47. Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.

 

48. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

 

Capo III - Controllo degli scarichi

49. Soggetti tenuti al controllo.

1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

 

50. Accessi ed ispezioni.

1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

 

51. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (53).

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(53) Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

52. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli (54).

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(54) Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

 

53. Interventi sostitutivi.

1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

 


L. 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 43)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

 

43. Misure in materia di programmazione negoziata.

1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (91), il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000 nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000, nell'àmbito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente (91/a).

2. ....................... (92).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. ....................... (93).

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(91) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(91/a) Comma così modificato dall'art. 114, comma 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(92) Sostituisce il secondo e il terzo periodo al comma 207 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(93) Aggiunge il comma 25-bis all'art. 17, L. 25 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali


D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1999, n. 152.

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 59, 62-65, 70)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

 

 

59. Rapporti con le agenzie fiscali.

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione (41/a).

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

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(41/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

62. Agenzia delle entrate.

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale (42/a).

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori (42/b).

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (43).

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(42/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(42/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(43) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

63. Agenzia delle dogane.

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali (43/a).

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (44).

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(43/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(44) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.

 

64. Agenzia del territorio.

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (45) (45/a).

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(45) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(45/a) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

65. Agenzia del demanio.

1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati (45/b).

2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio (46).

2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale (46/a).

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(45/b) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(46) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

(46/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

70. Bilancio e finanziamento.

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (46/m).

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costitutito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.

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(46/m) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.


D.M. Sanità 27 agosto 1999, n. 332
Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227, S.O.

 

1. Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore.

1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore (1/a).

2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione e effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

3. L'elenco n. 9 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.

4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.

5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

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(1/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 

2. Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica.

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:

a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi «Ausili per tracheotomia ISO 09.15», «Ausili per stomie ISO 09.18», «Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24» e «Raccoglitore per urina ISO 09.27», «Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30», «Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21», per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata (1/b);

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica (1/c);

e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.

3. Sono fatti salvi i benefìci già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.

4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

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(1/b) L'originale lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 2, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

(1/c) L'originale lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 2, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 


3. Fornitori dei dispositivi protesici.

1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti «su misura» ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.

2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7.

3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo «Aziende abilitate alle forniture», del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.

4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

 

4. Modalità di erogazione.

1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis) salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo (1/d).

2. La prescrizione dei dispositivi protesici e redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2. comma 1, lettera e).

3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:

a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;

b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;

c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

5. L autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 9 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.

8. Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.

9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia ai tornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.

11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli B, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.

12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.

13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

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(1/d) Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 

5. Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione.

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.

4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell' articolo 4.

5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

 

6. Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva.

1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:

a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;

b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.

2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.

3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.

 

7. Numerazione dei dispositivi protesici su misura.

1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di matricola deve essere reimpresso sulla parte sostituita.

 

8. Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per cento.

2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.

3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.

 

9. Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.

2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

 


10. Modalità di controllo.

1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.

2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.

 

11. Aggiornamento del nomenclatore.

1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

 

12. 1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.

 

Si omettono allegati


D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321
Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1999, n. 218.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 12, comma 2, e all'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);

Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Considerata la necessità di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non è previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, non può essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

1. Contenuto dei ruoli.

1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:

a) l'ente creditore;

b) la specie del ruolo;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di ruolo;

h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

l) la data di consegna al concessionario (3).

2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

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(3) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

 

2. Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo.

1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1 (4).

2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

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(4) Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

 

3. Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC.

1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.

2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:

a) l'ente creditore;

b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;

c) la specie del ruolo;

d) il codice fiscale dei debitori;

e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;

f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;

h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore può limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;

l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

m) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;

n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico è effettuata in conformità alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.

4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) f), g), h), i) e l) e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.

5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:

a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;

b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;

c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;

d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo.

6. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.

8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.

 

4. Data di consegna dei ruoli.

1. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

 

5. Riassunto dei ruoli erariali.

1. Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto è approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1 (5).

2. Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica.

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(5) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

 

6. Contenuto minimo della cartella di pagamento.

1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.

2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.

 

7. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.


L. 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)
(art. 39)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

 

Articolo 39

Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.


D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1
della L. 15 marzo 1997, n. 59)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2000, n. 286.

 

 

1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6 (2).

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 7 maggio 2002.

 


2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

 

3. Registro delle persone giuridiche.

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

 

4. Iscrizioni nel registro.

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

 

5. Decentramento amministrativo.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

 

6. Estinzione della persona giuridica.

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

 

7. Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

 

8. Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione.

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

 

9. Norme speciali.

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

 

10. Norme finali e transitorie.

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale (3).

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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-5 febbraio 2003, n. 38 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione; e per l'effetto ha annullato il presente articolo, nella parte in cui dispone che «i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti» «per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio».

 

11. Abrogazioni.

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 12 del codice civile;

b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;

c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;

d) articoli 33 e 34, del codice civile;

e) articolo 35, limitatamente alle parole: «dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice»;

f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

 


12. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133
(artt. 2-7, 9, 13, All. A)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.

 

2. Compartecipazione regionale all'IVA.

1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.

2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento (3/a) del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;

b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;

c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;

d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3/b).

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(3/a) L'aliquota è stata rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001 dall'art. 1, D.P.C.M. 17 maggio 2001.

(3/b) Le quote di cui al presente comma sono state determinate, per il 2001, con D.P.C.M. 17 maggio 2001 (Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128) e, per il 2002, con D.P.C.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 2 agosto 2004, n. 179). Vedi, anche, l'art. 3, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia del citato D.P.C.M. 14 maggio 2004 è stata sospesa fino al 28 febbraio 2005 dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

 

3. Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali.

1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.

2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.

3. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento (3/c).

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(3/c) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 17 maggio 2001.

 


4. Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine.

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta (3/d).

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(3/d) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 17 maggio 2001.

 

5. Rideterminazione delle aliquote.

1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data (3/e).

3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (3/f).

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(3/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(3/f) Comma prima modificato dall'art. 30, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 29 novembre 2004, n. 282.

 

6. Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite.

1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006 (3/g).

2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1 (3/h).

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(3/g) Comma così modificato prima dall'art. 11-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 4-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3/h) Articolo così sostituito primo dall'art. 30, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Successivamente il comma 2 è stato così sostituito prima dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e poi dall'art. 4-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

7. Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il «Fondo perequativo nazionale» al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).

2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), è effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale.

3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.

4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A) (3/i).

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(3/i) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

 

9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.

2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:

a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla lettera a);

c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo e per la individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del sistema di garanzie.

5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA (4/a).

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(4/a) Vedi, anche, il D.M. 12 dicembre 2001.

 

13. Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

3. Per il periodo 2001-2004 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria (5/a).

4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine (5/b).

5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (6).

7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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(5/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(5/b) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(6) In deroga a quanto stabilito dal presente comma vedi l'art. 3, comma 30, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 184, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con D.M. 21 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 6 marzo 2001, n. 54) sono state determinate le modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

Allegato A

(previsto dall'art. 7, comma 1)

 

Specifiche tecniche

 

PARTE I

Computo delle somme da erogare a ciascuna Regione

(articolo 2, comma 4, lettera d)

1. La quota percentuale di ripartizione della compartecipazione all'IVA (COMP), di cui all'articolo 7, per ciascuna delle regioni, viene determinata annualmente con riferimento ai dati più recenti a disposizione al momento del calcolo e viene proiettata sul triennio successivo all'anno in cui tale determinazione viene effettuata.

Per il calcolo della quota percentuale di ripartizione è utilizzata la seguente espressione:

 

φit=(nit) / (Σinit) + [nitßΣj τtj(xjt -xjit)] / [Rt] + [nit (sit - st)] / [Rt] + [nit γt(pit - pt)] / [Rt]

 

dove:

- l'apice t indica l'anno in cui vengono effettuati i calcoli e a cui si riferiscono le stime delle variabili incluse nella formula;

- l'apice i indica le regioni (i=1,2....15) ...;

- φit, 0≤ φit ≤ 1, indica la quota percentuale del COMP spettante alla regione i-esima;

- nit è la popolazione residente della regione i-esima, al 1° gennaio dell'anno t;

- ß=0,9 è il«coefficiente di solidarietà» o di perequazione della capacità fiscale;

- il pedice j indica i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali che definiscono la capacità fiscale delle regioni per il triennio considerato;

- τtj rappresenta l'aliquota standard del tributo proprio o della compartecipazione j-esima che definiscono la capacità fiscale, così come determinata nell'anno t;

- xjit è la base imponibile potenziale procapite nella regione i-esima del tributo o della compartecipazione j inclusa nella definizione della capacità fiscale, così come valutata nell'anno t;

- xjt è la base imponibile potenziale del tributo o della compartecipazione j procapite media delle regioni: xjt=(Σi nit xjit) / (Σi nit);

- sit è il fabbisogno sanitario procapite della regione i-esima così come valutato nell'anno t;

- st è il fabbisogno sanitario procapite medio delle regioni: st=(Σi nit sit) / (Σi nit);

- γt è il coefficiente di correzione delle dimensioni geografiche;

- pit rappresenta la spesa procapite standardizzata della regione i-esima per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t;

- pt rappresenta la spesa standardizzata media procapite delle regioni, per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t:

pt=(Σi nit pit) / (Σi nit);

- Rt è l'ammontare complessivo di COMP nell'anno t.

2. La quota spettante a ciascuna regione è ottenuta dall'applicazione della formula, i cui parametri sono definiti nel modo seguente:

a) Parametro popolazione residente: (nit) / (Σint)

per ciascuna regione, è definito come rapporto tra la popolazione residente della regione, nit, e la popolazione totale delle regioni Σinit.

b) Parametro perequazione della capacità fiscale:[nitßΣj τtj(xjt -xjit)] / [Rt]

1. Per ciascuna regione la capacità fiscale procapite è definita dal rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti standardizzati delle compartecipazioni ai tributi erariali e la popolazione della regione. Il gettito potenziale di ciascun tributo proprio deriva dal prodotto dell'aliquota standard del tributo e della sua base imponibile potenziale. Per quanto riguarda l'addizionale all'IRPEF e l'accisa sulle benzine il gettito potenziale è valutato tenendo conto solo dell'aliquota standard. Le basi imponibili potenziali dell'IRAP e della tassa automobilistica sono rese disponibili dal Ministero delle Finanze che le determina sulla base delle dichiarazioni dei redditi, delle risultanze di bilancio e dei dati relativi al pubblico registro automobilistico, tenendo conto, possibilmente, del valore della base imponibile evasa.

2. Per la media nazionale, la capacità fiscale procapite del complesso delle regioni è pari al rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti effettivi e delle compartecipazioni regionali e la popolazione complessiva delle regioni medesime.

Per il triennio 2002-2004, i tributi e le compartecipazioni considerati ai fini del calcolo della capacità fiscale sono i seguenti: l'IRAP, l'addizionale IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulla benzina spettante alle regioni e la tassa automobilistica. Per il triennio 2002-2004, le aliquote standard sono pari a quelle vigenti nell'anno 2001 per l'IRAP, l'addizionale IRPEF e l'accisa sulla benzina; per la tassa automobilistica al valore medio ponderato tra le aliquote standard vigenti nell'anno 2001 nelle diverse regioni italiane.

c) Parametro fabbisogno sanitario: [nit (sit - st)] / [Rt]

1. Per ciascuna regione il fabbisogno sanitario procapite è ottenuto rapportando il fabbisogno sanitario di ciascuna regione alla popolazione residente della regione medesima.

2. Per il complesso delle regioni il fabbisogno sanitario è definito dal Ministero della Sanità, in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale sulla base dei criteri fissati dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto fabbisogno è determinato con riferimento alla spesa sanitaria corrente, come considerata all'articolo 1, comma 1, lettera e), al netto delle entrate proprie potenziali delle Aziende Sanitarie. Il fabbisogno sanitario medio procapite è pari al rapporto fra il fabbisogno sanitario di cui al periodo precedente e il totale della popolazione residente nelle regioni.

d) Parametro dimensione geografica: [nit γt(pit - pt)] / [Rt]

La spesa procapite standardizzata delle regioni è stimata mediante un modello statistico di regressione del valore medio procapite delle spese correnti di ciascuna regione relative alle funzioni diverse dalla sanità, sostenute negli ultimi tre anni di cui si dispongono i consuntivi, con la dimensione geografica, utilizzando come regressore il logaritmo della popolazione residente. La funzione di regressione utilizzata per l'anno 2002 è rappresentata dalla seguente espressione: y=a+b*log(x), dove y è il vettore delle spese procapite delle regioni, log(x) è il vettore del logaritmo naturale della popolazione delle regioni, a e b sono i parametri da stimare. Sulla base dei valori stimati da questa regressione sono stati valutati i valori della spesa procapite standardizzata per ciascuna regione e la spesa procapite media per l'insieme delle regioni.

Per l'anno 2002 il valore del coefficiente di correzione y è stabilito nella misura di 0,70.

3. Le quote percentuali, come determinate ai punti precedenti, sono applicate al COMP di ciascun anno, per determinare insieme, con le ponderazioni decrescenti sulla spesa storica di cui all'articolo 7, comma 3, le somme annuali da erogare alle singole regioni (QRI(i)).

Parte II - Computo delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c)

1. Definita con QRI(i) la quota computata ai sensi della parte prima, con CIVA(i) la quota di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con QRS(i) la quota di concorso alla solidarietà interregionale e con FOPER (i) la quota di fondo perequativo nazionale, le quote regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) sono determinate come segue:

 

QRS(i) = CIVA (i) - QRI(i)

per CIVA(i) > di QRI(i)

FOPER(i) = QRI(i) - CIVA(i)

per CIVA(i) < di QRI(i)

 


D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.

 

 

Articolo 3

Tariffe dei premi.

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio (1/a).

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1/b).

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(1/a) Con D.M. 12 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17, S.O.), modificato dal D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142), e con D.M. 8 giugno 2001 (Gazz. Uff. 29 giugno 2001, n. 149), sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario ed altre attività. Per la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione vedi il D.M. 1° febbraio 2001.

(1/b) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156.

(2) Con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002 (Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117) e con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), sono stati stabiliti criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.

 

9. Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 (8).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (9).

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

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(8) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(9) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.


D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144
(art. 2, co. 1, lettere n) e ii))

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti (1/aa);

(omissis)

ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione (1/aaa);

(omissis)

 

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(1/aa) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211.

(1/aaa) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211.


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 2, 82, 107)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

 

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (2/a).

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(2/a) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

Art. 82

Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario (76).

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(76) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

Art. 107

Funzioni e responsabilità della dirigenza.

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico (97).

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(97) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 


D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
(n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2000, n. 285.

 

2. Istituzione e attivazione dello sportello.

1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

2. Lo sportello può essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;

c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso (2).

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(2) Con D.M. 21 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65) sono state definite le caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.


D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78
(art. 24)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

(1/a) Per le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, emanato in attuazione del presente decreto.

 

Articolo 24

Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 (28).

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti (29).

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(28) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(29) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 


L. 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali
(art. 20)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

 

Articolo 20

Fondo nazionale per le politiche sociali.

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione (1/e).


L. 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale
(artt. 10-16)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.

 

Sezione II - Rivalutazione dei beni delle imprese (16)

10. Àmbito di applicazione della rivalutazione.

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002 (16/a).

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(16) Vedi, anche, l'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(16/a) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 25. Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

11. Modalità di effettuazione della rivalutazione.

1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati (16/b).

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(16/b) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

12. Imposta sostitutiva.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (16/c).

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(16/c) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

13. Contabilizzazione della rivalutazione.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi (16/cc).

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva (16/d).

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(16/cc) Vedi, anche, il comma 475 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(16/d) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

14. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.

1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11 (16/e).

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(16/e) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

15. Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni.

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta (16/f).

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(16/f) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

16. Modalità attuative della rivalutazione.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione (16/g).

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(16/g) Per le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, vedi il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e il D.M. 19 aprile 2002, n. 86.


L. 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300.

 

 

 

7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.


L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(artt. 11, 24, co. 1, 27, 30, 38, 59, co. 3, 78, co. 31, 87, 120, 145)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

 

Articolo 11

Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o
nelle acque interne e lagunari.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (40/a).

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(40/a) Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate, per l'anno 2004, dall'art. 2, comma 5, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 510, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 24

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001 (54), le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri (55);

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione (56):

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo (57);

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo (58);

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

(omissis)

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(54) Per la proroga del termine, vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e il comma 2 dell'art. 1, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

(55) L'art. 1, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, ha disposto che dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

(56) Per la proroga della misura dell'aliquota di accisa di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, l'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, l'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e l'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, inoltre, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(57) Le tariffe di cui al presente punto restano in vigore fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.

(58) Le tariffe di cui al presente punto restano in vigore fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.

 

Art. 27

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
ed in altri specifici territori nazionali.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».

4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo (66/a).

5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

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(66/a) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 21, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 30

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ......................(72);

b) ......................(73);

c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. ......................(74).

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita sino al 31 dicembre 2005; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (75).

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.

6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

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(72) Sostituisce il numero 6) del primo comma dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(73) Aggiunge il numero 27-sexies) all'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(74) Sostituisce l'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

(75) Comma così modificato prima dal comma 4 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 13 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dal comma 503 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 38

 Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

1. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione (97/a)] (97/b).

2. [I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni] (97/c).

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6 e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica (97/d).

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione (97/e).

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (97/c).

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(97/a) Vedi, anche, il D.Dirett. 11 marzo 2003.

(97/b) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(97/c) Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(97/d) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 502 dello stesso articolo 1. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 27 gennaio 2004.

(97/e) Comma così modificato dal comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 502 dello stesso articolo 1.

(97/c) Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 59

Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa (130/a).

(omissis)

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università (131).

(omissis)

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(131) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

Articolo 78

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.

(omissis)

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (155/a).

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(155/a) Vedi, anche, il comma 126 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 87

Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'àmbito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali (180).

5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'àmbito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute (181).

5-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato (182).

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.

7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

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(180) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(181) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(182) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 52, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Articolo 120

Riduzione degli oneri sociali.

1. Nell'àmbito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

 

Art. 145

Altri interventi.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».

2. [Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.] (262).

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985 (263).

6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (264).

7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,».

8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministro dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».

9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefìci previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle L. 21 dicembre 1996, n. 665, e L. 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.

13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma (265).

14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001 (266).

15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001 (267).

16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.

17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo (267/a).

18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente «Ottantadue».

19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione (268). Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefìci previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno (268/a). È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con D.M. n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni.

20. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

22. ......................(269).

23. ......................(270).

24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».

25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.

28. ......................(271).

29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi», «i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni», «le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «vengono iscritte».

30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale (272).

31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.

33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 (272/a).

34. Il Ministro della giustizia:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto (273).

35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici, nonché».

36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.

37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.

38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.

39. ......................(274).

40. È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (275).

41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.

42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.

44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'àmbito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:

a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;

b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.

45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali (276).

47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.

48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

49. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,».

51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006 (276/a).

53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;

b) le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;

c) le parole: «detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».

54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.

55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».

56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».

57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 ...................... (277).

Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio»;

b) ...................... (278);

c) all'articolo 24, comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».

58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.

59. È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.

60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale 22 settembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari (278/a) (124/cost).

63. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

65. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact disc... 500.000».

70. ......................(279).

71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.

72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta (280).

73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosità e di criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52-bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo» (281).

75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi (282).

79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane S.p.A. entro il limite massimo di lire 40 miliardi.

80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001 (283).

82. [La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662] (284).

83. ...................... (285).

84. ...................... (286).

85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.

86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto 19 luglio 2000, del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (287).

87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.

89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le seguenti: «per intero».

90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.

91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.

93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

94. All'insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno (288).

95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi (289).

96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.

97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.

98. ...................... (290).

99. ...................... (291).

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(262) Comma abrogato dal comma 9 dell'art. 38, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(263) All'individuazione della quota di stanziamenti da destinare ai progetti del settore spaziale si è provveduto con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 91/01 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2001, n. 287).

(264) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 5 aprile 2001. Vedi, anche, l'art. 28, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Con Comunicato 14 agosto 2004 (Gazz. Uff. 14 agosto 2004, n. 190) il Ministero delle attività produttive ha reso nota la cessazione dell'intervento in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica e delle biciclette a pedalata assistita, per avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti.

(265) Comma così modificato prima dal comma 86 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 196 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 gennaio 2003, n. 98.

(266) Comma così modificato dal comma 20 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(267) Con D.M. 8 ottobre 2001 sono stati determinati i criteri e le modalità di assegnazione del contributo agli enti di promozione sportiva di cui al presente comma.

(267/a) Per l'incremento del contributo di cui al presente comma in favore del Club alpino italiano vedi l'art. 80, comma 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(268) Vedi, anche, il comma 18 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(268/a) Termine prorogato al 31 maggio, relativamente al bando per l'anno 2004, dall'art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(269) Aggiunge il comma 10-bis all'art. 15, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

(270) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 19, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

(271) Sostituisce il comma 3 dell'art. 40, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(272) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 3 luglio 2001, n. 256, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.Dirett. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2002, n. 13), si è provveduto alla erogazione dei contributi di cui al presente comma, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la copertura degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale. Vedi, anche, l'art. 12, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(272/a) Con D.M. 17 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132) si è provveduto alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui al presente comma.

(273) Con D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 27 marzo 2001, n. 72) è stato predisposto l'elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei.

(274) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 2, L. 18 ottobre 1955, n. 908.

(275) Comma così modificato prima dal comma 14 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 13 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 236 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con D.M. 17 aprile 2003 (Gazz. Uff. 29 maggio 2003, n. 123) sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

(276) Comma modificato dall'art. 31, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 31. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 9-bis, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(276/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 15, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(277) Il testo è inserito nel comma 5 dell'art. 32, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(278) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 18, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(278/a) Vedi, anche l'art. 3, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Decr. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 7 aprile 2003, n. 81) è stato determinato, ai sensi di quanto disposto dal presente comma, il tasso effettivo globale medio dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.

(124/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 6-18 dicembre 2002, n. 530 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 62, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(279) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, L. 10 ottobre 1996, n. 525.

(280) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(281) Vedi, anche, l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(282) Vedi, anche, l'art. 57, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(283) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 7 dell'art. 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(284) Comma abrogato dal comma 62 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(285) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 36, L.17 maggio 1999, n. 144.

(286) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(287) Con D.M. 27 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213) e con Decr. 7 agosto 2003 sono stati definiti i programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(288) I criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 28 dicembre 2001.

(289) Per la soppressione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo vedi l'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(290) Aggiunge un periodo al comma 1-bis dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(291) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 40, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.


L. 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55.

 

1. Finalità della legge.

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

2. Àmbito di applicazione.

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

 

3. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

 

4. Funzioni dello Stato.

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata» (2);

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

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(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.C.M. 8 luglio 2003 e il D.P.C.M. 8 luglio 2003.

 

5. Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'àmbito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.

 

6. Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

7. Catasto nazionale.

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'àmbito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

 

8. Competenze delle regioni, delle province e dei comuni.

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

 

9. Piani di risanamento.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi (3).

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

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(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

10. Educazione ambientale.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

11. Partecipazione al procedimento amministrativo.

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

 

12. Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

 

13. Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico.

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

 

14. Controlli.

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presìdi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

 

15. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 


16. Regime transitorio.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente.

 

17. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
L. 5 agosto 1981, n. 416
(artt. 5, 8)


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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67.

 

5. Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto (3/b).

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(3/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142.

 

8. Credito di imposta.

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni (4/a).

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(4/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143. Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 febbraio 2003.


D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68
dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

 

Capo I - Disposizioni generali

 

1. Natura e Dipendenza.

1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria

 

2. Tutela del bilancio.

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 660, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

3. Collaborazione con organi ed enti simili.

1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

 

4. Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti.

3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dodici unità, riservata agli esperti del Corpo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in àmbito internazionale ed europeo.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 


5. Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria.

1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'àmbito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.

 

Capo III - Altri compiti

 

6. Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica.

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.

 

7. Concorso alla difesa militare.

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'àmbito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalità attuative del concorso di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.

 

8. Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.

1. Il Corpo della Guardia di finanza:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio àmbito funzioni di polizia militare in via esclusiva;

b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;

c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.

 

Capo IV - Altre disposizioni

9. Modificazione e abrogazione di norme.

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i R.D. 6 novembre 1930, n. 1643, e R.D. 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.

2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo (2).

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.


L. 29 marzo 2001, n. 86
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77.

 

Articolo 1

Indennità di trasferimento.

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1/a).

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

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(1/a) Per l'anticipazione del rimborso previsto dal presente comma vedi gli artt. 8, comma 4, e 47, comma 4, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

 

Articolo 2

Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
nel caso di collocamento in congedo.

1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.

 

Articolo 3

Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro.

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'àmbito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'àmbito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero (1/b).

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(1/b) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 9, comma 6, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

 

Articolo 4

Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.

2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ………………….(2);

b) ………………….(3).

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(2) Sostituisce, con le attuali lettere d) e d-bis), l'originaria lettera d) del comma 4 dell'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78.

(3) Sostituisce il comma 5 dell'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78.

 

Articolo 5

Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante» (3/a).

2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante» (3/b).

3. [Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni] (3/c).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(3/a) Le norme di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3/b) Le norme di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001, ai sensi di quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3/c) Comma abrogato dall'art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295. Vedi, anche, l'art. 5, L. 8 agosto 1990, n. 231, nel testo integrato dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157. Il comma 3-bis dell'art. 2 del suddetto decreto, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ha disposto che norme di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001.

 

Articolo 6

Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate.

1…………………… (4).

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(4) Aggiunge l'art. 30-bis al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

 

Articolo 7

Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti (4/a).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'àmbito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego (5).

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

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(4/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(5) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 16, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 58 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Articolo 8

Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
in materia di alloggi di servizio della Difesa.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.

2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo».

 

Articolo 9

Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356,
in materia di premio di previdenza per i sottufficiali.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: «al personale dimissionario con più di sei anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza».

 

Articolo 10

Mobilità del personale della Polizia di Stato.

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

 

Articolo 11

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 12

Ulteriore copertura finanziaria.

[1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri] (6).

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(6) Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 157.

 

Articolo 13

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
(artt. 1, 3, 17-bis, 34-bis, 35, 40, 47, 48, 70)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

Articolo 1

Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

Articolo 3

Personale in regime di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (2/c).

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (2/d).

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (3).

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(2/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.

(2/d) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154.

(3) Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 17-bis

Vicedirigenza.

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 (6/a).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 (7).

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(6/a) Comma così modificato dall'art. 14-octies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

 

Articolo 34-bis

Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (29/a).

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (29/b).

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (29/c).

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (29/d).

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(29/a) Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(29/b) Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(29/c) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(29/d) Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 35

Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (29/e) (30).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (31).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

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(29/e) Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(30) Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

      - per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

      - per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

      - per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

      - per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

      - per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005.

(31) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.

 

Articolo 40

Contratti collettivi nazionali e integrativi.

(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni (31/a). Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'àmbito dei contratti collettivi di comparto (32).

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

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(31/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 125 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(32) Comma così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229.

 

Articolo 47

Procedimento di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni (35).

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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(35) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Articolo 48

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 (35/a).

2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

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(35/a) Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Articolo 70

Norme finali.

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (39).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni (40).

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti.

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(39) Comma così modificato prima dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(40) Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.


D.M. Finanze 13 aprile 2001, n. 162
Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408»;

Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n. 58/2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

1. Modi e termini della rivalutazione.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 (2), per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 (2) per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

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(2) Il riferimento alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

(2) Il riferimento alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

2. Beni rivalutabili.

1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 (3). Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999 (3), devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

4. Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

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(3) Il riferimento alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

3. Azioni e quote.

1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 (4).

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(4) Il riferimento alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

4. Rivalutazione per categorie omogenee.

1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.

2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.

5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico. Gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.

6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

7. I beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 67, comma 10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.

8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti (5).

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(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

5. Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili.

1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei princìpi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio (6).

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(6) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

6. Limite economico della rivalutazione.

1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.

2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata (7).

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(7) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

7. Effetti fiscali.

1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

8. Imposta sostitutiva.

1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio.

 

9. Saldo attivo di rivalutazione.

1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge.

2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.

 

10. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.

1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 (8) e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il regime dell'articolo 14 è applicabile ai beni per i quali l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.

3. Per le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1.

4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.

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(8) Il riferimento alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

 

11. Norme abrogate.

Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6, l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1991.

 

12. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126.

 

 

4. Disposizioni comuni.

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.

2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2005, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva (2).

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ............................ (3);

b) ............................ (4);

c) ............................ (5).

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

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(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(3) Aggiunge un capoverso, dopo l'ottavo, all'art. 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(4) Aggiunge la nota II-quinquies) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(5) Aggiunge l'art. 11-ter alla parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57
(artt. 13, 36)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

 

 

13. Distretti rurali e agroalimentari di qualità.

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

 

36. Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

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(24) Vedi, anche, il comma 85 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 

2. Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali.

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.


D.L. 18 settembre 2001, n. 347
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 268), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

4. Accertamento e copertura dei disavanzi.

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci (16).

3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale (17).

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

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(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 164 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405.


D.L. 1° ottobre 2001, n. 356
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
(artt. 4, 5, 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 2001, n. 228, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2001, n. 418 (Gazz. Uff. 30 novembre 2001, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

4. Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001 (1/b), l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

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(1/b) Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 2, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 30 giugno 2003 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

5. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 (1/c), l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

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(1/c) Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 3, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 31 dicembre 2004 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato prima dall'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

6. Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 (1/d), l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

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(1/d) Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 4, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e al 30 giugno 2003 dall'art. 21, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.P.C.M. 29 novembre 2001
Definizione dei livelli essenziali di assistenza

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi in data il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per il 2004;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Si omettono allegati


Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121
Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2002, n. 68, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(2/a) Vedi, anche, la Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 10/2003 sul programma «Grandi stazioni», la Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 63/2003, la Del.CIPE 29 aprile 2004, n. 9/2004, la Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 21/2004 e la Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 3/2005.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Viste la decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della suddetta rete onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'àmbito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle Amministrazioni centrali per la realizzazione d'infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, che, tra le principali iniziative di politica economica, prevede la realizzazione di un programma di opere pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, stimando l'importo complessivo del programma in 100.000 miliardi di lire (51.646 meuro) distribuito nell'arco dell'intera legislatura, con finanziamento per il 50% a carico del bilancio pubblico e per il 50% mediante ricorso al project-financing, e prevedendo l'emanazione di apposito strumento legislativo volto ad imprimere la necessaria accelerazione all'iter realizzativo delle opere incluse nel programma;

Visto il testo normativo (A.S. 374-B), approvato definitivamente dalle Camere il 6 dicembre 2001 e promulgato in data odierna con il n. 443 (c.d. «legge obiettivo») (3), in corso di pubblicazione, che, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato in base alle indicazioni procedurali contenute nello stesso comma 1, sancendo che il programma persegua finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale e tenga conto del Piano generale dei trasporti, fermo restando peraltro che l'inserimento di opere non ricomprese in detto Piano costituisce automatica integrazione dello stesso, e disponendo che, in sede di prima applicazione della legge, il programma medesimo sia approvato da questo Comitato entro il 31 dicembre 2001;

Visto il disegno di legge in materia di infrastrutture, collegato alla legge finanziaria relativa all'anno 2002 (A.C. 2032), che autorizza, a decorrere da detto anno, specifici limiti d'impegno per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche individuate nel programma di cui sopra, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati all'uopo disponibili;

Vista la nota in data 14 dicembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, in vista della riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, lo schema di programma delle «infrastrutture strategiche»;

Considerato che la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha formato oggetto di discussione da parte della Conferenza unificata nelle sedute del 5 e del 20 dicembre 2001;

Considerato che lo schema di programma, unitamente alle indicazioni di investimento complessivo e di previsione di spesa nel triennio 2002-2004, è stato oggetto di approfondito esame nel corso delle riunioni preparatorie di questo Comitato del 17 e del 20 dicembre 2001, esame dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate dal suddetto disegno di legge in materia d'infrastrutture al programma di cui trattasi;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato il programma, che tiene conto delle indicazioni e valutazioni emerse nelle suddette riunioni preparatorie e che, in particolare, prevede investimenti localizzati nel Mezzogiorno, per il triennio 2002-2004, in misura pari a circa il 45% degli investimenti complessivi;

Preso atto che, nella stesura definitiva come sopra sottoposta a questo Comitato, lo schema di programma si articola nei seguenti sottosistemi:

Sistema valichi;

Corridoi longitudinali plurimodali (padano; Tirreno-Brennero; tirrenico-Nord Europa; adriatico; dorsale centrale);

Sistema Mo.se.;

Ponte sullo Stretto di Messina;

Corridoi trasversali dorsale appenninica;

Piastra logistica euromediterranea della Sardegna;

Hub portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali;

Sistemi urbani;

Schemi idrici, concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale ed insulare;

Piano degli schemi irrigui;

Piano degli interventi idro-geologici prioritari;

Piano degli interventi nel comparto energetico;

Piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mirato all'attuazione del programma;

Preso atto che molti interventi inclusi nei sottosistemi sopra elencati figurano ricompresi nelle intese istituzionali di programma e relativi Accordi di programma quadro, affidati al coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto che il piano degli interventi nel comparto energetico ed il piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni prevedono investimenti di notevole entità da parte di soggetti privati;

Preso atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto, sì che occorre rinviarne l'approvazione allorché sarà disponibile la versione finale, con il dettaglio delle opere da includere nel programma;

Ritenuto che il «sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mirato all'attuazione del programma» non sia immediatamente riconducibile ai contenuti del programma stesso, pur ponendosi in funzione strumentale per la realizzazione del medesimo;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sottolinea come lo schema di programma sia stato elaborato sulla base di un'attenta verifica delle esigenze del Paese, sentendo - in collaborazione con il Ministro per gli affari regionali - le singole Regioni, e che precisa che gli interventi individuati in detto schema sono da valutare in una logica complessiva di sistema, che - per quanto attiene in particolare agli investimenti per la mobilità - è coerente con il disegno di rete tracciato dalla normativa comunitaria e dal P.G.T.L. e che presuppone una lettura integrata degli interventi di programma e degli interventi ricompresi nei piani di settore e soprattutto nel contratto di programma stipulato con la Società FS per il quinquennio 2001-2005 e nel programma triennale della viabilità 2002-2004;

Delibera:

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(3) Trattasi della L. 21 dicembre 2001, n. 443.

 

1. È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443 (3/a), in corso di pubblicazione, ed ai fini dell'accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» che, considerati nell'ottica d'integrazione complessiva esposta in premessa e portati a sistema nell'àmbito dei settori d'intervento del pari specificati in premessa, assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese: il programma è sintetizzato nel prospetto allegato sub 1), che riporta una prima valutazione dei dati di costo e degli importi disponibili già esistenti per i singoli investimenti inclusi nel programma e che costituisce parte integrante della presente delibera; mentre negli altri allegati, che costituiscono del pari parte integrante della presente delibera, sono riportati - rispettivamente - il programma degli interventi trasportistici articolato per Regione ed inclusivo di altri interventi inseriti solo ai fini dell'accelerazione delle procedure (allegato 2), il piano degli schemi idrici (allegato 3), il piano degli interventi nel comparto energetico (allegato 4), la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni (allegato 5): la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la Regione interessata. Con successiva delibera ed a integrazione del suddetto programma, questo Comitato provvederà ad approvare il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari. In tale occasione questo Comitato provvederà, altresì, nell'àmbito delle modalità di approvazione dei progetti e delle procedure di monitoraggio previste dalla normativa vigente, ad individuare le forme di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze anche con riguardo all'inserimento delle iniziative nelle Intese istituzionali di programma.

2. La definizione del quadro finanziario resta subordinata all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2002 e del collegato alla finanziaria stessa in materia d'infrastrutture (citato A.C. 2032). In tale contesto le previsioni di spesa riportate nel menzionato allegato 1 hanno carattere programmatico e mirano, tra l'altro, a rilevare il fabbisogno residuo per le annualità successive al 2002, anche in relazione alle disposizioni della legge richiamata.


In particolare per il 2002 le previsioni di spesa sono pari a 2.763,51 meuro così ripartiti:

 

(importi in milioni di euro)

 

Centro-Nord

Sud

Totale

Voce

Importo

%

Importo

%

 

Progettazione 

191,40 

58,4 

136,34 

41,6 

327,74 

Lavori 

1.251,07 

51,4 

1.184,70 

48,6 

2.435,77 

Totale 

1.442,47 

52,2 

1.321,04 

47,8 

2.763,51 

 

3. Questo Comitato, anche in coerenza con i princìpi di addizionalità richiamati in premessa, procederà, successivamente all'approvazione del predetto disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, alla ricognizione - per ciascun intervento - delle diverse fonti di finanziamento disponibili, sulla base delle schede predisposte secondo lo schema discusso nella riunione preparatoria del 17 dicembre 2001.

4. Alla luce, tra l'altro, delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 sul coinvolgimento di capitali privati, l'unità tecnica - Finanza di progetto provvederà ad individuare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di detti capitali privati e a tal fine procederà a effettuare studi pilota su alcuni progetti selezionati, avendo riguardo alle finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio, dal Ministero dell'economia d'intesa con il Ministero delle infrastrutture. La predetta Unità riferirà a questo Comitato circa le risultanze degli studi stessi.

5. L'assegnazione delle risorse previste dall'art. 7 del richiamato D.D.L. collegato alla legge finanziaria 2002 dovrà essere effettuata, secondo i criteri di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale sottesi dal menzionato art. 1 della «legge obiettivo» e del resto già tenuti presenti nello schema di programma, in relazione agli esiti delle ricognizioni di cui sopra.

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(3/a) Trattasi della L. 21 dicembre 2001, n. 443.

 

si omettono allegati


L. 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)
(artt. 9, 13, 46)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

 

9. Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro (5).

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

5. ...................... (5/a).

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (5/b).

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell' 1,9».

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2003».

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al D.M. 24 febbraio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe (5/c).

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio 2002», ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, nell'alinea, le parole: «Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione di emersione»;

c) ............................ (6);

d) ............................ (7);

e) ............................ (8).

f) al comma 7, le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2002».

16. ............................ (9).

17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24 aprile 1992 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;

c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale».

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per l'anno 2001», sono inserite le seguenti: «nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002».

21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. [All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2002»] (9/a).

23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone dì frontiera, le parole: «Per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma (9/b).

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(5) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 2, comma 16, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Peraltro il citato comma 16 è stato abrogato dall'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto articolo 23-bis.

(5/a) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(5/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 aprile 2002, n. 124. Per la proroga del beneficio fiscale previsto dal presente comma vedi l'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 508, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(5/c) Con D.M. 6 giugno 2002, n. 159 (Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176, S.O.) è stato approvato il regolamento sulla determinazione delle tariffe d'estimo e sulla delimitazione delle zone censuarie, in attuazione del presente comma.

(6) Sostituisce, con due periodi, il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(7) Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(8) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(9) Sostituisce il primo periodo del comma 7-ter dell'art. 76, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(9/a) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(9/b) Vedi, anche, l'art. 34, comma 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

13. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal D.M. 30 luglio 1993, del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefìci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale (22).

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del benefìcio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

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(22) Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per l'anno 2005 vedi il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

46. Fondo investimenti.

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative (42/a).

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo (42/b).

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (42/c).

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(42/a) Comma così modificato dall'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(42/b) Vedi, anche, l'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(42/c) Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.L. 28 dicembre 2001, n. 452
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16.

 

 

Art. 1.

Oli emulsionati.

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002 (3/a), anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (4).

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua (5).

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis (6).

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(3) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16.

(3/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e l'art. 21, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 1, comma 511, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16.

 


Direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)
(art. 18)

 

Articolo 18

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:

a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;

b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

 


D.P.C.M. 16 aprile 2002
Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 2002, n. 122.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 10 dell'art. 3, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 e in nota all'allegato 5 al D.P.C.M. 29 novembre 2001.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001, che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» ed in particolare l'art. 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni che individua la riduzione delle liste di attesa tra gli obiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario nazionale;

Valutata la necessità di adottare ulteriori misure per garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti, nell'àmbito dei livelli essenziali di assistenza individuati;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria, già definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con apposite linee-guida di cui alla lettera b) del suddetto accordo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, conformemente agli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto e 22 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, è aggiunto, come allegato 5, l'allegato al presente decreto recante «Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa».

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato (3)

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(3) Aggiunge l'allegato 5 al D.P.C.M. 29 novembre 2001 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto.


D.M. Economia 19 aprile 2002, n. 86
Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa;

Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalità di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonché l'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

1. Rivalutazione.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, del Ministro delle finanze concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.

 

2. Imposta sostitutiva.

1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

2. L'imposta sostitutiva indicata nel comma 1 rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

3. Effetti fiscali.

1. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

2. A decorrere dall'esercizio di cui al comma 1, le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore dei beni.

3. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000 riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime; in caso di versamento rateale dell'imposta, il credito d'imposta è attribuito in misura pari alla quota parte della rata pagata e per tali beni non sono dovute le residue rate. L'ammontare dell'imposta sostitutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate.

4. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel primo periodo del comma 3 i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000 e l'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile a detti beni è computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

4. Saldo attivo di rivalutazione.

1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 di tale legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Se le predette ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.

 

5. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.

1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.

 

6. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


L. 1° giugno 2002, n. 120
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.

 

2. 1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP16/CP16/CP16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;

4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro dell'ambiente nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo (2).

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'àmbito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto (3).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

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(2) Con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68) è stata disposta la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale.

 

3. 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

 

4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(si omettono allegati)


L. 15 luglio 2002, n. 145
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.

 

 

Art. 6.

Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


L. 1° agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(artt. 13, 43)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

 

Art. 13.

Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo (39/a) (39/cost).

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale (39/b).

3. ................. (40);

4. ................. (41);

5. ................. (42);

6. ................. (43).

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. ................. (43/a).

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (39/cost).

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(39/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15.

(39/b) Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96) e con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104).

(39/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(41) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(42) Sostituisce la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43/a) Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

 

Art. 43.

Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968.

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (53/b).

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 (53/c) e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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(53/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 ottobre 2002.

(53/c) Termine prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 507, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 6 settembre 2002, n. 194
Misure urgenti per il controllo, la trasparenza
ed il contenimento della spesa pubblica
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2002, n. 209 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 ottobre 2002, n. 246 (Gazz. Uff. 5 novembre 2002, n. 259), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.

 

01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) .................. (2);

b) .................. (3) (4).

1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La»;

b) .................. (5) (6).

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato (7).

2. .................. (8).

3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere (9).

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze (10).

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: «di cui al terzo comma del precedente articolo 18.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-quater, comma 2.» (11);

b) .................. (12).

6. .................. (13).

6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 (14).

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

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(2) Aggiunge la lettera i-quater) al comma 3 dell'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(3) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(4) Comma così premesso dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(5) Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 11-ter, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(6) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(7) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(8) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246, sostituisce, con tre periodi, l'originario primo periodo del comma 7 dell'art. 11-ter, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(9) Comma prima corretto con Comunicato 12 settembre 2002 (Gazz. Uff. 12 settembre 2002, n. 214) e poi così sostituito dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2002, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.P.C.M. 18 aprile 2003.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2002. Vedi, anche, il D.M. 20 febbraio 2003.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.

(12) Aggiunge un comma all'art. 20, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(13) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246, sostituisce il secondo comma dell'art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.


D.L. 25 settembre 2002, n. 210
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e
di rapporti di lavoro a tempo parziale
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2002, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266 (Gazz. Uff. 23 novembre 2002, n. 275), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Articolo 2

Norme in materia di appalti pubblici (6).

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento (7).

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa (8).

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (9).

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (10) (11).

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(6) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

(11) L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Comunicato 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), ha reso noto che le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorità stessa dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazioni attestanti la regolarità contributiva di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca.

 


D.M. Economia 29 novembre 2002
Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282.

(1/a) Vedi, anche, il D.M. 20 febbraio 2003.

Art. 2.

Riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%.

2. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15 %.

3. [Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico-patrimoniale improntata ai princìpi del codice civile - ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 - anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budgets] (4).

4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al comma 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 [e 3] (5) in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale.

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(4) Le disposizioni di cui al presente comma sono state annullate dal D.M. 18 aprile 2003.

(5) Il riferimento al comma 3 è stato annullato dal D.M. 18 aprile 2003.


Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002
Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzionedelle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 2, L. 1° giugno 2002, n. 120.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunità;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;

Vista la Dec. 2002/358/CE 25 aprile 2002 del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione 1513/2002/CE del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione del «Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione» che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico «Integrating and strengthening the European Research Area» quella dello «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi» (sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un «Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;

Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;

Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:

«Libro Bianco sulle fonti rinnovabili» - Del.CIPE 6 agosto 1999, [n. 126], (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);

«Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 217], (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000);

«Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 218], (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);

«Programma nazionale per la ricerca sul clima» - Del.CIPE 21 dicembre 1999, [n. 226], (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);

«Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - Del.CIPE 15 febbraio 2000, [n. 27], (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000);

Vista la propria Del.CIPE 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:

a) riconfermato l'impegno dei Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6);

b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi «Annex I» (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);

c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);

d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del meccanismo di JI;

f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'àmbito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2;

Vista la nota 8 ottobre 2002, n. GAB/2002/10007/C con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120 del 2002 prima citata;

Prende atto

del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:

A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'àmbito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

(si omette tabella 1)

B. dello scenario «tendenziale» delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;

(si omette tabella 2)

C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO2eq./anno nel periodo 2008-2012;

(si omette tabella 3)

D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;

(si omette tabella 5)

E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120 del 2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO2 eq., come indicato nella tabella 5;

(si omette tabella 5)

F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonché di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO2eq., come riportato nella tabella 6;

(si omette tabella 6)

G. della possibilità di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle attività di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all'uso della gestione forestale assegnato all'Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della COP 7;

H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO2eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione B);

(si omette tabella 7)

I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;

 

Delibera:

 

1. È approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.

2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

(si omette tabella 8)

3. Nell'àmbito della VI Commissione CIPE «Sviluppo Sostenibile», è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonché della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:

3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120 del 2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;

3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120 del 2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefìci da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120 del 2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.

5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:

la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in àmbito comunitario e internazionale;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;

la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'àmbito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.

6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.

7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.

7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'àmbito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.

7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'àmbito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la «riforestazione naturale» avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120 del 2002.

7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.

7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.

9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.


L. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)
(artt. 2, 19, 21, 23, co. 5, 28, 31, 36, 54, 57, 58, 60-63, 80, co. 36)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

 

Art. 2

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis»;

b) .................... (2);

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) .................... (3);

2) .................... (4);

d) .................... (5).

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli (5/a).

4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo (5/b).

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» (5/c).

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (5/d).

7-bis. [Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo] (5/e).

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche (5/f).

8. .................... (6).

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

11. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro (6/a).

12. .................... (6/b).

13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003» (1/cost).

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(2) Aggiunge l'art. 10-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(5) Sostituisce l'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(5/b) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'articolo 5-bis dello stesso decreto-legge e l'art. 2, comma 15, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative agli interventi di cui al presente comma vedi l'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5/c) Vedi, anche, l'art. 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(5/d) Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 24 giugno 2003, n. 147. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 agosto 2003.

(5/e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 94, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 8-bis dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5/f) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 94, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(6/a) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, comma 504, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(6/b) Sostituisce il primo periodo del sesto comma dell'art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 1°-14 dicembre 2004, n. 381 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera

      a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Art. 19

Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo.

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2005 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico (17/ff).

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2003» (17/cost).

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(17/ff) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, comma 508, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(17/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 431 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

 

Art. 21

Disposizioni in materia di accise.

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004 (17/q).

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2004 (17/r). Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine (17/s).

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (17/t).

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio (17/u).

11. .................... (18).

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003».

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

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(17/q) Comma così modificato prima dall'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(17/r) Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(17/s) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(17/t) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Per la sospensione, relativamente all'anno 2003, del potere previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 10 dicembre 2003, n. 341. Vedi, anche, l'art. 2, comma 62, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(17/u) Vedi, anche, l'art. 14, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(18) Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 23

Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio.

(omissis)

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

 

Art. 28

Acquisizione di informazioni.

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita (22/g).

6. .................... (22/h).

7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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(22/g) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il D.M. 18 febbraio 2005; per gli enti locali, il D.M. 18 febbraio 2005; per le università, il D.M. 18 febbraio 2005.

(22/h) Sostituisce il comma 6 dell'art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 31

Disposizioni varie per gli enti locali.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il D.M. 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. [Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al D.M. 1° settembre 2000, n. 318 del Ministro dell'interno, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti] (23/a).

7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento (23/b);

b) gli enti locali, nell'àmbito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presìdi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presìdi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa (23/c).

9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro (23/cost).

11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 (23/d).

14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare (23/e).

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata (23/f).

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

17. .................... (23/g).

18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati (23/h).

20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali (24).

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(23/a) Periodo soppresso dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23/b) Per le modalità di assegnazione del contributo di cui alla presente lettera vedi il D.M. 23 dicembre 2003.

(23/c) Le disposizioni di cui al presente comma sono state confermate, per l'anno 2004, dall'art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 65, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(23/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 luglio 2004, n. 261 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 10, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

(23/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 novembre 2003, n. 372.

(23/e) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, comma 37, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(23/f) Comma prima modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(23/g) Sostituisce i numeri 4) e 4-bis) all'art. 8, comma 1, lettera d), D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(23/h) Vedi, anche, l'art. 46, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(24) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Articolo 36

Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita.

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ed alle L. 10 ottobre 1990, n. 287, L. 31 luglio 1997, n. 249, L. 14 novembre 1995, n. 481, L. 11 febbraio 1994, n. 109, L. 12 giugno 1990, n. 146, L. 31 dicembre 1996, n. 675, L. 4 giugno 1985, n. 281, e L. 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni (29/b).

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(29/b) Per l'interpretazione autentica delle norme di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 73, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 54

Livelli essenziali di assistenza.

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 57

Commissione unica sui dispositivi medici.

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

 

Art. 58

Incentivi per la ricerca farmaceutica.

1. Nell'àmbito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'àmbito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

 

Art. 60

Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico (44/a).

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate (44/b).

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive (44/c).

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'àmbito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni (44/d).

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(44/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(44/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(44/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(44/d) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

 

Art. 61

Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (44/e).

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (44/f).

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (44/g).

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. .................... (45).

12. .................... (45/a).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (46).

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(44/e) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44/f) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265), con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) e con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(44/g) Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(45) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(45/a) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(46) Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni.

 

Art. 62

Incentivi agli investimenti.

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi (46/a);

b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensità fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della intensità fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (46/b);

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a) (46/c);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefìci di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione (46/cc).

2. È abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

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(46/a) I modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate di cui alla presente lettera sono stati approvati con Provv. 12 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302) e con Provv. 24 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28, S.O.). Vedi, anche, il Decr. 6 settembre 2002.

(46/b) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.) sono stati approvati i modelli di istanza per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da presentare ai sensi della presente lettera.

(46/c) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.) sono stati approvati i modelli di istanza per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da presentare ai sensi della presente lettera.

(46/cc) Vedi, anche, l'art. 4, comma 132, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 63

Incentivi alle assunzioni.

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli àmbiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al D.M. 3 agosto 1998, n. 311 del Ministro delle finanze (46/d).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

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(46/d) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.), modificato con Comunicato 22 aprile 2003 (Gazz. Uff. 22 aprile 2003, n. 93), è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi del presente comma. Con Provv. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145) è stato stabilito il termine iniziale di presentazione delle istanze di cui sopra.

 

Art. 80

Misure di razionalizzazione diverse.

(omissis)

36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41. Entrata in vigore il 14 febbraio 2003.

(2) Termine di recepimento: 14 febbraio 2005. Direttiva recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l'accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.

(3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune.

(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.

(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.

(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.

(10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

(11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.

(12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.

(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.

(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.

(16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.

(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.

(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.

(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.

(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.

(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.

(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E.28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148.

(6) Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comune 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 del Parlamento europeo. Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del Parlamento europeo.

 

Articolo 1

Obiettivi.

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;

b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

2) «autorità pubblica»:

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione (7);

3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;

4) «informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;

5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale;

6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

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(7) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente paragrafo.

 

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure

b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;

b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;

c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:

- la designazione di addetti all'informazione,

- l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,

- registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

 

Articolo 4

Eccezioni.

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) se la richiesta è manifestamente infondata;

c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;

d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.

 

Articolo 5

Tasse.

1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole.

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

 

Articolo 6 (8)

Accesso alla giustizia.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.

3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

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(8) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

 

Articolo 8

Qualità dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.

 

Articolo 9

Procedura di revisione.

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 2009.

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

 

Articolo 10

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Articolo 11

Abrogazione.

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

 

 

Allegato

Tabella di corrispondenza

 

Direttiva 90/313/CEE

Proposta

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

-

-

-

Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)

Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

-

Articolo 6, paragrafo 1 + articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5

-

-

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) + articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7

-

-

-

-

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

-

-

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 12

 


Delibera CICR 4 marzo 2003
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 2003, n. 72.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

 

Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;

Visto l'art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

Visto l'art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

Visto l'art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

Visto l'art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

Visto l'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

Considerata l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;

Considerato che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario;

Ritenuto che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

Sulla proposta della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'art. 127 del testo unico bancario;

 

Delibera:

 

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

 

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

a) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) «intermediari», le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario;

c) «tecniche di comunicazione a distanza», le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

d) «offerta fuori sede»», l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

 

Articolo 2

Criteri generali.

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

 

Sezione II - Pubblicità e contratti

 

Articolo 3

Operazioni e servizi.

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

 

Articolo 4

Avviso.

1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato «principali norme di trasparenza», contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

 

Articolo 5

Fogli informativi.

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela «fogli informativi» contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.

2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.

3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi.

4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

 

Articolo 6

Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza.

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.

2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

 

Articolo 7

Annunci pubblicitari.

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

 

Articolo 8

Informazione precontrattuale.

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

 

Articolo 9

Informazione contrattuale.

Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

 

Articolo 10

Forma dei contratti.

1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

 

Sezione III - Comunicazioni alla clientela

 

Articolo 11

Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela.

 

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.

2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'àmbito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

 

Articolo 12

Comunicazioni periodiche.

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

 

Sezione IV - Disposizioni finali

 

Articolo 13

Disposizioni di attuazione.

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC (2).

2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'art. 121, comma 2, lettera c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo (3).

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Banca Italia 25 luglio 2003.

(3) Vedi, anche, il Provv.Banca Italia 26 agosto 2003 e il Provv. 29 aprile 2005.

 

Articolo 14

Disposizioni transitorie.

1. È abrogato, ai sensi dell'art. 161, comma 5, del testo unico bancario, il D.M. 24 aprile 1992 del Ministro del tesoro, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari».

2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003.

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Operazioni e servizi

-        Depositi;

-        obbligazioni;

-        certificati di deposito e buoni fruttiferi;

-        altri titoli di debito;

-        mutui;

-        aperture di credito;

-        anticipazioni bancarie;

-        crediti di firma;

-        sconti di portafoglio;

-        leasing finanziario;

-        factoring;

-        altri finanziamenti;

-        garanzie ricevute;

-        conti correnti di corrispondenza;

-        incassi e pagamenti;

-        emissione e gestione di mezzi di pagamento;

-        emissione di moneta elettronica;

-        versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;

-        acquisto e vendita di valuta estera;

-        intermediazione in cambi;

-        custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

-        locazione di cassette di sicurezza.

 


L. 7 marzo 2003, n. 38
Disposizioni in materia di agricoltura
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2003, n. 61.

 

Articolo 1

Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste (1/b).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1/bb);

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari (1/c);

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (1/d).

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni (1/e).

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione (1/f).

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(1/b) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.

(1/bb) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

(1/c) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(1/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 e il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(1/e) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.

(1/f) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 e il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.


L. 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(art. 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1/f).

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(1/f) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU.

 


D.L. 24 giugno 2003, n. 147
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 8.

Disposizioni sull'UNIRE.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4. ……………… (13/a).

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il D.Dirett. 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale (14).

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale (14/a).

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione (14/b).

8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5 (14/c).

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale (14/d).

10. ……………… (15).

11. ……………… (16).

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei princìpi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) ............... (17).

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) ……………… (18).

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese (19).

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(13/a) Aggiunge le lettere d-ter) e d-quater) al comma 78 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(14) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/a) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10 ottobre 2003. Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/c) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/d) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Sostituisce, con tre periodi, il secondo periodo del comma 16 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(16) Aggiunge le lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) al comma 78 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(17) Aggiunge il comma 5-bis, all'art. 1, L. 4 agosto 1955, n. 722.

(18) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449.

(19) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 


D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
(art. 87)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

 

 

Art. 87.

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1 (3).

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

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(3) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.M. Istruzione 8 agosto 2003
Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario
di studi avanzati, in Roma

 

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(1) Pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200.

 

 

Emanato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

 

Con decreto ministeriale 8 agosto 2003 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario di studi avanzati con sede in Roma.


D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
(art. 76)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

 

Articolo 76

Organi di certificazione.

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell'àmbito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'àmbito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (27);

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'àmbito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (28).

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

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(27) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 luglio 2004.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 giugno 2004.


Delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 78/2003
Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443 del 2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16, S.O.

(2) Vedi, anche, la Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 79/2003.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 11 abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni e che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443 del 2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443 del 2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443 del 2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166 del 2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che - nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società - pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la Del.CIPE 21 dicembre 2001, n 121/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443 del 2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'àmbito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 Meuro e, a fronte di una disponibilità di 785,014 Meuro, una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;

Vista la Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 2/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2003) con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002 in ordine al meccanismo di finanziamento del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli;

Vista la Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 24/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003) con la quale questo Comitato, in ordine al citato sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli, ha autorizzato RFI a contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, da estinguere non appena sarà disponibile da parte di Infrastrutture S.p.a. la provvista necessaria;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del primo programma delle infrastrutture strategiche gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura l'Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), articolato nelle tratte Ventimiglia-Genova e Genova-Milano;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso, nell'àmbito del citato Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), l'intervento «AV Milano-Genova»;

Vista la nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 432, integrata dalla nota 26 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 434, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria con allegati e la relazione di sintesi sulla «Linea AV/AC Milano-Genova terzo valico dei Giovi», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni e di assegnare, a carico dei fondi dell'art. 13 della legge n. 166 del 2002, l'importo di 319 Meuro per il finanziamento di attività ed interventi da avviare in via anticipata;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che tra l'altro prospetta una diversa ipotesi di finanziamento delle suddette attività da avviare in via anticipata, nel limite di spesa indicato;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea ad alta capacità tra la Liguria ed il Piemonte integrata alle linee storiche attraverso le connessioni, a sud, con il nodo di Genova e, a nord, con la linea Torino-Genova presso Novi Ligure e con la linea Alessandria-Piacenza in direzione Milano presso Tortona, per una lunghezza complessiva di 54 km circa, di cui 39 in galleria;

che il suddetto intervento ha come obiettivo principale il miglioramento del sistema di collegamento Genova-Nord ed è funzionalmente connesso ad altri interventi sul suddetto sistema, in particolare al potenziamento del nodo ferroviario di Genova al quale è finalizzato altresì il progetto «potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri-Brignole», per il quale è sottoposta a questo Comitato nella seduta odierna la approvazione del progetto preliminare;

che l'intervento mira in particolare a superare la saturazione delle linee esistenti inadeguate ad assorbire le quote aggiuntive di traffico merci, con conseguente perdita di quote di mercato da parte del porto di Genova, e ad ovviare altresì all'ormai prossima saturazione delle linee passeggeri;

che l'opera, che si sviluppa integralmente in galleria nella tratta da Genova alla piana di Novi, è scomponibile in 3 tratte, caratterizzate da diversa tipologia, ed in un «binario tecnico» e presenta 6 «finestre», che, in fase di esercizio, fungeranno da vie di accesso alla linea ferroviaria ai fini di servizio, sicurezza ed emergenza;

che la regione Liguria, con deliberazione di giunta n. 579 in data 30 maggio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, una valutazione positiva del progetto formulando, tra l'altro sulla base del parere del Comitato tecnico per il territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale, dettagliate prescrizioni anche in materia di compatibilità ambientale, da attuare nella fase della progettazione definitiva (3);

che anche la regione Piemonte, con delibera di giunta n. 56-9903 dell'8 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare, con prescrizioni, richiedendo in particolare - ai fini della compatibilità ambientale - che vengano recepiti tutti gli approfondimenti e gli adeguamenti richiesti per le successive fasi progettuali, nonché adottate le ulteriori misure di mitigazione ed allegando, quali parti integranti della delibera stessa (4):

l'accordo tra la regione, la provincia di Alessandria, il comune di Novi Ligure per la realizzazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea storica Torino-Genova e Novi Ligure-Tortona nel comune di Novi Ligure;

l'accordo analogo intercorso tra la regione, la provincia di Alessandria ed il comune di Serravalle Scrivia;

l'accordo tra la regione ed il comune di Tortona per la definizione degli interventi correlati allo studio del nuovo tracciato del quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera nel territorio del Comune di Tortona;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, richiamandosi tra l'altro ai pareri resi dalle Soprintendenze archeologiche della Liguria e del Piemonte ed a quelli delle Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio della Liguria e di Torino, si è espresso per l'ulteriore corso della procedura, formulando prescrizioni da attuare in sede di redazione del progetto definitivo;

che l'intervento in questione dispone di studio di impatto ambientale (SIA), sul quale la Commissione speciale (VIA), istituita ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, anche alla luce delle ricordate valutazioni della regione Liguria e della regione Piemonte ha espresso parere positivo, condizionandolo alla ottemperanza, nell'elaborazione del progetto definitivo, di prescrizioni e alla adozione di tutte le misure mitigative e compensative previste nel SIA medesimo e nelle successive integrazioni, non esplicitamente modificate nel parere stesso, e proponendo altresì l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conclude rilevando che il SIA ed il progetto preliminare risultano completi, organici ed adeguati alle procedure di cui al decreto legislativo n. 190 del 2002 e propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto stesso, nonché illustra le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;

che sono stati interpellati anche gli Enti gestori delle interferenze in modo da avviare l'attività progettuale di loro competenza in vista della risoluzione delle interferenze stesse ai sensi e con le procedure di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002;

sotto l'aspetto attuativo:

che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio COCIV sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata il 16 novembre 1992 dalla TAV S.p.a. e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 166 del 2002 - proseguono senza soluzione di continuità;

che in sede istruttoria è stata evidenziata, soprattutto dalle due regioni interessate, la necessità di un anticipo della realizzazione di interventi di viabilità e di cantierizzazione rispetto all'avvio dell'intera opera di valico, unitamente a studi ed indagini preliminari e all'escavazione di cunicoli esplorativi; avvio anticipato rispetto a quanto previsto dal programma lavori allegato al progetto preliminare che riduce l'impatto sul territorio che conseguirebbe ad un contemporaneo avvio dei suddetti interventi e dei lavori dell'opera principale e che consente, inoltre, di anticipare il completamento dell'opera di due anni rispetto alla prevista data del 2013;

che le attività da avviare in via anticipata fanno a tutti gli effetti parte del progetto complessivo della nuova linea ad alta capacità e come tali sono incluse nell'oggetto della sopramenzionata convenzione COCIV/TAV;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento ferroviario, che rappresenta l'aggiornamento della stima risalente al 2001, è quantificabile in 4.200 Meuro; comprende - oltre ai costi diretti, quantificati sulla base del computo metrico estimativo di massima - anche costi indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento, ivi incluse l'attualizzazione sino alla data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e l'applicazione di una quota per imprevisti, ed è riferito anche ad opere di compensazione ambientale resesi necessarie a seguito delle richieste precedentemente avanzate dagli Enti locali ed accolte nella edizione del progetto preliminare, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002;

che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni per opere e misure compensative dell'impatto territoriale, richieste dalle amministrazioni interessate in sede di esame del predetto progetto, comporta oneri aggiuntivi per 90 Meuro;

che, in analogia con la sistematica seguita per la linea AV/AC Torino-Milano-Napoli ed in relazione - tra l'altro - al grado di approssimazione delle stime ed all'area di oscillazione dei «rischi noti», è stata prevista una quota per contingencies sì che la stima complessiva dell'opera ammonta a 4.719 Meuro;

che l'importo relativo ad interventi e attività da avviare in via anticipata è stimato in complessivi 450 Meuro e che la relativa quota-parte, eseguibile nel primo biennio come lotto funzionale, è valutata in 319 Meuro;

che in relazione alla rilevata configurazione delle suddette attività da avviare in via anticipata, l'ipotesi di finanziamento delle attività stesse, fino ad un massimo di 319 Meuro, formulata in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, appare coerente con la soluzione adottata da questo Comitato, con la citata delibera n. 24/2003, per la prosecuzione della realizzazione della suddetta linea AV/AC Torino-Milano-Napoli;

che l'ulteriore fabbisogno per interventi e attività da avviare pari a 131 Meuro si riferisce ad attività la cui realizzazione rimane funzionalmente dipendente dalla realizzazione dei lavori eseguibili nel primo biennio;

 

Delibera:

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(3) Così rettificato con Comunicato 18 febbraio 2004.

(4) Così rettificato con Comunicato 18 febbraio 2004.

 

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2002 è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002 l'importo di 4.719 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.

Nella progettazione definitiva il costo dell'opera, nell'àmbito di detto limite, verrà disaggregato nelle varie voci di spesa ed in particolare distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente delibera, nella parte 1ª.

Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato A: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

Nella 3ª parte dell'allegato A sono riportati gli ulteriori impegni a carico del soggetto aggiudicatore scaturenti dal protocollo e dagli accordi allegati alla citata delibera n. 58-9963/03 della regione Piemonte.

Resta ferma, per ciò che riguarda l'escavazione di cunicoli esplorativi e le relative attività, la possibilità di attivare la procedura di cui all'art. 3, comma 9, del menzionato decreto legislativo.

 

2. Finanziamento attività da avviare in via anticipata.

2.1. Gli interventi da avviare in «via anticipata» sono indicati nell'allegato B.

2.2. La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.

Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima.

2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a., dovrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.

 

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova, approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato allegato A, nonché al rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1.2 e riferirà in merito a questo Comitato. In particolare il predetto Ministero assicurerà che la Commissione speciale VIA di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2002 abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma.

(si omettono allegati)

 


D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici
(artt. 13, co. 55, 39, 47, 48)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 13

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

(omissis)

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

(omissis)

Art. 39

Altre disposizioni in materia di entrata.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre (164).

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attività di controllo tributario.

4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».

6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» (165).

7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni (166).

7-bis.          (167).

7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (167/a).

8.      (168).

9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli successivi».

10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».

11.      (169).

12.      (170).

12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato (171).

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta dì cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio (172).

13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 (173).

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi (174).

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma (175).

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno (176).

13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse (177).

14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo princìpi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonché di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine» (178).

14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (178/a).

14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate (179).

14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali (180).

14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: «che abbiano la proprietà», sono inserite le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto» (181).

14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» (182).

14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 (183).

14-octies.      (184).

14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque» (185).

14-decies. È istituita nell'àmbito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti (186).

14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «16 maggio 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» (187).

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(164) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(165) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(166) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Per l'interpretazione del secondo periodo del presente comma vedi il comma 496 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(167) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350, aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(167/a) Comma aggiunto dal comma 499 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(168) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(169) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(170) Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(171) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, l'art. 4, comma 194, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(172) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Per le modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi del presente comma vedi il D.Dirett. 30 dicembre 2003.

(173) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 8 aprile 2004. Per le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale di cui al presente comma vedi il D.Dirett. 14 luglio 2004.

(174) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(175) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(176) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(177) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(178) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(178/a) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 68, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(179) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(180) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Per la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(181) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(182) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(183) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(184) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, L. 7 aprile 2003, n. 80.

(185) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(186) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(187) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Articolo 47

Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefìci di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (219).

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefìci (220).

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (220/a).

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (221).

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefìci previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefìci previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefìci e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefìci di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto (222).

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (223).

6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (224).

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(219) Comma prima rettificato con Comunicato 8 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 234) e poi così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(220) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(220/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 ottobre 2004.

(221) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(222) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(223) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(224) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Articolo 48

Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati (224/a).

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di (224/b):

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri (225);

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze (226);

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001 (227);

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'àmbito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni (228);

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento (229).

6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN (230).

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica (230/a).

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (231).

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute (231/a).

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia (232).

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione» (233).

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione»;

b)……………………. (234).

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli àmbiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo» (235).

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (236).

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001 (237).

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni (238).

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(224/a) Vedi, anche, il comma 183 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(224/b) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(225) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(226) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(227) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. L'elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal servizio sanitario nazionale è stato approvato con Det. 16 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 299, S.O.) e, successivamente, aggiornato con Det. 25 luglio 2005 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176, S.O.) e con Comunicato 18 agosto 2005 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191).

(228) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, il comma 182 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(229) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(230) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(230/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 settembre 2004, n. 245.

(231) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(231/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 126, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Con D.M. 23 aprile 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99) è stato approvato lo schema di cui al presente comma.

(232) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(233) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(234) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211.

(235) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(236) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(237) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(238) Nel presente articolo le espressioni «%» e «art.» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «per cento» e «articolo» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, l'art. 3, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350.


D.M. Ambiente 14 ottobre 2003
Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto in particolare il comma 9-bis che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, e la riassegnazione delle stesse somme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, già Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma da realizzare nelle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della predetta norma, è stato appositamente istituito nell'àmbito dell'U.P.B. 4211 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;

Visto il comma 9-ter dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di criteri e modalità nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il D.M. 18 settembre 2001, n. 468 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale è stato approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;

Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti.

 

Decreta:

 

1. Oggetto.

1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, disciplina le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i criteri e le priorità per l'utilizzo delle somme che affluiscono al fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

 

2. Interventi ammessi al finanziamento.

1. Il fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per finanziare, anche in via di anticipazione:

interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica e ripristino ambientale con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

 

3. Enti beneficiari del finanziamento.

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente decreto:

gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo;

gli altri enti pubblici indicati nell'art. 5 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi individuati dall'art. 15 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

 

4. Modalità di attivazione, funzionamento e accesso al fondo.

1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1.

2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:

copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 medesimo;

copia del progetto dell'intervento;

dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno;

relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.

3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere, ove necessario, l'invio di ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa trasmissione.

4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere data priorità:

agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli interventi sulle aree e sui beni pubblici;

agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale ovvero in danno dei soggetti inadempienti;

agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi nei programmi stralcio di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. In caso di più domande relative agli interventi previsti al comma 4 e all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il criterio della gravità delle situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.

6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.

7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo, tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali cofinanziamenti.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità e al costo definitivo dell'intervento, che non può essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.

9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo nella misura del 5% avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale.

10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi può essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5, dalla regione competente per territorio, nell'àmbito delle ordinarie attività, tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

5. Revoca del finanziamento.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.

 

6. Utilizzo delle economie.

1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti dai relativi quadri economici e le risorse che residuano dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.

 

7. Somme concesse per interventi di particolare emergenza.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25% delle disponibilità del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore degli enti locali sul cui territorio si è verificato un danno ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale, l'azione di risarcimento del danno.

2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente beneficiario è tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo art. 2.

3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.

4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del finanziamento.

 

8. Disposizioni finali.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti iscritti al fondo, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

 


Delibera CIPE 5 dicembre 2003, n. 120/2003
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Verona

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 2004, n. 132.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001:

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art, 11, abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443 del 2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443 del 2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166 del 2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che - nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società - pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443 del 2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'àmbito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Mestre)», per il quale indica un costo complessivo di 7.901,791 Meuro e una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 1.601,016 Meuro;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del primo programma delle infrastrutture strategiche, gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura l'asse ferroviario «Milano-Verona»;

Visto il DPEF 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso, nell'àmbito del citato corridoio, l'intervento «AV Milano Verona»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota 27 ottobre 2003, n. 519, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria, con allegati, sulla «linea AV/AC Milano-Verona», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni e di autorizzare il soggetto aggiudicatore a contrarre finanziamenti ponte con il sistema bancario, nelle more della stipula del contratto con Infrastrutture S.p.a., per coprire il costo delle attività e degli interventi da avviare in via anticipata, di importo complessivo di 576 Meuro;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che la «tratta AC Milano-Verona (parte lombarda)» figura inclusa nell'Intesa generale quadro sottoscritta tra Governo e regione Lombardia l'11 aprile 2003 e che all'opera risulta conferito carattere prioritario;

Considerato che la tratta veneta dell'«asse ferroviario AV/AC Milano-Venezia-Trieste» è ricompresa, nell'Intesa generale quadro stipulata tra Governo e regione Veneto il 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio veneto;

Considerato che, con documento anticipato con nota 24 novembre 2003 n. SI.0019130 e consegnato, nella riunione preparatoria del 25 novembre 2003, dall'assessore alle infrastrutture e viabilità della regione Lombardia, detta regione avanza alcune proposte di integrazione alle prescrizioni formulate nella citata relazione istruttoria in ordine, principalmente, agli aspetti di affiancamento tra la menzionata linea ferroviaria e l'autostrada direttissima Milano-Brescia, agli aspetti concernenti le opere di viabilità provinciale di cantierizzazione e ad alcuni profili puntuali di carattere ambientale;

Considerato che, nella medesima riunione preparatoria, il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso la disponibilità a recepire dette indicazioni in fase di progettazione definitiva, sottolineando come in tal senso sia da intendere il passo della relazione che quantifica in via di larga massima la somma residua per ulteriori opere di compensazione ambientale, in attesa dello sviluppo di detta progettazione definitiva;

Udita la relazione del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la linea AV/AC «Milano-Verona» è parte fondamentale dell'asse AV/AC Torino-Milano-Venezia - considerato elemento portante della rete ferroviaria italiana dal Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 1/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001) - e risponde alla finalità di incrementare la quota modale del trasporto per ferrovia di passeggeri e merci;

che la suddetta linea Milano-Verona costituisce parte integrante della direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana e si inserisce così nella rete transeuropea ad alta velocità in costruzione, ponendosi quale componente fondamentale per lo sviluppo del V corridoio continentale di congiunzione lungo l'asse est-ovest ed assolvendo ad un ruolo di raccordo dei collegamenti ferroviari con i Paesi confinanti attraverso i valichi alpini;

che la linea ha una lunghezza di circa 112 km, inizia nel territorio comunale di Cassano d'Adda, alla progr. km 28 + 630 (come naturale prosecuzione del quadruplicamento della tratta Pioltello-Treviglio, in costruzione) termina in corrispondenza con l'intersezione con il raccordo autostradale A22, nei pressi di Verona, al km 140 + 698 ed è scomponibile in tratte dalle caratteristiche o tipologiche diverse;

che la nuova tratta risulta fortemente integrata, tramite numerose interconnessioni, alla linea storica Milano-Verona ed al resto della rete esistente;

che i nodi di Milano e Verona, che rivestono una rilevantissima funzione di impianti terminali e di centri di diramazione verso le più importanti direttrici ferroviarie nazionali ed internazionali, sono interessati da una serie di interventi di potenziamento degli impianti esistenti, in gran parte già in via di saturazione e non in grado di assorbire gli ulteriori flussi di traffico generati dalla linea AV/AC;

che la TAV S.p.a., concessionaria di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), ha depositato il progetto preliminare dell'opera, che rappresenta l'aggiornamento di precedenti progettazioni e l'oggetto della Conferenza di servizi tenuta il 19 dicembre 2002, e lo studio di impatto ambientale (SIA) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 marzo 2003 e li ha trasmessi in pari data alle regioni ed ai Ministeri ed interessati, nonché alle province di Milano, Bergamo, Brescia, Verona ed agli enti interferiti;

che la regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. 13714 in data 18 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sui progetto, formulando dettagliate prescrizioni di carattere tecnico ed in materia di compatibilità ambientale e manifestando favorevole volontà di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera con le limitazioni riportate nell'allegato C alla suddetta deliberazione;

che la regione Veneto - con parere di giunta n. 6015/45.01 del 23 giugno 2003, integrato con parere n. 8343/45.01 dell'11 agosto 2003 - si è espressa positivamente sul progetto, con prescrizioni;

che la medesima regione Veneto - Direzione tutela ambiente, Ufficio VIA, con delibera di giunta n. 2810 del 18 agosto 2003, ha espresso parere di compatibilità ambientale del progetto, con prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, nella nota 31 luglio 2003, n. 7255 si è richiamato alla necessità di tener conto, in fase di progettazione definitiva, delle osservazioni formulate dalle soprintendenze locali ed ha dettato ulteriori prescrizioni, tra l'altro richiedendo che preliminarmente al progetto definitivo venga fornita un'esauriente documentazione illustrativa degli immobili tutelati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002;

che la Commissione speciale VIA, istituita ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ha espresso parere positivo, con prescrizioni e raccomandazioni, proponendo - tra l'altro - l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riportato anche le osservazioni formulate da alcuni dei principali enti gestori delle interferenze, con eccezione di quelle ricomprese nel richiamato parere della regione Lombardia;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che il SIA ed il progetto preliminare risultano completi, organici ed adeguati alle procedure di cui al decreto legislativo n. 190 del 2002 e sottolinea altresì come lo sviluppo dell'opera sia coerente con la pianificazione regionale e si ponga invece in variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali;

che il medesimo Ministero propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto stesso ed illustra le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;

sotto l'aspetto attuativo:

che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio CEPAV 2 sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata il 15 ottobre 1991 dalla TAV S.p.a. e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 166 del 2002 - proseguono senza soluzione di continuità, mentre restano escluse le opere relative al nodo di Brescia per le quali è previsto separato appalto e che sono comunque ricomprese nel costo totale di cui appresso;

che è stata evidenziata la necessità di un anticipo della realizzazione di interventi relativi alla galleria di Lonato, di attività intese ad assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi previsti mediante attuazione delle prescrizioni formulate dagli enti interessati e condivise dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di attività mirate a ridurre il rischio di allungamento di detti tempi, nonché di attività propedeutiche ai lavori;

che l'esecuzione dei lavori e delle attività da avviare in via anticipata sarà effettuata a cura del contraente generale o di terzi e che in ogni caso la TAV sottoscriverà con i soggetti esecutori appositi atti contrattuali;

che l'attivazione della linea dovrebbe avvenire alla fine del 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento ferroviario, che rappresenta l'aggiornamento della stima risalente al 2001, è quantificabile in 4.720 Meuro; comprende - oltre ai costi diretti quantificati sulla base di un costo tipologico di riferimento adeguato alle peculiarità dell'opera - anche costi indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento al contraente generale, ivi incluse l'attualizzazione sino alla data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e l'applicazione di una quota per imprevisti, ed è riferito anche ad opere extra-linea e di riambientalizzazione;

che il costo, come sopra quantificato è allineato a quello indicato nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari - edizione ottobre 2003, approvato da questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, e che non espone separatamente gli oneri per compensazione ambientale, ma che - nel presentare il «resto del sistema», costituito dall'«Asse Milano-Verona-Padova» e dal «Terzo valico dei Giovi» - riporta un importo complessivo per contingencies, di cui quota già attribuita al suddetto «Terzo valico», come da Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 78/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 9/2004);

che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni per opere e misure compensative dell'impatto ambientale, richieste dalle Amministrazioni nel corso dell'istruttoria, comporta oneri aggiuntivi per 384,1 Meuro, di cui 49,1 Meuro valutabili in modo sufficientemente certo, mentre il residuo, come specificato in premessa, è valutato in via di larga massima in attesa dello sviluppo delle progettazioni definitive;

che l'importo relativo ad interventi e attività da avviare in via anticipata è stimato in complessivi 576 Meuro, di cui 106 Meuro nell'anno 2004 e 470 nel 2005;

che la proposta di finanziamento delle attività da avviare in via anticipata appare coerente con la soluzione adottata da questo Comitato, con la Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 24/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 187/2003), per la prosecuzione della realizzazione della linea AV/AC Torino-Milano-Napoli e con la soluzione adottata per il finanziamento delle attività anticipate per l'intervento «Terzo valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova», il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 78/2003;

 

Delibera:

 


1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2002, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, l'importo di 4.720 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare. A tale importo è da aggiungere l'importo di ulteriori 384,1 Meuro a titolo di oneri per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, non considerati nel costo del progetto preliminare.

Nella progettazione definitiva il costo complessivo dell'opera verrà disaggregato nelle varie voci di spesa e, in particolare, distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale. Verranno inoltre specificate le modalità di copertura dell'ulteriore importo di 384,1 Meuro di cui sopra.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione dei suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato A, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato A: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

 

2. Finanziamento attività da avviare in via anticipata

2.1. Gli interventi da avviare in «via anticipata» sono indicati nell'allegato B.

2.2. La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti Amministrazioni, nell'àmbito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.

Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima.

2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse AV/AC Milano-Verona e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse predetto, TAV S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a. o della concedente RFI, potrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 576 Meuro, al netto dell'IVA, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.

 


3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «linea AV/AC Milano-Verona», approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato allegato A, nonché al rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1.2 e riferirà in merito a questo Comitato. In particolare il predetto Ministero assicurerà che la Commissione speciale VIA di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2002 abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma. Il citato Ministero, inoltre, curerà di verificare che in fase di redazione del progetto definitivo siano state valutate le ulteriori prescrizioni formulate dalla regione Lombardia nel documento integrativo citato in premessa.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato

 

(si omettono allegati)

 


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(art. 2, co. 18, art. 3, co. 46-47, 66, 73
, 151, art. 4, co. 1, 31-41)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

 

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate.

(omissis)

18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (11/c).

_____________

(11/c) Vedi, anche, il comma 65 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Articolo 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

(omissis)

46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005 (19).

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale (19/a).

(omissis)

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

(omissis)

73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

_________________

(19) Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(19/a) Vedi, anche, il comma 89 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (31/d).

_________________

(31/d) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi il comma 548 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 4

Finanziamento agli investimenti.

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro (35/a).

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(35/a) Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 2003 e il comma 211 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

(omissis)


Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi
(solo titolo)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83, S.O.

(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 48/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 23 giugno 2004, n. 98/04.

 


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38
(art. 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

 

Art. 18

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari.

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del 4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva (24).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del D.M. 21 giugno 2000, n. 217 del Ministro delle politiche agricole e forestali, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68 (25).

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(24) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(25) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, come rettificato con Comunicato 3 marzo 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51).


Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004 n. 2004/35/CE
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.

(2) Termine di recepimento: 30 aprile 2007.

 

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 marzo 2004,

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

(3) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e, a motivo dell'ambito della presente direttiva e delle implicazioni con altre normative comunitarie, come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.

(5) Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme.

(6) Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.

(7) Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana.

(8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente.

(9) La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente. In tali casi l'operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.

(10) Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva non pregiudica le regole sulla competenza giurisdizionale previste, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

(11) La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.

(12) Molti Stati membri sono parti di accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile in relazione a settori specifici. Questi Stati membri dovrebbero poter continuare ad essere parti di tali accordi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e gli altri Stati membri non dovrebbero perdere la facoltà di divenire parti degli accordi stessi.

(13) A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.

(14) La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.

(15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.

(16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.

(17) Si dovrebbero prevedere opportune disposizioni per i casi in cui la concomitanza di più di un danno ambientale impedisce all'autorità competente di assicurare la contestuale adozione di tutte le misure di riparazione necessarie. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe poter decidere quale danno ambientale deve essere riparato a titolo prioritario.

(18) Secondo il principio «chi inquina paga», l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

(19) Gli Stati membri possono calcolare su base forfettaria le spese amministrative, legali, di applicazione e altri costi generali da recuperare.

(20) Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

(21) Gli operatori dovrebbero sostenere i costi delle misure di prevenzione che avrebbero comunque dovuto prendere per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, compresi eventuali permessi o autorizzazioni.

(22) Gli Stati membri possono stabilire norme nazionali che contemplino l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno. Gli Stati membri possono tenere conto in particolare della specifica situazione dei consumatori dei prodotti, che potrebbero non essere ritenuti responsabili del danno ambientale al pari di coloro che producono detti prodotti. In tal caso la ripartizione della responsabilità dovrebbe essere determinata in conformità della legislazione nazionale.

(23) Le autorità competenti dovrebbero poter recuperare dall'operatore il costo di misure di prevenzione o di riparazione entro un termine congruo dalla data in cui dette misure sono portate a termine.

(24) È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l'entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.

(25) Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

(26) Le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

(27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa appropriata o di altre forme di garanzia finanziaria e per favorire lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.

(28) Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare più Stati membri, tali Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare una corretta ed efficace azione di prevenzione o di riparazione di qualsiasi danno ambientale. Gli Stati membri possono cercare di recuperare i costi sostenuti per azioni di prevenzione o riparazione.

(29) La presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri di mantenere o emanare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, né di adottare appropriate disposizioni con riferimento alle situazioni di possibile doppio recupero dei costi come conseguenza di azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

(30) La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.

(31) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 giugno 2001, n. C 151 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 ottobre 2002, n. C 241.

(5) Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2003, posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2003 (G.U.U.E. C 277 E del 18.11.2003) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

 

Articolo 1

Oggetto.

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. «danno ambientale»:

a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;

2. «danno»: un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

3. «specie e habitat naturali protetti»:

a) le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

b) gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e c) qualora uno Stato membro lo decida, gli habitat o le specie non elencati in tali allegati che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli di tali direttive;

4. «stato di conservazione»:

a) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «favorevole» quando:

- la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,

- le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e

- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi della lettera b);

b) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area naturale di detta specie, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato «favorevole» quando:

- i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,

- l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e

- esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine;

5. «acque»: tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;

6. «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima;

7. «attività professionale»: qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;

8. «emissione»: il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;

9. «minaccia imminente di danno»: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

10. «misure di prevenzione»: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;

11. «misure di riparazione»: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;

12. «risorse naturali»: specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno;

13. «servizi» e «servizi delle risorse naturali»: le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;

14. «condizioni originarie»: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

15. «ripristino», compreso il «ripristino naturale»: nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;

16. «costi»: i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

 

Articolo 3

Ambito di applicazione.

1. La presente direttiva si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.

3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

 

Articolo 4

Eccezioni.

1. La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

2. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'operatore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che da esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, compresi futuri emendamenti della medesima o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988 compresi futuri emendamenti della medesima.

4. La presente direttiva non si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientra nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V, comprese eventuali successive modifiche di tali strumenti.

5. La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.

6. La presente direttiva non si applica alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale, né a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali.

 

Articolo 5

Azione di prevenzione.

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.

3. L'autorità competente , in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;

b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;

c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

 

Articolo 6

Azione di riparazione.

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e

b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;

b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;

d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.

 

Articolo 7

Determinazione delle misure di riparazione.

1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.

2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .

3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.

4. L'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione.

 

Articolo 8

Costi di prevenzione e di riparazione.

1. L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.

Tuttavia, l'autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.

3. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o

b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore.

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all'operatore di recuperare i costi sostenuti.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;

b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

5. Le misure adottate dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore interessato a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

 

Articolo 9

Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno.

La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

 

Articolo 10

Termini per il recupero dei costi.

L'autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

 

Articolo 11

Autorità competente.

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.

4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.

 

Articolo 12

Richiesta di azione.

1. Persone fisiche o giuridiche:

a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o

b) che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,

c) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

Gli elementi costitutivi dell'«interesse sufficiente» e della «violazione di un diritto» sono determinati dagli Stati membri.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c).

2. La richiesta di azione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione.

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale. In tali circostanze l'autorità competente dà la possibilità all'operatore interessato di far conoscere le proprie opinioni circa la richiesta di azione e le osservazioni allegate.

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, l'autorità competente informa le persone di cui al paragrafo 1, che hanno presentato osservazioni all'autorità, della sua decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e indica i motivi della decisione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 ai casi di minaccia imminente di danno.

 

Articolo 13

Procedure di riesame.

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esperimento delle vie di ricorso amministrative.

 

Articolo 14

Garanzia finanziaria.

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

2. Anteriormente al 30 april 2010 la Commissione presenta una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III. La relazione esamina anche relativamente alla garanzia finanziaria i seguenti aspetti: un approccio graduale, un massimale per la garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazione e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi costi/benefici, la Commissione presenta, se del caso, proposte per un sistema di garanzia finanziariaobbligatoria armonizzata.

 

Articolo 15

Cooperazione fra Stati membri.

1. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere una azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, lo Stato membro nel cui territorio ha origine il danno fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.

3. Uno Stato membro che individui entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di tali confini può portarlo a conoscenza della Commissione e di qualsiasi altro Stato membro interessato; esso può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della presente direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

 

Articolo 16

Relazione con il diritto nazionale.

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

 

Articolo 17

Applicazione nel tempo.

La presente direttiva non si applica:

- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;

- al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

 

Articolo 18

Relazioni e riesame.

1. Entro il 30 april 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

2. Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al 30 april 2014 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 include un riesame:

a) dell'applicazione:

- dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dall'ambito di applicazione della presente direttiva, e

- dell'articolo 4, paragrafo 3 in relazione al diritto di un operatore di limitare la propria responsabilità a norma delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

La Commissione tiene conto dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi internazionali, come l'IMO e l'Euratom, dei pertinenti accordi internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa nonché della relazione tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi, e tenendo nella debita considerazione eventuali studi pertinenti condotti dal Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi;

b) dell'applicazione della presente direttiva al danno ambientale causato dagli organismi geneticamente modificati (OGM) particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi e convenzioni internazionali, come la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, nonché delle conseguenze degli eventuali danni ambientali causati dagli OGM;

c) dell'applicazione della presente direttiva in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti;

d) degli strumenti che possono essere presi in considerazione per l'inserimento negli allegati III, IV e V.

 

Articolo 19

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

 

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

 


Allegato I

Criteri di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a)

Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:

- numero degli individui, loro densità o area coperta;

- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);

- capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);

- capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

Non devono essere classificati come danni significativi:

- le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;

- le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;

- il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

 

Allegato II

Riparazione del danno ambientale

 

Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

1. Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti

La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

a) riparazione «primaria»: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

b) riparazione «complementare»: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;

c) riparazione «compensativa»: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;

d) «perdite temporanee»: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

1.1. Obiettivi di riparazione

Finalità della riparazione primaria

1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria è quello di riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie.

Finalità della riparazione complementare

1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sarà intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita.

Finalità della riparazione compensativa

1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.

1.2. Individuazione di misure di riparazione

Individuazione di misure di riparazione primarie

1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale.

Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa

1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.

1.2.3. Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità a competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.

Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione.

Per esempio, a parità delle altre condizioni, più lungo è il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore è il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate.

1.3. Scelta delle opzioni di riparazione

1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri:

- l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;

- il costo di attuazione dell'opzione;

- la probabilità di successo di ciascuna opzione;

- la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;

- la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;

- la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località.

- il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;

- la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;

- il collegamento geografico al sito danneggiato.

1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.

1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorità competente può decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora:

a) le misure di riparazione già intraprese garantiscano che non esiste più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e

b) i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.

2. Riparazione del danno al terreno Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno.

Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana.

In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno è determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si è verificato il danno.

Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.

 

Allegato III

Attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono decidere che tali operazioni non comprendono lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattati secondo una norma approvata.

3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:

a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori.

8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.

10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

 

 

Allegato IV

 

Convenzioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2

 

a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

c) Convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;

d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.

 

 


Allegato V

Strumenti internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 4

 

a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;

b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari;

c) Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;

d) Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;

e) Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.

 

 

Allegato VI

Informazioni e dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1

 

Le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 includono un elenco di casi di danno ambientale e di casi di responsabilità ai sensi della presente direttiva, con le seguenti informazioni e dati per ciascun caso:

1. Tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno e data in cui sono state avviate procedure ai sensi della presente direttiva.

2. Codice di classificazione dell'attività della o delle persone giuridiche responsabili [1].

3. Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare il tipo di soggetti e il risultato dei procedimenti).

4. Risultato del processo di riparazione.

5. Data di chiusura dei procedimenti.

Gli Stati membri possono includere nelle loro relazioni qualsiasi altra informazione e qualsiasi altro dato considerati utili, in modo da permettere una buona valutazione del funzionamento della presente direttiva, ad esempio:

1. Costi delle misure di prevenzione e riparazione, quali definite dalla presente direttiva:

- pagati direttamente dalle parti responsabili, laddove tale informazione sia disponibile;

- recuperati a posteriori dalle parti responsabili;

- non recuperati dalle parti responsabili (precisare le ragioni del mancato recupero).

2. Risultati delle azioni di promozione e dell'attuazione degli strumenti di garanzia finanziaria utilizzati conformemente alla presente direttiva.

3. Valutazione delle spese amministrative supplementari sostenute annualmente dalla pubblica amministrazione nell'organizzazione e gestione delle strutture amministrative necessarie per attuare e controllare l'attuazione della presente direttiva.

____

[1] Si può utilizzare il codice NACE (Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

 

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 2 - Direttiva sulla responsabilità ambientale

La Commissione prende atto dell'articolo 14, paragrafo 2. In conformità dello stesso, presenterà una relazione sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale relazione tratterà, tra l'altro, delle condizioni e della offerta, a costi ragionevoli, di assicurazioni e di altre forme di garanzia finanziaria. La relazione terrà conto, in particolare, degli sviluppi, determinati dalle dinamiche di mercato, di adeguati strumenti di garanzia finanziaria in relazione agli aspetti trattati. Essa prenderà inoltre in considerazione l'adozione di un approccio graduale in funzione del tipo di danni e della natura dei rischi. Se del caso, sulla base della relazione, la Commissione presenterà sollecitamente le opportune proposte. La Commissione effettuerà una valutazione di impatto, estesa agli aspetti economici, sociali e ambientali, in conformità della normativa esistente e in particolare dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e della propria comunicazione in materia di valutazione d'impatto [COM(2002) 276 def.].

 


L. 3 maggio 2004, n. 112
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

 

Art. 7.

Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


D.L. 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191 (Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art.1.

Interventi correttivi di finanza pubblica.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.» (2).

5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente (2/a).

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (3).

11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto (4).

12. [Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola] (4/a).

13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero» (5).

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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

(2/a) Comma così modificato dall'art. 7-septiesdecies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

(4/a) Comma abrogato dall'art. 3-ter, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

 


D.M. Salute 20 settembre 2004, n. 245
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326
(artt. 6, 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228.

(2) Con Del. 19 maggio 2005, n. 13 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 giugno 2005, n. 149) è stato emanato il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco.

 

Art. 6.

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera b) della legge di riferimento, è composto da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, le delibere relative alle materie di cui all'articolo 48, comma 5, lettere c), d), e) ed f) della legge di riferimento (3).

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su istruttoria del Direttore generale:

a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale ed annuale di attività dell'Agenzia e li trasmette al Ministro della salute;

b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;

c) delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;

d) approva i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge di riferimento;

e) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo;

f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, della legge di riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul farmaco di cui al citato articolo 48, comma 19, della legge di riferimento;

h) provvede alla nomina della Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico di cui all'articolo 21 del presente regolamento;

i) approva la lista degli esperti dell'Agenzia con comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i relativi compensi, nel limite massimo di venti unità. Per assicurare le attività di consulenza per l'Agenzia, per le funzioni istruttorie nell'àmbito delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a livello europeo, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di consulenti, ai quali è corrisposta una indennità di presenza;

j) propone al Ministro della salute la variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:

a) la verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto alle singole regioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento;

c) a decorrere dall'anno 2005, il compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, nel rispetto della disposizione recata dall'articolo 48, comma 12, della legge di riferimento.

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.

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(3) Con Del. 19 maggio 2005, n. 13 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 giugno 2005, n. 149) è stato emanato il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco.

 

Art. 10.

Direttore generale.

1. L'incarico di Direttore generale è conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera a), della legge di riferimento a persona in possesso di diploma di laurea specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza sia sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci, sia in materia gestionale e manageriale.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attività, emanando i provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi della stessa. È responsabile del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il Direttore generale in particolare:

a) predispone e propone per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione:

i) programmi triennali e annuali di attività dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione;

ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia;

iii) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

b) stipula la convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3 del presente regolamento;

c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilità ed attua le modalità di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati;

d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

f) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed l) della legge di riferimento;

g) redige i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del presente regolamento, li sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute;

h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco degli esperti e dei consulenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) del presente regolamento;

i) mantiene i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore generale è sostituito da altro dirigente da lui designato.

5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

 


Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170/04
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe
per l'attività di distribuzione di gas naturale
(tabelle 1 e 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2004, n. 244.

(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 2 agosto 2005, n. 171/05.

 

 

Tabella 1

 

Articolazione tariffaria - anno termico 2004-2005

 

Scaglione

Limite inferiore
(GJ/anno)

Limite superiore [*]
(GJ/anno)

Quota fissa

(Euro/cliente/anno)

Quota variabile
(Euro/GJ)

1

0

4

30,00

0,000000

2

4

20

30,00

2,870000

3

20

200

30,00

1,580000

4

200

3.000

30,00

1,140000

5

3.000

8.000

30,00

0,610000

6

8.000

40.000

30,00

0,260000

7

40.000

infinito

30,00

0,050000

[*] Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell'intervallo indicato

 

N.B.: I consumi sono fatturati sulla base delle quote variabili previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

Esempio: per un cliente che consuma in un anno 203 GJ, in un àmbito con un ε pari a 1,453423, la fatturazione avviene nel seguente modo:

è fatturata una quota fissa annuale di 30 euro;

sino al consumo di 4 GJ non è fatturata alcuna quota variabile;

oltre 4 GJ e sino a 20 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 x 2,87 euro

oltre 20 GJ e sino a 200 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 x 1,58 euro;

oltre 200 GJ e sino a 203 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di 1,453423 x 1,14 euro

con una spesa complessiva pari a: 30 [euro] + 1,453423 x 2,87 [euro/GJ] x 16 [GJ] + 1,453423 x 1,58 [euro/GJ] x 180 [GJ] + 1,453423 x 1,14 [euro/GJ] x 3 [GJ] = 515,07 [euro]

 

 


Tabella 2 (49)

 

Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

 

Categoria di cespiti

Durata in anni

Fabbricati

40

Condotte stradali

40

Impianti di derivazione (allacciamenti)

40

Misuratori

20

Impianti principali e secondari

20

Altre immobilizzazioni

10

 

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(49) Tabella aggiunta ai sensi di quanto disposto dal comma 7.1.1 dell'art. 7 della presente delibera, inserito dalla Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 122/05.

 


D.M. Lavoro 27 ottobre 2004
Attuazione dell'articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2004, n. 295.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;

Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Ritenuta l'opportunità di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefìci pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

 

Decreta:

 

1. Àmbito di applicazione.

1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previggente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento.

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

 

3. Procedura.

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefìci pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefìci di cui al presente decreto.

 

4. Disposizioni finali.

1. L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefìci previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

2. Ai soggetti destinatari di benefìci previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefìci e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

 

(si omettono allegati)

 


L. 15 dicembre 2004, n. 308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
(art. 1, co. 1 e 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.

 

Art. 1

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

(omissis)

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

(omissis)


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
(artt. 1, co. 5, 11, 21-41, 58, 59, 63-65, 89, 91, 95-98, 107, 117, 118, 121, 123, 152, 155, 160, 164, 165, 169, 172-174, 180, 211, 309, 475, 477, 478, 497, 507, 520, 571)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

 

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (1/aa).

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(1/aa) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

 

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (1/e);

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

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(1/e) Con D.M. 26 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31) è stata stabilita la spesa media pro-capite utile ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2005.

 

22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti (1/f).

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(1/f) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

 

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale (1/g);

f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (1/h);

f-quater) [spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili] (1/i).

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(1/g) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/h) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/i) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, abrogata dall'art. 14, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

 

25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

 

25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005 (1/l).

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(1/l) Comma aggiunto dall'art. 14-quater, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

 

26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale (1/m).

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(1/m) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari (2).

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(2) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 14, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

 

28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. [Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali] (2/a) (2/b).

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(2/a) Periodo soppresso dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2/b) Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159) sono stati individuati gli enti beneficiari di ulteriori contributi statali per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione.

 

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto (2/c).

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(2/c) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159) sono stati individuati gli enti beneficiari di ulteriori contributi statali per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione.

 

30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT (2/cc).

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(2/cc) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 28 giugno 2005.

 

31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.

 

32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

 

34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

 

35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.

 

37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

 

38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.

 

39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.

 

40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

 

41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

 

58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

 

63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

 

65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

 

89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.

 

95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale (4).

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(4) Vedi, anche, l'art. 4, O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397 e il D.P.R. 6 settembre 2005. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, l'art. 3, comma 1, D.L. 31 maggio 2005, n. 90, il D.P.R. 18 aprile 2005 e l'art. 3, D.L. 1° ottobre 2005, n. 202. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 90 del 2005.

 

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (4/a).

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(4/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il D.P.R. 6 settembre 2005.

 

97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché (4/b):

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (4/c);

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004 (4/d) (4/dd).

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(4/b) Alinea così modificato dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(4/c) Lettera così modificata dall'art. 7-decies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la disciplina del corso-concorso di cui alla presente lettera vedi il D.M. 3 agosto 2005.

(4/d) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(4/dd) Vedi, anche, il D.P.R. 6 settembre 2005.

 

98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.

 

107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

 

121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

 

123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

 

152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 (5/aa).

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(5/aa) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 giugno 2005.

 

155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 (5/aaa) che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive (5/b).

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(5/aaa) Per la proroga del termine vedi l'art. 7, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(5/b) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

 

164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (5/bb).

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(5/bb) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

 

169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.

 

172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.

 

173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale (5/c).

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(5/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Intesa 23 marzo 2005.

 

174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

 

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (5/d).

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(5/d) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 aprile 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del D.M. 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

 

309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

 

477. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

 

478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

 

507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

 

520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».

 

571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.


D.L. 19 gennaio 2005, n. 3
Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale
dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
(art. 4-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 14 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 marzo 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37.

 

Art. 4-bis

Incentivazione della produttività del personale
dei Ministeri della difesa e degli affari esteri.

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

2. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonché l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (5).

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(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37.

 

 


D.L. 31 gennaio 2005, n. 7
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti
(art. 7-duodecies)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Articolo 7-duodecies.

Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005» (68).

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(68) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

 


D.L. 21 febbraio 2005, n. 16
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e
per la viabilità e per la sicurezza pubblica
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 aprile 2005, n. 58 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate (2).

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3 (3).

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno (4).

3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia (5).

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria» (6).

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'àmbito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'àmbito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'àmbito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane (7).

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006 (8).

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir. 13 maggio 2005.

(8) Comma prima corretto con Comunicato 22 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2005, n. 43) e poi così modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58.

(9) Comma così corretto con Comunicato 22 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2005, n. 43).

 


D.L. 28 febbraio 2005, n. 22
Interventi urgenti nel settore agroalimentare
(art. 1, co. 3-ter))

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 2005, n. 49 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71 (Gazz. Uff. 30 aprile 2005, n. 99), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Interventi urgenti in materia di agricoltura.

(omissis)

3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro (8).

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(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2005, n. 71 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 9 settembre 2005, n. 182.

 


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(artt. 3, 9, 13-bis, 14, co. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 3

Semplificazione amministrativa.

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (41).

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati (42).

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni (43).

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'àmbito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica (44).

6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Conclusione del procedimento). 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti» (45).

6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Silenzio assenso). 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis» (46).

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (47).

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo (48).

6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze (49).

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo (50).

6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti» (51).

6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20» (52).

6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (53).

6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte» (54).

6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità (55).

6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti (56).

6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (57).

6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari» (58).

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(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(54) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(57) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 9

Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono (120):

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (121);

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (122).

1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:

a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese (123).

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni (124).

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo (125).

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (126).

3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007 (127).

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia (127/a).

5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (128).

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (129).

7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (130).

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(120) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(121) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(122) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(123) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(124) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(125) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(126) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(127) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(127/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 11 novembre 2005.

(128) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(129) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(130) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

Articolo 13-bis.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;

b) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità»;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile»;

c) all'articolo 55:

1) al primo comma, la parola: «13,» è soppressa;

2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo (186).

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(186) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

Art. 14

ONLUS e terzo settore.

(omissis)

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

 


Intesa 23 marzo 2005
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 2005, n. 105, S.O.

Emanata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell'odierna seduta del 23 marzo 2005:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo art. 1, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;

Ritenuto di adottare, con riferimento alla regola del 2 per cento dell'incremento dei costi di produzione di cui all'art. 1, comma 173, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in luogo dei dati di previsione 2004, i più aggiornati dati di preconsuntivo relativo al quarto trimestre 2004, trasmessi dalle Regioni al Sistema Informativo Sanitario;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che, in caso di mancato adempimento da parte delle Regioni agli obblighi di cui al richiamato comma 173 del medesimo articolo, è precluso 1'accesso al maggior finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate;

Visto l'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che, per le somme ivi riportate, il relativo riconoscimento alle Regioni resta condizionato, oltre che dagli adempimenti di cui al comma 173 del medesimo articolo, anche al rispetto da parte delle Regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica, previsto dall'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato dispone:

alla lettera a), che il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164 del medesimo articolo, al netto di quelle indicate al comma 181, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle Regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario;

alla lettera b), che per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni Sicilia e Sardegna, anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni;

alla lettera c), che all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a partire dall'anno 2005, nei confronti delle singole Regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;

alla lettera d), che - nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 173 - le anticipazioni siano commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005;

alla lettera e), che sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni per gli esercizi successivi;

Considerato che va garantito il rispetto del principio della uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficienza, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la proposta di intesa, formalizzata dal Ministro della salute nella seduta di questa Conferenza del 10 marzo 2005;

Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza del 23 marzo 2005, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome hanno concordato ulteriori emendamenti sul testo della presente intesa, oltre a quelli già concordati in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome sul testo della presente intesa;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di competenza, nei termini sotto indicati:

 

1. Adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

1. Per il triennio 2005-2007, con riferimento al livello di finanziamento stabilito in legge finanziaria, ricomprendente le entrate proprie, quantificate nella misura corrispondente all'importo considerato per la determinazione del fabbisogno finanziario dell'anno 2001, pari a euro 1.982.157.447, le Regioni assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla presente intesa.

 

2. Modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia.

1. Con riferimento a quanto previsto sub b) dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le modalità di affiancamento sono quelle fissate dal successivo art. 8 della presente intesa.

 

3. Ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa nell'àmbito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

1. Con riferimento a quanto previsto sub c) dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conviene che, per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, ci si avvale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, istituito presso il Ministero della salute.

2. Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende i dati dei sistemi di monitoraggio delle prescrizioni previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Per le finalità dei livelli nazionale e regionale del Nuovo Sistema informativo Sanitario va previsto il trattamento di dati individuali, in grado di associare il codice fiscale del cittadino alle prestazioni sanitarie erogate, ai soggetti prescrittori e alle strutture erogatrici.

4. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) sono esercitate dalla Cabina di Regia - di cui all'Accordo quadro tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 - la cui composizione e la cui modalità di funzionamento vengono riadeguate con nuovo Accordo quadro, da sancirsi entro il 30 giugno 2005 in Conferenza Stato - Regioni, tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, che preveda un Comitato strategico di indirizzo paritetico Regioni-Ministeri, un Comitato tecnico permanente paritetico e una Segreteria tecnica unica. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, la Cabina di regia continua ad operare secondo le previgenti modalità e composizione.

5. La definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS - in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale e le esigenze di monitoraggio sanitario e le altre esigenze di monitoraggio attuali e future dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN - sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza.

6. Il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, nei contenuti e secondo le modalità di cui al comma precedente, è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento di cui alla presente intesa, sulla base dei criteri fissati dalla Cabina di Regia. Restano fermi gli adempimenti relativi agli obblighi informativi, di cui al D.M. 16 febbraio 2001, al D.M. 28 maggio 2001, al D.M. 29 aprile 2003 e al D.M. 18 giugno 2004.

7. Le Regioni si impegnano ad adottare una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati in ciascuna azienda unità sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ciò costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento di cui alla presente intesa.

8. Le Regioni, entro il 30 ottobre 2005, garantiscono, ed a tale scopo adottano misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico del direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.

9. Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende il flusso informativo sui dispositivi medici da definirsi con specifico accordo, da sancire in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Con riferimento alla esigenza di verificare che l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica sia contenuto entro i tetti fissati dalla legislazione vigente (13% per la spesa territoriale e 16% per la spesa complessiva, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è istituito, nell'àmbito dell'NSIS, il flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione diretta dei farmaci di classe A (contenente informazioni relative a: primo ciclo di terapia, farmaci inseriti nel PHT e altri farmaci eventualmente oggetto di distribuzione diretta, distribuzione di farmaci «per conto»). In via di prima applicazione, le Regioni si impegnano a trasmettere telematicamente il predetto flusso al Ministero della salute.

 

4. Razionalizzazione della rete ospedaliera e realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario.

1. Con riferimento a quanto previsto sub d) dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni si impegnano a:

a) adottare, entro il 30 settembre 2005, provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard è compatibile una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle Regioni. I provvedimenti da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo devono prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 2007, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di verifica;

b) adottare, entro il 30 settembre 2005, i provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata, garantendo, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di verifica;

c) assicurare adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera;

d) stabilire, nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungo degenza, oltre il quale si applica una significativa riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. In fase di prima applicazione fino all'adozione del relativo provvedimento regionale, il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza, con una riduzione tariffaria pari ad almeno il 30% della tariffa giornaliera piena;

e) adottare, entro il 30 giugno 2005, il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale. Le Regioni convengono, per la completa attuazione di quanto previsto dal citato Piano, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, come individuate nella tabella di cui all'allegato n. 2. Le Regioni si impegnano, altresì, a trasmettere al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dall'art. 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire al medesimo Centro di certificare 1'avvenuto adempimento, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 12;

f) adottare, entro il 30 luglio 2005, ed avviare entro il 30 settembre 2005, il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, da approvarsi con separata intesa entro il 30 maggio 2005 sulla base delle linee contenute nell'allegato 3, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale. Le Regioni convengono, altresì, di destinare 50 milioni di euro per la realizzazione, nel proprio àmbito territoriale, del medesimo Piano. Le Regioni si impegnano a trasmettere al Centro nazionale per l'ECM, da istituirsi con la richiamata intesa, idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire al medesimo Centro di certificare l'avvenuto adempimento, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 12;

g) promuovere lo sviluppo e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero, che per quello territoriale, allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio della gestione;

h) inviare al Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa i provvedimenti relativi ai livelli essenziali aggiuntivi regionali e al relativo finanziamento;

i) si conviene che le Regioni trasmettono al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti con i quali sono stati adottati i contenuti degli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni, limitatamente agli accordi rilevanti, ai fini dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

2. Le Regioni comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti previsti dal comma 1.

 

5. Vincolo alla crescita complessiva delle voci dei costi di produzione del 2%, al netto dei costi del personale.

1. Con riferimento a quanto previsto sub e) dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni si impegnano a rispettare il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione delle proprie aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, compresi i Policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita annua non sia superiore al 2 per cento, rispetto ai dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre 2004, trasmessi dalle Regioni al Sistema Informativo Sanitario, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi.

 

6. Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario.

1. Con riferimento a quanto previsto sub f) dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure - compresa la disposizione per la decadenza dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio, fermo restando quanto disposto dal comma 174 dell'art. 1 della richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, ove necessario, quanto disposto dal comma 180 del medesimo articolo. Limitatamente all'anno 2005, nelle more del perfezionamento del procedimento attuativo dell'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, i bilanci regionali fanno riferimento alle risorse indicate nella delibera CIPE di riparto del fabbisogno 2005, commisurate al 99% dell'importo attribuito alle singole Regioni, salvo eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 56/2000, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. A tal fine le Regioni:

provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, coerentemente con l'obiettivo sull'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento. Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti a presentare per via informatica alla Regione, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute, ogni tre mesi, una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra, nei termini stabili dalla Regione;

b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;

c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito;

adottano i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

3. Le informazioni contabili riportate nella verifica trimestrale devono in ogni caso corrispondere alle informazioni contabili periodicamente inviate al Sistema Informativo Sanitario attraverso i modelli CE ed SP contenuti nel decreto ministeriale 16 febbraio 2001 e nel decreto ministeriale 28 maggio 2001.

 

7. Meccanismi di raccordo tra aziende sanitarie e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni adottano, entro il 30 settembre 2005, uno specifico provvedimento, con il quale vengono aggiornate le modalità che disciplinano i rapporti tra le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tali modalità definiscono i rapporti tra l'ospedale e il territorio, prevedendo il coinvolgimento costante e permanente dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per una reale integrazione assistenziale tra cure primarie e le cure ospedaliere, anche attraverso percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e la condivisione di interventi di prevenzione e percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

 

8. Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, in base alle risultanze finali del tavolo degli adempimenti, per le Regioni interessate che, ai sensi di tale disposizione, stipulano con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo, la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale.

2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione interessata l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalità:

a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la Regione risulti:

adempiente con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario;

inadempiente con riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato 1:

b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino.

3. L'accordo:

stabilisce le modalità per l'erogazione del saldo del maggior finanziamento secondo stati di avanzamento concordati, nonché le modalità per la sospensione dell'erogazione del maggior finanziamento, in caso di verifica negativa dello stato di avanzamento nei tempi e nei modi concordati;

definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica;

definisce, limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente comma, le modalità di affiancamento di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e di rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni alle attività di gestione e programmazione del servizio sanitario regionale, nonché la individuazione dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, che possono approvare anche con prescrizioni in ordine alle modalità di recepimento e ai contenuti degli stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione;

prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.

4. Con successiva intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni saranno individuati, entro trenta giorni dalla presente intesa, i casi in cui l'accordo di cui al presente articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b), non implica forme di affiancamento; in mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla presente intesa.

5. Limitatamente alle Regioni nelle quali si sia verificato un disavanzo pari o superiore al 7 per cento sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, al netto, per l'anno 2005, delle risorse impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il personale, la stipula dell'accordo di cui al comma 3, integrato con il concerto del Ministro per gli affari regionali, è da considerarsi in ogni caso dovuta da parte della Regione interessata e quindi rientrante tra gli adempimenti oggetto di verifica previsti dalla presente intesa, ai sensi del precedente art. 2.

 

9. Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

1. Ai fini della presente intesa, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

10. Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conviene che per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sia fissata al 15% la quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, salvo la dimostrazione da parte delle Regioni di aver già investito risorse per l'ammodernamento tecnologico.

2. Le risorse residue di cui al comma 1 sono quelle risultanti dalla differenza tra le risorse complessivamente assegnate e le risorse gia finalizzate a specifici interventi, compresi in Accordi di programma già sottoscritti e per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia già avvenuta l'emanazione del decreto dirigenziale del Ministero della salute di ammissione al finanziamento, ovvero sia già stata formalmente commissionata la progettazione da parte della Regione interessata.

 

11. Dispositivi medici.

1. Al fine di promuovere qualità ed efficienza nell'utilizzo dei dispositivi medici, si conviene sulla necessità di uno sviluppo dell'attività della Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per lo svolgimento di funzioni consultive sulle problematiche concernenti tali dispositivi medici.

 

12. Tavolo di verifica degli adempimenti.

1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del Ministero della salute;

delle Regioni capofila delle Areee sanità e Affari finanziari, nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;

della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

3. Il Tavolo tecnico:

entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

4. Il Tavolo politico è composto:

per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.

 

13. Regioni a statuto speciale e Province autonome.

1. I contenuti della presente intesa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

 

14. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari.

1. Il Governo e le Regioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare i provvedimenti necessari a garantire che, entro il 31 luglio 2005, sia completato il processo di aziendalizzazione, ai sensi delle norme vigenti, dei policlinici universitari, nonché di insediamento dei nuovi organi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previsti dalla normativa vigente.

 

Allegato 1

 

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 della presente Intesa, si riportano di seguito gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato nei termini stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, all'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come integrato dall'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, integrati dagli adempimenti previsti dalla presente Intesa.

2. È previsto che le Regioni siano tenute ad ottemperare ai seguenti adempimenti, e in particolare a:

a) mantenere la stabilità e l'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, tramite:

- misure di contenimento della spesa (strumenti di controllo della domanda, riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, applicazione di strumenti fiscali);

- la quantificazione dei maggiori oneri a proprio carico, indicandone la copertura (art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405);

b) adempiere alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come modificato dall'art. 3, comma 168, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) adempiere:

- agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa relativi all'invio al Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE, SP, CIp ed LA (decreto ministeriale 16 febbraio 2001, decreto ministeriale 28 maggio 2001, decreto ministeriale 29 aprile 2003, decreto ministeriale 18 giugno 2004);

- agli obblighi informativi sugli indicatori e parametri contenuti nel decreto ministeriale 12 dicembre 2001;

d) adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità interno (articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405);

e) mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei L.E.A., (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311);

f) adottare lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'l per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie (articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405), così come integrato da quanto convenuto all'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente intesa;

g) adottare i criteri e le modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001. La relativa verifica avviene secondo le modalità definite nell'accordo Stato-Regioni del 1 ° luglio 2004, atto rep. n. 2035, (articolo 52, comma 4, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

h) attuare nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, le adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, di accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome del 14 febbraio 2002, atto rep. n. 1387, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e gli indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione, del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le Regioni predispongono una relazione da presentare in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del successivo inoltro da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e dei risultati raggiunti (articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

i) adottare i provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome (articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

j) attivare sul proprio territorio il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289). Tale adempimento regionale si considera rispettato dall'applicazione, in rapporto allo stato di attuazione delle procedure previste, delle disposizioni dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale adempimento si intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni dimostrino di avere realizzato, in rapporto allo stato di attuazione delle procedure previste, direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

k) adottare tutti i provvedimenti, in rapporto allo stato di attuazione delle procedure previste, affinché le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari che consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in numero definito, secondo le loro necessità, comunichino immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica (articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

l) ripianare il 40 per cento del proprio superamento del tetto per la spesa farmaceutica, attraverso l'adozione di specifiche misure in materia di farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, (articolo 48, comma 5, lettera f del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

m) gli ulteriori adempimenti connessi a quanto stabilito dalla presente Intesa.

 

 

Allegato 2

 

Il piano nazionale della prevenzione 2005-2007

 

Premessa

1. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un aumento della vita media ed ad una modifica delle cause di morte in Italia con l'aumento considerevole delle malattie cronico degenerative e dei tumori. La crescente incidenza delle malattie croniche e delle loro complicanze fa sì che il peso finanziario di queste patologie, che si scarica sul Servizio Sanitario Nazionale, nell'arco di un decennio diverrà insostenibile. Le patologie croniche sono in larga misura prevenibili e questo giustifica la necessità di definire un piano nazionale della prevenzione. Tutti i paesi avanzati, proprio in considerazione dei costi legati alle malattie cronico-degenerative si stanno attivando, per attuare riforme strutturali, sanitarie e di welfare, tali da consentire che questa prevenzione abbia luogo [1].

La Legge finanziaria 2005 ha previsto tra gli obiettivi che le Regioni devono conseguire, al fine di ottenere il conguaglio del 5% del Fondo Sanitario Nazionale, l'attivazione del Piano Nazionale della Prevenzione e del Piano nazionale della formazione. L'importanza di attivare un piano per la prevenzione era già stata condivisa dalle Regioni che avevano sottoscritto l'accordo di Cernobbio del 6/4/2004 sulle priorità in sanità, tra queste la prevenzione. Gli interventi di prevenzione, sia primaria che secondaria, che gli interventi di educazione e promozione della salute in Italia, sono effettuati da diversi anni, ma le modalità di attivazione di tali interventi, anche di quelli la cui efficacia è documentata scientificamente, è stata realizzata in modo molto difforme dalle singole Regioni. Inoltre alcuni mutamenti normativi e l'evoluzione tecnico-scientifica, con particolare riguardo all'affermarsi della metodologia di Evidence Based Prevention, hanno delineato una diversa evoluzione, anche di tipo organizzativo, dei Servizi di Prevenzione. Così oggi rileviamo che in Italia solo poco più della metà dei soggetti nelle fasce di età a rischio si sottopone agli screening per la diagnosi precoce dei tumori del seno e dell'utero. Quello che serve è, quindi, un coordinamento che permetta di conseguire, in tutto il Paese uniformemente, obiettivi di salute tali, da garantire che tutti i cittadini aventi titolo possano accedere ai servizi di diagnosi precoce e di prevenzione e, quindi, ottenere un risparmio di vite umane e una riduzione delle patologie. Pur nel rispetto delle peculiarità regionali, vi è comunque l'esigenza che le diverse esperienze e scelte organizzative abbiano un momento di confronto e coordinamento ed anche siano condivise, relativamente ai principali interventi e strategie preventive, fermo restando la responsabilità da parte delle Regioni di procedere, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa, a prevedere specifici progetti sulla base delle conoscenze epidemiologiche caratterizzanti le diverse realtà regionali.

Sul piano nazionale della prevenzione si concentrano, inoltre, risorse mai considerate precedentemente, derivabili dalla quota vincolata agli obiettivi prioritari del piano sanitario nazionale e da altre risorse individuate dal Governo per interventi specifici, quali quelle individuate dalla legge n. 138 del 2004.

Perché si possano valutare gli effetti di un piano di prevenzione, è necessario che lo stesso abbia un respiro almeno triennale, per permettere la messa a regime degli interventi. Per questo il piano nazionale della prevenzione va disegnato, per essere fattibile, prevedendo accanto agli obiettivi triennali una gradualità degli interventi che porti a regime l'intero piano nel periodo considerato e che individui le priorità rispetto ai diversi campi di azione.

[1] Con la comunicazione COM/99/0347 «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale», la Commissione Europea ha individuato nel 1999 alcun obiettivi fondamentali, tra i quali quello della prevenzione, (promuovendo misure attive e non passive) e quello di una rete di sicurezza sociale, suggerendo agli Stati Membri lo scambio delle esperienze e la valutazione periodica e sistematica delle politiche attuate. Questi suggerimenti sono stati recepiti nel 2000 dal Consiglio straordinario dei Capi di. Stato e di Governo a Lisbona, che hanno indicato tra gli obiettivi dell'Europa un migliore sistema di welfare come fattore di sviluppo e di coesione sociale in un contesto di crescente competitività internazionale.

 

2. Gli ambiti del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007

Gli ambiti del piano nazionale di prevenzione per il triennio 2005-2007 sono quelli già previsti nell'accordo di Cernobbio: la prevenzione della patologia cardiovascolare, e la prevenzione delle complicanze del diabete; la diagnosi precoce dei tumori, le vaccinazioni; a tali ambiti va aggiunta la prevenzione degli incidenti, ivi compresi gli incidenti domestici, per l'impatto in termini di anni di vita persi e di invalidità. Di ognuno di questi temi si delineano le linee strategiche e gli obiettivi attesi, rimandando l'elaborazione delle schede attuative al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

 

2.1) La prevenzione cardiovascolare.

Per iniziare il programma di prevenzione cardiovascolare sono da considerarsi quattro distinte iniziative:

1) la diffusione della carta del rischio a gruppi di soggetti,

2) la prevenzione dell'obesità nelle donne in età fertile e nel bambino;

3) la prevenzione attiva delle complicanze del diabete di tipo II nell'adulto e nel bambino, aumentando la compliance del paziente,

4) la prevenzione delle recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari, cosicché questi non si ripetano.

2.1.1 Quale strumento estremamente valido per la definizione del rischio cardiovascolare, si propone l'utilizzo della cosiddetta carta del rischio, in quanto consente di offrire al soggetto in esame la conoscenza delle probabilità di andare incontro, nei successivi dieci anni, a un incidente cardiovascolare in base ai fattori di rischio che caratterizzano la sua vita. La consapevolezza acquisita del possibile aumento del rischio in misura considerevole induce il soggetto in esame a chiedere consiglio al medico su come modificare i propri stili di vita, così da abbassare il rischio, e questa è una occasione estremamente favorevole per consigliare al soggetto in esame su come comportarsi e tutelare meglio la propria salute.

L'Istituto Superiore di Sanità ha definito i fattori di rischio e il peso di ognuno di essi, costruendo la carta del rischio in base all'esame di una coorte italiana, evitando quindi di dover importare dall'estero e tipicamente dallo studio Framingharn questi elementi, che a volte non si adattano bene alla nostra gente. I fattori di rischio considerati dalla carta sono sei (età, fumo di tabacco, colesterolemia totale e livello di HDL colesterolo, i valori di pressione arteriosa sistolica, l'iperglicemia) e considerano separatamente uomini e donne, soggetti diabetici e non diabetici.

Il Centro nazionale per la prevenzione e la sorveglianza delle malattie individuerà le linee operative per l'applicazione della carta, che potrà prevedere, in fase di avvio, anche l'individuazione di eventuali gruppi target specifici. Sarà necessario prevedere anche una formazione specifica e l'attivazione di un sistema di registrazione dei dati, per la valutazione di efficacia e per studi epidemiologici. In fase di elaborazione delle schede attuative saranno anche individuate le modalità per dare avvio al programma nelle singole realtà regionali.

2.1.2 La prevenzione dell'obesità nelle donne in età fertile agevola fortemente la prevenzione del diabete di tipo II per la stessa donna, ma anche la prevenzione dello sviluppo del diabete nell'eventuale nuovo nato. È quindi giustificato un intervento preventivo, che si basa su semplici elementi di prevenzione: lo screening sistematico da parte del medico di famiglia, ma anche dalla donna su se stessa con indicatori di obesità, ricordando che per un test di semplice adozione si può fare ricorso a misure fortemente indicative, quali quelle dell'Indice di Massa Corporea (BMI) e la circonferenza addominale.

Questo approccio potrà permettere un'ampia attività di prevenzione, ma soprattutto consentirà di mirare l'intervento preventivo alle persone realmente a rischio.

2.1.3 Per quanto riguarda la prevenzione del diabete di tipo II e delle sue complicanze si tratta di un'iniziativa che è perseguita già in altri Stati e tipicamente negli Stati Uniti dalla Kaiser Permanente in California. Si tratta innanzitutto di censire la popolazione affetta da diabete di tipo II, che in grande misura è inconsapevole di avere questa patologia.

Spesso il diabete di tipo II si associa all'obesità in una sindrome chiamata Diabesity e, quindi, è soprattutto a questo tipo di popolazione che si deve rivolgere l'attenzione. Il censimento periodico della popolazione consente anche di monitorare la crescita dell'incidenza di questa patologia e di attivare dei programmi di prevenzione delle complicanze. Sappiamo infatti che questi pazienti inizialmente collaborano attivamente con il medico, ma poi, con l'andare del tempo, la compliance alle indagini e alla terapia cala in maniera pericolosa. Importante è la funzione di sostegno del medico che gli permette di tenere sotto controllo il gruppo di pazienti e di coinvolgerli attivamente nel programma terapeutico.

Anche in questo caso la comunicazione medico-paziente e istituzione-paziente è fondamentale. Le schede attuative individueranno le modalità per dare avvio al programma nelle singole realtà regionali. Va ricordato, infine, che il diabete dei bambini sta diventando un problema anche in Italia e quindi il programma si deve estendere anche ai bambini e in particolare ai bambini obesi. Come si può notare questo programma si integra facilmente con il primo, perché il diabete è uno dei fattori di rischio inclusi nella carta del rischio.

2.1.4 Il quarto oggetto della prevenzione cardiovascolare riguarda le recidive di coloro che hanno già avuto un primo accidente, sia a livello cardiaco, sia a livello cerebrale. In questi casi le società scientifiche raccomandano un trattamento adeguato, che consente di ritardare o prevenire l'occorrenza di un secondo incidente.

2.2) Screening dei tumori.

Gli screening dei tumori validati sono oggetto di raccomandazione Europea e sono tre:

1) screening del tumore del seno;

2) screening del cancro della cervice uterina;

3) screening del cancro del colon retto.

Per ognuno di questi screening è necessario attivare programmi e coordinare le azioni, in modo da sollecitare in modo attivo la popolazione alla partecipazione ai programmi di prevenzione.

Anche in questo caso la figura del medico di famiglia è molto importante, in quanto il medico di famiglia può sollecitare l'attenzione di queste persone e effettuare un adeguato counselling.

Fondamentale elemento, perché la campagna di screening risulti efficace, è definire il percorso per i soggetti positivi, in modo da evitare perdite di tempo e tracciare dei percorsi prioritari per questi pazienti, affinché risolvano il loro problema, arrivando rapidamente ad una diagnosi certa.

Altro punto importante è che gli screening vengano effettuati in condizioni nelle quali sono garantite la qualità delle attrezzature e delle procedure.

È compito della Regione disegnare questa rete dei Centri di screening e valutare la qualità e quantità del loro lavoro.

La comunicazione istituzionale unica e centralizzata, infine, evita di disperdere risorse in inutili campagne e in inutili pubblicazioni, permette di rendere molto efficace questa comunicazione, onde raggiungere tutta la popolazione e appoggiare la campagna che la Regione effettua.

2.3) Prevenzione degli incidenti

Gli incidenti sono la prima causa di morte nei giovani. Nei giovani la maggiore causa di morte è legata agli incidenti stradali.

Per quanto riguarda gli anziani, sappiamo che gli incidenti domestici sono cause prevenibili di disabilità e di mortalità molto rilevanti come pure per i bambini.

La problematica degli incidenti domestici, che colpiscono alcune fasce di popolazione particolari, come bambini e anziani, assume un rilievo consistente in termini sia di morbosità che di mortalità. Benché tale fenomeno non sia completamente azzerabile, vi sono ampi margini per intervenire e prevenirne una buona parte.

Una prima tipologia di interventi riguarda il censimento degli infortuni: molta parte degli interventi avviati in diverse Regioni hanno attinto ai dati del Pronto Soccorso, tuttavia ulteriori sforzi dovranno essere attuati per una maggior completezza ed approfondimento dei dati.

La comunicazione istituzionale, ovviamente, avrà il suo ruolo e ancora una volta la comunicazione dovrà essere centralizzata onde evitare inutili dispersioni di risorse.

2.4) Piano delle vaccinazioni.

Le coperture vaccinali raggiungono un risultato insoddisfacente in alcune Regioni, non raggiungendo i valori-soglia, specifici per ogni malattia, che ne garantirebbero l'eliminazione. Si tratta in particolare delle vaccinazioni raccomandate per i bambini e in particolare la vaccinazione anti morbillosa, cosicché ancora oggi in Italia il morbillo è una malattia che miete vittime e che comporta patologia.

Fermo restando i contenuti del Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita di cui all'accordo Stato - Regioni del 13 novembre 2003, e l'iter di aggiornamento del Piano nazionale vaccini, richiamato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, occorre richiamare l'importanza delle anagrafi vaccinali, così da poter valutare la necessità e gli effetti delle campagne vaccinali, in atto e da implementare, e condividere criteri per la scelta dei nuovi vaccini fondati sull'EBP e su scelte che ne graduino la priorità; definire l'offerta essenziale del calendario vaccinale e dei vaccini per le categorie particolari, lasciando alle Regione l'opzione e l'introduzione di altri preparati, in relazione a particolari condizioni epidemiologiche.

Per quanto riguarda gli anziani le vaccinazioni più importanti sono quelle antiinfluenzale e quella anti pneumococcica, benché - per quanto riguarda quest'ultima - le più recenti revisioni sistematiche ne mettano in discussione l'efficacia: si tratterà, dunque, di implementare nuove azioni che raccordino i dati epidemiologici con le strategie. Anche qui vi è una forte azione da svolgere d'accordo con i medici di medicina generale e tramite la comunicazione di massa centralizzata, onde evitare che in Italia gran parte degli anziani non si vaccini contro l'influenza e vada incontro a pesanti patologie e mortalità durante l'inverno.

 

3. Il coordinamento del Piano

3.1) Al Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), tra i cui compiti istitutivi prioritari, di cui al D.M. 1° luglio 2004, è previsto il coordinamento con le Regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, sono affidati i seguenti compiti, da attuarsi con la partecipazione diretta dei propri comitati scientifico e tecnico per le specifiche competenze:

a) traduzione delle linee generali di intervento sopra richiamate in linee operative, prevedendo, con la partecipazione dei propri organi, che per i programmi non ancor validati scientificamente sul territorio nazionale, sia possibile attuare dei progetti pilota, per verificarne l'impatto prima della messa a regime;

b) definizione di un cronoprogramma di sviluppo degli interventi previsti nei programmi specifici, che individui le fasi di attuazione e le modalità di verifica dell'attuazione dei singoli programmi;

c) supporto alle singole Regioni, nella definizione dei programmi regionali attuativi;

d) diffusione delle iniziative e dei progetti di cui al presente Piano, in modo univoco e unificato sul territorio nazionale, al fine di evitare iniziative che si sovrappongano e ulteriori risorse.

 

4. Finanziamento del Piano

 

4.1) Sul Piano Nazionale della Prevenzione, che parte nel 2005, si concentrano risorse mai considerate precedentemente e che prevedono l'importo di 240 milioni di euro che le Regioni accettano di vincolare sulla quota del riparto CIPE destinata agli obiettivi specifici del Piano Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 1992, n. 662. Tale quota corrisponde al 25% della quota delle risorse spettante a ciascuna Regione per il raggiungimento degli obiettivi di piano.

Oltre a tali risorse le Regioni condividono di mettere a disposizione risorse ulteriori per un ammontare di 200 milioni di euro, attingendo la quota indistinta della delibera CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Le risorse così disponibili sono riportate nella seguente tabella:

 

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Allegato 3

 

Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007

 

1. Premessa.

Il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 ha individuato, tra gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in àmbito sanitario, la «realizzazione di una formazione permanente di alto livello e qualità in medicina e sanità» per tutti i professionisti della salute.

L'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha inserito tra gli obiettivi che le Regioni devono conseguire, al fine di ottenere l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato per le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la realizzazione del «Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario», coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale.

Il «Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario» costituisce il presupposto necessario per l'individuazione degli strumenti condivisi per il contenimento della dinamica dei costi, il miglioramento qualitativo dei servizi e la riduzione della spesa inappropriata, nel rispetto del principio della uniforme ed appropriata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, hanno defiiuto la formazione continua ed istituito la Commissione nazionale per la formazione continua.

La realizzazione del «Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario» richiede maggiore coordinamento e collaborazione fra i livelli nazionale e regionale, in quanto le attività di ECM si trovano ad un punto particolarmente delicato, tipico di tutti i processi che, dopo un fase sperimentale e di prima implementazione, sono destinati ad acquisire carattere stabile e sistemico.

Si rende, pertanto, necessario fissare delle regole condivise per la predetta attività permanente di coordinamento e collaborazione tra le strutture e le iniziative nazionali e regionali in materia di Educazione continua in medicina.

 

2. Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007

Per l'avvio del Piano si condivide il seguente percorso:

- entro il 30 maggio 2005, con specifica Intesa Stato - Regioni, si definiscono le nuove modalità di attuazione dell'ECM in campo nazionale, attraverso la formulazione del Piano Nazionale di aggiornamento del personale sanitario;

- entro il 30 luglio 2005, le Regioni adottano i provvedimenti per l'attuazione dell'Intesa;

- entro il 30 settembre 2005, le Regioni avviano i programmi attuativi.

I princìpi cui si dovrà attenere l'Intesa Stato-Regioni sono i seguenti

2.1. La fase attuale può considerarsi di transizione. Per guidarla occorre, dunque, pensare ad una organizzazione dei processi di governo del sistema ECM basati su una forte e permanente concertazione, in grado di meglio conciliare, fin da subito, le esigenze nazionali e quelle regionali, ma anche di assicurare la promozione del nuovo quadro normativo.

2.2. Sempre meno il carattere di «sistema» delle attività ECM è automaticamente assicurato da una definizione normativa solo nazionale e da una centralizzazione basata sul ruolo e sulle attività della Commissione nazionale per la formazione continua; sempre più l'affiancarsi di normative regionali a quella nazionale e il diffondersi, a livello regionale, di esperienze e organizzazioni di governo tecnico delle attività formative richiedono modalità nuove, per mantenere tale carattere di «sistema», riconosciuto in quanto condiviso da tutte le Regioni.

2.3. Le nuove modalità potranno basarsi sul mantenimento e miglioramento della concertazione tra Ministero della salute e Regioni, attraverso:

a) la creazione di:

- un organismo tecnico politico per il coordinamento strategico del sistema nazionale ECM (Centro Nazionale per l'educazione Continua in Medicina);

- di una segreteria operativa di coordinamento a carattere paritetico Ministero Regioni, che opererà in maniera continuativa;

- di un Comitato tecnico permanente, con la partecipazione di tutti i referenti tecnici delle Regioni e delle Province autonome;

b) la definizione delle nuove competenze della Commissione nazionale per la formazione continua.

2.4. Il nuovo organismo sopra delineato avrà il compito di elaborare e coordinare i programmi applicativi del Piano Nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario,

2.5. Il Piano dovrà garantire:

- la ridefinizione degli obiettivi formativi, garantendo, in ogni caso, che nella formazione continua del personale sanitario siano presenti:

a) temi comuni a tutte o più professioni, di prevalente interesse dello Stato;

b) temi specifici delle singole professioni, discipline e specialità mediche e sanitarie;

c) temi di natura organizzativo-gestionale, di prevalente interesse delle Regioni,

- la fissazione delle tipologie delle attività formative;

- le modalità per l'accreditamento dei provider e le modalità della tenuta dell'albo nazionale dei provider;

- la definizione di un organico intervento formativo nazionale;

- i criteri per l'attribuzione dei crediti;

- l'armonizzazione delle regole già previste nei precedenti accordi;

- il ruolo delle società scientifiche;

- la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle spese da parte degli organizzatori di eventi.

2.6. Fino alla definizione del Piano nazionale per l'educazione continua, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001 (atti rep. n. 1358), nonché le modalità di accreditamento degli eventi formativi residenziali e le sperimentazioni in corso, così come confermato con gli accordi Stato - Regioni del 13 marzo 2003, (rep. atti n. 1667) e del 20 maggio 2004 (rep. atti n. 1992).

Per l'anno 2005, ai fini del debito formativo, il valore di riferimento dei crediti da acquisire, resta fissato a n. 30 crediti.

2.7. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 alla data della presente intesa.

2.8. Da parte delle singole Regioni, si provvederà all'adozione e trasmissione al Ministero della salute dei provvedimenti di propria competenza per l'applicazione dell'Intesa.

2.9. Il Piano, anche in considerazione dello sviluppo a livello europeo della specifica problematica, individuerà le possibili soluzioni, anche normative, attraverso le quali utilizzare il ruolo dell'ECM nei processi di rivalidazione dell'abilitazione professionale o di certificazione professionale dei medici e delle altre professioni sanitarie.

2.10. Finanziamento del Piano.

Per il «Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007», che parte nel 2005, si prevedono risorse per un importo pari a 50 milioni di euro che le Regioni condividono di mettere a disposizione sulla quota indistinta ripartita dal CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Le risorse così disponibili sono riportate nella seguente tabella:

 

Si omette la tabella


Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 2005, n. 133

 

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe" e della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381", promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 agosto 2001, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto, l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 agosto 2001 e depositato il successivo 23 agosto (registro ricorsi n. 29 del 2001) la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe" ed alla determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381".

La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, nonché delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, per conseguenza, annulli i sopra indicati atti in relazione agli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

1.1. - In punto di fatto la ricorrente chiarisce:

- che la Primiero Energia s.p.a. ha presentato la richiesta del nulla osta previsto dall'art. 20 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per acquisire la titolarità di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell'Enel s.p.a., in forza del D.M. 19 luglio 1988, n. 955;

- che la suddetta concessione interessa sia la Regione Veneto sia la Provincia di Trento, dato che nel territorio della Provincia veneta di Belluno sono ubicate le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento, mentre nel territorio della Provincia di Trento ricadono parte dello sbarramento e dell'invaso;

- che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale delle competenze in materia di demanio idrico, operato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Dir. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), dal D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal D.P.C.M. 12 ottobre 2000, ha trasmesso la domanda della Primiero Energia s.p.a. ai due enti territoriali interessati, al fine di provocarne la necessaria intesa.

La ricorrente richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 112 del 1998, il quale ha trasferito alle Regioni ed alle Province autonome le funzioni relative "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica", "nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi" e, in particolare, il disposto del successivo comma 2 del medesimo articolo, per il quale "le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate" e "in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato".

1.2. - La Regione Veneto lamenta che la Provincia di Trento, dopo avere inizialmente dato corso al procedimento di raggiungimento dell'intesa, ha successivamente deliberato (Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento) di procedere unilateralmente all'esercizio delle suddette funzioni in materia di demanio idrico ed ha infine provveduto (determinazione del dirigente del servizio di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93) sull'istanza di acquisizione della concessione in questione da parte della Primiero Energia s.p.a.

La ricorrente rileva che la Provincia di Trento ha fondato tali provvedimenti sulla base dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), novellato dal D.Lgs. n. 463 del 1999, il quale attribuisce la competenza in ordine alle concessioni delle grandi derivazioni di acque pubbliche alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa, e sulla prospettata prevalenza di detta norma di attuazione statutaria sull'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

La Regione Veneto ritiene, tuttavia, che detta interpretazione non sia corretta e che anzi essa, nel supporre la prevalenza della fonte statutaria su quella legale nazionale di trasferimento delle funzioni statali alle Regioni, leda le proprie attribuzioni, in quanto essa, da un lato, assume un valore delle norme statutarie che eccede il limite territoriale della Regione speciale, dall'altro finisce per determinare una sovraordinazione gerarchica tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, che non ha riscontro nella Carta fondamentale.

 

In particolare la Regione Veneto sostiene che la Provincia di Trento abbia, erroneamente, trasposto al rapporto intersoggettivo tra Regioni un criterio statutario dettato per individuare, nell'ambito della peculiare situazione della Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, e che il risultato di disapplicare il D.Lgs. n. 112 del 1998, e la ivi affermata regola dell'intesa, a favore del criterio della prima presa o del maggiore rigurgito, sia addirittura paradossale, dacché verrebbe ad attribuire alla sola Provincia di Trento il diritto alla riscossione dei canoni di un impianto ubicato nel territorio della Regione Veneto.

Sulla base di queste considerazioni la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta alla Provincia di Trento l'esercizio in via esclusiva delle funzioni in materia di grandi derivazioni idriche per gli impianti posti a "scavalco" con il territorio della Regione Veneto e, conseguentemente, di annullare i sopra menzionati atti adottati sul presupposto di tale unilaterale potere.

2. - La Provincia di Trento si è costituita contestando genericamente il ricorso della Regione Veneto, di cui chiede il rigetto, e ha rinviato ad una successiva memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito rilevando che lo Stato non ha ancora esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

La difesa erariale sostiene che la propria posizione processuale è di "mera" attesa della decisione e conclude rimettendosi alla "giustizia" della Corte.

4. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica la Regione Veneto ribadisce le argomentazioni già sviluppate nel ricorso e, inoltre, richiama talune pronunce di questa Corte, in materia di derivazioni di acque per uso idroelettrico.

La ricorrente richiama, in particolare, la sentenza n. 533 del 2002, che ha ritenuto illegittima una disposizione della legge della Provincia di Bolzano che disponeva che i sovracanoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico fossero versati alla Provincia, contestualmente al versamento dei canoni demaniali, anziché essere attribuiti a un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi nel bacino imbrifero. E sottolinea che la legge provinciale è stata giudicata lesiva dei principi della legislazione statale, nonché dell'autonomia finanziaria dei Comuni e, "mediatamente, della stessa Regione Veneto, che vede privato il suo territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria".

La Regione Veneto richiama, inoltre, l'ordinanza n. 21 del 2004, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad un conflitto da essa proposto avverso la Provincia di Bolzano, a seguito dell'intesa tra i consorzi BIM di Trento e di Bolzano con il Fondo comune per il recupero, a favore di quest'ultimo, dei sovracanoni riscossi dalla Provincia di Bolzano.

La ricorrente richiama, infine, la sentenza n. 353 del 2001, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 2 del D.Lgs. n. 463 del 1999, in quanto la norma impugnata, nell'equiparare il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e adottato d'intesa tra Stato e Provincia autonoma, al piano di bacino di rilevo nazionale, non garantiva l'effettiva "parità di trattamento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale", atteso che la Regione Veneto sarebbe stata vincolata ad un piano alla cui adozione partecipava con funzione meramente consultiva.

La Regione Veneto ritiene che il principio di paritaria partecipazione affermato dalla sentenza n. 353 del 2001 possa essere garantito solo attraverso lo strumento dell'intesa previsto dall'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e che esso escluda la diversa interpretazione fatta propria dalla Provincia di Trento nella Delib.G.P. n. 1527 del 2001, oggetto del conflitto.

5. - Anche la Provincia di Trento ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica, nella quale sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5.1. - La Provincia di Trento richiama anzitutto le proprie competenze legislative, e le correlative potestà amministrative, in materia di "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, numero 17, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige), di "opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria" (art. 8, numero 24, dello statuto speciale), di "utilizzazione delle acque pubbliche" e di energia ai sensi dell'art. 9, numero 9, e degli artt. 12, 13, 14 e 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al D.P.R n. 381 del 1974, al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificati dal D.Lgs. n. 463 del 1999 e dal D.Lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni).

La resistente ricostruisce poi la normativa vigente in materia richiamando:

- l'art. 8, comma 1, lettera e), del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), come modificato dal D.Lgs. n. 463 del 1999, il quale ha trasferito alle Province autonome i beni del "demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo";

- l'art. 1-bis del D.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal D.Lgs. n. 463 del 1999, il quale ha "delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idrolettrico", con decorrenza dal 1 gennaio 2000;

- l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal D.Lgs. n. 463 del 1999, il quale ha disposto che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa".

5.2. - La Provincia autonoma richiama, in particolare, tale ultima disposizione, che indicherebbe nel criterio dell'interesse prevalente la regola per individuare la Provincia competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, sostenendo che la conferma della stessa da parte del D.Lgs. n. 463 del 1999, che ha unicamente eliminato il non più attuale riferimento allo statuto speciale, essendo intervenuta in un momento in cui le competenze statali erano state trasferite alle Province autonome e anche le Regioni ordinarie erano divenute titolari di competenze in materia di gestione del demanio idrico, varrebbe a riferire il criterio della "prevalenza" non solo e non più al rapporto tra le due Province autonome, ma anche al rapporto tra una di esse e una Regione confinante.

La Provincia ritiene che una tale interpretazione della norma, posta a base degli atti oggetto di conflitto e a fondamento della propria competenza esclusiva in materia, sia l'unica possibile su di un piano logico-sistematico, nel nuovo sistema di competenze delineato dalla riforma regionale, e che essa sia correttiva del diverso criterio, transitoriamente dettato dall'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

La resistente contesta, poi, la tesi della ricorrente, per la quale tale interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974 violerebbe il principio di territorialità della normativa regionale e determinerebbe una sovraordinazione tra Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario che non ha riscontro nel sistema.

La Provincia di Trento rileva, al riguardo, che il suddetto art. 14 costituisce norma di attuazione statutaria, e pertanto norma statale, non soggetta al limite del territorio, e che essa "ben può contenere norme di coordinamento con le funzioni degli enti territoriali confinanti".

La Provincia sostiene che questa interpretazione non contrasti con il D.Lgs. n. 112 del 1998, sia perché essa discenderebbe dalla conferma e parziale modifica dell'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974 da parte di una fonte successiva quale il D.Lgs. n. 463 del 1999, sia perché una legge ordinaria quale il D.Lgs. n. 112 del 1998 non sarebbe applicabile in senso riduttivo delle competenze delineate dalle norme di attuazione dello statuto speciale, non trattandosi, nella specie, di norma avente carattere "organico" (cfr. sentenza n. 221 del 2003).

5.3 - In punto di fatto la Provincia di Trento chiarisce che nel proprio territorio ricade il maggiore rigurgito a monte della presa, sicché sussistono i presupposti di fatto per l'applicazione del criterio della prevalenza previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974.

La Provincia rileva poi di avere già rivendicato, sulla base della sopra ricordata interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974, la competenza in materia (con nota 30 ottobre 2000, inviata all'Enel s.p.a. e comunicata anche alla Regione Veneto) e di avere successivamente avviato contatti finalizzati all'intesa, non sul presupposto di una concorrente competenza della Regione Veneto, ma solo in ragione dell'incertezza interpretativa degli uffici statali precedentemente competenti, i quali da un lato hanno riconosciuto la spettanza del canone alla Provincia stessa, ma dall'altro hanno trasmesso le "pratiche" relative al subentro della Primiero Energia s.p.a. alla concessionaria Enel s.p.a., ai sensi dell'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998, ad entrambi gli enti interessati.

Sotto questo profilo, pertanto, sussisterebbe, secondo la Provincia, una causa di inammissibilità del ricorso, essendo stato sollevato conflitto in relazione ad atti meramente confermativi della citata nota 30 ottobre 2000.

5.4. - La Provincia di Trento conclude, pertanto, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

 

Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto, con ricorso antecedente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che questa Corte dichiari che non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, nonché delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.)

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento, in relazione agli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al D.Lgs. n. 112 del 1998, degli atti adottati dalla Provincia di Trento sul presupposto della spettanza in via esclusiva di tale potere, e cioè la Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe", e la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante "Istanza in data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381".

2. - È anzitutto necessario ricostruire il quadro normativo sulle competenze in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, relativamente alle derivazioni site nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.

Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché l'art. 9, numero 9, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) eccettuava le grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla materia dell'utilizzazione delle acque, devoluta alla competenza concorrente della Regione a statuto speciale, prevedendo unicamente un coinvolgimento procedimentale (ritenuto sufficiente dalla sentenza di questa Corte n. 482 del 1991), ovvero, ma in una ipotesi alquanto marginale, l'intesa (art. 13, ultimo comma, concernente l'ipotesi di domanda concorrente dell'Enel e degli enti locali) delle Province interessate.

L'art. 71 dello statuto speciale attribuiva, peraltro, alle Province interessate i nove decimi dei canoni riscossi per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative al proprio territorio, mentre l'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) chiariva che il predetto art. 71 si riferiva alle concessioni relative al demanio idrico statale, spettando alle Province autonome l'intero canone delle concessioni relative al proprio demanio idrico.

2.1. - L'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998, in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha profondamente innovato la materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico, e il successivo art. 88 ha poi specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

Nel conferire tali funzioni, il D.Lgs. n. 112 del 1998 ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della Dir. 96/92/CE (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dallo Stato.

Inoltre l'art. 89, comma 2, ha previsto che le concessioni che interessano il territorio di più Regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni coinvolte, prevedendosi, in mancanza della stessa, decorso il termine di sei mesi, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Successivamente, con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è stata data attuazione alla Dir. 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.

Con D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.

2.2. - Per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige l'adeguamento dello statuto speciale al novum recato dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e dal D.Lgs. n. 79 del 1999, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 112 del 1998, si è realizzato con l'adozione del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).

Il suddetto decreto, per quanto qui interessa, ha modificato l'art. 8, comma 1, lettera e), del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), trasferendo alla Regione il demanio idrico dello Stato. Ha inoltre modificato l'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo statuto speciale della Regione. Ed ha infine introdotto, nel D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), un art. 1-bis, per il quale a decorrere "dal 1 gennaio 2000 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico".

3. - In tale quadro normativo deve essere valutato il conflitto in oggetto.

La Regione Veneto prospetta la violazione delle proprie attribuzioni, in quanto la Provincia autonoma di Trento, in assenza dell'intesa prevista dall'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998, ha prima stabilito di procedere (deliberazione della Giunta provinciale) e poi proceduto (determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche) ad autorizzare il subingresso di un altro concessionario nella concessione di una grande derivazione idroelettrica che interessa entrambi gli enti.

3.1. - Il ricorso è fondato.

Secondo la Provincia di Trento, l'attribuzione da parte dello Stato alle Regioni ordinarie e a statuto speciale della competenza a rilasciare concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica per scopo idroelettrico avrebbe comportato l'applicabilità, anche al di fuori del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, della norma di attuazione dello statuto di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974, modificato dal D.Lgs. n. 463 del 1999, secondo il quale "ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa".

Sennonché detta norma riguarda i rapporti tra le due Province della Regione Trentino-Alto Adige e certamente non può trovare applicazione nei confronti della finitima Regione Veneto.

L'autonomia speciale è infatti limitata al territorio regionale e sarebbe contrastante con l'impianto costituzionale e con i principi ad esso sottesi di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali l'attribuzione di effetti extraterritoriali ad una norma di attuazione dello statuto regionale (cfr. sentenze n. 743 del 1988 e n. 55 del 1997).

È viceversa conforme ai principi costituzionali ritenere che nei casi di Regioni finitime trovi applicazione l'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998, con la conseguenza che "le concessioni ..... sono rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate" e che, in caso di mancata intesa, il provvedimento è rimesso allo Stato.

Si tratta di una norma che risponde ad esigenze unitarie ed al principio di leale collaborazione, e che certamente è applicabile ai rapporti, non solo tra Regioni ordinarie, ma anche tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale. In questo senso, del resto, si è espressa la sentenza di questa Corte n. 353 del 2001, secondo la quale "esigenze di coordinamento e di integrazione devono essere realizzate ..... con uno degli ipotizzabili sistemi che assicuri effettiva parità di trattamento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti".

In relazione alla Provincia di Trento, occorre inoltre sottolineare che si tratta di funzioni delegate (art. 1-bis del D.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal D.Lgs. n. 463 del 1999) e non di una competenza statutaria, sicché ancora più agevole diventa l'estensione a detta Provincia di una norma originariamente prevista per le Regioni a statuto ordinario.

Né è possibile obiettare che questa norma, secondo quanto risulta dal combinato disposto del comma 1, lettera i), dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e del comma 2 dello stesso art. 89, non riguardi le grandi derivazioni di acqua pubblica, ma soltanto le derivazioni di piccola e media portata.

Infatti se questa limitazione aveva la sua ragion d'essere nel sistema legislativo che temporaneamente riservava allo Stato le concessioni di grandi derivazioni di acqua, essa non ha più ragione di esistere dopo che le modifiche delle norme di attuazione statutaria riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige ed il D.Lgs. n. 79 del 1999, di recepimento della Dir. 96/92/CE, hanno definitivamente conferito questa competenza alle Province di Trento e di Bolzano ed alle Regioni a statuto ordinario.

Né argomenti in senso contrario possono trarsi dal disposto dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 79 del 1999, il quale demanda ad un futuro decreto legislativo (mai emanato) la disciplina particolareggiata dell'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998. Infatti, tale articolo porta a ritenere che l'intento del legislatore è quello di confermare, per le Regioni finitime, la regola della necessaria previa intesa nell'emanazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua.

Se ne deve dedurre che la Provincia di Trento, per un verso, ha agito senza poteri, essendo la norma del citato art. 14 del D.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal D.Lgs. n. 463 del 1999, applicabile soltanto nell'ambito del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, e, per altro verso, ha leso le competenze della Regione Veneto, avendo provveduto ad emanare gli atti impugnati senza aver prima raggiunto l'intesa.

L'intesa in questione attiene ad ogni aspetto della funzione concessoria ed in particolare si riferisce anche all'individuazione dei canoni e ad eventuali regole per il loro riparto tra gli enti interessati.

4. - Alla luce di queste considerazioni, e nei limiti sopra indicati, deve pertanto dichiararsi che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria intesa di cui all'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto.

Conseguentemente devono essere annullati gli atti oggetto di conflitto, i quali sono stati adottati dalla Provincia di Trento sull'infondato presupposto di tale unilaterale ed esclusivo potere.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, e, conseguentemente, annulla:

a) la Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe";

b) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.


Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 74
Programma nazionale degli interventi nel settore idrico -
Legge 350/2003, articolo 4 co. 35-36

 

IL CIPE

 

VISTO l’articolo 4 della legge 350/2003, ed in particolare:

- il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

- il comma 32, ai sensi del quale le economie d’asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

- il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

- il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico,  che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 ( G.U. n. 68/2002 ), tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

- il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

- il comma 177, come modificato dall’articolo 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004 n. 191, e dall’articolo 16 della legge 21 marzo 2005 n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTE le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l’attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004 (G.U. n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l’altro, precisato che l’assunzione dell’impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l’effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

VISTA la nota GAB 2004/7367/B01 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso a questo Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui all’articolo 4, commi 35 e 36, della legge 350/2003, di seguito denominato Programma,  con i seguenti allegati tecnici:

- allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge 350/2003, articolo 4, comma 35, lettera a);

- allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (legge 350/2003, articolo 4, comma 35, lettera b);

- allegato n. 3: interventi di cui al comma 31 dell’articolo 4 della legge 350/2003 indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all’intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4 (legge 350/2003, articolo 4, comma 35, lettera c );

- allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal  Ministero delle politiche agricole e forestali;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 23 settembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di Programma, a condizione che gli allegati tecnici vengano rettificati ed integrati con gli interventi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome e che l’attuazione del Programma avvenga, relativamente al riparto delle risorse finanziarie e all’individuazione delle priorità, secondo criteri preventivamente concertati con le Regioni e le Province autonome;

VISTA la nota GAB/2004/10114/A01 del 2 novembre 2004, con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato il Programma, con gli allegati tecnici 2 e 3 aggiornati;

VISTA la nota GAB/2005/3829/B01 del 22 aprile 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua un primo elenco di interventi prioritari, selezionati di concerto con le amministrazioni regionali interessate, tra quelli ricompresi nell’allegato tecnico n. 2 al Programma, aggiornato in base alle proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome e trasmesso con la nota di cui al precedente punto;

VISTA la nota n. 57062 del 24 maggio 2005 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, che segnala come nell’elenco degli interventi prioritari non  risultano chiarite le modalità e le procedura di finanziamento dei progetti, precisando altresì che qualora i soggetti attuatori, in base al parere istituzionale dell’ISTAT, siano collocati al di fuori della pubblica amministrazione devono essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa;

VISTA la nota n. 68395 del 25 maggio 2005 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si rappresenta che gli interventi che sono attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;

VISTA la nota 070/VMN/2005 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha precisato i riferimenti relativi alle fonti di finanziamento per alcuni degli interventi prioritari di cui alla sopracitata nota del 22 aprile 2005;

CONSIDERATO che gli interventi attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria  vanno intesi in termini programmatici;

CONSIDERATO che i limiti d’impegno quindicennali autorizzati dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 350/2003 sviluppano, come risulta dal Programma e dall’allegato tecnico n. 3, un volume d’investimento pari a 1.122.402.045,50 euro;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;

ACQUISITO in seduta il concerto dei Ministri interessati, previsto dai sopra citati commi 34 e 36, sul Programma e sugli allegati tecnici;

 

SU PROPOSTA  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;

DELIBERA

 

 

1.  Approvazione Programma nazionale degli interventi nel settore idrico

1.1 E’ approvato, ai sensi dell’articolo 4, commi 35 e 36, della  legge 350/2003, il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che costituisce parte integrante della presente delibera, con i seguenti allegati tecnici, del pari parte integrante della presente delibera:

- allegato n. 1: opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121/2001( G.U. n. 68/2002);

- allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della legge 350/2003, articolo 4, comma 35, lettera b ;

- allegato n. 3: interventi di cui alla legge 350/2003, articolo 4, comma 31, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorità predefiniti, rispetto all’intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4;

- allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

- elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell’ambiente e della   tutela del territorio tra quelli ricompresi nell’allegato n. 2.

1.2 Il Programma sarà attuato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica.

1.3 Con successive deliberazioni questo Comitato provvederà ad approvare le integrazioni e le modificazioni del Programma, in particolare per gli aspetti finanziari, secondo il procedimento previsto dal comma 36 dell’articolo 4 della legge 350/2003.

 

2.  Finanziamento degli interventi

2.1 Gli interventi ricompresi nell’allegato tecnico n. 3 ed approvati con la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere sui limiti d’impegno autorizzati dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 350/2003. A favore di tali singoli interventi l’ importo complessivo, in termini di volume d’investimento, ammonta a 1.122.402.045,50 euro.

2.2 A tali interventi si applicherà l’articolo 4 comma 177 della legge 350/2003, e successive modifiche ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell’economia e delle finanze verificheranno, in base al parere dell’ISTAT,  se il soggetto attuatore sia da ricomprendere, secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, al di fuori della pubblica amministrazione; in tal caso dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa.

2.3 Il Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente a tali interventi, comunicherà ad ogni soggetto attuatore la quota parte dei limiti d’impegno, autorizzati dal suddetto comma 31, spettante a ciascuno quale contributo statale. Qualora il netto ricavo risulti maggiore dell’importo riportato nell’allegato 3 la relativa differenza sarà versata all’entrata del bilancio dello Stato.

 

3.  Clausole finali

3.1 Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell’articolo 4 della legge 350/2003, le economie d’asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai medesimi commi. Qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore, andranno versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alla relativa unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Le economie destinate allo stesso soggetto attuatore resteranno nella sua disponibilità .

3.2 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti sono responsabili dell’istruttoria dei singoli interventi, di rispettiva competenza, ricompresi nel Programma e relazionano annualmente a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma entro il 30 giugno di ogni anno .

3.3 Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale i soggetti competenti dovranno indicare il CUP degli interventi, anche ai fini del coordinamento nella realizzazione delle opere.

 

Roma 27 maggio 2005

 

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                         IL PRESIDENTE DELEGATO

     Mario BALDASSARRI                                            Domenico SINISCALCO


D.L. 27 maggio 2005, n. 87
Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria
(art. 1-ter)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2005, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 149 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149.

 

 

1-ter. - 1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento individua tra i farmaci le specialità per le quali devono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fissato il termine entro il quale devono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica (10).

------------------------

(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149.


Delibera Autorità energia elettrica e gas 29 luglio 2005, n. 166/2005
Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e il dispacciamento del gas naturale
(tabelle 1 e 2)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 2005, n. 196.

Emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente delibera vedi la Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 179/05.

 

 

Allegato (4)

 

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

 

Categoria di cespiti

Durata in anni

Fabbricati

40

Metanodotti (condotte e derivazioni)

40

Centrali di spinta

20

Misuratori

20

Altre immobilizzazioni

10

 

 


Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

 

Anno

Deflatore investimenti fissi lordi

Anno

Deflatore investimenti fissi lordi

1950

31,3283

1978

5,3276

1951

29,3940

1979

4,6017

1952

29,1520

1980

3,6989

1953

29,7013

1981

3,0409

1954

30,1830

1982

2,6365

1955

30,1685

1983

2,3580

1956

29,3074

1984

2,1527

1957

28,4924

1985

1,9750

1958

29,1497

1986

1,9016

1959

29,3553

1987

1,8155

1960

28,1769

1988

1,7138

1961

27,1942

1989

1,6261

1962

26,0864

1990

1,5251

1963

24,1296

1991

1,4397

1964

23,1192

1992

1,3849

1965

23,0463

1993

1,3300

1966

22,4262

1994

1,2889

1967

21,6891

1995

1,2400

1968

21,2010

1996

1,2075

1969

20,0197

1997

1,1852

1970

17,6190

1998

1,1645

1971

16,5303

1999

1,1517

1972

15,8729

2000

1,1234

1973

13,0894

2001

1,0985

1974

10,1003

2002

1,0727

1975

8,6958

2003

1,0528

1976

7,1445

2004

1,0200

1977

6,0517

2005

1,0000

 

------------------------

(4) Vedi, anche, l'art. 2 D.L. 17 ottobre 2005, n. 211.

 


D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
(artt. 8, 9)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

 

 

8. Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'àmbito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

 

9. Qualità dell'informazione ambientale.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.


D.L. 1° ottobre 2005, n. 202
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria
(art. 1)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229.

 

Articolo 1.

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e
le relative emergenze.

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.


D.L. 17 ottobre 2005, n. 211
urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale
(art. 2)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243.

 

 

2. Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate: «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e alla Del.Aut.en.el. e gas n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai commi da 1 a 6 si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.