XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2005 - A.C. 5767 - Normativa comunitaria e nazionale (parte II)
Serie: Progetti di legge    Numero: 744    Progressivo: 1
Data: 13/04/05
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC n.5767/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Legge comunitaria 2005

A.C. 5767

Normativa comunitaria e nazionale

Parte II

n. 744/1

 


xiv legislatura

13 aprile 2005

 

Camera dei deputati


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2005, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-    schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 744), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 5767;

-    normativa comunitaria e nazionale (n. 744/1 parte I e parte II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento affari comunitari

 

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ID0042a2.doc


INDICE

 

Normativa comunitaria

§      Dir. 2004/54/CE del 29 aprile 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.313

§      Dir. 2004/64/CE del 26 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione  343

§      Dir. 2004/65/CE del 26 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione  345

§      Dir. 2004/69/CE del 27 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»  347

§      Dir. 2004/70/CE del 28 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità  349

§      Dir. 2004/71/CE del 28 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis  359

§      Dir. 2004/78/CE del 29 aprile 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico  365

§      Dir. 2004/79/CE del 4 marzo 2004. Direttiva della Commissione che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia  375

§      Dir. 2004/80/CE del 29 aprile 2004 Direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato  379

§      Dir. 2004/81/CE del 29 aprile 2004. Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.389

§      Dir. 2004/82/CE del 29 aprile 2004 Direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.399

§      Dir. 2004/83/CE del 29 aprile 2004. recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.405

§      Dir. 2004/87/CE del 7 settembre 2004. Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.429

§      Dir. 2004/93/CE del 21 settembre 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.431

§      Dir. 2004/94/CE del 15 settembre 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX.473

§      Dir. 2004/97/CE del 27 settembre 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione  477

§      Dir. 2004/99/CE del 1 ottobre 2004. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid  479

§      Dir. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004. Direttiva della Commissione che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità  483

§      Dir. 2004/103/CE del 7 ottobre 2004. Direttiva della Commissione concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli503

§      Dir. 2004/105/CE del 15 ottobre 2004. Direttiva della Commissione che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio  511

§      Dir. 2004/108/CE del 15 dicembre 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.519

§      Dir. 2004/113/CE del 13 dicembre 2004. Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.537

§      Dir. 2004/114/CE del 13 dicembre 2004. Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.549

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana Art. 117  563

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 53 e 55)565

§      R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (art. 82)567

§      L. 16 aprile 1987, n. 183 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)569

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)571

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 379)573

§      D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (artt. 11 e 12)577

§      D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469 Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.581

§      Legge 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari585


Normativa comunitaria

 


Dir. 2004/54/CE del 29 aprile 2004.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 167. Entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

(2) Termine di recepimento: 30 aprile 2006.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 su «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione preannuncia la presentazione di requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

 

(2) Il sistema di trasporto, ed in particolare la rete stradale transeuropea dei trasporti definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ha una funzione di importanza fondamentale da svolgere a sostegno dell'integrazione europea ed a garanzia di un'elevata qualità della vita per i cittadini europei. La Comunità europea ha il dovere di garantire un livello elevato, uniforme e costante di sicurezza, di servizi e di comfort sulla rete stradale transeuropea.

 

(3) Le gallerie di lunghezza superiore a 500 m sono infrastrutture importanti che facilitano la comunicazione fra le grandi regioni d'Europa e svolgono un ruolo determinante per il funzionamento e lo sviluppo delle economie regionali.

 

(4) Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato. in particolare nella riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken. l'urgenza di misure atte a migliorare la sicurezza nelle gallerie.

 

(5) Il 30 novembre 2001 i ministri dei Trasporti di Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera si sono riuniti a Zurigo ed hanno adottato una dichiarazione comune nella quale si raccomanda che le normative nazionali vengano allineate sui requisiti armonizzati più recenti allo scopo di rafforzare la sicurezza nelle gallerie lunghe.

 

(6) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè la realizzazione di un livello uniforme, costante ed elevato di protezione per tutti i cittadini europei nelle gallerie stradali, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del livello dell'armonizzazione necessaria, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(7) I sinistri verificatisi recentemente nelle gallerie stradali sottolineano l'importanza di queste infrastrutture sul piano umano, economico e culturale.

 

(8) Alcune gallerie stradali europee, che sono entrate in servizio in anni lontani, erano state progettate in un'epoca in cui le possibilità tecniche e le condizioni di trasporto erano molto diverse da quelle attuali. Oggi si riscontrano pertanto livelli di sicurezza disomogenei che devono essere migliorati.

 

(9) La sicurezza in galleria impone una serie di misure inerenti, tra l'altro, alla geometria e alle caratteristiche progettuali della galleria, alle installazioni di sicurezza, compresa la segnaletica, la gestione del traffico, la formazione dei servizi di pronto intervento, la gestione degli incidenti, le informazioni da comunicare agli utenti in ordine al comportamento da seguire in galleria, nonché una migliore comunicazione fra le autorità competenti ed i servizi di intervento, quali la polizia, i pompieri e le squadre di soccorso.

 

(10) Come già evidenziato dai lavori della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il comportamento degli utenti è un elemento decisivo ai fini della sicurezza delle gallerie.

 

(11) Le misure di sicurezza dovrebbero permettere alle persone coinvolte in incidenti di mettersi in salvo, consentire agli utenti della strada di reagire immediatamente per evitare conseguenze più gravi, garantire l'azione efficace dei servizi di pronto intervento, proteggere l'ambiente nonché limitare i danni materiali.

 

(12) I miglioramenti apportati dalla presente direttiva faranno progredire le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità. Tuttavia, poiché queste ultime hanno maggiori difficoltà di fuga in caso di emergenza, occorre prendere in particolare considerazione la loro sicurezza.

 

(13) Per definire un approccio equilibrato e in considerazione del costo elevato delle misure prospettate, è opportuno stabilire gli equipaggiamenti minimi di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche tipiche e del volume di traffico previsto di ciascuna galleria.

 

(14) Organismi internazionali come l'Associazione mondiale della strada («World Road Association») e l'UNECE hanno da tempo formulato preziose raccomandazioni per contribuire a migliorare ed armonizzare la normativa in materia di equipaggiamento di sicurezza e di circolazione nelle gallerie stradali. Tuttavia, poiché queste raccomandazioni non sono strumenti vincolanti, le loro potenzialità potranno esplicarsi pienamente soltanto emanando provvedimenti legislativi che rendano obbligatori i requisiti che esse individuano.

 

(15) Per mantenere un elevato livello di sicurezza è necessaria una manutenzione adeguata delle installazioni di sicurezza presenti nelle gallerie. È opportuno organizzare in modo sistematico lo scambio di informazioni sulle moderne tecniche di sicurezza e sui dati relativi agli incidenti/eventi tra Stati membri.

 

(16) Per fare in modo che le prescrizioni della presente direttiva vengano applicate correttamente dai gestori delle gallerie, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità a livello nazionale, regionale o locale cui incombe la responsabilità di assicurare che tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza di una galleria siano rispettati.

 

(17) Per l'attuazione della presente direttiva occorre predisporre un calendario flessibile e progressivo. Tale calendario consentirà di realizzare i lavori più urgenti senza provocare perturbazioni gravi nel sistema dei trasporti né strozzature nel calendario dei lavori pubblici negli Stati membri.

 

(18) Il costo dei lavori di rinnovo delle gallerie esistenti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, soprattutto per ragioni geografiche; agli Stati membri dovrebbe essere consentito di scaglionare nel tempo i lavori di rinnovo necessari per conformarsi ai requisiti della presente direttiva là dove la densità delle gallerie sul loro territorio superi di molto la media europea.

 

(19) Per le gallerie già in esercizio o per le gallerie la cui progettazione sia stata approvata ma che non siano state ancora aperte al pubblico nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe essere consentito agli Stati membri di accettare l'adozione di misure di riduzione del rischio in alternativa ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, qualora le caratteristiche di una galleria non consentano di realizzare soluzioni strutturali a costi ragionevoli.

 

(20) È necessario un ulteriore progresso tecnico per migliorare la sicurezza nelle gallerie. Dovrebbe essere istituita una procedura che consenta alla Commissione di adeguare i requisiti della presente direttiva al progresso tecnico. Alla stessa procedura dovrebbe farsi ricorso per adottare un metodo armonizzato di analisi dei rischi.

 

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(22) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione sulle misure che intendono adottare per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, allo scopo di rendere possibile la sincronizzazione dei lavori su scala comunitaria e, in tal modo, ridurre le perturbazioni del traffico.

 

(23) Se i requisiti della presente direttiva rendono necessaria la costruzione di un secondo fornice per una galleria nella fase di progettazione o di costruzione, questo secondo fornice da realizzare dovrebbe essere considerato una nuova galleria. Lo stesso vale se i requisiti della presente direttiva rendono necessaria l'apertura di nuove procedure di pianificazione giuridicamente vincolanti, comprese le audizioni per l'autorizzazione di pianificazione in relazione a tutte le misure connesse.

 

(24) Si dovrebbero proseguire i lavori nelle sedi appropriate al fine di raggiungere un elevato livello di armonizzazione per quanto riguarda i segnali e i pittogrammi utilizzati sui pannelli a messaggio variabile nelle gallerie. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad armonizzare l'interfaccia con l'utente in tutte le gallerie del loro territorio.

 

(25) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad attuare livelli di sicurezza comparabili per le gallerie situate nel loro territorio ma che non fanno parte della rete europea di trasporto stradale e che di conseguenza non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

 

(26) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad elaborare disposizioni nazionali volte a conseguire un livello di sicurezza più elevato delle gallerie,

 

hanno adottato la presente direttiva (6):

 

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 settembre 2003, n. C 220.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. C 256.

(5) Parere del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003, posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 2004 (G.U.U.E. C 95 E del 20.4.2004) e posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(6) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 1 (7)

Oggetto e campo di applicazione.

1. La presente direttiva ha lo scopo di garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la prevenzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria nonché mediante la protezione in caso di incidente.

 

2. La presente direttiva si applica a tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

 

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(7) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 2 (8)

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE ed illustrata da carte geografiche e/o descritta nell'allegato II di tale decisione;

 

2) «servizi di pronto intervento»: tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i pompieri e le squadre di soccorso;

 

3) «lunghezza della galleria»: la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati.

 

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(8) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 3 (9)

Misure di sicurezza.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le gallerie situate sul loro territorio, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato I.

 

2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato I possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che non sono realizzabili o che lo sono soltanto a un costo sproporzionato, l'autorità amministrativa di cui all'articolo 4 può accettare la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa a tali requisiti, purché le misure alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta. L'efficacia di tali misure deve essere dimostrata mediante un'analisi dei rischi effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di riduzione dei rischi che accettano come soluzione alternativa e motivano la loro decisione. Il presente paragrafo non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto di cui all'articolo 9.

 

3. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più severi sempre che questi non siano in contrasto con quelli prescritti dalla presente direttiva.

 

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(9) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 4 (10)

Autorità amministrativa

1. Gli Stati membri designano una o più autorità amministrative, nel seguito denominate «l'autorità amministrativa», che hanno la responsabilità di assicurare che vengano rispettati tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria e che prendono le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza della presente direttiva.

 

2. L'autorità amministrativa può essere istituita a livello nazionale, regionale o locale.

 

3. Ciascuna galleria della rete transeuropea situata sul territorio di un solo Stato membro è soggetta alla responsabilità di una sola autorità amministrativa. Per ciascuna galleria situata sul territorio di due Stati membri, ciascuno di questi designa un'autorità amministrativa o, in alternativa, i due Stati membri designano un'autorità amministrativa comune. Se esistono due autorità amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità relative alla sicurezza della galleria sono adottate previo accordo dell'altra autorità.

 

4. L'autorità amministrativa provvede alla messa in servizio delle gallerie di cui all'allegato II.

 

5. Fatte salve ulteriori disposizioni in merito a livello nazionale, l'autorità amministrativa è autorizzata a sospendere o a limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati. Essa specifica a quali condizioni possano essere ristabilite condizioni di traffico normali.

 

6. L'autorità amministrativa garantisce che siano svolti i seguenti compiti:

 

a) effettuazione su base periodica delle prove e ispezioni delle gallerie ed elaborazione di requisiti pertinenti di sicurezza;

 

b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per fornire formazione e equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

 

c) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;

 

d) attuazione delle misure di riduzione dei rischi necessarie;

 

7. Quando un organo designato come autorità amministrativa esisteva prima della designazione di cui al presente articolo, tale autorità amministrativa può continuare ad esercitare le responsabilità di cui era investita in precedenza a condizione di conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

 

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(10) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 5 (11)

Gestore della galleria.

1. Per ciascuna galleria situata sul territorio di uno Stato membro, che si trovi nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, l'autorità amministrativa identifica, quale gestore della galleria, l'organismo pubblico o privato responsabile della gestione della galleria nella fase interessata. Questa funzione può essere esercitata dalla stessa autorità amministrativa.

 

2. Per ciascuna galleria situata sul territorio di due Stati membri, le due autorità amministrative o l'autorità amministrativa comune riconoscono un solo organismo responsabile del funzionamento della galleria.

 

3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria il gestore della galleria deve redigere un rapporto di inconvenienti. Il rapporto è trasmesso al responsabile della sicurezza di cui all'articolo 6, all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è prodotto l'incidente o l'evento.

 

4. Se in esito a un'inchiesta viene stilata una relazione che analizza le circostanze in cui si è prodotto l'incidente o l'evento di cui al paragrafo 3 o le conclusioni che se ne possono trarre, il gestore della galleria la trasmette al responsabile della sicurezza, all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha ricevuta.

 

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(11) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 6 (12)

Responsabile della sicurezza.

1. Per ciascuna galleria il gestore della galleria designa un responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dall'autorità amministrativa e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Il responsabile della sicurezza può essere un membro del personale della galleria o dei servizi di pronto intervento, gode di piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non riceve alcuna istruzione da un datore di lavoro. Un responsabile della sicurezza può esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per più gallerie in una regione determinata.

 

2. Il responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:

 

a) assicura il coordinamento con servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;

 

b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;

 

c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;

 

d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati, e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;

 

e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;

 

f) verifica che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;

 

g) partecipa alla valutazione di ogni incidente di rilievo ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

 

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(12) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 7 (13)

Ente per le ispezioni.

Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni, le valutazioni e i collaudi vengano effettuati da enti per le ispezioni. Questa funzione può essere esercitata dall'autorità amministrativa. Ogni ente che effettua le ispezioni, le valutazioni e i collaudi deve possedere un alto livello di competenza e disporre di procedure di qualità elevata e deve essere funzionalmente indipendente dal gestore della galleria.

 

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(13) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 8 (14)

Notifica dell'autorità amministrativa.

Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità amministrativa entro il 1° maggio 2006. Nel caso di modifiche di tali dati, essi ne informano la Commissione entro tre mesi.

 

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(14) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 9 (15)

Gallerie il cui progetto non è ancora stato approvato.

1. Tutte le gallerie il cui progetto non sia stato approvato dall'autorità responsabile entro il 1° maggio 2006 sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

 

2. La galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

 

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(15) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 10 (16)

Gallerie il cui progetto è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico.

1. Per le gallerie il cui progetto è già stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1° maggio 2006, l'autorità amministrativa ne valuta la conformità con i requisiti prescritti dalla presente direttiva, con un riferimento particolare alla documentazione di sicurezza di cui all'allegato II.

 

2. Se accerta che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al gestore della galleria che occorre prendere le pertinenti misure necessarie per aumentare la sicurezza e ne informa il responsabile della sicurezza.

 

3. In tal caso la galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

 

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(16) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 11 (17)

Gallerie già in esercizio.

1. Nel caso di gallerie che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, l'autorità amministrativa ha tempo fino al 30 ottobre 2006 per valutare la conformità della galleria ai requisiti della presente direttiva, con un riferimento particolare alla documentazione di sicurezza di cui all'allegato II e sulla base di un'ispezione.

 

2. Il gestore della galleria propone, se necessario, all'autorità amministrativa un piano inteso ad adeguare la galleria alle disposizioni della presente direttiva nonché gli interventi correttivi che intende realizzare.

 

3. L'autorità amministrativa approva gli interventi correttivi o chiede che vi vengano apportate modifiche.

 

4. Successivamente, se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali nella costruzione o nel funzionamento, una volta realizzati tali interventi, viene attuata la procedura di cui all'allegato II.

 

5. Entro il 30 aprile 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che descrive come essi prevedono di conformarsi ai requisiti della presente direttiva, le misure in progetto e, se del caso, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. Per ridurre al minimo le perturbazioni del traffico a livello europeo, la Commissione può fare osservazioni in merito al calendario dei lavori mediante i quali si intende garantire la conformità delle gallerie ai requisiti della presente direttiva.

 

6. I lavori di riadeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un calendario e completati entro il 30 aprile 2014.

 

7. Quando la lunghezza totale dei fornici delle gallerie attualmente esistenti divisa per la lunghezza totale della porzione della rete stradale transeuropea situata sul loro territorio supera la media europea, gli Stati membri possono prolungare di 5 anni il periodo previsto al paragrafo 6.

 

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(17) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 12 (18)

Ispezioni periodiche.

1. L'autorità amministrativa verifica che ispezioni periodiche vengano effettuate dall'ente per le ispezioni onde garantire che tutte le gallerie contemplate dalla presente direttiva siano conformi alle disposizioni della stessa.

 

2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria non deve superare i sei anni.

 

3. Qualora, in base alla relazione dell'ente per le ispezioni, constati che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al gestore della galleria ed al responsabile della sicurezza che devono essere adottate misure destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. L'autorità amministrativa definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonché qualsiasi altra restrizione e condizione pertinente.

 

4. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali nella costruzione e nel funzionamento, una volta realizzati tali interventi, la galleria è soggetta ad una nuova autorizzazione di esercizio secondo la procedura prevista dall'allegato II.

 

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(18) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 13 (19)

Analisi dei rischi.

1. L'analisi dei rischi viene effettuata, se necessario, da un organismo funzionalmente indipendente dal gestore della galleria. Il contenuto e i risultati delle analisi dei rischi sono inseriti nella documentazione di sicurezza trasmessa all'autorità amministrativa. L'analisi di cui trattasi è un'analisi dei rischi di una galleria determinata che tiene conto di tutti gli elementi inerenti alle sue caratteristiche progettuali e delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza, e segnatamente le caratteristiche ed il tipo di traffico, la lunghezza e la geometria della galleria, nonché il numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, a livello nazionale, venga utilizzata una metodologia analitica e ben definita, corrispondente alle migliori pratiche disponibili e informano della metodologia applicata la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.

 

3. Entro il 30 aprile 2009 la Commissione pubblica una relazione sulle pratiche seguite negli Stati membri. Se necessario, la Commissione presenta proposte ai fini dell'adozione di una metodologia dell'analisi dei rischi comune ed armonizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

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(19) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 14 (20)

Deroghe per innovazioni tecniche.

1. Sulla base di una domanda debitamente documentata del gestore della galleria, l'autorità amministrativa può accordare deroghe ai requisiti prescritti dalla presente direttiva allo scopo di consentire l'installazione e l'uso di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo di procedure di sicurezza innovative atti a fornire un livello equivalente o più elevato di protezione rispetto alle tecnologie attuali prescritte dalla presente direttiva.

 

2. Se l'autorità amministrativa intende concedere la deroga, lo Stato membro trasmette previamente alla Commissione una domanda di deroga comprendente la richiesta del gestore della galleria e il parere dell'ente per le ispezioni.

 

3. La Commissione notifica la domanda agli Stati membri entro un mese dal suo ricevimento.

 

4. Se, entro un termine di tre mesi, né la Commissione né gli Stati membri formulano obiezioni, la deroga si considera accettata e la Commissione provvede a informarne gli Stati membri.

 

5. Se vengono formulate obiezioni, la Commissione formula una proposta secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. In caso di decisione negativa l'autorità amministrativa non concede la deroga.

 

6. Dopo un esame secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, una decisione di accordare una deroga può autorizzare l'applicazione della deroga in questione ad altre gallerie.

 

7. Ogniqualvolta le richieste di deroga presentate lo giustifichino, la Commissione pubblica una relazione sulle pratiche seguite negli Stati membri e, se necessario, presenta proposte di modifica della presente direttiva.

 

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(20) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 15 (21)

Relazioni periodiche.

1. Gli Stati membri compilano ogni due anni relazioni sugli incendi scoppiati nelle gallerie e sugli incidenti che mettono chiaramente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, e sulla frequenza e le cause di tali incidenti, ne danno una valutazione e forniscono informazioni sul ruolo effettivo e sull'efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza. Tali relazioni verranno trasmesse alla Commissione dagli Stati membri entro la fine di settembre dell'anno seguente al periodo oggetto della relazione. La Commissione metterà a disposizione di tutti gli Stati membri tali relazioni.

 

2. Gli Stati membri elaborano un piano che comprende un calendario per l'applicazione progressiva delle disposizioni della presente direttiva alle gallerie già in esercizio di cui all'articolo 11 e lo notificano entro il 30 ottobre 2006 alla Commissione. Successivamente, gli Stati membri informano la Commissione ogni due anni sullo stato di attuazione del piano e sugli eventuali adeguamenti del medesimo, sino al termine del periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 6 e 7.

 

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(21) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 16 (22)

Adeguamento al progresso tecnico.

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

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(22) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 17 (23)

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/458/CE (24) è fissato in tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(23) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

(24) Così nella G.U.U.E. Trattasi, in realtà, della decisione 1999/468/CE.

 

 

Articolo 18 (25)

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni unitamente a una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

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(25) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 19 (26)

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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(26) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Articolo 20 (27)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

 

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(27) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Allegato I (28)

Misure di sicurezza di cui all'articolo 3

1. Criteri per decidere sulle misure di sicurezza

 

1.1. Parametri di sicurezza

 

1.1.1. Le misure di sicurezza da realizzare in una galleria devono basarsi su una considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema consistenti nell'infrastruttura, l'esercizio, gli utenti e i veicoli.

 

1.1.2. Si tiene conto dei seguenti parametri quali:

 

- lunghezza della galleria,

 

- numero di fornici,

 

- numero di corsie,

 

- geometria della sezione trasversale,

 

- allineamento verticale e orizzontale,

 

- tipo di costruzione,

 

- traffico unidirezionale o bidirezionale,

 

- volume di traffico per fornice (compresa la distribuzione nel tempo),

 

- rischio di congestione (giornaliero o stagionale),

 

- tempo di intervento dei servizi di pronto intervento,

 

- presenza e percentuale di veicoli pesanti,

 

- presenza, percentuale e tipo di trasporto di merci pericolose,

 

- caratteristiche delle strade di accesso,

 

- larghezza delle corsie,

 

- considerazioni relative alla velocità,

 

- condizioni geografiche e meteorologiche.

 

1.1.3. Se una galleria ha una caratteristica speciale riguardante i summenzionati parametri, occorre effettuare un'analisi dei rischi conformemente all'articolo 13 per stabilire se siano necessari misure di sicurezza integrative e/o un equipaggiamento complementare per garantire un livello elevato di sicurezza della galleria. Questa analisi dei rischi deve tener conto di eventuali incidenti, che pregiudicano manifestamente la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e che possono verificarsi durante la fase di esercizio nonché della natura e dell'ampiezza delle loro possibili conseguenze.

 

1.2. Requisiti minimi

 

1.2.1. Devono essere messe in atto almeno le misure di sicurezza prescritte dai seguenti paragrafi per assicurare un livello minimo di sicurezza in tutte le gallerie contemplate nella presente direttiva. Può essere consentito discostarsi in misura limitata da questi requisiti, a condizione che sia stata completata con successo la seguente procedura:

 

Gli Stati membri o l'autorità amministrativa trasmettono alla Commissione informazioni in merito:

 

- al discostamento limitato previsto (ai discostamenti limitati previsti),

 

- alle ragioni imperative alla base del discostamento limitato previsto,

 

- alle misure alternative di riduzione dei rischi da applicare o rafforzare al fine di garantire un livello di sicurezza almeno equivalente, inclusa la relativa comprova sotto forma di un'analisi dei rischi corrispondenti.

 

La Commissione trasmette la richiesta di discostamento limitato agli Stati membri quanto prima e in ogni caso entro un mese dal suo ricevimento.

 

Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, né la Commissione né uno Stato membro hanno formulato obiezioni, il discostamento limitato si considera accettato e la Commissione provvede a informarne tutti gli Stati membri. Se sono espresse obiezioni, la Commissione presenta una proposta secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. In caso di decisione negativa, il discostamento limitato non è autorizzato.

 

1.2.2. Per prevedere un'interfaccia unica in tutte le gallerie a cui si applica la presente direttiva, non è consentito discostarsi dai requisiti dei seguenti paragrafi per quanto concerne la progettazione delle infrastrutture di sicurezza a disposizione degli utenti delle gallerie (stazioni di emergenza, segnaletica, piazzole di sosta, uscite di emergenza, ritrasmissione radio se richiesta).

 

1.3. Volume di traffico

 

1.3.1. Quando nel presente allegato si fa riferimento al «volume di traffico», questo indica la media annua del traffico giornaliero in una galleria, per corsia. Nel calcolo del volume di traffico, ogni veicolo a motore conta per una unità.

 

1.3.2. Se il numero di veicoli pesanti con stazza maggiore di 3,5 t supera il 15% della media annua del traffico giornaliero o se il traffico giornaliero stagionale supera significativamente la media annua del traffico giornaliero, devono essere valutati i rischi supplementari e di essi occorre tenere conto aumentando il volume di traffico della galleria ai fini dell'applicazione dei paragrafi che seguono.

 

2. Misure infrastrutturali

 

2.1. Numero di fornici e di corsie

 

2.1.1. I principali criteri per decidere se si debba costruire una galleria a fornice singolo o doppio devono essere il volume di traffico previsto e la sicurezza, prendendo in considerazione aspetti quali la percentuale di automezzi pesanti, il dislivello e la lunghezza.

 

2.1.2. In ogni caso, per le gallerie in fase di progettazione, se una previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 10.000 veicoli al giorno per corsia, quando questo valore viene superato deve essere in funzione una galleria a doppio fornice con traffico unidirezionale.

 

2.1.3. Fatta eccezione per la corsia di emergenza, il numero di corsie deve restare lo stesso tanto all'esterno che all'interno della galleria. Ogni cambiamento del numero di corsie deve intervenire ad una distanza sufficiente dal portale della galleria; tale distanza deve essere almeno pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo che procede alla velocità massima consentita. Se circostanze geografiche non consentono di rispettare questa distanza, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzate per aumentare la sicurezza.

 

2.2. Geometria della galleria

 

2.2.1. Nella fase di progettazione della geometria della sezione trasversale e dell'allineamento orizzontale e verticale di una galleria e delle strade di accesso occorre tenere conto particolarmente della sicurezza, in quanto tali parametri influiscono significativamente sulla probabilità che si verifichino incidenti e sulla gravità di questi.

 

2.2.2. Nelle gallerie nuove non sono consentiti dislivelli longitudinali superiori al 5%, a meno che non sia geograficamente possibile attuare alcun'altra soluzione.

 

2.2.3. Nelle gallerie con dislivelli superiori al 3% devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzate per aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi dei rischi.

 

2.2.4. Se la larghezza della corsia per veicoli lenti è inferiore a 3,5 m ed è consentito il transito di veicoli pesanti, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzate per aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi dei rischi.

 

2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza

 

2.3.1. Nelle gallerie nuove sprovviste di corsie di emergenza, devono essere previste banchine pedonabili di emergenza, sopraelevate o meno, che gli utenti utilizzano in caso di guasto o incidente. La presente disposizione non si applica nel caso in cui le caratteristiche di costruzione della galleria non lo consentano, o lo consentano solo a costi sproporzionati, e la galleria sia unidirezionale e munita di un sistema permanente di sorveglianza e di chiusura delle corsie.

 

2.3.2. Nelle gallerie esistenti sprovviste sia di corsie di emergenza sia di banchine pedonabili di emergenza devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzate per garantire la sicurezza.

 

2.3.3. Le uscite di emergenza consentono agli utenti della galleria di abbandonare quest'ultima a piedi e raggiungere un luogo sicuro in caso di incidente o incendio. Queste uscite devono costituire anche una via di accesso alla galleria, a piedi, per i servizi di pronto intervento. Esempi di tali uscite di emergenza sono:

 

- uscite, dirette, verso l'esterno della galleria,

 

- gallerie trasversali tra fornici della galleria,

 

- uscite verso una galleria di emergenza,

 

- rifugi con vie di fuga separate dal fornice della galleria.

 

2.3.4. È vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a vie di fuga verso l'esterno.

 

2.3.5. Devono essere previste uscite di emergenza se le analisi dei rischi pertinenti, comprese la diffusione del fumo e la velocità di propagazione alle condizioni locali, rivelano che la ventilazione e le altre misure di sicurezza sono insufficienti a garantire la sicurezza degli utenti.

 

2.3.6. Nelle gallerie nuove devono esservi in ogni caso uscite di emergenza se il volume di traffico supera i 2.000 veicoli per corsia.

 

2.3.7. Per le gallerie esistenti di lunghezza superiore a 1.000 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia della realizzazione di nuove uscite di emergenza.

 

2.3.8. Se vi sono uscite di emergenza, la distanza tra due di esse non deve superare i 500 m.

 

2.3.9. Mezzi appropriati, ad esempio porte, devono impedire la propagazione del fumo e del calore nelle vie di fuga dietro l'uscita di emergenza, consentendo così agli utenti di raggiungere l'esterno in condizioni di sicurezza e ai servizi di pronto intervento di accedere alla galleria.

 

2.4. Accesso per i servizi di pronto intervento

 

2.4.1. Nella gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1.500 m delle gallerie trasversali adatte ai veicoli dei servizi di pronto intervento.

 

2.4.2. Ove geograficamente possibile, devono esserci punti di attraversamento dello spartitraffico al di fuori di ciascun portale di una galleria a due o più fornici. Ciò consentirà ai servizi di pronto intervento di accedere immediatamente a ciascuno dei fornici.

 

2.5. Piazzole di sosta

 

2.5.1. Nelle nuove gallerie bidirezionali di lunghezza superiore a 1.500 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia devono essere previste piazzole di sosta a distanze non superiori a 1.000 m, qualora non siano previste corsie di emergenza.

 

2.5.2. Nelle gallerie bidirezionali esistenti di lunghezza superiore a 1.500 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia, che siano prive di corsie di emergenza, deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia della realizzazione di piazzole di sosta.

 

2.5.3. Se le caratteristiche di costruzione della galleria non lo consentono o lo consentono solo a un costo sproporzionato, non è obbligatorio prevedere le piazzole di sosta se la larghezza totale della parte della galleria accessibile ai veicoli, escluse le parti sopraelevate e le corsie normali, è pari almeno alla larghezza di una corsia normale.

 

2.5.4. Le piazzole di sosta comprendono una stazione di emergenza.

 

2.6. Drenaggio

 

2.6.1. Se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili e tossici è effettuato tramite canali di scolo appositamente progettati o altri dispositivi all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie. Inoltre, il sistema di drenaggio deve essere progettato e mantenuto in funzione in modo da impedire incendi nonché il propagarsi di liquidi infiammabili e tossici all'interno di un fornice e tra i fornici.

 

2.6.2. Se nelle gallerie esistenti non è possibile soddisfare tali requisiti, o è possibile soddisfarli solo a un costo sproporzionato, se ne deve tenere conto al momento di decidere se autorizzare il trasporto di merci pericolose, sulla base di un'analisi dei pertinenti rischi.

 

2.7. Caratteristiche ignifughe delle strutture

 

La struttura principale di tutte le gallerie in cui un cedimento locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche, come ad esempio le gallerie sommerse o le gallerie che possono causare il cedimento di importanti strutture adiacenti, devono assicurare un livello sufficiente di caratteristiche ignifughe.

 

2.8. Illuminazione

 

2.8.1. L'illuminazione ordinaria deve essere prevista in modo tale da assicurare una visibilità adeguata ai conducenti nella zona di ingresso e all'interno della galleria, di giorno e di notte.

 

2.8.2. L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista in modo tale da fornire un minimo di visibilità agli utenti della galleria, per consentire loro di abbandonare quest'ultima con i loro veicoli in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

 

2.8.3. Le illuminazioni di evacuazione, quali segnali luminosi di evacuazione, posti a un'altezza non superiore a 1,5 m, devono guidare gli utenti della galleria che sgombrano la galleria a piedi, in caso di emergenza.

 

2.9. Ventilazione

 

2.9.1. Nella progettazione, costruzione e esercizio dell'impianto di ventilazione si deve tenere conto dei seguenti elementi:

 

- controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli, nel caso di flussi di traffico normali e nei picchi di traffico,

 

- controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in caso di arresto del traffico per incidenti,

 

- controllo del calore e del fumo in caso di incendio.

 

2.9.2. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1.000 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica.

 

2.9.3. Nelle gallerie con traffico bidirezionale e/o unidirezionale congestionato, la ventilazione longitudinale è consentita solo se l'analisi del rischio di cui all'articolo 13 indica che essa è accettabile e/o sono adottate misure specifiche, come ad esempio un'adeguata gestione del traffico, minori distanze tra le uscite di emergenza, estrazioni intermedie dei fumi.

 

2.9.4. Nelle gallerie in cui è necessario un impianto di ventilazione meccanica e non è consentita la ventilazione longitudinale ai sensi del punto 2.9.3, devono essere utilizzati impianti di ventilazione trasversale o semitrasversale. Tali impianti devono permettere di evacuare i fumi in caso di incendio.

 

2.9.5. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m con traffico bidirezionale, un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia, un centro di controllo e ventilazione trasversale e/o semitrasversale, devono essere adottate le seguenti misure minime per quanto concerne la ventilazione:

 

- installazione di dispositivi di estrazione dell'aria e del fumo azionabili separatamente o a gruppi,

 

- controllo costante della velocità longitudinale dell'aria e conseguente regolazione del processo di controllo dell'impianto di ventilazione (estrattori, ventilatori, ecc.).

 

2.10. Stazioni di emergenza

 

2.10.1. Le stazioni di emergenza sono progettate per mettere a disposizione diversi strumenti di sicurezza, in particolare telefoni di emergenza ed estintori, ma non per proteggere gli utenti dagli effetti di un incendio.

 

2.10.2. Le stazioni di emergenza possono essere costituite da un armadio o, preferibilmente, da una nicchia nel piedritto. Devono essere munite come minimo di un telefono di emergenza e di due estintori.

 

2.10.3. Devono esserci stazioni di emergenza vicino ai portali e all'interno, a intervalli non superiori a 150 m per le gallerie nuove e non superiori a 250 m per le gallerie esistenti.

 

2.11. Erogazione idrica

 

Deve essere prevista l'erogazione idrica per tutte le gallerie. Vicino ai portali e all'interno delle gallerie devono essere disponibili idranti a intervalli non superiori a 250 m. Se l'erogazione idrica non è disponibile, è obbligatorio verificare che sia assicurata in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente.

 

2.12. Segnaletica stradale

 

Devono essere usati appositi segnali stradali per tutti gli impianti di sicurezza previsti per gli utenti della galleria. Nell'allegato III figurano i segnali e i pannelli da usare nelle gallerie.

 

2.13. Centro di controllo

 

2.13.1. Deve essere installato un centro di controllo in tutte le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia.

 

2.13.2. La sorveglianza di diverse gallerie può essere accentrata in un unico centro di controllo.

 

2.14. Impianti di sorveglianza

 

2.14.1. In tutte le gallerie con un centro di controllo devono essere installati impianti di sorveglianza con telecamere e un impianto di rilevamento automatico degli incidenti stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi.

 

2.14.2. In tutte le gallerie prive di un centro di controllo devono essere installati impianti di rilevamento automatico degli incendi qualora il funzionamento della ventilazione meccanica per il controllo dei fumi sia diverso dal funzionamento automatico della ventilazione per il controllo degli inquinanti.

 

2.15. Impianto per chiudere la galleria

 

2.15.1. Prima degli ingressi di tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1.000 m, devono essere installati semafori che consentono di chiudere la galleria in situazioni di emergenza. Possono essere previste misure supplementari, ad esempio pannelli a messaggio variabile e barriere, per ottenere il rispetto delle istruzioni.

 

2.15.2. All'interno di tutte le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, con un centro di controllo e un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia, è raccomandato un impianto, a intervalli non superiori a 1.000 m, per fermare i veicoli in caso di emergenza. Tale impianto è costituito da semafori ed eventualmente da misure supplementari, quali altoparlanti, pannelli a messaggio variabile e barriere.

 

2.16. Sistemi di comunicazione

 

2.16.1. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1.000 m e con un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia devono essere installati impianti per ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento.

 

2.16.2. Se vi è un centro di controllo, deve essere possibile interrompere le ritrasmissioni radio degli eventuali canali destinati agli utenti della galleria, per diffondere messaggi di emergenza.

 

2.16.3. I rifugi e le altre strutture in cui gli utenti della galleria in fase di evacuazione sono tenuti ad aspettare prima di poter raggiungere l'esterno devono essere dotati di altoparlanti per comunicare informazioni agli stessi utenti.

 

2.17. Alimentazione elettrica e circuiti elettrici

 

2.17.1. Tutte le gallerie devono disporre di un'alimentazione elettrica di emergenza per assicurare il funzionamento dell'impianto di sicurezza che è indispensabile sino alla totale evacuazione degli utenti dalla galleria.

 

2.17.2. I circuiti elettrici, di misurazione e di controllo devono essere progettati in modo che un guasto locale, dovuto ad esempio a un incendio, non coinvolga i circuiti non interessati.

 

2.18. Caratteristiche ignifughe degli impianti

 

Il livello delle caratteristiche ignifughe di tutti gli impianti della galleria deve tenere conto delle possibilità tecnologiche e mirare al mantenimento delle necessarie funzioni di sicurezza in caso di incendio.

 

2.19. Tabella che riassume le informazioni relative ai requisiti minimi

 

La tabella riportata in appresso riassume le informazioni relative ai requisiti minimi dei paragrafi precedenti. I requisiti minimi sono riportati nel dispositivo del presente allegato.

 

 

3. Misure riguardanti l'esercizio

 

3.1. Mezzi di esercizio

 

L'esercizio deve essere organizzato e dotato dei mezzi necessari per assicurare la continuità e la sicurezza del traffico in tutta la galleria. Il personale addetto all'esercizio e i servizi di pronto intervento devono ricevere una formazione iniziale e continua adeguata.

 

3.2. Piani in caso di emergenza

 

Per tutte le gallerie devono essere disponibili piani di intervento in caso di emergenza. Per le gallerie che iniziano e finiscono in Stati membri diversi, un unico piano di intervento binazionale coinvolge i due paesi.

 

3.3. Lavori nelle gallerie

 

La chiusura completa o parziale di corsie per lavori di costruzione o manutenzione programmati in anticipo inizia sempre all'esterno della galleria. A tale scopo possono essere utilizzati pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere meccaniche.

 

3.4. Gestione degli incidenti

 

In caso di incidente grave tutti i fornici interessati della galleria devono essere immediatamente chiusi al traffico.

 

Questa operazione avviene attivando contemporaneamente non soltanto i summenzionati dispositivi collocati davanti all'imbocco, ma anche i pannelli a messaggio variabile, i semafori e le barriere meccaniche all'interno della galleria, ove presenti, in modo che tutto il traffico sia bloccato quanto prima all'interno e all'esterno della galleria. Nelle gallerie di lunghezza inferiore a 1.000 m, la chiusura può essere effettuata con altri mezzi. Il traffico deve essere gestito in modo da permettere ai veicoli non coinvolti nell'incidente di uscire rapidamente dalla galleria.

 

In occasione di esercitazioni periodiche, deve essere misurato il tempo di intervento dei servizi di pronto intervento in caso di incidente in galleria, tempo che deve essere il più breve possibile e che può essere inoltre misurato in caso di incidenti. Nelle principali gallerie bidirezionali con elevato volume di traffico, deve essere effettuata un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 13 per stabilire se è necessario collocare servizi di pronto intervento alle due estremità della galleria.

 

3.5. Attività del centro di controllo

 

Per tutte le gallerie che richiedono un centro di controllo, comprese quelle che iniziano e finiscono in Stati membri diversi, un unico centro di controllo deve controllare la situazione in qualsiasi momento.

 

3.6. Chiusura della galleria

 

In caso di chiusura della galleria (per un breve o lungo periodo), si devono informare gli utenti sui migliori itinerari alternativi tramite sistemi informativi di facile accesso.

 

Gli itinerari alternativi fanno parte dei piani di emergenza sistematici e devono essere finalizzati a mantenere quanto più possibile scorrevole il traffico nonché a minimizzare gli effetti secondari sulla sicurezza nelle zone limitrofe.

 

Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per evitare l'eventualità che una galleria situata sul territorio di due Stati membri non possa essere utilizzata a causa di condizioni metereologiche avverse.

 

3.7. Trasporto di merci pericolose

 

Con riguardo all'accesso alle gallerie da parte di veicoli che trasportano merci pericolose, quali definite nella pertinente normativa europea concernente il trasporto di merci pericolose su strada, si applicano le seguenti misure:

 

- esecuzione di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 13 anteriormente alla definizione o alla modifica delle normative o dei requisiti applicabili al trasporto di merci pericolose in galleria,

 

- installazione di una segnaletica atta ad assicurare l'osservanza della normativa prima dell'ultima uscita possibile precedente la galleria e agli imbocchi delle gallerie, nonché con un anticipo che consenta ai conducenti di scegliere itinerari alternativi,

 

- presa in considerazione, su base individuale e in seguito alla precitata analisi dei rischi, di specifiche misure operative volte a ridurre i rischi riguardanti tutti i veicoli che trasportano merci pericolose nelle gallerie, o alcuni di essi, quali la presentazione di una dichiarazione prima dell'ingresso o la formazione di convogli scortati da veicoli di accompagnamento.

 

3.8. Sorpassi nelle gallerie

 

Deve essere eseguita un'analisi dei rischi per valutare se consentire ai mezzi pesanti di effettuare sorpassi nelle gallerie dotate di più di una corsia in ogni direzione.

 

3.9. Distanza tra i veicoli e velocità

 

La velocità appropriata dei veicoli e la distanza di sicurezza tra essi sono fattori particolarmente importanti nelle gallerie e richiedono la massima attenzione. A tale scopo, occorre tra l'altro consigliare agli utenti delle gallerie la velocità e la distanza appropriate. Se del caso, avviare le opportune misure esecutive.

 

Gli utenti della strada alla guida di autovetture dovrebbero mantenere, in condizioni normali, una distanza minima dal veicolo che li precede equivalente alla distanza percorsa da un veicolo in 2 secondi. Per gli automezzi pesanti questa distanza dovrebbe essere raddoppiata.

 

In caso di arresto del traffico all'interno di una galleria, gli utenti dovrebbero mantenere una distanza minima di 5 metri dal veicolo che li precede, a meno che ciò non sia possibile a causa di una sosta di emergenza.

 

4. Campagne di informazione

 

Vengono organizzate periodicamente campagne di informazione riguardanti la sicurezza nelle gallerie, realizzate in collaborazione con le parti interessate sulla base del lavoro armonizzato di organizzazioni internazionali. Le campagne di informazione pubblicizzano il comportamento corretto che gli utenti della strada devono adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano, soprattutto con riferimento a guasti dei veicoli, congestione del traffico, incidenti e incendi.

 

Le informazioni sull'equipaggiamento di sicurezza disponibile e sul corretto comportamento degli utenti della strada in galleria vengono esposte in luoghi adatti per gli utenti (ad esempio nelle aree di servizio prima delle gallerie e agli imbocchi delle gallerie quando il traffico viene fermato o su Internet).

 

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(28) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Allegato II (29)

Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche

1. Approvazione del progetto

 

1.1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a partire dalla fase preliminare di progettazione.

 

1.2. Prima che abbia inizio la costruzione, il gestore della galleria compila la documentazione di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 relativa a una galleria, durante la fase di progettazione e consulta il responsabile della sicurezza. Il gestore della galleria presenta all'autorità amministrativa per approvazione la documentazione di sicurezza corredandola del parere del responsabile della sicurezza e/o dell'ente per le ispezioni se disponibile.

 

1.3. Se conforme, il progetto viene approvato dall'autorità responsabile, che informa il gestore della galleria e l'autorità amministrativa della sua decisione.

 

2. Documentazione di sicurezza

 

2.1. Il gestore della galleria compila la documentazione di sicurezza per ogni galleria e la tiene costantemente aggiornata e ne fornisce una copia al responsabile della sicurezza.

 

2.2. La documentazione di sicurezza descrive le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza degli utenti, tenendo conto delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili, la natura del percorso, la configurazione della struttura, l'area circostante, la natura del traffico e la possibilità di intervento da parte dei servizi di pronto intervento di cui all'articolo 2 della direttiva.

 

2.3. In particolare, in fase di progettazione, la documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

 

- una descrizione della struttura progettata e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste,

 

- uno studio sulle previsioni del traffico che specifichi e giustifichi le condizioni previste per il trasporto di merci pericolose, corredato dell'analisi del rischio di cui al punto 3.7 dell'allegato I,

 

- un'indagine specifica sui rischi che descriva i possibili incidenti che manifestamente mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti stradali nelle gallerie, suscettibili di verificarsi durante l'esercizio, e la natura e l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e comprovare misure per ridurre la probabilità di incidenti e le loro conseguenze,

 

- un parere in merito alla sicurezza da parte di un esperto o di un'organizzazione specializzata nel settore, che potrebbe essere l'ente per le ispezioni.

 

2.4. La documentazione di sicurezza per una galleria nella fase di messa in servizio include, oltre alla documentazione relativa alla fase di progettazione:

 

- una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal gestore della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria,

 

- un programma di emergenza elaborato in collaborazione con i servizi di pronto intervento che tiene conto altresì delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili,

 

- una descrizione del sistema di integrazione permanente dell'esperienza con cui incidenti significativi possono essere registrati e analizzati.

 

2.5. La documentazione di sicurezza di una galleria in esercizio deve includere, oltre a quella prevista per la fase di messa in servizio:

 

- una relazione e un'analisi sugli incidenti significativi verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva,

 

- un elenco delle esercitazioni di sicurezza svolte e un'analisi delle lezioni tratte in merito.

 

3. Messa in servizio

 

3.1. L'apertura di una galleria al traffico è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa (messa in servizio) in linea con la seguente procedura.

 

3.2. Detta procedura si applica anche all'apertura al traffico di una galleria dopo qualsiasi modifica rilevante apportata alla costruzione o al suo funzionamento o qualsiasi intervento significativo di modifica della galleria che possa alterare in misura considerevole le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza.

 

3.3. Il gestore della galleria trasmette la documentazione di cui al punto 2.4 al responsabile della sicurezza, che fornisce un parere sull'apertura della galleria al traffico.

 

3.4. Il gestore della galleria inoltra la documentazione di sicurezza all'autorità amministrativa, corredandola del parere del responsabile della sicurezza. L'autorità amministrativa decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e lo notifica al gestore della galleria. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di pronto intervento.

 

4. Modifiche

 

4.1. Per qualsiasi modifica sostanziale apportata alla struttura, all'attrezzatura e al funzionamento che possa alterare significativamente le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza, il gestore della galleria provvede a chiedere una nuova autorizzazione di esercizio secondo la procedura di cui al punto 3.

 

4.2. Il gestore della galleria informa il responsabile della sicurezza di qualsiasi modifica della costruzione e del funzionamento. Inoltre, prima di qualsiasi intervento di modifica della galleria, fornisce al responsabile della sicurezza la relativa documentazione, corredata dei dettagli delle proposte.

 

4.3. Il responsabile della sicurezza esamina le conseguenze della modifica e in ogni caso esprime il suo parere al gestore della galleria, che invia una copia all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento.

 

5. Esercitazioni periodiche

 

Il gestore della galleria e i servizi di pronto intervento organizzano, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni per il personale della galleria e i servizi di pronto intervento.

 

Le esercitazioni:

 

- devono essere quanto più possibile realistiche e devono corrispondere agli scenari di incidente definiti,

 

- devono fornire risultati chiari di valutazione,

 

- devono prevenire danni alla galleria,

 

- possono svolgersi, in parte, anche sotto forma di simulazioni a tavolino o al computer per ottenere risultati complementari.

 

a) Esercitazioni su scala reale e in condizioni quanto più possibile realistiche sono effettuate in ciascuna galleria almeno ogni quattro anni. La chiusura della galleria sarà richiesta solo se è possibile trovare una soluzione accettabile per la deviazione del traffico. Per ogni anno intermedio si effettuano esercitazioni parziali e/o di simulazione. Nelle zone in cui varie gallerie sono situate in stretta vicinanza l'una dall'altra, l'esercitazione su scala reale deve essere effettuata almeno in una di tali gallerie.

 

b) Il responsabile della sicurezza e i servizi di pronto intervento valutano congiuntamente le esercitazioni, redigono una relazione e presentano proposte appropriate.

 

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(29) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 

 

Allegato III (30)

Segnaletica per le gallerie

1. Requisiti generali

 

Nelle gallerie devono essere utilizzati i seguenti segnali e simboli stradali. I segnali stradali citati nella presente sezione sono descritti nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, salvo se indicato diversamente.

 

Allo scopo di facilitare la comprensione a livello internazionale dei segnali, il sistema della segnaletica previsto in questo allegato si basa sull'impiego di forme e colori caratteristici di ciascuna classe di segnali e si avvale, per quanto possibile, di pittogrammi anziché di scritte. Se gli Stati membri ritenessero necessario modificare i segnali e i simboli previsti, tali modifiche non dovrebbero alterarne le caratteristiche essenziali. Per gli Stati membri che non applicano la convenzione di Vienna, i segnali e i simboli prescritti possono essere modificati, a condizione che tali modificazioni non ne alterino le caratteristiche essenziali.

 

1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

 

- piazzole,

 

- uscite di emergenza: lo stesso segnale viene usato per tutti i tipi di uscite di emergenza,

 

- vie di fuga: le due uscite di emergenza più vicine sono indicate sulle pareti laterali a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite,

 

- stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori.

 

1.2. Radio:

 

Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.

 

1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili.

 

2. Descrizione di segnali e pannelli

 

Gli Stati membri utilizzano la segnaletica appropriata, se necessario, nella zona di preavviso prima dell'ingresso della galleria, all'interno della galleria e dopo l'uscita dalla galleria. Nel progettare la segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del traffico locale e della costruzione, nonché di altre condizioni di ordine locale. La segnaletica utilizzata deve essere conforme alla convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale, tranne negli Stati membri che non applicano tale convenzione.

 

2.1. Segnale di galleria

 

A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il seguente segnale:

 

 

Segnale E11 A delle gallerie stradali previsto dalla convenzione di Vienna.

 

L'indicazione della lunghezza deve figurare nella parte inferiore del pannello o in un pannello integrativo H2.

 

Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m.

 

Può anche essere indicato il nome della galleria.

 

2.2. Segnaletica orizzontale

 

Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della strada.

 

In caso di gallerie bidirezionali, devono essere usati mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia.

 

2.3. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti

 

Stazioni di emergenza

 

Le stazioni di emergenza devono esporre segnali informativi, che devono essere i segnali F previsti dalla convenzione di Vienna e indicano agli utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quale:

 

 

Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da una porta, un testo chiaramente leggibile e redatto nelle lingue appropriate precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione in caso di incendio. Un esempio è riportato di seguito.

 

«QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO»

 

Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza

 

Piazzole

 

I segnali per indicare le piazzole dovrebbero essere segnali E conformemente alla convenzione di Vienna. I telefoni e gli estintori devono essere indicati da un pannello supplementare o essere inclusi nello stesso segnale.

 

 

Uscite di emergenza

 

I segnali per indicare le uscite di emergenza dovrebbero essere segnali G conformemente alla convenzione di Vienna. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

 

 

È inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite più vicine. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

 

 

Segnali delle corsie

 

Questi segnali possono essere circolari o rettangolari.

 

 

Segnaletica a messaggio variabile

 

Ogni segnale a messaggio variabile deve informare chiaramente gli utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del traffico, gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.

 

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(30) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.

 


 

Dir. 2004/64/CE del 26 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125. Entrata in vigore il 18 maggio 2004.

(2) Direttiva recepita con D.M. 18 giugno 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione all'allegato I delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazato e siltiofam.

 

(2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare le stesse in autorizzazioni a pieno titolo, per modificarle o per revocarle, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.

 

(3) I termini di attuazione di cui alla direttiva 2003/84/CE non corrispondono a quelli previsti per altre nuove sostanze attive. Onde garantire un approccio armonizzato che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame attualmente in corso, occorre evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.

 

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/84/CE di conseguenza.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2003/84/CE è modificato come segue:

 

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamidp, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 31 dicembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

 

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

 

a) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure

 

b) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.»

 

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

Membro della Commissione


Dir. 2004/65/CE del 26 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125. Entrato in vigore il 18 maggio 2004.

(2) Direttiva recepita con D.M. 18 giugno 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione all'allegato I delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutolo.

 

(2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare le stesse in autorizzazioni a pieno titolo, per modificarle o per revocarle, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.

 

(3) I termini di attuazione di cui alla direttiva 2003/68/CE non corrispondono a quelli previsti per altre nuove sostanze attive. Onde garantire un approccio armonizzato che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame attualmente in corso, occorre evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.

 

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/68/CE di conseguenza.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2003/68/CE è modificato come segue:

 

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 30 settembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e) della direttiva 91/414/CEE.

 

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

 

a) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005; oppure

b) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.»

 

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

Membro della Commissione


Dir. 2004/69/CE del 27 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125. Entrata in vigore il 18 maggio 2004.

(2) Termine di recepimento: 30 giugno 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in particolare l'articolo 60, paragrafo 1, quinto trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE definisce le «banche multilaterali di sviluppo» enumerando gli enti creditizi che rientrano in tale definizione.

 

(2) Con lettera del novembre 2002, l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) ha chiesto di essere inclusa nell'elenco che figura al citato articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE.

 

(3) MIGA è membro del Gruppo della Banca mondiale. Fornisce, ad investitori privati, garanzie contro i rischi non commerciali, ed in particolare il rischio di perdite, definito secondo criteri ben definiti, derivanti da inconvertibilità e non trasferibilità della valuta locale, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, inadempienza contrattuale da parte di un'entità governativa. La finalità di MIGA consiste nella promozione della crescita economica dei paesi in via di sviluppo che sono suoi membri, incoraggiando la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese del settore privato - in particolare, piccole e medie imprese -, in modo complementare alle attività condotte dagli altri membri del Gruppo della Banca mondiale.

 

(4) MIGA presenta un profilo del rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo enumerate all'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE e può pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 19 e, di conseguenza, beneficiare della ponderazione preferenziale dei rischi di cui all'articolo 43 della direttiva 2000/12/CE.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato incaricato di assistere la Commissione in applicazione della procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2 della direttiva 2000/12/CE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 19) della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal paragrafo seguente:

 

«19. "banche multilaterali di sviluppo": la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investment Bank" e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti, la Società interamericana di investimento e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.»

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

 

 

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

 


Dir. 2004/70/CE del 28 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127. Entrata in vigore: vedi articolo 3 della presente direttiva.

(2) Termine di recepimento: 1° giugno 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 20 dell'Atto di adesione del 2003 rimanda all'allegato II dello stesso, nel quale sono elencati gli adattamenti dell'acquis in funzione dell'adesione. L'allegato II prende tuttavia in considerazione, in linea di massima, unicamente gli adattamenti di atti adottati prima della data limite dei negoziati di adesione, ovvero il 1° novembre 2002.

 

(2) Si rendono comunque necessari ulteriori adattamenti dell'acquis, in particolare di atti adottati successivamente alla data di cui sopra nonché di atti che non è stato possibile inserire nell'allegato II o che necessitano nuove modifiche, in seguito ad un cambiamento delle circostanze.

 

(3) La direttiva 2000/29/CE ha subito diverse modifiche dopo il 1° novembre 2002 riguardo ad alcune disposizioni già oggetto di adattamenti nell'Atto di adesione del 2003.

 

(4) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lituania lo status di zona protetta nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus per un periodo limitato con scadenza al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.

 

(5) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lettonia, alla Slovenia e alla Slovacchia lo status di zona protetta nei confronti della Globodera pallida (Stone) Behrens per un periodo limitato fino al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.

(6) L'Atto di adesione del 2003 riconosceva a Malta lo status di zona protetta nei confronti del Citrus tristeza virus (varietà europee) per un periodo limitato fino al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.

 

(7) Ai fini della chiarezza, è auspicabile riunire in un testo unico alcune delle modifiche apportate dal 1° novembre 2002. È opportuno che gli Stati membri dispongano di un congruo lasso di tempo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva che si discostano dalla normativa in vigore.

 

(8) La direttiva 2000/29/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

 

(9) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

 

1) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva;

 

2) l'allegato IV, parte B, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'allegato II della presente direttiva entro il 1° giugno 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

 

Articolo 4

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione

 

 

Allegato I

 

Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

 

 

1) il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, è sostituito dal seguente:

 

 

«1. Beet necrotic yellow vein virus   DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)» 

   

 

 

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, è sostituito dal seguente:

 

 

«2. Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.   Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.   E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)» 

     

 

 

3) La parte B dell'allegato III è modificata come segue:

 

a) il testo di cui al punto 1 è sostituito dal seguente:

 

 

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni daErwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2  E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)» 

 

 

b) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

 

 

«2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2  E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)» 

 

 

4) La parte B dell'allegato IV è modificata come segue:

 

a) al punto 20. 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

b) al punto 20. 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

c) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

 

     

«21. Vegetali e polline vivo per   Fermi restando i divieti applicabili, a   E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; 

l'impollinazione di Amelanchier Med.,  seconda dei casi, ai vegetali di cui  Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-  

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,  all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e  Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, 

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya  all'allegato III, parte B, punto 1,  Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; 

Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia  constatazione ufficiale:  Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; 

davidiana (Dcne.) Cardot,  a) che i vegetali sono originari di paesi terzi  Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; 

PyracanthaRoem., Pyrus L. e Sorbus L.,  riconosciuti indenni da Erwinia amylovora  Trentino-Alto Adige: provincia autonoma 

ad eccezione dei frutti e delle sementi  (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla  di Trento; Toscana; Umbria; Valle 

  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo  d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di 

  2,  Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, 

  oppure  Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, 

  b) che i vegetali sono originari di zone di   Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, 

  paesi terzi stabilite indenni da organismi  Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa 

  nocivi in relazione a Erwinia amylovora  di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, 

  (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle  Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle 

  pertinenti norme internazionali per le  Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 

  misure fitosanitarie e riconosciute tali  Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di 

  conformemente alla procedura di cui  Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, 

  all'articolo 18, paragrafo 2,  Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, 

  oppure  Salara, nella provincia di Padova i comuni 

  c) che i vegetali sono originari di uno dei  di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, 

  seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad  Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, 

  eccezione dei distretti di Signau e  e nella provincia di Verona i comuni di 

  Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino,  Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 

  Vaud, Valais,   Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, 

  oppure  Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), 

  d) che i vegetali sono originari delle zone  LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria 

  protette elencate nella colonna di destra,  inferiore, Tirolo (distretto amministrativo 

  oppure  di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, 

  e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel  UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole 

  caso siano stati introdotti in una "zona  della Manica)» 

  tampone", sono stati conservati per almeno   

  7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:    

  aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e   

  bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e   

  cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:    

  - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre;    

  e   

  - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e    

  dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.    

  Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.    

 

 

d) il testo di cui al punto 21.3 è sostituito dal seguente:

 

 

«21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari   Prova documentata che gli alveari:   E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia;  

  a) sono originari di paesi terzi riconosciuti  Basilicata; Calabria; Campania; Emilia- 

  indenni da Erwinia amylovora (Burr.)  Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, 

  Winsl. et al. conformemente alla procedura  Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; 

  di cui all'articolo 18, paragrafo 2,  Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; 

  oppure  Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; 

  b) sono originari di uno dei seguenti  Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: 

  cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei  esclusi nella provincia di Rovigo i comuni 

  distretti di Signau e Trachselwald),  Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta 

  Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais,  Polesine, San Bellino, Badia Polesine, 

  oppure  Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, 

  c) sono originari delle zone protette  Arquà Polesine, Costa di Rovigo, 

  elencate nella colonna di destra,  Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, 

  oppure  Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, 

  d) sono stati sottoposti ad un'adeguata  Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, 

  misura di quarantena prima del trasporto.  Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano 

    con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, 

    Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella 

    provincia di Padova i comuni di 

    Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, 

    Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, 

    e nella provincia di Verona i comuni di 

    Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 

    Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, 

    Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), 

    LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria 

    inferiore, Tirolo (distretto amministrativo 

    di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, 

    UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole 

    della Manica)» 

     

 

 

e) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

f) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

g) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

h) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

i) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

j) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

 

k) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

 

Allegato II

 

L'allegato IV, parte B della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

c) al punto 20. 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«LV, SI, SK, FI»

d) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

e) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

f) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

g) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

h) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

i) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

j) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»

 

k) il testo di cui al punto 31 è sostituito dal seguente:

«31. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica) e CY   Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1:   EL, F (Corsica), I, M, P» 

  a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure   

  b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.


Dir. 2004/71/CE del 28 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127. Entrata in vigore: 1° ottobre 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 2 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 dicembre 1994 le autorità svedesi hanno ricevuto dalla società Bio Agri AB, in appresso denominata «il richiedente», una domanda d'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis nell'allegato I della direttiva. La decisione 97/248/CE, del 25 marzo 1997, ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di principio, ai requisiti sui dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

 

(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della sostanza attiva in causa sono stati valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Il 7 aprile 1998, lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione un progetto di relazione di valutazione.

 

(3) Il citato progetto di relazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al pseudomonas chlororaphis.

 

(4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati altresì sottoposti al comitato scientifico per le piante, con la richiesta di pronunciarsi: a) sui livelli di residui negli alimenti e nei mangimi; b) sull'esposizione per gli operatori; c) sulla necessità, per quanto riguarda l'eventuale rischio per gli esseri umani, di includere nel gruppo di dati primari anche uno studio in serie su somministrazioni ripetute; d) sulla sicurezza tossicologica dei metaboliti antibiotici della sostanza attiva; e) sulla necessità di monitorare la salute dei lavoratori; f) sulla potenzialità dello pseudomonas chlororaphis di causare infezione di ferite o altri effetti patogeni Nel suo parere [1], il comitato ha concluso che: a) il problema dei residui è stato adeguatamente esaminato e che non sussistono motivi di preoccupazione; b) si è tenuto adeguatamente conto dell'esposizione degli operatori a formulazioni di pseudomonas chlororaphis; c) nel caso specifico dello pseudomonas chlororaphis e alla luce dei risultati degli studi disponibili, non è necessario procedere ad esperienze di dosaggio ripetuto per valutare il pericolo per l'uomo; d) occorrerebbero ulteriori studi per una valutazione più completa del potenziale mutageno del metabolita 2,3-deepossi-2,3-dideidro-rizoxina (DDR). Tuttavia, il potenziale di esposizione umana alla DDR e ad altri possibili metaboliti antibiotici risulta talmente basso da non suscitare motivi di grave preoccupazione per la sicurezza dei consumatori e degli operatori, anche in assenza di altre informazioni; e) al momento di introdurre questo agente per utilizzazione in campo come antiparassitario microbico, occorrerà effettuare uno studio basato sulla sorveglianza medica dei lavoratori; f) per quanto concerne la possibilità di infezione di ferite, non sussistono motivi di preoccupazione per la salute umana.

 

Le raccomandazioni del comitato scientifico, unitamente ad ulteriori informazioni fornite dal notificante, sono state prese in considerazione nel successivo riesame e al momento dell'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame, i quali sottolineano la necessità di sottoporre a sorveglianza medica gli operatori e i lavoratori al fine di individuare senza indugio eventuali effetti negativi, nonché di condurre studi di monitoraggio volti a quantificare la contaminazione con il metabolita DDR in condizioni pratiche. La valutazione in sede di comitato permanente ha concluso che non sussisterebbero rischi inaccettabili ove venissero applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi.

 

(5) Dai vari esami svolti, è risultato plausibile ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti pseudomonas chlororaphis soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva in causa all'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

 

(6) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti pseudomonas chlororaphis e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

 

(7) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

 

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

_________

[1] Parere del comitato scientifico per le piante su questioni specifiche sollevate dalla Commissione in merito alla valutazione dello pseudomonas chlororaphis nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio scp/pseudom/002-final, adottato il 20 dicembre 2001.

 

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2005.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente pseudomonas chlororaphis onde accertare il rispetto delle condizioni relative a tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano le autorizzazioni in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2005.

 

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente pseudomonas chlororaphis come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

 

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

 

a) nel caso di prodotti contenenti pseudomonas chlororaphis come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006; oppure

 

b) nel caso di prodotti contenenti pseudomonas chlororaphis come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2004.

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

Membro della Commissione


 

Allegato I

La seguente sostanza è aggiunta in fondo alla tabella di cui all'allegato I

 

 

 

 

 

 

 

N.  

Nome comune, 

Denominazione  

Purezza [1]  

Entrata in  

Scadenza  

Disposizioni specifiche 

 

numeri d'identificazione 

IUPAC 

 

vigore 

dell'iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«90 

Pseudomonas  

Non pertinente 

La quantità del  

1° ottobre  

30 settembre  

Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come  

 

chlororaphis 

 

metabolita 

2004 

2014 

fungicida per la concia delle sementi in impianti 

 

Ceppo: MA 342 

 

secondario 2,3- 

 

 

chiusi. 

 

CIPAC N. 574 

 

deepoxy-2,3- 

 

 

Al momento della concessione delle autorizzazioni,  

 

 

 

didehydrorhizoxi 

 

 

si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di 

 

 

 

n (DDR) nel 

 

 

riesame dello pseudomonas chlororaphis, in 

 

 

 

prodotto 

 

 

particolare le relative appendici I e II, formulate dal 

 

 

 

fermentato al 

 

 

comitato permanente per la catena alimentare e la 

 

 

 

momento della 

 

 

salute degli animali il 30 marzo 2004. 

 

 

 

Formulazione non 

 

 

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati  

 

 

 

deve superare il 

 

 

membri devono prestare particolare attenzione alla 

 

 

 

LOQ (2 mg/l). 

 

 

protezione degli operatori e dei lavoratori. Ove 

 

 

 

 

 

 

necessario, occorre adottare misure di attenuazione 

 

 

 

 

 

 

dei rischi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.» 

 

 


Dir. 2004/78/CE del 29 aprile 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 153. Entrata in vigore il 20 maggio 2004. Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(2) Termine di recepimento: 30 settembre 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

 

vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare l'articolo 5,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.

 

(2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).

 

(3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE.

 

(4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito.

 

(5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE.

 

(6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE.

 

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

 

ha adottato la presente direttiva (4):

 

 

------------------------

(4) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 1 (5)

Modifica della direttiva 2001/56/CE.

La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue:

 

1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva.

 

2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva.

 

------------------------

(5) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 2 (6)

Modifica della direttiva 70/156/CEE.

La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva.

 

------------------------

(6) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 3 (7)

Disposizioni transitorie.

1. A partire dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

 

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

 

oppure

 

b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione.

 

2. A partire dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

 

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

 

oppure

 

b) vietarne la vendita o la messa in circolazione.

 

3. A partire dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

 

4. A partire dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

 

a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;

 

b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.

 

5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

 

------------------------

(7) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 4 (8)

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

------------------------

(8) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 5 (9)

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

------------------------

(9) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Articolo 6 (10)

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

 

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

------------------------

(10) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 

 

Allegato I (11)

 

 

Modifiche della direttiva 2001/56/CE

 

PARTE A

 

1. L'allegato I è modificato come segue:

 

a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1:

 

«9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:...

 

9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»

 

 

L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

 

 

b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati:

 

«1.2.1. Marca e tipo:...

 

1.2.2. Componente e numero di omologazione, se del caso:...»

 

 

c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da:

 

«1.2. Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:»

 

 

d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE».

 

 

2. Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue:

 

a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3».

 

b) La nota 2 è soppressa.

 

 

PARTE B

 

L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

 

«Allegato VIII

 

Prescrizioni in materia di sicurezza per dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e sistemi di riscaldamento a GPL

 

 

1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE

 

1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

 

1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624: 2000) [*].

 

1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 [**].

 

1.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949: 2002) [***].

 

1.1.4. Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

 

1.1.5. L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

 

1.1.6. Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

 

1.1.6.1. il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

 

1.1.6.2. non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

 

1.1.7. Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

 

1.1.8. Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.

 

 

2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO

 

2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

 

2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

 

2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.

 

2.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.

 

_________

[*] Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (G.U.C.E. C 202 del 18.7.2001).

[**] Regolamento UN/ECE n. 67:

 

 

Disposizioni uniformi relative a:

 

I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione.

 

II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi.

 

E/ECE/324    E/ECE/TRANS/505 

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1     

     

E/ECE/324    E/ECE/TRANS/505 

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 1     

     

E/ECE/324    E/ECE/TRANS/505 

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 1     

     

E/ECE/324    E/ECE/TRANS/505 

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 2     

     

E/ECE/324    E/ECE/TRANS/505 

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 2     

 

[***] La norma EN 1949: 2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624: 2000 fa riferimento alla EN 1949: 2002 (cfr. punto 1.1.1).»

 

------------------------

(11) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 


Allegato II (12)

 

 

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

 

1. All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti:

 

«9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:...

 

9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»

 

L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

 

 

2. L'allegato XI è modificato come segue:

 

a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

 

Voce   Oggetto   Numero della direttiva  M1 ≤ 2.500 kg [1]  M1 > 2.500 kg [1]  M2   M3 

«36   Sistemi di riscaldamento  2001/56/CE   X   X   X   X» 

 

 

b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

 

Voce   Oggetto   Numero della direttiva  M1   M2   M3   N1   N2   N3   O1   O2   O3   O4 

«36   Sistemi di riscaldamento  2001/56/CE   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X» 

                         

 

 

c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta:

 

Voce   Oggetto   Numero della direttiva  M1   M2   M3   N1   N2   N3   O1   O2   O3   O4 

«36   Sistemi di riscaldamento  2001/56/CE   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X» 

                         

 

 

d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta:

 

Voce   Oggetto   Numero della direttiva  Gru mobili della categoria N3 

«36   Sistemi di riscaldamento   2001/56/CE   X» 

       

 

 

e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti:

 

«I.   Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» 

«P   Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.» 

 

 

------------------------

(12) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.


Dir. 2004/79/CE del 4 marzo 2004.
Direttiva della Commissione che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2004, n. L 168. Entrata in vigore il 1° maggio 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 2 della presente direttiva.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

 

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (4), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

 

(2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

 

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/94/CE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

------------------------

(3) Trattato 16 aprile 2003, pubblicato nella G.U.U.E. 23 settembre 2003, n. L 236.

(4) Atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

 

 

Articolo 1

La direttiva 2002/94/CE è modificata come indicato nell'allegato.

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

 

 

Per la Commissione

 

Günter VERHEUGEN

 

Membro della Commissione

 

 

Allegato

 

Fiscalità

 

Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

 

Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente (5):

 

«Belgique/

 

België

 

Ceská

 

Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

(6)

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

 

(7)

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United

 

Kingdom»

 

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(5) Si riporta soltanto la traduzione in lingua italiana.

(6) Si omette il testo in lingua straniera.

(7) Si omette il testo in lingua straniera.

 


Dir. 2004/80/CE del 29 aprile 2004
Direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato

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(1)Pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. Entrata in vigore il 26 agosto 2004.

(2)Termine di recepimento: vedi l'articolo 18 della presente direttiva.

 

 

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Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Parlamento europeo (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Uno degli obiettivi della Comunità europea consiste nell'abolizione degli ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

 

(2) La Corte di giustizia ha statuito nella causa Cowan (6) che, allorché il diritto comunitario garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano costituisce il corollario della libertà di circolazione. Dovrebbero concorrere alla realizzazione di tale obiettivo misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato.

 

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

 

(4) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004, ha sollecitato l'adozione della presente direttiva entro il 1° maggio 2004.

 

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale.

 

(6) Le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso.

 

(7) La presente direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Dovrebbe essere pertanto istituito in tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo.

 

(8) La maggior parte degli Stati membri ha già istituito questi sistemi di indennizzo, alcuni di essi in adempimento dei loro obblighi derivanti dalla convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza.

 

(9) Poiché le misure contenute nella presente direttiva sono necessarie al raggiungimento di obiettivi della Comunità e il trattato non prevede per l'adozione della presente direttiva poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308, si applica quest'ultimo articolo.

 

(10) Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.

 

(11) Dovrebbe essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'accesso all'indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

 

(12) Questo sistema dovrebbe consentire alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere.

 

(13) Il sistema dovrebbe comprendere le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di indennizzo e a permettere una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

 

(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riaffermati in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

 

(15) Poiché lo scopo di facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli elementi transfrontalieri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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(3)Pubblicato nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. C 45 E.

(4)Parere espresso il 23 ottobre 2003.

(5)Pubblicato nella G.U.U.E. 23 aprile 2003, n. C 95.

(6)Causa 186/87, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1989, pag. 195.

 

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Capo I

Accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere

 

 

Articolo 1

Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza.

Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro.

 

 

Articolo 2

Responsabilità per il pagamento dell'indennizzo.

L'indennizzo è erogato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato.

 

 

Articolo 3

Autorità responsabili e procedure amministrative.

1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'articolo 1.

 

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione».

 

3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

 

Articolo 4

Informazione dei potenziali richiedenti.

Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.

 

 

Articolo 5

Assistenza al richiedente.

1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 4 nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

 

2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

 

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

 

 

Articolo 6

Trasmissione delle domande.

1. L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

 

2. L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14.

 

3. La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

 

 

Articolo 7

Ricezione delle domande.

Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:

 

a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;

 

b) un avviso di avvenuta ricezione;

 

c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.

Articolo 8

Richiesta di informazioni supplementari.

Se necessario, l'autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall'autorità di decisione.

 

Su domanda del richiedente, l'autorità di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell'eventuale documentazione a sostegno trasmessa.

 

 

Articolo 9

Audizione del richiedente.

1. Qualora l'autorità di decisione decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può contattare l'autorità di assistenza affinché:

 

a) gli interessati siano ascoltati direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure

 

b) gli interessati siano ascoltati dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza trasmetterà in seguito un verbale dell'audizione all'autorità di decisione.

 

2. L'audizione diretta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può aver luogo soltanto in cooperazione con l'autorità di assistenza e su base volontaria; è esclusa la possibilità per l'autorità di decisione di imporre misure coercitive.

 

 

Articolo 10

Comunicazione della decisione.

L'autorità di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all'autorità di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione.

 

 

Articolo 11

Altre disposizioni.

1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:

 

a) nelle lingue ufficiali o in una delle lingue dello Stato membro dell'autorità a cui l'informazione è diretta, che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie; oppure

 

b) in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare, ad eccezione:

 

i) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, il cui regime linguistico è disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;

 

ii) dei verbali redatti in seguito ad un'audizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), il cui regime linguistico è determinato dall'autorità di assistenza purché corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie.

 

2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese.

 

3. I moduli di domanda e l'eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.

 

 

Capo II

Sistemi di indennizzo nazionali

 

 

Articolo 12

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

 

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

 

 

Capo III

Disposizioni di attuazione

 

 

Articolo 13

Dati da comunicare alla Commissione e manuale.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° luglio 2005:

 

a) l'elenco delle autorità istituite o designate in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, comprese, se del caso, informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità;

 

b) la o le lingue di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che le autorità possono accettare ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 10 nonché la o le lingue ufficiali diverse dalla o dalle loro, nelle quali essi accettano che siano trasmesse le domande conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);

 

c) le informazioni di cui all'articolo 4;

 

d) i moduli necessari per fare domanda di indennizzo.

 

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.

 

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente i dati forniti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione è incaricata di provvedere alle necessarie traduzioni del manuale.

 

 

Articolo 14

Formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni.

I formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni sono predisposti al più tardi entro il 31 ottobre 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

 

Articolo 15

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 16

Punti di contatto centrali.

Gli Stati membri designano un punto di contatto centrale con la funzione di:

 

a) fornire assistenza nell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;

 

b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri; e

 

c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 1 a 10.

 

I punti di contatto si riuniscono periodicamente.

 

 

Articolo 17

Disposizioni più favorevoli.

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:

 

a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;

 

b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine.

 

 

Articolo 18

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 19

Riesame.

Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

M. McDOWELL

 

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Dir. 2004/81/CE del 29 aprile 2004.
Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. Entrata in vigore il 6 agosto 2004.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3,

 

vista la proposta della Commissione (2),

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l'immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 

(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha espresso la propria determinazione a combattere alla radice l'immigrazione illegale, in particolare contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti, ed ha raccomandato agli Stati membri d'incentrare i loro sforzi sull'individuazione e lo smantellamento delle reti criminali, provvedendo al tempo stesso a garantire i diritti delle vittime.

 

(3) A riprova del carattere sempre più preoccupante di questo fenomeno a livello internazionale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, corredata da un protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e da un protocollo per controllare il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La Comunità ed i quindici Stati membri li hanno firmati nel dicembre 2000.

 

(4) L'attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani.

 

(5) La presente direttiva non incide su altre disposizioni relative alla protezione delle vittime, dei testimoni o di persone particolarmente vulnerabili, né lede le prerogative degli Stati membri in materia di concessione del diritto di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo.

 

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(7) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

 

(8) Si dovrebbe ricordare che, a livello europeo, al fine di intensificare la prevenzione e la lotta contro tali reati sono state adottate la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

 

(9) La presente direttiva prevede un titolo di soggiorno destinato alle vittime della tratta di esseri umani o, qualora uno Stato membro decida di ampliare il campo di applicazione della presente direttiva, ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale per i quali il titolo di soggiorno abbia carattere d'incitamento sufficiente perché essi cooperino con le autorità competenti, pur subordinandolo a determinate condizioni, per evitare gli abusi.

 

(10) A tale scopo, è necessario stabilire i criteri per il rilascio del titolo di soggiorno, le condizioni di soggiorno e i motivi di non rinnovo o di ritiro. Ai sensi della presente direttiva il diritto al soggiorno è subordinato al rispetto di determinate condizioni e ha carattere provvisorio.

 

(11) È necessario informare i cittadini in questione di paesi terzi, che è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essi dispongono di un periodo di riflessione. Tale periodo dovrebbe metterli in grado di decidere con cognizione di causa se vogliano o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità inquirenti e giudiziarie - tenendo conto dei rischi che corrono - cosicché la loro cooperazione sia libera e, quindi, più efficace.

 

(12) In considerazione della loro vulnerabilità, ai cittadini in questione di paesi terzi dovrebbe essere concessa l'assistenza prevista dalla presente direttiva. Tale assistenza dovrebbe consentire loro di ristabilirsi e di sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. Le cure mediche da prestare al cittadino di un paese terzo contemplato dalla presente direttiva comprendono anche, se del caso, un'assistenza psicoterapeutica.

 

(13) Le autorità competenti devono prendere una decisione sul rilascio del titolo di soggiorno valido almeno sei mesi o sul suo rinnovo. Esse dovrebbero valutare se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte.

 

(14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle attività svolte dalle autorità competenti in tutte le fasi delle pertinenti procedure nazionali, e in particolare allorché indagano sui reati in questione.

 

(15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di autorizzare il soggiorno per altri motivi, in funzione delle rispettive legislazioni nazionali, ai cittadini di paesi terzi che possono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono, o non sono più in possesso dei requisiti in essa stabiliti, ai loro familiari o alle persone trattate come familiari.

 

(16) Per consentire ai cittadini in questione di paesi terzi di rendersi indipendenti e di non ricadere nella rete criminale, i beneficiari del titolo di soggiorno dovrebbero essere autorizzati, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Nell'autorizzare l'accesso dei beneficiari del titolo di soggiorno alla formazione professionale e all'istruzione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata probabile del soggiorno.

 

(17) La partecipazione dei cittadini di paesi terzi interessati a programmi e regimi già esistenti o da prevedere dovrebbe contribuire alla ripresa di una vita sociale normale.

 

(18) Se i cittadini dei paesi terzi interessati presentano domanda per ottenere un titolo di soggiorno di un'altra categoria, gli Stati membri dovrebbero prendere una decisione in base al diritto ordinario riguardante gli stranieri. Nell'esaminare la suddetta domanda, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che i cittadini in questione di paesi terzi hanno ottenuto il titolo di soggiorno a norma della presente direttiva.

 

(19) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva, le informazioni che ha individuato nell'ambito delle attività svolte con riferimento alla raccolta e al trattamento di dati statistici riguardanti materie che rientrano nel settore della giustizia e degli affari interni.

 

(20) Poiché lo scopo di istituire un titolo di soggiorno per i cittadini in questione di paesi terzi che cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 del suddetto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

 

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(2) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2002, n. C 126 E.

(3) Parere espresso il 5 dicembre 2002.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. C 221.

 

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Oggetto.

Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai sensi della presente direttiva:

 

a) per «cittadino di paese terzo» s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

 

b) «favoreggiamento dell'immigrazione illegale» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio;

 

c) «tratta di esseri umani» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/629/GAI;

 

d) per «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento» s'intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di paese terzo;

 

e) per «titolo di soggiorno» s'intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio;

 

f) per «minori non accompagnati» s'intendono i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.

 

 

Articolo 3

Campo di applicazione.

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

 

3. La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

 

 

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli.

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva.

 

 

Capo II

Procedura di rilascio del titolo di soggiorno

 

 

Articolo 5

Informazione del cittadino di un paese terzo interessato.

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

 

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tale informazione possa anche essere fornita da un'organizzazione non governativa o da un'associazione specificamente designata dallo Stato membro interessato.

 

 

 

 

Articolo 6

Periodo di riflessione.

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

 

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

 

2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

 

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

 

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

 

 

Articolo 7

Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno.

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

 

2. Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.

 

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo.

 

4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

 

 

 

 

Articolo 8

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno.

1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:

 

a) l'opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e

 

b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato; e

 

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, lettere b) e c).

 

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l'adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

 

3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all'articolo 14, il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

 

Capo III

Trattamento dei beneficiari del titolo di soggiorno

 

 

Articolo 9

Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno.

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.

 

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

 

 

Articolo 10

Minorenni.

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne;

 

b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;

 

c) se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.

 

 

Articolo 11

Lavoro, formazione professionale e istruzione.

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

 

Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.

 

2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.

 

 

Articolo 12

Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati.

1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine.

 

Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.

 

2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.

 

 

Capo IV

Non rinnovo e ritiro

 

 

Articolo 13

Non rinnovo.

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento.

 

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri.

 

 

Articolo 14

Ritiro.

Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:

 

a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure

 

b) se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure

 

c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure d) se la vittima cessa di cooperare; oppure

 

e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 15

Clausola di salvaguardia.

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.

 

 

 

 

Articolo 16

Relazione.

1. Entro il 6 agosto 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

 

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

 

 

Articolo 17

Recepimento.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 6 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 18

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 19

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

 

M. McDOWELL


Dir. 2004/82/CE del 29 aprile 2004
Direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. Entrata in vigore il 5 settembre 2004.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

 

vista la iniziativa del Regno di Spagna (2)

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione illegale e migliorare il controllo alle frontiere è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino disposizioni che istituiscano obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorre altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.

 

(2) Il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo sottolineando la necessità di accelerare l'esame del fascicolo e di portare avanti i lavori sulla proposta direttiva del Consiglio sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate al fine di procedere ad una rapida conclusione in merito a tali misure.

 

(3) È importante evitare un vuoto della Comunità nel combattere l'immigrazione illegale.

 

(4) A partire dal 1° maggio 2004 il Consiglio non può più agire su iniziativa di uno Stato membro.

 

(5) Il Consiglio ha esaurito tutte le possibilità di ottenere in tempo il parere del Parlamento europeo.

 

(6) Viste le circostanze eccezionali la decisione dovrebbe essere adottata senza il parere del Parlamento europeo.

 

(7) Gli obblighi che devono essere imposti ai vettori ai sensi della presente direttiva sono complementari a quelli stabiliti a norma delle disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di Schengen del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, integrate dalla direttiva 2001/51/CE del Consiglio. I due tipi di obblighi perseguono infatti lo stesso obiettivo di controllare i flussi migratori e di combattere l'immigrazione illegale.

 

(8) Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi supplementari per i vettori aerei o alcune categorie di altri vettori, comprese le informazioni o i dati riguardanti i biglietti di ritorno, che siano menzionati o meno nella presente direttiva.

 

(9) Ai fini di una lotta più efficace contro l'immigrazione illegale e di una maggiore efficacia di tale obiettivo, è fondamentale che, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, si tenga conto al più presto possibile di qualsiasi innovazione tecnologica, in particolare riguardante l'integrazione e l'uso di elementi biometrici nelle informazioni che i vettori devono fornire.

 

(10) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.

 

(11) Le presenti misure riprendono le possibilità di controllo previste nella decisione del comitato esecutivo di Schengen [SCH/Com-ex (94) 17-4a Rev.], che mirano a intensificare i controlli alle frontiere e a prevedere un lasso di tempo sufficiente a effettuare un controllo dettagliato e approfondito di ogni passeggero, grazie alla trasmissione, alle autorità incaricate di effettuare tali controlli, dei dati relativi alle persone trasportate.

 

(12) La direttiva 95/46/CE si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri. Ciò significa che, mentre sarebbe legittimo trattare i dati dei passeggeri trasmessi per l'espletamento dei controlli di frontiera anche per consentirne l'utilizzo come mezzi probatori in procedimenti diretti all'applicazione della normativa in materia di ingresso e immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell'ordine pubblico («ordrepublic») e della sicurezza nazionale, qualsiasi altro trattamento che non fosse compatibile con i suddetti fini sarebbe in contrasto con il principio enunciato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di sanzioni da infliggere in caso di uso dei dati in contrasto con gli obiettivi della presente direttiva.

 

(13) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

 

(14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

 

(15) Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

 

(16) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

 

(17) La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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(2) Pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2003, n. C 82.

(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 1999, n. L 176.

 

 

Articolo 1

Obiettivo.

La presente direttiva intende migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) «vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;

 

b) «frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi;

 

c) «controllo alla frontiera»: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;

 

d) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne;

 

e) «dati personali, "trattamento di dati personali"» e "archivio di dati personali": lo stesso significato di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

 

 

Articolo 3

Trasmissione dei dati.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.

 

2. Dette informazioni comprendono:

 

- il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato,

 

- la cittadinanza,

 

- il nome completo,

 

- la data di nascita,

 

- il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri,

 

- il numero del trasporto,

 

- l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto,

 

- il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo,

 

- il primo punto di imbarco.

 

3. La trasmissione dei dati summenzionati non esonera in nessun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrata dalla direttiva 2001/51/CE.

 

 

 

Articolo 4

Sanzioni.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre sanzioni ai vettori che per errore non hanno trasmesso i dati o hanno trasmesso dati incompleti o falsi. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le sanzioni siano dissuasive, effettive e proporzionate e che:

 

a) il loro importo massimo non sia inferiore a 5.000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto; oppure

 

b) il loro importo minimo non sia inferiore a 3.000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto.

 

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori responsabili di gravi violazioni degli obblighi risultanti dalla presente direttiva, altre sanzioni quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, oppure la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

 

 

Articolo 5

Impugnazioni.

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano che i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni abbiano diritti di difesa e di impugnazione effettivi.

 

 

Articolo 6

Trattamento dei dati.

1. I dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro, al fine di agevolare l'esecuzione di tali controlli con l'obiettivo di combattere più efficacemente l'immigrazione illegale.

 

Gli Stati membri provvedono a che tali dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica o, se ciò non fosse possibile, con altri mezzi appropriati alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere al valico di frontiera autorizzato attraverso il quale il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro. Le autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne salvano i dati in un file provvisorio.

 

Dopo l'ingresso dei passeggeri tali autorità cancellano i dati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che i dati non siano necessari successivamente alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne per l'esercizio delle loro funzioni regolamentari in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del mezzo di trasporto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, i dati personali raccolti e trasmessi alle autorità di frontiera ai fini della presente direttiva.

 

Gli Stati membri possono altresì, in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, utilizzare i dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 per finalità di applicazione normativa.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a informare le persone trasportate in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Ciò comprende anche le informazioni di cui all'articolo 10, lettera c), e all'articolo 11, punto 1), lettera c) della direttiva 95/46/CE.

 

Articolo 7

Recepimento.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 8

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 9

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

M. McDOWELL


Dir. 2004/83/CE del 29 aprile 2004.
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 304. Entrata in vigore il 20 ottobre 2004.

(2) Termine di recepimento: 10 ottobre 2006.

 

 

Direttiva del Consiglio

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera c), punto 2), lettera a) e punto 3), lettera a),

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Parlamento europeo europeo (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

 

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non «nonrefoulement» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

 

(3) La convenzione di Ginevra ed il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

 

(4) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

 

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(6) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

 

(7) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative.

 

(8) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o una persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

 

(9) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base di discrezionale.

 

(10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito.

 

(11) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

 

(12) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore.»

 

(13) La direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

(14) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.

 

(15) Delle consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(16) Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

 

(17) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

 

(18) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per: bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (sur place); fonti del danno e della protezione; protezione interna; persecuzione ivi compresi i motivi di persecuzione.

 

(19) La protezione può essere offerta non soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato.

 

(20) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

 

(21) È altresì importante introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale.»

 

(22) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.»

 

(23) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato.

 

(24) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

 

(25) È necessario introdurre i criteri per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.

 

(26) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

 

(27) I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che questo aspetto potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.

 

(28) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

 

(29) Mentre i benefici offerti ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria non devono essere necessariamente gli stessi previsti per il beneficiario di tale status, essi devono essere equi rispetto a quelli offerti ai beneficiari della protezione sussidiaria.

 

(30) Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

 

(31) La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione.

 

(32) Si dovrebbe tener conto delle difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri.

 

(33) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati.

 

(34) Con riferimento all'assistenza sociale ed assistenza sanitaria le modalità e i dettagli concernenti l'attribuzione delle prestazioni essenziali dovrebbero essere determinate secondo la legislazione nazionale. La possibilità di limitare le prestazioni per i beneficiari della protezione sussidiaria a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini dello Stato membro in questione conformemente alla legislazione nazionale.

 

(35) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

 

(36) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di «non refoulement», dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

 

(37) Poiché gli scopi della direttiva proposta ossia l'elaborazione di norme minime per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri ed il contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(38) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 28 gennaio 2002, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

 

(39) In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato con lettera del 13 febbraio 2002 la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

 

(40) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. C 51 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 11 dicembre 2003, n. C 300 E.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. C 221.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. C 278.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione.

La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

 

b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

 

c) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

 

d) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

 

e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

 

f) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

 

g) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva, che possa essere richiesto con domanda separata;

 

h) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

 

- il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri,

 

- i figli minori della coppia di cui al primo trattino o del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

 

i) «minore non accompagnato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;

 

j) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

 

k) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

 

 

Articolo 3

Disposizioni più favorevoli.

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

 

 

Capo II

Valutazione delle domande di protezione internazionale

 

Articolo 4

Esame dei fatti e delle circostanze.

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

 

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

 

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

 

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;

 

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

 

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

 

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

 

e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

 

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

 

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

 

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

 

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

 

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

 

e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

 

Articolo 5

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»).

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

 

2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

 

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

 

 

Articolo 6

Responsabili della persecuzione o del danno grave.

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

 

a) lo Stato;

 

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

 

c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all'articolo 7.

 

 

Articolo 7

Soggetti che offrono protezione.

1. La protezione può essere offerta:

 

a) dallo Stato; oppure

 

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

 

2. La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

 

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti del Consiglio.

Articolo 8

Protezione all'interno del paese d'origine.

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

 

2. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.

 

3. Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al ritorno al paese d'origine.

 

 

Capo III

Requisiti per essere considerato rifugiato

 

 

Articolo 9

Atti di persecuzione.

1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:

 

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

 

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

 

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

 

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

 

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

 

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

 

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

 

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

 

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

 

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.

 

 

Articolo 10

Motivi di persecuzione.

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

 

a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

 

b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

 

c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

 

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

 

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

 

- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

 

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri; possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per sé stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo;

 

e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

 

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

 

 

Articolo 11

Cessazione.

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

 

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

 

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o

 

c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o

 

d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

 

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

 

Articolo 12

Esclusione.

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

 

a) rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

 

b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

 

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

 

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b) che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

 

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite.

 

3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

 

Capo IV

Status di rifugiato

 

 

Articolo 13

Riconoscimento dello status di rifugiato.

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide ammissibile quale rifugiato in conformità dei capi II e III.

 

 

 

Articolo 14

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status.

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

 

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

 

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

 

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;

 

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

 

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

 

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

 

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

 

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

 

 

Capo V

Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria

 

 

Articolo 15

Danno grave.

Sono considerati danni gravi:

 

a) la condanna a morte o all'esecuzione; o

 

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

 

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

 

Articolo 16

Cessazione.

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

 

2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

 

 

Articolo 17

Esclusione.

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere:

 

a) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b) che abbia commesso un reato grave;

 

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite;

 

d) che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

 

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

 

 

Capo VI

Status di protezione sussidiaria

 

 

Articolo 18

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

 

 

Articolo 19

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria.

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.

 

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

 

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

 

a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;

 

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

 

4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

 

 

Capo VII

Contenuto della protezione internazionale

 

 

Articolo 20

Disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.

 

2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

 

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

 

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

 

5. Il prevalente interesse del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

 

6. Entro i limiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status.

 

7. Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali degli Stati membri, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti ad una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, il cui status di protezione sussidiaria sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento come persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

 

 

Articolo 21

Protezione dal respingimento.

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.

 

2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:

 

a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

 

b) che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detta persona costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.

 

 

Articolo 22

Informazioni.

Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

 

 

Articolo 23

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare.

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

 

2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

 

Gli Stati membri possono definire le condizioni applicabili ai benefici relativi ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria.

 

In tali casi gli Stati membri assicurano che i benefici offerti garantiscano un adeguato tenore di vita.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e V.

 

4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

 

Articolo 24

Permesso di soggiorno.

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

 

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

 

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

 

Articolo 25

Documenti di viaggio.

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

Articolo 26

Accesso all'occupazione.

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiato.

 

2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari dello status di rifugiato opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

 

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. Può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro degli Stati membri, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria accedano al posto per il quale hanno ricevuto un'offerta, in conformità delle norme nazionali in materia di ordine di precedenza sul mercato del lavoro.

 

4. Gli Stati membri provvedono a che ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano offerte opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalità che saranno decise dagli Stati membri stessi.

 

5. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

 

Articolo 27

Accesso all'istruzione.

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

 

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

 

3. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

 

Articolo 28

Assistenza sociale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini Stato membro in questione.

 

2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

 

 

Articolo 29

Assistenza sanitaria.

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tali status.

 

2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sanitaria per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

 

3. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso tali status, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

 

 

Articolo 30

Minori non accompagnati.

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

 

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni periodiche.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

 

a) presso familiari adulti; o

 

b) presso una famiglia affidataria; o

 

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o

 

d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

 

In questo contento si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso

 

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

 

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

 

Articolo 31

Accesso all'alloggio.

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria abbiano accesso ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

 

 

Articolo 32

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro.

Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

 

Articolo 33

Accesso agli strumenti di integrazione.

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono i programmi d'integrazione che considerano adeguati o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.

 

2. Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione.

 

Articolo 34

Rimpatrio.

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che desiderano rimpatriare.

 

 

Capo VIII

Cooperazione amministrativa

 

Articolo 35

Cooperazione.

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

 

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

 

 

Articolo 36

Personale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

 

 

Capo IX

Disposizioni finali

 

 

Articolo 37

Relazioni.

1. Entro il 10 aprile 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria agli articoli 15, 26 e 33. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il 10 ottobre 2007.

 

2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 38

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 39

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 40

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

 

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


Dir. 2004/87/CE del 7 settembre 2004.
Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 8 settembre 2004, n. L 287. Entrata in vigore l'11 settembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 1° ottobre 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

 

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell'aprile 2002 la Commissione ha inserito nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinture per capelli con i numeri d'ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinture per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l'impiego delle tinture per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.

 

(2) Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinture per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinture per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinture per capelli nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.

 

(3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

 

(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

 

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE, la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d'ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

 

 

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


Dir. 2004/93/CE del 21 settembre 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2004, n. L 300. Entrata in vigore il 25 settembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 1° ottobre 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, in particolare l'articolo 4, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

 

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vieta l'impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, ma consente l'impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del SCCNFP. Secondo la direttiva 76/768/CEE la Commissione adotta i provvedimenti necessari a tal fine.

 

(2) Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono ancora contenute nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l'impiego nei prodotti cosmetici.

 

(3) Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte 1 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE vanno eliminate da tale allegato.

 

(4) La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

 

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato III, parte 1 alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente al testo dell'allegato alla presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

 

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

 

 

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

 

 

Allegato

 

 

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

 

 

1) Nell'allegato II, il numero di riferimento 289 è sostituito dal seguente:

 

«289. Piombo e suoi composti.»

 

 

2) Nell'allegato II, i numeri di riferimento 452-1132 sono aggiunti come indicato qui di seguito:

 

 

«452. 6-(2-cloroetil) -6(2-metossietossi) -2, 5, 7, 10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)

 

453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)

 

454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)

 

455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)

 

456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)

 

457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)

 

458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)

 

459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)

 

460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)

 

461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)

 

462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)

 

463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)

 

464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1% p/p di butadiene

 

465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto ≥ 0,1% p/p di butadiene

 

466. Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

482. Alcani, C1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

483. Alcani, C2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

484. Alcani, C3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

485. Alcani, C4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

488. Idrocarburi, C3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

489. Idrocarburi, C4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

490. Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

493. Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

494. Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

500. Gas (petrolio), C2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

509. Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

510. Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

511. Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

512. Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

514. Gas (petrolio), ricchi di C4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1% p/p di butadiene

 

521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

545. Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

553. Idrocarburi, C1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

554. Idrocarburi, C1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

556. Idrocarburi, C1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

557. Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

559. Gas (petrolio), C1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

561. Idrocarburi, C2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

562. Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

569. Gas (petrolio), C2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

575. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

579. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

599. Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

600. Alcani, C1-4, ricchi di C3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

608. Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

610. Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

611. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

 

612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)

 

613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

615. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

616. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]-pirene

 

619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

 

623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

 

625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0, 005 % p/p di benzo[a]pirene

 

628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

633. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilenepolipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

634. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

635. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

637. Dibenzo[a, h]antracene (CAS n. 53-70-3)

 

638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)

 

639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)

 

640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)

 

641. Benzo(e) acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)

 

642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)

 

643. Crisene (CAS n. 218-01-9)

 

644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)

 

645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)

 

646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)

 

647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)

 

648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)

 

649. α,α,α -triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)

 

650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)

 

651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)

 

652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)

 

653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)

 

654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)

 

655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)

 

656. (Epossietil) benzene (CAS n. 96-09-3)

 

657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)

 

658. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)

 

659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)

 

660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)

 

661. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)

 

662. 2,2'-biossirano (CAS n. 1464-53-5)

 

663. (2RS, 3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil) -[(1H-1,2,4-triazol-1-il) metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)

 

664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)

 

665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)

 

666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)

 

667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)

 

668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)

 

669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)

 

670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)

 

671. Uretano (CAS n. 51-79-6)

 

672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)

 

673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)

 

674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

 

675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)

 

676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)

 

677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)

 

678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)

 

679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)

 

680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)

 

681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)

 

682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)

 

683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)

 

684. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

 

685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)

 

686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)

 

687. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)

 

688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)

 

689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)

 

690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)

 

691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)

 

692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)

 

693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)

 

694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)

 

695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)

 

696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri

 

697. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)

 

698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)

 

699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)

 

700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)

 

701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)

 

702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)

 

703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)

 

704. 2,2'-(nitrosoimmino) bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)

 

705. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)

 

706. 4,4'-(4-imminocicloesa-2, 5-dienilidenemetilen) dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)

 

707. 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)

 

708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)

 

709. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)

 

710. Sali di o-dianisidina

 

711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

 

712. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)

 

713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)

 

714. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)

 

715. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)

 

716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)

 

717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)

 

718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)

 

719. Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)

 

720. Azocoloranti della benzidina

 

721. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)

 

722. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)

 

723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)

 

724. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)

 

725. Sostanze coloranti a base di o-tolidina

 

726. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

 

727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)

 

728. Acetato di (metil-ONN-azossi) metile (CAS n. 592-62-1)

 

729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)

 

730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)

 

731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)

 

732. Furano (CAS n. 110-00-9)

 

733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)

 

734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)

 

735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)

 

736. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)

 

737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)

 

738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)

 

739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)

 

740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)

 

741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H) -trione (CAS n. 2451-62-9)

 

742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)

 

743. N, N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)

 

744. Formammide (CAS n. 75-12-7)

 

745. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)

 

746. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)

 

747. N, N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)

 

748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)

 

749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)

 

750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)

 

751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)

 

752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)

 

753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)

 

754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil) metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil) metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)

 

755. (+/-]) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi) fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)

 

756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)

 

757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil) bis[(ammino-1-metiletil) ammonio (CAS n. 108225-03-2)

 

758. [4'-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)

 

759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)

 

760. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)

 

761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)

 

762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)

 

763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)

 

764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

796. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

797. Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

798. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

803. Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

821. Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3% p/p di estratto di DMSO

 

829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n. 93763-38-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

832. Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

835. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

836. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

837. Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

838. Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

839. Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

840. Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

843. Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

844. Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

845. Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

846. Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

847. Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

850. Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

851. Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

852. Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

853. Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

854. Idrocarburi, C20-58, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

855. Idrocarburi, C27-42, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3% p/p di estratto di DMSO

 

856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

862. Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

863. Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

864. Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

865. Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO

 

866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

881. Alcani, C12-26-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

886. Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

887. Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

888. Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

 

904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)

 

912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)

 

913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)

 

914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)

 

915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)

 

916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)

 

917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)

 

918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)

 

919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)

 

920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)

 

921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)

 

922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)

 

923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)

 

924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)

 

925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)

 

926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)

 

927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)

 

928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)

 

929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)

 

930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)

 

931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)

 

932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)

 

933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)

 

934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)

 

935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)

 

936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)

 

937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

 

938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)

 

939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)

 

940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)

 

941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)

 

942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)

 

943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)

 

944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)

 

945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)

 

946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)

 

947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)

 

948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)

 

949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)

 

950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)

 

951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)

 

952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)

 

953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)

 

954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)

 

955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)

 

956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)

 

957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)

 

958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)

 

959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

 

960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)

 

961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)

 

962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)

 

963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)

 

964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)

 

965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)

 

966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)

 

967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)

 

968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)

 

969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)

 

970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)

 

971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)

 

972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)

 

973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)

 

974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)

 

975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)

 

976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)

 

977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)

 

978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)

 

979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)

 

980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)

 

981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

 

982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)

 

983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)

 

984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)

 

985. Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)

 

986. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)

 

987. 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)

 

988. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)

 

989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)

 

990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)

 

991. [5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil) azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)

 

992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

 

993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)

 

994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)

 

995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)

 

996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)

 

997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)

 

998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)

 

999. Esano (CAS n. 110-54-3)

 

1000. 2-(2-metossietossi) etanolo (CAS n. 111-77-3)

 

1001. (+/-])-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)

 

1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il) fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)

 

1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f') diisochinolin-1,3,8,10(2H, 9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)

 

1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)

 

1005. 4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)

 

1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)

 

1007. N, N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)

 

1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)

 

1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil) titanio (CAS n. 125051-32-3)

 

1010. N,N, N', N'-tetraglicidil-4,4'

 

-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)

 

1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)

 

1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)

 

1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)

 

1014. N-(triclorometiltio) ftalimmide (CAS n. 133-07-3)

 

1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)

 

1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)

 

1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)

 

1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)

 

1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)

 

1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)

 

1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)

 

1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)

 

1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)

 

1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)

 

1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)

 

1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

 

1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)

 

1028. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)

 

1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)

 

1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)

 

1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)

 

1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)

 

1033. [4-[[4-(dimetilammino) fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil) (3-solfonatobenzil) ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)

 

1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)

 

1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)

 

1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)

 

1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)

 

1038. 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)

 

1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)

 

1040. [(p-tolilossi) metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)

 

1041. [(m-tolilossi) metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)

 

1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)

 

1043. [(tolilossi) metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)

 

1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))

 

1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)

 

1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)

 

1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)

 

1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano (CAS n. 2385-85-5)

 

1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)

 

1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)

 

1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)

 

1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)

 

1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil) fosfonato) monoidrato (CAS n. 25383-07-7)

 

1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)

 

1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)

 

1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)

 

1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

 

1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)

 

1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)

 

1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)

 

1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)

 

1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)

 

1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)

 

1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)

 

1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)

 

1066. Esaidrociclopenta(c) pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil) azanide (EC n. 418-350-1)

 

1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)

 

1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)

 

1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)

 

1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)

 

1071. 2-(4-terz-butilfenil) etanolo (CAS n. 5406-86-0)

 

1072. Fention (CAS n. 55-38-9)

 

1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

 

1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)

 

1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)

 

1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)

 

1077. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)

 

1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)

 

1079. 4,4'-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)

 

1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)

 

1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)

 

1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)

 

1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)

 

1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)

 

1085. (3-clorofenil) -(4-metossi-3-nitrofenil) metanone (CAS n. 66938-41-8)

 

1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

 

1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)

 

1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)

 

1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

 

1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)

 

1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)

 

1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)

 

1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)

 

1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)

 

1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)

 

1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)

 

1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)

 

1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)

 

1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)

 

1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)

 

1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)

 

1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)

 

1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)

 

1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)

 

1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)

 

1106. (4-idrazinofenil) -N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)

 

1107. Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9)

 

1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)

 

1109. Alcani, C10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)

 

1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)

 

1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)

 

1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)

 

1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)

 

1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)

 

1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)

 

1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)

 

1117. Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)

 

1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)

 

1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)

 

1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)

 

1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)

 

1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

 

1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

 

1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)

 

1125. Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)

 

1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)

 

1127. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso] (EC n. 406-230-1)

 

1128. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico

 

1129. Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N, N-dimetilanilina]

 

1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

 

1131. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato) cromato(1-) di trisodio

 

1132. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2, 6-bis(2,3-epossipropil) fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil) fenolo».

 

3) Nella parte I dell'allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55 è cancellato.


Dir. 2004/94/CE del 15 settembre 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX.

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2004, n. L 294. Entrata in vigore il 20 settembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 21 settembre 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 bis,

 

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

(2) Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.

 

(3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente.

 

(4) Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

 

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

 

 

Per la Commissione

Olli REHN

 

Membro della Commissione

 

Allegato

 

Il seguente testo viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:

 

 

«Allegato IX

 

Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale

 

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

 

 

 

 

Numero di riferimento  

Metodi alternativi convalidati  

Sostituzione totale o parziale 

 

 

 

 

 

 

A  

B  

C» 

 

 

 

 


Dir. 2004/97/CE del 27 settembre 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. L 301. Entrata in vigore il 1° settembre 2004.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2004/60/CE, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per inserire il quinoxifen tra le sostanze attive aggiunge tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva.

 

(2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

 

(3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2004/60/CE non corrispondono a quelli previsti per altre sostanze attive nuove. Occorre pertanto armonizzare l'approccio in modo tale che valga per tutte le sostanze attive nuove nella fase di riesame in corso.

 

(4) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2004/60/CE.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2004/60/CE è modificato come segue:

 

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

 

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

 

a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure

 

b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.».

 

 

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione


Dir. 2004/99/CE del 1 ottobre 2004.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 ottobre 2004, n. L 309. Entrata in vigore il 1° gennaio 2005.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 2 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 22 ottobre 1999 la Grecia ha ricevuto dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della suddetta direttiva. Tramite la decisione 2000/390/CE della Commissione, è stato confermato che il fascicolo risultava «conforme», nel senso che poteva essere considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

 

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l'11 settembre 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Bayer plc (attualmente Bayer Crop-Science AG) una domanda relativa al thiacloprid. Tramite la sua decisione 2000/181/CE, la Commissione ha dichiarato il fascicolo «conforme», nel senso che esso soddisfa, in linea di massima, i requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

 

(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 19 marzo 2001 per l'acetamiprid e il 22 novembre 2000 per il thiacloprid.

 

(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d'esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid.

 

(5) Dall'esame dell'acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

(6) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acetamiprid e il thiacloprid nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

 

(7) Dopo l'iscrizione dell'acetamiprid e del thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

 

(8) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

 

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid per garantire il rispetto delle condizioni applicabili a tali sostanze attive, fissate all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione, in conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 giugno 2005.

 

2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

 

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

 

a) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006; oppure

 

b) nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2005.

 

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, 1° ottobre 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione

 

Allegato

 

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze:

 

             

N.   Nome comune  Denominazione   Purezza [1]   Entrata in   Scadenza   Disposizioni specifiche 

  Numeri d'identificazione  IUPAC    vigore  dell'iscrizione   

             

             

«92  Acetamiprid  (E) -N1- [(6-chloro-3-  ≥ 990 g/kg  1° gennaio   31 dicembre   Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni 

  Numero CAS:  pyridyl)-methyl]-N2-    2005  2014  come insetticida. 

  160430-64-8  cyano-N1-        Per l'applicazione dei principi uniformi 

  Numero CIPAC:  methylacetamidine        dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni 

  non ancora          del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare  

  attribuito          le relative appendici I e II, formulate dal comitato  

            permanente per la catena alimentare e la salute degli 

            animali il 29 giugno 2004. 

            In tale valutazione globale gli Stati membri devono: 

            - prestare particolare attenzione all'esposizione degli operatori, 

            - prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. 

            Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. 

             

93  Thiacloprid  (Z)-N-{3-[(6-Chloro-  ≥ 975 g/kg  1° gennaio   31 dicembre   Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni 

  Numero CAS:  3-pyridinyl)methyl]-    2005  2014  come insetticida. 

  111988-49-9  1,3-thiazolan-2-        Per l'applicazione dei principi uniformi 

  Numero CIPAC: 631  yliden}cyanamide        dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni 

            del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare  

            le relative appendici I e II, formulate dal comitato  

            permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. 

            In tale valutazione globale gli Stati membri devono: 

            - prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, 

            - prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, 

            - prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. 

            Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. 

             

[1] Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d'esame.»


Dir. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004.
Direttiva della Commissione che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 ottobre 2004, n. L 309. Entrata in vigore il 26 ottobre 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 2 della presente direttiva.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce che il legname di conifere (Coniferales) , escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA, dev'essere scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti, di diametro superiore a 3 mm, e presentare un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

 

(2) La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali [1] comprende misure fitosanitarie concernenti il materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, gabbie, fusti per imballaggio, palette, piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, destinate a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di parassiti da quarantena associati al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifere o altro, utilizzato negli scambi internazionali. Le disposizioni della direttiva 2000/29/CE relative al materiale da imballaggio in legno devono essere rese conformi alle disposizioni dei summenzionati orientamenti.

 

(3) Le disposizioni concernenti il legname originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente devono essere modificate, essendo ora disponibili nuovi trattamenti tecnici contro questo organismo patogeno.

 

(4) Le disposizioni concernenti il legname originario di Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi devono essere migliorate e adeguate per assicurare una migliore protezione della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi al legno, tenendo conto dei nuovi trattamenti tecnici che sono stati recentemente introdotti contro tali organismi.

 

(5) Tali misure di miglioramento devono prevedere l'impiego di un «certificato fitosanitario» per i prodotti di legno originari di paesi terzi.

 

(6) Le disposizioni concernenti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr devono essere modificate per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza nella Comunità di tale organismo nocivo e sul rischio della sua introduzione e diffusione nella Comunità attraverso il legno e le cortecce isolate di Castanea Mill. limitandone l'applicazione alle zone protette della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito, dove la presenza di tale organismo è stata esclusa.

 

(7) Le disposizioni concernenti i prodotti di legno originari di paesi terzi che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità o il trasporto all'interno della stessa devono essere modificate sulla scorta delle variazioni apportate ai requisiti tecnici validi per tali prodotti e delle modifiche introdotte nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune.

 

(8) Le disposizioni riguardanti il rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso le cortecce isolate di conifere (Coniferales) originarie di taluni paesi terzi vanno modificate per tener conto delle nuove informazioni disponibili sui trattamenti di tali cortecce che consentono di ovviare a tale rischio.

 

(9) Il nome dell'organismo nocivo Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau diverrà probabilmente la denominazione generalmente accettata dell'organismo Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

 

(10) I pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE devono essere modificati di conseguenza.

 

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

___________

[1] ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.

 

 

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2005.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione

 

 

Allegato

 

 

1. Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:

 

   

«4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau   Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.».  

 

 

2. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

 

 

«Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

 

 

3. Nell'allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:

 

«01 Cryphonectria parasitica  Legno, escluso il legno privo di corteccia, e   CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK  

(Murrill.) Barr.  corteccia separata dal tronco di Castanea  (tranne l'Isola di Man)». 

  Mill.   

     

 

 

 

4. Nell'allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso.

 

 

5. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati   Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: 

nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales),   a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più  

escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:  interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o  una temperatura minima di 56 °C. Constatazione,  

cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,   comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno 

o di  o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi 

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette,  commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13,  

gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici,  paragrafo 1, punto ii), 

palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette,  oppure 

correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi  b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata 

tipo, o di  conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, 

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso  paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa 

dal legname, o di  indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, 

- legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita  punto ii), del principio attivo, della temperatura minima 

documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o  del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione  

lavorato per la produzione di matite mediante trattamento  (ore), 

termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura  oppure 

minima di 82°C per un periodo di 7-8 giorni,  c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda  prodotto approvato conformemente alla procedura di cui 

naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di  all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da 

Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus  relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, 

xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente  paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione 

presente.  (psi o kPa) e della concentrazione (%). 

   

1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati  Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: 

nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales),  a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più 

escluso quello di Thuja L., in forma di:  interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o   a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati 

cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,  di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), 

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea,  oppure 

Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus  b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata 

(Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.  conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,  

  paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore). 

   

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC  Constatazione ufficiale che il legname: 

elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad  a) è privo di corteccia 

eccezione del legname in forma di:  oppure 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o  b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore 

cascami,  di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di  

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse,  sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo 

cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di  norme adeguate in materia di tempo e temperatura. 

carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico,  Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o«K.D.» 

spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto  o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, 

di oggetti di qualsiasi tipo, o di  apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio,  

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso   conformemente agli usi commerciali correnti, 

dal legname,  oppure 

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea,  c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante 

Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus  il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per  

(Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.  almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. 

  Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). 

   

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC  Constatazione ufficiale che il legname: 

elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in  a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato 

forma di:  oppure 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o   b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di  

cascami,  acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto 

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea,  del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme 

Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus  adeguate in materia di tempo e temperatura, 

(Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.  Oppure 

  c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii). 

   

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati  Constatazione ufficiale che il legname: 

nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales),  a) è originario di zone notoriamente indenni da: 

ad eccezione del legname in forma di:  - Monochamus spp. (specie non europee) 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o   - Pissodes spp. (specie non europee) 

cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,  - Scolytidae spp. (specie non europee). 

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse,  Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 

cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette  13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine», 

di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico,   oppure 

spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di   b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da 

oggetti di qualsiasi tipo, o di  insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), 

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso   in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, 

dal legname,  oppure 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda   c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di 

naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.  acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di 

  sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo 

  norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), 

  oppure 

  e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). 

   

1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati  Constatazione ufficiale che il legname: 

nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad   a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti 

eccezione del legname in forma di:  del genere Monochamus spp. (specie non europee), in 

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o   quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, 

cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,  oppure 

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette,   b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore 

gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici,  di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di  

palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette,  sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo 

correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi  norme adeguate in materia di tempo e temperatura.  

tipo, o di  Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o  

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso   «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente  

dal legname,  riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie  conformemente agli usi commerciali correnti, 

 

 

rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:  oppure 

- Russia, Kazakistan e Turchia,  c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una  

- paesi europei,  specifica approvata conformemente alla procedura di cui 

- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico,  all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da 

Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e  relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13,  

Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.  paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura  

  minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo  

  d'esposizione (ore), 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), 

  oppure 

  e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii). 

   

1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC  Constatazione ufficiale che il legname: 

elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di  a) è originario di zone notoriamente indenni da: 

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,  - Monochamus spp. (specie non europee) 

ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales)  - Pissodes spp. (specie non europee) 

originario di:  - Scolytidae spp. (specie non europee) 

- Russia, Kazakistan e Turchia,  Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo  

- paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone,  13, paragrafo 1, punto ii) , nella casella «Luogo d'origine», 

Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui  oppure 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.  b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, 

è notoriamente presente.  oppure 

  c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di  

  acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto  

  del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).». 

 

 

6. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:

 

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse,  Il materiale da imballaggio in legno deve: 

cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,  - essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, 

palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di   - essere soggetto ad una delle misure approvate di cui 

carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il   all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure 

trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno  fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione 

grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno   del materiale da imballaggio in legno negli scambi  

trasformato mediante colla, calore e pressione, o una   internazionali, e 

combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa   - essere contrassegnato con: 

la Svizzera.  a) il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante 

  il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato, 

  e 

  b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.». 

 

 

7. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

 

«2.1. Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello  Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al 

che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad   forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in  

eccezione del legname:  percentuale della materia secca, al di sotto del20% nel corso  

- destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;  del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia 

- in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,   di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal  

avanzi o cascami,  marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio  

originario degli USA e del Canada.  Internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo 

  imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.». 

 

 

8. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

 

«2.2. Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla   Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone  

produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e  riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) 

del Canada.  Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da 

  impiallacciatura.». 

 

 

9. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma   Constatazione ufficiale che il legname: 

di  a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la  

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o   superficie arrotondata, 

cascami,  oppure 

- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti,   b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in  

in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che  percentuale della materia secca, è inferiore al 20%, 

il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento  oppure 

termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176  c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato  

°C per 20 minuti,  trattamento termico ad aria o ad acqua, 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda   oppure 

originale, originario degli USA.  d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia 

  attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.». 

 

 

10. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso.

 

 

11. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:

 

«Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di   Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al  

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,  forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda  percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso 

naturale, originario degli USA o dell'Armenia.  del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia 

  di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal  

  marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio 

  internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.». 

12. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

 

«Legname di Populus L., ad eccezione di quello in forma di   Constatazione ufficiale che il legname: 

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,  - è scortecciato 

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda  oppure 

naturale, originario di paesi del continente americano.  - è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore 

  di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.». 

 

 

13. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

 

«7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati  Constatazione ufficiale che il legno 

nell'allegato V, parte B, legname in forma di:  a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, 

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,   oppure 

ottenuti completamente o in parte da:  b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore 

- Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada,  di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di 

- Platanus L., originario degli USA o dell'Armenia,  sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo 

- Populus L., originario del continente americano.  norme adeguate in materia di tempo e temperatura, 

  oppure 

  c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii). 

   

7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati  Constatazione ufficiale che il legname: 

nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche,  a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di 

particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti  acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto  

completamente o in parte da Quercus L. originario degli USA.  del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme  

  adeguate in materia di tempo e temperatura, 

  oppure 

  b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).». 

 

 

14. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:

 

«7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales),  Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: 

originaria di paesi non europei.  a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un  

  prodotto approvato conformemente alla procedura di cui 

  all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), 

  oppure 

  b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).». 

 

 

15. Nell'allegato IV, parte A, sezione 1 (3), è aggiunto un nuovo punto 8:

 

«8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso   Il legname: 

dal legname, compreso quello che non ha conservato la   a) è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed 

superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di  - è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato  

spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno trasformato  I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie  

mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi  n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale  

fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.  da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e 

  - è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato 

  oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, 

  b) è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.». 

 

 

16. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

 

«11.01. Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle   Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui  

sementi, originari degli USA  all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da 

  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 

   

11.1. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei   Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui  

frutti e delle sementi, originari di paesi non europei  all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, 

  sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.» 

 

 

17. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

 

 

«12. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia.».

 

 

18. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.

 

 

19. Nell'allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:

 

«6.3. Legname di Castanea Mill.  a) Il legname è scortecciato  CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo)  

  oppure  IRL, S, UK (esclusa l'Isola di 

  b) constatazione ufficiale che il legname:  Man)». 

  i) è originario di zone notoriamente indenni da    

  Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.   

  oppure   

  ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.   

     

20. Nell'allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

 

 

21. Nell'allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

 

 

22. Nell'allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:

 

«14.9. Corteccia separata dal tronco di   Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal   CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo)  

Castanea Mill.  tronco:  IRL, S, UK (esclusa l'isola di 

  a) è originaria di zone notoriamente indenni da   Man)». 

  Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.   

  oppure   

  b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).   

 

 

23. Nell'allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:

 

a) il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

 

 

«1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

 

e

 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

 

   

Codice NC   Descrizione 

   

4401 10 00   Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 22 00   Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

ex 4401 30 90   Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura) , non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

4403 10 00   Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 99   Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione  

ex 4404 20 00   Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo  

ex 4407 99   Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»  

 

 

b) il punto 1.8 è soppresso.

 

 

24. Nell'allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:

 

a) il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

 

 

«1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

 

- conifere (Coniferales) , ad eccezione del legname scortecciato,

 

- Castanea Mill. , ad eccezione del legname scortecciato,

 

e

 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

   

Codice NC   Descrizione 

    

4401 10 00   Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 21 00   Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 

4401 22 00   Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

ex 4401 30   Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura) , non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

ex 4403 10 00   Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 20   Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione  

ex 4403 99   Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione  

ex 4404   Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

4406   Traversine di legno per strade ferrate o simili 

4407 10   Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm 

ex 4407 99   Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm» 

 

 

b) il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

 

«1.11. corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)».

 

 

25. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

 

«- Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».

 

 

26. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

«- conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei».

 

 

27. Nell'allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

 

«6. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

 

- Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

 

- Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;

- Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

 

- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada; - Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

 

e

 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

   

Codice NC   Descrizione 

   

4401 10 00   Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 21 00   Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 

4401 22 00   Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

4401 30 10   Segatura 

ex 4401 30 90   Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

4403 10 00   Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

4403 20   Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

4403 91   Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 99   Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4404   Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

4406   Traversine di legno per strade ferrate o simili 

4407 10   Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

4407 91   Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm 

ex 4407 99   Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm 

4415   Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 

4416 00 00   Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 

9406 00 20   Costruzioni prefabbricate di legno» 

 

 

28. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:

 

«7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales) , ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da Castanea Mill. , ad eccezione del legname scortecciato

 

e

 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

 

   

Codice NC   Descrizione 

   

4401 10 00   Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 21 00   Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 

4401 22 00   Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere 

ex 4401 30   Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura) , non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

ex 4403 10 00   Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 20   Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 99   Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4404   Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

4406   Traversine di legno per strade ferrate o simili 

4407 10   Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

ex 4407 99   Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm 

4415   Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 

9406 00 20   Costruzioni prefabbricate di legno» 

   

 

29. Nell'allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:

 

«9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei».

 

 

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(3) Così nella G.U.U.E. Trattasi, in realtà, della sezione I.

 


Dir. 2004/103/CE del 7 ottobre 2004.
Direttiva della Commissione concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 12 ottobre 2004, n. L 313. Entrata in vigore il 1° novembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 2004.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, quarto e quinto comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, provenienti da paesi terzi, sono in linea di principio soggetti a controlli di identità e fitosanitari nel punto di entrata nella Comunità, o in un luogo vicino.

 

(2) In caso di transito di merci non comunitarie i summenzionati controlli di identità e fitosanitari possono essere svolti anche presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o qualsiasi altro luogo vicino; in taluni altri casi i controlli in questione possono essere svolti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione, purché siano forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

 

(3) È necessario specificare i casi in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere svolti sul luogo di destinazione.

 

(4) Per evitare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto, occorre stabilire le disposizioni o le garanzie specifiche e i documenti per il trasporto.

 

(5) Occorre stabilire le condizioni minime per lo svolgimento dei controlli di identità e dei controlli fitosanitari per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell'ispezione sui luoghi di destinazione nonché per quanto riguarda gli impianti, gli strumenti e le attrezzature che consentono ai summenzionati organismi ufficiali responsabili di svolgere tali controlli.

 

(6) È necessario stabilire le modalità relative alla cooperazione tra organismi ufficiali responsabili e uffici doganali, in particolare i modelli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi e le procedure per lo scambio di informazioni.

 

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE (denominati in appresso «prodotti in questione»). Nei casi e nelle circostanze definiti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire che le ispezioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29/CE sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso. Nel caso del transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi sul luogo di destinazione, ad esempio nel sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

 

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

 

a) gli organismi ufficiali del punto di entrata e quelli di destinazione decidono, se del caso mediante accordi tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che i controlli di identità e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») potrebbero essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino

 

e

 

b) l'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l'autorizzazione, in esito alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, affinché i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che può essere

 

- in caso di transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE,

 

- la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure

 

- un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure

 

- nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE,

 

- un luogo di destinazione riconosciuto dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di destinazione,

 

e

 

c) sono forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonché, se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione.

 

3. Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 2, lettera c), sono:

 

a) l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi o sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identità dei prodotti. In casi debitamente motivati i competenti organismi ufficiali degli Stati membri possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purché i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto;

 

b) la spedizione è inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonché delle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di ispezione richiesto;

 

c) fatti salvi i certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, la spedizione è scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato della presente direttiva; il documento è compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d'intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed è redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;

 

d) le pertinenti voci del documento di cui al paragrafo 3, lettera c), sono compilate e firmate dall'importatore della spedizione sotto la supervisione del competente organismo ufficiale del punto di entrata;

 

e) nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, l'immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto è tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi.

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri assicurano che venga istituita una procedura di autorizzazione conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, per valutare e se del caso riconoscere l'idoneità, sotto il profilo fitosanitario, all'esecuzione dei controlli nei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti.

 

2. La procedura di cui al paragrafo 1 prevede che, qualora i controlli debbano essere svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti, ogni richiedente presenta domanda agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell'esecuzione di siffatti controlli, affinché i controlli vengano svolti nei luoghi indicati nella domanda.

 

3. La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare:

 

a) informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalità di separazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e); nonché

 

b) se del caso, qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui è stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 497 del medesimo regolamento, pertinenti elementi di prova.

 

4. Gli Stati membri assicurano che la domanda di cui al paragrafo 2 venga iscritta in un registro e che gli organismi ufficiali responsabili:

 

a) esaminino le informazioni contenute nella domanda;

 

b) valutino l'idoneità all'esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di permettere ispezioni efficaci;

 

c) rispondano al richiedente in uno dei modi seguenti:

 

i) comunicando che la domanda è ricevibile e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti; oppure

 

ii) comunicando che la domanda non è ricevibile con decisione motivata.

 

5. Gli Stati membri conservano e, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti.

 

6. Gli Stati membri assicurano che gli organismi ufficiali responsabili adottino le necessarie misure qualora risultino elementi che depongono contro il corretto funzionamento di controlli svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti situati sul loro territorio.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri interessati tutti i casi significativi di inottemperanza alle condizioni applicabili ad un posto di ispezione riconosciuto.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi gli obblighi già stabiliti dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione, l'importatore delle spedizioni per le quali è stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto sia assoggettato ai seguenti obblighi:

 

a) l'importatore notifica l'introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare:

 

i) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;

 

ii) la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto;

 

iii) se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

 

iv) se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

 

v) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell'importatore;

 

vi) il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto;

 

b) l'importatore comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera a).

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell'allegato della direttiva 98/92/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di consentire ispezioni efficaci.

 

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire i requisiti supplementari ritenuti necessari per designare come luogo di ispezione riconosciuto un luogo proposto.

Articolo 6

1. Se del caso, gli Stati membri assicurano la cooperazione tra:

 

a) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

 

e

 

b) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata;

 

e

 

c) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione;

 

e

 

d) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione

 

mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonché sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

 

2. Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunità e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L'esistenza di tale accordo è indicata sul documento fitosanitario di circolazione.

 

3. Dopo l'ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l'organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identità e fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29CE. L'esito definitivo di tali controlli è indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/29/CE.

 

4. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 è «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, è presentata alle autorità doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l'assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Non è più richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall'organismo ufficiale del luogo di destinazione.

 

5. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l'obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunità verso una destinazione al di fuori della Comunità, questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione.

 

Articolo 7

La presente direttiva è riesaminata entro e non oltre il 1° gennaio 2007.

 

 

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 10

 

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione

 

 


Allegato


Dir. 2004/105/CE del 15 ottobre 2004.
Direttiva della Commissione che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 ottobre 2004, n. L 319. Entrata in vigore il 9 novembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 2004.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati in detta direttiva, provenienti da paesi terzi, devono in linea di massima essere scortati dall'originale del necessario «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» («certificati»).

 

(2) La convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riporta nel proprio allegato modelli di certificati che prevedono una formulazione ed un formato standard da utilizzare per l'elaborazione e il rilascio dei certificati.

 

(3) La CIPV è stata modificata in modo significativo nel 1979 e nel 1997. A seguito di tali modifiche, sono stati approvati diversi modelli di certificati destinati ad accompagnare vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei loro spostamenti a livello di traffico internazionale.

 

(4) Anche se le modifiche apportate alla CIPV nel 1997 non sono ancora entrate in vigore, la risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della Conferenza FAO ha consentito l'utilizzazione dei certificati modificati, come alternativa e su base volontaria, tra le parti contraenti della convenzione che li accettano. Apparentemente numerose parti contraenti della CIPV già usano i certificati basati sui modelli previsti nell'allegato alla convenzione quale modificata nel 1997.

 

(5) Occorre pertanto stabilire i modelli di certificati destinati ad accompagnare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che entrano nel territorio comunitario.

(6) Di norma gli organismi nazionali per la protezione delle piante fanno grandi scorte dei certificati in questione. È pertanto opportuno stabilire norme che prevedono per un periodo transitorio l'impiego dei certificati elaborati sulla base dei modelli illustrati nell'allegato della CIPV quale modificata nel 1979.

 

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri accettano «certificati fitosanitari» ufficiali o «certificati fitosanitari di riesportazione» («certificati») che scortano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), conformi ai modelli illustrati nell'allegato I.

 

2. Gli Stati membri accettano i certificati di cui al paragrafo 1 soltanto se questi sono stati completati conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativa agli Orientamenti per i certificati fitosanitari.

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri accettano i certificati conformi ai modelli illustrati nell'allegato II fino al 31 dicembre 2009.

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e trasmettono una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni normative nazionali adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

Membro della Commissione

 

 


Allegato I - Modello di certificato fitosanitario Modello di certificato fitosanitario di riesportazioneAllegato II - Modello di certificato fitosanitarioModello di certificato fitosanitario di riesportazione


Dir. 2004/108/CE del 15 dicembre 2004.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390. Entrata in vigore il 20 gennaio 2005.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 16 della presente dirrettiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Il processo SLIM e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.

 

(2) Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le radiocomunicazioni - inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale operante conformemente ai regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) - le reti di erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.

 

(3) Le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

 

(4) La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che dovrebbero essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.

 

(5) È opportuno regolamentare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possono circolare liberamente.

 

(6) Le apparecchiature oggetto della presente direttiva dovrebbero comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri dovrebbero tuttavia essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.

 

(7) La presente direttiva non dovrebbe concernere le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.

 

(8) La presente direttiva non dovrebbe concernere gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.

 

(9) La presente direttiva non disciplina le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.

 

(10) La presente direttiva non dovrebbe concernere la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.

 

(11) Nei casi in cui la presente direttiva disciplina apparecchi, dovrebbe trattarsi di apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi dovrebbero, a determinate condizioni, essere considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale.

 

(12) I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e tra di essi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

(13) Le norme armonizzate rispecchiano lo stato dell'arte generalmente riconosciuto per quanto attiene alla compatibilità elettromagnetica nell'Unione europea. Pertanto l'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che dovrebbe tuttavia poter essere dimostrata anche in altri modi. La conformità ad una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che descrive o ai quali fa riferimento la norma armonizzata.

 

(14) I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti dovrebbero costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti dovrebbero costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei dovrebbero tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.

 

(15) L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio dovrebbe essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato dovrebbero essere provvisti della marcatura «CE» che attesta la conformità alla presente direttiva. Anche se la valutazione della conformità dovrebbe essere responsabilità del fabbricante, senza che sia necessario ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, il fabbricante dovrebbe tuttavia avere la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.

 

(16) L'obbligo di valutazione della conformità dovrebbe imporre al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.

 

(17) Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica dovrebbe stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi dovrebbe essere sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la maggiore probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.

 

(18) Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e viceversa. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi dovrebbero essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.

 

(19) Per le loro caratteristiche specifiche, non è necessario che gli impianti fissi siano soggetti all'obbligo della marcatura «CE» o della dichiarazione di conformità.

 

(20) Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità di un apparecchio immesso sul mercato per essere integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti commercializzato, separatamente dall'impianto fisso nel quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio dovrebbe quindi essere esonerato dalle procedure di valutazione della conformità abitualmente applicabili agli apparecchi, ma non dovrebbe compromettere la conformità dell'impianto fisso in cui è integrato. Se un apparecchio fosse integrato in più impianti fissi identici, l'identificazione delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica di tali impianti dovrebbe bastare per garantire l'esonero dalla procedura di valutazione della conformità.

 

(21) Un periodo transitorio è necessario per far sì che i fabbricanti e le altre parti interessate possano adattarsi alla nuova regolamentazione.

 

(22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia assicurare il funzionamento del mercato interno introducendo l'obbligo di conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(23) La direttiva 89/336/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 settembre 2003, n. C 220.

(5) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 29 novembre 2004.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione.

1. La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. La presente direttiva si applica alle apparecchiature definite all'articolo 2.

 

2. La presente direttiva non si applica:

 

a) alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE;

 

b) a prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea;

 

c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'UIT [1], a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio. I kit di componenti assemblati da radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio.

 

3. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

 

a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

 

b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

 

4. Qualora, per le apparecchiature di cui al paragrafo 1 i requisiti essenziali di cui all'allegato I siano interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica, o cessa di applicarsi, a tali apparecchiature in relazione ai suddetti requisiti a decorrere dalla data di attuazione di dette direttive.

 

5. La presente direttiva non incide sull'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

 

 

_________

[1] Costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate dalla Conferenza plenipotenziaria aggiuntiva (Ginevra, 1992), come modificate dalla Conferenza plenipotenziaria (Kyoto, 1994).

 

 

Articolo 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 

a) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;

 

b) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

 

c) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

 

d) «compatibilità elettromagnetica»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale campo;

 

e) «perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;

 

f) «immunità»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

 

g) «scopi di sicurezza»: scopi di preservazione della vita umana o dei beni;

 

h) «ambiente elettromagnetico»: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo.

 

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati apparecchi ai sensi del paragrafo 1, lettera b):

 

a) i «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

 

b) gli «impianti mobili», definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse.

 

 

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio.

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti.

 

 

 

Articolo 4

Libera circolazione delle apparecchiature.

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.

 

2. Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:

 

a) misure per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;

 

b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

 

Fatta salva la direttiva 98/34/CE, gli Stati membri notificano tali misure speciali alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

Le misure speciali che sono state accettate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione e/o la dimostrazione, in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva. La dimostrazione del funzionamento può avvenire solo a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

 

 

Articolo 5

Requisiti essenziali.

Le apparecchiature di cui all'articolo 1 sono conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

 

 

Articolo 6

Norme armonizzate.

1. Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo. La conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.

 

2. La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui tali norme si riferiscono. Detta presunzione di conformità si limita all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono.

 

3. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito «il comitato»), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

 

4. Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:

 

a) non pubblicare;

 

b) pubblicare con restrizioni;

 

c) mantenere il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

 

d) ritirare il riferimento dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.

 

 

Capo II

Apparecchi

 

 

Articolo 7

Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi.

La conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II (controllo interno di fabbricazione). Tuttavia, a discrezione del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ci si può avvalere anche della procedura descritta nell'allegato III.

 

 

Articolo 8

Marcatura «CE».

1. Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura «CE» attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura «CE» è compito del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità. La marcatura «CE» è apposta conformemente all'allegato V.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire sugli apparecchi, o sul loro imballaggio o sulle loro istruzioni per l'uso, l'apposizione di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato e/o alla forma grafica della marcatura «CE».

 

3. Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sui loro imballaggi o sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura «CE».

 

4. Fatto salvo l'articolo 10, se un'autorità competente accerta che la marcatura «CE» è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura «CE» alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.

 

 

Articolo 9

Altri marchi e informazioni.

1. Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione.

 

2. Ad ogni apparecchio è unito il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indirizzo del suo mandatario o della persona nella Comunità, responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità.

 

3. Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o l'uso dell'apparecchio, affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

 

4. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.

 

5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato figurano nelle istruzioni accluse all'apparecchio.

 

 

Articolo 10

Misure di salvaguardia.

1. Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura «CE» non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.

 

2. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

 

a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

 

b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

 

c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6.

 

3. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no.

 

4. Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura.

 

5. Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

 

 

Articolo 11

Decisioni riguardanti il ritiro, il divieto o la limitazione della libera circolazione di apparecchi.

1. Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva di ritirare un apparecchio dal mercato, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o limitarne la libertà di circolazione indica le ragioni precise su cui si basa. Tali decisioni sono immediatamente comunicate alla parte interessata, che è al tempo stesso informata dei mezzi di ricorso che la legislazione nazionale vigente nello Stato membro in questione mette a sua disposizione e dei termini entro cui è possibile avvalersene.

 

2. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante, il suo mandatario o un'altra parte interessata hanno la possibilità di presentare anticipatamente il loro punto di vista, a meno che tale consultazione sia impossibile in ragione del carattere urgente della misura da adottare, in particolare quando essa sia giustificata dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

 

 

Articolo 12

Organismi notificati.

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per espletare i compiti di cui all'allegato III. Gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI per determinare gli organismi da designare.

 

La notifica precisa se questi organismi sono designati per espletare i compiti di cui all'allegato III per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva e/o verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I o se il campo di applicazione della loro designazione è limitato a determinati aspetti specifici e/o categorie di apparecchi.

 

2. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle pertinenti norme armonizzate sono considerati conformi ai criteri specificati nell'allegato VI a cui tali norme armonizzate si riferiscono. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti di queste norme.

 

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di organismi notificati e provvede a tenere aggiornato tale elenco.

 

4. Se uno Stato membro ritiene che un organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione ritira dall'elenco di cui al paragrafo 3 il riferimento a quest'organismo.

 

 

Capo III

Impianti fissi

 

 

Articolo 13

Impianti fissi.

1. Gli apparecchi che sono stati immessi sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dalla presente direttiva.

 

Le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 9 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi, la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

 

2. Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione.

 

Quando è stabilita una non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

 

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.

 

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

 

Articolo 14

Abrogazione.

La direttiva 89/336/CEE è abrogata con efficacia al 20 luglio 2007.

 

I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE sono considerati riferimenti alla presente direttiva e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato VII.

 

 

Articolo 15

Disposizioni transitorie.

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva 89/336/CEE e immesse sul mercato prima del 20 luglio 2009.

 

 

Articolo 16

Recepimento.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 17

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 18

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

 

J. BORRELL FONTELLES

 

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

A. NICOLAÏ

 

 

Allegato I

 

 

Requisiti essenziali di cui all'articolo 5

 

 

1. Requisiti in materia di protezione

 

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:

 

a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;

 

b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.

 

 

2. Requisiti specifici per gli impianti fissi

 

Installazione e utilizzo previsto di componenti:

 

Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la(le) persona(e) responsabile(i) le tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali a fini ispettivi fintantoché gli impianti fissi sono in funzione.

 

Allegato II

 

 

Procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7

 

 

(Controllo interno della fabbricazione)

 

 

1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilità elettromagnetica.

 

2. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.

 

3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della presente direttiva.

 

4. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

 

5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità.

 

6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

 

7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.

 

8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

 

9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato IV.

 

 

Allegato III

 

Procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7

 

 

1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, completato come segue:

 

2. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 12 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato.

 

3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo mandatario nella Comunità attestante la conformità di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato.

 

4. Il fabbricante integra la dichiarazione dell'organismo notificato nella documentazione tecnica.

 

 

Allegato IV

 

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità CE

 

 

1. Documentazione tecnica

 

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in particolare:

 

- una descrizione generale dell'apparecchio,

 

- la prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte,

 

- quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.,

 

- una dichiarazione dell'organismo notificato, se è stata seguita la procedura di cui all'allegato III.

 

 

2. Dichiarazione di conformità CE

 

La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:

 

- un riferimento alla presente direttiva,

 

- l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,

 

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità,

 

- un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;

 

- la data della dichiarazione,

 

- le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario.

 

 

Allegato V

 

Marcatura «CE» di cui all'articolo 8

 

 

La marcatura «CE» è costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:

 

 

La marcatura «CE» deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.

 

La marcatura «CE» deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

 

Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura «CE», quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura «CE» indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.

 

 

Allegato VI

 

Criteri per la valutazione degli organismi da notificare

 

 

1. Gli organismi notificati dagli Stati membri soddisfano le condizioni minime seguenti:

 

a) disponibilità di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari;

 

b) competenza tecnica e integrità professionale del personale;

 

c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dalla presente direttiva;

 

d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;

 

e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

 

f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato membro in base al diritto nazionale.

 

2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità dello Stato membro.

 

 

Allegato VII

 

Tavola di corrispondenza

 

Direttiva 89/336/CEE   La presente direttiva 

   

Articolo 1, punto 1   Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)  

Articolo 1, punto 2   Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)  

Articolo 1, punto 3   Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)  

Articolo 1, punto 4   Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)  

Articolo 1, punti 5 e 6   - 

Articolo 2, paragrafo 1   Articolo 1, paragrafo 1 

Articolo 2, paragrafo 2   Articolo 1, paragrafo 4 

Articolo 2, paragrafo 3   Articolo 1, paragrafo 2 

Articolo 3   Articolo 3 

Articolo 4   Articolo 5 e Allegato I 

Articolo 5   Articolo 4, paragrafo 1 

Articolo 6   Articolo 4, paragrafo 2 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)   Articolo 6, paragrafi 1 e 2 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)   - 

Articolo 7, paragrafo 2   - 

Articolo 7, paragrafo 3   - 

Articolo 8, paragrafo 1   Articolo 6, paragrafi 3 e 4 

Articolo 8, paragrafo 2   - 

Articolo 9, paragrafo 1   Articolo 10, paragrafi 1 e 2 

Articolo 9, paragrafo 2   Articolo 10, paragrafi 3 e 4 

Articolo 9, paragrafo 3   Articolo 10, paragrafo 5 

Articolo 9, paragrafo 4   Articolo 10, paragrafo 3 

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma   Articolo 7, Allegati II e III 

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma   Articolo 8 

Articolo 10, paragrafo 2   Articolo 7, Allegati II e III 

Articolo 10, paragrafo 3   - 

Articolo 10, paragrafo 4   - 

Articolo 10, paragrafo 5   Articolo 7, Allegati II e III 

Articolo 10, paragrafo 6   Articolo 12 

Articolo 11   Articolo 14 

Articolo 12   Articolo 16 

Articolo 13   Articolo 18 

Allegato I, punto 1   Allegato IV, punto 2 

Allegato I, punto 2   Allegato V 

Allegato II   Allegato VI 

Allegato III, ultimo paragrafo   -Articolo 9, paragrafo 5 


Dir. 2004/113/CE del 13 dicembre 2004.
Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373. Entrata in vigore il 21 dicembre 2004.

(2) Termine di recepimento: 21 dicembre 2007.

 

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

 

(2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

 

(3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

 

(4) La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.

 

(5) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

 

(6) La Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre una direttiva sulla discriminazione basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella comunicazione sull'Agenda per la politica sociale. Tale proposta è del tutto coerente con la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) che investe tutte le politiche comunitarie ed è intesa a promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando misure concrete per migliorare la condizione delle donne e degli uomini nella società.

 

(7) Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare i diritti in materia di parità adottando una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dall'attività professionale.

 

(8) La Comunità ha adottato una serie di strumenti giuridici per prevenire e combattere la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione.

 

(9) Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.

 

(10) I problemi sono particolarmente evidenti per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi. Occorre pertanto prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, questo obiettivo può essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.

 

(11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.

 

(12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.

 

(13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.

 

(14) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.

 

(15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.

 

(16) Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

 

(17) Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più favorevole alle persone di un sesso.

 

(18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

 

(19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.

 

(20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.

 

(21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

 

(22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

 

(23) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela giuridica contro le ritorsioni.

 

(24) Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

 

(25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.

 

(26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

 

(27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

 

(28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(29) Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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(3) Parere reso il 30 marzo 2004.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. C 241.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 121.

(6) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Scopo.

Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

 

a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;

 

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;

 

c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

 

d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

 

 

Articolo 3

Campo d'applicazione.

1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.

 

2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

 

3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione.

 

4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La esente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.

 

 

Articolo 4

Principio della parità di trattamento.

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:

 

a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;

 

b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.

 

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

 

3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

 

4. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

 

5. La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

 

 

Articolo 5

Fattori attuariali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

 

3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione.

 

 

Articolo 6

Azione positiva.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

 

 

Articolo 7

Prescrizioni minime.

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

 

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

 

 

Capo II

Mezzi di ricorso ed esecuzione

 

 

Articolo 8

Difesa dei diritti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può essere a priori limitato da un tetto massimo.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

 

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

 

 

Articolo 9

Onere della prova.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

 

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

 

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.

 

 

Articolo 10

Protezione delle vittime.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

 

 

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate.

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

 

 

Capo III

Organismi per la promozione della parità di trattamento

 

 

Articolo 12

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

 

a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

 

b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

 

c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

 

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

 

Articolo 13

Conformità alla direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

 

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

 

b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.

 

 

Articolo 14

Sanzioni.

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

 

 

Articolo 15

Diffusione di informazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

 

 


Articolo 16

Relazioni.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

 

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

 

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

 

 

Articolo 17

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 18

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 19

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


Dir. 2004/114/CE del 13 dicembre 2004.
Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375. Entrata in vigore il 12 gennaio 2005.

(2) Termine di recepimento: 12 gennaio 2007.

 

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

 

(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.

 

(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.

 

(4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(5) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

(6) Uno degli obiettivi dell'azione della Comunità nel settore dell'istruzione è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante.

 

(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.

 

(8) Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini previsti dalla presente direttiva.

 

(9) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.).

 

(10) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.

 

(11) I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli Stati membri.

 

(12) La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

 

(13) Nella valutazione delle risorse sufficienti si può tener conto delle fellowships.

 

(14) L'ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.

 

(15) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.

 

(16) Si deve agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all'interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva.

 

(17) Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.

 

(18) Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire in parte il costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro.

 

(19) La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono esercitare un'attività economica.

 

(20) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.

 

(21) È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio, ovvero nell'ambito di programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, possano essere accelerate.

 

(22) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio a questi fini.

 

(23) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

 

(24) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad applicarla.

 

(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. C 68 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2003, n. C 133.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2003, n. C 244.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Oggetto.

Oggetto della presente direttiva è definire:

 

a) le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

 

b) le norme sulle procedure per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 

a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

 

b) «studente», il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;

 

c) «alunno», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

 

d) «tirocinante non retribuito», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale;

 

e) «istituto», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;

 

f) «programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale;

 

g) «permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

 

 

Articolo 3

Campo d'applicazione.

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio.

 

Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

 

2. La presente direttiva non si applica:

 

a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;

 

b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

 

c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;

 

d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

 

e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

 

 

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli.

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:

 

a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra; oppure

 

b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.

 

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

 

 

Capo II

Condizioni di ammissione

 

 

Articolo 5

Principio.

L'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.

 

 

Articolo 6

Requisiti generali.

1. Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti:

 

a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;

 

b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

 

c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

 

d) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;

 

e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 20 della presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.

 

 

Articolo 7

Requisiti specifici per gli studenti.

1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:

 

a) essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;

 

b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

 

c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

 

d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto.

 

2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

 

 

 

 

Articolo 8

Mobilità degli studenti.

1. Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:

 

a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;

 

b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

 

c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.

 

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.

 

3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.

 

 

Articolo 9

Requisiti specifici per gli alunni.

1. Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:

 

a) aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;

 

b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;

 

c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

 

d) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;

 

e) alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

 

2. Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

 

 

Articolo 10

Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti.

Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche ai seguenti requisiti:

 

a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

 

b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

 

c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

 

 

Articolo 11

Requisiti specifici per i volontari.

Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:

 

a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;

 

b) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;

 

c) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l'intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;

 

d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

 

 

Capo III

Permessi di soggiorno

 

 

Articolo 12

Permessi di soggiorno rilasciati a studenti.

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.

 

2. Senza pregiudizio dell'articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:

 

a) il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall'articolo 17 della presente direttiva;

 

b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

 

 

Articolo 13

Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni.

 

 

Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.

 

 

 

Articolo 14

Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti.

Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.

 

 

Articolo 15

Permesso di soggiorno rilasciato a volontari.

Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.

 

 

Articolo 16

Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno.

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.

 

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

 

 

Capo IV

Trattamento riservato ai cittadini di paesi terzi interessati

 

 

Articolo 17

Attività economiche degli studenti.

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.

 

Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.

 

2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

 

3. Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.

 

4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.


Normativa nazionale


Costituzione della Repubblica italiana
Art. 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (143).

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(143) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(artt. 53 e 55)

 

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(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(1/a)       Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

      «Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(1/b)       'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(1/circ     Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

-     Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E;

-     Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 5 luglio 1996, n. 559/C.4713.10089.D(1); Circ. 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1); Circ. 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23); Ris. 23 novembre 1996, n. 559/C; Circ. 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1; Circ. 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1); Circ. 19 luglio 1997, n. 559/C.5692-10089(4); Circ. 15 novembre 1997, n. 559/14514.10089.D(7); Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1); Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

-     Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E.

 

(omissis)

 

Art. 53. (art. 52 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

 

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

 

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno (32/a).

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(32/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

(omissis)

 

Art. 55. (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (32/b).

 

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (32/c).

 

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

 

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

 

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 (32/d).

 

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 (32/e) (33).

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(32/b) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato al n. A/LXXXVIII.

(32/c) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, riportato al n. A/CXXVI.

(32/d) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, riportata alla voce Sicurezza pubblica, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra.

(32/e) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, riportata alla voce Sicurezza pubblica, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra; a norma del medesimo art. 34 detta pena non può essere inferiore a tre mesi.

(33) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già indicato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, riportato al n. A/VI.

 


R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
(art. 82)

 

 

 

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(1) Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.

(2)Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

-     Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E;

-     Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 15 novembre 1997, n. 559/14514.10089.D(7); Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 20 dicembre 1999, n. 559; Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1);

-     Ministero delle finanze: Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 30 gennaio 1998, n. 35/E;

-     Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/50-FG-76/97/3361.

(omissis)

Art. 82.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

 

1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;

2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici (76).

 

La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

 

 

Gruppo A:

 

1) bossoli innescati per artiglieria;

2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;

3) spolette a doppio effetto per artiglieria;

4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;

5) cartucce per armi comuni e da guerra;

 

 

Gruppo B:

 

1) micce a lenta combustione o di sicurezza;

2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;

3) accenditori elettrici;

4) accenditori di sicurezza;

 

 

Gruppo C:

 

1) giocattoli pirici;

 

 

Gruppo D:

 

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

 

 

Gruppo E:

 

1) munizioni giocattolo;

2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;

3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;

4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;

5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);

6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita (77).

 

 

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(76)        Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

(77)        Comma aggiunto dall'art. 12, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.


L. 16 aprile 1987, n. 183
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
(art. 5)

 

 

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(1)    Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109.

(1/a)Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato.

(1/circ)   Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

-        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.

 

(omissis)

 

Art. 5. Fondo di rotazione.

 

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (2).

 

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

 

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 (3), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

 

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

 

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

 

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

 

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5) (5/a).

 

 

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(2)           Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3)           Riportata al n. F/XIV.

(4)           Riportato al n. F/IV.

(5)           Riportata al n. F/X.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 

 


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 14)

 

 

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(1   Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(1/a)       Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(1/circ     Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-     I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

-     Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

-     Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

-     Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

-     Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

-     Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

-     Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

 

(omissis)

 

Capo III - Potestà normativa del Governo

 

Art. 14. Decreti legislativi.

 

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

 

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

 

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (7).

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(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.


D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(art. 379)

 

 

 

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(1)           Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

(1/circ)Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

-     I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 giugno 2000, n. 108;

-     Ministero degli affari esteri: Circ. 20 febbraio 1998; Nota 21 settembre 2001, n. 8397; Nota 29 novembre 2001, n. 11304; Nota 16 febbraio 2004, n. 267/P0075769;

-     Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97;

-     Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 29 ottobre 2003, n. 204/E;

-     Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 16 luglio 2001, n. 123; Circ. 2 agosto 2001, n. 130; Circ. 24 settembre 2001, n. 141; Lett.Circ. 29 novembre 2001, n. 758; Circ. 31 maggio 2002, n. 61; Nota 7 maggio 2002, n. 8554/INT/U02; Nota 2 agosto 2002, n. 452; Circ. 2 ottobre 2002, n. 107; Nota 3 ottobre 2002, n. 2662/DIP/Segr; Nota 14 novembre 2002, n. 2590; Circ. 19 febbraio 2003, n. 21; Circ. 23 maggio 2003, n. 50; Nota 24 giugno 2003, n. 886; Circ. 18 settembre 2003, n. 74; Nota 30 settembre 2003, n. 627; Circ. 21 ottobre 2003, n. 79; Circ. 23 febbraio 2004, n. 25; Nota 15 aprile 2004, n. 512;

-     Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 gennaio 1996, n. 1; Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 16 gennaio 1996, n. 17; Circ. 19 gennaio 1996, n. 25; Circ. 7 febbraio 1996, n. 46; Circ. 14 febbraio 1996, n. 73; Circ. 15 febbraio 1996, n. 76; Circ. 28 febbraio 1996, n. 92; Circ. 8 marzo 1996, n. 104; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 10 marzo 1996, n. 144; Circ. 12 marzo 1996, n. 107; Circ. 21 marzo 1996, n. 114; Circ. 27 marzo 1996, n. 123; Circ. 29 marzo 1996, n. 129; Circ. 1 aprile 1996, n. 130; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 11 aprile 1996, n. 145; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 19 aprile 1996, n. 154; Circ. 3 maggio 1996, n. 167; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 13 maggio 1996, n. 186; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 20 maggio 1996, n. 200; Circ. 28 maggio 1996, n. 205; Circ. 31 maggio 1996, n. 211; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 27 giugno 1996, n. 301; Circ. 1 luglio 1996, n. 306; Circ. 1 luglio 1996, n. 304; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; Circ. 2 luglio 1996, n. 309; Circ. 9 luglio 1996, n. 331; Circ. 15 luglio 1996, n. 348; Circ. 24 luglio 1996, n. 364; Circ. 2 agosto 1996, n. 451; Circ. 7 agosto 1996, n. 491; Circ. 28 agosto 1996, n. 502; Circ. 28 agosto 1996, n. 503; Circ. 3 settembre 1996, n. 507; Circ. 20 settembre 1996, n. 595; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 22 ottobre 1996, n. 661; Circ. 5 novembre 1996, n. 683; Circ. 10 dicembre 1996, n. 9394; Circ. 13 dicembre 1996, n. 9563; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 17 dicembre 1996, n. 752; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 24 dicembre 1996, n. 766; Circ. 24 dicembre 1996, n. 765; Circ. 30 dicembre 1996, n. 783; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 29 gennaio 1997, n. 66; Circ. 10 febbraio 1997, n. 90; Circ. 28 febbraio 1997, n. 125; Circ. 28 febbraio 1997, n. 128; Circ. 10 marzo 1997, n. 147; Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 15 marzo 1997, n. 180; Circ. 17 marzo 1997, n. 181; Circ. 17 marzo 1997, n. 2454; Circ. 20 marzo 1997, n. 192; Circ. 22 marzo 1997, n. 195; Circ. 18 aprile 1997, n. 260; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 2 maggio 1997, n. 287; Circ. 15 maggio 1997, n. 301; Circ. 19 maggio 1997, n. 304; Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 9 giugno 1997, n. 358; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 24 luglio 1997, n. 450; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Nota 31 luglio 1997, n. 4434; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 2 agosto 1997, n. 477; Circ. 5 agosto 1997, n. 481; Circ. 6 agosto 1997, n. 485; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 490; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 28 agosto 1997, n. 529; Circ. 28 agosto 1997, n. 530; Circ. 30 settembre 1997, n. 613; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 5 dicembre 1997, n. 777; Circ. 16 dicembre 1997, n. 829; Circ. 7 gennaio 1998, n. 16; Circ. 8 gennaio 1998, n. 1; Circ. 9 gennaio 1998, n. 23335/BL; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 2 febbraio 1998, n. 41; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 26 marzo 1998, n. 156; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 5 maggio 1998, n. 1901/38-3; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 1 luglio 1998, n. 296; Circ. 3 agosto 1998, n. 343; Circ. 3 agosto 1998, n. 342; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 4 settembre 1998, n. 374; Circ. 9 settembre 1998, n. 380; Circ. 10 settembre 1998, n. 385; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Circ. 28 settembre 1998, n. 398; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 14 ottobre 1998, n. 414; Circ. 2 novembre 1998, n. 439; Circ. 13 novembre 1998, n. 453; Circ. 20 novembre 1998, n. 456; Circ. 20 novembre 1998, n. 457; Circ. 20 gennaio 1999, n. 11; Circ. 21 gennaio 1999, n. 14; Circ. 8 febbraio 1999, n. 28; Circ. 10 febbraio 1999, n. 33; Circ. 10 marzo 1999, n. 60; Nota 1 aprile 1999, n. 37229/BA; Circ. 12 aprile 1999, n. 100; Circ. 12 aprile 1999, n. 99; Circ. 19 aprile 1999, n. 106; Lett.Circ. 12 maggio 1999, n. 3653/B2A; Circ. 11 giugno 1999, n. 39311/BL; Circ. 13 luglio 1999, n. 171; Circ. 4 agosto 1999, n. 196; Circ. 8 settembre 1999, n. 214; Circ. 13 settembre 1999, n. 217; Circ. 6 ottobre 1999, n. 232; Circ. 8 ottobre 1999, n. 236; Circ. 8 ottobre 1999, n. 239; Circ. 25 ottobre 1999, n. 253; Circ. 24 novembre 1999, n. 284; Circ. 1 dicembre 1999, n. 288; Circ. 11 gennaio 2000, n. 8; Circ. 21 gennaio 2000, n. 21; Circ. 2 febbraio 2000, n. 27; Circ. 17 febbraio 2000, n. 44; Circ. 10 marzo 2000, n. 64; Circ. 20 marzo 2000, n. 79; Circ. 23 marzo 2000, n. 87; Circ. 3 aprile 2000, n. 103; Circ. 8 giugno 2000, n. 158; Circ. 27 giugno 2000, n. 173; Circ. 22 novembre 2000, n. 261; Circ. 19 dicembre 2000, n. 283; Circ. 20 dicembre 2000, n. 286; Circ. 18 dicembre 2000, n. 281; Circ. 22 dicembre 2000, n. 289; Circ. 13 febbraio 2001, n. 28; Circ. 26 febbraio 2001, n. 42; Circ. 20 dicembre 2000, n. 286; Circ. 22 febbraio 2001, n. 39; Nota 28 maggio 2001, n. 39;

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 17 maggio 1996, n. 30775; Circ. 12 luglio 1996, n. 30579; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4307; Circ. 22 novembre 1996, n. 6674;

-     Ragioneria generale dello Stato: Circ. 9 maggio 1996, n. 38.

 

(omissis)

Articolo 379

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

 

1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

 

2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate (127).

 

3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

 

5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.

 

6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

 

7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

 

8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153 (127/a), è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

 

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(127) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1994, n. 156.

(127/a) Riportata al n. B/X.

 


D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

(artt. 11 e 12)

 

 

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(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

(2)Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

-     Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 22 dicembre 1997, n. 138/97;

-     Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; Circ. 5 maggio 1999, n. 3402/V/MIN; Circ. 14 dicembre 1999, n. 4204/V; Circ. 28 luglio 2000, n. UL/2000/10103;

-     Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 18 giugno 2003, n. 3934/ALBO/Pres.;

-     Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 giugno 2002, n. 180/E; Ris. 23 gennaio 2004, n. 5/E;

-     Ministero delle finanze: Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E; Nota 31 marzo 2000, n. 190.

 

(omissis)

 

Art. 11. Catasto dei rifiuti.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14), provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (16), utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994 (16/a).

 

2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

 

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (16), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita (16/b).

 

4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (16), le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

 

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

 

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

 

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;

 

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

 

5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (16), delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

 

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

 

7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato (17).

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(14) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15) Riportato al n. VI.

(16) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(16/a) Sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti vedi il D.M. 4 agosto 1998, n. 372, riportato al n. XXX.

(16/b) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi dall'art. 1, comma 16, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(17) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 1, O.M. 13 novembre 2000.

 

 

Art. 12. Registri di carico e scarico.

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

 

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

 

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

 

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

 

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti (17/a).

 

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

 

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

 

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

 

c) il metodo di trattamento impiegato.

 

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (17/a).

 

3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (18), che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'àmbito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima (19).

 

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (17/a).

 

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

 

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri (17/a) (19/a).

 

6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (19/b).

 

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(17/a)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Per l'approvazione del modello di carico e scarico vedi il D.M. 1° aprile 1998, n. 148, riportato al n. XXVIII.

(18) Riportato alla voce Opere pubbliche.

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(19/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 1, O.M. 13 novembre 2000. Per la compilazione dei registri di cui al presente articolo vedi la Dir.Min. 9 aprile 2002.

(19/b) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 31 luglio 2002, n. 179.


D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

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(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, e successive modificazioni;

 

Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

 

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;

 

Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

 

Visto il decreto 15 ottobre 1992 del Ministro del tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;

 

Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

 

Visto l'articolo 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;

 

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;

 

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 18 marzo 1999;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio e del 24 maggio 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

 

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 2. Modalità di riassegnazione.

1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

 

2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

 

3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

 

4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.

Art. 3. Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

 

Art. 4. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Legge 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari


 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

Finalita'

 

1.  La  presente  legge  disciplina il processo di formazione della posizione   italiana   nella   fase  di  predisposizione  degli  atti comunitari  e  dell'Unione  europea  e garantisce l'adempimento degli obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla  base  dei  principi di sussidiarieta', di proporzionalita', di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione  di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che  vincoli  la  Repubblica  italiana  ad  adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento  giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee, della incompatibilita' di norme legislative  e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione  di  decisioni-quadro  e  di decisioni adottate nell'ambito  della  cooperazione  di polizia e giudiziaria in materia penale.

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.

 

Art. 2.

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei

 

  1.  Al  fine  di  concordare  le  linee  politiche  del Governo nel processo  di  formazione  della  posizione  italiana  nella  fase  di predisposizione  degli  atti  comunitari  e  dell'Unione europea e di consentire  il  puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge,  e'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale  per  gli  affari  comunitari europei (CIACE),  che  e' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano  il  Ministro  degli  affari  esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto  dei  provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2.  Alle  riunioni  del  CIACE,  quando  si  trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di  partecipare  il  presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano o un presidente  di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli  ambiti  di  competenza  degli  enti  locali,  i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3.  Il  CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al Consiglio  dei  Ministri  e alla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano.

4.  Per  la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di  un  comitato  tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per  le  politiche  comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per  le  politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico   fanno  parte  direttori  generali  o  alti  funzionari  con qualificata  specializzazione  in  materia, designati da ognuna delle amministrazioni   del  Governo.  Quando  si  trattano  questioni  che interessano  anche  le  regioni  e  le province autonome, il comitato tecnico,  integrato  dagli  assessori  regionali  competenti  per  le materie in trattazione o loro delegati, e' convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli  affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono  disciplinati,  rispettivamente,  con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 3.

Partecipazione del Parlamento al processo di formazione  delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea

 

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonche' gli atti   preordinati   alla   formulazione  degli  stessi,  e  le  loro modificazioni,   sono   trasmessi  alle  Camere  dal  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi  parlamentari,  con  l'indicazione  della data presunta per la loro discussione o adozione.

2.  Tra  i  progetti  e  gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti  di  consultazione,  quali  libri  verdi,  libri  bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunita' europee.

3.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura   alle   Camere   un'informazione qualificata  e  tempestiva  sui  progetti  e  sugli  atti  trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie  informa  tempestivamente  i competenti organi parlamentari  sulle  proposte  e sulle materie che risultano inserite all'ordine  del  giorno  delle  riunioni  del  Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo,  riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere  e,  su  loro  richiesta,  riferisce  ai  competenti  organi parlamentari   prima   delle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri dell'Unione europea.

6.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche    comunitarie   riferisce   semestralmente   alle   Camere illustrando  i  temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito  comunitario  e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze  delle  riunioni  del  Consiglio  dei Ministri dell'Unione europea   e  del  Consiglio  europeo,  entro  quindici  giorni  dallo svolgimento delle stesse.

7.  Sui  progetti  e  sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi  parlamentari  possono  formulare osservazioni e adottare ogni opportuno   atto  di  indirizzo  al  Governo.  A  tale  fine  possono richiedere  al  Governo,  per il tramite del Presidente del Consiglio dei  Ministri  ovvero  del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione  tecnica  che  dia  conto  dello stato dei negoziati, delle eventuali  osservazioni  espresse da soggetti gia' consultati nonche' dell'impatto      sull'ordinamento,     sull'organizzazione     delle amministrazioni  pubbliche  e  sull'attivita'  dei  cittadini e delle imprese.

 

Art. 4.

Riserva di esame parlamentare

 

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo puo' procedere alle attivita'  di  propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari  e  dell'Unione  europea  soltanto  a  conclusione di tale esame,  e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede  di  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2.  In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di  progetti  o  di  atti  di  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo  puo'  apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,  una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti  di  esso.  In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto  alla  decisione  affinche'  su  di  esso  si  esprimano i competenti organi parlamentari.

3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri  ovvero  il  Ministro  per le politiche comunitarie comunica alle  Camere  di  avere  apposto una riserva di esame parlamentare in sede  di  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea.  Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere   anche  in  mancanza  della  pronuncia  parlamentare  alle attivita'  dirette  alla  formazione  dei  relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

 

Art. 5.

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

 

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  le  politiche  comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,  dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini  dell'inoltro  alle  Giunte  e  ai  Consigli  regionali  e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2.  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura  alle  regioni  e  alle  province  autonome  un'informazione qualificata  e  tempestiva  sui  progetti  e sugli atti trasmessi che rientrano  nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3.  Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le  province  autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni  dalla  data  del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  3,  possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o al Ministro per le politiche comunitarie, per  il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano o della Conferenza dei presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli regionali e delle province autonome.

4.  Qualora  un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia  attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province  autonome  e  una  o  piu'  regioni  o  province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di   Bolzano,   ai  fini  del  raggiungimento  dell'intesa  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il  termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza  motivata  sopravvenuta,  il  Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.

5.  Nei  casi  di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame  in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso  il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le  politiche  comunitarie  comunica alla Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei  Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo  puo' procedere anche in mancanza  della  pronuncia  della  predetta Conferenza alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6.  Salvo  il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni  e  delle  province  autonome  non siano pervenute al Governo entro  la  data  indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria,  il  Governo  puo'  comunque  procedere  alle  attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7.  Nelle  materie  di  competenza  delle  regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche  comunitarie,  nell'esercizio  delle  competenze di cui all'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,   convoca   ai  singoli  tavoli  di  coordinamento  nazionali  i rappresentanti  delle  regioni e delle province autonome, individuati in  base  a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini   della  successiva  definizione  della  posizione  italiana  da sostenere,  d'intesa  con  il  Ministero  degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche   comunitarie  informa  tempestivamente  le  regioni  e  le province  autonome,  per  il  tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome  che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie,  prima  dello  svolgimento delle riunioni del Consiglio   europeo,  riferisce  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di  competenza  delle regioni e delle province autonome che risultano inserite  all'ordine  del  giorno,  illustrando  la  posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresi', su richiesta della  predetta  Conferenza,  prima  delle riunioni del Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea,  alla  Conferenza stessa, in sessione comunitaria,  sulle  proposte  e  sulle  materie  di competenza delle regioni  e  delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il  tramite  della  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, delle risultanze delle riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea  e  del Consiglio  europeo  con  riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  5  della  legge

5 giugno 2003, n. 131.

 

 Note all'art. 5:

     -  L'art.  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse  comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), cosi' recita:

     «Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la  legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza  Stato-regioni.

     2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione  dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

     4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle disposizioni   del   presente   articolo.   I provvedimenti adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

     -  L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita:

     «Art.  3  (Partecipazione  all'Unione  europea).  -  1.

 (Omissis).

     2.    Compete    al   Presidente   del   Consiglio   la responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti nell'ambito  dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si  avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio.  Di  tale  struttura si avvale, altresi', per il coordinamento,   nella   fase   di   predisposizione  della normativa  comunitaria,  delle  amministrazioni dello Stato competenti  per  settore,  delle  regioni,  degli operatori privati  e  delle  parti sociali interessate, ai fini della definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di intesa  con  il  Ministero  degli affari esteri, in sede di Unione europea.

     3. (Omissis)».

     -   L'art.   5   della  legge  5 giugno  2003,  n.  131 (Disposizioni   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica  alla  legge  Cost. 18 ottobre 2001, n.3), cosi' recita:

     «Art.  5 (Attuazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione  sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).  -  1.  Le  regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di  loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo,  alle  attivita'  del  Consiglio  e  dei gruppi di lavoro  e  dei  comitati  del Consiglio e della Commissione europea,   secondo  modalita'  da  concordare  in  sede  di Conferenza    Stato-regioni   che   tengano   conto   della particolarita'   delle   autonomie  speciali  e,  comunque, garantendo   l'unitarieta'   della  rappresentazione  della posizione  italiana da parte del Capo delegazione designato dal  Governo.  Nelle  delegazioni  del  Governo deve essere prevista  la  partecipazione  di  almeno  un rappresentante delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni   ai  sensi  dell'art.  117,  quarto  comma,  della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un Presidente  di Giunta regionale o di provincia autonoma, e' designato  dal  Governo  sulla  base di criteri e procedure determinati  con  un  accordo  generale di cooperazione tra Governo,  regioni  a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato  in sede di Conferenza Stato-regioni. In attesa o in  mancanza  di  tale  accordo,  il  Capo  delegazione  e' designato  dal  Governo.  Dall'attuazione del presente art. non  possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2.   Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, il  Governo  puo'  proporre  ricorso  dinanzi alla Corte di giustizia   delle   Comunita'   europee  avverso  gli  atti normativi   comunitari   ritenuti   illegittimi   anche  su richiesta  di  una delle regioni o delle province autonome. Il  Governo  e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia  richiesto dalla Conferenza Stato-regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome».

 

Art. 6.

Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

1.  Qualora  i  progetti  e  gli  atti  di  cui  ai  commi  1  e  2 dell'articolo  3  riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti  di  competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali. Tali progetti e atti  sono  altresi'  trasmessi,  per  il  tramite  della  Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli  enti  locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le  associazioni  rappresentative  degli  enti locali, per il tramite della   Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,  possono trasmettere  osservazioni  al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. 

2.  Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo  entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o  degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione  in  sede comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

Art. 7.

Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari

1.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  (CNEL)  i  progetti  e  gli  atti  di  cui al comma 1 dell'articolo   3   riguardanti   materie  di  particolare  interesse economico  e  sociale.  Il  CNEL puo' fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli  articoli  10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine,   il   CNEL  puo'  istituire,  secondo  le  norme  del  proprio ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti comunitari.

2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche   comunitarie,   al   fine  di  assicurare  un  piu'  ampio coinvolgimento  delle  categorie  produttive  e  delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei  comuni,  delle  province  e delle comunita' montane e ogni altro soggetto interessato.

 

Note all'art. 7:

     -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 10 e 12 della legge   30 dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):

     «Art.  10  (Attribuzioni). - 1. In conformita' a quanto previsto   dall'art.  99,  secondo  e  terzo  comma,  della Costituzione, il CNEL:

       a) esprime,  su  richiesta del Governo, valutazioni e proposte  sui piu' importanti documenti ed atti di politica e   di   programmazione  economica  e  sociale,  anche  con riferimento alle politiche comunitarie;

       b) esamina,   in   apposita  sessione,  la  relazione previsionale e programmatica che il Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e  il Ministro del tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

       c) approva  in  apposite sessioni con periodicita' da esso  stesso  stabilita,  ovvero,  in relazione ad esigenze specifiche,  su  richiesta  delle  Camere  o  del  Governo, rapporti   predisposti   da   apposito   comitato  o  dalla commissione  di  cui  all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali  e  locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi   e  retributivi  espressi  dalla  contrattazione collettiva,   procedendo  ad  un  esame  critico  dei  dati disponibili  e  delle  loro  fonti,  al  fine  di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

       d) esprime  proprie  valutazioni sull'andamento della congiuntura  economica  in  sessioni semestrali, dettando a tal  fine  proprie  direttive  agli  istituti incaricati di redigere il rapporto di base;

       e) esamina,  sulla  base dei rapporti predisposti dal Governo,  le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;

       f)  contribuisce  all'elaborazione della legislazione che  comporta  indirizzi  di  politica  economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

       g) puo'  formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa  in  considerazione  da  parte  dell'assemblea con le stesse   modalita'   previste  per  la  propria  iniziativa legislativa;

       h) compie  studi  e  indagini  di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

       i) ha l'iniziativa legislativa;

       l) esercita   tutte   le   altre   funzioni  ad  esso attribuite dalla legge».

     «Art.    12    (Contributo    all'elaborazione    della legislazione).  - 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono  trasmesse  al  Governo, nonche' alle Camere e alle regioni  e  alle  province autonome, che ne disciplinano le modalita'   di  utilizzazione  nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti.

     2.  Nelle  materie  di cui all'art. 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni   anche   in   riferimento   all'attivita'  delle Comunita'  europee  e  di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa».

 

Art. 8.

Legge comunitaria

1.  Lo  Stato,  le regioni e le province autonome, nelle materie di propria  competenza  legislativa,  danno  tempestiva  attuazione alle direttive comunitarie.

2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie  informa con tempestivita' le Camere e, per il tramite  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Conferenza dei presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli regionali e delle province autonome,  le  regioni e le province autonome, degli atti normativi e di  indirizzo  emanati  dagli  organi  dell'Unione  europea  e  delle Comunita' europee.

3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche   comunitarie   verifica,   con   la  collaborazione  delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno  e  degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti  di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e  comunque  ogni  quattro  mesi,  anche  con riguardo alle misure da intraprendere   per   assicurare   tale   conformita',   agli  organi parlamentari  competenti,  alla  Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle  province  autonome,  per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le  province  autonome  verificano lo stato di conformita' dei propri ordinamenti  in  relazione  ai  suddetti  atti  e  ne  trasmettono le risultanze  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per   le   politiche   comunitarie   con   riguardo  alle  misure  da intraprendere.

4.  All'esito  della  verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui  al  comma  3,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o il Ministro  per  le  politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5.  Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

    a) riferisce  sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al  diritto  comunitario  e  sullo stato delle eventuali procedure di infrazione  dando  conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze  e  violazioni  degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

    b) fornisce  l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

    c) da'  partitamente  conto  delle  ragioni dell'eventuale omesso inserimento  delle  direttive  il  cui termine di recepimento e' gia' scaduto  e  di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di  riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

    d) fornisce  l'elenco  delle direttive attuate con regolamento ai sensi  dell'articolo  11,  nonche'  l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione gia' adottati;

    e) fornisce  l'elenco  degli  atti  normativi  con  i quali nelle singole   regioni  e  province  autonome  si  e'  provveduto  a  dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento  a  leggi  annuali di recepimento eventualmente approvate dalle  regioni  e  dalle  province  autonome. L'elenco e' predisposto dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

 

Art. 9.

Contenuti della legge comunitaria

1.    Il    periodico    adeguamento   dell'ordinamento   nazionale all'ordinamento  comunitario  e'  assicurato  dalla legge comunitaria annuale, che reca:

    a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

    b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti  oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti della Repubblica italiana;

    c) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione  o  assicurare l'applicazione  degli  atti  del  Consiglio o della Commissione delle Comunita'   europee  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  del  comma  2 dell'articolo  1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

    d) disposizioni  che  autorizzano  il  Governo  ad attuare in via regolamentare   le   direttive,   sulla   base   di  quanto  previsto dall'articolo 11;

    e) disposizioni   occorrenti  per  dare  esecuzione  ai  trattati internazionali   conclusi   nel   quadro   delle   relazioni  esterne dell'Unione europea;

    f) disposizioni  che  individuano  i  principi  fondamentali  nel rispetto  dei  quali  le regioni e le province autonome esercitano la propria   competenza  normativa  per  dare  attuazione  o  assicurare l'applicazione  di  atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    g) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza legislativa delle  regioni  e  delle  province  autonome,  conferiscono delega al Governo  per  l'emanazione  di  decreti  legislativi recanti sanzioni penali  per  la  violazione  delle  disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

    h) disposizioni  emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui   all'articolo   117,   quinto   comma,  della  Costituzione,  in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da eseguire da parte  di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie  di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono  posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,  secondo  tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

 Note all'art. 9:

- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:

«Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi internazionali.

Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti  materie:

       a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non apportenenti all'Unione europea;

       b) immigrazione;

       c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni religiose

       d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

       e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle risorse finanziarie;

       f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;

       g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

       h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

       i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

       l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

       m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

       n) norme generali sull'istruzione;

       o) previdenza sociale;

       p)  legislazione  elettorale,  organi  di  Governo  e funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta' metropolitane;

       q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e profilassi internazionale;

       r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere dell'ingegno;

       s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

     Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica e  tecnologia  e  sostegno  all'innovazione  per  i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione, trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia; previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita' culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta' legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

     Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

     Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

     La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle meterie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

     Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche elettive.

     La legge regionale ratifica le intese della regione con altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

     Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme disciplinanti da leggi dello Stato.».

 

Art. 10.

Misure urgenti per l'adeguamento agli  obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario

1.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche   comunitarie  puo'  proporre al Consiglio  dei Ministri l'adozione dei provvedimenti,  anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di  sentenze degli  organi giurisdizionali delle Comunita' europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali  di  adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla  data  di  presunta  entrata  in  vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti  con  il  Parlamento  assume  le  iniziative  necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di  competenza  legislativa  o  amministrativa  delle regioni e delle province  autonome,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  le  politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione  venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  per  concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato  tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai   tini   dell'esercizio   dei   poteri  sostitutivi  di  cui  agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo  quanto  previsto  dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16,  comma  3,  della  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni legislative in materia.

4.  I  decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di  modifica  di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e'  contenuta  in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi generali previsti  dalla  stessa  legge per l'anno di riferimento, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del  Ministro con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5.  La  disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica, altresi', all'emanazione  di  testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative  di  settore  nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

 

Note all'art. 10:

     -  Per  l'art.  117  della  Costituzione,  vedi le note all'art. 9.

     -  L'art.  120 della Costituzione, secondo comma, cosi' recita:

     «Il  Governo  puo'  sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.

 La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i poteri sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale collaborazione».

 

Art. 11.

Attuazione in via regolamentare e amministrativa

 

1.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,  gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta  di  legge,  le  direttive  possono  essere attuate mediante regolamento  se  cosi'  dispone  la  legge  comunitaria.  Il  Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco   delle   direttive   per   l'attuazione  delle  quali  chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  ai sensi dell'articolo  17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto   con  gli  altri  Ministri  interessati.  Sugli  schemi  di regolamento  e'  acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi  entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di  regolamento  e'  altresi'  acquisito,  se  cosi' dispone la legge comunitaria,  il  parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli  schemi  di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi  i  predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 si conformano alle seguenti norme  generali,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione   della   responsabilita'   e   delle  funzioni attuative  delle  amministrazioni,  nel  rispetto  del  principio  di sussidiarieta';

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';

c) esercizio   delle   opzioni   previste   dalle   direttive  in conformita'  alle  peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione  di  termini e procedure, nel rispetto dei principi di  cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,  non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  e  non coperte da riserva di legge,   le   direttive   possono   essere  attuate  con  regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  o  con  atto amministrativo generale  da  parte  del  Ministro  con  competenza prevalente per la materia,  di  concerto  con  gli  altri  Ministri interessati. Con le medesime   modalita'   sono   attuate   le   successive  modifiche  e integrazioni delle direttive.  

6.  In  ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle  modalita'  della  loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge  dello  Stato  detta  i principi e criteri direttivi. Con legge sono  dettate,  inoltre,  le  disposizioni  necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui  affidare  le  funzioni  amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7.   La   legge   comunitaria  provvede  in  ogni  caso,  ai  sensi dell'articolo   9,  comma  1,  lettera  c),  ove  l'attuazione  delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni   e   delle  province  autonome  al  fine  di  porre  rimedio all'eventuale  inerzia  dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie.  In  tale  caso,  gli atti normativi statali adottati si applicano,  per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a decorrere dalla   scadenza   del   termine  stabilito  per  l'attuazione  della rispettiva  normativa  comunitaria,  perdono comunque efficacia dalla data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione  e  provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura  sostitutiva  del  potere  esercitato e del carattere cedevole delle  disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti  al  preventivo  esame  della  Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 Note all'art. 11:

     -  Per  l'art.  117  della  Costituzione,  vedi le note  all'art. 9.

     -   L'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400 (Disciplina  l'attivita'  di  Governo  e  rdinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:

     «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei  ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono  essere emanati regolamenti per disciplinare:

       a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti  legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

       b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei  decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi  quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza  regionale;

       c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di  leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si  tratti di materie comunque riservate alla legge;

       d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate  dalla legge.

     2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la  disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta  di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi  della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

     3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

     -  L'art. 20, comma 5; della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione amministrativa), cosi' recita:

     «5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 2 sono emanati  su  proposta  del Ministro competente, di concerto con  il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  previa acquisizione  del  parere della Conferenza unificata di cui all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,    successivamente,   dei   pareri   delle   Commissioni parlamentari  competenti  che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

 

Art. 12.

Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare

1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo 13, la legge comunitaria puo'   disporre   che,  all'attuazione  di  ciascuna  modifica  delle direttive  da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si  provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

 

 

 

Art. 13.

Adeguamenti tecnici

1.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive   gia'   recepite   nell'ordinamento   nazionale,  e'  data attuazione,  nelle  materie  di  cui all'articolo 117, secondo comma, della  Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni   e   delle  province  autonome  al  fine  di  porre  rimedio all'eventuale  inerzia  dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie.  In  tale  caso,  i  provvedimenti  statali  adottati si applicano,  per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a decorrere dalla   scadenza   del   termine  stabilito  per  l'attuazione  della rispettiva  normativa  comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  I  provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura  sostitutiva  del  potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

 

 Note all'art. 13:

     -  Per  l'art.  117  della  Costituzione,  vedi le note  all'art. 9.

 

Art. 14.

Decisioni delle Comunita' europee

1.   A  seguito  della  notificazione  di  decisioni  adottate  dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee, destinate alla Repubblica  italiana,  che  rivestono  particolare importanza per gli interessi  nazionali  o  comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro  per  le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari  esteri  e  i  Ministri  interessati  e  d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

2.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  se  non  delibera  l'eventuale impugnazione  della  decisione,  emana  le  direttive  opportune  per l'esecuzione della decisione a cura delle autorita' competenti.

3.  Se  l'esecuzione  della  decisione investe le competenze di una regione  o  di  una provincia autonoma, il presidente della regione o della  provincia  autonoma  interessata  interviene alla riunione del Consiglio  dei  Ministri,  con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della  loro  esecuzione.  Nelle materie di competenza delle regioni e delle  province  autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresi' agli  enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano e della   Conferenza   dei   presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

 

 

Art. 15.

Relazione annuale al Parlamento

1.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  il  Governo  presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli   sviluppi  del  processo  di  integrazione  europea,  con particolare  riferimento  alle  attivita' del Consiglio europeo e del Consiglio   dei   Ministri   dell'Unione   europea,   alle  questioni istituzionali,  alle  relazioni  esterne  dell'Unione  europea,  alla cooperazione  nei  settori  della  giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la    partecipazione   dell'Italia   al   processo   normativo comunitario   con   l'esposizione   dei   principi   e   delle  linee caratterizzanti  della  politica  italiana  nei lavori preparatori in vista   dell'emanazione   degli   atti  normativi  comunitari  e,  in particolare,   degli  indirizzi  del  Governo  su  ciascuna  politica comunitaria,  sui  gruppi  di  atti  normativi  riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale,  l'andamento  dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione,  con  riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia;

d) i  pareri,  le  osservazioni  e  gli  atti  di indirizzo delle Camere, nonche' le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, della Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Conferenza dei presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli regionali e delle province autonome,   con   l'indicazione   delle   iniziative  assunte  e  dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2.  Nella  relazione  di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti  delle  attivita'  svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

 

Art. 16.

Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome

1.  Le  regioni  e  le  province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare   immediata  attuazione  alle  direttive comunitarie.   Nelle  materie  di  competenza  concorrente  la  legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale  o  provinciale  sopravvenuta  e prevalenti sulle contrarie disposizioni   eventualmente  gia'  emanate  dalle  regioni  e  dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per  dare  attuazione  alle  direttive  comunitarie, nelle materie di propria  competenza  legislativa,  devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi  in  copia  conforme  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3.   Ai   fini   di  cui  all'articolo  117,  quinto  comma,  della Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo Stato per l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa  delle  regioni  e delle province autonome, si applicano, per  le  regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,  cui  hanno  riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e  le  province  autonome  ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere   unitario,   del   perseguimento   degli  obiettivi  della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi  internazionali.  Detta  funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata  con  legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, e'  esercitata  mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Note all'art. 16:

     -  Per  l'art.  117  della  Costituzione,  vedi le note  all'art. 9.

     -  L'art.  8  della  citata legge n. 59 del 1997, cosi'  recita:

     «Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento  delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di  coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative  all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano, o con la singola regione interessata.

2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  previo  parere della Commissione parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai commi  1 e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2 entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine  ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, sono trasmessi  alle competenti Commissioni parlamentari.

5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da:  "nonche'  la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";

c)  l'art.  2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge 23 agosto  1988,  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita' amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

d) l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della  legge 23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e coordinamento";

e) l'art.  1,  comma  1,  lettera  hh),  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970. n. 281».

 

Art. 17.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi,  o  anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una  sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata  alla  trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse   regionale   e   provinciale.   Il   Governo  informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli   indirizzi   generali   relativi   all'elaborazione e all'attuazione  degli  atti  comunitari  che riguardano le competenze regionali;

b)  sui  criteri  e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo  schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base  di  quanto  previsto  dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto   legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e  successive modificazioni.

3.  Il  Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale  per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 Note all'art. 17:

-   L'art.   5,   comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), cosi' recita:

«Art.  5  (Rapporti tra regioni e Unione europea). - 1. La  Conferenza  Stato-regioni,  anche  su  richiesta  delle regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, si  riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare   le  linee  della  politica  nazionale relativa  all'elaborazione  degli  atti  comunitari  con le esigenze  rappresentate  dalle  regioni  e  dalle  province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di  legge  che  reca:  «Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».   Decorso   il  termine  di  venti  giorni  dalla richiesta  del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

-   L'art.   2  della  legge  16 aprile  1987,  n.  183 (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari), cosi' recita:

«Art.  2 (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione   economica).   -   1. Il   comitato interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE), salve   le attribuzioni   del   Consiglio  dei  ministri, nell'ambito dell'azione  necessaria  per  armonizzare  la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a)  esamina  le  connessioni  fra  le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora  gli  indirizzi  generali  da adottare per l'azione  italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle  iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche'  per  la  partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei   flussi  finanziari,  sia  comunitari  che  nazionali, indicandone   le   quote  per  amministrazioni  competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.

2.  Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si   attengono,  nelle  materie  di  rispettiva competenza, il comitato interministeriale per   il coordinamento   della  politica  industriale  (CIPI)  e  il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3.  Il  Ministro  delegato  per  il coordinamento delle politiche  comunitarie  fa  parte dei comitati indicati nei commi  1  e  2,  nonche' del comitato interministeriale del credito  e  del  risparmio.  Le  funzioni attribuite a tali comitati   sono   esercitate  su  iniziativa  dei  Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro».

 

Art. 18.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali

1.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per lepolitiche  comunitarie  convoca  almeno  una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  dedicata alla trattazione degli aspetti  delle  politiche comunitarie di interesse degli enti locali.

Il  Governo  informa  tempestivamente  le  Camere e la Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano  sui  risultati  emersi  durante tale sessione. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri  e  le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse  degli  enti  locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

 

Art. 19.

Utilizzo di strumenti informatici

1.   Per   l'adempimento   degli  obblighi  di  trasmissione  e  di informazione  di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  puo' avvalersi di strumenti informatici.

 

Art. 20.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1.  Per  le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo  quanto  previsto  nei  rispettivi  statuti  speciali  e  nelle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

Art. 21.

Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge

1. Ai  fini  dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione,  le  disposizioni  della  presente legge possono essere modificate,  derogate,  sospese  o  abrogate da successive leggi solo attraverso  l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

 

Nota all'art. 21:

-  Per l'art. 117 della Costituzione, si vedano le note  all'art. 9.

 

Art. 22.

Abrogazioni

1.  Gli  articoli 11  e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2.  La  legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive modificazioni, e' abrogata.

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Note all'art. 22:

 -  Gli  articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n.

 183     (Coordinamento    delle    politiche    riguardanti

 l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed

 adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi

 comunitari),   abrogati   dalla  presente  legge,  recavano

 rispettivamente:

     «Attuazione   amministrativa   degli   atti   normativi comunitari».

     «Adeguamenti tecnici»

     - La legge 9 marzo 1989, n. 86, abrogata dalla presente legge,   recava   «Norme   generali   sulla  partecipazione dell'Italia  al  processo  normativo  comunitario  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».